Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
30 ottobre 2017 (Consultazione)
Revisione parziale dell'ordinanza sulla radio- televisione (ORTV)
Rapporto esplicativo
1 Introduzione
La revisione parziale dell'ORTV in oggetto crea le basi per la pubblicità mirata a gruppi specifici della SSR e delle emittenti concessionarie private e ne definisce le regole. Le basi giuridiche vigenti non consentono alla SSR e alle altre emittenti concessionarie di diffondere i propri programmi oggetto di concessione con l'aggiunta di pubblicità mirata a gruppi specifici. I programmi della SSR sono definiti in modo dettagliato nella concessione, dove è quindi regolamentata la possibilità di modificarli me- diante pubblicità mirata a gruppi specifici (più avanti sarà avviata una procedura di consultazione in merito). Per le emittenti locali/regionali titolari di una concessione, l'introduzione di pubblicità mirata a gruppi specifici nei programmi oggetto di concessione sarà sancita in modo generico e astratto nell'ORTV (art. 35a). In aggiunta le disposizioni della SSR in materia di pubblicità vengono adeguate: sono previste restrizioni specifiche per riguardo verso le altre imprese mediatiche (art. 22). Il principio della tutela dei minorenni deve applicarsi a tutte le emittenti (art. 18). Per ragioni di trasparenza e di diritto in materia di vigilanza è introdotto un obbligo di notificazione e di relazione per quanto riguarda la diffusione di programmi con pubblicità mirata a gruppi specifici (art. 2 cpv. 1 lett. a, art. 27 cpv. 2 lett. f).
Le prestazioni della SSR a favore delle persone affette da deficienze sensorie vengono aumentate (art. 7). Infine (all'art. 44a) sono create le basi giuridiche per consentire il sostegno finanziario all'Agen- zia Telegrafica Svizzera (ats).
2 Commento alle singole disposizioni
2.1 Pubblicità mirata a gruppi specifici
Art. 2 cpv. 1 lett. a: secondo l'articolo 2 ORTV, le emittenti sottoposte all'obbligo di notificazione de- vono fornire determinate indicazioni in merito al programma e all'emittente. Deve inoltre essere comu- nicata qualsivoglia modifica a un programma notificato mediante pubblicità mirata a gruppi specifici (diffusione di pubblicità mirata a gruppi specifici, vettori di diffusione). Lo scopo è favorire la traspa- renza e agevolare l'attività di vigilanza. L'obbligo di registrazione e di conservazione di cui all'articolo
20 LRTV si applica anche ai programmi con blocchi pubblicitari diversi.
Art. 18 cpv. 3bis: nel contesto delle trasmissioni indirizzate ai minorenni non deve essere diffusa pubbli- cità mirata a gruppi specifici. I blocchi pubblicitari originali devono rivolgersi al gruppo di riferimento dei minorenni. Non è auspicata un'ulteriore frammentazione del pubblico giovanile. La tutela dei minorenni dalla pubblicità mirata a gruppi specifici si applica a tutte le emittenti (cpv. 7).
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Art. 22 cpv. 1ter: per riguardo verso le altre imprese mediatiche, la SSR non può definire i gruppi a cui si rivolge la pubblicità mirata esclusivamente sulla base di criteri geografici.
Art. 22 cpv. 2 lett. b e c: l'articolo 22 ORTV impone alla SSR restrizioni in materia di pubblicità allo scopo di tutelare le altre imprese mediatiche. L'introduzione della pubblicità mirata a gruppi specifici rende necessarie ulteriori limitazioni. Sui 12 minuti di pubblicità all'ora, la SSR potrà trasmetterne al massimo quattro di pubblicità mirata a gruppi specifici: potrà quindi sì fare uso di questo strumento pubblicitario innovativo, ma con moderazione.
Variante In alternativa alla limitazione della pubblicità mirata a gruppi specifici a quattro minuti all'ora, si po- trebbe introdurre un limite massimo per gli introiti pubblicitari della SSR. Qualora tali introiti dovessero superare un determinato limite da stabilire, la SSR potrebbe essere obbligata a utilizzare una parte degli introiti in eccesso a favore dei media elettronici. I dettagli dovrebbero essere disciplinati dal DA- TEC. Una tale disposizione verrebbe sancita, per ragioni di sistematica, nella concessione SSR. Il pubblico verrà messo al corrente dei dettagli nel quadro di una consultazione relativa alla nuova concessione SSR.
Art. 27 cpv. 2 lett. f: nella loro relazione annuale, le emittenti titolari di una concessione sono tenute a fornire indicazioni anche in merito alla pubblicità mirata a gruppi specifici (numero di gruppi di riferi- mento, vettori di diffusione).
Art. 35a: le emittenti private concessionarie possono diffondere il proprio programma oggetto di con- cessione aggiungendo pubblicità mirata a gruppi specifici e devono informare l'UFCOM in merito ai dettagli. Lo scopo è favorire la trasparenza e agevolare l'attività di vigilanza. Anche a questi pro- grammi si applicano le disposizioni valide per i programmi oggetto di concessione (in particolare le prescrizioni in materia di pubblicità concernenti l'inserimento nei programmi e la durata della pubbli- cità, art. 18 e 19 ORTV).
Art. 51a: per la pubblicità mirata a gruppi specifici non vi è alcun obbligo di diffusione: a tal proposito le emittenti devono accordarsi per via contrattuale con i fornitori di servizi di telecomunicazione.
2.2 Miglioramenti per le persone affette da deficienze sensorie
Art. 7 cpv. 1, 3 e 4: nei prossimi anni, tra i programmi televisivi lineari e i contenuti che la SSR pub- blica esclusivamente su Internet (contenuti disponibili unicamente su Internet) la quota di trasmissioni sottotitolate dovrà raggiungere al minimo il 75 per cento. Conformemente all'accordo siglato il 4 set- tembre 2017 tra la SSR e le associazioni a favore delle persone affette da deficienze sensorie, tale disposizione dovrà essere applicata al più tardi entro il 2021/22. La disposizione relativa ai contenuti in linguaggio gestuale rimane per ora immutata. Nell'accordo sono stati stabiliti altri contributi che de- vono essere accompagnati dal linguaggio gestuale. Nel complesso, in base all'accordo il numero di ore di trasmissione in linguaggio gestuale dovrà essere più che raddoppiato entro il 2022. Il capoverso 3 chiede che l'offerta di trasmissioni con descrizione audio per persone ipovedenti venga estesa e in- cluda tutti i programmi televisivi in prima serata dei primi canali. Secondo l'accordo, entro il 2022 il nu- mero di ore sarà raddoppiato rispetto a oggi. L'accordo disciplina le singole prestazioni della SSR e la collaborazione con le associazioni ed è valido sino al termine del 2022. Il capoverso 4 regolamenta il caso in cui l'accordo sia rescisso anzitempo o non sia più rinnovato a partire da inizio 2023.
2.3 Eccedenze del canone
Art. 40 cpv. 1 e 3: dal 2019 la SSR riceverà una quota fissa dei proventi totali del canone radiotelevi- sivo, e lo stesso vale per gli altri destinatari del canone. Sinora, in base all'articolo 68a LRTV la SSR riceveva i proventi totali detratti gli stanziamenti per tutti gli altri scopi. Se i proventi superano il fabbi- sogno risulta un saldo, che deve essere tenuto in considerazione in occasione della successiva deter- minazione dell'ammontare del canone. Già oggi l'articolo 40 ORTV prevede che i saldi delle quote di
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partecipazione al canone incassate dalla Confederazione siano esposti nel bilancio della Confedera- zione e che il provento e l'utilizzazione (p. es. sottotitolaggio) vengano pubblicati. L'articolo 40 è ade- guato in modo che anche il bilanciamento del saldo sottostia alle stesse disposizioni.
2.4 Sostegno all'ats
Art. 44a: l'ats svolge un ruolo importante per la qualità giornalistica delle emittenti radiotelevisive lo- cali-regionali, in quanto i resoconti di queste ultime si basano in modo significativo sui servizi forniti dall'ats. L'Agenzia Telegrafica Svizzera intende inoltre arricchire il suo servizio di base con produzioni video in modo da assicurare la qualità dei programmi locali-regionali. Per garantire il volume e i conte- nuti di tali servizi, l'ats sarà sostenuta con un contributo annuo tratto dai proventi del canone radiotele- visivo. Il sostegno sarà vincolato da un accordo sulle prestazioni che porrà al centro anche le esi- genze a livello locale-regionale (art. 68a cpv. 1 lett. b).
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