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Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Berna, 15 gennaio 2020

Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale

Rapporto esplicativo per l’apertura della procedura di consultazione

Compendio

Situazione iniziale Il numero di violazioni di diritti della proprietà intellettuale continua a crescere in tutto il mondo, causando danni notevoli. La crescita esponen- ziale del commercio online ha inasprito ulteriormente il problema: le con- traffazioni sono sempre più spesso acquistate su Internet per poi giungere a destinazione in piccole spedizioni. Anche in Svizzera la situazione mette in difficoltà le autorità doganali. La procedura in vigore per trattenere e distruggere la merce che si sospetta violi diritti della proprietà intellet- tuale è molto complessa e spesso non risponde alle esigenze delle Parti interessate. Il problema principale sta nel fatto che i titolari dei diritti devono adottare misure in vista di una procedura giudiziaria ancor prima di sapere se il destinatario della merce si opporrà alla distruzione e chie- dere quindi all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) di ottenere campioni o raffigurazioni della merce o di poterla ispezionare. Ciò com- porta un onere amministrativo notevole, considerato anche che, nella stragrande maggioranza dei casi, chi ha ordinato la merce non si oppone alla distruzione. Inoltre, la una procedura così concepita blocca impor- tanti risorse dell’AFD che potrebbero essere invece destinate l’attività di controllo. Inoltre, la una procedura così concepita blocca importanti ri- sorse dell’AFD che potrebbero essere invece destinate all’attività di con- trollo.

Contenuto del disegno Il disegno introduce una procedura semplificata per la distruzione di pic- cole spedizioni che si sospetta violino diritti della proprietà intellettuale. Le piccole spedizioni, che contengono tre oggetti al massimo, rappresen- tano oggi oltre il 90 per cento delle merci trattenute dall’AFD. La modi- fica prevede che l’AFD contatti il richiedente soltanto se è chiaro che l’acquirente della merce si oppone alla distruzione, il che succede in meno del 5 per cento dei casi. Qualora l’acquirente non si opponga espressamente alla distruzione o non si esprima in merito entro il termine fissato, l’autorità competente procede alla distruzione senza procedere a comunicazioni ulteriori. Il richiedente è informato sulla quantità e sul tipo di merce distrutta solo in un secondo tempo con una comunicazione rias- suntiva. Questo modo di procedere riduce sensibilmente l’onere ammini- strativo dell’autorità competente. Lo stesso vale per i richiedenti che op- tano per la procedura semplificata, che sono infatti chiamati ad adottare misure solo nei pochi casi in cui l’acquirente si oppone alla distruzione. L’acquirente continuerà invece ad avere la possibilità di opporsi alla di- struzione e di esigere un esame giudiziario.

Compendio 2

1 Situazione iniziale 4

1.1 Necessità di agire e obiettivi 4

1.2 Rapporto con la revisione del diritto doganale e con il

programma di digitalizzazione e trasformazione DaziT 7

1.3 Stralcio di interventi parlamentari 8

2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 8

3 Punti essenziali del disegno 8

4 Commento ai singoli articoli 10

4.1 In generale 10

4.2 Legge sul diritto d’autore, titolo quinto, capitolo 4 11

4.3 Legge sulle topografie, sezione 5: Protezione

giuridica 14

4.4 Legge sulla protezione dei marchi, titolo terzo,

capitolo 3 15

4.5 Legge sul design, capitolo 3, sezione 5 15

4.6 Legge sui brevetti 16

4.7 Legge sulla protezione degli stemmi, titolo quinto 16

5 Ripercussioni 17

6 Aspetti giuridici 17

6.1 Costituzionalità 17

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera 17

6.3 Delega di competenze legislative 18

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Alcuni studi commissionati dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall’Unione europea (UE) evidenziano che le violazioni di diritti della proprietà intellettuale (in particolare marchi e indicazioni di provenienza, brevetti, design e diritti d’autore) causano danni considerevoli. Si parla di calo degli utili per i produttori della merce originale, perdite in termini di imposte e contributi sociali e rischi della salute per i consumatori. Secondo stime dell’OCSE e dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nel 2019 il commercio di prodotti contraffatti ha generato un fatturato totale di

509 miliardi di dollari USA, pari al 3,3 per cento del commercio mon-

diale. Il 6,8 per cento dei prodotti importati nell’UE violano i diritti della proprietà intellettuale, per un valore complessivo di 121 miliardi di euro. Nella classifica dei Paesi più colpiti la Svizzera si situa al quarto posto 1. Nella lotta alla contraffazione e alla pirateria le autorità doganali svolgono un ruolo determinante. Il transito in dogana è spesso l’unica occasione per verificare il contenuto di una spedizione e trattenerla qualora vi sia il so- spetto di una violazione. Negli ultimi anni il carico di lavoro delle autorità doganali è tuttavia cresciuto notevolmente. In seguito al boom del com- mercio online e al conseguente aumento di piccole spedizioni trasportate dai servizi postali o dai corrieri, in particolare, l’AFD riesce a controllare solo una piccola parte della merce in transito. Per motivi evidenti la Svizzera non è un Paese nel quale sono prodotte grandi quantità di contraffazioni (imitazioni che violano diritti della pro- prietà intellettuale). I costi di produzione sarebbero così alti da annullare il vantaggio concorrenziale dato dal prezzo ridotto rispetto all’originale. Tuttavia, anche in Svizzera si acquista merce contraffatta. Secondo la sta- tistica dell’AFD, nel 2018, nel traffico delle merci commerciabili, sono state trattenute 1686 spedizioni sospette, incluse quelle postali e di cor- riere. Nel traffico turistico, gli accertamenti sono stati 2535. Le contraffa- zioni giungono in Svizzera principalmente dall’estero, il che non fa che mettere ancora una volta in luce l’importanza delle autorità doganali. Un’altra particolarità è che nella stragrande maggioranza dei casi le con- traffazioni giungono in Svizzera in piccole spedizioni che contengono al massimo tre oggetti (secondo indicazioni dell’AFD, nel 90 % dei casi la merce trattenuta è trasportata in piccole spedizioni). In Svizzera non ci sono i mercatini o i venditori ambulanti di merce contraffatta che si tro- vano in altri Paesi. Le contraffazioni sono perlopiù importate in piccole quantità all’interno del bagaglio dei viaggiatori o negli invii postali o di corriere. Il problema è peggiorato drasticamente con l’esplosione del com- mercio online: su Internet è facile acquistare una contraffazione, con co- noscenza di causa o per ignoranza dei fatti, e farsela inviare a domicilio per posta o con un corriere.

1 Cfr. studio OCSE ed EUIPO: Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods

(2019), in particolare pag. 33 (disponibile sul sito web dell’EUIPO, https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/observatory-publica- tions).

Per consentire all’AFD di trattenere le contraffazioni in dogana, la legi- slazione svizzera prevede la possibilità di un suo intervento diretto. Con un’apposita domanda, i titolari di diritti possono chiedere all’AFD di trat- tenere la merce che si sospetta violi i diritti della proprietà intellettuale. In questi casi l’AFD informa del trattenimento il richiedente (quindi il tito- lare dei diritti) così come il dichiarante, detentore o proprietario della merce. Il richiedente può chiedere la distruzione della merce se accerta che si tratta di contraffazioni che violano i suoi diritti. Dal canto suo, il dichiarante, detentore o proprietario può opporsi alla distruzione. Se ac- consente alla distruzione o se non si esprime in merito, l’AFD distrugge la merce conservandone tuttavia un campione come prova per un’even- tuale azione per risarcimento dei danni. Se invece il dichiarante, detentore o proprietario si oppone alla distruzione, il richiedente ha 10 giorni feriali, in casi motivati 20, per rivolgersi a un tribunale e chiedere l’adozione di provvedimenti cautelari, in modo che sia possibile appurare la violazione dei diritti in un’eventuale procedura civile. Se questo non avviene, l’AFD procede allo svincolo della merce. Si tratta di una procedura onerosa che comporta un importante onere am- ministrativo per l’AFD2, spesso senza soddisfare le esigenze delle Parti interessate. Il problema più grande è posto dal fatto che i termini per la presa di posizione da parte del dichiarante, detentore o proprietario e per l’ottenimento di provvedimenti cautelari da parte del richiedente iniziano a decorrere nello stesso momento e hanno la stessa durata: il dichiarante, detentore o proprietario ha a disposizione 10 giorni feriali (in casi motivati 20) a partire dalla comunicazione del trattenimento della merce per op- porsi alla sua distruzione; il richiedente dispone dello stesso numero di giorni a partire dalla comunicazione per rivolgersi a un tribunale per chie- dere, e ottenere, l’adozione di provvedimenti cautelari, quindi di una de- cisione. Concretamente ciò significa che i richiedenti devono adoperarsi fin da subito se auspicano che si giunga tempestivamente a una decisione in materia di provvedimenti nel caso in cui il dichiarante, detentore o pro- prietario si opponga alla distruzione della merce. Se attendessero di cono-

scere la posizione del dichiarante, detentore o proprietario per adottare tali misure, il tempo non sarebbe infatti sufficiente. Per l’AFD, dal canto suo, informare le Parti e contemporaneamente monitorare l’osservanza dei ter- mini è già di per sé oneroso. A questo si aggiunge che i richiedenti si ri- volgono regolarmente all’AFD per ricevere raffigurazioni o campioni della merce al fine di valutare se si tratti di contraffazioni e se sia il caso di avviare una procedura. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, questo non si rivela necessario, dal momento che il dichiarante, detentore o proprie- tario non si oppone alla distruzione. In oltre il 90 per cento dei casi la merce trattenuta è infatti trasportata in piccole spedizioni con tre oggetti al massimo e l’acquirente, consapevole di aver comperato una contraffa- zione, vuole semplicemente «risolvere la questione il più in fretta possi- bile» e non ha alcun interesse ad opporsi alla distruzione. Solo nel 5

2 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2019 in adempimento del

postulato 17.3361, Commissione delle finanze CN: «Esecuzione di disposti di natura non doganale da parte dell'Amministrazione federale delle dogane. Ge- stione e definizione delle priorità».

per cento dei casi il dichiarante, detentore o proprietario si oppone alla distruzione della merce. L’onere generato dalla procedura in vigore comporta una riduzione del numero di invii controllati e, di conseguenza, un aumento delle importa- zioni di merce contraffatta in Svizzera. Dopo un’ottimizzazione dei pro- cessi avvenuta sulla scia del Programma di stabilizzazione 2017–2019, l’AFD ha ridotto gli effettivi, tra gli altri, nell’ambito del diritto di pro- prietà intellettuale, a fronte di un numero di piccole spedizioni provenienti dall’Asia che è quasi sestuplicato tra il 2014 e il 2018. Dal 1° gen- naio 2017, il numero di accertamenti, in particolare nel traffico delle merci commerciabili incluse le spedizioni postali e di corriere, è diminuito con- siderevolmente (2015: 3621 accertamenti, 2016: 3125 accertamenti, 2017: 1633 accertamenti, 2018: 1686 accertamenti). Anche se il numero di accertamenti ha subito variazioni anche in passato, la riduzione degli effettivi dell’AFD ha comportato, alla luce dell’onere legato ai processi, una riduzione delle contraffazioni bloccate in dogana. La semplificazione della procedura per le piccole spedizioni potrebbe agevolare il lavoro dell’AFD e liberare delle risorse per gli accertamenti, con un impatto po- sitivo sul numero di contraffazioni individuate. D’altronde, il programma DaziT del Consiglio federale non mira ad altro, in termini di organizza- zione, se non a che le risorse che si liberano in tutte le unità amministrative in risposta a un’accresciuta efficienza siano impiegate, tra le altre cose, per un’ottimizzazione mirata in termini di attuazione. Come emerge dallo studio già citato dell’OCSE e dell’EUIPO, negli ultimi anni il commercio delle contraffazioni è cresciuto in modo significativo (2013: 2,5 % del commercio mondiale per un valore complessivo di 461 mia. di dollari USA; 2016: 3,3 % del commercio mondiale per un valore complessivo di

509 mia. di dollari USA). OCSE ed EUIPO ritengono queste cifre allar-

manti. Nel regolamento (UE) n. 608/20133, l’UE ha, per le stesse ragioni, intro- dotto una procedura semplificata per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni. Essenzialmente la novità consiste nel fatto che inizial- mente è informato del trattenimento e dell’imminente distruzione solo il dichiarante, detentore o proprietario della merce. Solo nel caso in cui que- sti si opponga alla distruzione viene informato anche il richiedente, che avrà, a partire da questo momento, 10 giorni feriali di tempo (20 in casi motivati) per ottenere provvedimenti cautelari. Rispetto a quella in vigore in Svizzera, questa procedura comporta diversi vantaggi: il richiedente è chiamato ad agire solo se il dichiarante, detentore o proprietario della merce si oppone alla sua distruzione, il che avviene in meno del 5 per cento dei casi. Per i richiedenti ciò comporta una riduzione dei costi, che, all’occorrenza, si cerca di addossare al dichiarante, detentore o pro- prietario. I dichiaranti, detentori o proprietari dispongono invece di una soluzione che permette loro di risolvere la questione in modo semplice nel

3 Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Con- siglio.

caso in cui abbiano effettivamente cercato di importare una contraffa- zione. Non corrono inoltre il rischio di essere, in un secondo tempo, chia- mati a rispondere dei danni causati al richiedente. Sono tuttavia comple- tamente liberi di opporsi alla distruzione e di esigere dal richiedente di risolvere la questione adendo le vie legali. Per le autorità doganali la pro- cedura comporta infine una riduzione dell’onere amministrativo: dal mo- mento che nella maggior parte dei casi il dichiarante, detentore o proprie- tario non si oppone alla distruzione, non è necessario né informare il richiedente né inviare raffigurazioni o campioni da ispezionare. Ciò con- sente il disbrigo rapido e semplice dei casi, come questi, bagatellari, con vantaggi evidenti per tutti gli attori coinvolti. Con l’introduzione di una procedura semplificata per la distruzione delle piccole spedizioni, il presente disegno si propone quindi di velocizzare la risoluzione dei casi bagatellari e ridurre così l’onere a carico dell’AFD, liberando al contempo importanti risorse per gli accertamenti necessari per bloccare in dogana il maggior numero possibile di contraffazioni.

1.2 Rapporto con la revisione del diritto

doganale e con il programma di digitalizzazione e trasformazione DaziT Nel quadro del programma di digitalizzazione e trasformazione DaziT, l’AFD intende armonizzare e semplificare i suoi processi per diventare più efficiente e accrescere la sicurezza all’interno dei confini nazionali4. Il diritto doganale sarà oggetto di una revisione totale e la legge sulle do- gane del 18 marzo 2005 sarà sostituita dalla legge federale sulle dogane e sulla sicurezza dei confini. La revisione del diritto doganale è dunque in linea con il presente disegno: si tratta di semplificare le procedure con lo scopo di ridurre l’onere amministrativo. L’AFD intende introdurre una procedura semplificata per la distruzione delle piccole spedizioni. Ciò è necessario per gestire l’importante volume di merce, al giorno d’oggi spesso illegale, acquistata online e importata in piccole spedizioni. Il pre- sente disegno tiene conto sia delle esigenze dell’AFD sia delle disposi- zioni in materia di piccole spedizioni previste nel diritto doganale. Nel diritto della proprietà intellettuale è tuttavia necessario introdurre disposi- zioni specifiche: contrariamente a quanto avviene negli altri ambiti, nei casi di sospetta violazione di un diritto della proprietà intellettuale in ge- nere sono coinvolte due parti (da un lato, il proprietario o detentore reale della merce; dall’altro, il titolare del diritto d’autore). È quindi necessario tenere conto degli interessi di entrambe le parti. Le merci sospettate di violare il diritto della proprietà intellettuale possono essere distrutte senza una relativa decisione del tribunale competente unicamente se il proprie- tario o detentore reale non si oppone. Quest’ultimo deve quindi sempre avere la possibilità di chiedere un esame giudiziario. In aggiunta, diversa- mente da quanto avviene negli altri ambiti, nel diritto della proprietà in- tellettuale l’intervento dell’AFD è soggetto al pagamento di un emolu- mento. Il richiedente è chiamato a farsi carico dell’onere amministrativo sostenuto dalle autorità doganali e a pagare un emolumento per il disbrigo

4 https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/progetti/dazit.html.

della domanda di intervento e per eventuali richieste specifiche come il prelievo di campioni. Dopotutto, questo è quanto attualmente previsto dalle diverse leggi in materia di diritto della proprietà intellettuale (legge sulla protezione dei marchi, legge sul design, legge sui brevetti e legge sul diritto d’autore). Il contesto particolare giustifica l’esigenza di ancorare la procedura semplificata per le piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale e non nel diritto doganale.

1.3 Stralcio di interventi parlamentari

La mozione Bühler (18.335), ancora pendente, chiede al Consiglio fede- rale di inasprire le disposizioni di controllo e procedurali nonché di adot- tare le misure necessarie per una loro adeguata attuazione al fine di ri- spondere alle sfide di natura doganale e non doganale poste dalla continua crescita del commercio per corrispondenza online. La mozione è stata de- positata il 16 marzo 2018. Nel suo parare del 16 maggio 2018, il Consi- glio federale ha proposto di accogliere la mozione e, grazie a misure a breve termine, prevede un aumento in termini di efficacia, in particolare per quanto riguarda il trattamento semplificato di piccole spedizioni e la confisca di medicamenti pericolosi per la salute. Nel quadro di DaziT, il programma di trasformazione a lungo termine che mira alla digitalizza- zione completa delle formalità doganali, tutti i processi di natura doganale e non doganale saranno inoltre semplificati e standardizzati il più possi- bile. Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione il 15 giugno 2018, men- tre il Consiglio degli Stati non si è ancora occupato della questione.

2 Diritto comparato e rapporto con il diritto

europeo Nel regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 20135, entrato in vigore il 1°gennaio 2014, l’UE ha introdotto una procedura semplificata per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni sospettate di violare ta- luni diritti della proprietà intellettuale. Come illustrato al numero 1.1, l’obiettivo è quello di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi aumentati vertiginosamente a seguito della forte crescita del commercio online. Secondo stime dell’UE, la procedura ha dato i frutti sperati com- portando un aumento degli accertamenti6.

3 Punti essenziali del disegno

Il disegno prevede un atto mantello che modifichi le disposizioni relative all’intervento dell’AFD nelle leggi inerenti al diritto della proprietà intel- lettuale, in modo che per la distruzione delle piccole spedizioni sia appli- cabile una procedura semplificata. La modifica interessa la legge sulla

5 Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Con- siglio.

6 Factsheet della Commissione europea (https://europa.eu/rapid/press-

protezione dei marchi (RS 232.11), la legge sul design (RS 232.12), la legge sui brevetti (RS 232.14) e la legge sul diritto d’autore (RS 231.1). La legge sulla protezione degli stemmi (RS 232.21) e la legge sulle topo- grafie (RS 231.2) non contengono disposizioni specifiche sull’intervento dell’AFD, ma rimandano alle relative disposizioni della legge sulla prote- zione dei marchi e della legge sul diritto d’autore (art. 32 della legge sulla protezione degli stemmi e art. 12 della legge sulle topografie). Dopo l’introduzione della procedura semplificata per le piccole spedizioni i richiedenti avranno due opzioni per quel che riguarda le merci trattenute trasportate in piccole spedizioni: chiederne la distruzione secondo la pro- cedura applicata finora oppure, contestualmente alla domanda di inter- vento, chiedere che, se la merce trattenuta è trasportata in piccole spedi- zioni, sia distrutta secondo la procedura semplificata. Entrambe le opzioni comportano vantaggi e svantaggi: nel quadro della procedura in vigore, il richiedente dispone di maggiore margine di intervento e di più informa- zioni sulla merce trattenuta, mentre nell'ambito della procedura semplifi- cata le informazioni non sono così dettagliate, ma ci sono vantaggi in ter- mini di onere amministrativo e costi. Entrambe le procedure conferiscono al dichiarante, detentore o proprietario della merce il diritto illimitato di opporsi alla sua distruzione e di costringere il richiedente ad adire le vie legali. Se tuttavia il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone alla distruzione, la procedura semplificata riduce per lui il rischio di essere in un secondo tempo chiamato a rispondere dal richiedente dei danni le- gati al trattenimento e dalla distruzione. Il mantenimento di alcuni aspetti della procedura in vigore è giustificato anche dal fatto che le autorità do- ganali potranno così continuare a distruggere la merce che non corri- sponde più a quelle che sono definite «piccole spedizioni» nei casi in cui il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone alla distruzione. In questi casi, infatti, il richiedente sarebbe altrimenti sempre chiamato a ri- volgersi a un tribunale, con costi ingenti e inutili. Anche il regolamento (UE) n. 608/2013 prevede entrambe le procedure. La procedura semplificata per le piccole spedizioni presuppone che il ti-

tolare dei diritti presenti una domanda specifica. Una volta presentata la domanda, la procedura si svolge come segue:

  • se l’AFD ha motivi fondati di sospettare che merce destinata all’in- troduzione nel o all’asportazione dal territorio doganale violi il di- ritto della proprietà intellettuale, lo comunica al dichiarante, deten- tore o proprietario e trattiene la merce;

  • l’AFD informa il dichiarante, detentore o proprietario del fatto che, a meno che non vi si opponga espressamente entro 10 giorni feriali dalla comunicazione, la merce in questione sarà distrutta;

  • qualora il dichiarante, detentore o proprietario si opponga alla di- struzione entro il termine indicato, l’AFD lo comunica al richie- dente, che ha a disposizione 10 giorni feriali (20 in casi motivati) per ottenere provvedimenti cautelari;

  • qualora il dichiarante, detentore o proprietario non si opponga espressamente alla distruzione entro il termine indicato, la merce è

distrutta a spese del richiedente. È esplicitamente esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei con- fronti del dichiarante, detentore o proprietario;

  • il richiedente è periodicamente informato sulla quantità e sul tipo di merce distrutta in virtù della procedura semplificata. Essenzialmente la nuova procedura si distingue da quella in vigore per gli aspetti seguenti:

  • il richiedente è informato del trattenimento di merce da parte dell’AFD unicamente se il dichiarante, detentore o proprietario si è espressamente opposto alla sua distruzione;

  • se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressa- mente alla distruzione della merce, qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei suoi confronti (p. es. per i costi della distruzione) è esplicitamente esclusa;

  • solo in un secondo tempo il richiedente riceve una comunicazione riassuntiva che lo informa sulla quantità e sul tipo di merce distrutta in virtù della procedura semplificata. Il presente disegno non designa esplicitamente l’autorità che sarà incari- cata della procedura amministrativa che seguirà al trattenimento della merce da parte dell’AFD. Nel quadro del programma di trasformazione DaziT, l’AFD adeguerà i processi nell’ambito dell’esecuzione dei cosid- detti atti non doganali (tra cui anche le leggi in materia di proprietà intel- lettuale). In questo contesto si sta valutando se l’esecuzione della proce- dura amministrativa possa essere interamente o in parte delegata all’autorità competente per l’atto non doganale in questione. Per gli inter- venti che riguardano la proprietà intellettuale si pensi in particolare all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI). Qualora le compe- tenze fossero riassegnate in questo senso, sarebbe necessario modificare le relative disposizioni negli atti interessati dal presente disegno. Sarebbe altresì necessario definire quali autorità riscuotono quali emolumenti.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 In generale

Nel testo tedesco degli atti modificati l’uso delle formulazioni è stato ade- guato alle indicazioni in materia di pari trattamento linguistico fra uomo e donna. Ai fini dell’armonizzazione tra il diritto della proprietà intellet- tuale e quello doganale, in tutte le lingue si è proceduto a determinati ade- guamenti terminologici. In tedesco, il termine «Werktage» è stato sosti- tuito con «Arbeitstage», in virtù dell’uso del termine nell’Accordo TRIPS7. La modifica interessa la legge sul diritto d’autore, la legge sulla protezione dei marchi e la legge sui brevetti. Il termine «Arbeitstage» è invece già utilizzato nella versione in vigore della legge sul design. Le

7 Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (RS 0.632.20, all. C).

altre modifiche di natura terminologica sono commentate nei commenti alle singole disposizioni.

4.2 Legge sul diritto d’autore, titolo quinto,

capitolo 4

Capitolo 4: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal ter- ritorio doganale Il titolo del capitolo è modificato in funzione del diritto doganale e la nuova formulazione sostituisce il titolo attuale «Intervento dell’Ammini- strazione delle dogane». L’accento è così posto sull’azione che provoca l’intervento, ossia l’introduzione nel o l’asportazione dal territorio doga- nale. La modifica interessa l’insieme delle leggi in materia di proprietà intellettuale.

Art. 75 Denuncia di merci sospette Il territorio doganale è definito all’articolo 3 della legge sulle dogane8; il termine «territorio doganale» sostituisce quindi «territorio doganale sviz- zero». Nel testo francese «leur sortie» è inoltre sostituito con «sortie de celui-ci». Nel testo tedesco, il capoverso 2 subisce una modifica di natura puramente terminologica con la sostituzione del termine «Werktage» con «Ar- beitstage», in linea con l’Accordo TRIPS.

Art. 76 Domanda d’intervento Analogamente al capoverso 1 dell’articolo 75, la modifica del capo- verso 1 è anche qui di natura puramente terminologica. Lo stesso vale per la sostituzione di «mainlevée» con «restitution» nel testo francese. Il titolare dei diritti continuerà a dover presentare una domanda d’inter- vento per consentire all’autorità doganale di trattenere la merce sospettata di violare diritti della proprietà intellettuale. Il nuovo capoverso 1bis pre- vede che il titolare dei diritti possa allo stesso tempo chiedere che sia ese- guita la procedura semplificata per la distruzione della merce oggetto di piccole spedizioni. Per quel che riguarda le piccole spedizioni, in futuro, il titolare dei diritti potrà quindi scegliere tra la procedura in vigore e quella semplificata in funzione delle proprie esigenze. Per non ostacolare eventuali modifiche future imposte dall’evoluzione del contesto e dalle esperienze raccolte, la definizione di «piccole spedizioni» non è ancorata nella legge. L’UE definisce la «piccola spedizione» come una spedizione postale o una spedizione a mezzo di corriere espresso che comporta al massimo tre unità ovvero ha un peso lordo inferiore a 2 chi- logrammi9. È tuttavia possibile che per la Svizzera siano scelti criteri di- versi o che se ne aggiungano altri, come il valore stimato. Analogamente

8 LD; RS 631.0

9 Regolamento (UE) n. 608/2013, art. 2, par. 19.

a quanto previsto dal nuovo diritto doganale, il capoverso 1bis delega la definizione di «piccola spedizione» al Consiglio federale. Per fini di armonizzazione, al capoverso 2 del testo tedesco il termine «Antragstellerin» è introdotto al fianco di «Antragsteller». Nei testi ita- liano e francese sono introdotte le espressioni «dont il dispose» e «di cui dispone» per coerenza con il testo tedesco e con la formulazione usata negli altri atti.

Art. 77 Trattenimento della merce Nel testo italiano e francese la rubrica subisce una modifica di natura ter- minologica. Come negli articoli 75 e 76 della legge sul diritto d’autore, al capoverso 1 si rinuncia al termine «svizzero». Se l’autorità doganale ha motivi fondati di sospettare che l’introduzione nel o l’asportazione dal territorio doganale di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o diritti di protezione affini e se è stata presentata una domanda d’intervento se- condo l’articolo 76, in virtù della procedura in vigore l’autorità doganale lo comunica al richiedente (ossia al titolare di diritti d’autore o di diritti di protezione affini o al titolare di una licenza legittimato ad agire o a una società di gestione autorizzata) e al dichiarante, detentore o proprietario. È su questo punto che la procedura semplificata per le piccole spedizioni diverge significativamente da quella in vigore: se, contestualmente alla domanda secondo l’articolo 75, il richiedente chiede che sia eseguita la procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni, la proce- dura è retta dall’articolo 77i. Il richiedente non riceve in un primo tempo nessuna comunicazione. Per coerenza con il nuovo articolo 77i, il termine per il trattenimento della merce fissato al capoverso 2 decorre a partire dalla ricezione da parte del titolare dei diritti della comunicazione e non a partire dal suo invio. Come all’articolo 75, al capoverso 2 del testo tedesco il termine «Arbeitstagen» sostituisce il termine «Werktagen».

Art. 77a Campioni Nei testi italiano e francese il capoverso 1 è modificato per coerenza con la modifica apportata alla rubrica dell’articolo 77 della legge sul diritto d’autore.

Art. 77b Tutela dei segreti di fabbricazione e d’affari Per fini di armonizzazione, al capoverso 1 del testo francese è inserita una virgola mancante.

Art. 77c Domanda di distruzione della merce Per fini di armonizzazione, al capoverso 3 del testo francese è inserita una virgola mancante.

Art. 77d Consenso Nel testo francese, il termine «approbation» è sostituito con «accord».

Art. 77f Risarcimento Il capoverso 2 del testo francese è modificato per coerenza con la modifica apportata all’articolo 77d.

Art. 77h Dichiarazione di responsabilità e risarcimento Per coerenza con la modifica apportata alla rubrica dell’articolo 77 della legge sul diritto d’autore, i testi italiano e francese subiscono una modifica di natura puramente terminologica.

Art. 77i Procedura semplificata per la distruzione di piccole spe- dizioni La nuova disposizione regola la procedura semplificata, che è attuata alle seguenti condizioni:

  • è stata presentata una domanda d’intervento secondo l’articolo 76 capoversi 1 e 1bis;

  • l’autorità doganale ha motivi fondati di sospettare che l’introdu- zione nel o l’asportazione dal territorio doganale di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o diritti di protezione affini;

  • l’autorità doganale appura che si tratta di una piccola spedizione ai sensi della definizione fissata a livello di ordinanza. Se le succitate condizioni sono soddisfatte, gli articoli 77–77h non sono applicati e la procedura è retta dall'articolo 77i (cfr. art. 77 cpv. 1 ultimo periodo). In virtù del capoverso 1, l’autorità doganale trattiene la merce e lo comunica al dichiarante, detentore o proprietario. Il capoverso 2 prevede che, al momento della comunicazione in virtù del capoverso 1, l’autorità doganale informi il dichiarante, detentore o pro- prietario del fatto che la merce sarà distrutta se il dichiarante, detentore o proprietario non si opporrà espressamente alla sua distruzione entro 10 giorni feriali dalla ricezione della comunicazione. Il capoverso 3 regola la procedura seguita se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione: in questo caso l’au- torità doganale informa il richiedente. Il resto della procedura coincide con la procedura in vigore. Il termine di 10 giorni feriali (20 in casi moti- vati) entro i quali il richiedente può ottenere provvedimenti cautelari inizia quindi a decorrere dal momento in cui riceve la comunicazione (art. 77 cpv. 2 e 3). Il richiedente ha inoltre la possibilità di chiedere la consegna di campioni o di ispezionare la merce (art. 77a). In questo caso, il dichia- rante, detentore o proprietario è informato della consegna dei campioni o dell’ispezione (art. 77b cpv. 1). Ha così la possibilità di chiedere di essere

presente durante l’ispezione (art. 77b cpv. 2) o di opporsi, con una do- manda giustificata, alla consegna di campioni (art. 77b cpv. 3) per tutelare i propri segreti di fabbricazione o d’affari. Se vi è da temere un danno dovuto al trattenimento della merce, l’autorità doganale può subordinare il trattenimento a una dichiarazione di responsabilità da parte richiedente (art. 77h cpv. 1). In virtù dell’articolo 77h capoverso 2, se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti ordinati si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dal trattenimento della merce e dal prelievo dei campioni. Il capoverso 4 disciplina la procedura nel caso in cui il dichiarante, deten- tore o proprietario acconsenta alla distruzione o non si esprima entro il termine di cui al capoverso 2. In questo caso l’autorità doganale distrugge la merce a spese del richiedente. È esclusa qualsiasi pretesa di risarci- mento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, de- tentore o proprietario. Si vuole così evitare che il titolare dei diritti accolli i costi della distruzione e di eventuali danni incorsi nel quadro della pro- cedura semplificata all’acquirente della merce contraffatta. Il capoverso 5 prevede che l’autorità doganale informi trimestralmente il richiedente in merito alla qualità e al tipo di merce distrutta nel quadro della procedura semplificata. Questo garantisce, da un lato, che i titolari dei diritti continuino a essere informati sulla quantità e sul tipo di merce trattenuta e distrutta dall’autorità doganale e, dall’altro, riduce l’onere a carico dell’autorità doganale, che non è più chiamata a trasmettere l’in- formazione in ogni singolo caso, ma informa i richiedenti periodicamente. È importante sottolineare che la procedura semplificata per la distruzione delle piccole spedizioni non limita in alcun modo i diritti del dichiarante, detentore o proprietario, che continua ad avere le stesse possibilità entro termini invariati. La semplificazione auspicata con la nuova procedura non è quindi il risultato di una limitazione dei diritti del dichiarante, de- tentore o proprietario, ma è determinata dal fatto che il richiedente riceve ora una comunicazione sul trattenimento della merce unicamente se il di- chiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distru-

zione della stessa. Dal momento che ciò succede solo in un numero mar- ginale di casi (meno del 5 %), l’onere amministrativo dell’autorità doganale, ma anche del richiedente, che, tuttavia, riceve informazioni meno regolari e dettagliate sulle contraffazioni trattenute, si riduce note- volmente.

4.3 Legge sulle topografie, sezione 5:

Protezione giuridica

Art. 12 Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale Come negli altri atti, l’espressione utilizzata nel testo in vigore «intervento dell’Amministrazione delle dogane» è sostituita con la terminologia della legislazione doganale. I rimandi alle disposizioni applicabili della legge sul diritto d’autore sono inoltre completati in modo da includere la dispo-

sizione sulla procedura semplificata per la distruzione di piccole spedi- zioni. Come nella legge sul diritto d’autore, il termine «svizzero» è can- cellato.

4.4 Legge sulla protezione dei marchi,

titolo terzo, capitolo 3

Capitolo 3: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal ter- ritorio doganale e art. 70–72i La riformulazione del titolo del capitolo e degli articoli 70–72i sull’inter- vento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale è in linea con le modifiche apportate agli articoli 75–77i della legge sul di- ritto d’autore. Si rimanda quindi ai commenti al numero 4.2.

Art. 70 Denuncia di merci sospette Per fini di armonizzazione con gli altri atti, nel testo francese il capo- verso 2 subisce una modifica di natura puramente terminologica con la sostituzione di «conformément» con «au sens de».

Art. 71 Domanda d’intervento Per fini di armonizzazione con gli altri atti, nei testi italiano e francese il capoverso 3 è completato con «sulla domanda» e «sur la demande».

Art. 72 Trattenimento della merce Il primo periodo del capoverso 1 del testo francese è modificato in fun- zione dei testi italiano e tedesco, così che il sospetto dell’AFD non ri- guardi l’introduzione nel o l’asportazione dal territorio doganale della merce, ma la merce illecitamente contrassegnata con un marchio o un’in- dicazione di provenienza («qu’une marque ou une indication de prove- nance a été illicitement apposée sur des produits destinés à être intro- duits»). Nel testo italiano il capoverso 3 è adeguato ai testi tedesco e francese con lo stralcio dell’espressione «l’Amministrazione delle do- gane».

Art. 72a Campioni Per fini di armonizzazione con gli altri atti, nel testo francese il capo- verso 2 subisce una modifica di natura puramente terminologica.

4.5 Legge sul design, capitolo 3, sezione 5

Sezione 5: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal ter- ritorio doganale e art. 46–49a La riformulazione del titolo della sezione e degli articoli 46–49a sull’in- tervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale

è in linea con le modifiche apportate agli articoli 75–77i della legge sul diritto d’autore. Si rimanda quindi ai commenti al numero 4.2. Per quel che concerne le modifiche tese ad armonizzare gli atti o le correzioni grammaticali si rinvia ai commenti di cui agli articoli corrispondenti della legge sulla protezione dei marchi (n. 4.4).

Art. 46 Denuncia di merci sospette Per fini di armonizzazione con gli altri atti, nel testo francese il capo- verso 2 subisce una modifica di natura puramente terminologica con la sostituzione dell’espressione «l’Administration des douanes» con «elle» e del termine «en vertu de» con «au sens de».

Art. 47 Domanda d’intervento Il nuovo capoverso 1bis definisce la persona che presenta la richiesta come «il richiedente»; nel capoverso 2 (e nelle disposizioni successive) del testo tedesco è ripresa unicamente la forma femminile generica «Antragstelle- rin». Lo stesso vale per il testo italiano.

4.6 Legge sui brevetti

Titolo primo, sezione 5

Art. 40e Disposizioni comuni agli articoli 36–40d Nel testo tedesco, nel primo periodo del capoverso 1 il termine «Werk- tage» è sostituito con «Arbeitstage» come nella legge sul diritto d’autore e nella legge sulla protezione dei marchi.

Titolo terzo, capo 4: Intervento in caso di introduzione nel o asporta- zione dal territorio doganale e art. 86a–86l La riformulazione del titolo della sezione e degli articoli 86a–86l sull’in- tervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale è in linea con le modifiche apportate agli articoli 75–77i della legge sul diritto d’autore. Si rimanda quindi ai commenti al numero 4.2. Per quel che concerne le modifiche tese ad armonizzare gli atti o le correzioni grammaticali si rinvia ai commenti di cui agli articoli corrispondenti della legge sulla protezione dei marchi (n. 4.4).

4.7 Legge sulla protezione degli stemmi,

titolo quinto Art. 32 Come negli altri atti, l’espressione utilizzata nel testo in vigore «intervento dell’Amministrazione delle dogane» è sostituita con la terminologia della legislazione doganale. I rimandi alle disposizioni applicabili della legge sulla protezione dei marchi sono inoltre completati in modo da includere la disposizione sulla procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni.

5 Ripercussioni

Per la Confederazione l’introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni comporta una riduzione dell’onere am- ministrativo per le autorità incaricate dell’attuazione dell’intervento nell’ambito del diritto della proprietà intellettuale. Attualmente questo ruolo è svolto dall’AFD. Qualora nel quadro della revisione del diritto doganale si decidesse di incaricare parzialmente o totalmente un’altra au- torità dell’esecuzione delle procedure amministrative in questo ambito (p. es. l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale), anche l’AFD ne trarrebbe beneficio in termini di efficienza. Attualmente, oltre il 90 per cento delle spedizioni trattenute sono trasportate in piccole spedizioni con meno di tre oggetti. Un miglioramento concreto in termini di effi- cienza dipenderà dall’entità del ricorso alla procedura semplificata da parte dei richiedenti. Per la Confederazione la nuova procedura compor- terà in ogni caso una riduzione dell’onere amministrativo, con la conse- guente liberazione di risorse da investire nell’attività di controllo. Il pre- sente disegno non avrà dunque ripercussioni sull’effettivo del personale. Non ci saranno ripercussioni neppure per i Cantoni e i Comuni. Quanto alle ripercussioni per l’economia, la semplificazione della proce- dura di distruzione proposta comporterà anzitutto benefici in termini di efficienza per l’AFD, che avrà a disposizione più risorse per svolgere l’at- tività di controllo. La prevista riduzione dell’onere amministrativo dell’AFD consentirà alle autorità doganali di controllare un numero mag- giore di spedizioni e di trattenere la merce sospettata di violare diritti della proprietà intellettuale. Per i titolari di diritti della proprietà intellettuale sarà nuovamente più facile imporre i propri diritti. Dal momento che, nella maggioranza dei casi, il dichiarante, detentore o proprietario della merce non si oppone espressamente alla sua distruzione, i titolari di diritti non saranno infatti chiamati ad adottare misure specifiche, con una conse- guente riduzione dell’onere. I titolari di diritti potranno tuttavia continuare a optare per la procedura in vigore.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il disegno si fonda sull’articolo 122 della Costituzione federale.

6.2 Compatibilità con gli impegni

internazionali della Svizzera Il disegno è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. In qualità di membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Svizzera è tenuta a prevedere misure di intervento doganale almeno nell’ambito del diritto dei marchi e del diritto d’autore (art. 51 segg. dell’Accordo TRIPS). L’obbligo dei membri dell’OMPI di prevedere mi- sure di intervento doganale in virtù dell’Accordo TRIPS non si estende

tuttavia ai piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale con- tenute nel bagaglio personale dei viaggiatori o inviate in piccole spedi- zioni (art. 60 Accordo TRIPS).

6.3 Delega di competenze legislative

Il presente disegno di legge prevede di trasferire al Consiglio federale la competenza di definire cosa si intende per «piccole spedizioni». Una si- mile delega di competenze legislative è giustificata dal fatto che il conte- sto può cambiare rapidamente e che potrebbero rendersi necessarie modi- fiche sulla scorta delle esperienze fatte. Va ribadito che i diritti del dichiarante, detentore o proprietario rimangono invariati a prescindere dal fatto che una spedizione sia definita piccola oppure no.

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