Revisione parziale dell'ordinanza sulla promozione dello sport, dell'ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport e dell'ordinanza dell'UFSPO concernente «Gioventù e Sport»
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS Ufficio federale dello sport UFSPO Politica dello sport e risorse
Rapporto esplicativo sulla revisione parziale dell‘ordinanza sulla promozione dello sport, dell’ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promo- zione dello sport e dell’ordinanza dell’UFSPO concernente «Gioventù e Sport»
L’entrata in vigore delle disposizioni modificate è prevista per il 1° gennaio 2018.
(Stato febbraio 2017; versione messa in consultazione)
1. Situazione iniziale
Nel maggio 2015 Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS di sottoporre un piano d’azione concettuale e finanziario per la promozione dello sport da parte della Confederazione. In particolare ha chiesto l’elaborazione di un piano programmatico per lo sport popolare e uno per lo sport di prestazione. Nella procedura di consultazione sul piano d’azione per la promozione dello sport, l’organizzazione mantello dello sport elvetico Swiss Olympic ha auspicato di assumere la re- sponsabilità esclusiva per lo sport di prestazione. Attualmente, la promozione delle giovani leve come elemento dello sport di prestazione è sostenuta dalla Confederazione, segnata- mente mediante la promozione delle giovani leve di Gioventù+Sport. L’Ufficio federale dello sport UFSPO ha accettato la richiesta di Swiss Olympic proponendo fra l’altro l’esternalizzazione della promozione delle giovani leve G+S come contributo alle mi- sure di risparmio del programma di stabilizzazione 2017-2019 della Confederazione. Il 25 mag- gio 2016, il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la legge federale sul programma di stabilizzazione 2017-2019 e sulla nuova legge sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni1. L’esternalizzazione della promozione delle giovani leve G+S richiede un adeguamento dell’or- dinanza del 23 maggio 20122 sulla promozione di sport e dell’attività fisica (OPSpo), dell’ordi- nanza del DDPS del 25 maggio 20123 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPspo) e dell’ordinanza dell’UFSPO del 12 luglio 20124 concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPO).
2. Principi del disegno
L’aggregazione della promozione delle giovani leve G+S a Swiss Olympic contribuirà a una maggiore chiarezza della ripartizione dei compiti fra l’UFSPO e Swiss Olympic. Dopo quindici anni di regime pubblico, la responsabilità per la promozione delle giovani leve è riaffidata com- pletamente a un operatore sportivo privato, Swiss Olympic, che si concentrerà sullo sport di prestazione. Grazie a ciò, nel programma della Confederazione Gioventù+Sport, non si dovrà più distinguere fra sport popolare e sport di punta e il sistema d’allocazione delle sovvenzioni G+S comprenderà soltanto sei gruppi d’utenti invece dei sette attuali. Pertanto sarà soppresso il GU 7 che, secondo la legislazione vigente, serve al conteggio delle offerte delle federazioni sportive per la promozione delle giovani leve G+S. In futuro, le attività sportive finora attribuite alla promozione delle giovani leve G+S potranno essere conteggiate nei vari GU nella misura in cui soddisfano i requisiti. Lo statuto di allenatore G+S delle giovani leve sarà abolito. Ogni allenatore delle giovani leve G+S possiede almeno un riconoscimento di monitore G+S per una determinata disciplina spor- tiva che gli consentirà di continuare a esercitare in tale disciplina. Rimane peraltro valido anche il perfezionamento specifico per la condizione fisica e l’allenamento mentale che abilita l’alle- natore a impartire degli allenamenti di questo tipo in tutte le discipline sportive G+S.
3. Altri adeguamenti
Associazioni giovanili Con diverse sentenze, il Tribunale amministrativo federale ha convalidato la decisione dell’Uf- ficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo cui le associazioni giovanili a forte vocazione religiosa, segnatamente quelle il cui scopo principale è l’educazione religiosa e non lo sviluppo del bambino o del giovane, sono escluse dagli aiuti finanziari previsti dalla legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (LPAG, RS 446.1). Finora l’UFSPO ha affidato in parte a tali organizzazioni lo svolgi- mento della formazione dei quadri G+S della disciplina sport di campo/trekking. Contraria- mente alla formazione dei quadri G+S, la formazione dei quadri organizzata dalle associazioni giovanili non è indennizzata tramite la legge sulla promozione dello sport bensì secondo le disposizioni della LPAG (art. 50 cpv. 4 OPPSpo). Per garantire la coerenza della politica fede- rale di promozione della gioventù occorre pertanto precisare nelle basi legali che la formazione dei quadri è affidata solo alle associazioni giovanili che adempiono le condizioni della LPAG in materia di attività formazione e di formazione continua. Direzione della disciplina In origine la funzione di direzione della disciplina presso l’UFSPO serviva da anello di collega- mento con le federazioni sportive nazionali per sviluppare le discipline sportive G+S. In realtà, il dialogo principale fra l’UFSPO e le federazioni si svolge nell’ambito di conferenze e di uno scambio regolare di informazioni e di esperienze secondo l’art. 31 OPSpo oppure nel quadro delle attività pratiche durante la formazione degli esperti. Inoltre, lo sviluppo delle singole di- scipline avviene essenzialmente in seno alle federazioni sportive e non è il frutto di interventi della mano pubblica. In realtà la direzione della disciplina svolge di fatto i compiti di un respon- sabile della formazione. È un ruolo limitato alla singola disciplina sportiva e che comprende sia lo sviluppo della formazione attraverso la definizione di contenuti, mezzi didattici e tipologie di corso sia la concezione stessa dell’iter formativo basato sull’analisi delle esigenze, la piani- ficazione dei corsi e la formazione/assistenza dell’esperto. Tuttavia, le federazioni sono in
parte predestinate a svolgere (meglio) proprio questi compiti e l’UFSPO le ha sempre più spesso incaricate di realizzare determinati servizi su base di mandato considerando anche che si tratta di micro impegni (10-20% grado di occupazione). Di conseguenza la funzione della direzione della disciplina è divenuta più o meno obsoleta e verrà soppressa. L’UFSPO manterrà una stretta collaborazione con le federazioni sportive nella misura in cui ha bisogno del loro know how per sviluppare e svolgere la formazione G+S. Promozione di G+S I Cantoni sostengono attivamente G+S con un’adeguata promozione (art. 29 cpv. 2 OPSpo). Da sempre l’UFSPO procura il materiale promozionale necessario (ad es. manifesti) e lo mette gratuitamente a disposizione dei Cantoni, circostanza che finora non trova riscontro nell’ordi- nanza.
4. Ordinanza sulla promozione dello sport (OPSpo)
4.1 Commento alle singole disposizioni
Il presente disegno abroga le disposizioni sulla promozione delle giovani leve. In particolare si tratta delle disposizioni seguenti: Art. 2 cpv. 1 let. d; art. 8 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 1 let. g e cpv. 2; art. 13 cpv. 1 let. c; art. 18; art. 23 cpv. 1 let. d e cpv. 4; art. 24 cpv. 2 seconda frase. Art. 6 cpv. 4: come illustrato alla cifra 3, i compiti finora attribuiti alla direzione della disciplina
sono risolti tramite altri canali. La funzione di direzione della disciplina nella sua versione odierna è diventata obsoleta. Art. 12 cpv. 2bis: partendo dal vigente sistema di sovvenzionamento, occorre specificare che le attività formative G+S sono affidate solo alle associazioni giovanili le cui attività di forma- zione e perfezionamento sono riconosciute dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Art. 19: la funzione quadro di allenatore delle giovani leve è obsoleta, per cui non è più men- zionata nell’articolo. Art. 22 cpv. 5 let. b: secondo il diritto vigente, le offerte proposte da federazioni sportive nelle discipline sportive G+S che soddisfano anche i criteri supplementari per la promozione delle giovani leve G+S sono attribuite al gruppo d’utenti 7 (art. 8 cpv. 1 let. g). Con la soppressione del GU 7 è superfluo menzionarlo nell‘articolo. L’UFSPO mantiene la competenza di autorità di autorizzazione per le offerte dei Cantoni e delle federazioni sportive nazionali nel GU 4 come pure per le offerte del GU 6. Art. 29 cpv. 2: la disposizione è completata in modo da consentire all’UFSPO di mettere a disposizione dei Cantoni del materiale promozionale G+S.
Art. 41 cpv. 3 let. bbis: conformemente all’art. 16 OPPSpo, l’UFSPO obbliga le federazioni spor- tive nazionali a elaborare dei programmi per la promozione delle giovani leve e dello sport di punta contribuendo a tali lavori. L’aggiunta della lettera bbis autorizza esplicitamente le federa- zioni sportive a impiegare i contributi federali anche per l’elaborazione di programmi per la promozione delle giovani leve.
5. Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello
sport (OPPSpo)
5.1 Commento alle singole disposizioni
Tutte le disposizioni sulla promozione delle giovani leve sono abrogate nel testo dell’ordinanza. In particolare si tratta delle disposizioni seguenti: art. 5 cpv. 1 seconda frase; capitolo 2, sezione 4 (art. 16-20); capitolo 2, sezione 8 (art. 35- 39); art. 44 cpv. 3 e 4; art. 46 cpv. 3; art. 58 cpv. 2. Art. 21 cpv. 1 let. c: il rinvio all’articolo 36 può essere soppresso poiché la disposizione disci- plina le condizioni d’ammissione per la partecipazione alle offerte della formazione e del per- fezionamento degli allenatori delle giovani leve. Allegato 1 let. C: alla lettera C sono menzionate le discipline sportive ammesse solo nel GU 7. Dopo la soppressione del GU 7, gli organizzatori potranno continuare a svolgere in un altro gruppo d’utenti delle attività sotto forma di corsi e campi in una o diverse discipline sportive G+S nella misura in cui rispettano le condizioni minime. Nel caso concreto, gli allenamenti di biathlon potranno ad esempio essere annunciati nelle discipline G+S sci di fondo e/o tiro. Allegato 3 let. B: la lettera B enuncia la formula per il calcolo del contributo massimo concesso nel GU 7. La soppressione del GU rende obsoleta questa disposizione.
6. Ordinanza dell’UFSPO concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPO)
6.1 Commento alle singole disposizioni
Tutte le disposizioni sulla promozione delle giovani leve sono abrogate nel testo dell’ordinanza. In particolare si tratta delle disposizioni seguenti: art. 2 cpv. 5; art. 5 cpv. 2; art. 22 let. c; sezione 5 (art. 25 e 26); art. 27 cpv. 3; art. 29 cpv. 1 let. c;
Preambolo: l‘art. 35 cpv. 2 OPPSpo è abrogato e pertanto va soppresso nel preambolo. Art. 9: la menzione degli allenatori delle giovani leve va soppressa. Art. 10: nella tabella al cpv. 1 va soppressa la colonna «Durata della formazione per livello (giorni)» perché da un lato può generare dei malintesi e dall’altro non ha effetti sul piano nor- mativo. Non è altro che un’informazione sul numero minimo di giorni di formazione da assol- vere per il livello formativo e si rivolge a persone intenzionate a intraprendere la carriera in una determinata disciplina. Il sistema consente di seguire una formazione e un perfezionamento in diverse discipline sportive che richiedono in parte delle formazioni continue parallele. Nel corso degli anni perciò risultano nettamente più giorni rispetto a quanto enunciato nella colonna. Lo stesso vale per il monitore G+S che esercitando la funzione durante vari anni accumula un numero maggiore di giorni di formazione continua. Al capoverso 3 il termine «direzione della disciplina» è sostituito con «direzione G+S dell‘UFSPO» poiché è soppressa la funzione della direzione della disciplina (v. sopra cifra 3). Art. 14 cpv. 4: v. commenti riguardo all‘art. 10 cpv. 3. Art. 19: nel titolo è soppresso il termine «allenatore G+S delle giovani leve». Il cpv. 1 è ripreso interamente come normativa vigente, mentre il cpv. 2 è abrogato come conseguenza della soppressione della funzione di allenatore delle giovani leve. Allegato 1: nella struttura della formazione il percorso formativo dell’allenatore G+S delle gio- vani leve è soppresso; a parte questo, l’allegato 1 è immutato.
7. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo di personale o di altra natura
L’insieme del disegno di revisione non ha incidenze sul bilancio riguardo al finanziamento del programma G+S. Finora la promozione delle giovani leve G+S ha ricevuto circa 11 milioni di franchi del globale delle sovvenzioni. L’esternalizzazione della promozione delle giovani leve e la conseguente soppressione del gruppo d’utenti (GU) 7 comporta uno spostamento all’in- terno del credito di trasferimento G+S. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le atti- vità G+S per la promozione delle giovani leve potranno essere conteggiate nei GU 1,2,4 e 5 nella misura in cui ne soddisfano i rispettivi requisiti. Secondo i calcoli dell’UFSPO, queste attività generano un volume di sovvenzioni pari a 8 milioni di franchi. La quota restante, pari a 3 milioni di franchi è messa a disposizione di Swiss Olympic che dovrà assumere la conce- zione, lo sviluppo, il coordinamento e lo svolgimento della promozione delle giovani leve. Que- sta parte del credito G+S è assegnata al credito «Federazioni sportive e altre organizzazioni». Sul piano dell’effettivo del personale il disegno di revisione rappresenta uno sgravio per l’UFSPO, oramai svincolato dal compito di svolgere la promozione delle giovani leve (1.5 po- sti). Questo risparmio è attenuato dall’onere di personale supplementare che l’UFSPO dovrà mettere in campo per amministrare il trasferimento della promozione delle giovani leve ai gruppi d’utenti 1, 2, 4 e 5 (pari a 0.5 posti). Nel complesso risulta uno sgravio di 150‘000 franchi (1 posto). ********