Lexipedia

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Département fédéral des finances DFF Dipartimento federale delle finanze DFF

Rapporto esplicativo 11.7.2014

Esenzione parziale dall’imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per veicoli adibiti alla prepara- zione di piste Delega delle competenze per le esenzioni fiscali concesse nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari

Modifica della legge federale sull’imposizione degli oli minerali

Versione 1.5

Sintesi

Esenzione parziale dall’imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per veicoli adibiti alla preparazione di piste La mozione presentata dal consigliere agli Stati Isidor Baumann (12.4203) il 13 di- cembre 2012, accolta dal Parlamento, incarica il Consiglio federale di proporre una modifica della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61). I carburanti impiegati per i veicoli adibiti alla preparazione di pi- ste vanno esentati dall’imposta sugli oli minerali nella misura in cui tale imposta è de- stinata a coprire le spese del traffico stradale. L’agevolazione fiscale deve essere concessa mediante una procedura di restituzione per i veicoli da neve adibiti alla preparazione di piste, impiegati in particolare per la preparazione e la manutenzione di piste da sci e di sci di fondo nonché per il salva- taggio di persone infortunate praticando sport invernali. In linea di massima, la nuova procedura si basa su procedure di restituzione già esistenti nell’ambito dell’imposta sugli oli minerali. Le rispettive disposizioni sono disciplinate a livello di ordinanza. La restituzione dell’imposta deve avvenire in maniera differenziata sulla base dell’equipaggiamento dei veicoli con filtri antiparticolato. Questa restituzione differen- ziata è considerata sensata vista la conseguente riduzione delle emissioni di fuliggi- ne ed è risultata utile nel caso delle imprese di trasporto concessionarie della Confe- derazione. Il Consiglio federale determina i casi nei quali la quota d’imposta viene rimborsata solo in parte. La restituzione dell’imposta non influisce sulla cassa della Confederazione, ad ecce- zione dell’eventuale maggiore fabbisogno di personale al fine del disbrigo delle pro- cedure di restituzione. Il Consiglio federale aveva respinto la mozione per motivi organizzativi nonché di po- litica finanziaria. Inoltre essa si trova in contraddizione con l’impegno della Svizzera a livello internazionale. Delega delle competenze per le esenzioni fiscali concesse nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari Con la modifica del 23 ottobre 2013 dell’ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611), il Consiglio federale ha deciso di adeguare, per motivi di chiarezza, l’esenzione dall’imposta per forniture di carbu- ranti e combustibili nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari. È stato deciso che nella LIOm occorre aggiungere una delega delle competenze a favore dell’autorità fiscale. Questa aggiunta non ha alcuna ripercussione sulle esenzioni fi- scali attualmente valide.

2

1 Esenzione parziale dall’imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per veicoli adibiti alla preparazione di piste

1.1 Situazione iniziale

La mozione Baumann (12.4203), accolta dal Parlamento, incarica il Consiglio federa- le di avviare una modifica della legislazione relativa all’imposta sugli oli minerali, af- finché i veicoli adibiti alla preparazione di piste vengano parzialmente esonerati da tale imposta. In modo che questo intervento non influisca sulla cassa generale della Confederazione, si propone che l’esenzione dall’imposta avvenga solo nella misura in cui l’imposta è destinata a coprire le spese del traffico stradale. Il consigliere agli Stati Baumann motiva il proprio intervento in particolare con il fatto che il turismo di montagna si trova dinanzi a sfide molto importanti. L’aumento degli obblighi nell’ambito della sicurezza causa costi supplementari che non generano va- lore aggiunto né possono essere ripartiti sui prezzi. Ogni miglioramento delle condi- zioni quadro permette inoltre di rafforzare il turismo invernale svizzero. Nella sua risposta il Consiglio federale aveva respinto tale mozione, indicando i se- guenti motivi: • l’imposta sugli oli minerali è un’imposta sul consumo e non una tassa per l’impiego delle strade. Il suo obiettivo principale è generare entrate per lo Stato al fine di finanziare le attività assegnate a quest’ultimo dal diritto federale. In tale contesto è del tutto irrilevante che il carburante sia impiegato nella circolazione stradale o altrove; • anche un’esenzione parziale dall’imposta sugli oli minerali per veicoli adibiti alla preparazione di piste corrisponde a un sussidio sotto forma di aiuto finanziario e va respinto per motivi organizzativi nonché di politica finanziaria. La modifica della LIOm è stata elaborata d’intesa con le due seguenti associazioni di categoria: • Seilbahnen Schweiz (Funivie Svizzere), Dälhölzliweg 12, 3000 Berna 6; • Loipen Schweiz, Sot god 9, 7078 Lenzerheide, che rappresenta anche gli interes- si di Romandie ski de fond, 2208 Les Hauts-Geneveys.

1.2 Elementi principali dell’imposta sugli oli minerali

L’imposta sugli oli minerali è un’imposta sul consumo con l’obiettivo di generare en- trate per lo Stato al fine di finanziare le attività assegnate a quest’ultimo dal diritto fe- derale. Essa comprende: • un’imposta sugli oli minerali gravante l’olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione, nonché i carburanti («imposta di base»); • un supplemento d’imposta gravante i carburanti.

3

1.2.1 Onere fiscale

I ricavi provenienti dal supplemento fiscale sugli oli minerali, la metà del prodotto dell’imposta sugli oli minerali gravante i carburanti nonché il prodotto netto della tas- sa per l’utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno stradale) sono a destina- zione vincolata. Essi sono destinati a un finanziamento speciale1 del traffico stradale e vengono impiegati per compiti e spese della Confederazione nell’ambito del traffico stradale. L’altra metà del prodotto dell’imposta sugli oli minerali confluisce nella cas- sa generale della Confederazione. Onere fiscale2 di benzina e carburante diesel: Imposta3 Benzina Olio diesel Imposta sugli oli 431.20 458.70 minerali Supplemento fiscale 300.00 300.00 sugli oli minerali Onere complessivo 731.20 758.70

1.2.2 Entrate nette dell’imposta sugli oli minerali nel 2013

Imposta sugli oli Entrate Impiego minerali (in 1000 fr.) Imposta sugli oli minerali 2 988 647 50 % per la Cassa federale e gravante i carburanti 50 % a destinazione vincolata per compiti nell’ambito del traffico stradale e aereo Supplemento fiscale sugli 1 994 432 100 % a destinazione vincola- oli minerali ta per compiti nell’ambito del traffico stradale e aereo Imposta sugli oli minerali 22 667 100 % per la Cassa federale gravante il combustibile

Il 7,7 per cento delle entrate della Confederazione del 2013 è da ricondurre all’imposta sugli oli minerali.

1 Ai sensi della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vin- colata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2). 2 Secondo l’allegato 1 Tariffa d’imposta sugli oli minerali della LIOm. 3 In franchi per 1000 litri a 15 oC.

4

1.2.3 Agevolazioni fiscali

Le restituzioni dell’imposta4 sono previste in particolare per i carburanti utilizzati nell’agricoltura, nella silvicoltura, nella pesca professionale, da parte di imprese di trasporto concessionarie, nell’estrazione di pietra da taglio naturale nonché nell’industria e nell’artigianato. Il diritto alla restituzione decade se sono trascorsi più di due anni dal consumo. Inoltre, dal 1° luglio 2008 vengono concesse agevolazioni fiscali per carburanti pro- venienti da materie prime rinnovabili5, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi ecologici e sociali stabiliti dal Consiglio federale. Per i carburanti fruenti di a- gevolazioni fiscali non si ha diritto alla restituzione dell’imposta. Volume delle restituzioni del 2013 Settore Volume delle restituzioni (in 1000 fr.) Agricoltura 65 857 Silvicoltura 2913 Pesca professionale 124 Imprese di trasporto concessionarie 73 894 Estrazione della pietra da taglio natu- 1540 rale Industria e artigianato 3605

1.3 Nuova regolamentazione

1.3.1 Restituzione dell’imposta

Per l’attuazione della mozione è necessario adeguare l’articolo 18 LIOm. La mozione chiede che l’applicazione della modifica non influisca sulla cassa generale della Con- federazione. Di conseguenza, oltre al supplemento fiscale sugli oli minerali viene re- stituita solo la parte dell’imposta destinata, ai sensi dell’articolo 86 Cost., a finanzia- menti per il traffico stradale, ma non la parte destinata alla cassa generale della Con- federazione. Inoltre il Consiglio federale deve avere la possibilità di disciplinare la restituzione dell’imposta per il consumo di olio diesel in maniera differenziata sulla base dell’equipaggiamento tecnico dei veicoli adibiti alla preparazione di piste. Questa re- stituzione differenziata è considerata sensata vista la conseguente riduzione delle emissioni di fuliggine ed è risultata utile nel caso delle imprese di trasporto conces- sionarie della Confederazione. Essa riguarda la parte dell’imposta sugli oli minerali

4 Articolo 17 capoverso 3 e articolo 18 LIOm. 5 Articolo 12b LIOm.

5

destinata, sulla base dell’articolo 86 Cost., al traffico stradale, ma non il supplemento fiscale sugli oli minerali che va restituito indipendentemente dal resto. A questo proposito si rammenta che nel 2006 il Consiglio federale ha adottato un pi- ano d’azione contro le polveri fini. Obiettivo delle misure elaborate dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è ri- durre notevolmente le emissioni di fuliggine. Per tale motivo, a fine 2009 il DATEC ha concluso con l’associazione Funivie Svizze- re una convenzione facoltativa per l’equipaggiamento con filtri antiparticolato di nuovi (classici) veicoli adibiti alla preparazione di piste che consumano olio diesel. Stando a questa dichiarazione d’intenti, per migliorare la qualità dell’aria dal 2010 dovrebbe- ro entrare in commercio solo veicoli adibiti alla preparazione di piste muniti di filtri per fuliggine o di tecnologia equivalente. Inoltre, dal 2015 nei seguenti Cantoni entrerà in vigore un obbligo di filtro per tutti i veicoli adibiti alla preparazione di piste (anche per quelli vecchi): ZG, LU, UR, SZ, OW e NW. Di conseguenza, in caso di veicoli con motore diesel la quota dell’imposta sugli oli minerali va restituita solo per i veicoli equipaggiati con filtri antiparticolato (questa re- golamentazione non riguarda il supplemento fiscale sugli oli minerali che viene resti- tuito integralmente). Occorre utilizzare esclusivamente filtri antiparticolato o motori conformi all’OIAt6;7. Per contro, per i veicoli adibiti alla preparazione di piste a olio diesel che non soddisfano i suddetti requisiti va restituito solo il supplemento fiscale sugli oli minerali8. Questa regolamentazione non si applica ai veicoli con motori diversi da quelli diesel. Risultano le seguenti aliquote di restituzione: Imposta9 Benzina Olio diesel Veicoli conformi Veicoli non conformi all’OIAt all’OIAt Supplemento fiscale sugli 300.00 300.00 300.00 oli minerali Imposta sugli oli minerali 215.60 229.35 0.00 Totale restituzione 515.60 529.35 300.00

6 Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1). 7 Ulteriori informazioni: http://www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=it. 8 La restituzione differenziata dell’imposta applicata dal 2008 per le imprese di trasporto concessionarie è risultata molto effi- cace e ha comportato una rapida introduzione della nuova tecnologia e di conseguenza una riduzione della fuliggine di die- sel. 9 In franchi per 1000 litri a 15 oC.

6

1.3.2 Veicoli esenti dall’imposta

La restituzione dell’imposta deve essere concessa per i veicoli cingolati da neve, in particolare i classici veicoli adibiti alla preparazione di piste (spartineve cingolati, Ra- trac, PistenBully, Leitner, gatti delle nevi ecc.). Anche le slitte a motore e i quad cin- golati (ATV10) devono poter beneficiare dell’agevolazione fiscale, a condizione che vengano impiegati per lo stesso scopo (vedi punto 1.3.3). I veicoli con pneumatici (p. es. trattori) non devono dare diritto alla restituzione. Da una statistica dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) emerge che nel 2013 erano immatricolati i seguenti veicoli:

Tipo di veicolo Numero Veicoli con filtro Numero di veicoli / antiparticolato propulsione Veicoli 1435 33 1373 motore diesel adibiti alla

57 motore a benzina

preparazione di piste 5 senza indicazione Slitte a motore 194911 0 16 motore diesel / quad 1926 motore a benzina

6 motore elettrico

1 senza indicazione

1.3.3 Impieghi in esenzione d’imposta

Non tutti gli impieghi dei veicoli di cui al punto 1.3.2 devono beneficiare della restitu- zione dell’imposta. D’intesa con le due associazioni di categoria sono stati definiti i seguenti impieghi fruenti di agevolazione fiscale: • preparazione di piste da sci, percorsi di sci di fondo, piste per slitte e sentieri in- vernali; • preparazione di piste e parchi per snowboard; • trasporto di materiale di manutenzione e sicurezza delle piste, dei parchi, dei per- corsi di sci di fondo, delle piste per slitte e dei sentieri invernali; • salvataggio di persone infortunate praticando sport invernali; • corse combinate con la preparazione come scopo principale; • corse in sostituzione delle sciovie in casi d’emergenza nonché a scopo d’istruzione (scuola guida).

Per impiego non esentato e quindi senza diritto alla restituzione si intende in partico- lare l’utilizzo di veicoli cingolati:

10 All-terrain vehicle. 11 Slitte a motore: 1849 veicoli; quad cingolati: all’incirca 100 veicoli (nessuna indicazione disponibile).

7

• presso i cantieri come macchine di cantiere (in estate e inverno); • per lavori agricoli e forestali; • per il trasporto di bagagli e merci per imprese ferroviarie, alberghi, ristoranti, baite di montagne12, privati e via di seguito; • per trasporti di persone (ad eccezione del salvataggio di persone infortunate e sostituzione di sciovie).

1.4 Regolamentazione a livello di OIOm13

In linea di massima, la nuova procedura si basa su procedure di restituzione già esi- stenti nell’ambito dell’imposta sugli oli minerali disciplinate nell’OIOm. Per ragioni di completezza queste regolamentazioni sono brevemente descritte di seguito. Per la restituzione il richiedente deve rivolgersi all’Amministrazione federale delle do- gane (AFD) e documentare la quantità di combustibile impiegata per scopi fruenti dell’agevolazione. A tal fine egli deve registrare le entrate, le uscite e il consumo (controlli sul consumo). Tali controlli vanno registrati separatamente per ogni veicolo. Se la prova non è addotta nella forma prescritta, non è concessa alcuna restituzione. Già ora molte delle nuove ditte che hanno diritto alla restituzione registrano il consu- mo dei propri veicoli. Di conseguenza si può partire dal presupposto che il dispendio amministrativo supplementare sarà ridotto. Le seguenti regolamentazioni14 contenute nell’OIOm vanno applicate anche alla nuo- va procedura: • articolo 46 capoverso 1, obbligo di custodia: il beneficiario custodisce durante cinque anni tutti i documenti importanti al fine dell’agevolazione fiscale e, a richiesta, li presenta all’autorità fiscale. • articolo 46 capoverso 2, onere della prova: la restituzione non è concessa se il beneficiario dell’agevolazione non può com- provare nel modo prescritto quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell’agevolazione. • articolo 47, importi esigui: gli importi inferiori a 100 franchi non sono restituiti. • articolo 48, perenzione del diritto alla restituzione: le domande di restituzione devono essere presentate entro tre mesi dalla fine dell’anno d’esercizio. Per le merci consumate più di due anni prima dell’inoltro della domanda non esiste più alcun diritto alla restituzione dell’imposta. In singoli casi l’AFD può prevedere la restituzione dell’imposta anche per merci consumate

12 Anche quelli in possesso di imprese di trasporto a fune e gestori di percorsi di sci di fondo. 13 Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611) 14 Capitolo 5: Restituzione dell’imposta, Sezione 1: Disposizioni generali.

8

anteriormente se il termine non è stato osservato senza colpa del richiedente o se si tratta di un caso di rigore.

9

2 Delega delle competenze per le esenzioni fiscali concesse nell’ambito delle

relazioni diplomatiche e consolari Con la modifica del 23 ottobre 2013 dell’OIOm, il Consiglio federale ha deciso di a- deguare, per motivi di chiarezza, l’esenzione dall’imposta per forniture di carburanti e combustibili nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari. È stato deciso che nella LIOm occorre aggiungere una delega delle competenze a favore dell’autorità fi- scale. L’aggiunta del nuovo capoverso non ha alcuna ripercussione sulle esenzioni fiscali attualmente valide.

10

3 Spiegazioni relative a singoli articoli

3.1 Delega delle competenze

Articolo 17 capoverso 1bis LIOm Esenzioni Con la modifica del 23 ottobre 2013 dell’OIOm sono stati rielaborati tutti gli articoli concernenti le esenzioni dall’imposta per forniture di carburanti e combustibili nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari. In tale occasione si è constatato che manca una delega delle competenze a favore dell’autorità fiscale in merito alla fissazione della procedura e delle condizioni per l’esenzione dall’imposta. Di conse- guenza, per motivi legali è necessario completare l’articolo 17 LIOm. In termini concreti, l’autorità fiscale deve poter determinare le condizioni per un’esenzione dall’imposta nel quadro dell’articolo 17 capoverso 1 lettere g e h non- ché la regolamentazione della procedura.

3.2 Veicoli adibiti alla preparazione di piste

Articolo 18 capoverso 1ter LIOm Restituzione dell’imposta Per i veicoli adibiti alla preparazione di piste questo articolo crea la base legale per la restituzione dell’imposta (imposta e supplemento fiscale sugli oli minerali) destinata a coprire le spese del traffico stradale. Il Consiglio federale stabilisce i tipi di veicolo e gli impieghi che danno diritto all’agevolazione fiscale nonché, mediante la delega delle competenze, i casi in cui la parte d’imposta viene restituita solo parzialmente. Il supplemento fiscale sugli oli mi- nerali viene restituito per intero indipendentemente da tale differenziazione.

3.3 Imprese di trasporto concessionarie

Articolo 18 capoverso 1bis LIOm Restituzione dell’imposta Al fine dell’adeguamento sistematico della LIOm, il testo dell’articolo 17 capoverso 3 viene spostato all’articolo 18 capoverso 1bis. Questa modifica non ha alcuna riper- cussione sull’attuale procedura di restituzione dell’imposta.

11

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni sull’economia e sui singoli attori

La modifica della LIOm non ha pressoché ripercussioni sull’economia generale. Per contro, la restituzione dell’imposta sui carburanti per i veicoli adibiti alla preparazione di piste sarà importante per le imprese di funivie e i gestori di percorsi di sci di fondo che potranno beneficiare delle nuove possibilità di esenzione dall’imposta.

4.2 Ripercussioni sulla Confederazione

4.2.1 Ripercussioni finanziarie

4.2.1.1 Restituzione dell’imposta per i veicoli adibiti alla preparazione di piste L’atto parlamentare chiede che l’esenzione (ca. 8-13 mio. di franchi) non incida sui conti della Confederazione. Per raggiungere questo obiettivo l’esenzione deve esse- re a carico dei ricavi a destinazione vincolata per la circolazione stradale. Dal punto di vista delle uscite, questo calo di contributi viene compensato a lungo termine da una diminuzione nella stessa misura dei prelievi effettuati dal finanziamento speciale del traffico stradale. Per via dell’attuale esiguo numero di veicoli adibiti alla preparazione di piste equi- paggiati conformemente all’OIAt, si prevede una diminuzione delle entrate di circa 8 milioni di franchi per quanto riguarda l’imposta sugli oli minerali. È ipotizzabile che la restituzione dell’imposta registrerà, di anno in anno, notevoli differenze dovute alle condizioni meteorologiche, in particolare nelle aree sportive prive di impianti di inne- vamento. La neutralità di bilancio non sarebbe più data se l’applicazione della restituzione dell’imposta per i veicoli adibiti alla preparazione di piste dovesse comportare un fabbisogno supplementare di personale atto ad aumentare il limite di spesa.

12

Calcolo approssimativo: Tipo di Nume- Tipo di car- Durata Consumo Aliquota di Restituzione 15 veicolo ro burante d’impiego in restituzio- dell’imposta (1000 litri) 16 h/anno ne (in 1000 fr.) 17 Veicoli 33 Olio diesel 25 740 514 529.35 273 adibiti alla

1345 Olio diesel 1 049 100 20 982 300.00 6295

prepara- zione di 57 Benzina 44 460 889 515.60 459 piste Slitte a 018 Olio diesel 529.35 0 motore /

7 Olio diesel 1680 25 300.00 8

quad

771 Benzina 185 040 2775 515.60 1431

Totale 8466

Osservazioni Veicoli adibiti alla preparazione di piste: • stima del consumo (benzina e olio diesel): 20 litri/ora; • stima della durata d’impiego: 6,5 ore al giorno x 30 giorni x 4 mesi/anno = 780 ore/anno.

Slitte a motore/quad: • numero di veicoli: 1927 benzina e 16 olio diesel; circa il 40 per cento dei detentori sono persone giuridiche e circa il 60 per cento privati (secondo la valutazione dell’USTRA); • stima del consumo (benzina e olio diesel): 15 litri/ora; • stima della durata d’impiego: 2 ore al giorno x 30 giorni x 4 mesi/anno = 240 ore/anno (secondo Funivie Svizzere).

15 Indicazioni dell’USTRA; quad: stima (nessuna indicazione disponibile). 16 In franchi per 1000 litri a 15 oC. 17 Numero di veicoli conformi all’OIAt (valutazione dell’USTRA). 18 Numero di veicoli conformi all’OIAt (valutazione dell’USTRA).

13

Partendo dal presupposto che in futuro tutti i veicoli adibiti alla preparazione di piste saranno equipaggiati conformemente all’OIAt, la diminuzione delle entrate ammonte- rebbe a circa 13 milioni di franchi all’anno. Tipo di Nume- Tipo di Durata Consumo Aliquota di Restituzione 19 20 veicolo ro carbu- d’impiego in restituzione dell’imposta (1000 litri) rante h/anno (in 1000 fr.)

Veicoli 1378 Olio 1 074 840 21 496 529.35 11 379 adibiti alla diesel prepara-

57 Benzi- 44 460 889 515.60 459

zione di na piste Slitte a 7 Olio 1680 25 529.35 14 motore / diesel quad

771 Benzi- 185 040 2775 515.60 1431

na Totale 13 283

Con costi d’investimento tra 18 000 e 25 000 franchi per un filtro antiparticolato e cir- ca 800 ore d’esercizio all’anno nonché un consumo medio pari a 20 litri/ora, il perio- do di ammortamento va dai quattro ai sei anni.

4.2.1.2 Delega delle competenze

Nessuna ripercussione finanziaria.

4.2.2 Ripercussioni in termini di personale

4.2.2.1 Restituzione dell’imposta per i veicoli adibiti alla preparazione di piste Sulla base delle informazioni attuali, i controlli formali delle domande di restituzione e le verifiche materiali mediante controlli aziendali in loco comportano un fabbisogno supplementare di personale presso l’AFD. Dopo la conclusione della procedura di consultazione, si provvederà alla stima di tale fabbisogno e un’eventuale richiesta verrà presentata, in seguito al dibattito parlamentare, al Consiglio federale. L’eventuale fabbisogno supplementare di personale non è ipotizzabile senza inci- denza sui conti pubblici, ma deve essere finanziato tramite il bilancio generale della Confederazione.

4.2.2.2 Delega delle competenze

Nessuna ripercussione.

19 Indicazioni dell’USTRA; quad: stima (nessuna indicazione disponibile). 20 In franchi per 1000 litri a 15 oC.

14

4.3 Ripercussioni su Cantoni e Comuni

Nessuna ripercussione diretta su Cantoni e Comuni.

4.4 Ripercussioni ecologiche

L’esenzione integrale o parziale dall’imposta sugli oli minerali per i veicoli adibiti alla preparazione di piste riduce i costi di benzina e diesel diminuendo, di conseguenza, l’incentivo a un impiego al risparmio. Questo sussidio per gli agenti energetici fossili è contrario agli obiettivi della Confederazione in materia di politica energetica, ambien- tale e climatica. L’introduzione di un simile sistema d’incentivazione pregiudica la credibilità dell’impegno della Svizzera a livello internazionale contro il cambiamento climatico e i sussidi sugli agenti energetici fossili (vedi punto 5.2). L’esenzione parziale dall’imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per vei- coli adibiti alla preparazione di piste richiede, per motivi ecologici, l’introduzione di un sistema d’incentivazione per l’equipaggiamento con filtro antiparticolato (restituzione differenziata per veicoli a motore diesel; vedi punto 1.3.1). Il rendimento dei filtri anti- particolato conformi all’OIAt ammonta almeno al 97 per cento delle particelle solide. Di fatto, il rendimento di molti filtri antiparticolato è pari al 99,9 per cento. In tal modo si ridurrebbero le emissioni di fuliggine di diesel cancerogene.

15

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

La LIOm si basa sull’articolo 131 capoverso 1 lettera e nonché capoverso 2 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un’imposta di con- sumo su petrolio, altri oli minerali, gas naturale e prodotti ottenuti dalla loro lavora- zione nonché su carburanti di altri prodotti di base. Il progetto si discosta dal principio dell’elaborazione delle norme in materia di aiuti fi- nanziari ai sensi dell’articolo 7 lettera g della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1), secondo il quale, di regola, si deve prescin- dere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

Il progetto non viola alcun impegno internazionale. Tuttavia esso si trova in contraddizione con l’impegno internazionale della Svizzera all’interno del gruppo «Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform (FFFSR)», che si ado- pera, a livello diplomatico, a favore della soppressione dei sussidi per gli agenti e- nergetici fossili. La problematica delle esenzioni dall’imposta per gli agenti energetici fossili è criticata in particolare dall’OCSE, dal Fondo monetario internazionale (FMI), dalla Banca mondiale e dall’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) sulla base dei propri dati economici.

5.3 Delega di competenze legislative

L’articolo 164 capoverso 2 Cost. stabilisce che la legge federale può prevedere la de- lega di competenze normative, a condizione che la Cost. non lo escluda. La norma di delega deve descrivere l’oggetto, l’entità e le linee guida della regolamentazione de- legata. Le competenze delegate al Consiglio federale all’articolo 18 capoverso 4 LIOm soddisfano queste condizioni.

16