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Art. 1 Rapporto con altre convenzioni e trattati Benché sia strettamente legato al WPPT, il Trattato di Pechino è un trattato internazionale indipendente. Non costituisce né un accordo particolare ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione di Berna, né un’eccezione agli obblighi derivanti dal WPPT o dalla Convenzione di Roma e lascia del tutto impregiudicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati. Le dichiarazioni concordate in merito agli articoli 1 e 1.3 specificano infatti che nessuna disposizione del trattato tange i diritti o gli obblighi sanciti dal WPPT o dall’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) 78, né crea alcun obbligo di ratificare o aderire al WPPT. Il trattato non influisce nemmeno sulla protezione del diritto d’autore.

Art. 2 Definizioni La definizione di «artisti interpreti o esecutori» è identica alla definizione figurante all’articolo 2 lettera a del WPPT. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 2.a riguarda segnatamente le opere improvvisate. Specifica che la definizione include le persone che interpretano o eseguono un’opera letteraria o artistica creata o fissata per la prima volta nel corso di un’interpretazione o esecuzione. La «fissazione audiovisiva» è definita come «l’incorporazione di immagini in movimento, accompagnate o no da suoni, o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo». Tale definizione si rifà a quella del termine «fissazione» di cui all’articolo 2 lettera c del WPPT, includendo gli elementi visivi. Come confermato nella dichiarazione concordata in merito all’articolo 2.b, non pregiudica la definizione di «fissazione» del WPPT. Le definizioni di «radiodiffusione» e di «comunicazione al pubblico» sono riprese da un adeguamento delle formulazioni di cui all’articolo 2 del WPPT e all’articolo 3 della Convenzione di Roma e includono anch’esse solo le immagini. Grazie a tali definizioni gli Stati contraenti garantiscono agli artisti interpreti la parità di trattamento nell’ambito delle loro prestazioni visive, sonore o audiovisive.

Art. 3 Beneficiari della protezione La protezione prevista dal trattato si applica in primo luogo agli artisti interpreti che sono cittadini di uno Stato contraente. Il paragrafo 2 sancisce inoltre che la residenza abituale è equiparata alla cittadinanza. Il trattato si applica pertanto anche agli artisti interpreti che, pur non essendo cittadini di uno Stato contraente, vi hanno la residenza abituale.

78 RS 0.632.20

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Art. 4 Trattamento nazionale Giusta il paragrafo 1, il trattamento nazionale si applica esclusivamente in relazione ai diritti esclusivi specificamente enunciati nel trattato e al diritto a un equo compenso di cui all’articolo 11. Pertanto il trattamento nazionale non si estende a eventuali diritti supplementari eventualmente accordati dai legislatori nazionali. Il diritto a ricevere un’indennità o un equo compenso menzionato all’articolo 12 paragrafo 3 è considerato un diritto supplementare e di conseguenza non è soggetto al principio del trattamento nazionale (contrariamente al diritto a un equo compenso di cui all’art. 11 par. 2)79. Se una Parte contraente prevede un tale diritto al compenso a livello nazionale (quale diritto supplementare), non è tenuta a estenderlo ai cittadini di altre Parti contraenti. Il paragrafo 2 autorizza le Parti contraenti a limitare la portata e la durata della protezione del diritto di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico accordata ai cittadini di un’altra Parte contraente, ai diritti di cui i propri cittadini godono nell’altra Parte contraente (principio di reciprocità). Di conseguenza, se una Parte contraente prevede un diritto esclusivo (art. 11 par. 1), è autorizzata a concedere solo un diritto a un equo compenso ai cittadini di un’altra Parte contraente che ha optato per un tale diritto in luogo del diritto esclusivo (in virtù dell’art. 11 par. 2). Se una parte contraente garantisce il diritto a un equo compenso è tuttavia tenuta ad accordare tale diritto ai cittadini di un’altra Parte, a prescindere dal fatto che quest’ultima abbia optato per un diritto al compenso (art. 11 par. 2) o per un diritto esclusivo d’autorizzazione (art. 11 par. 1)80. Infine, una Parte contraente non è neppure tenuta ad applicare il principio del trattamento nazionale in relazione al diritto di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico nei confronti di una Parte che si è avvalsa di una riserva in virtù dell’articolo 11 paragrafo 3, o nel caso in cui essa stessa si è avvalsa di una tale riserva (par. 3).

Art. 5 Diritti morali I diritti morali conferiti dal Trattato di Pechino in relazione alle interpretazioni o esecuzioni dal vivo e fissate su fissazioni audiovisive corrispondono, più o meno a quelli enunciati nel WPPT in relazione alle interpretazioni o esecuzioni sonore dal vivo e fissate in fonogrammi. Il paragrafo 1 riconosce dunque agli artisti interpreti il diritto di rivendicare la paternità delle loro interpretazioni o esecuzioni e il diritto all’integrità delle loro interpretazioni o esecuzioni. Detti artisti conservano tali diritti anche qualora abbiano ceduto i loro diritti economici. Il paragrafo 2 mira al coordinamento della durata della protezione dei diritti patrimoniali e dei diritti morali. Il paragrafo 3 sancisce che i mezzi di ricorso per la tutela dei diritti morali riconosciuti all’articolo 5 sono disciplinati dalla legislazione dello Stato in cui è richiesta la protezione. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 5 specifica che le modifiche effettuate nell’uso autorizzato dall’artista interprete o esecutore nel quadro dell’uso normale di un’interpretazione o esecuzione non costituiscono modificazione ai sensi

79 Cfr. anche il commento all’art. 12 par. 3 Trattato di Pechino. 80 Ernst Brem, Der WIPO-Vertrag von Peking zum Schutz audiovisueller Darbietungen vom 24. Juni 2012 (BTAP) und die Schweiz, in: medialex n. 1/13, Berna, pag. 10.

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dell’articolo 5 paragrafo 1 lettera ii. Lo stesso vale per le modifiche legate all’uso di tecnologie o mezzi di comunicazione nuovi.

Art. 6 Diritti patrimoniali degli artisti interpreti o esecutori sulle interpretazioni o esecuzioni non fissate Riprendendo la formulazione dell’articolo 6 del WPPT, questo articolo conferisce agli artisti interpreti determinati diritti patrimoniali sulle loro interpretazioni o esecuzioni non fissate. La protezione si estende sia alle prestazioni visive, sonore e audiovisive sia alle relative rappresentazioni.

Art. 7 Diritto di riproduzione Questo articolo attribuisce agli artisti interpreti il diritto esclusivo di riproduzione diretta o indiretta sulle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive. È formulato sulla scorta dell’articolo 7 del WPPT. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 7 chiarisce che il diritto di riproduzione si applica completamente anche all’ambiente digitale. Pertanto, sia la memorizzazione su supporto elettronico di un’interpretazione o esecuzione già fissata in formato digitale sia la digitalizzazione di un’interpretazione o esecuzione già memorizzata su supporto analogico costituiscono una riproduzione ai sensi di questo articolo.

Art. 8 Diritto di distribuzione Questo articolo riconosce agli artisti interpreti un diritto esclusivo di distribuzione relativo agli esemplari che possono essere immessi in commercio come oggetti tangibili (cfr. dichiarazione concordata in merito agli artt. 8 e 9). Il disciplinamento dell’esaurimento è lasciato agli Stati contraenti.

Art. 9 Diritto di noleggio Questa disposizione conferisce agli artisti interpreti il diritto esclusivo di noleggio sull’originale e sugli esemplari delle fissazioni audiovisive delle loro interpretazioni o esecuzioni che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili (cfr. dichiarazione concordata in merito agli artt. 8 e 9). Tale diritto è definito in funzione della legislazione nazionale degli Stati contraenti e si applica al noleggio al pubblico a scopo di lucro, anche qualora gli originali o gli esemplari delle fissazioni audiovisive siano distribuiti dagli artisti o con il loro consenso. Inoltre, la portata di tale diritto è limitata dal paragrafo 2, il quale obbliga gli Stati contraenti ad accordare il diritto esclusivo di noleggio soltanto nel caso in cui il noleggio a scopo di lucro dia luogo a una quantità considerevole di esemplari, rendendo obsoleto il diritto di riproduzione degli artisti interpreti.

Art. 10 Diritto di messa a disposizione delle interpretazioni o esecuzioni fissate Il diritto di messa a disposizione di interpretazioni o esecuzioni fissate corrisponde in ampia misura al diritto di comunicazione al pubblico di cui all’articolo 8 del trattato. Sono ora compresi, in particolare, anche i servizi su richiesta.

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Art. 11 Diritto di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico Il paragrafo 1 riconosce agli artisti interpreti il diritto esclusivo di autorizzare la diffusione e la comunicazione al pubblico delle interpretazioni o esecuzioni fissate. Tuttavia, il paragrafo 2 offre agli Stati contraenti la possibilità di formulare una riserva che permetta di stabilire, per questi tipi di utilizzazione, un diritto a un equo compenso in luogo del diritto di autorizzazione. Una riserva di questo genere deve essere notificata al direttore generale dell’OMPI. Giusta il paragrafo 3 ciascuno Stato contraente può altresì formulare una riserva volta a limitare o a escludere l’applicazione del diritto di autorizzazione o del diritto a un equo compenso citato ai paragrafi 1 e 2.

Art. 12 Cessione dei diritti Nel 2000, l’incapacità delle Parti a giungere a un’intesa circa la questione della cessione dei diritti era sfociata nel fallimento della conferenza diplomatica. Questa disposizione è stata pertanto al centro dei negoziati di Pechino. La formulazione proposta mantiene la libertà contrattuale dell’artista interprete o esecutore, consentendo al contempo agli Stati contraenti di legiferare sulla questione. Il paragrafo 1 permette dunque agli Stati contraenti di prevedere una presunzione legale secondo cui la fissazione audiovisiva di un’interpretazione o esecuzione effettuata con il consenso dell’artista interprete o esecutore implica che i diritti esclusivi di autorizzazione di cui agli articoli da 7 a 11 del trattato siano detenuti o esercitati dal produttore o gli siano ceduti. Tale presunzione può essere rovesciata per contratto alle condizioni previste dalla legislazione nazionale. Quest’ultima può inoltre prescrivere che un tale contratto sia concluso in forma scritta nella misura in cui riguarda fissazioni audiovisive realizzate in conformità alla legislazione nazionale (par. 2). L’obbligo relativo alla forma scritta non può pertanto essere applicato a fissazioni realizzate secondo un ordine giuridico straniero. Il paragrafo 3 specifica che la legislazione nazionale o qualsiasi contratto, individuale o collettivo, può prevedere un diritto a ricevere un’indennità o un equo compenso per tutte le eventuali utilizzazioni dell’interpretazione o esecuzione e a prescindere da una cessione dei diritti secondo il paragrafo 1. Questo genere di diritto a un equo compenso è stato stabilito per la prima volta nella Direttiva 92/100/CEE (art. 4)81 per rafforzare la posizione degli artisti interpreti (e degli autori) e permettere loro di ottenere un equo compenso82, ad esempio nel caso della stipulazione di contratti per la produzione un film. Il paragrafo 3 stabilisce che tali regolamentazioni rimangono possibili e competono agli Stati contraenti. Nell’intento di garantire un equo compenso agli artisti interpreti (e agli autori), all’articolo 49 capoverso 3 la LDA indica che il prodotto della gestione dev’essere ripartito tra l’avente diritto originario e gli altri aventi diritto in modo tale che un’equa parte spetti di norma all’artista interprete (o all’autore).

81 Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. Il diritto a un equo compenso (equa remunerazione) è ora sancito all'articolo 5 della Direttiva 2006/115/CE, che ha sostituito la Direttiva 92/100/CEE. 82 Silke von Lewinski, The WIPO Treaties on Copyright, A Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP, 2 a edizione, Oxford 2015, art. 12 Trattato di Pechino, n. 9.12.38.

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Il diritto a ricevere un’indennità o un equo compenso di cui al paragrafo 3 non rientra nei diritti espressamente riconosciuti dal trattato (artt. da 6 a 11) e differisce pertanto dal diritto a un equo compenso che una Parte contraente può prevedere in luogo del diritto esclusivo di autorizzare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico (art. 11 par. 2). Di conseguenza, il diritto a un compenso di cui all’articolo 12 paragrafo 3 non è soggetto all’applicazione del principio del trattamento nazionale (cfr. art. 4 par. 1).

Art. 13 Limitazioni e eccezioni Questo articolo è ripreso dalla disposizione corrispondente del WPPT (art. 16) e prescrive che le limitazioni e le eccezioni previste dagli Stati contraenti siano conformi al test a tre fasi. Tali limitazioni o eccezioni sono ammissibili se sono circoscritte a taluni casi speciali, che non sono in conflitto con il normale sfruttamento di un’interpretazione o esecuzione e non comportano un pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi dell’artista interprete o esecutore. Il test a tre fasi è sancito all’articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione di Berna e ripreso all’articolo 13 dell’Accordo TRIPS 83 come regola generale per tutte le limitazioni e le eccezioni. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 13 rimanda alla dichiarazione concordata in merito all’articolo 10 del WCT e prevede che quest’ultima sia applicabile al presente articolo per analogia. Essa precisa che le limitazioni e le eccezioni previste in virtù della Convenzione di Berna rimangono immutate poiché il test a tre fasi è sancito implicitamente anche in tale convenzione ed è per di più, pienamente applicabile anche in ambito digitale.

Art. 14 Durata della protezione Questa disposizione prescrive una durata minima della protezione di 50 anni a decorrere dalla fissazione dell’interpretazione o esecuzione audiovisiva. Il WPPT prevede una durata minima della protezione analoga.

Art. 15 Obblighi in materia di misure tecnologiche Questa disposizione impone agli Stati contraenti di prevedere una sufficiente protezione giuridica contro l’elusione delle misure tecnologiche. Essa intende fornire agli artisti interpreti la possibilità di difendersi efficacemente contro la pirateria. L’adozione di misure tecnologiche non è tuttavia obbligatoria. Questa disposizione e le relative dichiarazioni concordate corrispondono, più o meno, all’articolo 11 del WCT e all’articolo 18 del WPPT. Soltanto le misure di protezione tecnologiche efficaci sono protette contro l’elusione. Vanno dunque adottati provvedimenti tecnici che garantiscano perlomeno una protezione minima. Gli Stati contraenti sono tenuti soltanto a tutelare i mezzi tecnici per proteggere i diritti contemplati dal trattato. Sono tuttavia legittimati a estendere la protezione ad altri diritti e sono liberi di stabilire eccezioni legali. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 15 in combinato disposto con l’articolo 13 precisa che le misure tecnologiche non devono impedire a un

83 RS 0.632.20

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beneficiario di (av)valersi delle limitazioni e delle eccezioni previste dalla legislazione nazionale in conformità all’articolo 13. Per «misure efficaci e necessarie» si intende un mezzo che permetta agli Stati contraenti di garantire questo obiettivo senza l’adozione di una procedura o il coinvolgimento di un’autorità amministrativa o giudiziaria. Ciò è stato rilevato, segnatamente nella dichiarazione interpretativa della Svizzera84, in occasione della conferenza diplomatica di Pechino. La dichiarazione concordata ricorda inoltre che gli obblighi relativi alle misure tecnologiche non sono applicabili alle interpretazioni o alle esecuzioni non protette o non più protette ai sensi della legislazione nazionale. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 15 sottolinea che l’espressione «misure tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori» deve essere interpretata in senso lato e comprende anche quanti agiscono per conto degli artisti interpreti.

Art. 16 Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti Questa disposizione obbliga gli Stati contraenti a prevedere sanzioni materiali sufficienti e procedure di applicazione dei diritti che consentano di tutelare le informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti. Il paragrafo 2 specifica la tipologia di informazioni interessate, vale a dire quelle che permettono di identificare l’artista interprete o esecutore, l’interpretazione o esecuzione o il titolare di diritti sull’interpretazione o esecuzione, ovvero qualunque informazione circa le condizioni di utilizzazione e qualunque numero o codice che racchiuda tali informazioni. Tali elementi devono essere uniti alla fissazione audiovisiva di un’interpretazione o esecuzione. Le Parti contraenti sono libere di proteggere altre informazioni. Il paragrafo 1, ripreso dall’articolo 12 del WCT, stabilisce le fattispecie per le quali gli Stati contraenti devono prevedere sanzioni giuridiche sufficienti ed efficaci: rimuovere o alterare qualunque informazione elettronica (sulla gestione dei diritti) senza previo consenso, nonché distribuire, importare a fini di distribuzione, radiodiffondere, comunicare o mettere a disposizione del pubblico, senza previo consenso e sapendo che sono state rimosse o alterate, senza autorizzazione, informazioni elettroniche. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 16 rimanda alla dichiarazione concordata in merito all’articolo 12 del WCT e prevede che quest’ultima sia applicabile al presente articolo per analogia. Tale dichiarazione precisa pertanto che l’articolo 16 non deve impedire né il libero movimento delle merci né l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Trattato di Pechino.

84 La Svizzera ha formulato la seguente dichiarazione: «It is Switzerland's understanding that Art 15 with its agreed statement corresponds mutatis mutandis to those in the WCT and the WPPT. The reference in the agreed statement to 'effective and necessary measures' indicates a way by which undue barriers to the enjoyment of limitations and exceptions may be avoided. It does not create an obligation either to provide for specific proceedings or to establish an administrative or judicial body prior to the enjoyment of exceptions and limitations».

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Art. 17 Formalità Questa disposizione precisa, alla stregua dell’articolo 20 del WPPT, che il godimento e l’esercizio dei diritti previsti nel Trattato di Pechino non sono soggetti ad alcuna formalità.

Art. 18 Riserve e notifiche Ad eccezione delle riserve espressamente menzionate all’articolo 11 paragrafi 2 e 3 e all’articolo 19 paragrafo 2, non sono ammesse riserve al trattato.

Art. 19 Efficacia temporale Giusta il paragrafo 1 ciascuna Parte contraente deve applicare il trattato alle interpretazioni o esecuzioni fissate esistenti al momento della sua entrata in vigore per tale Parte e a tutte le interpretazioni o esecuzioni che abbiano luogo dopo la sua entrata in vigore. Per contro, il paragrafo 3 specifica che il trattato non pregiudica eventuali atti commessi, accordi conclusi o diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore per ciascuna Parte contraente. Il paragrafo 2 introduce una disposizione speciale che consente a ciascuna Parte contraente di limitare l’applicazione degli articoli da 7 a 11 alle interpretazioni o esecuzioni fissate dopo l’entrata in vigore del trattato nei confronti di tale Parte. In virtù del principio di reciprocità, le altre Parti contraenti possono prevedere, in relazione a tale Parte contraente, una limitazione equivalente dei diritti interessati. Il paragrafo 4 consente inoltre a ciascuno Stato contraente di stabilire disposizioni transitorie riguardanti l’applicazione dei diritti previsti agli articoli 5 e da 7 a 11 in relazione a un’interpretazione o esecuzione che era stata oggetto di atti legittimi prima dell’entrata in vigore del trattato nei confronti di tale Stato.

Art. 20 Applicazione dei diritti L’applicazione del diritto rimane di competenza delle Parti contraenti, le quali devono adottare i provvedimenti necessari all’applicazione del Trattato di Pechino conformemente alla loro legislazione nazionale. La legislazione degli Stati contraenti deve infatti prevedere, sotto forma di elenchi minimi, procedure per l’attuazione del diritto nonché misure cautelari per impedire violazioni e provvedimenti che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. La procedura penale non è richiesta esplicitamente.

Art. 21 bis 24 Disposizioni istituzionali Nessuna osservazione.

Art. 25 Firma Il Trattato di Pechino è rimasto aperto alla firma per un anno dopo la sua adozione. 71 Stati e l’Unione europea hanno fatto uso di tale possibilità entro il termine. La Svizzera l’ha sottoscritto il 26 giugno 2012 in seguito alla Conferenza diplomatica sulla protezione delle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive.

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Art. 26 Entrata in vigore Il Trattato di Pechino entrerà in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui 30 Parti hanno depositato gli strumenti di ratifica o adesione. Finora sono 10 gli Stati85 che hanno depositato gli strumenti di ratifica o adesione.

Artt. 27—30 Disposizioni finali Nessuna osservazione.

2.2 Trattato di Marrakech Preambolo Il trattato sottolinea segnatamente la necessità di aumentare il numero di opere in formati accessibili e la loro circolazione transfrontaliera e osserva che, la maggior parte delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, vive in Paesi in via di sviluppo e nei Paesi meno sviluppati. Riafferma inoltre gli obblighi degli Stati contraenti nell’ambito dei trattati internazionali per la protezione dei diritti d’autore nonché l’importanza e la flessibilità del test a tre fasi per le limitazioni e le eccezioni (art. 9 par. 2 della Convezione di Berna).

Art. 1 Rapporto con altre convenzioni e trattati Sebbene il preambolo faccia espressamente riferimento a diversi accordi internazionali (quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Convenzione di Berna), il Trattato di Marrakech è un trattato internazionale indipendente, il quale non deroga ai diritti e agli obblighi derivanti da altri trattati. Esso non crea alcun obbligo di ratificare o aderire a un trattato esistente.

Art. 2 Definizioni La definizione del termine «opera» poggia sulla definizione enunciata all’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione di Berna e, ai sensi del trattato, è limitata alle opere in forma di testo, notazione o relative illustrazioni, pubblicate o rese altrimenti disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo di comunicazione. Il campo di applicazione del trattato non copre pertanto tutte le categorie di opere protette in virtù della Convenzione di Berna. Sono escluse, in particolare, le opere audiovisive quali film e musica. L’espressione «con qualsiasi mezzo di comunicazione» sottolinea il fatto che, contrariamente alla forma dell’opera, il mezzo di comunicazione utilizzato non è determinante in questo contesto. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 2.a indica espressamente che la definizione comprende anche le opere in formato audio, quali ad esempio gli audiolibri. Tale dichiarazione illustra la particolare attenzione accordata a questo formato in occasione dei negoziati. La definizione di «esemplare in formato accessibile» si riferisce alla finalità del formato utilizzato, il quale deve permettere alle persone che ne beneficiano di

85 Botswana, Cile, Cina, Emirati arabi uniti, Giappone, Moldavia, Qatar, Russia, Siria e Slovacchia.

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accedere all’opera in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha disabilità visive. La definizione comprende sia la traslitterazione in braille di opere sia la loro presentazione in qualsiasi altra versione adattata. L’«entità autorizzata» è (un’entità) autorizzata o riconosciuta dal governo a offrire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione pedagogica, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Pur non rientrando nei beneficiari del trattato, le entità autorizzate sono incluse nel campo d’applicazione ratione personae. Si tratta di una sorta di intermediari che agiscono per i beneficiari (come definiti all’art. 3). L’obbligo, loro imposto, di seguire le proprie prassi nell’esercizio delle loro funzioni e di trattare gli esemplari delle opere con la dovuta diligenza (art. 2 lett. c iv) mira segnatamente a garantire che gli esemplari in formato accessibile prodotti, distribuiti e messi a disposizione in virtù del trattato non siano abusati e non facciano concorrenza al mercato delle opere pubblicate.

Art. 3 Beneficiari La cerchia dei beneficiari è stata definita in funzione delle difficoltà nella lettura di testi a stampa. Comprende i non vedenti (lett. a), le persone che soffrono di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità (lett. b) e le persone che soffrono di una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura necessaria per leggere (lett. c). La dichiarazione concordata in merito all’articolo 3.b specifica che una persona affetta da una disabilità visiva è considerata un beneficiario ai sensi del trattato, anche se non ha fatto ricorso a tutte le possibili procedure diagnostiche e a tutti i possibili trattamenti medici nel tentativo di rendere la propria funzionalità visiva essenzialmente equivalente a quella di una persona non affetta da tale disabilità.

Art. 4 Limitazioni ed eccezioni previste dalla legislazione nazionale relativamente agli esemplari in formato accessibile Il paragrafo 1 obbliga gli Stati contraenti a prevedere nella propria legislazione nazionale un determinato numero di limitazioni minime volte a favorire la messa a disposizione di opere in formato accessibile ai beneficiari. Tale standard minimo limita il diritto di riproduzione, di distribuzione e di messa a disposizione del pubblico. Il testo precisa che le modifiche necessarie a rendere l’opera accessibile nel formato adattato dovrebbero essere autorizzate. Siccome il trattato non impone agli Stati contraenti di introdurre una limitazione del diritto esclusivo di modifica, tale precisazione riveste un’importanza fondamentale. In effetti, nella pratica, la trasformazione di un’opera in un formato accessibile presuppone sempre delle modifiche. Sebbene il paragrafo 1.a sia formulato al condizionale, da questa disposizione, così come dalla seconda parte della definizione del termine «esemplare in formato accessibile» di cui all’articolo 2, risulta effettivamente che l’intenzione è di consentire le modifiche necessarie al cambiamento del formato. Il legislatore svizzero ha riconosciuto tale necessità e prevede espressamente questa possibilità

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(art. 24c cpv. 1 LDA). Il messaggio menziona a titolo esplicativo la trasposizione in braille di un’opera letteraria pubblicata sotto forma di libro86. Il paragrafo 1 lettera b precisa che gli Stati contraenti possono inoltre prevedere una limitazione del diritto di rappresentazione o esecuzione pubblica per favorire l’accesso dei beneficiari alle opere. Gli Stati contraenti dispongono di due opzioni per l’attuazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1: introdurre una regolamentazione in conformità a quella descritta al paragrafo 2 nella propria legislazione nazionale oppure optare per altre limitazioni ai sensi del paragrafo 3. La prima opzione consiste nell’introduzione a livello nazionale di una regolamentazione conforme al paragrafo 2. Tale regolamentazione stabilisce, da un lato, le condizioni che devono essere rispettate dalle entità autorizzate (lett. a) e, dall’altro, quelle applicabili ai beneficiari e alle persone fisiche che agiscono per loro conto (lett. b). Le entità autorizzate possono realizzare un esemplare in formato accessibile, ottenere da un’altra entità autorizzata un esemplare in formato accessibile e fornire tali esemplari ai beneficiari se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (i) avere lecitamente accesso a tale opera, (ii) adottare solo le modifiche necessarie a rendere l’opera accessibile nel formato adattato, (iii) fornire gli esemplari in formato accessibile esclusivamente ad uso dei beneficiari e (iv) svolgere l’attività senza scopo di lucro. Il paragrafo 2 lettera b autorizza i beneficiari o le persone che agiscono per loro conto a realizzare un esemplare in formato accessibile ad uso personale del beneficiario purché quest’ultimo abbia lecitamente accesso a un esemplare dell’opera. La seconda opzione (a disposizione) degli Stati contraenti per adempiere i loro obblighi ai sensi del paragrafo 1 è enunciata al paragrafo 3, secondo cui gli Stati contraenti possono soddisfare gli obblighi definiti al paragrafo 1 introducendo nella propria legislazione nazionale determinate limitazioni del diritto d’autore in conformità ai propri diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali, segnatamente per quanto riguarda il test a tre fasi. In questo contesto, la dichiarazione concordata in merito all’articolo 4.3 precisa che tale facoltà non influisce sulle limitazioni e sulle eccezioni previste dalla Convenzione di Berna in relazione al diritto di traduzione. Ai sensi del paragrafo 4 gli Stati contraenti possono formulare una riserva che permetta di limitare al livello nazionale il campo di applicazione delle limitazioni previste in virtù di tale articolo per quanto riguarda le opere che non possono essere ottenute in un formato accessibile sul mercato a prezzi ragionevoli. Una riserva di questo genere deve essere notificata al direttore generale dell’OMPI. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 4.4 spiega che la condizione relativa alla disponibilità commerciale non pregiudica il test a tre fasi. Infine, il paragrafo 5 accorda agli Stati contraenti la libertà di stabilire se le limitazioni relative agli esemplari in formato accessibile siano oggetto di retribuzione.

86 FF 2006 3177.

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Art. 5 Scambio transfrontaliero di esemplari in formato accessibile L’articolo 5 paragrafo 1 è una disposizione fondamentale del trattato e impone agli Stati contraenti di inserire nella propria legislazione nazionale una norma che autorizzi lo scambio transfrontaliero di esemplari in formato accessibile in un altro Stato contraente da parte di un’entità autorizzata. Lo scambio transfrontaliero è possibile solo tra Stati contraenti. Questa disposizione vale esclusivamente per gli esemplari in formato accessibile realizzati in applicazione di una limitazione o della legge. Pertanto solo gli esemplari realizzati lecitamente nello Stato contraente d’origine possono essere esportati in virtù di questa disposizione. Sono previste due opzioni per l’attuazione a livello nazionale dell’obbligo prescritto al paragrafo 1: prevedere una limitazione in conformità al paragrafo 2 o introdurre altre limitazioni in conformità al paragrafo 3. In entrambi i casi il testo rammenta che gli esemplari in formato accessibile devono essere destinati all’uso esclusivo dei beneficiari. Secondo l’opzione di cui al paragrafo 2, le entità autorizzate possono distribuire o mettere a disposizione in un altro Stato contraente, senza il consenso del titolare del diritto, esemplari in formato accessibile a un’altra entità autorizzata (lett. a) o a un beneficiario (lett. b). Il testo sottolinea che un’entità autorizzata deve rinunciare alla distribuzione o alla messa a disposizione transfrontaliera qualora sia a conoscenza, o abbia motivi ragionevoli per esserlo, del fatto che gli esemplari in formato accessibile saranno stati utilizzati da persone diverse dal beneficiario. La seconda opzione si rivolge specificamente agli Stati contraenti che non hanno aderito alla Convenzione di Berna o al WCT. L’adesione al Trattato di Marrakech non presuppone infatti l’adesione a un altro trattato internazionale sul diritto d’autore. Questa opzione consiste nell’applicazione di limitazioni in conformità al test a tre fasi e alle condizioni di cui al paragrafo 4. Il paragrafo 4 lettera a sancisce che quando un’entità autorizzata in uno Stato contraente riceve esemplari in formato accessibile e tale Stato non è soggetto al test a tre fasi in virtù della Convenzione di Berna, lo stesso deve garantire che tali esemplari siano utilizzati esclusivamente dai beneficiari nella propria giurisdizione. Non è pertanto consentito ridistribuire tali esemplari al di fuori di detta giurisdizione. Il paragrafo 4 lettera b subordina la distribuzione e la messa a disposizione in un’altra Parte contraente di esemplari in formato accessibile realizzati in una Parte contraente in virtù dell’articolo 5 paragrafo 1 alla seguente condizione: lo Stato contraente in cui è realizzato l’esemplare deve essere parte contraente del WCT oppure deve applicare il test a tre fasi alle limitazioni attuate in virtù del Trattato di Marrakech. Infine, il paragrafo 5 indica che nessuna disposizione del trattato può essere applicata alla questione dell’esaurimento dei diritti.

Art. 6 Importazione di esemplari in formato accessibile Se uno Stato contraente permette la realizzazione di esemplari in formato accessibile nella propria giurisdizione, deve parimenti autorizzarne l’importazione senza il consenso del titolare del diritto. Questo articolo consente ai beneficiari, alle persone fisiche che agiscono per loro conto o alle entità autorizzate di optare per la variante più adeguata nella fattispecie. Possono così risparmiare considerevolmente

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importando esemplari in formato accessibile disponibili in un altro Stato contraente anziché doverli realizzare personalmente. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 6 sottolinea che per adempiere gli obblighi previsti all’articolo 6 gli Stati contraenti godono della flessibilità di cui all’articolo 4.

Art. 7 Obblighi in materia di misure tecnologiche Questa disposizione obbliga gli Stati contraenti che prevedono una protezione giuridica contro l’elusione delle misure tecnologiche ad assicurarsi che tale protezione non pregiudichi la facoltà dei beneficiari di valersi delle limitazioni previste dal trattato. In pratica, questa disposizione sarà applicata esclusivamente agli Stati contraenti che hanno aderito a uno o più trattati quali il WCT, il WPPT o il Trattato di Pechino che prevedono una protezione giuridica contro l’elusione delle misure tecnologiche (cfr. gli artt. 11 del WCT, 18 del WPPT e 15 del Trattato di Pechino). Dalla formulazione si evince che il Trattato di Marrakech è un trattato internazionale indipendente, il quale può essere ratificato senza che si debba aderire ad altri trattati. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 7 precisa che le entità autorizzate possono applicare misure tecnologiche in conformità alla legislazione nazionale nella realizzazione, distribuzione e messa a disposizione degli esemplari in formato accessibile. Misure di questo genere possono essere indispensabili affinché le entità autorizzate siano in grado di continuare la loro attività a favore dei beneficiari.

Art. 8 Rispetto della vita privata L’identificazione dei beneficiari del Trattato di Marrakech comporta necessariamente una certa ingerenza nella loro vita privata. Questa disposizione incoraggia gli Stati contraenti a scegliere un’attuazione del trattato che garantisca una tutela della vita privata dei beneficiari equivalente a quella di qualsiasi altra persona.

Art. 9 Cooperazione intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero Il trattato agevola la messa a disposizione di informazioni relative alle entità autorizzate e alle loro politiche e prassi nell’intento di favorire gli scambi transfrontalieri di esemplari in formato accessibile. Tali informazioni permettono segnatamente alle entità autorizzate di identificarsi tra loro con maggiore facilità. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 9 precisa che questa condivisione di informazioni non costituisce né un obbligo di registrazione per le entità autorizzate né un presupposto per l’esercizio delle loro attività.

Art. 10 Principi generali sull’attuazione Questa disposizione evidenzia che gli Stati contraenti sono liberi di scegliere i mezzi da adottare e la loro forma giuridica per garantire l’applicazione del trattato in conformità ai propri sistemi e alle proprie prassi giuridiche. Il paragrafo 3 precisa che gli Stati contraenti possono introdurre limitazioni specifiche a vantaggio dei beneficiari o altre limitazioni appropriate.

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Secondo la dichiarazione concordata in merito all’articolo 10 paragrafo 2 le limitazioni previste dal trattato sono applicabili, in quanto compatibili, ai diritti affini se un’opera rientra nella definizione di opera ai sensi dell’articolo 2 lettera a del trattato. Questa formulazione include formati di opere diversi, segnatamente gli audiolibri, nel campo di applicazione del trattato. Il trattato mira infatti a favorire l’accesso dei beneficiari alle opere pubblicate, senza limitazioni per quanto attiene al formato dell’opera.

Art. 11 Obblighi generali relativi alle limitazioni e alle eccezioni Questa disposizione reitera l’obbligo degli Stati contraenti di rispettare il test a tre fasi come formulato nella Convenzione di Berna, nell’Accordo TRIPS e/o nel WCT, a seconda che abbiano aderito a uno o più di questi trattati.

Art. 12 Altre limitazioni ed eccezioni Questa disposizione indica che le limitazioni previste dal trattato a vantaggio dei beneficiari costituiscono uno standard minimo. Gli Stati contraenti possono prevedere altre limitazioni in conformità ai propri diritti e obblighi sul piano internazionale per soddisfare esigenze particolari. Questa disposizione illustra la difficoltà di elaborare restrizioni specifiche che soddisfino le esigenze particolari dei beneficiari del trattato senza che tali norme restringano la flessibilità di cui godono gli Stati contraenti in virtù di altri accordi internazionali, segnatamente della Convenzione di Berna e dell’Accordo TRIPS. Ai sensi del paragrafo 2 le limitazioni previste specificamente a vantaggio dei beneficiari non devono in alcun modo pregiudicare le limitazioni che gli Stati contraenti possono prevedere a livello nazionale a vantaggio di persone con disabilità.

Artt. 13— 15 Disposizioni istituzionali Nessuna osservazione.

Art. 16 Diritti e obblighi Questo articolo sancisce che gli Stati contraenti godono, salvo disposizioni contrarie previste dal trattato, di tutti i diritti e si fanno carico di tutti gli obblighi posti in essere dal Trattato di Marrakech. La formulazione sembra pertanto escludere la possibilità di introdurre riserve diverse da quelle autorizzate all’articolo 4 paragrafo 4.

Art. 17 Firma Il Trattato di Marrakech è rimasto aperto alla firma per un anno dopo la sua adozione. 60 Stati hanno fatto uso di tale possibilità entro il termine. La Svizzera l’ha sottoscritto il 28 giugno 2013 in seguito alla Conferenza diplomatica per la conclusione di un trattato volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

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Art. 18 Entrata in vigore Il Trattato di Marrakech entrerà in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui 20 Parti hanno depositato gli strumenti di ratifica o adesione. Finora sono 11 gli Stati87 che hanno depositato gli strumenti di ratifica o adesione.

Artt. 19— 22 Disposizioni finali Nessuna osservazione.

2.3 Attuazione del Trattato di Pechino e del Trattato di Marrakech 2.3.1 Trattato di Pechino Il Trattato di Pechino accorda alle prestazioni audiovisive degli artisti interpreti nel campo audiovisivo (attori, ballerini, ecc.) lo stesso livello di protezione conferito dal WPPT alle interpretazioni o esecuzioni sonore dei cantanti e dei musicisti (art. 5— 14). La legislazione svizzera prevede già il medesimo livello di protezione per le prestazioni sonore, visive o audiovisive degli artisti interpreti. Le modifiche apportate nel 2007 nell’ambito della revisione della LDA in vista della ratifica del WPPT non si applicano in effetti soltanto alle prestazioni sonore ma si estendono anche alle prestazioni audiovisive. La legislazione vigente è pertanto conforme al Trattato di Pechino. Secondo il Trattato di Pechino, gli artisti interpreti beneficiano del diritto esclusivo di autorizzare la radiodiffusione, la comunicazione al pubblico e la fissazione delle loro interpretazioni o esecuzioni audiovisive o visive non fissate (art. 6). Per quanto attiene alle loro fissazioni audiovisive, hanno il diritto esclusivo di riproduzione (art. 7), di distribuzione (art. 8), di noleggio (art. 9), di messa a disposizione del pubblico (art. 10) e di radiodiffusione e comunicazione al pubblico (art. 11). Quest’ultimo può tuttavia essere ridotto dagli Stati contraenti a un diritto a un equo compenso o limitato in altri modi (art. 11 par. 2 e 3). A livello nazionale, i diritti di cui agli articoli da 6 a 8 nonché 10 e 11 figurano all’articolo 33 capoverso 2 lettere da a a e LDA. Tali diritti si applicano sia alle interpretazioni o esecuzioni sonore sia alle prestazioni audiovisive o visive. Per la locazione di esemplari di opere, la legislazione svizzera prevede un diritto al compenso soggetto alla gestione collettiva (artt. 13 e 38 LDA) e non accorda un diritto esclusivo qualora gli esemplari siano stati alienati dall’artista o con il suo consenso (in questo caso il diritto alla messa in circolazione è esaurito in conformità all’art. 12 LDA). Tuttavia, siccome le entrate generate dalla locazione sono in calo da anni88, l’articolo 9 paragrafo 2 del Trattato di Pechino è applicabile ed esenta la Svizzera dall’obbligo di prevedere un diritto esclusivo. La ratifica del Trattato di Pechino non presuppone pertanto un adeguamento del diritto in vigore. Qualora la diffusione, la ritrasmissione o la ricezione pubblica della fissazione audiovisiva avvenga a partire da un fonogramma o un videogramma disponibile sul mercato, la legislazione svizzera limita i diritti esclusivi di radiodiffusione e

87 Argentina, Corea del Sud, El Salvador, Emirati arabi uniti, India, Mali, Messico, Mongolia, Paraguay e Singapore. 88 Cfr. il calo dei compensi dovuti in virtù della tariffa comune 5 (Noleggio di esemplari di opere) dal 2008.

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comunicazione al pubblico previsti all’articolo 33 capoverso 2 lettere d ed e a un diritto a compenso soggetto alla gestione collettiva (art. 35 cpv. 1 e 3 LDA). Tale diritto a compenso sottostà peraltro al principio di reciprocità (art. 35 cpv. 4 LDA). La riduzione di questo diritto esclusivo a un diritto a compenso è espressamente autorizzata all’articolo 11 paragrafo 2 del Trattato di Pechino, purché sia depositata presso il direttore generale dell’OMPI una dichiarazione in tal senso. Pertanto, in occasione della ratifica del Trattato di Pechino, la Svizzera effettuerà tale dichiarazione in modo da poter mantenere la regolamentazione vigente. Il Trattato di Pechino prevede la protezione dei diritti morali degli artisti interpreti attivi nel campo audiovisivo (art. 5) accordando loro, da un lato, il diritto di rivendicare la paternità delle loro interpretazioni o esecuzioni audiovisive e, dall’altro, il diritto di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione che pregiudichi la sua reputazione. Tale protezione corrisponde a quella riconosciuta dal WPPT alle prestazioni sonore degli artisti interpreti. A livello nazionale, l’articolo 33a LDA tutela i diritti morali degli artisti interpreti in relazione alle loro prestazioni a prescindere dalla categoria (prestazioni sonore, visive o audiovisive). L’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Pechino non richiede pertanto un adeguamento della LDA. Le interpretazioni o esecuzioni fissate su fonogrammi o videogrammi sono protette per 50 anni a decorrere dalla pubblicazione della fissazione o, se non sono state oggetto di una pubblicazione, a decorrere dall’allestimento dei supporti (art. 39 LDA). Questa disposizione è conforme alla durata minima di protezione di 50 anni a decorrere dalla fissazione dell’interpretazione o esecuzione audiovisiva sancita all’articolo 14 del Trattato di Pechino. Infine, il Trattato di Pechino impone agli Stati contraenti di proteggere sul piano nazionale le misure tecnologiche nonché le informazioni sulla gestione dei diritti unite alle fissazioni audiovisive (artt. 15 e 16). Tali obblighi sono già adempiuti a livello nazionale in virtù degli articoli 39a e 39c LDA, introdotti in occasione dell’ultima revisione della legge 89: l’articolo 39a vieta l’elusione delle misure tecnologiche efficaci a cui ricorrono gli autori e i titolari dei diritti per proteggere le loro opere o le loro prestazioni in ambito digitale già protette dai diritti affini. Si applica segnatamente alle misure tecnologiche attuate dagli artisti interpreti a prescindere dalla categoria (prestazioni sonore, visive, audiovisive). L’articolo 39c tutela le informazioni sulla gestione dei diritti unite a opere protette dal diritto d’autore o a prestazioni protette dai diritti affini. 2.3.2 Trattato di Marrakech Il Trattato di Marrakech prevede che gli Stati contraenti introducano nella propria legislazione nazionale determinate limitazioni dei diritti di riproduzione, di distribuzione e di messa a disposizione del pubblico in modo da facilitare la messa a disposizione delle opere in formato accessibile alle persone con disabilità visive (art. 4). Hanno inoltre l’obbligo di autorizzare, a determinate condizioni, lo scambio transfrontaliero (art. 5) e l’importazione (art. 6) di esemplari in formato accessibile. L’articolo 24c LDA prevede già una limitazione del diritto d’autore a favore delle persone con disabilità per facilitare loro l’accesso alle opere protette. Di tale

89 Per un commento dettagliato in merito a queste disposizioni si veda il messaggio del 10 mar. 2006 concernente il decreto federale che approva due trattati dell'OMPI e la modifica della legge sul diritto d'autore, FF 2006 3135 3169 e segg.

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limitazione beneficiano le persone affette da disabilità a prescindere dal tipo di handicap. Copre tutte le categorie di opere la cui forma di pubblicazione impedisce o rende difficoltosa la loro fruizione da parte di una persona con disabilità sensoriali (par. 1). La formulazione flessibile dell’articolo 24c LDA permette d’interpretare la maggior parte degli obblighi in modo conforme al Trattato di Marrakech. Tuttavia, una modifica legislativa risulta necessaria per consentire l’importazione in Svizzera da una Parte contraente di esemplari in formato accessibile (cfr. punto 2.4.1). Gli altri obblighi imposti dal Trattato di Marrakech non presuppongono modifiche legislative. Occorre tuttavia precisare le utilizzazioni autorizzate all’articolo 24c LDA considerando, da un lato, lo scopo 90 della legge federale del 13 dicembre 200291, sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, LDis), ovvero «impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili»92 e, dall’altro, quello del Trattato di Marrakech, ovvero «facilitare l’accesso e l’utilizzo delle opere da parte di persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa»93. Il capoverso 1 non prescrive un formato specifico riguardo alla riproduzione di opere pubblicate destinate ai beneficiari. La limitazione si estende a tutte le forme di riproduzione a prescindere dal supporto utilizzato94, nella misura in cui l’esemplare d’opera così allestito è fruibile dal beneficiario. Pertanto questa restrizione ammette ad esempio la riproduzione in braille di un’opera letteraria pubblicata sotto forma di libro per renderla accessibile a una persona con disabilità visive. Tuttavia, se le persone con disabilità visive non conoscono il braille, occorre scegliere un altro formato a loro accessibile (p.es. un libro a caratteri grandi, un e-book oppure un audiolibro). Il Trattato di Marrakech impone agli Stati contraenti di introdurre nella propria legislazione nazionale in materia di diritto d’autore una limitazione dei diritti di riproduzione, di distribuzione e di messa a disposizione del pubblico per agevolare la disponibilità di esemplari in formato accessibile per i beneficiari (art. 4 par. 1). Gli Stati contraenti dispongono di due opzioni per l’attuazione di tale obbligo. La prima consiste nell’introduzione a livello nazionale della clausola modello figurante al paragrafo 2. La seconda, prevista al paragrafo 3, consente agli Stati contraenti di scegliere un altro sistema appropriato nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure. Siccome la clausola modello non è conforme alla tradizione giuridica svizzera, il diritto in vigore è valutato in virtù della seconda opzione. L’articolo 24c LDA è conforme all’articolo 4 paragrafo 1 del Trattato di Marrakech. In effetti, ai sensi dell’articolo 24c capoverso 2 LDA la riproduzione e la messa in circolazione di esemplari in una forma accessibile sono autorizzate a condizione (1) che tali atti avvengano senza scopo di lucro e (2) che tali esemplari siano riservati all’uso esclusivo dei beneficiari. Queste condizioni sono peraltro sancite nella clausola modello del Trattato di Marrakech (art. 4 par. 2 lett. a n. iii e iv). La cerchia delle persone abilitate a esercitare tali atti comprende sia le «entità autorizzate» sia «un beneficiario o un terzo che agisce per suo conto» (art. 4 par. 2

90 Cfr. il messaggio del 10 mar. 2006 concernente il decreto federale che approva due trattati dell'OMPI e la modifica della legge sul diritto d'autore, FF 2006 3135 3176. 91 RS 151.3 92 Art. 1 cpv. 1 LDis. 93 Trattato di Marrakech, ultimo considerando del preambolo. 94 Secondo la cifra 1.2 della tariffa comune 10 (2013-2017): supporti audio, audiovisivi e braille nonché opere in forma digitale.

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lett. a e b del Trattato di Marrakech) purché siano adempiute le due condizioni di cui sopra. In conformità con l’obiettivo dell’articolo 24c LDA, ossia facilitare alle persone con disabilità l’accesso alle opere protette95, il progetto propone di chiarire la portata della limitazione sancita al paragrafo 1 in modo da coprire espressamente il diritto di distribuzione e di messa a disposizione oltreché il diritto di riproduzione. Una tale interpretazione del paragrafo 1 è già oggi necessaria. Pare in effetti indispensabile che un’opera riprodotta in una forma accessibile in virtù della limitazione legale debba essere distribuita ai beneficiari o messa a loro disposizione affinché possano effettivamente avervi accesso. Questo approccio pragmatico è peraltro in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale relativo alla portata della limitazione del diritto di riproduzione nell’ambito dell’uso a scopo privato96. L’allestimento di un esemplare in formato accessibile implica inoltre la possibilità di procedere alle modifiche necessarie per l’adeguamento dell’opera. Di conseguenza l’articolo 24c capoverso 1 va interpretato nel senso che determinate limitazioni dell’integrità dell’opera (garantite all’art. 11 cpv. 1) sono tacitamente ammesse se sono necessarie per l’allestimento degli esemplari d’opera in formato accessibile. Si pensi alle alterazioni tecniche legate al supporto (format shifting) come la trasposizione di un testo scritto stampato in braille, la modifica delle dimensioni del layout o del contrasto dei colori. Il capoverso 3 conferisce all’autore un diritto a compenso per la riproduzione e la distribuzione di questi esemplari d’opera, in conformità con l’articolo 4 paragrafo 5 del Trattato di Marrakech che riserva esplicitamente agli Stati contraenti la possibilità di prevedere un diritto a compenso.

2.4 Modifica della legge sul diritto d'autore 2.4.1 Modifiche in vista dell'attuazione del Trattato di Marrakech

Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili L'articolo 24c permette l'allestimento di esemplari dell'opera in una forma accessibile ai disabili. Il capoverso 1 non specifica in quale forma un'opera pubblicata può essere riprodotta affinché sia accessibile ai beneficiari. La restrizione si estende dunque a tutte le forme di riproduzione a prescindere dal supporto utilizzato97, purché l'esemplare dell'opera così allestito sia accessibile al beneficiario. Di conseguenza, questa disposizione va interpretata nel senso che permette tacitamente le modifiche necessarie all'allestimento di esemplari dell'opera in una forma accessibile. Oltre alle modifiche tecniche in relazione al supporto (format shifting) quali la conversione di un testo scritto su carta in una versione in braille e la modifica delle dimensioni del layout o dei contrasti cromatici, la restrizione ammette anche modifiche dell'opera di altro genere quali il sottotitolaggio o

95 Cfr. il messaggio del 10 mar. 2006 concernente il decreto federale che approva due trattati dell'OMPI e la modifica della legge sul diritto d'autore, FF 2006 3135 3176. 96 cfr. DTF 133 III 473, consid. 3.1. Il Tribunale federale ha stabilito che la limitazione del diritto di riproduzione prevista all'art. 19 cpv. 1 lett. c LDA permette non solo la riproduzione di esemplari ma anche la loro distribuzione all'interno dell'azienda. 97 Al comma 1.2 della tariffa comune 10 (2013-2017) sono citati i supporti audio, audiovisivi e braille nonché le opere in forma digitale.

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l'audiodescrizione di film. Occorre rammentare che l'articolo 24c si applica a tutte le categorie di opere e indistintamente per tutti i tipi di disabilità che pregiudicano la fruizione dell'opera98. La forma dell'esemplare dell'opera da allestire ai sensi dell'articolo 24c deve essere scelta in funzione della disabilità della persona alla quale è destinata. Questa restrizione ammette ad esempio la riproduzione in braille di un'opera linguistica pubblicata sotto forma di libro per renderla accessibile a una persona ipovedente. Se la persona non padroneggia il sistema braille, questo formato non è accessibile per lei. In tal caso occorre scegliere un altro formato (p.es. un libro a caratteri grandi, un e-book oppure un audiolibro). Affinché sia accessibile agli audiolesi, i dialoghi e gli altri elementi sonori di un film possono ad esempio essere riprodotti con sottotitoli. Per gli ipovedenti si utilizza, tra le altre, la tecnica dell'audiodescrizione. Giusta l'articolo 6 del Trattato di Marrakech, nella misura in cui uno Stato contraente consente la realizzazione di esemplari di un'opera in formato accessibile, ne consente anche l'importazione da un altro Stato contraente (Paese d'origine). Non è rilevante se l'esemplare dell'opera è stato allestito nel Paese d'origine con l'autorizzazione del titolare dei diritti o in virtù di una restrizione sancita nella legge. Il diritto vigente ammette l'importazione di esemplari dell'opera in una forma accessibile solo se sono stati alienati dall'autore o con il suo consenso nel Paese d'origine (art. 12 cpv. 1). L'importazione di esemplari dell'opera allestiti in una forma accessibile in virtù di una restrizione sancita nella legge non è permessa. Per soddisfare i requisiti dell'articolo 6 del Trattato di Marrakech, il progetto di revisione prevede l'inserimento di un nuovo capoverso 3 nell'articolo 24c. Il nuovo capoverso 3 estende il campo d'applicazione del capoverso 1 in modo tale da permettere l'importazione di esemplari dell'opera, allestiti in una forma accessibile in virtù di una restrizione sancita nella legge, anche senza il consenso del titolare dei diritti. Ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 del Trattato di Marrakech gli Stati contraenti sono tenuti ad autorizzare lo scambio transfrontaliero con un altro Stato contraente di esemplari di opere in formato accessibile realizzati in virtù di una limitazione o a norma di legge. L'articolo 5 del Trattato di Marrakech è strutturato in maniera identica all'articolo 4 dello stesso trattato: al paragrafo 1 è sancito l'obbligo, mentre i paragrafi 2 e 3 indicano le possibilità a disposizione per il relativo adempimento (clausola modello o altro sistema). Il diritto svizzero vigente non limita la diffusione oltre le condizioni di cui all'articolo 24c capoverso 2 e pertanto non si oppone all'esportazione di esemplari dell'opera allestiti in una forma accessibile in virtù di una restrizione sancita nella legge. Tuttavia non precisa la cerchia di persone abilitate a realizzare tali esemplari, mentre il Trattato di Marrakech prescrive che lo scambio transfrontaliero di esemplari di opere in formato accessibile deve essere eseguito da un'«entità autorizzata» che soddisfa i criteri di cui all'articolo 2 del trattato. L'introduzione, da parte dei negoziatori, di una rete di entità autorizzate era intesa a delimitare la cerchia delle persone abilitate all'esportazione di tali esemplari. Nel corso dei negoziati è emerso chiaramente che la formulazione scelta non implica un'autorizzazione esplicita da parte delle autorità amministrative. I negoziatori erano tutti concordi sul fatto che un'organizzazione può essere considerata automaticamente un'«entità autorizzata» se sono adempiuti i criteri enunciati all'articolo 2 del trattato.

98 In tale ottica la LDA prevede una restrizione più ampia rispetto al Trattato di Marrakech.

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Il sistema della rete è trasposto nel diritto svizzero con il nuovo capoverso 3 dell'articolo 24c. Quest'ultimo limita lo scambio transfrontaliero di esemplari dell'opera allestiti in una forma accessibile in virtù di una restrizione sancita nella legge agli esemplari ottenuti da un'organizzazione che soddisfa determinati criteri specifici. Il capoverso 3 ammette pertanto solo l'importazione o l'esportazione di esemplari dell'opera «ottenuti da un'organizzazione senza scopo di lucro, che tra le sue attività principali si occupi di fornire ai disabili servizi in materia d'insegnamento, di formazione pedagogica, di lettura adattiva o di accesso all'informazione». Nella prassi le associazioni e le strutture che in Svizzera si impegnano a favore dei disabili99 (p.es. la Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista FSC) soddisfano queste condizioni e possono pertanto importare ed esportare tali esemplari d'opere in applicazione del capoverso 3. Il capoverso 4 conferisce all'autore il diritto a un compenso per la riproduzione, la diffusione e la messa a disposizione di tali esemplari d'opere. Questo diritto è conforme all'articolo 4 paragrafo 5 del Trattato di Marrakech, il quale riserva espressamente agli Stati contraenti la possibilità di prevedere un diritto al compenso. Ai sensi del capoverso 5 il diritto al compenso può, come finora, essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

2.4.2 Provvedimenti atti a garantire una protezione del diritto d'autore appropriata e adeguata alle nuove tecnologie

Art. 5 Opere non protette

La lettera c garantisce l'esclusione dei documenti ufficiali dalla protezione del diritto d’autore. Costituiscono documenti ufficiali le informazioni, registrate su un supporto qualsiasi, che sono in possesso di un’autorità, provengono da essa e riguardare l’adempimento di un compito pubblico. Sono inclusi anche i documenti che non sono stati allestiti dall’autorità, ma che sono stati integrati in un documento ufficiale. Alla luce del loro significato e del loro scopo questi documenti devono restare di dominio pubblico. Sono invece esclusi dalla lettera c i documenti a uso esclusivamente interno all’amministrazione, che non sono di natura pubblica.

Art. 13 Locazione e prestito di esemplari d'opere Per la vendita di un libro a un privato, gli scrittori ricevono lo stesso compenso previsto nel caso in cui lo alienino a una biblioteca, anche se nella biblioteca il libro è utilizzato in modo molto più intenso. Gli Stati membri dell'UE (ma anche altri Paesi quali il Canada, Israele, la Nuova Zelanda e l'Australia) prevedono il pagamento di un compenso per le utilizzazioni presso le biblioteche. Finora la Svizzera aveva rinunciato all'introduzione di un diritto di prestito. Si temeva infatti che il compenso potesse gravare il budget per le acquisizioni delle biblioteche svantaggiando i giovani autori e gli autori di nicchia. Questi timori non sembrano essersi concretizzati negli Stati limitrofi in cui è stata introdotta un'indennità di prestito (tantième di biblioteca).

99 Cfr. la tariffa comune 10 (2013-2017), comma 2.

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In linea di massima il diritto alla diffusione si esaurisce con la prima immissione sul mercato di un esemplare di un'opera (ad eccezione dei programmi per computer). Tali esemplari possono perciò essere nuovamente diffusi senza il consenso del titolare dei diritti. Quest'ultimo non dispone né di un diritto esclusivo di esporre l'opera né di un diritto esclusivo di locazione e di prestito. Per motivi economici, il diritto vigente prevede un diritto al compenso a favore del titolare dei diritti per la locazione di esemplari d'opere. Tale diritto al compenso è esteso con l'aggiunta, nel capoverso 1, del prestito nell'ambito del quale gli esemplari d'opere sono ceduti ad uso gratuito. Tuttavia è applicabile soltanto qualora il prestito sia esercitato come attività principale o accessoria. Con ciò si intende il prestito da parte di biblioteche e non il prestito occasionale tra parenti o amici.

Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato Attualmente, secondo le condizioni di utilizzo del venditore, spesso coloro che ad esempio acquistano musica online possono riprodurre i brani su più dispositivi. Al contempo, il pagamento di un compenso sui supporti vergini (compreso nel prezzo di vendita) da parte del consumatore al momento dell'acquisto di tali dispositivi, comporta pagamenti multipli nell'ambito delle indennità versate a titolo di diritti d'autore. Il nuovo testo dell'articolo 19 capoverso 3bis mira a impedire questo genere di pagamenti multipli. Nella revisione parziale della LDA del 2008 è stato introdotto un nuovo articolo 19 capoverso 3bis. Esso intendeva escludere i pagamenti multipli per le riproduzioni per uso privato nei casi in cui la riproduzione avviene tramite il download di un file retto da licenza. Quando si acquista un brano musicale online e lo si salva su un dispositivo, non è dovuto alcun compenso. Il vigente articolo 19 capoverso 3bis è chiaro a questo riguardo. Continuano tuttavia a sussistere pareri discordanti circa il prezzo pagato sulle piattaforme online, ovvero se quest'ultimo comprende anche l'allestimento del numero di copie successive autorizzate dalle condizioni generali di utilizzo. I titolari dei diritti sostengono che in realtà non si giunge mai a compensi multipli. A loro avviso il consumatore paga soltanto qualora faccia ricorso a servizi a pagamento. Il debitore del compenso sui supporti vergini non è il consumatore bensì il produttore o l'importatore dei supporti vergini. Inoltre la regolamentazione sancita all'articolo 19 è obbligatoria. Le regolamentazioni dei servizi a pagamento che prevedono ad esempio l'utilizzazione contemporanea su cinque dispositivi (computer, player MP3, tablet, ecc.), equivalente a quattro copie successive, sono pertanto nulle. Dall'altra parte si obietta che tali argomentazioni riguardano meramente la forma giuridica. Il compenso sui supporti vergini viene scaricato sui consumatori ed è questo il motivo per cui, in ultima analisi, essi si ritrovano a pagare più volte per la stessa prestazione. Inoltre non è rilevante se le regolamentazioni relative all'utilizzazione delle copie successive sono nulle, bensì è determinante se queste sono incluse nel calcolo del prezzo. Il progetto chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 19 capoverso 3bis nel quadro delle diverse riproduzioni in relazione con il download di opere allestite in maniera lecita tramite servizi on demand. La regolamentazione vigente è univoca per quanto attiene alle (prime) riproduzioni allestite tramite il download. La precisazione riguarda esclusivamente la loro applicazione per ulteriori riproduzioni.

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Al fine di evitare il doppio pagamento per le copie private di opere acquistate sulle piattaforme online, nell'ambito di una convenzione di licenza e del compenso dovuto per una licenza legalmente assoggettata alla gestione collettiva, il progetto propone di limitare il compenso secondo l'articolo 20 capoverso 3 ai casi in cui le copie private non rientrano nei servizi proposti dalla piattaforma. Questa è anche la soluzione auspicata da AGUR12. In concreto comporta una modifica dell'articolo 19 capoverso 3bis, che esclude per questi casi il compenso secondo l'articolo 20, e un adeguamento del calcolo del compenso senza mettere tuttavia in discussione il principio del comprovato sistema.

Art. 22b Utilizzazione di opere orfane Le opere orfane non possono essere utilizzate non poiché sussiste un divieto da parte del titolare dei diritti, ma poiché questi è sconosciuto o introvabile e di conseguenza non può essere ottenuto il suo consenso. Sono interessate, segnatamente, fotografie che si trovano in archivi accessibili al pubblico provenienti da eredità di personalità importanti. Mentre la persona ritratta è nota, si sono ormai perse le tracce del fotografo e non si può utilizzare l'immagine per l'illustrazione ad esempio di opere bibliografiche in quanto manca l'autorizzazione del fotografo. Secondo le stime quasi il 90 per cento delle opere custodite nelle biblioteche sono orfane100. La Svizzera ha istituito tempestivamente una regolamentazione per l'utilizzazione delle opere orfane. Dalla prassi è tuttavia emerso che la disposizione è troppo restrittiva e si concentra eccessivamente sugli organismi di diffusione. Ciò deve essere rettificato con un'adeguata estensione dell'attuale restrizione del diritto d'autore. Questa disposizione crea un quadro giuridico per l'utilizzazione delle cosiddette opere orfane. Il concetto di opera orfana è definito al capoverso 1. I criteri per la caratterizzazione di un'opera come orfana valgono per tutte le opere ai sensi della LDA a prescindere dal tipo o dal supporto: in primo luogo, la protezione deve essere ancora valida (cfr. art. 29—32) e, in secondo luogo, i titolari dei diritti devono essere sconosciuti o introvabili. Le ricerche del caso devono essere effettuate dall'utente. L'obbligo di ricerca è considerato adempiuto se l'utente ha consultato le banche dati determinanti per la categoria di opere in questione e in base a tale ricerca non è stato in grado di identificare o rintracciare il titolare dei diritti. L’utente deve fornire l’onere della prova e dimostrare di aver effettuato le necessarie ricerche e che ciononostante il titolare dei diritti rimane sconosciuto o introvabile (art. 8 CC101). Siccome le possibilità di ricerca evolvono di continuo, gli inventari rilevanti sono riportati nella tariffa determinante (al momento nella tariffa comune 13). Attualmente, una ricerca dovrebbe ad esempio comprendere: per le opere monografiche gli inventari determinanti dei libri disponibili, i cataloghi delle biblioteche nazionali, il registro ISBN globale e l'elenco telefonico elettronico; per le opere visive delle arti figurative, le fotografie o le illustrazioni l'inventario degli artisti della tedesca VG Bild Kunst, le banche dati di Keystone, Sikart, Foto.ch nonché gli elenchi telefonici elettronici.

100 SAMUELSON, PAMELA / URBAN, JENNIFER M. / H ANSEN, DAVID R. / H ASHIMOTO, KATHRYN / H INZE, GWEN, Solving the Orphan Works Problem for the United States, 37 Colum. J.L. & Arts 1 (2013), pag. 5 nota 14. 101 RS 210.

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Il capoverso 1 mantiene il sistema attualmente applicabile alle opere orfane su supporti audio e audiovisivi ed estende il suo campo d'applicazione. Le società di gestione vengono legittimate a utilizzare individualmente le opere orfane nell'ambito dell'attività senza mandato. Si tratta pertanto di una restrizione artificiale. L’espressione «fintanto che» indica chiaramente che qualora il titolare dei diritti dovesse riapparire l'opera non sarebbe più da ritenersi «orfana». Il titolare dei diritti è tenuto ad esercitare i propri diritti nell'osservanza della buona fede (art. 2 CC). La cessazione dello status di opera orfana si ripercuote sulle fattispecie future. Le utilizzazioni già autorizzate da una società di gestione responsabile non ne sono interessate. Qualora, ad esempio, una persona sia stata autorizzata a stampare un'edizione di un libro, tale edizione non è interessata da un'eventuale cessazione della gestione collettiva da parte del titolare dei diritti. Nell'eventualità di una seconda edizione si dovrebbe tuttavia negoziare direttamente con il titolare dei diritti. Nell'ambito di un rapporto obbligatorio di durata il titolare dei diritti dovrebbe accettare l'utilizzazione dell'opera fino al momento in cui l'utilizzazione può essere ragionevolmente terminata in virtù di una ponderazione degli interessi. Anche in questo caso per un'utilizzazione successiva si dovrebbe negoziare direttamente con il titolare dei diritti. Alle lettere a— c sono sancite le condizioni per l'utilizzazione delle opere orfane. Ai sensi della lettera a l'esemplare d'opera destinato all'utilizzazione deve trovarsi in fondi di biblioteche pubbliche o accessibili al pubblico, istituti d'insegnamento, musei, raccolte e archivi e in archivi o fondi di archivi di organismi di diffusione. Sono perciò contemplate le collezioni accessibili al pubblico delle istituzioni che conservano la memoria collettiva nonché, secondo le norme attualmente in vigore, le opere degli archivi degli organismi di diffusione non direttamente accessibili al pubblico. Secondo la lettera b l'esemplare d'opera destinato all'utilizzazione deve essere stato allestito, riprodotto o messo a disposizione in Svizzera. Infine la lettera c prescrive che l'utilizzazione deve essere autorizzata da una società di gestione abilitata. Per ottenere un'autorizzazione da parte della società di gestione, l'utente deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 22b. Questa regolamentazione si sovrappone, a tratti, con l'obbligo di informazione degli utenti nei confronti delle società di gestione (art. 51). Nell'ambito dell'utilizzazione di opere orfane le è tuttavia attribuita una funzione di controllo. Il capoverso 2 riguarda altre opere e parti di opere integrate in un'opera orfana ai sensi del capoverso 1. La loro utilizzazione soggiace alle stesse condizioni previste per l'utilizzazione delle opere orfane. Questa regolamentazione poggia sulla disposizione vigente relativa all'utilizzazione delle opere d'archivio degli organismi di diffusione (cfr. art. 22a cpv. 2). Se ad esempio una persona desidera utilizzare un volume illustrato il cui titolare dei diritti è sconosciuto o introvabile, ma il titolare dei diritti di tutte o di singole fotografie contenute nel volume è noto, il capoverso 1 non è applicabile all'intera opera. Il carattere specifico di un volume illustrato è determinato dalle fotografie. Il fatto che il titolare dei diritti di un volume illustrato risulti sconosciuto o introvabile non significa che non sia necessario ottenere i diritti di utilizzazione per le singole fotografie. Per contro, se un libro di poesie il cui titolare dei diritti è sconosciuto o introvabile contiene una fotografia non determinante per il carattere specifico dell'opera, questa è contemplata dal capoverso 1 unitamente al libro di poesie.

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Il capoverso 3 specifica che il titolare dei diritti ha diritto a un compenso per la precedente utilizzazione della sua opera. Il compenso non può superare il compenso riscosso dalle società di gestione per l'utilizzazione dell'opera. Il capoverso 4 prevede l'applicazione dell'articolo 43a qualora sia utilizzato un numero elevato di opere. Se una biblioteca desidera ad esempio digitalizzare un'ampia raccolta di manifesti, può richiedere la relativa autorizzazione in virtù dell'articolo 43a. In tale contesto non è rilevante se la vasta quantità di opere destinate all'utilizzazione contiene anche opere orfane. Siccome l'articolo 43a prevede che l'utilizzazione avvenga tramite una società di gestione e che gli accordi contrattuali ad essa connessi soddisfino le condizioni di cui agli articoli da 55 a 60, non risulta alcuno svantaggio per i titolari dei diritti (sconosciuti).

Art. 24 Esemplari d'archivio e copie di sicurezza La nuova formulazione del capoverso 1bis prevede un adeguamento dei contenuti all'articolo 22b e all'articolo 24e. Tutti e tre gli articoli si riferiscono pertanto sia alle istituzioni accessibili al pubblico sia alle istituzioni pubbliche.

Art. 24d Utilizzazione di opere per scopi scientifici Nell'ambito dell'elaborazione elettronica dei dati si eseguono regolarmente operazioni di riproduzione. Di conseguenza, il diritto di riproduzione sancito nella LDA comporta barriere indesiderate soprattutto nel campo della ricerca. La nuova regolamentazione intende eliminare tali ostacoli. A tale proposito sono state aperte discussioni a livello internazionale102 e dell'UE103. Non appare tuttavia sensato attendere l'esito degli sviluppi sul piano internazionale. La restrizione per ricerca scientifica produce un vantaggio significativo per l'ulteriore potenziamento della Svizzera quale piazza scientifica. La regolamentazione di cui al capoverso 1 tiene conto delle esigenze attuali dell'attività di ricerca scientifica escludendo dalla protezione le operazioni di riproduzione ed elaborazione rilevanti in materia di diritto d'autore se determinate da un procedimento tecnico. Per ricerca scientifica s'intende la ricerca sistematica di nuove conoscenze nell'ambito delle diverse discipline scientifiche. La ricerca non deve perseguire uno scopo esclusivamente scientifico. Un progetto di ricerca potrebbe ad esempio servire a scopi diversi da quelli previsti in un primo tempo. È tuttavia importante che la ricerca scientifica rimanga lo scopo principale dei lavori. L'allestimento di riproduzioni e la relativa elaborazione devono essere necessari dal profilo tecnico ai fini dell'attività di ricerca. La copia deve dunque essere necessaria alla ricerca nell'ambito di un procedimento tecnico oppure essere allestita ed elaborata affinché un procedimento tecnico possa essere impiegato per la ricerca. Rientrano in questa restrizione, ad esempio, le riproduzioni e le elaborazioni a cui si ricorre nel quadro del «Text and Data Mining». Questo procedimento presuppone

102 WIPO, Provisional Working Document towards an Appropriate International Legal Instrument (in whatever form) on Limitations and Exceptions for Educational, Teaching and Research Institutions and Persons with other Disabilities containing Comments and Textual Suggestions, SCCR/26/4 PROV., pag. 33. 103 COMMISSIONE UE, Licenses for Europe, Ten pledges to bring more content online, pag. 8 (http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/licences-for-europe/131113_ten- pledges_en.pdf).

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operazioni di riproduzione durevoli, a differenza dei casi di riproduzione temporanea disciplinati all'articolo 24a. Pertanto la restrizione non è applicabile soltanto alle riproduzioni di breve durata, bensì anche a quelle permanenti. Permette inoltre la riproduzione e l'elaborazione di opere intere. Tiene così in considerazione il fatto che generalmente non si sa in quale parte dell'opera si trovino le informazioni rilevanti per i lavori di ricerca prima di consultarla. Non sono interessate dalla deroga le riproduzioni che servono esclusivamente a evitare costi supplementari per l'acquisto di altri esemplari d'opere. L'utilizzazione delle opere precedente la procedura di ricerca non è soggetta alla restrizione. Inoltre il risultato dei lavori di ricerca non deve sostituire l'opera originale. Tuttavia, siccome in genere il risultato di una ricerca è basato su numerose opere, ciò dovrebbe verificarsi raramente. Il capoverso 2 sancisce che all'autore spetta un diritto al compenso per la riproduzione e l'elaborazione dei suoi esemplari d'opera, che ai sensi del capoverso 3 può essere esercitato soltanto tramite una società di gestione abilitata. La disposizione si riferisce esclusivamente alla ricerca scientifica e comprende solo il diritto di riproduzione e di elaborazione. La fattispecie restrittiva e il previsto diritto al compenso per il titolare dei diritti limitano la restrizione a determinati casi speciali, i quali non pregiudicano in modo intollerabile né la normale gestione delle opere utilizzate né gli interessi dei titolari dei diritti. La restrizione soddisfa pertanto i requisiti internazionali del test a tre fasi ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 della Convenzione di Berna, dell'articolo 13 dell'AccordoTRIPS e dell'articolo 10 del WCT. A differenza di normative comparabili a livello europeo (quali p.es. l'art. 5 par. 3 lett. a della direttiva sul diritto d'autore 104 o l'art. 6 par. 2 lett. b della direttiva sulle banche dati 96/9/CE), la disposizione non distingue fra scopi commerciali e non commerciali. Una tale distinzione sarebbe un criterio non praticabile nell'ambito delle attività di ricerca, che sovente non servono a un unico scopo, e delle diverse forme di finanziamento. Ad esempio, un progetto di ricerca di un'università finanziato dallo Stato che produce un risultato utilizzabile commercialmente dovrebbe essere considerato come ricerca a scopo commerciale o non commerciale? E nel caso di un progetto di ricerca di un'organizzazione non profit finanziato da un'azienda commerciale privata? Giusta il capoverso 4 i programmi per computer non sono interessati da questa restrizione. Per condurre ricerche, segnatamente nell'ambito del «Text and Data Mining», occorre sviluppare programmi per computer specifici. Lo sviluppo di tali programmi è complesso, oneroso e presuppone investimenti. Spetta ai titolari dei diritti decidere in merito all'utilizzazione dei loro programmi per la promozione di ulteriori sviluppi e degli investimenti correlati.

Art. 24e Inventari di fondi Il «privilegio d'inventario» proposto con l'articolo 24e si fonda sul privilegio d'archivio ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1bis, con il quale il legislatore ha adeguato la normativa all'era digitale già nel 2008. Per completarlo, ora l'articolo 24e permetterà di riprodurre estratti di opere ed esemplari di opere negli inventari di fondi in una misura strettamente circoscritta, purché ciò serva

104 Cfr. la nota 58.

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all'utilizzazione e alla trasmissione dei fondi. Viene così rappresentato e reso possibile anche nella LDA, senza la riscossione di un compenso, il consueto processo di lavoro delle istituzioni della memoria. Questa regolamentazione è necessaria nell'interesse del miglioramento del libero accesso al sapere e alla cultura. L'ottimizzazione, dal profilo digitale, degli inventari di fondi consente ai potenziali utenti di venire a conoscenza dell'esistenza di numerosi prodotti scientifici e culturali. Ciò moltiplica le loro possibilità di valutazione servendo così sia gli interessi dei titolari dei diritti sia quelli degli utenti. Tuttavia le condizioni del capoverso 1 e la precisazione del capoverso 2 della disposizione proposta sono tese a impedire l'effettivo godimento e a limitare la normale utilizzazione delle opere (p.es. il commercio di libri, opere visive e film). Si tiene così conto dell'articolo 9 numero 2 della Convenzione di Berna105. In tale contesto occorre trovare un equilibro tra la protezione degli interessi economici degli aventi diritto, la protezione degli autori dall'alterazione delle loro opere e l'interesse pubblico all'informazione. Il formato, la risoluzione, la durata o altri parametri rilevanti nel quadro della riproduzione delle opere devono essere ridotti in una misura tale da rendere impossibile l'utilizzazione a scopo commerciale delle opere provenienti dagli inventari. I parametri devono però essere ponderati affinché gli inventari adempiano il loro scopo informativo e le opere mostrate possano essere essenzialmente fruite come tali. Il termine «inventario di fondi» è da intendersi in senso lato e neutrale dal punto di vista della tecnologia e comprende qualsiasi forma attuale e futura di inventario accessibile al pubblico, sia esso analogico o digitale, online od offline. Rientrano in questo concetto anche gli inventari definiti «cataloghi online» nel senso tradizionale del termine. La forma delle opere riprodotte non è rilevante: possono infatti essere riprodotte negli inventari opere in formato analogico o digitale oppure anche opere strettamente digitali (dette digital born work). Il concetto di «pubblico» si riferisce nel primo caso alle raccolte accessibili al pubblico (p.es. biblioteche, musei, esposizioni private) e nel secondo caso alle istituzioni di diritto pubblico, che non sono necessariamente accessibili al pubblico (p.es. collezioni d'arte della Confederazione, archivi letterari, archivi di Stato). Il capoverso 2 enumera in maniera non esaustiva ciò che si intende per «breve estratto» in relazione a determinati generi di opere. Per le opere delle arti figurative nonché per le opere fotografiche e altre opere visive, giusta il capoverso 2 lettera c è ammessa la veduta generale dell'opera sotto forma di immagine in formato ridotto a bassa risoluzione. Lo stesso vale per le copertine di opere letterarie e di opere musicali, cinematografiche e audiovisive. In considerazione dello scopo informativo, non possono essere formulate direttive specifiche per quanto attiene al grado di risoluzione e al formato delle immagini: l'essenziale è che l'opera mostrata sia ancora riconoscibile come tale senza poter essere utilizzata a scopo commerciale. Nel caso delle opere linguistiche ai sensi del capoverso 2 lettera a sono escluse le riproduzioni estese del contenuto testuale, in quanto vanno oltre lo scopo informativo. Pertanto, oltre alla copertina possono essere mostrate solo determinate parti di opere con funzione informativa, ovvero il titolo, il frontespizio, l'indice e la bibliografia, le pagine di copertina nonché eventuali riassunti di opere scientifiche (abstract).

105 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967, RS 0.231.14.

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Giusta il capoverso 2 lettera b anche le opere cinematografiche, musicali e audiovisive possono essere riprodotte sotto forma di estratti. Nella misura in cui i titolari dei diritti – ad esempio gli autori stessi oppure le case editrici e di produzione – hanno già reso accessibili estratti di opere, segnatamente trailer ufficiali di film oppure estratti online di supporti audio, tali estratti possono essere riprodotti negli inventari di fondi. È altresì ammessa la riproduzione di un estratto in risoluzione ridotta (p.es. nel caso dei film) o in formato ridotto (p.es. nel caso delle opere musicali). Sarà la prassi a determinare in maniera concreta i limiti della riproduzione a norma di legge. Attualmente il limite per la durata massima ammessa di una riproduzione potrebbe ad esempio corrispondere al 10 per cento della durata totale dell'opera, tuttavia non più di 30 secondi. In quantità limitata per ogni opera, anche le fotografie tratte da film (film still) possono essere riprodotte. Qualora le opere audiovisive comprendano più parti distinguibili tra loro, ad esempio i contributi di un'emissione televisiva, negli inventari possono essere riprodotti estratti di ciascuna parte. Per i tipi di opere attuali o futuri non menzionati al capoverso 2, quali ad esempio le opere nate e utilizzate principalmente in forma digitale (digital born work), valgono considerazioni analoghe a quelle sopra illustrate. In virtù della nuova disposizione le istituzioni della memoria sono così autorizzate, ai fini della trasmissione di pagine Web archiviate, ad allestire istantanee (snapshot) e a riprodurle sotto forma di estratti in inventari, seppur senza funzione visiva e audio nel caso delle opere audiovisive integrate alle quali si applicano i criteri di cui al capoverso 2 lettera c.

Art. 37a Diritti del produttore di fotografie per la stampa In una sua decisione (DTF 130 III 714, consid. 2.3) il Tribunale federale ha specificato che la condizione per la protezione sotto il profilo del diritto d'autore è data dal carattere originale statico della fotografia e non dal carattere originale dell'evento o della cosa, ad esempio la fotografia istantanea di un evento sociale. Questa decisione è corretta. Il diritto d'autore mira infatti alla tutela dell'arte e della letteratura (e con esse del processo creativo) e non alla tutela del motivo. La decisione è tuttavia problematica in quanto esclude dalla protezione le fotografie per la stampa, per le quali ad essere rilevante è il resoconto, dunque il motivo. Il riconoscimento di un diritto di protezione affine limitato per le fotografie per la stampa, concepito in base al diritto della concorrenza, colma questa lacuna ingiustificata. Il capoverso 1 fa riferimento al diritto di riproduzione e di diffusione. I produttori di fotografie per la stampa hanno il diritto esclusivo di riprodurre le loro fotografie in qualsiasi forma (come stampe fotografiche, su supporti di memoria, su CD-ROM, ecc.). Hanno altresì il diritto di salvare le loro fotografie in un computer e allestire delle copie. Oggigiorno le fotografie per la stampa sono soprattutto in forma elettronica, ad esempio in formato digitale sulla carta di memoria della fotocamera. L’obiettivo del capoverso 1 è di comprendere l'allestimento di copie sia fisiche sia elettroniche. Inoltre i produttori di fotografie per la stampa hanno il diritto esclusivo di decidere in merito alla messa in circolazione di esemplari delle loro fotografie e alle relative modalità. Il diritto di diffusione contempla sia l'alienazione a scopo commerciale (p.es. la vendita) sia quella a scopo non commerciale (p.es. la donazione). L'offerta al pubblico, l'alienazione o la messa in circolazione in un altro modo di fotografie

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per la stampa riguardano sia gli originali sia gli esemplari riprodotti. Le operazioni elettroniche di alienazione quali ad esempio la vendita via Internet rientrano nella categoria «mettere altrimenti in circolazione». L'elencazione dei diritti dei produttori di fotografie per la stampa di cui al capoverso 1 è esaustiva. Il capoverso 1 definisce la validità temporale dei diritti esclusivi dei fotoreporter in virtù del criterio di attualità. Pertanto il capoverso 1 poggia sulle stesse considerazioni dell'articolo 28. Nel caso delle fotografie per la stampa sussiste un rischio di riproduzione maggiore fintanto che sono attuali e rilevanti per il resoconto. I diritti nascono dunque al momento della creazione della fotografia e si estinguono quando il resoconto con esse perseguito non è più di interesse attuale. Durante tale periodo i produttori dovrebbero poter utilizzare le loro fotografie nel miglior modo possibile. Non appena il criterio di attualità non è più adempiuto, i diritti esclusivi si estinguono. Questo vale anche qualora, alla luce di altri sviluppi, la fotografia assume nuova importanza in seguito alla quale possa essere (nuovamente) considerata attuale. In casi del genere la rinascita dei diritti del produttore della fotografia per la stampa comporterebbe incertezze giuridiche. Una fotografia sarebbe alternativamente oggetto di diritti esclusivi del fotoreporter e utilizzabile liberamente. La protezione non include nemmeno le fotografie che assumono un interesse per il resoconto attuale solo in un secondo momento dopo la loro creazione. La protezione del produttore delle fotografie per la stampa ha meramente carattere di diritto affine. Pertanto ai produttori non sono conferiti diritti della personalità specifici che vanno oltre i generali diritti della personalità. I diritti esclusivi previsti al capoverso 1 per i produttori di fotografie per la stampa si applicano unicamente alle fotografie prive di carattere originale. Una fotografia per la stampa originale è protetta come opera ai sensi dell'articolo 2. Rientrano nella definizione di fotografia per la stampa giusta il capoverso 2 le fotografie il cui scopo è illustrare articoli giornalistici o esporre fatti per mezzo di immagini. Esse mostrano attraverso illustrazioni i retroscena della politica e della cultura nonché di altri ambiti di interesse per la società (p.es. sport ed economia). L'autore del resoconto è il produttore della fotografia. Nel diritto tedesco sono protetti anche i «prodotti realizzati in maniera simile alle fotografie». Rientrano ad esempio in questa categoria le immagini all'infrarosso o le radiografie, le immagini su supporto digitale e singole immagini televisive. La legge svizzera sul diritto d'autore è neutrale dal punto di vista della tecnologia. Per la protezione non è quindi rilevante se un'immagine è in forma digitale o analogica, stampata o non stampata, su pellicola o su supporto digitale. Purché soddisfino lo scopo auspicato, la disposizione contempla anche eventuali prodotti futuri «simili alle fotografie» che oggi non esistono ancora.

Titolo 4: Società di gestione collettiva

Capitolo 1 Obbligo di autorizzazione e sorveglianza della Confederazione

Art. 40 Obbligo di autorizzazione Il capoverso 1 definisce chi sottostà all'obbligo di autorizzazione da parte dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI). Gli ambiti di cui alle lettere a

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e b corrispondono agli ambiti di gestione già soggetti alla sorveglianza sulla gestione e, come questi ultimi, sono stati finora assoggettati all'obbligo di gestione da parte di società di gestione autorizzate. Il capoverso 1 lettera c tiene formalmente conto dei nuovi diritti a compenso di cui all'articolo 24d. I rimandi includono i diritti a compenso relativi al prestito e all'utilizzazione per scopi scientifici. I capoversi 2 e 3 coincidono materialmente con i capoversi 2 e 3 della legge in vigore.

Art. 41 Sorveglianza della Confederazione Chi necessita di un'autorizzazione dell'IPI sottostà in linea di principio alla sorveglianza della Confederazione. Oltre agli ambiti della «gestione collettiva obbligatoria», saranno assoggettati alla sorveglianza della Confederazione anche gli ambiti della «gestione collettiva facoltativa». L'articolo comporta quindi un'estensione dell'attività di sorveglianza. È così garantito un controllo completo che allinea la legislazione svizzera ai disciplinamenti dei Paesi vicini (p.es. Germania, Austria e Francia). Si tratta di una soluzione che consente un controllo integrale e senza lacune delle attività delle società di gestione e si giustifica in quanto l'assoggettamento dell'attività di gestione a un'autorizzazione statale rafforza la posizione delle singole società di gestione sia nei confronti dei titolari di diritti sia degli utenti di opere. Chi intende beneficiare di un'autorizzazione statale deve in contropartita accettare di assoggettarsi alla sorveglianza sulla gestione dell'IPI. La sorveglianza delle tariffe è di competenza della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (art. 55—60).

Capitolo 2: Gestione collettiva facoltativa

Art. 43a L'articolo 43a introduce il concetto giuridico di «licenza collettiva estesa» che si ispira alla «extended collective licence» adottata nei Paesi nordici. Per motivi di sistematica legislativa, nel progetto è utilizzata l’espressione «gestione collettiva facoltativa». Il capoverso 1 conferisce alle società di gestione la facoltà di rilasciare una licenza se è prevista l'utilizzazione di un numero elevato di opere (tra le categorie di opere gestite). Si valuterà caso per caso se il numero di opere è «elevato». Non è infatti possibile definire un limite valido per tutte le categorie di opere. Nella pratica questo numero sarà, ad esempio, più elevato per i libri che per i film. Questo tipo di licenza si estende alle opere i cui titolari non sono affiliati alla società di gestione. Se un titolare di diritti non desidera che le sue opere siano gestite secondo il capoverso 1, può comunicarlo alla società di gestione (cpv. 2). Questa possibilità è data a tutti i titolari di diritti. Analogamente all'articolo 22b l'esclusione della gestione secondo l'articolo 43a capoverso 2 si ripercuote sulle future fattispecie. Concretamente, la società di gestione non può più autorizzare secondo il capoverso 1 nuove richieste di utilizzazione che includono l'opera del titolare in questione. Nel caso di un rapporto obbligatorio di durata occorre definire in buona fede il momento che pone fine all'utilizzazione ed è necessario negoziare i termini di una nuova utilizzazione con il titolare dei diritti. Secondo il capoverso 3 all'articolo 43a si applicano le disposizioni sulle tariffe (art. 55—60). Questo vale anche per le convenzioni che non sono strutturate come tariffe. Solo l'esperienza mostrerà se nell'ambito dell'articolo 43a saranno stipulate soprattutto convenzioni bilaterali o se si punterà piuttosto su nuove tariffe.

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Verosimilmente le istituzioni pubbliche preferiranno stipulare convenzioni bilaterali. In ogni caso le soluzioni adottate dovranno essere sottoposte alla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (CAF) per approvazione.

Art. 48 Principi della ripartizione Il nuovo capoverso 1bis prevede che l'autorità di sorveglianza esamini l'idoneità dei regolamenti di ripartizione che le sono sottoposti. Si tiene così conto del fatto che gli obblighi delle società di gestione potrebbero essere in contrasto uno con l'altro. L'obbligo di parità di trattamento, ad esempio, implica la necessità di ripartire i compensi riscossi con la massima precisione, il che può, tuttavia, comportare un aumento dell'onere amministrativo e una gestione meno efficiente. Ciò porta a una situazione di conflitto che spetta alle rispettive società di gestione risolvere. Questo aspetto deve essere considerato nell'esame per l'approvazione dei regolamenti di ripartizione.

Art. 51 Il capoverso1bis integra l'esistente obbligo di informare degli utenti di opere nei confronti delle società di gestione. La disposizione concretizza la raccomandazione del gruppo di lavoro AGUR12 in merito all'ampliamento dell'amministrazione elettronica. Il gruppo di lavoro ritiene auspicabile sfruttare fino in fondo il potenziale di riduzione dei costi amministrativi ampliando sistematicamente l'amministrazione elettronica dei diritti. Per gli utenti questo implica un obbligo di fornire le informazioni richieste (art. 51) in un formato elettronico conforme allo stato della tecnica, in modo che le società di gestione possano utilizzarle direttamente per la ripartizione. Alla luce della rapida evoluzione tecnologica, elencare i formati ammessi nella presente legge non pare ragionevole. Nel quadro delle contrattazioni tariffarie con gli utenti, le società di gestione sono chiamate a negoziare, oltre che i compensi, anche le condizioni di rilevamento dei dati necessari e a definire i formati ammessi nelle tariffe. La raccomandazione di AGUR12 in merito all'ampliamento dell'amministrazione elettronica include anche l'obbligo per le società di gestione di condividere i dati raccolti secondo l'articolo 51, per evitare che gli utenti debbano fornire più volte i loro dati. Il capoverso 1 ter crea la relativa base legale, cui le società di gestione possono, tuttavia, fare riferimento solo nei casi in cui le informazioni sono indispensabili per l'esercizio della loro attività. Per la condivisione di dati al di fuori del quadro definito, deve sussistere un motivo giustificato ai sensi dell'articolo 13 LPD106.

Art. 53 Estensione della sorveglianza In virtù della legge vigente, l'esame dell'autorità di sorveglianza delle decisioni e delle attività delle società di gestione si limita a un semplice controllo giuridico. Il capoverso 1 prevede che l'autorità di sorveglianza si occupi ora di verificare anche il criterio dell'adeguatezza. Una società di gestione non è adeguata se, pur agendo

106 RS 235.1

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entro i limiti di apprezzamento definiti, lo fa senza tenere conto del contesto concreto.

Art. 62 Azione d’esecuzione di una prestazione L'inadempimento degli obblighi di «take down» e «stay down» (art. 66b e 66c) da parte dei fornitori di servizi di comunicazione derivati rappresenta un rischio di lesione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini. In questi casi i titolari dei diritti interessati devono poter avviare un'azione civile contro i fornitori di servizi di comunicazione derivati. Il capoverso 1bis include i casi di violazione degli obblighi di cui agli articoli 66b e 66c e intende solamente spiegare le modalità di attuazione dei nuovi obblighi. In caso di adempimento degli obblighi vale l'esclusione della responsabilità secondo l'articolo 66k capoverso 1.

Art. 62a Decisione giudiziaria di identificazione degli utenti in caso di violazione di diritti in Internet In linea di massima, in caso di violazione del diritto d'autore, i titolari dei diritti possono e devono procedere direttamente contro l'autore della violazione. Il contesto digitale pone, tuttavia, problemi particolari. Le violazioni del diritto d'autore in Internet hanno un potenziale di danno elevato e possono scatenare una serie di violazioni da parte di altri utenti della rete che condividono o diffondono i contenuti in questione. In questi casi è indispensabile reagire tempestivamente. Per questo motivo le misure di lotta alla pirateria raccomandate dal gruppo di lavoro AGUR12 si concentrano fondamentalmente su una rapida eliminazione delle violazioni. Si punta in particolare sull'assistenza dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati107 (cfr. art 66b segg.), senza chiamare in causa gli utenti di Internet privati, ossia gli utenti che utilizzano il sistema a fini personali. Nelle reti peer-to-peer di seconda generazione108 il software stabilisce un collegamento diretto tra gli utenti, per cui non è più necessario passare da un server centrale. In questi casi non è quindi possibile ricorrere all'assistenza dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati, dal momento che non c'è un gestore di server che potrebbe eliminare i contenuti contrari al diritto d'autore. Un blocco non sarebbe una misura proporzionale, in quanto renderebbe necessario bloccare l'accesso ai computer di un numero elevato di utenti di reti peer-to-peer. Questi non potrebbero più ricevere messaggi elettronici né procurarsi informazioni in rete. I vantaggi comportati da questo tipo di blocco sarebbero marginali rispetto alle conseguenze negative. In presenza di una violazione grave del diritto d'autore non è quindi auspicabile applicare il sistema di cui all'articolo 66b e seguenti, fondato sull'assistenza dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati, ma bisogna

107 In merito alle espressioni «fornitore di servizi di telecomunicazione» e «fornitore di servizi di comunicazione derivati» si veda il n. 1.3. 108 Nei sistemi di condivisione di dati di prima generazione i singoli utenti si collegano tra loro tramite un server centrale. Tutti i dati messi a disposizione dall'utente sono indicizzati e gestiti mediante questo server. È quindi ragionevole ed efficace che i titolari di diritti agiscano contro chi gestisce il server chiedendone l'interruzione. È quanto è successo nel procedimento contro la borsa di file sharing Napster, chiusosi con lo spegnimento del server centrale.

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poter procedere direttamente contro gli utenti (cpv. 2 lett. a n. 1 e cpv. 4). Dal momento che l'azione civile contro ignoti non è prevista, è necessario identificare gli utenti i cui collegamenti sono stati utilizzati per la violazione. La possibilità, limitata ai casi gravi, di identificare gli utenti all'interno di un procedimento civile comporta un cambiamento di paradigma. In virtù del diritto vigente l'identificazione degli utenti è possibile solo nei procedimenti penali (art. 14 cpv. 4 LSCPT109; eccezion fatta per i casi in cui si cerca una persona dispersa, cfr. art. 3 LSCPT). Dal momento che le violazioni del diritto d'autore sono perseguibili penalmente (art. 67—70), identificare un utente è possibile nel quadro di un procedimento penale. Questa situazione ha fatto sì che si facesse ricorso al procedimento penale per avanzare pretese di diritto civile110. In alternativa all'identificazione degli utenti nei procedimenti civili, si potrebbe sistematicamente optare per la via penale. Sarebbe, tuttavia, necessario che una parte della popolazione accettasse di essere perquisita dalla polizia e di farsi sequestrare computer e schede di memoria ai fini dell'assicurazione delle prove. Per gli utenti di Internet questo modo di procedere sarebbe molto più invasivo. Inoltre il lavoro delle autorità giudiziarie aumenterebbe in modo significativo. Non si tratta quindi di un'opzione praticabile. Pur non prevedendo esplicitamente l'identificazione degli utenti nei procedimenti civili, nella direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del 29 aprile 2004111, l'UE prevede misure di diritto civile che non avrebbero senso se questa non fosse ammessa112. L'identificazione degli utenti nelle azioni civili è, ad esempio, ammessa in Germania e in Austria. La nuova disposizione sull'azione d'esecuzione di una prestazione scaturisce direttamente dalla decisione del Tribunale federale nel caso Logistep (DTF 136 II508), in cui il TF ha esortato il legislatore ad agire, sottolineando che è compito suo «adottare le misure necessarie per garantire una protezione adeguata alle nuove tecnologie». Per esercitare i suoi diritti nel contesto delle reti peer-to- peer, il titolare dei diritti deve poter identificare il proprietario del collegamento Internet o l'utente. A tal fine deve disporre di determinate informazioni (indirizzo IP, data, ora e luogo della messa a disposizione dell'opera protetta) nonché dell'impronta digitale («valore di hash») delle opere protette messe a disposizione. Nel caso Logistep il TF ha deciso che, nella fattispecie, gli indirizzi IP sono dati personali ai sensi dell'articolo 3 lettera a LPD. Affinché sia possibile farne uso in un procedimento civile occorre quindi creare una base legale adeguata. Questa è creata con l'introduzione dell'articolo 66j che definisce le condizioni per un'elaborazione dei dati conforme alla legge. Nella decisione Logistep il TF ha altresì sottolineato che occorre in ogni caso bilanciare gli interessi, e che non necessariamente la protezione dei dati prevale sempre sul diritto d'autore. La decisione di limitare il campo d'applicazione alle violazioni gravi del diritto d'autore (cpv. 2 lett. a n. 1 e cpv. 4) riflette questa

109 RS 780.1 110 INCARICATO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA, 15° Rapporto d'attività 2007/2008, pag. 37, disponibile in tedesco e francese). 111 GU L 157 del 30.04.2004, pag. 45. 112 OBERGFELL, E VA INES / HERBORT, NINA ELISABETH, Der Drittauskunftsanspruch gegen Access-Provider gemäss § 101 Abs. 1 und 2 S. 1 Nr. 3 UrhG - ein gesetzgeberisches Glanzstück oder Stückwerk, ZGE/IPJ (2013), pag. 494.

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considerazione. La disposizione garantisce al contempo che si deroghi al segreto delle telecomunicazioni nei confronti degli utenti di Internet privati unicamente in via eccezionale e che i fornitori di servizi di telecomunicazione non siano travolti da una valanga di ordini di identificazione. Il capoverso 2 lettera a numero 1 sancisce che le violazioni del diritto d’autore devono invece semplicemente essere rese verosimili. L'accertamento della violazione da parte di un tribunale non può essere oggetto della procedura di identificazione dell'utente. Va invece integrato nel conseguente procedimento civile contro l'utente il cui collegamento è stato utilizzato per la violazione. Il capoverso 2 lettera a numero 2 limita il diritto all'informazione alle violazioni commesse mediante le reti peer-to-peer. Il capoverso 2 lettera a numero 3 prevede che l'utente sia preliminarmente informato con due avvisi (art. 66g) e garantisce così che siano identificati unicamente gli utenti che non adempiono i loro obblighi intenzionalmente (ossia consapevolmente e volontariamente). Questa soluzione permette inoltre di ovviare al problema posto dal fatto che non sempre l'autore della violazione (ossia l'utente del sistema di file sharing) è l'utente. Ciò può, ad esempio, accadere nelle comunità abitative studentesche, dove tutti utilizzano lo stesso collegamento, ma solo uno degli inquilini mette illecitamente a disposizione opere protette sulle reti peer-to-peer. L'utente riceve un primo avviso che, qualora siano accertate altre violazioni gravi del diritto d’autore, è seguito da un secondo avviso. L’utente è quindi informato del fatto che il suo collegamento è utilizzato per commettere una violazione. Ha pertanto la possibilità di controllare e proteggere il collegamento e chiarire la situazione con gli altri utenti. Se non reagisce, lo fa sapendo che il suo collegamento continua a essere utilizzato abusivamente (si parla in questo caso di commissione colposa). I due avvisi che informano gli utenti interessati delle potenziali conseguenze delle loro azioni danno loro la possibilità di modificare il loro comportamento e di evitare così l'identificazione. Il capoverso 2 lettera b sancisce inoltre chiaramente che i fornitori di servizi di telecomunicazione non sono obbligati a conservare i dati. L'identificazione degli utenti è possibile solo se il fornitore di servizi di telecomunicazione dispone ancora dei relativi dati. Qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 2, il tribunale civile competente ordina l'identificazione dell'utente con procedura sommaria. Una relativa disposizione è aggiunta nel CPC (cfr. art. 250a CPC). La competenza per territorio è retta dalle vigenti disposizioni del CPC. Spetta al richiedente rendere verosimile l'adempimento delle condizioni. Un fatto è reso verosimile se ci sono elementi a dimostrazione della sua plausibilità, anche qualora il giudice continui a credere nella possibilità che il fatto non si sia verificato (DTF 130 III 321, consid. 3.3). Il capoverso 3 stabilisce che il costo dell'identificazione è a carico di chi è leso nei suoi diritti. Si tratta di un diritto azionabile conferito ai fornitori di servizi di telecomunicazione. Se le parti non trovano un'intesa in merito all'importo dell'indennità, questa è stabilita dal tribunale. Nella misura in cui i costi sostenuti sono attestati e l'importo si situa nella fascia usuale per questo tipo di attività, le spese sono rimborsate integralmente. Il tribunale terrà in particolare conto del fatto che il coinvolgimento dei fornitori di servizi di telecomunicazione nel procedimento riguarda unicamente un aspetto tecnico.

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Il capoverso 4 annovera le violazioni considerate gravi. Da un lato si pensa agli utenti di Internet che mettono a disposizione un numero elevato di opere legalmente accessibili o disponibili in Svizzera. È considerata tale anche un'offerta legalmente disponibile in Svizzera proveniente dagli Stati Uniti. Non necessariamente chi mette a disposizione l'offerta deve quindi avere sede in Svizzera. Sarà compito dei tribunali stabilire caso per caso se il numero di opere o di oggetti protetti è «elevato». La disposizione è, tuttavia, formulata in modo da esplicitare che il principio di non criminalizzazione degli utenti non può essere messo in discussione. Ci si concentra su casi come quello verificatosi in Svizzera qualche anno fa, in cui era emerso che oltre 13 000 file musicali erano stati messi a disposizione contemporaneamente da un unico collegamento Internet. Il criterio dell'accessibilità o della disponibilità «in Svizzera» scaturisce direttamente dal principio di territorialità applicato nel diritto d'autore. D'altro canto succede, ad esempio, che film non ancora pubblicati sono proposti su questo tipo di rete decentralizzata sotto forma di copie preliminari in qualità DVD. Nei due giorni successivi alla messa in rete di una copia preliminare di «Lo Hobbit», il film è stato scaricato oltre 2 milioni di volte da siti pirata113.

Capitolo 1a Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati Il coinvolgimento dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati è l'aspetto centrale dei provvedimenti tesi a migliorare la situazione degli autori. La portata dell’obbligo di collaborazione è determinata dalla vicinanza ai contenuti. I fornitori di servizi di comunicazione derivati (hosting provider in senso lato) possono mettere a disposizione sui loro server uno spazio di memoria che gli utenti utilizzano per salvare e pubblicare documenti, dati o pagine Internet. Chi fornisce questo tipo di servizio non può evitare che i suoi server siano occasionalmente utilizzati per mettere a disposizione contenuti che violano il diritto d'autore o diritti di protezione affini. I fornitori di servizi di comunicazione derivati, i cui calcolatori o le cui piattaforme sono utilizzati per memorizzare contenuti contrari al diritto d'autore, sono più vicini ai contenuti rispetto ai fornitori di servizi di telecomunicazione. Sono quindi meglio posizionati nella lotta alle violazioni del diritto d'autore. L'obbligo di rimuovere i contenuti contrari al diritto d'autore o di bloccarne l'acceso a seguito di una comunicazione si ispira all'articolo 14 paragrafo 1 lettera b della direttiva sul commercio elettronico114. Su proposta del gruppo di lavoro AGUR12, e con riferimento alla decisione «Alone in the dark» della Corte federale di giustizia tedesca, si chiede inoltre che i fornitori di servizi di comunicazione derivati impediscano che le opere in questione siano subito ricaricate illegalmente («stay down») 115. I fornitori di servizi di comunicazione derivati con sede in Svizzera possono sottrarsi all'obbligo di «stay down» affiliandosi a un organismo di autodisciplina con sede in Svizzera e impegnandosi ad adottare un modello commerciale che non sia fondato

113 http://www.soaktuell.ch/index.php?page=/news/oscar-verleihung-ist-jeweils-ein-segen- fuer-film-piraten_7557. 114 Cfr. nota 62. 115 Decisione del 12 giugno 2013 - I ZR 18/11.

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sulla promozione di violazioni sistematiche del diritto d'autore (art. 66c). Ci si attende che l'affiliazione a un organismo di autodisciplina diventi la norma. Il gruppo di lavoro AGUR12 ritiene che le società costruite su un modello commerciale fondato sulla promozione di violazioni sistematiche del diritto d'autore, rappresentino un'eccezione e che l’introduzione di un meccanismo di autodisciplina sia quindi una misura sufficiente. Nel contesto digitale è indispensabile rimuovere i contenuti in modo rapido ed efficiente (a causa dell'importante potenziale di diffusione e di danno delle violazioni del diritto d'autore e delle ulteriori violazioni). Ciò è tuttavia difficile se i fornitori di servizi di comunicazione derivati i cui server sono utilizzati per la promozione di offerte illegali hanno sede all'estero o dissimulano la loro ubicazione. Per poter reagire tempestivamente anche in questi casi, l'autore deve avvalersi dell'assistenza dei fornitori di servizi di telecomunicazione (access provider) con sede in Svizzera. Considerato che i fornitori di servizi di telecomunicazione sono meno vicini ai contenuti, l'obbligo di assistenza è limitato. Si chiede loro di bloccare l'accesso ai contenuti contrari al diritto d'autore sole se sussistono determinate condizioni specifiche. La misura è essenzialmente diretta contro i siti Internet che propongono soprattutto offerte pirata (siti pirata). Non è invece diretta contro i siti che propongono contenuti leciti e occasionalmente mettono illecitamente a disposizione opere o altri oggetti protetti. Per migliorare la leggibilità i nuovi obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati sono riuniti in un capitolo a parte. La collocazione sistematica di queste disposizioni di diritto civile e amministrativo sarà verificata e adeguata in sede di elaborazione del messaggio.

Art. 66b Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati I fornitori di servizi di comunicazione derivati (hosting provider in senso lato) possono contribuire in modo decisivo alla lotta contro la pirateria, rimuovendo o bloccando rapidamente i contenuti contrari al diritto d'autore e accertandosi che questi non siano nuovamente messi a disposizione. Qualora un cliente si renda responsabile di una violazione del diritto d’autore sono obbligati, su denuncia del titolare dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini o di un'autorità, a rimuovere i contenuti definiti contrari al diritto o a bloccarne l'accesso («take down»). I capoversi 1—3 definiscono la procedura già applicata dalla maggioranza dei fornitori di servizi di comunicazione derivati: in una prima fase, su notificazione di un titolare di diritti o di un'autorità competente, il fornitore di servizi di comunicazione derivati rimuove o blocca i contenuti definiti contrari al diritto d'autore. Trasmette immediatamente la relativa notificazione ai clienti che mettono a disposizione i contenuti in questione. Se successivamente un fornitore di contenuti con un recapito in Svizzera si oppone al blocco o alla rimozione dei contenuti, il blocco è immediatamente revocato e il contenuto è nuovamente messo a disposizione. L'opposizione non deve essere motivata. Spetta al titolare di diritti interessato, tramite un accordo o un provvedimento cautelare ordinato da un giudice, ottenere nuovamente il blocco o la rimozione dei contenuti e far chiarire la questione (in giudizio). Per consentire al titolare di diritti di promuovere un’azione civile, in caso di opposizione gli viene comunicata l'identità del fornitore di contenuti interessato.

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Secondo il capoverso 4, se un fornitore di servizi di comunicazione derivati non è affiliato a un organismo di autodisciplina, è inoltre tenuto ad accertarsi che i diritti sulle opere in questione non siano nuovamente violati («stay down»). Questo obbligo sussiste soltanto se è considerato ragionevole da un punto di vista tecnico ed economico. Pretendere che i fornitori di servizi di comunicazione derivati controllino sistematicamente i contenuti messi a disposizione sui loro server non sarebbe ragionevole da un punto di vista né tecnico, né economico, e non è quindi necessario. Un controllo sistematico non sarebbe inoltre compatibile con i principi del diritto della protezione dei dati e dei diritti morali. È invece possibile l'adozione di misure di controllo limitate, come un controllo approfondito delle risorse alle quali si rinvia con un link e l'obbligo di accertare, con ricerche ben definite nei motori di ricerca comuni o, all'occasione, ricorrendo a un crawler, se per i contenuti in questione esistano segnali che indichino l'esistenza di altri link possibilmente abusivi. Qualora gli obblighi di cui all'articolo 66b non siano adempiti è possibile chiederne l'attuazione nell'ambito di un procedimento civile (art. 62 cpv 1bis). La procedura è retta dalla vigenti disposizioni del CPC. In caso di adempimento la responsabilità è invece esclusa (art. 66k cpv. 1).

Art. 66c Autodisciplina dei fornitori di servizi di comunicazione derivati I fornitori di servizi di comunicazione derivati con sede in Svizzera hanno la possibilità di affiliarsi a un organismo di autodisciplina, che abbia anch'esso sede in Svizzera. Il capoverso 1 si ispira all'articolo 24 della legge del 10 ottobre 1997116 sul riciclaggio di denaro (LRD). L'autodisciplina è retta dal diritto privato. Il capoverso 1 prevede inoltre esplicitamente che i fornitori di servizi di comunicazione derivati affiliati a un organismo di autodisciplina, non siano fondati su un modello commerciale incentrato sulla promozione di violazioni sistematiche del diritto d'autore. In virtù del capoverso 2 gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento, retto dal diritto privato, in cui definiscono gli obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati affiliati. Esistono già sistemi analoghi. La Swiss Internet Industry Association (simsa) si è, ad esempio, dotata di un Code of Conduct che regola la procedura in caso di violazioni del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini, introducendo così un obbligo di diligenza. Il regolamento è inoltre vincolante per chi intende utilizzare il sigillo di qualità simsa «Swiss Quality Hosting». Il secondo periodo del capoverso 2 chiarisce che l'articolo 66c prevale sull'articolo 66b capoverso 4 in quanto lex specialis. I fornitori di servizi di comunicazione derivati affiliati a un organismo di autodisciplina devono attenersi agli obblighi definiti nel regolamento. L'obbligo di cui all'articolo 66b capoverso 4, secondo il quale devono garantire che i contenuti contrari al diritto d'autore non siano nuovamente messi a disposizione in Internet («stay down»), non è applicato. Il regolamento definisce gli obblighi di diligenza dei fornitori di servizi di comunicazione affiliati e deve almeno includere gli elementi annoverati al capoverso 3. Deve inoltre prevedere una procedura di «take down» con obblighi materialmente comparabili a quelli della procedura secondo l'articolo 66b capoversi 1—3.

116 RS 955.0

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Giacché l'affiliazione dei fornitori di servizi di comunicazione derivati a un organismo di autodisciplina ha conseguenze per l'avanzamento di pretese di diritto civile (esclusione dello «stay down»), i criteri di affiliazione ed esclusione devono essere disciplinati esplicitamente, tenendo in particolare conto dell'articolo 2 LCSI. I criteri definiti non devono influire sui rapporti di concorrenza tra i diversi fornitori di servizi di comunicazione derivati. L'esclusione da un organismo di autodisciplina non può, ad esempio, essere utilizzata per sfavorire un fornitore di servizi di comunicazione derivati sotto il profilo della concorrenza. Il capoverso 5 prevede che l'IPI eserciti la sorveglianza sugli organismi di autodisciplina. La funzione di sorveglianza dell'IPI è limitata all'ambito della lotta alle violazioni del diritto d'autore. Non sono in particolare incluse le situazioni che riguardano unicamente aspetti di diritto morale. Anche la verifica delle disposizioni dei regolamenti è limitata alle norme rilevanti sotto il profilo del diritto d'autore, segnatamente gli obblighi di cui al capoverso 3 lettere a—c. Per queste attività sono riscosse delle tasse secondo l'articolo 13 capoverso 1 LIPI117.

Art. 66d Blocco dell'accesso all'offerta Se il fornitore di servizi di comunicazione derivati ha sede o si trova all'estero, oppure dissimula la sua ubicazione, è applicato il secondo livello di escalation 118, ossia il blocco dell'accesso. L'articolo 66d obbliga i fornitori di servizi di telecomunicazione (access provider) con sede in Svizzera a provvedere al blocco dell'accesso in determinate circostanze. Alla luce del criterio della vicinanza ai contenuti, l'articolo 66d rappresenta il secondo livello nel nuovo sistema di lotta alla pirateria. I blocchi dell'accesso sono definiti in modo proporzionale al caso specifico. Devono essere idonei, necessari e commisurati allo scopo perseguito (la lotta alla pirateria). La misura è quindi essenzialmente diretta contro i siti Internet che propongono principalmente offerte pirata. Sarebbe invece incompatibile con il principio della proporzionalità bloccare un sito che opera nella legalità e mette saltuariamente a disposizione opere o altri oggetti protetti. La legge non definisce esplicitamente le modalità di blocco dell'accesso, poiché queste potrebbero modificarsi con lo sviluppo tecnologico. Occorre inoltre sincerarsi che la misura adottata non sia per il fornitore di servizi di telecomunicazione irragionevole sotto il profilo economico o tecnico. L'articolo 66e capoverso 2 lettera b prevede in merito una possibilità di opposizione. Nel contesto tecnologico attuale si ricorrerà principalmente al blocco degli indirizzi IP o al blocco DNS. Nel primo caso il fornitore di servizi di telecomunicazione blocca l'accesso a un server con un indirizzo IP specifico. Gli utenti di Internet continuano ad accedere a Internet, ma non al server bloccato. Nel secondo caso il server DNS del fornitore di servizi di telecomunicazione cessa di attribuire al dominio in questione l'indirizzo IP necessario per stabilire il collegamento. La scelta di ricorrere al blocco degli indirizzi IP, al blocco DNS o a una combinazione dei metodi di blocco dipende dal potenziale di «overblocking» comportato dall'uno o dall'altro metodo.

117 RS 172.010.31 118 Il primo livello di escalation prevede che i fornitori di servizi di comunicazione derivati rimuovano i contenuti contrari al diritto d'autore dai loro server e impediscano che siano immediatamente ricaricati (art. 66b—c).

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L'«overblocking» ha l'effetto indesiderato di bloccare anche i contenuti legali oltre a quelli illeciti e ciò interferisce con la libertà di espressione (art. 10 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Nel caso Ahmet Yildirim119 la Corte europea dei diritti umani (CEDU) si è pronunciata contro la decisione delle autorità turche di bloccare tutti i siti creati su Google Sites, sebbene l'ordine di blocco riguardasse un unico sito, definendola contraria alle disposizioni della convenzione. La CEDU ha inoltre rimproverato alla giustizia turca di non aver considerato misure con effetti secondari meno incisivi. I blocchi sono utili per ostacolare l'accesso ai contenuti illeciti e, dove esistono opzioni messe a disposizione lecitamente, sono un mezzo efficace per combattere la pirateria. Tuttavia, i blocchi dell'accesso sono relativamente facili da aggirare e non garantiscono quindi una protezione totale. Nel quadro delle discussioni del gruppo di lavoro AGUR12, sono pertanto state avanzate altre proposte, tra cui l'approccio detto «follow the money», che prevede il coinvolgimento nella lotta alla pirateria dei servizi di pagamento, delle società di gestione delle carte di credito e di PayPal, e delle agenzie pubblicitarie, con l’obiettivo di rendere improduttiva la gestione di siti pirata. Si tratta di opzioni altrettanto valide e meno invasive 120 che, tuttavia, non sono ancora giunte a piena maturità. Prima di emanare un ordine di blocco, occorre considerare anche che le misure di elusione dei blocchi possono pregiudicare la stabilità della rete. Il blocco dell'accesso resta dunque un rimedio estremo da adottare in modo contenuto. Questo approccio è in linea anche con la raccomandazione del gruppo di lavoro AGUR12, secondo cui le restrizioni applicate nei casi gravi devono essere definite in modo tale da non costringere il fornitore di servizi di telecomunicazione ad attuare un numero eccessivo di misure di blocco. Le misure di blocco hanno anche una funzione informativa. Gli utenti di Internet sono automaticamente deviati su un sito messo a disposizione dall'IPI che li informa del blocco e dell'illiceità dell'offerta. L'IPI tiene un elenco delle offerte bloccate (cpv. 2). I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a bloccare l'accesso ai siti annoverati nell'elenco (cpv. 1). Si tratta di decisioni generali con cui è ordinato il blocco delle pagine elencate. Le decisioni riguardano sempre casi specifici, ma sono indirizzate a destinatari diversi, ossia a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione possibilmente interessati. Gli ordini di blocco sono emanati dall'IPI, se sono soddisfatte le condizioni seguenti (cpv. 2): le offerte da bloccare che rendono accessibili opere o altri oggetti protetti in maniera manifestamente illecita sono accessibili in Svizzera e il fornitore di servizi di comunicazione derivati sul cui server si trova l'offerta ha sede all'estero o dissimula la sua ubicazione. Anche le opere o gli altri oggetti protetti devono essere lecitamente accessibili o altrimenti disponibili in Svizzera. La persona lesa nel suo diritto d'autore deve rendere verosimile l'adempimento delle succitate condizioni in una comunicazione all'IPI quale autorità competente. Contro le offerte palesemente gestite dalla Svizzera è possibile procedere direttamente. Ciò significa che chi è leso nei suoi diritti d'autore deve notificarlo al fornitore di servizi di comunicazione derivati (in virtù dell'art. 66b cpv. 1 e dell'art. 66c cpv. 3 lett. b) o, qualora conosca

119 Decisione CEDU Ahmed Yildirim c. Turchia (nota 66). 120 Cfr. la decisione di una corte inglese Cartier, Montblanc and Richemont v BSkyB, BT, TalkTalk, EE and Virgin (Open Rights Group intervening) [2014] EWHC 3354 (Ch).

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l'identità dell'autore della violazione, chiedere di fare cessare la violazione secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera b. Un'offerta è «manifestamente» illecita ai sensi del capoverso 2 lettera b, qualora includa esclusivamente opere messe a disposizione illecitamente. Sono contemplati anche i casi in cui offerte legittime isolate servono per coprire le vere finalità di un sito principalmente dedicato alla diffusione di opere messe a disposizione illecitamente. L'elenco delle offerte da bloccare va aggiornato regolarmente. Non è ancora possibile definire la periodicità degli aggiornamenti. Da un punto di vista pratico occorrerà bilanciare l'esigenza di una reazione tempestiva alle domande di blocco delle parti lese e il desiderio dei fornitori di servizi di telecomunicazione di non dovere adottare un numero eccessivo di misure di blocco. Il Consiglio federale prevede per ora un aggiornamento mensile dell'elenco, il che pare un compromesso accettabile. La struttura dei contenuti dell'elenco dovrà consentire un'applicazione efficace da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Nel contesto attuale è prevista la pubblicazione dei nomi di dominio per i blocchi DNS e degli indirizzi IP per i blocchi degli indirizzi IP. Il contenuto dell'elenco è, tuttavia, soggetto a modifiche determinate dallo sviluppo tecnologico. In veste di autorità competente, l’IPI non è tenuto a sorvegliare la rete per individuare le offerte illecite. Spetta ai titolari di diritti lesi presentare una domanda di blocco (cpv. 1) nella quale rendono verosimile l'adempimento delle condizioni previste (cpv. 2). Sulla base delle domande presentate, l'IPI esamina le offerte in questione e decide in merito all'autorizzazione del blocco e all'inclusione dell'offerta nell'elenco delle offerte bloccate. L'apertura di una procedura amministrativa per il blocco delle offerte che rendono accessibile opere in maniera manifestamente illecita non significa che, a contrario, non siano ammessi provvedimenti giudiziali di attuazione di pretese di omissione o di cessazione nel quadro di un'azione civile. L'IPI e i fornitori di servizi di telecomunicazione devono essere adeguatamente indennizzati per i costi di attuazione del blocco (cpv. 3). Nella misura in cui l'importo si situa nella fascia usuale per questo tipo di attività, le spese sono rimborsate integralmente. L'IPI riscuote tasse in relazione a questa attività (art. 13 cpv. 1 LIPI) 121.

Art. 66e Notificazione della decisione di bloccare l’offerta e procedura di opposizione La pubblicazione nel Foglio federale prevista al capoverso 1 vale come notificazione della decisione. I destinatari della decisione sono i fornitori di servizi di telecomunicazione. Pur non essendo i destinatari diretti della decisione, anche i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi di comunicazione derivati sono interessati dalle decisioni di blocco dal momento che riguardano l'accesso alla loro offerta. Il capoverso 2 conferisce la facoltà di opporsi a tutte le persone coinvolte, che sono quindi parti ai sensi dell'articolo 6 PA122. Non è pertanto possibile

121 RS 172.010.31 122 RS 172.021

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determinare con precisione la cerchia delle persone interessate senza sforzi eccessivi. Il sito di file hosting Megaupload, che ospitava perlopiù offerte pirata, aveva, ad esempio, oltre 150 milioni di utenti registrati 123. A ciò si aggiunge che un certo numero di fornitori di servizi di comunicazione derivati fa il possibile per evitare di rendersi raggiungibile (ad esempio dissimulando la propria ubicazione). Sono pertanto soddisfatte le condizioni di notificazione mediante pubblicazione in un foglio ufficiale (art. 36 PA) e la procedura è giustificata. Nel Foglio federale è pubblicato solo un rimando al sito dell'IPI quale autorità competente. L'elenco completo è pubblicato nel suo sito. Le offerte elencate sono bloccate immediatamente dopo la pubblicazione dell'elenco. Quest'ultimo è trasmesso ai fornitori di servizi di telecomunicazione registrati in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997124 sulle telecomunicazioni (LTC). Le parti sono informate direttamente per garantire l'osservanza dei termini definiti per l'opposizione (cfr. cpv. 3 lett. b). Se la sede di un fornitore di servizi di comunicazione derivati interessato è nota, un esemplare del testo pubblicato può essergli trasmesso a titolo informativo. La procedura di opposizione di cui all'articolo 66e è una procedura di ricorso e deve essere avviata presso la stessa autorità che ha emanato la decisione. L'opposizione deve quindi essere presentata all'IPI, quale autorità che ha emanato la decisione di blocco. I fornitori di contenuti, i fornitori di servizi di comunicazione derivati e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno la possibilità di esprimersi in merito ai fatti prima dell'emanazione della decisione di blocco. Nella procedura di opposizione è quindi in particolare garantito il diritto di audizione che consente una valutazione completa degli interessi in causa. Il capoverso 2 lettera a garantisce quindi ai fornitori delle offerte bloccate il diritto di essere uditi a posteriori. Non è impensabile che un'offerta che rende accessibili opere in maniera manifestamente illecita diventi legale. L'esempio più noto è sicuramente quello di Napster, una delle prime borse di scambio in rete. I suoi titolari sono stati riconosciuti colpevoli di complicità nella violazione di diritti d’autore. Successivamente Napster ha acquisito le licenze necessarie ed è stato rilanciato come fornitore di offerte legale. I fornitori di offerte interessati da una decisione di blocco hanno in ogni momento la possibilità di impugnare la decisione se le condizioni per il blocco non sussistono più. Se l'opposizione è accolta, l'offerta in questione è stralciata dall'elenco delle offerte bloccate. Se l'opposizione è respinta, la decisione è confermata e l'offerta in questione rimane tra quelle annoverate nell'elenco delle offerte bloccate. In virtù del paragrafo 2 capoverso b i fornitori di servizi di telecomunicazione hanno la possibilità di impugnare le decisioni di blocco, se le misure necessarie per bloccare l'accesso a nuove offerte inserite nell'elenco delle offerte bloccate sono eccessive sotto il profilo economico o tecnico. Può, ad esempio, succedere che i provvedimenti tecnici necessari siano troppo complessi o che conducano a un indesiderato «overblocking». Il termine di opposizione di 30 giorni decorre a partire dalla pubblicazione della decisione di blocco nel Foglio federale (cpv. 3 lett. b). Secondo il capoverso 4 le opposizioni hanno in genere un effetto sospensivo, a meno che l’IPI non accerti motivi gravi che determinino l'esecuzione immediata

123 https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/justice-department-charges-leaders-of- megaupload-with-widespread-online-copyright-infringement. 124 RS 784.10

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della decisione. Nel caso di un'opposizione presentata contro il blocco dell'accesso a un film non ancora pubblicato (anteprima) messo a disposizione illecitamente, ad esempio, se il film restasse a disposizione durante la procedura di opposizione, la sua normale utilizzazione sarebbe pregiudicata e la decisione sarebbe vanificata. Se l'opposizione presentata è accolta, l'IPI esamina la sua decisione secondo il capoverso 5. Se decide di entrare nel merito dell'opposizione, può rivedere la decisione o emanare una decisione di opposizione. L'IPI non è vincolato dalle conclusioni proposte e una modifica della decisione impugnata a favore della parte opponente non è quindi esclusa. Al termine della procedura di opposizione è riservata l'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. La procedura segue i principi generali della legge del 17 giugno 2005125 sul tribunale amministrativo federale (LTAF) e della PA126.

Art. 66f Informazione degli utenti Quando è attuato un blocco di Internet, l'utente non sempre è consapevole del fatto che l'accesso è bloccato e che non si tratta di un problema tecnico. Per i fornitori di servizi di telecomunicazione ciò può comportare un aumento considerevole delle richieste da parte della clientela. Il capoverso 1 prevede pertanto che gli utenti siano informati dei blocchi. Il gruppo di lavoro AGUR12 si è espresso a favore di una notificazione pubblica del blocco. Allo stato attuale della tecnica, questo avviene sotto forma di una stop page nella quale si informa l’utente di Internet che l’offerta in questione è un'offerta pirata e che l'accesso è stato bloccato per ordine delle autorità. Il sito informativo è gestito dall'autorità competente, il che garantisce l'oggettività dell'informativa sul blocco e sulle sue motivazioni. Nella misura del possibile, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono quindi deviare gli utenti che tentano di accedere alle offerte bloccate verso la pagina Internet dell'autorità competente.

Art. 66g Trasmissione degli avvisi In linea di principio il nuovo sistema di lotta alla pirateria in Internet non si rivolge contro gli utenti privati. Fa eccezione la procedura contro chi si rende colpevole di violazioni gravi del diritto d'autore utilizzando sistemi centralizzati di file sharing (art. 62a). Riallacciandosi alle raccomandazioni del gruppo di lavoro AGUR12, la disposizione prevede che un'attuazione giudiziaria resti eccezionale anche in questi casi. Qualora un titolare di diritti accerti che il collegamento di un utente di Internet è utilizzato per violazioni gravi mediante reti peer-to-peer, è informato dell'identità dell'utente e può avviare un procedimento civile nei suoi confronti solo se l'utente in questione non modifica il proprio comportamento anche dopo essere stato avvisato (art. 62a cpv. 1). In un primo momento i titolari di diritti sono chiamati a sollecitare il fornitore di servizi di telecomunicazione, affinché trasmetta un avviso all'utente (cpv. 1). Mentre gli indirizzi IP utilizzati consentono di identificare il fornitore di servizi di telecomunicazione, non consentono un'identificazione dell'utente. Per questo motivo si chiede al titolare dei diritti di rivolgersi al fornitore di servizi di

125 RS 173.32 126 RS 173.32

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telecomunicazione interessato. Questi identifica l'utente mediante gli indirizzi IP registrati e lo informa dei fatti accertati dal titolare dei diritti, della situazione giuridica e delle conseguenze in caso di inosservanza, nonché delle possibilità a disposizione. Se l'utente è l'autore della violazione, può modificare il proprio comportamento ed evitare che la sua identità sia comunicata al titolare dei diritti e che sia avviata contro di lui un'azione civile. Se l'utente non è l'autore della violazione, ha due mesi di tempo (cfr. cpv. 2) per verificare che il suo collegamento sia protetto dalle utilizzazioni abusive da parte di terzi e accertarsi che chi utilizza il collegamento con la sua autorizzazione (p.es. i membri del nucleo famigliare) si comporti in modo conforme alla legge. Se nel frattempo il fornitore di servizi di telecomunicazione riceve altre comunicazioni in merito allo stesso utente non adotta altre misure. Lo fa invece se le comunicazioni continuano ad arrivare anche una volta decorso il termine di due mesi. Se, esaminando una comunicazione, il fornitore di servizi di telecomunicazione accerta che l'utente in questione ha già ricevuto un primo avviso due mesi prima, ne trasmette un secondo in forma cartacea (cpv. 2). Per l'invio cartaceo si utilizza l'ultimo indirizzo postale noto dell'utente. Il gruppo di lavoro AGUR12 aveva proposto la trasmissione di un unico avviso. Il Consiglio federale ritiene invece insufficiente l'invio di un unico avviso, specie se è trasmesso in forma elettronica. L'avviso potrebbe infatti perdersi nella moltitudine di messaggi elettronici ricevuti quotidianamente, essere bloccato dai filtri di posta indesiderata o non essere letto per altri motivi. È quindi previsto l'invio di due avvisi, di cui il secondo deve essere trasmesso in forma cartacea per i motivi succitati. Qualora ci siano altre comunicazioni una volta decorso il termine di due mesi dalla trasmissione del secondo avviso e nei 12 mesi successivi alla trasmissione del primo avviso, il fornitore di servizi di telecomunicazione informa il titolare dei diritti dell'avviso già trasmesso e della possibilità di identificare l'utente il cui collegamento è stato utilizzato per la violazione. Il titolare dei diritti ha poi la possibilità di chiedere al tribunale civile che ordini al fornitore di servizi di telecomunicazione di identificare l'utente (art. 62a cpv. 1). La procedura di identificazione può essere avviata anche dai titolari di diritti che segnalano una violazione commessa dallo stesso utente in un secondo tempo. Una volta decorso il termine di 12 mesi dalla trasmissione del primo avviso, tutte le comunicazioni pervenute in merito a un utente particolare sono cancellate e le informazioni registrate sono eliminate (cpv. 4 lett. a). Sono legittimati a presentare una domanda i titolari dei diritti. Nella pratica, le domande saranno anzitutto presentate dai titolari i cui diritti sono stati violati in modo grave. Una limitazione a priori della legittimazione a chi ha subito una violazione grave non è invece opportuna, dal momento che non si può chiedere ai fornitori di servizi di telecomunicazione di valutare l'effettiva gravità di una violazione. Una limitazione della legittimazione è pertanto introdotta solo nella procedura d'identificazione degli utenti, che è ammessa unicamente se è resa verosimile la sussistenza di una violazione grave dei diritti d'autore o dei diritti affini di protezione (art. 62a). In casi eccezionali non è escluso che la violazione mediante reti peer-to-peer avvenga utilizzando un collegamento che non è privato (p.es. il collegamento di un'azienda o di una scuola). In questi casi la trasmissione di un avviso non è sensata. Si presuppone infatti che sia le aziende sia le scuole siano al corrente della

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situazione giuridica e abbiano adottato i provvedimenti di sicurezza necessari ed emanato un regolamento per l'utilizzazione. L'adozione di provvedimenti supplementari comporterebbe una sorveglianza dei collaboratori e degli studenti in contrasto con la protezione della sfera privata (p.es. art. 28 CC127) e con il diritto del lavoro (p.es. art. 328b CO e art. 26 cpv. 1 OLL 3 128), e va pertanto rifiutata. Ciò non significa, tuttavia, che la parte lesa non abbia in questi casi la possibilità di esercitare i suoi diritti. Il nuovo sistema intende disciplinare l'esercizio dei diritti nel quadro di un procedimento civile, in genere preferibile al procedimento penale ed eliminare i suoi svantaggi per gli utenti di Internet, i titolari di diritti e le autorità giudiziarie. Ciò nondimeno la via penale resta una possibilità a disposizione dei titolari di diritti. Il capoverso 5 prevede che i titolari di diritti indennizzino adeguatamente i fornitori di servizi di telecomunicazione per i costi cagionati dalla trasmissione degli avvisi. Questo indennizzo va inteso in senso lato. Non include solo i costi diretti cagionati dalla trasmissione dei due avvisi, ma anche quelli indiretti riconducibili al sistema, ad esempio, all'aumento del lavoro del servizio alla clientela generato dalle richieste di chi riceve un avviso. Nella misura in cui i costi sostenuti sono attestati e l'importo si situa nella fascia usuale per questo tipo di attività, le spese sono rimborsate integralmente. Si tratta in questo caso di pretese civili. La procedura proposta si distingue nettamente dal sistema francese o americano. In Francia gli avvisi sono trasmessi da un'autorità (la «Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet», HADOPI). L'identità dell'utente è quindi nota all'autorità fin dalla prima comunicazione. In Svizzera l'avviso è invece trasmesso dal fornitore di servizi di telecomunicazione del quale è cliente l'utente in questione. L'assegnazione degli indirizzi IP rende possibile l'identificazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione interessati senza che sia necessario identificare il cliente. Se del caso, l'utente è identificato nel quadro di una procedura giudiziaria e solo dopo la trasmissione di due avvisi. Sotto questo profilo la procedura proposta è più simile a quella adottata negli Stati Uniti dove gli avvisi sono trasmessi dai fornitori di servizi di telecomunicazione mediante un meccanismo che coinvolge i titolari dei diritti e i fornitori di servizi di telecomunicazione, il «Center for Copyright Information». Il sistema americano diverge dalla soluzione proposta sul piano delle conseguenze. Negli Stati Uniti i provvedimenti sono adottati dai fornitori di servizi di telecomunicazione, che possono ridurre la velocità del collegamento oppure ordinare all'utente di partecipare a un corso online sul diritto d'autore. Il sistema francese prevede addirittura la riscossione di multe. I disciplinamenti proposti non prevedono invece sanzioni o misure educative. L'utente è trattato come cittadino maggiorenne responsabile delle sue azioni. A tale fine può essere identificato su ordine di un tribunale, il che apre la via alla promozione di un'azione civile.

Art. 66h Contenuto delle comunicazioni, degli avvisi e delle informazioni Le comunicazioni, gli avvisi e le informazioni di cui all'articolo 66g non hanno effetti giuridici immediati. Hanno semplicemente lo scopo di informare sulla situazione giuridica e di illustrare le possibili conseguenze. Sul piano collettivo sussiste, tuttavia, un rapporto di triangolazione con un certo potenziale di conflitto: i titolari di diritti chiedono una procedura rapida ed economica. Le associazioni di

127 RS 210 128 RS 822.113

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consumatori chiedono che gli utenti di Internet siano informati in modo oggettivo. I fornitori di servizi di telecomunicazione chiedono che la procedura sia applicata unicamente in caso di violazione grave del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini e che la relativa valutazione legale non sia compito loro. Al fine di tutelare in ugual misura gli interessi in gioco, l'articolo 66h prevede che il contenuto dei testi sia determinato dai titolari dei diritti, dalle organizzazioni di consumatori e dai fornitori di servizi di telecomunicazione. Il coinvolgimento delle organizzazioni di consumatori è stato fortemente voluto dai membri del gruppo di lavoro AGUR12 ed è stato approvato dai titolari dei diritti. Un'organizzazione di consumatori è un'organizzazione con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedica esclusivamente alla protezione dei consumatori. Questa limitazione non è stata chiesta dai membri del gruppo di lavoro. Ciononostante i criteri supplementari sono stati integrati nella disposizione per evitare un debordamento indesiderato della possibilità di ricorso e un accostamento al ricorso popolare. Tali criteri sono soddisfatti dalle organizzazioni di consumatori seguenti: l'Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ACSI), la Fédération romande des consommateurs (FRC), il Konsumentinnenforum Schweiz (KF) e la Stiftung für Konsumentenschutz (SKS).

Art. 66i Servizio di coordinamento Sulla scorta dell'ottima esperienza del nuovo osservatorio dei provvedimenti tecnici (OPT), istituito nel 2008 in occasione della revisione parziale della legge sul diritto d'autore (art. 39b), per il coordinamento e la composizione delle controversie tra associazioni e titolari di diritti, consumatori e fornitori di servizi di telecomunicazione, si prevede di creare un servizio analogo o di ampliare il campo d'attività dell'OPT. Vista la vicinanza dei campi d'attività dei due servizi, pare opportuno ampliare le attività dell'OPT. Il servizio svolge i compiti conferitigli in virtù del capoverso 2. In particolare coordina la formulazione collettiva dei contenuti delle comunicazioni, dei due avvisi e delle informazioni secondo l'articolo 66h.

Art. 66j Elaborazione dei dati da parte di chi è leso nel suo diritto d’autore o nel suo diritto affine di protezione La decisione del Tribunale federale in merito al caso Logistep (DTF 136 II 508) ha messo in dubbio la liceità dell'elaborazione dei dati da parte degli autori lesi nei loro diritti. Secondo l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) l'elaborazione dei dati è ammessa se è garantito che la raccolta e la memorizzazione si limitano a dati assolutamente necessari per sporgere denuncia (probabilmente alle autorità locali responsabili) contro presunti autori di violazioni del diritto d'autore e i titolari dei diritti rendono visibili alle persone interessate la raccolta di dati sulle persone e lo scopo dell'elaborazione. A tal fine devono in particolare spiegare in modo trasparente il loro modo di procedere (con indicazioni sul tipo e sull'entità dei dati raccolti) in uno spazio facilmente accessibile e reperibile del sito Internet nonché chiarire che potranno essere avanzate pretese di risarcimento. Inoltre, le raccolte di dati devono essere registrate presso l’IFPDT se

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sono trattati regolarmente dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità oppure se dati personali sono comunicati regolarmente a terzi129. Il nuovo articolo 66j crea l’auspicata chiarezza, definendo con precisione i dati che la persona lesa nei suoi diritti può elaborare secondo le indicazioni dell'IFPDT, per contrastare le violazioni gravi del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini mediante reti peer-to-peer, e a quali condizioni. Il titolare dei diritti può raccogliere ed elaborare solo i dati oggettivamente ed effettivamente necessari per contrastare le violazioni del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini. Questi dati sono elencati in modo esaustivo al capoverso 1 lettere a—c. Secondo il capoverso 2 la raccolta e la memorizzazione dei dati è limitata ai dati necessari per procedere contro le violazioni del diritto d'autore. Ciò significa che non è, ad esempio, possibile raccogliere dati a fini pubblicitari o di ricerca di mercato. Anche il periodo di tempo durante il quale i dati possono essere memorizzati è definito in funzione della necessità. Il capoverso 3 garantisce la trasparenza dell'elaborazione e in particolare della raccolta dei dati. Qualsivoglia raccolta ed elaborazione di dati deve essere facilmente riconoscibile dalla persona interessata. Chi elabora i dati è quindi tenuto a rendere noti, di propria iniziativa, scopo, tipo e portata dell'elaborazione di dati, ad esempio pubblicando queste informazioni sulla sua pagina Internet 130. Il capoverso 4 riprende il principio sancito nella LTF secondo cui i dati raccolti devono essere protetti da qualsiasi trattamento illecito. Chi elabora i dati è quindi tenuto ad adottare una strategia di sicurezza globale. A tale fine si rimanda a quanto previsto nella LTF e nell'ordinanza del 14 giugno 1993131 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD). Le disposizioni della LTF si applicano a tutta l'elaborazione dei dati secondo questo articolo.

Art. 66k Esclusione della responsabilità I fornitori di servizi di telecomunicazione e i fornitori di servizi di comunicazione derivati non sono responsabili né civilmente, né penalmente dei possibili danni cagionati nell'ambito dell'adempimento dei loro obblighi in virtù della LDA. Ciò vale in particolare per i fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno divulgato l'identità di clienti il cui collegamento è stato utilizzato per una violazione dei diritti in Internet su ordine giudiziario secondo l'articolo 62a. È inoltre escluso che i loro clienti facciano valere una violazione di contratto qualora l'accesso a determinati contenuti su Internet sia bloccato a seguito di misure applicate in conformità con la legge. I fornitori di servizi di telecomunicazione non sono responsabili di eventuali violazioni di obblighi d’origine extracontrattuale, se la violazione risulta dall'adempimento degli obblighi legali. Lo stesso vale per i fornitori di servizi di comunicazione derivati nel quadro dell'adempimento dei loro obblighi legali o regolamentari. I fornitori di servizi di comunicazione derivati non sono responsabili

129 INCARICATO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA, 19° Rapporto d'attività 2011/2012, pag. 47 (disponibile in tedesco e in francese). 130 INCARICATO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA, 19° Rapporto d'attività 2011/2012, pag. 47 (disponibile in tedesco e in francese). 131 RS 235.11

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delle violazioni del diritto d'autore da parte dei loro utenti o da parte dei fornitori di contenuti. Nel suo rapporto del 9 ottobre 2013 Base legale per i media sociali in adempimento del postulato Amherd 11.3912 del 29 settembre 2011, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di esaminare la responsabilità civile dei fornitori di servizi Internet e dei gestori delle piattaforme. Il gruppo di lavoro interdipartimentale che ha esaminato la questione ha concluso che un disciplinamento generale in materia di responsabilità per Internet non è necessario. L'esclusione della responsabilità secondo l'articolo 66k si riferisce esclusivamente ai diritti dei titolari di diritti, dei fornitori di contenuti e degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati in relazione con azioni resesi necessarie nel quadro dell'adempimento dei loro nuovi obblighi.

2.5 Modifica di altri atti

Legge del 24 marzo 1995132 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI)

Art. 13a Tassa di sorveglianza Per le procedure di sorveglianza attribuibili a una società di gestione specifica l’IPI riscuote delle tasse. Sono, ad esempio, soggetti a tassa il rilascio dell'autorizzazione, l'esame annuale dei rapporti di gestione e l'approvazione dei regolamenti di ripartizione. In virtù del diritto in vigore, le spese generali, ad esempio, per la formazione e la formazione continua dell'autorità di sorveglianza, per lo scambio di informazioni e per l'elaborazione di direttive e pareri non possono essere accollate alle società di gestione. Si tratta di costi che non possono essere attribuiti a titolo individuale, bensì unicamente in quanto gruppo. Per poter attribuire alle società di gestione anche i costi generali è necessaria una base legale. Il progetto di revisione propone di ancorare questa base legale nella legge, affinché i costi di sorveglianza siano in futuro attribuiti conformemente al principio di causalità. Sono, ad esempio, riscosse tasse nell'ambito della sorveglianza sulle banche e sulle assicurazioni e in quello della vigilanza sugli impianti di accumulazione e sugli impianti nucleari. Queste regolamentazioni si contraddistinguono perché i costi sono integralmente a carico degli organismi assoggettati alla sorveglianza. Contrariamente ai costi relativi a una procedura di sorveglianza in un caso specifico, i costi cagionati dalle attività di sorveglianza generali non sono attribuibili individualmente a un'unica società di gestione, bensì a tutte le società assoggettate alla sorveglianza in quanto gruppo. Data la corrispondenza tra la cerchia delle persone assoggettate alla tassa e quella delle persone che beneficiano in quanto gruppo destinatario della tassa (equivalenza di gruppo qualificata) 133, in questo caso le società di gestione, spetta a queste ultime assumersi i costi, poiché sono loro a generare l’attività di sorveglianza.

132 RS 172.010.31 133 Cfr. GAAC 64.25, pag. 355 segg.

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La tassa a carico delle cinque società di gestione sarà definita annualmente in funzione dei costi di sorveglianza che non sono coperti dalle altre tasse. Per l'attività di sorveglianza dell'IPI è necessario un posto a tempo pieno. Il trasferimento dell'insieme dei costi di sorveglianza rappresenta in totale meno dello 0,5 per cento delle spese amministrative delle società di gestione. La tassa di sorveglianza è quindi un onere supplementare del tutto marginale. Grazie alla ripartizione della tassa in funzione delle entrate tariffarie, le società di gestione si fanno carico dei costi di sorveglianza in proporzione alle rispettive attività commerciali. Le entrate delle società di gestione negli ambiti non assoggettati ad autorizzazione non sono considerate per la ripartizione.

Legge del 20 dicembre 1968134 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 14 Audizione dei testimoni L'articolo 14 PA in vigore non prevede che la Commissione arbitrale ordini l'audizione di testimoni. Nel quadro delle discussioni per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe, il gruppo di lavoro AGUR12 ha raccomandato l'estensione dei mezzi probatori ammessi affinché, all'occorrenza, anche la Commissione arbitrale possa udire testimoni. La nuova disposizione all'articolo 14 PA crea la base necessaria.

Legge del 17 giugno 2005135 sul Tribunale federale (LTF)

Art. 83 Eccezioni In linea di massima le decisioni del Tribunale amministrativo federale sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale. Nel quadro dei lavori del gruppo di lavoro AGUR12, i rappresentanti delle cerchie interessate, gli utenti, ma anche i titolari di diritti hanno espresso il desiderio di abbreviare l'iter ricorsuale. Le richieste tese a semplificare la procedura di approvazione delle tariffe sono perlopiù state accolte. Il gruppo di lavoro ha tuttavia rinunciato a definire misure specifiche in merito. L'integrazione all'articolo 83 LTF rispecchia questa esigenza. Per le questioni giuridiche di principio il ricorso al Tribunale federale deve restare possibile. La nuova lettera w dell'articolo 83 LTF è stata formulata di conseguenza. Si parla di questione giuridica di principio se è, ad esempio, messa in discussione l'applicabilità delle tariffe a nuove tecnologie. Non è invece una questione di principio una discussione relativa all'importo esatto del compenso di una tariffa. In sostanza, la valutazione deve essere rilevante per la giurisprudenza in generale, e non per forza per la parte ricorrente nella fattispecie.

134 RS 172.021 135 RS 173.110

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Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC)136

Art. 250a Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini Il tribunale civile competente esamina, nell'ambito di una procedura sommaria secondo l'articolo 250a CPC, se sono soddisfatte le condizioni per una decisione giudiziaria di identificazione degli utenti secondo l'articolo 62a LDA. Spetta al richiedente (ossia il titolare dei diritti) rendere verosimile l’adempimento delle condizioni. L'identificazione consente al titolare dei diritti di promuovere un'azione civile per violazione (grave) dei suoi diritti d'autore o di protezione affini contro l'utente. In questa seconda causa è applicata la procedura ordinaria, nella quale la verosimiglianza non basta: il titolare dei diritti deve provare di essere stato leso nei suoi diritti.

Legge del 26 giugno 1998137 sull'archiviazione (LAr)

Art. 9 Principio della libera consultazione e termine di protezione L'Archivio federale ha il compito di archiviare i documenti di valore archivistico e di renderli accessibili al pubblico. Con l'introduzione del capoverso 3 si garantisce che l’Archivio federale posso svolgere tale compito, in una forma adeguata, anche nel caso di materiale d’archivio protetto dal diritto d'autore. Si intende così dare all'Archivio federale la possibilità di rendere accessibili gli archivi in qualsiasi forma.

3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.1.1 Ripercussioni finanziarie I diritti al compenso legati al diritto di prestito e alla restrizione dell’utilizzazione per scopi scientifici comportano un aumento dei costi di gestione di biblioteche, archivi e istituti di ricerca. L’utilizzazione di opere protette dal diritto d’autore produce pertanto costi aggiuntivi per la Confederazione, poiché essa gestisce diversi archivi e biblioteche (p.es. la Biblioteca nazionale svizzera) e cofinanzia i politecnici federali. Oltre a questi, per la Confederazione non risultano ulteriori costi supplementari.

3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale La tenuta degli elenchi delle offerte bloccate (art. 66d cpv. 2) e l’istituzione di un servizio di coordinamento che funge da collegamento fra i titolari di diritti, le organizzazioni di consumatori determinanti e i fornitori di servizi di

136 RS 272 137 RS 152.1

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telecomunicazione (art. 66i) comportano spese di personale pari complessivamente a due posti a tempo parziale. L’elenco delle offerte bloccate sarà gestito dall’IPI, mentre i compiti del servizio di coordinamento saranno assunti dall’Osservatorio dei provvedimenti tecnici (OPT). Di conseguenza il progetto non influisce sull’effettivo del personale della Confederazione. In quanto unità decentralizzata della Confederazione, l’IPI tiene una contabilità separata e le sue spese sono interamente finanziate attraverso la riscossione di tasse. L’Istituto assume altresì i costi dell’OPT, che dal profilo amministrativo gli è subordinato. La prevista estensione della sorveglianza delle tariffe ad accordi contrattuali sulla gestione di diritti esclusivi non soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 43a (gestione collettiva facoltativa) potrebbe tuttavia comportare oneri supplementari per la Commissione arbitrale federale. Potrebbero infatti risultare spese di personale pari a un posto a tempo parziale qualora nella prassi si facesse frequentemente ricorso alla nuova gestione collettiva facoltativa.

3.2 Ripercussioni per l'economia 3.2.1 Necessità e possibilità di un intervento statale Il mercato dei beni culturali è caratterizzato da diverse disfunzioni (parziali) che conducono, dal punto di vista della società, a una carenza di opere. Il diritto d’autore permette di correggere questi fenomeni. Esso conferisce al suo titolare un diritto di proprietà sulla sua opera, consentendogli di impedire ad altre persone di utilizzare, riprodurre, diffondere, ecc. le sue opere per un determinato periodo di tempo. Il titolare può così recuperare quanto investito per la creazione dell’opera ed è incentivato a impiegare ulteriore tempo e risorse per la produzione di altre opere. Il diritto d’autore consente pertanto di conferire alle opere scambiate sul mercato dei beni culturali caratteristiche tali da rendere questo mercato conforme alle aspettative della società138. Qualsiasi intervento in un mercato (p.es. per ottenere prezzi superiori al prezzo di mercato) può tuttavia causare distorsioni ed effetti indesiderati. Sebbene forniscano gli incentivi necessari alla produzione di beni culturali auspicata, i prezzi superiori a quello di mercato provocano però anche una perdita di benessere per la società. Nel caso di un aumento artificiale dei prezzi, i consumatori che sarebbero disposti a comprare tali beni al prezzo di mercato rinunciano all’acquisto. Pertanto un intervento deve far sì che i benefici per la società risultanti dall’incremento della produzione e della diffusione delle opere siano superiori alla perdita economica dovuta ad esempio all’aumento artificiale dei prezzi. In particolare, esistono due categorie di provvedimenti volti a correggere tali ripercussioni negative per la società: (1) le restrizioni: in diversi casi, a determinate condizioni la LDA prevede deroghe al divieto generale dell’utilizzazione di opere altrui. Ciò dovrebbe permettere

138 Per la letteratura economica sul diritto d’autore cfr. tra gli altri: LANDES, W ILLIAM M. / POSNER, RICHARD A., The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge (2003), Harvard University Press; CORRIGAN, RAY / ROGERS, MARK (2005), The Eco- nomics of Copyrigth, in: World Economics, vol. 6, n.. 3, pagg. 153-174; LÉVÊQUE, FRANÇOIS / MÉNIÈRE, Y ANN (2004), The Economics of Patents and Copyright, The Berkeley Electronic Press, pagg. 61-81.

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anche atti che, senza le relative restrizioni, limiterebbero in maniera eccessiva la produzione di nuove opere139. Inoltre le restrizioni sono utili laddove il diritto d’autore implichi costi di transazione proibitivi, rendendo di fatto impossibile la diffusione di opere140; (2) la gestione collettiva: in talune situazioni sarebbe teoricamente possibile, ma assurdo dal punto di vista economico, imporre l’ottenimento di una licenza per ogni singola utilizzazione di un’opera141. In casi del genere è preferibile una gestione collettiva delle opere. La gestione collettiva trova inoltre applicazione qualora l’attuazione individuale del diritto d’autore non sia possibile per motivi pratici142. Pertanto le revisioni del diritto d’autore mirano sempre a creare norme tali da garantire l’equilibrio tra costi e benefici per tutte le parti interessate e, in ultima analisi, far sì che prevalgano i vantaggi sociali ed economici collettivi. 3.2.2 Ripercussioni per singoli gruppi della società Titolari di diritti L’introduzione del diritto di prestito comporta benefici per i titolari dei diritti. Si prevedono entrate supplementari nell’ordine di 1,7 milioni di franchi al netto delle spese amministrative delle società di gestione (cfr. n. 3.2.3). È altresì probabile un incremento degli introiti dei titolari dei diritti in seguito alla remunerazione in seguito alla restrizione per l’utilizzazione di opere orfane. Inoltre, l’introduzione per i fornitori di servizi Internet dell’obbligo di bloccare i contenuti illegali produrrà probabilmente un incremento del fatturato dei titolari. Anche il miglioramento della protezione delle fotografie per la stampa andrà a beneficio dei titolari dei relativi diritti. Le nuove disposizioni concernenti il compenso sui supporti vergini, il privilegio d’inventario ed eventualmente la nuova restrizione per finalità di ricerca relativa al Text and Data Mining (TDM) comporteranno verosimilmente una riduzione delle entrate dei titolari dei diritti. Le società di gestione potranno tuttavia fare valere un diritto al compenso nel quadro della restrizione per finalità di ricerca relativa al TDM. A tale proposito va osservato che quello dei titolari dei diritti non è un gruppo omogeneo. Di conseguenza taluni trarranno vantaggi dalla revisione altri saranno svantaggiati. Nel complesso, tuttavia, i mutamenti saranno contenuti. In quanto rappresentanti dei titolari dei diritti, le società di gestione potranno ridurre le spese amministrative grazie alla standardizzazione delle interfacce software e all’obbligo di informare degli utenti di opere. Inoltre aumenteranno le loro possibilità di gestione nell’ambito dell’uso scientifico di grandi quantità di dati testuali e dell’utilizzazione di opere orfane. Mediatori di opere

139 Il diritto di citazione (cfr. art. 25 LDA) è ad esempio il presupposto per la redazione di articoli scientifici. Un altro esempio è la restrizione per l’utilizzazione dell’opera per uso privato (cfr. art. 19 LDA). 140 Ne è un esempio l’impiego di opere negli istituti d’insegnamento. Se fosse necessaria una licenza ogni volta che si fotocopia una pagina di un libro di testo, i costi di transazione salirebbero alle stelle e sarebbe impossibile fare uso di tali opere. 141 Cfr. l’esempio della nota 140. 142 Ad esempio per compensare gli introiti mancati del titolare dei diritti in seguito alla restrizione per l’utilizzazione dell’opera per uso privato.

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In futuro i fornitori di servizi di hosting che decideranno di non aderire all’organismo di autodisciplina del settore dovranno bloccare l’accesso ai contenuti che, secondo un elenco tenuto dall’IPI, risultano privi di licenza e quindi illeciti e inviare i relativi avvisi. I costi per l’invio degli avvisi saranno a carico dei titolari di diritti. Consumatori Nel mercato dei beni culturali i consumatori si aspettano un’offerta ampia e prezzi contenuti. Come in qualsiasi altro mercato, anche in quello dei beni culturali l’offerta è ampia soltanto se i titolari dei diritti possono ammortizzare i propri investimenti attraverso prezzi che coprano perlomeno i costi. Non tutti i consumatori sono consapevoli di questa correlazione, segnatamente nell’ambito dell’offerta di contenuti digitali accessibili tramite Internet. Anche se in futuro non sarà più possibile scaricare contenuti da fonti palesemente illegali, a medio e lungo termine l’offerta dovrebbe mantenersi sul livello attuale. I consumatori intenzionati a scaricare contenuti da fonti palesemente illegali saranno resi attenti a questo comportamento tramite appositi avvisi. I relativi costi saranno a carico dei titolari di diritti. Chi in futuro acquisterà supporti di memoria trarrà benefici diretti dall’adeguamento delle basi legali relative al compenso sui supporti vergini. Chi si occupa di ricerca scientifica potrà sfruttare le possibilità tecniche per analizzare grandi raccolte di testi anche qualora questi siano protetti dal diritto d’autore. Sarà inoltre avvantaggiato dal fatto che le biblioteche metteranno a disposizione elenchi provvisti di frontespizi e indici delle opere. Infine, beneficerà dell’aumentata disponibilità di opere orfane. Piccole e medie imprese (PMI) Molte delle imprese operanti sul mercato dei beni culturali sono PMI. L’impatto delle modifiche su queste imprese varia a seconda della categoria a cui appartengono. In generale, tuttavia, l’introduzione di condizioni quadro che tengono conto dell’evoluzione della società giova a tutti. Nel complesso il pacchetto di misure è equilibrato sia tra i diversi gruppi d’interesse sia sul piano dell’economia nazionale. Di conseguenza non vi saranno ripercussioni di rilievo per le PMI. 3.2.3 Valutazione di taluni provvedimenti concreti A grandi linee i provvedimenti e le relative ripercussioni possono essere suddivisi nelle tre categorie seguenti: Provvedimenti nell’interesse dei titolari dei diritti Diritto di prestito L’introduzione di un diritto di prestito graverà sul budget delle biblioteche svizzere. In base a un raffronto con la Germania, dove le indennità di prestito (tantième di biblioteca) sono già state introdotte, sono da mettere in conto costi nell’ordine di 1,7 milioni di franchi143. Ciò corrisponde grossomodo agli 1,9 milioni di franchi

143 In Germania le indennità di prestito (tantième di biblioteca) corrispondono all’incirca al 7 % del fatturato della società di gestione collettiva VG Wort (o al 7,5 % del fatturato senza le indennità di prestito; cfr. rapporto di gestione 2014 della VG Wort). Il 7,5 % del fatturato di ProLitteris equivale a 1,7 milioni di franchi.

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(1,4 milioni di franchi più il rincaro) preventivati dal Consiglio federale nel messaggio del 1989144 sulla revisione del diritto d’autore145. Protezione delle fotografie per la stampa I fotogiornalisti e gli acquirenti delle loro fotografie sono generalmente interessati a una relazione commerciale di lunga durata. Nel corso del tempo entrambi i partner commerciali si costruiscono una reputazione che, a prescindere dalla normativa vigente, permette loro di ottenere compromessi praticabili per ambo le parti. Si può pertanto affermare che il mercato delle fotografie per la stampa funziona bene. Nell’era della fotografia digitale, tuttavia, vi sono persone che eludono regole di comprovata efficacia e si procurano materiale fotografico a spese altrui. La revisione di legge proposta intende porre fine a questo fenomeno. È difficile prevedere con precisione quali saranno le ripercussioni finanziarie di questa modifica di legge. Il prezzo di una fotografia per la stampa può variare da 200146 a diverse migliaia di franchi147. È probabile che il materiale fotografico per la stampa in circolazione non sarà più utilizzato abusivamente (p.es. nei blog). Non è tuttavia chiaro se, in futuro, in questo contesto si registrerà un incremento del fatturato, ossia un aumento delle entrate dei fotogiornalisti. Altri provvedimenti In futuro, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di informazione degli utenti di opere nei confronti delle società di gestione, dovranno essere adottati standard unitari in materia di software per lo scambio di dati. Di conseguenza, diminuiranno le spese amministrative delle società di gestione e di conseguenza aumenteranno i pagamenti a favore dei titolari dei diritti. Gli utenti di opere potrebbero dover adeguare i propri software a spese proprie.

Provvedimenti atti a migliorare l’attuazione dei diritti esistenti I fornitori di servizi di hosting sono accusati di favorire la pirateria poiché mettono a disposizione le pertinenti infrastrutture. La sorveglianza dei contenuti inseriti in queste infrastrutture può essere onerosa. Gli esperti del settore stimano un fabbisogno di personale supplementare fino a 15 posti a tempo pieno per i provider di grandi dimensioni. L’associazione di categoria Swiss Internet Industry Association (SIMSA) ha reagito a tali accuse adottando un codice di condotta a cui dovrebbe aver aderito la maggior parte dei suoi 68 membri148. Siccome il codice di

144 FF 1989 III 413 426. Secondo il calcolo del rincaro dell’Ufficio federale di statistica, il rincaro dell’indice nazionale dei prezzi al consumo tra il 1989 e il 2013 è pari al 38,2 %. 145 In un blog post del 26 giugno 2015 anche Rudolf Mumenthaler, membro del Comitato direttivo della Biblioteca Informazione Svizzera (BIS), l’associazione professionale delle biblioteche svizzere, prevede costi simili, ipotizzando un importo di 4 centesimi per prestito in analogia ai 4 centesimi della Germania. Per circa 44,1 milioni di prestiti si ottengono costi pari a 1,8 milioni di franchi, a detta di Rudolf Mumenthaler un importo sostenibile: «Un importo simile al modello tedesco non sarebbe esorbitante per la Svizzera […]». Occorre tuttavia ricordare che per le biblioteche pubbliche (escludendo le biblioteche universitarie) questo importo equivarrebbe al 6 % circa del budget per i media. 146 Cfr. la raccomandazione dell’associazione dei giornalisti svizzeri «impressum» in merito alla remunerazione minima per le fotografie. 147 Cfr. ad esempio gli importi a cinque cifre al centro della controversia «Nicolas Hayek», Tribunale commerciale di Aarau, 29 agosto 2012 (sic! 2013, pag. 344 segg.). 148 Nel rapporto annuale 2014 della SIMSA (cfr. pag. 21) si parla di 40 aziende invitate ad aderire al codice di condotta. Secondo il Registro delle imprese e degli stabilimenti dell’Ufficio federale di statistica, il gruppo «Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse» (NOGA 631100) comprende 304 unità istituzionali.

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condotta tiene già conto delle nuove norme da implementare, la situazione cambia soltanto per le aziende che non l’hanno ancora sottoscritto, ossia svariate imprese di piccole dimensioni. Queste dovranno introdurre i nuovi obblighi di diligenza a proprie spese. L’amministrazione dell’elenco delle offerte a cui deve essere bloccato l’accesso e il coordinamento degli avvisi agli utenti richiederanno un posto al 60 per cento presso l’IPI. Siccome l’IPI si autofinanzia, ciò non graverà sui contribuenti. I costi degli avvisi che i fornitori di servizi di hosting dovranno trasmettere agli utenti saranno a carico dei titolari dei diritti. Questi ultimi chiederanno (e finanzieranno) gli avvisi fintanto che il loro fatturato aumenterà perlomeno in maniera sufficiente a coprirne i costi. Un calo delle richieste indicherebbe pertanto chiaramente un declino dei casi di pirateria. Provvedimenti (restrizioni) nell’interesse della collettività Compenso sui supporti vergini Di norma la musica copiata su un supporto di memoria non dispone espressamente di una licenza per tale operazione. Questa forma di utilizzazione è remunerata collettivamente attraverso il compenso sui supporti vergini. Il download diretto da un negozio di musica online come iTunes, Amazon o Exlibris è già stato considerato nella fissazione dell’importo del compenso sui supporti vergini. Generalmente, quando si acquista un brano musicale in Internet si acquisisce anche la licenza di salvare il pezzo su più apparecchi. Questa possibilità è offerta in particolare da iTunes, ma anche da Amazon. A seconda della fonte, nell’ambito del download di musica iTunes detiene una quota di mercato dal 60 al 75 per cento149. La quota di Amazon è grossomodo del 20 per cento. È pertanto lecito supporre che quasi il 90 per cento dei download dia diritto a licenze multiple. Per le memorizzazioni supplementari è tuttavia dovuto il compenso sui supporti vergini. Le nuove disposizioni consentiranno di evitare questi pagamenti doppi. Secondo uno studio sul comportamento degli utenti di cellulari, circa un quarto dei dati presenti su un cellulare proviene da un PC o direttamente da Internet 150. Circa il

149 Cfr. p.es. http://www.zdnet.de/88159483/analyst-itunes-kommt-bei-digitaler-musik-auf- einen-marktanteil-von-74-prozent/ (ultimo accesso 30 lug. 2015) oppure http://www.macprime.ch/news/article/itunes-store-hat-60-marktanteil-in-der-schweiz (ultimo accesso 30 lug. 2015). Gli altri principali offerenti sul mercato svizzero sono Amazon ed Exlibris. 150 Cfr. SPICHIGER -CARLSSON, PETER / IMHOF , STEPHANIE, Aufnahmeverhalten der Besitzer von Handys, Zürich (2011), gfs. Due terzi dei dati presenti su un cellulare sono creati dall’utente stesso (fotografie). Il rimanente 10 % non è specificato.

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70 per cento di tali dati è musica 151. Di questi, poco meno del 10 per cento è musica pagata (ossia con licenza) proveniente direttamente da Internet 152. La quota di musica copiata su un cellulare soggetta a pagamenti doppi equivale pertanto all’8 per cento circa. Restrizione per l’utilizzazione per scopi scientifici Non è possibile valutare le ripercussioni finanziarie. Le conseguenze per i titolari di diritti dovrebbero tuttavia essere minime, in quanto le operazioni di TDM sono consentite solo in relazione a opere acquisite legittimamente e pertanto la loro gestione non ne risulta intaccata. Inoltre, lo scopo del TDM non è la lettura dell’opera (godimento dell’opera) bensì l’elaborazione dei dati in essa contenuti. I dati non sono protetti dal diritto d’autore, e non è auspicabile prevedere nella legge sul diritto d’autore una protezione dei dati scientifici più estesa rispetto alla protezione dei dati prevista dall’Accordo TRIPS nell’ambito dell’autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli (cfr. art. 39 par. 3 dell’Accordo TRIPS) . Eventuali utili non conseguiti sono remunerati collettivamente attraverso un indennizzo ancora da definire. Questa restrizione permette inoltre di migliorare l’attrattiva della Svizzera quale piazza scientifica, non solo per le scienze naturali ma soprattutto per le scienze sociali153.

151 Si presuppone che la maggior parte dei dati salvati su PC provenienti da supporti quali CD o da Internet sia musica. Secondo un sondaggio (cfr. la nota 150) circa il 70% dei dati salvati su un PC proviene da queste fonti, più precisamente il 40% da CD e simili e il 30% da Internet. Una parte di essi potrebbe essere costituita da dati audiovisivi. Dalle informazioni a disposizione non è tuttavia possibile stimare una quota precisa. 152 Complessivamente circa il 14% dei dati presenti su un cellulare proviene da un PC e il 10% direttamente da Internet. Gran parte dei dati rimanenti è rappresentata da fotografie realizzate dall’utente con il dispositivo stesso. Circa il 70 % dei dati provenienti da un PC e il 67% dei dati scaricati direttamente da Internet sono presumibilmente musica. In totale, dunque, circa il 70 % dei dati provenienti da un PC o da Internet è musica. Di questi, circa il 10 % è scaricato direttamente da Internet da fonti che prevedono il rilascio di una licenza. Se si considera che acquistando su Internet si ottiene una licenza per cinque apparecchi e che soltanto la prima copia con licenza è esclusa dal compenso sui supporti vergini, per quattro quinti di questo 10 % si pagano tasse di licenza doppie. Di conseguenza per l’8% della musica scaricata direttamente da Internet andrebbe adeguato il compenso sui supporti vergini. In forma tabellare: Fonte dei dati In % dei dati Quota di Conversione nella stessa da PC e musica grandezza per rendere comparabili Internet le quote da PC e da Internet da PC: 14 % = 58 % 70 % 70 % del 58 % = 40% da Internet: = 41 % 67% (46 % 46% del 41 %  60 % senza 10 % senza licenza, = 20 % licenza 21% con 21% del 41 %  circa 10 % licenza) =9% con licenza diretta Fonte: SPICHIGER -CARLSSON, PETER / IMHOF, STEPHANIE, Aufnahmeverhalten der Besitzer von Handys, Zürich (2011), gfs. 153 Cfr. p.es. l’articolo «Geist unter Strom. ‘Digital Humanities’ und die Geisteswissenschaften» nella NZZ del 20 lug. 2015, pag. 35.

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Opere orfane Le opere orfane sono opere protette dal diritto d’autore il cui autore è introvabile (o non può essere rintracciato con un onere accettabile). Secondo uno studio britannico154, nel Regno Unito le opere orfane nelle raccolte pubbliche ammonterebbero al 5-10 per cento. Anche in Svizzera si stimano cifre simili a quella britannica, vale a dire che nelle biblioteche svizzere le opere orfane dovrebbero essere circa 6 milioni155. Attualmente l’utilizzazione di opere orfane è possibile solo in campo audiovisivo. Essa sottostà alla gestione collettiva. In questo ambito nel 2012 le società di gestione hanno registrato entrate pari a CHF 300156. L’estensione della restrizione per l’utilizzazione di opere orfane a tutte le categorie di opere (segnatamente ai libri) da un lato favorisce la loro diffusione e dall’altro permette la remunerazione delle utilizzazioni tramite la gestione collettiva. L’incremento delle entrate dovrebbe tuttavia essere contenuto. L’introduzione di una regolamentazione analoga in Gran Bretagna il 29 ottobre 2014 ha reso possibile l’accesso a 91 milioni di opere157. Sino a fine luglio 2015 sono però state presentate solo 276 domande per l’utilizzazione di opere orfane158. Altri provvedimenti L’attuazione dei trattati internazionali di Pechino e di Marrakech non influisce in alcun modo sull’economia nazionale, poiché le relative disposizioni sono già prassi in Svizzera. Il privilegio d’inventario consente alle biblioteche di inserire nelle proprie banche dati i frontespizi e gli indici delle opere protette. Ciò produce un valore aggiunto per gli utenti dei cataloghi delle biblioteche. Si suppone inoltre che un catalogo più attrattivo faccia aumentare il numero di prestiti. Un eventuale privilegio d’inventario consentirebbe agli utenti di beneficiare di questa attrattiva anche sul piano finanziario. 3.2.4 Ripercussioni per l’economia nazionale Il «mercato dei beni culturali» è, come illustrato ai punti 3.2.2 e 3.2.3, molto eterogeneo. Una statistica nazionale globale di tale mercato non esiste. Uno studio sul contributo dei settori ad alta intensità di proprietà intellettuale in Europa159 pubblicato recentemente stima che alle «copyright-intensive industries» è attribuibile il 4,2 per cento del prodotto interno lordo dell’UE. In Svizzera la situazione è analoga. Le stime relative ai fatturati correnti e all’andamento futuro di

154 Cfr. KORN, N AOMI, In from the Cold: An assessment of the scope of ‘Orphan Works’ and its impact on the delivery of services to the public, Cambridge (2009), JISC. La British Library sostiene addirittura che il 40% delle sue opere protette dal diritto d’autore è costituito da opere orfane; cfr. The Economist del 2 maggio 2013, «Orphan works: No longer limbo», http://www.economist.com/blogs/babbage/2013/05/orphan-works (ultimo accesso 30 lug. 2015). 155 Complessivamente nel 2013 le biblioteche svizzere hanno messo a disposizione quasi 82 milioni di opere (cfr. la statistica delle biblioteche dell’Ufficio federale di statistica). 156 Cfr. CAF (2013), decisione del 19 marzo 2014 concernente la tariffa comune 13 (TC 13), Utilizzo di diritti non reclamati (supporti audio e audiovisivi). 157 Cfr. https://www.gov.uk/government/news/uk-opens-access-to-91-million-orphan-works (ultimo accesso 30 lug. 2015). 158 Cfr. l’«orphan works register» dell’IP-Office britannico, https://www.orphanworkslicensing.service.gov.uk/view-register/ (ultimo accesso 30 lug. 2015). 159 Cfr. EPO, OHIM (2013), Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union, pag. 61 segg.

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determinati comparti del mercato svizzero dei beni culturali sono riportate nello Swiss Entertainment and Media Outlook 2014-2018160. Per l’intero mercato della musica, il cui volume è pari a 897 milioni di franchi (2013), dal 2014 al 2018 è prevista una crescita media dell’1,6 per cento all’anno. Nello stesso periodo, per il mercato cinematografico, che nel 2013 ha fatto segnare un fatturato di 508 milioni di franchi (e una contrazione del 7,8 per cento rispetto all’anno precedente), lo studio stima una flessione media dello 0,6 per cento all’anno. Le modifiche proposte non avranno un impatto tangibile su queste cifre. La maggior parte delle modifiche è infatti molto specifica e influirà prevalentemente su comparti di mercato minori (p.es. sulle fotografie per la stampa già in circolazione). Le modifiche contribuiscono tuttavia a migliorare il funzionamento dei singoli mercati. Sono inoltre da attendersi effetti contenuti su altri settori dell’economia nazionale: la possibilità di analizzare tecnicamente grandi volumi di dati ancora protetti dal diritto d’autore si rifletterà ad esempio sull’attrattiva della piazza scientifica svizzera. Siccome gran parte del valore aggiunto, segnatamente nel mercato dei supporti audio e in quello cinematografico, è ottenuto al di fuori della Svizzera 161, anche i titolari di diritti stranieri trarranno beneficio dall’obbligo di blocco e dagli avvisi. Nel complesso le modifiche proposte costituiscono un adeguamento equilibrato del diritto d’autore all’era digitale. Garantiscono il mantenimento della quantità di opere culturali auspicata dalla società. Sia i benefici supplementari attesi sia i costi corrispondenti sono ripartiti in maniera relativamente uniforme fra gli attori del mercato dei beni culturali.

3.3 Regolamentazioni alternative Sarebbe anche ipotizzabile mantenere lo status quo. Poiché il gruppo AGUR12 ha tuttavia esplicitamente auspicato una modernizzazione del diritto d’autore tale soluzione non è stata presa in considerazione.

3.4 Aspetti pratici dell’esecuzione Alcune delle modifiche proposte comportano un incremento dell’onere amministrativo. Per quanto attiene ai nuovi doveri dei fornitori di servizi di hosting, tale onere sarà assunto prevalentemente dall’IPI. Inoltre gli incentivi sono strutturati in modo tale che l’onere supplementare sia assunto da coloro per i quali sono attesi i benefici maggiori. Se un provvedimento non dovesse sortire gli effetti sperati, sarà presumibilmente sospeso in tempi brevi. Per l’attuazione di altri provvedimenti (p.es. nell’ambito del diritto di prestito o della restrizione per finalità di ricerca) si può ricorrere all’infrastruttura delle società di gestione già esistente.

160 Cfr. PwC (2015), Swiss Entertainment and Media Outlook 2014-2018. 161 Cfr. p.es. il rapporto del Consiglio federale sull’utilizzo non autorizzato di opere scaricate da Internet in adempimento del postulato Savary 10.3263 del 19 marzo 2010, pagg. 9 seg.

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4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale 4.1 Rapporto con il programma di legislatura Il progetto non è previsto nel messaggio del 25 gennaio 2012162 sul programma di legislatura 2011-2015, né annunciato nel decreto federale del 15 giugno 2012163 sul programma di legislatura 2011-2015. È per contro previsto nel programma di legislatura 2015-2019 e assegnato all’indirizzo politico 1, obiettivo 2164.

4.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale Quale provvedimento atto al raggiungimento dell’obiettivo 17165, il decreto federale sul programma di legislatura 2011-2015 menziona anche l’approvazione del messaggio sulla cultura 2016-2019. Nel capitolo dedicato alla letteratura, il messaggio sulla cultura riconosce che la digitalizzazione comporta nuove sfide (pag. 45). È dunque fondamentale che la Svizzera segua da vicino quest’evoluzione tecnologica partecipando attivamente al suo sviluppo. In questo contesto vanno difesi anche i diritti d’autore. Il progetto di legge tiene conto di questi aspetti. Tuttavia esso va oltre i provvedimenti formulati nel messaggio sulla cultura in quanto interessa tutti i titolari di diritti e non soltanto gli autori e i traduttori.

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità 5.1.1 Trattato di Pechino e Trattato di Marrakech Per quanto concerne l’approvazione e l’applicazione del Trattato di Pechino e del Trattato di Marrakesch il progetto poggia sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) che attribuisce alla Confederazione la competenza degli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. attribuisce al Consiglio federale la competenza di firmare e ratificare trattati internazionali. L’articolo 166 capoverso 2 Cost. conferisce all’Assemblea federale la competenza di approvare i trattati internazionali; sono esclusi i trattati la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2 LParl e art. 7a cpv. 1 LOGA). 5.1.2 Progetto di legge per modernizzare il diritto d’autore Le modifiche della legge sul diritto d’autore si fondano sugli articoli 95, 122 e 123 Cost.166

162 FF 2012 305 163 FF 2012 6413 164 La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività. 165 La coesione e il partenariato sociali sono rafforzati e i valori comuni promossi. 166 RS 101

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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.2.1 Trattato di Pechino e Trattato di Marrakech L’accordo di libero scambio del 6 luglio 2013 167 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese include un capitolo sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (capitolo 11 e allegato J). L’articolo 11.3 capoverso 2 include una clausola «best-endeavour», secondo cui ciascuna Parte si adopera al meglio per ratificare o aderire al Trattato di Pechino. L’accordo di libero scambio è stato approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 2014168 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2014. Con la ratifica del Trattato di Pechino la Svizzera adempie quindi anche questo obbligo. Nessun trattato internazionale obbliga la Svizzera a ratificare il Trattato di Marrakech. Gli obblighi di questo trattato sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera in particolare nel quadro della Convenzione di Berna e dell’Accordo TRIPS. Il trattato include in particolare un criterio (art. 11) che soddisfa il test a tre fasi applicato alle restrizioni del diritto d’autore e sancito all’articolo 9 capoverso 2 della Convenzione di Berna e all’articolo 13 dell’Accordo TRIPS. 5.2.2 Progetto di legge per modernizzare il diritto d’autore Le modifiche proposte non si ripercuotono sugli impegni internazionali della Svizzera.

5.3 Forma dell’atto Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1-3 Cost. sono sottoposti a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) e comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Entrambi i trattati dell’OMPI possono essere denunciati in qualsiasi momento. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica indirizzata al direttore generale dell’OMPI (cfr. art. 28 Trattato di Pechino e art. 20 Trattato di Marrakech). Ogni Stato membro dell’OMPI può diventare parte di detti trattati (cfr. art. 23 Trattato di Pechino e art. 15 Trattato di Marrakech). La Svizzera è membro dell’OMPI dal 26 aprile 1970, motivo per cui può ratificare i due trattati e tale ratifica non significa aderire a una nuova organizzazione internazionale. L’articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1 e 2 Cost. non si applica quindi a questi due trattati. In virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. anche i trattati internazionali «comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali» sono sottoposti a referendum facoltativo. L’articolo 22 capoverso 4 LParl definisce l’espressione «disposizioni che contengono norme di diritto» come disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi,

167 RS 0.946.292.492 168 Cfr. il decreto federale del 20 marzo 2014 (RU 2014 1315).

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conferiscono diritti o determinano competenze. Sono ritenute importanti le disposizioni che nel diritto svizzero, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. Secondo l’articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost. ne fanno parte le disposizioni fondamentali sui diritti e i doveri delle persone. Il Trattato di Pechino estende essenzialmente agli attori la protezione conferita dal WPPT agli artisti interpreti. Il legislatore svizzero è andato oltre i requisiti necessari per l’attuazione del WPPT nel diritto svizzero e ha conferito ad attori e artisti interpreti lo stesso livello di protezione. La disparità di trattamento a livello internazionale è così stata eliminata a livello nazionale. Sebbene la ratifica del Trattato di Pechino non imponga oggi una modifica del diritto svizzero, il Trattato stesso comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Oltre a disposizioni generali, comprende anche disposizioni direttamente applicabili (p.es. art. 5 e 10 Trattato di Pechino). Il decreto federale che ne approva la ratifica sottostà quindi al referendum facoltativo. Il Trattato di Marrakech contiene soprattutto obblighi per il legislatore delle parti contraenti. Il diritto d’autore svizzero in vigore contempla già una restrizione a favore dei disabili (cfr. art. 24c). Il suo campo di applicazione si estende alle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Benché questa disposizione contempli la maggioranza degli obblighi derivanti dal trattato, è necessaria una modifica relativa all’importazione di esemplari d’opera allestite in una forma accessibile (cfr. le spiegazioni al punto 2.3.2). Il Trattato di Marrakech include dunque disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale. In virtù del trattato di Marrakech è inoltre necessario circoscrivere con maggiore precisione il campo d’applicazione della restrizione. Ne consegue che il trattato comprende importanti disposizioni in merito che contengono norme di diritto. Il decreto federale che ne approva la ratifica sottostà quindi al referendum facoltativo.

5.4 Subordinazione al freno alle spese I criteri per una maggioranza qualificata ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 Cost. non sono soddisfatti. L’assoggettamento al freno delle spese non è necessario.

5.5 Delega di competenze legislative L’articolo 66i conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare per via d’ordinanza l’organizzazione del servizio di coordinamento e le relative procedure. Questa delega è conforme all’autonomia conferita al Consiglio federale dalla LOGA169 in materia di organizzazione delle unità amministrative (art. 8 LOGA). L’articolo 13a capoverso 3 della proposta modifica della LIPI autorizza il Consiglio federale a regolare il computo della tassa di sorveglianza nel dettaglio. Si tratta tra le altre cose di definire le basi di computo. La delega alleggerisce la legge e permette al Consiglio federale di meglio tenere conto del contesto concreto e di reagire in modo più flessibile all’evoluzione della situazione.

169 RS 172.010

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5.6 Protezione dei dati L’articolo 66j definisce in quale misura sia lecita l’elaborazione dei dati per contrastare le violazioni del diritto d’autore e dei diritti di protezione affini mediante le reti peer-to-peer. La disposizione non tange i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge federale del 19 giugno 1992170 sulla protezione dei dati (LPD). L’attuazione del Trattato di Pechino e del Trattato di Marrakech non ha alcuna ripercussione in materia di protezione dei dati.

170 RS 235.1

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