Revisione parziale dell'ordinanza sulla medicina della procreazione: semplificazione della comunicazione dei dati al figlio
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2 marzo 2018
Revisione parziale dell’ordinanza sulla medicina della procreazione Semplificazione della comunicazione dei dati genetici al figlio
Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sulla medicina della procreazione N. di riferimento: COO.2180.104.7.112318 / 462/2017/00010
1 Situazione iniziale
La legge federale e l’ordinanza sulla medicina della procreazione (LPAM1 e OMP2 sono in vigore dal 1° gennaio 2001. Disciplinano in particolare il diritto delle persone nate in seguito a una donazione di sperma di accedere ai loro dati genetici e ai risultati dell’esame medico cui è stato sottoposto il donatore. Se un figlio è nato in seguito a una donazione di sperma il medico curante è tenuto a documentare i dati del donatore e a trasmetterli all’Ufficio federale dello stato civile (UFSC; art. 24 e 25 LPAM). Quest’ultimo li deve conservare per 80 anni e fornire al figlio su richiesta di quest’ultimo. Secondo il diritto in vigore, una volta compiuti 18 anni, il figlio può ottenere dall’UFSC i dati relativi all’identità e alle caratteristiche fisiche del donatore di sperma (art. 24 cpv. 2, lett. a e d, e 27 cpv. 1 LPAM). Se desidera accedere ad altri dati, in particolare ai risultati dell’esame medico (art. 24 cpv. 2 lett. c LPAM), o se non ha ancora compiuto 18 anni, per poter esercitare il suo diritto deve fare valere un interesse degno di protezione (art. 27 cpv. 2 LPAM). La presente revisione si attiene a questi principi. In seguito a una domanda di informazioni del figlio, l’UFSC cerca innanzitutto di ritrovare il donatore di sperma. Tale ricerca deve in linea di principio essere svolta mediante il controllo degli abitanti. Una volta identificato il donatore, l’UFSC lo informa che la sua identità sarà comunicata al figlio e gli chiede se è disposto a incontrarlo (art. 22 cpv. 1 e 3 OMP). Secon- do il diritto vigente, l’UFSC deve in seguito invitare il figlio a presentarsi personalmente nei propri uffici a Berna. In tale occasione i dati sono consegnati al figlio in un rapporto scritto. Se possibile, tale informazione deve avvenire in presenza di una persona con una formazio- ne sociopsicologica.
2 Punti essenziali del progetto
Le prime persone nate grazie alla donazione di sperma sono ormai quasi maggiorenni e hanno quindi un diritto assoluto di ottenere i loro dati genetici. Il Consiglio federale intende pertanto semplificare la procedura di comunicazione dei dati genetici migliorando in tal modo il servizio ai cittadini. Prevede in particolare di rinunciare alla convocazione del figlio a Berna presso l’UFSC e all’assistenza da parte di una persona con una formazione sociopsicologi- ca. La presente revisione ha inoltre l’obiettivo di limitare il carico di lavoro del personale della Confederazione. Dal 2001 lo sviluppo e la gestione del registro sulle donazioni di sperma, la registrazione dei relativi dati e tutti i lavori connessi alla ricerca dei dati genetici devono esse- re svolti senza risorse finanziarie e di personale supplementari. Inoltre, l’UFSC non dispone di personale con una formazione sociopsicologica. La presente revisione intende pertanto semplificare il processo di lavoro per tutte le persone coinvolte in modo tale da poter essere svolto con le risorse disponibili (cfr. lo schema allegato «Donazione di sperma. Procedura d’informazione del figlio secondo la revisione proposta»). È difficile stimare il numero di domande d’informazione che saranno presentate a partire dal 1° gennaio 2019. Dal 2001 l’UFSC tiene il registro sulle donazioni di sperma e finora non ha ricevuto alcuna richiesta da parte di figli che vi sono registrati. I figli nati da una donazione prima del 2001 potevano e potranno rivolgersi al medico curante (art. 41 LPAM). Finora si tratta solo di pochi casi all’anno. In Svezia, dove l’anonimato per la donazione di sperma è stato soppresso già nel 1984, fino al 2014 hanno presentato una domanda soltanto 13 delle varie centinaia di adulti interessati3. Considerando l’attuale moltiplicazione dei modelli fami-
Anna Lietti, Procréation: nés de donneur(s) inconnu(s), in l’Hebdo 13 mar. 2014.
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liari e la crescente accettazione sociale della procreazione con assistenza medica, è proba- bile che la questione dell’origine biologica acquisti maggiore importanza nella costruzione dell’identità di una persona.
3 Commento ai singoli articoli
Art. 21 Domanda di informazioni Cpv. 2: il figlio dovrà provare la sua identità in linea di massima mediante una copia di un documento d’identità, analogamente a quanto previsto per l’ordine di un estratto del casella- rio giudiziale. Si rinuncia a invitare il richiedente a presentarsi di persona a Berna. Cpv. 3: la persona che intende ottenere informazioni sull’identità e sull’aspetto fisico del do- natore deve presentare una domanda scritta in cui fornisce l’identità di sua madre e la prova di quella propria. Se non ha ancora compiuto 18 anni o se desidera accedere ad ulteriori informazioni deve far valere un interesse degno di protezione. Si tratta di una procedura amministrativa in cui il richiedente può agire personalmente o decidere di farsi rappresenta- re. La procedura può essere interrotta senza perdita del diritto all’informazione e con conse- guenze finanziarie limitate4. La domanda può essere nuovamente presentata in qualsiasi momento. Ciò vale soprattutto per i richiedenti la cui domanda, presentata prima del rag- giungimento della maggiore età, è stata respinta per mancanza di un interesse degno di pro- tezione. Una volta maggiorenni tali richiedenti hanno il diritto incondizionato di ottenere i dati d’identità del donatore. Se il richiedente non è manifestamente in grado di condurre da sé la causa, l’UFSC può invi- tarlo a designare un rappresentante. Se non lo fa entro il termine impartito, ne può designare uno l’UFSC. Il presente avamprogetto rinuncia all’obbligo esplicito dell’UFSC di designare un rappresen- tante per il richiedente manifestamente incapace di agire. Si tratta di permettere una soluzio- ne pragmatica che non implichi costi inutili. In casi eccezionali l’UFSC può ciononostante vedersi costretto a designare un rappresentante, analogamente a quanto previsto dall’arti- colo 41 della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale.
Art. 23 Modalità di comunicazione delle generalità del donatore Cpv. 1: l’avamprogetto prevede di sostituire la comunicazione personale dei dati al figlio convocato dinnanzi all’UFSC con la comunicazione per posta. Ciò semplifica e migliora la procedura per tutte le persone coinvolte6. La comunicazione postale evita inoltre al richieden- te di doversi recare all’unico centro d’informazione dell’UFSC a Berna. Non sarà pertanto neppure più necessario ricorrere a un consulente sociopsicologico. Cpv. 2 e 3: corrispondono all’articolo 24 capoverso 1 OMP. Cpv. 4: l’impossibilità da parte dell’UFSC di contattare il donatore è equiparata al rifiuto di incontrare il figlio. Quest’ultimo è pertanto informato e reso attento ai diritti della personalità del donatore e ai diritti di protezione della sua famiglia (art. 27 cpv. 3 LPAM).
Fr. 75.- per mezz’ora di lavoro, cfr. cifra II.4.1 dell’allegato 4 dell’ordinanza del 27 ott. 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile; OESC; RS 172.042.110 5 RS 173.110 Gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell’operazione; cfr. cifra II.4.1 dell’allegato 4 OESC.
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Cpv. 5: l’UFSC può informare le persone nate grazie alla procreazione con assistenza medi- ca in merito a eventuali organizzazioni private o cantonali di consulenza.
Art. 24 Reiezione della domanda Abrogato. Il capoverso 1 è ripreso dal nuovo articolo 23 capoversi 2 e 3 AP-OMP. Il capoverso 2 è abrogato, poiché all’oggetto disciplinato da tale disposizione si applica l’arti- colo 34 PA (art. 1 cpv. 2 lett. a e art. 5 PA). Le decisioni dell’UFSC possono essere impugna- te dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 31 LTAF).
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Allegato Schema «Donazione di sperma. Procedura d’informazione del figlio secondo il progetto di revisione»
Inizio: Doman da s critta del figlio (art. 211 OMP, art. 212 AP‐OMP)
Fine
Indirizzare il figlio al medico Spermatozoi usati do po il 2001? (art. 412 LPAM) no (art. 412 LPAM) o dicision e n egativa (art. 51/b, 341, 35 PA)
Fine sì
Informazione del figlio ≠ registro Iscrizion e n el registro dei don atori? no vedi d ecisione negativa (art. 51/b, 341, 35 PA)
sì
Doman da relativa ai dati d i b ase (generalità, caratteristiche fisich e)? (art. 271 LPAM) sì no Fine
Risp osta negativa ≠ interesse degno di protezione
18 anni compiuti? Interesse degno di protezione?
no no (art. 272 LPAM, (art. 271 LPAM) (art. 272 LPAM) art. 232‐3 AP‐OMP), vedi d ecisione negativa (art. 51/b, 341, 35 PA)
sì sì Fine Indirizzo del don atore tro vato dal co ntrollo degli ab itanti? (art. 222 OMP)
Comunicazio ne:
1. dei dati del don atore
(art. 231 AP‐OMP) no 2. obb ligo di rispettare la sì person alità d el do nato re e la sua famiglia (art. 273 LPAM, art. 234 AP‐OMP)
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sì
1. Informazione sul don atore:
dati vengono comunicati
2. Con tatto personale auspicato ?
(art. 273 LPAM; art. 223 OMP)
Risp osta del donatore ? (art. 223 OMP)
Fine sì
Communicazione non Contatto aus picato ? sî deI dati su l do nato re (art. 223 OMP) (art. 231 AP‐OMP)
no
Commun icazione al figlio:
1. Donatore non desidera avere con tatti o
non ha riposto (art. 234 AP‐OMP)
2. Intenzione di mantenere la domand a?
(art. 273 LPAM)
Il figlio mantien e la doman da ? no Fine (art. 273 LPAM)
oui
Commun icazione al figlio:
1. dei dati del donatore
(art. 231 AP‐OMP)
2. obbligo di rispettare la
personalità d el donato re e la sua famiglia (art. 273 LPAM)
Fine