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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Rapporto esplicativo relativo alla modifica della legge sulle telecomunicazioni (procedura di consultazione)

del 11.12.2015

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Indice

1 Punti essenziali dell’avamprogetto 5

1.1 Situazione iniziale 5

1.1.1 Necessità e possibilità di un intervento da parte dello Stato 5

1.1.1.1 Definizione di FST e obbligo di notifica 5
1.1.1.2 Roaming internazionale 6
1.1.1.3 Servizio d’emergenza 12
1.1.1.4 DNS e governance di Internet 14
1.1.1.5 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete 16
1.1.1.6 Protezione dei giovani e dei consumatori 18
1.1.1.7 Frequenze e impianti 21

1.2 La normativa proposta 23

1.2.1 Servizi di telecomunicazione 23

1.2.2 Rete: infrastruttura e accesso 24

1.2.3 Risorse pubbliche per il settore delle telecomunicazioni 24

1.2.4 I clienti al centro della riflessione 25

1.2.5 Interessi nazionali importanti 25

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 26

1.3.1 Bilancio delle conseguenze 26

1.3.1.1 Definizione di FST e obbligo di notifica 26
1.3.1.2 Roaming internazionale 27
1.3.1.3 Servizio d’emergenza 27
1.3.1.4 DNS e governance di Internet 28
1.3.1.5 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete 28
1.3.1.6 Protezione dei consumatori e dei giovani 30
1.3.1.7 Frequenze e impianti 31

1.3.2 Regolamentazioni alternative 31

1.3.2.1 Definizione di FST e obbligo di notifica 31
1.3.2.2 Roaming internazionale 32
1.3.2.3 Servizio d’emergenza 33
1.3.2.4 DNS e governance di Internet 33
1.3.2.5 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete 33
1.3.2.6 Protezione dei consumatori e dei giovani 36
1.3.2.7 Frequenze e impianti 38

1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 38

1.5 Attuazione 39

1.5.1 Aspetti pratici dell’esecuzione 39

1.5.1.1 Definizione di FST e obbligo di notifica 39
1.5.1.2 Roaming internazionale 40
1.5.1.3 Servizio d’emergenza 40
1.5.1.4 DNS e governance di Internet 41
1.5.1.5 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete 41
1.5.1.6 Protezione dei consumatori e dei giovani 41
1.5.1.7 Frequenze e impianti 42

1.6 Interventi parlamentari 42

2 Commento ai singoli articoli 43

2

3 Conseguenze 87

3.1 Conseguenze per la Confederazione 87

3.1.1 Definizione di FST e obbligo di notifica 87

3.1.2 Roaming internazionale 88

3.1.3 DNS e governance di Internet 88

3.1.4 Mercati all'ingrosso e accesso alla rete 89

3.1.5 Protezione dei consumatori e dei giovani 90

3.1.6 Frequenze e impianti 91

3.2 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni, nonché i centri urbani, gli

agglomerati e le regioni di montagna 92

3.2.1 Servizio d'emergenza 92

3.2.2 DNS e governance di Internet 93

3.2.3 Protezione dei giovani e dei consumatori 93

3.3 Conseguenze economiche 94

3.3.1 Conseguenze per le imprese 94

3.3.1.1 Definizione di FST e obbligo di notifica 94
3.3.1.2 Roaming internazionale 95
3.3.1.3 Servizio d’emergenza 97
3.3.1.4 DNS e governance di Internet 97
3.3.1.5 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete 98
3.3.1.6 Protezione dei giovani e dei consumatori 100
3.3.1.7 Frequenze e impianti 101

3.3.2 Conseguenze per le economie domestiche 102

3.3.2.1 Definizione di FST e obbligo di notifica 102
3.3.2.2 Roaming internazionale 103
3.3.2.3 Servizio d’emergenza 103
3.3.2.4 DNS e governance di Internet 103
3.3.2.5 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete 104
3.3.2.6 Protezione dei giovani e dei consumatori 104
3.3.2.7 Frequenze e impianti 105

3.3.3 Conseguenze per le organizzazioni 105

3.3.3.1 Servizio d’emergenza 105
3.3.3.2 DNS e governance di Internet 106

3.3.4 Economia globale 106

3.3.4.1 Definizione di FST e obbligo di notifica 106
3.3.4.2 Roaming internazionale 106
3.3.4.3 DNS e governance di Internet 108
3.3.4.4 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete 108
3.3.4.5 Protezione dei giovani e dei consumatori 112
3.3.4.6 Frequenze e impianti 112

3.4 Conseguenze per la società 115

3.4.1.1 Servizio d’emergenza 115
3.4.1.2 DNS e governance di Internet 115
3.4.1.3 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete 115
3.4.1.4 Protezione dei giovani e dei consumatori 116
3.4.1.5 Frequenze e impianti 116

3.5 Conseguenze per l’ambiente 117

3.5.1.1 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete 117

3

3.5.1.2 Frequenze e impianti 117

3.6 Conseguenze per l’estero 117

4 Relazione con il programma di legislatura e le strategie nazionali

del Consiglio federale 118

4.1 Relazione con il programma di legislatura 118

4.2 Relazione con le strategie nazionali del Consiglio federale 118

5 Aspetti giuridici 118

5.1 Costituzionalità e legalità 118

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali 119

5.3 Forma dell’atto 119

5.4 Freno alle spese 119

5.5 Conformità con la legge sui sussidi 119

5.6 Delega di competenze legislative 120

5.7 Conformità con la legislazione sulla protezione dei dati 121

Lista delle abbreviazioni 122 Bibliografia 125

4

1 Punti essenziali dell’avamprogetto

1.1 Situazione iniziale

La legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) è entrata in vigore il 1° gennaio 1998. Il 24 marzo 2006 è stata oggetto di una revisione, con effetto dal 1° aprile 2007. Da allora, su incarico del Parlamento, il Consiglio federale ha redatto due rapporti sull’evoluzione del mercato delle telecomunicazioni1, rispet- tivamente il 17 settembre 2010 e il 28 marzo 2012. Nel suo terzo rapporto, del 19 novembre 2014, sugli sviluppi del mercato delle telecomunicazioni in Svizzera e sulle conseguenti sfide a livello legislativo 2, il Consiglio federale fa nuovamente il punto della situazione ed evidenzia la necessità di legiferare in diversi ambiti. Il presente avamprogetto concretizza la prima delle due fasi previste dal Consiglio federale per la revisione della LTC, e comprende anche proposte di modifica per la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), la legge del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), la legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0), la legge del 30 aprile 1997 sull'azienda delle telecomunicazioni (LATC; RS 784.11) e la legge del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40).

1.1.1 Necessità e possibilità di un intervento da parte dello

Stato

1.1.1.1 Definizione di FST e obbligo di notifica

Rispetto all’ultima revisione della LTC del 2007, la situazione relativa alla defini- zione dei fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) e all’obbligo di notifica è sostanzialmente cambiata. All’epoca non si poteva per nulla prevedere che sarebbe stato possibile fornire una grande quantità di servizi di telecomunicazione indipen- dentemente dagli operatori delle reti di telecomunicazione (separazione tra la rete e i servizi). Inoltre, nel frattempo, numerosi fornitori, attivi spesso a livello internazio- nale, hanno iniziato a offrire sul mercato svizzero servizi basati su Internet. Si delinea una tendenza globale, secondo cui nella radiocomunicazione mobile, per esempio, i messaggi sono spediti sempre meno via SMS e sempre più attraverso servizi basati su Internet, come quelli di WhatsApp del fornitore statunitense Fa- cebook (parte dell’OTT IP messaging3):

1 Questi rapporti possono essere scaricati dalla pagina www.ufcom.admin.ch > Documen- tazione > Legislazione > Parlamento > Valutazione del mercato delle telecomunicazioni. 2 Questo rapporto può essere scaricato dalla pagina www.ufcom.admin.ch > Documenta- zione > Legislazione > Parlamento > Valutazione del mercato delle telecomunicazioni. 3 IP Messaging designa i messaggi spediti da dispositivi mobili mediante protocollo Inter- net (IP). Questo protocollo viene adottato sia dagli operatori delle reti di radiocomunica- zione mobile (Operator IP Messaging) sia dai fornitori dei cosiddetti servizi OTT (Over The Top), come per esempio WhatsApp.

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Grafico 1: Messaggi spediti da dispositivi mobili nel mondo (stato di aggiorna- mento: 2014; fonte: UIT/Detecon/Analysys Mason)

In virtù della definizione in questione, tutte le imprese che offrono in Svizzera servizi di telecomunicazione basati su Internet devono essere considerati FST e, secondo il diritto vigente, dovrebbero sottostare, fatte salve rare eccezioni, all’obbligo di notifica. Al momento attuale, soltanto una parte di queste imprese è notificata. Di conseguenza, il disciplinamento relativo all’obbligo di notifica è difficilmente attuabile, o meglio la sua attuazione produrrebbe costi sproporzionati soprattutto per l’UFCOM, comportando peraltro disparità di trattamento tra gli attori di mercato. Risulta dunque necessario adeguare il quadro giuridico in funzione dell’evoluzione del mercato dei servizi di telecomunicazione degli ultimi anni.

Obiettivi La legge dovrà essere adeguata alle circostanze attuali, senza limitare la regolamen- tazione e il monitoraggio del mercato dei servizi di telecomunicazione. Anche in caso di abrogazione dell’obbligo di notifica, gli interessi dei consumatori dovranno essere salvaguardati. Allo stesso modo, una statistica sulle telecomunica- zioni rappresentativa dovrà continuare a servire da base per le decisioni politiche, e il finanziamento e l’attuazione del servizio universale dovranno essere garantiti anche in futuro.

1.1.1.2 Roaming internazionale

Da diversi anni si suppone che i prezzi piuttosto elevati del roaming internazionale possano comportare problemi a livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e/o su quello all’ingrosso.4 Sulla base di un’analisi d’impatto della regolamentazione, la Commissione europea (2011) ha presupposto una possibile limitazione dell’elasticità della domanda rispet- to ai prezzi, sia nella scelta di un’offerta di radiocomunicazione mobile nel Paese di domicilio sia nell’utilizzo del roaming internazionale all’estero. Nell’ambito di scelta di un’offerta di radiocomunicazione mobile in Svizzera, i prezzi del roaming internazionale ricoprono soltanto un ruolo secondario. Nella maggior parte dei casi, il roaming non è venduto come servizio a sé stante, ma in

4 Cfr. ad es. OCSE (2011) o BEREC (2010).

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combinazione con altri servizi, come per esempio la trasmissione di dati, i minuti di comunicazione telefonica o l’invio di SMS in Svizzera. Un confronto delle tariffe di roaming dei diversi fornitori, spesso suddivisi per Paesi o gruppi di Paesi, comporta- no costi di informazione non trascurabili. Per quanto riguarda invece l’utilizzo del roaming internazionale all’estero (in fun- zione della domanda dei soggiorni all’estero), le possibili alternative (ad es. Voice over IP [VoIP] via Wireless Local Area Network [WLAN]) non sono tuttavia immu- ni da vizi. Se, in caso di costi elevati, i consumatori non ridurranno significativa- mente il loro utilizzo del roaming internazionale, i fornitori di servizi di telecomuni- cazione saranno poco inclini a diminuirne i prezzi. Stando alla suddetta analisi d’impatto della regolamentazione, si riscontrano pro- blemi a livello di concorrenza sul mercato all’ingrosso, poiché per esempio, a quell’epoca, gli operatori della rete mobile virtuale (MVNO) non potevano effetti- vamente esercitare una pressione concorrenziale, vista la loro dipendenza dagli operatori di rete mobile (MNO). Queste considerazioni dovrebbero valere in certa misura anche per la Svizzera, segnatamente per quel che concerne i problemi osservati sul mercato al dettaglio. Allo stesso tempo, in questi ultimi anni, i prezzi del roaming internazionale si sono generalmente abbassati per i consumatori svizzeri, specialmente per chi utilizza i servizi dati5. Nel 2015, gli operatori svizzeri di radiocomunicazione mobile hanno lanciato sul mercato nuove offerte. Diversi fornitori propongono, per esempio, abbonamenti od opzioni che comprendono una parte dei minuti di conversazione e l’utilizzo di sevizi dati all’estero6. Gli utenti assidui e le persone che hanno concluso un abbonamento piuttosto costoso possono beneficiare maggiormente di questi nuovi ribassi di prez- zo, a dispetto degli utilizzatori piccoli e medi nonché dei titolari di carte prepagate (stando ai dati forniti dall’UFCOM [2015b], ca. 40% degli utenti di servizi di radio- comunicazione mobile negli ultimi anni). Questi ultimi utilizzano il roaming inter- nazionale in misura non trascurabile (35% di tutti i clienti nel 2014; nessuna indica- zione sulla frequenza di utilizzo):

Grafico 2: Numero dei clienti svizzeri che utilizzano il roaming nel periodo 2009–2014 (fonte: UFCOM)

5 Cfr. i grafici seguenti e l’UFCOM (2015a).

6 Cfr. Comparis per una panoramica attuale delle offerte e dei prezzi (2015).

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In seguito agli adeguamenti d’ordinanza nel 2010, i consumatori vanno in certa misura informati delle conseguenze finanziarie e dei prezzi del roaming internazio- nale. I costi di informazione summenzionati hanno potuto essere in parte ridotti. Rispetto alle tariffe praticate nei Paesi dell’UE limitrofi, i prezzi del roaming inter- nazionale restano in media comunque elevati in Svizzera (da qualche anno, i prezzi al dettaglio del roaming internazionale nell’UE non devono superare i limiti massimi di prezzo prescritti dall’UE7). I grafici 3–6 di cui sotto mostrano l’andamento di diverse categorie di prezzo. Dal 2009, i prezzi al dettaglio per le chiamate in uscita8 sono in media più elevati di un fattore 1,7 rispetto ai limiti massimi di prezzo dell’UE. Nell’ultimo trimestre del 2014, il fattore è salito a 1,8:

Legenda: Ausgehende Anrufe EU/EWR, Standardtarif Chiamate in uscita UE/SEE tariffa standard Ausgehende Anrufe EU/EWR, optionaler Tarif Chiamate in uscita UE/SEE tariffa opzionale Ausgehende Anrufe EU/EWR, Durchschnitt Chiamate in uscita UE/SEE media Preisobergrenze der EU für ausgehende Anrufe EU/EWR Limiti massimi di prezzo dell’UE per le chiamate in uscita UE/SEE Grafico 3: Andamento medio dei prezzi delle chiamate in uscita per i clienti svizzeri in uno Stato membro dell’UE e del SEE in rapporto ai limiti massimi di prezzo dell’UE, 2009 T1 – 2015 T1 (minuti fatturati), in EURO, esclusa IVA9 (fonte: UFCOM)

Dal 2009, i prezzi al dettaglio per le chiamate in entrata sono in media del fattore 2,9 più elevati rispetto ai limiti massimi di prezzo dell’UE. Nell’ultimo trimestre del 2014, il fattore è salito a 4,0:

7 Secondo il regolamento (UE) n. 531/2012 e il regolamento (CE) n. 717/2007, i limiti massimi di prezzo devono essere fissati in modo tale che, una volta dedotti i costi del mercato all’ingrosso (segnatamente i costi di collegamento e di terminazione delle chia- mate; le spese di terminazione regolamentate costituiscono il valore indicativo) e del mer- cato al dettaglio (segnatamente parte dei costi di commercializzazione e le sovvenzioni di terminali), i fornitori dispongono di «un margine sufficiente per produrre un profitto ra- gionevole». 8 Le categorie di prezzo sono descritte dettagliatamente nella legenda del grafico. 9 In questo grafico e in quelli successivi, i prezzi sono indicati al tasso di cambio medio del primo trimestre corrispondente. L’aumento di prezzo nel primo trimestre del 2015 è detta- to dall’abbandono del tasso minimo dell’1,20 franchi per un euro nel gennaio del 2015.

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Legenda: Eingehende Anrufe EU/EWR, optionaler Tarif Chiamate in entrata UE/SEE tariffa opzionale Eingehende Anrufe EU/EWR, Durchschnitt Chiamate in entrata UE/SEE media Eingehende Anrufe EU/EWR, Standardtarif Chiamate in entrata UE/SEE tariffa standard Preisobergrenze der EU für eingehende Anrufe Limiti massimi di prezzo dell’UE per le chiamate in entrata UE/SEE Grafico 4: Andamento medio dei prezzi delle chiamate in entrata per i clienti svizzeri in uno Stato membro dell’UE e del SEE in rapporto ai limiti massimi di prezzo dell’UE, 2009 T1 – 2015 T1 (minuti fatturati), in EURO, esclusa IVA (fonte: UFCOM)

Dal terzo trimestre del 200910, i prezzi al dettaglio per l’invio di SMS sono in media del fattore 2,8 più elevati rispetto ai limiti massimi di prezzo dell’UE. Nell’ultimo trimestre del 2014, il fattore è salito a 3,3:

Legenda: Durchschnittspreis pro SMS EU/EWR, Standardtarif Prezzo medio per SMS: UE/SEE tariffa standard Durchschnittspreis pro SMS EU/EWR, optionaler Tarif Prezzo medio per SMS: UE/SEE tariffa opzionale Durchschnittspreis pro SMS EU/EWR Prezzo medio per SMS: UE/SEE Preisobergrenze der EU für SMS innerhalb EU/EWR Limiti massimi di prezzo dell’UE per SMS nell’UE/SEE

Grafico 5: Andamento medio dei prezzi per SMS inviato da clienti svizzeri in uno Stato membro dell’UE e del SEE in rapporto ai limiti massimi di prezzo dell’UE, 2009 T1 – 2015 T1, in EURO, esclusa IVA11 (fonte: UFCOM)

10 I limiti massimi di prezzo previsti dall’UE per le diverse categorie di prezzo sono entrati in vigore in momenti diversi. I limiti massimi di prezzo per l’invio di SMS e la trasmis- sione di dati (graf. 6) sono entrati in vigore successivamente a quelli della telefonia voca- le. 11 All’estero, parte dei consumatori privilegiano l’invio di messaggi, per esempio di SMS, rispetto alla telefonia vocale (BEREC 2010).

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Dal terzo trimestre del 2012, i prezzi al dettaglio per i dati trasmessi sono in media del fattore 1,5 più elevati rispetto ai limiti massimi di prezzo dell’UE. Nell’ultimo trimestre del 2014, il fattore è salito a 1,7:

Legenda: Durchschnittlicher Preis pro MB für übertragene Daten Prezzo medio al MB per dati trasmessi Preisobergrenze der EU für übertragene Daten innerhalb EU/EWR Limiti massimi di prezzo dell’UE per dati trasmessi nell’UE/SEE

Grafico 6: Andamento medio dei prezzi per MB di dati trasmessi da clienti svizzeri in uno Stato membro dell’UE e del SEE in rapporto ai limiti massimi di prezzo dell’UE, 2009 T1 –2015 T1, in EURO escl. IVA. (fonte: UFCOM)

Da qualche anno, i prezzi di roaming praticati in Svizzera sono al centro dell’attenzione politica, soprattutto dopo il confronto di prezzo con l’UE. L’Europa rappresenta la destinazione turistica prediletta per i viaggi all’estero 12. A tal proposi- to sono stati trasmessi diversi interventi parlamentari al Consiglio federale, fra cui le mozioni Fuchs 11.3472 Anche gli svizzeri hanno diritto a tariffe di roaming corrette per le chiamate e gli SMS, e Wyss 11.3524 Stop alle tariffe esagerate per l’utilizzo del cellulare all’estero. L’obbligo legale ai sensi del quale i fornitori sono tenuti a informare l’UFCOM in merito al roaming internazionale non è attualmente sufficiente. Vi è infatti un inte- resse pubblico preponderante a seguire e monitorare in modo mirato l’evoluzione del mercato nonché ad adottare eventualmente delle misure sulla base di informazioni fondate. Occorre inoltre garantire trasparenza a livello di andamento dei prezzi e un confronto di prezzi su scala internazionale in materia di roaming. Un accordo bilaterale in materia di roaming internazionale, per esempio con l’UE, potrebbe essere una strada percorribile. A tale scopo esistono apposite basi legali. Tuttavia, per recepire gli elementi centrali delle disposizioni europee, come quelle relative ai limiti massimi di prezzo descritti13 e un’eventuale soppressione dei sup- plementi per il roaming14, ed esplicare così gli effetti sperati, occorre creare una base legale in materia di limiti massimi di prezzo. Infine, si osserva che gli operatori di radiocomunicazione mobile applicano agli utenti di roaming una tariffazione al minuto invece che al secondo per la durata effettiva della comunicazione e al megabyte invece che al kilobyte per la trasmissio-

12 Secondo l’UFS (2013), nel 2012 l’87,5% dei viaggi all’estero (con pernottamento) avevano per destinazione un Paese europeo.

13 Cfr. regolamento (UE) n. 531/2012 o regolamento (CE) n. 717/2007.

14 Cfr. proposte della Commissione europea (2015) nel quadro del c.d. Connected Continent legislative package.

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ne effettiva di dati. Simili possibilità sarebbero praticabili, almeno negli Stati mem- bri dell’UE15. Una maggiore protezione dei consumatori in questo settore presenta inoltre un interesse pubblico preponderante. I consumatori dovrebbero essere infor- mati in modo trasparente sui servizi effettivamente fruiti e, di conseguenza, sulla relativa fatturazione:

Legenda: Verhältnis verrechnete Minuten zu den tatsächlich konsumierten Minuten Rapporto tra minuti fatturati e minuti effettivamente utilizzati per für einkommende Anrufe, Standardtarif EU/EWR chiamate in entrata UE/SEE Verhältnis verrechnete Minuten zu den tatsächlich konsumierten Minuten Rapporto tra minuti fatturati e minuti effettivamente utilizzati per für einkommende Anrufe, optionaler Tarif EU/EWR chiamate in entrata, tariffa opzionale UE/SEE Verhältnis verrechnete Minuten zu den tatsächlich konsumierten Minuten Rapporto tra minuti fatturati e minuti effettivamente utilizzati per für einkommende Anrufe EU/EWR chiamate in entrata UE/SEE

Grafico 7: Rapporto medio, espresso in percentuale, tra i minuti fatturati e i minuti effettivamente utilizzati (chiamate in entrata) in uno Stato membro dell’UE e del SEE per i clienti con un abbonamento svizze- ro (fonte: UFCOM)16

15 Per i servizi di roaming, i fornitori dell’UE sono obbligati secondo il regolamento (UE) n. 531/2012 ad applicare una fatturazione al secondo dopo 30 secondi di conversazione o a kilobyte per la trasmissione di dati. 16 Il rapporto medio espresso in percentuale, figurante in questo grafico e in quello seguente, è stato calcolato come segue: minuti fatturati/minuti effettivamente utilizzati - 1.

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Legenda: Verhältnis verrechnete Minuten zu den tatsächlich konsumierten Minuten Rapporto tra minuti fatturati e minuti effettivamente utilizzati per für ausgehende Anrufe, EU/EWR chiamate in uscita UE/SEE Verhältnis verrechnete Minuten zu den tatsächlich konsumierten Minuten Rapporto tra minuti fatturati e minuti effettivamente utilizzati per für ausgehende Anrufe, optionaler Tarif EU/EWR chiamate in uscita, tariffa opzionale UE/SEE Verhältnis verrechnete Minuten zu den tatsächlich konsumierten Minuten Rapporto tra minuti fatturati e minuti effettivamente utilizzati per für ausgehende Anrufe, Standardtarif EU/EWR chiamate in uscita, tariffa standard UE/SEE

Grafico 8: Rapporto medio, espresso in percentuale, tra i minuti fatturati e i minuti effettivamente utilizzati (chiamate in uscita) in uno Stato membro dell’UE e del SEE per i clienti con un abbonamento svizze- ro (fonte: UFCOM)

Obiettivi

L’obiettivo principale è quello di creare una base legale che permetta di migliorare la concorrenza nel settore del roaming. I clienti svizzeri dovranno potere beneficiare di prezzi più vantaggiosi, di migliori condizioni e di una più ampia scelta. Inoltre, l’introduzione nella legge di un’analisi di mercato permetterà in futuro di osservare in modo più appropriato e mirato l’evoluzione nel settore del roaming. Analogamente alla regolamentazione europea, anche in Svizzera i clienti dovranno pagare soltanto i minuti, i secondi o il volume di dati effettivamente utilizzati.

1.1.1.3 Servizio d’emergenza

Attualmente, l’obbligo di fornire il servizio d’emergenza incombe unicamente sui fornitori del servizio telefonico pubblico (ossia la trasmissione della voce). L’ultimo importante progresso risale al 2006, anno in cui è stato introdotto il servizio di emergenza per la telefonia mobile. Nel frattempo, la situazione in tale ambito è cambiata in modo significativo. Si sono osservati diversi sviluppi, la cui natura e portata non potevano essere previsti al momento dell’elaborazione dell’attuale articolo 20 né dall’ultima revisione della LTC (2007). Il settore delle telecomunicazioni si contraddistingue per la sua rapida evoluzione, sia delle tecnologie di rete sia dei servizi. In questi ultimi anni hanno preso sempre più piede i servizi OTT e i servizi basati su Internet, che possono essere forniti indipendentemente dagli operatori di rete (cfr. n. 1.1.1.1). Anche le abitudini degli

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utenti si sono adeguate a questa evoluzione. La trasmissione vocale attraverso il servizio telefonico pubblico ricopre tuttora un ruolo importante, ma in modo meno accentuato. Sono invece sempre più diffusi i servizi di trasmissione di testi, immagi- ni, audio e video via SMS, MMS, e-mail, messaggistica istantanea (Instant Messa- ging), WhatsApp, telefonia (video) su Internet o i media sociali (Social Media). Questi servizi di telecomunicazione, tuttavia, possono essere utilizzati soltanto in modo limitato per effettuare chiamate d’emergenza. Secondo l’EENA (European Emergency Number Association) (2012), in diversi Paesi sono utilizzati, ad esempio, servizi di messaggistica, segnatamente gli SMS, per effettuare chiamate di emergenza. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, questi servizi sono destinati esclusivamente a persone che hanno difficoltà comunicative. Anche in Svizzera, il servizio universale comprende un servizio di intermediazione di messaggi brevi (SMS) per audiolesi. I servizi di messaggistica potrebbero tuttavia rivelarsi utili a tutti gli utenti, ad esempio per richiedere soccorso in situazioni di emergenza nelle quali la comunicazione vocale non è possibile (ad es. una presa d’ostaggio, una scarsa copertura della rete mobile, ecc.). Anche alcune applicazioni per smartphone (Apps) permetterebbero di effettuare chiamate d’emergenza e sono già impiegate in diversi Paesi, fra cui anche la Svizze- ra (EENA 2014). Ad esempio, l’applicazione della Rega è stata già installata su oltre 900 000 dispositivi (Rega 2015). Le applicazioni permettono di trasmettere, oltre alla chiamata di emergenza, anche maggiori informazioni alla centrale d’allarme, per esempio l’ubicazione precisa del terminale. Le possibilità di utilizzo sono svariate e, nei prossimi anni, conosceranno probabilmente un forte sviluppo (EENA 2014). Benché se ne parli ancora poco in Svizzera, i cosiddetti servizi di «conversione globale» (total conversation) potrebbero in futuro ricoprire un ruolo importante. Si tratta di un’utilizzazione simultanea di video, voce e testo, in cui i relativi contenuti sono adeguati, di volta in volta, ai terminali e ai canali di trasmissione utilizzati. Sino a questo momento, la ricerca nel settore si è concentrata principalmente sugli utenti affetti da disabilità e sui servizi d’emergenza loro destinati. I potenziali van- taggi dei servizi di conversazione globale non sono tuttavia limitati a questa catego- ria di utenti (EENA 2015). In generale, alcune funzioni delle chiamate d’emergenza potrebbero essere disponi- bili anche rinunciando a una regolamentazione in materia di telecomunicazioni. In tal caso, tuttavia, le disposizioni di una tale regolamentazione, segnatamente l’istradamento delle chiamate17, non potranno probabilmente essere rispettate. Nel quadro del diritto delle telecomunicazioni appare pertanto opportuno attenersi al principio dell’uniformità a livello nazionale dei mezzi di comunicazione e dei nume- ri di contatto18, ottimizzandone però le funzioni. Anche la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) ha riscontrato un ritardo in questo settore e commissionato un progetto sulla base del quale dovrà essere approntata una strategia per la fine del 2015. Questo progetto è finanziato anche dalla Coordinazione svizzera dei pompieri CSP e dall’Interassociazione di salvataggio. Alla luce di quanto detto, si potrebbe riflettere

17 L’istradamento permette di inoltrare le chiamate d’emergenza ai servizi di ricezione competenti. 18 Numeri dei servizi d’emergenza in Svizzera: 112: servizio d’emergenza europeo; 117: polizia, chiamata di soccorso; 118: pompieri; 143: telefono amico; 144: pronto soccorso autoambulanze; 147: assistenza telefonica per bambini e giovani.

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su un’eventuale estensione del servizio d’emergenza ad altri servizi di telecomuni- cazione, che non riguardi unicamente le prestazioni del servizio universale. In sostanza, le disposizioni della LTC relative alle chiamate d’emergenza saranno di importanza fondamentale anche in futuro, servono infatti a tutelare un interesse pubblico preponderante per la protezione dei beni di polizia quali la vita, l’integrità personale, la salute e la proprietà.

Obiettivi

L’obiettivo principale del disciplinamento in materia di chiamate d’emergenza è quello di ottimizzare le basi legali affinché le persone che si trovano in situazioni di emergenza siano soccorse, il più rapidamente ed efficacemente possibile, dalle apposite organizzazioni. L’efficacia del servizio d’emergenza va ulteriormente migliorata.

1.1.1.4 DNS e governance di Internet

Gli elementi d’indirizzo rappresentano un aspetto chiave nel settore delle telecomu- nicazioni poiché permettono di identificare le persone che partecipano a una conver- sazione mediante mezzi di telecomunicazione al fine di trasmettere informazioni ai loro destinatari. Per quel che concerne i «classici» elementi d’indirizzo, l’UFCOM ha attribuito attualmente 7021 serie di 10 000 numeri E.164 (potenzialmente oltre 70 milioni di numeri di telefono che i fornitori di servizi di telecomunicazione possono attribuire ai loro clienti) e oltre 56 000 numeri individuali che servono all’identificazione dei servizi. Poiché gran parte delle telecomunicazioni si realizzano oramai attraverso Internet, la gestione degli elementi d’indirizzo di Internet, i cosiddetti nomi di dominio (legati agli indirizzi del protocollo Internet [IP]), ricoprono un’importanza centrale per il settore futuro delle telecomunicazioni. Verisign (2015) afferma che, alla fine del 2014, erano stati registrati 288 milioni di nomi di dominio di primo livello, fra quelli disponibili (Top-Level Domains [TLD]), di cui 134 milioni domini di primo livello con codice del Paese (country-code TLD [ccTLD]). Per quanto riguarda il dominio .ch, si tratta di circa 2 000 000 nomi nel

2014 (Switch 2015), cui si aggiungeranno gli indirizzi .swiss. Il nuovo dominio

Internet generico (generic Top-Level Domain [gTLD]) .swiss, gestito dalla Confede- razione, ha in realtà come obiettivo principale quello di promuovere la visibilità della cosiddetta «svizzeritudine» (swiss made) delle imprese svizzere e dei loro prodotti o servizi. Il problema risiede nel fatto che l’attuale disciplinamento relativo agli elementi d’indirizzo, e più in particolare quello in materia di nomi di dominio, si fonda prin- cipalmente su delle ordinanze del Consiglio federale che permettono un margine di interpretazione piuttosto ampio dell’articolo 28 LTC. Non si può dunque escludere che un tale disciplinamento possa essere contestato per il fatto che non dispone di una base legale formale sufficiente. Simili contestazioni potrebbero, qualora avesse- ro un seguito presso le autorità giudiziarie adite, rimettere completamente in discus- sione l’attuale disciplinamento in materia di elementi di indirizzo. Una tale decisione

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giuridica, non da escludere a priori, potrebbe avere delle conseguenze economiche negative di ampia portata (e difficilmente quantificabili). Oltre alla questione legata alla certezza del diritto, che concerne tutte le disposizioni in materia di elementi d’indirizzo, talvolta si pongono anche questioni di altra natu- ra. In tale ambito, l’UFCOM delega a terzi alcuni compiti statali. Nel caso in cui, improvvisamente, questi terzi non potessero più svolgere i suddetti compiti intera- mente o nella misura richiesta, al momento non vi è alcuna base (legale) che obbli- ghi altri attori a riprendere questi compiti. Con molta probabilità potrebbero verifi- carsi delle interruzioni a livello di gestione degli elementi di indirizzo, d’entità non trascurabile sul lungo periodo. Anche la funzione di gestore del registro per il domi- nio ccTLD .ch è delegata a terzi. Un’interruzione nella gestione degli indirizzi ch avrebbe già, sul breve periodo, notevoli ripercussioni a livello macroeconomico. Per quanto concerne le disposizioni relative ai servizi di elenco, che si applicano al presente ambito, si riscontrano alcune lacune. Nell’ambito della raccolta di dati per i servizi d’elenco pubblici, i clienti non sanno chiaramente quali dati sottostanno al disciplinamento e quali dati possono essere impiegati a scopi puramente commercia- li. La revisione proposta per gli elementi d’indirizzo è giustificata innanzitutto dalla presenza di un interesse pubblico preponderante. Dal Vertice mondiale sulla società dell’informazione (World Summit on the Infor- mation Society – WSIS, 2005), tenutosi a Ginevra nel 2003 e a Tunisi nel 2005, i governi di tutto il mondo hanno convenuto che i gruppi di interesse collaborassero congiuntamente, pur mantenendo i loro rispettivi ruoli, allo sviluppo della gestione delle principali risorse di Internet e alla definizione di norme generali concernenti Internet (governance di Internet). Fra i forum più importanti in questo settore figura- no l’Internet Governance Forum (IGF) dell’ONU e il Dialogo europeo sulla Gover- nance di Internet (EuroDIG), cui si affiancano esperti di più piccoli gruppi multilate- rali, che si occupano delle questioni legate alla governance di Internet. Fra questi ultimi si annoverano per esempio la Commissione dell’ONU per la scienza e la tecnologia per lo sviluppo (UnCSTD) con sede a Ginevra, che dal VMSI si è aperta a tutti i gruppi di interesse. Per quanto riguarda l’UFCOM sorgono i due seguenti problemi: da un lato, la sua partecipazione a progetti di collaborazione internazionale nell’ambito della gover- nance di Internet non è disciplinata esplicitamente nella LTC; dall’altro, i processi multilaterali, che si svolgono in parte a Ginevra, sono finanziati quasi esclusivamen- te dai contributi volontari di tutti i gruppi di interesse, contrariamente a quanto avviene per le organizzazioni intergovernative, sovvenzionate in ampia misura dai loro membri. I singoli attori (governi, imprese, istituti tecnici, ecc.) versano gene- ralmente contributi annui di importi a cinque e sei cifre, oppure forniscono presta- zioni (materiali) per il controvalore corrispondente.

Obiettivi In tale contesto, la revisione della LTC si propone di garantire la continuità dell’attuale disciplinamento, rivelatosi ampiamente efficace. Si tratta di assicurare la certezza del diritto e delle transazioni, onde evitare controversie dinnanzi alle autori- tà giudiziarie vertenti sul fatto che detto disciplinamento non poggia su una base legale formale sufficiente.

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Per quanto concerne i compiti delegati a terzi, dovrà essere ridotta la probabilità di interruzioni durature nella gestione degli elementi di indirizzo. Nell’ambito dei servizi d’elenco, il deficit descritto deve essere eliminato mediante una misura poco restrittiva volta a garantire la trasparenza. Il consolidamento delle collaborazioni tra i fornitori di servizi d’elenco pubblici e una concorrenza, talvolta riscontrabile, da parte dei motori di ricerca Internet o delle reti sociali non depongo- no attualmente a favore di un intervento più restrittivo. In materia di governance di Internet, gli interessi della Svizzera dovranno essere rappresentati più efficacemente. Oltre a un miglioramento generale della LTC in questo ambito, bisognerà creare una base legale che permetta all’UFCOM di parte- cipare finanziariamente ai processi dei gruppi multilaterali delle organizzazioni internazionali. Non da ultimo, si dovrà rafforzare il ruolo di Ginevra quale centro della governance di Internet.

1.1.1.5 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete

La LTC è entrata in vigore il 1° gennaio 1998, con l’obiettivo di trasformare il settore delle telecomunicazioni, storicamente monopolistico, in un mercato competi- tivo. La LTC si prefigge di creare le condizioni quadro per favorire la concorrenza e offrire alla popolazione e all’economia una vasta gamma di servizi di telecomunica- zione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenien- ti. In particolare, secondo l’UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni; 2012), lo sviluppo ottimale della banda larga potrebbe influire positivamente sulla crescita del prodotto interno lordo (PIL) attraverso molteplici canali (ad es. l’aumento della produttività grazie all’ottimizzazione dei processi nelle imprese). Un ruolo particolare è attribuito tuttora al disciplinamento in materia di accesso all’infrastruttura dell’allora impresa statale PTT (oggi Swisscom). Tale disciplina- mento mira a promuovere la concorrenza a livello di mercato al dettaglio e, nel contempo, a favorire lo sviluppo di nuove infrastrutture. L’attuale livello della concorrenza dovrà essere garantito; il presente avamprogetto auspica pertanto a colmare puntualmente le lacune dell’attuale sistema di accesso e dei processi. L’attuale LTC presenta a livello di prassi normativa alcune lacune nell’elaborazione delle principali espressioni e definizioni. Senza misure di accompagnamento, il principio della priorità riservata alle trattative potrebbe generare distorsioni del mercato per effetto di fenomeni di collisione tra i fornitori. In questo contesto, l’interdipendenza tra la LTC e il diritto sui cartelli presenta delle lacune. Nel quadro di una delle sue procedure, la Commissione della concorrenza (COMCO) è giunta a conclusione che Swisscom detiene una posizione dominante sul mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete di radiocomunicazione mobile e impone prezzi eccessivi. La sanzione emessa dalla COMCO è stata respinta dal Tribunale federale (2011) con la motivazione che, in virtù della regolamentazione settoriale specifica, un FST avrebbe potuto chiedere alla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) di determinare i proventi dei servizi di terminazione su reti mobili, il che avrebbe impedito a Swisscom di praticare prezzi sproporzionati. Non si può tuttavia evitare, in presenza di interessi convergenti, che fenomeni di collisione provochino distorsioni di mercato, che non possono essere risolte né dalla COMCO né dall’autorità di regolazione. Inoltre, se

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una posizione dominante sul mercato è riconducibile a un accordo illecito in materia di concorrenza, la COMCO e l’autorità di regolazione avrebbero entrambe la com- petenza di agire. La determinazione di prezzi calcolati in base ai costi da parte dell’autorità di regolazione potrebbe risultare, nella fattispecie, un intervento sul mercato sproporzionato e inadeguato. Al momento dell’entrata in vigore della LTC si era presupposto che Swisscom, quale ex monopolista, detenesse una posizione dominante sul mercato delle teleco- municazioni. Poiché il settore delle telecomunicazioni è costituito di diversi segmen- ti di mercato, appare inopportuno e tanto più inefficace considerare la questione della dominanza sul mercato in rapporto all’intero settore, come prevede l’attuale regolamentazione. In origine non era previsto di stabilire secondo la prassi del diritto dei cartelli una posizione dominante sul mercato limitata al livello dei prodotti e di area geografica; in realtà, questa soluzione si è rivelata essere l’unica strada percor- ribile. Inoltre, l’attuale articolo 11 LTC non distingue chiaramente tra i diversi strumenti di regolamentazione né tra i mercati e i prodotti da regolamentare, ma riunisce questi tre elementi, distinti ma comunque correlati tra loro, sotto la denomi- nazione «forme di accesso». Una posizione dominante sul mercato non deve essere definita in rapporto agli strumenti e ai prodotti di regolamentazione, ma occorre piuttosto scegliere i prodotti e gli strumenti in base alla posizione dominante in un determinato settore di mercato. Se, secondo il diritto vigente, l’autorità di regolazio- ne è chiamata a intervenire su richiesta di un fornitore terzo, quest’ultima dispone oggi soltanto della facoltà di applicare integralmente le misure di regolamentazione stabilite per legge alle condizioni di accesso oggetto della contestazione. E ciò malgrado il fatto che, in base alle circostanze, gli obblighi di adottare un comporta- mento non discriminatorio e di garantire sufficiente trasparenza a livello di prezzi, senza che questi ultimi siano calcolati in funzione dei costi, potrebbero bastare, almeno in determinate regioni, a conseguire lo scopo normativo previsto. Il rischio di una sovraregolamentazione o di una regolamentazione errata è dunque elevato. Per quanto concerne l’accesso all’infrastruttura passiva, come per esempio le cana- lizzazioni di cavi e i piloni d’antenna radio, nel caso di capacità sufficienti, una duplicazione di queste infrastrutture non presenta un vantaggio economico. Si do- vrebbe piuttosto sfruttare le capacità disponibili il più efficientemente possibile. L’attuale disciplinamento in materia di accesso obbliga unicamente i fornitori di servizi di telecomunicazione dominanti sul mercato a garantire l’accesso alle loro canalizzazioni di cavi. Non vige invece l’obbligo per le altre imprese che possiedono infrastrutture idonee per la costruzione di reti di comunicazione di offrire la possibi- lità di coutenza se vi sono capacità disponibili. Un tale obbligo potrebbe contribuire a un ampliamento rapido e soprattutto efficiente della banda ultra larga.19 I proprietari di immobili sono finanziati spesso dai FST per il cablaggio di fibra ottica fino al domicilio dell’utilizzatore finale (Fiber to the Home [FTTH]). I FST, dal canto loro, pongono quale condizione un diritto di accesso esclusivo e a lungo termine. Se non è possibile garantire ad altri FST l’accesso agli impianti domestici, sussiste il pericolo di limitare la concorrenza e la libertà di scelta dei consumatori.

19 L’Atlante della banda larga dell’UFCOM (2015f) e dei Cantoni descrive lo stato attuale della copertura della banda larga in Svizzera, anche in base alla tecnologia di collegamen- to disponibile localmente, alle velocità (di Upload e di Download) o al numero di fornito- ri. Si prevedono ulteriori investimenti specialmente nell’ampliamento della banda ultra larga.

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Inoltre, secondo una tendenza attuale, le abitazioni non dispongono più di due colle- gamenti (coassiale e in rame), ma soltanto di uno (per lo più in fibra ottica), nono- stante i FST siano disposti, in taluni casi, a istallare a proprie spese un secondo collegamento.

Obiettivi

Le condizioni quadro, basate su una regolamentazione dell’accesso asimmetrica, stimolano la concorrenza e dovranno sostanzialmente essere mantenute. Andranno tuttavia colmate le seguenti lacune riscontrate: - il principio della priorità riservata alle trattative va corretto mediante misure di accompagnamento appropriate, senza tuttavia derogare all’applicazione di questo principio e in modo da accrescere la prevedibilità regolamentare; - dovranno essere create le basi che permettano all’autorità di regolazione di rispondere in modo flessibile ai problemi che si pongono a livello di concor- renza. La probabilità di errori normativi dovrà essere ridotta; - occorre inoltre operare una distinzione chiara tra i mercati regolamentati e gli strumenti normativi in modo da effettuare analisi di mercato soltanto nei casi necessari. Un nuovo sistema di accesso simmetrico dovrebbe permettere la realizzazione di investimenti e l’ampliamento delle reti a banda ultra larga a costi vantaggiosi, il più rapidamente possibile e in modo capillare. Occorre sfruttare maggiormente le capa- cità delle infrastrutture rimaste inutilizzate ed eliminare i doppioni sia a livello di costi che di interventi edilizi. In futuro, la libertà di scelta dei consumatori andrà rafforzata e non dovrà più essere pregiudicata dall’applicazione di diritti esclusivi sugli impianti domestici.

1.1.1.6 Protezione dei giovani e dei consumatori

Nelle tradizionali reti telefoniche (c.d. public switched telephony networks, PSTN), il numero di telefono della persona che chiama (c.d. calling line identification, CLI) veniva inviato al momento della chiamata; la persona chiamante non poteva dunque falsificare il numero. Oggigiorno queste reti telefoniche sono collegate a Internet (attraverso i c.d. gateways). Rispetto a quest’ultimo sistema, molto più performante, hanno perso considerevolmente d’importanza. In Internet la persona che chiama può scegliere liberamente il numero di telefono da visualizzare al momento della chia- mata e può dunque indicare numeri telefonici non raggiungibili, per mascherare la sua identità (c.d. Spoofing). A tale scopo non ha bisogno né dell’approvazione né del sostegno o del sapere di un fornitore di servizi di telecomunicazione notificato in Svizzera. Mediante il collegamento della rete telefonica generale (RTG) a Internet, il numero di telefono non può essere più utilizzato per identificare in modo affidabile la persona che chiama. Nella peggiore delle ipotesi, coloro che fanno pubblicità utilizzano indebitamente i numeri di telefono di terzi non coinvolti come numeri telefonici delle loro chiamate. Le persone che richiamano questi numeri non raggiungono dette persone, bensì i terzi non coinvolti.

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Coloro che intendono essere richiamati al numero di telefono indicato devono spedi- re al destinatario il numero corretto. Soltanto una parte delle persone che fanno pubblicità desidera essere richiamata.

Le chiamate pubblicitarie indesiderate costituiscono da anni una della principali fonti di fastidio per gli utenti di servizi di telecomunicazione. Il numero di richieste e reclami presentati dalla popolazione all’UFCOM è costantemente elevato. Negli anni 2012–2014, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha ricevuto un nume- ro maggiore di reclami: 17 835, contro i 2107 nel 2012, i 4228 nel 2013 e i 11 500 nel 2014. La punibilità del mancato rispetto dell’asterisco nell’elenco telefonico, introdotta nel 2012 nel quadro della revisione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), ha sortito l’effetto desiderato soltanto presso i call center conformi alle disposizioni legali. I call center esteri inclini a violare le disposizioni legali non si lasciano dissuadere dalla disposizione della LCSl in questione, poiché in caso di violazione non possono essere efficacemente perseguiti. La SECO, che interviene su reclamo dei diretti interessati, viene spesso informata dall’autorità di perseguimento penale dell’impossibilità di localizzare l’origine della chiamata effettuata dall’estero o del fatto che l’assistenza internazionale per il perseguimento all’estero comporte- rebbe oneri sproporzionalmente elevati; sarebbe più efficace, come per il caso dello spamming, lottare direttamente contro questa pratica mediante misure tecniche quali l’adozione di filtri o processi di autoidentificazione. Molte persone interessate non comprendono il motivo per cui, senza iscrizione nell’elenco, non possano beneficiare della protezione garantita dall’asterisco. Questa lacuna va colmata. Sul fronte della protezione dei consumatori è necessario intervenire anche in un altro ambito: molti clienti si sentono troppo vincolati ai loro fornitori dalle offerte aggre- gate e preferirebbero usufruire di diversi servizi separatamente, facendo appello a diversi fornitori. Sulla base delle numerose richieste pervenute all’UFCOM risulta che a molti clienti disturba il fatto di dovere usufruire di servizi che non hanno richiesto e di dovere pagare per tali servizi di più rispetto a quanto avrebbero presu- mibilmente pagato per singoli servizi del pacchetto. Molti, per esempio, desiderano soltanto un collegamento Internet, per potere usufruire di offerte alternative (ad es. nel campo della telefonia VoIP o della Web-TV). Tuttavia, quasi tutte le offerte Internet dello stesso fornitore prevedono un’offerta TV di base. In tal caso, per un cliente che preferisce utilizzare soltanto la TV fruita attraverso il Web (Web-TV) sarebbe auspicabile che il prezzo dell’offerta Internet non comprenda alcuna offerta TV. Cambiare il fornitore del collegamento di rete può inoltre comportare oneri piuttosto elevati, per esempio a causa dei costi legati al passaggio (ad es. il tempo impiegato per la conversione, gli adeguamenti elettronici, ev. modifiche agli impian- ti domestici) o per il fatto che la disponibilità di offerte concorrenti paragonabili in quanto a prestazioni (ad es. velocità di Internet) sia limitata a livello locale. I FST, che commercializzano parte dei loro servizi in forma di pacchetti, limitano di fatto la libertà di scelta dei clienti di usufruire, per determinati servizi, di un’offerta concor- rente probabilmente più rispondente ai loro bisogni. Inoltre, la LTC non prevede al momento la protezione dei bambini e dei giovani. Il Consiglio federale non può introdurre disposizioni pertinenti nelle ordinanze che si fondano sulla LTC. Secondo lo studio JAMES (Willemse, I. et al. 2014), il 95 per cento dei giovani d’età compresa tra i 12 e i 19 anni dispone di uno smartphone e

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dunque, in generale, di un collegamento a Internet, difficile da controllare rispetto a un PC stazionario. Anche gli ambienti politici chiedono un rafforzamento della protezione dei bambini e dei giovani nel settore delle telecomunicazioni (mozione Savary 11.3314 Pornografia su Internet. Agire a monte). I produttori di programmi e apparecchi, i FST nonché le associazioni di genitori mettono già oggi a disposizione diversi filtri (gratuiti) per la protezione di bambini e giovani. Secondo un sondaggio rappresentativo20, la maggior parte dei genitori svizzeri giudicano scarse o addirittura pessime le loro competenze in materia di detti filtri. Anche orientarsi nella scelta risulta loro difficile. Il sondaggio ha mostrato inoltre che il 71 per cento dei genitori con figli che utilizzano dispositivi mobili non sono stati informati, al momento dell’acquisto di questi dispositivi, sulle eventuali misure di protezione da prendere; l’8 per cento ne sono stati informati soltanto in modo superficiale. Ciò accade malgrado il fatto che i principali operatori di telefonia mobile dell’Associazione Svizzera delle Telecomunicazioni (asut) si siano impegna- ti, nel quadro dell’iniziativa di settore per una migliore protezione dei minori dai nuovi media, a informare i clienti sulla protezione dei giovani all’atto di stipula del contratto (abbonamento di telefonia mobile o contratto per l’accesso a Internet). Si riscontrano tuttavia lacune informative per quanto concerne le possibili misure atte a proteggere giovani e bambini, come per esempio la scelta, l’istallazione o l’impostazione di filtri. I genitori potrebbero essere istruiti anche su altre possibilità di intervento. I clienti dei FST necessitano di ulteriori informazioni sulla qualità dei servizi, in particolare sulla qualità dell’accesso a Internet, affinché possano scegliere l’operatore in modo consapevole. All’atto della stipula del contratto, quasi nessun cliente è a conoscenza della velocità di trasmissione effettivamente offerta dal colle- gamento Internet. I principali fornitori di servizi di accesso a Internet (Swisscom, upc cablecom, Sunrise e Salt), pur offrendo ai propri clienti la possibilità di misurare la velocità di trasmissione, non pubblicano alcuna statistica che potrebbe agevolare potenziali clienti nella scelta dell’operatore. I clienti, attuali e potenziali, non conoscono se e quali limitazioni o differenziazioni effettive i loro fornitori dell’accesso a Internet operano nell’ambito del trasporto di dati. Privilegiando o bloccando determinati servizi, i clienti non sono più liberi di scegliere il tipo di servizi e di contenuti Internet di cui intendono fruire. Secondo quanto trasmesso dall’UFCOM (2014), una ricerca condotta dall’autorità di regola- zione francese ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) ha mostrato che i contenuti di Google (in partic. YouTube) erano di bassa qualità presso gli utenti finali del fornitore di accesso a Internet Free, poiché la capacità di Peering diretto tra Free e Google non è stata sufficiente. Free ha proposto ai suoi clienti di utilizzare Free Dailymotion, un suo servizio video, al posto di YouTube.

Obiettivi

I fornitori dovranno avere l’obbligo di filtrare le chiamate pubblicitarie indesiderate a livello di rete, con il consenso del cliente chiamato. Dovranno offrire ai propri clienti un sistema di filtro semplice da usare per ogni singolo collegamento, che potrà essere anche personalizzato. Questa misura è finalizzata, in particolare, a

20 Il sondaggio è stato condotto nel quadro dello studio Latzer et al. (2015).

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contrastare efficacemente le chiamate pubblicitarie indesiderate effettuate dall’estero.

Le persone dovrebbero ricevere soltanto le chiamate pubblicitarie che desiderano effettivamente ricevere. Le chiamate pubblicitarie non saranno totalmente illegali, ma potranno essere effettuate a condizione che siano rispettate le prescrizioni vigen- ti. In futuro, la protezione offerta dal diritto in materia di concorrenza sleale dovrà essere estesa anche alle persone non iscritte nell’elenco telefonico. Queste ultime potranno inoltre fare valere il loro diritto di non pubblicare i loro numeri di telefono nell’elenco e di beneficiare comunque della protezione garantita dall’asterisco. I clienti dovranno avere a disposizione un ventaglio, quanto più ampio possibile, di servizi di comunicazione di diversi fornitori, che potranno scegliere e abbinare tra loro in base alle loro esigenze. L’obbligo di fornire anche separatamente i diversi servizi di un’offerta aggregata non dipenderà più da una posizione dominante sul mercato. I bambini e i giovani dovranno essere protetti più efficacemente dai pericoli derivan- ti dall’utilizzo di servizi di telecomunicazione. Il Consiglio federale dovrà essere autorizzato a emettere all’occorrenza le opportune disposizioni in materia di prote- zione dei giovani, soprattutto quando le misure di autoregolamentazione del settore non sono sufficienti o i fornitori non intervengono. Al momento dell’acquisto di un servizio (in partic. un’offerta Internet), i clienti dovrebbero essere informati della qualità di questo servizio. La trasparenza in relazione al trattamento dei servizi a livello di rete dovrà essere migliorata. Benché non si possa escludere che i fornitori privilegino determinati servizi, i clienti dovranno disporre delle informazioni necessarie a compiere la scelta che meglio risponde alle loro esigenze.

1.1.1.7 Frequenze e impianti

Oggigiorno, oramai qualsiasi utilizzazione di frequenze, fatte salve alcune eccezioni, è soggetta all’obbligo di concessione. L’Unione europea ha accolto il principio opposto; l’esonero dall’obbligo di concessione costituisce infatti la norma e non l’eccezione, con costi di regolamentazione tendenzialmente inferiori e maggiore trasparenza. Il rilascio di una concessione deve essere motivato in modo trasparente e previsto soltanto nei casi in cui il pericolo di interferenze radio è elevato. In tutti gli altri casi, un’autorizzazione generale permette a chiunque di utilizzare le fre- quenze. Inoltre, manca attualmente la base legale per introdurre un obbligo di notifica in alternativa alla concessione negli ambiti in cui sarebbe possibile un esonero dall’obbligo di concessione (c.d. License Exempt/LE). Ciò riguarda i casi in cui l’autorità di regolazione informa gli utilizzatori di frequenze di eventuali restrizioni, onde evitare che altri impianti (critici) subiscano interferenze. Vista l’impossibilità di autorizzare l’utilizzazione delle frequenze senza concessione e di prevedere parallelamente un obbligo di notifica per determinati scopi, non è possibile ammette- re altre forme di utilizzazione frammezzo l’obbligo di concessione e l’esonero da questo obbligo (c.d. Light Licensing/LL).

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Nel 2014 esistevano complessivamente circa 18 600 concessioni di radiocomunica- zione. La radiocomunicazione mobile terrestre, settore nel quale non appare oppor- tuno operare semplificazioni, necessita del maggior numero di concessioni (7500). Al contrario, in alcune bande di frequenza, che riguardano circa la metà delle con- cessioni attualmente rilasciate, il diritto di utilizzazione potrebbe essere concesso secondo un altro regime, LL o LE:

Numero attuale Regime futuro

Concessione per radioamatori 4757 LE GPR/WPR 6 LL Trasmettitore GPS 3 LL Radiocomunicazione a bordo di 1545 LL imbarcazioni Radiocomunicazione aeronautica 3456 LL Satelliti fissi e mobili senza cordi- 210 Concessione/LE namento delle frequenze 160 LE Totale 9927

Tabella 1: I diritti di utilizzazione delle frequenze rilasciati secondo il regime LE e LL (stato di aggiornamento: 2014; fonte: UFCOM)

I diritti di utilizzazione delle frequenze individuali sono generalmente attribuiti per un periodo di tempo piuttosto esteso. Conformemente all’attuale articolo 24d LTC, in Svizzera una concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo. A tale scopo è tuttavia sempre necessario il consenso dell’autorità concedente. Il commercio dietro pagamento dei diritti di utilizzazione delle frequenze, che per- metterebbe di ottimizzarne l’utilizzo, non è previsto espressamente nell’attuale LTC. Il disciplinamento vigente è stato concepito innanzitutto per il trasferimento econo- mico di una concessione quando l’impresa concessionaria cambia titolari. Sinora, le concessioni sono state trasferite quasi esclusivamente in questo quadro (ad es. cam- bio dei proprietari, acquisizioni, ecc.); le possibilità di commercializzazione delle frequenze restano dunque limitate. Infine, il trasferimento dei diritti di utilizzazione delle frequenze comporta solitamente incertezze giuridiche, in relazione per esempio alla portata dei diritti e ai doveri di una concessione in caso di trasferimento. La LTC vigente non disciplina la coutenza delle componenti delle reti di radioco- municazione, il cosiddetto Network Sharing. Nel settore della radiocomunicazione mobile, possibili cooperazioni fra gli operatori di rete potrebbero contribuire ad assottigliare i costi. A tal riguardo si pongono tuttavia degli interrogativi in relazione alle concessioni e alle ripercussioni sulla concorrenza. Attualmente, gli obblighi degli operatori di rete e le competenze dell’autorità concedente non sono disciplinati in modo chiaro in caso di cooperazioni tra gli operatori di rete. Vi è infatti una situazione giuridica incerta, che comporterebbe costi di trasferimento piuttosto elevati per le attività degli operatori di rete nell’ambito della coutenza delle infra- strutture.

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Per quel che concerne l’immissione in commercio di impianti di telecomunicazione, la legge contiene attualmente alcune imprecisioni terminologiche (la terminologia utilizzata non corrisponde più a quella dell’UE). La legislazione presenta inoltre lacune che ostacolano un efficace monitoraggio del mercato volto a evitare le inter- ferenze provocate dagli apparecchi elettrici, ad esempio con i servizi di sicurezza, come il sevizio d’emergenza.

Obiettivi

Occorre facilitare l’accesso allo spettro delle frequenze sia per gli apparecchi che per gli utenti, in modo da abbattere le barriere di mercato. Sarà inoltre necessario rende- re più flessibile l’utilizzazione delle frequenze nonché eliminare eventuali ostacoli burocratici, allo scopo di garantire un funzionamento degli impianti di radiocomuni- cazione il più possibilmente libero da interferenze. In relazione alle esigenze in materia di concessione, le autorità di regolazione dovranno garantire maggiore trasparenza.

Il disciplinamento dovrà ispirarsi a quello dell’UE, affinché gli attori internazionali attivi in Svizzera soggiacciano a condizioni quadro simili. Dovrà essere introdotto un quadro legale che promuova un’utilizzazione efficiente delle frequenze e una loro ripartizione in funzione delle esigenze; inoltre, dovranno essere incoraggiati gli investimenti e la concorrenza. Occorrerà colmare le lacune della legislazione vigente e, se del caso, garantire certezza del diritto in relazione ai margini di manovra degli attori di mercato. Gli apparecchi elettrici che possono provocare interferenze dovranno potere essere contrastati con misure più efficaci.

1.2 La normativa proposta

1.2.1 Servizi di telecomunicazione

L’avamprogetto parte dall’assunto che la definizione attuale di servizio di telecomu- nicazione abbia risposto agli scopi previsti e debba dunque essere mantenuta. Al contrario, l’obbligo generale di notifica applicabile ai fornitori di servizi di teleco- municazione sarà abrogato, allo scopo di garantire il pari trattamento, segnatamente degli attori di mercato nazionali ed esteri. D’ora in avanti, dovranno registrarsi presso l’UFCOM soltanto coloro che utilizzano risorse pubbliche particolari (ele- menti di indirizzo, frequenze di radiocomunicazione soggette a concessione). Al pari trattamento contribuisce anche la soppressione di alcuni obblighi particolari, non conosciuti in altri rami commerciali. Questi obblighi, che al momento della libera- lizzazione del mercato costituivano misure di protezione appropriate, non hanno oramai più ragione di esistere, soprattutto perché si applicano unicamente agli attori nazionali. Si pensi, in particolare, all’obbligo di proporre un numero minimo di posti di tirocinio o all’obbligo di rispettare le condizioni di lavoro generalmente previste in questo settore.

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1.2.2 Rete: infrastruttura e accesso

Nell’ambito di accesso alla rete a livello di mercato all’ingrosso sono proposte diverse modifiche procedurali, che permetterebbero di sopperire alle lacune del sistema attuale. Il principio secondo cui una procedura di accesso alla rete può essere avviata su richiesta di una parte resterà invariato. Il sistema sarà tuttavia adeguato; il Consiglio federale definirà mediante ordinanza i settori di mercato sottoposti al disciplinamento in materia di telecomunicazioni. La procedura per tappe graduali chiarirà il quadro giuridico in tempo utile e garantirà certezza del diritto agli attori di mercato. In veste di autorità di regolazione, la ComCom verifi- cherà dunque se un fornitore detiene una posizione dominante sui mercati rilevanti e, all’occorrenza, imporrà misure appropriate nei confronti del fornitore dominante. A tale scopo disporrà di una serie di strumenti che gli permetteranno di intervenire in modo proporzionato all’obiettivo normativo previsto. Essa interverrà contro l’attuazione concreta delle misure imposte soltanto se un altro fornitore lo richieda o se osserverà un comportamento palesemente contrario al regolamento d’acceso previsto dal diritto delle telecomunicazioni. Per ottimizzare lo sviluppo delle reti moderne si prevede inoltre di introdurre una disposizione che autorizzi i FST, in casi particolari e secondo precise modalità, a utilizzare in comune tutte le infrastrutture passive idonee che dispongono di capacità inutilizzate. Una situazione di concorrenza presuppone che le offerte dei fornitori possano real- mente giungere ai clienti. Tuttavia, questa condizione non è soddisfatta per esempio quando un operatore via cavo non è autorizzato a collegare un’abitazione plurifami- liare alla propria rete. L’avamprogetto propone dunque di accordare agli operatori di rete il diritto di allacciarsi al punto di accesso degli edifici e di utilizzare congiunta- mente gli impianti di telecomunicazione collocati all’interno degli edifici.

1.2.3 Risorse pubbliche per il settore delle telecomunica-

zioni La Confederazione mette a disposizione del settore delle telecomunicazioni diverse risorse, fra cui lo spettro delle frequenze, gli elementi d’indirizzo e i domini Internet, indispensabili per una fornitura di servizi di telecomunicazione al passo con i tempi. La revisione della LTC interessa anche questo ambito.

Sulla scia di quanto avviene già nell’Unione europea, si propone di rendere più flessibile l’utilizzazione delle frequenze. D’ora in avanti l’utilizzazione dello spettro delle frequenze sarà soggetto a una concessione di radiocomunicazione soltanto se lo prevede la legge. In tutti gli altri casi, l’utilizzazione sarà possibile a condizione che siano rispettate le disposizioni legali vigenti. Inoltre, dovranno essere introdotte nuove basi legali che favoriscano la commercializzazione delle frequenze e la cou- tenza delle infrastrutture. Benché indispensabili per il buon funzionamento di Internet, i domini e i nomi di dominio non sono ancora disciplinati in modo esplicito e formale. Per colmare questa lacuna, le disposizioni fondamentali figuranti nell’ordinanza sui domini Internet (ODIn) saranno riprese nella LTC. Inoltre, nel caso nessuno si offrisse

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volontario, l’UFCOM potrà obbligare un’impresa, considerata idonea, a occuparsi della gestione dei domini di competenza della Confederazione.

1.2.4 I clienti al centro della riflessione

I clienti dovranno disporre di un ampio ventaglio di offerte interessanti, fra cui potere scegliere i servizi desiderati in piena libertà e senza avere spiacevoli sorprese. In quest’ottica sono state avanzate diverse proposte: misure che permettono di contrastare più efficacemente il telemarketing indesiderato; la possibilità di usufruire separatamente di servizi facenti parte di un pacchetto; il diritto d’informazione sulle misure tecniche di protezione dei giovani al momento dell’acquisto di dispositivi terminali per i propri figli; disposizioni in materia di trasparenza per il roaming internazionale e la neutralità della rete. Per quanto concerne il roaming internazionale, si prevede di introdurre una disposi- zione che permetta al Consiglio federale di impedire prezzi al dettaglio eccessiva- mente elevati e di incoraggiare la concorrenza. Inoltre, i limiti massimi di prezzo potranno essere fissati nel quadro di accordi internazionali. Sotto il profilo della neutralità della rete, occorre innanzitutto prescindere da qual- siasi disciplinamento di dettaglio. Per motivi di trasparenza, i fornitori saranno tenuti a informare i loro clienti, attuali e futuri, nonché l’autorità dei cambiamenti operati nel trasporto di dati nelle reti di telecomunicazione.

1.2.5 Interessi nazionali importanti

Per assicurare il buon funzionamento dell’economia e della società è indispensabile tenere conto di interessi nazionali importanti, come per esempio il disciplinamento delle comunicazioni in situazioni particolari e la sicurezza delle informazioni, dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione. Spetta generalmente ai fornitori di servizi di telecomunicazione creare le condizioni appropriate. Tuttavia, le telecomu- nicazioni moderne sono diventate tanto più importanti quanto più vulnerabili (di- pendenza dall’elettricità, rischio di attacchi informatici, ecc.) e la loro resilienza rispetto a questi pericoli suscita un importante interesse pubblico. La presente revi- sione si propone di chiarire in modo inequivocabile la base legale relativa al disci- plinamento di interessi nazionali importanti, e di accordare al Consiglio federale la competenza di emanare le disposizioni corrispondenti.

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1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1 Bilancio delle conseguenze

1.3.1.1 Definizione di FST e obbligo di notifica

Sostituzione dell’obbligo generale di notifica imposto ai FST con la registrazione presso l’UFCOM soltanto per i FST che utilizzano elementi d’indirizzo o radio- frequenze (art. 4 cpv. 1)

La sostituzione dell’obbligo generale di notifica con una registrazione concernente esclusivamente i FST che utilizzano elementi d’indirizzo o radiofrequenze permette di introdurre una regolamentazione applicabile, a costi contenuti (spese statali uni- che nel settore informatico di 100 000–200 000). Sia per i FST che sono già notifica- ti e che resteranno registrati (ca. 300 nel 2013), sia per quelli che saranno esonerati dalla registrazione (ca. 245 nel 2013), non saranno più riscossi emolumenti ammini- strativi per la registrazione (art. 40 cpv. 1 lett. a LTC). Gli emolumenti amministra- tivi ammontano complessivamente a 960 franchi l’anno, per ogni singolo FST notificato. Per i FST finora non notificati e in futuro esonerati dalla registrazione non saranno più effettuati tentativi di eludere l’obbligo di notifica. Tutti i FST reste- ranno soggetti a vigilanza e dovranno fornire dati per la statistica ufficiale.

Estensione dell’obbligo d’informazione per la statistica ufficiale ai non FST e a tutti gli attori sottoposti alla LTC (art. 59 cpv. 2)

L’affidabilità della statistica ufficiale potrà essere garantita anche dopo la revisione della LTC. Se ritenuto necessario, la statistica potrà comprendere nuovi attori (ad es. imprese di erogazione dell’energia elettrica o del gas). Le eventuali ripercussioni finanziarie di quest’obbligo d’informazione per i nuovi attori sono considerate limitate.

Abrogazione dell’articolo 6 LTC, segnatamente dell’obbligo dei FST di garantire le condizioni di lavoro usuali nel settore e di offrire un numero adeguato di posti di tirocinio

Si evita innanzitutto una disparità di trattamento tra i FST e un’eventuale distorsione della concorrenza. La disposizione non può essere applicata a tutti i FST (compresi i fornitori internazionali di servizi OTT con sede all’estero). Una limitazione dell’obbligo ai FST che resteranno registrati comporterebbe una disparità di tratta- mento tra gli attori di mercato. Inoltre, per i FST finora notificati, questa misura permetterà di abbattere i costi di regolamentazione derivanti da questi obblighi.

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1.3.1.2 Roaming internazionale

Modifica delle modalità di fatturazione (segnatamente l’obbligo di fatturare al secondo o al kilobyte) per gli operatori di radiocomunicazione mobile (art. 12abiscpv. 1)

L’obbligo di fatturare con maggiore precisione le prestazioni fruite permette di rafforzare la protezione dei consumatori e di diminuire i costi di transazione. Gli operatori di radiocomunicazione mobile interessati dovranno dunque attendersi cifre di fatturato inferiori, mentre, parallelamente dal punto di vista statico, i risparmi per i consumatori aumenteranno.

Possibilità di introdurre misure strutturali e/o tecniche (art. 12abiscpv. 1)

Sarà possibile aumentare la pressione concorrenziale. L’efficacia di una simile misura dipenderà tuttavia principalmente dall’evoluzione della domanda relativa alle prestazioni in questione, soprattutto nell’UE. Dal momento che saranno impiegate soltanto soluzioni tecniche standard per l’applicazione delle misure strutturali e/o tecniche, i costi di attuazione possono essere considerati sostenibili per i FST.

Migliore disciplinamento normativo dell’obbligo d’informazione per gli operatori di radiocomunicazione mobile nei confronti dell’UFCOM (art. 12abiscpv. 2)

Questa misura costituisce una base importante per una regolamentazione e un moni- toraggio del mercato efficaci. Le ripercussioni finanziarie per gli operatori di radio- comunicazione mobile saranno contenute.

Possibilità di fissare limiti massimi di prezzo nel quadro di accordi internazionali (art. 12abiscpv. 1)

Sarà fornita un ulteriore possibilità di abbassare i prezzi a vantaggio dei consumato- ri. La determinazione di limiti massimi di prezzo potrà ridurre il margine di manovra degli operatori di radiocomunicazione mobile. Tuttavia, l’ammontare di questi limiti dovrà permettere almeno di coprire i costi.

1.3.1.3 Servizio d’emergenza

Possibile estensione ad altri servizi di telecomunicazione e disciplinamento più dettagliato in materia di istradamento e localizzazione delle chiamate (art. 20)

La normativa proposta è intesa a creare una base per un servizio d’emergenza più efficace, con maggiori vantaggi per la società (miglioramento della protezione di beni di polizia quali la vita, l’integrità personale, la salute e la proprietà). Questi vantaggi dovranno giustificare i costi di attuazione. Questi ultimi saranno ripartiti tra i diversi attori (organizzazioni di primo intervento, FST, ecc.) e non possono essere ancora quantificati in modo definitivo.

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1.3.1.4 DNS e governance di Internet

Garanzia della certezza del diritto (in partic. disposizione d’ordinanza riprese nella legge) (art. 28, 28a e 28b)

La sicurezza degli investimenti può essere accresciuta e i costi di transazione dimi- nuiti, in particolare per le imprese direttamente coinvolte che operano nel settore degli elementi di indirizzo.

Possibilità di obbligare terzi ad assumere compiti delegati (art. 28a cpv. 2)

L’attenuazione di rischi ed effetti negativi derivanti da eventuali interruzioni, con- cernenti per esempio gli indirizzi Internet .ch, permetterà di evitare ripercussioni economiche. La scelta ricadrebbe su terzi che dovrebbero già disporre dei fattori di produzione necessari a svolgere questi compiti. Detti terzi riceverebbero inoltre un indennizzo.

Miglioramento della trasparenza nei confronti dei consumatori e rispetto ai servizi d’elenco regolamentati e commerciali (art. 12d, 21 e 21a)

La trasparenza nei confronti dei consumatori potrà essere migliorata, con costi contenuti per gli operatori interessati.

Disciplinamento normativo esplicito della governance di Internet e possibilità di stanziare contributi a favore di organizzazioni internazionali (art. 64 cpv. 4–6)

Gli interessi della Svizzera vanno promossi più efficacemente. Anche la possibilità di partecipare finanziariamente ai processi multilaterali delle organizzazioni interna- zionali contribuisce a tale scopo, e può rafforzare il ruolo di Ginevra. Sotto il profilo dei costi, l'UFCOM dovrà potere finanziare ogni anno, nel quadro di questi processi, circa sei o sette organizzazioni internazionali mediante contributi dell'ammontare di circa 400 000–500 000 franchi.

1.3.1.5 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete

Introduzione del diritto a intervenire d’ufficio (art. 13j cpv. 3)

La presente misura permette di colmare le lacune a livello normativo, di impedire fenomeni di collisione e di promuovere la concorrenza. Le spese supplementari necessarie a tale scopo, ritenute sostenibili, sono principalmente a carico dello Stato.

Maggiore flessibilità nell’applicazione degli strumenti normativi (art. 13h in combinato disposto con l’art. 13d)

La probabilità di errori normativi può essere ridotta. In seguito a un’analisi di merca- to sarà inoltre possibile ricorrere a strumenti meno restrittivi di quelli impiegati sinora.

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Adeguamenti a livello procedurale mediante la distinzione tra i mercati regola- mentati e gli strumenti normativi (art. 13e segg. e 13d)

Un’applicazione più flessibile degli strumenti normativi richiede adeguamenti a livello procedurale volti a garantirne l’efficacia.

Coutenza dell’infrastruttura passiva esistente nella piena trasparenza, senza operare discriminazioni e a prezzi adeguati (art. 36a)

I costi di trasferimento di una coutenza di impianti (ad es. canalizzazioni di cavi) da parte dei FST e talvolta da gestori di altre infrastrutture di distribuzione (ad es. aziende elettriche) si abbasseranno grazie all’introduzione di una nuova regolamen- tazione dell’accesso simmetrica. Ciò incoraggerà gli investimenti nell’infrastruttura svizzera della banda larga, che aumenteranno in particolare la loro redditività. Non si è ancora invece certi di quale sarà la portata della domanda supplementare in materia di infrastrutture passive e degli effetti positivi. Occorre diminuire al minimo i costi a carico degli operatori interessati, ad esempio esonerando questi ultimi dall’obbligo di sostenere le spese derivanti dalla raccolta di dati relativi alle loro canalizzazioni di cavi. Dovranno essere conservate delle riserve per soddisfare alcune esigenze a breve termine.

Coutenza degli impianti domestici nella piena trasparenza, senza operare discri- minazioni e a prezzi adeguati (art. 35b)

L’accesso simmetrico agli impianti domestici esistenti promuove la concorrenza, in quanto rafforza la libertà di scelta dei consumatori. Considerato che i costruttori delle reti beneficeranno di una maggiore sicurezza in materia di pianificazione, potranno essere realizzati investimenti redditizi.

Coutenza degli impianti domestici e dell’infrastruttura passiva esistente nella piena trasparenza, senza operare discriminazioni e a prezzi adeguati (art. 35b e 36a)

D’ora in avanti, la composizione delle controversie spetterà alla ComCom. Di con- seguenza, quest’ultima (o meglio l’UFCOM) dovrà sostenere maggiori spese, che dipenderanno dalla domanda delle infrastrutture, incerta, e dal numero degli arbitra- ti. È pertanto difficile quantificare la loro portata. Per il momento, si calcola un equivalente a tempo pieno (Full Time Equivalent – FTE) supplementare per l’assunzione delle spese statali legate alla regolamentazione simmetrica dell’accesso.

Obbligo per i proprietari di immobili di tollerare, oltre al collegamento di propria scelta, anche altri collegamenti fino all’appartamento o al locale commerciale (art. 35a)

Un rafforzamento della libertà di scelta dei consumatori potrà stimolare la concor- renza.

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1.3.1.6 Protezione dei consumatori e dei giovani

Estensione dell’obbligo per i FST di lottare contro lo spamming tramite chiamate pubblicitarie sleali e obbligo per i call center di verificare se i numeri di telefono dei loro destinatari figurano nell’elenco telefonico, e di indicare un numero di telefono iscritto nell’elenco e che sono autorizzati a utilizzare (art. 45a LTC e 3 LCD)

La possibilità e l’obbligo per i FST di lottare contro le chiamate pubblicitarie indesi- derate (come fanno oggi per lo spamming) permetteranno di attenuare il problema e di risparmiare ai consumatori malumori e perdite di tempo. Questi vantaggi giustifi- cano i costi sostenuti dai FST e dai call center.

Obbligo per i FST di offrire alcuni servizi separatamente, e non più soltanto in forma di pacchetti (art. 12)

Sarà ampliato il ventaglio di scelta dei consumatori e leggermente limitato il margi- ne di manovra dei FST nell’ambito di allestimento delle loro offerte. Tuttavia, poiché i FST resteranno liberi nella determinazione dei prezzi, vi è qualche incertez- za circa l’efficacia di questa misura.

Possibilità per il Consiglio federale di emanare disposizioni volte a proteggere i bambini e i giovani, in particolare di obbligare i FST a informarne i loro clienti (art. 46a cpv. 1)

Un’utilizzazione maggiormente sicura dei mezzi di comunicazione da parte dei minori e la prevenzione di atti criminali apportano vantaggi alla società (ad es. riduzione dei costi sociali). Il carico finanziario per i FST è considerato limitato.

Obbligo per i FST di pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi offerti e possibilità per l’UFCOM di pubblicarle (art. 12a)

I consumatori potranno operare una scelta più rispondente alle loro esigenze.

Obbligo per i FST di informare il pubblico se le informazioni, al momento della trasmissione sono trattate in modo differente (violazione del principio di neutralità della rete) e possibilità per l’UFCOM di pubblicarle (art. 12a)

La possibilità per i consumatori di regolamentare meglio i loro fornitori di servizi Internet promuove la concorrenza. Questa misura incoraggia anche l’innovazione, poiché i consumatori sapranno individuare quale collegamento Internet permette loro di fruire di tutti i servizi e contenuti offerti dalla rete. Questi effetti positivi giustificano i costi generati dalla raccolta e dalla preparazione dei dati a carico dei FST. I costi saranno inferiori se i FST non applicheranno restrizioni ai loro collega- menti Internet, lasciando a tutti la possibilità di fruire dei servizi e dei contenuti offerti dalla rete.

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1.3.1.7 Frequenze e impianti

Soppressione dell’obbligo generale di concessione per i diritti di utilizzazione delle frequenze, esenzione da un tale obbligo e possibile introduzione di una Light Licensing mediante l’obbligo di notifica (art. 22)

Rispetto al sistema attuale, i costi diretti della regolamentazione diminuiranno e la trasparenza in relazione ai criteri di attribuzione dei diritti di utilizzazione delle frequenze potrà essere migliorata. Questi adeguamenti al sistema di concessione, comporteranno (stato 2014) 5010 agevolazioni (soprattutto nel settore della radio- comunicazione aeronautica e a bordo di imbarcazioni) e 4757 esenzioni (radioco- municazione per radioamatori), il che comporterà un ammanco di circa 1,5 milioni per le casse dello Stato e l’abbattimento delle spese annuali nell’ordine di 500 000 franchi.

Trasferimento flessibile e semplificato dei diritti di utilizzazione delle frequenze, in diverse forme (art. 24d cpv. 1–4)

I diritti di utilizzazione delle frequenze (ad es. nel settore della radiocomunicazione mobile) potranno essere sfruttati più efficacemente e la concorrenza sarà incoraggia- ta (ad es. a livello di innovazioni). Non si conosce ancora la misura in cui le nuove disposizioni andranno a generare un aumento dei trasferimenti dei diritti di utilizza- zione delle frequenze né la portata degli effetti positivi. I rischi concorrenziali di tali operazioni (ad es. la tesaurizzazione delle frequenze) possono essere ridotti mediante un’autorizzazione della ComCom.

Creazione di basi legali per la coutenza delle reti (art. 24d cpv. 5)

Vi sono margini di miglioramento per la produttività degli operatori di radiocomuni- cazione mobile.

Possibilità sanzionatorie per la messa a disposizione sul mercato di impianti elettrici non conformi, che disturbano le telecomunicazioni, (art. 55 LIE)

Sarà possibile lottare più efficacemente contro l’utilizzazione di questi impianti, compresi i disturbatori di frequenze, limitandone la messa a disposizione sul merca- to. In questo modo potranno essere evitati, in certa misura, costi sociali (ad es. interferenze con i servizi d’emergenza) e distorsioni della concorrenza. L’attuazione dello Stato dovrà essere più efficace in tale ambito.

1.3.2 Regolamentazioni alternative

1.3.2.1 Definizione di FST e obbligo di notifica

Tutte le misure in questo settore Dopo l’abolizione nel 2007 delle concessioni per i servizi di telecomunicazione, la soppressione dell’obbligo generale di notifica rappresenta un ulteriore passo verso la

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liberalizzazione dell’accesso al mercato. Soltanto chi utilizza elementi d’indirizzo o frequenze di radiocomunicazione per fornire servizi di telecomunicazione continuerà ad essere registrato presso l’UFCOM. Non esistono strumenti o contenuti normativi meno vincolanti che consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati in modo più efficace ed efficiente. Tra le soluzioni alternative, è stata esaminata la possibilità di registrare anche i fornitori di servizi di telecomunicazione che intendono far valere i diritti di cui beneficiano, in virtù della stessa LTC o delle sue disposizioni d’esecuzione, nei confronti di autorità o di terzi (cfr. l’attuale art. 51 OST21 [diritto d’accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione dominante sul merca- to], art. 35 LTC [diritto di utilizzo di aree d’uso comune], art. 36 cpv. 1 LTC [diritto d’espropriazione] e art. 36 cpv. 2 LTC [diritto di coutenza di impianti]). Da un punto di vista quantitativo, è lecito supporre che saranno soprattutto i fornitori titolari di elementi d’indirizzo o frequenze di radiocomunicazione a rivendicare i diritti di cui sopra. Per di più, in mancanza di dati precisi, l’identificazione dei fornitori che dispongono già di autorizzazioni (cantonali) per l’utilizzo di aree di uso comune ai sensi dell’articolo 35 LTC potrebbe porre qualche problema. Visti gli scarsi vantaggi rispetto all’onere amministrativo supplementare che ne risulterebbe, quest’alternativa è stata accantonata.

1.3.2.2 Roaming internazionale

Modifica delle modalità di fatturazione (segnatamente l’obbligo di fatturare al secondo o al kilobyte) per gli operatori di rete mobile e possibilità di introdurre misure strutturali e/o tecniche (art. 12abis cpv. 1)

Un’alternativa potrebbe essere la conclusione di un accordo bilaterale con l’Unione europea, con la conseguente ripresa, totale o parziale, del regime di regolamentazio- ne del roaming internazionale applicabile agli operatori di rete mobile europei, piuttosto restrittivo rispetto a quello svizzero (cfr. per esempio gli attuali limiti massimi di prezzo22 o eventualmente alcune componenti del futuro Connected Continent legislative package23). In questo contesto occorre appurare in che misura il principio della nazione più favorita, istituito dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), permetta un tale accordo. Per il momento, altri accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE sono invece difficilmente immaginabili a causa di questioni istituzionali irrisolte. Soprattutto affinché un accordo di questo tipo possa essere raggiunto più tardi, occorre creare la possibilità di fissare limiti massimi di prezzo. Come alternativa alla via bilaterale, si potrebbe anche ipotizzare un sistema di ac- cordi volontari nel quadro di un memorandum d’intesa (Memorandum of Under- standing–MoU).

21 RS 784.101.1.

22 Cfr. Regolamento (UE) n. 531/2012 o Regolamento (CE) n. 717/2007.

23 Cfr. Commissione europea (2015) e il n. 3.3.4.2 relativo alle conseguenze sull’economia.

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1.3.2.3 Servizio d’emergenza

Possibile estensione ad altri servizi di telecomunicazione e disciplinamento più dettagliato in materia di istradamento e localizzazione delle chiamate (art. 20)

Mantenere la situazione attuale significherebbe privare la popolazione dei vantaggi per i servizi d’emergenza legati alla rapida evoluzione nel settore delle telecomuni- cazioni. La qualità delle prestazioni di soccorso non corrisponderebbe più alle possi- bilità tecniche e/o solo i gruppi di popolazione che hanno una certa familiarità con le TIC potrebbero trarre vantaggio dai progressi tecnologici (seppure talvolta imperfet- ti) intervenuti nel settore dei servizi d’emergenza (cfr. ad es. le applicazioni della Rega). Nel contempo, l’attuazione delle nuove prescrizioni relative ai servizi d’emergenza comporterebbe un onere di lavoro inferiore per i FST. Le organizza- zioni di soccorso che volessero migliorare i propri servizi d’emergenza potrebbero farlo unicamente all’interno del proprio ambito di competenza. I FST sarebbero inoltre sottoposti all’obbligo di fornire le prestazioni necessarie ad assicurare questo servizio unicamente se ciò fosse previsto da un accordo di diritto privato. Le alterna- tive allo status quo e alla modifica legislativa proposta non sembrano realizzabili e pertanto non sono state approfondite.

1.3.2.4 DNS e governance di Internet

Garanzia della certezza del diritto (in partic. disposizione d’ordinanza riprese nella legge) e possibilità di obbligare terzi ad assumere compiti delegati (art. 28, 28a e 28b)

Dato che l’obiettivo perseguito è quello di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il regime degli elementi d’indirizzo, non vi è nessuna alternativa valida all’intervento proposto, che prevede di creare le basi legali formali pertinenti. La decisione di regolamentare la gestione dei nomi di dominio a livello di legge corri- sponde del resto alla volontà dello stesso Consiglio federale, espressa nei vari rap- porti relativi alla revisione della LTC, rispettivamente del 2010, 2012 e 2014.

1.3.2.5 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete

Adeguamenti al disciplinamento asimmetrico in materia di accesso (art. 13c–13k)

In merito al disciplinamento asimmetrico in materia di accesso, le possibili alternati- ve riguardano sia l’introduzione di una possibilità d’intervento ex officio che le infrastrutture e i servizi regolamentati. Occorre precisare che la facoltà di intervenire ex officio, concepita come strumento isolato, non permetterebbe di eliminare le attuali carenze strutturali, bensì rischierebbe addirittura di accentuarle. A livello di procedura soprattutto, introdurre la possibilità per la ComCom di intervenire d’ufficio senza apportare i relativi adeguamenti al sistema causerebbe contraddizioni irresolubili. Si potrebbe anche immaginare di introdurre un regime ex-ante oppure una regolamentazione formulata in modo tecnologicamente neutro che ammetta in

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linea di massima anche la disaggregazione delle linee di collegamento in fibra ottica. Il rapporto sulle telecomunicazioni 2014 del Consiglio federale precisa comunque che la revisione completa del sistema in questi due ambiti sarà discussa in un secon- do momento. Le imprese interessate disporranno così del tempo necessario per operare la transizione. Non si corre inoltre il rischio di influenzare l’attuale dinamica d’investimento. La ridefinizione del flusso di bit ad alta velocità potrebbe consentire di mantenere stabile la dinamica concorrenziale sviluppatasi grazie all’attuale regolamentazione e di poter reagire ancora meglio all’avvento di nuove tecnologie come il vectoring. Soprattutto nelle zone rurali (negli agglomerati urbani il numero dei fornitori è in alcuni casi cresciuto grazie all’offerta FTTH delle aziende elettriche) vi è il rischio che a medio termine i fornitori che non dispongono di una propria rete di collega- mento ed usufruiscono di prodotti all’ingrosso regolamentati (ad es. doppino in rame disaggregato con una velocità di trasmissione fino a 15 Mbit/s in download) del settore dei collegamenti fissi non riescano più a far fronte alla concorrenza. La rapida evoluzione tecnologica che caratterizza il settore della radiocomunicazione mobile (sviluppo della tecnologia LTE [Long Term Evolution], che offre già oggi velocità di trasmissione fino a 100 Mbit/s) non sembra per ora poter competere con l’efficienza della rete fissa a banda ultra larga. Le abitudini di consumo non lasciano infatti supporre che sarebbe possibile realizzare sufficienti volumi di vendita unica- mente con offerte di radiocomunicazione mobile. La quota degli utenti mobile only, pari oggi all’1,5 per cento circa delle economie domestiche, è cresciuta solo mini- mamente negli ultimi anni e, stando al rapporto sull’accesso a banda larga per il

2018 della mediareports Prognos24, a medio termine non dovrebbero esserci cam-

biamenti di rilievo. Nel settore dei pacchetti di prodotti la concorrenza sembra funzionare; ne consegue che oggi i fornitori di servizi di telecomunicazione hanno almeno in una certa misura bisogno di offrire pacchetti di servizi composti da telefo- nia vocale, Internet e televisione, nonché da servizi di radiocomunicazione mobile. L’offerta di più pacchetti di servizi concorrenziali alla popolazione presuppone che i FST che non dispongono di una propria rete di collegamento possano usufruire di servizi all’ingrosso adeguati. Conformemente al rapporto sulle telecomunicazioni 2014 del Consiglio federale anche la nuova regolamentazione del flusso di bit ad alta velocità è stata rimandata a una seconda fase di revisione della LTC.

Coutenza degli impianti domestici e dell’infrastruttura passiva esistente nella piena trasparenza, senza operare discriminazioni e a prezzi adeguati (art. 35b e 36a)

L’alternativa alle misure simmetriche proposte è rappresentata innanzitutto dalle regolamentazioni asimmetriche. Le misure simmetriche si applicano a tutte le impre- se, incluso chi occupa una posizione dominante sul mercato.

Coutenza dell’infrastruttura passiva esistente nella piena trasparenza, senza operare discriminazioni e a prezzi adeguati (art. 36a) Il miglior modo per raggiungere l’obiettivo di potenziare le reti a banda ultra larga in modo rapido, capillare su tutto il territorio ed efficiente sul piano dei costi è quello

24 Secondo le stime, nel 2018 l’aumento avrà raggiunto il 2,2 per cento (mediareports Prognos 2014).

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di prevedere un obbligo di accesso simmetrico per l’insieme delle infrastrutture passive adeguate. L’accesso alle infrastrutture dev’essere offerto ai FST a condizioni eque e ragionevoli. Siccome la normativa interessa tutti i gestori di infrastrutture, un’imposizione generale di prezzi orientati ai costi sarebbe difficilmente giustifica- bile. Ciò rappresenterebbe un’ingerenza sproporzionata nella libertà economica delle diverse imprese e il rischio di commettere errori di regolamentazione aumenterebbe. Nell’ipotesi dell’introduzione di un obbligo di accesso simmetrico a condizioni ragionevoli, occorre altresì chiedersi se l’attuale disciplinamento asimmetrico in materia di accesso per i fornitori in posizione dominante debba comunque essere mantenuta. L’esistenza di un obbligo generale di offrire l’accesso non esclude di per sé di disciplinare in altro modo l’accesso per i fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato. Le due regolamentazioni potrebbero benissimo coesistere25. La compresenza delle due normative permette di intervenire sul mercato in modo mirato, opportuno e proporzionato. Sopprimere il disciplinamento asimmetrico in materia di accesso significherebbe invece dare la possibilità al fornitore dominante di sfruttare la sua posizione sul mercato e ostacolare la concorrenza. Inoltre, ad oggi, cinque imprese hanno già posato più di 1000 km complessivi di cavi nelle canalizza- zioni del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato beneficiando di prezzi orientati ai costi. Se il disciplinamento asimmetrico in materia di accesso venisse abrogato, il fornitore dominante potrebbe improvvisamente decidere di aumentare i prezzi per l’utilizzo delle canalizzazioni di cavi in coutenza. Un cam- biamento di sistema genererebbe insicurezza e rimetterebbe in questione la continui- tà della regolamentazione. Ci sarebbe inoltre da aspettarsi un aumento del numero delle controversie tra il fornitore in posizione dominante sul mercato e gli altri FST in merito alle nuove condizioni. Invece dell’accesso unilaterale da parte dei FST alle canalizzazioni di cavi dei fornitori di infrastrutture alternative (elettricità, gas, ecc.) si potrebbe garantire un accesso reciproco. La revisione della LTC non si presta tuttavia all’esame di un simile provvedimento, poiché un accesso di questo tipo non corrisponderebbe agli obiettivi fissati dalla LTC.

Coutenza degli impianti domestici nella piena trasparenza, senza operare discri- minazioni e a prezzi adeguati (art. 35b)

L’accesso agli impianti domestici può anche essere concepito in modo asimmetrico. Secondo Nett, L./Stumpf, U. (2011) per impianti domestici s’intendono le strutture essenziali che in determinate circostanze possono essere controllate da più proprieta- ri26. In questo caso, però, l’approccio simmetrico appare più opportuno della varian- te asimmetrica. Tradizionalmente, la regolamentazione delle strutture essenziali prevede l’obbligo di garantire a terzi il diritto di coutenza a condizioni non discrimi- natorie. Attraverso un’unica misura generale, può essere garantito l’accesso alle strutture di un gran numero di proprietari. Si tratta di fornire ai costruttori della rete

25 È del resto quanto prevede l’Unione europea in una direttiva che disciplina un obbligo simmetrico di accesso alle infrastrutture passive (direttiva 2014/61/EU del 15 maggio 2014). 26 Per Nett, L./Stumpf, U. (2011) gli impianti domestici rientrano nella categoria delle cosid- dette strutture essenziali (essential facilities). Di conseguenza, dal punto di vista dell’economia della regolamentazione, l’imposizione di un obbligo simmetrico appare giustificata.

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l’accesso agli impianti domestici, ai fini di una maggiore sicurezza in materia di pianificazione. La regolamentazione simmetrica comporta altresì un onere ammini- strativo decisamente più ridotto rispetto alla regolamentazione asimmetrica, la quale esige che venga constatata la posizione dominante sul mercato di ogni singolo proprietario di immobili e comporta quindi procedure lunghe nonché una certa incertezza giuridica. L’introduzione di un obbligo simmetrico presenta anche il vantaggio di poter offrire agli attori del mercato più libertà riguardo ai termini dei propri accordi sulla coutenza di impianti domestici. Alla luce di queste considera- zioni, la regolamentazione simmetrica appare come la soluzione più adatta a garanti- re la libertà di scelta dei consumatori e una concorrenza efficace, senza intaccare in modo inappropriato la libertà economica dei vari attori.

1.3.2.6 Protezione dei consumatori e dei giovani

Estensione dell’obbligo per i FST di lottare contro lo spamming tramite chiamate pubblicitarie sleali e obbligo per i call center di verificare se i numeri di telefono dei loro destinatari figurano nell’elenco telefonico, e di indicare un numero di telefono iscritto nell’elenco e che sono autorizzati a utilizzare (art. 45a LTC e 3 LCSl)

Con il sistema dell’asterisco, oggi in Svizzera vige il principio dell’opt-out, che prevede un’autorizzazione generale di effettuare chiamate pubblicitarie, salvo indi- cazione contraria. Si tratta di un modello molto diffuso anche all’estero (Australia, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Italia, Giap- pone, Canada, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Svezia, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Ungheria, Stati Uniti). L’alternativa è rappresentata dalla soluzione opt-in, secondo cui le chiamate pubbli- citarie sono di principio vietate, a meno che il destinatario abbia dato il proprio consenso. In Svizzera questa regola si applica alla pubblicità di massa sleale (spam- ming). È un modello introdotto anche da numerosi altri Paesi (Germania, Lettonia, Lituania, Austria, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna). Entrambi i sistemi permettono di raggiungere lo scopo prefissato. Il modello opt-out presenta il vantaggio di consentire ai call center rispettosi della legge di identificare nell’elenco telefonico i possibili destinatari delle telefonate pubblicitarie (voci dell’elenco non contrassegnate dall’asterisco); il principio di opt-in li obbliga invece a trovare altri sistemi per ottenere i dati di queste persone. Le discussioni attualmente in corso a livello europeo potrebbero sfociare in una raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Essa dovrebbe esortare gli Stati membri ad introdurre l’obbligo per i FST di attribuire i numeri del piano nazionale di numerazione solo a privati e imprese domiciliate o con sede sul territorio nazionale. Ciò permetterebbe di esercitare un miglior controllo sull’assegnazione dei numeri telefonici. I numeri telefonici svizzeri legalmente attribuiti all’estero costituirebbero l’eccezione (ad es. Svizzeri in viaggio all’estero con un telefono cellulare). Questa limitazione non esclude tuttavia che le chiamate pubblicitarie indesiderate vengano effettuate falsifi- cando il numero di chi chiama.

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Sembrerebbe pertanto logico completare l’articolo 45 capoverso 2 LTC con un diritto d’informazione in caso di pubblicità sleale. In genere, però, il diritto d’informazione non consente di ottenere l’identificativo del chiamante (cfr. quanto esposto al n. 1.1.1.6). Non essendo in grado di produrre l’effetto voluto, il diritto d’informazione non è pertanto stato introdotto. Fino a qualche anno fa, la possibilità di rifiutare le chiamate provenienti da numeri anonimi era prevista dall’articolo 84 dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione. Oggi sono i FST a poter decidere se offrire o meno questa possibilità. Le telefonate pubblicitarie indesiderate utilizzano spesso il metodo della falsificazione dell’identificativo di chi chiama. Considerato che contro queste pratiche, la possibi- lità di rifiutare le chiamate provenienti da numeri anonimi non ha alcun effetto, essa non è stata reintrodotta. A livello internazionale (ad es. in seno all’UIT) le iniziative volte a combattere la pubblicità telefonica e in particolare il cosiddetto spoofing (dissimulazione della propria identità) non mancano. Occorrerà tuttavia ancora aspettare per sapere se e quando nel campo della telefonia verrà introdotto un sistema di certificazione inter- nazionale simile alle attuali procedure di autenticazione delle e-mail SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) e DMARC (Domain- based Message Authentication, Reporting and Conformance). La fase di attuazione potrebbe durare anni. La presente modifica di legge crea comunque i presupposti necessari obbligando i FST a combattere la pubblicità telefonica sleale.

Obbligo per i FST di offrire alcuni servizi separatamente, e non più soltanto in forma di pacchetti (art. 12)

Nell’ambito dei pacchetti di servizi, i fornitori potrebbero essere sottoposti all’obbligo di offrire l’insieme dei servizi anche in modo separato. La questione va tuttavia esaminata alla luce delle considerazioni di natura tecnica (ad es. se un servi- zio via SMS dovesse essere proposto individualmente) ed economica (ad es. possibi- lità di sfruttare le sinergie esistenti) pertinenti sia dal punto di vista dei fornitori che dei clienti. I pacchetti di servizi consentono ai fornitori di realizzare economie, che potrebbero in parte riversarsi sui consumatori. Tali pacchetti riducono ad esempio al minimo l’onere amministrativo (legato tra l’altro all’invio delle fatture). Il fatto che la fornitura, la commercializzazione e la distribuzione provengano tutte da un’unica fonte risulta vantaggioso per i fornitori, ma anche per i clienti. È quindi giusto limitare l’obbligo in questione a singoli servizi ancora da determinare.

Obbligo per i FST di informare il pubblico se, al momento della trasmissione, le informazioni sono trattate in modo differente (violazione del principio di neutrali- tà della rete) (art. 12a)

Stando al rapporto sulle telecomunicazioni 2014 del Consiglio federale, sul fronte della neutralità della rete è stato deciso di introdurre in un primo momento unica- mente un obbligo d’informazione e di trasparenza. Non è quindi previsto di sottopor- re i FST ad altri obblighi riguardanti la parità di trattamento di dati e contenuti Internet, come avviene nell’UE e negli Stati Uniti.

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1.3.2.7 Frequenze e impianti

Soppressione dell’obbligo generale di concessione per i diritti di utilizzazione delle frequenze, esenzione da un tale obbligo e possibile introduzione di una Light Licensing mediante l’obbligo di notifica (art. 22)

Nel settore delle concessioni non sono state esaminate eventuali soluzioni alternati- ve, visto che l’obiettivo principale è quello di armonizzare la legislazione svizzera con la regolamentazione in vigore nell’UE.

Trasferimento flessibile e semplificato dei diritti di utilizzazione delle frequenze, in diverse forme (art. 24d cpv. 1–4)

Le misure riguardanti il trasferimento di frequenze aprono una serie di possibilità per semplificare e rendere più flessibile la commercializzazione delle frequenze. Le modalità concrete vanno disciplinate a livello di ordinanza. La principale alternativa consisterebbe nel trasferimento dei diritti di utilizzazione senza la possibilità di prevedere un’autorizzazione da parte dell’autorità concedente. Questa soluzione condurrebbe però a una perdita di controllo eccessiva, non compensata da benefici sostanziali. In definitiva, diventerebbe più elevata la probabilità che si realizzino i rischi legati alla commercializzazione delle frequenze (tesaurizzazione delle fre- quenze e frammentazione dello spettro). Inoltre, il rispetto delle condizioni per il rilascio di una concessione non potrebbe più essere garantito.

Creazione di basi legali per la coutenza delle reti (art. 24d cpv. 5)

In alternativa, si potrebbero ipotizzare delle cooperazioni in materia di rete senza il regime di rilascio di autorizzazioni dell’autorità concedente (ossia della ComCom). Ciò implicherebbe però che il rispetto delle condizioni per il rilascio di una conces- sione dei vari progetti di cooperazione non potrebbe essere controllato in modo sistematico. Le questioni legate al diritto sui cartelli e le eventuali ripercussioni sulla concorrenza possono essere esaminate anche dalla Commissione della concorrenza, ma l’autorità concedente non può comunque essere esclusa dal controllo in ragione delle sue competenze a livello di mercato e di tecnologia.

Possibilità sanzionatorie per la messa a disposizione sul mercato di impianti elettrici non conformi, che disturbano le telecomunicazioni (art. 55 LIE)

Non è stato tenuto conto delle eventuali alternative, poiché l’obiettivo è quello di colmare in modo mirato determinate lacune legislative.

1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Nell’Unione europea, il settore dei servizi di telecomunicazione è stato liberalizzato il 1° gennaio 1998 ed è oggetto del nuovo quadro normativo per le comunicazioni elettroniche adeguato nel novembre 2009. Nel settembre 2013, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e volte a far divenire l’Europa un continente con-

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nesso. La proposta è stata rielaborata in modo considerevole dal Parlamento europeo e dal Consiglio e si concentra ora sulle questioni del roaming internazionale e della neutralità della rete nell’intento di pervenire a un compromesso. Il 6 maggio 2015, la Commissione ha presentato la sua strategia per la creazione di un mercato unico digitale. In quell’occasione, si è impegnata a presentare entro fine 2016 un ambizioso progetto di revisione della regolamentazione in materia di tele- comunicazioni. Si tratterà segnatamente di creare incentivi agli investimenti nella banda larga ad altissima velocità, garantire condizioni di concorrenza eque per tutti gli operatori del mercato, vecchi e nuovi, e instaurare un quadro istituzionale effica- ce. Considerata nel suo insieme, la normativa svizzera in materia di servizi di telecomu- nicazione non è del tutto compatibile con il diritto europeo. In particolare, gli organi nazionali di regolamentazione degli Stati membri dispongono di competenze e possibilità d’intervento maggiori rispetto alla ComCom quando si tratta di porre rimedio alle distorsioni della concorrenza. L’obiettivo del presente progetto di modifica della LTC non è quello di allineare il diritto svizzero al quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche. In un’epoca globale caratterizzata dalla diffusione generalizzata di Internet, è tuttavia opportuno valutare con grande attenzione le soluzioni adottate in seno all’Unione europea per risolvere gli stessi problemi che si pongono anche in Svizzera. Nel settore della gestione delle frequenze, nel 2002 l’Unione europea ha operato una trasformazione per quanto riguarda l’obbligo di concessione per l’utilizzo dello spettro radioelettrico. Da allora, incoraggia anche il trasferimento delle frequenze.

1.5 Attuazione

Il Consiglio federale sarà chiamato a disciplinare, a livello di ordinanza, i dettagli relativi alle modifiche proposte dal presente avamprogetto. In virtù dell’articolo 62 capoverso 2 LTC, avrà la possibilità di delegare all’UFCOM il compito di emanare le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative. Come sempre, la responsabilità dell’attuazione incombe alla ComCom e all’UFCOM.

1.5.1 Aspetti pratici dell’esecuzione

1.5.1.1 Definizione di FST e obbligo di notifica

Sostituzione dell’obbligo generale di notifica imposto ai FST con una registrazio- ne presso l’UFCOM unicamente per i FST che utilizzano elementi d’indirizzo o radiofrequenze (art. 4 cpv. 1)

La nuova regolamentazione è globalmente più semplice, chiara e comprensibile di quella precedente, il che agevola la sua attuazione e favorirà la sua accettazione da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione. I FST registrati presso l’UFCOM saranno tuttavia tenuti a comunicare il nome degli altri fornitori a cui permettono di utilizzare le risorse di cui sono titolari.

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Con la modifica viene meno il controllo tecnico che l’UFCOM esercita sui fornitori di servizi (esame di tutti i servizi rispetto all’obbligo di notifica) in caso di notifica di un FST. Nel 2014, questa prassi ha riguardato 17 dei 52 fornitori di servizi, ovve- ro un terzo dei dossier. In alcuni casi, il meccanismo di sorveglianza ex-post implica un controllo supplementare di alcuni servizi al fine di valutare le relative caratteristi- che in quanto servizio di telecomunicazione ai sensi della LTC. Questa soluzione dovrebbe comportare alcuni vantaggi a livello di praticabilità. Non dovrebbe inoltre influenzare in alcun modo il controllo dell’efficacia delle attività regolamentate (ad es. monitoraggio delle richieste e dei reclami, campagne di sorveglianza) e delle possibili sanzioni da parte dell’UFCOM.

Sostituzione dell’obbligo generale di notifica imposto ai FST con una registrazio- ne presso l’UFCOM unicamente per i FST che utilizzano elementi d’indirizzo o radiofrequenze ed estensione dell’obbligo d’informazione per la statistica ufficiale ai non FST e a tutti gli attori sottoposti alla LTC (art. 4 e art. 59)

Prima dell’entrata in vigore della regolamentazione, l’UFCOM prevede un periodo di adeguamento alle nuove misure di sei mesi per i processi e le infrastrutture; sono escluse le eventuali modifiche decise a livello di ordinanza.

1.5.1.2 Roaming internazionale

Possibilità di introdurre misure strutturali e/o tecniche (art. 12abis cpv. 1)

Per l’attuazione sul piano tecnico di misure strutturali e/o tecniche viene principal- mente fatto appello a procedure standard, preferibilmente già collaudate in altri Paesi. Le modalità concrete di attuazione vengono stabilite d’intesa con i fornitori interessati.

1.5.1.3 Servizio d’emergenza

Possibile estensione ad altri servizi di telecomunicazione e disciplinamento più dettagliato in materia di istradamento e localizzazione delle chiamate (art. 20)

Per quanto riguarda i servizi d’emergenza, l’onere relativo all’attuazione è già oggi preso in debita considerazione. La modifica proposta continua a farne una priorità. Le modifiche, comprese quelle a livello di ordinanza, devono imperativamente essere introdotte d’intesa con tutti gli attori interessati e basarsi su un’accurata pianificazione.

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1.5.1.4 DNS e governance di Internet

Garanzia della certezza del diritto (in partic. disposizioni d’ordinanza riprese nella legge) (art. 28, 28a e 28b)

Dal punto di vista dell’esecuzione, la misura tesa a garantire la certezza del diritto non sembra porre problemi particolari.

Miglioramento della trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto ai servizi d’elenco regolamentati e commerciali (art. 12d, 21 e 21a)

Gli aspetti pratici dell’esecuzione vanno esaminati nel quadro della concretizzazione a livello di ordinanza.

1.5.1.5 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete

Tutte le misure in questo settore

Nel corso dell’iter legislativo, i destinatari della regolamentazione avranno la possi- bilità di prendere posizione riguardo alle condizioni quadro. È inoltre possibile che le imprese interessate vengano coinvolte nei lavori di attuazione a livello di ordinan- za.

Adeguamenti al disciplinamento asimmetrico in materia di accesso (art. 13c–13k)

Le modifiche legislative riguardanti il disciplinamento asimmetrico in materia di accesso sono volte a ridurre i costi per i destinatari. Procedure più chiare e procedi- menti a due parti più brevi contribuiscono a raggiungere lo scopo. Le disposizioni transitorie tengono debitamente conto della prassi sinora in vigore e agevolano l’introduzione di questi elementi.

Coutenza degli impianti domestici e dell’infrastruttura passiva esistente nella piena trasparenza, senza operare discriminazioni e a prezzi adeguati (art. 35b e 36a)

L’obbligo simmetrico di offrire l’accesso previsto a livello di ordinanza va discipli- nato in modo che l’onere per i destinatari risulti il più possibile contenuto. Affinché la misura sia efficace occorre tuttavia che le imprese interessate forniscano certe informazioni, il che genera inevitabilmente certi costi.

1.5.1.6 Protezione dei consumatori e dei giovani

Tutte le misure in questo settore

Le misure di protezione dei consumatori e dei giovani verranno per lo più attuate a livello di ordinanza, dal momento che la nuova regolamentazione prevede di intro-

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durre una possibilità d’intervento a questo livello e poiché la legge non si presta a contenere tutte le disposizioni di dettaglio. Ciò consente di agire in modo rapido e adeguato anche nell’ottica dell’evoluzione tecnologica e quindi di adottare misure atte a ridurre l’onere e accrescere l’efficacia. A causa delle particolarità del sistema telefonico mondiale evidenziate al nume- ro 1.1.1.6, lo strumento del diritto non consente di assicurare l’applicazione effettiva dei nuovi obblighi di cui all’articolo 3 lettera v LCSl. Chi pratica la pubblicità tele- fonica può infatti sostituire l’identificativo chiamante con il numero di un terzo non interessato, dissimulando così la propria identità (cosiddetto spoofing). In questo modo, non è possibile risalire a chi chiama attraverso il numero di telefono. I nuovi obblighi offrono però criteri utili per il filtraggio tecnico delle chiamate indesiderate.

1.5.1.7 Frequenze e impianti

Soppressione dell’obbligo generale di concessione in caso di diritti di utilizzazione delle frequenze, esenzione da un tale obbligo e possibile introduzione di una Light Licensing mediante l’obbligo di notifica e trasferimento flessibile e semplificato dei diritti di utilizzazione delle frequenze, in diverse forme (art. 22 e 24d)

Le modifiche proposte rendono il sistema delle concessioni più comprensibile, trasparente e vantaggioso per il cliente. Gli stessi effetti dovrebbero essere raggiunti con il trasferimento semplificato dei diritti di utilizzazione delle frequenze. Il trasfe- rimento dovrebbe inoltre risultare più attrattivo. Ci si aspetta che la nuova regolamentazione ottenga un elevato grado di consenso.

Creazione di basi giuridiche per la coutenza delle reti (art. 24d cpv. 5)

L’esame delle possibilità riguardo alle forme di cooperazione in materia di rete favorisce la trasparenza da parte delle autorità amministrative.

Possibilità sanzionatorie per la messa a disposizione sul mercato di impianti elettrici non conformi, che disturbano le telecomunicazioni (art. 55 LIE)

La modifica relativa agli apparecchi che causano interferenze accresce l’attuabilità della normativa. Gli apparecchi interessati possono essere confiscati alla dogana.

1.6 Interventi parlamentari

Il presente avamprogetto di revisione della LTC permette di raggiungere gli obiettivi fissati dalla mozione Savary 11.3314 «Pornografia su Internet. Agire a monte». Esso riguarda altresì le mozioni Schweiger 06.3170 «Lotta alla cibercriminalità. Protezio- ne dei fanciulli» e Hochreutener 06.3554 «Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza»27.

27 Cfr. n. 2 di cui sopra, in particolare il commento all’art. 46a.

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2 Commento ai singoli articoli

Ingresso L’attuale ingresso rinvia alla Costituzione del 29 maggio 1874 (vCost.), che è stata riveduta il 18 aprile 1999 (Cost.); l’ingresso va dunque adeguato. L’articolo 36 vCost. corrisponde all’articolo 92 Cost.

Sostituzione di espressioni Diversi articoli hanno dovuto essere adeguati alla nuova terminologia europea in materia di commercializzazione di prodotti (nuovo quadro normativo o «New Legal Framework»28). Nella regolamentazione UE si parla di «messa a disposizione sul mercato», che corrisponde nella LTC vigente all’immissione in commercio, definita a sua volta come la prima messa a disposizione del prodotto sul mercato. Questa modifica è il risultato del recepimento nel diritto svizzero della direttiva europea 2014/53/UE (direttiva RE29) e dell’aggiornamento dell’allegato settoriale corrispon- dente nell’accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e l’UE (ARR CH- UE)30.

Art. 1 Scopo Cpv. 2 lett. d In futuro, la LTC dovrà proteggere non soltanto dalla pubblicità di massa effettuata in modo sleale bensì anche dai messaggi pubblicitari sleali. La formulazione «pub- blicità sleale» esprime questa volontà. Cpv. 2 lett. e La legge vigente non prevede la protezione dei bambini e dei giovani dai pericoli derivanti dall’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione. Come esposto dal Consiglio federale nel suo rapporto in adempimento della mozione Bischofberger 10.3466 del 16 giugno 2010, i pericoli cui sono esposti giovani e bambini si sono moltiplicati negli ultimi anni per effetto dello sviluppo rapido dei media in questo settore. Affinché il Consiglio federale possa intervenire a livello normativo, la protezione dei bambini e dei giovani dovrà essere sancita nella nuova LTC (cfr. art. 46a). L’articolo 1 LTC, che ne fa menzione, sottolinea l’importanza sociale e politica di questo tema delicato.

28 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto ri- guarda la commercializzazione dei prodotti, e decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commer- cializzazione dei prodotti. 29 Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, con- cernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a di- sposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153, del 22 maggio 2014, pag. 62. 30 RS 0.946.526.81

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Art. 3 Definizioni Lett. cbis Servizio telefonico pubblico Il servizio telefonico pubblico, quale mezzo di trasmissione della voce in tempo reale, continuerà probabilmente a ricoprire un’importanza centrale sul breve e medio periodo. Questo servizio serve inoltre da base per altri importanti obblighi del diritto delle telecomunicazioni, segnatamente in relazione al servizio d’emergenza, agli elenchi e all’interoperabilità. Vista questa importanza particolare, la presente dispo- sizione deve contenere una definizione limitata agli aspetti fondamentali del servizio telefonico pubblico. Gli elementi concernenti altri eventuali obblighi del diritto delle telecomunicazioni non dovranno fare parte della definizione, ma essere precisati a livello di legge o di ordinanza nella sede appropriata. Fra gli aspetti fondamentali summenzionati figura la «trasmissione della voce in tempo reale», così come l’utilizzazione di uno o più elementi di indirizzo previsti a tale scopo in un piano di numerazione nazionale o internazionale. I servizi vocali che non utilizzano almeno uno di questi elementi di indirizzo non sono considerati come servizi telefonici pubblici. La nozione «in tempo reale» s’ispira tuttora al messaggio concernente l’attuale legge sulle telecomunicazioni e si riferisce in parti- colare a una comunicazione simultanea e bidirezionale. Per gli interventi proposti in tale ambito, si prende attualmente come riferimento la raccomandazione E.164 del «Telecommunication Standardization Sector» (settore di normalizzazione delle telecomunicazioni) dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, il piano svizzero di numerazione E.164 e le prescrizioni tecniche e amministrative dell’UFCOM relative alla ripartizione dei numeri E.164. In ultimo, conformemente al principio della neutralità tecnologica, qualsiasi servizio che risponde alla presente definizione è considerato quale servizio telefonico pubbli- co indipendentemente dal tipo di commutazione (di circuito o a pacchetto). Lett. cter Servizio a valore aggiunto La lettera cter ricalca la definizione figurante all’attuale articolo 1 lettera c OST, con qualche piccola precisazione. Lett. f Elementi di indirizzo D’ora in avanti, l’espressione «elementi di indirizzo» funge da iperonimo per tutte le indicazioni alfanumeriche utilizzate nelle reti di telecomunicazione pubbliche e per tutti gli altri segni o informazioni che rientrano nella sfera di competenza della Svizzera. Le nozioni di cui alle attuali lettere f (elementi di indirizzo) e g (parametri di comunicazione) sono riunite in un’unica formulazione, in modo tecnologicamente neutro. All’attuale articolo 3 lettera g, l’espressione «parametri di comunicazione» è definita in modo esaustivo. Al contrario, l’espressione «elementi di numerazione», di cui allo stesso articolo lettera f, è spiegata soltanto mediante esempi, che comprendono le componenti dei piani di numerazione (ad es. piano di numerazione secondo la rac- comandazione UIT-T E.164). L’espressione «parametri di comunicazione» è utiliz- zata soltanto all’articolo 28 capoverso 1 e all’articolo 30, a completamento dell’espressione «elementi di indirizzo». Quest’ultima espressione è ora formulata in termini generici e in modo tecnologica- mente neutro. L’espressione «parametri di comunicazione» di cui alla lettera g è dunque soppressa.

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Lett. g Dati dell’elenco Occorre definire l’espressione «dati degli elenchi» vista la sua occorrenza elevata in relazione agli elenchi di servizi di telecomunicazione (in particolare del servizio telefonico pubblico) e alle norme concernenti l’accesso ai dati necessari per offrire i servizi e i prodotti dell’elenco. Si tratta di informazioni che i clienti di servizi di telecomunicazione mettono a disposizione ai fini della pubblicazione dell’elenco (cfr. art. 21). Queste informazio- ni sono solitamente accompagnate da indicazioni complementari non pubblicate, destinate agli editori dell’elenco. Queste indicazioni servono alla formattazione e alla pubblicazione dell’elenco (ad es. il tipo di servizio per un dato numero E.164 o il fornitore responsabile per l’utilizzazione di un elemento di indirizzo).

Art. 4 Registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione Al numero 3.1 del rapporto 2014 sugli sviluppi del mercato delle telecomunicazioni in Svizzera e sulle conseguenti sfide a livello legislativo 31, il Consiglio federale ha riscontrato l’aumento crescente dell’offerta di servizi OTT (over the top), che per- mettono ai clienti, mediante Internet, di telefonare, inviare messaggi e guardare la televisione. La maggior parte dei fornitori di questi servizi hanno sede all’estero e l’unico lega- me con la Svizzera è quello con i clienti. Tra i più conosciuti figurano Skype (Mi- crosoft), WhatsApp (Facebook), Facetime (Apple), Hangouts (Google), Viber, Wilmaa e Zattoo. I fornitori che si assumono la responsabilità di fornire questi servizi ai loro clienti sono considerati già oggi come fornitori di servizi di telecomunicazione32. Lo stesso dicasi per i fornitori di alcuni servizi disponibili sulle reti sociali, come per esempio Facebook Messenger. A fronte dell’aumento esponenziale dei servizi OTT, il mantenimento dell’obbligo di notifica non è più giustificato. Gli oneri che ne risultano sia per i fornitori assog- gettati sia per la gestione sono sproporzionati rispetto all’utilità di questo obbligo33. A prescindere dal fatto che siano notificati, i fornitori di servizi di telecomunicazio- ne sottostanno agli stessi obblighi derivanti dal diritto delle telecomunicazioni e, pertanto, alla vigilanza dell’UFCOM. Inoltre, dopo l’abolizione delle concessioni dei servizi di telecomunicazione nel 2007, l’abrogazione dell’obbligo generale di notifica rappresenta un ulteriore passo verso la deregolamentazione dell’accesso al mercato. Alcuni fornitori di servizi di telecomunicazione resteranno tuttavia registrati. Si tratta di fornitori che utilizzano le radiofrequenze e gli elementi di indirizzo attribuiti dalla ComCom o dall’UFCOM (cpv. 1). Saranno registrati soltanto i fornitori che utilizzano frequenze soggette a una concessione di radiocomunicazione, per la fornitura di servizi di telecomunicazione. Non sono contemplate le frequenze utiliz-

31 Il rapporto può essere consultato o scaricato alla pagina www.ufcom.admin.ch > Docu- mentazione > Legislazione > Parlamento > Valutazione del mercato delle telecomunica- zioni. 32 Cfr. n. 1.2 della guida relativa al modulo di notifica per la fornitura di servizi di teleco- municazione, consultabile all’indirizzo: www.ufcom.admin.ch -> Temi -> Telecomuni- cazione -> Fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) -> Notifica quale FST. 33 Per maggiori informazioni sulla necessità di sopprimere l’obbligo di notifica e sulle relative conseguenze per i fornitori e la Confederazione, , cfr. n. 1.1.1.1, 3.1.1 e 3.3.1.1.

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zate ad altri scopi. Analogamente, sono interessati soltanto gli elementi di indirizzo che servono alla fornitura di servizi di telecomunicazione. I fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano risorse che non vengono loro attribuite direttamente (attribuzione subordinata di serie di numeri 34 o utilizza- zione di frequenze oggetto di concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione da parte di operatori virtuali [MVNO]) devono essere registrati alla stessa stregua dei titolari degli elementi di indirizzo. Quello che conta è l’utilizzazione effettiva delle risorse attribuite, e non il fatto di averle ottenute. Affinché l’UFCOM possa registrare tutti i fornitori che utilizzano elementi d’indirizzo o radiofrequenze, i titolari di queste risorse dovranno notificare all’UFCOM qualsiasi trasferimento a terzi dei diritti di utilizzazione loro attribuiti (cpv. 3). I fornitori di servizi di telecomunicazione che non saranno registrati o non lo saran- no più resteranno sottoposti agli obblighi previsti dal diritto delle telecomunicazioni. Ciò vale anche per i fornitori che hanno sede all’estero. Sotto il profilo della vigilan- za, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono suddivisi nelle quattro seguenti categorie: a. i fornitori svizzeri registrati, sui quali l’UFCOM può esercitare una vigilan- za attiva (attività di vigilanza) senza restrizioni; b. i fornitori svizzeri non registrati, sui quali l’UFCOM può esercitarein linea di massima una vigilanza soltanto passiva (su richiesta o dopo essere venuto a conoscenza in altro modo di una violazione del diritto); tuttavia, un con- trollo attivo del mercato dovrebbe comunque permettere di estendere le atti- vità di vigilanza anche a questa categoria di fornitori; c. i fornitori esteri registrati, sui quali l’UFCOM può esercitare una vigilanza attiva (attività di vigilanza), che è tuttavia limitata al recapito di decisioni all’indirizzo postale in Svizzera che questi fornitori sono tuttora tenuti a in- dicare (cfr. art. 5 OST); d. i fornitori esteri non registrati, sui quali l’UFCOM può esercitare in linea di massima una vigilanza soltanto passiva e limitata (anche il recapito di deci- sioni potrebbe essere problematico). Oltre agli elementi di indirizzo e alle radiofrequenze, la LTC conferisce altri diritti ai fornitori di servizi di telecomunicazione, come per esempio l’accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato (cfr. art. 13d cpv. 1), l’utilizzazione di aree d’uso comune (art. 35), la coutenza di impian- ti domestici (art. 35b), l’espropriazione (art. 36) o la coutenza dell’infrastruttura passiva esistente (art. 36a). Se il richiedente che fa valere uno di questi diritti non figura nella lista dei fornitori registrati, potrebbe essere necessario verificare che si tratti di un fornitore di servizi di telecomunicazione. Nel caso degli articoli 35 e 36, che attribuiscono la competenza di statuire su questi diritti ad autorità diverse dalla ComCom o dall’UFCOM, spetterà a queste ultime esaminare la questione in via pregiudiziale, consultando all’occorrenza l’UFCOM. Si rammenta che la LRTV impone una serie di obblighi ai fornitori di servizi di telecomunicazione, in particolare degli obblighi di diffusione (cfr. art. 8, 55, 59 e 60 LRTV). Questi obblighi non si applicano unicamente ai fornitori attualmente notifi-

34 Cf. art. 23 ORAT (RS 784.104).

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cati; l’abrogazione dell’obbligo di notifica non tocca in alcun modo i fornitori in questione. La differenziazione tra i fornitori di servizi di telecomunicazione, oggetto del nume- ro 3.1.2.1 del rapporto 2014 del Consiglio federale, deve essere operata per qualsiasi diritto e obbligo. Già oggigiorno, la legge non specifica a quali categorie di fornitori di servizi di telecomunicazione si applicano i diversi diritti e obblighi che rispetti- vamente concede e impone. Le categorie di fornitori che offrono servizi OTT si aggiungono alle categorie esistenti finora identificate dall’UFCOM nel quadro delle sue attività di vigilanza. Per mantenere un disciplinamento il più flessibile possibile, la differenziazione dei diritti e degli obblighi in base alle categorie di fornitori, se non può essere stabilita a livello di legge, dovrà continuare a essere operata nelle ordinanze del Consiglio federale (come è oggi il caso dei servizi d’emergenza 35), nelle prescrizioni tecniche e amministrative dell’UFCOM o nella prassi di quest’ultimo.

Art. 5 Imprese organizzate secondo il diritto estero Nell’era di Internet e dei servizi OTT è difficile, se non impossibile, vietare alle imprese organizzate secondo il diritto di un altro Paese di fornire servizi di teleco- municazione in Svizzera. Si potrebbe tutt'al più vietare loro l’utilizzo di radiofre- quenze o elementi di indirizzo. L’autorità competente in materia può essere sia la ComCom, nel quadro delle concessioni di radiocomunicazione da essa rilasciate, sia l’UFCOM per gli altri diritti di utilizzazione delle radiofrequenze e degli elementi di indirizzo destinati alla fornitura di servizi di telecomunicazione. Come avvenuto sinora, una simile misura potrà essere attuata soltanto nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera (Organizzazione mondiale del commercio [OMC], accordi bilaterali).

Art. 6 Requisiti per i fornitori di servizi di telecomunicazione La disposizione attuale è abrogata. La lettera a (capacità tecniche) non ha più ragio- ne di esistere vista la facilità con cui si possono fornire servizi di telecomunicazione. Anche la lettera b (rispetto del diritto applicabile) è superflua. Per quel che concerne le lettere c e d (condizioni di lavoro e posti di tirocinio), vengono a cadere le motivazioni che hanno indotto il Parlamento a introdurle, rispet- tivamente nel 1998 (lett. c) e nel 2007 (lett. d), ovvero il timore di una distorsione della concorrenza dovuta al fatto che altri fornitori di servizi di telecomunicazione approfittassero della liberalizzazione del mercato senza garantire condizioni di lavoro adeguate e proporre un numero sufficiente di posti di tirocinio. In questo settore sono stati conclusi contratti collettivi di lavoro e le rilevazioni effettuate dall’Ufficio federale di statistica garantiscono la trasparenza richiesta a livello di salari. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione hanno creato posti di tiroci- nio secondo le prescrizioni emesse dal Consiglio federale, in ragione di tre posti di tirocinio per cento posti di lavoro36. Questi requisiti possono essere oggi soppressi senza che ciò pregiudichi le condizioni di lavoro nel settore dei servizi di telecomu- nicazione. L’articolo 7 della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concor- renza sleale (LCSl; RS 241) continuerà a garantire una protezione sufficiente in

35 Cfr. art. 27–30 OST.

36 Cfr. art. 9 cpv. 1 OST.

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materia. L’abrogazione di questi obblighi, che possono essere applicati unicamente ai fornitori con sede in Svizzera, permette inoltre di non discriminare questi ultimi rispetto alla concorrenza sempre più forte dei servizi OTT proposti dai fornitori stranieri.

Art. 11-11b Le presenti disposizioni sono abrogate e sostituite dagli articoli 13c–13l.

Art. 12 Aggregazione di servizi L’attuale articolo 12 non si applica più soltanto ai FST dominanti sul mercato, ma all’intera categoria. Chi non richiede un servizio di telecomunicazione facente parte di un pacchetto dovrà avere la possibilità di rinunciarvi. Questa disposizione non è vincolata ad alcuna regolamentazione in materia di prezzi. Vista la rapida evoluzio- ne tecnologica, il Consiglio federale non intende disciplinare nella legge i servizi che devono essere offerti separatamente. In linea con le esigenze della clientela, prevede l’obbligo di offrire i servizi separatamente per la telefonia fissa e mobile, l’accesso a Internet e la televisione.

Art. 12a Informazioni sui servizi di telecomunicazione Il contenuto del capoverso 1 resta invariato, ma la delega delle competenze al Con- siglio federale è completata da un’applicabilità diretta della legge. In virtù dell’articolo 62 capoverso 1, il Consiglio federale può concretizzare mediante ordi- nanza la trasparenza in materia di prezzi di cui al capoverso 1 (questa competenza è già oggi disciplinata all’art. 10 OST). Capoverso 2: i clienti dei FST non possono attualmente sapere se, per esempio, la cattiva qualità di un video diffuso su Internet è dovuta a misure prese dai loro forni- tori di servizi di accesso a Internet o a tutt’altre ragioni. I clienti non conoscono le restrizioni o le differenziazioni che operano i loro fornitori di servizi di telecomuni- cazioni al momento della trasmissione delle informazioni. I FST sono ora tenuti ad informare il pubblico sui dati che vengono trasportati in modo differente. Questa misura permette di colmare le lacune informative, attualmente discusse in relazione alla cosiddetta «neutralità della rete». I cambiamenti operati a livello di trasporto di dati possono essere di natura tecnica o economica; tanto per citare qualche esempio ricorrente: - blocco, rallentamento, preferenza o modifica di servizi (ad es. telefonia via Internet, TV su Internet), offerti attraverso il collegamento Internet; - regolamenti in materia di utilizzo leale («fair use policies»); - divieto di utilizzare il cellulare come modem per accedere a Internet tramite un altro apparecchio («tethering»); - divieto di determinati terminali; - norme in materia di gestione del traffico; - rallentamento dei protocolli peer-to-peer; - «out-of-cap-delivery» e tasso zero («zero-rating») (alcuni contenuti fruiti in rete non sono calcolati nel volume di dati mensile autorizzato); o

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- preferenza per servizi specifici, come la TV rispetto all’accesso a Internet (cambiamenti nelle modalità di trasmissione intervengono non soltanto a li- vello di accesso a Internet, ma anche tra il collegamento Internet e altri ser- vizi, come quello televisivo). Per altri esempi pratici si rimanda al rapporto sul gruppo di lavoro «neutralità della rete»37. Anche in Svizzera si operano restrizioni simili, e si assisterà in futuro ad ulteriori discriminazioni. L’obbligo d’informazione non dovrà essere applicato ai casi seguenti: a. informazioni che i FST devono trattare in modo differente in base a un ob- bligo legale (ad es. una sentenza ne vieta la trasmissione); b. informazioni che il cliente non desidera ricevere (ad es. pubblicità di massa indesiderata); c. superamento raro ed eccezionale della capacità di trasporto dei FST (per raro s’intende che ricorre meno di una volta al mese); d. misure di protezione contro danni alla rete e agli apparecchi collegati. Il Consiglio federale prevede di disciplinare questi aspetti mediante ordinanza. Un tale obbligo d’informazione non comporta per i FST spese ingenti. Dal canto loro, i consumatori dispongono di maggiori elementi per accettare o rifiutare una determinata offerta. In tal modo è possibile diminuire l’attuale asimmetria informa- tiva tra fornitore e cliente, e rafforzare la concorrenza. I vantaggi di un tale obbligo sono superiori ai costi, anche perché questi ultimi subentrano soltanto se il fornitore decide di trasportare le informazioni in modo differente. Capoverso 3: sono rafforzati gli obblighi d’informazione disciplinati all’attuale capoverso 2. Per potere scegliere i servizi che meglio rispondono alle loro esigenze, i clienti dei FST necessitano di informazioni sufficienti sulla qualità (in partic. dell’accesso a Internet). I FST devono dunque valutare o fare valutare a terzi i criteri qualitativi di alcuni servizi (soprattutto l’accesso a Internet). Inoltre, le misurazioni devono essere comparabili, per potere essere di vantaggio ai clienti. Quale esempio di criterio qualitativo si può citare il rapporto statistico tra la velocità di trasmissione dei dati promessa e quella effettivamente fornita. I potenziali clienti non conoscono la velocità effettiva dell’accesso a Internet fornito. I principali forni- tori di servizi d’accesso (Swisscom, Cablecom, Sunrise e Salt) offrono ai loro attuali clienti la possibilità di misurare la velocità di trasmissione dei loro dati, ma non pubblicano alcuna statistica che possa agevolare i clienti nella scelta relativa al cambio di operatore. L’attuale articolo 12a cpv. 2 LTC conferisce già al Consiglio federale la competenza di definire le informazioni sulla qualità dei servizi offerti. I testi d’ordinanza non sono stati ancora adeguati. In occasione della prossima revisione delle ordinanze sarà introdotta una disposizione corrispondente all’articolo 12a cpv. 2 LTC. Capoverso 5: se il caso lo richiede, anche l’UFCOM deve potere effettuare o fare effettuare a terzi le misurazioni, una prassi che è già in uso in numerosi Paesi euro- pei. L’UFCOM deve essere autorizzato a pubblicare le informazioni sui servizi di

37 N. 4.3.4 e 4.4, e all. 2, UFCOM (2014).

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telecomunicazione ottenute nell’ambito di dette misurazioni, sia per salvaguardare la neutralità della rete sia per garantire una qualità elevata dei servizi. La messa a disposizione di informazioni comparabili tra i diversi fornitori agevola la scelta del cliente e intensifica la concorrenza. I vantaggi che ne derivano dovrebbero superare di gran lunga i costi supplementari risultanti da misurazioni standardizzate della qualità. I principali operatori effettuano già misurazioni per compiere le loro decisioni commerciali. Sarebbe auspicabile armonizzare tali misurazioni e presenta- re i risultati in una forma comparabile.

Art. 12abis Roaming internazionale Cpv. 1 In Svizzera, la concorrenza nel settore della radiocomunicazione mobile non è molto forte. Malgrado le diminuzioni tariffarie, il livello dei prezzi resta elevato nel con- fronto internazionale. Vista l’importanza che ricopre il roaming internazionale, il Consiglio federale deve avere la facoltà di apportare opportune correzioni nel caso in cui il mercato non funzionasse o se i prezzi al dettaglio non si abbassassero sino ad allinearsi al livello di quelli dell’UE. Oltre alla possibilità di fissare limiti massi- mi di prezzo nel quadro di accordi internazionali, il Consiglio federale deve disporre di altri strumenti per regolamentare il roaming. Per quel che concerne il servizio di roaming per il traffico vocale, i fornitori di servizi di telecomunicazione in Svizzera non praticano tariffe al secondo. Le comu- nicazioni sono arrotondate al minuto intero successivo, il che significa che i clienti oltre ad essere tenuti a pagare tariffe elevate per le chiamate dall’estero, sono con- frontati con una modalità di fatturazione svantaggiosa. Lo stesso vale per il volume di dati consumato, che non viene calcolato con precisione, ma arrotondato all’unità di grandezza superiore. A fronte di questa situazione, analogamente alla regolamen- tazione europea, il Consiglio federale deve potere esigere una fatturazione al secon- do per le chiamate e una fatturazione arrotondata a 10 kilobyte al massimo per il consumo di dati. Analogamente alla regolamentazione dell’UE in materia di roaming, occorre confe- rire al Consiglio federale la competenza di adottare a livello di ordinanza misure tecniche, specialmente a livello strutturale, per migliorare la concorrenza nel settore del roaming per la clientela svizzera. Fra queste misure figurano soprattutto il Local Break Out (LBO, che permette l’utilizzazione di altri servizi di roaming di dati all’estero) o il Multi IMSI (International Mobile Subscriber Identity; tutti i servizi tradizionali supportati, la conclusione di un contratto con altri fornitori, fatturazione separata). Il Consiglio federale deve inoltre emanare misure tecniche che promuovo- no la concorrenza. Gli operatori svizzeri sono dunque obbligati a consentire ai loro clienti di usufruire all’estero di servizi di roaming di fornitori terzi. In virtù dell’articolo 64, il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali. Ai fini di maggiore chiarezza, è ora esplicitamente previsto che il campo di applicazione relativo alla conclusione di accordi internazionali comprenda anche il roaming. Nel quadro di un tale accordo con l’UE, le condizioni d’accesso sono applicabili anche a livello di mercato all’ingrosso. Se i fornitori svizzeri di servizi di telecomunicazione beneficiano della regolamentazione UE in materia di roaming a livello di mercato all’ingrosso, il Consiglio federale deve potere fissare limiti massimi di prezzo affinché un tale accordo possa essere vantaggioso anche per

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i clienti. Se non sarà possibile fissare limiti massimi di prezzo, i fornitori non po- tranno applicare l’accordo in questione. Capoverso 2 Al fine di potere presentare l’evoluzione del roaming internazionale in modo traspa- rente, completo e corretto, la legge autorizza l’UFCOM a esigere da tutti i fornitori, sia quelli con una rete propria (MNO) che quelli senza rete propria (MVNO) nonché i rivenditori, tutte le informazioni necessarie a monitorare il mercato in tale settore. L’UFCOM evita così di fornire un’immagine distorta del mercato, per mancanza di dati o per dati errati. Fra i dati richiesti figurano per esempio: i piani tariffari, l’ottimizzazione dei costi, i tipi di chiamate, la classificazione geografica delle chiamate in entrata e in uscita, i volumi (effettivamente consumati e fatturati) in base ai piani tariffari e ai pacchetti di servizi, i ricavi (in base all’area geografica e ai piani tariffari/l’ottimizzazione dei costi/i pacchetti di servizi), ecc.

Art. 12b Servizi a valore aggiunto L’articolo 12b è semplificato e il suo contenuto modificato come segue: La competenza del Consiglio federale riguardo all’emanazione di disposizioni sull’indicazione dei prezzi non è più menzionata; nell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi, il Consiglio federale emana disposizioni sull’indicazione dei prezzi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 10 lettera q OIP, sulla base dell’autorizzazione disciplinata agli articoli 16 e 17 LCSl. I FST possono fatturare anche le prestazioni di servizi di cui all’articolo 10 lettera q OIP; le disposizioni dell’OIP si applicano altresì ai servizi fatturati da persone diverse dai FST. Al con- trario, i servizi a valore aggiunto di cui all’articolo 12b sono soltanto i servizi fattu- rati dal proprio FST; i servizi fatturati da una persona diversa dal FST non sono considerati servizi a valore aggiunto. Il contenuto delle disposizioni dell’OIP non subisce modifiche. Nell’ingresso dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi, il Consilio federale prevede dunque di eliminare il rimando all’articolo 12b LTC. All’attuale capoverso 1 lettera d figura l’espressione «in base alla loro numerazio- ne», ai sensi della quale soltanto i servizi a valore aggiunto forniti mediante numeri possono essere identificati attraverso questi ultimi. Esistono tuttavia dei servizi a valore aggiunto accessibili attraverso link. In tal caso, il cliente non compone né identifica alcun numero. Tuttavia, tutti i servizi a valore aggiunto dovranno essere riconoscibili come tali, compresi quelli forniti senza numeri. La LTC deve dunque essere corretta, eliminando l’espressione «in base alla loro numerazione». Ai sensi dell’articolo 12b capoverso 1 secondo periodo LTC, il Consiglio federale può, nel rispetto degli impegni internazionali, imporre agli interessati di avere una sede o una stabile organizzazione in Svizzera. Il contenuto di questa disposizione resta invariato. In virtù dell’attuale articolo 12b e conformemente all’articolo 37 OST, i fornitori di servizi a valore aggiunto devono fornire i loro servizi da una sede o una stabile organizzazione in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007. Nella prassi adottata dal 1° aprile 2007, questa restrizione si è rivelata insufficiente per evitare pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Secondo la Convenzione di Lugano, i clienti possono avviare un’azione legale in

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Svizzera contro i fornitori di servizi a valore aggiunto aventi una sede in uno Stato contraente della Convenzione e ottenere l’esecuzione di una sentenza nello Stato in cui si trova detta sede; tuttavia, la maggior parte dei clienti non è al corrente di questa possibilità e parte dall’assunto che il ricorso per vie legali contro un fornitore domiciliato all’estero non possa avere esito positivo. Inoltre, i clienti non possono intraprendere una tale via senza l’assistenza di un avvocato e sono dissuasi dal farlo visti i costi e il rischio di un processo, nonché l’importo minimo, a due o tre cifre, dei crediti contestati. I clienti pensano che i fornitori di servizi a valore aggiunto non domiciliati in Svizzera non siano identificabili, né rintracciabili. I fornitori fraudo- lenti contano proprio sul fatto che i clienti si comportino come descritto sopra e che il domicilio all’estero nonché l’importo poco elevato della controversia li dissuada dall’adire le vie legali. Stando all’esperienza dell’ombudscom, l’organo di concilia- zione nel settore delle telecomunicazioni, è estremamente difficile ascrivere la responsabilità ai fornitori di servizi a valore aggiunto con sede all’estero. Risulta spesso impossibile fare valere delle richieste pecuniarie nel quadro di una procedura di conciliazione. L’obbligo di avere una sede in Svizzera migliorerebbe considere- volmente la situazione. L’obbligo di sede in Svizzera contribuirebbe a impedire pratiche fraudolente e ingannevoli, dal momento che i fornitori non potrebbero più contare sul fatto che i clienti svizzeri si lascino dissuadere dall’intentare un’azione legale. Inoltre, permet- terebbe di identificare e rintracciare i fornitori e, dunque, di ridurre fortemente le pratiche commerciali fraudolente. Non da ultimo, l’obbligo di sede in Svizzera è compatibile con gli attuali impegni internazionali. La categoria di fornitori di servizi a valore aggiunto cui si applica l’obbligo di sede resta circoscritta, conformemente all’attuale articolo 35 capoverso 1 OST. Questa restrizione si è rivelata efficace nella pratica.

Art. 12bbis Motivi per un blocco del collegamento Il presente articolo ricalca il contenuto dell’attuale articolo 38 capoverso 4 periodi 1 e 2 OST. Questa norma si è rivelata efficace nella pratica e deve dunque essere espressa in termini generali. Il divieto di bloccare l’accesso non si applica soltanto alle controversie concernenti le prestazioni fornite mediante servizi di telecomunica- zione, ma anche a quelle relative a tutti i tipi di prestazione (servizi o merci), che non rappresentano servizi di telecomunicazione. I clienti che pagano per i servizi di telecomunicazione utilizzati devono essere protetti dal rischio che, a causa di con- troversie concernenti prestazioni indipendenti dai servizi di telecomunicazione, siano messi alle strette dai loro fornitori mediante il blocco del collegamento. L’articolo 6a LTC, proposto nel messaggio concernente la revisione della LSCPT, disciplina un’altra fattispecie rispetto al presente articolo. Questi due articoli non hanno alcuna influenza l’uno sull’altro.

Art. 12d Elenchi Per ogni servizio di telecomunicazione può essere redatto un elenco, che riunisce tutti i clienti dei fornitori di detto servizio. Lo scopo di un elenco è quello di permet- tere ai clienti di un servizio di telecomunicazione di pubblicare alcune informazioni che possono servire ad altri clienti del servizio per mettersi in contatto con loro. Per esempio, l’elenco del servizio telefonico pubblico contiene informazioni che permet-

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tono di identificare un cliente in modo inequivocabile (ad es. tramite il suo nome o il suo indirizzo), nonché uno o più numeri di telefono tramite cui questi può essere contattato. Si noti che la banca dati WHOIS, contenente i nomi di dominio e i titolari dei nume- ri di servizi a valore aggiunto (ad es. 0800, 084x, 090x…), non è considerata un elenco ai sensi dell’articolo 12d. La pubblicazione degli elenchi costituisce una violazione della sfera privata dei clienti di servizi di telecomunicazione poiché le informazioni ivi contenute sono rese pubbliche ad altri clienti. L’articolo 12d capoverso 1 tiene conto di questo aspetto poiché conferisce ai suoi clienti la facoltà di decidere, conformemente al loro diritto all’autodeterminazione informativa, se figurare negli elenchi. In altre parole, gli elenchi conterranno unicamente le informazioni dei clienti che non si oppongono a un tale utilizzo. Se esercitato, il diritto a non figurare nell’elenco si applica a tutti gli elenchi dello stesso tipo che sono pubblicati, per esempio a tutti gli elenchi che contengono gli abbonati del servizio telefonico. L’abbonato non può esercitare il suo diritto a pro- pria discrezione, in base alla forma di pubblicazione; in particolare, non può richie- dere di figurare unicamente nell’elenco cartaceo e, allo stesso tempo, rifiutarsi di essere iscritto in tutti gli elenchi dello stesso tipo pubblicati in formato elettronico o su supporto elettronico (CD-Rom, DVD). Alcuna disposizione, tuttavia, impedisce agli editori degli elenchi di offrire liberamente agli abbonati simili opzioni. Se, invece, i clienti accettano di figurare negli elenchi, possono di norma scegliere le informazioni, o i dati degli elenchi, che dovranno essere pubblicati. Questa libertà non è tuttavia assoluta; il secondo capoverso delega al Consiglio federale il compito di definire all’occorrenza il contenuto minimo di un’inscrizione negli elenchi sulla base dei criteri seguenti: - le indicazioni pubblicate devono permettere di evitare situazioni di confu- sione tra i clienti. Un’iscrizione nell’elenco deve pertanto comprendere le in- formazioni che identificano in modo appropriato il cliente; - una pubblicazione a propria discrezione, in funzione delle richieste partico- lari di ciascun cliente, non è possibile, dal momento che un elenco implica obbligatoriamente una struttura minima che predetermina la pubblicazione. Un’iscrizione nell’elenco può essere subordinata a un certo schematismo; un cliente non può esigere dall’editore di inserire nell’elenco dati che non sono compatibili con la struttura prestabilita per l’elenco. Sono inoltre delegati al Consiglio federale i compiti di definire, all’occorrenza, le modalità di pubblicazione e di utilizzazione dei dati dell’elenco da parte di terzi, che saranno forniti conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 21 e 21a.

Art. 13a cpv. 1, primo periodo

La presente disposizione non subisce alcuna modifica materiale. Per motivi di natura formale, occorre scrivere per esteso l’espressione «Commissione federale delle comunicazioni», con l’abbreviazione tra parentesi, poiché si tratta della prima occor- renza nella legge.

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Art. 13c–13l Disciplinamento in materia di accesso

Il 1° gennaio 1998 è entrata in vigore la legge sulle telecomunicazioni (LTC). Lo scopo era quello di trasformare il settore delle telecomunicazioni, storicamente monopolistico, in un mercato concorrenziale. La LTC mira a creare le condizioni quadro per permettere e favorire la concorrenza, così da offrire alla popolazione e all’economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competiti- vi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti. Il disciplinamento in materia di accesso all’infrastruttura dell’allora impresa statale PTT (rappresentata oggi da Swisscom) ricopre tuttora un ruolo particolare. Tale disciplinamento si propone di promuovere la concorrenza a livello di mercato al dettaglio, sostenendo il più possibile lo sviluppo di nuove infrastrutture, come per esempio la fibra ottica sino alle abitazioni (FTTH). Swisscom conserva tuttavia una posizione dominante sul mercato al dettaglio, specialmente anche a confronto con altri ex monopolisti in Europa. Occorre garantire l’attuale livello di concorrenza; l’avamprogetto deve sopperire miratamente alle carenze dell’attuale disciplinamento in materia di accesso e dei processi, tenendo conto del fatto che in Svizzera lo sviluppo della banda larga ricopre un’importanza centrale per l’economia e la società dell’informazione in termini di copertura di rete, qualità, pluralità dell’offerta e prezzi. Già nei due rapporti del 2010 e 2012, il Consiglio federale aveva sottolineato la necessità di una revisione in materia di accesso alla rete, in modo da raggiungere il prima possibile l’obiettivo di garantire condizioni eque sul mercato all’ingrosso. Tenendo innanzitutto conto dell’ampliamento delle infrastrutture, promosso attual- mente dalle forze di mercato, il Consiglio federale propone di procedere in modo graduale e di colmare dapprima le lacune più gravi e urgenti dell’attuale disciplina- mento in materia di accesso. Fra queste lacune si annoverano l’impossibilità da parte dell’organo di regolazione ComCom di intervenire di propria iniziativa, se osserva comportamenti che violano palesemente le norme di accesso previste dal diritto delle telecomunicazioni. Risulta inoltre opportuno mettere a disposizione della ComCom un ampio ventaglio di strumenti (toolbox) che le permetta di adottare le misure necessarie a raggiungere l’obiettivo normativo, ossia istaurare una situazione di concorrenza tra i fornitori. Di conseguenza, la disaggregazione della rete locale deve per il momento restare limitata alla vecchia tecnologia in rame. I collegamenti in fibra ottica non sottostanno dunque all’obbligo legale di offerta. Allo stesso modo si deve conservare le particolarità procedurali del sistema svizzero «ex-post». Un adeguamento del disciplinamento in materia di accesso deve, miratamente e propor- zionalmente allo scopo previsto, eliminare gli ostacoli all’accesso al mercato e favorire la concorrenza.

Art. 13c Oggetto e scopo Un intervento normativo da parte della ComCom presuppone la presenza di una posizione dominante sul mercato di un fornitore di servizi di telecomunicazione. Si noti inoltre che, al momento dell’entrata in vigore della legge sulle telecomunicazio- ni, si era supposto che Swisscom, quale ex monopolista, detenesse una posizione dominante sul mercato delle telecomunicazioni. Poiché il settore delle telecomuni- cazioni è costituito di diversi settori di mercato, appare inopportuno e tanto più inefficace considerare la questione della dominanza sul mercato in rapporto al setto- re nel suo complesso, come prevede il disciplinamento vigente. Occorrerebbe piutto- sto esaminare la situazione di mercato in base ai prodotti e all’aerea geografica,

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secondo i principi del diritto sui cartelli (art. 13e segg.). Inoltre, la legge vigente non distingue chiaramente i diversi strumenti di regolamentazione né i mercati e i pro- dotti da regolamentare, ma riunisce questi tre elementi, distinti ma comunque corre- lati tra loro, sotto la denominazione «forme di accesso». Piuttosto di chiarire una situazione di dominanza sul mercato in rapporto agli strumenti e ai prodotti di rego- lamentazione, sarebbe opportuno potere selezionare gli strumenti e i prodotti appro- priati in funzione della dominanza sul mercato in un determinato settore di mercato (art. 13d). Gli obblighi imposti dalla ComCom sono generalmente volti a garantire una concorrenza efficace e sana.

Art. 13d Portata degli obblighi Secondo il diritto vigente, l’autorità di regolazione chiamata a intervenire da un fornitore dispone oggi soltanto della facoltà di applicare, quale autorità governativa, l’insieme delle misure di regolamentazione stabilite per legge alle condizioni di accesso contestate. E ciò malgrado il fatto che, per esempio, in un dato settore di mercato, gli obblighi di adottare un comportamento non discriminatorio e di garanti- re sufficiente trasparenza a livello di prezzi, senza che questi ultimi siano calcolati in funzione dei costi, potrebbero essere sufficienti a conseguire lo scopo normativo previsto. Il rischio di una sovraregolamentazione o di una regolamentazione errata è elevato e va ridotto. Il progetto di modifica della legge prevede maggiore flessibilità per gli strumenti di regolamentazione. D’ora in avanti, le autorità interverranno sul mercato soltanto in caso di reale necessità, ricorrendo alla misura efficace più clemente. In un’epoca di cambiamenti tecnologici, è molto importante potere disporre di un ampio e flessibile ventaglio di strumenti da impiegare con cautela, onde evitare una sovraregolamenta- zione. Gli obblighi che possono essere imposti a un fornitore dominante sul mercato figurano in un elenco esaustivo. Il capoverso 1 disciplina un obbligo di offerta a livello di mercato all’ingrosso nelle forme già previste dal diritto vigente. La modifica concerne unicamente l’accesso al flusso di bit ad alta velocità. Il termine di quattro anni, previsto attualmente, è giunto a scadenza e il relativo obbligo va dunque stralciato. L’obbligo di offerta non sarà più necessariamente vincolato a prescrizioni in materia di prezzi. Il divieto di discriminazione va inteso come principio di parità di tratta- mento, secondo cui il fornitore dominante deve garantire le stesse condizioni di accesso a tutti i concorrenti, specialmente in rapporto alle condizioni generali di contratto concernenti gli impianti, i servizi, le informazioni e i prezzi. Il capoverso 2 lettera a prevede che l’obbligo di offerta possa essere completato da una regolamentazione in materia di prezzi. Il fornitore dominante è tenuto a fornire l’accesso a prezzi paragonabili, usuali sul mercato e nel settore in questione, o a prezzi determinati in funzione dei costi. Queste due possibilità sono previste già dalla legge vigente. Per quel che concerne la modalità di calcolo dei prezzi in fun- zione dei costi, si prevede di mantenere la maggior parte delle norme contenute nell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione. Il capoverso 2 lettera b prevede la possibilità di imporre al fornitore dominante un divieto di discriminazione più esteso. Secondo il numero 1, la determinazione di un prezzo d’accesso non deve comportare una cosiddetta compressione dei margini, che si presenta quando la differenza tra i prezzi d’accesso proposti dal fornitore domi-

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nante e quelli applicati ai clienti al dettaglio è talmente piccola da non permettere a un fornitore altrettanto competitivo di coprire i costi con i proventi realizzati. In altre parole, i prezzi d’accesso che comportano una compressione dei margini violano il divieto legale di discriminazione. Al numero 2, questo divieto, applicato a qualsiasi obbligo di offerta, è dunque inasprito, in modo che nessun altro fornitore sia svan- taggiato rispetto a unità commerciali, filiali o altri partner del fornitore dominante sul mercato. Per unità commerciali si intendono delle unità aziendali che fabbricano i loro prodotti per il mercato al dettaglio anche sulla base dei servizi d’accesso delle prestazioni all’ingrosso corrispondenti. Il capoverso 3 disciplina ora gli obblighi d’informazione e di trasparenza che posso- no essere imposti a un fornitore dominante a completamento delle misure di cui ai capoversi 1 e 2 o senza l’obbligo di offerta. A prescindere dalla natura delle infor- mazioni, la Commissione decide se queste informazioni debbano essere comunicate unicamente a essa stessa (nel caso riguardino segreti commerciali) o anche ad altri fornitori. La lettera a concerne le indicazioni relative all’obbligo di offerta e mira, in particolare, a informare gli altri fornitori che richiedono un servizio d’accesso. Viene abrogato, senza venire sostituito, l’obbligo attuale secondo cui i fornitori di servizi di telecomunicazione devono consegnare all’UFCOM una copia dei loro accordi relativi all’accesso, affinché possa essere consultata da terzi. Tuttavia, nella prassi, non tutti gli accordi conclusi tra FST sono stati consegnati all’Ufficio. Non cono- scendo tali accordi, i fornitori non potevano rispettarli. Infine, si fa ricorso alla possibilità di consultazione soltanto in rari casi. Allo scopo di applicare il divieto di discriminazione, è importante che i fornitori dispongano di informazioni, soprattutto sulle condizioni di un’offerta, sui principi fondamentali di un prezzo regolamentato o sul contenuto degli accordi relativi all’accesso. Soltanto in questo modo possono valutare se il fornitore dominante tratta le informazioni in modo conforme alla legge (lett. b). Anche la Commissione necessita di informazioni nell’ambito delle procedura di verifica di un obbligo. Viene abrogata la disposizione secondo cui la Commissione disciplina il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornito- ri di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mer- cato devono presentare nell’ambito della procedura in materia di accesso. Il Consi- glio federale può ora emanare simili disposizioni nell’ambito delle sue competenze legislative a livello di ordinanza. Se necessario, il Consiglio federale autorizza l’UFCOM di specificare il genere e la forma delle informazioni. Inoltre, la Commis- sione può esigere da un fornitore dominante dati relativi alle prestazioni di mercato all’ingrosso, nonché informazioni contabili e finanziarie per la determinazione e il controllo di prescrizioni in materia di prezzi (lett. c). È infine introdotto un obbligo d’informazione per statistiche riguardanti gli sviluppi delle attività regolamentate.

Art. 13e Definizione dei settori di mercato Il Consiglio federale definisce i settori di mercato che sottostanno alla regolamenta- zione settoriale, ovverosia i settori del mercato delle telecomunicazioni in cui gli obiettivi previsti dal diritto delle telecomunicazioni non devono essere raggiunti facendo ricorso agli strumenti del diritto dei cartelli. Mentre la legge sui cartelli disciplina gli accordi in materia di concorrenza e l’abuso di una posizione dominante sul mercato, come per esempio l'imposizione di prezzi inadeguati, la legislazione in materia di telecomunicazioni si prefigge di permettere la concorrenza in un determi- nato settore di mercato e di abbattere sistematicamente gli ostacoli all’accesso al

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mercato. Nell’ambito di applicazione della LTC, il Consiglio federale definisce dunque i settori del mercato delle telecomunicazioni che presentano potenziali deficit a livello di concorrenza, che possono essere corretti mediante misure del diritto delle telecomunicazioni e che riguardano unicamente il mercato all’ingrosso. Non è previsto un intervento normativo diretto sul mercato al dettaglio. Poiché le caratteristiche dei prodotti e dei servizi possono cambiare e nuove alternative posso- no prefigurarsi sul fronte della domanda e dell’offerta, la definizione dei settori del mercato delle telecomunicazioni potrebbe mutare nel corso del tempo. La forma dell’ordinanza offre la flessibilità necessaria a reagire prontamente a questi cambia- menti. Nel quadro della regolamentazione europea, la Commissione europea defini- sce, all’attenzione delle autorità di regolazione nazionali, i settori di mercato che possono essere sottoposti a una regolamentazione settoriale. Si tratta attualmente dei seguenti mercati (cfr. raccomandazione 2014/710/UE del 9 ottobre 2014; allegato): - terminazione di chiamate a livello di mercato all’ingrosso in alcune reti telefo- niche pubbliche in luoghi fissi; - terminazione di chiamate a livello di mercato all’ingrosso in alcune reti di radiocomunicazione mobile; - accesso a collegamenti utente forniti localmente in luoghi fissi a livello di mercato all’ingrosso; - accesso a collegamenti utente forniti in modo centralizzato in luoghi fissi per prodotti di massa a livello di mercato all’ingrosso; - accesso a collegamenti utente di qualità forniti in luoghi fissi a livello di merca- to all’ingrosso. Vista la somiglianza delle strutture e delle offerte, il Consiglio federale potrebbe definire i settori di mercato sulla base della lista stilata dalla Commissione europea, tenendo ovviamente conto di eventuali specificità svizzere.

Art. 13f Primo esame preliminare d’ufficio L’attuale regolamentazione in materia di accesso conferisce a Swisscom il compito di giudicare essa stessa se occupa una posizione dominante sul mercato e di decidere se proporre al pubblico un’offerta regolamentata per le forme d’accesso disciplinate dalla legge. Per esempio, Swisscom non ha mai fornito un’offerta per il flusso di bit ad alta velocità, poiché non riteneva di occupare una posizione dominante in questo settore. In questo e in altri casi, una dominanza sul mercato ha dovuto essere appura- ta su richiesta di un fornitore terzo, prima che l’offerta stessa potesse essere valutata. Ciò comportava procedure eccessivamente lunghe, che generano una grande incer- tezza giuridica per gli attori di mercato. A questo si aggiunge il fatto che un fornitore non ha alcuna possibilità di monitorare il mercato per conoscere la sua posizione. Il nostro sistema «ex post» necessita dunque di un adeguamento legale, che autorizzi la Commissione, in una prima fase, a pronunciarsi in modo vincolante sull’eventuale posizione dominante di uno o più fornitori in un mercato rilevante e sugli obblighi normativi da imporre. I settori del mercato delle telecomunicazioni definiti dal Consiglio federale dovran- no essere successivamente esaminati dalla ComCom, conformemente alla prassi prevista dal diritto in materia di concorrenza. A tale scopo, la ComCom potrà basarsi sulle conoscenze finora acquisite in un determinato settore di mercato o effettuare un vero e proprio monitoraggio del mercato. In altre parole, definisce i mercati rilevanti

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in un determinato settore e verifica se esiste un fornitore dominante. In tal caso, la ComCom deve stabilire gli obblighi di cui all’articolo 13d, che spettano al fornitore dominante per raggiungere gli obiettivi in materia di concorrenza. Come avvenuto sinora, la dominanza sul mercato è valutata in base ai principi del diritto dei cartelli, ai sensi del quale per imprese che dominano il mercato si intendono una o più im- prese che per il tramite dell’offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concor- renti, fornitori o compratori).Come avvenuto sinora, per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, l'Ufficio federale consulta la Commis- sione della concorrenza. La Commissione esamina ogni settore di mercato, generalmente soltanto una prima volta d’ufficio, non appena il Consiglio federale lo definisce o apporta modifiche alla sua definizione. Nel quadro di una procedura amministrativa, la ComCom individua la presenza di fornitori dominanti su un mercato rilevante e gli obblighi da imporre, e rende noti i risultati mediante pubblicazione ufficiale (cpv. 2). Si noti che i mercati che la ComCom deve esaminare secondo l’articolo 13f sono i settori del mercato delle telecomunicazioni definiti di volta in volta dal Consiglio federale (art. 13e).

Art. 13g Avvio di una procedura relativa all’imposizione di obblighi Se la Commissione stabilisce che vi sia un fornitore dominante sul mercato, avvia contro quest’ultimo una procedura, che si conclude con una decisione sugli obblighi ad esso spettanti (cpv. 2). La pubblicazione indica che fornitori terzi possono costi- tuirsi parte alla procedura e fare valere delle richieste personali, anche nel caso in cui la ComCom non riscontrasse la presenza di un fornitore dominante sul mercato (cpv. 1). Se un fornitore non è d’accordo con la valutazione della ComCom, quest’ultima dovrà, su richiesta, decidere sull’imposizione di obblighi nei confronti di un fornitore. Se non è richiesta una decisione, il monitoraggio del mercato si concluderà con la pubblicazione del rapporto della ComCom. L’attuale disposizione secondo cui la Commissione decide entro sette mesi è abroga- ta senza essere sostituita. Questo termine è stato rispettato soltanto nei pochi casi in cui l’analisi verteva unicamente su un aspetto parziale dell’offerta contestata. Nei casi più frequenti la Commissione non è riuscita ad accelerare ulteriormente la procedura per rispettare il termine, soprattutto perché spetta in ultimo alle parti determinare la portata delle misure istruttorie. Anche in assenza di un termine espli- cito, la Commissione è tenuta a chiudere la procedura il più rapidamente possibile, il che può essere richiesto da una parte in qualsiasi momento.

Art. 13h Conclusione della procedura relativa all’imposizione di obblighi Il presente articolo deve chiarire i tempi previsti per la procedura e precisare gli aspetti materiali che si possono implicitamente derivare dall’articolo 13c seg.

Art. 13i Procedura in altre circostanze Un fornitore può richiedere alla ComCom di monitorare un mercato rilevante. Per esempio, un fornitore considerato dominante è tenuto ad agire se non si considera più come tale o se intende modificare gli obblighi ad esso spettanti. Un riesame della situazione legata alla dominanza sul mercato e agli obblighi imposti potrà essere

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tuttavia effettuato soltanto se le circostanze sono sostanzialmente cambiate. Ciò vale non soltanto quando la ComCom emana una decisione, ma anche quando, in un rapporto reso pubblico, stabilisce che nessun fornitore è dominante sul mercato e nessun fornitore di servizi di telecomunicazione ha richiesto l’avvio di una procedu- ra per l’imposizione di obblighi nei confronti di un altro fornitore. Analogamente all’articolo 13g, per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, la ComCom consulta la Commissione della concorrenza.

Art. 13j Procedura relativa all’attuazione degli obblighi imposti Come previsto dal diritto vigente, la ComCom può verificare, soltanto su richiesta, se un fornitore dominante sul mercato ha attuato gli obblighi ad esso spettanti in modo conforme alla legge. Se un fornitore si rivolge alla ComCom per stabilire le condizioni e i prezzi di un’offerta, non sarà più obbligato a negoziare tre mesi con il fornitore dominante sul mercato. Quest’obbligo di negoziare previsto dal diritto vigente genera ritardi, poiché l’offerta obbligatoria non soltanto deve essere traspa- rente e dunque pubblica, ma anche equivalente per tutti i fornitori, onde evitare discriminazioni. D’ora in avanti, la richiesta dovrà essere rivolta unicamente alla ComCom entro il termine impartito, così da garantire certezza del diritto per quanto concerne la definizione di un obbligo. La prassi adottata, secondo cui la ComCom verifica l’attuazione di un obbligo soltanto su richiesta di un fornitore, può causare distorsioni del mercato per effetto di collisioni. La ComCom può dunque, eccezionalmente, avviare d’ufficio una procedura contro il fornitore dominante (cpv. 3). Un tale intervento presuppone la presenza di una situazione particolare, che potrebbe ad esempio presentarsi quando gli attori di mercato hanno interessi convergenti.

Art. 13k Effetti su terzi delle decisioni della ComCom Una procedura dinnanzi alla ComCom è generalmente una procedura bilaterale, tra un richiedente e il fornitore dominante quale parte avversa. Questa situazione inizia- le resta invariata. La prassi regolamentare ha tuttavia dimostrato che gli effetti giuridici di una decisione limitati alle parti coinvolte nella procedura possono pro- durre incertezza del diritto presso altri fornitori. In virtù del divieto di discriminazio- ne, questi ultimi devono beneficiare delle stesse condizioni definite dalla ComCom, ma devono fare valere questo diritto singolarmente presso il fornitore dominante. D’ora in avanti, una decisione esecutiva emessa dalla ComCom esplicherà effetti anche nei confronti di terzi.

Art. 13l Controversie risultanti da accordi e decisioni relativi ai prezzi e ad altre condizioni L’articolo 13l ricalca l’attuale articolo 11b. Allo scopo di garantire coerenza con le nuove disposizioni, il presente articolo disciplina le controversie risultanti da accordi e decisioni relativi ai prezzi e ad altre condizioni, e non più le controversie risultanti da accordi e decisioni relativi all’accesso.

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Art. 16 cpv. 2

La presente disposizione non subisce alcuna modifica materiale. Per ragioni di natura formale, l’abbreviazione «DATEC» sostituisce l’espressione «Dipartimento» ed è inserita in questa sede tra parentesi poiché si tratta della prima occorrenza nella legge.

Art. 19a Trasferimento e modifica della concessione (del servizio universale) Il contenuto della presente disposizione resta invariato. Vista la modifica apportata all’articolo 24d, occorre tuttavia precisare al capoverso 1 la norma che si applica in caso di trasferimento della concessione, integrale o parziale, a un terzo. Per quanto concerne la concessione del servizio universale, gli aspetti legati alla concorrenza non sono pertinenti, ragion per cui il trasferimento economico della concessione non deve necessariamente presupporre l’autorizzazione della ComCom, ma potrebbe comunque condurre a un intervento di quest’ultima nel quadro di una modifica della concessione ai sensi del capoverso 2.

Art. 20 Servizi d’emergenza Il diritto vigente non precisa se per «servizio d’emergenza» si intenda il soccorso prestato in una situazione di emergenza (ad es. l’intervento di una pattuglia di poli- zia o di un equipe medica) oppure il servizio di telecomunicazione che permette di richiedere soccorso presso la centrale d’allarme competente. La formulazione del capoverso 1 della disposizione proposta dissipa ogni incertezza a favore della secon- da interpretazione. Il servizio d’emergenza è influenzato da fattori, quali la rapida evoluzione nel settore delle telecomunicazioni, sia a livello delle tecnologie di rete che a livello di servizi. Alcune prestazioni attualmente disponibili non lo erano ancora al momento dell’introduzione dell’articolo 20. Di conseguenza, le abitudini dei clienti sono cambiate. Seppure conserverà un ruolo importante nel quadro del servizio universa- le, la trasmissione della voce mediante servizio telefonico pubblico perderà sempre più d’importanza rispetto agli altri servizi di telecomunicazione, che progressiva- mente non rientreranno più nel servizio universale. Considerata tale evoluzione, al capoverso 1 l’espressione «prestazioni del servizio universale» è sostituita dall’espressione «servizio telefonico pubblico». Inoltre, il capoverso 3 deve conferire al Consiglio federale la facoltà di estendere l’obbligo di fornire il servizio d’emergenza ad altri servizi di telecomunicazione, accessibili al pubblico e che rispondono a una domanda diffusa. Al capoverso 2 occorre precisare già a livello di legge che il servizio d’emergenza prevede anche di garantire l’istradamento delle chiamate (che sono trasmesse alla centrale d’allarme competente a livello territoriale e materiale) e la localizzazione della persona che chiama (è possibile individuare la provenienza geografica della chiamata). Nel contempo, il Consiglio federale deve potere prevedere delle eccezio- ni, tenendo conto delle condizioni enunciate nella presente disposizione. Queste eccezioni si applicano ad esempio per la trasmissione della voce mediante il proto- collo Internet (VoIP) o la trasmissione del numero chiamante. Inoltre, la crescente diffusione delle funzioni di localizzazione, di cui dispongono attualmente i terminali mobili, fanno emergere l’esigenza di utilizzarle anche per migliorare i servizi

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d’emergenza. In virtù della presente disposizione, il Consiglio federale deve preve- dere un tale utilizzo, senza che la persona che richiede soccorso debba darne il previo consenso esplicito. Nel quadro dell’esercizio di una tale competenza, il Con- siglio federale dovrà rispettare il principio di protezione della sfera privata e, in particolare, vigilare affinché le funzioni di localizzazione non siano utilizzate al di fuori delle situazioni concrete di emergenza.

Art. 21 Raccolta e messa a disposizione dei dati dell'elenco L'articolo 21 stabilisce le regole relative alla raccolta e alla messa a disposizione dei dati contenuti nell'elenco del servizio telefonico pubblico. Il modello attuato nel 2004 rimane invariato; concretizza il principio secondo cui, per i clienti che deside- rano figurare nell'elenco, il solo punto di contatto per la gestione della loro iscrizione nell'elenco rimane il loro fornitore del servizio telefonico pubblico. Ciò evita ai clienti che desiderano modificare la loro iscrizione nell'elenco o non più figurarvi, di dover contattare tutti gli editori di elenchi o i fornitori di servizi basati sui dati dell'e- lenco. Questo modello presenta inoltre il vantaggio di una regolamentazione mini- ma; infatti disciplina solo, da un lato, la relazione tra i fornitori del servizio telefoni- co pubblico e i loro clienti e, dall'altro, la relazione tra i fornitori del servizio telefonico pubblico e i terzi che desiderano accedere ai dati dell'elenco per proporre prodotti e servizi sulla base di questi dati. I fornitori del servizio telefonico pubblico hanno il compito di raccogliere, presso i loro clienti che desiderano figurare nell'elenco, le informazioni necessarie alla costituzione dei dati dell'elenco. Inoltre, aggiornano queste informazioni e rispondo- no alle richieste dei loro clienti che vogliono modificarle o che non desiderano più figurare nell'elenco. Spetta in principio ai clienti definire, nei limiti previsti dal Consiglio federale (cfr. art. 12d cpv. 2), quali dati personali possono essere pubbli- cati nell'elenco. I fornitori del servizio telefonico pubblico non sono tenuti a verifi- care l'esattezza dei dati. Possono tuttavia rifiutare o cancellare dall'elenco le infor- mazioni palesemente inesatte (ad es. una falsa identità) o impiegate a scopi illeciti (cpv. 1 lett. a e c). I fornitori del servizio telefonico pubblico garantiscono in seguito che i fornitori di prestazioni basate sui dati dell'elenco possano accedere a queste informazioni. Le prestazioni basate sui dati dell'elenco comprendono in generale gli elenchi telefonici online (Internet, applicazioni mobili, ecc.), servizi d'informazione telefonica sugli elenchi o prodotti off-line quali elenchi su CD/DVD, elenchi telefonici in formato cartaceo, ecc. Questi dati possono fungere anche da base per l'allestimento di liste utili ai call center per l'adempimento dei loro obblighi in relazione a quei clienti che non desiderano ricevere chiamate pubblicitarie (presenza dell'asterisco nell'elenco). I fornitori del servizio telefonico pubblico possono raccogliere informazioni sup- plementari al contenuto minimo di un’iscrizione nell’elenco obbligatori stabiliti dal Consiglio federale (cfr. art. 12d cpv. 2). In questo caso permettono ai fornitori di servizi basati sui dati dell’elenco di accedere a tutti i dati dell’elenco dei loro clienti e di disporne in formato elettronico, sia quelli minimi obbligatori che quelli supple- mentari (cpv. 2). Conformemente al capoverso 3, i fornitori del servizio telefonico pubblico garanti- scono a terzi autorizzati l'accesso ai loro dati d'elenco a condizioni trasparenti e non discriminatorie, a prezzi stabiliti in funzione dei costi sostenuti per la messa a dispo- sizione di tali dati. Ciò significa in particolare che i prezzi devono essere calcolati

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soltanto in funzione dei costi che il fornitore del servizio telefonico pubblico dovrà sostenere per mettere a disposizione i dati dell’elenco conformemente agli standard tecnici richiesti. I costi legati alla raccolta e all’aggiornamento dei dati d’elenco non possono essere considerati per stabilire i prezzi d’accesso ai dati; si tratta di evitare che questi costi, a priori già coperti attraverso i prezzi pagati dai clienti del fornitore del servizio telefonico pubblico, non siano fatturati una seconda volta ai fornitori di prestazioni d’elenco. Questo è conforme alla prassi dell'UE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. A livello di norme tecniche richieste per la messa a disposizione dei dati dell'elenco, sarà privilegiata una norma internazionale che permette il trasferimento in blocco di dati e il loro aggiornamento quotidiano (cpv. 3). Il capoverso 4 si rivolge ai fornitori di prestazioni che hanno ottenuto l'accesso ai dati dell'elenco conformemente alle disposizioni del capoverso 2. Allo scopo di rispettare il principio enunciato più sopra secondo cui il fornitore del servizio telefo- nico pubblico sia l'unico punto di contatto dei clienti per la gestione della loro iscri- zione nell'elenco, è imperativo che i dati dell'elenco non possano essere modificati dopo la loro consegna ai fornitori di prestazioni dell'elenco. Pertanto, un terzo che ha ottenuto dei dati d'elenco deve garantirne l'integrità e non può in alcun caso modifi- carli o aggiornarli senza essersi dapprima assicurato che le modifiche effettuate confluiscano nella banca dati del fornitore responsabile della raccolta dei dati. In ogni caso, un'iscrizione nell'elenco può essere modificata solo previo accordo del cliente e in base alle indicazioni di quest’ultimo. Spetta al Consiglio federale stabili- re le modalità di trattamento dei dati dell’elenco, soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti. Gli obblighi che incombono ai fornitori del servizio telefonico pubblico possono essere affidati a dei mandatari (data agents) che in loro vece si occupano della raccolta e dell'aggiornamento dei dati dell'elenco (cpv. 1) e della messa a disposizio- ne di questi dati ai terzi autorizzati che ne faranno domanda (cpv. 2) conformemente ai principi stabiliti (cpv. 3 e 4). Il Consiglio federale può, se necessario, estendere l’applicazione delle disposizioni del presente articolo ad altri servizi di telecomunicazione (cpv. 6). Ciò significa che i fornitori di servizi diversi dal servizio telefonico pubblico potrebbero vedersi impor- re degli obblighi sulla messa a disposizione dei dati dell’elenco di cui dispongono se, vi è un interesse pubblico che giustifica l'allestimento di un elenco pubblico per questi servizi.

Art. 21a Controversie relative all'accesso ai dati dell'elenco Questa disposizione riprende il rinvio alle disposizioni applicabili alla composizione delle controversie in materia d'accesso fatto al vigente articolo 21 capoverso 3. Prevede che in caso di controversie sulle condizioni commerciali stabilite da un fornitore di servizi telefonici pubblici per l'accesso ai dati dell'elenco, una delle parti può adire la Commissione federale delle comunicazioni. Quest'ultima rende la sua decisione tenendo conto soprattutto delle condizioni necessarie a favorire la concor- renza sul mercato dei servizi e dei prodotti basati sui dati dell'elenco nonché delle norme internazionali.

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I tribunali civili continueranno ad essere competenti in materia di controversie risultanti dal mancato rispetto, di una delle parti, del contratto che le lega o di una decisione esecutiva della ComCom.

Art. 21b Interoperabilità

Secondo il tenore della disposizione in vigore (vigente art. 21a), l'obbligo di garanti- re l'interoperabilità si applica alle prestazioni del servizio universale. Questo legame non è più al passo con i tempi dato che nel contesto tecnologico attuale, un obbligo di garantire l'interoperabilità può essere immaginabile anche per servizi che non rientrano nel catalogo del servizio universale. Il criterio della prestazione che rientra nel servizio universale non deve pertanto più essere determinante per l'obbligo di garantire l'interoperabilità. Viste le numerose tecnologie di comunicazione attual- mente disponibili, l'obbligo non può essere esteso a tutti i servizi di telecomunica- zione. Si può tuttavia supporre che se effettuano una chiamata telefonica, gli utenti finali accordano generalmente più importanza a criteri quali la qualità vocale, la disponibilità, l'accessibilità e i costi che non alla soluzione tecnica su cui si basa la comunicazione. Piuttosto che legare l'obbligo d'interoperabilità a una tecnologia ben precisa, è più sensato orientarsi alle aspettative degli utenti nei confronti di un de- terminato servizio. Se un'offerta di servizi di telecomunicazione dà l’impressione di raggiungere tutti gli utenti di uno stesso servizio, il fornitore deve fare in modo che questa impressione corrisponda al vero. Questa caratteristica si applica attualmente, e molto probabilmente anche a medio termine, al servizio telefonico pubblico. È quindi legittimo prevedere esplicitamente l'obbligo di interoperabilità per quest'ulti- mo. Può darsi che in futuro l'interoperabilità si giustifichi per altri servizi di telecomuni- cazione. Questa eventualità è considerata nel capoverso 2 che, come finora, può prevedere altri servizi da sottoporre a tale obbligo tramite ordinanza. Il capoverso 3 deve ora fare riferimento all'articolo 21a, dato che il rinvio attuale non è più corretto. Come in precedenza, stabilisce che la ComCom può essere adita in caso di controversie sull'interconnessione che deve essere proposta anche da fornitori non dominanti. Se la Commissione si è già pronunciata o se vi è un contrat- to, le controversie sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili. Il vigente articolo 21b (linee affittate), che non è mai stato applicato, è divenuto obsoleto e può essere abrogato, analogamente a quanto è stato fatto dall'Unione europea già nel 2009.

Art. 22 Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze Le modifiche apportate all'articolo 22 comportano un cambiamento di paradigma riguardo utilizzazione delle frequenze, allineandosi infatti alla prassi europea in vigore dal 2002. Il cambiamento consiste nel fatto che l'utilizzazione delle frequenze non necessita in generale di una concessione, salvo nei casi eccezionali giustificabili previsti dalla legge e dall'ordinanza. Il capoverso 2 lettera a definisce l'UFCOM quale autorità concedente, nella misura in cui non si applica l'articolo 22a. I fondamenti di questo concetto figurano nella direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni). In base all'articolo 5

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di questa direttiva, conviene prevedere una concessione solo nei casi in cui sussiste un elevato rischio di interferenze. In generale, l'utilizzazione delle frequenze deve essere autorizzata senza concessione, ciò non significa però che non soggiace ad alcuna regola. Onde assicurarne l'efficacia e il funzionamento possibilmente senza interferenze, al Consiglio federale è data la competenza di liberare lo spettro delle frequenze soltanto a determinate condizioni e di stabilire prescrizioni in materia. Questa competenza include tra l'altro la determinazione del limite temporale utiliz- zazione delle frequenze e la definizione di parametri tecnici e regolamentari o l'im- posizione di un obbligo di notifica o di registrazione. Inoltre, il Consiglio federale può subordinare l'utilizzazione delle frequenze a un esame da passare per ottenere l'apposito certificato di capacità. La nuova prassi permette di accedere in modo più flessibile e rapido a determinate gamme di frequenza. La previa definizione di un limite temporale per l'utilizzazione delle frequenze si giustifica per ragioni di sicu- rezza giuridica nei confronti di chi usa le frequenze. Il cambiamento di paradigma permette all'autorità di regolamentazione di garantire una prassi trasparente nei confronti dei cittadini e di coloro che utilizzano le fre- quenze e di prendere decisioni chiare e comprensibili. Il termine «esercito» è inteso in senso ampio e non si limita all'utilizzazione delle frequenze da parte delle truppe. Copre infatti anche altri scopi di impiego previsti dall'amministrazione militare e dall'Ufficio federale dell'armamento. La formulazio- ne attuale "nell'ambito delle loro attività di servizio" può essere soppressa.

Art. 22a Concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione Questo articolo riprende le disposizioni di cui agli attuali articoli 24 capoversi 1 e 1bis , e 24a. Viene precisato che spetta alla ComCom determinare le frequenze per le quali vi è penuria e che sono attribuite mediante pubblica gara. Se le frequenze disponibili sono sufficienti, la ComCom può in casi particolari o per determinate frequenze delegare all'UFCOM, la competenza di rilasciare concessioni di radioco- municazione per determinate frequenze o bande di frequenza.

Art. 23 Condizioni per il rilascio della concessione Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 23 vigente e precisa, alla lettera a, che per ottenere una concessione di radiocomunicazione può essere richiesto un certificato di capacità idoneo (ad es. per gli operatori delle stazioni radio a bordo di imbarcazioni). Conformemente al capoverso 4 l’autorità concedente consulta la Commissione della concorrenza se si tratta di chiarire se il rilascio di una concessione di radiocomuni- cazione sopprime o pregiudica considerevolmente una concorrenza efficace.

Art. 24 Procedura di rilascio della concessione Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 24 vigente, salvo per quanto riguarda i capoversi 1 e 1bis che sono integrati nell'articolo 22a.

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Art. 24a Autorità concedente Questa disposizione può essere abrogata. Le rispettive competenze della ComCom e dell'UFCOM in quanto al rilascio delle concessioni di radiocomunicazione sono d’ora innanzi definite agli articoli 22 capoverso 1 e 22a, capoversi 1 e 3.

Art. 24d Trasferimento della concessione e cooperazioni tra operatori di rete La nuova disposizione introduce, nel quadro del trasferimento di una concessione, la possibilità di commercializzazione e di leasing di frequenze. Questa opzione offre margini di manovra supplementari agli attori del mercato sino al momento della prossima riattribuzione dei diritti d'utilizzazione e permette un adeguamento flessibi- le delle dotazioni in frequenze. Dei diritti di utilizzazione possono essere trasferiti a un nuovo titolare disposto a pagare di più. Così facendo si raggiunge un utilizzo efficace delle risorse limitate di frequenze e una distribuzione in funzione dei biso- gni. 38 Inoltre, la commercializzazione dei diritti d'utilizzazione permette agli attori del mercato di reagire più rapidamente ai cambiamenti tecnologici ed economici, stimola gli investimenti nelle nuove tecnologie e la concorrenza sul mercato della radiocomunicazione mobile. 39 Affinché la commercializzazione dei diritti d'utilizzazione delle frequenze funzioni, è essenziale poter modificare o ripartire i diritti e gli obblighi delle concessioni esistenti in "piccole porzioni di" concessione che possono in seguito essere commer- cializzate. Altrimenti, il nuovo titolare del diritto d'utilizzazione dovrebbe rispettare tutti gli obblighi legati alla concessione (ad es. esigenze in materia di copertura), sebbene il suo diritto d’utilizzazione comprenda solo poche frequenze o una zona limitata. Così facendo, le imprese che non esercitano già una rete di radiocomunica- zione mobile, sarebbero de facto tutte escluse dalla commercializzazione di frequen- ze. Un trasferimento di una concessione necessita sempre il previo consenso dell'autori- tà concedente, che può rifiutarlo se non sono rispettate le condizioni per il rilascio conformemente all'articolo 23 o non è garantita un utilizzazione delle frequenze efficiente e priva di interferenze. Se le condizioni sono adempiute, è dato il consen- so. Quest'ultimo può anche essere dato a determinate condizioni. Acquisire diritti d’utilizzazione delle frequenze per poi non utilizzarle in modo adeguato (tesaurizza- zione delle frequenze) non è compatibile con l’esigenza di un’utilizzazione efficace dello spettro e pertanto non è autorizzato. La ComCom può, nel quadro di una pubblica gara o nelle concessioni di radiocomu- nicazione, prevedere delle eccezioni all’obbligo di ottenere un previo consenso per determinate gamme di frequenze, soprattutto nei casi in cui dal trasferimento non ci si attende alcuna conseguenza negativa sulla concorrenza. Simili transazioni, che comprendono oltre al trasferimento in senso stretto anche il leasing delle frequenze, sottostanno semplicemente all'obbligo di notifica presso la Commissione.

38 Cfr. ad es, Analysys Mason, DotEcon und Hogan&Hartson, 2004: Study on conditions and options in introducing secondary trading of radio spectrum in the European Community – Report for European Commission: http://www.dotecon.com/assets/images/secontrad_final.pdf 39 Per gli effetti della commercializzazione delle frequenze, cfr, anche n. Fehler! Verweis- quelle konnte nicht gefunden werden..

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L'articolo 24d capoverso 4 stabilisce ora che il trasferimento economico di una concessione soggiace al consenso dell’autorità concedente soltanto nei casi in cui la concessione è stata rilasciata dalla ComCom. Le cooperazioni tra operatori di rete conformemente all'articolo 24d capoverso 3 possono rappresentare un mezzo efficace per risparmiare costi. Parallelamente, queste cooperazioni non devono compromettere né l'indipendenza degli operatori di rete coinvolti, né la concorrenza. Infatti, la concorrenza a livello di infrastruttura, obiettivo ricercato con il rilascio di diverse concessioni, può essere ostacolata se l'utilizzo comune riguarda anche i diritti di utilizzazione delle frequenze (pool di frequenze) e degli elementi della rete centrale. Le cooperazioni sulle reti di radiocomunicazione mobile sono in linea di massima autorizzate a condizione che gli operatori conservino una sufficiente autonomia e che le condizioni della concessione siano rispettate. Per garantire un utilizzo con- forme alla concessione ed evitare la tesaurizzazione delle frequenze, nel quadro della cooperazione bisogna garantire un’utilizzazione delle frequenze efficace e senza interferenze. I progetti di cooperazione tra i titolari delle concessioni rilasciate dalla ComCom soggiacciono a notifica. Se si mira alla coutenza delle frequenze, il progetto necessita del previo consenso dell’autorità concedente. Se le condizioni sono adempiute, è dato il consenso. Quest'ultimo può anche essere vincolato a condizioni. Nel settore della radiocomunicazione mobile vi sono diverse possibili cooperazioni tra operatori di rete. La forma più semplice consiste nella coutenza delle infrastruttu- ra passive, come i piloni di antenna radio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'articolo 24 LAT, fuori dalla zona edificabile gli operatori di rete mobile sono tenuti a condividere i piloni d’antenna radio. Queste singole esigenze non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 24d capoverso 5 e non sono soggette a notifica. Devono invece essere notificate ad esempio le forme di coopera- zione che prevedono la condivisione di una rete d’accesso radio (RAN-Sharing40). Le cooperazioni in materia di rete che comprendono l’utilizzazione in comune dei diritti d'utilizzazione delle frequenze soggiacciono invece alle riserve sul consenso di cui all’articolo 24d.

Art. 25 Gestione delle frequenze La domanda di frequenze supplementari è in costante aumento. Oltre alla messa a disposizione di nuovi segmenti, occorre trovare nuove soluzioni tese a uno sfrutta- mento più efficace dello spettro esistente. Nell'ambito di discussioni tra l'UFCOM e la Base di aiuto alla condotta (BAC) sono stati elaborati diversi approcci tesi a predisporre le risorse di frequenze in funzione delle necessità reali. Nel campo della sicurezza pubblica, il maggior fabbisogno di frequenze ricade sull’esercito. Una stretta collaborazione tra l'UFCOM e la BAC è quindi indispensabile per garantire un'attribuzione adeguata delle risorse in questo campo. Non bisogna però dimentica- re gli altri organi della sicurezza pubblica, come per esempio la polizia, i servizi di salvataggio e le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza devono poter disporre delle frequenze necessarie all’adempimento dei loro compiti.

40 Radio Access Network

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L'UFCOM è, tuttora responsabile dell'allestimento del piano nazionale di attribuzio- ne delle frequenze (PNAF). Contrariamente alla situazione attuale, in futuro l'esercito non disporrà più di fre- quenze «di riserva». Potrebbe dunque succedere che in caso di chiamata in servizio di truppe occorrano frequenze supplementari. Per rispondere a questi bisogni, al Consiglio federale è conferita la competenza di attribuire all’esercito, per la durata dell’intervento, frequenze supplementari. Le frequenze che possono essere attribuite in questo modo vengono dapprima definite nel PNAF. Se all'esercito vengono attribuite frequenze già oggetto di una concessione, il titolare della concessione non può più utilizzarle per un determinato tempo. Questa restri- zione momentanea non comporta generalmente grandi conseguenze e non viene indennizzata. D'ora innanzi, nel concorso pubblico sarà menzionata l’eventuale attribuzione temporanea di frequenze all’esercito e saranno predefinite le bande di frequenza toccate. Ciò permetterà agli interessati di effettuare una prima valutazione già al momento della messa a concorso.

Capitolo 4 Elementi d'indirizzo Gli elementi d'indirizzo sono una risorsa chiave delle telecomunicazioni perché permettono di identificare gli utenti allo scopo di instradare le comunicazioni a loro destinate. Il regime giuridico di questi beni pubblici si basa attualmente soprattutto su ordinanze del Consiglio federale che concretizzano l'articolo 28 LTC. Sebbene si fondino su una delega legislativa sufficiente agli occhi del Tribunale federale (deci- sione del 12 dicembre 2011 (2C_587/2011) e DTF 131 II 162), queste ordinanze prevedono alcune regole fondamentali che conviene sancire nella legge, soprattutto per quanto concerne i domini Internet, un tipo particolare di elemento/i d'indirizzo.

Art. 28 Gestione degli elementi d’indirizzo Il capoverso 1 stabilisce i principi essenziali per gli elementi d’indirizzo la cui gestione si impone a livello nazionale; questa precisazione sottolinea il fatto che la gestione di determinati elementi utilizzati in Svizzera si effettua a livello internazio- nale (ad es. gli indirizzi IP) oppure che questa gestione non deve imperativamente competere all'UFCOM. Si tiene conto della dinamica dell’evoluzione tecnica e dell’ancoraggio internazionale. Una regolamentazione dettagliata a livello di legge formale giunge pertanto ai suoi limiti. Le competenze in materia di regolamentazio- ne che spettano al Consiglio federale sono ora enunciate in modo non esaustivo al nuovo capoverso 6. Occorre tenere presente che la nozione di gestione si riferisce all'insieme dei processi e degli atti legati agli elementi d'indirizzo; comprende per- tanto, oltre alla gestione operativa, amministrativa e tecnica degli elementi (gestione in senso stretto) anche la loro attribuzione, il loro blocco o la loro revoca. Il vecchio capoverso 3 è stato abrogato. L'approvazione dei piani nazionali di nume- razione da parte della ComCom mirava ad evitare che l'ex monopolista non rivendi- chi indebitamente dei numeri a scapito dei nuovi fornitori di servizi di telecomuni- cazione. Questi problemi non sono più d’attualità. L'accesso non discriminatorio è stabilito da diversi anni e non si percepisce alcun segno di abuso da parte dei fornito- ri che detengono una posizione dominante sul mercato. Per quanto concerne la portabilità dei numeri, un intervento della ComCom non è più né necessario né appropriato. Il nuovo capoverso 4 rammenta il principio essenziale secondo il quale

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nessuno ha diritto a un particolare elemento d'indirizzo a meno che il Consiglio federale non preveda altrimenti nelle disposizioni d'esecuzione della legge sulle telecomunicazioni; la situazione potrebbe presentarsi per quegli elementi d’indirizzo che di fatto o di diritto sono legati a determinati titolari.

Il capoverso 5 garantisce come ora la portabilità dei numeri, ma la competenza di emanare le prescrizioni in materia è trasferita al Consiglio federale (cpv. 6 lett. e). La libera scelta del fornitore di servizi per i collegamenti nazionali e internazionali è pertanto soppressa. Conformemente all'ordinanza della ComCom questa possibilità deve essere offerta sia per ogni chiamata (call-by-call) sia in modo automatico (preselezione). Entrambe le modalità sono sempre meno utilizzate ai nostri giorni. Visto il costante abbassamento delle tariffe delle comunicazioni nazionali e interna- zionali su rete fissa e le possibilità di sostituzione, si pensi alle telefonia vocale via Internet (VoIP), la garanzia della libera scelta del fornitore di servizi non è più al passo con i tempi e non deve quindi più figurare nella legge. Gli utenti dispongono di un'alternativa alla preselezione grazie alla possibilità offerta dalla telefonia trami- te il protocollo Internet di selezionare fornitori diversi per il collegamento a banda larga e per i servizi di telefonia. Anche i clienti che fruiscono della selezione manua- le del fornitore (call-by-call) possono ricorrere ad altre opzioni, ad esempio median- te la selezione in due tempi.

Art. 28a Trasferimento a terzi L'articolo 28a permette all’UFCOM di trasferire a terzi la gestione di determinati elementi d’indirizzo. Per le loro attività, detti terzi possono esigere prezzi che per- mettono loro di coprire i relativi costi e di realizzare un guadagno adeguato. Un trasferimento di questo tipo si verifica attualmente per quanto riguarda la gestione del piano di numerazione concernente il telex e per la funzione di registro del domi- nio Internet «.ch». Il trasferimento a terzi della gestione di determinati elementi d’indirizzo non costi- tuisce un mercato pubblico in quanto tale, nella misura in cui l’UFCOM conferisce per delega la competenza di agire al posto suo e che il rischio legato all’esercizio della gestione è trasmesso al delegatario. Spetta all’UFCOM definire direttamente il o gli eventuali delegatari o indire una pubblica gara (cpv. 2). Un delegatario può essere scelto direttamente solo se motivi importanti lo giustificano. L’UFCOM può in particolare rinunciare a indire una pubblica gara se è chiaro sin dall’inizio che: esiste un solo fornitore in grado di offrire le prestazioni necessarie alla gestione e, per ragioni di sicurezza pubblica non può essere considerato alcun altro fornitore, la definizione di un determinato prestatore è chiaramente auspicata dalla comunità svizzera degli utenti coinvolti o una pubblica gara sarebbe poco opportuna a causa degli elevati rischi in termini di gestione operativa o troppo onerosa rispetto ai suoi potenziali vantaggi (offerta economicamente più conveniente). In caso di trasferimento di un compito tramite una pubblica gara ai sensi dell’articolo 28a, le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) non sempre si rivelano essere adeguate. Nella maggior parte dei casi l’UFCOM deve valutare diversi elementi. Non si tratta di accertare i fatti nel senso tradizionale (art. 12 PA), ma di definire se i candidati sono in grado di adempiere la funzione loro delegata. In questo tipo di procedura, il coinvolgimento dei candidati è molto maggiore rispetto a quando sono tenuti a

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cooperare in caso di una procedura amministrativa ordinaria (art. 13 PA), devono infatti stilare un dossier di candidatura dettagliato e completarlo su richiesta dell’autorità. Dal momento che diversi candidati partecipano a una pubblica gara, la protezione dei segreti d’affari è cruciale. Ragione per cui nel campo dell’esame degli atti (art. 26 segg. PA), del diritto di audizione (art. 30 e 31 PA) nonché della notifi- cazione e della motivazione delle decisioni (art. 34 e 35 PA), possono rivelarsi necessarie delle regole specifiche. In queste condizioni, conformemente al capoverso 2 il Consiglio federale può derogare alle regole della PA per la procedura di prima istanza e per la procedura di ricorso. La procedura relativa alla pubblica gara deve tuttavia sempre rispettare i principi d’oggettività, non discriminazione e trasparenza, garantendo la confidenzialità dei dati forniti dai candidati. Una pubblica gara non dovrebbe essere ritardata in modo ingiustificato, o addirittura impedita, dalla presentazione di un ricorso. In caso di ritardi, tutti i candidati do- vrebbero riaggiornare i loro piani commerciali e finanziari, un lavoro che genera ingenti costi. I ritardi avrebbero inoltre conseguenze negative sullo sviluppo del mercato svizzero delle telecomunicazioni e di rimando sulla piazza economica svizzera, senza contare i rischi per la gestione operativa degli elementi d’indirizzo interessati. È la ragione per cui, ai sensi del capoverso 4, le decisioni ordinatorie e le altre decisioni incidentali non sono impugnabili a titolo indipendente. Questo non si applica alle decisioni finali.

Art. 28b Domini Internet Pur essendo degli elementi d'indirizzo ai sensi della LTC, i domini Internet presen- tano delle specificità in termini di gestione tecnica, amministrativa o operativa che li distinguono chiaramente dai classici elementi d'indirizzo come i numeri di telefono. Il sistema dei nomi di dominio (Domain Name System [DNS]) si basa su un regime giuridico atipico a livello internazionale, diretto da un organismo altrettanto atipico: l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). La gestione dei domini Internet in quanto sottounità di nominazione del DNS non è sottoposta in gran parte al diritto internazionale pubblico e all'intervento degli Stati. In un contesto giuridico così particolare, è essenziale stabilire il regime svizzero dei domini Internet (cfr. Strategia della Confederazione concernente la gestione dei nomi di dominio Internet, 27 febbraio 2013). Si tratta innanzitutto di delimitare il campo d'applicazione delle legge in materia (cpv. 1) e di definire i principi fonda- mentali di gestione (cpv. 4). In altre parole, l'articolo 28b prevede un regime giuridi- co specifico per i domini di competenza della Svizzera e i nomi di dominio ad essi subordinati. Riguarda in particolare il dominio di Paese «.ch» che la Confederazione gestisce liberamente, i domini generici «.swiss» e «.zuerich», il primo gestito dalla Confederazione e il secondo dal Cantone di Zurigo o qualsiasi dominio generico con una particolare importanza nazionale, culturale, geografica o religiosa per il nostro Paese («.matterhorn», «.swissarmy», «.guglielmotell») indipendentemente dal gesto- re. In secondo luogo, si tratta di affidare al Consiglio federale il compito di disciplinare le modalità di gestione (cpv. 5) tenendo conto della forte dinamica del mercato dei nomi di dominio, della rapida evoluzione delle modalità operative e tecniche di gestione dei nomini Internet e della necessità di considerare in modo flessibile il costante sviluppo delle regole applicabili in materia su scala internazionale, si pensi innanzitutto a quelle dell'ICANN. Questa delega legislativa al Consiglio federale si

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applica alla gestione dei nomini Internet di competenza della Svizzera e ai nomi di dominio ad essi subordinati. Va effettuata nel rispetto dei principi fondamentali di gestione (cpv. 4) e nei limiti imposti da una gestione responsabile del DNS e dalle regole applicabili a livello internazionale, salvo nel caso in cui queste regole violino delle disposizioni imperative svizzere o che la loro applicazione sia incompatibile con l'ordine pubblico del nostro Paese. La delega legislativa si trova d'altronde limitata dalla menzione dei principali ambiti di competenza del Consiglio federale (cpv. 5): condizioni per l'attribuzione, l'utiliz- zazione, il blocco e la revoca di nomi di dominio gestiti dalla Confederazione (lett. a, che permette di determinare il contenuto del diritto di utilizzare la risorsa pubblica costituita dai nomi di dominio e di definire i diritti e gli obblighi del titolare o del richiedente), trattamento dei dati e pubblicazione obbligatoria nella banca dati WHOIS (lett. b, che stabilisce un regime specifico che si distingue da quello degli elenchi), oltre che a misure di lotta contro la criminalità informatica e cooperazione in materia (lett. c). Fatto salvo un trasferimento conformemente all'articolo 28a, l'UFCOM assume tutti i compiti operativi, la cui gestione compete alla Confederazione (cpv. 2). In questo quadro l’UFCOM può fornire prestazioni commerciali a terzi a condizione che sia necessario per la gestione dei nomi di dominio e che siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41a capoversi 2 e 3 della legge del 7 ottobre 2005 sulle finanze (RS 611.0) (cpv.3). Spetta al Consiglio federale (cpv. 5 lett. d) prevedere queste competenze, funzioni o compiti, in un ambiente istituzionale idoneo e di organizzar- le e attribuirle all'UFCOM o ad altri attori e definirne il regime economico (monopo- lio, concorrenza o sistema misto). Per i domini «.ch» e «.swiss», il Consiglio federa- le ha distinto due funzioni essenziali: quella unica di gestore del registro («registry») che riguarda la gestione tecnica e operativa dei domini e quella multipla dei centri di registrazione («registrar») che consiste nel proporre in libera concorrenza l'offerta commerciale dei nomi di dominio. Il Consiglio federale deve inoltre definire l'orga- nizzazione operativa di questi domini, ossia l'insieme delle procedure e delle modali- tà amministrative, finanziarie o tecniche che permettono il buon funzionamento. Non spettano invece al Consiglio federale le decisioni relative all'organizzazione istituzionale, funzionale o operativa dei domini la cui gestione compete ad altri enti pubblici diversi dalla Confederazione o privati residenti in Svizzera. In questi casi, il Consiglio federale deve limitarsi a principi e regole generali (cpv. 5 lett. e) come il rispetto del diritto e degli interessi svizzeri, il mantenimento della sicurezza e della disponibilità del DNS o la protezione contro l'utilizzo abusivo dei dati. Occorre in particolare lasciare gli enti pubblici liberi di organizzarsi e di gestire il loro dominio nel modo che ritengono più opportuno, un intervento del Consiglio federale si giusti- fica solo in presenza di abusi o qualora gli interessi della Svizzera potrebbero essere lesi dalla cattiva gestione di determinati domini. Lo stesso principio si applica in linea di massima per domini gestiti da enti stranieri, che ricoprono un'importanza nazionale, culturale, geografica o religiosa per il nostro Paese (cpv. 5, lett. f).

Art. 30 Nessun diritto all’indennizzo Il termine «parametri di comunicazione» è stato cancellato all’articolo 3 lettera g e conviene pertanto sostituirlo da quello più generale di «elementi d’indirizzo» (art. 3 lett. f).

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Art. 30a Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa Gli articoli 27 e 34a, in vigore dal 1° aprile 2007, gli articoli 13a (trattamento dei dati da parte della ComCom e dell'UFCOM) e 13b (assistenza amministrativa) sono applicabili alle radiocomunicazioni e agli impianti di telecomunicazione. Occorre precisare al capitolo 4 che ciò si applica anche agli elementi d'indirizzo.

Art. 31 Offerta, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio Oltre all’adeguamento alla nuova terminologia europea in materia di commercializ- zazione dei prodotti (cfr. sopra, sostituzione di espressioni), il nuovo quadro regola- mentare (New Legal Framework41) introduce anche determinate esigenze da rispet- tare al momento dell'importazione di prodotti destinati a essere commercializzati, ragione per cui occorre introdurlo anche nella LTC (cpv. 1). La modifica proposta al capoverso 2 lettera b mira a riprendere più rapidamente gli adeguamenti del diritto dell’Unione europea. Dal 2002, gli impianti di telecomuni- cazione rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo al riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità (ARM/ARR CH-UE42), il diritto svizzero ha de facto sempre considerato l’evoluzione del diritto europeo allo scopo di garantirne l’equivalenza. Per assicurare una trasposizione in tempo reale nella legislazione svizzera, la modifica prevede la possibilità di dichiarare obbligatori direttive o regolamenti internazionali, in particolare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea conformemente alla direttiva europea 2014/053/UE (direttiva RE 43).

Art. 33 Controllo I nuovi capoversi sono equivalenti agli articoli 13 (servizi di telecomunicazione) e 24f (concessioni di radiocomunicazione) LTC per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione. Le disposizioni sul controllo sono state completate allo scopo di gettare le basi giuridiche necessarie a permettere la pubblicazione di informazioni riguardo a impianti di telecomunicazione non conformi al fine di sensibilizzare i consumatori e la catena di distribuzione (cpv. 4). Il capoverso 5 precisa che la messa a disposizione d’informazioni sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso sarà concessa soltanto se sussiste un interesse pubblico o privato preponderan- te. Il capoverso 6 permette all'UFCOM di scambiare informazioni, tramite banche dati, relative alla sorveglianza del mercato con le autorità di sorveglianza del merca- to di altri Paesi, l'accesso alle informazioni sulle attività di altre autorità gli permette di effettuare controlli più efficaci ed efficienti in Svizzera. Vi è tuttavia una restri- zione in merito alle informazioni che possono essere inserite in queste banche dati: possono infatti figurarvi solo i dati che avrebbero potuto essere trasmessi ad autorità estere conformemente all’articolo 13b.

42 RS 096.526.81

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Art. 34 Interferenze Le interferenze del traffico delle telecomunicazioni e della radiodiffusione non sono originate soltanto da impianti di telecomunicazione, bensì anche da impianti elettrici come ad esempio asciugacapelli, lettori DVD, ascensori, sistemi di ventilazione o di climatizzazione, pannelli d'affissione costituiti da diversi schermi, per citare solo alcuni esempi provenienti dalla prassi recente dell'UFCOM. Allo scopo di eliminare le interferenze, l'UFCOM deve poter prendere misure identiche nei confronti degli impianti elettrici e disporre dello stesso diritto d'accesso come per gli impianti di telecomunicazione. Questa competenza dell'UFCOM è attualmente sancita in un'or- dinanza del Consiglio federale, ma occorre darle una base legale più solida. La possibilità, nell'interesse della sicurezza pubblica di installare, mettere in servizio o esercitare un impianto che provoca interferenze viene ora estesa anche all'esercito. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali questi impianti possono essere installati, messi in servizio o esercitati.

Art. 35a Altri collegamenti L'articolo 35a capoverso 1 LTC è stato modificato allo scopo di meglio rispondere alle necessità e offrire una soluzione più praticabile ed efficace. Ora, non sono più i locatari o gli affittuari a poter richiedere altri collegamenti a loro spese, bensì i fornitori di servizi di telecomunicazione. Come già oggi, il proprietario dell'immobi- le deve tollerare questi lavori. L'articolo 35a capoverso 1 non accorda particolare importanza alla nozione di servizio universale. Il rinvio al collegamento conforme- mente all'articolo 16 (servizio universale) è pertanto soppresso. L'obbligo vige solo se sono già disponibili dei collegamenti. Il proprietario dell'im- mobile deve concedere gratuitamente ai fornitori di telecomunicazione che ne fanno domanda, i diritti necessari all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto domestico. Per «ragionevolmente esigibile» s’intende un riguardo nei confronti del proprietario dell'immobile, in particolare in caso di interventi in posi- zioni giuridicamente protette quali la garanzia della proprietà. Questo principio si applica soprattutto qualora sono effettuati interventi in vecchi edifici. Negli edifici nuovi, l'intervento è ritenuto «ragionevolmente esigibile». Finora la legge non indica chiaramente chi deve assumere i costi dei sigilli del collegamento. Partendo dal principio della libertà di collegamento è giusto non fatturare alcun costo per i sigilli o per la riattivazione dei collegamenti a colui che invoca questa libertà. Il complemento al capoverso 4 permette di chiarire la questio- ne.

Art. 35b Coutenza di impianti domestici L'articolo 35b disciplina esclusivamente l'accesso agli impianti domestici. Costitui- sce una lex specialis nei confronti dell'articolo 36a, che ha come oggetto un accesso più generale a impianti destinati alla fornitura di servizi di telecomunicazione. I fornitori di servizi di telecomunicazione possono invocare il diritto di coutenza in alternativa al diritto al collegamento con un'infrastruttura propria fino all'apparta- mento o al locale commerciale a proprie spese, analogamente a quanto enunciato all'articolo 35a. Ai consumatori deve essere data la possibilità di cambiare facilmente fornitore di collegamento o fare capo a servizi di diversi fornitori di collegamenti. Questa libertà

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di scelta presuppone che i fornitori di servizi di telecomunicazione abbiano accesso all'edificio e agli impianti domestici. Il fornitore di servizi di telecomunicazione può, a sue spese, portare la propria rete fino al punto d'accesso all'edificio (BEP, building entry point), che talvolta si trova anche all'esterno dell'edificio. La libertà di scelta dei consumatori non si applica dunque soltanto ai servizi, bensì anche al collega- mento, un fatto che giova alla concorrenza. I consumatori possono più facilmente cambiare fornitore o considerare l'offerta di altri fornitori, poiché non sono obbligati a far installare un nuovo impianto domestico sebbene quello esistente sarebbe tecni- camente sufficiente. Si mira innanzitutto a un'intesa tra i fornitori di servizi di telecomunicazione che cercano un accesso e i proprietari di edifici o i fornitori di servizi di telecomunica- zione con diritto d'accesso. Un intervento da parte della Commissione federale delle comunicazioni è previsto solo in singoli casi e su richiesta. Il meccanismo di compo- sizione delle controversie di cui al capoverso 3 verte in particolare sulla garanzia e sulle condizioni di coutenza degli impianti domestici. Implica anche un diritto d'accesso alle informazioni indispensabili. L'accesso può essere limitato per ragioni tecniche o infrastrutturali (rischio di inter- ferenza). Sulle infrastrutture critiche, inoltre, un utilizzo multiplo può avere effetti indesiderati a livello di sicurezza e integrità delle reti. Nel quadro della definizione delle condizioni di coutenza, la ComCom può anche decidere in merito a un even- tuale indennizzo qualora l'impianto sia stato finanziato da un fornitore di servizi di telecomunicazione.

Art. 36 Diritto di espropriazione I capoversi 2 e 3 dell'attuale articolo 36 sono abrogati. La coutenza di impianti che si prestano alla fornitura di servizi di telecomunicazione è ora precisata all'articolo 36a. A differenza di prima, i fornitori di servizi di telecomunicazione non sono più gli unici a poter essere obbligati a permettere la coutenza dei loro impianti. La coutenza delle infrastrutture è ora retta dal un nuovo articolo 24d. La possibilità di installare e utilizzare congiuntamente un impianto, sancita al capoverso 3 dell'attuale articolo 36, non figura più all'articolo 36a; però l'articolo 24d non la esclude.

Art. 36a Coutenza dell’infrastruttura passiva esistente Per far fronte alla concorrenza internazionale tra le varie piazze economiche è es- senziale disporre di reti di comunicazione affidabili su tutto il territorio. Occorre pertanto creare condizioni quadro favorevoli a uno sviluppo economicamente reddi- tizio delle reti a banda ultra larga. Bisogna sfruttare il potenziale inutilizzato delle infrastrutture esistenti ed evitare la duplicazione dei costi fissi. Nel suo rapporto del 17 settembre 2010 «Il futuro delle reti infrastrutturali in Svizzera», il Consiglio federale ha già rilevato il potenziale e l'importanza di una coutenza delle infrastruttu- re. D'altronde, non bisogna temere effetti negativi sugli incentivi all’investimento o sulle innovazioni poiché le infrastrutture passive presentano poco potenziale innova- tivo e i proprietari vengono adeguatamente indennizzati. Le infrastrutture passive giocano un ruolo importante nel collegamento del Paese alle reti a banda ultra larga sia via cavo che mobili. Per quanto concerne le reti via cavo, i costi delle canalizza- zioni dei cavi, soprattutto i lavori di scavo, rappresentano la parte del leone. L'ob- biettivo è quello di utilizzare le capacità disponibili nel modo più efficiente possibi- le. Per una copertura capillare del Paese con servizi mobili a banda ultra larga, sono

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molto importanti anche i piloni, nella misura in cui rappresentano anch’essi una categoria di costi. Va inoltre tenuto presente che la costruzione di nuovi piloni risulta difficile e complessa a causa delle resistenze tra la popolazione e delle pre- scrizioni relative alla protezione del paesaggio e dei siti. In principio tutte le infrastrutture passive che dispongono ancora di capacità libere e sono idonee alla realizzazione e all’ampliamento di reti di comunicazione, dovrebbe- ro essere disponibili alla coutenza da parte dei fornitori di servizi di telecomunica- zione. L'infrastruttura deve tuttavia prestarsi alla realizzazione di reti di comunica- zione, si pensi alle infrastrutture nei settori: elettrico, gas, acqua, acque di scolo, riscaldamento a distanza e traffico. E in particolare: condotte e guaine, pozzetti, armadi di distribuzione, piloni, impianti d’antenna e altre strutture di supporto. I cavi in fibra ottica scura non rientrano nel campo d'applicazione di questo diritto di utilizzazione. Contrariamente a una regolamentazione asimmetrica, che concerne solo imprese dominanti sul mercato, l'esigenza di definire prezzi orientati ai costi non si giustifica in una regolamentazione simmetrica applicabile a tutte le imprese. Per le infrastrut- ture passive, una regolamentazione generale dell'accesso deve limitarsi a un obbligo di presentare un'offerta a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi adeguati. In questo contesto occorre precisare anche il legame con la regolamenta- zione dell'accesso per i fornitori dominanti conformemente agli articoli 13c segg. LTC. Un obbligo generale per i fornitori (non dominanti) non esclude una specifica regolamentazione dell'accesso per i fornitori che occupano una posizione dominante sul mercato. Le due regolamentazioni devono coesistere per impedire ai fornitori dominanti di esercitare il loro potere sul mercato.

Art. 36b Coutenza dell’infrastruttura passiva esistente: informazione

Per poter identificare le possibilità di coutenza e pianificare efficacemente la realiz- zazione della rete, occorre trasparenza riguardo ai dati sulle infrastrutture utilizzabili e se possibile sulle capacità ancora disponibili. Le informazioni devono permettere ai FST che richiedono la coutenza di valutare le infrastrutture esistenti e la loro ubicazione geografica nonché le loro capacità in una determinata regione. A tale scopo vanno predisposte le principali informazioni sull’ubicazione e la tipologia degli impianti. Se, in casi eccezionali un'ispezione in loco risulta necessaria, i costi sono assunti dal fornitore che richiede la coutenza. L'obbligo di informazione deve tuttavia tener conto delle peculiarità del caso specifico ed essere proporzionale. Affinché le informazioni possano essere coordinate e rese più facilmente accessibili, vanno rese accessibili anche alla ComCom. È possibile che segreti d'impresa o d'affari o altre misure di protezione giustificate non permettano di soddisfare completamente l'obbligo d'informazione. Il capoverso 2 permette al Consiglio federale di stabilire a livello di ordinanza a quali condizioni l’obbligo di informazione può essere parzialmente o completamente limitato.

Art. 36c Coutenza dell’infrastruttura passiva esistente: controversie L'obbligo di presentare un'offerta a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi adeguati può condurre, nel corso delle trattative, a divergenze tra le parti, ad esempio sulla portata dell'obbligo (o sulle eccezioni o le riserve), l'adeguatezza delle

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condizioni (ad es. l’ammontare dei prezzi adeguati) o sull'accesso alle informazioni sulle infrastrutture destinate alla coutenza. Per evitare il rifiuto ingiustificato d’intrattenere rapporti commerciali o condizioni inappropriate, in caso di litigio la ComCom può stabilire, su richiesta, le condizioni d'accesso alle infrastrutture passi- ve. A tale scopo si basa sulle condizioni usuali nel settore e sulla copertura dei costi, compresi gli investimenti realizzati e i costi supplementari di mantenimento e di adattazione, le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e i costi dovuti ad altre prescrizioni e altri obblighi legali. La ComCom è tenuta a esaminare anche gli effetti sul piano d'attività dell'impresa a cui è stata rivolta la domanda di coutenza. Nella decisione sulla coutenza si tratta di garantire che il servizio principale offerto dall'operatore di rete non venga ostacolato in modo significativo. A tale scopo occorre considerare l'utilizzo degli impianti esistenti e gli sviluppi futuri. Gli opera- tori di rete devono poter rifiutare l'accesso alla loro infrastruttura sulla base dei motivi enunciati al capoverso 1, ossia per condizioni tecniche o per mancanza di capacità a causa di regolamentazioni proporzionate sulle riserve. Possono inoltre essere invocati motivi legati alla protezione dell'ambiente o della popolazione, alla salute pubblica e aspetti relativi alla sicurezza. Per quanto concerne la capacità dei piloni d’antenna radio, occorre considerare i valori sanciti nell'ordinanza sulla radio- protezione.

Art. 38 Tassa destinata a finanziare il servizio universale Al capoverso 1 occorre precisare che, se dovesse essere attivato il fondo destinato a finanziare i costi non coperti dal servizio universale, per ragioni pratiche la tassa potrebbe essere riscossa solo presso i fornitori registrati Secondo l’articolo 25 capoverso 6 OST, i fornitori di servizi di telecomunicazione la cui cifra d’affari determinante è inferiore a 5 milioni di franchi all’anno sono esone- rati dal pagamento della tassa. Stando alle statistiche del 2013, la cifra d’affari globale dei fornitori di servizi di telecomunicazione che realizzano una cifra d’affari annua uguale o superiore a 5 milioni di franchi ammontava a 16 887 443 000 fran- chi. Tra i 245 fornitori che non sarebbero più registrati presso l’UFCOM, 40 realiz- zerebbero una cifra d’affari annua di 5 milioni di franchi o più, per un totale di 580 291 000 franchi, ossia il 3,4 per cento della cifra d’affari globale di cui sopra. Ciò significherebbe dunque che i fornitori di servizi di telecomunicazione che rea- lizzano una cifra d’affari annua uguale o superiore a 5 milioni di franchi e che conti- nuano ad essere registrati presso l’UFCOM dovrebbero assumere uno sforzo finan- ziario supplementare del 3.4 per cento per alimentare il fondo destinato al finanziamento del servizio universale. Se questa conseguenza può giustificarsi con il principio costituzionale della parità di trattamento, la questione dello squilibrio, in una proporzione molto maggiore, tra, da una parte i fornitori di servizi di telecomunicazione che continueranno ad essere registrati e che saranno suscettibili di partecipare al finanziamento delle spese non coperte dal servizio universale, e dall’altra tutti coloro che in futuro non saranno o non saranno più registrati, è più delicata. Il problema esiste tuttavia già oggi e non è direttamente legato alla soppressione dell’obbligo di notifica. Dovrà essere risolto nel quadro della seconda tappa della revisione della LTC, quando le disposizioni sul servizio universale, compreso il suo finanziamento, saranno riviste in modo appro- fondito.

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Va tenuto presente che finora Swisscom, in quanto concessionaria del servizio universale, non ha mai chiesto una compensazione finanziaria e che non è quindi mai stato necessario attivare il fondo destinato al finanziamento del servizio univer- sale.

Art. 39 Tasse per le concessioni di radiocomunicazione La terminologia deve essere adeguata a quella della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite44. In questa occasione, allo scopo di rendere più attrattiva la Svizzera e di favorire l’implementazione di beneficiari istituzionali, si propone di estendere l’esenzione ai beneficiari istituzionali di privilegi e immunità di cui all’articolo 2 capoverso 1 di detta legge, ad eccezione delle organizzazioni internazionali quasi intergovernative (lett. c) e degli altri organismi internazionali (lett. m), poiché queste ultime due categorie di beneficiari istituzionali si vedono accordare privilegi e immunità più limitati. In sostanza, significa che l’estensione dell’esenzione si appli- ca solo a pochi nuovi beneficiari. Allo scopo di correggere un'asimmetria tra le lettere a e d del capoverso 5, la lettera d è stata completata con gli istituti (di diritto privato), le masse di beni affettate a un certo scopo ossia le fondazioni. Infatti, questo capoverso è stato aggiunto nel quadro della procedura d'adozione della legge da parte del Parlamento, dalle discussioni per la sua adozione emerge che non vi era alcuna intenzione di escludere gli istituti di diritto privato dall'esenzione dalle tasse di concessione.

Art. 40 Tasse amministrative Nonostante l'abrogazione dell'obbligo di notifica, l'UFCOM continuerà a registrare determinati fornitori di servizi di telecomunicazione. Tuttavia, per non svantaggiare ancora di più i fornitori che rimarranno iscritti e che dovranno già versare le tasse legate all'attribuzione degli elementi d'indirizzo e alle concessioni di radiocomunica- zione, appare sensato rinunciare a percepire tasse supplementari per la registrazione (cpv. 1 lett. a). D'altronde, a seguito dell'abrogazione del vigente articolo 21b relativo alle linee affittate, il capoverso 1 lettera b deve essere modificato in conseguenza, analoga- mente a quanto succede al capoverso 1 lettera d a causa della modifica dell'articolo

22 (utilizzo dello spettro delle frequenze).

Art. 41 Determinazione e riscossione delle tasse La competenza di fissare l’importo delle tasse incombe attualmente al DATEC che può delegare all’UFCOM la determinazione delle tasse di importanza secondaria (art. 41 cpv. 2 LTC). Ciò non corrisponde più alla regola secondo cui per principio il legislatore delega una tale competenza al Consiglio federale. Non vi è motivo di derogare a tale regola nel campo delle telecomunicazioni. Il Consiglio federale deve pertanto essere incaricato di disciplinare tutte le questioni legate alla determinazione e alla riscossione delle tasse.

44 RS 192.12

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Art. 45a Pubblicità sleale I fornitori sono ora tenuti a lottare non solo contro la pubblicità di massa effettuata in modo sleale (cfr. art. 3 lett. o LCSl) bensì anche contro i messaggi pubblicitari effettuati in modo sleale (cfr. art. 3 lett. u e v LCSl). Ciò implica un adeguamento del titolo dell'articolo. Il divieto di effettuare pubblicità sleale di cui all’articolo 3 lettere o, u e v LCSl funge da base per la lotta contro la concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 45a LTC. Capoverso 1: Oggigiorno, grazie a Internet, i call center possono chiamare degli abbonati telefonici via Internet utilizzando un numero telefonico falsificato. Alle condizioni attuali, il numero visualizzato del chiamante non permette più di verifica- re con certezza se il numero è stato falsificato (CLI, calling line identification). In base all’articolo 45a il Consiglio federale prevede di obbligare i FST a proporre ai loro clienti il filtraggio delle chiamate pubblicitarie entranti. Il filtraggio dello spamming mostra che l’analisi dei messaggi in base a diverse caratteristiche (ad es. specifiche parole chiave) permette di riconoscere lo spamming. Questo tipo di analisi può essere applicato anche alle chiamate pubblicitarie, ma è più difficile dato che il contenuto della chiamata entrante non può essere saputo in anticipo. Cionono- stante, la ricerca dimostra che è possibile filtrare in base all’analisi di diverse carat- teristiche della chiamata. Inoltre, analogamente a quanto riguarda lo spamming, dovranno essere sviluppate procedure di controllo efficaci anche per le chiamate via Internet. Le procedure di controllo per lo spamming sono attualmente SPF, DKIM e DMARC. La modifica del capoverso 1 autorizza i FST a partecipare a tali procedu- re. Visto che l'obbligo di lottare contro lo spamming è oramai esteso alle chiamate pubblicitarie, il Consiglio federale potrà obbligare i FST ad assicurarsi, a ogni tra- smissione di numeri (sia a FST che a clienti finali), che per le loro chiamate pubbli- citarie i nuovi titolari rispettino le disposizioni in vigore contro la concorrenza sleale. L'UFCOM attribuisce ai FST dei numeri di chiamata per serie di 10 000 numeri. Se i FST trasmettono all’estero dei numeri provenienti da tali serie, devono assicurarsi e controllare che questi ultimi non vengano utilizzati per inviare dall’estero messaggi pubblicitari effettuati in modo sleale.

Art. 46a Protezione dei bambini e dei giovani Capoverso 1: la mozione Savary 11.3314 «Pornografia su Internet. Agire a monte» chiede al Consiglio federale di prendere le misure appropriate per proteggere i giovani dai rischi di Internet. Vanno in una direzione analoga anche le mozioni Schweiger 06.3170 «Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli» e Hochreu- tener 06.3554 «Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di cruda violenza». L'articolo 46a capoverso 1 autorizza il Consiglio federale ad agire in quest'ambito. A livello di ordinanza, l'articolo prevede di obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione, al momento della vendita di abbonamenti di telefonia mobile e di accessi fissi a Internet, di dare ai genitori consigli sulle possibilità di protezione dei bambini e dei giovani. Secondo un sondaggio rappresentativo presso i genitori svizzeri45 la maggioranza di essi ritiene di non avere le competenze necessa-

45 Il sondaggio è stato condotto nel quadro dello studio Latzer et al. (2015).

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rie per valutare e utilizzare i filtri di protezione, faticano pertanto a scegliere tra le diverse offerte di filtraggio. Il sondaggio ha mostrato inoltre che il 71 per cento dei genitori con figli che utilizzano dispositivi mobili non sono stati informati, al mo- mento dell’acquisto di questi dispositivi, sulle eventuali misure di protezione da prendere; l’8 per cento ne sono stati informati soltanto in modo superficiale. Ciò accade malgrado il fatto che i principali operatori di radiocomunicazione mobile dell’Associazione Svizzera delle Telecomunicazioni (asut) si siano impegnati, nel quadro dell’iniziativa di settore per una migliore protezione dei minori dai nuovi media, a informare i clienti sulla protezione dei giovani all’atto di stipula del con- tratto (abbonamento di telefonia mobile o contratto per l’accesso a Internet). Si riscontrano tuttavia lacune informative per quanto concerne le possibili misure atte a proteggere giovani e bambini, come per esempio la scelta, l’istallazione o l’impostazione di filtri. I genitori potrebbero essere istruiti anche su altre possibilità di intervento. Il capoverso 2 obbliga i FST a bloccare l'accesso dei loro clienti ai siti pornografici sulla base di liste stilate dal Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) dell’Ufficio federale di polizia (Fedpol). Precisa che, se sopprimono delle informazioni in base a dette liste, i FST non violano l’articolo 49 capoverso 1 lettera a LTC. Le autorità di perseguimento penale possono segnalare allo SCOCI i contenuti punibili ai sensi dell’articolo 197 capoversi 4 e 5 CP trasmessi tramite servizi di telecomunicazione, ottenendo così il blocco dell’accesso a tali contenuti.

Art. 47 Comunicazione in situazioni straordinarie Vista l'assenza di situazioni straordinarie, finora l’articolo 47 non ha dovuto essere applicato. È tuttavia stato constatato che il capoverso 1 non definisce chiaramente il momento della fornitura delle rispettive prestazioni. Secondo il tenore dell’articolo queste ultime devono essere assicurate in situazioni straordinarie, ossia solo quando il Paese si trova già in una tale situazione. Secondo il messaggio di questa disposi- zione invece, queste prestazioni possono anche essere ordinate in modo preventivo, cosa che nella prassi dovrebbe corrispondere alla regola. Il capoverso 1 va quindi riformulato in modo che la competenza del Consiglio federale si rivolga sia alle prestazioni in vista di situazioni straordinarie che in situazioni straordinarie. Si tratta di separare le prestazioni fornite in vista di situazioni straordinarie da quelle fornite in situazioni normali. Ad esempio, un servizio d'allerta alla popolazione è una prestazione tesa a far fronte a una situazione straordinaria, sebbene debba già essere installato e utilizzato per dei test o degli esercizi in situazioni normali. Una rete di radiocomunicazione della polizia in quanto strumento ad uso quotidiano è invece considerata come una prestazione fornita in situazioni normali, sebbene possa anche giocare un ruolo importante per affrontare una situazione straordinaria. Il termine «prestazioni» ai sensi delle precedenti spiegazioni è stato definito in modo più chiaro. Si rivolge infatti ai servizi di telecomunicazione, all’utilizzazione di locali e impianti nonché all’obbligo di tollerare lo svolgimento di esercizi. Questo volume di prestazioni in senso più stretto si applica sia in vista di che in situazioni straordinarie. Se dovessero essere necessarie prestazioni supplementari, dovrebbero essere richieste secondo basi legali che esulano dal diritto delle telecomunicazioni (soprattutto la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, LPPC; RS 520.1). Inoltre, la lista degli organi che in vista e in caso di situa-

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zioni straordinarie devono poter adempiere i loro compiti «esercito, protezione civile, polizia, servizi di protezione e di salvataggio nonché stati maggiori di coman- do civili» è stata modificata come segue «esercito, protezione della popolazione e stati maggiori di comando civili» soprattutto per via della terminologia utilizzata nella LPPC. Il termine «requisizione» di cui al capoverso 2 vigente si riferisce alla requisizione militare. Questo strumento viene ora citato al capoverso 5 cosicché può essere cancellato il periodo del capoverso 2.

Art. 48 Limitazione del traffico delle telecomunicazioni La disposizione relativa alla limitazione del traffico delle telecomunicazioni è stata ripresa in modo quasi invariato dalla LTC del 21 giugno 1991 in vigore sino a fine 1997. La sua necessità e la sua idoneità si sono confermate in occasione dell'eserci- zio di condotta strategica 2013. Questa disposizione affida al Consiglio federale la competenza di ordinare direttamente delle restrizioni o di prevedere disposizioni esecutorie. D'altronde, ne ha già ordinate con gli articoli 94 e 95 OST. Questi articoli definiscono innanzitutto delle deleghe al DATEC, alla Centrale nazionale d'allarme, ai fornitori di servizi di telecomunicazione, agli organi per il coordinamento della telematica e all'UFCOM. La formulazione del secondo periodo del capoverso 1 è stata modificata: il termine «indennizzo per tali compiti» non è appropriato, è pertanto stato sostituito da «in- dennizzo per l'attuazione di tali misure».

Art. 48a Sicurezza Il vigente articolo 48a è stato integrato alla LTC nel quadro della modifica del 24 marzo 2006 (entrata in vigore il 1° aprile 2007). Secondo il relativo messaggio, detto articolo doveva permettere al Consiglio federale di migliorare la sicurezza delle telecomunicazioni, considerando gli interessi della Svizzera e dell'UE in materia di sicurezza. Nell'OST, il Consiglio federale ha quindi imposto ai fornitori di servizi di telecomunicazione l'obbligo di segnalare qualsiasi interferenza nelle loro reti. Ha inoltre delegato all'UFCOM la competenza di emanare prescrizioni tecniche e am- ministrative relative alla gestione della sicurezza dell'informazione, all'obbligo di segnalare le interferenze nella rete nonché a qualsiasi altra misura suscettibile di contribuire alla sicurezza e alla disponibilità delle infrastrutture e dei servizi d tele- comunicazione. Le prescrizioni per la segnalazione di interferenze nelle reti sono in vigore dal 1° luglio 2014. Da allora, sono state sviluppate diverse strategie nazionali nel settore delle sicurezza e della disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione. Queste strategie sono importanti in vista dell'adozione di eventuali misure di regolamenta- zione. Una di esse è la «Strategia del Consiglio federale per una società dell'infor- mazione in Svizzera» (marzo 2012), in particolare il settore d’intervento «Sicurezza e fiducia». Quest'ultimo solleva la nostra dipendenza da reti infrastrutturali intatte e resistenti la cui crescente digitalizzazione e interdipendenza comporta nuovi rischi, ritiene fondamentali la protezione contro questi rischi e la sicurezza dell'informazio- ne (integrità, disponibilità, affidabilità dei sistemi e dei dati). Il settore d’intervento evocato è stato concretizzato soprattutto nella «Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i rischi informatici» (SNPC, giugno 2012) e nella «Strategia

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nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche» (PIC, giugno 2012). Nei principi d’azione “basi legali” la SNPC contiene una misura che chiede di verificare la coerenza e l'esaustività delle basi giuridiche esistenti e di priorizzarle se necessa- rio. Nel relativo rapporto finale si osserva che, all'occorrenza, sarebbe opportuno adeguare la LTC alle nuove realtà. La strategia PIC, invece, stabilisce gli obiettivi strategici e i punti salienti per la protezione delle infrastrutture critiche e definisce le misure da prendere, prevede tra l'altro la creazione di una base legale per un control- lo di sicurezza delle persone impiegate dagli esercenti di infrastrutture critiche o una pianificazione preventiva della Confederazione e dei Cantoni per far fronte alle gravi interruzioni di sistema nelle infrastrutture critiche. D'altronde, la Strategia esige l'elaborazione di concetti di protezione integrale delle infrastrutture critiche e la loro attuazione in base a determinati fondamenti legali, in collaborazione con le autorità competenti di Confederazione, Cantoni e Comuni, esercenti e associazioni. Le strategie menzionate giocheranno un ruolo importante soprattutto nell'elabora- zione di future regolamentazioni a livello di ordinanza. Il vigente articolo 48a per- mette al Consiglio federale di emanare «prescrizioni tecniche e amministrative». Nella legge sulle telecomunicazioni con queste prescrizioni s’intendono disposizioni d’esecuzione ai sensi dell’articolo 62 capoverso 2 LTC, le quali competono all’UFCOM. Il messaggio relativo alla legge sulle telecomunicazioni vigente defini- sce queste prescrizioni quali disposizioni di importanza secondaria. Non è né com- prensibile, né deducibile dalle spiegazioni relative al vigente articolo 48a, perché nel campo della sicurezza e della disponibilità, il Consiglio federale possa emanare solo disposizioni di importanza secondaria. Bisognerebbe piuttosto, conformemente alla presente base legale, permettergli di emanare importanti norme legislative. L'espres- sione «prescrizioni tecniche e amministrative» va pertanto sostituita da «disposizio- ni». Inoltre, la nozione di sicurezza e disponibilità è stata rivista a livello di contenuto, e la disposizione, in quanto norma di delega, è definita in modo più dettagliato: il termine «disponibilità» in quanto nozione secondaria della tematica generale è stato cancellato nel titolo e integrato nel testo della disposizione. Il termine «informazio- ni» si aggiunge inoltre a infrastrutture e servizi di telecomunicazione. Infine, è stato precisato lo scopo di protezione e definito più chiaramente il quadro generale per eventuali prescrizioni del Consiglio federale.

Art. 52 Contravvenzioni A seguito dell'abolizione dell'obbligo di notifica, va abrogata anche la lettera a del capoverso 1. Non occorre sostituirla con una contravvenzione in relazione alla registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione. La violazione dell’obbligo di notificare qualsiasi sotto-attribuzione del diritto di utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione o degli elementi d’indirizzo prevista all'articolo 4 capoverso 3 potrà comportare delle misure o sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 58 e 60, alla stessa stregua della violazione dell'obbligo d'informazione (art. 59 cpv. 1). Il capoverso 1 è stato inoltre adeguato per generalizzare la sua portata a tutti i casi d'infrazione alle prescrizioni legate all’utilizzazione dello spettro delle frequenze (lett. b), mentre la terminologia della lettera d è stata adeguata alla nuova terminologia europea (cfr. sopra sostituzione di espressioni). La modifica dell'articolo 52 capoverso 1 lettera c mira a estendere il campo d'appli- cazione delle contravvenzioni allo scopo di punire la messa in servizio di elementi

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d'indirizzo senza autorizzazione, indipendentemente dal fatto che l’elemento sia stato attribuito dall'UFCOM. Questo si giustifica poiché alcuni elementi d'indirizzo sono gestiti da autorità diverse dall'UFCOM e non rientrano dunque in un'attribuzio- ne formale ai sensi della legge (ad es. gli elementi d'indirizzo gestiti direttamente dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni [UIT], gli indirizzi IP o i nomi di dominio la cui gestione non rientra nelle competenze della Confederazione). Questo include anche i casi in cui degli elementi d'indirizzo vengono utilizzati da persone fisiche o persone giuridiche diverse dal titolare.

Art. 58 Vigilanza Il capoverso 2 è stato completato per dare all'UFCOM la competenza di ritirare un certificato di capacità che ha rilasciato o imporre oneri al suo titolare in caso di mancato rispetto delle esigenze, si pensi a un radioamatore che ha ripetutamente provocato interferenze (lett. e). Questa misura guadagna importanza nei casi in cui una concessione non sarà più rilasciata.

Art. 59 Obbligo d’informazione Al capoverso 1 si precisa che l'autorità competente, soprattutto l'UFCOM, può esigere delle informazioni non soltanto in vista dell'esecuzione delle legge, bensì anche allo scopo di valutarla. Vista l'abrogazione dell'obbligo di notifica e allo scopo di garantire la rappresentati- vità della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni, la raccolta delle informazioni necessarie al suo allestimento dovrà essere profondamente rivista. Potrà in particola- re rivolgersi ad altri attori diversi dai soli fornitori di servizi di telecomunicazione (cpv. 2).

Art. 64 Cooperazione e accordi internazionali Dal Vertice mondiale sulla società dell'informazione (VMSI) dell'ONU, tenutosi a Ginevra (2003) e a Tunisi (2005), i governi di tutto il mondo hanno convenuto che i gruppi d'interesse cooperassero, pur mantenendo i rispettivi ruoli, allo sviluppo della gestione delle risorse nevralgiche di Internet e alla determinazione delle regole generali del funzionamento di Internet (governance di Internet). I centri di dibattito più importanti sono l'Internet Governance Forum (IGF) e il Dialogo Europeo sulla Governance di Internet (EuroDIG), affiancati da una serie di esperti di più piccoli gruppi multilaterali che si occupano della governance di Inter- net. Dal VMSI, anche la Commissione per la scienza e la tecnologia al servizio dello sviluppo (CSTD), l'organo dell'ONU competente per tutte le questioni riguardanti la governance di Internet, si è aperta a tutti i gruppi d'interesse. Mentre il finanziamento delle organizzazioni intergovernative (ad es. l’UIT) è assi- curato in larga misura dai membri, nel quadro di accordi internazionali ai sensi dei capoversi 1 e 2, quello dei processi multilaterali dipende quasi esclusivamente dai contributi volontari versati da tutti i gruppi d'interesse. Di norma, i singoli attori (governi, imprese, istituti tecnici ecc.) stanziano annualmente contributi per un importo da 400 000 a 500 000 franchi, oppure erogano prestazioni per un controva- lore corrispondente. Anche un organo indipendente come il segretariato del Comita- to consultivo intergovernativo (GAC) dell'ICANN è finanziato tramite contributi

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dell'ordine di qualche centinaia di migliaia di franchi, elargiti volontariamente da alcuni Governi. Nonostante questi contributi volontari, in linea di principio, non producano un effetto diretto sul ruolo e sul peso esercitato dagli attori contribuenti, di fatto le loro esigenze sono comunque tenute in maggiore considerazione. Se la Svizzera vuole vedere rappresentati i propri interessi, non può limitarsi a partecipare a questi processi soltanto a livello di contenuto, ma deve anche fornire un adeguato contributo finanziario. In particolare le organizzazioni di maggior rilievo per Ginevra, come ad esempio la Geneva Internet Platform (GIP) e il Segre- tariato dell'Internet Governance Forum (IGF) istituito dalle Nazioni Unite, dovreb- bero poter essere sostenute dall'UFCOM con contributi dell'ordine di grandezza sopraccitato. Ciò permette non soltanto di sottolineare il ruolo della Svizzera nella discussione concernente l'Internet governance, ma anche di rafforzare il ruolo di piattaforma di discussione della Ginevra internazionale. Una mancata partecipazione della Confederazione indebolirebbe l'implicazione e la credibilità della Svizzera a livello dello sviluppo di misure politiche internazionali. Alla luce di quanto precede, nelle disposizioni finali viene completato l'articolo 64 che già verte sugli accordi internazionali. Da un lato, le competenze dell'UFCOM sono ora iscritte nella legge, al nuovo capoverso 4, e dall'altro, il capoverso 5 crea una base legale chiara per l'assegnazione di contributi volontari (di natura finanziaria o materiale) a organizzazioni per programmi, progetti, misure o altri processi nazio- nali e internazionali che rientrano nella governance di Internet. Questi contributi sono assegnati nel quadro del preventivo annuo e sono versati conformemente alle disposizioni della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi. La ComCom può sostituire la Svizzera in determinati forum internazionali e asso- ciazioni di autorità estere di regolamentazione, analogamente a quanto succede già oggi per l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, BEREC o l’Independent Regulators Group IRG (cpv. 3), senza però intervenire nell’ambito di competenza dell’UFCOM (si pensi tra l’altro alla governance di Internet). La ComCom coordina le sue attività internazionali con le autorità federali competenti.

Art. 68a Disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie previste al momento della modifica della LTC del 24 marzo 2006 hanno esplicato il proprio effetto e possono dunque essere abrogate. Ora si tratta di regolamentare il passaggio dal regime d'accesso vigente a quello nuovo. Nella nuova legge, all’articolo 11, il Consiglio federale viene obbligato a definire i mercati che devono essere esaminati dalla ComCom. Se la posizione dominante è accertata, devono essere imposti obblighi ai fornitori interessati (art. 11a). I lavori della ComCom per determinare un’eventuale posizione dominante sul mercato e per l'imposizione di obblighi appropriati richiederanno tempo, senza contare gli eventuali ricorsi contro queste decisioni dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale. È quindi impossibile prevedere quanto tempo durerà la procedura fino all'entrata in giudicato (definitiva). Di conseguenza, occorre ancorare nelle disposi- zioni transitorie il modo di procedere qualora la ComCom non abbia ancora preso alcuna decisione per quanto riguarda un determinato mercato definito dal Consiglio federale.

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Modifica del diritto in vigore Modifica della legge federale sul Tribunale federale (LTF) Conformemente al vigente articolo 83 lettera p LTF, le decisioni del Tribunale amministrativo federale relative a controversie in materia d'accesso alla rete ai sensi dell'articolo 11a LTC non possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale. Questa eccezione al regime delle due istanze è dovuta alla forte dinamica sul merca- to delle telecomunicazioni che esige decisioni che passano rapidamente in giudicato. Gli attori del mercato devono infatti disporre di una sicurezza giuridica sufficiente per investire. La possibilità di contestare una decisione del Tribunale amministrativo federale dinanzi al Tribunale federale si oppone a quest'esigenza. Tale regola non vale solo per le controversie relative all’accesso alla rete, bensì anche all'intercon- nessione nel quadro dell'interoperabilità, dell'accesso ai dati dell'elenco e alla cou- tenza degli impianti domestici e delle infrastrutture passive esistenti. Di conseguen- za, occorre completare in tal senso l'articolo 83 lettera p LTF. La presente modifica dovrà essere coordinata con la modifica apportata a questa disposizione nel quadro dell’avamprogetto di revisione della LTC sottoposto a consultazione (pubblica) fino al 29 febbraio 2016.

Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 3 lett. u Spesso allo scopo di proteggere la sfera privata i numeri di cellulare non sono iscritti nell'elenco telefonico (i dettagli relativi alla pubblicazione e all’utilizzazione dei dati degli elenchi sono disciplinati all’art. 12d LTC). Senza iscrizione nell'elenco non è però possibile manifestare tramite la presenza dell'asterisco il proprio rifiuto di ricevere chiamate pubblicitarie. Le chiamate pubblicitarie vengono però effettuate anche verso numeri di cellulare composti in modo casuale in cui il chiamante non sa chi raggiungerà. La modifica permette di trattare i numeri che non figurano nell'e- lenco alla stessa stregua di quelli che figurano nell'elenco e sono dotati di un asteri- sco. Ai call center sarà pertanto vietato comporre numeri che non figurano nell'elen- co, per essi è facile verificare se il numero che vogliono chiamare figura nell'elenco. Art. 3 lett. v La pubblicità di massa (spamming) rimane disciplinata alla lettera o. Vi rientrano anche le chiamate pubblicitarie generate automaticamente in cui non vi è una perso- na che parla (ad es. perché non vi è alcun operatore libero per svolgere la conversa- zione). La lettera u disciplina i messaggi pubblicitari, ossia le chiamate pubblicitarie non automatizzate e le informazioni pubblicitarie non automatizzate. Le chiamate pub- blicitarie non automatizzate sono chiamate in cui la conversazione è effettuata da una persona (ad es. un collaboratore di un call center). Le informazioni pubblicitarie non automatizzate sono inviate singolarmente, nella prassi hanno una portata limita- ta. La lettera v concerne unicamente le chiamate pubblicitarie non automatizzate. Per le informazioni pubblicitarie non automatizzate, è inutile esigere una visualizzazione del numero chiamante (con gli SMS non è possibile effettuare una soppressione e per altri formati di messaggio spesso non ci sono numeri del chiamante), come anche un'iscrizione nell'elenco telefonico.

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L'identificazione della linea chiamante è disciplinata in modo generale agli articoli 46 LTC e 84 OST. Gli obblighi di chi fa pubblicità vanno ancora oltre e dipendono delle sue possibilità tecniche: se un operatore pubblicitario è in grado di configurare egli stesso il numero del chiamante da visualizzare sul terminale della persona chiamata, deve, in caso di chiamate pubblicitarie, configurare un numero di chiama- ta autorizzato. L’operatore pubblicitario che non è in grado di configurare sul termi- nale della persona chiamata la visualizzazione di un numero chiamante autorizzato non è tenuto a sopprimere l’identificazione ai sensi dell’articolo 84 capoverso 1 OST. Le regole riguardo all’identificazione della linea chiamante si applicano indipenden- temente dal fatto che il destinatario della chiamata utilizzi o meno sul suo collega- mento un terminale munito di un display. Spesso, nelle chiamate pubblicitarie è visualizzato il numero telefonico del mandan- te. L’operatore pubblicitario è autorizzato a utilizzare tale numero solo su consenso del mandante.

Modifica della legge sull'elettricità (LIE) L’UFCOM è responsabile della sorveglianza del mercato nel settore degli impianti di telecomunicazione e delle apparecchiature elettriche (in senso lato, ossia gli apparecchi elettrici e gli impianti fissi) per quanto concerne gli aspetti legati alla compatibilità elettromagnetica. Nell’ambito degli impianti di telecomunicazione, la LTC prevede disposizioni penali dissuasive per coloro che mettono sul mercato svizzero o utilizzano prodotti non conformi. Finora, la LIE non prevede disposizioni penali contro la messa a disposizione sul mercato e l’utilizzo di apparecchi elettrici non conformi. Le disposizioni della legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) non sono applicabili. In assenza di disposizioni penali e sanzioni è difficile sorvegliare efficacemente il mercato. Questa lacuna è ora colmata. Nella misura in cui l’utilizzo di apparecchi elettrici non conformi alle prescrizioni in vigore è suscettibile di provocare interferenze, occorre introdurre disposizioni per punire non solo l’offerta e l’immissione sul mercato ma anche la messa in servizio e l’installazione e l’esercizio di tali impianti. Allo scopo di armonizzare la sanzione con quella che figura nella legge sulle telecomunicazioni, la multa massima all’articolo 55 capover- so 2 LIE per un comportamento intenzionale è stata aumentata a 50 000 franchi (cfr. art. 52 cpv. 2 LTC). La competenza di perseguire e di giudicare le infrazioni come anche l’esecuzione delle decisioni è delegata all’UFCOM in virtù dell’articolo 57 capoverso 4. A livello europeo, l’articolo 42 della direttiva applicabile in materia di compatibilità elettromagnetica (direttiva 2014/30/UE46) esige dagli Stati membri che adottino le regole relative alle sanzioni applicabili in caso d’infrazione, in particolare in materia penale-. Queste sanzioni devono avere un «carattere effettivo, proporzio- nato e dissuasivo» (cfr. n. 5.2).

Modifica della legge sull’azienda delle telecomunicazioni (LATC)

Conformemente all’articolo 6 capoverso 3 LATC, il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi che la Confederazione intende raggiungere in qualità

46 Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compati- bilità elettromagnetica (rifusione), GU L 96 del 29.03.2014, p. 79.

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di azionista principale di Swisscom. Si trovano disposizioni analoghe tra l’altro anche nell’articolo 40c capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) concernente Skyguide, nell’articolo 3 capoverso 1 bis della legge federale concernente le imprese d’armamento della Confederazione (LIAC; RS 934.21) concernente la RUAG nonché all’articolo 7 capoverso 1 della legge sull’organizzazione della Posta (LOP; RS 783.1) per la Posta. Ma, a differenza della LATC, queste leggi comprendono ancora una disposizione secondo cui il consiglio d’amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici, riferisce al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. La fornitura alla Confederazione di informazioni sulla realizzazione degli obbiettivi strategici e di altre informazioni relative a Swisscom in quanto impresa quotata in borsa soggiace all’articolo 33e della legge sulle borse (LBVM; RS 954.1). La comu- nicazione di un’informazione privilegiata non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 33e capoverso 1 lettera b LBVM se è necessaria all’adempimento di obblighi legali, segnatamente l’esercizio dei compiti legali di sorveglianza e di controllo (cfr. art 55g, lett. a, dell’ordinanza sulle borse, RS 954.11). Il complemento apportato all’articolo 6 LET crea una base legale esplicita per questo flusso d’informazioni.

Modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 45 Il rinvio dell’articolo 45 capoverso 4 LRTV all’articolo 24 LTC deve essere adatta- to. Le concessioni di radiocomunicazione che soggiacciono a un concorso pubblico sono d’ora innanzi contemplate nell’articolo 22a LTC. Art. 56 Occorre adeguare anche l’articolo 56 LRTV, il cui capoverso 4 contiene un rinvio agli articoli 11, 11a e 11b LTC. Il capoverso 1 è pertanto modificato allo scopo di precisare che l’UFCOM può intervenire solo su richiesta di una delle parti, mentre il capoverso 4 impone all’UFCOM l’obbligo di consultare la Commissione della concorrenza quando deve valutare la posizione dominante di una delle parti. La procedura di conciliazione e di decisione in materia di obbligo di diffusione è quindi disciplinata nella LRTV indipendentemente dalle nuove disposizioni della LTC concernenti gli obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione che deten- gono una posizione dominante sul mercato.

Coordinamento con altri progetti legislativi in corso a) Revisione totale della legge federale sulla sorveglianza del traffico postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) Il progetto di revisione della LSCPT (P-LSCPT) è attualmente al vaglio del Parla- mento. Prevede in particolare che i fornitori di servizi di telecomunicazione saranno sottoposti alla legge indipendentemente dall’obbligo di notifica. La soppressione di quest’obbligo nel quadro dell’avamprogetto LTC (AP-LTC) non inciderà quindi sul campo d’applicazione della nuova LSCPT.

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La situazione sarebbe diversa se la revisione della LSCPT dovesse essere respinta dal Parlamento o in occasione di una votazione popolare o se dovesse entrare in vigore successivamente alla revisione della LTC. In questo caso, bisognerebbe proporre, nel quadro di una disposizione di coordinamento, una soluzione che per- metterebbe di evitare che il campo d’applicazione della LSCPT in vigore non debba essere ridotto a causa della soppressione dell’obbligo di notifica o che i fornitori di servizi di telecomunicazione non rientrino più nel campo d’applicazione dell’attuale LSCPT. Una tale disposizione potrebbe essere prevista al momento dell’elaborazione del messaggio relativo alla revisione della LTC. Nel corso del seguito della procedura bisognerà esaminare attentamente le eventuali ripercussioni della revisione della LTC, segnatamente la soppressione dell’obbligo di notifica dei fornitori di servizi di telecomunicazione, sull’attuazione e sull’efficacia della sorveglianza della corrispondenza del traffico delle telecomuni- cazioni. Nel quadro dei lavori legati alla revisione della LTC si tratterà eventualmen- te di sopprimere il legame, di cui all’articolo 2 lettera b della nuova LSCPT, (campo d’applicazione materiale) con la nozione di fornitore di servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 3 lettera b LTC (che resta invariato nell’avamprogetto di revi- sione e che comprende i fornitori detti OTT), allo scopo di evitare contraddizioni tra la nuova LSCPT e la nuova LTC. Per quanto concerne la sorveglianza della corri- spondenza del traffico delle telecomunicazioni, conviene determinare in modo chiaro e preciso chi sottoporre agli obblighi di cui all’articolo 26 P-LSCPT (sorve- glianza attiva) e per chi vigono gli obblighi meno severi di cui all’articolo 27 P- LSCPT (sorveglianza passiva). A tale scopo, sarà eventualmente necessario riformu- lare le lettere b e c dell’articolo 2 della nuova LSCPT, senza tuttavia modificarne la portata. In caso contrario potrebbero rivelarsi necessarie altre disposizioni concernenti le disposizioni seguenti: - articolo 21 capoverso 1 lettera b P-LSCPT, che rinvia all’articolo 3 lettere f e g della LTC vigente; - articolo 41 capoverso 2 P-LSCPT, che rinvia all’articolo 58 capoverso 2 let- tera a della LTC vigente; - allegato numero 3 P-LSCPT, che introduce il nuovo articolo 6a nella LTC; - articolo 14 capoverso 1 lettera b della LSCPT vigente, che rinvia all’articolo

3 lettera f LTC della vigente.

b) Revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea (LNA) Il progetto di revisione parziale della legge sulla navigazione aerea (LNA) è stato oggetto di una consultazione presso gli ambienti interessati, terminatasi il 30 settem- bre 2015. Prevede una modifica della LTC che verte sul divieto di impianti e dispo- sitivi che provocano interferenze e sulle disposizioni penali pertinenti. Se la revisione della LNA dovesse essere respinta dal Parlamento o in occasione di una votazione popolare o se dovesse entrare in vigore in un momento successivo alla revisione della LTC, bisognerebbe proporre, nel quadro di una disposizione di coordinamento, una soluzione tesa ad evitare che le disposizioni in questione non entrino in vigore o entrino in vigore dopo la revisione della LTC. Una tale disposi- zione potrebbe essere prevista al momento dell’elaborazione del messaggio relativo alla revisione della LTC.

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3 Conseguenze

3.1 Conseguenze per la Confederazione

La seguente tabella sintetizza le conseguenze per la Confederazione per le quali si dispone di un valore quantitativo. Il saldo degli effettivi del personale è pressoché invariato: Per settore in Onere (unico) Onere (a Utile Effettivi franchi cadenza an- del perso- nuale) nale (in ETP) Definizione di +100 000 fino FST e obbligo di a +200 000 notifica DNS e governan- +400 000 fino ce di Internet a +500 000 Mercati all'ingros- +180 000 fino +1 so e accesso alla a +190 000 rete Frequenze e -390 000 -1 500 -0,75 impianti 000 Totale +100 000 fino +190 000 fino - +0,25 a +200 000 a +300 000 1 500 000

Tabella 2: Conseguenze per la Confederazione

3.1.1 Definizione di FST e obbligo di notifica

Sostituzione dell'obbligo generale di notifica imposto ai FST con una registrazio- ne presso l'UFCOM unicamente per i FST che utilizzano elementi d'indirizzo o radiofrequenze (art. 4 cpv. 1) Questa misura permetterà alla Confederazione di risparmiare le risorse che dovreb- bero essere destinate alla gestione amministrativa di un numero sempre crescente di fornitori di servizi di telecomunicazione, e di destinarle a una sorveglianza più attiva del mercato dei servizi di telecomunicazione. Pertanto, non si tratterà di un vero e proprio sgravio amministrativo. Destinando allo svolgimento di altri compiti le risorse resesi disponibili, sarà piuttosto possibile evitare un sovraccarico amministrativo. A livello finanziario, la diminuzione delle entrate dovuta alla soppressione della tassa forfettaria annuale per la registrazione (cfr. n. 3.3.1.1) sarà almeno compensata con la riscossione di tasse calcolate in funzione del tempo investito in una sorveglianza più attiva dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

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Inoltre, gli adeguamenti sul versante della registrazione comportano per l’UFCOM un onere unico per il collegamento di dati isolati e per i processi informatici dell’ammontare di circa 100 000–200 000 franchi.

3.1.2 Roaming internazionale

Modifica delle modalità di fatturazione (segnatamente l'obbligo di fatturare al secondo o al kilobyte) per gli operatori di rete mobile, possibilità di introdurre misure strutturali e/o tecniche e possibilità di fissare limiti massimi di prezzo nel quadro di accordi internazionali (art. 12abis)

Nella veste di azionista di maggioranza di Swisscom, la Confederazione potrebbe eventualmente percepire minori entrate dai dividendi di Swisscom. In passato, questa situazione non si è però verificata in occasione delle riduzioni dei prezzi del roaming internazionale attuate da Swisscom di sua propria iniziativa. Le misure avrebbero comportato significative perdite d’entrate in base alla cifra d’affari del 2004 (cfr. n. 3.3.1.2); poiché però la quota della cifra d’affari generata dal roaming rispetto alla cifra d’affari complessiva è in costante diminuzione, non si prevedono, se non tutt’al più in modo molto limitato, ripercussioni negative per le azioni di Swisscom e, di conseguenza, per la distribuzione dei dividendi.

Migliore disciplinamento normativo dell’obbligo d’informazione per gli operatori di rete mobile nei confronti dell’UFCOM (art. 12abis cpv. 2)

Nell’Amministrazione non dovranno essere creati nuovi posti equivalenti a tempo pieno (ETP) visto che si potrà fare ricorso a processi già consolidati.

3.1.3 DNS e governance di Internet

Garanzia della certezza del diritto (in partic. disposizione d'ordinanza riprese nella legge) e possibilità di obbligare terzi ad assumere compiti delegati (art. 28, 28a e 28b)

Lo Stato beneficia direttamente (tramite delega oppure ad es. svolgendo esso stesso la funzione di gestore del registro .swiss) di una maggiore certezza del diritto, ossia del fatto che possano essere evitati procedimenti giudiziari, e, analogamente agli altri attori economici, di una maggiore sicurezza in caso di interruzione del sistema, ad esempio in relazione agli indirizzi .ch. L’attuazione della revisione non comporta praticamente alcun costo per lo Stato.

Disciplinamento normativo esplicito della governance di Internet e possibilità di stanziare contributi a favore di organizzazioni internazionali (art. 64 cpv. 4–6)

Annualmente saranno finanziate circa 6-7 organizzazioni internazionali con importi di decine o centinaia di migliaia di franchi. Di conseguenza, l'UFCOM si dovrà fare carico di costi per un totale di circa 400 000–500 000 franchi all’anno. Nel contem- po, l’UFCOM potrà tutelare gli interessi della Svizzera potenzialmente in modo più

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efficace nel quadro dei corrispondenti processi, sia grazie a questo sostegno finan- ziario che al miglioramento generale della base giuridica per la partecipazione alla governance di Internet.

3.1.4 Mercati all'ingrosso e accesso alla rete

Tutte le misure in questo settore

Nella veste di azionista di maggioranza di Swisscom, la Confederazione potrebbe eventualmente percepire minori entrate dai dividendi di Swisscom. Con le presenti misure, relativamente moderate, questa situazione è piuttosto improbabile. La recen- te evoluzione del dividendo di Swisscom indica che il disciplinamento in materia d’accesso, compresi gli interventi relativamente restrittivi come l’introduzione della disaggregazione e di altre forme di accesso nel 2007, non ha finora avuto effetti negativi rilevanti sull’ammontare del dividendo. Stando ad Axel Springer AG (2015), il dividendo di Swisscom è per lo più aumentato dal 2003 e, dal 2012, il suo valore è costantemente pari a 22 franchi per azione. Anche in questo caso, le misure proposte non dovrebbero avere effetti significativi sul valore delle azioni di Swisscom.

Adeguamenti al disciplinamento asimmetrico in materia di accesso (art. 13c–13k)

Il fabbisogno della Confederazione in termini di risorse umane non dovrebbe au- mentare in modo rilevante. Gran parte delle attività connesse al progetto in questione viene comunque svolta anche con la regolamentazione in vigore. Con gli adegua- menti procedurali proposti, l’Amministrazione può migliorare la pianificazione delle necessarie risorse e impiegarle con maggiore efficienza. Di conseguenza, le proce- dure previste dalla regolamentazione esistente possono essere potenzialmente otti- mizzate. Invece, è probabile che con gli adeguamenti ex officio una parte dei costi amministrativi connessi con le procedure d’accesso non dovrà più essere sostenuta dagli attori di mercato, bensì dallo Stato. In futuro, i costi delle necessarie analisi di mercato, oggi in parte fatturate alle parti, verrebbero sostenuti dallo Stato una sola volta per mercato. La stessa situazione si verificherebbe anche per gli altri costi procedurali purché le condizioni regolamentate vengano definite ex officio. Dall’esperienza maturata finora risulta che le analisi di mercato hanno mediamente causato oneri per circa 50 000 franchi, mentre le spese rimanenti per la verifica e la determinazione delle condizioni regolamentate sono state pari a circa 200 000 fran- chi. Quest’ultima ripartizione riguarderebbe soltanto i casi di applicazione della nuova regolamentazione ex officio.

Coutenza degli impianti domestici e dell'infrastruttura passiva esistente nella piena trasparenza, senza operare discriminazioni e a prezzi adeguati (art. 35b e 36a)

Con la composizione delle controversie, alla ComCom viene attribuito un nuovo compito. Si prevede un modesto onere d’implementazione per poter concretizzare le misure. A seconda dell’attuazione dell’obbligo d’informazione relativo alle infra- strutture, esistenti insorgono costi e oneri per l’implementazione di un portale in-

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formativo. Comunque, si può partire dal presupposto che vi saranno effetti di siner- gia con l’Atlante della banda larga, che è già disponibile. Secondo Analysys Mason (2012a), l’Atlante tedesco delle infrastrutture, che riporta le infrastrutture esistenti idonee all’ampliamento delle reti di comunicazione, è costato alla tedesca Bundesne- tzagentur (BNetzA) circa 1 milione di euro (al netto dei costi del personale). Per la creazione e la gestione della piattaforma, la BNetzA necessita tra due e sette posti di lavoro a tempo pieno. L’onere connesso alla composizione delle controversie nei negoziati commerciali dipende direttamente dalla domanda di infrastrutture e dal numero delle composizioni. È difficile quantificare l’onere visto che vi sono incer- tezze significative legate alla domanda e alla necessità di comporre controversie. Stando ad Analysys Mason (2012a), le esperienze della Lituania e del Portogallo portano a ritenere che i costi connessi con la composizione saranno bassi.

Per il momento, si stima solo un ulteriore posto di lavoro a tempo pieno per l’implementazione e la gestione di un’eventuale piattaforma informativa, il rilascio di informazioni e la preparazione di decisioni nel quadro della composizione delle controversie. Ciò corrisponde a un onere compreso tra circa 180 000 e 190 000 franchi all’anno.

3.1.5 Protezione dei consumatori e dei giovani

Estensione dell’obbligo per i FST di lottare contro lo spamming tramite chiamate pubblicitarie sleali e obbligo per i call center di verificare se i numeri di telefono dei loro destinatari figurano nell’elenco telefonico, e di indicare un numero di telefono iscritto nell’elenco e che sono autorizzati a utilizzare (art. 45a LTC e 3 LCSl)

A medio termine, per le autorità federali (UFCOM, SECO) dovrebbe diminuire in particolare l’onere generato dalle numerose procedure inefficaci. Le risorse che si renderanno disponibili potranno essere destinate a migliorare l’efficienza della gestione.

Possibilità per il Consiglio federale di emanare disposizioni volte a proteggere i bambini e i giovani, in particolare di obbligare i FST a informarne i loro clienti (art. 46a cpv. 1)

L’investimento di tempo nel quadro della prevenzione può essere ridotto se i genito- ri e i bambini/giovani informati sono sensibilizzati in misura maggiore ai pericoli di Internet e della fruizione dei servizi di telecomunicazione.

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3.1.6 Frequenze e impianti

Soppressione dell'obbligo generale di concessione in caso di diritti di utilizzazione delle frequenze, esenzione da un tale obbligo e possibile introduzione di una Light Licensing mediante l'obbligo di notifica (art. 22)

La soppressione e la semplificazione dell’obbligo di concessione comportano per la Confederazione perdite finanziarie in forma di mancati proventi derivanti dalle tasse per circa 1,5 milioni di franchi all’anno (stato 2014):

Numero Diminu- Diminu- Regime Osserva- attuale zione zione dei futuro zioni delle costi entrate in franchi in franchi Concessione 4757 578 054 91 426 LE Rimarrà per radioa- l'attribuzio- matori ne degli elementi d'indirizzo (indicativo) GPR/WPR 6 720 1260 LL Ripetitore 3 15 152 1050 LL Reddito GPS residuo probabile Radiocomu- 1545 28 8460 66 064 LL Reddito nicazione a residuo bordo di probabile imbarcazioni Radiocomu- 3456 55 3801 194 416 LL Reddito nicazione residuo aeronautica probabile Satelliti fissi 210 461 284 96 903 Conces- * Stima. e mobili, sione/LE Circa 160, di cui senza 149 tempo- coordina- 160 60 000 40 000 LE ranei mento delle frequenze * Totale 9927 1 496 18 394 216 7

Tabella 3: Minori ricavi e costi a seguito di LE e LL (2014; fonte UFCOM)

Tale situazione è controbilanciata dai risparmi risultanti dal minor onere amministra- tivo, pari a un importo di circa 390 000 franchi all’anno, cui si ricollega la diminu-

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zione degli effettivi del personale (-0,75 ETP). Sono però previsti anche alcuni lavori d’implementazione, in particolare per la nuova forma di Light Licensing, che dovrebbero causare in primo luogo costi unici. È ipotizzabile un’attuazione attraver- so il portale UFCOM on-line o una registrazione elettronica presso l’UFCOM ana- logamente all’elenco di notifica dei FST. Si può dunque partire dal presupposto che in questo settore si verificheranno effetti di sinergia con altri compiti dell’UFCOM.

Trasferimento flessibile e semplificato dei diritti di utilizzazione delle frequenze, in diverse forme (art. 24d cpv. 1–4)

La Confederazione dovrà farsi carico di un certo onere iniziale per la definizione delle condizioni quadro (modifiche a livello di ordinanza, linee guida, ecc.). Gli adeguamenti comporteranno transazioni, che dovranno essere verificate dall’autorità concedente, e causeranno un certo onere per l’attività di verifica. Quest’ultimo dipenderà dalla frequenza delle transazioni, ma per ognuna di esse sarà relativamen- te modesto. Dal momento che un mercato può funzionare in modo efficiente solo se si dispone di informazioni e se la domanda e l’offerta si incontrano, si dovrebbe eventualmente creare un portale su cui pubblicare le principali informazioni concer- nenti i diritti e gli oneri di utilizzazione delle frequenze e i trasferimenti effettuati (acquirente, venditore, concessione, prezzo, data). Stando alle previsioni, i nuovi compiti non comporteranno aumenti di personale.

Creazione di basi giuridiche per la coutenza delle reti (art. 24d cpv. 5)

Eventualmente potrebbe aumentare l’onere per il coordinamento delle attività della ComCom e della Commissione della concorrenza. La prima può esaminare le coope- razioni nel settore delle reti di radiocomunicazione mobile anche dal punto di vista degli effetti sulla concorrenza.

Possibilità sanzionatorie per la messa a disposizione sul mercato di impianti elettrici non conformi, che disturbano le telecomunicazioni (art. 55 LIE)

Sarà possibile aumentare l’efficienza a livello dell’esecuzione.

3.2 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni, nonché i

centri urbani, gli agglomerati e le regioni di monta- gna

3.2.1 Servizio d'emergenza

Possibile estensione ad altri servizi di telecomunicazione e disciplinamento più dettagliato in materia di istradamento e localizzazione delle chiamate (art. 20)

Per le responsabilità che assumono in caso di emergenze negli ambiti della polizia, dei pompieri e della sanità pubblica, i Cantoni e i Comuni trarrebbero vantaggi dai miglioramenti che saranno introdotti. Grazie a questi, potrebbero svolgere le proprie attività centrali con maggiore efficienza. Al tempo stesso, dovrebbero però anche

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accollarsi i costi degli adeguamenti delle infrastrutture tecniche (sistemi di gestione degli interventi), dell’organizzazione e dei processi.

3.2.2 DNS e governance di Internet

Possibilità di stanziare contributi a favore di organizzazioni internazionali (art. 64 cpv. 5 e 6)

Attraverso i contributi finanziari ai processi multilaterali delle organizzazioni inter- nazionali sarà possibile promuovere la città e la regione di Ginevra. Verrà poten- zialmente rafforzato il loro ruolo nel contesto della cooperazione internazionale nel settore della governance di Internet.

3.2.3 Protezione dei giovani e dei consumatori

Estensione dell’obbligo per i FST di lottare contro lo spamming tramite chiamate pubblicitarie sleali e obbligo per i call center di verificare se i numeri di telefono dei loro destinatari figurano nell’elenco telefonico, e di indicare un numero di telefono iscritto nell’elenco e che sono autorizzati a utilizzare (art. 45a LTC e 3 LCSl)

A medio termine, per le autorità cantonali (perseguimento penale), dovrebbe dimi- nuire in particolare l’onere causato dalle numerose procedure inefficaci. Le risorse che si renderanno disponibili potranno essere destinate a migliorare l’efficienza della gestione.

Possibilità per il Consiglio federale di emanare disposizioni volte a proteggere i bambini e i giovani, in particolare di obbligare i FST a informarne i loro clienti (art. 46a cpv. 1)

Aumentando il livello di sensibilizzazione, e con un’eventuale conseguente riduzio- ne dei casi di abuso, si verificherà una certa riduzione dell’onere sostenuto dalle autorità interessate.

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3.3 Conseguenze economiche

3.3.1 Conseguenze per le imprese

3.3.1.1 Definizione di FST e obbligo di notifica

Sostituzione dell'obbligo generale di notifica imposto ai FST con una registrazio- ne presso l'UFCOM unicamente per i FST che utilizzano elementi d'indirizzo o radiofrequenze (art. 4 cpv. 1)

Tutti i FST che non utilizzano radiofrequenze o elementi d’indirizzo sono esonerati dalla registrazione. In questo modo, per i fornitori, ad esempio di servizi basati su Internet, viene fatta chiarezza per quanto concerne l’aspetto della registrazione. Per i FST attualmente notificati che in futuro saranno esonerati dalla registrazione (ca. 245 dei 545 FST notificati47) viene meno la quota delle tasse amministrative relativa alla registrazione (art. 40 cpv. 1 lett. a). Attualmente, per quanto riguarda la quota delle tasse amministrative relativa alla vigilanza non è possibile fornire alcuna indicazione più precisa visto che l’adeguamento interverrà soltanto a livello di ordinanza. Complessivamente, le tasse amministrative ammontano attualmente a

960 franchi all’anno e FST notificato.

Per i FST che attualmente non sono notificati e che in futuro saranno esonerati dalla registrazione vengono meno le eventuali azioni intraprese per non sottostare all’obbligo di notifica. Con il sistema attuale, tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione sottoposti all’obbligo di notifica sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’elaborazione della statistica ufficiale delle telecomunicazioni. Per preservare il valore e la coerenza del monitoraggio statistico finora attuato, sarà importante mette- re in atto delle misure per raccogliere i dati necessari dei fornitori che non saranno (più) registrati. A questo proposito, occorre ricordare che i fornitori che non utiliz- zano risorse accordate dall’UFCOM, e che quindi non saranno più registrati, rappre- sentano quasi la metà dei fornitori attualmente notificati e che la loro esclusione potrebbe far diminuire il valore di certi indicatori statistici di una percentuale com- presa dall’1 al 35 per cento, situazione che di certo non è auspicabile.

Estensione dell'obbligo d'informazione per la statistica ufficiale ai non FST e a tutti gli attori sottoposti alla LTC (art. 59 cpv. 2)

Potenzialmente, il numero dei soggetti idonei ad alimentare la statistica potrebbe aumentare poiché tutte le persone sottoposte alla LTC (ad es. le aziende elettriche che rendono disponibili le proprie canalizzazioni di cavi) potranno in futuro essere tenute ad adempiere l’obbligo d'informare. Tuttavia, l’obiettivo perseguito consiste nel garantire la qualità delle serie di statistiche sul piano diacronico piuttosto che nell’ampliare la portata della statistica senza un’assoluta necessità. Secondo una stima, le potenziali ripercussioni a livello dei costi, che quest’obbligo di informazio- ne comporterà per i nuovi attori, saranno modeste.

47 Secondo stime interne dell’UFCOM per il 2013.

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Abrogazione dell'articolo 6 LTC, segnatamente dell'obbligo dei FST di garantire le condizioni di lavoro usuali nel settore e di offrire un numero adeguato di posti di tirocinio

Per i FST finora notificati verranno meno i costi di regolamentazione derivanti da questi obblighi di intervento.

3.3.1.2 Roaming internazionale

Modifica delle modalità di fatturazione (segnatamente l'obbligo di fatturare al secondo o al kilobyte) per gli operatori di rete mobile (art. 12abis cpv. 1) A carico degli operatori di rete mobile insorgono in primo luogo alcuni costi d’implementazione reputati sostenibili. Quantitativamente sono molto più rilevanti le perdite in termini di cifra d’affari. Se la misura fosse stata introdotta nel 2014 48, gli operatori di rete mobile si sarebbero dovuti accollare perdite del 29–41 per cento nel servizio di telefonia vocale (a seconda della regione e del tipo di chiamata)49/50. Per il 2014, le stime indicano perdite per 140,94 milioni di franchi. Le entrate e la stima delle perdite di entrate relative al 2014 possono essere sintetizzate come segue:

48 Per gli anni successivi, si stimano effetti meno marcati visti i cali delle cifre d’affari del servizio di telefonia vocale (ad es. per la concorrenza dei servizi basati su Internet). 49 Il servizio di telefonia comprende sia le chiamate in uscita che quelle in entrata. Le chiamate in uscita sono state rilevate distintamente secondo le seguenti regioni: UE/SEE (senza chiamate in Svizzera), UE/SEE (chiamate in Svizzera) e Rest of the World (RoW). Le chiamate in entrata sono state rilevate distintamente secondo UE/SEE e RoW. 50 I dati raccolti si riferiscono soltanto ai tre operatori di rete mobile e comprendono anche le cifre d’affari degli operatori di rete mobile affiliati (ad es. MVNO).

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Entrate telefo- Rapporto Perdita nia vocale in percentuale d’entrate roaming, 2014 medio tra i stimata minuti fattura- ti e i minuti effettivi di conversazio- ne51 Chiamate in uscita UE/SEE (senza chiamate in Svizzera) 56,40 30% 16,74 Chiamate in uscita UE/SEE (chiamate in Svizzera) 118,93 41% 48,36 Chiamate in uscita RoW 128,34 29% 37,57 Chiamate in entrata UE/SEE 63,26 35% 22,05 Chiamate in entrata RoW 44,63 36% 16,23 Totale 411,57 34% 140,94

Tabella 4: Entrate relative alla telefonia vocale in roaming e perdita d’entrate stimata (2014), in milioni di franchi

Per l’introduzione della fatturazione con precisione al kilobyte non può essere effet- tuata una stima visto che non sono disponibili i dati necessari. 52

Possibilità di introdurre misure strutturali e/o tecniche (art. 12abis cpv. 1)

Per gli operatori di rete mobile insorgono alcuni costi d’implementazione e poten- zialmente delle perdite in termini di cifra d’affari, queste ultime perlomeno se le condizioni rimangono invariate. Le riduzioni di prezzo risultanti da una crescente pressione della concorrenza potrebbero eventualmente generare anche aumenti dei volumi di vendita e, di conseguenza, compensare almeno in parte le minori cifre d’affari. Inoltre, gli operatori svizzeri sarebbero eventualmente liberi di proporre in Svizzera ai clienti di fornitori stranieri offerte di questo tipo (per i clienti finali). I costi d’implementazione appaiono sostenibili visto che nell’esecuzione tecnica si farebbe ricorso soprattutto a procedure standardizzate e di preferenza già sperimen- tate all’estero.

Migliore disciplinamento normativo dell’obbligo d’informazione per gli operatori di rete mobile nei confronti dell’UFCOM (art. 12abis cpv. 2)

Il monitoraggio di mercato e la corrispondente raccolta di informazioni vengono eventualmente estese ad ulteriori operatori di rete mobile (ad es. MVNO). Oggi sono

51 Il rapporto è calcolato nel seguente modo: minuti fatturati/minuti effettivi di conversazio- ne - 1. 52 Le cifre d’affari generate dai dati nel settore del roaming internazionale superavano già nel 2014 quelle del servizio di telefonia.

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limitate ai tre operatori di rete mobile e hanno luogo a cadenza trimestrale. 53 I costi d’attuazione relativi al rilevamento dei dati del monitoraggio di mercato sembrano però sostenibili. Si ritiene che, nei sistemi dei fornitori, le elaborazioni dei dati potranno essere effettuate automaticamente una volta sostenuto un onere unico per l’implementazione.

Possibilità di fissare limiti massimi di prezzo nel quadro di accordi internazionali (art. 12abis cpv. 1)

Gli operatori di rete mobile verrebbero limitati nel loro campo d’azione. I limiti massimi di prezzo attuali dell’UE sono comunque orientati alla copertura dei costi. I costi di commercializzazione e le sovvenzioni per gli apparecchi terminali sono stati presi in considerazione ad esempio nella definizione dei limiti massimi di prezzo da applicare ai clienti finali. Inoltre sono previsti limiti massimi di prezzo per il com- mercio all’ingrosso così da coprire, con le entrate a livello di clienti finali, anche i corrispettivi a livello di commercio all’ingrosso da versare ai FST stranieri.54

3.3.1.3 Servizio d’emergenza

Possibile estensione ad altri servizi di telecomunicazione e disciplinamento più dettagliato in materia di istradamento e localizzazione delle chiamate (art. 20)

Potenzialmente tutte le imprese beneficerebbero di un miglioramento del servizio d’emergenza. I fornitori dovrebbero accollarsi i costi connessi all’attuazione delle necessarie modifiche. Attualmente si contano circa 545 fornitori notificati. Tuttavia, gli obblighi connessi ai servizi d’emergenza potrebbero essere estesi potenzialmente a tutti i fornitori e, dunque, anche a quelli non registrati. L’ammontare di questi costi e il numero dei fornitori interessati sono al momento difficilmente quantificabili e dipendono dalla struttura concreta della regolamentazione del servizio d’emergenza. A titolo indicativo: attualmente, il servizio d’emergenza attraverso il servizio telefo- nico pubblico deve essere implementato anche dai piccoli fornitori di VoIP. L’UFCOM non è a conoscenza di casi in cui questo onere abbia causato difficoltà finanziarie a una società.

3.3.1.4 DNS e governance di Internet

Garanzia della certezza del diritto (in partic. disposizione d’ordinanza riprese nella legge) e possibilità di obbligare terzi ad assumere compiti delegati (art. 28, 28a e 28b)

Le imprese sono interessate direttamente (registry, registrar, reseller, fornitori di accesso a Internet, hosting provider, ecc.) oppure indirettamente come utenti di elementi d’indirizzo. Esse beneficiano di una maggiore certezza del diritto e

53 Le cifre d’affari degli altri operatori di rete mobile sono rilevate indirettamente attraverso gli operatori di rete mobile.

54 Cfr. Regolamento (UE) n. 531/2012 o Regolamento (CE) n. 717/2007.

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nell’ambito degli indirizzi .ch di una maggiore sicurezza in caso di interruzione del sistema.

Garanzia della certezza del diritto (in partic. disposizioni d'ordinanza riprese nella legge) (art. 28, 28a e 28b)

Per quanto concerne l’incertezza giuridica sul fronte delle imprese direttamente interessate, si segnala che numerosi trasferimenti commerciali legati a elementi d’indirizzo potrebbero essere messi in discussione (contratto privato d’attribuzione dei nomi di dominio da parte dei centri di registrazione, contratti di hosting com- prendenti la messa a disposizione dei nomi di dominio, relazioni commerciali tra il gestore del registro del dominio .ch e del gestore del registro del dominio .swiss e i centri di registrazione, messa a disposizione dei numeri telefonici da parte degli operatori del settore delle telecomunicazioni, contratti legati al commercio elettroni- co). In particolare la cifra d’affari del commercio dei nomi di dominio, quantificata in decine di milioni di franchi all’anno (i 2 milioni di nomi di dominio .ch con un prezzo di rivendita di circa 15 franchi costituiscono da soli una cifra d’affari di 30 milioni di franchi), subirebbe effetti negativi. Di conseguenza, aumentando la cer- tezza del diritto è possibile ridurre i costi di transazione e aumentare la sicurezza degli investimenti in misura non trascurabile.

Possibilità di obbligare terzi ad assumere compiti delegati (art. 28a cpv. 2)

La possibilità di obbligare terzi ad assumere compiti delegati è in linea di principio piuttosto improbabile. Inoltre, la scelta cadrebbe su quei terzi che più di altri dispon- gono già dei fattori produttivi necessari (infrastrutture, conoscenze, ecc.). Questi terzi verrebbero inoltre risarciti (ad es. attraverso le entrate).

Miglioramento della trasparenza nei confronti dei consumatori e rispetto ai servizi d'elenco regolamentati e commerciali (art. 12d, 21 e 21a)

Questa misura dovrebbe avere solo modeste conseguenze finanziarie per i fornitori dei servizi d'elenco (soprattutto per il principale fornitore Swisscom Directories o local.ch).

3.3.1.5 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete

Tutte le misure in questo settore

Le misure riguardano in primo luogo i FST dotati d’infrastruttura di rete propria e influiscono sulle loro opportunità e sui modelli d’impresa. Nell’ambito della rego- lamentazione asimmetrica, le procedure d’accesso possono essere rese tra l’altro più efficienti e questo aspetto può influire, fino a un certo punto, direttamente o indiret- tamente sui FST. Nell’ambito della regolamentazione simmetrica aumenta il campo d’azione dei FST dotati d’infrastruttura di rete propria in quanto ottengono un ulte- riore accesso all’infrastruttura di terzi.

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Adeguamenti al disciplinamento asimmetrico in materia di accesso (art. 13c–13k)

Le modifiche dei costi diretti di regolamentazione risultano dai previsti obblighi d'intervento cui sono vincolati gli operatori che detengono una posizione dominante sul mercato. Al riguardo, va menzionata in particolare Swisscom, finora l’unico fornitore dominante sul mercato. Difficilmente si può prevedere in che misura varieranno nel saldo i suoi costi di regolamentazione. Oltre a possibili azioni sup- plementari richieste (ad es. offerta di terminazione mobile a seguito di un intervento ex officio), potrebbero venire meno determinati oneri per effetto della maggiore flessibilità degli strumenti di regolamentazione e degli adeguamenti procedurali (si eviteranno ridondanze).

Coutenza degli impianti domestici e dell'infrastruttura passiva esistente nella piena trasparenza, senza operare discriminazioni e a prezzi adeguati (art. 35b e 36a)

Le nuove misure nel settore della regolamentazione simmetrica interessano tutti i proprietari di infrastrutture idonee alla realizzazione di reti di telecomunicazione. Oltre alle infrastrutture di telecomunicazione si tratta in particolare anche delle infrastrutture sotterranee e in superficie per l’energia elettrica, il gas, l’acqua, le acque di scarico, il teleriscaldamento e il trasporto. In futuro, le imprese interessate devono garantire l’accesso alla loro infrastruttura (canalizzazioni di cavi, cavidotti, piloni, ecc.).

Inoltre devono mettere a disposizione di terzi, in modo adeguato, informazioni sulle loro infrastrutture (garantendo la tutela del segreto d'affari). Per promuovere l’utilizzo comune delle infrastrutture fisiche esistenti e rendere possibile un poten- ziamento più efficiente delle nuove reti di telecomunicazione è necessario disporre di informazioni sulle infrastrutture esistenti e idealmente sulle capacità inutilizzate. I costi per rendere accessibili le informazioni sulle infrastrutture disponibili e utilizza- bili varieranno considerevolmente da un’impresa all’altra e sono difficilmente valu- tabili. A seconda del grado di dettaglio e dello stato attuale degli inventari delle infrastrutture delle imprese, i costi della messa a disposizione delle informazioni (raccolta e trattamento dei dati) possono essere da relativamente bassi fino a ecce- zionali e spropositati. I costi dovrebbero però essere relativamente bassi se non sono necessarie indagini sul campo per l’identificazione delle capacità inutilizzate. Le indagini sul campo dovranno pertanto essere svolte soltanto su domanda del richie- dente e saranno a suo carico.

Secondo Analysys Mason (2012a), dall’altro lato, le informazioni disponibili sulle infrastrutture esistenti possono permettere ad altri esercenti di ridurre notevolmente i costi di costruzione di nuove infrastrutture grazie al fatto di poter evitare danni alle infrastrutture esistenti nel corso dell’esecuzione dei lavori edili. A ciò va aggiunto che, attraverso la coutenza delle proprie infrastrutture, le imprese possono generare fatturato. Inoltre, dovranno restare possibili le riserve di capacità per il fabbisogno proprio nel breve periodo. Infine, le imprese interessate potranno in futuro adire la ComCom in caso di disaccordo.

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3.3.1.6 Protezione dei giovani e dei consumatori

Estensione dell’obbligo per i FST di lottare contro lo spamming tramite chiamate pubblicitarie sleali e obbligo per i call center di verificare se i numeri di telefono dei loro destinatari figurano nell’elenco telefonico, e di indicare un numero di telefono iscritto nell’elenco e che sono autorizzati a utilizzare (art. 45a LTC e 3 LCD)

L’onere dovrebbe riguardare in particolare i gestori delle rete e i call center.

Estensione dell’obbligo per i FST di lottare contro lo spamming tramite chiamate pubblicitarie sleali (art. 45a)

I costi per filtrare le chiamate pubblicitarie in entrata (costi legati ad es. a filtri a livello di rete oppure a opzioni individuali di filtri) insorgeranno soprattutto a carico dei fornitori di rete che non hanno ancora implementato questi sistemi o che non dispongono ancora delle opzioni di filtri. L’onere riguarda sia l’implementazione iniziale che la manutenzione dei sistemi (di filtraggio). Analogamente ai programmi antivirus, tali sistemi devono essere costantemente aggiornati per essere in grado di bloccare i tentativi di intrusione (tecnica). Il filtraggio della comunicazione illegale sblocca però anche capacità all’interno della rete che possono essere utilizzate a loro volta (ad esempio, non tutti i collegamenti devono essere trasferiti).

Obbligo per i call center di verificare se i numeri di telefono dei loro destinatari figurano nell’elenco telefonico, e di indicare un numero di telefono iscritto nell’elenco e che sono autorizzati a utilizzare (art. 3 LCSl)

Quest’obbligo comporta un onere aggiuntivo che alla fine dovrebbe essere sostenuto dai committenti dei call center. Delle campagne conformi alla legge, e per questo trasparenti, beneficiano poi anche i committenti per conto dei quali vengono effet- tuate le chiamate pubblicitarie dei call center. L’obbligo per chi pratica la pubblicità di registrarsi nell’elenco e di utilizzare un numero chiamante valido (con diritto d’uso) è una condizione a cui le imprese serie dovrebbero attenersi già oggi. Un onere supplementare è ritenuto improbabile in questo contesto. Inoltre, l’obbligo influenzerà il comportamento: chi pratica la pubblicità dovrà adeguare le abitudini nell'effettuare le chiamate. Ad esempio, la scelta casuale dei numeri di telefono, percepita come molesta da chi riceve la telefonata, non sarà più permessa nello stesso modo di oggi.

Obbligo per i FST di offrire alcuni servizi separatamente, e non più soltanto in forma di pacchetti (art. 12)

Nella definizione dei propri prodotti, i FST sono soggetti a restrizioni, mentre pos- sono liberamente fissarne i prezzi. Quest’ultimo punto potrebbe influire negativa- mente sull’efficacia della regolamentazione proposta. Una misura di più ampia portata sarebbe però sproporzionata.

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Possibilità per il Consiglio federale di emanare disposizioni volte a proteggere i bambini e i giovani, in particolare di obbligare i FST a informarne i loro clienti (art. 46a cpv. 1)

Per quanto riguarda l’obbligo d'informare, per i fornitori dei servizi di telecomunica- zione che non hanno già introdotto un’offerta in tal senso (ad es. eventi informativi per i giovani o i genitori e gli anziani) insorgerebbe un onere supplementare facile da gestire.

Obbligo per i FST di informare il pubblico se, al momento della trasmissione, le informazioni sono trattate in modo differente (violazione del principio di neutrali- tà della rete) e possibilità per l’UFCOM di pubblicarle (art. 12a)

A carico dei gestori di rete insorgono alcuni costi reputati sostenibili (in particolare per il rilevamento e il trattamento dei dati). L’entità dipende dalle pertinenti disposi- zioni d’ordinanza, che devono ancora essere definite, e dalla decisione dei FST di riservare o meno un trattamento diverso al trasporto di dati.

3.3.1.7 Frequenze e impianti

Soppressione dell’obbligo generale di concessione per i diritti di utilizzazione delle frequenze e possibile introduzione di una Light Licensing mediante l’obbligo di notifica (art. 22 cpv. 1)

Le imprese costituiscono un importante gruppo di utenti di frequenze. Con la sop- pressione dell'obbligo di concessione viene facilitato anche il loro accesso allo spettro di frequenze.55 Poiché l’applicazione dell’obbligo di concessione deve essere motivato, occorre illustrare i rischi d’interferenza e motivare il rilascio di una con- cessione. I criteri di attribuzione dei diritti di utilizzazione delle frequenze diventano così plausibili e trasparenti per i potenziali utilizzatori delle frequenze.

Possibile introduzione di una Light Licensing mediante l’obbligo di notifica (art. 22 cpv. 2)

La Light Licensing permette di escludere dall'obbligo di concessione gamme di frequenze che oggi vi sottostanno. Ciò comporta una riduzione dei costi di regola- mentazione (ostacoli amministrativi e tasse56). Allo stato attuale, 5010 concessioni (ad es. radiocomunicazione marittima e radiocomunicazione aeronautica; cfr. n. 1.1.1.7) sarebbero interessate da questo adeguamento di cui beneficerebbero anche le imprese.

55 Non sono interessati da questi adeguamenti del sistema di rilascio delle concessioni i diritti di utilizzazione delle radiofrequenze. Gli operatori di rete mobile beneficiano però potenzialmente degli adeguamenti riguardanti la commercializzazione delle frequenze e la coutenza delle reti.

56 Per l’attuale entità delle tasse, cfr. UFCOM (2015c).

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Trasferimento flessibile e semplificato dei diritti di utilizzazione delle frequenze, in diverse forme (art. 24d cpv. 1–4)

Disciplinando a livello giuridico le diverse modalità di trasferimento delle frequenze (trasferimento, vendita, leasing) e con una maggiore trasparenza da parte dell’autorità concedente per quanto riguarda le possibilità di trasferimento delle frequenze e i processi da rispettare, si creano certezza del diritto e condizioni quadro chiare e favorevoli per le imprese interessate (soprattutto per gli operatori di rete mobile). In questo modo, vengono creati i presupposti, oggi inesistenti, per il fun- zionamento della commercializzazione delle frequenze. Inoltre, rendendo più flessi- bili le possibilità di trasferimento delle frequenze, possono essere ampliati i margini di manovra degli operatori del mercato. In particolare, è prevista la commercializza- zione dei diritti di utilizzazione delle frequenze dietro pagamento. La nuova regola- mentazione permette inoltre di ridurre gli ostacoli amministrativi nel trasferimento dei diritti di utilizzazione delle frequenze. Potenzialmente, tutte le imprese beneficeranno indirettamente anche degli adegua- menti della commercializzazione delle frequenze se migliorando l’allocazione dei diritti di utilizzazione delle frequenze migliorerà il rapporto qualità/prezzo dei loro servizi di telecomunicazione mobile.

Creazione di basi legali per la coutenza delle reti (art. 24d cpv. 5)

Gli operatori di rete mobile interessati potranno contare su una base che consentirà di risolvere le incertezze giuridiche riguardanti la possibilità di mettere in atto coo- perazioni nell’ambito delle reti mobili e i relativi obblighi di approvazione. Inoltre, poiché deve essere aumentata la trasparenza dell’autorità concedente riguardo alla possibilità di fissare condizioni, i costi di transazione delle cooperazioni di rete dovrebbero poter essere ridotti57. Nel complesso, si prevede che con la nuova rego- lamentazione saranno più vantaggiose, e dunque più probabili, le cooperazioni di rete nel settore della radiocomunicazione mobile, giustificate con il nuovo discipli- namento sotto il profilo regolamentare e concorrenziale.

3.3.2 Conseguenze per le economie domestiche

3.3.2.1 Definizione di FST e obbligo di notifica

Sostituzione dell’obbligo generale di notifica imposto ai FST con una registrazio- ne presso l’UFCOM unicamente per i FST che utilizzano elementi d’indirizzo o radiofrequenze (art. 4 cpv. 1)

Non vi sono conseguenze dirette sulle economie domestiche. I consumatori potreb- bero sentirsi meno protetti, considerata la riduzione del numero di FST registrati. Tuttavia, i FST non registrati continueranno a sottostare agli obblighi previsti dalla

57 L’autorità concedente potrebbe ad esempio pubblicare direttive e schede informative che stabiliscano che la condivisione dei piloni al di fuori delle zone edificabili è ammessa senza autorizzazione. Quest’ultima è attualmente obbligatoria nelle concessioni che si ba- sano sull’art. 35 LTC.

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LTC e alla vigilanza dell’UFCOM. Inoltre, i consumatori potranno rivolgersi all’ombudscom in caso di controversie.

Abrogazione dell’articolo 6 LTC, segnatamente dell’obbligo dei FST di garantire le condizioni di lavoro usuali nel settore e di offrire un numero adeguato di posti di tirocinio

Non ci si attende che successivamente le condizioni di lavoro peggiorino in modo considerevole o che l’offerta di posti di tirocinio si riduca significativamente. Anche senza questo articolo di legge, gli attori di mercato sono indotti (non da ultimo per ragioni di concorrenza) ad assumere un comportamento socialmente responsabile. Inoltre il diritto del lavoro può essere applicato in linea orizzontale.

3.3.2.2 Roaming internazionale

Modifica delle modalità di fatturazione (segnatamente l’obbligo di fatturare al secondo o al kilobyte) per gli operatori di rete mobile (art. 12abis cpv. 1)

Vi è maggior trasparenza per i consumatori e diminuiscono i costi di transazione da loro sostenuti. I minuti e i volumi di dati effettivamente utilizzati corrispondono esattamente alle prestazioni fatturate.

Possibilità di introdurre misure strutturali e/o tecniche (art. 12abis cpv. 1)

Grazie a questa misura, soprattutto durante viaggi all’estero nell’UE, le economie domestiche potrebbero potenzialmente trarre vantaggio dagli effetti di una concor- renza più dinamica, fra cui per esempio una maggiore scelta e prezzi più bassi.

3.3.2.3 Servizio d’emergenza

Possibile estensione ad altri servizi di telecomunicazione e disciplinamento più dettagliato in materia di istradamento e localizzazione delle chiamate (art. 20)

Nelle situazioni d’emergenza, le economie domestiche e l’intera popolazione po- trebbero beneficiare di un migliore servizio d’emergenza.

3.3.2.4 DNS e governance di Internet

Garanzia della certezza del diritto (in partic. disposizioni d’ordinanza riprese nella legge) e possibilità di obbligare terzi ad assumere compiti delegati (art. 28, 28a e 28b)

In quanto utenti di elementi d’indirizzo, le economie domestiche sono toccate indi- rettamente dall’avamprogetto e beneficiano di maggiore sicurezza in caso di interru- zione del sistema di gestione degli indirizzi .ch.

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Miglioramento della trasparenza nei confronti dei consumatori e rispetto ai servizi d’elenco regolamentati e commerciali (art. 12d, 21 e 21a)

Gli utenti beneficiano di una maggiore trasparenza in merito alla questione se si tratti di servizi d’elenco regolamentati o commerciali.

3.3.2.5 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete

Tutte le misure in questo settore

Grazie alle misure di regolamentazione nel mercato all’ingrosso, i consumatori in quanto utenti finali beneficiano, in determinate condizioni, di un migliore rapporto qualità/prezzo. Inoltre l’avamprogetto è atto a preservare a breve termine la varietà dei servizi finora raggiunta e i relativi vantaggi di cui beneficiano i consumatori.

Obbligo per i proprietari di immobili di tollerare, oltre al collegamento di propria scelta, anche altri collegamenti fino all’appartamento e al locale commerciale (art. 35a)

Se il FST in questione sostiene i costi, i proprietari di immobili devono tollerare altri collegamenti, ad esempio sotto forma di prese addizionali e di un ulteriore impiego della zona ascendente. In questo modo il loro margine di manovra viene lievemente limitato, mentre la libertà di scelta dei consumatori viene rafforzata.

3.3.2.6 Protezione dei giovani e dei consumatori

Estensione dell’obbligo per i FST di lottare contro lo spamming tramite chiamate pubblicitarie sleali e obbligo per i call center di verificare se i numeri di telefono dei loro destinatari figurano nell’elenco telefonico, e di indicare un numero di telefono iscritto nell’elenco e che sono autorizzati a utilizzare (art. 45a LTC e 3 LCSl)

Un sistema di filtro a livello di rete, offerte di filtri specifici per il tipo di collega- mento e il confronto con le liste dei call center vanno a vantaggio soprattutto dei consumatori, che possono così essere protetti, come per le e-mail, anche da chiamate indesiderate. Ciò fa risparmiare loro tempo e soprattutto evita loro i disagi causati dalle ripetute sgradevoli interruzioni durante il corso della giornata.

Obbligo per i FST di offrire alcuni servizi separatamente, e non più soltanto in forma di pacchetti (art. 12)

Grazie a questa misura, le economie domestiche dispongono di una maggiore libertà di scelta, soprattutto in rapporto ai servizi fruiti, e non si sentono dunque obbligate a utilizzare servizi che non hanno richiesto e a doverli pagare.

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Possibilità per il Consiglio federale di emanare disposizioni volte a proteggere i bambini e i giovani, in particolare di obbligare i FST a informarne i loro clienti (art. 46a cpv. 1)

I problemi legati alla protezione dei bambini e dei giovani possono essere affrontati rapidamente, soprattutto in rapporto agli effetti negativi di Internet. Si mira a rag- giungere tale effetto in particolare obbligando i FST a informare sulle misure di protezione dei giovani. Inoltre le conoscenze dei genitori nel settore delle telecomu- nicazioni dovrebbero migliorare. I casi di abuso dovrebbero tendere a diminuire, se la clientela viene sensibilizzata.

Obbligo per i FST di pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi offerti e di informare il pubblico, se, al momento della trasmissione, le informazioni sono trattate in modo differente (violazione del principio di neutralità della rete) e possibilità per l’UFCOM di pubblicarle (art. 12a)

Le asimmetrie informative relative alla qualità dei servizi e al trattamento dei dati vengono ridotte, cosicché la clientela è in grado di compiere una scelta con cogni- zione di causa e soddisfare meglio le proprie preferenze.

3.3.2.7 Frequenze e impianti

Soppressione dell’obbligo generale di concessione per i diritti di utilizzazione delle frequenze ed esenzione da un tale obbligo (art. 22 cpv. 1)

Anche le economie domestiche traggono vantaggio dalla presente disposizione. Si sottolinea in particolare l’adeguamento secondo cui per determinate utilizzazioni delle frequenze si rinuncerà, oltre alla concessione, anche all’obbligo di notifica (LE). Nelle 4757 concessioni interessate sono compresi i radioamatori.

Trasferimento flessibile e semplificato dei diritti di utilizzazione delle frequenze, in diverse forme (art. 24d cpv. 1–4)

Indirettamente anche le economie domestiche ne traggono vantaggio se una migliore attribuzione dei diritti di utilizzazione delle frequenze porta a un migliore rapporto qualità/prezzo dei propri servizi di radiocomunicazione mobile.

3.3.3 Conseguenze per le organizzazioni

3.3.3.1 Servizio d’emergenza

Possibile estensione ad altri servizi di telecomunicazione e disciplinamento più dettagliato in materia di istradamento e localizzazione delle chiamate (art. 20)

Il lavoro delle organizzazioni di primo intervento (polizia, pompieri e servizi sanita- ri) sarà agevolato. Una chiamata d’emergenza dovrebbe permettere a queste orga- nizzazioni di reagire in modo ottimale grazie alla messa a disposizione di tutte le

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informazioni rilevanti. Ad esempio la videotelefonia facilita chi chiama il 144 a stimare le ferite in caso di incidente e a dare consigli ai presenti nel prestare il primo soccorso fino all’arrivo dell’ambulanza. Stando tra l’altro al progetto EmerGent (2015) finanziato tramite l’UE, più di due terzi delle organizzazioni interpellate indicavano ad esempio che la trasmissione di immagini tramite i media sociali sarebbe utile o addirittura molto utile. Per quanto concerne le registrazioni video il tasso si attesta al 60 per cento. Analogamente alle organizzazioni di primo soccorso, anche il telefono amico e Pro Juventute beneficerebbero dei miglioramenti al servizio d’emergenza. Queste do- vrebbero tuttavia sostenere certi costi per l’attuazione, che al momento non possono essere stimati nel dettaglio.

3.3.3.2 DNS e governance di Internet

Possibilità di stanziare contributi a favore di organizzazioni internazionali (art. 64 cpv. 5 e 6)

Le organizzazioni internazionali attive nell’ambito della governance di Internet e dei relativi processi multilaterali vengono sostenute maggiormente tramite i contributi finanziari dell’UFCOM.

3.3.4 Economia globale

3.3.4.1 Definizione di FST e obbligo di notifica

Abrogazione dell’articolo 6 LTC, segnatamente dell’obbligo dei FST di garantire le condizioni di lavoro usuali nel settore e di offrire un numero adeguato di posti di tirocinio

Occorrerà in primo luogo evitare disparità di trattamento tra i FST e un’eventuale distorsione della concorrenza. La disposizione non può essere applicata a tutti i FST (compresi i fornitori internazionali di servizi OTT con sede all’estero). Una limita- zione dell’obbligo ai FST che continueranno ad essere registrati comporterebbe una disparità di trattamento tra gli attori di mercato.

3.3.4.2 Roaming internazionale

Modifica delle modalità di fatturazione (segnatamente l’obbligo di fatturare al secondo o al kilobyte) per gli operatori di rete mobile (art. 12abis cpv. 1)

Se le condizioni rimangono invariete, una parte del surplus del produttore passerà al consumatore, anche se è ipotizzabile il verificarsi di effetti dinamici (tra cui un aumento della domanda dovuto al calo del prezzo medio al secondo o al kilobyte e/o il calo dei costi di transazione), da cui potrebbero trarre profitto anche gli operatori di rete mobile. L’influenza del roaming internazionale sulla cifra d’affari dei FST,

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che sono tra l’altro attivi anche come operatori di rete mobile, è tuttavia piuttosto modesta. Secondo i dati finanziari di tutti gli operatori di rete mobile rilevati nella statistica sulle telecomunicazioni, nel 2013 in totale il 26 per cento della cifra d’affari netta è stata realizzata con i servizi di radiocomunicazione mobile. La cifra d’affari netta risultante dal roaming internazionale ammonta a circa il 4 per cento.58

Possibilità di introdurre misure strutturali e/o tecniche (art. 12abis cpv. 1)

Potenzialmente la concorrenza nel settore del roaming internazionale può essere promossa. Considerato che i consumatori all’estero possono fruire delle offerte di altri fornitori, aumenta la pressione sul piano concorrenziale. Non è tuttavia certo che siano adottate in futuro misure strutturali e/o tecniche e che queste siano effica- ci. Nel regolamento (UE) n. 531/2012, le possibilità in materia sono previste soltanto dalla metà del 2014, mentre già nell’ambito delle proposte della Commissione europea (2015) in merito al cosiddetto Connected Continent legislative package si discute di ulteriori strumenti per ridurre i prezzi di roaming al dettaglio o della soppressione totale dei supplementi per il roaming. Nel caso in cui le misure struttu- rali e/o tecniche dell’UE avessero un effetto modesto, anche per gli operatori svizze- ri non dovrebbero avere una grande influenza.

Migliore disciplinamento normativo dell’obbligo d’informazione per gli operatori di rete mobile nei confronti dell’UFCOM (art. 12abis cpv. 2)

Viene garantita l’efficacia della regolamentazione. Senza un monitoraggio di merca- to efficace non possono essere individuati gli eventuali problemi e manca una base solida che autorizzi lo Stato a intervenire ove necessario. Coinvolgendo ulteriori attori nel monitoraggio di mercato si può inoltre evitare di distorcere la visione globale del mercato.

Possibilità di fissare limiti massimi di prezzo nel quadro di accordi internazionali (art. 12abis cpv. 1)

Se le altre misure nell’ambito del roaming internazionale relative ai problemi de- scritti al numero 1.1 (Situazione iniziale) non sono efficaci o lo sono soltanto in parte, e se vi è la possibilità in relazione con l'UE, si potrebbero fissare limiti mas- simi di prezzo nel quadro di un accordo internazionale in materia. Questi limiti, influenzando il meccanismo dei prezzi, potrebbero creare certe inefficienze; tuttavia, gli attuali limiti di prezzo previsti dall’UE59 sembrano riuscire a coprire i costi e potrebbero, analogamente alla modifica delle modalità di fatturazione, portare non solo all’eliminazione di una parte del surplus del produttore ma, se le condizioni rimangono invariate, anche a un aumento del surplus del consumatore.

58 Per i dati relativi alle cifre d’affari del roaming internazionale, cfr. UFCOM (2015d); per i dati finanziari al 31.12, cfr. UFCOM (2015e). 59 Cfr. le considerazioni al n. 3.3.1.2 Conseguenze per le economie domestiche.

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3.3.4.3 DNS e governance di Internet

Possibilità di obbligare terzi ad assumere compiti delegati (art. 28a cpv. 2)

Sul piano economico, soprattutto la maggiore sicurezza in caso di interruzione del sistema degli indirizzi .ch permetterà di evitare costi. Anche solo interruzioni tempo- ranee avrebbero notevoli ripercussioni a livello macroeconomico.

3.3.4.4 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete

Tutte le misure in questo settore

L’attuale iter da seguire per realizzare gli obiettivi della LTC deve essere ottimizza- to. In questo modo viene incoraggiata la concorrenza nel mercato delle telecomuni- cazioni, il che tra l’altro favorisce la pluralità dell’offerta e servizi a prezzi conve- nienti. È improbabile che vi siano ripercussioni notevoli sulla produttività nel settore delle telecomunicazioni. Secondo le cifre dell’Ufficio federale di statistica UFS (2012– 2015a), dalla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, la produttività in questo settore è aumentato in media del 5 per cento l’anno. Ad esempio, addirittura la disaggregazione dei doppini in rame introdotta nel 2007 non sembra aver avuto un’influenza determinante su questo sviluppo. Anche lo sviluppo del mercato del lavoro non dovrebbe subire conseguenze signifi- cative. Secondo l’UFS (2012–2015b), nel periodo intercorso tra l’inizio del 2007 e l’introduzione della disaggregazione della rete locale alla fine del 2014, il numero di impiegati nel settore delle telecomunicazioni è aumentato in media dell’1,1 per cento circa l’anno.60

Introduzione del diritto a intervenire d’ufficio (art. 13j cpv. 3)

I possibili effetti di collisione, che in generale nuocciono alla concorrenza, possono essere limitati. In casi particolari, ad esempio nel settore della terminazione mobile, se vi è un attore dominante sul mercato, sarebbe possibile che i prezzi all’ingrosso vengano in futuro regolamentati e pertanto che il mercato delle radiocomunicazioni mobili possa in generale divenire più competitivo.61

Maggiore flessibilità nell’applicazione degli strumenti normativi (art. 13d)

Agli organi di regolazione è permesso strutturare in modo adeguato gli interventi di regolamentazione previsti evitando errori normativi. La conseguente possibilità di

60 Il tasso di crescita medio è stato calcolato in tre fasi: 1. È determinata la differenza dei valori trimestrali rispetto a quelli dell’anno precedente; 2. Sulla base di questi valori tri- mestrali viene calcolato un valore medio annuo; 3. In base ai valori medi annui si calcola il tasso di crescita medio. 61 Per un esempio di effetti positivi sul piano concorrenziale derivanti dalla regolamentazio- ne dei proventi dei servizi di terminazione su reti mobili, cfr. ad es. Hurkens, S./López, Á. (2012).

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interventi più lievi dovrebbe influenzare positivamente la concorrenza e gli investi- menti. Inoltre permette di preservare gli incentivi all’investimento ma anche di offrire, ai FST senza reti di accesso proprie62, una situazione idonea per offerte competitive, nel quadro dei servizi e delle infrastrutture prescritte per legge.

Adeguamenti procedurali mediante la distinzione tra i mercati regolamentati e gli strumenti normativi (art. 13e segg.)

Questa misura che dovrebbe impedire che il diritto della concorrenza e il diritto delle telecomunicazioni si possano contrastare a vicenda, garantisce la certezza del diritto e pertanto la sicurezza degli investimenti.

Coutenza dell’infrastruttura passiva esistente nella piena trasparenza, senza operare discriminazioni e a prezzi adeguati (art. 36a)

La possibilità della coutenza per sfruttare capacità disponibili di infrastrutture già esistenti offre un grande potenziale di risparmio (aumento della redditività, diminu- zione degli ostacoli di accesso al mercato) nel potenziamento delle reti a banda ultra larga. Pur essendoci già oggi alcune offerte isolate per la coutenza di infrastrutture, non esiste un vero e proprio mercato e vi è poca trasparenza in materia di offerte e prezzi. Aumentando la trasparenza, i costi di transazione possono calare o la fruizio- ne del «mercato» aumentare e la costruzione della rete può essere pianificata in modo efficiente. Nel collegamento del Paese alle reti a banda ultra larga sia filari che mobili, le infrastrutture fisiche passive sono di essenziale importanza. Secondo Analysys Mason (2012a), per quanto concerne le reti filari a banda ultra larga, i costi delle canalizzazioni di cavi e in particolare i conseguenti lavori di scavo rappresentano di gran lunga la categoria di costi più importante, stimata al 65-80 per cento dei costi totali. La costruzione di piloni d’antenna radio risulta essere complessa e laboriosa a causa delle resistenze da parte della popolazione e delle prescrizioni relative alla protezione del paesaggio e degli insediamenti. Allo stesso tempo i fornitori di radio- comunicazione mobile sono costretti a costruire costantemente nuovi impianti di antenne per poter soddisfare la domanda in forte aumento in termini di trasmissione di dati mobili. Secondo Ehrbar, S. (2013), i fornitori stimano di dover costruire nei prossimi dieci anni circa 8000 nuove antenne. Reti di comunicazione performanti su tutto il territorio e i servizi ad esse subordinati costituiscono un vantaggio sul piano della concorrenza internazionale e sono di centrale importanza per l’ulteriore sviluppo della Svizzera. L’essere in generale maggiormente attrattivi sul piano della concorrenza internazionale, grazie a reti di comunicazione disponibili su larga scala e performanti, può in generale condurre a investimenti più elevati sulla piazza economica svizzera. Questo effetto risulta anche

62 Si tratta di FST che, diversamente da Swisscom, dalle reti via cavo e da alcune aziende elettriche, non dispongono in modo capillare di linee di collegamento proprie in una de- terminata regione.

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dal fatto che le misure si orientano a direttive europee63 ed è lecito supporre che la regolamentazione riscuota un consenso internazionale. Considerato che in Svizzera esistono delle condizioni quadro analoghe per il potenziamento delle reti a banda ultra larga come nell’UE, per gli investitori esteri può venirsi a creare un ambiente favorevole agli investimenti. D’altronde, non bisogna temere effetti negativi sugli investimenti o sulle innovazioni poiché le infrastrutture passive presentano meno potenziale innovativo e i proprietari vengono adeguatamente risarciti. Ciò viene anche confermato dal fatto che la rego- lamentazione delle canalizzazioni di cavi di Swisscom, azienda considerata domi- nante sul mercato, secondo cui sono applicati prezzi orientati ai costi, non ha avuto quasi alcun effetto negativo sull’attività d’investimento di Swisscom. Vi è tuttavia un margine di incertezza per quel che concerne la portata della domanda supplemen- tare in materia di infrastrutture fisiche passive e degli effetti positivi. Anche nella letteratura vengono descritti diversi effetti positivi. Secondo Nett, L./Stumpf, U. (2011), nuove reti a banda ultra larga possono essere potenziate in modo più conveniente, rapido e ampio tramite l’utilizzo sistematico di capacità esistenti e la concorrenza può essere incentivata. In modo più conveniente e rapido, perché gli onerosi e lunghi lavori di costruzione e le procedure di autorizzazione (in particolare ad es. per i piloni d’antenna radio) potranno in parte essere evitati. L’azienda di consulenza Analysys Mason (2012b) stima che con l’utilizzo di infrastrutture altrui i costi potranno essere ridotti fino al 75 per cento (se non è più necessario effettuare alcun proprio scavo). La Commis- sione europea (2013) stima che con l’attuazione della direttiva 2014/61/UE, la quale, oltre a una coordinazione migliore dei progetti di costruzione e alla riduzione dei tempi per la procedura di autorizzazione, prevede in particolare anche l’accesso all’infrastruttura passiva, si potrà risparmiare il 30 per cento dei costi per la costru- zione delle reti a banda ultra larga. L’ampliamento può avvenire su ampia scala 64 in quanto, evitando onerosi lavori di scavo in ulteriori regioni, risulta redditizio e nel migliore dei casi, con il collegamen- to tramite reti a banda ultra larga, viene a crearsi una specie di gara all’utilizzo di capacità infrastrutturali già esistenti. Secondo Analysys Mason (2012a) ne traggono vantaggio regioni meno densamente popolate che finora non sono state prese in considerazione, o solo marginalmente, per il potenziamento delle reti a banda ultra larga. Da ultimo la concorrenza può essere incentivata se grazie all’accesso a infrastrutture altrui e pertanto ai costi di ampliamento più bassi, più operatori potenziano la pro- pria rete in una regione.65 Con il diritto all’accesso e alla coutenza degli impianti

63 Conformemente alla direttiva 2014/61/UE, gli Stati membri dell’UE sono tra l’altro tenuti a integrare nella propria legislazione nazionale, entro la fine del 2015, la prescrizione se- condo cui tutti i titolari delle infrastrutture esistenti, idonee al potenziamento delle reti di comunicazione, devono garantire l’accesso agli altri fornitori a condizioni eque e ragio- nevoli. Inoltre gli Stati membri sono tenuti a garantire il diritto di accesso agli impianti domestici. 64 È lecito supporre che la rete in fibra ottica non possa essere potenziata ovunque in modo redditizio. Ad esempio Ilic, D. et al. (2009) giungono alla conclusione che in Svizzera un ampliamento della rete in fibra ottica possa essere realizzato in modo redditizio sul piano economico per al massimo il 60% della popolazione. 65 Ilic et al. (2009) stimano che in Svizzera le reti in fibra ottica possano essere duplicate al massimo per l’11,3% della popolazione nelle zone più densamente popolate.

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domestici, considerati strutture essenziali66, si possono garantire la libertà di scelta dei consumatori e pertanto le condizioni per il buon funzionamento della concorren- za.67 Questo ultimo a sua volta favorisce il raggiungimento degli obiettivi ultimi della LTC, ossia l’offerta di una vasta gamma di servizi di qualità a prezzi conve- nienti. All’estero sono già state maturate esperienze con la regolamentazione simmetrica di infrastrutture passive. Secondo Analysys Mason (2012a) hanno potuto essere osser- vati effetti positivi ad esempio in Lituania e in Portogallo. In questi Paesi, oltre alla regolamentazione asimmetrica di infrastrutture passive è stata introdotta una rego- lamentazione simmetrica per tutti i gestori di infrastrutture. In entrambi i Paesi queste misure di regolamentazione hanno portato al potenziamento della tecnologia NGA (Next Generation Access) e a più concorrenza a livello di infrastruttura. In particolare in Lituania, le misure hanno portato a creare una delle coperture più capillari della rete a banda ultra larga in Europa e nel confronto con gli altri Stati membri dell’UE, la dinamica concorrenziale ha permesso una regolamentazione del mercato più blanda.

Coutenza degli impianti domestici nella piena trasparenza, senza operare discri- minazioni e a prezzi adeguati e obbligo per i proprietari di immobili di tollerare, oltre al collegamento di propria scelta, anche altri collegamenti fino ai locali abitativi o commerciali (art. 35b e 35a)

L’accesso simmetrico agli impianti domestici esistenti promuove la concorrenza, rafforzando la libertà di scelta dei consumatori. Questo effetto viene potenziato con l’obbligo per i proprietari di immobili di tollerare l’installazione di altri collegamen- ti. Considerato che, per i costruttori della rete, la sicurezza in materia di pianifica- zione per il potenziamento della rete sarà maggiore, potranno essere realizzati inve- stimenti efficienti. Quale sia infine la loro entità affinché sia promosso l’ampliamento delle reti a banda ultra larga, non è tuttavia chiaro. Le esperienze maturate finora all’estero non permettono di formulare una risposta chiara. Pertanto secondo ad esempio Stumpf, U. (2011) non è possibile valutare in modo definitivo se in Francia l’accesso agli impianti domestici porterà a più investimenti o a una diffusione più elevata della rete a banda ultra larga.

66 Le strutture essenziali (dall’inglese essential facilities) indicano impianti determinanti o informazioni per la creazione di determinati prodotti. Il termine trova la sua origine nel diritto americano sui cartelli. 67 Nell’economia, secondo Knieps, G. (2008) si ritiene in generale che le strutture essenziali debbano sottostare a una regolamentazione (ex ante) specifica al settore per garantire la capacità di funzionamento della concorrenza.

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3.3.4.5 Protezione dei giovani e dei consumatori

Estensione dell’obbligo per i FST di lottare contro lo spamming tramite chiamate pubblicitarie sleali e obbligo per i call center di verificare se i numeri di telefono dei loro destinatari figurano nell’elenco telefonico, e di indicare un numero di telefono iscritto nell’elenco e che sono autorizzati a utilizzare (art. 45a LTC e 3 LCSl)

I costi di transazione dovrebbero aumentare per i fornitori di servizi di chiamate pubblicitarie indesiderate, ma essere maggiormente sostenibili per le altre categorie di fornitori. Inoltre la domanda (se si escludono gli sviluppi autonomi di questa) di sistemi di filtri dovrebbe registrare un leggero aumento.

Obbligo per i FST di offrire alcuni servizi separatamente, e non più soltanto in forma di pacchetti, e di pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi offerti; possibilità per l’UFCOM di pubblicare queste informazioni (art. 12 e 12a)

In particolare una trasparenza migliore in materia di qualità dei servizi ed eventual- mente anche l’obbligo di offrire i servizi separatamente (incertezza sull’efficacia; cfr. n. 3.3.1.6) possono potenzialmente migliorare la ripartizione dei servizi.

Obbligo per i FST di offrire alcuni servizi separatamente, e non più soltanto in forma di pacchetti, e di informare il pubblico, se le informazioni, al momento della trasmissione, sono trattate in modo differente (violazione del principio di neutrali- tà della rete) e possibilità per l’UFCOM di pubblicarle (art. 12 e 12a)

Le prescrizioni in materia di trasparenza relative alla trasmissione dei dati (in caso i servizi prioritari siano stati finora privilegiati) potrebbe promuovere in certa misura l’entrata sul mercato svizzero di fornitori di servizi OTT nazionali e internazionali (ad es. startup, web-TV e offerte video on demand) e soprattutto rafforzare i fornitori di servizi OTT già presenti. Il tutto avrebbe un effetto promotore sull’innovazione. Grazie agli obblighi in materia di trasparenza, gli utenti finali possono inoltre con- trollare meglio un operatore di rete in caso di azioni che limitano la concorrenza (privilegio o blocco di determinati servizi), sfruttando l’asimmetria informativa descritta al punto 1.1 (Situazione iniziale) e, in certe circostanze, la propria posizio- ne in quanto fornitore di accesso a Internet.

3.3.4.6 Frequenze e impianti

Soppressione dell’obbligo generale di concessione in caso di diritti di utilizzazione delle frequenze, esenzione da un tale obbligo e possibile introduzione di una Light Licensing mediante l’obbligo di notifica (art. 22) Grazie agli adeguamenti del sistema di concessione e al conseguente accesso agevo- lato allo spettro nonché all’eliminazione di ostacoli burocratici, vengono stimolati gli investimenti. Il funzionamento dell’infrastruttura di radiocomunicazione può essere garantito anche agevolando l’accesso, in quanto condizioni e regole per l’utilizzo dello spettro delle frequenze possono essere emanate anche adottando il

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principio di un’utilizzazione esente da concessione. Con il nuovo obbligo di notifica, il rischio d’interferenza di certe applicazioni, per cui non si giustifica l’attribuzione di una concessione, può essere ridotto al minimo e disciplinato.

Trasferimento flessibile e semplificato dei diritti di utilizzazione delle frequenze, in diverse forme (art. 24d cpv. 1–4)

La commercializzazione delle frequenze viene semplificata e promossa e in questo modo è più probabile che funzioni. I diritti di utilizzazione delle frequenze sono di regola attribuiti in modo relativamente rigido per un periodo più lungo (in Svizzera attualmente 12-18 anni per diritti di utilizzazione delle frequenze per la radiocomu- nicazione mobile). Nel corso di questo periodo, gli sviluppi di mercato e tecnologici possono cambiare la dotazione ottimale dei diritti di utilizzazione delle frequenze. La commercializzazione delle frequenze offre agli attori di mercato, fino alla suc- cessiva attribuzione dei diritti d’utilizzazione, un adeguamento flessibile delle dota- zioni di frequenze e margini di manovra supplementari. Diritti di utilizzazione possono essere trasferiti a un nuovo titolare disposto a pagare di più. La commercia- lizzazione delle frequenze (ogni singolo trasferimento) incoraggia pertanto un’utilizzazione più efficiente e una ripartizione, in funzione delle esigenze, delle frequenze limitate.68 Ciò permette agli attori di mercato di reagire più rapidamente ai cambiamenti tecnologici ed economici e stimola gli investimenti nelle nuove tecno- logie. Con la promozione della commercializzazione delle frequenze vengono ridotti gli ostacoli per entrare sul mercato, considerato che, indipendentemente dal momen- to dell’attribuzione delle concessioni di radiocomunicazione, chi è nuovo sul merca- to può acquisire in qualsiasi momento diritti di utilizzazione delle frequenze. Il che può influenzare poi positivamente il livello di competitività anche se nessun nuovo attore entra nel mercato. Se per nuovi attori è fondamentalmente possibile entrare sul mercato, la potenziale concorrenza potrebbe avere degli effetti che la favoriscono.69 Inoltre, la commercializzazione delle frequenze può aprire nuove possibilità per realizzare in modo efficiente e rapido il cambiamento di destinazione dei diritti di utilizzazione tutelati dalla legge. Agevolando e rendendo più flessibile il trapasso della concessione, inclusa la commercializzazione delle frequenze, si contribuisce in diversi modi a raggiungere gli obiettivi della LTC. In un studio esaustivo realizzato per la Commissione europea, Dotecon (2004) insieme a Analysys Mason e Hogan&Hartson giungono alla conclusione che i vantaggi economici di una com- mercializzazione delle frequenze ben funzionante sono particolarmente notevoli e prevalgono nettamente sui costi. Le ipotesi e le esperienze in relazione alle norme per la commercializzazione delle frequenze all’estero suggeriscono pure che vi saranno risvolti positivi per l’economia. La direttiva 2002/21/CE (direttiva 2009/140/CE) ha già da tempo creato nell’UE le basi per la commercializzazione delle frequenze. Nella decisione n. 243/2012/UE viene richiesta l’introduzione della commercializzazione delle frequenze negli Stati membri. L’UE parte dal presupposto che la commercializzazione delle frequenze insieme a condizioni di utilizzo flessibili possa giovare alla crescita economica.

68 L’importanza della commercializzazione delle frequenze per un loro utilizzo più efficace è ad esempio riconosciuto nella decisione n. 243/2012/UE. 69 In merito ai potenziali effetti della commercializzazione delle frequenze, cfr. ad esempio RSPG (2004).

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Al di fuori dell’Europa, alcuni Paesi, tra cui l’Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati Uniti, hanno già da tempo promosso, reso flessibile e semplificato la commercializzazione delle frequenze. Le attività di trasferimento non sono state finora molto elevate ma tuttavia significative. In generale, le esperienze maturate sono state buone. Infatti dopo l’introduzione della commercializzazione delle fre- quenze si è potuto osservare un’intensificazione della concorrenza, sebbene allo stesso tempo siano state espresse in parte preoccupazioni in materia di concentrazio- ne e potere di mercato. Non sono state formulate preoccupazioni in merito alla frammentazione dello spet- tro. La Nuova Zelanda ha sfruttato con successo la commercializzazione delle fre- quenze per aprire alla radiocomunicazione mobile commerciale la banda dei 2 GHz che era in parte occupata dagli operatori di ponti radio. A Hong Kong grazie all’introduzione della commercializzazione delle frequenze e alla liberalizzazione dei diritti di utilizzazione delle frequenze è stato accelerato lo sviluppo in direzione della LTE. La più grande commercializzazione delle frequenze con un volume complessivo di quasi 2,5 miliardi di euro è stata gestita negli Stati Uniti nel gennaio 201470. In questo modo è stato reso possibile a T-Mobile USA rafforzare la propria presenza sul grande mercato statunitense. Con l’operazione di compensazione, anche Verizon ha potuto adeguare la propria dotazione di frequenze alle proprie necessità e alla propria strategia commerciale.

Nella commercializzazione delle frequenze vi sono in generale determinati rischi, come la perdita di controllo delle autorità concedenti, la frammentazione delle bande di frequenza o la tesaurizzazione delle frequenze, che potrebbero ostacolare la concorrenza. Tali rischi possono essere esclusi in larga misura tramite verifica preliminare di un trasferimento da parte delle autorità concedenti. Inoltre non si conosce ancora in che misura aumenteranno i trasferimenti di diritti di utilizzazione in virtù delle nuove disposizioni. Pertanto non è ancora chiaro in che misura possano essere conseguiti gli effetti positivi.

Creazione di basi giuridiche per la coutenza delle reti (art. 24d cpv. 5)

Grazie a sinergie e a risparmi sui costi si può aumentare eventualmente la produttivi- tà nel mercato della radiocomunicazione mobile.

Possibilità sanzionatorie per la messa a disposizione sul mercato di impianti elettrici non conformi, che disturbano le telecomunicazioni (art. 55 LIE)

Sarà possibile monitorare più efficacemente il mercato onde evitare interferenze radio. Con la nuova regolamentazione, gli impianti elettrici che disturbano le tele- comunicazioni possono essere ritirati dalla circolazione al momento dell’importazione. In generale dovrebbero poter essere evitate ulteriori interferenze soprattutto con il traffico di radiocomunicazione e ridotto il numero di impianti, messi in circolazione e utilizzati, che non soddisfano le prescrizioni. In questo modo potranno essere evitate distorsioni della concorrenza che si verifica- no quando singoli attori di mercato immettono in commercio impianti elettrici che non soddisfano le prescrizioni.

70 Per ulteriori informazioni, cfr. Heise.de (2014).

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3.4 Conseguenze per la società

3.4.1.1 Servizio d’emergenza

Possibile estensione ad altri servizi di telecomunicazione e disciplinamento più dettagliato in materia di istradamento e localizzazione delle chiamate (art. 20)

Migliori servizi d’emergenza rappresentano un vantaggio per tutta la società nono- stante i costi che ne comportano. Tuttavia soprattutto al momento attuale (non si conosce ancora l’assetto concreto del futuro servizio d’emergenza) tali ripercussioni, sia sul piano dei vantaggi (miglioramento della protezione dei beni di polizia quali la vita, l’integrità personale, la salute e la proprietà) che finanziario, non possono essere descritte né quantificate, e si prestano difficilmente a un confronto. In genera- le, addirittura i costi totali del servizio d’emergenza odierno non sono noti, perché sono peraltro ripartiti tra diversi gruppi (imprese, Stato e organizzazioni) e diverse competenze.

3.4.1.2 DNS e governance di Internet

Tutte le misure in questo settore tranne il miglioramento della trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto ai servizi d’elenco regolamentati e commerciali (art. 12d, 21 e 21a)

Secondo la Strategia per una società dell’informazione in Svizzera, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) rappresentano oggi uno degli incen- tivi più importanti dell’attività sociale, economica e politica (ISA IG 2015). La frequenza di utilizzo e il funzionamento delle TIC dipendono in larga misura dal funzionamento degli elementi d’indirizzo (ad es. raggiungibilità degli indirizzi Internet). Di conseguenza, la garanzia della certezza del diritto e l’aumento della sicurezza in caso di interruzione del sistema possono potenzialmente evitare anche costi sociali. Indirettamente, la società dell’informazione può trarre vantaggio anche dal poten- ziamento dei processi multilaterali nel settore della governance di Internet.

3.4.1.3 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete

Tutte le misure in questo settore

Secondo la Strategia per una società dell’informazione in Svizzera, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) rappresentano oggi uno degli incen- tivi più importanti dell’attività sociale, economica e politica (ISA IG 2015). Gli adeguamenti proposti al disciplinamento in materia di accesso sono idonei almeno a breve termine per favorire lo sviluppo della società dell’informazione in Svizzera. In tal senso anche la società può beneficiare degli adeguamenti proposti.

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Coutenza dell’infrastruttura passiva esistente nella piena trasparenza, senza operare discriminazioni e a prezzi adeguati (art. 36a)

Si possono evitare onerosi lavori di costruzione ed eventualmente anche un numero eccessivo di antenne di radiocomunicazione. In questo modo si riesce a ridurre i fastidiosi rumori dei lavori e il numero dei piloni d’antenna radio, spesso fonte di disagio.

Non vi è il rischio di maggiori arresti dell’infrastruttura di fornitura in quanto i cavi per le telecomunicazioni possono essere posti unicamente in infrastrutture idonee. Eventualmente ci si deve piuttosto attendere meno arresti della fornitura, se si pos- sono evitare danni, in quanto i costruttori della rete potranno localizzare con anticipo le infrastrutture altrui (cfr. n. 3.3.1.5).

3.4.1.4 Protezione dei giovani e dei consumatori

Estensione dell’obbligo per i FST di lottare contro lo spamming tramite chiamate pubblicitarie sleali e obbligo per i call center di verificare se i numeri di telefono dei loro destinatari figurano nell’elenco telefonico, e di indicare un numero di telefono iscritto nell’elenco e che sono autorizzati a utilizzare (art. 45a LTC e 3 LCSl)

Contrastando meglio le chiamate pubblicitarie vengono tutelati dieci mila clienti che hanno presentato ricorso contro i disagi quotidiani subiti.

Obbligo per i FST di informare il pubblico se, al momento della trasmissione, le informazioni sono trattate in modo differente (violazione del principio di neutrali- tà della rete) e possibilità per l’UFCOM di pubblicarle (art. 12a)

Con l’obbligo degli FST di informare il pubblico, i clienti possono fruire di Internet in modo più autonomo e responsabile, invece di non riuscire a capire perché i conte- nuti e i servizi a cui cercano di ricorrere non funzionano.

Possibilità per il Consiglio federale di emanare disposizioni volte a proteggere i bambini e i giovani, in particolare di obbligare i FST a informarne i loro clienti (art. 46a cpv. 1) La sensibilizzazione nel settore della protezione dei bambini e dei giovani porta a una situazione di maggior sicurezza nell’utilizzo delle telecomunicazioni. I bambini e i giovani possono fruire dei servizi a seconda della loro età e i genitori possono tutelarli meglio dai diversi rischi di Internet.

3.4.1.5 Frequenze e impianti

Possibilità sanzionatorie per la messa a disposizione sul mercato di impianti elettrici non conformi, che disturbano le telecomunicazioni (art. 55 LIE)

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Si potrebbero evitare costi sociali in misura marginale, ad esempio in relazione a interferenze con i servizi d’emergenza.

3.5 Conseguenze per l’ambiente

3.5.1.1 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete

Coutenza dell’infrastruttura passiva esistente nella piena trasparenza, senza operare discriminazioni e a prezzi adeguati (art. 36a)

Evitando ulteriori antenne di radiocomunicazione mobile, grazie al disciplinamento simmetrico in materia di accesso nel caso di canalizzazioni di cavi, si salvaguardano gli insediamenti e il paesaggio. Non vi è il rischio di ulteriori problemi ambientali dovuti alla coutenza di canalizza- zioni di cavi da parte degli FST, in quanto i cavi per le telecomunicazioni possono essere posti unicamente in infrastrutture idonee (cfr. n. 3.5.1.1)

3.5.1.2 Frequenze e impianti

Creazione di basi giuridiche per la coutenza delle reti (art. 24d cpv. 5)

Evitando ulteriori antenne di radiocomunicazione mobile, si salvaguardano gli insediamenti e il paesaggio.

3.6 Conseguenze per l’estero

Possibilità di introdurre misure strutturali e/o tecniche nel settore del roaming internazionale (art. 12abis cpv. 1)

L’introduzione ad esempio del Local Break Out (LBO) può avere come conseguenza che una parte delle cifre d’affari realizzate sul mercato al dettaglio dai fornitori di radiocomunicazione mobile svizzeri andrebbero a finire, almeno in parte, all’estero o in mano a operatori di rete mobile esteri. Nel caso del LBO i clienti finali potreb- bero d’ora in poi ricorrere direttamente a prestazioni di fornitori esteri. Allo stesso tempo però i fornitori locali potrebbero proporre in Svizzera offerte corrispondenti ai clienti di operatori di rete mobile esteri.

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4 Relazione con il programma di legislatura e le strate-

gie nazionali del Consiglio federale

4.1 Relazione con il programma di legislatura

Nel suo messaggio sul programma di legislatura 2011–2015, del 25 gennaio 201271, il Consiglio federale ha dichiarato di voler stendere un rapporto complementare sulla valutazione del mercato delle telecomunicazioni. Al numero 6.8 di questo rapporto, pubblicato il 28 marzo 201272, ha dichiarato di voler attribuire, nel corso dell’attuale legislatura, un mandato per l’elaborazione di una proposta di revisione parziale della LTC da sottoporre a consultazione. In occasione della pubblicazione del suo terzo rapporto73, il 19 novembre 2014, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di presentargli un tale progetto entro la fine del 2015.

4.2 Relazione con le strategie nazionali del Consiglio

federale Il presente avamprogetto s’iscrive nel quadro delle successive strategie nazionali adottate dal Consiglio federale: a. Strategia per una società dell’informazione in Svizzera del marzo 201274; b. Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i rischi informati- ci del 27 giugno 201275; c. Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche del 27 giu- gno 201276; d. Strategia della Confederazione concernente la gestione dei nomi di dominio Internet del 27 febbraio 201377.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Il progetto di modifica della LTC si basa sull’articolo 92 della Costituzione che autorizza la Confederazione a legiferare in particolare in materia di telecomunica- zioni. Le modifiche della legge in vigore intervengono nel quadro delle disposizioni costituzionali sui cui si fondano la legge sul Tribunale federale (LTF), la legge

71 FF 2012 305, qui 369 e 430.

72 Il rapporto può essere consultato o scaricato all’indirizzo www.ufcom.admin.ch > Docu- mentazione > Legislazione > Parlamento > Valutazione del mercato delle telecomunica- zioni. 73 Rapporto 2014 sugli sviluppi del mercato delle telecomunicazioni in Svizzera e sulle conseguenti sfide a livello legislativo, che può essere consultato o scaricato all’indirizzo www.ufcom.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Parlamento > Valutazione del mercato delle telecomunicazioni.

74 Cfr. n. 2 di cui sopra, commenti all’art. 48a.

75 Cfr. n. 2 di cui sopra, commenti all’art. 48a.

76 Cfr. n. 2 di cui sopra, commenti all’art. 48a.

77 Cfr. n. 2 di cui sopra, commenti all’art. 48a.

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federale contro la concorrenza sleale (LCSl), la legge sugli impianti elettrici (LIE) e la legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

Come avviene già nel quadro dell’attuale articolo 5 LTC, il divieto di utilizzare radiofrequenze o elementi di indirizzo per la fornitura di servizi di telecomunicazio- ne potrà essere decretato nei confronti di un’impresa organizzata secondo il diritto estero unicamente se tale divieto non viola gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare nell’ambito dell’OMC. L’ulteriore limitazione che vincola i fornitori di servizi a valore aggiunto ad avere una sede in Svizzera è necessaria per garantire l’osservanza di leggi e regolamenti volti a prevenire pratiche ingannevoli e fraudolente. È pertanto lecita ai sensi dell’articolo XIV lettera c i) dell’allegato 1.B dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20). Il settore degli impianti di telecomunicazione e quello della compatibilità elettroma- gnetica degli impianti elettrici rientrano nel campo di applicazione dell’ARR CH- UE (all. 1, n. 7 e 9). Affinché questi settori restino nel quadro di quest’accordo, è necessario garantire l’equivalenza delle legislazioni. Le modifiche apportate all’articolo 31 hanno questo fine, come pure le disposizioni penali in materia di impianti elettrici della LIE, anche se in questo ultimo caso non rientrano più nel campo di applicazione dell’ARR. Occorre inoltre notare che le modifiche dell’articolo 31 non si pongono in contrasto con altri impegni internazionali, essendo stata attribuita soltanto una competenza al Consiglio federale che deve ancora essere definita nel dettaglio. È in questo momento che gli impegni internazionali della Svizzera dovranno essere rispettati, soprattutto per non creare ostacoli tecnici ingiu- stificati al commercio.

5.3 Forma dell’atto

Poiché si tratta di modifiche di leggi esistenti, il presente avamprogetto assume la forma di una legge federale.

5.4 Freno alle spese

Il presente avamprogetto non contiene alcuna disposizione che sottostà al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

5.5 Conformità con la legge sui sussidi

Per i sussidi previsti all’articolo 64 cpv. 5, si rinvia al commento relativo a questa disposizione al numero 2 di cui sopra.

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5.6 Delega di competenze legislative

Il presente avamprogetto conferisce al Consiglio federale le competenze legislative seguenti: - definire le modalità di registrazione e l’aggiornamento periodico del registro dei fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 4 cpv. 2); - definire le informazioni che devono essere pubblicate dai fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 12a cpv. 4); - emanare norme che impediscano l’applicazione di prezzi al dettaglio spro- porzionalmente elevati e adottare misure volte a promuovere la concorrenza nel settore del roaming internazionale (art. 12abis cpv. 1); - definire il contenuto minimo di un’inscrizione nell’elenco e disciplinare i dettagli relativi alla pubblicazione e all’utilizzo dei dati (art. 12d cpv. 2); - definire i settori del mercato dei servizi di telecomunicazione che potrebbero essere sottoposti a obblighi (art. 13e); - ammettere eccezioni all’obbligo di garantire l’istradamento e la localizza- zione delle chiamate e prevedere l’utilizzo di funzioni di localizzazione su apparecchi terminali (art. 20 cpv. 2); - estendere l’obbligo di fornire servizi d’emergenza ad altri servizi di teleco- municazione (art. 20 cpv. 3); - stabilire le disposizioni sul trattamento dei dati dell’elenco ed estendere ad altri servizi di telecomunicazione l’applicazione delle norme concernenti la raccolta e la messa a disposizione dei dati dell’elenco (art. 21 cpv. 4 e 6); - determinare a quali condizioni l’utilizzazione delle frequenze possa essere autorizzata (art. 22 cpv. 2–5); - attribuire all’esercito, in caso di chiamata in servizio di truppe, le frequenze supplementari per la durata dell’intervento (art. 25 cpv. 3); - determinare gli elementi d’indirizzo che devono essere gestiti dall’UFCOM (art. 28 cpv. 2); - prevedere deroghe al principio secondo il quale nessuno ha diritto a un parti- colare elemento d’indirizzo (art. 28 cpv. 4); - emanare prescrizioni sulla gestione degli elementi d’indirizzo (art. 28 cpv. 6); - derogare alle disposizioni delle legge federale sulla procedura amministrati- va per le gare pubbliche avviate al fine di trasferire la gestione degli elemen- ti d’indirizzo a terzi (art. 28a cpv. 3); - definire le modalità di gestione dei domini Internet e dei nomi di dominio ad essi subordinati (art. 28b cpv. 5); - stabilire a quali condizioni possa essere limitato l’obbligo d’informazione nel settore della coutenza dell’infrastruttura passiva esistente (art. 36b cpv. 2); - disciplinare l’insieme delle questioni legate alla fissazione e alla riscossione delle tasse, incluso l’importo delle tasse amministrative (art. 41);

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- emanare disposizioni volte a proteggere i bambini e i giovani dai pericoli derivanti dall’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione (art. 46a cpv. 1); - determinare i servizi di telecomunicazione che i fornitori devono assicurare in vista di e in caso di situazioni straordinarie (art. 47 cpv. 1); - emanare prescrizioni sulla sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione (art. 48a); - prevedere il carattere punibile delle infrazioni intenzionali alle prescrizioni di ordinanze e contratti internazionali o accordi volti a proteggere le teleco- municazioni e la radiodiffusione da interferenze elettromagnetiche (art. 55 cpv. 4 LIE). In linea generale, le deleghe di queste competenze legislative sono motivate dalla necessità di ricercare rapidamente soluzioni adeguate in un settore così dinamico e tecnico come quello delle telecomunicazioni. Sulla base dell’articolo 62 capover- so 2, il Consiglio federale mantiene tuttavia la competenza generale di delegare all’UFCOM l’incarico di emanare le prescrizioni amministrative e tecniche necessa- rie. Si sottolinea che la ComCom perderà le competenze legislative che derivano dagli attuali articoli 11a capoverso 4 (definizione del genere e della forma delle informa- zioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che deten- gono una posizione dominate sul mercato devono presentare nell’ambito di una procedura in materia di accesso78), 24a capoverso 2 (delega, in qualità di autorità concedente, di singoli compiti all’UFCOM) nonché articolo 28 capoversi 3 e 4 LTC (approvazione dei piani nazionali di numerazione79 e disciplinamento delle modalità di applicazione della portabilità dei numeri e della libera scelta del fornitore80).

5.7 Conformità con la legislazione sulla protezione dei

dati Nella misura in cui interessano il trattamento di dati personali, le nuove disposizioni rispettano le esigenze della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.

78 Stando al progetto di legge, questa competenza spetta d’ora in poi al Consiglio federale (cfr. art. 13d cpv. 3 lett. c in combinato disposto con l’art. 62 cpv. 2). 79 Stando al progetto di modifica dell’art. 28, i piani nazionali di numerazione adottati dall’UFCOM non sono più sottoposti ad approvazione. 80 La competenza per l’elaborazione di disposizioni sulla portabilità dei numeri spetta al Consiglio federale (cfr. progetto dell’art. 28 cpv. 5 lett. e), mentre l’obbligo di garantire la libera scelta del fornitore è abrogato.

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Lista delle abbreviazioni

ARCEP Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Francia) ARR Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e l’UE asut Associazione svizzera delle telecomunicazioni BAC Base di aiuto alla condotta dell’esercito BEP Building Entry Point (punto d’accesso all’edificio) BEREC Body of European Regulators for Electronic Communica- tions (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche) BNetzA Bundesnetzagentur (Germania) CCPCS Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera ccTLD Country-code Top-Level Domain (dominio di primo livello con codice del Paese) CLI Calling Line Identification (indicazione del numero chia- mante) Comco Commissione della concorrenza ComCom Commissione federale delle comunicazioni CSTD Commission on Science and Technology for Development (Commissione per la scienza e la tecnologia al servizio dello sviluppo) DKIM DomainKeys Identified Mail DMARC Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance DNS Domain Name System (sistema dei nomi di dominio) EENA European Emergency Number Association ETP Equivalente a tempo pieno (Full Time Equivalent) EuroDIG European Dialogue on Internet Governance (Dialogo europeo sulla governance di Internet) FST Fornitori di servizi di telecomunicazione FTTH Fiber to the Home (cablaggio di fibra ottica fino al domici- lio dell’utilizzatore finale) GHz Gigahertz GIP Geneva Internet Platform GPR Ground Probing Radar GPS Global Positioning System gTLD Generic Top-Level Domain (dominio Internet generico)

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ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ente incaricato della gestione mondiale degli indirizzi Internet) IGF Internet Governance Forum (forum sulla governance di Internet) IMSI International Mobile Subscriber Identity IP Internet Protocol (protocollo Internet) ISA IG Comitato di orientamento strategico interdipartimentale società dell’informazione ISP Internet Service Provider IVA Imposta sul valore aggiunto LBO Local Break Out LE License Exempt (deroga all’obbligo di concessione) LL Light Licensing LTE Long Term Evolution MMS Multimedia Messaging Service MNO Mobile Network Operators (operatori di rete mobile) MoU Memorandum of Understanding (memorandum d’intesa) MVNO Mobile Virtual Network Operators (operatori della rete mobile virtuale) NGA Next Generation Access OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economi- co OMC Organizzazione mondiale del commercio OTT Over The Top PIC Protezione delle infrastrutture critiche PIL Prodotto interno lordo PNAF Piano nazionale di attribuzione delle frequenze PSTN Public switched telephony network RoW Rest of the World RSPG Radio Spectrum Policy Group SCOCI Servizio di coordinazione nazionale contro la criminalità su Internet SCOCI SECO Segreteria di Stato dell’economia SEE Spazio economico europeo SNPC Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i rischi informatici SPF Sender Policy Framework

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TIC Tecnologie dell’informazione e della comunicazione TLD Top-Level Domain (dominio di primo livello) UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFS Ufficio federale di statistica UIT Unione internazionale delle telecomunicazione UIT Unione internazionale delle telecomunicazioni UIT-T Settore Standardizzazione delle telecomunicazioni dell’UIT VoIP Voice over IP WLAN Wireless Local Area Network WPR Wall Probing Radar WSIS World Summit on the Information Society (Vertice mondiale sulla società dell’informazione)

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Bibliografia

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