Art. 1a cpv. 4 Con la modifica dell’OEn del 1° ottobre 2011 le aziende soggette all’obbligo di etichettatura sono state incaricate di pubblicare il mix del prodotto su un’unica pagina Internet liberamente accessibile. In que- sto modo si crea trasparenza ed è possibile confrontare le etichettature dell’elettricità a livello svizzero. Il nome del sito Internet non è stato indicato al settore. Per adempiere questo obbligo l’Associazione delle aziende elettriche svizzere AES ha elaborato la piattaforma Internet www.stromkennzeich- nung.ch insieme alla società nazionale di rete Swissgrid. Per una migliore leggibilità, questo indirizzo Internet deve figurare nella disposizione esecutiva (art. 1a cpv. 4). Il dominio stromkennzeichnung.ch è registrato a nome dell’UFE, mentre il portale è gestito dal settore elettrico.
Contributi globali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo – Costi di esecuzione dei Cantoni
Art. 17 cpv. 6 Il nuovo capoverso 6 prevede un indennizzo forfettario del 5 per cento dei contributi di promozione computabili destinati al Cantone e come quota della Confederazione per l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2, che sono accordate ai Cantoni nell’ambito dei contributi globali di cui all’articolo 15 della legge sull’energia. In questo modo i Cantoni sono in- dennizzati per le spese di esecuzione anche per la parte B del Programma Edifici (equiparazione con la parte A del Programma Edifici).
Informazione del pubblico in merito all’appendice 3.6 e commento all’appendice 2.6
Art. 22b Finora le disposizioni concernenti l’informazione del pubblico figuravano nell’appendice 3.6. Per con- siderazioni di natura sistematica, queste istruzioni destinate all’UFE e all’Ufficio federale delle strade (USTRA) figurano ora nel testo principale. Si prevede che ogni anno l’UFE valuti i dati sul consumo di energia e sulle emissioni di CO2 fornitigli dall’USTRA e che informi la popolazione a tal riguardo (cpv. 1 e 2). Il catalogo dei consumi – un opuscolo stampato con testo informativo e un elenco dei veicoli in vendita – dovrà essere pubblicato non più in formato standard stampato, bensì come elenco online (cpv. 4) e sarà disponibile per essere consultato su diversi dispositivi (PC, tablet, smartphone). Si potrà inoltre disporre di una versione stampata e di facile lettura. In questo modo si garantiscono informa- zioni aggiornate e facilmente consultabili.
Art. 28a cpv. 2 Finora le disposizioni concernenti le applicazioni dell’appendice 3.6 figuravano nell’appendice stessa. Per considerazioni di natura sistematica, queste disposizioni figurano ora nel testo principale. Disci- plinano vari obblighi del DATEC in rapporto con l’allestimento di dati e basi di calcolo che il DATEC stesso soddisfa mediante l’emanazione di un’ordinanza dipartimentale.
7. Commento alle appendici I commenti che seguono riguardano unicamente i testi (paragrafi/note) che sono stati modificati, abro- gati o aggiunti nelle appendici 1.7–3.9. Per commenti di ordine generale si rinvia ai punti 2.4 e 2.5 del presente rapporto.
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Appendice 1.7: Procedura in caso di indennizzo per le misure di risanamento concernenti cen- trali idroelettriche La limitazione finora contenuta nel numero 3.1 per la computabilità dei costi per la dotazione fino alla scadenza della concessione sarà disciplinata al numero 3.2 lettera g insieme alla durata della com- putabilità di altri costi ricorrenti. Sarà tuttavia indennizzata l’acqua necessaria per gli impianti per la risalita e la discesa dei pesci, purché non sia necessario restituirla come deflusso residuale. Questo può succedere nel caso di una concessione in corso in virtù dell’articolo 80 della LPAc o nel caso di una nuova concessione in virtù dell’articolo 31 e segg. LPAc. Se, nel caso di una nuova concessione, l’articolo 31 e segg. LPAc prevedono deflussi residuali per garantire anche la migrazione dei pesci, a partire da tale momento decade l’indennizzo per la dotazione, anche se non sono ancora trascorsi 40 anni dall’inizio dell’attuazione delle misure. I costi ricorrenti delle misure di risanamento possono derivare da misure che hanno ripercussioni sulla gestione di una centrale idroelettrica (p. es. aumento del deflusso minimo o rallentamento della velo- cità di abbassamento dell’ondata di piena) oppure nel caso di altre misure ricorrenti come per esempio i terrapieni di ghiaia (p. es. gettata periodica di ghiaia per ripristinare e migliorare le aree di deposizione delle uova per i pesci). Anche i controlli dell’efficacia possono essere eseguiti periodicamente e ge- nerare costi ricorrenti. A tal riguardo è necessaria una disposizione che stabilisca per quanto tempo tali costi ricorrenti sono computabili. In linea di principio devono esserlo per una durata di 40 anni, indipendentemente dalla durata della concessione, per i motivi elencati qui di seguito. Per quanto riguarda la durata della rimunerazione sono stati esaminati vari scenari. I motivi che giu- stificano la durata di 40 anni di cui al numero 3.2 lettera g OEn sono in particolare: - in media, anche le misure edili durano circa 40 anni; di conseguenza, i due tipi di misure sono trattate allo stesso modo; - la durata della rimunerazione è indipendente dalla durata della concessione: ciò corrisponde alla volontà del legislatore di indennizzare le misure di risanamento per tutte le centrali idroelettriche esistenti indipendentemente dalla concessione (rinnovo della concessione, durata residua della concessione più o meno lunga) e non comporta problemi, soprattutto nel caso di diritti preesi- stenti. Con lo stralcio delle tasse alla lettera a e con l’abrogazione delle lettere c–e dall’elenco dei costi non computabili al numero 3.2, l’indennizzo delle corrispondenti voci di costo non è più escluso esplicita- mente. Ciò signifca che, secondo la frase introduttiva del numero 3.1, così come tutte le altre voci legate alle misure di risanamento, i costi sono pur sempre computabili qualora effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle misure di risanamento (piani- ficazione, direzione dei lavori e attuazione). In tal modo si risponde meglio alla disposizione dell’arti- colo 15abis LEne, secondo cui al concessionario sono rimborsati integralmente i costi delle misure di risanamento. Rimane ancora da valutare se anche i costi del capitale che possono derivare da un prefinan- ziamento delle misure fino al momento dell’indennizzo sono computabili. Allo stesso riguardo si valuterà anche una deroga per la procedura d’indennizzo di cui agli articoli 17d– 17dsepties affinché, per i costi in casi speciali (studi preliminari di progetti pilota o progetti particolarmente costosi e complicati), si possa presentare una domanda d’indennizzo ancora prima che sia rilasciata la licenza di costruzione.
Appendice 2.1: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore Ad n. 1: l’appendice 2.1 vale per gli scaldacqua aventi una potenza termica ≤ 400 kW e per i serbatoi di accumulo dell’acqua calda e gli accumulatori di calore aventi un volume di serbatoio ≤ 2000 litri. Sono esclusi gli apparecchi di cui al n. 1.2. Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per la loro commercializzazione e cessione, la procedura di omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati II-IV del regolamento (UE) n. 814/2013 nonché degli allegati II-VIII del regola- mento delegato (UE) n. 812/2013. Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni che sono necessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.
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Appendice 2.2: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di frigoriferi e congelatori elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni Ad n. 2.1: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 nella nota a pié di pagina. Ad n. 7.2: sono state riformulate le esigenze relative all’etichettatura. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 1060/2010.
Appendice 2.3: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade elet- triche non direzionali per uso domestico con raccordo alla rete Ad n. 1.1: finora il testo del numero 1 conteneva un errore; le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato erano incluse nel campo di applicazione (numero 1.1) poi escluse al numero 1.3 (cfr. art. 1 lett. e del regolamento CE n. 244/2009). Per correggere questa contraddizione si sono eliminate dal testo le lampade fluorescenti per uso domestico senza starter. Ad n. 1.3: si adegua il rinvio al regolamento (UE) nr. 244/2009 nella nota a pié di pagina. Ad n. 8: modifica della disposizione transitoria in seguito alla decisione dell’UE di posticipare il divieto delle lampade alogene al 1° settembre 2018 e conformemente al regolamento UE n. 2015/1428 che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009.
Appendice 2.4: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lavatrici dome- stiche elettriche con raccordo alla rete Ad n. 5 lett. d: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 nella nota a pié di pagina. Ad n. 7.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 1061/2010.
Appendice 2.5: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle asciuga- biancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete Ad n. 2: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 392/2012 nella nota a pié di pagina. Ad n. 7.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 392/2012.
Appendice 2.7: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione dei forni elettrici con raccordo alla rete Ad n. 1: il campo di applicazione di questa appendice dovrebbe essere lo stesso di quello del regola- mento delegato (UE) n. 65/2014. Il testo del numero 1 è stato dunque completato per corrispondere a quello del regolamento europeo. Ad n. 2 e 7.1: le esigenze per la commercializzazione sono adeguate al regolamento delegato (UE) n. 65/2014. Ad n. 7.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 65/2014.
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Appendice 2.8: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle apparec- chiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento Ad n. 1.2 lett. f: conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 642/2009, i televisori devono essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1275/2008. Ad n. 2.3: in occasione della precedente modifica dell’appendice 2.8, era stato appena adottato il regolamento delegato (UE) n. 801/2013 (che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1275/2008). Questo regolamento specifica le esigenze relative al consumo di elettricità nel modo stand-by con mantenimento del raccordo alla rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio. Nel tempo queste esigenze minime diventano progressivamente più rigide. Il testo del numero 2.3 è stato aggiornato per evidenziare bene le diverse date previste nel regola- mento delegato (UE) n. 801/2013. Ad n. 7: il regolamento delegato (UE) n. 801/2013 modifica l’allegato II del regolamento CE n. 1275/2008 e vi aggiunge un punto 7 che enuncia alcune esigenze relative all’etichettatura del con- sumo di energia per le apparecchiature collegate in rete. Queste stesse informazioni devono essere disponibili anche per i consumatori svizzeri, il che spiega l’aggiunta di questo nuovo paragrafo.
Appendice 2.9: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di set top box con raccordo alla rete Ad n. 1 lett. a: i set top box complessi sono definiti negli allegati B ed F del Voluntary Industry Agree- ment to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU, versione 3.1, 19 giugno 2013. Ad n. 2: le esigenze applicabili ai set top box complessi sono quelle del Voluntary Industry Agreement e dell’appendice 2.8 per quanto concerne il consumo nei modi stand-by e spento. Ad n. 7: nuovo paragrafo che specifica l’obbligo d’informare i consumatori sul consumo dei CSTB, conformemente alle esigenze enunciate al numero 4.8 del Voluntary Industry Agreement.
Appendice 2.11: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatori) Ad n. 1 lett. f: limitazione del campo di applicazione per una migliore corrispondenza a quello del regolamento (CE) n. 278/2009. Ad n. 3: la procedura d’omologazione energetica è adeguata alla norma europea EN 50563.
Appendice 2.12: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di apparecchi televisivi elettrici Ad n. 1: si adegua il rinvio al regolamento (CE) n. 642/2009 nella nota a pié di pagina. Ad n. 2: le esigenze minime si riferiscono ora alle diverse date previste nel regolamento (UE) n. 801/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 642/2009. Ad n. 5 lett. d: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 nella nota a pié di pagina. Ad n. 7.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 1062/2009.
Appendice 2.14: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade fluo- rescenti senza alimentatore integrato, di lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione Ad n. 1.2: si adegua il rinvio al regolamento (CE) n. 245/2009 nella nota a pié di pagina.
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Appendice 2.15: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade di- rezionali elettriche con raccordo alla rete, di lampade LED elettriche con raccordo alla rete e relativi apparecchi Ad n. 1.4: si adegua il rinvio al regolamento (UE) n. 1194/2012 nella nota a pié di pagina.
Appendice 2.18: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione dei condiziona- tori d’aria e dei ventilatori elettrici con raccordo alla rete Ad n. 5 lett. d: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 626/2011 nella nota a pié di pagina. Ad n. 6.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 626/2011.
Appendice 2.20: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle lavastovi- glie elettriche per uso domestico con raccordo alla rete Ad n. 5 lett. d: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 nella nota a pié di pagina. Ad n. 6.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 1059/2010.
Appendice 2.21: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli aspirapol- vere elettrici con raccordo alla rete Ad n. 6.1: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 665/2013 nella nota a pié di pagina. Ad n. 6.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 665/2013.
Appendice 2.23: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli armadi re- frigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo con raccordo alla rete Ad n. 1: l’appendice 2.23 si applica a unità di condensazione, chiller di processo nonché abbattitori elettrici con raccordo alla rete e armadi refrigerati professionali elettrici con raccordo alla rete, com- presi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi. Per questioni di delimitazione del campo di applicazione si rimanda all’articolo 1 capoversi 1-3 del regolamento (UE) n. 2015/1095. Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per la loro commercializzazione e cessione, la procedura di omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli articoli 3 e 4, degli allegati IV, VI, VIII-XI del regolamento (UE) n. 2015/1095 nonché degli allegati III e VII del regolamento (UE) n. 2015/1094. Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni ne- cessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.
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Appendice 2.24: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di cappe da cu- cina elettriche per uso domestico con raccordo alla rete Ad n. 1: l’appendice 2.24 si applica alle cappe da cucina, anche se non sono vendute per uso dome- stico. Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per la loro commercializzazione e cessione, la procedura di omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 66/2014 nonché degli allegati I-III e VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014. Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni ne- cessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.
Appendice 2.25: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti Ad n. 1: l’appendice 2.25 si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica ≤ 400 kW, sono esclusi gli apparecchi di cui al n. 1.2. Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per la loro commercializzazione e cessione, la procedura di omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 813/2013 nonché degli allegati II-VII del regola- mento delegato (UE) n. 811/2013. Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni ne- cessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.
Appendice 2.26: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di unità di ven- tilazione residenziali Ad n. 1: il campo di applicazione dell’appendice 2.26 per le unità di ventilazione fa riferimento agli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1253/2014. Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per l’immissione sul mercato e la cessione, per la procedura d’omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati II, III e VIII del regolamento (UE) n. 1253/2014 nonché degli allegati II-VIII del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014. Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni ne- cessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.
Appendice 3.3bis: Indicazione del consumo energetico specifico e delle ulteriori caratteristiche di lampade elettriche e apparecchi di illuminazione Ad n. 1.2: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 874/2012 nella nota a pié di pagina. Ad n. 2.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). Per le di- sposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regolamento delegato (UE) n. 874/2012.
Appendice 3.6: Indicazioni relative al consumo di carburante ed etichettatura di veicoli Il campo di applicazione del numero 1 è leggermente ampliato. L’obbligo di etichettatura non risulta tuttavia ampliato. L’ampliamento del campo di applicazione ha come unica conseguenza la possibilità d’inserire anche una disposizione sull’etichettatura volontaria dei veicoli d’occasione. Il numero 2 delimita sostanzialmente come finora le automobili che sono soggette all’obbligo di eti- chettatura (n. 2.1), pur escludendo esplicitamente alcuni veicoli dall’obbligo di etichettatura (n. 2.2). L’identificazione del veicolo (targhetta del costruttore) di cui all’articolo 44 dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) consente di sapere se un veicolo è fab- bricato in serie o come concept, studio di design o preserie. Chi mette in vendita componenti e veicoli perfezionati deve apporre l’etichettaEnergia sui veicoli messi in vendita quando il veicolo perfezionato
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finito è prodotto in serie e potrebbe essere acquistato in questo modello. Quando un veicolo è rappre- sentato o rilasciato a scopo di dimostrazione dei pezzi perfezionati, ma non è messo in vendita nel suo insieme, in tal caso è esentato dall’obbligo di etichettatura. Nel numero 2.3 è disciplinata l’etichet- tatura volontaria dei veicoli d’occasione: l’uso dell’etichettaEnergia valida al momento dell’etichettatura garantisce che i veicoli contrassegnati sono stati misurati secondo i medesimi criteri di efficienza e le informazioni sono dunque più facilmente comparabili. Nel numero 3 sono contenute le esigenze per l’etichettatura nei punti vendita e alle esposizioni. L’eti- chettatura deve avvenire mediante l’etichettaEnergia (n. 3.1): contenuto, realizzazione e forma sono disciplinati nei numeri 3.8, 3.9 e 3.10. Il numero 3.2 precisa che l’etichettaEnergia deve essere posi- zionata in maniera altrettanto visibile e leggibile rispetto a eventuali informazioni relative al prezzo e all’equipaggiamento dell’automobile. Nelle zone plurilingui è ora sufficiente un’etichetta in una delle lingue ufficiali. Le etichette in più lingue non sono ammesse (n. 3.3). Il numero 3.4 contiene prescrizioni sulla presentazione dell’etichettaEnergia in formato elettronico. Tali prescrizioni corrispondono in buona misura all’attuale numero 3.3 dell’appendice 3.6. Ora si aggiunge che l’etichettaEnergia di cia- scuna impostazione deve essere visualizzabile direttamente sullo schermo (lett. c). L’obbligo di eti- chettatura prevede ora una limitazione per le giornate non aperte al pubblico in occasione di esposi- zioni (p. es. i giorni dedicati esclusivamente ai giornalisti) (n. 3.5). Nei punti vendita si dovrà posizio- nare in maniera ben visibile un rinvio alla piattaforma Internet dell’UFE per quanto riguarda l’efficienza energetica dei veicoli (n. 3.6). Le banche dati e gli elenchi di cui all’articolo 22b capoverso 3 sono pubblicati online dall’UFE. I venditori di automobili devono mettere a disposizione queste informazioni presso il punto vendita, in forma elettronica (p. es. su computer o tablet) o stampata; su richiesta l’elenco deve essere fornito in forma stampata (n. 3.7). Questa prescrizione sostituisce l’attuale nu- mero 4.3.2, secondo cui i venditori di automobili nuove dovrebbero affiggere gli elenchi (il catalogo dei consumi) nel luogo di vendita e su richiesta dovrebbero fornirlo gratuitamente. Qualora i venditori di automobili nuove non avessero la possibilità di stampare gli elenchi in loco e di consegnarli ai poten- ziali clienti, su richiesta l’UFE mette a loro disposizione una o più copie stampate. Il numero 3.8 disciplina il contenuto dell’etichetteEnergia con una deroga sostanzialmente analoga a quella prevista agli attuali numeri 2.2.1 e 2.2.4. Finora si dovevano indicare le emissioni di CO 2 deri- vanti dalla produzione di elettricità per i veicoli le cui batterie possono essere caricate mediante la rete elettrica. D’ora in poi sull’etichettaEnergia si dovranno indicare le emissioni di CO2 derivanti dalla pro- duzione dei diversi tipi di vettore energetico, per metterli tutti sullo stesso piano e garantire informazioni confrontabili (n. 3.8.1 lett. i). Queste indicazioni continuano ad avere carattere prettamente informativo e non influiscono sull’assegnazione alle categorie di efficienza energetica. Il calcolo si basa su dati consolidati relativi al ciclo di vita, dai quali già oggi si ricavano gli equivalenti benzina per l’energia primaria per l’assegnazione alle categorie di efficienza energetica. Tendenzialmente, per la messa a disposizione dei carburanti fossili le emissioni di CO2 sono maggiori di quelle calcolate per la compo- sizione dell’elettricità in Svizzera. Le indicazioni si riferiscono alla quantità di carburante o di elettricità (indicata in g/km) necessaria di fatto al veicolo per percorrere 100 chilometri, secondo le indicazioni sull’etichettaEnergia. Ad n. 3.9.1: l’uso dello strumento online dell’UFE garantisce che l’etichetta sia realizzata conforme- mente alle indicazioni sul formato di cui ai numeri 3.10 e 10. Formalmente non sussiste alcun obbligo di utilizzare lo strumento dell’UFE. Le etichette realizzate in altro modo devono tuttavia soddisfare i requisiti di cui all’appendice 3.6, mentre le etichette che non li rispettano (p. es. formato orizzontale invece che verticale, ordine differente delle indicazioni, ecc.) non sono ammesse e sono multate. Se disponibili, per realizzazare un’etichettaEnergia si devono utilizzare i dati contenuti nell’approva- zione del tipo o nella scheda tecnica (n. 3.9.2). Se si impiega lo strumento online dell’UFE, l’etichet- taEnergia può essere realizzata indicando il numero dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica. Nel caso di veicoli perfezionati il cui tipo è approvato con una procedura in varie fasi o modificati con pezzi i cui tipi sono approvati, si devono impiegare altri valori per tipo di carburante, consumo, emis- sioni di CO2 e peso a vuoto in maniera corrispondente alle approvazioni del tipo rilevanti per la realiz- zazione dell’etichettaEnergia. Ad n. 3.9.3 e 3.9.4: per realizzare l’etichettaEnergia per le automobili che non dispongono né di un’ap- provazione del tipo svizzera, né di una scheda tecnica svizzera, si devono impiegare, se disponibili, i dati del certificato di conformità o altrimenti i dati del servizio d’esame. L’UFE mette a disposizione una soluzione informatica, che consente di realizzare un’etichettaEnergia sulla base dei dati del certi- ficato di conformità o del servizio d’esame. Per poter impiegare questa soluzione informatica basta richiedere una volta il diritto di accesso all’UFE, conferito gratuitamente.
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Ad n. 3.10: le modalità formali secondo i numeri 3.10.1 e 3.10.2 si riferiscono all’etichettaEnergia in forma stampata. In caso di presentazione elettronica, per esempio su tablet nel punto vendita, l’eti- chetta può adattarsi flessibilmente alle dimensioni minime dello schermo di cui al numero 3.10.3. Nel numero 4 sono contenute le esigenze per l’etichettatura di automobili nuove in Internet. L’etichet- tatura deve avvenire mediante l’indicazione del consumo di energia, delle emissioni di CO2 e della categoria di efficienza energetica secondo il numero 3.8.1 lett. f–h (n. 4.1). L’obbligo di etichettatura si riferisce in particolare agli annunci di vendita per singole automobili nuove (p. es su piattaforme come www.autoscout24.ch e www.autoricardo.ch) e ai configuratori per i tipi di modello, solitamente in uso nei canali di distribuzione ufficiali. Nel caso di configuratori si devono fornire le indicazioni di cui al numero 3.8.1 lettere f–h al più tardi quando la configurazione del veicolo è ultimata. La freccia colorata di cui al numero 4.3 deve figurare insieme ai singoli veicoli messi in vendita. L’altezza della freccia deve essere comparabile alla dimensione del carattere delle altre indicazioni tecniche. Anche nei listini prezzi l’etichettatura deve riportare il consumo di energia, le emissioni di CO 2 e la categoria di efficienza energetica secondo il numero 3.8.1 lettere f–h (n. 5.1). Nei listini prezzi è tuttavia permesso riportare le indicazioni di cui al numero 3.8.1 lettere f–h come banda per diverse versioni che si differenziano in certa misura per allestimento e pezzi, quali cerchioni, pneumatici o tettuccio. Nel numero 6 figurano le esigenze relative all’etichettatura di automobili nuove nella pubblicità. Gli stampati comprendono in particolare riviste, giornali, opuscoli e affissi. I media visivi ed elettronici sono nello specifico televisioni, video online e banner web. Le indicazioni secondo il numero 3.8.1 lettere f– h devono corrispondere sempre alle altre indicazioni tecniche, al prezzo indicato e al veicolo illustrato (in modo tale che le indicazioni pubblicitarie corrispondano a una variante di modello effettivamente in vendita). L’indicazione di campi non è autorizzata. Le immagini pubblicitarie per modelli non specifi- cabili con maggiore precisione (né il prezzo, né le indicazioni tecniche) sono escluse dall’obbligo di dichiarazione nella pubblicità. La freccia dell’etichettaEnergia deve comparire vicino al veicolo illu- strato, in modo tale che si possa capire subito a quale categoria di efficienza energetica corrisponde l’auto (n. 6.4). La categoria di efficienza energetica presentata deve corrispondere a una variante di modello che coincida esteriormente al veicolo illustrato. È sufficiente riportare una freccia, non si de- vono riportare le categorie di efficienza energetica di tutte le possibili varianti. Non cambia nulla per quanto riguarda la procedura per determinare l’efficienza energetica. Il previsto numero 7 corrisponde all’attuale numero 2.7. Il numero 8 disciplina sia le esigenze materiali che alcune esigenze formali relative alle indicazioni sul consumo di energia, sulle emissioni di CO2 e sulle categorie di efficienza energetica, come richiesto dal numero 3.8.1 lettere f–h e dalle relative disposizioni. Per le automobili con vettori energetici differenti, il numero 9 stabilisce i criteri che devono rispettare le indicazioni e i calcoli. Ad n. 10: per una migliore leggibilità si ridurrà il numero di immagini a due esempi di etichettaEnergia, una normale e una semplificata. Le indicazioni che dipendono dal veicolo e dal vettore energetico figurano pertanto come indicazioni sostituibili.
Appendice 3.9: Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle macchine da caffè elettriche per uso domestico con raccordo alla rete Ad n. 2: il design dell’etichettaEnergia è adeguato al design di base di tutte le etichette energetiche. È inoltre prevista una nuova classificazione delle diverse classi di efficienza. Ad n. 3: la procedura d’omologazione energetica è adeguata alla norma europea EN 60661.
8. Commento alle modifiche dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico Gli articoli 20, 20a e l’allegato 4 dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt3) prevedono già esigenze per la commercializzazzione di impianti di combustione, quali la prova di conformità (compresa la targhetta d’identificazione degli impianti), le esigenze per le emissioni di monossido di carbonio (CO) e gli ossidi d’azoto (NOx) nonché le esigenze energetiche. Per particolari apparecchi per il riscaldamento, nella revisione dell’OEn si recepiscono gradualmente disposizioni per la commercializzazione secondo i corrispondenti regolamenti UE. Si tratta non solo
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di scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore (appendice 2.1 del pro- getto di revisione dell’OEn), ma anche di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi di riscaldamento misti (appendice 2.25 del progetto di revisione dell’OEn). Le disposizioni inerenti la procedura per la prova della conformità e le esigenze energetiche valgono a partire dall’entrata in vigore dell’OEn. Le limitazioni delle emissioni entrano in vigore il 26 settembre 2018. Nell’OIAt si devono pertanto adeguare le disposizioni concernenti la prova della conformità e le esigenze energetiche insieme alla presente revisione dell’OEn. Ora la prova della conformità prevista dall’OIAt per gli apparecchi per il riscaldamento disciplinati nell’OEn può essere fornita anche secondo quanto previsto dall’appendice 2.1 numero 4 o dall’appendice 2.25 numero 4 dell’OEn. Ciò significa che in Svizzera i vari apparecchi per il riscaldamento possono essere immessi nel mercato secondo la stessa procedura valida nell’UE. Per questi prodotti non è più necessaria una prova della conformità secondo l’OIAt. Tuttavia, le esigenze dell’OIAt per la limitazione delle emissioni degli apparecchi per il riscaldamento restano valide ancora fino al 25 settembre 2018 e saranno successivamente ade- guate. Si può provare il rispetto di tali esigenze nell’ambito della procedura prevista dall’OEn.
Infine, occorre adeguare la terminologia dell’articolo 20a capoverso 1 lettera a OIAt alle definizioni attualmente in uso e alla prassi attuale.
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