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Revisione dell'ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti)

Dipartimento federale dell’ambiente,dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Divisione Suolo e biotecnologia

9 settembre 2014

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti)

Prima parte: spiegazioni generali

1. Quadro giuridico attuale e motivo della modifica

A Visp, nel Canton Vallese, tra il 1930 e il 1970 lo stabilimento della Lonza ha riversato nel Gros- sgrundkanal acque di scarico contaminate da mercurio. In seguito, per molti anni, i sedimenti con- taminati sono stati sparsi su aree estese dei terreni circostanti. Inizialmente le autorità ritenevano che la contaminazione interessasse prevalentemente i terreni agricoli, ma le analisi degli ultimi mesi hanno rilevato la presenza di mercurio anche in orti e giardini privati. L’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (ordi- nanza sui siti contaminati, OSiti) prevede l’obbligo di risanamento di un suolo se viene superato uno dei valori di concentrazione di cui all’allegato 3 della stessa ordinanza. Secondo il numero 2 di tale allegato, per il mercurio il valore di risanamento attualmente in vigore per i siti contaminati che si trovano in orti e giardini privati, parchi giochi e altre aree su cui i bambini giocano regolarmente (di seguito: orti e giardini privati) è pari a 5 mg/kg. Ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 OSiti, un sito contaminato che si trova in orti e giardini privati e presenta valori di concentrazione inferiori a quelli fissati deve essere valutato secondo le disposi- zioni dell’ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo). L’articolo 9 di tale ordinanza prevede, infatti, che in caso di superamento dei cosiddetti valori di guardia il Canto- ne valuti se sussiste un pericolo per l’uomo, gli animali o le piante. In caso di pericolo concreto il Cantone deve disporre adeguate limitazioni all’utilizzazione del suolo interessato. Per gli orti e i giardini privati l’utilizzo sensibile vero e proprio è determinato dai bambini che giocano (assunzione diretta di terra). Dato che l’O suolo non fissa un valore di guardia per il mercurio, lo si è dovuto ricavare apposita- mente per il caso specifico, come previsto dall’articolo 5 capoverso 3 della stessa ordinanza. Ba- sandosi sul documento «Herleitung von Prüf- und Sanierungswerten für anorganische Schadstoffe im Boden» (BUWAL 1997, non disponibile in italiano) la Stazione federale di ricerca Agroscope di Reckenholz-Tänikon (ART) ha calcolato un valore di guardia pari a 2 mg/kg (cfr. rapporto ART di dicembre 2013, non disponibile in italiano), che è stato successivamente approvato anche dal

Swiss Center for Applied Human Toxicology (scaht) nel suo rapporto del luglio 2014 (non disponi- bile in italiano). Concretamente ciò significa che se la concentrazione di mercurio negli orti e nei giardini privati è inferiore a 2 mg/kg non vi è alcun pericolo e si può pertanto mantenere l’usuale destinazione dei terreni interessati; in caso di valori superiori a 5 mg/kg, per contro, la OSiti prevede il risanamento del sito. Insoddisfacente rimane invece la situazione qualora la contaminazione raggiunga valori compresi tra 2 e 5 mg/kg: poiché il valore di guardia viene superato le autorità dovrebbero disporre una limitazione dell’utilizzazione dei terreni in questione per tutelare i bambini che vi giocano da un eventuale peri- colo (cfr. rapporti ART e scaht ). L’esempio concreto del Vallese mostra chiaramente che il sistema di valori (indicativi, di guardia e di risanamento) previsto dalla OSiti e dalla O suolo è adeguato per i terreni a uso agricolo contami- nati ma non per i siti inquinati che si trovano in orti e in giardini privati: vietare ai bambini di giocar- vi, infatti, equivarrebbe a privare questi terreni della loro funzione abituale.

Grafico: valori di riferimento per i siti contaminati da mercurio che si trovano in orti e giardini pri- vati secondo la normativa attuale e la modifica proposta:

2. Motivo della modifica dell’ordinanza

Sulla base di quanto esposto al punto 1.1, occorre innanzitutto portare da 5 a 2 mg/kg l’attuale valore di risanamento previsto per il mercurio nell’allegato 3 numero 2 OSiti (orti e i giardini privati). In un secondo momento andranno verificati ed eventualmente corretti anche gli altri 17 valori di risanamento fissati nello stesso allegato per i siti contaminati che si trovano in orti e giardini privati. Non occorre, invece, alcuna correzione dei valori previsti all’allegato 3 numero 1 OSiti (siti inquinati utilizzati a scopo agricolo o orticolo) poiché l’attuale sistema di valori di risanamento (OSiti e O suolo) e di valori di guardia con eventuale limitazione dell’utilizzazione (O suolo) si è dimostrato appropriato: se la contaminazione di un terreno agricolo supera i valori di guardia previsti, infatti, si può ovviare al problema coltivando, ad esempio, una specie di pianta che accumula meno inqui- nanti oppure limitando il periodo di esposizione degli animali al pascolo.

La modifica del valore di risanamento in questione non richiede alcuna disposizione transitoria: ad oggi, infatti, non risultano casi di siti inquinati da mercurio in orti o giardini privati che abbiano ri- chiesto un risanamento secondo la normativa sui siti contaminati. A tutela della salute umana e dell’ambiente è inoltre ragionevole estendere il nuovo valore di 2 mg/kg a tutti i siti contaminati da mercurio che si trovano in orti e giardini privati: per eventuali analisi o risanamenti di questi siti rispettivamente condotte o disposti prima dell’entrata in vigore delle presente modifica si applica la nuova regolamentazione.

3. Basi giuridiche della revisione

L’articolo 32c capoverso 1 seconda frase e l’articolo 39 capoverso 1 LPAmb attribuiscono al Con- siglio federale la competenza di emanare le prescrizioni esecutive in materia di risanamento dei siti contaminati. Con la OSiti il Consiglio federale è ricorso a tale competenza: l’ordinanza contiene infatti le prescrizioni per il rilevamento, l’analisi, la sorveglianza e il risanamento dei siti contaminati.

4. Relazioni con il diritto europeo

In Europa i valori indicativi, di guardia e di risanamento per i suoli e i siti contaminati vengono rica- vati e fissati sulla base del quadro giuridico di ciascun Paese. Non esiste cioè in materia alcun regolamento europeo sovraordinato.

Seconda parte: commento ai singoli articoli Allegato 3 numero 2 OSiti L’allegato 3 numero 2 OSiti fissa, tra l’altro, il valore di risanamento per il mercurio presente nel suolo di siti contaminati che si trovano in orti e giardini privati. La presente modifica intende ridurre tale valore da 5 a 2 mg/kg. L’allegato 1 O suolo, per contro, non fissa valori indicativi, di guardia o di risanamento per il mercurio, pertanto tale ordinanza non deve essere modificata.

Terza parte: conseguenze della modifica dell’ordinanza

1. Conseguenze per la Confederazione

L’attuazione della modifica in questione non avrà alcun effetto né in termini di personale né finan- ziari per la Confederazione. Eventuali costi aggiuntivi per il fondo dell’ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRsi) saranno minimi.

2. Conseguenze per i Cantoni

L’attuazione della modifica in questione non avrà alcun effetto in termini di personale per i Cantoni. Visto il numero ridotto di orti e giardini privati contaminati da mercurio in siti contaminati si può de- durre che eventuali costi scoperti a carico dei Cantoni saranno minimi.

3. Conseguenze per l’economia

I proprietari di orti e giardini privati in cui la concentrazione di mercurio si situa tra 2 e 5 mg/kg provvedono già a farli risanare per evitare di vederne limitata l’utilizzazione, pertanto la modifica proposta non comporterà costi aggiuntivi per l’economia da un punto di vista generale. La revisione permetterà semmai di ridistribuire i costi della contaminazione spostandoli dai proprie- tari degli orti e dei giardini privati ai responsabili stessi dell’inquinamento, nel rispetto del principio di causalità su cui si basa l’intera normativa ambientale. Visto il numero ridotto di orti e giardini privati contaminati da mercurio in siti contaminati si può dedurre che i costi ridistribuiti saranno minimi.

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