Lexipedia

Art. 471: riduzione della legittima dei discendenti (da 3/4 a 1/2) e del coniuge o partner registrato (da 1/2 a 1/4); soppressione della legittima dei genitori.

5.2 Introduzione del legato di mantenimento Come già spiegato, il mandato del Parlamento deve sostanzialmente essere adempiu- to con la riduzione delle porzioni legittime e il conseguente aumento delle possibilità di disporre dell’ereditando. Il Consiglio federale rifiuta invece l’introduzione di una quota ereditaria legale e anche di un diritto a una porzione legittima per il partner di fatto. In linea di massima, anche in futuro i partner di fatto saranno beneficiati in via successoria soltanto se il disponente lo prevede espressamente. Ciò evita soprattutto di dover operare distinzioni difficili e tiene conto delle molteplici forme che possono assumere le comunioni di vita. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che in alcuni casi una tale soluzione può generare difficoltà. Se in un partenariato di fatto vi è stata una suddivisione di ruoli che ha richiesto forti investimenti a un partner, può essere scioccante che dopo il decesso dell’altro partner, il primo non abbia nessun diritto ereditario e che l’intera successione vada ai parenti del defunto. I casi princi- pali sono due: – un partner ha ridotto la propria attività lucrativa per curare i figli comuni o i figli dell’altro partner. Dopo la morte dell’ereditando, questa persona si tro- va nel bisogno, mentre nella successione vi sono importanti valori patrimo- niali; – un partner ha ridotto la propria attività lucrativa per prestare al disponente o a un suo parente le cure di cui aveva bisogno. In un tale scenario, alla morte del disponente, il partner superstite può trovarsi in una situazione di bisogno, in particolare se le sue risorse finanziarie sono modeste o nulle. Secondo il diritto vigente, non è previsto alcun trasferimento patrimoniale, né nel contesto del regime dei beni né in quello successorio, salvo che il disponente lo abbia esplicitamente disposto. In via di principio si può tuttavia sostenere che per garantire la situazione economica del partner superstite gli interessati avrebbero potuto sposarsi o prendere disposizioni di altro genere. Non va quindi adottata alcuna normativa che comprenda tutte le unioni domestiche di fatto, perché si appli- cherebbe anche ai partenariati in cui i partner erano concordi nel non voler l’applicazione di una tale normativa e per i quali oggettivamente non vi è alcun bisogno di intervenire. Il Consiglio federale ritiene invece necessario dare al giudice la possibilità di intervenire nel singolo caso per evitare casi scioccanti. Intende farlo introducendo il cosiddetto legato di mantenimento.

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Si propone di introdurre un legato previsto dalla legge e indipendente dalla volontà del disponente. Il diritto al pagamento di un legato di mantenimento dipende dall’adempimento delle seguenti condizioni: – una convivenza di fatto con il defunto durata almeno tre anni: si intende la convivenza di una coppia (eterosessuale o omosessuale); una mera comunità abitativa tra fratelli o sorelle non adempie la condizione. Non importa se uno o i due partner erano sposati o uniti in partenariato con una terza persona; – ragguardevoli prestazioni nell’interesse del defunto: si intendono prima di tutto la cura dei figli comuni o dei figli del defunto, nonché la cura del de- funto o di suoi parenti; – il legato di mantenimento deve garantire un mantenimento adeguato alla persona che lo chiede. Ciò significa che essa non dispone di mezzi sufficien- ti per provvedere da sola al proprio mantenimento. L’importo necessario di- pende dalle circostanze del caso concreto, ma il limite massimo è lo standard di vita precedente al decesso dell’ereditando; – infine il pagamento del legato deve poter ragionevolmente essere imposto agli eredi legali, segnatamente in considerazione della loro situazione finan- ziaria e dell’importo della successione. Se queste condizioni sono adempiute, nei confronti della successione sussiste un diritto al pagamento del legato di mantenimento. Il giudice stabilisce l’importo del legato facendo uso del suo potere d’apprezzamento, fermo restando che il bisogno del legatario, nonché il carattere ragionevole dell’importo in considerazione della situazione finanziaria degli eredi e dell’entità della successione rappresentano i criteri decisivi in base ai quali va stabilito l’importo del legato. Conformemente alla normativa vigente il giudice deve poter anche dare al legato la forma dell’usufrutto o decidere che sia pagato sotto forma di rendita. Per il rimanente si rimanda alla nor- mativa vigente sull’acquisto del legato (art. 562 segg. CC). Va stabilito se, e con quali modalità, le parti possono escludere la possibilità di un tale legato di mantenimento. Il disponente potrebbe escludere tale legato con una disposizione di ultima volontà, oppure il potenziale legatario potrebbe rinunciarvi per contratto. Tenuto conto del carattere d’eccezione della normativa proposta, appare tuttavia giustificato un fondamento di diritto imperativo che corrisponda all’idea espressa nell’articolo 279 del Codice di procedura civile (CPC)62, secondo cui il giudice omologa la convezione sulle conseguenze del divorzio se non è mani- festamente inadeguata, per esempio se in una situazione di bisogno vi è una rinuncia a una prestazione previdenziale. In considerazione del carattere generale delle condizioni per la concessione del legato di mantenimento, nella pratica, dopo la morte dell’ereditando, un accordo tra le parti interessate sulla concessione e sull’importo del legato sarà possibile soltanto in casi eccezionali. È invece necessaria una decisione giudiziaria che abbia le conse- guenze indicate a seguire. Come stabilito nell’articolo 484a capoverso 2 AP-CC, il legato di mantenimento è concesso dal giudice competente su azione. Il giudice esamina se nella fattispecie le condizioni del capoverso 1 sono adempiute e se del caso concede il legato. L’azione è promossa contro la successione. Il Consiglio federale è consapevole che la norma-

62 RS 272

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tiva incoraggerà la promozione di nuovi processi civili. Occorre pertanto evitare in ogni modo che sia portata davanti al giudice ogni successione in cui il defunto viveva in un partenariato di fatto. La legge deve invece stabilire chiaramente che il legato di mantenimento è una soluzione speciale da applicare in casi particolarmente delicati. Per garantire agli interessati la necessaria certezza del diritto, va previsto un termine di perenzione dell’azione. È opportuno fissare un termine di tre mesi, analogo al termine per la rinuncia all’eredità (art. 567 cpv. 1 CC). L’azione deve essere pro- mossa entro tre mesi dal momento in cui l’attore apprende del decesso dell’ereditando. Conformemente alla regola dell’articolo 567 capoverso 2 CC, il termine decorre dalla conoscenza della morte dell’ereditando. Poiché l’azione pre- suppone l’esistenza di una comunione di fatto, occorre partire dal presupposto che nella maggior parte dei casi, dopo la morte dell’ereditando, il termine prende a decorrere con relativa rapidità. Questa regola è proposta anche per tenere conto della situazione dei figliastri. Essi possono chiedere al giudice un legato di mantenimento se durante la loro minore età hanno vissuto almeno cinque anni in comunione domestica con l’ereditando che ha loro fornito, e avrebbe continuato a fornire, un sostegno finanziario se non fosse deceduto. L’importo di questo legato non deve eccedere l’importo massimo che avrebbe versato il defunto. Proposta

Art. 484a (nuovo): definisce il legato di mantenimento e le sue condizioni.

5.3 Valutazione I presenti adeguamenti del CC soddisfano pienamente i requisiti della revisione del diritto successorio stabiliti dal Parlamento con la trasmissione della mozio- ne Gutzwiler. La quota ereditaria e il diritto alla porzione legittima sono resi più flessibili, conservando nel contempo il nucleo primordiale del diritto vigente. L’avamprogetto non parifica le coppie di concubini con le coppie di coniugi e conti- nua a permettere al disponente di beneficiare nella misura attuale i parenti.

6 Disciplinamento di problematiche attuali 6.1 Convenzione matrimoniale che attribuisce al coniuge super- stite una parte maggiore dell’aumento del regime

Diritto vigente Dopo la morte di una persona coniugata, in un primo tempo si procede allo sciogli- mento del regime dei beni matrimoniali e in un secondo tempo alla divisione dell’eredità. Nel regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti, la metà degli acquisti (aumento durante l’unione coniugale) è attribuita al coniuge superstite in occasione dello scioglimento del regime, mentre l’altra metà e i beni propri del defunto entrano nella massa ereditaria. Per convenzione matrimoniale, i coniugi

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possono tuttavia derogare a questa regola e stabilire una diversa partecipazione all’aumento (art. 216 CC). In caso di decesso hanno così la possibilità di attribuire l’intero aumento del regime al coniuge superstite e solo i beni propri rientrano nella successione. In questo contesto, possono derogare alla porzione legittima ereditaria dei figli comuni e dei loro parenti, ma non a quella dei figli non comuni (o dei loro discendenti). Nel regime matrimoniale della comunione dei beni, i beni comuni sono divisi a metà tra il coniuge superstite e gli eredi. Gli sposi possono tuttavia convenire per conven- zione matrimoniale un altro modo di ripartizione (art. 241 CC). In caso di decesso hanno la possibilità di attribuire la totalità dei beni comuni al coniuge superstite e solo i beni propri rientrano nella successione. Tuttavia, contrariamente al regime della partecipazione agli acquisti, non possono derogare alla legittima dei discenden- ti che devono quindi ricevere 3/8 della metà dei beni comuni, vale a dire 3/16 di questi beni, i 13/16 rimanenti possono essere attribuiti al coniuge superstite per convenzione matrimoniale63. La porzione legittima dei discendenti (comuni e non comuni) è quindi protetta; infatti determinati beni che sarebbero considerati beni propri nel regime della partecipazione agli acquisti (e farebbero quindi parte della successione) possono essere considerati beni comuni nel regime della comunione dei beni64. La legittima dei genitori non è protetta. L’articolo 25 della legge federale del 18 giugno 200465 sull’unione domestica re- gistrata (LUD) prevede che i partner possono adottare mediante convenzione patri- moniale una regolamentazione speciale per lo scioglimento dell’unione domestica registrata. La convenzione non deve tuttavia ledere la porzione legittima dei discen- denti di uno dei partner, ma può eliminare la porzione legittima dei genitori. La regola che permette a un coniuge di attribuire all’altro l’intero aumento dell’unione coniugale ledendo la porzione legittima dei loro eredi e la possibilità di farlo sotto forma di convenzione matrimoniale (e non di contratto successorio) con effetto al decesso di un coniuge costituiscono leges speciales rispetto alle regole ordinarie del diritto successorio66. La regola favorisce nettamente il coniuge superstite rispetto ai figli comuni. Nel caso frequente in cui i coniugi hanno costituito il loro patrimonio soltanto, o in ampia misura, dopo il matrimonio, il patrimonio è costituito in gran parte da acquisti e può essere integralmente attribuito al coniuge superstite per convenzione matrimoniale, escludendo completamente i figli comuni dalla successione e lasciando loro soltanto l’aspettativa successoria nei confronti del genitore superstite.

Critica del diritto vigente Il testo di legge non stabilisce se l’attribuzione dell’aumento al coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale sia una liberalità tra vivi (effettuata nell’ultimo secondo di vita poiché la liquidazione del regime matrimoniale precede la liquidazi- one della successione) o una disposizione a causa di morte. Questo punto è contro- verso anche nella dottrina; dal canto suo il Tribunale federale aveva scelto la secon-

63 Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1582. 64 Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1583. 65 RS 211.231 66 DTF 137 III 113 consid. 4.3 e Steinauer, N 496.

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da opzione67. La questione ha un impatto importante sulla base di calcolo delle porzioni legittime e sull’ordine delle riduzioni, poiché le liberalità tra vivi sono ridotte soltanto dopo le disposizioni a causa di morte (art. 532 CC); questa situazio- ne nuoce concretamente alla certezza del diritto68 e va chiarita nella presente revisi- one.

Esempio Il seguente esempio di Steinauer69, fautore della liberalità tra vivi, tiene conto dell’attuale porzione legittima dei discendenti (3/4) e illustra i diversi risultati ai quali giungono le due correnti dottrinali: Fatti: A muore e lascia il coniuge B e un figlio comune C. La coppia ha concluso una convenzione matrimoniale secondo la quale il coniuge superstite riceve la totali- tà dell’aumento. A ha inoltre lasciato un legato di 80 000 franchi a un’opera pia. I beni propri di A ammontano a 400 000 franchi e i suoi acquisti a 720 000 franchi. B non ha acquisti. L’attribuzione dell’aumento è considerata una liberalità tra vivi: nella liquidazione del regime matrimoniale B ha un credito di 720 000 franchi nei confronti della successione. Nella successione rimangono quindi 400 000 franchi. Dopo il paga- mento del legato, B e C ricevono ciascuno 160 000 franchi. La legittima di C è di 3/8 di 400 000 franchi (150 000 franchi) ed è quindi rispettata. In totale B riceve 880 000 franchi e C ne riceve 160 000. L’attribuzione dell’aumento è considerata una disposizione a causa di morte: la porzione legittima di C deve essere calcolata basandosi sull’importo della successio- ne in caso di suddivisione secondo legge dell’aumento del regime matrimoniale; la porzione legittima di C è lesa dalla convenzione matrimoniale. In effetti, la succes- sione ha un valore di 760 000 franchi (400'000 + ½ di 720'000) e la legittima di C è di 285’000 franchi mentre quella di B è di 190'000 franchi. C può far ridurre la liberalità ab intestato ricevuta da B di 125 000 franchi. In totale, B riceve 755 000 franchi e C ne riceve 285 000. Le cifre esposte in seguito mostrano il risultato della riduzione a 1/2 della porzione legittima dei discendenti, proposta dalla presente revisione; si constata in particolare che la riduzione della legittima dei discendenti attenua la differenza tra i risultati a cui giungono le due soluzioni dottrinali: Se l’attribuzione dell’aumento è considerata una liberalità tra vivi: nella liquidazione del regime matrimoniale a B è riconosciuto un credito di 720 000 franchi nei con- fronti della successione. Nella successione rimangono quindi 400 000 franchi. Dopo il pagamento del legato, B e C ricevono ciascuno 160 000 franchi. La legittima di C è di 1/4 di 400 000 franchi (100 000 franchi) ed è quindi rispettata. In totale B riceve 880 000 franchi e C ne riceve 160 000. Se l’attribuzione dell’aumento è considerata una disposizione a causa di morte: il calcolo della la porzione legittima di C deve basarsi sull’importo della successione in caso di suddivisione secondo legge dell’aumento del regime matrimoniale; la porzione legittima di C è lesa dalla convenzione matrimoniale. In effetti, la succes-

67 DTF 137 III 113 consid. 4.2.2 e rimandi citati. 68 Piotet, pag. 85. 69 CR-Steinauer, N 12 ad art. 216.

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sione ha un valore di 760 000 franchi (400'000 + ½ di 720'000) e le porzioni legitti- me di C e di B di 190’000 franchi. C può far ridurre la liberalità ab intestato ricevuta da B di 30 000 franchi. In totale, B riceve 850 000 franchi e C ne riceve 190 000.

Proposta

Appare opportuno riprendere la giurisprudenza del Tribunale federale e qualificare l’attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale come disposizione a causa di morte. Il modo più semplice e appropriato di farlo è di aggiungere un capoverso 4 all’articolo 494 CC, nel capitolo «Dei modi di disporre» indicando che l’attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale al coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale o al partner registrato mediante convenzione sui beni è considerata un contratto successorio70.

Art. 494 cpv. 4: l’attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale al coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale o al partner registrato mediante convenzione sui beni è considerata come un contratto successorio.

6.2 Usufrutto del coniuge superstite

Diritto vigente L'articolo 473 CC permette al disponente di lasciare al coniuge superstite, in concor- so con i discendenti comuni, l’usufrutto di tutta la parte della successione che spet- terebbe a questi. Questo usufrutto tiene luogo della quota ereditaria legale del coni- uge in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile (vale a dire la parte che eccede le porzioni legittime legali e di cui il disponente può disporre liberamente) è di un quarto della successione. Nella pratica questa possibili- tà è usata frequentemente. Questa regola si prefigge principalmente di mantenere immutate il precedente stan- dard di vita del coniuge superstite, evitando di dividere la successione tra qu- est’ultimo e i discendenti comuni71. In molti casi permette segnatamente di evitare la vendita dell’alloggio famigliare per effettuare la divisione dell’eredità. Il coniuge superstite viene favorito e nel contempo il disponente si assicura che, alla morte del coniuge superstite, l’insieme della successione sia trasmesso ai suoi discendenti che fino ad allora devono accettare una lesione della loro porzione legittima72.

Critica del diritto vigente Dall’entrata in vigore del CC, questo articolo è stato modificato tre volte (nel 1976, 1984 e 2001) divenendo così la norma più riveduta del CC; continua tuttavia a non essere completamente soddisfacente73, anche se la sua utilità non è rimessa in ques- tione.

70 Proposta Piotet, pag. 93. 71 Steinauer, N 415, con ulteriori rimandi. 72 Staehlin, N 2 ad art. 473 CC. 73 Carlin, pag. 1.

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In effetti la scelta del legislatore di fissare la porzione disponibile a un quarto della successione è il risultato di un compromesso di ultimo minuto, considerato incompa- tibile con la logica del codice e fortemente criticato dalla dottrina. La dottrina conti- nua a essere divisa a grandi linee tra coloro che auspicano una porzione disponibile di un ottavo (1/8) o di tre ottavi (3/8)74; mentre sono pochi a sostenere la soluzione di un quarto (2/8). Inoltre, un esame approfondito di questa disposizione mediante le interpretazioni letterale, storica, sistematica e teleologica fa emergere diverse piccole incoerenze dovute alla complessità del dibattito e della materia75. La riduzione della porzione legittima legale dei discendenti da tre quarti (3/4) a metà (1/2), prevista dalla presente revisione del diritto delle successioni, aumenta la porzione disponibile di cui l’ereditando può disporre liberamente. Con l’accettazione della modifica proposta, sarà della metà (1/2) nei casi in cui era di tre ottavi (3/8). Occorre quindi chiedersi se occorre modificare di conseguenza l’articolo 473 capoverso 2 CC che fissa la porzione disponibile a un quarto (1/4) in caso di usufrutto del coniuge super- stite. La disputa degli ottavi potrebbe così riprendere e i fautori dei tre ottavi (3/8) sarebbero allora logicamente a favore di una porzione disponibile di quattro ottavi (4/8 o 1/2), i fautori di un ottavo (1/8) per i due ottavi (2/8 o 1/4) e i sostenitori del compromesso si dividerebbero tra fautori dei tre ottavi (3/8) in quanto soluzione mediana tra le prime due e fautori della metà 1/2 (1 - 1/2 = 1/2) per coloro che calcolavano la porzione disponibile sulla base della porzione legittima dei discen- denti (1 - 3/4 = 1/4). Infine l’aumento della porzione disponibile che risulta dalla riduzione della porzione legittima dei discendenti permette al disponente di attribuire in piena proprietà al coniuge, in concorso con i discendenti, i tre quarti della successione (3/4 o 75 %), mentre prima era limitato ai cinque ottavi (5/8 o 62.5 per cento), il che costituisce già un significativo progresso delle possibilità di beneficiare il coniuge superstite. È opportuno interrogarsi sulla possibilità di beneficiarlo al di là di quanto indicato o di quanto permette l’attuale articolo 473 CC (25 % in piena proprietà e usufrutto sul 75 %).

Proposta Ridurre la porzione legittima dei discendenti modifica profondamente il diritto delle successioni a loro sfavore. Questa modifica si prefigge innanzitutto di permettere al disponente di favorire il proprio partner non coniugato per adeguarsi alla realtà attuale dei genitori non sposati. La riduzione della porzione legittima non si prefigge di ridurre i diritti dei figli comuni a favore del coniuge superstite, anche se questa è una conseguenza inevitabile; la loro situazione non va ulteriormente peggiorata modificando indirettamente l’articolo 473 CC a loro sfavore. Inoltre, nella soluzione attuale, l’equilibrio dei sacrifici tra coniuge superstite (che rinuncia alla sua legittima accettando il legato d’usufrutto) e i discendenti comuni (che rinunciano tempo- raneamente all’integralità delle rispettive porzioni legittime) sembra corretto e

74 Secondo Carlin, pag. 313 segg.: per 1/8, Geiser, Ott, Aebi-Müller, Druex, Dürr, Hau- sheer, Hegnauer/Breitschmid, Pfäffli, Schwander, Simonius/Sutter, Wissmann et Wolf; per 3/8: Weimar, Kaufmann, Guinand/Stettler, Näf-Hoffmann, Schwager, Tschudin, Wil- disen, Piotet, Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Sandoz, Carlin; per 2/8: Schnyder, Sch- mid, Held, Burkhardt, Stähelin. 75 Carlin, pag. 295 segg.

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adeguato. Tale non sarebbe il caso se la porzione disponibile prevista accanto all’usufrutto fosse aumentata da un quarto alla metà. Appare quindi opportuno conservare in futuro l’articolo 473 CC nella sua versione attuale, voluta dal Parlamento nel 2001, con una porzione disponibile di un quarto (1/4). Così facendo si aderisce in pratica, per motivi pratici e politici, alla posizione che, prima della precisazione legislativa del 2001, fissava a un ottavo la porzione disponibile. Questa scelta deliberata va quindi precisata nel testo di legge correg- gendo, per quanto possibile in modo pragmatico, le traduzioni imprecise e altre irregolarità rilevate dalla dottrina per porre fine alla controversia attuale. Si potrebbe così evitare di modificare ancora il capoverso 2 che ha soltanto qualche anno, anche per garantire la certezza del diritto. Il presente rapporto conferma pertanto che l’usufrutto tiene luogo della quota eredi- taria legale attribuita dalla legge al coniuge superstite (cpv. 2) e quindi, scegliendo l’usufrutto, il disponente decide di attribuire al proprio coniuge l’equivalente della sua quota ereditaria legale (1/2) secondo l’articolo 462 CC e non soltanto la «legit- tima» come indicato nel testo italiano vigente; il termine «legittima» deve essere sostituito da «quota ereditaria legale». La porzione disponibile è di un quarto e la legittima dei discendenti è pure di un quarto. Viene così sancito nella legge che la legittima dei discendenti è rispettata dalla nuda proprietà della parte gravata dall’usufrutto, a prescindere dal valore economico reale di tale nuda proprietà. Questa finzione rappresenta un’eccezione al sistema della porzione legittima secondo l’articolo 471 CC. Nello stesso modo, la porzione legit- tima è considerata rispettata dal valore dell’usufrutto a favore del coniuge superstite, superiore o inferiore alla sua porzione legittima che sia, sempre facendo eccezione all’articolo 471 CC. Il termine «Begünstigung»/«libéralité»/«liberalità» nella nota marginale è sostituito dal termine neutro «Nutzniessung»/«usufruit»/«usufrutto» per eliminare una diffe- renza di senso tra le lingue latine e il tedesco e sottolineare inoltre il fatto che l’articolo 473 CC non favorisce obbligatoriamente il coniuge superstite, come fa pensare il termine tedesco «Begünstigung», ma si tratta di una disposizione a causa di morte alternativa che permette un’eccezione alle regole sulla legittima. Infine, nel testo francese l’espressione «descendants communs» sostituirà l’espres- sione «enfants communs», la nuova espressione è più precisa poiché la dottrina considera che la disposizione riguarda tutti i discendenti dalla prima parentela, conformemente alla versione del 1912; questa espressione è inoltre identica alla versione tedesca («gemeinsamen Nachkommen») e italiana («discendenti comuni»).

Art. 473: modifica del titolo marginale; sostituzione del termine «legittima» con «quota ereditaria legale» nel capoverso 2 della versione italiana; sostituzione del termine «enfants» con «descendants» nel capoverso 1 della versione francese.

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6.3 Qualità di erede legittimario del coniuge (o del partner regi- strato) in caso di decesso durante la procedura di divorzio (o di scioglimento)

Diritto vigente

Se un coniuge muore durante la procedura di divorzio, attualmente il coniuge su- perstite è non soltanto l’erede legale del suo sposo, ma conserva la qualità di erede legittimario, a prescindere dalla durata della procedura di divorzio o dalla sua acri- monia. Ai fini della successione ha quindi gli stessi diritti di un coniuge il cui sposo decede al di fuori della procedura di divorzio. Anche se il defunto è stato previdente e ha escluso per testamento il coniuge dalla cerchia dei destinatari della successione, quest’ultimo potrà ricevere la sua porzione legittima, considerato che le condizioni della diseredazione (esclusione dal novero degli eredi) sono molto restrittive e raramente realizzate. La situazione attuale è il prodotto dell’articolo 120 capoverso 2 CC secondo cui i coniugi cessano di essere eredi legittimi l’uno dell’altro soltanto dopo il divorzio, vale a dire dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio76. Questa regola vige fin dall’entrata in vigore del Codice civile svizzero, nel 1912; un tempo era l’articolo 154 capoverso 377. La medesima regola vale per i partner registrati durante la procedura di scioglimento (art. 31 LUD). Invece, in materia di ripartizione dei beni, in caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione giudiziale dei beni, lo scioglimento è considerato avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza (art. 204 cpv. 2 CC). Altrettanto vale per la divisione della previdenza professionale in caso di divorzio conforme- mente alla modifica dell’articolo 122 CC, adottata dal Parlamento il 19 giugno 201578. La nuova disposizione prevede la divisione delle pretese nei confronti della previdenza professionale acquisite durante il matrimonio e fino all’avvio della procedura di divorzio, non più fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio come era il caso finora.

Critica del diritto vigente Difficilmente si può ritenere che una persona coniugata, deceduta durante una pro- cedura di divorzio, avrebbe voluto lasciare i propri beni all’altro coniuge. Nei casi estremi in cui, per ereditare, un coniuge prolunga di proposito la procedura di divor- zio contro il coniuge malato attendendo o sperando nel suo decesso, il sistema attuale può essere ingiusto e sconcertante79. Questa problematica non è tuttavia stata oggetto di particolari discussioni durante l’iter parlamentare che ha portato all’adozione dell’articolo 120 capoverso 2 CC, entrato in vigore nel suo tenore attuale il 1° gennaio 200080. Sostanzialmente questa disposizione ha ripreso il contenuto dell’articolo 154 capoverso 3 vCC, e ciò malgrado le critiche espresse da alcuni autori prima della sua adozione81.

76 DTF 122 III 308, JdT 1998 I 140; Steinauer, N 106 con ulteriori rimandi. 77 RU 24 245 78 FF 2015 3969 79 Piotet, pag. 75. 80 Fankhauser, N 334 81 Fankhauser N 324 con ulteriori rimandi.

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La qualità di erede e la porzione legittima, in particolare quella del coniuge supersti- te, sono giustificate segnatamente da una finalità previdenziale82, specialmente nelle coppie di lungo corso. Pertanto, anche se il coniuge superstite dovesse perdere la qualità d’erede, in un primo tempo parteciperebbe comunque alla divisione dei beni del defunto nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale83 che avviene automaticamente dopo il decesso. In materia previdenziale, il coniuge superstite che ne adempie le condizioni beneficia inoltre delle prestazioni per i superstiti dell’AVS (art. 23 segg. della legge federale del 20 dicembre 194684 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; LAVS) e della previdenza professionale (art. 18 segg. della legge federale del 25 giugno 198285 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; LPP); tale non era il caso quando è stato adottato il Codice civile, all’inizio del ventesimo secondo.

Proposta Anche se i casi in cui un coniuge muore durante la procedura di divorzio sono rela- tivamente rari, appare opportuno modificare la regola vigente e sopprimere la porzi- one legittima del coniuge superstite in caso di richiesta comune (ossia nel caso in cui i coniugi sono d’accordo almeno sul fatto di divorziare) e nei casi in cui la procedura è eccessivamente lunga (più di due anni)86. Questo compromesso permette di tenere conto sia del bisogno di previdenza del coniuge superstite sia del bisogno di giustizia di chi desidera escludere dalla propria successione un coniuge che prolunga eccessi- vamente la procedura di divorzio. Occorre rilevare che, per escludere il coniuge dalla successione, il disponente dovrà redigere un testamento, essendo soppressa soltanto la porzione legittima e non la quota ereditaria. Inoltre, le disposizioni a favore del coniuge contenute nelle disposizioni a causa di morte, comprese quelle previste in una convenzione matrimoniale, vengono a cadere se il divorzio o la procedura di divorzio comportano la perdita della porzione legit- tima (in caso di litispendenza di una procedura di divorzio su richiesta congiunta o di procedura durata più di due anni), salvo stipulazione contraria del disponente. Ciò permettere di uniformare, in una certa misura, la regola secondo cui gli effetti patri- moniali del matrimonio terminano con la presentazione della domanda di divorzio (in particolare per quanto concerne gli acquisti, la previdenza professionale e la qualità di erede legittimario nei casi di richiesta comune). Per quanto concerne la separazione (art. 117 e 118 CC), istituto simile a quello del divorzio che permette ai coniugi di vivere separati nel regime della separazione dei beni, la sentenza di separazione non ha attualmente per conseguenza la perdita della qualità di erede né la divisione della previdenza professionale. La modifica prevista che prevede la perdita della legittima in determinate procedure di divorzio non deve quindi avere alcuna influenza sulle regole attuali della separazione, poiché contra- riamente al divorzio, la separazione non ha alcun effetto sulle aspettative successorie dei coniugi. Non vi è pertanto alcuna necessità di modificare il pertinente testo legale.

82 Piotet, pag. 65. 83 Roussianos/Auberson, N 5 ad. art. 462 CC. 84 RS 831.10. 85 RS 831.40. 86 Soluzione basata sulle proposte di Piotet, pag. 92-93 e 99, e Fankhauser, pag. 268 segg.

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Art. 120 cpv. 2: il patto contrario deve essere concluso sotto forma di convenzione matrimoniale o di atto a causa di morte. La procedura di divorzio comporta la perdi- ta della legittima e rimanda quindi al nuovo articolo 472 CC evitando l’introduzione di regole di diritto successorio nel diritto matrimoniale.

Art. 217 cpv. 2: rimando al nuovo articolo 472 CC.

Art. 241 cpv. 4: rimando al nuovo articolo 472 CC.

Art. 472: definizione dei casi in cui la procedura di divorzio comporta la perdita della legittima del coniuge superstite. n. 1: la procedura è «continuata» su richiesta comune alle condizioni di cui all’articolo 292 CPC. n. 2: il diritto alla porzione legittima è quindi perduto soltanto nei casi in cui la procedura dura più a lungo del normale (più di due anni).

Art. 31 cpv. 3 LUD: rimanda al nuovo articolo 472 CC; la stipulazione contraria deve rivestire la forma della convenzione patrimoniale secondo l’articolo 25 LPart (atto pubblico) o la forma dell’atto a causa di morte.

6.4 Previdenza privata vincolata, previdenza professionale e assicurazione sulla vita

A. Previdenza privata vincolata e previdenza professionale

Diritto vigente (pilastro 3a) L’articolo 82 capoverso 1 LPP costituisce la base legale del pilastro 3a (anche detto previdenza privata vincolata; in seguito pilastro 3a) nel diritto svizzero. Prevede che i salariati e gli indipendenti possono dedurre dalle imposte dirette della Confederazi- one, dei Cantoni e dei Comuni i contributi esclusivamente e irrevocabilmente versati per forme riconosciute di previdenza assimilate alla previdenza professionale. Giova ricordare che la previdenza professionale si prefigge, oltre all’assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità dell’assicurato, di garantire ai superstiti un adeguato man- tenimento del loro livello di vita87. In adempimento del suo mandato legislativo che consiste nel definire quali sono le forme possibili di previdenza e chi abbia diritto di dedurre i contributi (art. 82 cpv. 2 LPP), il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza del 13 novembre 198588 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza ricono- sciute (OPP 3). Le forme riconosciute sono il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d’assicurazione e la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie (art. 1 cpv. 1 OPP 3). Nell’articolo 2 OPP 3, per rispettare una finalità di previdenza professionale in modo analogo all’articolo 20a LPP e all’articolo 15 dell’ordinanza del 30 ottobre 199489 sul libero passaggio (OLP), ha disciplinato l’ordine dei beneficiari:

87 Art. 1 cpv. 1 LPP. 88 RS 831.461.3 89 RS 831.425

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1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite, 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona de- funta ha sovvenuto in modo considerevole oppure la persona con cui ha convissuto ininterrottamente nei cinque anni precedenti il decesso o che de- ve sovvenire al sostentamento di uno o più figli comuni, 3. i genitori, 4. i fratelli e le sorelle, 5. gli altri eredi. È precisato che l’assicurato può designare una o più persone tra i beneficiari men- zionati al numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse. Egli ha inoltre il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari secondo i numeri 3–5 e di precisare i loro diritti (art. 2 cpv. 2 e 3 OPP 3).

Diritto vigente (secondo pilastro) Le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2a) e sovraobbli- gatoria (pilastro 2b) versate a causa di morte sono escluse dalla massa ereditaria e non possono essere ridotte, anche se una parte minoritaria della dottrina contesta questa situazione per quanto concerne il pilastro 2b90. Rientrano invece nella massa ereditaria gli averi di libero passaggio LPP che l’assicurato ha ritirato durante la sua vita e di cui ha disposto, per esempio per finanziare il proprio alloggio. Per quanto concerne i riscatti volontari, il cui importo massimo è stabilito dalla legge e che hanno finalità previdenziali, giova rilevare che non devono poter essere oggetto di una qualsiasi azione successoria, checché ne pensi una parte della dottrina91. Questa netta separazione tra la previdenza professionale e il diritto successorio è necessaria per garantire che questi averi siano prevalentemente retti dal diritto previdenziale.

Critica del diritto vigente Il legame tra il diritto della previdenza vincolata e il diritto delle successioni, e principalmente il quesito dell’inclusione nella massa ereditaria, o dell’esclusione, degli averi accumulati dal defunto nel pilastro 3a, non è mai stato esplicitamente disciplinato ed è oggetto di discussioni. Vi sono numerosi argomenti a favore dell’esclusione di questi importi dalla massa ereditaria: – se gli averi del pilastro 3a fossero inclusi nella massa ereditaria, sarebbero accessibili ai creditori del defunto e della massa, il che è incompatibile con il loro scopo previdenziale (mantenere il livello di vita dei superstiti, coniugi e figli minori in particolare); – se questi averi potessero essere impiegati per scopi non previdenziali, il mo- tivo della loro esenzione fiscale verrebbe a mancare; – il pilastro 3a rappresenta l’intera previdenza professionale delle persone sprovviste di un secondo pilastro (segnatamente gli indipendenti);

90 Nertz, N 40-42 ad art. 476 e rimandi citati. 91 Aebi-Müller, Die drei Säulen, pag. 21.

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– il legislatore ha previsto espressamente che i litigi con gli istituti della previ- denza del pilastro 3a sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni (art. 73 LPP), ossia dal tribunale competente per le questioni della previdenza pro- fessionale relative al secondo pilastro e non dal tribunale civile competente in materia di successioni. Per la dottrina maggioritaria vi sono solidi argomenti a favore di un trattamento differenziato in materia successoria degli averi del secondo pilastro (escluso dalla successione) e del terzo pilastro (parte della successione)92: – a volte gli averi del pilastro 3a rappresentano somme importanti che possono costituire gran parte o l’intero patrimonio del defunto; – contrariamente al secondo pilastro, la costituzione dell’avere previdenziale è puramente volontaria. Il rapporto giuridico tra assicurato e istituto di previ- denza è un rapporto contrattuale di diritto privato, compresa la designazione dei beneficiari (a tale proposito l’esistenza di una base legale che abilitava il Consiglio federale a determinare l’ordine dei beneficiari del terzo pilastro, come ha fatto nell’OPP 3, è contestata); – mentre nel secondo pilastro, in assenza di beneficiari, gli averi accumulati passano alla fondazione di previdenza e quindi agli altri assicurati, tale non è il caso del terzo pilastro, che al riguardo segue una logica di previdenza in- dividuale e non collettiva; – nello scioglimento del regime matrimoniale, gli averi della previdenza vin- colata (che si tratti di risparmio bancario o di riscatto assicurativo) sono con- tabilizzati come acquisti o beni propri a seconda delle regole ordinarie della sostituzione (principio della surrogazione patrimoniale)93 e non divisi in ap- plicazione dell’articolo 122 CC (secondo cui ogni coniuge ha diritto alla me- tà della prestazione d’uscita dell’altro calcolata per la durata del matrimo- nio). In materia di regime matrimoniale il pilastro 3a non è trattato in modo diverso dal pilastro 3b, infatti il risparmio vincolato è trattato come rispar- mio ordinario e le assicurazioni di previdenza vincolata come assicurazioni private ordinarie94. A lungo il Tribunale federale non è stato chiamato a pronunciarsi in proposito. Ha avuto occasione di farlo in una sentenza recente del mese di gennaio 201495, ma la dottrina non ha trovato convincenti i considerandi della sentenza e la situazione giuridica non è quindi stata chiarita in modo soddisfacente96.

Proposta Tra due soluzioni perfettamente sostenibili secondo il diritto vigente, sembra neces- sario optare per lo scopo primordiale del pilastro 3a, lo scopo previdenziale, che deve prevalere sugli altri aspetti, segnatamente su quelli successori; questa scelta deve essere sancita nella legge. Gli averi del pilastro 3a ricevuti dagli eredi e dagli altri beneficiari non faranno quindi parte dei beni disponibili e non potranno essere

92 Aebi-Müller, pag. 2-5 e rimandi citati nella nota a piè di pagina 29. 93 DTF 137 III 337. 94 Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1101. 95 TF 9C 523/2013. 96 Rumo-Jungo/Mazenauer, pag. 308 seg.

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oggetto di collazione o di reintegrazione. Altrettanto varrà per le prestazioni del secondo pilastro. Questa modifica chiarirà come trattare gli averi dei diversi pilastri della sicurezza sociale in materia successoria.

Art. 476 cpv. 2: nuovo titolo marginale e completa esclusione delle prestazioni del secondo e terzo pilastro ricevute dagli eredi e dagli altri beneficiari.

B. Assicurazione sulla vita

Diritto vigente Attualmente, in materia di assicurazione sulla vita, il capitale assicurato, qualunque sia la forma scelta dal defunto per farne beneficiare un terzo, non fa parte dei beni disponibili della successione. Per questo motivo l’articolo 476 CC prevede che le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore di un terzo con atto tra vivi [beneficio secondo l’art. 76 della legge del 2 apr. 190897 sul contratto d’assicurazione, LCA] o con disposizione a causa di morte [legato secondo l’art. 563 cpv. 2 CC] e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo [cessione secondo l’art. 73 LCA]98 siano reintegrate nella successione. L’importo dell’assicurazione computato nella massa ereditaria per determinare la porzione disponibile (art. 476 CC) e calcolare la riduzione (art. 529 CC) nel casi in cui il defunto aveva concluso un’assicurazione sulla vita a favore di un terzo è il valore di riscatto al momento della morte. Questo importo è sempre inferiore alla somma assicurata e la situazione attuale favorisce quindi il beneficiario dell’assicurazione rispetto agli eredi legittimari le cui porzioni legittime sono meno elevate di quanto sarebbero se fosse rispettata la regola secondo cui deve essere reintegrato l’insieme delle liberalità99. Stabilire se l’intero importo ricevuto dal beneficiario deve essere reintegrato (in applicazione degli articoli 475 e 527 n. 3 CC) o se non occorre alcuna reintegrazione non essendovi valore di riscatto secondo l’articolo 476 CC100, nei casi in cui una liberalità è effettuata per il tramite di un’assicurazione che non ha, o non ha ancora, un valore di riscatto, è fortemente controverso nella dottrina.

Critiche del diritto vigente

La decisione di tenere conto del valore di riscatto delle assicurazioni in caso di morte è segnatamente frutto di un compromesso tra due correnti della dottrina (dis- posizione a causa di morte o atto tra vivi?) e risale all’inizio del 20° secolo, un’epoca in cui la previdenza per i decessi dei parenti era ancora interamente indivi- duale e in cui non esistevano ancora né il primo né il secondo pilastro101. Mantenere la formulazione del testo attuale dell’articolo 476 CC, che non gode di speciale favore nella dottrina102, non ha più molto senso dopo l’entrata in vigore del sistema attuale di previdenza e oggi appare difficile giustificare la lex specialis secondo cui

97 RS 221.229.1. 98 Steinauer, N 485. 99 Steinauer, N 492. 100 Steinauer, N 493a e 493b. 101 Piotet, pag. 79. 102 Nertz, N 2 ad art. 476 e rimandi citati.

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gli importi ottenuti dall’assicurazione sulla vita che eccedono il valore di riscatto sono esclusi dalla massa ereditaria, mentre vi vengono reintegrate tutte le liberalità tra vivi soggette a riduzione103. Inoltre, il fatto di tenere conto del valore di riscatto nel calcolo della porzione dispo- nibile secondo il vigente articolo 476 CC permette di ridurre le porzioni legittime degli eredi attraverso l’assicurazione sulla vita104 che rappresentano quindi uno strumento legale per derogare al sistema della porzione legittima. Poiché la presente revisione del diritto successorio prevede di ridurre le porzioni legittime legali degli eredi, tale deroga è sempre meno giustificata anche perché la libertà di disporre sarà ampiamente estesa. Lasciare al disponente la facoltà di ridurre ulteriormente le porzioni legittime già ridotte dal nuovo diritto potrebbe ledere eccessivamente gli eredi legittimari. Inoltre, nell’interesse della certezza del diritto, va posto fine alla controversia dottri- nale sulla necessità di tenere conto degli importi dell’assicurazione sulla vita ottenuti dal beneficiario nei casi in cui non vi è valore di riscatto. Sopprimere l’eccezione concernente le assicurazioni per i casi di morte permette di semplificare e chiarire in misura importante la situazione.

Proposta Il nuovo articolo 476 CC basato sulla proposta di Piotet105 appare adeguato alle osservazioni dianzi formulate e l’articolo 529 CC che prevede di ridurre le assicura- zioni al loro valore di riscatto in caso di decesso può semplicemente essere abrogato con la conseguenza che le regole ordinarie si applicheranno anche alle assicurazioni sulla vita.

Art. 476 cpv. 1: le prestazioni delle assicurazioni sulla vita che sorgono alla morte dell’ereditando si aggiungono ai beni esistenti e, sul piano contabile, sono quindi riunite alla massa successoria per il calcolo delle porzioni legittime e della porzione disponibile, secondo le medesime modalità previste per le liberalità tra vivi soggette a riduzione secondo l’articolo 475 CC.

Art. 529: abrogato.

6.5 Captazione di eredità

Diritto vigente

Attualmente, nel diritto svizzero delle successioni non vi è alcuna norma specifica sulla «captazione d’eredità» (Erbschleicherei), la nozione stessa non è definita, come non è definita la cerchia dei possibili autori. È peraltro evidente che la pratica di farsi concedere vantaggi patrimoniali per testamento, abusando della situazione di debolezza in cui si trova una persona, suscita sconcerto nell’opinione pubblica ed è contraria alla morale vigente.

103 Art. 475 et 527 CC. 104 Staehelin, N 12 ad art. 476. 105 Piotet, pagg. 79, 80 e 93.

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Alcune disposizioni del Codice civile permetterebbero già oggi di annullare siffatte disposizioni a causa di morte, segnatamente se il disponente non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), se la disposizione non è l’espressione di una libera volontà (n. 2) o se è immorale (n. 3)106. È inoltre possibile considerare l’autore della captazione indegno di succedere o ricevere per disposizione a causa di morte (art. 540 cpv. 1 CC), come ha ritenuto il Tribunale federale a inizio 2006 in un affare basilese che aveva suscitato forte scalpore negli anni 1990 in cui l’avvocato di un’anziana vedova, molto agiata e senza figli, si era fatto istituire erede unico e designare come esecutore testamentario107.

Critica del diritto vigente

Sul piano politico, l’assenza di normativa specifica in materia è segnatamente stata oggetto di due interventi parlamentari. Prima di tutto va citata l’iniziativa parlamen- tare Schenker 06.432 (Liberalità e donazioni in materia di diritto successorio a persone con una funzione professionale particolare) del 2006 per limitare o vietare le liberalità e le donazioni a persone che hanno una relazione di fiducia particolare con il disponente a causa della loro attività professionale. Il Consiglio nazionale non ha dato seguito a questa iniziativa, poiché il disponente ha la possibilità di revocare in ogni momento le sue disposizioni a causa di morte, la legislazione attuale offre alcune possibilità e infine poiché il problema poteva essere risolto dai codici deonto- logici delle professioni interessate108. In secondo luogo va menzionato il postulato Schenker 12.3220 (Misure contro le captazioni d’eredità) del 2012 che chiede l’adozione di misure contro le captazioni d’eredità; il presente progetto di revisione tenta di rispondere alla problematica evocata dal postulato. Negli anni trascorsi dall’affare basilese la dottrina ha approfondito il soggetto e i diversi disciplinamenti possibili. La soluzione dell’indegnità scelta dal Tribunale federale è stata criticata, in particolare la conseguenza della nullità del testamento (con la conseguenza che valgono i testamenti precedenti) invece dell’invalidità della sola disposizione (con l’apertura della successione agli eredi legali)109. I pareri divergono invece sulla soluzione da scegliere. Alcuni preconizzano una soluzione molto severa con la creazione di una nuova causa d’indegnità (eccetto per i regali d’uso) riguardante tutti i professionisti che hanno un legame di fiducia con il dispo- nente e le persone a loro vicine110. Altri autori sono favorevoli a una soluzione più moderata che prevede l’annullabilità delle liberalità a favore di un professionista che ha un ampio accesso alla sfera privata o patrimoniale del defunto e ha contravvenuto all’etica della sua professione111, o a una soluzione più liberale secondo cui la libertà di disporre deve prevalere e il «Trinkgeldtestament» (letteralmente «testamento mancia») deve rimanere possibile fino al 10, 20 o 33 per cento del patrimonio112. Le regole attuali possono sembrare insufficienti, ma occorre rilevare che offrono comunque una certa protezione, almeno nei casi più problematici e che hanno il

106 Abt, Die Ungültigkeitsklage, pagg. 187-201. 107 DTF 132 III 305 in JdT 2006 pag. 269. 108 Boll Uff. 2009 N 58. 109 Piotet, pag. 72. 110 Abt, Die Ungültigkeitsklage, pag. 205. 111 Piotet, pag. 94. 112 Breitschmid, Besprechung, pag. 55.

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merito di lasciare al disponente la libertà di disporre a favore del suo avvocato, della sua domestica o del suo assistente di cura.

Proposta È difficile, se non impossibile, ricostituire con certezza a posteriori il reale legame tra un disponente e il beneficiario di una disposizione, l’evoluzione della loro relazi- one, lo svolgimento dei fatti che hanno portato a una data disposizione, gli elementi noti o no al disponente nel momento della redazione e la valutazione datane in seguito. È quindi praticamente impossibile sancire nella legge una regola che dissipi integralmente l’incomprensione e la ripulsione che suscitano i casi di captazione d’eredità, poiché una legislazione troppo severa ostacolerebbe la libertà del dispo- nente. È problematico anche definire la cerchia delle persone da escludere dalla successio- ne. È giusto escludere soltanto professionisti come medici o avvocati? O devono essere esclusi anche i membri di altre professioni meno redditizie come assicuratori, consulenti diversi, allenatori, infermieri, assistenti di cura, domestici, parrucchieri, portinai o membri della stessa chiesa che intrattengono uno stretto legame con il disponente o i suoi beni? Favorire una professione rispetto all’altra non appare giustificato. Lo scopo è proteggere l’interessato e indirettamente i suoi eredi, poco importa la professione dell’autore del tentativo di captazione d’eredità. L’elemento determinante deve essere il legame di prossimità, di fiducia creato da un rapporto inizialmente professionale e valere per tutte le professioni. Far dipendere l’indegnità dalla violazione di una regola deontologica limiterebbe l’applicazione della norma alle sole professioni rette da un codice deontologico, il che è insoddisfacente. La soluzione proposta tenta di dare risposta a questi quesiti lasciando al disponente una libertà limitata di beneficiare con una disposizione a causa di morte un professioni- sta che gli è vicino, fermo restando che le citate, vigenti regole del Codice civile potrebbero sempre trovare applicazione nei casi di abusi. Alle persone che, nell’esercizio della loro professione, avevano una relazione di fiducia con il defunto, e alle persone a loro vicine (secondo la dottrina riguardo all’articolo 477 CC: il coniuge o il partner registrato, i genitori, i figli, i parenti e gli amici intimi), non può complessivamente essere legato più di un quarto della succes- sione. La disposizione non riguarda i membri della famiglia e le altre persone già intimamente legate al defunto da un legame intensificatosi a causa della loro profes- sione.

Art. 541a (nuovo): definizione della cerchia delle persone parzialmente indegne di beneficiare di disposizioni a causa di morte.

6.6 Diritto d’informazione successoria

Diritto vigente Il diritto degli eredi di essere informati sulla successione non è attualmente discipli- nato in modo approfondito dalla legge del 1907 e in proposito sono quindi state rese numerose sentenze e scritti diversi articoli di dottrina.

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Gli articoli 607 capoverso 3 e 610 capoverso 2 CC prevedono un obbligo per gli eredi di comunicarsi vicendevolmente con precisione gli elementi suscettibili di influire sulla divisione113, per rendere il regolamento della successione il più possi- bile trasparente; questa questione sembra essere disciplinata in modo soddisfacente malgrado qualche critica inevitabile114. Non vi è tuttavia una base legale che istituis- ca un tale obbligo nei confronti dei terzi non eredi nella successione. I tribunali hanno così avuto modo di sviluppare una giurisprudenza secondo cui gli eredi, succedendo al defunto nelle sue relazioni contrattuali, possono chiedere di essere pienamente informati sul patrimonio del disponente dai suoi partner contra- ttuali (anche prima del decesso), nei limiti del diritto delle obbligazioni115. Hanno riconosciuto, su base contrattuale e successoria116, un diritto d’informazione nei confronti dei terzi possessori117 della successione. Hanno pure stabilito che, malgra- do il segreto bancario, le banche hanno un obbligo di dare informazioni complete agli eredi («umfassend»)118, rispettando tuttavia il limite poco chiaro delle informa- zioni strettamente personali («höchstpersönlichen») che rientrano nella sfera intima («Geheimsphäre») del defunto119. Ed è soltanto questione di tempo prima che il Tribunale federale debba pronunciarsi sulla controversa questione dell’obbligo d’informazione nei confronti dei terzi che non hanno una relazione contrattuale con il defunto (trust, fondazioni, società ecc.)120. Invece, conformemente alla dottrina quasi unanime, il segreto professionale dell’avvocato può essere opposto ai clienti121 e non è ancora stato stabilito in quali situazioni questi ultimi possano ottenere infor- mazioni dall’avvocato o dal notaio122.

Critica del diritto vigente È innegabile che gli eredi hanno bisogno d’informazioni, segnatamente per determi- nare le eventuali azioni da promuovere per far valere i loro diritti. Le difficoltà che incontrano nel sistema attuale per ottenere tali informazioni sono fonte di ingiustizia e di processi inutili. Eppure, secondo il Tribunale federale, il solo bisogno d’informazioni non è sufficiente per istituire un diritto d’informazione123. Poiché sono messi in questione l’esercizio e la finalità delle pretese successorie, è giustificato colmare la lacuna del Codice civile in materia124, per evitare che la giustizia accordi il diritto d’informazione in materia successoria secondo la propria valutazione dei diversi casi, creando incertezza del diritto, disparità di trattamento e arbitrio125. Occorre quindi supplire all’attuale mancanza di una chiara base legale nel diritto successorio, fermo restando che, secondo la dottrina, il diritto d’informazione non

113 Steinauer, N 1246. 114 Segnatamente Druey, pag. 184. 115 Steinauer, N 1246c e rimandi citati. 116 Druey, pag. 186. 117 DTF 132 III 677. 118 Breitschmid/Matt, pag. 92 e rimandi citati. 119 Druey, pag. 184. 120 Genna, pag. 207. 121 DTF 135 III 597, consid. 3.4. 122 Bianchi, pag. 92. 123 TF 5C.276/2005, consid. 2.5.1. 124 Piotet, Les fondements, pag. 84. 125 Schröder, pag. 202.

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deve essere illimitato né sussistere in tutti i casi. Deve invece essere limitato e pro- porzionato ai diritti connessi alla pretesa principale dell’avente diritto126. Idealmente la nuova base legale dovrebbe anche stabilire i criteri che determinano il diritto d’informazione sugli averi di cui il disponente era soltanto l’avente diritto economico senza essere partner contrattuale della banca o del terzo interessato; queste domande sono attualmente giudicate in modo diverso nei diversi Cantoni127.

Proposta Alle persone che hanno dei diritti nei confronti della successione è opportuno con- cedere un diritto d’informazione esteso, così da permettere loro di far pienamente valere i loro diritti nella successione. A tal fine gli eredi devono avere la possibilità di ottenere una conoscenza completa degli averi che costituiscono o dovrebbero costituire la successione, dunque di ottenere ogni informazione utile sul patrimonio del disponente anche prima del suo decesso, compresi i beni patrimoniali che ha per esempio accordato a un trust o di cui è soltanto l’avente diritto economico. Nuovo capo VI: in quanto effetto diretto della devoluzione, il diritto d’informazione in materia successoria è inserito nel titolo sedicesimo del CC («Degli effetti della devoluzione»).

Art. 601a (nuovo): sono titolari di questo diritto gli eredi legittimari, gli eredi non legittimari legali o istituiti, nonché gli eredi e legatari menzionati in una disposizione a causa di morte o esclusi da una tale disposizione: infatti tutti loro dispongono di una pretesa successoria. Sono obbligati a fornire le informazioni tutti i terzi che hanno gestito, posseduto o ricevuto valori patrimoniali (in senso esteso) del defunto, comprese le banche, i gestori patrimoniali o altri trustees. Sono compresi i valori patrimoniali di cui il defunto era l’avente economicamente diritto, poiché sono «valori patrimoniali del defunto», sono pure compresi i beni che il disponente ha attribuito a un trust, in particolare in qualità di settlor. I terzi che dispongono soltan- to di informazioni non sono assoggettati a questo obbligo, ma possono avere un obbligo contrattuale d’informare.

6.7 Collazione e riduzione

Diritto vigente

Malgrado possa disporre liberamente dei suoi beni durante la vita senza rendere conto ai suoi eredi, il disponente è in una certa misura limitato dalle regole sulle collazioni e sulle riduzioni. Le collazioni consistono nel fatto che gli eredi legali sono vicendevolmente tenuti a conferire alla successione in natura o in valore le liberalità ricevute mentre l’ereditando era in vita. La legge presume quindi che quest’ultimo non ha voluto favorire un erede a scapito di un altro. Le riduzioni permettono agli eredi legittimari la cui porzione legittima è lesa da tali liberalità tra vivi o a causa di morte di farle ridurre in misura tale da rispettare i loro diritti alla legittima. La collazione si prefigge quindi di garantire la parità di trattamento degli

126 Piotet, Les fondements, pag. 84. 127 Hamm/Brusa, pag. 70.

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eredi, la riduzione di proteggere la porzione legittima legale; entrambe queste prete- se presuppongono una liberalità gratuita e la volontà del defunto di fare una libera- lità128.

La questione della riduzione delle liberalità ricevute come anticipo della quota ereditaria

Secondo l’articolo 527 numero 1 CC, sono soprattutto le liberalità tra vivi, che sono concesse a titolo di anticipo della quota ereditaria - sotto forma di dote, dotazione o cessione di beni - e non soggiacciono a collazione secondo gli articoli 626 capover- so 2 e 627 CC, a poter essere oggetto di un’azione di riduzione da parte degli eredi la cui porzione legittima è stata lesa. Lo scopo di tale disposizione è di fare in modo che tutte le liberalità fatte tra vivi a titolo di dotazione (al fine di permettere, garanti- re o migliorare la vita del beneficiario129) di cui non è tenuto conto nel calcolo delle parti successorie non ledano le porzioni legittime degli altri discendenti. Anche se l’enumerazione di queste liberalità contenuta nell’articolo 527 numero 1 non è perfettamente identica a quella dell’articolo 626 capoverso 2 CC (manca la menzio- ne del «condono di debiti» e delle «simili liberalità»), i due articoli riguardano le medesime liberalità130. L’interpretazione di queste regole, situate al crocevia di due istituti capitali del diritto successorio131, suscita confusione per la sua complessità e genera una delle maggiori controversie di questo ramo del diritto svizzero132. Una parte minoritaria della dottrina interpreta in modo restrittivo la nozione di anticipo della quota eredita- ria che soggiace alla riduzione. Questi autori ritengono che soggiacciono alla ridu- zione ai sensi dell’articolo 527 numero 1 soltanto le liberalità fatte nell’idea che sarebbero state reintegrate, ma che infine non lo sono state perché il beneficiario non partecipa alla successione e non vi è rappresentato. La maggioranza della dottrina sostiene la teoria estensiva secondo cui la riduzione deve essere applicata in tutti i casi oggettivi di dotazione, anche se il beneficiario è stato dispensato dalla collazio- ne o se non è un discendente tenuto alla collazione legale133. Il Tribunale federale, come la dottrina maggioritaria, ritiene che l’articolo 527 nume- ro 1 CC si applica nei casi seguenti134 : – liberalità a discendenti tenuti alla collazione che non si presentano alla suc- cessione (perché sono premorti, hanno rinunciato, sono stati diseredati o so- no indegni); – liberalità a discendenti tenuti a collazione, ma che il disponente ha dispensa- to dalla stessa; – liberalità con carattere di dotazione a un erede non discendente (coniuge).

128 DTF 126 III 171, JdT 2000 I 554. 129 DTF 76 II 188, 196; Guinand/Stettler/Leuba, N 213. 130 Steinauer, N 470. 131 Vollery, N 390. 132 Piotet, pag. 76. 133 Steinauer, N 470a. 134 DTF 107 II 119, consid. 3b; Eigenmann, N 9 ad art. 527.

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Donazioni revocabili e donazioni eseguite nei cinque anni precedenti il decesso (art. 527 n. 3 CC)

Il numero 3 dell’articolo 527 CC prevede che le donazioni che il disponente poteva liberamente revocare e quelle eseguite nei cinque anni precedenti il suo decesso, eccettuati i regali d’uso, soggiacciono alla riduzione. La regola si applica a ogni beneficiario di una tale donazione, non soltanto agli eredi. Anche se il termine «donazione» è identico a quello impiegato nel codice delle obbligazioni (CO135; art. 239), la nozione di donazione deve essere interpretata in maniera più estesa e dovrebbe comprendere ogni liberalità fatta volontariamente dal defunto a titolo gratuito. Numerosi autori hanno così ritenuto che sono per esempio comprese le donazioni manuali, le promesse di donazione, il compimento di doveri morali, le gratifiche agli impiegati o la prestazione gratuita di un lavoro, la costitu- zione di una fondazione, gli acconti della quota ereditaria che non sono stati oggetto di una piena collazione, la costituzione a titolo gratuito di un diritto reale limitato, la rinuncia a una servitù o il fatto di lasciare volontariamente prescrivere un credito136. Il legislatore ha peraltro riconosciuto questa interpretazione estesa nel 1984 in occa- sione della revisione dell’articolo 208 capoverso 1 CC sulla reintegrazione agli acquisti in materia di scioglimento del regime matrimoniale; la «donazione» non è più menzionata ma è sostituita dalle «liberalità» con riferimento agli atti unilaterali secondo il messaggio del Consiglio federale dell’11 luglio 1979 sulla revisione del Codice civile svizzero (effetti del matrimonio in generale, regimi matrimoniali e successioni)137.

Critica del diritto attuale La complessità della regola attuale e la controversia dottrinale che ne risulta, nonché l’attuale inesattezza redazionale della norma, non permettono di pianificare serena- mente le successioni in cui vi sono liberalità tra vivi, in particolare a titolo di accon- to della quota ereditaria. Il testo redatto dal legislatore contiene, nel capoverso 1 e nel capoverso 2 dell’articolo 626, due concezioni incompatibili della collazione e confonde modalità e scopo della liberalità138. L’atteggiamento esitante del legislato- re gli ha impedito di fare una scelta e all’inizio del secolo scorso è quindi stato fortemente criticato «per avere eluso la sua competenza di risolvere in modo equo le questioni, per avere abbandonato questo dovere alla chiaroveggenza mistica dei tribunali e aver adottato con l’articolo 626 un testo che ha dato adito a discussioni interminabili»139. Il termine «donazione» nel numero 3 dell’articolo 527 CC, non soltanto non corri- sponde al senso che gli è attualmente attribuito e crea quindi una certa incertezza, ma in alcuni casi potrebbe escludere alcune liberalità che dovrebbero invece essere comprese per rispettare la parità di trattamento. Secondo l’opinione attuale del Tribunale federale, espressa in un obiter dictum140, per esempio l’attribuzione a un trust costituisce una liberalità tra vivi suscettibile di riduzione. Come ogni altro

135 RS 220 136 Eigenmann, N 15 ad art. 527 CC e rimandi citati. 137 FF 1979 II 1119; cfr. anche Vollery, N 277. 138 Piotet, pag. 76. 139 Roguin, pag. 537. 140 Sentenza 5A_620/2007 del 7 gennaio 2010, consid. 7.2.

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trasferimento a favore del trust, questo trasferimento di beni di cui il defunto era proprietario o avente diritto economico costituisce una liberalità tra vivi a favore dei beneficiari del trust che può essere oggetto di una domanda di restituzione per via giudiziaria. Va comunque tenuto presente che in futuro il termine «donazione» potrebbe essere interpretato in un modo più restrittivo escludendo dal campo di applicazione della presente regola la costituzione di una fondazione e quindi per analogia quella di un trust141; ciò va evitato estendendo il campo d’applicazione della norma. Va pure stabilito se, per quanto riguarda i termini, è legittima la disparità di tratta- mento tra non eredi beneficiari della liberalità (liberalità suscettibile di riduzione se la morte avviene nei cinque anni che seguono la donazione) e eredi (liberalità suscet- tibile di riduzione indipendentemente dal momento della donazione e della morte). Occorre inoltre decidere se un trattamento paritario che imponga la collazione agli eredi soltanto per le liberalità intervenute nei cinque anni precedenti la morte non avrebbe un effetto positivo sul numero delle procedure giudiziarie in materia. A tale riguardo, non sembra corretto invocare la parità di trattamento tra eredi nelle regole sulla collazione per poi limitare il loro diritto di far valere la loro porzione legittima alle sole liberalità effettuate dal disponente nei cinque anni che precedono il decesso. L’idea può quindi essere abbandonata.

Proposta La proposta modifica del testo legale si prefigge di riprendere nel miglior modo l’interpretazione della dottrina maggioritaria e della giurisprudenza per porre fine alla controversia senza modificare il testo attuale più di quanto sia necessario.

Art. 527 n. 1: soggiace alla riduzione ogni liberalità tra vivi a titolo di acconto della quota ereditaria a cui non si applica l’articolo 626 CC sulla collazione. Il testo tede- sco riprende la nozione di «unentgeltliche Zuwendung» (liberalità) dall’art. 208 CC.

Art. 527 n. 3: nell’italiano, il termine «donazioni» è sostituito da «liberalità», che rimanda alla medesima nozione impiegata al numero 1; si tratta di una modifica analoga a quella del tedesco che riprende la nozione di «unentgeltliche Zuwendung» (liberalità) dall’articolo 208 CC.

Art. 626 cpv. 2: le condizioni della collazione legale sono precisate e la lista che confondeva modalità e scopo della liberalità è soppressa.

6.8 Riduzione indiretta

Diritto vigente

Fa eccezione al principio secondo cui l'azione di riduzione è riservata agli eredi legittimari, la possibilità di ripercuotere la riduzione come riduzione indiretta (co- siddetta riduzione di secondo grado)142 per l’erede istituito o il legatario che subisce una riduzione e deve effettuare una prestazione; ciò è possibile in due casi.

141 Segnatamente Forni/Piatti, N 9 ad art. 527 CC. 142 Guinand/Stettler/Leuba, N 167.

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a) Riduzione di legato a carico di eredi istituiti o di legatari (art. 525 cpv. 2 CC) Fatta salva la diversa intenzione del disponente, se la liberalità ricevuta da un erede istituito o da un legatario è ridotta, quest’ultimo può ripercuotere proporzionalmente la riduzione sui legati che egli stesso è tenuto a effettuare. Infatti, si presume che, se fosse stato a conoscenza del fatto che la liberalità concessa per testamento sarebbe stata ridotta, il disponente avrebbe spontaneamente ridotto nella medesima misura il legato di cui ha incaricato il beneficiario della liberalità. Esempio143: il disponente ha legato a X un terreno di un valore di 100'000 franchi e ha incaricato X di versare 50'000 franchi all’istituto di beneficenza Y. Prima di eseguire il sublegato, X apprende che il suo legato sarà ridotto del 20 per cento. Anche X può ridurre del 20 per cento il sublegato che deve a Y, quindi ridotto a 40'000 franchi. b) Riduzione delle controprestazioni fornite dall’erede istituito o dal legatario in un contratto successorio (art. 528 cpv. 2 CC) Nello stesso ordine di idee, se la parte che ha ricevuto una liberalità grazie a un contratto successorio (oneroso) ha fatto una controprestazione tra vivi al disponente e la liberalità ricevuta viene ridotta, può chiedere la proporzionale riduzione o resti- tuzione della prestazione da lui fornita.

Critica del diritto vigente

a) Riduzione dei legati a carico di eredi istituiti o di legatari (art. 525 cpv. 2 CC) La riduzione indiretta di cui all’articolo 525 capoverso 2 non pone particolari pro- blemi se il sublegato da ridurre non è ancora stato eseguito, il beneficiario della liberalità può semplicemente ridurre l’importo del sublegato prima di effettuarlo. Invece, se il sublegato è già stato eseguito, nella pratica il beneficiario della liberalità ridotta può incontrare grandi difficoltà per recuperare l’importo corrispondente presso il beneficiario del sublegato144 e può perfino dover promuovere un’azione giudiziaria. Alcuni autori ritengono che in un caso di questo genere spetta al legitti- mario che chiede la riduzione del legato, non all’erede istituito o al legatario, agire direttamente (anche) contro il sublegatario per far ridurre il sublegato145. Questa interpretazione sembra tuttavia poco compatibile con il testo di legge secondo cui la persona la cui liberalità è stata ridotta può chiedere che i legati di cui è debitrice siano ridotti nella stessa misura. Esempio: riprendendo l’esempio precedente, se il sublegato è già stato eseguito, non è chiaro se il legittimario leso debba agire in riduzione di 20 000 franchi contro X che a sua volta deve agire in riduzione di 10 000 franchi contro Y o se il legittimario leso deve agire in riduzione di 10 000 franchi contro X e di 10 000 franchi contro Y. Inoltre, il testo dell’articolo 525 capoverso 2 CC non tiene conto del fatto che, se la parte dell’erede istituito è stata ridotta in seguito a una domanda di riduzione dell’erede legittimario, quest’ultimo diviene almeno in parte (proporzionalmente) debitore del legato o dell’onere che grava l’erede istituito146 e dovrebbe quindi agire contro il beneficiario del legato.

143 Steinauer, N 849c. 144 Eigenmann, N 5 ad art. 525 CC. 145 Segnatamente Steinauer e Piotet (Steinauer, N 849d e rimandi citati). 146 Piotet, pag. 84.

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b) Riduzione delle controprestazioni fornite dall’erede istituito o dal legatario in un contratto successorio (art. 528 cpv. 2 CC) L’attuale testo legale sembra chiaro ed equilibrato, ma uno studio approfondito di diverse fattispecie mostra che la sua applicazione letterale può avere risultati scon- certanti e contrari alla volontà del legislatore. In particolare nei casi in cui l’attore viene leso nelle sue finanze dalla riduzione o vi è una forte disparità di trattamento di due eredi legittimari147. La dottrina maggioritaria sembra tuttavia soddisfatta di questa situazione. La soluzione proposta da Piotet favorisce in effetti l’erede legitti- mario che ha beneficiato di una prestazione tra vivi per il tramite di un contratto successorio, e il legittimario ha sempre la possibilità di rinunciare alla sua azione di riduzione o di ripudiare la successione se la riduzione gli recasse danno148. Finora, il Tribunale federale non è ancora stato chiamato a pronunciarsi in tal merito. L’oggetto della controversia è stabilire quale importo sia determinante per calcolare la riduzione: il valore della prestazione a causa di morte o il valore della prestazione a causa di morte che eccede la porzione legittima del partner contrattuale? Senza entrare nei complessi dettagli dei diversi calcoli esemplificativi, appare ragio- nevole allinearsi alla dottrina maggioritaria e non modificare il presente articolo.

Proposta

Art. 525 cpv. 2: aggiunta del termine «oneri» per coprire tutti i casi in cui i legati e gli oneri non sono ancora stati eseguiti. L’erede istituito o il legatario debitore del sublegato o dell’onere può far valere il suo diritto per via d’eccezione.

Art. 525 cpv. 3 (nuovo): precisa che l’erede legittimario deve agire contro i benefi- ciari dei legati o degli oneri già eseguiti.

6.9 Ordine delle riduzioni

A. Riduzione della successione ab intestato

Diritto attuale

Leggendo le regole legali sulle porzioni legittime e sulla porzione disponibile (art. 470 e 471 CC), appare impossibile che, disponendo soltanto della porzione disponibile, il testatore possa ledere la porzione legittima di uno degli eredi. Appa- rentemente, il legislatore storico non ha tenuto conto di questa eventualità, che è tuttavia possibile e relativamente frequente, in particolare quando la successione è parzialmente ab intestato (acquisita per legge e non per testamento) e parzialmente retta da un testamento149. Il seguente esempio proposto da Steinauer è esplicito150: Un defunto lascia il coniuge e un figlio. La parte legale del coniuge e quella del figlio sono 1/2 della successione (art. 462 n. 1); la porzione legittima del coniuge è

147 Cfr. esempi in Piotet P., La réduction, pag. 193 segg. 148 Hrubesch-Millauer, N 8-11 ad art. 528 CC e rimandi citati. 149 Piotet, pag. 84. 150 Steinauer, N 810-812.

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1/4 della successione (art. 471 n. 3), quella del figlio è 3/8. La porzione disponibile è 3/8. Il defunto ha fatto un testamento con cui si è limitato ad attribuire la porzione disponibile di 3/8 a un terzo. Conformemente all’articolo 481 capoverso 2, la parte di cui il defunto non ha disposto va divisa a metà tra il coniuge e il figlio. Ciascuno di essi riceve così 5/16 della successione. Quindi, anche se le disposizioni del defun- to erano rimaste nell’ambito della porzione disponibile, la porzione legittima del coniuge era rispettata mentre quella del figlio non lo era (6/16). Infatti, l’acquisto ab intestato del coniuge è superiore di 1/16 alla sua legittima mentre quello del figlio è inferiore di 1/16 alla sua legittima. L’articolo 522 CC permette all’erede legittimario di rimediare al pregiudizio subito nella sua porzione legittima proponendo l’azione di riduzione delle liberalità in eccesso della porzione disponibile. Ciò presuppone l’adempimento di quattro condi- zioni: 1) la riduzione deve riguardare una liberalità del disponente, tra vivi o a causa di morte e quindi le acquisizioni ab intestato non sono comprese, poiché l’articolo 525 CC prevede espressamente che la riduzione va operata a carico degli eredi istituiti e degli altri beneficati; 2) le liberalità devono eccedere la porzione disponibile; 3) la porzione legittima dell’attore deve essere lesa; 4) l’attore non ha ricevuto l’importo della sua porzione legittima (in una forma o in un’altra). Nel caso succitato, il figlio la cui legittima è stata lesa non potrebbe agire contro sua madre perché essa ha ereditato ab intestato e non per liberalità, né contro il terzo poiché la liberalità non eccede la quota disponibile.

Critica del diritto attuale

Poiché il testo legale vigente non permette di ridurre gli acquisti ab intestato, si dovrebbero ridurre le attribuzioni testamentarie volute dal defunto, il che non corris- ponde verosimilmente alla volontà del defunto. Questa soluzione non soddisfa gran parte della dottrina secondo cui in questo ambito vi è una lacuna della legge che già nel diritto attuale deve essere colmata riconoscendo la possibilità di ridurre gli acquisti ab intestato. La questione resta tuttavia controversa151. Nel caso presentato sopra, Steinauer (e la dottrina maggioritaria) propongono la seguente soluzione: l’acquisto ab intestato del coniuge deve essere ridotto di 1/16 per ricostituire la legittima del figlio. È più probabile ottenere il risultato voluto dal disponente con questa soluzione (vale a dire lasciando agli eredi soltanto la loro legittima e attribuendo tutta la porzione disponibile a un terzo) che riducendo la liberalità fatta al terzo (coniuge: 5/16, figlio 6/16, terzo 5/16). Finora il Tribunale federale non si è pronunciato su questa questione e la lacuna constatata va colmata per rendere più chiaro il sistema legale.

Proposta È opportuno modificare il diritto vigente di modo che in casi come questo la volontà espressa dal disponente (o almeno la sua volontà presunta) prevalga sulla vocazione successoria legale. La possibilità di ridurre un acquisto ab intestato deve così essere introdotta nel diritto vigente.

151 Hrubesch-Millauer, N 2a ad osservazioni preliminari ad art. 522 segg. CC, e rimandi citati.

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Una volta introdotta la possibilità di ridurre gli acquisti ab intestato, va determinato l’ordine secondo cui ridurre le attribuzioni e va così fissato il rango della riduzione dell’acquisto ab intestato. Anche questa questione è controversa in dottrina, ma appare opportuno privilegiare la volontà espressa dal defunto e ridurre in primo luogo gli acquisti ab intestato e soltanto in seguito quelli che risultano da una dispo- sizione a causa di morte.

Art. 522 cpv. 1: sostituzione del termine «disposizioni» con il termine «acquisti» affinché possano essere ridotte anche le parti della successione ab intestato. In francese, soppressione dell’espressione «jusqu'à due concurrence», ridondante.

Art. 523: nuovo titolo marginale e sostituzione dell’espressione «la disposizione a causa di morte» con l’espressione «acquisti a causa di morte», affinché possano essere ridotte anche le parti della successione ab intestato.

Art. 525 cpv. 1: sostituzione dell’espressione «gli eredi e legatari istituiti» con l’espressione «beneficiari di acquisti a causa di morte» affinché sia possibile propor- re l’azione di riduzione anche contro gli eredi ab intestato.

B. Rango della riduzione dei contratti successori positivi

Diritto attuale Il testo attuale dell’articolo 525 CC prevede che la riduzione sia sopportata nella medesima proporzione da tutti gli eredi e legatari istituiti, a meno che una diversa intenzione del disponente non risulti dalla disposizione a causa di morte. Si presume così che tutte le liberalità a causa di morte siano avvenute nello stesso momento (poco importa se una disposizione è precedente o successiva a un’altra), poiché prendono effetto nel momento dell’apertura della successione152. Secondo la dottrina maggioritaria che si fonda sul testo di legge, il fatto che la liberalità sia avvenuta per testamento (liberamente revocabile) o per contratto successorio (che vincola le parti e la cui modifica richiede in linea di massima l’accordo del beneficiario) non è rilevante e va ridotta nella stessa misura153.

Critica del diritto attuale

È in particolare Piotet a rifiutare la soluzione che in pratica permette al disponente di revocare, almeno in parte, un contratto successorio per sua definizione irrevocabi- le154. Egli ritiene che vada colmata una lacuna della legge. Piotet propone di formare due gruppi da ridurre uno dopo l’altro: se uno o più contratti successori con l’aggiunta di eventuali liberalità tra vivi o a causa di morte precedenti non ledevano o ledevano solo parzialmente la legittima e sono seguiti da altri atti a causa di morte (testamenti o contratti) che hanno causato o aggravato una lesione della legittima, il o i contratti successori (gruppo 1) sono ridotti dopo gli atti successivi e i testamenti anteriori o contemporanei (gruppo 2)155.

152 Eigenmann, N 2 ad art. 525 CC. 153 Hrubesch-Millauer, N 5 ad art. 525 e riferimenti citati. 154 Piotet P., Les libéralités, N 205-206. 155 Piotet P., Les libéralités, N 226.

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Proposta Occorre riconoscere, seguendo l’autore citato, che il sistema attuale non è comple- tamente soddisfacente e che, se giustificato, i contratti successori devono essere privilegiati rispetto alle disposizioni a causa di morte. L’avamprogetto propone quindi che, se la porzione disponibile è esaurita da un contratto successorio, devono prioritariamente essere ridotti gli atti a causa di morte posteriori al contratto. Un nuovo articolo 526 CC è adottato a tal fine.

Art. 526 cpv. 1: precisa che la riduzione è in primo luogo operata sugli acquisti fondati su successive disposizioni a causa di morte che hanno esaurito la porzione disponibile e poi sugli acquisti fondati su un precedente contratto successorio; il testatore non può modificare questo ordine. Nei casi in cui la porzione disponibile è già esaurita dal contratto, la riduzione è operata proporzionalmente su tutti gli acqui- sti in applicazione del principio generale dell’articolo 525 capoverso 1 CC.

Art. 526 cpv. 2: precisa che la riduzione è operata in primo luogo sugli acquisti ab intestato e solo in seguito su quelli che risultano da una disposizione a causa di morte. Se invece la legittima è già lesa dalle disposizioni a causa di morte, la riduzi- one è operata proporzionalmente su tutti gli acquisti che risultino da una disposizio- ne o dalla legge.

C. Estensione alle liberalità tra vivi della regola sulla riduzione dei legati

Diritto vigente Secondo l’articolo 526 CC, quando sia soggetto a riduzione il legato di una cosa determinata la quale non possa essere divisa senza scapito, il legatario può a sua scelta pretendere o che gli sia consegnata la cosa dietro rimborso del maggior valore o che gli sia versata la somma corrispondente al valore della porzione disponibile. Sull’applicazione dell’articolo 526 CC Steinauer156 fa l’esempio seguente: Il disponente lascia un figlio, A. Con una disposizione testamentaria ha legato a X una casa individuale del valore di 500 000 franchi. La massa ereditaria è di 1 200 000 franchi. La legittima di A è di 900 000 franchi e la porzione disponibile di 300 000 franchi. Il legato deve quindi essere ridotto di 200 000 franchi. X può ottenere la casa pagando 200 000 franchi ad A o rinunciare alla casa e ricevere 300 000 franchi da A.

Critica del diritto attuale

Sebbene il suo testo e il suo titolo marginale («Legato di cosa singola») sembrino limitare la portata della disposizione soltanto ai legati di cose singole, la dottrina dominante ritiene che deve essere applicato ai legati di insiemi di beni (collezioni, imprese …) come pure alle liberalità tra vivi, contrariamente al parere espresso in merito dal Tribunale federale in una sentenza del 1984157.

156 Steinauer, N 838. 157 Hrubesch-Millauer, N 2 ad art. 526 CC e riferimenti citati.

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Proposta Apparentemente non vi è alcuna ragione di operare una distinzione per quanto concerne la riduzione di una cosa singola che non può essere divisa senza perdere valore, a prescindere dal fatto che essa provenga da un legato o da una liberalità tra vivi. La disposizione deve quindi essere modificata nel senso che la dottrina già le attribuisce. L’articolo 526 CC è modificato in questo senso e ripreso nel nuovo capoverso 3 dell’articolo 528 CC.

Art. 528 cpv. 3 (nuovo): estensione del campo d’applicazione alle liberalità tra vivi.

6.10 Termine dell’azione di nullità contro i convenuti di mala fede

Diritto vigente Il testo attuale dell’articolo 521 CC stabilisce i termini per far annullare una disposi- zione a causa di morte. Oltre ai termini usuali di un anno dalla conoscenza della causa di nullità (termine relativo) e di dieci anni in ogni caso dalla pubblicazione della disposizione (termine assoluto), la disposizione prevede, in deroga alla regola, un termine di 30 anni contro il convenuto di malafede in caso di nullità per illiceità, immoralità o incapacità del disponente.

Critica del diritto attuale

Questa regola è criticata quasi all’unanimità dalla dottrina. In effetti, benché sia comprensibile che il termine di perenzione sia prolungato a 30 anni nei confronti dei convenuti di mala fede, il fatto di limitare il campo d’applicazione ai soli casi di illiceità, immoralità o incapacità ha per conseguenza che il termine non sia prolunga- to nei casi in cui la disposizione non è valida per vizio della volontà o di forma158. Fatto sconcertante se si considera che il beneficiario che ha minacciato o coartato il disponente per ottenere una disposizione favorevole è esposto all’azione di nullità per dieci anni mentre il beneficiario che si è limitato a tacere l’incapacità di disporre del defunto è esposto all’azione di nullità per 30 anni159.

Prescrizione o perenzione: correzione di un’imprecisione

Appare giustificato approfittare della presente revisione per correggere una piccola imprecisione nel testo degli articoli 521, 533 e 600 CC in cui sono menzionati ter- mini di prescrizione (il credito non si estingue ma si trasforma in obbligazione naturale la cui esecuzione non può essere imposta al debitore per via giudiziaria160); in realtà si tratta di termini di perenzione (il credito si estingue definitivamente se l’azione non è promossa entro il termine161) che non possono essere né sospesi né interrotti e devono essere applicati d’ufficio dal giudice162.

158 Abt, N 14 ad art. 521. 159 Piotet, pag. 83. 160 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di prescrizione), FF 2014 211, 215. 161 Idem. 162 DTF 138 III 354 segnatamente; Steinauer, N 768, N 821, N 1130 e rimandi citati.

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Proposta Il nuovo testo semplifica la situazione prolungando a 30 anni la perenzione in tutti i casi in cui il convenuto è di mala fede e aveva contezza della causa di nullità della clausola. Il termine «prescrizione» è sostituito con il termine «perenzione» laddove necessario.

Art. 521: sostituzione dei termini «prescrizione» con «perenzione» e dell’espres- sione «si prescrive» con «decade» nel titolo marginale e nei capoversi 1 e 2.

Art. 521 cpv. 2: eliminazione dell’espressione «[n]ei casi di incapacità del disponen- te o di disposizione illecita od immorale,».

Art. 533: sostituzione dei termini «prescrizione» con «perenzione» e dell’espres- sione «si prescrive» con «decade» nel titolo marginale e nei capoversi 1 e 2.

Art. 600: sostituzione dei termini «prescrizione» con «perenzione» e dell’espres- sione «si prescrive» con «decade» nel titolo marginale e nei capoversi 1 e 2.

6.11 Vigilanza sugli esecutori testamentari, certificato d’esecutore testamentario e certificato ereditario

A. Vigilanza sugli esecutori testamentari Il postulato Fetz (15.3213) adottato dal Consiglio degli Stati il 10 giugno 2015, ha incaricato il Consiglio federale di esaminare il regime della vigilanza sugli esecutori testamentari, in particolare la coesistenza del ricorso secondo il diritto in materia di vigilanza e dell’azione civile contro gli atti degli esecutori testamentari.

Diritto vigente Gli articoli 517 e 518 CC prevedono le regole sull’attività degli esecutori testamen- tari. L’esecutore testamentario ha il compito di far rispettare la volontà del defunto, segnatamente di gestire la successione, di pagare i debiti, di eseguire i legati e di effettuare la divisione163. In caso di divergenza tra gli eredi e l’esecutore testamenta- rio, le questioni di diritto formale e quelle concernenti l’opportunità delle misure adottate dall’esecutore sono sottoposte alla vigilanza di un’autorità designata dal diritto cantonale in applicazione dell’articolo 595 capoverso 3 CC che riguarda l’amministrazione della liquidazione ufficiale e al quale rimanda l’articolo 518 capoverso 1 CC, mentre le questioni di diritto materiale (validità o interpretazione del testamento, protezione delle porzioni legittime ecc.) sono di competenza del giudice ordinario164. Le questioni di diritto materiale che, in caso di conflitto, devono essere decise dal giudice sono segnatamente l’azione di nullità (contro la nomina dell’esecutore testamentario), l’azione di riduzione (se la nomina viola la legittima di un erede), la divisione della successione, gli onorari, l’obbligo di informare, la responsabilità

163 Guninad/Stettler/Leuba, N 525. 164 Steinauer, N 1185 e 1185c

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dell’esecutore testamentario e la conformità delle sue decisioni con la legge o le disposizioni del defunto165. Le questioni formali che possono essere oggetto di un ricorso all’autorità di vigilan- za sono gli atti realizzati o previsti e le omissioni dell’esecutore testamentario166 in relazione con i seguenti motivi: l’incapacità giuridica dell’esecutore testamentario, l’incapacità di fatto (p. es. a causa di una malattia o di assenza), l’inattività (a causa di ritardo, negligenza o rifiuto), il carattere inappropriato di una misura, l’assenza o la mancanza d’informazioni o altre violazioni dei suoi doveri (parzialità, non integri- tà)167. L’autorità di vigilanza può prescrivere all’esecutore testamentario di agire in un determinato modo e, se necessario, può infliggergli sanzioni disciplinari (ammo- nimento, multa, destituzione)168. Può anche intervenire d’ufficio.

Critica del diritto vigente La distinzione tra questioni formali e materiali, e quindi la scelta della procedura da seguire, è frequentemente difficile nella pratica169; spesso anche gli specialisti della materia consigliano di agire dinanzi alle due autorità. Su alcune questioni non vi è ancora unanimità nella dottrina, per esempio sull’autorità competente per destituire l’esecutore in caso di collisione d’interessi (nota o no al disponente)170. Scegliere il giudice come autorità di vigilanza avrebbe diversi vantaggi, risolverebbe i problemi di separazione tra questioni formali e questioni materiali, ridurrebbe il rischio d’errore per gli eredi e gli operatori del ramo, semplificherebbe la procedura e migliorerebbe il controllo sugli esecutori testamentari171.

B. Certificati di esecutore testamentario e certificato ereditario

Diritto vigente Il testo attuale dell’articolo 559 CC prevede che gli eredi istituiti, i cui diritti non sono espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizi- one anteriore, possono ottenere dall’autorità una dichiarazione di riconoscimento della loro qualità di eredi. Da tempo la pratica ha tuttavia ammesso che, oltre agli eredi istituiti, anche gli eredi legali possono chiedere una tale dichiarazione172, necessaria, come titolo di legittimazione, per gestire e liquidare la successione (iscrizioni nel registro fondiario, accesso ai conti bancari ecc.)173. L’esecutore testamentario ha il potere di disporre dei beni della successione per quanto necessario e può chiedere che gli sia rilasciata una dichiarazione che lo designa come esecutore testamentario e ne legittima il compito174.

165 Künzle, N 452 segg. ad art. 517-518 CC. 166 Künzle, N 522 ad art. 517-518 CC. 167 Künzle, N 524 segg. ad art. 517-518 CC. 168 Steinauer, N 1185d. 169 Künzle Willensvolltrecker, pag. 445. 170 Künzle Aktuelle Praxis, pag. 131. 171 Küzle Willensvollstrecker, pag. 446. 172 Guinand/Stettler/Leuba, N 444. 173 Steinauer, N 902. 174 DTF 91 II 177 / JdT 1973 I 34.

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Critica del diritto vigente In aggiunta al fatto che il testo di legge non menziona né la possibilità per l’erede legale di ottenere un certificato ereditario, né la possibilità per l’esecutore testamen- tario di ottenere un certificato di esecutore testamentario, la riserva («riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità») in merito al carattere provvisorio del certificato è imprecisa. Mancano le azioni di accertamento e di riduzione175. Le diverse denominazioni utilizzate da Cantoni e autorità per questi certificati (FR: certificat d'hérédité, certificat d'héritier, attestation de la qualité d’héritier; D: Erbschein, Erbenschein, Erbbescheinigung, Erbenbescheinigung, Erbgangs- bescheinigung; I: certificato ereditario, certificato di eredità) nella pratica possono essere fonte di incertezze per i laici e per le istituzioni straniere. Appare quindi opportuno precisare nelle diverse versioni linguistiche della legge la denominazione precisa del certificato per unificare in futuro la pratica dei pubblici ufficiali svizzeri in merito. Le espressioni «certificat d'héritier» e «certificato ereditario» e il termine «Erbbescheinigung» sono i più precisi e devono pertanto essere scelti.

Proposta

Art. 517 cpv. 3: indica che la qualità di esecutore testamentario è attestata da un certificato.

Art. 518 cpv. 4: l’insieme delle competenze dell’autorità di vigilanza e del giudice sono così riunite presso una sola autorità.

Art. 559 cpv. 1: viene precisata l’espressione «certificato ereditario» e il fatto che tale certificato è rilasciato anche agli eredi legali; l’elenco delle azioni riservate è completato.

6.12 Amministrazione ufficiale in seguito alla rinuncia all’eredità da parte di un erede oberato

Diritto vigente L’articolo 578 prevede che, se un erede oberato ha rinunciato all’eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi ultimi hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi, ove i loro crediti non siano loro garantiti. Se la contestazione è ammessa, la successione è liquidata d’ufficio e l’attivo eccedente serve in prima linea a soddis- fare i creditori opponenti e, pagati gli altri debiti, è devoluto agli eredi a favore dei quali è stata fatta la rinuncia. La dottrina maggioritaria e il Tribunale federale ritengono che, secondo il testo di legge vigente, l’azione può essere promossa contro l’erede che rinuncia e non contro gli eredi avvantaggiati dalla rinuncia che possono tuttavia partecipare al processo in qualità d’intervenienti176. Se l’azione è ammessa l’insieme della successione è liquidata ufficialmente: i debiti del defunto e della successione sono pagati, i legati sono eseguiti, le spese di liquidazione sono pagate e l’eccedente attivo è diviso tra

175 Karrer/Vogt/Leu, N 23 ad art. 559. 176 Häuptli, N 13 ad art. 578 e rimandi citati.

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gli eredi secondo la loro quota successoria; l’importo che spetta al rinunciatario è diviso secondo l’ordine previsto nell’articolo 578 capoverso 3177.

Critica del diritto attuale Il fatto che l’azione sia intentata contro il rinunciatario e non contro i beneficiari della rinuncia è fonte di discussioni. Poiché i beneficiari della rinuncia non hanno partecipato al processo e non hanno potuto far valere i loro diritti nella procedura giudiziaria, teoricamente non dovrebbe potere essere loro opposta l’autorità del giudicato e il rinunciante non ha più un vero interesse a difendere l’azione, non avendo più diritti nella successione178. Sarebbe inoltre più logico promuovere l’azione contro le persone che approfittano della rinuncia poiché sono loro a subirne le conseguenze179. Alla soluzione attuale si rimprovera di prevedere una liquidazione ufficiale sia se il rinunciatario è il solo erede sia se vi sono coeredi. Logicamente, soltanto la parte del rinunciatario dovrebbe essere oggetto della liquidazione ufficiale, non l’insieme della successione. La possibilità di evitare la liquidazione ufficiale fornendo garan- zie non è soddisfacente per i coeredi che devono mettere a rischio il loro patrimonio per i debiti di un terzo e non è giusto che debbano subire una liquidazione della successione per soddisfare i creditori di uno di loro180.

Proposta

Art. 578 cpv. 1: precisa che il termine (perentorio) decorre dalla rinuncia181.

Art. 578 cpv. 2: oltre al rinunciatario devono essere convenute in giustizia anche le persone che traggono vantaggio dalla rinuncia.

Art. 578 cpv. 3: il saldo spetta agli eredi secondo le regole abituali sulla rinuncia.

Art. 578 cpv. 4: l’autorità rappresenta la parte del rinunciatario nella divisione come previsto nell’articolo 609 capoverso 1 CC. Il diritto cantonale deve designare l’autorità competente.

6.13 Testamento audiovisivo urgente

Diritto vigente

Attualmente, se circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comu- nicazioni interrotte, epidemia o guerra impediscono di ricorrere ad una delle forme abituali di testamento (testamento olografo o per atto pubblico), il testatore può fare testamento nella forma orale dichiarando la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricandoli di procurarne la debita documentazione e di consegnarla all’autorità giudiziaria (art. 506 CC). In questi casi si parla di forma straordinaria o di testamen-

177 Steinauer, N 997 – 997b. 178 Piotet, pag. 86. 179 Steinauer, nota a piè di pagina 73, pag. 523. 180 Piotet, pag. 86 seg. 181 Steinauer, N 996.

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to urgente che diventa caduco 14 giorni dopo che il testatore riacquista la libertà di servirsi di una delle altre forme (art. 508 CC). Questa forma testamentaria è di uso rarissimo nella pratica e, nell’attuale contesto socio-politico, è probabilmente usata in caso di morte imminente in seguito a un incidente o a una patologia mortale acuta182. Oltre alle tre forme legali di testamento (testamento olografo, testamento per atto pubblico e testamento orale) non vi è alcun altro modo valido di fare testamento.

Critica del diritto attuale

Anche se il testamento urgente ha un’importanza minima nella pratica, appare giustificato permettere ancor oggi di trasmettere validamente le proprie ultime volontà in tali circostanze. A tal fine il testamento orale, forma conosciuta dalla più alta antichità183, rimane perfettamente adeguato anche al giorno d’oggi. In seguito allo sviluppo delle nuove tecnologie, occorre tuttavia interrogarsi sull’opportunità di accettare altre forme di testamento e concludere, d’accordo con Breitschmid184, che il testamento audiovisivo sarebbe una forma appropriata poiché permette di offrire una prova perfettamente convincente sotto il profilo tecnico. Occorre infatti tenere presente che al giorno d’oggi ognuno, o quasi, è continuamen- te in possesso di un dispositivo che permette di produrre video anche se spesso non dispone del necessario per scrivere. Di conseguenza, nei rari casi in cui una persona viene a trovarsi in pericolo di morte senza disporre di due testimoni né del necessa- rio per scrivere ma è in possesso di un dispositivo (smartphone o altro) che gli consente di filmarsi, appare appropriato consentirgli, se lo desidera, di trasmettere validamente le sue ultime volontà in tal modo. Potrebbe così registrare il testamento sul suo dispositivo prima di morire o, se il campo è sufficiente, trasmetterlo per e-mail o con un altro metodo.

Nullità assoluta o annullabilità Nella dottrina vi è inoltre una controversia quanto alla conseguenza della caducità del testamento orale alla scadenza del termine di 14 giorni previsto all’articolo 508 CC: la dottrina maggioritaria propende per la nullità assoluta, mentre un’importante corrente minoritaria sostiene che l’atto è annullabile per vizio di forma185. È oppor- tuno approfittare della presente revisione per decidere la questione a favore della nullità assoluta e per chiarire in tal senso il testo della citata disposizione. Infatti, anche se l’annullabilità costituisce la regola, l’articolo 508 CC si prefigge di ricollo- care il testatore nella situazione in cui si trovava prima che si producesse la situazio- ne straordinaria che l’ha costretto a dichiarare le sue ultime volontà e non mira a mantenere valida una disposizione suscettibile di essere annullata molti anni dopo, al decesso del disponente, con un’azione in giustizia degli eredi lesi. Il solo mezzo per raggiungere tale obiettivo consiste nel dichiarare nullo il testamento alla scadenza del termine di 14 giorni.

182 Guinand/Stettler/Leuba, N 284. 183 Dunand, pag. 34. 184 Breitschmid, N 43. 185 Dunand, pag. 37.

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Proposta

Art. 506 cpv. 1: nella versione francese, il termine «interceptées» è sostituito con il termine «interrompues» che meglio corrisponde alle versioni italiana e tedesca («Verkehrsperre», «comunicazioni interrotte»)186.

Art. 506 cpv. 2: riprende il capoverso 3 vigente.

Art. 506 cpv. 3: la circostanza straordinaria che impedisce di fare testamento in un’altra forma è identica a quella prevista nel capoverso 1 per il testamento orale. Il testatore deve apparire fisicamente, almeno parzialmente, in modo tale da poter essere visivamente identificato.

Art. 507 cpv. 1: indica che il capoverso si applica al testamento orale e riprende il vigente capoverso 2.

Art. 507 cpv. 2: riprende il capoverso 3 vigente.

Art. 507 cpv. 3: il formato della registrazione video può essere analogico o numeri- co.

Art. 508: aggiunta dell’aggettivo «audiovisivo» e precisazione del fatto che il testa- mento è nullo quattordici giorni dopo che il testatore si è trovato in condizione di poter servirsi delle altre forme ordinarie.

6.14 Aggiornamento degli articoli 469, 482, 499 e 503

Diritto vigente L’articolo 469 CC prevede che sono nulle tutte le disposizioni fatte sotto l’influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia, ma diventano valide se il disponente non le ha revocate entro un anno dal momento in cui ha avuto cono- scenza dell’errore o dell’inganno o in cui sono cessati gli effetti della violenza o minaccia. Questo articolo deroga alle regole generali del CO ed estende la possibilità di invocare un vizio della volontà; nel diritto delle successioni si cerca infatti la volontà reale del disponente187. Se la disposizione è stata fatta in un testamento, la revoca può avvenire in ogni momento e deve rispettare le forme previste negli articoli 509–511 CC188. Il codice non prevede invece nessuna regola sulla forma della revoca entro un anno dei cont- ratti successori, che sono atti bilaterali.

Critica del diritto vigente

L’articolo 469 CC prevede una normativa molto imperfetta che non distingue tra annullamento dei testamenti e annullamento dei contratti successori, anche se gli interessi in gioco sono manifestamente diversi. La disposizione non stabilisce se un semplice errore sui motivi permette di annullare un contratto successorio o se questi contratti sono annullabili nei limiti dell’articolo 24 CO, né se il disponente che

186 Steinauer, N 701. 187 Steinauer, N 331. 188 Steinauer, N 346.

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scopre un vizio della volontà mentre è in vita può annullare un contratto successorio senza informarne il suo partner contrattuale189. L’attuale testo di legge divide la dottrina. La grande maggioranza ritiene che la parte che non dispone a causa di morte può proporre l’azione di nullità soltanto secondo le regole del CO190. Mentre è in vita, il testatore potrebbe invece revocare in modo unilaterale il contratto con una semplice comunicazione191 al partner contrattuale, senza dover rispettare una forma particolare; la comunicazione appare superflua per le liberalità a titolo gratuito per le quali la fiducia del partner contrattuale non è oggetto di una protezione accresciuta192. Dopo il decesso, gli eredi dovrebbero invece ottenere l’annullamento proponendo azione secondo l’articolo 519 CC. Il risultato al quale giunge la dottrina dominante non è tuttavia pienamente soddisfa- cente. Dal momento che la morte non muta la natura dell’invalidità, perché una semplice dichiarazione dovrebbe essere sufficiente a invalidare una clausola prima della morte, mentre dopo la morte occorre proporre un’azione in giustizia193? La parità di trattamento delle parti e l’unità del negozio giuridico non esigono forse un trattamento analogo del disponente e del partner contrattuale, come sostiene Pio- tet194? Inoltre, contrariamente al testo dell’articolo 469 CC, le disposizioni fatte sotto l’influenza di un vizio della volontà non sono nulle, ma annullabili con effetto ex tunc195. Parimenti, l’illiceità o l’immoralità degli oneri o condizioni connessi con disposizioni a causa di morte sono cause di annullabilità e non di nullità assoluta196, contrariamente a quanto prevede l’articolo 482 capoverso 2 CC. Il passaggio dell’articolo 503 capoverso 1 CC, secondo cui non possono cooperare alla confezio- ne del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che una sen- tenza penale ha privato dell’esercizio dei diritti civici, non è più pertinente poiché l’articolo del Codice penale che prevedeva questa sanzione è stato abrogato in occasione della revisione del 1971197. È opportuno approfittare della presente revi- sione per correggere queste imprecisioni.

Proposta Poiché il contratto successorio richiede l’atto pubblico e i casi di annullamento per vizio della volontà dovrebbero quindi essere molto poco numerosi, appare legittimo e proporzionato esigere che, per modificare unilateralmente tali contratti, sia neces- saria un’azione in giustizia. Ciò permette inoltre di chiarire la questione della validi- tà di una clausola ab initio e consolida la certezza del diritto per le parti al contratto e per coloro che ne traggono profitto. Questi punti sono precisati nel nuovo artico- lo 519 CC.

189 DTF 99 II 382 in: JdT 1974 I 346. 190 Breitschmid BSK, N 21 ad art. 469. 191 Steinauer, N 348 e rimandi citati. 192 Zeiter/Schröder, N 34 ad art. 469. 193 Piotet P., Annulation du pacte, pag. 45. 194 Piotet P., Annulation du pacte, pag. 39. 195 Zeiter/Schröder, N 47 ad art. 469. 196 Guinand/Stettler/Leuba, N 326. 197 Steinauer, nota a piè di pagina 10, pag. 364.

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Art. 469: sostituzione del titolo marginale «Disposizioni nulle» con «Vizio della volontà» e dell’espressione «Sono nulle» con l’espressione «Possono essere con- testate» al capoverso 1.

Art. 482 cpv. 2: sostituzione dell’espressione «rendono nulla» con l’espressione «permettono di contestare».

Art. 499: sostituzione dei termini «un funzionario o notaio od altra persona officia- le» con l’espressione «un pubblico ufficiale» come negli articoli 500, 501, 502, 503, 504 e 512.

Art. 503 cpv. 1: soppressione dell’espressione «o che sono private dell’esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale» poiché siffatta sanzione è stata abrogata. Nel testo tedesco sostituzione del termine «beurkundender Beamter» con il termine «Urkundsperson».

Art. 503 cpv. 3 (nuovo): precisazione del fatto che i partner registrati sono assimilati ai coniugi.

Art. 519 cpv. 2: estensione del testo, attualmente troppo restrittivo in materia di legittimazione attiva, per renderlo conforme al significato attribuitogli dalla giuri- sprudenza e dalla dottrina, con l’inserimento della nozione di «interesse successo- rio» e l’esclusione delle persone che hanno soltanto un interesse di diritto delle obbligazioni, diritto della famiglia o diritto reale. La presente modifica dà alla dispo- sizione il significato inizialmente previsto nel 1907, poi modificato dalla commis- sione della redazione che non aveva però il potere di intervenire materialmente sulla disposizione198. L’azione deve poter essere proposta da chiunque faccia valere diritti di natura successoria e abbia un interesse all’annullamento della disposizione litigio- sa, in quanto erede legale o istituito, erede susseguente o sostituito, legatario o beneficiario di un onere, indipendentemente dal fatto che ciò risulti dalla legge, dall’ultimo testamento o da una disposizione anteriore199.

Art. 519 cpv. 3: precisazione del fatto che per modificare un contratto successorio viziato occorre promuovere un’azione in giustizia.

6.15 Priorità del legatario rispetto ai creditori dell’erede debitore del legato

Diritto vigente

L’ordine secondo il quale vanno soddisfatti i creditori del defunto, i creditori perso- nali dell’erede e i legatari (che dispongono di un credito per l’ottenimento di una prestazione o la consegna di un bene) nel quadro della successione è disciplinato nell’articolo 564 CC. Questo articolo prevede che i diritti dei creditori del disponen- te (compresi quelli della massa ereditaria) prevalgono su quelli dei legatari (cpv. 1) e che i creditori dell’erede che ha accettato incondizionatamente la successione sono parificati ai creditori del defunto (cpv. 2).

198 TF 5C.163/2003 consid. 2.1 e Tuor-BK, 2° ed. 1952, N 8 ad art. 519. 199 Steinauer, N 755b; Eigenmann, N 24 ad art. 519.

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Critica del diritto attuale L’interpretazione del capoverso 2 è fortemente controversa nella dottrina, anche se appare evidente che i creditori del defunto prevalgono sui legatari poiché il defunto deve onorare i suoi debiti prima di poter fare liberalità. Il capoverso 2 prevede la parità di trattamento dei creditori del defunto e di quelli dell’erede dopo la confusio- ne dei rispettivi patrimoni, ma non stabilisce se i diritti dei creditori personali dell’erede prevalgono, sono posti alla pari o sono subordinati ai diritti dei legatari; ciascuna di queste tre varianti è sostenuta da una parte della dottrina200. Questa situazione crea incertezza giuridica ed è quindi opportuno chiarirla. Appare inoltre legittimo chiedersi se la soluzione attuale che prevede la parità tra i creditori del defunto e quelli dell’erede sia giusta. Gli averi del defunto non dovreb- bero servire in tutti i casi innanzitutto a coprire i suoi debiti prima di quelli dell’erede, anche se ciò renderebbe necessaria un’eccezione al principio della devo- luzione dell’eredità (che ha per conseguenza la confusione dei patrimoni)? La pro- posta formulata dà risposta affermativa al presente quesito, anche se ciò riduce l’utilità dell’articolo 594 CC, che permette ai creditori del defunto con seri motivi di ritenere che non saranno pagati di chiedere la liquidazione ufficiale o garanzie e ai legatari di chiedere misure provvisionali201. Tuttavia, poiché l’articolo 564 capover- so 2 è applicato molto di rado202, questa diminuzione dovrebbe essere solo teorica.

Proposta L’avamprogetto propone di modificare il testo legale tenendo conto in primo luogo della volontà del disponente. Se, con disposizione a causa di morte, quest’ultimo concede un legato dei suoi beni a una persona, i diritti di quest’ultima devono preva- lere su quelli del creditore dell’erede, malgrado la confusione dei patrimoni del defunto e dell’erede prevista dalla teoria. Nello stesso ordine di idee, i creditori del defunto devono essere privilegiati rispetto a quelli dell’erede. Riassumendo, i credi- tori del defunto e della successione devono essere soddisfatti per primi sui beni della successione, poi i legatari e infine i creditori dell’erede. L’ordine previsto da questo articolo vale unicamente per i beni della successione e non per quelli dell’erede, prima o dopo la confusione dei patrimoni. In caso di fallimento dell’erede, i beni ereditati dovranno essere separati dalla massa fallimen- tare affinché servano in primo luogo a soddisfare i creditori del defunto e della successione nonché i legatari, prima di coprire i debiti dell’erede.

Art. 564 cpv. 1: precisa che i creditori della successione sono parificati ai creditori del defunto, come ammettono la dottrina e la giurisprudenza.

Art. 564 cpv. 2: l’ordine in cui sono soddisfatti i crediti (creditori del defunto e della successione in primo luogo, legatari e infine creditori dell’erede) sui beni della successione vale in tutti i casi e vale anche, ma non soltanto, se l’erede debitore ha accettato incondizionatamente la successione. Il vigente capoverso 2 può così essere soppresso.

200 Guinand/Stettler/Leuba, N 512 e rimandi citati. 201 Sandoz, pag. 119 seg. 202 Sandoz, pag. 26 seg.

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6.16 Principio del valore venale al momento della divisione Anche se il testo legale prevede che i fondi siano imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione, l’imputazione al valore venale vale per tutte le componenti della massa ereditaria: beni e diritti203. Appare quindi oppor- tuno approfittare della presente revisione per inserire questa precisazione nel testo di legge. Tutti i beni disponibili sono imputati per il loro valore venale al momento della divisione, a meno che gli eredi si siano accordati in altro modo, il disponente abbia previsto una regola speciale per la divisione o viga una particolare disposizio- ne di diritto fondiario rurale204.

Proposta

Art. 617: modifica del titolo marginale affinché corrisponda al nuovo testo di legge e sostituzione del termine «fondi» con il termine «beni» nel corpo della disposizione.

6.17 Termine abbreviato per la pubblica diffida degli eredi

Diritto vigente

Quando l’autorità sia in dubbio se il defunto abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le siano conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli inte- ressati ad annunciarsi entro il termine di un anno (art. 555 cpv. 1 CC). La diffida degli eredi deve essere pubblicata secondo modalità che probabilmente permetter- anno di chiarire l’incertezza205 della situazione raggiungendo l’obiettivo perseguito. Dopo la scadenza del termine, la successione può passare agli eredi noti o all’ente pubblico (art. 555 cpv. 2 CC). Si tratta di una prescrizione d'ordine poiché l’autorità deve tenere conto degli eredi che si annunciano troppo tardi e di coloro che si mani- festano dopo il trasferimento della successione agli aventi diritto e possono far valere i loro diritti proponendo l’azione di petizione d’eredità secondo l’articolo 598 CC206.

Critica del diritto attuale Secondo il testo dell’iniziativa parlamentare Abate (12.450) approvata dalle Camere federali, questa disposizione è anacronistica e può ledere gli eredi noti che devono spesso attendere a lungo prima di ricevere un certificato ereditario. Mentre un tempo il termine di un anno non era sempre sufficiente, i mezzi di comunicazione moderni permettono di lanciare immediatamente le ricerche e offrono agli aventi diritto la possibilità di farsi conoscere rapidamente. L’iniziativa parlamentare propone pertan- to di ridurlo a sei mesi. L’esperienza rivela inoltre che gli aventi diritto si annuncia- no in generale nei primi mesi e che un termine di un anno prolunga inutilmente il tempo necessario al regolamento delle successioni.

203 Weibel, N 10 ad art. 617 e rimandi citati. 204 Guinand/Stettler/Leuba, N 559 e rimandi citati. 205 Steinauer, N 880b. 206 Karrer/Vogt/Leu, N 7 ad art. 555.

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La dottrina non abbonda in proposito e l’argomento dell’iniziativa parlamentare appare giustificato. La proposta potrebbe migliorare la situazione ed è in linea con le comunicazioni istantanee dell’era moderna.

Proposta

Art. 555 cpv. 1: il termine è abbreviato da un anno a sei mesi.

6.18 Adeguamento dell'articolo 579 capoverso 2 alla modifica dell’art. 626 cpv. 2 L’articolo 579 CC prevede che i creditori di una successione insolvente possano rivalersi sugli eredi che hanno rinunciato alla successione, nella misura in cui questi ultimi hanno ricevuto dal defunto, nei cinque anni precedenti alla sua morte, dei beni che sarebbero soggetti a collazione nella divisione ereditaria. I creditori non possono tuttavia chiedere agli eredi il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione (art. 579 cpv. 2). Questa eccezione corrisponde a quella dell’articolo 626 capoverso 2 in materia di collazione. In questo articolo l’espressione «per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità» è stata sostituita dall’espressione «ogni liberalità con finalità di dotazione sociale o economica»; una corrispondente modifi- ca va effettuata anche nell’articolo 579 CC.

Proposta

Art. 579 cpv. 2: la disposizione è riformulata sostituendo l’espressione «il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione» con «ogni liberalità che serve come dotazione» ed effettuando i necessari adeguamenti grammaticali.

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