Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia
Dipartimento federale delle finanze DFF
20 gennaio 2016
Rapporto esplicativo concernente l’introdu- zione dello scambio automatico di informa- zioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, l’Islanda e la Norvegia
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Compendio
Il presente avamprogetto mira a presentare all’Assemblea federale i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, l’Islanda e la Norvegia.
L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato dei mandati di negoziazione concernenti l’introdu- zione dello scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale. Questi mandati con- cernono la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l’Unione europea (UE), gli Stati Uniti e con altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche.
In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA). Questo accordo è basato sull’articolo 6 della Convenzione del 1° giugno 2011 sulla reciproca assi- stenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e permette di garantire un’applicazione uniforme dello standard per lo scambio automatico di informazioni dell’Orga- nizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE). La Convenzione sull’assistenza ammini- strativa, il MCAA e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fi- scali (LSAI) sono state approvate dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto). Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner è neces- saria un’attivazione bilaterale. Quest’ultima implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA (sez. 7 par. 2.2 MCAA). I presenti avamprogetti di decreto federale attribuiscono al Consiglio federale la competenza di comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA l’elenco dei Paesi interessati e devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale. Essi fanno seguito alle dichiarazioni congiunte concernenti l’introduzione dello scambio automatico di informazioni firmate dalla Svizzera il 15 gennaio 2016 ( con Jersey e Guernsey), il 18 gennaio 2016 (con l’Islanda) e il 20 gennaio 2016 (con l’Isola di Man e la Norvegia).
Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, l’Islanda e la Norvegia corrispondono al profilo di Paese con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. In ragione delle relazioni economiche e politiche che hanno con il nostro Paese, delle norme e delle prassi che applicano in materia di regolarizzazione del passato, del loro alto livello in materia di confidenzialità e di sicurezza dei dati fiscali e, per quanto concerne l’Islanda e la Norvegia, dell’interesse ad avviare discussioni concernenti l’accesso al mercato, questi Paesi corrispondono ai criteri fissati nei mandati di negozia- zione adottati dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014.
In generale, l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Paesi, previsto per il 2017 con il primo scambio nel 2018, contribuirà al rafforzamento della posizione della Svizzera a li- vello internazionale. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Paesi costitui- sce, unitamente al Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Svizzera e l’UE sulla fiscalità del rispar- mio, un passo importante verso l’applicazione dello scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e la maggioranza degli Stati europei.
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1 Introduzione
Questi ultimi anni sono stati marcati da una forte crescita della lotta contro la frode e l’evasione fiscale che ha condotto, nel 2014, allo sviluppo dello standard per lo scambio automatico di informazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Questo standard globale è stato approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014 e avallato dai capi di Stato e di Governo del G20 nel mese di novembre del 2014.
Lo standard per lo scambio automatico di informazioni disciplina lo scambio ricorrente e a intervalli re- golari tra due Stati concernente le informazioni relative a conti che persone fisiche o enti residenti fi- scali in uno degli Stati posseggono nell’altro Stato. Esso regola in particolare le modalità dello scam- bio: le informazioni da scambiare devono essere raccolte dalle istituzioni finanziarie del Paese e trasmesse alle sue autorità fiscali, che a loro volta le comunicano alle autorità fiscali del Paese con cui è stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard per lo scambio au- tomatico di informazioni specifica anche le informazioni da scambiare. Si tratta in particolare di infor- mazioni relative al saldo dei conti e concernenti tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, utili delle vendite e altri redditi) nonché l’identità dei beneficiari effettivi di questi attivi. Lo standard per lo scam- bio automatico di informazioni definisce altresì l’espressione «istituzione finanziaria tenuta alla dichia- razione» e contiene le disposizioni relative all’identificazione dei clienti, alla protezione dei dati e all’im- piego delle informazioni scambiate (principio di specialità).
96 Paesi hanno comunicato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali («Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes», Forum glo- bale) la loro intenzione di introdurre il nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni. Fatto salvo l’adempimento delle procedure di approvazione applicabili, 56 si sono impegnati a raccogliere i dati dal 2016 e a procedere a un primo scambio nel 2017, mentre 40 altri, tra cui la Svizzera, hanno annunciato la raccolta dei dati per il 2017 e un primo scambio per il 2018.
L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato dei mandati di negoziazione concernenti l’introdu- zione dello scambio automatico di informazioni. Questi mandati concernono la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l’UE, gli Stati Uniti (passaggio dal modello FATCA II al mo- dello FATCA I) e altri Paesi. Per quanto concerne questi ultimi, in una prima fase verranno presi in considerazione Paesi con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche e che – ove opportuno – mettono a disposizione dei propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizza- zione. I mandati prevedono anche che le negoziazioni debbano mirare al mantenimento dell’accesso al mercato al suo livello attuale nonché eventuali miglioramenti dell’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Nel quadro delle discussioni sull’introduzione dello scambio automatico di informa- zioni la Svizzera negozia dunque il mantenimento dell’accesso al mercato e le misure che permette- rebbero di migliorare la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari.
Sulla base di questi mandati, il 18 novembre 2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio con- cernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l’Austra- lia, facendo seguito alla dichiarazione congiunta firmata da Svizzera e Australia il 3 marzo 20151. Il 25 novembre 2015 esso ha parimenti licenziato il messaggio concernente lo scambio automatico di infor- mazioni tra la Svizzera e l’UE2. Esso fa seguito alla firma, il 27 maggio 2015, del relativo accordo bila- terale, ovvero il Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità euro- pea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi3. Oggetto del pre- sente rapporto sono gli avamprogetti di decreto federale che introduce lo scambio automatico di infor- mazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia.
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2 Basi legali per l’attivazione bilaterale dello scambio
automatico di informazioni In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA). Questo accordo è basato sull’articolo 6 della Convenzione del 1° giugno 2011 sulla reciproca assi- stenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e permette di garantire un’applicazione uniforme dello standard per lo scambio automatico di informazioni. La Con- venzione sull’assistenza amministrativa, il MCAA e la legge federale sullo scambio automatico interna- zionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono state approvate dall’Assemblea federale il 18 dicembre 20154. Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia de- finire gli Stati partner con cui verrà introdotto.
Nel quadro del MCAA è necessaria un’attivazione bilaterale per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner. Quest’ultima implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera de- sidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segreta- riato dell’Organo di coordinamento del MCAA (sez. 7 par. 1 lett. f MCAA). Il presente avamprogetto concerne l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia, ovvero l’autorizzazione concessa dall’Assemblea federale al Consiglio fe- derale di comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA che questi Paesi de- vono figurare nell’elenco secondo il paragrafo 2.2 della sezione 7 del MCAA.
3 Andamento e risultato dei negoziati
Le discussioni sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni si sono svolte sottoforma di incontri, scambi di posta elettronica e conferenze telefoniche tra i rappresentanti dei Paesi interessati dall’avamprogetto e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). La delega- zione svizzera ha condotto i negoziati sulla base dei mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014. Sulla base di questi scambi, la Svizzera e i Paesi interessati dall’avampro- getto hanno manifestato la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni con delle dichiarazioni congiunte, che sono state firmate il 15 gennaio 2016 (Jersey e Guernsey), il 18 gennaio 2016 (Islanda) e il 20 gennaio 2016 (Isola di Man e Norvegia) (cfr. allegati). Le dichiarazioni congiunte riflettono l’intesa tra la Svizzera e questi Paesi su alcuni aspetti specifici delle loro relazioni bilaterali, quali la constatazione di sufficienti possibilità di regolarizzazione, di norme soddisfacenti in ambito di confidenzialità e di stretta collaborazione in materia di accesso al mercato. Con la Norvegia la que- stione dell’accesso al mercato è stata espressa in una dichiarazione separata. La dichiarazione con- giunta con l’Islanda contiene una specifica clausola relativa all’accesso al mercato. Per quanto con- cerne Guernsey, Jersey e l’Isola di Man, non è stato necessario abbordare la questione visto che questi territori offrono già un accesso molto ampio ai fornitori di servizi finanziari.
4 Valutazione
4.1 Legami economici e politici
Guernsey, Jersey e Isola di Man Guernsey, Jersey e l’Isola di man corrispondono al profilo dei Paesi con cui il Consiglio federale aveva annunciato di voler negoziare lo scambio automatico di informazioni. Sebbene questi territori dispon- gano di un’ampia autonomia a livello economico e politico, restano strettamente legati al Regno Unito con cui la Svizzera intrattiene stretti contatti politici ed economici. Il nostro Paese ha inoltre firmato il 27 maggio 2015 un accordo concernente lo scambio automatico di informazioni con l’UE, il cui mes- saggio è stato licenziato dal Consiglio federale il 25 novembre 20155. È dunque pertinente introdurre
4 FF 2015 7917; FF 2015 7947; FF 2015 7949 5 FF 2015 7585
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lo scambio automatico di informazioni con Guernsey, Jersey e l’Isola di Man, poiché questi territori di- pendono in ampia misura da uno Stato membro dell’UE con cui la Svizzera introdurrà lo scambio au- tomatico di informazioni. Nella misura in cui soddisfano tutte le condizioni poste dai mandati di nego- ziazione, è stato possibile giungere rapidamente a delle dichiarazioni congiunte. Gli Accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale6 («Tax Information Exchange Agreement», TIEA) tra la Sviz- zera e questi territori sono inoltre entrati in vigore il 14 ottobre 2014. I TIEA contengono una clausola sullo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard dell’OCSE. Vista l’importanza per la Svizzera di disporre rapidamente di una rete di Stati partner in materia, l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi territori si giustifica pienamente.
Islanda e Norvegia Visto l’accordo concernente lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l’UE è pertinente che il nostro Paese introduca lo scambio automatico di informazioni anche con gli altri Paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). I membri dello SEE, dell’AELS, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e delle sue istituzioni, come il Fondo monetario internazionale (FMI) o l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sono Stati di diritto riconosciuti per la loro integrità e che intrattengono buone relazioni con la Svizzera. Islanda, Norvegia e Svizzera hanno contatti bilaterali soprattutto nel quadro dell’AELS. Per quanto concerne l’Islanda, ricopre inoltre un ruolo importante la collaborazione nel quadro dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e del Consiglio d’Europa. Le relazioni bilaterali con la Norvegia si svolgono nel quadro dell’OMC. Per il 2014 il volume commerciale bilaterale tra la Sviz- zera e l’Islanda ammonta a 59 milioni di franchi, tra la Svizzera e la Norvegia 1,3 miliardi di franchi.
Occorre inoltre sottolineare che la Convenzione del 10 luglio 20147 tra la Confederazione Svizzera e l’Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI Sviz- zera-Islanda), che contiene una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard OCSE, è entrata in vigore il 6 novembre 2015. Il 4 settembre 2015 la Svizzera e la Norvegia hanno firmato un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI Svizzera-Norvegia) 8. Anche questo Protocollo contiene una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard OCSE.
Conclusione In considerazione di quanto sopra, i Paesi interessati dal presente avamprogetto corrispondono al pro- filo di Paese con cui il Consiglio federale ha dichiarato voler introdurre lo scambio automatico di infor- mazioni. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni contribuirà in particolare a rafforzare la cooperazione fiscale con questi Paesi. L’attuazione di questa forma di scambio con i Paesi interes- sati dal presente avamprogetto costituisce, con il Protocollo che modifica l’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE, un passo importante verso l’applicazione dello scambio automatico di informazioni tra il nostro Paese e la maggioranza degli Stati europei.
4.2 Attuazione delle necessarie basi legali
In generale Lo scambio automatico di informazioni tra due Paesi può essere introdotto sulla base del MCAA. Al riguardo, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
la Convenzione sull’assistenza amministrativa è in vigore in entrambi gli Stati;
entrambi gli Stati hanno firmato il MCAA;
6 RS 0.651.367.31 (Accordo dell’11 settembre 2013 tra la Confederazione Svizzera e Guernsey sullo scambio di
informazioni in materia fiscale), RS 0.651.367.52 (Accordo del 16 settembre 2013 tra la Confederazione Sviz- zera e Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale), RS 0.651.367.36 (Accordo del 28 agosto 2013 tra la Confederazione Svizzera e l'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale) 7 RS 0.672.944.51 8 RS 0.672.959.81
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entrambi gli Stati hanno confermato di disporre delle basi legali necessarie per applicare lo scambio automatico di informazioni;
entrambi gli Stati notificano al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA la loro in- tenzione di voler scambiare informazioni su base automatica con l’altro Stato.
I Paesi interessati dal presente avamprogetto sono tutti firmatari della Convenzione sull’assistenza amministrativa e del MCAA. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è entrata in vigore in tutti gli Stati interessati dal presente avamprogetto. In veste di precursori («early adopters»), Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di infor- mazioni dal 2016 e ad effettuare il primo scambio nel 2017. Ciò significa che disporranno di una legi- slazione di applicazione per quella data.
Attuazione delle necessarie basi legali Paesi interessati Per i Paesi interessati dal presente avamprogetto la Convenzione sull’assistenza amministrativa è en- trata in vigore alle seguenti date:
Guernsey: 1°agosto 2014;
Jersey: 1°giugno 2014;
Isola di Man: 1°marzo 2014;
Islanda: 1°febbraio 2012;
Norvegia: 1°giugno 2011.
Il 29 ottobre 2014 tutti questi Paesi hanno firmato il MCAA.
I Paesi interessati dal presente avamprogetto dispongono dunque delle basi legali necessarie all’intro- duzione dello scambio automatico di informazioni sulla base della Convenzione sull’assistenza ammi- nistrativa e del MCAA. Le legislazioni di applicazione sono pronte per la loro entrata in vigore il 1° gen- naio 2016.
Attuazione delle basi legali in Svizzera La Svizzera ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013 e il MCAA il 19 novembre 2014. L’Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull’assistenza amministra- tiva, il MCAA e la LSAI il 18 dicembre 2015. Così, in assenza di referendum, la Svizzera disporrà delle necessarie basi legali per introdurre lo scambio automatico di informazioni con i Paesi interes- sati.
4.3 Regolarizzazione del passato
Secondo il mandato adottato dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014, lo scambio automatico di informa- zioni può essere introdotto soltanto se esistono meccanismi appropriati che, se necessario, permet- tano ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale e garantiscano in questo modo una tran- sizione ordinata verso il nuovo sistema di scambio di informazioni.
Guernsey Guernsey ha istituito un primo programma di regolarizzazione del passato entrato in vigore il 13 di- cembre 2010 e conclusosi 31 marzo 2011. In vista dell’introduzione dello scambio automatico di infor- mazioni, un secondo programma di regolarizzazione è stato avviato nel mese di luglio del 2014 che si è concluso nel mese di marzo del 2015. A tale data lo standard comune di comunicazione di informa- zioni elaborato dall’OCSE, approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, era già stato pubbli- cato. Pertanto i contribuenti interessati disponevano delle informazioni necessarie concernenti l’intro- duzione dello scambio automatico di informazioni da parte di Guernsey e di una scadenza sufficientemente ampia da poter beneficiare dei vantaggi previsti dal programma.
I contribuenti che hanno usato questa possibilità hanno potuto regolarizzare valori patrimoniali non di- chiarati senza pagare multe. Nel quadro di questi programmi, l’autorità fiscale non ha avviato perse- guimenti penali nei confronti dei contribuenti interessati. Le entrate fiscali supplementari generate da
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questi programmi ammontano a 2,4 milioni di lire sterline per il primo programma e a 70 000 lire ster- line per il secondo. Grazie a questi programmi numerosi contribuenti hanno potuto tornare in regola a condizioni vantaggiose.
Oltre ai due programmi specifici di cui sopra, la legislazione interna di Guernsey offre ai contribuenti, che hanno fornito per negligenza una dichiarazione d’imposta scorretta o incompleta, la possibilità di effettuare una dichiarazione volontaria all’amministrazione fiscale. In questo caso l’autorità fiscale non infligge una multa e generalmente non avvia alcun perseguimento penale, fatti salvi i casi di frode. Tuttavia, nella misura del possibile, le autorità fiscali cercano di risolvere la controversia sulla base del diritto civile infliggendo una multa.
I contribuenti residenti a Guernsey hanno potuto pertanto beneficiare di condizioni di regolarizzazione vantaggiose prima dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Inoltre, i contribuenti che non hanno partecipato ai programmi di cui sopra hanno, secondo il diritto interno di Guernsey, la possibilità di effettuare una dichiarazione volontaria che di regola non comporta perseguimenti penali.
Jersey Attualmente Jersey non dispone di un programma di regolarizzazione specifico ai valori patrimoniali non dichiarati. Durante le negoziazioni la delegazione di Jersey ha tuttavia informato la delegazione svizzera che un progetto di amnistia era in fase di esame.
I casi di evasione fiscale e di frode sono in principio oggetto di una multa che ammonta, in caso di ne- gligenza, a 5 000 lire sterline al massimo a cui si somma un importo corrispondente al 200 per cento dell’ammontare dell’imposta sottratta. Tuttavia in pratica, nel caso di una denuncia spontanea e della piena collaborazione del contribuente, le autorità fiscali di Jersey possono rinunciare all’integralità della multa e trovare un accordo finanziario («money settlement»). Inoltre, secondo la prassi pubbli- cata dalle autorità fiscali, i contribuenti interessati non sono in generale perseguiti penalmente per aver fornito, intenzionalmente o per negligenza, una dichiarazione d’imposta scorretta. La denuncia spontanea di valori patrimoniali non dichiarati è considerata un fattore importante nella decisione di avviare o no un procedimento penale e di principio comporta una rinuncia a questo perseguimento da parte delle autorità fiscali. Le possibilità di regolarizzazione offerte da Jersey e la sua prassi in materia possono pertanto essere considerate già soddisfacenti per una transizione verso lo scambio automa- tico di informazioni. Jersey non ha escluso l’ulteriore introduzione di un programma di regolarizza- zione.
Isola di Man Dal mese di maggio del 2009 l’Isola di Man dispone di norme di regolarizzazione per i valori patrimo- niali non dichiarati. Queste norme distinguono tre categorie di contribuenti:
Categoria 1: rientrano in questa categoria i contribuenti che denunciano spontaneamente un errore nella loro dichiarazione d’imposta entro i 12 mesi successivi alla fine dell’anno fiscale. La denuncia è accolta se non vi sono inchieste fiscali in corso e non siano necessarie inchieste più ampie.
Categoria 2: se avviene dopo il termine di 12 mesi, la denuncia spontanea viene accolta alle seguenti condizioni:
il contribuente comunica la totalità dei fatti pertinenti alle autorità fiscali;
nessuna inchiesta fiscale è in corso;
nessuna persona o impresa in relazione con il contribuente interessato è essa stessa oggetto di un’inchiesta fiscale;
non è stata fatta alcuna denuncia spontanea simile durante gli ultimi tre anni;
non vi è stata alcuna inchiesta fiscale durante gli ultimi cinque anni;
i redditi interessati non provengono né da un’impresa, né da una società o da un trust.
Categoria 3: nel caso in cui la dichiarazione d’imposta incompleta o scorretta provenga da un’impresa, da una società o da un trust o da veicoli affini come una fondazione, bisogna fornire all’autorità fiscale
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un rapporto di denuncia spontanea («disclosure report») elaborato da un contabile o da qualsiasi altra persona che dispone delle qualifiche necessarie per l’esecuzione di questo compito. Tutta la docu- mentazione deve essere messa a disposizione dell’autorità fiscale. Il contribuente firma un documento certificante l’integrale comunicazione degli elementi pertinenti all’autorità fiscale e versa l’imposta do- vuta.
Effettuando questa procedura volontaria il contribuente può beneficiare di una completa riduzione della multa dovuta alla mancata dichiarazione dei suoi valori patrimoniali, mentre l’applicazione del di- ritto ordinario prevede multe che possono andare fino al 100 % dell’ammontare d’imposta dovuta in caso di negligenza e fino al 200 % in caso di frode. Se la denuncia spontanea è completa non viene avviata alcuna inchiesta penale.
I contribuenti residenti sull’Isola di Man beneficiano dunque di condizioni di regolarizzazione vantag- giose prima dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Le autorità fiscali dell’Isola di Man vogliono mantenere il programma di regolarizzazione fino al 2018, in seguito sarà valutato di nuovo.
Islanda Attualmente l’Islanda non dispone di alcun un programma di regolarizzazione specifico ai valori patri- moniali non dichiarati. Nel quadro dei negoziati la parte islandese ha tuttavia precisato che il ministero delle finanze analizzerà l’opportunità di un tale programma. A tal proposito nulla è stato ancora deciso. In caso di denuncia spontanea di valori patrimoniali non dichiarati il vigente diritto islandese prevede che i contribuenti interessati debbano versare le imposte da pagare e una multa fissata dall’autorità di riscossione. La multa viene calcolata sulla base imponibile non dichiarata aumentata del 25 per cento. Per i casi gravi (secondo la prassi una base imponibile non dichiarata superiore o pari a 4 mio. di co- rone islandesi, ovvero da 30 000 fr. ca.) al posto di una sanzione amministrativa viene avviato un per- seguimento penale. Secondo le indicazioni dei negoziatori islandesi, nella prassi le multe inflitte non ammontano mai al doppio dell’importo fiscale calcolato sulla base imponibile sottratta. Sono di princi- pio possibili pene detentive fino a due anni al massimo, tuttavia sono estremamente rare e in partico- lare sarebbero ordinate nei casi in cui la multa non fosse pagata, sebbene in tali situazioni di regola vengono ordinati lavori di pubblica utilità. Le possibilità di regolarizzazione secondo il diritto islandese non possono essere considerate vantaggiose ma sono tuttavia nel loro insieme adeguate per garan- tire un ordinato passaggio allo scambio automatico di informazioni, in particolare visto che le pene sono commisurate e le pene detentive sono estremamente rare.
Norvegia La Norvegia non dispone di alcun programma di regolarizzazione specifico ai valori patrimoniali non dichiarati. In caso di denuncia spontanea di valori patrimoniali non dichiarati il vigente diritto norve- gese prevede che i contribuenti interessati debbano versare le imposte da pagare con gli interessi. La multa decade completamente (altrimenti questa ammonta tra il 30 e il 60 % dell’imposta sottratta). In caso di denuncia spontanea le autorità fiscali rinunciano a un procedimento penale. Le possibilità di regolarizzazione secondo il diritto norvegese sono considerate vantaggiose e pertanto adeguate per garantire un ordinato passaggio allo scambio automatico di informazioni.
Denuncia spontanea in Svizzera Dall’inizio del 2010 i contribuenti svizzeri possono ricorrere alla denuncia spontanea non punibile e al recupero d’imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche di regola- rizzare i redditi e gli averi non dichiarati senza il rischio di conseguenze a livello penale. Per maggiori informazioni si rimanda al messaggio del 5 giugno 2015 relativo al MCAA e alla LSAI9.
9 FF 2015 4467, 4534
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4.4 Confidenzialità e sicurezza dei dati
4.4.1 Considerazioni generali
In generale la cooperazione fiscale è strettamente inquadrata da accordi internazionali che pongono elevate esigenze in materia di confidenzialità e di impiego di dati fiscali (art. 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa; sez. 5 MCAA; art. 26 del Modello di convenzione dell’OCSE). Nel qua- dro dei negoziati è pertanto importante verificare l’esistenza di una legislazione in materia di prote- zione dei dati e occorre sottolineare che il trattamento e l’utilizzazione dei dati da parte delle autorità fiscali avverranno nel quadro limitato degli accordi internazionali di cui sopra. La protezione materiale dei dati è dunque principalmente garantita tramite le norme del diritto fiscale.
Inoltre, con i Paesi interessati dal presente avamprogetto, non è stata in passato segnalata alcuna dif- ficoltà in termini di protezione dei dati per quanto concerne la cooperazione fiscale in materia di scam- bio di informazioni su domanda, oggetto di un’esperienza pluriennale. L’Incaricato federale della prote- zione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha inoltre considerato conforme alla legge sulla protezione dei dati lo scambio di informazioni sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e la legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Gli aspetti concernenti la protezione dei dati rela- tivi allo scambio automatico di informazioni non sono fondamentalmente diversi da quelli relativi allo scambio di informazioni su domanda. Tuttavia, se sembrano insufficienti, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) procede a un esame approfondito delle condizioni quadro concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati di uno Stato partner.
4.4.2 Processo di valutazione della confidenzialità da parte del Forum globale
La confidenzialità e il principio di specialità sono stati valutati essenziali al momento dell’elaborazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni. A tal fine il Forum globale ha allestito un pro- cesso che mira a valutare le misure di confidenzialità in vigore nei 96 Paesi che hanno manifestato la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni. Lo scopo di questo meccanismo è di sostituire i diversi esami bilaterali tra Stati partner con un esame multilaterale sotto forma di una valu- tazione tra pari. Gli Stati impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni dispongono dunque di uno strumento non vincolante che permette loro di determinare l’adeguatezza delle misure in materia di confidenzialità di un potenziale partner. Le valutazioni sono effettuate da un gruppo di 12 esperti messi a disposizione dagli Stati membri. Un esperto svizzero fa parte di questo gruppo che di- spone di grande perizia tecnica per quanto concerne l’attuazione e la supervisione di misure relative alla confidenzialità e alla sicurezze dei dati fiscali, in particolare in campo informatico.
Ai fini della valutazione gli Stati devono compilare un questionario concernente la confidenzialità e il principio di specialità. Si tratta di un questionario tipo, allegato allo standard per lo scambio automatico di informazioni, elaborato sulla base del questionario impiegato dagli Stati Uniti nel quadro della nor- mativa FATCA. Il questionario è articolato in tre capitoli: (i) il quadro giuridico, (ii) le prassi e le proce- dure che mirano a garantire la sicurezza dei dati e (iii) il controllo dell’osservazione e le sanzioni in caso di violazione della confidenzialità. Su questa base il gruppo di esperti redige un rapporto per ogni Stato, messo poi in consultazione presso gli altri Stati partecipanti.
Il 29 e il 30 ottobre 2015 i membri del Forum globale hanno ricevuto un primo lotto di una ventina di rapporti effettuati dal gruppo di esperti. Per l’insieme di questi rapporti gli esperti non hanno espresso alcuna raccomandazione di miglioramento. Il 3 e il 4 dicembre 2015, un secondo lotto di una ventina di rapporti sono stati presentati ai membri del Forum globale. Questi rapporti sono confidenziali e ser- vono da base di valutazione in vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni.
4.4.3 Processo di valutazione della confidenzialità nel quadro della normativa FATCA
Allo scopo di attuare i modelli di accordi tra governi («intergovernmental agreement», IGA) che preve- dono lo scambio reciproco di dati fiscali, l’autorità fiscale statunitense («Internal Revenue Service», IRS) effettua valutazioni della confidenzialità sulla base del questionario FATCA e di visite in loco negli
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Stati interessati10. Questa valutazione costituisce un indicatore importante del livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati di uno Stato.
4.4.4 Valutazione della confidenzialità dei Paesi interessati dal presente avamprogetto
Valutazione del Forum globale, dell’IRS nel quadro della normativa FATCA e del DFF Nel quadro della valutazione della confidenzialità del Forum globale, i rapporti concernenti Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, l’Islanda e la Norvegia non sono stati oggetto di raccomandazioni da parte del gruppo di esperti.
Occorre sottolineare che oltre alla valutazione fatta dal Forum globale, ai fini di un reciproco esame, la Svizzera e i Paesi interessati dal presente avamprogetto si sono scambiati i loro rispettivi questionari concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati. Il DFF ha analizzato i questionari dei Paesi part- ner e ha informato l’IFPDT. Quest’ultimo può consultare i rapporti e i questionari trasmessi dal Forum globale nel quadro della valutazione della confidenzialità e finora non ha espresso obiezioni. I Paesi partner hanno espresso la loro piena soddisfazione in merito agli elementi descritti nel questionario svizzero.
Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, l’Islanda e la Norvegia figurano nell’elenco dell’IRS degli Stati il cui livello di confidenzialità è giudicato adeguato per il reciproco scambio automatico di dati fiscali.
Valutazione del Forum globale concernente la confidenzialità nel quadro dello scambio di infor- mazioni su domanda La prassi in materia di scambio di informazioni su domanda, in particolare per quanto concerne la con- fidenzialità, è pure oggetto di una valutazione specifica da parte del Forum globale ed è illustrata qui di seguito per ogni Paese interessato dal presente avamprogetto11.
Guernsey Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, Guer- nsey offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («com- pliant»). Le recenti CDI e TIEA di Guernsey includono una clausola di confidenzialità basata sui mo- delli CDI e TIEA dell’OCSE. Per quanto concerne il diritto interno, la «Income Tax Law», la «Data Protection Law» e il «Code of Practice on Data Protection» prevedono misure di confidenzialità appli- cabili allo scambio di informazioni in materia fiscale.
In materia di protezione dei dati (ovvero dei diritti della persona interessata rispetto ai dati raccolti), Guernsey applica le norme dell’UE e le disposizioni di adeguamento della Commissione europea sulla base dell’articolo 25 paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE12 che stabilisce che un Paese terzo garanti- sce un livello di protezione adeguato dei dati personali in considerazione della sua legislazione nazio- nale o dei suoi impegni internazionali. Guernsey figura anche nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che hanno un livello adeguato di protezione dei dati.
Jersey La legislazione e la prassi di Jersey per quanto concerne la confidenzialità in materia di scambio di informazioni su domanda è ampiamente conforme allo standard internazionale («largely compliant»). Nel quadro dello scambio di informazioni su domanda il Jersey è stato criticato per il fatto di fornire troppe informazioni alle persone interessate a ai terzi detentori di informazioni in merito alla domanda. Questo elemento non è tuttavia pertinente nel quadro dello scambio automatico di informazioni. Per
10 Vedi l’elenco pubblicato dall’IRS degli Stati valutati adeguati per il reciproco scambio automatico di informazioni
11 www.eoi-tax.org > Select a jurisdiction.
12 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle per- sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Gazzetta ufficiale n. L 281 del 23/11/1995 pag. 0031 – 0050.
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quanto concerne gli altri punti, la legislazione e la prassi di Jersey per quanto concerne la confidenzia- lità non è stata oggetto di critica. I TIEA di Jersey includono una clausola di confidenzialità basata sul Modello di convenzione dell’OCSE. Per quanto concerne il diritto interno, i «TIEA Regulations» e i «DTA Regulations» prevedono misure di confidenzialità applicabili allo scambio di informazioni in ma- teria fiscale.
In materia di protezione dei dati, Jersey applica anche le norme dell’UE e le disposizioni di adegua- mento della Commissione europea. Jersey figura pure nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che hanno un livello adeguato di protezione dei dati.
Isola di Man Anche l’Isola di Man offre un livello di confidenzialità in materia fiscale ampiamente conforme allo standard internazionale («largely compliant»). Tutte le CDI e i TIEA dell’Isola di Man includono una clausola di confidenzialità basata sui modelli CDI e TIEA dell’OCSE. Per quanto concerne il diritto in- terno, il «Income Tax Act» prevede misure di confidenzialità applicabili allo scambio di informazioni in materia fiscale. Con la firma del MCAA e della Convenzione sull’assistenza amministrativa l’Isola di Man si impegna inoltre a rispettare il principio di specialità nel quadro dello scambio automatico di in- formazioni.
In materia di protezione dei dati, l’Isola di Man applica, come Guernsey e Jersey, le norme dell’UE e le disposizioni di adeguamento della Commissione europea. L’Isola di Man figura pure nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che hanno un livello adeguato di protezione dei dati.
Islanda Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, l’Islanda offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («compliant»). Tutti gli accordi dell’Islanda sullo scambio di informazioni in ambito fiscale contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE o addirittura an- cor più severa. Nel diritto interno, a complemento di queste clausole, il «Income Tax Act» e il «Penal Code» contengono disposizioni generali concernenti la confidenzialità.
Occorre inoltre sottolineare che l’Islanda, in quanto membro dello SEE ha trasposto nel suo diritto in- terno la direttiva 95/46/CE. Per questo motivo l’Islanda figura nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che hanno un livello adeguato di protezione dei dati.
Norvegia Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, la Norvegia offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («compliant»). Tutti gli accordi della Norvegia sullo scambio di informazioni in ambito fiscale conten- gono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. Nel diritto interno il «Tax Assessment Act» contiene ulteriori disposizioni concernenti la confidenzialità.
In Norvegia i diritti di persone i cui dati vengono elaborati sono ben sviluppati. La Norvegia, quale Stato dello SEE ha trasposto la direttiva 95/46/CE nel «Personal Data Act» e nel «Personal Data Re- gulations». La Norvegia dispone di un’autorità indipendente preposta alla protezione dei dati e figura nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che hanno un livello adeguato di protezione dei dati per le persone fisiche. Pertanto la Norvegia può essere considerata uno Stato con un livello di protezione dei dati adeguato.
Conclusione La valutazione internazionale fatta dal Forum globale per gli Stati già valutati e quella fatta dal DFF permettono di rilevare che i Paesi interessati dal presente avamprogetto dispongono tutti di un livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati fiscali adeguato ai fini dello scambio automatico di informa- zioni. Tutti questi Paesi sono già stati sottoposti al severo esame di confidenzialità e di sicurezza dei
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dati da parte dell’IRS e figurano già sull’elenco pubblicato da questa autorità. I Paesi interessati dal presente avamprogetto dispongono tutti di una legislazione in materia di protezione dei dati che ac- corda un elevato livello di protezione riguardo il trattamento dei dati delle persone interessate e figu- rano nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che hanno un livello adeguato di protezione dei dati.
4.5 Accesso al mercato
Considerazioni generali Nel suo mandato di negoziazione dell’8 ottobre 2014, il Consiglio federale ha stabilito che in occa- sione dei negoziati sullo scambio automatico di informazioni bisognerà rivendicare e perseguire mi- glioramenti nell’accesso ai mercati finanziari esteri. Tale questione è stata dunque oggetto delle di- scussioni effettuate con i Paesi interessati dal presente avamprogetto. Laddove opportuno, nelle dichiarazioni congiunte figurano clausole di accesso al mercato che sono il risultato delle discussioni effettuate e sono simili per tutti questi Paesi.
Guernsey, Jersey e Isola di Man Le banche svizzere sono rappresentate a Guernsey per il tramite di succursali e sono principalmente attive nel finanziamento di gruppi di società. Inoltre la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari a Guernsey e sull’Isola di Man, in particolare per i partecipanti autorizzati in loco, è già possibile alle condizioni di regolazione attuali. A Jersey, le banche svizzere sono particolarmente attive nel campo dell’approvvigionamento di liquidità dei gruppi di società. La possibilità di fornire servizi finanziari a clienti privati e a professionisti è già ampiamente garantita. Occorre inoltre precisare che il mercato locale di questi territori per le attività transfrontaliere è di minore importanza per gli istituti finanziari svizzeri, vista la loro dimensione ridotta. Il settore finanziario non ha inoltre espresso desideri concreti concernenti l’accesso al mercato. Pertanto si è rinunciato a trattare la questione nelle dichiarazioni congiunte.
Islanda Attualmente Svizzera e Islanda dispongo già di obblighi internazionali nel quadro della Convenzione AELS (Convenzione di Vaduz), anche in ambito di servizi finanziari. Secondo l’allegato L della Conve- zione di Vaduz, l’Islanda garantisce alla Svizzera lo stesso trattamento garantito alla Norvegia e al Lie- chtenstein nel quadro dell’Accordo SEE. Il settore finanziario svizzero non ha presentato alcuna richie- sta concreta concernente l’accesso al mercato. Di principio è possibile però affermare che il potenziale economico del mercato islandese è minimo per il settore finanziario svizzero vista la sua popolazione (nel 2014 appena 328 000 abitanti) e la taglia economica (la più piccola economia nazio- nale dell’OCSE). I controlli sui movimenti di capitale introdotti nel 2008 in seguito alla crisi del debito e delle banche islandesi inibiscono ulteriormente l’attrattiva della piazza islandese. Nel mese di giugno 2015 il Governo islandese ha avviato una prima fase di allentamento sui controlli sui movimenti di ca- pitale.
Norvegia Attualmente Svizzera e Norvegia dispongo già di obblighi internazionali nel quadro della Convenzione AELS (Convenzione di Vaduz), anche in ambito di servizi finanziari. Il mercato finanziario norvegese fa parte inoltre dei mercati target delle banche svizzere. A causa del forte assetto nazionale del mer- cato norvegese le banche svizzere non hanno espresso un interesse determinante per un maggiore accesso al mercato norvegese. Nel quadro dei negoziati per introdurre lo scambio automatico di infor- mazioni Svizzera e Norvegia hanno convenuto una dichiarazione separata concernente l’ulteriore ap- profondimento della cooperazione nel settore dei servizi finanziari. Questa dichiarazione è stata fir- mata con la dichiarazione congiunta concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni e rimanda a quest’ultima. Svizzera e Norvegia si dichiarano pronte, in accordo con l’at- tuale quadro normativo e gli accordi commerciali internazionali, di continuare a fornire prestazioni di servizi finanziari transfrontalieri e a mantenerli alle vigenti condizioni al momento della firma. È previ- sto l’avvio di una consultazione se tuttavia, a causa dell’evoluzione giuridica, dovesse avverarsi un peggioramento delle condizioni attuali. La Norvegia conferma inoltre l’intenzione di avviare un dialogo per facilitare ulteriormente e migliorare le condizioni quadro per i servizi finanziari transfrontalieri.
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4.6 Condizioni concorrenziali eque («level playing field»)
La Svizzera accoglie positivamente lo standard per lo scambio automatico di informazioni, al quale essa stessa ha fornito un contributo attivo nell’elaborazione. Lo standard per lo scambio automatico di informazioni permette pari condizioni («level playing field») per quanto concerne la concorrenza tra le piazze finanziarie, poiché queste regole valgono per tutti.
A tal proposito occorre sottolineare che Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, l’Islanda e la Norvegia si sono impegnate presso il Forum globale a introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2016 con il primo scambio nel 2017, ovvero un anno prima della Svizzera. Le basi giuridiche sono attuate e si prospetta un rapido ampliamento della loro rete, non solo con l’UE ma anche con altri Stati e piazze finanziarie. Occorre inoltre osservare che il Forum globale, garante della buona esecuzione dello stan- dard per lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale, sta attualmente elaborando un processo di sorveglianza per l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni ne- gli Stati impegnati. Ne risulterà una valutazione tra pari di tutti gli Stati interessati che, tenendo conto dell’allestimento di una rete di Stati soddisfacente, mirerà a garantire pari condizioni tra i partner impe- gnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni. Il G20 verrà informato tramite dei rapporti pe- riodici.
I lavori del Forum globale indicano che gli Stati avanzano nell’attuazione delle basi giuridiche neces- sarie per lo scambio automatico di informazioni e che la maggioranza dei precursori («early adop- ters») sarà pronta per l’applicazione dal 1° gennaio 2016. Gli Stati del secondo gruppo (2017/2018), tra cui la Svizzera, progrediscono nella loro preparazione, in particolare Hong Kong e Singapore.
È infine importante sottolineare che nella maggior parte degli Stati la determinazione dei Paesi con cui introdurre lo scambio automatico di informazioni è di competenza del Governo e non necessita di ap- provazione parlamentare. Per questa ragione questi ultimi sono in grado di allestire rapidamente un’importante rete di Paesi partner con cui verrà introdotto lo scambio automatico di informazioni. In Svizzera, conformemente all’ordine delle competenze e alla procedura legislativa, ogni attivazione bi- laterale dello scambio automatico di informazioni in base al MCAA è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea federale. Il rispetto della procedura legislativa implica, nel caso specifico dello scambio automatico di informazioni, il rapido avvio dei negoziati con i Paesi partner affinché l’introduzione dello scambio automatico di informazioni avvenga nel 2017 con una rete soddisfacente di Stati conforme- mente agli impegni internazionali presi nei confronti del Forum globale.
5 Commento ai singoli articoli dei decreti federali
I decreti federali oggetto della presente consultazione hanno le disposizioni seguenti:
Art. 1
Con il presente articolo l’Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA che il Paese interessato deve figurare nell’elenco degli Stati con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L’Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni devono essere scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore delle leggi federali. Esso permette inoltre di tener conto delle procedure di approvazione relative alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, al MCAA, alla LSAI e al presente avampro- getto.
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Art. 2
L’atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere un Paese nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi essere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 della Costituzione, Cost.). Pur non essendo un trattato internazionale ai sensi dell’articolo 141 Cost., il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti a quelli di un accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni, poi- ché permette di attuare in modo concreto il MCAA. I presenti decreti federali devono quindi essere sottoposti a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
Tuttavia, se la LSAI entra in vigore prima del voto finale sui decreti federali concernenti lo scambio automatico di informazioni con i Paesi interessati dal presente avamprogetto, l’articolo 39 di questa legge, se approvato dalle Camere, sarà applicabile al decreto. Secondo questo articolo l’Assemblea federale approva mediante un decreto federale semplice l’introduzione di uno Stato nell’elenco dell’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f MCAA, ovvero non sottostà a referendum facolta- tivo.
6 Ripercussioni finanziarie
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi interessati dal presente avampro- getto dovrebbe rafforzare la credibilità e l’integrità della piazza finanziaria svizzera sul piano interna- zionale, contribuire a migliorare la prevedibilità del diritto e favorire l’accesso al mercato ai fornitori di servizi finanziari attivi a livello internazionale. Per quanto concerne i servizi finanziari transfrontalieri, la firma delle dichiarazioni congiunte permetterebbe l’avvio di discussioni concernenti l’accesso al mer- cato che potrebbero offrire ai fornitori svizzeri di servizi finanziari nuove opportunità commerciali diret- tamente dalla Svizzera (cfr. n. 4.5).
Per quanto riguarda l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi interessati dal presente avamprogetto va osservato che, soprattutto durante la fase introduttiva, le istituzioni finanzia- rie interessate dovranno far fronte a costi supplementari. A lungo termine i processi di standardizza- zione (ad es. lo scambio periodico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi che ricadono sulle istituzioni finanziarie svizzere. Non si può escludere tuttavia che la rego- larizzazione fiscale degli averi patrimoniali dei clienti esteri gestiti dalle istituzioni finanziarie svizzere si traduca in una tendenza a una diminuzione di tali averi. La fuga di capitali dovuta all’introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di re- golarizzazione degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo do- vrebbero essere in buona misura soddisfatte. In questo contesto le diverse procedure applicabili nei Paesi interessati dal presente avamprogetto dovrebbero aver fatto evolvere la situazione in materia di patrimoni non dichiarati (cfr. n. 4.3).
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi interessati dal presente avampro- getto non dovrebbe comportare alcuno svantaggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi fi- nanziari, poiché le principali piazze finanziarie concorrenti si sono a loro volta impegnate ad adottare lo standard. Al contempo i vantaggi concorrenziali tradizionali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e le infrastrutture, acquisteranno in futuro un peso ancora maggiore, ripercuotendosi prevedibilmente in modo positivo sulla competitività della piazza finanziaria svizzera.
L’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni provocherà per le autorità delle contribuzioni federali e cantonali un onere finanziario supplementare.
Per quanto concerne le ripercussioni fiscali, bisogna distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera verso le autorità fiscali estere e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà dall’estero sulla base della reciprocità convenuta negli accordi con i Paesi partner.
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Sulla base delle comunicazioni della Svizzera verso l’estero, per Confederazione e Cantoni sono pos- sibili minori entrate poiché gli istituti finanziari possono dedurre i costi correlati all’attuazione dello scambio automatico di informazioni come spese dalla base di calcolo dell’imposta sull’utile. I minori margini e un eventuale diminuzione del patrimonio gestito per conto della clientela in seguito allo scambio automatico di informazioni abbassano gli utili del settore finanziario riducendo i proventi dell’imposta sull’utile e provocando indirettamente un’eventuale diminuzione dell’occupazione nonché tendenzialmente salari più bassi che si ripercuotono sulle entrate dell’imposta sul reddito.
Inversamente, la reciprocità dello scambio automatico di informazioni racchiude un potenziale au- mento delle entrate fiscali connesse con gli averi patrimoniali attualmente non dichiarati detenuti da contribuenti svizzeri presso agenti pagatori esteri. Tali averi potranno venire alla luce sulla base delle comunicazioni provenienti dall’estero o delle autodichiarazioni (senza conseguenze penali) dei contri- buenti.
Si rimanda inoltre al messaggio del 5 giugno 2015 concernente l’MCAA e la LSAI pagina 4544 e se- guenti.
7 Programma di legislatura
Al momento dell’avvio della procedura di consultazione il messaggio sul programma di legislatura 2015–2019 non è stato ancora licenziato. Il progetto corrisponde tuttavia all’indirizzo politico 1 «la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità» e in particolare all’obiettivo 2 «la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività» de- ciso dal Consiglio federale l’8 maggio 2015.
8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità
In ragione della loro natura politica e programmatica, le dichiarazioni congiunte costituiscono degli strumenti internazionali giuridicamente non vincolanti che non devono sottostare all’approvazione dell’Assemblea federale ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. e possono essere conclusi dal Consiglio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l’articolo 184 capoverso 1 Cost.
Per contro, gli avamprogetti di decreto federale che autorizza il Consiglio federale a notificare al Se- gretariato dell’Organo di coordinamento che i Paesi interessati dal presente avamprogetto devono fi- gurare nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni de- vono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). Gli avamprogetti di decreto federale si fondano sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza sugli affari esteri.
8.2 Conformità con il diritto internazionale
Attualmente il diritto fiscale internazionale svizzero in relazione con i Paesi interessati dal presente avamprogetto è costituito da CDI e da TIEA. Le CDI hanno in comune il limite dei diritti di imposizione della Svizzera e dei suoi partner allo scopo di evitare le doppie imposizioni. Di regola esse conten- gono anche una clausola concernente lo scambio di informazioni. I TIEA prevedono lo scambio di in- formazioni in materia fiscale.
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica le CDI e i TIEA conclusi dalla Svizzera con ciascuno dei Paesi interessati dal presente avamprogetto. La Svizzera e questi Paesi potranno scambiare informazioni su domanda sulla base della CDI o del TIEA ed effettuare lo scam- bio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della Convenzione sull’assistenza
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amministrativa, del MCAA e dell’attivazione bilaterale oggetto del presente rapporto in quanto le due forme di scambio di informazioni si completano. Lo scambio automatico di informazioni con i Paesi in- teressati verrà introdotto sulla base del MCAA e corrisponde dunque allo standard per lo scambio au- tomatico di informazioni dell’OCSE.
Le CDI sono entrate in vigore alle seguenti date:
Islanda: 6 novembre 2015;
Norvegia: 4 settembre 2015.
I TIEA con Guernesey, Jersey e l’Isola di Man sono entrati in vigore il 14 ottobre 2014.
Le CDI e i TIEA includono una clausola sullo scambio di informazioni fiscali su domanda conforme allo standard OCSE.
8.3 Forma degli atti
Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost., gli atti che non contengono norme di diritto sono emanati sotto forma di decreto federale. Poiché l’atto che attribuisce al Consiglio federale la compe- tenza di notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA l’elenco degli Stati ai sensi della sezione 7 paragrafo 2.2 MCAA non contiene norme di diritto, esso deve essere sottoposto all’As- semblea federale sotto forma di decreto federale. Pur non essendo di fatto un trattato internazionale, il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti. Il decreto federale deve pertanto es- sere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero
3 Cost. (art. 2 del decreto federale).
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Allegato I: Dichiarazione congiunta con Guernesey (Versione originale in lingua inglese)
The Swiss Federal Council
and
the States of Guernsey,
mindful of the good bilateral relations between the Swiss Confederation and the States of Guernsey,
wishing to enhance cooperation in tax matters and financial services between the Swiss Confedera- tion and the States of Guernsey,
have reached the following understandings:
1. Both jurisdictions intend to introduce on a reciprocal basis automatic exchange of financial account information in tax matters based on the OECD Common Reporting Standard and the Commentaries thereon between each other beginning in the year 2017 (first transmission of data in 2018).
This will be subject to: (a) the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters of 25 January 1988, as amended by the Protocol of 27 May 2010, being in force in each jurisdiction; (b) the signing of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Fi- nancial Account Information by each jurisdiction; (c) the notification as provided for in Section 7 (Term of Agreement) of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information by each juris- diction to the Co-ordinating Body Secretariat being made, which includes, among other re- quirements, the notification that the necessary laws are in place to implement the OECD Com- mon Reporting Standard; (d) the Swiss Confederation and the States of Guernsey notifying the Co-ordinating Body Secre- tariat that they intend to exchange information on an automatic basis between each other based on the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information. 2. Each jurisdiction is satisfied with confidentiality rules and data safeguards provided for in the other jurisdiction.
3. Both jurisdictions will inform each other regularly on their implementation of the OECD Common Re- porting Standard in their respective domestic laws.
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4. Both jurisdictions confirm that appropriate voluntary disclosure facilities exist in each jurisdiction which provide the opportunity of a smooth transition to the system of automatic exchange of infor- mation.
Signed in duplicate at London on 14 January 2016 and at St Peter Port on 15 January 2016
For the Swiss Federal Council: For the States of Guernsey:
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Il Consiglio federale svizzero
e
il Guernsey
desiderosi di preservare le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e il Guernsey
e desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e il Guernsey,
hanno convenuto quanto segue:
1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari a fini fiscali fondato sullo standard comune di comunicazione di infor- mazioni dell’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).
Questo fermo restando che: (a) la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa il 25 gennaio 1988 e modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Parti; (b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione dell’OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e il Guernsey abbiano informato il Segretariato dell’Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di infor- mazioni relative a Conti Finanziari. 2. Entrambe le Giurisdizioni ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall’altra Giurisdizione.
3. Entrambe le Giurisdizioni provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all’attuazione dello Standard comune di comunicazione dell’OCSE nelle rispettive legislazioni interne.
4. Entrambe le Giurisdizioni confermano che ciascuna di esse dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automa- tico di informazioni.
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Firmata in duplice copia a Londra il 14 gennaio 2016 e a Saint Peter Port il 15 gennaio 2016.
Per il Consiglio federale svizzero: Per il Guernsey:
Allegato II: Dichiarazione congiunta con Jersey (Versione originale in lingua inglese)
The Swiss Federal Council
and
the Government of Jersey,
mindful of the good bilateral relations between the Swiss Confederation and Jersey,
wishing to enhance cooperation in tax matters and financial services between the Swiss Confedera- tion and Jersey,
have reached the following understandings:
1. Both jurisdictions intend to introduce on a reciprocal basis automatic exchange of financial account information in tax matters based on the OECD Common Reporting Standard and the Commentaries thereon between each other beginning in the year 2017 (first transmission of data in 2018).
This will be subject to: (a) the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters of 25 January 1988, as amended by the Protocol of 27 May 2010, being in force in each jurisdiction; (b) the signing of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Fi- nancial Account Information by each jurisdiction; (c) the notification as provided for in Section 7 (Term of Agreement) of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information by each juris- diction to the Co-ordinating Body Secretariat being made, which includes, among other re- quirements, the notification that the necessary laws are in place to implement the OECD Com- mon Reporting Standard; (d) the Swiss Confederation and Jersey notifying the Co-ordinating Body Secretariat that they in- tend to exchange information on an automatic basis between each other based on the Multi- lateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Infor- mation.
2. Each jurisdiction is satisfied with confidentiality rules and data safeguards provided for in the other jurisdiction.
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3. Both jurisdictions will inform each other regularly on their implementation of the OECD Common Re- porting Standard in their respective domestic laws.
4. Both jurisdictions confirm that appropriate voluntary disclosure facilities exist in each jurisdiction which provide the opportunity of a smooth transition to the system of automatic exchange of infor- mation.
Done in duplicate in London on 15 January 2016
For the Swiss Federal Council: For the Government of Jersey:
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Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di Jersey,
desiderosi di preservare le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e Jersey
e desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e Jersey,
hanno convenuto quanto segue:
1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari a fini fiscali fondato sullo standard comune di comunicazione di infor- mazioni dell’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).
Questo fermo restando che: (a) la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa il 25 gennaio 1988 e modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Parti; (b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione dell’OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e Jersey abbiano informato il Segretariato dell’Organo di coordi- namento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell’Ac- cordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari.
2. Entrambe le Giurisdizioni ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall’altra Giurisdizione.
3. Entrambe le Giurisdizioni provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all’attuazione dello Standard comune di comunicazione dell’OCSE nelle rispettive legislazioni interne.
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4. Entrambe le Giurisdizioni confermano che ciascuna di esse dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automa- tico di informazioni.
Firmata in duplice copia a Londra il 15 gennaio 2016.
Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo di Jersey:
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Allegato III: Dichiarazione congiunta con l’Isola di Man (Versione originale in lingua inglese)
The Swiss Federal Council
and
the Government of the Isle of Man,
mindful of the good bilateral relations between the Swiss Confederation and the Isle of Man,
wishing to enhance cooperation in tax matters and financial services between the Swiss Confederation and the Isle of Man,
have reached the following understandings:
1. Both jurisdictions intend to introduce on a reciprocal basis automatic exchange of financial account information in tax matters based on the OECD Common Reporting Standard and the Commentaries thereon between each other beginning in the year 2017 (first transmission of data in 2018).
This will be subject to: (a) the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters of 25 January 1988, as amended by the Protocol of 27 May 2010, being in force in each jurisdiction; (b) the signing of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Fi- nancial Account Information by each jurisdiction; (c) the notification as provided for in Section 7 (Term of Agreement) of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information by each jurisdic- tion to the Co-ordinating Body Secretariat being made, which includes, among other require- ments, the notification that the necessary laws are in place to implement the OECD Common Reporting Standard; (d) the Swiss Confederation and Isle of Man notifying the Co-ordinating Body Secretariat that they intend to exchange information on an automatic basis between each other based on the Multi- lateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Infor- mation.
2. Each jurisdiction is satisfied with confidentiality rules and data safeguards provided for in the other jurisdiction.
3. Both jurisdictions will inform each other regularly on their implementation of the OECD Common Reporting Standard in their respective domestic laws.
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4. Both jurisdictions confirm that appropriate voluntary disclosure facilities exist in each jurisdiction which provide the opportunity of a smooth transition to the system of automatic exchange of information.
Done in duplicate in London, on 20 January 2016 in the English Language.
For the Swiss Federal Council: For the Government of the Isle of Man:
242 \ COO 27/39
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’Isola di Man,
desiderosi di preservare le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e l’Isola di Man
e desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e l’Isola di Man,
hanno convenuto quanto segue:
1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari a fini fiscali fondato sullo standard comune di comunicazione di infor- mazioni dell’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).
Questo fermo restando che: (a) la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa il 25 gennaio 1988 e modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Parti; (b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambi gli Stati al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione dell’OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e l’Isola di Man abbiano informato il Segretariato dell’Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di infor- mazioni relative a Conti Finanziari.
2. Entrambe le Giurisdizioni ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall’altra Giurisdizione.
3. Entrambe le Giurisdizioni provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all’attuazione dello Standard comune di comunicazione dell’OCSE nelle rispettive legislazioni interne.
242 \ COO 28/39
4. Entrambe le Giurisdizioni confermano che ciascuna di esse dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automa- tico di informazioni.
Firmata in duplice copia in lingua inglese a Londra il 20 gennaio 2016.
Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo dell’Isola di Man:
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Allegato IV: Dichiarazione congiunta con l’Islanda (Versione originale in lingua inglese)
The Swiss Federal Council
and
the Government of Iceland,
mindful of the good bilateral relations between the Swiss Confederation and the Republic of Iceland and,
willing to intensify cooperation in tax matters and financial services between the Swiss Confederation and Iceland,
have reached the following understandings:
1. Both jurisdictions intend to introduce on a reciprocal basis automatic exchange of financial account information in tax matters based on the OECD Common Reporting Standard and the Commentaries thereon between each other beginning in the year 2017 (first transmission of data in 2018).
This will be subject to: (a) the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters of 25 January 1988, as amended by the Protocol of 27 May 2010, being in force in each jurisdiction; (b) the signing of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Fi- nancial Account Information by each jurisdiction; (c) the notification as provided for in Section 7 (Term of Agreement) of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information by each juris- diction to the Co-ordinating Body Secretariat being made, which includes, among other re- quirements, the notification that the necessary laws are in place to implement the OECD Com- mon Reporting Standard; (d) the Swiss Confederation and Iceland notifying the Co-ordinating Body Secretariat that they intend to exchange information on an automatic basis between each other based on the Multi- lateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Infor- mation; and will be dependent on the undertakings referred to in paragraph 5 below.
2. Each jurisdiction is satisfied with confidentiality rules and data safeguards provided for in the other jurisdiction.
242 \ COO 30/39
3. Both jurisdictions will inform each other regularly on their implementation of the OECD Common Re- porting Standard in their respective domestic laws.
4. Both jurisdictions confirm that appropriate voluntary disclosure facilities exist in each jurisdiction which provide the opportunity of a smooth transition to the system of automatic exchange of infor- mation.
5. Both jurisdictions will strengthen their cooperation in the area of financial services, and shall: (a) continue to enable the provision of cross-border financial services and maintain the level of access existing at the date of signature of this declaration without prejudice to EU law. Both sides agree to take up consultations in case developments in European Union law should im- pair the existing level of access; (b) enter into a dialogue with a view to further facilitate and improve the provision of financial ser- vices between their jurisdictions.
Done in duplicate at Oslo on 18 January 2016
For the Swiss Federal Council: For the Government of Iceland:
242 \ COO 31/39
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’Islanda,
desiderosi di preservare le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Islanda e
desiderosi di intensificare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e l’Islanda,
hanno convenuto quanto segue:
1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari a fini fiscali fondato sullo standard comune di comunicazione di infor- mazioni dell’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).
Questo fermo restando che: (a) la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa il 25 gennaio 1988 e modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Parti; (b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione dell’OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e l’Islanda abbiano informato il Segretariato dell’Organo di coordi- namento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell’Ac- cordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari; e che gli impegni di cui al paragrafo 5 più sotto siano rispettati.
2. Entrambe le Giurisdizioni ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall’altra Giurisdizione.
3. Entrambe le Giurisdizioni provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all’attuazione dello Standard comune di comunicazione dell’OCSE nelle rispettive legislazioni interne.
242 \ COO 32/39
4. Entrambe le Giurisdizioni confermano che ciascuna di esse dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automa- tico di informazioni.
5. Le due Giurisdizioni intendono rafforzare la cooperazione nel settore dei servizi finanziari e: (a) continuano a consentire la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri e mantengono lo stesso grado di accesso esistente al momento della firma della presente Dichiarazione congiunta, fatto salvo il diritto europeo; le due parti concordano di avviare consultazioni qualora gli svi- luppi nel diritto dell’Unione europea dovessero compromettere il grado di accesso esistente; (b) avviano un dialogo allo scopo di facilitare ulteriormente e migliorare la reciproca fornitura di servizi finanziari.
Firmata in duplice copia a Oslo il 18 gennaio 2016.
Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo dell’Islanda:
242 \ COO 33/39
Allegato V: Dichiarazione congiunta con la Norvegia sulla cooperazione in materia fiscale (Versione originale in lingua inglese)
The Swiss Federal Department of Finance
and
the Norwegian Ministry of Finance,
mindful of the good bilateral relations between the Swiss Confederation and the Kingdom of Norway,
willing to intensify cooperation in tax matters between the Swiss Confederation and the Kingdom of Norway,
have reached the following understandings:
1. Both jurisdictions intend to introduce on a reciprocal basis automatic exchange of financial account information in tax matters based on the OECD Common Reporting Standard and the Commentaries thereon between each other beginning in the year 2017 (first transmission of data in 2018).
This will be subject to: (a) the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters of 25 January 1988, as amended by the Protocol of 27 May 2010, being in force in each jurisdiction; (b) the signing of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Fi- nancial Account Information by each jurisdiction; (c) the notification as provided for in Section 7 (Term of Agreement) of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information by each juris- diction to the Co-ordinating Body Secretariat being made, which includes, among other re- quirements, the notification that the necessary laws are in place to implement the OECD Com- mon Reporting Standard; (d) the Swiss Confederation and the Kingdom of Norway notifying the Co-ordinating Body Secre- tariat that they intend to exchange information on an automatic basis between each other based on the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information.
2. Each jurisdiction is satisfied with confidentiality rules and data safeguards provided for in the other jurisdiction.
3. Both jurisdictions agree to inform each other regularly on their implementation of the OECD Com- mon Reporting Standard in their respective domestic laws.
242 \ COO 34/39
4. Both jurisdictions confirm that appropriate voluntary disclosure facilities exist in each jurisdiction which provide the opportunity of a smooth transition to the system of automatic exchange of infor- mation.
Done in duplicate at Oslo on 20 January 2016
For the Swiss Federal Department of Finance: For the Norwegian Ministry of Finance:
242 \ COO 35/39
Il Dipartimento federale delle finanze
e
il Ministero delle finanze norvegese,
desiderosi di preservare le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Nor- vegia,
desiderosi di intensificare la cooperazione in materia fiscale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia,
hanno convenuto quanto segue:
1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari a fini fiscali fondato sullo standard comune di comunicazione di infor- mazioni dell’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).
Questo fermo restando che: (a) la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa il 25 gennaio 1988 e modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Parti; (b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione dell’OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia abbiano informato il Segretariato dell’Or- gano di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari.
2. Entrambe le Giurisdizioni ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall’altra Giurisdizione.
3. Entrambe le Giurisdizioni concordano di informarsi regolarmente tra loro in merito all’attuazione dello Standard comune di comunicazione dell’OCSE nelle rispettive legislazioni interne.
242 \ COO 36/39
4. Entrambe le Giurisdizioni confermano che ciascuna di esse dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automa- tico di informazioni.
Firmata in duplice copia a Oslo il 20 gennaio 2016.
Per il Dipartimento federale delle finanze:
Per il Ministero delle finanze norvegese:
242 \ COO 37/39
Allegato VI: Dichiarazione congiunta con la Norvegia sulla cooperazione nel settore dei servizi finanziari (Versione originale in lingua inglese)
The Swiss Federal Department of Finance
and
the Norwegian Ministry of Finance,
mindful of the good bilateral relations between the Swiss Confederation and the Kingdom of Norway,
willing to intensify cooperation in the area of financial services between the Swiss Confederation and the Kingdom of Norway,
taking due account of the Joint Declaration between the Swiss Confederation and the Kingdom of Nor- way on cooperation in tax matters signed on this same day,
have reached the following understandings:
Both jurisdictions will strengthen their cooperation in the area of financial services, and will within ex- isting legal frameworks and within the framework of existing trade agreements:
(a) continue to enable the provision of cross-border financial services and endeavor to maintain the level of access existing at the date of signature of this declaration. Both sides agree to take up consultations in case legal developments should impair the existing level of access; (b) enter into a dialogue with a view to further facilitate and improve the provision of financial ser- vices between their jurisdictions.
Done in duplicate at Oslo on 20 January 2016
For the Swiss Federal Department of Finance: For the Norwegian Ministry of Finance:
242 \ COO 38/39
Il Dipartimento federale delle finanze
e
il Ministero delle finanze norvegese,
desiderosi di preservare le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Nor- vegia,
desiderosi di intensificare la cooperazione nel settore dei servizi finanziari tra la Confederazione Sviz- zera e il Regno di Norvegia,
tenuto debito conto della Dichiarazione congiunta tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norve- gia sulla cooperazione in materia fiscale firmata in questo stesso giorno,
hanno convenuto quanto segue:
Le due Giurisdizioni intendono rafforzare la cooperazione nel settore dei servizi finanziari, e nell’at- tuale quadro normativo e nell’ambito degli accordi commerciali esistenti: (a) continuano a consentire la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri e si impegnano a man- tenere lo stesso grado di accesso esistente al momento della firma della presente Dichiara- zione congiunta; le due Parti concordano di avviare consultazioni qualora gli sviluppi giuridici dovessero compromettere il grado di accesso esistente; (b) avviano un dialogo allo scopo di facilitare ulteriormente e migliorare la reciproca fornitura di servizi finanziari.
Firmata in duplice copia a Oslo il 20 gennaio 2016.
Per il Dipartimento federale delle finanze:
Per il Ministero delle finanze norvegese:
242 \ COO 39/39