Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG
Berna, 25 maggio 2016
Progetto di revisione dell’articolo 69 dell’ordinanza sulle case da gioco Rapporto esplicativo
N. di riferimento: COO.2180.109.7.182621 / 217.1/2016/00002
1 Presentazione del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Diritto vigente e revisione proposta
Secondo l’articolo 69 dell’ordinanza sulle case da gioco (OCG), il settore riservato ai giochi da tavolo deve essere aperto durante almeno la metà del periodo d’apertura giornaliera della casa da gioco. Dalla revisione del 5 settembre 2007, l’articolo 69 capoverso 1bis OCG conferisce alla Com- missione federale della case da gioco (CFCG) la competenza di autorizzare deroghe alla regolamentazione degli orari d’apertura dei giochi da tavolo nelle case da gioco titolari di una concessione B. Tali deroghe possono essere concesse soltanto alle case da gioco che di- pendono economicamente da un turismo stagionale (in altre parole: i casinò delle regioni di montagna) e che, nonostante una gestione aziendale oculata, non raggiungono una redditivi- tà adeguata. La deroga non può superare 60 giorni all’anno, durante i quali le case da gioco sono autorizzate a chiudere i loro giochi da tavolo. Questa possibilità di deroga era stata introdotta perché l’obbligo di aprire quotidianamente il settore dei giochi da tavolo penalizza- va le case da gioco situate nelle regioni turistiche e la cui cifra d’affari è soggetta a fluttua- zioni stagionali. Infatti, queste case da gioco erano costrette a offrire i loro giochi da tavolo senza tenere conto della diminuzione della potenziale clientela (turisti e lavoratori stagionali) durante la bassa stagione e dovevano pertanto assumersi le spese di personale connesse alla gestione dei tavoli da gioco. Si trattava quindi di sopprimere gli svantaggi dovuti alla bassa stagione. Con la presente revisione la possibilità di chiudere i giochi da tavolo è portata a 270 giorni all’anno, ossia durante l’intera bassa stagione. I giochi da tavolo dovranno quindi essere aperti soltanto nei mesi invernali, vale a dire nel periodo di alta stagione.
1.1.2 Situazione delle case da gioco di montagna
Le case da gioco la cui regione d’ubicazione è considerata dipendente da un turismo stagio- nale sono tre, tutte situate in una regione di montagna. Si tratta dei casinò di Crans-Montana, Davos e San Moritz. Oltre alla deroga riguardante l’apertura dei giochi da tavolo, di cui si parla in questa sede, questi casinò possono anche usufruire di una riduzione di un terzo al massimo dell'aliquota della tassa sulle case da gioco in virtù dell’articolo 42 capoverso 2 del- la legge sulle case da gioco (LCG). Nel 2014, ad esempio, tale riduzione ammontava a
2 753 256 franchi.
Sinora soltanto i casinò di San Moritz e Davos hanno ottenuto la deroga relativa all’apertura dei giochi da tavolo. Dall’apertura dell’esercizio, questi due casinò hanno quasi sempre avuto problemi di redditi- vità. Nel 2014 le perdite annuali sono ammontate a 182 000 franchi per Davos e 671 205 franchi per San Moritz (fonte: CFCG, rapporto annuale). Queste due case da gioco asseriscono che la bassa stagione dura dalla primavera all’autunno ed è pertanto ben più lunga dei 60 giorni previsti dal vigente articolo 69 capover- so 1bis OCG. Solo i mesi invernali (da fine dicembre a fine marzo) possono essere considera- ti alta stagione. Le due case da gioco sostengono inoltre che estendere a un massimo di 270 giorni all’anno la possibilità di chiudere i giochi da tavolo permetta di risparmiare sui costi di personale connessi alla gestione di tali giochi e ridurre così le perdite. La casa da gioco di Davos, ad esempio, spera di risparmiare circa 200 000 franchi all’anno.
1.2 Modifica proposta
Il Consiglio federale propone di aumentare la possibilità di chiudere i giochi da tavolo ad al massimo 270 giorni all’anno, ossia durante l’intera bassa stagione, per le case da gioco con una concessione B la cui regione d’ubicazione dipende economicamente da un turismo sta- gionale e che, nonostante una gestione aziendale oculata, non raggiungono una redditività
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adeguata. Al momento, la deroga riguarderebbe soltanto i casinò di San Moritz e Davos. Quello di Crans-Montana non ha attualmente problemi di redditività. Si tratta di una soluzione temporanea destinata ad aiutare i due casinò fino all’entrata in vi- gore della nuova legge sui giochi in denaro. L'entrata in vigore della presente revisione è prevista per la fine della stagione invernale 2016-2017, ossia il 1° marzo 2017.
1.3 Valutazione della soluzione proposta
Come illustrato sopra, i casinò di Davos e San Moritz hanno problemi di redditività. Dalla loro apertura, la maggior parte degli esercizi annuali si è conclusa in perdita, seppur con fluttua- zioni notevoli quanto al loro ammontare. Tale situazione pregiudica, a breve o medio termi- ne, la sopravvivenza dei due casinò. Con la misura proposta, il Consiglio federale intende contribuire a migliorare la loro situazione economica. Infatti, le case da gioco nelle regioni di montagna corrispondono a un interesse della regione d’ubicazione, poiché ne aumentano l’attrattiva turistica, permettendo di offrire, oltre agli sport invernali, anche altre attività per il tempo libero. Inoltre, le case da gioco rafforzano l’economia delle regioni periferiche, soprat- tutto grazie alle possibilità d’impiego che offrono. D’altronde, le case da gioco in questione costituiscono una fonte di entrate per i Cantoni d’ubicazione, da una parte, e per la Confede- razione, per il tramite dell’AVS, dall’altra. Tanto la tassa federale sulle case da gioco, il cui gettito è destinato all’AVS, quanto l’imposta cantonale prevista dall’articolo 43 LCG sono prelevate dal prodotto lordo dei giochi e non dai proventi. Esse continuano quindi a essere versate anche se i casinò registrano una perdita. Anche da questo punto di vista la sopravvi- venza delle case da gioco è di interesse generale. Pur non garantendo alle case da gioco in questione di uscire dal passivo, la soluzione pro- posta permetterà perlomeno di diminuire le perdite, migliorando le probabilità di sopravvivere nei prossimi anni, in attesa dell’entrata in vigore della nuova legislazione sui giochi in denaro, prevista per il 2019. Nell’ambito di tale revisione generale dovranno essere discusse le con- dizioni generali in cui operano le case da gioco, in particolare quelle situate nelle regioni di montagna. La misura proposta relativizza il divieto delle case da gioco dotate unicamente di apparecchi automatici per il gioco d’azzardo che si evince dall’articolo 8 LCG e dal commento del mes- saggio a tale disposizione. Tuttavia il divieto di massima non è messo in discussione. Infatti, la deroga proposta non mira a permettere alle case da gioco di trasformarsi in meri casinò di apparecchi automatici per il gioco d’azzardo, bensì soltanto a limitare il periodo in cui devono essere offerti giochi da tavolo. L’articolo 69 capoverso 1 OCG prevede già una restrizione, in quanto dispone che il settore dei giochi da tavolo deve essere aperto durante almeno la me- tà del periodo d’apertura giornaliera della casa da gioco (e non, ad esempio, durante l’intero orario di apertura). Al fine di tenere conto delle peculiarità dei casinò di montagna, il vigente articolo 69 capoverso 1bis OCG estende tale periodo autorizzando la chiusura completa per 60 giorni all’anno. La revisione proposta si limita a prolungare questo periodo di chiusura completa per tenere conto nel miglior modo possibile della realtà economica delle case da gioco, ma non le autorizza a trasformarsi in meri casinò di apparecchi automatici per il gioco d’azzardo. I giochi da tavolo continueranno a essere presenti e potranno essere esercitati nei periodi di alta frequenza. Occorre aggiungere che il campo d’applicazione della deroga pro- posta rimane molto limitato poiché riguarda soltanto due case da gioco durante una fase transitoria di qualche anno.
2 Commento alla disposizione
La revisione dell’articolo 69 capoverso 1bis OLC proposta in questa sede riprende il tenore vigente della disposizione e si limita a modificare la durata massima della deroga, che passa a 270 giorni all’anno. La disposizione conferisce alla CFCG la competenza di autorizzare la deroga. Spetta a quest’ultima valutare se sono soddisfatte le condizioni per una deroga. In caso affermativo spetta altresì alla CFCG decidere se concedere la deroga (disposizione potestativa). Non sussiste quindi un diritto alla deroga.
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Affinché una casa da gioco abbia la possibilità di usufruire di una deroga devono essere soddisfatte due condizioni: A. la regione d’ubicazione della casa da gioco deve dipendere da un turismo stagionale. Se- condo la prassi consolidata della CFCG solo i casinò di Davos, San Moritz e Crans-Montana rientrano in questa categoria; B. nonostante una gestione aziendale oculata, la casa da gioco non raggiunge una redditivi- tà adeguata. Secondo la prassi della CFCG, soddisfano questa condizione i casinò che chiudono i conti in rosso, ossia i casinò di Davos e San Moritz.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per le case da gioco
Secondo le cifre fornite dalla casa da gioco di Davos, la cui plausibilità è fuori discussione, l’interruzione dell’esercizio dei giochi da tavolo durante 270 giorni all’anno permetterebbe di risparmiare costi di personale pari a 300 000 franchi. La diminuzione del beneficio netto pre- vista in seguito a tale interruzione ammonta a 110 000 franchi e pertanto, rispetto alla situa- zione attuale, il risultato netto della casa da gioco potrebbe essere migliorato di 190 000 franchi. Non si può escludere che una parte dei clienti presenti durante la bassa stagione intenda esercitare giochi da tavolo e non trovandoli a Davos o San Moritz si rechi in altre case da gioco. Tuttavia la distanza geografica tra le case da gioco dovrebbe limitare questo fenome- no.
3.2 Ripercussioni per l'AVS
Il gettito della tassa federale sulle case da gioco, prelevato dal prodotto lordo dei giochi, è versato integralmente all’AVS. Al momento la tassa prelevata dai casinò di Davos e San Moritz e versata all’AVS ammonta a circa 800 000 franchi (cifre del 2014). Prolungando il periodo di chiusura dei giochi da tavolo è probabile che diminuisca il prodotto lordo dei giochi dei due casinò, il che ridurrà anche il gettito della tassa destinato all’AVS. Secondo le cifre fornite, per il casinò di Davos il prodotto lordo dei giochi diminuirà di circa
150 000 franchi. Per l’AVS ne risulterà una perdita pari a 24 000 franchi.
La diminuzione del gettito della tassa destinato all’AVS va comunque messa a confronto con la prospettiva della chiusura delle case da gioco in seguito a una redditività insufficiente. In tal caso per l’AVS ne risulterebbe una perdita di circa 800 000 franchi.
3.3 Ripercussioni per i Cantoni
Sul prodotto lordo dei giochi realizzato nei casinò di Davos e San Moritz, il Cantone dei Gri- gioni preleva attualmente una tassa il cui gettito ammontava, nel 2014, a 533 464 franchi (279 764 franchi per Davos e 253 700 franchi per San Moritz). Conformemente all’articolo 43 LCG, la tassa cantonale è detratta dalla tassa federale. Con il prolungamento del periodo di chiusura dei giochi da tavolo, è probabile che diminuisca il prodotto lordo dei giochi annuale dei due casinò e di conseguenza diminuirà anche il gettito della tassa cantonale. Tuttavia la diminuzione sarebbe maggiore se le case da gioco dovessero chiudere il loro esercizio. Gli altri Cantoni saranno toccati soltanto marginalmente dalla presente revisione.
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4 Aspetti giuridici
La conformità del progetto con il diritto superiore, ossia con l’articolo 8 LCG, è già stata illu- strata sopra. Sotto il profilo costituzionale, l’articolo 106 della Costituzione federale non contiene alcuna indicazione di un eventuale obbligo delle case da gioco di esercitare giochi da tavolo e quindi la presente revisione è conforme alla Costituzione. Per contro occorre esaminare la questione del rispetto della parità di trattamento tra le case da gioco che beneficiano della deroga e quelle che non ne beneficiano. Poiché la misura proposta è tesa a compensare gli svantaggi legati alla variazioni stagionali di frequenza do- vute alla posizione geografica delle case da gioco beneficiarie, la differenza di trattamento si fonda su una differenza oggettiva della situazione. Il principio della parità di trattamento è pertanto rispettato.
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