Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali
Dipartimento federale delle finanze DFF
Aprile 2016
Rapporto esplicativo sull’Accordo multilate- rale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e sulla legge federale sullo scambio automa- tico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multi- nazionali
3 Commenti relativi alla legge federale sullo scambio automatico internazionale delle
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Compendio La lotta all’ottimizzazione fiscale delle imprese multinazionali è diventata una preoccupazione di prim’or- dine per la comunità internazionale. Con il loro progetto congiunto BEPS (Base Erosion and Profit Shif- ting), varato nel 2013, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il G20 intendono contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Il piano d’azione BEPS, che raccoglie quindici misure e mira a combattere l’eccessiva riduzione dell’utile imponibile e il trasferimento artificiale degli utili in Paesi a tassazione bassa o nulla, è stato adottato nel 2013 e i lavori tecnici derivanti si sono conclusi nel 2015 con la pubblicazione di numerosi rapporti.
Una maggiore trasparenza in materia fiscale delle imprese multinazionali costituisce uno degli obiettivi principali del progetto BEPS e diverse misure del piano d’azione vi sono pertanto state dedicate, tra cui quella tesa a riesaminare la documentazione dei prezzi di trasferimento (azione 13). Questa misura ha evidenziato l’importanza essenziale che riveste il miglioramento della trasparenza per le amministra- zioni, attraverso la messa a disposizione di informazioni che consentono di valutare i rischi principali in materia di prezzi di trasferimento nonché i rischi legati all’erosione della base imponibile e il trasferi- mento degli utili. Per questa ragione, il rapporto OCSE 2015 sulla documentazione dei prezzi di trasfe- rimento e sulla rendicontazione Paese per Paese (rapporto sull’azione 13) prevede l’attuazione della rendicontazione Paese per Paese. Si tratta di uno standard minimo che tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20 si sono impegnati a mettere in atto. La Svizzera ha svolto un ruolo attivo in tutte le fasi del progetto BEPS e nell’elaborazione di questo nuovo strumento.
La rendicontazione Paese per Paese contiene dati distinti per Stato e territorio relativi alla ripartizione, sul piano mondiale, della cifra d’affari, delle imposte pagate e altri indicatori del gruppo di imprese mul- tinazionali. La rendicontazione Paese per Paese fornisce anche dati sulle principali attività economiche delle entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali. In via di principio, questa rendicontazione è allestita dalla società madre del gruppo di imprese multinazionali e trasmessa automaticamente alle autorità fiscali nazionali degli Stati e territori dove il gruppo di imprese multinazionali dispone di un’entità costitutiva. La rendicontazione Paese per Paese mira a permettere una valutazione generale dei mag- giori rischi legati ai prezzi di trasferimento e altri rischi legati all’erosione della base imponibile e al tra- sferimento degli utili.
L’attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese da parte della Svizzera esige la creazione delle basi giuridiche necessarie, ovvero:
la Convenzione del 25 gennaio 1988 del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assi- stenza amministrativa in materia fiscale, così come emendata dal Protocollo del 2010 (Con- venzione). La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015 e deve ancora essere ratificata; l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country- by-Country Reports, Accordo SRPP). L’Accordo SRPP deve essere sottoposto all’approva- zione dell’Assemblea federale ed è oggetto del presente progetto; la legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP). La LSRPP deve essere sottoposta all’ap- provazione dell’Assemblea federale ed è oggetto del presente progetto.
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1 Parte generale
1.1 Contesto
L’OCSE ha lanciato il progetto volto a contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (progetto Base Erosion and Profit Shifting, BEPS), vale a dire l’eccessiva riduzione dell’utile impo- nibile e il trasferimento artificiale degli utili in Stati a tassazione bassa o nulla, con la pubblicazione, il 12 febbraio 20131, di un primo rapporto sul fenomeno di erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Facendo seguito al rapporto del febbraio 2013, l’OCSE ha pubblicato, il 19 luglio 2013, il suo piano d’azione composto di quindici azioni miranti a risolvere la problematica dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili a livello mondiale. Il G20 ha fortemente appoggiato il piano d’azione dell’OCSE e il progetto è diventato un progetto congiunto dell’OCSE e del G20, nel quadro del quale tutti gli Stati del G20 hanno partecipato ai lavori tecnici su un piano di parità con gli Stati membri dell’OCSE.
Una maggiore trasparenza delle imprese multinazionali in materia fiscale costituisce uno degli obiettivi principali del progetto e numerose misure del piano d’azione BEPS vi sono pertanto state dedicate, tra cui quella tesa a riesaminare la documentazione dei prezzi di trasferimento (azione 13). Questa misura ha evidenziato l’importanza essenziale che riveste il miglioramento della trasparenza per le amministra- zioni, attraverso la messa a disposizione di informazioni che consentono di valutare i rischi principali in materia di prezzi di trasferimento nonché i rischi legati all’erosione della base imponibile e il trasferi- mento degli utili.
Genesi del rapporto 2015 dell’OCSE sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e la ren- dicontazione Paese per Paese I lavori tecnici tesi a incrementare la trasparenza in materia di documentazione dei prezzi di trasferi- mento sono cominciati in settembre 2013. Un primo rapporto concernente le istruzioni relative alla do- cumentazione dei prezzi di trasferimento e alle rendicontazioni Paese per Paese («Instructions relatives à la documentation des prix de transfert et aux déclarations pays par pays») è stato pubblicato il 16 set- tembre 2014 e presentato ai ministri delle finanze e ai governatori delle banche centrali degli Stati del G20 il 20 e il 21 settembre 2014, e quindi ai capi di Stato del G20 il 15 e il 16 novembre 2014.
Sulla base di questo primo rapporto, l’OCSE ha pubblicato in febbraio 20152 le prime istruzioni sull’at- tuazione della documentazione dei prezzi di trasferimento e la rendicontazione Paese per Paese, completate in giugno 2015 dalla pubblicazione di un dispositivo di attuazione specialmente dedicato alla rendicontazione Paese per Paese3. Infine, tutti questi documenti sono stati consolidati nel rap- porto 2015 dell’OCSE sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e le rendicontazioni Paese per Paese (rapporto sull’azione 13)4, che è stato pubblicato il 5 ottobre 2015, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dell’OCSE il 1º ottobre 2015. Questo rapporto è successivamente stato presentato ai ministri delle finanze e ai governatori delle banche centrali degli Stati membri del G20 l’8 ottobre 2015 e ai capi di Stato del G20 in occasione della loro riunione del 15 e 16 novembre 2015. Tra i vari risultati scaturiti dal progetto BEPS, l’attuazione della rendicontazione Paese per Paese è considerata uno standard minimo.
1 OCDE, Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, pubblicato il 12 febbraio 2013. 2 OCDE, Action 13 – Instructions relatives à la mise en œuvre de la documentation des prix de transfert et de la
déclaration pays par pays, pubblicato il 6 febbraio 2015. 3 OCDE, Action 13 – Dispositif de mise en œuvre des déclarations pays par pays, pubblicato l’8 giugno 2015. 4 OCDE, Action 13 – Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, pubblicato il 5 ottobre
2015.
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Rapporto 2015 sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e la rendicontazione Paese per Paese: un triplice approccio Il rapporto sull’azione 13 sostituisce l’attuale capitolo V delle Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di tra- sferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali5 che tratta sin d’oggi della documen- tazione dei prezzi di trasferimento. Questa nuova versione del capitolo V deve essere recepita nella versione aggiornata delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali la cui pubblicazione è prevista per il 2017. Questa nuova versione terrà conto di tutte le modifiche decise nel quadro del progetto BEPS e degli usuali lavori dei gruppo di lavoro dell’OCSE sul trattamento fiscale delle società multinazionali. Considerato che la nuova versione non è ancora stata pubblicata, nel presente progetto è fatto riferimento al rapporto sull’azione 13.
Il rapporto sull’azione 13 prevede che i gruppi di imprese multinazionali preparino tre documenti: una rendicontazione Paese per Paese (country-by-country report), un file principale (master file) e un file locale (local file).
La rendicontazione Paese per Paese contiene dati distinti per Stato e territorio relativi alla ripartizione, sul piano mondiale, della cifra d’affari, delle imposte pagate e altri indicatori del gruppo di imprese mul- tinazionali. La rendicontazione Paese per Paese fornisce anche indicazioni sulle principali attività eco- nomiche delle entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali. Il file principale completa la rendi- contazione Paese per Paese con informazioni più precise. Fornisce una prospettiva d’insieme della natura delle attività del gruppo di imprese multinazionali e consente di valutarne le pratiche in materia di prezzo di trasferimento nel loro contesto economico, giuridico, finanziario e fiscale. Infine, il file locale contiene soltanto informazioni relative a specifiche transazioni tra imprese (p. es. l’importo delle transa- zioni effettuate tra le entità di cui è composto il gruppo). Il file locale è consegnato unicamente alle autorità fiscali locali e completa le informazioni del file principale. La rendicontazione Paese per Paese, il file principale e il file locale sono destinati esclusivamente alle autorità fiscali. Non hanno lo scopo di essere pubblicati o messi a disposizione del pubblico sotto qualsivoglia forma. Occorre inoltre rilevare che nel quadro dei negoziati la Svizzera, in collaborazione con altri Stati, è intervenuta a più riprese presso l’OCSE e ha potuto ridurre il numero di informazioni richieste ai gruppi di imprese multinazionali nella rendicontazione Paese per Paese e dunque limitare in modo congruo lo scambio di informazioni.
L’impegno politico degli Stati nel quadro del progetto BEPS in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento e di rendicontazione Paese per Paese è sfociato nell’adozione di uno standard minimo (minimum standard). Tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20 si sono impegnati, sul piano politico, ad attuare la rendicontazione Paese per Paese. Lo standard minimo concerne soltanto l’allestimento e lo scambio della rendicontazione Paese per Paese e non l’allestimento del file principale e del file locale.
Rendicontazione Paese per Paese: standard minimo
Il rapporto sull’azione 13 descrive il contenuto dello standard minimo, vale a dire quali sono i gruppi di imprese multinazionali soggetti all’obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese, il contenuto della rendicontazione Paese per Paese, il calendario della sua attuazione nonché gli strumenti neces- sari per l’allestimento e lo scambio della rendicontazione Paese per Paese.
Il rapporto sull’azione 13 contiene: il modello di formulario di rendicontazione Paese per Paese. Questo modello figura nell’alle- gato III del rapporto e prescrive la forma e il contenuto della rendicontazione Paese per Paese. L’allegato III contiene inoltre le istruzioni in merito ai dati che devono figurare nella ren- dicontazione Paese per Paese. un modello di legislazione interna concernente la rendicontazione Paese per Paese. Il modello di legislazione interna definisce quali sono i gruppi di imprese multinazionali tenuti a presen- tare una rendicontazione Paese per Paese e quale ne deve essere il contenuto, ossia i dati
5 Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, lu-
glio 2010.
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che devono figurare nel formulario. Prevede inoltre la possibilità di ottenere la rendicontazione Paese per Paese mediante un meccanismo secondario, ovviando alla via convenzionale, quando ricorrano determinate condizioni. I Paesi sono liberi di adattare il modello di legisla- zione al loro sistema giuridico. un modello di accordo tra autorità competenti concernente lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Questo accordo disciplina le modalità dello scambio della rendicontazione Paese per Paese. un modello di accordo tra autorità competenti relativo allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese sulla base di una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI). Que- sto accordo disciplina le modalità dello scambio della rendicontazione Paese per Paese quando effettuato sulla base di una CDI. un modello di accordo tra autorità competenti relativo allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese sulla base di un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA). Questo accordo disciplina le modalità dello scambio della rendicontazione Paese per Paese quando effettuato sulla base di un TIEA. Lo standard minimo prevede che soltanto i gruppi di imprese multinazionali che registrano una cifra d’affari annua consolidata di oltre 750 milioni di euro o un importo equivalente in valuta nazionale al 1º gennaio 2015 sono soggetti all’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese alle autorità fiscali. Secondo le stime dell’OCSE, questa soglia permetterebbe di incorporare dal 10 al 15 per cento dei gruppi di imprese multinazionali su scala mondiale. In Svizzera, questo vuol dire che solo i gruppi di imprese multinazionali con un fatturato annuo consolidato di oltre 900 milioni di franchi svizzeri6 sono tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese. Sulla base dei dati disponibili, l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese dovrebbe concernere circa 200 gruppi di imprese multinazionali sul territorio svizzero.
Anche i dati che devono figurare nella rendicontazione Paese per Paese sono esplicitati nel rapporto sull’azione 13 (allegato III). Il modello di formulario di rendicontazione Paese per Paese comprende tre tabelle. La tabella 1 contiene dati per ogni Stato o territorio in cui risiede una delle entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali. I dati di ognuno degli elementi richiesti vanno presentati sotto forma di una somma globale espressa per Stato o territorio. Per esempio, nella la colonna concernente il numero di addetti, se il gruppo di imprese multinazionali X dispone di tre entità costitutive in Svizzera, ovvero l’entità A che impiega 100 addetti a tempo pieno, l’entità B che impiega 350 addetti a tempo pieno e l’entità C che impiega 50 addetti a tempo parziale, nella riga che corrisponde alla Svizzera va registrata la somma 475.
Tabella 1: Panoramica della distribuzione degli utili, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale
Denominazione del gruppo di imprese multinazionali: Periodo fiscale oggetto della rendicontazione: Valuta utilizzata: Ricavi Immobilizza- Imposte sul Utili (perdite) Imposte sul zioni materiali reddito pagate Giurisdizione al lordo delle reddito Capitale Utili non Numero di diverse dalle Parte non Parte (in base alla fiscale Totale imposte sul maturate (anno dichiarato distribuiti addetti disponibilità correlata correlata contabilità di reddito in corso) liquide e mezzi cassa) equivalenti
La tabella 2 è un elenco di tutte le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali disaggregate per Stato o territorio, Stato di costituzione, se non coincide con lo Stato di residenza fiscale, e natura delle principali attività economiche esercitate. Questa tabella deve essere compilata con una o più cro- cette. A differenza della tabella 1, qui i dati sono forniti dalle entità. Per riprendere l’esempio illustrato più su, per la Svizzera, va indicato che l’entità A effettua attività di ricerca e sviluppo, l’entità B è attiva nella fabbricazione o produzione e l’entità C finanzia il gruppo e detiene azioni o altri strumenti di fondi propri.
6 Per semplicità espositiva l’importo di 901,8 mio. di fr. è stato arrotondato.
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Tabella 2: elenco di tutte le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale Denominazione del gruppo di imprese multinazionali: Periodo fiscale oggetto della rendicontazione: Attività principali Giurisdizione
Detenzione o gestione fiscale di
Ricerca e sviluppo Entità costituzione, Servizi di costitutive Vendite, Detenzione di Giurisdizione se diversa amministra- Prestazioni di Finanzia- Servizi di diritti di proprietà residenti nella Acquisti o Fabbricazione commercializ- azioni o altri fiscale dalla zione, servizi a parti mento interno finanziari Assicurazioni Inattiva Altro giurisdizione appalti o produzione zazione o strumenti di giurisdizione gestione o non correlate del gruppo regolamentati fiscale distribuzione capitale di residenza a assistenza fini fiscali intellettuale
La tabella 3 offre lo spazio per aggiungere informazioni supplementari.
Tabella 3: Informazioni supplementari
Denominazione del gruppo di imprese multinazionali: Periodo fiscale oggetto della rendicontazione: Si prega di fornire ogni ulteriore informazione o spiegazione succinta che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione Paese per Paese
In termini di tempi, il rapporto sull’azione 13 raccomanda che i gruppi di imprese multinazionali siano tenuti a presentare le prime rendicontazioni Paese per Paese per i periodi fiscali che hanno inizio il 1º gennaio 2016. Secondo il modello di legislazione interna concernente la rendicontazione Paese per Paese, i gruppi di imprese multinazionali in questione dispongono di un termine di dodici mesi dalla chiusura del periodo fiscale oggetto della rendicontazione 7 per completare e presentare le rendiconta- zioni Paese per Paese. Le prime rendicontazioni Paese per Paese dovrebbero pertanto essere fornite al più tardi fine 2017. Di conseguenza, i primi scambi dovrebbero avvenire a partire dal 2018. Secondo l’Accordo SRPP, le autorità fiscali dispongono di un termine di sei mesi8 per trasmettere le rendiconta- zioni Paese per Paese (ai sensi della sez. 3 par. 2 Accordo SRPP la trasmissione deve avvenire al più tardi 18 mesi dopo l’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione). Il calendario previ- sto è illustrato nel seguente grafico:
7 Nel presente rapporto, il concetto di «periodo fiscale» corrisponde alla definizione di cui all’art. 79 cpv. 2 LIFD e
all’art. 31 cpv. 2 LAID, ed è equivalente alla nozione di «esercizio finanziario» nella terminologia OCSE. 8 Per gli anni successivi, questo termine è ridotto a tre (cfr. sez. 3 Accordo SRPP).
1a tappa: calendario concernente la presentazione della rendicontazione Paese per Paese 2016 2017 2018 Completamento 1a rendicontazione Completamento 2a rendicontazione 1a rendicontazione Paese per Paese / prep. 2a Paese per Paese Paese per Paese rendicontazione Paese per Paese
La legislazione che Presentazione della Presentazione della obbliga la 1a rendicontazione 2a rendicontazione presentazione della Paese per Paese Paese per Paese rendicontazione Paese per Paese è passata in giudicato 2018 2019 2a tappa: calendario Rendicontazione Paese per Rendicontazione Paese per Paese Paese relativa al concernente lo scambio 2016 relativa al 2017
di rendicontazioni Paese per Paese 30.06 scambio della 1a
30.03 scambio della
2a rendicontazione rendicontazione Paese per Paese Paese per Paese
Il rapporto sull’azione 13 prevede che le rendicontazioni Paese per Paese siano allestite dalla società madre del gruppo di imprese multinazionali sulla base di informazioni fornite dalle entità costitutive del gruppo. Finalizzata la rendicontazione Paese per Paese, la società madre la consegna all’autorità fi- scale del suo Stato di residenza che, dal canto suo, la scambia automaticamente con tutti gli Stati o territori dove il gruppo dispone di un’entità costitutiva, fermo restando che questi Stati o territori abbiano concluso un accordo che consenta lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. In determinati casi particolari, una società madre supplente può essere designata per soddisfare l’obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese che, di norma, incombe alla società madre (cfr. art. 9 LSRPP). In questo caso particolare, lo Stato di residenza della società madre supplente è quello che trasmette la rendicontazione Paese per Paese agli Stati e territori nei quali il gruppo dispone di un’entità costitutiva.
Come indicato, il rapporto sull’azione 13 propone svariati strumenti per lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese. Tuttavia, la maggior parte degli Stati e territori dovrebbe avvalersi dell’Accordo SRPP quale strumento principale per lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Sul piano internazionale, ci si attende che lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese sia attuato in modo rapido e globale. Nel caso in cui uno Stato o territorio non mettesse in atto lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese o che lo scambio non fosse effettivo, il rapporto sull’azione 13 prevede un meccanismo secondario. Questo meccanismo secondario permette di ottenere la rendicon- tazione Paese per Paese ovviando alla via convenzionale quando sono soddisfatte determinate condi- zioni (cfr. art. 8 LSRPP). L’ottenimento della rendicontazione Paese per Paese deve avvenire preferi- bilmente per via convenzionale e il meccanismo secondario dovrebbe rimanere una ultima ratio. L’opzione del meccanismo secondario deve essere contemplata dalla legislazione interna dello Stato o territorio affinché questi possa avvalersene per ottenere la rendicontazione Paese per Paese. Le circo- stanze che permettono di applicare il meccanismo secondario dovrebbero limitarsi a quelle prescritte dal modello di legislazione interna concernente la rendicontazione Paese per Paese messo a disposi- zione dall’OCSE (cfr. art. 8 LSRPP).
L’attuazione della rendicontazione Paese per Paese è monitorata. È stato convenuto che gli Stati mem- bri dell’OCSE e del G20 avrebbero definito, al più tardi entro la fine del 2020, se sia opportuno modificare il contenuto della rendicontazione Paese per Paese al fine di esigere la comunicazione di dati supple- mentari o diversi. Anche il campo d’applicazione materiale potrebbe dover essere adattato a seguito di
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una modifica della soglia della cifra d’affari annua consolidata che fa scattare l’obbligo di fornire la ren- dicontazione Paese per Paese onde incrementare la percentuale dei gruppi di imprese multinazionali sottoposti all’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese.
Attuazione delle raccomandazioni dell’OCSE da parte degli altri Paesi A seguito della pubblicazione del rapporto sull’azione 13, numerosi Paesi hanno annunciato che avreb- bero esatto la rendicontazione Paese per Paese per i periodi fiscali che hanno inizio a partire dal 1º gen- naio 2016. Questo significa che per detti Paesi i primi scambi dovrebbero avvenire a partire dal 2018. Secondo le informazioni disponibili, i seguenti Paesi hanno introdotto una legislazione in materia al 1º gennaio 2016: Australia, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Irlanda, Giappone (aprile 2016), Mes- sico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito. Alcuni di loro prevedono di esigere la presentazione della rendicontazione Paese per Paese, del file principale e del file locale (p. es. Australia, Danimarca, Spagna, Francia, Giappone, Messico o Paesi Bassi) mentre altri si limitano ad esigere la rendiconta- zione Paese per Paese (p. es. Regno Unito). Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno l’intenzione di esigere la presentazione della rendicontazione Paese per Paese a partire dal 30 giugno 2016.
Quando si applica il meccanismo secondario non vigono le garanzie convenzionali, segnatamente il principio di specialità. In tal caso, la confidenzialità dei dati è funzione della legislazione interna di ogni Paese. Ecco perché i gruppi di imprese multinazionali in questione auspicano una tempestiva attuazione dello scambio della rendicontazione Paese per Paese per la via convenzionale. Questo spiega anche il fatto che numerosi Paesi abbiano già introdotto una legislazione sulla rendicontazione Paese per Paese al 1º gennaio 2016.
Posizione della Svizzera La Svizzera ha partecipato attivamente a tutti i lavori del progetto BEPS, compresa l’elaborazione del rapporto sull’azione 13. L’11 settembre 2015, il Consiglio federale ha vidimato l’approvazione di tutti i rapporti finali del progetto BEPS, compreso quello dell’azione 13 sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e la rendicontazione Paese per Paese. Per tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20, l’approvazione è avvenuta a livello di Comitato degli affari fiscali dell’OCSE, e poi a livello di Consiglio dell’OCSE il 1º ottobre 2015.
Con il suo coinvolgimento nei lavori del progetto BEPS e con l’approvazione di tutti i risultati prodotti dallo stesso, la Svizzera ha dimostrato il suo sostegno agli sforzi internazionali tesi a incrementare la trasparenza e a creare condizioni di concorrenza equa in ambito di trattamento fiscale delle imprese multinazionali. L’attuazione dei risultati del progetto BEPS che assumono la forma di standard minimi, come la rendicontazione Paese per Paese, si iscrive nell’obiettivo di ampio respiro di lotta all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili.
La Svizzera ritiene che la rendicontazione Paese per Paese sia uno strumento adeguato per lottare efficacemente contro il fenomeno dell’erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, in quanto le consente di valutare meglio i rischi legati al prezzo di trasferimento. Per evitare di creare un onere amministrativo supplementare sproporzionato, sia per le imprese interessate che per le ammini- strazioni fiscali, allo stadio attuale non è previsto di esigere anche il file principale e il file locale.
1.2 Presentazione del progetto
Generalità Il rapporto sull’azione 13 definisce i gruppi di imprese multinazionali che sono tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese, i dati da scambiare (contenuto della rendicontazione Paese per Paese), nonché gli strumenti necessari per adempiere all’obbligo di fornire e scambiare rendicontazioni Paese per Paese.
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L’introduzione in Svizzera dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese richiede le seguenti basi giuridiche: la Convenzione del 25 gennaio 1988 del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assi- stenza amministrativa in materia fiscale, così come emendata dal Protocollo del 2010 (Conven- zione), il cui articolo 6 recita che, per talune categorie di casi e secondo le procedure determi- nate di comune accordo, due o più parti si scambiano automaticamente le informazioni. Sempreché venga concluso un accordo supplementare, l’articolo 6 costituisce il fondamento giuridico di diritto internazionale dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. La Con- venzione è stata approvata dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015 e deve ancora essere ratificata; l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP) che costituisce un accordo supplementare per permettere l’attua- zione dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese sulla base dell’articolo 6 della Con- venzione. Firmato dalla Svizzera il 27 gennaio 2016, l’Accordo SRPP prevede l’obbligo di scam- biare rendicontazioni Paese per Paese tra tutti gli Stati e territori in cui è presente un’entità costitutiva del gruppo di imprese multinazionali; la legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP): l’Accordo SRPP stabilisce le basi giuridiche materiali dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e i suoi Stati partner. Tuttavia, non tutte le sue disposizioni sono adeguatamente dettagliate, ciò che giusti- fica l’adozione di una legge federale.
L’Accordo SRPP e la LSRPP devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale e al referendum facoltativo e sono oggetto del presente progetto. I loro elementi principali sono presentati di seguito.
Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP) 1. L’Accordo SRPP si ispira ampiamente dall’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti con- cernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI).
Il 27 gennaio 2016 31 Stati9, tra cui la Svizzera, hanno firmato l’Accordo SRPP.
La base giuridica di diritto internazionale dell’Accordo SRPP è l’articolo 6 della Convenzione. Uno Stato o territorio può quindi firmare l’Accordo SRPP soltanto se ha perlomeno espresso la propria intenzione di firmare la Convenzione. La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Fatto salvo il referendum, la Svizzera è quindi in grado di introdurre lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese sulla base dell’Accordo SRPP.
L’Accordo SRPP è concepito come un Accordo tra autorità competenti, ma stipula esplicitamente che la sua firma non arreca pregiudizio a eventuali procedure legislative nazionali. Le modalità nazionali di approvazione dell’Accordo SRPP variano da uno Stato all’altro. In alcuni Stati una determinazione dell’esecutivo è sufficiente, in altri, tra cui la Svizzera, l’Accordo SRPP deve essere sottoposto al Parla- mento.
Prima di poter procedere allo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese, questo deve essere attivato mediante notifica al Segretariato dell’Organo di coordinamento. A questo fine devono essere soddisfatte quattro condizioni: la Convenzione deve essere in vigore nei confronti dei due Stati o territori; i due Stati o territori devono aver firmato l’Accordo SRPP;
9 Africa del Sud, Germania, Australia, Austria, Belgio, Cile, Costa Rica, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Liechtenstein, Lussemburgo, Malesia, Messico, Nigeria, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica slovacca, Repubblica ceca, Regno Unito, Slovenia, Svezia. Il Senegal è entrato a far parte dell’elenco siglando l’Accordo SRPP il 4 febbraio 2016.
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i due Stati o territori devono aver confermato di disporre delle leggi necessarie per la presen- tazione e lo scambio della rendicontazione Paese per Paese; i due Stati o territori devono aver notificato al Segretariato dell’Organo di coordinamento l’inten- zione di scambiare automaticamente rendicontazioni Paese per Paese con l’altro Stato o terri- torio, o uno o entrambi gli Stati o territori devono aver manifestato l’intenzione che l’Accordo SRPP sortisca effetto nei confronti di tutti gli altri Paesi che hanno presentato una notifica.
L’Accordo SRPP prevede che ogni Paese indichi, al momento della firma dell’accordo o il prima possi- bile successivamente, il periodo fiscale a partire dal quale esige le rendicontazioni Paese per Paese. Ora, affinché sussista un obbligo giuridico di procedere allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese, le quattro condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte.
Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) L’Accordo SRPP stabilisce le basi giuridiche materiali dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e i suoi Stati partner. Numerose precisazioni sono contenute nel modello di legi- slazione interna messo a disposizione dall’OCSE concernente la rendicontazione Paese per Paese. Le regole del modello di legislazione devono essere trascritte nella legislazione nazionale di ogni Stato; da qui sorge la necessità di adottare una legge federale.
Attivazione bilaterale dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese con Stati partner Affinché la Svizzera possa applicare lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese con Stati partner devono essere soddisfatte quattro condizioni, come evidenziato più su. La Convenzione, l’Accordo SRPP e la LSRPP devono essere effettivi. Infine, affinché lo scambio automatico delle rendi- contazioni Paese per Paese con un determinato Stato partner possa essere applicato, la Svizzera deve comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento la sua intenzione di scambiare automatica- mente rendicontazioni Paese per Paese con questo Stato o territorio (attivazione bilaterale). L’attiva- zione bilaterale avviene attraverso la pubblicazione di un elenco di Stati e territori con i quali la Svizzera intende attivare lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Dopo che la Svizzera ha depositato il suo elenco presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento, lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese diventa effettivo unicamente se gli Stati e territori che figurano nell’elenco svizzero hanno, dal canto loro, iscritto la Svizzera tra gli Stati con i quali intendono scambiare le rendicontazioni Paese per Paese. L’elenco può essere completato successivamente.
Alternativamente, l’Accordo SRPP conferisce a uno Stato o territorio la possibilità di esprimere la propria intenzione che l’Accordo SRPP sortisca effetto nei confronti di tutti gli altri Stati partner. La Svizzera non intende avvalersi di questa possibilità e si riserva la possibilità di scegliere gli Stati e territori con i quali scambiare rendicontazioni Paese per Paese.
La LSRPP prevede di attribuire al Consiglio federale la competenza di scegliere gli Stati e territori con i quali la Svizzera intende effettuare lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese (cfr. art. 28 LSRPP). Un’attivazione bilaterale con un’ampia cerchia di Paesi consente di garantire la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese alle autorità competenti estere, pur mantenendo le garanzie concesse dall’Accordo SRPP. Dato che le rendicontazioni Paese per Paese possono essere ottenute anche attraverso il meccanismo secondario, segnatamente quando non esiste accordo eleggibile effet- tivo tra le autorità competenti, attivare l’accordo SRPP con un’ampia cerchia di Paesi costituisce un reale vantaggio.
1.3 Recepimento nella strategia del Consiglio federale
L’osservanza delle norme internazionali in materia fiscale e, in particolare, di quelle relative alla traspa- renza e allo scambio di informazioni è parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera concorrenziale. Un’economia aperta di media grandezza come quella della Svizzera può rimanere concorrenziale solo a condizione di rispettare le norme internazionali e di contri- buire alla loro definizione.
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Lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese costituisce uno strumento nuovo che permette di incrementare la trasparenza in ambito di trattamento fiscale delle imprese e, in tal modo, di contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Concerne i gruppi di imprese multinazionali e si aggiunge allo scambio automatico di informazioni.
Sul territorio svizzero sono presenti numerose società madri di gruppi di imprese multinazionali operanti in molti Paesi. Di conseguenza, la piazza economica svizzera ha un interesse reale nell’attuazione dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. La possibilità per i Paesi esteri di ottenere la rendicon- tazione Paese per Paese attraverso il meccanismo secondario rafforza la necessità dell’attuazione, in Svizzera, di un quadro giuridico che permette lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese su base convenzionale. L’attuazione delle basi legali necessarie consente di assicurare alle società madri residenti di Svizzera le garanzie inerenti ai dati contemplate dall’Accordo SRPP, in particolare, la prote- zione della confidenzialità dei dati della rendicontazione Paese per Paese, un uso appropriato di quest’ultima e il principio di specialità.
Va rilevato che la mancata attuazione dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese non di- spensa i gruppi di imprese multinazionali la cui società madre è residente di Svizzera dall’allestimento di questo documento. Fermo restando che uno Stato o territorio dove risiede un’entità costitutiva del gruppo abbia previsto il meccanismo secondario nella propria legislazione interna, detto Stato o territorio può esigere la rendicontazione Paese per Paese concernente detto gruppo di imprese multinazionali direttamente attraverso l’entità costitutiva presente sul suo territorio. Di conseguenza, benché la società madre sia residente di Svizzera, la rendicontazione Paese per Paese deve essere elaborata per essere messa a disposizione degli Stati e territori che ne farebbero richiesta mediante il meccanismo seconda- rio (per maggiori precisazioni, cfr. i commenti all’art. 12 LSRPP).
Alla luce dei vari elementi menzionati, la celere attuazione delle basi legali necessarie in Svizzera per la presentazione e lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese contribuisce alla strategia del Consiglio federale per una piazza economica svizzera concorrenziale.
1.4 Relazioni con altri accordi
Convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) e accordi sullo scambio di informazioni in ma- teria fiscale (TIEA) Le clausole sull’assistenza amministrativa che figurano nelle CDI concluse dalla Svizzera si limitano, in via di principio, allo scambio di informazioni su domanda. Una disposizione dei protocolli precisa che gli Stati contraenti non sono tenuti a scambiare informazioni in maniera automatica. I TIEA conclusi dalla Svizzera prevedono anch’essi, in via di principio, soltanto lo scambio di informazioni su domanda. Date queste premesse, l’adozione dello scambio internazionale automatico delle rendicontazioni Paese per Paese non può poggiare sulle CDI o sui TIEA conclusi dalla Svizzera, ma rende necessaria la creazione di una specifica base legale di diritto internazionale pubblico, che a sua volta si fonda sulla Costituzione.
Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione) La Svizzera ha firmato la Convenzione il 15 ottobre 2013 e le Camere federali l’hanno approvata il 18 dicembre 2015.
La Convenzione è uno strumento compiuto di cooperazione multilaterale in ambito fiscale. Permette alle parti di concedersi reciprocamente assistenza amministrativa per un grande numero di imposte. Oltre allo scambio di informazioni, la Convenzione prevede altre forme di assistenza amministrativa. La strut- tura modulare della Convenzione e la possibilità di emettere riserve consentono ai Paesi di escludere determinate forme di cooperazione e di mettere a punto individualmente il campo di applicazione. In tal modo, ogni Paese può decidere a quali forme di cooperazione intende sottoscrivere. Lo scambio di informazioni su domanda e lo scambio spontaneo di informazioni sono obbligatori e non possono essere oggetto di riserva.
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L’articolo 6 della Convenzione precisa che due o più parti possono scambiarsi automaticamente infor- mazioni per categorie di casi e secondo le procedure che convengono di comune accordo. L’attivazione dello scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese richiede la conclusione di un accordo supplementare, ovvero l’Accordo SRPP. Ora, poiché questo Accordo si fonda sulla Con- venzione, la Svizzera può adottare lo scambio internazionale automatico delle rendicontazioni Paese per Paese soltanto dopo l’entrata in vigore della Convenzione nel nostro Paese.
Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI) L’Accordo SAI non si applica allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Ai sensi di questo accordo vanno scambiate in maniera automatica le informazioni raccolte in conformità con le prescri- zioni dello standard comune di comunicazione di informazioni (sez. 2 par. 1.1 Accordo SAI). L’espres- sione «standard comune di comunicazione di informazioni» designa lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato congiuntamente dall’OCSE e dagli Stati del G20. Le rendicontazioni Paese per Paese non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’Ac- cordo SAI.
Accordo con l’UE sulla fiscalità del risparmio La direttiva dell’UE sulla fiscalità del risparmio deve essere adeguata a seguito dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni. Il nuovo standard globale verte non solo sugli interessi, bensì pure su tutti i tipi di reddito da capitale nonché sui trust e le fondazioni. È prevista la revisione totale dell’Ac- cordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE, nella forma e nel contenuto, e che questo sia sostituito a partire dal 2017. Ciò significa che l’accordo rivisto debba entrare in vigore nel 2017, affinché a partire dal 2018 possano essere scambiati dati. L’Accordo sulla fiscalità del risparmio non copre le rendicontazioni Paese per Paese.
2 Commenti alle disposizioni dell’Accordo multilaterale tra
autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese Preambolo Il preambolo espone la concezione dell’Accordo SRPP, in particolare la sua relazione con la Conven- zione e il diritto nazionale.
Precisa che l’Accordo SRPP può essere firmato esclusivamente da Stati e territori che abbiano perlo- meno espresso l’intenzione di firmare la Convenzione e che dispiega i suoi effetti giuridici in uno Stato o territorio unicamente se la Convenzione è in vigore ed effettiva nei suoi confronti.
Il preambolo evidenzia che la rendicontazione Paese per Paese si inserisce in una struttura a tre livelli con il file principale e il file locale (cfr. cap. 1.1). Per le ragioni addotte nel primo capitolo del presente rapporto, in questa fase la Svizzera si concentra unicamente sull’attuazione della rendicontazione Paese per Paese.
Il preambolo ricorda inoltre che le procedure amichevoli fondate sulle CDI concluse tra i Paesi restano applicabili nel caso in cui la rendicontazione Paese per Paese sia stata scambiata in virtù dell’Accordo SRPP.
Sezione 1 Definizioni La sezione 1 definisce i termini e le espressioni utilizzati nell’Accordo SRPP.
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Paragrafo 1
Il termine «giurisdizione» designa uno Stato o un territorio (p. es. un territorio d’oltremare di un Paese) per cui la Convenzione e l’Accordo SRPP sono in vigore.
L’espressione «autorità competente» designa, per ogni Stato o territorio rispettivo, le persone e autorità elencate all’allegato B della Convenzione. Per la Svizzera, si tratta del capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del suo rappresentante autorizzato. La definizione coincide con quella adottata nelle CDI e nei TIEA.
Il termine «gruppo» designa un insieme di imprese collegate da partecipazioni o da un controllo e che sono tenute ad allestire un conto di gruppo conforme ai principi contabili applicabili. In Svizzera, la de- finizione di «gruppo» si fonda pertanto sugli articoli 963 e seguenti del codice delle obbligazioni (CO)10.
L’espressione «gruppo di imprese multinazionali» designa qualsiasi gruppo che comprende due o più imprese la cui residenza fiscale si trova in Stati e territori diversi o che comprende un’impresa la cui residenza fiscale si trova in un determinato Stato o territorio per ragioni fiscali, ma che è soggetta a imposizione in un altro Stato o territorio a causa delle attività esercitate mediante una stabile organiz- zazione.
L’espressione «gruppo di imprese multinazionali escluso» designa un gruppo che non è tenuto a pre- sentare una rendicontazione Paese per Paese perché la sua cifra d’affari annua consolidata, realizzata durante il periodo fiscale immediatamente precedente al periodo fiscale oggetto della rendicontazione, è inferiore a una determinata soglia. Secondo il rapporto sull’azione 13, i gruppi imprenditoriali multina- zionali esclusi sono quelli la cui cifra d’affari annua consolidata, realizzata durante il periodo fiscale antecedente, è inferiore a 750 milioni di euro o a un importo equivalente in moneta nazionale al 1 º gen- naio 2015. Poiché il riesame del 2020 potrebbe condurre a una modifica di detta soglia, questa non è contenuta nell’Accordo SRPP allo scopo evitare un ulteriore successivo emendamento (cfr. cap. 1.1). L’Accordo SRPP rimanda pertanto alle legislazioni interne che hanno il compito di fissare detta soglia. Una modifica della soglia nel 2020 renderebbe necessaria una revisione delle legislazioni interne in materia. Nel diritto svizzero, è previsto di fissare la soglia a un importo di 900 milioni di franchi svizzeri attraverso un’ordinanza del Consiglio federale (cfr. art. 6 cpv. 2 LSRPP). Questa delega di competenze al Consiglio federale consente alla Svizzera di recepire rapidamente gli sviluppi internazionali in materia.
L’espressione «entità costitutiva» designa qualsiasi unità aziendale che è inclusa nel conto di gruppo o che lo sarebbe se le partecipazioni in tale unità aziendale fossero quotate in borsa nonché le unità aziendali che sono escluse dai conti di gruppo a causa delle dimensioni o in base al principio di rile- vanza. Qualsiasi stabile organizzazione di un’unità aziendale rientra altresì nella definizione di entità costitutiva, purché l’unità aziendale allestisca una contabilità distinta per questa stabile organizzazione a fini normativi, fiscali, di informativa finanziaria o di gestione interna.
L’espressione «entità notificante» designa l’entità costitutiva che, in applicazione della legislazione in- terna del proprio Stato di residenza fiscale, è tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese. In Svizzera, l’entità notificante è definita dalla LSRPP (cfr. art. 2 lett. i LSRPP).
L’espressione «rendicontazione Paese per Paese» designa la rendicontazione Paese per Paese che l’entità notificante deve fornire ogni anno e che contiene i dati oggetto della legislazione interna. La legislazione interna deve prevedere che la rendicontazione Paese per Paese contenga i dati descritti nel rapporto sull’azione 13 e che sia presentata nella forma prevista dall’allegato III del rapporto. Il rie- same del 2020 potrebbe sfociare nell’esigenza di fornire dati supplementari o diversi nella rendiconta- zione Paese per Paese. Considerato che l’Accordo SRPP rimanda alla legislazione interna, un’even- tuale modifica dei dati sollecitati non richiederà emendamenti all’Accordo SRPP. Nel diritto svizzero, il contenuto della rendicontazione Paese per Paese è definito dalla LSRPP e deve essere precisato me- diante ordinanza (cfr. a questo proposito i commenti all’art. 3 LSRPP). La LSRPP prevede la delega di
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competenza al Consiglio federale per l’adeguamento del contenuto della rendicontazione Paese per Paese onde recepire rapidamente gli sviluppi internazionali.
L’espressione «Rapporto del 2015» designa il rapporto 2015 pubblicato dall’OCSE sulla documenta- zione dei prezzi di trasferimento e la rendicontazione Paese per Paese (rapporto sull’azione 13).
L’espressione «Segretariato dell’Organo di coordinamento» designa il Segretariato dell’OCSE che, a norma dell’articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione, assiste l’Organo di coordinamento, composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti alla Convenzione.
L’espressione «Accordo effettivo» significa che sono riunite le seguenti quattro condizioni e che lo scam- bio delle rendicontazioni Paese per Paese tra due Paesi è stato attuato sul piano giuridico:
la Convenzione deve essere in vigore nei confronti dei due Stati; i due Stati o territori devono aver firmato l’Accordo SRPP; i due Stati o territori devono aver confermato di disporre delle leggi necessarie per la presen- tazione e lo scambio della rendicontazione Paese per Paese; i due Stati o territori devono aver notificato al Segretariato dell’Organo di coordinamento l’inten- zione di scambiare automaticamente rendicontazioni Paese per Paese con l’altro Stato o terri- torio o uno o entrambi gli Stati o territori devono aver manifestato l’intenzione che l’Accordo SRPP sortisca effetto nei confronti di tutti gli altri Paesi e territori che hanno presentato una notifica.
Paragrafo 2
Qualsiasi termine che non è definito nell’Accordo SRPP ha il senso che gli attribuisce la legislazione del Paese che applica l’Accordo SRPP nel caso specifico. Una normativa simile è contenuta nelle CDI e nei TIEA conclusi dalla Svizzera e nella Convenzione.
Sezione 2 Scambio di informazioni concernente i gruppi di imprese multina- zionali Paragrafo 1
Il paragrafo 1 indica che le rendicontazioni Paese per Paese ricevute dalle entità notificanti devono essere scambiate in modo automatico ogni anno. Lo scambio verte sui dati contenuti nella rendiconta- zione Paese per Paese forniti dalle entità notificanti. I dati richiesti nella rendicontazione Paese per Paese sono quelli che figurano nell’allegato III del rapporto sull’azione 13. Lo scambio avviene con tutti gli Stati partner nei quali una o più entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposizione via una stabile organizzazione. Il paragrafo 1 rinvia infatti agli articoli 6 (Scambio automatico di informazioni), 21 (Protezione delle persone e limiti dell’obbligo di as- sistenza) e 22 (Segreto) della Convenzione.
Paragrafo 2
Il paragrafo 2 regola la possibilità di trasmettere rendicontazioni Paese per Paese senza riceverne. Questi Stati e territori devono annunciare al Segretariato dell’Organo di coordinamento che rinunciano alla reciprocità; vengono iscritti in un elenco. Non è invece contemplata la situazione in cui uno Stato o territorio riceva rendicontazioni Paese per Paese senza trasmetterne.
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Sezione 3 Calendario e modalità di scambio di informazioni Paragrafo 1
Il paragrafo 1 prevede che debba essere precisata la valuta nella quale sono espressi gli importi della rendicontazione Paese per Paese. In Svizzera, la valuta nella quale deve essere allestita la rendicon- tazione Paese per Paese è precisata all’articolo 5 LSRPP.
Paragrafi 2 e 3
Il paragrafo 2 prevede che, al momento della firma dell’Accordo SRPP o il prima possibile successiva- mente, ogni Stato o territorio indichi la data del periodo fiscale a partire dalla quale scambierà la rendi- contazione Paese per Paese per la prima volta.
Il paragrafo 2 stabilisce inoltre che le rendicontazioni Paese per Paese devono essere scambiate al più tardi diciotto mesi dopo l’ultimo giorno del primo periodo fiscale oggetto della rendicontazione in que- stione. Il paragrafo 3 precisa che per i periodi fiscali successivi, le rendicontazioni Paese per Paese devono essere trasmesse al più tardi quindici mesi dopo l’ultimo giorno del periodo fiscale in questione. Secondo il rapporto sull’azione 13, le entità notificanti dispongono di un anno a decorrere dalla chiusura del periodo fiscale al quale si riferisce la rendicontazione Paese per Paese per completare e presentare la rendicontazione (cfr. art. 11 cpv. 1 LSRPP). Ne consegue che per il primo anno di scambio, l’Ammi- nistrazione federale delle contribuzioni (AFC) dispone di un termine di al massimo sei mesi per trasmet- tere la rendicontazione Paese per Paese all’autorità competente estera. Per gli anni successivi, l’AFC dispone di un termine di al massimo tre mesi per la trasmissione.
Paragrafi 4 e 5
I paragrafi 4 e 5 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. I dati delle rendicontazioni Paese per Paese devono essere scambiati in linguaggio XML secondo una procedura automatizzata. Inoltre le autorità competenti convengono uno o più metodi di trasmissione di dati e uno o più standard di cifratura. Si intende in tal modo istituire procedure quanto più uniformi possibile per ridurre al massimo costi e complessità.
Sezione 4 Collaborazione in materia di applicazione e di attuazione dell’Accordo La sezione 4 regola la collaborazione tra autorità competenti in caso di trasmissione di dati erronei o incompleti o in caso di inosservanza degli obblighi di presentazione della rendicontazione Paese per Paese da parte di un’entità notificante. Le autorità competenti devono informarsi vicendevolmente e adottare le misure adeguate in funzione del loro diritto nazionale, segnatamente nei confronti di un’entità notificante che non rispetta l’obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese. L’Accordo SRPP non prevede contatti diretti tra l’autorità competente di uno Stato o territorio e un’entità notificante di un altro Stato o territorio.
Sezione 5 Confidenzialità, protezione e uso appropriato dei dati Paragrafo 1
Il paragrafo 1 della sezione 5 rinvia all’articolo 22 della Convenzione, che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità. Si tratta di principi vincolanti nel quadro dello scambio di informazioni in materia fiscale. Simili clausole sono contenute nell’articolo 26 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE e nel Modello di accordo dell’OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
L’Accordo SRPP contiene, in allegato, un questionario sulla confidenzialità e la protezione dei dati. Questo questionario era stato elaborato inizialmente dagli Stati Uniti per determinare, in sede di nego-
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ziati sull’Accordo FATCA, se le esigenze in tema di confidenzialità e di protezione dei dati fossero suf- ficientemente soddisfatte affinché gli Stati Uniti potessero trasmettere automaticamente dei dati allo Stato partner. Ogni Stato o territorio deve compilare il questionario e consegnarlo al Segretariato dell’Organo di coordinamento in virtù della sezione 8 paragrafo 1 lettera d. Il questionario permette a eventuali Stati partner di valutare se sussistono le disposizioni richieste in materia di confidenzialità e protezione dei dati, in vista di uno scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese. Com- porta tre categorie: Quadro giuridico: descrizione del diritto internazionale e del diritto nazionale applicabili, com- prese le disposizioni penali; Gestione della sicurezza dell’informazione: descrizione delle pratiche e procedure che garanti- scono il rispetto del principio di specialità e prevengono la divulgazione di informazioni fiscali a persone non autorizzate (p. es. accesso ai locali, disegno del sistema informatico e forma- zione dei collaboratori); Sorveglianza e sanzioni in caso di violazione delle disposizioni sulla confidenzialità: descri- zione delle disposizioni penali applicabili e delle misure adottate per poter identificare le viola- zioni delle disposizioni sulla confidenzialità e i loro autori.
La confidenzialità e il principio di specialità sono stati giudicati essenziali in sede di elaborazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni. A questo scopo, il Forum globale ha avviato un processo teso a valutare le misure di confidenzialità in atto nei 97 Stati e territori che hanno comunicato la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni. L’obiettivo di questo meccanismo è sostituire una moltitudine di valutazioni bilaterali tra gli Stati partner con una valutazione multilaterale che assuma la forma di una peer review. I Paesi che si sono impegnati a introdurre lo scambio automa- tico di informazioni dispongono in questo modo di uno strumento non vincolante che permette loro di determinare se i provvedimenti in materia di confidenzialità di un potenziale partner sono sufficienti. Le valutazioni sono effettuate da un comitato di esperti messo a disposizione dagli Stati membri. Un esperto svizzero fa parte di questo comitato che possiede un’esperienza tecnica di alto livello sul piano dell’at- tuazione e della supervisione delle misure legate alla confidenzialità e alla sicurezza dei dati fiscali, in particolare in ambito informatico. Ai fini della valutazione, è richiesto ai Paesi di compilare un questionario inerente alla confidenzialità e al principio di specialità. Si tratta del questionario standardizzato, allegato all’Accordo SAI. È lo stesso di quello allegato all’Accordo SRPP. Su questa base, il comitato di esperti redige un rapporto per ogni Paese e lo sottopone in seguito ai pari per consultazione. Il 29 e il 30 ottobre 2015, i membri del Forum globale hanno preso atto di un primo lotto di una ventina di rapporti stilati dal comitato di esperti. In nessuno di questi rapporti gli esperti hanno raccomandato miglioramenti. Il 3 e il 4 dicembre 2015, anche un secondo lotto di una ventina di rapporti è stato sotto- posto all’attenzione dei membri del Forum globale. I rapporti sono confidenziali e servono da base di valutazione in vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni.
Paragrafo 2
Il paragrafo 2 contiene una particolarità concernente l’uso dei dati contenuti nella rendicontazione Paese per Paese. Questi dati possono essere usati esclusivamente per procedere a una valutazione dei rischi legati all’applicazione dei prezzi di trasferimento e alle pratiche di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili. Possono inoltre servire a scopi di analisi economica e statistica. Non possono però, in nessuna circostanza, servire per effettuare direttamente adattamenti dei prezzi di trasferimento senza essere preceduti da un’analisi dettagliata per ogni transazione. In altri termini, le autorità fiscali non possono correggere la situazione fiscale di un contribuente (adattamento dei prezzi di trasferimento) sulla base meramente dei dati contenuti nella rendicontazione Paese per Paese. Unicamente a seguito di indagini più approfondite a norma della procedura fiscale ordinaria le autorità fiscali hanno il diritto di correggere la situazione fiscale del contribuente in questione se concludono che le regole sui prezzi di trasferimento non sono state applicate in modo corretto. Un qualsivoglia adattamento effettuato unica- mente sui dati contenuti nella rendicontazione Paese per Paese da parte di un’amministrazione fiscale locale è considerato violazione dell’uso adeguato delle rendicontazioni Paese per Paese e può condurre
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alla sospensione temporanea dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese (cfr. a questo proposito i commenti sulla sez. 8 par. 5 e la possibile sospensione dell’Accordo SRPP).
Paragrafo 3
Il paragrafo 3 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione dell’obbligo di confidenzialità e dell’uso appropriato dei dati. Vanno inoltre notificate al Segretariato dell’Organo di coordinamento le sanzioni e le azioni correttive adottate. Il Segretariato ne informa successivamente tutte le autorità com- petenti con le quali lo Stato o territorio in questione scambia rendicontazioni Paese per Paese sulla base dell’Accordo SRPP (cfr. a questo proposito i commenti sulla sez. 8 par. 5 e la possibile sospensione dell’Accordo SRPP).
Sezione 6 Consultazioni Paragrafo 1
Il paragrafo 1 regola la procedura di consultazione. Questa procedura si applica quando è effettuato adattamento dell’utile a seguito di indagini supplementari fondati sui dati contenuti nella rendicontazione Paese per Paese e che questo adattamento genera risultati economici indesiderati (p. es. doppie impo- sizioni). Prevede che le autorità competenti debbano consultarsi e dialogare al fine di risolvere il caso.
Paragrafo 2
In caso di difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione dell’Accordo SRPP, ogni autorità competente può richiedere consultazioni con una o più autorità competenti al fine di elaborare misure appropriate.
Un’autorità competente deve, in particolare, consultare l’altra autorità competente prima di giungere alla conclusione che esista un’omissione sistematica, ossia la sospensione dello scambio delle rendiconta- zioni Paese per Paese per ragioni diverse da quelle contemplate nell’Accordo SRPP. Se a seguito della consultazione, l’autorità competente conferma l’esistenza dell’omissione sistematica da parte dell’altra autorità competente, deve informarne il Segretariato dell’Organo di coordinamento. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento notifica in seguito l’omissione sistematica all’insieme delle autorità com- petenti.
Paragrafo 3
Se del caso, le conclusioni elaborate e le misure adottate, compresa l’assenza di conclusioni o di misure, devono essere portate a conoscenza del Segretariato dell’Organo di coordinamento, che ne informa le altre autorità competenti. Non sono comunicate le informazioni specifiche dei contribuenti, comprese quelle che rivelano l’identità del contribuente interessato.
Sezione 7 Modifiche La sezione 7 stabilisce che l’Accordo SRPP può essere modificato, per consenso, mediante accordo scritto di tutte le autorità competenti per le quali è effettivo. In virtù dell’articolo 166 della Costituzione federale (Cost.)11, l’Accordo SRPP è sottoposto all’Assemblea federale per approvazione. Una modifica sarebbe sottoposta alle autorità interne competenti per approvazione.
Sezione 8 Durata dell’Accordo La sezione 8 elenca le condizioni che vanno soddisfatte affinché l’Accordo SRPP sia effettivo tra due Stati o territori. Indica anche in quali circostanze uno Stato o territorio può sospendere o denunciare l’Accordo SRPP nei confronti di un altro Stato partner e disciplina la denuncia dell’Accordo SRPP.
11 RS 101
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Paragrafo 1
In virtù del paragrafo 1, l’autorità competente indirizza una notifica al Segretariato dell’Organo di coor- dinamento al momento della firma dell’Accordo SRPP o il più presto possibile. Questa notifica: indica che lo Stato o territorio in questione ha costituito la legislazione necessaria per imporre alle entità notificanti l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese riguardante i periodi fiscali con decorrenza dal giorno indicato nella notifica o successivamente; conferma un’eventuale rinuncia al ricevimento dei dati (rinuncia alla reciprocità); precisa uno o più metodi di trasmissione elettronica dei dati, standard di cifratura compresi; indica le misure volte ad assicurare la confidenzialità e la protezione dei dati; e contiene un elenco degli Stati e territori con i quali i dati dovrebbero essere scambiati o esprime l’intenzione che l’Accordo SRPP sia effettivo nei confronti di tutte le altre autorità competenti che hanno indirizzato una notifica.
L’avamprogetto di decreto federale che approva l’Accordo SRPP disciplina la notifica della Svizzera al Segretariato dell’Organo di coordinamento.
Poiché la Convenzione è stata approvata dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015, interviene la notifica giusta la sezione 8 dell’Accordo SRPP, a condizione che la LSRPP e, ovviamente, l’Accordo SRPP non siano stati oggetto di una votazione popolare accettata (art. 1 cpv. 2 dell’avamprogetto di decreto federale). A partire da quel momento, il Consiglio federale può notificare in virtù dell’articolo 2 lettera a dell’avamprogetto di decreto federale che la Svizzera ha costituito la legislazione necessaria allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. La notifica all’Accordo SRPP deve indicare anche il periodo fiscale a partire dal quale la Svizzera esige la presentazione delle rendicontazioni Paese per Paese. Questa data non può essere anteriore all’entrata in vigore della LSRPP. La LSRPP prevede tuttavia che l’AFC possa trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese che ha ricevuto dall’entità notificante, su base volontaria, per gli anni precedenti l’entrata in vigore della legge (cfr. art. 29 LSRPP).
D’altro canto, a norma dell’articolo 2 lettera b dell’avamprogetto di decreto federale, il Consiglio federale informa il Segretariato dell’Organo di coordinamento che la Svizzera ha istituito misure adeguate per garantire la confidenzialità richiesta, il rispetto delle norme di protezione dei dati e l’impiego appropriato dei dati contenuti nelle rendicontazioni Paese per Paese. Le basi giuridiche necessarie sono date prin- cipalmente dalla Convenzione, dall’Accordo SRPP, dalla LSRPP e dalla legge del 19 giugno 199212 sulla protezione dei dati (LPD).
In virtù dell’articolo 28 della LSRPP, il Consiglio federale è competente per decidere dell’inclusione di un Paese nell’elenco degli Stati e territori nei confronti dei quali la Svizzera intende che l’Accordo SRPP sia effettivo. Dopo che la Svizzera ha depositato il suo elenco di Paesi presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento, lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese diventa effettivo unicamente se gli Stati e territori che figurano nell’elenco svizzero hanno, dal canto loro, iscritto la Svizzera tra i Paesi con i quali intendono scambiare le rendicontazioni Paese per Paese. Senza concordanza non c’è scambio. Questo meccanismo permette di garantire la reciprocità.
L’avamprogetto di decreto federale non prevede che la Svizzera rinunci alla reciprocità in sede di appli- cazione dell’Accordo SRPP. Per garantire un level playing field, la Svizzera deve, in via di principio, ricevere rendicontazioni Paese per Paese dai suoi Stati partner e poterne farne uso per procedere a una valutazione dei rischi particolarmente elevati legati ai prezzi di trasferimento e alle pratiche di ero- sione della base imponibile e di trasferimento degli utili.
L’articolo 3 dell’avamprogetto di decreto federale abilita il DFF a comunicare i metodi di trasmissione dei dati applicabili in Svizzera, compresi gli standard di cifratura, e a trasmettere il questionario debita- mente compilato per la Svizzera relativo alla confidenzialità e alla protezione dei dati. La delega di que- sta competenza al DFF è giustificata dal fatto che questi elementi sono in costante evoluzione. I metodi di trasmissione dei dati e gli standard di cifratura devono sempre fondarsi sul livello tecnico più recente. 12 RS 235.1
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Il questionario relativo alla confidenzialità e alla protezione dei dati descrive non solo la situazione giu- ridica effettiva, ma anche le pratiche e le procedure, e queste vanno sorvegliate o addirittura ottimizzate permanentemente.
Paragrafi 2–4
In virtù del paragrafo 2, l’Accordo SRPP è effettivo tra due Stati o territori dalla data più tardiva tra il giorno dell’ultima notifica e quello dell’entrata in vigore della Convenzione. Giusta i paragrafi 3 e 4, l’OCSE pubblica sul suo sito Internet alcune delle informazioni fornite, tra cui, in particolare, l’elenco delle autorità competenti che hanno firmato l’Accordo SRPP e tra le quali questo è effettivo.
Paragrafo 5
In conformità con il paragrafo 5, un’autorità competente può sospendere temporaneamente lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese con un’altra autorità competente se è stata commessa una grave violazione dell’Accordo SRPP. Prima di decidere di sospendere lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese, l’autorità competente deve consultare l’altra autorità competente. L’autorità competente che considera la sospensione dell’Accordo SRPP con uno Stato partner deve indirizzare un preavviso scritto all’autorità competente di quest’ultimo descrivendo il problema concernente l’inosservanza dell’Accordo SRPP.
L’inosservanza degli obblighi di confidenzialità e delle disposizioni relative alla protezione dei dati dell’Accordo SRPP e della Convenzione o il fatto di non comunicare informazioni appropriate in tempo utile possono giustificare una sospensione temporanea dell’Accordo SRPP. Allo stesso modo, il fatto di non utilizzare i dati delle rendicontazioni Paese per Paese per l’uso prescritto, ossia unicamente allo scopo di valutare i rischi particolarmente elevati legati ai prezzi di trasferimento e alle pratiche di ero- sione della base imponibile e di trasferimento degli utili, può condurre a una sospensione temporanea dell’Accordo SRPP.
Questa sospensione ha effetto immediato e si protrae finché l’autorità competente che commette o ha commesso una grave violazione non stabilisce in modo soddisfacente che non vi è stata una grave violazione o che ha adottato le misure appropriate per rimediarvi.
Paragrafo 6
Il paragrafo 6 disciplina le modalità di denuncia. L’Accordo SRPP può essere denunciato globalmente o nei confronti di una determinata autorità competente mediante un preavviso scritto di dodici mesi. Tutte le informazioni rimangono soggette alle disposizioni della Convenzione, e segnatamente a quelle inerenti alla confidenzialità e alla protezione dei dati, anche dopo effettuata la denuncia. La denuncia della Convenzione da parte di uno Stato o territorio determina automaticamente per questo Stato o territorio la cessazione dell’Accordo SRPP, in quanto questo poggia sull’articolo 6 della Convenzione.
Sezione 9 Segretariato dell’Organo di coordinamento La sezione 9 stabilisce le modalità d’informazione da parte del Segretariato dell’Organo di coordina- mento dell’insieme delle autorità competenti in merito a qualsiasi notifica che riceve e dei firmatari dell’Accordo SRPP sulla firma da parte di una nuova autorità competente.
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3 Commenti relativi alla legge federale sullo scambio
automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali
3.1 Osservazioni preliminari
Nel merito, l’Accordo SRPP e la Convenzione ancorano le basi giuridiche materiali dello scambio inter- nazionale delle rendicontazioni Paese per Paese. Non contengono tuttavia disposizioni né sulla stesura della rendicontazione né sull’esecuzione dello scambio. Questi punti devono quindi essere disciplinati in una legge federale, che il Consiglio federale ha elaborato sulla base del modello di legislazione pro- posto dall’OCSE nonché sulla legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.
3.2 Commento alle disposizioni
Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto Capoverso 1 La LSRPP disciplina l’attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e uno Stato partner, in conformità all’Accordo SRPP. L’articolo 6 della Convenzione e l’Ac- cordo SRPP costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese. Nel caso in cui l’Accordo SRPP non è applicabile, può essere applicato un altro Accordo che disciplini lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e lo Stato partner. Capoverso 2 Se l’accordo applicabile nel singolo caso contiene disposizioni derogatorie alla LSRPP, queste disposi- zioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto nazionale. Articolo 2 Definizioni L’articolo 2 definisce i termini utili per l’applicazione della legge. Le definizioni contenute nell’Accordo SRPP valgono parimenti per la LSRPP. Il termine «accordo applicabile» designa una convenzione o un accordo ai sensi dell’articolo 1 capo- verso 1 LSRPP applicabile nel singolo caso. Il termine «Stato partner» designa uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto di scam- biare automaticamente le rendicontazioni Paese per Paese; Il termine «gruppo» designa un insieme di imprese controllate da una persona giuridica e tenuta ad allestire un conto di gruppo secondo l’articolo 963 capoversi 1–3 CO. Il termine «entità costitutiva» ha lo stesso significato nella LSRPP come nell’Accordo SRPP (cfr. i com- menti alla sez. 1 Accordo SRPP). Il termine «entità residente di Svizzera» designa un’entità costitutiva come definita nell’Accordo SRPP e all’articolo 2 lettera d della LSRPP. Un’entità costitutiva residente di Svizzera è un’unità aziendale distinta appartenente a un gruppo di imprese multinazionali. È o una persona giuridica assoggettata all’imposta secondo l’articolo 50 della legge del 14 dicembre 199013 sull’imposta federale diretta (LIFD) e l’articolo 20 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 199014 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) o uno stabilimento di impresa assoggettato all’imposta in Svizzera secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD e l’articolo 21 capoverso 1 lettera b LAID. La defini- zione giuridica di entità costitutiva comprende anche la società madre o la società madre supplente.
13 RS 642.11 14 RS 642.14
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Il termine «società madre» designa l’entità costitutiva di un gruppo di imprese multinazionali che per la sua partecipazione, diretta o indiretta, in una o più entità costitutive di questo gruppo di imprese multi- nazionali: è tenuta ad allestire un conto di gruppo secondo le norme contabili in uso nel suo Stato di residenza fiscale ai fini della presentazione dei suoi conti; lo dovrebbe allestire se le sue partecipazioni fossero quotate in borsa e nessuna altra entità costitutiva del gruppo di imprese multinazionali detiene una partecipazione diretta o indiretta come descritto sopra. Il termine «società madre residente di Svizzera» designa un’entità costitutiva residente di Svizzera te- nuta ad allestire un conto di gruppo secondo l’articolo 963 capoversi 1–3 CO e che non può esserne esonerata secondo l’articolo 963a capoverso 1 numero 2 CO. Una persona giuridica è esonerata dall’obbligo di allestire il conto di gruppo se è controllata da un’impresa il cui conto di gruppo è allestito secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti ed è sottoposto a revisione ordinaria. Considerato che le fondazioni e le associazioni sono persone giuridiche, per l’applicazione della LSRPP, possono anch’esse essere società madri residenti di Svizzera. Il termine «società madre supplente» designa l’entità costitutiva del gruppo di imprese multinazionali incaricata di presentare la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo in qualità di unica supplente della società madre. Le condizioni che deve soddisfare per poter essere designata società madre supplente sono fissate all’articolo 9. Il termine «entità notificante» designa la società madre o la società madre supplente residente di Sviz- zera tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionali. Il termine «periodo fiscale oggetto della rendicontazione» designa il periodo fiscale i cui dati e indicatori vanno riportati nella rendicontazione Paese per Paese. Il periodo fiscale corrisponde all’esercizio com- merciale (art. 79 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LAID). Può pertanto non coincidere con l’anno civile. Il termine «numero d’identificazione fiscale svizzero per enti (IDI)» designa il numero d’identificazione delle imprese ai sensi della legge del 18 giugno 201015 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI).
Il termine «omissione sistematica» designa la situazione che si verifica quando lo Stato partner della Svizzera sospende in maniera duratura lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese, nonostante l’obbligo impostogli dall’Accordo SRPP. Sussiste omissione sistematica soltanto se i motivi della sospensione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese sono di natura di- versa di quelli previsti esplicitamente nell’Accordo SRPP (i motivi citati nell’Accordo riguardano il rispetto della confidenzialità, le misure di protezione dei dati e/o l’uso adeguato di questi ultimi). Secondo l’Accordo SRPP, un’autorità competente deve richiedere consultazioni con l’altra autorità com- petente prima di giungere alla conclusione che esista un’omissione sistematica a scambiare rendicon- tazioni Paese per Paese da parte dell’altra autorità competente (vedi sez. 6 par. 2 Accordo SRPP).
Sezione 2: Rendicontazione Paese per Paese
Articolo 3 Contenuto Capoverso 1 Secondo il rapporto sull’azione 13, la rendicontazione Paese per Paese contiene tre tabelle (vedi cap. 1.1). Capoverso 2 Il Consiglio federale è abilitato a stabilire mediante ordinanza il contenuto della rendicontazione Paese per Paese, tenendo conto degli standard internazionali in vigore, e ad adeguarlo agli sviluppi della si- tuazione sul piano internazionale. Gli standard internazionali sono emanati principalmente dall’OCSE nei suoi Principi applicabili in materia di prezzi di trasferimento rivolti alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali.
15 RS 431.03
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Articolo 4 Lingua Le rendicontazioni Paese per Paese devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Confedera- zione o in inglese. Articolo 5 Valuta Gli importi che figurano nella rendicontazione Paese per Paese sono espressi o in valuta svizzera o nella valuta più importante per l’attività del gruppo di imprese multinazionali. L’uso di un’unica valuta è indispensabile affinché le amministrazioni fiscali possano effettuare una valutazione dei rischi legati ai prezzi di trasferimento nonché analisi economiche e statistiche basate su dati coerenti.
Sezione 3: Obblighi e diritti delle entità costitutive
Generalità
Gli articoli 6–9 riprendono sostanzialmente il contenuto del modello di legislazione interna relativa alla rendicontazione Paese per Paese del rapporto sull’azione 13. Il sistema del modello di legislazione interna funziona a catena. Prevede, in un primo tempo, che la rendicontazione Paese per Paese sia ottenuta per via convenzionale. La società madre fornisce la rendicontazione Paese per Paese all’au- torità fiscale del suo Stato di residenza, che la scambia con le autorità fiscali degli Stati o territori dove risiede ogni entità del gruppo di imprese multinazionali e con le quali lo scambio è stato attivato. In un secondo tempo, se non è possibile ottenere la rendicontazione Paese per Paese sulla base della via convenzionale, ci si può avvalere di un meccanismo secondario, previsto dal rapporto sull’azione 13, che permette di ottenere la rendicontazione Paese per Paese direttamente dall’entità costitutiva resi- dente di questo Stato o territorio. Il meccanismo secondario è applicabile unicamente in certi casi spe- cifici e deve essere previsto da una legislazione interna. Questa possibilità è contemplata dall’articolo 8.
Articolo 6 Obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese
Capoverso 1
L’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese concerne solo i gruppi di imprese multi- nazionali la cui società madre è residente di Svizzera e che nel periodo fiscale immediatamente prece- dente al periodo fiscale oggetto della rendicontazione realizzano una determinata cifra d’affari annua consolidata.
Capoverso 2
Secondo il rapporto sull’azione 13, l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese alle autorità fiscali si applica solo ai gruppi di imprese multinazionali che realizzano una cifra d’affari annua consolidata di oltre 750 milioni di euro o un importo equivalente in valuta nazionale al 1º gennaio 201516. In Svizzera, al tasso di cambio del 1º gennaio 2015 la soglia corrisponde a 900 milioni di franchi svizzeri di cifra d’affari annua consolidata.
Il capoverso 2 assume la forma di una delega di competenza che consente al Consiglio federale, da un lato, di fissare la soglia in funzione delle raccomandazioni contenute nel rapporto sull’azione 13, e dall’al- tro, di tener conto degli eventuali sviluppi internazionali in materia. Conviene ricordare, in questa sede, che il riesame del 2020 potrebbe condurre a un adeguamento della soglia che comporta l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese.
Articolo 7 Obbligo dell’entità notificante di fornire la rendicontazione Paese per Paese
16 OCDE, Action 13 – Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, pubblicato il 5 ottobre
2015, paragrafo 52.
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La società madre è l’entità costitutiva del gruppo di imprese multinazionali tenuta a fornire la rendicon- tazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionali. Quando la società madre ha fornito la rendicontazione Paese per Paese, l’obbligo è soddisfatto per tutte le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali. Per ottenerla, gli Stati o territori nei quali un’entità costitutiva risiede devono pertanto basarsi sugli accordi internazionali effettivi.
Articolo 8 Obbligo di un’altra entità costitutiva residente di Svizzera di fornire la rendicontazione Paese per Paese
Quando un gruppo di imprese multinazionali la cui cifra d’affari consolidata supera la soglia che com- porta l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese dispone di un’entità costitutiva in Svizzera che non è la società madre, detta entità costitutiva può essere tenuta, in determinate condi- zioni, a fornire la rendicontazione Paese per Paese all’AFC.
L’articolo 8 stabilisce le condizioni alle quali l’AFC può esigere la rendicontazione Paese per Paese direttamente dall’entità costitutiva residente di Svizzera. L’articolo 8 instaura così un meccanismo se- condario che permette di garantire che l’AFC ottenga la rendicontazione Paese per Paese nel caso in cui non fosse possibile per la via principale, ovvero la via convenzionale. Tuttavia, questo non significa che l’AFC richiederà sistematicamente la rendicontazione Paese per Paese alle entità costitutive resi- denti di Svizzera. Solo quando ritiene che l’ottenimento di detta rendicontazione riveste un interesse particolare l’AFC si rivolge all’entità costitutiva residente di Svizzera. Il termine entro il quale l’entità costitutiva deve fornire la rendicontazione Paese per Paese all’AFC è disciplinato dall’articolo 11 capo- verso 2.
Il meccanismo secondario deve essere limitato a determinati casi particolari enumerati alle lettere a e b, ovvero:
a. lo Stato di residenza della società madre non ha concluso un accordo applicabile allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese di cui la Svizzera è parte per il periodo fiscale oggetto della ren- dicontazione. In questa ipotesi, l’AFC non può ottenere la rendicontazione Paese per Paese in base agli accordi internazionali che prevedono lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese sotto- scritti dalla Svizzera, in quanto lo Stato di residenza della società madre non è parte a detti accordi. Più concretamente, questa situazione potrebbe presentarsi segnatamente nel caso in cui uno Stato
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o territorio abbia posto in atto la Convenzione, firmato l’Accordo SRPP, ma non abbia ancora atti- vato l’Accordo SRPP perché non dispone, in diritto interno, delle leggi necessarie per esigere la rendicontazione Paese per Paese;
b. lo Stato di residenza della società madre e la Svizzera hanno concluso un accordo applicabile allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese, ma si presenta un’omissione sistematica. In questa ipotesi, lo Stato di residenza della società e la Svizzera hanno convenuto di applicare lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese sulla base di una convenzione internazionale, ma l’AFC constata che non le sono fornite le rendicontazioni Paese per Paese per ragioni diverse da quelle contemplate dall’accordo applicabile e che sussiste pertanto un’omissione sistematica nello scam- bio. In via di principio, l’accordo applicabile è in questo caso preciso l’Accordo SRPP, fatti salvi altri accordi conclusi dalla Svizzera che permettono lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Di conseguenza, va avviata una procedura di consultazione ai sensi della sezione 6 paragrafo 2 dell’Accordo SRPP prima della conferma dell’esistenza di un’omissione sistematica.
Articolo 9 Società madre supplente residente all’estero
Un gruppo di imprese multinazionali può decidere di designare una società madre supplente che adem- pia l’obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo. In tal caso, tutte le altre entità costitutive del gruppo, la società madre compresa, sono esonerate da quest’obbligo. Tutta- via, una società madre supplente può essere designata solo in casi particolari, segnatamente quando lo Stato di residenza di detta entità costitutiva soddisfa determinati criteri. Le condizioni richieste sono cumulative e sono enumerate alle lettere a–d, ovvero:
a. lo Stato di residenza esige che gli sia fornita la rendicontazione Paese per Paese: si tratta della condizione di base per la designazione di una società madre supplente in detto Stato o territorio;
b. lo Stato di residenza è uno Stato partner: affinché l’AFC rinunci ad esigere direttamente dall’en- tità costitutiva presente in Svizzera la rendicontazione Paese per Paese, il suo ottenimento per via convenzionale deve essere garantito;
c. lo Stato di residenza non presenta omissioni sistematiche: lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e lo Stato di residenza della società madre supplente deve essere effettivo;
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d. lo Stato di residenza è stato informato dalla società madre della sua qualità di supplente della società madre: lo Stato di residenza deve essere informato dall’entità costitutiva che si trova sul suo territorio della sua qualità di società madre supplente. Questa condizione è indispensabile affinché lo Stato di residenza sappia di dover scambiare la rendicontazione Paese per Paese con tutti gli Stati e territori nei quali si trova un’entità costitutiva, compreso il Paese della società madre.
L’insieme di queste condizioni permette all’AFC di assicurarsi di ricevere la rendicontazione Paese per Paese sulla base dell’accordo applicabile allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e lo Stato di residenza della società madre supplente.
Quando una società madre supplente di uno Stato partner ha fornito la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo, la società madre residente di Svizzera non è più tenuta a farlo. Inoltre, l’AFC non ha più il diritto di esigere la rendicontazione Paese per Paese rivolgendosi a un’entità costi- tutiva residente di Svizzera (articolo 8).
Articolo 10 Obbligo di registrazione e di comunicazione Capoversi 1 e 2 Le entità notificanti sono tenute a registrarsi spontaneamente presso l’AFC. Nel farlo, devono fornire tutte le indicazioni elencate al capoverso 2 lettere a–e. Capoverso 3 Se un’entità costitutiva residente di Svizzera non è un’entità notificante, ovvero se non è né la società madre né la società madre supplente del gruppo di imprese multinazionali a cui appartiene, ha l’obbligo di comunicare all’AFC la ragione sociale, l’indirizzo e la residenza dell’entità costitutiva tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionali. In tal modo, l’AFC è informata di chi presenta la rendicontazione Paese per Paese, comprese anche le entità costitutive residenti di Svizzera; le autorità competenti estere le trasmettono quindi la rendicontazione Paese per Paese. Capoverso 4 Il capoverso 4 prescrive che gli obblighi di registrazione e di comunicazione devono essere adempiuti al più tardi l’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione, affinché l’AFC disponga in
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tempo utile di tutti i dati richiesti sullo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. L’inosservanza di questa prescrizione da parte di un’entità notificante la rende soggetta alle sanzioni di cui all’arti- colo 24. Capoverso 5 Ogni entità notificante che perde la propria qualità di entità notificante è tenuta a comunicarlo sponta- neamente all’AFC.
Articolo 11 Termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese Capoverso 1 Le entità notificanti forniscono annualmente all’AFC la rendicontazione Paese per Paese, al più tardi dodici mesi dopo l’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione. Il termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese è un termine ordinatorio. Al contrario di quanto vale per i termini di scadenza, i termini ordinatori non modificano il vincolo giuridico. Se scade il termine dell’articolo 11, l’articolo 22 capoverso 3 permette all’AFC di offrire la possibilità all’entità notificante di pronunciarsi sulle lacune accertate. L’osservanza del termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese è parte integrante della sod- disfazione dell’obbligo di presentare la rendicontazione Paese per Paese e di conseguenza, il ritardo nella presentazione rientra nel campo di applicazione dell’articolo 24. Allo stesso modo, è punibile il superamento del termine di dodici mesi fissato dall’articolo 11. Può tuttavia essere esatta la presenta- zione ulteriore di una rendicontazione Paese per Paese e l’omissione di presentazione può essere nuo- vamente punibile. Capoverso 2 Nei casi di cui all’articolo 8, il termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese previsto al capo- verso 1 decorre dal giorno in cui l’AFC richiede per scritto all’entità costitutiva residente di Svizzera di fornirle la rendicontazione Paese per Paese. Può richiedere un certo tempo la constatazione da parte della Svizzera che uno dei suoi Stati partner presenta un’omissione sistematica. In primo luogo, la Svizzera deve poter constatare di non aver otte- nuto la rendicontazione Paese per Paese di detto Stato partner. In secondo luogo, conformemente all’Accordo SRPP, deve consultare lo Stato partner prima di giungere alla conclusione che esista un’omissione sistematica (vedi i commenti alla sez. 6 Accordo SRPP). Per questo motivo il termine di dodici mesi per fornire la rendicontazione Paese per Paese decorre dal giorno in cui l’AFC richiede per scritto all’entità costitutiva di fornirle la rendicontazione Paese per Paese. L’inosservanza del termine di dodici mesi fissato dal capoverso 2 è punibile ai sensi dell’articolo 24 a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di dodici mesi che è decorso dal giorno della richiesta scritta dell’AFC.
Articolo 12 Trasmissione della rendicontazione Paese per Paese all’interno del gruppo di imprese multinazionali L’articolo 12 concerne i gruppi di imprese multinazionali la cui società madre è residente di Svizzera e che hanno una o più entità costitutive all’estero. In funzione delle legislazioni estere e in certi casi par- ticolari, un’entità costitutiva di un determinato gruppo di imprese multinazionali potrebbe essere tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese. Tuttavia questa ipotesi si circoscrive alla realizzazione di più condizioni. Lo Stato o territorio estero deve rispettare gli standard internazionali in materia (non è per esempio autorizzato a pubblicare le rendicontazioni Paese per Paese). Inoltre deve aver previsto nella propria legislazione la possibilità di ottenere la rendicontazione Paese per Paese direttamente da un’entità costitutiva residente nel suo territorio senza passare dalla via convenzionale (meccanismo secondario). La possibilità di avvalersi del meccanismo secondario dovrebbe altresì essere limitata alle seguenti situazioni:
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1. la Svizzera non è uno Stato partner dello Stato o territorio in cui risiede l’entità costitutiva al momento in cui detto Stato o territorio è in grado di ottenere la rendicontazione Paese per Paese per il periodo fiscale oggetto della rendicontazione; o 2. la Svizzera presenta un’omissione sistematica nello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese nei confronti di questo Stato partner. Se si presenta una delle situazioni enumerate qui sopra, lo Stato o territorio estero può richiedere la rendicontazione Paese per Paese all’entità costitutiva presente sul suo territorio. Con tutta probabilità, detta entità si rivolge alla società madre per ottenere la rendicontazione Paese per Paese. Purché ne disponga, la società madre trasmette la rendicontazione Paese per Paese alla sua entità costitutiva a favore dell’autorità estera. In tale circostanza, quando la società madre è residente di Svizzera, è posta la questione dell’applicazione dell’articolo 271 del codice penale (CP)17. La società madre trasmette la rendicontazione Paese per Paese alla sua entità costitutiva a favore dell’autorità estera. La società madre non fa rispettare direttamente l’obbligo. Tuttavia è possibile considerare che l’entità costitutiva agisca unicamente come un’estensione della società. Ecco perché sussiste il rischio di una potenziale violazione dell’articolo 271 capoverso 1 CP da parte della società madre residente di Svizzera. Per fare piena chiarezza, l’articolo 12 LSRPP autorizza la società madre residente di Svizzera a trasmettere la rendicontazione Paese per Paese a tutte le sue entità costitutive per inoltro a un’autorità estera.
Seppure le circostanze presentate qui sopra potrebbero generare la richiesta della rendicontazione Paese per Paese da parte di un’autorità estera, vanno apportate comunque le seguenti precisazioni:
I primi Stati o territori che dispongono di una legislazione effettiva l’hanno introdotta il 1º gen- naio 2016. Questi Paesi potrebbero esigere di rimandare la presentazione della rendiconta- zione Paese per Paese 2016 a fine 2017 al più tardi. Una violazione dell’articolo 271 capo- verso 1 CP può essere immediatamente esclusa se la LSRPP entra in vigore in un periodo corrispondente in quanto la società madre residente di Svizzera è autorizzata a trasmettere la rendicontazione Paese per Paese alla sua entità costitutiva sulla base dell’articolo 12. Questa autorizzazione è valida parimenti per le rendicontazioni Paese per Paese dei periodi fiscali
2016 e 2017.
Appena la LSRPP entra in vigore, la Svizzera può effettuare la notifica prevista dalla sezione 8 dell’Accordo SRPP e diventare così uno Stato partner. A partire da quel momento, se lo Stato o territorio estero è uno Stato partner, perde la possibilità di avvalersi del meccanismo secon- dario.
Infine, se la Svizzera presenta un’omissione sistematica nello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese con questo Stato partner, quest’ultimo sarebbe in grado di applicare il mec- canismo secondario. Prima di giungere alla conclusione che esiste un’omissione sistematica deve essere stata avviata una procedura di consultazione tra la Svizzera e lo Stato partner sulla base dell’Accordo SRPP (vedi sez. 6 Accordo SRPP).
Sezione 4: Trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese
Articolo 13 Trasmissione e utilizzazione delle rendicontazioni Paese per Paese Capoverso 1 L’AFC trasmette alle autorità competenti dello Stato partner le rendicontazioni Paese per Paese che ha ricevuto dalle entità notificanti svizzere nel quadro dell’accordo applicabile entro i termini da esso stabi- liti. Ne deriva che l’AFC deve procedere al primo scambio di rendicontazioni Paese per Paese al più tardi diciotto mesi dopo l’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione, a decorrere dal primo periodo fiscale oggetto della rendicontazione successivo all’adozione della LSRPP (cfr. sez. 3 par. 2 Accordo SRPP). Per gli ulteriori periodi fiscali imponibili, occorre riferirsi alla sezione 3 paragrafo 3 dell’Accordo SRPP, secondo cui la rendicontazione Paese per Paese deve essere trasmessa il prima
17 RS 311.0
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possibile, ma al più tardi quindici mesi dopo l’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendiconta- zione a cui si riferisce. Capoverso 2 Il capoverso 2 prevede che l’AFC trasmetta le rendicontazioni Paese per Paese ricevute dalle entità notificanti alle autorità competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette dei Cantoni in cui risiedono le entità costitutive del gruppo. Questo capoverso va inteso nel senso che le rendicontazioni Paese per Paese sono trasmesse unicamente ai Cantoni nei quali i gruppi sono residenti. Il capoverso 2 non afferma che le rendicontazioni Paese per Paese debbano essere utilizzate in maniera restrittiva per le imposte cantonali dirette. Le rendicontazioni Paese per Paese possono essere utilizzate anche per le imposte cantonali dirette, come pure per l’imposta federale diretta e per le altre imposte di com- petenza dell’AFC.
Capoverso 3 In sede di trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese alle autorità competenti dello Stato part- ner, l’AFC segnala sistematicamente le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsti dall’accordo applicabile (cfr. sez. 5 Accordo SRPP). Benché la Conven- zione e l’Accordo SRPP non si applichino direttamente tra l’AFC e le autorità cantonali competenti, queste soggiacciono alle stesse restrizioni. Le informazioni ottenute mediante la rendicontazione Paese per Paese sono utilizzate segnatamente per effettuare una valutazione generale dei rischi legati ai prezzi di trasferimento e alle pratiche di ero- sione della base imponibile e di trasferimento degli utili, nonché, se del caso, a scopo di analisi econo- miche e statistiche (cfr. sez. 5 Accordo SRPP e art. 21 cpv. 1 LSRPP). Le informazioni non devono tuttavia essere utilizzate in sostituzione di un’analisi dettagliata dei prezzi di trasferimento effettuata per una transazione o remunerazione particolare, fondata su un’analisi funzionale e un’analisi di compara- bilità complete. È accertato infatti che le mere informazioni contenute nella rendicontazione Paese per Paese non sono sufficienti per stabilire incontrovertibilmente la correttezza dei prezzi di trasferimento, cosicché non devono essere utilizzate per determinare gli adattamenti dei prezzi di trasferimento. Co- munque, nonostante i commenti e le disposizioni qui sopra, non è vietato utilizzare le informazioni con- tenute nella rendicontazione Paese per Paese quale punto di partenza per un esame più approfondito dei prezzi di trasferimento stabiliti dal gruppo di imprese multinazionali o di altre questioni fiscali. Capoverso 4 Se l’AFC ottiene rendicontazioni Paese per Paese in virtù dell’articolo 8, non è applicabile nessun ac- cordo in quanto la trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese ai sensi dell’articolo 8 avviene tra l’AFC e le autorità cantonali competenti, e non con gli Stati partner. In quel caso, le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni contenute nelle rendicontazioni Paese per Paese nonché l’obbligo del segreto contemplate dall’Accordo SRPP valgono anche per le autorità cantonali competenti. Articolo 14 Prescrizione L’Accordo SRPP non contiene regole relative alla prescrizione del diritto di far valere l’allestimento e la
trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese. A tutela della sicurezza del diritto, la LSRPP prevede tuttavia che il diritto dell’entità notificante di ottenere la rendicontazione Paese per Paese si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la rendicontazione Paese per Paese avrebbe dovuto essere fornita. La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere la rendicontazione Paese per Paese. Il termine di prescrizione assoluto è di dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la rendiconta- zione Paese per Paese avrebbe dovuto essere trasmessa. Vale anche se la prescrizione è stata inter- rotta.
Sezione 5: Rendicontazioni Paese per Paese ricevute dagli Stati partner
Articolo 15 L’Accordo SRPP rinvia all’articolo 22 della Convenzione che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità (cfr. sez. 5 Accordo SRPP). La Convenzione stabilisce le persone e le autorità abilitate a prendere conoscenza delle informazioni ricevute. L’articolo 15 si basa su questa norma nel senso che
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dispone che l’AFC trasmetta alle autorità cantonali competenti le rendicontazioni Paese per Paese rice- vute per il calcolo e la riscossione delle imposte rientranti nel campo di applicazione dell’accordo appli- cabile. L’AFC segnala sistematicamente alle autorità cantonali a cui trasmette le rendicontazioni Paese per Paese le restrizioni inerenti all’utilizzazione di queste informazioni e l’obbligo del segreto previsti dall’ac- cordo applicabile (cfr. sez. 5 Accordo SRPP e art. 13 cpv. 3 e 4 LSRPP). L’AFC e le autorità fiscali cantonali competenti utilizzano le informazioni ottenute mediante la rendicon- tazione Paese per Paese per effettuare una valutazione generale dei rischi legati ai prezzi di trasferi- mento e alle pratiche di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili. Se del caso, l’AFC le può utilizzare a scopo di analisi economiche e statistiche (cfr. sez. 5 Accordo SRPP e art. 21 cpv. 1 LSRPP). Secondo l’Accordo SRPP e la LSRPP, né l’AFC né le autorità fiscali cantonali competenti hanno la facoltà di effettuare adattamenti dei prezzi di trasferimento sulla sola base delle informazioni contenute nelle rendicontazioni Paese per Paese. Per eventualmente effettuare tali adattamenti è necessario ana- lizzare e valutare altre informazioni più dettagliate (p. es. analisi funzionali complete o studi comparativi globali dei prezzi di trasferimento). Questo tipo di informazioni più dettagliate è generalmente presentato nelle documentazioni dei prezzi di trasferimento e negli studi comparativi (benchmark) dei gruppi di imprese multinazionali, che le autorità cantonali competenti possono procurarsi e analizzare.
Sezione 6: Organizzazione e procedura
Articolo 16 Compiti dell’AFC L’AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni degli accordi applicabili e della legge. Adotta le disposizioni e precauzioni necessarie a questa applicazione. L’AFC non controlla il contenuto delle rendicontazioni Paese per Paese prima di trasmetterle alle autorità competenti degli Stati partner e dei Cantoni. Infine, l’AFC può prescrivere che le rendicontazioni Paese per Paese siano trasmesse esclusivamente in forma elettronica. Le modalità e la forma elettronica di trasmissione non sono ancora state definite dall’AFC. Si prevede di utilizzare un modulo di trasmissione fondato su uno schema XML, analogo a quello utilizzato per lo scambio automatico di informazioni finanziarie. Articolo 17 Trattamento dei dati Capoverso 1 Il capoverso 1 autorizza l’AFC a trattare dati personali relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale e altri dati personali. Il concetto di «trattamento» comprende qualsiasi opera- zione relativa a dati personali, in particolare la raccolta, la conservazione e l’utilizzazione di dati (art. 3 lett. e LPD). L’autorizzazione di trattamento è valida sia per i dati ricevuti dalle autorità estere sia per quelli trasmessi a queste ultime dall’AFC. Per ragioni di protezione dei dati, il trattamento deve essere autorizzato soltanto per l’adempimento dei compiti di cui all’accordo applicabile e alla LSRPP (art. 4 cpv. 3 LPD). I dati in possesso delle autorità cantonali soggiacciono alle disposizioni pertinenti di diritto cantonale. Capoverso 2 L’AFC è autorizzata a utilizzare sistematicamente i numeri d’identificazione fiscale definiti all’articolo 2 lettera k. I numeri d’identificazione fiscale esteri sono trasmessi agli Stati partner dall’AFC. Articolo 18 Sistema d’informazione Capoversi 1–3 Allo scopo di trattare i dati ricevuti in virtù dell’accordo applicabile e della LSRPP, l’AFC ha il diritto di gestire un sistema d’informazione. Solo i collaboratori dell’AFC e delle autorità cantonali competenti o, per esempio nel caso di un incarico speciale legato a un progetto, il personale specializzato control- lato dall’AFC sono autorizzati ad accedere ai dati e alle informazioni contenute nelle rendicontazioni
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Paese per Paese. Il capoverso 3 precisa gli scopi ai quali il sistema d’informazione può essere impie- gato. L’AFC è l’organo responsabile del sistema d’informazione ai sensi dell’articolo 16 LPD. Capoverso 5 Il capoverso 5 dà all’AFC la facoltà di concedere alle autorità cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte rientranti nel campo di applicazione dell’accordo applicabile e della LSRPP l’accesso in linea ai dati del sistema d’informazione. Questo accesso in linea mira a facilitare la colla- borazione tra le autorità citate e l’AFC. Articolo 19 Obbligo di informazione Su richiesta dell’AFC, le entità notificanti sono tenute a informarla in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione dell’accordo applicabile e della LSRPP. Articolo 20 Obbligo del segreto Chiunque è incaricato dell’esecuzione di un accordo applicabile e della LSRPP soggiace all’obbligo del segreto. Quest’obbligo concerne esclusivamente le autorità incaricate di eseguire l’accordo applicabile e la LSRPP. Non si applica alla trasmissione di informazioni previste dall’accordo applicabile e dalla LSRPP, per esempio la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese agli Stati partner. Il DFF può, in casi particolari, dispensare organi giudiziari o amministrativi dall’obbligo del segreto. Inol- tre l’obbligo del segreto non sussiste quando l’accordo applicabile ne dispensi e il diritto svizzero pre- veda una base legale per tale dispensa. La Convenzione prevede per esempio che le informazioni ottenute possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative e di sorveglianza) che si occupano dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, dell’esecuzione o del perseguimento penale inerenti a tali imposte oppure delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte o della sorveglianza di quanto sopra. Le informazioni possono nondi- meno essere utilizzate per altri fini se la legislazione del Paese che fornisce le informazioni e l’autorità competente di questo Paese ne approvano tale impiego. Per quanto concerne la seconda condizione, l’articolo 22a della legge del 24 marzo 200018 sul personale federale (LPers), per esempio, prevede l’obbligo per gli impiegati della Confederazione di denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai
loro superiori o al Controllo federale delle finanze i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione. Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell’articolo 22 LSRPP possono essere utilizzate soltanto ai fini dell’esecuzione dell’accordo applicabile. Articolo 21 Statistiche L’AFC è autorizzata a realizzare analisi economiche e statistiche nonché ad approntare e pubblicare statistiche in forma anonima sulla base dei dati contenuti nelle rendicontazioni Paese per Paese. Articolo 22 Verifiche L’AFC controlla le entità notificanti onde verificare che adempiano gli obblighi che incombono loro in virtù dell’accordo applicabile e della LSRPP. Oltre alle entità notificanti, può controllare anche le entità non notificanti residenti di Svizzera per accertarne l’effettiva qualità di entità non dichiarante. Per chiarire i fatti, l’AFC può, nel quadro delle sue verifiche, verificare in loco i documenti dell’entità notificante in questione o esigerne la presentazione, raccogliere informazioni orali o scritte o convocare i rappresen- tanti dell’entità. Se constata un adempimento lacunoso, l’AFC invita l’entità notificante oggetto della verifica a prendere posizione in merito. Inoltre, su richiesta, pronuncia decisioni di accertamento della qualità di entità notificante o del contenuto delle rendicontazioni Paese per Paese secondo l’accordo applicabile e la LSRPP. Si rammenta che il controllo specifico dei contenuti e delle informazioni trasmesse nelle rendicontazioni Paese per Paese non rientra nei compiti dell’AFC (cfr. anche il commento all’art. 16). In altri termini,
18 RS 172.220.1
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l’AFC si limita a ricevere le rendicontazioni Paese per Paese e a trasmetterle agli Stati partner in que- stione senza esaminare i dati che contengono. Nella fattispecie svolge una mera funzione di trasmis- sione e non di controllo delle rendicontazioni Paese per Paese.
Sezione 7: Sospensione e denuncia
Articolo 23 Secondo la sezione 8 paragrafo 6 dell’Accordo SRPP l’autorità competente può terminare la propria partecipazione allo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese, in generale o nei con- fronti di un’altra autorità competente in particolare. Conformemente alla pratica in vigore per le CDI e i TIEA, nel quadro della Convenzione va designato il capo del DFF o il suo rappresentante autorizzato quale autorità competente. Sennonché il Consiglio federale ha la competenza di sospendere o di de- nunciare un trattato internazionale in quanto atto di politica estera. Ecco perché l’articolo 23 LSRPP prevede che la decisione di sospendere o di denunciare lo scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner nonché di denunciare l’Accordo SRPP sia di competenza del Consiglio federale. L’autorità svizzera competente può quindi agire solo con il consenso di quest’ultimo.
Sezione 8: Disposizioni penali
Generalità Le disposizioni penali servono a garantire in ultima ratio lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese conformemente alle convenzioni e alla legge. Si limitano pertanto agli obblighi di presentazione della rendicontazione Paese per Paese, di registrazione e di comunicazione. Le vie penali sono adite contro le persone fisiche accusate e perseguite in conformità con le regole del diritto penale ammini- strativo. Articolo 24 Violazione degli obblighi di fornire la rendicontazione Paese per Paese, di registrazione e di comunicazione Gli obblighi delle entità notificanti sono essenziali. Ecco perché chiunque violi l’obbligo di fornire la ren- dicontazione Paese per Paese, di registrazione e di comunicazione previsti dagli articoli 7, 8 e 10 LSRPP è punito con una multa. Va rilevato tuttavia che la pena si limita a una multa, ovvero che l’infrazione è una mera contravvenzione ai sensi del diritto penale. La multa è inflitta a una persona fisica; ne deriva che l’importo è determinato in funzione della situazione finanziaria dell’autore dell’infrazione e non dell’entità notificante in que- stione. Articolo 25 Infrazioni a decisioni dell’autorità Questa disposizione penale ricopre le violazioni degli obblighi constatate nel corso di verifiche dell’AFC (cfr. articolo 22 LSRPP). Onde garantire l’efficacia delle verifiche, l’AFC deve infatti poter sanzionare con multa le violazioni delle sue ingiunzioni. La pena è fissata a un livello assai elevato affinché l’infra- zione costituisca una contravvenzione ai sensi del diritto penale e non una mera inosservanza di pre- scrizione d’ordine. Va comunque evitato che il semplice superamento di un termine fissato dalle autorità sia punibile automaticamente. Ecco perché per le decisioni che devono avere una certa forza dissua- siva, l’AFC è tenuta a indicare espressamente la pena in caso di mancato rispetto. Senza questa espli- cita menzione l’inosservanza della decisione non è punibile. Articolo 26 Infrazioni commesse nell’azienda Per analogia con la normativa prevista nella legge del 22 marzo 197419 sul diritto penale amministrativo (DPA), quando le ricerche per ritrovare l’autore di una violazione oggettiva sono troppo costose per essere efficaci, nel quadro della LSRPP, occorre evitare la mancata identificazione dell’autore e che la
violazione resti de facto impunita. Se è evidenziato che i mezzi da investire per trovare l’autore sono sproporzionati all’entità della pena, deve essere possibile condannare al pagamento di una multa
19 RS 313.0
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l’azienda nella quale sia stata constatata la violazione. In tal caso, l’azienda è condannata non per la violazione dell’obbligo, ma unicamente al pagamento della multa. Articolo 27 Procedura Dato che le infrazioni ai sensi degli articoli 25 e 26 costituiscono violazioni del diritto amministrativo federale, è applicata la procedura della DPA. Per lo stesso motivo, il perseguimento e il giudizio (deci- sioni, decreti penali, decisioni penali) incombono all’autorità incaricata di applicare il diritto fiscale na- zionale e internazionale, vale a dire l’AFC. Le vie di diritto contro le misure d’istruttoria nonché contro i decreti penali e le decisioni penali sono disciplinate esaurientemente nella DPA, che regola anche le competenze delle autorità di ricorso.
Sezione 9: Disposizioni finali
Articolo 28 Competenza di approvazione In virtù dell’articolo 28 LSRPP, il Consiglio federale è competente per decidere dell’inclusione di uno Stato o territorio nell’elenco degli Stati o territori con i quali la Svizzera intende scambiare le rendicon- tazioni Paese per Paese. Dopo che la Svizzera ha depositato il suo elenco di Paesi presso il Segreta- riato dell’Organo di coordinamento, lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese diventa effettivo unicamente se gli Stati o territori che figurano nell’elenco svizzero hanno, dal canto loro, iscritto la Sviz- zera tra i Paesi con i quali intendono scambiare le rendicontazioni Paese per Paese. Senza concor- danza non c’è scambio.
Articolo 29 Trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all’entrata in vigore della legge Commenti generali
L’articolo 29 costituisce il fondamento giuridico che permette all’AFC di trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all’entrata in vigore della LSRPP a Stati o territori con i quali la Svizzera dispone di una base legale convenzionale che lo consente. Dalla prospettiva attuale, l’articolo 29 concerne unicamente i periodi fiscali 201620 e 2017 per i quali certe entità notificanti avreb- bero già allestito la rendicontazione Paese per Paese. Questa circostanza può prodursi segnatamente se una società madre residente di Svizzera detiene entità costitutive residenti in Paesi terzi e questi esigono la rendicontazione Paese per Paese per i periodi fiscali in questione.
Per i periodi fiscali che hanno inizio al momento dell’entrata in vigore della LSRPP o successivamente, ovvero attualmente a decorrere dal 1º gennaio 2018, l’allestimento delle rendicontazioni Paese per Paese diventa obbligatorio e l’articolo 29 non sortisce effetto. Lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese relative al periodo fiscale 2018 e ai periodi fiscali successivi avviene automaticamente sulla base dell’Accordo SRPP.
Capoverso 1
Conformemente al principio di non retroattività delle leggi, l’AFC può trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all’entrata in vigore della legge soltanto quando le abbia ottenute su base volontaria da un’entità notificante. A seguito di questa presentazione volontaria, l’AFC trasmette la rendicontazione Paese per Paese a uno o più Paesi contraenti determinati, nel ri- spetto delle garanzie convenzionali, segnatamente dei principi di confidenzialità e di specialità.
L’Accordo SRPP non è ancora applicabile ai periodi fiscali 2016 e 2017 e non può quindi fungere da base legale per la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese fornite all’AFC su base volonta- ria. Tantomeno è possibile fondare questa trasmissione sulla Convenzione del Consiglio d’Europa e
20 Questo limite temporale anteriore è conforme all’impegno politico assunto dai Paesi nel quadro del progetto
BEPS giacché è stato deciso di non esigere l’allestimento di una rendicontazione Paese per Paese fondata sul nuovo modello per gli esercizi fiscali che hanno inizio prima del 1º gennaio 2016; OCDE, Action 13 – Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, pubblicato il 5 ottobre 2015, paragrafo 50.
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dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale perché, in via di principio, non è applicabile ai periodi fiscali in questione. La trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese deve quindi avvenire sulla base di una CDI o di qualsivoglia altra convenzione che contempli uno scambio di informazioni in materia fiscale.
Capoverso 2
Come indicato, l’AFC può trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese di cui al capoverso 1 sulla base di una CDI o di un altro accordo internazionale che preveda uno scambio di informazioni a fini fiscali. L’articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE sui redditi e sul patrimonio permette di effettuare uno scambio di informazioni su domanda, automatico e spontaneo. Nella sua politica rela- tiva alle CDI, la Svizzera ha integrato lo standard di cui all’articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE, ma si è vincolata a effettuare uno scambio solo su domanda. Non ha quindi l’obbligo di effettuare uno scambio spontaneo o automatico21. Tuttavia la Svizzera ha la facoltà di andare oltre i propri impegni. L’articolo 29 fa uso di questa facoltà in quanto permette all’AFC di effettuare una tra- smissione delle rendicontazioni Paese per Paese in questione anche senza previa domanda.
Dalla prospettiva del diritto interno, l’assistenza amministrativa è concessa esclusivamente su domanda (art. 4 cpv. 1 della legge del 28 settembre 201222 sull’assistenza amministrativa fiscale; LAAF). Il capo- verso 2 è una lex specialis che deroga alla LAAF. Permette all’AFC di effettuare una trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese che le sono state fornite su base volontaria senza che lo Stato con- traente ne abbia formulato domanda.
Infine, l’AFC trasmette le rendicontazioni Paese per Paese di cui al capoverso 1 solo agli Stati o territori con i quali la Svizzera ha sottoscritto una CDI o un altro accordo internazionale che preveda lo scambio di informazioni a fini fiscali in concordanza con lo standard OCSE in materia e per i quali l’entità notifi- cante ha fornito la sua rendicontazione Paese per Paese all’AFC. Questa trasmissione avviene confor- memente alla LSRPP, per cui le specificità procedurali della LAAF non sono applicabili in questo con- testo. L’articolo 29 LSRPP lascia impregiudicate le condizioni di concessione dell’assistenza su domanda e le regole procedurali applicabili in materia.
Articolo 30 Referendum ed entrata in vigore La legge sottostà al referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne determinal’entrata in vigore. L’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese decorre dal 1º gennaio dell’anno suc- cessivo all’entrata in vigore della legge.
4 Ripercussioni del progetto
4.1 Spese di beni e servizi e spese di personale
L’adozione dell’allestimento e dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese si traduce in un incremento dell’onere finanziario per l’AFC. Come per lo scambio automatico di informazioni, l’AFC diventa infatti la piattaforma dello scambio di dati con gli Stati partner e con le autorità cantonali com- petenti in relazione alle informazioni provenienti dall’estero. Le informazioni destinate all’estero sono fornite all’AFC dalle entità notificanti per la loro trasmissione. L’AFC dovrà pertanto prepararsi in tempo utile alle nuove condizioni quadro e adottare i provvedimenti necessari a questo scopo (sviluppo di un sistema informatico adeguato e messa a punto dei processi organizzativi sia interni sia per le relazioni con le entità notificanti, gli Stati partner e le autorità cantonali competenti). Oltre a svolgere questo ruolo
21 Vedi a questo proposto i diversi protocolli delle CDI concluse dalla Svizzera che si avvalgono di formulazioni
analoghe alla seguente: «Anche se l’articolo 26 della convenzione non limita le modalità dello scambio di in- formazioni, a nessuno degli Stati contraenti incombe l’obbligo di effettuare uno scambio spontaneo o automa- tico di informazioni». 22 RS 651.1
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di piattaforma, l’AFC è chiamata ad assumere altri compiti in ambito di analisi e trattamento dei dati per cui dovrà dotarsi di personale in misura corrispondente. Dato che la funzione dell’AFC in relazione allo scambo di rendicontazioni Paese per Paese è parago- nabile con quella svolta nello scambio automatico di informazioni, sarà possibile sviluppare un sistema informatico sulla base dell’esperienza acquisita nell’ambito della realizzazione del progetto relativo allo scambio automatico di informazioni. Il sistema informatico, attualmente in fase di sviluppo, non potrà tuttavia essere ripreso tale e quale per lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese poiché i dati interessati sono di natura diversa.
4.2 Ripercussioni economiche
Oltre 60 Paesi, ossia tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20 nonché alcuni Paesi che non sono membri né dell’OCSE né del G20 hanno partecipato al progetto BEPS su un piano di parità. Gli Stati membri dell’OCSE e del G20 (Svizzera compresa) hanno sottoscritto un impegno politico a fare propri e ad attuare gli standard minimi del progetto BEPS. La rendicontazione Paese per Paese che i gruppi di imprese multinazionali in questione sono tenuti a presentare in numerosi Paesi è parte di questi stan- dard minimi. Questo consente di garantire un level playing field, dato che in tutti i Paesi (Stati membri dell’OCSE e del G20) saranno applicabili le stesse condizioni ai gruppi di imprese multinazionali in materia di rendicontazione Paese per Paese. Questa approccio garantisce che le entità notificanti in Svizzera non siano svantaggiate sul piano della concorrenza, nel rispetto degli standard minimi dell’OCSE. Un primo studio ha censito in Svizzera circa 200 gruppi di imprese multinazionali residenti che dovranno presentare una rendicontazione Paese per Paese, ovvero circa 200 entità notificanti. Si prevede che l’allestimento delle rendicontazioni Paese per Paese induca un incremento degli oneri amministrativi e dei costi per l’osservanza della normativa a carico delle entità notificanti. Questo au- mento dovrebbe tuttavia mantenersi entro limiti ragionevoli, giacché i gruppi di imprese multinazionali raccolgono già la maggior parte delle informazioni che dovranno essere trasmesse (per i vari vincoli legali relativi alla contabilità). Tuttavia, poiché le rendicontazioni Paese per Paese prescrivono di indi- care anche la cifra d’affari generata da transazioni con parti indipendenti e parti vincolate nonché altre indicazioni dettagliate sia sulle imposte pagate sia sul capitale, ne deriva che la maggior parte dei gruppi di imprese multinazionali debbano perlomeno adeguare di conseguenza il loro sistema informatico. Va inoltre evidenziato che la maggior parte degli Stati membri dell’OCSE e del G20 possono scegliere di applicare un meccanismo secondario sulla base della loro legislazione locale, per cui i gruppi di im- prese multinazionali residenti di Svizzera dovranno, in numerosi casi, presentare una rendicontazione Paese per Paese, anche se il nostro Paese non adottasse la LSRPP.
4.3 Ripercussioni fiscali
I dati della rendicontazione Paese per Paese in sé non possono essere utilizzati per giustificare un adattamento dell’utile imponibile, ma possono permettere di identificare i rischi di trasferimento indebito dell’utile imponibile. A seguito delle informazioni ottenute attraverso la rendicontazione Paese per Paese, possono essere avviate indagini più approfondite in merito al contribuente. Queste indagini sup- plementari potrebbero condurre a un adattamento dell’utile della società in questione. Considerato che un tale adattamento dell’utile può, in determinati casi, non essere conforme alle disposizioni della CDI applicabile, c’è da aspettarsi un incremento del numero di doppie imposizioni. Di conseguenza, do- vrebbe aumentare anche il numero di procedure amichevoli tese a dirimere controversie di questo tipo.
Sotto il profilo delle entrate fiscali per la Svizzera, se le autorità fiscali svizzere effettuano, in determinati casi, adattamenti dell’utile imponibile in conformità con i principi internazionali in materia, l’introduzione delle rendicontazioni Paese per Paese potrebbe condurre a un incremento delle entrate fiscali.
All’opposto, le autorità fiscali estere possono altresì effettuare adattamenti dell’utile imponibile in con- formità con principi internazionali in materia, a seguito di indagini supplementari svolte in base alle ren- dicontazioni Paese per Paese. Questo genere di adattamenti potrebbe condurre a una riduzione delle entrate fiscali per la Svizzera se quest’ultima è tenuta ad effettuare un correlativo adattamento onde eliminare la doppia imposizione.
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In sintesi, le entrate fiscali in Svizzera potrebbero diminuire o accrescersi a seguito dell’introduzione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese, in funzione della dinamica futura degli adattamenti fiscali negli Stati partner nonché in Svizzera.
5 Relazione con il programma di legislatura
Il progetto non è stato annunciato nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019. Pur senza esplicita menzione nel programma di legislatura 2015–2019, il progetto si iscrive nell’obiettivo 2 del programma di legislatura intitolato «La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività» secondo cui vanno adottate misure allo scopo di preservare la concorrenzialità e incrementare la prosperità economica. Inoltre, il rispetto delle norme internazionali in materia fiscale e, particolarmente, di quelle relative alla trasparenza e allo scambio di informazioni, è parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza economica svizzera concorrenziale. In futuro la Svizzera dovrà disporre altresì di una piazza finanziaria forte e concorrenziale a livello internazionale (vedi cap. 1.3).
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Decreto federale di approvazione L’avamprogetto di decreto federale che approva l’Accordo SRPP si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce una competenza generale alla Confederazione nell’ambito degli affari esteri. L’ar- ticolo 184 capoverso 2 Cost. abilita il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. L’approvazione dei trattati internazionali incombe all’Assemblea federale in virtù dell’articolo 166 capo- verso 2 Cost., a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale autorizzi il Consiglio federale a concludere autonomamente trattati internazionali (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199723 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; LOGA). L’Ac- cordo SRPP, per contro, è un trattato internazionale che il Consiglio federale non è abilitato a concludere da solo. La sua approvazione è di competenza dell’Assemblea federale.
Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) La LSRPP poggia sull’articolo 173 capoverso 2 Cost., il quale prevede che l’Assemblea federale tratti le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità federali. Mira ad attuare lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese in virtù dell’Accordo SRPP e di altri accordi internazionali che prevedono lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Poiché la regolamentazione interna dell’esecuzione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di un’altra autorità federale, è giustificato fondarsi sull’articolo 173 capoverso 2 Cost.
6.2 Forma dell’atto da adottare
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sono sottoposti a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attua- zione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200224 sul Parlamento (LParl) sono considerate contenenti norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. A norma dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. sono inoltre reputate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di una legge federale. L’Ac- cordo SRPP comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto, la cui attuazione esige
23 RS 172.010 24 RS 171.10
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pertanto l’adozione di una legge federale. Di conseguenza, il decreto federale che approva l’Accordo SRPP è sottoposto a referendum. La LSRPP è sottoposta a referendum facoltativo in virtù dell’arti- colo 141 capoverso 1 lettera a Cost.
6.3 Delega di competenze legislative
In virtù dell’articolo 3 capoverso 2 LSRPP, il Consiglio federale stabilisce il contenuto della rendiconta- zione Paese per Paese nel quadro degli standard internazionali in materia ed è competente per ade- guarlo in funzione degli sviluppi internazionali. Questa delega di competenza permette di stabilire, per il tramite di un’ordinanza del Consiglio federale, quali siano i dati che devono essere inclusi nella rendi- contazione Paese per Paese alla luce delle prescrizioni del rapporto sull’azione 13. Inoltre la delega di competenza permette di modificare rapidamente i dati che devono essere inclusi nella rendicontazione Paese per Paese in funzione degli standard internazionali. Questa prerogativa è essenziale, segnata- mente in vista del riesame del 2020, che potrebbe condurre a modificare o aggiungere dati alla rendi- contazione Paese per Paese. In assenza di una tale delega di competenza, la Svizzera potrebbe ritro- varsi in una situazione in cui è l’unico Paese che esige i dati richiesti nella rendicontazione Paese per Paese sulla base del rapporto sull’azione 13, mentre gli altri avrebbero già adeguato la loro legislazione in funzione degli sviluppi decisi nel 2020. Giusta l’articolo 6 capoverso 1 LSRPP, sono tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese i gruppi di imprese multinazionali che realizzano una determinata cifra d’affari annua consolidata. Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale una delega di competenza per fissare questa soglia. Al 1º gennaio 2015, la soglia deve corrispondere all’equivalente di 750 milioni di euro. È dunque previsto di fissare nell’ordinanza della LSRPP una soglia di una cifra d’affari annua consolidata di 900 milioni di franchi svizzeri. La delega di competenza al Consiglio federale consente di integrare rapidamente un’eventuale modifica della soglia che potrebbe scaturire dal riesame del 2020. In applicazione dell’articolo 18 capoverso 4 LSRPP, il Consiglio federale definisce le modalità concer- nenti la gestione del sistema d’informazione dell’AFC contenente i dati ricevuti in esecuzione dell’ac- cordo applicabile e della LSRPP, in particolare l’organizzazione e la gestione del sistema d’informa- zione, le categorie dei dati personali trattati, l’elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni
amministrativi e penali, le autorizzazioni di accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l’archi- viazione e la distruzione dei dati. Questa delega corrisponde alla procedura usuale. L’articolo 28 della LSRPP conferisce al Consiglio federale la competenza di decidere con quali Stati e territori la Svizzera intende scambiare la rendicontazione Paese per Paese. La notifica per indicare gli Stati e territori con i quali la Svizzera intende scambiare le rendicontazioni Paese per Paese può avve- nire solo dopo l’approvazione dell’Accordo SRPP e della LSRPP da parte dell’Assemblea federale e alla condizione che questi atti non siano stati oggetto di referendum accettato dal popolo. Considerato che la decisione di fondo concernente lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese è già stata presa dall’Assemblea federale, la delega di competenza al Consiglio federale gli consente di determi- nare con quali Stati e territori la Svizzera intende scambiare la rendicontazione Paese per Paese. Que- sta competenza gli può essere conferita in virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. Il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera sarà quindi in grado di presentare un primo elenco di Stati e territori al mo- mento della notifica. La possibilità di delegare al Consiglio federale la competenza della scelta degli Stati e territori con i quali la Svizzera intende scambiare le rendicontazioni Paese per Paese permette di attivare rapidamente lo scambio e di garantire l’applicazione delle garanzie convenzionali il più velo- cemente possibile.
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