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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di modifica del Codice civile svizzero (Successione d’imprese)
del 10 aprile 2019
2019–...... 1
Compendio
La trasmissione successoria della titolarità di un’impresa pone numerosi proble- mi, che possono avere ripercussioni negative non solo per l’impresa in questione, ma anche per l’economia in generale. La presente revisione mira ad agevolare la successione delle imprese creando disposizioni specifiche in materia e cercando al contempo di garantire, per quanto possibile, il pari trattamento degli eredi.
Situazione iniziale Il disegno di revisione del diritto successorio del 29 agosto 2018, attualmente in discussione in Parlamento, intende, tra le altre cose, aumentare la libertà di dispor- re dell’ereditando, il che avrà come conseguenza diretta una maggiore flessibilità nella successione delle imprese, agevolando quindi la trasmissione della titolarità dell’impresa dall’imprenditore all’erede o a un terzo di sua scelta. Per eliminare dal diritto successorio ulteriori ostacoli che esistono in modo specifico per gli imprenditori o i loro eredi, il Consiglio federale ha deciso, nell’interesse dell’econo- mia e del mantenimento dei posti di lavoro, di proporre misure aggiuntive per facilitare la successione delle imprese.
Contenuto dell’avamprogetto Per raggiungere questi obiettivi, l’avamprogetto propone quattro misure cardine: in primo luogo, istituisce per gli eredi un diritto all’attribuzione integrale di un’impresa nell’ambito della divisione dell’eredità, qualora l’ereditando non abbia preso alcuna disposizione in merito. In tal modo si intende impedire soprattutto la frammentazione o addirittura la chiusura di un’impresa. In secondo luogo, l’avam- progetto introduce la possibilità per l’erede dell’impresa di ottenere dagli altri eredi una dilazione di pagamento, segnatamente per evitare gravi problemi di liquidità. In terzo luogo, stabilisce regole specifiche per calcolare il valore di impu- tazione dell’impresa, distinguendo tra beni patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa e beni patrimoniali non necessari all’esercizio dell’impresa, in modo da tenere conto del rischio d’impresa che l’erede si assume, senza però svantaggia- re gli altri eredi per quanto riguarda i beni patrimoniali che si possono svincolare dall’impresa senza difficoltà. Infine, l’avamprogetto rafforza la tutela degli eredi legittimari, escludendo la porzione legittima possa essere loro attribuita, contro la loro volontà, sotto forma di quota di minoranza di un’impresa su cui un altro erede esercita il controllo.
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Indice
Compendio 2
1 Punti essenziali del progetto 5
1.1 Situazione iniziale 5
1.1.1 Introduzione 5
1.1.2 Difficoltà nella successione d’imprese sotto il diritto
vigente 6
1.1.3 Statistica 6
1.1.4 Necessità d’intervento e obiettivo della revisione 7
1.2 Genesi dell’avamprogetto 8
1.2.1 La mozione 10.3524 Gutzwiller 8
1.2.2 Richiesta di ulteriori disposizioni speciali per agevolare la
successione d’imprese 9
1.2.3 Interventi parlamentari precedenti 10
1.3 La nuova normativa proposta 11
1.3.1 Riduzione delle porzioni legittime 11
1.3.2 Attribuzione integrale dell’impresa 12
1.3.3 Dilazione degli obblighi di collazione 12
1.3.4 Modifiche del valore dell’impresa in caso di liberalità
fatte in vita dall’ereditando 13
1.3.5 Aspetti di diritto fiscale 14
1.4 La successione d’imprese in altri ordinamenti giuridici 15
1.5 Diritto transitorio 17
1.6 Rapporto con la revisione del diritto successorio in corso 17
2 Commento alle disposizioni 17
3 Ripercussioni 29
3.1 Per la Confederazione 29
3.2 Per i Cantoni e i Comuni 29
3.3 Per l’economia 29
3.4 Per la società 30
3.5 Per la parità tra uomo e donna 31
4 Rapporto con il programma di legislatura 31
5 Aspetti giuridici 31
5.1 Costituzionalità e legalità 31
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 31
5.3 Forma dell’atto 32
5.4 Freno alle spese 32
5.5 Delega di competenze legislative 32
5.6 Protezione dei dati 32
3
Bibliografia 33 Tavola dei lavori legislativi 35
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Introduzione
In Svizzera il tema della successione d’imprese1 riveste una notevole importanza economica. Attualmente vi sono circa 563 000 imprese, di cui la stragrande maggio- ranza è costituita da piccole e piccolissime imprese2. Di queste, la maggior parte è in mano privata e presenta una struttura proprietaria fortemente concentrata. In molti casi le funzioni di amministratore e di titolare sono addirittura ricoperte dalla stessa persona. Nel caso di un’impresa con una struttura proprietaria ampiamente ramifica- ta, se l’amministratore dell’impresa viene a mancare, occorre provvedere a rimpiaz- zare soltanto questa persona. Di solito si tratta di una procedura che non pone pro- blemi – perlomeno dal punto di vista giuridico –, sempreché sia disponibile una persona idonea a ricoprire la funzione. Nel caso, invece, di un’impresa la cui dire- zione e titolarità sono riunite in un’unica persona, un cambio di amministratore significa quasi sempre anche un cambio di titolare. Se il titolare deceduto ha eredi legittimari, con la trasmissione della titolarità dell’impresa insorge spesso il rischio di un conflitto legato ad aspettative ereditarie e pretese giuridiche, segnatamente quando l’impresa ha un elevato valore rispetto al patrimonio complessivo dell’ereditando. In casi simili la trasmissione risulta note- volmente più difficile o perfino impossibile, il che nella peggiore delle ipotesi signi- fica che l’impresa deve essere sciolta e liquidata. In questo contesto è dunque pro- prio il diritto successorio che spesso minaccia seriamente la sopravvivenza dell’impresa con possibili ripercussioni negative non solo per le persone direttamen- te coinvolte, ma anche per l’economia nel suo complesso in ragione della perdita di posti di lavoro e dell’erosione del sostrato fiscale Eugen Huber, l’estensore del Codice civile svizzero, aveva originariamente previsto un diritto speciale per la divisione successoria non solo dei beni agricoli, ma delle imprese in generale3. Nel Codice civile svizzero (CC)4 furono però inserite soltanto disposizioni speciali per i fondi e le aziende agricoli (art. 617–625 vCC), che nel frattempo sono state abrogate e sostituite dalla legge federale del 4 ottobre 19915 sul diritto fondiario rurale (LDFR). Pertanto, attualmente il diritto svizzero vigente non prevede alcuna disposizione successoria specifica per le imprese. Per cui anche alla successione d’imprese si applicano direttamente le disposizioni generali del diritto successorio del CC.
1 In merito alla successione d’imprese in generale cfr. Kipfer-Berger, n. marg. 206 segg.
2 Bergmann/Halter/Zellweger, pag. 11 (stato 2018).
3 Huber 1895, pag. 192 seg.
4 RS 210 5 RS 211.412.11
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1.1.2 Difficoltà nella successione d’imprese sotto il diritto
vigente Nella pratica è possibile trasmettere la titolarità giuridica di un’impresa in modi molto diversi. Le prescrizioni del diritto successorio che devono essere osservate in questo contesto hanno un’importanza differente a seconda delle circostanze del caso concreto. Ad esempio, non si pongono quasi difficoltà di diritto successorio se l’impresa viene venduta a un membro della famiglia al prezzo di mercato. In questo caso il provento della vendita confluisce nel patrimonio del venditore e, dopo la sua morte, viene trasmesso agli eredi secondo le regole generali. Non presenta di norma problemi nemmeno il caso in cui il valore dell’impresa non supera l’entità della quota disponibile e della porzione legittima dell’erede beneficato. Ciò non è tuttavia possibile se si vuole conservare l’impresa in famiglia, l’erede non dispone di fondi sufficienti per saldare il prezzo di vendita e nella successione non vi sono sufficienti mezzi per pagare gli altri eredi legittimari. Per questo motivo spesso l’impresa non viene venduta bensì trasferita a un discendente sotto forma di acconto della quota ereditaria, eventualmente legato a una donazione (mista). In caso di morte del disponente, la parte gratuita della liberalità è soggetta alla collazione successoria e al momento della divisione dell’eredità occorre considerare le porzioni legittime di eventuali ulteriori eredi (coniuge, partner registrato, discendenti, genito- ri). Si rendono così necessari pagamenti compensatori, che spesso non sono sosteni- bili per chi rileva l’impresa. Se né l’impresa né la successione dispongono di suffi- ciente patrimonio non vincolato per soddisfare i diritti alla legittima degli altri eredi, nella peggiore delle ipotesi può succedere che l’impresa non possa essere rilevata da un membro della famiglia e debba quindi essere liquidata. Va infine ricordato che la successione d’imprese non è una questione attinente soltanto al diritto successorio: oltre al diritto successorio vanno considerati soprattut- to gli aspetti legati al diritto di famiglia (in particolare di diritto patrimoniale). L’ereditando può inoltre pianificare la successione in modo ottimale mediante provvedimenti di diritto debitorio e societario (p. es. patti tra gli azionisti della famiglia, clausole di successione e di liquidazione [le cosiddette Nachfolgeklauseln e Abfindungsklauseln] nei contratti societari nonché ristrutturazioni dell’impresa) oppure mediante la costituzione di una fondazione aziendale o di un trust6.
1.1.3 Statistica
Non vi sono statistiche della Confederazione relative alla successione d’imprese. La Statistica strutturale delle imprese (STATENT) dell’Ufficio federale di statistica fornisce informazioni chiave sulla struttura dell’economia svizzera (p. es. numero di imprese, numero di stabilimenti, numero di addetti, ecc.), dando così una visione generale del panorama economico svizzero, ma non tratta la tematica dei cambi nella direzione e nella titolarità delle imprese. Dati di questo tipo sono invece stati rilevati in diverse indagini private7.
6 Somary/Vasella, pag. 291 segg.
7 Bergmann/Halter/Zellweger, pag. 8 seg.
6
Le stime del numero di imprese in Svizzera che saranno prossimamente oggetto di una successione divergono: le indagini più recenti valutano tale numero a circa 70 000–80 000 nei prossimi cinque anni, vale a dire circa 14 000–16 000 all’anno8. Gli autori dello studio, commissionato dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) nell’ambito della redazione del presente rapporto, ritengono che per circa 3400 imprese all’anno potrebbero insorgere problemi di finanziamento a causa di norme successorie. Considerando la grandezza media delle imprese, ciò significa che la questione interessa oltre 48 000 dipendenti (posti a tempo pieno), ossia circa l’1,4 per cento di tutti i dipendenti di imprese dell’economia privata9. Le succitate difficoltà legate al finanziamento dei diritti alla legittima e alla succes- sione d’imprese in generale emergono anche dai risultati dei sondaggi condotti tra gli imprenditori in Svizzera. Il motivo principale per cui un’impresa non rimane all’interno di una famiglia è nella maggioranza dei casi la mancanza d’interesse da parte dei figli (52 %), seguita dalla carenza di mezzi finanziari (29 %)10. Tra i motivi che impediscono la trasmissione ereditaria, le difficoltà di finanziamento si trovano addirittura al primo posto (32 %)11. Sono soprattutto le successioni esterne alla famiglia a essere finanziate con mezzi propri dell’imprenditore (84 %), sebbene questa forma di finanziamento sia molto importante anche nelle soluzioni interne alla famiglia (62 %). Per coprire eventuali ulteriori lacune di finanziamento sono possibili diversi approcci, tra cui i più frequenti sono la concessione di un prestito da parte del trasferente (41 %), il finanziamento mediante crediti bancari (33 %), i fondi forniti da conoscenze personali (14 %) o la partecipazione da parte dei collaboratori (6 %). Una valutazione differenziata evidenzia che, nella successione d’imprese interna alla famiglia, al primo posto vi è soprattutto il prestito alla generazione successiva (58 %)12.
1.1.4 Necessità d’intervento e obiettivo della revisione
Le precedenti spiegazioni evidenziano che una revisione del diritto successorio per eliminare, o perlomeno ridurre, le attuali difficoltà pratiche nell’ambito della succes- sione d’imprese avrebbe un notevole impatto economico. Ovviamente vi saranno anche in futuro casi in cui un’eredità d’impresa non andrà a buon fine. La presente revisione si prefigge però almeno di agevolare la trasmissione delle imprese e di abbattere gli ostacoli alla trasmissione, laddove ciò appaia ragionevole e possibile. Va sottolineato che una semplificazione della successione d’imprese nel diritto successorio avrà un prezzo: le misure proposte vanno senza eccezioni a scapito dei diritti degli altri coeredi legittimari. Dal punto di vista pratico ciò si concretizza nella riduzione della loro parte rispetto al diritto vigente o come minimo in un pagamento ritardato. Si verifica così una parziale diseredazione per legge e si rafforzano gli strumenti per una disparità di trattamento tra gli eredi (segnatamente tra i discenden-
8 Bergmann/Halter/Zellweger, pag. 12 seg.
9 Bergmann/Halter/Zellweger, pag. 14.
10 Frey/Halter/Zellweger, pag. 20 seg.
11 Frey/Halter/Zellweger, pag. 21 seg.
12 Frey/Halter/Zellweger, pag. 26 seg.
7
ti). Diseredazione e disparità di trattamento sono fatti da cui può tipicamente scaturi- re un contenzioso tra gli eredi. Per quanto un disciplinamento legale chiaro permetta in determinate circostanze di evitare che un tale contenzioso sia risolto con un pro- cesso, si tratta comunque di una notevole ingerenza negli esistenti diritti degli eredi, che richiede una giustificazione speciale. Tale giustificazione non risiede nel diritto soggettivo dell’erede a rilevare l’impresa, ad esempio perché è il più idoneo a farlo o perché ha il legame più stretto con l’impresa, ma piuttosto nell’interesse della collet- tività a conservare l’impresa come tale13, dato che è sempre più facile mantenere posti di lavoro esistenti che crearne di nuovi. In altre parole si tratta di tutelare non l’imprenditore bensì l’impresa. Questo obiettivo va considerato soprattutto laddove, nell’ambito delle misure propo- ste di seguito, la legge attribuisce al giudice un margine discrezionale, come avviene ad esempio qualora egli debba decidere in merito alla concessione di una dilazione di pagamento (art. 619 cpv. 1 AP-CC). In questo caso il giudice deve ponderare tutti gli interessi non solo nel decidere se concedere una proroga o meno, bensì soprattut- to nel decidere per quale importo e durata vadano differiti i diritti successori14; in questo contesto svolgono un ruolo determinante gli interessi dell’economia nel suo complesso a mantenere in essere l’impresa e non gli interessi di un potenziale erede. Il Consiglio federale è consapevole che questi interventi tangono questioni politiche delicate. Pertanto si è premurato di considerare per quanto possibile anche gli inte- ressi dei coeredi legittimari, da un lato formulando le misure proposte in modo concreto – ad esempio con l’obbligo legale di prestare garanzia in caso di dilazione dei diritti alla legittima (art. 619 cpv. 3 AP-CC) –, e dall’altro lato migliorando la posizione dei coeredi legittimari rispetto al diritto vigente, segnatamente introdu- cendo la possibilità di rifiutare quote di minoranza in un’impresa (art. 522a e 618 AP-CC), nonché limitando il conferimento in natura di un’impresa nel caso di una liberalità tra vivi (art. 633 AP-CC).
1.2 Genesi dell’avamprogetto
1.2.1 La mozione 10.3524 Gutzwiller
Il 17 giugno 2010 il Consigliere agli Stati Felix Gutzwiller ha presentato la mozione 10.3524. La mozione incarica il Consiglio federale «di rendere più flessibile il diritto successorio (norme applicabili in materia di porzione legittima), ormai ultracentena- rio e non più al passo con i tempi, adeguandolo alla mutata realtà demografica, familiare e sociale». L’intervento mira in primo luogo a rendere più flessibile il diritto successorio me- diante una riduzione delle legittime. Inoltre incarica il Consiglio federale di esami- nare l’eventuale opportunità di altri adeguamenti del diritto successorio. Il Consi- glio nazionale ha trasmesso la mozione (con tenore modificato) al Consiglio federale il 2 marzo 2011 e il Consiglio degli Stati il 7 giugno 2011.
13 Eitel, KMU, 77 seg.; Kipfer-Berger, n. marg. 297 seg.; Hösly/Ferhat, pag. 103.
14 Kipfer-Berger, n. marg. 365.
8
Il 4 marzo 2016 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relati- va all’avamprogetto di modifica del Codice civile (diritto successorio)15, in cui proponeva tra l’altro di abrogare la legittima dei genitori e ridurre quella dei coniugi o dei partner registrati (da metà a un quarto) e dei discendenti (da tre quarti a metà) per migliorare le possibilità del disponente di trasferire una parte maggiore del suo patrimonio ad altre persone come il partner di fatto o, in una famiglia ricomposte, il figlio del coniuge o del partner registrato. Contemporaneamente, con questa misura intendeva anche agevolare la successione d’imprese.
1.2.2 Richiesta di ulteriori disposizioni speciali per
agevolare la successione d’imprese Nella procedura di consultazione sono pervenuti numerosi pareri riguardanti la successione d’imprese. Molti partecipanti hanno, ad esempio, accolto con espresso favore la prevista agevolazione della trasmissione d’imprese o altri patrimoni che costituiscono una totalità16. Al contempo da più parti è stata chiesta anche l’introduzione di ulteriori disposizioni volte a semplificare ulteriormente la succes- sione d’imprese17. Sono state proposte segnatamente le seguenti misure18: – il valore determinante ai fini della collazione è quello del giorno della libera- lità e non quello del giorno del decesso come avviene oggi; – il giudice deve poter attribuire integralmente un’impresa a un erede idoneo, il testatore a un erede di sua scelta; – i debitori della collazione devono poter beneficiare di dilazioni, in linea con il diritto dei regimi matrimoniali. Il 10 maggio 2017 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e deciso di scindere il progetto in due parti: un primo messaggio (messaggio I) dedicato all’attuazione delle richieste socio-politiche della mozione 10.3524 e un successivo messaggio (messaggio II) dedicato ai punti più tecnici della revisione prevista dall’avamprogetto. Inoltre, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di verificare se non sia possibile agevolare ulteriormente la successione d’imprese. Nell’ambito dei lavori relativi al messaggio I sono state pertanto elaborate anche nuove disposizioni volte ad agevolare la successione d’imprese. Hanno collaborato alla stesura del presente avamprogetto i seguenti esperti (in ordine alfabetico): – Jacqueline Burckhardt Bertossa, LL.M., avvocato e notaio, avvocato specia- lizzato FSA Diritto successorio, Basilea – Paul Eitel, Prof. Dr. iur., avvocato, avvocato specializzato FSA Diritto suc- cessorio, docente ordinario all’Università di Lucerna
15 L’avamprogetto e il rapporto esplicativo sono consultabili sotto: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2016 > DFGP.
16 Sintesi dei risultati della consultazione, pag. 9.
17 Sintesi dei risultati della consultazione, pag. 11 e 79.
18 Sintesi dei risultati della consultazione, pag. 50 e 79; cfr. in merito soprattutto Geiger, n. 24.
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– Marion Erhardt, Cancelliere capo e giudice sostituto presso il Tribunale di- strettuale di Zurigo – Andreas Flückiger, Dr. iur., avvocato e notaio, Basilea – Balz Hösly, Dr. iur., avvocato, avvocato specializzato FSA Diritto successo- rio, Zurigo – Ingrid Iselin Zellweger, LL.M., avvocato, avvocato specializzato FSA Dirit- to successorio, Ginevra – Audrey Leuba, Prof. Dr. iur., LL.M., avvocato, docente ordinario all’Università di Ginevra – Nora Lichti Aschwanden, giudice cantonale, Tribunale cantonale di Zurigo – Paul-Henri Steinauer, Prof. Dr. iur., docente emerito all’Università di Fri- burgo. Nel corso dei lavori è però emersa la necessità di un’ulteriore divisione del dossier. Le nuove disposizioni sulla successione d’imprese non potevano confluire diretta- mente nel messaggio I, bensì dovevano prima essere poste in consultazione perché si tratta di disposizioni completamente nuove, che si basano su un progetto non ancora sottoposto a consultazione. Dopo che il 29 agosto 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio I19, viene ora avviata una procedura di consultazione relativa alle disposizioni relative alla successione d’imprese.
1.2.3 Interventi parlamentari precedenti
Sebbene negli anni passati numerosi interventi abbiano trattato il tema della succes- sione d’imprese, vi è un solo intervento parlamentare dedicato specificamente alla successione d’imprese nel diritto successorio: il postulato Brändli20 del 2006 incari- ca il Consiglio federale di esaminare la possibilità di adeguare la legge in modo che il disponente possa decidere liberamente a chi attribuire un’azienda facente parte della sua eredità oppure le partecipazioni aziendali e il loro valore di imputazione nell’eredità. In alternativa l’attribuzione dovrebbe, a determinate condizioni, avveni- re al valore di reddito. Nel suo rapporto «Valutazione aziendale nel diritto successorio» del 1° aprile 200921 il Consiglio federale è giunto alla conclusione che non sussisteva alcuna necessità d’intervenire sul piano legislativo in questo senso. A prescindere dalla risposta alla domanda politica concernente l’idoneità di favorire la successione d’imprese attra- verso il diritto successorio, il Consiglio federale ha ritenuto che la determinazione del valore dell’impresa non fosse lo strumento idoneo a raggiungere questo obietti- vo22.
19 FF 2018 4901
20 06.3402 «Agevolazione del trasferimento successorio di aziende».
21 Il rapporto può essere consultato sotto www.bj.admin.ch > Pubblicazioni e servizi > Rapporti e perizie > Valutazione aziendale nel diritto successorio.
22 In merito in dettaglio Eitel, Unternehmensbewertung, n. marg. 1 segg.
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1.3 La nuova normativa proposta
Fino ad oggi la letteratura ha identificato numerose difficoltà che possono emergere nel diritto successorio per quanto concerne la successione d’imprese23. Dopo un approfondito esame di questi punti, il gruppo di esperti ha convenuto una serie di misure con cui il legislatore può agevolare la successione d’imprese, che costituisce l’oggetto del presente avamprogetto. Tali misure sono descritte qui di seguito.
1.3.1 Riduzione delle porzioni legittime
Come illustrato, il diritto alle porzioni legittime previsto dalla legge è considerato un problema significativo, se non addirittura il problema centrale, nella successione d’imprese interna alla famiglia in Svizzera24. Le porzioni legittime impediscono infatti che il titolare possa trasferire la sua impresa a un erede o perfino a un terzo di sua scelta, se ciò lede le porzioni legittime di altri eredi. Soprattutto la legittima relativamente grande dei discendenti, che ammonta a tre quarti della quota ereditaria (art. 471 cpv. 1 CC), costituisce una notevole limitazione della libertà di testare del disponente. Oltre al loro ammontare, le porzioni legittime sono importanti anche perché gli eredi legittimari hanno diritto a una legittima non diminuita e non grava- ta25. Infine il diritto alla legittima comprende anche il diritto all’attribuzione di «beni facilmente negoziabili», sebbene il significato di questa definizione per il diritto successorio aziendale rimanga poco chiaro26. Considerata questa situazione di partenza, già nel suo messaggio del 29 agosto 2018 il Consiglio federale ha proposto di aumentare la libertà di disporre del testatore, abrogando le porzioni legittime dei genitori e riducendo quelle dei discendenti da tre quarti della quota ereditaria stabilita per legge alla metà (art. 471 D-CC). L’obiettivo dichiarato espressamente di questa misura è, tra l’altro, quello di semplificare la trasmissione delle imprese familiari27. È evidente che la successione d’imprese potrebbe essere ulteriormente facilitata abrogando completamente il diritto alle porzioni legittime, ma nel suo messaggio del 29 agosto 2018 il Consiglio federale ha anche esposto i motivi per cui ritiene che sia opportuno mantenere il diritto alla legittima anche in futuro28. Nell’ambito del presente progetto non vengono pertanto avanzate ulteriori proposte per ridurre ulteriormente le porzioni legittime.
23 Hösly/Ferhat, pag. 106 segg.
24 Eitel, KMU, pag. 48 con rimando a Druey; Guillaume, pag. 334; Bader/Seiler, pag. 148; Hösly/ Ferhat, pag. 117 seg. con ulteriori rinvii.
25 In merito Kipfer-Berger, n. marg. 30 segg.
26 Dazu Eitel, KMU, pag. 55 segg.; Kipfer-Berger, n. marg. 33.
27 Messaggio Diritto successorio I, 4902.
28 Messaggio Diritto successorio I, 4917.
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1.3.2 Attribuzione integrale dell’impresa
Secondo il diritto vigente, chi lascia l’eredità può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere determinate norme vincolanti di divisione o di formazione dei lotti («norme di divisione», in tedesco Zuteilung, art. 608 cpv. 1 e 2 CC). In questo modo in linea di massima è anche possibile attribuire a un erede un’impresa nella sua totalità. La situazione è invece diversa se l’ereditando non ha redatto una disposizione e il giudice deve procedere a una cosiddetta attribuzione (in tedesco Zuweisung) dei beni della successione. Anche se, in determinate circostanze, vi sarebbero buoni motivi per attribuire la totalità di un’impresa a un erede, nel diritto vigente le possibilità di farlo sono molto limitate. In particolare la regola del 10 per cento, secondo cui l’attribuzione integrale di un bene della successione è possibile soltanto se non comporta eccessivi pagamenti compensatori in seno alla comunione ereditaria, rende in molti casi impossibile l’attribuzione integrale dell’impresa, che di per sé sarebbe ragionevole29. Questa situazione giuridica non è soddisfacente e può costituire un ostacolo inutile per la trasmissione ereditaria di un’impresa nel caso concreto e quindi impedire la continuazione dell’impresa. Il Consiglio federale propone quindi che in futuro i giudici abbiano la possibilità di attribuire a un erede che ne fa richiesta l’intera impresa o tutte le quote sociali o i diritti societari facenti parte della successione, se conferiscono il controllo sull’impresa (art. 617 cpv. 1 AP-CC). Se più eredi avanza- no tale richiesta, il giudice deve giudicare quale erede sia più idoneo a dirigere l’impresa (art. 617 cpv. 2 AP-CC). Nel campo di applicazione delle disposizioni ricadono sia le imprese che le quote sociali e i diritti societari che conferiscono il controllo dell’impresa, cosicché risul- tano coperte tutte le forme giuridiche con cui un erede può acquisire il controllo di un’impresa. Sono invece escluse le società quotate in borsa e le società di pura gestione patrimoniale nonché le aziende agricole (art. 616 AP-CC). A complemento di questa nuova disposizione, il Consiglio federale propone una nuova regolamentazione negli articoli 522a e 618 AP-CC, per evitare che gli eredi siano obbligati ad accettare, nell’ambito della divisione dell’eredità, una quota di minoranza in una società imputandola sulla loro porzione legittima, se la maggio- ranza delle quote sociali spetta a un coerede. In tal modo si intende impedire che gli eredi debbano accettare quote sociali che di norma presentano soltanto un valore ridotto e che spesso non possono nemmeno essere vendute30.
1.3.3 Dilazione degli obblighi di collazione
Secondo il diritto vigente, l’erede che acquisisce l’impresa deve in ogni caso pagare immediatamente gli importi dovuti agli altri eredi per i loro crediti di collazione.
29 Cfr. per il diritto vigente in dettaglio Hösly/Ferhat, pag. 106 segg.
30 Cfr. già in merito al diritto vigente Kipfer-Berger, n. marg. 320 segg. con ulteriori riman- di.
12
Anche così l’acquisizione integrale di un’impresa può risultare notevolmente più difficile o addirittura impossibile. Per questo motivo diversi ordinamenti giuridici stranieri prevedono la possibilità di dilazionare il pagamento delle pretese relative alla legittima31. In ultima analisi, anche nel diritto dei regimi matrimoniali, il CC riconosce in diversi punti al giudice la possibilità di concedere dilazioni di pagamen- to per i crediti risultanti dal conguaglio, «qualora il pagamento immediato […] arrecasse [al coniuge debitore] serie difficoltà» (p. es. art. 218 cpv. 1 CC, cfr. anche art. 203 cpv. 2, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC nonché art. 271 lett. g CPC). L’avamprogetto si ispira al diritto dei regimi matrimoniali e introduce una dilazione del pagamento dei crediti di collazione (art. 619 AP-CC)32. Il giudice può concedere dilazioni di cinque anni al massimo, se il pagamento immediato dei coeredi arreche- rebbe serie difficoltà a chi ha ricevuto l’impresa: in una tale situazione il giudice deve considerare tutte le circostanze rilevanti; di importanza fondamentale è qui, come nel diritto dei regimi matrimoniali, l’evolversi della situazione nel caso in cui non venisse concessa una dilazione. Se la dilazione è l’unica via per mantenere in essere l’impresa, il giudice deve perlomeno considerarla seriamente. Infine, l’articolo 619 capoverso 3 AP-CC prevede che gli importi oggetto della dilazione debbano essere garantiti. Probabilmente ciò limita fortemente il campo d’applicazione della nuova disposizione, ma una tale garanzia è assolutamente necessaria per tutelare gli altri eredi. Infatti, non sarebbe altrimenti possibile limitare soltanto al ritardato godimento pieno della loro parte della successione il sacrificio degli eredi per il bene generale (v. n. 1.1), in particolare quello degli eredi legittima- ri. La dilazione non deve in alcun caso comportare una riduzione dell’importo della legittima o della quota legale.
1.3.4 Modifiche del valore dell’impresa in caso di liberalità
fatte in vita dall’ereditando Un’ulteriore novità, che in molti casi riveste un’importanza fondamentale per la successione d’imprese, riguarda il valore dell’impresa e soprattutto il momento determinante per stabilirlo33. Secondo il diritto vigente, il momento determinante per stabilire il valore dell’impresa è il giorno della morte del disponente (art. 474 cpv. 1, 537 e 630 cpv. 1 CC)34, segnatamente quando un’impresa è stata trasferita nella sua totalità o in parte a un successore mentre il disponente era ancora in vita e occorre effettuare una valutazione ai fini della collazione. Se tra il momento della trasmis-
31 Cfr. Hösly/Ferhat, A. 120, con rimandi alle regolamentazioni in Spagna, Germania e Austria; Kipfer-Berger con una descrizione della situazione giuridica in Germania e Au- stria, pag. 218 segg. 32 Cfr. in merito in dettaglio Kipfer-Berger, n. marg. 326 segg. con rimandi dettagliati alla dottrina. 33 Non vengono invece avanzate proposte sul metodo da seguire per valutare l’impresa. Questa problematica difficile e in parte intensamente discussa anche nella dottrina (cfr. Eitel, KMU, pag. 50 segg.; Hösly/Ferhat, pag. 111, entrambi con rimandi) sarà lasciata anche in futuro alla prassi, in linea con la procedura comunemente adottata anche altrove nel diritto civile.
34 In merito Eitel, KMU, pag. 64 seg.; Kipfer-Berger, n. marg. 62 segg.
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sione dell’impresa e il giorno della morte dell’ereditando il valore dell’impresa ha subito una modifica, sia la modifica positiva che quella negativa vanno a carico della comunione ereditaria. In una decisione del 2007 il Tribunale federale ha posto le basi per differenziare perlomeno il valore aggiunto congiunturale dal valore aggiun- to industriale35 e ha ritenuto che sarebbe «ingiusto» se l’erede obbligato alla colla- zione dovesse dividere con i coeredi l’utile conseguito grazie alla sua attività im- prenditoriale (e non grazie allo sviluppo economico generale). D’altro canto il Tribunale federale ritiene che sarebbe ingiusto anche se i coeredi aventi diritto alla collazione dovessero accollarsi perdite imprenditoriali su cui non potevano avere alcun influsso36. La presente revisione mira a trasporre nel testo di legge la finalità di queste considerazioni, assicurando così soprattutto la certezza giuridica e la sicurezza di pianificazione che sono necessarie. Come in passato, in questo contesto vale il principio secondo cui la collazione avviene in base al valore delle liberalità al momento della successione (art. 630 cpv. 1 CC). Come deroga a questa regola, in futuro l’impresa potrà invece essere imputata al valore al momento del suo trasferimento se l’erede che la acquisisce è in grado di dimostrare che il valore dell’impresa è aumentato dal momento del trasfe- rimento (art. 633a AP-CC). In questo modo si crea un maggiore incentivo per gli attori della trasmissione a fare valutare l’impresa al momento della trasmissione, il che in ultima analisi faciliterà tutta la gestione della successione. Infine, si elimina anche l’incertezza37, che pregiudica notevolmente la pianificazione della successio- ne, relativa al futuro valore dell’impresa al momento rilevante, il che permette di stimare ed eventualmente eliminare il pericolo di ledere le legittime in futuro. Sol- tanto la possibilità di fissare per il futuro il valore determinante dell’impresa consen- te agli attori di pianificare la successione a lungo termine. A differenza della riduzione delle legittime e della possibilità di una dilazione del pagamento dei crediti dei coeredi, questa proposta non intacca gli attuali diritti dei coeredi derogando alle vigenti regole generali al fine di incentivare la successione d’impresa nell’interesse dell’economia generale. La misura proposta appare idonea anche se si considera esclusivamente il rapporto tra gli eredi e si ignorano gli inte- ressi sociali di più ampia portata. In altre parole, l’attuale ripartizione delle modifi- che di valore di un’impresa trasferita mentre il disponente era in vita non è soddisfa- cente. In aggiunta va previsto che l’impresa rilevata dall’erede mentre l’ereditando era in vita possa essere conferita in natura soltanto con il consenso degli altri eredi, impendendo così di scaricare eventuali perdite sulla comunione ereditaria (art. 633 AP-CC).
1.3.5 Aspetti di diritto fiscale
Nella pianificazione della successione vanno considerati sempre anche gli aspetti legati al diritto fiscale. Se l’impresa va trasferita a un discendente, al coniuge so- pravvissuto o al partner registrato sopravvissuto, le questioni di diritto fiscale sono
35 Cfr. in merito von Sury, pag. 11.
36 DTF 133 III 416, 420.
37 In merito Guillaume, pag. 336 seg.
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rilevanti solo in casi eccezionali, dato che queste persone sono esentate dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni in tutti i Cantoni e i discendenti diretti lo sono nella maggior parte dei Cantoni. Se invece l’impresa va trasferita a un fratello o una sorella, al partner di fatto o perfino a un terzo non imparentato, l’imposta sulle successioni e sulle donazioni assume una grande importanza nella pianificazione della successione. Il credito fiscale può in certi casi risultare così elevato che nel singolo caso la trasmissione dell’impresa può essere resa di fatto impossibile. Poiché però la Confederazione non ha alcuna competenza legislativa in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, le pertinenti questioni non possono essere disci- plinate a livello di diritto federale senza una modifica della Costituzione. Attualmen- te una tale modifica non appare opportuna per motivi politici. Il presente progetto rinuncia pertanto a disciplinare gli aspetti fiscali della materia.
1.4 La successione d’imprese in altri ordinamenti
giuridici L’esigenza di proteggere e perpetuare le imprese al momento della loro trasmissione alla generazione successiva a causa di morte è stata riconosciuta e in alcuni Paesi ha portato all’emanazione di una legislazione speciale in materia. Ma non tutti adottano lo stesso approccio per rispondere a questa esigenza. Gli esempi seguenti mostrano quali soluzioni sono state adottate in vari Paesi europei. In Germania l’erede può chiedere al giudice la dilazione del versamento della por- zione legittima, se l’adempimento immediato rappresenterebbe una soluzione di «ingiustificata durezza», ad esempio perché tale erede sarebbe costretto a vendere un bene economico che garantisce la sopravvivenza sua o della sua famiglia38. Inoltre, la legge o il contratto di società può prevedere un diritto speciale di successione ereditaria per le società di persone39. Mediante clausole speciali (le cosiddette Na- chfolgeklauseln e Eintrittsklauseln ossia clausole di successione e clausole d’entrata) è possibile stabilire che la società sia trasmessa a tutti o a determinati eredi o che singoli eredi abbiano un diritto d’entrata (Eintrittsrecht) nella società40. In una clausola di proseguimento (Fortsetzungsklausel) si può prevedere che la quota del socio defunto sia assegnata agli altri soci41. Il contratto di società può escludere completamente la compensazione degli eredi o disciplinarla derogando alla legge42. In Austria dal 1° gennaio 2017 il diritto alla legittima può essere dilazionato per cinque anni, in casi speciali al massimo per dieci anni43. L’obiettivo di questa rego- lamentazione è impedire che nella successione le imprese vadano distrutte44. Inoltre le quote di una società familiare possono essere trasferite a una fondazione per
38 § 2331a par. 1 del Codice civile tedesco.
39 Cfr. Tersteegen/Reich, n. 6.
40 Tersteegen/Reich, n. 157.
41 Tersteegen/Reich, n. 156.
42 Tersteegen/Reich, n. 156.
43 § 766 del Codice civile generale austriaco.
44 Spiegazioni del Ministero federale di giustizia (n. 688 dell’allegato XXV. Gesetz- gebungsperiode), ad § 766 e 767.
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evitare l’erosione della sostanza della società. I diritti alla porzione legittima vengo- no ridotti dal fatto che l’obbligo di conferimento viene meno due anni dopo il trasfe- rimento a una fondazione privata (p. es. donazione di un’impresa). Inoltre, se a un avente diritto alla legittima viene riconosciuta una posizione di beneficiario all’interno della fondazione privata, ciò va imputato sul suo diritto alla legittima45. In Belgio due o più persone possono detenere insieme una quota sociale stipulando una cosiddetta tontine. La quota del socio che muore per primo non spetta alla sua successione bensì all’altro o agli altri soci46. Infine, in Francia esiste un meccanismo per l’attribuzione preferenziale al coniuge sopravvissuto e a ciascun ereditando che può esigere l’attribuzione dell’intera im- presa o di una parte di un’azienda agricola, commerciale, industriale, artigianale o di servizi, al cui esercizio effettivamente collabora o ha collaborato47. Tale diritto può avere ad oggetto anche diritti sociali o quote di una società per azioni48. Se diversi eredi rivendicano contemporaneamente tale diritto, il giudice considera l’idoneità dei diversi candidati ad amministrare o conservare i beni patrimoniali in questione e nel caso di un’impresa soprattutto la durata della partecipazione personale all’attività commerciale49. Inoltre è possibile sospendere la divisione tra i membri della comu- nione ereditaria se la successione riguarda un’impresa il cui esercizio era assicurato dal defunto o dal suo coniuge50. L’obiettivo è quello di garantire il proseguimento dell’impresa mantenendo i diritti societari nella comunione ereditaria e impedendo così il loro frazionamento51. Infine l’istituto giuridico della donazione ai fini della divisione52 offre al disponente ancora in vita la possibilità di trasferire per contratto ai presunti eredi i propri beni patrimoniali o una parte di essi (p. es. un’impresa)53. In assenza di accordi contrari, i beni patrimoniali donati sono valutati, in vista dell’imputazione e del calcolo delle legittime, al giorno della donazione ai fini della divisione (non al giorno del decesso), soprattutto a condizione che tutti gli eredi vivi o subentrati al posto di un ascendente deceduto aventi diritto alla legittima ricevano un lotto in occasione della divisione anticipata e lo accettino espressamente54. In molti Paesi, come finora in Svizzera, per la successione d’imprese non esistono disposizioni legali specifiche di diritto successorio e quindi trovano applicazione le regole generali di tale ramo del diritto.
45 Hügel/Aschauer, 229 seg., 285 seg.; Spiegazioni del Ministero federale di giustizia (n. 688 dell’alllegato XXV. Gesetzgebungsperiode), ad § 780 e 781.
46 Hustedt/Schür, n. 84.
47 Art. 831 del Codice civile francese.
48 Bollon, pag. 371.
49 Art. 832-3 del Codice civile francese.
50 Art. 821 del Codice civile francese.
51 Bollon, pag. 372.
52 Art. 1076 segg. del Codice civile francese.
53 Döbereiner, n. marg. 154.
54 Art. 1078 del Codice civile francese.
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1.5 Diritto transitorio
Il diritto successorio transitorio si evince da due disposizioni speciali del titolo finale del Codice civile (art. 15 e 16 tit. fin. CC) nonché dalle disposizioni transitorie generali di diritto civile (art. 1–4 tit. fin. CC). Il punto di riferimento determinante è il momento della morte del disponente: se la persona è morta prima dell’entrata in vigore della revisione vale il diritto previgente, se muore dopo l’entrata in vigore della revisione si applica il nuovo diritto. Ciò vale a prescindere dal fatto che si tratti di una successione per legge o che prima dell’entrata in vigore della revisione sia stato redatto un testamento o concluso un contratto successorio. Questo principio consente una regolamentazione chiara, le cui conseguenze sono prevedibili anche per la prassi. Inoltre nella maggior parte dei casi si possono così evitare difficili questioni interpretative.
1.6 Rapporto con la revisione del diritto successorio in
corso Il 29 agosto 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione del diritto successorio. Attualmente il progetto è in discussione in Parla- mento. Il presente avamprogetto volto ad agevolare la successione d’imprese è essenzialmente indipendente da questa revisione in corso. Le ripercussioni positive della proposta riduzione delle porzioni legittime sulla successione d’imprese sono già state descritte. L’unico punto di contatto che, nell’ottica attuale, richiede chiari- menti è il rapporto tra il credito di assistenza secondo l’articolo 606a segg. D-CC proposto nel messaggio I e la possibilità prevista nel presente avamprogetto di dilazionare i diritti successori. Il Consiglio federale parte dal presupposto che il credito di assistenza debba avere la precedenza e analizzerà di nuovo approfondita- mente la questione dopo la conclusione delle deliberazioni parlamentari, quando saranno stabiliti i tratti essenziali del credito legale di assistenza.
2 Commento alle disposizioni
Art. 218 cpv. 3 (Dilazione. Imprese) Nel quadro della dissoluzione del regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC), il coniuge debitore della partecipazione all’aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni, se il pagamento immediato gli arreca serie difficoltà (art. 218 cpv. 1 CC). Le difficoltà sono considerate serie segnatamente se obbligano il debitore a vendere attivi necessari all’esercizio della sua impresa o all’esercizio della sua professione55. In caso di dilazione, salvo con- venzione contraria, il coniuge debitore deve pagare interessi ed essere tenuto a fornire garanzie se le circostanze lo giustificano (art. 218 cpv. 2 CC).
55 Montavon, pag 351.
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Nel diritto attuale, soltanto il coniuge ha diritto alla dilazione56. In caso di suo de- cesso, gli eredi del coniuge defunto non possono quindi chiedere alcuna dilazione al coniuge superstite. Se gli acquisti del coniuge deceduto comprendono un’impresa, ciò può pregiudicare o addirittura impedire il rilevamento dell’impresa da parte degli eredi. Per permettere agli eredi del debitore di riprendere un’impresa ai sensi dell’articolo 616 AP-CC o quote sociali o diritti societari che ne conferiscono loro il controllo, l’avamprogetto attribuisce loro i medesimi diritti che avrebbe avuto il defunto nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale. Gli eredi possono quindi chiedere dilazioni al coniuge superstite se il pagamento immediato del credito di partecipazione o della quota di plusvalore del defunto li espone a serie difficoltà, ad esempio gravi problemi di liquidità che possono mettere in forse la loro possibili- tà di conservare l’impresa ereditata dal defunto. In tal caso sono dovuti interessi e, se le circostanze lo giustificano, gli eredi devono fornire garanzie (cfr. art. 218 cpv. 2 CC). Il testo di legge precisa inoltre che soltanto gli eredi che ricevono un’impresa o quote sociali o diritti societari che conferiscono il controllo dell’impresa possono beneficiare di dilazioni. La situazione giuridica degli altri eredi rimane immutata.
Art. 522a 1a. Per le imprese Quando un erede fa valere il suo diritto alla porzione legittima, vale a dire il suo diritto a una parte intangibile della successione57, si considera sufficiente che riceva l’importo della legittima, ossia il suo controvalore (art. 522 cpv. 1 CC)58. Secondo il Tribunale federale tale importo equivale a una quota di proprietà della successione; ciò presuppone che le liberalità imputate sulla legittima siano beni facilmente nego- ziabili59, ossia facilmente convertibili in denaro liquido. Da ciò la dottrina deduce che un erede non è ad esempio obbligato a lasciar imputare sulla sua legittima un pacchetto di azioni minoritarie dalla trasmissibilità limitata, il che può ridurne il valore, perché tali azioni non sono facilmente negoziabili60. Il nuovo articolo 522a AP-CC intende sancire nella legge la regola dei beni facil- mente negoziabili. Verrà applicato a prescindere dal fatto che un’impresa o quote sociali o diritti societari di un’impresa siano stati ceduti mediante liberalità compiute durante la vita dell’ereditando o con disposizione a causa di morte. Cpv. 1: affinché gli eredi legittimari di una successione che comprende un’impresa, o quote sociali o diritti societari di un’impresa, possano ottenere l’importo della legittima sotto forma di beni facilmente negoziabili, l’avamprogetto dà loro il diritto di rifiutare una porzione legittima sotto forma di quota di minoranza in un’impresa. Questa regola vale nei casi in cui la quota di minoranza è stata attribuita all’erede legittimario dall’ereditando (Zuteilung). Nell’ambito della divisione della successio- ne da parte del giudice (Zuweisung) si applica invece la regola di identico contenuto
56 BK-Hausheer/Reusser/Geiser, art. 218 n. 15.
57 Steinauer, n. 354.
58 ZK-Escher, art. 522 n. 4.
59 DTF 70 II 147, consid. 2.
60 Eitel, Probleme, pag. 499; Hösly/Fehrat, n. 78.
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prevista nell’articolo 618 AP-CC. Si tratta quindi di un’eccezione al principio dell’articolo 608 capoverso 2 CC, secondo cui le disposizioni del defunto sulla divisione sono vincolanti. Il campo d’applicazione della nuova regola è tuttavia limitato ai casi in cui un altro erede ha ottenuto il controllo dell’impresa mediante una liberalità effettuata in vita dall’ereditando o l’ha acquisito nel quadro della successione. Infatti, se quando era in vita il defunto deteneva soltanto quote di minoranza di un’impresa, non facilmen- te negoziabili, non è in via di principio possibile evitare che siano trasmesse sotto questa forma ai suoi eredi, perché non è possibile porre gli eredi in una situazione giuridica più favorevole di quella in cui si trovava l’ereditando. Cpv. 2: le nuove regole dell’avamprogetto in materia di dilazione in occasione della divisione (art. 619 AP-CC) e di valore d’imputazione delle imprese ai sensi dell’articolo 616 AP-CC in caso di collazione (art. 633a e 633b AP-CC) vanno applicate nell’ambito della riduzione. È quindi previsto che si applichino anche alla riduzione delle liberalità riguardanti un’impresa, quote sociali o diritti societari di un’impresa. In tal modo l’erede la cui liberalità deve essere ridotta per coprire la legittima di altri eredi beneficia, se necessario, di dilazioni di pagamento nei loro confronti e delle regole speciali applicabili alle imprese in materia di fissazione del valore d’imputazione.
Art. 616 IV. Imprese. 1. Definizione e campo d’applicazione Questo nuovo articolo definisce la nozione d’impresa e il campo d’applicazione delle norme relative alle imprese nel diritto successorio. Cpv. 1: in materia di diritto successorio sono considerate imprese le imprese indivi- duali e le società non quotate in borsa, eccettuate le società di pura gestione patri- moniale. L’avamprogetto vuole far beneficiare delle nuove regole in materia di successione di imprese il maggior numero possibile di imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica. La nozione d’impresa è ampia e comprende, oltre alle imprese individuali, l’insieme delle società del codice delle obbligazioni (CO61) che attualmente sono la società semplice62 (se è stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi; art. 545 cpv. 1 n. 2 CO), la società in nome collettivo63, la società in acco- mandita64, la società anonima65, la società in accomandita per azioni66, la società a garanzia limitata67 e la società cooperativa68. Per le società quotate in borsa i rischi e le problematiche posti dal decesso del titola- re dell’azienda e dal loro rilevamento da parte di uno o più eredi non sono gli stessi di quelli delle imprese familiari. Inoltre, le quote di una società quotata in borsa sono
61 RS 220
62 Art. 530 segg. CO
63 Art. 552 segg. CO
64 Art. 594 segg. CO
65 Art. 620 segg. CO
66 Art. 764 segg. CO
67 Art. 772 segg. CO
68 Art. 828 segg. CO
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facilmente negoziabili per definizione. È anche molto raro che una sola persona controlli una società quotata in borsa. Quindi è giustificato escludere questo tipo di società dal campo d’applicazione della nuova normativa successoria. Lo scopo delle nuove regole è di agevolare la trasmissione successoria dell’impresa. Si vuole evitare così la frammentazione o la chiusura di imprese che esercitano attività economiche reali, a prescindere dal settore economico (terziario, secondario o primario, eccettuate le aziende agricole ai sensi della LDFR), dal settore di attività o dalla loro dimensione. Poiché non svolgono alcuna attività economica reale, le società di pura gestione patrimoniale sono state escluse dal campo d’applicazione delle nuove regole; si tratta segnatamente delle società immobiliari che si prefiggono di investire nel settore immobiliare e delle società holding che hanno per scopo la partecipazione in altre imprese (art. 671 cpv. 4 CO). La divisione tra gli eredi delle quote, anche di maggioranza, di tali società non ha quindi le conseguenze negative che può avere la divisione di un’impresa che esercita un’attività commerciale reale. La divisione di queste società, se necessario mediante scioglimento, può essere realizzata senza perdite importanti di valore, poiché il valore degli immobili o delle partecipazioni non dipende in regola generale dalla struttura in cui sono integrati. Inoltre, per quanto riguarda le società immobiliari, non è giustificato trattare diver- samente, sotto il profilo del valore d’imputazione nel quadro della divisione dell’eredità, un immobile detenuto direttamente dal defunto o mediante una società immobiliare di cui ha il controllo. Altrettanto vale per le partecipazioni di cui dispo- ne una società holding in altre società. Non dovrebbe invece rientrare nella defini- zione di società di pura gestione patrimoniale una società holding che detiene le quote di una sola società, la cui direzione effettiva è di fatto esercitata dal detentore o dai detentori della holding. In tal caso si raccomanda un approccio trasparente69. Sono pure escluse dal campo d’applicazione della norma le società d’investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell’art. 36 della legge federale del 23 giugno 200670 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), che si prefiggono unicamente la gestione collettiva di investimenti e devono quindi essere considerate per defini- zione società di pura gestione patrimoniale. Altrettanto vale per la società in acco- mandita per investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 98 LICol e per le società di investimento a capitale fisso (SICAF) secondo l’articolo 110 LICol, il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitale, quindi la pura gestione patri- moniale. Cpv. 2: il presente capoverso vuole riprendere la regola prevista dal vigente artico- lo 619 CC, secondo cui il rilevamento delle imprese e dei fondi agricoli è retto dalla LDFR. La riserva a favore dalla LDFR esclude le aziende e i fondi agricoli dal campo d’applicazione delle nuove regole sulla successione d’imprese per via suc- cessoria in materia di divisione. A tale riguardo continueranno ad applicarsi le regole della LDFR senza alcuna modifica rispetto al diritto vigente.
69 Leuba, pag. 37.
70 RS 951.31
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Art. 617 2. Attribuzione Il nuovo articolo 617 AP-CP sancisce un diritto fondamentale degli eredi all’attribu- zione se una successione comprende un’impresa, quote sociali o diritti societari di un’impresa. Cpv. 1 n. 1: ogni erede ha la possibilità di chiedere l’attribuzione della totalità di un’impresa che fa parte della successione e di cui il defunto non ha disposto. Questa regola vuole consentire la trasmissione della totalità di un’impresa ed evitare uno degli effetti negativi del diritto attuale in materia di divisione dell’eredità: la fram- mentazione delle imprese tra gli eredi (cfr. n. 1.3.2). Il diritto all’attribuzione sussiste anche se nella successione vi sono quote sociali o diritti societari che conferiscono il controllo di un’impresa. In tal caso, ogni erede ha la possibilità di domandare che gli sia attribuita la totalità delle quote sociali o dei diritti societari in questione. In tal modo si vuole trasmettere il controllo effettivo dell’impresa a un solo erede, affinché possa esercitarlo da solo come faceva il defunto, evitando così problemi nel governo dell’impresa. Oggetto della normativa sono le imprese, le quote sociali e i diritti societari che conferiscono il controllo di un’impresa, al fine di abbracciare l’insieme delle forme giuridiche delle imprese che possono rientrare in tutto o in parte in una successione, ad eccezione delle società quotate in borsa, delle società di pura gestione patrimonia- le (art. 616 cpv. 1 AP-CC) e delle imprese agricole (art. 616 cpv. 2 AP-CC). Le nozioni di quote sociali e di diritti societari sono riprese dalla legge federale del 3 ottobre 200371 sulla fusione, la qual cosa permette di fare riferimento a nozioni note. La nozione di quota sociale designa i diritti e gli obblighi sociali incorporati in una quota, ossia le azioni, i buoni di partecipazione, i buoni di godimento, le quote sociali della società a garanzia limitata e della società cooperativa72. I buoni di partecipazione e i buoni di godimento sono tuttavia esclusi dal campo di applicazio- ne della norma, dal momento che non danno alcuna forma di controllo sull’impresa. La nozione di diritti societari indica i diritti e gli obblighi dei soci che non sono incorporati in una quota sociale73. L’impresa individuale è compresa nella nozione medesima d’impresa. La nozione di controllo di un’impresa deve essere compresa nel senso del termine controllo di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera b della legge del 6 ottobre 199574 sui cartelli. Una persona assume il controllo di un’impresa quando ottiene, con l’acquisto di una partecipazione al capitale o in altro modo, la possibilità di esercita- re un’influenza determinante sull’attività dell’impresa medesima (cfr. art. 1 dell’ordinanza del 17 giugno 199675 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese). Se il defunto medesimo ha stabilito una regola di divisione in una disposizione a causa di morte determinando quale erede o eredi ricevono l’impresa, il diritto degli
71 RS 221.301
72 Messaggio Legge sulla fusione, FF 2000 3825.
73 Idem.
74 RS 251 75 RS 251.4
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eredi di chiedere l’attribuzione della stessa decade. In un tal caso, il rispetto delle ultime volontà del defunto prevale ed esclude il diritto degli eredi all’attribuzione (art. 608 cpv. 2 CC). Altrettanto vale se l’ereditando ha designato uno degli eredi come legatario dell’impresa oltre la sua quota ereditaria (prelegato, art. 486 cpv. 3 CC). Se raggiungono un accordo unanime, che comprende anche l’erede che il defunto ha designato per l’attribuzione dell’impresa, gli eredi possono però decidere di dividere la successione in un altro modo76, ad esempio attribuendo l’impresa a un altro erede o dividendola. In caso di rinuncia alla successione (art. 566 CC) o di legato (art. 577 CC) che comprende un’impresa, gli altri eredi possono chiedere l’attribuzione dell’impresa. Cpv. 1 n. 2: questo numero disciplina il caso in cui nella successione vi sono soltanto quote sociali o diritti societari che da soli non danno il controllo dell’impresa. In tal caso, l’erede al quale tali quote o diritti concederebbero il controllo dell’impresa, se aggiunti a quelli di cui già dispone, può chiedere l’attribuzione dell’impresa. È giustificato concedere a questo erede un tale diritto preferenziale perché acquisisce così da solo il controllo dell’impresa. Si suppone che ciò corrisponda anche all’interesse dell’ereditando. Inoltre, un erede che già detiene quote di un’impresa è spesso già attivo nel suo seno e quindi dispone di conoscenze e competenze che gli permetteranno di dirigerla, o l’aiuteranno a farlo, e avrà un interesse personale diretto a rilevarla e conservarla. Lo scopo principale di questa disposizione è ancora quello di mantenere l’impresa in attività e salvaguardare posti di lavoro (cfr. n. 1.3.2) e non di favorire un particolare erede, la qual cosa è solo una conseguenza indiretta. Infine, per favorire la concentrazione nelle mani di una sola persona, l’erede che già dispone del controllo dell’impresa ha anche diritto all’attribuzione delle quote socia- li o dei diritti societari che si trovano nella successione e che da soli non danno il controllo dell’impresa. Se il defunto ha invece stabilito una regola di divisione in una disposizione a causa di morte indicando quale o quali eredi devono ricevere le quote sociali o i diritti societari di un’impresa, gli altri eredi non possono chiedere che tali quote o diritti siano loro attribuiti anche se concederebbero loro il controllo dell’impresa (art. 608 cpv. 2 CC). Altrettanto vale in caso di legato. L’articolo 617 capoverso 1 numero 2 AP-CC non si applica se non vi è né un erede che già detiene il controllo dell’impresa né uno che l’otterrebbe in seguito all’attribuzione delle quote sociali o dei diritti societari presenti nella successione. L’avamprogetto non vuole infatti favorire l’erede che già dispone di una parte di tali quote o diritti superiore a quella degli altri eredi. Cpv. 2: se più eredi aspirano all’attribuzione di un’impresa o di quote sociali o diritti societari che ne danno il controllo e non trovano un accordo, va presentata domanda di attribuzione al giudice competente. Il criterio determinante per stabilire a chi sarà attribuita l’impresa è l’attitudine alla gestione dell’impresa. In questo criterio rientrano segnatamente la conoscenza
76 Steinauer, n. 1251.
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dell’impresa, l’esperienza nel settore in cui opera, l’esperienza di gestione e la formazione professionale. Se si tratta soltanto di quote sociali o diritti societari di un’impresa, il criterio deter- minante per stabilire a quale erede debbano essere attribuiti è definito al capoverso 1 numero 2: essi devono essere attribuiti all’erede che già detiene il controllo o lo acquisirebbe in conseguenza dell’attribuzione. Se vi sono più eredi ai quali tali quote o diritti darebbero il controllo, è decisivo il criterio della migliore attitudine alla gestione dell’impresa (cpv. 2). In assenza di eredi ai quali l’attribuzione darebbe il controllo dell’impresa, non sussiste alcun diritto all’attribuzione. Se il defunto ha stabilito una regola di divisione in una disposizione per causa di morte indicando quale erede deve ricevere l’impresa, le quote sociali o i diritti societari di un’impresa, gli altri eredi non possono pretenderne l’attribuzione (art. 608 cpv. 2 CC) anche se paiono idonei a dirigerla o addirittura più idonei dell’erede designato dal defunto. Altrettanto vale in caso di legato. Cpv. 3: questa regola vuole permettere a diversi eredi di rilevare congiuntamente un’impresa o le relative quote sociali o diritti societari. Più eredi potranno così chiedere congiuntamente l’attribuzione di un’impresa o della totalità delle quote sociali o dei diritti societari che danno il controllo dell’impresa (cpv. 1 n. 1). Potranno anche chiedere l’attribuzione delle quote sociali o dei diritti societari se detengono già il controllo dell’impresa o se tali quote o diritti conferi- rebbero loro congiuntamente il controllo di un’impresa (cpv. 1 n. 2) e, se sono in concorrenza con uno o più altri eredi per ottenere un’impresa o i relativi diritti societari o quote sociali, li riceveranno se appaiono, insieme, più idonei a dirigere l’impresa (cpv. 2).
Art. 618 3. Quota di minoranza Questo nuovo articolo intende evitare che una quota di minoranza di un’impresa sia attribuita a un erede contro la sua volontà, imputandola sulla sua porzione legittima nell’ambito della divisione. Come un erede può rifiutare che una quota di minoranza di un’impresa di cui un altro erede detiene o acquisisce il controllo gli sia attribuita dall’ereditando (Zutei- lung) imputandola, contro la sua volontà, sulla sua porzione legittima (art. 522a cpv. 2 AP-CC), un erede può pure rifiutare una tale attribuzione da parte del giudice (Zuweisung) nell’ambito della divisione della successione.
Art. 619 4. Dilazione Questo nuovo articolo permette all’erede che, nel quadro di una successione, ha ricevuto un’impresa o i relativi diritti societari o quote sociali che gliene danno il controllo di ottenere delle dilazioni per pagare i suoi debiti nei confronti dei coeredi. Nel diritto successorio questa possibilità sarebbe una novità mutuata dal diritto matrimoniale; l’attuale diritto successorio non la prevede. Cpv. 1: l’erede che, quando l’ereditando era in vita o nell’ambito della divisione della successione, ha ricevuto un’impresa o le quote sociali o i diritti societari che
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gliene danno il controllo può chiedere dilazioni se il pagamento immediato dei crediti dei coeredi nei suoi confronti gli arrecherebbe serie difficoltà. Queste dila- zioni sono possibili anche nei confronti delle pretese di collazione degli altri eredi. Le gravi difficoltà alle quali potrebbe essere esposto il debitore sono una nozione nota in diritto civile (segnatamente art. 218 CC). Si tratta di difficoltà di ordine economico77. Nello specifico contesto della successione d’imprese si potrebbe trattare ad esempio della necessità di vendere quote o parti dell’impresa o beni indispensabili all’esercizio dell’impresa o all’esercizio di una professione ecc. Come nel caso dello scioglimento del regime matrimoniale, va eseguita una ponde- razione degli interessi in questione e dimostrato che un pagamento immediato presenterebbe gravi inconvenienti che l’erede debitore non può ragionevolmente evitare, ad esempio prendendo in prestito da un terzo il denaro necessario78. Questi termini di pagamento dilazionato intendono lasciare all’erede dell’impresa il tempo di raccogliere i fondi necessari al pagamento dei crediti degli altri eredi, ad esempio con i guadagni realizzati con l’impresa. Cpv. 2: possono essere concessi uno o più termini dilatori per una durata massima totale di 5 anni. Una durata massima di 5 anni appare ragionevole e permette di limitare la lesione dei diritti dei coeredi di ottenere il pagamento della loro parte della successione. Gli eredi possono accordarsi per prolungare tale durata. Il termine decorre dall’esigibilità dei crediti dei coeredi, quindi dal momento della divisione. Anche se lo scopo della presente revisione giustifica una lesione del principio della parità tra gli eredi e del diritto degli eredi legittimari di ottenere la loro porzione legittima, occorre tuttavia ridurre al minimo la lesione79. Sarà quindi possibile subordinare la dilazione a determinate condizioni (p. es. pagamenti intermedi o raggiungimento di obiettivi imprenditoriali). Cpv. 3: in caso di concessione di una dilazione di pagamento, l’erede debitore deve fornire garanzie che assicurino il futuro pagamento agli altri eredi dei loro crediti interessati dalla dilazione. In caso contrario, il rischio imprenditoriale sarebbe diviso tra tutti gli eredi senza che questi abbiano alcuna influenza sui risultati dell’impresa e tale non può essere lo scopo della concessione della dilazione. Nel diritto civile la nozione di garanzia è già nota (cfr. p. es. art. 132, 324, 546 CC). Se le parti non raggiungono un accordo sul tipo di garanzia, sarà il giudice a decide- re. Le garanzie avranno la forma che quest’ultimo riterrà appropriata nella fattispe- cie. Inoltre, in caso di concessione di una dilazione in virtù del capoverso 1, agli eredi va corrisposto un interesse appropriato, tenendo quindi conto sia degli interessi dell’erede debitore sia di quelli degli eredi creditori. In diritto civile la nozione di adeguata corresponsione di interessi è nota (art. 4 dell’ordinanza del 1° ottobre 1984 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero80).
77 BSK-Hausheer/Aebi-Müller, art. 218 n. 10.
78 Deschenaux/Steinauer/Baddeley, n. 1382.
79 Kipfer-Berger, n. 377.
80 RS 211.412.411
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Art. 620 E. Valore d’imputazione L’articolo 620 AP-CC sul valore d’imputazione dei beni sostituisce l’attuale artico- lo 617 CC. Il titolo marginale è modificato per tenere conto della modifica proposta, che estende il campo d’applicazione dai fondi all’insieme dei beni della successione. Cpv. 1: secondo il testo del vigente articolo 617 CC soltanto i «fondi» sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. Tuttavia nella pratica questa regola si applica a tutti gli elementi che compongono la massa eredita- ria, quindi sia ai beni che ai diritti81. L’avamprogetto sostituisce il termine «fondi» con il termine «beni» per permettere l’imputazione al valore venale nel momento della divisione di tutti i beni esistenti, a meno di un accordo tra gli eredi, di una speciale regola di divisione prevista dal defunto o di una disposizione particolare del diritto fondiario rurale (cpv. 2)82. La presente modifica era già prevista nell’avamprogetto di revisione del diritto successorio del 4 marzo 2016 ed era stata accolta favorevolmente nell’ambito della consultazione83. Cpv. 2: la presente disposizione riprende la regola dell’attuale articolo 619 CC, secondo la quale l’imputazione di aziende e fondi agricoli è retta dalla LDFR. Visto che la presente revisione non si prefigge di modificare le regole sul valore d’imputazione di fondi e imprese agricole, la riserva a favore della LFDR permette di garantire che non vi sarà alcuna conseguenza in materia. Abrogazione della regola dell’articolo 618: nel diritto attuale, quando gli eredi non riescono ad accordarsi sul valore d’attribuzione di un fondo, tale valore è stimato da periti scelti dall’autorità (art. 618 CC). In seguito all’estensione del campo d’applicazione della disposizione sul valore d’imputazione all’insieme dei beni (art. 620 AP-CC), sarebbe problematico conservare la presente norma. Mantenere tale e quale l’articolo 618 CC avrebbe in effetti per conseguenza che il prezzo dell’insieme dei beni della successione sarebbe fissato da periti ufficiali nel caso in cui gli eredi non trovino un accordo, la qual cosa non è giustificata. Piuttosto di precisare nell’articolo 620 AP-CC che la stima del valore di attribuzione da parte dei periti ufficiali vale soltanto per i fondi, si propone di abrogare la regola del vigente articolo 618 CC. In tal modo il valore di attribuzione dei fondi sarà in futuro fissato nello stesso modo di quello degli altri beni. Se gli eredi non trovano un accordo, il valore dei beni sarà stabilito dall’autorità competente secondo l’articolo 611 CC o dal giudice della divisione secondo l’articolo 604 CC che, se del caso, faranno ricorso a periti84. L’autorità competente, giudiziaria o amministrativa, attualmente incaricata della stima ufficiale dei fondi e designata dal diritto cantonale ad hoc o a titolo permanen- te a seconda dei Cantoni85, è quindi destinata a sparire in seguito all’abrogazione
81 PraxKomm Erbrecht-Weibel, n. 10 ad art. 617 e rimandi citati.
82 Guinand/Stettler/Leuba, n. 559 e rimandi citati.
83 Sintesi dei risultati della consultazione, p. 67.
84 CS-Couchepin/Maire, art. 618 n. 2.
85 CS-Couchepin/Maire, art. 618 n. 6–8.
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della regola dell’articolo 618 CC. Ciò avrà per conseguenza una benvenuta unifica- zione della procedura cantonale di stima.
Art. 628 cpv. 2 (Condizioni del conferimento in natura. Riserve) Il vigente articolo 628 capoverso 2 CC prevede una riserva a favore delle contrarie disposizioni del defunto nonché delle ragioni dei coeredi per la riduzione delle liberalità, per quanto concerne la scelta degli eredi di eseguire il conferimento in natura dei beni ricevuti o di imputarne il valore sulle rispettive parti. A queste due riserve l’avamprogetto ne aggiunge una terza che risulta dal nuovo articolo 633 AP- CP: l’erede che ha ricevuto una liberalità consistente in un’impresa o in quote sociali o diritti societari di un’impresa non può conferirla in natura senza il consenso degli altri eredi (n. 3).
Art. 633 F. Imprese. 1. Conferimento in natura Secondo l’articolo 633 AP-CC, l’erede che ha beneficiato di una liberalità tra vivi avente per oggetto un’impresa o i relativi diritti societari o quote sociali può conferi- re tali beni in natura nella successione soltanto con il consenso degli altri eredi. Questa disposizione intende proteggere gli altri eredi da un conferimento in natura, effettuato contro la loro volontà, nell’ambito della successione di un’impresa o dei relativi diritti societari o quote sociali. Infatti, secondo l’articolo 628 capoverso 1 CC in vigore, l’erede obbligato alla collazione, vale a dire colui che è tenuto a restituire nella successione determinate liberalità ricevute dal defunto quando era in vita (acconto sulla quota ereditaria)86, può scegliere se conferire in natura la cosa ricevuta o se imputarne il valore sulla sua parte della successione87. L’articolo 633 AP-CC costituisce quindi una lex specialis rispetto alla regola genera- le dell’articolo 628 cpv. 1 CC. Pare in effetti giustificato limitare la possibilità per chi ha accettato di riprendere un’impresa, o i relativi diritti societari o quote sociali, per atto tra vivi e ne ha così sopportato il rischio (segnatamente il rischio imprendi- toriale), di poterli conferire nella successione per adempiere il suo obbligo di colla- zione.
Art. 633a 2. Valore d’imputazione. a. Imprese Contrariamente alla regola dell’articolo 630 capoverso 1 CC secondo cui la colla- zione per imputazione si fa al valore della liberalità al momento dell’apertura della successione, e alla regola dell’articolo 617 CC secondo cui per la collazione in natura è determinante il valore al momento della divisione della successione88, il nuovo articolo prevede una regola diversa per la collazione relativa alle imprese. Secondo l’avamprogetto, se sussiste l’obbligo di collazione di un’impresa, si deve distinguere tra elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa ed elementi patrimoniali non necessari all’esercizio. I primi, se è possibile stabilirne il valore nel
86 Guinand/Stettler/Leuba, n. 200.
87 CS-Eigenmann, art. 628 n. 1.
88 Leuba, pag. 27 e nota 82.
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momento della liberalità, saranno imputati a tale valore, cioè al valore che avevano nel momento in cui l’erede assuntore ne è divenuto proprietario, contrariamente a quanto previsto dalla regola generale di cui all’articolo 630 CC. I secondi saranno invece imputati al valore nel momento dell’apertura della successione conforme- mente alla regola di cui all’articolo 630 CC. Il momento determinante per fissare il valore di cui si tiene conto nella divisione varia quindi in funzione del fatto che gli elementi patrimoniali siano necessari o no all’esercizio dell’impresa. Questa distinzione permette di tenere conto del rischio imprenditoriale assunto da chi riprende l’impresa: appare giustificato attribuirgli direttamente i guadagni e le perdite poiché egli, in quanto titolare dell’impresa, prende da solo le decisioni per il buon andamento degli affari. Infatti, l’evoluzione del valore di questi elementi è in regola generale il risultato delle sue decisioni. Come ogni titolare d’impresa, deve tuttavia assumersi anche i rischi legati alla congiuntura o ad altri fattori. Invece, gli elementi patrimoniali di un’impresa che non sono necessari al suo eserci- zio, come per esempio un quadro di valore o un terreno edificabile inutilizzato di proprietà di una società, sono imputati al loro valore al momento della divisione. Un tale bene dovrebbe infatti sempre essere stimato nello stesso modo, poco importa che il defunto l’abbia detenuto direttamente o mediante una società. Tenere conto del valore al momento della liberalità come valore d’imputazione degli elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa è possibile soltanto se è possibile stimarne il valore in tale momento. Deve quindi esserne stata effettuata una stima precisa, oggettiva e comprensibile. Al riguardo occorre rilevare che una stima del valore di un’impresa fornisce in generale una stima distinta degli elementi neces- sari e non necessari all’esercizio. L’erede che riprende un’impresa ha quindi in generale interesse alla realizzazione di una tale stima per poter provare le sue prete- se. La prova deve tuttavia essere fornita dall’erede che si avvale della presente regola. In caso contrario, si applica la regola dell’articolo 630 CC e questi beni saranno imputati al loro valore nel momento dell’apertura della successione, vale a dire nel giorno del decesso89.
Art. 633b b. Quote sociali e diritti societari Questo nuovo articolo stabilisce le regole applicabili in materia di valore d’imputazione quando la liberalità soggetta a collazione consiste in quote sociali o diritti societari di un’impresa e non in un’intera impresa come nell’articolo 633a AP-CP. Cpv. 1: nei casi in cui un erede acquisisce il controllo di un’impresa grazie a una liberalità consistente in quote sociali o diritti societari dell’impresa medesima, si applicano per analogia le regole sul valore d’imputazione stabilite nell’articolo 633a AP-CC. Gli elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa saranno impu- tati al valore nel momento della liberalità. Oggetto del presente capoverso sono due casi distinti. Il primo è il caso in cui le quote ricevute con una liberalità tra vivi bastano al beneficiario per acquisire il controllo di un’impresa, ad esempio quando rappresentano più del 50 per cento delle
89 CS-Eigenmann, art. 630 n. 1.
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quote sociali. Nel secondo caso le quote ricevute con una liberalità tra vivi, da sole, non permettono al beneficiario di acquisire il controllo di un’impresa, ma questi ottiene il controllo dell’impresa aggiungendole alle quote che già possedeva. Dal momento in cui, grazie a una liberalità del defunto, l’erede ottiene il controllo dell’impresa, sopporta da solo il rischio imprenditoriale legato agli elementi patri- moniali necessari all’esercizio dell’impresa che devono essere imputati sulla sua parte ereditaria. Gli elementi patrimoniali non necessari all’esercizio dell’impresa saranno imputati al loro valore al momento del decesso. Cpv. 2: per stabilire il valore d’imputazione di una o più liberalità concernenti quote sociali o diritti societari di un’impresa, va tenuto conto del loro valore complessivo nel momento in cui l’erede in questione prende il controllo dell’impresa. Le quote o diritti ricevuti prima di prendere il controllo saranno quindi imputati anch’essi al valore che hanno nel momento dell’ottenimento del controllo. Per fissare il valore d’imputazione è pure tenuto conto del rapporto tra elementi patrimoniali necessari e non necessari all’esercizio dell’impresa (cfr. art. 633a AP- CC). È infatti opportuno che l’erede che acquisisce il controllo dell’impresa sopporti il rischio imprenditoriale unicamente dal momento in cui prende il controllo e sol- tanto in relazione agli elementi necessari all’esercizio dell’impresa. Un eventuale plusvalore degli elementi non necessari all’esercizio deve giovare anche agli altri eredi. Il valore delle quote sociali o dei diritti societari di un’impresa che l’erede non ha acquisito mediante una liberalità del defunto, ma che ha ad esempio acquistato, non deve invece essergli imputato. Cpv. 3: le quote che l’erede acquisisce mediante una liberalità del defunto dopo aver acquisito il controllo dell’impresa gli sono imputate al valore nel momento della loro ripresa, se tale valore può essere stabilito. Poiché dispone del controllo dell’impresa e quindi del potere decisionale, è giustificato che sopporti il rischio finanziario in relazione alle parti che acquisisce in seguito solo a partire dal momento della loro acquisizione. Esempio: il 01.01.2021 X, erede di A, acquista a prezzo di mercato il 10 per cento delle azioni dell’impresa A SA, che comprende soltanto elementi patrimoniali ne- cessari all’esercizio, per un valore di 100 000 franchi. Il 01.01.2025, A dà a X 30 per cento delle azioni della A SA come acconto sulla quota ereditaria; in tale data tali azioni hanno un valore di 330 000 franchi. L’impresa ha in quel momento un valore totale di 1 100 000 franchi. Il 01.01.2028, A dà a X un ulteriore 15 per cento come nuovo acconto sulla quota ereditaria; in tale data queste azioni hanno un valore di 195 000 franchi. In tale data X acquisisce il controllo dell’impresa con il 55 per cento delle azioni. Il valore totale dell’impresa in detto momento è di 1 300 000 franchi. Il 01.01.2031 X riceve ancora come anticipo sulla quota ereditaria il saldo del 45 per cento delle azioni della A SA per un valore di 700 000 franchi. Al decesso di A, il 01.07.2035, l’impresa vale 2 000 000 milioni di franchi senza che vi sia stato un aumento di capitale. X deve conferire alla successione il valore delle liberalità ricevute a titolo di anticipo sull’eredità con atti tra vivi (art. 626 CC). Deve quindi conferire il valore del 90 per cento dell’impresa (30 %+15 %+45 %). In applicazione dell’articolo 633b capoverso 2 AP-CC, il valore dell’insieme delle parti acquisite
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mediante liberalità nel momento in cui X prende il controllo dell’impresa, il 01.01.2028, è decisivo per stabilire il loro valore d’imputazione. In tale momento, detiene il 55 per cento delle quote (10 % acquistate il 01.01.2021, 30 % ricevute il 01.01.2025 e 15 % ricevute il 01.01.2028), di cui il 45 per cento a titolo di acconto sulla quota ereditaria. Questo 45 per cento delle quote ha un valore totale di
585 000 franchi (45 % x 1 300 000). Gli sarà quindi imputato un importo di
585 000 franchi. Il saldo delle azioni ricevute a titolo di acconto sulla quota eredita- ria dopo aver preso il controllo gli è imputato al valore nel momento della loro ripresa, il 01.01.2031, vale a dire a 700 000 franchi, in applicazione dell’articolo 633b capoverso 3 AP-CC. In totale, sulla parte di eredità di X saranno quindi imputati 1 285 000 franchi.
3 Ripercussioni
3.1 Per la Confederazione
La revisione del diritto successorio non ha alcuna ripercussione finanziaria, sul personale o di altro tipo per la Confederazione.
3.2 Per i Cantoni e i Comuni
Le modifiche previste hanno solo poche ripercussioni dirette per i Cantoni e i Co- muni. I vantaggi attesi per l’economia (v. n. 3.3) potrebbero avere ripercussioni fiscali leggermente positive per i Cantoni e i Comuni in cui si trova la sede delle imprese oggetto di successione; ciò vale sia per quanto riguarda l’imposta sulle imprese che l’imposta sul reddito dei dipendenti di tali imprese. Nel complesso si può partire dal presupposto che la presente revisione avrà effetti finanziari piuttosto positivi per i Cantoni e i Comuni.
3.3 Per l’economia
La perizia esterna commissionata dall’Ufficio federale di giustizia per quanto con- cerne le ripercussioni economiche della revisione (stima delle conseguenze della regolamentazione) valuta le tre misure centrali proposte per agevolare la successione d’imprese: la riduzione delle porzioni legittime, la possibilità di dilazionare gli obblighi di collazione e la valutazione dell’impresa al momento della donazione. Nell’ambito della perizia è stato però possibile valutare le ripercussioni di queste misure soltanto dal punto di vista qualitativo, mentre le stime quantitative sono solo approssimative. La perizia giunge alla chiara conclusione che tutte e tre le misure aumentano il margine di manovra del disponente e del successore dell’impresa e quindi avranno effetti positivi sui processi di successione interni alla famiglia. Con le misure valuta-
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te, e in particolare con la riduzione delle legittime, il disponente ha una maggiore possibilità di attuare soluzioni successorie che ritiene ragionevoli dal punto di vista dell’economia aziendale. Secondo la perizia, ne derivano anche effetti positivi diretti di crescita e quindi effetti positivi per l’economia. Le norme proposte permettono inoltre una maggiore concentrazione della proprietà dell’impresa nelle mani di un unico successore, il che appare ragionevole dal punto di vista economico, poiché consente di evitare incentivi sbagliati e il problema principale-agente. La dilazione degli obblighi di collazione e la valutazione dell’impresa al momento della donazio- ne agevolano a loro volta la successione d’imprese soprattutto dal punto di vista del successore, dato che i processi di rilevamento e gli obblighi di collazione possono essere pianificati meglio e l’impresa può essere sfruttata meglio per coprire eventuali pagamenti di collazione in sospeso. Inoltre, anche qui si evitano incentivi sbagliati. La perizia giunge pertanto alla conclusione, che anche in questo caso a medio termi- ne si instaureranno effetti di crescita positivi, sebbene non sia possibile quantificarli. Riassumendo, la perizia ritiene che tutte e tre le misure discusse affrontino ambiti problematici di importanza centrale nella successione d’imprese all’interno della famiglia e aumentino il margine di manovra del disponente. Ci si attende pertanto che tali misure abbiano effetti positivi sui processi di successione interni alla fami- glia. Gli autori prevedono quindi effetti di crescita positivi diretti per l’economia, perché diventa possibile compiere investimenti quando è sensato dal punto di vista economico, anziché doverli limitare a causa di una successione d’impresa interna alla famiglia imminente o appena conclusa. Infine, gli autori affermano che le tre misure discusse contribuiranno ad assicurare una maggiore stabilità delle imprese e quindi a garantire posti di lavoro90.
3.4 Per la società
Con la presente revisione nel diritto successorio si tiene conto del fatto che la so- pravvivenza delle imprese ha una grande importanza per l’economia, per la società in generale e per gli imprenditori in particolare. Inoltre si tratta anche di riconoscere in un certo modo gli sforzi profusi dagli imprenditori per creare o dirigere le loro imprese, tenendo conto della loro probabile volontà di trasferire l’impresa nel caso ideale agli eredi a condizioni che permettono di continuare l’attività imprenditoriale, grazie ad adeguate disposizioni di diritto successorio. Inoltre vengono mantenuti i principi e gli obiettivi essenziali del diritto successorio svizzero: la garanzia della pace tra le generazioni, il mantenimento oltre la morte dei valori creati e l’esecuzione di un piano di distribuzione equo ed economicamente ragionevole dei beni lasciati dall’ereditando91.
90 Bergmann/Halter/Zellweger, pag. 5 seg. nonché 31.
91 Huber 1914, n. 822.
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3.5 Per la parità tra uomo e donna
Sul piano formale il progetto tratta gli uomini e le donne in modo uguale. Tuttavia, fattori sociali come il fatto che, dal punto di vista statistico, in Svizzera probabil- mente vi sono più uomini che donne a capo di imprese, potrebbero far sì che nella pratica donne e uomini siano toccati in modo diverso dalle proposte dell’avam- progetto. I meccanismi proposti per arginare la limitata parità di trattamento degli eredi (v. spiegazioni relative all’art. 619 cpv. 2 e 3 AP-CC) ridurranno tuttavia ampiamente le eventuali disparità che comporterà la revisione.
4 Rapporto con il programma di legislatura
L’avamprogetto si basa su un decreto del Consiglio federale del 10 maggio 2017, secondo cui il disegno di modifica del Codice civile (Diritto successorio)92 va inte- grato con disposizioni speciali per agevolare la successione d’imprese, nonché sul relativo messaggio del 29 agosto 201893, secondo cui va effettuata una consultazione su un avamprogetto dedicato specificamente alla successione d’imprese. L’avamprogetto è quindi strettamente collegato alla modifica del Codice civile (Diritto successorio) annunciata nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–201994, senza però essere menzionato nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015–201995.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
La revisione richiesta si fonda sull’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)96, che attribuisce alla Confederazione la competenza legislativa in materia di diritto civile.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera La Svizzera non è vincolata da alcun impegno internazionale che riduca il suo mar- gine di manovra in materia di diritto interno delle successioni. Il progetto è quindi conforme alle norme di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera e segnata- mente agli obblighi che risultano dalla sua adesione a organizzazioni internazionali e da trattati blaterali e multilaterali di diritto internazionale.
92 FF 2018 4983 93 FF 2018 4901, 4914 94 FF 2016 909, 1022 95 FF 2016 4605 96 RS 101
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5.3 Forma dell’atto
La modifica del Codice civile, che riguarda disposizioni fondamentali in materia di diritti e doveri delle persone, deve essere emanata sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.).
5.4 Freno alle spese
Il progetto non è subordinato al freno alle spese secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene disposizioni in materia di sussidi e non richiede un credito d’impegno o una dotazione finanziaria.
5.5 Delega di competenze legislative
Il progetto non delega alcuna nuova competenza legislativa al Consiglio federale.
5.6 Protezione dei dati
Il progetto non riguarda questioni connesse con la protezione dei dati.
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Tavola dei lavori legislativi
Sintesi dei risultati della procedura di consultazione del 10 maggio 2017, disponibile all’indirizzo: www.bj.admin.ch/bj/it/home.html > Società > Progetti di legislazione in corso > Diritto ereditario (cit. Sintesi dei risultati della consultazione). Messaggio a sostegno di una legge federale sulla fusione, la scissione, la trasforma- zione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus) del 13 giugno 2000, FF 2000 3765 (cit. Messaggio Legge sulla fusione) Messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero (Diritto successorio) del 29 agosto 2018, FF 2018 4901 (cit. Messaggio Diritto successorio I)
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