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Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto concernente la revisione del Codice civile svizzero (Cambiamento di sesso allo stato civile)

del 23 maggio 2018

Compendio

Il presente progetto di revisione mira a semplificare il cambiamento del sesso e, di conseguenza, del prenome delle persone transessuali o che presentano una va- riante dello sviluppo sessuale, sostituendo le procedure attuali con una dichiara- zione resa dinanzi all’ufficiale dello stato civile, senza interventi medici o altre condizioni preliminari.

Contesto Nei tre giorni successivi alla nascita, ogni bambino deve essere annunciato al registro dello stato civile con cognome/i e prenome/i, filiazione e sesso. Questa regolamentazione è problematica nei casi in cui il corpo medico non è in grado di determinare il sesso di un neonato che presenta una variante dello sviluppo sessua- le. Attualmente non è possibile prorogare l’iscrizione del sesso nel registro dello stato civile, che richiede, assieme alla modifica dell’iscrizione del prenome, una procedura formale di rettifica. Anche le persone transessuali devono affrontare difficoltà. Fino a poco tempo fa potevano far riconoscere la loro identità sessuale soltanto dopo aver divorziato ed essersi sottoposte a interventi chirurgici che implicavano la loro sterilità e prevede- vano la costruzione di nuovi organi genitali. Anche se oggi si disapprova di tali requisiti, continuano a sussistere ostacoli sostanziali dovuti alla mancanza di dispo- sizioni legali chiare. Secondo la giurisprudenza, il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso richiede un’azione promossa dinanzi a un tribunale. Le prassi giudiziarie sono estremamente diverse e le procedure risultano inutilmente lunghe e costose.

Contenuto del progetto La revisione proposta intende permettere di modificare in modo semplice la men- zione del sesso e del prenome mediante una dichiarazione rilasciata dinanzi all’ufficiale dello stato civile. Una tale dichiarazione consente di tenere conto, senza lungaggini burocratiche, dell’identità sessuale percepita, evitando esami medici o altre condizioni prelimina- ri. Basata sull’autodeterminazione, la revisione lascia immutati i rapporti familiari (matrimonio, unione domestica registrata, parentela e filiazione). Il consenso del rappresentante legale è necessario se l’autore della dichiarazione è minorenne, se è sotto curatela generale o se l’autorità di protezione degli adulti l’ha ordinato. Il progetto non mette in questione il carattere binario dei sessi (maschile / femmini- le) e rinuncia a introdurre una terza opzione di genere (neutro o altro). Va infine sottolineato che le dichiarazioni di cambiamento del sesso fatte illecita- mente o alla leggera potranno essere rifiutate, lasciate prive d’effetto e sanzionate.

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Indice

Compendio 2

1 Parte generale 5

1.1 Contesto 5

1.1.1 Bambini e adulti che presentano una variante dello

sviluppo sessuale 5

1.1.2 Persone transessuali 7

1.2 Punti essenziali della revisione 10

1.3 Valutazione della soluzione proposta 12

1.3.1 Autorità competente 12

1.3.2 Mantenimento del sistema binario (maschile / femminile) 12

1.3.3 Legge sulle sterilizzazioni 13

1.3.4 Legge sui documenti d’identità 14

1.4 Confronto con il diritto straniero e in particolare europeo 14

1.4.1 Diritto internazionale 14

1.4.1.1 Nazioni unite (ONU) 14
1.4.1.2 Commissione internazionale dello stato civile

(CIEC) 16

1.4.2 Rapporto con il diritto europeo 17

1.4.2.1 Sentenze della Corte europea dei diritti

dell’uomo 17

1.4.2.2 Lavori del Consiglio d’Europa 17
1.4.2.3 Unione europea 19

1.4.3 Diritto comparato 19

1.4.3.1 Malta 19
1.4.3.2 Germania 20
1.4.3.3 Austria 22
1.4.3.4 Francia 23
1.4.3.5 Italia 24
1.4.3.6 Lussemburgo 24

1.5 Attuazione 25

1.6 Interventi parlamentari 26

1.7 Audizione delle persone interessate, delle autorità dello stato

civile e di professionisti del settore sanitario 28

2 Parte speciale 29

2.1 Modifiche del Codice civile 29

2.1.1 Art. 30b AP CC 29

2.1.1.1 Dichiarazione di modifica dell’iscrizione del

sesso dinanzi all’ufficiale dello stato civile (cpv. 1) 29

2.1.1.2 Scelta di nuovi prenomi in correlazione con la

dichiarazione di modifica dell’iscrizione del sesso (cpv. 2) 30

3

2.1.1.3 Mantenimento dei rapporti retti dal diritto di

famiglia (cpv. 3) 31

2.1.1.4 Consenso del rappresentante legale (cpv. 4) 33

2.2 Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato 35

2.2.1 Art. 40a LDIP 35

3 Ripercussioni 37

3.1 Ripercussioni per la Confederazione 37

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 37

3.3 Ripercussioni sociali ed economiche 37

3.4 Ripercussioni sotto il profilo dell’uguaglianza tra uomo e donna 37

3.5 Ripercussioni per le infrastrutture informatiche 38

4 Programma di legislatura 38

5 Aspetti giuridici 38

5.1 Costituzionalità 38

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 39

5.3 Forma dell’atto 39

5.4 Subordinazione al freno alle spese 39

5.5 Delega di competenze legislative 39

5.6 Conformità alla legislazione sulla protezione dei dati 39

6 Bibiliografia 41

Codice civile svizzero (Cambiamento di sesso allo stato civile) (Avamprogetto)

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1 Parte generale

1.1 Contesto

Il presente avamprogetto prevede una revisione del Codice civile (CC)1 volta a facilitare la modifica dell’iscrizione ufficiale del sesso e del prenome. Questa revi- sione è tesa principalmente a semplificare la situazione delle persone transessuali, ma aiuta anche i bambini, gli adolescenti o gli adulti che presentano una variante dello sviluppo sessuale.

1.1.1 Bambini e adulti che presentano una variante dello

sviluppo sessuale Ogni anno in Svizzera nascono una quarantina di bambini il cui sesso è difficile da stabilire con certezza. Va sottolineato che, a seconda della definizione, il numero di bambini che presentano una variante dello sviluppo sessuale potrebbe essere supe- riore2. Queste persone, designate anche come «intersessuali», «intersex» o «intersessuate», presentano caratteristiche cromosomiche, genitali od ormonali che non corrispondo- no alla norma ammessa delle categorie «maschile» e «femminile» usate in medicina. I termini summenzionati hanno sostituito quello di «ermafrodita», utilizzato dai medici nei secoli XVIII e XIX. Varianti dello sviluppo sessuale3 di questo tipo possono essere constatate allo stadio prenatale, dopo la nascita, durante la pubertà o anche più tardi in età adulta. La medicina contemporanea utilizza questa nozione in

1 RS 210

2 Questo tasso è menzionato nel comunicato stampa del Consiglio federale del

6 luglio 2016 «Persone con caratteristiche sessuali ambigue: promuovere la sensibilità». Dal 2006 al 2010, l’AI ha rimborsato i costi di provvedimenti medici per intersessualità a una trentina di bambini in media all’anno (parere del Consiglio federale in risposta all’interpellanza Margret Kiener Nellen 11.3265 «Varianti dello sviluppo sessuale. Quale prassi?» del 18 marzo 2011, consultabile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 11.3265). Il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) calcola invece che i neonati che presentano una variante dello sviluppo sessuale siano tra 20 e 100 all’anno (v. studio «Teilstudie 3: LGBTI – Juristische Analyse», pag. 55 disponibile in tedesco sul sito www.skmr.ch > Geschlechterpolitik > Publikationen > Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen). Nel 2010 in Svizzera si sono contate 80 290 nascite (Ufficio federale di statistica, Annuario statistico della Svizzera 2016, pag. 44). Le nascite di bam- bini che presentano una variante dello sviluppo sessuale sono dunque una su 800‒4000. Il documento tematico «Droits de l’homme et personnes intersexes», pubblicato nel 2015 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa (disponibile in francese e in- glese sul sito www.coe.int > Explorer > Commissaire aux droits de l’homme > Docu- ments > Publications), indica un tasso di una nascita su 1500‒2000. Questo documento menziona anche forme di varianti sessuali più sottili, che rappresentano una percentuale dell’1,7 % delle nascite (pag. 16 seg.). Altre fonti menzionano un tasso dello 0,05‒4 %; v. Büchler / Cottier, Legal Gender Studies, Rechtliche Geschlechterstudien, Eine kommen- tierte Quellensammlung, Zurigo / San Gallo, 2012, pag. 395.

3 La Commissione nazionale d’etica per la medicina umana (CNE) preferisce questo

termine a «disturbi dello sviluppo sessuale» o «disorder of sex development» (DSD), che possono avere un carattere stigmatizzante per le persone interessate. V. anche Werlen / Shaha / Streuli, «Unterstützung der Eltern nach IVG bei Geschlechtsvarianten (DSD/VSD-<Intersexualität>», in: Jusletter 29.8.2016, pag. 5.

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modo generico per designare una pluralità di diagnosi che differiscono per cause, manifestazioni ed evoluzione4. Nei tre giorni successivi alla nascita, ogni bambino deve essere registrato presso lo stato civile con la sua identità completa, ossia in particolare i suoi cognomi e preno- mi, la sua filiazione e il suo sesso5. Il diritto svizzero conosce un sistema binario6; in funzione delle constatazioni mediche7, al neonato deve quindi essere attribuito o il sesso femminile o quello maschile. Come evidenziato dalla Commissione nazionale d’etica per la medicina umana (CNE) nel suo parere del novembre 20128, richiesto dal Consiglio federale in segui- to alle interpellanze parlamentari Kiener Nellen e Glanzmann del 20119, talvolta sono stati praticati interventi chirurgici su neonati e bambini in tenera età che gode- vano di buona salute. Sul piano giuridico la CNE ha raccomandato di permettere alle autorità dello stato civile di modificare l’indicazione del sesso nell’atto di nascita senza complicazioni burocratiche. In quest’ottica, il 1° febbraio 2017 l’Ufficio federale dello stato civile (UFSC) ha adottato una comunicazione ufficiale10, che impone alle autorità dello stato civile di ammettere più facilmente la rettifica della menzione del sesso sulla base degli attestati medici forniti. Si noti che la comunicazione ufficiale sopraccitata non vincola le autorità al di fuori dello stato civile. Il diritto in vigore impone l’avvio

4 Commissione nazionale d’etica per la medicina umana (CNE), «Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale. Aspetti etici dell’approccio all’“intersessualità”», cap. 1.1, disponibile sul sito www.nek-cne.ch > Pubblicazioni > Pareri > n. 20/2012. V. anche «La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en Eu- rope», pubblicato nel 2011 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, pag. 141 seg., disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > Explorer > Com- missaire aux droits de l’homme > Documents > Publications. 5 Art. 39 CC e art. 8, 35 e 91 dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC); RS 211.112.2. 6 Thomas Geiser, «Amtliches Geschlecht, Die Natur ist bunter als das Recht», commento pubblicato l’11 settembre 2015 su NZZ, pag. 10. 7 Ad oggi, in Svizzera non esiste alcuna raccomandazione sulla determinazione del sesso, che è dunque un dato sperimentale lasciato all’apprezzamento del medico. Nel suo Parere concernente le «varianti dello sviluppo sessuale» del 16 dicembre 2016 (disponibile in francese e tedesco sul sito www.assm.ch > Publications > Prises de position), la Commis- sione centrale d’etica (CCE) dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) ha rinunciato a elaborare direttive medico-etiche in materia. 8 «Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale. Aspetti etici dell’approccio all’“intersessualità”», pag. 19 (raccomandazione n. 11), disponibile sul sito www.nek- cne.ch > Pubblicazioni > Pareri > n. 20/2012. 9 11.3265 «Varianti dello sviluppo sessuale. Quale prassi?» del 18 marzo 2011, disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 11.3265, e 11.3286 «Interventi di chi- rurgia plastica genitale su bambini con caratteri sessuali ambigui», della stessa data, di- sponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 11.3286. 10 «Intersessualità: Iscrizione e modifica del sesso e dei nomi nel registro dello stato civile», Comunicazioni ufficiali UFSC n. 140.15 del 1° febbraio 2014; disponibile sul sito www.ufsc.admin.ch > Direttive > Comunicazioni ufficiali UFSC.

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di una procedura di rettifica amministrativa o giudiziaria11. La comunicazione uffi- ciale, pur avendo certamente semplificato la vita delle persone interessate, è stata tuttavia giudicata insufficiente in particolare dal Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) nel suo studio sull’accesso alla giustizia in caso di discrimina- zione, pubblicato nel luglio 201512. In questo studio, il CSDU pone l’accento sui diritti fondamentali delle persone che presentano una variante dello sviluppo sessuale e in particolare sul loro diritto al rispetto della dignità umana e dell’integrità fisica, nonché sul diritto di essere trattate in modo non discriminatorio13. Il CSDU riprende le preoccupazioni della CNE e condanna in particolare le operazioni chirurgiche affrettate. Rammenta inoltre la necessità di poter modificare l’indicazione del sesso allo stato civile senza complica- zioni burocratiche, in quanto l’elemento determinante è la percezione della persona interessata, fattore che prevale sulle caratteristiche sessuali fisiche. Suggerisce inoltre la possibilità di posporre temporaneamente l’iscrizione del sesso presso lo stato civile. Il Consiglio federale ha preso atto di questo studio nel suo rapporto del 25 maggio 2016 in risposta al postulato Naef (12.3543)14, impegnandosi ad appro- fondire queste raccomandazioni15. In linea con queste raccomandazioni, la presente revisione intende sburocratizzare il cambiamento di sesso e del prenome dei bambini e degli adulti che presentano varianti dello sviluppo sessuale.

1.1.2 Persone transessuali

Secondo estrapolazioni basate sui dati forniti dalla letteratura specializzata, in Sviz- zera vi sono tra 100 e 200 persone transessuali che hanno subito un’operazione o per

11 Se emerge che il sesso attribuito alla nascita non è corretto, si può procedere alla rettifica della menzione nel registro dello stato civile. Le autorità dello stato civile rettificano d’ufficio errori che dipendono da sbaglio o disattenzione manifesti (art. 43 CC). Negli al- tri casi la rettificazione è ordinata dal giudice su domanda dell’interessato o, se del caso, dei suoi genitori o dei suoi rappresentanti legali. Anche le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile possono chiedere la rettifica dei dati al giudice (art. 42 CC). La decisione viene poi iscritta nel registro dello stato civile con relativa modifica dell’iscrizione del sesso. 12 V. studio «Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen» n. 3.4‒3.7; disponibile in tedesco e francese sul sito www.skmr.ch > Geschlechterpolitik > Publikationen > Zugang zur Jus- tiz in Diskriminierungsfällen. V. anche lo studio specifico «Teilstudie 3: LGBTI – Juristi- sche Analyse», pag. 25 segg. e 54 seg. (disponibile in tedesco allo stesso indirizzo Inter- net) e il Parere concernente le «varianti dello sviluppo sessuale» del 16 dicembre 2016 della Commissione centrale d’etica (CCE) dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) (disponibile in francese e tedesco sul sito www.assm.ch > Publications > Prises de position), nonché Weler, «Persönlichkeitsschutz und höchstpersönliche Rechte bei Kindern mit einer Geschlechtsvariante (DSD)», in: Jusletter 24.8.2015, pag. 15 segg.

13 Art. 7, 8 cpv. 2, 10 cpv. 2 Cost.

14 N. 2.3 e 2.3.2; disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 12.3543.

15 N. 4.3.7 e 5.

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le quali è prevista un’operazione16. Le persone transessuali che sono passate dal sesso maschile a quello femminile sottoponendosi a un’operazione sono pari a una persona su 30 000, mentre quelle passate dal sesso femminile a quello maschile sono pari a una persona su 100 000. Complessivamente, però, le persone transessuali costituiscono una percentuale superiore della popolazione17; infatti le cifre precitate non includono le persone che non possono sottoporsi a un intervento chirurgico, in particolare a causa della loro età o del loro stato di salute18. Per persone transessuali si intendono le persone che hanno un’identità sessuale diversa dal sesso loro attribuito alla nascita19. In questo settore, negli ultimi anni si osservano importanti cambiamenti di mentalità e di percezione di questo fenomeno. Si assiste infatti a una depatologizzazione, che si concretizza rimettendo in discussione la classificazione della transessualità come malattia mentale20. Sul piano giuridico il riconoscimento del cambiamento di sesso presupponeva fino a poco tempo fa che la persona interessata non fosse sposata e che si sottoponesse a un intervento chirurgico finalizzato alla sterilizzazione e alla costruzione di organi genitali del sesso desiderato. Il divorzio e gli interventi medici, imposti come condizione preliminare per cambiare ufficialmente sesso, sono oggi considerati come requisiti contrari ai diritti fondamentali non solo delle persone interessate, ma anche dei loro congiunti. In una decisione di principio del 1° febbraio 2011, il Tribunale supremo del Cantone di Zurigo ha scartato la necessità di un intervento chirurgico come condizione preli- minare per il riconoscimento del cambiamento di sesso21. In seguito a questi svilup-

16 Parere del Consiglio federale relativo all’interpellanza Kiener Nellen Margret 11.3265 «Varianti dello sviluppo sessuale. Quale prassi?», disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 11.3265. 17 «Protection des droits de l’homme des personnes transgenres, Petit guide sur la reconnais- sance juridique du genre», Edizioni del Consiglio d’Europa, 2016, pag. 5, nota a piè di pagina 2; disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > Droits de l’homme > Orientation sexuelle et l’identité de genre - LGBT > Ressources > Publications. 18 Secondo alcuni studi americani, le persone transessuali costituiscono l’1 o il 2 % della popolazione; Le Temps «Etats-Unis, Les transgenres au cœur de la bataille des toilettes», 22.12.2016; disponibile in francese sul sito www.letemps.ch. 19 Per una definizione completa v. «La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en Europe», pubblicato nel 2011 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, pag. 142 seg.; disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > Explorer > Commissaire aux droits de l’homme > Documents > Publica- tions. 20 V. la Risoluzione 2048 (2015) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa «La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe», n. 6.3.3, (disponibile in francese e inglese sul sito www.assembly.coe.int > FR > Travaux > Documents > Textes adoptés > 2048), la brochure «La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en Europe», pubblicata nel 2011 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, pag. 25 (disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > Explorer > Commissaire aux droits de l’homme > Documents > Publications), nonché Recher / Garcia Nunez, «Frau, Mann - Individuum, Die neuen medizinischen Empfehlun- gen zur Begleitung von Transmenschen und ihre Auswirkungen auf die Leistungspflicht nach KVG» in: Jusletter 18.8.2014, pagg. 5 e 7. 21 La decisione con il numero di riferimento è disponibile in tedesco sul sito www.gerichte- zh.ch > Entscheide. È anche citata e parzialmente riprodotta in Büchler / Cottier, Legal Gender Studies, Rechtliche Geschlechterstudien, Eine kommentierte Quellensammlung, Zurigo / San Gallo, 2012, pag. 405 segg.

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pi, il 1° febbraio 2012, l’UFSC ha indirizzato un parere giuridico22 alle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, istruendole di informare i tribunali incaricati di una domanda di cambiamento di sesso della rinuncia ai requisiti precitati, pregan- doli di comunicare eventuali giudizi contrari all’Ufficio federale di giustizia (UFG), affinché questo possa all’occorrenza contestarli23. Si constata con piacere che i tribunali hanno in generale seguito questo cambiamento della prassi24.

Come la comunicazione ufficiale dell’UFSC in materia di intersessualità (v. pun- to 1.1.1), anche il parere giuridico sulla transessualità25 non vincola né le autorità al di fuori dello stato civile né i cittadini. In particolare, questo parere non mette in dubbio il principio secondo cui il cambiamento di sesso deve essere pronunciato da un tribunale26. Anche se il parere succitato è visto come un’evoluzione positiva, questa misura resta insufficiente. Nel suo studio sull’accesso alla giustizia in caso di discriminazione27, pubblicato nel luglio 2015, il CSDU rammenta i diritti fondamen- tali delle persone transessuali e in concreto il loro diritto di essere trattate in modo non discriminatorio, il loro diritto al rispetto dell’integrità fisica e all’autodetermi-

22 «Transessualità», parere giuridico dell’1.2.2012; disponibile sul sito www.ufsc.admin.ch > Documentazione > Problematiche dell’UFSC.

23 Art. 42, 45 cpv. 3 CC e 90 OSC.

24 V., tra l’altro, la decisione della Corte suprema del Cantone di Soletta del 2 febbraio 2017, pubblicata in FamPra.ch 2017, pag. 526 segg., la decisione del Tribunale d’appello del Cantone di Vaud, del 13 luglio 2015, pubblicata in JdT 2015 III 237, con nota di Denis Piotet, la decisione del Tribunale civile del Cantone di Basilea Città del 16 febbraio 2015, pubblicata in FamPra.ch 2015, pag. 671 segg., nonché diverse sentenze citate nella nota a piè di pagina n. 142 di Büchler, Reproduktive Autonomie und Selbsbe- stimmung, Dimensionen, Umfang und Grenzen an den Anfängen menschlichen Lebens, Basilea, 2017, pag. 39. V. anche le decisioni citate nella nota piè di pag. 29 dell’articolo di Papaux van Delden, «Mariage, partenariat enregistré, concubinage: évolutions récentes en matière de conclusion et validité», pubblicato in FamPra.ch 2017, pag. 913 segg. 25 L’associazione Transgender Network Switzerland propone di sostituire il termine «tran- sessualità», dotato di una connotazione medica, con il termine «transidentità» ritenuto più idoneo; v. la brochure «Trans* Brochure d’information rédigée par des personnes trans* pour les personnes trans* et pour toutes les autres», 2016/2017, pagg. 7 e 74; disponibile in tedesco e francese sul sito www.transgender-network.ch > Information. 26 DTF 143 III 284, 119 II 264, 92 II 12. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il cambiamento di sesso costituisce un’azione sui generis fondata sull’art. 1 cpv. 2 CC. La prassi giudiziaria più recente si basa anche sull’art. 42 CC in vigore dal 2000. Si sottoli- nea inoltre che, contrariamente ad altri Stati (come la Germania, v. punto 1.4.3.2 del pre- sente rapporto), la Svizzera non ha adottato alcuna legge in materia (Kuzniar / Savary, «Änderung von Namen und amtlichen Geschlecht bei Transmenschen in der Schweiz, Der lange Weg zur staatlichen Anerkennung», in ex/ante 1/2017, pag. 40; Lardelli, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, art. 42 n. 4; Montini, Commentaire romand, Code civil I, 2010, art. 42 n. 5; Recher, «Les droits des personnes trans*», in Droit LGBT, Droits des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres en Suisse, Ziegler / Montini / Ayse Copur, Basilea 2015, pagg. 124 e 138). L’iscrizione del sesso e la sua modifica nel regi- stro dello stato civile sono menzionati soltanto nell’OSC (art. 7 cpv. 2 lett. o, 8 lett. d, 20 cpv. 3, 20a cpv. 5, 40 cpv. 1 lett. j, 55 cpv. 2 lett. c, 64 cpv. 2 lett. b, 75c cpv. 1 lett. b e 98 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 lett. c). 27 V. studio «Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen» n. 3.4‒3.7; disponibile in tedesco e francese sul sito www.skmr.ch > Geschlechterpolitik > Publikationen > Zugang zur Jus- tiz in Diskriminierungsfällen. V. anche lo studio specifico «Teilstudie 3: LGBTI – Juristi- sche Analyse», pag. 25 segg. e 54 seg. (disponibile in tedesco allo stesso indirizzo Inter- net).

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nazione come elemento della protezione della sfera privata28. Il CSDU giudica favorevolmente il fatto che il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso sia ormai svincolato da requisiti medici e dalla condizione del divorzio. Ciononostante, sottolinea la necessità di introdurre nella legge una procedura di cambiamento del sesso fondata sull’autodeterminazione, che sia più semplice, più rapida e meno onerosa, e auspica che sia inoltre esaminata l’opportunità di prevedere una terza opzione di genere. Come indicato in precedenza al punto 1.1.1, il Consiglio federale ha annunciato queste riforme nel suo rapporto del 25 maggio 2016 in risposta al postulato Naef (12.3543)29.

1.2 Punti essenziali della revisione

La revisione prevista mira a iscrivere nella legge una procedura semplice di modifi- ca dell’iscrizione del sesso e, di conseguenza, del prenome fondata sull’autodeter- minazione delle persone interessate. Oltre alla semplificazione della procedura, la revisione prevede tre linee d’inter- vento: – mantenimento dei principi dell’iscrizione del sesso alla nascita; – mantenimento del carattere binario dei sessi; – considerazione degli interessi dei familiari e della situazione specifica dei bambini. Le proposte avanzate sono riassunte a seguire. Il Codice civile e le sue disposizioni d’esecuzione sono adeguate in modo da permet- tere alle persone che hanno la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile di modificare tale iscrizione mediante una dichiarazione resa dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale occasione, la persona interessata sceglie uno o più prenomi conformi al suo nuovo sesso; se porta un cognome soggetto a declinazione (p. es. un patronimico slavo30), anche questo viene adeguato al nuovo sesso. La scelta di un nuovo prenome è soggetta agli stessi prin- cipi imposti ai genitori di un neonato (cfr. punto 2.1.1.2). Se la persona interessata dal cambiamento di sesso è sposata, la coppia rimane unita dal vincolo matrimoniale. Il divorzio è sempre possibile secondo le disposizioni legali in vigore, che restano immutate. Le unioni domestiche registrate sono soggette a regole analoghe. Non vengono modificati nemmeno i vincoli di filiazione.

28 Art. 8 cpv. 2, 10 cpv. 2 e 13 Cost.

29 N. 2.3, 2.3.2, 4.3.7 e 5; disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 12.3543. 30 DTF 131 III 201. Per tenere conto dell’identità sessuale dell’interessato, il Tribunale federale ha accolto la richiesta di iscrivere un bambino nato fuori dal matrimonio non con il cognome della madre «Dzieglewska», corrispondente alla forma femminile di questo patronimico polacco, ma con la forma maschile «Dzieglewski».

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La revisione non modifica il principio dell’iscrizione del sesso alla nascita con un sistema binario (maschile/femminile)31 e non mira né all’introduzione di un terzo genere né alla rinuncia all’iscrizione del sesso allo stato civile. Queste proposte sono invece oggetto dei postulati Arslan (17.4121) e Ruiz (17.4185), che incaricano il Consiglio federale di analizzare in un rapporto i cambiamenti sul piano legislativo nonché gli adeguamenti nel registro informatizzato dello stato civile che sarebbero necessari se si introducesse un terzo genere nello stato civile. La legge federale del 18 dicembre 198732 sul diritto internazionale privato (LDIP) è modificata con un rinvio alle disposizioni sul cognome (cfr. punto 2.2.1). Non si propongono altre riforme legislative; in particolare si rinuncia a modificare la legge del 17 dicembre 200433 sulle sterilizzazioni e la legge del 22 giugno 200134 sui documenti d’identità (LDI; cfr. punti 1.3.3 e 1.3.4). È possibile che la menzione del sesso debba essere modificata più di una volta nel corso della vita. Nel caso di varianti dello sviluppo sessuale, la menzione del sesso è in generale determinata provvisoriamente alla nascita e può rivelarsi necessario modificarla in funzione del comportamento mostrato nella prima infanzia, prima che sia fissata in via definitiva nella pubertà o in età adulta. La modifica dell’iscrizione del sesso è riservata alle persone che hanno la convin- zione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile. Si potrà far fronte a eventuali dichiarazioni non veritiere con gli strumenti esistenti. L’ufficiale dello stato civile è tenuto a rifiutare le dichiarazioni effettuate alla leggera. Conformemente al dovere di verifica imposto alle autorità dello stato civile, l’ufficiale dello stato civile dovrà verificare ogni volta la sua competenza, l’identità e la facoltà di esercitare i diritti civili del richiedente (cfr. punto 2.1.1.1), effettuare all’occorrenza ricerche supplementari ed esigere la collaborazione delle persone interessate35. La dichiarazione di modifica dell’iscrizione del sesso dovrà essere resa di persona dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In caso di dubbio, questi dovrà condurre indagini complementari, ad esempio chiedendo un certificato medi- co. Se il dubbio persiste, l’ufficiale dello stato civile dovrà rifiutare di accogliere la dichiarazione. Come per ogni decisione, sarà possibile presentare ricorso contro il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile36. Va notato che il consenso del rappresentante legale è necessario se l’autore della dichiarazione è minorenne o sotto curatela generale (cfr. punto 2.1.1.4).

31 Considerando che esistono persone che presentano varianti dello sviluppo sessuale, il carattere binario dei sessi è rimesso in discussione e a volte considerato come un costrutto sociale; v. Werlen, Persönlichkeitschutz des Kindes, höchstpersönliche Rechte und Gren- zen elterlicher Sorge im Rahmen medizinischer Praxis. Das Beispiel von Varianten der Geschlechtsentwicklung und DSD, Berna 2014, pagg. 19, 100 segg., 515 seg. V. anche Büchler / Cottier, Legal Gender Studies, Rechtliche Geschlechterstudien, Eine kommen- tierte Quellensammlung, Zurigo / San Gallo, 2012, pag. 394 segg. e Geiser, Amtliches Geschlecht, Die Natur ist bunter als das Recht, commento pubblicato l’11 settembre 2015 su NZZ, pag. 10. 32 RS 291 33 RS 211.111.1 34 RS 143.1

35 Art. 16 cpv. 1 e 5 OSC.

36 Art. 90 OSC.

11

Conformemente ai principi della buona fede e del divieto di abusare dei propri diritti, applicabili in tutti i campi37, le autorità competenti potranno negare ogni effetto a una dichiarazione fraudolenta di modifica dell’iscrizione del sesso. Nel quadro dell’esame delle condizioni per la concessione di una rendita, le autorità delle assicurazioni sociali potranno in particolare rifiutare gli effetti positivi previsti se pare che la dichiarazione di cambiamento del sesso sia volta unicamente a ottene- re una rendita di vecchiaia in un’età meno avanzata. Allo stesso modo le autorità militari potranno non tenere conto di una tale dichiarazione se essa è esclusivamente motivata dal desiderio di evitare di prestare servizio nell’esercito. Per assicurare la coerenza dell’ordinamento giuridico svizzero, le autorità competenti avviseranno le autorità dello stato civile per far rettificare un’iscrizione già effettuata. Sul piano penale un tale comportamento può costituire un caso di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione38. Si noti che l’autorità dello stato civile è tenuta all’occorrenza a denunciare alle competenti autorità cantonali di persegui- mento penale i reati che constata nell’ambito della sua attività ufficiale39.

1.3 Valutazione della soluzione proposta

1.3.1 Autorità competente

Per registrare la modifica dell’iscrizione del sesso, e di conseguenza del prenome, non apparirebbe esservi alcuna variante seria alla ricezione di una dichiarazione da parte dell’ufficiale dello stato civile, che è lo specialista per questo tipo di operazio- ne nell’ambito delle normali facoltà attribuitegli40. In particolare, non è idoneo demandare questa competenza ai tribunali considerando che si tratterà di ricevere e registrare una dichiarazione fatta senza condizioni. Delegare questo compito a un’autorità diversa dall’ufficiale dello stato civile com- porterebbe inoltre dei seri svantaggi (rischi legati alla collaborazione di diversi servizi amministrativi come la perdita o l’alterazione delle informazioni, mancanza di una soluzione uniforme in Svizzera, aumento e variabilità dei costi per le persone interessate).

1.3.2 Mantenimento del sistema binario

(maschile / femminile) Il Consiglio federale propone di mantenere il carattere binario dei sessi (maschile / femminile) basandosi sulle recenti prese di posizione di diversi comitati di esperti svizzeri.

37 Art. 5 cpv. 3 Cost. e 2 cpv. 2 CC.

38 Art. 253 CP; DTF 101 Ib 9.

39 Art. 43a, cpv. 3bis, CC; 16 cpv. 7 OSC.

40 Art. 44 cpv. 1 n. 4 CC, 37c OSC.

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Nel suo studio del luglio 2015 sull’accesso alla giustizia in caso di discriminazio- ne41, il CSDU menziona la possibilità di soprassedere temporaneamente all’iscri- zione del sesso allo stato civile, nonché di esaminare l’opportunità di introdurre una terza opzione di genere (cfr. anche il punto 1.1.1 seg.). In un parere del 201642, la Commissione centrale d’etica dell’ASSM raccomanda di prolungare a 30 giorni il termine per l’iscrizione allo stato civile in caso di dubbio sul sesso del neonato. Nel suo parere del 201243, la CNE aveva già menzionato la possibilità di introdurre una terza opzione di genere, ovvero di sopprimere la menzione del sesso nel registro delle nascite, ritenendo tuttavia preferibile conservare le due categorie esistenti (maschile / femminile), dato che sono profondamente ancorate nella cultura e nella società. Il Consiglio federale rinuncia a introdurre una terza categoria di genere nel quadro della presente revisione, in linea con la decisione delle Camere federali, che non hanno peraltro dato seguito alla petizione «Introduzione di un terzo sesso. Interses- sualità»44 indirizzata al Parlamento nel 2012. Si fa inoltre notare che il trattamento dei postulati Arslan (17.4121) e Ruiz (17.4185) è pendente presso il Consiglio na- zionale. Questi postulati incaricano il Consiglio federale di analizzare in un rapporto i cambiamenti legali nonché gli adeguamenti nel registro informatizzato dello stato civile che sarebbero necessari se si introducesse un terzo genere nello stato civile. Il Consiglio federale non desidera anticipare i risultati di questo mandato d’esame con la presente revisione. Indipendentemente da quanto precede, il Consiglio federale prevede di prolungare il termine d’iscrizione del sesso nelle disposizioni d’esecuzione e nel registro dello stato civile nel caso in cui i medici non riescano a determinarlo immediatamente alla nascita (v. punto 1.7).

1.3.3 Legge sulle sterilizzazioni

Non è necessario modificare la legge sulle sterilizzazioni. Questa legge disciplina le condizioni alle quali è permessa la sterilizzazione a fini contraccettivi nonché la procedura da applicare (art. 1) e assoggetta questo intervento al consenso libero e informato dell’interessato, fornito per scritto (art. 5).

41 V. studio «Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen», n. 3.4‒3.7; disponibile in tedesco e francese sul sito www.skmr.ch > Geschlechterpolitik > Publikationen > Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen. V. anche lo studio specifico «Teilstudie 3: LGBTI – Juristische Analyse», pag. 25 segg. e 54 seg. (disponibile in tedesco allo stesso indirizzo), il Parere concernente le «varianti dello sviluppo sessuale» del 16 dicembre 2016 della Commissione centrale d’etica (CCE) dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) (disponibile in francese e tedesco sul sito www.assm.ch > Publications > Prises de position) e Weler, «Persönlichkeitsschutz und höchstpersönliche Rechte bei Kindern mit einer Geschlechtsvariante (DSD)», in: Jusletter 24.8.2015, pag. 15 segg. 42 Parere concernente le «varianti dello sviluppo sessuale» del 16 dicembre 2016 disponibile in francese e tedesco sul sito www.assm.ch > Publications > Prises de position. 43 Commissione nazionale d’etica per la medicina umana (CNE), «Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale. Aspetti etici dell’approccio all’“intersessualità”», , pag. 15 segg., disponibile sul sito www.nek-cne.ch > Pubblicazioni > Pareri > n. 20/2012.

44 Petizione 12.2018 «Introduzione di un terzo sesso. Intersessualità».

13

Secondo la revisione proposta la dichiarazione di modifica dell’iscrizione del sesso non sarà sottoposta ad alcuna condizione. La condizione della sterilizzazione preli- minare sarà quindi proibita (v. punto 2.1.1.1).

1.3.4 Legge sui documenti d’identità

Non è necessario modificare la legge sui documenti d’identità (LDI). Questa legge precisa che ogni documento d’identità deve indicare segnatamente il cognome ufficiale, il nome/i e il sesso del titolare45; questi tre dati insieme alla data di nascita, alla cittadinanza e alla statura figurano sul documento d’identità anche in forma elettronicamente leggibile46. Va sottolineato infine che su richiesta, possono figurare sul documento d’identità altri elementi del nome, come il cognome d’affinità o il cognome dell’unione domestica registrata47. L’ordinanza sui documenti d’identità prevede che il sesso e altri dati siano ripresi dal registro informatizzato dello stato civile48 e precisa che, contrariamente al caso del cambiamento del nome, in caso di cambiamento del sesso o di adozione non si effettua il raggruppamento delle registrazioni49. Ne consegue che il rilascio di nuovi documenti d’identità dopo una modifica dell’iscrizione del sesso è garantito. Non è dunque necessaria alcuna modifica legislativa a tal fine.

1.4 Confronto con il diritto straniero e in particolare

europeo

1.4.1 Diritto internazionale

1.4.1.1 Nazioni unite (ONU)

Nel suo rapporto del 4 maggio 201550, l’Alto Commissariato dell’ONU per i diritti umani rammenta che i meccanismi dell’Onu richiedono agli Stati di riconoscere nel loro diritto il genere con il quale le persone transessuali s’identificano, senza pre- scrizioni abusive come la sterilizzazione, i trattamenti medici imposti o il divorzio (n. 17), e formula una raccomandazione espressa in merito (n. 79 lett. i). In questo contesto il rapporto considera positivamente le legislazioni che permettono il ricono- scimento giuridico dell’identità di genere sulla base dell’autodeterminazione delle persone interessate nonché l’introduzione in alcuni Stati di un terzo genere o di un sesso indeterminato (n. 73)51.

45 Art. 2 cpv. 1 LDI.

46 Art. 2 cpv. 2 LDI.

47 Art. 2 cpv. 4 LDI.

48 Art. 10 cpv. 5, 13a e 14 ODI.

49 Art. 35 cpv. 2 e 3 ODI.

50 «Discrimination et violence à l’encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre»; disponibile in francese e inglese sul sito www.un.org > Français > Documents > Recherche > A/HRC/29/23. 51 V. il punto 1.3.2. Per quanto riguarda gli sviluppi a Malta, in Germania e in Francia v. i punti 1.4.3.1, 1.4.3.2 e 1.4.3.4.

14

In un primo rapporto adottato il 17 novembre 201152, l’Alto Commissariato dell’ONU per i diritti umani aveva già chiesto agli Stati di facilitare il riconoscimen- to giuridico del genere con il quale una persona transgender s’identifica (n. 84 lett. h). Per la definizione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere (n. 7), questo rapporto rinvia ai Principi di Yogyakarta53, che consacrano in particolare il diritto al riconoscimento davanti alla legge e il pieno rispetto dell’identità di genere (principi 3 e 31). La classificazione internazionale delle malattie dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è attualmente in fase di revisione e potrebbe implicare l’abbandono del termine «transessualità» («transsexualism»), oggi inserito nella categoria dei disturbi psichici e comportamentali («Mental health and disorders»), a favore di una riclassificazione come incongruenza del genere nell’adolescenza e nell’adulto («Gender incongruence of adolescence and adulthood») nella categoria dei disturbi relativi alla salute sessuale («Conditions related to sexual health»)54. Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, che vigila sull’attuazione della Convenzio- ne del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo55, ha indirizzato alla Svizzera le sue osservazioni finali il 4 febbraio 2015. Esse fanno riferimento in particolare alle raccomandazioni della CNE56. Il Comitato ONU per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (in Sviz- zera noto come Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna), organo che sorveglia l’attuazione della Convenzione del 18 dicem- bre 197957 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, chiede alla Svizzera di riconsiderare le decisioni giudiziarie che impongono alle persone transessuali di sottoporsi a un intervento chirurgico o a un trattamento ormonale prima di poter cambiare ufficialmente sesso58. In qualità di istituzione specializzata dell’ONU, l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) ha adottato già da molto tempo norme che disciplinano

52 Disponibile in francese e inglese sul sito www.un.org > Français > Documents > Recher- che > A/HRC/19/41. 53 «Principi per l’applicazione delle leggi internazionali sui diritti umani in relazione all’orientamento sessuale e identità di genere»; disponibile in inglese e francese sul sito www.yogyakartaprinciples.org > Français > Version officielle (PDF). 54 V. l’articolo «Ensuring an inclusive global health agenda for transgender people», in: Bulletin of the World Health Organization 2017/95, pag. 154; disponibile in inglese sul sito www.who.int > Programmes > Bulletin of the World Health Organization > Part Is- sues > Volume 95, 2017. 55 RS 0.107 56 «Convention relative aux droits de l’enfant. Observations finales concernant les deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse, soumis en un seul document, 2015»; dispo- nibile in francese e inglese sul sito www.un.org > Français > Documents > Recherche > CRC/C/CHE/CO/2-4; v. anche punto 1.1.1. 57 RS 0.108 58 «Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Observations finales concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Suisse, soumis en un seul document, 2016», raccomandazione n. 39d; disponibile in francese e inglese sul sito www.un.org > Français > Documents > Recherche > CEDAW/C/CHE/CO/4-5.

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i documenti d’identità (v. punto 1.3.2), che prevedono la possibilità di menzionare una terza opzione di genere («unspecified gender» con la sigla «X»)59.

1.4.1.2 Commissione internazionale dello stato civile (CIEC)

La CIEC è un’organizzazione intergovernativa60 che ha lo scopo di promuovere la cooperazione internazionale in materia di stato civile. Nel settore della transessualità o della transidentità61, la CIEC ha elaborato la Convenzione (n. 29)62 relativa al riconoscimento delle decisioni che constatano un cambiamento di sesso, aperta alla firma il 12 settembre 2000 a Vienna. Inoltre sono stati pubblicati diversi rapporti in materia, in parte in collaborazione con il Consiglio d’Europa63. La CIEC ha adottato anche la Convenzione (n. 16) relativa al rilascio di estratti plurilingui di atti dello stato civile, conclusa a Vienna l’8 settembre 197664, che prevede esclusivamente l’iscrizione del sesso maschile o femminile (mediante le sigle M ed F; art. 5). Le formule attualmente previste nella Convenzione (n. 34) relativa al rilascio di estratti e di certificati plurilingui e codificati di atti dello stato civile, firmata a Strasburgo il 14 marzo 201465, non mettono in questione il carattere binario del sesso; se il sesso di una persona è indeterminato, le caselle «Sesso ma- schile» e «Sesso femminile» possono essere lasciate in bianco (allegato 3, n. 12 c)66. Queste convenzioni della CIEC sono citate nel Regolamento (UE) 2016/119167, che sarà applicabile integralmente a partire dal 2019. Questo Regolamento introduce diversi moduli plurilingui, che fungono da riferimento per la traduzione di estratti

59 V. «Documents de voyage lisibles à la machine», 7a ed., 2015, parte 4, pag. 15, n. 11/II; disponibile in inglese e francese sul sito www.icao.int > Sources d’information > Publica- tions > Séries des documents > Doc 9303 > Part 4. 60 Fondata nel 1948. Per ulteriori informazioni sulla CIEC consultare il sito www.ciec1.org. 61 L’associazione Transgender Network Switzerland propone di sostituire il termine «tran- sessualità», dotato di una connotazione medica, con il termine «transidentità» ritenuto più idoneo; v. la brochure «Trans* Brochure d’information rédigée par des personnes trans* pour les personnes trans* et pour toutes les autres», 2016/2017, pagg. 7 e 74; disponibile in tedesco e francese sul sito www.transgender-network.ch > Information. 62 La Convenzione è entrata in vigore il l°°marzo 2011 tra la Spagna e i Paesi Bassi. È disponibile in francese sul sito www.ciec1.org > Conventions > 29. 63 «Les conséquences juridiques du changement de sexe en droit comparé» e «Aspects internationaux des questions liées au transsexualisme», in: Transsexualisme, médecine et droit, Atti del XXIII convegno di diritto europeo, Vrije Universiteit Amsterdam, 14- 16 aprile 1993, Edizioni del Consiglio d’Europa, 1995; «Transsexualisme, état civil, vie privée et familiale dans les États de la CIEC», in: Revue Droit de la Famille, ed. Juris- Classeur, Parigi, 1998, n. 12, pagg. 3-9; «Le transsexualisme en Europe», Edizioni del Consiglio d’Europa, giugno 2000. 64 RS 0.211.112.112. Per la Svizzera la Convenzione è entrata in vigore il 18 aprile 1990; attualmente vi aderiscono 24 Stati. 65 La Convenzione è stata firmata da cinque Stati tra cui la Svizzera. Non è ancora entrata in vigore. È disponibile in francese sul sito www.ciec1.org > Conventions > 34.

66 Per quanto riguarda l’introduzione di un terzo sesso v. punto 1.3.2.

67 Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presenta- zione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, GU JO L 200 del 26 luglio 2016.

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dello stato civile nazionali o rilasciati in virtù delle convenzioni della CIEC (v. anche punti 1.3.2 e 1.4.2.3).

1.4.2 Rapporto con il diritto europeo

1.4.2.1 Sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo

Nella sua giurisprudenza derivante dall’articolo 8 (Diritto al rispetto della vita priva- ta e familiare) della Convenzione del 4 novembre 195068 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha riconosciuto alle persone transessuali il diritto di ottenere documenti di stato civile conformi al loro nuovo sesso69. Sotto il profilo di detta disposizione e dell’articolo 6 paragrafo 1 CEDU (Diritto ad un processo equo) la Corte ha d’altra parte stimato sproporzionato il fatto di esigere che una persona provi la necessità medica di un trattamento in un ambito che concerne uno degli aspetti più intimi della sua vita privata70. Più recentemente, la Corte EDU ha giudicato che il rifiuto delle giurisdizioni nazio- nali di accordare a una persona transessuale l’autorizzazione di cambiare sesso perché non aveva subito un’operazione di sterilizzazione violava il suo diritto al rispetto della vita privata71.La Corte EDU ha anche condannato il fatto di condizio- nare il riconoscimento dell’identità sessuale delle persone transessuali a un’opera- zione o un trattamento sterilizzante che non desideravano subire, in quanto equiva- leva a far dipendere il pieno esercizio del diritto al rispetto della vita privata dalla rinuncia al pieno esercizio del diritto al rispetto dell’integrità fisica72. In un’altra causa la Corte EDU ha ritenuto che la trasformazione di un matrimonio di una donna transgender in un’unione domestica registrata come condizione preliminare per il riconoscimento giuridico del suo sesso femminile non era sproporzionata nello Stato in questione, poiché in questo caso i concetti di matrimonio e unione domestica registrata erano quasi identici73.

1.4.2.2 Lavori del Consiglio d’Europa

La Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del 31 marzo 2010 sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessua- le o sull’identità di genere74 esorta gli Stati a verificare le condizioni preliminari per il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso, eliminando le condizioni

68 RS 0.101 69 Sentenze della Corte EDU B. contro la Francia, n. 13343/87 (1992); Goodwin contro il Regno Unito e I. contro il Regno Unito, n. 28957/95 e n. 25680/94 (2002).

70 Sentenza Van Kück contro la Germania, n. 35968/97 (2003).

71 Y.Y. contro la Turchia, n. 14793/08 (2015).

72 A.P., Garçon e Nicot contro la Francia, n. 79885/12 (2017).

73 Sentenza Hämäläinen contro la Finlandia, n. 37359/09 (2014).

74 Disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > Explorer > Comité des Ministres > Documents > Textes adoptés > Recommandations du Comité des Ministres aux États membres > Générales > CM/Rec(2010)5.

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abusive, ivi comprese le modifiche fisiche. Questa raccomandazione invita d’altra parte gli Stati ad adottare tutte le misure appropriate per garantire il riconoscimento giuridico integrale del cambiamento di sesso, permettendo in particolare di ottenere nuovi documenti in modo rapido. Invita inoltre gli Stati a permettere di sposarsi con un persona del sesso opposto una volta avvenuto e giuridicamente riconosciuto il cambiamento di sesso (n. 20–22). La Dichiarazione d’intenti adottata il 14 maggio 2014 alla Valletta estende espressamente la protezione dovuta alle perso- ne intersessuali, garantendo loro in particolare il pieno riconoscimento dell’identità di genere (n. 6, 7); il Consiglio federale ha approvato questo testo il 29 aprile 201575. La Risoluzione 2048 sulla discriminazione contro le persone transgender in Euro- pa76, adottata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 22 aprile 2015, impone agli Stati membri del Consiglio d’Europa di combattere la discriminazione delle persone transessuali (n. 6.1 segg.), di garantire loro l’accesso alle cure necessa- rie (n. 6.3 segg.) e di sensibilizzare il pubblico e le cerchie interessate (n. 6.4 segg.). Citando come esempio la legislazione di Malta77, adottata il 14 aprile 2015 (n. 5), la Risoluzione riconosce l’emergenza di un diritto all’identità di genere ed esorta gli Stati a istituire procedure rapide, trasparenti e accessibili per il cambiamento del nome e del sesso, fondate sull’autodeterminazione e aperte a tutti indipendentemente dall’età, dallo stato di salute, dalla situazione finanziaria o da una pena detentiva passata o presente. La Risoluzione intende inoltre abolire le disposizioni che limita- no il diritto delle persone transessuali a rimanere sposate, nonché la sterilizzazione, gli altri trattamenti medici e ogni diagnosi di salute mentale in quanto obblighi preliminari al riconoscimento dell’identità di genere. La Risoluzione chiede agli Stati membri di prevedere la possibilità di far figurare una terza opzione di genere sui documenti delle persone che lo desiderano e rammenta che l’interesse superiore del bambino è una considerazione primordiale in tutte le decisioni che lo concernono (n. 6.2 segg.). Anche la Risoluzione 219178 dell’Assemblea Parlamentare del Consi- glio d’Europa sulla promozione dei diritti umani e l’eliminazione delle discrimina- zioni nei confronti delle persone intersessuali, adottata il 12 ottobre 2017, prevede una semplificazione delle procedure di riconoscimento giuridico del genere confor- memente alle raccomandazioni della precitata Risoluzione 2048 (n. 7.3. segg.).

75 V. comunicato stampa del 29 aprile 2015, disponibile sul sito www.admin.ch > Docu- mentazione > Comunicati stampa. 76 Disponibile in francese e inglese sul sito www.assembly.coe.int > FR > Travaux > Do- cuments > Textes adoptés > 2048. 77 «Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act», (v. punto 1.4.3.1). 78 Disponibile in francese e inglese sul sito www.assembly.coe.int > FR > Travaux > Do- cuments > Textes adoptés > 2191.

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Queste raccomandazioni sono precisate dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa in diversi documenti sul tema79.

1.4.2.3 Unione europea

L’UE non ha competenze proprie per quanto riguarda il diritto di famiglia materiale. Per assicurare la libera circolazione dei documenti pubblici, il Parlamento europeo e il Consiglio d’Europa hanno ciononostante adottato nel 2016 il Regolamento che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presen- tazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea. Applicabile integralmente a partire dal 2019, questo Regolamento introduce in particolare dei moduli di riferi- mento per la traduzione degli estratti dello stato civile nazionali o della CIEC80.

1.4.3 Diritto comparato

1.4.3.1 Malta

La legge maltese «Gender identity, gender expression and sex characteristics act» adottata il 14 aprile 201581, garantisce ai cittadini maltesi e ai rifugiati il diritto al riconoscimento della loro identità di genere senza trattamenti o esami medici preli- minari, nel rispetto dell’integrità fisica e dei rapporti familiari e coniugali delle persone interessate (art. 3 e 4 par. 8). Il cambiamento del sesso avviene mediante una dichiarazione resa dinanzi a un notaio sulla base dell’identità percepita dall’interessato (art. 4). Il notaio non può esigere certificati medici o attestazioni fornite da uno psicologo o uno psichiatra (art. 5 par. 2). Il cambiamento della men- zione del nome e del sesso dei minori è oggetto di una procedura di volontaria giurisdizione su iniziativa del detentore dell’autorità parentale o del tutore del bam- bino; il suo interesse superiore è verificato dal tribunale (art. 7). Le decisioni relative all’identità di genere pronunciate in modo valido all’estero, ivi comprese le decisioni che constatano un genere diverso da quello maschile o fem- minile o che non specificano alcuna opzione di genere, sono riconosciute a Malta

79 «La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en Europe», pubblicato nel 2011 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, pag. 13 seg., n. 5.1–5.4, disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > Explorer > Commissaire aux droits de l’homme > Documents > Publications; «Droits de l’homme et personnes intersexes», pubblicato nel 2015 dal Commissario per i diritti umani del Consi- glio d’Europa, pag. 39 segg., disponibile in francese e inglese sul www.coe.int > Explorer > Commissaire aux droits de l’homme > Documents > Publications; «Protection des droits de l’homme des personnes transgenres, Petit guide sur la reconnaissance juridique du genre», pubblicato nel 2016 dal Consiglio d’Europa, disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > www.coe.int > Droits de l’homme > Orientation sexuelle et l’identité de genre - LGBT > Ressources > Publications.

80 V. punto 1.4.1.2.

81 V. punto 1.4.2.2.

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(art. 9). Il 24 febbraio 2017 il Governo maltese ha annunciato il prossimo rilascio di documenti d’identità con una terza opzione di genere82. Le carte d’identità e altri documenti ufficiali sono adeguati in tempi brevi (art. 10). Sono previste sanzioni penali in caso di violazione della legge (art. 11) che rinvia, tra l’altro, alle norme in materia di protezione dei dati (art. 12). Infine e in modo generale, la regolamentazione maltese vieta ogni discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, l’identità di genere o le caratteristiche sessuali, impone la promozione dell’uguaglianza nei servizi statali (art. 13) e garantisce il diritto all’integrità fisica (art. 14) e l’accesso alle cure necessarie (art. 15).

1.4.3.2 Germania

Dal punto di vista storico è interessante notare che il Codice prussiano (Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten) del 1794, in vigore fino al 31 dicem- bre 1899, comprendeva disposizioni sui bambini ermafroditi («Zwitter»). Questa regolamentazione prevedeva che il bambino fosse cresciuto nel sesso definito dai genitori. A 18 anni l’interessato poteva scegliere liberamente il suo sesso. Era riser- vato il diritto di terzi di sollecitare l’avviso di un esperto, le cui constatazioni preva- levano all’occorrenza sulla scelta dell’interessato o dei suoi genitori83. Nel febbraio 2012 il Consiglio etico tedesco («Ethikrat») ha proposto al Governo di introdurre un terzo genere. Dal novembre 2013 la legge sullo stato civile («Perso- nenstandsgesetz») comprende un § 22 che prevede l’iscrizione senza menzione del sesso se al bambino non può essere assegnato né il sesso maschile né quello femmi- nile. Secondo la giurisprudenza, una persona adulta può anche chiedere che la men- zione del sesso registrato sia radiata in quanto l’assenza di menzione non è limitata nel tempo. Nel suo passaporto figura una «X» nel campo relativo al sesso. Nella sentenza del 10 ottobre 2017, la Corte costituzionale federale ha tuttavia ritenuto che la regolamentazione in vigore non rispettava sufficientemente l’identità di genere delle persone cui non può essere assegnato né il sesso maschile né quello femminile, incaricando il legislatore tedesco di trovare, entro il 31 dicembre 2018, una soluzio- ne conforme alla Costituzione che potrebbe consistere nella soppressione

82 V. l’informazione «"X" gender option to be added to passports and ID cards» del 24 febbraio 2017, disponibile in inglese sul sito www.timesofmalta.com. Per quanto ri- guarda l’introduzione di un terzo sesso v. punto 1.3.2. 83 Le disposizioni avevano il contenuto seguente: «§ 19. Se nasce un ermafrodita, decidono i genitori con quale sesso debba essere allevato. § 20. Tuttavia, una volta compiuto il di- ciottesimo anno di età, una tale persone è libera di scegliere a quale sesso desidera appar- tenere. § 22. Se però diritti di un terzo dipendono dal sesso di un presunto ermafrodita, il primo può chiedere l’esame da parte di esperti. § 23. Il parere degli esperti prevale, anche se contrario alla scelta dell’ermafrodita e dei suoi genitori». Il Codice bavarese (Bayrisches Gesetzbuch) del 1756 comprendeva disposizioni analo- ghe; v. Recher, «Les droits des personnes trans*», in Droit LGBT, Droit des gays, le- sbiennes, bisexuels et transgenres en Suisse, Ziegler / Montini / Ayse Copur, Basilea 2015, pag. 109 e Reithofer, «Fehlende Angabe eines Geschlechtes in der Geburtsanzeige (Intersexualität)», in: Österreichisches Standesamt 5/2016, pag. 72.

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dell’indicazione del sesso allo stato civile o nella creazione di una terza opzione di genere84. Adottata il 10 settembre 1980, la legge sul cambiamento del prenome e del sesso delle persone transessuali85 ha istituito due procedure distinte che permettono di modificare il prenome soltanto («kleine Lösung», ossia soluzione piccola) o il sesso e il prenome insieme («grosse Lösung» o soluzione grande). Varie disposizioni della legge sono state giudicate contrarie alla legge fondamentale («Grundgesetz») dalla Corte costituzionale federale. La sentenza del 16 marzo 1982 (BVerfGE 60, 123) ha quindi soppresso il limite d’età di 25 anni e il legislatore ha previsto che le azioni delle persone sprovviste della capacità civile siano avviate dai loro rappresentanti legali, che per i minori corrispondono, in genere, ai genitori. In seguito a una senten- za del 27 maggio 2008 (1 BvL 10/05), che ha portato all’abrogazione del § 8 para- grafo 1 numero 2 della legge, il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso non è più soggetto alla condizione che l’interessato non sia sposato ovvero che divorzi. In seguito a una sentenza dell’11 gennaio 2011 (1 BvR 3295/07), i requisiti relativi alla sterilità permanente e agli interventi chirurgici di riattribuzione sessuale, che figuravano al § 8 paragrafo 1 numeri 3 e 4 della legge, non sono più applicabili. Attualmente le due procedure (cambiamento di sesso e di prenome o di prenome soltanto) sono soggette alla stessa condizione, ossia che due perizie confermino il desiderio serio e duraturo dell’interessato di appartenere all’altro sesso. Sono previ- ste riforme, in particolare per quanto riguarda la procedura probatoria criticata a causa dei suoi tempi lunghi, dei suoi costi elevati e del suo carattere intrusivo e poco compatibile con il rispetto della dignità umana, nonché alla luce dell’attuale depato-

84 Il § 22 della legge sullo stato civile ha il tenore seguente: «Se il bambino non può essere assegnato né al sesso femminile né a quello maschile, la nascita deve essere iscritta nel registro senza tale menzione». Sentenza del Tribunale federale tedesco del 22.6.2016 (XII ZB 52/15), in: Revue Das Standesamt 9/2016, pag. 269 seg. e in: Zeitschrift für das ge- samte Familienrecht, 18/2016, pag. 1580 segg. Questa decisione è attualmente oggetto di ricorso dinanzi alla Corte costituzionale. (V. Dutta / Helms, «Geschlechtseintrag "in- ter/divers" im Geburtenregister? Stellungnahme für den Wissenschaftlichen Beirat des Bundesverbandes der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten», in: Revue Das Standesamt 4/2017, pag. 98 segg.). V. anche Hepting / Dutta, Familie und Personen- stand, Ein Handbuch zum deutschen und internationalen Privatrech, 2a ed., Francoforte sul Meno / Berlino 2015, pag. 398 segg.; Theilen, «Intersexualität bleibt unsichtbar: Kriti- sche Anmerkungen zum Beschluss des Bundesgerichtshofs zu nicht-binären Eintragungen im Personenstandsrecht», in: Das Standesamt 10/2016, pag. 295 segg. V. «Situation von trans- und intersexuellen Menschen im Fokus», pubblicato in ottobre 2016 dal Bundesmi- nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, pag. 25, disponibile in tedesco sul si- to www.bmfsfj.de > Aktuelles > Alle Meldungen > 26 Oktober 2016. 85 «Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehö- rigkeit in besonderen Fällen», abbreviata in «Transsexuellengesetz» o «TSG».

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logizzazione della transessualità, la cui valutazione da parte di terzi è messa in questione a favore dell’autodeterminazione86.

1.4.3.3 Austria

La legge austriaca prevede che il bambino sia iscritto allo stato civile con la menzio- ne del sesso e dei prenomi, che devono corrispondere al sesso. Quest’ultimo risulta dalle constatazioni mediche. La situazione dei bambini che presentano una variante dello sviluppo sessuale non è prevista dalla legge e quindi l’iscrizione del sesso rimane incompleta nel caso in cui questo non possa essere stabilito alla nascita. Per quanto concerne il prenome, che riveste un’importanza fondamentale per individua- re una persona in seno alla sua famiglia, la dottrina suggerisce che i genitori scelga- no uno o più prenomi neutrali. Per colmare questa lacuna della legge, un’altra via consiste nel rivolgersi al tribunale («Pflegschaftsgericht»), che dovrà determinare il sesso e i prenomi da iscrivere87. La legge non disciplina specificamente nemmeno i casi di transessualismo. L’iscrizione del sesso è modificata dalle autorità dello stato civile secondo una procedura amministrativa. La prassi non richiede alcun intervento chirurgico preli- minare né il divorzio della persona interessata88.

86 V. «Situation von trans- und intersexuellen Menschen im Fokus», pubblicato in ottob- re 2016 dal Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, pagg. 13 e 26 e allegato 4; disponibile in tedesco sul sito www.bmfsfj.de > Aktuelles > Alle Meldungen > 26 Oktober 2016. V. anche Dutta, «The legal status of transsexual and transgender per- sons in Germany», in: The Legal Status of Transsexual and Transgender Persons, Cambridge 2015, pag. 207 segg , Hepting / Dutta, Familie und Personenstand, Ein Hand- buch zum deutschen und internationalen Privatrech, 2a ed., Francforte sul Meno / Berlino 2015, pag. 618 segg.; Theile, Transsexualität im Familienrecht, Eine vergleichende Un- tersuchung der rechtlichen Anerkennung des Geschlechtswechsels und ihrer Rechtsfolgen insbesonder auf die Ehe und Lebenspartnerschaft im deutschen, englischen und franzö- sichen Recht, Regensburg 2013, pagg. 83 segg., 103 seg., 117 segg., 185 segg.; e Wigge- rich, «Rechtsvergleichende Impulse zur Reform des Transsexuellengesetz - Zugleich Be- sprechung von Scherpe (a c. di), The Legal Status of Transsexual and Transgender Persons», pubblicato in : Das Standesamt 1/2017, pag. 8 segg. V. anche la sentenza dell’Oberlandsgericht Hamm, del 22.2.2017, pubblicata in FamRz 2017, n. 14, pag. 1185 segg. e la sentenza del Tribunale federale tedesco del 6.9.2017, pubblicata in Das Stande- samt 12/2017, pag. 369 segg. Secondo questa sentenza una persona transgender che mette al mondo un figlio dopo essere stata riconosciuta come appartenente al sesso maschile al- lo stato civile, deve essere iscritta come madre del bambino nel registro delle nascite. 87 Reithofer, «Fehlende Angabe eines Geschlechtes in der Geburtsanzeige (Intersexualität)», in: Österreichisches Standesamt 5/2016, pag. 72. 88 Sentenze della Corte costituzionale austriaca («Verfassungsgerichtshof»), del 3 dicembre 2009 e del Tribunale amministrativo austriaco («Verwaltungsgerichtshof»), del 27 febbraio 2009.

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1.4.3.4 Francia

L’atto di nascita include un’indicazione espressa relativa al sesso del neonato89. Secondo la prassi in essere, lo stato civile francese ammette soltanto il riferimento al sesso maschile o femminile. In una causa concernente una persona nata con caratte- ristiche sessuali ambigue, la Corte di cassazione francese ha confermato nella sua decisione numero 531 del 4 maggio 2017, che la legge francese, contrariamente a quanto prevedeva una circolare del Ministero della giustizia del 28 ottobre 2011, non permette di far figurare negli atti dello stato civile l’indicazione di un sesso diverso da quello maschile o femminile90. Grazie all’adozione della legge numero 2016-1547 del 18 novembre 2016 concer- nente la modernizzazione della giustizia del XXI secolo, il cambiamento della menzione del sesso figura ora agli articoli 61-5 e seguenti del Codice civile francese. Ogni persona maggiorenne o minorenne emancipata che dimostra che la menzione relativa al suo sesso negli atti dello stato civile non corrisponde al sesso con cui si presenta e con cui è conosciuta può presentare domanda di modifica al tribunale di primo grado. Va sottolineato che il fatto di non aver subito trattamenti medici, un’operazione chirurgica o una sterilizzazione non può motivare il rifiuto di dar corso alla domanda. Inoltre, i cambiamenti di prenome connessi a una decisione di cambiamento del sesso sono apportati a margine degli atti dello stato civile dei coniugi e dei figli soltanto con il consenso degli interessati o dei loro rappresentanti legali. D’altro canto la modifica della menzione del sesso non esplica effetti sugli obblighi contratti nei confronti di terzi o sui vincoli di filiazione stabiliti prima della modifica. La revisione ha semplificato anche il cambiamento del prenome. L’articolo 60 del Codice civile francese prevede ora che ogni persona possa presentare una corrispon- dente domanda all’ufficiale dello stato civile e non più al tribunale. Se si tratta di un minore o di un maggiore sotto tutela, la domanda va presentata dal suo rappresentan- te legale. Se il minore ha più di 13 anni, è richiesto il suo consenso personale. Se l’ufficiale dello stato civile ritiene che la domanda non corrisponda a un interesse legittimo, in particolare se è contraria all’interesse del bambino o ai diritti di terzi a veder proteggere il loro cognome, deve rivolgersi tempestivamente al procuratore della Repubblica e informare il richiedente. Se il procuratore della Repubblica si oppone alla modifica, il richiedente o il suo rappresentante legale può rivolgersi al giudice competente per le questioni familiari.

89 Art. 57 e 62 del Codice civile francese.

90 La sentenza è disponibile in francese sul sito www.courdecassation.fr. V. anche Libéra- tion «Ni XX ni XY, La cour d’appel d’Orléans opposée au "sexe neutre"», 22 marzo 2016, «"Sexe neutre" pour l’état civil devant la Cour de cassation», 21 marzo 2017, disponibili in francese sul sito www.liberation.fr e Le Monde «"Ni hom- me ni femme", la question du sexe neutre pour l’état civil devant la Cour de cassation», 22 marzo 2017, disponibile in francese sul sito www.lemonde.fr.

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1.4.3.5 Italia

In Italia il bambino è iscritto nel registro delle nascite con il suo sesso e i suoi pre- nomi, che devono corrispondere al sesso91. La rettificazione di queste menzioni in caso di intersessualità era conosciuta e rego- lamentata secondo le disposizioni generali dello stato civile ancora prima dell’ado- zione della legge n. 164 del 14 aprile 198292, che permette di ottenere la rettificazio- ne dei registri in caso di transessualità, se sono intervenute modificazioni delle caratteristiche sessuali. Questa legge non precisa se queste modificazioni devono essere la conseguenza di un intervento chirurgico per cambiare sesso, di un trattamento ormonale o di un’evoluzione naturale, ma prevede una procedura semplificata per le persone che hanno subito un’operazione del genere e chiedono la rettificazione del loro stato civile93. I minori agiscono per il tramite dei genitori o di un curatore designato dal giudice tutelare94. Secondo la giurisprudenza95, un intervento chirurgico non può essere richiesto come condizione preliminare per il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso. In una sentenza del 10 giugno 201496, anteriore all’adozione il 20 maggio 2016 della legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso97, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di due disposizioni della legge del 1982 nella misura in cui la regolamentazione non prevedeva che la decisione di cambiamento di sesso di un coniuge, che aveva per effetto la dissoluzione del vinco- lo matrimoniale, consentisse di mantenere, su desiderio dei due partner, un’unione diversa dal matrimonio.

1.4.3.6 Lussemburgo

Nel diritto attuale l’articolo 99 del Codice civile lussemburghese, che riguarda la rettificazione degli atti di stato civile, permette di chiedere la modifica

91 Art. 29 e 35 del Decreto n° 396/2000 del Presidente della Repubblica sullo stato civile (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), del 3 novembre 2000. 92 Legge del 14 aprile 1982, n. 164, Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. V. anche La nuova giurisprudenza civile commentata 2012, I, 253 con nota di Schuster, «Identità di genere: tutela della persona o difesa dell’ordinamento?» V. in parti- colare pag. 260. 93 La nuova giurisprudenza civile commentata 2012, I, 253 con nota di Schuster, «Identità di genere: tutela della persona o difesa dell’ordinamento?» in: Famiglia e Diritto 2012, 184 con nota Trimarchi, «L’attribuzione di una nuova identità sessuale in mancanza di inter- vento chirurgico»; «Le transsexualisme en Europe», Edizioni del Consiglio d’Europa, 2000, pag. 49 seg. 94 Cubeddu Wiedermann, «The legal status of transsexual and transgender persons in Italy», in: The Legal Status of Transsexual and Transgender Persons, Cambridge 2015, pag. 249 segg., n. 2.1.2. 95 Sentenza n. 15138 della Corte di cassazione, Corte civile I, 21 maggio – 20 luglio 2015; v. anche la sentenza n. 5896 del Tribunale civile di Roma del 22 marzo 2011.

96 Sentenza n. 170 della Corte costituzionale.

97 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

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dell’iscrizione del sesso e, in via accessoria, del prenome o dei prenomi mediante una procedura giudiziaria dinanzi al tribunale distrettuale competente, che decide in merito alle conclusioni del procuratore di Stato. La procedura è applicabile anche alle persone transgender e a quelle intersessuali. In assenza di un quadro legislativo specifico, le condizioni e i criteri per ottenere la modifica della menzione del sesso sono stati stabiliti dalla giurisprudenza. Il 12 maggio 2017 il Governo lussemburghese ha sottoposto al Parlamento un pro- getto di revisione del Codice civile relativo alla modificazione della menzione del sesso o del/i prenome/i allo stato civile. I lavori parlamentari sono in corso. La revisione proposta mira a sostituire la procedura giudiziaria con una procedura amministrativa rapida, facilmente accessibile e basata sull’autodeterminazione. D’ora in poi ogni persona che ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso indicato nell’atto di nascita potrà chiedere al ministro della giustizia di modificare la menzione del sesso e del suo prenome o dei suoi prenomi (art. 1). Il fatto di non aver subito trattamenti medici, un’operazione chirurgica o una steriliz- zazione non può motivare il rifiuto di dar corso alla domanda (art. 2). Questa deve essere accompagnata da una dichiarazione della persona interessata, che attesti la sua convinzione intima e costante di non appartenere al sesso indicato nell’atto di nascita, che certifichi il suo consenso libero e informato e che precisi il prenome o i prenomi desiderati. Il coniuge o il partner deve essere informato dell’intenzione di chiedere una modifica della menzione del sesso (art. 16)98. Per quanto riguarda i minori di cinque anni, la domanda di modifica del sesso e dei prenomi indirizzata al Ministero della giustizia deve essere corredata dal consenso dei titolari dell’autorità parentale o del rappresentante legale. Prima di quest’età, spetta al giudice tutelare decidere nell’interesse del bambino (art. 3 e 4).

1.5 Attuazione

La revisione dovrà essere messa in atto adattando le disposizioni d’esecuzione in materia di stato civile (ordinanza del 28 aprile 200499 sullo stato civile [OSC], ordinanza del 27 ottobre 1999100 sugli emolumenti in materia di stato civile[OESC]; cfr. art. 48 CC), e all’occorrenza nel settore dei documenti d’identità (ordinanza del 20 settembre 2002101 sui documenti d’identità [ODI] e ordinanza del DFGP del 16 febbraio 2010102 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri; v. punto 1.3.4). Bisognerà anche adattare il registro informatizzato dello stato civile (v. pun- to 3.5)103, nonché i moduli e le direttive in vigore dell’Ufficio federale dello stato civile104 e di fedpol105.

98 «Projet de loi relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant modification du Code Civil», disponibile in francese sul sito www.mj.public.lu > Actualités > 2017/05. 99 RS 211.112.2 100 RS 172.042.110 101 RS 143.11 102 RS 143.111

103 Art. 39, 45a CC e 76 segg. OSC.

104 Art. 6 e 84 OSC.

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1.6 Interventi parlamentari

La questione dell’iscrizione del sesso delle persone transgender o che presentano una variante dello sviluppo sessuale è stata oggetto di diversi interventi parlamenta- ri. Formalmente non deve tuttavia essere archiviato alcun intervento parlamentare. Nel 1997 un postulato Sandoz106 invitava il Consiglio federale a esaminare l’opportunità di presentare un progetto di legge o di modificare il Codice civile per regolamentare le conseguenze giuridiche del cambiamento di sesso di uno dei co- niugi durante il matrimonio. Nel 2011 le interpellanze Kiener Nellen e Glanzmann107 si interrogavano sulla prassi medica e amministrativa relativa ai bambini nati con un’anomalia della differenzia- zione sessuale e invitavano il Consiglio federale a chiedere il parere della Commis- sione nazionale d’etica per la medicina umana (CNE; v. punto 1.1.1). Nel suo comu- nicato stampa del 6 luglio 2016108 il Consiglio federale annunciava che le raccomandazioni della CNE erano perlopiù già state messe in atto o in fase di attua- zione, soprattutto per quanto riguarda la semplificazione delle pratiche per modifica- re la menzione del sesso nel registro dello stato civile. La questione dell’attuazione delle raccomandazioni della CNE è stata ripresa anche nell’interpellanza Maury Pasquier109 del 2016. Per quanto riguarda la domanda John-Calame110 del 2013, essa invitava il Consiglio federale ad adottare misure per semplificare le pratiche amministrative e a sensibilizzare le autorità dello stato civile, suggerimento attuato nel febbraio 2014 con l’invio di una comunicazione ufficiale dell’Ufficio federale dello stato civile (v. punto 1.1.1). In risposta al postulato Naef111 del 2012, che si riferiva in particolare alle discrimi- nazioni legate alla transessualità e all’intersessualità, il 25 maggio 2016 il Consiglio federale ha adottato un rapporto che menzionava, tra le altre misure, l’esame dell’opportunità di modificare la legge al fine di introdurre una procedura semplice di cambiamento di sesso allo stato civile (v. punti 1.1.1 e seg.)112. Il postulato Rey-

105 Art. 41 ODI.

106 97.3570 «Matrimonio e cambiamento di sesso» del 4 dicembre 1997, disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 97.3570. 107 11.3265 «Varianti dello sviluppo sessuale. Quale prassi?» del 18 marzo 2011, disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 11.3265 e 11.3286 «Interventi di chi- rurgia plastica genitale su bambini con caratteri sessuali ambigui» del 18 marzo 2011, di- sponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 11.3286. 108 «Persone con caratteristiche sessuali ambigue: promuovere la sensibilità», disponibile sul sito www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 6 luglio 2016. 109 16.3148 «Persone intersessuali. L’attesa è durata abbastanza» del 17 marzo 2016, dispo- nibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia vista n. 16.3148. 110 13.5300 «Intersessualità. Evitare la stigmatizzazione» del 10 settembre 2013, disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 13.5300. 111 12.3543 «Rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione» del 14 giugno 2012, disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 12.3543. 112 Punto 4.3.7; disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 12.3543.

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nard113 del 2016 fa seguito a tale rapporto e chiede al Consiglio federale di esamina- re la possibilità di raccogliere dati sulle discriminazioni nel settore LGBTI114. Nel 2014 l’interpellanza Trede115 si interrogava sulle misure previste dal Consiglio federale per attuare il rapporto della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), in particolare per eliminare l’obbligo per le persone transes- suali di sottoporsi a trattamenti medici per poter cambiare nome e stato civile. Nel 2015 l’interpellanza Fiala116 invitava il Consiglio federale a colmare le lacune della legislazione e della prassi svizzere per quanto riguarda la Risoluzione «La discrimi- nazione contro le persone transgender in Europa», adottata lo stesso anno dal Consi- glio d’Europa (v. punti 1.1.2 e 1.4.2.2). L’interpellanza Maury Pasquier117del 2017 torna di nuovo sull’attuazione di detta Risoluzione, nonché sul rapporto adottato dal Consiglio federale in risposta al precitato postulato Naef. Nella sua risposta del 10 maggio 2017 il Consiglio federale afferma di attendere le proposte del Diparti- mento federale di giustizia e polizia (DFGP), incaricato di esaminare la creazione di una base legale volta a semplificare la procedura di modifica dell’iscrizione del sesso nel registro dello stato civile. Nel dicembre 2017, l’interpellanza Ruiz118 chie- deva la messa in pratica delle raccomandazioni della CCNE. Il trattamento dei postulati Arslan119 e Ruiz120 è inoltre pendente presso il Consiglio nazionale. Questi postulati incaricano il Consiglio federale di analizzare in un rapporto i cambiamenti sul piano giuridico nonché gli adeguamenti nel registro informatizzato dello stato civile che sarebbero necessari se si introducesse un terzo genere nello stato civile.

113 16.3961 «Raccogliere dati sulle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, comprese le discriminazioni multiple» dell’8 dicembre 2016, dispo- nibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 16.3961. In questo contesto v. anche l’interpellanza del Gruppo socialista 16.3679 «Che cosa intraprende la Confedera- zione per lottare efficacemente contro le discriminazioni multiple?» del 21 settembre 2016, disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 16.3679.

114 Acronimo per lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali.

115 14.4159 «Situazione giuridica delle persone LGBTI in Svizzera. Criticità segnalate dal rapporto ECRI» dell’11 dicembre 2014, disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 14.4159. 116 15.3521 «Transgender people. Coerenza della legislazione e della prassi svizzere con la risoluzione 13742 del Consiglio d’Europa» del 4 giugno 2015, disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 15.3521, v. punto 1.4.2.2. 117 17.3032 «Garantire i diritti delle persone transgender» del 28 febbraio 2017, disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 17.3032, v. punto 1.4.2.2. 118 17.4183 «Persone intersessuali. Protezione dell’infanzia, statistiche e informazione dei medici e dei genitori» del 14 dicembre 2017, disponibile sul sito www.parlament.ch, og- getto Curia Vista n.o17.4183. 119 17.4121 «Introduzione di un terzo sesso nel registro dello stato civile» del 13 dicembre 2017, disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n.o17.4121. V. anche punto 1.3.2. 120 17.4185 «Introduzione di un terzo genere. Ripercussioni per l’ordinamento giuridico e per Infostar» del 14 dicembre 2017, disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vi- sta n. 17.4185. V. anche punto 1.3.2.

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1.7 Audizione delle persone interessate, delle autorità

dello stato civile e di professionisti del settore sanitario Nel quadro dei lavori di revisione, l’UFG ha incontrato le organizzazioni nazionali a tutela delle persone transgender (Transgender Network Switzerland; TGNS) e delle persone che presentano una variante dello sviluppo sessuale (Zwischengeschle- cht.org), equipe mediche specializzate, nonché professori di diritto e addetti allo stato civile. Tali incontri hanno avuto luogo tra aprile e agosto 2017. Una prima riunione si è svolta con l’equipe interdisciplinare dell’Inselspital di Berna, incaricata di occuparsi dei bambini che presentano una variante dello svilup- po sessuale, diretta dalla professoressa dottoressa Christa E. Flück, direttrice della divisione di endocrinologia per bambini e adolescenti, assistita dalla dottoressa Annette Kuhn, professoressa in ginecologia, nonché dai dottori Udo Rauchfleisch, professore alla facoltà di psicologia di Basilea, e Mazen Zeino, urologo. Un secondo incontro si è tenuto al Kinderspital (ospedale pediatrico) di Zurigo in presenza della dottoressa Rita Gobet, professoressa a capo del dipartimento di uro- logia pediatrica, e della dottoressa Renate Hürlimann, ginecologa e medico per adolescenti, nonché del dottor David Garcia, psichiatra a Basilea, del dottor Daniel Konrad, professore, pediatra endocrinologo, e del dottor Jürg Streuli, etico biomedi- co. L’UFG ha ricevuto anche i professori Andrea Büchler, Audrey Leuba e Thomas Geiser, titolari di cattedre di diritto civile alle università di Zurigo, Ginevra e San Gallo, una delegazione dell’associazione TGNS, poi una dell’organizzazione Zwischengeschlecht e infine alcuni rappresentanti dell’Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile e della Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile (CSC). La revisione è appoggiata da tutti gli interpellati summenzionati. Le equipe mediche insistono sul fatto che il riconoscimento della nuova identità è una tappa essenziale per le persone, a volte minorenni, che si trovano ad affrontare una crisi legata all’identità di genere. Spesso in particolare il personale scolastico e i datori di lavoro riconoscono soltanto un cambiamento ufficiale del sesso e del/i prenome/i. La presa in carico dei bambini che presentano una variante dello sviluppo sessuale da parte di un’equipe multidisciplinare è molto importante e permette anche di sostenere i congiunti, in particolare i genitori. Secondo il corpo medico, a volte è impossibile rispettare il termine di 3 giorni per comunicare il sesso del neonato alla nascita e la prassi che ne ammette la proroga dovrebbe essere codificata. TGNS vede con favore la revisione che consacra la soppressione delle esigenze mediche e del divorzio come requisiti preliminari al riconoscimento del cambiamento di sesso; questa associazione sottolinea che alcune persone transgender non riescono a identificarsi né come uomo né come donna per cui in più bisognerebbe introdurre una terza opzione di genere. Da parte sua, Zwichengeschlecht.org, che si riallaccia al Parere della CNE, non si oppone all’idea della revisione, ma non vorrebbe che l’attenzione del pubblico e della politica fosse distolta dalla sua richiesta principale, vale a dire il divieto di praticare interventi chirurgici, che, a suo avviso, continuano a essere praticati su bambini in tenerissima età incapaci di acconsentirvi liberamente. Anche

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le cerchie dello stato civile appoggiano la revisione. Essa appare urgente agli occhi dei delegati della CSC, che denunciano la diversità delle prassi giudiziarie attuali nei Cantoni e che suggeriscono l’istituzione di un’autorità specializzata incaricata di ricevere le dichiarazioni di cambiamento di sesso. I rappresentanti dell’Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile accolgono favorevolmente il fatto che il cambiamento di sesso avvenga in futuro mediante una dichiarazione resa dinanzi all’ufficiale dello stato civile e ritiene immaginabile estendere a chiunque in maniera generale la facoltà di cambiare prenome in questo modo, a prescindere dal cambia- mento di sesso.

2 Parte speciale

2.1 Modifiche del Codice civile

2.1.1 Art. 30b AP CC

2.1.1.1 Dichiarazione di modifica dell’iscrizione del sesso

dinanzi all’ufficiale dello stato civile (cpv. 1) Conformemente al Parere della CNE121, alle raccomandazioni del CSDU122 e alle Risoluzioni del Consiglio d’Europa del 2015 e del 2017123, si propone di mettere a punto una procedura semplice e rapida di cambiamento del sesso allo stato civile, fondata sull’autodeterminazione. In futuro chiunque abbia la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile, potrà fare una dichiarazione di cambiamento del sesso dinanzi all’ufficiale dello stato civile. La dichiarazione è fondata sull’autodeterminazione della persona interessata, il che significa che si basa sulla sua percezione intima. La persona deve inoltre essere fermamente persuasa che la convinzione sia duratura. Nella misura in cui la modifi- ca dell’iscrizione del sesso sarà immediatamente inserita registro dello stato civile e comunicata ai servizi amministrativi interessati, l’interessato potrà rapidamente ottenere nuovi documenti (carta d’identità, passaporto, diplomi ecc.), come chiesto

121 «Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale. Aspetti etici dell’approccio all’“intersessualità”», pag. 21 (raccomandazione n. 11); disponibile sul sito www.nek- cne.ch > Pubblicazioni > Pareri > n. 20/2012. V. anche punto 1.1.1. 122 V. studio «Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen», n. 3.4–3.7; disponibile in tedesco e francese sul sito www.skmr.ch > Geschlechterpolitik > Publikationen > Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen. V. anche lo studio specifico «Teilstudie 3: LGBTI – Juristische Analyse», pag. 25 segg. e 54 seg. (disponibile in tedesco allo stesso indirizzo). V. anche punto 1.1.1 seg. 123 Risoluzione 2048 (2015) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa «La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe», n. 3 e 6.2.1 segg. e Ri- soluzione 2191 (2017) «Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l’égard des personnes intersexes», n. 5 e 7.3.1 segg.; testi disponibili in francese e inglese sul sito www.assembly.coe.int > FR > Travaux > Documents > Textes adoptés > 2048 e 2191.

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nella precitata Risoluzione del 2015124. Queste questioni non richiedono di essere disciplinate a livello di Codice civile (CC): sarà sufficiente adeguare la regolamenta- zione d’esecuzione, ossia in particolare l’ordinanza del 28 aprile 2004125 sullo stato civile (OSC) e le direttive d’applicazione. Per principio non è permesso porre alcuna condizione per ricevere una dichiarazione di cambiamento del sesso. In particolare sono proibiti requisiti relativi all’età, alla salute nonché interventi chirurgici, in particolare la sterilizzazione e altri trattamenti medici, una diagnosi di malattia mentale o il divorzio. Conformemente ai principi generali, si presume che le dichiarazioni di modifica dell’iscrizione del sesso nel registro dello stato civile rese siano sincere. L’ufficiale stato civile rifiuta le dichiarazioni manifestamente abusive (art. 2 CC; v. anche il punto 1.2) o fatte da persone incapaci di discernimento. La capacità di discernimento è sì presunta, ma viene tuttavia verificata d’ufficio, come succede per l’identità (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC; v. anche punto 2.1.1.4). La certezza del diritto e delle transazioni è garantita dalle disposizioni generali del diritto civile, del diritto ammi- nistrativo e di quello penale. Queste norme offrono strumenti efficaci contro even- tuali abusi, permettendo di respingere le dichiarazioni abusive e di rettificare le eventuali iscrizioni non veritiere (v. punto 1.2). Teoricamente, sarebbe stato immaginabile disciplinare la materia al di fuori del Codice civile, creando una legislazione specifica. Una tale variante è però stata rigettata in quanto pregiudicherebbe la coerenza del sistema e l’applicazione del diritto. Sotto riserva di una modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (v. punto 2.2.1), non vi è bisogno di modificare altri testi legali, in particola- re la legge federale sulle sterilizzazioni126. Non è nemmeno necessario prevedere disposizioni transitorie particolari. Conformemente ai principi generali (art. 1 segg. tit. fin. CC), la revisione non avrà effetto retroattivo. A partire dalla sua entrata in vigore, le persone interessate avranno il diritto di depositare una dichiarazione di cambiamento del sesso dinanzi all’ufficiale dello stato civile. All’occorrenza, le procedure di cambiamento o di rettificazione del sesso avviate sotto il diritto previ- gente potranno essere classificate come divenute prive d’oggetto.

2.1.1.2 Scelta di nuovi prenomi in correlazione con la

dichiarazione di modifica dell’iscrizione del sesso (cpv. 2) In concomitanza con la dichiarazione di modifica dell’iscrizione del sesso, il dichia- rante potrà scegliere uno o più nuovi prenomi che saranno iscritti nel registro dello stato civile. Di fatto il prenome fa generalmente riferimento al sesso di chi lo porta. Si sottolinea che per i bambini che presentano una variante dello sviluppo sessuale, è

124 Risoluzione 2048 (2015) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa «La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe», n. 6.2.1; disponibile in francese e inglese sul sito www.assembly.coe.int > FR > Travaux > Documents > Textes adoptés > 2048. 125 RS 211.112.2

126 V. punto 1.3.3.

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opportuno scegliere un prenome epiceno, ossia un prenome che può essere usato per entrambi i sessi127. La scelta del prenome non sarà lasciata alla discrezione dell’avente diritto. Come per la comunicazione del nome in occasione della nascita di un bambino, l’ufficiale dello stato civile dovrà rifiutare i prenomi che ledono manifestamente l’interesse del bambino128. Si noti che il cambiamento di prenome indipendente da una dichiarazione di modifi- ca dell’iscrizione del sesso rimarrà soggetto alla procedura dell’articolo 30 CC. In generale si riconosce che la situazione della transessualità o della transidentità129 presenta un motivo legittimo che giustifica un cambiamento di prenome130.

2.1.1.3 Mantenimento dei rapporti retti dal diritto di

famiglia (cpv. 3) Conformemente agli standard internazionali (v. punti 1.1.2, 1.4.2.1 e 1.4.2.2), l’esis- tenza di un matrimonio o di un’unione domestica registrata non è più un ostacolo al cambiamento di sesso di uno dei partner. In altri termini, l’unione legalmente con- clusa dinnanzi all’ufficiale dello stato civile sarà mantenuta nonostante il cambia- mento di sesso di uno dei coniugi o partner registrati. In tal caso, l’ufficiale dello stato civile non potrà convertire il matrimonio in unione domestica registrata o viceversa. All’occorrenza rimarrà necessario l’intervento del giudice competente per pronunciare la dissoluzione del matrimonio131 o dell’unione domestica registrata132. Questa procedura giudiziaria permette inoltre di regolamentare le conseguenze,

127 «Intersessualità: Iscrizione e modifica del sesso e dei nomi nel registro dello stato civile», Comunicazioni ufficiali UFSC n. 140.15 del 1° febbraio 2014; disponibile sul sito www.ufsc.admin.ch > Direttive > Comunicazioni ufficiali UFSC.

128 Art. 37c cpv. 3 OSC.

129 L’associazione Transgender Network Switzerland propone di sostituire il termine «tran- sessualità», dotato di una connotazione medica, con il termine «transidentità» ritenuto più idoneo; v. la brochure «Trans* Brochure d’information rédigée par des personnes trans* pour les personnes trans* et pour toutes les autres», 2016/2017, pagg. 7 e 74; disponibile in tedesco e francese sul sito www.transgender-network.ch > Information. 130 V. Büchler / Cottier, «Transsexualität und Namensänderung», in: REC 2006, pag. 2 segg. e riferimenti citati; v. anche Bühler, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 270–270b, n. 41; Recher, «Les droits des personnes trans*», in: Droit LGBT, Droits des gays, le- sbiennes, bisexuels et transgenres en Suisse, Ziegler / Montini / Ayse Copur, Basilea 2015, pag. 131 segg.

131 Art. 111 segg. CC.

132 Art. 29 seg. della legge sull’unione domestica registrata (LUD).

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soprattutto patrimoniali133, del cambiamento di istituto giuridico, nel pieno rispetto degli interessi di ciascun coniuge o partner. Si noti che i coniugi conservano la facoltà di separarsi o di divorziare in qualsiasi momento. La separazione può essere convenuta o ordinata dal giudice nel quadro delle misure di protezione dell’unione coniugale134. Il divorzio è pronunciato su richiesta comune dei coniugi135 o su richiesta unilaterale di uno dei due al termine di un periodo di sospensione della vita comune di almeno due anni136 o senza termine di attesa quando motivi gravi, che non sono imputabili al coniuge richiedente, ren- dono impossibile la continuazione del matrimonio137. La situazione dei partner registrati è disciplinata in modo simile, ad eccezione del fatto che questo caso di dissoluzione non è previsto e che una richiesta unilaterale di dissoluzione può essere presentata da un partner dopo una separazione di un anno138. Dunque, la revisione che in questo contesto non modifica nulla del diritto vigente, prende ugualmente in considerazione nella dovuta misura gli interessi delle persone che non possono immaginarsi di continuare una vita in comune dopo il cambiamento ufficiale di sesso del loro coniuge o partner. Riassumendo, la dichiarazione di modifica dell’iscrizione del sesso non esplicherà alcun effetto sui vincoli di matrimonio e dell’unione domestica registrata e nemme- no sugli altri vincoli familiari, ossia in particolare sui vincoli di parentela139 e di filiazione140. Per quanto riguarda il figlio di una persona che ha cambiato sesso allo stato civile, per principio quest’ultima apparirà nei documenti ufficiali con il sesso con cui era iscritta alla sua nascita.

133 A tale proposito gli effetti del matrimonio e dell’unione domestica registrata sono diversi. Queste differenze hanno conseguenze soprattutto al momento della dissoluzione del rap- porto. Il matrimonio è caratterizzato da un principio di solidarietà, mentre l’unione dome- stica registrata è retta dal principio dell’indipendenza economica dei partner. Il diritto di mantenimento è pertanto disciplinato in modo più restrittivo per gli ex partner; a tale pro- posito si rimanda all’art. 130 segg. CC e all’art. 34 LUD, che nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018 rinvia in modo più ampio alle disposizioni del CC. I coniugi sposati sono invece soggetti al regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Per contratto di ma- trimonio, stipulato per atto pubblico, essi possono optare per il regime della separazione dei beni o della comunione dei beni (art. 181 segg., 221 segg., 247 segg. CC). Quest’ultimo regime non può essere scelto dai partner registrati, che d’ufficio, sono sog- getti a rapporti patrimoniali analoghi alla separazione dei beni, salvo che stipulino una convenzione per atto pubblico che permette in particolare di optare per il regime della partecipazione agli acquisti (art. 18 e 25 LUD).

134 Art. 172 segg. CC.

135 Art. 111 seg. CC.

136 Art. 114 CC.

137 Art. 115 CC

138 Art. 29 seg. LUD. Si noti che l’unione domestica registrata non è protetta in modo specia- le come la comunione coniugale: in caso di sospensione della vita comune, le misure ne- cessarie per tutelarla saranno ordinate nel quadro di una procedura analoga (art. 171 segg. CC, 17 LUD e 271 segg. e 305 seg. CPC).

139 Art. 20 seg. CC

140 Art. 270 segg. CC, a cui rinvia del resto l’art. 27a.

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2.1.1.4 Consenso del rappresentante legale (cpv. 4)

Secondo l’avamprogetto, il consenso del rappresentante legale è necessario se l’autore della dichiarazione è minorenne (n. 1), se è sotto curatela generale (n. 2) o se l’ha ordinato l’autorità di protezione degli adulti (n. 3). Questa disposizione s’ispira al vigente articolo 260 CC (consenso del rappresentante legale in caso di riconoscimento del figlio) ed è volta a tutelare le persone vulnerabi- li da dichiarazioni effettuate alla leggera. Permette di rispettare l’autodeterminazione della persona interessata, e, al contempo, di proteggerla adeguatamente. È inoltre ben nota agli ufficiali dello stato civile, i quali, essendo già competenti a ricevere il consenso del rappresentante legale dell’autore del riconoscimento del figlio (v. art. 11 cpv. 4 OSC), potranno sicuramente procedere allo stesso modo quando si tratterà di ricevere il consenso del rappresentante legale dell’autore minorenne di una dichiarazione di modifica dell’iscrizione del sesso. La prassi in materia di riconoscimento del figlio è riassunta a seguire. Il rifiuto del consenso può essere impugnato dinanzi all’autorità di protezione dei minori e degli adulti, se il rappresentante legale è un tutore o un curatore141. Il ricorso è escluso se il rifiuto è dato dal genitore. L’autorità di protezione dei minori e degli adulti può tuttavia rammentare a quest’ultimo i suoi doveri e invitarlo a riconsiderare il rifiu- to142. Se continua tuttavia a rifiutare il consenso, occorre promuovere un’azione di paternità, precisato che la procedura sarà avviata dal curatore designato dall’autorità di protezione dei minori e degli adulti143, a meno che l’interessato sia capace di discernimento e possa, quindi, agire in giudizio autonomamente. Per le persone incapaci di discernimento, l’azione di paternità s’impone in ogni caso, dal momento che la dichiarazione di paternità non è suscettibile di rappresentanza e il consenso del rappresentante legale non sopperisce all’assenza di discernimento144. In futuro questi principi potranno essere applicati per analogia alla dichiarazione concernente l’iscrizione del sesso. Se una dichiarazione non può essere ammessa, o perché manca il consenso richiesto o perché la persona interessata è incapace di discernimento (in particolare è escluso il deposito della dichiarazione da parte del rappresentante legale), occorrerà procedere conformemente alle disposizioni genera- li in vigore, vale a dire attraverso una procedura giudiziaria o una rettifica ammini- strativa. Conformemente alle Comunicazioni ufficiali UFSC n. 140.15 «Intersessua- lità: Iscrizione e modifica del sesso e dei nomi nel registro dello stato civile», le autorità dello stato civile hanno facoltà di rettificare l’iscrizione della nascita sulla

141 Art. 297 seg., 298b, 311, 327a, 327c, 419 CC.

142 Art. 307 CC.

143 Art. 306, 308 e 408 CC.

144 V. Fountoulakis / Affolter-Fringeli / Biderbost / Steck, Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Expertenwissen für die Praxis, Zurigo 2016, n. 11.41 seg. e 11.61 segg.; Guillod, Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, art. 260, n. 8 segg.; Meier / Stettler, Droit de la filiation, 5a ed., 2014, n. 107 segg., 895, 943; Schwen- zer / Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5a ed., Basilea 2014, art. 260, n. 6 segg.; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, t. II, 1, Friburgo 1987, pag. 39 segg.

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base di una corretta notificazione della nascita effettuata dal personale medico specializzato. Negli altri casi, continuerà ad imporsi una procedura giudiziaria145. La legge non stabilisce l’età in cui una persona raggiunge la capacità di discernimen- to. Occorre valutare nel singolo caso se il minore ha la capacità di agire ragionevol- mente secondo la legge146. Per analogia con l’articolo 270b CC147, la capacità di discernimento è presunta a partire dal dodicesimo anno di età, ma può essere am- messa a un’età più precoce, se si considera che un bambino prende spesso coscienza di essere un ragazzo o una ragazza al momento dell’inizio della scuola148. Le malat- tie, in particolare le turbe psichiche, non pregiudicano necessariamente la capacità di discernimento. Anche in questo caso l’autorità deve valutare nel caso concreto se l’interessato ha la capacità necessaria per determinare la propria identità e quindi per rendere la dichiarazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile, o agire in giudizio o presentare una domanda di rettifica149. In caso di dubbio, l’autorità procede alle verifiche necessarie, sollecitando in particolare il parere di un perito medico, nel quadro dell’obbligo di cooperazione della persona interessata150.

145 V. punto 1.1.1 seg. V. anche Recher, «Änderung von Name und amtlichem Geschlecht: einfach zum rechtskonformen Entscheid», in: FamPra.ch 2015, pag. 623 segg., n. III, 3. 146 DTF 134 II 235. 147 Questa disposizione rientra nelle norme sugli effetti della filiazione e riguarda quindi l’assegnazione del cognome dei genitori al figlio; si ritiene tuttavia che debba applicarsi anche al cambiamento del nome per decisione dell’autorità (DTF 140 III 577 con- sid. 3.1.2 e riferimenti citati; v. anche Geiser, «Das neue Namensrecht», relazione tenuta il 7 aprile 2012 a Lucerna, n. 3.24 segg.; disponibile in tedesco sul sito della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile sotto www.csc-statocivile.ch > Pub- blicazioni). 148 V. Nehmiz, «Aus Paul wird Paula», articolo pubblicato su Ostschweiz am Sonntag, 19 novembre 2017 e Zürcher, «Vaud et Genève se mobilisent pour les jeunes transgenres. Brochure pour le personnel scolaire, groupes pour les parents... La prise de conscience est générale, avec plusieurs projets», articolo pubblicato il 15 novembre 2017 su 24 heures. V. anche il documento della Fondazione Agnodice «Elèves transgenres Guides de bonnes pratiques lors d’une transition de genre dans un établissement scolaire et de formation», 2017, secondo il quale i bambini possono prendere coscienza della loro identità trans* a partire dai tre anni d’età, precisato che la maggior parte di essi ne prende coscienza a cin- que anni, pag. 8; disponibile su www.agnodice.ch/fr/ > Portail Enfants Adolescents Pro- ches. Secondo la brochure di Transgender Network Switzerland: «Trans* Brochure d'in- formation rédigée par des personnes trans* pour les personnes trans* et pour toutes les autres», 2016/2017, l’età della presa di coscienza si situa tra i tre e i quattro anni, pag. 37; disponibile in tedesco e francese su www.transgender-network.ch > Information. V. an- che Recher, «Änderung von Name und amtlichem Geschlecht: einfach zum rechtskon- formen Entscheid», in: FamPra.ch 2015, pag. 623 segg., n. I.

149 DTF 98 Ia 324, 88 IV 111.

150 Per quanto riguarda le autorità dello stato civile, v. art. 16 OSC. Nel caso di una procedu- ra giudiziaria v. art. 160 CPC, che comporta, tra l’altro, l’obbligo di produrre documenti, quali un certificato medico, o l’obbligo di tollerare l’ispezione oculare della persona da parte di un consulente tecnico.

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2.2 Modifica della legge federale sul diritto

internazionale privato

2.2.1 Art. 40a LDIP

Questa nuova disposizione prevede l’applicazione per analogia degli articoli 37–40 LDIP sul nome, vista la similitudine delle questioni giuridiche sollevate. Un rinvio permette di evitare di aggiungere diversi articoli. La prassi attuale ammette, sulla base dell’articolo 33 LDIP, la competenza dei tribu- nali svizzeri per constatare un cambiamento di sesso. Le decisioni straniere sono riconosciute in virtù dell’articolo 32 LDIP151. Gli Svizzeri domiciliati all’estero possono invocare il foro di necessità dei tribunali svizzeri giusta l’articolo 3 LDIP152. In futuro, il rinvio agli articoli 37 e seguenti LDIP avrà come effetto quello di fissare più chiaramente, tanto per la determinazione del sesso alla nascita quanto per la modifica successiva della sua iscrizione, la competenza, il diritto applicabile e il riconoscimento delle decisioni e degli atti stranieri in materia. L’iscrizione di una persona nel registro dello stato civile con la menzione del suo sesso, del suo prenome e degli altri suoi dati rientra nella competenza delle autorità svizzere e più precisamente degli ufficiali dello stato civile153. La determinazione del sesso alla nascita sarà di principio soggetta al diritto svizzero per le persone domiciliate in Svizzera154. Per le persone domiciliate all’estero il diritto applicabile sarà quello designato dalle regole del diritto internazionale privato dello Stato di domicilio155. In entrambe le ipotesi sarà ammessa la scelta del diritto nazionale. Conformemente al principio della nazionalità effettiva, la determinazione del sesso di un cittadino con diverse nazionalità domiciliato in uno degli Stati d’origine sarà imperativamente soggetta alle regole di quello Stato156. Concretamente la questione è rilevante per quanto concerne l’iscrizione di un terzo genere nei registri, opzione che attualmente è prevista in alcuni Stati (v. punto 1.3.2). Per quanto riguarda la modifica dell’iscrizione del sesso in Svizzera, la revisione prevede che sia resa una dichiarazione dinanzi l’ufficiale dello stato civile svizzero, precisato che una procedura giudiziaria o una rettifica amministrativa resta necessa- ria per le persone incapaci di discernimento o in assenza del consenso del rappresen- tante legale (v. punto 2.1.1.4). Sul piano internazionale, la competenza sarà data all’autorità del luogo di domicilio della persona interessata157. Gli Svizzeri senza domicilio in Svizzera (ivi comprese le persone con due o più nazionalità) avranno la

151 Bucher, Commentaire romand / Loi sur le droit international privé, Convention de Luga- no, Basilea 2011, ad art. 33, n. 4. 152 DTF 143 III 284, consid. 5.3 e 119 II 264, consid. 7. Nella DTF 143, il Tribunale federale cita una parte della dottrina e suggerisce d’ispirarsi agli art. 39 – 42 LDIP per quanto ri- guarda la competenza diretta.

153 Art. 8 lett. d, 9, 15, 15a, 20, 20b, 37c OSC.

154 Art. 37 cpv. 1 prima ipotesi, in combinato disposto con l’art. 40a AP LDIP. 155 Art. 37 cpv. 1 seconda ipotesi, in combinato disposto con l’art. 40a AP LDIP. 156 Art. 37 cpv. 2 e art. 23 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 40a AP LDIP. V. Bucher / Bonomi, Droit international privé, Basilea 2013, pag. 171.

157 Art. 38 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 40a AP LDIP.

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facoltà di presentare la dichiarazione presso l’ufficiale dello stato civile competente del loro Cantone d’origine o di agire in giudizio o presentare una domanda di rettifi- ca presso le autorità competenti di questo Cantone158. Il rinvio alle disposizioni sul nome ha per effetto di assoggettare al diritto svizzero la determinazione del sesso e la sua modifica allo stato civile, ivi compresi i requisiti e gli effetti di un tale cambiamento159. Si noti che, secondo la revisione (v. pun- to 2.1.1.1), la dichiarazione di modifica dell’iscrizione del sesso in sé non sarà più sottoposta ad alcuna condizione. Il cambiamento di sesso non influirà sui rapporti di filiazione esistenti, sull’autorità parentale o sul diritto di custodia, che continueranno a essere disciplinati dalle regole esistenti in materia160. La modifica della menzione del sesso avvenuta all’estero sarà riconosciuta in Sviz- zera nella misura in cui sia valida nello Stato di domicilio o nello Stato nazionale dell’interessato161. La nuova regolamentazione concerne il riconoscimento della sola modifica della menzione del sesso, senza coprire eventuali effetti accessori di una decisione straniera, come la dissoluzione di un matrimonio o di un’unione domestica registrata esistente, che avverrebbe contemporaneamente al cambiamento di sesso di uno dei coniugi o partner. Il riconoscimento di tali effetti rimarrà soggetto a norme specifiche162. La trascrizione del sesso nel registro dello stato civile svizzero avverrà conforme- mente ai principi svizzeri sulla tenuta dei registri163. Il rinvio all’articolo 40 LDIP costituisce la base legale per l’iscrizione del sesso secondo i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. Questo è già il caso per i nomi, che devono imperativamente essere iscritti in caratteri latini (caratteri secondo la norma ISO 8859-15) e in una delle categorie previste, vale a dire cognomi, nomi e altri nomi ufficiali (art. 24 e 80 OSC). L’applicazione dei principi svizzeri sulla tenuta dei registri, grazie al rinvio nel nuovo articolo 40a all’articolo 40 LDIP, permetterà di evitare che si debba trascrivere una categoria di sesso sconosciuta dal nostro sistema giuridico. L’ordinamento giuridico svizzero è binario (maschile / femminile) e l’avamprogetto non prevede di introdurre un terzo genere. Come per i sistemi di controllo degli abitanti, è possibile tuttavia che in futuro il registro dello stato civile venga adattato per permettere l’iscrizione di persone provenienti dall’estero, in particolare dalla Germania, che non sono registrate come appartenenti né al sesso maschile né a quello femminile (v. punto 1.3.2). Un tale adeguamento, essenzialmente di carattere tecnico, richiederà eventualmente una modifica delle disposizioni d’esecuzione e permetterà di evitare situazioni poco chiare, poiché in Svizzera vi sarà un’iscrizione identica a quella dello Stato d’origine dell’interessato. In questo modo sarà anche possibile premunirsi contro il moltiplicarsi di menzioni sessuali totalmente scono- sciute nelle concezioni occidentali. Esistono infatti culture che conoscono più di tre sessi. Se tali tipologie fossero previste nella legislazione di uno Stato straniero, è

158 Art. 38 cpv. 2 e art. 23 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 40a AP LDIP.

159 Art. 38 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 40a AP LDIP.

160 Art. 66 segg. e 85 LDIP.

161 Art. 39 in combinato disposto con l’art. 40a AP LDIP.

162 Art. 45a, 65, 65d LDIP.

163 Art. 40 in combinato disposto con l’art. 40a AP LDIP.

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importante che una norma legale permetta di rifiutare la trascrizione di una tale categoria sessuale nel registro dello stato civile svizzero.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Fatta eccezione per l’adeguamento delle ordinanze in materia di stato civile e dei documenti d’identità (v. punto 1.5), l’adozione di direttive e l’approntamento di informazioni, l’introduzione di una dichiarazione concernente il sesso allo stato civile, con contemporanea scelta di uno o più nuovi prenomi, non avrà ripercussioni per la Confederazione. Questi lavori saranno effettuati nel quadro delle risorse esistenti.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L’attuazione della presente revisione implicherà per gli uffici dello stato civile soltanto pochi cambiamenti per quanto riguarda la tenuta del registro informatizzato dello stato civile (Infostar). Infatti, già oggi le decisioni di cambiamento del sesso e di prenome/i devono essere registrate in Infostar. I tribunali saranno leggermente sgravati, dato che le dichiarazioni di modifica dell’iscrizione del sesso con la scelta dei nuovi prenomi dovranno generalmente essere presentate agli ufficiali dello stato civile. Nella misura in cui l’attività dei servizi dello stato civile sarà coperta da appropriati emolumenti, la revisione sarà finanziariamente neutrale.

3.3 Ripercussioni sociali ed economiche

La revisione prevista migliora notevole la situazione delle persone transgender o che presentano una variante dello sviluppo sessuale. In futuro, l’adeguamento del loro stato civile (menzione del sesso e prenome) sarà più semplice e rapido. Dall’altra parte, la presente revisione non mette in questione il principio binario dei sessi (maschile / femminile), rispettando al contempo la certezza del diritto dal momento che diverse cautele permettono di rettificare un’iscrizione d’ufficio e lottare contro eventuali abusi (v. punto 1.2).

3.4 Ripercussioni sotto il profilo dell’uguaglianza tra

uomo e donna La presente revisione mira a semplificare la modifica dell’iscrizione del sesso e dei prenomi nei registri dello stato civile. Va a vantaggio di uomini e donne in misura

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uguale e protegge specificatamente le persone che non s’identificano con le catego- rie correnti e con i ruoli e le norme comportamentali ad esse associati164.

3.5 Ripercussioni per le infrastrutture informatiche

La revisione non ha ripercussioni dirette obbligatorie per le infrastrutture informati- che. Di per sé, il cambiamento di sesso, che è attualmente comunicato dai tribunali che l’hanno pronunciato, è già iscritto nel registro informatizzato dello stato civile (Infostar). Considerato il numero relativamente esiguo di casi, sarebbe possibile non modificare affatto Infostar, mantenendo gli attuali modelli di registrazione. Si sotto- linea, però, che questa procedura è relativamente complessa. Attualmente l’ufficiale dello stato civile deve procedere in diverse fasi, soprattutto se la persona interessata è sposata o ha figli. La revisione prevede pertanto delle semplificazioni.

4 Programma di legislatura

Il presente progetto non figura nel programma di legislatura 2015–2019165. Confor- memente alla guida sull’analisi d’impatto sull’uguaglianza tra donne e uomini nei progetti legislativi dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU)166, la situazione delle persone transgender o che presentano una variante dello sviluppo sessuale deve essere presa in considerazione in modo accurato.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull’articolo 122 della Costituzione (Cost.)167, che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto civile. Conforme- mente al mandato dell’articolo 35 Cost., il progetto attua diversi diritti fondamentali (diritto al rispetto della dignità umana e dell’integrità fisica, diritto all’autodeter- minazione come elemento della protezione della sfera privata, diritto di essere trattati in modo non discriminatorio168). Per i dettagli si rinvia ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.3.3, 1.4.1.1, 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del presente rapporto.

164 V. la «Guide sur l’analyse d’impact sur l’égalité entre femmes et hommes dans les projets législatifs» dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU), pag. 17; di- sponibile in francese e tedesco sul sito www.ebg.admin.ch > Temi > Diritto > Analisi d’impatto sull’uguaglianza. 165 FF 2016 4605 166 Pag. 8; disponibile in francese e tedesco sul sito www.ebg.admin.ch > Temi > Diritto > Analisi d’impatto sull’uguaglianza. 167 RS 101

168 Art. 7, 8 cpv. 2, 10 cpv. 2, 13 Cost.

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In particolare, il legislatore si può fondare sulla sua competenza legislativa in mate- ria di diritto civile (art. 122 Cost.) per prevedere il mantenimento di un matrimonio dopo il cambiamento di sesso di uno dei coniugi. Una simile unione non è contraria alla garanzia dell’istituto del matrimonio secondo l’articolo 14 Cost.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera La presente revisione è compatibile in tutti i suoi punti con gli impegni internaziona- li della Svizzera come descritti ai punti 1.4.1–1.4.2.2

5.3 Forma dell’atto

Il presente progetto definisce disposizioni importanti che fissano norme di diritto. Tali disposizioni concernono i diritti e gli obblighi delle persone, i compiti e le com- petenze delle autorità e gli obblighi dei Cantoni nell’attuazione e nell’esecuzione del diritto federale. Simili disposizioni devono essere emanate sotto forme di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.).

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene disposizioni relative a sovvenzioni, crediti d’impegno o fondi di spesa.

5.5 Delega di competenze legislative

Il diritto in vigore prevede norme che implicano la delega di competenze legislative e che quindi obbligano il Consiglio federale a emanare disposizioni mediante ordi- nanza (art. 43a, 45a e 48 CC).

5.6 Conformità alla legislazione sulla protezione dei dati

Il progetto è conforme alle norme in materia di protezione dei dati. L’articolo 43a capoversi 1–3 CC incarica il Consiglio federale di disciplinare tali questioni169. Le necessarie disposizioni di protezione dei dati delle persone transgender o che presen- tano una variante dello sviluppo sessuale, nonché dei loro congiunti, saranno intro-

169 Si noti che è in corso una revisione (v. messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla mo- difica di altri atti normativi, FF 2017 5939).

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dotte nell’ordinanza sullo stato civile, che sancisce il segreto professionale delle autorità dello stato civile e un diritto d’accesso ai dati personali molto limitato170.

170 V. cap. 6 OSC (art. 44–61).

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