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Revisione parziale della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e abrogazione della legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali: avvio della procedura di consultazione

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione parziale della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e l’abrogazione della legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

del 5 aprile 2017

Compendio

Per ragioni di efficienza e per affinità di contenuti, il presente rapporto tratta con- giuntamente due avamprogetti. Primo avamprogetto: la revisione parziale della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese ha lo scopo di aumentare l’attuale importo di fideiussione massimo, portandolo da 500 000 a un milione di franchi, e di effettuare diversi altri adegua- menti. L’aumento del limite massimo era stato chiesto nella mozione Comte (15.3792), che il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo. Secondo avamprogetto: la legge federale sulla concessione di fideiussioni e di con- tributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali viene abrogata, il che permette di eliminare un doppione nella promozione del sistema di fideiussioni. L’abrogazione non comporta svantaggi rilevanti per le piccole e medie imprese delle regioni montane e delle aree rurali né compromette la politica regio- nale della Confederazione.

Contesto Il sistema di fideiussioni per piccole e medie imprese (PMI) ‒ gestito congiuntamente da Confederazione e organizzazioni di fideiussione ‒ consente alle imprese interes- sate di beneficiare di un accesso agevolato ai crediti bancari. In Svizzera esistono tre cooperative di fideiussione regionali (BG Mitte, BG OST / CF SUD e Cautionnement romand) e una nazionale (Cooperativa di fideiussione delle donne svizzere SAFFA), che possono garantire crediti fino a un tetto massimo di 500 000 franchi. La Confe- derazione copre il rischio di perdita delle organizzazioni nella misura del 65 per cento e si assume una parte delle spese d’amministrazione. Grazie a questi contributi fede- rali alle spese d’amministrazione, le organizzazioni non devono sostenere costi ele- vati né per l’esame delle domande e i compiti di sorveglianza né per i premi di rischio e possono quindi offrire condizioni favorevoli alle PMI. L’attività fideiussoria è disciplinata dalla legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e dall’ordinanza del 12 giugno 2015 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che con- cedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. La mozione Comte (15.3792), che chiede di fissare a un milione di franchi l’importo massimo delle fideiussioni, è stata depositata il 19 giugno 2015. Il Consiglio federale propose di respingere la mozione, perchè con un mercato creditizo che funziona, oc- corre evitare, in linea di principio, di ampliare il margine d'intervento statale e le fideiussioni rappresentano uno strumento ricco di rischi finanziari. Con l’approva- zione della mozione, il 17 marzo 2016, il Parlamento si è espresso a favore di un aumento del limite delle fideiussioni per PMI e ha incaricato il Consiglio federale di elaborare un progetto di modifica della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI. Questa modifica rientra nel primo avamprogetto. Nel contempo, il Consiglio federale chiede al Parla- mento di togliere di ruolo la mozione Comte.

Il presente rapporto sottopone al Parlamento anche un secondo avamprogetto, con- cernente la legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (di seguito denominata «LCFide» ai fini del presente testo). Si tratta di uno strumento di politica regionale risalente agli anni ’70 finalizzato a promuovere la piccola industria e l’artigianato nelle regioni montane e nelle altre aree rurali. Dall’avvio della nuova politica regionale della Confederazione, nel 2008, la suddetta legge rimanda alla legge federale sulla politica regionale per il campo d’applica- zione. La Confederazione promuove inoltre il sistema di fideiussioni per PMI con la legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, il che permette di facilitare il finanziamento delle PMI in tutta la Svizzera. Le prestazioni del sistema di fideiussioni per PMI hanno compor- tato un forte calo del volume di garanzie concesse in virtù della LCFide. Questa legge ha quindi perso la sua funzione di strumento di politica regionale. Per l’esecuzione della LCFide, la Cooperativa svizzera di fideiussione per l’artigia- nato (di seguito «Centrale di fideiussione») svolgeva una funzione importante. Nella legge e nell’ordinanza questa cooperativa viene menzionata esplicitamente in rela- zione a vari compiti attuativi. Visti i suddetti sviluppi del sistema delle fideiussioni, la Centrale di fideiussione ha deciso di sciogliersi. Le sue attività ordinarie sono state concluse entro il 2016. Senza una modifica, la LCFide non potrebbe più essere attuata regolarmente. Il Consiglio federale propone pertanto al Parlamento di abrogarla de- finitivamente. Contenuto dei due avamprogetti Il presente rapporto riguarda la modifica di una legge federale e l’abrogazione di un’altra. Il primo avamprogetto concerne la legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI. La revisione verte principalmente su tre punti:  aumento del limite delle fideiussioni a un milione di franchi svizzeri (art. 6);  adeguamento del principio di sussidiarietà (art. 2);  riduzione del contributo federale a copertura delle spese d’amministrazione dell’organizzazione se l’avanzo netto viene ripartito tra i soci (art. 7).

Il secondo avamprogetto prevede l’abrogazione della LCFide a seguito dello sciogli- mento del suo organo d’esecuzione, ossia della Centrale di fideiussione. Le fideius- sioni e le operazioni sui costi di interesse correnti proseguiranno fino alla loro sca- denza ordinaria.

1 Punti essenziali dei progetti 6

1.1 Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che

concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 6

1.1.1 Mozione Comte (15.3792) 6

1.1.2 La normativa proposta 6

1.2 Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui

costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali 7

1.2.1 Contesto 7

1.2.2 Abrogazione della LCFide 8

2 I singoli articoli 9

2.1 Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che

concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 9

2.1.1 Commento delle singole disposizioni 9

2.2 Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui

costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre zone rurali 13

2.2.1 Articolo unico 13

2.2.2 Disposizioni transitorie 13

3 Ripercussioni 13

3.1 Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che

concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 13

3.1.1 Ripercussioni per la Confederazione 13

3.1.2 Ripercussioni per i Cantoni 15

3.1.3 Ripercussioni per l’economia 15

3.2 Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui

costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali 15

3.2.1 Ripercussioni per la Confederazione 15

3.2.2 Ripercussioni per i Cantoni 16

3.2.3 Ripercussioni per le regioni montane e le altre aree

rurali 16

3.2.4 Ripercussioni per il sistema di fideiussioni 16

4 Rapporto con il programma di legislatura del Consiglio federale 17

4.1 Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che

concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 17

4.2 Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui

costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali 17

5 Aspetti giuridici 17

5.1 Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che

concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 17

5.1.1 Costituzionalità 17

5.1.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera 18

5.1.3 Subordinazione al freno alle spese 18

5.1.4 Conformità alla legge sui sussidi 19

5.2 Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui

costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali 21

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (avamprogetto) 22 Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali Abrogazione (avamprogetto) 27

Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali degli avamprogetti progetti

1.1 Legge federale sugli aiuti finanziari alle

organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

1.1.1 Mozione Comte (15.3792)

La mozione Comte, che chiede di fissare a un milione di franchi l’importo massimo delle fideiussioni, è stata depositata il 19 giugno 2015 dal consigliere agli Stati Raphaël Comte (Cantone di Neuchâtel). Il Consiglio federale propose di respingere la mozione, perchè con un mercato creditizo che funziona, occorre evitare, in linea di principio, di ampliare il margine d'intervento statale e le fideiussioni rappresentano uno strumento ricco di rischi finanziari. Inoltre, le organizzazioni che concedono fi- deiussioni hanno sollevato sporadicamente la questione di una garanzia di ricapitaliz- zazione da parte della Confederazione in loro favore e un aumento del contributo per spese amministrative quale presupposto indispensabile a un rialzo del tetto massimo. Ciò equivarrebbe a un importante potenziamento del sistema, per il quale, considerata la situazione menzionata del mercato creditizio per le PMI, il Consiglio federale non vede attualmente alcuna ragion d'essere né necessità. Il Consiglio degli Stati l’ha ap- provata il 16 settembre 2015, il Consiglio nazionale il 17 marzo 2016. Con l’approvazione di questa mozione il Consiglio federale è stato incaricato di pro- porre un progetto di modifica della legge del 6 ottobre 20061 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese per aumentare il limite d’intervento di queste organizzazioni da 500 000 a un milione di franchi. In virtù della revisione della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, il Consiglio federale pro- pone di togliere di ruolo la mozione.

1.1.2 La normativa proposta

Per attuare la mozione Comte è necessario adeguare la disposizione sull’importo mas- simo delle fideiussioni. La revisione della legge offre inoltre la possibilità di effettuare altri piccoli adeguamenti. Nel concreto, la revisione verte principalmente su tre punti:  aumento del limite delle fideiussioni a un milione di franchi svizzeri (art. 6);  adeguamento del principio di sussidiarietà (art. 2);  riduzione del contributo federale a copertura delle spese d’amministrazione dell’organizzazione se l’avanzo netto viene ripartito tra i soci (art. 7).

1 RS 951.25

1.2 Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di

contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

1.2.1 Contesto

La Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (LCFide) 2 è uno strumento di politica regionale risalente agli anni ’70, finalizzato a promuovere la piccola industria e l’ar- tigianato nelle regioni montane e nelle altre aree rurali. Dall’avvio della nuova politica regionale (NPR) della Confederazione, nel 2008, la LCFide rimanda alla legge fede- rale sulla politica regionale per il campo d’applicazione 3. In termini quantitativi, la LCFide ha sempre svolto un ruolo marginale e con l’intro- duzione della NPR ha praticamente perso la sua importanza come strumento di poli- tica regionale. Mediante l’attuazione della legge federale sulla concessione di aiuti finanziari a organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, con cui la Confederazione agevola in tutta la Svizzera questa forma di finanziamento, le fideiussioni concesse in virtù della LCFide sono sensibilmente calate. Negli ultimi anni la richiesta di tali fideiussioni è risultata praticamente nulla. Le nuove domande di fideiussioni o di contributi sui costi di interesse secondo la LCFide costituiscono soltanto dei casi isolati. Le seguenti tabelle illustrano, anno per anno, l’evoluzione delle fideiussioni e delle operazioni sui costi di interesse.

Evoluzione delle fideiussioni concesse a Evoluzione dei contributi sui costi d'interesse sostegno delle regioni montane e aree rurali Volume alla fine dell'anno Volume Versamenti Anno Anno Numero Mio. di fr. Numero 1'000 fr. 2006 165 32.0 2006 67 279 2007 151 29.0 2007 74 192 2008 126 22.6 2008 69 189 2009 106 19.5 2009 82 278 2010 87 16.2 2010 74 344 2011 68 10.8 2011 58 221 2012 58 8.2 2012 45 168 2013 48 5.9 2013 40 149 2014 38 4.6 2014 40 122 2015 26 3.7 2015 32 118 2016 22 2.9 2016 25 112

Ai fini dell’esecuzione della LCFide, la Cooperativa svizzera di fideiussione per l’ar- tigianato (Centrale di fideiussione) svolgeva una funzione importante. Nella legge e nell’ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d’interesse nelle regioni montane4 viene menzionata esplicitamente in relazione a vari compiti

2 RS 901.2 3 RS 901.0 4 RS 901.21

esecutivi. Le domande di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse vanno pre- sentate alla Centrale di fideiussione, che le esamina e inoltra alla SECO. Decide inol- tre sulla concessione delle fideiussioni e stipula i relativi contratti con i richiedenti. Spetta alla SECO, invece, decidere sulle domande di contributi sui costi di interesse. Questi ultimi vengono versati ai richiedenti dalla Centrale di fideiussione, a spese della Confederazione. Alla luce degli sviluppi del sistema di fideiussioni negli ultimi anni, in particolare del passaggio a un approccio incentrato sulle PMI, la Centrale di fideiussione ha deciso, in occasione dell’assemblea generale straordinaria del 10 maggio 2016, di sciogliersi. Le attività ordinarie sono state concluse entro il 2016 e la cooperativa è stata liquidata nel primo semestre del 2017. La Centrale di fideiussione, pertanto, non potrà più svolgere i compiti attuativi previsti dalla LCFide.

1.2.2 Abrogazione della LCFide

L’abrogazione della LCFide è una risposta pragmatica agli sviluppi intervenuti nel settore delle fideiussioni. Con la liquidazione della Centrale di fideiussione viene meno il percorso ordinario per la presentazione delle nuove richieste di aiuti finanziari secondo la LCFide. La SECO ha disposto che a partire dalla decisione di liquidazione la Centrale di fideiussione non accetti più nuove domande. Il proseguimento delle operazioni in corso sarà garantito da una serie di disposizioni transitorie. La Centrale di fideiussione sarà liquidata in maniera sistematica. Gli eventuali impe- gni risultanti da fideiussioni e ripartizioni del rischio verranno trasmessi alle organiz- zazioni di fideiussione interessate e i relativi rischi saranno compensati. Le organiz- zazioni che concedono fideiussioni alle PMI continuano a garantire le fideiussioni già concesse (22 alla fine del 2016) fino alla loro scadenza. Inoltre, la Centrale di fideiussione affiderà le operazioni concernenti i contributi sui costi di interesse non ancora concluse (25 alla fine del 2016) alla SECO, che ne assu- merà la gestione amministrativa fino alla loro scadenza.

2 I singoli articoli

2.1 Legge federale sugli aiuti finanziari alle

organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

2.1.1 Commento delle singole disposizioni

Art. 1 Scopo Cpv. 1 Il nuovo capoverso 1 specifica che per beneficiare dello strumento delle fideiussioni le PMI efficienti e in grado di svilupparsi devono risiedere in Svizzera. Quest’aggiunta recepisce nella legge la prassi vigente, secondo cui le fideiussioni sono concesse so- lamente a PMI ubicate nel nostro Paese. Il sistema delle fideiussioni continua pertanto a essere rivolto soltanto ad aziende con sede in Svizzera. La precisazione è stata inse- rita ai fini di una maggiore chiarezza giuridica. In passato, infatti, sono state inoltrate richieste di fideiussioni anche dall’estero. L’espressione «mutui bancari» è stata sostituita con «crediti bancari» perché la prima non comprende il credito in conto corrente ed è pertanto una sottocategoria della se- conda, che lo comprende. Spesso, però, le fideiussioni vengono concesse proprio sotto forma di crediti in conto corrente. Questa sostituzione è stata effettuata sistematica- mente in ogni disposizione della legge. Art. 2 Principi della promozione Lett. d Il principio di sussidiarietà viene lievemente modificato. In materia di politica econo- mica, i Cantoni hanno la competenza di istituire programmi di finanziamento a favore delle imprese, di cui spesso fanno uso proponendo un ampio ventaglio di offerte di finanziamento per imprese e start-up. In passato è risultato praticamente impossibile monitorare, e di conseguenza armonizzare, tutte le misure analoghe adottate dai Can- toni. Nell’ambito del rapporto in adempimento del postulato Derder sulle «giovani imprese a forte crescita in Svizzera» (13.4237) è stato condotto un sondaggio presso i Cantoni per rilevare nel modo più completo possibile le offerte cantonali di finan- ziamento delle imprese. Dai risultati (stato: 1° febbraio 2016) è emerso che 15 Cantoni propongono forme di finanziamento esterno molto eterogenee. In nove casi 5, l’offerta comprende strumenti di fideiussione per imprese. La Confederazione non dispone dei mezzi necessari per armonizzare le offerte federali e cantonali, come richiesto dalla legge vigente. Per questi motivi il principio di sussidiarietà viene ora applicato al mercato del credito. Nell’ambito della promozione occorre quindi badare affinché le fideiussioni per PMI siano offerte a titolo integrativo rispetto al mercato del credito. Il premio di rischio

che l’organizzazione di fideiussione addebita ogni anno ai contraenti in base all’im- porto garantito (l’1,25 % a partire dal 2007) mantiene bassi gli effetti d’inerzia. Ge- neralmente le PMI ricorrono alle fideiussioni soltanto se non riescono a reperire altre forme di finanziamento. Si tratta, oggi come in futuro, di garantire mediante il premio

5 BS, GE, GL, JU, SH, TI, UR, VD, VS

di rischio che le fideiussioni siano offerte a titolo complementare rispetto al mercato del credito. Per la Confederazione questo adeguamento non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale. Art. 3 Beneficiari Per analogia con l’articolo 1 capoverso 1, anche l’articolo 3 specifica che per benefi- ciare dello strumento delle fideiussioni le PMI efficienti e in grado di svilupparsi de- vono risiedere in Svizzera. Quest’aggiunta recepisce nella legge la prassi vigente se- condo cui le fideiussioni sono concesse solamente a PMI ubicate nel nostro Paese. Il sistema delle fideiussioni continua pertanto a essere rivolto soltanto ad aziende con sede in Svizzera. La precisazione è stata inserita ai fini di una maggiore chiarezza giuridica. In passato, infatti, sono state inoltrate richieste di fideiussioni anche dall’estero. Sempre per analogia con l’articolo 1, l’espressione «mutui bancari» è stata sostituita con «crediti bancari» perché la prima non comprende il credito in conto corrente ed è pertanto una sottocategoria della seconda, che lo comprende. Spesso, però, le fideius- sioni vengono concesse proprio sotto forma di crediti in conto corrente. Questa sosti- tuzione è stata effettuata sistematicamente in ogni disposizione della legge. Art. 4 Condizioni del riconoscimento Cpv. 1 Lett. c Per le ragioni addotte nel commento all’articolo 1, il termine «mutuante» è stato so- stituito con «creditore». Questo perché i mutui bancari non comprendono il credito in conto corrente e sono dunque una sottocategoria dei crediti bancari, che lo compren- dono. Spesso le fideiussioni vengono concesse proprio sotto forma di crediti in conto corrente.

Art. 6 Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite Per sottolineare l’importanza del nuovo limite massimo, chiesto dalla mozione Comte, quest’ultimo viene menzionato sia nel titolo dell’articolo sia in un capoverso a sé. Cpv. 1 In adempimento della mozione Comte, questa modifica innalza il limite delle fideius- sioni a un milione di franchi. L’attuale formulazione viene inoltre precisata sotto il profilo linguistico. La modifica ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Per maggiori infor- mazioni rimandiamo al punto 3.1.1 «Ripercussioni per la Confederazione». Cpv. 2 Anche in futuro la Confederazione assumerà il 65 per cento delle perdite da fideius- sioni ai sensi della presente legge che non superano l’importo di un milione di franchi. La disposizione non si applica a fideiussioni di importo superiore. Anche in questo caso, l’attuale formulazione viene precisata sotto il profilo linguistico.

Cpv. 3 La modifica concerne la proposta di abrogazione della LCFide. Per maggiori spiega- zioni rimandiamo al punto 2.2. Art. 7 Spese d’amministrazione L’articolo è ora costituito da due capoversi nuovi. Il primo riformula la disposizione vigente, mentre il secondo si riferisce a una delle tre modifiche materiali prevista dall’avamprogetto di revisione, vale a dire la minor partecipazione della Confedera- zione nel caso in cui un eventuale avanzo netto sia ripartito tra i soci dell’organizza- zione. Cpv. 1 Nel primo capoverso la modifica recepisce la prassi vigente e non ha ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione. Già oggi la Confederazione contribuisce alle spese d’amministrazione indipendentemente da eventuali partecipazioni da parte dei Cantoni o da altre fonti di finanziamento. Oltre al contributo della Confederazione, anche i contributi cantonali svolgono un ruolo importante ai fini del buon funziona- mento del sistema delle fideiussioni e del suo radicamento a livello locale. Nel 2015 i contributi cantonali alle organizzazioni di fideiussione ammontavano a 1,4 milioni di franchi. Il contributo di 3 milioni di franchi con cui la Confederazione partecipa alle spese d’amministrazione è stato fissato nel 20056 dalla Commissione dell’economia e dei tributi (CET) e da allora costituisce parte integrante delle convenzioni sugli aiuti finanziari7. La ripartizione e il versamento dei contributi alle spese d’amministrazione sono connessi a un sistema di incentivi e obiettivi che favorisce anche il perfeziona- mento dello strumento di promozione. Per raggiungere gli obiettivi, le organizzazioni che concedono fideiussioni devono allocare le proprie risorse con particolare effi- cienza. In questo modo si intende garantire che i fondi della Confederazione siano impiegati nel modo più efficace possibile. Fissando obiettivi in funzione delle presta- zioni si incentivano inoltre gli aumenti di produttività. Senza l’adeguamento proposto, la Confederazione dovrebbe assumersi le spese per la concessione delle fideiussioni nella misura in cui non siano già coperte dal beneficia- rio della fideiussione (attraverso il premio di rischio) e dai Cantoni e che le rimanenti possibilità di finanziamento siano insufficienti. L’attuazione sistematica dell’attuale regime implicherebbe un monitoraggio dei costi complesso e dispendioso e compli-

cherebbe le attività di preventivazione della Confederazione e delle organizzazioni di fideiussione. La pura garanzia di copertura delle perdite, come quella prevista dalla legislazione vigente, non sollecita le organizzazioni di fideiussione ad arginare i loro costi né prevede meccanismi d’incentivazione all’utilizzo parsimonioso delle risorse federali. Se le organizzazioni di fideiussione realizzano degli avanzi netti, inoltre, i contributi alle spese d’amministreazione andrebbero ridotti di conseguenza. Versare contributi alle spese d’amministrazione dell’ordine deciso a suo tempo dalla CET non sarebbe più possibile.

6 Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale sull’inizia- tiva parlamentare per l’esame e il potenziamento della fideiussione a favore delle arti e me- stieri, 15 novembre 2005 7 Convenzioni concernenti gli aiuti finanziari e il controlling, il reporting e il monitoring poli- tici tra il DEFR e le quattro cooperative di fideiussione riconosciute 2016-2019.

Cpv. 2 Il capoverso 2 introduce una nuova disposizione secondo cui l’eventuale ripartizione degli avanzi netti tra i soci comporta una riduzione di importo uguale del contributo della Confederazione alle spese d’amministrazione. Questa disposizione mira a ga- rantire che gli aiuti finanziari della Confederazione siano impiegati per coprire l’ef- fettivo fabbisogno di un sistema di fideiussioni efficiente, tale da creare condizioni favorevoli alle PMI. Si intende così evitare un semplice trasferimento di fondi – dalla Confederazione ai soci – sotto forma di una ripartizione degli avanzi netti. Dall’entrata in vigore della legge, nel 2007, soltanto una delle quattro organizzazioni riconosciute effettua questo tipo di ripartizioni. Conformemente alle condizioni di riconoscimento (cfr. art. 4), le organizzazioni di fideiussione non perseguono scopi di lucro. Art. 8 Finanziamento Cpv. 1 La parte di capoverso abrogata nel 2013 viene ora stralciata. Cpv. 2 La citazione menzionata al capoverso 2 viene adeguata in base alla nuova struttura dell’articolo 6.

Art. 13 Abrogazione e modifica modifica del diritto vigente Cpv. 2 1. Dato che l’avamprogetto propone di abrogare la LCFide, questo capoverso viene stral- ciato. L’atto normativo corrispondente si trova alla fine del presente rapporto. 2. La legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, viene menzionata e applicata nell’ambito della legge federale del 25 giugno 19828 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), per cui le modifiche delle legge in vigore hanno un impatto diretto anche sulla LADI.

Art. 14a Disposizioni transitorie della modifica del… La disposizione prevede che per i contratti di fideiussione conclusi in virtù della legge vigente facciano stato le disposizioni legali di diritto anteriore. Di conseguenza, il nuovo limite di un milione di franchi è applicabile soltanto ai nuovi contratti. Con gli stessi beneficiari possono tuttavia essere conclusi ulteriori contratti secondo il nuovo diritto, a condizione che la somma di copertura complessiva non superi il milione di franchi.

8 RS 837.0

2.2 Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di

contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre zone rurali

2.2.1 Articolo unico

L’unico articolo di questo atto normativo dispone che legge federale del 25 giugno 19769 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle re- gioni montane e nelle altre aree rurali sia abrogata.

2.2.2 Disposizioni transitorie

La prima disposizione transitoria stabilisce che le operazioni di fideiussione ancora in essere all’entrata in vigore della presente legge siano proseguite fino a scadenza ordi- naria dalle organizzazioni regionali di fideiussione, riconosciute secondo la legge fe- derale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. La seconda disposizione garantisce invece che la SECO prosegue il versamento dei contributi sui costi di interesse assegnati fino al 31 dicembre 2016, data in cui è ter- minata l'attività ordinaria della Centrale di fideiussione. La terza disposizione transitoria sancisce che la Confederazione assume le spese d’amministrazione delle organizzazioni regionali di fideiussione secondo le disposi- zioni dalla LCFide, purché risultino dall’esecuzione di tale legge. La quarta disposizione transitoria, infine, garantisce che la Confederazione copre le perdite da fideiussioni secondo le disposizioni della LCFide, purché risultino dall’ese- cuzione di tale legge.

3 Ripercussioni

3.1 Legge federale sugli aiuti finanziari alle

organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

3.1.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il sistema di fideiussioni per PMI genera costi correnti a carico della Confederazione sotto forma di contributi alle spese d’amministrazione, perdite al netto dei recuperi su perdite precedenti e costi-opportunità (mancati ricavi da interessi) dei mutui di grado posteriore. Inoltre, nel caso di un suo eventuale impegno, la Confederazione risponde della sua quota di fideiussioni in corso. Nell’ambito del rapporto del Consiglio federale sul sistema di fideiussioni per PMI del 20 novembre 201310 era già stata considerata l’ipotesi di un aumento del limite delle fideiussioni. Allora si temeva che questa misura potesse comportare un notevole

9 RS 901.2 10 «Il sistema di fideiussioni per PMI», rapporto del Consiglio federale del 20 novembre 2013.

aumento dell’impegno finanziario della Confederazione. Il rapporto raccomandava inoltre di valutare le ripercussioni di un tale aumento sul capitale proprio e sulla liqui- dità delle organizzazioni di fideiussione. Gli esperti incaricati dell’Istituto svizzero per le piccole e medie imprese (PMI) dell’Università di San Gallo hanno calcolato che le fideiussioni di maggior entità comportano rischi più esigui sia per le organizzazioni sia per la Confederazione e che, di conseguenza, anche la quota delle perdite lorde risulterebbe inferiore (rapporto tra perdite su fideiussioni accusate in un anno e vo- lume totale delle fideiussioni). In Svizzera, la probabilità di subire perdite su fideius- sioni di importo massimo (500 000 franchi) sembra attestarsi al di sotto della media. Mentre dal 2007 le fideiussioni di importo massimo sono l’11 per cento di tutte quelle concesse – ancora in corso o già saldate – alle fideiussioni di importo massimo corri- sponde soltanto il 4,5 per cento delle perdite. Questa netta differenza conferma che le fideiussioni di importi più elevati comportano rischi di credito minori per le organiz- zazioni di fideiussione e per la Confederazione. Non tutte le organizzazioni sono però convinte che il rischio di perdita sarebbe inferiore alla media anche per importi da 500 000 a un milione di franchi. Anche se il rischio di credito è presumibilmente inferiore, le organizzazioni mettono talvolta in preventivo quote di perdita maggiori. Questo perché le imprese industriali medio-grandi non possono praticamente mai offrire fi- deiussioni personali a garanzia delle eventuali perdite. Le ripercussioni finanziarie non possono essere stimate con precisione perché la cre- scita del volume di fideiussioni risultante da un aumento del limite massimo è diffi- cilmente quantificabile. La SECO prevede che a medio termine sarà necessario uno stanziamento annuo supplementare dell’ordine di 2-3 milioni di franchi a copertura delle perdite su fideiussioni. Con il nuovo limite massimo, il sistema di fideiussioni per PMI avrà presumibilmente bisogno per la legislatura 2020-2023 di un importo supplementare di circa 10 milioni di franchi. Ciò comporterebbe un aumento del credito nel piano finanziario e un in- cremento degli impegni eventuali della Confederazione. in mio. di fr. 2012 2013 2014 2015 2016 PF 2020 PF 2021 PF 2022 PF 2023

Volume fideiussioni 218.2 227.0 238.2 244.5 254.6 Volume fideiussioni senza innalzamento del limite (stima) 286.6 294.6 302.6 310.6 Volume fideiussioni con innalzamento del limite (stima) 301.6 324.6 347.6 370.6 Spese per costi d'amministrazione 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Spese a copertura di perdite da fideiussioni 4.6 3.7 3.5 3.2 4.3 Spese a copertura di perdite da fideiussioni con innalzamento del limite (stima) 6.6 7.1 7.6 8.2 Totale spese secondo consuntivo / piano finanziario* 7.6 6.7 6.5 6.2 7.3 7.8 7.8 7.8 7.8 Spese previste in caso di innalzamento del limite 9.6 10.1 10.6 11.2 Differenza rispetto al piano finanziario* 1.8 2.4 2.9 3.4 * stato al 28 marzo 2016

Ipotesi: La crescita prevista senza innalzamento del limite si attesta a 8 milioni di franchi all'anno. La crescita media nella legislatura 2012-2015 è stata di 8,4 milioni di franchi all'anno. La crescita prevista in caso di innalzamento del limite è di 23 milioni di franchi all'anno. Agli 8 milioni annui si aggiungono 5 milioni da nuove fideiussioni di clienti già esistenti e

10 da fideiussioni di nuovi clienti.

Dal 2010 la quota media delle perdite lorde è dell'1,8%, mentre il valore massimo è stato raggiunto nel 2011 con il 2,2%. Nel PF 2020-2023 la quota delle perdite lorde è stata stimata al 2,2%

Negli ultimi anni le attività di vigilanza della SECO sono state potenziate, per cui sarebbero sufficienti anche nell’eventualità di un aumento del limite massimo. L’avamprogetto, pertanto, non ha ripercussioni sul personale della Confederazione.

3.1.2 Ripercussioni per i Cantoni

Per i Cantoni la revisione della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI non ha ripercussioni dirette né sulle finanze né sul personale. Per i Cantoni che offrono modalità di sostegno per PMI analoghe alle fideiussioni della Confederazione potrebbe eventualmente verificarsi un calo della domanda, ri- sultante da una maggiore richiesta dello strumento federale da parte dei loro clienti. Ciò avverrebbe se i loro strumenti di fideiussione dovessero rivelarsi meno attrattivi di quello della Confederazione. Per i Cantoni interessati potrebbe trattarsi di un mo- derato sgravio finanziario.

3.1.3 Ripercussioni per l’economia

Il sistema delle fideiussioni consente alle PMI di ottenere crediti bancari che altrimenti non otterrebbero. È pertanto uno strumento utile per imprenditori che intendono co- stituire una start-up, disciplinare la successione o ingrandire la propria azienda. Il pre- visto aumento del limite massimo può favorire soprattutto il finanziamento di un’eventuale cessione o successione di una PMI. Lo stesso vale per gli investimenti finalizzati a mantenere o creare posti di lavoro nelle regioni. In quanto prodotto di nicchia sul mercato creditizio, il sistema delle fideiussioni per PMI può essere considerato da due punti di vista diversi, ma interdipendenti: come sistema di promozione con incidenza sulla politica regionale e come strumento per compensare eventuali inefficienze del mercato. Questo strumento di finanziamento produce effetti d’inerzia complessivamente bassi. Il premio di rischio che il beneficiario deve versare – pari all’1,25 per cento della somma coperta da fideiussione – garantisce che le PMI usino questo strumento sol- tanto in assenza di alternative. L’effetto di spiazzamento o «crowding out», invece, è presumibilmente grande, dato che le PMI beneficiarie vendono i loro prodotti e servizi soprattutto in Svizzera. Per- ciò, anche senza le aziende beneficiarie di fideiussioni, a lungo termine e a livello nazionale i corrispondenti posti di lavoro verrebbero probabilmente mantenuti, anche se non necessariamente nelle PMI e nelle regioni interessate. Visto l’elevato effetto di spiazzamento e il modesto volume delle fideiussioni rispetto all’intero mercato credi- tizio per PMI, stimato a circa 400 miliardi di franchi, non è stato effettuato alcun rile- vamento empirico sulle ripercussioni economiche di un aumento del limite massimo delle fideiussioni.

3.2 Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di

contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

3.2.1 Ripercussioni per la Confederazione

La nuova politica regionale della Confederazione sostituisce la vecchia promozione delle regioni montane. Questo cambiamento paradigmatico, che subentra a una pro- mozione incentrata sul sostegno a singole aziende viene portato a termine con l’abro- gazione della LCFide. Viene inoltre eliminato un doppione all’interno del sistema

delle fideiussioni statali, cosicché le risorse possono essere concentrate unicamente sul sistema di fideiussioni per PMI La soppressione del suddetto doppione consente di risparmiare risorse, ma non nell’Amministrazione federale, bensì presso la Centrale di fideiussione nell’ambito della sua liquidazione. Per la Confederazione, l’assunzione delle operazioni concer- nenti i contributi sui costi di interesse non ancora concluse costituisce un onere sup- plementare. La SECO deve effettuare i versamenti semestrali dei contributi sui costi di interesse restanti (almeno 100 pagamenti in cinque anni) utilizzando le sue attuali risorse di personale e mantenendo il know-how necessario fino a estinzione dei rima- nenti impegni contrattuali. Esauriti questi impegni si libererà a medio termine presso la SECO un posto di lavoro al 10 per cento. Il credito iscritto a bilancio, già nettamente in calo (754 000 franchi nel 2017), conti- nuerà a diminuire fino ad estinguersi completamente, tra circa 10-12 anni, quando tutti gli impegni di fideiussione saranno scaduti e i contributi sui costi di interesse saranno stati erogati. In sede di preventivazione hanno un’incidenza particolare soprattutto le perdite su fideiussioni, perché praticamente imprevedibili. Nell’allestire i bilanci, la SECO si basa su valori empirici pluriennali.

3.2.2 Ripercussioni per i Cantoni

Per i Cantoni l’abrogazione della LCFide non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale.

3.2.3 Ripercussioni per le regioni montane e le altre aree

rurali Negli ultimi anni la LCFide ha perso completamente l’importanza che aveva inizial- mente come strumento di promozione della politica regionale. La sua abrogazione non comporterà svantaggi rilevanti per le imprese delle regioni montane e delle altre aree rurali.

3.2.4 Ripercussioni per il sistema di fideiussioni

Le fideiussioni per PMI sono un sistema di promozione alternativo che a condizioni di fideiussione almeno equivalenti copre interamente il campo d’applicazione della LCFide. L’innalzamento del limite massimo permetterebbe di offrire condizioni an- cora migliori. La LCFide può dunque essere abrogata senza che il sistema di fideius- sioni ne risenta in alcun modo.

Non sarà più possibile accordare nuovi contributi sui costi di interesse. Si tratta co- munque di un aiuto finanziario poco utilizzato, soprattutto perché gli sgravi finanziari sono limitati, specialmente con le attuali tassi d’interesse. Nel complesso, quindi, l’abrogazione della LCFide ha una rilevanza del tutto marginale.

4 Rapporto con il programma di legislatura del

Consiglio federale

4.1 Legge federale sugli aiuti finanziari alle

organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Il presente avamprogetto non è stato presentato né nel messaggio del 27 gennaio 201611 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno

201612 sul programma di legislatura 2015–2019.

Con l’approvazione della mozione Comte da parte del Parlamento, il 17 marzo 2016, il Consiglio federale è stato incaricato di presentare il presente avamprogetto di revi- sione.

4.2 Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di

contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali Il presente avamprogetto non è stato presentato né nel messaggio del 27 gennaio 201613 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno

201614 sul programma di legislatura 2015–2019.

Alla luce degli sviluppi del sistema di fideiussioni negli ultimi anni, l’abrogazione della LCFide era già stata presa in considerazione in passato. L’avamprogetto di abrogazione viene presentato ora, in risposta alla decisione di li- quidare la Centrale di fideiussione in tempi brevi.

5 Aspetti giuridici

5.1 Legge federale sugli aiuti finanziari alle

organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

5.1.1 Costituzionalità

Le modifiche degli atti normativi in questione si basano – come gli atti normativi stessi – sull’articolo 103 della Costituzione federale15, che conferisce a Confedera- zione e Cantoni la competenza di emanare prescrizioni sulla politica strutturale.

11 FF 2016 909 12 FF 2016 4605 13 FF 2016 909 14 FF 2016 4605 15 RS 101

5.1.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera L’avamprogetto non influisce sulla compatibilità del sistema di fideiussioni per PMI con gli impegni internazionali della Svizzera. Accordo dell’OMC Il sistema di fideiussioni è una sovvenzione specifica e, in quanto tale, rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure com- pensative16. Poiché gli aiuti finanziari sono di modesta entità e non provocano effetti pregiudizievoli per gli interessi di altri Membri dell’OMC ai sensi degli articoli 5 e 6 del suddetto accordo, non si tratta di «sovvenzioni passibili di azione legale». Questo sistema di fideiussioni, comunque, viene menzionato ogni volta nel Rapporto del Se- gretariato OMC17. Impegni nei confronti dell’Unione europea Il sistema di fideiussioni è compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera nei con- fronti dell’Unione europea (UE), in particolare con l’articolo 23 capoverso 1 iii dell’Accordo del 22 luglio 197218 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità eco- nomica europea (Accordo di libero scambio del 1972). Secondo questo articolo è in- compatibile con il buon funzionamento dell’accordo «ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni». Questa disposizione mira a impedire che le agevolazioni economiche procurino van- taggi concorrenziali a determinate imprese, mettendole nelle condizioni di aumentare le loro esportazioni. Poiché gli aiuti finanziari derivanti dagli impegni di fideiussione sono modesti, è assai improbabile che possano falsare o minacciare di falsare la con- correnza. Anche gli Stati membri dell’UE, del resto, adottano simili sistemi di soste- gno alle PMI. La compatibilità con l’accordo di libero scambio del 1972 rimane per- tanto garantita. Rapporto con il diritto europeo Il sistema di fideiussioni per PMI è compatibile con il diritto europeo in materia di aiuti pubblici. In quasi tutti gli Stati membri dell’UE esistono inoltre strumenti analo- ghi con limiti di fideiussione più elevati. Nei Paesi limitrofi, ad esempio, questo limite supera sempre il milione di franchi (in Germania è di 1,25 milioni di euro, in Austria di 1,2 milioni di euro, in Francia di 1,5 milioni di euro e in Italia di 2 milioni di euro).

5.1.3 Subordinazione al freno alle spese

Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, le disposi- zioni concernenti i sussidi, nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie che comportano nuove spese uniche superiori ai 20 milioni di franchi, o nuove spese ri- correnti superiori ai 2 milioni di franchi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Il presente avamprogetto di revisione non contiene disposizioni in materia di sussidi, di crediti d’impegno o di dotazioni finanziarie da subordinare al freno alle spese.

16 RS 0.632.20 Allegato 1A.13

17 WTO (2013): Trade Policy Review: Switzerland and Liechtenstein, 19 marzo 2013. 18 RS 0.632.401

5.1.4 Conformità alla legge sui sussidi

Con le modifiche legislative proposte, le sovvenzioni a favore delle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI continueranno a essere accordate, seppur con qualche adeguamento. I principi sanciti della legge sui sussidi 19 saranno rispettati. Importanza degli aiuti finanziari per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione I sussidi in questione hanno lo scopo di agevolare l’ottenimento di crediti bancari da parte di PMI efficienti e in grado di svilupparsi. A questo scopo la Confederazione versa aiuti finanziari a organizzazioni di fideiussione riconosciute tenendo conto della sua politica strutturale, basata sull’articolo 103 della Costituzione. Gli aiuti versati dalla Confederazione consistono in contributi a copertura delle spese d’amministrazione e delle perdite da fideiussioni al netto dei recuperi su perdite pre- cedenti nonché in costi-opportunità (mancati ricavi da interessi) dei mutui di grado posteriore. Secondo il rapporto del Consiglio federale del 20 novembre 2013, il sistema delle fideiussioni sostiene le PMI consentendo loro di ottenere crediti bancari che altrimenti non otterrebbero. In questo modo assicura la costituzione di imprese e la regolamen- tazione delle successioni e permette alle PMI di ingrandirsi. Si tratta innanzitutto di uno strumento di promozione delle PMI con un forte radicamento nelle aree rurali. Alla fine del 2011 le imprese sostenute mediante fideiussioni offrivano complessiva- mente 22 179 posti di lavoro e occupavano nel contempo 1774 apprendisti, contri- buendo così anche al buon funzionamento della formazione professionale. Il tasso di fallimenti delle imprese beneficiarie è appena superiore al tasso di fallimenti di tutte le PMI di dimensioni corrispondenti. Nel suddetto rapporto il Consiglio federale con- stata che il sistema si è sviluppato positivamente e che si fonda su solide basi. Gestione materiale e finanziaria degli aiuti finanziari La gestione ad opera del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) avviene da una parte attraverso le decisioni di riconoscimento, in cui sono stabilite a grandi linee le condizioni essenziali che le organizzazioni di fideiussione devono soddisfare. Il riconoscimento da parte della Confederazione di un’organizzazione di fideiussione, è una condizione per il diritto agli aiuti finanziari.

Inoltre, con le quattro organizzazioni di fideiussione riconosciute il DEFR stipula con- venzioni sugli aiuti finanziari secondo l’articolo 10 dell’ordinanza20. Queste conven- zioni sono uno strumento di regolamentazione fondamentale. Gli obiettivi di promo- zione fissati a scadenza quadriennale e il sistema di gestione delle informazioni sono strumenti federali per la gestione strategica dell’attività delle organizzazioni. Le con- venzioni sugli aiuti finanziari disciplinano in particolare: a) il tipo, l’entità e l’indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dall’or- ganizzazione; b) gli obiettivi misurabili per l’evoluzione del volume delle fideiussioni, delle nuove fideiussioni e delle quote di perdite; c) il metodo e le aliquote per il calcolo dei contributi alle spese d’amministrazione;

19 RS 616.1 20 RS 951.251

d) le modalità di versamento e le direttive concernenti i rapporti periodici, i controlli di qualità, la stesura del preventivo e la contabilità; e) la procedura in caso di controversie; f) le misure che le organizzazioni devono prendere secondo l’articolo 8 capoverso

2 della legge per limitare il volume delle fideiussioni.

La corporate governance delle organizzazioni di fideiussione si basa sostanzialmente sullo swiss code of best practice for corporate governance. Le convenzioni sugli aiuti finanziari stabiliscono che le organizzazioni di fideiussione provvedano sistematica- mente alla separazione dei poteri al loro interno e che i membri del Consiglio d’am- ministrazione siano ampiamente indipendenti nei confronti dell’organizzazione, del creditore e dei beneficiari. Di conseguenza, gli statuti o i regolamenti interni delle cooperazioni di fideiussione contemplano norme di ricusazione. La gestione operativa e l’esecuzione incombono al settore Politica a favore delle PMI della Direzione per la promozione della piazza economica in seno alla SECO. Dato che le cooperative di fideiussione sono organizzazioni private esterne con personalità giuridica propria alle quali la Confederazione versa sovvenzioni, ma non partecipa in alcun modo, la SECO riveste ruoli diversi, vale a dire:  gestisce il controlling strategico (pianificazione annuale, svolgimento del collo- quio di controlling e, se necessario, perfezionamento degli obiettivi strategici);  svolge il monitoraggio e organizza lo scambio di informazioni informale in modo adeguato;  riconosce, segue e, se necessario, attua le misure di vigilanza necessarie;  riconosce tempestivamente le questioni strategiche rilevanti e, se necessario, for- mula proposte di cambiamento. Il settore Politica a favore delle PMI e le organizzazioni di fideiussione intrattengono rapporti di cooperazione adeguati e regolari. Per colmare il reciproco fabbisogno di informazioni, svolgono periodicamente colloqui di monitoraggio. Il servizio di revi- sione interna della SECO, inoltre, ha il compito di sorvegliare le autorità di vigilanza all’interno della SECO. La SECO o il Controllo federale delle finanze possono sottoporre a valutazioni perio- diche (verifiche dell’efficacia) e/o audit (revisioni) sia le organizzazioni riconosciute sia il sistema delle fideiussioni stesso. L’ultima valutazione approfondita è stata svolta nel 201321. Procedura per la concessione di aiuti finanziari Il riconoscimento federale come organizzazione di fideiussione delle arti e mestieri è una condizione per il diritto agli aiuti finanziari. La procedura di riconoscimento è disciplinata nella prima sezione dell’ordinanza. Il DEFR è responsabile del tratta-

mento e dell’approvazione delle domande di aiuti finanziari. Secondo l’articolo 2 dell’ordinanza «il DEFR riconosce tante organizzazioni quante sono necessarie alla promozione efficace e finanziariamente conveniente della fideiussione alle piccole e medie imprese». La procedura di concessione degli aiuti finanziari è trasparente: i principali criteri di assegnazione sono definiti nella legge e nell’ordinanza.

21 SECO -> Promozione della piazza economica -> Politica a favore delle PMI -> Fideius- sioni per le PMI -> Rapporti

5.2 Legge federale sulla concessione di fideiussioni

e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali Al termine di tutte le operazioni di fideiussione e di tutti i versamenti dei contributi sui costi di interesse, sarà avviata una procedura di abrogazione dell’ordinanza del Consiglio federale del 22 dicembre 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contri- buti sui costi di interesse nelle regioni montane.

Legge federale sugli aiuti finanziari alle Avamprogetto organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

[Modifica del …]6 ottobre 2006 (stato 15 luglio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 103 della Costituzione federale 22; visto il messaggio del Consiglio federale del …visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 15 novembre 200523; visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 200624, decreta:

[I La legge federale del 6 ottobre 200625 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è modificata come se- gue:] Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo 1 La presente legge ha lo scopo di agevolare l’ottenimento di mutui[crediti] bancari da parte di piccole e medie imprese [in Svizzera] efficienti e in grado di svilupparsi. Si vuole così promuovere segnatamente la costituzione di tali imprese. 2 A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni. Art. 2 Principi della promozione Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché: a. sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese; b. le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera; c. siano tenute in considerazione in particolare le esigenze delle donne dirigenti d’azienda e quelle delle persone che aspirano a un’attività indipendente; d. gli aiuti finanziari siano versati sussidiariamente rispetto ad analoghe misure dei Cantoni e tali misure siano coordinate tra loro [le fideiussioni siano of- ferte a titolo complementare rispetto al mercato del credito].

22 SR 101 23 FF 2006 2771 24 FF 2006 2799 25 SR 951.25

Sezione 2: Concessione degli aiuti finanziari Art. 3 Beneficiari Possono chiedere gli aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono ga- ranzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese [in Svizzera] che contraggono [crediti] mutui presso banche conformemente alla legge dell’8 no- vembre 193426 sulle banche. Art. 4 Condizioni del riconoscimento

1 Sono riconosciute le organizzazioni:

a. gestite senza scopo di lucro; b. aperte alle imprese di tutti i settori; c. indipendenti dai [creditori]mutuanti sotto il profilo economico e giuridico; d. dirette con professionalità ed efficienza; e e. attive a livello sovracantonale. 2 Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute. Que- ste scelgono liberamente la loro forma organizzativa. Art. 5 Aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari sono versati:

a. per la copertura di perdite da fideiussioni; b. per le spese d’amministrazione. 2 In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle or- ganizzazioni mutui di grado posteriore. Art. 6 Perdite da fideiussioni [Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite] 1 Le perdite da fideiussioni sono coperte soltanto fino a 500 000 franchi. La Confede- razione assume il 65 per cento della perdita [Le organizzazioni riconosciute possono contrarre fideiussioni ai sensi della presente legge fino a concorrenza di un mi- lione di franchi. 2 La Confederazione assume il 65 per cento della perdita da fideiussioni ai sensi della presente legge.] 3 Sono fatte salve le disposizioni sulla partecipazione alle perdite secondo la legge federale del 25 giugno 197627 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane, nonché secondo gli articoli 71a–71d della legge del 25 giugno 198228 sull’assicurazione contro la disoccupazione.

26 RS 952.0 27 RS 901.2 28 RS 837.0

Art. 7 Spese d’amministrazione

1 La Confederazione assume le spese [partecipa in aggiunta ai Cantoni alle spese

d’amministrazione] che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideius- sioni[.], nella misura in cui non siano coperte dal beneficiario della fideiussione e dai Cantoni e le rimanenti possibilità di finanziamento siano insufficienti. 2 [Se un organizzazione distribuisce l’avanzo netto tra i soci, la Confederazione riduce per un importo equivalente la partecipazione alle spese d’amministra- zione dell’organizzazione interessata.] Art. 8 Finanziamento 1 L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice crediti quadro limitati nel tempo per finanziare: a.29 … b. mutui di grado posteriore secondo l’articolo 5 capoverso 2. 2 Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l’articolo 6 capoverso 1[2] non può superare i 600 milioni di franchi. 3 Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideius- sioni e delle spese d’amministrazione sono iscritti nel preventivo.

Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici Art. 9 Riconoscimento e sorveglianza 1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 30 riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli arti- coli 3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a oneri. 2 Il DEFR sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizzazioni bene- ficiarie gli mettono a disposizione le informazioni necessarie a tal fine. 3 Se un’organizzazione non adempie più le condizioni, il DEFR può revocarle il rico- noscimento. Art. 10 Rimedi giuridici Le decisioni del DEFR sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale.

29 Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 2011, con effetto dal 15 lug. 2013 (RU 2013 2283; FF 2011 2117). 30 Nuova espr. giusta il n. I 37 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

Sezione 4: Valutazione Art. 11 Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale sull’adegua- tezza, l’efficacia e l’economicità delle presente legge.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 12 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

2 Il DEFR è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi com- piti relativi all’esecuzione. 3 La delega di compiti d’esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni.

Art. 13 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 Il decreto federale del 22 giugno 194931 inteso a promuovere le cooperative di fi- deiussione delle arti e mestieri è abrogato abrogata.

2 [La legge qui appresso] Le leggi qui appresso sono modificate come segue è mo-

dificata come segue:

1. Legge federale del 25 giugno 197632 sulla concessione di fideiussioni e di contri- buti sui costi di interesse nelle regioni montane Art. 10 cpv. 4

4 Le domande che non sono conformi al programma di sviluppo regionale possono

essere trattate secondo la legge federale del 6 ottobre 200633 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.

2. La legge del 25 giugno 198234 sull’assicurazione contro la disoccupazione.

2 Per questa categoria di assicurati l’assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 200635 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle pic- cole e medie imprese. In caso di perdita, l’indennità giornaliera versata all’assicurato è diminuita dell’importo pagato dal fondo di compensazione.

31 RU 1949 II 1657, 1968 101 32 RS 901.2 33 RS 951.25; RU 2007 693 34 RS 837.0

35 RS 951.25; RU 2007 693 [xxxx xxx]

2 Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un’orga- nizzazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 200636 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle pic- cole e medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, econo- micamente sostenibile e durevole possono pretender il sostegno previsto dall’arti- colo 71a capoverso 2. 1 Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve informare il servizi competente se intraprende un’attività lucrativa indipendente. L’obbligo di comunicazione incombe all’organiz- zazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 200637 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e me- die imprese, se l’assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione. Art. 14 Disposizione transitoria Le fideiussioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge continuano a essere rette dal decreto federale del 22 giugno 194938 inteso a promuovere le coo- perative di fideiussione delle arti e mestieri. [Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del…39 I contratti di fideiussione in corso all’entrata in vigore della modifica del …pro- seguono a essere trattati fino alla loro scadenza ordinaria in base al diritto in vigore prima della modifica40.] Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: Art. 1-12: 15 marzo 200741 Art. 13-15: 15 luglio 200742

36 RS 951.25; RU 2007 693 [xxxx xxx]

37 RS 951.25; RU 2007 693[xxxx xxx]

38 RU 1949 II 1657, 1968 101 39 RU …. 40 RU 2007 693, 2007 3363, 2012 3631, 2012 3655, 2013 2283

41 DCF del 28 febbraio 2007

42 Art. unico cpv. 1 dell'O del 27 giu. 2007 (RU 2007 3363)

Legge federale Avamprogetto sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

Abrogazione del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ...43, decreta:

I La legge federale del 25 giugno 197644 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali è abrogata.

II Disposizioni transitorie concernenti l’abrogazione del … 1 Le cooperative regionali di fideiussione delle arti e mestieri, riconosciute secondo la legge federale del 6 ottobre 200645 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che con- cedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, proseguono, secondo il diritto vi- gente e fino alla loro scadenza ordinaria, le operazioni di fideiussione in essere all’atto dell’abrogazione della legge del 25 giugno 197646 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse. 2 La SECO prosegue il versamento, secondo il diritto vigente, dei contributi sui costi di interesse assegnati fino al 31 dicembre 2016. 3 Per le operazioni di cui al capoverso 1, la Confederazione assume le spese ammini- strative secondo la legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali. 4 Per le fideiussioni di cui al capoverso 1, la Confederazione copre le perdite secondo l’articolo 6 della legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.

43 FF … 44 RU 1976 2825, 1985 390, 2000 187, 2006 2197, 2012 3655 45 RS 951.25 46 RU 1976 2825, 1985 390, 2000 187, 2006 2197, 2012 3655

III Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Revisione parziale della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e abrogazione della legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali: avvio della procedura di consultazione | Lexipedia | Lexipedia