Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'ambiente UFAM
15 ottobre 2019
Rapporto esplicativo relativo alla modifica dell’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2020
Riferimento/Numero d’incarto: S243-0393
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054.11-00049/00005/00002/S243-0393
Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2020 Rapporto esplicativo Consultazione OLFP
Indice 1 Introduzione.......................................................................................................................3 2 Motivi ed elementi essenziali della revisione (punti essenziali del progetto).....................4 3 Rapporto con il diritto internazionale .................................................................................5 4 Commenti alle singole modifiche.......................................................................................6 5 Conseguenze ....................................................................................................................8 5.1 Conseguenze per la Confederazione.........................................................................8 5.2 Conseguenze per i Cantoni........................................................................................8 5.3 Conseguenze per i Comuni........................................................................................8 5.4 Conseguenze per l’ambiente......................................................................................8
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1 Introduzione
Il Consiglio federale designa le specie e razze minacciate di pesci e gamberi per le quali i Cantoni devono adottare le misure necessarie al fine di proteggere i loro biotopi (art. 5 della legge federale sulla pesca, LFSP; RS 923.0). L’elenco delle specie indigene di pesci e gamberi figura nell’allegato 1 dell’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP; RS 923.01). Per ciascuna specie, l’allegato 1 OLFP indica la distribuzione naturale in Svizzera (bacini imbriferi) e il grado di protezione a livello nazionale e internazionale. L’allegato 1 OLFP classifica ogni specie indigena in una delle categorie seguenti: estinta (0), minacciata di estinzione (1), fortemente minacciata (2), minacciata (3), potenzialmente minacciata (4) o non minacciata (NM). Un’altra categoria raggruppa le specie per le quali i dati scientifici non sono ancora sufficienti per definire un grado di minaccia (DI). Ai sensi della legge, sono considerate minacciate le specie che figurano nell’allegato 1 sotto i gradi di protezione 1-4 (art. 5 cpv. 1 OLFP). Il grado di protezione di una specie di pesci o gamberi illustra lo stato generale delle sue popolazioni a livello nazionale. Rappresenta inoltre un indicatore delle condizioni degli habitat acquatici nonché dello stato complessivo della biodiversità all’interno del gruppo faunistico. L’attribuzione dei gradi di protezione assume una rilevanza particolare poiché i Cantoni hanno il compito di adottare le misure necessarie per proteggere le specie minacciate, tenendo conto del grado di protezione a livello nazionale e del genere della minaccia in loco (art. 5 cpv. 2 OLFP). I gradi di protezione a livello nazionale indicati nell’allegato 1 OLFP devono essere adeguati periodicamente in funzione dell’evoluzione della situazione delle specie in Svizzera e delle nuove conoscenze faunistiche (abbondanza, densità, distribuzione ecc.). Tale aggiornamento è oggetto della presente revisione.
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2 Motivi ed elementi essenziali della revisione (punti essenziali del progetto)
La presente revisione ha lo scopo di aggiornare il grado di protezione a livello nazionale delle specie indigene di pesci e gamberi elencate nell’allegato 1 OLFP e di introdurre alcuni adeguamenti tassonomici (nomenclatura scientifica). I nuovi gradi di protezione dell’allegato 1 OLFP sono stati stabiliti sulla base dei dati relativi alla distribuzione dei pesci e dei gamberi raccolti su tutto il territorio svizzero e dei risultati di diversi programmi nazionali di ricerca (p. es. «Projet lac», «Progetto fiumi» ecc.). Tutte le informazioni faunistiche ottenute sono state inserite nella banca dati nazionale «Info fauna» gestita dal Centro svizzero di cartografia della fauna (CSCF) e sono state utilizzate in particolare per la realizzazione del nuovo atlante svizzero di distribuzione dei pesci pubblicato nel 2018. Il grado di protezione di ciascuna specie è stato definito in primo luogo secondo i criteri dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), riconosciuti a livello internazionale. Il risultato ottenuto per ciascuna specie è stato in seguito esaminato e convalidato da una commissione di esperti composta da rappresentanti dell’UFAM, dei servizi cantonali della pesca (VD, BE, SG, TI) e della ricerca (CSCF, Eawag). A ciascun rappresentante cantonale è stata assegnata una porzione del territorio nazionale di cui ha coordinato le prese di posizione dei Cantoni interessati. Le proposte di modifica dei gradi di protezione sono già state oggetto di una prima consultazione tecnica presso i servizi cantonali della pesca e la comunità scientifica nell’ambito della preparazione dell’atlante svizzero di distribuzione. I gradi di protezione contenuti nella presente revisione saranno ripresi integralmente nella nuova Lista rossa dei pesci della Svizzera. Le nuove conoscenze scientifiche hanno richiesto anche alcuni adeguamenti tassonomici.
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3 Rapporto con il diritto internazionale
In linea di principio la presente revisione dell’allegato 1 dell’OLFP non ha alcun impatto sul diritto internazionale. Tuttavia, i gradi di protezione delle specie indigene potranno essere oggetto di deroga nelle acque disciplinate da un accordo internazionale sulla pesca conformemente all’articolo 15 OLFP (p. es. status speciale dell’anguilla la cui gestione nazionale ricalca quella del piano dell’Unione europea).
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4 Commenti alle singole modifiche
L’allegato 1 OLFP classifica ogni specie indigena di pesci e gamberi secondo i criteri dell’UICN in una delle categorie di protezione seguenti: Categoria Categoria Categoria secondo OLFP secondo IUCN numerica secondo OLFP EX extinct 0 éteinte / ausgestorben / estinto CR Critically 1 menacée d’extinction / vom Austerben endangered bedroht / minacciato di estinzione EN endangered 2 fortement menacée / stark gefährdet / fortemente minacciato VU Vulnerable 3 menacée / gefährdet / minacciato NT Near 4 potentiellement menacée / potenziell threatened gefährdet / potenzialmente minacciato LC Least NM / NG / NM non menacée / nicht gefährdet / non concern minacciato DD Data DI / DU / DI données insuffisantes / Datenlage deficient ungenügend / dati insufficienti
Sulla base dei recenti dati scientifici, è stato attribuito un nuovo grado di protezione a 23 specie, ovvero a. per dieci specie il grado di protezione si aggrava: - Salaria fluviatilis (grado attuale 4; grado rivisto 3), - Leucaspius delineatus (grado attuale 4; grado rivisto 3), - Rutilus aula (grado attuale 3; grado rivisto 1), - Rutilus pigus (grado attuale 3; grado rivisto 1), - Salmo rhodanensis (grado attuale 3; grado rivisto 2), - Thymallus thymallus (grado attuale 3; grado rivisto 2), - Anguilla anguilla (grado attuale 3; grado rivisto 1), - Sabanejewia larvata (grado attuale 2; grado rivisto 1), - Alburnus arborella (grado attuale 2; grado rivisto 1), - Barbatula barbatula (grado attuale NM; grado rivisto 4); b. per tre specie il grado di protezione migliora: - Cyprinus carpio (grado attuale 3; grado rivisto 4), - Telestes muticellus (grado attuale 3; grado rivisto 4), - Silurus glanis (grado attuale 4; grado rivisto NM); c. per quattro specie è stato possibile definire per la prima volta un grado di protezione: - Cobitis bilineata (grado attuale DI; grado rivisto 2), - Phoxinus lumaireul, Scardinius hesperidicus e Squalius squalus (grado attuale DI; grado rivisto 3); d. per due specie il grado di protezione deve ancora essere ridefinito sulla base di informazioni supplementari: - Alosa fallax (grado attuale 0; grado rivisto DI), specie finora considerata estinta ma per la quale sembrano essere stati identificati alcuni individui in modo puntuale (da precisare),
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- Cobitis taenia (grado attuale 3; grado rivisto DI), specie che è stata oggetto di una confusione tassonomica e la cui distribuzione deve ancora essere precisata; e. sono state inoltre introdotte quattro nuove specie per la Svizzera: - Petromyzon marinus, specie oggi estinta ma la cui presenza storica in Svizzera è documentata, - Gobio benacensis, G. obtusirotstris e Esox cisalpinus, tre specie la cui distribuzione in Svizzera rimane incerta e per le quali non è ancora possibile stabilire un grado di minaccia. In sintesi, nell’ambito della presente revisione dell’OLFP, è stato adeguato il grado di protezione di 23 specie in base ai nuovi dati faunistici: per dieci specie il grado di minaccia peggiora, per tre migliora, per quattro è stato definito per la prima volta, due specie necessitano ancora di informazioni supplementari e quattro nuove specie sono state aggiunte. L’allegato 1 dell’OLFP rivista comprenderà 73 specie (taxa) di pesci e gamberi suddivise secondo i gradi di minaccia seguenti: - 9 già estinte (12,3 %), - 14 specie minacciate di estinzione (19,2 %), - 10 specie fortemente minacciate (13,7 %), - 12 specie minacciate (16,4 %), - 9 specie potenzialmente minacciate (12,3 %), - 14 specie non minacciate (19,2 %), - 5 specie i cui dati restano ancora insufficienti per determinare un grado di protezione (6,9 %).
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5 Conseguenze
5.1 Conseguenze per la Confederazione
La presente revisione non comporta conseguenze di rilievo per la Confederazione, ad eccezione dei nuovi gradi di protezione. Fra le specie che vedono aggravarsi il loro grado di protezione, cinque (Rutilus aula, R. pigus, Salmo rhodanensis, Thymallus thymallus, Anguilla anguilla) potranno beneficiare di un’aliquota di sussidio più elevata in materia di aiuti finanziari secondo l’articolo 12 LFSP (passando dal 25 al 40 %). L’incremento di tale aliquota dovrà avvenire nell’ambito del budget attuale destinato agli aiuti finanziari.
5.2 Conseguenze per i Cantoni
La presente revisione modifica il grado di protezione di alcune specie indigene per le quali i Cantoni devono adottare misure per proteggere i loro habitat. I Cantoni dovranno perciò tenere conto dei nuovi gradi di protezione nei loro programmi di conservazione. Tre delle specie che vedono aggravarsi il loro grado di minaccia (Anguilla anguilla, Rutilus aula e R. pigus) beneficiano ora di un grado di protezione conformemente all’articolo 2a OLFP. Queste tre specie minacciate d’estinzione saranno oggetto di un divieto di cattura poiché gli articoli 1 e 2 OLFP non prevedono alcun periodo di protezione o una dimensione minima di cattura. Inoltre, non potranno più essere incluse nel calcolo della perdita di rendimento in caso di mortalità acuta dei pesci (art. 15 cpv. 2 LFSP) ma considerate soltanto nell’ambito delle misure volte a ristabilire la situazione anteriore (art. 15 cpv. 3 LFSP).
5.3 Conseguenze per i Comuni
La presente revisione non ha alcuna conseguenza per i Comuni.
5.4 Conseguenze per l’ambiente
La revisione dell’allegato 1 OLFP indica che il 74 per cento delle specie indigene di pesci e gamberi è estinto (grado 0) o minacciato (gradi da 1 a 4). Le misure che i Cantoni devono prendere allo scopo di proteggere le specie minacciate permetteranno di migliorare lo stato dell’ambiente.
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