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Dipartimento federale delle finanze DFF

16 agosto 2017

Procedura di consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza con- cernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (ordinanza sui costi di immobili; RS 642.116) Rapporto esplicativo

1. Situazione iniziale

Con l’introduzione della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), rispettivamente il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 1993, i costi degli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente so- stenuti per un edificio esistente possono essere assimilati, nella sostanza privata, alle spese di manutenzione deducibili (art. 32 cpv. 2 secondo periodo LIFD e art. 9 cpv. 3 lett. a LAID). Nella LAID questa disposizione è formulata soltanto come norma potestativa. Se l’incentivazione fiscale è sancita nella legislazione cantonale, sono determinanti le prescri- zioni previste dal diritto federale. Dalla loro entrata in vigore le due normative sono rimaste invariate; nessun provvedimento fiscale supplementare destinato al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente vi è stato integrato.

Di conseguenza le decisioni fiscali prese dal legislatore federale in merito al primo pacchetto di misure per l’attuazione della Strategia energetica 2050 rappresentano una cesura. Il pro- getto approvato il 30 settembre 2016 contiene agevolazioni fiscali supplementari nel settore immobiliare (FF 2016 6921). Al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica, nella LIFD e nella LAID sono stati integrati i provvedimenti seguenti:

1. deducibilità delle spese di demolizione per la costruzione di un immobile di sostituzione (art. 32 cpv. 2 terzo periodo LIFD e art. 9 cpv. 3 lett. a LAID);

2. possibilità di riportare nei due periodi fiscali successivi i costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente, ivi comprese le spese di demolizione, se questi costi o queste spese non possono essere interamente presi in considerazione nell’anno durante il quale sono stati sostenuti (art. 32 cpv. 2bis LIFD e art. 9 cpv. 3bis LAID).

Dopo che un comitato diretto dall’Unione democratica di centro aveva lanciato con successo il referendum contro il pacchetto di misure, il 21 maggio 2017 il Popolo svizzero è stato chiamato alle urne per esprimersi sul progetto. L’oggetto è stato approvato con il 58,2 per cento dei voti.

Le agevolazioni fiscali supplementari nel settore immobiliare adottate dal Parlamento neces- sitano di un’interpretazione. Il legislatore federale ha infatti introdotto nuovi termini che non sono contemplati nel vigente diritto fiscale, come ad esempio le «spese di demolizione» e gli «immobili di sostituzione». È importante fare anche una chiara distinzione rispetto agli altri costi d’investimento, che non sono deducibili.

Per le autorità di tassazione le disposizioni adottate dal Parlamento rappresentano una sfida supplementare a livello tecnico nell’ambito dell’esecuzione, poiché la deducibilità delle spese di demolizione comporta nuove delimitazioni che obbligano gli esperti fiscali a confrontarsi maggiormente con questioni relative all’edilizia. Inoltre, la possibilità di riportare le spese nel- la sostanza privata è in contrasto con il principio di periodicità, concetto consolidato del cal- colo del reddito. Queste nuove regolamentazioni devono essere concretizzate a un livello inferiore e rese compatibili con la procedura di tassazione. Per questo motivo occorre ade- guare l’ordinanza del 24 agosto 19923 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (ordinanza sui costi di immobili). Le disposizioni devono essere concepite in modo che rimangano gestibili amministrativamente ai fini della procedura di dichiarazione e di tassazione e che possano essere attuate in ma- niera efficiente. Per chiarire le nuove problematiche legate all’esecuzione è necessario se- guire una linea che mira all’applicazione uniforme del diritto.

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Dal mese di dicembre del 2016 al mese di aprile del 2017 un gruppo di lavoro misto compo- sto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni ha elaborato, sotto l’egida dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), le disposizioni d’esecuzione di base relative ai provvedimenti fiscali nel settore immobiliare.4 A seguito della necessità di un ade- guamento considerevole si impone una revisione totale dell’ordinanza esistente.

2. Commento al titolo, all’ingresso e agli articoli

Titolo Il termine «fondi» comprende i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario, le miniere e le quote di comproprietà d’un fondo (art. 655 del Codice civile [CC] 5). La definizione di sostanza immobiliare ai sensi del diritto fiscale corrisponde alla defi- nizione di fondo ai sensi del CC. Per questo motivo, sia nel titolo che nel titolo abbreviato, l’espressione «immobili» è stata sostituita da «fondi».

Ingresso La base giuridica di rango superiore sancita nell’ingresso (art. 32 cpv. 2 LIFD) non viene mo- dificata rispetto al vigente diritto.

Art. 1 Investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente

L’articolo 1 corrisponde agli articoli 5−7 del diritto vigente.

Cpv. 1 L’interpretazione del concetto di investimenti non subisce alcuna modifica materiale rispetto al diritto vigente.

Cpv. 2 Il trattamento fiscale delle sovvenzioni erogate dalle collettività pubbliche non subisce alcuna modifica materiale rispetto al diritto vigente.

Cpv. 3 Il secondo dei due Dipartimenti citati ha ora un altro nome: dal 1998 è denominato Diparti- mento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Il nome è stato pertanto aggiornato nel presente capoverso. Il testo sottolinea la collaborazio- ne interdipartimentale, sotto l’egida del Dipartimento federale delle finanze (DFF), nella de- terminazione dei provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili. Per il resto, il tenore dell’articolo non subisce alcuna modifica rispetto al diritto vigente.

Art. 2 Spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione

Cpv. 1 Per l’interpretazione del concetto il capoverso rimanda alle attività che rientrano nelle spese di demolizione deducibili. Queste attività sono costituite dai seguenti elementi principali: - le spese di smontaggio: queste riguardano in particolare gli impianti di riscaldamento e di ventilazione come pure gli impianti sanitari ed elettrici; - le spese di demolizione: queste corrispondono essenzialmente alle spese effettive della demolizione dell’edificio esistente;

4 Oltre all’AFC, vi hanno partecipato con un rappresentante ciascuno i Cantoni AG, BE, TG, VD non-

ché l’Ufficio federale dell’energia (UFE), la Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK) e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF). 5 RS 210

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- le spese di sgombero: queste comprendono il trasporto dei rifiuti edili derivati dalla demo- lizione; - le spese di smaltimento: queste comprendono l’eliminazione dei rifiuti edili derivati dalla demolizione.

L’elenco delle spese deducibili si orienta al Codice dei costi di costruzione (CCC SN 506 500 / edizione 2017).6 Si tratta di un piano contabile degli investimenti che permette di ripartire in modo sistematico tutte le spese che si presentano nella costruzione di un’opera.

Cpv. 2 Ai fini di maggiore chiarezza vengono enumerate, a titolo di esempio, le spese che non rien- trano tra le spese di demolizione, come le spese di risanamento del suolo contaminato. Il sito inquinato deve essere risanato se il terreno destinato alla costruzione è un sito contaminato oppure se in un altro modo è all’origine di effetti dannosi o se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Tra le altre spese non deducibili si contano le spese di spostamento di terreni, di dissodamento, di livellamento e dei lavori di scavo in vista della costruzione di un immobile di sostituzione che vanno oltre la demolizione.

Cpv. 3 Il contribuente deve presentare le spese deducibili in un conteggio separato. Questo fa parte del suo obbligo di dichiarazione e di collaborazione. Il conteggio deve essere articolato se- condo le quattro componenti principali menzionate al capoverso 1. Le autorità di tassazione possono in seguito verificare, in base a un conteggio corrispondente, se le spese dedotte corrispondono a spese di manutenzione deducibili secondo il capoverso 1 o a costi d’investimento non deducibili.

Art. 3 Immobile di sostituzione Nel caso di un immobile di sostituzione si tratta di un nuovo edificio costruito sul medesimo fondo dell’edificio esistente. Per nuova costruzione si intende, invece, un edificio costruito su un terreno non ancora edificato. Una condizione fondamentale per la deduzione delle spese di demolizione è che l’immobile di sostituzione presenti un’utilizzazione simile a quella dell’edificio preesistente. Tale condizione è data se sono rispettati i presupposti elencati qui di seguito:

Utilizzazione dell’edificio esistente Utilizzazione dell’immobile di sostituzione

Edificio abitativo riscaldato o climatizzato Edificio abitativo riscaldato o climatizzato. L’integrazione di una parte dell’immobile ad uso commerciale è parimenti ammessa.

Edificio a utilizzazione mista (una parte de- Edificio a utilizzazione mista (una parte de- stinata ad uso abitativo e una parte ad uso stinata ad uso abitativo e una parte ad uso commerciale) commerciale). Un edificio abitativo comple- tamente riscaldato o climatizzato è parimen- te ammesso.

Non vi è utilizzazione simile quando un edificio esistente e non riscaldato (ad es. una stalla, un fienile o una tettoia per automobili) viene sostituito da un edificio abitativo riscaldato o climatizzato. Le corrispondenti spese di demolizione non sono pertanto deducibili. Ciò vale anche per un edificio che in passato era ad uso commerciale (ad es. un deposito), sul cui fondo è edificato un nuovo edificio abitativo completamente riscaldato o climatizzato. Anche in questo esempio non è data l’utilizzazione simile.

6 La norma SN 506 500 è di competenza del Settore della costruzione, la cui Associazione sostenitrice

è la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA). La norma è ottenibile al seguente link: https://webshop.crb.ch/it/node/papierform-baukostenplan-26 4

Il tempo che decorre tra la demolizione e la nuova edificazione deve essere delimitato. Con- formemente all’acquisto di un’abitazione sostitutiva ad uso personale (art. 12 cpv. 3 lett. e LAID) si impone una regolamentazione che stabilisca un congruo termine entro il quale eri- gere un immobile di sostituzione dopo l’avvenuta demolizione. Nella prassi della tassazione relativa all’acquisto di un bene sostitutivo si è consolidato un periodo di due anni come «con- gruo termine».

In linea di principio si può affermare che tra il concetto di «immobile di sostituzione» del dirit- to fiscale e il concetto di «edificio sostitutivo» fuori delle zone edificabili utilizzato nella legi- slazione sulla pianificazione del territorio esistono molto punti in comune in relazione alla demolizione e alla ricostruzione nello stesso luogo, al termine per la nuova edificazione e all’utilizzazione simile. Si scostano, invece, in merito all’aspetto esterno, che secondo la legi- slazione sulla pianificazione del territorio deve per quanto possibile essere conservato, e in merito al volume, che secondo la stessa può essere aumentato soltanto se ciò è necessario per un’utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali oppure per migliorare l’integrazione nel paesaggio.

Art. 4 Spese riportabili nei due periodi fiscali successivi

Cpv. 1 La disposizione legislativa (art. 32 cpv. 2bis LIFD) prevede una ripartizione delle spese e dei costi deducibili su tre anni al massimo. La possibilità di riporto si limita ai costi degli investi- menti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente come pure alle spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione, a condizione che tali costi e spese non possano essere interamente presi in considerazione nell’anno durante il quale sono stati sostenuti. Le rimanenti spese di manutenzione non possono essere riporta- te; queste possono essere fatte valere soltanto nell’anno in cui sono state sostenute.

Cpv. 2 Se rimangono delle spese riportabili sorte nel primo periodo fiscale, queste possono essere dedotte nel periodo fiscale successivo. Se, nel secondo periodo fiscale, rimangono altre spe- se riportabili, queste vanno poi dedotte nel terzo periodo fiscale. Un ulteriore riporto è esclu- so.

Cpv. 3 Per il calcolo di un eventuale riporto è determinante il reddito netto del contribuente. Il reddito netto si calcola nel modo seguente: dai proventi lordi imponibili (proventi da attività dipenden- te e indipendente, redditi da sostanza mobiliare e immobiliare, proventi da fonti previdenziali e altri proventi) possono essere dedotte le spese d’acquisizione necessarie per conseguire i proventi (costi di conseguimento) e le deduzioni generali (art. 25 LIFD). Tra le deduzioni ge- nerali figurano anche le deduzioni motivate da fattori extrafiscali, segnatamente i costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente nonché le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione.

Le deduzioni sociali non rientrano tra le spese riportabili. Secondo le disposizioni del diritto in vigore, se un contribuente consegue un reddito netto inferiore alla somma delle deduzioni sociali, queste deduzioni che non sono state pienamente sfruttate non sono riportabili.

La possibilità di riporto nei due periodi fiscali successivi che il Parlamento ha previsto per i costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente non- ché per le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione ri- specchia le vigenti modalità di computo del riporto delle perdite in caso di attività lucrativa indipendente. In primo luogo bisogna considerare le spese riportabili che giungono prima alla scadenza.

Il concreto processo di tassazione dal profilo tecnico è illustrato, per l’anno fiscale 2020, dal seguente esempio, che prevede diverse spese riportabili: 5

Possibilità di Scadenza della Cifra Descrizione / denominazione Importo riporto possibilità di sì / no riporto

1.1 Reddito da attività lucrativa dipendente 70 000

2.1 Proventi da attività indipendente -5 000 sì 2027

6.1 Valore locativo casa di abitazione 15 000

Costi immobiliari: provvedimenti di risparmio energetico -45 000 sì 2022

6.7 Costi immobiliari: altri -50 000 no

7 Totale proventi -15 000

10 Spese professionali -9 000 no

11 Interessi su debiti -6 000 no

13.2 Contributi pilasto 3a -2 500 no

14 Deduzione per oneri assicurativi -4 000 no

15.6 Riporto delle perdite del 2014 -3 000 sì 2021

Reddito netto -39 500 Dal momento che risulta un saldo negativo del reddito netto, le deduzioni devono essere prese in considerazione nell’ordine della scadenza della possibilità di riporto. Occorre innan- zitutto far valere le deduzioni non riportabili nell’anno successivo e in seguito le deduzioni riportabili. Per queste ultime deduzioni risulta l’ordine seguente: Possibilità di Scadenza del- Cifra Descrizione / denominazione Importo riporto la possibilità sì / no di riporto

1.1 Reddito da attività lucrativa dipendente 70 000

6.1 Valore locativo casa di abitazione 15 000

6.7 Costi immobliari: altri -50 000 no

10 Spese professionali -9 000 no

11 Interessi su debiti -6 000 no

13.2 Contributi pilasto 3a -2 500 no

14 Deduzione per oneri assicurativi -4 000 no

Reddito netto prima della considerazione delle deduzioni riportabili 13 500

15.6 Riporto delle perdite del 2014 -3 000 sì 2021

Costi immobiliari: provvedimenti di risparmio

6.7 energetico -45 000 sì 2022

2.1 Proventi da attività indipendente -5 000 sì 2027

Reddito netto -39 500

Secondo l’esempio illustrato, il riporto delle perdite dell’anno fiscale 2014 (scadenza della possibilità di riporto: 2021), pari a un importo di 3000 franchi, può essere interamente preso in considerazione, per cui si ottiene un totale intermedio di 10 500 franchi. Dei provvedimenti di risparmio energetico dell’ordine di 45 000 franchi possono essere presi in considerazione 10 500 franchi. In questo modo, dei provvedimenti di risparmio energetico eseguiti nel 2020, 34 500 franchi sono riportati all’anno fiscale successivo (scadenza della possibilità di riporto: 2022). Sono parimenti riportate le perdite dell’attività lucrativa indipendente, pari a 5000 franchi, sorte nell’anno fiscale 2020 (scadenza della possibilità di riporto: 2027). Ne risultano spese riportabili nell’anno fiscale successivo per un totale di 39 500 franchi.

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Cpv. 4 Le spese riportabili vanno dedotte nel quadro della somma effettiva delle spese. Ne conse- gue che pure le rimanenti spese relative ai fondi devono essere dichiarate con l’importo effet- tivo relativo al periodo in questione. La deduzione complessiva per l’immobile interessato è quindi operata nel periodo fiscale corrispondente. Se il contribuente intende avvalersi della deduzione complessiva nel periodo fiscale in cui risulta il riporto, le spese riportabili, che possono essere dichiarate soltanto con l’importo effettivo, non sono più deducibili.

Cpv. 5 Se la proprietà abitativa è venduta o il contribuente cambia domicilio in Svizzera, le spese riportabili rimangono deducibili durante un periodo massimo di tre anni (cfr. commento all’art. 4 cpv. 1 AP-ordinanza sulle spese relative ai fondi).

Ne risulta una soluzione semplice e compatibile con i principi di tassazione. Inoltre questo approccio corrisponde alla prassi di tassazione riguardante la deduzione delle perdite effet- tuata a seguito del trasferimento da un altro Cantone in caso di attività lucrativa indipenden- te. Con l’adozione della legge federale del 15 dicembre 20007 sul coordinamento e la sempli- ficazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali è stata trovata una soluzione uniforme e vincolante per i Cantoni. Da allora la deduzione delle perdite viene applicata anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all’interno della Svizzera.

Art. 5 Deduzione complessiva

L’articolo 5 corrisponde agli articoli 2−4 del diritto vigente.

Cpv. 1 La deduzione complessiva che può essere fatta valere invece delle spese effettive compren- de le spese elencate nell’articolo 32 capoverso 2 primo e secondo periodo LIFD. Sono escluse dalla deduzione complessiva le spese per lavori di cura di monumenti storici (diritto vigente) e le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione. In questo caso possono essere fatte valere soltanto le spese effettive.

Cpv. 2 Il calcolo dell’ammontare della deduzione complessiva rimane invariato rispetto al diritto vi- gente. Dal punto di vista concettuale viene precisato che il reddito lordo della pigione coinci- de con il valore locativo lordo secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIFD.

Cpv. 3 L’esclusione della deduzione complessiva per i fondi che sono utilizzati da terzi principal- mente a fini commerciali corrisponde al diritto vigente.

Cpv. 4 Conformemente al diritto vigente, in ogni periodo fiscale il contribuente può scegliere se ap- plicare alle spese di cui al capoverso 1 la deduzione delle spese effettive o la deduzione complessiva; una combinazione delle due possibilità è esclusa.

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo L’articolo in questione stabilisce che l’ordinanza del 24 agosto 1992 sui costi di immobili è abrogata e sostituita dalla presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore L’entrata in vigore dell’ordinanza, totalmente riveduta, è prevista il 1° gennaio 2020.

7 RU 2001 1050

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3. Ripercussioni finanziarie

Le stime effettuate in merito ai provvedimenti fiscali adottati dal Parlamento nel settore im- mobiliare si fondano su un volume di dati esiguo, di conseguenza si è reso necessario for- mulare diverse ipotesi in relazione alla sostanza privata. La statistica sull’imposta federale diretta non contiene ad esempio informazioni sulle spese immobiliari sostenute dai proprieta- ri d’abitazioni. I calcoli relativi allo scaglionamento nel tempo poggiano sui dati fiscali del Cantone di Berna concernenti l’imposta federale diretta per il periodo fiscale 2010 e su corri- spondenti proiezioni riferite all’intera Svizzera. Per quanto riguarda le stime fiscali relative alle spese di demolizione mancano sia informazioni dettagliate sul parco immobiliare della Svizzera, sia il numero esatto degli immobili di sostituzione costruiti annualmente, e quindi anche le spese di demolizione che ne conseguono. Stando alle stime dell’Ufficio federale dell’energia, la quota delle spese di demolizione rispetto alle spese di costruzione di un im- mobile di sostituzione ammonta a circa il 5 per cento. Di conseguenza le spese di demolizio- ne sostenute annualmente dalle economie private ammonterebbero a circa 120 milioni di franchi (5 % dei 2,4 mia. di fr. stimati per il volume degli investimenti nelle economie private). Per la stima è stata applicata un’aliquota fiscale marginale del 30 per cento.

A seguito delle citate restrizioni i calcoli qui di seguito sono da considerarsi puramente indi- cativi. Il totale delle minori entrate annue stimate (in mio. di fr.) per le imposte sul reddito può essere suddiviso nel modo seguente8:

Provvedimenti fiscali Confederazione1 Cantoni e Comuni Totale 1) compresa la quota dei Can-

toni all’imposta federale diret- ta (17 %)

Spese di demolizione -10 -25 -35

Scaglionamento nel tempo da -30 a -60 da -90 a -180 da -120 a -240

4. Ripercussioni per l’economia pubblica

Il diritto in vigore prevede già la possibilità di ripartire le spese su due periodi fiscali. Per i risanamenti energetici effettuati su due anni questa possibilità risulta sensata in quanto per- mette di interrompere la progressione fiscale. Concretamente, gli artigiani dell’edilizia rila- sciano generalmente una fattura parziale per i lavori edili conclusi nel primo anno e nell’anno successivo inviano la fattura finale. Per le economie domestiche con un reddito elevato que- sto scenario nell’ottica della pianificazione fiscale costituisce una soluzione più interessante rispetto alla possibilità di riporto adottata dal Parlamento, che permette di riportare nel perio- do fiscale successivo le spese compensabili soltanto se non sono state interamente prese in considerazione nell’anno in cui sono sorte. Per le economie domestiche con un reddito mo- desto, invece, la possibilità di riporto è più interessante dello status quo. In linea di principio vale quanto segue: più il reddito è basso e più le spese di risanamento sono elevate, mag- giore risulta l’agevolazione fiscale. Nel complesso si può prevedere che con la nuova solu- zione di riporto si opterà maggiormente per risanamenti totali rispetto a risanamenti parziali. L’impatto energetico rimane trascurabile.

Grazie alla possibilità di far valere le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione è presumibile che i fondi con edifici abitativi diventeranno più inte- ressanti per i potenziali acquirenti. Tuttavia i prezzi di vendita che ne conseguono sono ten- denzialmente più elevati, cosicché i privilegi fiscali concessi per le spese di demolizione ri- marranno almeno in parte senza effetto. Dal punto di vista energetico, la deducibilità incenti- va l’edificazione di immobili di sostituzione che rispettano maggiormente i parametri energe- tici.

8 Bollettino ufficiale del Consiglio degli Stati: AB 2016 S 682 / BO 2016 E 682

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5. Attuazione

La tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigi- lanza della Confederazione. I Cantoni devono pertanto adeguare i loro sistemi entro l’entrata in vigore delle modifiche (cfr. al riguardo il commento al n. 6). I provvedimenti fiscali adottati dal Parlamento nel settore immobiliare rendono il diritto tributario eccessivamente comples- so, determinando quindi un dispendio amministrativo supplementare e non quantificabile per le autorità cantonali di tassazione. Le disposizioni dell’ordinanza (art. 4 cpv. 5 AP-ordinanza sulle spese relative ai fondi) permetterebbero di eseguire i compiti supplementari in maniera più efficiente.

Per quanto concerne le imposte cantonali e comunali, nella LAID la relativa disposizione modificata è stata formulata, come menzionato più sopra, come norma potestativa. I Cantoni sono quindi tenuti a riprendere le novità concernenti l’imposta federale diretta anche per le imposte cantonali e comunali solo se la loro legislazione sancisce un’agevolazione fiscale per il risparmio di energia e la protezione dell’ambiente.

6. Entrata in vigore

Secondo la pianificazione del DATEC, l’entrata in vigore della revisione totale della legge federale sull’energia (LEne) è prevista il 1° gennaio 2018. Conformemente al disegno di leg- ge, ai Cantoni sono concessi due anni di tempo dall’entrata in vigore della nuova LEne (art. 72v LAID) per trasporre i provvedimenti fiscali nelle proprie legislazioni. Le nuove dispo- sizioni della LIFD dovranno quindi entrare in vigore il 1° gennaio 2020. Pertanto anche le modifiche della presente ordinanza saranno applicate dal 1° gennaio 2020. Di conseguenza, ai fini dell’imposta federale diretta, le agevolazioni fiscali supplementari previste con la revi- sione totale dell’ordinanza sui costi di immobili saranno effettive dall’anno fiscale 2020. In altre parole, gli eventuali fatti occorsi nell’anno civile 2020 che determinano una riduzione delle imposte (spese di demolizione in vista dalla costruzione di un immobile di sostituzione e/o possibilità di riporto dei costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla pro- tezione dell’ambiente, comprese le spese di demolizione) devono essere fatti valere nel 2021, con la dichiarazione d’imposta relativa al 2020.

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