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Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Settembre 2020

2. Ripercussioni finanziarie, sulle risorse umane e altre ripercussioni per la Confederazione, i

1. Punti essenziali del progetto

Nell'ambito della Strategia Reti elettriche è stato inserito un nuovo articolo 15c nella legge del 24 giu- gno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0). Il nuovo articolo sancisce che una linea elettrica deve essere costruita come cavo interrato se, tra l'altro, i costi complessivi, rispetto al totale dei costi previ- sti per l’esecuzione della variante con linee aree, non superano un determinato fattore (fattore dei co- sti aggiuntivi). Il capoverso 3 lettera a di tale disposizione autorizza il Consiglio federale a prevedere che si proceda a un interramento parziale o completo nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi, qualora un terzo si assuma l’importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi. Il Consiglio fe- derale si è avvalso di questa facoltà e ha emanato il nuovo articolo 11e dell'ordinanza del 30 marzo

1994 sulle linee elettriche (OLEl; RS 734.31).

Nel corso dei dibattiti tra l'Ufficio federale dell'energia (UFE), l'Ispettorato federale degli impianti a cor- rente forte (ESTI) e la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) sull'attuazione concreta delle disposizioni relative al fattore dei costi aggiuntivi, le tre autorità hanno riconosciuto il fatto che le spiegazioni fornite nell'ambito dell'ultima revisione dell'OLEl poggiano su premesse sbagliate. In effetti si è partiti dal presupposto che l'articolo 15c LIE sancisse solo la conseguenza giuridica (cablaggio) nel caso in cui non si superasse il fattore dei costi aggiuntivi. Questo permette di dedurre che nell'am- bito della procedura d'approvazione dei piani il rispetto delle prescrizioni relative al fattore dei costi ag- giuntivi viene controllato solo se il progettista fa domanda per una linea aerea. Nel caso dei cavi inter- rati, il controllo può essere effettuato dalla ElCom nell'ambito della verifica delle tariffe. Il progettista potrebbe perciò optare per una variante con cavo anche se il fattore dei costi aggiuntivi viene effettiva- mente superato, senza dover provare nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani che un terzo si assume l'importo eccedente dei costi aggiuntivi. In tal caso, il progettista dovrebbe assumersi il rischio che la ElCom, nel quadro di una successiva verifica dei costi, non consideri il superamento del fattore dei costi aggiuntivi esibito successivamente e non assunto effettivamente da un terzo.

Tali presupposti non sono dati. L'articolo 15c capoverso 3 lettera a LIE stabilisce come argomento a contrario che, per principio, un progetto deve essere eseguito come linea aerea quando viene supe- rato il fattore dei costi aggiuntivi. L’argomento a contrario viene esplicitato con l’adeguamento dell’arti- colo 11b capoverso 1 OLEl.

Inoltre, l'articolo 11e OLEl precisa che la prova di cui all'articolo 15c capoverso 3 lettera a LIE, che di- mostra che «un terzo si assume l'importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi», deve essere fornita nell'ambito della procedura d’approvazione dei piani se, in via eccezionale, è necessario costruire una linea elettrica come cavo interrato nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi. Secondo le prescrizioni costruttive, il fattore dei costi aggiuntivi deve essere controllato nell'ambito della proce- dura d’approvazione dei piani e non nel corso della verifica delle tariffe.

2. Ripercussioni finanziarie, sulle risorse umane e altre ri-

percussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni Il progetto garantisce un'attuazione corretta della LIE e non comporta nuove ripercussioni. La prova che dimostra che un terzo si assume l'importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi può essere for- nita con un onere supplementare contenuto, nell'ambito della procedura d’approvazione dei piani.

3. Ripercussioni sull’economia, sull'ambiente e sulla so-

cietà Il progetto garantisce un'attuazione corretta della LIE e non comporta nuove ripercussioni. I progettisti possono fornire la prova che dimostra che un terzo si assume l'importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi con un semplice attestato nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani.

4. Rapporto con il diritto europeo

Nel presente caso non occorre tenere conto di nessuna disposizione del diritto europeo.

5. Commento ai singoli articoli

Articolo 11b L'articolo 15c LIE non solo disciplina i casi in cui le linee con una tensione nominale inferiore a 220 kV e una frequenza di 50 Hz devono essere posate come cavi interrati. Dal capoverso 3 lettera a si evince l’argomento a contrario secondo cui un tale progetto deve essere eseguito per principio come linea aerea quando viene superato il fattore dei costi aggiuntivi. Per rafforzare la trasparenza e la chia- rezza, l'argomento a contrario viene esplicitato anche nell'articolo 11b capoverso 1 OLEl.

Articolo 11e Le linee aeree possono avere ripercussioni sul territorio e sull'ambiente, percepite come fastidiose dai diretti interessati. L'articolo 11e OLEl dà a terzi la possibilità di far eseguire in singoli casi una linea con cavi interrati nonostante, secondo le prescrizioni relative al fattore dei costi aggiuntivi, si dovrebbe eseguire una linea aerea. Il presupposto è però che i relativi costi aggiuntivi non vengano coperti attra- verso i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, ma assunti da terzi. La relativa prova deve essere for- nita dal progettista nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani. Inserendo un onere corrispon- dente nella decisione d’approvazione dei piani, l'autorità competente garantisce che la ElCom di- sponga della relativa prova al termine della costruzione della linea.

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