13.468
Iniziativa parlamentare Matrimonio civile per tutti Progetto preliminare e rapporto esplicativo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 14 febbraio 2019
2019–...... 1
Compendio
Il presente progetto attua l’iniziativa parlamentare 13.468 Matrimonio civile per tutti, con cui si chiede l’apertura dell’istituto del matrimonio a tutte le coppie a prescindere dal sesso.
Premessa Dal 2007, anno dell’introduzione in Svizzera dell’unione domestica registrata, due persone dello stesso sesso possono ottenere il riconoscimento giuridico della loro relazione. L’unione domestica, registrata presso l’ufficio dello stato civile, compor- ta una comunione di vita con diritti e doveri reciproci simili a quelli che derivano dal matrimonio. Rispetto a quest’ultimo, tuttavia, sussistono ancora delle differenze. Per i partner registrati, inoltre, rendere noto il proprio stato civile può risultare stigmatizzante, poiché significa rilevare anche il proprio orientamento sessuale. Oltre ad essere visto come una violazione della sfera intima individuale, questo aspetto può rivelarsi problematico in particolare nei Paesi in cui l’omosessualità è punibile.
Contenuto del progetto L’apertura del matrimonio alle coppie omosessuali avviene mediante una modifica di legge. Si tratta innanzitutto di rendere accessibile tale istituto a persone dello stesso sesso, come pure di far sì che tutte le disposizioni del nostro ordinamento giuridico che subordinano determinati diritti e doveri all’esistenza di un matrimonio siano in linea di massima applicabili anche alle coppie omosessuali. Il presente progetto va inteso come progetto centrale nel senso che la discussione sull’ampliamento del campo d’applicazione delle norme in settori nei quali il diritto vigente opera una distinzione in termini di sesso dei coniugi (p. es. nel caso delle rendite per superstiti) o presuppone l’eterosessualità all’interno della coppia (p. es. per accedere alla medicina riproduttiva) sarà condotta nel quadro di revisioni successive. Su quest’ultimo punto, tuttavia, si è deciso di porre in consultazione anche una variante che permetterà alle coppie di donne coniugate di accedere alla donazione di sperma. Dopo l’apertura del matrimonio a tutte le coppie non sarà più possibile contrarre un’unione domestica registrata, ma le unioni già registrate resteranno valide. Le coppie omosessuali registrate che lo desiderano potranno convertire l’unione domestica registrata in un matrimonio mediante una procedura semplice. L’apertura del matrimonio a tutte le coppie solleva interrogativi anche in termini di diritto internazionale privato considerato il gran numero di coppie – coniugate o in un’unione domestica registrata – che vivono una situazione internazionale (na- zionalità diverse, trasferimento del domicilio all’estero, ecc.). Occorre dunque modificare le disposizioni del diritto internazionale privato per tenere conto degli istituti giuridici svizzeri e dei loro effetti all’estero, come pure per disciplinare il riconoscimento e gli effetti in Svizzera degli istituti giuridici esteri.
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Indice Compendio 2
1 Genesi 5
1.1 L’iniziativa parlamentare 13.468 5
1.2 Lavori della Commissione 5
2 Considerazioni generali sull’apertura del matrimonio 6
2.1 Disciplinamenti esteri 6
2.2 Livello normativo: Costituzione o legge? 6
2.3 Il futuro dell’unione domestica registrata 7
3 Punti essenziali del progetto 9
3.1 Il diritto matrimoniale 9
3.1.1 Il matrimonio 9
3.1.2 Altre disposizioni del diritto matrimoniale 10
3.2 Apertura del matrimonio: effetti 11
3.2.1 Cittadinanza 11
3.2.2 Rendita per superstiti 12
3.2.3 Accesso all’adozione congiunta 13
3.2.3.1 Accesso alla medicina riproduttiva 14
3.3 Conversione di un’unione domestica registrata in matrimonio 14
3.3.1 Procedura di conversione 15
3.3.2 Gli effetti della conversione 16
3.4 Le unioni domestiche non convertite continuano a sottostare alla
LUD 16
4 Diritto internazionale privato 17
4.1 Considerazioni generali 17
4.2 Diritto matrimoniale (capitolo 3 LDIP) 18
4.2.1 Applicazione delle regole vigenti a tutti i matrimoni 18
4.2.2 Riconoscimento di matrimoni celebrati all’estero e
iscrizione nei registri dello stato civile 18
4.2.3 Effetti generali del matrimonio 19
4.2.4 Regime dei beni matrimoniali 19
4.2.5 Divorzio e separazione 20
4.3 Unione domestica registrata (capitolo 3a LDIP) 21
4.3.1 Mantenimento delle soluzioni esistenti 21
4.3.2 Diritto applicabile 21
4.3.3 Conversione di un’unione domestica registrata in
matrimonio 22
5 Questioni in sospeso legate all’apertura del matrimonio 22
5.1 Rendite per superstiti: parità di trattamento 22
5.2 Accesso alla medicina riproduttiva 23
3
5.3 Altre questioni riguardanti la filiazione 24
5.4 Formulazione non sessista 24
6 Commento alle singole disposizioni 25
6.1 Commenti al PP-CC 25
6.2 Commenti al PP-LUD 28
6.3 Commenti al PP-LDIP 32
7 Ripercussioni 34
7.1 Ripercussioni per la Confederazione 34
7.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 35
7.3 Ripercussioni per l’economia 35
7.4 Ripercussioni per la società 35
7.5 Ripercussioni per la parità di trattamento tra uomo e donna 36
8 Aspetti giuridici 36
8.1 Costituzionalità e legalità 36
8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 36
8.3 Forma dell’atto 36
8.4 Subordinazione al freno alle spese 37
8.5 Delega di competenze legislative 37
8.6 Protezione dei dati 37
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Rapporto
1 Genesi
1.1 L’iniziativa parlamentare 13.468
Il 5 dicembre 2013 il Gruppo verde liberale deposita un’iniziativa parlamentare dal tenore segue: «Occorre modificare la Costituzione federale come segue: Art. 14 Diritto al matrimonio, alla convivenza (nuovo) e alla fami- glia Cpv. 1 Il diritto al matrimonio, alla convivenza (nuovo) e alla famiglia è garantito. Cpv. 2 Le convivenze disciplinate dalla legge sono aperte alla coppie indipendentemente dal sesso o dall’orientamento sessuale.
Art. 38 cpv. 1 primo periodo La Confederazione disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, («matrimonio» stralciare) convivenza disciplinata dalla legge (nuovo) e adozione. ...» Il 20 febbraio 2015 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (di seguito: la Commissione) esamina l’iniziativa e con 12 voti contro 9 e 1 astensione decide di darle seguito conformemente all’articolo 109 capoverso 2 della legge sul Parlamento (LParl)1. Il 1° settembre 2015 l’omologa Commissione del Consiglio degli Stati aderisce a tale decisione con 7 voti contro 5 e 1 astensione (art. 109 cpv. 3 LParl). Su proposta della propria Commissione, il 16 giugno 2017 il Consi- glio nazionale proroga il termine per l’elaborazione di un progetto di atto normativo fino alla sessione estiva 2019.
1.2 Lavori della Commissione
L’11 maggio 2017 la Commissione avvia la discussione sull’attuazione dell’iniziativa parlamentare e sul seguito dei lavori. Al riguardo, delibera di rinviare la decisione circa l’opportunità di procedere all’apertura del matrimonio mediante una modifica costituzionale. Il 5 luglio 2018 la Commissione decide di aprire il matrimonio alle coppie omoses- suali mediante una modifica di legge, ma non nel quadro di una revisione unica bensì procedendo a tappe. Come illustrato a grandi linee nel documento di lavoro
1 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale, RS 171.10
5
dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) del 27 marzo 20182, incarica pertanto l’Amministrazione di elaborare un «progetto centrale» in collaborazione con esperti esterni. Il 14 febbraio 2019 la Commissione esamina il progetto elaborato dall’UFG e lo adotta, decidendo tuttavia di completarlo con una variante che permette l’apertura dell’accesso alla tecnica di riproduzione medicalmente assistita della donazione di sperma. Conformemente alla legge sulla consultazione (LCo) 3, il progetto e la variante sono sottoposti a consultazione. Come sancito all’articolo 112 capoverso 1 LParl, la Commissione si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, che a sua volta è stato assistito da diversi esperti (riportati qui di seguito in ordine alfabetico): Andrea Büchler, ordinaria di diritto all’Università di Zurigo; Thomas Geiser, professore emerito di diritto all’Università di San Gallo; Alexandra Jungo, ordinaria di diritto all’Università di Friburgo; Philippe Meier, ordinario di diritto all’Università di Losanna e, per le questioni di diritto internazionale privato, Florence Guillaume, ordinaria di diritto all’Università di Neuchâtel.
2 Considerazioni generali sull’apertura del
matrimonio
2.1 Disciplinamenti esteri
Negli ultimi anni numerosi Paesi europei hanno aperto il matrimonio alle coppie omosessuali: Paesi Bassi (2001), Belgio (2003), Spagna (2005), Svezia e Norvegia (2009), Portogallo e Islanda (2010), Danimarca (2012), Francia (2013), Inghilterra e Galles (2013), Scozia (2014), Lussemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2015), Germania e Malta (2017) e Austria (2019)4.
2.2 Livello normativo: Costituzione o legge?
La competenza di disciplinare l’istituto giuridico del matrimonio deriva alla Confe- derazione dalla sua competenza generale in materia di diritto civile (art. 122 della Costituzione federale, Cost.5). Ci si chiede tuttavia se la nozione costituzionale di «matrimonio» (art. 14, diritto al matrimonio e alla famiglia) restringa il campo d’azione del legislatore federale (in ambito civile). Se così fosse, prima di poter
2 Documento di lavoro dell’UFG del 27 marzo 2018 «Présentation des conséquences du mariage pour tous dans les différents domaines du droit»; consultabile all’indirizzo: www.parlamento.ch > Curia vista 13.468 > Altri link (di seguito: documento di lavoro dell’UFG del 27 marzo 2018).
3 Legge federale dell’8 marzo 2005 sulla procedura di consultazione, RS 172.061
4 Si veda D AGMAR COESTER -WALTJEN, «Die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in ausgewählten Rechtsordnungen», in: Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP) 2018, 320–358, pag. 323.
5 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, RS 101
6
aprire l’istituto del matrimonio alle coppie di persone dello stesso sesso mediante una legge, sarebbe necessaria una modifica costituzionale. Per chiarire dunque se l’attuazione dell’iniziativa renda necessaria una modifica della Costituzione o sia sufficiente una modifica di legge, il presidente della Com- missione ha incaricato l’UFG di procedere ad una perizia. Nella sua disamina del 7 luglio 2016, l’UFG giunge alla conclusione che l’articolo 14 Cost. non impedisce al legislatore di fondarsi sulla propria competenza legislativa in materia di diritto civile per aprire l’istituto giuridico del matrimonio alle coppie di persone dello stesso sesso, anche se oggi le coppie omosessuali non possono invocare l’articolo 14 Cost. per far valere il diritto al matrimonio. Sotto il profilo giuridico è dunque possibile aprire il matrimonio alle coppie omosessuali adottando le necessarie disposizioni di legge senza modificare la Costituzione6. Preso atto dei risultati della perizia dell’UFG, la maggioranza della Commissione ha deciso di aprire il matrimonio a tutti mediante una modifica di legge. Una minoranza della Commissione (Nidegger, Egloff, Geissbühler, Reimann Lukas, Schwander, Vogt, Walliser, Zanetti Claudio) ritiene invece che la presente revisione dovrebbe entrare in vigore solo dopo la modifica dell’articolo 14 Cost. da parte del Popolo e dei Cantoni. A suo avviso, occorre infatti precisare che il «diritto al matri- monio» va inteso come diritto di poter sposare una persona dell’altro sesso oppure dello stesso sesso.
2.3 Il futuro dell’unione domestica registrata
Una volta aperto il matrimonio a tutte le coppie, occorre decidere: se l’istituto giuri- dico dell’unione domestica registrata vada mantenuto, se anche in futuro si possa contrarre un’unione domestica registrata e, in caso affermativo, chi vi sia abilitato. Al riguardo, l’iniziativa parlamentare non si esprime: si limita semplicemente a chiedere l’apertura delle convivenze disciplinate dalla legge a tutte le coppie. Prima di aprire il matrimonio, anche altri Paesi prevedevano nel loro ordinamento giuridico un istituto che, alla stregua dell’unione domestica registrata, garantiva alle coppie omosessuali il riconoscimento della loro unione, e tali Paesi lo hanno mante- nuto. Dopo l’apertura del matrimonio, tuttavia, in Germania e in Danimarca non è più possibile contrarre unioni domestiche registrate poiché l’istituto giuridico riser- vato alla coppie omosessuali è stato abolito. Vi sono però anche Paesi che avevano introdotto istituti simili al matrimonio (partenariat fort) e che oltre a preservarli consentono ancora a chi lo desidera (tutte le coppie) di concluderli (p. es. i Paesi Bassi). Vi sono infine Paesi come la Francia che per tutte le coppie prevede la possi- bilità del matrimonio o il cosiddetto PACS (pacte civil de solidarité). Istituti simili esistono in Belgio (cohabitation légale) e in Lussemburgo (partenariat entregistré). La portata giuridica di questi istituti è tuttavia più limitata rispetto al matrimonio e per questo vanno considerati partenariati deboli.
6 Perizia del 7 luglio 2016 dell’Ambito direzionale dell’UFG Diritto pubblico, pag. 4–6; consultabile all’indirizzo: www.parlamento.ch > Curia vista 13.468 > Altri link (di segui- to: perizia UFG).
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In Svizzera, il 15 marzo 2016, il Consiglio nazionale ha adottato i postulati 15.3431 e 15.4082 Un ˝Pacs˝ adeguato alla Svizzera, depositati rispettivamente dal consiglie- re nazionale Caroni e dalla Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura, incaricando il Consiglio federale di presentare un rapporto sull’opportunità di istituire anche in Svizzera un partenariato aperto a tutte le coppie (a prescindere dal sesso delle persone che le compongono) quale istituto giuridico diverso dal matrimonio. La Commissione ritiene che si possa decidere se il legislatore svizzero debba intro- durre una forma di partenariato debole in aggiunta al matrimonio, indipendente- mente dalla questione dell’apertura del matrimonio a tutte le coppie. Pertanto ha deciso di dare la priorità all’apertura del matrimonio e di affrontare gli altri punti in un secondo momento. A suo avviso però, dopo l’apertura del matrimonio, non deve più essere possibile contrarre un’unione domestica registrata. Creata per dare all’unione delle coppie omosessuali un riconoscimento giuridico simile al matrimonio7, non ha più ragione d’essere dopo l’apertura di quest’ultimo a tutte le coppie. La discussione circa l’introduzione di una forma di convivenza disciplinata dalla legge per tutte le coppie in Svizzera sarà affrontata nel quadro dell’adempimento dei postulati summenzionati (15.3431 e 15.4082)8. Almeno fino ad allora le unioni domestiche registrate devono poter continuare a sussistere. Alle coppie registrate dovrà però essere concessa la possibilità di conver- tire l’unione domestica in matrimonio (cfr. n. 3.3). Poiché è improbabile che tutte le coppie che hanno registrato la loro unione vorran- no convertirla, l’istituto giuridico dell’unione domestica registrata sussisterà ancora a lungo. La legge sull’unione domestica registrata (LUD) 9 resterà dunque in vigore fintantoché vi saranno unioni domestiche registrate, ma in un certo senso avrà il ruolo di una regolamentazione provvisoria e va quindi modificata di conseguenza (cfr. n. 3.4).
7 Si veda ANDREA BÜCHLER/NADJA HERZ/MARTIN BERTSCHI, in: Andrea Büchler (ed.),
FamKomm Eingetragene Partnerschaft, Berna 2007, Allg. Einl. IV, «Die Entstehung des Partnerschaftsgesetzes», n. 1–5; MICHEL MONTINI, «Eingetragene Partnerschaft – Ab- schluss, Auflösung, Wirkungen», n. 11 segg., in: Andreas Ziegler, Michel Montini, Eylem Ayse Copur (ed.), LGBT Recht, Basilea 2015. 8 Al riguardo si tenga presente anche il mandato conferito dall’UFG all’Istituto svizzero di diritto comparato (SIR) al quale è stato chiesto un parere sulla situazione giuridica all’estero riguardo alle varie forme di convivenza previste per legge. Per la decisione sulle future forme di convivenza in Svizzera disciplinate dalla legge saranno utili anche i risulta- ti del progetto del Fondo nazionale svizzero UniNE (Descrizione del progetto: https://libra.unine.ch > Projets > Projets en cours > L’avenir de la famille: analyse sous l’angle de l’égalité de traitement). 9 Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali, RS 211.231
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3 Punti essenziali del progetto
Alla Commissione preme aprire il matrimonio a tutte le coppie il più rapidamente possibile. Per questo ha deciso che, in una prima tappa, le modifiche riguarderanno unicamente gli adeguamenti assolutamente necessari (riduzione a un «progetto centrale»10). La Commissione è cosciente del fatto che, per essere coerente, la legislazione do- vrebbe essere modificata in modo da dare risposta a tutti i quesiti che si pongono in questo contesto – compresi quelli riguardanti una forma di convivenza disciplinata dalla legge che si aggiunga al matrimonio. Così facendo, la revisione verrebbe attuata nel contesto di un cantiere unico invece che di più progetti di revisione condotti parallelamente. Un’unica revisione di ampia portata rischierebbe tuttavia di rallentare notevolmente il raggiungimento dell’obiettivo chiave, ovvero l’apertura del matrimonio, e di scontrarsi con ostacoli di carattere politico: un unico ampio progetto di revisione riguarderebbe, almeno in parte, temi anche molto controversi, la cui regolamentazione è fallita già in passato (segnatamente la regolamentazione delle rendite per superstiti, cfr. n. 5.1). Inserire questi aspetti nel progetto significhe- rebbe comprometterne la riuscita. Centrale per la Commissione è aprire rapidamente il matrimonio alle coppie omosessuali, accettando anche temporanee incongruenze e disparità di trattamento, che saranno risolte nel quadro di una o più revisioni succes- sive.
3.1 Il diritto matrimoniale
Le disposizioni del diritto matrimoniale vanno adeguate affinché, in futuro, il ma- trimonio possa essere celebrato anche fra due persone dello stesso sesso e non più soltanto fra un uomo e una donna. Occorre inoltre modificare il diritto matrimoniale ovunque nella legge si parli di uomo e donna o marito e moglie.
3.1.1 Il matrimonio
Le disposizioni riguardanti il matrimonio si dividono in quattro parti: la prima disciplina il fidanzamento (art. 90–93 CC11), la seconda la capacità e gli impedimen- ti al matrimonio (art. 94–96 CC), la terza la procedura preparatoria e la celebrazione del matrimonio (art. 97–103 CC), l’ultima la nullità del matrimonio (art. 104– 109 CC). Anche se l’importanza pratica dell’istituto del fidanzamento è molto contenuta, nel quadro della revisione del diritto matrimoniale del 2000 il legislatore ha deciso di non abrogarlo. Considerato che la celebrazione di ogni matrimonio è preceduta dalla promessa nuziale davanti all’ufficiale dello stato civile e dunque dal fidanzamento quantomeno per la durata della procedura preparatoria «è […] ragionevole prevedere per i preparativi in vista della celebrazione del matrimonio una regolamentazione
10 Si veda il documento di lavoro dell’UFG del 27 marzo 2018, pag. 8.
11 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210
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che tenga conto del caso in cui le previste nozze non avvengano 12». Per le coppie omosessuali non è stato previsto un istituto giuridico parallelo al fidanzamento (art. 90 segg. CC)13, ma con l’estensione del matrimonio a tali coppie, anche queste avranno la possibilità di fidanzarsi scambiandosi una promessa nuziale ai sensi degli articoli 90 CC e segg. Ai fini di una formulazione non sessista, nell’articolo 92 CC l’uso del termine «Verlobten» è stato adeguato. Le disposizioni riguardanti i requisiti del matrimonio (art. 94–96 CC) devono preci- sare che il matrimonio non è più appannaggio esclusivo delle coppie eterosessuali, ma che può essere contratto da due persone a prescindere dal sesso. A tal fine, è necessario nel testo tedesco procedere a una modifica linguistica per abbandonare il termine Brautleute, connotato sessualmente; il testo italiano invece non subisce modifiche e si continua a parlare di sposi (art. 94 AP-CC). Inoltre, resta invariato il divieto di contrarre matrimonio per chi è già vincolato da un’unione domestica registrata (finora: art. 26 LUD; ora art. 96 PP-CC). Questa disposizione non si applica tuttavia allorquando l’unione domestica registrata sia convertita in matrimo- nio (cfr. n. 3.3). Alcune disposizioni del capo terzo Procedura preparatoria e celebrazione del matrimonio (art. 97–103 CC) vanno modificate in tedesco per essere formulate senza connotazione di genere: i termini «Braut», «Bräutigam» e «Brautleute» sono sostituiti con «einer der Verlobten» e «die Verlobten». Fra i termini menzionati non si opera praticamente più alcuna distinzione ed è pertanto preferibile ricorrere a una formulazione neutrale sotto il profilo del genere. La modifica in questione non si rende invece necessaria nel testo italiano, poiché nelle disposizioni citate, si parla già di fidanzati. Solo nell’articolo 97a la formulazione «il fidanzato o la fidanzata» va sostituita da «uno dei fidanzati». Infine, tra le cause di nullità del matrimonio (art. 104–109 CC) va aggiunta l’unione domestica registrata (art. 105 n. 1 PP-CC). Le pertinenti disposizioni (d’applicazione) dell’ordinanza sullo stato civile (OSC 14) saranno modificate a tempo debito.
3.1.2 Altre disposizioni del diritto matrimoniale
Tutte le altre disposizioni del diritto matrimoniale (divorzio e separazione, effetti del matrimonio in generale, regime dei beni) si applicano automaticamente alle coppie omosessuali. Gli articoli 160 e 182 CC sono dunque stati modificati in tedesco per essere formulati senza connotazione di genere. In italiano, questa modifica si è resa necessaria solo per l’articolo 160.
12 Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazio- ne matrimoniale), FF 1996 I 1, in particolare pag. 14 13 Messaggio del 29 novembre 2002 concernente la legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali, FF 2003 1165, in particolare pag. 1188
14 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile, RS 211.112.2
10
3.2 Apertura del matrimonio: effetti
L’apertura del matrimonio allargherà automaticamente anche la cerchia delle perso- ne alle quali si applicano tutte le altre disposizioni del nostro ordinamento giuridico che subordinano determinati diritti e doveri all’esistenza di un matrimonio come pure le disposizioni procedurali del matrimonio. In futuro, le norme in questione si applicheranno sia alle coppie eterosessuali che a quelle omosessuali. Categorie diverse di matrimonio non sono ammissibili. Secondo il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione, sono consentite delle differenziazioni soltanto in presenza di motivi oggettivi. Al riguardo occorre rammentare quanto sancito dall’articolo 8 capoverso 2 Cost. secondo cui nessuno può essere discrimina- to a causa del «modo di vita» o del «sesso». Stando alla dottrina prevalente e alla giurisprudenza, discriminare a causa del «modo di vita» o del «sesso» significa discriminare a causa dell’orientamento sessuale, rispettivamente dell’identità sessua- le. L’omosessualità e la convivenza in coppia di persone dello stesso sesso non costituiscono pertanto motivi oggettivi e non giustificano differenziazioni 15. Questa estensione del campo d’applicazione non rappresenta un problema laddove il diritto vigente riconosca già esplicitamente anche ai partner registrati gli stessi diritti e doveri dei coniugi. Vi sono tuttavia casi in cui la legge opera una distinzione fra matrimonio e unione domestica registrata (p. es. in materia di cittadinanza o di adozione congiunta), subordina l’effetto della norma giuridica al sesso del destinata- rio (p. es. rendita per superstiti) o presuppone l’eterosessualità all’interno della coppia (p. es. per accedere alla medicina riproduttiva). Illustriamo dunque qui di seguito gli effetti che produrrà l’apertura del matrimonio (n. 3.2.1–3.2.3).
3.2.1 Cittadinanza
In materia di cittadinanza è fatta una distinzione tra matrimonio e unione domestica registrata. Anche nella nuova legge sulla cittadinanza (LCit)16 infatti, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, i requisiti per la naturalizzazione del coniuge di un citta- dino svizzero divergono da quelli per la naturalizzazione del partner registrato (cfr. art. 10 e 21 LCit). La parificazione dell’unione domestica registrata al matrimonio nella procedura di naturalizzazione non è oggetto del presente progetto anche se l’iniziativa parlamen- tare che ne è alla base (13.468) chiede l’adeguamento dell’articolo 38 Cost. (acqui- sizione e perdita della cittadinanza). Il 14 marzo 2016 il Consiglio nazionale aveva approvato con 122 voti contro 62 un progetto che chiedeva tale parificazione. Con- formemente all’articolo 87 capoverso 3 LParl, il 26 settembre 2016 il Consiglio degli Stati ha tuttavia sospeso il progetto – che avrebbe attuato diverse iniziative parlamentari (Iv. Pa 13.418 del Gruppo verde liberale, Iv. Pa 13.419 del Gruppo BD, Iv. Pa 13.420 del Gruppo dei Verdi, Iv. Pa 13.421 del Gruppo socialista e Iv. Pa
15 Si veda perizia UFG, pag. 7 seg.
16 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera, RS 141.0
11
13.422 della consigliera nazionale Doris Fiala)17 – allineandosi alla proposta della propria Commissione delle istituzioni politiche (CIP-S), secondo cui è opportuno attendere che la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale elabori un progetto per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 13.468 (Matrimonio civile per tutti). Il 16 dicembre 2016 il Consiglio nazionale ha aderito alla decisione del Consiglio degli Stati. A prescindere dalla questione della parificazione dell’unione domestica registrata al matrimonio ai fini della naturalizzazione, la Commissione è del parere che, con l’apertura del matrimonio, le disposizioni riguardanti i requisiti per la naturalizza- zione di una persona coniugata a un cittadino svizzero saranno applicate sia alle coppie eterosessuali che a quelle omosessuali. Non vi è alcun motivo oggettivo che giustifichi una differenziazione.
3.2.2 Rendita per superstiti
L’articolo 13a capoverso 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) 18 recita: «Per tutta la sua durata, nel diritto delle assi- curazioni sociali l’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio». Se uno dei partner muore, il partner superstite è equiparato al vedovo (art. 13a cpv. 2). I requisiti per avere diritto ad una rendita per superstiti sono tuttavia diversi a seconda che a restare vedovo sia il marito o la moglie, e i vedovi hanno meno diritti delle vedove (cfr. n. 5.1). Questa problematica è oggetto di due interventi parlamentari: la mozione 17.3679 Le partner superstiti sono vedove come tutte le altre, della consi- gliera agli Stati Maury Pasquier (liquidata; ritirata) e il postulato 17.3838 Adegua- menti in vista dell’equiparazione delle unioni domestiche nel settore delle assicura- zioni sociali, della consigliera nazionale Feri (non ancora trattato dalla Camera). La parificazione delle partner registrate alle mogli ai fini delle rendite per superstiti non è oggetto del presente progetto (cfr. n. 5.1). La Commissione ritiene tuttavia che, visto il loro tenore inequivocabile, dopo l’apertura del matrimonio le disposi- zioni riguardanti le rendite per vedove saranno applicate a tutte le mogli e dunque anche al matrimonio fra due donne. Ne trarrebbero beneficio soprattutto le donne la cui moglie dovesse decedere prima di raggiungere l’età ordinaria di pensionamento. Nel caso in cui una persona soddisfi contemporaneamente le condizioni per la con- cessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di invalidità, è versata soltanto la rendita più elevata (art. 24b della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti19), ovvero la rendita di vecchiaia (aumentata del supplemento di vedovanza). La stessa regola vale nel caso di rendite per i superstiti
17 Si veda anche il postulato 18.3171 Naturalizzazione agevolata per i partner registrati di cittadini svizzeri residenti all’estero, depositato dal consigliere nazionale Guldimann e ri- preso dal consigliere nazionale Wermuth. 18 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1 19 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, RS 831.10
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in virtù della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (art. 31 cpv. 4 LAINF)20. Alcuni membri della Commissione deplorano invece il fatto che l’attuale disparità di trattamento tra uomo e donna in materia di rendite per superstiti (cfr. n. 5.1) venga perpetuata.
3.2.3 Accesso all’adozione congiunta e alla medicina
riproduttiva Secondo l’articolo 28 LUD, chi è vincolato da un’unione domestica registrata non può adottare né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il presen- te progetto non modifica tale disposizione, ma occorre chiedersi quali ripercussioni avrà l’apertura del matrimonio in questi due ambiti.
3.2.3.1 Accesso all’adozione congiunta
Nel messaggio del 2002 sulla LUD si motivò il rifiuto alle coppie omosessuali registrate di adottare congiuntamente un figlio soprattutto adducendo il fatto «che un bambino si ritroverebbe giuridicamente ad avere due madri o due padri, in netto contrasto con l’ordine naturale delle cose. Questo metterebbe l’adottato in una situazione eccezionale, difficilmente giustificabile nella società contemporanea» 21. La situazione però è cambiata. Da numerosi anni le adozioni concluse all’estero da coppie omosessuali sono riconosciute in Svizzera 22. Negli ultimi anni, inoltre, si constata «un aumento delle coppie apertamente omosessuali che in parte curano ed educano figli […]»23. Va ricordato infine che dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della più recente revisione del diritto in materia di adozione, con la quale il legislatore ha autorizzato quantomeno l’adozione del figliastro anche da parte delle coppie omosessuali, anche in Svizzera è possibile che un bambino abbia due padri o due madri invece di un padre e una madre. Il sesso dei coniugi non costituisce dun- que più un ostacolo all’adozione. Con l’apertura del matrimonio, le disposizioni riguardanti l’adozione congiunta da parte di coniugi (art. 264a cpv. 1 CC) si appli- cheranno sia alle coppie eterosessuali che a quelle omosessuali. In tutti i Paesi che hanno aperto il matrimonio, alle coppie omosessuali è riconosciuta la possibilità di adottare congiuntamente, ma va chiarito che è loro riconosciuto non il diritto di adottare bensì la possibilità di accedere alla procedura di adozione.
20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, RS 832.20 21 Messaggio del 29 novembre 2002 concernente la legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali, FF 2003 1165, in particolare pag. 1196 22 Si veda il parere del Consiglio federale del 14 maggio 2008 sull’interpellanza 08.3157 Abrogazione del divieto di adozione per gay e lesbiche, depositata dal consigliere naziona- le Mario Fehr: «3. [...] dalla possibilità per la Svizzera di riconoscere l’adozione di un bambino da parte di due genitori dello stesso sesso avvenuta all’estero». 23 Messaggio del 28 novembre 2014 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Adozione), FF 2015 793, in particolare pag. 805
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3.2.3.2 Accesso alla medicina riproduttiva
La questione dell’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è più complessa. Stando ai materiali e a una parte della dottrina, l’esclusione delle coppie omosessuali dalla medicina riproduttiva si fonda direttamente sulla Costituzione federale, poiché la nozione di infecondità (art. 119 cpv. 2 lett. c Cost.) può applicarsi solo alle coppie eterosessuali. Se ci si basa su questa opinione, l’accesso alla medicina riproduttiva a favore delle coppie omosessuali presuppone una modifica costituzionale24. Stando invece ad un’altra parte della dottrina e ad una perizia del 19 gennaio 2019 del prof. dott. Andreas Ziegler, la nozione di infecondità di cui all’articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost. non può essere letta nel senso di una discriminazione delle coppie omosessuali. Secondo questa opinione, l’obiettivo della disposizione è piuttosto quello di evitare l’abuso della medicina riproduttiva; l’esclusione delle coppie omo- sessuali dalle tecniche di procreazione assistita non può dunque essere motivata sulla scorta di questa disposizione25. Visto quanto precede, la Commissione ha deciso di completare il progetto elaborato dall’UFG con una variante che rende possibile per le coppie di donne coniugate accedere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita dell’inseminazione con sperma donato. Questa variante prevede unicamente una modifica delle regole del CC riguardanti il sorgere della filiazione (cfr. art. 252 cpv. 2 e 259a PP-CC) per consentire anche a coppie di donne coniugate di accedere alla donazione di sperma secondo l’articolo 3 capoverso 3 della legge sulla medicina della procreazione (LPAM)26. Una modifica della LPAM non è necessaria: con l’introduzione nel CC della genitorialità originaria (genitorialità dalla nascita) a favore della moglie della madre, la condizione sancita nell’articolo 3 capoverso 2 lettera a LPAM, secondo cui i metodi di procreazione si possono applicare soltanto alle coppie con le quali insorge un rapporto di filiazione nel senso degli articoli 252–263 CC, è soddisfatta. Con l’apertura del matrimonio, anche il tenore delle altre disposizioni della LPAM, in particolare dell’articolo 3 capoverso 3, secondo cui gli spermatozoi donati si possono usare soltanto tra coniugi, non si oppone più alla donazione di sperma alle coppie di donne coniugate.
3.3 Conversione di un’unione domestica registrata in
matrimonio L’apertura del matrimonio a tutte le coppie solleva anche un’altra questione: come affrontare la situazione delle coppie omosessuali che hanno registrato la loro unione
24 Si veda la perizia UFG, pag. 8 con ulteriori riferimenti.
25 «Kurzgutachten zur Frage des Zugangs gleichgeschlechtlicher Paare zu fortpflanzungsme- dizinischen Verfahren in der Schweiz (Auslegung des Begriffs der „Unfruchtbarkeit“ in Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV)», Ziegler Andreas R., 2019/01/19. Avis de droit, Lesbenorgani- sation Schweiz (LOS), pag. 15 seg., consultabile all'inidirizzo: www.unil.ch > Recherche > Publications > serval > Ziegler [serval:BIB_2F3DA0DD2F66]
26 Legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione, RS 810.11
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domestica prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che desiderano convertire tale unione in matrimonio? Tra il 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della LUD) e il 31 dicembre 2017 sono state registrate in Svizzera 9526 unioni domestiche (1143 delle quali nel frat- tempo sono state sciolte giudizialmente)27. Le cifre riguardanti il 2018 non sono ancora note. Stando all’Annuario statistico della Svizzera, le persone in unione domestica registrata erano 15 300 nel 2016, 14 300 nel 2015 e 13 300 nel 2014, con una progressione di 1000 unità all’anno28. L’apertura del matrimonio a tutte le coppie andrà a beneficio anche di coloro che hanno contratto un’unione domestica registrata all’estero (secondo il diritto svizzero o estero) (cfr. n. 4.3.4). La questione della conversione dell’unione domestica registrata riguarda dunque potenzialmente oltre 16 000 persone, ovvero 8 000 coppie.
3.3.1 Procedura di conversione
Un’unione domestica registrata non può essere convertita in matrimonio d’ufficio, ossia senza che le parti interessate si attivino. Se così fosse si lederebbe la libertà al matrimonio garantita dalla Costituzione (art. 14 Cost.), che include il diritto di non dover contrarre matrimonio. I partner registrati hanno pertanto la possibilità di scegliere se restare vincolati dall’unione domestica registrata o convertirla in matri- monio. Se optano per la conversione, questa non deve implicare lo scioglimento dell’unione domestica e la successiva celebrazione del matrimonio. La Commissione ritiene che una procedura del genere non sia ragionevolmente esigibile da persone che proba- bilmente si sarebbero già sposate se avessero potuto farlo quando hanno contratto l’unione domestica registrata. Dopo l’apertura del matrimonio, le coppie in questio- ne non vogliono separarsi, ma continuare la loro relazione sotto forma di matrimo- nio. Imporre loro lo scioglimento dell’unione appare pertanto inopportuno; semmai occorre offrire la possibilità di convertire tale unione in matrimonio senza ostacoli burocratici inutili (cfr. art. 35 PP-LUD). L’obiettivo è rendere possibile la conversione, in qualunque momento, con una semplice dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile. Non appena i due partner hanno reso la dichiarazione di conversione all’ufficiale dello stato civile e questa è stata registrata, sono considerati coniugi e il loro stato civile è modificato in «coniugati».
27 Consultabile all’indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche (1) > Popolazione > Matrimoni, unioni domestiche registrate e divorzi > Unioni domestiche registrate, sciogli- menti dell’unione 28 Si veda Annuario statistico della Svizzera 2018, pag. 55 della versione francese.
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3.3.2 Gli effetti della conversione
La Commissione ritiene che il matrimonio frutto di una tale conversione vada consi- derato, in termini di effetti futuri, come se fosse stato celebrato al momento della registrazione dell’unione domestica. Tanto più che, per molti aspetti, l’unione dome- stica registrata ha gli stessi effetti giuridici del matrimonio29. Per le disposizioni i cui effetti giuridici sono subordinati alla durata del matrimonio, va tenuto conto anche della durata dell’unione domestica registrata precedente il matrimonio (art. 35a cpv. 2 PP-LUD), affinché le coppie che optano per una conversione non si trovino ad essere svantaggiate rispetto a quelle che preferiscono mantenere l’unione dome- stica registrata o alle coppie che, da subito, hanno potuto contrarre matrimonio. La Commissione ritiene invece che per quanto riguarda il regime dei beni dei coniugi, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 181 CC) debba applicarsi solo dal momento della conversione, sempreché i coniugi non abbiano stabilito diversamente (art. 35a cpv. 3 PP-LUD).
3.4 Le unioni domestiche non convertite
continuano a sottostare alla LUD Dopo l’apertura del matrimonio non sarà più possibile contrarre un’unione domesti- ca registrata, ma le unioni domestiche già registrate potranno continuare a sussistere (cfr. n. 2.3). La LUD resterà dunque in vigore, ma si rende necessario modificarne l’oggetto e adeguare in particolare i primi due capitoli (cfr. n. 6.2). Dall’esame del diritto vigente è inoltre emerso che alcune disposizioni non contem- plano regole per le unioni domestiche registrate e senza che ciò sia imputabile a una decisione del legislatore30. Si tratta ad esempio di disposizioni del CC e, per l’esattezza, dell’articolo 38 capoverso 3 (dichiarazione di scomparsa e scioglimento del matrimonio), dell’articolo 68 (esclusione dal diritto di voto nelle associazioni), dell’articolo 344 capoverso 2 (scioglimento dell’indivisione), dell’articolo 503 (persone cooperanti alla confezione di un testamento) e dell’articolo 574 (rinuncia all’eredità). A quanto risulta, queste lacune non hanno tuttavia causato problemi. Le disposizioni menzionate vanno applicate per analogia anche alle unioni domestiche registrate. Poiché con il tempo le unioni domestiche registrate spariranno, non si ritiene necessario completare le disposizioni in questione nel quadro del presente progetto. Fin quando ci saranno unioni domestiche registrate, la LUD resterà in vigore, diven- tando una sorta di normativa di transizione. Dopodiché sarà abrogata e tutte le altre disposizioni dell’ordinamento giuridico svizzero verranno modificate di conseguen- za.
29 Si veda la tavola sinottica dell’UFG (disponibile in tedesco e francese) «Mariage et parte- nariat enregistré: principales convergences et différences», consultabile al link: www.parlamento.ch > Curia Vista 13.468 > Altri link.
30 Si veda il documento di lavoro dell’UFG del 27 marzo 2018, pag. 5 seg.
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4 Diritto internazionale privato
4.1 Considerazioni generali
L’apertura del matrimonio a tutte le coppie, a prescindere dal sesso degli sposi, solleva interrogativi anche in termini di diritto internazionale privato considerato il gran numero di coppie che vivono una situazione internazionale (nazionalità diverse, trasferimento del domicilio all’estero, domicilio in Paesi diversi, ecc.). Le regole del diritto internazionale privato disciplinano gli aspetti legati alla competenza delle autorità, al diritto applicabile e al riconoscimento delle decisioni di autorità estere. Queste regole devono garantire la certezza del diritto, segnatamente per quanto riguarda la celebrazione e lo scioglimento di un matrimonio in Svizzera e il ricono- scimento e gli effetti di un matrimonio celebrato o sciolto all’estero. Questioni simili si pongono anche per le unioni domestiche registrate che continueranno a poter essere contratte all’estero, anche se in Svizzera non sarà più possibile (cfr. n. 2.3). Occorre tenere presente che le regole del diritto internazionale privato non hanno lo stesso obiettivo e campo d’applicazione delle regole del diritto interno. Le disposi- zioni della legge sul diritto internazionale privato (LDIP) 31 si applicano in un conte- sto internazionale, il che significa che non soltanto devono tenere conto delle forme di unione previste e disciplinate dal diritto svizzero e dei loro effetti all’estero, ma anche regolamentare il riconoscimento in Svizzera delle varie forme di unione previste e disciplinate dalle leggi estere32 e dei loro effetti nell’ordinamento giuridi- co svizzero. Ciò giustifica il mantenimento nella LDIP di un capitolo specifico riguardante l’unione domestica registrata anche se in futuro questo istituto giuridico verrà abbandonato (cfr. n. 4.3.1). La maggior parte delle disposizioni della LDIP applicabili alle questioni summen- zionate non sono modificate nel quadro della presente revisione. Sostanzialmente, infatti, le stesse regole si applicano già indistintamente ai matrimoni tra persone di sesso diverso e alle unioni domestiche registrate fra persone dello stesso sesso. Tali disposizioni potranno dunque essere applicate anche al matrimonio fra omosessuali. Si pongono dunque pochissime questioni di diritto transitorio riguardanti il diritto internazionale privato poiché la revisione non riguarda tanto le norme di conflitto, ma piuttosto il diritto materiale applicato nel caso in cui le regole del diritto interna- zionale privato rinviino al diritto svizzero. Viste le implicazioni pratiche per le persone interessate, le spiegazioni fornite qui di seguito illustrano le grandi linee del diritto internazionale privato ma affrontano anche, seppur in termini sommari, le situazioni internazionali sulle quali la modifica del diritto materiale svizzero ha delle ripercussioni, anche laddove le disposizioni della LDIP non cambiano. Le modifiche alla LDIP sono illustrate nel numero 6.3.
31 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, RS 291 32 Si veda: www.isdc.ch > Pubblicazioni > e-avis > Avis sur la possibilité d’inscrire des unions étrangères dans le registre de l’état civil suisse, stato: 13 marzo 2017.
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4.2 Diritto matrimoniale (capitolo 3 LDIP)
4.2.1 Applicazione delle regole vigenti a tutti i matrimoni
L’apertura del matrimonio a tutte le coppie nel diritto svizzero comporta l’applicazione automatica delle disposizioni del capitolo 3 LDIP (diritto matrimonia- le) alle coppie omosessuali che contraggono matrimonio. Le autorità svizzere inter- preteranno l’istituto del matrimonio secondo la (nuova) concezione voluta dal legi- slatore, che porterà ad includere in tale istituto anche il matrimonio fra omosessuali. Non è dunque necessario precisarlo esplicitamente nel testo di legge; è sufficiente abrogare l’attuale articolo 45 capoverso 3 LDIP secondo cui il matrimonio celebrato validamente all’estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata. L’applicazione delle regole vigenti della LDIP a tutti i matrimoni, dunque indipen- dentemente dal sesso degli sposi, produce nel complesso risultati soddisfacenti. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che, sebbene previsto nella maggior parte dei Paesi vicini alla Svizzera (cfr. n. 2.1), il matrimonio fra omosessuali è ancora poco diffuso nel mondo, ragione per cui è opportuno completare le regole generali del capitolo 3 con delle disposizioni speciali, così come fatto a suo tempo per l’unione domestica registrata nel capitolo 3a. Per evitare lacune in termini di competenza, diritto applicabile e riconoscimento delle decisioni straniere, la maggior parte delle soluzioni sviluppate per l’unione domestica registrata (art. 65b–d LDIP) sono trasposte mutatis mutandis nel capitolo dedicato al matrimonio; esse riguardano: il foro sussidiario del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio (art. 60a PP-LDIP), la possibilità di scegliere per i rapporti patrimoniali il diritto dello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio (art. 52 cpv. 2 PP-LDIP) e il riconoscimento di decisioni straniere pronunciate nello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio (art. 50 lett. b e 65 cpv. 1 lett. c PP-LDIP). Per contro, l’applicazione sussidiaria del diritto svizzero laddove il diritto estero non contempli regole applicabili all’istituto in questione (art. 65c cpv. 1 LDIP) non è ripresa nel diritto matrimoniale. In effetti non pare opportuno applicare in modo generale il diritto svizzero visto che tutti gli ordinamenti esteri conoscono il matrimonio fra eterosessuali e che tali regole possono essere applicate per analogia ai matrimoni fra omosessuali. Se necessario, il giudice potrà applicare altre regole del diritto designa- to o far valere la clausola d’eccezione di cui all’articolo 15 LDIP.
4.2.2 Riconoscimento di matrimoni celebrati all’estero e
iscrizione nei registri dello stato civile Dopo l’entrata in vigore della presente revisione, i matrimoni fra persone dello stesso sesso celebrati all’estero potranno essere riconosciuti e iscritti nei registri dello stato civile svizzeri (cfr. art. 32 LDIP) come matrimoni, poiché l’ordine pub- blico svizzero non vi si oppone più. È opportuno rammentare la differenza tra il riconoscimento di un evento di stato civile estero (p. es. il matrimonio) e la sua iscrizione nel registro dello stato civile svizzero. Sebbene tutti gli eventi di stato civile riconosciuti in applicazione delle regole della LDIP possano produrre effetti in
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Svizzera, essi non sono tutti iscritti nel registro: vi figurano infatti solo eventi di stato civile che riguardano cittadini svizzeri e i membri della loro famiglia 33 o che si sono verificati in Svizzera. Di regola, pertanto, il matrimonio celebrato all’estero tra cittadini stranieri non è iscritto nel registro dello stato civile svizzero anche se la coppia è domiciliata sul territorio elvetico; per contro, il matrimonio celebrato all’estero di un cittadino svizzero che vi è domiciliato è iscritto. Che il matrimonio sia iscritto o meno, la presente revisione avrà gli stessi effetti su tutte le coppie sposate. Tutti i matrimoni celebrati all’estero fra persone dello stesso sesso saranno dunque riconosciuti in Svizzera quali matrimoni, sempre che le condizioni generali per il riconoscimento di cui agli articoli 25 segg. LDIP siano soddisfatte. Ciò vale a pre- scindere dal momento in cui il matrimonio all’estero è stato celebrato, ovvero prima o dopo l’entrata in vigore della presente revisione. Per le coppie omosessuali il cui matrimonio è stato iscritto nel registro dello stato civile svizzero come unione domestica registrata (cfr. art. 45 cpv. 3 LDIP), la conse- guenza sarà identica, poiché l’iscrizione ha un effetto meramente dichiarativo 34: in futuro la loro unione sarà considerata un matrimonio. Alla prima occasione, l’iscrizione nel registro dello stato civile sarà aggiornata, poiché non corrisponderà più alla realtà giuridica. Un aggiornamento automatico delle iscrizioni non entra in linea di conto per ragioni pratiche legate alla tenuta dei registri. L’iscrizione sarà aggiornata su domanda degli interessati o allorquando si renderà necessario iscrivere un nuovo evento di stato civile riguardante uno degli sposi (p. es. nel caso di una nascita)35.
4.2.3 Effetti generali del matrimonio
Le disposizioni del capitolo 3 della LDIP sugli effetti generali del matrimonio pos- sono condurre all’applicazione del diritto estero. Se tale diritto non contempla la fattispecie del matrimonio fra persone dello stesso sesso, si applicano in linea di principio le regole che esso contempla in materia di matrimonio fra eterosessuali.
4.2.4 Regime dei beni matrimoniali
L’abrogazione dell’articolo 45 capoverso 3 LDIP non incide sulle regole della LDIP applicabili in caso di omessa scelta del diritto applicabile (art. 54 seg. LDIP). Tali regole restano immutate, poiché le norme di conflitto che disciplinano il regime dei beni matrimoniali sono indipendenti da quelle che disciplinano il riconoscimento dello stato civile derivante dall’istituto estero.
33 Art. 39 OSC
34 L’iscrizione nel registro dello stato civile non crea uno stato civile nuovo o diverso, poiché l’iscrizione non ha effetti materiali (salvo che nel registro dei riconoscimenti), ma carattere unicamente dichiarativo (DTF 135 III 389 consid. 3.4.1).
35 Art. 16 cpv. 1 lett. c OSC.
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Occorre tuttavia segnalare un cambiamento importante laddove le norme di conflitto richiamino il diritto svizzero. Attualmente, secondo la dottrina prevalente 36, in tale situazione le coppie omosessuali sposatesi all’estero sono sottoposte al regime della separazione dei beni secondo l’articolo 18 LUD, salvo che abbiano concluso una convenzione matrimoniale. Dopo l’entrata in vigore della presente revisione, si applicherà loro automaticamente e con effetto retroattivo il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, sempre che non abbiano disposto diversamente in una convenzione patrimoniale o in una convenzione matrimoniale (Titolo finale PP-CC, art. 9g cpv. 1). Questa retroattività può avere conseguenze anche pesanti su diritti già acquisiti dei coniugi (le prestazioni delle assicurazioni sociali, ad esempio, sono «acquisti» ai sensi dell’articolo 197 cpv. 2 n. 2 CC che vanno divisi). Per questa ragione, la Commissione ritiene che, anche dopo l’entrata in vigore della presente revisione, in queste costellazioni ogni sposo debba poter mantenere il regime della separazione dei beni (art. 18 LUD), rendendo una semplice dichiarazione scritta e senza dover concludere a tal fine una convenzione matrimoniale. Questa questione non può essere disciplinata da disposizioni transitorie della LDIP, poiché a cambiare non sono le norme di conflitto, bensì le regole del diritto materiale applicate nel caso in cui si richiami il diritto svizzero. Una nuova disposizione è pertanto introdotta nel Titolo finale del Codice civile (Titolo finale PP-CC art. 9g cpv. 2). Senza una corri- spondente dichiarazione delle parti, le coppie saranno sottoposte al regime ordinario della partecipazione agli acquisti con effetto retroattivo. Se al momento dell’entrata in vigore della revisione è in corso un’azione che comporta lo scioglimento del regime patrimoniale, si applica il diritto previgente, ovvero l’articolo 18 LUD (Tito- lo finale PP-CC art. 9g cpv. 3). Per concludere, alle coppie che si sposano dopo l’entrata in vigore della presente revisione, come pure alle coppie sposatesi prima e che non hanno espressamente optato per la separazione dei beni, si applica il regime ordinario della partecipazione agli acquisti se le norme di conflitto richiamano il diritto svizzero. Va ricordato che le coppie hanno in qualunque momento la possibilità di scegliere il diritto applicabi- le (art. 52 seg. LDIP) o di concludere una convenzione matrimoniale (art. 56 LDIP).
4.2.5 Divorzio e separazione
Al divorzio e alla separazione continuerà ad applicarsi in Svizzera il diritto svizzero (art. 61 LDIP), segnatamente le disposizioni del Codice civile, indipendentemente dalla data di conclusione del matrimonio. Anche allo scioglimento di un matrimonio concluso all’estero tra persone dello stesso sesso e iscritto nel registro dello stato civile svizzero in quanto unione domestica registrata vanno applicate le disposizioni
36 Si veda ANDREAS BUCHER, in: Andreas Bucher (ed.), Commentaire Romand -Loi sur le Droit International Privé/Convention de Lugano, Basilea 2011, n. 33 ad art. 45 LDIP; CORINNE WIDMER LÜCHINGER, in: Markus Müller-Chen/Corinne Widmer Lüchinger (ed.), Zürcher Kommentar zum IPRG, Zurigo 2018, n. 93 ad art. 65a IPRG.
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del Codice civile sul divorzio37, poiché il giudice non è vincolato a un’eventuale diversa iscrizione presente nel registro dello stato civile38.
4.3 Unione domestica registrata (capitolo 3a LDIP)
4.3.1 Mantenimento delle soluzioni esistenti
La modifica proposta della LDIP conserva la distinzione tra matrimonio e unione domestica registrata in due capitoli distinti. Come finora, restano esclusi il ricono- scimento e l’iscrizione nel registro dello stato civile di partenariati i cui effetti diver- gono da quelli del matrimonio, ad esempio il PACS francese (partenariat faible, cfr. n. 2.3). Alla qualificazione dei diversi istituti esteri dovrà procedere, di volta in volta, l’autorità competente (p. es. tribunale o autorità cantonale di vigilanza dello stato civile, art. 32 LDIP). Poiché le disposizioni del capitolo 3 sono applicabili per analogia alle forme di unione coperte dal capitolo 3a (art. 65a PP-LDIP), gli articoli 65b, 65c cpv. 2 e 65d possono essere abrogati senza che ciò comporti un cambiamento delle regole del diritto internazionale privato, in quanto il loro contenuto è trasposto con qualche adeguamento formale nel capitolo 3 (art. 50, art. 52 cpv. 2, art. 60a, art. 65 cpv. 1 PP-LDIP).
4.3.2 Diritto applicabile
Ai termini dell’articolo 65a PP-LDIP le disposizioni del capitolo 3 si applicano per analogia all’unione domestica registrata. Occorre tuttavia prevedere una disposizione speciale per le situazioni in cui il diritto internazionale privato richiami il diritto di uno Stato che non contempla regole materiali sulle unioni domestiche registrate. In tale situazione, l’articolo 65c PP- LDIP prevede si applichino per analogia le disposizioni materiali del diritto estero in materia di matrimonio. Sarà in particolare il caso delle unioni domestiche registrate contratte all’estero dopo l’entrata in vigore della presente modifica quando il diritto svizzero è loro applicabi- le, poiché la legge sull’unione domestica registrata si applicherà soltanto alle unioni registrate prima di tale data (art. 1 PP-LUD). Per analogia, faranno dunque stato le disposizioni materiali sul matrimonio. Questa soluzione si impone vista la volontà di
37 Si veda Commentaire Romand-BUCHER, n. 45 ad art. 65c LDIP.
38 DTF 5A_214/2016 del 26 agosto 2016, consid. 5.2 e 6.
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abrogare l’unione domestica registrata e di preservare unicamente il matrimonio come istituto giuridico aperto a tutti (cfr. n. 2.3). Per quanto riguarda le unioni domestiche registrate concluse in Svizzera o all’estero prima dell’entrata in vigore della presente revisione, la LUD si applicherà laddove si richiami il diritto svizzero, poiché a tali unioni la legge continua ad applicarsi (art. 1 PP-LUD; cfr. n. 4.3.4). Si rammenta che è fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 LDIP. Le eventuali questioni di diritto transitorio che dovessero porsi per effetto della modifica dell’articolo 65c LDIP nel caso di richiamo di un diritto estero saranno risolte in virtù dell’articolo 196 LDIP.
4.3.3 Conversione di un’unione domestica registrata in
matrimonio Secondo il progetto preliminare di modifica della legge sull’unione domestica regi- strata, i partner che hanno contratto un’unione domestica registrata prima dell’entrata in vigore della presente revisione potranno convertirla in matrimonio (art. 35 PP-LUD). Di questa procedura di conversione potranno beneficiare anche le unioni domestiche registrate all’estero prima dell’entrata in vigore della presente revisione. In materia di competenza e di diritto applicabile fanno stato, per analogia, gli articoli 43 segg. LDIP. La conversione rappresenta un evento di stato civile e in quanto tale va iscrit- ta nel registro dello stato civile.
5 Questioni in sospeso legate all’apertura del
matrimonio Come illustrato, il presente «progetto centrale» verte unicamente su aspetti essenzia- li dell’apertura del matrimonio (cfr. n. 3), lasciandone in sospeso altri. Tenuto conto della complessità tecnica di determinate questioni e del loro impatto sul dibattito pubblico, si ritiene più opportuno discuterne in un quadro separato. Si tratta in sostanza degli aspetti illustrati qui di seguito.
5.1 Rendite per superstiti: parità di trattamento
Per quanto riguarda le rendite per superstiti della LAVS e della LAINF, il diritto vigente equipara la partner registrata superstite al vedovo (art. 13a cpv. 2 LPGA; cfr. anche n. 3.2.2). Per beneficiare di una rendita per superstiti, tuttavia, vedove e vedo- vi devono soddisfare condizioni diverse. Secondo l’articolo 23 capoverso 1 LAVS, vedove e vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. Le vedove hanno però diritto a una rendita vedovile anche se, alla morte del coniu- ge, non hanno figli, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante alme-
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no cinque anni (art. 24 cpv. 1 LAVS). I vedovi invece esauriscono il diritto alla rendita vedovile quando l’ultimo figlio compie i 18 anni (art. 24 cpv. 2 LAVS). Questa situazione giuridica è controversa sotto due aspetti: la disparità di trattamento tra vedove e vedovi è stata ripetutamente oggetto di critiche sotto il profilo della discriminazione basata sul sesso39. L’attuale regolamentazione è criticata anche perché non riconosce alle donne in unione domestica registrata gli stessi diritti delle donne coniugate 40. Anche se l’apertura del matrimonio e la possibilità di convertire l’unione domestica regi- strata in matrimonio potrà migliorare la situazione delle donne (cfr. n. 3.2.2), questa disparità di trattamento continuerà a persistere anche dopo la presente revisione. Prima o poi questa tematica andrà affrontata nel dettaglio. La Commissione ritiene in particolare spiacevole il fatto che la disparità di trattamento tra uomo e donna venga perpetuata. Già nel quadro della revisione dell’AVS, il Parlamento ha avuto modo di rilevare la complessità della materia, tanto che i dibattiti sull’argomento non hanno portato ad alcuna decisione41. Visto il rischio che i lavori su questa tematica rallentino in modo spropositato l’apertura del matrimonio, la Commissione ha deciso di non disciplinarla nell’ambito del presente progetto.
5.2 Accesso alla medicina riproduttiva
La Commissione è altresì consapevole del fatto che prima o poi dovrà tenersi una discussione di fondo sull’accesso alla medicina riproduttiva e sulle tecniche ammis- sibili di procreazione medicalmente assistita (p. es. donazione di sperma per coppie dello stesso sesso e per coppie non sposate nonché donazione di ovuli)42. Considerato il rischio che i lavori su queste tematiche rallentino in modo sproposita- to l’apertura del matrimonio, la Commissione ritiene tuttavia che questa discussione vada condotta separatamente. Anche altri Paesi che hanno aperto il matrimonio a tutti hanno analizzato in sede separata la necessità di una revisione del diritto in materia di filiazione, compresa la questione dell’accesso alla medicina riproduttiva (p. es. Germania «Bericht des Arbeitskreises Abstammungsrecht, Abschlussberi-
39 Si vedano la DTF 9C 617/2011 del 4.5.2012, consid. 3.5 con ulteriori riferimenti, e il ricorso n. 78639/12, B. contro la Svizzera, del 19 novembre 2012.
40 Si veda la DTF 9C 521/2008 del 5.10.2009.
41 Nel messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (FF 2015 1) il Consi- glio federale aveva proposto di limitare il diritto a una rendita per superstiti soltanto alle vedove o ai vedovi che, al momento del decesso del coniuge, hanno figli aventi diritto a una rendita per orfani o bisognosi di cure. Inoltre, l’importo della rendita vedovile sarebbe stata ridotta dall’80 al 60 per cento della rendita di vecchiaia. 42 Si veda il rapporto del Consiglio federale relativo al postulato Fehr (12.3607) «Moderniz- zazione del diritto di famiglia», marzo 2015, pag. 56 e le proposte della Commissione na- zionale d’etica per la medicina umana (CNE) nel parere n. 22/2013 «La procreazione con assistenza medica. Considerazioni etiche e proposte per il futuro», pagg. 50 e 51.
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cht», del 4 luglio 2017, e Francia «Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité», del 2014). La Commissione ha comunque deciso di completare il progetto centrale con una variante che permette di aprire l’accesso alla donazione di sperma quantomeno per le coppie di donne coniugate (cfr. n. 3.2.3.2).
5.3 Altre questioni riguardanti la filiazione
La questione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita è strettamente connessa a quella della filiazione e dunque della parentela. Secondo la variante proposta dalla Commissione – ovvero secondo gli articoli 252 capoverso 2 e 259a PP-CC – la moglie della madre sarà considerata l’altro genitore del bambino nato durante il matrimonio. In questo contesto si pone in particolare la domanda se e da chi la genitorialità della moglie della madre possa essere contestata. La Commissione ha tuttavia deciso di non trattare nel quadro della presente revisio- ne né questa questione né eventuali altre che potrebbero porsi. Nel frattempo, la necessità di riflettere sul diritto in materia di filiazione – nonché sulle regole riguardanti la contestazione della presunzione di paternità del marito – è condivisa dai più43. Il 12 dicembre 2018 il Consiglio degli Stati ha adottato il postu- lato 18.3714 Verifica del diritto in materia di filiazione, depositato dalla sua Com- missione degli affari giuridici, che incarica il Consiglio federale di verificare la necessità di una riforma del diritto in materia di filiazione ed eventualmente di formulare raccomandazioni in un rapporto all’attenzione del Parlamento.
5.4 Formulazione non sessista
L’apertura del matrimonio a tutte le coppie significa che, in futuro, potranno formare una coppia di coniugi non soltanto un uomo e una donna, ma anche due uomini o due donne. Le disposizioni del CC e della LDIP sul matrimonio vanno dunque modificate in modo da essere formulate senza connotazione di genere. Nel quadro dei lavori preparatori del presente progetto, la Cancelleria federale ha pertanto esaminato le disposizioni del diritto matrimoniale del CC (art. 90–251) sotto il profilo dell’uso non sessista della lingua. Ne è emerso che praticamente ogni articolo della versione tedesca avrebbe dovuto essere riformulato per sostituire «Ehegatten» con «Eheleute» e per aggiungere sistematicamente «die Ehegattin» a «der Ehegatte». Eventualmente, per ognuna di tali disposizioni si sarebbe dovuta valutare la possibilità di sostituire «der Ehegatte und die Ehegattin» con «die verhei- ratete Person», con il rischio però che, adottando questa riformulazione, se ne sareb- be modificato il contenuto. Nella versione francese e italiana il problema non si pone
43 Si veda il rapporto del Consiglio federale relativo al postulato Fehr (12.3607) «Moderniz- zazione del diritto di famiglia», marzo 2015, pag. 56.
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nella stessa misura poiché queste due lingue prevedono l’uso del maschile generi- co44. Vista la complessità e portata di questi lavori, la Commissione ha deciso di non procedere alla riformulazione non sessista delle disposizioni del diritto matrimoniale nel quadro del presente progetto. Questo obiettivo dovrà essere perseguito nell’ambito di un progetto separato. L’unica eccezione riguarda, nel testo tedesco, il termine «Verlobte» (cfr. n. 6.1). Con le modifiche proposte agli articoli 92, 97a, 98 e 182 PP-CC, «Verlobte» è usato in tutto il CC in modo da garantire la parità lingui- stica.
6 Commento alle singole disposizioni
6.1 Commenti al PP-CC
Art. 92 Partecipazione finanziaria Anche se si rinuncia ad un adeguamento globale delle disposizioni del diritto matri- moniale ai fini di una formulazione non sessista (cfr. n. 5.4), in tedesco la presente disposizione va comunque modificata. In linea con le formulazioni di cui all’articolo 97a («Zivilstandsbeamtin und Zivilstandsbeamte» e «Ausländerinnen und Auslän- der») volte a garantire la parità linguistica, «einer der Verlobten» è sostituito con «eine oder einer der Verlobten».
Art. 94 cpv. 1 Capacità al matrimonio Per chiarire che il matrimonio può essere contratto da due persone a prescindere dal loro sesso, in tedesco «Brautleute» è sostituito con «zwei Personen» e in francese «l’homme et la femme» con «deux personnes».
Art. 96 Matrimonio o unione domestica registrata antecedente Oltre al matrimonio contratto in precedenza anche un’unione domestica registrata antecedente rappresenta un ostacolo al matrimonio. Questo motivo di impedimento, fino ad ora contemplato solo nella LUD (art. 26), va sancito espressamente nel CC. La situazione è ovviamente diversa se i partner registrati desiderano convertire la loro unione domestica registrata in matrimonio. In questo caso le disposizioni che disciplinano la celebrazione del matrimonio non si applicano (cfr. commento all’art. 35 PP-LUD).
44 Si veda Guide de formulation non sexiste des textes administratifs et législatifs de la Conféderation, Chancellerie fédérale, décembre 2000; Pari trattamento linguistico, Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione, Cancelleria federale, gennaio 2012.
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Art. 97a cpv. 1 e 2 Elusione del diritto in materia di stranieri Per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di fidanzati dello stesso sesso, la formulazione «il fidanzato o la fidanzata» è sostituita con «uno dei fidanza- ti». In tedesco «der Braut oder des Bräutigams» è sostituito con «einer der Verlob- ten» e «Brautleute» con «die Verlobten».
Art. 98 cpv. 1 Procedura preparatoria Per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di persone dello stesso sesso, in tedesco «Braut und Bräutigam» è sostituito con «die Verlobten».
Art. 102 cpv. 2 Forma Per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di persone dello stesso sesso, in tedesco «Braut und Bräutigam» è sostituito con «die Verlobten»; in france- se «fiancée et fiancé» è sostituito con «fiancés».
Art. 105 n. 1 Nullità assoluta Il matrimonio è nullo se al momento della celebrazione uno degli sposi è già coniu- gato. Con l’apertura del matrimonio alle coppie omosessuali diventa causa di nullità del matrimonio anche l’esistenza di un’unione domestica registrata; ciò va dunque esplicitato nel CC. Come già illustrato (cfr. commento all’art. 96 PP-CC), ciò non vale nel caso in cui l’unione domestica registrata è convertita in matrimonio (cfr. commento all’art. 35 PP-LUD). Affinché il matrimonio non sia nullo, il matrimonio o l’unione domestica registrata contratti in precedenza devono essere stati «sciolti». Il tenore della disposizione è stato semplificato e non precisa più le possibili cause di scioglimento, che possono essere il divorzio, una decisione del giudice, il decesso o una dichiarazione di scom- parsa.
Art. 160 cpv. 2 e 3 Cognome Per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di sposi dello stesso sesso, la formulazione «il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo» è sostitui- ta con «il cognome da nubile o celibe di uno di loro». Per la stessa ragione, in tede- sco «Brautleute» è sostituito con «die Verlobten».
Art. 163 cpv. 1 Mantenimento della famiglia Per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di coniugi dello stesso sesso, in francese «mari et femme» è sostituito con «chaque époux».
Art. 182 cpv. 2 Convenzione matrimoniale Nella versione tedesca «Brautleute» è sostituito con «die Verlobten».
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VARIANTE (art. 252, titolo prima dell’art. 255 e art. 259a)
Art. 252 cpv. 2 Sorgere della filiazione in genere L’articolo 252 disciplina le varie situazioni in cui sorge la filiazione. Il capoverso 2 va riformulato poiché il genitore che si aggiunge alla madre (cfr. cpv. 1) può anche essere una donna.
Capo secondo: Della genitorialità del marito o della moglie Il tenore del titolo del Capo secondo va completato per tenere conto della nuova possibilità della genitorialità originaria (genitorialità dalla nascita) per la moglie della madre.
Art. 259a F. Genitorialità dei coniugi dello stesso sesso Sono considerati genitori di un figlio nato durante il matrimonio – dal momento della sua nascita – la madre, il marito (cfr. art. 255 cpv. 1 CC) oppure, se la madre è sposata con una donna, ora anche la moglie. Con l’introduzione nel CC della genitorialità originaria per la moglie della madre le coppie di donne coniugate hanno la possibilità di accedere ai metodi di procreazione assistita e in particolare alla donazione di sperma secondo l’articolo 3 capoverso 3 LPAM, consentita unicamente alle coppie con le quali insorge un rapporto di filia- zione nel senso degli articoli 252–263 CC.
Art. 9g Regime dei beni in caso di matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all’estero prima del ... [data di entrata in vigore della revisione] Secondo il diritto vigente il matrimonio celebrato validamente all’estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata (art. 45 cpv. 3 LDIP). Questo riconoscimento può avere ripercussioni anche sul regime dei beni dei coniugi: se gli effetti patrimoniali del matrimonio celebrato all’estero tra persone dello stesso sono retti dal diritto svizzero, ad essi si applica l’articolo 18 LUD, che in sostanza sancisce un regime equiparabile alla separazione dei beni. Le cose cambieranno dopo l’entrata in vigore della presente revisione, poiché tutti i matrimoni celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso saranno riconosciuti anche in Svizzera quali matrimoni, a prescindere dal momento in cui sono stati celebrati (cfr. n. 4.2.4) Cpv. 1: dopo l’entrata in vigore della presente revisione, a questi coniugi si appli- cherà per legge, con effetto retroattivo, dalla data della celebrazione del matrimonio e per tutta la sua durata, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art.
196 segg. CC), sempre che non abbiano disposto diversamente per convenzione
patrimoniale o matrimoniale o che non abbiamo scelto di sottostare al diritto di un altro Stato. Il presente progetto preliminare prevede qui una vera e propria retroatti- vità, equiparabile a quella introdotta con la revisione del diritto matrimoniale entrata
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in vigore il 1° gennaio 198845. La disposizione transitoria di cui al presente capover- so si ispira pertanto alla soluzione adottata allora nell’art. 9d del Titolo finale. Cpv. 2: questa retroattività può avere ripercussioni pesanti sui diritti acquisiti dei coniugi (cfr n. 4.2.4). Pertanto, ad ognuno di essi è data la possibilità, prima dell’entrata in vigore della presente modifica, di comunicare per scritto all’altro che fino a quel momento il regime dei beni di cui all’articolo 18 LUD sarà mantenuto. L’applicazione retroattiva del nuovo diritto è così esclusa. Nell’ipotesi di un futuro scioglimento del regime dei beni, la dichiarazione menzionata comporta l’obbligo di stilare due rendiconti separati46. Per garantire la certezza del diritto occorre che, alla data di entrata in vigore della revisione, la dichiarazione unilaterale sia stata resa. Poiché non è ammissibile che da una normativa non ancora in vigore derivi un obbligo di agire, l’articolo 9g capover- so 2 del Titolo finale CC entrerà in vigore sei mesi prima delle restanti disposizioni. Le parti potranno quindi depositare la dichiarazione in questo lasso di tempo. Dopo l’entrata in vigore delle restanti disposizioni, i coniugi potranno comunque in qual- siasi momento scegliere il diritto applicabile (art. 52 LDIP) o concludere una con- venzione matrimoniale (art. 56 LDIP). Cpv. 3: questo capoverso precisa la regola da applicare ai processi in corso. Il regi- me patrimoniale di cui all’articolo 18 LUD è mantenuto se, al momento dell’entrata in vigore della presente revisione, in Svizzera o all’estero è in corso un’azione per lo scioglimento del regime dei beni secondo il diritto svizzero.
6.2 Commenti al PP-LUD
Art. 1 Oggetto L’oggetto della LUD è riformulato poiché dopo l’entrata in vigore della presente modifica non potrà più essere contratta alcuna unione domestica registrata. Inoltre, i partner registrati avranno la possibilità di convertire la loro unione in matrimonio (art. 35 PP-LUD). Ovviamente, potranno anche decidere di restare partner registrati poiché l’istituto giuridico dell’unione domestica registrata e il corrispondente stato civile continueranno a sussistere anche dopo l’apertura del matrimonio e la LUD continuerà ad applicarsi (solamente) a dette unioni (cfr. n. 3.4).
Art. 2–8 Abrogati Queste disposizioni sono abrogate poiché dopo l’apertura del matrimonio non sarà più possibile contrarre un’unione domestica registrata.
45 Si veda THOMAS GEISER, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser (ed.), Basler Kommentar ZGB II, Basilea 2015, n. 4 ad art. 9d Titolo finale.
46 Si veda THOMAS GEISER, op. cit. n. 9 ad art. 9d Titolo finale.
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Art. 9 cpv. 1 Annullabilità assoluta L’articolo 9 capoverso 1 lettera b in vigore rinvia all’articolo 4 di cui però nella presente modifica si propone l’abrogazione. Poiché resta applicabile alle unioni domestiche registrate già concluse e conserva pertanto la sua validità materiale, il contenuto dell’articolo 4 è integrato nell’articolo 9, rispettivamente nelle lettere b e bbis. La lettera bbis è formulata in analogia all’articolo 105 numero 1 PP-CC.
Art. 26 Abrogato Il contenuto di questa disposizione che sancisce l’impossibilità di contrarre matri- monio per chi è vincolato da un’unione domestica registrata è trasposto nell’articolo 96 PP-CC.
Capitolo 4a: Conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio
Art. 35 Dichiarazione di conversione Ai partner registrati è data la possibilità di convertire la loro unione domestica registrata in matrimonio. Non si tratta di sciogliere l’unione domestica registrata e di contrarre (un nuovo) matrimonio bensì di convertire l’istituto giuridico esistente. In questo caso, ovviamente, l’unione domestica registrata non costituisce un impedi- mento al matrimonio (cfr. commento all’art. 96 PP-CC). La conversione deve essere semplice. Poiché i requisiti per contrarre matrimonio coincidono sostanzialmente con quelli dell’unione domestica registrata e sono già stati verificati quando è stata conclusa, una loro nuova verifica risulta superflua. Tanto meno è prevista una cerimonia per la celebrazione del matrimonio secondo gli articoli 100–103 CC. Con la registrazione dell’unione domestica i partner hanno già espresso la loro volontà di unirsi in una comunione di vita con diritti e doveri reci- proci, ma se lo desiderano, l’ufficiale dello stato civile può senz’altro celebrare la cerimonia. Cpv. 1: per la conversione è sufficiente una dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile. I partner possono decidere liberamente in quale circondario dello stato civile, ovvero presso quale ufficio dello stato civile intendono rendere la dichiara- zione. All’ufficio dello stato civile che riceve la dichiarazione compete di documen- tare la conversione. Cpv. 2: un’unione domestica registrata può essere convertita in matrimonio a condi- zione che i due partner dichiarino congiuntamente davanti all’ufficiale dello stato civile di voler procedere alla conversione. La dichiarazione di conversione è stretta- mente personale per cui ognuno dei partner la firma di proprio pugno e in presenza della persona competente per la ricezione della dichiarazione o per la documentazio- ne (ai sensi dell’art. 18 OSC).
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Cpv. 3: il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie. Si tratterà in particolare di modificare l’OSC e l’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)47. Nell’OSC occorrerà sostituire il capitolo 7a (Unione domestica registrata) per disci- plinare i dettagli della conversione delle unioni domestiche registrate in matrimonio. Concretamente, prima di ricevere la dichiarazione di conversione, l’ufficiale dello stato civile dovrà verificare che i futuri sposi siano vincolati da un’unione domestica registrata valida. Se la registrazione è avvenuta all’estero, la conversione presuppone che l’unione domestica possa essere riconosciuta come equivalente, ossia che produ- ca effetti giuridici equivalenti a quelli dell’istituto svizzero (partenariat fort, cfr. n. 2.3). Se non è possibile, i partner saranno equiparati a fidanzati e invitati a presenta- re domanda di apertura della procedura preparatoria (art. 98 CC e 62 segg. OSC). L’ordinanza disciplinerà inoltre la forma della dichiarazione di conversione e la competenza degli ufficiali dello stato civile in materia di ricevimento e registrazione della conversione. Il sistema di informazione (registro informatizzato dello stato civile Infostar) e la modulistica dello stato civile saranno adeguati di conseguenza. Nell’OESC saranno aggiunte nuove posizioni tariffarie relative al ricevimento delle dichiarazioni di conversione delle unioni domestiche registrate in matrimonio. La procedura di conversione è diversa dalla procedura di matrimonio ordinaria. I futuri sposi sono già stati sottoposti alla procedura preparatoria e di costituzione della loro unione. Altre formalità – e dunque posizioni tariffarie – vengono meno (p. es. di- chiarazione concernente il cognome e comunicazione concernente la chiusura della procedura). Gli emolumenti che saranno pertanto riscossi secondo i principi della copertura dei costi e dell’equivalenza48 corrisponderanno alle tariffe applicate per il ricevimento di una dichiarazione (OESC, Allegato 1, n. 4 segg. e 9.1).
Art. 35a Effetti della dichiarazione di conversione Cpv. 1: l’unione domestica registrata risulta convertita dal momento in cui la dichia- razione di conversione è depositata. Lo stato civile dei partner è modificato in «co- niugati». Nel quadro della procedura di matrimonio ordinaria, è costitutivo lo scambio del «sì» (art. 102 CC, art. 71 OSC). Per la costituzione dell’unione domestica registrata, questo effetto è prodotto nel momento in cui l’ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione (art. 7 LUD, 75k OSC). La conversione dell’unione domestica registrata in matri- monio inizia a produrre i propri effetti dal momento in cui l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione di conversione. Agli sposi che ne fanno richiesta l’ufficiale dello stato civile rilascia l’attestato di conversione o un nuovo certificato di famiglia, riscuotendo l’emolumento abitualmente applicato al rilascio di docu- menti dello stato civile (OESC, Allegato 1, n. 1 segg.).
47 Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile,
RS 172.042.110 48 Si veda il messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazio- ne matrimoniale), FF 1996 I 1, in particolare pag. 64.
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Cpv. 2: nell’ottica degli effetti giuridici futuri, il matrimonio frutto della conversione di un’unione domestica registrata va considerato come se fosse stato celebrato nel momento in cui i partner hanno contratto l’unione domestica registrata. Nel caso di disposizioni i cui effetti giuridici dipendono dalla durata del matrimonio, va dunque tenuto conto anche della durata dell’unione domestica registrata. Questa regola si applicherebbe ad esempio all’obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC) e al conguaglio delle pretese di previdenza professionale (art. 122 CC). La durata del matrimonio è determinante anche ai fini della procedura di naturaliz- zazione (art. 21 LCit). Cpv. 3: la Commissione ritiene invece che per quanto riguarda il regime dei beni dei coniugi, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 181 CC) debba applicarsi solo dal momento della conversione. Se i partner registrati non hanno concluso una convenzione patrimoniale ai sensi dell’articolo 25 LUD, fino alla conversione si applica loro l’articolo 18 LUD, secon- do il quale ciascun partner dispone dei propri beni. In sostanza il regime di cui all’articolo 18 LUD è equiparabile al regime della separazione dei beni (art. 247 segg. CC). Il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC) si applicherà anche a queste coppie solo dal momento della conversione . Se fosse prevista la retroattività, questa potrebbe avere ripercussioni anche drastiche sulla situazione patrimoniale dei neo coniugi. Il guadagno da lavoro, le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale e di assicurazioni sociali, come anche i redditi di beni propri, ad esempio, sono considerati acquisti (cfr. art. 197 cpv. 2 n. 1, 2 e 4 CC). Gli acquisti confluiscono nel cosiddetto aumento (cfr. art. 210 cpv. 1 CC) e metà dell’aumento conseguito da ciascun coniuge spetta all’altro (cfr. art. 215 cpv. 1 CC). È inoltre possibile che per compensare la mancata partecipazio- ne agli acquisti, durante l’unione domestica registrata siano stati presi specifici provvedimenti. A tutela degli stessi, nonché di diritti già acquisiti e dunque della situazione patrimoniale delle parti, la Commissione propone di non applicare la retroattività al regime patrimoniale. Dopo la conversione, tuttavia, i coniugi possono concludere una convenzione ma- trimoniale e optare, ad esempio, per il regime della partecipazione agli acquisti con effetto retroattivo, ovvero dal momento in cui hanno contratto l’unione domestica registrata. Cpv. 4: se i partner hanno concluso una convenzione patrimoniale ai sensi dell’articolo 25 LUD prima della conversione, occorre chiarire quale sia il destino di questa convenzione. La dottrina ritiene, ad esempio, che una partecipazione agli acquisti pattuita median- te convenzione patrimoniale produca effetti già durante l’unione domestica registra- ta49 sebbene la legge, diversamente da quanto sancito per la convenzione matrimo-
49 Si veda ANDREA BÜCHLER/GABRIELLA MATEFI, in: Andrea Büchler (Hrsg.), FamKom- mentar Eingetragene Partnerschaft, Berna 2007, n. 31 ad art. 25; PHILIPP G REMPER, in: Thomas Geiser/Philipp Gremper (Hrsg.), Zürcher Kommentar zum Partnerschaftsgesetz, Zurigo 2007, n 15 segg. ad art. 25; PASCAL PICHONNAZ, «Der "Partnergüterstand" der ein- getragenen Partner», n. 201, in: Andreas Ziegler, Michel Montini, Eylem Ayse Copur, LGBT Recht, Basilea 2015.
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niale, disciplini unicamente la divisione dei beni nel caso di scioglimento dell’unione. Dopo la conversione, il regime della partecipazione agli acquisti var- rebbe in ogni caso per legge. Spesso, tuttavia, in una convenzione patrimoniale sono definite anche questioni ereditarie o è modificata la suddivisione dell’incremento patrimoniale. Una tale convenzione deve pertanto conservare la propria validità sia per il periodo precedente che per quello successivo alla conversione. È possibile anche che i partner registrati abbiano concluso una convenzione patri- moniale che – espressamente o tacitamente – si basa sulla separazione dei beni, ma che disciplina anche questioni ereditarie. In tal caso, la convenzione patrimoniale deve poter restare valida anche dopo la conversione. Pretendere che, semplicemente a causa della conversione, le parti concludano una nuova convenzione (convenzione matrimoniale), che peraltro sottostà a prescrizioni identiche per quanto riguarda la forma (art. 184 CC), appare eccessivo. Convenzioni patrimoniali concluse ai sensi dell’articolo 25 LUD devono dunque restare in vigore anche dopo la conversione, ossia durante il matrimonio, a prescin- dere dal loro contenuto. I partner registrati potranno infine anche concludere una convenzione matrimoniale nell’imminenza della conversione. Essa produrrà i suoi effetti a conversione avvenu- ta e resterà ovviamente valida durante il matrimonio.
6.3 Commenti al PP-LDIP
Art. 43 cpv. 1 e 2 Competenza (Celebrazione del matrimonio) Per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di persone dello stesso sesso, nella versione tedesca «Brautleute» è sostituito con «die Verlobten» e «der Braut oder des Bräutigams» con «eines der Verlobten».
Art. 45 cpv. 2 e 3 Matrimonio celebrato all’estero Cpv. 2: per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di persone dello stesso sesso, nella versione tedesca «Braut und Bräutigam» è sostituito con «die Verlobten». Per la stessa ragione nella versione francese «la fiancée ou le fiancé» è sostituito con «un des fiancés». Cpv. 3: il matrimonio celebrato validamente all’estero tra persone dello stesso sesso sarà riconosciuto quale matrimonio e non più quale unione domestica registrata. Il capoverso 3 dell’articolo 45 può dunque essere abrogato. I coniugi che prima dell’entrata in vigore della presente revisione sono stati iscritti nel registro dello stato civile come persone «in unione domestica registrata», posso- no chiedere congiuntamente o a titolo individuale la modifica dell’iscrizione. L’iscrizione è comunque modificata d’ufficio quando si produce un evento di stato civile che riguarda l’uno o l’altro coniuge (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).
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Art. 50 Decisioni straniere (Effetti del matrimonio) I matrimoni fra persone dello stesso sesso non sono ancora molto diffusi nel mondo. Vi è pertanto il rischio di conflitti negativi di competenze. Se vive in uno Stato che non contempla l’istituto giuridico del matrimonio per persone dello stesso sesso, la coppia coniugata spesso non può fare altro che rivolgersi alle autorità del Paese in cui è stato celebrato il matrimonio. Le decisioni delle autorità di tale Stato vanno dunque riconosciute. Sotto il profilo del contenuto, la nuova disposizione corrispon- de all’attuale articolo 65d.
Art. 51 lett. b Competenza (Regime dei beni fra i coniugi) Questa disposizione è completata per tenere conto della (nuova) competenza sussi- diaria di cui all’articolo 60a.
Art. 52 cpv. 2 e 3 Principio Senza subire modifiche di contenuto, l’articolo 65c capoverso 2 è esteso a tutti i matrimoni. Già in base al diritto vigente i coniugi hanno la possibilità di scegliere il diritto al quale assoggettare i loro rapporti patrimoniali. L’estensione della facoltà di scegliere al diritto del luogo in cui è celebrato il matrimonio rafforza ulteriormente l’autonomia delle parti.
Art. 60a Foro del luogo di celebrazione del matrimonio Una competenza sussidiaria per divorzi e separazioni nel luogo di celebrazione del matrimonio in Svizzera può evitare conflitti negativi di competenze, ad esempio quando l’ordinamento dello Stato di domicilio della coppia non conosce l’istituto del matrimonio fra persone dello stesso sesso. Nell’articolo 60a è pertanto trasposto senza modifiche il contenuto del vigente articolo 65b.
Art. 64 Completamento o modificazione di una decisione Questa disposizione è completata per tenere conto della (nuova) competenza sussi- diaria di cui all’articolo 60a.
Art. 65 cpv. 1 Decisioni straniere (Divorzio e separazione) Si rinvia ai commenti relativi all’articolo 50, applicabili per analogia.
Art. 65a Applicazione del capitolo 3 Il rimando al capitolo 3 è mantenuto. Anche se in Svizzera non sarà più possibile contrarre un’unione domestica registrata, continueranno ad essere riconosciute come tali le unione domestiche di coppie omosessuali registrate all’estero. L’eccezione relativa all’articolo 43 capoverso 2 può essere stralciata poiché dopo l’entrata in vigore della presente legge non sarà comunque più possibile contrarre un’unione domestica registrata.
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Art. 65b Abrogato L’articolo 65b è abrogato poiché, con i dovuti adeguamenti redazionali, è stato inserito nel capitolo 3 (art. 60a PP-LDIP). Il rimando di cui all’articolo 65a PP- LDIP precisa che le disposizioni fin qui in vigore continuano ad applicarsi alle unioni domestiche registrate.
Art. 65c Diritto applicabile Se il diritto svizzero è applicabile, occorre distinguere in base alla data di costituzio- ne dell’unione domestica registrata: se è stata costituita prima dell’entrata in vigore della presente revisione, la LUD continua ad applicarsi poiché per queste unioni conserva la propria validità (cfr. commento all’art. 1 PP-LUD). Se è stata costituita dopo l’entrata in vigore della presente revisione, si applicheranno le disposizioni del diritto matrimoniale del CC, poiché con l’abrogazione dell’unione domestica regi- strata, il diritto svizzero non contemplerà più alcuna norma per questo istituto giuri- dico (cfr. commento all’art. 1 PP-LUD).
Art. 65d Abrogato Si rinvia ai commenti relativi all’articolo 65b. Il contenuto dell’articolo 65d LDIP è trasposto negli articoli 50 e 65 capoverso 1 PP-LDIP.
7 Ripercussioni
7.1 Ripercussioni per la Confederazione
Eccetto per gli adeguamenti alle disposizioni d’esecuzione in materia di stato civile (cfr. n. 3.1 e 3.3) e al materiale informativo che sarà necessario predisporre – compi- ti per l’espletamento dei quali si attingerà alle risorse disponibili –, l’apertura del matrimonio non avrà ripercussioni sull’attività della Confederazione. La revisione non rende neppure necessarie modifiche alla struttura informatica. In una certa misura, la revisione proposta avrà invece ripercussioni finanziarie a causa dell’aumento delle rendite per vedove, ma il loro impatto sarà trascurabile. Anche se in futuro il numero delle vedove che percepiranno una rendita per supersti- ti ai sensi della LAVS e della LAINF (cfr. n. 3.2.2) aumenterà, l’aumento sarà contenuto. Partendo dall’attuale numero di donne di età inferiore a 65 anni che vivono in un’unione domestica registrata (a fine 2017 erano 4885) 50, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali calcola che ogni anno ne resteranno vedove 5. In base alla probabilità di morte media, si calcola che mediamente quasi ogni anno si verificherà il decesso di una donna di meno di 65 anni su 1000 donne in unione domestica registrata. Poiché non tutte le vedove soddisferebbero i requisiti per una rendita per vedove dell’AVS, su 4885 donne in unione domestica registrata di meno
50 Statistica consultabile all’indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Matrimoni, unioni domestiche registrate e divorzi > Unioni domestiche registrate, sciogli- menti dell’unione
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di 65 anni, il numero annuo delle rendite per vedove sarebbe inferiore a 5. Se in una prima fase dopo l’apertura del matrimonio il numero delle rendite per vedove sarà anche più basso, dipenderà dal numero di coppie che deciderà di convertire l’unione domestica registrata in matrimonio e dal numero di matrimoni che verranno celebrati fra due donne (nel 2017 sono state 306 le coppie di donne che hanno contratto un’unione domestica registrata). I costi supplementari che ne conseguirebbero a carico dell’AVS sarebbero trascurabili se rapportati al totale delle rendite per vedove versate attualmente: a dicembre 2017, poco più di 150 000 vedove beneficiavano di una rendita AVS per un totale di circa 133 milioni di franchi al mese, ovvero circa 1,6 miliardi all’anno. Alla stessa conclusione giunge l’Ufficio della sanità pubblica. Le prestazioni ai sensi della LAINF sono finanziate con i premi corrisposti dagli assicurati. Se per effetto della revisione proposta il volume delle prestazioni dovesse aumentare, aumentereb- be anche l’onere rappresentato dai premi. Esso graverebbe sulla Confederazione solo per la parte dovuta in qualità di datore di lavoro, e più precisamente per la copertura degli infortuni professionali (art. 91 cpv. 1 LAINF). Anche in assenza di cifre con- crete, è lecito supporre che si tratterà di pochi casi.
7.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Le modifiche proposte avranno verosimilmente poche ripercussioni sui Cantoni e sui Comuni. Si tratterà soprattutto di apportare modifiche linguistiche in alcuni atti normativi e nella modulistica, visto che a potersi unire in matrimonio non saranno più solo un uomo e una donna ma anche persone dello stesso sesso.
7.3 Ripercussioni per l’economia
Non è possibile stimare con precisione le ripercussioni della presente revisione sull’economia. Tuttavia, l’aumento contenuto delle rendite per vedove dell’AVS e dell’AI (cfr. n. 7.1) non avrà praticamente ripercussioni sul rifinanziamento dell’AVS.
7.4 Ripercussioni per la società
Dall’introduzione nel 2007 dell’unione domestica registrata, due persone dello stesso sesso possono ottenere il riconoscimento giuridico della loro relazione. L’unione domestica è registrata presso l’ufficio dello stato civile e comporta una comunione di vita con diritti e doveri reciproci simili a quelli che derivano dal matrimonio. Tra il matrimonio e l’unione domestica registrata sussistono tuttavia ancora delle differenze e, non di rado, questo istituto giuridico separato è sentito come un «matrimonio di seconda classe». Per i partner registrati, inoltre, rendere noto il proprio stato civile può risultare stigmatizzante, poiché significa rivelare anche il proprio orientamento sessuale. Oltre ad essere visto come una violazione della sfera intima individuale, questo
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aspetto può rivelarsi problematico in particolare nei Paesi in cui l’omosessualità è punibile. L’apertura del matrimonio a tutte le coppie e la possibilità di convertire in matrimo- nio le unioni domestiche già registrate porteranno a un netto miglioramento della situazione, oltre che, verosimilmente, ad un aumento dell’accettazione sociale delle coppie omosessuali51.
7.5 Ripercussioni per la parità di trattamento tra uomo e
donna Adempiendo il principio costituzionale della parità di trattamento e il divieto di discriminazione (art. 8 Cost.), l’apertura del matrimonio a tutte le coppie e gli effetti che si prevede produrrà comporteranno un’ulteriore parificazione delle coppie omosessuali alle coppie eterosessuali coniugate (cfr. n. 3; si pensi in particolare all’adozione congiunta e ai requisiti per la naturalizzazione). La Commissione è tuttavia consapevole che alcune disparità in ambiti importanti permarranno anche dopo l’apertura del matrimonio (cfr. n. 5; ad esempio per quanto attiene alle rendite per superstiti e al diritto in materia di filiazione). Esse andranno eliminate nel quadro di una o più specifiche revisioni.
8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità e legalità
La revisione proposta si basa sull’articolo 122 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto civile (cfr. n. 2.2).
8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera La Svizzera non ha assunto alcun impegno internazionale che limiti il suo margine di manovra nel campo del diritto matrimoniale nazionale.
8.3 Forma dell’atto
La modifica del CC, della LUD e della LDIP deve essere emanata sotto forma di legge federale.
51 Si veda TARIK ABOU-C HADI/RYAN FINNIGAN, «Rights for Same-Sex Couples and Public Attitudes toward Gays and Lesbians in Europe», Università di Zurigo/University of Cali- fornia, in: Comparative Political Studies, settembre 2018: «marriage equality sends an un- ambiguously positive signal and reduces the perceived group difference through inclusion into existing rights.» (Abstract).
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8.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capover- so 3 lettera b Cost. poiché non implica l’erogazione di un nuovo sussidio, né istitui- sce un nuovo credito d’impegno o un limite di spesa.
8.5 Delega di competenze legislative
Il progetto non delega alcuna nuova competenza legislativa al Consiglio federale.
8.6 Protezione dei dati
Il progetto non solleva alcuna questione attinente alla protezione dei dati.
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