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Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Servizio giuridico

Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sulle epizoozie

I. Situazione iniziale

Nel quadro della presente modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) si intende inserire la zoppina tra le «epizoozie da combattere». Per la lotta a questa epizoozia si condurrà un programma nazionale della durata di cinque anni al massimo, finanziato in parte mediante una tassa riscossa presso i detentori di ovini. In futuro, a determi- nate condizioni, le aziende di acquacoltura saranno sottoposte a una sorveglianza sanitaria da parte di un veterinario; inoltre sono previsti adeguamenti dei provvedimenti da adottare in caso di comparsa di determinate epizoozie dei pesci. Per quanto concerne la sorveglianza degli effettivi avicoli riguardo alla presenza di salmonelle, d’ora in poi saranno gli stessi deten- tori di animali a prelevare la maggior parte dei campioni nelle aziende detentrici di pollame, in modo da sgravare le autorità di esecuzione. Infine si effettuano diversi aggiornamenti alle nuove conoscenze scientifiche e indispensabili precisazioni redazionali.

II. Commento alle singole disposizioni

Ingresso Si prevede di finanziare in parte il programma di lotta contro la zoppina (cfr. commento agli art. 229 segg.) mediante la riscossione limitata nel tempo di tasse presso i detentori di animali. La relativa base legale è costituita dall’articolo 31a della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), che di conseguenza deve essere inserito nell’ingresso dell’ordinanza sulle epizoozie insieme all’articolo 19, che contiene la norma di delega per gli articoli 32 e 33 OFE.

Art. 2 lett. b e c La stomatite vescicolare (lett. b) e la malattia vescicolosa dei suini (lett. c), attualmente consi- derate epizoozie altamente contagiose, vengono cancellate dall’ordinanza sulle epizoozie. Per via dei loro sintomi, simili a quelli dell’afta epizootica, queste due malattie erano state classifi- cate come epizoozie altamente contagiose. Siccome i test attualmente disponibili sono suffi- cientemente significativi da consentire una distinzione certa tra queste malattie, in presenza di singoli casi di stomatite vescicolare o malattia vescicolosa dei suini l’abbattimento di interi ef- fettivi non appare più giustificato. L’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) già nel 2014 ha stralciato tali malattie dal proprio elenco delle epizoozie e l’Unione europea non le ha inserite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/18821 relativo all’applicazione di de- terminate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e

1 Regolamento di esecuzione (EU) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21.

che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.

Art. 4 lett. d e q La zoppina è ora inserita nell’OFE quale «epizoozia da combattere» (lett. d). Si tratta di una patologia batterica che determina un’infiammazione purulenta degli unghioni dei ruminanti, provocando forti dolori agli animali colpiti. In Svizzera questa malattia è diffusa da parecchi anni tra gli ovini. Per i detentori degli animali infetti, essa comporta un enorme onere di lavoro per la cura e il trattamento degli ovini malati. Nel contempo la zoppina rappresenta anche un problema di protezione degli animali, dato che gli esemplari colpiti soffrono talmente da non poter caricare peso sugli unghioni e spesso si nutrono solo inginocchiandosi sulle zampe an- teriori. Ne conseguono anche danni economici sotto forma di minori ricavi di vendita e costi per il trattamento, dovuti al dimagrimento, al calo della produzione di latte, alla ridotta capacità di allattamento e al minore ingrasso degli agnelli. È presumibile che l’agente patogeno della zoppina sia presente (con differenze regionali) all’incirca in un’azienda detentrice di ovini su cinque. Viene invece stralciata dall’OFE la «necrosi pancreatica infettiva (IPN)» (lett. q), un’epizoozia dei pesci. L’IPN provoca sintomi e un’elevata mortalità soltanto tra i pesci giovani. La maggior parte degli allevatori svizzeri di salmonidi tuttavia non alleva pesci giovani ma si limita all’in- grasso. Gli esemplari utilizzati a tale scopo di regola hanno già superato lo stadio giovanile critico e quindi non corrono più il rischio di contrarre l’IPN: per questo motivo, per i piscicoltori la comparsa dell’IPN non comporta pressoché conseguenze legate alla malattia, ma comun- que notevoli ripercussioni economiche, dato che l’effettivo interessato deve essere macellato e lo stabilimento risanato. Quest’ultima operazione richiede per giunta un forte impegno da parte delle autorità veterinarie cantonali. Per le popolazioni di pesci selvatici svizzere, lo stral- cio dell’IPN dall’OFE rappresenta oltretutto un rischio trascurabile. In base ai campionamenti su vasta scala effettuati nelle aziende di acquacoltura e nelle acque svizzere, l’IPN sembra relativamente diffusa nelle aziende di acquacoltura svizzere, mentre nei pesci selvatici, ad eccezione delle trote iridee, non è mai stata riscontrata. Queste trote non fanno però parte delle specie ittiche locali e possono essere immesse soltanto in aziende di acquacoltura e acque da pesca chiuse senza popolazioni ittiche naturali. Tale modifica garantisce l’equiva- lenza con il diritto dell’UE2, che già da diversi anni ha stralciato l’IPN dall’elenco delle epizoo- zie.

Art. 6 lett. e ed lter L’ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.441.22) il 1° giugno 2018 (RU 2018 2097) è stata ridenominata «ordinanza concer- nente i sottoprodotti di origine animale». L’articolo 6 lettera e viene adeguato di conseguenza. La lettera lter definisce la nozione di biosicurezza. La biosicurezza o sicurezza biologica consi- ste nell’insieme dei provvedimenti edili e organizzativi finalizzati a ridurre il rischio che un’epi- zoozia venga introdotta, si sviluppi o si diffonda in un’azienda detentrice di animali. Nel con- tempo tali provvedimenti devono anche impedire che un’eventuale epizoozia si propaghi al di

2 Direttiva 2006/88/CE, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali dʼacquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14. 2/15

fuori dell’azienda. Il rischio di contaminazione di un’azienda detentrice di animali con agenti di epizoozie può essere limitato ad esempio mediante l’installazione di saracinesche e porte tra le stalle e gli spazi antistanti, il cambio di vestiti e scarpe prima di entrare nelle stalle (in parti- colare da parte dei visitatori) e l’eliminazione rapida e sicura di animali morti utilizzando tragitti brevi. Grazie a questi provvedimenti si può anche ridurre al minimo il pericolo che eventuali agenti patogeni si diffondano al di fuori dell’azienda in questione.

Art. 15d cpv. 1 lett. d n. 5 In questa disposizione, l’espressione «nomi d’allevamento» (dell’equide) è stata modificata in «nomi d’uso». Tale modifica riguarda solo il testo francese e italiano.

Art. 18a cpv. 3bis Il termine per la notifica di un nuovo apiario, del cambio dell’apicoltore o della chiusura dell’apiario è ridotto da dieci a a tre giorni lavorativi, in analogia ai corrispondenti termini per le aziende detentrici di animali ad unghia fessa. Abbreviando il termine per la notifica, si riduce il lasso di tempo in cui le api possono essere spostate in un nuovo apiario ed eventualmente già di nuovo allontanate senza che l’apiario sia noto al Cantone. Ciò contribuisce a un migliore controllo del traffico di animali per quanto concerne le api.

Art. 19a cpv. 2 e 3 In linea di principio, gli apicoltori sono tenuti a notificare all’ispettore degli apiari il trasferimento di api di un apiario in un’altra azienda d’ispezione. Quest’obbligo non sussiste invece per il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di fecondazione. Per condurre le regine alle stazioni di fecondazione, oggi si utilizzano in misura crescente nuove pratiche apicole che, oltre alle regine e api vergini, comprendono anche i fuchi e la covata. Al fine di chiarire per quali pratiche apicole vale l’eccezione all’obbligo di notificare il trasferimento di cui all’arti- colo 19a capoverso 2, occorre inserire una definizione di «nucleo di fecondazione» nell’OFE. Siccome questa nozione è utilizzata una sola volta, essa non viene definita nell’articolo 6, ma direttamente nell’articolo 19a. Per motivi redazionali, il vigente capoverso 2 è suddiviso in due capoversi.

Art. 23 In futuro, le aziende di acquacoltura che presentano un elevato rischio di propagazione e dif- fusione di epizoozie (cpv. 1) dovranno essere sottoposte a un’ispezione sanitaria periodica da parte di un veterinario con esperienza nell’ambito della salute degli animali acquatici. Tale esperienza è data se il veterinario in questione lavora in quest’ambito, vale a dire se il tratta- mento di animali acquatici rientra tra le prestazioni da lui offerte. Non si richiedono però un titolo di specializzazione o qualifiche simili. L’ispezione sanitaria può avvenire contestualmente a una visita all’azienda nel quadro di una convenzione relativa ai medicamenti veterinari (cfr. art. 10 ordinanza sui medicamenti veterinari [SR 812.212.27]). I rispettivi costi sono a carico dei detentori di animali. Durante l’ispezione devono essere documentati gli aspetti menzionati nel capoverso 2. La documentazione va conservata per cinque anni ed esibita su richiesta agli organi preposti alla polizia sanitaria (cpv. 4).

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Art. 51 cpv. 2bis In base all’articolo 51 capoverso 2 sono i Cantoni a rilasciare l’autorizzazione di effettuare l’inseminazione artificiale di animali. Nel quadro dell’attività esecutiva dei Cantoni, si è posta a volte la questione della validità di quest’autorizzazione anche al di fuori del Cantone che l’ha rilasciata. Per mettere in chiaro che l’autorizzazione vale solo nel Cantone che l’ha rilasciata, è stato aggiunto un apposito capoverso all’articolo 51.

Art. 59 cpv. 1 Il vigente articolo 59 capoverso 1 sancisce l’obbligo per i detentori di animali di accudire e curare gli animali in modo adeguato e di prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani. In futuro, i detentori saranno inoltre tenuti a utilizzare i medicamenti veterinari in modo oculato e a garantire la biosicurezza all’interno della loro azienda (per la nozione di biosicu- rezza, cfr. il commento all’art. 6 lett. lter). Entrambi gli aspetti sono fondamentali per garantire la salute e quindi anche il benessere degli animali. Il ricorso a medicamenti veterinari è neces- sario quando essi sono indispensabili per curare un animale malato e pertanto consentono di evitare sofferenze inutili, ma va effettuato con cautela limitandosi allo stretto indispensabile. Tale aggiunta costituisce un adeguamento al diritto dell’UE, la cui normativa in materia di sa- nità animale3 recentemente approvata impone maggiori responsabilità alle persone che si oc- cupano di animali per quanto riguarda la salute di questi ultimi (art. 10), nonché una precisa- zione dell’obbligo per i detentori di animali, sancito dall’articolo 11 LFE, di provvedere affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie.

Sezione 3 (art. 104 e 105) Cfr. commento all’articolo 2 lettere b e c.

Art. 116 cpv. 2, art. 118, art. 118a e art. 119 L’OIE ha ridotto il periodo d’incubazione della peste suina classica da sei a due settimane nel 2006, e quello della peste suina africana da 40 a 15 giorni nel 2008. Questi periodi d’incuba- zione sono anche stati ripresi nella nuova normativa in materia di sanità animale dell’Unione europea (cfr. nota a piè di pagina 3). Non è pertanto più opportuno mantenere il periodo d’in- cubazione di 40 giorni, soprattutto tenendo conto del fatto che un’eventuale comparsa della peste suina africana in Svizzera comporterebbe notevoli conseguenze, sia sotto il profilo eco- nomico che nell’ottica della protezione degli animali, per le aziende detentrici di suini situate all’interno di una zona di protezione o di una zona di sorveglianza. Di conseguenza il periodo d’incubazione è ridotto a 15 giorni (art. 116 cpv. 2). Per la peste suina africana (PSA), il pericolo di contagio a partire da un’azienda vicina è note- volmente inferiore che in caso di peste suina classica (PSC). Per questo motivo, gli articoli a carattere generale relativi alle epizoozie altamente contagiose (art. 77 segg.) sono applicabili alla PSA, ma non alla PSC. Siccome il movimento di animali nelle zone di protezione e di

3 Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie

animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

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sorveglianza va disciplinato in maniera distinta per le due epizoozie, le modifiche nell’arti- colo 118 riguardano soltanto la PSA. L’articolo 118a vale per la PSC, mentre nell’articolo 119 sono state inserite le modifiche inerenti alla revoca dei provvedimenti di sequestro nelle zone di sorveglianza.

Art. 126 lett. a Cfr. commento all’articolo 2 lettere b e c.

Art. 134 cpv. 1 lett. f In caso di comparsa di carbonchio ematico, in futuro il veterinario cantonale in aggiunta ai provvedimenti già previsti dovrà ordinare la pastorizzazione del latte degli animali rimanenti dell’effettivo sotto sequestro. Questa prescrizione è parte delle raccomandazioni comuni dell’OIE, dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), e soddisfa quindi le condizioni per esportazioni verso determinati Paesi terzi come ad esempio la Russia.

Art. 174e cpv. 1 lett. f e cpv. 2 e 2bis Per le aziende in cui sono diagnosticati casi di BVD, vi è un rischio accresciuto che nei mesi successivi alla comparsa si verifichino nuovi casi di contagio. Accanto al sequestro delle vac- che gravide dell’effettivo potenzialmente infette e all’analisi riguardo alla BVD dei vitelli neonati, ai fini della diagnosi (precoce) o dell’esclusione di un’eventuale nuova infezione da BVD si prevede ora un ulteriore provvedimento, ossia l’analisi sierologica di un gruppo di giovani bo- vini riguardo alla BVD (cpv. 2bis) entro un anno dalla revoca dei sequestri (vale a dire il seque- stro semplice di 1° grado secondo l’articolo 69 ed eventuali divieti di trasferimento secondo l’articolo 68a). Nel capoverso 1 lettera f e nel capoverso 2 del testo francese si è proceduto a precisazioni redazionali.

Art. 180c cpv. 1 Sulla base di nuove conoscenze scientifiche, l’UE con il regolamento 2018/9694 ha adeguato il materiale a rischio specificato di ovini e caprini. In base a tale regolamento, non sono più considerati materiale a rischio specificato le tonsille di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente nonché la milza e l’ileo di ovini e caprini di qualsiasi età. Continuano invece a rientrare in questa categoria il cervello nella scatola cranica, gli occhi e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore ai dodici mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente. Questi sottoprodotti devono essere eliminati dalla catena alimentare umana e animale. La modifica del summenzionato regolamento viene recepita nell’OFE.

4 Regolamento (UE) 2018/969 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica l'allegato V del rego- lamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti, GU L 174 del 10.7.2018, pag. 12.

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Art. 218 rubrica e cpv. 2 Con la prova dell’assenza dell’AEC in Svizzera, il Servizio veterinario svizzero ha cessato la sorveglianza attiva di questa epizoozia. Il capoverso 2 dell’articolo 218 può quindi essere abro- gato. Se in futuro dovesse nuovamente rivelarsi necessaria la sorveglianza dell’AEC, essa potrà avvenire sulla base dell’articolo 76a (programma nazionale di sorveglianza). Ciò com- porta l’adeguamento della rubrica.

Titolo prima dell’art. 228 e art. 228 La zoppina è un’epizoozia che colpisce soprattutto gli ovini. Per questo motivo, la lotta contro tale malattia è focalizzata innanzitutto su questa specie. A volte, oltre alle pecore possono essere colpiti dalla zoppina anche capre e stambecchi. Bo- vini e altri ruminanti ne sono affetti più raramente, ma possono comunque contribuire alla dif- fusione dell’agente patogeno. Pertanto, il veterinario cantonale deve avere la possibilità di or- dinare provvedimenti anche per gli altri ruminanti tenuti come animali domestici insieme agli ovini se ciò è necessario ai fini della lotta contro la zoppina negli ovini.

Art. 228a La malattia è provocata dal batterio Dichelobacter nodosus, che in linea generale assume due forme: una benigna e una virulenta. Siccome di norma sono solo i ceppi virulenti a portare alla comparsa della zoppina negli ovini, le disposizioni relative alla lotta contro tale epizoozia val- gono solo se è accertata la presenza di questo tipo di ceppi. Nel 2013 alla facoltà di veterinaria Vetsuisse dell’Università di Berna è stato sviluppato un metodo diagnostico in laboratorio che consente di attestare la presenza di Dichelobacter no- dosus e distinguere in modo affidabile ceppi benigni e virulenti. Utilizzando bastoncini di ovatta, si prelevano campioni dallo spazio interdigitale, poi analizzati in laboratorio mediante una rea- zione PCR. Questo metodo è ormai ampiamente affermato e utilizzato sistematicamente in particolare nei Cantoni Grigioni e Glarona. Il suo impiego verrà disciplinato in dettaglio nel quadro di una direttiva tecnica. Eventuali ulteriori metodi diagnostici che verranno sviluppati in futuro potranno anch’essi essere riconosciuti dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Art. 228b In caso di sospetta presenza dell’agente patogeno della zoppina in un effettivo di ovini, per evitare un’ulteriore propagazione dell’epizoozia viene disposto il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini interessata finché un’analisi ordinata dal veterinario con- futa tale sospetto.

Art. 228c In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini interessata o proroga il sequestro di cui all’articolo 228b. Il se- questro vale unicamente per gli effettivi di ovini dell’azienda in questione, a meno che, sulla base dell’articolo 228 capoverso 2, il veterinario disponga provvedimenti anche per altri animali domestici.

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Di norma gli effettivi di ovini vengono risanati mediante una buona cura degli unghioni e il loro regolare lavaggio con disinfettanti adatti. La scelta del trattamento migliore per l’effettivo colpito spetta tuttavia in linea di principio ai detentori di animali (eventualmente d’intesa con il veteri- nario dell’effettivo). Al termine di un risanamento andato a buon fine, il sequestro può essere revocato solo se l’analisi di verifica dell’azienda detentrice di ovini ha dato un risultato negativo.

Art. 228d La zoppina di norma può essere evitata grazie a una buona gestione degli effettivi e curata mediante metodi di risanamento adeguati. I detentori di animali non ricevono indennità per le perdite di animali dovute alla zoppina o ai provvedimenti ordinati dalle autorità nel quadro della lotta contro questa epizoozia.

Sezione 5a: Programma nazionale di lotta contro la zoppina La zoppina negli ovini, che costituisce anche un serio problema di protezione degli animali (cfr. commento all’art. 4), è stata sistematicamente combattuta dapprima nel Cantone dei Grigioni e poi anche nel Cantone di Glarona e nel Principato del Liechtenstein. Ciononostante si veri- ficano continuamente ricadute con la reintroduzione della malattia in effettivi già risanati, pro- babilmente a causa, fra l’altro, dell’estivazione promiscua con ovini di altri Cantoni. Ciò dimo- stra che la lotta contro l’agente patogeno della zoppina, se condotta unicamente da singoli detentori di ovini o anche su scala regionale o cantonale, a lungo termine non risulta efficace. Approvando la mozione Hassler 14.3503 (Lotta contro la zoppina delle pecore a livello nazio- nale), il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di creare le premesse per una lotta coor- dinata alla zoppina degli ovini su tutto il territorio nazionale. Con la presente sezione si prov- vede ora all’attuazione della mozione. Nel giugno 2015, nel quadro di un progetto l’USAV ha elaborato un programma nazionale di lotta contro la zoppina insieme ai principali attori dell’allevamento ovino in Svizzera, grazie al quale le ripercussioni sanitarie ed economiche della zoppina possono essere ridotte in maniera duratura e sostenibile.

Art. 229 Il programma di lotta prevede il controllo della presenza dell’agente patogeno della zoppina in tutti gli effettivi di ovini durante il semestre invernale (cpv. 2). In questo lasso di tempo (periodo di analisi), la maggior parte degli ovini si trova nelle rispettive aziende e il traffico di animali è notevolmente inferiore ai periodi dell’anno più caldi. L’obiettivo del programma di lotta è di ridurre entro cinque anni in Svizzera la quota di aziende detentrici di ovini colpite da ceppi batterici patogeni al di sotto dell’1 per cento (cpv. 3). L’inizio del programma di lotta a livello nazionale presuppone che tutti gli attori siano preparati in tal senso. In particolare occorre prima introdurre il nuovo controllo del traffico di animali per i piccoli ruminanti5 e consolidare la banca dati sul traffico di animali. Previa consultazione con

5 Cfr. a tale proposito la modifica dell’OFE in RU 2018 2069, che entrerà in vigore l’1.1.2020.

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i veterinari cantonali e i più importanti rappresentanti del settore, l’USAV stabilirà in quale anno avviare il programma di lotta. Per garantire l’omogeneità dei controlli a livello nazionale, disci- plinerà inoltre i dettagli relativi allo svolgimento del suddetto programma in una direttiva tecnica (cpv. 5). L’organizzazione e lo svolgimento dei controlli dei singoli effettivi di ovini competono in linea di principio ai Cantoni, che devono provvedere all’attuazione del programma di lotta entro i termini stabiliti (cpv. 4). Per rispettare tali termini, essi devono tra l’altro reclutare abbastanza personale per il prelievo dei campioni e designare i laboratori per le analisi in tempo utile prima dell’inizio della stagione di controlli.

Art. 229a-229c Sulla base dell’articolo 31a LFE, è prevista la riscossione temporanea di una tassa presso i detentori di animali per il finanziamento parziale del programma nazionale di lotta contro la zoppina (art. 229b). Nel contempo viene definita la parte dei costi a carico dei Cantoni. Tra i costi computabili figurano le spese necessarie per lo svolgimento del programma nazio- nale di lotta (art. 229a cpv. 1); inoltre è stato stabilito l’ammontare delle indennità per le pre- stazioni fornite da terzi nel quadro del programma (art. 229a cpv. 2). Il prelievo di campioni è indennizzato con un importo forfettario compreso tra 125 e 200 franchi a seconda della gran- dezza e dell’ubicazione dell’azienda detentrice di animali. Nella direttiva tecnica relativa al pro- gramma di lotta (cfr. art. 229 cpv. 5), l’USAV fisserà i criteri per il calcolo dell’importo forfettario. Prima di un nuovo periodo di analisi, i diversi laboratori che effettuano delle analisi riconosciute nel quadro del programma di lotta comunicano all’USAV e ai Cantoni la loro tariffa per l’analisi di un campione aggregato, che non può superare 40 franchi (art. 229a cpv. 2 lett. b in combi- nato disposto con cpv. 3). La tassa annuale riscossa presso i detentori di ovini deve servire a coprire circa la metà dei costi delle analisi di laboratorio; la restante parte dei costi computabili è a carico dei Cantoni (art. 229c cpv. 1). I costi per le analisi di laboratorio non crescono in maniera lineare all’au- mentare della grandezza dell’azienda detentrice di ovini. A seconda del numero di animali, per l’effettivo da analizzare occorrono da uno a tre campioni aggregati. Un campione aggregato comprende i tamponi di uno-dieci animali: per un effettivo di ovini sono in ogni caso sufficienti tre campioni aggregati al massimo, dato che a partire da 30 animali bastano tre campioni aggregati prelevati secondo determinati criteri per confermare o escludere con sufficiente cer- tezza la presenza dell’agente patogeno della zoppina all’interno dell’effettivo in questione. I detentori di animali contribuiscono ai costi per le analisi di laboratorio con un importo forfettario annuo per ciascun campione aggregato. Prima dell’inizio di un nuovo periodo di analisi, l’USAV calcola l’ammontare esatto di questa somma forfettaria in modo tale che i detentori di ovini coprano la metà dei costi delle analisi di laboratorio, le spese postali e i costi per la riscossione della tassa (art. 229b cpv. 4). I costi totali per le analisi di laboratorio comprendono i costi per l’analisi di tutte le aziende detentrici di ovini durante il periodo di analisi e gli eventuali costi per l’analisi di verifica di singole aziende per controllare il buon esito di un risanamento effettuato (cfr. art. 229a cpv. 1 lett. a e b). I costi per il prelievo e l’analisi di eventuali ulteriori campioni non rientrano invece nei costi del pro- gramma di lotta. L’USAV non si occupa direttamente della riscossione della tassa, ma delega questo compito a un terzo (p. es. Identitas). Con le tasse riscosse, quest’ultimo indennizza direttamente i sin- goli laboratori in base al numero di analisi effettuate, i cui risultati sono inseriti dai laboratori 8/15

nel sistema dʼinformazione per i dati di laboratorio (ALIS). Il necessario accesso ad ALIS è accordato ai terzi mediante una modifica (cfr. anche parte III, n. 2) dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet, SR 916.408). I laboratori fatturano i costi di laboratorio non coperti dalle tasse dei detentori di ovini al Can- tone che ha commissionato l’analisi del campione (art. 229c cpv. 3). Un’eventuale eccedenza delle tasse versate dai detentori di ovini è rimborsata ai Cantoni o alle casse cantonali delle epizoozie in base al rispettivo numero di ovini (art. 229c cpv. 4).

Art. 229d Le persone che si occupano del prelievo di campioni nel quadro del programma nazionale di lotta sono tenute a frequentare un corso di mezza giornata organizzato dall’USAV per acqui- sire conoscenze di base sulla lotta contro la zoppina e sul modo corretto di prelevare i campioni (cpv. 2). Se la persona in questione non è un veterinario, ma ad esempio un assistente di studio veterinario, il prelievo di campioni deve avvenire sotto la responsabilità di un veterinario (cpv. 1). Il prelievo dei campioni nei singoli effettivi avviene in funzione dei rischi: singoli ovini vengono selezionati e analizzati sulla base di determinati criteri. Per il successo del programma nazionale di lotta sono di fondamentale importanza un buon coordinamento e un’efficace gestione dei dati. A tale scopo, come stabilito nel capoverso 3, i dati relativi ai campioni prelevati vengono registrati e gestiti nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN). È altresì importante che i laboratori comunichino senza indugio i risultati delle analisi negativi (cpv. 4), così da consentire alle aziende detentrici di ovini esenti da zoppina di trasferire libe- ramente i loro animali il più presto possibile (cfr. art. 229e cpv. 1).

Art. 229e Affinché il programma nazionale di lotta abbia successo, è importante che solo gli ovini di aziende esenti da zoppina entrino in contatto con esemplari di altri effettivi. Ciò vale in partico- lare per mercati, fiere e aste di bestiame e manifestazioni simili nonché per il pascolo comune (p. es. estivazione sugli alpeggi), dato che in questi casi l’incontro tra animali di diversi effettivi può favorire la diffusione dell’agente patogeno. Dall’inizio del programma di lotta, durante il periodo di analisi potranno quindi essere trasferiti in altre aziende detentrici di ovini solo gli ovini provenienti da un’azienda per la quale l’ultimo controllo ufficiale ha escluso la presenza dell’agente patogeno (cpv. 1 lett. a). Per agevolare i detentori di animali, durante il periodo di analisi continua a essere possibile il traffico di animali tra aziende detentrici di ovini per le quali il risultato delle analisi non è ancora disponibile (cpv. 1 lett. b.). In tal modo, anche in futuro gli ovini potranno essere trasferiti su pascoli invernali comuni o partecipare a mercati di bestiame che si svolgono d’inverno. Gli ovini possono tuttavia essere riportati da questi pascoli o mercati soltanto in aziende non an- cora analizzate. Nell’intervallo tra i periodi di analisi, vale a dire tra il 15 aprile e il 15 ottobre, il trasferimento di animali è invece possibile solo per gli esemplari provenienti da aziende esenti in maniera com- provata da zoppina. In certi casi, il veterinario cantonale può comunque autorizzare deroghe a determinate condizioni.

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Art. 229f Il vaccino contro la zoppina disponibile in commercio consente di lenire o reprimere i sintomi della malattia per circa quattro mesi, ma non di eliminare gli agenti patogeni della zoppina eventualmente presenti in un effettivo di ovini. La sola vaccinazione non impedisce nemmeno l’introduzione dell’agente patogeno in un effettivo. Siccome per la diagnostica mediante il test con tampone in un effettivo si procede a una sele- zione di ovini basata sui rischi, è importante evitare che degli animali eventualmente affetti dalla zoppina non vengano individuati perché i sintomi dell’epizoozia risultano celati. Per que- sto motivo si intende vietare la vaccinazione nei quattro mesi precedenti a un nuovo periodo di analisi (cpv. 2). Ne consegue che la vaccinazione è proibita già nei quattro mesi che prece- dono l’inizio del programma di lotta. Durante il periodo di analisi, la vaccinazione è permessa solo se le analisi effettuate nell’azienda detentrice di ovini hanno dato un risultato negativo (cpv. 1).

Art. 229g Se il risultato delle analisi è positivo, ossia viene accertata la presenza dell’agente patogeno della zoppina in un’azienda detentrice di ovini, l’effettivo interessato deve essere posto sotto sequestro e risanato senza indugio. Come ricordato nel commento relativo all’articolo 228c, a seconda del contesto e dell’azienda esistono diverse procedure per un risanamento efficace. I detentori di animali decidono auto- nomamente quale metodo e quale procedura esatta adottare per il risanamento. L’USAV mette a loro disposizione informazioni sui metodi di risanamento collaudati. Prima di poter revocare il sequestro semplice di 1° grado occorre un’analisi di verifica che attesti il buon esito del risanamento (cfr. art. 228c cpv. 1 frase 2). In determinati casi, il veterinario cantonale può, d’intesa con il detentore di animali, rinunciare a un prelievo di campioni e ordinare direttamente il risanamento dell’effettivo (cpv. 2). In questo modo, se il contagio da zoppina appare palese e clinicamente manifesto e indubbio si possono risparmiare i relativi costi di analisi. Anche per le aziende detentrici di ovini positive alla zoppina, il veterinario ha la possibilità, a determinate condizioni atte a minimizzare i rischi, di concedere deroghe al sequestro (cpv. 3). Animali di effettivi colpiti dalla zoppina possono ad esempio essere condotti prima della ma- cellazione a mercati di bestiame separati designati a tale scopo.

Art. 229h Il risanamento immediato in linea di principio è nell’interesse dei detentori di animali se in pri- mavera intendono condurre per tempo i loro animali agli alpeggi per l’estivazione. Per evitare la diffusione della zoppina, ai detentori di animali che non osservano le sue prescrizioni il ve- terinario cantonale può ad ogni modo imporre, a loro spese, il prelievo di campioni e/o i prov- vedimenti necessari per il risanamento di un’azienda detentrice di ovini.

Art. 229i Poiché la durata del programma di lotta è limitata a cinque anni, ancora prima della sua con- clusione sarà importante decidere come andare avanti. Per questo motivo l’USAV, d’intesa con i veterinari cantonali e i rappresentanti dell’allevamento ovino, valuterà continuamente i

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progressi nella lotta contro la zoppina e deciderà per tempo l’ulteriore procedura da seguire. L’USAV stilerà un rapporto sulle analisi compiute durante il programma di lotta nonché sulla valutazione del suddetto programma al termine dello stesso. Se dovesse delinearsi il raggiungimento degli obiettivi del programma, alla conclusione dello stesso la zoppina potrà ad esempio essere sorvegliata mediante il prelievo di campioni nel quadro del programma annuale di sorveglianza di cui all’articolo 76a. Ciò consentirebbe di mantenere lo stato di salute degli ovini svizzeri raggiunto e, all’occorrenza, di adottare dei provvedimenti. È anche ipotizzabile che, al termine del programma di lotta o in caso di un mutamento sostan- ziale dei presupposti, il Consiglio federale venga esortato a modificare le disposizioni sulla zoppina nell’ordinanza sulle epizoozie.

Art. 238 cpv. 3 lett. a nonché art. 238a cpv. 1 lett. a e abis, cpv. 1bis e cpv. 2 frase introdut- tiva e lett. b I giovani animali si infettano nutrendosi del latte di animali portatori dell’agente infettivo della paratubercolosi. Per i detentori di animali, l’uccisione e l’eliminazione dei giovani animali può costituire un provvedimento molto drastico. Poiché, a differenza degli animali adulti infetti, i giovani animali non possono trasmettere l’agente infettivo o perlomeno non in grandi quantità, non è in linea di principio immediatamente necessario allontanare dall’effettivo e uccidere que- sti esemplari. Per assicurare comunque una crescita di valore ai detentori, tali animali possono rimanere nell’effettivo ed essere macellati fino a un’età di 12 mesi. Permane però il divieto di trasferimento e l’obbligo di lasciare l’azienda solo per la macellazione diretta.

Art. 257 Nell’ambito della sorveglianza delle salmonelle nel pollame, alcuni prelievi di campioni finora di competenza del veterinario ufficiale in futuro saranno effettuati dagli avicoltori (cpv. 2). In questo modo si intende ampliare e rafforzare il controllo autonomo degli operatori per quanto concerne l’immissione in commercio di derrate alimentari sicure. I servizi veterinari cantonali elaboreranno delle istruzioni destinate agli avicoltori per agevolare tali prelievi. Per gli animali da allevamento, l’intervallo dei prelievi durante il periodo della deposizione passa da due a tre settimane (cpv. 4). Sono previste facilitazioni per gli animali da ingrasso purché diversi prelievi consecutivi atte- stino l’assenza di salmonelle (cpv. 5). Non appena però in un effettivo viene nuovamente ac- certata la presenza di salmonelle, per un anno tutti gli effettivi devono risultare negativi al test delle salmonelle prima che sia sufficiente il prelievo di campioni una volta l’anno. Grazie al rafforzamento del controllo autonomo da parte degli avicoltori, in futuro i servizi ve- terinari dovranno prelevare meno campioni. Inoltre i prelievi potranno essere effettuati non solo dal veterinario ufficiale, ma anche da altri collaboratori del servizio veterinario cantonale o da veterinari incaricati che dispongono delle necessarie conoscenze (cpv. 6).

Art. 258 cpv. 1bis Se è il servizio veterinario cantonale stesso ad attribuire l’incarico di analizzare i campioni, l’obbligo per i laboratori di inviare una copia dei risultati al veterinario cantonale diventa inutile, poiché, in qualità di committente, riceverà in ogni caso la suddetta copia. Pertanto il capoverso 1bis può essere abrogato.

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Art. 259 cpv. 1 lett. a e b È stato precisato il riferimento ai sierotipi di Salmonella ed è stata generalizzata la formulazione relativa all’analisi sierologica.

Art. 274d cpv. 1 lett. e e cpv. 4 In caso di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare, in futuro quale provvedimento ag- giuntivo è previsto l’impiego di cosiddette colonie sentinella per attirare i piccoli coleotteri dell’alveare eventualmente ancora presenti. Appena terminato il risanamento dell’apiario e il trattamento del suolo, una colonia di api organizzata dal veterinario cantonale è collocata nell’azienda apicola interessata. Entro la fine di ottobre, ogni 14 giorni l’ispettore degli apiari competente effettua un controllo visivo della colonia sentinella per rintracciare un eventuale infestazione da piccolo coleottero dell’alveare. Inoltre posiziona delle trappole nella colonia sentinella che vanno controllate regolarmente. In occasione dell’ultimo controllo in dicembre la colonia sentinella viene distrutta ed eliminata. Con questo provvedimento aggiuntivo si intende garantire che, al termine del risanamento di un apiario infetto, i piccoli coleottori dell’alveare siano effettivamente spariti. Se l’USAV ordina di rinunciare alla distruzione delle colonie di api o dei nidi di bombi e al trattamento del suolo perché in tal modo non si può impedire la diffusione del piccolo coleottero dell’alveare, è pure possibile fare a meno della creazione di una colonia sentinella.

Art. 282 e 282a Nel quadro dell’introduzione della sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura (cfr. commento all’art. 23) sono stati anche adeguati i provvedimenti per la lotta contro la necrosi emopoietica infettiva (IHN), la setticemia virale emorragica (VHS) e l’anemia infettiva dei Sal- monidi (ISA). In futuro il veterinario cantonale potrà limitare lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione ai soli impianti di detenzione infetti, purché gli impianti non infetti dispongano di un sistema di approvvigionamento idrico indipendente e siano divisi dagli impianti infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell’epizoozia (art. 282 cpv. 2 lett. b). Per giunta è possibile rinunciare all’uccisione o alla macellazione dei pesci detenuti in un impianto non infetto (art. 282 cpv. 2 lett. a). In caso di epizoozia, d’ora in poi il veterinario dovrà inoltre ordinare, in aggiunta al sequestro di 1° grado, una zona di protezione direttamente attorno all’azienda di acquacoltura infetta nonché una zona di sorveglianza più estesa che include la zona di protezione (art. 282 cpv. 3). L’obiettivo di queste zone è di individuare ulteriori unità infette e impedire la diffusione degli agenti patogeni. L’estensione della zona di protezione e della zona di sorveglianza deve es- sere stabilita caso per caso, tenendo conto dei fattori che influenzano il rischio di propagazione di IHN, VHS e ISA. All’interno della zona di protezione e della zona di sorveglianza valgono prescrizioni particolari: le autorità devono infatti provvedere al prelievo di campioni e all’analisi di tutte le aziende di acquacoltura e acque libere in cui vivono pesci ricettivi alla IHN, alla VHS o alla ISA (art. 282 cpv. 4 lett. a). Nella zona di sorveglianza, le analisi vanno tuttavia effettuate soltanto a cam- pione (art. 282 cpv. 5). Fino alla revoca della zona di protezione e della zona di sorveglianza, le aziende o parti di esse per le quali le analisi hanno dato un risultato negativo devono essere sottoposte a un controllo sanitario una volta al mese (art. 282 cpv. 4 lett. b). Inoltre i pesci di specie ricettive alla IHN, alla VHS o alla ISA possono lasciare la zona di protezione e la zona di sorveglianza solo a determinate condizioni e con l’autorizzazione del veterinario cantonale

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(art. 282 cpv. 6). La reintroduzione di animali nell’azienda di acquacoltura di regola può avve- nire solo dopo che sono trascorse sei settimane dalla conclusione dei lavori di risanamento (art. 282a cpv. 3). Il sequestro può essere revocato se le analisi effettuate quattro settimane dopo la reintroduzione degli animali attestano che l’azienda non è infetta e anche le analisi di cui all’articolo 282 capoverso 4 lettera c hanno dato un risultato negativo (art. 282a cpv. 5). Prescrizioni dettagliate in merito alla procedura da seguire in presenza di IHN, VHS e ISA sono disponibili nelle direttive tecniche concernenti i provvedimenti in caso di epizoozia di necrosi emopoietica infettiva (IHN), di setticemia virale emorragica (VHS) e di anemia infettiva dei Salmonidi (ISA) nei pesci.

Sezione 3 (art. 285-287) Cfr. commento all’articolo 4 lettera q.

Art. 295 cpv. 1 Non esiste più un «Servizio di ispezione del latte», pertanto può essere eliminato dall’elenco delle aziende e delle organizzazioni che devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell’esercizio delle loro attività ufficiali.

Art. 295a In futuro, le imprese per il trasporto di viaggiatori, i gestori di aeroporti e porti, le agenzie di viaggio e i fornitori di servizi dovranno informare la loro clientela sulla comparsa di epizoozie altamente contagiose in Svizzera o all’estero e sulle limitazioni e i divieti correlati a tale com- parsa, se ciò è necessario per evitare la diffusione di un’epizoozia. Le informazioni devono essere fornite in particolare mediante manifesti od opuscoli distribuiti ai viaggiatori principal- mente all’ingresso e all’uscita dal Paese o lungo le strade principali. In questo modo si intende sensibilizzare la popolazione riguardo alle possibili vie e forme di trasmissione delle epizoozie, riducendo così il rischio della loro diffusione. In veste di servizio competente, l’USAV metterà a disposizione il materiale informativo e istruirà le parti interessate.

Art. 297 cpv. 2 lett. g Il pericolo che un’epizoozia venga introdotta in Svizzera dall’estero non sussiste soltanto se essa compare nelle regioni confinanti, ma anche quando insorge in una zona geograficamente lontana dalla Svizzera. Nel caso della peste suina africana, diffusa principalmente in Europa orientale, vi è ad esempio il rischio che venga introdotta in Svizzera da persone che importano prodotti di carne suina da questa regione e li eliminano in maniera inadeguata. Pertanto è stata estesa la portata della presente disposizione: in futuro, l’USAV potrà prendere provvedimenti per evitare l’introduzione di un’epizoozia in Svizzera in tutti i casi in cui sussiste questo rischio, e non soltanto quando essa insorge nelle regioni confinanti. Questi provvedimenti dipendono dall’epizoozia e dal relativo stato della scienza. Per quanto concerne la peste suina africana, tra i possibili provvedimenti si possono citare l’innalzamento di barriere, lo svuotamento rego- lare delle pattumiere pubbliche e la raccolta delle carcasse di cinghiali.

Art. 312 cpv. 2 lett. e Si tratta di una modifica redazionale, resasi necessaria in seguito alla menzione di ALIS nell’ar- ticolo 229c capoverso 2. 13/15

III. Modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza BDTA

L’ordinanza BDTA (RS 916.404.1) è stata modificata per rendere visibile lo stato sanitario ri- guardo alla zoppina degli ovini e delle aziende detentrici di ovini nella banca dati sul traffico di animali. Siccome l’accesso a questi dati avviene direttamente da ASAN, un’aggiunta all’arti- colo 4 non sarebbe stata opportuna. Pertanto si è optato per l’introduzione di una nuova di- sposizione, che disciplina anche l’accesso ai dati, sempre direttamente da ASAN, concernenti lo stato sanitario riguardo alla BVD di animali della specie bovina, bufali e bisonti (art. 4b). Grazie a questo modifica, i capoversi 3 e 4 dell’articolo 4 possono essere abrogati. L’aggiunta inerente allo stato sanitario riguardo alla zoppina degli ovini è stata inserita anche negli articoli 12 e 16, che regolamentano i diritti di accesso ai dati della banca dati sul traffico di animali (BDTA). Nell’allegato 1 numero 5 sono inoltre stati adeguati i dati relativi ai volatili da cortile che i de- tentori di animali devono notificare al gestore della BDTA: in futuro occorrerà indicare anche l’età in settimane di vita al momento della stabulazione (lett. f). Questa informazione aiuta le autorità competenti a determinare il momento in cui nelle aziende detentrici di pollame occorre prelevare i campioni di cui all’articolo 257 capoversi 2 e 6 OFE. Gli avicoltori potranno inoltre inserire indicazioni facoltative sul pollaio (p. es. «capannone a sinistra», «uscita a destra»; lett. h), che facilitano la distinzione tra i diversi effettivi di un’azienda detentrice di pollame.

2. Ordinanza SISVet

L’articolo 4 lettera g dell’ordinanza SISVet menziona i terzi incaricati tra i servizi e le persone che possono trattare online i dati del sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) e del sistema d’informazione per i dati di laboratorio (ALIS). Contrariamente alla sezione relativa ad ASAN, che include una norma spe- cifica concernente l’accesso da parte di terzi incaricati (art. 11), la sezione inerente ad ALIS non prevede una tale disposizione. Per garantire il diritto di accesso di terzi incaricati nel qua- dro del programma nazionale di lotta contro la zoppina (cfr. commenti agli art. 229a-229c), nell’articolo 19 è stata inserita un’aggiunta che conferisce ai terzi incaricati l’accesso online ai dati sulle analisi e ai dati standard di ALIS per adempiere i compiti conformemente al loro mandato (lett. e). Inoltre è stata apportata una modifica redazionale alla frase introduttiva.

IV. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Il programma nazionale di lotta contro la zoppina (cfr. art. 229-229i) richiede un ampliamento di ASAN. I relativi costi ammontano a circa 180 000 franchi, a cui si aggiungono costi d’eser- cizio annui pari a circa 100 000 franchi. Per l’USAV risulterà un certo aumento degli oneri in termini di personale dovuti al coordinamento e alla pianificazione globale dello svolgimento del programma di lotta. L’USAV dovrà inoltre organizzare e tenere corsi per le persone che nelle aziende detentrici di ovini si occuperanno del prelievo di campioni e realizzare vari materiali informativi, soprattutto per quanto riguarda il risanamento degli effettivi di ovini colpiti dalla zoppina. Tutte queste spese, coperte con le risorse attualmente disponibili, sono giustificate dai benefici attesi dal programma di lotta (cfr. considerazioni al n. 3).

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2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L’inserimento della zoppina, e in particolare del relativo programma di lotta (cfr. art. 228-229i), nell’OFE comporta oneri supplementari per i servizi veterinari cantonali: durante i cinque anni del programma di lotta, nei mesi invernali dovranno infatti controllare tutte le aziende detentrici di ovini presenti sul proprio territorio. Le risorse necessarie per le rispettive attività di coordi- namento e i costi per i prelievi di campioni (indennità per i veterinari e costi delle analisi di laboratorio) costituiscono un aggravio per i Cantoni durante questo periodo, compensato tut- tavia dai benefici attesi dal programma di lotta (cfr. considerazioni al n. 3). La modifica prevista per quanto concerne la sorveglianza delle salmonelle nel pollame, che attribuisce maggiori responsabilità agli avicoltori (art. 257), sgrava invece i servizi veterinari cantonali.

3. Ripercussioni per l’economia

Il programma di lotta contro la zoppina comporta oneri supplementari per i detentori di animali interessati, da un lato per via della partecipazione ai costi per il programma di lotta e, dall’altro, a causa del dispendio supplementare di tempo per il risanamento di un effettivo infetto. Questi oneri supplementari si giustificano però considerando il previsto miglioramento della salute degli ovini e i relativi risparmi a lungo termine. In base a uno studio sull’impatto economico della zoppina per i detentori di ovini condotto dal Politecnico federale di Zurigo e dall’Università di Berna nel 2015, i relativi costi annui ammontano attualmente a circa 6,5 milioni di franchi (perdite di produzione e spese di trattamento). Questi costi sono però prevedibilmente destinati a diminuire notevolmente già dopo il primo anno del programma di lotta. In base alle stime attuali dell’USAV, le spese per il programma nazionale di lotta (per la Con- federazione, i Cantoni e i detentori di animali) saranno interamente compensate dopo 10-15 anni circa. A ciò si aggiunge il considerevole miglioramento del benessere degli animali nell’ambito dell’allevamento ovino già nel primo anno del programma di lotta, che comporterà ripercussioni positive tra l’altro anche per la reputazione della produzione ovina svizzera. Per- tanto gli oneri supplementari si giustificano in considerazione del miglioramento a lungo ter- mine della salute degli animali e dei conseguenti risparmi.

Per gli avicoltori, i maggiori obblighi inerenti al prelievo di campioni per la sorveglianza delle salmonelle determinano un onere supplementare, la cui entità appare però sostenibile.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Le modifiche delle ordinanze proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’allegato veterinario dell’Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l’UE (RS 0916.026.81, all. 11), e servono all’armonizzazione con quest’ultimo.

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