Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Rapporto esplicativo concernente la revisione della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla prote- zione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1)
Stato il 30 novembre 2017
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Indice
1 Punti essenziali del progetto ................................................................................................ 3 1.1 Situazione iniziale ........................................................................................................ 3 1.2 Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ ............. 3 1.3 Attuazione della mozione di Walter Müller (14.3590) ................................................ 6 1.4 Revisioni parziali della LPPC ...................................................................................... 7 1.5 Punti principali della revisione della LPPC ................................................................. 7 1.5.1 Protezione della popolazione ................................................................................ 8 1.5.2 Protezione civile ................................................................................................... 8 1.5.3 Finanziamento ...................................................................................................... 9 1.6 Conseguenze per le finanze, il personale e altri settori .............................................. 10 1.6.1 Confederazione ................................................................................................... 10 1.6.2 Cantoni ............................................................................................................... 13 1.6.3 Conseguenze per la protezione della popolazione .............................................. 13 1.7 Abrogazione e modifica di atti normativi .................................................................. 13 2 Commento alle singole disposizioni ................................................................................. 14 2.1 Titolo primo: Oggetto ................................................................................................ 14 2.2 Titolo secondo: Protezione della popolazione ........................................................... 14 2.3 Titolo terzo: Protezione civile.................................................................................... 28 2.4 Titolo quarto: Dati personali ...................................................................................... 48 2.5 Titolo quinto: Prestazioni commerciali dell’UFPP .................................................... 49 2.6 Titolo sesto: Disposizioni finali ................................................................................. 49 2.7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi ........................................................... 49
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Nel rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera (RAPOLSIC 2010) del 23 giugno 2010 il Consiglio federale ha annunciato di elaborare, assieme ai Cantoni, una strategia per la pro- tezione della popolazione e la protezione civile per il periodo successivo al 2015. La Confede- razione, i Cantoni e le organizzazioni partner nella protezione della popolazione hanno quindi stilato congiuntamente il rapporto «Strategia della protezione della popolazione e della prote- zione civile 2015+». Il 9 maggio 2012, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla strategia. Quest’ultimo illustra possibili modalità per sviluppare ulteriormente la protezione della popolazione e la protezione civile al fine di far fronte efficacemente alle catastrofi e alle situazioni d’emergenza di origine naturale, tecnologica e sociale. Nel marzo 2013, l’allora capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e consigliere federale Ueli Maurer e l’allora presidente del- la Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP) e consigliere di stato Hans Diem hanno commissionato un rapporto sull’attuazione della Strate- gia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+. Il rapporto d’attuazione è stato stilato sotto la direzione paritetica di rappresentanti di Confederazione, Cantoni e altri organi. Sulla base delle linee guida e delle direttive accennate nel rapporto sulla strategia del Consi- glio federale, il rapporto d’attuazione cita i settori che richiedono adeguamenti, miglioramenti o innovazioni. Sotto forma di raccomandazioni espone l’ampio consenso per l’ulteriore svi- luppo della protezione della popolazione e della protezione civile. Il 6 luglio 2016, il Consi- glio federale ha preso atto del rapporto. Ha quindi incaricato il DDPS di avviare una revisione della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) sulla base delle misure proposte nel rapporto. Nell’ambito della protezione del- la popolazione la revisione riguarda i compiti di Confederazione e Cantoni, i sistemi di allar- me e di telecomunicazione, l’istruzione e il finanziamento. Nell’ambito della protezione civile sono previste modifiche per l’obbligo di prestare servizio e l’istruzione, gli impianti di prote- zione e il materiale nonché per il finanziamento e l’utilizzazione dei contributi sostitutivi.
1.2 Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+
Le condizioni quadro della politica di sicurezza in Europa, radicalmente modificate dopo il 1989, hanno richiesto un adeguamento continuo della protezione della popolazione in Svizze- ra. Da una protezione civile prevalentemente orientata alla protezione dalle conseguenze di un conflitto armato si è passati all’attuale sistema integrato di protezione della popolazione con le sue organizzazioni partner: polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civi- le, orientato alla protezione della società contro ogni tipo di pericolo e situazione d’emergenza. Nella prima fase (1991–1995), l’importanza dell’aiuto in caso di catastrofe è stata parificata a quella della protezione della popolazione in caso di conflitto armato. Con la riforma della protezione della popolazione (1999–2004), l’aiuto in caso di catastrofe e altre situazioni di emergenza è diventato un compito prioritario, relegando in secondo piano la ge- stione di un conflitto armato. Presso il DDPS è stato istituito l’Ufficio federale della protezio- ne della popolazione (UFPP) comprendente l’ex Ufficio federale della protezione civile, il Laboratorio Spiez e la Centrale nazionale d’allarme (CENAL). Il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la prima LPPC, che ha sostituito la legislazione sulla protezione civile allora in vigore
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e sancito il nuovo orientamento della protezione della popolazione. Dalla riforma della protezione della popolazione sono trascorsi oltre dieci anni. Le esperienze maturate con il sistema integrato di protezione della popolazione sono per la maggior parte positive; non sono quindi necessarie modifiche fondamentali. Quale parte del piano della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) accennato nel RAPOLSIC 2010, la protezione della popolazione deve tuttavia essere sviluppata e adeguata alle esigenze delle minacce attuali e alla nuova situazione dei rischi in Svizzera. Di conseguenza la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni partner della protezione della popolazione hanno stilato congiuntamente il rapporto «Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+». Il rapporto sulla strategia è stato approvato dal Consiglio federale il 9 maggio 2012. Esso de- scrive gli elementi che vengono mantenuti perché validi e collaudati e definisce elementi nuo- vi o da consolidare in seguito alla necessità d’intervento e alle lacune rilevate. Gli elementi della strategia rilevanti per la revisione della LPPC sono ricapitolati nella se- guente argomentazione: L’orientamento prioritario della protezione della popolazione deve rimanere la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza. Il sistema integrato dovrà quindi focalizzarsi anche in futuro sulle minacce e sui pericoli particolarmente rilevanti e probabili per la Svizzera, ossia le catastrofi e le situazioni d’emergenza di origine naturale o antropica. La protezione della popolazione rimane fondamentalmente sotto la responsabilità dei Canto- ni. I diversi partner del sistema integrato continueranno a collaborare secondo modalità col- laudate nei Cantoni e nei Comuni nell’ambito delle rispettive competenze. La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e tra le organizzazioni partner del sistema integrato di protezione della popolazione è ampiamente incontestata e si è dimostrata valida. Anche la ripartizione del finanziamento della protezione della popolazione tra Confederazione e Cantoni rimarrà fondamentalmente invariata e basata sul principio del finanziamento da parte dell’organo competente. Per il finanziamento delle organizzazioni partner sono compe- tenti i Cantoni; la Confederazione continua a finanziare parti della protezione civile. La condotta degli interventi di protezione della popolazione continuerà a essere espletata fon- damentalmente dai Cantoni. Questi dispongono infatti della maggior parte dei mezzi necessari per gestire le catastrofi e le situazioni d’emergenza. La Confederazione continuerà a coordina- re ed eventualmente a dirigere, d’intesa con i Cantoni, gli interventi per gestire catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono più Cantoni, l’intero Paese o le zone estere limitrofe. In caso di aumento della radioattività, incidenti presso impianti di accumulazione, caduta di satelliti, epidemie, epizoozie e conflitti armati, la condotta delle operazioni è di competenza della Confederazione. Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è, analoga- mente agli organi cantonali di condotta, l’organo della Confederazione che gestisce le crisi in caso di eventi rilevanti per la protezione della popolazione. Per sviluppare ulteriormente il sistema integrato di protezione della popolazione in stretta collaborazione con i Cantoni, è necessario un maggiore coordinamento tra le diverse organiz- zazioni partner a livello nazionale. L’UFPP dovrà quindi assumere in maniera ancora più marcata il ruolo di coordinatore della protezione della popolazione nel suo insieme. Ciò non comporta modifiche all’ordinamento attuale delle competenze; compete tuttora al Consiglio federale coordinare la protezione della popolazione con altri strumenti della politica di sicu- rezza. Lo stesso si applica all’interoperabilità nella protezione della popolazione, per esempio ga- rantendo i sistemi di allarme e di telecomunicazione, e all’istruzione, per esempio garantendo l’offerta formativa per gli organi di condotta cantonali. Per migliorare e semplificare la collaborazione tra Confederazione e Cantoni, occorre desi- 4/49
gnare degli organi centrali di contatto specifici a livello federale e cantonale, sia per il caso d’evento, sia per la situazione normale (attività quotidiane). Analogamente occorrerà definire, e dove necessario rafforzare ed estendere, la collaborazione tra gli organi specializzati e gli organi di condotta a tutti i livelli della collettività, nonché con gli attori di diritto pubblico e privato dei servizi tecnici, in particolare con i gestori di infrastrutture critiche. In generale la ripartizione dei compiti nel quadro della protezione della popolazione è incon- testata; alcune interfacce tra le organizzazioni partner devono tuttavia essere meglio definite. In particolare occorrerà chiarire la ripartizione dei compiti e le competenze nella sanità pub- blica come pure la protezione NBC (ad es. difesa NBC). In caso d’evento, l’analisi integrata della situazione è un elemento essenziale per garantire una collaborazione efficace tra Confederazione e Cantoni. La Confederazione dovrà quindi sviluppare e semplificare l’analisi integrata della situazione rilevante per la protezione della popolazione affinché in futuro possa essere messa a disposizione dei Cantoni e delle organiz- zazioni partner su un’unica piattaforma elettronica. I gestori di infrastrutture critiche dovranno inoltre essere maggiormente coinvolti nell’analisi integrata della situazione.
Per la protezione civile la strategia menziona i seguenti elementi: L’orientamento della protezione civile alla gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza sarà mantenuto e rafforzato. A causa dei cambiamenti climatici si prevede che le catastrofi e le situazioni d’emergenza saranno più frequenti e causeranno danni maggiori. Se da una parte è diminuita l’entità dei danni di questi eventi grazie alle misure di protezione e ai sistemi di allarme, dall’altra sono aumentate la densità di urbanizzazione e la dipendenza dalle infra- strutture critiche (e quindi la vulnerabilità nei confronti di simili eventi). I preparativi e gli interventi per il caso di conflitto armato rimarranno invece secondari poiché molto meno pro- babili di una catastrofe o una situazione d’emergenza. Anche l’organizzazione federalista della protezione civile sarà di principio mantenuta. Essa permette ai Cantoni di creare organizzazioni su misura per tener conto dei loro pericoli speci- fici, delle loro condizioni topografiche e delle loro strutture politiche. La struttura federalista è inoltre ideale per gestire catastrofi e situazioni d’emergenza anche per il fatto che la protezio- ne civile è un’organizzazione partner del sistema integrato di protezione della popolazione, a sua volta caratterizzato da una struttura federalista. La protezione civile e i suoi interventi devono quindi rimanere di competenza dei Cantoni e dei Comuni o delle regioni. Se un evento colpisce più Cantoni o l’aiuto reciproco non è suffi- ciente per far fronte alla situazione, i Cantoni possono chiedere alla Confederazione di coor- dinare l’intervento. In caso d’eventi la cui gestione compete alla Confederazione (ad. es. con- taminazioni radioattive, epidemie), quest’ultima può chiamare in servizio la protezione civile d’intesa con i Cantoni. La Confederazione può coordinare questi interventi e ordinare le misu- re necessarie; la condotta dell’intervento sul posto compete invece ai Cantoni colpiti. Anche se sono diventati poco probabili, i conflitti armati non possono essere esclusi a lungo termine. Siccome la realizzazione di costruzioni di protezione richiede molto tempo, è oppor- tuno continuare a salvaguardare il valore delle costruzioni esistenti. Per quanto concerne l’istruzione si prevede di mantenere un equilibrio ragionevole tra stan- dardizzazione e differenziazione. Anche se non tutti i Cantoni necessitano delle stesse presta- zioni di protezione civile, è opportuno impartire un’istruzione di base unitaria su scala nazio- nale per garantire l’efficienza e l’interoperabilità. Il sistema d’istruzione deve essere semplifi- cato, per esempio rinunciando alla distinzione tra, da un lato, i corsi di ripetizione e, dall’altro, gli interventi di pubblica utilità e i lavori di ripristino. Inoltre, occorre adeguare la durata complessiva del servizio a quella massima stabilita per i militari e rendere flessibile la durata 5/49
dell’obbligo di prestare servizio. Gli effettivi attuali devono essere verificati e adeguati alla missione della protezione civile. I parametri determinanti sono il profilo prestazionale, il sistema dell’obbligo di prestare servi- zio (compresi il limite d’età dell’obbligo di prestare servizio e il numero di giorni di servizio) e le risorse finanziarie disponibili. Considerate le attuali minacce e le reali esigenze della pro- tezione civile, a livello nazionale gli effettivi odierni risultano complessivamente troppo ele- vati. La presente revisione prevede quindi l’abbassamento del limite d’età fissato per l’obbligo di prestare servizio, che sarà allineato a quello previsto per l’esercito, e la rinuncia al personale di riserva. Ogni Cantone deve disporre di sufficienti mezzi per fornire le prestazioni di base della prote- zione civile. Si tratta quindi di riunire in basi d’appoggio intercantonali le risorse specializza- te di personale e materiale (ad es. materiale NBC, gruppi elettrogeni, pompe, sbarramenti con- tro le piene, materiale di localizzazione e di salvataggio). Tale misura permetterebbe di ri- sparmiare sui costi ed evitare doppioni. Inoltre, i mezzi potrebbero essere impiegati in modo più rapido e flessibile. Le basi d’appoggio intercantonali dovranno essere organizzate ed equipaggiate in maniera da non rappresentare dei doppioni dei mezzi dell’esercito. Per essere impiegata su scala intercantonale, la protezione civile deve soddisfare criteri d’interoperabilità. La Confederazione dovrà definire questi criteri insieme ai Cantoni, in par- ticolare per certi sottosettori della condotta, dell’istruzione e del materiale. La maggior parte dei militi della protezione civile continuerà ad essere impiegata per incre- mentare la capacità di resistenza delle organizzazioni partner della protezione della popola- zione. Per soddisfare le esigenze dei Cantoni e aumentare l’efficienza operativa, si dovrà tut- tavia prevedere la possibilità di impiegare parti specializzate della protezione civile come mezzi di primo intervento.
1.3 Attuazione della mozione di Walter Müller (14.3590)
La mozione del consigliere nazionale Walter Müller (mozione 14.3590) approvata dal Consi- glio federale chiede di «creare le basi legali affinché i militi della protezione civile abbiano diritto alla riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare durante tutto il periodo del servizio obbligatorio». Per attuare la mozione, contrariamente a quanto avveniva finora, in futuro i militi della protezione civile dovranno poter computare tutti i giorni di servizio presta- ti durante il loro obbligo di prestare servizio nella protezione civile per il calcolo della ridu- zione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Secondo il sistema applicato fino a oggi, l’assoggettamento alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare durava fino a 30 anni, l’obbligo di prestare servizio nella protezione civi- le generalmente fino a 40 anni. I giorni di servizio prestati dopo i 30 anni nella protezione civile non venivano computati nel calcolo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Inol- tre, finora era possibile computare al massimo 25 giorni di servizio l’anno nel calcolo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare (25 x 4 percento di riduzione per giorno di servizio prestato); i giorni di servizio prestati in più non erano presi in considerazione per il computo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. La presente revisione fissa l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile per la truppa e i sottoufficiali a 12 anni a partire dall’anno in cui assolvono l’istruzione di base (al più presto dall’anno in cui compiono 19 anni, al più tardi dall’anno in cui compiono 25 anni). La revi- sione parziale della legge federale del 12 giugno19592 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo
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militare (LTEO), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio2019, garantisce che in futuro tutti i giorni di servizio prestati nell’arco dei 12 anni dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile potranno essere computati. La nuova disposizione della LTEO considera giorni di servizio i giorni del reclutamento e dell’istruzione di base come pure i giorni di ser- vizio prestati oltre il limite massimo annuale computabile per la riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. I giorni di servizio prestati oltre questo limite massimo pos- sono essere riportati agli anni successivi. Ai sottoufficiali superiori e agli ufficiali continuerà ad essere applicato l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile fino a 40 anni; la presente revisione, quindi, obbliga i sottouf- ficiali superiori e gli ufficiali a prestare servizio per un periodo più lungo (oltre 12 anni). Per adempiere alla mozione Müller, è necessario computare anche i giorni di servizio supplemen- tari prestati dai quadri, rimborsando l’equivalente della tassa d’esenzione dall’obbligo militare pagata. Fino al 2003, i militi della protezione civile beneficiavano di una riduzione del 10 percento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare per giorno di servizio e anno. A partire dal 2004, per garantire il trattamento più equo possibile dei militi della protezione civile e delle persone che prestano servizio militare o servizio civile, il tasso è stato ridotto al 4 percento. In seguito all’adeguamento dei sistemi di servizio della protezione civile e dell’esercito, è opportuno verificare e adeguare la riduzione del 4 percento in vigore, tenendo conto delle seguenti con- siderazioni: d’ora in poi, l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile è assolto una volta raggiunti 245 giorni di servizio nella protezione civile. I 245 giorni di servizio possono essere prestati nell’arco di 12 anni, fermo restando che non vi è un diritto di prestare comples- sivamente 245 giorni di servizio (art. 30 cpv. 4). Pertanto il massimo di 245 giorni di servizio, che possono essere prestati nell’arco prescritto di 12 anni di servizio, costituirà la base di cal- colo per la riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare: il totale di 245 giorni di servizio diviso per 12 anni di servizio dà in media 20,4 giorni di servizio l’anno. Per percepire una riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 100 percento, è necessario pre- stare 20 giorni di servizio l’anno. Ne consegue che la riduzione per ogni giorno di servizio deve essere aumentata dal 4 al 5 percento (100 : 20 = 5percento).
1.4 Revisioni parziali della LPPC
Alcuni miglioramenti puntuali del sistema sono già entrati in vigore con la prima revisione parziale della LPPC il 1° gennaio 2012. Si tratta prevalentemente della gestione più flessibile del numero di giorni di servizio e d’istruzione per i quadri e gli specialisti nella protezione civile e della salvaguardia del valore dell’infrastruttura di protezione. Una seconda revisione parziale è stata approvata dalle Camere federali il 27 settembre 2013 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2015. I punti salienti della revisione parziale erano il rafforzamento della sorve- glianza della Confederazione sulle prestazioni di servizio nella protezione e l’estensione del Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) alla protezione civile.
1.5 Punti principali della revisione della LPPC
I punti principali della revisione della LPPC si fondano sulle misure proposte nel rapporto d’attuazione della strategia «Protezione della popolazione e protezione civile 2015+» del 6 luglio 2016.
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1.5.1 Protezione della popolazione
Per quanto riguarda la protezione della popolazione l’obiettivo principale è il rafforzamento della condotta e del coordinamento tra Confederazione e Cantoni. In particolare s’intende ottimizzare lo stato maggiore federale per gli eventi rilevanti per la protezione della popola- zione (Stato maggiore federale Protezione della popolazione) e adeguarlo alle esigenze di una struttura efficiente in situazione normale (preparazione agli eventi) e in caso di evento (ge- stione). Inoltre, il ruolo di coordinamento dell’UFPP deve essere consolidato, per esempio nei settori della pianificazione preventiva, della protezione NBC, della protezione delle infrastrut- ture critiche o dell’analisi dei rischi. Una chiara attribuzione delle responsabilità e competenze permetterà di rendere più efficace la collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Benché non sia necessario apportare modifi- che rilevanti ai compiti di Confederazione e Cantoni nella protezione della popolazione, in singoli settori è opportuno completare e precisare le competenze e le responsabilità. La pre- sente revisione disciplina i compiti della Confederazione in materia di protezione delle infra- strutture critiche e di protezione dei beni culturali. D’ora in poi, le attività della Centrale na- zionale d’allarme e del Laboratorio Spiez saranno sancite dalla legge. Le basi legali per i sistemi d’allarme e di telecomunicazione attuali e pianificati della prote- zione della popolazione saranno migliorate o, se del caso, create. Le nuove disposizioni ri- guardano il sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza (Polycom), la rete nazionale di dati sicura, il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e il sistema nazionale di analisi integrata della situazione. Per tutti i sistemi saranno definiti i compiti e le competenze di Confederazione, Cantoni e terzi. In base all’esperienza raccolta con Polycom, è opportuno rafforzare la responsabilità globale della Confederazione per i sistemi integrati, attribuendole le relative competenze. Un’istruzione unitaria e un migliore coordinamento tra corsi ed esercitazioni saranno tesi a ottimizzare l’istruzione nella protezione della popolazione. I compiti della Confederazione in materia d’istruzione saranno quindi precisati e completati.
1.5.2 Protezione civile
Una delle priorità della revisione nella protezione civile concerne il sistema di servizio e d’istruzione. Vi sono poi modifiche puntuali, per esempio inerenti all’obbligo di notifica. Per quanto riguarda il sistema di servizio è prevista una riduzione e una flessibilizzazione della durata dell’obbligo di prestare servizio nella protezione civile. Per la truppa e i sottoufficiali l’obbligo durerà complessivamente 12 anni o 245 giorni e inizierà tra il 19° e il 25° anno di età. Per i sottoufficiali superiori e gli ufficiali, l’obbligo di prestare servizio dura, come finora, fino al 40° anno di età. D’ora in poi vi sarà la possibilità di assolvere l’obbligo di prestare servizio senza interruzione (militi in ferma continuata). L’istituzione di un pool di personale permetterà di semplificare l’attribuzione a un altro Cantone dei militi della protezione civile e di compensare in modo più equilibrato le sottodotazioni in singoli Cantoni. Per quanto riguar- da la tassa d’esenzione dall’obbligo militare, in futuro i militi della protezione civile potranno computare tutti i giorni di servizio prestati. In caso di catastrofi e situazioni d’emergenza gravi e di lunga durata oppure in caso di conflitto armato, se del caso la protezione civile dovrà es- sere rinforzata. A tal fine il Consiglio federale dovrà poter prolungare l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile e riassoggettare all’obbligo le persone già prosciolte. Nell’istruzione sono previsti in particolare modifiche dell’istruzione di base, dell’istruzione complementare e dell’istruzione dei quadri nonché dei corsi di ripetizione. Il sistema d’istruzione dovrà essere semplificato, affinché d’ora in poi si possano eseguire lavori di ri- pristino in seguito a catastrofi e interventi di pubblica utilità nel quadro dei corsi di ripetizio- 8/49
ne. Su richiesta dei Cantoni viene creata la base legale che permetterà all’UFPP, d’intesa con i Cantoni, di valutare e acquisire il materiale d’intervento e l’equipaggiamento personale. Que- sto avviene in stretta collaborazione con i servizi della Confederazione incaricati degli acqui- sti. I costi cagionati alla Confederazione sono rimborsati dai Cantoni. La Confederazione può assumersi questi compiti solo se può aumentare le sue risorse di personale a tal scopo. Le questioni inerenti all’organizzazione, al personale e agli aspetti tecnici sono attualmente esa- minate nell’ambito di un progetto. Per quanto concerne le infrastrutture della protezione civile, si tratta di ridurre il numero delle ubicazioni di condotta protette e degli impianti d’apprestamento in seguito alla sempre mag- giore regionalizzazione nei Cantoni e tenuto conto dell’effettivo fabbisogno attuale e futuro. Alla stessa stregua si ridurrà il numero degli impianti protetti del servizio sanitario e degli ospedali protetti, poiché le risorse finanziarie e umane necessarie per la manutenzione, il ri- modernamento e l’esercizio mancano oppure sono limitate. In questo campo, la sicurezza del sistema di protezione della popolazione è lacunosa. Infatti, in caso di sovraccarico del sistema sanitario, in caso di catastrofi o in situazioni d’emergenza, le infrastrutture sanitarie protette non possono essere attivate, in particolare per la carenza di personale istruito. Questa lacuna può essere colmata solo se nella protezione civile sarà reintrodotto il servizio sanitario poiché l’esercito, dopo l’attuazione della sua riforma, non sarà più in grado di fornire questa presta- zione. Per quanto riguarda l’infrastruttura di protezione, i rifugi per la popolazione sono mantenuti. In caso di varie catastrofi possibili, i rifugi fornirebbero tutt’oggi un importante contributo alla protezione della popolazione.
1.5.3 Finanziamento
Per la protezione della popolazione e la protezione civile, Confederazione e Cantoni conti- nuano ad assumersi i costi dei settori per i quali sono competenti, secondo il principio del fi- nanziamento in funzione dell’organo competente. Le competenze e il finanziamento dei costi d’investimento, di salvaguardia del valore, d’esercizio e di manutenzione per i sistemi di al- larme e di telecomunicazione, ossia il sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza, la rete nazionale di dati sicura, il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e il si- stema nazionale di analisi integrata della situazione devono poggiare su una base legale mi- gliore (Polycom) oppure devono essere disciplinati ex novo. Il finanziamento del sistema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert deve essere adeguato. Inoltre, alla Confederazione sa- ranno attribuite le competenze necessarie per evitare spese supplementari inutili, cagionate dalla realizzazione e dalla salvaguardia del valore di questi sistemi. Nuova è anche la disposi- zione secondo la quale la Confederazione non paga più contributi per gli impianti di protezio- ne che non sono più funzionanti per motivi tecnici o di personale. È inoltre previsto di ade- guare il finanziamento delle spese di smantellamento di impianti di protezione soppressi e riutilizzati per altri scopi. D’ora in poi i Cantoni devono poter utilizzare i contributi sostitutivi a destinazione vincolata a tal scopo. Si tratta di contributi sostitutivi che i proprietari versano per la costruzione di edifici abitativi, istituti e ospedali, nel caso in cui il numero di posti letto protetti è già sufficiente e non è quindi necessario realizzarne di nuovi (art. 62 cpv. 1 e 2).
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1.6 Conseguenze per le finanze, il personale e altri settori
1.6.1 Confederazione
I sistemi di allarme e di telecomunicazione nella protezione della popolazione si dividono in sistemi integrati, cui partecipano Confederazione, Cantoni e terzi, ripartendosi le competenze per i settori parziali e il finanziamento, e sistemi federali, di competenza della Confederazione e finanziati da essa. Nel quadro della revisione della LPPC devono essere disciplinati con chiarezza nella legge gli aspetti relativi alle competenze e al finanziamento dei sistemi, sia per i sistemi attuali, sia per quelli futuri. I sistemi integrati sono l’attuale sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza (Poly- com) e i progetti attualmente discussi, tra cui la rete nazionale di dati sicura, il sistema di co- municazione mobile sicuro a banda larga e il sistema nazionale di analisi integrata della situa- zione. I sistemi federali sono la radio d’emergenza, il sistema Alertswiss per informare la po- polazione in caso d’emergenza e sostanzialmente anche il sistema telematico Vulpus e il si- stema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert. La telematica Vulpus sarà utilizzata dall’esercito fino alla fine del 2022, quando sarà abbandonata per motivi tecnici. Sarà sostitui- ta presumibilmente da un sistema di comunicazione dei dati condiviso con i Cantoni, ossia un sistema integrato. Il sistema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert è in prevalenza di competenza della Con- federazione, che lo finanzia in larga misura. I Cantoni dispongono di alcune competenze per quanto riguarda le componenti decentralizzate, benché questi ultimi siano finanziati dalla Confederazione. I Cantoni pagano tuttavia alla Confederazione un contributo d’esercizio pari a 2 milioni di franchi l’anno. La regolamentazione delle competenze e del finanziamento è inefficiente e sarà rivista nel quadro della presente revisione: Polyalert diventa un sistema federale; la Confederazione quindi si assumerà i costi che ammontano a 2 milioni di franchi l’anno, sgravando i Cantoni dello stesso importo. Dal punto di vista economico, la nuova re- golamentazione presenta notevoli vantaggi. Per i sistemi di radiocomunicazione mobile di sicurezza (Polycom), la regolamentazione delle competenze e del finanziamento, definita nella revisione dell’ordinanza del 18 agosto 20103 sull’allerta, l’allarme e la rete radio nazionale di sicurezza (Ordinanza sull’allarme e sulla rete radio di sicurezza, OARS), rimarrà invariata. Le componenti centralizzate (nazionali) sono e rimangono di competenza della Confederazione, che si assume quindi i costi d’investimento, le ingenti spese di mantenimento del valore (v. progetto di mantenimento del valore Polycom 2030) e le spese annuali di esercizio e manutenzione (comprese le spese annuali di manteni- mento del valore). I costi per le componenti decentralizzate sono sostenute dai Cantoni e dall’Amministrazione federale delle dogane, per quelle che le appartengono. La ripartizione dei costi quindi rimane perlopiù immutata. La rete nazionale di dati sicura è un nuovo sistema, la cui realizzazione è attualmente esami- nata. Si rimanda in merito anche al Rapporto sul futuro dei sistemi di allarme e di telecomuni- cazione per la protezione della popolazione. Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio federale deciderà del prosieguo e del finanziamento del sistema. La Rete di dati sicura (RDS), il sistema di accesso ai dati Polydata e il sistema di comunicazione dei dati (che sostituirà Vulpus) sono parti integranti del sistema. Il fabbisogno di risorse per la realizzazione, l’esercizio e la salvaguardia del valore di questo sistema al momento può essere stimato solo in modo approssimativo. I costi d’investimento per le componenti centralizzate, sostenuti dal- la Confederazione secondo la ripartizione delle competenze proposta, ammontano a circa 150 milioni di franchi. Rispetto alle stime dei costi precedenti per la sola RDS (60 mio.), ora
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questi costi comprendono anche Polydata (25 mio.) e la sostituzione di Vulpus (25 mio.). Per quanto riguarda la RDS, l’importo comprende anche i rischi (25%; 15 mio.) e le spese per la gestione del progetto (25 mio.), calcolati sulla base di un periodo di otto anni per la realizza- zione e di 120 allacciamenti. Le spese per le componenti decentralizzate devono essere soste- nute dai relativi proprietari o utenti. I costi d’esercizio e di manutenzione (comprese le spese annuali di mantenimento del valore) allo stato attuale sono stimati a 20 milioni di franchi l’anno. Questi costi devono essere ripartiti proporzionalmente su tutti gli utenti allacciati. I Cantoni parteciperanno ai costi con il 30 percento o sei milioni di franchi l’anno per 36 allac- ciamenti. Ogni otto anni, approssimativamente, una parte delle componenti centralizzate deve essere sostituita per un importo pari a circa 80–90 milioni di franchi nel quadro di una «gran- de salvaguardia del valore» (con carattere d’investimento analogamente al progetto per la salvaguardia del valore di Polycom 2030). Il consenso per una soluzione finanziaria convenu- ta con i Cantoni prevede che questi ultimi non devono partecipare, il che li “sgrava” di circa tre milioni di franchi l’anno. La Confederazione dovrà assumersi i costi per la «grande salva- guardia del valore» delle componenti centralizzate. L’attuazione del progetto e l’esercizio del sistema tuttavia non potranno essere realizzati se alla Confederazione non saranno concessi posti di lavoro supplementari. Il numero dei posti e il dettaglio dei costi saranno precisati e motivati in un messaggio. L’esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate rientrano nelle competenze dei relativi proprietari o utenti, ossia dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche allacciati. Per stimare le risorse necessarie per gli altri sistemi, per esempio il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e il sistema nazionale di analisi integrata della situazione, sono necessarie ulteriori verifiche. Queste risorse saranno definite e approvate in messaggi specifici ai progetti. I costi del sostegno fornito dalla Confederazione alle basi d’appoggio NBC intercantonali con materiale d’intervento aumenteranno. Il sostegno concerne esclusivamente il settore NBC, che comunque rientra nelle competenze della Confederazione. La protezione NBC in Svizzera presenta notevoli lacune, per esempio in caso di attacco terroristico con una “bomba sporca” (dirty bomb) o con armi biologiche o chimiche, presso le organizzazioni di misurazione in caso di una contaminazione radioattiva estesa e per la decontaminazione. Le lacune devono essere colmate, migliorando l’efficienza della squadra d’intervento del DDPS, annessa al La- boratorio Spiez, e sostenendo i Cantoni nel settore NBC per assicurare l’istruzione delle orga- nizzazioni di primo intervento nel settore NBC. La Confederazione necessiterà di risorse umane e finanziarie supplementari, poiché si tratta di uno dei compiti che le incombono. At- tualmente è in corso la valutazione dell’entità delle risorse supplementari necessarie. La piat- taforma politica della RSS ha incaricato la Commissione federale per la protezione NBC di svolgere i necessari accertamenti e proporre possibili soluzioni. Gli esiti saranno presumibil- mente disponibili nel 2018. In futuro, solo gli impianti di protezione civile in grado di essere operativi in tempo utile in caso di catastrofe o altra situazione d’emergenza beneficeranno di contributi federali. Inoltre, d’ora in poi la Confederazione non assumerà più i costi di smantellamento degli impianti di protezione civile che dovranno essere utilizzati in altro modo. I costi di smantellamento degli impianti di protezione civile che non sono più necessari e non sono destinati ad altro uso ri- mangono tuttavia a carico della Confederazione. Le ripercussioni finanziarie per Confedera- zione e Cantoni potranno essere quantificate solo quando sarà disponibile una pianificazione specifica ai Cantoni. Tuttavia è possibile stimarle in modo approssimativo sulla base di varie ipotesi. Secondo la LPPC in vigore (art. 71 cpv. 2), in caso di soppressione di un impianto di protezione la Confederazione si assume i costi per lo smantellamento necessario delle instal- lazioni tecniche di protezione. Oggi in Svizzera ci sono i seguenti impianti di protezione di proprietà dei Cantoni o Comuni: 856 posti di comando, 1193 impianti di apprestamento, 94 ospedali protetti e 244 centri sanitari protetti. Alcuni sono impianti combinati. I rischi attuali e 11/49
previsibili in Svizzera richiedono un numero nettamente inferiore di impianti di protezione. Anche il numero dei militi e delle organizzazioni della protezione civile è progressivamente calato. Secondo le attuali stime approssimative, il numero degli impianti di protezione può essere ridotto di 800–1200 unità. Ciò è ragionevole, poiché in tal modo Confederazione, Can- toni e Comuni sul lungo termine potranno risparmiare contributi di manutenzione e di rimo- dernamento. Gli impianti di protezione ormai inadeguati possono essere destinati a un altro uso legato alla protezione civile o trasmessi a enti pubblici o terzi. Gli impianti inutilizzabili devono essere smantellati. I costi di smantellamento delle componenti tecniche, oggi di com- petenza della Confederazione, secondo il tipo d’impianto e struttura ammontano fino a 150’000 franchi per i posti di comando e fino a oltre 350’000 franchi per i centri sanitari. Per l’eventuale smantellamento dell’involucro di protezione sono competenti i Cantoni o i Comu- ni. L’arco di tempo per la soppressione, il cambiamento di destinazione e lo smantellamento degli impianti non più necessari potrebbe essere di 20–30 anni. Dovendo i Cantoni assumersi i costi di smantellamento delle componenti tecniche degli impianti di protezione in caso di un cambiamento di destinazione (art. 91 cpv. 3), possono decidere loro stessi la tempistica e l’entità dello smantellamento. Ne risulta per loro anche una maggiore sicurezza di pianifica- zione per il previsto cambiamento di destinazione, tanto più che la Confederazione attualmen- te non dispone di mezzi finanziari per lavori di smantellamento. Inoltre, d’ora in avanti i Can- toni dovranno poter utilizzare i contributi sostitutivi per finanziare i costi di smantellamento. Ciò comporterebbe uno sgravio di 3–8 milioni di franchi l’anno per i prossimi 25–30 anni per la Confederazione e, viceversa, un onere supplementare per i Cantoni. La reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile comporterà per la Confedera- zione costi supplementari contenuti. La Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP) auspica che d’ora in poi l’acquisizione del materiale della protezione civile sia effettuata dalla Confederazione e non più dai Cantoni. Essa ritiene che tale soluzione procurerebbe in partico- lare benefici economici e vantaggi inerenti al diritto in materia di acquisti. Inoltre, l’interoperabilità del materiale tra i Cantoni e le Regioni può essere meglio garantita. Vi sa- rebbero anche vantaggi relativi all’istruzione. D’altronde nessun Cantone si è dichiarato di- sposto a riprendere questo compito dal Cantone Zurigo, che oggi se ne occupa e vorrebbe cedere l’incarico. Il relativo onere dovrà essere interamente indennizzato dai Cantoni. Presso la Confederazione il nuovo incarico richiederà invece risorse umane e finanziarie supplemen- tari. I costi supplementari saranno cagionati sia ad armasuisse o all’Ufficio federale delle co- struzioni e della logistica (UFCL), i servizi di acquisti della Confederazione che garantiscono l’acquisizione, sia all’UFPP, che insieme ai Cantoni si occupa del coordinamento e dell’accertamento del fabbisogno e mette a disposizione la relativa documentazione didattica. I costi supplementari a carico della Confederazione sono poi fatturati ai Cantoni alla consegna del materiale, cosicché in definitiva la Confederazione non dovrà sostenere costi supplemen- tari. Oggi, la Confederazione non dispone delle risorse di personale necessarie per riprendere il compito. Non è in grado di rispondere positivamente alla richiesta dei Cantoni, per quanto giustificata, se non potrà ottenere la conversione senza incidenza finanziaria dei fondi in posti di lavoro. Le questioni inerenti all’organizzazione, al personale e agli aspetti tecnici sono at- tualmente esaminate nell’ambito di un progetto. La Confederazione continuerà ad assumersi i costi supplementari riconosciuti per la realizza- zione, l’equipaggiamento e il rimodernamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d’importanza nazionale. D’ora in poi si assume anche i costi per l’arredamento volto a stoccare a regola d’arte i beni culturali mobili. La Confederazione si fa quindi carico di un onere pari a 200’000 franchi, che potrà essere finanziato nell’ambito dei crediti in corso.
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1.6.2 Cantoni
Le conseguenze finanziarie per la Confederazione di cui al capitolo 1.6.1 riguardano tutti, per vari aspetti anche i Cantoni. In sintesi, i Cantoni sono sgravati di due milioni di franchi l’anno per il sistema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert. Risparmieranno anche circa tre milioni di franchi l’anno per la non fatturazione della grande salvaguardia del valore delle componenti centralizzate della rete nazionale di dati sicura. È previsto anche che in futuro la Confedera- zione non fatturi più ai Cantoni i costi della grande salvaguardia del valore del sistema di co- municazione mobile sicuro a banda larga e del sistema nazionale di analisi integrata della si- tuazione. Ciò sgraverebbe i Cantoni di altri uno a due milioni di franchi l’anno. Viceversa, ai Cantoni incombono dai tre agli otto milioni di franchi supplementari l’anno in seguito alla modifica della ripartizione del finanziamento dello smantellamento di impianti di protezione soppressi. Tuttavia, d’ora in poi potranno finanziare queste e altre spese statuite nella LPPC (art. 63 cpv. 3) con i contributi sostitutivi. La reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile comporterà per i Cantoni un onore supplementare di risorse finanziarie e umane notevole, ma non ancora quantificabile. Altri adeguamenti e ottimizzazioni delle organizzazioni di protezione civile permetteranno al contempo di sgravare i Cantoni.
1.6.3 Conseguenze per la protezione della popolazione
Lo sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile avviene sulla base delle nuove disposizioni della LPPC. La popolazione e l’economia di conseguenza benefice- ranno di una migliore protezione in caso di catastrofi e situazioni di emergenza e di un livello di sicurezza più elevato. Inoltre, sarà possibile evitare danni in caso di catastrofi o situazioni di emergenza e ridurre notevolmente la potenziale entità dei danni.
1.7 Abrogazione e modifica di atti normativi
La presente revisione della LPPC rende necessarie modifiche alla legge federale del 3 febbraio 19954 sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM) e alla leg- ge federale del 19 giugno 19925 sull’assicurazione militare (LAM).
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2 Commento alle singole disposizioni
2.1 Titolo primo: Oggetto
Articolo 1 Lettera a: È introdotto che la legge disciplina, oltre la collaborazione, anche i «compiti» della protezione della popolazione. I compiti di Confederazione e Cantoni, infatti, devono essere specificati e assegnati in modo chiaro. Inoltre, sono ora menzionati esplicitamente i «terzi», poiché questi ultimi acquisiscono sempre maggiore rilevanza sia nella preparazione a un evento che nella relativa gestione, in particolare i gestori di infrastrutture critiche. Lettera b: Per meglio distinguere la protezione della popolazione quale sistema integrato e la protezione civile quale una delle organizzazioni partner, la lettera b è precisata e completata. La protezione civile è definita chiaramente un’organizzazione partner; in relazione alla prote- zione civile la presente legge menziona i principali settori disciplinati.
2.2 Titolo secondo: Protezione della popolazione
Capitolo 1: Compiti, collaborazione e obblighi di terzi Articolo 2 Compiti Il sistema integrato della protezione della popolazione rimane impostato prevalentemente sul- la gestione di catastrofi e situazioni di emergenza. Ma al suo compito di proteggere la popola- zione e le sue basi vitali deve adempiere anche nel caso di un conflitto armato. In tal modo il sistema integrato della protezione della popolazione quale strumento della politica di sicurez- za fornisce un importante contributo alla sicurezza nazionale. Le organizzazioni partner che compongono il sistema integrato hanno ciascuna la responsabilità per il proprio settore e si sostengono a vicenda per assolvere la loro missione. Esse intervengono in fasi diverse dell’evento. La polizia, i pompieri e i servizi sanitari sono mezzi di pronto intervento, in grado di agire da alcune ore fino a diversi giorni. I servizi tecnici e la protezione civile, invece, sono forze d’intervento che rimangono disponibili per giorni o settimane per la gestione di catastro- fi e situazioni d’emergenza. Occorre precisare che, fatta salva la protezione civile, le altre organizzazioni partner devono compiere la loro missione di base anche in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza. Tuttavia, a causa della loro limitata capacità di resistenza, esse devo- no ritirare rapidamente la maggior parte delle loro unità dalle operazioni.
Articolo 3 Organizzazioni partner e terzi Capoverso 1: La disposizione precisa che la collaborazione ha luogo sia nel quadro della pre- parazione a un evento che nel quadro della relativa gestione. Capoverso 1 lettere a–c: I compiti della polizia, dei pompieri e della sanità pubblica nell’ambito della protezione della popolazione rimangono invariati. Capoverso 1 lettera d: La descrizione dei compiti dei servizi tecnici è formulata in modo più generale e non si riferisce più, come finora, solo ad alcuni settori specifici. Capoverso 1 lettera e: Come per le altre organizzazioni partner, sono menzionati i compiti principali della protezione civile. Un elenco più esaustivo dei singoli compiti della protezione civile figura nel titolo 3 (Protezione civile), all’articolo 27. Capoverso 2: La legge esplicita che, ai sensi del capoverso 1, oltre alle organizzazioni partner della protezione della popolazione anche altri enti possono essere chiamati a collaborare alla
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predisposizione e alla gestione degli eventi, tra cui le autorità specializzate nei pericoli natura- li o nel settore NBC. Anche le organizzazioni non governative possono fornire un contributo importante e sono in parte già integrate nei dispositivi cantonali di catastrofe, per esempio la Croce Rossa Svizzera, i samaritani o la Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (REDOG) nel campo del salvataggio tra le macerie.
Articolo 4 Collaborazione La collaborazione tra Confederazione e Cantoni, finora disciplinata all’articolo 7, è estesa alla protezione NBC, ai sistemi di allarme e di telecomunicazione, alla comunicazione della prote- zione della popolazione in caso di evento, all’istruzione e alla ricerca. Si tratta di settori in cui per la Confederazione, i Cantoni e altri organi un ottimo coordinamento e una stretta collabo- razione sono imprescindibili per l’interoperabilità e un’azione unitaria.
Articolo 5 Doveri di terzi In caso di catastrofi, situazioni di emergenza e conflitti armati tutte le persone sono tenute a seguire le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento da adottare diramate in caso di allarme dalle autorità. Finora questo obbligo era sancito nella parte sulla protezione civile (art. 29 cpv. 1). Tuttavia non riguarda unicamente la protezione civile, e quindi ora è stato spostato nella parte sulla protezione della popolazione.
Capitolo 2: Compiti della Confederazione L’attuale articolo 5 inerente ai compiti della Confederazione è stato completato e suddiviso in più articoli inerenti ai vari campi (art. 6–13), che formano un capitolo a sé. Sono quindi state aggiunte le disposizioni sulla condotta a livello federale, sulla protezione di infrastrutture cri- tiche, sulle costruzioni di protezione e le installazioni della protezione dei beni culturali, sull’allerta, l’allarme e l’informazione relativa all’evento, sulla Centrale nazionale d’allarme e sulla protezione NBC (Laboratorio Spiez). In questo capitolo inerente i compiti sono state integrate anche le disposizioni sulla ricerca e lo sviluppo (finora art. 8).
Articolo 6 Compiti generali Capoverso 1: Con «coordinamento» s’intendono in particolare la garanzia dell’interoperabilità nella protezione della popolazione, basata sul sistema federalistico, tra i Cantoni e tra la Con- federazione e i Cantoni nonché la promozione della collaborazione con altre autorità e organi nel settore della politica di sicurezza. Ciò non comporta modifiche all’ordinamento attuale delle competenze; compete tuttora al Consiglio federale coordinare la protezione della popo- lazione con altri strumenti della politica di sicurezza. Inoltre si tratta di rilevare le esigenze dei partner e degli enti incaricati della protezione della popolazione e di conciliarle. Un coordi- namento è imprescindibile anche in vista di una maggiore efficienza ed economicità. Capoverso 2: Nel 2012, con la revisione parziale della LPPC, il settore delle costruzioni per la protezione di beni culturali, parte integrante degli impianti di protezione, per unità di dottrina è stato trasposto dalla legge sulla protezione dei beni culturali alla LPPC. Con la revisione totale della legge federale del 20 giugno 20146 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (LPBC), il relativo articolo è stato sop- presso con effetto dal 1° gennaio 2015. La Confederazione continua ad assumersi la totalità
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della realizzazione e del rimodernamento di tutti i rifugi per beni culturali destinati agli archi- vi cantonali e alle raccolte di rilevanza nazionale. In futuro la Confederazione, per garantire uno standard unitario delle installazioni dei rifugi per beni culturali, si assumerà anche i loro costi. Inoltre, avrà una funzione consultiva in relazione all’elaborazione dei piani d’intervento dei pompieri e dei piani di emergenza per beni culturali d’importanza nazionale. Capoverso 3: È opportuno che la Confederazione continui ad adottare misure di tipo organiz- zativo, personale e materiale, segnatamente in caso di un rafforzamento della protezione della popolazione in vista di conflitti armati.
Articolo 7 Condotta Capoverso 1: In caso di determinati eventi, la Confederazione è competente per la loro gestio- ne e ha facoltà di impartire istruzioni. Si tratta in particolare di incidenti in una centrale nu- cleare, la rottura di un impianto d’accumulazione, la caduta di un satellite, una pandemia o un’epizoozia. Capoverso 2: La Confederazione, d’intesa con i Cantoni, può tuttora assumere il coordina- mento ed eventualmente la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, l’intero Paese o zone limitrofe di Paesi confinanti. Capoverso 3: In caso di eventi rilevanti per la protezione della popolazione che rientrano nelle competenze della Confederazione o che hanno una portata nazionale, interviene lo Stato mag- giore federale Protezione della popolazione. Quest’ultimo comprende tutte le autorità federali interessate, le conferenze governative cantonali e le rappresentanze delle organizzazioni can- tonali di condotta. I compiti dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione sono ora statuiti nel presente capoverso (lettere a–e). Capoverso 4: L’ordinanza del … 7 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMP) disciplina in dettaglio l’organizzazione e i compiti dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione.
Articolo 8 Protezione di infrastrutture critiche Per infrastrutture critiche s’intendono processi, sistemi e installazioni essenziali al funziona- mento dell’economia e al benessere della popolazione. Le società e le economie moderne di- pendono sempre più da infrastrutture critiche. Interruzioni della corrente elettrica, guasti alle telecomunicazioni o perturbazioni della circolazione possono arrecare gravi danni alla popo- lazione e all’economia. Nel giugno 2012, il Consiglio federale ha adottato la strategia nazio- nale per la protezione delle infrastrutture critiche (FF 2012 6875) e incaricato l’UFPP di coor- dinare le relative attività. Si tratta ora di ancorare questi compiti di coordinamento nella legge. Ciò tuttavia non conferisce alla Confederazione nuove competenze in materia di direttive o di regolazione. Queste ultime rimangono presso i competenti servizi specializzati federali, can- tonali e comunali (secondo i settori e le competenze in materia di infrastrutture critiche). Capoverso 1: La Confederazione elabora all’attenzione dei Cantoni e dei gestori d’infrastrutture critiche piani e strumenti metodologici per la protezione di tali infrastrutture (documenti ausiliari, linee guida, promemoria ecc.). In particolare sostiene i Cantoni nell’esecuzione dei lavori di protezione delle infrastrutture cantonali. Capoverso 2: L’inventario delle infrastrutture critiche designa le opere (segnatamente costru- zioni e impianti) di rilevanza strategica perché consentono di approvvigionare la società di
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beni e servizi essenziali oppure perché celano un notevole potenziale di pericolo per l’uomo o l’ambiente. L’iscrizione nell’inventario non comporta né condizioni supplementari in materia di misure di protezione né diritti all’erogazione di fondi in caso d’evento. L’UFPP tiene l’inventario di opere che hanno importanza a livello nazionale (infrastrutture critiche d’importanza nazionale). La designazione delle opere importanti a livello cantonale compete ai Cantoni. Capoverso 3: Per ridurre il rischio di interruzione delle infrastrutture critiche in caso di cata- strofi o situazioni d’emergenza è fondamentale verificare e migliorare la loro resilienza (capa- cità di resistenza e rigenerazione). L’UFPP ha elaborato una linea guida che illustra il modo di procedere. L’UFPP può accompagnare i gestori nell’attuazione della linea guida, in particola- re per quanto attiene agli aspetti tecnici.
Articolo 9 Allerta, allarme e informazione in caso d’evento Lo scopo dell’allerta è far sì che gli enti coinvolti e le organizzazioni d’intervento federali, cantonali e comunali siano in grado di intervenire per tempo in caso di minacce imminenti. In caso di grave pericolo, gli organi federali o cantonali competenti danno l’allarme alla popola- zione colpita fornendo le relative istruzioni sul comportamento. L’informazione sull’evento permette di informare la popolazione in tempo reale sugli sviluppi dell’evento in corso. Finora si trovavano disposizioni in materia di allerta e di allarme sia nella parte relativa alla protezione della popolazione, sia in quella relativa alla protezione civile. Ora sono riassunte nella parte relativa alla protezione della popolazione e completate dalle nuove disposizioni in materia di informazione sull’evento. L’allerta, l’allarme e l’informazione sono processi centrali per proteggere rapidamente ed efficacemente la popolazione in caso d’evento. Attualmente in Svizzera le sirene sono l’unico mezzo per dare l’allarme alla popolazione in caso di grave pericolo conseguente a una cata- strofe o una situazione d’emergenza. Entro 15–20 minuti dall’allarme sono diffuse via radio le istruzioni di comportamento. Le sirene sono attivate in primo luogo dagli organi di polizia e di condotta cantonali e dai gestori degli impianti d’accumulazione. Possono essere attivate in caso di fughe radioattive, ma anche in caso d’incidente chimico con contaminazione dell’aria e dell’acqua o in caso di piene. Per garantire l’informazione della popolazione anche in caso di un’interruzione totale dell’infrastruttura radiofonica, la Confederazione dispone di una rete radio OUC d’emergenza, ossia la radio d’emergenza (informazione via radio della popolazio- ne da parte della Confederazione in situazioni di crisi, IBBK). Il sistema d’allarme tramite sirene raggiunge solo una parte della popolazione, poiché la sire- na che dà l’allarme e le successive istruzioni di comportamento diramate via radio non rag- giungono determinate persone (ad es. persone audiolese) o non sono comprese dagli stranieri che non parlano il tedesco, il francese o l’italiano. In futuro, quindi, in caso di pericolo la po- polazione deve potere essere allarmata e informata rapidamente, oltre che con le sirene, anche con altri mezzi. L’allarme e la comunicazione dell’evento tramite telefono cellulare è la solu- zione più auspicata. Nell’ambito dello sviluppo della piattaforma Alertswiss sarà introdotta una funzione push per l’allarme e l’informazione tramite app. L’app di Alertswiss quale cana- le per una rapida informazione deve essere completata in caso d’evento con canali comple- mentari. Rientrano tra i canali papabili le app utilizzate da ampie cerchie della popolazione, per esempio l’app di MeteoSvizzera (5,8 mio. di utenti). L’obbligo di diffondere i comunicati ufficiali d’allarme e le istruzioni sul comportamento da adottare e di informare la popolazione via radio in situazioni di crisi è disciplinato
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all’articolo 8 capoverso 1 lettera a e capoverso 4 della legge federale del 24 marzo 20068 sulla radiotelevisione (LRTV). Capoverso 1 lettera a: Rientrano tra i sistemi di allerta delle autorità per esempio i sistemi TOM-SOV (Transmission of Official Messages, Single Official Voice) e TOM-RAD (ra- dioattività). I messaggi sono trasmessi in parte attraverso Internet e in parte in modo protetto via la telematica Vulpus. Capoverso 1 lettera b e c: Alla popolazione l’allarme è dato con le sirene, le istruzioni di comportamento tramite la radio. In caso di un’interruzione totale dell’intera infrastruttura ra- diofonica, la Confederazione dispone della radio d’emergenza IBBK. D’ora in poi l’allarme e l’informazione alla popolazione in caso d’evento deve avvenire tramite canali complementari (ad es. Alertswiss con Internet e App per telefoni cellulari). Capoverso 2: Attualmente l’UFPP gestisce il sistema Polyalert, che permette di attivare le sirene e di allarmare e informare la popolazione tramite i telefoni cellulari e Internet. Capoverso 3: La CENAL dispone dei sistemi tecnici per informare la popolazione tramite radio. Il sistema Alertswiss permette di informare la popolazione con notifiche push. Vi sono poi altri canali, tra cui i nuovi media Facebook e Twitter. Capoverso 4: La radio di emergenza serve in caso d’interruzione generale dell’intera infra- struttura di trasmissione quale mezzo ridondante per trasmettere informazioni alla popolazio- ne. La potenza di trasmissione consente di garantire la ricezione anche nei rifugi. Capoverso 5: Per garantire l’allerta delle autorità a tutti i livelli statali (Confederazione e Can- toni) e l’allarme e l’informazione alla popolazione occorre definire degli standard unitari in relazione a contenuto, procedura e aspetti tecnici. A tal fine occorre delegare all’UFPP com- petenze legislative in materia.
Articolo 10 Centrale nazionale d’allarme Capoverso 1: La CENAL è stata integrata all’UFPP nel 2003. La presente revisione della LPPC permette di ancorare questa annessione nella legge. Capoverso 2: questo capoverso costituisce un’ulteriore base legale per il campo di attività ampliato della CENAL, già disciplinato nell’ordinanza del 17 ottobre 20079 sulla Centrale nazionale d’allarme (OCENAL). In caso di minaccia imminente e finché gli organi competenti della Confederazione non pos- sono agire, la CENAL dispone già ora della competenza per diffondere un’informazione diret- ta, l’allerta, l’allarme e le istruzioni sul comportamento, per esempio in caso di incidente in una centrale nucleare.
Articolo 11 Protezione NBC: Laboratorio Spiez La protezione NBC prevede l’adozione di tutte le misure necessarie per contrastare ed evitare minacce e pericoli nucleari, biologici e chimici. Rientrano nella protezione NBC la preven- zione e la preparazione delle misure di protezione e, in caso di evento, la ricognizione, la pro- tezione contro le contaminazioni e le infezioni, la decontaminazione e le cure mediche. La protezione NBC mira a eseguire tutti i preparativi necessari per evitare gli eventi NBC e ridur- re al minimo le conseguenze sull’uomo, l’animale e l’ambiente.
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Fino al 2003 il Laboratorio Spiez era annesso all’Aggruppamento dell’armamento del DDPS, oggi armasuisse. Nel 2003 è stato integrato nell’UFPP. Il Laboratotrio Spiez fornisce presta- zioni (perizie, certificati d’idoneità, consulenze, misurazioni, verifiche, tarature, analisi e dia- gnosi) per autorità nazionali, organizzazioni internazionali, l’esercito, organi cantonali e la popolazione in materia di pianificazione preventiva, misure di protezione, gestione degli eventi, protezione dell’ambiente, sanità e controllo degli armamenti. Gestisce inoltre la ricerca applicata ed è responsabile di sviluppare il settore NBC. Per adempiere i compiti lavora con i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni, le istituzioni del settore politecnico e altre scuole universitarie. Finora non disponeva di una base legale esplicita.
Articolo 12 Protezione NBC: organizzazioni d’intervento specializzate La disposizione sulle organizzazioni d’intervento specializzate della Confederazione è preci- sata (finora art. 5 cpv. 2). Capoverso 1: Si esplica ora che si tratta in primo luogo di organizzazioni d’intervento specia- lizzate nel settore NBC. S’intendono sostanzialmente le squadre d’intervento del DDPS (SIDDPS), gestite dal Laboratorio Spiez e dal Centro di competenza NBC-KAMIR dell’esercito a sostegno dei Cantoni in caso di eventi NBC. Le squadre possono, su esplicita richiesta, intervenire anche in altri Paesi. Per questi compiti di sostegno è possibile ricorrere anche alle competenze e alle possibilità dei servizi specializzati della Confederazione, delle istituzioni del Politecnico di Zurigo e di altre scuole universitarie. Capoverso 2: Crea la base per altre organizzazioni d’intervento specializzate, volte a garantire compiti originari della Confederazione a livello nazionale o a favore dei Cantoni, per esempio l’ampliamento delle capacità per Polycom, i droni per la misurazione della radioattività e per la ricognizione dell’estensione dei danni nell’area interessata, l’aiuto alla condotta per mezzi d’intervento specializzati in particolare nel campo NBC, mezzi per garantire la comunicazio- ne delle unità operative dell’UFPP con la CENAL e lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Capoverso 3: Concerne in particolare il materiale d’intervento messo a disposizione dei Can- toni per la gestione degli eventi NBC che competono alla Confederazione (ad es. contamina- zioni radioattive, pandemie, epizoozie ecc.). Ciò presuppone che le direttive della Confedera- zione siano adempiute per quanto riguarda l’organizzazione, la formazione e la tattica d’intervento. Capoverso 4: Per garantire un intervento efficiente delle basi d’appoggio NBC intercantonali, l’UFPP deve poter emettere direttive sulla struttura organizzativa del raggio d’azione (territo- rio che una base d’appoggio NBC deve coprire con le sue prestazioni) e sull’efficienza opera- tiva del materiale acquisito dall’UFPP.
Articolo 13 Ricerca e sviluppo Capoverso 1: Si stabilisce che l’UFPP può collaborare, oltre che con i Cantoni, anche con altri organi (ad es. con organizzazioni partner della protezione della popolazione, tra cui i pompie- ri, la sanità pubblica o i gestori di infrastrutture critiche) in materia di ricerca e sviluppo. Capoverso 2: Come finora, l’UFPP sostiene la collaborazione nazionale e internazionale per la ricerca e lo sviluppo in materia di protezione della popolazione.
Capitolo 3: Compiti dei Cantoni e di terzi I compiti dei Cantoni, finora disciplinati nell’articolo 6, sono ora suddivisi in compiti generali 19/49
(art. 14), compiti di condotta (art. 15) e compiti specifici in materia di allerta, allarme e in- formazione in caso di evento (art. 16). Questo capitolo comprende inoltre i regolamenti per il sistema d’allarme acqua (art. 17).
Articolo 14 Compiti generali Corrisponde alla precedente disposizione, secondo cui i Cantoni disciplinano in particolare l’istruzione, la condotta tempestiva e conforme alla situazione, l’intervento delle organizza- zioni partner della protezione della popolazione e la collaborazione intercantonale. Il capover- so 1 è completato con l’aggiunta di altri enti e organizzazioni. Ciò permette tra l’altro ai Can- toni di adempiere a determinati compiti delle basi di appoggio intercantonali.
Articolo 15 Condotta I compiti degli organi di condotta a livello cantonale sono ora sanciti in un articolo separato. La Confederazione deve potersi appoggiare a organi di condotta cantonali funzionanti e pre- parati per gestire un’eventuale catastrofe o situazione d’emergenza nazionale (ad es. incidente nucleare e pandemia) o un conflitto armato.
Articolo 16 Allerta, allarme e informazione in caso d’evento Capoverso 1: I Cantoni ricevono le allerte dagli organi federali sui canali definiti e li trasmet- tono agli organi competenti nel proprio Cantone. Viceversa, i Cantoni allertano i competenti organi federali in caso di pericoli sul loro territorio che sono rilevanti per la Confederazione. I Cantoni garantiscono l’attivazione dell’allarme destinato alla popolazione tramite una o più centrali d’intervento, 24 ore su 24. In caso di eventi la cui gestione compete alla Confedera- zione (art. 6 cpv. 1), la Confederazione può incaricare i Cantoni di attivare l’allarme. In caso di eventi la cui gestione compete ai Cantoni, i competenti organi cantonali decidono in merito all’attivazione dell’allarme. Capoverso 2: In caso d’evento, i Cantoni provvedono a fornire tempestivamente le dovute informazioni alla popolazione tramite vari canali. In caso di eventi la cui gestione compete alla Confederazione (art. 7 cpv. 1), quest’ultima può incaricare i Cantoni di trasmettere infor- mazioni attraverso i loro canali.
Articolo 17 Sistema d’allarme acqua Le prescrizioni in materia di sistema d’allarme acqua corrispondono al precedente articolo 43b, ma sono ora integrate nella parte relativa alla protezione della popolazione. Sono correla- te con gli articoli 11 e 12 della legge federale del 1° ottobre 201010 sugli impianti di accumu- lazione (LImA). L’articolo 11 capoversi 1 e 2 LImA obbligano i gestori di impianti d’accumulazione a gestire e mantenere un sistema d’allarme acqua. L’articolo 12 capoverso 1 LImA obbliga la Confederazione, i Cantoni e i Comuni a garantire, con i mezzi e le strutture della protezione della popolazione, la diffusione d’istruzioni di comportamento alla popola- zione e a provvedere alla loro eventuale evacuazione. La Confederazione, ossia l’UFPP, stabi- lisce, in collaborazione con l’Ufficio federale dell’energia (UFE), le esigenze tecniche per le installazioni edilizie necessarie nonché le responsabilità e le procedure per l’allerta e
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l’allarme. L’UFPP definisce inoltre i compiti e gli aspetti tecnici in relazione al sistema d’allarme diffuso dalle sirene Polyalert ed esamina i relativi piani d’emergenza dei gestori di impianti d’accumulazione per quanto riguarda il sistema d’allarme acqua nonché i piani d’evacuazione dei Cantoni e dei Comuni.
Capitolo 4: Sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi Articolo 18 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza Capoverso 1: Le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS), certi uffici federali, tra cui l’Ufficio federale delle strade (USTRA), e terzi, per esempio le centrali nucleari o la Guardia aerea svizzera di soccorso Rega, utilizzano il sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza Polycom. Il sistema è stato realizzato progressi- vamente dal 2001 al 2015 in tutta la Svizzera. Permette la radiocomunicazione nelle e tra le varie organizzazioni, tra cui le guardie di confine, la polizia, i pompieri, le organizzazioni sanitarie di salvataggio, la protezione civile e le unità ausiliarie dell’esercito. Oggi, circa 55’000 utenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono comunicare via radio tramite l’infrastruttura unitaria e omogenea Polycom. L’infrastruttura del sistema è composta complessivamente da 170 commutatori principali e secondari e da circa 750 stazioni base. Capoverso 2: La Confederazione è competente per le componenti centralizzate del sistema (ad es. il Backbone) e assicura il loro funzionamento. Al contempo è responsabile delle compo- nenti decentralizzate (ad es. le stazioni base) che rientrano nelle sue competenze, tra cui quel- le dell’Amministrazione federale delle dogane, segnatamente del Corpo delle guardie di con- fine. La Confederazione è competente anche per l’allacciamento e le interfacce del sistema con l’estero. Con il Principato del Liechtenstein è stato per esempio stipulato un trattato. Capoverso 3: La Confederazione è anche responsabile del funzionamento dell’intero sistema integrato. Deve quindi poter emettere direttive tecniche e fissare delle scadenze (cfr. cpv. 5). Capoverso 4: I Cantoni sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema. Capoverso 5: I compiti e le competenze sono disciplinati nella OARS. L’UFPP stabilisce inol- tre gli aspetti tecnici e le condizioni quadro e disciplina i processi e gli iter per garantire il funzionamento dell’intero sistema. Capoverso 6: Con il progetto Polycom 2030 s’intende garantire la salvaguardia del valore e quindi il funzionamento e la disponibilità di Polycom fino almeno al 2030. A tal scopo occor- re migrare l’infrastruttura dei commutatori e delle stazioni base di tutto il Paese dall’obsoleta tecnologia TDM alla moderna tecnologia IP. Inoltre, un gateway permetterà a tutti gli utenti delle AOSS di comunicare senza interruzione nella fase di transizione dalla vecchia tecnolo- gia TDM a quella nuova IP. Nel 2016, il Parlamento ha approvato il credito d’impegno per il progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030. La migrazione tecnica, in particolare quel- la delle stazioni base nelle sottoreti decentralizzate cantonali dovrebbe essere conclusa entro la fine del 2025. A quel punto il gateway potrà essere chiuso. L’esercizio parallelo della vec- chia e della nuova tecnologia cagiona ingenti costi alla Confederazione. Per contenere questi costi, la Confederazione deve avere la competenza necessaria per intraprendere le misure ne- cessarie affinché la migrazione nei Cantoni possa effettivamente essere conclusa entro la fine del 2025 senza cagionare inutili costi supplementari. Capoverso 7: Qualora il sistema radio mobile di sicurezza Polycom dovesse essere sostituito con un nuovo sistema, il Consiglio federale potrà decidere in merito alla cessazione di Poly- com, per non essere costretto a gestire due sistemi a causa di qualche Cantone.
Articolo 19 Rete nazionale di dati sicura 21/49
Capoverso 1: Oggi lo scambio di dati a banda larga delle AOSS e dei gestori di infrastrutture critiche ha luogo tramite la rete dell’Amministrazione federale, la rete di comunicazione tra i Cantoni e l’Amministrazione federale, le reti delle polizie cantonali o reti di operatori pubblici (ad es. Swisscom). In situazioni particolari e straordinarie, i sistemi e le reti non garantiscono un flusso di dati e informazioni costante, tempestivo e affidabile. In caso d’evento possono crollare per sovraccarico, interruzione di corrente o attacco informatico. Nei prossimi anni, per aumentare la protezione contro le interruzioni dei sistemi di comunicazione e la sicurezza dello scambio dei dati a banda larga delle AOSS, si dovrà istituire la Rete nazionale di dati sicura. Il sistema sarà il pilastro di tutti i sistemi telematici rilevanti per la politica di sicurezza della protezione della popolazione, ossia, diventerà il sistema centrale per la protezione della popolazione e la gestione delle crisi a livello nazionale. Per la realizzazione della Rete di dati sicura (RDS) saranno utilizzate le componenti fisiche fondamentali della Rete di condotta Svizzera, ossia le fibre ottiche e le infrastrutture. Se l’allacciamento alla Rete di condotta fos- se insufficiente, devono essere impiegate reti di fibre ottiche esistenti e infrastrutture fisiche di altre reti, tra cui le reti di Cantoni o gestori di infrastrutture critiche. La RDS deve assicurare il collegamento a banda larga tra gli organi federali, i Cantoni e i gestori di infrastrutture criti- che per almeno due settimane anche in caso di penuria prolungata di corrente, blackout o in- terruzione delle reti di comunicazione. Per questo motivo, nella pianificazione sono coinvolte sin dalle prime battute in particolare le infrastrutture di rete che già soddisfano questo requisi- to. Il sistema di accesso ai dati e il sistema di gestione dei dati sono trattati nel progetto Poly- data, una rete utenti chiusa. Per reti utenti chiuse s’intendono reti logiche isolate senza alcuna connessione a Internet o ad altre reti IP. L’isolamento da tutte le altre reti (ad es. Internet) aumenta sensibilmente la sicurezza contro gli attacchi informatici. Tramite la rete Polydata si garantisce agli utenti un accesso sicuro e garantito in tutte le situazioni ai sistemi di allarme e di telecomunicazione rilevanti per la protezione della popolazione (Polycom, Polyalert, ecc.). Sulla RDS possono essere gestite in sicurezza, in combinazione con Polydata, tutte le applica- zioni rilevanti per la protezione della popolazione (attuali e future) in qualsiasi situazione. Polydata è utilizzato dagli utenti per lo svolgimento delle attività quotidiane e si basa sulla rete di dati sicura RDS nazionale. In breve, la RDS è l’hardware, e il sistema d’accesso ai dati Polydata è il sistema operativo. Per la comunicazione di dati vera e propria è necessaria anche un’applicazione. La realizzazione di questa applicazione è prevista per sostituire l’obsoleto sistema Vulpus. Capoversi 2–4: La ripartizione dei compiti e delle competenze tra Confederazione e Cantoni è prevista alla stessa stregua del sistema Polycom. Si tratta di un sistema integrato con compo- nenti centralizzate e decentralizzate. La Confederazione è anche competente per le interfacce con l’estero e l’allacciamento a sistemi analoghi all’estero, per esempio l’allacciamento del Principato del Liechtenstein, l’allacciamento delle centrali di gestione delle crisi della Germa- nia e dell’UE. L’allacciamento dell’UE è regolato in un accordo amministrativo. Capoverso 5: È previsto anche il collegamento di terzi e gestori di infrastrutture critiche alla Rete nazionale di dati sicura. Capoverso 6: I compiti, le competenze, gli aspetti e le norme organizzativi e tecnici devono essere disciplinati nell’OARS. L’UFPP deve poter disciplinare gli aspetti e i processi tecnici per garantire il funzionamento dell’intero sistema. Capoverso 7: Per attuare la migrazione tecnica (salvaguardia del valore dell’intero sistema), il Consiglio federale deve avere la competenza per emettere direttive destinate a tutti gli utenti allacciati. Capoverso 8: Qualora il sistema dovesse essere sostituito con un altro sistema, il Consiglio federale dovrà poter decidere in merito alla cessazione del sistema.
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Articolo 20 Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga Capoverso 1: L’impiego di smartphone, tablet e computer portatili è ormai consuetudine nelle AOSS. Per trasmettere dati senza fili, le AOSS devono attualmente ricorrere ai sistemi di rete pubbliche senza fili (in particolare di Swisscom). Già oggi, in Svizzera, le AOSS utilizzano le infrastrutture nazionali senza fili a banda larga dei fornitori pubblici di servizi di telecomunicazione. Secondo le necessità, è possibile adottare delle misure tecniche (consolidamento ed estensione dei servizi a regioni non ancora raggiunte, protezione contro cyber-attacchi) per adeguarle successivamente ai requisiti in materia di disponibilità e di sicurezza delle AOSS. Oggi non tutto il territorio della Svizzera è collegato ai servizi di dati commerciali. Oltretutto, le reti radio mobili sono soggette a interruzioni dell’elettricità; in caso di blackout, le reti sarebbero fuori uso dopo circa 1–4 ore. Per le AOSS è però imprescindibile avere a disposizione una rete che rimanga disponibile per un certo tempo anche in caso d’interruzione della corrente. Con il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga, i servizi a banda larga molto affidabili possono essere messi a disposizione delle AOSS di Confederazione (ad es. Corpo delle guardie di confine) e Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche anche in modalità mobile. L’interconnessione mobile delle AOSS e dei gestori di infrastrutture critiche contribuirà, per esempio, a migliorare la collaborazione tra le forze d’intervento sul luogo del sinistro e la condotta nelle retro- vie. Capoversi 2–4: La ripartizione dei compiti e delle competenze tra Confederazione e Cantoni è prevista alla stessa stregua del sistema Polycom. Si tratta di un sistema integrato con compo- nenti centralizzate e decentralizzate. La Confederazione è competente anche per le interfacce con l’estero o il loro allacciamento (ad es. il Principato del Liechtenstein). Capoverso 5: I compiti, le competenze, gli aspetti e le regole organizzativi e tecnici devono essere disciplinati nell’OARS. L’UFPP deve poter definire gli aspetti e i processi tecnici per garantire il fun- zionamento dell’intero sistema. Non vi è un diritto a un’assegnazione delle frequenze per l’esercizio di sistemi di comunicazione mobile sicuri. Un’eventuale esigenza di una banda di frequenza per la co- municazione delle AOSS deve essere previamente valutata con le competenti autorità specializzate. Capoverso 6: Per salvaguardare il valore del sistema ed effettuare gli adeguamenti tecnici, il Consiglio federale deve avere la competenza necessaria per emettere direttive a tutti gli utenti. Capoverso 7: Qualora il sistema dovesse essere sostituito con un nuovo sistema, il Consiglio federale dovrà poter decidere in merito alla cessazione del sistema. Capoverso 8: Per l’introduzione in tutta la Svizzera del sistema sono necessari ulteriori accer- tamenti. I Cantoni interessati devono quindi poter realizzare primi sottosistemi nel quadro di un progetto pilota per verificare l’esigenza di regole, chiarire gli aspetti organizzativi e tecnici e gettare le basi per un futuro sistema su scala nazionale, ovviamente sempre nel rispetto degli standard internazionali.
Articolo 21 Sistema nazionale di analisi integrata della situazione Capoverso 1: La maggior parte degli organi cantonali di condotta, ossia le organizzazioni partner ivi rappresentate, gestisce uno o più sistemi di condotta elettronici, che permettono tra l’altro di rappresentare la situazione. Questi sistemi sostengono la condotta in caso d’evento e sono concepiti su misura per l’ambito di competenza e le esigenze dei diversi utenti. Da eser- citazioni svolte in passato, tra cui l’ERSS 14, è emerso che in caso di catastrofe o situazione di emergenza nazionale, occorre disporre di una presentazione integrale e consolidata della situazione a livello federale per dirigere le operazioni. Una soluzione integrata elettronica di questo tipo deve tenere conto dei vari sistemi di condotta degli organi federali, degli organi di condotta cantonali e dei singoli gestori di infrastrutture critiche. Dev’essere possibile rag- gruppare le informazioni per ogni livello e utilizzarle per la condotta strategica a livello fede- rale, per esempio nello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Anche gli orga- ni di condotta dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche dipendono da queste informa- 23/49
zioni per adempiere ai loro compiti. Un sistema integrato di questo tipo necessita di compo- nenti centralizzate e decentralizzate. Capoverso 2: Le componenti centralizzate assicurano lo scambio di dati tra i sistemi e offrono funzionalità che possono essere utilizzate da tutti i partner dell’analisi integrata della situazio- ne. La Confederazione deve essere competente in materia. È anche responsabile dell’allacciamento a sistemi di analisi all’estero, per esempio al centro di gestione delle crisi ECHO dell’UE o al Principato del Liechtenstein. Capoverso 3: La Confederazione assicura il funzionamento dell’intero sistema, in quanto de- finisce e applica gli aspetti tecnici necessari che permettono l’allacciamento delle componenti decentralizzate a un «sistema dei sistemi» (interfacce) nonché gestisce e sviluppa le compo- nenti centralizzate. Capoverso 4: Le componenti decentralizzate sono costituite in primo luogo dai diversi sistemi di condotta, sia a livello cantonale che a livello federale. Gli organi cantonali di condotta, i gestori delle infrastrutture critiche e i diversi organi federali mantengono le competenze per i sistemi di presentazione elettronica della situazione. Capoverso 5: Anche i terzi, e segnatamente i gestori di infrastrutture critiche nazionali devono essere allacciati al sistema nazionale di analisi integrata della situazione. Capoverso 6: I compiti, le competenze, gli aspetti e le regole organizzativi e tecnici devono essere disciplinati nell’OARS. L’UFPP deve poter definire gli aspetti e i processi tecnici per garantire il funzionamento dell’intero sistema. Capoverso 7: Per salvaguardare il valore del sistema ed effettuare gli adeguamenti tecnici, il Consiglio federale deve avere la competenza per emettere direttive destinate a tutti gli utenti. Capoverso 8: Qualora il sistema dovesse essere sostituito con un nuovo sistema, il Consiglio federale dovrà poter decidere in merito alla cessazione del sistema.
Capitolo 5: Istruzione Articolo 22 Capoverso 1: Le esperienze maturate nella gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza, nonché le raccomandazioni dedotte dall’Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2014 hanno evidenziato che l’interdipendenza dei vari organi interessati diventa sempre più complessa e che intervengono numerosi attori per garantire la gestione dell’evento. Per questo motivo la collaborazione e il coordinamento dei mezzi impiegati se- condo basi comuni rivestono un’importanza centrale. Le misure volte a rafforzare la collabo- razione nel campo dell’istruzione sono coordinate da un Organo di coordinamento dell’istruzione in materia di protezione della popolazione e delle esercitazioni (Coordex). È composto dai responsabili dell’istruzione di tutte le organizzazioni partner della protezione della popolazione, da rappresentanti dei Cantoni, dell’esercito e della Cancelleria federale nonché, se del caso, da terzi o altri organi, tra cui l’Istituto svizzero di polizia (ISP). Il segreta- riato dell’organo di coordinamento è insediato presso l’UFPP. L’organo di coordinamento accerta il fabbisogno comune di corsi ed esercitazioni e coordina il loro svolgimento. A tal scopo è stata allestita una panoramica delle maggiori esercitazioni, che consente di pianifica- re, monitorare e impiegare in modo ottimale le risorse dei partner interessati. La panoramica serve anche ad evitare che singoli partner delle esercitazioni vengano temporaneamente so- vraccaricati per mancanza di coordinamento. Permette infine di ridurre i costi. Capoverso 2: Affinché sia garantita la collaborazione tra Confederazione e Cantoni in caso d’evento, l’UFPP assicura un’offerta di corsi per l’istruzione di base e di perfezionamento degli organi di condotta cantonali. Dato che non sussiste un obbligo federale di prestare servi- 24/49
zio per gli organi di condotta, l’istruzione avviene su base consensuale. Sono previsti vari livelli nell’istruzione di base e nel perfezionamento. Nei corsi di base vengono impartite le conoscenze e le esigenze specifiche, necessarie per un organo di condotta. Nei corsi di perfe- zionamento si esercitano la collaborazione e il lavoro di gruppo sulla base di scenari. Il se- condo perfezionamento consiste in esercitazioni di stato maggiore che simulano una situazio- ne di catastrofe nel Cantone. L’ultimo livello prevede esercitazioni per migliorare la collabo- razione interdisciplinare tra le varie unità d’intervento e i competenti organi di condotta. Vi rientrano anche le esercitazioni d’emergenza generale (EEG) con i Cantoni di stanza delle centrali nucleari. Capoverso 3: L’esercizio delle componenti per i sistemi di telecomunicazione e per i sistemi di allarme e di allerta della popolazione richiede la relativa istruzione degli utenti. Vi rientra- no tutte le istruzioni tecniche per la configurazione, l’esercizio e la sorveglianza delle compo- nenti. L’UFPP offre corsi centralizzati per i formatori, i responsabili di sistema e di rete non- ché per gli utenti delle AOSS. Capoverso 4: I Cantoni sono responsabili di istruire gli organi di condotta regionali e comuna- li. Nel limite delle sue possibilità, la Confederazione può tuttavia accordarsi con i Cantoni sull’organizzazione di corsi ed esercitazioni che rientrano nelle competente dei Cantoni. I Cantoni devono assumersi i relativi costi. Si tratta in primo luogo di corsi che richiedono un corpo insegnante con particolari conoscenze specialistiche o un’infrastruttura d’istruzione ad hoc o il cui svolgimento è più economico se organizzato centralmente dalla Confederazione. Capoverso 5: Affinché si possano integrare il più rapidamente possibile le conoscenze neces- sarie nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofi e situazioni di emergenza (ad es. sulla base dell’evoluzione dei pericoli, degli insegnamenti tratti dalle esercitazioni o di nuovi piani) nei preparativi della protezione della popolazione, l’UFPP può offrire altre istruzioni agli organi competenti (ad es. in materia di protezione NBC), sotto forma di seminari, presentazioni, corsi tecnici o in forma elettronica. Capoverso 6: Per tenere conto della complessità dei rischi e pericoli attuali, occorre impartire un’istruzione efficace con tecnologie moderne di formazione, informazione e comunicazione. La Confederazione deve quindi poter contare anche in futuro su un’infrastruttura d’istruzione moderna nel Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg. Inoltre, il centro d’istruzione è a disposizione anche di tutti i partner della protezione della popolazione, della gestione di cata- strofi e situazioni di emergenza dell’esercito, dell’Amministrazione federale e di altre cerchie interessate per le loro esigenze d’istruzione. Capoverso 7: Considerata l’interconnessione dei vari ambiti interessati e dei numerosi partner della gestione di eventi, che è sempre più difficile attribuire a un livello statale preciso, la re- golamentazione dei particolari a livello di legge non è possibile. Per questo motivo il Consi- glio federale deve disciplinare i particolari inerenti alle competenze e all’assunzione dei costi a livello di ordinanza. Inoltre, il Consiglio federale deve definire l’organo federale competente per l’adempimento dei suoi compiti (art. 43 cpv. 2 della legge federale del 21 marzo 199711 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).
Capitolo 6: Finanziamento Al settore dei sistemi di allarme e di comunicazione rilevanti per la protezione della popola- zione si applicano i principi di finanziamento e le regole di delimitazione precisati qui di se- guito. Per «investimento» s’intendono tutte le spese necessarie per la realizzazione e l’introduzione di un nuovo sistema, tra cui, nell’ambito della Rete nazionale di dati sicura, gli
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investimenti per edifici, cavi, hardware, software, gruppi elettrogeni, impianti per l’aria con- dizionata, ecc. Queste componenti sono finanziate dalla Confederazione. Gli investimenti, una tantum, richiedono di regola una decisione politica (Consiglio federale o Parlamento). Al ter- mine del ciclo di vita, occorre adottare misure di salvaguardia del valore. Le misure hanno un carattere d’investimento (cfr. qui sotto). Gli investimenti delle componenti decentralizzate sono finanziati dai Cantoni e da terzi. Se si tratta di raccordi o componenti decentralizzati di organi federali, questi sono finanziati dalla Confederazione stessa. Si distingue tra due forme diverse di «salvaguardia del valore» dei sistemi: per «grande» salvaguardia del valore s’intendono importanti reinvestimenti in un sistema, circa 6–8 anni dopo il primo investimen- to. I costi ammontano a circa il 60 percento dei relativi investimenti e per le componenti cen- tralizzate sono finanziati dalla Confederazione. 60 percento perché per esempio dopo 8 anni non devono essere sostituiti l’intero edificio, l’impianto di aria condizionata o simili, ma dap- prima le componenti dell’hardware e del software. I Cantoni e i terzi si assumono i costi della «grande» salvaguardia del valore per le componenti decentralizzate. Ciò si applica anche agli organi federali, nella misura in cui quest’ultimi dispongono di componenti decentralizzate. Per la «piccola» salvaguardia del valore s’intendono tra l’altro piccoli aggiornamenti di soft- ware o simili che si susseguono a brevi intervalli. Sono parte integrante dei costi annuali di esercizio e di manutenzione, sostenuti dagli utenti, e costituiscono circa il 15 percento. Per costi d’esercizio e di manutenzione s’intendono le spese necessarie per l’esercizio sicuro e senza interruzioni dei sistemi. Vi rientrano, per esempio, la manutenzione dei sistemi, la loro sorveglianza e la gestione dei servizi e delle emergenze. Il 15 percento dei costi annuali d’esercizio e di manutenzione sono spesi per la «piccola» salvaguardia del valore. Questi costi si presentano ogni anno. I costi d’esercizio e di manutenzione delle componenti centralizzate per il sistema radio mobile di sicurezza (Polycom), il sistema di allarme, il sistema per la co- municazione in caso di evento e la radio d’emergenza sono sostenuti dalla Confederazione. I costi d’esercizio e di manutenzione delle componenti centralizzate della Rete nazionale di dati sicura, del sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e del sistema nazionale di analisi integrata della situazione sono sostenuti proporzionalmente dagli utenti allacciati. L’esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate per i sistemi federali, ossia il sistema di allarme, la comunicazione in caso d’evento e la radio d’emergenza sono finanziati dalla Confederazione, mentre per gli altri sistemi sono finanziati dai Cantoni o da terzi; la Confederazione partecipa al finanziamento degli organi federali allacciati.
Articolo 23 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza Capoversi 1–4: La regolamentazione del finanziamento per il sistema radio mobile di sicurez- za è stato stabilito nei particolari nell’ambito della revisione della OARS, entrata in vigore il 1° aprile 2017. Si tratta ora di integrare le prescrizioni nella legge, poiché l’ordinanza non è più sufficiente dal punto di vista giuridico. In riferimento al capoverso 2 lettera c va aggiunto che si tratta di collegamenti ridondanti tra le sottoreti, che non avvengono tramite la Rete di condotta Svizzera; i collegamenti tramite la Rete di condotta Svizzera rientrano nelle compe- tenze della Confederazione. Capoverso 5: Eventuali costi supplementari cagionati a discapito della Confederazione in se- guito a un’attuazione tardiva del progetto di salvaguardia del valore Polycom 2030, dovranno essere finanziati dai responsabili del ritardo.
Articolo 24 Sistema d’allarme, informazione in caso d’evento e radio d’emergenza Capoverso 1: Si tratta, come finora, di compiti della Confederazione e sistemi federali, finan- ziati integralmente dalla Confederazione. Vi è una modifica del finanziamento per il sistema d’allarme Polyalert. La precedente regolamentazione delle competenze e del finanziamento 26/49
nell’ambito degli allarmi diffusi dalle sirene è inefficiente, non è finalizzata agli obiettivi e ha cagionato ingenti costi supplementari alla Confederazione. D’ora in poi la Confederazione deve essere competente anche per l’acquisizione delle sirene. Le questioni di ubicazione e di installazione vengono ovviamente risolte con i Cantoni. In futuro il contributo finanziario proporzionale dei Cantoni per l’esercizio delle componenti decentralizzate, pari a due milioni di franchi annuali, sarà preso a carico dalla Confederazione; il sistema diventa un sistema fe- derale. Capoverso 2: Come finora, i proprietari di impianti d’accumulazione si assumono i costi delle loro installazioni.
Articolo 25 Rete nazionale di dati sicura, sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e sistema nazionale di analisi integrata della situazione Capoversi 1 e 2: La regolamentazione delle competenze e del finanziamento è spiegata nelle note introduttive al capitolo 6. È opportuno precisare che i costi annuali d’esercizio e di ma- nutenzione delle componenti centralizzate della Rete nazionale di dati sicura sono a carico dei Cantoni per il 30 percento e della Confederazione per il 70 percento. Di conseguenza, i Can- toni sono autorizzati a realizzare al massimo 36 allacciamenti al sistema. I Cantoni stessi sta- biliscono le regole della ripartizione tra loro. La Confederazione ha diritto a 84 allacciamenti al massimo e provvede anche agli allacciamenti dei gestori di infrastrutture critiche o di terzi, tra cui l’allacciamento del Principato del Liechtenstein. I gestori versano contributi finanziari alla Confederazione. Se la Confederazione o i Cantoni devono coprire un fabbisogno superio- re al numero di allacciamenti menzionati, i loro contributi percentuali sono adeguati o estesi ai costi di esercizio e di manutenzione secondo le medesime regole. Per la realizzazione del si- stema nazionale di analisi integrata deve essere applicata la stessa regolamentazione delle competenze e del finanziamento come per la Rete nazionale di dati sicura. Anche per questo sistema i costi d’esercizio e di manutenzione annuali delle componenti centralizzate devono essere finanziate per il 30 percento dai Cantoni e per il 70 percento dalla Confederazione (compresi i terzi e i gestori di infrastrutture critiche). La chiave di ripartizione per il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga non è ancora definita, poiché in particolare l’interesse dei Cantoni a partecipare al sistema varia ancora molto da Cantone a Cantone e manca ancora l’esito di un progetto pilota. Un’eventuale partecipazione dell’Amministrazione federale delle dogane rimane ancora in sospeso. Capoverso 3: Per il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga la regolamentazio- ne del finanziamento tra Confederazione e Cantoni nonché terzi non è ancora stata definita nei particolari, soprattutto poiché la partecipazione dei Cantoni non è ancora stata chiarita. Solo i grandi Cantoni ritengono che vi sia un’urgente necessità d’intervenire. Tuttavia, i principi della regolamentazione delle competenze e del finanziamento devono essere definiti, affinché in Svizzera non sorgano sistemi diversi e incompatibili, che si potrebbero poi unificare solo con grande dispendio supplementare, come è successo in passato con l’introduzione di Poly- com, nel caso in cui si dovesse applicare il sistema su scala nazionale. Per non ostacolare i grandi Cantoni, si deve permettere loro di realizzare un progetto pilota. Gli standard e altre regole devono essere definiti dalla Confederazione. Ciò si applica anche al coordinamento centralizzato. Nell’ambito del progetto pilota, i Cantoni e i terzi devono anticipare il finan- ziamento della realizzazione delle componenti centralizzate, per le quali sarebbe in realtà re- sponsabile la Confederazione. In caso di realizzazione del sistema su scala nazionale, la Con- federazione rimborserà i finanziamenti anticipati ai Cantoni che partecipano al progetto pilota. La Confederazione decide in merito alla realizzazione delle componenti centralizzate del si- stema.
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Articolo 26 Altri costi Capoverso 1: Le lettere a e d comprendono compiti originari della Confederazione che sono come finora a suo carico (in precedenza all’articolo 71 capoverso 1 lettere d ed e). La lettera b prevede il finanziamento delle organizzazioni d’intervento specializzate di cui all’articolo 12. Capoverso 2: Il Consiglio federale deve disciplinare a livello di ordinanza i particolari delle competenze e dell’assunzione dei costi nell’ambito dell’istruzione. Come finora applica il principio del finanziamento da parte dell’organo competente.
2.3 Titolo terzo: Protezione civile
Capitolo 1: Compiti Articolo 27 Tra i compiti della protezione civile figurano anche compiti che finora non erano stati esplici- tamente menzionati, ma che in futuro saranno compiti nuovi e importanti della protezione civile. Il sostegno ai servizi di salvataggio e alla sanità pubblica sotto forma di assistenza sani- taria diventerà maggiormente un compito della protezione civile (cpv. 1 lett. d). Nel ventaglio dei compiti della protezione civile sono ora menzionate anche le misure di prevenzione (cpv. 2 lett. a). Per misure preventive s’intendono i provvedimenti volti a ridurre l’entità dei danni di un evento, per esempio misure contro le inondazioni volte a sgomberare detriti dall’alveo di un fiume. I lavori di ripristino e gli interventi di pubblica utilità (cpv. 2 lett. b e c) devono ora essere svolti nel quadro dei corsi di ripetizione (art. 56). Si è costato negli ultimi anni che la protezione civile è sempre più spesso impiegata anche per far fronte a eventi maggiori che si situano sotto la soglia delle catastrofi. Si tratta di eventi con un carattere fondamentalmente regionale, ma la cui gestione può richiedere la collaborazione di diverse organizzazioni partner della protezione della popolazione e un sostegno esterno, ma che rimangono tutto sommato gestibili (ad es. un grave incidente ferroviario con morti e feri- ti).
Capitolo 2: Obbligo di prestare servizio di protezione civile Sezione 1: Cerchia di persone, durata, reclutamento, proscioglimento ed esclusione Articolo 28 Persone tenute a prestare servizio di protezione civile Lettera a: I coscritti al servizio militare e al servizio civile rimangono esonerati dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Lettera b: Finora, gli uomini congedati dal servizio militare non erano chiamati a prestare ser- vizio di protezione civile se avevano prestato almeno 50 giorni di servizio militare. Per motivi di parità di trattamento, per quanto concerne l’obbligo di leva s’intende apportare un adegua- mento: d’ora in poi chi è dichiarato inabile al servizio militare dopo essere stato reclutato nell’esercito e non ha assolto la scuola reclute, è tenuto a prestare servizio nella protezione civile. Secondo l’articolo 58 capoverso 2 della nuova ordinanza sull’obbligo di prestare servi- zio militare (entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2018), per i militari, il servizio d’istruzione di base (Scuola reclute) è considerato assolto, se al momento del proscioglimento dal servizio d’istruzione di base hanno prestato almeno l’80 percento della durata totale e se hanno ottenuto almeno la qualificazione sufficiente. Chi è prosciolto dall’obbligo di prestare servizio militare e adempie le presenti condizioni, non diventa soggetto all’obbligo di prestare servizio civile. Lettera c: La regolamentazione deve essere applicata di conseguenza al servizio civile: chi è 28/49
prosciolto dall’obbligo di prestare servizio civile diventa soggetto alla protezione civile, se non ha prestato almeno un numero di giorni di servizio nell’esercito o nel servizio civile equi- valente alla durata di una scuola reclute. Lettera d: È stabilito esplicitamente che gli svizzeri con domicilio all’estero non sono tenuti a prestare servizio nella protezione civile.
Articolo 29 Esenzione di membri di autorità Corrisponde alla regolamentazione precedente, essendo precisato che solo i giudici ordinari dei tribunali federali sono esonerati dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile. I giudici non di carriera sono invece tenuti a prestare servizio.
Articolo 30 Durata Capoverso 1: L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile diventa più flessibile e la durata a livello di truppa e per i sottufficiali più breve. L’obbligo di prestare servizio inizia al più presto nell’anno in cui i militi della protezione civile compiono i 19 anni (finora 20 anni) e per la truppa e i sottufficiali dura al massimo fino alla fine dell’anno in cui compiono 36 anni (finora 40 anni). Ai sottufficiali superiori e agli ufficiali si applica un’altra regolamentazione (si veda il cpv. 4). Capoversi 2 e 3: L’obbligo di prestare servizio dura complessivamente 12 anni e inizia nell’anno in cui i militi seguono l’istruzione di base. Quest’ultima dev’essere assolta al più tardi nell’anno in cui i militi compiono i 25 anni (si veda l’art. 52 cpv. 1). Di conseguenza l’obbligo di prestare servizio inizia al più tardi al 25° anno di età. Capoverso 4: Dopo complessivamente 245 giorni di servizio prestati (giorni di servizio d’istruzione e giorni d’intervento), l’obbligo di prestare servizio è considerato assolto. Se un milite ha prestato complessivamente 245 giorni di servizio prima ancora che sia spirata la durata dell’obbligo di prestare servizio di 12 anni, è prosciolto dall’obbligo di prestare servi- zio nella protezione civile. Ciò si applica per analogia al capoverso 1 per la truppa e i sottuffi- ciali; ai sottufficiali superiori, mentre agli ufficiali si applica la disposizione di cui al capover- so 4. La nuova regolamentazione si allinea alle norme dell’esercito, affinché diventi possibile prestare lo stesso numero di giorni di servizio nella protezione civile e nell’esercito. Nella prassi accadrà raramente in condizioni normali, in particolare a livello di truppa, che un milite della protezione civile raggiunga il massimo di 245 giorni di servizio. Capoverso 5: Affinché la protezione civile abbia a disposizione i quadri necessari per un tem- po sufficiente e per motivi di efficienza dell’istruzione, l’obbligo di prestare servizio per i sottufficiali superiori e gli ufficiali dura fino alla fine dell’anno in cui questi ultimi compiono 40 anni. Alla durata prolungata del servizio di sottufficiali superiori e ufficiali (fino al 40° anno di età) non si applica il massimo di 245 giorni di servizio di cui al capoverso 3. Capoverso 6: D’ora in poi anche l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile potrà essere assolto in una volta sola (cfr. i militi in ferma continuata di cui all’art. 31). La durata dell’obbligo per i militi in ferma continuata è pari a 245 giorni. Capoverso 7: In caso di catastrofe o di situazione d’emergenza, in particolare nell’ambito di un evento che si protrae nel tempo, è necessario garantire l’operatività e la capacità di resi- stenza delle formazioni della protezione civile impiegate. Il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di un numero elevato di militi durante un intervento potrebbe mettere a ri- schio l’operatività e la capacità di resistenza. Per evitare tale rischio, l’obbligo di prestare ser- vizio può essere prolungato fino alla fine di un intervento, anche oltre i 245 giorni di servizio.
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Capoverso 8 lettera a: Per raggiungere gli effettivi previsti della protezione civile a livello nazionale di 72’000 militi, è necessario reclutare annualmente 6’000 persone nella protezione civile (12 anni di obbligo x 6’000 = 72’000). Nel caso in cui gli effettivi non potessero essere garantiti in seguito a una diminuzione delle quote di reclutamento, il Consiglio federale deve poter prolungare la durata dell’obbligo di prestare servizio a 14 anni al massimo. Anche in questo caso si applica il massimo di giorni di servizio pari a 245 giorni per la truppa e i sot- toufficiali giusta il capoverso 4. Capoverso 8 lettera b: Il Consiglio federale può riassoggettare all’obbligo di prestare servizio di protezione civile le persone prosciolte dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile fino a cinque anni dopo il loro proscioglimento. Ciò permette di aumentare e rinforzare gli effettivi della protezione civile svizzera di circa 30’000 militi, per esempio in vista di un con- flitto armato. Capoverso 8 lettera c: In caso di una catastrofe o situazione d’emergenza che si protrae nel tempo o in caso di un intervento di più mesi, è possibile che i militi della protezione civile raggiungano il massimo di 245 giorni di servizio prima del previsto. Ciò potrebbe comportare una forte riduzione degli effettivi (truppa e quadri) e, in caso estremo, addirittura impedire alla protezione civile di adempiere la sua missione. In tal caso il Consiglio federale, su richie- sta del Cantone interessato o dei Cantoni interessati, deve poter prolungare l’obbligo di pre- stare servizio nella protezione civile.
Articolo 31 Servizio nella protezione civile senza interruzione (militi in ferma continuata) Capoverso 1: Per compiti specifici della protezione civile, d’ora in avanti i Cantoni e l’UFPP (art. 35 cpv. 4) devono avere la possibilità di impiegare militi in ferma continuata. I militi della protezione civile, preferibilmente con un’incorporazione in una base d’appoggio canto- nale o intercantonale, prestano il loro servizio in una sola volta. La durata è di 245 giorni. Un milite tuttavia non ha diritto di prestare il suo servizio in ferma continuata. Capoverso 2: L’istruzione di base è parte integrante dei 245 giorni di servizio prestati dal mi- lite in ferma continuata. I giorni di servizio restanti devono essere prestati immediatamente dopo l’istruzione di base. Capoverso 3: Il Consiglio federale disciplina i particolari inerenti ai militi in ferma continuata, segnatamente i loro compiti.
Articolo 32 Estensione dell’obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato In caso di conflitto armato, il Consiglio federale può come finora obbligare a prestare servizio di protezione civile le seguenti categorie di persone: gli uomini soggetti all’obbligo militare che sono stati prosciolti anticipatamente dal servizio militare o civile e secondo l’articolo 28 lettera b e c non sarebbero più soggetti all’obbligo di prestare servizio nella protezione civile (lett. a) e gli uomini che non sarebbero più soggetti all’obbligo di prestare servizio militare o civile dopo aver raggiunto il limite d’età ordinario (lettera b). L’estensione dell’obbligo di prestare servizio nella protezione civile non si applica agli uomini e alle donne che prestano o hanno prestato servizio di protezione civile su base volontaria.
Articolo 33 Volontariato Capoverso 1: Corrisponde alla precedente regolamentazione, secondo cui possono prestare servizio di protezione civile su base volontaria le seguenti persone: gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile, gli uomini non più coscritti al servizio
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militare o servizio civile, gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o ser- vizio civile, le donne di nazionalità svizzera e stranieri domiciliati in Svizzera. D’ora in poi una persona interessata può prestare servizio volontario nella protezione civile già a partire dall’anno in cui compie i 19 anni. Capoverso 2: Come finora, i Cantoni decidono in merito all’ammissione di volontari sulla base della loro professione. Di conseguenza non sussiste un diritto a prestare servizio di pro- tezione civile su base volontaria. Capoverso 3: I volontari della protezione civile hanno gli stessi diritti e doveri dei militi della protezione civile. Capoverso 4: Per rendere proficua l’istruzione, i volontari devono prestare almeno tre anni di servizio di protezione civile, ma possono essere prosciolti prima in casi dovutamente motivati. Capoverso 5: Dal momento che non sarebbe giusto versare un’indennità di perdita di guada- gno a chi percepisce una rendita di vecchiaia e non subisce quindi alcuna perdita di guadagno (cfr. il messaggio del 27.02.2013 sulla modifica della LPPC, spiegazione all’articolo 15 [FF 2013 2105, 2124]), d’ora in poi i volontari non saranno più prosciolti a 65 anni compiuti, ben- sì non appena percepiscono la rendita di vecchiaia.
Articolo 34 Reclutamento Capoverso 1: L’esercito e la protezione civile continuano a procedere a un reclutamento co- mune. Capoverso 2 lettera a: Secondo l’articolo 21 capoverso 1LM, le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza pena- le per un crimine o un delitto o a causa di una sentenza penale che ordina una misura privativa della libertà. Queste persone non sono reclutate per l’esercito, ma possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se in caso di sospensione condizionale o sospensione condi- zionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall’esecuzione della pena hanno superato con successo il periodo di prova e se sussiste una necessità per l’esercito (art. 21 cpv. 2 LM). In questi casi il non reclutamento si applica anche nella protezione civile. L’articolo 21 LM è stato concepito in primo luogo per gli autori di gravi atti di violenza; chi per i motivi menzionati nell’articolo 21 capoverso 1 LM è intollerabile per l’esercito, lo è anche per la protezione civile. Questa norma è mantenuta. Capoverso 2 lettera b: Come finora, le persone soggette all’obbligo di leva che presentano comportamenti che lasciano presagire un potenziale di violenza e, quindi, non soddisfano le esigenze del servizio militare, non sono reclutate nemmeno per la protezione civile. Questi disturbi possono infatti manifestarsi tanto nell’esercito quanto nella protezione civile.
Articolo 35 Incorporazione dei militi Capoversi 1 e 2: I militi della protezione civile saranno anche in futuro a disposizione del loro Cantone di domicilio ma rimane possibile incorporarli in un altro Cantone. È previsto che in futuro si ricorra più spesso all’incorporazione intercantonale per meglio compensare le ecce- denze e le carenze dei Cantoni. L’incorporazione intercantonale può aver luogo sin dal reclu- tamento. Capoverso 3: Non ha senso continuare a convocare militi della protezione civile che si trasfe- riscono all’estero. Questi ultimi sono quindi registrati in un pool al momento della loro par- tenza (art. 36). Se del caso, al loro ritorno in Svizzera possono essere nuovamente incorporati, nella misura in cui sono ancora soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile,
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ossia se non hanno ancora assolto il numero prescritto di anni di servizio o se non hanno an- cora compiuto 36 anni, o 40 per i sottoufficiali superiori e gli ufficiali (art. 30 cpv. 1, 2, 5 e 8 lettera a). Capoverso 4: La Confederazione deve poter impiegare militi per compiti speciali di sua com- petenza. Si tratta di persone con conoscenze tecniche specifiche o formazione idonea per as- solvere compiti nell’ambito della protezione NBC e dell’aiuto alla condotta. Il fabbisogno di militi è comprovato ed è riconosciuto dai Cantoni, tanto più che sono in primo luogo questi ultimi a beneficiare delle prestazioni. Sono richieste circa 250 persone che dispongano di una formazione confacente alle esigenze (in logistica, fisica, chimica, scienze naturali, biologia o informatica). I particolari (procedura di reclutamento, incorporazione, formazione, convoca- zione e intervento) saranno disciplinati dalla Confederazione.
Articolo 36 Pool di personale Capoverso 1: Il personale di riserva, che finora era molto numeroso in alcuni Cantoni, è sop- presso grazie alla riduzione della durata dell’obbligo di prestare servizio. D’ora in poi i militi non incorporati saranno registrati in un pool intercantonale. Per evitare inutili spese d’istruzione, i militi della protezione civile registrati nel pool di personale immediatamente dopo il reclutamento, non sono istruiti. Il pool di personale serve a compensare meglio le ca- renze e le eccedenze tra Cantoni. Anche i militi che si trasferiscono all’estero sono registrati in questo pool (art. 35 cpv. 3). Capoverso 2: Secondo le necessità, un Cantone può incorporare militi del pool di personale intercantonale in un’organizzazione di protezione civile e istruirli. Ciò avviene sempre d’intesa con il Cantone di domicilio, poiché è quest’ultimo che decide in definitiva in merito all’incorporazione dei “propri” militi (cfr. l’art. 35 cpv. 2). I militi registrati nel pool di perso- nale possono essere messi a disposizione anche della Confederazione per i compiti di cui all’articolo 35 capoverso 4. Capoverso 3: I militi della protezione civile registrati nel pool di personale non hanno diritto a essere incorporati o a prestare servizio di protezione civile.
Articolo 37 Proscioglimento anticipato Come finora, su richiesta di un’organizzazione partner i membri professionisti delle organiz- zazioni partner e i membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe ed altre situazioni d’emergenza (compresi i gestori di infrastrutture critiche) con- tinuano a poter essere prosciolti anzitempo dai Cantoni. I capoversi 2 e 3 comprendono deleghe di competenze legislative più chiare al Consiglio fede- rale o all’UFPP.
Articolo 38 Esclusione Si applica la regolamentazione precedente, secondo cui i militi della protezione civile con- dannati a una pena di reclusione o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.
Sezione 2: Diritti e doveri dei militi Articolo 39 Soldo, vitto, alloggio e trasporto Capoverso 1: I militi della protezione civile hanno diritto al soldo, al vitto gratuito, al traspor- 32/49
to gratuito con i trasporti pubblici e all’alloggio gratuito, se non possono pernottare al proprio domicilio. Capoverso 2: Comprende una delega di competenze legislative più chiara al Consiglio federa- le o all’UFPP. D’ora in poi la convocazione avrà validità di titolo di trasporto per l’utilizzo dei trasporti pubblici (biglietto).
Articolo 40 Indennità per perdita di guadagno Per completezza e trasparenza, il diritto di chi presta servizio di protezione civile all’indennità di perdita di guadagno rimane sancito nella LPPC e si rinvia alla relativa legge.
Articolo 41 Tassa d’esenzione dall’obbligo militare D’ora in poi, la totalità dei giorni di servizio prestati e pagati nell’ambito dell’obbligo di pre- stare servizio di protezione civile deve essere computata per il computo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Con l’attuazione della mozione del consigliere nazionale Walter Müller (mozione 14.3590: Diritto di riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile) accolta dal Con- siglio federale e dal Parlamento, d’ora in poi questo principio sarà applicato in modo sistema- tico. I militi che hanno prestato più di 25 giorni di servizio in un anno potranno quindi riporta- re il saldo all’anno successivo per il computo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Per i giorni di servizio prestati in eccesso dai sottufficiali superiori e dagli ufficiali fino all’anno in cui compiono i 40 anni sarà rimborsato pro rata la tassa d’esenzione pagata alla fine dell’obbligo di prestare servizio. Inoltre, dovrà essere verificato un adeguamento della riduzione per ogni giorno di servizio prestato (245 giorni di servizio / 12 anni di servizio = 20,4). La riduzione per giorni di servi- zio dovrebbe essere aumentata dal 4 al 5 percento, affinché con 20 giorni di servizio prestati l’anno non incombi più la tassa d’esonero dall’obbligo militare. Come è già il caso, i giorni di servizio prestati su base volontaria non sono considerati per il calcolo della riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Articolo 42 Assicurazione Per completezza e trasparenza la copertura dell’assicurazione militare per i militi della prote- zione civile rimane sancita nella LPPC e si rinvia alla relativa legge.
Articolo 43 Durata massima dei servizi di protezione civile Con la revisione parziale della LPPC del 2012, per i servizi di protezione civile è stato fissato un limite massimo di 40 giorni l’anno per impedire gli abusi nella richiesta delle IPG. Il limite è mantenuto e d’ora in poi è applicato anche ai lavori di ripristino, poiché in futuro questi ul- timi saranno svolti nell’ambito dei corsi di ripetizione. Come finora, il limite massimo non è applicato agli interventi in caso di catastrofi, situazioni di emergenza e conflitti armati. Per ragioni evidenti, ai militi in ferma continuata non si applica il limite massimo di 40 giorni (art. 31).
Articolo 44 Obblighi Capoversi 1 e 2: Come finora, è stabilito che i militi della protezione civile sono tenuti a ese- 33/49
guire gli ordini di servizio loro impartiti (ad es. convocazione o incarichi durante i servizi) e ad assumere funzioni di quadro con i relativi servizi. I quadri sono inoltre tenuti a effettuare prestazioni fuori del servizio, tra cui la preparazione di servizi d’istruzione e interventi della protezione civile. Capoverso 3: Finora mancava una regolamentazione relativa all’obbligo di notifica dei militi. Pertanto è stabilito che i militi sono soggetti all’obbligo di notifica. Capoverso 4: Finora mancava anche una regolamentazione per l’utilizzazione dell’equipaggiamento personale. Viene ora stabilito che l’equipaggiamento personale, ossia l’uniforme, può essere utilizzato solo per i servizi di protezione civile.
Sezione 3: Chiamata e controlli Articolo 45 Convocazione al servizio d’istruzione Capoverso 1: Come finora la convocazione amministrativa per gli interventi nazionali, canto- nali, regionali e comunali di pubblica utilità è inviata ai militi della protezione civile dai Can- toni. Si noti che in caso di interventi nazionali, formalmente è la convocazione è emanata dal- la Confederazione, in quanto autorizza le richieste e dispone gli interventi. Essa versa tuttora un importo forfettario per i giorni di servizio prestati (art. 91 cpv. 11). Capoverso 2: I lavori di ripristino dopo sinistri hanno sempre luogo nella regione colpita. La responsabilità per la convocazione incombe quindi ai Cantoni o, in base alla regolamentazione cantonale, alle Regioni o ai Comuni. Capoversi 3 e 4: Per le convocazioni sono competenti i Cantoni (art. 31 e 52–56) e l’UFPP (art. 57 cpv. 2–4), secondo le loro responsabilità in materia di servizi d’istruzione. Capoverso 5: Come finora, la convocazione deve essere notificata ai militi almeno sei setti- mane prima dell’inizio del servizio. I militi devono poter pianificare tempestivamente il servi- zio (vacanze e accordo dei datori di lavoro). Capoverso 6: La richiesta di differimento del servizio è tuttora inviata per decisione all’organo che ha emanato la convocazione.
Articolo 46 Chiamata per interventi in caso di catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati Capoverso 1: Il Consiglio federale deve poter convocare militi della protezione civile in caso di catastrofi e situazioni di emergenza gravi e di ampia portata (in Svizzera o nelle zone limi- trofe di Paesi confinanti), per esempio da Cantoni non colpiti dall’evento, e impiegarli quale sostegno. Ciò si applica anche in caso di conflitti armati, la cui gestione rientra nelle compe- tenze della Confederazione. Quest’ultima si assume i costi per l’intervento della protezione civile (importo forfettario per giorno d’intervento e milite). Capoverso 2: I Cantoni possono continuare a convocare i militi in caso di catastrofi e situa- zioni di emergenza nel proprio Cantone, a sostegno di altri Cantoni colpiti e nelle zone limi- trofe di Paesi confinanti. Capoverso 3: I Cantoni continuano a disciplinare la procedura di convocazione dei militi (tramite cercapersone, telefono cellulare ecc.). Capoverso 4: Per analogia, l’UFPP disciplina la procedura della convocazione dei militi per i compiti federali ai sensi dell’articolo 35 capoverso 4.
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Articolo 47 Controlli Capoverso 1: I Cantoni continuano ad essere responsabili dei controlli nella protezione civile. Dal 1° gennaio 2017, i controlli sul personale della protezione civile dei Cantoni hanno luogo nel quadro del Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA). Capoverso 2: Come finora, l’UFPP controlla l’osservanza dei limiti temporali massimi e delle scadenze come pure gli interventi di pubblica utilità e i lavori di ripristino in relazione allo scopo e ai compiti della protezione civile. Benché d’ora in avanti i lavori di ripristino e gli interventi di pubblica utilità debbano essere svolti nell’ambito dei corsi di ripetizione (art. 56), occorre mantenere la vigilanza federale introdotta con l’ultima revisione della LPPC per evi- tare gli interventi illeciti della protezione civile (cfr. il messaggio concernente la modifica della LPPC del 27 febbraio 2013 [FF 2013 1801, 1810-1812]). Capoverso 3: In caso d’inosservanza dei limiti temporali massimi, l’UFPP ha tuttora la possi- bilità di impedire una convocazione dei militi interessati e provvede alla relativa comunica- zione all’Ufficio centrale di compensazione. Capoverso 4: L’UFPP effettua i controlli relativi ai militi della protezione civile chiamati ad adempiere a compiti di cui all’articolo 35 capoverso 4. Capoverso 5: I controlli relativi ai militi della protezione civile rientrano tuttora nelle compe- tenze dei Cantoni, ma devono essere effettuati nel sistema PISA (cpv. 1). Per garantire dei controlli unitari a livello nazionale, è necessario disciplinare l’utilizzazione del sistema PISA da parte della Confederazione quale gestore del sistema PISA. Il Consiglio federale deve quindi stabilire in dettaglio la portata dei controlli relativi ai militi della protezione civile ed emanare regolamenti di tipo amministrativo e tecnico per gli utenti. Finora mancava una base legale per disciplinare l’uso del sistema PISA. Capoverso 6: I particolari della procedura di controllo, segnatamente le scadenze per i Canto- ni e l’UFPP, sono disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza.
Capitolo 2: Diritti e doveri di terzi Articolo 48 Proprietari di edifici abitativi e locatari Capoverso 1: Se i rifugi devono essere preparati per un soggiorno, su ordine della protezione civile i proprietari e i locatari continuano ad essere tenuti a svolgere i relativi lavori. Capoverso 2: I posti protetti non utilizzati devono essere messi a disposizione gratuitamente della protezione civile.
Articolo 49 Uso di proprietà e diritto di requisire Come finora, i proprietari di case sono tenuti a tollerare impianti tecnici della protezione civi- le sui loro terreni. La disposizione è completata con l’obbligo di tollerare anche “attività uffi- ciali” ai fini della protezione civile. L’aggiunta è dovuta alla ripetuta resistenza di proprietari e locatari riscontrata nella prassi, segnatamente in relazione ai controlli periodici dei rifugi effettuati dai competenti organi della protezione civile. Capoverso 2: In caso di catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati, la protezione civile deve mantenere anche in futuro il diritto di requisire alle medesime condizioni dell’esercito.
Articolo 50 Copertura individuale tramite l’assicurazione militare
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Chi è chiamato dalla protezione civile per fornire un aiuto durante un sinistro è coperto dall’assicurazione militare.
Capitolo 3: Istruzione Articolo 51 Competenza dei Cantoni A titolo introduttivo al capitolo sull’istruzione, si stabilisce esplicitamente che i Cantoni sono competenti per l’istruzione, nella misura in cui non ne è responsabile la Confederazione.
Articolo 52 Istruzione di base Capoverso 1: L’istruzione di base abilita i militi della protezione civile ad adempiere i loro compiti a livello di truppa. I contenuti dell’istruzione sono impostati sulla capacità della pro- tezione civile a gestire catastrofi e situazioni di emergenza. Le esigenze legate a un conflitto armato sono trattate secondo la situazione per mezzo di istruzioni ampliate. Il momento dell’istruzione è stato adeguato al nuovo modello di servizio. I militi assolvono l’istruzione di base non prima dell’anno in cui compiono 19 anni, ma al più tardi entro la fine dell’anno in cui compiono 25 anni. Capoverso 2: L’istruzione di base si è rivelata adatta nella sua forma attuale. La sua durata rimane quindi di 10-19 giorni. In futuro si rinuncerà alla suddivisione in un’istruzione di base generale (IG) e un’istruzione di base specialistica (IS). L’istruzione avrà luogo separatamente per ogni funzione di base. Capoverso 3: D’ora in poi, in caso di cambiamento d’incorporazione deve essere data la pos- sibilità di assolvere nuovamente l’istruzione di base nel relativo settore specialistico. Contra- riamente a quanto avviene per l’attribuzione a una funzione di base nel quadro del recluta- mento, che rientra nelle competenze della Confederazione, il Cantone può decidere in merito a una nuova incorporazione. Capoverso 4: Ai sensi del capoverso 1, l’istruzione di base deve essere assolta al più tardi entro la fine dell’anno in cui i militi della protezione civile compiono 25 anni. Tuttavia, le persone registrate nel pool di personale senza un’istruzione di base, se del caso, devono poter essere istruite, anche se hanno più di 25 anni. Perciò queste persone possono essere convocate all’istruzione di base fino alla fine dell’anno in cui compiono 30 anni e chiamate a prestare servizio fino alla fine dell’anno in cui ne compiono 36. Capoverso 5: Lo stesso si applica alle persone naturalizzate che hanno più di 25 anni. Anche queste persone devono poter essere convocate all’istruzione di base fino alla fine dell’anno in cui compiono 30 anni e chiamate a prestare servizio di protezione civile fino alla fine dell’anno in cui compiono 36 anni. Con questa regolamentazione s’intende evitare che le per- sone aspettino a naturalizzarsi fino a che abbiano compiuto 25 anni per evitare di prestare servizio militare o servizio di protezione civile. Capoverso 6: Come finora, le persone che prestano servizio di protezione civile su base vo- lontaria e hanno già frequentato un’istruzione equivalente all’istruzione di base, non devono assolverla (o devono assolverla solo in parte). Sono considerate istruzioni equivalenti segna- tamente le formazioni militari (la scuola reclute, la formazione di sottoufficiale o ufficiale) e le formazioni civili, tra cui quelle impartite presso le organizzazioni partner della protezione della popolazione (ad es. istruzione di base per pompieri) o nel campo dell’aiuto psicologico d’urgenza (ad es. psicologi, assistenti spirituali). I Cantoni decidono in merito al riconosci- mento di un’istruzione equivalente. È opportuno qui rinviare all’attuazione dell’articolo 16 capoverso 2 lettera c della legge fede-
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rale dell’11 giugno 201112 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Legge sulla pro- mozione dello sport, LPSpo), secondo cui la Confederazione deve offrire la possibilità agli sportivi di punta di sviluppare il loro livello competitivo durante il servizio militare o di pro- tezione civile. È prevista una regolamentazione per gli sportivi di punta soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile nel quadro della revisione dell’ordinanza del 5 dicembre 200313 sulla protezione civile (OPCi).
Articolo 53 Istruzione complementare L’istruzione complementare completa l’istruzione dei titolari di funzione previsti per compiti speciali, tra cui conducente, specialista sanitario, specialista nella protezione NBC o membro di un care team. L’istruzione complementare ha luogo dopo l’istruzione di base e deve quindi essere disciplinata in un articolo separato. I compiti speciali nella protezione civile si sono molto diversificati; ciò che si ripercuote sull’istruzione, che deve essere ancora più flessibile. Si rinuncia quindi a fissare una durata minima. Le esigenze in materia d’istruzione di speciali- sti, invece, sono aumentate, per esempio nel settore della sanità pubblica e dei lavori forestali. Alcune di queste istruzioni certificate durano più del tetto massimo attuale di 5 giorni. La du- rata minima d’istruzione, per esempio, per i lavori forestali, è di 10 giorni (art. 34 Ofo14) e l’istruzione teorica per l’assistente di cura dura 15 giorni. La durata massima deve quindi es- sere prolungata a 19 giorni per ogni istruzione complementare.
Articolo 54 Istruzione dei quadri Capoversi 1 e 2: La durata attuale dell’istruzione dei quadri della protezione civile non è suf- ficiente per soddisfare. D’ora in avanti per ogni livello dovrà essere assolta un’istruzione mo- dulabile per quadri impostata ai compiti, completata con un servizio pratico, ciò che ne allun- ga la durata. Per ogni livello di quadri sono previsti iter d’istruzione con durata e competenze variabili (Confederazione e Cantoni). Nella legge sono quindi fissati solo i principi e la durata massima di 19 giorni. Capoverso 3: I particolari sugli iter d’istruzione saranno disciplinati, per analogia all’esercito, a livello di ordinanza (art. 55 LM).
Articolo 55 Perfezionamento I quadri e gli specialisti della protezione della popolazione devono poter continuare a essere convocati periodicamente a corsi di perfezionamento di al massimo 5 giorni l’anno. In tal mo- do si garantisce che le novità siano attuate rapidamente e che i quadri possano assumere i loro compiti impegnativi in qualsiasi momento. Il perfezionamento è organizzato dagli organi fe- derali e cantonali che istruiscono i relativi titolari di funzione.
Articolo 56 Corsi di ripetizione Capoverso 1: A causa dell’estensione dei corsi di ripetizione (cpv. 3), ma anche per evitare la perdita di conoscenze dei militi e permettere ai quadri di acquisire la pratica nella condotta, la durata minima di un corso di ripetizione aumenta da 2 a 3 giorni. La durata massima di 21 giorni per tutti i militi della protezione civile permette di tenere conto dei numerosi tipi
12 RS 415.0 13 RS 520.11 14 RS 921.01 37/49
d’intervento della protezione civile e di prestare, in 12 anni, lo stesso numero di giorni di ser- vizio di un militare (245 giorni). Capoverso 2: I corsi di ripetizione devono corrispondere allo scopo e ai compiti della prote- zione civile e servono in particolare a raggiungere e mantenere l’efficienza operativa della protezione civile. Ciò è imprescindibile, poiché la protezione civile in qualsiasi momento in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza. Capoverso 3: Oltre ai corsi di ripetizione ordinari (lett. a), d’ora innanzi sono considerati corsi di ripetizione anche gli interventi di pubblica utilità (lett. b) e i lavori di ripristino in seguito a catastrofi (lett. c). Con l’integrazione di questi due tipi di servizio nei corsi di ripetizione, le formazioni della protezione civile hanno maggiore occasione di esercitarsi insieme e i quadri possono acquisire la necessaria esperienza di condotta. Le difficoltà riscontrate finora nella delimitazione tra vari servizi, la mancanza di flessibilità e le procedure amministrative di- spendiose sono eliminate grazie a questa integrazione. Capoverso 4: Come finora, i lavori di ripristino sono limitati nel tempo. Possono essere svolti solo entro tre anni dal verificarsi dell’evento che ha reso necessari tali lavori. In casi eccezio- nali motivati la scadenza di tre anni può essere prorogata. Dato che il limite massimo di giorni per corsi di ripetizione generalmente è di 21, non è più necessario fissare un tetto massimo i per lavori di ripristino, che era anch’esso fissato a 21 giorni. Per la convocazione sono tuttora competenti i Cantoni. Capoverso 5: Nei corsi di ripetizione deve essere possibile svolgere esercitazioni d’intervento transfrontaliere nel quadro di accordi internazionali. Gli interventi di pubblica utilità e i lavori di ripristino non rientrano in questa categoria e non possono quindi essere svolti nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti. Capoverso 6: Per la convocazione agli interventi di pubblica utilità e ai lavori di ripristino è opportuno continuare a emanare norme vincolanti a livello di ordinanza (ad es. evitare presta- zioni di servizio presso il proprio datore di lavoro e la concorrenza all’economia privata). Se- condo la prassi in vigore, questi interventi continueranno a essere autorizzati dalla Confedera- zione (UFPP) se sono d’interesse nazionale e dai Cantoni se sono di loro competenza.
Articolo 57 Competenze dell’UFPP in materia d’istruzione Capoverso 1: La Confederazione deve continuare a gettare le basi per un’istruzione unitaria in collaborazione con i Cantoni. In tal modo si garantisce l’interoperabilità (unité de doctrine) nella protezione civile e si riduce l’onere necessario per l’elaborazione dei corsi in tutto il Paese. Capoverso 2: L’UFPP deve ora assumersi l’istruzione centralizzata degli ufficiali per la con- dotta al fine di garantire una dottrina di condotta unitaria in tutto il Paese (lett. a). Inoltre, la Confederazione garantisce, come finora, l’istruzione tecnica di singoli quadri e specialisti (lett. b), tra cui in particolare i capi dei settori (aiuto alla condotta) e i quadri o gli specialisti della protezione NBC e della protezione dei beni culturali. Per questi settori è responsabile in prevalenza la Confederazione, che in tal modo fornisce il suo contributo all’intensificazione dell’istruzione dei quadri e all’operatività della protezione civile nel caso della gestione di un evento che rientra nelle competenze della Confederazione. Nei Cantoni si approfondiscono in seguito le competenze acquisite nei corsi centrali e si completano le conoscenze necessarie. Se i militi della protezione civile sono impiegati per compiti speciali della Confederazione ai sensi dell’articolo 35 capoverso 4, la Confederazione garantisce la relativa istruzione, fatta salva l’istruzione di base che è impartita dai Cantoni (lett. c). Capoverso 3: Nel quadro delle sue possibilità, l’UFPP può, su richiesta, organizzare istruzioni e perfezionamenti che rientrerebbero nelle competetene dei Cantoni. Secondo il finanziamen- 38/49
to in funzione delle competenze i Cantoni devono assumersi i relativi costi (art. 92 lett. b). Capoverso 4: Con una collaborazione rafforzata tra le organizzazioni partner s’intende meglio sfruttare le sinergie. Per questo motivo i membri delle organizzazioni partner devono poter partecipare a istruzioni organizzate dalla Confederazione. Capoverso 5: Ai sensi di un’istruzione unitaria, l’UFPP stabilisce in collaborazione con i Can- toni le priorità dei contenuti dei singoli iter d’istruzione. Inoltre, sono disciplinate le condi- zioni per un’istruzione abbreviata per i militi della protezione civile che dispongono già di solide conoscenze (ad es. pompieri).
Articolo 58 Istruzione di personale insegnante L’istruzione centralizzata del personale insegnante da parte dell’UFPP, nel complesso ha dato esiti positivi. Dall’istituzione della Scuola federale per istruttori della protezione civile nel 1995, la figura professionale dell’istruttore e il panorama dell’istruzione sono mutati. Negli ultimi anni sono stati avviati la verifica e l’adeguamento dell’istruzione del personale inse- gnante. L’obiettivo è di adeguare l’istruzione al nuovo profilo dei requisiti per gli istruttori e alle nuove esigenze nel campo della formazione in Svizzera. D’ora in poi gli aspiranti istrutto- ri assolveranno un corso di formazione modulare per istruttore della protezione civile con attestato professionale federale. In questo modo il diploma sarà equivalente ad altri diplomi riconosciuti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione. Anche in futuro singoli moduli di formazione saranno aperti al personale insegnante di altre organizza- zioni partner. Capoversi 1 e 2: D’ora in poi è stabilito esplicitamente che l’UFPP garantisce l’istruzione del personale insegnante e che permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di partecipare al suo programma di formazione. Capoverso 3: Sono delegate più chiaramente all’UFPP competenze legislative per disciplinare l’istruzione del personale insegnante e la partecipazione del personale delle organizzazioni partner ai servizi d’istruzione della protezione civile.
Articolo 59 Infrastruttura per l’istruzione La complessità dei rischi e pericoli attuali richiede un’istruzione efficiente con tecnologie moderne di formazione, informazione e comunicazione. La Confederazione necessiterà quindi anche in futuro di un’infrastruttura moderna come quella del Centro federale d’istruzione di Schwarzenburg per l’istruzione che impartisce. Come finora l’infrastruttura deve poter essere utilizzata anche da altre organizzazioni partner della protezione della popolazione, dell’esercito e dell’Amministrazione federale e da altri organi per sfruttare in modo ottimale l’infrastruttura.
Articolo 60 Soppressione di centri d’istruzione della protezione civile Capoverso 1: In seguito alla continua regionalizzazione e “cantonalizzazione”, la collabora- zione intercantonale nell’istruzione acquisirà un’importanza sempre maggiore. Per questo motivo anche in futuro vi saranno centri d’istruzione della protezione civile che chiuderanno. Per soppressione s’intende un utilizzo estraneo allo scopo (fatti salvi l’utilizzo da parte delle organizzazioni partner della protezione della popolazione), la chiusura o l’alienazione di un centro d’istruzione. Fino al 2004 la Confederazione versava dei sussidi proporzionali alla ca- pacità finanziaria dei Cantoni pari al 30-70 percento dei costi per la realizzazione, il rimoder- namento e l’equipaggiamento di centri d’istruzione (art. 55 cpv. 1 lett. c della legge federale
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del 17 giugno 1994 sulla protezione civile). Capoverso 2: La restituzione dei sussidi federali versati per l’acquisto di terreni tiene conto del fatto che il terreno nel corso degli anni di regola acquisisce notevole valore. La disposi- zione si applica per analogia anche se il terreno è ceduto in diritto di superficie.
Capitolo 4: Costruzioni di protezione Sezione 1: Rifugi e contributi sostitutivi Articolo 61 Principio Il principio secondo cui ogni abitante deve disporre di un posto protetto è mantenuto. L’evoluzione del contesto internazionale in materia di politica di sicurezza evidenzia l’importanza dell’infrastruttura dei rifugi in Svizzera e della loro destinazione iniziale, ossia la protezione fisica della popolazione. L’obbligo di costruire rifugi e impianti di protezione è stato verificato nel 2010. Nel messaggio concernente la revisione parziale della LPPC dell’8 settembre 2010 (FF 2010 5293) sono stati illustrati, in modo esaustivo, i motivi per cui è opportuno mantenere l’obbligo di costruire rifugi e impianti di protezione (in parte modifi- cato). In seguito all’inasprimento attuale della situazione internazionale, una valutazione di- versa non è ipotizzabile. I rifugi sono inoltre parte integrante dei piani d’emergenza previsti per vari scenari (ad es. incidente in una centrale nucleare).
Articolo 62 Obbligo di costruire e obbligo di versare contributi sostitutivi Capoverso 1:La Svizzera dispone di un’ampia copertura in posti protetti su tutto il suo territo- rio. Nelle regioni con molte vecchie costruzioni non vi è però ancora un numero di posti pro- tetti sufficiente. Inoltre, per far fronte alla crescita demografica devono essere costruiti ed equipaggiati nuovi rifugi. Dove il fabbisogno di posti protetti è coperto, i committenti di nuo- ve costruzioni devono comunque versare un contributo sostitutivo nel rispetto della parità di trattamento. Capoverso 2: Anche gli istituti e gli ospedali sono, come finora, tenuti a realizzare e equipag- giare rifugi. Se questo non dovesse essere possibile per motivi edilizi, anch’essi devono versa- re un contributo sostitutivo. Capoverso 3: I Comuni possono colmare una carenza di posti protetti anche costruendo rifugi pubblici, finanziabili con i contributi sostitutivi. Capoverso 4: Come finora, i Cantoni possono obbligare i proprietari e i detentori di beni cul- turali immobili d’importanza nazionale, iscritti nell’Inventario svizzero dei beni culturali d’importanza nazionale e regionale (Inventario PBC) come oggetti A, ad adottare a proprie spese dovute misure edilizie (ad es. puntellamenti supplementari). Anche per i beni culturali mobili d’importanza nazionale (iscritti nell’inventario PBC come oggetti A), i Cantoni posso- no continuare a ordinare la costruzione di rifugi per beni culturali. La Confederazione si as- sume i costi per la loro costruzione e il loro equipaggiamento. Capoverso 5: Devono essere definiti i requisiti minimi per i rifugi per beni culturali iscritti nell’Inventario PBC come oggetti A. Le norme tecniche, che devono essere osservate nella costruzione di un rifugio per beni culturali, corrispondono a quelle dei rifugi per le persone. Per quanto riguarda l’equipaggiamento, si tratta in primo luogo di garantire una conservazione ottimale di collezioni di archivi, biblioteche e musei.
Articolo 63 Gestione della realizzazione di rifugi, utilizzazione e ammontare dei contributi sostitutivi 40/49
Capoverso 1:I Cantoni gestiscono, come finora, la costruzione dei rifugi per garantire un’offerta sufficiente di posti protetti opportunamente distribuiti sul loro territorio. Capoverso 2: I contributi sostitutivi sono destinati, come finora, ai Cantoni, affinché possano compensare in particolare le carenze di posti protetti intracantonali. Capoverso 3: L’utilizzo dei contributi sostitutivi è modificato e disciplinato definitivamente a livello di legge. Come finora, i contributi sostitutivi servono in primo luogo a finanziare i ri- fugi pubblici e a rimodernare i rifugi privati. I contributi sostitutivi rimanenti possono essere impiegati esclusivamente per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile, lo smantellamento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione, se questi ultimi continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile o sono destinati ad altra utilizzazione (art. 91 cpv. 3), il materiale d’intervento della protezione civile (compresi i veicoli) e il controllo periodico dei rifugi (CPR). Un altro utilizzo dei contributi sostitutivi non è ammissibile. Capoverso 4: Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costru- zione dei rifugi, l’ammontare dei contributi sostitutivi e il loro impiego per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile. Capoverso 5: D’ora in poi l’UFPP, su richiesta, deve poter verificare se l’utilizzo dei contri- buti sostitutivi è conforme alla legge.
Articolo 64 Permessi di costruzione Si precisa che si tratta di permessi di costruzione per la realizzazione di edifici abitativi, istitu- ti e ospedali.
Articolo 65 Soppressione Capoverso 1: Siccome i Cantoni sono responsabili per la gestione della costruzione dei rifugi, possono ordinare, per esempio, la soppressione di rifugi in caso di eccedenza. Capoverso 2: Il Consiglio federale fissa i crediti per la soppressione di rifugi, per esempio in relazione ai rifugi che non soddisfano più i requisiti tecnici in vigore. Capoverso 3: Fino al 2004 la Confederazione versava dei sussidi proporzionali alla capacità finanziaria dei Cantoni pari al 30-70 percento dei costi per la realizzazione, il rimodernamento e l’equipaggiamento di centri d’istruzione (art. 5 cpv. 1 della legge federale del 4 ottobre 1963 sull’edilizia di protezione civile). Il Consiglio federale disciplina la restituzione dei sussidi federali in caso di soppressione di rifugi pubblici.
Sezione 2: Impianti di protezione Articolo 66 Tipi di impianti di protezione I posti di comando servono agli organi di condotta regionali e comunali come ubicazioni di condotta protette. Gli impianti d’apprestamento sono a disposizione delle organizzazioni di protezione civile come basi logistiche (alloggio del personale, deposito del materiale, ecc.). Una riduzione degli ospedali protetti e dei centri sanitari protetti servirà ad ampliare le capaci- tà della sanità pubblica in caso di un evento con un numero elevato di pazienti. A tal fine do- vrà essere garantito il personale medico (medici e personale di cura professionista) e il suo sostegno mediante militi (assistenti di cura della protezione civile). Inoltre, nella protezione civile dovrà essere reintrodotto un servizio sanitario. 41/49
Attualmente in Svizzera vi sono 2391 impianti di protezione, di cui 856 sono posti di coman- do, 1193 impianti d’apprestamento, 244 centri sanitari protetti e 98 ospedali protetti. Va pre- cisato che in parte si tratta di impianti di protezione combinati, per esempio una combinazione di posto di comando, impianto d’apprestamento e centro sanitario protetto.
Articolo 67 Prescrizioni della Confederazione Capoverso 1: Il Consiglio federale disciplina, come finora, i requisiti che gli impianti di pro- tezione devono soddisfare per garantire un’efficienza operativa sufficiente. Capoverso 2: Dato che l’UFPP versa importi forfettari per la manutenzione degli impianti di protezione e si assume i costi per il rimodernamento, la pianificazione del fabbisogno deve avvenire in tutto il Paese secondo criteri unitari. Per la regolamentazione dei dettagli tecnici occorre delegare competenze legislative all’UFPP.
Articolo 68 Compiti dei Cantoni Capoverso 1: D’ora in poi la pianificazione del fabbisogno dei Cantoni deve essere approvata dall’UFPP. Essa si basa sui criteri enunciati dalla Confederazione. Ciò è necessario, poiché la Confederazione partecipa ai costi di manutenzione con un contributo forfettario e sostiene anche eventuali rimodernamenti degli impianti di protezione. Capoverso 2: Come finora, i Cantoni sono competenti per la realizzazione di progetti di co- struzione e il loro equipaggiamento, come pure per la manutenzione e il rimodernamento de- gli impianti di protezione (fatti salvi gli ospedali protetti). Si applicano le direttive della Con- federazione, che sostiene una parte del finanziamento per la manutenzione (contributo forfet- tario) e si assume i costi per il rimodernamento.
Articolo 69 Compiti degli enti ospedalieri Come finora, gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, alla manutenzione e al rimodernamento degli ospedali protetti.
Articolo 70 Soppressione Capoversi 1 e 2: Ai sensi dell’articolo 68 capoverso 1, l’UFPP autorizza la pianificazione del fabbisogno dei Cantoni per quanto riguarda gli impianti di protezione. Questi ultimi possono quindi essere soppressi solo previa autorizzazione dell’UFPP, che disciplina anche la proce- dura di autorizzazione della soppressione di impianti di protezione. Capoversi 3 e 4: Si tratta di sussidi federali versati fino al 2004 in base alla capacità finanzia- ria dei Cantoni per la realizzazione, il rimodernamento e l’equipaggiamento di impianti di protezione (art. 55 cpv. 1 lett. c della legge federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civi- le). Capoverso 5: La regolamentazione è volta a garantire che in caso di evento con forte afflusso di pazienti sia sempre disponibile un numero sufficiente di posti letto per pazienti.
Sezione 3: Diposizioni comuni Articolo 71 Esigenze minime Per garantire un livello di protezione della popolazione opportuno in tutti il Paese, il Consi-
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glio federale definisce le esigenze minime per le costruzioni di protezione.
Articolo 72 Efficienza operativa Come finora, è necessario assicurare che le costruzioni di protezione possano essere rese ope- rative su ordine della Confederazione.
Articolo 73 Manutenzione e salvaguardia del valore D’ora in poi la manutenzione è disciplinata dalle disposizioni comuni e di conseguenza si applica sia ai rifugi che agli impianti di protezione. Si precisa inoltre che l’UFPP disciplina gli aspetti tecnici in materia di manutenzione e salvaguardia del valore per scrupolo di armoniz- zazione.
Articolo 74 Esecuzione sostitutiva Nelle misure prescritte rientrano segnatamente le direttive della Confederazione in materia di realizzazione, equipaggiamento, manutenzione e salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione. Se le misure non sono attuate in conformità alle direttive, possono essere ordinate dalle competenti autorità, se del caso a spese dei proprietari e dei detentori. Sono fatti salvi i locatari.
Articolo 75 Delega di competenze legislative La possibilità di delegare competenze legislative è completata affinché sia ora chiaramente possibile anche per disposizioni in parte già esistenti.
Capitolo 6: Materiale per gli interventi e per gli impianti di protezione Articolo 76 Capoverso 1: La lettera a corrisponde alla precedente disposizione, secondo cui la Confedera- zione è competente per il materiale standard, ossia il materiale di protezione NBC e il mate- riale necessario in caso di conflitto armato. La lettera b precisa che in futuro la Confederazio- ne metterà a disposizione della protezione civile solo i terminali del sistema di radiocomuni- cazione mobile di sicurezza (Polycom); tutti gli altri compiti e le competenze della Confede- razione in relazione al sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza sono disciplinati all’articolo 18. Secondo la lettera c, la Confederazione rimane competente per l’equipaggiamento e il materiale degli impianti di protezione (ad es. i sistemi telematici e i sistemi tecnici degli impianti di protezione quali gli impianti elettrici, gli impianti di riscal- damento, gli impianti di ventilazione e gli impianti sanitari). La nuova lettera d disciplina le competenze relative all’equipaggiamento e al materiale d’intervento per i militi della prote- zione civile che assolvono compiti federali giusta l’articolo 35 capoverso 4. Capoverso 2: Dopo la riforma in materia di protezione della popolazione del 2004, sono i Cantoni ad essere competenti per l’acquisizione e il finanziamento del materiale d’intervento (compresi i veicoli) e dell’equipaggiamento personale secondo il principio del finanziamento da parte dell’organo competente. Questo compito è svolto dal Forum svizzero del materiale della protezione civile (FMPC) in collaborazione con il Cantone di Zurigo quale Cantone re- sponsabile. D’intesa con i Cantoni, l’UFPP deve ora assumere i compiti del Cantone respon- sabile e provvedere all’acquisizione del materiale. Armasuisse e l’UFCL sono gli organi com- petenti per l’acquisto della Confederazione in questo settore. L’acquisizione comprende in 43/49
particolare l’accertamento del fabbisogno, valutazioni, procedure di messa a concorso, ordi- nazioni e incasso. Il settore logistico (magazzino e distribuzione) rimarrà fino a nuovo avviso presso il Cantone di Zurigo. Ciò sarà disciplinato da una convenzione tra l’UFPP e il Cantone di Zurigo. Qualora il Cantone di Zurigo non intendesse più assolvere il compito, si dovrà tro- vare una soluzione. La Confederazione potrebbe assumere questo compito solo se avrà la pos- sibilità di convertire senza incidenza finanziaria, i fondi versati dai Cantoni per l’acquisizione in posti supplementari ai sensi dell’articolo 92 lettera c. Con le attuali risorse di personale, né la centrale d’acquisto né l’UFPP sarebbero in grado di assolvere questo compito. Le questioni inerenti all’organizzazione, al personale e agli aspetti tecnici sono attualmente esaminate nell’ambito di un progetto. In questo contesto si verificano anche soluzioni nell’ambito di una partnership pubblico-privata. Capoverso 3: Il Consiglio federale stabilisce il genere e la quantità del materiale standard e d’ora in poi può emanare direttive sull’organizzazione, l’equipaggiamento e l’impiego, in particolare nel settore della protezione NBC. Capoverso 4: È chiarita la delega di competenze legislative all’UFPP per disposizioni in parte già esistenti. Inoltre, l’UFPP deve poter emanare direttive nel quadro dei suoi compiti di cui all’articolo 1, segnatamente per garantire l’interoperabilità del materiale, l’uniformazione dell’istruzione e l’efficienza del processo d’acquisizione.
Capitolo 7: Distintivo internazionale e carta d’identità della protezione civile Articolo 77 La disposizione secondo cui il personale e il materiale della protezione civile deve essere con- trassegnato con il distintivo internazionale della protezione civile è precisata indicando che si applica solo in caso di conflitto armato.
Capitolo 8: Responsabilità per danni Articolo 78 Principi Capoverso 1: Si tratta di una responsabilità causale. Confederazione, Cantoni e Comuni ri- spondono a prescindere dal fatto se il personale insegnante o i militi della protezione civile abbiano una colpa. Capoverso 2: Non è più prevista la responsabilità solidale; ora risponderà l’organo o il livello che ha emesso la convocazione (Confederazione, Cantone o Comune). Capoverso 3: Nei rapporti con l’esterno, come finora prevalgono altre disposizioni di respon- sabilità civile. Si applicheranno quindi le disposizioni di responsabilità civile della legge fede- rale del 19 dicembre 195815 sulla circolazione stradale, se un veicolo a motore della protezio- ne della popolazione ha causato un incidente. Inoltre, è possibile che prevalgano le disposi- zioni della legge federale del 21 dicembre 194816 sulla navigazione aerea o la legge federale del 25 marzo 197717 sugli esplosivi. Nei rapporti interni rimane possibile, come finora, un regresso ai sensi degli articoli 79 o 80 LPPC. Capoverso 4: I danneggiati nei rapporti con l’esterno non possono far valere delle pretese con- tro il personale insegnante e i militi della protezione civile. Capoversi 5 e 6: Corrispondono alle precedenti disposizioni dell’articolo 60 capoversi 4 e 5
15 RS 741.01 16 RS 748.0 17 RS 941.41 44/49
con modifiche formali.
Articolo 79 Regresso e indennizzo Nei rapporti interni, Confederazione, Cantoni e Comuni hanno la possibilità di ricorrere con- tro il personale insegnante e i militi della protezione civile come pure contro i committenti nell’ambito degli interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale. Il capoverso 2 è applicato in modo prioritario. In caso di pretese risultanti da danni causati in- tenzionalmente o per negligenza grave, è possibile che l’ente pubblico colpito proceda anche secondo il capoverso 1.
Articolo 80 Responsabilità per danni nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni Corrisponde alle attuali disposizioni dell’articolo 62 con modifiche formali.
Articolo 81 Determinazione del risarcimento L’articolo è limitato a disposizioni inerenti la determinazione del risarcimento.
Articolo 82 Danneggiamento o perdita di oggetti personali Corrisponde alle attuali disposizioni dell’articolo 64 con modifiche formali.
Articolo 83 Prescrizione L’articolo sarà modificato al termine della procedura di consultazione in base alla revisione in corso del diritto in materia di prescrizione (cfr. disegno 13.100 OR, diritto di prescrizione). Il disegno è attualmente nella fase della procedura di eliminazione delle divergenze.
Capitolo 9: Protezione giuridica e procedimento Sezione 1: Pretese non pecuniarie Articolo 84 Apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile La cerchia degli aventi diritto di ricorso è limitato ai sensi dell’articolo 39 LM. Il diritto di ricorso è quindi limitato alla persona condannata o al suo rappresentante legale.
Articolo 85 Attribuzione a una funzione D’ora in avanti la decisione del DDPS in merito ai ricorso sarà definitiva. Non dovrebbe esse- re compito di un tribunale verificare le attribuzioni delle funzioni, poiché si tratta di una que- stione di competenza del comando.
Articolo 86 Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza Corrisponde alle attuali disposizioni di cui all’articolo 66b, con modifica della competenza secondo la prassi vigente.
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Sezione 2: Pretese pecuniarie Articolo 87 Capoverso 1: Corrisponde alle attuali disposizioni di cui all’articolo 67 capoverso 1. Inoltre, sarà possibile ricorrere dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Capoverso 2: Si tratta di servizi di protezione civile ai sensi dell’articolo 46 capoversi 1 e 4. Capoverso 3: Ora si rinvia non solo al diritto in materia di protezione civile, ma anche alla LPPC, affinché le pretese di cui agli articoli 18–21 siano anch’esse disciplinate secondo la presente disposizione.
Capitolo 9: Disposizioni penali Articolo 88 Infrazioni alla presente legge Capoverso 1: Le pene superiori sono adeguate a quelle del Codice penale militare e della leg- ge sulla protezione civile (omissione del servizio). Nella lettera b è stata stralciata la messa in pericolo delle persone che prestano servizio di protezione civile, poiché la fattispecie è suffi- cientemente coperta dall’articolo 278 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193718. Capoverso 2: Il perseguimento per negligenza è circoscritto al capoverso1 lettera a. Capoverso 3: Si è rinunciato all’introduzione di una procedura disciplinare specifica alla pro- tezione civile. Tuttavia le fattispecie sono ampliate in modo tale da poter tener conto della necessità di adottare misure anche in caso di lievi violazioni. Capoversi 4–6: Corrisponde alle attuali disposizioni di cui all’articolo 68 capoversi 4–6 con modifiche formali. Al capoverso 5 è stata stralciata l’indicazione dell’apertura di un procedi- mento penale, poiché secondo il Codice di procedura penale la procura decide sull’avvio di un’inchiesta penale.
Articolo 89 Infrazioni alle prescrizioni esecutive Corrisponde alle attuali disposizioni di cui all’articolo 69 con modifiche formali.
Articolo 90 Perseguimento penale Corrisponde alle attuali disposizioni di cui all’articolo 70 con modifiche formali.
Capitolo 11: Finanziamento Articolo 91 Confederazione Il finanziamento nel settore della protezione della popolazione è ora disciplinato in un capito- lo separato (titolo secondo, cap. 6). Capoverso 1 lettere a–c: Come finora, la Confederazione sostiene i costi per il reclutamento dei militi della protezione civile (lett. a), l’istruzione che impartisce e l’infrastruttura necessa- ria all’istruzione (lett. b) come pure gli interventi dei militi della protezione civile di cui all’articolo 46 capoverso 1 (lett. c). Capoverso 1 lettera d: La Confederazione si assume i costi per l’istruzione, gli interventi e i
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controlli relativi ai militi della protezione civile per i compiti federali ai sensi dell’articolo 35 capoverso 4. Capoverso 1 lettera e: La Confederazione si assume i costi per il materiale d’intervento e per gli impianti di protezione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1. Capoverso 1 lettera f: La Confederazione sostiene tuttora i costi (soldo, convocazione, tra- sporto, vitto e alloggio) per interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello na- zionale. Il Consiglio federale può fissare un importo forfettario per milite della protezione civile impiegato e giorno di servizio prestato (cpv. 10 lett. c e cpv. 11). Capoverso 1 lettere g e h: Le disposizioni trattano del materiale supplementare necessario per il rafforzamento della protezione civile in vista di un conflitto armato e i relativi costi d’intervento sostenuti dalla Confederazione. Capoverso 2: La Confederazione sostiene tuttora i costi supplementari riconosciuti per la rea- lizzazione, l’equipaggiamento e il rimodernamento di impianti di protezione. I costi supple- mentari riconosciuti sono i costi che si aggiungono a quelli necessari per la costruzione di uno scantinato ordinario, per esempio i costi per il rinforzo delle pareti, le porte blindate, l’uscita di soccorso e gli impianti tecnici, tra cui gli apparecchi di ventilazione e gli impianti elettrici e sanitari. Capoverso 3: In caso di soppressione e smantellamento di una costruzione di protezione, i Cantoni si assumono i costi per l’eventuale smantellamento (se necessario) dei sistemi tecnici degli impianti di protezione, se gli impianti di protezione soppressi continuano a servire per lo scopo e i compiti della protezione civile, per esempio quale rifugio pubblico, alloggio di emergenza per richiedenti l’asilo o rifugio per beni culturali. In questo caso i Cantoni possono coprire i costi con i contributi sostitutivi. La Confederazione non sostiene le spese di smantel- lamento neppure se le competenti autorità utilizzano gli impianti di protezione per altri scopi oppure li mettono a disposizione di terzi o li alienano per altre utilizzazioni. I costi di smantel- lamento per i sistemi tecnici degli impianti di protezione sono sostenuti solo se un impianto di protezione è messo fuori uso, vale a dire che l’impianto di protezione non può più servire ad altri scopi e, quindi, deve obbligatoriamente essere smantellato. In questo caso la Confedera- zione, come finora, sostiene i costi di smantellamento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione. I costi per lo smantellamento dell’involucro sono sostenuti dai Cantoni. Capoverso 4: In caso di sostituzione necessaria, i Cantoni (per i centri sanitari protetti) e gli enti ospedalieri (per gli ospedali protetti) devono assumersi i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e l’equipaggiamento. Una parte della manutenzione (indennizzo forfetta- rio per manutenzione quale contributo di base per il conflitto armato) ed eventuali rimoder- namenti sono tuttora sostenuti dalla Confederazione. Capoverso 5: Come finora, la Confederazione sostiene i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rimodernamento di rifugi per beni culturali per gli archivi e le collezioni cantonali d’importanza nazionale e, ora, anche i costi per il loro arredamento per lo stoccag- gio a regola d’arte di beni culturali mobili. Vi rientrano anche i supporti di dati. Capoverso 6: La Confederazione, come finora, versa un importo forfettario annuale per la garanzia dell’efficienza operativa degli impianti di protezione in caso di conflitto armato. Capoverso 7: D’ora in poi la Confederazione non verserà più sussidi agli impianti di protezio- ne che per motivi tecnici o di personale non possono essere gestiti come posti di comando, impianti di apprestamento, ospedali e centri sanitari protetti. Capoverso 8: La Confederazione può continuare a sostenere finanziariamente attività di orga- nizzazioni pubbliche o private che forniscono prestazioni a favore della protezione civile. Capoverso 9: Come finora, la Confederazione non partecipa ai costi di acquisto di terreni o 47/49
indennizzi per l’utilizzazione di suolo pubblico o privato (ad es. in caso di un eventuale rea- lizzazione di un centro d’istruzione per la protezione civile o di un impianto di protezione) e per emolumenti cantonali e comunali (ad es. tasse per permessi di costruzione, costi di allac- ciamento all’acqua e al riscaldamento, premi per l’assicurazione degli stabili). Non si assume nemmeno i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione che superano il contributo di base forfettario. Capoverso 10: Il Consiglio federale dovrà disciplinare i particolari in materia di costi supple- mentari e contributi forfettari a livello di ordinanza. Capoverso 11: Come finora, i costi per gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale devono essere quantificati in importi forfettari per ogni milite di protezione civile e giorno di servizio prestato. L’importo forfettario copre i costi per il soldo, la convocazione, il trasporto, il vitto ed eventualmente l’alloggio. È rimborsato ai Cantoni che mettono i loro militi a dispo- sizione per interventi di pubblica utilità a livello nazionale. L’UFPP stabilisce le relative rego- le e gli importi.
Articolo 92 Cantoni Per trasparenza e chiarezza, in questo articolo deve essere disciplinata anche l’assunzione dei costi da parte dei Cantoni in determinati settori. Come finora ciò riguarda l’istruzione destina- ta ai militi che sono delegati ai Cantoni, per esempio l’istruzione di base, il perfezionamento, i corsi di ripetizione e gli interventi della protezione civile in caso di convocazioni cantonali (lett. a) e le istruzioni della Confederazione che rientrano nelle competenze dei Cantoni (lett. b). Inoltre, i Cantoni sono tuttora competenti per il materiale d’Intervento (compresi i veicoli) e l’equipaggiamento personale dei militi (lett. c). D’ora in avanti le indennità finora versate al Cantone responsabile nel quadro del FMPC per le sue spese di valutazione, acquisi- zione ecc. del materiale d’intervento e dell’equipaggiamento personale andranno alla Confe- derazione (art. 76 cpv. 2). Dato che i Cantoni sono competenti per i controlli dei militi ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1, devono sostenere i relativi costi per il sistema PISA (lett. d), tuttavia esclusi i costi per i controlli di competenza della Confederazione (art. 47 cpv. 4) e i costi legati all’uso del sistema PISA per le attività di vigilanza della Confederazione.
2.4 Titolo quarto: Dati personali
Articolo 93 Trattamento di dati Capoversi 1 e 2: Le disposizioni inerenti alla protezione dei dati sono verificate e coordinate dopo la procedura di consultazione con la revisione in corso della legge federale del 19 giugno 199219 sulla protezione dei dati (LPD). Capoverso 3: Corrisponde all’attuale disposizione dell’articolo 72 capoverso 2 con modifiche formali. Capoverso 4: La disposizione è armonizzata nel contenuto con l’articolo 17 capoverso 5 LSIM. Capoverso 5: Corrisponde all’attuale disposizione dell’articolo 72 capoverso 5 con modifiche formali.
19 RS 235.1 48/49
Articolo 94 Comunicazione di dati Corrisponde alle attuali disposizioni dell’articolo 73. Al capoverso 4 il Sistema informatico centralizzato della protezione civile è sostituito dal sistema PISA. Gli articoli 93 e 94 saranno verificati e coordinati con la revisione della LSIM dopo la proce- dura di consultazione.
2.5 Titolo quinto: Prestazioni commerciali dell’UFPP
Articolo 95 Corrisponde alle attuali disposizioni dell’articolo 73a con modifiche formali.
2.6 Titolo sesto: Disposizioni finali
Articolo 99 Disposizioni transitorie La disposizione getta la base legale necessaria per l’articolo 24a capoverso 2 OARS. Un fi- nanziamento anticipato delle componenti decentralizzate dei Cantoni da parte della Confede- razione avviene solo in casi straordinari. A tal fine devono essere soddisfatti vari criteri. Inol- tre, una condizione è che il finanziamento anticipato sia finanziariamente vantaggioso per la Confederazione. Devono essere definite anche le condizioni per la restituzione. I Cantoni de- vono restituire il finanziamento anticipato entro il 2028.
2.7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Legge federale del 19 giugno 199220 sull’assicurazione militare (LAM) Articolo 1a capoverso 1 lettera h Si rinvia alla LPPC invece che alla legge sulla protezione civile, abrogata alla fine del 2003. L’articolo è precisato affinché sia chiaro che si tratta di terzi.
20 RS 833.1 49/49