Dipartimento federale delle finanze DFF
5 febbraio 2016
Rapporto esplicativo concernente l’introdu- zione dello scambio automatico di informa- zioni relative a conti finanziari con il Canada
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Indice 1 Situazione iniziale ..................................................................................................................... 4 2 Basi legali per l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni ............ 5 3 Andamento e risultato dei negoziati ....................................................................................... 5 4 Valutazione ................................................................................................................................ 5 4.1 Relazioni economiche e politiche ............................................................................................... 5 4.2 Attuazione delle necessarie basi legali ...................................................................................... 6 4.3 Regolarizzazione del passato..................................................................................................... 6 4.4 Confidenzialità e sicurezza dei dati ............................................................................................ 7 4.4.1 In generale ............................................................................................................................. 7 4.4.2 Valutazione della confidenzialità da parte del Forum globale ............................................... 7 4.4.3 Valutazione della confidenzialità nel quadro della normativa FATCA................................... 8 4.4.4 Valutazione della confidenzialità del Canada ........................................................................ 8 4.5 Accesso al mercato .................................................................................................................... 9 4.6 Condizioni concorrenziali eque («level playing field») ............................................................... 9 5 Commento ai singoli articoli del decreto federale .............................................................. 10 6 Ripercussioni finanziarie ....................................................................................................... 10 7 Programma di legislatura ...................................................................................................... 11 8 Aspetti giuridici ...................................................................................................................... 11 8.1 Costituzionalità ......................................................................................................................... 11 8.2 Conformità con il diritto internazionale ..................................................................................... 12 8.3 Forma dell’atto .......................................................................................................................... 12
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Compendio
Il presente avamprogetto intende presentare all’Assemblea federale il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada. L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione concernenti l’introduzione dello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Questi mandati concernono la ne- goziazione dello scambio automatico di informazioni con l’Unione europea (UE), gli Stati Uniti e con altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche. In vista dell’introduzione standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall’Organizza- zione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) (standard globale), il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA). Questo accordo è basato sull’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza ammini- strativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e permette di garantire un’ap- plicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull’assistenza amministrativa, il MCAA e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono state approvate dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner è necessaria un’attivazione bi- laterale. Quest’ultima implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell’Organo di coordina- mento del MCAA (sez. 7 par. 2.2 MCAA). Il presente avamprogetto di decreto federale autorizza il Consiglio federale a comunicare che il Canada deve figurare nell’elenco tenuto dal Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA ai sensi della sezione 7 paragrafo 2.2 MCAA. Il decreto è sot- toposto per approvazione all’Assemblea federale e fa seguito alla dichiarazione congiunta concer- nente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni firmata il 4 febbraio 2016 da Svizzera e Canada. Il Canada corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio au- tomatico di informazioni. In considerazione delle buone relazioni economiche e politiche con la Sviz- zera, della regolamentazione in materia di denuncia spontanea fiscale, del livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati adeguato e della disponibilità a condurre discussioni concernenti l’accesso al mer- cato, il Canada adempie i criteri stabiliti dal Consiglio federale nel mandato di negoziazione dell’8 otto- bre 2014. In generale, l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada, previsto per il 2017 con il primo scambio nel 2018, contribuirà a consolidare la posizione della Svizzera a livello internazio- nale. Con l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada la Svizzera permet- terà inoltre di intensificare la cooperazione fiscale con un importante membro del G20.
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1 Situazione iniziale
Questi ultimi anni sono stati marcati da una forte crescita della lotta contro la frode e l’evasione fiscale che ha condotto, nel 2014, allo sviluppo dello standard per lo scambio automatico di informazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (standard globale). Questo standard globale è stato approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014 e avallato dai capi di Stato e di Governo del G20 nel mese di novembre del 2014. Lo standard globale disciplina lo scambio a intervalli regolari tra due Stati concernente le informazioni relative a conti che contribuenti (persone fisiche o giuridiche) di un determinato Stato detengono presso un istituto finanziario nell’altro Stato. Esso regola in particolare le modalità dello scambio: le informazioni da scambiare devono essere raccolte dalle istituzioni finanziarie dello Stato e trasmesse alle sue autorità fiscali, che a loro volta le comunicano alle autorità fiscali dello Stato con cui è stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard globale specifica anche le informazioni da scambiare. Si tratta in particolare di informazioni relative al saldo dei conti e concer- nenti tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, utili delle vendite e altri redditi) nonché l’identità dei beneficiari effettivi di questi valori patrimoniali. Lo standard globale definisce altresì l’espressione «isti- tuzione finanziaria tenuta alla dichiarazione» e contiene le disposizioni relative all’identificazione dei clienti, alla protezione dei dati e all’impiego delle informazioni scambiate (principio di specialità). 97 Paesi hanno comunicato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali («Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes», Forum glo- bale) la loro intenzione di introdurre il nuovo standard globale. Fatto salvo l’adempimento delle proce- dure di approvazione applicabili, 56 si sono impegnati a raccogliere i dati dal 2016 e a procedere a un primo scambio nel 2017, mentre 41 altri, tra cui la Svizzera, hanno annunciato la raccolta dei dati per il
2017 e un primo scambio per il 2018.
L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione concernenti l’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Questi mandati concernono la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l’UE, gli Stati Uniti (passaggio dal modello FATCA II al modello FATCA I) e altri Stati. Per quanto concerne questi ultimi, in una prima fase verranno presi in considerazione Paesi con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche e che – ove opportuno – mettono a disposizione dei propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. I mandati prevedono anche che le negoziazioni debbano mirare al mantenimento dell’accesso al mercato al suo livello attuale nonché eventuali miglioramenti dell’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Nel quadro delle discussioni sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni la Svizzera ne- gozia dunque il mantenimento dell’accesso al mercato e le misure che permetterebbero di migliorare la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari. Sulla base di questi mandati, il 18 novembre 2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio con- cernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l’Austra- lia1, facendo seguito alla dichiarazione congiunta firmata da Svizzera e Australia il 3 marzo 2015. Il 25 novembre 2015 esso ha parimenti licenziato il messaggio concernente lo scambio automatico di infor- mazioni tra la Svizzera e l’UE2. Esso fa seguito alla firma, il 27 maggio 2015, del relativo accordo bila- terale, ovvero il Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità euro- pea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi3. Nel mese di gen- naio del corrente anno la Svizzera ha inoltre firmato le dichiarazioni congiunte per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, l’Islanda, la Norvegia e il Giappone. In seguito è stata avviata la procedura di consultazione concernente i relativi decreti fede- rali.
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2 Basi legali per l’attivazione bilaterale dello scambio
automatico di informazioni In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA). Questo accordo è basato sull’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e permette di garantire un’applicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull’assistenza amministrativa4, il MCAA5 e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) 6 sono state appro- vate dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Il MCAA e la Convenzione sull’assistenza ammini- strativa costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto.
Nel quadro del MCAA è necessaria un’attivazione bilaterale per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner. Quest’ultima implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera de- sidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segreta- riato dell’Organo di coordinamento del MCAA (sez. 7 par. 2.2 MCAA). Il presente avamprogetto di de- creto concerne l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con il Canada, ovvero l’autorizzazione concessa dall’Assemblea federale al Consiglio federale di comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA che il Canada deve figurare nell’elenco secondo il paragrafo
2.2 della sezione 7 del MCAA.
3 Andamento e risultato dei negoziati
Le discussioni sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni si sono svolte sottoforma di conferenze telefoniche tra i rappresentanti del Ministero delle finanze canadese e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). La delegazione svizzera ha condotto i negoziati sulla base dei mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014. La Svizzera e il Ca- nada hanno manifestato la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni con una dichiarazione congiunta che è stata firmata il 4 febbraio 2016. La dichiarazione congiunta, non vinco- lante dal punto di vista giuridico, riflette l’intesa tra la Svizzera e il Canada su aspetti specifici delle loro relazioni bilaterali, quali la constatazione di sufficienti possibilità di regolarizzazione, di norme soddisfa- centi in ambito di confidenzialità. La dichiarazione congiunta attesta inoltre la volontà di intensificare la collaborazione per quanto concerne l’accesso al mercato.
4 Valutazione
4.1 Relazioni economiche e politiche
Il Canada, riconosciuto come Stato di diritto integro, intrattiene fruttuose relazioni economiche con la Svizzera. Il Canada è un importante partner commerciale della Svizzera ed è il nostro secondo partner economico sul continente americano. Il volume commerciale bilaterale ammonta a circa 4 miliardi di franchi per il 2014. La Svizzera è il quinto investitore diretto estero in Canada. Il Canada è inoltre un partner politico importante, non solo in qualità di membro del G8 e del G20, ma anche a causa della sua partecipazione a organizzazioni internazionali in cui la Svizzera è parimenti membro, come l’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e delle sue istituzioni, come il Fondo monetario internazionale (FMI) o l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la Banca mondiale. Un accordo di libero
4 FF 2015 7917 5 FF 2015 7947 6 FF 2015 7949
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scambio tra l’AELS (di cui la Svizzera è membro) e il Canada disciplina dal 2009 gli scambi commer- ciali tra i due Paesi. Lo scambio automatico di informazioni completa la Convenzione del 5 maggio 19977 tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di impo- ste sul reddito e sul patrimonio (CDI Svizzera-Canada), modificata dal Protocollo del 22 ottobre 2010, entrato in vigore il 16 dicembre 2011 che include una clausola sullo scambio di informazioni fiscali su domanda conforme allo standard OCSE.
4.2 Attuazione delle necessarie basi legali
Per introdurre lo scambio automatico di informazioni sulla base del MCAA devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: - la Convenzione sull’assistenza amministrativa è in vigore in entrambi gli Stati; - entrambi gli Stati hanno firmato il MCAA; - entrambi gli Stati hanno confermato di disporre delle basi legali necessarie per applicare lo standard globale; - entrambi gli Stati notificano al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA la loro in- tenzione di voler scambiare informazioni su base automatica con l’altro Stato. Il Canada è firmatario della Convenzione sull’assistenza amministrativa e del MCAA. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata dal Canada il 28 aprile 2004 (il Protocollo è stato firmato il 3 novembre 2011). La riveduta Convenzione sull’assistenza amministrativa è entrata in vigore il 1° marzo 2014. Il MCAA è stato firmato il 3 giugno 2015. Il Canada si è impegnato come la Svizzera ad applicare lo scambio automatico di informazioni dal 2017 e di effettuare il primo scambio di dati nel 2018. Il Canada dispone dunque delle necessarie basi legali per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e del MCAA. Secondo le dispo- sizioni del diritto canadese gli istituti finanziari canadesi inizieranno a raccogliere i dati nel 2017 ed ef- fettueranno il primo scambio di informazioni nel 2018. Per la Svizzera la Convenzione sull’assistenza amministrativa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2017. Conformemente alle disposizioni di applicazione della Convenzione sull’assistenza amministra- tiva, bisognerà concludere con il Canada un accordo complementare ai sensi dell’articolo 28 para- grafo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa che è di competenza del Consiglio federale secondo l’articolo 4 del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sull’assistenza amministrativa8. In questo modo l’attuazione della Convenzione sull’assistenza ammi- nistrativa e dunque l’attuazione dello scambio automatico di informazioni può essere convenuto dal 1° gennaio 2017. Tali accordi complementari devono essere di principio conclusi con tutti gli Stati partner con cui è prevista l’attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2017 sulla base dell’arti- colo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. La Svizzera ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013 e il MCAA il 19 novembre 2014. L’Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull’assistenza amministra- tiva, il MCAA e la LSAI il 18 dicembre 2015. Così, in assenza di referendum, la Svizzera disporrà delle necessarie basi legali per introdurre lo scambio automatico di informazioni con i Paesi interessati.
4.3 Regolarizzazione del passato
Secondo il mandato adottato dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014, lo scambio automatico di informa- zioni può essere introdotto soltanto se esistono meccanismi appropriati che, se necessario, permet- tano ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale, e garantiscano in questo modo una tran- sizione ordinata verso il nuovo sistema di scambio di informazioni.
7 RS 0.672.923.21 8 FF 2015 7949
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Regolarizzazione del passato in Canada Il Canada dispone di un programma di regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati («Pro- gramme des divulgations volontaires», PDV). Le norme di denuncia spontanea permettono ai contri- buenti di denunciarsi per correggere informazioni inesatte o incomplete oppure per fornire informazioni non dichiarate9. I contribuenti che effettuano una denuncia spontanea pagano le imposte dovute con gli interessi senza multe o perseguimento penale, sanzioni a cui sarebbero altrimenti soggetti in caso di assenza di denuncia spontanea. Nel caso in cui la denuncia spontanea è considerata valida, il «Mi- nistre du Revenu national» dispone inoltre del potere discrezionale per concedere uno sgravio par- ziale degli interessi inerenti alle imposte dovute su un periodo di 10 anni dall’anno in cui la denuncia spontanea è stata inoltrata.
Denuncia spontanea in Svizzera Dall’inizio del 2010 i contribuenti svizzeri possono ricorrere alla denuncia spontanea non punibile e al recupero d’imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche di regola- rizzare i redditi e gli averi non dichiarati senza il rischio di conseguenze a livello penale. Per maggiori informazioni si rimanda al messaggio del 5 giugno 2015 relativo al MCAA e alla LSAI10.
4.4 Confidenzialità e sicurezza dei dati
4.4.1 In generale
In generale la cooperazione fiscale è strettamente inquadrata da accordi internazionali che pongono elevate esigenze in materia di confidenzialità e di impiego di dati fiscali (art. 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa; sez. 5 MCAA; art. 26 del Modello di convenzione dell’OCSE). Nel qua- dro dei negoziati è pertanto importante verificare l’esistenza di una legislazione in materia di prote- zione dei dati e che il trattamento e l’utilizzazione dei dati da parte delle autorità fiscali avverranno nel quadro limitato degli accordi internazionali di cui sopra. La protezione materiale dei dati è dunque prin- cipalmente garantita tramite le norme del diritto fiscale. Inoltre, con il Canada non è stata in passato segnalata alcuna difficoltà in termini di protezione dei dati per quanto concerne la cooperazione fiscale in materia di scambio di informazioni su domanda, og- getto di una prassi ormai pluriennale. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) considera inoltre lo scambio di informazioni su domanda sulla base della CDI e della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF) conforme alla legge sulla protezione dei dati. Il Diparti- mento federale delle finanze (DFF) ritiene che gli aspetti concernenti la protezione dei dati relativi allo scambio automatico di informazioni non sono fondamentalmente diversi da quelli relativi allo scambio di informazioni su domanda. Tuttavia, se sembrano insufficienti, il DFF procede a un esame approfon- dito delle condizioni quadro concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati di uno Stato partner.
4.4.2 Valutazione della confidenzialità da parte del Forum globale
La confidenzialità e il principio di specialità sono stati giudicati essenziali al momento dell’elaborazione dello standard globale. A tal fine il Forum globale ha allestito un processo che mira a valutare le mi- sure di confidenzialità in vigore nei 97 Stati e territori che hanno manifestato la loro volontà di intro- durre lo scambio automatico di informazioni. Lo scopo di questo meccanismo è di sostituire i diversi esami bilaterali tra Stati partner con un esame multilaterale sotto forma di una valutazione tra pari. Gli Stati impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni dispongono dunque di uno stru- mento non vincolante che permette loro di determinare l’adeguatezza delle misure in materia di confi- denzialità di un potenziale Stato partner. Le valutazioni sono effettuate da un gruppo di 12 esperti messi a disposizione dagli Stati membri. Un esperto svizzero fa parte di questo gruppo che dispone di
9 Cfr. la «Circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC00-1R4» del 21 marzo 2014, pubblicata sul sito dell’agenzia delle entrate del Canada: http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/nvstgtns/vdp-fra.html.
10 FF 2015 4467, pag. 4534
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grande perizia tecnica per quanto concerne l’attuazione e la supervisione di misure relative alla confi- denzialità e alla sicurezze dei dati fiscali, in particolare in campo informatico. Ai fini della valutazione gli Stati devono compilare un questionario concernente la confidenzialità e il principio di specialità. Si tratta di un questionario tipo, allegato allo standard globale, elaborato sulla base del questionario impiegato dagli Stati Uniti nel quadro della normativa FATCA. Il questionario è articolato in tre capitoli: (i) il quadro giuridico, (ii) le prassi e le procedure che mirano a garantire la si- curezza dei dati e (iii) il controllo del rispetto e le sanzioni in caso di violazione della confidenzialità. Su questa base il gruppo di esperti redige un rapporto per ogni Stato, messo poi in consultazione presso gli altri Stati membri del Forum globale. Il 29 e il 30 ottobre 2015 i membri del Forum globale hanno ricevuto un primo lotto di una ventina di rapporti effettuati dal gruppo di esperti, che non ha espresso alcuna raccomandazione di migliora- mento. Il 3 e il 4 dicembre 2015, un secondo lotto di una ventina di rapporti sono stati presentati ai membri del Forum globale. Questi rapporti sono confidenziali e servono da base di valutazione in vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni.
4.4.3 Valutazione della confidenzialità nel quadro della normativa FATCA
Allo scopo di attuare i modelli di accordi tra governi («intergovernmental agreement», IGA) che preve- dono lo scambio reciproco di dati fiscali, l’autorità fiscale statunitense («Internal Revenue Service», IRS) effettua valutazioni della confidenzialità sulla base del questionario FATCA e di visite in loco negli Stati interessati11. Questa valutazione costituisce un indicatore importante del livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati di uno Stato.
4.4.4 Valutazione della confidenzialità del Canada
Valutazione del Forum globale, dell’IRS nel quadro della normativa FATCA e del DFF La valutazione della confidenzialità del Canada da parte del Forum globale verrà effettuata, come quella della Svizzera, soltanto nella prima metà del 2016, poiché il Canada e la Svizzera si sono impe- gnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali non prima del 2017. Sulla base delle esperienze fatte in ambito di scambio di informazioni a fini fiscali con il Canada bisogna tuttavia osservare che la valutazione della confidenzialità non dovrebbe essere oggetto di obiezioni da parte del gruppo di esperti. Il Canada figura nell’elenco dell’IRS degli Stati il cui livello di confidenzialità è giudicato adeguato per il reciproco scambio automatico di dati fiscali.
Valutazione del Forum globale concernente la confidenzialità nel quadro dello scambio di infor- mazioni su domanda La prassi in materia di scambio di informazioni su domanda, in particolare per quanto concerne la con- fidenzialità, è pure oggetto di una valutazione specifica da parte del Forum globale, spiegata qui di se- guito12.
La legislazione e la prassi del Canada per quanto concerne la confidenzialità in materia di scambio di informazioni su domanda è conforme allo standard internazionale («compliant»). Tutte le CDI e i TIEA del Canada, basati sui modelli dell’OCSE, includono una clausola sullo scambio di informazioni su do- manda conforme allo standard dell’OCSE. Il diritto interno canadese prevede inoltre disposizioni sulla confidenzialità che disciplinano anche lo scambio di informazioni in materia fiscale (art. 241 «IT Act»).
Per quanto concerne i diritti sul trattamento dei dati delle persone interessate, le Canada dispone di una legislazione sufficiente in materia. Infatti il Canada dispone di una legislazione moderna in ambito di protezione dei dati, come la «loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
11 Vedi l’elenco pubblicato dall’IRS degli Stati valutati adeguati per il reciproco scambio automatico di informa- zioni fiscali: http://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-15-50.pdf.
12 www.eoi-tax.org > Select a jurisdiction
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électroniques» e la «loi sur la protection des renseignements personnels». La «loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques» è stata oggetto di una disposizione di adeguamento della Commissione europea. Il Canada figura nell’elenco degli Stati che offrono un livello di protezione adeguato.
Conclusione Dalle esperienze fatte sinora con il Canada, la valutazione del Forum globale concernente lo scambio di informazioni su domanda del Canada e la valutazione del DFF permettono di rilevare che questo Paese dispone di un livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati fiscali adeguato ai fini dello scam- bio automatico di informazioni. Il Canada dispone inoltre di una legislazione in materia di protezione dei dati che accorda un elevato livello di protezione riguardo il trattamento dei dati delle persone inte- ressate.
4.5 Accesso al mercato
È stato possibile concludere con il Canada una disposizione concernente l’accesso al mercato nel quadro della dichiarazione congiunta relativa all’applicazione dello scambio automatico di informa- zioni. Grazie a questa disposizione la Svizzera e il Canada attestano la loro intenzione di non peggio- rare le attuali reciproche condizioni di accesso al mercato. In caso di modifica di questo regime i due Paesi possono avviare una procedura di consultazione reciproca. Questa disposizione prevede inoltre un dialogo su possibili miglioramenti in ambito di accesso al mercato delle prestazioni finanziarie tran- sfrontaliere. In questo quadro sarà possibile discute con le autorità canadesi in merito a una eventuale semplificazione delle esigenze prudenziali in materia di fornitura di prestazioni finanziare dalla Sviz- zera.
4.6 Condizioni concorrenziali eque («level playing field»)
La Svizzera ha adottato lo standard globale, al quale essa stessa ha fornito un contributo attivo nell’elaborazione. Lo standard globale permette pari condizioni («level playing field») per quanto con- cerne la concorrenza tra le piazze finanziarie, poiché queste regole valgono per tutti. A tal proposito occorre sottolineare che il Canada, come la Svizzera, si è impegnato presso il Forum globale a introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2017 con il primo scambio nel 2018. Poiché il Canada è membro del G8 e del G20, si può presupporre che questo Stato voglia ampliare la sua rete di scambi automatici di informazioni anche con altri Stati e piazze finanziarie. Occorre inoltre osservare che il Forum globale, garante della buona esecuzione dello standard a livello internazio- nale, sta attualmente elaborando un processo di sorveglianza per l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni negli Paesi impegnati. Ne risulterà una valutazione tra pari di tutti gli Stati interessati che, tenendo conto dell’allestimento di una rete di Stati soddisfacente, mirerà a ga- rantire pari condizioni tra i partner impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni. Il G20 verrà informato tramite dei rapporti periodici. I lavori del Forum globale indicano che gli Stati avanzano nell’attuazione delle basi giuridiche neces- sarie per lo scambio automatico di informazioni. La maggior parte Stati che si sono impegnati a intro- durlo nel 2016 («early adopters») è pronta per l’applicazione dal 1° gennaio di quest’anno. Gli Stati del secondo gruppo (2017/2018) progrediscono nella loro preparazione, in particolare Hong Kong e Sin- gapore. È infine importante sottolineare che nella maggior parte degli Stati la scelta dei Paesi con cui intro- durre lo scambio automatico di informazioni è di competenza del Governo e non necessita di approva- zione parlamentare. Per questa ragione questi Paesi sono in grado di allestire rapidamente un’impor- tante rete di Stati partner con cui verrà introdotto lo scambio automatico di informazioni. In Svizzera, conformemente all’ordine delle competenze e alla procedura legislativa, ogni attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni in base al MCAA è sottoposta all’approvazione dell’Assem-
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blea federale. Il rispetto della procedura legislativa implica, nel caso specifico dello scambio automa- tico di informazioni, il rapido avvio dei negoziati con gli Stati partner affinché l’introduzione dello scam- bio automatico di informazioni avvenga nel 2017 con un numero soddisfacente di Stati conforme- mente agli impegni internazionali presi nei confronti del Forum globale.
5 Commento ai singoli articoli del decreto federale
Il decreto oggetto della presente consultazione ha le disposizioni seguenti:
Art. 1
Con il presente articolo l’Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA che il Canada deve figurare nell’elenco degli Stati con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L’Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni de- vono essere scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore delle leggi federali. Esso permette inoltre di tener conto delle procedure di approva- zione relative alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, al MCAA, alla LSAI e al presente avamprogetto.
Art. 2
L’atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere uno Stato nell’elenco degli Stati con cui la Sviz- zera introduce lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi es- sere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 della Costituzione, Cost.). Pur non essendo un trattato internazionale ai sensi dell’articolo 141 Cost., il meccanismo di attiva- zione bilaterale esplica effetti equivalenti a quelli di un accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni, poiché permette di attuare in modo concreto il MCAA (in merito alle conseguenze dell’at- tuazione del MCAA, cfr. il messaggio del 5 giugno 2015 relativo all’approvazione del MCAA e alla sua attuazione). Il decreto federale deve quindi essere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
Tuttavia, se la LSAI entra in vigore prima del voto finale del presente decreto, l’articolo 39 di questa legge, se approvato dalle Camere, sarà applicabile al decreto. Secondo questo articolo l’Assemblea federale approva mediante un decreto federale semplice l’introduzione di uno Stato nell’elenco dell’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f MCAA, ovvero non sottostà a referendum facol- tativo.
6 Ripercussioni finanziarie
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada dovrebbe rafforzare la credibi- lità e l’integrità della piazza finanziaria svizzera sul piano internazionale, migliorare la prevedibilità del diritto e l’accesso al mercato ai fornitori di servizi finanziari attivi a livello internazionale. Per quanto concerne i servizi finanziari transfrontalieri, la firma della dichiarazione congiunta permetterebbe l’av- vio di discussioni concernenti l’accesso al mercato (cfr. n. 4.5). Per quanto riguarda l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada va osser- vato che, soprattutto durante la fase introduttiva, le istituzioni finanziarie interessate dovranno far fronte a costi supplementari. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio perio- dico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi che ricadono sulle istituzioni finanziarie svizzere. Non si può escludere tuttavia che la regolarizzazione fiscale degli averi patrimoniali dei clienti esteri gestiti dalle istituzioni finanziarie svizzere si traduca in una tendenza a una diminuzione di tali averi. La fuga di capitali dovuta all’introduzione dello scambio automatico di in- formazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di regolarizzazione degli averi
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non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovrebbero essere soddi- sfatte. In questo contesto le procedure applicabili in Canada dovrebbero aver fatto evolvere la situa- zione in materia di patrimoni non dichiarati (cfr. n. 4.3). L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada non dovrebbe comportare al- cuno svantaggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, poiché le principali piazze finanziarie concorrenti si sono a loro volta impegnate ad adottare lo standard globale. Al contempo i vantaggi concorrenziali tradizionali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e le infrastrutture, acquisteranno in futuro un peso ancora maggiore, ripercuotendosi in modo positivo sulla competitività della piazza finanziaria svizzera. L’attuazione dello standard globale provocherà per le autorità delle contribuzioni federali e cantonali un onere finanziario supplementare. Per quanto concerne le ripercussioni fiscali, bisogna distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera verso le autorità fiscali estere e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà dall’estero sulla base della reciprocità convenuta negli accordi con gli Stati partner. Sulla base delle comunicazioni della Svizzera verso l’estero, per Confederazione e Cantoni sono pos- sibili minori entrate poiché gli istituti finanziari possono dedurre i costi correlati all’attuazione dello scambio automatico di informazioni come spese dalla base di calcolo dell’imposta sull’utile. I minori margini e un eventuale diminuzione degli averi patrimoniali gestiti per conto della clientela in seguito allo scambio automatico di informazioni abbassano gli utili del settore finanziario riducendo i proventi dell’imposta sull’utile e provocando indirettamente un’eventuale diminuzione dell’occupazione nonché tendenzialmente salari più bassi che si ripercuoteranno sulle entrate dell’imposta sul reddito. A causa dell’obbligo de facto di rivelare (regolarizzare) con lo scambio automatico di informazioni redditi finora non dichiarati, si prevede un aumento delle domande di rimborso dell’imposta preventiva da parte di persone straniere. Detratta l’imposizione di base, che non può essere rimborsata, ciò potrebbe ridurre le entrate dall’imposta preventiva. Inversamente, la reciprocità dello scambio automatico di informazioni racchiude un potenziale au- mento delle entrate fiscali connesse con gli averi patrimoniali attualmente non dichiarati detenuti da contribuenti svizzeri presso agenti pagatori esteri. Tali averi potranno venire alla luce sulla base delle comunicazioni provenienti dall’estero o delle denunce spontanee (senza conseguenze penali) dei con- tribuenti. Si rimanda inoltre al messaggio del 5 giugno 2015 concernente l’MCAA e la LSAI.13
7 Programma di legislatura
Al momento dell’avvio della procedura di consultazione il messaggio sul programma di legislatura 2015–2019 non è stato ancora licenziato. L’avamprogetto corrisponde tuttavia all’indirizzo politico 1 «la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità» e in particolare all’obiettivo 2 «la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività» deciso dal Consiglio federale l’8 maggio 2015.
8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità
In ragione della sua natura politica e programmatica, la dichiarazione congiunta costituisce uno stru- mento internazionale giuridicamente non vincolante che non ha dovuto sottostare all’approvazione dell’Assemblea federale ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. e ha potuto essere conclusa dal Consiglio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l’articolo 184 capoverso 1 Cost.
13 FF 2015 4467, pag. 4544 segg.
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Per contro, l’avamprogetto di decreto federale che autorizza il Consiglio federale a notificare al Segre- tariato dell’Organo di coordinamento che il Canada deve figurare nell’elenco degli Stati con cui la Sviz- zera introduce lo scambio automatico di informazioni deve essere sottoposto all’approvazione dell’As- semblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). L’avamprogetto di decreto federale si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza sugli affari esteri.
8.2 Conformità con il diritto internazionale
Il presente avamprogetto è conforme allo standard globale dell’OCSE. Lo scambio automatico di infor- mazioni con il Canada avviene sulla base del MCAA che costituisce uno strumento conforme allo standard per introdurre questo tipo di scambio.
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica la CDI Svizzera - Canada. I due Paesi continueranno a scambiarsi informazioni su domanda sulla base della CDI ed effettuare in- vece lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa, del MCAA e dell’attivazione bilaterale oggetto del presente rapporto in quanto le due forme di scambio di informazioni si completano.
Gli altri impegni internazionali non sono interessati dal presente avamprogetto.
8.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost., gli atti che non contengono norme di diritto sono emanati sotto forma di decreto federale. Poiché l’atto che attribuisce al Consiglio federale la compe- tenza di notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA l’elenco degli Stati ai sensi della sezione 7 paragrafo 2.2 MCAA non contiene norme di diritto, esso deve essere sottoposto all’As- semblea federale sottoforma di decreto federale. Pur non essendo di fatto un trattato internazionale ai sensi dell’articolo 141 Cost., il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti. Il de- creto federale deve pertanto essere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo
141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (art. 2 del decreto federale).
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Dichiarazione congiunta
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Canada,
desiderosi di preservare le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e il Canada
e desiderosi di intensificare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e il Canada,
hanno convenuto quanto segue:
1. Entrambi gli Stati intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informa- zioni sui conti finanziari e in materia fiscale fondato sullo standard comune di comunicazione di infor- mazioni dell’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).
Questo fermo restando che: (a) la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa il 25 gennaio 1988 e modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambi gli Stati; (b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informa- zioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambi gli Stati; (c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sia stata depositata da entrambi gli Stati al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione dell’OCSE sono attuate; (d) la Confederazione Svizzera e il Canada abbiano informato il Segretariato dell’Organo di coor- dinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di infor- mazioni relative a conti finanziari; e che gli impegni di cui al paragrafo 5 più sotto siano rispettati. 2. Entrambi gli Stati ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall’altro Stato.
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3. Entrambi gli Stati provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all’attuazione dello Stan- dard comune di comunicazione dell’OCSE nelle rispettive legislazioni interne.
4. Entrambi gli Stati confermano che ciascuno di essi dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automatico di in- formazioni.
5. Entrambi gli Stati riconoscono l’importanza di rafforzare la cooperazione nel settore dei servizi fi- nanziari: (a) continuando a consentire la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri e impegnandosi a man- tenere il grado di accesso esistente, coerentemente con gli accordi dei quali fanno parte en- trambi gli Stati. Le due parti concordano di avviare, su richiesta, delle discussioni in caso di cambiamenti al grado di accesso esistente; (b) avviando discussioni allo scopo di facilitare ulteriormente e migliorare le condizioni per la reci- proca fornitura di servizi finanziari transfrontalieri.
Firmata a Ottawa il 4 febbraio 2016, in duplice copia in lingua francese e inglese, ogni versione fa- cente ugualmente fede.
Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo del Canada:
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