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Art. 23 cpv. 1 (riguarda solo il testo francese) e 2 Nel testo in francese dell’articolo 23 capoverso 1 vengono apportate solo modifiche di carattere redazionale. Rimane invariato l’obbligo di dichiarazione menzionato nell’articolo 23 capoverso 1 (clausola declaratoria) come condizione per il rimborso dell’imposta preventiva. Nel nuovo capoverso 2 viene introdotta una disposizione derogatoria sulla perenzio- ne (cfr. ). Viene inoltre stabilito il termine entro il quale deve essere effettuata una dichiara- zione conforme e quando decade il diritto al rimborso dell’imposta preventiva (cfr. ).

 Quando viene rimborsata l’imposta preventiva? Situazione Dichiarazione nella dichiarazione d’imposta (art. 23 cpv. 1) Il beneficiario della prestazione gravata dall’imposta preventiva dichiara i redditi e la sostanza nella dichiarazione d’imposta. Dichiarazione successiva spontanea (art. 23 cpv. 1 e 2) Prima che scada il termine di opposizione il beneficiario della presta- zione gravata dall’imposta preventiva dichiara successivamente i redditi o la sostanza non dichiarati nella dichiarazione d’imposta prima che intervenga l’autorità fiscale. L’omessa dichiarazione origi- 16 naria è imputabile a negligenza . Esempio: dopo aver presentato la dichiarazione il beneficiario della prestazione gravata dall’imposta preventiva un giorno scopre di non aver dichiarato un conto corrente bancario e rimedia. L’omessa dichia- razione è imputabile a negligenza.

16 Sentenza del Tribunale federale del 13 dicembre 2004, 2A.299/2004, consid. 4.3 in cui si afferma che si considera negligente colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circo- stanze e le sue condizioni personali.

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Dichiarazione successiva a seguito dell’intervento dell’autorità fisca- le (art. 23 cpv. 2 n. a, nuovo) Il beneficiario della prestazione gravata dall’imposta preventiva dichiara i redditi o la sostanza precedentemente non dichiarati prima della scadenza del termine di opposizione a seguito dell’intervento dell’autorità fiscale (sul concetto di intervento cfr. n. 1.2.2). L’omessa dichiarazione originaria è imputabile a negligenza. Compensazione di propria iniziativa (art. 23 cpv. 2 n. b, nuovo) L’autorità fiscale calcola di propria iniziativa i redditi o la sostanza non dichiarati nel quadro della tassazione in base alle proprie cono- scenze (sul concetto di compensazione e proprie conoscenze cfr. n. 1.2.2). L’omessa dichiarazione originaria è imputabile a negligenza. Esempio: in occasione di un controllo della contabilità di una società anonima l’autorità fiscale scopre prestazioni valutabili in denaro e di conseguenza corregge l’utile di tale società. Nel contempo effettua anche una compensazione dell’imposta sul reddito del beneficiario (azionista). L’omessa dichiarazione è imputabile a negligenza. L’autorità fiscale corregge l’autorità fiscale corregge l’errore di calcolo (art. 23 cpv. 1). Sul concetto di correzione di un errore di calcolo cfr. n. 1.2.2. Esempio: nella dichiarazione d’imposta il beneficiario della prestazio- ne gravata dall’imposta preventiva dichiara i dividendi netti invece di quelli lordi. Conseguenze In situazioni particolari il diritto al rimborso dell’imposta preventiva legali non decade.

 Quando non viene rimborsata l’imposta preventiva? Situazione Nessuna dichiarazione / compensazione fino alla scadenza del termine di opposizione (art. 23 cpv. 2) La dichiarazione successiva effettuata dal beneficiario della prestazio- ne o la compensazione calcolata dall’autorità fiscale viene effettuata solo alla scadenza del termine di opposizione di 30 giorni (cfr. in merito n. 1.4). Sottrazione d’imposta intenzionale (nessuna negligenza, art. 23 cpv. 2) L’omessa dichiarazione nella dichiarazione d’imposta costituisce un tentativo di sottrazione d’imposta (art. 176 LIFD). Poiché è punibile solo il tentativo di sottrazione d’imposta intenzionale, la negligenza non comporta la perenzione del diritto al rimborso dell’imposta pre- ventiva (cfr. n. 1.2.5). Conseguenze Se si verifica una delle suddette situazioni, il diritto al rimborso legali dell’imposta preventiva decade. Se al momento della decisione sulla richiesta di rimborso dell’imposta preventiva l’autorità fiscale ha un sospetto che sussista una sottrazione

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d’imposta relativa ai redditi e alla sostanza tassati, avvia un procedi- mento penale. Non viene effettuato alcun rimborso dell’imposta preventiva relativa alle prestazione soggette alla verifica finché tale procedimento non è concluso. In caso di dichiarazione successiva o di compensazione dopo la sca- denza del termine di opposizione subentra la perenzione a prescindere dalla colpevolezza.

Le altre condizioni per il rimborso dell’imposta preventiva (cfr. n. 1.2.2) rimangono invariate e devono continuare ad essere soddisfatte per poter accogliere la domanda di rimborso del beneficiario della prestazione gravata dall’imposta preventiva entro un termine di tre anni conformemente all’articolo 32 capoverso 1 LIP. L’adeguamento non comporta alcun obbligo aggiuntivo di accertamento delle autori- tà fiscali per quanto riguarda la correttezza e la completezza della dichiarazione (cfr. n. 1.2.4).

Art. 70d Secondo questa disposizione transitoria l’adeguamento nell’articolo 23 LIP è appli- cabile ai redditi gravati dall’imposta preventiva esigibili nell’anno civile antecedente l’entrata in vigore di tale adeguamento (cfr. n. 1.2.4). Se, ad esempio, l’articolo 23 capoverso 2 AP-LIP entra in vigore il 1° gennaio 2019 è applicabile alle prestazioni assoggettate all’imposta preventiva a partire dal 1° gennaio 2018.

3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni sulla Confederazione 3.1.1 Ripercussioni finanziarie Il nuovo adeguamento comporta minori entrate a titolo d’imposta preventiva, poiché la stessa viene rimborsata sempre più spesso. Tuttavia, le ripercussioni finanziarie non sono quantificabili. Da un lato, non sono disponibili informazioni quantitative sul numero o sull’importo delle richieste di rimborso decadute a seguito di un’omessa dichiarazione e, dall’altro, il cambiamento comportamentale causato dall’adeguamento qui proposto non è prevedibile. In particolare, non si può prevede- re quanti contribuenti richiederanno e otterranno il rimborso dell’imposta preventiva richiesto.

3.1.2 Ripercussioni sul personale Il nuovo adeguamento non ha ripercussioni sull’organico della Confederazione.

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3.2 Ripercussioni sui Cantoni e Comuni Dal 1° gennaio 2008 la quota dei Cantoni al gettito dell’imposta preventiva è pari al 17 10 per cento (art. 132 cpv. 2 della Costituzione federale ), di conseguenza anche ai Cantoni e ai Comuni si applicano le considerazioni di cui al numero 3.1.

3.3 Ripercussioni sull’economia nazionale Il nuovo adeguamento non ha ripercussioni tangibili sull’economia nazionale. Anche se dovesse mancare l’incentivo a fare una dichiarazione spontanea nella dichiarazio- ne d’imposta e pertanto fosse limitata la finalità di garanzia dell’imposta preventiva, ciò al massimo si ripercuoterebbe sui conti pubblici.

4. Aspetti giuridici In base all’articolo 132 capoverso 2 della Costituzione federale la Confederazione ha la competenza esclusiva di disciplinare l’imposta preventiva. In parte si evidenzia che la perenzione del rimborso di tale imposta combinata con la riscossione dell’imposta sul reddito viene percepita come pena (cfr. n.1.2.2). Di conseguenza, sarebbero violate, tra l’altro, le garanzie per lo svolgimento di una procedura con- forme allo Stato di diritto e non sarebbe rispettato il divieto di infliggere la doppia punizione per lo stesso reato (art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali18 [CEDU]. Analoga- mente si rileva che l’imposta preventiva non potrebbe essere riscossa rispettivamen- te dovrebbe essere rimborsata appena l’imposta sul reddito può essere riscossa correttamente. La funzione di garanzia dell’imposta sarebbe quindi adempiuta. Tuttavia si trascura il fatto che l’imposta preventiva non viene concepita come mera imposta di garanzia, ma anche come imposta con finalità antievasione. Entrambe queste finalità dell’imposta preventiva sono equivalenti. L’imposta con finalità antievasione diventa rilevante nel caso di una dichiarazione non corretta. La conse- guente perenzione prevista dalla legge non è di natura penale. Nella giurisprudenza costante anche il Tribunale sottolinea che la perenzione del rimborso dell’imposta non deve essere concepita come pena19. Con il presente nuovo adeguamento viene esteso il concetto di dichiarazione corret- ta. Ciò implica che l’imposta preventiva venga rimborsata sempre più spesso. In questo modo si limita l’ambito di applicazione dell’imposta con finalità antievasio- ne. Se fosse eliminata completamente questa finalità, si favorirebbe la sottrazione d’imposta. Concludendo, si deve sottolineare che l’imposta preventiva persegue due scopi equivalenti che non hanno natura penale. Poiché, però, l’effetto descritto può essere recepito come pena, l’autorizzazione al rimborso, se esiste, deve essere estesa e in determinati casi si deve dare priorità alla finalità di garanzia dell’imposta e mantene- re lo scopo dell’imposta con finalità antievasione. Per definire il passaggio

17 SR 101 18 RS 0.101 19 Sentenza del Tribunale federale del 13 dicembre 2004, 2A.299/2004, in: ASA 75, 417, consid. 4.2.1.

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dall’imposta di garanzia a quella con finalità antievasione, il Consiglio federale ricorre al tentativo di sottrazione d’imposta. Di conseguenza, in Svizzera l’imposta con finalità antievasione applicata a seguito di una dichiarazione non corretta colpi- sce solo le persone che commettono un reato fiscale.

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