Art. 12a, primo periodo, principio dell’assorbimento 15
Art. 12a, secondo periodo, sospensione dell’esecuzione 16 2.7.4 Art. 12b Concorso di un’espulsione con pene o misure privative della libertà in sentenze dello stesso Cantone 17 2.7.5 Art. 14° Concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni 18 2.7.6 Art. 16 cpv. 1 Ripartizione dei costi 19 2.7.7 Art. 17a Calcolo della durata dell’espulsione 20 2.8 Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006 20 2.8.1 Introduzione 20 2.8.2 Art. 4 cpv. 1 lett. ebis 22 2.8.3 Art. 6 cpv. 4 22 2.8.4 Art. 9 lett. b und bbis 23 2.8.5 Art. 12 cpv. 6 23 2.8.6 Art. 16 cpv. 1 lett. d e art. 17 cpv. 1 e 3 23 2.8.7 Art. 21 cpv. 1, 2 lett. j e cpv. 5 nonché articolo 22 cpv. 1quater 24 2.8.8 Art. 22a (alternativa all’art. 82 cpv. 1bis–1quater OASA) 24 2.8.9 Art. 25 cpv. 2, frase introduttiva e n. 13bis, 28 e 29 25 2.8.10 All. 1 n. 4.22, 5 e 5.17 25 2.8.11 All. 2 n. 4 e 5 26 2.8.12 All. 3 n. 4 e 5 26 2.9 Ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008 27 2.9.1 Art. 3 cpv. 1 lett. k e cpv. 2 lett. f 27 2.10 Ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica 27 2.10.1 Art. 17 cpv. 4 27 2.11 Ordinanza N-SIS dell’8 marzo 2013 27 2.11.1 Art. 7 cpv. 1 lett. f n. 1 27 2.11.2 Art. 7 cpv. 1 lett. i 28 2.11.3 Art. 18 cpv. 4 28 2.11.4 Art. 18 cpv. 5 28 2.11.5 Art. 20 28 2.11.6 Art. 21 cpv. 3, secondo periodo 28 2.11.7 Art. 51, rubrica 28 3 Basi legali 29 4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale 29 4.1 Per la Confederazione 29 4.2 Per i Cantoni 29
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5 Ripercussioni sugli accordi sulla libera circolazione e sull’accordo di associazione a Schengen 29
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Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale Il 28 novembre 2010, il Popolo e i Cantoni hanno approvato l’iniziativa popolare «per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (iniziativa espulsione)» re- spingendo un controprogetto indiretto1. Il 20 marzo 2015 il Parlamento ha adottato le modifiche del Codice penale (CP) 2 e del Codice penale militare del 13 giugno 19273 (CPM) volte ad attuare l’articolo 121 capoversi 3–6 della Costituzione federale (Cost.)4 sull’espulsione di stranieri che commettono reati5. Con queste nuove disposizioni è introdotta un’espulsione di diritto penale (a seguire anche «espulsione penale»), che intende sostituire le corris- pondenti misure di diritto degli stranieri per gli stranieri che hanno commesso un crimine o un delitto. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 luglio 2015. Il 4 marzo 2016 il Consiglio federale ha fissato al 1° ottobre 2016 l’entrata in vigore delle nuove dispo- sizioni. La revisione comporta la modifica o l’integrazione di numerose ordinanze del Consiglio federale.
1.2 La normativa proposta Le ordinanze da adeguare disciplinano i settori del diritto in materia di stranieri e di asilo, del diritto penale e del diritto in materia di polizia. Nell’ambito della modifica del 20 marzo 2015 del CP e del CPM è stato adeguato anche il diritto in materia di stranieri e di asilo. Le modifiche d’ordinanza (cfr. n. 2.1–2.6) perseguono in questo caso principalmente lo scopo di trasporre nelle stesse il nuovo statuto giuridico, definito nella legge, degli stranieri e delle persone del settore dell’asilo per cui è stata ordinata l’espulsione penale. Va inoltre garantita la registrazione dei dati relativi a questo tipo di espulsione nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Infine, le misure di respingimen- to secondo il diritto degli stranieri vanno coordinate con la nuova espulsione di diritto penale. Nelle ordinanze del settore del diritto penale (cfr. n. 2.7 e 2.8) vanno in particolare definite le competenze per l’esecuzione e i costi nel caso in cui nell’esecuzione confluiscano pene, misure stazionarie ed espulsioni penali decise in sentenze di diversi Cantoni. Inoltre, va stabilito quali dati riguardanti l’espulsione penale e la sua esecuzione devono essere registrati nel casellario giudiziale VOSTRA, da che autorità vanno inseriti, chi può accedervi e quali dati devono automaticamente essere trasmessi ad altre autorità.
nCPM.
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Il diritto in materia di polizia è interessato per quanto concerne le ordinanze relative a banche dati (cfr. n. 2.9–2.11). In particolare, va assicurato che i dati riguardanti le espulsioni penali possano essere registrati nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL e nel sistema d’informazione Schengen N-SIS. Le disposizioni di legge del 20 marzo 2015 sull’attuazione dell’articolo 121 capo- versi 3−6 Cost. prevedono una base legale per l’attuazione della mozione del consi- gliere nazionale Felix Müri «Statistica sull’espulsione di criminali stranieri» (13.3455) del 17 giugno 2013 (nell’art. 3 cpv. 4bis della legge federale del 20 giugno 20036 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo [LSISA]). Le modifiche all’ordinanza del 29 settembre 20067 sul casellario giudizia- le (Ordinanza VOSTRA, cfr. n. 2.8) tengono conto per quanto possibile delle richieste di questa mozione e creano le condizioni per poter usare i dati in VOSTRA come base per la stesura delle statistiche. L’effettiva attuazione della mozione Müri sarà però oggetto di un altro progetto.
1.3 Rapporto tra l’espulsione penale e le misure di re- spingimento contemplate dal diritto degli stranieri Il diritto in vigore fino a fine 2006 prevedeva che per un reato potesse essere ordi- nata sia un’espulsione penale che una misura di respingimento basata sul diritto in materia di stranieri. Questo dualismo ha spesso generato decisioni contraddittorie e difficilmente comprensibili per il condannato ed è stato uno dei motivi che hanno portato all’abolizione dell’espulsione secondo il diritto previgente8. In linea di massima, un’espulsione penale obbliga gli stranieri che hanno commesso un crimine o un reato a lasciare la Svizzera. Per evitare il dualismo criticato nella normativa previgente, il testo del 20 marzo 20159 della legge del 16 dicembre 200510 sugli stranieri (LStr) introduce negli articoli 62 capoverso 2 e 63 capoverso 3 regole di collisione, il cui tenore si riferisce a stranieri in possesso di un permesso per il soggiorno in Svizzera. Questa normativa si applica sia alla revoca del permesso di dimora, sia alla mancata proroga di un permesso, in ragione della sistematica legisla- tiva (gli articoli 32 segg. LStr rimandano agli articoli 62 3 63 LStr nella loro totali- tà). Le autorità competenti in materia di stranieri possono revocare il diritto di soggiorno o imporre misure di respingimento ai condannati stranieri anche per motivi diversi dall’aver commesso un reato punito penalmente. Il reato può inoltre essere cumulato ad altri motivi. Tuttavia, la revoca del diritto di soggiorno e/o le misure di respingi- mento del diritto in materia di stranieri (allontanamento o divieto d’entrata) non dovrebbero essere ordinate esclusivamente sulla base di un reato. È fatta un’eccezione per i reati commessi all’estero (e non perseguibili in Svizzera) che possono portare a una revoca dell’autorizzazione e/o all’imposizione di un al- lontanamento e di un divieto d’entrata. Nelle modifiche d’ordinanza si rinuncia a un’indicazione interpretativa in tal senso; spetterà alla Segreteria di stato per la
6 RS 142.51 7 RS 331 8 Messaggio del 21 set. 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposi- zioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare non- ché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1669, n. 213.47 9 FF 2015 2289. La LStr nella versione del 20 mar. 2015 è qui citata come nLStr. 10 RS 142.20
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migrazione (SEM) impartire istruzioni al riguardo, se necessario. Per le persone del settore dell’asilo è proposta una normativa speciale (cfr. n. 2.4.1). Per gli stranieri senza diritto di soggiorno non è necessaria una regola di collisione, poiché devono lasciare la Svizzera indipendentemente dall’aver commesso o meno un reato (ciò significa che le misure di respingimento secondo il diritto degli stranie- ri non si basano in questo caso sul fatto che sia stato commesso un reato). In questi casi è possibile disporre divieti d’entrata ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1 lette- re a–b LStr in virtù del soggiorno irregolare di queste persone. Lo stesso vale per i divieti d’entrata ai sensi dell’articolo 67 capoverso 4 LStr e le espulsioni ai sensi dell’articolo 68 LStr, disposti da fedpol. In linea di massima, tuttavia, per gli stranieri che commettono reati l’espulsione penale dovrebbe essere prioritaria rispetto alle misure di respingimento secondo il diritto degli stranieri, che normalmente sono di più breve durata e meno incisive. Questo implica che nei confronti di una persona contro cui è stata ordinata un’espulsione penale passata in giudicato non vanno disposte misure di respingi- mento secondo il diritto degli stranieri (anche se possibili per criteri rilevanti soltan- to per il diritto degli stranieri). Un’espulsione penale ordinata nei confronti di uno straniero rimpiazza le eventuali misure di diritto degli stranieri già disposte poiché risulta più incisiva.
1.4 Coordinamento delle banche dati SIMIC, RIPOL, N- SIS e VOSTRA Come altre sentenze penali, le sentenze di espulsione ai sensi del diritto penale sono iscritte in VOSTRA dagli appositi servizi. Poiché per gli stranieri che hanno com- messo un reato l’espulsione penale sostituisce in larga misura l’allontanamento previsto dal diritto degli stranieri e il divieto di entrata, analogamente a queste misure di diritto degli stranieri la condanna deve essere registrata nelle banche dati di polizia e di diritto degli stranieri corrispondenti per sviluppare determinati effetti proibitivi e fungere da base informativa per le più svariate autorità. Oltre che in VOSTRA i dati sull’espulsione penale devono essere registrati anche in SIMIC e nella parte nazionale del SIS. Per poter creare i presupposti tecnici per le segnalazioni in SIS tramite SIMIC, in una fase transitoria le espulsioni penali ese- guite o da eseguire saranno segnalate in RIPOL.
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Un’espulsione penale è registrata in RIPOL soltanto quando è eseguita, ovvero quando il termine di partenza stabilito dall’autorità d’esecuzione è scaduto o è stata fissata la data di partenza dell’interessato. La partenza dalla Svizzera può avvenire con o senza la supervisione dell’autorità. L’espulsione può anche essere eseguita trasferendo lo straniero nel suo Paese d’origine per l’esecuzione della pena. Le autorità preposte all’esecuzione possono inserire autonomamente o far inserire (secondo i diritti di accesso e di trattamento di cui all’ordinanza RIPOL) le espulsio- ni penali da eseguire. Durante questa fase transitoria, le espulsioni di diritto penale saranno inserite in SIMIC dalla SEM mediante diversi codici di osservazione e in base alle esigenze del settore della migrazione. Con la soluzione definitiva tutti i dati relativi alle espulsio- ni penali dovranno essere registrati in SIMIC per sviluppare gli effetti proibitivi necessari in relazione alla concessione di visti e permessi di dimora. La registrazione in SIMIC si basa sull’articolo 3 capoverso 4bis LSISA nel testo del 20 marzo 201511. Tale disposizione è stata creata per attuare la mozione Müri 13.3455. Affinché la SEM disponga dei dati necessari sulle espulsioni penali, dovrebbero esserle notificare tutte le sentenze di espulsione da parte dei giudici e tutte le deci- sioni di esecuzione da parte delle autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione (cfr. n. 2.1.4). Questo obbligo di notifica si basa sull’articolo 97 LStr. Le autorità summenzionate sono tuttavia già tenute a registrare in VOSTRA le sentenze e le decisioni d’esecuzione. Pertanto, si sta verificando se i dati necessari possano essere trasmessi alla SEM dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) con il supporto di VOSTRA (cfr. 2.8.8), così da evitare un nuovo obbligo di notifica che comporterebbe un onere aggiuntivo per i Cantoni. Le notifiche dell’UFG alla SEM potrebbero essere trasmesse inizialmente in forma cartacea. La soluzione finale prevede attualmente un’interfaccia tra VOSTRA e SIMIC che permetterà di re- gistrare in SIMIC i dati relativi all’espulsione.
11 FF 2015 2281, 2294
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Nel SIS saranno registrate le espulsioni penali contro gli stranieri che non provengo- no dallo spazio Schengen (cfr. 2.11); questi non devono semplicemente lasciare la Svizzera, ma l’intero spazio Schengen in virtù dell’art. 24 del Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Le informazioni del SIS provengono da RIPOL e da SIMIC. La registrazione in RIPOL di un’espulsione penale da eseguire (cfr. sopra) genera una comunicazione al SIS. L’interfaccia tra SIMIC e SIS sarà adeguata in un secon- do momento. Infine, all’Ufficio SIRENE dovrà essere concesso un accesso online a VOSTRA, in modo da garantire uno scambio costante e rapido di informazioni supplementari sull’espulsione penale con i servizi stranieri (cfr. 2.8.7 e 2.11.6).
2 Modifiche di ordinanze
2.1 Ordinanza del 24 ottobre 200712 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) 2.1.1 Art. 52 cpv. 1 lett. e (nuova) Lo straniero contro cui è cresciuta in giudicato una sentenza d’espulsione penale e sulla cui domanda d’asilo non sia ancora stato deciso con sentenza passata in giudi- cato deve lasciare la Svizzera. Pertanto, fino al termine della procedura d’asilo non deve essergli consentito l’esercizio di un’attività lucrativa.
2.1.2 Art. 65 Oltre ai rifugiati ammessi provvisoriamente o riconosciuti, il termine «rifugiato» sarà applicato anche a rifugiati oggetto di un’espulsione penale passata in giudicato. Per costoro deve essere autorizzato l’esercizio di un’attività lucrativa o il cambio di impiego ai sensi della Convenzione sui rifugiati (cfr. art. 59 della legge del 26 giugno 199813 sull’asilo [LAsi] nel testo del 20 marzo 201514).
2.1.3 Art. 70 cpv. 1 L’articolo 61 capoverso 1 nLStr prevede due nuovi casi in cui un permesso decade: con il passaggio in giudicato dell’espulsione obbligatoria ai sensi dell’articolo 66a CP o dell’articolo 49a CPM (art. 61 cpv. 1 lett. e nLStr), oppure con l’esecuzione dell’espulsione non obbligatoria ai sensi dell’articolo 66abis CP o dell’articolo 49abis CPM (art. 61 cpv. 1 lett. f nLStr). L’articolo 70 capoverso 1 OASA disciplina i casi in cui un permesso decade nel corso della carcerazione preventiva o dell’esecuzione di una pena detentiva, di misure di diritto penale (art. 59-61, 63 e 64 LStr) o di un ricovero a scopo di assi- stenza (dal 1° gennaio 2013 disciplinato all’art. 426 del Codice civile [CC]15) e
12 RS 142.201 13 RS 142.31 14 FF 2015 2281. La LAsi nella versione del 20 mar. 2015 è qui citata come nLAsi. 15 RS 210
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prevede che il permesso sia valido almeno fino al termine della carcerazione o delle misure penali o civili. Nel caso dell’espulsione obbligatoria va quindi fatta un’eccezione al principio enunciato nell’articolo 70 capoverso 1 OASA. La proroga del permesso prevista in questo capoverso contraddice il tenore dell’articolo 61 capoverso 1 lettera e nLStr, che fa decadere il permesso al passaggio in giudicato dell’espulsione penale. L’articolo 70 capoverso 1 OASA non è invece contrario alle disposizioni della LStr in merito all’espulsione poiché è solo all’esecuzione di quest’ultima che il permesso decade.
2.1.4 Art. 82 cpv. 1bis – 1quater (alternativa all’art. 22a Or- dinanza VOSTRA) La norma prevede l’obbligo di notifica dei giudici e delle autorità preposte all’esecuzione in modo che la SEM possa registrare in SIMIC i dati riguardanti l’espulsione penale. Poiché l’espulsione è eseguita anche con l’estradizione o il trasferimento per l’esecuzione della pena nello Stato d’origine (e il termine d’espulsione decorre da quel momento), ne consegue un obbligo di notifica per le autorità della Confederazione preposte all’assistenza giudiziaria. Se possibile, si intende evitare di imporre tale obbligo di notifica e si sta verificando pertanto se l’UFG possa trasmettere i dati necessari alla SEM mediante VOSTRA (cfr. n. 2.8.8).
2.2 Ordinanza del 22 ottobre 200816 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV) 2.2.1 Art. 37 cpv. 1 lett. d Si tratta di una modifica di ordine redazionale. Ai sensi dell’articolo 37 capoverso 1 lettera d OEV, possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato le persone che non sono segnalate né nel RIPOL né nel SIS e non sono oggetto di alcuna misura di allontanamento. Dato che l’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CP non costituisce una misura di respingimento ai sensi della LStr, essa va menzionata esplicitamente in modo che l’articolo 37 capoverso 1 lettera a OEV sia applicabile.
2.3 Ordinanza dell’11 agosto 199917 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) 2.3.1 Titolo In virtù dell’articolo 71 nLStr, il sostegno della Confederazione all’esecuzione di un allontanamento o un’espulsione sarà esteso anche all’espulsione penale, che deve pertanto essere esplicitamente menzionata in diverse disposizioni della OEAE. Ciò
16 RS 142.204 17 RS 142.281
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comporta anche un adeguamento del titolo tedesco dell’ordinanza. Il titolo italiano non pone problemi poiché si tratta di due tipi di «espulsione». In ragione della modifica nel titolo tedesco, nella fase finale dell’attuazione del progetto saranno adeguate le disposizioni di altre ordinanze che vi rimandano.
2.3.2 Art. 2, 3, 5 cpv. 3, 6 cpv. 2, 7, 8, 9, 10, 11 cpv. 1 lett. a e 13 In queste disposizioni va esplicitamente menzionata l’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM così che la SEM assista i Cantoni anche nell’esecuzione dell’espulsione penale come dagli articoli 71 nLStr e 1 OEAE.
2.3.3 Art. 15a cpv. 1 Nel primo periodo del capoverso 1 è eliminato «in materia di stranieri», poiché gli articoli 73 segg. si riferiscono genericamente alle autorità competenti. Inoltre, i Cantoni responsabili per l’esecuzione dell’espulsione penale possono scegliere se affidare tale compito alle autorità di esecuzione delle pene, alle autorità in materia di stranieri o a entrambe18.
2.3.4 Art. 15f – 15i In queste disposizioni va esplicitamente menzionata l’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM. La modifica non interessa la versione tedesca dal momento che il termine «Ausschaffung» copre l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della LStr e della nuova espulsione ai sensi del CP e CPM.
2.3.5 Art. 15j cpv. b La modifica riguarda un adeguamento redazionale («degli allontanamenti» è sosti- tuito da «dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della presente ordinanza») e l’aggiunta dell’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM.
2.3.6 Art. 18 (abrogato) L’articolo 86 capoverso 1 nLStr prevede che, per quanto concerne gli standard dell’aiuto sociale, ai rifugiati ammessi provvisoriamente e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo. L’articolo 18 OEAE diventa pertanto superfluo.
18 FF 2013 5163, 5193 e 5239
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2.3.7 Art. 26a, frase introduttiva e lett. d Si tratta di una modifica di ordine redazionale.
2.4 Ordinanza 1 dell’11 agosto 199919 sull’asilo (OAsi 1) 2.4.1 Art. 32 Rubrica La rubrica è adeguata al nuovo contenuto della disposizione. Ad lett. c Si tratta di adeguamenti redazionali necessari in considerazione del tenore dell’articolo 121 capoverso 2 Cost.: il termine «decisione d’allontanamento» è sostituito da «decisione di espulsione». All’articolo 68 capoverso 1 LStr il legislatore ha assegnato a fedpol la competenza delle espulsioni per motivi politici volte al mantenimento della sicurezza interna ed esterna del Paese. In virtù dell’articolo 121 capoverso 2 Cost., il Consiglio federale potrà tuttavia continuare a ordinare tali espulsioni; di conseguenza alla lettera c va menzionato anche l’articolo 68 capoverso 1 LStr, mentre il rimando all’articolo 121 Cost. va integrato dalla menzione del capoverso 2. Ad lett. d La SEM può disporre l’allontanamento di persone nei cui confronti è stata ordinata l’espulsione ai sensi del diritto penale soltanto se la sentenza di espulsione penale non è ancora passata in giudicato. In tal caso è l’autorità cantonale competente a decidere se sospendere l’esecuzione sia dell’espulsione obbligatoria, verificando se vi sono impedimenti all’esecuzione (cfr. art. 66d nCP), sia dell’espulsione non obbligatoria (cfr. anche art. 66abis nCP). È invece la SEM a decidere se la persona interessata adempie la condizione di rifugiato. In tal caso, l’autorità cantonale competente deve, in linea di principio, sospendere l’esecuzione dell’espulsione penale (art. 66d cpv. 1 lett. a nCP). Se lo straniero è oggetto di una decisione di espulsione penale e la sua procedura d’asilo non è ancora conclusa, la SEM decide soltanto sullo status di rifugiato. Se questo non è riconosciuto, sta all’autorità cantonale competente decidere se l’esecuzione dell’espulsione penale è impedita da disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 66d cpv. 1 lett. b nCP). Lo stesso vale per gli stranieri che hanno presentato domanda d’asilo dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di espulsione penale.
2.4.2 Art. 34 cpv. 2 Modifica redazionale. Si veda il commento all’articolo 34a OAsi 1.
19 RS 142.311
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2.4.3 Art. 34a Notifiche delle autorità cantonali Le autorità cantonali devono informare la SEM anche nel caso in cui l’espulsione di uno straniero è stata eseguita. Questa informazione è rilevante per la SEM in parti- colare nel caso in cui la persona interessata presenti una nuova richiesta di asilo (cosiddette domande multiple, cfr. art. 111c LStr). Le notifiche delle autorità canto- nali saranno disciplinate in un nuovo articolo, visto che l’articolo 34 è in combinato disposto con l’articolo 46 LAsi, il quale si riferisce esclusivamente all’esecuzione dell’allontanamento.
2.4.4 Art. 43 cpv. 2 Nel capoverso 2 si procede a un adeguamento redazionale alle modifiche di legge nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 121 capoverso 3 Cost.
2.5 Ordinanza 2 dell’11 agosto 199920 sull’asilo (OAsi 2) 2.5.1 Art. 24 bis Ad cpv. 1 lett. b La Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell’aiuto sociale per i rifugiati sog- getti all’espulsione penale passata in giudicato tramite la somma forfettaria globale fino al momento in cui costoro lasciano definitivamente la Svizzera, anche con una partenza non controllata, ma al massimo per cinque anni dalla presentazione della domanda in seguito alla quale è stato concesso l’asilo. Questo poiché di regola, in base al principio di non respingimento, i rifugiati non devono lasciare la Svizzera e ai sensi della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati hanno diritto allo stesso tipo di prestazioni di assistenza di cui gode la popolazione auto- ctona. Ad art. 1 lett. dbis Analogamente a quanto previsto per i rifugiati per i quali è stata ordinata un’espulsione penale, secondo il capoverso 1 lettera bbis la Confederazione rimborsa ai Cantoni un importo forfettario globale anche per gli apolidi soggetti a un’espulsione penale passata in giudicato, per al massimo cinque anni dall’entrata in Svizzera. Come i rifugiati, anche gli apolidi godono della tutela del principio di non respingimento e ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195422 sullo statuto degli apolidi hanno diritto allo stesso tipo di prestazioni di assistenza di cui gode la popolazione autoctona.
20 RS 142.312 21 RS 0.142.30 22 RS 0.142.40
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2.6 Ordinanza del 14 novembre 201223 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) 2.6.1 Art. 1 cpv. 1 lett. d Si tratta di una modifica esclusivamente redazionale per tenere conto dell’entrata in vigore dell’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM.
2.6.2 Art. 6 L’articolo 59 capoverso 3 nLStr prevede che lo straniero condannato all’espulsione penale con sentenza passata in giudicato non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio. Ai sensi dell’articolo 6 ODV la SEM può decidere di rilasciare un documento di viaggio se necessario ai fini dell’esecuzione dell’espulsione penale.
2.6.3 Art. 19 cpv. 1 lett. dbis L’articolo 59 capoverso 3 nLStr prevede che lo straniero condannato all’espulsione penale con sentenza passata in giudicato non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio. La disposizione è pertanto integrata con una nuova lettera dbis.
2.7 Ordinanza del 19 settembre 200624 sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) 2.7.1 Introduzione Nella OCP-CPM sono regolati soprattutto aspetti riguardanti il coordinamento e le competenze. In merito all’espulsione penale va stabilito in particolare come procede- re quando devono essere eseguite più espulsioni, quando nell’esecuzione concorrono un’espulsione e sanzioni privative della libertà e quando le espulsioni e le sanzioni sono state pronunciate in diversi Cantoni. Nel quadro delle analoghe modifiche dell’ordinanza VOSTRA è risultato che deve essere concretizzato il calcolo della durata dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66c capoverso 5 nCP. Sebbene questa problematica fosse stata sollevata già nel merito dell’espulsione penale secondo il diritto previgente (art. 55 vCP), non erano state introdotte disposi- zioni volte a risolverla nelle ordinanze 1–3 sul Codice penale, in vigore fino alla fine del 2006.
23 RS 143.5 24 RS 311.01
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2.7.2 Art. 1 lett. cbis Oggetto dell’ordinanza L’articolo 17a OCP-CPM mira a concretizzare la data di partenza ai sensi dell’articolo 66c capoverso 5 nCP, a partire dalla quale inizia a decorrere la durata dell’espulsione (cfr. n. 2.7.7). Questo nuovo oggetto normativo della OCP-CPM è introdotto nell’articolo 1 lettera cbis dell’ordinanza.
2.7.3 Art. 12a Principi generali in caso di concorso di espulsioni
Art. 12a, primo periodo, principio dell’assorbimento In virtù del nuovo diritto è possibile che contro la stessa persona siano pronunciate più sentenze di espulsione obbligatoria. Va chiarito se la durata delle singole espul- sioni vada cumulata o integrata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto previgente (art. 55 vCP), le condanne all’espulsione penale pronunciate in più sentenze sono eseguite secondo il principio dell’assorbimento25 in ragione del carattere di misura riconosciuto all’espulsione. La decisione del Tribunale federale decide di non tener conto del fatto che nel diritto previgente l’espulsione era concepita come pena accessoria e poteva pertanto essere cumulata. L’esecuzione dell’espulsione più lunga rispettivamente di una di pari durata soddisfa lo scopo anche della seconda espulsio- ne (ovvero proteggere la popolazione residente in Svizzera da un criminale straniero per il periodo stabilito nella sentenza). Queste considerazioni sono pertinenti anche per la nuova espulsione di diritto pe- nale, che è collocata tra le cosiddette «altre misure» e persegue lo stesso obiettivo di sicurezza dell’espulsione penale prevista dal diritto previgente. Non va dimenticato, però, che l’espulsione penale ha anche carattere di pena e che, in virtù delle nuove disposizioni costituzionali sull’espulsione degli stranieri che commettono reati (art. 121 cpv. 3–6 Cost.), sono esclusi i principi normalmente applicati alle misure. Il principio di assorbimento vale soltanto per il periodo di tempo in cui più espulsio- ni sono eseguite simultaneamente: un’espulsione di breve durata non è sempre assorbita da una di maggiore durata (cfr. es. 2).
Esempio 1: Un’espulsione è completamente assorbita dall’altra: Espulsione 1: ______________________________________________ Espulsione 2: ___________________________ I------------ Assorbimento ----------I
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Esempio 2: Un’espulsione è solo parzialmente assorbita dall’altra: Espulsione 1: _____________________________________ Espulsione 2: _________________________ I---Assorbimento--I
Le differenze principali tra assorbimento e accumulo della durata di più espulsioni si possono avere quando in caso di recidiva è ordinata un’espulsione obbligatoria di 20 anni o nel caso del concorso retrospettivo. L’accumulo sarebbe una conseguenza logica se l’espulsione fosse soprattutto una pena mirata a infliggere un pregiudizio all’autore del reato. In tal caso tuttavia l’espulsione dovrebbe essere comminata in relazione alla colpa dell’autore e non in base a quanto tempo egli deve lasciare la Svizzera per ragioni di sicurezza. Per i motivi illustrati, all’articolo 12a primo periodo OCP-CPM deve essere stabilito che il concorso di espulsioni va eseguito secondo il principio di assorbimento. Ciò significa che le espulsioni sono integrate l’una nell’altra per la loro durata di esecuzione simultanea.
Art. 12a, secondo periodo, sospensione dell’esecuzione Secondo l’articolo 66d nCP l’esecuzione di un’espulsione obbligatoria può essere differita soltanto se vi si oppongono disposizioni cogenti del diritto internazionale. Il nCP non ha una disposizione equivalente per l’espulsione non obbligatoria. Per- tanto, l’esecuzione di un’espulsione non obbligatoria può essere sospesa anche per altri motivi, ad esempio quelli attualmente previsti all’articolo 83 LStr, secondo cui l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Sarebbe persino ipotizzabile una seconda verifica della proporzionalità prima dell’esecuzione se dalla sentenza le circostanze sono cambiate in maniera consi- derevole. Un’altra soluzione potrebbe essere, infine, l’interruzione dell’esecuzione per motivi umanitari o altri motivi gravi. Se contro la stessa persona è pronunciata sia un’espulsione obbligatoria sia una non obbligatoria, al più tardi al momento dell’esecuzione simultanea c’è da chiedersi a quali condizioni è possibile la sospensione dell’esecuzione. Secondo il principio di assorbimento, che prevede che l’espulsione più breve sia integrata in quella più lunga, anche la norma di esecuzione meno incisiva dovrebbe essere assorbita da quella più rigorosa. Pertanto, nell’esecuzione simultanea di più espulsioni vanno applicate le regole per l’esecuzione più severa, ovvero quella obbligatoria. Oltre al principio di assorbimento, nell’articolo 12a secondo periodo OCP-CPM va quindi stabilito che per l’esecuzione simultanea di un’espulsione obbligatoria e una non obbligatoria la sospensione dell’esecuzione è retta dall’articolo 66d nCP.
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2.7.4 Art. 12b Concorso di un’espulsione con pene o misure privative della li- bertà in sentenze dello stesso Cantone Se nell’esecuzione vi è concorso di un’espulsione con pene (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità26 o pena detentiva) o misure privative della libertà, si procede innanzitutto all’esecuzione della pena o della parte di pena senza condizionale, nonché delle misure privative della libertà. Questo principio è definito nell’articolo 66c capoversi 2 e 3 nCP. Ciò significa che una pena con la condizionale o la parte con la condizionale di una pena con condizionale parziale non si oppongo- no all’esecuzione dell’espulsione. Per il resto bisogna basarsi sui seguenti principi27: - una pena pecuniaria senza la condizionale va eseguita quanto più rapidamente possibile prima dell’espulsione penale; - il lavoro di pubblica utilità non è una sanzione opportuna in combinazione con un’espulsione e non dovrebbe pertanto essere comminata nella stessa sentenza (o secondo il nuovo disciplinamento delle sanzioni non dovrebbe essere scelta come forma di esecuzione). Nella terza parte della OCP-CPM è disciplinata l’esecuzione di più sanzioni simul- tanee ordinate con diverse sentenze. Per l’espulsione penale il punto più importante è già regolato all’articolo 66c capoversi 2 e 3 CP, tuttavia può sorgere la questione se tale disposizione sia applicabile soltanto all’esecuzione di sanzioni della stessa sentenza o se sia applicabile anche alle sanzioni derivanti da sentenze diverse. La questione è paragonabile a quella che si pone in caso di concorso di pena detenti- va e misure stazionarie. Anche in questo caso si trovano norme nel CP (art. 57 cpv. 2 e 64 cpv. 2 CP) che si riferiscono a una o più sentenze. Tuttavia, gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 2 OCP-CPM regolano esplicitamente come procedere in questi casi (o rimandano alle disposizioni del CP). Per il caso in cui nell’esecuzione ci sia concorso di espulsione penale e pena o misura stazionaria inflitte da diverse sentenze, l’articolo 12b OCP-CPM deve fare riferimento esplicito all’articolo 66c capoversi 2 e 3 nCP. Nella disposizione non è necessario precisare che l’espulsione e le altre sanzioni sono inflitte in diverse sentenze, poiché l’intera terza parte della OCP-CPM si occu- pa di questo caso.
26 Con l'entrata in vigore della modifica del 19 giu. 2015 della disciplina delle sanzioni (FF 2015 3985), il 1° gen. 2018, il lavoro di pubblica utilità non sarà più considerato una pena, ma una forma d’esecuzione per pene detentive di breve durata. 27 Cfr. messaggio concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati; FF 2013 5217).
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2.7.5 Art. 14a Concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni La OCP-CPM in vigore prevede che i Cantoni coinvolti decidano insieme e caso per caso a chi compete l’esecuzione delle sanzioni eseguibili simultaneamente pronun- ciate in diversi Cantoni (art. 13 OCP-CPM). Le regole per la competenza previste all’articolo 14 OCP-CPM sono applicate soltanto se i Cantoni interessati non hanno convenuto altrimenti. A questo principio si deroga quando vi è concorso di un’espulsione e di sanzioni privative della libertà: in tal caso le priorità sono stabilite secondo l’articolo 66c capoversi 2 e 3 nCP (cfr. commento all’art. 14a cpv. 1 e 2 OCP-CPM). Nel concorso di espulsioni penali ordinate da diversi Cantoni potrebbe invece essere applicato il principio vigente (cfr. commenti all’art. 14a cpv. 3 OCP-CPM). Tuttavia, da una consultazione preventiva condotta dall’UFG presso i tre concordati sull’esecuzione delle pene e delle misure è emersa la proposta di invertire questo principio: in linea di massima dovrebbero valere le regole definite nell’ordinanza. I Cantoni coinvolti prenderanno accordi specifici soltanto in casi eccezionali con il vantaggio che non è necessario per ogni singolo caso un accordo tra i Cantoni. Il concorso di espulsione e sanzioni ordinate da diversi Cantoni richiede regole specifiche difficili da integrare negli articoli 13 e 14 OCP-CPM, pertanto si propone di inserirle in un nuovo l’articolo 14a OCP-CPM.
Art. 14a cpv. 1 e 2 Concorso di un’espulsione con pene o misure privative della libertà Valgono per analogia le considerazioni fatte al numero 2.7.4: le pene non condizio- nali e le misure privative della libertà di un Cantone hanno la precedenza esecutiva sull’espulsione penale ordinata da un altro Cantone. Il nuovo l’articolo 14a capover- so 1 deve esplicitamente rimandare alle norme dell’articolo 66c capoversi 2 e 3 nCP per il concorso di un’espulsione e di una sanzione privativa della libertà pronunciate da diversi Cantoni Inoltre, secondo l’articolo 14a capoverso 2 OCP-CPM il Cantone competente per l’esecuzione dell’espulsione è in linea di massima quello che l’ha ordinata (e non il Cantone in cui, ad esempio, l’autore del reato ha scontato una precedente sanzione privativa della libertà).
Art. 14a cpv. 3 Concorso di più espulsioni Si pone la questione di quale sia il Cantone competente per l’esecuzione quando vi è concorso di espulsioni ordinate da diversi Cantoni. Il diritto vigente fino al 2006 non prevedeva disposizioni in tal senso per la vecchia espulsione penale. L’articolo 14 OCP-CPM prevede diverse competenze per l’esecuzione delle sanzioni attuali. In principio, sarebbe plausibile applicare all’espulsione penale le regole di competenza previste dalle lettere a–c: è competente il Cantone che ha ordinato l’espulsione più lunga, che ha pronunciato la sentenza di espulsione passata in
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giudicato per prima oppure ordinato l’espulsione che giunge ad esecuzione per prima. Va sottolineato che l’esecuzione dell’espulsione penale non si esaurisce con la prima partenza del condannato (con eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto e rinvio coatto) all’inizio dell’espulsione. L’obbligo di esecuzione termina soltanto con la fine dell’espulsione. Se uno straniero condannato a un’espulsione di 10 anni rientra in Svizzera cinque anni dopo la partenza, il Cantone che aveva ordinato l’espulsione deve far sì che lo straniero lasci nuovamente il Paese. Se in tal caso è ordinata una seconda espulsione, in teoria il primo Cantone sarebbe ancora competente per l’esecuzione della prima condanna, il secondo Cantone per quella della più recente. Dato che le espulsioni da eseguire simultaneamente sot- tostanno al principio di assorbimento è tuttavia più logico che la competenza sia assegnata a un solo Cantone. Sebbene sia possibile in teoria che due sentenze di espulsione di pari durata ordinate da diversi Cantoni passino in giudicato nella stessa data, ciò è molto improbabile nella pratica. La quasi totalità dei casi è coperta dal principio secondo cui il Cantone che ha ordi- nato l’espulsione che termina per ultima è competente per l’esecuzione congiunta; normalmente coincide con il Cantone che ha ordinato la seconda espulsione, che è spesso anche la più lunga. Si evita così che il Cantone che ha ordinato la prima espulsione debba occuparsi di tutte le successive espulsioni simultanee. Se le espulsioni decorrono da date diverse, il primo Cantone eseguirà l’espulsione che ha ordinato fino all’inizio dell’esecuzione della seconda. In seguito sarà il secondo Cantone ad eseguire in base al principio di assorbimento il resto della prima espulsione inglobandola nell’espulsione che termina per ultima. Sulla base di queste considerazioni, secondo l’articolo 14a capoverso 3 AP OCP- CPM, è competente per l’esecuzione congiunta di più espulsioni il Cantone che ha ordinato l’espulsione che termina per ultima. I Cantoni possono convenire altrimenti in casi eccezionali.
2.7.6 Art. 16 cpv. 1 Ripartizione dei costi Secondo l’articolo 16 capoverso 1 OCP-CPM le spese d’esecuzione delle misure sono assunte dal Cantone cui compete l’esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione. In virtù delle regole di competenza illustrate, è sensato applicare tale norma anche alla ripartizione dei costi per l’esecuzione dell’espulsione. L’espulsione costituisce una cosiddetta «altra misura», ma è contemplata dall’articolo 16 capoverso 1 OCP- CPM. Per motivi di chiarezza è tuttavia menzionata esplicitamente nella presente disposizione.
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2.7.7 Art. 17a Calcolo della durata dell’espulsione Secondo l’articolo 66c capoverso 1 nCP l’espulsione vale a partire dal passaggio in giudicato della sentenza. La durata dell’espulsione è tuttavia calcolata secondo l’articolo 66c capoverso 5 nCP soltanto dal giorno in cui il condannato lascia la Svizzera. La decisione emanata dall’autorità d’esecuzione riporta la data entro cui il condan- nato deve lasciare il Paese; tuttavia spesso non è possibile stabilire il giorno della partenza poiché lo straniero potrebbe lasciare la Svizzera prima o dopo tale data o addirittura non partire. La data è certa soltanto nel caso di una partenza controllata (rinvio coatto, estradizione, consegna ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero; cfr. n. 2.8.3). Le possibili soluzioni per la registrazione della data di partenza effettiva – ad esempio l’obbligo di lasciare il Paese alla frontiera Schengen annunciandosi alla dogana – sono troppo complicate e lacunose. Bisogna quindi partire dal presupposto che lo straniero non si trova più in Svizzera alla data prevista dalla decisione di esecuzione, fatto salvo che si conosca la data della partenza effettiva o si sappia che l’interessato non ha lasciato il Paese. L’articolo 17a OCP-CPM concretizza l’inizio della durata dell’esecuzione secondo l’articolo 66c capoverso 5 CP: quale data di partenza vale la data indicata nella decisione dell’autorità d’esecuzione, fatto salvo il caso in cui la data di partenza effettiva sia conosciuta o sia successivamente accertato che il condannato non ha lasciato la Svizzera.
2.8 Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 200628 2.8.1 Introduzione Secondo il piano approvato il 20 marzo 2015 (cfr. n. 1.1) le sentenze che contengo- no un’espulsione devono essere registrate nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. L’aiuto di VOSTRA permetterà pure di garantire l’esecuzione dell’espulsione. Le regole più importanti possono essere riassunte come segue: - le sentenze che contengono l’espulsione sono consultabili dalle autorità della giustizia penale sino alla morte dell’interessato; è fatto salvo il caso in cui l’interessato ottiene successivamente la cittadinanza svizzera (cfr. art. 369 cpv. 5bis nCP). In questo modo si garantisce che i giudici possano pronunciare un’espulsione più severa per reati successivi (cfr. art. 66b nCP); - tutte le altre autorità devono poter prendere visione di queste sentenze almeno per la durata dell’espulsione (cfr. art. 367 cpv. 2ter nCP); - le sentenze con un’espulsione devono essere riportate almeno per la loro dura- ta anche nel cosiddetto estratto per privati (art. 371 cpv. 4bis nCP). Da una par- te, ciò permette alla persona interessata di sapere quanto ancora dura l’espulsione, dall’altra si nota rapidamente se una persona viola un ordine di espulsione.
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L’attuazione di queste prescrizioni comporta l’adeguamento di numerosi dettagli – per lo più di natura tecnica – a livello di ordinanza (cfr. n. 2.8.2 segg.). Le novità più importanti sono le seguenti: - l’espulsione penale, se ordinata in Svizzera, è registrata come sanzione in VOSTRA (art. 4 e 9 Ordinanza VOSTRA); - si garantisce che le decisioni d’esecuzione e i dati relativi all’esecuzione siano registrati in VOSTRA (cfr. art. 6 cpv. 4 Ordinanza VOSTRA) e si stabilisce con quali campi dati queste informazioni sono visualizzate in VOSTRA o ne- gli estratti (cfr. art. 25 e all. 1 Ordinanza VOSTRA). Particolarmente interes- sante da questo punto di vista è la registrazione dell’inizio dell’espulsione per poterne calcolare la durata effettiva. La registrazione del motivo della partenza nel caso del rinvio coatto attua parzialmente anche la mozione Müri 13.3455, trasmessa dal Parlamento, che richiede una statistica dettagliata dell’esecuzione dell’espulsione; - si stabilisce quali autorità debbano comunicare e registrare tali decisioni d’esecuzione e dati relativi all’esecuzione (art. 16 e 17 Ordinanza VOSTRA); - sono dettagliati anche i diritti d’accesso, in particolare per le autorità i cui diritti d’accesso sono attualmente definiti soltanto a livello di ordinanza, mentre va tenuto conto del principio formulato nell’articolo 367 capoverso 2ter nCP (art. 21 e 22 Ordinanza VOSTRA). Nelle tabelle degli allegati 2 e 3 Ordi- nanza VOSTRA sono completati i diritti di elaborazione per i campi relativi all’espulsione penale assegnati alle autorità con diritto di accesso; - infine, è previsto il trasferimento automatico dei dati sull’espulsione penale alla SEM. Le nuove disposizioni dell’Ordinanza VOSTRA si basano sull’articolo 367 capover- so 6 CP e sull’articolo 46a della legge del 21 marzo 199729 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Non sono modificati la struttura, il campo d’applicazione, i destinatari e il livello di dettaglio dell’attuale Ordinanza VOSTRA. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni il 1° ottobre 2016 e la modifica delle disposizioni comportano alcuni adeguamenti informatici a livello di banche dati che saranno realizzati in più fasi: - le sentenze con espulsione penale, le decisioni d’esecuzione e i dati relativi all’esecuzione possono già essere registrati in VOSTRA e compaiono sugli estratti per le autorità e per privati; - il software sarà modificato in modo che i dati delle iscrizioni e mutazioni riguardanti un’espulsione penale siano trasmessi alla SEM; - per ridurre i costi, le nuove regole di calcolo dei termini per gli estratti per le autorità e per i privati saranno programmate in seguito, segnatamente nell’ambito dell’entrata in vigore della nuova legge sul casellario giudiziale (LCaGi). Non ha infatti senso eseguire questa onerosa riprogrammazione in un sistema obsoleto che sarà sostituito completamente dal nuovo sistema VOSTRA al più tardi nel 2020. In tal modo non vi è neppure perdita di dati, tanto più che i termini attuali già garantiscono che nei prossimi cinque anni tutte le sentenze di espulsione compariranno correttamente negli estratti per autorità e per privati;
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- infine sarà esaminata l’opportunità di creare un’interfaccia tra VOSTRA e SIMIC per consentire lo scambio diretto di dati tra i due sistemi. In tal caso andrà creata una base legale esplicita.
2.8.2 Art. 4 cpv. 1 lett. ebis L’articolo 4 elenca tutte le sanzioni da registrare in VOSTRA; a queste si aggiunge ora l’espulsione penale. La limitazione all’espulsione penale pronunciata in Svizzera è necessaria per evitare che nel calcolo dei termini siano incluse anche le espulsioni pronunciate all’estero.
2.8.3 Art. 6 cpv. 4 L’articolo 6 capoverso 4 elenca tutte le decisioni d’esecuzione e i dati relativi all’esecuzione successivamente rilevati riguardanti un’espulsione penale da iscrivere in VOSTRA. Per il calcolo dell’inizio dell’espulsione, la lettera a prevede che sia registrata la data di partenza effettiva (cfr. art. 66c cpv. 5 nCP) o, se questa non è nota, la data entro cui lo straniero deve lasciare la Svizzera (cfr. art. 17a OCP-CPM, secondo cui è determinante la data «indicata nella decisione dell’autorità d’esecuzione», motivo per cui si può parlare anche di «data di partenza ordinata»). La data di partenza effettiva sarà nota solo in casi eccezionali, segnatamente quando lo straniero è scortato all’estero, come avviene in caso di espulsione, estradizione o consegna ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero. A questo tipo di partenze si affianca la partenza non controllata, in cui il condannato lascia la Svizzera senza la scorta (ovvero la coazione) dell’autorità. In tal caso ci si basa sulla data di parten- za ordinata; se successivamente si viene a conoscenza che la data di partenza effet- tiva è un’altra, la registrazione può essere corretta. Ai fini dell’attuazione della mozione Müri 13.3455 vanno indicati in VOSTRA anche i motivi della partenza per permettere una valutazione statistica differenziata dell’esecuzione dell’espulsione penale. Nei casi indicati, le seguenti autorità d’esecuzione sono competenti per la notifica o la registrazione della data di partenza: - rinvio coatto (cfr. art. 69 cpv. 1 LStr): l’autorità cantonale preposta all’esecuzione penale o l’autorità cantonale competente in materia di stranieri – in base al piano cantonale di attuazione; - estradizione o consegna ai fini dell’esecuzione della sanzione nel Paese d’origine: le autorità della Confederazione preposte all’assistenza giudiziaria che hanno coordinato le procedure di estradizione o trasferimento; - se un’autorità viene casualmente a conoscenza della data di partenza effettiva (non coatta): l’autorità competente in materia di stranieri a cui la suddetta au- torità comunica poi tale informazione; - notifica della data di partenza ordinata: l’autorità preposta all’esecuzione delle pene o l’autorità competente in materia di stranieri a cui il piano cantonale di esecuzione ha affidato la competenza per l’esecuzione dell’espulsione.
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Infine, alle lettere b–c sono elencate le decisioni successive possibili in relazione all’espulsione penale. Queste decisioni d’esecuzione – come tutte le altre decisioni successive – sono registrate in VOSTRA con i dati definiti ai numeri 5.1–5.4 dell’allegato 1 (tipo di decisione, autorità giudicante, data della decisione, della notifica e del passaggio in giudicato). La decisione successiva «sospensione dell’esecuzione dell’espulsione» indica perché per un’espulsione penale non è registrata una data di inizio e non può quindi essere calcolata la durata dell’espulsione. In caso di una «revoca della sospensione dell’esecuzione dell’espulsione», l’espulsione inizia a decorrere soltanto se viene inserita la data di partenza in VOSTRA mediante la maschera di immissione secondo la lettera a. Per le decisioni successive indicate alle lettere b–c non sono riportate informazioni più dettagliate. Per tener conto di tutte queste particolarità, nella frase introduttiva all’articolo 6 capoverso 4 Ordinanza VOSTRA si parla volutamente soltanto di «autorità compe- tenti».
2.8.4 Art. 9 lett. b e bbis L’articolo 9 Ordinanza VOSTRA elenca, in maniera speculare alle condizioni per l’iscrizione dell’articolo 3 segg. Ordinanza VOSTRA, i casi in cui non si deve procedere a un’iscrizione. Nell’articolo 9 lettera b è stata leggermente modificata la formulazione in modo da rendere chiaro che le sentenze che riconoscono la colpevolezza dell’autore del reato ma prescindono da una punizione, non sono inserite soltanto nei casi in cui non è stata ordinata una misura soggetta ad obbligo di iscrizione (p. es. un’espulsione penale). La lettera bbis esplicita quanto indicato già all’articolo 4 capoverso 1 let- tera ebis Ordinanza VOSTRA: le sentenze straniere che comprendono soltanto un’espulsione e nessun’altra sanzione non sono rilevanti per VOSTRA.
2.8.5 Art. 12 cpv. 6 Secondo l’articolo 369 capoverso 5bis nCP, lo straniero che acquisisce la cittadinanza svizzera può chiedere che una sentenza di espulsione penale non sia iscritta a vita nel casellario giudiziale, ma sia eliminata secondo i termini previsti. Il CP non disciplina tuttavia a quale autorità indirizzare tale richiesta e quali documenti presen- tare. A tal fine è integrato un nuovo capoverso 6 nell’articolo 12. Questa regola, che dovrà essere integrata nella nuova ordinanza sul casellario giudi- ziale (OCaGi) nell’ambito della rielaborazione di VOSTRA, non sarà applicata ancora per molto tempo. Infatti, a causa della durata dell’espulsione e dei termini di attesa previsti, fino all’entrata in vigore della LCaGi questo tipo di domande non saranno presentate; un ulteriore motivo per cui il calcolo dei termini sarà ripro- grammato soltanto con la LCaGi (cfr. n. 2.8.1).
2.8.6 Art. 16 cpv. 1 lett. d e art. 17 cpv. 1 e 3 Gli articoli 16 e 17 Ordinanza VOSTRA riportano tutte le autorità che devono notificare o iscrivere in VOSTRA i dati soggetti a obbligo di iscrizione. Le decisioni
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d’esecuzione e dei dati relativi all’esecuzione di cui all’articolo 6 capoverso 4 Ordi- nanza VOSTRA comportano nuovi obblighi di iscrizione per le autorità cantonali della migrazione e per le autorità della Confederazione preposte all’assistenza giudi- ziaria (cfr. n. 2.8.11). Le autorità di esecuzione delle pene sottostanno già oggi a un obbligo di iscrizione in virtù dell’articolo 16 capoverso 1 lettera c Ordinanza VOSTRA.
2.8.7 Art. 21 cpv. 1, 2 lett. j e cpv. 5 nonché articolo 22 cpv. 1quater Nel capoverso 1 sono introdotti i riferimenti alle pertinenti norme del CP (si tratta della menzione dell’art. 367 cpv. 2ter nCP). Al capoverso 2 lettera j è concesso l’accesso online a VOSTRA all’Ufficio SIRENE dell’Ufficio federale di polizia. Nel caso di una ricerca volta a coordinare ed ese- guire misure di respingimento, essenzialmente l’ufficio SIRENE deve poter dare informazioni supplementari in casi urgenti, al di fuori degli orari d’ufficio, in merito a un’espulsione penale ordinata dalla Svizzera (cfr. n. 2.11.6). L’accesso online è previsto all’articolo 51 lettera a numero 12 del progetto di legge federale sul casella- rio giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi 30). Tale progetto è attualmente sottoposto a delibera parlamentare. Fino all’entrata in vigore della LCaGi, la base legale per l’accesso online dell’ufficio SIRENE sarà data a livello di ordinanza in virtù dell’articolo 367 capoverso 3 CP. Ai fini della presente ordinanza, è tralasciato il testo «... a localizzare gli autori di reati e ...» previsto all’articolo 51 lettera a numero 12 LCaGi. La formula «misure di respingi- mento di stranieri» include l’espulsione penale. L’articolo 367 capoverso 2ter nCP non comprende tutti i diritti di accesso delle autorità. Pertanto, per i diritti di accesso definiti agli articoli 21 e 22 Ordinanza VOSTRA sono necessarie disposizioni analoghe a quelle dell’articolo 367 capover- so 2ter nCP: - l’articolo 21 capoverso 5 Ordinanza VOSTRA disciplina i diritti di consulta- zione dell’Ufficio federale di polizia, delle autorità cantonali preposte alla na- turalizzazione e del Servizio delle attività informative della Confederazione; queste autorità rientrano tra quelle che devono essere a conoscenza delle sen- tenze per lo meno per la durata dell’espulsione; - l’articolo 22 capoverso 1quater Ordinanza VOSTRA disciplina l’accesso per le restanti autorità, che non necessitano di un diritto perpetuo di consultazione delle sentenze con espulsione e che hanno un accesso online non operativo ai sensi del diritto penale o un diritto di consultazione su domanda scritta.
2.8.8 Art. 22a (alternativa all’art. 82 cpv. 1bis–1quater OASA) L’espulsione penale deve essere registrata in SIMIC in modo che possa esplicare i necessari effetti proibitivi nell’ambito del rilascio dei permessi.
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Dato che i giudici e le autorità esecutive iscrivono in VOSTRA le sentenze di espul- sione e le decisioni di esecuzione, è al vaglio la possibilità che l’UFG registri i dati necessari con il supporto di VOSTRA e li inoltre alla SEM. In questo modo si evi- terebbe ai giudici e alle autorità preposte all’esecuzione un nuovo obbligo di comu- nicazione (cfr. n. 1.4 e 2.1.4). Secondo la normativa proposta, l’UFG inoltrerebbe alla SEM tutte le sentenze, le decisioni d’esecuzione e le decisioni successive riguardanti un’espulsione, nonché le modifiche del caso, come l’eliminazione dal casellario di una sentenza con espulsio- ne in seguito a un’iscrizione errata, la cancellazione dell’espulsione da una sentenza e le rettifiche delle decisioni d’esecuzione e delle decisioni successive se relative all’espulsione. Non sarebbero invece notificate le modifiche dei dati sulle persone e dei dati concernenti false identità.
2.8.9 Art. 25 cpv. 2, frase introduttiva e n. 13bis, 28 e 29 L’articolo 25 Ordinanza VOSTRA stabilisce quali dati compaiono nell’estratto per privati, facendo riferimento ai dati definiti nell’allegato 1. Le modifiche apportate all’allegato 1 si applicano per analogia anche all’estratto per privati. Il nuovo testo della frase introduttiva all’articolo 25 capoverso 2 Ordinanza VOSTRA mira a chiarire che non soltanto le decisioni d’esecuzione, ma anche i semplici «dati relativi all’esecuzione» devono comparire nell’estratto, come previsto attualmente nella rubrica dell’articolo 6 Ordinanza VOSTRA. L’articolo 25 capoverso 2 numero 13bis Ordinanza VOSTRA stabilisce che per la misura «espulsione penale» deve esserne indicata anche la durata. L’articolo 25 capoverso 2 numero 29 Ordinanza VOSTRA stabilisce quali dati successivamente rilevati devono comparire nell’estratto per privati (cfr. il commento all’art. 6 cpv. 4 lett. a Ordinanza VOSTRA). Questi sono importanti per il calcolo della durata dell’espulsione penale e a fini statistici. Non sono invece necessari adeguamenti per le decisioni successive, poiché dalla normativa vigente si evince già che quelle elencate all’articolo 6 capoverso 4 lette- re b–c Ordinanza VOSTRA compaiono nell’estratto per privati (cfr. art. 25 cpv. 2 n. 14–16 Ordinanza VOSTRA).
2.8.10 All. 1 n. 4.22, 5 e 5.17 Nell’allegato 1 sono elencati tutti i dati significativi per VOSTRA. Sono inevitabili alcune ridondanze rispetto ad altre regole di iscrizione. Scopo dell’allegato 1 è rendere visibile la struttura dei dati. Secondo il nuovo numero 4.22, i dati della sentenza di cui all’allegato 1 numero 4 comprendono anche l’«espulsione penale» e la sua «durata». La modifica dell’allegato 1 numero 5 mira a chiarire che non sono elencate soltanto le decisioni, ma anche i meri «dati relativi all’esecuzione». I dati relativi all’esecuzione elencati nel nuovo numero 5.17 coincidono con i dati menzionati all’articolo 6 capoverso 4 lettera a. Questi sono importanti per il calcolo della durata dell’espulsione penale e a fini statistici.
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Non sono invece necessari adeguamenti per le decisioni successive, poiché dalla normativa vigente (cfr. all. 1 n. 5.2–5.4) si evince già che quelle elencate all’articolo 6 capoverso 4 lettere b–c Ordinanza VOSTRA sono inserite in VOSTRA.
2.8.11 All. 2 n. 4 e 5 Nella tabella all’allegato 2 vengono definiti i diritti di iscrizione e consultazione delle autorità federali per tutti i campi dati indicati nell’allegato 1 (cfr. n. 2.8.10). Non vi sono particolarità relative all’inserimento dell’espulsione penale e della sua durata (cfr. n. 4 «Dati su sentenze»). Le autorità normalmente preposte all’inserimento delle sentenze penali hanno anche il diritto di registrare l’espulsione penale, segnatamente: il servizio del casellario giudiziale, le autorità della giustizia penale e le autorità della giustizia militare. Per l’iscrizione delle decisioni d’esecuzione rilevanti per l’espulsione penale secon- do l’articolo 6 capoverso 4 lettera b–c Ordinanza VOSTRA, sono competenti soltan- to autorità cantonali, pertanto non sono necessarie modifiche all’allegato 2. Per quanto riguarda l’iscrizione dei «dati relativi all’esecuzione» secondo l’articolo 6 capoverso 4 lettera a, a livello federale hanno diritti di iscrizione soltanto il servizio del casellario giudiziale e le autorità della Confederazione preposte all’assistenza giudiziaria presso l’UFG (cfr. n. 2.8.3).
2.8.12 All. 3 n. 4 e 5 Nella tabella all’allegato 3 vengono definiti i diritti di iscrizione e consultazione delle autorità cantonali per tutti i campi dati indicati nell’allegato 1 (cfr. n. 2.8.10). Non vi sono particolarità relative all’inserimento dell’espulsione penale e della sua durata (cfr. n. 4 «Dati su sentenze»). Le autorità normalmente preposte all’inserimento delle sentenze penali hanno anche il diritto di registrare l’espulsione penale, segnatamente: i servizi di coordinamento e le autorità della giustizia penale. Per l’iscrizione delle decisioni d’esecuzione rilevanti per l’espulsione penale secon- do l’articolo 6 capoverso 4 lettere b e c Ordinanza VOSTRA, sono competenti soltanto autorità cantonali, segnatamente in base al piano di esecuzione: le autorità di esecuzione delle pene o le autorità competenti in materia di stranieri e i servizi di coordinamento, per cui è previsto il diritto di iscrizione per entrambe. Poiché in questi campi sono iscritte tutte le decisioni successive e le decisioni d’esecuzione significative per VOSTRA, è previsto un diritto d’iscrizione anche per altre autorità. Per quanto riguarda l’iscrizione dei «dati relativi all’esecuzione» secondo l’articolo 6 capoverso 4 lettera a Ordinanza VOSTRA, a livello cantonale hanno diritti di iscrizione soltanto i servizi di coordinamento nonché le autorità di esecuzione o le autorità competenti in materia di stranieri (cfr. n. 2.8.3).
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2.9 Ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200831 2.9.1 Art. 3 cpv. 1 lett. k e cpv. 2 lett. f Con la modifica del 20 marzo 2015 del CP e del CPM è adeguato anche l’articolo 15 capoverso 1 lettera d della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). Ora possono essere iscritte nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) le misure di allontanamento e le misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, ai sensi dell’articolo 66a o 66abis nCP o ai sensi dell’articolo 49a o 49abis nCPM, secondo la LStr o la LAsi. Nell’articolo 3 capover- si 1 e 2 Ordinanza RIPOL sono integrate queste nuove competenze per l’iscrizione nel sistema (nuovo cpv. 1 lett. k e cpv. 2 lett. f).
2.10 Ordinanza del 6 dicembre 201332 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica 2.10.1 Art. 17 cpv. 4 La modifica del CP e del CPM del 20 marzo 2015 comporta un adeguamento dell’articolo 16 capoverso 4 della legge del 20 giugno 200333 sui profili del DNA. Con l’espulsione penale ai sensi dell’articolo 66a o 66abis nCP o dell’articolo 49a o 49abis nCPM è introdotta in questa disposizione una nuova cancellazione. Questa deve essere ripresa con i relativi termini anche nell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. Per quest’ultima è infatti prescritta l’armonizzazione dei termini di cancellazione ivi previsti con quelli della legge sui profili del DNA.
2.11 Ordinanza N-SIS dell’8 marzo 201334 2.11.1 Art. 7 cpv. 1 lett. f n. 1 In futuro, sarà compito della SEM iscrivere i divieti d’entrata e le espulsioni penali in SIMIC. Dal punto di vista del SIS (art. 24 Regolamento [CE] n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dic. 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione [SIS II]), l’espulsione penale ordinata da un’autorità svizzera contro un cittadino di uno Stato terzo esplica per questa persona l’effetto di un divieto d’entrata e di soggiorno. Il termine «divieto d’entrata e di soggiorno» può pertanto essere considerato un ipero- nimo dei concetti di divieto d’entrata e di espulsione penale (cfr. anche art. 64 segg. LStr). Questa terminologia è ripresa ora nell’articolo 7 capoverso 1 lettera i e nell’articolo 20 nonché nella rubrica dell’articolo 51.
31 RS 361.0 32 RS 361.3 33 RS 363 34 RS 362.0
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2.11.2 Art. 7 cpv. 1 lett. i Il tenore della disposizione è modificato indipendentemente dalla presente modifica d’ordinanza dovuta all’introduzione dell’espulsione penale: è eliminata la possibilità di ordinare divieti d’entrata, che secondo l’articolo 67 LStr compete esclusivamente alla SEM. Resta immutato il diritto di consultazione delle autorità cantonali compe- tenti in materia di migrazione per l’adempimento dei propri compiti.
2.11.3 Art. 18 cpv. 4 Questa disposizione non è modificata in seguito all’introduzione dell’espulsione di diritto penale, ma per formulare in modo più chiaro il testo in vigore; il contenuto della disposizione resta immutato.
2.11.4 Art. 18 cpv. 5 Quando viene fermata una persona segnalata ai fini dell’espulsione penale, l’Ufficio SIRENE informa senza indugio la competente autorità d’esecuzione in modo che questa possa mettere in atto i necessari provvedimenti d’urgenza.
2.11.5 Art. 20 Un’espulsione penale può essere iscritta nel SIS come divieto d’entrata e di sog- giorno soltanto se alla base della segnalazione vi è una decisione o una sentenza di un’autorità amministrativa o giudiziaria.
2.11.6 Art. 21 cpv. 3, secondo periodo Se fossero obbligati a trasmettere a SIRENE tutte le singole informazioni supple- mentari relative alle espulsioni penali, per i Cantoni risulterebbe un onere spropor- zionato (che potrebbe eventualmente arrivare a comprende l’organizzazione di un servizio di picchetto). Risulta quindi più efficiente permettere a SIRENE di accedere a tali dati da una piattaforma centralizzata, ad esempio dal casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. Va pertanto concesso l’accesso online a VOSTRA all’Ufficio SIRENE, in modo che possa richiamare, rapidamente e in ogni momento, le necessarie informazioni supplementari relative all’espulsione penale (cfr. n. 2.8.7). In questo modo si può evitare di subordinare la trasmissione delle informazioni al limite di 12 ore previsto dal primo periodo del capoverso 3.
2.11.7 Art. 51, rubrica Il diritto di informazione vale anche in caso di espulsione penale. La rubrica è per- tanto adeguata con l’iperonimo «divieto d’entrata e di soggiorno».
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3 Basi legali Le modifiche delle ordinanze sono giustificate dalle competenze di emanare le singole ordinanze. La disposizione sulla durata dell’espulsione penale proposta (art. 17a OCP-CPM; cfr. n. 2.7) rappresenta una norma secondaria basata direttamente sull’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) 35.
4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del persona- le 4.1 Per la Confederazione Le modifiche d’ordinanza proposte in questa sede non hanno ripercussioni finanzia- rie e sull’effettivo del personale che vanno oltre quelle risultanti dalle nuove dispo- sizioni sull’espulsione penale che entrano in vigore il 1° ottobre 2016. Gli unici costi degni di menzione sono quelli relativi all’adeguamento immediato di VOSTRA, che rimangono tuttavia entro i limiti di quanto già preventivato per i mezzi informatici dell’UFG. La nuova applicazione VOSTRA, che comprenderà anche la soluzione definitiva per l’espulsione penale, sarà realizzata secondo le direttive informatiche della Confederazione. La rispettiva richiesta di stanziamento dei fondi sarà presenta- ta nel quadro dell’entrata in vigore della nuova legge sul casellario giudiziale at- tualmente al vaglio del Parlamento.
4.2 Per i Cantoni Le modifiche d’ordinanza proposte non dovrebbero avere ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale che non siano già legate alle nuove disposizioni di legge. Gli obblighi supplementari, relativi all’iscrizione in determinate banche dati dei dati riguardanti gli ordini e l’esecuzione delle espulsioni penali o alla notifica degli stessi ad altre autorità, avranno conseguenze soltanto marginali per le autorità competenti.
5 Ripercussioni sugli accordi sulla libera circolazione e sull’Accordo di associazione a Schengen Rispetto alla modifica di legge del 20 marzo 2005 le modifiche d’ordinanza non hanno alcuna ripercussione aggiuntiva sull’Accordo del 21 giugno 199936 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem- bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. Con la modifica dell’Ordinanza N-SIS (cfr. n. 2.11) si tiene conto delle esigenze dell’Accordo di associazione a Schengen37.
35 RS 101 36 RS 0.142.112.681 37 RS 0.362.31, 362.1, 362.32, 0.362.33, 0.362.311
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