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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

8 maggio 2020

Rapporto esplicativo concernente la modi- fica dell’ordinanza sulla caccia e la prote- zione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP, RS 922.01)

Versione per la procedura di consultazione

Riferimento/Numero d’incarto: R114-1275

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Indice 1 Situazione iniziale / Introduzione ..................................................................................... 3 2 Punti essenziali del progetto ........................................................................................... 4 3 Rapporto con il diritto internazionale ............................................................................... 4 4 Commento alle singole disposizioni ................................................................................ 5 5 Modifica di altri atti normativi ......................................................................................... 55 6 Ripercussioni ................................................................................................................ 67 6.1 Per la Confederazione ........................................................................................... 67 6.2 Per i Cantoni .......................................................................................................... 67 6.3 Per i Comuni .......................................................................................................... 68 6.4 Per l’economia, la società, l’ambiente e le zone rurali, comprese le regioni di montagna ......................................................................................................................... 68

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1 Situazione iniziale / Introduzione

La protezione, la regolazione e l’utilizzo venatorio degli effettivi di fauna selvatica sono og- getto di un intenso dibattito pubblico e sono temi ricorrenti anche nella politica svizzera. La «Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici» (LCP, RS 922.0) disciplina sia la protezione che la risoluzione dei conflitti con la fauna selvatica in- digena. Nel 1985, quando fu approvata la legge sulla caccia, specie come l’orso o il lupo erano estinte. Nel frattempo, con il ritorno dei grandi predatori, i conflitti con questi animali selvatici sono aumentati e negli ultimi anni sono stati presentati numerosi interventi parla- mentari per modificare il diritto in materia, a seguito dei quali la legge sulla caccia è stata nuovamente modificata.

Il 23 agosto 2017 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica della legge sulla caccia (17.052). Il 27 settembre 2019 il Parlamento ha approvato il messag- gio del Consiglio federale con adeguamenti e integrazioni e ha incaricato il Consiglio federale di emanare le disposizioni di esecuzione riguardanti la revisione della legge sulla caccia.

Il Parlamento ha approvato la soluzione proposta dal Consiglio federale per attuare la mo- zione del consigliere agli Stati Engler 14.3151 «Convivenza tra lupi e comunità montane» con adeguamenti e ha deciso di rinominare le bandite federali di caccia in zone di protezione della fauna selvatica secondo la mozione 14.3830 del consigliere nazionale Landolt. Inoltre, il Parlamento ha fuso l’attuazione dell’iniziativa cantonale del Cantone di Turgovia sul risarci- mento da parte della Confederazione e dei Cantoni dei danni causati dai castori alle infra- strutture (15.300) con l’attuale revisione della legge sulla caccia. Di conseguenza, sono state introdotte nuove norme, in particolare per quanto riguarda la partecipazione del settore pub- blico alla prevenzione e al risarcimento dei danni causati dai castori.

Oltre alle decisioni sull’attuazione dei suddetti interventi politici (14.3151, 14.3830, 14.3818), il Parlamento ha apportato altre aggiunte alla legge sulla caccia: occorre considerare mag- giormente la sostenibilità e la protezione degli animali nella regolamentazione e nella pianifi- cazione della caccia. La nuova legge protegge dodici specie di anatre selvatiche e pernici grigie oggi cacciabili, definisce un periodo di protezione per tutte le specie indigene cacciabili e adatta i periodi di protezione di alcune specie cacciabili, migliora la protezione contro la dif- fusione di specie non indigene, rende obbligatorio il recupero degli animali selvatici feriti, ga- rantisce la pianificazione del territorio e la funzionalità di circa trecento corridoi faunistici di importanza interregionale e subordina il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all’adozione preventiva di ragionevoli misure preventive (p. es. misure di protezione del be- stiame). Inoltre, in determinati casi, la Confederazione può ora concedere aiuti finanziari ai Cantoni per l’attività di guardacaccia statali e per promuovere le specie e gli habitat nelle zone di protezione per la fauna selvatica e nelle riserve di uccelli.

L’obiettivo principale della mozione Engler, trasmessa dal Parlamento, era di migliorare la risoluzione dei conflitti con il crescente numero di lupi, specie protetta dal diritto federale. Poiché la risoluzione dei conflitti con le specie protette è già un obiettivo centrale dell’attuale legge sulla caccia, il Parlamento ha deciso di trovare una nuova soluzione che regoli nel loro complesso i conflitti con le specie selvatiche protette. In generale si è deciso che la regola- zione deve aver luogo per prevenire futuri conflitti e che la legge sulla caccia si limita a desi- gnare come regolabili solo gli effettivi delle due specie lupo e stambecco. Se in futuro do- vesse emergere la necessità di risolvere mediante regolazione i conflitti creati da altre specie protette, spetterebbe al Consiglio federale designare queste ulteriori specie nell’ordinanza sulla caccia. Il Consiglio federale non includerà tuttavia le seguenti specie protette: lince, ca- storo, airone cenerino e smergo maggiore. La loro inclusione è stata esplicitamente respinta dal Parlamento sulla base di un’analisi della situazione attuale. Il Consiglio federale condi- vide questa valutazione, ma con un’ulteriore mozione 15.3534 del consigliere nazionale Nie- derberger il Parlamento ha designato l’inclusione del cigno reale come specie regolabile. Nella sua risposta, il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere questa richiesta 3

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nel quadro della revisione dell’ordinanza sulla caccia. L’accettabilità di questa misura può es- sere verificata durante la presente consultazione.

Una novità della legge sulla caccia particolarmente importante per la protezione delle specie è la salvaguardia dei corridoi faunistici in Svizzera (art. 11a LCP). Tuttavia, le disposizioni di attuazione di questo «articolo sul corridoio faunistico» non rientrano nell’attuale ordinanza sulla caccia. Il Consiglio federale provvederà alla loro attuazione separatamente, in un’«ordi- nanza sui corridoi faunistici di importanza interregionale». Come base per questa ordinanza sui corridoi faunistici, i circa 300 corridoi faunistici di importanza interregionale devono es- sere controllati per verificarne l’integrità e devono essere definite le misure che in futuro po- tranno essere indennizzate e i relativi costi.

2 Punti essenziali del progetto

Secondo gli articoli 74, 78 capoverso 4, 79 e 80 della Costituzione federale, la legislazione quadro della Confederazione disciplina la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, per cui la Confederazione ha una competenza legislativa completa in materia di re- golazione della protezione di specie, habitat, animali e ambiente. Con la presente revisione dell’ordinanza sulla caccia, il Consiglio federale attua il mandato del Parlamento di emanare disposizioni esecutive formulate nella revisione della legge sulla caccia del 27 settembre

2019 come segue:

 emanazione delle disposizioni esecutive per regolare gli effettivi di stambecco, lupo e ci- gno reale, prestando particolare attenzione alla protezione delle specie e all’applicazione del principio di proporzionalità;  adeguamento del disciplinamento delle possibili misure individuali contro animali protetti, in particolare lupi e castori, che causano danni, costituiscono un pericolo per l’uomo o che mostrano disturbi comportamentali;  miglioramento delle disposizioni per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati da grandi predatori, castori e lontre;  promozione della protezione degli animali e considerazione della salute degli animali nella regolazione, pianificazione e attuazione della caccia da parte dei Cantoni, nonché coordinamento intercantonale della pianificazione della caccia;  nuova regolamentazione della pratica di detenzione e cura degli animali protetti e di fo- raggiamento degli animali selvatici;  impostazione degli aiuti finanziari per i Cantoni per quanto riguarda la «gestione delle specie protette i cui effettivi possono essere regolati» e la «promozione di misure di con- servazione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione per la fauna selvatica e nelle riserve di uccelli». La nuova ordinanza sulla caccia e la nuova legge sulla caccia entreranno in vigore il 1° gennaio 2021, a condizione che l’elettorato accetti la modifica della legge sulla caccia nella votazione del 27 settembre 2020. Se la legge sulla caccia viene respinta alle urne, verrà ritirata anche la modifica dell’ordinanza.

3 Rapporto con il diritto internazionale

Per quanto riguarda la regolamentazione della protezione e dell’utilizzo venatorio dei mam- miferi e degli uccelli selvatici in Svizzera, sono vincolanti i seguenti atti di diritto internazio- nale: la Convenzione di Berna (RS 0.455), la Convenzione del 23 giugno 1979 sulla conser- vazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn; RS 0.451.46), l’Accordo del 15 agosto 1996 sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa- Eurasia (AEWA, RS 0.451.47) nonché la Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio in- ternazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES, RS 0.453). La Svizzera ha ratificato tutte queste convenzioni e le loro disposizioni sono quindi giuridicamente vincolanti per la Svizzera. In particolare, le disposizioni della Convenzione di 4

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Berna sulla regolazione dei branchi di lupi e i mezzi ausiliari e le armi vietate per la caccia nonché la raccomandazione dell’AEWA che vieta le munizioni da caccia contenenti piombo devono essere attuate nel diritto nazionale. Regolazione del lupo e Convenzione di Berna: il lupo figura nell’allegato II della Conven- zione di Berna come specie assolutamente protetta. La Convenzione di Berna obbliga le Parti contraenti a prendere opportuni provvedimenti legislativi e amministrativo-organizzativi per garantire la conservazione delle specie enumerate nell’allegato II. Per principio è vietata qualsiasi forma di uccisione intenzionale di tali animali (art. 6 della Convenzione di Berna). La protezione delle specie enumerate nell’allegato II non è però assoluta. L’articolo 9 della Convenzione consente di abbattere i lupi in determinate situazioni, in particolare nell’inte- resse della sicurezza pubblica e per prevenire danni «importanti». La risoluzione 2 attua l’ar- ticolo 9 della Convenzione di Berna, secondo il quale non è necessario che il danno si sia verificato prima di poter ordinare misure contro i lupi. Pertanto, le nuove disposizioni propo- ste per la regolazione delle popolazioni di lupi e per l’abbattimento di singoli lupi che causano danni sono conformi alle disposizioni della Convenzione di Berna. Mezzi ausiliari, metodi e armi vietati secondo la Convenzione di Berna: la Convenzione di Berna elenca nell’allegato IV i mezzi ausiliari, i metodi e le armi non selettivi di cattura e di uccisione o che potrebbero provocare localmente la scomparsa di specie o turbare grave- mente la tranquillità delle popolazioni di una specie e che pertanto devono essere vietati dalle Parti contraenti (art. 8 e all. IV della Convenzione di Berna). Anche dopo la prevista re- visione degli articoli 1, 1a, 1b, 2 e 2a le disposizioni dell’ordinanza sulla caccia rimangono conformi alla Convenzione di Berna. Piombo nelle munizioni da caccia: il piombo è un inquinante ambientale la cui ingestione può portare all’avvelenamento da piombo nella selvaggina. Gli uccelli acquatici e i rapaci mangiatori di carogne sono particolarmente a rischio se ingeriscono frammenti di piombo dall’ambiente e il piombo viene successivamente dissolto nell’ambiente acido del loro sto- maco. Il piombo con cui questi uccelli possono avvelenarsi proviene spesso da munizioni da caccia convenzionali contenenti piombo. La Conferenza delle Parti dell’AEWA raccomanda pertanto ai propri Paesi membri di vietare l’uso di munizioni da caccia contenti piombo per la caccia agli uccelli acquatici nelle zone umide (allegato 3, punto 4.1.4 dell’AEWA). La Sviz- zera ha attuato il divieto, motivo per cui la presente proposta sulle munizioni da caccia con- tenti piombo è conforme alla raccomandazione dell’AEWA. Tutte le nuove disposizioni pro- poste sono quindi conformi alle disposizioni del diritto internazionale ratificato dalla Svizzera.

4 Commento alle singole disposizioni

Sostituzione di un’espressione

Nell’intero atto normativo l’espressione «bandita di caccia» è sostituita con «area di protezione della fauna selvatica», con i necessari adeguamenti grammaticali.

La modifica terminologica procede di pari passo un cambiamento strategico, come già de- scritto nel messaggio del Consiglio federale sulla modifica della legge sulla caccia (17.052). .La modifica terminologica decisa dal Parlamento non comporta nuove disposizioni di prote- zione nelle aree di protezione della fauna selvatica. Le modifiche proposte all’articolo 5 OBAF sono in linea con la prassi di esecuzione.

Nuova organizzazione degli articoli 1a, 1b, 2 e 2a L’articolo 1 dell’ordinanza sulla caccia era già stato abrogato nel 2012. L’attuale articolo 2 conteneva un elenco di mezzi ausiliari che sono vietati per la caccia, che risultava tuttavia

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insufficiente dal punto di vista formale e sostanziale. Finora elencava infatti solo i mezzi ausi- liari proibiti per la caccia, senza spiegare in modo chiaro quali fossero quelli effettivamente autorizzati. Siccome l’uccisione dei vertebrati (cui appartengono tutti i nostri animali selvatici secondo la legge sulla caccia) è ora disciplinata con chiarezza anche dall’ordinanza sulla protezione degli animali Gli articoli da 1 a 2b dell’ordinanza sulla caccia saranno riorganizzati e riformulati, nel modo seguente:  articolo 1: requisiti per i Cantoni di pianificare la caccia in un’ottica di sostenibilità e ob- bligo dei Cantoni di organizzare il recupero degli animali selvatici feriti;  articolo 1a: requisiti per la precisione di tiro dei cacciatori;  articolo 1b: requisiti per l’abbattimento di animali selvatici adeguato alla protezione degli animali;  articolo 2: elenco dei mezzi ausiliari e dei sistemi vietati per la caccia (corrisponde in buona parte all’articolo attuale);  articolo 2a: requisiti per l’impiego nella caccia di cani e rapaci per falconeria adeguato alla protezione degli animali.

Art. 1 Pianificazione della caccia cantonale 1 Per le specie cacciabili di artiodattili e per le altre specie cacciabili i cui effettivi sono rari a livello regionale o in forte

calo, i Cantoni documentano: a. l’attuale diffusione territoriale; b. lo sviluppo numerico. 2 Nella pianificazione della caccia, i Cantoni indicano quali specie cacciabili sono localmente minacciate e prolungano il loro periodo di protezione o le cancellano dalla lista delle specie cacciabili. 3 I Cantoni coordinano tra loro la pianificazione della caccia per gli effettivi di cervi, cinghiali e cormorani. 4 Garantiscono l’organizzazione del recupero di animali selvatici feriti durante la caccia o in incidenti stradali.

Capoverso 1: in base alla revisione della legge sulla caccia, i Cantoni sono tenuti a tenere conto dei principi della sostenibilità e della protezione degli animali nella pianificazione della caccia (art. 3 cpv. 1 LCP). Questo nuovo articolo concretizza ora il mandato conferito ai Can- toni di pianificare la caccia in modo sostenibile. La sostenibilità della pianificazione della cac- cia cantonale è garantita se le specie animali cacciabili sono distribuite in tutti gli spazi vitali adeguati del Cantone e se lo sviluppo dei loro effettivi non denota diminuzioni indesiderate causate dalla caccia. Affinché i Cantoni possano reagire tempestivamente, secondo il pre- sente articolo devono conoscere e documentare regolarmente la distribuzione e le evoluzioni sul territorio cantonale degli effettivi di artiodattili cacciati e delle specie cacciate che sono rare a livello regionale o i cui effettivi sono in rapido declino. Tale documentazione è partico- larmente importante per le specie che stanno recuperando spazi vitali un tempo perduti (p. es. cervi, cinghiali), che sono sotto pressione a causa di fenomeni sovraregionali, come i cambiamenti di spazi vitali (p. es. pernice bianca, fagiano di monte, lepre comune) o a causa del turismo (p. es. lepre variabile). Non devono tuttavia rientrare in questa casistica le specie i cui effettivi e la cui distribuzione sono difficili da registrare (p. es. beccaccia). Solo la Confe- derazione può monitorarle attraverso programmi scientifici nazionali. La frequenza della do- cumentazione non è prescritta ai Cantoni; a seconda della specie animale e della situazione, può essere necessario annualmente o a intervalli di diversi anni. Peraltro una frequenza su- periore a cinque anni difficilmente tornerebbe utile e dovrebbe essere evitata. Questo obbligo di documentazione non comporta ancora alcun obbligo di notifica alla Confederazione. In casi concreti, la Confederazione richiederà tuttavia questa documentazione ai Cantoni per adempiere alla sua alta sorveglianza o per rivalutare la cacciabilità di una specie nel diritto federale. Capoverso 2: per le specie selvatiche effettivamente minacciate a livello locale, i Cantoni hanno l’obbligo specifico di proteggerle meglio, prolungando il periodo di protezione o met-

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tendole sotto protezione (art. 5 cpv. 4 LCP). Capoverso 3: l’obbligo di coordinare la pianifi- cazione della caccia a livello intercantonale (art. 3 LCP), recentemente inserito nella revi- sione della legge sulla caccia, è ora particolarmente rilevante per tre specie cacciabili: cervi, cinghiali e cormorani. Tutte queste specie hanno la caratteristica di essere molto mobili nello spazio vitale e di poter provocare ingenti danni nel caso di effettivi numerosi. Per queste spe- cie animali spesso un singolo Cantone non è in grado di pianificare e attuare un’efficace pre- venzione delle perdite con le sole misure di caccia, motivo per il quale serve una pianifica- zione intercantonale della caccia. Capoverso 4: la nuova legge sulla caccia obbliga i cacciatori, per motivi di protezione degli animali, a recuperare gli animali selvatici che possono essere stati feriti durante la caccia, mentre i Cantoni ne disciplinano i dettagli (art. 8 cpv. 1 LSCP). Con il termine recupero si in- tende l’individuazione professionale e, se necessario, l’abbattimento di emergenza di animali selvatici feriti da parte di una coppia di ricerca (composta da un cane da recupero addestrato e accompagnato dal suo conduttore, munito di un’autorizzazione di caccia e in possesso di un’arma). Tuttavia, pochissimi cacciatori sono in grado di effettuare in prima persona un re- cupero del genere, in quanto non dispongono di un cane adeguatamente addestrato. Per questo motivo, i Cantoni devono garantire che le persone con un’autorizzazione di caccia che hanno la necessità di effettuare il recupero a seguito del nuovo obbligo legale possano rivolgersi a un’adeguata «organizzazione di recupero». Questa è costituita da una centrale di segnalazione, che può istruire le coppie di recupero in modo tempestivo, al fine di effet- tuare le ricerche. I Cantoni devono garantire la possibilità di recupere sia gli animali selvatici feriti durante la caccia sia quelli rimasti feriti in seguito a collisioni stradali. I Cantoni sono li- beri di gestire tale centrale autonomamente o insieme ai Cantoni limitrofi, oppure di avviare un’adeguata collaborazione con le associazioni di cacciatori o di cani da caccia. Ovviamente si potranno usare solo le coppie che soddisfano i requisiti concreti per le singole operazioni di recupero. Per esempio, il recupero di un cinghiale ferito avverrà solo con un cane da recu- pero opportunamente addestrato (cfr. art. 75 OPAn), capace di affrontare un animale selva- tico in grado di difendersi. A tal riguardo, i Cantoni sono tenuti a disciplinare i requisiti per la formazione e l’impiego di cani (art. 2a cpv. 1 lett. a), tenendo conto dello scopo d’impiego di questi cani (art. 2a cpv. 2). Inoltre, per motivi di protezione degli animali, si raccomanda ai Cantoni di garantire nel diritto cantonale che il recupero non sia ostacolato o addirittura reso impossibile dai confini amministrativi. In particolare, anche la guida di recupero nei Cantoni che cacciano secondo il sistema territoriale deve essere autorizzata a proseguire la ricerca in una riserva di caccia limitrofa ed eventualmente ad uccidere l’animale ferito.

Art. 1a Prova della precisione di tiro

Chi vuole ottenere un’autorizzazione di caccia deve fornire ogni anno una prova della precisione di tiro con un fucile a palla. Chi vuole cacciare con una carabina da caccia deve fornire la prova della precisione di tiro anche con questo tipo di fucile. I Cantoni disciplinano i dettagli.

La revisione della legge sulla caccia sarà disciplina la prova della precisione di tiro per i cac- ciatori, l’esistenza periodica di una prova della precisione di tiro è uno dei requisiti per otte- nere un’autorizzazione cantonale di caccia (art. 3 cpv. 2 LCP). Questa misura migliora la pro- tezione degli animali durante la caccia, motivo per cui il Consiglio federale disciplina gli aspetti centrali per la prova della precisione di tiro nel diritto federale. La prova deve essere fornita annualmente e con l’utilizzo di un fucile da caccia autorizzato per la caccia nel Can- tone (p. es. calibro). La prova per il colpo di proiettile e il colpo di fucile deve essere fornita separatamente, per cui il colpo con il proiettile è obbligatorio per ottenere la prova, mentre il colpo di fucile è richiesto solo per i cacciatori che vogliono cacciare con i pallini. La regola- mentazione dei singoli dettagli è di competenza dei Cantoni, che decidono in particolare il tipo di bersaglio (fisso o mobile) e definiscono la nozione di tiro. Decidono inoltre le distanze da cui sparare, il numero di colpi da sparare e la quota minima di riuscita di una serie di 7

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colpi. I Cantoni stabiliscono anche l’eventuale riconoscimento reciproco delle prove canto- nali.

Art. 1b Abbattimento di animali selvatici 1 L’abbattimento di animali selvatici nella caccia, nel caso di abbattimenti straordinari ordinati dalle autorità nonché nell’am-

bito dell’autodifesa, è autorizzato solo per le persone esperte di cui all’articolo 177 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 1 sulla protezione degli animali. È considerata esperta una persona che ha superato un esame cantonale di caccia o un esame di guardacaccia. 2 Durante la caccia e nel caso degli abbattimenti ordinati dalle autorità, gli animali selvatici possono essere abbattuti solo

con armi da fuoco portatili e con munizioni che non sono vietate. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capoverso 6 e all’articolo 2a capoversi 2 e 3.

3 Sono vietate le seguenti armi da fuoco portatili:

a. armi la cui canna misura meno di 45 cm; b. armi il cui calcio non è fissato al dispositivo, che sono dotate di un calcio pieghevole o di telescopio, o la cui lunghezza può essere ridotta piegandole; c. armi la cui canna può essere svitata; d. armi semiautomatiche con caricatore con oltre due cartucce; e. armi a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12) oppure f. armi da fuoco per il tiro a raffica.

4 Sono vietate le munizioni con i seguenti proiettili:

a. per gli artiodattili e le marmotte: proiettili a palla singola di piombo o con un nucleo di piombo; b. per gli uccelli acquatici: pallini di piombo, pallini di rame, pallini di zinco; c. per le lepri comuni e le lepri variabili: pallini di piombo; d. munizione a palla singola la cui velocità alla bocca è inferiore a quella del suono; e. munizione a palla singola con proiettili blindati. 5 Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, i Cantoni disciplinano anche i requisiti di potenza e

di calibro della munizione nonché le distanze massime di tiro consentite. 6 Per l’abbattimento di emergenza della selvaggina che non è in grado di fuggire, possono essere utilizzate per il colpo di

grazia anche le armi da pugno. Se il colpo di grazia mette in pericolo persone, cani da caccia o beni materiali importanti possono essere utilizzati anche: a. per la selvaggina di grandi dimensioni: coltelli e lance per dare una stoccata nella zona cardiopolmonare; b. per la selvaggina di piccole dimensioni: oggetti duri per dare un colpo.

Le disposizioni di questo nuovo articolo servono a migliorare la protezione degli animali du- rante la caccia e consentono anche di migliorare la sistematica dell’ordinanza sulla caccia. In questo articolo sono disciplinate le armi autorizzate per l’«abbattimento» o per l’«abbatti- mento di emergenza» di selvaggina, mentre nell’articolo successivo figurano i mezzi ausiliari vietati per la «caccia». Capoverso 1: questo capoverso stabilisce i requisiti per le persone che uccidono la selvag- gina. Secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali, l’uccisione di animali vertebrati è consentita solo alle persone esperte (art. 177 OPAn), Questo vale anche per l’abbattimento di selvaggina, sia nell’ambito della caccia in caso di abbattimenti ordinati dalle autorità (p.es. secondo gli art. 7a o 12 cpv. 2 LCP) come pure in caso di autodifesa (secondo l’art. 12 cpv. 3 LCP). In questo contesto, i guardacaccia e i cacciatori sono considerate persone competenti se hanno dimostrato le loro conoscenze specifiche in occasione di un esame cantonale di guardacaccia o di caccia. Oltre all’esame, tuttavia, serve anche un’esperienza pratica rego- lare (art. 177 cpv. 1bis OPAn). A questo proposito, i Cantoni stabiliscono da quando un cac- ciatore o un guardacaccia esperto perde le competenze acquisite per mancanza di pratica (ovvero numero di anni senza aver cacciato attivamente).

1 RS 455.1

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Capoverso 2: in linea di principio, la legislazione in materia di protezione degli animali disci- plina i requisiti applicabili all’abbattimento di vertebrati (cfr. cap. 8 OPAn). Si applica il princi- pio secondo cui il decesso deve avvenire dopo un precedente stordimento per dissangua- mento (art. 178 OPAn, in combinato disposto con l’art. 179d OPAn). Per l’uccisione di sel- vaggina nell’ambito della caccia è stato quindi abolito l’obbligo di stordimento (art. 178a cpv. 1 OPAn), ma non il requisito secondo cui la morte deve avvenire in linea di principio per dis- sanguamento. Vale inoltre il principio, sancito nella legislazione in materia di protezione degli animali, secondo cui l’uccisione deve essere effettuata in modo corretto e che il metodo uti- lizzato deve portare alla morte rapida e sicura dell’animale selvatico (art. 179 e art. 179d cpv. 2 OPAn). Per realizzare questo aspetto, il presente articolo stabilisce che solo il colpo di un’arma da fuoco (fucile da caccia) è considerato un modo corretto per uccidere mammiferi e uccelli selvatici. Questo articolo stabilisce ora che, in linea di principio, solo il colpo di un’arma da fuoco (fucile da caccia) è considerato un modo corretto. Questa menzione diretta delle armi autorizzate per la caccia consente ora - a differenza dell’attuale ordinanza - di astenersi dal vietare esplicitamente altre armi per la caccia, come per esempio quelle bian- che (p. es. archi, balestre, fucili ad aria compressa, lance, fionde, coltelli, lance) o le armi da pugno (p. es. pistole o rivoltelle). Per l’esercizio della caccia sono pertanto vietati tutti questi altri tipi di arma dato che non figurano nel capoverso 2 (procedura di esclusione). Quando si usa un fucile da caccia e alle distanze di tiro abituali nella caccia, la morte più veloce e sicura può essere ottenuta con un colpo in canna (ovvero zona cuore-polmone nel torace). La mira deliberata ad altre parti del corpo – in particolare alla testa o al collo – deve essere tuttavia respinta per motivi di protezione degli animali2. È vero che i colpi al sistema nervoso centrale della testa (cervello)provocherebbero una morte improvvisa. Tuttavia, il campo del colpo è estremamente ridotto rispetto alla camera, quindi anche leggeri movimenti dell’animale o una valutazione errata della traiettoria del proiettile comporterebbero un rischio nettamente mag- giore di lesioni gravi dell’animale. Per motivi di protezione degli animali, il principio secondo cui l’area di mira per un colpo di proiettile deve situarsi tra la base del collo e il diaframma (zona cuore-polmoni) si applica alle consuete distanze di tiro da caccia e, nel caso di un colpo di fucile, anche nella metà anteriore del corpo. Si noti che l’abbattimento di emergenza di animali selvatici ammalati, feriti o incapaci di volare avviene su distanze molto ridotte, mo- tivo per cui per dare il colpo di grazia, in deroga a questo principio, si applicano norme spe- ciali (cfr. riserva al cpv. 6). È prevista una riserva anche per l’impiego di rapaci nell’ambito della falconeria e nella ricerca di animali selvatici feriti con cani (cfr. riserva all’art. 2a cpv. 2 e 3). Capoverso 3: secondo il capoverso 2, in linea di principio è possibile cacciare solo con un fucile da caccia. L’attuale capoverso 3 vieta ora alcuni tipi di armi, in particolare i fucili co- struiti per l’occultamento (bracconaggio), o con una potenza di fuoco eccessiva (armi da fuoco per il tiro a raffica, armi a pallini ecc.). Le disposizioni sono state sostanzialmente ri- prese dall’attuale ordinanza sulla caccia, riorganizzate e modificate in alcuni punti importanti. Le lettere a-c vietano i fucili per la caccia molto corti o la cui lunghezza può essere notevol- mente ridotta a scopo di occultamento senza impedirne la funzionalità di base (prontezza a sparare). L’aggettivo «pieghevole» di cui alla lettera b si riferisce in particolare ai fucili da so- pravvivenza, la cui lunghezza può essere notevolmente ridotta (p. es. Springfield M6 Scout). Non sono esplicitamente interessati da questa disposizione i fucili a bascula (p. es. fucili a doppia canna, drilling) o i fucili «take-down», spesso utilizzati per la caccia. Questi differi- scono dai fucili vietati di cui alle lettere a-c in quanto la loro lunghezza non si accorcia quando vengono piegati e, se smontati, prima di essere pronti a sparare devono essere di nuovo assemblati con varie manipolazioni. I fucili vietati secondo le lettere d-f corrispondono in buona misura all’attuale ordinanza sulla caccia, con l’importante eccezione che in futuro i silenziatori non figureranno più come proibiti in questo capoverso. Il motivo più importante della loro autorizzazione per la caccia è la protezione della salute degli esseri umani e dei

2 La scelta di puntare volontariamente alla testa o al collo della selvaggina è riservata a situazioni particolari. Per

esempio, quando una contaminazione sanguigna dell’area circostante deve essere evitata al massimo durante la lotta alle epizoozie o durante l’abbattimento di emergenza di selvaggina. 9

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cani da caccia (protezione dell’udito). Ogni volta che si spara con un’arma da fuoco, si ge- nera una pressione sonora molto elevata (colpo d’arma da fuoco) al muso, che può danneg- giare irreparabilmente sia l’udito del tiratore che quello dei presenti o dei cani da caccia. Per proteggere il proprio udito, da tempo i tiratori utilizzano protezioni acustiche esterne che tut- tavia non proteggono l’udito delle persone presenti o dei cani da caccia. Il silenziatore offre importanti vantaggi. Un ulteriore suo vantaggio è che migliora la precisione di tiro riducendo l’impatto della bocca. La migliore precisione di tiro, a sua volta, va a beneficio della prote- zione degli animali durante la caccia. Va notato che con il silenziatore solo lo scoppio della canna può essere attenuato a livelli innocui per la salute, ma la detonazione del proiettile ri- mane chiaramente udibile senza essere dannosa per la salute del tiratore. Pertanto il colpo silenzioso può ancora essere ascoltato dagli organi di sorveglianza. Al fine di contrastare la caccia silenziosa e quindi il bracconaggio, in futuro sarà vietato l’uso di munizioni subsoniche durante la caccia (cfr. cpv. 4). Con l’autorizzazione dei silenziatori per la caccia, la Svizzera sta recuperando il ritardo con gli Stati confinanti (Germania, Francia e Austria). Tuttavia, si deve rinunciare all’obbligo di utilizzare i silenziatori durante la caccia, in quanto molti fucili da caccia non sono adatti ad avvitare un silenziatore e non esistono praticamente silenziatori, in particolare per i fucili da caccia. Questa autorizzazione dei silenziatori nella legislazione sulla caccia in Svizzera non cambia il fatto che il silenziatore è ancora considerato un accessorio di un’arma vietato in Svizzera (art. 4 cpv. 2 LArm, RS 514.54). Di conseguenza, il suo acqui- sto, il suo possesso o la sua fabbricazione richiedono ancora una licenza di polizia. Tuttavia, nell’ambito della corrispondente procedura di autorizzazione, la licenza di caccia può essere considerata una prova della necessità. In questo caso, la licenza per l’acquisto e il possesso di un silenziatore viene rilasciata alla persona autorizzata a cacciare dalle autorità di polizia personalmente (ad personam) e per un dispositivo specifico (numero del dispositivo). I Can- toni che non vedono la necessità di utilizzare i silenziatori durante la caccia possono vietare questi accessori per le armi nella legislazione cantonale in materia di caccia (art. 2 cpv. 3 OCP). Capoverso 4: l’immissione di metalli tossici nell’ambiente deve essere ridotta durante la cac- cia. A tal fine, nell’ambito della presente ordinanza saranno vietati vari tipi di proiettili per la caccia che sono fatti di metalli o leghe metalliche problematiche, come in particolare il piombo. La lettera a vieta l’uso di proiettili interamente di piombo (lega di piombo) o con un nucleo di piombo (o lega di piombo) (proiettili rivestiti) per abbattere artiodattili e marmotte. In questo modo si possono evitare che questi animali, che secondo la buona prassi venatoria possono essere lasciati sul terreno (art. 2 OSOAn, RS 916.441.22), siano contaminati da particelle di piombo. In questo modo si contrasta la causa del pericolo di avvelenamento da piombo delle aquile reali, dei gipeti o di altri rapaci che si nutrono di queste interiora. Trattan- dosi inoltre di selvaggina destinata al consumo umano, si tratta anche di migliorare la prote- zione della salute delle persone. Secondo la lettera b l’uso di pallini di rame e zinco è ora vietato anche per la caccia agli uccelli acquatici, in aggiunta al divieto esistente di usare pal- lini di piombo. Mentre l’assorbimento nelle acque del piombo dei pallini ingeriti nello stomaco può portare all’avvelenamento da piombo delle anatre tuffatrici (saturnismo), nuove scoperte indicano che altri metalli (zinco, rame) sono altamente tossici per altri organismi acquatici. Per questo motivo, sarà vietato utilizzare pallini di rame e zinco per la caccia agli uccelli ac- quatici. Rimangono consentite per la caccia agli uccelli acquatici anche i pallini di ferro molle («acciaio»), bismuto o tungsteno. Secondo la lettera c, l’uso di pallini di piombo è ora proi- bito anche per la caccia alle lepri comuni e a quelle variabili, poiché la maggior parte di que- sti animali sono cacciati in aperta campagna e per i motivi menzionati alla lettera a. Per la caccia alla lepre si possono utilizzare tipi di pallini simili a quelli utilizzati per la caccia agli uc- celli acquatici. Secondo il Consiglio federale occorre abolire il divieto generalizzato di utiliz- zare pallini senza piombo per la caccia, poiché esistono ancora problemi di sicurezza quando si sparano pallini grezzi senza piombo con fucili da caccia convenzionali. Secondo il Consiglio federale tale divieto sarà tuttavia introdotto una volta dissipate queste preoccupa- zioni. Alla lettera d si vieterà l’uso per la caccia di munizioni a palla singola a velocità subso- nica (sub-sonic-munition). Si riferisce a proiettili che vengono sparati a una velocità inferiore 10

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alla velocità del suono di 343,2 m/s all’uscita dalla bocca della canna. La ragione di tale di- vieto è la prevenzione del bracconaggio, poiché l’autorizzazione di nuovi silenziatori in com- binazione con munizioni subsoniche consentirebbe l’uccisione assolutamente silenziosa de- gli animali selvatici (cfr. cpv. 3), un’eventualità da evitare. La lettera e vieta l’uso di proiettili blindati per la caccia. Questo è un imperativo sancito dalla protezione degli animali. I proiettili blindati non si espandono sul bersaglio, ma causano un colpo regolare, e le ferite di solito provocate portano a una morte ritardata. Capoverso 5: la disposizione di questo capoverso è stata ripresa dalla legislazione vigente. I Cantoni disciplinano le armi da caccia e le munizioni da caccia consentite in base alle speci- ficità cantonali. Per ragioni di protezione degli animali, per la caccia definiscono, ad esempio, la potenza minima delle munizioni da caccia (potenza di penetrazione) e, in particolare, le di- stanze massime di tiro consentite, a seconda che si tratti di pallini o di pallottole. Va aggiunto che il tiro a palla a lungo raggio nella caccia comporta sempre un rischio: il vento trasversale in particolare ha un effetto spesso imprevedibile sulla traiettoria del proiettile, il che porta a rilevanti deviazioni del punto d’impatto rispetto al punto bersaglio. Poiché nella caccia il primo colpo deve andare a segno, le distanze di caccia di oltre 200 m con munizioni a palla singola sono generalmente considerate troppo rischiose. Capoverso 6: questa lettera disciplina l’abbattimento di emergenza della selvaggina con- forme alla protezione degli animali, riprendendo in larga misura le disposizioni del diritto vi- gente e integrandole. L’abbattimento di emergenza è l’uccisione di un animale selvatico am- malato, ferito o incapace di fuggire. Ci sono diverse situazioni in cui si deve applicare un ab- battimento di emergenza, Per esempio nel caso di collisioni nel traffico stradale, colpi non riusciti durante la caccia o nel caso di animali selvatici impigliati nei recinti. Tuttavia, l’ucci- sione di animali selvatici catturati in una trappola a trabocchetto che devono essere uccisi, ad esempio per evitare danni causati dalla selvaggina o nell’ambito dell’autodifesa, equivale anche all’abbattimento di emergenza. In linea di principio, l’abbattimento di emergenza viene effettuato a breve distanza e pertanto si applicano regole diverse rispetto a quelle per l’ab- battimento di animali selvatici di cui al capoverso 2. Il principio per l’abbattimento di emer- genza è che la persona autorizzata alla caccia deve uccidere l’animale selvatico con un colpo di grazia ogni volta che è possibile. Oltre ai fucili da caccia, sono autorizzate anche le armi da pugno (pistole, revolver). Oltre alla zona cardiopolmonare, per il colpo di grazia si può mirare esplicitamente anche al cervello dell’animale ferito, in quanto garantisce una morte particolarmente sicura e rapida alle brevi distanze abituali dei colpi di grazia. Il colpo di grazia va sempre sparato da una distanza che permetta di uccidere in sicurezza con un solo colpo, senza causare ulteriore paura e stress alla selvaggina ferita. Si può evitare il colpo di grazia solo se un colpo, con i frammenti di proiettile o la detonazione della canna, mette in pericolo la salute delle persone, dei cani da caccia o di beni materiali importanti. Queste con- siderazioni sono già state illustrate quando il 15 luglio 2012 è stato introdotto il capoverso 2 dell’articolo 2 dell’ordinanza sulla caccia. Se la stoccata è troppo pericolosa, la lettera a pre- vede che per gli animali selvatici di grossa taglia (in particolare artiodattili) la stoccata nella zona cardiopolmonare è consentita con un coltello sufficientemente lungo e largo3. Secondo la lettera b l’abbattimento di emergenza di animali selvatici più piccoli (uccelli, mammiferi fino a circa le dimensioni di una volpe) può avvenire colpendo con forza il cranio con un og- getto duro. Dopo il colpo di stordimento, occorre assicurarsi che l’animale muoia per dissan- guamento. Nel senso di una riserva, si deve tener conto anche dell’uso di cani da caccia per la caccia e l’uccisione di animali selvatici ammalati; la relativa regolamentazione figura all’ar- ticolo 2a.

3 Cfr. commento alla revisione del 15 luglio 2012 dell’ordinanza sulla caccia.

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Art. 2 rubrica, capoverso 1 periodo introduttivo, lettere a, bbis, c, e, f, i, k, capo- verso 2 e capoverso 2bis

Mezzi ausiliari e sistemi vietati per la caccia e per la cattura 1 Non possono essere impiegati i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti per l’esercizio della caccia, per la cattura e per gli abbattimenti di animali selvatici ordinati dalle autorità: a. trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto, che sono controllate giornalmente e nelle quali gli animali sono protetti da condizioni meteorologiche estreme; bbis. lo stanamento, la gassatura, la fumicatura o l’affogamento di animali vivi nelle loro tane nonché l’ostruzione degli ingressi alle tane abitate; c. nella caccia da tana: l’impiego di pinze e pali e l’impiego di più di un cane per tana in contemporanea; e. apparecchi elettronici per la riproduzione del suono per attirare animali, dispositivi che producono un elettrochoc, fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti, puntatori laser, dispositivi di puntamento notturno e combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili nonché aeromobili civili senza occupanti, in particolare droni; f. esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni o narcotici nonché spari per stanare la preda; i. abrogata k. lo sparare da veicoli a motore in moto, teleferiche, seggiovie e sciovie nonché ferrovie e aeromobili; l. negli areali abituali di branchi di lupi e orsi: attirare animali selvatici con cibo. 2°Abrogato

2bis°Abrogato

Il contenuto di questo articolo è sostanzialmente lo stesso dell’articolo in vigore, ma è molto più breve a causa della riorganizzazione degli articoli 1, 1a, 2 e 2a. Questo articolo elenca gli i mezzi ausiliari e i sistemi il cui impiego è vietato nella caccia, nelle misure ordinate dalle au- torità contro gli animali selvatici (art. 7a LCP e art. 12 cpv. 2 LCP), in caso di autodifesa (art. 12 cpv. 3 LCP) o nella cattura di animali selvatici nell’ambito di progetti scientifici (art. 13 OCP). Per «caccia» s’intende l’intero processo che va dall’osservazione, allo scovamento e all’inseguimento, fino all’abbattimento e al recupero della selvaggina abbattuta. Capoverso 1: disciplina ed enumera i mezzi ausiliari e i sistemi vietati, ma non in termini conclusivi. I Cantoni possono infatti vietare altri mezzi ausiliari (art. 2 cpv. 3 OCP) La lettera a regola l’impiego delle trappole a trabocchetto. Gli animali selvatici possono es- sere catturati solo con trappole a trabocchetto, le quali non devono ferire o uccidere l’animale selvatico. Queste trappole devono essere monitorate giornalmente, a tal fine si possono uti- lizzare anche trasmettitori elettronici. Inoltre, devono essere posizionate in modo tale da pro- teggerle da influssi esterni e, in particolare, dalle condizioni atmosferiche estreme, affinché l’animale intrappolato non subisca stress supplementare. Pertanto, per esclusione sono proi- biti tutti gli altri tipi di trappole, comprese tutte le trappole mortali (p. es. le trappole a manga- nello o a collo di cigno), ma anche le trappole per catturare gli animali vivi che possono ferire la selvaggina (p. es. le tagliole). L’eventuale uccisione di animali selvatici catturati nella trap- pola a trabocchetto è equivalente all’abbattimento di emergenza ed è disciplinata dall’articolo 1b capoverso 6. La lettera bbis ora vieta lo stanamento di tutti gli animali che vivono in una tana. Questo di- vieto non riguarda solo i tassi come prima, ma ora anche le marmotte, le volpi, i castori ecc. Oltre allo stanamento, rimangono vietati la fumicatura, l’affogamento o la gassatura degli ani- mali nelle loro tane, cui si aggiunge il divieto di ostruire intenzionalmente gli ingressi alle tane abitate e quindi l’eventuale confinamento di animali selvatici vivi nella tana. Se in casi giustifi- cati (p. es. in presenza di una tana di marmotta sotto un edificio nell’ambito di un progetto di risanamento o nel caso della rimozione di una tana di un castoro per installare griglie anti- scavo in una diga di sbarramento), le autorità possono, in casi eccezionali, autorizzare l’inac- cessibilità degli edifici abitati (cfr. art. 3 OCP, eventualmente in combinato disposto con l’art. 20 OPN).

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Lettera c: questa lettera disciplina la caccia da tana, anche se le disposizioni in materia sono più restrittive rispetto a quelle vigenti finora, dato che la riorganizzazione dell’articolo comporta il trasferimento di determinate disposizioni ad altri articoli, ad esempio il divieto di stanare i tassi alla lettera bbis e il divieto di sparare per stanare la preda alla lettera f. Le di- sposizioni rimanenti corrispondono all’articolo in vigore. Nell’ordinanza sulla caccia del 20124 il Consiglio federale disciplina ex novo l’intera caccia da tana e introduce condizioni quadro eticamente accettabili (cfr. risposta del Consiglio federale alla mozione 17.3354). Il diritto di regolazione degli effettivi della volpe appartiene ai Cantoni, i quali disciplinano la caccia alla volpe. Lettera e: le disposizioni di questa lettera sono state riprese dall’attuale ordinanza e recente- mente integrate con il divieto di utilizzare «aeromobili civili senza occupanti, in particolare droni». I droni possono essere dotati di ottica convenzionale e di tecnologia di visione not- turna e possono essere utilizzati per localizzare –o stanare animali selvatici dall’aria. I droni rappresentano non per ultimo un considerevole disturbo per gli animali selvatici. La lettera f riassume le sostanze chimiche vietate per la caccia. Oltre agli esplosivi e agli og- getti pirotecnici (petardi, razzi, ecc.), si vietano anche gli spari per stanare la preda, e non solo come finora nella caccia da tana. Il divieto di utilizzare veleno e narcotizzanti rimane in vigore, ma si può fare a meno dell’aggiunta di esche avvelenate o narcotizzanti in quanto en- trambe possono già essere ricondotte all’impiego vietato di veleni e narcotizzanti. La lettera k corrisponde al contenuto dell’attuale ordinanza. Le seggiovie e le funicolari sa- ranno raggruppate sotto il termine collettivo di «teleferiche». La lettera l è nuova e vieta di attirare animali selvatici utilizzando esche nell’areale abituale di attività di branchi di lupi o di orsi. Questa disposizione ha lo scopo di evitare che lupi e orsi si abituino all’uomo o vengano attirati nei loro insediamenti. Le esche seminate sono sempre attraenti per i lupi e gli orsi, soprattutto prodotti animali (carne, pesce, formaggio, uova ecc.) ma anche prodotti vegetali (frutta, mais, cereali, pane ecc.). In particolare, dovrebbe essere vietato utilizzare esche di carne per attirare animali selvatici, ad esempio le volpi (caccia con esche), le faine o i cinghiali (caccia d’adescamento). Per far rispettare questo divieto, le auto- rità cantonali della caccia devono comunicare, nel quadro del piano di caccia, l’areale abi- tuale di attività in cui si trovano gli orsi o i lupi. Si sottolinea che attirare animali selvatici utiliz- zando esche secondo questa lettera è da distinguere dall’alimentazione effettiva di animali selvatici. L’alimentazione effettiva degli animali selvatici è ora vietata in generale e illustrata all’articolo 8ter. Naturalmente il divieto generale di alimentazione si applica anche nell’areale abituale di attività dei grandi predatori. Il capoverso 2 e il capoverso 2bis possono essere abrogati dato che il contenuto delle loro disposizioni è trasferito agli articoli 1b e 2a.

4 Cfr. commento alla revisione del 15 luglio 2012 dell’ordinanza sulla caccia.

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Art. 2a Cani da caccia e rapaci per falconeria nella caccia 1 Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, i Cantoni disciplinano:

a. per i cani da caccia: l’addestramento, l’esame e l’impiego in particolare per il recupero, la ferma e il riporto, la caccia da tana nonché la caccia al cinghiale; b. per i rapaci per falconeria impiegati per la caccia (caccia con il falcone): l’addestramento e l’impiego per la caccia o per la dissuasione di stormi di uccelli. 2 L’impiego di cani da caccia ha come obiettivo la ricerca perlopiù autonoma, l’avvistamento, l’inseguimento rumoroso e il recupero di animali selvatici, nel caso di animali selvatici ammalati o feriti, anche la loro cattura, purché non sia possibile l’abbattimento di emergenza secondo l’articolo 1b capoverso 6. 3 L’impiego di rapaci per falconeria nella caccia con il falcone ha come obiettivo l’avvicinamento, l’inseguimento e la cattura di uccelli selvatici.

L’articolo disciplina un aspetto importante della protezione degli animali nella caccia, l’uso di cani da caccia e rapaci per falconeria. Così come nel diritto vigente, il capoverso 1 obbliga i Cantoni a disciplinare l’addestramento e l’impiego degli animali di cui alle lettere a e b durante la caccia. Il contenuto della lettera a è stato ripreso senza modifiche dall’attuale ordinanza sulla cac- cia. Per motivi di chiarezza, è stata aggiunta una nuova disposizione secondo cui i Cantoni devono disciplinare non solo l’addestramento e l’impiego dei cani nelle situazioni menzio- nate, ma anche il loro esame. Finora l’esame era considerato un elemento dell’addestra- mento, ma ora è affrontato direttamente. I Cantoni possono stabilire i propri requisiti per i cani da caccia utilizzati sul territorio cantonale e istituire i propri controlli. Per facilitare l’ese- cuzione cantonale, l’UFAM ha tuttavia incaricato la Comunità di lavoro dei cani da caccia (CTCH) di pubblicare un elenco di esami per i cani riconosciuti che consenta di provare i requisiti della presente lettera e di offrire un documento nazionale per i cani da conferire al conducente, affinché possa documentare le prestazioni fornite dai suoi cani da caccia. La lettera b obbligherà i Cantoni a regolamentare l’addestramento e l’impiego dei rapaci per falconeria che devono essere utilizzati sia per la caccia (caccia con il falcone) sia per evitare i danni alla selvaggina (p. es. negli aeroporti o in agricoltura). Il capoverso 2 ridefinisce l’impiego dei cani nel contesto della caccia. Si distingue tra l’im- piego di cani da caccia «prima del colpo» e «dopo il colpo». L’impiego del cane da caccia «prima del colpo» significa cercare animali selvatici sani, che il cane da caccia indica o rin- traccia e, se necessario, insegue dopo averli stanati. Il cane da caccia deve essere in grado di muoversi liberamente e, in un certo senso, anche di sua iniziativa, ovvero indipendente- mente dal detentore, secondo il suo compito specifico nello spazio vitale degli animali selva- tici, che è in gran parte descritto dal termine «ricerca perlopiù autonoma». La ricerca della selvaggina da cacciare da parte del cane da caccia deve essere mirata e continua. In altre parole, il cane da caccia dovrebbe essere impegnato nel suo compito e non vagabondare. Quando il cane da caccia trova la selvaggina, deve indicarla in base al suo compito, per esempio sporgendosi con decisione o abbaiando continuamente (abbaiare a fermo), oppure deve scovare l’animale e farlo uscire dal luogo. I cani che seguono la traccia dell’animale scovato (ungulati, grandi predatori, lepre) devono farlo abbaiando. Ci sono cani che emet- tono un suono già al momento di seguire la traccia dell’odore (suono della traccia), altri inse- guono un animale che vedono (abbaiare a vista) o altri ancora dinanzi all’animale (quando l’animale rimane saldamente al suo posto) (abbaiare a fermo), ivi compreso l’abbaiare del cane nella tana della volpe. L’abbaiare del cane da caccia è ora di fondamentale importanza per la protezione degli animali Il cane diventa molto più lento dell’animale selvatico sano quando insegue la selvaggina, il che impedirà al cane di catturare, afferrare e uccidere l’ani- male selvatico sano. L’animale invece può localizzare il cane rumoroso in qualsiasi momento ed eluderlo. Il pericolo per la selvaggina esiste con i cani da caccia muti e veloci. Per questo motivo, le razze di cani che usiamo per la caccia sono state allevate appositamente affinché 14

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emettano suoni. Il suono viene progettato geneticamente, viene valutato durante gli esami per i cani da caccia e documentato nel documento d’identità nazionale dei cani. Con l’attuale definizione dello scopo d’impiego, i cani che vengono utilizzati per inseguire la selvaggina al suolo devono emettere suoni (abbaio su traccia di ungulato, abbaio su traccia, scagno a vi- sta, abbaio a fermo)5. Per contro, il presente scopo di utilizzazione esclude e razze di cani che cacciano a vista e in silenzio gli animali selvatici sani con l’obiettivo di afferrarli e ucci- derli. Questo tipo di caccia con cani è incompatibile con le disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali. Per tale motivo, nello stanamento occorre rinunciare in Svizzera a levrieri che cacciano a vista (p. es. levriero inglese a pelo raso, borzoi ecc.) come pure a razze di cani specializzate nell’afferrare in silenzio e uccidere la selvaggina (catch-dog, come ad es. i mastini, i bulldogg), Concretamente è compito dei Cantoni designare le razze di cani ammesse sul territorio cantonale (art. 3 LCP). L’impiego di cani da caccia «dopo il colpo»: tale impiego è previsto in Svizzera affinché il cane cerchi e riporti a casa la selvag- gina più piccola abbattuta (riporto) e per recuperare la selvaggina ferita più grande. L’uso di cani da caccia per cercare e trovare animali selvatici feriti, o eventualmente feriti, è di grande importanza dal punto di vista della protezione degli animali. L’obiettivo è quello di trovare l’animale ferito il più rapidamente possibile per ridurne le sofferenze. La ricerca di animali selvatici feriti varia a seconda delle loro dimensioni corporee e del loro stile di vita: gli animali selvatici più piccoli o volanti (p. es. anatre, lepri) vengono cercati liberamente dal cane da caccia e quando vengono trovati, il cane afferra l’animale e lo riporta al cacciatore (riporto). Se un animale selvatico non è ancora morto, alcuni cani portano la preda ferita viva al cac- ciatore, che deve poi procedere con l’abbattimento di emergenza; altri cani invece uccidono la preda ferita con un morso e poi la portano al cacciatore. In ogni caso, ciò garantisce la morte più rapida possibile dell’animale ferito. I guardacaccia o i cacciatori cercano la selvag- gina più grande (p. es. caprioli, camosci) conducendo il cane da caccia con il guinzaglio lungo sulle tracce dell’animale ferito, o eventualmente ferito. Spesso l’animale viene trovato già morto, ma se l’animale dovesse essere ancora vivo, dovrebbe essere abbattuto d’emer- genza il più rapidamente possibile da chi procede al recupero. Può infatti succedere che l’animale selvatico ferito sia ancora così mobile da sfuggire nella fitta vegetazione, impe- dendo così il colpo di grazia. L’unica e più rapida possibilità di uccidere l’animale ferito è che chi procede al recupero sciolga il cane dal guinzaglio; il cane ora seguirà liberamente l’ani- male ferito, raggiungerà l’animale che è ostacolato nel suo movimento e farà un rumore forte (abbaiare a fermo), in modo che il conduttore possa abbattere l’animale con un colpo di gra- zia oppure che possa anche catturare e uccidere animali più piccoli (ad es. cervi). L’impiego del cane da caccia rappresenta spesso la più veloce e unica possibilità di trovare e uccidere l’animale ferito e malato. Un tale impiego del cane da caccia sull’animale malato è indispen- sabile e necessario alla protezione degli animali. Analogamente all’abbattimento di emer- genza, tuttavia, anche in questo caso vale la riserva, secondo la quale il cane può essere uti- lizzato per inseguire liberamente e catturare la selvaggina solo se non è possibile applicare un colpo di grazia o se tale colpo sarebbe troppo pericoloso. Questa menzione esplicita dell’obiettivo dell’impiego dei cani da caccia ha lo scopo di contribuire a garantire che il guar- dacaccia o il cacciatore il cui cane da caccia attacca ed eventualmente uccide un animale selvatico ferito o incapace di fuggire durante la caccia non possa essere perseguito in qualità di detentore del cane secondo l’articolo 77 dell’ordinanza sulla protezione degli animali. Per questo motivo, una riserva corrispondente viene formulata in parallelo nell’articolo 77 dell’or- dinanza sulla protezione degli animali (cfr. cap. VI, Modifica di altri atti normativi). Il capoverso 3 definisce l’obiettivo d’impiego dei rapaci per falconeria utilizzati per la caccia o contro i danni da selvaggina. Questo consiste nell’avvicinare e inseguire in modo mirato gli uccelli selvatici, che possono anche essere afferrati ed eventualmente uccisi. Siccome i ra- paci per falconeria utilizzati per la caccia non sono addomesticati, il loro comportamento ve- natorio corrisponde completamente al comportamento venatorio della forma selvatica, con

5 Il cane da ferma (ad es. Setter, Pointer ecc.) ha il compito di segnalare in silenzio e in posizione eretta il ritrovamento della selvaggina; dal cane da ferma non ci si attende ovviamente che abbai. 15

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l’eccezione che il falconiere «imprime» il rapace per falconeria su una specifica specie di preda, per esempio la caccia ai corvi, e una volta abituato ad essa (abitudine, condiziona- mento), il rapace per falconeria ritorna dal falconiere al termine della caccia. La presa e l’uc- cisione di uccelli selvatici con falconi è in questo senso anche da menzionare come riserva rispetto all’uccisione con un fucile da caccia (art. 1b). Al giorno d’oggi, i rapaci non sono uti- lizzati solo per la caccia con il falcone, ma anche per dissuadere uccelli, in particolare gli stormi per prevenire danni da selvaggina nell’agricoltura (ad es. nei vigneti), per ridurre il ri- schio di collisione con gli uccelli (bird-strike) negli aeroporti e per scongiurare la presenza di corvi comuni nei quartieri residenziali.

Articolo 3 capoverso 1 periodo introduttivo e capoverso 2 1 I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o persone autorizzate alla caccia ad impiegare armi e munizioni vietate nonché mezzi ausiliari o sistemi di cui all’articolo 2 se è necessario per: 2 Allestiscono un elenco delle persone autorizzate e le istruiscono in anticipo sul corretto impiego delle armi, dei mezzi ausiliari e dei sistemi.

L’articolo 3 dell’ordinanza sulla caccia è stato riorganizzato e reso più chiaro in alcuni punti. Capoverso 1: come finora, in casi motivati i Cantoni hanno la possibilità di permettere a sin- gole persone autorizzate alla caccia di impiegare armi e munizioni vietate per la caccia op- pure mezzi ausiliari e metodi comunque vietati. I Cantoni possono concedere questa autoriz- zazione alle persone autorizzate alla caccia o agli agenti di polizia della caccia. Si chiarisce così che i Cantoni possono rilasciare queste autorizzazioni in linea di principio solo su base personale (ad personam) e in base alle esigenze. Un’autorizzazione generale non sarebbe ammessa. L’aggiunta secondo cui i Cantoni devono ancora prevedere che i titolari dell’auto- rizzazione siano «espressamente formati» è stata soppressa. Nell’ambito dell’esecuzione cantonale non era chiaro cosa si intendesse per formazione speciale, se si trattasse di un corso obbligatorio o se fosse sufficiente un’istruzione scritta. Invece di questo requisito non chiaro, il nuovo capoverso 2 seguente disciplina questo aspetto. Capoverso 2: come finora, i Cantoni tengono un elenco dei titolari dell’autorizzazione di cui al capoverso 1. In futuro vigerà l’obbligo di informare preventivamente i titolari di un’autoriz- zazione secondo il capoverso 1 sul corretto uso dei mezzi ausiliari, delle armi, ecc. autoriz- zati in via eccezionale. Questo può essere un corso per mezzi ausiliari complicati (p. es. di- spositivi di puntamento notturno), per i mezzi ausiliari semplici può essere sufficiente un’in- formazione scritta (p. es. uso di luce artificiale per sparare di notte). I Cantoni prescrivono per i singoli mezzi ausiliari vietati in che forma le istruzioni sono adeguate.

Art. 3bis Abrogato

L’attuale articolo 3bis comprende la disposizione specifica relativa alla modifica del periodo di protezione o alla cacciabilità di specie selvatiche, che il Consiglio federale può emanare me- diante ordinanza in deroga alle disposizioni della legge sulla caccia (art. 5 cpv. 6 LCP). Tutte le disposizioni di questo articolo saranno incorporate nella legge sulla caccia (art. 5 LCP), motivo per cui l’articolo 3bis dell’ordinanza può essere abrogato.

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Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protette 1 Previa consultazione dell’UFAM, i Cantoni possono regolare effettivi di stambecchi, lupi e cigni reali.

2 In occasione della consultazione comunicano all’UFAM:

a. per quale motivo è necessaria la regolazione; b. il tipo d’interventi in programma; e c. le prevedibili ripercussioni degli interventi sull’effettivo.

3 Inoltre comunicano all’UFAM le seguenti indicazioni:

a. per gli stambecchi: per ogni comunità di riproduzione (colonia)

1. il territorio occupato,

2. l’effettivo in estate con dati sul numero di nuovi nati di entrambi i sessi, di giovani individui di uno-due anni di età, di femmine di più di tre anni di età, di maschi di tre-cinque anni di età, di maschi di sei-dieci anni di età nonché di maschi di più di undici anni di età. b. per i lupi: 1. l’ubicazione dell’areale abituale di attività del branco di lupi e del suo effettivo nonché l’attuale numero di giovani lupi di meno di un anno di età; 2. l’attuazione delle informazioni e della consulenza sulla protezione del bestiame secondo l’articolo 4b capoverso 4 nonché lo stato di attuazione di misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili nell’areale abituale di attività del branco di lupi; 3. l’attuazione del divieto di attirare animali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera l e il divieto di offrire cibo agli animali di cui all’articolo 8ter; 4. purché la regolazione punti alla conservazione di effettivi di artiodattili adeguati alla regione, alla situazione della rigenerazione nonché alla valutazione dei danni causati dalla selvaggina nella foresta. c. per i cigni reali: 1. la distribuzione e il numero di coppie nidificatrici sul territorio cantonale e su perimetro d’intervento adeguato; 2. lo stato di attuazione delle misure ragionevolmente esigibili per evitare i danni e per prevenire il pericolo per l’uomo; 3. l’attuazione del divieto di offrire cibo agli animali di cui all’articolo 8ter.

4 Comunicano all’UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

Capoverso 1: la legge sulla caccia riveduta menziona due specie protette (stambecco e lupo) i cui effettivi possono essere regolati al fine di proteggere gli spazi vitali per la conser- vazione della diversità delle specie, per evitare danni o prevenire un pericolo concreto per l’uomo, lo stambecco e il lupo (art. 7a cpv. 1 LCP). Oltre alle specie direttamente menzionate nella legge sulla caccia, la legge sulla caccia modificata autorizza il Consiglio federale a di- sciplinare a livello di ordinanza l’elenco di altre specie protette regolabili (art. 7a cpv. 3 LCP). Per quanto riguarda la designazione di altre specie, il Parlamento, con l’adozione della mo- zione Niederberger (15.3534), ha già conferito al Consiglio federale il mandato di designare il cigno reale protetto come specie regolabile nell’ordinanza sulla caccia. Per questo motivo, il presente articolo elenca tre specie selvatiche protette i cui effettivi possono essere regolati dai Cantoni conformemente al nuovo articolo 7a della legge sulla caccia: stambecco, lupo e cigno reale. Il Consiglio federale non vuole aggiungere altre specie all’elenco. In particolare, esclude le quattro specie di lince, castoro, smergo maggiore e airone cenerino, che il Parla- mento ha espressamente rifiutato di includere nell’articolo 7a capoverso 1 della legge sulla caccia. Consultazione dell’UFAM: Secondo questo capoverso prima di qualsiasi intervento i Can- toni devono chiedere una valutazione all’UFAM (consultazione). L’UFAM ha quindi il diritto di verificare se la relativa decisione cantonale è conforme al diritto federale, in particolare per salvaguardare la protezione delle specie. I Cantone deve essere informato del risultato prima che adotti qualsiasi intervento e la valutazione dell’UFAM avrebbe importanza anche in caso di ricorso a un tribunale. Il capoverso 2 determina il tipo di informazione che i Cantoni devono presentare all’UFAM in occasione della consultazione legale. Lettera a: secondo la lettera a, i Cantoni devono giustificare la regolazione prevista.

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Necessità degli interventi: la legge sulla caccia riveduta richiede che gli interventi per rego- lare gli animali protetti siano necessari (art. 7a cpv. 2 LCP). Le possibili ragioni di una tale re- golazione di base sono: (I) minaccia per gli spazi vitali o la diversità delle specie, (II) preven- zione dei danni, (III) prevenzione di un pericolo concreto per l’uomo, (IV) mantenimento di effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale. Il Cantone deve spiegare in modo plausi- bile che la regolazione è effettivamente necessaria per prevenire il conflitto in questione. Il danno o il pericolo non deve essere già avvenuto o valutato esplicitamente, vale a dire che come nel diritto vigente non si deve superare una determinata soglia di danno, il danno o il pericolo previsto deve essere plausibile in modo che la regolazione abbia effettivamente senso nella direzione di un’azione lungimirante. In altre parole, i Cantoni devono presentare in modo plausibile il potenziale di conflitto e dimostrare che questo conflitto può essere ri- dotto rallentando lo sviluppo regionale degli effettivi di lupo o controllando il comportamento dei lupi rimanenti. D’altro canto, non sarebbe giustificabile intervenire a regolare un effettivo di stambecchi per evitare possibili danni alle foreste di montagna se gli stambecchi in que- stione vivessero al di sopra del margine forestale tutto l’anno; allo stesso modo, non sarebbe ammissibile regolare un branco di lupi per evitare danni agli animali da reddito se nessun animale da reddito pascola sul suo territorio. Secondo l’articolo 5 capoverso 2 della Costitu- zione federale, l’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere propor- zionata allo scopo. Applicazione del principio di proporzionalità: nell’ambito dei progetti di regolazione, è ora particolarmente importante chiarire in quale misura siano effettivamente necessarie misure più blande (p. es. misure di protezione del bestiame di cui all’articolo 10h) prima della regolazione. È necessario prima di tutto distinguere quali misure sono di compe- tenza del Cantone e quali dei privati. La regolazione della specie protetta lupo è una misura ufficiale del Cantone, mentre l’adozione di misure di protezione del bestiame è un compito che l’agricoltore sceglie di svolgere liberamente. Affinché lo Stato possa continuare ad agire nell’ambito di un necessario progetto di regolazione, non si può porre come condizione che la protezione del bestiame venga attuata su tutto il territorio da privati. Ciò darebbe al singolo agricoltore che per ragioni personali non condivide la regolazione il diritto di veto contro una corrispondente decisione cantonale. Per questo motivo, nel modificare la legge sulla caccia, il Parlamento non ha posto come condizione l’attuazione su tutto il territorio delle misure di prevenzione dei danni (art. 7a cpv. 2 LCP). D’altro canto, tuttavia, ciò non significa che non sia necessario adottare misure più blande per evitare le perdite prima di una regolazione. Il principio di proporzionalità impegna il Cantone ad applicare a priori misure più blande, la cui attuazione rientra nelle sue competenze. La prevista regolazione del lupo per prevenire una sua perdita di timore nei confronti dell’uomo consisterebbe ad esempio nell’attuazione di un divieto generale di alimentazione nelle misure e nel divieto di utilizzare esche. Per le misure più blande, invece, la cui attuazione è di competenza privata e volontarie, il Cantone deve comunicare all’UFAM solo le modalità dell’adozione di tali misure, come ad esempio il Can- tone informerà gli agricoltori presenti nell’areale abituale di attività del lupo. Per i Cantoni vale pertanto, nella risoluzione preventiva di conflitti con la fauna selvatica protetta, sarebbe sproporzionato concentrarsi esclusivamente sulla regolazione degli animali protetti. Secondo lettera b i Cantoni comunicano all’UFAM anche il tipo di intervento previsto, ov- vero le misure che devono essere adottate per regolare gli effettivi e secondo la lettera c, informano l’UFAM sui presumibili effetti che tali misure avranno sulle popolazioni di animali selvatici da regolare. Affinché l’UFAM possa valutare concretamente un progetto di regolazione cantonale, il ca- poverso 2 definisce le informazioni supplementari sullo stambecco, sul lupo e sul cigno reale che i Cantoni devono trasmettere separatamente. Lettera a: gli stambecchi vivono in colonie che possono essere separate l’una dall’altra. Una colonia è un’attuale comunità riproduttiva. L’UFAM, dopo aver consultato i Cantoni, delimita in linea di principio le colonie in tutta la Svizzera sulla base delle condizioni naturali. I perime- tri stabiliti dovranno essere controllati periodicamente. Per tale motivo i Cantoni devono con- fermare ogni anno all’UFAM secondo il numero 1 i perimetri stabiliti o gli comunicheranno 18

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eventuali cambiamenti. Al numero 2 si definiscono i criteri secondo cui i Cantoni possono rilevare i popolamenti di stambecchi delle colonie. Gli stambecchi si possono osservare al- quanto bene, come si possono distinguere il più delle volte il sesso e le classi di età. Per evi- tare che gli interventi di regolazione non distruggano la struttura di sesso e di età che si crea naturalmente negli effettivi, il rilevamento delle popolazioni deve illustrare in modo affidabile la struttura delle stesse in base al sesso e alle classi di età e la pianificazione della regola- zione possa essere attuata di conseguenza. La suddivisione degli stambecchi in fasce d’età da osservare in questo contesto corrisponde al diritto vigente (ordinanza del DATEC sulla re- golazione degli effettivi degli stambecchi ORES; RS 922.27). In seguito all’abrogazione di questa ordinanza dipartimentale (cfr. abrogazione dell’art. 4 cpv. 4 LCP e capitolo IV, Modi- fica di altri atti normativi) queste categorie devono ora essere nominate esplicitamente. Lettera b: i lupi si organizzano in associazioni familiari (branchi), che consistono nei genitori che si riproducono e nei giovani lupi di uno o più anni. I branchi di lupi difendono i territori di alimentazione con una dimensione media sulle Alpi di circa 200-300 km2. Per non ostacolare la diffusione della popolazione di lupi e per non intervenire ancora sullo sviluppo degli effet- tivi, la regolazione viene applicata al branco di lupi secondo regole chiare che ne impedi- scono lo sterminio. Il numero 1 stabilisce che nell’ambito della consultazione i Cantoni de- vono comunicare all’UFAM l’estensione dell’areale abituale di attività di un branco di lupi, la quale può essere ristretta relativamente bene grazie a indicazioni quali osservazioni visive, predazioni, trappole fotografiche o identificazione genetica di singoli membri del branco. In tale contesto assume particolare importanza il numero di cuccioli di quest’anno. Secondo il numero 2 i Cantoni devono inoltre dimostrare di aver informato tutte le aziende agricole e alpestri presenti nell’areale abituale di attività del branco, sulla protezione del bestiame e di aver anche fornito consulenza, su loro richiesta, alle aziende in pericolo. I Cantoni comuni- cano all’UFAM nel quadro della consultazione le modalità delle informazioni fornite e della consulenza prestata in materia di protezione delle greggi e lo informano sullo stato di attua- zione delle misure di protezione adottate dagli agricoltori, Per quanto riguarda l’effettiva at- tuazione delle misure di protezione del bestiame, è necessaria un’attuazione su scala ridotta della protezione del bestiame (cfr. motivi illustrati sopra). Se l’areale abituale di attività del branco comprende perimetri di superfici di pascolo prive di misure di protezione del bestiame secondo l’articolo 10h, i Cantoni indicano all’attenzione dell’UFAM i perimetri esatti di tali su- perfici di pascolo. Esistono anche misure più blande per evitare che i lupi mettano in pericolo l’uomo, che i Cantoni dovranno adottare prima della regolazione, tanto più che si tratta di mi- sure la cui attuazione spetta direttamente al Cantone e non a terzi, come nel caso della pro- tezione del bestiame. Secondo il numero 3 si tratta dell’attuazione del divieto generico di of- frire cibo (articolo 8ter) e del divieto di attirare animali selvatici (art. 2 cpv. 2 lett. l), la cui attua- zione e imposizione sono di competenza del Cantone. Pertanto, il Cantone deve vietare qualsiasi esposizione di alimenti e in particolare di carne o sottoprodotti di origine animale nell’areale abituale di attività dei lupi. Non è accettabile che i lupi siano attratti dalla distribu- zione di cibo e che poi debbano essere regolati a causa dell’eccessiva prossimità con l’uomo. Un obiettivo centrale della nuova gestione dei lupi secondo la legge sulla caccia rive- duta e la presente ordinanza sulla caccia è che i lupi rimangano timorosi. Qualsiasi tentativo di attirarli con il cibo sarebbe controproducente, motivo per cui l’attuazione dell’articolo 2 ca- poverso 1 lettera l OCP e dell’articolo 8ter OCP è di grande importanza. Di conseguenza, i Cantoni notificano all’UFAM l’attuazione di questi due divieti in occasione della consulta- zione. Tuttavia, se il Cantone pianifica un intervento in un branco di lupi finalizzato a mante- nere effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale (secondo art. 7a cpv. 2 lett. c LCP), deve secondo il numero 4 documentare sia lo stato del rinnovamento del bosco nell’areale abituale di attività del branco e valutare la sostenibilità dei danni da animali selvatici, causati da artiodattili selvatici. In linea di principio l’areale abituale di attività del branco deve essere esente da gravi danni causati da artiodattili selvatici. La presenza di elevati danni lascia in genere concludere che la presenza degli artiodattili sia ancora troppo alta. nonostante la pre- dazione da parte del lupo e la regolazione di base da parte della caccia effettuata dal Can- tone. Occorre tuttavia aggiungere che, paradossalmente, le concentrazioni locali di artiodattili 19

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possono nascere anche dal pericolo di predazione costituito dai grandi predatori, soprattutto quando le specie predate dal lupo si ritirano in luoghi particolarmente sicuri, ad esempio in boschi di protezione su versanti ripidi. In ogni caso, la valutazione dei danni da selvaggina spetta al Cantone. È chiaro, tuttavia, che i danni causati dalla selvaggina nella foresta non devono influire sulla valutazione di un progetto di regolazione che ha lo scopo di evitare un pericolo per l’uomo o di prevenire danni causati da grandi predatori. Lettera c: i cigni reali nidificano prevalentemente sulle sponde dei laghi, negli stagni o presso sbarramenti lungo i fiumi. Se in passato i Cantoni si lamentavano di conflitti con i cigni reali, si trattava per lo più di problemi regionali con la presenza massiccia di escrementi nei prati da falciatura, nei prati vicini a stabilimenti balneari o di problemi locali di sicurezza aero- portuale. Tuttavia, il problema dei danni locali si contrappone la fondamentale mobilità dei cigni, che possono volare su distanze considerevoli. Per questo motivo, prima di un progetto di regolazione secondo il numero 1, il Cantone deve designare un perimetro d’intervento si- gnificativo in cui i cigni si muoveranno e contrapporlo alla diffusione delle coppie di cigni sul territorio cantonale. Nel caso di laghi più grandi il territorio d’intervento dovrebbe coincidere con la superficie del lago stesso; nel caso di corsi d’acqua più ridotti, occorre invece stimare un bacino imbrifero significativo. Se in tali regioni d’intervento sono interessati più Cantoni, è necessario un accordo intercantonale e le autorizzazioni devono essere rilasciate in modo coordinato. Secondo il numero 2, i Cantoni illustrano all’UFAM se e quali misure sono state adottate senza successo da terzi e quando, volte a prevenire danni o evitare pericoli causati da cigni, ad esempio misure per scacciare cigni dalle piste di aeroporti o recinzioni elettrifi- cate allestite a protezione dei prati da falciatura. Secondo il numero 3 il Cantone deve dimo- strare che il l divieto generale di offrire cibo è stato applicato anche nel caso del cigno. Spesso l’alimentazione delle popolazioni locali di uccelli sono molto importanti ai fini delle concentrazioni locali delle stesse e quindi anche per i danni che ne derivano. Capoverso 3: il capoverso regola l’obbligo cui sono soggetti i Cantoni di rapportare all’UFAM eventuali regolazioni effettuate. Una volta completata la regolazione degli effettivi occorre esaminare il luogo e il momento della stessa, in particolare anche fino a che punto gli obiet- tivi di regolazione sono stati raggiunti.

Art. 4bis Abrogato

L’articolo vigente «Regolazione dei lupi» è abrogato, in quanto la fattispecie è ora trattata all’articolo 4b.

Art. 4a Regolazione degli stambecchi 1 Gli stambecchi di una colonia possono essere regolati solo se la colonia interessata comprende più di cento animali di oltre un anno di età. I Cantoni coordinano l’autorizzazione della regolazione per le colonie che si estendono su più Cantoni. 2 Per la regolazione valgono le seguenti limitazioni annuali: a. non più del 50 per cento degli animali abbattuti di una colonia può essere di sesso maschile; b. non più del 15 per cento dei maschi abbattuti di una colonia può essere di età compresa tra i sei e i dieci anni di età nonché dei maschi di undici anni di età e più vecchi di una colonia; c. le femmine che allattano sono protette.

L’attuale ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES; RS 922.27) è sostituita dalle disposizioni degli articoli 4 e 4a. Come finora, la regolazione degli stambecchi è avvenuta in funzione della prevenzione di danni al loro spazio vitale, in particolare al bosco di protezione in montagna. In quest’ottica si è rinunciato all’adozione preliminare di misure volte a prevenire tali danni, dato che avrebbe comportato costi sproporzionatamente elevati

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nel bosco di montagna. Pertanto, quando si dimostra la necessità di un intervento su un ef- fettivo di stambecchi, il Cantone non dispone di misure più blande a cui potrebbe ricorrere per prevenire danni ai sensi del principio di proporzionalità. Il capoverso 1 definisce la dimensione minima di una colonia (dimensione dell’effettivo) al di sopra della quale è consentita la regolazione. La dimensione minima della colonia a tal fine è ora aumentata da cinquanta a cento animali di più di un anno di età. Le colonie più piccole difficilmente possono causare danni rilevanti al loro spazio vitale nella parte alta del bosco di montagna e la loro regolazione è pressoché superflua. Le colonie più piccole sono per contro soggette a un rischio di estinzione naturale più elevato e per tale ragione devono essere pro- tette meglio. Come finora, i Cantoni con colonie di stambecchi il cui territorio si estende su più Cantoni sono obbligati a coordinare la pianificazione degli abbattimenti. Capoverso 2: La strategia riproduttiva dello stambecco è basata sulla presenza di un nu- mero sufficienti di esemplari maschi vecchi. Per evitare che le misure di regolazione non di- struggano struttura naturale di una colonia (classi di sesso e di età), sono necessarie norme restrittive sul prelievo degli esemplari maschi. In linea di principio, la regolazione di una colo- nia si basa sull’abbattimento di femmine, per cui in caso di una necessità di un intervento di regolazione la percentuale di femmine abbattuta non può essere inferiore a quella dei ma- schi. Per tale motivo, nella lettera a i capi di esemplari maschili nell’abbattimento comples- sivo di una colonia e per anno sono limitati a un massimo del 50 per cento. Di particolare im- portanza evolutiva sono i vecchi maschi, che hanno le corna più lunghe, producono la mag- gior parte della prole e sono quindi geneticamente i più validi e preziosi. Per tale motivo ogni colonia deve avere un numero sufficiente di vecchi maschi e alcuni di loro devono essere in grado di vivere fino alla morte naturale in età avanzata. Per prevenire l’abbattimento ecces- sivo di tali esemplari, si pone un limite alla componente di vecchi maschi che può essere ab- battuta per classe di età. Secondo la lettera b, nel gruppo di età dai sei-dieci anni può es- sere abbattuto un massimo del 10 per cento di vecchi maschi pro colonia. Secondo la lettera c nella classe di età superiore agli undici anni può essere abbattuto un massimo di esemplari vecchi del 15 per cento l’anno. Questa limitazione dei prelievi per fascia di età garantisce un aumento naturale della popolazione. Secondo la lettera d nella classe delle femmine devono essere protette le femmine che allattano (ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 LCP).

Art. 4b Regolazione dei lupi 1 I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell’anno in cui è stata autorizzata la regolazione. È ammesso l’abbattimento di un branco di un numero di lupi non superiore alla metà dei giovani lupi di meno di un anno di età. 2 L’autorizzazione per la regolazione deve essere limitata all’areale abituale di attività del branco di lupi in questione e deve

essere concessa per un periodo massimo di regolazione conforme all’articolo 7a capoverso 1 della legge sulla caccia. Se l’areale abituale di attività del branco di lupi si estende su più Cantoni, i Cantoni coordinano le loro autorizzazioni. 3 I lupi che sono stati catturati o abbattuti secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia nell’areale abituale di

attività del branco di lupi interessato e al più presto un anno prima del rilascio dell’autorizzazione per la regolazione devono essere conteggiati nel numero di lupi che possono essere regolati. 4 La regolazione per prevenire i danni all’agricoltura può essere approvata solo se il Cantone ha informato in anticipo tutte

le aziende agricole dell’areale abituale di attività del branco di lupi sulle misure di protezione del bestiame e su richiesta ha fornito consulenza alle aziende a rischio. 5 La regolazione di lupi per la conservazione degli effettivi di artiodattili selvatici non è consentita se gli artiodattili selvatici

compromettono la rigenerazione naturale del bosco nell’areale abituale di attività del branco di lupi in modo tale da rendere necessaria l’elaborazione di una strategia di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina secondo l’articolo 31 dell’ordi- nanza del 30 novembre 19926 sulle foreste 6 I lupi devono essere abbattuti lontano dal branco e, nella misura del possibile, nelle immediate vicinanze di insediamenti

o di mandrie di animali da reddito.

6 RS 921.01

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L’articolo 4b concretizza ora la regolazione degli effettivi di lupi (secondo l’art. 7a LCP), mo- tivo per cui l’attuale articolo 4bis OCP può essere abrogato. Secondo la nuova disposizione, la regolazione degli effettivi avviene a titolo preventivo e deve prevenire danni o un pericolo notevole per l’uomo. Poiché, come contemplato finora nella legge sulla caccia, non occorre più che sia sopravvenuto un danno grave o un pericolo notevole, il Consiglio federale nel presente articolo dell’ordinanza può rinunciare, quale premessa per la regolazione, alla valu- tazione concreta di un danno o di un pericolo concreto che si è verificato. Poiché la regola- zione non può pregiudicare la protezione delle specie (art. 7° cpv. 2 LCP), alla regolazione dei branchi di lupi sono posti i requisiti seguenti: Capoverso 1: come prerequisito vale che possono essere regolati soltanto branchi di lupi che si siano riprodotti con successo durante l’anno in cui è stata concessa l’autorizzazione. Solo i cuccioli di età inferiore all’anno possono essere abbattuti, mentre i lupi più vecchi e so- prattutto i genitori sono protetti. L’abbattimento dei lupi più anziani distruggerebbe la struttura del branco e avrebbe come conseguenza che potrebbero aumentare gli attacchi agli animali da reddito da parte dei giovani lupi orfani di un capobranco. Inoltre l’uccisione dei genitori di- struggerebbe la gerarchia e attraverso di essa la «memoria del branco». In seguito a nume- rose esperienze di apprendimento I lupi vecchi ed esperti hanno imparato a sopravvivere nel nostro paesaggio rurale. Per esempio, i lupi adulti che hanno imparato quanto le misure di protezione del bestiame siano dolorose (recinzione elettrica) o fastidiose e pericolose (cani da protezione del bestiame), eviteranno efficacemente le mandrie protette e insegneranno tale comportamento ai loro piccoli. Per questo motivo solo l’uccisione di lupi giovani è di uti- lità e può garantire la sostanziale conservazione del branco e dei lupi in una regione. L’ucci- sione dei giovani lupi da un branco e in prossimità di un gregge o di una mandria protetta comporta un aumento dell’efficacia della misura adottata, poiché incentiva il timore nei lupi ancora vivi. La disposizione secondo cui può essere abbattuta al massimo la metà dei gio- vani lupi consente di garantire in linea di principio la sopravvivenza del branco e quindi an- che la popolazione di lupi in una regione. Capoverso 2: il Cantone deve limitare l’autorizzazione per la regolazione all’areale abituale di attività del branco e nel tempo al periodo di regolazione (secondo l’art. 7a cpv. 1 lett. b LCP) successivo alla riproduzione. Laddove necessario, i Cantoni devono concordare fra di loro eventuali progetti di regolazione. Capoverso 3: la disposizione di questo capoverso intende evitare per ragioni intrinseche alla protezione delle specie l’eccessiva regolazione di un branco di lupi. A tale scopo i singoli lupi abbattuti dalle autorità e i lupi cacciati di frodo nell’areale abituale di attività di un branco ven- gono conteggiati rispetto al numero di animali giovani che possono essere abbattuti. Di con- seguenza, si riduce il numero massimo di lupi che possono essere ancora abbattuti. I lupi abbattuti vengono contati nel periodo di tempo, che raggiunge al più presto un anno prima della concessione dell’autorizzazione e fino al completamento della regolazione. Capoverso 4: La protezione delle greggi e la sua promozione da parte della Confederazione è disciplinata nel dettaglio da diversi articoli (art. 10°, 10b, 10 c OPC). L’adozione di misure di protezione del bestiame è fondamentalmente un compito che gli agricoltori adottano su base volontaria. Prima di regolare un branco di lupi, i Cantoni devono informare sulle misure di protezione delle greggi tutte le aziende agricole presenti nell’areale abituale di attività di un branco e, su richiesta, fornire consulenza alle aziende minacciate. Tuttavia, non sussiste al- cun obbligo secondo cui tutti gli agricoltori nell’areale del lupo devono aver effettivamente at- tuato misure protezione del bestiame ragionevoli (art. 10h cpv. 1) affinché il Cantone possa regolare il branco. Come già illustrato, ciò contradirebbe il principio della protezione volonta- ria del bestiame e darebbe al singolo agricoltore un diritto di veto alle misure di regolazione previste dal Cantone. Capoverso 5: Quanto il Cantone intende chiedere la regolazione di un branco di lupi, in se- guito alla predazione eccessiva di artiodattili selvatici da parte dei lupi è tenuto a dimostrare che, a suo giudizio, nell’areale abituale di attività del branco non sussiste un danno insosteni- bile causato dagli artiodattili selvatici alla rinnovazione naturale del bosco (cfr. art. 4 cpv. 3 lett. b numero 4). Un tale danno sussiste quando la situazione della rinnovazione naturale 22

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rende necessaria l’elaborazione di un piano di prevenzione dei danni da selvaggina (art. 31 OFo). Capoverso 6: Questo capoverso regola un aspetto centrale della nuova gestione del lupo nel nostro paesaggio rurale secondo la revisione della legge sulla caccia. La regolazione preventiva dei lupi ha un duplice obiettivo: (a) rallentare lo sviluppo degli effettivi e (b) con- trollare il comportamento degli altri lupi del branco. Un obiettivo importante degli abbattimenti di regolazione è costituito dal mantenimento o dal rafforzamento del timore naturale dei lupi del branco verso l’uomo e la sua infrastruttura. Per questo motivo, gli abbattimenti di regola- zione dei giovani lupi devono avvenire nel branco e, se possibile, in prossimità di insedia- menti umani o vicino a mandrie di animali da reddito in pericolo. Il lupo come «animale che impara» deve evitare le persone e le loro strutture e quindi anche apprendere a rispettare le misure di protezione del bestiame. La questione dell’efficacia a lungo termine delle misure di protezione del bestiame finanziate a livello federale sarà strettamente legata alla questione del timore a lungo termine dei lupi. Il Consiglio federale è del parere che ciò richiede la com- binazione di (a) efficaci misure di protezione del bestiame con (b) abbattimenti di dissuasione mirati. Per consentire questo effetto di apprendimento, tuttavia, è molto importante che ven- gano cacciati dal branco solo animali giovani (cfr. cpv. 1). Occorre ora spiegare la differenza tra la nozione di regolazione (secondo l’art. 4b) e quella di abbattimento di singoli lupi (se- condo l’art. 9b): se la regolazione tenta ex ante di gestire il comportamento futuro dei lupi che sopravvivono (influenzare) affinché non apprendano comportamenti problematici dal punto di vista dell’uomo, l’abbattimento di singoli lupi serve ex post a rimuovere dal branco i lupi che hanno appreso tale comportamento, per impedire che lo perfezionino o lo trasmet- tano ad altri lupi. Per tale motivo sia la regolazione dei lupi che l’abbattimento individuale dei lupi servono a garantire che a lungo termine non si stabiliscano tra i lupi in Svizzera modelli di comportamento che l’uomo considera indesiderati.

Art. 4c Regolazione dei cigni reali

La regolazione dei cigni reali avviene attraverso interventi nei nidi o nelle covate. Se queste misure non sono sufficienti, i Cantoni possono autorizzare abbattimenti.

Il Parlamento nel dibattito sulla legge sulla caccia non ha designato il cigno reale come spe- cie regolabile ma ha assegnato questo compito al Consiglio federale nell’ambito di una mo- zione accolta (15.3534). Il Consiglio federale esegue il compito assegnatogli e sottopone a consultazione la possibilità di regolare la specie. Occorre tuttavia sottolineare che la legge sulla caccia già ne prevedeva la regolazione da parte dei Cantoni, nel caso in cui causassero notevoli danni (art. 12 cpv. 4 LCP). Già sussistono quindi esperienze con la regolazione degli effettivi del cigno reale. Sulla base di tali disposizioni sono in linea di principio possibili mi- sure alle covate o al nido, come per esempio bucare le uova, impedendone lo sviluppo. Te- nuto conto della longevità del cigno reale, l’effetto regolativo si manifesterà soltanto a medio termine, ovvero dopo alcuni anni. Nel caso in cui si voglia avere un effetto regolativo imme- diato (ad es. per garantire la sicurezza di volo negli aeroporti), possono essere autorizzati abbattimenti. L’eventuale necessità di adottare misure più blande da parte dei Cantoni è già stata illustrata all’articolo 4. Un aspetto importante in quest’ambito è costituito in particolare dalla loro attuazione del divieto generale di cibare gli animali (art. 8ter OCP). L’esperienza insegna che soprattutto i conflitti nel settore agricolo sono molto spesso provocati da concen- trazioni locali di cigni reali fortemente incentivate dal cibo loro dato sul posto.

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Art. 4d Aiuti finanziari per i Cantoni 1 L’importo degli aiuti finanziari per la sorveglianza e l’esecuzione di misure per la gestione di stambecchi, lupi e cigni reali è concordato tra l’UFAM e i Cantoni interessati. È calcolato: a. nel caso degli stambecchi, a seconda del numero di colonie nonché del numero di animali per ogni colonia di oltre un anno di età; b. nel caso dei lupi, a seconda del numero di branchi; c. nel caso dei cigni reali, a seconda del numero di coppie nidificatrici. 2 L’importo annuo della Confederazione ammonta: d. per gli stambecchi al massimo: 3 000 franchi di contributo di base per colonia nonché 1 500 franchi aggiuntivi per cento stambecchi che vivono in questa colonia e che hanno più di un anno di età; e. per i lupi al massimo: 50 000 franchi per branco; f. per i cigni reali al massimo: 10 000 franchi per 20-100 coppie nidificatrici, 20 000 franchi per 101-200 coppie nidificatrici nonché 30 000 franchi per oltre 200 coppie nidificatrici per Cantone.

La maggior parte (ca. il 90%) delle specie selvatiche presenti in Svizzera soggette alle dispo- sizioni della legge sulla caccia sono protette (art. 2 LCP, in combinato disposto con l’art. 5 e l’art. 7 cpv. 1 LCP). Solo poche di queste numerose specie protette causano conflitti che ri- chiedono interventi. Vi sono tuttavia singole specie protette che causano un grande onere alle autorità venatorie competenti nei Cantoni ai confini tra popolazione, insediamento, na- tura e fauna selvatica. L’aumento di tale onere è correlato a quello degli effettivi di tali specie. Poiché l’esecuzione della legge sulla caccia è di responsabilità dei Cantoni (art. 25 cpv. 1 LCP). La Confederazione concede ora ai Cantoni aiuti finanziari globali sulla base di accordi programmatici per la sorveglianza e l’attuazione di misure per la gestione delle specie selva- tiche di cui all’articolo 7a capoverso 1 LCP. Secondo il presente articolo, l’UFAM amplierà l’accordo programmatico esistente sulle aree federali di protezione della fauna selvatica con gli aiuti finanziari secondo l’ordinanza sulla caccia (art. 4d OCP), ordinanza sulle aree di pro- tezione della fauna selvatica (art. 15a OAPFS ) e l’ ordinanza sulle riserve d’importanza in- ternazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (art. 15a ORUAM) e negozierà con i Cantoni. Capoverso 1: per garantire il calcolo obiettivo degli aiuti finanziari, è necessario stabilire dei parametri specifici per specie. Per il calcolo dell’importo dell’aiuto finanziario per Cantone si prende sempre come base l’ultimo rilevamento a livello nazionale in relazione all’anno delle trattative. Se durante il periodo di un accordo programmatico vengono formati nuovi branchi di lupi, gli aiuti finanziari saranno pagati con decisione individuale per ogni anno in corso. Il capoverso 2 stabilisce i contributi finanziari massimi possibili della Confederazione ai Can- toni per le specie di cui al capoverso 1. Secondo un calcolo approssimativo, la Confedera- zione riceve attualmente dai Cantoni aiuti finanziari per circa 1 milione di franchi. L’importo è costituito approssimativamente dalle seguenti somme: lettera a: con le attuali 41 colonie di stambecchi, un effettivo di circa 18 500 animali e i contributi fissi, i costi annuali per gli stam- becchi ammontano a circa 400 000 franchi. Lettera b: con il lupo, con gli attuali 8 branchi e il contributo fisso, ciò comporta costi di circa 400 000 franchi all’anno. Lettera c: con il cigno reale, l’attuale effettivo di circa 600-700 coppie nidificatrici, la loro distribuzione tra i Cantoni e i contributi fissi comportano costi annuali di 200 000 franchi scarsi.

Art. 4ter Abrogato

Con il trasferimento della regolazione alle zone di tranquillità della selvaggina nell’articolo 4e, l’attuale articolo 4ter può essere abrogato.

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Art. 4e Zone di tranquillità per la selvaggina 1 Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ri-

creative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utiliz- zabili al loro interno. 2 Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le aree di protezione della fauna sel-

vatica e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri. 3 L’UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. So-

stiene i Cantoni per fornire informazioni alla popolazione in merito a tali zone. 4 L’Ufficio federale di topografia segnala nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno.

L’attuale articolo 4ter OCP è stato rinumerato come articolo 4e OCP. In primo luogo, il titolo è stato abbreviato. I capoversi 1-3 sono ripresi senza modifiche dall’ordinanza in vigore e l’unica modifica consiste nel sostituire il verbo «...definisce...» con «...segnala...» nel capo- verso 4. Ciò chiarisce che l’Ufficio federale di topografia non esclude le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili. Questa competenza appartiene piuttosto ai Cantoni, come confermato anche dalla sentenza del 18 gennaio 2018 del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna (100.2017.154U). La Confederazione, da parte sua, si fa carico delle deci- sioni dei Cantoni e segnala le zone di tranquillità per la selvaggina delimitate dai Cantoni e i percorsi autorizzati nei prodotti che coprono tutta la Svizzera, come le carte nazionali temati- che dedicate agli sport sulla neve (o la collezione di dati corrispondente) o nelle presenta- zioni dei portali Internet sotto la sovranità della Confederazione.

Art. 6 cpv. 1 e 2 1 L’autorizzazione di tenere in cattività o curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l’acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e sulla conservazione delle specie. Chi si occupa di animali selvatici per una breve durata per salvarli da un pericolo non ha bisogno di un’autorizzazione di detenzione, a condizione che gli animali selvatici siano messi in libertà immediatamente sul luogo di rinvenimento. 2 L’autorizzazione di prodigare cure ad animali ammalati, feriti oppure orfani è accordata solamente a persone competenti che prodigano le cure in un’installazione adeguata (stazione di cura). I veterinari che sottopongono gli animali che ne hanno un bisogno provato a un primo trattamento non necessitano di autorizzazioni, purché dopo gli animali selvatici siano affidati a una stazione di cura oppure siano messi in libertà sul luogo di rinvenimento.

L’attuale disciplinamento in materia di cura e tenuta in cattività degli animali protetti deve es- sere rivisto sotto il seguente aspetto. Capoverso 1: in questo capoverso il primo periodo è stato ripreso senza modifiche rispetto all’attuale ordinanza. Tuttavia, è stato aggiunto una secondo periodo in cui si afferma che la manipolazione per un periodo breve di animali selvatici allo scopo di salvarli da un pericolo imminente (p. es. da una macchina) non corrisponde alla loro tenuta in cattività e non ri- chiede quindi un’autorizzazione. Tuttavia, ciò vale solo se gli animali non vengono rimossi dal sito dopo essere stati maneggiati, ma vengono liberati immediatamente sul luogo di rin- venimento, ma fuori dalla zona di pericolo, dopo essere stati salvati. Capoverso 2: dal punto di vista materiale, le disposizioni del primo periodo corrispondono all’attuale articolo dell’ordinanza, ma sono state riordinate dal punto di vista linguistico. Il ter- mine «esperto» è stato sostituito dal termine «persona competente», dato che non esiste al- cun certificato di qualifica secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 192 OPAn) che autorizzi a gestire una stazione di cura. Una persona è competente se è qualificata per questo compito, il che dà alle autorità un ulteriore margine di manovra. una disposizione che 25

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concede alle autorità un notevole margine. Il passaggio in cui si afferma che l’autorizzazione deve essere limitata nel tempo è stato cancellato. Ciò non è necessario perché è in linea con la prassi attuale in materia di autorizzazioni. È stato aggiunto un secondo periodo sulle cure veterinarie di emergenza per gli animali selvatici feriti. Sempre più spesso, gli animali selva- tici trovati nella natura da privati e bisognosi di cure vengono consegnati a veterinari liberi professionisti. Questi veterinari si trovano di fronte a un dilemma: la cura veterinaria degli animali richiede un’autorizzazione cantonale, difficile da ottenere nel tempo a disposizione, mentre il rifiuto di un animale ferito porterebbe il veterinario in un conflitto etico. Per questo motivo, i veterinari curano spesso, comprensibilmente, gli animali feriti senza autorizzazione. La presente aggiunta al capoverso garantisce che i veterinari indipendenti siano legalmente autorizzati a fornire un primo trattamento per tali animali anche senza autorizzazione, se gli animali vengono successivamente consegnati a una stazione di cura riconosciuta o liberati sul luogo di rinvenimento. La scelta dei termini «primo trattamento» e «dopo» chiarisce che non deve essere una cura permanente. D’altro canto, il veterinario dovrebbe essere in grado di superare un fine settimana o una settimana di ferie se non è disponibile un’istituzione competente in quel momento.

Art. 6bis cpv. 2 e 3 2 I rapaci per falconeria possono essere tenuti in cattività: a. in parchi con parte anteriore aperta; b. sui trolley; c. legati con la pastoia per breve tempo durante il trasporto, l’addestramento dei piccoli, l’addestramento al volo e l’eser- cizio della caccia; la durata dell’uso della pastoia deve essere documentata.

3 Abrogato

Il disciplinamento relativo alla tenuta di rapaci in cattività per falconeria corrisponde in linea di principio all’attuale ordinanza ed è stato spiegato in occasione della sua introduzione. Alcuni termini saranno definiti meglio. In linea di principio, va osservato che le attuali disposizioni in materia di rapaci in cattività per falconeria si applicano solo ai falconi che vengono utilizzati nel contesto della caccia con il falcone o per evitare i danni causati dalla selvaggina confor- memente alla legge sulla caccia. Tuttavia, questa disposizione non riguarda il disciplina- mento della tenuta in cattività di rapaci per spettacoli di volo. A questo proposito, si noti il cor- rispondente adeguamento dell’ordinanza sulla protezione degli animali nel contesto della presente modifica d’ordinanza (allegato 2 tabella 2, disposizioni particolari, punto 13). Per quanto riguarda le modifiche dell’ordinanza sulla caccia nel dettaglio, va osservato che i re- quisiti per la falconeria descritti qui di seguito sono stati elaborati dall’UFAM in un workshop con esperti dei settori della biologia dei rapaci, della medicina veterinaria per i rapaci e della protezione veterinaria degli animali. Questi sono descritti in maniera concreta nell’aiuto all’esecuzione concernente la tenuta in cattività di rapaci per falconeria per la caccia con il falcone (secondo art. 6bis cpv. 4 OCP). Capoverso 2: alla lettera a il termine «voliera per la muta» è stato sostituito con «parte an- teriore aperta». I requisiti strutturali sono identici, ma il termine descrive meglio il fatto che questa forma di detenzione non dovrebbe basarsi esclusivamente sul periodo di muta degli uccelli, ma dovrebbe servire allo scopo di detenzione durante tutto l’anno se al rapace viene concesso di volare liberamente in maniera regolare e adeguata alle sue esigenze (cpv. 1 lett. c). Lo stesso vale per la detenzione sul trolley di cui alla lettera b. Anche questa forma di de- tenzione è consentita tutto l’anno se ai rapaci è concesso di volare liberamente e se per- mette al rapace di volare in maniera limitata senza alcun rischio di ferimento per il rapace se è spaventato dalla griglia della sua voliera. Il trolley non rappresenta un vero e proprio uso della pastoia, in quanto il rapace può sempre volare e avvicinarsi e cercare i suoi luoghi pre- feriti (bagno di sabbia, bagno d’acqua, ciotola per il cibo, copertura, ecc.). La lettera c de-

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scrive l’uso della pastoia vero e proprio, riprendendo questa disposizione dall’attuale ordi- nanza. Con la pastoia l’uccello non può volare, pertanto occorre limitarne al massimo il tempo d’impiego. Si ricorre a questo metodo soprattutto durante il trasporto dell’uccello o du- rante le pause dell’addestramento al volo o della caccia. In futuro invece l’obbligo del falco- niere di documentare l’uso della pastoia dei suoi falconi sarà ripreso dall’attuale capoverso 3 e figurerà come secondo periodo. L’attuale capoverso 3 può essere stralciato dato che il suo contenuto è stato trasferito nel capoverso 2 lettera c.

Art. 7 cpv. 1 1 È vietato offrire e trasferire animali vivi di specie protette. Sono eccettuati gli animali selvatici: a. nati in cattività per i quali esiste un attestato di allevamento oppure che sono adeguatamente contrassegnati; b. catturati a scopo di trasferimento

L’articolo 7 riguarda in linea di principio il «divieto di commercio» di animali di specie protette. Capoverso 1: nel primo periodo, il verbo «vendere» è stato sostituito con «trasferire», al fine di chiarire che ogni forma di cambio di proprietà è da considerarsi vietata, vale a dire ven- dere, regalare o prestare, ecc. Finora, l’ultima parte del periodo riportava come eccezione il commercio di selvaggina protetta («gli stambecchi catturati giusta l’articolo 4 capoverso 4»). Tuttavia, siccome l’ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES) a cui allude questo rinvio sarà abrogata nell’ambito della presente modifica d’ordinanza (cfr. modi- fica di altri atti normativi), questa parte del periodo deve essere stralciata. Al suo posto va aggiunta un’eccezione al divieto di commercio per la selvaggina di cui si può dimostrare che è nata in cattività, per esempio in uno zoo, conformemente alla lettera a o catturata secondo la lettera b durante i progetti di trasferimento di cui all’articolo 8». Questa nuova disposizione comprende non solo gli stambecchi, ma anche altri animali protetti come ad esempio la lince, che dipende anche da progetti di trasferimento per migliorare la sua distribuzione e garantire la sicurezza degli effettivi. Tali progetti di trasferimento devono essere chiaramente intesi come progetti organizzati dalle autorità.

Art. 8 cpv. 1 primo periodo, cpv. 2-4 1 Con l’approvazione dei Cantoni interessati, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle co- municazioni (Dipartimento) può autorizzare la messa in libertà di animali di specie che in passato appartenevano alla diver- sità delle specie indigene, ma oggi scomparse dalla Svizzera. 2 Con l’approvazione dei Cantoni, l’UFAM può autorizzare che siano messi in libertà animali di specie protette già esistenti in Svizzera e il cui effettivo locale o la cui diversità genetica sono minacciati. Nel caso in cui la messa in libertà avvenga per migliorare la diversità genetica, l’UFAM può inoltre consentire ai Cantoni di ridurre in misura adeguata l’effettivo locale di animali protetti, se necessario affinché la messa in libertà abbia esito positivo. 3 L’UFAM può coordinare misure con l’estero secondo il capoverso 2. 4 Gli animali messi in libertà devono essere marcati.

Questo articolo regola in linea di principio la messa in libertà di animali selvatici indigeni pro- tetti allo scopo di stabilire o rafforzare il loro effettivo. Capoverso 1: questo periodo menziona per la prima volta nell’ordinanza il termine diparti- mento, motivo per cui occorre esplicitare che si tratta del DATEC. Capoverso 2: questo capoverso è modificato per prevedere la possibilità di introdurre la possibilità di mettere in libertà gli animali al fine di migliorare la diversità genetica di un effet- tivo e di proteggerla dagli effetti negativi della consanguineità. Ciò può avvenire mettendo in libertà animali della stessa specie ma provenienti da un effettivo non imparentato, genetica- mente diverso dagli animali dell’effettivo in pericolo. L’impoverimento genetico di un effettivo si verifica quando l’effettivo interessato è stato costituito da pochi animali fondatori o quando 27

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solo pochi animali partecipano alla riproduzione. In seguito allo sviluppo di nuovi metodi scientifici l’impoverimento genetico è sempre più facile da identificare. Anche se gli animali di una popolazione del genere non dovrebbero ancora mostrare effetti esterni negativi della consanguineità, gli effettivi di piccole dimensioni e isolati sono ancora altamente minacciati e la loro sopravvivenza a lungo termine è estremamente incerta, per esempio se nessuno degli animali è resistente a una determinata malattia. Tuttavia, occorre pianificare attentamente un’eventuale messa in libertà per migliorare il patrimonio genetico di un effettivo. Questa co- stosa misura potrebbe fallire se, per esempio, gli animali da mettere in libertà non trovano uno spazio vitale nell’area dell’effettivo da potenziare e migrano verso zone non popolate o sono inibiti nell’attività riproduttiva o addirittura uccisi dagli animali presenti. Per migliorare le possibilità di successo del miglioramento genetico, in alcuni casi può essere necessario ri- muovere un numero adeguato di animali dall’effettivo in pericolo, in modo tale che gli animali da liberare possano effettivamente trovare un posto dove vivere e, se possibile, riprodursi con successo all’interno dell’areale abituale dell’effettivo. Questa misura ha il fine ultimo di permettere agli animali di riprodursi proficuamente. La creazione di un «buco» del genere nel patrimonio da potenziare può essere particolarmente utile per gli animali selva-ici territoriali (p. es. castori, linci), mentre difficilmente serve per le specie che vivono in gruppi sociali più grandi e anonimi (p. es. stambecchi). Per questo motivo, l’UFAM può autorizzare i Cantoni a ridurre l’effettivo locale in «misura adeguata» in casi giustificati. Diventa dunque possibile ri- muovere alcuni animali in numero maggiore rispetto a quelli messi in libertà. Questo rapporto a favore degli animali geneticamente nuovi si giustifica non solo con lo spazio da creare nell’effettivo, ma anche con il fatto che questi animali hanno un patrimonio genetico più ricco per l’effettivo in pericolo rispetto a quelli da rimuovere. Se possibile, l’UFAM farà in modo che la selvaggina catturata secondo questa disposizione possa a sua volta essere trasferita per aumentare il valore del patrimonio genetico di altri effettivi. Solo se ciò non fosse possibile si considererebbe l’eventualità di sopprimerli. In ogni caso, l’UFAM dirige le azioni di trasferi- mento in programma per gli animali protetti. Il capoverso 3 stabilisce ora che l’UFAM può coordinare con l’estero le relative misure di reinsediamento per la costituzione o il risanamento genetico degli effettivi. Attualmente, gli stambecchi e le linci protetti vengono scambiate a livello internazionale nell’ambito di tali pro- getti. Il capoverso 4 riprende dall’attuale ordinanza l’obbligo di marcare gli animali messi in libertà. Tuttavia, l’obbligo di notifica di questi animali è stato stralciato. Ciò può essere regolato nell’ambito dell’autorizzazione o non è necessario, poiché gli animali vengono comunque tra- sferiti o messi in libertà nell’ambito di programmi federali.

Art. 8bis cpv. 1 e 5 1 Non possono essere messi in libertà animali selvatici che non appartengono alla diversità delle specie indigene nonché animali domestici e da reddito. 5 I Cantoni prendono provvedimenti affinché gli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico e che minacciano la diversità delle specie siano allontanati nella misura del possibile. Per quanto necessario, l’UFAM coordina le misure.

L’articolo 8bis disciplina la gestione di animali non indigeni allo scopo di proteggere le specie. Le specie non indigene invasive rappresentano una grande sfida internazionale per la prote- zione delle specie e possono anche rappresentare una notevole minaccia per la biodiversità nel nostro Paese. Sono quindi necessarie norme severe per consentire un intervento pre- coce. L’articolo è in gran parte in linea con il diritto vigente. Gli animali non indigeni sono quelle specie che non hanno mai vissuto in Europa centrale e che sono state abbandonate in tempi moderni a causa dell’attività umana (p. es. procione, cane procione, muflone, cervo sika ecc.), ma non quelle specie che espandono naturalmente il loro territorio e quindi rag- giungono e colonizzano il nostro Paese (p. es. tortora dal collare, sciacallo d’oro ecc.). Suc- cessivamente saranno discusse solo le modifiche di questo articolo.

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Capoverso 1: la nuova versione di questo capoverso chiarisce che in Svizzera possono essere messi in libertà solo animali appartenenti alla diversità delle specie indigene. D’altra parte, è vietato mettere in libertà sia gli animali selvatici non indigeni che i nuovi animali domestici e da reddito. Questo per evitare al massimo che questi animali si spostino (entrino in competizione), si nutrano (predino) o si infiltrino geneticamente (si ibridino) nella nostra fauna selvatica indigena, soprattutto attraverso l’incrocio. Questo divieto di messa in libertà di selvaggina non indigena si riferisce in linea di principio agli animali dei gruppi di specie conformemente all’ambito di applica- zione della legge sulla caccia. Nel caso dei roditori, potrebbe avere senso limitare secondo l’ordi- nanza sulla caccia il divieto di messa in libertà di roditori di dimensioni approssimativamente pari o superiori a quelle degli scoiattoli. Capoverso 2: se gli animali non indigeni di cui al capoverso 1 si presentano nella nostra natura nonostante il divieto di messa in libertà, i Cantoni sono ora sostanzialmente tenuti a rimuoverli se possibile. Ciò è particolarmente vero se si può presumere che gli animali non indigeni possano mettere in pericolo la diversità delle specie indigene svizzere. Questa formulazione applica il principio di precauzione secondo cui si devono prevenire i problemi. Nel caso delle cosiddette specie invasive (ossia specie non indigene che minacciano di diffondersi particolarmente rapida- mente nel nostro Paese o che possono trasmettere malattie pericolose alla nostra selvaggina), l’UFAM può coordinare le misure necessarie su base intercantonale. Un esempio di tale coordi- namento federale sarebbe il controllo dello scoiattolo grigio nordamericano, se dovesse migrare dal Nord Italia alla Svizzera. Allo stato attuale delle conoscenze lo scoiattolo grigio si corre il peri- colo di spostare il nostro scoiattolo indigeno, che potrebbe addirittura estinguersi.

Art. 8ter Alimentazione della selvaggina È vietato alimentare la selvaggina; fanno eccezione gli uccelli canori. I Cantoni possono prevedere ulteriori eccezioni in casi giustificati.

Nutrire gli animali selvatici è di solito inutile e i nostri animali selvatici possono sopravvivere nel nostro spazio vitale stagionale senza che li si nutri perché vi si sono adattati. Questo a condizione che gli animali selvatici possano mangiare le riserve di cui hanno bisogno per l’inverno nel loro habitat naturale durante l’estate, che gli animali abbiano una popolazione adattata allo spazio vi- tale naturale e che possano risparmiare abbastanza energia durante l’inverno e non siano co- stantemente disturbati dall’uomo. L’alimentazione artificiale, invece, crea di solito numerosi pro- blemi. Danni causati dalla selvaggina: l’alimentazione di artiodattili selvatici (ad es. cervi rossi) provoca spesso elevati danni alla rigenerazione dei boschi. Epizoozie: la concentrazione di ani- mali selvatici nei punti di alimentazione per la selvaggina aumenta il rischio di diffusione di malat- tie animali o parassiti (p. es. peste suina classica, tubercolosi). Crescita indesiderata delle popo- lazioni: l’alimentazione può causare il trasferimento e lo spostamento di altre specie animali (p. es. cigni reali rispetto a specie autoctone di uccelli acquatici) da parte degli effettivi di animali nu- triti. Inoltre, altre specie sono spesso alimentate involontariamente, un fatto che a sua volta causa problemi (p.es. aumento dei tassi dovuto all’alimentazione dei cinghiali, con conseguenti danni all’agricoltura). L’alimentazione degli animali selvatici dovrebbe essere pertanto vietata in linea di principio, fatta eccezione per gli uccelli canori. Anche l’alimentazione degli uccelli canori non è in genere necessaria ma, secondo le conoscenze attuali, se si rispettano alcune regole non risulta neppure dannosa. Il fatto che l’alimentazione degli uccelli canori dia piacere a molte persone e permetta il contatto con la natura anche all’interno dei villaggi e delle città è benvenuto dal punto di vista della protezione della natura. In casi giustificati, i Cantoni possono prevedere ulteriori eccezioni o autorizzare un’alimentazione specifica mirata, per esempio l’alimenta- zione degli uccelli acquatici su un’affollata passeggiata lacustre nell’area urbana, l’alimenta- zione d’emergenza degli ungulati selvatici o dei rapaci per falconeria in inverni estremi o l’ali- mentazione dissuasiva per mantenere i cinghiali in una determinata area boschiva nell’in- tento di proteggere le colture agricole. Tuttavia, tale alimentazione autorizzata in via eccezio- nale deve avvenire sotto la sorveglianza dei Cantoni. Distinzione tra l’alimentazione e l’alimentazione usata come esca per attirare gli animali: l’ali- mentazione degli animali selvatici (art. 8ter) va distinta dall’alimentazione usata come esca 29

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per attirare gli animali a scopo di caccia (art. 2 cpv. 1 lett. l). Mentre l’alimentazione è caratte- rizzata dall’applicazione di notevoli quantità di cibo di cui gli animali nell’area di influenza dell’alimentazione possono nutrirsi almeno parzialmente, l’alimentazione usata come esca per attirare gli animali (postazioni per attirare la selvaggina in un determinato luogo mettendo a disposizione del cibo, siti di foraggiamento d’adescamento) è caratterizzata dall’applica- zione di pochissimo cibo, che viene applicato solo durante la stagione di caccia. Lo scopo è di attirare gli animali selvatici da cacciare, ma non di nutrirli. Per questo motivo, le postazioni per attirare la selvaggina in un determinato luogo utilizzando il cibo come esca e i siti di fo- raggiamento d’adescamento non sono coperti dal divieto in questo articolo, fintanto che viene effettivamente utilizzato solo pochissimo cibo per attirare gli animali (a titolo indicativo, si tratta di 100 g di mais per ogni postazione per cinghiali al giorno). Va notato, tuttavia, che nella zona in cui vagano i grandi carnivori, attirare selvaggina con esche è generalmente proibito (art. 2 cpv. 1 lett. l), in quanto deve essere evitato in ogni cir- costanza che i lupi o gli orsi si abituino all’uomo o vengano attirati nei loro insediamenti.

Art. 9 cpv. 2 secondo periodo 2 ... A tal fine tengono conto della protezione delle madri con cuccioli da esse dipendenti.

Per migliorare la protezione degli animali quando si abbatte la selvaggina nell’ambito dell’au- todifesa da parte dei proprietari di immobili e agricoltori, nell’articolo 9 capoverso 2 viene ag- giunta una seconda frase, secondo cui i Cantoni, nel disciplinare l’autodifesa, devono garan- tire, per quanto possibile, che non vengano catturate o uccise madri dominanti (secondo l’art. 7 cpv. 4 LCP). In questo modo si vuole evitare che i giovani animali dipendenti siano abban- donati, per poi essere condannati a morire di fame lentamente. Ciò è necessario perché l’au- todifesa è generalmente autorizzata tutto l’anno e, a differenza della caccia, può quindi avve- nire anche durante il periodo di protezione (cioè il periodo riproduttivo) degli animali selvatici. In questo modo è molto facile che i genitori dominanti siano abbattuti nell’ambito dell’autodi- fesa. Un caso particolarmente frequente è quello delle volpi abbattute in primavera nell’am- bito dell’autodifesa (p. es. a causa di danni ai polli). Le volpi che causano danni del genere sono molto spesso volpi che si prendono cura e allattano dei cuccioli. La loro morte porta a cuccioli affamati e va evitata. Se dovesse essere necessario uccidere una volpe con cuccioli ancora dipendenti, bisogna assicurarsi di allontanare prima i cuccioli di volpe.

Art. 9bis Abrogato

L’articolo 9bis disciplinava finora le misure autorizzate contro i lupi che causano danni. Questo articolo può essere abrogato poiché questa fattispecie sarà disciplinata negli arti- coli 9a e 9b.

Art. 9a Misure individuali contro animali protetti 1 L’UFAM deve essere sentito in anticipo in merito alle misure individuali di cui all’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia contro linci, lupi, orsi o sciacalli dorati (grandi predatori) nonché contro castori, lontre e aquile reali. 2 Si tratta di un disturbo comportamentale degli animali selvatici di cui all’articolo 12 della legge sulla caccia se un animale selvatico che vive all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti non si mostra timoroso nei confronti dell’uomo:

Questo nuovo articolo definisce i principi per l’adozione di misure individuali contro singoli animali di specie selvatiche protette. Questo articolo va inteso in combinazione con le dispo- sizioni sulle misure individuali contro particolari specie protette (lupi secondo l’art. 9b, castori secondo l’art. 9c). Occorre operare una distinzione tra misure individuali e regolazione. Seb- bene siano entrambe misure ufficiali contro le specie protette, nel diritto sono disciplinate in modo diverso. È quindi importante sapere quando un provvedimento ufficiale deve essere 30

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approvata come misura individuale e quando come regolazione. Come criterio di distinzione si usa la cosiddetta «soglia del 10 per cento»: nell’ambito delle misure individuale, ogni anno può essere prelevato un massimo del 10 per cento dell’effettivo locale, mentre in caso di re- golazione è consentito superare il 10 per cento dell’effettivo. Questo criterio corrisponde all’attuale prassi dell’UFAM ed è stato confermato anche dal Tribunale federale (DTF 136 II 101, c. 5.5). Questa soglia ha senso perché tutte le nostre specie selvatiche indigene hanno un tasso di crescita annuale superiore al 10 per cento. È quindi possibile garantire che non si cerchi una regolazione nascosta tramite misure individuali. È logico che l’effettivo locale di animali prevalentemente stanziali e poco mobili (p. es. i castori) sia da intendersi su scala più ridotta rispetto a quella di specie molto mobili (p. es. i lupi). Capoverso 1: la legge sulla caccia stabilisce che le misure individuali sono in linea di princi- pio ordinate dai Cantoni (art. 12 cpv. 2 LCP). Secondo l’attuale ordinanza, la procedura uffi- ciale per le singole misure per le specie animali protette è disciplinata in modo molto diverso: secondo il diritto vigente, le disposizioni contro singoli castori, lontre e aquile reali devono es- sere emanate dalla Confederazione (art. 12 cpv. 2bis LCP in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 5 OCP) e nel caso di disposizioni cantonali contro singoli orsi o linci, i Cantoni devono prima consultare l’UFAM (art. 10bis lett. f OCP), ma non nel caso di disposizioni cantonali contro singoli lupi; inoltre, l’ordinanza sulla caccia non specifica affatto in modo più detta- gliato come adottare misure contro singoli sciacalli dorati. Questa eterogeneità procedurale sarà disciplinata in maniera uniforme come segue: deci- sioni di abbattimenti singoli: i Cantoni disporranno l’abbattimento di singoli esemplari di lupo, orso, lince, sciacallo dorato, castoro, lontra e aquila reale. Una scelta inevitabile perché solo i Cantoni conoscono le condizioni territoriali e i problemi che rendono necessarie misure individuali. Consultazione dell’UFAM: i Cantoni dovranno consultare preventivamente l’UFAM su tutte le decisioni cantonali contro singoli lupi, orsi, linci, sciacalli dorati, castori, lontre e aquile reali. La base di questo obbligo di consultazione deriva dall’articolo 12 capo- verso 2bis LCP. Secondo questo articolo, il Consiglio federale può designare le specie animali protette per le quali l’UFAM ordina le misure secondo il capoverso 2. Ciò consente al Consi- glio federale, a maiore ad minus, d’introdurre in generale questo obbligo di consultazione nel caso di animali protetti e dunque in futuro nuovamente anche nel caso dei lupi. In altre pa- role, se il Consiglio federale può stabilire di ordinare misure individuali per determinati ani- mali protetti, può anche introdurre solamente un obbligo di consultazione per i Cantoni. La consultazione è in linea con la prassi usuale di collaborazione tra Confederazione e Cantoni nell’esecuzione del diritto ambientale. Capoverso 2: il Parlamento ha aggiunto il reato di «disturbo comportamentale» all’attuale articolo 12 capoverso 2 LCP, che si applica in linea di principio a tutti gli animali protetti e cacciabili. Dopo di che, sono ora possibili misure individuali contro gli animali selvatici che mostrano disturbi comportali. Come giustificazione, il Parlamento ha citato la necessità di po- ter uccidere i lupi, che compaiono nei villaggi in pieno giorno e si comportano in modo inu- suale oppure i grandi predatori ammalati. L’ultimo punto è obsoleto, poiché i guardacaccia e i badatori possono abbatte animali selvatici feriti e ammalati direttamente e in qualsiasi mo- mento (art. 8 LCP). In questo punto, il concetto di disturbo comportamentale può quindi es- sere definito in modo restrittivo. Un disturbo comportamentale è presente se un animale sel- vatico perde il suo naturale e innato timore nei confronti dell’uomo, dei suoi insediamenti e delle sue infrastrutture. Anche se questo minor timore non rappresenta in sé un pericolo con- creto per l’uomo, si supera tuttavia un confine in cui non si può escludere un potenziale peri- colo in un secondo tempo. Per esempio, il comportamento esplorativo e rivolto all’uomo dei lupi è problematico, anche se non è direttamente aggressivo nei confronti dell’uomo. Il supe- ramento del timore nei confronti delle persone è per lo più graduale sia nei lupi che negli orsi, e può aggravarsi solo in una fase avanzata. Per questo motivo, un intervento dovuto a un di- sturbo comportamentale dovrebbe essere possibile anche se non si può osservare alcuna evidente aggressività nei confronti dell’uomo. Anche l’allontanamento di animali selvatici meno timorosi è particolarmente importante perché può impedire che questo comportamento 31

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si tra-smetta agli animali giovani e si consolidi nella popolazione. L’obiettivo è in particolare quello di garantire che in Svizzera ci siano lupi e orsi timidi e che anche la nostra popola- zione si sviluppi a partire da tali animali timidi. È importante che il comportamento degli ani- mali selvatici sia in qualche modo indirizzato verso l’uomo per poterlo qualificare come di- sturbato. Non sarebbe tuttavia qualificabile come disturbato il comportamento di un lupo che passasse davanti a una persona seduta nella sua auto senza accorgersene. Siccome il lupo percepisce l’auto e non la persona, non si tratterebbe di una perdita di timore. Il termine inse- diamento in questo articolo va inteso in senso piuttosto ampio, in quanto oltre alle città e ai villaggi sono inclusi anche i borghi o le singole cascine abitate tutto l’anno. Per gli edifici che sono abitati solo durante la stagione estiva (p. es. capanne alpine), il termine sarebbe appli- cabile solo durante il periodo di effettivo utilizzo degli edifici. Nel presente articolo saranno disciplinati anche i pericoli per l’uomo e i disturbi comportamentali di lupi e castori (art. 9b cpv. 3 e 4 nonché art. 9c cpv. 3 e 4).

Art. 9b Misure contro singoli lupi 1 Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per singoli lupi che causano danni ad animali da reddito, co- stituiscono un pericolo per l’uomo o mostrano disturbi comportamentali. 2 Un danno ad animali da reddito causato da un lupo sussiste se nel suo areale abituale di attività: a. nel primo anno di comparsa di lupi in una regione sono predati i seguenti animali:

1. nell’arco di quattro mesi almeno 35 pecore o capre;

2. nell’arco di un mese almeno 25 pecore o capre; o

3. bovini o equini;

b. negli anni successivi alla prima comparsa di lupi in una regione sono predati ripetutamente i seguenti animali da reddito agricolo: 1. che al momento dell’attacco erano protetti da misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili,

2. che non possono essere protetti da misure ragionevolmente esigibili.

3 Un pericolo per l’uomo da parte di un lupo sussiste se l’animale si comporta in modo aggressivo. 4 Un disturbo comportamentale di un lupo sussiste se si aggira spontaneamente e regolarmente all’interno o nelle immediate

vicinanze di insediamenti mostrandosi troppo poco timoroso nei confronti dell’uomo, preda animali da reddito agricoli nelle stalle, preda animali da reddito o domestici all’interno di insediamenti o se ha una tana sotto edifici utilizzati tutto l’anno. 5 Da un branco è autorizzato l’abbattimento di singoli lupi in situazioni in cui vi sono stati danni secondo il capoverso 2

come segue: a. sempre: per evitare un pericolo per l’uomo o a causa di un disturbo comportamentale; b. nel periodo dal 1° settembre al 31 gennaio e dopo che una regolazione non abbia prodotto il risultato desiderato: per prevenire danni agli animali da reddito agricoli. 6 L’autorizzazione è limitata a un perimetro adeguato, che corrisponde: a. in caso di abbattimenti per prevenire danni agli animali da reddito agricoli: all’areale abituale di attività del lupo. Se il lupo ha predato animali da reddito agricoli che non si possono proteggere con misure ragionevolmente esigibili, il perimetro di abbattimento corrisponde al perimetro di pascolo in pericolo; b. in caso di abbattimenti per prevenire un pericolo per l’uomo o a causa di un disturbo comportamentale: all’areale abituale di attività del lupo; 7 L’autorizzazione deve essere limitata a 60 giorni; in casi motivati può essere prolungata. I Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.

Il nuovo articolo 9b sostituisce l’attuale articolo 9bis OCP, che disciplina l’abbattimento di sin- goli lupi. In linea di principio, la legge sulla caccia prevede che in qualsiasi momento i Can- toni possono adottare misure individuali contro i lupi che causano danni, mettono in pericolo l’uomo o mostrano disturbi comportamentali (art. 12 cpv. 2 LCP). Capoverso 1: affinché i Cantoni possano abbattere un singolo lupo, deve prima aver cau- sato danni agli animali da reddito o essere stato pericolosi per l’uomo o aver mostrato di- sturbi comportamentali. L’abbattimento di un singolo lupo viene quindi utilizzato in modo reattivo una volta superata una certa soglia (danno, pericolo). Per quanto riguarda la distin- zione tra misure individuali e regolazione, si rinvia anche alle spiegazioni relative all’articolo 4 capoverso 6 e all’articolo 9a. il singolo abbattimento serve quindi a prevenire ulteriori danni 32

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dopo che il danno si è già verificato, o a rimuovere i lupi che hanno appreso comportamenti problematici, per esempio che saltano i recinti di protezione o entrano nelle stalle. Si appli- cano quindi due condizioni: in primo luogo, il lupo in questione deve aver causato danni o es- sere pericoloso; o aver mostrato disturbi comportamentali; in secondo luogo, devono essere state adottate misure più blande per prevenire la situazione, se tali misure esistono ed è ra- gionevole aspettarsi che vengano adottate. Al fine di chiarire queste condizioni, l’articolo defi- nisce i termini giuridici non definiti «danni» (cpv. 2), «pericolo» (cpv. 3 OCP) e «disturbo comportamentale» (cpv. 4). Capoverso 2: questo articolo definisce le soglie di danno per gli animali da reddito agri- coli che un lupo deve superare prima di essere abbattuto. Il nuovo capoverso 2 OCP ri- prende gli attuali capoversi 2-4 dell’articolo 9bis OCP. La disposizione distingue due casi di danni necessari agli animali da reddito agricoli: danni nell’areale di nuova comparsa del lupo, ovvero nell’anno in cui la specie è comparsa per la prima volta in una regione, e danni nell’areale abituale noto, laddove il lupo era già presente negli anni precedenti. L’UFAM desi- gna queste zone in cui notoriamente è presente il lupo nell’allegato alla strategia Lupo sulla base dei confini dei Comuni politici. Lett. a - Areali di nuova comparsa del lupo: nelle zone in cui il lupo è presente per la prima volta, non sono necessarie misure di protezione del bestiame a causa della nuova situazione. Affinché un singolo lupo possa essere abbat- tuto, deve uccidere, come finora, almeno 35 pecore o capre non protette in quattro mesi, al- meno 25 pecore o capre non protette in un mese oppure almeno, 15 pecore o capre protette in maniera efficace. Ciò corrisponde alla prassi attuale. In futuro sarà permesso abbattere i lupi in tali zone se uccidono singoli animali delle specie bovina ed equina. Sono considerati animali di specie bovina, gli zebù, i bufali d’acqua ecc., mentre sono considerati animali del genere equino i cavalli, gli asini e i muli ecc. Lett. b - Areali di lupi noti: nelle zone in cui il lupo è già comparso in anni precedenti, si chiede in genere agli agricoltori di adottare l mi- sure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili a causa della presenza nota del lupo. In altre parole, per abbattere un singolo lupo si conteranno solo le predazioni ad ani- mali da reddito che erano protetti da misure di protezione del bestiame ragionevolmente esi- gibili. Le misure di protezione del bestiame secondo l’articolo 10h capoverso 1 sono da inten- dersi come ragionevolmente esigibili e gli animali sono da considerarsi animali da reddito agricoli secondo l’allegato all’ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm, RS 910.91). Se tuttavia il lupo dovesse predare animali da reddito non protetti, la cui protezione in linea di principio è giudicata ragionevolmente esigibile dal Cantone, tali predazioni non sono consi- derate per motivare l’abbattimento di un lupo, né indennizzate. Un importante cambiamento rispetto al diritto in vigore è che il criterio per abbattere un lupo sarà la «regolarità degli attac- chi ad animali da reddito protetti» invece dell’attuale soglia di danno di «almeno 15 pecore o capre protette». D’ora in poi sarà considerata problematica la ripetuta elusione delle misure di protezione del bestiame e non più l’entità dei danni. Non appena un singolo lupo uccide almeno due volte animali da reddito che erano protetti da misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili, allora dovrebbe essere possibile ucciderlo. Il Cantone può quindi emettere l’ordine di abbattimento subito dopo il secondo evento dannoso, indipendente- mente dal numero di animali da reddito predati. Questo per evitare che i lupi imparino ad ag- girare o a sfondare le misure di protezione del bestiame (p. es. saltare le recinzioni di prote- zione del bestiame). Si deve supporre che un lupo che per due volte è già riuscito a predare animali da reddito protetti mostrerà questo comportamento sempre più spesso e in modo sempre più perfezionato lo trasmetterà anche ad altri lupi. Per questo motivo il lupo deve es- sere rimosso il più rapidamente possibile. Un esempio di lupo che ha imparato a sfondare con successo le misure di protezione del bestiame è il lupo denominato M75, che nel tardo inverno e nella primavera del 2017 nella Svizzera orientale, sotto ripetuti attacchi, ha causato in breve tempo ingenti danni al bestiame protetto nella stalla. L’analisi delle predazioni del lupo M75 ha dimostrato che questo lupo avrebbe potuto essere ufficialmente ucciso già dopo i primi due attacchi agli animali protetti nel Cantone dei Grigioni. Questo avrebbe impedito l’ulteriore serie di predazioni. Tuttavia, all’epoca non era ancora stata raggiunta la soglia di

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danno di 15 animali da reddito, come previsto dalla legislazione in vigore, e le mani delle au- torità erano quindi legate. Un’altra possibilità è ora che un solo lupo predi animali da reddito su un pascolo che nell’ambito della consulenza sulla protezione del bestiame il Cantone ha giudicato irragionevole da proteggere. Ciò significa che, secondo il Cantone, non è conside- rato ragionevole né l’uso di recinti di protezione del bestiame né l’impiego di cani da prote- zione del bestiame ufficiali e che non esistono misure operative ragionevolmente esigibili che consentano di proteggere il pascolo. Poiché, in base al principio di proporzionalità, non esi- stono misure più blande per evitare danni su tali pascoli, l’abbattimento di questo lupo può essere direttamente evitato come misura successiva per evitare danni al fine di proteggere gli animali da reddito che vi pascolano. Tuttavia, il perimetro di abbattimento è limitato al pa- scolo in pericolo (cfr. cpv. 7) e al periodo di presenza degli animali da reddito sullo stesso. Capoverso 3: la legge sulla caccia riveduta ha aggiunto la possibilità per le autorità di adot- tare misure individuali contro singoli animali cacciabili o protetti, oltre ai fatti del danno, il peri- colo per l’uomo (e il disturbo comportamentale cfr. cpv. 4). In questo capoverso si concre- tizza il pericolo per l’uomo da parte di un singolo lupo. Un lupo sarebbe considerato come concretamente pericoloso se si pone in modo aggressivo nei confronti dell’uomo, cioè se gli ringhia contro se lo affronta all’aperto, salta o morde, senza che l’uomo abbia prima limitato la libertà di movimento dell’animale. Capoverso 4: nella revisione della legge sulla caccia, il Parlamento ha introdotto il reato di disturbo comportamentale come motivo per adottare misure individuali contro singoli animali selvatici protetti o cacciabili, oltre a danneggiare e mettere in pericolo l’uomo. Il presente ca- poverso concretizza il disturbo comportamentale di un lupo, oltre a quanto detto in merito all’articolo 9a capoverso 2. Per quanto riguarda i disturbi comportamentali, vale il commento alla modifica del 15 luglio 2015 dell’ordinanza sulla caccia, secondo cui i lupi possono sem- pre presentarsi nel nostro paesaggio rurale in prossimità dell’uomo, soprattutto se le loro prede (caprioli, cervi, camosci, ecc.) si trovano ad altitudini inferiori e in prossimità di insedia- menti in inverno. I lupi seguono quindi la posizione degli animali selvatici. Per questo motivo gli incontri tra lupi e umani sono sempre più frequenti. Spesso questi incontri non sono pro- blematici, in quanto il lupo cambia strada quando vede un uomo e non gli presta attenzione o, comunque, lo fa solo per un breve istante e poi si allontana. Il comportamento del lupo è giudicato problematico o addirittura disturbato in particolare se il lupo inizia a mostrare un «interesse mirato nei confronti dell’uomo o del suo cane da compagnia, il lupo non evita più le persone, si avvicina o le segue di proposito, può essere allontanato solo con difficoltà o si sposta nel suo nascondiglio sotto un edificio utilizzato dagli esseri umani. Tale mancanza di timore è considerata l’inizio di uno sviluppo problematico, anche se questo comportamento di per sé non sembra ancora essere direttamente pericoloso. Tuttavia, è l’inizio di un avvicina- mento inaccettabile nei confronti degli esseri umani o dei loro insediamenti. Anche se non è chiaro in quale momento un comportamento del genere potrebbe degenerare in un pericolo diretto per gli esseri umani, occorre comunque evitarlo. Per questo motivo gli esperti di lupi raccomandano anche agli Stati di rimuovere i lupi se non sono abbastanza timorosi nei con- fronti degli esseri umani. Si ritiene che i lupi abbiano disturbi comportamentali quando ini- ziano a mostrare un’eccessiva vicinanza all’uomo e in particolare un comportamento diretto verso l’uomo7. Sarebbe particolarmente problematico un lupo che invadesse le stalle vicine agli edifici abitati per poi predare gli animali da reddito. Il bestiame nelle stalle è general- mente considerato protetto e le stalle all’aperto includono anche i cortili prospicenti. L’elettrifi- cazione delle griglie metalliche che delimitano questi cortili è generalmente vietata per motivi di protezione degli animali (art. 35 cpv. 1 e 5 OPAn). Tale intrusione nelle stalle è stata dimo- strata per esempio nel 2017 per il lupo M75 o nel 2020 per il lupo M109. Un altro disturbo comportamentale è quando un lupo sposta la propria tana in un edificio utilizzato tutto l’anno. Si considerano avere disturbi comportamentali anche i lupi che cacciano animali all’interno di insediamenti. Il termine insediamento è da intendersi in questo caso nel senso di città e di

7 Linnell, John D.C. et. al., 2002: “The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans”. NINA Trondheim.

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villaggi, nonché delle immediate vicinanze di un borgo o di singole case permanentemente abitate. Il termine animali comprende gli animali da reddito e gli animali domestici, come i cani da fattoria, ma non la selvaggina. Il disturbo comportamentale non si manifesta nella caccia e nella predazione ma piuttosto nella loro collocazione nelle immediate vicinanze di case abitate. Recentemente in Germania e in Belgio, ad esempio, in alcuni villaggi si sono osservati lupi isolati che attaccano animali nei giardini delle case. Se uno dei disturbi com- portamentali descritti viene osservato in un lupo, dovrebbe essere possibile allontanarlo (cpv. 5). Per poter uccidere il lupo giusto, il luogo di abbattimento deve essere limitato alla situa- zione concreta. Capoverso 5: in linea di principio, in qualsiasi momento un Cantone può adottare misure in- dividuali contro il lupo protetto se questo provoca danni, rappresenta un pericolo per l’uomo o sembra avere disturbi comportamentali (art. 12 cpv. 2 LCP). Tuttavia, ogni abbattimento individuale deve avvenire con particolare attenzione nell’areale abituale di attività di un branco, in modo che i genitori non vengano accidentalmente allontanati dai cuccioli, il branco sia disorganizzato e la situazione dei danni della selvaggina sia così aggravata. L’uccisione individuale deve quindi essere collegata all’articolo 4b, che disciplina la regolazione dei bran- chi di lupi e vieta l’uccisione di lupi adulti per motivi oggettivi (art. 4b). Pertanto, occorre evi- tare che l’abbattimento individuale nel contesto del branco vanifichi questa regolazione giu- stificata per proteggere i genitori. Le seguenti regole si applicano ai singoli abbattimenti nell’areale abituale di attività di un branco: un abbattimento individuale di questo tipo è sem- pre possibile, quando un lupo si adotta atteggiamenti minacciosi nei confronti delle persone o quando mostra disturbi comportamentali, ovvero ha in buona parte perso il suo timore di fronte alla gente e appare regolarmente nei villaggi o quando mostra altri disturbi comporta- mentali (cpv. 3 e 4). In questi casi, la sicurezza degli esseri umani deve avere una priorità maggiore rispetto alla protezione dei genitori del branco di lupi. D’altro canto, le misure indivi- duali contro i lupi per evitare danni agli animali da reddito possono essere applicate solo du- rante il periodo di regolazione dell’effettivo (secondo l’art. 7a cpv. 1 LCP) e solo se gli abbat- timenti di regolazione dei lupi di età inferiore a un anno non hanno potuto impedire ulteriori danni. Capoverso 6: questo capoverso corrisponde in gran parte al diritto vigente (art. 9bis cpv. 6 OCP) e disciplina il perimetro di abbattimento nel caso del singolo abbattimento di un lupo. La limitazione del perimetro ha lo scopo di garantire la caccia al singolo lupo che effettiva- mente causa danni. Occorre distinguere se il lupo ha predato ripetutamente animali da red- dito, ha rappresentato un pericolo per l’uomo o ha mostrato disturbi comportamentali. Lettera a: in caso di abbattimento per danni all’agricoltura, occorre distinguere se il lupo ha predato ripetutamente gli animali da reddito protetti o se ha predato animali da reddito non protetti su un pascolo dove il Cantone ha ritenuto irragionevole adottare misure di protezione del be- stiame. Il perimetro di abbattimento corrisponde all’areale abituale di attività del lupo se il lupo ha predato ripetutamente animali da reddito protetti. In tutti questi casi l’obiettivo è quello di uccidere il lupo che mostra questo disturbo comportamentale. Tuttavia, il perimetro di abbattimento corrisponde al perimetro del pascolo in pericolo quando è necessario proteg- gere animali da reddito che non possono essere ragionevolmente protetti da altri attacchi e occorre quindi sorvegliare con il fucile in mano il bestiame in pericolo. In questo caso, la de- cisione di abbattimento va limitata al periodo di tempo in cui gli animali da reddito in pericolo sono effettivamente presenti sul pascolo. Lettera b: quando un lupo deve essere effettiva- mente abbattuto a causa di un pericolo per l’uomo o a causa di un disturbo comportamen- tale, allora può essere abbattuto in tutto il suo areale abituale di attività.

Capoverso 7: la limitazione temporale della decisione di abbattimento a un massimo di 60 giorni aiuta anche a garantire che il lupo che mostra disturbi comportamentali possa es- sere effettivamente ucciso. Per poter identificare rapidamente e trasversalmente i danni cau- sati da un singolo lupo, i Cantoni devono valutare i danni causati da questo lupo in modo coordinato e coordinare tra loro le autorizzazioni cantonali.

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Art. 9c Misure contro singoli castori 1 Il Cantone può autorizzare misure contro singoli castori se causano danni, costituiscono un pericolo per l’uomo o mostrano

disturbi comportamentali. 2 Un danno da parte di un castoro sussiste se l’animale, con la sua attività di scavo e sbarramento, compromette edifici e

impianti di pubblico interesse o vie di collegamento per le aziende agricole. 3 Un pericolo per l’uomo da parte di un castoro sussiste se l’animale, con la sua attività di scavo e sbarramento, compromette

a. infrastrutture di trasporto di pubblico interesse; b. dighe e scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. 4 Un disturbo comportamentale di un castoro sussiste se morde ripetutamente le persone in acqua o colonizza impianti

tecnici e territori artificiali. 5 I castori devono essere catturati con una trappola a trabocchetto prima di essere abbattuti. Le femmine che allattano non

possono essere rimosse dal 16 marzo al 31 agosto. 6 L’autorizzazione deve essere limitata al territorio dei castori interessato. Essa deve essere limitata a 60 giorni; in casi

motivati può essere prolungata. I Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.

Questo articolo è nuovo e disciplina le condizioni alle quali i Cantoni possono ordinare mi- sure contro singoli castori. In linea di principio, la legge sulla caccia prevede che i Cantoni possono adottare in qualsiasi momento misure individuali contro un castoro se questo pro- voca danni, mette in pericolo l’uomo o mostra disturbi comportamentali (art. 12 cpv. 2 LCP). Poiché il castoro vive principalmente nell’Altopiano centrale densamente popolato e incide attivamente sul suo spazio vitale, esiste un grande potenziale di conflitto con i vari interessi d’utilizzo del paesaggio da parte dell’uomo. Le misure individuali contro i castori sono molto complesse, il che giustifica la loro regolamentazione in un articolo separato. L’obiettivo di questo articolo è quello di fornire ai Cantoni la massima chiarezza possibile nell’affrontare i conflitti previsti con i castori. Tali misure devono servire a prevenire ulteriori danni che non possono essere evitati con misure di protezione ragionevolmente esigibili e più blande (prin- cipio di proporzionalità). Le nuove disposizioni degli articoli 10d e 10g capoverso 2 della pre- sente ordinanza interessano la ragionevolezza delle misure di prevenzione dei danni. Di- venta dunque chiaro che l’abbattimento di un singolo castoro a causa di danni alla barbabie- tola da zucchero non è ammissibile, perché si tratta di una coltura agricola che può essere facilmente protetta con una recinzione elettrica. L’abbattimento di un castoro sembra però giustificato, per esempio, qualora un terrapieno autostradale risulta destabilizzato e le fonda- menta possono essere protette solo a medio termine con l’installazione di reticoli di prote- zione antiscavo. Capoverso 1: in qualsiasi momento i Cantoni possono autorizzare misure individuali contro il castoro quando causa danni, mette in pericolo l’uomo o mostra disturbi comportamentali (art. 12 cpv. 2 LCP). I capoversi seguenti definiscono i termini legali «danno» (cpv. 2), «pericolo» (cpv. 3) e «disturbi comportamentali» (cpv. 4). Capoverso 2: Questo capoverso definisce la fattispecie del danno causato da un singolo ca- storo, il che giustifica l’adozione di una misura individuale contro tale castoro. In questo ca- poverso un danno del genere è riferito in modo limitato all’attività di scavo di edifici e impianti di pubblico interesse o a danni alle vie di collegamento delle aziende agricole. Tali edifici e impianti comprendono infrastrutture di trasporto di interesse pubblico, edifici di pubblico inte- resse, insediamenti e anche strutture sui corsi d’acqua che servono per la sicurezza contro le piene. Con la menzione speciale di «sbarramento», in particolare quello di corsi d’acqua artificiali nell’area dell’insediamento è riconosciuto come un evento dannoso che giustifica l’adozione di misure individuali. Poiché il livello dell’acqua di questi corsi d’acqua artificiali è spesso al di sopra del terreno e di solito in questo bacino artificiale vengono immessi nume- rosi tubi di drenaggio, lo sbarramento molto rapido da parte del castoro di tale corso d’acqua può provocare un’inondazione nell’insediamento, che potrebbe potenzialmente causare grandi danni. Quindi, se i castori cominciano a creare uno sbarramento per i corpi idrici artifi- ciali all’interno degli insediamenti che sono a rischio di inondazione, questi castori possono essere rimossi. Allo stesso modo, l’indebolimento delle dighe dei bacini di ritenzione idrica

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sui pendii potrebbe essere un motivo per adottare misure individuali, come sempre a condi- zione che non si possano prendere misure ragionevolmente esigibili per prevenire i danni. D’altro canto, i danni alle strade private, alle strade di gestione agricola e forestale e i danni alle colture agricole e alle foreste sono esclusi come motivo per l’adozione di una misura in- dividuale. In caso di danni a tali impianti o colture, tali danni causati dalla selvaggina sono risarciti alla parte lesa, ma nessun diritto di catturare e uccidere un castoro può essere deri- vato da danni privati. Capoverso 3: questo capoverso definisce la circostanza del pericolo per l’uomo da parte di un singolo castoro, il che giustifica l’adozione di misure individuali contro questo castoro. I castori vivono vicino ai corsi d’acqua, sbarrano piccoli corsi d’acqua e scavano le loro tane nelle sponde di tali corsi. Le rive lungo le acque popolate dai castori sono fiancheggiate da strutture umane, come sentieri, strade o strutture di protezione degli argini, ben oltre la metà del percorso. L’indebolimento delle infrastrutture di trasporto di pubblico interesse (linee fer- roviarie, autostrade ecc.) o di importanti terrapieni per la sicurezza contro le inondazioni può indebolire queste strutture o le loro fondamenta a tal punto che vi è il rischio di un loro crollo o di una rottura della diga. Un pericolo analogo si presenta se il castoro, arginando le fonda- menta di un’infrastruttura di trasporto di pubblico interesse, dovesse ammorbidirle. Poiché ciò rappresenta un pericolo concreto, deve essere possibile rimuovere i singoli castori, a condizione che siano state adottate misure ragionevolmente esigibili per evitare i danni. Tut- tavia, le misure per prevenire tali danni sono di solito molto complesse e costose. Per favo- rirne l’adozione, le disposizioni del nuovo articolo 10d in combinato disposto con i nuovi arti- coli 10f e 10g servono a promuoverne l’attuazione, in virtù della quale l’UFAM stanzia aiuti finanziari per la pianificazione proattiva e l’attuazione delle misure da parte dei Cantoni. Capoverso 4: nella revisione della legge sulla caccia, il Parlamento ha introdotto il pericolo per l’uomo e il disturbo comportamentale di un animale selvatico, oltre ai danni causati come fattispecie per adottare misure individuali contro singoli animali selvatici protetti o cacciabili. Il presente capoverso definisce la nozione di disturbo comportamentale del castoro a comple- mento di quella di cui all’articolo 9a capoverso 2. Si ritiene che un castoro che attacca ripetu- tamente le persone in acqua e le morde si comporti in modo anomalo. Un comportamento del genere è stato osservato, per esempio, nel Cantone di Sciaffusa, dove un castoro ha morso ripetutamente alcuni bagnanti. I problemi comportamentali si verificano anche quando un castoro colonizza installazioni tecniche o territori artificiali. Un esempio sono i tubi e i ba- cini di un impianto di depurazione. La ragione per cui scegli un territorio del genere è che il castoro non riesce a trovare il suo spazio perché i territori migliori sono completamente occu- pati da altri castori e quindi deve spostarsi in zone meno ottimali. Questi territori non offrono una sopravvivenza a lungo termine e, in particolare, non consentono praticamente la riprodu- zione, mentre al contempo i possibili danni sono elevati. Tali territori vengono scelti solo quando non c’è più spazio disponibile. In questi casi un castoro verrebbe gravemente morso e forse ucciso al ritorno al corso d’acqua principale dai suoi conspecifici, che difendono fero- cemente il loro territorio dai loro compagni castori. Un ritorno al corso d’acqua principale è quindi escluso. Se uno dei disturbi comportamentali descritti è osservato in un castoro, sarà possibile rimuoverlo (cpv. 5). Per abbattere il castoro giusto, il luogo di cattura deve essere limitato al luogo in cui soggiorna il castoro problematico. Dal punto di vista umano, si tratta di territori artificiali non ottimali da separare dagli spazi artificiali diurni in uno spazio vitale altri- menti adeguato. Potrebbe essere un esempio la presenza durante il giorno di un castoro in un tubo sotto una strada trafficata in un corso d’acqua altrimenti adatto a questi animali. Questo comportamento e la presenza del castoro non dovrebbero essere considerati un di- sturbo comportamentale e la rimozione del castoro non sarebbe consentita. Capoverso 5: solo le trappole a trabocchetto sono utilizzate come misura contro singoli ca- stori, ma non per sparare sul campo. Ciò consente di esaminare preventivamente l’animale catturato per stabilire se si tratta di una femmina in lattazione; le femmine di castoro in latta- zione non possono essere catturate lontano dai giovani ancora dipendenti durante il periodo

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di allevamento (cioè da metà marzo a fine agosto) (art. 7 cpv. 5 LCP). Tuttavia, se è l’ani- male ricercato, può essere ucciso nella trappola (abbattimento di emergenza secondo l’art. 1b cpv. 6) Capoverso 6: la misura è limitata nel perimetro e nel tempo in modo tale che l’animale che ha causato l’incidente abbia un’alta probabilità di essere catturato. L’estensione del territorio del castoro interessato è determinato mediante tracce e segnaletica sulla riva del corso d’ac- qua. Il periodo di tempo dovrebbe essere limitato, in linea di principio, a 60 giorni. Se lo scopo della singola misura è quello di evitare un pericolo, il periodo può essere prolungato fino a quando le misure efficaci possono essere attuate. Ciò vale tuttavia solo nel caso in cui sia espressamente prevista l’adozione di misure conformemente all’articolo 10d. Il coordina- mento delle autorizzazioni tra i Cantoni interessati è obbligatorio.

Art. 10

Attuale articolo 10bis

All’articolo 10bis sulle strategie per le singole specie animali viene assegnato il nuovo numero di articolo.

Art. 10a Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori 1 Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito agricoli, l’UFAM partecipa ai costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti nella misura indicata: a. tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame ufficiali, al massimo per l’80 per cento; b. elettrificazione delle recinzioni dei pascoli per la protezione dai grandi predatori, al massimo per l’80 per cento; c. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi, al massimo per l’80 per cento; d. misure supplementari dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a-c non sono sufficienti o adeguate, al massimo per il 50 per cento. 2 L’UFAM può partecipare al massimo per il 50 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni: a. la pianificazione di ovini e caprini come base per la protezione del bestiame; b. la pianificazione della separazione delle rotte migratorie dalla regione d’impiego dei cani da protezione del bestiame ufficiali; c. la pianificazione della prevenzione dei conflitti con gli orsi bruni.

Le disposizioni sulla promozione di misure concrete per la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina (protezione del bestiame e delle api) sono state trasferite dall’attuale articolo 10ter a questo nuovo articolo 10a e adattate alle nuove conoscenze in materia di protezione del bestiame conformemente all’aiuto all’esecuzione dell’UFAM sulla protezione del be- stiame, entrato in vigore nel 2019. In linea di principio, gli agricoltori adottano misure di prote- zione del bestiame su base volontaria e nel senso di un compito scelto liberamente, mentre l’UFAM sostiene questo scelto liberamente degli agricoltori o dei Cantoni con un contributo finanziario a condizioni che le misure siano conformi a questo articolo. L'ammontare del con- tributo della Confederazione ai costi corrisponde alla prassi attuale dell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame, benché vengano prese in considerazione solo le spese materiali. Si prevede di limitare a un tetto massimo l'aiuto finanziario della Confedera- zione. Capoverso 1: secondo la lettera a l’UFAM sostiene gli agricoltori nella detenzione e nell’im- piego di cani da protezione del bestiame con un contributo massimo pari all’80 per cento dei costi. Questo contributo ai costi dell’UFAM viene convertito in un forfait annuale per ogni cane da protezione del bestiame ufficiale nell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM sulla protezione del bestiame. In linea di principio, l’UFAM promuove solo la detenzione e l’impiego di cani ufficiali. Si tratta di cani allevati, addestrati, testati e impiegati a livello professionale nell’am- bito del programma nazionale per la protezione del bestiame e secondo le disposizioni 38

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dell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame, che vengono registrati dall’UFAM nella banca dati dei cani AMICUS. Nella detenzione e nell’impiego di questi cani, l’UFAM attribuisce grande importanza alla prevenzione degli incidenti e dei conflitti, per que- sto motivo l’UFAM limita il suo sostegno esclusivamente a questi cani. I requisiti per la deten- zione e l’impiego di cani da protezione del bestiame ufficiali sono specificati nell’aiuto all’ese- cuzione concernente la protezione del bestiame dell’UFAM. Questi devono essere osservati dal detentore del cane. È importante che la promozione dell’allevamento e dell’addestra- mento dei cani ufficiali non sia più inclusa in questo articolo. Questo aspetto sarà disciplinato nell’articolo 10c capoverso 2 lettera b nel senso che l’UFAM può incaricare terzi dell’alleva- mento e dell’addestramento di cani ufficiali per includerli nel programma nazionale per la pro- tezione del bestiame. Contrariamente all’impiego di cani per la protezione del bestiame uffi- ciali, l’allevamento di questi cani non è un compito che l’agricoltore ha scelto da solo, a causa della tassa prevista dal programma nazionale per la protezione del bestiame, motivo per cui il contributo dell’UFAM ai costi non deve essere versato come contributo finanziario. Questi agricoltori allevano invece tali cani ufficiali per mandato diretto dell’UFAM, ossia l’UFAM ordina tali cani dagli agricoltori e quindi ne sostiene interamente i costi o li organizza sotto forma di un importo forfettario che è stabilito nell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame. La condizione è che gli allevatori rispettino le direttive dell’UFAM in materia di allevamento, addestramento e detenzione dei cani, come previsto dall’aiuto all’esecuzione sulla protezione del bestiame. Non si tratta di un allevamento commerciale, anche perché l’UFAM, conformemente ai suoi aiuti all’esecuzione per la protezione del be- stiame, limita la possibilità di allevamento annuale a una sola cucciolata all’anno e per alle- vamento, oltre a stabilire i prezzi di vendita dei cani. Per questo motivo non si tratta di un al- levamento commerciale di tali cani nel programma nazionale per la protezione del bestiame. La lettera b regola l’elettrificazione delle recinzioni dei pascoli con un contributo massimo pari all’80 per cento dei costi. Questo contributo ai costi dell’UFAM viene convertito in un for- fait per metro lineare di recinzione nell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del be- stiame dell’UFAM. Un prerequisito per il finanziamento è che la recinzione attorno al pascolo possa essere adattata alle esigenze di sicurezza dei grandi predatori con questo rinforzo. Per evitare un doppio finanziamento, non viene corrisposto alcun indennizzo per le spese re- lative alle recinzioni intorno ai pascoli regolari, poiché gli animali al pascolo sono già tenuti nella superficie agricola utile mediante recinzioni dei pascoli per altri motivi (ad es. motivi as- sicurativi). Pertanto, viene remunerata solo l’amplificazione elettrica necessaria per la prote- zione contro i grandi predatori. Si tratta, per esempio, del fissaggio di fili elettrici di arresto all’esterno o in cima a recinzioni metalliche o dell’innalzamento elettrico di reti per pascoli a un’altezza minima di 1,1 m ecc. I dettagli in merito alle recinzioni e le regole per la loro co- struzione e manutenzione sono specificati nell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame dell’UFAM. Questi devono essere rispettati dall’agricoltore. Alla lettera c, la re- cinzione elettrica dei pascoli intorno alle case delle api e agli apiari è regolata con un contri- buto massimo pari all’’80 per cento dei costi. Questo contributo ai costi dell’UFAM viene con- vertito in un forfait per sito nell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame dell’UFAM. Un prerequisito per il finanziamento è che la recinzione elettrica possa essere adattata ai requisiti di sicurezza dell’orso. Poiché gli apiari non sono già recintati per altri mo- tivi, non vi è alcun effetto d’inerzia e quindi nessun doppio finanziamento se nel calcolo del contributo ai costi si tiene conto del costo dell’intera recinzione dei pascoli. La lettera d fissa a un massimo del 50 per cento il contributo dell’UFAM ai costi di ulteriori misure da parte dei Cantoni. Per quanto riguarda la possibilità di ulteriori misure da parte dei Cantoni, si rinvia al commento del gennaio del 2014 sull’introduzione dell’attuale articolo 10ter. Capoverso 2: nella protezione del bestiame e delle api riveste particolare importanza la pia- nificazione sovraregionale e territoriale di misure adeguate, soprattutto da parte dei Cantoni. Già secondo l’ordinanza in vigore, l’UFAM poteva promuovere i lavori di pianificazione terri- toriale dei Cantoni per la protezione del bestiame e delle api (attuale art. 10ter cpv. 3). La Confederazione ha potuto acquisire esperienze rilevanti nello sviluppo dell’aiuto all’esecu-

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zione concernente la protezione del bestiame, motivo per cui i lavori di pianificazione soste- nuti in modo efficace e il contributo finanziario della Confederazione pari al massimo del 50 per cento dei costi risultano ora concretizzati in questo capoverso. L’aggiunta «in partico- lare» intende tuttavia chiarire che, in caso di nuove scoperte, anche in futuro l’UFAM po- trebbe promuovere ulteriori lavori di pianificazione da parte dei Cantoni secondo questo arti- colo. Con la formulazione potestativa, l’UFAM chiarisce che eventuali attività dei Cantoni di cui alle lettere a-c devono essere discusse prima con l’UFAM e devono essere definite con un accordo. In caso contrario, i Cantoni non hanno diritto a una partecipazione ai costi da parte della Confederazione. La lettera a elenca la promozione della pianificazione cantonale degli alpeggi per ovini e caprini. Contrariamente all’identificazione della pianificazione delle aziende agricole sulle superfici agricole utili, in molte località l’identificazione della pianifica- zione delle aziende alpestri non è ancora avvenuta. Ciò vale in particolare per il bestiame di piccola taglia (ovini e caprini), dove spesso non vengono coperti né i perimetri né le zone escluse dall’alpeggio che non possono essere adibite a pascolo in base alla legislazione agricola vigente (art. 29 OPD). La registrazione degli animali di piccola taglia è un presuppo- sto fondamentale per la pianificazione cantonale della protezione del bestiame. Solo se è stata registrata la planimetria i perimetri di pascolo effettivi, il loro utilizzo nel tempo e al nu- mero effettivo di animali al pascolo, è possibile definire concretamente le possibili ed efficaci misure di protezione del bestiame e individuare le possibilità di eventuali adeguamenti opera- tivi. La Confederazione sostiene questa pianificazione con un contributo pari al massimo del 50 per cento dei costi. Per il resto, si applica quanto affermato nel gennaio del 2014 nel com- mento al momento dell’introduzione dell’articolo 10ter. La lettera b fissa a un massimo del 50 per cento dei costi la partecipazione ai costi della Confederazione per la pianificazione can- tonale per separare i sentieri e le rotte migratorie dalle regioni d’impiego dei cani da prote- zione del bestiame ufficiali nonché l’attuazione delle relative misure. Occorre menzionare che gli interessi dell’agricoltura vanno presi in considerazione nella definizione della rete di percorsi pedonali e sentieri (art. 9 LPS, RS 704). La separazione è estremamente importante sia per i pascoli con cani da protezione del bestiame che per i pascoli per le vacche madri ed è considerata una delle misure più efficaci per prevenire i conflitti tra escursionisti e cani da protezione del bestiame. La lettera c elenca la pianificazione del territorio della prevenzione dei conflitti con gli orsi bruni con un contributo di promozione massimo del 50 per cento dei costi. Ciò comporta essenzialmente l’identificazione e la localizzazione precisa delle fonti di cibo antropogeniche che potrebbero attirare gli orsi verso gli insediamenti o gli edifici, con la conseguenza che questi plantigradi si abituano alla vicinanza degli esseri umani. Tale abitu- dine deve essere però abbandonata a tutti i costi, perché altrimenti tali orsi possono diven- tare molto rapidamente orsi problematici. Oltre a registrare tali fonti di cibo antropogeniche, si sostiene anche la pianificazione di come queste fonti di cibo possano essere rese inacces- sibili all’orso. Inoltre, va notato che nell’areale abituale di attività dell’orso e nel senso di que- sta pianificazione, ogni attrazione di animali per mezzo di esche a scopo venatorio sarà proi- bita (art. 2 cpv. 1 lett. l) e che anche l’alimentazione di animali selvatici sarà proibita (art. 8ter).

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Art. 10b Cani da protezione del bestiame ufficiali 1 L’impiego di cani da protezione del bestiame ufficiali ha come obiettivo di sorvegliare perlopiù autonomamente gli animali

da reddito e difenderli in tal modo contro animali estranei.

2 I cani da protezione del bestiame ufficiali sono cani che:

a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame in Svizzera e riconosciuta dall’UFAM; b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati correttamente per la protezione del bestiame; c. superano un esame d’intervento all’età di due anni o stanno seguendo una formazione a tale scopo. Questo esame serve a dimostrare che i cani soddisfano i requisiti per sorvegliare le mandrie di animali da reddito e che non mo- strano un comportamento aggressivo eccessivo né all’interno né all’esterno del loro impiego nella mandria di ani- mali da reddito; e d. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa se- condo l’ordinanza del 23 ottobre 20138sui pagamenti diretti; 3 L’UFAM registra ogni anno nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 9sulle epi-

zoozie i cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti del capoverso 2 come cani da protezione del bestiame ufficiali. La registrazione è revocata se: a. i requisiti di cui sopra non sono più soddisfatti, o b. se una disposizione secondo l’articolo 79 capoverso 3 dell'’ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali [3] o se il diritto cantonale ordinano misure per la detenzione dei cani da protezione del bestiame che ne impediscono il corretto impiego. 4 L’UFAM stabilisce in una direttiva i requisiti per l’allevamento, l’addestramento, l’esame, la detenzione e l’impiego cor-

retti dei cani da protezione del bestiame ufficiali.

Le disposizioni di questo nuovo articolo 10a corrispondono in gran parte all’attuale articolo 10quater, ma l’articolo è stato adattato in base ai nuovi dati contenuti nell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM concernente la protezione del bestiame. Capoverso 1: lo scopo è stato ripreso invariato dalla legislazione vigente, seppure riservato ai cani da guardia ufficiali. Lo scopo d’impiego dipende dalla scelta della razza del cane da protezione del bestiame e dall’orientamento specifico dell’addestramento di questi cani, come previsto dalla Confederazione (cpv. 2 e aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame). Le razze diverse da quelle riconosciute dall’UFAM possono comportarsi in al- tro modo, il che implicherebbe un impiego differente. In molti Paesi, per esempio, il furto di pecore preoccupa i pastori, motivo per cui serve un altro tipo di cane da protezione del be- stiame. Capoverso 2: il contenuto di questo articolo corrisponde in gran parte a quanto figura nell’at- tuale ordinanza (art. 10quater cpv. 2 OCP), anche se alcuni aspetti sono stati riformulati. Poi- ché la promozione delle misure di protezione del bestiame e quindi anche dei cani da prote- zione è integralmente disciplinata dall’articolo 10a, la reintroduzione di questo aspetto non è necessaria in questo caso. Inoltre, questo capoverso intende ora solo definire il concetto giu- ridico di «cane da protezione del bestiame ufficiale». Alla lettera a si aggiunge che la razza deve essere idonea alla protezione del bestiame in Svizzera e che tutte le razze ufficiali di cani da protezione devono essere riconosciute dall’UFAM. Alla lettera b i termini «alleva- mento, addestramento, tenuta e impiego a regola d’arte» sono completati dal fatto che tutti i cani da protezione ufficiali devono essere sottoposti a test per verificare che soddisfino i re- quisiti dell’UFAM. Questa cosiddetta «verifica di idoneità all’impiego» esamina se un cane soddisfa i requisiti di base per una protezione sicura, socialmente accettabile ed efficace del bestiame e se gli agricoltori riescono a gestirlo. È particolarmente importante che il cane sia fedele al bestiame e che non rappresenti un rischio eccessivo per l’uomo secondo l’articolo 79 OPAn, sia quando è impiegato con gli animali da reddito che al di fuori. I dettagli di questo test sono disciplinati dall’UFAM nel suo aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame. I cani che non superano questa verifica non vengono dati agli agricoltori, la loro

8 RS 910.13 9 SR 916.40 [3] RS 455.1

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detenzione non è promossa dall’UFAM e non possono essere utilizzati come cani da prote- zione del bestiame ufficiali. La lettera c è rimasta invariata. Capoverso 3: i cani da protezione del bestiame del programma nazionale per la protezione del bestiame che soddisfano i requisiti del capoverso 1 sono registrati dall’UFAM come «cani da protezione del bestiame ufficiali» nella banca dati nazionale dei cani AMICUS. Questa re- gistrazione di un cane ufficiale può essere annullata dall’UFAM: secondo la lettera a, questa registrazione retroattiva avviene se il detentore non può più garantire di soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1 o 2 quando detiene o impiega il cane. Ciò può avvenire, per esempio, perché il cane non può più essere utilizzato per motivi di salute oppure perché il detentore sta abbandonando l’agricoltura o, quando il cane viene impiegato, non può più soddisfare i requisiti secondo la perizia del Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA) (cfr. art. 10c cpv. 2 lett. c). La registrazione del cane potrebbe essere mantenuta nel caso di un nuovo detentore e se quest’ultimo è in grado di soddisfare le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2. Secondo la lettera b, la registrazione viene cancellata anche in caso di ordi- nanza nei confronti del cane (o del suo detentore) che imponga condizioni di detenzione tali da rendere impossibile il corretto impiego. Potrebbe trattarsi, per esempio, di un’ordinanza dell’autorità veterinaria cantonale a causa di un comportamento eccessivamente aggressivo del cane (art. 77 OPAn), che impone al detentore di assicurarsi che il cane possa stare all’aperto solo sotto costante sorveglianza. Siccome tale eventualità renderebbe impossibile l’impiego professionale del cane, la registrazione come cane da protezione del bestiame uffi- ciale viene revocata e l’animale non beneficia più del sostegno finanziario dell’UFAM. Se il Cantone emettesse un divieto di detenere cani o animali al detentore e non vi fosse un’ordi- nanza contro tale animale, la registrazione del cane potrebbe essere mantenuta nel caso di un nuovo detentore e se quest’ultimo può soddisfare le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 10c Coinvolgimento di terzi per la protezione del bestiame e delle api 1 I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono. Informano tempesti-

vamente i responsabili delle aziende agricole e alpestri nell’areale abituale di attività del branco di lupi in merito alle misure di protezione degli animali da reddito e forniscono consulenza alle aziende in pericolo.

2 L’UFAM incarica terzi di:

a. fornire informazioni e consulenza alle autorità e alle cerchie interessate sulla protezione del bestiame e delle api; b. provvedere all’allevamento e all’addestramento di cani da protezione del bestiame ufficiali; c. preparare perizie sulla prevenzione degli incidenti e dei conflitti con i cani da protezione del bestiame ufficiali e sulla loro detenzione conforme alla protezione degli animali nelle singole aziende agricole.

Il primo periodo del capoverso 1 di questo nuovo articolo corrisponde all’attuale articolo 10ter capoverso 4. Il secondo periodo di questo capoverso è invece nuovo e obbliga i Cantoni a informare tutte le aziende agricole che si trovano nell’areale abituale di attività del branco della presenza di lupi e delle possibili misure di protezione del bestiame e a fornire consu- lenza alle aziende con animali da reddito al pascolo in pericolo che ne hanno fatto richiesta. Questi aspetti sono già stati spiegati più dettagliatamente in merito all’articolo 4b. Il capoverso 2 è completamente nuovo. In linea di principio, la consulenza in materia di pro- tezione del bestiame è di competenza dei Cantoni (cpv. 1). L’UFAM sostiene i Cantoni e gli agricoltori conferendo a terzi i seguenti tre mandati: la lettera a contiene un mandato dell’UFAM di direzione del programma nazionale per la protezione del bestiame. Attual- mente, questo mandato è affidato ad Agridea. Nell’ambito di un programma nazionale, Agri- dea elabora le basi tecniche per la protezione del bestiame e delle api per i Cantoni e gli agricoltori (p.es. formulari, schede tematiche ecc). Inoltre, Agridea assume compiti specifici nell’esecuzione della protezione del bestiame in Svizzera secondo le direttive dell’UFAM. I dettagli del compito sono disciplinati nell’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame. Alla lettera b si definisce il mandato per le aziende agricole che desiderano alle- vare e addestrare cani da ufficiali per l’UFAM e secondo le direttive dello stesso per la ven-

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dita ad altri agricoltori. Poiché l’allevamento e l’addestramento di tali cani è legato alla pre- senza di animali da reddito, questo compito può essere svolto, in linea di principio, solo dagli agricoltori con animali da reddito. Per questo motivo, l’UFAM stipula contratti adeguati con agricoltori idonei e finanzia questo compito mediante pagamenti forfettari. Gli agricoltori de- vono allevare e addestrare cani da protezione del bestiame nell’ambito di un’associazione di allevatori riconosciuta dall’UFAM. Questa associazione di allevatori è responsabile della for- mazione degli allevatori e gestisce, organizza e sorveglia l’allevamento a scopo vincolato delle razze canine coinvolte. Queste associazioni di allevatori controllano le prestazioni dei cani, gestiscano l’allevamento in base a considerazioni genetiche della popolazione e adde- strano i membri, gli addestratori di cani e i giudici dei cani e si assicurano che tutte le attività di allevamento si svolgano secondo le prescrizioni dell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM con- cernente la protezione del bestiame. A tal fine, l’UFAM stipula contratti di prestazione ade- guati con associazioni di allevatori riconosciute e verifica la compatibilità degli statuti e dei regolamenti di allevamento e di formazione dell’associazione di allevatori con l’ordinanza sulla caccia e l’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame. Al momento, l’unica associazione esistente è l’associazione Verein Herdenschutzhunde Schweiz/Chiens de protection des troupeaux Suisse (HSH-CH), responsabile per l’UFAM dell’allevamento in funzione di criteri di prestazione delle razze «Pastore abruzzese» e «Montagne des Pyré- nées». Alla lettera c, il mandato è affidato a un organo specializzato che prepara per l’UFAM le perizie di sicurezza delle aziende agricole e alpestri che desiderano utilizzare cani ufficiali. Nell’ambito di tali perizie SPIA, per prevenire incidenti e conflitti nelle operazioni quotidiane sono definite regole concrete, in base alle quali il Cantone può contribuire a definire tali re- gole nell’ambito di una procedura partecipativa. L’obiettivo è quello di aiutare l’agricoltore a tenere e utilizzare i cani e allo stesso tempo di dargli la massima certezza giuridica possibile. Il rispetto di queste regole è un punto centrale per rispettare il proprio obbligo di diligenza come detentore di cani. Attualmente, questo mandato è affidato al Servizio per la preven- zione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA). Per l’UFAM, queste perizie sono uno dei presup- posti per promuovere la detenzione e l’impiego di cani da ufficiali in azienda. La presente let- tera contiene anche un mandato per redigere perizie volte a dimostrare se sia effettivamente possibile tenere e impiegare correttamente i cani da guardia ufficiali in un’azienda agricola o alpestre. Attualmente, questo compito viene assunto dal servizio specializzato in misure tec- niche di protezione del bestiame di Agridea.

Art. 10d Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati dai castori 1 Per prevenire i danni causati da castori alle infrastrutture o per evitare un pericolo causato da castori, l’UFAM si assume

al massimo il 50 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni: a. l’installazione di reticoli di protezione antiscavo, palancole e pareti stagne; b. gli sbarramenti di pietre e di ghiaia; c. i reticoli per proteggere i canali di scolo; d. l’installazione di tane di castoro artificiali; e. l’installazione di tubi di drenaggio in prossimità delle dighe del castoro; f. l’installazione di piastre metalliche in prossimità dei punti di cedimento dei sentieri; g. altre misure efficaci dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a-f non sono sufficienti o adeguate. 2 L’UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi per la pianificazione cantonale delle misure di protezione nei corsi

d’acqua in cui la libera attività dei castori potrebbe mettere in pericolo edifici e impianti.

Questo articolo è completamente nuovo. È diventato necessario perché la legge sulla caccia modificata prevede che in futuro la Confederazione risarcirà anche i danni causati dai castori a «edifici e impianti» e non più come finora solo i danni a «colture agricole e foreste» (art. 13 cpv. 5 LCP).

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Tuttavia, tali danni causati dalla selvaggina saranno risarciti solo se prima sono state adot- tate le misure ragionevolmente esigibili per evitarli. Poiché la prevenzione dei danni alle in- frastrutture è spesso molto complessa e costosa, il Parlamento ha deciso che anche il set- tore pubblico parteciperà alle «misure di prevenzione dei danni» (art. 12 cpv. 5 lett. b LCP). Le misure promosse dalla Confederazione per la prevenzione dei danni causati dai castori serviranno al seguente scopo: prevenzione dei danni «agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene» (art. 12 cpv. 5 lett. b LCP). Di conseguenza, non vengono pro- mosse misure volte esclusivamente a proteggere gli edifici e gli impianti privati dai castori, e le vie di gestione agricola non sono incluse in questo elenco nella legge sulla caccia. Spetta ancora ai proprietari adottarle. Capoverso 1: a tale scopo, il capoverso 1 definisce le misure volte a prevenire i danni cau- sati di castori o a evitare un pericolo da parte dei castori, la cui attuazione è sostenuta dall’UFAM con un contributo finanziario massimo del 50 per cento dei costi. Le misure elen- cate alle lettere a-e sono quelle notoriamente efficaci. La lettera a elenca misure general- mente molto onerose da realizzare come palancole, pareti stagne e reticoli di protezione an- tiscavo e di conseguenza costose. Con queste misure si può evitare che i castori possano scavare intere sponde. Tuttavia, tali misure hanno senso solo nel caso di sponde che ser- vono alla protezione contro le piene o che costituiscono le fondamenta di infrastrutture di tra- sporto di pubblico interesse. Tali misure sono attuate al meglio come misura preventiva al momento della costruzione degli edifici. L’installazione successiva è spesso complicata dal punto di vista della pianificazione e della costruzione, per cui, in caso di pericolo effettivo, deve essere possibile adottare misure individuali contro i castori fino a quando queste misure di protezione non potranno essere realizzate (art. 9c). La lettera b descrive le misure che prevedono l’utilizzo di sbarramenti di pietre e di ghiaia per evitare che i castori scavino e co- struiscano strutture a livello locale. Se si vogliono riempire strutture in modo efficace, è ne- cessario assicurarsi che non ci siano castori al loro interno. La lettera c elenca il reticolo per i canali di scolo come misura locale, che serve in particolare a garantire che il castoro non possa barricare il canale direttamente sotto la struttura. L’esperienza dimostra che un tale blocco dello scolo è spesso difficile da rimuovere. Questa misura mira in particolare a prevenire l’accumulo indesiderato dietro scolo, ad esempio in caso di forti precipitazioni, che può portare a un pericoloso indebolimento delle dighe e ne aumenta notevolmente l’instabi- lità. Alla lettera d le tane di castoro artificiali sono elencate come misura. Una tana di castoro artificiale è costituita da semplici tubi di cemento, che sono disposti sulla sponda in modo tale che il castoro possa rimanere al di sopra del livello dell’acqua e quindi all’asciutto. La costruzione di una struttura artificiale può impedire ai castori di co- struire in modo indipendente e incontrollato tali strutture. Spesso ha senso costruire diverse strutture di questo tipo su uno specchio d’acqua. La lettera d si riferisce alla regolazione del livello dell’acqua di uno stagno di castoro mediante l’installazione di un tubo di drenaggio per sifonare lo stagno. Con questa misura il livello dell’acqua può essere limitato a un livello non problematico. Va osservato che, secondo la legislazione in materia di protezione della na- tura, le misure adottate presso la diga del castoro sono considerate come un’invasione di uno spazio vitale degno di essere protetto e devono pertanto essere approvate dalle autorità cantonali ed eventualmente devono essere adottate anche misure sostitutive (art. 18 cpv. 1ter LPN, in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 6 OPN). La lettera e menziona l’installazione di piastre metalliche come misura. Questa misura di solito entra in gioco quando un sentiero è crollato a causa dell’attività di scavo del castoro. Si tratta quindi di una misura reattiva per evitare che il sentiero crolli di nuovo in tale punto. Alla lettera f viene aperta una finestra per incoraggiare altre misure se quelle menzionate finora non fossero sufficienti o adeguate. È logico che le autorità non abbiano esperienza nella prevenzione dei danni causati dai ca- stori. Nell’interesse di un uso attento del denaro dei contribuenti, tuttavia, va sottolineato che l’efficacia di tali ulteriori misure deve essere dimostrata in anticipo.

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Capoverso 2: minacciando le sponde critiche, il castoro può causare una grave minaccia per la sicurezza pubblica, per esempio quando mette a repentaglio le fondamenta delle infra- strutture di trasporto di pubblico interesse o le strutture di protezione contro le piene. In con- siderazione della rilevanza per la sicurezza, i Cantoni devono designare le sponde critiche ai fini di una pianificazione lungimirante e pianificare concretamente le misure necessarie se- condo il capoverso 1. L’UFAM contribuisce al massimo al 50 per cento dei costi di questa pianificazione.

Art. 10e Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati dalle lon- tre

Per prevenire i danni causati dalle lontre negli impianti di piscicoltura o per la detenzione di pesci, l’UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi del le seguenti misure: a. l’installazione di recinzioni di protezione adeguate; b. l’adozione di altre misure efficaci dei Cantoni, se l’installazione di recinzioni di protezione adeguate non è suffi- ciente o efficace.

Questo articolo è nuovo e regola il sostegno dell’UFAM all’adozione di misure volte a preve- nire i danni causati dalle lontre. Tali danni possono essere fatti valere solo sui pesci sui cro- stacei d’allevamento ma non sugli animali selvatici (art. 10g cpv.1 lett. b). L’articolo disciplina le misure volte a prevenire i danni causati dalle lontre negli impianti di pi- scicoltura e per la detenzione di pesci la cui adozione è remunerata dall’UFAM con un contri- buto finanziario massimo pari al 50 per cento dei costi. Secondo la lettera a, stando alle co- noscenze attuali, sono considerate solo le recinzioni di protezione elettrificate che impedi- scono efficacemente alle lontre di arrampicarsi o di scavare. La lettera b lascia margine per misure alternative, qualora in futuro si renda evidente la possibilità di adottare altre misure efficaci.

Art. 10f Consulenza in materia di gestione di castori e lontre L’UFAM incarica terzi di fornire informazioni e consulenza alle autorità e alle cerchie interessate sulla gestione di castori e lontre nonché sulla prevenzione dei danni.

L’UFAM può incaricare terzi di consigliare le autorità federali e cantonali o le persone diretta- mente interessate dal conflitto con i castori e le lontre in merito a una gestione efficace del conflitto e, in particolare, di coordinare le misure per prevenire i danni, compreso il coordina- mento intercantonale. Attualmente, il «Centre Suisse pour la Cartografie de la Faune (CSCF)» è incaricato dall’UFAM di gestire un servizio specializzato dedicato ai castori e alle lontre.

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Art. 10g Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina 1 La Confederazione partecipa ai costi dei seguenti danni causati dalla selvaggina:

a. grandi predatori e aquile reali: danni ad animali da reddito, fatta eccezione se hanno pascolato su superfici su cui, secondo l’articolo 29 dell’ordinanza del 23 ottobre 201310 sui pagamenti diretti, non è ammesso il pascolo; b. lontre: danni causati ai pesci negli impianti di piscicoltura e negli impianti per la detenzione di pesci; c. castori: danni causati al bosco, alle colture agricole nonché alle costruzioni e agli impianti di cui all’articolo 13 capoverso 5 della legge sulla caccia. 2 La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina:

a. 80 per cento dei costi per i danni causati da grandi predatori; b. 50 per cento dei costi per i danni causati da castori, lontre e aquile reali.

3 I Cantoni determinano l’entità e la causa dei danni causati dalla selvaggina.

4 La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti e se sono state prece-

dentemente prese le misure ragionevolmente esigibili per prevenire i danni.

L’articolo sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina riprende sostanzialmente l’at- tuale articolo 10 dell’ordinanza sulla caccia, ma le disposizioni sono in parte riordinate e in particolare adattate alle innovazioni rilevanti della legge sulla caccia (art. 12 cpv. 4 e 5 LCP). Una novità fondamentale nella legge sulla caccia prevede che la Confederazione paghi la sua quota di risarcimento per i danni causati da determinati animali selvatici protetti solo se prima sono state adottate le misure ragionevolmente esigibili per prevenire i danni (art. 13 cpv. 4). Capoverso 1: in questo capoverso il Consiglio federale designa le specie protette per le quali la Confederazione partecipa al risarcimento dei danni causati dalla selvaggina. Come avveniva finora, l’elenco comprende le quattro specie di grandi predatori (lupo, orso, scia- callo dorato, lince) nonché lontre, castori e aquile reali. Secondo la lettera a, la Confedera- zione contribuisce in linea di principio solo ai danni causati agli animali da reddito nel caso dei grandi predatori e dalle aquile reali. La misura in cui l’UFAM versa anche contributi forfet- tari per la cura veterinaria di animali da reddito feriti o per l’eliminazione delle carcasse in casi giustificati è disciplinata nella Strategia Lupo Svizzera. Nella zona di estivazione tuttavia la Confederazione non parteciperà più alle perdite di animali da reddito se gli animali pasco- lano in regioni soggette a un divieto di pascolo secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti (art. 29 OPD in combinato disposto con l’allegato 2 n. 1 OPD). Ogni gestore deve riportare su una carta del perimetro di pascolo l’alpe su cui pascola, sulla quale sono delimitate dal perimetro le superfici sulle quali «non è ammesso il pascolo» (art. 38 cpv. 2 OPD). È compito del ge- store garantire una corretta gestione degli animali. La lettera b elenca i possibili danni cau- sati dalle lontre, per i quali la Confederazione contribuirà al risarcimento. Si tratta esclusiva- mente di danni ai pesci e ai crostacei negli impianti di piscicoltura e per la detenzione dei pe- sci. Analogamente agli altri animali selvatici, tuttavia, nessun danno da parte delle lontre può essere rivendicato per gli effettivi di pesci e granchi selvatici. La lettera c elenca i vari tipi di danni causati dai castori per i quali la Confederazione contribuisce al risarcimento. Oltre ai danni alle colture agricole e alle foreste, vengono ora risarciti anche i danni agli edifici e agli impianti (art. 13 cpv. 5 LCP). La legge sulla caccia limita i danni alle infrastrutture per il risar- cimento dei danni «agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene» (art. 12 cpv. 5 lett. b LCP). Con la denominazione «infrastruttura di trasporto private» (art. 13 cpv. 5 LCP), il Parlamento ha deliberatamente ampliato la definizione di danni alle infrastrut- ture causati dai castori nella questione del risarcimento dei danni rispetto alla prevenzione dei danni, che comprende solo le «vie di collegamento delle aziende agricole» (art. 12 cpv. 5 lett. b LCP). Tuttavia, i danni ai giardini e ai parchi nonché alle sponde private, sono ancora esclusi. Sono esclusi dal risarcimento ai sensi della decisione del Parlamento anche, per esempio, i danni ai sistemi agricoli di drenaggio.

10 RS 910.13 46

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Capoverso 2: il secondo capoverso regola l’importo della quota che la Confederazione versa per il risarcimento dei danni causati dagli animali protetti conformemente al capoverso 1. Secondo il diritto vigente, tale importo ammonta all’80 per cento del costo dei danni cau- sati dai grandi predatori e al 50 per cento dei danni causati da castori e lontre. Capoverso 3: come nel diritto vigente, in caso di danni causati dalla selvaggina, i Cantoni restano responsabili della determinazione della persona responsabile del danno e dell’am- montare del danno. Non ci dovrebbe essere deroghe a tal riguardo. In casi particolari, tutta- via, l’UFAM, in qualità di suprema autorità di sorveglianza, si riserva il diritto di effettuare un controllo. Come base legale, la Confederazione ha il diritto di stabilire le condizioni dell’ob- bligo di risarcimento per gli animali protetti conformemente al capoverso 1 (art. 13 cpv. 5 LCP), mentre l’UFAM disciplina la determinazione del danno nelle strategie dedicate ai grandi predatori (art. 10 lett. d). L’UFAM si riserva il diritto di effettuare un’indagine in caso di importi di risarcimento molto elevati o di predazioni di animali delle specie bovina ed equina. importi di risarcimento elevati: con l’80 per cento, la Confederazione contribuisce al risar- cimento dei danni causati dai grandi predatori su animali da reddito predati in misura sostan- zialmente maggiore rispetto ai Cantoni. Anche se i Cantoni sono in linea di principio liberi di valutare i danni, per quantificare i danni, in genere per l’UFAM valgono i valori massimi, se- condo l’ordinanza sulle epizoozie (art. 75 OFE). Eventuali scostamenti da questi importi mas- simi possono essere effettuati solo in casi giustificati. La Confederazione si riserva il diritto di procedere a una verifica, in particolare nei casi in cui il valore degli animali è molto elevato. Predazioni a bovini ed equini: per quanto riguarda gli animali delle specie bovina ed equina, ad eccezione della prevenzione delle nascite al pascolo, non vi sono requisiti per mi- sure ragionevolmente esigibili di protezione del bestiame. I grandi predatori che attaccano questi animali da reddito possono essere abbattuti immediatamente. Per evitare che con questa disposizione i lupi siano uccisi ingiustamente, l’UFAM si riserva il diritto di sottoporre l’animale che ha causato i danni a indagini veterinarie e scientifiche. D’intesa con il Cantone, l’UFAM effettua questa indagine, i cui costi (trasporti, perizie, rapporto) sono a carico della Confederazione. - Capoverso 4: secondo il presente capoverso, la Confederazione si assume la sua parte di costi per il risarcimento dei danni solo se il Cantone si fa carico delle spese rimanenti. Ciò significa che i danni causati dalla selvaggina protetta sono risarciti al 100 per cento. L’UFAM versa il suo contributo al Cantone alla fine dell’anno con un rimborso una tantum. Per ogni singolo caso di danno, il Cantone deve indicare nella sua contabilità generale come si è ten- tato di prevenire i danni (misure di cui all’art. 10g) o se non esistono misure ragionevolmente esigibili per prevenirli. Il Cantone deve inoltre indicare l’importo dei danni e il modo in cui sono stati calcolati. Quanto segue vale, in sintesi, per le predazioni di animali da reddito: le predazioni di animali da reddito saranno compensate solo se l’agricoltore ha adottato misure ragionevolmente esigibili per proteggere il bestiame in anticipo. Tuttavia, il Cantone (non l’agricoltore) deve registrare e giustificare l’impossibilità di proteggere un pascolo durante la consultazione per la protezione del bestiame dell’azienda agricola e il Cantone deve presen- tare all’UFAM questa sua decisione. Se un agricoltore non adotta misure di protezione del bestiame di propria iniziativa, ciò non significa che tali misure non siano ragionevolmente esi- gibili.

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Art. 10h Ragionevole esigibilità delle misure per prevenire i danni causati dalla selvaggina 1 Giusta l’articolo 10g capoverso 4 sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure per prevenire i danni

causati dai grandi predatori: a. ovini e caprini: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori e cani da protezione del bestiame ufficiali se le recinzioni elettriche non sono possibili o sufficienti; b. camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo, cervi tenuti in parchi nonché pollame: recinzioni elettriche per la pro- tezione dai grandi predatori; c. bovini ed equini: evitare le nascite al pascolo e la stabulazione dei cuccioli fino a due settimane di vita; d. alveari di api: recinzioni elettriche di protezione dagli orsi; e. misure supplementari dei Cantoni di cui all’articolo 10a capoverso 1 lettera d. 2 Giusta l’articolo 10g capoverso 4 sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure per prevenire i danni

causati dai castori: a. la limitazione dell’attività di sbarramento con misure alla diga del castoro; b. la protezione delle colture agricole mediante recinzioni elettriche o reticolari metalliche; c. la protezione di singoli alberi con guaine di rete metallica; d. la protezione di scarpate spondali, dighe e impianti che servono per la protezione contro le piene con misure di protezione secondo l’articolo 10d capoverso 1 lettere a-f; e. la protezione di infrastrutture di trasporto mediante l’installazione di piastre metalliche o di tane di castoro artificiali; f. misure supplementari dei Cantoni di cui all’articolo 10d capoverso 1 lettera g. 3 Giusta l’articolo 10g capoverso 4 sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure per prevenire i danni

causati dalle lontre: a. recinzioni di protezione elettrificate; b. misure supplementari dei Cantoni di cui all’articolo 10e capoverso 1 lettera b.

L’attuale articolo 10g definisce quali misure l’UFAM considera ragionevolmente esigibili per prevenire i danni causati dalla selvaggina. La concreta ragionevolezza delle misure è influen- zata positivamente dagli aiuti finanziari della Confederazione (art. 10a, 10d e 10e). I Cantoni possono discostarsi da questa valutazione, ma l’irragionevolezza delle misure di protezione deve essere giustificata. Capoverso 1: questo capoverso elenca le misure ritenute ragionevolmente esigibili per la protezione degli animali da reddito al pascolo o nei cortili attorno alle stalle (protezione del bestiame). La lettera a elenca le misure ragionevoli per la protezione degli ovini e dei caprini. Questa è prima di tutto la recinzione elettrica costruita e mantenuta in modo professionale, che deve impedire efficacemente ai grandi predatori di scavare o passare attraverso. Se questa misura non può essere applicata in modo efficace, l’impiego di cani da protezione del bestiame è considerato ragionevole. Tali cani vengono utilizzati soprattutto sui pascoli alpini al di sopra del margine forestale, perché a causa del terreno spesso non è possibile erigere e mantenere recinzioni sicure per i grandi predatori. Tuttavia, poiché i cani da protezione del bestiame sono tenuti tutto l’anno, vengono utilizzati anche sulle superfici agricole utili. Alla lettera b il recinto elettrificato a prova di grandi predatori per la protezione dei cervi tenuti in parchi come animali da reddito agricoli (cervi rossi, daini o cervi sika), camelidi del nuovo mondo (lama e alpaca), suini al pascolo e pollame è dichiarato ragionevolmente esigibile. La lettera c elenca le misure ragionevolmente esigibili per la protezione degli animali delle spe- cie bovina ed equina. L’unica misura ritenuta ragionevolmente esigibile è la prevenzione delle nascite al pascolo. Questi animali molto giovani sono particolarmente a rischio, poiché nelle prime ore non seguono ancora la madre, che di solito li nasconde in una vegetazione un po’ più alta. Inoltre, nel caso delle nascite al pascolo, la placenta espulsa attira predatori come lupi e volpi. Spesso accade anche che i giovani animali nati al pascolo passino sotto la recinzione elettrica o cadano su pendii ripidi, motivo per cui la madre non riesce a difenderli all’esterno della recinzione e sono quindi particolarmente in pericolo. Per questo motivo, la nascita dei cuccioli bovini ed equini dovrebbe sempre avvenire sotto la sorveglianza dell’uomo e quindi nella stalla. Per i bovini non sono invece richiesti ulteriori requisiti specifici

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per le recinzioni di protezione del bestiame o l’uso di cani di protezione del bestiame. Tutta- via, anche gli agricoltori particolarmente interessati possono ricorrere a queste misure di pre- venzione dei danni su base volontaria di più ampia portata e sarebbero indennizzati anche per il loro utilizzo secondo le disposizioni federali (art. 10a). Secondo la lettera d le recinzioni elettriche sono considerate ragionevolmente esigibili per proteggere gli alveari (apiari) dagli orsi. Conformemente alla lettera e, possono essere dichiarate ragionevolmente esigibili altre misure efficaci da parte dei Cantoni. Capoverso 2: nella prevenzione dei danni causati dai castori, le seguenti misure sono consi- derate ragionevolmente esigibili: secondo la lettera a, la limitazione dell’attività di sbarra- mento mediante misure presso la diga del castoro è considerata ragionevolmente esigibile se il danno è causato dallo sbarramento di un corso d’acqua. Poiché le dighe dei castori sono una componente essenziale dello spazio vitale di un animale selvatico protetto, occorre tener conto del fatto che tali misure alle dighe dei castori necessitano di un’autorizzazione cantonale (art. 18 cpv. 1ter LPN in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 6 OPN). La lettera b considera ragionevolmente esigibile la protezione delle colture agricole mediante una recin- zione elettrica correttamente costruita (p. es. per le colture) o una recinzione metallica (p. es. per i frutteti). La lettera c definisce l’applicazione di fascette in rete metallica a maglie strette ai piedi dei singoli alberi utilizzati per scopi agricoli (p.es. alberi da frutto) come misura ragio- nevolmente esigibile. Alla lettera d, la protezione delle sponde e delle dighe che servono alla protezione contro le piene mediante misure tecniche secondo l’articolo 10d capoverso 1 è considerata ragionevolmente esigibile. Un esempio potrebbe essere l’installazione di reticoli di protezione antiscavo. Misure così complesse devono essere ordinate dal Cantone. A causa della loro complessità, spesso devono essere accettate scadenze più lunghe per la loro attuazione. In questo caso, una pianificazione lungimirante delle misure corrispondenti da parte del Cantone (cfr. art. 10d cpv. 2). In caso di gravi problemi di sicurezza, possono essere necessarie anche misure individuali contro i castori che provocano danni (art. 9c). Secondo la lettera e l’installazione di tane artificiali e di piastre metalliche è considerata ra- gionevole per i percorsi a rischio di crollo. Anche queste misure sono ordinate dal Cantone. Nella lettera f, anche in futuro il Cantone potrà dichiarare ragionevolmente esigibili ulteriori misure efficaci adottate dai Cantoni (cfr. art. 10d cpv. 2). Capoverso 3: quando si tratta di proteggere gli impianti di piscicoltura e per la detenzione di pesci, la costruzione di una recinzione di protezione è considerata ragionevolmente esigibile. Come è noto, la Confederazione contribuisce alle spese per la loro realizzazione (art. 10e).

Art. 10ter

Abrogato

L’attuale articolo 10ter disciplinava la promozione di misure per la protezione del bestiame e delle api. L’articolo può essere abrogato, in quanto la fattispecie corrispondente sarà discipli- nata all’articolo 10a.

Art. 10quater

Abrogato

L’attuale articolo 10quater riguardava i cani da protezione del bestiame. L’articolo può essere abrogato, in quanto la fattispecie sarà disciplinata nell’articolo 10b.

Sezione 4: Ricerca e sorveglianza Il titolo della sezione quattro dell’ordinanza sulla caccia deve essere completato con il termine «sorveglianza». Il motivo è la modifica della legge sulla caccia (art. 14a LCP) e la conseguente

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nuova formulazione dell’articolo 13 OCP e il nuovo articolo 13a OCP. Le attuali disposizioni in materia di cattura, marcatura e campionamento di mammiferi e uccelli selvatici per la ricerca scientifica saranno estese al monitoraggio degli effettivi di selvaggina e del loro stato di salute o alla conservazione della diversità della specie. Inoltre, queste attività di sorveglianza da parte della Confederazione, dei Cantoni o di terzi da essi incaricati sono ora esenti dall’obbligo di auto- rizzazione per gli esperimenti sugli animali.

Art. 12 Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la ge- stione della selvaggina Il Dipartimento stabilisce i compiti del Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della sel- vaggina.

Questo articolo è riformulato conformemente all’aggiunta all’articolo 14 capoverso 4 LCP con «ricerca» e «consulenza» per la «gestione della selvaggina». Oggi l’associazione senza scopo di lucro Wildtier Schweiz, sostenuta dai contributi della Confederazione, svolge i com- piti previsti dall’attuale articolo 12 OCP. Con l’estensione dei compiti, l’attuazione dell’articolo 12 sarà riorganizzata. Secondo il messaggio del 2017 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sulla caccia, il nuovo servizio si concentrerà in particolare sul sostegno ai Cantoni nel settore delle specie selvatiche che causano conflitti, con un monitoraggio in- tercantonale degli effettivi, basi elaborate a livello regionale e una consulenza professionale all’avanguardia. Il Dipartimento stabilisce i compiti e il finanziamento dell’ente in un’ordinanza dipartimentale. Poiché la maggior parte delle basi necessarie sono già oggi in fase di svi- luppo e messe a disposizione dei Cantoni attraverso mandati di prestazione, il finanziamento del nuovo organo può essere garantito a costo zero.

Art. 13 Cattura, marcatura e prelievo di campioni di mammiferi e uccelli selvatici 1 La cattura e la marcatura o prelievo di campioni di mammiferi e uccelli selvatici possono essere autorizzati purché servano

a scopi scientifici, alla sorveglianza degli effettivi nonché del loro stato di salute o alla conservazione della diversità della specie. Sono competenti per l’autorizzazione: a. per i mammiferi e gli uccelli cacciabili: i Cantoni; b. per i mammiferi e gli uccelli protetti: l’UFAM, che consulta i Cantoni prima di prendere una decisione. 2 Le attività di cui al capoverso 1 possono essere svolte solo da persone esperte. Chiunque desideri ottenere un’autorizza- zione deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti degli animali utilizzati, di come eseguire gli interventi in modo conforme alla protezione degli animali e di possedere le esperienze necessarie. 3 Tutti gli animali marcati o dai quali si sono prelevati campioni devono essere notificati all’UFAM ogni anno.

4 Abrogato

Questo articolo disciplina la marcatura della selvaggina in gran parte in linea con l’attuale ar- ticolo 13 OCP, ma le sue disposizioni sono state riorganizzate. È importante che questa di- sposizione sia compresa e applicata in combinazione con il successivo articolo 13a. Ogni cattura, ogni marcatura e ogni prelievo di campioni nell’ambito di progetti di cui all’articolo 3 lettera c LPAn (sperimentazione animale) richiede un’autorizzazione preventiva per la speri- mentazione animale (art. 18 LPAn). A tal fine, il successivo articolo 13a disciplina le attività che sono esenti dall’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 18 della legge sulla prote- zione degli animali. Capoverso 1: in linea di principio, è vietato catturare selvaggina senza autorizzazione (art. 17 cpv. 1 lett. a e art. 18 cpv. 1 lett. a LCP). Il presente articolo stabilisce le circostanze in cui la selvaggina può essere catturata, marcata o campionata. Le ragioni possono essere di na- tura scientifica, la sorveglianza degli effettivi, il monitoraggio dello stato di salute delle popo- lazioni di fauna selvatica e la conservazione della diversità della specie. È chiaro che per campionamento della selvaggina si intende solo il campionamento diretto da o sull’animale

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catturato o manipolato (p.es., il prelievo di un campione bioptico o di sangue, ma non la rac- colta di peli o piume sul campo o la raccolta di feci per il campionamento genetico. Nel caso di selvaggina cacciabile, secondo la lettera a i Cantoni sono responsabili del rilascio dell’au- torizzazione; nel caso di animali protetti, secondo la lettera b, è la Confederazione, previa consultazione dei Cantoni. Si noti che la cattura di selvaggina cacciabile e protetta è in alcuni casi esente dall’autorizzazione per la sperimentazione animale (cfr. art. 13a). Capoversi 2 e 3: tutte le attività di cui al capoverso 1 (cioè la cattura, la marcatura, il prelievo di campioni di selvaggina) devono permettere di garantire la protezione degli animali. Ciò vale in particolare anche per le attività che sono esenti dall’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 18 della legge sulla protezione degli animali (art. 13a). Per questo motivo, le per- sone che svolgono tali attività devono essere in possesso delle qualifiche necessarie (espe- rienza). Il titolare dell’autorizzazione deve fornire alle autorità la prova di tale esperienza nella sua domanda. Dovrebbe essere compito della comunità scientifica sviluppare e offrire corsi sulla cattura, la marcatura e il prelievo di campioni di selvaggina in modo adeguato alla protezione degli animali. Non appena ci sono differenze significative tra i gruppi di specie (p. es. uccelli, ungulati, predatori) servono anche conoscenze specifiche relative a ogni singolo caso. Per esempio, l’immobilizzazione chimica degli artiodattili si differenzia notevolmente da quella dei predatori. Capoverso 3: gli animali selvatici che sono stati marchiati o campionati devono essere notifi- cati all’UFAM. Poiché gli animali selvatici possono essere catturati solo con un’autorizza- zione ufficiale, l’obbligo di notifica è disciplinato nell’ambito di questa autorizzazione.

Art. 13a Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per gli esperimenti sugli ani- mali 1 Le attività di cui all’articolo 14a capoverso 1 lettera a della legge sulla caccia per sorvegliare gli effettivi e per effettuare i

controlli dell’efficacia sono in particolare le indagini sui mammiferi e sugli uccelli selvatici in merito a: a. utilizzazione del territorio e comportamento della selvaggina per la pianificazione della caccia o la protezione delle specie; b. composizione degli effettivi in relazione all’età e al sesso; c. salute degli effettivi; d. efficacia delle misure finalizzate a promuovere gli effettivi o in caso di interventi nei loro spazi vitali. 2 Al fine di garantire la protezione degli animali, d’intesa con l’USAV l’UFAM emana direttive concernenti le misure con-

formi alla protezione degli animali per tenere in cattività, marcare e prelevare campioni di mammiferi e uccelli selvatici secondo l’articolo 14a della legge sulla caccia.

Questo nuovo articolo prevede l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione secondo la legge sulla protezione degli animali per determinate attività ufficiali, garantendo al contempo la pro- tezione degli animali. Secondo l’attuale legge sulla protezione degli animali, per eseguire tutti gli esperimenti sui vertebrati che vengono effettuati per acquisire conoscenze e che possono causare dolore o sofferenza all’animale è necessaria un’autorizzazione preventiva per la sperimentazione animale (art. 17 e 18 LPAn). Questi esperimenti sugli animali vengono esa- minati da una commissione cantonale competente per quanto riguarda gli obiettivi e il me- todo e, dopo aver ponderato gli interessi in gioco, vengono autorizzati o meno. L’obiettivo di questa autorizzazione è quello di prevenire dolori e sofferenze ingiustificate quando gli ani- mali vengono esaminati. Secondo l’articolo 14a della legge sulla caccia, la cattura, la marca- tura e il prelievo di campioni di animali selvatici non sono soggetti a questo obbligo di autoriz- zazione secondo la legge sulla protezione degli animali se l’attività è ordinata da un’autorità e viene svolta in conformità alla legge sulla caccia per il controllo degli effettivi di animali sel- vatici o per la verifica dei risultati. Ciò chiarisce che, sebbene le attività in questione abbiano ancora un carattere di sperimentazione animale, la differenza è che queste attività non de- vono passare attraverso i canali ufficiali di una preventiva autorizzazione per la sperimenta-

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zione animale. In questo modo le autorità cantonali della caccia potranno svolgere più rapi- damente e facilmente le relative attività, garantendo al contempo che la protezione degli ani- mali sia ora chiaramente di loro responsabilità. Capoverso 1: questo capoverso definisce l’obiettivo delle attività che giustificano l’esenzione dall’autorizzazione per la sperimentazione animale. La lettera a si riferisce allo studio dell’uso del territorio e del comportamento della fauna selvatica quando ciò è rilevante per la pianificazione della caccia o la protezione delle specie. Alcuni esempi: cattura e marcatura del cervo per l’osservazione del comportamento spaziale al fine di pianificare meglio la cac- cia e prevenire i danni causati dalla selvaggina al bosco di protezione (cfr. anche art. 1 cpv. 3), cattura e inanellamento degli uccelli per studiare il loro comportamento migratorio al fine di proteggere meglio la specie, o la cattura di un orso problematico per studiare l’efficacia delle misure dissuasive. La lettera b si riferisce allo studio della composizione di una popola- zione di animali selvatici. Esempi: la cattura di lepri comuni per determinare la struttura dell’età di animali giovani a vecchi mediante palpazione di alcune articolazioni ossee, o il mo- nitoraggio di un effettivo di gallo cedrone per la riproduzione e la sopravvivenza. La lettera c menziona lo studio dello stato di salute delle popolazioni di animali selvatici. Un esempio di questo sarebbe il prelievo di campioni di tessuto da stambecchi utilizzando frecce bioptiche per indagare il grado di consanguineità in una colonia. La lettera d elenca la revisione delle misure di promozione delle specie. Un esempio a tal riguardo sarebbe la cattura di animali selvatici e l’installazione di un dispositivo di localizzazione per indagare sul comportamento di questi animali dopo un trasferimento. Capoverso 2: la garanzia della protezione degli animali deve essere mantenuta anche nel caso di attività con gli obiettivi di cui al capoverso 1. Per questo motivo, l’UFAM e l’USAV de- vono emanare di comune accordo un aiuto all’esecuzione che definisca tutte le attività e le misure riconosciute conformi alla legislazione in materia di protezione degli animali. Inoltre, l’aiuto all’esecuzione deve anche descrivere i requisiti per le persone che eseguono tali mi- sure su mandato delle autorità cantonali o federali. Il principio deve essere che solo le attività svolte o commissionate dalle autorità cantonali e quelle con un obiettivo secondo il capo- verso 1 sono esentate dall’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 18 della legge sulla pro- tezione degli animali. Tutte le altre indagini sulla fauna selvatica continuano ad essere sog- gette all’obbligo di autorizzazione conformemente alla legge sulla protezione degli animali. Ciò vale in particolare per le indagini puramente scientifiche di cui all’articolo 13 capoverso 1.

Titolo dopo l’art. 14

Sezione 5a: Disposizioni penali Questo nuovo titolo è inserito perché il successivo nuovo articolo 14a integra le disposizioni penali della LCP.

Art. 14a da inserire dopo il titolo della sezione 5a

Art. 14a Covata 1 La covata di cui all’articolo 17 capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia dura dall’inizio della costruzione del nido fino al completo volo dei piccoli di uccelli. 2 Per i nidi e i luoghi di cova degli uccelli all’interno o all’esterno degli edifici nonché per gli uccelli che nidificano in colonie nella regione d’insediamento, il divieto di danneggiamento o di distruzione di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 16 gennaio 199111 sulla protezione della natura e del paesaggio si applica solo durante la covata di cui al capoverso 1.

Nel diritto penale federale la protezione degli uccelli nidificanti è regolamentata in due punti. Per esempio, la legge sulla caccia rende punibile il disturbo degli uccelli che covano (art. 17

11 RS 451.1 52

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cpv. 1 lett. b LCP), mentre l’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio vieta la rimozione dei loro nidi (art. 20 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con il cpv. 5 OPN). Nell’ambito dell’esecuzione cantonale è sorto un problema perché la gestione dei nidi situati all’interno o direttamente all’esterno degli edifici non è chiara. In linea di principio, il proprieta- rio di un edificio ha il diritto di ristrutturare o di risanare il proprio edificio. Le formulazioni con- tenute nel diritto federale in materia di protezione degli uccelli nidificanti hanno portato alla pratica che, nel caso di nidi utilizzati per diversi anni (p. es. nidi di rondine nella stalla), occor- reva prima di tutto ottenere un’autorizzazione cantonale. Questa interpretazione del diritto federale è difficilmente praticabile e interferisce troppo con il diritto del proprietario di un im- mobile di mantenerlo in questo modo e di utilizzarlo secondo le esigenze private. Per questo motivo, al proprietario dell’edificio dovrebbe ora essere concesso il diritto di eseguire misure sull’edificio al di fuori della stagione riproduttiva. Durante la stagione di cova chiaramente de- finita, tuttavia, la rimozione o la distruzione di questi nidi o il disturbo degli uccelli che covano rimane vietata o è soggetta ad autorizzazione ufficiale. Si noti che esiste un obbligo generale di sostituzione per l’eliminazione dei nidi delle specie minacciate (art. 18 cpv. 1ter LPN). Capoverso 1: secondo la prassi attuale, l’inizio della stagione riproduttiva è definito come il momento della prima deposizione delle uova secondo la legge sulla caccia (art. 17 LCP). L’attività di cova dal momento dell’inizio della costruzione del nido fino a quando i giovani animali hanno lasciato completamente il nido sarà ridefinita. Completo volo significa che il periodo di presenza dei cosiddetti «nidiacei», cioè non completamente in volo dei giovani uc- celli accanto al nido o nel caso di uccelli precoci (p. es. i tetraoni) accanto alla madre, viene ancora conteggiato come attività di cova. Tuttavia, è spesso difficile o impossibile documen- tare l’inizio della costruzione del nido o del volo in termini concreti, per esempio nel caso di specie che non hanno un nido o che hanno un nido difficilmente riconoscibile (p. es. la per- nice bianca) o che mantengono a lungo a terra i loro piccoli non ancora capaci di volare (p. es. gallo cedrone, beccaccia di mare). Per questo motivo, i periodi di tempo durante i quali un disturbo dell’attività di cova sembra plausibile possono essere utilizzati anche per far ri- spettare l’articolo 17 LCP. Nel caso di specie di uccelli che possono essere cacciate secondo il diritto federale, il periodo di protezione secondo la legge federale comprende la cova. Nel caso di specie protette (p.es. il gallo cedrone), ciò può essere fatto nei periodi di tempo de- scritti nella letteratura tecnica. Capoverso 2: questo capoverso precisa che il divieto di distruzione o di rimozione dei nidi secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera a OPN si applica ai nidi in o su edifici utilizzati per un certo numero di anni solo durante la cova di cui al capoverso 1. Al di fuori di questo pe- riodo, tuttavia, il proprietario dell’edificio può effettuare la ristrutturazione del suo edificio ri- muovendo questi nidi senza autorizzazione. Per esempio, i nidi di rondine o di cicogne pos- sono essere rimossi da un edificio solo se questi uccelli sono in migrazione o nel loro quar- tiere d’inverno. In questo capoverso sono menzionati anche gli allevatori di colonie nella zona di insediamento. Questo si riferisce in particolare ai corvi, che come allevatori di colonie spesso si riproducono sui vecchi alberi di giardini e parchi direttamente davanti agli edifici e possono essere un notevole fastidio a causa del rumore e degli escrementi. Tuttavia, poiché né il rumore né le feci sono considerati come danni causati dalla selvaggina, nessuna misura secondo l’articolo 12 capoverso 2 LCP può essere approvata per questa specie di uccelli du- rante il periodo di protezione previsto dal diritto federale. A causa della cacciabilità di questa specie di uccelli, nell’ambito dell’autodifesa, durante la stagione della caccia prevista dal di- ritto federale per questa specie di uccelli potrebbero essere consentite al gestore della pro- prietà misure adeguate presso i nidi (art. 12 cpv. 3 LCP). Lo stesso vale per le città o i co- muni per quanto riguarda la gestione delle colonie di corvi che causano problemi nei loro parchi e nelle aree verdi (p. es. nei pressi di cimiteri o di ospedali). In ogni caso, deve essere garantita la protezione delle madri e dei giovani animali dipendenti (art. 9 cpv. 2 OCP).

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Art. 16 cpv. 1, 3 e 4

1 Ogni anno entro il 30 giugno i Cantoni comunicano all’UFAM in particolare:

a. il periodo di protezione delle specie selvatiche cacciabili; b. l’effettivo delle principali specie animali cacciabili e protette; c. il numero di animali abbattuti nell’ambito della caccia, per ordine del Cantone o nell’ambito dell’autodifesa; d. il numero di animali morti; e. il numero di animali protetti imbalsamati; f. il numero di autorizzazioni di caccia accordate; g. il numero e il tipo di autorizzazioni accordate per l’impiego di mezzi ausiliari vietati; h. i mezzi impiegati per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina. 3 Previa consultazione dei Cantoni, l’UFAM stabilisce i requisiti concreti per la statistica federale della caccia.

4 Ogni anno l’UFAM pubblica la statistica federale della caccia.

L’articolo sulla statistica della caccia corrisponde in buona parte all’articolo attuale, ma è stato riformulato e completato. Capoverso 1: l’obbligo dei Cantoni di comunicare all’UFAM i dati statistici richiesti è fissato, come finora, al 30 giugno dell’anno successivo. I Cantoni comunicano all’UFAM le seguenti informazioni: secondo la lettera a, il periodo di protezione per tutte le specie cacciabili a li- vello federale sarà quello previsto dal diritto cantonale. Secondo la lettera b del diritto vi- gente, l’effettivo delle principali specie cacciabili e protette. Secondo la lettera c, come fi- nora, il numero di animali abbattuti, per cui i Cantoni dovranno distinguere tra (a) abbattuti nell’ambito della caccia regolare, (b) abbattuti in occasione di abbattimenti straordinari ordi- nati dall’autorità e (c) abbattuti nell’ambito dell’autodifesa. Secondo la lettera d, essi comuni- cano il numero di animali morti (selvaggina). Secondo la lettera e, come finora essi comuni- cano il numero di animali protetti imbalsamati. Secondo la lettera f, come finora, il numero di permessi di autorizzazioni rilasciate, anche se nella legislazione vigente questo era descritto come numero di cacciatori. Secondo la lettera g il numero di autorizzazioni per l’impiego di armi, munizioni, mezzi ausiliari e metodi vietati. Secondo la lettera h il costo dei danni cau- sati dalla selvaggina, distinguendo tra il costo per il risarcimento e il costo per prevenire tali danni. Capoversi 2: i requisiti concreti per i dati della statistica della caccia sono definiti dall’UFAM e i Cantoni sono consultati preventivamente. Capoverso 3: le rilevazioni per la statistica federale della caccia sono effettuate conforme- mente all’ordinanza sulla raccolta di dati statistici (RS 431.012.1) e sono pubblicate (anche in Internet) su mandato dell’UFAM con il nome di «Censimento federale della caccia» (cfr. n.

112 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche).

Art. 16a Comunicazione di disposizioni

Le autorità cantonali competenti comunicano all’UFAM: a. le autorizzazioni che riguardano costruzioni, impianti, impianti accessori, modifiche fondiarie, concessioni ed eventi sportivi nonché manifestazioni sociali di altro tipo nelle zone protette secondo l’articolo 11 capoverso 1 e

2 della legge sulla caccia;

b. le disposizioni per regolare gli effettivi di specie protette secondo l’articolo 7a della legge sulla caccia; c. le disposizioni secondo l’articolo 11 capoverso 5 e secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia contro animali di specie cacciabili o protette.

Questo articolo è nuovo e mira in particolare a consentire all’UFAM, nell’ambito della sua alta sorveglianza sull’esecuzione cantonale del diritto in materia di caccia, di controllare, esami- nare ed eventualmente intervenire contro le relative autorizzazioni.

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Le autorizzazioni di cui alla lettera a riguardano determinati interventi e progetti di costru- zione all’interno delle aree federali di protezione della fauna selvatica o delle riserve d’uccelli acquatici e migratori federali nonché le autorizzazioni per eventi sportivi o sociali in queste aree di protezione; l’elenco è esaustivo. Le autorizzazioni di cui alla lettera b riguardano la regolazione di specie protette (art. 7a LCP). Le autorizzazioni di cui alla lettera c riguardano gli abbattimenti straordinari ordinati dalle autorità, in cui si distingue tra abbattimenti straordi- nari all’interno delle aree federali di protezione della fauna selvatica e delle riserve di uccelli acquatici (secondo l’art. 11 cpv. 5 LCP) e abbattimenti straordinari ordinati dalle autorità di singoli animali selvatici nocivi di specie cacciabili e protette all’esterno delle aree federali di protezione della fauna selvatica e delle riserve di uccelli acquatici (art. 12 cpv. 2 LCP). L’ob- bligo di notificare le disposizioni contro i singoli animali che causano danni è particolarmente importante per le specie cacciabili, poiché il diritto di ricorso delle organizzazioni contro tali disposizioni è revocato (art. 12 cpv. 2 LCP, ultimo periodo). La formulazione scelta nella revi- sione della legge sulla caccia non priva deliberatamente l’UFAM del suo diritto di ricorso, mo- tivo per cui aumenta la sua importanza come autorità di alta sorveglianza.

Allegato 2 Specie animali non indigene la cui importazione e detenzione sono vietate Nome scientifico Nome italiano ….. Ibridi tra lupo e cane

Nell’allegato 2 saranno elencati i nuovi ibridi tra lupo e cane (i cosiddetti cani lupo). secondo l’articolo 8bis dell’OCP, in futuro ne saranno vietate l’importazione e la detenzione. Per le de- roghe relative a detenzioni o zoo esistenti vale il commento relativo alla modifica del 15 luglio 2012 dell’OCP. Conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 86 OPAn), per ibrido secondo la presente ordinanza si intende il prodotto di un incrocio diretto tra lupo e cane (generazione F1) fino alla seconda generazione di incrocio (generazione F3). Questa limitazione ha senso, perché gli animali provenienti da incroci che vanno al di là della gene- razione F3, difficilmente potrebbero essere distinti dal lupo o dal cane. Tali ibridi lupo-cane lupo stanno godendo di una crescente popolarità in Europa, con l’aumento del numero di lupi. Il motivo di questo divieto è che tenere questi animali è di solito molto difficile e i loro de- tentori sono spesso oberati di lavoro. La maggior parte di essi si separa da questi animali, per questo motivo si dovrebbe evitare che questi ibridi tra lupi e cani possano fuggire in Sviz- zera o essere liberati in libertà. Possibili ibridi possono anche verificarsi in natura, poiché non esiste una barriera riproduttiva tra cane e lupo, in quanto gli animali appartengono pur sem- pre alla stessa specie. Le autorità sarebbero tuttavia tenute a eliminare tali ibridi dall'am- biente naturale (art. 8bis OCP).

5 Modifica di altri atti normativi

Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani

Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali. La responsabilità per i cani da protezione del bestiame ufficiali di cui all’articolo 10b dell’ordinanza del 29

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febbraio 19882 sulla caccia è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei. La respon- sabilità per i cani da caccia di cui all’articolo 2a dell’ordinanza sulla caccia è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di recupero e d’inseguimento di animali selvatici.

Questo capoverso contiene due modifiche. In primo luogo, il secondo periodo introduce il concetto di cane da protezione del bestiame ufficiale, con il quale si intendono i cani da pro- tezione del bestiame allevati, addestrati, testati, tenuti e impiegati a livello professionale se- condo l’articolo 10b dell’ordinanza sulla caccia e che sono registrati dall’UFAM nella banca dati dei cani AMICUS. La responsabilità dei detentori di questi cani sarà agevolata solo per i cani ufficiali per cui si garantisce che solo tali animali possano essere impiegati secondo la strategia sviluppata dall’UFAM per la prevenzione degli infortuni e dei conflitti con i cani da protezione del bestiame (parte II dell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM concernente la prote- zione del bestiame). Come seconda modifica viene aggiunto un terzo periodo che disciplina la responsabilità del detentore di un cane da caccia (guardacaccia, cacciatore), se cattura un animale selvatico durante la caccia ed eventualmente lo uccide. Secondo la proposta di modifica dell’ordi- nanza sulla caccia, sarà definito lo scopo per il quale i cani da caccia vengono impiegati nell’ambito della caccia (art. 2a cpv. 2 OCP). Il loro impiego per la caccia «prima del colpo» è definito12 come la ricerca, la segnalazione o l’inseguimento ad alta voce di animali selvatici sani, mentre il loro uso «dopo il colpo» è descritto come la ricerca e la segnalazione di ani- mali selvatici ammalati, per cui sarà previsto che i cani da caccia possono afferrare e, se ne- cessario, anche uccidere animali selvatici ammalati, feriti o incapaci di volare nell’ambito di questo scopo d’impiego. Tale presa ed eventualmente l’uccisione di animali selvatici feriti è spesso l’unico e più veloce modo possibile per l’abbattimento di emergenza di un animale selvatico ferito, soprattutto durante il recupero. In casi come questi, tuttavia, è importante evi- tare che il detentore del cane da caccia (guardacaccia, cacciatore) entri in conflitto con la vi- gente disposizione penale dell’articolo 77 dell’ordinanza sulla protezione degli animali quando utilizza il suo cane per la caccia. A tale scopo sarà aggiunto un terzo periodo che stabilisce che lo scopo del cane da caccia viene preso in considerazione nella valutazione della responsabilità del detentore del cane da caccia (guardacaccia, cacciatore) secondo l’articolo 77 dell’ordinanza sulla protezione degli animali. Va sottolineato che la definizione dello scopo d’impiego dei cani da caccia scelta nell’ordinanza sulla caccia esclude l’uso prima del colpo di quelle razze di cani da caccia che inseguono la selvaggina solo a vista e in silenzio per afferrarla direttamente e ucciderla (cacciatori a vista, da presa). Anche se que- sto tipo di caccia con i cani non sarebbe al momento praticabile in Svizzera, occorre osser- vare che i detentori non sarebbero esonerati dalla responsabilità sancita in questo articolo se il loro cani inseguissero la selvaggina. Allo stesso modo, la responsabilità dovrebbe valere solo se si afferrassero ed eventualmente uccidessero animali selvatici nel contesto della cac- cia, ma non per gli esseri umani. Quindi, se un cane da caccia ferisce un essere umano du- rante la caccia, la responsabilità del detentore rimane invariata secondo il primo periodo di questo articolo. Né si escluderà la responsabilità civile del detentore per i danni causati dal suo cane (danni causati dalla caccia), per esempio se il cane causasse un incidente d’auto.

Allegato 2 Tabella 2, Requisiti particolari, numero 13, secondo periodo Per la tenuta in cattività per la caccia con il falcone si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 6 bis dell’ordinanza del 29 febbraio 198813 sulla caccia; per la tenuta in cattività per l’esposizione si applicano le prescrizioni della presente ordinanza.

12 Il latrato sulle tracce della selvaggina si chiama «abbaio»: l’abbaio su traccia avviene quando si fiuta

la traccia; lo scagno a vista nel caso di inseguimento visivo; l’abbaio a fermo indica il latrato continuo del cane al cospetto della selvaggina. 13 RS 922.01

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La detenzione di rapaci per falconeria è generalmente disciplinata nell’ordinanza sulla prote- zione degli animali (allegato 2 tabella 2 OPAn). Sebbene l’opzione della «tenuta in cattività per falconeria» sia esplicitamente menzionata nell’ordinanza sulla protezione degli animali come forma di detenzione dei rapaci (tabella 2, requisiti particolari, numero 13), essa non è definita. Tuttavia, al fine di utilizzare i rapaci per la caccia o per dissuadere gli stormi di uc- celli per evitare danni causati dalla selvaggina, l’UFAM disciplina in dettaglio la falconeria nell’ordinanza sulla caccia (art. 6bis OCP). Con il presente complemento nell’ordinanza sulla protezione degli animali si chiarisce che la falconeria secondo l’ordinanza sulla caccia è va- lida solo per i rapaci che vengono tenuti da impiegare per la caccia. Per tenuta in cattività per falconeria di rapaci per spettacoli di volo, tuttavia, valgono ancora le disposizioni della legi- slazione sulla protezione degli animali. Le disposizioni generali dell’ordinanza sulla prote- zione degli animali si applicano anche alla detenzione di rapaci che non vengono più tenuti per la caccia.

Ordinanza del 30 settembre 199114 sulle bandite federali

Titolo

Ordinanza sulle aree di protezione della fauna selvatica (OAPFS)

A causa del cambiamento di nome da bandite federali ad aree di protezione della fauna selva- tica, occorre modificare il nome (titolo) di questa ordinanza.

Sostituzione di un’espressione Nell’intero atto normativo l’espressione «bandita» è sostituita con «area di protezione della fauna selvatica», con i relativi adeguamenti grammaticali.

Si rinvia al commento corrispondente in merito all’ordinanza sulla caccia «Sostituzione di un’espressione».

Art. 2 cpv. 2 lett. c L’inventario federale delle aree federali di protezione della fauna selvatica (inventario) comprende per ogni area di prote- zione: a. c. disposizioni particolari che differiscono dalle disposizioni generali di protezione di cui agli articoli 5 e 6 nonché la loro durata di validità;

La disposizione di questa lettera è riformulata. Per «misure particolari» s’intende che la scheda degli oggetti per ogni singola area protetta può elencare, oltre agli obiettivi specifici di prote- zione, anche disposizioni che sono specificamente orientate alla singola area protetta e che si applicano esclusivamente a tale area. Può trattarsi, per esempio, della menzione in buona fede di un vecchio diritto d’utilizzo che esisteva già prima che l’area fosse protetta. Anche se queste disposizioni possono discostarsi da quelle di protezione, non devono inficiare in modo sostanziale l’obiettivo di protezione effettivo dell’area. L’adattamento proposto corrisponde alla formulazione dell’articolo 2 capoverso 2 lettera c ORUAM.

14 RS 922.31

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Art. 3 lett. b D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Diparti- mento) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi: b. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell’oggetto, se il perimetro viene ampliato con una superficie almeno equivalente;

All’articolo 3 lettera b l’aggettivo «equivalente» rimane invariato in italiano (la modifica con- cerne il testo tedesco). Questa disposizione attua l’articolo 11 capoverso 3 LCP, che parla anch’esso di un sostituto «equivalente». L’equivalenza comprende fondamentalmente due di- mensioni, la dimensione della parte di una zona e la sua qualità in termini di diversità delle specie e degli spazi vitali. Quando si riduce la dimensione di un perimetro esistente di una zona protetta, la Confederazione e i Cantoni devono disporre di un certo margine di manovra che non sia determinato solo dalla superficie. In un caso specifico, può avere senso sostituire una superficie che deve essere liberata dal perimetro della zona di protezione della fauna con un’area un po’ più piccola ma tanto più importante come spazio vitale per determinate specie destinatarie.

Art. 5 cpv. 1 periodo introduttivo nonché lett. fbis, g e h, cpv. 3 1 Nelle aree di protezione della fauna selvatica vigono le seguenti disposizioni generali: f. sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell’ambito dell’esercizio di aero- dromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettere a e b, nonché 28 capoverso 1 dell’or- dinanza del 14 maggio 201415 sugli atterraggi esterni; fbis la circolazione di aeromobili civili senza occupanti, in particolare di droni è vietata; sono fatte salve le operazioni di polizia e le operazioni di salvataggio. Inoltre, i Cantoni possono accordare eccezioni per:

1. la ricerca scientifica;

2. i programmi di sorveglianza degli effettivi di animali e degli spazi vitali;

3. le ispezioni alle infrastrutture;

4. le registrazioni fotografiche o video realizzate nell’ambito di un evento autorizzato secondo l’articolo 5 capo- verso 2 OAPFS e per produzioni di pubblico interesse; g. le attività sulla neve fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati; h. è vietato circolare con veicoli motorizzati su strade alpestri e forestali nonché impiegare veicoli di qualsiasi tipo sulle strade pedonali di sesta classe e lontano da strade nonché da percorsi agricoli e forestali, fatta eccezione per il loro uso da parte dei guardacaccia oppure per lavori agricoli o selvicolturali. In casi motivati, i Cantoni possono accordare eccezioni.

3 Abrogato

L’articolo 5 dell’ordinanza sulle bandite federali (OBAF) disciplina le disposizioni relative alla protezione delle specie. Capoverso 1: l’uso di aeromobili senza occupanti (droni) nelle bandite federali era già vie- tato nell’attuale capoverso 1 della lettera fbis. Questo divieto sarà integrato da una possibilità di deroga da parte dei Cantoni. Tali eccezioni possono avere un senso, per esempio per la sorveglianza ufficiale delle zone protette o per la trasmissione televisiva di eventi sportivi (p. es. gare ciclistiche). Questa disposizione recepisce nel diritto federale la prassi attuale dei Cantoni di rilasciare permessi eccezionali. In ogni caso, è chiaro che si tratta di eccezioni, che devono essere giustificate caso per caso. Alla lettera g il termine «attività sciatoria» è sostituito da «attività sulla neve». Negli ultimi anni, oltre allo sci di fondo e allo sci, sono stati creati nuovi sport sulla neve, come per esempio le escursioni con le racchette da neve. Con il nuovo termine, tutti gli sport sulla neve conosciuti e anche quelli futuri, che sono simili allo «sci» nel loro effetto sulla fauna selvatica, sono vincolati al rispetto dell’obbligo di piste da sci, piste da fondo e percorsi. Alla lettera h vengono riorganizzati e chiariti gli attuali divieti di circolazione sul terreno o sui sentieri nelle zone di protezione della fauna selvatica. In linea di

15 RS 748.132.3

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principio, non vi è alcuna modifica al contenuto della disposizione, ma è formulata in modo chiaro. In particolare, è ormai chiaro che il ciclismo, comprese le mountain bike, non è con- sentito sui sentieri della classe 6.

Art. 6 cpv. 4

Abrogato

Questo capoverso può essere in seguito alla nuova formulazione dell’articolo 2 capoverso 2 lettera c e perché le disposizioni della LPN sono comunque applicabili, a meno che non vi sia un articolo in conflitto nel diritto in materia di caccia (cfr. art. 18 cpv. 4 LPN).

Art. 7 cpv. 4 4 L’Ufficio federale di topografia segnala nelle carte nazionali per attività sulla neve le aree federali di protezione della fauna selvatica nonché i percorsi utilizzabili al loro interno.

Questo capoverso deve essere adattato per analogia al nuovo articolo 4e capoverso 1 dell’ordinanza sulla caccia. Nel capoverso 4, il verbo «...definisce...» è sostituito con «...se- gnala...». Ciò chiarisce che l’Ufficio federale di topografia non esclude le zone di tranquillità per la fauna selvatica e i percorsi utilizzabili al loro interno. Questa competenza spetta ai Cantoni, come stabilito anche dalla sentenza del 18 gennaio 2018 del Tribunale amministra- tivo del Cantone di Berna (100.2017.154U). La Confederazione prende le decisioni dei Can- toni e le segnala con prodotti che coprono tutta la Svizzera, come le carte nazionali o le rap- presentazioni sui portali Internet.

Titolo prima dell’art. 9 Abrogato

Il titolo della sezione «Provvedimenti venatori» sarà cancellato. Gli articoli della presente se- zione disciplinano in particolare la regolazione degli effettivi di animali nelle aree di prote- zione della fauna selvatica. Poiché tali misure di regolazione nelle aree di protezione della fauna selvatica sono adottate esclusivamente allo scopo di prevenire i danni causati dalla selvaggina, è meglio inserire gli articoli di questa sezione in quella precedente dal titolo «Pre- venzione dei danni causati dalla selvaggina». Gli articoli di questa sezione risulteranno così conformi anche all’ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM).

Art. 9 cpv. 6 6 Per attuare i provvedimenti di regolazione i Cantoni possono far capo, oltre che agli organi di protezione della selvaggina, a cacciatori legittimati.

L’attuale formulazione dell’articolo 9 capoverso 6 OBAF che parla di «effettuazione dei piani» non è chiara. Ci si è chiesti se «i piani» si riferiscano solo all’articolo 9 capoverso 4 OBAF o anche all’articolo 9 capoverso 3 OBAF. È sensato, ed è ormai prassi comune, che i Cantoni possano rivolgersi alle persone autorizzate alla caccia per ottenere misure di regolazione sia nelle zone parzialmente che in quelle integralmente protette.

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Art. 9a Abbattimenti di animali protetti Nelle aree di protezione della fauna selvatica, a complemento dell’articolo 11 capoverso 5 della legge sulla caccia, possono essere abbattuti solo: a. gli stambecchi, se la regolazione dei loro effettivi al di fuori delle aree di protezione della fauna selvatica non può essere effettuata in modo sufficiente; b. i lupi per prevenire i danni agli animali da reddito agricoli arrecati dalla selvaggina, se le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili sono state preventivamente attuate nella zona protetta e se il Cantone prova che l’abbattimento non può avvenire al di fuori delle zone protette.

La caccia è vietata nelle aree federali di protezione della fauna selvatica (art. 11 cpv. 5 LCP). Tuttavia, secondo la nuova legge sulla caccia, l’abbattimento di stambecchi e lupi protetti è consentito se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati (art. 5 cpv. 5 secondo periodo). Nel complesso, le superfici di tutte le aree federali di protezione della fauna selvatica rappresentano il 3,5 per cento della superficie del Paese. Si può quindi presumere che i Cantoni possano in genere effettuare tali abbattimenti, su or- dine ufficiale, di animali protetti al di fuori di queste zone protette. In caso di abbattimenti all’interno della zona, il valore dell’area federale di protezione della fauna selvatica deve avere un valore proporzionalmente elevato quando si soppesano gli interessi degli abbatti- menti dovuti ai danni e alla protezione della fauna selvatica. L’abbattimento di animali protetti nelle aree di protezione della fauna dovrebbe pertanto essere limitato alle situazioni partico- lari elencate nel presente articolo. Gli abbattimenti ufficiali di animali feriti o ammalati per mo- tivi di protezione degli animali (abbattimenti selettivi) sono consentiti in qualsiasi momento. Capoverso 1: l’abbattimento di stambecchi è consentito solo se la colonia non può essere gestita con successo con misure al di fuori della zona protetta. È il caso, per esempio, della regolazione degli stambecchi nella zona di protezione della fauna n. 17 «Bernina-Albris» nel Cantone dei Grigioni. Capoverso 2: i lupi possono essere abbattuti a causa di danni agli animali da reddito nella zona di protezione della fauna solo se le misure ragionevolmente esigibili per evitare danni (protezione del bestiame) sono applicate su tutta la zona di protezione e se lo sparo non può essere effettuato con successo al di fuori di tale zona.

Sezione 6: Indennità e aiuti finanziari Nuovo titolo della sezione

Il concetto di indennità è aggiunto al titolo della sezione con la definizione degli aiuti finan- ziari sono aggiunti al titolo della sezione. Mentre la Confederazione ha finora pagato al Can- tone il lavoro dei guardacaccia, la manutenzione delle infrastrutture e i danni causati dalla selvaggina nelle zone di protezione della fauna, il nuovo articolo 15a (aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni) rende molto importante in futuro lo strumento finanziario degli aiuti finanziari (cfr. art. 11 cpv. 6 LCP). Il titolo è completato coerentemente.

Art. 14 rubrica

Indennità per la sorveglianza

Con l’aggiunta all’articolo 11 capoverso 6 LCP della fattispecie dei contributi per gli aiuti fi- nanziari della Confederazione per i costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni, è necessario adeguare sia il titolo della sezione 6 che le rubriche de- gli articoli 14, 15 e 15a. Questo articolo disciplina l’indennità per la sorveglianza delle aree di protezione della fauna selvatica. 60

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Art. 15 rubrica

Indennità per i danni arrecati dalla selvaggina

Con l’aggiunta all’articolo 11 capoverso 6 LCP della fattispecie dei nuovi contributi per gli aiuti finanziari della Confederazione ai costi per le misure di promozione delle specie e degli spazi vitali da parte dei Cantoni, sia il titolo della sezione 6 che le rubriche degli articoli 14, 15 e 15a devono essere adeguati. Questo articolo disciplina i risarcimenti dei danni causati dalla sel- vaggina, che sono attribuibili alle aree di protezione della fauna selvatica.

Art. 15a Aiuti finanziari per i provvedimenti di promozione delle specie e degli spazi vitali 1 L’importo degli aiuti finanziari globali ai costi di pianificazione e di attuazione dei provvedimenti di protezione delle specie e degli spazi vitali, in particolare secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere b e c, dipende dalla portata, dalla qualità, dalla complessità e dall’efficacia dei provvedimenti; l’importo è concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati.

I provvedimenti di promozione delle specie e degli spazi vitali dipendono dalle comunità di specie e dai tipi di spazi vitali esistenti e quindi variano notevolmente da una zona di prote- zione della fauna all’altra. Per questo motivo, per ogni zona protetta è necessaria una pano- ramica dei valori naturali esistenti e delle possibilità di promozione. Inoltre, anche i costi di eventuali misure di promozione variano molto, per cui un contributo forfettario è difficilmente possibile e solo una partecipazione proporzionale della Confederazione ai costi effettivi ha senso. L’UFAM elencherà una serie di possibili misure nonché la determinazione dei costi ammissibili ai contributi nell’aiuto all’esecuzione concernente la perequazione finanziaria na- zionale.

Ordinanza del 21 gennaio 199116 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori

Art. 2 cpv. 2 lett. c L’inventario federale delle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (inventario) com- prende per ogni zona protetta: c disposizioni particolari che differiscono dalle disposizioni generali di protezione di cui agli articoli 5 e 6 nonché la loro durata di validità;

La disposizione di questa lettera sarà riformulata. Per «misure particolari» s’intende che la scheda degli oggetti per ogni singola area di protezione può elencare, oltre agli obiettivi spe- cifici di protezione, anche disposizioni che sono specificamente orientate alla singola area di protezione e che si applicano esclusivamente a essa. Può trattarsi, per esempio, della men- zione in buona fede di un vecchio diritto d’uso che esisteva già prima che l’area fosse pro- tetta. Anche se queste disposizioni possono discostarsi dalle disposizioni di protezione, non devono pregiudicare in modo sostanziale l’effettivo obiettivo di protezione dell’area. L’ade- guamento proposto corrisponde alla formulazione dell’articolo 2 capoverso 2 lettera c OBAF.

16 RS 922.32

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Art. 3 lett. b

D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Diparti- mento) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi:

b. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell’oggetto, se il perimetro viene ampliato con una superficie almeno equivalente;

All’articolo 3 lettera b l’aggettivo «equivalente» rimane invariato in italiano (la modifica con- cerne il testo tedesco). Questa disposizione attua l’articolo 11 capoverso 3 LCP, che parla anch’esso di un sostituto «equivalente». L’equivalenza comprende fondamentalmente due dimensioni, la dimensione della parte di una zona e la sua qualità in termini di diversità delle specie e degli spazi vitali. Quando si riduce la dimensione di un perimetro esistente di una zona protetta, la Confederazione e i Cantoni devono disporre di un certo margine di manovra che non sia determinato solo dalla superficie. In un caso specifico, può avere senso sosti- tuire una superficie che deve essere liberata dal perimetro della zona di protezione della fauna con un’area un po’ più piccola ma tanto più importante come spazio vitale per determi- nate specie destinatarie.

Art. 5 cpv. 1 lett. fbis ,g e i, cpv. 3 1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti, in particolare di droni, è vietata; sono fatte salve le operazioni di polizia e le operazioni di salvataggio. Inoltre i Cantoni accordano eccezioni per;

1. la ricerca scientifica;

2. i programmi di sorveglianza degli effettivi di animali e degli spazi vitali;

3. le ispezioni alle infrastrutture;

4. le registrazioni fotografiche o video realizzate nell’ambito di un evento autorizzato secondo l’articolo 5 capo- verso 2 OAPFS e per produzioni di pubblico interesse. g. la pratica dello stand-up paddle, del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica delmodel- lismo navale sono vietati. I Cantoni accordano eccezioni; i. il taglio del legno e la manutenzione delle siepi e dei boschetti campestri sono vietati dal 1° marzo al 31 agosto. Sono escluse le misure per combattere i danni alle foreste e per garantire la sicurezza.

3 Abrogato

L’articolo 5 dell’ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli ac- quatici e migratori disciplina le disposizioni relative alla protezione delle specie e sarà com- pletato come segue. Capoverso 1: l’uso di aeromobili senza occupanti (in particolare di droni) nelle riserve di uc- celli acquatici e migratori era già vietato nell’attuale lettera fbis. Questo divieto deve essere integrato da una possibilità di deroga da parte dei Cantoni. Tali eccezioni possono avere un senso, per esempio per il monitoraggio ufficiale delle zone protette o per la trasmissione tele- visiva di eventi sportivi (ad es. gare ciclistiche). Questa disposizione recepisce nel diritto fe- derale la prassi attuale dei Cantoni di rilasciare permessi eccezionali. In ogni caso, è chiaro che si tratta di eccezioni, che devono essere giustificate caso per caso. I motivi che rendono possibili tali eccezioni sono elencati ai numeri 1-4. La lettera g vieta l’uso di tavole per lo stand-up paddle. Tali dispositivi sono percepiti dagli uccelli come un pericolo particolare e fuggono su lunghe distanze. Tale comportamento di fuga è particolarmente problematico per i grandi stormi di uccelli migratori (p. es. anatre) che svernano sui nostri laghi. Non si tratta di un nuovo divieto in linea di principio, ma la menzione esplicita degli stand-up paddle rende questo articolo più comprensibile. Tuttavia, l’uso di tali attrezzature sportive nelle riserve di uccelli acquatici e migratori era già proibito dalla legislazione in vigore, in quanto questi di- spositivi avevano un «effetto di disturbo analogo» a quello dei kite surf. Per il futuro, quindi, 62

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

l’aggettivo «analogo» in quella lettera significa attrezzature con un effetto simile alle tavole dei kite surf e non attrezzature con una costruzione simile a quella delle tavole dei kite surf. La lettera i vieta ora il regolare taglio del legno e la manutenzione delle siepi e dei boschetti campestri nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori durante il periodo in cui la stragrande maggioranza degli uccelli che si riproducono in queste riserve costruisce i loro nidi, cova le uova e alleva i loro piccoli. Il periodo particolarmente critico è compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto di ogni anno. Questa disposizione concretizza il divieto di disturbare la covata degli uccelli nidificatori nelle zone di protezione degli uccelli acquatici e migratori (art. 17 cpv. 1 lett. b LCP), menzionato nell’articolo sulle disposizioni penali della legge sulla caccia. Chiara- mente, il diritto è riservato a tutti i lavori di taglio del legno che servono per combattere i danni alle foreste e per garantire la sicurezza. Capoverso 3: questo capoverso può essere abrogato perché il suo contenuto è diventato ridondante con la nuova versione dell’articolo 2 capoverso 2 lettera c e perché è già prevista l’adozione di misure secondo gli articoli 8−10 e 12.

Art. 6 cpv. 4 Abrogato

Questo capoverso può essere abrogato a causa della nuova versione dell’articolo 2 capo- verso 2 lettera c e perché le disposizioni della LPN sono comunque applicabili, purché non vi sia un articolo di conflitto nel diritto in materia di caccia (cfr. art. 18 cpv. 4 LPN). Sezione 5: Indennità e aiuti finanziari Nuovo titolo della sezione

Gli Il titolo della sezione è completato con il concetto di aiuti finanziari. Mentre la Confedera- zione ha finora pagato i Cantoni per il lavoro dei supervisori delle riserve, la manutenzione delle infrastrutture e i danni causati dalla selvaggina nelle riserve di uccelli acquatici e migra- tori, il nuovo articolo 15a (aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di pro- mozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni) rende molto importante in futuro lo stru- mento finanziario degli aiuti finanziari (cfr. art. 11 cpv. 6 LCP).

Art. 14 rubrica

Indennità per la sorveglianza

In seguito al completamento del l’articolo 11 capoverso 6 LCP con il concetto dei nuovi con- tributi per gli aiuti finanziari della Confederazione ai costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali da parte dei Cantoni, occorre adeguare il titolo della sezione 6 come prue le rubriche degli articoli 14, 15 e 15a. Questo articolo disciplina le indennità per la supervisione nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori.

Art. 15 rubrica

Indennità per i danni arrecati dalla selvaggina

In seguito al completamento del l’articolo 11 capoverso 6 LCP con il concetto dei nuovi contri- buti per gli aiuti finanziari della Confederazione ai costi delle misure di promozione delle spe- cie e degli spazi vitali da parte dei Cantoni, occorre adeguare il titolo della sezione 6 come prue le rubriche degli articoli 14, 15 e 15a. Questo articolo disciplina le indennità per la super- visione nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori.

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Art. 15a Aiuti finanziari per i provvedimenti di promozione delle specie e degli spazi vitali 1 L’importo degli aiuti finanziari globali ai costi di pianificazione e di attuazione dei provvedimenti di protezione delle

specie e degli spazi vitali, in particolare secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere b e c, dipende dalla portata, dalla qualità, dalla complessità e dall’efficacia dei provvedimenti: l’importo è concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati.

I provvedimenti di promozione delle specie e degli spazi vitali dipendono dalle comunità di specie e dai tipi di spazi vitali esistenti e quindi variano notevolmente da una riserva per gli uccelli all’altra. Per questo motivo, per ogni zona protetta è necessaria una panoramica dei valori naturali esistenti e delle possibilità di promozione. Inoltre, anche i costi di eventuali mi- sure di promozione variano molto, per cui un contributo forfettario è difficilmente possibile e solo una partecipazione proporzionale della Confederazione ai costi effettivi ha senso. L’UFAM elencherà una serie di possibili misure nonché la determinazione dei costi ammissi- bili ai contributi nell’aiuto all’esecuzione concernente la perequazione finanziaria nazionale.

Ordinanza del 30 aprile 1990 sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi

L’ordinanza del 30 aprile 199017 sulla regolamentazione degli effettivi degli stambecchi è abrogata.

Ordinanza del 24 novembre 199318 concernente la legge federale sulla pesca

2 Abrogato

Questo capoverso può essere abrogato in quanto il suo contenuto è stato trasferito nel nuovo articolo 11a capoverso 2. Art. 11a 1 Le attività di cui all’articolo 6a capoverso 1 lettera a della legge federale sulla pesca per la sorveglianza degli effettivi e

per i controlli dei risultati sono, in particolare, le indagini su pesci e crostacei per: a. la fregola naturale e misure di ripopolamento; b. la salute e la genetica della popolazione; c. lo sfruttamento sostenibile; d. le rinaturazioni e le misure di cui agli articoli 9 e 10 della legge federale sulla pesca. 2 Per garantire la protezione degli animali, d’intesa con l’USAV, l’UFAM emana direttive conformi alla legislazione in

materia di protezione degli animali per la cattura, la marcatura e il prelievo di campioni di pesci e crostacei selvatici.

Questo nuovo articolo disciplina per determinate attività ufficiali l’esenzione dall’obbligo di se- condo la legge sulla protezione degli animali, garantendo al contempo la protezione degli animali. Ciò non vale per le attività nell’ambito delle catture speciali di cui all’articolo 3 OLFP, che consente ai Cantoni di derogare, per quanto necessario, all’articolo 23 capoverso 1 let- tere a-d e al capoverso 100 capoverso 2 primo periodo dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). Secondo l’attuale legge sulla protezione degli animali, per eseguire tutti gli esperimenti su vertebrati che vengono effettuati per acquisire conoscenze e che possono causare dolore o sofferenza all’animale (art. 17 e 18 LPAn) è necessaria un’autorizzazione preventiva per la sperimentazione animale. Gli obiettivi e il metodo di questi esperimenti sugli animali vengono esaminati da una commissione cantonale competente e, dopo aver soppe- sato gli interessi in gioco, vengono approvati o respinti. Lo scopo di questa autorizzazione è quello di prevenire dolori e sofferenze ingiustificate agli animali durante gli esperimenti. Se- condo l’articolo 6a della legge sulla pesca, la cattura e la marcatura di pesci e crostacei sel- vatici e l’ottenimento di campioni da questi animali non sono soggetti all’obbligo di autorizza- zione di cui all’articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali, a

17 RS 922.27 18 RS 923.01

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condizione che tali misure siano effettuate per sorvegliare gli effettivi e per effettuare i con- trolli dell’efficacia come definito dalla LFSP. Diventa dunque chiaro che, sebbene le attività in questione abbiano ancora il carattere di esperimenti sugli animali, la differenza è che queste attività non devono passare per i canali ufficiali di una precedente autorizzazione per la spe- rimentazione animale. Ciò significa che le autorità federali, le autorità cantonali o i terzi da esse incaricati possono svolgere le relative attività in modo più rapido e semplice dal punto di vista amministrativo, garantendo nel contempo la protezione degli animali. Capoverso 1: questo capoverso definisce gli obiettivi delle attività che giustificano l’esen- zione dall’autorizzazione per la sperimentazione animale per la cattura e la marcatura degli animali e per il prelievo di campioni da tali animali. La lettera a si riferisce alla sorveglianza della fregola naturale e alla verifica delle misure di ripopolamento. Queste attività richiedono che i pesci siano marcati (p.es. taglio delle pinne) per determinare il rapporto tra quelli prove- nienti dalla cattura naturale e quelli utilizzati. Da ciò si può valutare la necessità di attività di ripopolamento. In linea di principio, il ripopolamento andrebbe ridotto il più possibile a favore della riproduzione naturale. Pertanto, queste attività sono di rilevante importanza per la pro- tezione delle specie e per la pianificazione della pesca. Contribuiscono a promuovere la ri- produzione naturale dei pesci e a ridurre il più possibile il ripopolamento, al fine di promuo- vere la conservazione della biodiversità nel miglior modo possibile. La lettera b si riferisce al monitoraggio della salute delle popolazioni di pesci e crostacei e agli studi di genetica delle popolazioni. Entrambe le attività richiedono il prelievo di campioni, come per esempio squame o tessuti per caratterizzare lo stato di salute di una popolazione o la sua composi- zione genetica. La lettera c si riferisce alla verifica dei compiti di gestione. Ciò include, per esempio, la raccolta di squame per l’analisi della crescita di una popolazione ittica al fine di determinare le misure di protezione per la pesca. La lettera d menziona il controllo dell’effi- cacia delle misure di rinaturazione nonché delle misure di cui agli articoli 9 e 10 LFSP. Ciò si riferisce, per esempio, al monitoraggio dell’impatto dopo la costruzione di un impianto per ri- pristinare la migrazione piscicola (risalita dei pesci, discesa dei pesci) o dopo misure di rivita- lizzazione per indagare il loro effetto sulle popolazioni di pesci e crostacei. Tali controlli dell’efficacia possono richiedere la marcatura dei pesci, per esempio con microchip (pit-tag) o altri metodi. Si noti che tutte le attività di cui alle lettere a-d richiedono la cattura, la marca- tura e il prelievo di campioni dei pesci, anche se non sono esplicitamente menzionati nell’elenco precedente. Capoverso 2: la garanzia della protezione degli animali deve essere mantenuta anche per le attività che perseguono l’obiettivo di cui al capoverso 1. Per questo motivo, l’UFAM e l’USAV devono rilasciare congiuntamente un aiuto all’esecuzione che definisca tutte le attività e le misure riconosciute conformi alle esigenze in materia di protezione degli animali. Inoltre, l’aiuto all’esecuzione deve anche descrivere i requisiti per le persone che eseguono tali mi- sure per conto delle autorità cantonali. Il principio deve essere che solo le attività svolte o commissionate dalle autorità federali o cantonali e quelle con un obiettivo secondo il capo- verso 1 sono esentate dall’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 18 della legge sulla pro- tezione degli animali. Tutte le altre indagini su pesci e crostacei selvatici sono ancora sog- gette all’obbligo di autorizzazione secondo la legge sulla protezione degli animali.

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Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 27a cpv. 3-5 3 Le attività di cui all’articolo 22a capoverso 1 lettera a della legge sulla protezione della natura e del paesaggio per la

sorveglianza degli effettivi e per i controlli dei risultati sono, in particolare, le indagini su vertebrati selvatici per:

a. l’uso del territorio e il comportamento dei vertebrati per la protezione delle specie; b. la salute e la genetica della popolazione; c. l’efficacia delle misure di promozione delle specie. 4Per garantire la protezione degli animali, d’intesa con l’USAV, l’UFAM emana direttive conformi alla legislazione in

materia di protezione degli animali per la cattura, la marcatura e il prelievo di campioni di vertebrati selvatici.

Questo nuovo articolo prevede l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione secondo la legge sulla protezione degli animali per determinate attività ufficiali, garantendo al contempo la pro- tezione degli animali. Secondo l’attuale legge sulla protezione degli animali, per l’esecuzione di tutti gli esperimenti su vertebrati che vengono effettuati per acquisire conoscenze e che possono causare dolore o sofferenza all’animale (art. 17 e 18 LPAn) è necessaria un’autoriz- zazione preventiva per la sperimentazione animale. Gli obiettivi e il metodo di questi esperi- menti sugli animali vengono esaminati da una commissione cantonale competente e, dopo aver soppesato gli interessi in gioco, vengono approvati o respinti. Lo scopo di questa autoriz- zazione è quello di prevenire dolori e sofferenze ingiustificate negli animali durante gli esperi- menti. Secondo l’articolo 22a della legge sulla protezione della natura e del paesaggio, la cat- tura, la marcatura e il prelievo di campioni di animali selvatici non sono soggetti a questo ob- bligo di autorizzazione secondo la legge sulla protezione degli animali se l’attività è svolta da autorità federali, autorità cantonali o da terzi da esse incaricati e viene svolta secondo la legge sulla protezione della natura e del paesaggio al fine di sorvegliare gli effettivi di animali selvatici o per i controlli dei risultati. Diventa dunque chiaro che, sebbene le attività in questione abbiano ancora il carattere di esperimenti sugli animali, la differenza è che queste attività non devono passare per i canali ufficiali di una precedente autorizzazione per la sperimentazione animale. Ciò significa che le autorità cantonali e federali competenti possono svolgere le relative attività in modo più rapido e semplice, garantendo al contempo che la protezione degli animali sia ora chiaramente di loro responsabilità. Capoverso 1: questo capoverso definisce gli obiettivi delle attività che giustificano l’esenzione dall’autorizzazione per la sperimentazione animale. La lettera a menziona l’indagine sull’uso del territorio e sul comportamento degli animali selvatici, se questo è rilevante per la protezione delle specie. Alcuni esempi: cattura di specie di pipistrelli acusticamente non chiaramente identificabili allo scopo di determinare l’uso dello spazio vitale, cattura a fini d’identificazione delle specie e di rilevamento di anfibi e rettili nel contesto dell’aggiornamento delle Liste Rosse. La lettera b menziona l’indagine sullo stato di salute delle popolazioni di animali selvatici. Un esempio: la cattura e il prelievo di un campione di saliva da rospi ostetrici per determinare se una popolazione è stata colpita da chilitridiomicosi. La lettera c menziona la verifica delle mi- sure di promozione delle specie. Un esempio è il monitoraggio dell’efficacia dei passaggi per gli anfibi di nuova costruzione attraverso la cattura e l’identificazione degli individui. Capoverso 2: la garanzia della protezione degli animali deve essere garantita anche per le attività che perseguono gli obiettivi di cui al capoverso 1. Per questo motivo, l’UFAM e l’USAV devono rilasciare congiuntamente un aiuto all’esecuzione che definisca tutte le attività e le misure riconosciute adeguate alla protezione degli animali. Inoltre, l’aiuto all’esecuzione deve anche descrivere i requisiti per le persone che eseguono tali misure per conto delle autorità cantonali. Il principio deve essere che le attività sono esenti dall’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 18 della legge sulla protezione degli animali solo se sono svolte o commissiona- te da autorità cantonali o federali e se sono svolte con uno scopo definito al capoverso 1. Tutte le altre indagini sulla fauna selvatica continuano a essere soggette all’obbligo di autorizza- zione secondo la legge sulla protezione degli animali. 66

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6 Ripercussioni

6.1 Per la Confederazione

Il progetto non incide in modo sostanziale sulla ripartizione dei compiti e sull’adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni. Il progetto ha invece ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Gli aiuti finanziari per i Cantoni per la «gestione delle specie protette i cui effettivi possono essere regolati» (art. 4d OCP) e per la «promozione di misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione per la fauna selvatica e nelle riserve di uccelli» (art. 15a OBAF e art. 15a ORUAM) costerà alla Confederazione tra gli 1,5 e i 2 milioni di franchi all’anno. Inoltre, l’estensione dell’obbligo della Confederazione di promuovere la prevenzione dei danni cau- sati dai castori (art. 10d OCP) e dalle lontre (art. 10e OCP) nonché l’estensione del risarci- mento dei danni alle infrastrutture causati dai castori e dei danni causati dalle lontre (art. 10f OCP) richiedono altri 2 milioni di franchi all’anno. In totale, il budget per i trasferimenti di spese ai Cantoni da parte dalla Confederazione deve quindi essere aumentato di 6 milioni di franchi. Il progetto ha anche ripercussioni per il personale della Confederazione. L’attuazione dell’ar- ticolo 7a capoverso 3 concernente gli aiuti finanziari ai Cantoni per la gestione delle specie protette i cui effettivi possono essere regolati e dell’articolo 11 capoverso 6 concernente la promozione di misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di prote- zione per la fauna selvatica e nelle riserve di uccelli richiede l’ampliamento degli accordi pro- grammatici esistenti nel settore della fauna selvatica con i Cantoni. Il lavoro supplementare per la ridefinizione del programma, le trattative supplementari con i Cantoni e il controllo du- rante l’esecuzione richiedono un nuovo posto di lavoro presso l’UFAM.

6.2 Per i Cantoni

Il progetto ha ripercussioni finanziarie per i Cantoni. I Cantoni devono contribuire per il 50 per cento a risarcire i danni causati dai castori agli impianti infrastrutturali, che dovrebbe ammon- tare a circa 1-2 milioni di franchi all’anno per tutta la Svizzera. I Cantoni, d’altro canto, riceve- ranno ora un cofinanziamento dalla Confederazione per i costi delle misure di prevenzione dei danni causati dai castori e dalle lontre, nonché per i costi delle misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione per la fauna selvatica e nelle riserve di uccelli, che prima dovevano finanziare autonomamente. Il progetto ha ripercussioni anche per i Cantoni in termini di personale. L’articolo 1 relativo alla documentazione della pianificazione sostenibile della caccia e l’articolo 16 relativo all’ob- bligo di notifica annuale delle informazioni per l’elaborazione della statistica federale della fauna selvatica comportano un certo lavoro supplementare per i Cantoni. In generale, negli ultimi anni l’attività degli organi di esecuzione cantonali è cresciuta notevolmente grazie al ritorno di specie selvatiche precedentemente estinte come il castoro, la lince, il lupo e l’orso. Gli aiuti finanziari globali della Confederazione ai Cantoni per la gestione di queste specie (art. 7a cpv. 3 OCP) sostiene finanziariamente il lavoro dei Cantoni. Gli aiuti finanziari con- sentono di finanziare l’equivalente di circa 20-25 posti di lavoro a tempo pieno come guarda- caccia. Alcune novità portano a modifiche nel diritto cantonale. Ciò riguarda in particolare gli articoli 1b, 2, 2a, 4a, 6bis, 8ter, 9, 10d e 10e.

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6.3 Per i Comuni

Il progetto non ha ripercussioni finanziarie o di personale per i Comuni.

6.4 Per l’economia, la società, l’ambiente e le zone rurali, comprese le regioni di montagna

Il progetto ha ripercussioni economiche in quanto consente la creazione di circa una dozzina di nuovi posti di guardacaccia e l’impiego di uffici regionali per l’ambiente e di imprese edili per la pianificazione e l’attuazione di misure di prevenzione dei danni e di promozione degli spazi vitali. Il progetto contribuirà a garantire il mantenimento e la promozione dell’accetta- zione a lungo termine da parte della società di specie selvatiche che causano conflitti, come il lupo, l’orso, la lince, il castoro o il cigno reale. I grandi predatori possono avere un effetto positivo sulle funzioni di protezione delle foreste e dei castori grazie alla loro influenza sulle popolazioni di ungulati selvatici. D’altra parte, la presenza di grandi predatori o castori può avere un impatto negativo sulla spesa agricola. Il progetto non ha ripercussioni sostanziali sui centri urbani e sugli agglomerati. D’altra parte, il progetto contiene soluzioni efficaci per rispondere alle preoccupazioni della popolazione montana interessata dai grandi predatori e dell’agricoltura dell’Altopiano centrale interessata dai castori.

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