Art. 8 cpv. 1 e 2 Cpv. 1: la deduzione di coordinamento (2019: 24 885 fr.) sarà dimezzata, il che mi- gliorerà il livello di previdenza degli assicurati, in particolare di quelli con redditi medio-bassi e/o occupati a tempo parziale. Inoltre, l’importo massimo del salario coordinato aumenterà notevolmente, passando da poco più di 60 000 franchi a quasi 73 000 franchi. Anche in seguito al dimezzamento della deduzione di coordinamento continuerà a sussistere un certo coordinamento tra le prestazioni del 1° pilastro e quelle del 2° pilastro. La soglia d’entrata prevista all’articolo 2 capoverso 1 LPP (21 330 fr.), la quale evita che persone già sufficientemente coperte nel 1° pilastro vengano affiliate al 2° pilastro obbligatorio, resterà invariata. Cpv. 2: con il dimezzamento della deduzione di coordinamento la regolamentazione del salario minimo «coordinato» non avrà più ragion d’essere. In futuro quest’ultimo risulterà dalla soglia d’entrata (cfr. art. 2 cpv. 1 LPP) e ammonterà a 8887 franchi (21 330 – 12 443).
Art. 14 cpv. 2, 2bis e 3 Cpv. 2: l’aliquota minima di conversione all’età ordinaria di pensionamento verrà ridotta sia per le donne che per gli uomini, in una sola volta, dal 6,8 al 6,0 per cento. Cpv. 2bis: in futuro il Consiglio federale avrà la competenza di fissare aliquote adegua- te, in base a principi attuariali, per la riscossione anticipata e il rinvio delle prestazioni di vecchiaia. Attualmente questa competenza spetta agli istituti di previdenza. Il mes- saggio sulla riforma AVS 21 non prevede alcuna modifica in tal senso. È ragionevole uniformare la prassi, affinché tutti gli istituti di previdenza nella previdenza professio- nale obbligatoria applichino le stesse aliquote nelle medesime situazioni. Il Consiglio federale fisserà aliquote uniformi sulla base di criteri finanziari e attuariali ampiamen- te riconosciuti e tenendo conto di rendimenti attesi realistici e delle previsioni del momento relative alla speranza di vita. Cpv. 3: poiché l’aliquota minima di conversione è legata a incertezze, in particolare per quanto concerne l’andamento dei tassi d’interesse, il Consiglio federale dovrà poterne riesaminare l’ammontare più spesso di oggi. Secondo il diritto vigente, esso sottopone all’Assemblea federale almeno ogni dieci anni un rapporto per la determina- zione dell’aliquota minima di conversione negli anni successivi. Nel quadro della presente riforma si propone di ridurre questo intervallo a cinque anni. Un adeguamen- to più ravvicinato dell’aliquota minima di conversione all’evoluzione dei fattori bio- metrici e alla struttura del mercato finanziario contribuirà a migliorare la stabilità degli istituti di previdenza. Le associazioni mantello nazionali delle parti sociali saranno coinvolte nella procedura di presentazione del rapporto. Il rapporto dovrà indicare l’evoluzione attuale delle basi tecniche sulle quali si basa il riesame dell’aliquota minima di conversione. Si tratta di dati biometrici (evoluzione della speranza di vita ecc.) e di cifre relative ai mercati finanziari (prospettive di rendimento). Andranno inoltre indicate le possibili misure da adottare in caso di cam- biamento della situazione.
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Insieme a al rapporto secondo questo articolo dovrà essere presentato anche quello di cui all’articolo 47i (cfr. il relativo commento).
Art. 16 Accrediti di vecchiaia
L’articolo 16 stabilisce le aliquote degli accrediti di vecchiaia. Per compensare l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione e garantire il mantenimento del livello di prestazioni dell’assicurazione obbligatoria, si propone di adeguare le aliquote in questione. Attualmente le aliquote degli accrediti di vecchiaia ammontano al 7 per cento tra i 25 e i 34 anni, al 10 per cento tra i 35 e i 44 anni, al 15 per cento tra i 45 e i 54 anni e al 18 per cento a partire dai 55 anni; sono applicate al salario una volta effettuata la deduzione di coordinamento. In futuro si applicheranno soltanto due aliquote: 9 per cento tra i 25 e i 44 anni e 14 per cento a partire dai 45 anni fino all’età ordinaria di pensionamento. Dato che le aliquote non aumenteranno più dopo i 45 anni, queste misure permetteran- no anche di eliminare un fattore che penalizza i lavoratori più anziani. Saranno pertan- to soppresse le sovvenzioni versate alle imprese o agli istituti di previdenza in caso di sfavorevole struttura dell’età, il che ridurrà le spese di amministrazione degli istituti di previdenza. L’obbligo legale di alimentare l’avere di vecchiaia termina al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Nel quadro della previdenza più estesa (art. 33b) conti- nuerà a essere possibile versare ulteriori contributi, che saranno accreditati all’avere di vecchiaia.
Parte 2a: Supplemento sulla rendita di vecchiaia e sulla rendita d’invalidità
Art. 47b 14 Principio Cpv. 1: la proposta di riforma presentata dalle parti sociali il 2 luglio 2019 prevede un supplemento di rendita finanziato solidalmente. Cpv. 2: con il supplemento di rendita s’intende compensare la riduzione dell’aliquota minima di conversione per tutti i futuri beneficiari di una rendita di vecchiaia o d’invalidità e migliorare le prestazioni in caso di vecchiaia o invalidità per le persone con redditi modesti, tra cui in particolare molti lavoratori a tempo parziale e donne. Il supplemento di rendita sarà versato «pro capite», ovvero indipendente dall’importo della rendita. Cpv. 3: il supplemento di rendita sarà finanziato mediante contributi degli assicurati e dei datori di lavoro. Gli istituti di previdenza riscuoteranno i contributi summenzionati e quelli dei lavoratori indipendenti e li riverseranno poi al fondo di garanzia.
Art. 47c Diritto al supplemento sulla rendita di vecchiaia Cpv. 1: questa disposizione stabilisce le condizioni alle quali i beneficiari di una rendita di vecchiaia avranno diritto al supplemento di rendita. Poiché quest’ultimo è
14 Un articolo 47a LPP sarà già introdotto con la riforma delle PC (modifica del 22 marzo 2019; FF 2019 2259).
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teso a compensare le perdite dovute alla riduzione dell’aliquota di conversione, do- vranno riceverlo esclusivamente le persone che ne avranno effettivamente subite, vale a dire soltanto i nuovi beneficiari di rendita che saranno stati assicurati nella previden- za professionale obbligatoria per un determinato periodo di tempo. Lett. a: avranno diritto al supplemento di rendita soltanto le persone che nel momento in cui iniziano a ricevere la rendita sono assicurate presso un istituto di previdenza. Chi si trova in una situazione diversa non riceverà alcuna rendita della previdenza professionale e non sarà dunque nemmeno interessato dalla riduzione dell’aliquota di conversione. Tra queste persone rientrano in particolare quelle senza reddito da attività lucrativa e quelle con un salario inferiore alla soglia d’entrata che mantengono la loro previdenza presso un istituto di libero passaggio. Lett. b: per legge (art. 1 cpv. 3 LPP, concretizzato nell’art. 1i dell’ordinanza del 18 aprile 1984 15 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPP 2]) gli istituti di previdenza hanno la possibilità di prevedere nei loro regolamenti un’età di pensionamento a partire dai 58 anni. Il supplemento di rendita non potrà però essere percepito già da questa età. La presente disposizione precisa pertanto l’età minima per la riscossione del supplemento di rendita, che corrisponderà a quella per la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia dell’AVS. Attualmente questa è di 62 anni per le donne e di 63 anni per gli uomini; nel progetto AVS 21 il Consiglio federale propone un’età minima unica di 62 anni. Chi andrà pensione dopo il compimento dei 58 anni dovrà dunque aspettare di raggiungere l’età minima pre- scritta per legge prima di poter ricevere il supplemento di rendita. Lett. c: secondo questa disposizione, i beneficiari di rendita devono essere stati assicu- rati almeno 15 anni nella previdenza professionale obbligatoria per potere aver diritto al supplemento di rendita. Rientrano in questa categoria i salariati di età compresa tra i 25 anni e l’età ordinaria di pensionamento il cui salario annuo supera la soglia d’entrata (2019: 21 330 fr.), indipendentemente dal fatto che siano stati assicurati presso un istituto di previdenza tramite il loro datore di lavoro oppure si siano affiliati facoltativamente alla previdenza professionale in considerazione del fatto che, ad esempio, il loro datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi. Vi rientrano anche i lavoratori indipendenti e quelli con diverse attività il cui salario annuo complessivo supera la soglia d’entrata e che si fanno assicurare facoltativamente nella previdenza professionale. Va però rilevato che nei 15 anni in questione non sono inclusi gli anni di assicurazione in cui le persone interessate sono assicurate non obbligatoriamente bensì in base al regolamento di un istituto di previdenza né gli anni in cui i lavoratori indipendenti sono assicurati soltanto nell’ambito della previdenza più estesa secondo l’articolo 4 capoverso 3 LPP. Le persone che hanno versato contributi a un istituto di previdenza soltanto per pochi anni non sono particolarmente interessate dalla riduzione dell’aliquota di conversione, poiché l’avere di vecchiaia LPP che hanno risparmiato è più basso e dunque anche la riduzione della loro rendita in termini assoluti risulta meno elevata. Inoltre, queste persone hanno pagato meno contributi per finanziare il supplemento di rendita, dato che sono state assicurate per meno tempo nella previdenza professionale. È dunque giustificato che il versamento del supplemento di rendita sia vincolato a un determinato numero di anni di contribuzione nella previdenza professionale.
15 RS 831.441.1
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Lett. d: questo capoverso vincola il diritto al supplemento di rendita al fatto che i beneficiari di rendita siano stati assicurati nell’AVS per almeno dieci anni consecutivi immediatamente prima della riscossione del supplemento. Sono assicurate obbligatoriamente nell’AVS le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera o che vi sono domiciliate. Sono assicurati obbligatoriamente anche i cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di determinate organizzazioni (art. 1a cpv. 1 lett. c della legge federale del 20 dicembre 1946 16 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti [LAVS]). I cittadini svizzeri e quelli di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che vivono al di fuori dell’UE o dell’AELS possono assicurarsi facoltativamente nell’AVS a determinate condizioni (assicurazione nell’AVS svizzera per almeno 5 anni immediatamente prima del sog- giorno all’estero e presentazione di una dichiarazione di adesione entro 12 mesi dall’uscita dall’AVS obbligatoria). La possibilità di rimanere affiliati all’assicurazione obbligatoria è prevista anche per altre categorie di persone, tra cui in particolare i lavoratori distaccati. Lett. e: la riduzione dell’aliquota minima di conversione comporterà perdite per le persone che percepiscono gran parte del loro avere di vecchiaia sotto forma di rendita. Chi si fa pagare la prestazione di vecchiaia unicamente in forma di capitale non sarà invece interessato da questa riduzione. È pertanto giustificato che il diritto al supple- mento di rendita dipenda dalla riscossione di gran parte della prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita. Vi avranno quindi diritto soltanto le persone che riceveranno almeno il 50 per cento della prestazione di vecchiaia complessiva sotto forma di rendita. Cpv. 2: secondo questo capoverso, il diritto al supplemento di rendita si estinguerà con il decesso della persona avente diritto. Sulle rendite per superstiti non sarà concesso alcun supplemento di rendita. Cpv. 3: il supplemento di rendita sarà versato soltanto alle persone che sono state assicurate nella previdenza professionale obbligatoria per 15 anni e nell’AVS nei 10 anni immediatamente precedenti la riscossione del supplemento. Il Consiglio federale stabilirà le condizioni per il computo di un anno di assicurazione LPP intero ai fini del raggiungimento dei 15 anni necessari. Per quanto riguarda l’AVS, ci si baserà sull’articolo 50 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 17 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), secondo cui si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS. Per quanto riguarda la prova del compimento dei periodi di assicurazione nell’AVS e nella previdenza professionale, esistono diverse possibilità. Il Consiglio federale è incaricato di stabilire i documenti che gli assicurati dovranno inoltrare per fornire questa prova all’istituto di previdenza. Per avere dati attendibili, si potrebbe ad esem- pio ricorrere all’estratto del conto individuale AVS (estratto del CI), che permette di provare i periodi di assicurazione compiuti nell’AVS. In base a esso si può inoltre presumere che sia adempiuta anche la condizione dei 15 anni nella previdenza profes- sionale, se il salario che figura nell’estratto del CI supera la soglia d’entrata. Per
16 RS 831.10 17 RS 831.101
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numerosi assicurati l’istituto di previdenza stesso dispone delle informazioni necessa- rie per provare il diritto al supplemento di rendita. È sicuramente il caso delle persone affiliate ininterrottamente allo stesso istituto di previdenza secondo la LPP almeno nei 15 anni precedenti il pensionamento. In tali casi non occorrerà quindi alcuna ulteriore prova.
Art. 47d Diritto al supplemento sulla rendita d’invalidità Cpv. 1: questa disposizione stabilisce le condizioni alle quali i beneficiari di una rendita d’invalidità avranno diritto al supplemento di rendita. Lett. a: vi avranno diritto le persone il cui diritto a una rendita d’invalidità sorgerà dopo l’entrata in vigore delle disposizioni relative al supplemento di rendita. Per determinare le prestazioni d’invalidità secondo la LPP, si calcola l’avere di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe accumulato senza l’invalidità fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento in base agli accrediti di vecchiaia legali. All’avere di vecchiaia così calcolato si applica l’aliquota minima di conversione valida per l’età ordinaria di pensionamento. La riduzione dell’aliquota minima di conversione incide dunque anche sulla rendita d’invalidità ed è pertanto giustificato che anche per i bene- ficiari di questa rendita sia previsto il diritto al supplemento di rendita. Per le persone che percepiscono una frazione di rendita d’invalidità, il diritto al supplemento di rendita è disciplinato al capoverso 4. Lett. b: non tutte le persone il cui diritto a una rendita d’invalidità sorgerà dopo l’entrata in vigore di queste disposizioni adempiranno l’insieme delle condizioni di diritto stabilite per i beneficiari di una rendita di vecchiaia secondo l’articolo 47c capoverso 1. Per evitare che risultino ulteriormente svantaggiate dall’invalidità, esse riceveranno il supplemento qualora, se non fosse insorta l’invalidità, avrebbero avuto la possibilità di essere assicurate obbligatoriamente presso un istituto di previdenza almeno 15 anni e avrebbero potuto essere assicurate nell’AVS nei dieci anni immedia- tamente precedenti il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Esempio: una persona che esercita un’attività lucrativa dipendente è assicurata obbli- gatoriamente presso un istituto di previdenza da quando ha compiuto 30 anni. A 40 anni diventa invalida. L’ufficio AI le concede una rendita intera d’invalidità e l’istituto di previdenza presso cui era assicurata al momento dell’insorgenza dell’incapacità al lavoro la cui causa ha determinato l’invalidità le versa una rendita d’invalidità. Tra i 30 e i 40 anni è stata assicurata dieci anni secondo la LPP. Se non fosse insorta l’invalidità, questa persona avrebbe avuto la possibilità di adempiere, fino al raggiungimento dell’età di pensionamento, la condizione della durata minima di assicurazione di 15 anni nella previdenza professionale obbligatoria e di 10 anni di assicurazione nell’AVS. Di conseguenza, avrebbe adempiuto le condizioni di diritto per percepire il supplemento di rendita. Cpv. 2: alcuni istituti di previdenza prevedono il sistema del primato delle prestazioni per le rendite d’invalidità. In tal caso, queste rendite sono calcolate in rapporto al salario assicurato conseguito dalla persona interessata prima dell’insorgenza dell’invalidità. La riduzione dell’aliquota di conversione non incide dunque sull’importo della rendita d’invalidità calcolata secondo questo sistema. Molti istituti di previdenza che propongono rendite d’invalidità secondo il sistema del primato delle prestazioni le convertono in una rendita di vecchiaia – generalmente d’importo più basso – al raggiungimento dell’età di pensionamento. Il diritto al supplemento di
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rendita sorgerà allora nel momento in cui la rendita d’invalidità sarà sostituita da una rendita d’importo inferiore. Cpv. 3: secondo questo capoverso, il diritto al supplemento di rendita si estinguerà con la cessazione dell’invalidità. In questo caso, il versamento della rendita d’invalidità verrà interrotto e con esso anche il supplemento versato a complemento della medesi- ma. Il diritto al supplemento di rendita si estinguerà anche in caso di decesso della persona avente diritto. Sulle rendite per superstiti non sarà concesso alcun supplemen- to di rendita. Cpv. 4: questo capoverso prevede una delega di competenze al Consiglio federale. I beneficiari di una frazione di rendita d’invalidità costituiscono una categoria speciale: presentano ancora una capacità al guadagno e possono continuare a esercitare un’attività lucrativa e quindi a essere attivamente assicurati presso un istituto di previ- denza, se conseguono almeno il salario minimo in applicazione degli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP nonché dell’articolo 4 OPP 2. Con questa delega di competenze, il Consiglio federale avrà la possibilità di disciplinare i dettagli relativi al diritto a una parte del supplemento di rendita. A tal fine potrà applicare un sistema semplificato.
Art. 47e Importo del supplemento di rendita Cpv. 1: nei primi 15 anni dall’entrata in vigore della riforma, la generazione di transi- zione riceverà un supplemento sulla rendita di vecchiaia d’importo fisso, che rimarrà invariato per tutta la vita (cfr. lett. b delle disposizioni transitorie). Per le persone che raggiungeranno l’età ordinaria di pensionamento (o l’età di riferimento) dopo la sca- denza del periodo transitorio, il Consiglio federale stabilirà l’importo del supplemento di rendita da versare agli aventi diritto in un determinato anno civile, previa consulta- zione delle parti sociali. La legge prevede però esplicitamente un limite massimo: la somma dei supplementi di rendita attesi per l’anno civile in questione non potrà supe- rare la somma delle entrate contributive attese in quell’anno e dei mezzi eventualmen- te rimasti ancora disponibili dagli anni precedenti. Il fondo di garanzia fornirà i dati necessari affinché il Consiglio federale sia informato in particolare degli importi residui degli anni precedenti. Per la generazione di transizione sarà prevista una regolamentazione speciale (cfr. lett. b delle disposizioni transitorie e relativo commento). Per questa categoria di assicurati la riduzione della deduzione di coordinamento e la ridefinizione degli accre- diti di vecchiaia (cfr. art. 8 e 16) non basteranno più per compensare interamente la riduzione immediata dell’aliquota minima di conversione. In questo caso, dunque, il supplemento di rendita avrà principalmente lo scopo di garantire il mantenimento del livello delle prestazioni. Cpv. 2: questo capoverso disciplina l’importo del supplemento di rendita in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia a partire dai 62 anni per le donne e 63 anni per gli uomini (cfr. il commento all’art. 47c cpv. 1 lett. b). I supplementi su queste rendite di vecchiaia verranno ridotti, poiché le persone che riscuoteranno anti- cipatamente la rendita di vecchiaia percepirebbero più a lungo il relativo supplemento e sarebbero dunque privilegiate, se il supplemento non fosse ridotto. L’aliquota di riduzione verrà stabilita al momento del primo versamento del supplemento di rendita applicando i principi attuariali alla base della disposizione di cui all’articolo 40 capo- verso 3 LAVS in combinato disposto con l’articolo 56 OAVS, e varrà per tutta la vita.
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Se ad esempio un uomo percepisce la rendita di vecchiaia dopo il compimento del 64° anno d’età, l’aliquota di riduzione sarà del 6,8 18 per cento e tutti i supplementi di rendita che il Consiglio federale stabilirà in seguito saranno ridotti del 6,8 per cento per questo beneficiario. La regolamentazione proposta con la riforma AVS 21 prevede un’età di riferimento di 65 anni per le donne e per gli uomini e la possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia a partire dal compimento del 62° anno d’età per tutti. L’aliquota di riduzione attuariale aggiornata sarebbe del 4 per cento per un anno di anticipazione.
Art. 47f Finanziamento Cpv. 1: il supplemento di rendita sarà finanziato mediante un contributo dello 0,5 per cento sul reddito da lavoro soggetto all’AVS secondo l’articolo 5 o l’articolo 9 LAVS fino a un importo massimo di 853’200 franchi (valore per il 2019). Questo contributo sarà riscosso sul salario o sul reddito da lavoro soggetto all’AVS delle persone indica- te di seguito. Lett. a: saranno tenute a pagare il contributo tutte le persone assicurate obbligatoria- mente e i loro datori di lavoro. Dovranno pagarlo anche i lavoratori al servizio di vari datori di lavoro che conseguono complessivamente un salario annuo superiore alla soglia d’entrata (2019: 21 330 fr.) e che si fanno assicurare facoltativamente (cfr. art. 46 LPP) nonché i loro datori di lavoro. Per contro, non pagheranno il contributo i lavoratori con un salario annuo inferiore alla soglia d’entrata, anche se sono assicurati in virtù del regolamento dell’istituto di previdenza del loro datore di lavoro. Di conse- guenza, nemmeno gli anni di assicurazione in cui una persona consegue un reddito inferiore alla soglia d’entrata LPP ma è assicurata conformemente al regolamento dell’istituto di previdenza non rientreranno nel computo dei 15 anni di assicurazione richiesti per avere diritto al supplemento di rendita conformemente all’articolo 47c capoverso 1 lettera c. I lavoratori anziani che riducono il loro grado d’occupazione e si avvalgono della possibilità prevista dal regolamento dell’istituto di mantenere la previdenza al livello del precedente guadagno assicurato (art. 33a LPP) pagheranno il contributo sul salario AVS effettivamente conseguito e non sul guadagno assicurato, d’importo più elevato.
Lett. b: saranno soggetti all’obbligo di pagare il contributo anche i lavoratori indipen- denti che si assicurano facoltativamente conformemente all’articolo 4 capoversi 1 e 2 LPP e ai quali si applicano per analogia le disposizioni dell’assicurazione obbligatoria. Inoltre, dovranno pagare il contributo anche i salariati che in virtù di disposizioni derogatorie particolari non sono assicurati obbligatoriamente e si fanno assicurare facoltativamente conformemente all’articolo 4 capoversi 1 e 2 LPP in combinato disposto con l’articolo 1j capoverso 3 OPP 2. Si tratta dei salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all’obbligo di versare contributi all’AVS (cfr. art. 1j cpv. 1 lett. a OPP 2) e di determinati membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola (cfr. art. 1j cpv. 1 lett. e OPP 2). Cpv. 2: l’obbligo di pagare il contributo inizierà il 1° gennaio seguente il compimento del 24° anno d’età, vale a dire al momento in cui una persona è assicurata per la vec-
18 Cfr. art. 56 cpv. 3 OAVS.
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chiaia secondo la LPP, e cesserà al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamen- to. Cpv. 3: il datore di lavoro dovrà pagare almeno la metà dei contributi per il supple- mento di rendita riscossi sul salario determinante dei suoi salariati. Il supplemento di rendita e il suo finanziamento divergeranno dalle altre prestazioni della previdenza professionale: essi saranno disciplinati dalla legge e gli istituti di previdenza non avranno pertanto alcuna libertà operativa al riguardo. Gli istituti dovranno versare l’importo del supplemento prescritto dalla legge e quest’ultima stabilirà anche un contributo unico per il suo finanziamento, che ammonterà allo 0,5 per cento indipen- dentemente dall’età. Il finanziamento di tutte le altre prestazioni rientra invece nella responsabilità degli istituti di previdenza. Il datore di lavoro dovrà versare almeno la metà del contributo legale calcolato sul salario determinante di ciascuno dei suoi salariati. Con l’accordo del datore di lavoro sarà possibile prevedere che questi versi più della metà dei contributi per tutti i suoi salariati o per gruppi oggettivamente circoscritti. Non sarà invece possibile prevedere che ne versi meno della metà. Il datore di lavoro dedurrà le quote dei lavoratori dal loro salario e le verserà all’istituto di previdenza insieme alla propria quota. Dato che il contributo per il supplemento di rendita dovrà essere calcolato sull’intero salario AVS, fino al decuplo dell’importo limite superiore, il datore di lavoro sarà inoltre tenuto a notificare all’istituto di previ- denza l’ammontare del salario AVS. Se il datore di lavoro è affiliato a più istituti di previdenza e il salario di un lavoratore è assicurato presso più istituti, il contributo sull’intero salario AVS sarà riscosso dall’istituto che attua la previdenza professionale obbligatoria (cfr. art. 48 LPP). Questo sistema è più chiaro e semplice di uno in cui, per esempio, più istituti di previ- denza devono conteggiare i contributi da versare al fondo di garanzia per un medesimo salario AVS. Questa soluzione rende anche superflua una regolamentazione speciale che stabilisca quale degli istituti di previdenza dovrebbe conteggiare i contributi sulle parti del salario AVS che in base ai vari regolamenti non sono assicurate presso nes- suno degli istituti in questione. Consente inoltre di ridurre il numero di istituti di previdenza che riscuotono questi contributi. Dato che i supplementi di rendita saranno di regola versati dagli istituti che attuano la previdenza professionale obbligatoria (cfr. commento all’art. 47c cpv. 1 lett. e), questa disposizione semplificherà anche la com- pensazione delle somme dovute tra il fondo di garanzia e gli istituti di previdenza (cfr. commento al cpv. 4 e all’art. 47h cpv. 1), contribuendo così a evitare oneri superflui. Cpv. 4: il datore di lavoro sarà debitore dell’intero importo dei contributi nei confronti dell’istituto di previdenza. Cpv. 5: l’istituto di previdenza dovrà per principio versare al fondo di garanzia i con- tributi per il supplemento di rendita. Per evitare il più possibile oneri superflui, il fondo di garanzia potrà compensare i contributi dovuti da un istituto di previdenza con il rimborso dei supplementi di rendita versati, analogamente a quanto è previsto at- tualmente per il sistema delle sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d’età. La procedura esatta andrà definita, come quella vigente, nell’ordinanza del 22 giugno 1998 19 sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG).
19 RS 831.432.1
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Art. 47g Pagamento del supplemento di rendita Cpv. 1: l’istituto di previdenza pagherà il supplemento di rendita ai beneficiari che adempiono le condizioni di cui agli articoli 47c e 47d, insieme alla rendita di vecchiaia o d’invalidità. Dato che il supplemento non è una prestazione in forma di rendita dell’istituto di previdenza, il principio di imputazione non sarà applicabile. Cpv. 2: sarà versato un solo supplemento di rendita per persona. Molte persone rice- vono una rendita di vecchiaia o d’invalidità da un unico istituto di previdenza, cosic- ché nel loro caso non sarà necessario alcun coordinamento particolare. Anche se il salario è assicurato presso più istituti di previdenza, per esempio se la previdenza di base è separata dalla previdenza per i quadri, l’avere di vecchiaia di cui all’articolo 15 capoverso 1 è di regola depositato presso un unico istituto e sarà quindi soltanto quest’ultimo a dover versare il supplemento di rendita (cfr. art. 47c cpv. 1 lett. e). Nella grande maggioranza dei casi sarà pertanto già chiaro quale tra più istituti di previdenza avrà il compito di pagare il supplemento di rendita. Per i singoli casi resi- dui di persone che ricevono da più istituti di previdenza rendite di vecchiaia o d’invalidità basate su averi di vecchiaia LPP, occorrerà stabilire quale istituto dovrà pagare il supplemento di rendita. Questa competenza spetterà al Consiglio federale, che dovrà disciplinare le modalità del pagamento del supplemento in questi casi parti- colari.
Art. 47h Compiti del fondo di garanzia Cpv. 1: il fondo di garanzia LPP, che amministra le entrate e le uscite relative al sup- plemento di rendita, rimborserà agli istituti di previdenza i supplementi da essi pagati. Esso avrà il diritto di compensare il rimborso dei supplementi di cui è debitore nei confronti di un istituto di previdenza con i contributi dovutigli da quest’ultimo. I dettagli saranno disciplinati nell’OFG. Cpv. 2: per garantire che, conformemente al principio stabilito all’articolo 47b, a ogni beneficiario di rendita venga versato un solo supplemento, il fondo di garanzia terrà un registro di tutti i beneficiari di un supplemento di rendita. I dati da trasmettere consen- tiranno di determinare con certezza i beneficiari. Cpv. 3: il fondo di garanzia provvederà a che ogni beneficiario di rendita riceva un solo supplemento. Ogni istituto di previdenza che versa un supplemento dovrà trasmettere al fondo di garanzia i dati necessari relativi all’avente diritto e al supplemento di rendita (cfr. cpv. 2). Se il fondo di garanzia constata che la persona in questione riceve già un supplemento di rendita, lo comunicherà all’istituto di previdenza. In tal caso non rimborserà il supplemento indebitamente pagato. Nella pratica avrebbe senso che gli istituti di previdenza, prima di pagare il primo supplemento di rendita, esigessero dagli assicurati una conferma scritta, debitamente firmata, secondo cui non ricevono un supplemento di rendita da nessun altro istituto di previdenza. Se la persona assicurata farà una dichiarazione falsa, in seguito non potrà più sostenere di avere riscosso in buona fede più supplementi di rendita. In questo modo per gli istituti di previdenza sarebbe più facile compensare i supplementi versati in eccesso con i futuri pagamenti di rendite.
Art. 47i Rapporto sul supplemento di rendita Dopo l’entrata in vigore della riforma il supplemento di rendita servirà in primo luogo a compensare le ripercussioni della riduzione immediata dell’aliquota minima di conversione nel caso degli assicurati per i quali le misure sul fronte dei contributi
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(ridefinizione del salario coordinato e degli accrediti di vecchiaia) non saranno suffi- cienti a tal fine. A essere in questa situazione saranno soprattutto gli assicurati cui al momento della riduzione dell’aliquota mancheranno 15 anni o meno al raggiungimen- to dell’età ordinaria di pensionamento. Il livello delle rendite di vecchiaia e d’invalidità andrà mantenuto il più possibile anche per queste classi d’età. Dopo l’introduzione del supplemento di rendita sarà importante verificare periodicamente se e in che misura sarà stato possibile raggiungere questo obiettivo, sia per le 15 classi d’età della generazione di transizione che per il periodo a contare dal 16° anno dopo l’entrata in vigore della riforma. Il Consiglio federale dovrà procedere a questa verifi- ca elaborando periodicamente un rapporto in merito. Il supplemento di rendita avrà anche lo scopo di migliorare la previdenza delle persone con redditi medio-bassi. Il presente articolo stabilisce che il rapporto dovrà indicare anche queste ripercussioni. Inoltre dovrà sempre fornire informazioni sul finanziamento del supplemento di rendi- ta, ovvero sulle entrate da contributi, sui supplementi pagati, su eventuali importi residui degli anni precedenti e sull’evoluzione di questi valori. Questo rapporto dovrà essere presentato contemporaneamente a quello sull’aliquota minima di conversione (cfr. art. 14 cpv. 3). La prospettiva di quest’ultimo è rivolta al futuro, dato che esso espone «le basi per la determinazione dell’aliquota minima di conversione» negli anni successivi, mentre il rapporto sul supplemento di rendita esaminerà in particolare le ripercussioni rilevate fino a quel momento sul livello delle rendite di vecchiaia e d’invalidità. Questo rapporto dovrà però anche indicare se e in che misura il supplemento di rendita continuerà a essere necessario per mantenere il livello delle rendite di vecchiaia e d’invalidità. La pubblicazione simultanea dei due rapporti consentirà pertanto di avere una migliore visione d’insieme rispetto alla loro pubblicazione a ritmo alternato. Non è da escludere che il rapporto secondo l’articolo 14 capoverso 3 e quello sul supplemento di rendita vengano in futuro riuniti in un unico rapporto generale. In tal caso, il Consiglio federale dovrà però badare a che questo non riduca la trasparenza riguardo alle ripercussioni del supplemento di rendita.
Art. 56 cpv. 1 lett. a La vigente lettera a stabilisce che il fondo di garanzia ha il compito di versare sovven- zioni agli istituti di previdenza la cui struttura d’età è sfavorevole. Queste sovvenzioni non saranno più necessarie (cfr. commento all’art. 58). Mediante un rimando all’articolo 47h saranno pertanto introdotti nella presente lettera i nuovi compiti del fondo di garanzia connessi al supplemento di rendita (cfr. al riguardo anche il com- mento all’art. 47h).
Art. 58 Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d’età Secondo il diritto vigente, un istituto di previdenza ha diritto a sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d’età, se la somma degli accrediti di vecchiaia dei suoi assicurati supera il 14 per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. Dato che la scala degli accrediti verrà adeguata (cfr. art. 16), queste sovvenzioni possono essere soppresse (cfr. art. 56 cpv. 1 lett. b). Con la nuova scala, meno graduata, infatti, una struttura d’età sfavorevole non causerà più ingenti costi supplementari per i contributi.
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Art. 89d Calcolo delle prestazioni Il diritto di coordinamento dell’UE prevede che per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia si debba per principio effettuare un calcolo comparativo e versare l’importo più elevato. In questo calcolo vengono confrontate la cosiddetta prestazione autonoma (calcolata secondo il diritto nazionale ed esclusivamente in base ai periodi di assicura- zione maturati nello Stato in questione) e la prestazione pro rata, calcolata pro rata su tutti i periodi di assicurazione maturati in tutti gli stati dell’UE e dell’AELS (cfr. art. 52 del regolamento [CE] n. 883/2004). Questo metodo di calcolo non deve essere applicato alle prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale (cfr. art. 52 cpv. 4 del regolamento [CE] n. 883/2004 in combinato disposto con l’elenco per la Svizzera nell’allegato VIII parte 1 del medesi- mo regolamento), come sancisce l’articolo 89d LPP per i diritti a prestazioni comprese nel campo d’applicazione della LPP.
Al supplemento di rendita, che è un nuovo tipo di prestazioni, sono però applicabili le regole di totalizzazione e calcolo pro rata dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 883/2004, nel caso in cui debbano essere presi in considerazione periodi di assicu- razione esteri per l’adempimento della durata minima di assicurazione (cfr. n. 7.2.5). Poiché il supplemento di rendita, diversamente dalle rendite di vecchiaia della previ- denza professionale, non può essere calcolato autonomamente, nel presente articolo è introdotta una deroga per la nuova prestazione.
Disposizioni transitorie della modifica del... a. Rendite correnti Cpv. 1: sul piano formale questo capoverso corrisponde alla lettera a capoverso 1 della disposizione transitoria della modifica del 3 ottobre 2003 e garantisce che la nuova aliquota minima di conversione abbia effetto soltanto al momento della conversione dell’avere di vecchiaia in rendita e non influisca quindi sulle rendite già in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica. Dato che conformemente alla legge le rendite d’invalidità LPP continuano a essere versate e non sono sostituite da una rendita di vecchiaia LPP (cfr. art. 26 cpv. 3 LPP), nel caso di queste rendite il diritto minimo secondo la LPP continua a essere calcolato in base alla vigente aliquota minima di conversione, se in base al regolamento di un istituto di previdenza una rendita d’invalidità è sostituita da una rendita di vecchiaia regolamentare dopo l’entrata in vigore della presente modifica. Cpv. 2: il supplemento di rendita è una misura compensativa volta ad attenuare l’effetto della riduzione dell’aliquota minima di conversione dal 6,8 al 6,0 per cento. Gli assicurati che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica saranno già beneficiari di una rendita avranno goduto, al momento della conversione in rendi- ta, della garanzia dell’aliquota minima di conversione legale del 6,8 per cento sul loro avere LPP. Il capoverso 1 chiarisce che questa garanzia continuerà a sussistere anche con il nuovo diritto. I beneficiari di rendite correnti non avranno pertanto diritto al supplemento di rendita.
b. Importo del supplemento di rendita per la generazione di transizione Cpv. 1: le persone maggiormente colpite dalla riduzione dell’aliquota minima di conversione saranno quelle vicine al pensionamento. La disposizione transitoria stabi-
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lisce l’importo del supplemento di rendita per queste persone. Esse riceveranno per tutta la vita supplementi di rendita fissi, che a differenza del supplemento di rendita di cui all’articolo 47e non verranno adeguati. La ridefinizione degli accrediti di vecchiaia e il salario coordinato non basteranno per compensare la riduzione della rendita che le persone della generazione di transizione subiranno in seguito all’abbassamento dell’aliquota minima di conversione dal 6,8 al 6,0 per cento. Senza supplemento di rendita, una persona di 64 anni con un reddito annuo pari al limite superiore LPP di 85 320 franchi subirebbe una riduzione della rendita di circa 200 franchi al mese. Per garantire l’attuale livello delle prestazioni agli assicurati più anziani, dopo l’entrata in vigore della presente riforma le 15 classi d’età della generazione di transizione riceveranno per tutta la vita un supplemento di rendita d’importo garantito. Esso ammonterà a 200 franchi al mese e consentirà di colmare la lacuna delle persone che subiranno la riduzione maggiore (cfr. esempio precedente). Al contempo, il supplemento di rendita determinerà fin dall’entrata in vigore della riforma un sensibile miglioramento delle prestazioni degli assicurati con redditi mode- sti, tra cui si contano in particolare molte persone occupate a tempo parziale e donne. Dato che con il passare degli anni le nuove disposizioni concernenti gli accrediti di vecchiaia e il salario coordinato compenseranno sempre più l’effetto della riduzione dell’aliquota minima di conversione, l’importo fisso del supplemento di rendita con- cesso a vita non sarà identico per tutte le 15 classi d’età della generazione di transizio- ne, ma sarà graduato (200, 150 e 100 fr.). Se per esempio la modifica di legge entrerà in vigore all’inizio del 2023, i supplementi di rendita saranno i seguenti: Importo del supplemento di Anno di nascita Anno di nascita donne (senza rendita uomini AVS 21) 200 franchi al mese Dal 1958 al 1962 Dal 1959 al 1963 150 franchi al mese Dal 1963 al 1967 Dal 1964 al 1968 100 franchi al mese Dal 1968 al 1972 Dal 1969 al 1973 La riforma AVS 21 prevede l’introduzione di un’età di riferimento unica di 65 anni per le donne e per gli uomini; in tal caso le classi d’età degli uomini indicate nella tabella varrebbero anche per le donne. Cpv. 2: in caso di riscossione anticipata della rendita, anche ai supplementi di rendita della generazione di transizione saranno applicate le medesime aliquote di riduzione previste nella LAVS (cfr. anche il commento all’art. 47e cpv. 2).
c. Importo del supplemento sulla rendita d’invalidità per gli assicurati non apparte- nenti alla generazione di transizione Nei primi anni dopo l’entrata in vigore della presente riforma non occorrerà che il Consiglio federale stabilisca l’importo del supplemento di rendita per ogni anno civile, perché per le persone che raggiungeranno in questi anni l’età di pensionamento secon- do l’articolo 13 capoverso 1 gli importi sono già stabiliti per legge nella lettera b della disposizione transitoria. In caso di entrata in vigore della presente modifica di legge il 1° gennaio 2023, questa fase durerà fino alla fine del 2035, poiché a partire dal 1° gennaio 2036 vi saranno per la prima volta persone non appartenenti alla genera- zione di transizione che potranno ricevere un supplemento su una rendita di vecchiaia anticipata. Per quell’anno e tutti gli anni seguenti il Consiglio federale dovrà pertanto
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stabilire l’importo del supplemento di rendita. Se la riforma entrerà in vigore all’inizio del 2023, gli uomini nati nel 1973 o successivamente (e le donne nate nel 1974 o successivamente) non apparterranno più alla generazione di transizione (cfr. tabella precedente) e riceveranno quindi supplementi variabili sulla loro rendita di vecchiaia. Un uomo nato nel 1973 raggiungerà nel 2038 l’età ordinaria di pensionamento di 65 anni (e una donna nata nel 1974 quella di 64 anni). Poiché gli assicurati potranno anticipare di al massimo due anni la riscossione del supplemento di rendita (come nel caso della rendita AVS), i supplementi di rendita variabili (ridotti in seguito alla riscossione anticipata) inizieranno a essere pagati al più presto nel 2036. In caso di entrata in vigore della presente modifica il 1° gennaio 2023, i beneficiari di rendite d’invalidità troppo giovani per appartenere alla generazione di transizione e il cui diritto a una rendita d’invalidità nascerà nel periodo transitorio riceveranno fino alla fine del 2035 (= anno di entrata in vigore + 12) un supplemento di rendita di 100 franchi al mese. In seguito, ossia dall’inizio del 2036 in caso di entrata in vigore il 1° gennaio 2023, per i supplementi di rendita di queste persone varrà l’importo stabili- to dal Consiglio federale per l’anno civile in questione. La riforma AVS 21 prevede che la riscossione della rendita di vecchiaia AVS potrà essere anticipata di al massimo tre anni. In tal caso, il Consiglio federale dovrebbe iniziare a stabilire l’importo del supplemento di rendita un anno prima, vale a dire già a partire dal 2035 in caso di entrata in vigore della riforma all’inizio del 2023, e la presente disposizione transitoria scadrebbe alla fine del 2034.
4.3 Legge sul libero passaggio (LFLP)
Art. 17 cpv. 2 lett. g Il capoverso 2 elenca esaustivamente sei contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi che possono essere dedotti dai contributi da restituire all’assicurato in caso di uscita dall’istituto di previdenza. Queste deduzioni sono ammesse soltanto se i relativi tassi sono fissati nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o se esse sono raccomandate dal perito in materia di previdenza professionale. Con la lettera g è introdotta la nuova possibilità di dedurre anche un contributo destinato a finanziare la garanzia di conversione in rendita. Lo scopo di questo nuovo contributo è quello di aumentare la trasparenza della deduzione dei contributi da parte degli istituti di previdenza e di impedire finanziamenti trasversali tra il processo di rischio e quello di risparmio (cfr. commento all’art. 37 cpv. 2 lett. b AP-LSA).
4.4 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)
Art. 37 cpv. 2 lett. b
L’introduzione di un nuovo premio per la garanzia della conversione in rendita (con- versione in rendita con aliquota di conversione garantita, ma eventualmente sottofi- nanziata) richiede un adeguamento della presente disposizione. Esso consentirà di rendere più trasparente il finanziamento dei processi e, in particolare, del processo di
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risparmio. Le imprese di assicurazione subiscono infatti le stesse perdite degli istituti di previdenza autonomi. Attualmente esse utilizzano pertanto una parte dei premi di rischio per finanziare il processo di risparmio o l’aliquota di conversione garantita. Con l’introduzione della nuova voce di premio si vuole aumentare la trasparenza dei flussi finanziari. Il nuovo premio a garanzia della conversione in rendita non richiede- rà un nuovo processo, ma potrà essere semplicemente integrato nel processo di ri- sparmio. Come gli altri premi, anche il premio per la garanzia della conversione in rendita sarà soggetto al controllo preventivo della FINMA e dovrà quindi essere debitamente indicato e giustificato sotto il profilo attuariale.
Siccome anche presso gli istituti di previdenza autonomi si riscontra lo stesso proble- ma (impiego di ricavi derivanti dai contributi di rischio per finanziare le perdite dovute alla conversione in rendita), occorre introdurre parallelamente, all’articolo 17 LFLP, la possibilità di prelevare un contributo destinato a finanziare la garanzia di conversione in rendita. Le nuove disposizioni consentiranno sia alle imprese di assicurazione che agli istituti di previdenza di prelevare tali premi e rendere così più trasparente il finan- ziamento del processo di risparmio e della conversione dell’avere di vecchiaia in rendita. Non si tratta dunque di aumentare l’onere complessivo dei premi a carico degli assicurati, ma piuttosto di permettere una corretta imputazione dei premi.
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5 Ripercussioni 5.1 Ripercussioni finanziarie per le assicurazioni sociali 5.1.1 Per la previdenza professionale La riduzione dell’aliquota minima di conversione dal 6,8 al 6,0 per cento sgrava gli istituti di previdenza e rafforza la stabilità finanziaria della previdenza professionale. Le misure compensative volte a mantenere il livello delle prestazioni comportano un aumento dei contributi alla previdenza professionale. La tabella seguente mostra gli aumenti stimati per il 2030. Tabella 5–1 Ripercussioni stimate per la somma dei contributi della previdenza professionale nel 2030 In milioni di franchi, ai prezzi del 2019 Contributi supple- Misura mentari
Ridefinizione degli accrediti di vecchiaia (dimezzamento della 1400 deduzione di coordinamento e adeguamento delle aliquote degli accrediti di vecchiaia) Contributi per il finanziamento del supplemento di rendita 1850 Contributi risparmiati per il finanziamento delle sovvenzioni in caso -200 di sfavorevole struttura d’età Totale 3050
Le ripercussioni della ridefinizione degli accrediti di vecchiaia corrispondono ai «contributi supplementari effettivi», un valore che tiene conto dei contributi già oggi previsti nel settore sovraobbligatorio.
5.1.2 Per le prestazioni complementari Il dimezzamento della deduzione di coordinamento e i supplementi di rendita indipen- denti dal reddito determineranno un miglioramento delle rendite per le persone con redditi modesti, il che comporterà risparmi per le PC. Considerato il lungo periodo necessario per accumulare l’avere di vecchiaia supplementare, occorrerà diverso tempo prima che il miglioramento delle rendite di vecchiaia LPP sia effettivamente realizzato. Di conseguenza, le PC all’AVS beneficeranno di minori uscite soltanto a lungo termine. Per contro, le PC all’AI potranno contare su risparmi sin dall’entrata in vigore della riforma, per un importo stimato a circa 2 milioni di franchi all’anno per i nuovi casi di PC. Nel 2030, dunque, le PC saranno sgravate di circa 16 milioni di franchi, se la riforma entrerà in vigore nel 2023.
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5.2 Ripercussioni per la Confederazione In quanto datore di lavoro, la Confederazione è anch’essa toccata dalle misure com- pensative. Il dimezzamento della deduzione di coordinamento e l’adeguamento delle aliquote degli accrediti di vecchiaia dovrebbero tuttavia generare costi supplementari effettivi marginali o non generarne affatto, dato che su questi punti il regolamento dell’istituto di previdenza della Confederazione (Publica) va già oltre le disposizioni minime LPP. Per contro, i contributi per il finanziamento del supplemento di rendita comporteranno oneri supplementari per la Confederazione. Secondo la statistica finanziaria 20, nel 2018 la massa salariale della Confederazione (secondo il modello GFS) è stata di 6,45 miliardi di franchi. Se la Confederazione quale datore di lavoro assumerà la metà dei contributi per il finanziamento del supplemento di rendita, i suoi contributi alla cassa pensioni aumenteranno di oltre 16 milioni di franchi all’anno. Le misure compensative incideranno anche sull’imposta federale diretta. I contributi supplementari dovuti dai lavoratori faranno infatti diminuire il reddito imponibile degli assicurati. Considerata la partecipazione cantonale agli introiti dell’imposta federale diretta, le entrate fiscali della Confederazione si ridurranno quindi di un importo stimato a circa 25 milioni di franchi all’anno. A ciò si aggiungono le minori entrate derivanti dalle imposte sugli utili delle imprese, stimate a quasi 80 milioni di franchi, e dalle imposte sul reddito sugli utili distribuiti, pari a quasi 25 milioni di franchi, in seguito all’aumento dei contributi del datore di lavoro. Nel complesso, le minori entrate per la Confederazione sono stimate a circa 125 milioni di franchi all’anno. D’altro canto, le misure compensative e la riduzione dell’aliquota minima di conversione permetteranno di stabilizzare il livello delle rendite e la situazione finan- ziaria degli istituti di previdenza. Potrebbe così diminuire il rischio di dover ricorrere a misure di risanamento a carico degli assicurati e dei datori di lavoro. Le misure della riforma avranno quindi anche ripercussioni positive sulle entrate fiscali della Confede- razione.
5.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni Anche i Cantoni e i Comuni saranno interessati dalle misure compensative in quanto datori di lavoro. Il dimezzamento della deduzione di coordinamento e l’adeguamento delle aliquote degli accrediti di vecchiaia dovrebbero tuttavia generare costi supple- mentari effettivi marginali o non generarne affatto, dato che su questi punti i regola- menti degli istituti di previdenza dei Cantoni e dei Comuni vanno già oltre le disposi- zioni minime LPP. Per contro, i contributi per il finanziamento del supplemento di rendita comporteranno oneri supplementari per i Cantoni e i Comuni. Secondo la statistica finanziaria 21, nel 2018 la massa salariale dei Cantoni è stata di 23,5 miliardi di franchi e quella dei Comuni di 12,4 miliardi di franchi. Se i Cantoni e i Comuni quali datori di lavoro assumeranno la metà dei contributi per il finanziamento del supplemento di rendita, i loro contributi alle casse pensioni aumenteranno di circa 59 milioni, rispettivamente 31 milioni di franchi all’anno.
20 Amministrazione federale delle finanze: www.efv.admin.ch > Temi > Statistica finanziaria > Dati. 21 Amministrazione federale delle finanze: www.efv.admin.ch > Temi > Statistica finanziaria > Dati.
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Le misure del presente progetto incideranno anche sulle entrate fiscali dei Cantoni e dei Comuni, secondi gli stessi meccanismi che si applicano alle entrate fiscali della Confederazione. Le imposte sul reddito cantonali e comunali si ridurranno di un importo stimato a circa 200 milioni di franchi all’anno a causa dei contributi supple- mentari dovuti dai lavoratori. A ciò si aggiungeranno le minori entrate derivanti dalle imposte sugli utili delle imprese, stimate a quasi 100 milioni di franchi, e dalle impo- ste sul reddito sugli utili distribuiti, pari a quasi 60 milioni di franchi, in seguito all’aumento dei contributi del datore di lavoro. Nel complesso, le minori entrate per i Cantoni e i Comuni sono pertanto stimate a circa 360 milioni di franchi all’anno. D’altra parte, gli effetti positivi delle misure della riforma sulle entrate fiscali della Confederazione si applicano anche nel caso dei Cantoni e dei Comuni.
5.4 Ripercussioni per l’economia Le misure compensative volte ad attenuare le perdite sulle rendite dovute all’aliquota di conversione LPP più bassa comporteranno contributi supplementari alla previdenza professionale, il che genererà a sua volta maggiori costi del lavoro per le imprese e minori salari netti per i lavoratori. La tabella seguente mostra per quali lavoratori gli oneri salariali aumenteranno in misura maggiore. Tabella 5–2 Contributi supplementari nella previdenza professionale obbligatoria (accrediti di vecchiaia e contributi per il finanziamento del supplemento sulla rendita) a carico dei datori di lavoro, in percentuale del salario lordo, per salario lordo e fascia d’età
Salario lordo
Età 25 000 35 000 45 000 55 000 65 000 75 000 Oltre 85 000
25– 2,0 2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 34 anni 35– 1,8 1,7 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 44 anni 45– 2,7 2,6 2,0 1,6 1,3 1,1 0,9 54 anni 55– 2,5 2,2 1,3 0,7 0,4 0,1 -0,1 64 anni
La tabella indica i contributi supplementari nella previdenza professionale obbligato- ria; i contributi supplementari effettivi a carico delle imprese saranno inferiori, soprat- tutto per i salari più elevati. Ad ogni modo, queste cifre mostrano che i costi del lavoro per i dipendenti con redditi bassi registreranno la crescita maggiore in termini percen- tuali. Gli aumenti dei contributi incideranno quindi nella misura più elevata a livello percentuale sulle imprese e sui settori le cui casse pensioni presentano meno presta- zioni sovraobbligatorie e bassi salari medi o molti lavoratori a tempo parziale. Questo datoera emerso anche nel caso delle misure compensative previste nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020.
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In quel contesto era stato condotto uno studio 22 per analizzare approfonditamente le ripercussioni per l’economia derivanti dall’aumento dei contributi della previdenza professionale. Poiché l’aumento si situa grossomodo nello stesso ordine di grandezza di quello analizzato allora, per le misure compensative proposte con il presente proget- to è possibile riprendere i risultati principali e le conclusioni fondamentali dello studio. I risultati indicano effetti molto modesti sulla crescita economica e sulla competitività internazionale delle imprese svizzere, i quali non comprometteranno il potenziale di crescita dell’economia a lungo termine. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il volume di lavoro dovrebbe registrare una modesta flessione nel medio periodo. Dalle simulazioni della prima riforma era emerso un calo dello 0,1 per cento del volume di lavoro, ovvero di circa 3000 equivalenti a tempo pieno, di cui oltre un terzo riconduci- bile all’abbassamento della soglia d’entrata, non prevista nel presente progetto. D’altro canto, le misure compensative permetteranno di mantenere il livello delle rendite, il che a lungo termine inciderà positivamente sui consumi e quindi anche sul volume di lavoro, il cui calo nel medio periodo dovrebbe quindi risultare attenuato. È inoltre emerso che gli effetti globali delle misure sul mercato del lavoro non dipendono in ultima analisi soltanto dall’influsso concreto del progetto sui costi del lavoro, ma anche dal rapporto tra l’offerta e la domanda di lavoro nei diversi settori, dal compor- tamento individuale delle persone interessate o dalla situazione congiunturale: una buona situazione congiunturale (generale o settoriale) attenua gli effetti attesi, mentre una negativa li acuisce. Per avere un quadro generale non si possono tralasciare i vantaggi delle nuove rego- lamentazioni, vale a dire, da un lato lo sgravio degli istituti di previdenza e il raffor- zamento della stabilità finanziaria della previdenza professionale e, dall’altro, il man- tenimento del livello delle rendite degli assicurati con redditi modesti o dei lavoratori a tempo parziale, il che tra l’altro incide positivamente sul consumo nazionale.
5.5 Ripercussioni per gli assicurati Gli assicurati percepiranno direttamente le conseguenze delle nuove regolamentazioni sotto forma di variazione del loro reddito mensile. In un primo momento cambieranno i contributi mensili alla previdenza professionale e quindi il loro salario netto e succes- sivamente, una volta raggiunta l’età di pensionamento, l’importo mensile della rendita. I seguenti modelli di calcolo tipici illustrano queste conseguenze per gli assicurati, ma non possono fornire un quadro generale né delineare situazioni individuali. I modelli di calcolo si basano sulle seguenti ipotesi standardizzate: • è rappresentata solamente la previdenza minima obbligatoria secondo la LPP; • i salari, i prezzi e la remunerazione degli averi di vecchiaia si evolvono in modo identico («regola d’oro»), vale a dire in particolare che non è ipotizza- to alcun bonus di interessi; • le carriere professionali sono complete, senza interruzioni e il livello salaria- le è costante;
22 A. Müller et al., «Reform der Altersvorsorge 2020: Auswirkungen auf Beschäftigung, Löhne und Arbeitskosten», in Beiträge zur Sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 9/14, Berna 2014 (in tedesco, con riassunto in italiano).
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• i calcoli si basano sui valori del 2019 (livello salariale, deduzione di coordi- namento ecc.). Le ripercussioni della riforma sulle rendite e sui contributi cambieranno a seconda dell’età degli assicurati al momento dell’entrata in vigore. Pertanto si è scelto di con- siderare sei età in modo da poter rilevare queste differenze secondo un modello preci- so. Qui di seguito è spiegato perché sono state scelte le varie età e quali saranno le conseguenze sui rispettivi contributi e rendite (v. tabella 5–3). • 25 anni: queste persone accumuleranno tutto il loro avere di vecchiaia in ba- se alle nuove disposizioni. Nel loro caso, le prestazioni stabilite dal diritto vigente si possono confrontare pienamente con quelle previste dal diritto successivo alla riforma. • 40 anni: queste persone accumuleranno la maggior parte del loro avere di vecchiaia in base alle nuove disposizioni. L’aliquota degli accrediti di vec- chiaia verrà inoltre abbassata dal 10 al 9 per cento. • 50 anni: queste persone appartengono alla prima classe d’età che riceverà un supplemento variabile di anno in anno anziché un supplemento di rendita fisso garantito per tutta la vita, come nel caso della generazione di transizio- ne. • 55 anni: queste persone appartengono alla prima classe d’età che riceverà un supplemento di rendita di 100 franchi al mese e per la quale l’aliquota degli accrediti di vecchiaia scenderà dal 18 al 14 per cento. • 60 anni: queste persone appartengono alla prima classe d’età che riceverà un supplemento di rendita di 150 franchi al mese. • 65 anni: queste persone appartengono alla prima classe d’età per la quale la rendita sarà calcolata con la nuova aliquota di conversione del 6,0 per cento e che riceverà un supplemento di rendita di 200 franchi al mese. Ulteriori informazioni sulle singole voci della tabella: • per «contributi» s’intendono gli accrediti di vecchiaia applicati attualmente e per «contributi supplementari» le variazioni degli accrediti, compresi i con- tributi per il finanziamento del supplemento di rendita, soltanto per la parte (metà) a carico dei lavoratori e per la relativa fascia d’età; • la voce «rendita mensile» indica l’importo mensile della rendita di vecchiaia LPP all’età di pensionamento di 65 anni, mentre la voce «differenza tra le rendite» la variazione dell’importo della rendita, compreso il supplemento garantito su di essa.
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Tabella 5–3 Ripercussioni della riforma sui contributi degli assicurati e sull’importo della rendita nella previdenza professionale obbligatoria, secondo l’età nell’anno di entrata in vigore della riforma e livello salariale
Età / Livello Diritto vigente Riforma salariale Contributi Rendita Costi supplementari Differenza tra le rendite mensile In franchi al In % del In franchi al In % del In franchi al In % mese salario lordo mese salario lordo mese
25 anni 25 000 10 0,5 103 42 2,0 191 186,0 40 000 44 1,3 436 68 2,0 208 47,6 55 000 88 1,9 869 83 1,8 125 14,4 70 000 132 2,3 1301 99 1,7 43 3,3 85 320 176 2,5 1743 115 1,6 -41 -2,4 40 anni 25 000 15 0,7 103 37 1,8 127 124,1 40 000 63 1,9 436 49 1,5 112 25,7 55 000 125 2,7 869 46 1,0 19 2,1 70 000 188 3,2 1301 42 0,7 -75 -5,8 85 320 252 3,5 1743 39 0,6 -171 -9,8 50 anni 25 000 22 1,1 103 56 2,7 77 75,3 40 000 94 2,8 436 75 2,2 48 11,1 55 000 188 4,1 869 71 1,6 -38 -4,4 70 000 282 4,8 1301 68 1,2 -124 -9,5 85 320 378 5,3 1743 65 0,9 -212 -12,2 55 anni 25 000 27 1,3 103 52 2,5 147 143,0 40 000 113 3,4 436 56 1,7 108 24,9 55 000 226 4,9 869 34 0,7 26 3,0 70 000 338 5,8 1301 12 0,2 -56 -4,3 85 320 453 6,4 1743 -10 -0,1 -141 -8,1 60 anni 25 000 27 1,3 103 52 2,5 169 164,5 40 000 113 3,4 436 56 1,7 130 29,8
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55 000 226 4,9 869 34 0,7 63 7,2 70 000 338 5,8 1301 12 0,2 -5 -0,4 85 320 453 6,4 1743 -10 -0,1 -74 -4,2 65 anni 25 000 27 1,3 103 52 2,5 191 186,0 40 000 113 3,4 436 56 1,7 152 34,8 55 000 226 4,9 869 34 0,7 99 11,4 70 000 338 5,8 1301 12 0,2 47 3,6 85 320 453 6,4 1743 -10 -0,1 -7 -0,4 Come mostrano le cifre, a godere dell’ampliamento maggiore della previdenza profes- sionale saranno gli assicurati con redditi modesti. Di questo effetto, spiegabile princi- palmente con il dimezzamento della deduzione di coordinamento, beneficeranno in particolare i lavoratori a tempo parziale e quindi, in misura superiore alla media, le donne. Il supplemento di rendita è calcolato soltanto per gli assicurati che nell’anno dell’entrata in vigore della riforma avranno 51 anni o più, ovvero la cosiddetta genera- zione di transizione. La differenza tra le rendite per gli assicurati più giovani è riporta- ta senza supplemento, poiché questo sarà allora fissato annualmente in base alle risor- se disponibili e dunque non è ancora noto. Di conseguenza, la differenza effettiva tra le rendite per gli assicurati cinquantenni e più giovani risulterà maggiore di quanto indicato nella tabella 5–3. Come già detto, la tabella mostra le ripercussioni nella previdenza professionale obbligatoria. Molti assicurati sono però affiliati a istituti di previdenza che vanno oltre il minimo legale, assicurando anche le cosiddette prestazioni sovraobbligatorie. Questi istituti di previdenza hanno già adottato nei loro regolamenti alcune delle misure o tutte quelle previste dalla presente riforma in questo ambito. I loro assicurati saranno dunque interessati soltanto in parte, o non lo saranno affatto, dalle ripercussioni sopra illustrate per la previdenza professionale obbligatoria. Circa il 12 per cento degli assicurati è assicurato soltanto secondo le disposizioni minime LPP e un ulteriore 25 per cento sarà interessato dalle modifiche nel regime obbligatorio della LPP, dato che dispone di una previdenza professionale di poco superiore al minimo legale.
6 Rapporto con il programma di legislatura Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 23 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 2016 24 sul programma di legislatura 2015–2019. Nel quadro del programma di legislatura 2011–2015, nel settore della politica sociale era stata fissata quale priorità l’adozione di progetti nel 1° pilastro e nella previdenza professionale obbligatoria 25 per il consolidamento finanziario delle assicurazioni sociali in vista della sfida demografica. Il Consiglio federale ha adottato il messaggio
23 FF 2016 909 24 FF 2016 4605 25 FF 2012 305 e 2012 6413
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sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 già il 19 novembre 2014 26, ragion per cui questo non figura più tra gli obiettivi del programma di legislatura 2015– 2019 27. Secondo il messaggio sul programma di legislatura, la Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine (cfr. obiettivo 11). Poiché le misure della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 non sono state intro- dotte a causa della bocciatura nella votazione popolare del 24 settembre 2017, il Consiglio federale ha deciso di avviare immediatamente i lavori per un nuovo proget- to, al fine di procedere agli adeguamenti urgenti nella previdenza professionale obbli- gatoria e preservare così la previdenza per la vecchiaia.
7 Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità Il progetto si fonda sull’articolo 113 della Costituzione federale (Cost.) per quanto concerne le regolamentazioni nella LPP e nella LFLP nonché sull’articolo 122 Cost. per quanto riguarda la LSA. La normativa proposta è conforme alla Costituzione federale.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7.2.1 Strumenti delle Nazioni Unite Il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I) è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. All’articolo 9 prevede il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, comprese le assicurazioni sociali. Gli Stati parte si impegnano inoltre a garantire che i diritti enun- ciati nel Patto verranno esercitati senza discriminazione alcuna, in particolare senza discriminazioni legate al sesso (art. 2 par. 2 e art. 3).
La Convenzione del 18 dicembre 1976 sull’eliminazione di ogni forma di discrimina- zione nei confronti della donna è entrata in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1997. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la di- scriminazione nei confronti della donna nel campo dell’impiego ed assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare il diritto alla sicurez- za sociale (art. 11 par. 1 lett. e). 7.2.2 Strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro La Convenzione n. 128 del 29 giugno 1967 concernente le prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è stata ratificata dalla Svizzera il 13 settembre 1977. La parte III, che concerne le prestazioni di vecchiaia, definisce l’evento coperto e stabili- sce la cerchia delle persone protette, le condizioni che danno diritto alle prestazioni, il livello nonché la durata del versamento delle prestazioni.
26 FF 2015 1 27 FF 2016 909, in particolare pag. 963.
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7.2.3 Strumenti del Consiglio d’Europa Il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 1964 è stato ratificato dalla Sviz- zera il 16 settembre 1977. Il nostro Paese ha adottato in particolare la parte V, che riguarda le prestazioni di vecchiaia, la quale definisce l’evento coperto e stabilisce la cerchia delle persone assistite, le condizioni che danno diritto alle prestazioni, il livello nonché la durata del versamento delle prestazioni. Per quanto attiene al finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale, il Codice prevede che il costo delle prestazioni e le spese amministrative debbano essere finanziate collettivamente mediante contributi o imposte, o congiuntamente da essi, secondo modalità che evitino che le persone con scarse risorse abbiano a sopportare un onere troppo gravoso e che tengano conto della situazione economica della Parte Contraente e di quella delle categorie delle persone assistite (art. 70 par. 1). 7.2.4 Diritto dell’Unione europea L’articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 28 consente all’Unione di adottare misure per l’istituzione di un sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale che agevoli la libera circolazione dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi e dei loro familiari. Questo coordinamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 29 aprile 2004 29, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 30, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. I due regola- menti hanno l’unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si fondano sui pertinenti principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento fra i propri cittadini e quelli delle altre parti contraenti, sul man- tenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. Il diritto dell’Unione europea (UE) non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazio- nali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttu- ra, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. Dal 1° giugno 2002, data dell’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 1999 31 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento e applica i due regolamenti comunitari summenzio- nati (cfr. allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, Coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale). In virtù della Convenzione del 4 gennaio 1960 32 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), i summenzio- nati regolamenti di coordinamento si applicano anche nelle relazioni con gli Stati dell’AELS.
28 GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47. 29 GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regola- mento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.1). 30 GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regola- mento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11). 31 RS 0.142.112.681 32 RS 0.632.31
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7.2.5 Compatibilità delle diverse misure con il diritto internazionale Il presente progetto non pone problemi di compatibilità con le convenzioni dell’ONU ratificate dalla Svizzera. Il proposto dimezzamento della deduzione di coordinamento consentirebbe di migliorare la previdenza professionale dei lavoratori a tempo parzia- le. Considerato che nella maggior parte dei casi sono le donne ad avere questo tipo d’impiego, il presente progetto migliorerebbe la loro previdenza professionale, contri- buendo così a una maggiore parità tra i sessi al momento del pensionamento.
La Svizzera attua i summenzionati strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro e del Consiglio d’Europa unicamente nell’ambito della protezione previdenzia- le del 1° pilastro.
Per quanto concerne i regolamenti di coordinamento dell’UE, va analizzato più appro- fonditamente il proposto supplemento di rendita. In quanto parte integrante della prestazione di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria esso rientra nell’assicurazione di rendite legale svizzera e quindi nel campo d’applicazione mate- riale del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 3 par. 1 lett. d). Le disposizioni di questo regolamento sono applicabili alle prestazioni disciplinate dalla LPP (art. 89a LPP).
In virtù di questo regolamento, le persone che, nel quadro della libera circolazione, trasferiscono il proprio luogo di lavoro da uno Stato dell’UE o dell’AELS in Svizzera non possono essere trattate più sfavorevolmente rispetto a quelle che hanno sempre lavorato in Svizzera per quanto concerne il supplemento di rendita.
Per l’adempimento delle condizioni di diritto di cui all’articolo 47c capoverso 1 lette- re c e d AP-LPP va considerato quanto segue. In base alle regole di totalizzazione dei periodi secondo l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, i periodi di assicura- zione maturati nell’assicurazione di rendite legale di Stati dell’UE o dell’AELS vanno presi in considerazione per l’adempimento della durata minima di assicurazione di dieci anni nell’AVS nel periodo immediatamente precedente la riscossione del sup- plemento di rendita. Per l’adempimento della durata minima di assicurazione di 15 anni nella previdenza professionale, invece, vanno considerati soltanto i periodi di assicurazione maturati nell’assicurazione di rendite legale di Stati dell’UE o dell’AELS nel quadro dell’esercizio di un’attività lucrativa. Le regole europee di totalizzazione consentono una tale differenziazione tra i periodi acquisiti per un’attività lucrativa e altri periodi equiparati (p. es. periodi educativi o studio). I periodi di assicurazione minima in un’assicurazione per persone esercitanti un’attività lucrativa non devono poter essere compiuti grazie al computo di periodi maturati all’estero che non si fondano su un’attività lucrativa. Poiché praticamente nessuno Stato dell’UE o dell’AELS prevede una previdenza aziendale legale analoga che rientri nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. n. 2), l’AVS e la previdenza professionale obbli- gatoria svizzere sono coordinate con l’assicurazione di rendite legale degli Stati mem- bri dell’UE o dell’AELS. Non si può dunque operare un’ulteriore differenziazione ai fini della considerazione di periodi maturati all’estero. Non è quindi possibile limitare i periodi computabili maturati negli Stati dell’UE o dell’AELS a quelli maturati in un sistema di previdenza aziendale obbligatoria di uno di questi Stati.
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In virtù dell’articolo 52 in combinato disposto con l’articolo 57 del regolamento (CE) n. 883/2204, le persone che hanno maturato almeno un anno di assicurazione in Sviz- zera e che adempiono la durata minima di assicurazione di 15 anni grazie al computo dei periodi di assicurazione maturati in Stati membri dell’UE hanno diritto esclusiva- mente a una parte del supplemento di rendita proporzionale ai periodi maturati nella previdenza professionale svizzera. Se ad esempio sono stati maturati cinque anni di assicurazione nella previdenza professionale, ne vanno computati dieci maturati all’estero; la persona in questione avrà dunque diritto a un terzo del supplemento di rendita. Questo calcolo pro rata del supplemento di rendita è giustificato, poiché le persone che riescono ad adempiere la durata minima di assicurazione nella previdenza professionale soltanto grazie al computo dei periodi all’estero non sono toccate appie- no dalla riduzione dell’aliquota di conversione.
A differenza delle rendite di vecchiaia della previdenza professionale o dell’AVS, il supplemento non va calcolato secondo il diritto svizzero, conformemente all’articolo 52 paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 883/2204. Il supplemento di rendita costi- tuisce infatti una nuova prestazione, il cui importo è indipendente dai contributi pagati.
Ne consegue che le persone che adempiono le condizioni minime soltanto secondo il diritto svizzero ricevono l’importo uniforme previsto dal diritto nazionale per compen- sare pienamente la riduzione dell’aliquota di conversione, mentre le persone che adempiono le condizioni minime grazie al computo di periodi d’assicurazione maturati in Stati dell’UE o dell’AELS ricevono un importo parziale per compensare proporzio- nalmente la riduzione dell’aliquota di conversione.
Per il resto, le misure previste dal presente progetto non pongono problemi di compa- tibilità con il diritto internazionale.
7.3 Forma dell’atto Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che conten- gono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale. Le proposte modi- fiche della LPP e della LFLP nonché quelle della LSA avvengono pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria.
7.4 Delega di competenze legislative Nel quadro del presente progetto si prevede di delegare esplicitamente al Consiglio federale le seguenti competenze legislative: • determinazione delle aliquote minime di conversione applicabili in caso di riscossione anticipata e di rinvio della prestazione di vecchiaia (art. 14 cpv. 2bis AP-LPP); • definizione delle condizioni per il computo di anni di assicurazione maturati in Svizzera e all’estero e dei relativi mezzi di prova (art. 47c cpv. 3 AP- LPP); • disciplinamento del supplemento di rendita per le persone che percepiscono una frazione di rendita d’invalidità (art. 47d cpv. 4 AP-LPP);
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• fissazione dell’importo del supplemento di rendita dopo un periodo transito- rio di 13 anni, in funzione delle risorse disponibili (art. 47e cpv. 1 AP-LPP); • determinazione dell’aliquota di riduzione per il supplemento di rendita in ca- so di riscossione anticipata della rendita (art. 47e cpv. 2 e disposizione tran- sitoria b cpv. 2 AP-LPP); • disciplinamento delle modalità di pagamento del supplemento di rendita alle persone che percepiscono rendite da più istituti di previdenza (art. 47g cpv. 2 AP-LPP). Con il presente progetto il Consiglio federale perde la competenza di modificare la percentuale degli averi di vecchiaia conferente il diritto alle sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura dell’età secondo l’articolo 58 capoverso 2 LPP in seguito all’abrogazione dell’articolo 58 LPP.
7.5 Protezione dei dati Le misure proposte non pongono problemi di compatibilità con il diritto in materia di protezione dei dati.
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