Lexipedia

Art. 7 cpv. 1 lett. b 1 Nei settori elencati qui di seguito, l’UFG prepara gli atti normativi in collaborazio- ne con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all’elaborazione dei necessari strumenti internazionali: b. diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto inter- nazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario nonché le norme sull’acquisto di fondi da parte di per- sone all’estero; è fatto salvo il diritto dei beni immateriali;

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS .......... 1 RS 172.213.1

2020–...... 1 11

2 Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR), RS 172.216.1

2.1 Situazione iniziale

La legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) e la legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr) sono importanti atti normativi del diritto agricolo. Promuovono la proprietà fondiaria rurale e intendono conservare, migliorandone le strutture, le aziende familiari, fondamento di un ceto rurale sano e di un’agricoltura efficiente, orientata verso uno sfruttamento duraturo del suolo; contribuiscono alla ridu- zione dei costi e supportano la protezione quantitativa dei terreni coltivi.

Attualmente a livello federale l’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario è responsabile della LDFR e della LAAgr. L’esecuzione di queste leggi è delegata ai Cantoni.

In base a questa situazione iniziale, le direzioni dei due Uffici, nell’ambito di una discussione tenutasi il 17 aprile 2018, avevano concordato che dal 1° gennaio 2019 la competenza formale per la LDFR avrebbe dovuto passare dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

Fino al completamento del trasferimento delle responsabilità nella legge e nell’ordinanza, vigono le seguenti disposizioni transitorie: 1. I Cantoni, in linea di principio, inviano all’UFAG le loro decisioni di ultima istanza nonché deci- sioni e rapporti dell’autorità cantonale di vigilanza. 2. I Cantoni, che formalmente si avvalgono del diritto vigente, continuano a inviare la documen- tazione all’UFG che la inoltra all’UFAG. 3. A causa del mancato adeguamento nella legge e nell’ordinanza, l’UFG resta responsabile dei ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza. Qualora pervenissero ricorsi contro una decisione, l’UFAG si rivolge all’UFG. 4. L’UFAG assicura il monitoraggio delle decisioni cantonali.

I compiti supplementari sono stati ripresi dall’UFAG. Quest’ultimo è supportato dall’UFG nell’adempi- mento dei mandati.

Nell’ambito della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) saranno adattate le disposizioni della LDFR e della LAAgr.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

Si tratta del trasferimento formale dei compiti dell’UFG nei settori del diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo all’UFAG.

2.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 7 capoversi 1 e 2 lettera b Al capoverso 1 si precisa che l’UFAG è il centro di competenza della Confederazione per le questioni relative al settore agricolo nonché al diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo.

Al capoverso 2 lettera b si precisa l’obiettivo che deve perseguire l’UFAG nel settore del diritto fondia- rio rurale e sull’affitto agricolo, in particolare creare condizioni quadro favorevoli per la proprietà fon- diaria rurale.

2.4 Risultati della procedura di consultazione

2.5 Ripercussioni

2.5.1 Confederazione Nessuna ripercussione.

12

Ordinanza sull’organizzazione del DEFR 2.5.2 Cantoni Le autorità preposte all’esecuzione del diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo saranno sottoposte all’alta vigilanza della Confederazione per il tramite dell’UFAG.

2.5.3 Economia Nessuna ripercussione.

2.6 Rapporto con il diritto internazionale

L’ordinanza non tange il diritto internazionale.

2.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2.8 Basi legali

La base legale è costituita dall’articolo 43 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione.

1 RS 172.010 13

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Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 novembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 e 2 lett. b 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confe- derazione per il settore agricolo nonché per il diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo. 2 L’UFAG persegue in particolare i seguenti obiettivi:

b. creare e garantire condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smer- cio di prodotti agricoli in Svizzera e all’estero, per prestazioni ecologiche dell’agricoltura mediante una gestione compatibile con l’ambiente, per uno sviluppo dell’agricoltura socialmente sostenibile nonché per una proprietà fondiaria rurale sostenibile.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021. In nome del Consiglio federale svizzero:

… La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS .......... 1 RS 172.216.1

2020–...... 1 14

3 Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP), RS 910.12

3.1 Situazione iniziale

L'ordinanza sulle DOP e IGP definisce le condizioni di registrazione dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati nonché dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati, come denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette, e regolamenta l'estensione della protezione dei relativi diritti.

Alla luce dell'esperienza acquisita finora nell'ambito delle procedure di registrazione e di modifica degli elenchi degli obblighi delle DOP e delle IGP, si avverte l'esigenza di adeguare la presente ordinanza. Pertanto, si propone di stabilire specifici criteri di rappresentatività per i prodotti vegetali.

Grazie alle normative convergenti elaborate dalla Svizzera e dall'Unione europea in materia di prote- zione delle indicazioni geografiche nei rispettivi territori, nel 2011 è stato possibile siglare l'accordo con l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP) per i prodotti agricoli e alimentari (allegato 12 dell'Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea del 19991. Al pari del regolamento (UE) n. 1151/2012 e della Comuni- cazione della Commissione europea che definisce gli orientamenti relativi all'etichettatura dei prodotti alimentari che contengono ingredienti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta2, è parimenti opportuno introdurre simili disposizioni nella presente ordinanza.

Inoltre, alla luce dell'esperienza acquisita finora nell'ambito della sorveglianza degli organismi di certifi- cazione, si propone, da un lato, di precisare l'obbligo di indicare il nome o il numero di codice dell'orga- nismo di certificazione sull'etichetta del prodotto che beneficia di una DOP o di un'IGP e, dall'altro, di armonizzare le norme relative al sistema di controllo e sorveglianza tra le varie denominazioni (bio e montagna/alpe).

3.2 Sintesi delle principali modifiche

Le modifiche proposte sono le seguenti.

- Disposizioni specifiche per i prodotti vegetali in materia di rappresentatività del raggruppamento (cfr. art. 5). - Introduzione dell'obbligo di indicare il nome o il numero di codice dell’organismo di certificazione sull’etichetta o sull’imballaggio del prodotto che beneficia di una DOP o di un'IGP (cfr. art. 18 nuovo cpv. 1bis).

1 L’allegato 12 dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli concluso il 21 giugno 1999 (RS 0.916.026.81) è stato introdotto nel 2011 secondo l’articolo 1 paragrafo 1 dell’Accordo del 17 maggio 2011 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Co- munità europea sul commercio di prodotti agricoli (RU 2011 5149), entrato in vigore il 1° dicembre 2011.

2 Comunicazione della Commissione – Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che uti- lizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geo- grafica protetta (IGP), emanati il 16 dicembre 2010 (2010/C 341/03)

15

- Precisazione dell'estensione della protezione delle denominazioni protette quando i prodotti che ne beneficiano sono utilizzati come ingredienti in una derrata alimentare (cfr. art. 17 nuovo cpv. 4).

3.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 5 Nei capoversi 1bis e 1ter si definiscono i criteri di rappresentatività che un raggruppamento deve soddi- sfare per essere ritenuto rappresentativo, in particolare le percentuali dei volumi prodotti e la percentuale dei membri nonché la democraticità all'interno del raggruppamento. La rappresentatività è un elemento centrale ai fini dell'esame di una domanda di registrazione. Infatti, è precluso l'utilizzo della DOP o dell’IGP per imporre un metodo praticato da una minoranza. Pertanto, è indispensabile che la maggio- ranza degli operatori non solo faccia parte del raggruppamento, ma rispetti anche le condizioni stabilite nell’elenco degli obblighi. L’esame della rappresentatività per un prodotto DOP viene effettuato a livello di ogni singolo collegio e deve consentire di appurare se sono adempiute le disposizioni secondo cui almeno il 50 per cento dei volumi è prodotto dai membri e almeno il 60 per cento delle aziende o dei produttori in questione è membro del raggruppamento.

Nell'esaminare la rappresentatività per i prodotti vegetali trasformati o no, l'UFAG ha constatato che i criteri dell'attuale articolo 5 capoverso 1bis lettera b erano difficilmente applicabili. Infatti, non è raro che il numero di produttori della materia prima (alberi da frutta e verdura) risulti relativamente alto. Il computo del numero di produttori della materia prima conformemente all'attuale articolo 5 capoverso 1bis lettera b potrebbe rendere difficile, se non addirittura impossibile, formare un raggruppamento rappresentativo. Inoltre, il criterio in base al quale «almeno il 60 per cento dei produttori della materia prima è membro del raggruppamento» non tiene conto del fatto che molti producono quantitativi di materia prima poco significativi. Per questo motivo, il computo del numero di produttori di materia prima dovrebbe poter essere limitato ai produttori professionali che producono un quantitativo rilevante. Il carattere professio- nale dei produttori presi in considerazione nel calcolo della rappresentatività è determinato da una parte dal fatto che questi gestiscono un’azienda agricola e dall’altra che producono un quantitativo significa- tivo di materia prima, variabile a seconda del prodotto.

Pertanto, si propone l'introduzione di un nuovo capoverso 3 che consenta, per i prodotti vegetali e i prodotti vegetali trasformati, di considerare, nel calcolo della rappresentatività del collegio dei produttori, solo quelli che rappresentano una quantità significativa di materia prima. Il 60 per cento di detti produttori dovrà comunque rappresentare il 50 per cento del volume del prodotto per il quale viene presentata la domanda di DOP o IGP, conformemente all'articolo 5 capoverso 1bis lettera a.

Per motivi di tecnica legislativa, l'articolo 5 subisce quindi una modifica totale, sebbene a livello di con- tenuto venga introdotto un solo nuovo capoverso (cpv. 3).

Il capoverso 1 rimane invariato.

Il capoverso 1bis attuale diventa il capoverso 2, ma rimane invariato nel contenuto.

Il capoverso 1ter attuale diventa il capoverso 4, ma rimane invariato nel contenuto.

Il capoverso 2 attuale diventa il capoverso 5, ma rimane invariato nel contenuto.

Articolo 17 L'articolo 17 fissa le condizioni alle quali è vietato l'impiego commerciale di una denominazione protetta. Ciò riguarda, in particolare, qualsiasi prodotto non comparabile se tale impiego sfrutta la reputazione della denominazione protetta (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. b).

16

È legittimo che una denominazione registrata come DOP o IGP possa essere indicata nell'elenco degli ingredienti di un prodotto. Tuttavia, l'introduzione di un nuovo capoverso (cpv. 4) serve a vietare qual- siasi riferimento abusivo a un ingrediente o una componente che beneficia di un'IGP o di una DOP se lo scopo consiste nell'avvalersi della reputazione di detta denominazione protetta per trarre in inganno il consumatore. A titolo di esempio, simili riferimenti alla DOP o all’IGP dovrebbero essere considerati abusivi se una derrata alimentare contiene altri ingredienti comparabili, ovvero ingredienti sostituibili (lett. a). Di conseguenza, nel cioccolato all'Acquavite di pera del Vallese non dovrebbe essere ammessa la presenza di un altro distillato comparabile affinché il prodotto possa usufruire del riferimento alla DOP. Analogamente, se l'integrazione di un ingrediente o una componente che beneficia di una DOP o di un'IGP nel prodotto in questione non conferisce alcuna qualità sostanziale a detto prodotto trasformato, l'impiego della denominazione protetta dovrebbe essere vietato (lett. b). Ad esempio, il riferimento allo Zafferano di Mund (DOP) sarebbe possibile laddove la quantità di detta spezia in una derrata alimentare fosse abbastanza significativa da conferirle una caratteristica essenziale. In altre parole, non può trat- tarsi di un quantitativo ridotto usato come pretesto.

In materia di etichettatura, è essenziale che il consumatore non sia indotto a credere che un prodotto trasformato benefici di una DOP o di un'IGP solo per il fatto di contenere un ingrediente o una compo- nente che beneficia di una DOP o di un'IGP. Pertanto, è importante che le menzioni di cui all'articolo 16a capoverso 1 dell'ordinanza sulle DOP e le IGP che accompagnano la denominazione registrata siano apposte sulle etichette in modo che si evinca chiaramente che quel prodotto trasformato non è in sé un prodotto DOP o IGP (lett. c). Ad esempio, le designazioni "Pizza al Gruyère" e "Pizza preparata con Gruyère DOP" non costituirebbero indebito sfruttamento della reputazione di detta DOP. Al contra- rio, la denominazione commerciale "Pizza al Gruyère DOP" potrebbe dare al consumatore l'impressione che detta pizza, di per sé, sia un prodotto a denominazione protetta. In definitiva, è opportuno utilizzare caratteri diversi in termini di font, dimensioni, colore, eccetera, per non trarre in inganno il consumatore.

Inoltre, grazie a questi criteri generali applicabili a tutti i prodotti, i raggruppamenti non dovrebbero più sollecitare l'adozione, nell’elenco degli obblighi, di criteri specifici relativi all'uso degli ingredienti.

Nella fattispecie, si propone di modificare di conseguenza l'articolo 17 introducendo un nuovo capoverso 4 e, al contempo, di sopprimere la lettera e al capoverso 2.

Articolo 18

È opportuno introdurre l'obbligo di indicare sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto che beneficia di una DOP o di un'IGP il nome o il numero di codice dell'organismo di certificazione responsabile dei controlli e della certificazione. L'introduzione del nuovo capoverso 1bis consente quindi di armonizzare le regole di indicazione dell'organismo di certificazione tra le varie denominazioni protette (prodotti bio- logici e prodotti di montagna o d’alpe).

Articolo 19 capoversi 1-3

Il titolo dell'articolo è adattato alla nuova versione dell'articolo.

I testi di cui ai capoversi 1 e 2 dell'attuale articolo 19 sono stati ripresi integralmente e viene proposta l'integrazione di una nuova lettera d che descrive le procedure e i modelli scritti di cui devono disporre gli organismi di certificazione per poter svolgere i loro compiti.

Relativamente al capoverso 2, l'articolo 7 dell'ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD; RS 946.512) stabilisce i criteri di accreditamento pertinenti a ogni tipo di certifi- cazione, così come definiti nelle norme e nei principi riportati nell'allegato 2 della stessa ordinanza. La norma corrispondente relativa agli organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi (SN EN ISO/IEC 17065:2013) definisce in modo dettagliato le esigenze atte a garantire che gli organismi di certificazione gestiscano i loro sistemi di certificazione in modo coerente e affidabile. Pertanto questo

17

capoverso definisce a grandi linee i requisiti che devono soddisfare gli organismi di certificazione fa- cendo riferimento alle condizioni fissate dal DEFR ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 della presente ordinanza.

In riferimento al capoverso 3, ai sensi della nuova versione del capoverso 1, il quale prevede che, per svolgere la loro attività, gli organismi di certificazione debbano, su richiesta, essere autorizzati dall'UFAG, si propone con il presente capoverso di conferire all'UFAG la competenza di sospendere o revocare l'autorizzazione di un organismo di certificazione se quest'ultimo non soddisfa le esigenze e gli oneri previsti.

Articolo 21a

Nella fattispecie, vista la modifica dell'articolo 19, il capoverso 4 dell'articolo 21a può essere abrogato.

Articolo 23a

Al fine di evitare un ulteriore dispendio amministrativo per gli organismi di certificazione e l'UFAG, gli organismi di certificazione e gli organi di controllo che esercitavano un'attività nel quadro della pre- sente ordinanza prima dell'entrata in vigore della modifica e che sono accreditati conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera a, sono ritenuti autorizzati a svolgere le attività di cui all'articolo 19 capoverso 1.

3.4 Ripercussioni

3.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

3.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

3.4.3 Economia

Nessuna ripercussione finanziaria per l'economia. I diritti di protezione relativi all'impiego delle denomi- nazioni protette saranno estesi. Ne conseguiranno vantaggi di carattere non contabile per gli attori del mercato interessati dalla presente ordinanza.

3.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con il diritto internazionale e, in particolare, con l'allegato 12 dell'Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea. Con gli adeguamenti pro- posti, l'armonizzazione tra la normativa elvetica e la procedura di protezione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 risulta rinforzata.

3.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

3.7 Basi legali

Gli articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 e 177 LAgr costituiscono la base legale della presente modifica.

18

[QR Code] [Signature]

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

Modifica del…

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 maggio 19971 DOP/IGP è modificata come segue:

Art. 5 Diritto di presentare la domanda 1 Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare

all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) una domanda di registrazione. 2 Un raggruppamento è considerato rappresentativo se: a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del vo- lume del prodotto; b. almeno il 60 per cento dei produttori, il 60 per cento dei trasformatori e il 60 per cento degli elaboratori del prodotto ne sono membri; e c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici. 3 Per i prodotti vegetali e i prodotti vegetali trasformati nel calcolo del 60 per cento in virtù del capoverso 2 lettera b sono considerati soltanto i produttori professionale che producono una quantità significativa di materia prima. 4 Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, un raggruppamento è consi-

derato rappresentativo se: a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del volume del prodotto; b. i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento della superficie forestale e il 60 per cento dei trasformatori; e c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici. 5 Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire i produttori di

tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto: a. quelli che producono la materia prima; b. quelli che trasformano il prodotto;

1 RS 910.12

2020–...... 1 19

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati RU 2020

c. quelli che lo elaborano.

Art. 17 cpv. 2 lett. e,. 4 2 Il capoverso 1 è applicabile segnatamente: e. abrogata 4 È vietato qualsiasi riferimento all’incorporazione di un prodotto che benefici di una

denominazione protetta come ingrediente o componente di un prodotto trasformato: a. se il prodotto trasformato contiene altri ingredienti o componenti comparabili a quelli che beneficiano della denominazione protetta; b. se l’ingrediente o la componente non attribuisce al prodotto trasfor- mato una caratteristica sostanziale; c. se l’applicazione grafica di una menzione in virtù dell’articolo 16a induce a pensare erroneamente che sia il prodotto trasformato, e non il suo ingrediente o la sua componente, a beneficiare della denominazione protetta.

Art. 18 cpv. 1bis 1bis Il nome o il numero di codice dell’organismo di certificazione deve essere indi- cato sull’etichetta o sull’imballaggio del prodotto che beneficia di una DOP o di un’IGP.

Art. 19 Esigenze e oneri posti agli organismi di certificazione 1 Gli organismi di certificazione, su richiesta, devono essere autorizzati dall’UFAG a

esercitare la loro attività conformemente alla presente ordinanza. Per ottenere l’autorizzazione devono: a. essere accreditati per la loro attività conformemente all'ordinanza 2 del 17 giugno 1996 sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD). Per ogni denominazione per la quale svolgono i con- trolli, gli organismi di certificazione devono disporre dell'esten- sione del settore di accreditamento al relativo prodotto; b. disporre di una struttura organizzativa e di una procedura di certi- ficazione e di controllo in cui sono segnatamente fissati i criteri che le aziende sottoposte al controllo di un organismo di certifi- cazione sono tenute a osservare come oneri nonché di un piano di provvedimenti adeguati applicabili in caso di irregolarità; c. offrire garanzie di obiettività e imparzialità adeguate e disporre di personale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolve- re i loro compiti;

2 RS 946.512

2 20

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati RU 2019

d. disporre di una procedura e di modelli scritti che utilizzano per i compiti seguenti: 1. elaborazione di una strategia basata sulla valutazione dei rischi per il controllo delle aziende, 2. scambio di informazioni con altri organismi di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive, 3. applicazione e monitoraggio delle misure adottate in virtù dell'articolo 21a capoverso 5 nel caso di irregolarità, 4. rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati. 2 Gli organismi di certificazione devono inoltre adempiere le esigenze stabilite dal

DEFR in virtù dell'articolo 18 capoverso 2. 3 L'UFAG può sospendere o revocare l’autorizzazione di un organismo di certifica-

zione se questo non soddisfa le esigenze e gli oneri. Informa immediatamente della sua decisione il Servizio d'accreditamento svizzero (SAS).

Art. 21a cpv. 4 4 Abrogato

Art. 23a Disposizione transitoria della modifica del …… 1 Gli organismi di certificazione svizzeri che, prima dell’entrata in vigore della modifica del …, esercitavano già attività nel quadro della presente ordinanza e che sono accreditati conformemente all’articolo 19 capoverso 1 lettera a, sono considerati organismi di certificazione autorizzati conformemente all’articolo 19 capoverso 1. 2 L’articolo 5 capoverso 3 della presente ordinanza non si applica alle denominazioni già registrate prima dell’entrata in vigore della modifica del …

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 235.1

3 21

5 Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimen- tari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica), RS 910.18

5.1 Situazione iniziale

L’ordinanza sull’agricoltura biologica disciplina i requisiti dei prodotti commercializzati come «prodotti biologici». Si applica ai prodotti agricoli, alle derrate alimentari, agli alimenti per animali e agli animali da reddito. L’ordinanza sull’agricoltura biologica, in vigore dal 1997, si basa sul principio dell’equiva- lenza con la rispettiva legislazione dell’UE. Tale principio riveste una grande importanza nell’ottica di garantire un traffico transfrontaliero privo di ostacoli. L’allegato 9 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) contiene le di- sposizioni che sanciscono l’equivalenza delle legislazioni e le modalità per il loro consolidamento.

5.2 Sintesi delle principali modifiche

a) Le prescrizioni concernenti la produzione delle derrate alimentari biologiche trasformate ven- gono corrette dal profilo formale.

b) L’inclusione di Paesi nell’elenco dei Paesi per motivi di coerenza è attribuita all’UFAG.

c) La procedura di autorizzazione per organismi di controllo di Paesi terzi si applica solo in casi particolari. Per organismi già riconosciuti dall’UE, questa è abolita.

5.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 16j capoverso 2 lettera b

L’autorizzazione dell’aggiunta di tutte le sostanze menzionate nell’articolo 16j capoverso 2 lettera b è disciplinata dal DEFR in virtù dell’articolo 16k. D’ora in poi non si limiterà più alle derrate alimentari de- stinate a un’alimentazione particolare. L’utilizzo di minerali (oligoelementi incl.) in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, nonché in alimenti a base di cereali e in altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia è già disciplinata dal 1° gennaio 2020 nell’articolo 3 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica.

Articolo 23 capoverso 1

I prodotti esteri possono essere contrassegnati come biologici se i Paesi di provenienza possono ga- rantire che tali prodotti adempiono le condizioni di cui all’articolo 22 o se enti di certificazione ricono- sciuti certificano l’adempimento delle condizioni conformemente all’articolo 23a. Secondo la versione vigente finora, il DEFR nella sua ordinanza allestisce il cosiddetto elenco dei Paesi e riconosce gli enti di certificazione.

Negli ultimi anni con alcuni Paesi sono stati conclusi accordi sull’equivalenza in ambito biologico ade- guando di conseguenza l’elenco dei Paesi del DEFR. In tali accordi si stabilisce che le Parti ricono- scono reciprocamente come equivalenti le prescrizioni in materia di produzione e i sistemi di controllo. Giusta l’articolo 177a capoverso 2 LAgr, l’UFAG può, in linea di principio, concludere accordi sull’equi- valenza di questo tipo. La competenza relativa all’inclusione dei Paesi nell’elenco dei Paesi oggi spetta tuttavia al Dipartimento. Poiché l’esame dell’equivalenza dei Paesi è effettuata dall’UFAG e non vi è margine di manovra sull’inclusione o meno, è giustificato che l’elenco dei Paesi sia stilato diretta- mente dall’UFAG. In tal modo l’UFAG può includere anche autonomamente nell’elenco dei Paesi ogni Paese con il quale ha un accordo sull’equivalenza nel settore biologico o di cui ha riconosciuto l’equi- valenza.

Articolo 23a capoversi 1-4

L’UE riconosce enti di certificazione e autorità di controllo nei Paesi terzi in base alla procedura di cui all’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1235/2008. I prodotti, in libera pratica, certificati da questi enti, sono riconosciuti dalla Svizzera come equivalenti alle disposizioni svizzere in base all’allegato 9 dell’Accordo agricolo Svizzera –UE e quindi al momento dell’importazione dal mercato interno UE possono essere commercializzati anche in Svizzera come prodotti biologici. Tuttavia oggi l’articolo 23a prevede ancora una procedura di autorizzazione per questi enti, il che è ambiguo e dispendioso dal

22

Ordinanza sull’agricoltura biologica

profilo amministrativo e inoltre concerne solo prodotti importati direttamente da questi Paesi in Sviz- zera. La procedura di autorizzazione è abolita. Gli enti autorizzati dall’UE certificano l’equivalenza dei pro- dotti anche per il mercato svizzero. Le risorse in termini di personale risparmiate grazie all’abolizione della procedura di autorizzazione compensano il crescente fabbisogno in termini di risorse per la sor- veglianza delle importazioni di prodotti biologici tendenzialmente in crescita.

Oggi il DEFR riconosce gli enti di certificazione e le autorità di controllo mediante l’inclusione nell’ordi- nanza dipartimentale. In virtù dell’articolo 23a capoverso 2, l’UFAG, in casi particolari, ha la possibilità di riconoscere autonomamente altri enti di certificazione (p.es. autorizzazione di enti di certificazione della Gran Bretagna in seguito a un’eventuale No-Deal Brexit). Il guadagno in termini di efficienza con- sente di liberare risorse umane onde compensare il maggior fabbisogno di risorse correlato alla vigi- lanza sulle crescenti importazioni di prodotti biologici.

Secondo l’articolo 23a capoverso 1bis, in casi speciali l’UFAG ha la possibilità di riconoscere autono- mamente ulteriori enti di certificazione (p.es. autorizzazione di enti di certificazione del Regno Unito dopo la Brexit senza accordo).

Nell’articolo 23a capoversi 3-4 vengono adeguati i rispettivi rimandi concernenti il nuovo regolamento delle competenze.

Articolo 24 capoversi 5 e 6

Come finora, spetta al DEFR disciplinare i certificati di controllo e i certificati di controllo parziali in Tra- ces, nonché le procedure in generale. Tale disposizione è sancita nell’articolo 24 capoverso 5. In seguito al nuovo regolamento delle competenze di cui agli articoli 23 e 23a capoverso 2, nell’arti- colo 24 capoverso 6 si stabilisce che l’UFAG è competente in materia di semplificazione o soppres- sione dell’obbligo del certificato di controllo.

5.4 Risultati della consultazione

5.5 Ripercussioni

5.5.1 Confederazione In base alla nuova norma di cui all’articolo 23a, per gli enti di controllo dei Paesi terzi in questione de- cadono l’autorizzazione da parte della Svizzera, nonché la rispettiva vigilanza da parte dell’UFAG con conseguente sgravio di quest’ultimo sul piano amministrativo. Altrimenti nessuna ripercussione.

5.5.2 Cantoni Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione dal profilo del personale e delle finanze.

5.5.3 Economia Le disposizioni creano condizioni quadro identiche per le aziende svizzere e quelle nell’UE con conse- guente sgravio amministrativo per gli enti di controllo di Paesi terzi.

5.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni corrispondono sostanzialmente a quelle dell’Unione europea. Il mantenimento dell’equivalenza delle normative e delle prescrizioni amministrative dell’allegato 9 appendice 1 dell’Ac- cordo agricolo è garantito dalle modifiche previste.

5.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

23

Ordinanza sull’agricoltura biologica

5.8 Basi legali

Articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 capoverso 2 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr) nonché articolo 13 capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimen- tari (LDerr).

24

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Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza de 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 16j cpv. 2 lett. b 2 Le derrate alimentari biologiche trasformate devono soddisfare le esigenze seguen- ti: b. nelle derrate alimentari possono essere utilizzati solo gli additivi, le sostanze ausiliarie, gli aromi, l'acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali (oligoelementi incl.), le vitamine, nonché gli amminoa- cidi e gli altri micronutrienti che sono stati autorizzati per l'uso nella produ- zione biologica conformemente all'articolo 16k.

Art. 23 cpv. 1 1 L’UFAG allestisce l'elenco dei Paesi che possono garantire, per quanto riguarda i loro prodotti, l'adempimento delle condizioni dell'articolo 22.

Art. 23a cpv. 1-4 1 Gli enti di certificazione e le autorità di controllo, che secondo la procedura di cui all’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1235/20082 figurano nell’elenco di cui

1 RS 910.18 2 Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il re- gime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25

2020–...... 1 25

O. sull’agricoltura biologica RU 2020

all’articolo 10 dello stesso Regolamento, possono attestare che i prodotti importati soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22 lettera a. 2 L’UFAG può, su domanda, riconoscere includendoli in un elenco altri enti di certi- ficazione e autorità di controllo che non figurano nell'elenco di cui al capoverso 1 né in quello di cui all'articolo 23, se gli enti di certificazione e le autorità di controllo provano che i prodotti interessati soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22. 3 Le domande di inclusione nell’elenco vanno inoltrate all'UFAG. La documentazio-

ne contiene tutte le informazioni necessarie per verificare se gli enti di certificazione e le autorità di controllo soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22. 4 Per ogni ente di certificazione e autorità di controllo di cui al capoverso 2 l’UFAG indica nell'elenco i rispettivi Paesi, i numeri di codice, le categorie di prodotti, le de- roghe ed eventualmente la durata di validità.

Art. 24 cpv. 5 e 6 5 Il DEFR disciplina i certificati di controllo e i certificati di controllo parziali in Traces nonché le procedure. 6 L’UFAG può semplificare o sopprimere l'obbligo del certificato di controllo per importazioni provenienti da Paesi di cui all'articolo 23 o certificate da enti di cui all'articolo 23a capoverso 2.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 26

6 Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «monta- gna» e «alpe»; ODMA), RS 910.19

6.1 Situazione iniziale

L’ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA; RS 910.19) stabilisce le condizioni alle quali si possono utilizzare le designazioni «montagna» e «alpe» e disciplina le disposizioni per la certificazione, il controllo e l’esecuzione.

Sulla scorta delle esperienze fatte finora nell’ambito della certificazione, della sorveglianza degli enti di certificazione e dell’esecuzione dell’ordinanza, si precisa il luogo di fabbricazione del miele.

6.2 Sintesi delle principali modifiche

Nella produzione di miele i locali per la smielatura e la trasformazione non si trovano sempre nella re- gione d’estivazione o di montagna. Pertanto è previsto che la produzione di miele può avvenire nei locali tradizionali al di fuori della regione d’estivazione o di montagna.

6.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 3 capoverso 2 Il rimando all’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), abrogata, non è più attuale. Non è necessaria una precisazione poiché dal campo d’applicazione di cui all’articolo 1 si evince che si tratta di latte e carne ai sensi del diritto sulle derrate alimentari. Per- tanto il rimando è stralciato.

Articolo 8 capoverso 3 lettera e

La trasformazione del miele in un prodotto pronto al consumo non sempre può avvenire in una re- gione di montagna o d’estivazione. Ciò è correlato, tra le altre cose, alla mancanza di infrastrutture, all’approvvigionamento idrico e alle condizioni igieniche. Inoltre questo adeguamento tiene conto delle condizioni di produzione dell’apicoltore nomade. Pertanto vi è la possibilità che la smielatura e la tra- sformazione del miele avvengano nei normali locali delle aziende apicole che garantiscono l’adempi- mento delle prescrizioni relative all’igiene e alla legislazione sulle derrate alimentari. Articolo 10 capoverso 1bis Questo capoverso è adeguato precisando che sono certificate le derrate alimentari contenenti ingre- dienti per i quali è impiegata la designazione «montagna» o «alpe» e non i loro produttori.

Articolo 12 capoversi 1-4

L’articolo è riscritto. I capoversi 1-4 diventano 1-3.

Al capoverso 1 si precisa la frequenza del controllo nelle singole aziende. Alla lettera a si indica per quali aziende tale frequenza è una volta ogni due anni. Si tratta di aziende del settore della produ- zione (p.es. caseifici, macellerie), commercio e commercio intermedio nonché di aziende che etichet- tano o preimballano derrate alimentari. La lettera b precisa la frequenza dei controlli per i produttori di derrate alimentari che contengono un prodotto con designazione «montagna» e «alpe» come ingre- diente («Ravioli con formaggio di montagna»). Alla lettera c si precisa la frequenza del controllo nelle aziende d’estivazione; alla lettera d quella per prodotti a livello della produzione primaria.

Al capoverso 2 è indicata e allo stesso tempo precisata la responsabilità di questo controllo, ovvero quale ente di certificazione è responsabile per il controllo dei prodotti a livello della produzione prima- ria. L’ente di certificazione che controlla il primo livello dopo la produzione primaria deve garantire il rispetto delle esigenze dell’ODMA a questo livello.

27

Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA) _________________________________________________________________________________ Al capoverso 3 si precisano le esigenze di ulteriori controlli in base ai rischi. Nell’ambito del pacchetto di ordinanze 2017, per le aziende d’estivazione la frequenza dei controlli era stata uniformata a quella dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC; RS 910.15) e dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso (OPCN; RS 817.32) e fissata ad almeno ogni 8 anni. Affinché sia garantita la cre- dibilità delle designazioni protette e della certificazione di prodotti d’alpe e si preservi comunque la semplificazione amministrativa, si propone di integrare la frequenza dei controlli per le aziende d’esti- vazione con un controllo supplementare basato sul rischio (annualmente deve essere effettuato un controllo in base ai rischi o nel quadro di analisi a campione in almeno il 15 % delle aziende) (lett. a). Alla lettera b, analogamente all’ordinanza sull’agricoltura biologica, si stabilisce che deve essere con- trollata annualmente in base ai rischi una quota minima di aziende. Finora non era indicata alcuna percentuale. Pertanto era possibile adempiere l’esigenza dei controlli supplementari basati sul rischio anche solo con un’azienda. Ciò non corrisponde assolutamente al numero delle aziende da control- lare a seconda dell’ente di certificazione. La portata dei controlli supplementari basati sul rischio è fis- sata al 5 per cento per tutti gli enti di certificazione.

I capoversi 5 e 6 sono rinumerati e integrati nei capoversi 4 e 5.

Secondo il capoverso 4, per garantire un miglior coordinamento dei controlli e ai fini della semplifica- zione, tutti i controlli di cui all’articolo 12 possono essere coordinati con gli altri di diritto pubblico e pri- vato.

Articolo 13

La frase introduttiva a questo articolo è corretta ed è adeguato il relativo rimando.

6.4 Risultati della procedura di consultazione

6.5 Ripercussioni

6.5.1 Confederazione Per la Confederazione le modifiche comportano minori costi per i controlli.

6.5.2 Cantoni Per i Cantoni le modifiche comportano minori costi per i controlli.

6.5.3 Economia La migliore armonizzazione e la possibilità di coordinamento dei controlli comporteranno una semplifi- cazione e minori costi totali.

6.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le presenti modifiche sono compatibili con il diritto internazionale.

6.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

6.8 Basi legali

L’articolo 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1 LAgr costituiscono la base legale della modifica dell’ordinanza.

28

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Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 maggio 20111 sulle designazioni «montagna» e «alpe» è modifi- cata come segue:

Art. 3 cpv. 2 2 Può essere impiegata per latte e latticini nonché per carne e prodotti carnei soltanto se sono adempiute le esigenze per l’impiego delle designazioni «montagna» o «al- pe».

Art. 8 cpv. 3 lett. e 3 La designazione «montagna» o «alpe» può essere impiegata anche se le seguenti fasi di trasformazione avvengono al di fuori della regione di cui al capoverso 1 o 2: e. per il miele: la smielatura e la trasformazione in miele pronto al con- sumo.

Art. 10 cpv. 1bis

1bis Le derrate alimentari con ingredienti di origine agricola per i quali è impiegata la designazione «montagna» o «alpe» conformemente all’articolo 8a devono essere certificate a livello della trasformazione.

Art. 12 Controllo

1 RS 910.19

2020–...... 1 29

Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute RU 2020

1 Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effet- tuato nelle singole aziende secondo le seguenti modalità:

a. nelle aziende che fabbricano, trattano, etichettano o preimballano prodotti di cui alla presente ordinanza: almeno una volta ogni due anni;

b. nelle aziende che fabbricano derrate alimentari con singoli ingredienti di cui all’articolo 8a: almeno una volta ogni due anni;

c. nelle aziende d’estivazione che fabbricano prodotti di cui alla presente or- dinanza: almeno una volta ogni otto anni; le aziende d’estivazione possono unirsi dal profilo organizzativo;

d. nelle aziende che fabbricano prodotti di cui all’articolo 10 capoverso 2 let- tera a: almeno una volta ogni quattro anni; nelle aziende d’estivazione al- meno una volta ogni otto anni 2 I controlli sono effettuati da un ente di certificazione incaricato dall’azienda o da

un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione. Per aziende che fabbricano prodotti di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a è responsabile l’ente di certificazione che controlla il primo livello dopo la produzione primaria. 3 Ogni ente di certificazione deve garantire che nelle aziende per le quali è responsa- bile il rispetto delle esigenze della presente ordinanza venga controllato in aggiunta ai controlli di cui al capoverso 1 secondo le seguenti modalità:

a. controllo, ogni anno, di almeno il 15 per cento delle aziende d’estivazione, in base ai rischi o nel quadro di analisi a campione;

b. controllo, ogni anno, di almeno il 5 per cento delle altre aziende lungo l’intera fi- liera del valore aggiunto, in base ai rischi. 4 Nella misura del possibile, i controlli devono essere coordinati con i controlli di di- ritto pubblico e privato. 6 L’ente di certificazione notifica le infrazioni constatate alle autorità cantonali com-

petenti e all’UFAG.

Art. 13 Frase introduttiva

Le aziende di cui all’articolo 12 capoverso 1 devono:

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2 30

Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute RU 2020

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 31

7 Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strut- turali, OMSt), RS 913.1

7.1 Situazione iniziale

Nell’ambito della Politica agricola 2007 il Parlamento ha approvato una nuova disposizione di legge che consente di sostenere progetti di sviluppo regionale (PSR) e di promuovere prodotti indigeni e re- gionali (art. 93 cpv. 1 lett. c LAgr). La base legale è formalmente in vigore dal 1° gennaio 2004. Le ri- spettive disposizioni d'esecuzione sono state emanate il 1° gennaio 2007. I PSR sono pertanto pro- mossi da oltre dieci anni e i primi progetti sono ormai conclusi. Nel 2017, nell’ambito di una valuta- zione intermedia, il consorzio «Flury & Giuliani GmbH, EBP Schweiz AG e Università di Neuchâtel» ha valutato l’efficacia e il processo di attuazione dei PSR. Il rapporto finale comprende diverse raccoman- dazioni; occorre ad esempio accrescere l’efficacia dei PSR concentrandosi su sottoprogetti fondamen- tali e garantire più coerenza nel calcolo dei contributi tra i PSR e gli altri miglioramenti strutturali. È al- tresì imprescindibile rafforzare l’aspetto collettivo e incrementare la flessibilità nel processo di realizza- zione.

Secondo la NPC1, i miglioramenti strutturali sono un compito comune di Confederazione e Cantoni. Su mandato dell’UFAG, un gruppo di lavoro (UFAG e suissemelio2 ha analizzato i processi esistenti tra l’UFAG e i Cantoni ed elaborato proposte di miglioramento. Mediante un sondaggio presso i Cantoni concernente l’effettivo vantaggio in termini di efficienza è stato possibile constatare che le proposte espresse avrebbero un impatto proporzionalmente marginale. Inoltre, nella maggior parte dei casi già oggi è possibile ottenere i vantaggi in termini di efficienza auspicati coordinando la procedura in ma- niera ottimale. Tuttavia, si è anche constatato che, in singoli casi, determinate disposizioni possono comportare un inutile dispendio amministrativo per gli enti preposti all’esecuzione.

Dal 1° gennaio 2012 è possibile costituire cartelle ipotecarie registrali che coesistono quindi con quelle classiche. La cartella ipotecaria registrale è costituita mediante l’iscrizione nel registro fondiario senza che sia necessario costituire un titolo di credito. Attualmente le autorità cantonali preposte all’applica- zione delle disposizioni d’esecuzione dell’ordinanza non possono ordinare la costituzione di cartelle ipotecarie registrali a titolo di garanzia.

Nel 2018 è stato condotto uno studio onde appurare se è disponibile un accesso digitale di qualità suf- ficiente per la gestione digitalizzata dei dati agricoli e l’utilizzo dello «smart farming». Sono state ri- scontrate lacune (connessione via cavo) in circa il 20 per cento delle aziende agricole situate nelle aree rurali per quanto riguarda la velocità di trasferimento di 10Mbits/s e nel 45 per cento delle aziende in relazione alla velocità di trasferimento di 30 Mbits/s.

In seno alla Confederazione fervono i lavori di revisione della Strategia sulla cultura della costruzione e della Concezione «Paesaggio svizzero». La salvaguardia di un paesaggio di qualità è un tema cen- trale per questi due fascicoli.

7.2 Sintesi delle principali modifiche

Nel complesso, l’efficacia dei PSR viene migliorata in modo da garantire il successo a lungo termine dei progetti realizzati. A tal fine viene uniformato il calcolo dei contributi dei PSR con quello degli altri miglioramenti strutturali, affinché in futuro possano essere promosse in maniera più adeguata le atti- vità collettive, riducendo gli effetti inerziali. Viene altresì introdotta la possibilità di sostenere, oltre ai PSR classici che godono di ampio sostegno a livello regionale, i PSR tesi a sviluppare ulteriormente una catena del valore a livello regionale. Tali PSR incentrati sulla catena del valore non devono com- prendere necessariamente una collaborazione intersettoriale. Si differenziano dai progetti promossi

1 Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confedera-

zione e Cantoni. 2 suissemelio è un’associazione dei Cantoni che mira a garantire e sviluppare ulteriormente i migliora-

menti strutturali, i crediti agricoli e le misure sociali collaterali nell’agricoltura tenendo conto delle carat- teristiche regionali. 32

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

mediante l’OquSo, da un lato poiché possono essere versati contributi per provvedimenti edilizi e dall’altro per il loro forte carattere regionale. Nell’ambito dell’OQuSo, invece, sono promossi standard di produzione e progetti innovativi che rappresentano un modello, ponendo l’accento sul migliora- mento della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare e con un forte orienta- mento al valore aggiunto. I costi infrastrutturali non sono sostenuti nell’ambito dell’OQuSo. Inoltre, per consentire un’evoluzione più dinamica dei PSR, il processo di realizzazione è reso flessibile.

Onde ridurre l’onere amministrativo dei Cantoni e ottimizzare l’assegnazione degli aiuti agli investi- menti si propone di:

- chiarire le condizioni da rispettare nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica; - concedere la possibilità di assegnare aiuti agli investimenti al partner del gestore che è pro- prietario dell’azienda agricola; - abolire il limite della sostanza in caso di assegnazione di crediti di investimento; - concedere la possibilità di assegnare crediti di investimento agli affittuari di aziende agricole senza dover costituire un diritto di superficie; - assegnare contributi per assicurare il servizio universale per il trasferimento dei dati digitali; - assegnare contributi per la produzione e lo stoccaggio di energia in maniera sostenibile se non è garantito il servizio universale per quanto riguarda l’approvvigionamento di elettricità; - concedere la possibilità ai Cantoni di accordare un’autorizzazione di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza l’approvazione dell’UFAG in caso di crediti di investimento; - calcolare l’utile in caso di alienazione dell’elemento sostenuto indipendentemente dalle dispo- sizioni della legge sul diritto fondiario rurale; - concedere la possibilità ai Cantoni di ordinare la costituzione di cartelle ipotecarie registrali a garanzia dei crediti di investimento.

I costi d’investimento sono estremamente elevati per gli edifici nella regione d’estivazione. Onde ga- rantire il rinnovo delle infrastrutture, assicurando così una gestione decentrata del territorio e preser- vando l’apertura del paesaggio, l’onere finanziario dei promotori del progetto deve essere ridotto. Nel 2018 i contributi federali hanno rappresentato meno del 15 per cento dei costi d’investimento. Gli im- porti forfettari vengono quindi aumentati (+20%).

Onde contribuire al raggiungimento degli Obiettivi ambientali per l’agricoltura (2016, UFAM/UFAG), si propone di sostenere tre nuovi provvedimenti: l’installazione di depuratori d’aria, la predisposizione di acidificatori del liquame nonché la produzione e lo stoccaggio di energia in maniera sostenibile.

Il sostegno all’integrazione degli edifici agricoli nel paesaggio e alla demolizione di quelli dismessi con- sente di contribuire agli obiettivi della Confederazione in materia di cultura della costruzione e del pae- saggio. Inoltre, il sostegno alla demolizione dei vecchi edifici agricoli consente di ridurre la dispersione degli insediamenti, salvaguardando così le superfici per l'avvicendamento delle colture.

Possono essere versati anche contributi per colmare le lacune nell’ambito dell’accesso digitale per l’agricoltura.

7.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 4 capoversi 1bis, 1ter e 4bis Al capoverso 1ter si chiariscono le condizioni che devono essere adempiute dalle persone giuridiche. Onde garantire che i soci siano anche i gestori della persona giuridica, essi devono disporre di almeno i due terzi dei diritti di voto e del capitale. Con l’evoluzione delle strutture si constata sempre più spesso che il coniuge proprietario dell’azienda non è il gestore. Conformemente all’articolo 106 capoverso 5 LAgr, il Consiglio federale può preve- dere deroghe all’esigenza secondo cui i beneficiari devono gestire direttamente l’azienda agricola. La nuova disposizione (cpv. 4bis) consente di versare aiuti agli investimenti ai coniugi proprietari ma non gestori.

33

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

Nei capoversi 1bis e 4bis si precisa che le disposizioni legali concernono richiedenti sia coniugati sia in unione domestica registrata.

Articolo 7 I crediti di investimento sono mutui rimborsabili esenti da interessi. Al fine di promuovere la riduzione del debito dell’agricoltura, le aziende efficienti che dispongono di una sostanza possono beneficiare di crediti di investimento. Il limite della sostanza è mantenuto in relazione all’assegnazione di contributi. È aumentato a 1 milione di franchi in seguito all’abrogazione del capoverso 2 che consentiva di incre- mentare la sostanza di 300'000 franchi al massimo se nell’arco di cinque anni venivano effettuati ulte- riori investimenti in costruzioni necessarie alla gestione dell’azienda. Ciò consente di evitare domande di rimborso degli aiuti agli investimenti se il beneficiario non ha potuto effettuare gli investimenti previ- sti a causa, ad esempio, della mancata concezione di un’autorizzazione edilizia. La nozione di sostanza rettificata è sostituita da quella di sostanza imponibile dichiarata per facilitarne la determinazione del limite. A tal fine è determinante l’ultima dichiarazione delle imposte depositata dal richiedente presso l’amministrazione delle contribuzioni. Nella valutazione della sostanza è neces- sario tener conto del valore venale locale usuale dei terreni da costruzione. L’aumento delle domande di crediti di investimento dovrebbe essere marginale. Le aziende con una sostanza considerevole e desiderose di ottenere un credito di investimento sono poche.

Articolo 8 capoverso 4 Onde limitare l’onere amministrativo correlato al trattamento delle domande relative a progetti di mi- nore portata, l’autorità cantonale può rinunciare al preventivo aziendale.

Articolo 9 capoverso 3 È stralciata l’esigenza della costituzione di un diritto di superficie nel caso di assegnazione di un cre- dito di investimento. Il contratto di affitto non deve essere iscritto nel registro fondiario. I Cantoni pos- sono essere più restrittivi per garantire la sicurezza dei mutui.

Articolo 11a Capoverso 1 I PSR devono adempiere due condizioni fondamentali: generare valore aggiunto nell’agricoltura e pro- muovere la collaborazione tra gli attori all’interno di una regione. Una regione può comprendere più Cantoni, ma deve essere chiaramente circoscritta. Capoverso 2 L’esperienza maturata nell’ambito dei PSR ha mostrato che, a causa della portata richiesta, in passato piccoli progetti sono stati «gonfiati» (p.es. con sottoprogetti nell’ambito di collaborazioni intersettoriali) per essere all’altezza dei requisiti per la concessione di contributi, ma che in fase di attuazione non è stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati. Onde contrastare tale tendenza si distingue tra due tipi di PSR. Il primo corrisponde all’idea di base degli attuali PSR, con un progetto di sviluppo regionale di ampia portata. Un progetto di questo tipo si contraddistingue per la collaborazione tra diversi rami di produ- zione agricola a livello regionale (p.es. carne, latte e frutta) nonché tra settori extragricoli, come per esempio il turismo o l’artigianato. Il secondo corrisponde ai progetti con i quali sono promossi, in particolare, lo sviluppo e la creazione di una catena del valore in una regione (p.es. sviluppo di una catena del valore delle noci). Decade quindi la condizione di una collaborazione intersettoriale, ma deve comunque esistere una collabora- zione regionale, in base alla quale nell’ambito del progetto cooperano almeno tre attori indipendenti dal profilo economico all’interno di una catena del valore regionale (cfr. cpv. 3). Capoverso 3

34

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

In virtù dell’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr, l’agricoltura deve partecipare in modo preponde- rante ai PSR. A livello di ordinanza questo principio era stato concretizzato introducendo tre criteri, ov- vero: almeno la metà dell’offerta doveva provenire dalla regione ed era di origine agricola, almeno la metà delle prestazioni lavorative doveva essere fornita dai gestori oppure la maggior parte dei membri dell’organizzazione promotrice doveva essere composta da gestori e questi dovevano detenere la maggioranza dei voti. In relazione all’ente globalmente responsabile del progetto, finora veniva appli- cato soltanto il terzo criterio. Nella valutazione dell’aspetto della partecipazione maggioritaria dell’agri- coltura si tenevano in considerazione soltanto le aziende aventi diritto ai pagamenti diretti. La prassi seguita finora, secondo cui il promotore generale del progetto deve essere composto per la maggior parte da gestori aventi diritto a pagamenti diretti che detengono la maggioranza dei voti, viene ora sancita a livello di ordinanza. In tal modo si assicura che in ultima analisi i progetti sostenuti apportino effettivamente un beneficio all’agricoltura. Sarà tuttavia ancora possibile sostenere singoli sottopro- getti nell’ambito di PSR senza partecipazione preponderante dell’agricoltura, in particolare se l’offerta è prevalentemente di origine agricola (p.es. aziende di trasformazione artigianali oppure commercializ- zazione di offerte nel settore dell’agriturismo). Inoltre, un PSR deve essere composto da almeno tre sottoprogetti, ognuno dei quali con la propria contabilità e un diverso orientamento. I diversi orientamenti sono: produzione, trasformazione, com- mercializzazione, diversificazione e valorizzazione della regione. Come è stato il caso finora, i sotto- progetti di un PSR dal profilo contenutistico devono rifarsi a un approccio globale ed essere coordinati con lo sviluppo regionale nonché con la pianificazione territoriale. In questo capoverso, segnatamente alla lettera c, è sancito anche il coordinamento con i parchi d’importanza nazionale. In tal modo è ga- rantita la coerenza con l’articolo 25 capoverso 2 vigente finora.

Articolo 11b lettera c Sono riprese le nuove disposizioni dell’articolo 4 capoverso 1ter concernenti i diritti di voto e la quota sul capitale onde assicurare la coerenza delle disposizioni legali sulle persone giuridiche in tutta l’ordi- nanza.

Articolo 14 capoverso 1 lettera k Anche l’accesso digitale può essere sostenuto mediante contributi, poiché, in particolare nelle aree periferiche, l’allacciamento nell’ambito del servizio universale è ancora carente e le aziende agricole spesso si trovano a grandi distanze dalla rete comunale. Un collegamento a tale rete è dispendioso e costoso. Da un lato la politica agricola persegue l’obiettivo di semplificare l’amministrazione dei dati agricoli me- diante la digitalizzazione e dall’altro, aprendo allo smart farming, intende sostenere la produzione ri- spettosa dell’ambiente e degli animali. Anche altre politiche della Confederazione mirano a incorag- giare la digitalizzazione delle aree rurali; la nuova politica regionale, ad esempio, incentiva il passag- gio all’era digitale nelle regioni target.

Articolo 15 Capoverso 1 lettera f Per fugare i dubbi sulle tasse computabili, si menziona esplicitamente che le tasse per autorizzazioni edilizie danno diritto ai contributi. Tali tasse rappresentano un’esigua parte dei costi aventi diritto ai contributi e comportano un dispendio sproporzionato se devono essere detratte.

Capoverso 1 lettera h Danno diritto ai contributi solo i costi del servizio universale che il concessionario del servizio univer- sale non si assume. L’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) sancisce che i clienti devono assumersi una parte dei costi per l’allestimento di un collegamento del servizio universale che genera costi superiori a 20 000 franchi. Il servizio universale è definito nella legge sulle telecomunicazioni (LTC) e nell’OST. L’allacciamento è sostenuto a prescindere dalle tec- nologie e, in caso di soluzioni via cavo, va possibilmente combinato con altri progetti del genio rurale.

Capoverso 3 lettera f 35

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

Le tasse per autorizzazioni edilizie danno diritto ai contributi (cfr. sopra).

Articolo 15b Poiché i provvedimenti che danno diritto ai contributi e le aliquote di contribuzione per i PSR sono di- sciplinati nel dettaglio all’articolo 19f, l’articolo 15b è abrogato.

Articolo 16 Le disposizioni relative ai PSR sono disciplinate separatamente all’articolo 19f. Pertanto qui non è più indicata l’espressione «Progetto di sviluppo regionale». I capoversi 3 e 4 sono integrati nell’articolo 19f.

Articolo 16a capoversi 4 e 4bis La formulazione utilizzata finora «contributi forfettari» non era corretta (cpv. 4). I costi che danno diritto ai contributi sono in parte forfettari (p.es. per metro lineare), ma i contributi stabiliti nella convenzione non sono versati in maniera forfettaria. Come per gli allacciamenti e altri impianti, anche per l’evacuazione delle acque si promuove l’elabora- zione di approcci globali come base per i progetti di risanamento (cpv. 4bis). In tal modo è possibile pianificare risanamenti a lungo termine e in comprensori di maggiori dimensioni nonché definire le priorità. In un caso di questo genere i costi che danno diritto ai contributi sono in funzione dei costi di costruzione, anche se si tratta di provvedimenti RiP. Si definisce altresì cosa si intende per approcci globali per l’evacuazione delle acque. Tali approcci devono comprendere una rete di evacuazione delle acque definita in maniera funzionale dal profilo idrologico e presentare i seguenti contenuti: spurgo, controllo tramite telecamere, lavori di riparazione, registrazione dei dati nel SIG secondo il mo- dello di geodati minimo, riflessioni su forme di gestione alternative e riumidificazioni, piano di risana- mento per definire i provvedimenti prioritari, piano di manutenzione e disciplinamento dell’aggiorna- mento dell’approccio globale e del SIG. Attualmente si effettuano risanamenti spesso in maniera pun- tuale, quando insorgono danni.

Articolo 17, rubrica, nonché capoverso 1 lettera a Per i PSR è previsto un supplemento uniforme rispettivamente del 10 e del 20 per cento rispetto agli altri provvedimenti nell’ambito dei miglioramenti strutturali, ragion per cui non ne vengono concessi altri in virtù dell’articolo 17 OMSt. Le aliquote dei contributi per i PSR e i rispettivi supplementi sono disciplinati nell’articolo 19f.

Articolo 18 capoverso 3 Il sostegno concesso nell’ottica di adempiere le esigenze della protezione del paesaggio, disciplinato nel vigente articolo 19 capoverso 6, è trasferito nel presente articolo.

Articolo 19 Questo articolo ha subito una revisione totale a causa delle numerose modifiche proposte. È stralciato l’importo forfettario di base per progetto e di conseguenza nell’ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC; RS 913.211) sono adeguati gli importi assegnati per unità di bestiame grosso (UBG). Ciò consente di evitare un sostegno troppo elevato a piccoli progetti. Il sostegno a elementi quali rimesse, fienili e silo è stabilito sulla base di un programma delle disposizioni computabile. Non è più limitato in funzione di un importo massimo per UBG. La realizzazione è sostenuta indipendentemente dal numero di UBG che saranno detenute nel nuovo edificio. È mantenuto l’importo forfettario di base massimo per azienda. In definitiva i costi per la Confederazione non subiscono alcuna variazione. Il supplemento accordato per esigenze connesse alla protezione del paesaggio è sostituito da un con- tributo che viene erogato in tutte le zone del catasto agricolo a favore di provvedimenti edilizi che con- tribuiscono al conseguimento di obiettivi rilevanti della protezione del paesaggio (art. 18 cpv. 3). An- che in questo caso il Cantone partecipa al finanziamento dei costi supplementari con un contributo equivalente.

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

Articolo 19d capoversi 2 e 3 Il capoverso 2 è modificato onde tener conto della nuova numerazione dettata dalla revisione totale dell’articolo 19. Il capoverso 3 è abrogato poiché, conformemente all’articolo 2 capoverso 5 LAgr, la Confederazione deve provvedere a non favorire una distorsione della concorrenza ai danni dell’attività artigianale e in- dustriale. L’importo del sostegno a favore di installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasforma- zione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali non è limitato. I progetti di piccole aziende artigianali devono poter beneficiare di un sostegno equivalente a quello previsto per i progetti realizzati da raggruppamenti di produttori agricoli. Visto il numero esiguo di domande, i con- tributi previsti per questo provvedimento dovrebbero attestarsi al massimo a 1 milione di franchi. Il fi- nanziamento è garantito nel quadro del preventivo ordinario della Confederazione.

Articolo 19f Capoverso 1 In vista della realizzazione di un PSR, in primo luogo devono essere elaborate delle basi come: pro- grammi di commercializzazione, analisi dell’economicità, documenti pianificatori, eccetera. L’acquisto di questi dati di base dà diritto ai contributi com’è stato il caso finora (cfr. art. 15b cpv. 1 vigente). Capoverso 2 I provvedimenti tesi a rispondere a questioni d’interesse pubblico, che abbiano aspetti di tipo ecolo- gico, sociale o culturale, potranno essere sostenuti anche in futuro nell’ambito di PSR. Viene tuttavia posta la condizione che contribuiscano a creare valore aggiunto nell’agricoltura. Capoverso 3 Finora l’importo dei contributi per i PSR veniva calcolato in base all’articolo 16 OMSt e ciò comportava che per provvedimenti sostenuti nell’ambito di un PSR venissero applicate aliquote diverse rispetto a quelle vigenti per provvedimenti identici realizzati al di fuori di un PSR. Benché i contributi federali concessi nel quadro dei PSR siano generalmente lievemente maggiori, attualmente non vi è unifor- mità. Onde migliorare la coerenza, per i provvedimenti che in virtù dell’OMSt possono essere sostenuti anche al di fuori di un PSR si introduce un’aliquota fissa uniforme maggiore. In tal modo si indennizza il maggior dispendio cui deve far fronte la collettività nel quadro dei PSR. Per PSR di ampia portata, con diversi rami di produzione e collaborazioni intersettoriali conformemente all’articolo 11a capoverso 1 lettera a, si applica un supplemento del 20 per cento rispetto ad altri provvedimenti nell’ambito dei miglioramenti strutturali. Per PSR orientati alle catene del valore in virtù dell’articolo 11a capoverso 1 lettera b, si applica un supplemento del 10 per cento rispetto ad altri provvedimenti nell’ambito dei mi- glioramenti strutturali. Se, per esempio, attualmente per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli nella regione di montagna la Confederazione concede un contributo calcolato applicando un’aliquota del 22 per cento, in futuro l’aliquota del contributo federale per questo provvedimento rea- lizzato nell’ambito di un PSR aumenterà rispettivamente al 24,2 e al 26,4 per cento. In tal modo i con- tributi per i PSR sono armonizzati con gli altri contributi per i miglioramenti strutturali.

Capoverso 4 Come finora, per i provvedimenti che danno diritto ai contributi solo nell’ambito di PSR nonché per l’elaborazione delle basi si applicano aliquote di contribuzione del 34 per cento nella zona di pianura, del 37 per cento in quella collinare e nella zona di montagna I nonché del 40 per cento nelle zone di montagna II-IV. I provvedimenti collettivi non sostenuti nel quadro dei miglioramenti strutturali ordinari sono, per esempio, l’amministrazione, il marketing, la logistica o le installazioni utilizzate collettiva- mente. Attualmente, oltre ai provvedimenti collettivi summenzionati, è possibile concedere contributi anche per i seguenti provvedimenti realizzati solo nell’ambito di PSR (cfr. Direttiva per il calcolo dei contributi nei PSR del 15 febbraio 2013): sviluppo di un ramo aziendale nell’azienda agricola (diversificazione), trasformazione nella regione di pianura, pollai e porcili, serre, edifici e impianti per la piscicoltura, non- ché altri provvedimenti nell’interesse del progetto globale. Per questi provvedimenti si applicano ridu- zioni specifiche dei costi che danno diritto ai contributi che variano, a seconda del provvedimento, dal

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

20 al 60 per cento. Onde migliorare la coerenza rispetto agli altri miglioramenti strutturali anche per quanto concerne questi provvedimenti, sono previsti i seguenti adeguamenti. - Introduzione di contributi per i miglioramenti strutturali realizzati al di fuori di PSR per la tra- sformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione nella regione di pianura nonché per i progetti di diversificazione. A tal fine è necessario un adeguamento a livello di legge, già previ- sto nel quadro della PA22+ e che entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2022. Attual- mente le aziende di trasformazione nella regione di montagna che non rientrano in un PSR sono sostenute con un’aliquota del 22 per cento (cfr. art. 19 cpv. 7 OMSt). L’aliquota nella re- gione di pianura dovrebbe ammontare a circa la metà di quella della regione di montagna. Analogamente a ciò, anche per la diversificazione, che attualmente può beneficiare di crediti di investimento soltanto al di fuori di PSR, è prevista un’aliquota del 22 per cento nella regione di montagna e dell’11 per cento in quella di pianura. Se la legge sarà adeguata come previsto nel quadro della PA22+, dal 2022 il contributo per le aziende di trasformazione nella regione di pianura e per i progetti di diversificazione nell’ambito di PSR sarà calcolato applicando l’ali- quota rispettivamente dell’11 e del 22 per cento, più i supplementi previsti al capoverso 3. Nell’anno di transizione 2021 si applicano le riduzioni specifiche dei costi che danno diritto ai contributi, segnatamente 20 per cento per la diversificazione e 33 per cento per la trasforma- zione nella regione di pianura. - Abolizione, anche nell’ambito di PSR, dei contributi per i miglioramenti strutturali a favore di pollai, porcili, serre nonché edifici e impianti per la piscicoltura. In tal modo è possibile garan- tire che nel quadro di PSR non vengano erogati contributi a forme di produzione indipendenti dal suolo e poco adeguate alle condizioni locali (parola chiave: importazioni di alimenti per animali). Capoverso 5 Gli importi indicati nella convenzione in virtù dell’articolo 28a rappresentano il limite massimo dei con- tributi federali erogabili. Se, in fase di attuazione, non vengono realizzati tutti i sottoprogetti o i costi risultano inferiori a quelli previsti in un primo tempo, i contributi federali sono adeguati di conseguenza.

Capoverso 6 Per consentire uno sviluppo più dinamico, il processo di attuazione è reso flessibile. Se già nella tappa di acquisto dei dati di base vengono attuati provvedimenti non infrastrutturali (p.es. creazione di un sito Internet, provvedimenti di marketing, ecc.), i costi che ne scaturiscono possono essere computati. Se il progetto non è sostenuto in un secondo tempo nell’ambito di un PSR, il suo promotore si assume il rischio finanziario e quindi anche i costi per l’attuazione di questi provvedimenti realizzati anticipata- mente.

Articolo 20 capoverso 1 lettera a, nonché capoverso 1bis e 1ter Le prestazioni cantonali per provvedimenti nel quadro di PSR sono uniformate con gli altri migliora- menti strutturali. Per i provvedimenti che possono essere sostenuti anche al di fuori di PSR, si applica lo stesso contributo cantonale, pari al 90 per cento del contributo federale per i provvedimenti collettivi e al 100 per cento per quelli individuali. Per i provvedimenti che possono essere sostenuti soltanto nell’ambito di un PSR, come ad esempio il marketing oppure l’amministrazione, sarà richiesta anche in futuro una prestazione cantonale dell’80 per cento (cvp. 1 lett. a e cpv. 1ter). Il capoverso 1bis è modificato onde tener conto della nuova numerazione dettata dalla revisione totale dell’articolo 19.

Articolo 21 capoverso 3

Onde assicurare un trattamento rapido delle domande, i Cantoni sono invitati a trasmettere elettroni- camente i dati pertinenti utilizzando il sistema d’informazione della Confederazione eMapis.

Articolo 22

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

Onde assicurare un trattamento rapido delle domande, i Cantoni sono invitati a trasmettere elettroni- camente i dati pertinenti utilizzando il sistema d’informazione della Confederazione eMapis, anche in caso di aiuto combinato (contributo e credito di investimento).

Articolo 24 lettera d La lettera d è modificata onde tener conto della nuova numerazione dettata dalla revisione totale dell’articolo 19.

Articolo 25 capoverso 2 lettera d In caso di aiuto combinato, il fascicolo della domanda deve contenere la documentazione tecnica cor- relata alla concessione di un credito di investimento, da inoltrare in formato elettronico. Non è più ri- chiesto il foglio di notifica.

Articolo 28a capoverso 2ter Per consentire uno sviluppo più dinamico, il processo di attuazione è reso flessibile. Nella fase di at- tuazione possono essere autorizzati nuovi sottoprogetti anche se questo comporta un incremento del contributo federale massimo con conseguente integrazione della convenzione. I sottoprogetti devono apportare comprovatamente un valore aggiunto al progetto globale, inserirsi nell’approccio globale e adempiere le condizioni di cui all’articolo 11 capoverso 3 per il progetto globale. La pianificazione det- tagliata del nuovo sottoprogetto non beneficia di alcun sostegno finanziario. La realizzazione nell’am- bito della durata di attuazione concordata in origine è obbligatoria.

Articolo 30 capoverso 1 seconda frase Il limite minimo per pagamenti parziali è stralciato, consentendo ai Cantoni di sfruttare meglio il loro credito di pagamento.

Articolo 31 I Cantoni possono concedere autorizzazioni di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati nei fa- scicoli riguardanti un sostegno soltanto mediante crediti di investimento. L’accordo preliminare della Confederazione è stralciato. In ogni capoverso si precisa che ci si riferisce soltanto ai contributi.

Articolo 32 capoverso 3 L’importo limite per i maggiori costi che richiedono un’approvazione da parte dell’UFAG è raddoppiato se per essi è richiesto un contributo. Ciò equivale a uno sgravio dal profilo amministrativo per i Can- toni.

Articolo 34 La nuova formulazione dell’articolo chiarisce i compiti dell’UFAG nel quadro della sua attività di alta vigilanza e quali misure può adottare.

Articolo 35 capoverso 1 lettera b e capoverso 5 Il mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3 (dimensione dell’azienda) non deve essere con- siderato come una modifica di destinazione, bensì come l’inadempimento di una condizione o di un onere conformemente all’articolo 39 capoverso 1 lettera c. Il capoverso 5 è adeguato per tener conto delle durate di utilizzazione previste all’articolo 37 capo- verso 6.

Articolo 37 capoverso 6 lettera e La durata di utilizzazione di provvedimenti che contribuiscono al conseguimento di obiettivi ecologici e all’adempimento delle esigenze della protezione del paesaggio è fissata a 10 anni. Si considera che le misure in questione comportano la necessità di realizzare notevoli installazioni.

Articolo 39 capoverso 1 lettera e

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

Il calcolo dell’utile avviene indipendentemente dalle disposizioni della legge sul diritto fondiario rurale. I valori d’imputazione sono stabiliti nell’OIMSC.

Articolo 40 capoverso 2 Questa disposizione è trasferita all’articolo 34 capoverso 2. Il capoverso è quindi abrogato.

Articolo 42 capoverso 1 lettera e, nonché capoverso 2 In generale si tratta di provvedimenti poco rilevanti e pertanto si rinuncia all’obbligo di menzione nel registro fondiario. La menzione è sostituita da una dichiarazione del proprietario dell’opera con la quale questi si impegna a rispettare il divieto di modificare la destinazione nonché gli obblighi di ge- stione e di manutenzione, l’obbligo di restituzione e altri eventuali condizioni e oneri.

Articolo 44 capoverso 1 lettera f È conferita la possibilità di assegnare crediti di investimento per i provvedimenti che contribuiscono al conseguimento di obiettivi ecologici e all’adempimento delle esigenze della protezione del paesaggio.

Articolo 45a capoverso 3

Conformemente all’articolo 2 capoverso 5 LAgr, la Confederazione deve provvedere a non favorire una distorsione della concorrenza ai danni dell’attività artigianale e industriale. L’importo del sostegno a favore di installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commer- cializzazione di prodotti agricoli regionali non è limitato. I progetti di piccole aziende artigianali devono poter beneficiare di un sostegno equivalente a quello previsto per i progetti realizzati da raggruppa- menti di produttori agricoli.

Articolo 46 L’articolo è oggetto di revisione totale. Le modifiche prevedono che l’importo del credito di investi- mento massimo che possa essere assegnato sia identico in tutte le zone del catasto agricolo. È limi- tato a 9000 franchi per UBG per l’elemento «stalla». Il sostegno a elementi quali rimesse, fienili e silo è fissato sulla base di un programma delle disposizioni computabile. Non è più limitato in funzione di un importo massimo per UBG. La realizzazione di questi volumi è sostenuta indipendentemente dal numero di UBG detenute nel nuovo edificio.

Articolo 51 capoverso 7 In seguito alla modifica dell’articolo 19 capoverso 2 occorre sopprimere il rimando.

Articolo 53 capoversi 3 e 4 L’UFAG rinuncia al suo diritto di ricorso in virtù dell’articolo 166 capoverso 3 LAgr. In compenso i Can- toni trasmettono elettronicamente i dati pertinenti utilizzando il sistema d’informazione della Confede- razione eMapis.

Articolo 55 capoverso 1 Il termine di approvazione dei crediti di investimento inizia il giorno il cui è stato trasmesso elettronica- mente il fascicolo completo. Articolo 56 I Cantoni possono concedere autorizzazioni di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati nei fa- scicoli riguardanti un sostegno soltanto mediante crediti di investimento. L’accordo preliminare della Confederazione è stralciato.

Articolo 58 capoverso 2 I Cantoni hanno la possibilità di ordinare la costituzione di cartelle ipotecarie registrali a titolo di garan- zia dei crediti di investimento.

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

Articolo 60 Se l’azienda o una parte di essa che ha beneficiato di un sostegno è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata. (art. 91 cpv. 1 lett. b LAgr). Per semplificare il calcolo dell’utile non si fa più riferimento alle disposizioni del diritto fondiario rurale che perseguono altri obiet- tivi (diritto dei coeredi all'utile). Nel calcolo dell’utile si tiene conto dei costi connessi a un’alienazione, segnatamente delle imposte e dei tributi di diritto pubblico.

Articolo 62a La nuova formulazione dell’articolo chiarisce i compiti dell’UFAG nel quadro della sua attività di alta vigilanza e quali misure può adottare.

Articolo 63b La disposizione transitoria è scaduta.

Modifica dell’ordinanza dell’11 settembre 1996 sul servizio civile. Articolo 6 capoverso 1 lettera c In seguito alla modifica dell’articolo 46 capoverso 2 OMSt è necessario sopprimere il rimando nel pre- sente articolo. Sul piano materiale non vi sono cambiamenti.

Modifica dell’ordinanza del DEFR del 15 novembre 2017 sul servizio civile. Articolo 5 capoverso 1 In seguito alla modifica dell’articolo 46 capoverso 2 OMSt è necessario sopprimere il rimando nel pre- sente articolo. Sul piano materiale non vi sono cambiamenti.

7.4 Ripercussioni

7.4.1.1 Confederazione In seguito all’introduzione di PSR orientati alle catene del valore conformemente all’articolo 11a capo- verso 2 lettera b, si prevede che, nel complesso, verrà realizzato un numero maggiore di PSR, ma che i costi medi per progetto diminuiranno. Supponendo che ogni anno vengano attuati quattro PSR orien- tati alle catene del valore in più, le uscite supplementari della Confederazione in relazione ai PSR am- monterebbero a 2 milioni di franchi all’anno. Il finanziamento è garantito nel quadro del preventivo or- dinario per i miglioramenti strutturali. La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni una nuova gamma di provvedimenti che possono comportare più di 1 milione di franchi di contributi federali. L’attuazione di questi provvedimenti da parte dei Cantoni dipenderà dalla loro strategia in materia di miglioramenti strutturali nell’ambito del preventivo definito dalla Confederazione. La riduzione del sostegno all’assunzione dei costi supple- mentari connessi alle esigenze legate alla protezione del paesaggio (40 % nella zona collinare e nella zona di montagna I e 50% a partire dalla zona di montagna II) consente di partecipare (25 %), in tutte le zone del catasto agricolo, al finanziamento dei costi supplementari per provvedimenti a favore della salvaguardia del patrimonio e del paesaggio, a condizione che anche i Cantoni finanzino la loro parte. L’importo dei crediti di investimento assegnati dai Cantoni aumenta di circa 4 milioni di franchi all’anno. I crediti di investimento sono finanziati da un fondo di rotazione alimentato dalla Confedera- zione e messo a disposizione dei Cantoni. Il rimborso di mutui in corso da parte delle famiglie conta- dine consente di finanziare l’importo dei nuovi crediti di investimento.

7.4.1.2 Cantoni L’adeguamento dei contributi per i PSR agli altri contributi per i miglioramenti strutturali (cfr. art. 19f e 20) comporta un aumento delle prestazioni cantonali per i provvedimenti che possono essere soste- nuti anche al di fuori di PSR, segnatamente dall’80 a rispettivamente il 90 e il 100 per cento del contri- buto federale (cfr. modifica art. 20)

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

Le proposte comportano una semplificazione amministrativa nel trattamento dei fascicoli.

7.4.1.3 Economia Creazione di valore aggiunto supplementare nonché mantenimento e creazione di nuovi posti di la- voro nelle aree rurali. I provvedimenti contribuiscono a una gestione decentrata del territorio, alla preservazione dell’aper- tura del paesaggio e della sua qualità. Gli impatti dell’agricoltura sull’ambiente diminuiscono (paesag- gio e gas serra). I provvedimenti consentono di ridurre i costi degli affittuari al momento della costitu- zione o della modifica di cartelle ipotecarie.

7.5 Risultati della procedura di consultazione

7.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni modificate non tangono il diritto internazionale.

7.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

7.8 Basi legali

Agli articoli 93 capoverso 4, 106 capoverso 5 e 107a capoverso 2 LAgr il legislatore ha conferito al Consiglio federale la competenza di vincolare la concessione di aiuti agli investimenti a condizioni e oneri, di prevedere deroghe dalla gestione in proprio e di stabilire l’ammontare degli aiuti agli investi- menti.

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2, 108 capoverso 1, 166 capoverso 4 e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1bis, 1ter e 4bis 1bis Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata è sufficiente

che una delle due persone soddisfi le condizioni di cui al capoverso 1. 1ter Se il richiedente è una persona giuridica, almeno due terzi delle persone parteci-

panti devono soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1. Devono inoltre detenere almeno due terzi dei diritti di voto e per quanto concerne le società di capitali alme- no due terzi del capitale. 4bis Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata gli aiuti agli investimenti sono concessi anche al proprietario che affida la gestione dell’azienda al partner.

Art. 7 Riduzione dei contributi in base alla sostanza 1 Se prima dell’investimento la sostanza imponibile dichiarata del richiedente supera 1 000 000 di franchi, il contributo è ridotto di 5 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

1 RS 913.1

2020–...... 1 43

Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2020

2 I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usua- le, tranne le particelle utilizzate nell’agricoltura. 3 Se il richiedente è una persona giuridica o una società di persone, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile dichiarata delle persone partecipanti.

Art. 8 cpv. 4 4 In caso di investimenti inferiori a 100 000 franchi è possibile dimostrare la soppor- tabilità senza strumento di pianificazione.

Art. 9 cpv. 3 3 Se un progetto edilizio di affittuari è sostenuto soltanto con un credito di investi- mento, la durata del pegno immobiliare a garanzia del credito e del contratto d’affitto si basa sul termine di rimborso convenuto contrattualmente.

Art. 11a Progetti di sviluppo regionale 1I progetti di sviluppo regionale devono contribuire a creare valore aggiunto nell’agricoltura e a rafforzare la collaborazione regionale. 2 Sono considerati progetti di sviluppo regionale: a. i progetti comprendenti più catene del valore e settori non agricoli; b. i progetti comprendenti più attori all’interno di una catena del valore. 3 I progetti di sviluppo regionale devono adempiere i seguenti presupposti:

a. i membri dell’ente promotore del progetto sono per la maggior parte gestori aventi diritto ai pagamenti diretti; questi detengono la maggioranza dei voti; b. il progetto è composto da almeno tre sottoprogetti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e un diverso orientamento; c. i sottoprogetti si fondano su un approccio globale dal punto di vista del con- tenuto e sono coordinati con lo sviluppo regionale, i parchi d’importanza na- zionale e la pianificazione del territorio.

Art. 11b lett. c Per il sostegno secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere d ed e devono essere adem- piuti i seguenti presupposti: c. i produttori detengono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di socie- tà di capitali almeno due terzi del capitale nella comunità.

Art. 14 cpv. 1 lett. k 1 Contributi sono accordati per:

k. collegamenti del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.

2 44

Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2020

Art. 15 cpv. 1 lett. f e h, nonché cpv. 3 lett. f 1 In caso di bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti

costi danno diritto ai contributi: f. le tasse fondate su leggi federali e le tasse per autorizzazioni edilizie; h. per collegamenti secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera k, soltanto i costi che il cliente deve assumere secondo l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 marzo 20072 sui servizi di telecomunicazione. 3 Non danno diritto ai contributi in particolare:

f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi d’assicurazione, le tasse e simili, tranne le tasse di cui al capoverso 1 lettera f.

Art. 15b Abrogato

Art. 16 Aliquote dei contributi per le bonifiche fondiarie 1 Per le bonifiche fondiarie valgono le seguenti aliquote massime:

per cen- to

a. per provvedimenti collettivi di ampia portata: 1. zona di pianura 34 2. zona collinare e zona di montagna I 37 3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 40 b. per altri provvedimenti collettivi: 1. zona di pianura 27 2. zona collinare e zona di montagna I 30 3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 33 c. per provvedimenti individuali: 1. zona di pianura 20 2. zona collinare e zona di montagna I 23 3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 26 2 Per le bonifiche fondiarie possono essere accordati anche contributi forfettari. L’importo forfettario è calcolato in base all’aliquota di contributo di cui al capoverso 1 e ai contributi supplementari giusta l’articolo 17.

2 RS 784.101.1

3 45

Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2020

Art. 16a cpv. 4 e 4bis 4 I contributi per i lavori di cui al capoverso 1 sono calcolati in base all’articolo 16 capoverso 1 lettera b e all’articolo 15 capoverso 4 lettera a. Non sono concessi con- tributi supplementari in base all’articolo 17. 4bis Se i provvedimenti per il ripristino periodico di impianti per l’evacuazione delle acque sono realizzati nell’ambito di un approccio globale, i costi di cui all’articolo 15 danno diritto ai contributi.

Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1 lett. a Contributi supplementari per le bonifiche fondiarie 1 Le aliquote di contributo di cui all’articolo 16 possono essere aumentate al mas- simo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti: a. Abrogata

Art. 18 cpv. 3 3 In tutte le zone sono concessi contributi a favore di provvedimenti edilizi e instal- lazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della prote- zione del paesaggio. L’UFAG stabilisce i provvedimenti da sostenere.

Art. 19 Importo dei contributi per edifici agricoli nonché per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esi- genze della protezione del paesaggio 1 Per gli edifici di economia rurale e alpestri vengono concessi contributi forfettari. Essi sono stabiliti per elemento, parte di edificio o unità in funzione di un pro- gramma delle disposizioni computabile. 2 In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i con- tributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. 3 Per azienda, i contributi di cui al capoverso 1 possono ammontare complessiva- mente a un massimo di 155 000 franchi nella zona collinare e nella zona di monta- gna I e a un massimo di 215 000 franchi nelle zone di montagna II-IV. 4 L’UFAG stabilisce la graduazione dei contributi per elemento, parte dell’edificio o

unità in un’ordinanza. 5 Per condizioni particolarmente difficili, quali costi di trasporto straordinari, pro-

blemi dell’area edificabile, configurazione particolare del terreno, in via suppletiva al capoverso 3 può essere concesso un contributo sulla base dei costi che danno di- ritto ai contributi: per cen- to

a. zona collinare e zona di montagna I 40 b. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 50

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6 Il contributo per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo

stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali è calcolato in base ai costi che danno diritto ai contributi applicando un’aliquota del 22 per cento. Il contributo può anche essere fissato come importo forfettario per unità, ad esempio per chilo di latte trasformato. 7 Il contributo di cui all’articolo 18 capoverso 3 ammonta al massimo a 50 000 fran-

chi per azienda. Può essere concesso a complemento del capoverso 2. L’UFAG fissa le aliquote dei contributi in un’ordinanza; esse ammontano al massimo al 25 per cento dei costi che danno diritto ai contributi.

Art. 19d cpv. 2 e 3 2 L’importo dei contributi è fissato conformemente all’articolo 19 capoverso 6 . 3 Abrogato

Art. 19f Provvedimenti che danno diritto ai contributi e aliquote dei contributi per progetti di sviluppo regionale 1 L’acquisto dei dati di base per l’elaborazione di un progetto dà diritto ai contributi. 2 Nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale i provvedimenti tesi a rispondere a

questioni d’interesse pubblico, che abbiano aspetti di tipo ecologico, sociale o cultu- rale, danno diritto ai contributi a condizione che tali provvedimenti contribuiscano a creare valore aggiunto nell’agricoltura. 3 Se nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale vengono realizzati provvedi- menti che danno diritto ai contributi giusta la presente ordinanza, le aliquote di con- tributo per i singoli provvedimenti sono aumentate come segue: a. per progetti di cui all’articolo 11a capoverso 2 lettera a: del 20 per cento; b. per progetti di cui all’articolo 11a capoverso 2 lettera b: del 10 per cento. 4 Per provvedimenti che danno diritto ai contributi soltanto nell’ambito di un proget-

to di sviluppo regionale nonché per l’acquisto dei dati di base si applicano le seguen- ti aliquote di contributo: per cen- to

a. zona di pianura 34 b. zona collinare e zona di montagna I 37 c. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 40 5 I contributi per progetti di sviluppo regionale sono fissati in una convenzione se-

condo l’articolo 28a. 6 I costi per provvedimenti non edilizi che sorgono già durante l’acquisto dei dati di base possono essere computati in un secondo tempo a condizione che il progetto di sviluppo regionale venga realizzato.

5 47

Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2020

Art. 20 cpv. 1 lett. a, nonché cpv. 1bis e 1ter 1 La concessione di un contributo presuppone un contributo cantonale sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile. Il contributo cantonale minimo ammonta a: a. 80 per cento del contributo per i provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l’articolo 11 capoverso 2; 1bis Non è richiesto alcun contributo cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19 capoverso 5. 1ter Nel caso di progetti di sviluppo regionale, il contributo cantonale minimo per provvedimenti che potrebbero essere promossi con contributi anche al di fuori di tali progetti è calcolato in base al capoverso 1. Per gli altri provvedimenti il contributo cantonale minimo ammonta all’80 per cento.

Art. 21 cpv. 3 3 Se ritiene che le condizioni per la concessione di un contributo siano adempiute, il

Cantone trasmette una corrispondente domanda di contributo all’UFAG. La doman- da va trasmessa in formato elettronico utilizzando il sistema d’informazione eMapis.

Art. 22 Sostegno combinato concesso per edifici, costruzioni e installazioni Se per gli edifici agricoli o per le costruzioni e le installazioni delle piccole aziende artigianali sono concessi sia contributi sia crediti di investimento (sostegno combi- nato), la domanda di contributo e i dati pertinenti per la notifica del credito di inve- stimento (art. 53) devono essere trasmessi contemporaneamente all’UFAG. La do- cumentazione va trasmessa in formato elettronico utilizzando il sistema d’informazione eMapis.

Art. 24 lett. d Il parere dell’UFAG non è necessario se: d. il supplemento ai sensi dell’articolo 19 capoverso 5 è inferiore al 15 per cento del contributo forfettario.

Art. 25 cpv. 2 lett d d. i dati pertinenti per il credito di investimento (art. 53) in caso di sostegno com- binato;

Art. 28a cpv. 2ter 2ter Durante la fase di attuazione è possibile adeguare la convenzione e integrarla con nuovi provvedimenti. Tali provvedimenti sono promossi applicando un’aliquota di contributo ridotta.

6 48

Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2020

Art. 30 cpv. 1 Il Cantone può esigere pagamenti parziali per ogni progetto in funzione dell’avanzamento dei lavori.

Art. 31 Inizio dei lavori e acquisti 1 È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto quando il contributo è stato stabilito da una decisione passata in giudicato o da una convenzione e l’autorità cantonale competente ha rilasciato la corrispondente autorizzazione. 2 L’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. L’autorità cantonale può concedere l’autorizzazione soltanto con il consenso dell’UFAG. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un con- tributo. 3 In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun contributo.

Art. 32 cpv. 3 3 I maggiori costi che superano 100 000 franchi e ammontano a oltre il 20 per cento

del preventivo approvato necessitano dell’approvazione dell’UFAG se per essi è ri- chiesto un contributo.

Art. 34 Alta vigilanza 1 L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco. 2 Se nell’ambito dell’alta vigilanza l’UFAG constata modifiche della destinazione o

frazionamenti non autorizzati, incurie manifeste di manutenzione o di gestione, vio- lazioni di prescrizioni giuridiche, contributi indebitamente concessi o altri motivi di restituzione, può odinare al Cantone la restituzione del contributo indebitamente concesso.

Art. 35 cpv. 1 lett. b e cpv. 5 1 Si considera in particolare modifica della destinazione: b. la cessazione dell’utilizzazione agricola di edifici che hanno beneficiato di un sostegno; è da ritenersi tale anche la riduzione della base foraggera, se comporta che le condizioni per un sostegno ai sensi dell’articolo 10 non so- no più adempiute; 5 Il divieto di modificare la destinazione e l’obbligo di rimborso cessano dopo la scadenza della durata di utilizzazione conforme giusta l’articolo 37 capoverso 6, tut- tavia al più tardi vent’anni dopo il pagamento finale della Confederazione.

Art. 37 cpv. 6 lett. e 6 La durata di utilizzazione conforme è di:

7 49

Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2020

e. per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del paesaggio giusta l’articolo 18 capoverso 3 10 anni

Art. 39 cpv. 1 lett. e, nonché cpv. 1bis 1 I contributi devono essere restituiti: e. in caso di alienazione con utile di un’azienda o di una parte di azienda soste- nuta con un provvedimento individuale; 1bis In caso di alienazione con utile giusta il capoverso 1 lettera e, l’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione, dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L’UFAG stabilisce i valori d’imputazione.

Art. 40 cpv. 2 Abrogato

Art. 42 cpv. 1 lett. e, nonché cpv. 2 1 Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario: e. in caso di provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici giusta l’articolo 18 capoverso 3. 2 Nei casi menzionati nel capoverso 1 lettere a–c nonché e, al posto della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario dell’opera, con la quale questi si impegna al rispetto del divieto di modificare la destinazione, dell’obbligo di gestione e di manutenzione, dell’obbligo di restituzione e di altri eventuali condizioni e oneri.

Art. 44 cpv. 1 lett. f 1 I proprietari che gestiscono personalmente l’azienda possono ricevere crediti di in-

vestimento per: f. provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del paesaggio.

Art. 45a cpv. 3 Abrogato

Art. 46 Importo dei crediti di investimento per provvedimenti edilizi 1 I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell’articolo 44 sono fis-

sati come segue:

8 50

Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2020

a. per gli edifici di economia rurale e alpestri: in funzione di un programma delle disposizioni computabile, come importo forfettario per elemento, parte di edificio o unità; b. per le case di abitazione: come importo forfettario per l’abitazione del gesto- re e l’alloggio per gli anziani. 2 L’UFAG fissa gli importi forfettari in un’ordinanza. 3 Nel caso di edifici di economia rurale per suini e pollame che adempiono le esi-

genze relative ai sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali giu- sta l’articolo 74 OPD, oltre all’importo forfettario può essere concesso un supple- mento del 20 per cento. 4 In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente, gli im- porti forfettari sono ridotti in modo adeguato. 5 Il credito di investimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabi-

li, dedotti eventuali contributi pubblici per: a. serre ed edifici di economia rurale per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione; b. provvedimenti ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere d–f, capoverso 2 lettera b e capoverso 3 nonché dell’articolo 45. 6 In caso di provvedimenti edilizi e installazioni per la diversificazione delle attività

agricole e affini all’agricoltura giusta l’articolo 44 capoverso 1 lettera d, il credito di investimento ammonta a 200 000 franchi al massimo. Tale limitazione non si applica a impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa.

Art. 51 cpv. 7 7 Se il richiedente rinuncia volontariamente ai contributi per gli edifici alpestri, è

versato il doppio dell’aliquota dei crediti di investimento.

Art. 53 cpv. 3 e 4 3 Per le domande che non superano l’importo limite, contemporaneamente alla noti- fica della decisione al richiedente il Cantone trasmette all’UFAG i dati pertinenti in formato elettronico utilizzando il sistema d’informazione eMapis. La decisione can- tonale non deve essere notificata all’UFAG 4 Per le domande che superano l’importo limite, il Cantone sottopone la sua decisio-

ne all’UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico utilizzando il sistema d’informazione eMapis. Notifica la sua decisione al richiedente dopo l’approvazione da parte dell’UFAG.

Art. 55 cpv. 1 1 Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in

formato elettronico del fascicolo completo all’UFAG

9 51

Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2020

Art. 56 Inizio dei lavori e acquisti 1 È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto quando il credito di inve-

stimento è stato stabilito da una decisione passata in giudicato e l’autorità cantonale competente ha rilasciato la corrispondente autorizzazione. 2 L’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un

acquisto anticipato se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un credito di investimento. 3 In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun credito di investimento.

Art. 58 cpv. 2 2 Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la co- stituzione di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria registrale. Tale decisione vale come prova per l’Ufficio del registro fondiario ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca o della cartella ipotecaria registrale nel registro fondiario.

Art. 60 Alienazione con utile 1 Se l’azienda o una parte di essa che ha beneficiato di un sostegno è alienata con utile, deve essere restituita la quota del credito di investimento per provvedimenti individuali non ancora rimborsata. 2 L’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L’UFAG stabilisce i valori d’imputazione.

Art. 62a Alta vigilanza 1 L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco. 2 Se nell’ambito dell’alta vigilanza l’UFAG constata violazioni di prescrizioni giuri-

diche, crediti di investimento indebitamente concessi o altri motivi di revoca, può ordinare al Cantone la restituzione dell’importo indebitamente concesso.

Art. 63b Abrogato

II L’ordinanza dell’11 settembre 19963 sul servizio civile è modificata come segue:

3 RS 824.01

10 52

Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2020

Art. 6 cpv. 1 lett. c 1 Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:

c. in aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14 e 18 OMSt, indipen- dentemente dal fatto che ricevano o no crediti di investimento secondo l’OMSt.

III L’ordinanza del DEFR del 15 novembre 20174 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 1 Le aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti struttu-

rali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14 e 18 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt), indipendentemente dal fatto che ricevano o no crediti di investimento secondo l’OMSt, hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RS 824.012.2

11 53

8 Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC), RS 914.11

8.1 Situazione iniziale

Le aziende che desiderano rimborsare rapidamente mutui gravati da interessi tramite un aiuto per la conduzione aziendale sotto forma di mutuo esente da interessi, ma che hanno un reddito troppo alto o una sostanza troppo elevata, non possono farlo a causa dei limiti imposti nell'ordinanza.

Dal 1° gennaio 2012, è possibile costituire cartelle ipotecarie registrali che vanno quindi a coesistere con le cartelle ipotecarie classiche. La cartella ipotecaria registrale viene costituita tramite iscrizione nel registro fondiario, senza che sia necessario costituire un titolo di credito. Attualmente le autorità canto- nali responsabili dell'applicazione delle disposizioni di esecuzione dell'ordinanza non possono ordinare la costituzione di dette cartelle ipotecarie registrali a titolo di garanzia.

8.2 Sintesi delle principali modifiche

Viene abolito il limite di reddito all'atto della concessione di aiuti per la conduzione aziendale. In primo luogo, si tratta di un'armonizzazione con le disposizioni dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1); il limite di reddito è un criterio di entrata nel merito abolito il 1 ° gennaio 2014. In secondo luogo, quando un'azienda agricola attraversa difficoltà finanziarie temporanee, il reddito a sua disposizione non è quello riportato come reddito imponibile nell’ultima decisione di tassazione. La con- vergenza delle disposizioni tra le varie ordinanze riduce il dispendio amministrativo dei Cantoni.

Il calcolo del limite della sostanza è armonizzato con le relative disposizioni fissate nell'OMSt. La no- zione di sostanza rettificata viene abbandonata e sostituita con quella di sostanza imponibile dichiarata al fisco. Il limite della sostanza non è più applicabile in caso di conversione del debito. La convergenza delle disposizioni riduce il dispendio amministrativo dei Cantoni.

In futuro, le autorità responsabili dell'applicazione delle disposizioni di esecuzione dell'ordinanza po- tranno ordinare la costituzione di cartelle ipotecarie registrali a titolo di garanzia. I costi e il dispendio amministrativo correlati alla costituzione o alla modifica di cartelle ipotecarie diminuiscono.

In caso di alienazione con utile di un'intera azienda o di parte di essa (art. 82 LAgr), il mutuo concesso a titolo di aiuto per la conduzione aziendale deve essere rimborsato. Il calcolo dell'utile non si basa più sulle disposizioni della legge sul diritto fondiario rurale. Le nuove disposizioni semplificano il calcolo dell'utile tenendo conto dei costi legati a un'alienazione che ne riducono l’ammontare.

8.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 capoverso 2

Nell’ambito della misura degli aiuti per la conduzione aziendale onde rimborsare mutui gravati da inte- ressi (conversione di debiti), i richiedenti devono sfruttare le possibilità di ottenere dei crediti in misura ragionevole prima che intervengano le autorità pubbliche. Il limite è stato fissato prendendo come rife- rimento le disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 4 capoverso 3

La modifica mira a porre sullo stesso piano le coppie sposate e quelle in unione domestica registrata.

Articolo 5

Il limite di reddito viene abolito in quanto è poco giustificato. Un'azienda agricola può trovarsi ad af- frontare difficoltà finanziarie non imputabili al gestore a seguito, ad esempio, di avversità climatiche, indipendentemente dal fatto che nell’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato il reddito im- ponibile del gestore fosse elevato. La nozione di sostanza rettificata viene sostituita da «sostanza im- ponibile dichiarata» onde facilitare la determinazione del limite della sostanza. A tal fine è determi-

54

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura

nante l'ultima dichiarazione delle imposte presentata al fisco dal richiedente. Al momento della valuta- zione della sostanza, è necessario tener conto del valore venale locale usuale per i terreni da costru- zione.

Articolo 9 capoversi 3 e 4

L'UFAG rinuncia al diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 166 capoverso 3 della legge sull'agricoltura (LAgr). Per contro, i Cantoni trasmettono all’UFAG i dati pertinenti in formato elettronico utilizzando il sistema d’informazione della Confederazione eMapis.

Articolo 10 capoverso 1

Il termine di approvazione del mutuo concesso a titolo di aiuto per la conduzione aziendale inizia il giorno in cui è stato trasmesso elettronicamente il fascicolo completo.

Articolo 12 capoverso 2

A partire dal 1° gennaio 2012, è possibile costituire cartelle ipotecarie registrali che vanno quindi a coe- sistere con le cartelle ipotecarie classiche. La cartella ipotecaria registrale viene costituita tramite iscri- zione nel registro fondiario, senza che sia necessario costituire un titolo di credito. Anche il suo trasfe- rimento avviene tramite l'iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario. Questa innovazione per- mette di risparmiare sulle spese di costituzione e di custodia dei titoli fisici nonché sulle spese di comu- nicazione di detti titoli tra gli uffici del registro fondiario, i notai e le banche. Inoltre, elimina i rischi di smarrimento, cosa di non poco conto se si considera che perdere una cartella ipotecaria in formato cartaceo comporta sempre una procedura di annullamento laboriosa e costosa. L'attuale cartella ipote- caria in formato cartaceo viene comunque mantenuta e le parti sono libere di optare per l'una o l'altra forma. Scopo della modifica è far sì che le autorità cantonali incaricate di fare applicare le disposizioni di esecuzione dell'ordinanza e i loro clienti possano fruire dei vantaggi delle cartelle ipotecarie registrali.

Articolo 15

In caso di alienazione con utile di un'intera azienda o di parte di essa, il mutuo deve essere rimborsato (art. 82 LAgr). Onde semplificare il calcolo dell'utile, non si fa più riferimento alle disposizioni del diritto fondiario rurale che hanno altre finalità (diritto al profitto dei coeredi). Nel calcolo dell'utile si tiene conto dei costi legati a un'alienazione, segnatamente delle imposte e delle tasse di diritto pubblico.

Articolo 18a

Il nuovo articolo chiarisce i compiti dell'UFAG nelle sue attività di alta vigilanza e le misure che può prendere.

Articoli 19-27

La concessione di aiuti per la riqualificazione professionale è terminata il 31 dicembre 2019. Gli articoli 19-29 non hanno più validità legale e sono abrogati. Gli articoli 28 e 29 inerenti la garanzia dell'osser- vanza degli oneri legati alla concessione degli aiuti sono mantenuti.

8.4 Risultati della procedura di consultazione

8.5 Ripercussioni

8.5.1 Confederazione Gli importi concessi a titolo di aiuto per la conduzione aziendale dovrebbero aumentare in misura limi- tata, in quanto poche aziende agricole sono interessate dai limiti di reddito e di sostanza. L’aiuto per la conduzione aziendale è finanziato tramite un fondo di rotazione alimentato dalla Confederazione e dai

55

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura

Cantoni. Il rimborso dei mutui in corso da parte delle famiglie contadine permette di finanziare nuovi aiuti per la conduzione aziendale.

8.5.2 Cantoni Le proposte contribuiscono alla semplificazione amministrativa nel trattamento dei fascicoli, in partico- lare mediante la convergenza delle disposizioni tra le varie ordinanze.

8.5.3 Economia Le misure consentono alle aziende agricole di estinguere i debiti e di ridurre le spese all'atto della co- stituzione o della modifica di cartelle ipotecarie.

8.6 Rapporto con il diritto internazionale

L’ordinanza non tange il diritto internazionale.

8.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

8.8 Basi legali

All’articolo 79 capoverso 2 LAgr il legislatore ha conferito al Consiglio federale la competenza di disci- plinare i particolari relativamente alla concessione di mutui a titolo di aiuto per la conduzione azien- dale.

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Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1, 86a capoverso 2, 166 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l'ordinanza l'espressione «richiedenti coniugati» è sostituita con «richiedenti coniugati o in unione domestica registrata», con i necessari adeguamenti grammati- cali.

Art. 1 cpv. 2 2 Sussistono difficoltà finanziarie qualora il richiedente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai propri impegni finanziari. Deve essere presente un indebita- mento iniziale gravato da interessi superiore al 50 per cento del valore di reddito.

Art. 4 cpv. 3 3 In caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata è sufficiente che

una delle due persone adempia i requisiti di cui al capoverso 2.

Art. 5 Sostanza 1 Se prima della concessione del mutuo la sostanza imponibile dichiarata del richie- dente supera 600 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b.

1 RS 914.11

2020–...... 1 57

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura RU 2020

2 I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usua- le, tranne le particelle utilizzate nell’agricoltura.

Art. 6 cpv. 3 3 I debiti gravati da interessi a carico dell’azienda prima della conversione devono

essere superiori al 50 per cento del valore di reddito. Non devono tuttavia superare di 2,5 volte il valore di reddito.

Art. 9 cpv. 3 e 4 3 Per le domande che non superano l’importo limite di cui all’articolo 10 capoverso

2, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone tra- smette all’UFAG i dati pertinenti in formato elettronico tramite eMapis. La decisio- ne cantonale non deve essere notificata all’UFAG. 4 Per le domande che superano l’importo limite, il Cantone sottopone la sua decisio- ne all’UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico tramite eMapis. Noti- fica la decisione al richiedente dopo che l’UFAG l’ha approvata.

Art. 10 cpv. 1 1 Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in

formato elettronico degli atti completi all’UFAG.

Art. 12 cpv. 2 2 Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la co- stituzione di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria registrale. Tale decisione vale come prova per l’Ufficio del registro fondiario ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca o della cartella ipotecaria registrale nel registro fondiario.

Art. 15 Alienazione con utile 1 Se l’azienda o parte di essa è alienata con utile, deve essere restituita la quota del mutuo non ancora rimborsata. 2 L’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione, dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L’UFAG stabilisce i valori d’imputazione.

Art. 18a Alta vigilanza 1 L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può eseguire controlli sul posto.

2 Se nell’ambito dell’alta vigilanza l’UFAG constata violazioni di prescrizioni giuri-

diche, mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale indebitamente concessi o altri motivi di revoca, può ordinare al Cantone la restituzione dell’importo indebita- mente concesso.

2 58

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura RU 2020

Art. 19-27 Abrogati

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 59

9 Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr), RS 916.01

9.1 Situazione iniziale

Invii in relazione alle importazioni e all’amministrazione dei contingenti consentiti soltanto mediante l’apposita applicazione web Nel pacchetto di ordinanze 2019, all'articolo 3 OIAgr, era stata abolita la possibilità di inviare do- mande, notifiche e offerte via fax, in quanto questo apparecchio non è più comunemente utilizzato. Con il rinnovo del sito Internet dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e grazie all’introduzione di nuove soluzioni informatiche per la gestione dei contingenti, in futuro saranno ammessi soltanto invii via Internet. Ciò potrà avvenire online, utilizzando i moduli pubblicati sul sito Internet oppure l’applica- zione messa a disposizione dall’UFAG. Questi, dal canto suo, avrà la possibilità di svolgere i processi correlati all’amministrazione dei contingenti senza discontinuità del supporto e, nella misura maggiore possibile, in modo automatizzato. Questi presupposti saranno dati con l'applicazione web «eKontin- gente», che sostituirà quelle attuali, ossia «Vendita all'asta elettronica» e «AEV14online» e sarà di- sponibile da fine 2020. La vendita all'asta di quote di contingente supportata dall’applicazione eKontin- gente si svolgerà nella maniera seguente.

1) Pubblicazione del bando d'asta sul sito Internet dell'UFAG, in eKontingente e mediante notifica per e-mail agli abbonati 2) Invio delle offerte tramite eKontingente da parte delle persone aventi diritto 3) Valutazione delle offerte e ripartizione delle quote di contingente nella parte riservata all’UFAG di eKontingente (anche l'applicazione EED per l’amministrazione dei contingenti doganali sarà rinno- vata) 4) Stesura delle decisioni di attribuzione, notifica per e-mail ai partecipanti alla vendita all'asta e (se auspicato) fatturazione elettronica (e-fattura della Confederazione)

Resta ancora da definire se anche i ricorsi potranno essere inoltrati elettronicamente. Attualmente ciò non è previsto in quanto nell'ambito delle attribuzioni di contingente raramente vi sono dei ricorsi. Ciò che tuttavia sicuramente va offerto è la possibilità di inviare domande e notifiche via eKontingente op- pure direttamente tramite il sito Internet dell'UFAG. L’obiettivo è digitalizzare, in stretta collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), tutti i processi correlati all’amministrazione dei contingenti doganali.

Ripartizione dei contingenti doganali parziali dei latticini Ai sensi dell'articolo 35 capoverso 2 OIAgr, il contingente doganale parziale n. 07.2 (latte in polvere) è messo all'asta in due parti: la prima, pari a 100 tonnellate, da importare durante l'intero periodo di con- tingentamento e la seconda, pari a 200 tonnellate, da importare durante il secondo semestre del pe- riodo di contingentamento. Con la presente modifica, a partire dal periodo di contingentamento 2022 l'intero contingente doganale parziale sarà ripartito con un’unica vendita all'asta per l'intero anno. L'eli- minazione di una vendita all'asta consente di ridurre il dispendio amministrativo per tutti gli interessati. Inoltre, rispetto alla produzione indigena, 300 tonnellate di latte in polvere sono una quantità esigua, motivo per cui il dispendio per la liberazione del contingente doganale parziale in due parti non è giu- stificato.

Il contingente doganale parziale n. 07.4, comprendente 100 tonnellate di quote di contingente per il burro e altre materie grasse derivanti dal latte, è messo all'asta conformemente all'articolo 35 capo- verso 4 OIAgr. Il burro può essere importato nel quadro del contingente doganale soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 chilogrammi. Ciò garantisce che possa essere importato all’aliquota di dazio del contingente (ADC), che è quella più bassa, soltanto burro destinato a un’ulte- riore lavorazione. Questa limitazione non si applica alle altre materie grasse derivanti dal latte, indi- pendentemente dal fatto che si tratti di ghee, altri tipi di burro chiarificato o grasso puro del latte. Nel 2021 sarà abrogata la disposizione relativa al burro da importare nel quadro del contingente soltanto in grandi recipienti. In tal modo l'importazione di burro sarà equiparata a quella di burro chiarificato,

60

Ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr)

ghee e altre materie grasse derivanti dal latte. L'abolizione di questa prescrizione speciale sgrava al- tresì l'AFD anche per quanto concerne l’esecuzione dei controlli.

Inoltre, a partire dal periodo di contingentamento 2022, il contingente doganale parziale sarà ripartito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali (procedura progressiva alla fron- tiera). Con questa modifica si mira a un migliore utilizzo del contingente doganale parziale. In passato, soprattutto negli anni caratterizzati da un'eccedenza dell'offerta di burro indigeno si è constatato che alcuni titolari della quota di contingente hanno rinunciato interamente o parzialmente all’importazione. Mediante una procedura progressiva alla frontiera una tale rinuncia non è possibile, poiché fino al suo esaurimento il contingente non è aperto soltanto ai singoli, bensì a tutti i potenziali importatori.

Modifica delle disposizioni concernenti l'importazione di patate e prodotti a base di patate (Sezione 4 del capitolo 4 con prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato) Il contingente doganale parziale n. 14.4 per prodotti a base di patate è suddiviso in tre categorie di merce e veniva già messo all'asta quando era ancora in vigore l'ordinanza sulle patate1. Nel 2008 le disposizioni concernenti l'importazione di patate e prodotti a base di patate sono state trasposte nell'OIAgr e nel 2016 è stato rivisto il metodo di attribuzione per le patate da tavola2. Nell’ambito di tale modifica il contingente doganale, allora costituito da due contingenti doganali parziali (patate fresche e prodotti a base di patate), era stato suddiviso in quattro contingenti doganali parziali, tralasciando tut- tavia di definire, in un articolo, i nuovi contingenti doganali parziali e di inserire un rimando all’asse- gnazione delle voci di tariffa ai contingenti doganali parziali nell'allegato 1, come avviene per altri disci- plinamenti del mercato. Si inserisce pertanto un nuovo articolo, conferendo una struttura logica alla sezione e di conseguenza più comprensibile. Allo stesso tempo, nella stessa sezione si rivede la defi- nizione delle quote di mercato quale base dell'attribuzione del contingente doganale parziale per le patate da tavola in modo che sia matematicamente corretta e più comprensibile.

A partire dal periodo di contingentamento 2022, il contingente doganale parziale n. 14.4 per prodotti a base di patate non sarà più messo all'asta, bensì ripartito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali (procedura progressiva alla frontiera). Il contingente doganale parziale am- monta a 4000 tonnellate di equivalenti di patate. Questi corrispondono al volume di patate fresche in chilogrammi netti necessario per produrre un chilogrammo di un determinato prodotto a base di pa- tate. Sono calcolati con coefficienti di conversione fissi per prodotto trasformato derivante da tale quantitativo netto. I coefficienti di conversione nel contingente doganale parziale n. 14.4 variano da 0.5 a 7. Ciò significa che l’importazione di un chilogrammo di patatine della voce di tariffa 2005.2022 (coefficiente 4) grava, con 4 chilogrammi di equivalenti di patate, 8 volte di più il contingente rispetto all’importazione di un chilogrammo di una miscela di verdure congelata contenente patate che corri- sponde soltanto a metà di un equivalente di patate (voce di tariffa 2004.9028 con coefficiente 0.5). Inoltre, l’amministrazione del contingente doganale parziale è resa più difficoltosa in quanto, ai sensi dell'articolo 38 capoverso 2, il contingente doganale parziale è suddiviso nelle tre categorie di merce seguenti, attribuite in vendite all’asta separate: - prodotti semilavorati per la fabbricazione di zuppe e salse; - altri prodotti semilavorati; - prodotti finiti.

La domanda di quote di contingente nelle due categorie di prodotti semilavorati era piuttosto modesta. Negli ultimi tre anni (periodi di contingentamento 2017-2019), la quantità di contingente di queste due categorie di merce non è più stata completamente richiesta. Anche le entrate derivanti dalla vendita all'asta sono in forte calo. A causa dell’esigua domanda, la procedura progressiva alla frontiera è rite- nuta il metodo di attribuzione più adeguato. Inoltre le due categorie di merce per prodotti semilavorati vengono accorpate, riducendo il dispendio di tutti gli interessati e senza ripercussioni sul mercato visto lo scarso tasso di utilizzo.

1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la valorizzazione, l’importazione e l’esportazione di patate (Ordinanza sulle pa- tate; RS 916.113.11; RU 1999 77) 2 RU 2016 4083

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Ordinanza sulle importazioni agricole

Diversamente dalle categorie di merce dei prodotti semilavorati, la domanda di quote di contingente doganale per i prodotti finiti è tuttora buona. Finora l’acquisizione all’asta di quote di contingente in equivalenti di patate era impegnativa e dispendiosa per gli importatori a causa dei coefficienti di con- versione molto diversi per i singoli prodotti. L'abolizione della vendita all'asta a favore della procedura progressiva alla frontiera rappresenta, per l'importatore, una notevole semplificazione amministrativa. Anche il dispendio a livello amministrativo diminuirà.

Soppressione del contingente autonomo n. 31 per prodotti derivati della frutta Il contingente doganale autonomo n. 31 è attribuito secondo l'OIEVFF in base alle esportazioni. Negli ultimi anni non sono più state presentate nuove domande di contingente. Siccome manca la domanda e il metodo di attribuzione non è più al passo coi tempi, il contingente è soppresso. La modifica è at- tuata nell'allegato 1 numero 13 e nell'allegato 3 numero 11. Per maggiori dettagli si rimanda al com- mento all'OIEVFF.

Aumento del contingente doganale parziale per il prosciutto crudo onde ottimizzare il contingente do- ganale n. 6 («carne bianca»)

Negli ultimi anni il contingente doganale notificato all'OMC n. 6 (animali da macello, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato, ovvero carne di pollame e di maiale), di almeno 54 500 tonnellate secondo la tariffa generale, è stato a malapena utilizzato. Parallelamente, vi sono state elevate importazioni all'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC), soprattutto di prosciutto crudo, per oltre 1600 tonnellate all'anno. Alla luce delle cifre attuali v’è da attendersi che il tasso di uti- lizzo del contingente doganale calerà ulteriormente, soprattutto se, come nel caso dell'accordo para- fato con gli Stati del Mercosur, dovranno essere fatte concessioni nel quadro di accordi di libero scam- bio al di fuori dei contingenti OMC. È pertanto opportuno prendere misure contro l'ulteriore calo del tasso di utilizzo. Nel presente disegno di ordinanza il contingente doganale parziale n. 06.1 per il prosciutto crudo è pertanto aumentato di 1500 tonnellate, affinché questo quantitativo, finora importato all'ADFC, possa essere importato nel quadro del contingente. In tal modo il tasso di utilizzo del contingente doganale aumenterebbe del 3 per cento circa, senza praticamente influire sul mercato. Il dazio zero, accordato finora soltanto per 1100 tonnellate lorde nel quadro del contingente preferenziale n. 101 dell'UE, sarà applicato senza limitazioni di quantità e di origine a tutte le importazioni contingentate, in particolare per l'intero contingente doganale parziale n. 06.1 del prosciutto crudo, aumentato a 2600 tonnellate.

Aumento di 60 tonnellate del contingente doganale parziale n. 05.5 (carne halal di animali della specie bovina) In relazione all'iniziativa parlamentare 15.499 (Yannick Buttet: Importazione di carne halal proveniente da macellazione senza stordimento), a novembre 2018 la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha deciso di chiedere al Dipartimento federale dell'e- conomia, della formazione e della ricerca (DEFR) di modificare le specificazioni per l'importazione di carne macellata secondo prescrizioni rituali. Il DEFR, in collaborazione con l'AFD, ha attuato le nuove specificazioni con effetto al 1° aprile 2019. Da allora la carne bovina macellata secondo prescrizioni rituali può essere importata all'interno del contingente doganale parziale n. 05.3 per la carne kasher e di quello n. 05.5 per la carne halal di animali della specie bovina a condizione che sia disossata e pro- venga dal quarto anteriore. I tagli pregiati del quarto posteriore possono essere importati nel quadro del contingente doganale parziale n. 05.5 soltanto come quarto posteriore intero, cioè non disossato. Al contingente doganale parziale n. 05.3 non si applica questa limitazione in quanto la carne del quarto posteriore in genere non è considerata kasher e pertanto dal 1° aprile 2019 è esplicitamente esclusa dalle importazioni. L'obiettivo dell'aumento del contingente doganale parziale n. 05.5 di 60 tonnellate è mettere a disposi- zione della popolazione musulmana in Svizzera lo stesso quantitativo di carne halal da importare all’ADC di quello disponibile prima della modifica delle specificazioni del 1° aprile 2019. La quota sup- plementare di osso del 25 per cento per le importazioni di quarti posteriori interi non disossati sarebbe compensata con questo aumento permanente.

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Ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr)

Ripartizione in quattro parti fisse del contingente doganale parziale n. 05.73 (carne equina della voce di tariffa 0205.0010) di 4000 tonnellate Secondo le note finali della tariffa generale3, la quantità minima di carne equina della voce di tariffa 0205.0010 del contingente doganale n. 05 ammonta a 4000 tonnellate. Negli ultimi anni la domanda di carne equina è diminuita talmente tanto che questa quantità minima non è più stata completamente liberata. Dal 2021 l’UFAG libererà a cadenza trimestrale almeno 1000 tonnellate per assicurare l’ac- cesso al contingente secondo l'impegno assunto nei confronti dell'OMC. Benché questa modifica non comporti alcuna revisione dell'ordinanza, viene posta in consultazione congiuntamente alle restanti modifiche concernenti l'importazione di prodotti agricoli onde garantire che il cambiamento di prassi sia annunciato tempestivamente.

Liberazione del contingente doganale per i cereali panificabili Le date relative alla liberazione del contingente doganale n. 27 per i cereali panificabili valide per il 2020, nel 2021 cadrebbero prevalentemente di sabato. Pertanto è opportuno cambiare le date di libe- razione in modo che sull’arco di vari anni non cadano di lunedì, nel fine settimana, in uno dei giorni festivi nazionali o in un giorno immediatamente successivo.

9.2 Sintesi delle principali modifiche

 Gli invii in relazione alle importazioni, in particolare per quanto concerne l’amministrazione dei contingenti doganali, possono essere effettuati soltanto tramite un’applicazione web messa a di- sposizione dall’UFAG conformemente ai processi digitalizzati basati su nuovi strumenti EED (art. 3 OIAgr).  Le liberazioni annuali del contingente doganale parziale n. 07.2 per il latte in polvere sono ridotte da due a una. Il metodo di ripartizione «vendita all'asta» è mantenuto (art. 35 cpv. 2 OIAgr).  Nel 2021 la dimensione minima del recipiente, fissata a 25 chilogrammi, per il burro importato nel quadro del contingente doganale decade (l’art. 35 cpv. 4 OIAgr è modificato per un anno, poi si applicherà il cpv. 4bis).  Dal 2022 il contingente doganale parziale n. 07.4 per il burro e le materie grasse derivanti dal latte sarà ripartito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali (procedura pro- gressiva alla frontiera). È mantenuta l'unità di contingente «kg netti 82% TMG», che corrisponde al tenore in materia grassa del burro (art. 35 cpv. 4bis OIAgr).  Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato concernenti l'importazione di patate e prodotti a base di patate sono completate con l’articolo 36a sulla suddivisione in contingenti doga- nali parziali. Allo stesso tempo per l'articolo 40 capoverso 5 è proposta una formulazione più sem- plice e corretta (art. 36a-42, all. 1 n. 9 OAIgr).  Dal 2022 il contingente doganale parziale n. 14.4 per prodotti a base di patate, suddiviso in tre ca- tegorie di merce, sarà ripartito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali e comprenderà soltanto due categorie di merce (prodotti semilavorati e prodotti finiti). È mantenuta l'unità di contingente «kg netti di equivalenti di patate», che corrisponde alla quantità di patate fre- sche necessaria per produrre un prodotto d'importazione (art. 40 cpv. 6 OIAgr).  Il contingente doganale autonomo n. 31 per prodotti di frutta a granella è abolito (all. 1 n. 13, all. 3 n. 11 OIAgr, cfr. in merito il commento concernente la modifica dell'OIEVFF).  Il contingente doganale parziale n. 05.5 per la carne halal di animali della specie bovina è aumen- tato di 60 tonnellate a 410 tonnellate, in quanto in base alle nuove specificazioni introdotte il 1° aprile 2019 la quota di osso nella carne importata ammonta a una sessantina di tonnellate (all. 3 n. 3 OIAgr).  Il contingente doganale parziale n. 06.1 per il prosciutto essiccato all'aria è aumentato di 1500 ton- nellate affinché il tasso di utilizzo del contingente doganale n. 6 «carne bianca» aumenti di questa quantità a scapito delle importazioni di prosciutto effettuate al di fuori del contingente (all. 1 e all. 3 n. 3 OIAgr).

3 Allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10)

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Ordinanza sulle importazioni agricole

 Dal 2021 le date dell'inizio dei periodi di liberazione del contingente doganale n. 27 per i cereali panificabili sono di nuovo stabilite in modo che non cadano nel fine settimana, di lunedì, in un altro giorno festivo nazionale o in un giorno immediatamente successivo (all. 4 OIAgr).

9.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 3 In relazione alla prevista introduzione di «eKontingente», il nuovo sistema EED dell'UFAG per l’ammi- nistrazione dei contingenti doganali, è sancito l'obbligo d'inviare elettronicamente domande e notifiche tramite questa applicazione web. Per il trasferimento del diritto di utilizzo di quote del contingente que- sto obbligo esiste già, segnatamente nel quadro dell'applicazione web «AEV14online». In futuro sarà esteso alla vendita all'asta di quote di contingente. A questo scopo l'UFAG mette a disposizione l’ap- plicazione web «Vendita all'asta elettronica», laddove gli invii di offerte via fax sono consentiti fino a fine 2019 e quelli per posta fino a fine 2020. Non appena sarà operativa la prima fase di «eKontin- gente», secondo i piani ciò sarebbe previsto a novembre 2020, sarà opportuno introdurre l’obbligo d’inviare le offerte via Internet. Tramite «eKontingente», oltre a trattare cessioni di contingente e invii di offerte, sarà possibile elabo- rare domande per permessi generali d'importazione (PGI), domande per quote di contingente (p.es. nel caso di attribuzioni in funzione dell’ordine di entrata presso l’UFAG) o notifiche di prestazioni all’in- terno del Paese. Anche per queste domande e notifiche si utilizzerà soltanto eKontigente.

Articolo 35 La disposizione secondo cui il contingente doganale parziale n. 07.2 è messo all'asta in due parti, de- cade all'articolo 35 capoverso 2 a partire dal periodo di contingentamento 2022, cosicché il contin- gente doganale parziale sarà ripartito, per la prima volta, totalmente nel quadro di un’unica vendita all'asta.

A partire dal periodo di contingentamento 2022, ai sensi dell'articolo 35 capoverso 4, il contingente do- ganale parziale n. 07.4 per burro e altre materie grasse derivanti dal latte è ripartito in funzione dell'or- dine di accettazione delle dichiarazioni doganali (procedura progressiva alla frontiera). Già nel 2020, tuttavia, la modifica dell’ordinanza è sottoposta al Consiglio federale, affinché gli interessati possano adeguarsi tempestivamente al nuovo metodo di ripartizione. Già nel periodo di contingentamento 2021 decade tuttavia la disposizione secondo cui il burro importato nel quadro del contingente deve essere imballato in grandi recipienti di almeno 25 chilogrammi. Di conseguenza il burro fresco potrà essere ritirato anche in un imballaggio per la vendita al dettaglio all'estero e importato all'aliquota di dazio del contingente (ADC).

Articoli 36a-42 incl. allegato 1 numero 9 Nelle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato per l'importazione di patate e prodotti a base di patate finora non esisteva un articolo che sanciva che il contingente doganale n. 14 era suddi- viso in contingenti doganali parziali e che l’assegnazione in una voce di tariffa doveva figurare nell'al- legato 1 numero 9. Questa lacuna è colmata con la presente revisione dell'OIAgr, inserendo nella se- zione un nuovo primo articolo (art. 36a OIAgr). A causa del nuovo articolo, al numero 9 dell’allegato 1 è adeguato di conseguenza il rimando alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato (art. 36a-42 al posto di art. 37-42).

All'interno della sezione, oltre al summenzionato nuovo articolo 36a, con la suddivisione in contingenti doganali parziali dal profilo del contenuto cambiano soltanto due articoli. Da un lato, all’articolo 37 ca- poverso 2, ora il contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) è suddiviso soltanto in due al posto di tre categorie di merce, poiché nell’ambito di una procedura progressiva alla frontiera diventa superflua la suddivisione dei prodotti semilavorati in due categorie con vari prezzi offerti. Dall’altro, è adeguato l’articolo 40 in cui è disciplinata l’attribuzione del contingente doganale parziale.

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Ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr)

Dal profilo del contenuto, in questo articolo è modificato soltanto il capoverso 6 il quale specifica che dal periodo di contingentamento 2022 la ripartizione del contingente doganale parziale n. 14.4 per i prodotti a base di patate sarà da effettuare in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali invece della vendita all’asta. Al capoverso 5 è adeguata soltanto dal profilo linguistico la defi- nizione di quote di mercato. La disposizione non era facile da capire a causa dell'utilizzo del termine «quoziente», tanto più che era utilizzato in modo sbagliato dal profilo matematico («il quoziente tra due cifre» anziché «il quoziente di due cifre»). Il termine è sostituito con «quota» e la disposizione è formulata in modo più conciso.

Allegato 1 numero 3 e allegato 3 numero 3 In relazione all'aumento del contingente doganale parziale n. 06.1 per il prosciutto crudo, le aliquote di dazio delle voci di tariffa 0210.1191 e 0210.1991 nell'allegato 1 numero 3 (disciplinamento del mer- cato animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame) sono azzerate in deroga alla tariffa generale. Finora il dazio zero si applicava soltanto a merci importate con certificato di origine all'interno del contingente doganale preferenziale n. 101 per l'UE.

Nell'allegato 3 numero 3 riguardo allo stesso disciplinamento del mercato, i contingenti doganali par- ziali n. 05.5 per carne halal di animali della specie bovina e n. 06.1 per prosciutto crudo essiccato all'a- ria, come precedentemente descritto, sono aumentati di 60 e 1100 tonnellate a rispettivamente 410 e 2600 tonnellate. Di conseguenza sono modificate anche le quantità dei rispettivi contingenti doganali parziali «altra carne» di entrambi i contingenti doganali (05.7 e 06.4).

Allegato 1 numero 13 e allegato 3 numero 11 Nelle tabelle degli allegati 1 e 3 concernenti il disciplinamento del mercato frutta da sidro e prodotti di frutta sono stralciate le voci relative al contingente doganale autonomo n. 31 per prodotti derivati della frutta, poiché quest'ultimo è abrogato. Per i dettagli relativi alle presenti modifiche si rimanda al com- mento all’OIEVFF.

Allegato 4 Il contingente doganale dei cereali panificabili ammonta a 70 000 tonnellate ed è ripartito in sei parti in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali (procedura progressiva alla frontiera). In passato talvolta le parti erano esaurite in brevissimo tempo. Ai sensi dell'articolo 31, pertanto, l'UFAG può modificare, nell'allegato 4, le quantità parziali e i periodi, nonché l'inizio dei periodi affin- ché non si sovrappongano a un giorno festivo nazionale, a un sabato o a una domenica. Nel 2021 le date delle liberazioni valide per il 2020 cadono prevalentemente di sabato, pertanto è opportuno cam- biarle. Le date proposte sono 5 gennaio, 2 marzo, 4 maggio, 6 luglio, 1° settembre e 3 novembre. Nel 2021 queste date corrispondono tutte a un martedì, salvo per il 1° settembre e il 3 novembre che sono un mercoledì. Il lunedì e il 2 novembre (giorno successivo a Ognissanti, 1° novembre) sarebbero an- che giorni in cui potrebbero iniziare i periodi delle liberazioni. Tuttavia, siccome in caso di liberazioni utilizzate rapidamente i dichiaranti attendono fin dopo la mezzanotte per inviare le dichiarazioni doga- nali, le liberazioni di lunedì o un giorno successivo a un giorno festivo comporterebbero la necessità di lavorare anche di domenica. Con le disposizioni dell'articolo 31 si vuole evitare che ciò accada. Infatti, semplicemente rinviando l'inizio dei periodi delle liberazioni a un altro giorno della settimana il pro- blema è risolto.

9.4 Risultati della consultazione

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Ordinanza sulle importazioni agricole

9.5 Ripercussioni

9.5.1 Confederazione

Sono previste ripercussioni finanziarie soltanto in relazione alle modiche che prevedono l'abolizione della vendita all'asta di contingenti doganali parziali a partire dal periodo di contingentamento 2022 e a quelle che comportano un aumento dei contingenti doganali parziali messi all'asta. I ricavi a cinque cifre delle vendite all'asta delle due categorie di merce per i prodotti semilavorati del contingente doga- nale parziale n. 14.4 sono così bassi da essere trascurabili. Talvolta le due categorie hanno potuto es- sere ripartite soltanto con un secondo bando d'asta o è rimasta addirittura una quantità residua che non ha potuto essere ripartita. La vendita all’asta delle 2500 tonnellate di equivalenti di patate per la categoria di merce «prodotti finiti a base di patate» ha invece generato ricavi di circa 2 milioni di fran- chi, che decadranno dal 2022. È difficile valutare se con la ripartizione in funzione dell'ordine di accet- tazione delle dichiarazioni doganali la quantità di contingente sarà esaurita rapidamente e se si dovrà applicare l’ADFC a un numero maggiore d’importazioni. Ciò comporterebbe maggiori importazioni e soprattutto maggiori entrate per ora non quantificabili. La situazione è analoga per il contingente doga- nale parziale n. 07.4 per il burro e altre materie grasse derivanti dal latte. Negli ultimi anni i ricavi della vendita all'asta, pari a circa 250 000 franchi, sono stati considerevolmente più bassi rispetto a quelli dei prodotti finiti a base di patate, ma anche qui è possibile che in caso di applicazione della proce- dura progressiva alla frontiera il contingente venga esaurito a inizio anno e che le importazioni all’ADFC elevata di 1642 franchi al quintale lordi aumentino con conseguenti maggiori entrate per la Confederazione.

È invece più facile stimare le maggiori entrate per i contingenti doganali parziali nell'ambito della carne che vengono aumentati. Nel quarto trimestre del 2019 il contingente doganale parziale n. 05.5 per la carne halal di animali della specie bovina ha raggiunto nella vendita all'asta un prezzo medio di circa 3.33 franchi al chilogrammo. Se anche le 60 tonnellate all’anno supplementari venissero messe all'a- sta a un prezzo simile, risulterebbero maggiori entrate pari a circa 200 000 franchi all'anno.

Se il contingente doganale parziale n. 06.1 per il prosciutto crudo è aumentato di 1500 tonnellate e l'ADC in generale azzerata, occorre attendersi due ripercussioni finanziarie contrapposte.

 Saranno importate 1500 tonnellate supplementari di prosciutto crudo a dazio zero invece che all'ADFC di 935 franchi al quintale. Ciò comporterà perdite a livello delle entrate doganali di circa 14 milioni di franchi all'anno.  Il prezzo d'aggiudicazione del 2019 è ammontato in media a 9.25 franchi al chilogrammo. A causa della quantità più elevata si presume un calo del prezzo. Se le 2600 tonnellate di quote di contin- gente sono vendute all'asta a mediamente 7.50 franchi al chilogrammo, le entrate aumentano di 9.33 milioni di franchi (rispetto a quelle del periodo di contingentamento 2019).

In conclusione, con queste premesse, le minori entrate ammonterebbero al massimo a 4.7 milioni di franchi. Siccome i prezzi della vendita all'asta non sono prevedibili in modo esatto, si stima approssi- mativamente una fascia di oscillazione di 1.5 milioni di franchi. Anche l'evoluzione delle importazioni all'ADFC di prosciutto crudo è difficilmente prevedibile. Supposto che, continuino a essere importate 100 tonnellate di prosciutto crudo all'ADFC, gli introiti doganali ammonterebbero a circa 1 milione di franchi e le minori entrate diminuirebbero.

Eventuali spese personali e finanziarie possono essere ammortizzate nel quadro dell’attuale preven- tivo globale dell’UFAG.

9.5.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

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Ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr)

9.5.3 Economia

Le modifiche non hanno, in generale, alcun influsso sull'economia oppure hanno ripercussioni soltanto di lieve portata. Per i singoli attori, invece, vi possono essere delle ripercussioni. La ripartizione dei contingenti tramite la vendita all'asta comporta un certo dispendio per gli importatori, che decade se un contingente doganale è ripartito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali. Tuttavia, potrebbe essere più difficile pianificare la logistica e calcolare i costi per l'anno seguente. È possibile che gli importatori debbano addirittura far fronte a costi più elevati, soprattutto nel caso in cui un contingente doganale parziale venisse esaurito rapidamente e fossero costretti a importare all'A- DFC.

L'aumento del contingente doganale parziale per il prosciutto crudo va a beneficio soprattutto degli im- portatori di specialità di carne. Indirettamente è vantaggioso anche per i consumatori in quanto i prezzi del prosciutto crudo importato potrebbero diminuire leggermente. L'effetto principale sarebbe, tuttavia, l'aumento dei tassi di utilizzo del contingente doganale n. 06. Diminuirebbe altresì la pressione (inter- nazionale) a effettuare liberazioni di contingente supplementari per la carne suina e di pollame che, contrariamente alla regolamentazione proposta, aumenterebbero il volume di mercato indigeno di carne bianca.

9.6 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica è compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto internazionale.

9.7 Entrata in vigore

La maggior parte delle disposizioni entra in vigore il 1° gennaio 2021. Il contingente doganale parziale n. 07.4 per il burro e altre materie grasse derivanti dal latte nonché le categorie di merce del contin- gente doganale parziale n. 14.4 per prodotti a base di patate per l'anno 2021 vengono messi all'asta per l’ultima volta. Le disposizioni concernenti la ripartizione dei due contingenti doganali parziali «in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali» entrano in vigore soltanto il 1 gennaio 2022.

9.8 Basi legali

Articoli 21 capoverso 4 e 24 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). In virtù dell’articolo 10 della legge sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), il Consiglio federale è autorizzato a fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell’ambito della tariffa gene- rale. In virtù dell’articolo 17 LAgr, per determinare i dazi all’importazione occorre tenere conto della si- tuazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni. Il Consiglio federale sottoporrà per approvazione all’Assemblea federale le modifiche nell’ambito del rapporto annuale concernente le misure tariffali. L’Assemblea federale potrà decidere se le misure debbano restare in vigore, venir completate oppure modificate, sempreché non siano già state abrogate.

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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come se- gue:

Art. 3 cpv.1 1 Le domande, le notifiche e le offerte vanno trasmesse tramite l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG.

Art. 35 cpv. 2 e 4 2 Il contingente doganale parziale n. 07.2 è messo all’asta.

4 Il contingente doganale parziale n. 07.4 di 100 tonnellate è messo all’asta.

4bis Le quote del contingente doganale parziale n. 07.4 sono attribuite in funzione dell’ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

Inserire dopo il titolo della Sezione 4

Art. 36a Contingenti doganali parziali del contingente doganale n. 14 1 Il contingente doganale n. 14 per patate e prodotti a base di patate è suddiviso nei seguenti contingenti doganali parziali: a. contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina); b. contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione); c. contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola); d contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate).

1 RS 916.01

2020–...... 1 68

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2020

2 L’assegnazione delle voci di tariffa ai singoli contingenti doganali parziali è disci- plinata nell’allegato 1 numero 9.

Art. 37 cpv. 2 2 Suddivide il contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) nelle seguenti categorie di merce: a. prodotti semilavorati; b. prodotti finiti.

Art. 40 cpv. 5 e 6 5 La quota di mercato di un avente diritto a una quota di contingente è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi d’importazione all’ADC e all’ADFC e delle prestazioni all’interno del Paese fatte valere da gli aventi diritto a una quota di contingente durante il periodo di calcolo secondo l’articolo 41 capoverso 2. 6 Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) sono ripartite in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

II 1 Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2 L’articolo 35 capoverso 4 è in vigore fino al 31 dicembre 2020.

3 Gli articoli 35 capoversi 2 e 4bis, 37 capoverso 2 e 40 capoverso 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 69

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2020

Allegato 1 (art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di pro- dotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indi- cativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifi- che di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

N. 3 3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame La tabella è modificata come segue: Voce di tariffa Aliquota di dazio Numero di capi/kg lordi senza Contingente doganale Informazioni [1] obbligo di PGI (parziale) (n.) complementari (CHF)

… 0209.1090 20 0210.1191 0.00 0 06 ex0210.1191 0 06.1 (101) ex0210.1191 0 06.4 0210.1199 20 0210.1291 0 06.4 0210.1299 20 0210.1991 0.00 0 06 ex 0210.1991 0 06.1 (101) ex 0210.1991 0 06.3 (301) [3-1] ex 0210.1991 0 06.4 0210.1999 20 …

N. 9 9. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate … Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la suddivisione del contingente e la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute negli articoli 36a–42. Nella colonna «Categoria di merci e informazioni complementari» è indicata la suddivisione del contingente doganale parziale n. 14.4 secondo l’articolo 37 capoverso 2. …

3 70

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2020

N. 13 13. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta Per tutte le 16 voci della tabella che appartengono al contingente doganale n. 21, è stralciato il contingente doganale n. 31.

4 71

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2020

Allegato 3 (art. 10 e 27 cpv. 2bis lett. a)

Contingenti doganali interi e parziali

N. 3 3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame Le voci dei contingenti doganali n. 05.5, 05.7, 06.1 e 06.4 sono sostituite dalla versione seguente. Contingente doga- Prodotto Volume del contin- nale n. gente doganale (ton- nellate) [1] [1] [1]

… 05.5 Carne halal di animali della specie bovina 410 … 05.7 Altra carne, prodotta prevalentemente sulla base di fo- raggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, 20 643 ovina e caprina … 06.1 Prosciutto crudo essiccato all’aria 2600 Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 101 di 1000 t nette secondo l’ordinanza del 18 giugno 2008 sul li- bero scambio 1 … 06.4 Altra carne prodotta prevalentemente sulla base di fo- raggio concentrato: 48 681 di pollame, comprese le conserve di pollame e le fratta- glie di pollame 42 200 [2] di maiale, compresi pâté e granulato di carne per la fab- bricazione di minestre nonché suini da macello prove- nienti dalle zone franche 6481 [2] …

5 72

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2020

N. 11 11. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta Contingente doga- Prodotto Volume del contin- nale n. gente doganale (ton- nellate)

20 Frutta da sidro e per la distillazione 172 21 Prodotti a base di frutta a granella (in equivalenti di frutta a granella) 244

6 73

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2020

Allegato 4 (art. 31 cpv. 2)

Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del con- tingente

10 000 t lorde 5 gennaio – 31 dicembre 10 000 t lorde 2 marzo – 31 dicembre 10 000 t lorde 4 maggio – 31 dicembre 10 000 t lorde 6 luglio – 31 dicembre 15 000 t lorde 1 settembre – 31 dicembre 15 000 t lorde 3 novembre – 31 dicembre

7 74

10 Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della flo- ricoltura (OIEVFF), RS 916.121.10

10.1 Situazione iniziale

All’articolo 5 capoverso 3 lettera a OIEVFF si stabilisce che l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può liberare per l’importazione parti del contingente doganale di verdura e frutta fresca se l’offerta indi- gena di tali prodotti non è in grado di coprire il fabbisogno dell’industria di trasformazione in vista della fabbricazione di determinati prodotti. Le voci di tariffa dei prodotti in questione sono indicate all’articolo 5 capoverso 3 lettera a OIEVFF. Con l’attuale base legale l’autorizzazione di domande per la libera- zione di parti del contingente doganale di frutta fresca per la produzione di distillati, quali acquavite e liquori, nonché di aceto commestibile non è possibile. Le forti perdite del raccolto registrate nel 2017 a causa del gelo hanno evidenziato che, in caso di insufficiente offerta indigena, è necessaria una mag- giore flessibilità nella liberazione di parti del contingente doganale per la produzione di distillati e aceto commestibile.

I contingenti doganali numero 20 (frutta da sidro e per la distillazione (mele e pere); 172 t nette) e 21 (prodotti di frutta a granella (contenenti succo di mela e pera); 244 t nette in equivalenti di frutta a gra- nella), esigui dal profilo quantitativo, ogni anno sono messi all’asta con un elevato dispendio ammini- strativo per l’Amministrazione e gli importatori interessati. Il contingente doganale numero 20 viene attribuito nel corso del secondo semestre per importazioni nel periodo che va dal 1° settembre al 30 novembre dello stesso anno ed è poco richiesto. Il contingente doganale numero 21 viene attribuito alla fine dell’anno per importazioni nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno succes- sivo ed è molto richiesto.

Le quote del contingente doganale autonomo numero 31 (prodotti di frutta a granella (contenenti succo di mela e pera); 3 100 t nette in equivalenti di frutta a granella) sono attribuite secondo la pre- stazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione («esportazione di compensazione»), ovvero soltanto ai richiedenti che hanno previamente effettuato per proprio conto le esportazioni di compensazione richieste. Nel 2011 è stata presentata per l’ultima volta una domanda di quote del contingente doganale numero 31 e assegnata una quota di questo contingente.

10.2 Sintesi delle principali modifiche

Con l’inclusione delle voci di tariffa di distillati e aceto commestibile nell’elenco dei prodotti di cui all’ar- ticolo 5 capoverso 3 lettera a si consente la liberazione di parti del contingente doganale per l’importa- zione di frutta fresca per la produzione di acquavite, liquori e altri distillati, nonché di aceto commesti- bile.

Le quote dei contingenti doganali numero 20 e 21, invece di essere messe all’asta, sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali («procedura progressiva alla fron- tiera»).

Il contingente doganale autonomo numero 31 è abolito. La relativa modifica dell’ordinanza del 26 otto- bre 2011 concernente l’importazione di prodotti agricoli (ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr; RS 916.01) a partire dal 1° gennaio 2021 è proposta nell’ambito del presente pacchetto di ordinanze agricole 2020. Nell’OIEVFF è proposta l’abrogazione delle norme per l’assegnazione del contingente doganale numero 31.

10.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 5 capoverso 3 lettera a L’UFAG, in caso di insufficiente offerta di frutta e verdura svizzera, può liberare parti del contingente doganale per l’importazione dei suddetti prodotti per l’industria di trasformazione, se la merce impor- tata è trasformata in prodotti delle voci di tariffa indicate all’articolo 5 capoverso 3 lettera a. La gamma di prodotti nei quali la merce fresca deve essere trasformata a livello industriale, è estesa ai prodotti delle voci di tariffa 2208 (alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a

75

OIEVFF 80% vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione) e 2209 (aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico). In tal modo sono consentite liberazioni del contingente doganale per la frutta fresca necessaria per la fabbricazione di questi prodotti. Come per i precedenti prodotti ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 lettera a, le liberazioni di contingenti sono vin- colate alla condizione che l’offerta di frutta o verdura indigene non può coprire il fabbisogno dell’indu- stria di trasformazione. Anche la procedura per la presentazione e il trattamento delle domande di im- portazione si rifà a quella concernente l’importazione di frutta e verdura per la produzione dei prodotti previsti finora.

Articolo 6 capoverso 1 lettera a

La definizione di quota di mercato resta uguale dal profilo contenutistico. Gli adeguamenti rappresen- tano una semplificazione linguistica.

Articolo 16 Il capoverso 1 è adeguato in modo che i due contingenti numero 20 e 21 non siano più attribuiti me- diante vendita all’asta, ma in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali («proce- dura progressiva alla frontiera»).

Il capoverso 2 prevede che le quote del contingente doganale numero 20 siano assegnate nel corso del secondo semestre. In caso di un’assegnazione del contingente numero 20 in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali a partire dal 1° gennaio 2021, per importazioni successive a tale data il capoverso 2 sarebbe obsoleto e viene pertanto abrogato. Contingente doganale n. 20 L’offerta di frutta da sidro svizzera è elevata e, in annate normali, copre il fabbisogno interno. Dal 2011, ad eccezione del 2017, anno caratterizzato da gelate con elevate perdite di raccolto di frutta a granella indigena, non è stato necessario importare frutta a granella per frutta da sidro e per la distillazione e, nonostante due bandi d’asta all’anno, nella pratica erano state assegnate poche quote (nella maggior parte dei casi per una quantità totale inferiore a 10 t per periodo di contingentamento) o addirittura nessuna (nel 2016, 2018 e 2019 nessuna offerta/assegnazione). La vendita all’asta del contingente doganale numero 20, con un volume esiguo, in caso di mancata domanda comporta un inutile dispendio amministrativo. Con un’assegnazione in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali il dispendio sarebbe inferiore. Poiché le aziende interessate in caso di una ripartizione secondo questo metodo, diversamente dalla vendita all’asta, non dovrebbero decidere già mesi in anticipo se intendono effettuare importazioni o no, e non risulterebbero costi per le offerte, la domanda per l’importazione di merci del contingente doganale numero 20 potrebbe aumentare. Con la modifica proposta il contingente potrebbe essere sfruttato meglio.

Con l’entrata in vigore della modifica d’ordinanza prevista al 1° gennaio 2021, una vendita all’asta del contingente doganale numero 20 è effettuata per l’ultima volta nel 2020 per importazioni nello stesso anno. Subito dopo l’entrata in vigore, l’assegnazione delle quote di contingente per il periodo di contin- gentamento 2021 (1° gennaio-31 dicembre) avviene in funzione dell'ordine di accettazione delle di- chiarazioni doganali. Con la vendita all’asta a luglio 2020 rimarrebbe il tempo necessario per infor- mare gli importatori sul cambio di sistema a partire dal 1° gennaio 2021.

Contingente doganale n. 21

Il contingente doganale n. 21 comprende diversi prodotti di frutta a granella (p.es. succo di mela, con- centrato di succo di pera). I quantitativi netti dei diversi prodotti sono convertiti applicando coefficienti fissi in equivalenti di frutta a granella per voce di tariffa. Esempio: per l’importazione di 100 kg di succo di mele della voce di tariffa 2009.7111 è necessaria una quota di contingente di 128 kg di equivalenti di frutta a granella (coefficiente di conversione 1.28), mentre per l’importazione di 100 kg di concen- trato di succo di pera della voce di tariffa 2009.8941 è necessaria una quota del contingente pari a 770 kg di equivalenti di frutta a granella (coefficiente di conversione 7.7). Il contingente doganale nu- mero 21 in caso di un’assegnazione in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali continua a essere espresso e attribuito in equivalenti di frutta a granella.

76

OIEVFF Il Consiglio federale deciderà probabilmente a fine ottobre 2020 in merito alla modifica proposta. La vendita all’asta del contingente doganale numero 21 avviene ogni anno nel quarto trimestre per le im- portazioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno successivo. Per poter in- formare gli importatori in tempo sulla modifica concernente il metodo di attribuzione e concedere loro il tempo sufficiente per la pianificazione e l’organizzazione, nel 2020 sarà effettuata un’ultima vendita all’asta del contingente doganale numero 21 per le importazioni nell’anno successivo (periodo di con- tingentamento 2021). A partire dal 1° gennaio 2022 l’attribuzione del contingente doganale per il pe- riodo di contingentamento 1° gennaio – 31 dicembre 2022 avverrà in funzione dell'ordine di accetta- zione delle dichiarazioni doganali.

Articolo 17 L’articolo 17 disciplina l’assegnazione delle quote del contingente doganale numero 31. Nell’ambito del presente pacchetto d’ordinanze agricole 2020 si propone di abolire tale contingente doganale mo- dificando l’ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01; all. 1 n. 13 e all. 3 n. 11). Con l’abolizione del contingente doganale numero 31 l’articolo 17 OIEVFF diventa obsoleto e si propone quindi la sua abrogazione.

Articolo 18a capoverso 2

In virtù dell’articolo 18a capoverso 1, l’UFAG può modificare l’inizio dei periodi di liberazione per il con- tingente doganale numero 104 (Piante di frutta a granella e di frutta a nocciolo) conformemente all’al- legato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica. Le date attuali di liberazione stabilite nell’OIEVFF nel 2021 cadrebbero tutte di sabato per cui occorre modificarle in modo che per più anni non coincidano con un fine settimana, con un giorno festivo ufficiale, un lunedì o un giorno successivo a una festività. Per motivi di natura amministrativo-economica la modifica è proposta nell’ambito del pacchetto di ordi- nanze agricole 2020.

Articolo 24a

L’articolo 24a stabilisce che l’assegnazione secondo il metodo della «procedura progressiva alla fron- tiera» per il contingente doganale numero 21 si attuerebbe solo a partire dal 2022.

10.4 Risultati della procedura di consultazione

10.5 Ripercussioni

10.5.1 Confederazione Il maggior dispendio amministrativo per le attribuzioni di cui all’articolo 5 capoverso 3 lettera a è com- pensato con l’eliminazione del dispendio per la vendita all’asta dei contingenti doganali numero 20 e 21.

Eliminando i prezzi d'aggiudicazione per i contingenti doganali numero 20 e 21 vengono meno entrate per un importo di circa 140 000 franchi l’anno (base media triennale 2016-2018). Quasi la metà dei ricavi provengono dalla vendita all’asta del contingente doganale numero 21.

Ad eccezione del 2017, anno in cui le perdite di raccolto sono state notevoli a causa delle gelate tar- dive, con ripercussioni anche sui primi mesi del 2018, negli scorsi anni sono stati importati solo piccoli quantitativi di frutta fresca da sidro all’aliquota di dazio fuori contingente, per cui anche le importazioni del periodo 2017-2018 al di fuori del contingente numero 20, pari complessivamente a 74 tonnellate, sono state esigue. Nella media triennale 2016-2018, a fronte delle 244 tonnellate importate nel quadro del contingente doganale numero 21, sono state importate circa 4500 tonnellate di prodotti (circa 6800 t equivalenti di frutta a granella) all’aliquota di dazio fuori contingente. Non si può prevedere quali pro- dotti saranno importati all’interno del contingente doganale numero 21 e quali al di fuori di questo. Di conseguenza non si può prevedere neanche come evolveranno gli introiti doganali in base alle ali- quote del contingente e fuori contingente.

77

OIEVFF Considerato il mancato utilizzo dal 2012, l’abolizione del contingente doganale numero 31 non com- porta alcun cambiamento rispetto agli anni precedenti per la Confederazione.

10.5.2 Cantoni Le modifiche proposte non tangono i Cantoni.

10.5.3 Economia Per le distillerie e i produttori di aceto le modifiche proposte equivalgono a un accesso più conveniente dal profilo dei costi alla materia prima necessaria in periodi con un’offerta indigena insufficiente. Per le organizzazioni del settore possono comportare un maggior dispendio amministrativo poiché le do- mande d’importazione devono essere confrontate con i quantitativi disponibili all’interno del Paese ed esaminate.

Per le importazioni di frutta da sidro e per la distillazione nonché di prodotti di frutta a granella la modi- fica proposta comporta una semplificazione amministrativa e, con l’eliminazione dei costi d’offerta, compresi i prezzi di aggiudicazione pari a circa 140 000 franchi all’anno (base media triennale 2016- 2018), importazioni nel complesso più convenienti. Poiché gli importatori non dovrebbero più pianifi- care fino a un anno in anticipo se intendono importare o no, la modifica proposta si traduce in una maggiore flessibilità. Se, nella vendita all’asta, vi è il rischio di non ricevere alcuna aggiudicazione di quote del contingente doganale, con il metodo in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiara- zioni doganali vi sarebbe il rischio che il contingente sia già esaurito nel momento in cui un’azienda intende effettuare l’importazione e che le merci da importare debbano essere sdoganante all’aliquota di dazio fuori contingente.

Qualora in futuro un’azienda esporti per proprio conto merci delle voci di tariffa del contingente doga- nale numero 31, in caso di un’abolizione del contingente non ci sarebbe più la possibilità di effettuare importazioni all’aliquota di dazio del contingente in base alle esportazioni.

10.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera in virtù del diritto inter- nazionale.

Con l’abolizione del contingente doganale numero 31 assegnato sulla base di una prestazione all’in- terno del Paese sotto forma di esportazioni di compensazione, è possibile ridurre il numero di do- mande che i Paesi dell’OMC potrebbero porre relativamente alla conformità delle disposizioni svizzere in materia di accesso al mercato con il diritto OMC.

Le ulteriori disposizioni proposte sono del tutto compatibili con gli obblighi dell’OMC, in particolare per quanto concerne l’accesso al mercato e le licenze d’importazione, nonché gli accordi tra la Svizzera e l’Unione europea (UE).

10.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

10.8 Basi legali

La base legale è costituita dagli articoli 21 capoversi 2 e 4 nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).

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Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3 lett. a 3 In deroga al capoverso 2, l’UFAG può liberare per l’importazione:

a. parti del contingente doganale, se l’offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell’industria di trasformazione in vista del- la fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 e 2208/2209 nonché dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale;

Art. 6 cpv. 1 lett. a 1 L’UFAG suddivide i quantitativi parziali liberati per l’importazione giusta l’articolo 5 capoverso 1 nel seguente modo: a. per pomodori, cetrioli, cipolline da semina, cicoria Witloof e mele: secon- do le quote di mercato degli aventi diritto; la quota di mercato di un avente diritto è la sua quota percentuale sulla somma delle quantità importate all’ADC e all’ADFC nonché sulle prestazioni all’interno del Paese legit- timamente fatte valere da tutti gli aventi diritto nell’anno precedente; l’avente diritto può notificare la sua prestazione all’interno del Paese entro i termini stabiliti dall’Ufficio federale;

1 RS 916.121.10

2020–...... 1 79

OIEVFF RU 2020

Art. 16 Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 I contingenti doganali n. 20 e 21 sono attribuiti in funzione dell'ordine di accettazio- ne delle dichiarazioni doganali.

Art. 17 Abrogato

Art. 18a cpv. 2 2 Il contingente doganale è liberato per l’importazione nella misura delle parti se-

guenti:

Parte del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del con- tingente

20 000 piante 2 febbraio – 31 dicembre 20 000 piante 2 marzo – 31 dicembre 10 000 piante 3 novembre - 31 dicembre 10 000 piante 30 novembre - 31 dicembre

Art. 24a Disposizione transitoria relativa alla modifica del … In deroga all’articolo 16, per il periodo di contingentamento 2021 il contingente do- ganale numero 21 viene messo all’asta.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 80

11 Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sul materiale di moltiplicazione), RS 916.151

11.1 Situazione iniziale

L’ordinanza sul materiale di moltiplicazione disciplina i requisiti che deve soddisfare il materiale vege- tale di moltiplicazione, affinché possa essere utilizzato a titolo professionale nell’agricoltura. Si applica alle sementi e al materiale vegetale delle principali colture agricole e al materiale vegetativo di moltipli- cazione delle colture speciali frutta e vite.

Il DEFR determina per quali generi e specie è allestito un catalogo delle varietà. Il genere, in quanto unità superiore non chiusa, è sempre costituito da varie specie. La varietà è la categoria subordinata alla specie, a cui si rifanno tutte le esigenze di identità del materiale vegetale di moltiplicazione. Alla varietà sarebbe subordinato soltanto il «clone», che è identico alla pianta da cui deriva.

L’UFAG allestisce il catalogo delle varietà per i vari generi e specie ed esegue la certificazione del ma- teriale vegetale di moltiplicazione secondo le prescrizioni del DEFR.

L’obiettivo del diritto sul materiale di moltiplicazione è assicurare l’identità, la salute e la qualità delle sementi e del materiale vegetale commercializzati a fini agricoli, che quali mezzi di produzione rappre- sentano il punto di partenza della catena del valore delle derrate alimentari.

L’ordinanza sul materiale di moltiplicazione del 1998 e le disposizioni emanate in base ad essa si fon- dano sul principio dell’equivalenza con le relative disposizioni dell’UE. Questo principio riveste grande importanza ai fini di assicurare una moltiplicazione transfrontaliera delle varietà e un commercio di se- menti e di materiale vegetale transfrontaliero privo di ostacoli. L’allegato 6 dell’accordo tra la Confede- razione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) contiene le disposizioni che sanciscono l’equivalenza delle legislazioni.

11.2 Sintesi delle principali modifiche

Viene introdotta una disposizione fondamentale (norma di delega) a sopporto:

(i) del vigente articolo 6 dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998 sulle sementi e i tuberi- semi, RS 916.151.1; e (ii) di tutte le disposizioni proposte nel pacchetto di ordinanze agricole 2020 con la revisione dell’ordinanza del DEFR dell’11 giugno 1999 sulle piante da frutto, RS 916.151.2 relative ai portainnesti che non appartengono ad alcuna varietà.

11.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 11 capoverso 1ter Può essere certificato (s.l.) solo il materiale di una varietà ammessa in un catalogo delle varietà o in un elenco delle varietà. Il DEFR disciplina la procedura di certificazione del materiale. È altresì previ- sto che il DEFR possa certificare un determinato materiale che non appartiene a una varietà e corri- sponde soltanto alla specie. Grazie alla certificazione, il materiale il cui aspetto varietale non è neces- sario per la sua identificazione, com’è il caso per determinati portainnesti di piantimi di alberi da frutta, può essere destinato a un utilizzo a titolo professionale nell’agricoltura.

Articolo 14 capoverso 1ter Può essere commercializzato solo il materiale di una varietà ammessa in un catalogo delle varietà o in un elenco delle varietà. Visto che il DEFR può certificare un determinato materiale che non appartiene a una varietà, può prevederne anche la commercializzazione. Ciò comprende anche il materiale non certificato (s.l.) ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1, in particolare le sementi commerciali definite sem- plicemente come semente relativa alla specie all’articolo 6 dell’ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme.

81

Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (ordinanza sul materiale di moltiplicazione) Articolo 15 capoverso 3bis In Svizzera può essere importato solo materiale di una varietà ammessa in un catalogo delle varietà o in un elenco delle varietà. Analogamente alla commercializzazione, ora il DEFR può prevedere l’im- portazione di un determinato materiale che non appartiene a una varietà.

11.4 Risultati della consultazione

11.5 Ripercussioni

11.5.1 Confederazione La modifica consente di eseguire disposizioni relative ai portainnesti che non appartengono a una va- rietà ai sensi dell’ordinanza del DEFR sulle piante da frutto garantendo quindi l’equivalenza con le di- sposizioni dell’UE. La modifica, inoltre, tiene conto delle attuali disposizioni dell’ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme concernenti le sementi commerciali garantendo così la coerenza con il diritto sul materiale di moltiplicazione.

Le modifiche non comportano un maggior fabbisogno di risorse personali e finanziarie.

11.5.2 Cantoni Nessuna ripercussione.

11.5.3 Economia Le disposizioni non determinano ostacoli tecnici al commercio. Ampliano il concetto tecnico del diritto sul materiale di moltiplicazione, creando le adeguate possibilità dal profilo economico previste dalle disposizioni in merito presenti nelle relative ordinanze del DEFR.

11.6 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica è fondamentale a supporto delle normative equivalenti alle disposizioni dell’UE relative alla categoria «sementi commerciali» di piante foraggere, oleaginose e da fibra nonché della norma- tiva sul materiale di moltiplicazione «portainnesti che non appartengono ad alcuna varietà» di piante da frutta e vite.

11.7 Entrata in vigore

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

11.8 Basi legali

Articoli 148a capoverso 3, 159a, 160 capoversi 1 – 5, 161, 162, 164 e 177 della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr), articolo 17 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG).

A seguito della modifica, il DEFR dispone di una base nel quadro delle ordinanze dipartimentali che gli consente, in casi specifici, di derogare dal principio che tutto il materiale di moltiplicazione deve appar- tenere a una varietà. Non incide, invece, sulla situazione legale degli attori interessati dalla normativa (produttori, agricoltori e costitutori), ma garantisce che il legislatore tenga conto di determinati aspetti nell’interesse di tutte le parti coinvolte.

82

[QR Code] [Signature]

Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sul materiale di moltiplicazione)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul materiale di moltiplicazione è modificata co- me segue:

Art. 11 cpv. 1ter 1ter Esso può prevedere che, in deroga al capoverso 1 lettera b, il materiale che non appartiene a una varietà possa essere certificato (s.l.) se corrisponde alla specie e l’aspetto varietale non è necessario per la prova d’identificazione del materiale.

Art. 14 Abs. 1ter 1ter Esso può prevedere che, in deroga al capoverso 1 lettera c, il materiale che non appartiene a una varietà possa essere commercializzato se corrisponde alla specie e l’aspetto varietale non è necessario per la prova d’identificazione del materiale.

Art. 15 cpv. 3bis 3bis Esso può prevedere che, in deroga al capoverso 1 lettera b, il materiale che non appartiene a una varietà possa essere importato se corrisponde alla specie e l’aspetto varietale non è necessario per la prova d’identificazione del materiale.

II

RS .......... 1 RS 916.151

2020–...... 1 83

O sul materiale di moltiplicazione RU 2020

La presente ordinanza entra in vigore il [1° gennaio 2021]. … In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Somma- ruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 84

12. Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF), RS 916.161

12.1 Situazione iniziale

L'UFAG può fissare il livello minimo di purezza del principio attivo nonché il tenore massimo di certe impurezze e la loro natura ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 OPF (RS 916.161). La purezza minima e i tenori massimi di impurezze nei principi attivi sono fissati nel diritto europeo. Al fine di assicurare che le specifiche dell'UE relative ai principi attivi siano applicabili in Svizzera, si propone di introdurre nell'OPF un rimando al diritto europeo.

Nel 2006 è stata introdotta una procedura di rivalutazione dei principi attivi ritirati dal mercato nell’UE, che è descritta agli articoli 9 e 10 OPF. A oggi sono stati ritirati dal mercato tutti i 160 principi attivi sot- toposti a tale procedura. La consultazione preventiva delle cerchie interessate fa sì che il processo di revoca dell’autorizzazione duri almeno un anno. Per questo motivo i principi attivi non sono ritirati con- temporaneamente dal mercato nell’UE e in Svizzera. Si propone perciò di semplificare tale procedura.

Ai sensi del diritto vigente, il tenore di composti organici volatili (COV) deve essere indicato sull'imbal- laggio dei prodotti fitosanitari di importazione parallela precedentemente alla loro prima fornitura a terzi. Il tenore di COV è importante all'atto dell'importazione dei prodotti, in vista della riscossione della tassa d'incentivazione sui COV che si basa sull'articolo 35a capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). Detta informazione non è pertinente all'atto della fornitura a terzi. Inoltre, il servizio di omologazione non è a conoscenza del tenore e non può verificarlo. L'obbligo di indicare il suddetto tenore sull'etichetta può essere abrogato.

L'articolo 64 OPF, che fissa le disposizioni relative alla fornitura dei prodotti fitosanitari, fa riferimento all'allegato 5 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11). Onde facilitare l'esecuzione da parte dei Cantoni, si propone di riprendere la stessa formulazione dell'articolo 43 dell'ordinanza sui bio- cidi (OBioc; RS 813.12). Nel 2019, l’UFAG ha pubblicato l’elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati ad uso non professionale. Siccome non è prevista alcuna regolamentazione della fornitura dei prodotti che non sono autorizzati per questo scopo e che non sono destinati a professionisti, è necessario ovviare a questa situazione.

12.2 Sintesi delle principali modifiche

Occorre garantire che le specifiche europee relative al livello minimo di purezza dei principi attivi e ai tenori massimi di impurezze siano applicabili in Svizzera.

La procedura di revoca dell’autorizzazione di principi attivi già ritirati dal mercato nell’UE viene semplifi- cata. I termini per l’esaurimento delle scorte e per l’utilizzo dei prodotti sono identici a quelli fissati nell’UE.

L'indicazione del tenore di COV sull'etichetta dei prodotti fitosanitari non è pertinente all'atto della forni- tura a terzi. Si propone pertanto di abrogare questa disposizione.

La formulazione dell'articolo 64 capoverso 3 OPF relativa alla fornitura dei prodotti fitosanitari viene adattata al fine di armonizzare la normativa con quella dei biocidi. Il nuovo capoverso 4 dell’articolo 64 vieta la fornitura a utilizzatori non professionisti di prodotti che non sono stati autorizzati per uso non professionale.

12.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 5 capoverso 2bis Viene introdotto un capoverso nel quale figura un rimando statico alle specifiche dei principi attivi fissate dall'UE. Il livello minimo di purezza e i tenori massimi di certe impurezze dei principi attivi fissati nelle disposizioni dell’UE si applicano anche ai prodotti commercializzati in Svizzera.

85

Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF

Articoli 9 e 10 La procedura di revoca dell’autorizzazione dei principi attivi ritirati dal mercato nell’UE viene semplifi- cata. Il DEFR è abilitato a stralciare dall’allegato 1, previa consultazione delle cerchie interessate, i principi attivi che sono stati ritirati dal mercato nell’UE. Fissa dei termini per l’esaurimento delle scorte e per l’utilizzo dei prodotti identici a quelli nell’UE.

Articolo 36 capoverso 3 Nella versione in italiano viene apportata una correzione riguardante il termine utilizzato per le proposte d’iscrizione di nuovi prodotti di importazione parallela. Il temine «domanda» viene corretto con il termine «proposta».

Articolo 55 capoverso 4 lettera c Abrogata in quanto l’indicazione del tenore di composti organici volatili non è utile all'atto della fornitura dei prodotti fitosanitari a terzi. Questo tenore è utilizzato soltanto per fissare l’importo della tassa all’atto dell’importazione e deve essere annunciato dagli importatori alle autorità doganali competenti.

Articolo 64 capoversi 3 e 4 Viene rivista la formulazione dell'articolo 64 capoverso 3 OPF onde rimandare specificatamente agli articoli pertinenti dell'OPChim, ossia 63 capoverso 1, 65 capoverso 1 e 66 capoverso 1. Il nuovo capoverso 4 vieta la fornitura a utilizzatori non professionisti di prodotti che non sono stati autorizzati per tale uso.

12.4 Ripercussioni

12.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno alcun impatto sul personale e non comportano ripercussioni di carat- tere finanziario.

12.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non costituiscono un onere supplementare per i Cantoni.

12.4.3 Economia

Il recepimento della normativa dell'Unione europea concernente la purezza minima dei principi attivi e l'indicazione del tenore massimo delle impurezze pertinenti garantiscono la qualità e la sicurezza dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato in Svizzera. I produttori di principi attivi, così come i titolari di autorizzazioni, dovranno rispettare le nuove disposizioni.

La semplificazione della procedura applicata in Svizzera per revocare l’autorizzazione dei principi attivi che sono stati ritirati dal mercato nell’UE fa sì che essi siano ritirati dal mercato nell’UE e contempora- neamente in Svizzera. I termini per l’esaurimento delle scorte e per l’utilizzo dei prodotti saranno gli stessi che nell’UE. La sicurezza per la salute umana e per l’ambiente è migliorata se queste revoche sono giustificate da tali motivi.

Le indicazioni che devono figurare sull'imballaggio dei prodotti fitosanitari di importazione parallela sono semplificate.

12.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche rappresentano un adeguamento autonomo per armonizzare la legislazione svizzera al diritto europeo. Non hanno ripercussioni sul diritto internazionale.

86

Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF

12.6 Basi legali

Articoli 159a, 160, 161 e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1).

87

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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I L’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2bis

2bis Le specifiche concernenti il livello minimo di purezza del principio attivo nonché il tenore massimo di certe impurezze e la loro natura, stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/20112, si applicano ai principi attivi iscritti nell’allegato 1.

Art. 9 Abrogato

Art. 10 cpv. 1 1 Il DEFR stralcia un principio attivo dall’allegato 1 se la rispettiva autorizzazione non è stata rinnovata dall’UE nel regolamento (CE) n. 540/20113. Concede termini identici a quelli concessi nell’UE per l’immissione sul mercato e l’utilizzo delle scorte esi- stenti.

Art. 36 cpv. 3

1 RS 916.161 2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 re- cante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento euro- peo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate, GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1, nella versione del 30 maggio 2019 3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’articolo 5 capoverso 2bis

2020 1 88

O sui prodotti fitosanitari RU 2020

3 Le proposte d'iscrizione nell'elenco devono essere presentate al servizio d'omologa-

zione, corredate dei dati di cui alla sezione 3 della scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 20 dell'ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim). Se del caso, il servizio d'omologazione può richiedere informazioni supplementari.

Art. 55 cpv. 4 lett. c

Abrogato

Art. 64 cpv. 3 e 4

3 Per i prodotti fitosanitari la cui etichettatura contiene un elemento di cui all’alle-

gato 5 numero 1.2 lettera a o b oppure numero 2.2 lettera a o b OPChim si applicano per analogia gli articoli 64 capoverso 1, 65 capoverso 1 e 66 capoverso 1 lettera a OPChim. 4 I prodotti fitosanitari che non sono autorizzati per uso non professionale non pos-

sono essere forniti a utilizzatori non professionisti.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 89

13 Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA), RS 916.307

13.1 Situazione iniziale

L'ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) va adeguata in seguito all'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2017/6251. È agevolata la delega di competenza all'UFAG per il recepimento della normativa dell'Unione europea negli allegati dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale (OLAlA; RS 916.307.1). Inoltre si adegua il link agli elenchi degli additivi.

13.2 Sintesi delle principali modifiche

Il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali nella filiera alimentare contiene le norme di base applicabili ai controlli degli alimenti per animali in Svizzera. Il riferimento nell'OsAlA, che si riferisce al precedente regolamento UE, è sostituito dal nuovo. La delega di competenze all'UFAG di recepire la normativa UE, senza passare per il Dipartimento, esiste già per la modifica degli allegati dell'OLAlA. Tale delega è integrata dalla possibilità per l'UFAG di stabilire anche le relative disposizioni transitorie negli articoli dell'OLAlA, necessarie per agevolare il passaggio alle nuove disposizioni per gli attori del settore degli alimenti per animali. Agroscope, nella sua pagina Internet, modifica gli elenchi degli additivi delle categorie 4 e 5 la cui autorizzazione è connessa a un titolare. In seguito a un aggiornamento di questa pagina Internet, è stato modificato il percorso che consente la lettura degli elenchi in questione, poi ripreso nell'OsAlA.

13.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 22 La nota a piè di pagina, con il percorso attuale della pagina Internet che comprende gli elenchi degli additivi autorizzati in virtù di questo articolo, è formulata in base alla situazione attuale.

Articolo 70 Il capoverso 6 è integrato con la possibilità per l'UFAG di adeguare anche le disposizioni transitorie in occasione del recepimento del diritto europeo negli allegati se le modifiche sono di portata limitata.

Articolo 71 Al capoverso 1 è modificato il riferimento al nuovo regolamento dell'UE relativo ai controlli ufficiali per uniformarlo al nuovo regolamento (UE) 2017/625, adottato nel 2017 con entrata in vigore a dicembre 2019.

13.4 Risultati della consultazione

1 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali utili a garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, GU L 095 del 7.4.2017, pag. 1, modificato da ultimo dalla Rettifica del regola- mento (UE) 2017/625, GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40. 90

Ordinanza sugli alimenti per animali

13.5 Ripercussioni

13.5.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulla Confederazione. La delega di competenza all'UFAG per l'adeguamento (degli allegati) alle norme dell'UE esisteva già. Non era applicabile a causa dell'impossibilità per l'UFAG di stabilire termini transitori, poiché questi erano disciplinati nell'ordinanza e non negli allegati. Questa modifica dell'ordinanza risolve il problema, senza che ciò comporti modifiche materiali.

13.5.2 Cantoni

Le modifiche non hanno alcuna ripercussione.

13.5.3 Economia

Le modifiche proposte consentono all'economia di applicare in tempi più rapidi le norme dell'UE, age- volando così il commercio tra la Svizzera e l'UE.

13.6 Rapporto con il diritto internazionale

La delega di competenza all'UFAG per il rapido recepimento delle nuove disposizioni dell'UE di por- tata limitata agevola l'applicazione dell'allegato 5 dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Co- munità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), consentendo un aggiornamento più rapido ai nuovi sviluppi della normativa sugli alimenti per animali nell'UE.

13.7 Basi legali

Gli articoli 159a, 160, 177 e 181 capoverso 1bis LAgr costituiscono la base legale.

91

[QR Code] [Signature]

Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 7 nota a piè di pagina 7 Pubblica l’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali2.

Art. 70 cpv. 6 6 L’UFAG può adeguare gli allegati e le relative disposizioni transitorie dell’ordinanza del 26 ottobre 20113 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali alle modifiche del diritto europeo, se queste sono di portata limitata.

Art. 71 cpv. 1 1 Fatte salve altre disposizioni, i controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni tecniche del regolamento (UE) 2017/6254 applicabili al controllo degli alimenti per animali.

1 RS 916.307 2 Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali consultabile su www.agroscope.admin.ch > Temi > Animali da reddito > Alimenti per animali > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali > Allegato 2 > Allegato 2.4a, Allegato 2.4b, Allegato 2.4d e Allegato 2.5. 3 RS 916.307.1 4 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché

92

Ordinanza sugli alimenti per animali

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...... 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Som- maruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

sui prodotti fitosanitari, GU L 095 del 7.4.2017, pag. 1, modificato da ultimo dal- la rettifica del regolamento (UE) 2017/625, GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40.

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14 Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Or dinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL), RS 916.350.2

14.1 Situazione iniziale

Dal 1° giugno 2007 il commercio di formaggio tra la Svizzera e l’UE è esente da dazi. Per gli altri latti- cini vi è ancora una protezione doganale talvolta elevata. La Confederazione compensa i diversi livelli di protezione doganale all’interno del Paese mediante il supplemento per il latte trasformato in formag- gio in virtù dell’articolo 38 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr). Inoltre, con il supple- mento per foraggiamento senza insilati di cui all’articolo 39 LAgr, sostiene la produzione di specialità casearie a base di latte crudo. Attualmente entrambi i supplementi sono versati alle aziende di trasfor- mazione del latte che, in virtù dell’articolo 6 dell’ordinanza del 25 giugno 20082 sul sostegno del prezzo del latte (OSL), sono tenute a trasmetterli entro il termine di un mese ai produttori dai quali hanno acquistato il latte trasformato in formaggio.

Una decina di anni fa un valorizzatore per vari mesi non ha adempiuto il suo obbligo di trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori. Alcuni di essi hanno portato il caso fino al Tribu- nale federale che, nella sentenza del 4 dicembre 20183, ha decretato che i ricorrenti (produttori di latte) per il periodo in questione hanno un diritto di adempimento nei confronti dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) per il versamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati. Anche il Controllo federale delle finanze, nel suo rapporto di settembre 2010, fa presente che l’UFAG corre il rischio che i supplementi non vengano versati ai pro- duttori in maniera conforme alla legge e la Confederazione non sia sgravata in maniera giuridicamente vincolante. La sentenza del Tribunale federale in questione e le esperienze maturate nell’ambito della sua attuazione evidenziano la necessità d’intervento onde creare i presupposti, affinché i supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati siano versati direttamente ai produttori di latte.

Conformemente all’OSL vigente, il supplemento per il foraggiamento senza insilati è versato soltanto per il latte ottenuto senza somministrazione di insilati agli animali, trasformato in formaggio delle cate- gorie di consistenza extra duro, duro o semiduro. Il latte prodotto senza insilati deve essere trasfor- mato in formaggio senza utilizzare additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari, ad eccezione di colture, presame e sale, e senza applicare metodi di trattamento come la pastorizza- zione, la bactofugazione o altre procedure aventi l’effetto equivalente. Il Settore Revisioni e ispezioni dell’UFAG nell’ambito dei suoi controlli si imbatte sempre più spesso in valorizzatori che, nella stessa azienda, trasformano in formaggio sia latte ottenuto da animali cui sono somministrati insilati sia latte prodotto senza insilati e dispongono di un apparecchio per la bactofugazione. Già di per sé i valorizza- tori potrebbero quindi essere tentati di sottoporre a bactofugazione anche il latte prodotto senza insilati e produrre formaggio a pasta dura o semidura. Di conseguenza, all’atto della notifica della valorizza- zione del latte al servizio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 12 OSL (TSM Fiduciaria sagl) potreb- bero non dichiarare il latte sottoposto a bactofugazione, prodotto senza insilati e far ingiustamente va- lere il supplemento per il foraggiamento senza insilati.

14.2 Sintesi delle principali modifiche

Con la presente modifica dell’OSL si creano i presupposti per versare direttamente ai produttori di latte, a partire dal 1° gennaio 2022, il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati. L’inoltro di domande da parte dei produttori nonché il versamento da parte dell’UFAG avvengono analogamente al supplemento per il latte commerciale. In tal modo può essere eliminato il rischio attuale che, in caso di insolvenza di un valorizzatore, i produttori non rice- vano i supplementi. Inoltre il supplemento per il foraggiamento senza insilati in futuro sarà versato per tutto il quantitativo di latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. Il supplemento sarebbe

1 RS 910.1 2 RS 916.350.2 3 2C_403/2017

94

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte quindi versato anche per il latte di animali nutriti senza insilati che, prima della trasformazione in for- maggio, è sottoposto a pastorizzazione o a bactofugazione oppure trasformato in formaggio a pasta molle.

14.3 Commento ai singoli articoli

Art. 1c cpv. 1 e 2 frase introduttiva L’articolo 1c sul supplemento per il latte trasformato in formaggio è formulato in maniera più chiara ri- facendosi alle disposizioni della base legale all’articolo 38 LAgr. Siccome l’obiettivo è soprattutto elimi- nare le ripetizioni, l’importo del supplemento non deve essere indicato. Il capoverso 1 può dunque es- sere stralciato e integrato nel capoverso 2.

Art. 2 cpv. 1 e 3 I caseifici dispongono sempre più spesso di apparecchi per la bactofugazione. I valorizzatori potreb- bero essere tentati di sottoporre a bactofugazione anche il latte prodotto senza insilati e produrre for- maggio a pasta dura o semidura. Per ridurre il potenziale di frode in relazione al supplemento per il foraggiamento senza insilati, all’articolo 2 non ci sono più disposizioni relative ai metodi di trattamento del latte prodotto senza insilati (p.es. bactofugazione, pastorizzazione) per beneficiare di questo sup- plemento.

Finora il capoverso 1 stabiliva che il supplemento per il foraggiamento senza insilati venisse versato solo per il latte di animali nutriti senza insilati, trasformato in formaggio delle categorie di consistenza extra duro, duro o semiduro. Faceva eccezione il formaggio a pasta molle registrato dall’UFAG come denominazione di origine protetta (DOP) e il cui elenco degli obblighi prescrive che al bestiame da latte non vengano somministrati insilati. Ammettendo la possibilità della bactofugazione o della pasto- rizzazione del latte prodotto senza insilati per beneficiare del supplemento per il foraggiamento senza insilati, non si applicano più neanche i requisiti del grado di consistenza del formaggio prodotto. La di- sposizione relativa al tenore minimo di grassi del formaggio va però mantenuta. Lo scopo dell’articolo 2 è altresì evitare ripetizioni rispetto alle disposizioni legali dell’articolo 39 LAgr. Pertanto l’importo del supplemento non deve essere indicato al capoverso 1 e il restante contenuto del capoverso 3 può es- sere integrato nel capoverso 1.

Per i valorizzatori le modifiche proposte costituiscono una semplificazione amministrativa, poiché non devono più registrare separatamente il quantitativo di latte sottoposto a bactofugazione o a pastorizza- zione nelle notifiche al servizio d’amministrazione.

Art. 3 Domande Il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati sono versati direttamente ai produttori. Questi ultimi inoltrano anche la domanda per il versamento dei sup- plementi al servizio d’amministrazione (cpv. 1). I valorizzatori, tra cui rientrano anche le aziende d’esti- vazione, non possono più inoltrare domande. Le aziende d’estivazione, essendo al contempo produt- tori, possono inoltrare direttamente la domanda per il versamento dei supplementi.

Per l’inoltro della domanda da parte dei produttori per il supplemento per il latte trasformato in formag- gio e per quello per il foraggiamento senza insilati nonché per il versamento di questi due supplementi da parte dell’UFAG si applica lo stesso principio del supplemento per il latte commerciale (cpv. 2 e 3).

Art. 6 Poiché il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati sono versati direttamente ai produttori, può essere abrogato l’obbligo per i valorizzatori di pagare e di tenere la contabilità di cui all’articolo 6.

Art. 9 cpv. 3 e 3bis La tracciabilità di ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio per i singoli produttori non è più possibile non appena il latte è raccolto. Onde poter versare direttamente ai produttori il supplemento

95

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati, la quota di latte trasfor- mato in formaggio rispetto al quantitativo di latte fornito deve essere pertanto calcolata in maniera uni- forme per tutta la Svizzera. Il sistema di notifica al servizio d’amministrazione di cui all’articolo 3 capo- verso 3 è quindi adeguato in modo che le informazioni siano rilevate in maniera attendibile e possano essere utilizzate per il calcolo dell’importo del supplemento per produttore. L’adeguamento del si- stema di notifica è necessario anche per consentire al Settore Revisioni e ispezioni di verificare la cor- rettezza delle notifiche a campione e in funzione del rischio. Per i valorizzatori questi ulteriori obblighi di notifica comportano un maggior dispendio amministrativo.

I valorizzatori devono notificare in maniera più dettagliata gli acquisti e le vendite tra loro. Non pos- sono più indicare solo il totale del quantitativo di latte acquistato o venduto mensilmente, bensì de- vono comunicare in maniera dettagliata ogni mese gli acquirenti a cui hanno venduto latte e il rispet- tivo quantitativo utilizzando TSM-Ident. Gli acquirenti, da parte loro, sono tenuti a indicare il quantita- tivo di latte acquistato mensilmente e i venditori da cui hanno acquistato il latte. Inoltre devono notifi- care quanti chilogrammi del quantitativo di latte acquistato hanno trasformato in formaggio. Se un ac- quirente fa trasformare il latte in formaggio da un’azienda a proprie spese, oltre al quantitativo di latte trasformato in formaggio deve indicare quale valorizzatore si è occupato della trasformazione del latte in formaggio. Le notifiche sull’acquisto e sulla vendita di latte devono essere differenziate a seconda del latte ottenuto con o senza somministrazione di insilati affinché l’importo del supplemento per il fo- raggiamento senza insilati possa essere calcolato correttamente. Queste notifiche non sono una no- vità per i valorizzatori poiché comunicano già dettagliatamente all’Interprofessione Latte l’acquisto e la vendita di latte nell’ambito della segmentazione.

Il sistema informatico del servizio d’amministrazione è adeguato in modo che le notifiche dei valorizza- tori sull’acquisto e la vendita di latte siano confrontate automaticamente. In caso di incongruenze sono invitati a verificare le loro notifiche ed eventualmente a correggerle. Il sistema calcola autonomamente la quota di latte trasformato in formaggio per valorizzatore in base alle notifiche e risale fino al livello del primo acquirente. Lì viene ripartito proporzionalmente il quantitativo di latte trasformato in formag- gio tra i quantitativi di latte forniti in base al produttore. Questo quantitativo di latte trasformato in for- maggio per produttore funge da base per il versamento dei supplementi da parte dell’UFAG. Se il latte è commercializzato su due o più livelli, il versamento dei contributi si rinvia, fino a quando tutti i valoriz- zatori coinvolti hanno concluso le loro notifiche al servizio d’amministrazione.

Art. 11 Conservazione dei dati Per poter controllare le nuove notifiche dei valorizzatori, l’articolo 11 è integrato con i giustificativi ine- renti le quantità di materia prima acquistate e vendute.

14.4 Risultati della procedura di consultazione

14.5 Ripercussioni

14.5.1 Confederazione Stando alle stime, con il versamento del supplemento per il foraggiamento senza insilati pari a 3 ct./kg di latte su tutto il quantitativo di latte trasformato in formaggio prodotto senza insilati, l’importo dei sup- plementi aumenterà di circa 4.3 milioni di franchi l’anno. Tuttavia, il credito comune per i supplementi per il latte trasformato in formaggio, per il foraggiamento senza insilati e per il latte commerciale (371 774 000 fr. secondo il Preventivo 2020) non verrà aumentato. In considerazione dell’evoluzione dei quantitativi, il Consiglio federale può adeguare l’importo del supplemento per il foraggiamento senza insilati in virtù dell’articolo 39 capoverso 3 LAgr.

Alla luce della situazione attuale, il versamento dei supplementi direttamente ai produttori può essere attuato all’UFAG con le risorse umane disponibili.

96

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Secondo le stime, per il servizio d’amministrazione i costi supplementari annuali ammontano a circa 280 000 franchi (per una percentuale di impiego del 200 %) e i costi unici a circa 500 000 franchi (svi- luppo del sistema informatico).

14.5.2 Cantoni Le modifiche non tangono i Cantoni.

14.5.3 Economia Il versamento diretto contribuisce a rendere più trasparente il prezzo del latte poiché l’importo effetti- vamente pagato dagli acquirenti ai produttori e l’importo della sovvenzione versato dalla Confedera- zione saranno indicati separatamente.

Soprattutto nelle esportazioni, mediante la riduzione dei prezzi svizzeri per il latte trasformato in for- maggio, gli acquirenti di formaggio potrebbero fare pressione sui prezzi influenzando negativamente i prezzi del latte all’interno del Paese. Con minori prezzi per il latte trasformato in formaggio potrebbero diminuire anche i prezzi del latte di latteria.

Anche il latte ottenuto senza insilati sottoposto a bactofugazione o a pastorizzazione e trasformato in formaggio riceverà il supplemento per il foraggiamento senza insilati. In tal modo questo latte potrà essere utilizzato sempre più per la produzione di formaggio a basso valore aggiunto.

Il versamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati direttamente ai produttori in futuro potrebbe innescare discussioni politiche sulla portata del sostegno federale diretto per azienda agricola. Coloro che per le condizioni svizzere sono grandi produttori e che già oggi ricevono pagamenti maggiori mediante il sistema dei pagamenti diretti, sa- rebbero oggetto delle critiche più aspre.

14.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in ambito internazionale. L’accordo agricolo OMC esige che il sostegno statale vada a beneficio dei produttori e non dei valoriz- zatori. Il versamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggia- mento senza insilati direttamente ai produttori è pertanto accolto favorevolmente nell’ottica dell’ac- cordo agricolo OMC.

Il supplemento per il foraggiamento senza insilati è un pagamento vincolato alla produzione ed è noti- ficato nell’OMC nel cosiddetto «amber box». L’estensione del pagamento al latte di animali foraggiati senza insilati sottoposto a bactofugazione o pastorizzazione prima di essere trasformato in formaggio non ha ripercussioni su questa classificazione ed è quindi conciliabile con gli obblighi internazionali della Svizzera.

14.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022. In tal modo i valorizzatori dispongono del tempo ne- cessario per prepararsi al nuovo obbligo di notifica. Inoltre il servizio d’amministrazione può adeguare il sistema informatico.

14.8 Basi legali

La base legale è costituita dagli articoli 38, 39 e 43 LAgr.

97

[QR Code] [Signature]

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

Art. 1c cpv. 1 e 2 frase introduttiva 1 Abrogato

2 Il supplemento per il latte trasformato in formaggio è versato per il latte vaccino, di pecora e di capra se il latte è trasformato in:

Art. 2 cpv. 1 e 3 1 Il supplemento per il foraggiamento senza insilati è versato per il latte vaccino, di pecora e di capra se il latte è trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari, ad eccezione di colture, presame e sale, e se il formaggio presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg. 3 Abrogato.

Art. 3 Domande 1 Le domande di versamento dei supplementi devono essere inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d’amministrazione secondo l’articolo 12. 2 I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda. 3 Devono comunicare al servizio d’amministrazione:

a. il rilascio di un’autorizzazione;

1 RS 916.350.2

2020–...... 1 98

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero RU 2020

b. il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte; c. la revoca di un’autorizzazione.

Art. 6 Abrogato

Art. 9 cpv. 3 e 3bis 3 Il valorizzatore deve notificare mensilmente al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo: a. quali quantità di materie prime ha acquistato per valorizzatore, indicando se- paratamente il latte proveniente da animali nutriti con o senza insilati; b. quali quantità di materie prime ha venduto per valorizzatore, indicando sepa- ratamente il latte proveniente da animali nutriti con o senza insilati; c. in quale modo ha valorizzato le materie prime, in particolare quali quantità di materie prime sono state trasformate in formaggio. 3bis La notifica di cui al capoverso 3 deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d’amministrazione.

Art. 11 Conservazione dei dati I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte com- merciale, alle materie prime acquistate e vendute nonché alle materie prime trasfor- mate in formaggio che sono necessari all’ispezione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 99

15 Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA), RS 916.404.2

15.1 Situazione iniziale

La legge sulle epizoozie (LFE, RS 916.40) all’articolo 15b capoverso 2 sancisce che i costi d’esercizio della banca dati sul traffico di animali (BDTA) sono di regola coperti dagli emolumenti versati dai de- tentori di animali di cui il Consiglio federale stabilisce l’importo in virtù dell’ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA; RS 916.404.2). Il gestore della BDTA (identitas AG) fattura gli emolumenti per marche auricolari su incarico dell’Ufficio federale dell’agricol- tura (UFAG).

All’allegato 1 dell’OEm-BDTA sono stabiliti gli emolumenti per le forniture di marche auricolari ai de- tentori di animali. Si distingue tra marche auricolari (MA) per la marchiatura di animali (n. 1.1) e la so- stituzione di marche auricolari di animali già marchiati (n. 1.2). Mentre le nuove MA sono contrasse- gnate e inviate direttamente dal fornitore (al momento Allflex), per quelle sostitutive questo avviene tramite identitas AG. Poiché le MA sostitutive sono esemplari unici, i costi di produzione sono decisa- mente maggiori rispetto a quelle nuove, prodotte in serie. L’OEm-BDTA tiene conto di tale situazione e per MA sostitutive prescrive emolumenti più elevati rispetto a quelle nuove.

L’articolo 10 dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE, RS 916.401) prevede che l’Ufficio federale della si- curezza alimentare e di veterinaria (USAV) emani prescrizioni tecniche sul modo d’identificazione e sull’esecuzione dell’identificazione degli animali a unghia fessa. L’USAV nelle Direttive tecniche con- cernenti l’identificazione degli animali ad unghia fessa stabilisce che gli animali di piccola taglia delle specie bovina, ovina, caprina e suina possono essere identificati con speciali MA. Per animali delle specie ovina, caprina e suina, in base alla documentazione del bando concernente il progetto di acqui- sto n. 154786 (simap 08.08.2017), Allflex offre speciali marche auricolari per animali di piccola taglia (MA-P), le cosiddette marche auricolari TIP-TAG. Contrariamente a quelle convenzionali, le nuove MA sono sempre contrassegnate e inviate da identitas AG. Pertanto i costi delle MA-P, sia nuove sia so- stitutive, sono simili a quelli delle normali marche auricolari sostitutive.

L’OEm-BDTA non contempla questa differenza tra MA-P e MA convenzionali. Pertanto finora non esi- stevano emolumenti specifici per MA-P. Conformemente al principio secondo cui i costi d'esercizio della BDTA devono essere finanziati dai detentori di animali, identitas AG, su mandato della Confede- razione, almeno da gennaio 2012 ha fatturato, per la fornitura delle nuove MA-P, emolumenti più ele- vati per le marche sostitutive senza che esistesse una base legale tal senso. La presente modifica di ordinanza rettifica tale situazione includendo gli emolumenti per MA-P nell’OEm-BDTA

15.2 Sintesi delle principali modifiche

All’allegato 1 numero 1 OEm-BDTA sono indicati gli emolumenti per la fornitura di marche auricolari doppie senza microchip per animali di piccola taglia delle specie ovina e caprina. Analogamente a ciò, anche per gli animali di piccola taglia della specie suina si prevede un emolumento per le forniture di marche auricolari singole senza microchip.

15.3 Commento ai singoli articoli

Allegato 1

N. 1.1.2.5: Per la fornitura di marche auricolari doppie senza microchip per animali di piccola ta- glia delle specie ovina e caprina è indicato un emolumento pari a 2.10 franchi. L’im- porto corrisponde alla somma dell’emolumento per le marche auricolari sostitutive

100

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA), RS 916.404.2

(1.80 fr.) di cui al numero 1.2.1 e della differenza di 0.30 franchi risultante dagli emolu- menti per marche auricolari singole (RU 2018 4697, III cpv. 1) e una marca auricolare doppia (RU 2018 4697, III cpv. 2). Al momento il fornitore di marche auricolari non of- fre marche auricolari doppie per animali di piccola taglia senza microchip; pertanto questo prodotto non è indicato al numero 1.1.2.

N. 1.1.3.1: Poiché per gli animali della specie suina sono disponibili due voci di emolumenti, quella elencata in precedenza al numero 1.1.3 per una marca auricolare singola senza microchip ora è inserita al numero 1.1.3.1.

N. 1.1.3.2: È indicato un emolumento per la fornitura di marche auricolari singole senza microchip per animali di piccola taglia della specie suina. L’importo di tale emolumento, ovvero 1.80 franchi, corrisponde a quello delle marche sostitutive di cui al numero 1.2.1. Oc- corre tener presente che per animali della specie suina non sono previste marche au- ricolari sostitutive.

15.4 Risultati della procedura di consultazione

15.5 Ripercussioni

15.5.1 Confederazione

A causa del mantenimento della prassi adottata finora, non si prevedono ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

15.5.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

15.5.3 Economia

A causa del mantenimento della prassi adottata finora, non si prevedono ripercussioni finanziarie per i detentori di animali. 15.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.

15.7 Entrata in vigore

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

15.8 Basi legali

Articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e articolo 15b capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40).

101

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Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 28 ottobre 20151 sugli emolumenti per il traffico di animali è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

RS .......... 1 RS 916.404.2

2020–...... 1 102

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali RU 2020

Allegato (n. II)

Emolumenti

N. 1

Franchi

1 Fornitura di marche auricolari 1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare: 1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricola- re doppia) 3.60 1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina: 1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip 0.75 1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip 1.75 1.1.2.3 marca auricolare singola per la marchiatura a posteriori senza microchip 0.25 1.1.2.4 marca auricolare singola per la marchiatura a posteriori con mi- crochip 1.25 1.1.2.5 marca auricolare doppia per animali di piccola taglia senza mi- crochip 2.10 1.1.3 per animali della specie suina: 1.1.3.1 marca auricolare singola senza microchip –.25 1.1.3.2 marca auricolare singola per animali di piccola taglia senza mi- crochip 1.80 1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi –.25 1.2 Sostituzione di marche auricolari con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare: 1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovi- na, ovina e caprina nonché bufali e bisonti 1.80 1.2.2 marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina e caprina 2.80 1.3 Spese di spedizione, per invio: 1.3.1 costi forfettari 1.50 1.3.2 spese di spedizione secondo la tariffa po- stale

2 103

Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr AS 2019

Franchi

1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50

3 104

16 Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr), RS 919.117.71

16.1 Situazione iniziale

L’OSIAgr è stata ideata ed elaborata nel quadro della Politica agricola 14-17; in seguito è stata sotto- posta a modifiche e integrazioni marginali per quanto riguarda gli articoli sul portale Internet Agate (art. 20-22) e sulla pubblicazione di dati (art. 27). I sistemi d’informazione in essa contemplati, grazie ai loro dati, forniscono un supporto alla sorveglianza sul piano federale e all'attività di rendiconto non- ché all'esecuzione della legislazione agricola nei Cantoni. Questi sistemi creano perlopiù sinergie con sistemi esterni al primario come, ad esempio, quelli utilizzati nei settori della sicurezza alimentare, della veterinaria o della statistica federale.

16.2 Sintesi delle principali modifiche

Le disposizioni relative alla pubblicazione di dati sono adeguate alle nuove esigenze della comunità della ricerca.

Nell’articolo 27 capoverso 9 OSIAgr è prevista la trasmissione, su richiesta, di dati a terzi e ad applica- zioni di terze persone, a condizione che vi sia il consenso delle parti interessate. I costi per il tratta- mento delle richieste e la trasmissione dei dati attualmente possono essere riscossi soltanto attra- verso l’ordinanza generale sugli emolumenti (OGeEm) che però non menziona nel dettaglio i costi per l’esame di richieste e la trasmissione di dati. Pertanto dal 1° gennaio 2021 le tasse dettagliate ven- gono disciplinate nell’ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG; RS 910.11).

16.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 27 Secondo il vigente articolo 27 capoverso 2 OSIAgr, l’Ufficio federale dell’agricoltura può comunicare dati a scopo di ricerca e studio soltanto in forma pseudonima. Questo termine non è ulteriormente specificato nell’ordinanza. I problemi d’interpretazione sono aumentati con le numerose richieste della ricerca. Siccome neanche ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) è prescritto che la trasmissione dei dai a scopo di ricerca avvenga in forma pseudo- nima, si propone di modificare il testo di ordinanza di conseguenza. L’articolo 27 capoverso 2 consentirà quindi la comunicazione di indirizzi o contatti, rendendo superfluo l’articolo 27 capoverso 3.

Tramite questa modifica ora è possibile, ove necessario, soddisfare le esigenze della comunità della ricerca relative a dati di localizzazione a scopo di ricerca e studio (per dati di localizzazione s’inten- dono in particolare le informazioni sul Comune di appartenenza di un’azienda o le coordinate di un sito aziendale). Tali dati sono impiegati soprattutto per effettuare modellizzazioni. I risultati pubblicati de- vono essere aggregati in modo che non sia possibile risalire a singole persone o aziende.

Modifica di altri atti normativi Sono stati modificati i numeri 10.2 e 10.3 dell’allegato 1 dell’ordinanza sulle tasse UFAG, riguardanti le tasse per il trattamento di una richiesta di accesso ai dati, l’installazione e la gestione dell’accesso ai dati nonché le tasse per l’elaborazione dei dati. Al numero 10.2 l’UFAG fattura un importo forfetario unico per le spese relative al trattamento della richiesta e alla stesura del contratto per l’acquisizione dei dati. Visto il dispendio correlato, questa tassa è più elevata per la prima richiesta di un richiedente rispetto a quelle successive. Il numero 10.3 riguarda l’installazione tecnica dell’accesso ai dati per un importo forfetario unico e la gestione dell’accesso ai dati per un importo forfetario annuo. La tassa per l’elaborazione dei dati è riscossa annualmente su base forfetaria a seconda del numero di persone che hanno dato il loro consenso all’accesso ai dati. Non si fatturano i costi dei dati stessi e della fre- quenza di accesso.

105

Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr), RS 919.117.71

16.4 Risultati della consultazione

16.5 Ripercussioni

16.5.1 Confederazione La Confederazione non dove far fronte a ulteriori spese. La modifica dell’ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura genera ulteriori entrate a livello federale. A medio termine queste coprono i costi per la trasmissione dei dati.

16.5.2 Cantoni Nessuna ripercussione.

16.5.3 Economia Con la modifica dell’articolo 27 capoverso 2 ci si attendono risultati di ricerca più precisi e più adeguati alle condizioni locali.

Le tasse comportano costi esigui per le imprese che beneficiano del servizio di condivisione e comuni- cazione dei dati.

16.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

16.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

16.8 Basi legali

La base legale è costituita dagli articoli 165d, 165g e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura. La modifica dell’articolo 27 capoverso 2 OSIAgr, in particolare, è attuata tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 22 LPD.

106

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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 27 2A scopo di ricerca e studio nonché di valutazione e monitoraggio secondo l’articolo 185 capoversi 1bis e 1ter LAgr, l’UFAG può comunicare i dati di cui agli ar- ticoli 2, 6 lettere a-d, 10 e 14 della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possi- bile se questi operano su mandato dell'UFAG. 3 Abrogato

II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

1 RS 919.117.71

2020–...... 1 107

O. sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr) RU 2020

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 108

O. sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr) RU 2020

Allegato (n. II) Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 16 giugno 20062 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è modificata come segue:

Allegato 1 n. 10.2 e 10.3

10.2 Richiesta di accesso ai dati per terzi (art. 27 cpv. 9): a. importo forfetario unico per il trattamento della prima ri- chiesta 1900 b. importo forfetario unico per il trattamento di ogni altra ri- chiesta successiva 700 10.3 Installazione e gestione dell’accesso ai dati ed elaborazione dei dati (art. 27 cpv. 9): a. importo forfetario unico per l’installazione dell’accesso ai dati 500 b. importo forfetario annuo a copertura dei costi di gestione dell’accesso ai dati 200 c. importo forfetario annuo a copertura dei costi di elabora- zione periodica dei dati, a seconda del numero di persone che hanno dato il loro consenso. 600-3200

2 RS 910.11

3 109

1 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, RS 910.181

1.1 Situazione iniziale

L'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica disciplina i dettagli tecnici per diversi ambiti dell'ordi- nanza del Consiglio federale sull'agricoltura biologica, come per esempio i concimi e i prodotti fitosani- tari autorizzati, gli additivi ammessi, le sostanze ausiliarie per la trasformazione delle derrate alimen- tari e le misure volte a garantire che al momento dell'importazione le rispettive disposizioni siano adempiute.

L'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica è modificata con effetto al 1° gennaio 2021 quale con- seguenza della modifica dell'atto legislativo superiore, ovvero l'ordinanza del Consiglio federale sull'a- gricoltura biologica (RS 910.18). Occorre, inoltre, procedere ad altri adeguamenti per garantire l’equi- valenza con i relativi atti legislativi dell'UE, recentemente adattati.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

a) In seguito alla modifica dell'ordinanza del Consiglio federale sull'agricoltura biologica (RS 910.18), la competenza di allestire l'elenco dei Paesi e l'elenco degli enti di certificazione è stata attribuita all’UFAG, perciò i relativi articoli 4 e 4a, nonché gli allegati 4 e 4a dell'ordi- nanza del DEFR sull'agricoltura biologica vanno abrogati con effetto al 1° gennaio 2021.

b) L’allegato 1 «Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l'uso», l’allegato 2 «Concimi, pre- parati e substrati autorizzati», l’allegato 3 parte A «Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti» e l’allegato 3 parte B numero 1 «Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente» sono adeguati o integrati con nuove voci.

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 4 Elenco di Paesi Ora l'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza del Consiglio federale sull'agricoltura biologica (RS 910.18) attribuisce all'UFAG la competenza per l'allestimento dell'elenco dei Paesi. Il presente articolo dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica va quindi abrogato e integrato nell’ordinanza dell’UFAG sull'agricoltura biologica.

Articolo 4a Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti non compresi nell’elenco dei Paesi

Ora l'articolo 23a capoverso 2 dell'ordinanza del Consiglio federale sull'agricoltura biologica (RS 910.18) attribuisce all'UFAG la competenza per il riconoscimento degli enti di certificazione non com- presi nell'elenco dei Paesi. L’articolo 4a dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica va quindi abrogato e integrato nell'ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica.

Allegato 1 Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l'uso

Nell'allegato 1 sono inseriti: perossido d'idrogeno, terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo), cloruro di so- dio, cerevisane e piretrine (da piante diverse da Chrysanthemum cinerariaefolium). Nelle sue racco- mandazioni sui prodotti fitosanitari1, l’Expert Group for Tecnical Advice on Organic Production (EGTOP) ha valutato come bioconforme il loro uso.

1 Rapporto finale sui prodotti fitosanitari IV: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/fi- nal-report-egtop-plant-protection-iv_en.pdf

110

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica (RS 910.181)

Allegato 2 Concimi, preparati e substrati autorizzati Nelle sue raccomandazioni sui concimi2, l'EGTOP è giunto tra l'altro alla conclusione che le sostanze «scarti di molluschi e gusci di uova» e «acido umico e acido fulvico» sono conformi agli obiettivi e ai principi dell'agricoltura biologica. Queste sostanze sono quindi inserite nell'allegato 2 della presente ordinanza.

Allegato 3 Parte A Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

È ammessa la gomma di tara (E 417) quale addensante per prodotti di origine vegetale. Le sostanze elencate di seguito già ammesse sono omologate per i seguenti utilizzi: glicerolo (E 422) quale so- stanza umidificante in capsule di gelatina e come involucro per compresse rivestite con film, biossido di silicio (E551) per il propoli e cera di carnauba (E 903) come agente di rivestimento per prodotti dol- ciari e involucro conservante di frutta che a seguito di una misura di quarantena per la protezione da organismi nocivi è sottoposta a una refrigerazione estrema. Nelle sue raccomandazioni riguardo alle derrate alimentari3, l’EGTOP è giunto alla conclusione che l'utilizzo di queste sostanze è conforme agli obiettivi e ai principi della produzione biologica.

Allegato 3 Parte B numero 1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasforma- zione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Per la produzione di estratti di proteine vegetali sono inseriti nell'elenco l'acido L-(+)-lattico derivato dalla fermentazione e l'idrossido di sodio. L'estratto di luppolo e l'estratto di resina di pino sono am- messi nella produzione di zucchero per il loro effetto antimicrobico. Anche per queste sostanze l’EGTOP ha stabilito che il loro utilizzo è conforme agli obiettivi e ai principi della produzione biolo- gica4.

Allegato 4 Elenco dei Paesi L'elenco dei Paesi (allegato 4) va abrogato nella presente ordinanza e integrato nell’ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica.

Allegato 4a Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti non compresi nell’elenco dei Paesi L'elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti non compresi nell'elenco dei Paesi (allegato 4a) va abrogato nella presente ordinanza e integrato nell’ordinanza dell’UFAG sull’agricoltura biologica soltanto per quanto concerne gli enti di certificazione e le autorità di controllo supplementari che, su richiesta, sono stati riconosciuti dall’UFAG conformemente all'articolo 23a ca- poverso 2 dell’ordinanza del Consiglio federale sull’agricoltura biologica.

1.4 Risultati della consultazione

2 Rapporto finale sui concimi III: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/final-report- egtop-fertilizers-iii_en.pdf 3 Rapporto finale sulle derrate alimentari IV: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/fi- nal-report-etop-food-iv_en_0.pdf 4 Rapporto finale sugli alimenti per animali III e sulle derrate alimentari V: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming- fisheries/farming/documents/final-report-egtop-feed-iii-and-food-v_en.pdf

111

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica (RS 910.181)

1.5 Ripercussioni

1.5.1 Confederazione A causa del rimando alla procedura di omologazione dell'UE, per gli enti di controllo interessati deca- dono la relativa autorizzazione da parte della Svizzera e il monitoraggio da parte dell'UFAG. Ne risulta un certo sgravio amministrativo dell'UFAG. Altrimenti non vi è alcuna ripercussione.

1.5.2 Cantoni Nessuna ripercussione.

1.5.3 Economia Le disposizioni sono finalizzate all'armonizzazione con il diritto europeo, che è nell'interesse delle aziende svizzere. Non comportano ostacoli tecnici al commercio.

1.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni corrispondono sostanzialmente a quelle dell’Unione europea. Il mantenimento dell’equivalenza delle normative e delle prescrizioni amministrative dell’allegato 9 appendice 1 dell’Ac- cordo agricolo è garantito dalle modifiche previste.

1.7 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

1.8 Basi legali

Articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 16j capoverso 2 lettera b, 23 capoverso 1, 23a capoverso 2 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica (RS 910.18).

112

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Modifica del…

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 4 e 4a Abrogati

II 1 Gli allegati 1-3 sono modificati secondo la versione qui annessa. 2 Gli allegati 4 e 4a sono abrogati.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

1 RS 910.181

2020–...... 1 113

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2020

Allegato 1 (art. 1 e 16 cpv. 5) Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso N. 1-3 1. Sostanze di origine vegetale o animale Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condi- zioni per l’uso

La voce «Piretrine» è sostituita dalla seguente versione: Piretrine Solo di origine vegetale Dopo la voce «Sostanze di base contemplate nell’allegato 1 parte D OPF, che sono derrate alimentari ai sensi della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr) e hanno origine vegetale o animale» inserire: Terpeni Solo eugenolo, geraniolo e timolo

2. Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condi- zioni per l’uso

Prima della voce «Microorganismi naturali, virus inclusi» inserire: Cerevisane

3. Altre sostanze e misure Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condi- zioni per l’uso

Dopo la voce «Anidride carbonica» inserire:

Cloruro di sodio

Dopo la voce «Olio di paraffina» inserire: Perossido di idrogeno

2 114

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2020

Allegato 2 (art. 2)

Concimi, preparati e substrati autorizzati

N. 1. e 2.2.

Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

1. Concimi aziendali Dopo la voce «Paglia, altro materiale di pacciamatura» inserire: Gusci di uova Soltanto se ottenuti da allevamento all’aperto

2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati 2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale

Dopo la voce «Farina di pesce» inserire: Scarti di molluschi Esclusivamente ottenuti da produzione sostenibile

Dopo la voce «Carbone vegetale» inserire: Acido umico, acido fulvico Esclusivamente ottenuti da sali inorganici, da solu- zioni senza sali di ammonio o dal trattamento dell’acqua potabile

3 115

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2020

Allegato 3 (art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte A e parte B n. 1

Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

Codice Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale di origine animale

Le voci «E 250 Nitrito di sodio» e «E 252 Nitrito di potassio» sono sostituite dalle seguenti versioni: E 250 Nitrito di sodio Non ammesso Ammesso soltanto per pro- dotti a base di carne Non in combinazione con E 252 Tenore massimo indicativo espresso in NaNO2: 80 mg/kg Tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg E 252 Nitrito di potassio Non ammesso Ammesso soltanto per pro- dotti a base di carne Non in combinazione con E 250 Tenore massimo indicativo espresso in NaNO2: 80 mg/kg Tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg Dopo la voce «Gomma di xantano» inserire:

E 417 Gomma di tara Ammessa soltanto come Ammessa soltanto come ad- addensante densante Le voci «E 422 Glicerolo», «E551 Biossido di silicio» e «E 903 Cera di carnauba» sono sostituite dalle se- guenti versioni:

4 116

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2020

Codice Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale di origine animale

E 422 Glicerolo Ammesso soltanto per Ammesso soltanto per aromi estratti vegetali e aromi quale sostanza umidificante quale sostanza umidifican- in capsule di gelatina e come te in capsule di gelatina e involucro per compresse rive- come involucro per com- stite con film presse rivestite con film Soltanto di origine vegeta- Soltanto di origine vegetale le E 551 Biossido di silicio Ammesso soltanto per erbe Ammesso soltanto per aromi e spezie essiccate in polve- e propoli re nonché per aromi E 903 Cera di carnauba Ammessa soltanto come Non ammessa agente di rivestimento per prodotti dolciari e involu- cro conservante di frutta che a seguito di una misura di quarantena per la prote- zione da organismi nocivi è sottoposta a una refrige- razione estrema

Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente 1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale di origine animale

Dopo la voce «Acido lattico» inse- rire: Acido L-(+)-lattico derivato dalla Ammesso soltanto per la Non ammesso fermentazione produzione di estratti di proteine vegetali La voce «Idrossido di sodio» è mo- dificata come segue: Idrossido di sodio Ammesso soltanto per la Non ammesso produzione di zucchero, per la produzione di olio (esclu- so l’olio d’oliva) e per la produzione di estratti di proteine vegetali

5 117

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2020

Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale di origine animale

Dopo la voce «Acido lattico» inse- rire: Dopo la voce «Acido solforico» in- serire: Estratto di resina di pino Ammesso soltanto per scopiNon ammesso antimicrobici nella produ- zione di zucchero Se disponibile di produzio- ne biologica Estratto di resina di pino Ammesso soltanto per scopiNon ammesso antimicrobici nella produ- zione di zucchero Se disponibile di produzio- ne biologica

6 118

2 Ordinanza del DEFR concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi- seme), RS 916.151.1

2.1 Situazione iniziale

L’ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme disciplina le esigenze poste a sementi e tuberi- seme delle principali specie coltivate per un utilizzo a scopo commerciale in agricoltura. L’ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme in vigore dal 1998 si basa sull’ordinanza sul materiale di molti- plicazione e risponde al principio dell’equivalenza delle disposizioni rispetto a quelle dell’UE. Tale prin- cipio è di fondamentale importanza per garantire una moltiplicazione varietale transfrontaliera e un commercio di sementi e materiale vegetale transfrontaliero privo di ostacoli. L’accordo tra la Confede- razione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo), all’alle- gato 6 comprende le disposizioni che sanciscono l’equivalenza della legislazione.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

In vista del mantenimento e dell’ulteriore sviluppo del principio di equivalenza, sono riprese disposi- zioni tratte dai seguenti atti normativi:

(i) Direttiva di esecuzione 2012/37/UE della Commissione del 22 novembre 2012 che modifica taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di Sorghum spp. (ii) Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (iii) Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 che stabilisce requisiti minimi e classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate pre-base (iv) Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1955 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (v) Direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione del 3 marzo 2016 che modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli im- ballaggi di sementi (vi) Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione del 1° dicembre 2016 che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth (vii) Decisione di esecuzione (UE) 2017/547 della Commissione del 21 marzo 2017 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi di patata da semina ottenuti da seme botanico di patata

L’esecuzione del riconoscimento delle varietà e della certificazione di sementi in Svizzera mostra un’impellente necessità di adeguamento dell’esame delle varietà di spelta, che corrisponde, grazie alla nuova normalizzazione del confronto tra specie, a una base di riferimento simile dal profilo gene- tico-molecolare. Inoltre sono disciplinati in maniera unitaria gli esami preliminari di varietà di cereali, piante foraggere, oleaginose e da fibra nonché delle patate. Infine la richiusura di imballaggi di se- menti certificate (s.l.) sottostà a un obbligo di registrazione e di notifica.

2.3 Commento ai singoli articoli

Articoli 2 capoverso 5, 4 capoverso 1 lettera c Modifica in relazione all’indicazione generale concernente la modifica della designazione per l’Ufficio federale dell’agricoltura nell’ordinanza.

Articolo 7

119

Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme Il materiale iniziale delle patate comprende campioni di tessuto prelevati da una determinata pianta madre mantenuta per lunghi periodi in un mezzo di crescita artificiale e che possono essere moltipli- cati in una serie di nuove piante i cui tuberi costituiscono la categoria di materiale tuberi-seme di pre- base. Ora è compreso anche il materiale iniziale della categoria tuberi-seme di prebase per poter sta- bilire le relative esigenze negli allegati 3 e 4. La definizione presente all’articolo 12 capoversi 4 e 5 è abolita e ripresa all’articolo 7. La prima generazione di tuberi ottenuta dalle prime piante cresciute in un mezzo di crescita artificiale può essere attribuita al materiale iniziale e designata come F 0. Le altre generazioni di tuberi sono prodotte mediante coltivazione sul campo, designate progressivamente e per questa categoria di materiale limitate a 3 generazioni. Questa successione generazionale corri- sponde a quella della normativa precedente che prevedeva, nel complesso, 4 generazioni di tuberi nella categoria materiale di prebase.

Articolo 8 capoversi 1 lettera a, 2 e 3 I tuberi-seme di base, della categoria di materiale successiva ai tuberi-seme di prebase, finora erano stati classificati mediante 5 classi definite per le singole generazioni. La classe SE 3 è stralciata e il nu- mero massimo di generazioni non è più determinato soltanto mediante le classi, ma attraverso il nu- mero delle generazioni sul campo. In tal modo è possibile tenere meglio conto dei rischi correlati alla salute dei vegetali e del rischio della presenza di piante che divergono dal tipo di varietà che aumen- tano con il numero delle generazioni sul campo.

Articolo 12 capoversi 4 e 5 La definizione del materiale iniziale è abrogata in quanto inserita nell’articolo 7.

Articolo 22 capoverso 2 Le organizzazioni di moltiplicazione sono riconosciute in modo che possano effettuare la richiusura e l’etichettatura ufficiali di sementi e tuberi-seme. Nella richiusura di imballaggi di sementi devono poter essere identificate le organizzazioni di moltiplicazione coinvolte. A tal fine l’Ufficio federale designa e assegna un numero d’identificazione.

Articolo 22a capoverso 2 Analogamente alle organizzazioni di moltiplicazione, all’articolo 22 capoverso 2 l’Ufficio federale attri- buisce un numero d’identificazione anche alle organizzazioni di condizionamento (centri di pulizia e di distribuzione).

Articolo 25a La richiusura di imballaggi di sementi e tuberi-seme certificati (s.l.) di cui all’articolo 25, esclusi quelli piccoli conformemente all’articolo 11, può essere effettuata da organizzazioni di condizionamento rico- nosciute. Per poter garantire, da parte dell’UFAG, la tracciabilità di provvedimenti che si ripercuotono sul risultato di un processo di certificazione ufficiale concluso, la richiusura è sottoposta a un obbligo di registrazione e di notifica. L’UFAG esamina le indicazioni concernenti il quantitativo, la ripartizione dei lotti e il trattamento delle sementi e dei tuberi-seme e, in caso di dubbio in merito alla garanzia delle caratteristiche qualitative delle sementi, può richiedere un prelievo e un’analisi di un campione.

Articolo 32 capoverso 3bis L’esame preliminare di varietà di cereali va eseguito sotto la responsabilità del costitutore o del suo rappresentante. La rete di prove deve essere riconosciuta a tal fine dall’UFAG. Ai risultati dell’esame preliminare da presentare nell’ambito del riconoscimento delle varietà è allegata una descrizione delle condizioni del terreno e atmosferiche per i luoghi di sperimentazione onde consentire il confronto con i risultati dell’esame delle varietà provenienti dall’esame ufficiale del valore agronomico e di utilizza- zione.

120

Ordinanza del DEFR concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante fo- raggere e degli ortaggi

Articolo 33 capoverso 4 lettera a Le reti di prove riconosciute per l’esame preliminare non devono più essere specifiche per le condi- zioni di produzione svizzere ma soltanto comparabili. Con questa norma possono essere riconosciute diverse reti di prove onde rispondere meglio alle svariate condizioni di produzione della Svizzera.

Articolo 36, rubrica e capoversi 1 e 2 L’esame preliminare per le varietà di patate indicato finora in questo articolo come un compito esecu- tivo della Confederazione, va disciplinato analogamente all’esame preliminare delle varietà di cereali all’articolo 32. In tal modo diventa oggetto dei requisiti per l’ammissione del catalogo delle varietà e richiede un adeguamento in tal senso della rubrica dell’articolo.

Articolo 38 capoverso 1 In Svizzera i tuberi-seme di patate sono prodotti per lo più da tuberi-seme importati. L’interfaccia tra le classi di patate dell’UE e quelle stabilite per la Svizzera nella presente ordinanza è definita in questo articolo. L’assegnazione dei lotti prodotti da tuberi-seme importati avviene a seconda del numero delle generazioni sul campo a condizione che i lotti di tuberi-seme prodotti soddisfino le esigenze di questa ordinanza relativamente alla categoria e alla classe stabilite per la relativa generazione sul campo. Solo se il numero di generazioni sul campo di tuberi-seme importati non è indicato sull’etichetta, l’as- segnazione del lotto da essi prodotto avviene presupponendo la generazione sul campo più elevata possibile per la classe conformemente alla tabella di classificazione indicata.

Articolo 38a Nell’UE, nell’ambito di un esperimento temporaneo, oltre alla moltiplicazione vegetativa, sono ricono- sciuti anche patate da semina prodotte da sementi di patate e varietà speciali per la moltiplicazione generativa. Per l’etichettatura di questi lotti, oltre alle indicazioni sull’etichetta ufficiale conformemente all’articolo 28, è necessario un relativo riferimento. Inoltre questo articolo prevede particolari disposi- zioni per l’etichettatura di sementi e piantine da parte del fornitore.

Articolo 39a In questo articolo sono stabilite le particolari disposizioni per la produzione e la certificazione (s.l.) di tuberi-seme ottenuti da sementi di patate (True Potato Seeds) in Svizzera. In tal modo è salvaguar- dato il principio secondo cui tutte le varietà indicate nel Catalogo comune delle varietà dell’UE pos- sono essere moltiplicate anche in Svizzera.

Articolo 40a capoverso 1 L’esame preliminare delle varietà di piante foraggere, oleaginose o da fibra è disciplinato analoga- mente alle varietà di cereali di cui all’articolo 32. Per le piante foraggere la presente norma si riferisce tuttavia ancora esclusivamente alle specie di colture foraggere (favette, piselli da foraggio e lupini).

Articolo 40b È abrogato poiché le relative disposizioni sono trasposte nell’articolo 33, al quale si fa riferimento me- diante un rimando all’articolo 40a capoverso 1 nell’articolo 32.

2.4 Risultati della procedura di consultazione

2.5 Ripercussioni

2.5.1 Confederazione Il recepimento di nuove disposizioni tecniche dalle direttive di commercializzazione del Consiglio dell’Unione europea e dalle relative direttive di attuazione di cui al punto 3.2, rafforza la solidità e la coerenza della produzione di sementi e tuberi-seme in Svizzera, Europa e nel resto del mondo. La

121

Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme moltiplicazione di sementi e tuberi-seme di una varietà avviene attraverso diverse generazioni e sem- pre al di là dei confini nazionali, per le specie delle piante foraggere persino in diversi continenti. L’ap- plicazione di standard comuni e il loro costante aggiornamento semplificano l’esecuzione di compiti ufficiali, agevola la comprensione dei requisiti vigenti e assicura quindi l’identità, la salute e la qualità delle sementi in quanto mezzo di produzione. Grazie a tale adeguamento si riduce il dispendio corre- lato alla divulgazione di informazioni e al chiarimento di aspetti specifici.

L’armonizzazione delle disposizioni per l’esame preliminare delle varietà tra piante cerealicole, oleagi- nose, da fibra e foraggere nonché di patate lascerebbe sempre la responsabilità della loro esecuzione al richiedente e amplierebbe la gamma dei risultati della sperimentazione riconoscibili. In tal modo è possibile abolire i compiti relativi all’esecuzione, non più applicabili nella pratica dal riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni rispetto a quelle dell’UE, potenziando il riconoscimento in caso di esperimenti condotti in via ufficiosa.

L’introduzione di un nuovo metodo per la determinazione del valore agronomico e di utilizzazione di varietà di spelta compensa gli svantaggi di novità vegetali che corrispondono a un archetipo e partico- larmente richieste rispetto a novità vegetali che, grazie all’incrocio con il frumento, spiccano per carat- teristiche relative alla resa e alla salute. In questo modo si potenzierebbe l’utilizzo delle risorse genetiche contenute nelle banche genetiche nazionali per la spelta nonché la coerenza tra l’omologazione ufficiale e l’introduzione sul mercato di varietà di spelta. Potrebbe quindi essere incrementata l’efficienza dei compiti esecutivi correlati.

2.5.2 Cantoni Nessuna ripercussione.

2.5.3 Economia Le disposizioni non comportano ostacoli tecnici al commercio.

L’integrazione delle patate da semina importate dall’UE nello schema di moltiplicazione della Svizzera diventerebbe più flessibile e coerente con la classificazione attraverso la rispettiva generazione sul campo. L’integrità delle designazioni, dei requisiti e dei principi dello schema di moltiplicazione sviz- zero, importanti per il mercato, ne sarebbe potenziata. Ciò compensa la necessità di adeguamento a breve termine per le organizzazioni di moltiplicazione che sarebbe causata dallo stralcio della classe SE3.

La moltiplicazione di varietà ibride di orzo e di patate da semina ottenute da sementi di patate po- trebbe venir effettuata dalle organizzazioni di moltiplicazione anche in Svizzera.

Con le disposizioni sulla richiusura vengono ribaditi i compiti delle organizzazioni di moltiplicazione con conseguente potenziamento della protezione degli agricoltori dalle sementi contraffatte.

2.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche si rifanno allo standard internazionale per la produzione di sementi delle specie campi- cole e delle piante foraggere, agli schemi OCSE per le sementi (OECD Seed Schemes), nonché agli standard europei per la produzione di tuberi-seme di patate e allo standard UNECE per le sementi di patate (Standard for Seed Potatoes).

2.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2.8 Basi legali

Articoli 4, 5 capoverso 2 ,10 capoversi 3 e 5, 11 capoversi 1bis, 1ter, 2 e 3, 12 capoversi 3 e 4, 13, 14 capoversi 1bis, 1ter, 2 , 3 e 5, 15 capoversi 3 e 4, 16, 17 capoversi 2 e 6 nonché 21 capoverso 1 dell’or- dinanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione.

122

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Ordinanza del DEFR concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme)

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 19981 sulle sementi e i tuberi-seme è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DEFR concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi- seme, OSTS-DEFR)

Ingresso visti gli articoli 4, 5, capoverso 2, 10 capoversi 3 e 5, 11 capoversi 1bis, 1ter, 2 e 3, 12 capoversi 3 e 4, 13, 14 capoversi 1bis, 1ter, 2, 3 e 5, 15 capoversi 3 e 4, 16, 17 capoversi 2 e 6 nonché 21 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sul materiale di moltiplicazione,

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito da «UFAG».

Art. 2 cpv.5 5 Per varietà obsoleta si intende una varietà che da oltre due anni non figura più nel catalogo delle varietà dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) o in un catalogo delle varietà estero.

Art. 4 cpv. 1 lett. c

RS .......... 1 RS 916.151.1 2 RS 916.151

123

Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme RU 2020

1 Per sementi di base si intendono le sementi di moltiplicazione:

c. che, su domanda del costitutore e d’intesa con l’UFAG, possono essere previste per la produzione di una nuova generazione di sementi di base;

Art. 7 Tuberi-seme di prebase di patate 1 Per tuberi-seme di prebase si intendono materiale iniziale di patate e tuberi di pata-

te: a. derivanti direttamente o, secondo un numero definito di generazioni, da una pianta madre di materiale iniziale; b. destinati alla produzione di tuberi-seme di base o di un numero noto di ge- nerazioni di tuberi-seme di prebase; c. prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della sele- zione per la conservazione relative alla varietà e allo stato sanitario; d. che adempiono le condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di prebase e per le loro rispettive classi; e e. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza. 2 Per materiale iniziale si intende l'unità più piccola utilizzata per la conservazione di una varietà, a partire dalla quale si ottengono tutti i tuberi-seme di questa varietà in una o più generazioni, fino alla prima generazione di tuberi, mediante moltiplicazio- ne in vitro. 3 Per moltiplicazione in vitro si intende la moltiplicazione di materiale vegetale me- diante coltivazione in vitro di germogli o meristemi vegetativi differenziati prelevati da una pianta. 4 A partire da tuberi-seme di prebase non possono essere prodotte sul campo più di tre generazioni di tuberi-seme di prebase. 5 Per il materiale iniziale e le singole generazioni sul campo si applicano le seguenti designazioni di classi: a. materiale iniziale: F0 b. prima generazione: F1 c. seconda generazione: F2 d. terza generazione: F3

Art. 8 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 e 3 1 Per tuberi-seme di base si intendono i tuberi di patate:

a. derivanti direttamente da tuberi-seme di prebase o da un numero definito di generazioni di tuberi-seme di base; 2 A partire da tuberi-seme di prebase non possono essere prodotte sul campo più di

sette generazioni di tuberi-seme di prebase e di base.

2 124

Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme RU 2020

3 Per le singole generazioni di tuberi-seme di base sul campo si applicano le seguenti

designazioni di classi:

a. prima generazione: S b. seconda generazione: SE1 c. terza generazione: SE2 d. quarta generazione: E

Art. 12, rubrica nonché cpv. 4 e 5

Lotti di tuberi-seme di patate 4 e 5 Abrogati

Art. 22 cpv. 2 2 Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate all'UFAG il quale accorda il riconoscimento, stabilisce un numero d’identificazione e lo comunica all’organizzazione di moltiplicazione.

Art. 22a cpv. 2 2 Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate all'UFAG il quale accorda il riconoscimento, stabilisce un numero d’identificazione e lo comunica all’organizzazione di condizionamento.

Art. 25 1 Gli imballaggi vengono chiusi ufficialmente da una persona riconosciuta sotto la

responsabilità della centrale di cernita o da un’organizzazione di condizionamento riconosciuta.

Art. 25a Richiusura 1 Gli imballaggi apertipossono essere richiusi ufficialmente soltanto da organizza- zioni di condizionamento riconosciute. 2 L’organizzazione di condizionamento deve effettuare le seguenti registrazioni per ogni richiusura, conservarle per almeno 3 anni e, su richiesta, metterle a disposizione dell’UFAG: a. indicazioni sul quantitativo e sulla ripartizione dei lotti delle sementi o dei tuberi-seme il cui imballaggio è da richiudere, nonché effetti e trattamenti a cui le sementi o i tuberi-seme erano sottoposti; b. prova secondo cui le sementi o i tuberi-seme provengono da imballaggi chiusi conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza. 3 Le richiusure devono essere notificate all’UFAG prima della commercializzazione di sementi o tuberi-seme. L’UFAG può richiedere un campione ufficiale. 4 Sull’etichetta di ogni imballaggio richiuso, oltre a quanto prescritto dall’articolo 25, occorre indicare:

3 125

Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme RU 2020

a. la data dell’ultima richiusura; b. il numero d’identificazione dell’organizzazione di condizionamento che, in virtù dell’articolo 22a, ha eseguito l’ultima richiusura; e c. il numero d’identificazione stabilito dall’UFAG per la richiusura nel numero di lotto. 5 Le etichette sull’imballaggio originale che non è riutilizzato vanno distrutte.

Art. 32 cpv. 3bis 3bis I risultati dell’esame preliminare, giusta il capoverso 3 lettera a devono com- prendere una descrizione delle condizioni del terreno e atmosferiche nel periodo di sperimentazione per i singoli luoghi.

Art. 33 cpv. 4 lett. a 4 La rete di prove è riconosciuta se:

a. comprende quattro luoghi di sperimentazione o due luoghi, nei quali le prove vengono ripetute per due anni, paragonabili con le principali condi- zioni di produzione svizzere;

Art. 36, rubrica nonché cpv. 1 e 2 Ammissione nel catalogo delle varietà 1 L’articolo 32 capoversi 3 e 3bis si applicano anche alle patate.

2 Abrogato

Art. 38 cpv. 1 1 I lotti prodotti direttamente da tuberi-seme importati sono muniti di una designa- zione di classe in base al numero delle loro generazioni sul campo conformemente agli articoli 7 – 9, sempreché siano soddisfatte le esigenze previste negli allegati 3 e 4. Se la generazione sul campo non è nota, ai lotti prodotti si applicano le seguenti designazioni di classi: Tuberi-seme importati: Lotti prodotti: Classe PB Classe S Classe S Classe SE2 Classe SE Classe E Classe E Classe A.

Art. 38a Etichettatura di tuberi-seme ottenuti da sementi di patate 1 I lotti di tuberi-seme ottenuti da sementi di patate e che devono essere commercia- lizzati come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati, devono essere muniti di

4 126

Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme RU 2020

un’etichetta secondo l’articolo 28 che contenga le indicazioni di cui all’allegato 5 capitolo B sezione C. 2 I recipienti con piantine ottenute da sementi di patate devono essere corredati di un documento d’accompagnamento del fornitore che contenga le informazioni di cui all’allegato 5 capitolo B sezione C. 3 Gli imballaggi di sementi di patate devono essere muniti di un’etichetta del fornito- re che contenga le indicazioni di cui all’allegato 5 capitolo B sezione C.

Art. 39a Certificazione (s.l.) di lotti di tuberi-seme ottenuti da patate da semina risul- tanti da sementi di patate 1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 24, un lotto di tuberi-seme ottenuti da pata- te da semina risultanti da sementi di patate (True Potato Seeds ) è certificato (s.l.) come tuberi-seme di base o certificati se patate da semina: a. soddisfano le esigenze generali poste alla produzione e alla certificazione (s.l.) di cui all’articolo 20, eccetto le norme relative al calibro di cui all’allegato 4 capitolo B punto 1; b. sono ottenute da piantine che 1. adempiono le esigenze di cui all’allegato 3, e 2. sono state coltivate a partire da sementi di patate risultanti dall’incrocio sessuato di linee parentali inbred e adempiono le esigenze di cui agli allegati 3 e 4; e c. sono state coltivate a partire da sementi di patate di al massimo tre genera- zioni di tuberi-seme di base e certificati. I tuberi frutto delle piantine costi- tuiscono la prima generazione. 2 L’UFAG fissa la quantità massima per la certificazione (s.l.) in virtù del capoverso 1.

Art. 40a cpv. 1 1 L’articolo 32 capoversi 3 e 3bis si applica anche alle piante foraggere, oleaginose e da fibra.

Art. 40b Abrogato

III 1 Gli allegati 1-5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 6 è sostituito dalla versione qui annessa.

IV

5 127

Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme RU 2020

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca

Guy Parmelin

6 128

Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme RU 2020

Allegato 1 (art. 1, 13, 46)

Lista dei generi e delle specie Capitolo A: Generi e specie per i quali può venir allestito un catalogo delle va- rietà N. 1 1 Cereali La voce della specie «Avena forestiera» è sostituita dalla seguente versione: Avena strigosa Schreb. Avena forestiera

La voce della specie «Erba del Sudan» è sostituita dalla seguente versione: Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. Erba del Sudan drummondii (Steud.) et Weg ex David- se

La voce della specie «Spelta» è sostituita dalla seguente versione: Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Spelta Thell.

La voce «Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Triticum e una spe- cie del genere Secale» è sostituita dalla seguente versione: × Triticosecale Wittm. ex.A. Camus Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Se- cale

La voce della specie «Mais» è sostituita dalla seguente versione: Zea mays L. Mais, eccetto mais perlato, mais soffiato (popcorn) e mais dolce

La voce «Ibridi risultanti dall'incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense» è sostituita dalla seguente versione: Sorghum bicolor (L.) Moench × Ibridi risultanti dall'incrocio di Sorghum ed Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. erba del Sudan drummondii (Steud.) et Weg ex David- se

N. 3.1 3.1 Graminacee

La voce della specie «Agrostide tenue» è sostituita dalla seguente versione: Agrostis capillaris L. Agrostide tenue

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La voce della specie «Loglio ibrido» è sostituita dalla seguente versione: Lolium × hybridum Hausskn. Loglio ibrido

Stralciare: Phleum bertolonii DC. Fleolo bulboso

Sostituire la voce «Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium»: × Festulolium Asch et Graebn. Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lo- lium, Festulolium Stralciare: x Festulolium braunii Festulolium (K. Richt.) A. Camus

N. 3.2 3.2 Leguminose La voce della specie «Medica varia» è sostituita dalla seguente versione: Medicago x varia T. Martyn Sand Medica varia

La voce della specie «Favetta» è sostituita dalla seguente versione: Vicia faba L. Favetta

Inserire: Ornithopus sativus Brot. Serradella

N. 3.3 Titolo 3.3 Altri generi e specie di piante foraggere

La seguente voce è aggiunta dopo «Facelia» Plantago lanceolata L. Piantaggine

Il n. 6 è sostituito dalla seguente versione. 6 Ortaggi Allium cepa L. – var. cepa Cipolla Cipolla di tipo lungo – var. aggregatum Scalogno

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Allium fistulosum L. Cipolletta Allium porrum L. Porro Allium sativum L. Aglio Allium schoenoprasum L. Erba cipollina Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfoglio Apium graveolens L. – var. sedano Sedano – var. sedano rapa Sedano rapa Asparagus officinalis L. Asparago Beta vulgaris L. – var. barbabietola rossa Barbabietola – var. bieta da foglia Bietola Brassica oleracea L. – var. cavolo riccio Cavolo laciniato – var. cavolfiore Cavolfiore – var. capitata Cavolo cappuccio rosso e bianco – var. cavolo di Bruxelles Cavolo di Bruxelles – var. cavolo rapa Cavolo rapa – var. cavolo verza Cavolo verza – var. broccoli Broccoli – var. cavolo nero Cavolo nero – var. tronchuda Cavolo portoghese Brassica rapa L. – var. cavolo cinese Cavolo cinese – var. rapa Rapa Capsicum annuum L. Peperoni Cichorium endivia L. Indivia riccia, indivia scarola Cichorium intybus L – var. cicoria Cicoria di tipo Witloof – var. cicoria da foglia Cicoria a foglia larga – var. cicoria industriale Cicoria industriale Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria Cucumis melo L. Melone Cucumis sativus L. – var. cetriolo Cetriolo – var. cetriolino Cetriolino Cucurbita maxima Duchesne Zucca Cucurbita pepo L. Zucchino Cynara cardunculus L. – var. carciofo Carciofo – var. cardo Cardo Daucus carota L. Carota Foeniculum vulgare Mill. – var. gelsomino trifogliato Finocchio Lactuca sativa L. Lattuga (lattuga cappuccio, lattuga da taglio, lattuga romana) Solanum lycopersicum L. Pomodoro

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Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – var. prezzemolo liscio Prezzemolo – var. prezzemolo radice Prezzemolo radice Phaseolus coccineus L. Fagiolo di Spagna Phaseolus vulgaris L. – var. fagiolo comune Fagiolo comune, – var. fagiolo nano fagiolo nano, fagiolo rampicante Pisum sativum L. (partim) – var. pisello rotondo Pisello, pisello rotondo – var. pisello a grano rugoso Pisello a grano rugoso – var. taccola Taccola Raphanus sativus L. – var. ravanello Ravanello – var. ramolaccio Ramolaccio Rheum rhabarbarum L. Rabarbaro Scorzonera hispanica L. Scorzonera Solanum melongena L. Melanzana Spinacia oleracea L. Spinaci Valerianella locusta (L.) Laterr. Valerianella o lattughella Vicia faba L. Fava Zea mays L. – var. mais dolce Mais dolce – var. mais soffiato Mais soffiato

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Allegato 2 (art. 14, 32, 36, 49) Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione

Capitolo A numero 1.4.1 Alla fine del n. 1.4.1 è aggiunto il seguente testo: Per la spelta si effettua una correzione del valore globale di una varietà per determi- nare la tipicità della varietà sperimentale tramite statistiche. La determinazione della tipicità avviene sulla base di analisi genetico-molecolari (Müller e al.; 2018; Theor Appl Genet; 131 (2); 407 - 416) delle varietà di riferimento e sperimentali.

Capitolo A numero 1.5 La voce «Spelta» è sostituita dalla seguente versione: Spelta > 103

Capitolo A numero 2.5 Il n. 2.5 è sostituito dalla seguente versione: 2.5 Spelta Caratteri osservati Valori eliminatori Differenze necessarie per l'ot- tenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

Unità valori considerati valori considerati bonus (+1) malus (-1) per le prove pre- per le prove d'omo- liminari logazione

Caratteri principali Rdt. granella (15 % H2O) in q/ha < –5 (rdt. std) Allettamento nota (1–9) > 6 (vs) > 2 (std)  –1  +1 Precocità spigatura > 5 (std)  –2  +3 std  giorni PE kg  +1  –2 PCS g < 8 (vs) < 8 (vs) Mal bianco nota (1–9) > 6 (vs)  6 (vs)  –1  +1 Ruggine gialla nota (1–9) > 6 (vs)  5 (vs)  –1  +1 Ruggine bruna nota (1–9) > 6 (vs)  6 (vs)  –1  +1 S. nodorum foglia indice > 20 (std) e  –15  +15 > 125 (vs) S. nodorum spiga indice > 20 (std)  –15  +15 Fusariosi spiga nota (1–9) > 8 (vs) > 6 (vs) < 4 (vs) > 5 (vs) Tipo di grano nota (1–9) > 3 (std)  max (std) > max (std) Rottura della rachide nota (1–9) > 2 (std)  max (std) > max (std) Parte di grani nudi nota (1–9) > 2 (std)  max (std) > max (std) o  5 (vs) Test Zeleny < 20 (vs) < 20 (vs)  max (std) > max (std) > 45 (vs) > 45 (vs)

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Caratteri osservati Valori eliminatori Differenze necessarie per l'ot- tenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

Unità valori considerati valori considerati bonus (+1) malus (-1) per le prove pre- per le prove d'omo- liminari logazione

Proteina < 14 (vs) < 14 (vs) 1  -1 % e  –3 (std) Rapporto acido oleico /  min (Std) < min (std) acido palmitico Capacità di assorbi- %  59 (vs) e < 59 (vs) e mento dell’acqua  66 (vs) > 66 (vs) Estensogramma DW /  max (std) > max (std) DL Caratteri circostanziali Lunghezza della spiga cm Danni dell’inverno nota (1–9) > 2 (std)  –2  +2 Septoria nodorum nota (1–9) > 7 (vs) Altre osservazioni Altezza della pianta cm

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Allegato 3 (art. 3–5, 7–10, 23 e 38) Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture

Capitolo A numero 1 Il titolo «Ibridi di segale» è sostituito con «Ibridi di segale e ibridi CMS di orzo»

Capitolo A numero 2.2 Il testo sotto il titolo «Ibridi di avena, orzo, grano tenero, spelta e varietà autogame di triticale» è sostituito dalla seguente versione:

a. La purezza varietale delle sementi della categoria «sementi certificate» deve ammontare almeno al 90 per cento. Per l’orzo ibrido ottenuto da maschioste- rilità citoplasmatica (CMS), si attesta all’85 per cento, laddove le impurezze, linea ripristinatrice esclusa, non superano il 2 per cento. Essa è valutata du- rante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni. b. Le colture di sementi certificate devono presentare sufficiente identità e pu- rezza varietali dal profilo dei caratteri dei componenti ereditari. Se le semen- ti vengono ottenute mediante gametocida, vanno rispettate le norme e le esi- genze seguenti: 1. la purezza varietale minima deve essere la seguente: - avena, orzo, grano tenero e spelta: 99,7, - triticale autogamo: 99,0. 2. L'ibridità minima deve essere pari al 95 per cento. Il grado d'ibridità deve esse- re valutato con metodi internazionalmente usati, laddove disponibili. Nei ca- si in cui l'ibridità sia stata determinata in sede d'esame delle sementi prima della certificazione, si può rinunciare alla determinazione dell'ibridità duran- te l'ispezione in campo. c. Le colture di sementi di base e sementi certificate di ibridi di orzo mediante la tecnica del CMS devono soddisfare le seguenti norme: 1. La percentuale in numero di piante palesemente non conformi alla purezza va- rietale, non può superare le seguenti percentuali: – in caso di colture in campo per la produzione di sementi di base: 0,1 per cento per la linea conservatrice (mainteiner) e la linea ripristinatrice (restorer), nonché 0,2 per cento per il componente femminile CMS; – in caso di colture in campo per la produzione di sementi certificate, 0,3 per cento per la linea ripristinatrice (restorer) e il componente fem- minile CMS, nonché 0,5 per cento se il componente femminile CMS è un unico ibrido. 2. Il livello di maschiosterilità del componente femminile deve ammontare alme- no al:

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– 99,7 per cento per colture in campo per la produzione di sementi di base; – 99,5 per cento per colture in campo per la produzione di sementi cer- tificate. 3. Le sementi certificate possono essere prodotte solo in colture miste mescolando un componente femminile maschio-sterile con un componente maschile che ri- pristina la fertilità. Capitolo A numero 2.3 La tabella è modificata come segue: Coltura Distanza minima

Inserire nella prima parte della tabella: Ibridi CMS di orzo – per la produzione di sementi di base 100 m – per la produzione di sementi certificate 50 m Inserire dopo la voce «Ibridi CMS di orzo» Sorghum spp. – per la produzione di sementi di base 400 m, nelle zone nelle quali la presenza di S. halepense o S. sudanense potrebbe deter- minare un’impollinazione estranea indesiderabile, la coltura per la produzione di sementi di base di Sorghum spp. deve presentare la di- stanza minima di 800 metri – per la produzione di sementi certificate 200 m, nelle zone nelle quali la presenza di S. halepense o S. sudanense potrebbe deter- minare un’impollinazione estranea indesiderabile, la coltura per la produzione di sementi certificate di Sor- ghum spp. deve presentare la distanza minima di 400 metri. Sostituire la voce «Segale (varietà ad impollinazione libera)» con «Segale (varietà ad impollinazione libera), Scagliola»: Scagliola Sostituire il valore relativo alla distanza per «Triticale (varietà autogame)»: – per la produzione di sementi certificate 20 m Sostituire la voce «Ibridi di avena, orzo, grano tenero, spelta» Ibridi di avena, orzo, grano tenero, spelta, eccetto ibri- 25 m di CMS di orzo

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Capitolo A numero 2.7 Alla fine del n. 2.7 è aggiunto il seguente testo: Sulle particelle deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno due anni prima di coltivare la stessa specie. Capitolo B numero 4.2 È sostituito dalla seguente versione: Categoria Classe Piante (in %) colpite da Piante Piante eli- Stato gene- estranee3, 4 minate all'at- rale della Virosi1 Perono- Imbruni- (in %) to dell'epu- coltura5 (no- spora mento dello razione ta) della fo- stelo2 (in %) glia

Prebase F0 0 0 0 0 Prebase F1 0 0 0 0 Prebase F2 0 0 0 0 Prebase F3 0 0 0 0 Base S 0,02 0,4 0 0 1 5 Base SE1 0,04 1 0,02 0,02 1 5 Base SE2 0,04 1 0,02 0,02 1 5 Base E 0,06 1 0,1 0,02 2 5 Certificato A 0,2 4 1 0,04 3 5 1 Sintomi di mosaico, causati da Potato virus A [PVA000], Potato virus M [PVM000], Potato virus S [PVS000], Potato virus X [PVX000], Potato virus Y [PVY000] e sintomi causati da leaf roll virus [PLRV00]. 2 Imbrunimento dello stelo causato da Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG] e Pec- tobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]. 3 Sono considerate piante estranee quelle che non corrispondono al tipo di varietà e i ricacci di colture precedenti. 4 Non si applica alle colture di patate da semina ottenute da sementi di patate (True Potato Seeds). 5 Ai fini dell'attribuzione di tale nota sono considerati la presenza di malerbe e lo sviluppo della coltura (regolarità). Le colture sono valutate in base alla seguente scala: 1 = ottimo 3 = buono 5 = sufficiente 7 = scadente 9 = molto scadente

Capitolo B numeri 4.6-4.9 4.6 Per metodi di selezione clonale l’assenza di contaminazione della pianta madre dagli organismi nocivi di cui al numero 4.4 è constatata analizzando la popolazione clonale sotto la supervisione dell’UFAG. 4.7 Le piantine ottenute da sementi di patate devono soddisfare le seguenti esi- genze: a. sono praticamente indenni da organismi nocivi che potrrebbero pre- giudicare la qualità, in particolare Rhizoctonia solani Kühn, Phyto- phthora infestans (Mont.) de Bary, Alternaria solani Sorauer, Alter-

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naria alternata (Fr.) Keissl., Verticillium dahlieae Kleb., Verticil- lium albo-atrum Reinke & Berthold, virus dell'accartocciamento fo- gliare della patata, Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X e Potato virus Y; b. non presentano alcun sintomo di imbrunimento dello stelo; c. presentano sufficienti identità e purezza varietali; d. sono praticamente indenni da difetti che inficiano la qualità e l'utilità del materiale di moltiplicazione. 4.8 Le colture per la produzione di sementi di patate (True Potato Seeds) devono soddisfare le seguenti esigenze: a. presentano sufficienti identità e purezza varietali; b. la presenza di malattie e di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limi- tata possibile. 4.9 Le colture di patate da semina ottenute da sementi di patate (True Potato Seeds) sono analizzate secondo le esigenze di cui ai punti 4.7 e 4.8 nelle ispezioni ufficiali in campo.

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Allegato 4 (art. 3–10, 20, 24, 29, 35, 38, 39 e 42) Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi e ai tuberi-seme Capitolo A numero 1 La tabella è sostituita dalla seguente versione: Specie Peso massimo Peso minimo Peso minimo dei dei lotti dei campioni campioni per la de- terminazione del nu- mero massimo di al- (t) (g) tre specie (g)

Avena nuda, avena, avena forestiera, orzo, grano tenero, grano duro, spelta, segale, triti- 30 1000 500 cale Scagliola 10 400 200 Riso 30 500 500 Sorgo 30 900 900 Erba del Sudan 10 250 250 Ibridi da incrocio di sorgo ed erba del Sudan 30 300 300 Mais, sementi di base di linee inbred 40 250 250 Mais, sementi di base (escl. linee inbred) e sementi certificate 40 1000 1000 Miscugli di varietà e di specie ad eccezione della scagliola e del Sorghum spp. 30 1000 500

Capitolo A numero 2.1 secondo punto Le sementi certificate di ibridi di segale e ibridi CMS di orzo sono certificate (s.l.) soltanto se in occasione di un controllo ufficiale è stato accertato che le sementi di base utilizzate sono conformi alle esigenze in materia di identità e purezza varietali e di maschiosterilità dell'unità seminale.

Capitolo B 2.3 La tabella è sostituita dalla seguente versione: Categoria Classe Tuberi (in %) colpiti da

PLRV e PVY4 Potato virus A, Pectobacterium M, S e X spp.

Prebase F0 0 0 Prebase F1 0 0 Prebase F2 0 0 Prebase F3 0,52 0

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Categoria Classe Tuberi (in %) colpiti da

PLRV e PVY4 Potato virus A, Pectobacterium M, S e X spp.

Base S 0,5 1,12 Base SE1 1,1 32 Base SE2 1,1 32 Base E 21, 3 42, 3 Certificato A 10 1 di cui al massimo 1% di virus Y (PVY) 2 Test soltanto in caso di necessità 3 La tolleranza massima per virosi gravi e leggere ammonta globalmente al 4%. 4 Per materiale vegetale della categoria prebase i controlli concernono le seguenti virosi: – Virus dell'accartocciamento delle foglie di patata (PLRV) – Virus A della patata (PVA) – Virus M della patata (PVM) – Virus S della patata (PVS) – Virus X della patata (PVX) – Virus Y della patata (PVY)

Capitolo B numero 3 3 Esigenze delle sementi di patate 3.1 La purezza specifica, il contenuto di altre specie di piante e il tasso di germi- nazione delle sementi sono tali da garantire la qualità e l'utilità delle piantine di patate ottenute da sementi di patate e dei lotti di patate da semina da esse prodotte.

Capitolo C numero 1 La tabella è modificata come segue:

Specie Peso massimo dei Peso minimo di un Peso minimo dei lotti campione da preleva- campioni per la de- re da un lotto (g) terminazione del nu- mero massimo di al- (in t) tre specie (g)

1 2 3 4

Le voci delle specie sotto il genere «Poaceae (Gramineae)» sono sostituite dalla seguente versione nella colonna 2:

101 La voce per «Lolium x boucheanum» è sostituita dalla seguente versione: Lolium × hybridum 101 200 60

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Specie Peso massimo dei Peso minimo di un Peso minimo dei lotti campione da preleva- campioni per la de- re da un lotto (g) terminazione del nu- mero massimo di al- (in t) tre specie (g)

1 2 3 4

La voce per «Phleum bertolonii» è sostituita dala seguente versione:

Phleum nodosum 101 50 10

Inserire le seguenti voci in ordine al- fabetico: Ornithopus sativus 10 90 9 Plantago lanceolata 5 20 2 1 Il peso massimo di un lotto può essere incrementato fino a 25 tonnellate a condizione che l’organizzazione di condizionamento sia stata riconosciuta dall’UFAG.

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Capitolo C numero 3.2 La tabella è modificata secondo la seguente versione:

Specie Facoltà germinativa (in Tenore mas- Purezza va- Tenore di Numero massimo di semi di altre specie in un campione in % del peso Numero massimo di semi diLegenda *) *) = %) simo di semi rietale speci- acqua (in 3*) altre specie in un campione vedasi il com- duri (in %) fica (in %) %) secondo la cifra 1, colonna mento nella le- 4 (Totale per colonna) genda relativa alla sementi certificate di prima riprodu- zione

1*) 2*) totale una sola Agro- Alopecu- Melilotus Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex specie pyron rus myos- spp. raphanis- arvensis fatua spp. spp. repens uroides trum 4*) 5*)

La voce per «Lolium x boucheanum» è sostituita dalla seguente versione: Lolium × hybri- 75 96 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 dum La voce per «Phleum bertolonii» è sostituita dalla seguente versione: Phleum nodosum 0 0 5 12 80 96 13 1.5 1.0 0.3 0.3 Inserire le se- guenti voci in or- dine alfabetico: Ornithopus sati- 75 90 11 1 0 0 10 12 vus Plantago lanceo- 75 85 11 1.5 0 0 10 12 lata

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Capitolo C numero 3.3 La tabella è modificata secondo la seguente versione: Specie Facoltà Tenore Purezza Tenore di Numero mas- Numero massimo di semi di altre specie in un campione secondo la cifra 1, Legenda *) *) = germinati- massimo varietale acqua (in simo di semi di colonna 4 3*) (Totale per colonna) vedasi il com- va (in %) di semi specifica %) altre specie in mento nella le- duri (in (in %) un campione in genda relativa %) % del peso alla sementi di prebase e di ba- se

1*) 2*) una sola Rumex Agropy- Alopecu- Melilotus Avena fa- Cuscuta specie spp. ron rus myo- spp. tua spp. 5*) repens suroides 4 *)

La voce per «Lolium x boucheanum» è sostituita dalla seguente versione: Lolium × hybridum 75 96 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 La voce per «Phleum bertolonii» è sostituita dalla seguente versione: Phleum nodosum 80 96 13 0.3 20 2 1 1 0 0 Inserire le seguenti voci in ordine alfabe- tico: Ornithopus sativus 75 90 11 0.3 20 5

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Allegato 5 (art. 15, 28, 30, 44 e 45)

Etichettatura Capitolo A numero 2 lettera a punto 1 2. L’etichetta deve fornire le seguenti indicazioni: a. per tutte le categorie salvo i miscugli di sementi 1. Numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta)

Capitolo A numero 2 lettera b punto 6 2. L’etichetta deve fornire le seguenti indicazioni: a. per i miscugli di sementi 6. Numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta)

Capitolo B sezione A punto 1 A. Indicazioni prescritte 1. Numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta)

Capitolo B sezione C C. Indicazioni prescritte per patate da semina ottenute da sementi di patate 1. Per le patate da semina in virtù dell’articolo 38a capoverso 1 devono essere forni- te le seguenti indicazioni in aggiunta a quelle della sezione A: «Nell’ambito di un esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard della Svizzera e dell'UE su tuberi ottenuti da sementi di pata- te»; 2. Sul documento d’accompagnamento del fornitore di piantine in virtù dell’articolo 38a capoverso 2 devono essere fornite le seguenti indicazioni: a) 1. l’indicazione «Esperimento temporaneo secondo le norme e gli stan- dard dell'UE» 2. l’indicazione «CH – UFAG» 3. numero di omologazione dell’organizzazione di moltiplicazione 4. nome del produttore 5. numero di lotto 6. specie con almeno l’indicazione della designazione botanica 7. varietà 8. numero delle piantine

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9. l’indicazione «Piantine ottenute da sementi di patate» 10. trattamento, se pertinente.

Sull’etichetta del fornitore di sementi in virtù dell’articolo 38a capoverso 3 devono essere fornite le seguenti indicazioni: b) 1. l’indicazione «Esperimento temporaneo secondo le norme e gli stan- dard dell'UE» 2. l’indicazione «CH – UFAG» 3. numero di omologazione dell’organizzazione di moltiplicazione 4. numero di lotto 5. specie con almeno l’indicazione della designazione botanica 6. varietà 7. l’indicazione «sementi di patate (True Potato Seeds)» 8. peso netto o lordo indicato o numero di semi indicato 9. natura dell’additivo e sua proporzione approssimativamente in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rive- stimento delle sementi o di altri additivi solidi.

Capitolo C numero 1.1 lettera a punto 1 1.1 Indicazioni prescritte a. Per le sementi di prebase, le sementi di base e le sementi certificate: 1. numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta)

Capitolo C numero 1.1 lettera b punto 1 1.1 Indicazioni prescritte b. Per le sementi commerciali: 1. numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta)

Capitolo D numero 1 lettera a, punto 1 1.1 Indicazioni prescritte a. Per le sementi di base e le sementi certificate: 1. Numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta)

Capitolo D numero 1 lettera b punto 1 1.1 Indicazioni prescritte a. Per le sementi commerciali:

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1. Numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta) Capitolo E numero 1 punto 1 1. Indicazioni prescritte 1. Numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta)

Capitolo F sezione A numero 1 punto 2a 1. Indicazioni prescritte 2a. Numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta)

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Allegato 6 (art. 40)

Condizioni poste alle colture che discendono direttamente da patate da semina

1 Identità varietale Nella discendenza diretta di patate da semina, la percentuale in numero di piante non conformi alla varietà non è superiore ai seguenti valori e non può essere sommata al- la percentuale di piante di varietà estranee. a. 0,01 per cento per i tuberi-seme di prebase; b. 0,25 per cento per i tuberi-seme di base; c. 0,5 per cento per i tuberi-seme certificati.

2 Virosi 2.1 Nella discendenza diretta di piante coltivate di tuberi-seme di prebase della classe F0 (materiale iniziale) non possono essere presenti piante che presen- tano sintomi di virosi. 2.2 Nella discendenza diretta di patate da semina, la percentuale in numero di piante con sintomi di virosi non può essere superiore a: a. 0,5 per cento per tuberi-seme di prebase delle classi F1, F2, e F3; b. 1 per cento per tuberi-seme di base della classe S; c. 2 per cento per tuberi-seme di base delle classi SE1 e SE2; d. 4 per cento per tuberi-seme di base della classe E; e e. 8 per cento per tuberi-seme certificati. 2.3 Nella valutazione di cui al punto 2.2 di una varietà affetta da una virosi cro- nica non vengono tenuti in considerazione i sintomi lievi causati dal virus considerato.

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3 Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto certificati (s.l.) (Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto), RS 916.151.2

3.1 Situazione iniziale

L’ordinanza del DEFR sulle piante da frutto disciplina tutti i requisiti relativi al materiale vegetativo di moltiplicazione e alle piante delle principali specie da frutto a nocciolo, a granelli e a bacche per un utilizzo a scopo commerciale in agricoltura. L’ordinanza del DEFR sulle piante da frutto, in vigore dal 1999, è fondata sull’ordinanza sul materiale di moltiplicazione, ma non poteva essere equiparata alla normativa europea. A seguito della revisione totale delle disposizioni dell’UE sul materiale di moltipli- cazione e sulle piante da frutto, il principio dell’equivalenza ha assunto una valenza fondamentale per garantire una moltiplicazione varietale transfrontaliera e un commercio di piante transfrontaliero senza ostacoli ed è nell’interesse dei vivaisti e dei frutticoltori svizzeri. Il materiale di moltiplicazione e le piante di specie da frutto sono già parte integrante dell’accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo), ai sensi dell’articolo 1 dell’alle- gato 6, tuttavia l’accordo non prevede disposizioni che sanciscono l’equivalenza della legislazione. A seguito dell’entrata in vigore, l’accordo dovrebbe essere modificato di conseguenza.

3.2 Sintesi delle principali modifiche

Nell’ottica di garantire il principio dell’equivalenza sono riprese disposizioni tratte dai seguenti atti nor- mativi:

(i) Direttiva 2008/90/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di molti- plicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (ii) Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014 relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplica- zione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rien- tranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE (iii) Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante mo- dalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la regi- strazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà (iv) Direttiva di esecuzione 2014/98/EU della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante mo- dalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali

Vengono riprese anche disposizioni tecniche concernenti la direttiva di esecuzione (UE) …/… del XXX che modifica le direttive 66/402/CE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CE e 93/61/CE della Commissione nonché le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi sulle sementi e su altro materiale vegetale di mol- tiplicazione. Il varo è avvenuto solo a novembre 2019. In particolare la versione dell’allegato 3 numero 12 dell’ordinanza sarà definitiva soltanto dopo che la direttiva di esecuzione sarà pubblicata.

Queste modifiche rendono necessaria una revisione totale del testo vigente, titolo compreso. Quest’ul- timo viene formulato in maniera più generica e diventa: «Ordinanza del DEFR concernente la produ- zione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto (Ordi- nanza del DEFR sulle piante da frutto, OPFr-DEFR)».

3.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Il campo di applicazione del diritto sul materiale di moltiplicazione è fissato in linea di principio nell’or- dinanza sul materiale di moltiplicazione. Il presente articolo stabilisce il campo di applicazione dell’or- dinanza in oggetto definendo alla lettera a le specie per le quali è allestito un elenco delle varietà ai sensi dell’articolo 9 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione. Alla lettera b nel campo di applica- zione vengono inclusi i portainnesti e le parti di piante di specie diverse destinati a essere innestati con il materiale di cui alla lettera a. Le disposizioni di esecuzione della presente ordinanza relative a

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Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto

produzione, certificazione (s.l.) e commercializzazione di portainnesti secondo la lettera b si riferiscono alle disposizioni che vanno integrate negli articoli 11 capoverso 1ter, 14 capoverso 1ter e 15 capo- verso 3bis dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione.

Articolo 2 Il presente articolo definisce varietà speciali per le quali, sulla base dell’articolo 14 capoverso 2 dell’or- dinanza sul materiale di moltiplicazione, sono previste deroghe alle disposizioni di esecuzione per la commercializzazione.

Articolo 3 Il presente articolo definisce il clone come categoria di identità subordinata alla varietà di materiale certificato (s.l.).

Articolo 4 La definizione generica menzionata nell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione «materiale vegetale di moltiplicazione» (ingl. plant reproductive material) comprende il materiale generativo (sementi) e quello vegetativo (piante e parti di piante). Il presente articolo suddivide il materiale vegetale di molti- plicazione ai sensi dell’ordinanza nei sottoconcetti «materiale di moltiplicazione» (ingl. plant propaga- ting material) e «piante» (ingl. planting material / plants) cui fanno riferimento tutte le disposizioni dell’ordinanza. L’ultimo dei due comprende il materiale che viene commercializzato direttamente per utilizzo commerciale in frutticoltura.

Articolo 5 La pianta madre, intesa come più piccola unità formante la coltura vegetale, è l’elemento centrale della certificazione (s.l.) del materiale di moltiplicazione, in base al quale vengono definiti tutti i requisiti relativi alle specifiche condizioni di moltiplicazione negli articoli 24 e 26. La pianta madre non viene certificata (s.l.), ma, attraverso le norme di filiazione delle categorie di materiale certificato (s.l.) ai sensi degli articoli 8-11, all’articolo 19 viene stabilito che deve essere prodotta da materiale certificato (s.l.) di una determinata categoria. All’inizio vi è la candidata pianta madre di materiale di prebase per la quale devono essere applicati inizialmente i requisiti fitosanitari che dovranno essere rispettati an- che nelle fasi successive per tutto lo schema riproduttivo.

Articolo 6 Nell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione viene utilizzato il termine «particella di moltiplicazione». In base a ciò, il presente articolo definisce come «coltura di moltiplicazione» l’elemento a livello esecu- tivo oggetto delle ispezioni in campo (controlli) e riprende tutti i requisiti posti alla produzione di mate- riale di moltiplicazione e piante in tale ordinanza.

Articolo 7 Il materiale di prebase può essere conservato tramite crioconservazione senza essere esposto al ri- schio di contaminazione da organismi nocivi. Il presente articolo definisce il termine affinché sia possi- bile formulare le rispettive deroghe in merito ai requisiti fitosanitari e di conservazione di cui all’allegato 3 e all’articolo 21.

Articolo 8 La salute delle piante da commercializzare è l’obiettivo fondamentale dell’ordinanza. Il presente arti- colo definisce i termini inerenti al controllo degli organismi nocivi rilevanti per la produzione. Le dispo- sizioni dell’ordinanza concernenti gli organismi nocivi hanno lo scopo di garantire la conformità del materiale di moltiplicazione prodotto alle disposizioni dell’ordinanza sulla salute dei vegetali per quanto riguarda la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena su merci regolamentate.

Articolo 9 Il materiale di prebase è la categoria alla quale può essere ricondotto ogni materiale certificato (s.l.). Può essere ottenuto soltanto da piante madri di materiale di prebase che sono state registrate come candidate piante madri e tenute in condizioni tali da garantirne per più anni lo stato fitosanitario ai sensi dell’articolo 25 oppure che sono state ottenute per moltiplicazione da queste ai sensi dell’articolo 24. Il presente articolo definisce la categoria. Si applicano requisiti particolari per la conservazione del

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Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto

materiale di prebase il quale a livello di esecuzione pratica è perlopiù prodotto e conservato attraverso strutture pubbliche, il cosiddetto conservatorio.

Articolo 10 Il materiale di base è la categoria fondamentale per la moltiplicazione di materiale certificato (s.l.). Il presente articolo definisce la categoria. Le piante madri di materiale di base vengono prodotte da ma- teriale di prebase o, in misura limitata, da materiale di base secondo l’articolo 26. La produzione di materiale di base ha lo scopo di ottenere una quantità sufficiente di materiale certificato. In Svizzera finora questa categoria ha avuto un ruolo marginale perché la domanda è comparativamente bassa e i vivai sono sempre riusciti a produrre il materiale certificato direttamente da materiale di prebase del conservatorio di Agroscope o di un’istituzione estera.

Articolo 11 Il materiale certificato chiude la linea di filiazione del materiale certificato (s.l.). In questa categoria non ha più luogo alcuna fase di moltiplicazione, ovvero le piante madri di materiale certificato devono es- sere ottenute da materiale di base o di prebase. La categoria mira a produrre piante commercializza- bili per i frutticoltori. Nel presente articolo sono stabilite tutte le fasi di produzione da cui si possono ot- tenere piante certificate in questa categoria. Viene fatta una distinzione tra «materiale di moltiplica- zione certificato» e «piante certificate». Il primo viene ottenuto direttamente da piante madri di mate- riale certificato e serve a produrre piante perlopiù attraverso tecniche di innesto. Anche le piante pos- sono tuttavia essere ottenute come nesti finiti direttamente dalla pianta madre di materiale certificato ed essere commercializzate per essere innestate dai frutticoltori su portainnesti già cresciuti.

Articolo 12 Il presente articolo definisce la categoria di materiale alternativa al materiale certificato (s.l.) già previ- sta dall’articolo 10 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione. Per questa ca- tegoria non si applicano le norme di filiazione e le condizioni di moltiplicazione. Sulla base dell’articolo 13 dell’ordinanza appena citata, vanno tuttavia stabiliti requisiti per la produzione che i produttori rico- nosciuti devono rispettare e controllare. L’UFAG esercita la sua funzione di controllo ufficiale per que- sta categoria di materiale nell’ottica di un controllo generale che nell’esecuzione pratica, per quanto concerne i requisiti fitosanitari, deve rispettare l’intensità dei controlli stabilita ai sensi dell’ordinanza sulla salute dei vegetali.

Articolo 13 Il presente articolo e i conseguenti articoli 14-18 definiscono, sulla base dell’articolo 9 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione, i criteri per la gestione dell’elenco delle varietà da parte dell’UFAG. L’elenco delle varietà è concepito nell’ottica di garantire un esame tecnico preliminare della distinguibi- lità, dell’omogeneità e della stabilità della varietà, che costituisce il presupposto per la moltiplicazione multilivello. Il risultato di questo esame è la descrizione delle caratteristiche definite che consentono di identificare la varietà nel processo di moltiplicazione. L’UFAG tiene l’elenco delle varietà ai sensi della sua ordinanza sulle varietà (RS 916.151.6). Una durata più lunga di ammissione della varietà nell’elenco consente di identificare le variazioni del materiale genetico interessanti dal profilo econo- mico (mutazioni somatiche) che si verificano in modo casuale nelle colture frutticole. I cloni identificati in questo modo, su domanda, possono essere ammessi nell’elenco sotto la rispettiva varietà e presi in considerazione per la produzione di materiale certificato (s.l.) nonché essere indicati sull’etichetta.

Articolo 14 Il presente articolo fissa le condizioni per l’ammissione di una varietà che devono essere garantite du- rante la relativa procedura. Viene fatta una distinzione tra ammissione di nuove varietà con descri- zione ufficiale, per le quali deve essere effettuato in precedenza un esame ufficiale delle rispettive ca- ratteristiche varietali, e ammissione di varietà esistenti, ovvero già commercializzate in Svizzera prima del 30 settembre 2012. Per queste ultime nell’allegato 2 è stilato un elenco di caratteristiche in base a cui il richiedente deve descrivere la varietà in questione. L’UFAG riconosce questa descrizione se la varietà non è stata ancora descritta. Le risorse fitogenetiche sono descritte nel quadro della promo- zione del loro impiego sostenibile. Le caratteristiche impiegate a tal fine costituiscono la base dei re- quisiti da formulare nell’allegato 2.

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Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto

Articolo 15 Il presente articolo disciplina, sulla base dell’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza sul materiale di mol- tiplicazione, la procedura di ammissione di varietà nell’elenco delle varietà. Di norma le varietà sono ammesse su domanda. Il ruolo del richiedente generalmente è riservato al costitutore – quelli esteri devono presentare la domanda attraverso un rappresentante legale con sede o domicilio in Svizzera. Il richiedente è responsabile dell’inoltro di un fascicolo completo e del rispetto di determinati obblighi per la presentazione della domanda e durante la procedura di ammissione, come ad esempio quello di fornire un campione di analisi e di riferimento. Ai fini dell’ammissione di una varietà come «varietà con descrizione ufficiale» questi obblighi comportano un esame tecnico che secondo l’articolo 16 deve essere organizzato dall’UFAG nel caso non sia già stato effettuato. Meno obblighi sono previsti nel caso di una domanda di ammissione come «varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta». In questo caso a svolgere un ruolo importante è la descrizione della varietà da parte del richiedente che deve essere riconosciuta dall’UFAG nel quadro del trattamento della domanda. Nell’elenco delle va- rietà possono infine essere ammessi i cloni relativi a tutte le varietà. Se il costitutore della varietà non è noto, le domande possono essere presentate da una persona che non ha partecipato al processo di selezione. Praticamente ciò si applica soltanto a varietà più obsolete già descritte nella letteratura pertinente; nel capoverso 3 dell’articolo viene pertanto concessa la possi- bilità di ammettere nell’elenco questi tipi di varietà. La cerchia dei possibili richiedenti è ristretta ai pro- duttori riconosciuti ai sensi dell’articolo 20 e alle organizzazioni professionali affermate affinché la pre- sentazione della domanda sia fondata su un interesse comprovato alla moltiplicazione. Nell’ultimo capoverso viene sancita la possibilità per l’UFAG di ammettere nell’elenco delle varietà da frutto risorse fitogenetiche descritte senza rispettiva domanda, affinché sia possibile per l’UFAG svi- luppare misure efficaci per la conservazione e la moltiplicazione di tali risorse ai sensi dell’ORFGAA (RS 916.181).

Articolo 16 Il presente agricolo disciplina l’esecuzione degli esami ufficiali della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità di una varietà il cui esito ne determina la descrizione ufficiale.

Articolo 17 Nel presente articolo viene stabilita la durata dell’ammissione nell’elenco delle varietà e la procedura di proroga di tale durata. La proroga può essere ripetuta senza limitazioni. Questo articolo è stato con- cepito nell’ottica di eliminare le varietà per cui non vi è più un interesse economico.

Articolo 18 Il presente articolo riporta tutti i motivi per cui è possibile stralciare una varietà dall’elenco.

Articolo 19 La sezione relativa a produzione, certificazione (s.l.) e condizionamento di materiale di moltiplicazione e piante è la più complessa. In base all’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza sul materiale di moltipli- cazione, al capoverso 1 lettera a la produzione è limitata in generale alle categorie di cui agli articoli 8- 12 onde poter stabilire anche i requisiti specifici sulla base dell’articolo 10 capoverso 5 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione. Il presente articolo apre la sezione indicando al capoverso 1 le condi- zioni generali in materia di produzione, ovvero riconoscimento dei produttori, ammissione delle va- rietà, registrazione (salute dei vegetali) e qualità. Alla lettera c l’elenco comune delle varietà dell’UE viene equiparato ai registri nazionali delle varietà degli Stati membri attraverso un rimando, secondo l’allegato 6 dell’accordo agricolo, alla direttiva di esecuzione dell’UE che definisce questi elenchi. Alla lettera d viene sancito l’obbligo generale di registrazione delle colture di moltiplicazione che costituisce la base del controllo ufficiale dei requisiti specifici di cui all’allegato 3. Al capoverso 2 vengono stabilite le colture di moltiplicazione registrate il cui materiale può essere cer- tificato (s.l.). Si fa riferimento al principio di filiazione delle categorie che, unitamente ai requisiti speci- fici di moltiplicazione per le piante madri secondo gli articoli 24 e 26, rappresenta il requisito materiale posto allo schema riproduttivo. Al capoverso 3 è stabilita la deroga per i portainnesti non appartenenti ad alcuna varietà (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b).

Articolo 20 Il presente articolo sancisce l’obbligo di riconoscimento dei produttori secondo gli articoli 12 e 13 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione.

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Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto

Al capoverso 1 sono definiti gli ambiti in cui è necessario il riconoscimento, tra cui rientrano tutte le at- tività in relazione al materiale di moltiplicazione e alle piante. Viene fatta una distinzione tra moltiplica- zione di piante madri e produzione di materiale di moltiplicazione allo scopo di garantire che soltanto le aziende che adempiono i requisiti specifici di cui agli articoli 24 e 26 possano procedere alla molti- plicazione di piante madri. Il riconoscimento per la conservazione di piante madri e materiale di molti- plicazione, analogamente a quello per la loro moltiplicazione, è vincolato alla possibilità delle aziende di rispettare i requisiti di cui all’allegato 3 numero 2. Il condizionamento comprende unicamente le ma- nipolazioni delle partite di materiale, quindi le aziende che importano solamente il materiale per poi imballarlo e commercializzarlo possono essere riconosciute separatamente. Il capoverso 3 indica le condizioni per il riconoscimento. Il presupposto fondamentale è l’autorizza- zione al rilascio di passaporti fitosanitari in virtù dell’ordinanza sulla salute dei vegetali. Dopodiché il personale deve essere qualificato per poter effettuare la moltiplicazione, l’autocontrollo e procedere alle registrazioni necessarie. Anche l’autorizzazione da parte dei costitutori a effettuare la moltiplica- zione è un presupposto per garantire che vi sia un interesse comprovato al riconoscimento del produt- tore. Infine, il produttore deve essere in grado di garantire la tracciabilità della merce. Nell’esecuzione pratica la decisione di riconoscimento avviene sempre parallelamente al riconosci- mento per il rilascio di passaporti fitosanitari e il numero di omologazione viene ripreso come numero identificativo (cpv. 4).

Articolo 21 Il presente articolo sancisce in maniera vincolante la responsabilità individuale del produttore. Quest’ultimo è tenuto ad adottare un piano di controllo aziendale, a effettuare controlli e ad attuare mi- sure secondo la lettera a. Oltre ai controlli ufficiali è tenuto a svolgere ispezioni proprie sulle colture di moltiplicazione rispettando i requisiti di cui all’allegato 3 (lett. b). Deve tenere un registro relativo alle attività previste alle lettere a e b nonché agli acquisti e alle vendite. Questo va conservato e tenuto a disposizione dell’UFAG, su richiesta (p.es. nel quadro di un’ispezione in campo) (lett. c). Alla lettera d è sancito l’obbligo per il produttore di garantire la tracciabilità della merce senza però prescrivere una procedura ben precisa.

Articolo 22 Il riconoscimento può essere revocato se le condizioni rilevanti per la produzione di materiale non sono più soddisfatte. In particolare al capoverso 1 viene menzionato specificatamente il riconosci- mento per il rilascio di passaporti fitosanitari perché la sua revoca nell’esecuzione pratica comporta anche quella del riconoscimento ai sensi della presente ordinanza.

Articolo 23 I vari aspetti da controllare nelle colture di moltiplicazione possono essere suddivisi, da un lato in aspetti che devono essere controllati periodicamente per la certificazione (s.l.) del materiale di moltipli- cazione (cfr. art. 28), dall’altro in aspetti che devono essere sottoposti a un controllo ufficiale iniziale e che successivamente vanno soltanto ricontrollati. Questi ultimi vengono controllati nel quadro della re- gistrazione delle colture di moltiplicazione. A tal fine sono necessari un’ispezione in campo, il controllo dei registri e il controllo della corrispondenza della descrizione della varietà. Quest’ultimo in Svizzera è effettuato applicando metodi di genetica molecolare anziché un controllo delle caratteristiche varietali e in futuro dovrà essere svolto in un periodo di tempo adeguato e a intervalli regolari secondo l’alle- gato 3 numero 1. Sarà comunque possibile continuare ad avvalersi di metodi di genetica molecolare secondo le prescrizioni dell’UFAG in virtù del punto 1.8. Per i portainnesti non appartenenti ad alcuna varietà, ai fini di determinare l’identità vengono analizzate le caratteristiche tipiche della specie. Le esigenze relative alla conservazione e al terreno garantiscono che non vi sia alcun rischio di conta- minazione da organismi nocivi rilevanti menzionati nell’allegato 3. Non si applicano per la registra- zione di colture destinate alla produzione di materiale CAC. Per quanto concerne il materiale CAC il produttore deve controllare l’aspetto varietale, garantire l’ori- gine e verificare il rispetto dei requisiti sanitari. Il controllo ufficiale nel quadro di un’ispezione in campo avviene a intervalli stabiliti dall’UFAG in funzione del rischio. Se una coltura è registrata presso l’UFAG, sottostà al controllo ufficiale. Il capoverso 4 prescrive che l’UFAG può decidere in base al suo giudizio tecnico che a effettuare il controllo sia il produttore. Il rinnovo di piante madri nella coltura secondo il capoverso 5 determina una verifica dello stato della registrazione permettendo di procedere a eventuali adeguamenti del piano di controllo. La durata della registrazione dal profilo tecnico risulta dal periodo di utilizzo ammesso per le piante madri che deve essere ancora stabilito caso per caso nell’allegato 3 numero 9.1.

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Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto

Articolo 24 Il presente articolo fissa le condizioni specifiche per la moltiplicazione di piante madri di materiale di prebase. L’elemento centrale è il rimando ai protocolli internazionali cui ci si deve attenere. Il periodo di utilizzo di una pianta madre deve essere ancora stabilito.

Articolo 25 Il presente articolo disciplina la registrazione di particolari piante madri di materiale di prebase per le quali deve essere svolta un’ispezione separata onde accertare che siano esenti dagli organismi nocivi rilevanti per il genere o la specie pertinente prima di poterle registrare come piante madri di materiale di prebase ai sensi dell’articolo 23. Lo stato di salute delle candidate piante madri di materiale di prebase e delle piante madri di materiale di prebase prodotte mediante rinnovo deve essere accertato prima di procedere alla piantagione nel conservatorio a prova di insetto in cui sono conservate le piante madri di materiale di prebase. Le ana- lisi durano diversi anni perché per molti organismi nocivi non esiste alcun metodo analitico. Durante la cosiddetta indicizzazione dei virus, un metodo alternativo per determinare la contaminazione, le candi- date piante madri devono essere conservate in una sezione separata a prova di insetto. Il presente articolo disciplina i metodi di analisi da utilizzare per accertare l’assenza di contaminazione e contem- pla tutti gli organismi nocivi menzionati nell’allegato 3 nei due elenchi ai numeri 10 e 11. Solo per gli organismi nocivi menzionati al numero 11 va obbligatoriamente utilizzata l’indicizzazione dei virus.

Articolo 26 Il presente articolo fissa le condizioni specifiche per la moltiplicazione di piante madri di materiale di base. L’elemento centrale è la determinazione dei periodi di utilizzo e del numero di generazioni.

Articolo 27 Per fissare le altre disposizioni sulla certificazione (s.l.) delle partite di materiale, la partita è definita come la più piccola unità di certificazione (s.l.). L’elemento centrale del presente articolo è costituito dai requisiti di omogeneità. Le condizioni ivi fissate si applicano anche per il materiale CAC in quanto l’unità serve a garantirne la tracciabilità.

Articolo 28 Il presente articolo disciplina la certificazione (s.l.) delle partite di materiale. Ogni anno le colture regi- strate sono notificate ai fini della certificazione (s.l.). La ripartizione delle partite è effettuata già a li- vello di coltura. In ispezioni ufficiali annuali in campo ai sensi delle disposizioni dell’allegato 3 per ogni partita vengono controllati gli aspetti rilevanti dal profilo della salute e della qualità. L’UFAG certifica (s.l.) le partite sulla scorta di tale ispezione. In caso di rifiuto della certificazione (s.l.) il produttore può richiedere, entro un termine prefissato, un ulteriore controllo.

Articolo 29 Secondo l’articolo 14 capoverso 4 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione, il materiale può es- sere commercializzato soltanto se è imballato ed etichettato conformemente alle disposizioni dell’arti- colo 17 di detta ordinanza. Prendendo spunto dal capoverso 6 dello stesso articolo, il presente articolo disciplina l’imballaggio, la chiusura e l’etichettatura delle partite di materiale certificato (s.l.) su cui vi- gila l’UFAG. Per quanto riguarda l’imballaggio, dalla vigente ordinanza sono state riprese specifiche norme relative al calibro e alla dimensione. L’elemento centrare dell’articolo è la disposizione relativa al sistema di chiusura che è equiparabile alla piombatura.

Articolo 30 Le persone che svolgono le attività ufficiali definite ai sensi degli articoli 23, 25, 28 e 29 dell’ordinanza in oggetto devono essere riconosciute. Per i compiti previsti negli articoli 23, 25 e 28, che nella pratica sono svolti da organizzazioni di controllo indipendenti su mandato dell’UFAG, si deve garantire che gli incaricati non traggano alcun profitto poiché le decisioni emesse dall’UFAG sulla scorta dei risultati del controllo sono rilevanti dal profilo economico.

Articolo 31 Nel presente articolo, in base all’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza sul materiale di moltiplica- zione, la commercializzazione, analogamente alla produzione nei relativi articoli, è limitata alle catego- rie di materiale definite negli articoli 8-12 (cpv. 1 lett. a).

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Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto

Al capoverso 1 lettera b è stabilita l’equivalenza degli elenchi delle varietà esteri sulla base dell’arti- colo 14 capoverso 1bis dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione. Ai capoversi 2 e 3 sono stabilite le deroghe previste sulla base dell’articolo 14 capoverso 2 dell’ordi- nanza sul materiale di moltiplicazione per il materiale non appartenente a una varietà, per le varietà sperimentali e per la conservazione di risorse fitogenetiche. Il comun denominatore di queste deroghe è che il materiale in questione deve sempre essere stato commercializzato con un passaporto fitosani- tario giusta l’ordinanza sulla salute dei vegetali. Il capoverso 4 disciplina infine una deroga applicabile laddove l’UFAG preveda un’eccezione all’ob- bligo generale del passaporto fitosanitario per determinato materiale di moltiplicazione a scopo di ri- cerca o per la conservazione di risorse fitogenetiche. Sulla base dell’articolo 14 capoverso 3 dell’ordi- nanza sul materiale di moltiplicazione, alla lettera a alla deroga di base ne viene affiancata un’altra per i casi di difficoltà temporanea di approvvigionamento.

Articolo 32 Il presente articolo disciplina le varietà sperimentali in analogia con le disposizioni vigenti dell’ordi- nanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme.

Articolo 33 Il presente articolo contiene le disposizioni di esecuzione per l’autorizzazione della commercializza- zione di materiale di varietà di nicchia. Queste ultime rappresentano il concetto alternativo limitato al territorio nazionale svizzero di commercializzazione di piccoli quantitativi di materiale di moltiplicazione e piante di varietà per le quali il costitutore non intende fare domanda di ammissione nell’elenco. Le novità vegetali a titolo amatoriale ottenute da risorse genetiche della Svizzera possono continuare a essere commercializzate a livello locale per un utilizzo a scopo commerciale in agricoltura. È presup- posto lo stesso disciplinamento previsto dall’ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme.

Articolo 34 L’importazione di materiale prodotto all’estero è disciplinata nell’articolo 15 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione che ai capoversi 3 e 4 crea le basi per l’equivalenza con un elenco delle varietà estero e per l’introduzione di un’autorizzazione obbligatoria. Il presente articolo sancisce al capoverso 1 l’equivalenza dei registri delle varietà degli Stati membri dell’UE. Il capoverso 2 prevede l’obbligo di autorizzazione per tutto il materiale proveniente da altri Stati.

Articolo 35 Il presente articolo disciplina i requisiti particolari relativi all’etichettatura del materiale certificato (s.l.) sulla base dell’articolo 15 capoverso 6 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione.

Articolo 36 Il presente articolo disciplina i requisiti particolari relativi al contrassegno del materiale non certificato (s.l.) sulla base dell’articolo 15 capoverso 2 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione.

Articolo 37 Il presente articolo disciplina l’esecuzione dell’ordinanza in oggetto sulla base dell’articolo 21 dell’ordi- nanza sul materiale di moltiplicazione. Sulla base dell’articolo 22 di tale ordinanza, l’UFAG può essere incaricato dell’esecuzione.

Articolo 38 Il presente articolo stabilisce l’abrogazione dell’ordinanza vigente che sarà sostituita da quella in og- getto.

Articolo 39 Il presente articolo elimina le sovrapposizioni a livello di definizioni con le formulazioni dell’ordinanza del 28 ottobre 2015 concernente la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.

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Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto

Articolo 40 Il presente articolo disciplina l’entrata in vigore dell’ordinanza.

3.4 Risultati della consultazione

3.5 Ripercussioni

3.5.1 Confederazione Il dispendio correlato all’esecuzione e all’informazione a carico dell’UFAG è destinato ad aumentare a breve e in parte a medio termine. Queste fluttuazioni possono essere compensate nel quadro del pre- ventivo globale di UFAG e Agroscope. A lungo termine la maggiore efficienza ottenuta grazie all’inte- grazione nello spazio varietale europeo per quanto riguarda l’esecuzione sia del diritto sul materiale di moltiplicazione sia del diritto sulla salute dei vegetali ridurrà il dispendio rispetto alla situazione iniziale.

3.5.2 Cantoni Nessuna ripercussione.

3.5.3 Economia Agli agricoltori e ai produttori di materiale di moltiplicazione e piante è garantita la certezza del diritto su identità, salute e qualità del materiale vegetale di moltiplicazione importato e commercializzato in Svizzera.

I produttori di materiale di moltiplicazione e piante da frutto sono integrati nel mercato europeo con gli stessi diritti, compiti e doveri. Limitando a determinate categorie la commercializzazione di materiale vegetale di moltiplicazione ad uso professionale in agricoltura, gli agricoltori vengono tutelati dal mate- riale scadente e questo mercato viene riservato ai produttori riconosciuti. Il principio dell’autocontrollo continua a vigere per la categoria standard «materiale CAC» e può essere svolto un controllo succes- sivo ufficiale in combinazione con i controlli previsti dall’ordinanza sulla salute dei vegetali. Il maggior dispendio per i produttori è comunque limitato perché l’ordinanza non fissa la forma della documenta- zione aziendale.

I costitutori e i produttori di materiale di moltiplicazione e di piante potrebbero beneficiare allo stesso modo delle semplificazioni in termini di accesso al mercato delle varietà. La possibilità di moltiplicare in Svizzera tutte le varietà ammesse nel registro di uno Stato membro dell’UE evita di dover nominare un rappresentante legale e di avviare una procedura di riconoscimento separata per la Svizzera. Il previsto riconoscimento ufficiale delle descrizioni di varietà esistenti da parte dei produttori assicura la continuità del mercato estendendolo oltre i confini nazionali.

3.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni non creano ostacoli tecnici al commercio.

Gli unici standard sovranazionali per la produzione di materiale di moltiplicazione e piante da frutto sono quelli dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO). Questi sono applicati in maniera coerente nella presente ordinanza.

3.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

3.8 Basi legali

La base legale è costituita dagli articoli 9 capoversi 1 e 2, 10 capoversi 3 e 5, 11 capoversi 1bis-3, 12 capoverso 3, 13, 14 capoversi 1bis e 2, 15 capoversi 3-4, 17 capoversi 2 e 6, 20 e 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione.

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Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto (Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto, OPFr-DEFR)

del …

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 9 capoversi 1 e 2, 10 capoversi 3 e 5, 11 capoversi 1bis-3, 12 capoverso 3, 13, 14 capoversi 1bis e 2, 15 capoversi 3-4, 17 capoversi 2 e 6, 20 e 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul materiale di moltiplicazione, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo di applicazione

Art. 1 La presente ordinanza è applicabile: a. al materiale vegetale di moltiplicazione dei generi e delle specie menzionati nell’allegato 1, nonché ai loro ibridi; b. ai portainnesti e a parti di piante di generi e specie non menzionati nell’allegato 1, qualora vi debbano essere innestati nesti di uno dei suddetti generi e specie, nonché ai loro ibridi.

Sezione 2: Definizioni

Art. 2 Varietà particolari Ai fini della presente ordinanza si intendono per: a. varietà obsoleta: una varietà non protetta ai sensi della legge del 20 marzo 19752 sulla protezione delle novità vegetali che è stata stralciata dall’elenco delle varietà da frutto dell’Ufficio federale dell’agricoltura

RS .......... 1 RS 916.151 2 RS 232.16

2020–...... 1 156

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(UFAG) o da un registro delle varietà di uno Stato membro dell’Unione europea; b. varietà di nicchia: una varietà obsoleta, una risorsa fitogenetica della ban- ca genetica nazionale ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 28 ottobre 20153 concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitoge- netiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ORFGAA), o un’altra varietà cui non si applicano le condizioni di ammissione nell’elenco delle varietà da frutto di cui alla sezione 3. Sono eccettuate le varietà geneticamente modificate; c. varietà sperimentale: una varietà per cui è stata inoltrata una domanda di ammissione nell’elenco delle varietà da frutto dell’UFAG oppure in un re- gistro delle varietà di uno Stato membro dell'Unione europea. Sono eccet- tuate le varietà geneticamente modificate.

Art. 3 Clone Per clone si intende una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una sin- gola pianta.

Art. 4 Materiale di moltiplicazione e piante Ai fini della presente ordinanza si intendono per: a. materiale di moltiplicazione: le sementi, le parti di piante e tutto il materia- le vegetale, compresi portainnesti e nesti, per la moltiplicazione e la pro- duzione di piante; b. piante: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, a essere piantate o trapiantate.

Art. 5 Pianta madre Ai fini della presente ordinanza si intendono per: a. pianta madre: una pianta identificata destinata alla moltiplicazione; b. pianta da frutto: una pianta ottenuta per moltiplicazione a partire da una pianta madre e coltivata per la produzione di frutta, al fine di consentire la verifica dell'identità varietale di tale pianta madre; c. moltiplicazione: la produzione per via vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria; d. rinnovo di una pianta madre: la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa ottenuta per via vegetativa; e. moltiplicazione in vitro: la moltiplicazione, utilizzando una coltura in vi- tro, di gemme vegetative differenziate o di meristemi vegetativi differen- ziati di una pianta;

3 RS 916.181

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f. candidata pianta madre di materiale di prebase: una pianta madre che è destinata alla registrazione come pianta madre di materiale di prebase e che non è stata ottenuta mediante la moltiplicazione, il rinnovo o la pro- pagazione di una pianta madre di materiale di prebase.

Art. 6 Coltura di moltiplicazione Per coltura di moltiplicazione si intendono il terreno, le piante madri nonché il mate- riale di moltiplicazione e le piante da esse ottenuti, di una particella di produzione.

Art. 7 Crioconservazione Per crioconservazione si intende la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalità.

Art. 8 Organismo nocivo e controllo Ai fini della presente ordinanza si intendono per: a. organismo nocivo: le piante, gli animali o gli agenti patogeni di qualsiasi specie, ceppo o biotipo di cui all’allegato 3, che possono danneggiare piante, frutti e prodotti vegetali; b. ispezione visiva: l'esame di piante o parti di piante a occhio nudo, con len- ti, stereoscopio o microscopio; c. analisi: l'esame diverso dall'ispezione visiva; d. campionatura: il prelievo di materiale vegetale dalla coltura di moltiplica- zione per farlo analizzare; e. «praticamente indenne da organismi nocivi»: la misura in cui gli organi- smi nocivi presenti sul materiale di moltiplicazione o sulle piante è tal- mente esigua da garantire qualità e utilità accettabili del materiale di mol- tiplicazione.

Art. 9 Materiale di prebase Per materiale di prebase si intende il materiale di moltiplicazione: a. prodotto, secondo metodi riconosciuti a livello internazionale o secondo un metodo biologico molecolare riconosciuto equivalente dall’UFAG al fine di conservare l’identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonché di prevenire la contaminazione da parte di organismi nocivi; b. ottenuto direttamente per via vegetativa da una pianta madre di materiale di prebase o mediante riproduzione sessuata di piante madri di materiale di prebase; c. destinato alla produzione di materiale di base o di materiale certificato diver- so dalle piante; d. che adempie i requisiti di cui all'allegato 3 per il materiale di prebase; e

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e. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 10 Materiale di base Per materiale di base si intende il materiale di moltiplicazione: a. prodotto, secondo metodi riconosciuti a livello internazionale o secondo un metodo biologico molecolare riconosciuto equivalente dall’UFAG al fine di conservare l’identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonché di prevenire la contaminazione da parte di organismi nocivi; b. ottenuto per via vegetativa direttamente o in un numero limitato di genera- zioni da materiale di prebase; c. destinato alla produzione di materiale certificato; d. che adempie i requisiti di cui all'allegato 3 per il materiale di base; e e. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 11 Materiale certificato 1 Per materiale certificato si intende il materiale di moltiplicazione:

a. ottenuto per via vegetativa direttamente da materiale di base o da materiale di prebase oppure, laddove sia destinato alla produzione di portainnesti, da sementi certificate (s.l.) di materiale di base o di materiale certificato di por- tainnesti; b. destinato alla produzione di piante; c. che adempie i requisiti di cui all'allegato 3 per il materiale certificato; e d. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza. 2 Per materiale certificato si intendono altresì le piante:

a. ottenute direttamente da materiale certificato, materiale di base o materiale di prebase; b. destinate alla produzione di frutta; c. che adempiono i requisiti di cui all'allegato 3 per il materiale certificato; e d. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 12 Materiale CAC (Conformitas Agraria Communitas) Per materiale CAC si intendono il materiale di moltiplicazione e le piante: a. aventi identità varietale e adeguata purezza varietale; b. destinati: 1. alla produzione di materiale di moltiplicazione o di piante; o 2. alla produzione di frutta; e c. che adempiono i requisiti di cui all’allegato 3 per il materiale CAC; e

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d. prodotti secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Sezione 3: Ammissione nell’elenco delle varietà da frutto

Art. 13 Elenco delle varietà da frutto 1 L’UFAG pubblica un elenco delle varietà ammesse alla produzione di materiale certificato (s.l.) e di materiale CAC per i generi e le specie menzionati nell'allegato 1. 2 Nel caso di una certificazione (s.l.) clonale, i cloni della varietà ammessi alla certi- ficazione (s.l.) sono menzionati nell'elenco.

Art. 14 Condizioni di ammissione 1 Una varietà è ammessa nell'elenco delle varietà da frutto come varietà con:

a. descrizione ufficiale se: 1. è distinguibile, stabile e sufficientemente omogenea, 2. esiste una descrizione ufficiale, 3. la designazione della varietà risponde alle esigenze fissate nell’articolo 12 della legge del 20 marzo 19754 sulla protezione delle novità vegeta- li, e 4. all’UFAG viene messo a disposizione un campione di riferimento; b. descrizione ufficialmente riconosciuta se: 1. esiste una descrizione riconosciuta dall’UFAG o dall’ente competente di uno Stato membro dell’Unione europea, 2. è dimostrato che il materiale della varierà è già stato commercializzato in Svizzera prima del 30 settembre 2012, 3. le esigenze di cui alla lettera a numeri 3 e 4 sono adempiute. 2 Una descrizione ai sensi del capoverso 1 lettera b è riconosciuta se:

a. la varietà pertinente non è già descritta: 1. da una descrizione ufficiale, 2. da un descrizione riconosciuta da uno Stato membro dell’Unione euro- pea, o 3. dalla descrizione di una risorsa fitogenetica della banca genetica5 che secondo l’analisi biologico-molecolare corrisponde al campione di rife- rimento della varietà; b. adempie le esigenze di cui all’allegato 2.

4 RS 232.16 5 RS 916.181

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Art. 15 Domanda di ammissione 1 Il costitutore o il suo rappresentante può presentare una domanda di ammissione nell’elenco delle varietà all’UFAG entro i termini da esso fissati e pubblicati. Un ri- chiedente senza domicilio o sede in Svizzera deve avere un rappresentante in Sviz- zera. 2 Il richiedente è tenuto ai fini dell’ammissione:

a. di una varietà quale varietà con descrizione ufficiale: 1. a presentare un fascicolo di iscrizione costituito sulla base dei moduli dell’UFAG; questo fascicolo contiene in particolare una descrizione conforme ai questionari tecnici che l’UFAG indica all’atto della presen- tazione della domanda, 2. ad annunciare all’UFAG, in conformità delle sue istruzioni, se la varietà dev'essere oggetto di un esame che concerna la distinguibilità, l'omoge- neità e la stabilità, 3. a indicare se la varietà è ammessa in un registro delle varietà di uno Stato membro dell’Unione europea o se è stata presentata una domanda di ammissione, 4. a proporre un'adeguata designazione della varietà, 5. a fornire all’UFAG il materiale di moltiplicazione e le piante necessari per l’impianto del campione di riferimento, e 6. in caso di esami della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità, a fornire, entro i termini fissati, all’organismo di ispezione ufficialmente nominato dall’UFAG il materiale di moltiplicazione e le piante necessa- ri; b. di una varietà quale varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta: 1. a presentare un fascicolo di iscrizione costituito sulla base dei moduli dell’UFAG; questo fascicolo contiene in particolare una descrizione conforme alle caratteristiche nell’allegato 2; 2. a fornire la prova secondo l’articolo 14 lettera b numero 2; 3. ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 2 numeri 3-5; c. di un clone di una varietà già ammessa a inoltrare una domanda sulla base dei moduli dell’UFAG. 3 Se il costitutore di una varietà non è noto, la domanda di cui al capoverso 1 può es- sere presentata da un produttore riconosciuto o da un’organizzazione professionale. 4 In deroga ai capoversi 1-3, l’UFAG può ammettere nell’elenco delle varietà, senza rispettiva domanda, risorse fitogenetiche ai fini della loro conservazione ai sensi dell’articolo 6 ORFGAA6, come varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta.

6 RS 916.181

6 161

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Art. 16 Esame ufficiale della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità 1 Gli esami ufficiali della distinguibilità, dell'omogeneità e della stabilità sono effet- tuati sotto la responsabilità dell’UFAG. Quest'ultimo può affidare l'esecuzione degli esami a un servizio estero da esso riconosciuto. 2 Qualora gli esami della distinguibilità, dell'omogeneità e della stabilità siano già stati effettuati da un servizio estero riconosciuto dall’UFAG, non è necessario ripe- terli se: a. il richiedente dispone di un'autorizzazione del costitutore per utilizzare i ri- sultati dell’esame; e b. il servizio estero accetta che questi risultati siano utilizzati nella procedura di ammissione nell’elenco delle varietà da frutto. 3 Su richiesta del costitutore o del suo rappresentante, l’UFAG garantisce che i risul- tati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici rimangano confidenziali.

Art. 17 Durata dell’ammissione nell’elenco delle varietà da frutto 1 Una varietà è ammessa per trent’anni nell’elenco delle varietà da frutto. 2 L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per altri periodi di trent’anni nel- la misura in cui siano sempre adempiute le condizioni relative alla distinguibilità, all'omogeneità e alla stabilità e sia disponibile materiale della varietà. 3 La domanda di proroga deve essere presentata per scritto all’UFAG cinque anni prima della scadenza dell'ammissione. 4 L’UFAG può prorogare l’ammissione di una varietà per la quale non è stata pre- sentata alcuna domanda scritta, se ciò è nell’interesse generale.

Art. 18 Stralcio dall’elenco delle varietà da frutto È possibile stralciare dall'elenco una varietà o un clone se: a. le condizioni di ammissione di cui all'articolo 14 non sono più adempiute; b. al momento della domanda di ammissione e durante la procedura di ammis- sione, sono state fornite indicazioni false o fallaci; c. il costitutore o il suo rappresentante ha presentato una richiesta in tal senso; d. la varietà ha effetti collaterali inaccettabili sulle persone, sugli animali o sull’ambiente; o e. sono date le condizioni per prendere misure preventive ai sensi dell’articolo 148a capoverso 1 della legge del 29 aprile 19987 sull’agricoltura.

7 RS 910.1

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Sezione 4: Produzione, certificazione (s.l.) e condizionamento

Art. 19 Condizioni generali 1 Possono essere prodotti unicamente materiale di moltiplicazione e piante:

a. appartenenti a una categoria di materiale di cui agli articoli 8-12; b. prodotti sotto la responsabilità di un produttore riconosciuto; c. appartenenti a una varietà: 1. ammessa nell’elenco delle varietà da frutto ai sensi dell’articolo 13, 2. ammessa con descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta nell’elenco comune delle varietà dell’Unione europea o in un registro delle varietà di uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 della direttiva di esecuzione 2014/97/UE8 qualora tale descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta sia messa a disposizione dell’UFAG, o 3. di una varietà sperimentale qualora vi sia una descrizione ufficiale, una descrizione ufficialmente riconosciuta o un rapporto di un organismo ufficiale competente attestante che la varietà pertinente è distinguibile, omogenea e stabile; d. provenienti da colture di moltiplicazione registrate come: 1. piante madri di materiale di prebase, 2. piante madri di materiale di base, 3. piante madri di materiale certificato, 4. piante certificate, 5. materiale CAC; e e. rispondenti ai requisiti di qualità di cui all’allegato 3. 2 Può essere certificato (s.l.) unicamente il materiale delle colture di moltiplicazione di cui del capoverso 1 lettera d numeri 1-4, qualora le piante madri rispettino il prin- cipio di filiazione delle categorie ai sensi degli articoli 9-11 e siano state moltiplicate secondo le esigenze previste dalla presente ordinanza. 3 In deroga al capoverso 1 lettera b, possono essere prodotti e certificati (s.l.) anche materiale di moltiplicazione e piante di portainnesti non appartenenti ad alcuna va- rietà.

Art. 20 Riconoscimento dei produttori 1 Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate all’UFAG il quale accorda il riconoscimento.

8 Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014 , recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato 6 appendice 1 dell’accordo agricolo (RS 0.916.026.81)

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2 Un riconoscimento specifico è necessario: a. per ogni genere o specie di cui all’allegato 1; e b. per ogni categoria di materiale di cui agli articoli 9-12. c. per ogni attività seguente in relazione al materiale di moltiplicazione e alle piante di varietà da frutto: 1. moltiplicazione, rinnovo e produzione di piante madri, 2. produzione, 3. conservazione, o 4. condizionamento che comprende tutte le manipolazioni delle partite di materiali. 3 Sono riconosciuti i produttori che:

a. possiedono già un’omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari ai sensi dell’articolo 77 dell’ordinanza del 31 ottobre 20189 sulla salute dei ve- getali (OSalV); b. dispongono di personale amministrativo e tecnico qualificato; c. sono autorizzati dai competenti costitutori o dai loro rappresentanti ad effet- tuare la moltiplicazione; d. dispongono di sistemi e processi che consentono loro di garantire la traccia- bilità della merce. 4 Il numero di omologazione attribuito dal Servizio fitosanitario federale di cui all’articolo 77 capoverso 2 OSalV vale come numero identificativo del produttore.

Art. 21 Obblighi dei produttori I produttori riconosciuti sono tenuti a: a. prendere misure atte a garantire che il materiale soddisfi le esigenze poste dalla presente ordinanza alle categorie di cui agli articoli 9-12; a tal fine i produttori devono allestire e tenere a disposizione dell’UFAG, su richiesta, un piano di rilevamento e monitoraggio dei punti critici del processo di pro- duzione che contempli i punti seguenti: 1. produzione, 2. ubicazione e numero delle piante, 3. calendario della coltura, 4. processi di moltiplicazione, 5. processi di imballaggio, immagazzinamento e trasporto; b. effettuare ispezioni visive e, se del caso, campionature e analisi nelle colture di moltiplicazione e sul materiale di moltiplicazione al fine di individuare la presenza degli organismi nocivi menzionati nell’allegato 3 numeri 10 e 11 per il genere o la specie pertinente nonché segnalare all’UFAG la comparsa

9 RS 916.20

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di organismi nocivi; durante la crioconservazione non sono necessarie ispe- zioni visive; c. tenere a disposizione dell’UFAG, su richiesta, per la durata della registra- zione delle particelle di moltiplicazione e per almeno tre anni dopo che il materiale di moltiplicazione e le piante pertinenti sono stati distrutti o com- mercializzati, un registro che contempli i punti seguenti: 1. materiale di moltiplicazione e piante acquistati a fini d'immagazzina- mento o di piantagione, in produzione nell'azienda o commercializzati, 2. misure prese per monitorare i punti critici nel processo di produzione di cui alla lettera a, e 3. ispezioni visive, campionature e analisi nelle colture di moltiplicazione nonché la comparsa di organismi nocivi e le misure per combatterli di cui alla lettera b; d. garantire la tracciabilità delle singole partite di materiale di moltiplicazione e di piante durante la produzione.

Art. 22 Revoca del riconoscimento 1 Ilriconoscimento del produttore è revocato qualora questo non possieda più l’omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari ai sensi dell’articolo 77 OSalV per il genere, la specie e la categoria di materiale pertinenti. 2 L’UFAG, inoltre, può revocare, parzialmente o totalmente, il riconoscimento a un produttore se constata che: a. le condizioni di cui all’articolo 20 capoverso 3 lettere b-d non sono più sod- disfatte; b. le condizioni per la registrazione di colture di moltiplicazione o la certifica- zione (s.l.) di materiale di moltiplicazione e piante non sono più soddisfatte; c. la qualità del materiale di moltiplicazione e delle piante commercializzati non adempie più le esigenze della presente ordinanza; o d. gli obblighi di cui all’articolo 21 non sono più adempiuti.

Art. 23 Registrazione di colture di moltiplicazione 1 Le colture di moltiplicazione di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera c vengono registrate dall’UFAG su richiesta di un produttore riconosciuto se adempiono i re- quisti di cui all’allegato 3 in materia di: a. corrispondenza alla descrizione della varietà; b. conservazione di piante madri, materiale di moltiplicazione e piante; c. terreno; e d. sito di produzione, luogo di produzione o zona.

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2 In deroga al capoverso 1 lettera a, un portainnesto non appartenente ad alcuna va- rietà viene registrato dall’UFAG se è corrispondente alla descrizione della sua spe- cie. 3 In deroga al capoverso 1 lettere b e c, le colture di moltiplicazione per la produzio- ne di materiale CAC vengono registrate dall’UFAG se: a. le piante madri secondo le registrazioni del produttore hanno un’origine identificata; e b. le piante madri nonché il materiale di moltiplicazione e le piante adempiono i requisiti sanitari di cui all’allegato 3. 4 L’osservanza delle disposizioni ai sensi dei capoversi 1-3 viene verificata da un controllore riconosciuto dall’UFAG e, se del caso, dal produttore. 5 Ogni rinnovo di piante madri in una particella di moltiplicazione già registrata ri- chiede che questa sia nuovamente registrata ai sensi dei capoversi 1-3.

Art. 24 Moltiplicazione, rinnovo e produzione di piante madri di materiale di prebase 1 Il produttore può moltiplicare o rinnovare una pianta madre di materiale di prebase registrata conformemente all’articolo 23. 2 Il produttore può moltiplicare una pianta madre di materiale di prebase per produr- re materiale di prebase. 3 La moltiplicazione, il rinnovo e la produzione di piante madri di materiale di pre- base si svolgono conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. In assenza di tali protocolli, l’UFAG applica un suo proto- collo a condizoine che sia stato precedentemente sottoposto a verifica in merito al genere o alla specie pertinente per un determinato periodo di tempo. 4 Il periodo di tempo di cui al capoverso 3 è ritenuto appropriato se è sufficiente per consentire la convalida del fenotipo delle piante per quanto riguarda la corrispon- denza alla descrizione della varietà basata sull'osservazione della produzione di frutti o dello sviluppo vegetativo dei portainnesti. 5 Il produttore può rinnovare una pianta madre di materiale di prebase soltanto entro la fine del periodo di cui all’allegato 3.

Art. 25 Registrazione di candidate piante madri e piante madri di materiale di prebase ottenute mediante rinnovo 1 Una pianta che non è stata prodotta conformemente all’articolo 24 da una pianta madre di materiale di prebase registrata viene registrata dall’UFAG, su richiesta, come candidata pianta madre qualora essa sia tenuta a condizioni a prova di insetto e fisicamente isolata dalle piante madri di materiale di prebase finché non sono adem- piuti i seguenti requisiti sanitari: a. all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei campi nonché eventualmen- te della campionatura e delle analisi, la candidata pianta madre di materiale

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di prebase risulta indenne dagli organismi nocivi menzionati nell'allegato 3 numero 10 per quanto concerne il genere o la specie pertinente; e b. all'atto dell'ispezione visiva nonché della campionatura e delle analisi che si svolgono in un determinato periodo di tempo fissato dall’UFAG, tenendo conto della biologia degli organismi nocivi rilevanti per il genere o la specie pertinente, la candidata pianta madre di materiale di prebase risulta indenne dagli organismi nocivi menzionati nell'allegato 3 numero 11 per quanto con- cerne il genere o la specie pertinente. 2 In deroga al capoverso 1 lettera b, laddove una candidata pianta madre di materiale di prebase sia un semenzale, l'ispezione visiva, la campionatura e l'analisi sono ri- chieste solo in relazione ai virus, ai viroidi o alle malattie da agenti virus-simili tra- smessi dal polline e menzionati nell'allegato 3 numero 11 per quanto concerne il ge- nere o la specie pertinente, purché un'ispezione ufficiale abbia confermato che il se- menzale in questione è stato ottenuto da semi di una pianta indenne dai sintomi cau- sati da tali virus, viroidi e malattie da agenti virus-simili. 3 Le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche per la registrazione di una pianta madre di materiale di prebase ottenuta mediante rinnovo. 4 L’osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi 1-3 viene verificata da un con- trollore riconosciuto dall’UFAG in base ai risultati delle analisi, alle registrazioni e ai metodi del produttore. 5 Il metodo di analisi per i virus, i viroidi, le malattie da agenti virus-simili e i fito- plasmi, applicato alle candidate piante madri, è un saggio biologico sulle piante in- dicatrici.

Art. 26 Moltiplicazione di piante madri di materiale di base 1 Le piante madri di materiale di base possono essere moltiplicate per più generazio- ni per raggiungere il numero di piante madri di materiale di base necessario. 2 Le piante madri di materiale di base devono essere moltiplicate conformemente all’articolo 24. Il numero massimo consentito di generazioni e la durata di vita mas- sima consentita delle piante madri di materiale di base corrispondono a quelli stabili- ti nell'allegato 3 numero 9.2 per quanto concerne il genere o la specie pertinente. 3 Tutte le generazioni tranne la prima possono derivare da qualsiasi generazione pre- cedente. 4 Il materiale di moltiplicazione di generazioni diverse deve essere tenuto separata- mente.

Art. 27 Partite di materiale 1 Al momento della produzione, del raccolto e dell’immagazzinamento, il materiale di moltiplicazione e le piante sono tenuti in partite separate e contrassegnate. 2 Una partita può contenere solo materiale di moltiplicazione o piante della medesi- ma origine, categoria e varietà, eventualmente dello stesso clone. Se nel caso dei portainnesti il materiale di moltiplicazione non appartiene ad alcuna varietà, la parti-

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ta può contenere soltanto materiale della stessa specie o dello stesso ibrido interspe- cifico. 3 Qualora materiale di moltiplicazione o piante di origine diversa siano riuniti o me- scolati in fase d’imballaggio, immagazzinamento, trasporto o consegna, il produttore segna in un registro la composizione della partita e l’origine delle sue varie compo- nenti.

Art. 28 Certificazione (s.l.) del materiale di moltiplicazione e delle piante 1 Una partita di materiale è certificata (s.l.) dall’UFAG se:

a. la coltura di moltiplicazione è registrata dall’UFAG; b. le piante madri e il materiale di moltiplicazione adempiono i requisiti sanita- ri di cui all’allegato 3; e c. adempie i requisiti di qualità di cui all’allegato 3. 2 L’osservanza delle disposizioni ai sensi del capoverso 1 viene verificata da un con- trollore riconosciuto dall’UFAG e, se del caso, dal produttore. 3 In caso di rifiuto della certificazione (s.l.), il produttore può presentare un’opposizione scritta all’UFAG entro tre giorni feriali dalla comunicazione. L’UFAG è tenuto a eseguire una controperizia entro quattro giorni feriali dalla data di ricezione dell’opposizione. Durante questo periodo non possono essere apportate modifiche allo stato della coltura di moltiplicazione.

Art. 29 Imballaggio, chiusura ed etichettatura 1 Le partite di materiale certificate (s.l.) vengono imballate, chiuse e contrassegnate con un’etichetta ufficiale da una persona autorizzata sotto la responsabilità del pro- duttore. 2 Le piante o parti di piante di una partita di materiale ai sensi del capoverso 1 sono imballate in mazzi o in colli e contenitori conformemente all’allegato 4. 3 Gli imballaggi ai sensi del capoverso 2 sono chiusi mediante un sistema di chiusura non riutilizzabile e che sia impossibile aprire senza danneggiarlo. Gli imballaggi chiusi sono contrassegnati in modo che sia impossibile aprirli senza danneggiare l’etichetta ufficiale. Quest’ultima dev’essere incollata sull’imballaggio oppure inte- grata nel sistema di chiusura in modo che non venga lacerata.

Art. 30 Riconoscimento di persone 1 Le domande di riconoscimento di persone che svolgono i compiti previsti negli ar- ticoli 23, 25, 28 e 29 devono essere inoltrate all’UFAG, il quale accorda il ricono- scimento. 2 Vengono riconosciute le persone dotate di conoscenze tecniche di base nel settore delle sementi e delle piante e che hanno seguito un corso di formazione dell’UFAG. 3 Le persone riconosciute sono tenute a partecipare ai corsi di perfezionamento or- ganizzati dall’UFAG e a seguire le istruzioni di quest’ultimo nell’esercizio della loro funzione.

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4 Le persone che svolgono i compiti previsti negli articoli 23, 25 e 28 non possono trarre profitto dall’esito dell’esame.

Sezione 5: Commercializzazione

Art. 31 Commercializzazione 1 Possono essere commercializzati unicamente il materiale di moltiplicazione e le piante: a. appartenenti a una categoria di materiale di cui agli articoli 8-12; b. appartenenti a una varietà: 1. ammessa nell’elenco delle varietà da frutto ai sensi dell’articolo 13; 2. ammessa con descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta nell’elenco comune delle varietà dell’Unione europea o in un registro delle varietà di uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 della direttiva di esecuzione 2014/97/UE10. 2 In deroga al capoverso 1 lettera b, possono essere commercializzati per determinati scopi anche materiale di moltiplicazione e piante di varietà sperimentali nonché por- tainnesti non appartenenti ad alcuna varietà. 3 Possono essere commercializzati anche materiale di moltiplicazione e piante di una varietà di nicchia previa autorizzazione dell’UFAG. 4 In deroga al capoverso 1, l’UFAG può autorizzare la commercializzazione di ade- guate quantità di materiale di moltiplicazione e piante che non soddisfano le esigen- ze di cui all’articolo 19: a. in caso di difficoltà temporanee di approvvigionamento generale; b. a scopi di ricerca e sperimentali; o c. per la conservazione ex-situ di risorse fitogenetiche direttamente minacciate ai sensi dell’articolo 62 lettera b OSalV qualora esista un’autorizzazione ec- cezionale.

Art. 32 Varietà sperimentali 1 Il materiale di moltiplicazione e le piante di varietà sperimentali possono essere commercializzati per moltiplicazione susseguente o a scopi sperimentali se: a. la varietà è stata notificata all’UFAG; o

10 Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante mo- dalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la regi- strazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà, nella versione vinco- lante per la Svizzera secondo l’allegato 6 appendice 1 dell’accordo agricolo (RS 0.916.026.81)

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b. è stata presentata una domanda di ammissione in un registro delle varietà di uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 della direttiva di esecuzione 2014/97/UE11. 2 L’UFAG può determinare la quantità massima di materiale di moltiplicazione e piante che possono essere commercializzati per ogni varietà sperimentale.

Art. 33 Varietà di nicchia 1 Con l’autorizzazione dell’UFAG il materiale di moltiplicazione e le piante di una varietà di nicchia possono essere commercializzati senza che la varietà sia stata am- messa in un elenco ufficiale e senza che il materiale di moltiplicazione e le piante siano stati certificati (s.l.) o riconosciuti come materiale CAC, sempreché gli stessi siano commercializzati con un’etichetta non ufficiale, di un colore diverso da quelli menzionati agli articoli 35 e 36, e sulla quale figuri la menzione «varietà di nicchia autorizzata, materiale di moltiplicazione e piante non certificati». 2 Ai fini della protezione delle persone, degli animali e dell’ambiente, l’UFAG può subordinare l’autorizzazione alla necessaria documentazione probatoria e stabilire condizioni. 3 L’UFAG può determinare la quantità massima commerciabile di materiale di mol- tiplicazione e piante per ogni varietà di nicchia. Esso stabilisce se occorre presentare un campione di riferimento. 4 L’UFAG può revocare l’autorizzazione se la varietà produce effetti collaterali inaccettabili sulle persone, sugli animali o sull’ambiente.

Art. 34 Importazione di materiale prodotto all’estero 1 Il materiale di moltiplicazione e le piante di varietà ai sensi dell’articolo 31 capo- verso 1 lettera b possono essere importati se è riconosciuta l’equivalenza delle esi- genze del Paese di origine con quelle definite nella presente ordinanza conforme- mente all’articolo 15 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 199812 sul mate- riale di moltiplicazione. 2 Se non è riconosciuta l’equivalenza delle esigenze del Paese di origine, l’importazione in Svizzera di materiale di moltiplicazione e piante è possibile soltan- to con l’autorizzazione dell’UFAG.

Art. 35 Etichetta e documento d’accompagnamento 1 Gli imballaggi di cui all’articolo 29 devono essere muniti, all’esterno, di un’etichetta ufficiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 5.

11 Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante mo- dalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la regi- strazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà, nella versione vinco- lante per la Svizzera secondo l’allegato 6 appendice 1 dell’accordo agricolo (RS 0.916.026.81) 12 RS 916.151

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2 Se si commercializzano singolarmente, l’etichetta ufficiale va apposta sulle piante o parti di piante commercializzate come materiale di moltiplicazione o piante. 3 Il colore dell’etichetta è:

a. bianco con una striscia diagonale viola per il materiale di prebase; b. bianco per il materiale di base; c. blu per il materiale certificato; d. marrone per il materiale oggetto di una deroga autorizzata ai sensi dell’articolo 31 capoverso 4 lettera a; e. arancione per il materiale di varietà sperimentali. 4 Se un imballaggio contiene materiale di origine diversa ai sensi dell’articolo 27 ca- poverso 3, il produttore può redigere un documento d’accompagnamento ufficiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 5 per integrare l’etichetta.

Art. 36 Contrassegno del materiale CAC 1 Il materiale CAC va contrassegnato da un documento redatto dal produttore che non sia simile all’etichetta o al documento d’accompagnamento di cui all’articolo 35. 2 Il colore del documento di cui al capoverso 1 è giallo se viene apposto sul materia- le CAC. 3 Il documento redatto dal produttore deve contenere almeno le informazioni di cui all’allegato 5. 4 Il materiale CAC non può essere contrassegnato con l’indicazione di un clone.

Capitolo 2: Disposizioni finali

Art. 37 Esecuzione L’UFAG esegue la presente ordinanza.

Art. 38 Abrogazione di un atto normativo L’ordinanza del DEFR dell’11 giugno 199913 concernente la produzione e la com- mercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto certificati (s.l.) è abrogata.

Art. 39 Modifica di un atto normativo L’ordinanza del 28 ottobre 201514 concernente la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura è modificata come se- gue:

13 RS 916.151.2

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L’articolo 5 capoverso 1 è modificato come segue: 1 Il materiale della banca genetica nazionale RFGAA è messo a disposizione per la ricerca, la selezione, lo sviluppo o per la produzione di materiale di moltiplicazione sano a scopo agricolo e alimentare, a condizione che sia stato concluso un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM) 15 del sistema multilaterale del Trattato in- ternazionale del 3 novembre 2001 sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. L’articolo 7 capoverso 1 lettera b è modificato come segue: b. predisposizione di materiale di moltiplicazione sano.

Art. 40 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

14 RS 916.181 15 L’accordo è consultabile su: www.planttreaty.org/content/what-smta (versione del 16 giugno 2006)

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Allegato 1 (art. 1, 13, 20)

Elenco dei generi e delle specie

1 Frutta a guscio Castanea sativa Mill. Castagno Corylus avellana L. Nocciolo Juglans regia L. Noce

2 Frutta a nocciolo Olea europaea L. Ulivo Pistacia vera L. Pistacchio Prunus amygdalus Batsch Mandorlo Prunus armeniaca L. Albicocco Prunus avium (L.) L. Ciliegio Prunus cerasus L. Amareno, visciolo, agriotto Prunus domestica L. Prugno, susino Prunus persica (L.) Batsch Pesco Prunus salicina Lindley Prugno giapponese

3 Frutta a granelli Cydonia oblonga Mill. Cotogno Malus Mill. Melo Pyrus L. Pero

4 Frutta a bacche Fragaria L. Fragola Ribes L. Ribes, uva spina Rubus L. Mora, lampone Vaccinium L. Mirtillo, mirtillo rosso

5 Altra frutta Citrus L. Limone

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Ficus carica L. Fico Fortunella Swingle Kumquat Poncirus Raf. Arancia amara

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Allegato 2 (art. 14, 15)

Caratteristiche per il riconoscimento delle descrizioni delle varietà

1 …

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Allegato 3 (art. 812, 19, 21, 2326, 28)

Requisiti relativi alle colture di moltiplicazione

1 Identità e purezza varietali nonché stato colturale 1.1 La coltura deve presentare identità e purezza varietali e, se del caso, corri- spondere al clone. 1.2 Lo stato colturale della superficie di moltiplicazione e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell’identità e della pu- rezza varietali e, se del caso, del clone, nonché dello stato sanitario della col- tura. 1.3 L’identità varietale è determinata attraverso l’osservazione dell’espressione delle caratteristiche della varietà sulla pianta madre o sulla coltura di molti- plicazione. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi: a. la descrizione ufficiale per le varietà ammesse nell’elenco delle varietà da frutto o in un registro delle varietà di uno Stato membro dell’Unione europea; b. la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di ammissione nell’elenco delle varietà da frutto o di una do- manda di registrazione in uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della direttiva di esecuzione 2014/97/UE16; c. la descrizione ufficialmente riconosciuta se la varietà oggetto di detta descrizione è iscritta in un registro nazionale delle varietà. 1.4 Laddove si applichi il numero 1.3 lettera b, la registrazione della pianta ma- dre di materiale di prebase o del materiale di prebase è possibile se è dispo- nibile un rapporto dell’organismo d’esame ufficiale attestante che la rispetti- va varietà è distinguibile, omogenea e stabile. In attesa della registrazione della varietà, la pianta madre in questione e il materiale prodotto a partire dalla stessa possono tuttavia essere utilizzati solo per la produzione di mate- riale di base o di materiale certificato e non possono essere commercializzati come materiale di prebase, materiale di base o materiale certificato. 1.5 Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà sia possibile soltanto sulla scorta delle caratteristiche di una pianta fruttifi- cante, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà è ef- fettuata sui frutti di una pianta fruttificante moltiplicata a partire dalla pianta

16 Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante mo- dalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la regi- strazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà, nella versione vinco- lante per la Svizzera secondo l’allegato 6 appendice 1 dell’accordo agricolo (RS 0.916.026.81)

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madre. Tali piante fruttificanti sono tenute separate dalle piante madri o dal- la coltura di moltiplicazione. Le piante fruttificanti sono sottoposte a ispezioni visive nei periodi dell'anno più appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie pertinenti. 1.6 L’UFAG e, se del caso, il produttore verificano regolarmente la corrispon- denza delle piante madri alla descrizione della loro varietà, conformemente ai numeri 1.3 e 1.4. 1.7 In aggiunta alla regolare verifica di cui al numero 1.6, l'UFAG e, se del caso, il produttore sottopongono a verifica, dopo ogni rinnovo, le piante madri che ne derivano. 1.8 L’UFAG può procedere alla determinazione dell’identità varietale di cui al numero 1.3 avvalendosi di un metodo biologico-molecolare adeguato sulla base di un protocollo da esso stabilito. 2 Conservazione Materiale di prebase 2.1 I produttori conservano le piante madri di materiale di prebase e il materiale di prebase in apposite strutture per i generi o le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di infezioni da vettori aerei e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione. 2.2 Le piante madri di materiale di prebase e il materiale di prebase sono con- servati in modo da garantire che essi siano individualmente identificati du- rante tutto il processo di produzione. 2.3 Le piante madri di materiale di prebase e il materiale di prebase sono colti- vati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale privo di terra o sterilizzato. Essi sono identificati mediante etichette che ne garantiscono la tracciabilità. 2.4 In deroga ai numeri 2.1-2.3, l’UFAG può concedere l'autorizzazione a pro- durre in campo piante madri di materiale di prebase e materiale di prebase a condizioni non a prova di insetto per determinati generi o specie. Tali mate- riali sono identificati mediante etichette per garantirne la tracciabilità. L’UFAG dispone, caso per caso, misure adeguate per prevenire la contami- nazione delle piante da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte. 2.5 Le piante madri di materiale di prebase e il materiale di prebase possono es- sere conservati mediante crioconservazione. 2.6 Le piante madri di materiale di prebase possono essere utilizzate soltanto per un periodo stabilito in base alla stabilità della varietà come indicato al nume- ro 9.1. Laddove tale periodo non sia stato stabilito, l’UFAG lo fissa caso per caso in base alle condizioni ambientali alle quali esse sono coltivate e ad al- tri fattori determinanti che incidono sulla stabilità della varietà. Materiale di base

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2.7 Le piante madri di materiale di base e il materiale di base devono essere conservati in campi isolati da potenziali fonti di contaminazione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte. 2.8 Le distanze di isolamento dai campi di cui al numero 2.7 sono indicate in ba- se al genere o alla specie e alla categoria pertinenti di cui al numero 8. Lad- dove tali distanze non siano state stabilite, l’UFAG la fissa caso per caso in base alle circostanze regionali, al tipo di materiali di moltiplicazione, alla presenza di organismi nocivi nella zona interessata e ai rischi pertinenti con- nessi. 2.9 I requisiti di cui al numero 2.6 si applicano anche per il periodo di utilizzo di piante madri di materiale di base. Materiale certicato 2.10 I requisiti di cui al numero 2.6 si applicano anche per il periodo di utilizzo di piante madri di materiale certificato. 3 Salute Prebase, base, certificato 3.1 Le piante madri e il materiale di moltiplicazione devono essere indenni dagli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11 per quanto riguarda il genere o la specie pertinente. L'assenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11 è stabilita me- diante ispezioni visive nelle strutture, nei campi e delle partite. In caso di dubbio per quanto riguarda l’assenza degli organismi nocivi di cui ai numeri 10 e 11, si effettuano la campionatura e l'analisi delle piante madri e del materiale di moltiplicazione. L’ispezione visiva e, se del caso, la campionatura e l’analisi sono effettuate conformemente al numero 12 dall’UFAG e, se del caso, dal produttore su istruzioni dell’UFAG. 3.2 La campionatura e l’analisi sono effettuate in base alle prescrizioni dell’UFAG applicando i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterra- nea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a li- vello internazionale. In assenza di tali protocolli, l’UFAG fissa un suo proto- collo. I campioni sono inviati dall’UFAG e, se del caso, dal produttore al laborato- rio ufficiale. 3.3 In caso di un risultato positivo per uno degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11 per quanto riguarda il genere o la specie pertinente, il produt- tore allontana la pianta madre infestata o il materiale di moltiplicazione infe- stato dalle altre piante madri o dall’altro materiale di moltiplicazione o pren- de le relative misure come stabilito al numero 12 per garantire la conformità con i requisiti di cui al numero 3.1 per quanto concerne il genere o la specie e la categoria pertinenti.

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3.4 I requisiti di cui al numero 3.1 non si applicano per le piante madri e il mate- riale di moltiplicazione durante la crioconservazione. Materiale CAC 3.5 Il materiale CAC deve essere praticamente indenne dagli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11 per quanto riguarda il genere o la specie pertinen- te. L’assenza, in pratica, degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11 è stabilita dal produttore mediante ispezioni visive nelle strutture, nei campi e delle partite. In caso di dubbio per quanto riguarda l’assenza degli organismi nocivi di cui ai numeri 10 e 11, il produttore effettua la campionatura e l'analisi del mate- riale CAC pertinente. 3.6 Il produttore effettua l'ispezione visiva, la campionatura e l'analisi del mate- riale CAC come stabilito al numero 12 per quanto riguarda il genere o la specie pertinente. 3.7 Il produttore attua le misure per la gestione del rischio come stabilito al nu- mero 12 a garanzia della conformità con i requisiti di cui al numero 3.5 per quanto concerne il genere o la specie pertinente. 3.8 I requisiti di cui al numero 3.5 non si applicano per il materiale CAC durante la crioconservazione.

4 Terreno Prebase, base, certificato 4.1 Il terreno delle colture di moltiplicazione deve essere esente dai vettori di vi- rus che colpiscono il genere o la specie pertinente, elencati al numero 13 per quanto concerne il genere o la specie pertinente. L’assenza di tali vettori è stabilita prima della piantagione mediante campionatura e analisi. Qualora si sospetti la presenza dei vettori durante la crescita, la campionatura e l’analisi sono effettuate a più riprese. La campionatura e l’analisi sono effettuate dall’UFAG e, se del caso, dal produttore su istruzioni dell’UFAG, tenendo conto delle condizioni climati- che e della biologia dei vettori rilevanti per il genere o la specie pertinente. 4.2 La campionatura e l’analisi del terreno non sono necessarie: a. se è stato accertato che nel terreno da almeno 5 anni non sono state più coltivate precolture definite dall’UFAG piante ospiti dei vettori in que- stione; o b. per le colture di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale certificato. 4.3 La campionatura e l’analisi sono effettuate in base alle prescrizioni dell’UFAG applicando i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterra- nea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a li-

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vello internazionale. In assenza di tali protocolli, l’UFAG fissa un suo proto- collo. 4.4 L’impianto delle particelle di moltiplicazione deve avvenire a condizioni di produzione adeguate al fine di prevenire il rischio di contaminazione del ter- reno da parte dei vettori elencati al numero 3 per il genere o la specie perti- nente. 5 Sito di produzione, luogo di produzione o area 5.1 Le colture di moltiplicazione destinate alla produzione di piante non possono essere piantate in impianti di frutticoltura o colture di piante madri. Le di- stanze di isolamento sono indicate al numero 8. 5.2 In aggiunta ai requisiti sanitari e relativi al terreno di cui ai numeri 3 e 4, il materiale di moltiplicazione deve essere prodotto in conformità delle misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di cui al nu- mero 12 tese a contenere il rischio di comparsa degli organismi nocivi indi- cati.

6 Alterazioni che possono compromettere la qualità 6.1 Le piante madri e il materiale di moltiplicazione devono essere praticamente esenti da alterazioni che possono compromettere la qualità e l’utilità del ma- teriale di moltiplicazione o delle piante di specie da frutto. 6.2 Per «praticamente priva di alterazioni» si intende che le alterazioni che pos- sono compromettere la qualità e l'utilità del materiale di moltiplicazione o delle piante sono presenti a un livello pari o inferiore a quello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di lavorazione. 6.3 Le lesioni, le scolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerati alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità del mate- riale di moltiplicazione.

7 Ispezione in campo 7.1 Le ispezioni in campo consistono in ispezioni visive ed, eventualmente, campionature e analisi. 7.2 Le colture di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale di molti- plicazione certificato (s.l.) e di piante certificate (s.l.) devono soddisfare i re- quisiti di cui ai numeri 2–6 in base a un’ispezione in campo annuale. Le colture di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale CAC de- vono soddisfare i requisiti di cui ai numeri 3, 5 e 6 in base a un’ispezione in campo annuale. 7.3 Se necessario, le ispezioni in campo di cui ai numeri 7.1 e 7.2 vengono inte- grate con una seconda ispezione in campo; in caso di contestazione che può

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essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazio- ne, hanno luogo ulteriori ispezioni in campo. 7.4 Le ispezioni in campo sono effettuate dall’UFAG o dal produttore su madato e sotto la vigilanza dell’UFAG. Nell’ispezione in campo l’UFAG considera in particolar modo l’idoneità e l’effettiva applicazione, da parte del produttore, dei metodi per controllare i singoli punti critici del processo di produzione. 7.5 In aggiunta alle ispezioni ufficiali in campo il produttore ne effettua altre onde garantire l’adempimento dei requisiti stabiliti ai numeri 2-6 per il mate- riale certificato (s.l.) e ai numeri 3, 5 e 6 per il materiale CAC. L’UFAG controlla a cadenza regolare le registrazioni del produttore.

8 Elenco delle distanze di isolamento ai sensi dei numeri 2 e 5 Cyodonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus avium (L.) L., P. cerasus L., P. amygdalus Batsch, P. armeniaca L., P. domestica L., P. Persica (L.) Batsch e P. salicina L. Per quanto riguarda le piante suscettibili di provocare una contaminazione devono essere rispettate le seguenti distanze di isolamento: Colture di moltiplicazione destinate alla pro- Piante suscettibili di provocare una contaminazione duzione:

Melo, pero, cotogno Albicocco, ciliegio, amareno, prugno, susino, pesco Materiale di mol- Alberi da Materiale di mol- Alberi da tiplicazione di ca- frutto in pro- tiplicazione di ca- frutto in pro- tegoria inferiore duzione tegoria inferiore duzione

di portainnesti – di base 10 m1 50 m 10 m1 100 m – certificati 10 m1 50 m 10 m1 100 m di nesti – di base 300 m1 300 m 300 m1 300 m – certificati 10 m1 50 m 100 m1 100 m di piante certificate 10 m 50 m 10 m 100 m 1 Non è richiesta alcuna distanza d’isolamento tra le colture di moltiplicazione di materiale di base e quelle di materiale certificato. Queste distanze possono essere ridotte se vi è una barriera fisica (fossato, strada, ecc.) che esclude ogni contatto tra le diverse categorie di materiale.

Fragaria L. Tra le colture di moltiplicazione e quelle di fragola nonché le colture di moltiplica- zione di materiale non certificato (s.l.) va mantenuta una distanza di almeno 50 me- tri.

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9 Elenco dei periodi di utilizzo consentiti per le piante madri secondo il numero 2 e ai sensi degli articoli 24 capoverso 5 nonché 26 capoverso 2 ripartiti per genere o specie 9.1 … 9.2 Il numero massimo consentito di generazioni in campo a condizioni non a prova di insetto e la durata di vita massima consentita delle piante madri di materiale di base sono stabiliti come segue: Genere/specie Numero massimo di generazioni Durata di vita massima (anni) (moltiplicazioni)

Castanea sativa Mill. 21 Citrus L., Fortunella Swingle, 11 Poncirus Raf.. Corylus avellana L. 2 Cyodonia oblonga Mill., Malus 23 Mill. e Pyrus L. Ficus caria L. 2 Fragaria L. 5 Juglans regia L. 2 Olea europaea L. 1 Prunus amygdalus, P. armenia- 21 ca, P. domestica, P. Persica e P. salicina Prunus avium e P. cerasius 21 Ribes L. 3 6 Rubus L. 2 4 Vaccinium L. 2 1 Laddove una pianta madre di materiale di base sia un portainnesto può essere moltiplicata al massimo per 3 generazioni. Se un portainnesto è parte di una pianta madre di materiale di base, esso costituisce materiale di base di prima generazione.

10 Elenco degli organismi nocivi per i quali vanno effettuate ispezioni visive e in determinate circostanze campionature e analisi per rilevarne l’eventuale presenza secondo il numero 3 e ai sensi degli articoli 21 lettera b nonché 25 capoverso 1 lettera a Genere o specie Organismi nocivi

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Castanea sativa Mill. Funghi Cryphonectria parasitica Mycosphaerella punctiformis Phytophthora cambivora Phytophthora cinnamomi Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Chestnut mosaic agent Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Funghi Raf. Phytophthora citrophtora Phytophthora nicotianae var. parasitica Insetti e acari Aleurotrixus floccosus Parabemisia myricae Nematodi Pratylenchus vulnus Tylenchus semipenetrans Corylus avellana L. Batteri Pseudomonas avellanae Xanthomonas arboricola pv. corylina Funghi Armillariella mellea Verticillium albo-atrum Verticillium dahliae Insetti e acari Phytoptus avellanae

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Cydonia oblonga Mill. e Pyrus L. Batteri Agrobacterium tumefaciens Erwinia amylovora Pseudomonas syringae pv. syringae Funghi Armillariella mellea Chondrostereum purpureum Glomerella cingulata Neofabraea alba Neofabraea malicorticis Neonectria ditissima Phytophthora cactorum Sclerophora pallida Verticillium albo-atrum Verticillium dahliae Insetti e acari Eriosoma lanigerum Psylla spp. Nematodi Meloidogyne hapla Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus

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Ficus carica L. Batteri Xanthomonas campestris pv. fici Funghi Armillariella mellea Insetti e acari Ceroplastes rusci Nematodi Heterodera fici Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Fig mosaic agent

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Fragaria L. Batteri Candidatus phlomobacter fragariae Funghi Podosphaera aphanis Rhizoctonia fragariae Verticillium albo-atrum Verticillium dahliae Insetti e acari Chaetosiphon fragaefoliae Phytonemus pallidus Nematodi Aphelenchoides fragariae Ditylenchus dipsaci Meloidogyne hapla Pratylenchus vulnus Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Candidatus phytoplasma asteris Candidatus phytoplasma australiense Candidatus phytoplasma fragariae Candidatus phytoplasma pruni Candidatus phytoplasma solani Clover phyllody phytoplasma Strawberry multiplier disease phytopla- sma

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Juglans regia L. Batteri Agrobacterium tumefaciens Xanthomonas arboricola pv. juglandi Funghi Armillariella mellea Chondrostereum purpureum Neonectria ditissima Insetti e acari Epidiaspis leperii Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus Malus Mill. Batteri Agrobacterium tumefaciens Erwinia amylovora Pseudomonas syringae pv. syringae Funghi Armillariella mellea Chondrostereum purpureum Glomerella cingulata Neofabraea alba Neofabraea malicorticis Neonectria ditissima Phytophthora cactorum Sclerophora pallida Verticillium albo-atrum Verticillium dahliae Insetti e acari Eriosoma lanigerum Psylla spp. Nematodi Meloidogyne hapla Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus

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Olea europaea L. Batteri Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi Nematodi Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus vulnus Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Olive leaf yellowing associated virus Olive vein yellowing-associated virus Olive yellow mottling and decline associ- ated virus Pistacia vera L. Funghi Phytophthora cambivora Phytophthora cryptogea Rosellinia necatrix Verticillium dahliae Nematodi Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus

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Prunus amygdalus Batsch e P. domestica Batteri L. Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. morsprunorum Funghi Phytophthora cactorum Verticillium dahliae Insetti e acari Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus Nematodi Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus Prunus armeniaca L. Batteri Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. morsprunorum Pseudomonas syringae pv. syringae Pseudomonas viridiflava Funghi Phytophthora cactorum Verticillium dahliae Insetti e acari Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus Nematodi Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus

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Prunus avium (L.) L. e P. cerasus L. Batteri Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. morsprunorum Funghi Phytophthora cactorum Insetti e acari Quadraspidiotus perniciosus Nematodi Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus Prunus persica (L.) Batsch e P. salicina Batteri Lindley Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. morsprunorum Pseudomonas syringae pv. persicae Funghi Phytophthora cactorum Verticillium dahliae Insetti e acari Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus Nematodi Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus

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Ribes L. Funghi Diaporthe strumella Microsphaera grossulariae Podosphaera mors-uvae Insetti e acari Cecidophyopsis ribis Dasyneura tetensi Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus Tetranycus urticae Nematodi Aphelenchoides ritzemabosi Ditylenchus dipsaci Rubus L. Batteri Agrobacterium spp. Rhodococcus fascians Funghi Podosphaera mors-uvae Insetti e acari Resseliella theobaldi Vaccinium L. Batteri Agrobacterium tumefaciens Funghi Exobasidium vaccinii Godronia cassandrae (anamorph Topo- spora myrtilli)

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11 Elenco degli organismi nocivi per i quali vanno effettuate ispezioni visive e in determinate circostanze campionature e analisi per rilevarne l’eventuale presenza secondo il numero 3 e ai sensi degli articoli 21 lettera b nonché 25 capoverso 1 lettera b Genere o specie Organismi nocivi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Batteri Raf. Spiroplasma citri Funghi Plenodomus tracheiphilus Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Citrus cristacortis agent (CsCC) Citrus exocortis viroid (CEVd) Citrus impietratura agent (CsI) Citrus leaf Blotch virus (CLBV) Citrus psorosis virus (CPsV) Citrus tristeza virus (CTV, EU isolates) Citrus variegation virus (CVV) Hop stunt viroid (HSVd) Corylus avellana L. Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Apple mosaic virus (ApMV) Hazelnut maculatura lineare phytoplasma Cydonia oblonga Mill. Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple stem-grooving virus (ASGV) Apple stem-pitting virus (ASPV) Pear blister canker viroid (PBCVd)

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Fragaria L. Batteri Xanthomonas fragariae Funghi Colletotrichum acutatum Phytophthora cactorum Phytophthora fragariae Nematodi Aphelenchoides besseyi Aphelenchoides blastophthorus Aphelenchoides ritzemabosi Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Arabis mosaic virus (ArMV) Raspberry ringspot virus (RpRSV) Strawberry crinkle virus Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) Strawberry mild yellow edge virus Strawberry mottle virus (SmoV) Strawberry vein banding virus Tomato black ring virus Malus Mill. Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple dimple fruit viroid (ADFVd) Apple flat limb agent Apple mosaic virus (ApMV) Apple scar skin viroid (ASSVd) Apple stem-grooving virus (ASGV) Apple stem-pitting virus (ASPV) Candidatus phytoplasma mali

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Olea europaea L. Batteri Verticillium dahliae Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Arabis mosaic virus (ArMV) Cherry leaf roll virus (CLRV) Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) Prunus amygdalus Batsch Batteri Xanthomonas arboricola pv. pruni Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple mosaic virus (ApMV) Candidatus phytoplasma prunorum Plum pox virus (PPV) Prune dwarf virus (PDV) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) Prunus armeniaca L. Batteri Xanthomonas arboricola pv. pruni Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple mosaic virus (ApMV) Apricot latent virus (ApLV) Candidatus phytoplasma prunorum Plum pox virus (PPV) Prune dwarf virus (PDV) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

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Prunus avium (L.) L. e P. cerasus L. Batteri Xanthomonas arboricola pv. pruni Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple mosaic virus (ApMV) Arabis mosaic virus (ArMV) Candidatus phytoplasma prunorum Cherry green ring mottle virus (CGRMV) Cherry leaf roll virus (CLRV) Cherry mottle leaf virus (ChMLV) Cherry necrotic rusty mottle virus (CNRMV) Little cherry virus 1 and 2 (LChV1, LChV2 Plum pox virus (PPV) Prune dwarf virus (PDV) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) Raspberry ringspot virus (RpRSV) Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) Tomato black ring virus Prunus domestica L., P. salicina Lindley Batteri e ibridi interspecifici del genere Prunus L. Xanthomonas arboricola pv. pruni vulnerabili al Plum Pox Virus Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple mosaic virus (ApMV) Candidatus phytoplasma prunorum Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV) Plum pox virus (PPV) Prune dwarf virus (PDV) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

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Prunus persica (L.) Batsch Batteri Xanthomonas arboricola pv. pruni Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple mosaic virus (ApMV) Apricot latent virus (ApLV) Candidatus phytoplasma prunorum Peach latent mosaic viroid (PLMVd) Plum pox virus (PPV) Prune dwarf virus (PDV) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) Pyrus L. Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple stem-grooving virus (ASGV) Apple stem-pitting virus (ASPV) Candidatus phytoplasma pyri Pear blister canker viroid (PBCVd) Ribes L. Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Arabis mosaic virus (ArMV) Blackcurrant reversion virus (BRV) Cucumber mosaic virus (CMV) Gooseberry vein banding associated virus (GVBaV) Raspberry ringspot virus (RpRSV) Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

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Rubus L. Funghi Phytophthora spp. infecting Rubus L. Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Apple mosaic virus (ApMV) Arabis mosaic virus (ArMV) Black raspberry necrosis virus (BRNV) Candidatus phytoplasma rubi Cucumber mosaic virus (CMV) Raspberry bushy dwarf virus (RBDV) Raspberry leaf mottle virus (RLMV) Raspberry ringspot virus (RpRSV) Raspberry vein chlorosis virus (RVCV) Raspberry yellow spot Rubus yellow net virus (RYNV) Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) Tomato black ring virus Vaccinium L. Virus, viroidi, malattie da agenti virus- simili e fitoplasmi Blueberry mosaic associated virus Blueberry red ringspot virus (BRRV) Blueberry scorch virus (BlScV) Blueberry shock virus (BlShV) Blueberry shoestring virus (BSSV) Candidatus phytoplasma asteris Cranberry false blossom phytoplasma

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12 Elenco delle misure relative alla gestione del rischio secondo i numeri 3 e 5 ripartite per genere o specie e categoria Castanea sativa Mill. a. Ispezione visiva Tutte le categorie L’ispezione visiva è effettuata una volta l’anno. b. Campionatura e analisi Tutte le categorie La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10. c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi Categoria di prebase e categoria di base  Misure relative a Cryphonectria parasítica i. il materiale di moltiplicazione e le piante devono essere prodotti in aree notoriamente indenni dall’organismo nocivo; o ii. nel sito di produzione non sono stati riscontrati sintomi dell’organismo nocivo durante l’ultimo ciclo vegetativo completo. Categoria certificata e categoria CAC  Misure relative a Cryphonectria parasítica i. il materiale di moltiplicazione e le piante devono essere prodotti in aree notoriamente indenni dall’organismo nocivo; o ii. nel sito di produzione non sono stati riscontrati sintomi dell’organismo nocivo durante l’ultimo ciclo vegetativo completo, tenendo conto delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative delle piante pertinenti non- ché della biologia dell’organismo nocivo; o iii. le piante con sintomi dell’organismo nocivo devono es- sere rese innocue e distrutte; quelle restanti vanno con- trollate a intervalli settimanali e nel sito di produzione non sono piu stati riscontrati sintomi dell’organismo nocivo da almeno tre settimane prima della fornitura.

Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf. a. Ispezione visiva Categoria di prebase

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L’ispezione visiva è effettuata due volte l’anno. Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC L’ispezione visiva è effettuata una volta l’anno. b. Campionatura e analisi Categoria di prebase Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura e ana- lisi sei anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di sei anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, nonché in caso di dubbio per quan- to riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10. Categoria di base Una parte rappresentativa di piante madri di materiale di base è sottoposta a cam- pionatura e analisi ogni sei anni in base a una valutazione del rischio di contami- nazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elen- cati ai numeri 10 e 11. Categoria certificata e categoria CAC La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC … Corylus avellana L. a. Ispezione visiva Tutte le categorie L’ispezione visiva è effettuata una volta l’anno. b. Campionatura e analisi Tutte le categorie La campionatura e l’analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC … Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. a. Ispezione visiva Tutte le categorie

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L’ispezione visiva è effettuata una volta l’anno. b. Campionatura e analisi Categoria di prebase Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura e ana- lisi quindici anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di quindici anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, ad eccezione delle malat- tie da agenti virus-simili e dei viroidi, nonché in caso di dubbio per quanto ri- guarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10. Categoria di base Una parte rappresentativa di piante madri di materiale di base è sottoposta a cam- pionatura e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di con- taminazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, ad eccezione delle malattie da agenti virus-simili e dei vi- roidi, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10. Categoria certificata Una parte rappresentativa di piante madri di materiale certificato è sottoposta a campionatura e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi no- civi elencati al numero 11, ad eccezione delle malattie da agenti virus-simili e dei viroidi, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10. Le piante certificate di specie da frutto sono sottoposte a campionatura e analisi in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. Categoria CAC La campionatura e l’analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC … Ficus carica L. a. Ispezione visiva Tutte le categorie L’ispezione visiva è effettuata una volta l’anno. b. Campionatura e analisi

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Tutte le categorie La campionatura e l’analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10. c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC … Fragaria L. a. Ispezione visiva Tutte le categorie L’ispezione visiva è effettuata due volte l'anno durante il periodo vegetativo. Per le piante e i materiali prodotti mediante moltiplicazione in vitro e conservati per un periodo inferiore ai tre mesi, è necessaria una sola ispezione durante tale pe- riodo. b. Campionatura e analisi Categoria di prebase Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura e ana- lisi un anno dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di un anno per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, nonché in caso di dubbio per quan- to riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10. Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC La campionatura e l’analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11.

c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC … Juglans regia L. a. Ispezione visiva Tutte le categorie L’ispezione visiva è effettuata una volta l’anno. b. Campionatura e analisi Categoria di prebase

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Ciascuna pianta madre di materiale di prebase in fiore è sottoposta a campionatu- ra e analisi un anno dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materia- le di prebase e successivamente a intervalli di un anno per quanto riguarda la pre- senza degli organismi nocivi elencati al numero 11, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10. Categoria di base Una parte rappresentativa di piante madri di materiale di base è sottoposta a cam- pionatura e analisi ogni anno in base a una valutazione del rischio di contamina- zione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. Categoria certificata Una parte rappresentativa di piante madri di materiale certificato è sottoposta a campionatura e analisi ogni tre anni in base a una valutazione del rischio di con- taminazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. Le piante certificate di specie da frutto sono sottoposte a campionatura e analisi in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. Categoria CAC La campionatura e l’analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. . c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC … Olea europaea L. a. Ispezione visiva Tutte le categorie L’ispezione visiva è effettuata una volta l’anno. b. Campionatura e analisi Categoria di prebase Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura e ana- lisi dieci anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di dieci anni per quanto riguarda la presen- za degli organismi nocivi elencati al numero 11, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10. Categoria di base

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Una parte rappresentativa di piante madri di materiale di base è sottoposta a cam- pionatura al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trent’anni in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. Categoria certificata Nel caso delle piante madri utilizzate per la produzione di sementi (dette di segui- to: «piante madri porta-seme»), una parte rappresentativa di tali piante madri por- ta-seme è sottoposta a campionatura al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quarant’anni in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai nu- meri 10 e 11. Nel caso delle piante madri diverse dalle piante madri porta-seme, una parte rappresentativa di tali piante è sottoposta a campionatura al fine di ana- lizzare tutte le piante entro un periodo di trent’anni in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli or- ganismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. Categoria CAC La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC … Pistacia vera L. a. Ispezione visiva Tutte le categorie L’ispezione visiva è effettuata una volta l’anno. b. Campionatura e analisi Tutte le categorie La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10. c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC … Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica e P. salicina a. Ispezione visiva Tutte le categorie L’ispezione visiva è effettuata una volta l’anno.

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b. Campionatura e analisi Categoria di prebase Ciascuna pianta madre di materiale di prebase in fiore è sottoposta a campionatu- ra e analisi per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV un anno dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successi- vamente a intervalli di un anno. Ciascun albero piantato intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territo- rio circostante, è sottoposto a campionatura e analisi per quanto riguarda la pre- senza del PDV e del PNRSV. Nel caso della P. persica, ciascuna pianta madre di materiale di prebase in fiore è sottoposta a campionatura un anno dopo la sua cer- tificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e analizzata per quan- to riguarda la presenza del PLMVd. Ciascuna pianta madre di materiale di preba- se è sottoposta a campionatura dieci anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase, e successivamente a intervalli di dieci anni, e analizzata per quanto riguarda la presenza di virus rilevanti per la specie perti- nente elencati al numero 11, ad eccezione del PDV e del PNRSV, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al nu- mero 10. Categoria di base Una parte rappresentativa di piante madri di materiale di base in fiore è sottoposta a campionatura ogni anno e analizzata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa degli alberi piantati intenzionalmente a fini di impolli- nazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante, è sottoposta a campionatura e analisi per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Nel caso della P. persica, una parte rappresentativa delle piante madri di materiale di base in fiore è sottoposta a campionatura ogni anno e analizzata per quanto riguarda la presenza del PLMVd in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale di base non in fiore è sottoposta a campionatura ogni tre anni e analiz- zata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valuta- zione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale di base è sottoposta a campionatura ogni dieci anni e analizzata per quanto riguarda la presenza di virus rilevanti per la specie pertinen- te elencati ai numeri 10 e 11, ad eccezione del PDV e del PNRSV, in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Categoria certificata Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale certificato in fiore è sot- toposta a campionatura ogni anno e analizzata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa degli alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel terri- torio circostante, è sottoposta a campionatura e analisi per quanto riguarda la pre- senza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contamina-

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zione di tali piante. Nel caso della P. persica, una parte rappresentativa delle piante madri di materiale certificato in fiore è sottoposta a campionatura ogni an- no e analizzata per quanto riguarda la presenza del PLMVd in base a una valuta- zione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale certificato non in fiore è sottoposta a campionatura ogni tre anni e analizzata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in ba- se a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rap- presentativa delle piante madri di materiale certificato è sottoposta a campionatu- ra ogni quindici anni e analizzata per quanto riguarda la presenza di virus rilevan- ti per la specie pertinente elencati ai numeri 10 e 11, ad eccezione del PDV e del PNRSV, in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Categoria CAC La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC … Prunus avium e P. cerasus a. Ispezione visiva Tutte le categorie L’ispezione visiva è effettuata una volta l’anno. b. Campionatura e analisi Categoria di prebase Ciascuna pianta madre di materiale di prebase in fiore è sottoposta a campionatu- ra e analisi per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV un anno dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successi- vamente a intervalli di un anno. Ciascun albero piantato intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territo- rio circostante, è sottoposto a campionatura e analisi per quanto riguarda la pre- senza del PDV e del PNRSV. Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura dieci anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase, e successivamente a intervalli di dieci anni, ed ana- lizzata per quanto riguarda la presenza di virus rilevanti per la specie pertinente elencati al numero 11, ad eccezione del PDV e del PNRSV, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10. Categoria di base Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale di base in fiore è sotto- posta a campionatura ogni anno e analizzata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali

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piante. Una parte rappresentativa degli alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel terri- torio circostante, è sottoposta a campionatura e analisi per quanto riguarda la pre- senza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contamina- zione di tali piante. Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale di base non in fiore è sottoposta a campionatura ogni tre anni e analizzata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale di base è sottoposta a campionatura ogni dieci anni e analizzata per quanto riguarda la presenza di virus rilevanti per la specie pertinente elencati ai numeri 10 e 11, ad eccezione del PDV e del PNRSV, in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Categoria certificata Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale certificato in fiore è sot- toposta a campionatura ogni anno e analizzata per quanto riguarda la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Una parte rappresentativa degli alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel terri- torio circostante, è sottoposta a campionatura e analisi per quanto riguarda la pre- senza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contamina- zione di tali piante. Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale certificato non in fiore è sottoposta a campionatura ogni tre anni e analizzata per quanto riguarda la pre- senza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di contamina- zione di tali piante. Una parte rappresentativa delle piante madri di materiale cer- tificato è sottoposta a campionatura ogni quindici anni e analizzata per quanto ri- guarda la presenza di virus rilevanti per la specie pertinente elencati ai numeri 10 e 11, ad eccezione del PDV e del PNRSV, in base a una valutazione del rischio di contaminazione di tali piante. Categoria CAC La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC … Ribes L. a. Ispezione visiva Categoria di prebase L’ispezione visiva è effettuata due volte l’anno. Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC

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L’ispezione visiva è effettuata una volta l’anno. b. Campionatura e analisi Categoria di prebase Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura e ana- lisi due anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di due anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, nonché in caso di dubbio per quan- to riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10. Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC … Rubus L. a. Ispezione visiva Categoria di prebase L’ispezione visiva è effettuata due volte l’anno. Categoria di base Nel caso in cui le piante siano coltivate in campo o in vasi, le ispezioni visive so- no effettuate due volte l'anno. Per le piante e il materiale prodotti mediante molti- plicazione in vitro e conservati per un periodo inferiore a tre mesi, è necessaria una sola ispezione durante tale periodo. Categoria certificata e CAC L’ispezione visiva è effettuata una volta l’anno. b. Campionatura e analisi Categoria di prebase Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura e ana- lisi due anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di due anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 11, nonché in caso di dubbio per quan- to riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10. Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi

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O. del DEFR sulle piante da frutto RU 2020

Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC … Vaccinium L. a. Ispezioni visive Categoria di prebase e categoria di base L’ispezione visiva è effettuata due volte l’anno. Categoria certificata e categoria CAC L’ispezione visiva è effettuata una volta l’anno. b. Campionatura e analisi Categoria di prebase Ciascuna pianta madre di materiale di prebase è sottoposta a campionatura e ana- lisi cinque anni dopo la sua certificazione (s.l.) come pianta madre di materiale di prebase e successivamente a intervalli di cinque anni per quanto riguarda la pre- senza degli organismi nocivi elencati al numero 11, nonché in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati al numero 10. Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC La campionatura e l'analisi sono effettuate in caso di dubbio per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati ai numeri 10 e 11. c. Misure relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area di produzione per quanto riguarda determinati organismi nocivi Categoria di prebase, categoria di base, categoria certificata e categoria CAC …

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O. del DEFR sulle piante da frutto RU 2020

13 Elenco degli organismi nocivi la cui presenza nel terreno è disciplinata al numero 4 ripartiti per genere o specie Genere o specie Organismi nocivi Fragaria L. Nematodi Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum Juglans regia L. Nematodi Xiphinema diversicaudatum Olea europaea L. Nematodi Xiphinema diversicaudatum Pistacia vera L. Nematodi Xiphinema index Prunus avium e P. cerasus Nematodi Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum P. domestica L., P. persica (L.) Batsch eNematodi P. salicina Lindley Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Xiphinema diversicaudatum Ribes L. Nematodi Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum Rubus L. Nematodi Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum

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O. del DEFR sulle piante da frutto RU 2020

Allegato 4 (art. 29)

Requisiti relativi all’imballaggio di materiale certificato (s.l.)

1 Calibrazione Cyodonia oblonga Mill., Malus Mill. e Pyrus L. a. L’altezza del punto d’innesto deve essere situata almeno a 10 cm dal suolo. b. Il colletto dell’innesto deve essere correttamente cicatrizzato. c. Le radici devono essere ben formate tenuto conto del tipo di portainnesto utilizzato. d. L’altezza della pianta e il diametro del tronco misurato 15 cm al di sopra del punto di innesto devono raggiungere almeno le dimensioni seguenti: Altezza Diametro del tronco

Pianta di 1 anno innestata a 110 cm 8 mm tavolino Pianta di 2 anni innestata a 130 cm 12 mm tavolino Pianta di 1 anno innestata a gemma120 cm 10 mm Pianta di 2 anni innestata a gemma 130 cm 13 mm

Per piante innestate su portainnesti deboli, come ad esempio il M27 o il JTEG, il diametro del tronco può essere inferiore di 1 mm e l’altezza della pianta inferiore di 20 cm.

Prunus avium (L.) L. e Prunus cerasus L. a. L’altezza del punto d’innesto deve essere situata almeno a 10 cm dal suolo. b. Il colletto dell’innesto deve essere correttamente cicatrizzato. c. Le radici devono essere ben formate tenuto conto del tipo di portainnesto uti- lizzato. d. L’altezza della pianta e il diametro del tronco misurato 15 cm al di sopra del punto di innesto devono raggiungere almeno le dimensioni seguenti: Altezza Diametro del tronco

Pianta innestata di 1 anno 120 cm 12 mm Pianta innestata di 2 anni 160 cm 18 mm

Nel caso delle piante innestate di 2 anni, i rami anticipati devono essere svi- luppati a partire da un’altezza di almeno 60 cm dal suolo.

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O. del DEFR sulle piante da frutto RU 2020

Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca L., P. domestica L., P. Persica (L.) Ba- tsch e P. salicina L. a. L’altezza del punto d’innesto deve essere situata almeno a 10 cm dal suolo. b. Il colletto dell’innesto deve essere correttamente cicatrizzato. c. Le radici devono essere ben formate tenuto conto del tipo di portainnesto utilizzato. d. L’altezza della pianta e il diametro del tronco misurato 15 cm al di sopra del punto di innesto devono raggiungere almeno le dimensioni seguenti: Altezza Diametro del tronco Altezza dei rami anticipati

Pianta innestata di 1 anno 160 cm 16 mm a partire da 50 mm Pianta innestata di 2 anni 180 cm 18 mm a partire da 60 mm

Nel caso di piante innestate di 1 anno, il numero minimo di rami anticipati è di 3 ad eccezione delle varietà per le quali la formazione di germogli precoci non è possibile come nel caso della varietà Fellenberg. Nel caso di albicocchi di 1 anno, non è posta alcuna esigenza per quanto ri- guarda i rami anticipati.

2 Imballaggio Cyodonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus avium (L.) L., P. cerasus L., P. amygdalus Batsch, P. armeniaca L., P. domestica L., P. Persica (L.) Batsch e P. salicina L. Le seguenti prescrizioni relative all’imballaggio vanno osservate in vista della com- mercializzazione. Materiale Numero di pezzi per imballaggio

Portainnesti 25 per mazzo Nesti certificati 25 per mazzo Piante 1

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O. del DEFR sulle piante da frutto RU 2020

Allegato 5 (art. 35, 36)

Etichettatura

1 Etichetta ufficiale per materiale certificato (s.l.) a. Informazioni prescritte: 1. la dicitura «norme e regole UE»; 2. lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice; 3. l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice; 4. il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rila- sciato dall'organismo ufficiale responsabile; 5. il numero di riferimento dell'imballaggio o del mazzo, il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della parti- ta; 6. la denominazione botanica; 7. la categoria, e per il materiale di base anche il numero di generazio- ne; 8. la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di regi- strazione ufficiale è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»; 9. la dicitura «varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciu- ta», se del caso; 10. la quantità; 11. il Paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura; 12. l'anno di emissione; 13. nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta: l'anno di emissione dell'etichetta originale. b. Requisiti complementari: L'etichetta è stampata con inchiostro indelebile in una delle lingue uffi- ciali della Svizzera o in inglese, è facilmente visibile e leggibile.

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O. del DEFR sulle piante da frutto RU 2020

2 Documento d’accompagnamento per il materiale certificato (s.l.) a. Informazioni prescritte: comprende le informazioni di cui al numero 3 e quelle indicate sull’etichetta ufficiale. Qualora le informazioni contenute nel documento d’accompagnamento non corrispondano a quelle riportate sull'etichetta uffi- ciale, prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta. b. Requisiti complementari: 1. è redatto in una delle lingue ufficiali della Svizzera; 2. è rilasciato almeno in duplice copia (fornitore e destinatario); 3. accompagna il materiale dalla sede del fornitore alla sede del desti- natario; 4. riporta il nome e l'indirizzo del destinatario; 5. indica la data di rilascio del documento; 6. comprende, se del caso, informazioni supplementari pertinenti per i lotti in questione.

3 Contrassegno del materiale CAC a. Informazioni prescritte sul documento redatto dal produttore: 1. la dicitura «norme e regole UE»; 2. lo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto o il relativo codice; 3. l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice; 4. il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rila- sciato dall'organismo ufficiale responsabile; 5. il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita; 6. la denominazione botanica; 7. il materiale CAC; 8. la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di regi- strazione ufficiale è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»; 9. la data di emissione del documento. b. Requisiti complementari:

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O. del DEFR sulle piante da frutto RU 2020

Il documento è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue uf- ficiali della Svizzera o in inglese, è facilmente visibile e leggibile. Se su tale documento figura una dichiarazione ufficiale, questa dovrà es- sere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi contenuti nel docu- mento.

60 214

1 Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC), RS 913.211

1.1 Situazione iniziale

I miglioramenti strutturali sono un compito in comune secondo la NPC1. Su mandato dell’UFAG, un gruppo di lavoro (UFAG e suissemelio2 ha analizzato i processi tra l’UFAG e i Cantoni e ha elaborato proposte di miglioramento. Mediante un sondaggio presso i Cantoni concernente l’effettivo vantaggio in termini di efficienza è stato possibile constatare che le proposte fatte avrebbero un impatto propor- zionalmente marginale. Inoltre, nella maggior parte dei casi già oggi è possibile ottenere il vantaggio in termini di efficienza auspicato ottimizzando il coordinamento delle procedure. Nonostante ciò, determi- nate disposizioni legali in singoli casi possono gravare inutilmente sul dispendio amministrativo degli enti preposti all’esecuzione.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

Sulla base delle modifiche proposte nell’ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) e nell’ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC; RS 914.11), è necessa- rio adeguare i seguenti punti nell’ordinanza:

- stabilire i valori d’imputazione determinanti necessari per il calcolo dell’utile in caso di alienazione; - adeguare le aliquote forfettarie per elemento in seguito all’abbandono dell’importo forfettario di base in caso di concessione di contributi a favore di stalle per animali che consumano foraggio grezzo; - determinare gli importi forfettari per elemento indipendentemente dalla zona del catasto agricolo in caso di concessione di crediti d’investimento a favore di edifici agricoli per animali che consumano foraggio grezzo; - determinare l’importo dei crediti d’investimento che possono essere concessi per i diversi provve- dimenti a favore dell’ambiente.

I costi d’investimento sono estremamente elevati nella regione d’estivazione. Onde garantire il rinnovo delle infrastrutture al fine di assicurare una gestione decentrata del territorio e preservare l’apertura del paesaggio, il carico finanziario dei promotori del progetto deve essere ridotto. Nel 2018 i contributi federali hanno rappresentato meno del 15 per cento dei costi d’investimento. Gli importi forfettari ven- gono quindi aumentati (+20%).

Onde contribuire al raggiungimento degli Obiettivi ambientali per l’agricoltura (2016, UFAM/UFAG), segnatamente ridurre le emissioni d’ammoniaca nell’aria, si propone di sostenere tre nuovi provvedi- menti: l’installazione di depuratori d’aria, la predisposizione di acidificatori del liquame nonché la pro- duzione e lo stoccaggio di energia sostenibile.

A livello federale è in corso la revisione della Strategia sulla cultura della costruzione e della Conce- zione «Paesaggio svizzero». La salvaguardia di un paesaggio di qualità è un tema centrale dei due fascicoli. Il sostegno all’integrazione degli edifici agricoli nel paesaggio e alla demolizione di edifici agricoli inutilizzati consente di contribuire al conseguimento degli obiettivi della Confederazione in ma- teria di cultura della costruzione e del paesaggio. Inoltre il sostegno alla demolizione dei vecchi edifici agricoli consente di diminuire la dispersione degli insediamenti, salvaguardando così le superfici per l'avvicendamento delle colture.

1 Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confedera-

zione e Cantoni. 2 suissemelio è un’associazione dei Cantoni e mira alla garanzia e all’ulteriore sviluppo dei migliora-

menti strutturali, dei crediti agricoli e delle misure sociali collaterali nell’agricoltura tenendo conto delle caratteristiche regionali. 215

Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC) 1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 7 capoversi 1 lettera e, 2 e 3 La condizione posta al capoverso 1 lettera e concernente le superfici e i diritti di produzione in caso di dimissioni anticipate è abrogata. Il capoverso 2 è riformulato al fine di chiarire le condizioni applicabili in caso di dimissioni anticipate dalla comunità. È chiaramente menzionato che al momento delle di- missioni di un socio deve essere rispettato il limite per azienda di cui all’articolo 19 capoverso 2 OMSt se l’edificio agricolo è utilizzato da una sola azienda.

Articolo 8 I valori d’imputazione sono stabiliti nell’allegato 5. Nel nuovo metodo di calcolo non è necessario pren- dere in considerazione costi di produzione maggiori.

Articolo 11 Il versamento degli aiuti per la riqualificazione professionale è limitato al 31 dicembre 2019. L’articolo può essere abrogato.

Allegato 4 Al numero III rubrica «1. Contributi», è abolito l’importo fisso e quello dell’elemento stalla per UBG è aumentato di conseguenza. Alla rubrica «2. Crediti d’investimento», sono uniformati gli importi forfet- tari. Non ci sono più differenze tra le zone del catasto agricolo.

Al numero IV sono aboliti gli importi massimi per UBG (contributo e credito d’investimento). Gli importi forfettari sono aumentati del 20 per cento per fornire ai proprietari un sostegno più commisurato ai co- sti d’investimento effettivi e alle esigue entrate (locazione) generate dagli alpi. Diminuendo il carico fi- nanziario dei promotori del progetto, si favorisce il mantenimento delle infrastrutture agricole nella re- gione d’estivazione.

Al numero VI le aliquote dei contributi e dei crediti d’investimento sono stabilite per i provvedimenti a favore della protezione ambientale. A condizione che le autorità cantonali garantiscano un cofinanzia- mento equivalente in virtù dell’articolo 20 capoverso 1 lettera c OMSt, le misure devono favorire una riduzione delle emissioni di ammoniaca (n. 1), evitare immissioni puntuali di prodotti fitosanitari (n. 2), contribuire alla protezione del patrimonio culturale e del paesaggio (n. 3) e favorire l’utilizzo e lo stoc- caggio di energia sostenibile (n. 4). Tutti i provvedimenti possono beneficiare anche di un credito d’in- vestimento.

Allegato 5 I valori d’imputazione sono stabiliti in modo da agevolare il calcolo dell’utile.

1.4 Risultati della procedura di consultazione

1.5 Ripercussioni

1.5.1 Confederazione La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni una nuova gamma di provvedimenti che possono rappresentare più di un milione di franchi di contributi federali. L’attuazione di tali provvedimenti da parte dei Cantoni dipenderà dalla loro strategia in materia di miglioramenti strutturali nell’ambito del preventivo definito dalla Confederazione. La diminuzione del sostegno all’assunzione dei costi supplementari connessi alle esigenze della protezione del patrimonio culturale (40% nella zona collinare e in quella di montagna I e 50% a partire dalla zona di montagna II) consente di partecipare (25%) al finanziamento dei costi supplementari in relazione alle misure a favore della salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio in tutte le zone del catasto agricolo a condizione che anche i Cantoni garantiscano un cofinanziamento.

216

Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC) L’importo dei crediti d’investimento concessi dai Cantoni aumenta di circa 4 milioni di franchi all’anno. I crediti d’investimento sono finanziati da un fondo di rotazione alimentato dalla Confederazione e messo a disposizione dei Cantoni. Il rimborso dei mutui in corso da parte delle famiglie contadine con- sente di finanziare l’importo dei nuovi crediti d’investimento.

1.5.2 Cantoni Le proposte comportano una semplificazione amministrativa nel trattamento dei fascicoli.

1.5.3 Economia Le misure contribuiscono a un’occupazione decentrata del territorio, alla preservazione dell’apertura del paesaggio rurale e della sua qualità. Gli effetti dell’agricoltura sull’ambiente sono minori (paesag- gio rurale ed emissioni di ammoniaca).

1.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non tangono il diritto internazionale.

1.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

1.8 Basi legali

Agli articoli 16a capoverso 3, 18 capoverso 3, 19 capoversi 3 e 6, 39 capoverso 1bis, 46 capoverso 2 e 60 capoverso 2 OMSt, il Consiglio federale ha assegnato all’UFAG la competenza di fissare le ali- quote dei costi che danno diritto ai contributi, definire i provvedimenti edilizi e le installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici, stabilire la graduazione degli aiuti agli investimenti per elemento, parte dell’edificio o unità, definire le esigenze tecniche e amministrative per le iniziative e calcolare i costi che danno diritto ai contributi e i valori d’imputazione in caso di alienazione con utile relativamente alla concessione di aiuti agli investimenti.

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Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC)

Modifica del ...

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visti gli articoli 3 capoverso 3, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3, 18 capoverso 3, 19 capoversi 3 e 6, 19e capoverso 3, 39 capoverso 1bis, 43 capoverso 5, 46 capoverso 2, 51 capoversi 2 e 6 nonché 60 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt); visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2, 15 capoverso 2 e 24 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC), ordina:

I L’ordinanza dell’UFAG del 26 novembre 20031 concernente gli aiuti agli investi- menti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 5 Graduazione degli aiuti agli investimenti per elemento, parte dell’edificio o unità La graduazione degli aiuti agli investimenti per l’aiuto iniziale, gli edifici d’abitazione, gli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, gli edifici alpestri e gli edifici di economia rurale per suini e pollame nonché per provvedimenti edilizi e acquisti di installazioni tesi a conseguire obiettivi ecolo- gici e ad adempiere le esigenze in materia di protezione del paesaggio è fissata nell’allegato 4.

Art. 7 cpv. 1 lett. e, 2 e 3 1 Due o più aziende che costruiscono un edificio di economia rurale collettivo ven- gono sostenute finanziariamente se: e. abrogata

1 RS 913.211

2020–...... 1 218

Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura RU 2020

2 In caso di dimissioni da parte di un socio prima della scadenza del termine di cui al

capoverso 1 lettera d, gli aiuti agli invesitmenti devono essere rimborsati proporzio- nalmente se: a. la superficie restante è inferiore a quella presa in considerazione nel pro- gramma delle disposizioni computabile; b. il socio dimissionario non è sostituito da una persona che possiede una su- perficie almeno altrettanto grande; oppure c. è superato l’importo massimo per azienda di cui all’articolo 19 capoverso 2 OMSt. 3 Abrogato

Art. 8 I valori d’imputazione per il calcolo dell’utile sono fissati nell’allegato 5.

Sezione 6 (art. 11) Abrogata

II 1 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa. 2 L’allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

… Ufficio federale dell’agricoltura:

Christian Hofer

2 219

Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura RU 2020

Allegato 4 (art. 5) Graduazione degli aiuti agli investimenti per l’aiuto iniziale, gli edifici d’abitazione, gli edifici di economia rurale nonché per provvedimenti edilizi e acquisti di installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze in materia di prote- zione del paesaggio N. III, IV e VI

III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo 1. Contributi Elemento (costruzione e trasformazione) Contributo federale in franchi per unità

Unità Zona collinare e zona Zone di montagna di montagna I II–IV

Stalla UBG 1 650 2 600 Fienile e silo m3 15,00 20,00 Impianto per il deposito di concimi m3 22,50 30,00 aziendali Rimessa m2 25,00 35,00

2. Crediti d’investimento Elemento (costruzione e trasformazione) Unità Credito d’investimento in franchi

Stalla UBG 6 000 Fienile e silo m3 90 Impianto per il deposito di concimi m3 110 aziendali Rimessa m2 190

3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento a. La somma degli elementi non può essere superiore all’importo massimo per edifici di economia rurale per azienda secondo l’articolo 19 capoverso 2 OMSt.

3 220

Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura RU 2020

b. Sono sostenute finanziariamente anche le rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo. c. Se vengono sostenuti nuovamente gli stessi edifici o elementi è applicata una riduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 2 e 46 cpv. 4 OMSt). Dall’importo massimo possibile degli aiuti agli investi- menti sono dedotti almeno il resto del credito d’investimento per questi provvedimenti e il contributo federale pro rata temporis secondo l’articolo 37 capoverso 6 lettera b OMSt. d. Le conigliere sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri Elemento, parte dell’edificio, unità Contributo federale Credito in franchi d’investimento in franchi

Capanna alpestre (parte abitativa); bestiame giovane e 30 360 79 000 fino a 50 UBG (animali munti) Capanna alpestre (parte abitativa); a partire da 50 45 600 115 000 UBG (animali munti) Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio 920 2 500 del formaggio, per UBG (animali munti) Stalla, installazioni e impianto per il deposito di con- 920 2 900 cimi aziendali per UBG compresi Porcile, impianto per il deposito di concimi aziendali 280 650 per posta di suini da ingrasso (PSI) compreso Stand di mungitura per vacca da latte 240 860 Area di mungitura per vacca da latte 110 290

Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento a. Per sostenere finanziariamente locali e impianti per la fabbricazione e lo stoc- caggio del formaggio devono essere trasformati almeno 900 kg di latte per UBG (animali munti). b. Per UBG (animali munti) viene sostenuta finanziariamente al massimo una po- sta di suini da ingrasso. c. Una UBG di capre o pecore da latte è equiparata alle vacche da latte.

4 221

Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura RU 2020

VI. Aiuti agli investimenti per provvedimenti edilizi e acquisti di installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze in materia di protezione del paesaggio 1. Riduzione delle emissioni di ammoniaca Provvedimento Indicazione in Contributo fe- Credito derale d’investimento

Superfici di camminamento con pendenza tra- franchi 120 120 sversale e canaletta di raccolta dell’urina per UBG Mangiatoie rialzate per UBG franchi 70 70 Purificatori d’aria per cento 25 50 Acidificazione del liquame per cento 25 50

I requisiti per la realizzazione tecnico-edilizia e il funzionamento degli impianti sono attuati secondo le indicazioni del servizio cantonale specializzato per la protezione dell’aria. Gli impianti di purificazione dell’aria di scarico e per l’acidificazione del liquame sono sostenuti soltanto se: a. la stalla in questione è stata autorizzata prima del 31.12.2020 e l’autorizzazione edilizia è stata rilasciata senza condizioni concernenti la pu- rificazione dell’aria di scarico o l’acidificazione del liquame; b. nel caso della realizzazione di una nuova stalla, tutti i concimi aziendali pos- sono essere valorizzati sulla superficie agricola utile assicurata a lungo ter- mine dell’azienda; oppure c. dopo la realizzazione della stalla le emissioni di ammoniaca per ettaro di su- perficie agricola utile possono essere ridotte almeno del 10 per cento rispetto a prima della realizzazione (modello di calcolo Agrammon).

2. Evitare immissioni puntuali di prodotti fitosanitari Provvedimento Contributo fe- Credito derale in per- d’investimento centuale in percentuale

Area di riempimento e piazzale di lavaggio di irroratrici e 25 50 nebulizzatori

I requisiti per la realizzazione tecnico-edilizia e il funzionamento degli impianti sono attuati secondo le indicazioni del servizio cantonale specializzato per la protezione dei vegetali o delle acque.

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Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura RU 2020

3. Interessi particolari della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio Provvedimento Contributo fede- Credito rale in percen- d’investimento tuale in percentuale

Costi suppletivi per l’integrazione degli edifici agricoli nel 25 50 paesaggio e per esigenze nel campo della conservazione dei monumenti storici Demolizione di edifici agricoli inutilizzati al di fuori della 25 50 zona edificabili

I costi suppletivi per l’integrazione degli edifici nel paesaggio devono essere com- provati in base a un confronto dei costi. Gli interessi della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio al di fuori di un inventario federale possono essere presi in considerazione a condizione che sussistano le rispettive strategie cantonali. 4. Produzione e stoccaggio di energia sostenibile Provvedimento Contributo fe- Credito derale in per- d’investimento centuale in percentuale

Edifici, impianti e installazioni per la produzione o lo stoc- 25 50 caggio di energia sostenibile per l’autoapprovvigionamento

Solo per impianti non sostenuti mediante altri programmi di promozione della Con- federazione come, per esempio, la rimunerazione per l'immissione di elettricità orientata ai costi (RIC). 5. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento a. I costi che danno diritto ai contributi e i costi computabili sono fissati sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. b. Dai costi che danno diritto ai contributi e dai costi computabili sono dedotti eventuali contributi pubblici.

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Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura RU 2020

Allegato 5 (art. 8) Rimborso in caso di alienazione con utile Calcolo del valore d’imputazione determinante Oggetto Calcolo

Superficie agricola utile, bosco e diritti 8 x valore di reddito d’alpeggio Edifici agricoli, costruzioni e impianti costi di realizzazione non sostenuti mediante aiuti agli inve- stimenti Edifici agricoli, costruzioni e impianti costi di realizzazione meno il contribu- (nuovi) sostenuti mediante contributi to federale e cantonale Edifici agricoli, costruzioni e impianti valore contabile prima (trasformazione) sostenuti mediante dell’investimento, più i costi di realiz- contributi zazione, meno il contributo federale e cantonale Edifici agricoli, costruzioni e impianti costi di realizzazione sostenuti mediante crediti d’investimento

I valori d’imputazione si applicano per l’alienazione di un’azienda o parte di essa. In caso di alienazione di un’azienda si sommano i valori d’imputazione.

7 224

2 Ordinanza dell'UFAG sull’agricoltura biologica

2.1 Situazione iniziale

L'ordinanza sull'agricoltura biologica (RS 910.18) disciplina i requisiti dei prodotti commercializzati come «prodotti biologici». Si applica ai prodotti agricoli, alle derrate alimentari, agli alimenti per animali e agli animali da reddito. L'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (RS 910.181) definisce i det- tagli tecnici di vari ambiti dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Le due ordinanze sono del 22 set- tembre 1997.

La presente nuova ordinanza dell'Ufficio integra le due ordinanze e disciplina l'ambito delle importa- zioni di prodotti biologici, la cui competenza dispositiva spetta all'UFAG. Entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2.2 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 In base alla sua facoltà di concludere accordi giusta l'articolo 177a capoverso 2 LAgr, l'UFAG con- clude accordi di equivalenza in ambito biologico con Paesi che producono, elaborano e controllano prodotti biologici secondo regole equivalenti. Inoltre, in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, l'UFAG può riconoscere anche unilateralmente i Paesi che forniscono le ade- guate garanzie. L'allegato 1 contiene il cosiddetto «Elenco dei Paesi». Nelle specificazioni relative ai singoli Paesi l'UFAG può anche, in virtù dell'articolo 24 capoverso 6 dell'ordinanza sull'agricoltura bio- logica, semplificare o sopprimere l'obbligo del certificato di controllo per determinati Paesi.

Articolo 2

Giusta l'articolo 23a capoverso 2 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (RS 910.18), oltre agli enti di certificazione e alle autorità di controllo riconosciuti in base alla procedura UE, l'UFAG può ricono- scere gli enti che certificano determinati prodotti biologici destinati all'importazione secondo regole equivalenti. La presente ordinanza contiene l’elenco di questi enti supplementari. Anche per questi enti l'UFAG può eventualmente semplificare o sopprimere l'obbligo del certificato di controllo.

Articolo 3

Questo articolo disciplina l'entrata in vigore.

Allegato 1

L'allegato 1 è l'elenco dei Paesi di cui all'articolo 1.

Allegato 2

L'allegato 2 è l'elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo di cui all'articolo 2.

La menzione degli enti di certificazione della Gran Bretagna all’allegato 2 è già prevista poiché si parte dal presupposto che al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza dell’UFAG sull’agricoltura biolo- gica (1° gennaio 2021) sarà già stato possibile firmare una soluzione transitoria per il commercio di prodotti biologici tra la Svizzera e la Gran Bretagna, in seguito alla sua uscita dall’UE.

2.3 Risultati della consultazione

2.4 Ripercussioni

2.4.1 Confederazione Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione dal profilo delle risorse personali e finanziarie.

225

Ordinanza dell'UFAG sull’agricoltura biologica

2.4.2 Cantoni Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione dal profilo delle risorse personali e finanziarie.

2.4.3 Economia Le disposizioni non determinano ostacoli tecnici al commercio.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni corrispondono sostanzialmente a quelle dell’Unione europea. Il mantenimento dell’equivalenza delle normative e delle prescrizioni amministrative dell’allegato 9 appendice 1 dell’Ac- cordo agricolo è garantito dalle modifiche previste.

2.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2.7 Basi legali

Articoli 23 capoverso 1 e 4, 23a capoverso 2 e 24 capoverso 6 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica (RS 910.18).

226

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Ordinanza dell’UFAG sull’agricoltura biologica

del …

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visti gli articoli 23 capoverso 1, 23a capoverso 2 e 24 capoverso 6 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica1, ordina:

Art. 1 Elenco dei Paesi I prodotti biologici provenienti dai Paesi elencati nell’allegato 1 con le specificazioni necessarie possono essere commercializzati con la designazione prevista per l’agricoltura biologica.

Art. 2 Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti non compresi nell'elenco dei Paesi Gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti giusta l'articolo 23a capoverso 2 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica sono elencati nell'allegato 2.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

1 RS 910.18

2020–...... 1 227

O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Allegato 1 (art. 1)

Elenco dei Paesi 1 Introduzione 1.1 Categorie di prodotti Conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/20082, le categorie di prodotti sono indicate con il codice seguente:

Categoria di prodotti Codice

Prodotti vegetali non trasformati A Animali vivi o prodotti animali non trasformati B Acquacoltura1 C Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari D Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per E animali Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura F 1 In Svizzera non è disciplinata dall'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 1 cpv. 3 dell'or- dinanza sull'agricoltura biologica)

1.2 Esclusione del riconoscimento di prodotti durante il periodo di conversione Gli animali e i prodotti animali ottenuti durante il periodo di conversione sono esclusi dai riconoscimenti relativi alle categorie di prodotti B e D per tutti i Paesi terzi elencati nel presente allegato.

2 Paesi Argentina 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Animali vivi o prodotti animali non B trasformati

2 Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modali- tà di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/872, GU L 134 del 23.5.2017, pag. 6.

2 228

O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti agricoli trasformati destinati ad D essere utilizzati come derrate alimentari1 Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura 1 Esclusi vino e lievito

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A, B ed F, ottenuti in Argentina, e prodotti della categoria D trasformati in Argentina con ingredienti biologici ottenuti in Argentina. 3. Norme di produzione: Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica» 4. Autorità competente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

AR-BIO-001 Food Safety S.A. www.foodsafety.com.ar AR-BIO-002 Instituto Argentino para la Certificación y www.argencert.com Promoción de Productos Agropecuarios Orgá- nicos S.A. (Argencert) AR-BIO-003 Letis S.A. www.letis.org AR-BIO-004 Organización Internacional Agropecuaria www.oia.com.ar (OIA)

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2025.

Australia 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Prodotti agricoli trasformati destinati ad D Costituiti essenzialmente da uno o più essere utilizzati come derrate alimentari1 ingredienti di origine vegetale. Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura 1 Esclusi vino e lievito

3 229

O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Australia, e prodotti della categoria D trasformati in Australia con ingredienti biologici ottenuti in Australia. 3. Norme di produzione: National standard for organic and bio-dynamic produce 4. Autorità competente: Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

AU-BIO-001 Australian Certified Organic Pty Ltd. (ACO) www.aco.net.au AU-BIO-003 BIO-Dynamic Research Institute (BDRI) www.demeter.org.au AU-BIO-004 NASAA Certified Organic (NCO) www.nasaa.com.au AU-BIO-005 Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC) www.organicfoodchain.com.au AU-BIO-006 AUS-QUAL Pty Ltd. www.ausqual.com.au

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2025.

Canada 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Animali vivi o prodotti animali non B trasformati Prodotti agricoli trasformati destinati ad D essere utilizzati come derrate alimentari Prodotti agricoli trasformati destinati ad E essere utilizzati come alimenti per animali Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura

4 230

O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A, B ed F ottenuti in Canada, e ingredienti di prodotti delle categorie D ed E trasformati in Canada, che sono stati ottenuti in Canada oppure importati in Canada in conformità con la legislazione canadese. 3. Norme di produzione: Organic Products Regulation 4. Autorità competente: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

CA-ORG-002 British Columbia Association for Regener- www.certifiedorganic.bc.ca ative Agriculture (BCARA) CA-ORG-003 CCOF Certification Services www.ccof.org CA-ORG-004 Centre for Systems Integration (CSI) www.csi-ics.com CA-ORG-005 Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biolo- www.ccpb.it gici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL) CA-ORG-006 Ecocert Canada www.ecocertcanada.com CA-ORG-007 Fraser Valley Organic Producers Association www.fvopa.ca (FVOPA) CA-ORG-008 Global Organic Alliance www.goa-online.org CA-ORG-009 International Certification Services Incorpora- www.ics-intl.com ted (ICS) CA-ORG-010 LETIS SA www.letis.org CA-ORG-011 Oregon Tilth Incorporated (OTCO) http://tilth.org CA-ORG-012 Organic Certifiers www.organiccertifiers.com CA-ORG-013 Organic Crop Improvement Association www.ocia.org (OCIA) CA-ORG-014 Organic Producers Association of Manitoba www.opam-mb.com Cooperative Incorporated (OPAM) CA-ORG-015 Pacific Agricultural Certification Society www.pacscertifiedorganic.ca (PACS) CA-ORG-016 Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) www.ocpro.ca CA-ORG-017 Quality Assurance International Incorporated www.qai-inc.com (QAI) CA-ORG-018 Quality Certification Services (QCS) www.qcsinfo.org CA-ORG-019 Organisme de Certification Québec Vrai www.quebecvrai.org (OCQV) CA-ORG-021 TransCanada Organic Certification Services www.tcocert.ca (TCO Cert)

5 231

O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2025.

Costa Rica 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Prodotti agricoli trasformati destinati ad D Solo prodotti vegetali trasformati essere utilizzati come derrate alimentari1 Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura 1 Esclusi vino e lievito

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Costa Rica, e prodotti della categoria D trasformati in Costa Rica con ingredienti biologici ottenuti in Costa Rica. 3. Norme di produzione: Reglamento sobre la agricultura orgánica 4. Autorità competente: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr 5. Enti di certificazione:

Numero di codice Nome Sito Internet

CR-BIO-002 Kiwa BCS Costa Rica Limitada www.kiwa.lat CR-BIO-003 Eco-LOGICA www.eco-logica.com CR-BIO-004 Control Union Perú www.cuperu.com CR-BIO-006 PrimusLabs.com CR S.A. www.primusauditingops.com CR-BIO-007 Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A. www.primusauditingops.com

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2025.

Giappone 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A

6 232

O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti agricoli trasformati destinati ad D Costituiti essenzialmente da uno o più essere utilizzati come derrate alimentari1 ingredienti di origine vegetale Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura 1 Escluso il vino

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Giappone, e prodotti della categoria D trasformati in Giappone con ingredienti biologici ottenuti in Giappone o importati in Giappone: a. dalla Svizzera; oppure b. da un Paese le cui prescrizioni relative alla produzione e al controllo sono state riconosciute dal Giappone come equivalenti a quelle della legislazione giapponese. 3. Norme di produzione: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005) sowie Japanese Agricultural Standard for Organic Pro- cessed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005). 4. Autorità competente: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agri- culture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html und Food and Agri- cultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

JP-BIO-001 Hyogo prefectural Organic Agriculture Socie- www.hyoyuken.org ty, HOAS JP-BIO-002 AFAS Certification Center Co., Ltd. www.afasseq.com JP-BIO-003 NPO Kagoshima Organic Agriculture Asso- www.koaa.or.jp ciation JP-BIO-004 Center of Japan Organic Farmers Group www.yu-ki.or.jp JP-BIO-005 Japan Organic & Natural Foods Association http://jona-japan.org/english/ JP-BIO-006 Ecocert Japan Ltd. http://ecocert.co.jp JP-BIO-007 Bureau Veritas Japan Co., Ltd.. http://certification. bureauveritas.jp/cer-business/ jas/ nintei_list.html JP-BIO-008 OCIA Japan www.ocia-jp.com JP-BIO-009 Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd. www.omicnet.com/ omicnet/services-en/organic- certification-en.html JP-BIO-010 Organic Farming Promotion Association http://yusuikyo.web.fc2.com/

7 233

O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Numero di codice Nome Sito Internet

JP-BIO-011 ASAC Stands for Axis’ System for Auditing www.axis-asac.net and Certification and Association for Sustaina- ble Agricultural Certification JP-BIO-012 Environmentally Friendly Rice Network www.epfnetwork.org/okome JP-BIO-013 Ooita Prefecture Organic Agricultural Re- www.d-b.ne.jp/oitayuki search Center JP-BIO-014 AINOU www.ainou.or.jp/ainohtm/ disclosure/nintei-kouhyou.htm JP-BIO-015 SGS Japan Incorporation www.jp.sgs.com/ja/ home_jp_v2.htm JP-BIO-016 Ehime Organic Agricultural Association www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ ninntei20110201.html JP-BIO-017 Center for Eco-design Certification Co. Ltd. www.eco-de.co.jp/ list.html JP-BIO-018 Organic Certification Association http://yuukinin.org/index.html JP-BIO-019 Japan Eco-system Farming Association www.npo-jefa.com JP-BIO-020 Hiroshima Environment and Health Associa- www.kanhokyo.or.jp/jigyo/ tion jigyo_05A.html JP-BIO-021 Assistant Center of Certification and Inspec- www.accis.jp tion for Sustainability JP-BIO-022 Organic Certification Organization Co. Ltd. www.oco45.net JP-BIO-023 Rice Research Organic Food Institute http://inasaku.or.tv JP-BIO-024 Aya town miyazaki, Japan www.town.aya. miyazaki.jp/ ayatown/ organicfarming/ index.html JP-BIO-025 Tokushima Organic Certified Association www.tokukaigi.or.jp/ yuuki/ JP-BIO-026 Association of Certified Organic Hokkaido www.acohorg.org/ JP-BIO-027 NPO Kumamoto Organic Agriculture Asso- www.kumayuken.org/jas/ ciation certification/index.html JP-BIO-028 Hokkaido Organic Promoters Association www.hosk.jp/CCP.html JP-BIO-029 Association of organic agriculture certifica- www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki. tion Kochi corporation NPO html JP-BIO-030 LIFE Co., Ltd. www.life-silver.com/jas/" JP-BIO-031 Wakayama Organic Certified Association www.vaw.ne.jp/aso/woca JP-BIO-032 Shimane Organic Agriculture Association www.shimane-yuki.or.jp/ index.html JP-BIO-033 The Mushroom Research Institute of Japan www.kinoko.or.jp JP-BIO-034 International Nature Farming Research Center www.infrc.or.jp JP-BIO-035 Organic Certification Center www.organic-cert.or.jp JP-BIO-036 Japan Food Research Laboratories www.jfrl.or.jp/jas.html JP-BIO-037 Leafearth Company www.leafearth.jp/

8 234

O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2025.

India 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in India. 3. Norme di produzione: National Programme for Organic Production 4. Autorità competente: Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA), www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

IN-ORG-001 Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd. www.aditicert.net IN-ORG-002 APOF Organic Certification Agency (AOCA) www.aoca.in IN-ORG-003 Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd. www.bureauveritas.co.in IN-ORG-004 Control Union Certifications www.controlunion.com IN-ORG-005 ECOCERT India Pvt. Ltd. www.ecocert.in IN-ORG-006 Food Cert India Pvt. Ltd. www.foodcert.in IN-ORG-007 IMO Control Private Limited www.imocontrol.in IN-ORG-008 Indian Organic Certification Agency www.indocert.org (Indocert) IN-ORG-009 ISCOP (Indian Society for Certification www.iscoporganiccertification. of Organic Products) org IN-ORG-010 Lacon Quality Certification Pvt. Ltd. www.laconindia.com IN-ORG-011 Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. www.nocaagro.com IN-ORG-012 OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd. www.onecertasia.in IN-ORG-013 SGS India Pvt. Ltd. www.sgsgroup.in IN-ORG-014 Uttarakhand State Organic Certification Agen- www.organicuttarakhand.org/ cy (USOCA) certification.html IN-ORG-015 Vedic Organic Certification Agency www.vediccertification.com IN-ORG-016 Rajasthan Organic Certification Agency www.krishi.rajasthan.gov.in (ROCA)

9 235

O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Numero di codice Nome Sito Internet

IN-ORG-017 Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) www.cgcert.com IN-ORG-018 Tamil Nadu Organic Certification Depart- www.tnocd.net ment (TNOCD) IN-ORG-020 Intertek India Pvt. Ltd. www.intertek.com IN-ORG-021 Madhya Pradesh State Organic Certification www.mpkrishi.org Agency (MPSOCA) IN-ORG-023 Faircert Certification Services Pvt. Ltd. www.faircert.com IN-ORG-024 Odisha State Organic Certification Agency www.ossopca.nic.in IN-ORG-025 Gujarat Organic Products Certification Agen- www.gopca.in cy IN-ORG-026 Uttar Pradesh State Organic Certification www.upsoca.org Agency

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2025.

Israele 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Prodotti agricoli trasformati destinati ad D Ad eccezione dei prodotti animali o dei essere utilizzati come derrate alimentari1 relativi prodotti derivati trasformati Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Israele, e prodotti della categoria D tra- sformati in Israele con ingredienti biologici ottenuti in Israele o importati in Israele: a. dalla Svizzera; oppure b. da un Paese riconosciuto in virtù del presente allegato. 3. Norme di produzione: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regula- tions. 4. Autorità competente: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

IL-ORG-001 Secal Israel Inspection & Certification www.skal.co.il

10 236

O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Numero di codice Nome Sito Internet

IL-ORG-002 Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certifi- www.agrior.co.il cation IL-ORG-003 IQC Institute of Quality & Control www.iqc.co.il IL-ORG-004 Plant Protection and Inspection Services www.ppis.moag.gov.il (PPIS)

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2025.

Nuova Zelanda 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Animali vivi o prodotti animali non B trasformati Prodotti agricoli trasformati destinati ad D essere utilizzati come derrate alimentari1 Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura 1 Escluso il lievito

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A, B ed F ottenuti in Nuova Zelanda, e prodotti della catego- ria D trasformati in Nuova Zelanda con ingredienti biologici ottenuti in Nuova Zelanda o importati in Nuova Zelanda: a. dalla Svizzera; b. da un Paese riconosciuto in virtù del presente allegato; oppure c. da un Paese le cui norme relative alla produzione e al controllo siano state riconosciute equivalenti al programma «Food Official Organic Assurance» del New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI) in base alle garanzie e informazioni fornite dall'autorità competente di tale Paese conformemente alle prescrizioni del MPI, e a condizione che siano importati soltanto ingre- dienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, destinati a essere in- corporati, nella misura massima del 5 per cento dei prodotti di origine agri- cola, in prodotti della categoria D preparati in Nuova Zelanda. 3. Norme di produzione: MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Produc- tion

11 237

O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

4. Autorità competente: Ministry for Primary Industries (MPI), www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

NZ-BIO-001 New Zealand Ministry for Primary Industries www.foodsafety.govt.nz/ (MPI) industry/ sectors/organics NZ-BIO-002 AsureQuality Ltd. www.asurequality.com NZ-BIO-003 BioGro New Zealand www.biogro.co.nz

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 4. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2025.

Stati membri dell’UE 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Animali vivi o prodotti animali non B Ad eccezione dei conigli e dei relativi trasformati prodotti derivati non trasformati Prodotti agricoli trasformati destinati ad D Ad eccezione dei prodotti trasformati, i cui essere utilizzati come derrate alimentari componenti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica contengono prodotti derivati da conigli ottenuti nell'UE Prodotti agricoli trasformati destinati ad E essere utilizzati come alimenti per animali Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A ed F ottenuti nell'UE, e prodotti delle categorie D ed E trasformati nell'UE con ingredienti biologici ottenuti nell'UE o importati nell'UE: a. dalla Svizzera; b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù degli articoli 33 paragrafo 2, 38 lette- ra d e 40 del regolamento (CE) n. 834/200733 in combinato disposto con l'al-

3 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

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O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

legato III del regolamento (CE) n. 1235/20084, a condizione che il ricono- scimento valga per il prodotto interessato; oppure c. da un Paese terzo; i prodotti devono essere certificati da un'autorità di con- trollo o da un ente di controllo riconosciuti equivalenti dall'UE in virtù dell'articolo 33 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 in combinato disposto con l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, e questo rico- noscimento deve valere per la categoria di prodotti interessata e il campo d'applicazione geografico. 3. Norme di produzione: Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 4. Autorità competente: European Commission, Agriculture Directorate-General, Unit H3 5. Enti di certificazione: Enti o autorità di controllo previsti dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007 6. Certificato di controllo: non necessario. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2025.

Stati Uniti 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Animali vivi o prodotti animali non B trasformati Prodotti agricoli trasformati destinati ad D Soltanto vino ottenuto e designato secondo essere utilizzati come derrate alimentari l'ordinanza sull'agricoltura biologica Prodotti agricoli trasformati destinati ad E essere utilizzati come alimenti per animali Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura

4 Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25; modifica- to da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/872, GU L 134 del 23.5.2017, pag. 6.

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O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A, B ed F, e i componenti delle categorie D ed E ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, prodotti negli Stati Uniti o importati negli Stati Uniti, e ivi trasformati o confezionati in conformità con la legislazione statunitense. 3. Norme di produzione: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C 65 et seq.), National Organic Pro- gram (7 CFR 205) 4. Autorità competente: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

US-ORG-001 A Bee Organic www.abeeorganic.com US-ORG-002 Agricultural Services www.ascorganic.com US-ORG-003 Baystate Organic Certifiers www.baystateorganic.org US-ORG-004 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com US-ORG-005 BioAgriCert www.bioagricert.org/English/ index.php US-ORG-006 CCOF Certification Services www.ccof.org US-ORG-007 Colorado Department of Agriculture www.colorado.gov US-ORG-008 Control Union Certifications www.skalint.com US-ORG-009 Clemson University www.clemson.edu/public/ regulatory/plant_industry/ organic_certification US-ORG-010 Ecocert S.A. www.ecocert.com US-ORG-011 Georgia Crop Improvement Association, Inc. www.certifiedseed.org US-ORG-012 Global Culture www.globalculture.us US-ORG-013 Global Organic Alliance, Inc. www.goa-online.org US-ORG-014 Global Organic Certification Services www.globalorganicservices. com US-ORG-015 Idaho State Department of Agriculture www.agri.idaho.gov/ Categories/PlantsInsects/ Organic/indexOrganicHome. php US-ORG-016 Ecocert ICO, LLC www.ecocertico.com US-ORG-017 International Certification Services, Inc. www.ics-intl.com US-ORG-018 Iowa Department of Agriculture and Land www.agriculture.state.ia.us Stewardship US-ORG-019 Kentucky Department of Agriculture www.kyagr.com/marketing/ plantmktg/organic/index.htm US-ORG-020 LACON GmbH www.lacon-institut.com

14 240

O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Numero di codice Nome Sito Internet

US-ORG-022 Marin Organic Certified Agriculture www.marincounty.org/depts/ag /moca US-ORG-023 Maryland Department of Agriculture www.mda.state.md.us/ md_products/certified_md_ organic_farms/index.php US-ORG-024 Mayacert S.A. www.mayacert.com US-ORG-025 Midwest Organic Services Association, Inc. www.mosaorganic.org US-ORG-026 Minnesota Crop Improvement Association www.mncia.org US-ORG-027 MOFGA Certification Services, LLC www.mofga.org/ US-ORG-028 Montana Department of Agriculture www.agr.mt.gov.organic/ Program.asp US-ORG-029 Monterey County Certified Organic www.ag.co.monterey.ca.us/ pages/organics US-ORG-030 Natural Food Certifiers www.nfccertification.com US-ORG-031 Nature’s International Certification Services www.naturesinternational.com/ US-ORG-033 New Hampshire Department of Agriculture, http://agriculture.nh.gov/ Division of Regulatory Services, divisions/markets/ organic_certification.htm US-ORG-034 New Jersey Department of Agriculture www.state.nj.us/agriculture/ US-ORG-035 New Mexico Department of Agriculture, http://nmdaweb.nmsu.edu/ Organic Program organics-program/ Organic%20Program.html US-ORG-036 NOFA—New York Certified Organic, LLC www.nofany.org US-ORG-037 Ohio Ecological Food and Farm Association www.oeffa.org US-ORG-038 American International (AI) www.americertorganic.com US-ORG-039 Oklahoma Department of Agriculture www.oda.state.ok.us US-ORG-040 OneCert www.onecert.com US-ORG-041 Oregon Department of Agriculture www.oregon.gov/ODA/CID US-ORG-042 Oregon Tilth Certified Organic www.tilth.org US-ORG-043 Organic Certifiers, Inc. www.organiccertifiers.com US-ORG-044 Organic Crop Improvement Association www.ocia.org US-ORG-046 Organizacion Internacional Agropecuraria www.oia.com.ar US-ORG-047 Pennsylvania Certified Organic www.paorganic.org US-ORG-048 Primuslabs.com www.primuslabs.com US-ORG-049 Pro-Cert Organic Systems, Ltd www.pro-cert.org US-ORG-050 Quality Assurance International www.qai-inc.com US-ORG-051 Quality Certification Services www.QCSinfo.org US-ORG-052 Rhode Island Department of Environmental www.dem.ri.gov/programs/ Management bnatres/agricult/orgcert.htm US-ORG-053 Scientific Certification Systems www.SCScertified.com US-ORG-054 Stellar Certification Services, Inc. http://demeter-usa.org/ US-ORG-055 Texas Department of Agriculture www.agr.state.tx.us US-ORG-056 Utah Department of Agriculture http://ag.utah.gov/divisions/ plant/organic/index.html US-ORG-057 Vermont Organic Farmers, LLC www.nofavt.org

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O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Numero di codice Nome Sito Internet

US-ORG-058 Washington State Department of Agriculture http://agr.wa.gov/FoodAnimal? Organic/default.htm US-ORG-059 Yolo County Department of Agriculture www.yolocounty.org/ Index.aspx?page=501 US-ORG-060 Institute for Marketecology (IMO) http://imo.ch/ US-ORG-061 Basin and Range Organics (BARO) https://basinandrangeorganics. org/

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2025.

Tunisia 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Prodotti agricoli trasformati destinati ad D Costituiti essenzialmente da uno o più essere utilizzati come derrate alimentari1 ingredienti di origine vegetale Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura 1 Esclusi vino e lievito

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Tunisia, e prodotti della categoria D trasformati in Tunisia con ingredienti biologici ottenuti in Tunisia; 3. Norme di produzione: Loi No. 99-30 du 5 avril 1999, relative à l’agriculture biologique; Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique. 4. Autorità competente: Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn und www.onagri.tn 5. Enti di certificazione:

Numero di codice Nome Sito Internet

TN-BIO-001 Ecocert S.A. www.ecocert.com TN-BIO-007 Institut National de la Normalisation et www.innorpi.tn de la Propriété Intellectuelle (INNORPI) TN-BIO-008 CCPB Srl www.ccpb.it TN-BIO-009 CERES GmbH www.ceres-cert.com

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Numero di codice Nome Sito Internet

TN-BIO-010 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2025.

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O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Allegato 2 (art. 2)

Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo ricono- sciuti non compresi nell'elenco dei Paesi

Biodynamic Association Certification 1. Indirizzo: Painswick Inn Project, Gloucester Street, Stroud, GL5 1QG, Regno Unito 2. Sito Internet: www.bdcertification.org.uk 3. Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese Numero di codice Categoria di prodotti

A B C D E F

Regno Unito GB-ORG-06 X X – X X X

4. Eccezioni: prodotti in conversione

OF&G (Scotland) Ltd 1. Indirizzo: The Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Regno Unito 2. Sito Internet: www.ofgorganic.org 3. Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese Numero di codice Categoria di prodotti

A B C D E F

Regno Unito GB-ORG-17 X X – X X X

4. Eccezioni: prodotti in conversione

Organic Farmers & Growers CIS 1. Indirizzo: The Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Regno Unito 2. Sito Internet: www.ofgorganic.org 3. Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

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O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Paese Numero di codice Categoria di prodotti

A B C D E F Regno Unito GB-ORG-02 X X – X X X 4. Eccezioni: prodotti in conversione

Organic Food Federation 1. Indirizzo: 31 Turbine Way, Eco Tech Business Park, Swaffham, Norfolk, PE37 7XD, Regno Unito 2. Sito Internet: www.orgfoodfed.com 3. Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese Numero di codice Categoria di prodotti

A B C D E F

Regno Unito GB-ORG-04 X X – X X X

4. Eccezioni: prodotti in conversione

Quality Welsh Food Certification Ltd 1. Indirizzo: Gorseland, North Road Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2WB, Regno Unito 2. Sito Internet: www.wlbp.co.uk 3. Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese Numero di codice Categoria di prodotti

A B C D E F

Regno Unito GB-ORG-13 X X – X X X

4. Eccezioni: prodotti in conversione

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O. dell’UFAG concernente il disciplinamento delle importazioni di prodotti biologici

Soil Association Certification Ltd. 1. Indirizzo: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Regno Unito 2. Sito Internet: www.soilassociation.org 3. Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate: Paese Numero di codice Categoria di prodotti

A B C D E F

Bahamas BS-BIO-142 X – – X – – Belize BZ-BIO-142 X – – X – – Camerun CM-BIO-142 – X – X – – Colombia CO-BIO-142 – – – X – – Algeria DZ-BIO-142 X – – X – – Egitto EG-BIO-142 X – – X – – Ghana GH-BIO-142 X – – X – – Hong Kong HK-BIO-142 X – – X – – Iran IR-BIO-142 X – – X – – Kenya KE-BIO-142 X – – X – – Malawi MW-BIO-142 X – – X – – Singapore SG-BIO-142 X – – X – – Tailandia TH-BIO-142 X – – X – – Uganda UG-BIO-142 X – – X – – Venezuela VE-BIO-142 X – – – – – Vietnam VN-BIO-142 X – – X – – Samoa WS-BIO-142 X – – X – – Sudafrica ZA-BIO-142 X X – X – – Regno Unito GB-ORG-05 X X – X X X

4. Eccezioni: prodotti in conversione

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