Lexipedia

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.2 Ufficio federale di topografia swisstopoFehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

Revisione parziale dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)

Rapporto esplicativo

del 10 agosto 2018

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

Indice 1 Introduzione..................................................................................................................................... 3 1.1 Situazione iniziale ...................................................................................................................... 3 1.2 Punto di avvio della revisione parziale ....................................................................................... 3 1.3 Procedura di revisione partecipativa .......................................................................................... 4 2 Punti essenziali dell’avamprogetto .................................................................................................. 4 2.1 Punti principali della revisione .................................................................................................... 4 2.2 Questioni fondamentali esaminate............................................................................................. 4 2.2.1 Osservazioni preliminari ........................................................................................................ 4 2.2.2 Orientamento, obiettivo e scopo del Catasto RDPP ............................................................. 5 2.2.3 Il Catasto RDPP come compito comune .............................................................................. 6 2.2.4 Contenuto e ulteriori funzioni del Catasto RDPP .................................................................. 6 2.2.5 L’efficacia giuridica ai sensi dell’articolo 17 della legge sulla geoinformazione ................... 6 2.2.6 La responsabilità secondo l’articolo 18 della legge sulla geoinformazione .......................... 7 2.3 Ulteriori modifiche esaminate ..................................................................................................... 8 2.3.1 Articolo 5 capoverso 2 .......................................................................................................... 8 2.3.2 Procedura d’iscrizione (Art. 5–8) .......................................................................................... 8 3 Commento alle singole disposizioni ................................................................................................ 9 3.1 Articolo 2 .................................................................................................................................... 9 3.2 Articolo 3 .................................................................................................................................... 9 3.3 Articolo 3a. ................................................................................................................................. 9 3.4 Articolo 7 .................................................................................................................................... 9 3.5 Sezione 3a.: Indicazione concernente il registro fondiario, informazioni supplementari ......... 10 3.5.1 Articolo 8a ........................................................................................................................... 10 3.5.2 Articolo 8b ........................................................................................................................... 11 3.6 Sezione 4: Forme di accesso ................................................................................................... 12 3.6.1 Articolo 9 ............................................................................................................................. 12 3.6.2 Articoli 10 e 11 .................................................................................................................... 12 3.6.3 Articolo 12 ........................................................................................................................... 13 3.6.4 Articoli 14 e 15 .................................................................................................................... 13 3.7 Articolo 16 ................................................................................................................................ 14 3.8 Articolo 20 ................................................................................................................................ 14 3.9 Sezione 10: Disposizioni finali ................................................................................................. 14 3.9.1 Osservazioni preliminari ...................................................................................................... 14 3.9.2 Articoli 26- 30 ...................................................................................................................... 14 3.9.3 Articolo 31 ........................................................................................................................... 14 3.9.4 Articolo 32 ........................................................................................................................... 14 4 Conseguenze finanziarie e per il personale .................................................................................. 14 4.1 Conseguenze finanziarie ......................................................................................................... 14 4.2 Conseguenze per il personale ................................................................................................. 15

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 2/15

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

1 Introduzione

1.1 Situazione iniziale

Con gli articoli 16 segg. della legge federale sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI, RS 510.62) sono state create le basi giuridiche per un Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP). La legge stessa tuttavia contiene solo poche norme concernenti il Catasto. L’articolo 16 capoverso 5 della legge sulla geoinformazione affida in larga misura al Consiglio federale il compito di disciplinare il Catasto RDPP; la delega legislativa comprende in particolare la definizione di requisiti minimi in materia di catasto relativamente all’organizzazione, alla tenuta, all’armonizzazione dei dati, alla qualità dei dati e alla procedura.

In 2 settembre 2009 il Consiglio federale ha quindi emanato l’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP, RS 560.622.4), entrata in vigore il 1° ottobre 2009. L’OCRDPP è corredata da istruzioni dettagliate. 1 L’ordinanza prevede l’introduzione del Catasto RDPP in due tappe: i Cantoni coinvolti nella prima fase (Berna, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Nidwaldo, Obvaldo, Turgovia, Zurigo) hanno introdotto il Catasto entro il 1° gennaio 2014 (art. 26 cpv. 1 lett. a OCRDPP), quelli della seconda tappa (tutti gli altri Cantoni) dovranno introdurlo al più tardi entro il 1° gennaio 2020 (art. 26 cpv. 1 lett. b OCRDPP). L’introduzione del Catasto è stata coordinata e seguita da un organo di accompagnamento (art. 31 OCRDPP); quest’ultimo era composto da rappresentanti delle conferenze specialistiche cantonali, dei competenti servizi specializzati della Confederazione, dei Comuni nonché della GCG in qualità di organo di coordinamento della Confederazione. I Cantoni coinvolti nella prima tappa sono inoltre tenuti a operare una valutazione del primo intero anno d’esercizio e a fare rapporto su di esso (art. 26 cpv. 1 lett. a OCRDPP). Il rapporto sulle esperienze della prima tappa è disponibile dal mese di dicembre del 2015 2 e contiene anche proposte concernenti la modifica dell’OCRDPP3.

La legge impone al Consiglio federale di verificare, entro sei anni dalla sua introduzione, la necessità, l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità del Catasto RDPP e di presentare un rapporto alle Camere federali (art. 43 LGI). Il termine di sei anni inizia a decorrere a partire dal 2016; il Consiglio federale farà pertanto rapporto al Parlamento al più tardi nel 2021. La valutazione esterna è stata tuttavia avviata già nel 2017 con una cosiddetta misurazione baseline.

1.2 Punto di avvio della revisione parziale

Nel corso della prima tappa dell’introduzione e nei due anni successivi sono state presentate all’Ufficio federale di topografia (swisstopo) alcune proposte e richieste di modifica tramite canali diversi: - nel rapporto sulle esperienze della prima tappa; 4 - attraverso la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) dei Cantoni; - tramite l’organo di accompagnamento e i suoi sottogruppi; - sotto forma di risultati di progetti prioritari; - in singoli casi, tramite le amministrazioni cantonali.

Tra la DCPA e swisstopo è stato negoziato un cosiddetto mandato di verifica contenente in parte questioni di principio (cfr. in proposito di seguito anche il paragrafo 2.2). 5 Tutte le domande formulate nel mandato di verifica della DCPA hanno potuto essere trattate e chiarite all’interno del gruppo peritale ed è stato possibile elaborare un approccio comune per l’ulteriore modo di procedere. Gran parte dei risultati è già confluita nella presente revisione dell’OCRDPP.

Già da una prima analisi delle proposte di miglioramento è emerso che non è possibile attendere la disponibilità della valutazione prescritta dalla legge (art. 43 LGI) nel 2021 e il suo esame in Parlamento per procedere a una revisione dell’OCRDPP. Per questo motivo è stata avviata una

1 Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) del 2 settembre 2009. 2 Catasto RDPP: Rapporto sulle esperienze della prima tappa 2012-2015, Versione 1.0 dell’8 dicembre 2015. 3 cfr. Rapporto sulle esperienze (nota 2), par. 5.2, p. 36. 4 cfr. Rapporto sulle esperienze (nota 2), par. 5.2, p. 36. 5 Mandato di verifica del Catasto RDPP del 30 maggio 2017, concretizzazione della decisione 8.4 dell’assemblea plenaria della DCPA del 3 marzo 2017. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 3/15

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

revisione parziale che mira a modificare l’ordinanza entro la scadenza prevista per l’introduzione completa del Catasto, ossia per il 1° gennaio 2020.

1.3 Procedura di revisione partecipativa

Nel quadro della preparazione di atti normativi federali rientranti nel campo d'applicazione della presente legge e concernenti la competenza e gli interessi dei Cantoni, dei Comuni e delle organizzazioni partner, la legge impone alla Confederazione di assicurare in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner (art. 35 LGI). Per questo motivo swisstopo ha deciso di incaricare della revisione parziale dell’OCRDPP un gruppo peritale a cui oltre a collaboratrici e collaboratori dell’Ufficio federale hanno preso parte anche rappresentanti delle seguenti istituzioni: - due rappresentanti di CadastreSuisse; - due rappresentanti della CCGEO; - due rappresentanti delle Città; - due giuriste/i dei Cantoni; - un rappresentante del GCG.

I Cantoni hanno coinvolto tra l’altro il Prof. Dr. Thomas Sutter-Somm dell’Università di Basilea in qualità di giurista. È stato così possibile assicurare che anche le conoscenze concernenti il registro fondiario fossero rappresentate all’interno del gruppo peritale. Quest’ultimo è stato accompagnato sotto il profilo giuridico e legislativo proprio dall’esperto esterno che aveva già accompagnato swisstopo nell’elaborazione e nell’introduzione del diritto in materia di geoinformazione.

Il gruppo peritale ha seguito un piano di trattazione consecutiva e ha affrontato i temi in esso definiti sulla base di factsheet. Solo in una seconda fase sono state trattate le modifiche concrete dell’OCRDPP.

2 Punti essenziali dell’avamprogetto

2.1 Punti principali della revisione

La revisione parziale dell’OCRDPP è iniziata senza un obiettivo di revisione prestabilito ed era inizialmente aperta nei suoi risultati. Nell’ambito di una trattazione approfondita di tutte le proposte di modifica e le questioni di natura sostanziale, sono emersi i seguenti punti principali della revisione: - chiara distinzione tra la funzione di base del Catasto e le funzioni supplementari (cfr. di seguito spiegazioni relative all’art. 2); - semplificazione dell’estratto (cfr. di seguito spiegazioni relative all’art. 10); - rinuncia all’autenticazione dell’estratto (cfr. di seguito spiegazioni relative agli art.14 e 15); - base giuridica per i contributi della Confederazione ai costi di ulteriore sviluppo del Catasto (cfr. di seguito spiegazioni relative all’art. 20); - continuazione dell’attività dell’organo di accompagnamento per i quattro anni d’esercizio successivi alla conclusione della valutazione (cfr. di seguito spiegazioni relative all’art. 31); - abrogazione, rispettivamente adeguamento delle disposizioni transitorie (cfr. di seguito spiegazioni relative agli art. 26–30 e all’art. 32).

La revisione entrerà in vigore per la data in cui il Catasto RDPP dovrà essere stato introdotto su tutto il territorio nazionale, ossia il 1° gennaio 2020.

2.2 Questioni fondamentali esaminate

2.2.1 Osservazioni preliminari

In particolare anche sulla base delle richieste della DCPA 6, nel quadro dei lavori di revisione sono stati esaminati i seguenti complessi di questioni di principio: - orientamento, obiettivo e scopo del Catasto RDPP;

6 cfr. mandato di verifica (nota 5). Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 4/15

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

- il Catasto RDPP come compito comune, comprese le questioni inerenti al suo finanziamento; - l’alta vigilanza da parte della Confederazione; - il contenuto e le funzioni supplementari del Catasto RDPP; - la conciliabilità dell’effetto di pubblicità con il carattere dichiarativo; - la dualità del registro fondiario e del Catasto RDPP; - la responsabilità ai sensi dell’articolo 18 della legge sulla geoinformazione; - l’ulteriore sviluppo del Catasto, in particolare l’inclusione di nuovi temi o contenuti del Catasto.

La trattazione di questi aspetti di principio ha toccato in parte anche norme di legge che non erano a disposizione nell’ambito della revisione parziale dell’OCRDPP. Poiché la discussione ha portato alla conclusione che non si impongono modifiche, nel presente rapporto esplicativo concernente la revisione parziale dell’OCRDPP si rinuncia a un resoconto a questo riguardo.

Di seguito vengono illustrati i risultati di singole verifiche che rivestono un’importanza diretta per la revisione parziale in oggetto.

2.2.2 Orientamento, obiettivo e scopo del Catasto RDPP

In un’ottica storica e giuridica è possibile sintetizzare l’orientamento del Catasto RDPP in modo complessivamente positivo nel modo seguente: - il Catasto RDPP ha lo scopo di rappresentare le restrizioni di diritto pubblico della proprietà in aggiunta alle informazioni di diritto privato del registro fondiario, in modo aggregato e centralizzato, in forma affidabile e armonizzata. - Il Catasto RDPP deve essere accessibile per tutte le persone in forma informatizzata e con basse soglie di accesso. - Il Catasto RDPP si orienta a una vasta cerchia di utenti che comprende in particolare i proprietari di fondi (privati), gli attori privati del mercato immobiliare e le amministrazioni pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. - Il Catasto RDPP ha in particolare lo scopo di creare sicurezza nel commercio immobiliare e di aumentare l’efficienza della pubblica amministrazione.

Questo orientamento corrisponde anche alla concezione dell’e-government in Svizzera così com’è stata definita con la Strategia di e-government Svizzera7.

L’orientamento del Catasto può essere inoltre descritto in forma negativa, in quanto non vi sono punti di riferimento secondo cui il Catasto RDPP sarebbe stato pensato come un sistema peritale. Naturalmente ciò non esclude che il Catasto RDPP possa fungere anche da sistema peritale per la pubblica amministrazione.

Secondo la valutazione esterna del Catasto RDPP (INTERFACE), durante la prima tappa circa 290'000 persone proprietarie di un fondo hanno richiesto informazioni in merito alle condizioni giuridiche quadro concernenti l’utilizzo del proprio fondo 8. Ciò dimostra che il Catasto RDPP non è un sistema peritale. La valutazione giunge al seguente giudizio complessivo: 9 - nei gruppi target è percepita l’esigenza di una messa a disposizione centralizzata di dati sulle RDPP nel geoportale dei Cantoni. - Dove è già possibile utilizzarlo, il Catasto può essere definito adeguato. - Per la grande maggioranza degli utenti del Catasto appartenenti a gruppi target professionali si rilevano dei guadagni di efficienza. Una contrapposizione di costi e risparmi consente di operare diverse valutazioni relative all’economicità: già soltanto considerando tre gruppi target selezionati (Comuni, notai e geometri), si rileva che ai costi d’esercizio dei Cantoni pilota corrisponde un’utilità annua superiore per questi gruppi target. - In particolare, un confronto incrociato tra gruppi target di Cantoni con e senza Catasto RDPP mostra che il Catasto sta già esplicando degli effetti. 7 Strategia di e-government Svizzera, firmata dal Consiglio federale, dalla Conferenza dei Governi cantonali e dai comitati dell’Unione delle Città svizzere e dell’Associazione dei Comuni svizzeri alla fine del 2015 . 8 https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-oereb/publication/publication.download/cadastre- internet/de/documents/oereb-reports/Bericht-Evaluation-de.pdf 9 https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-oereb/publication/publication.download/cadastre- internet/de/documents/oereb-reports/Bericht-Evaluation-de.pdf Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 5/15

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

L’attuale orientamento del Catasto RDPP voluto dal legislatore è evidentemente efficace.

2.2.3 Il Catasto RDPP come compito comune

Si parla di compito comune quando la responsabilità per l’adempimento dei compiti è sostenuta congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.10 A livello legislativo il Catasto RDPP è espressamente sancito come compito comune,11; questo soprattutto perché è stato stabilito che la Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente il Catasto RDPP (art. 39 cpv. 1 LGI).

Il controllo del compito comune del Catasto RDPP ha luogo mediante accordo di programma (art. 39 cpv. 1 LGI). A prescindere dal fatto che questo aspetto è stato sancito a livello legislativo e che l’OCRDPP non può derogarvi, il controllo mediante accordo di programma è stato sempre giudicato appropriato. Nell’ambito della valutazione prescritta dalla legge (art. 43 LGI) occorrerà peraltro eventualmente affrontare ancora una volta la domanda se l’accordo di programma sia davvero necessario.

I costi dell’ulteriore sviluppo del Catasto RDPP dovranno essere documentati esplicitamente nella base giuridica concernente il finanziamento (cfr. di seguito spiegazioni relative all’art. 20).

2.2.4 Contenuto e ulteriori funzioni del Catasto RDPP

Partendo dall’articolo 16 della legge sulla geoinformazione, l’articolo 3 OCRDPP definisce il contenuto del Catasto RDPP. L’articolo 12 OCRDPP (ora art. 8b) disciplina le informazioni supplementari consentite per il Catasto RDPP, ma che non fanno parte formalmente del suo contenuto. Anche l’attuale articolo 12 OCRDPP definisce così il contenuto del Catasto nel senso di una delimitazione negativa. Esistono restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP) che hanno effetti giuridici anticipati. Ciò vale ad esempio in molti Cantoni secondo la legislazione in materia di pianificazione, per i piani di utilizzazione esposti al pubblico ma non ancora decisi, rispettivamente per i piani di utilizzazione già decisi ma non ancora autorizzati dal Cantone. Esiste un interesse generale a rendere riconoscibili le RDPP con effetto anticipato nel Catasto RDPP. Per questo è stato proposto da diverse istanze di estendere il contenuto del Catasto di RDPP passate in giudicato/entrate in vigore di cui all’articolo 3 OCRDPP alle RDPP con effetti anticipati.

L’articolo 16 della legge sulla geoinformazione non stabilisce in modo esplicito che il contenuto del Catasto può accogliere soltanto RDPP passate in giudicato/entrate in vigore. Il materiale relativo all’articolo 16 della legge sulla geoinformazione suggerisce tuttavia che possono far parte del contenuto del Catasto unicamente le RDPP passate in giudicato/entrate in vigore. 12 Per questo motivo e per altre ragioni oggettive è stato deciso infine di mantenere invariato il disciplinamento del contenuto del Catasto. È invece emersa la necessità di delimitare in modo più chiaro il contenuto e le funzioni supplementari del Catasto nell’ordinanza (cfr. di seguito spiegazioni relative all’art. 2).

2.2.5 L’efficacia giuridica ai sensi dell’articolo 17 della legge sulla geoinformazione In vista dei lavori di revisione dell’OCRDPP è stata tematizzata anche l’efficacia giuridica del Catasto. Così, la DCPA dubita ad esempio che l’articolo 17 della legge sulla geoinformazione possa essere rispettato a fronte del carattere dichiarativo del Catasto RDPP.

L’efficacia giuridica del Catasto RDPP è disciplinata dall’articolo 17 della legge sulla geoinformazione. Nell’OCRDPP non si trovano (ulteriori) norme concernenti l’efficacia giuridica del Catasto RDPP. La domanda non riguarda pertanto per principio l’OCRDPP e dunque nemmeno la sua revisione parziale.

L’effetto dichiarativo di una pubblicazione in un organo o in uno strumento di pubblicazione significa che alla pubblicazione non è attribuita alcuna efficacia giuridica materiale e di diritto procedurale. Questo a differenza dell’effetto costitutivo, che implica che la nascita del diritto dipende dalla pubblicazione, rispettivamente dall’iscrizione in un registro. Per quanto riguarda le RDPP pubblicate, il

10 cfr. BERNHARD W ALDMANN/EMANUEL BORTER, BSK BV, art. 46, n. marg. 27. 11 Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006 (messaggio LGI), FF 2006 7165, p. 7184 e p. 7221. 12 Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006 (messaggio LGI), FF 2006 7165, p. 7208. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 6/15

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

Catasto RDPP ha un effetto meramente dichiarativo: «Possono generare restrizioni di diritto pubblico della proprietà vincolanti per i proprietari fondiari unicamente decisioni adottate dalle competenti autorità.»13 Non esiste alcun motivo razionale per cui l’effetto pubblicitario positivo e un effetto puramente dichiarativo debbano essere in conflitto tra loro. Se una RDPP è pubblicata nel Catasto RDPP, gode dello status di informazione considerata nota, senza che ciò comporti alcuna affermazione circa la sua esattezza e senza ulteriore efficacia giuridica. Se una RDPP non viene accidentalmente pubblicata nel Catasto RDPP non è considerata nota, senza che ciò influenzi la sua validità giuridica.

Una modifica a livello legislativo non è attualmente oggetto di discussione, né si impone sul piano giuridico. Si reputa invece necessario un chiarimento nell’OCRDPP per quanto concerne gli effetti giuridici per quanto concerne le ulteriori funzioni del Catasto RDPP (cfr. di seguito spiegazioni relative all’art. 2).

2.2.6 La responsabilità secondo l’articolo 18 della legge sulla geoinformazione

In vista dei lavori di revisione all’OCRDPP è stata tematizzata anche la responsabilità per la tenuta del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP). Diversi attori (ad es. la DCPA, i Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città) chiedono per quale motivo nel messaggio concernente la legge sulla geoinformazione si sia parlato di una responsabilità fondata sulla fiducia se l’articolo 18 della geoinformazione intende riprodurre, con la responsabilità per la tenuta del Catasto RDPP, la responsabilità di cui all’articolo 955 del Codice civile svizzero (CC, RS 210) che costituisce invece una responsabilità causale.

Secondo l’articolo 18 della legge sulla geoinformazione, riguardo alla tenuta del Catasto esiste una responsabilità causale di diritto civile prevista da una legge specifica e ispirata alla responsabilità per la tenuta del registro fondiario ai sensi dell’articolo 955 del Codice civile svizzero. 14 Questa responsabilità prevale sulla responsabilità statale generale della Confederazione e dei Cantoni. 15 La responsabilità ai sensi dell’articolo 18 della legge sulla geoinformazione è limitata ai compiti e alle attività che il diritto pubblico della Confederazione assegna espressamente al servizio responsabile per la tenuta del Catasto (elenco esaustivo): 16 - ricezione e verifica dei geodati di base (art. 6 OCRDPP); - garanzia dell’esattezza delle indicazioni concernenti la data dell’iscrizione o dell’ultima modifica dei dati (art. 7 cpv. 2 OCRDPP); - garanzia dell’accesso al geoservizio e del suo corretto funzionamento (art. 9 OCRDPP); - allestimento di estratti (art. 10 OCRDPP);

Il tanto citato riferimento alla responsabilità fondata sulla fiducia nel messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione17 è errato - quanto meno nel punto in cui è stato pubblicato. Lo si evince peraltro già dal testo del messaggio che segue tale affermazione 18.

Dell’inesattezza dei geodati di base di diritto federale o cantonale creatasi presso il servizio competente ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione (ad es. durante la digitalizzazione di piani analogici) e non nell’ambito della tenuta del Catasto RDPP il Cantone non è responsabile ai sensi dell’articolo 18 della legge sulla geoinformazione. Può essere tuttavia eventualmente ritenuto responsabile, in qualità di esercente di un geoservizio, nell’ambito della responsabilità dello Stato. Il diritto federale impone al servizio competente di garantire la disponibilità duratura del rispettivo set di geodati (art. 9 cpv. 1 LGI) e la sua disponibilità all’interno di un

13 Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006 (messaggio LGI), FF 2006 7165, p. 7209. 14 Nel materiale concernente la LGI si precisa espressamente che si tratta di " una norma particolare in materia di responsabilità del diritto civile federale", cfr. Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006 (messaggio LGI), FF 2006 7165, p. 7209; dello stesso parere è anche DANIEL KETTIGER, Der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, ZBGR 3/2010, p. 151; che si tratta di una responsabilità causale è confermato anche da MEINRAD HUSER, Publikation von Eigentumsbeschränkungen − neue Regeln, BR 1/2010, p. 175. 15 cfr. TOBIAS JAAG, Staats- und Beamtenhaftung, 3. ed., Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SVBR), Basilea 2017, n. marg. 22 segg.; KURT MEIER, Orientierungshilfen im Dschungel der Staatshaftung, plädoyer 4/08, S. 40; TSCHANNEN, PIERRE/ZIMMERLI, ULRICH/MÜLLER, MARKUS, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Berna 2014 § 62, n. marg. 11. 16 cfr. KETTIGER (nota 14), p. 151; IVANOV, DANIELA/ROTH, MARIUS/FLEINER, THOMAS: Rechtliche Grundlagen im Projekt "ÖREBLex", Gutachten erstellt im Auftrag des Kantons Thurgau, Zentrum für Rechtsinformation – ZRI, Zurigo, del 31 ottobre 2012 p. 35 segg. 17 cfr. Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006 (messaggio LGI), FF 2006 7165, p. 7209 segg. 18 cfr. Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006 (messaggio LGI), FF 2006 7165, p. 7209. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 7/15

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

geoservizio. L’offerta di geodati di base di diritto federale nell’ambito di un geoservizio costituisce dunque sempre un’attività ufficiale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità, LResp, RS 170.32), rispettivamente ai sensi del diritto cantonale in materia di responsabilità dello Stato. Dal punto di vista contenutistico e qualitativo, i geodati di base di diritto federale sono disciplinati giuridicamente in misura rilevante dalla legislazione specialistica, dal diritto in materia di geoinformazione e dal modello di geodati; l’erroneità dei geodati di base viola pertanto di regola delle norme di legge. La messa a disposizione di geodati di base erronei nel quadro del mandato ufficiale costituisce pertanto una illiceità che può avere delle conseguenze in termini di responsabilità.19

Poiché possono coesistere in parallelo diversi motivi di responsabilità, in alcune costellazioni particolari oltre alla responsabilità dello Stato può sussistere anche una responsabilità fondata sulla fiducia per i geodati di base. Nel caso del Catasto RDPP, una simile responsabilità fondata sulla fiducia può esistere teoricamente soltanto riguardo agli estratti. Un estratto del Catasto RDPP costituisce sempre un’informazione dell’autorità competente in risposta a una richiesta individuale e sufficientemente concretizzata e può pertanto fungere per principio da base per una responsabilità fondata sulla fiducia. Ai fini della restrizione della proprietà non sono tuttavia determinanti le informazioni del Catasto RDPP, bensì i documenti originali delle decisioni.20 A questa circostanza si fa espressamente riferimento nell’estratto con la seguente dicitura standard: «Il contenuto del Catasto RDPP si considera noto. Il Canton [xxx] non può essere ritenuto responsabile per la precisione e l'affidabilità dei documenti legislativi in formato elettronico. L'estratto ha carattere puramente informativo e non è in particolare costitutivo di diritti e obblighi. Sono considerati giuridicamente vincolanti i documenti approvati o pubblicati passati in giudicato.» 21 Una responsabilità fondata sulla fiducia dovrebbe così essere in larga misura esclusa.

La responsabilità per il Catasto RDPP nella sua funzione giuridica di fondo è chiarita; nel caso della responsabilità ai sensi dell’articolo 18 della legge sulla geoinformazione si tratta di una responsabilità causale prevista da una legge specifica. Le domande e le incertezze sono nate invece da un malinteso, dettato da un testo errato sotto il profilo contenutistico contenuto nel messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione. Una modifica a livello legislativo non è attualmente oggetto di discussione né si impone dal punto di vista giuridico. Riguardo alla responsabilità per le ulteriori funzioni del Catasto RDPP viene invece reputato necessario un chiarimento dell’OCRDPP (cfr. di seguito spiegazioni relative all’art. 2).

2.3 Ulteriori modifiche esaminate

2.3.1 Articolo 5 capoverso 2

L’articolo 5 capoverso 2 OCRDPP è stato giudicato equivoco da alcuni specialisti. Dopo un esame approfondito il gruppo peritale ha ritenuto non necessaria una modifica.

2.3.2 Procedura d’iscrizione (Art. 5–8)

Gli articoli 5–8 OCRDPP disciplinano la procedura d’iscrizione nel Catasto, rispettivamente la garanzia della qualità. La DCPA e il dipartimento di giustizia e costruzioni (Departement Bau- und Justiz) del Cantone di Soletta hanno espresso il parere secondo cui queste disposizioni di diritto federale non sarebbero conciliabili con l’autonomia dei Cantoni.

I chiarimenti hanno portato alle seguenti conclusioni: gli articoli 5-8 OCRDPP sono perfettamente in linea con le basi del diritto costituzionale e rientrano nell’ambito della delega di competenze legislative al Consiglio federale (art. 16 cpv. 5 LGI). Queste disposizioni sono dunque conformi alla costituzione e alla legge. Non si impone pertanto una modifica sostanziale.

19 cfr. DANIEL KETTIGER, Rechtliche Aspekte der aktiven Umweltinformation, Umwelt-Wissen Nr. 1003, Ufficio federale dell’ambiente, Berna

2010 p. 82.

20 Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006 (messaggio LGI), FF 2006 7165, p. 7209. 21 UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA: Istruzione del 1° luglio 2015 "Catasto RDPP – Contenuto e rappresentazione dell’estratto statico", p. 11. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 8/15

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

3 Commento alle singole disposizioni

3.1 Articolo 2

L’articolo 2 cita oggi solo ancora lo scopo relativo alla funzione giuridica di base del Catasto. L’attuale articolo sullo scopo sarà abrogato e sostituito da una panoramica della funzione principale, delle informazioni supplementari e delle ulteriori funzioni del Catasto. Il nuovo articolo stabilisce chiaramente quali prestazioni deve fornire il Catasto (art. 2 cpv. 1 Funzione principale) e quali invece può fornire (art. 2 cpv. 2 Informazioni supplementari e art. 2 cpv. 3 Ulteriori funzioni). Attraverso l’integrazione del capoverso 1 con l’espressione «in vigore» viene inoltre chiarito che solo le RDPP in vigore possono essere parte del contenuto del Catasto.

Il capoverso 2 chiarisce che il Catasto può includere, oltre alla sua funzione principale (la rappresentazione di RDPP in vigore), anche informazioni supplementari. Queste ultime sono disciplinate nel nuovo articolo 8b, per cui viene aggiunto un rinvio a tale articolo.

Il capoverso 3 riprende la disposizione contenuta nell’attuale articolo 16 e la chiarisce in rapporto alla funzione principale. L’articolo 16 può essere pertanto abrogato. Come nel testo vigente, la disposizione costituisce unicamente una norma di autorizzazione di diritto federale, ma non una base giuridica per l’utilizzo del Catasto RDPP nella sua ulteriore funzione di organo di pubblicazione cantonale. Se un Cantone desidera utilizzare il Catasto RDPP come organo di pubblicazione, deve stabilirlo nel diritto cantonale e disciplinare al contempo gli effetti giuridici della pubblicazione per ogni RDPP interessata (di diritto federale o cantonale) (ad es. effetto costitutivo di diritti, effetto di pubblicità positivo o negativo, inizio della decorrenza di termini).

3.2 Articolo 3

Il significato dell’articolo 3 lettera e non è chiaro. I chiarimenti hanno fatto emergere che oggi questa disposizione è obsoleta in questa forma a fronte del modello di riferimento e dei modelli di geodati nel frattempo emanati per tutti i geodati di base di diritto federale che fanno parte del contenuto del Catasto. L’articolo 3 lettera e può essere pertanto sospeso.

Le indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà oggi già pubblicate saranno ora riportate tra le informazioni supplementari nel nuovo articolo 8b capoverso 2 lettera c.

3.3 Articolo 3a.

Con il passaggio in giudicato delle decisioni che le costituiscono, le restrizioni di diritto pubblico della proprietà diventano vincolanti per il proprietario. Solo e soltanto la decisione presa dall’autorità competente comporta una restrizione di diritto pubblico che può vincolare il proprietario del fondo. 22 Il nuovo articolo 3a concernente il carattere determinante sancisce ora esplicitamente questo principio indiscusso anche nell’ordinanza. In caso di contraddizioni tra il contenuto del Catasto e le decisioni passate in giudicato prevalgono queste ultime. Al titolo della Sezione 2 viene aggiunta l’espressione «carattere determinante».

3.4 Articolo 7

L’articolo 7 disciplina l’iscrizione dei dati nel Catasto e stabilisce che i dati vengono iscritti nel Catasto dopo il passaggio in giudicato/l’entrata in vigore. Finora il capoverso 1 dell’articolo 7 conteneva inoltre la riserva della pubblicazione di cui all’articolo 16. Poiché l’articolo 16 sarà abrogato, questa riserva può essere eliminata. La possibilità di utilizzare il Catasto come organo cantonale ufficiale di pubblicazione continua a sussistere anche in futuro ed è espressamente menzionata anche nell’articolo 2 capoverso 3; poiché si tratta di un’ulteriore funzione e non di contenuto del Catasto, non è tuttavia necessaria una riserva in tal senso nell’articolo 7.

22 Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006, FF 2006 7165. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 9/15

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

3.5 Sezione 3a.: Indicazione concernente il registro fondiario, informazioni

supplementari Tra la sezione 2. e la sezione 3. viene inserita la sezione 3a. che contiene i nuovi articoli 8a «Indicazione concernente il registro fondiario» e 8b «Informazioni supplementari». La disposizione concernente le informazioni supplementari (attuale art. 12) si trova oggi nel punto sbagliato; essa non si riferisce infatti unicamente all’estratto (al cui disciplinamento fa seguito), bensì anche ai geoservizi. Lo stesso vale anche per la disposizione contenuta nel nuovo articolo 8a relativo all’indicazione concernente il registro fondiario.

3.5.1 Articolo 8a

Da diverso tempo e anche in vista dei lavori di revisione dell’OCRDPP è stato ripetutamente tematizzato il rapporto tra il Catasto RDPP e il registro fondiario. L’articolo 16 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione parte dal principio che le restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP) sono menzionate nel registro fondiario o pubblicate nel Catasto RDPP. A causare problemi sono evidentemente i casi in cui, eccezionalmente, ha luogo o deve essere effettuata una pubblicazione sia nel registro fondiario che nel Catasto RDPP. A questo proposito si parla in fatti di dualità con il registro fondiario e la necessità di evitare una doppia pubblicazione viene tematizzata ad esempio dalla DCPA23 o nell’ambito del progetto prioritario 17 «Pubblicazione» del Cantone di Basilea-Città.

La linea di separazione tra registro fondiario e Catasto RDPP passa tra le restrizioni di diritto pubblico della proprietà disposte mediante atti normativi individuali-concreti (disposizione; ev. contratto di diritto pubblico) per un determinato fondo e le restrizioni della proprietà che risultano da decisioni generali- concrete o eventualmente anche generali-astratte (ad es. un regolamento edilizio comunale). Questa linea di separazione può essere in parte infranta dalla Confederazione e dai Cantoni: - la legislazione federale può, al rispettivo livello di atto normativo, definire eccezioni alle regole fondamentali del diritto concernente il registro fondiario e la geoinformazione e questo per principio in entrambe le direzioni. Un simile disciplinamento speciale è previsto ad esempio nel caso del catasto dei siti inquinati. Secondo il diritto del registro fondiario, i siti inquinati non vengono espressamente menzionati nel registro fondiario (art. 129 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza sul registro fondiario, ORF, RS 211.432.1) e possono pertanto far parte del contenuto del Catasto RDPP ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione. Il Consiglio federale ha inoltre dichiarato il catasto dei siti inquinati contenuto del Catasto RDPP (art. 1 cpv. 2 OCRDPP in combinato disposto con l’allegato 1, identificatore 116 dell’ordinanza sulla geoinformazione (OGI, RS 510.620)). L’articolo 32dbis della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01) stabilisce ora che i siti inquinati possono essere menzionati nel registro fondiario, in parallelo alla loro pubblicazione nel Catasto RDPP. 24 - In applicazione dell’art. 962 cpv. 3 del Codice civile svizzero, i Cantoni possono inoltre prevedere, in aggiunta, anche menzioni da altri ambiti giuridici (art. 129 cpv. 3 ORF).25 Non possono tuttavia disporre che, oltre alla menzione nel registro fondiario, le restrizioni di diritto pubblico della proprietà istituite mediante decisione siano pubblicate, in aggiunta alla menzione, anche nel Catasto RDPP. Da quanto esposto sopra è possibile desumere che ai sensi dell’attuale disciplinamento non è possibile per principio evitare sovrapposizioni tra il registro fondiario e il Catasto RDPP per quanto riguarda la pubblicazione di RDPP. In particolare le possibilità dei Cantoni di emanare disposizioni speciali (art. 16 cpv. 3 LGI, art. 962 cpv. 3, seconda frase CC, art. 129 cpv. 3 ORF) costituiscono delle «porte d’ingresso» per questa dualità. Impedire completamente le sovrapposizioni sarebbe possibile de lege ferenda solo intaccando l’autonomia cantonale e adottando una normativa federale esaustiva.

Partendo dal presupposto che tale dualità si sarebbe manifestata, all’articolo 129 capoverso 2 dell’ordinanza sul registro fondiario26 è stato adottato il seguente disciplinamento: nel caso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà che devono essere menzionate nel registro fondiario e

23 cfr. Mandato di verifica (nota 5). 24 In questo caso il parallelismo delle menzioni nel registro fondiario e nel Catasto RDPP è consentito, poiché l’art. 32d bis LPAmb prevale sull’art. 16 cpv. 1 LGI in qualità di disposizione speciale. 25 cfr. Messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero (Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti reali) del 27 giugno 2007, FF 2007 4845, p. 4895 segg.; cfr. anche HUSER (nota 14), p. 175. 26 Il testo del vigente art. 129 cpv. 2 ORF è stato ripreso dall’art. 80a della vecchia ORF. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 10/15

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

sono contemporaneamente oggetto del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, la menzione nel registro fondiario consiste in un’indicazione concernente il Catasto. Nella direzione opposta non viene invece aggiunta alcuna indicazione. Questa lacuna dovrà essere colmata. Per questo motivo, il nuovo articolo 8a stabilisce che nel caso delle restrizioni della proprietà che sono o possono essere menzionate anche nel registro fondiario il Catasto deve contenere un’indicazione generale (ossia non a livello parcellare per ogni singolo fondo interessato) su tali restrizioni.

3.5.2 Articolo 8b

L’attuale articolo 12 con il titolo intermedio «Informazioni supplementari» era contenuto finora nella Sezione 4, sotto il titolo «Forme di accesso». Questa classificazione non è precisa, in quanto nel caso delle informazioni supplementari non si tratta di una forma di accesso, bensì di contenuti rappresentati a titolo aggiuntivo all’interno del Catasto. L’attuale articolo 12 viene pertanto trasferito nella nuova Sezione 3a. e adeguato in modo puntuale.

Il capoverso 1 contiene un elenco di quali informazioni supplementari possono essere rappresentate in aggiunta ai contenuti del Catasto e corrisponde fondamentalmente all’attuale articolo 12 capoverso 1. La lettera tiene conto dell’esigenza di accogliere o poter accogliere anche le modifiche di RDPP previste o in corso. Il Catasto può informare in particolare anche in merito agli effetti anticipati di modifiche in corso delle RDPP. È il diritto cantonale a stabilire se, in quale misura e a partire da quando si manifestano tali effetti anticipati. La rappresentazione di modifiche di RDPP previste o in corso sarebbe possibile già oggi in virtù dell’articolo 12. Questo disciplinamento è stato tuttavia evidentemente frainteso e viene pertanto precisato. Alla lettera b si precisa inoltre che deve trattarsi di geodati di base supplementari di diritto federale ai sensi dell’allegato 1 all’ordinanza sulla geoinformazione o di geodati di base di diritto cantonale. Non possono essere invece rappresentati nel Catasto RDPP a titolo di informazioni supplementari altri geodati di qualsiasi natura, in particolare quelli privi di una base giuridica. La lettera c stabilisce che le indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà e già oggi pubblicate possono essere rappresentate a loro volta a titolo di informazioni supplementari.

Con il deposito pubblico, le nuove RDPP previste nell’ambito di procedure d’approvazione dei piani di diritto federale dispiegano in parte notevoli effetti preclusivi a titolo di effetto anticipato. Il deposito pubblico dei piani delle zone di sicurezza ai sensi dell’articolo 43 cpv. 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0) porta ad esempio di fatto a un divieto di costruzione. È pertanto estremamente importante che le persone interessate a un fondo possano scoprirlo o riconoscerlo il più presto possibile. Per questo motivo, il nuovo capoverso 2 prescrive che le informazioni sugli effetti anticipati delle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, messe a disposizione dall’organo responsabile del Catasto dal servizio specializzato della Confederazione competente, siano tassativamente rappresentate nel Catasto RDPP dall’organo responsabile del Catasto a titolo di informazioni supplementari.

Il capoverso 3 corrisponde alla seconda frase dell’attuale articolo 12 capoverso 1.

Il capoverso 4 chiarisce infine che a queste informazioni supplementari stabilite dai Cantoni non trovano applicazione né l’effetto di pubblicità ai sensi dell’articolo 17 della legge sulla geoinformazione, né la responsabilità fondata su leggi speciali ai sensi dell’articolo 18 della legge sulla geoinformazione. Il primo aspetto emerge già dal testo dell’articolo 17 della legge sulla geoinformazione, che fa espressamente riferimento ai soli contenuti del Catasto (cfr. art 3 OCRDPP). Poiché l’utilizzo del Catasto RDPP nelle sue ulteriori funzioni non rientra nella tenuta del Catasto ai sensi del diritto federale (cfr. più sopra il paragrafo 2.2.6), non può trovare applicazione neppure la responsabilità fondata su leggi specifiche di cui all’articolo 18 della legge sulla geoinformazione. Il Cantone è responsabile tuttalpiù riguardo alle informazioni supplementari secondo il diritto cantonale in materia di responsabilità statale.

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 11/15

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

3.6 Sezione 4: Forme di accesso

3.6.1 Articolo 9

Il capoverso 1 resta invariato.

Il testo del vigente capoverso 2 creava incertezze riguardo al fatto che il telecaricamento dei pertinenti geodati di base dovesse essere offerto (a titolo aggiuntivo) anche sul portale del Catasto RDPP oppure se fosse sufficiente mettere a disposizione per il telecaricamento i pertinenti geodati di base nel GIS cantonale. Il nuovo testo chiarisce che non è l’organo responsabile del Catasto a essere responsabile del servizio di telecaricamento, bensì il servizio specializzato responsabile ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione. Quest’ultimo deve offrire il telecaricamento dei pertinenti geodati di base nel GIS dell’ente pubblico interessato secondo le disposizioni del diritto federale in materia di geoinformazione. I geodati di base di diritto federale che rappresentano delle RDPP e sono designati dal Consiglio federale come contenuto del Catasto RDPP devono sempre anche essere offerti anche nell’ambito di un servizio di telecaricamento. Se accidentalmente nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione dovesse essere stata omessa la crocetta nella colonna «Servizio di telecaricamento», prevale l’articolo 9 capoverso 2 OCRDPP in qualità di disposizione più specifica (e ora anche più recente).

3.6.2 Articoli 10 e 11

Il diritto vigente prevede un estratto completo in cui è rappresentato tra l’altro anche il testo completo di tutte le prescrizioni legali (ossia in parte interi regolamenti edilizi) (art. 10 OCRDPP) nonché un estratto contenente informazioni ridotte (art. 11 OCRDPP vigente). Quest’ultimo è rilasciato solo su particolare richiesta. La maggioranza degli specialisti è del parere che l’estratto completo contenga più informazioni di quanto auspicato dalla maggior parte degli utenti. Esperienze fatte nel Cantone di Ginevra, dove viene sempre richiesto l’estratto completo, mostrano che esistono apparentemente delle differenze regionali per quanto riguarda le esigenze degli utenti. Manca attualmente un’analisi sistematica di tale aspetto. È stato riconosciuto che, quando vi sono informazioni sulle modifiche previste o in corso di RDPP presenti nell’estratto (cfr. in proposito più sopra spiegazioni relative all’art. 2 e all’art. 8b), queste informazioni importanti per gli utenti dovrebbero sempre essere contenute nell’estratto. La presente soluzione prevede ora che il diritto federale definisca solo ancora un contenuto minimo per l’estratto e che i Cantoni siano liberi di ampliarlo. L’attuale articolo 11 concernente l’estratto con informazioni ridotte diviene pertanto obsoleto e può essere abrogato senza sostituzione.

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 12/15

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

Il capoverso 1 dell’articolo 10 corrisponde fondamentalmente al testo vigente sotto il profilo contenutistico. A un esame più attento la formulazione attuale della superficie minima a cui deve fare riferimento un estratto si è rivelata tuttavia non corretta sotto il profilo dei diritti reali. Per questo motivo il testo è stato ora adeguato analogamente all’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU, RS 211.432.2). Esiste così una coincidenza con la definizione del livello d’informazione «beni immobili» della misurazione ufficiale, che si sovrappone alla geometria della RDPP nel Catasto ai sensi del capoverso 3. Anche l’OMU è attualmente in fase di rielaborazione. Se la revisione dovesse portare a una modifica dell’articolo 6 capoverso 3 OMU, il nuovo articolo 10 capoverso 1 OCRDPP dovrebbe essere adeguato di conseguenza.

Il nuovo capoverso 2 dell’articolo 10 definisce ora il contenuto minimo prescritto dal diritto federale di un estratto. L’estratto deve contenere almeno: - i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà e sono stati contrassegnati dal Consiglio federale (art. 3 lett. a OCRDPP) o dal diritto cantonale come oggetto del Catasto (art. 3 lett b OCRDPP); - le esatte denominazioni delle prescrizioni legali ai sensi dell’articolo 3 lettera c, ma non il testo completo di tali prescrizioni (se possibile con un link ai corrispondenti documenti messi a disposizione sotto forma di file PDF all’interno del geoservizio); - le indicazioni complete concernenti le basi legali ai sensi dell’articolo 3 lettera d (se possibile con un link ai corrispondenti documenti nelle raccolte del diritto); - eventuali informazioni concernenti modifiche previste o in corso di RDPP ai sensi del nuovo articolo 8b capoverso 1 lettera a (cfr. più sopra spiegazioni relative all’art. 8b), se sono presenti nel Catasto.

Poiché l’OCRDPP stabilisce solo ancora il contenuto minimo dell’estratto, i Cantoni devono definire esplicitamente il contenuto dell’estratto nella loro legislazione (ossia tramite norma giuridica). Nel farlo, essi possono stabilire eventualmente a livello di diritto federale che il contenuto corrisponde a quello indicato nell’articolo 10 capoverso 2 (ossia al minimo prescritto dal diritto federale).

I capoversi 3–5 vengono ripresi in forma invariata dal vigente articolo 10 (attuali capoversi 2-4).

3.6.3 Articolo 12

L’articolo 12 vigente con il titolo «Informazioni supplementari» compariva finora sotto al titolo «Forme di accesso». Questa posizione è imprecisa in quanto nel caso delle informazioni supplementari non si tratta di una forma di accesso, bensì di contenuti rappresentati a titolo supplementare all’interno del Catasto. Per questo motivo, l’articolo 12 vigente viene spostato nella nuova sezione 3a. (cfr. più sopra spiegazioni relative all’art. 8b). L’articolo 12 può essere pertanto formalmente abrogato.

3.6.4 Articoli 14 e 15

L’utilità delle autenticazioni – in particolare degli estratti statici autenticati – è dubbia. La loro utilità è stata messa in discussione già nell’ambito dei lavori preparatori relativi all’OCRDPP. L’estratto autenticato perde infatti la propria attualità subito dopo il suo rilascio a fronte della dinamica di aggiornamento dei dati messi a disposizione nel Catasto RDPP. L’onere richiesto per l’autenticazione è sproporzionato rispetto alla sua utilità. Non esistono tuttavia valori disponibili dettati dall’esperienza e rilevati sistematicamente riguardo a questo aspetto. In futuro si rinuncia pertanto all’obbligo oggi vigente per i Cantoni di offrire e garantire l’autenticazione.

Il gruppo peritale è giunto alla conclusione che un disciplinamento imperativo nel diritto federale non è necessario. I Cantoni sono liberi ad esempio (con o senza base di diritto cantonale) di dotare i documenti PDF degli estratti di un sigillo elettronico e di una marca temporale.

Gli articoli 14 e 15, così come il titolo della sezione 5, vengono pertanto abrogati senza sostituzione.

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 13/15

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

3.7 Articolo 16

Nel caso dell’articolo 16 si tratta di una semplice norma di delega di diritto federale che non rappresenta una base giuridica a sé stante per l’utilizzo del Catasto RDPP da parte dei Cantoni in qualità di organo di pubblicazione. La delega è ora contenuta nel nuovo articolo 2 capoverso 3. L’articolo 16 viene pertanto formalmente abrogato. Poiché si tratta dell’unico articolo di questa sezione, anche il titolo della sezione 6 deve essere abrogato.

3.8 Articolo 20

L’ulteriore sviluppo del Catasto RDPP, ossia in particolare il suo ampliamento mediante l’aggiunta di nuovi temi RDPP, comporterà per i Cantoni un onere non indifferente che nel corso di un determinato periodo di introduzione dovrà essere sostenuto in aggiunta ai costi di esercizio del Catasto. I contributi della Confederazione ai Cantoni per l’ulteriore sviluppo del Catasto RDPP dovranno pertanto poter essere considerati nell’erogazione dei contributi globali. Per l’ulteriore sviluppo potranno essere previsti contributi massimi per un totale di CHF 1.5 milioni all’anno. Questo a condizione che il quadro complessivo dei crediti per i compiti comuni «misurazione ufficiale» e «Catasto RDPP» resti invariato nel suo importo complessivo. L’entità degli eventuali contributi a favore di un Cantone sarà stabilita nel rispettivo accordo di programma e dipenderà fra l’altro dalla realizzazione temporale degli ampliamenti del contenuto del Catasto.

3.9 Sezione 10: Disposizioni finali

3.9.1 Osservazioni preliminari

Le disposizioni finali dell’OCRDPP contengono tutta una serie di disposizioni transitorie che definiscono i punti chiave del programma per l’introduzione del Catasto RDPP. Queste diverranno in larga misura obsolete dopo la conclusione dell’introduzione il 1° gennaio 2020.

3.9.2 Articoli 26- 30

In qualità di disposizioni transitorie, gli articoli 26-30 riguardano unicamente l’introduzione del Catasto, diverranno obsoleti il 1° gennaio 2020 e potranno essere integralmente abrogati.

3.9.3 Articolo 31

Per l’intera fase dell’introduzione a tappe del Catasto RDPP è stato impiegato un organo di accompagnamento che ha coordinato i lavori di introduzione e che accompagnerà la valutazione ancora da effettuare. Quest’organo è composto da rappresentanti delle conferenze specialistiche cantonali, dei competenti servizi specializzati della Confederazione, dei Comuni e del GCG in qualità di organo di coordinamento della Confederazione ai sensi dell’articolo 48 dell’ordinanza sulla geoinformazione. Le esperienze sinora maturate con l’organo di accompagnamento mostrano che il suo impiego si è rivelato estremamente utile. Ha inoltre avuto luogo uno scambio di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni che si è rivelato a sua volta proficuo e necessario. Prime analisi relative all’esercizio e all’ulteriore sviluppo del Catasto dopo la sua introduzione capillare entro il 1° gennaio 2020 lasciano prevedere che anche dopo questa data sarà necessario un organo di coordinamento per l’ulteriore sviluppo. Per questo motivo, l’attuale organo di accompagnamento dovrà essere mantenuto in essere per altri quattro anni di esercizio dopo la conclusione della valutazione.

3.9.4 Articolo 32

La norma di cui all’articolo 32 OCRDPP può essere ora concretizzata. Il termine di sei anni per la valutazione da parte del Consiglio federale scadrà pertanto il 31 dicembre 2021.

4 Conseguenze finanziarie e per il personale

4.1 Conseguenze finanziarie

L’avamprogetto non ha conseguenze finanziarie per la Confederazione. L’integrazione dell’articolo 20 capoverso 2 lettera b OCRDPP consente di erogare contributi all’ulteriore sviluppo del Catasto nel quadro delle risorse esistenti. Essa non comporta un ulteriore impegno finanziario per la

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 14/15

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

Confederazione, poiché il quadro complessivo per i compiti comuni «misurazione ufficiale» e «Catasto RDPP» resta invariato.

4.2 Conseguenze per il personale

L’avamprogetto non ha ripercussioni sul personale né per la Confederazione, né per i Cantoni.

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 15/15