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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge militare e dell’organizzazione dell’esercito

del 7 ottobre 2020

2020–...... 1

Compendio

Nel quadro dell’attuazione dell’ulteriore sviluppo dell’esercito si è visto come nella pratica occorressero adeguamenti in singoli ambiti, in particolare per la legge militare e l’organizzazione dell’esercito. Vi è inoltre necessità di intervenire nel settore della sicurezza dell’aviazione militare e in altri settori di regolamenta- zione secondari in atti normativi affini.

Situazione iniziale L’attuazione dell’Ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) è iniziata il 1° gennaio 2018 e durerà fino al 31 dicembre 2022. Sin dall’inizio si è visto come in singoli ambiti occorrano adeguamenti. L’attuale revisione riguarda soprattutto la legge militare e l’organizzazione dell’esercito. Nell’ambito della struttura dell’esercito occorrerà rinunciare alla creazione di un Comando Supporto, come deciso dalle Camere federali con l’adozione della mozione 19.3427. Invece, in base alla situazione di minaccia attuale, occorrerà trasformare la Base d’aiuto alla condotta in un Comando Ciber. Sussistono inoltre necessità di intervento nell’ambito del totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione dei militari in ferma continuata, in diversi settori dell’istruzione e riguardo singole disposizioni concernenti l’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio. Ulteriori modifiche contribuiranno a fare in modo che l’esercito possa, in generale, adempiere meglio i propri compiti, specialmente in considerazione dell’attuale situazione in materia di politica di sicurezza e della minaccia quotidiana. Si tratta ad esempio di una prote- zione efficace del materiale dell’esercito e dell’istruzione di specialisti ciber. Affin- ché in occasione del reclutamento e della consegna dell’arma la valutazione del potenziale di minaccia o di abuso in materia di armi dei militari possa avvenire senza lacune, occorre completare la legge sul casellario giudiziale. Per migliorare la sicurezza dell’aviazione militare è necessario creare le basi legali per un’Autorità dell’aviazione militare. Occorre inoltre completare e precisare le basi legali esistenti in materia di franchigia di porto per i militari e di sanità militare. È infine necessario consentire l’appoggio ai Cantoni con mezzi dell’esercito per l’esecuzione degli arresti fuori del servizio.

Contenuto del progetto Il presente progetto ha diversi obiettivi, che riguardano ad esempio anche la strut- tura dell’esercito: la struttura introdotta con l’ulteriore sviluppo dell’esercito è composta dai settori Comando Operazioni, Comando Istruzione e dal settore di supporto con la Base d’aiuto alla condotta e la Base logistica dell’esercito. La creazione originariamente prevista di un Comando Supporto non conferisce alcun significativo valore aggiunto per la fornitura di prestazioni dell’esercito. Al contra- rio occorre trasformare la Base di aiuto alla condotta in un Comando Ciber. Saran- no conservati alcuni ulteriori rapporti di subordinazione che si sono affermati nella pratica. La misura coinvolge il comando forze speciali e le Forze aeree. Occorre inoltre creare le basi legali necessarie ai fini dell’istituzione di un’Autorità dell’aviazione militare affinché le Forze aeree possano adempiere meglio i propri compiti nello spazio aereo utilizzato congiuntamente per scopi civili e militari.

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Per quanto riguarda l’istruzione dell’esercito, il numero di giorni di servizio d’istruzione per i militari in ferma continuata sarà fissato a 300. In tal modo si eviterà anche in futuro una lacuna nella prontezza differenziata dell’esercito. Con l’introduzione di una nuova disposizione si mira a esplicitare la responsabilità della Confederazione nell’istruzione e nella formazione continua di specialisti ciber dell’esercito. Affinché anche le reclute nell’istruzione di base possano essere chia- mate a fornire appoggio alle autorità civili e alle organizzazioni private, è necessa- rio adeguare le relative basi legali. Allo stesso tempo, in futuro dovrebbero essere previste deroghe alla regolamentazione in base alla quale tali prestazioni di suppor- to possono essere fornite solo se comportano un beneficio sostanziale in termini di istruzione e addestramento per la truppa. In merito all’obbligo di prestare servizio militare, con due adeguamenti si mira a colmare una serie di lacune normative. I reclutati che alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la propria scuola reclute e che sono pertanto prosciolti dall’esercito devono rimanere soggetti all’obbligo di notificazio- ne e all’obbligo di pagare la tassa d’esenzione sino alla fine del dodicesimo anno dopo il reclutamento. Inoltre, un’esenzione dal servizio per attività indispensabili in base alla funzione professionale sarà ora possibile soltanto se l’attività professiona- le in questione è esercitata a titolo principale e se prima è stata assolta la scuola reclute. Un ulteriore adeguamento mira a garantire una valutazione senza lacune del potenziale di minaccia o di abuso in occasione del reclutamento e della conse- gna dell’arma. Per quanto concerne le disposizioni relative all’impiego dell’esercito, in caso di picchetto e mobilitazione per il servizio d’appoggio i Can- toni e i Comuni devono adempiere gli stessi obblighi vigenti in caso di picchetto e mobilitazione per il servizio attivo Inoltre, per gli impieghi urgenti e politicamente non problematici, la chiamata in servizio e l’assegnazione di militari in caso di catastrofe all’estero devono essere possibili con una procedura semplificata me- diante una competenza circoscritta delegata al DDPS. Nel quadro di impieghi di sicurezza sussidiari in Svizzera, il Servizio informazioni dell’esercito deve poter contribuire – in quanto parte della rete informativa integrata, diretta dal Servizio delle attività informative della Confederazione – a soddisfare determinate necessità dell’esercito in materia di acquisizione di informazioni e notizie. Per la protezione del materiale dell’esercito e dei mezzi di condotta e d’impiego nonché per l’autoprotezione, i collaboratori civili devono quindi poter essere arma- ti, come era consuetudine fino a qualche anno fa, in virtù di una nuova base legale. Occorre inoltre completare e precisare le basi legali esistenti in materia di franchi- gia di porto per i militari e di sanità militare. È infine necessario consentire l’appoggio ai Cantoni con mezzi dell’esercito per l’esecuzione degli arresti fuori del servizio. Le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale dell’ulteriore sviluppo dell’esercito sono state illustrate in dettaglio nel messaggio del 3 settembre 2014 concernente la modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito. La presente revisione non ha altre ripercussioni. Non si prevedono inoltre ulteriori ripercussioni su Cantoni, Comuni, agglomerati, regioni di montagna, economia, società e ambiente.

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Indice Compendio 2

1 Situazione iniziale 6

1.1 Necessità d’intervento e obiettivi 6

1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta 7

1.2.1 Nessuna revisione nel 2023 7

1.2.2 Revisione in un secondo tempo 8

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del

Consiglio federale 8

1.4 Liquidazione di interventi parlamentari 8

2 Procedure preliminari, in particolare procedure di consultazione 8

3 Diritto comparato, con particolare riguardo al diritto europeo 9

4 Punti essenziali del progetto 9

4.1 Nuovi disciplinamenti proposti 9

4.1.1 Strutture dell’esercito e dell’amministrazione militare 9

4.1.2 Istruzione dell’esercito 13

4.1.3 Obbligo di prestare servizio militare 16

4.1.4 Impiego dell’esercito, servizio d’appoggio 20

4.1.5 Armamento di collaboratori civili 21

4.1.6 Autorità dell’aviazione militare in quanto parte

dell’amministrazione militare 22

4.1.7 Diritti e obblighi dei militari 24

4.2 Coordinamento di compiti e finanze 26

4.3 Attuazione 26

5 Commento ai singoli articoli 26

5.1 Legge militare 26

5.1.1 Codice penale militare 37

5.1.2 Procedura penale militare 38

5.1.3 Legge federale sui sistemi d’informazione militari 39

5.1.4 Legge federale sulla navigazione aerea 39

5.1.5 Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 sul

casellario giudiziale 43

5.2 Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito 44

6 Ripercussioni 46

6.1 Ripercussioni per la Confederazione 46

6.1.1 Ripercussioni finanziarie 46

6.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale 46

6.2 Altre ripercussioni 47

7 Aspetti giuridici 47

7.1 Costituzionalità 47

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7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 47

7.3 Forma dell’atto 47

7.4 Subordinazione al freno alle spese 47

7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio

dell’equivalenza fiscale 48

7.6 Conformità ai principi della legge sui sussidi 48

7.7 Delega di competenze normative 48

7.7.1 Legge militare 48

7.7.2 Legge sulla navigazione aerea 48

7.8 Protezione dei dati 49

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità d’intervento e obiettivi

L’attuazione dell’Ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) è iniziata il 1° gennaio 2018 e durerà fino al 31 dicembre 2022. Sin dall’inizio si è visto come in singoli ambiti occorrano adeguamenti. In una parte di tali ambiti l’esercito ha avvia- to misure correttive interne. Si è così potuto, ad esempio, risolvere in parte il pro- blema dell’apporto di personale, aumentando il tasso di reclutamento mediante l’introduzione di un’idoneità al servizio differenziata e, contemporaneamente, ridu- cendo il numero di licenziamenti per ragioni mediche durante la scuola reclute. L’esercito ha anche adottato provvedimenti per correggere gli effettivi insufficienti nelle numerose funzioni di specialisti (ad es. cuochi di truppa, autisti, medici). Fanno parte di tali provvedimenti, ad esempio, l’aumento dei contingenti di recluta- mento, adeguamenti di profili dei requisiti o l’istruzione su misura, ad esempio per medici militari. Oltre a questi provvedimenti, che l’esercito può attuare di propria competenza, è ancora necessario apportare ulteriori adeguamenti alle basi giuridiche. Le disposi- zioni transitorie dell’articolo 151 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM) consentono al Consiglio federale di attuare il nuovo ordinamento dell’esercito entro cinque anni al massimo, vale a dire entro il 31 dicembre 2022. Durante questo periodo, per motivi cogenti può emanare in determinati ambiti disposizioni deroga- torie nell’ambito di ordinanze. Ha utilizzato questa competenza temporanea nell’organizzazione dell’esercito e per stabilire i giorni di servizio dei militari in ferma continuata. Ora, poiché queste disposizioni vanno mantenute oltre la fine del 2022, devono essere trasferite nel diritto ordinario. Sono interessate dalla revisione in particolare la LM e l’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 20162 sull’organizzazione dell’esercito (Organizzazione dell’esercito, OEs). Vi è necessità di intervenire nella struttura dell’esercito, nel totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione dei militari in ferma continuata, in diversi settori dell’istruzione e in singole disposizioni relative all’impiego dell’esercito nel servizio d’appoggio. Oltre ad adeguamenti, con i quali si intende eliminare lacune apparse dall’introduzione dell’USEs, si tratta anche di emanare normative che contribuiscano a fare in modo che l’esercito possa, in generale, adempiere meglio i propri compiti, specialmente in considerazione dell’attuale situazione in materia di politica di sicurezza e della minaccia quotidiana. Si tratta in particolare di una protezione efficace del materiale dell’esercito (incl. armi, muni- zioni ed esplosivi) e delle infrastrutture di condotta nonché delle competenze del Servizio informazioni dell’esercito (SIEs) in occasione di impieghi di sicurezza sussidiari.

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Vi è inoltre la necessità di intervenire nel settore dell’aviazione militare. Il 1° gennaio 2018 in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è stata istituita un’organizzazione di progetto ai fini della creazione di un’Autorità dell’aviazione militare. Le sue attività vanno fondate su una solida base giuridica. Ciò non è direttamente collegato con l’USEs, ma deve contribuire a fare in modo che le Forze aeree possano adempiere meglio i propri compiti nello spazio aereo utilizzato congiuntamente a scopi civili e militari. L’Autorità servirà a evitare eventi imprevisti e incidenti nello spazio aereo, a raffor- zare cooperazioni in caso di progetti di acquisto, a migliorare l’interoperabilità in caso di esercitazioni e impieghi, ad accompagnare in modo più competente l’ulteriore sviluppo dell’aviazione militare e a garantire meglio la vigilanza e il disciplinamento nell’aviazione militare. A tale scopo è necessario un adeguamento della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea (LNA). Affinché in occasione del reclutamento e della consegna dell’arma la valutazione del potenziale di minaccia o di abuso in materia di armi dei militari possa avvenire senza lacune, nella legge del 17 giugno 20164 sul casellario giudiziale (LCaGi) saranno integrate pertinenti disposizioni relative al caso di procedimenti penali pendenti per un crimine o un delitto. Infine – e anche in questo caso senza diretta connessione con l’USEs – saranno sistemate singole incertezze giuridiche minori, soprattutto quanto alla posta da campo e alla sanità militare. A tal fine occorrerà integrare la LM.

1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

L’attuazione dell’USEs è sostanzialmente a buon punto e sarà ultimata entro il termine di transizione previsto dalla legge se la revisione di LM e OEs sarà accettata ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. In tal modo si creerà un solido fondamento sul quale, se necessario, si potranno realizzare ulteriori miglioramenti. Oltre alla revisione delle basi legali nei prossimi due anni proposta in questa sede, il Consiglio federale ha esaminato alternative: una rinuncia generale a una revisione e un rinvio a una data successiva. Entrambe le alternative presentano svantaggi.

1.2.1 Nessuna revisione nel 2023

Se si rinunciasse a una revisione, si dovrebbero attuare le disposizioni secondo l’OEs e derogare alle disposizioni organizzative che hanno dato buone prove nella pratica. Non sarebbe ancora possibile realizzare la trasformazione della Base di aiuto alla condotta in un Comando Ciber. Per quanto riguarda i militari in ferma continua- ta, dal 2023 la rinuncia a una revisione comporterebbe una lacuna nella prontezza, il che si ripercuoterebbe negativamente sulla capacità fondamentale dell’esercito, innanzitutto nel caso di eventi non prevedibili. Se si rinunciasse a una revisione, non

3 RS 748.0 4 FF 2016 4315

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si potrebbe nemmeno procedere all’istituzione definitiva di un’Autorità dell’aviazione militare (MAA). Un semplice adeguamento della legislazione militare a livello di ordinanza non sarebbe sufficiente.

1.2.2 Revisione in un secondo tempo

Secondo le disposizioni di legge transitorie la riorganizzazione dell’esercito deve essere introdotta entro cinque anni al massimo dall’avvio dell’USEs nel 2018. Pro- lungando il periodo di validità delle disposizioni transitorie concernenti l’USEs, sarebbe possibile sottoporre a revisione le disposizioni nella LM soltanto in un secondo tempo. Ciò comporterebbe tuttavia che l’attuazione dell’USEs non potrebbe avere luogo nella sua totalità entro cinque anni, come ci si era proposti all’origine. Il fabbisogno di revisione permarrebbe e sarebbe semplicemente rinviato. Una revisione più tardiva consentirebbe di accogliere nel progetto ulteriori adegua- menti delle basi legali. Al momento, tuttavia, non ci sono ancora le basi concettuali per possibili ulteriori miglioramenti. Dal punto di vista del Consiglio federale è perciò più vantaggioso avviare ora gli adeguamenti necessari per il 2023 e chiedere in un secondo tempo eventuali provvedimenti ulteriori se, come previsto, l’USEs sarà pienamente attuato per la fine del 2022.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e le

strategie del Consiglio federale Il presente progetto legislativo è un provvedimento per il raggiungimento dell’Obiettivo 15 del programma di legislatura 2019˗2023 del Consiglio federale: La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace.

1.4 Liquidazione di interventi parlamentari

Il seguente intervento parlamentare è stato accolto nella sessione estiva 2020:

2019 M 19.3427 Rinuncia all’inutile istituzione di un Comando Supporto

nell’esercito (N 27.9.2019, Gruppo UDC, S 16.06.2020, Hurter; N 27.09.2019)

2 Procedure preliminari, in particolare procedure di

consultazione Il commento seguirà dopo la conclusione delle procedure e consultazioni.

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3 Diritto comparato, con particolare riguardo al diritto

europeo Le modifiche proposte non hanno alcun influsso sul diritto vigente o in fase di elaborazione dell’Unione europea. Sono inoltre in linea e compatibili con le perti- nenti raccomandazioni formulate in materia di tutela dei diritti umani. Sono compa- tibili con gli impegni attualmente assunti dalla Svizzera in virtù di trattati interna- zionali e non comportano nuovi obblighi nei confronti di altri Stati o di organizza- zioni internazionali.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 Nuovi disciplinamenti proposti

4.1.1 Strutture dell’esercito e dell’amministrazione

militare Organizzazione dell’esercito Con l’USEs l’esercito è stato strutturato in tre settori (art. 2 OEs): un Comando Operazioni, un Comando Istruzione e un settore di supporto con la Base d’aiuto alla condotta (BAC) e la Base logistica dell’esercito (BLEs). Le Grandi Unità, vale a dire le Forze aeree, le divisioni territoriali, le Forze terrestri con le brigate meccanizzate e la polizia militare, sono state subordinate al Comando Operazioni; le formazioni d’addestramento e l’Istruzione superiore dei quadri dell’esercito sono state subordi- nate al Comando Istruzione. La BAC e la BLEs sono rimaste provvisoriamente direttamente subordinate al capo dell’esercito; l’istituzione di un Comando Supporto è stata rinviata a una data successiva, poiché nel 2018 le attività di progetto necessa- rie a tal fine non erano ancora concluse. Con la ristrutturazione è stato possibile semplificare e snellire sostanzialmente le procedure. I compiti, le responsabilità e le competenze sono stati riassegnati e nel frattempo i processi sono per la maggior parte ben collaudati. In settori parziali le subordinazioni previste nell’OEs sono tuttavia connesse a svantaggi, come ha evi- denziato la pratica. Questi saranno eliminati con la prevista revisione. Sono interes- sati la subordinazione del comando forze speciali, la struttura interna delle Forze aeree, il raggruppamento della BAC e della BLEs in un Comando Supporto e la trasformazione della BAC in un Comando Ciber.

Comando forze speciali Il comando forze speciali (CFS) comprende sia formazioni di professionisti, vale a dire il distaccamento d’esplorazione dell’esercito e il distaccamento speciale della polizia militare, sia formazioni di milizia, cioè un battaglione di stato maggiore, due battaglioni di granatieri e una compagnia di esploratori paracadutisti nonché entram- be le unità organizzative SM CFS e Centro d’istruzione delle forze speciali, in parte professionali. Gli impieghi di unità speciali vengono sempre pianificati e condotti a livello di esercito; di norma, le autorità politiche competenti dispongono l’impiego direttamente, in particolare quello di elementi professionisti in Svizzera e all’estero.

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Con l’USEs il CFS, che prima era subordinato allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, è stato subordinato organicamente alle Forze terrestri. In questo modo si intendeva innanzitutto rendere utilizzabili le sinergie nell’allenamento congiunto di forze speciali con formazioni meccanizzate. Già il messaggio sull’USEs ricordava però che gli impieghi di forze speciali – nonostante la loro subordinazione alle Forze terrestri – sono sempre condotti dal Comando Operazioni. Questo rapporto di subor- dinazione per gli impieghi si è dimostrato efficace anche dopo l’attuazione dell’USEs. È però emerso che una subordinazione diretta al Comando Operazioni sarebbe più opportuna. Essa avrebbe il vantaggio che in particolare gli elementi professionisti del CFS sarebbero direttamente collocati a quei livelli dai quali ven- gono impiegati. Un livello intermedio, così com’è previsto nell’attuale struttura, rende inutilmente complicate le procedure. Anche con la subordinazione diretta al Comando Operazioni è possibile svolgere esercitazioni congiunte di forze speciali con formazioni meccanizzate delle Forze terrestri o altre formazioni.

Forze aeree Le Forze aeree sono competenti per la prontezza delle proprie formazioni, per tutti gli impieghi nello spazio aereo (salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, difesa aerea, trasporti aerei, acquisizione di informazioni dallo spazio aereo) e per l’istruzione di base e l’avanzamento dei militari delle Forze aeree. Poiché la minac- cia nello spazio aereo può mutare assai rapidamente, è opportuno che le strutture di condotta delle Forze aeree siano le stesse in tutte le situazioni. Cambiamenti di comando, nuovi raggruppamenti e nuove subordinazioni, come spesso accadono negli impieghi delle truppe di terra, devono – per quanto possibile – essere evitati negli impieghi delle Forze aeree. Con Esercito XXI in seno alle Forze aeree è stato creato un Comando Impiego che nella quotidianità conduce tutti i compiti delegati alle Forze aeree (ad es. la polizia aerea, la ricerca e il salvataggio) nonché, nel caso di tensioni, impieghi per la salva- guardia della sovranità sullo spazio aereo. In un conflitto armato la difesa aerea sarebbe stata condotta direttamente dal comandante delle Forze aeree, poiché in questo caso verrebbero impiegati tutti i mezzi disponibili. Il Comando Impiego è stato mantenuto nell’OEs adeguata con l’USEs. Lasciare a un capo Impiego la condotta dei compiti e degli impieghi quotidiani per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, affidando invece la condotta della difesa aerea al comandante delle Forze aeree, contraddice tuttavia una condotta uniforme in tutte le situazioni. Con l’obiettivo di garantire in modo permanente la responsabilità per tutti gli impie- ghi delle Forze aeree e di tutelare la libertà d’azione nel caso di situazioni in rapido mutamento, il Comando Impiego è stato perciò sciolto già con l’attuazione dell’USEs il 1° gennaio 2018. Ciò sarà ora sancito anche de iure con il proposto adeguamento dell’OEs. Secondo la pianificazione dell’USEs la Formazione d’addestramento della difesa contraerea 33 (FOA DCA 33) doveva essere raggruppata con la Formazione d’addestramento dell’aiuto alla condotta (FOA aiuto cond) e – come tutte le altre formazioni d’addestramento – essere subordinata al Comando Istruzione. Poiché era prevedibile che nell’ambito del previsto acquisto di nuovi sistemi per la difesa terra– aria (DTA) l’intera difesa contraerea muterà fortemente, la FOA DCA 33 è rimasta

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per il momento in seno alle Forze aeree. Nel frattempo si è evidenziato che – come per le truppe d’aviazione – anche nelle formazioni della difesa contraerea è più opportuna una subordinazione alle Forze aeree. In questo modo è possibile garantire che lo spazio aereo sia protetto integralmente in tutte le situazioni e utilizzando tutti i mezzi necessari. La FOA DCA 33 rimarrà perciò nelle Forze aeree e – in vista dell’introduzione dei nuovi sistemi DTA – cambierà la propria denominazione in «brigata DTA 33». Per analogia è indicato anche un cambiamento di denominazione della brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree (br IA FA) in «brigata d’aviazione 31». La prevista futura struttura delle Forze aeree, che corrisponde all’attuale struttura transitoria, consente di sfruttare meglio le sinergie tra i sistemi e di condurre glo- balmente tutti i mezzi e le formazioni delle Forze aeree. Ciò comprende non soltanto gli impieghi, ma anche l’istruzione di base e l’avanzamento: in futuro l’istruzione di base di soldati e quadri delle truppe d’aviazione e di difesa contraerea avrà luogo nelle due brigate delle Forze aeree (fra l’altro in una nuova scuola ufficiali comune delle Forze aeree), parimenti i corsi di ripetizione dei battaglioni e dei gruppi. Per il perfezionamento nell’ambito delle squadriglie di aviogetti e di elicotteri e delle necessarie formazioni di supporto sugli aerodromi rimangono responsabili i comandi d’aerodromo.

Rinuncia alla creazione di un Comando Supporto La mozione 19.3427 «Rinuncia all’inutile istituzione di un Comando Supporto nell’esercito» del Gruppo dell’Unione democratica di centro del 7 maggio 2019 ha incaricato il Consiglio federale di rinunciare all’istituzione di un Comando Supporto e, pertanto, al raggruppamento della BAC e della BLEs. Attualmente in tale ampia riorganizzazione ed estensione della burocrazia nel DDPS non è più ravvisabile alcun valore aggiunto. Il 14 agosto 2019 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Al momento l’istituzione di un Comando Supporto non comporta possibilità di ottimiz- zazione rispetto all’organizzazione attuale. Le unità organizzative interessate e i relativi processi funzionano bene e vengono costantemente migliorati. È per contro emerso che l’istituzione di un Comando Supporto avrebbe creato il più grande ufficio federale dell’Amministrazione della Confederazione, con quasi 4000 equivalenti a tempo pieno. Il potenziale di sinergie tra le due unità amministra- tive BAC e BLEs sarebbe esiguo, ma la loro gestione congiunta risulterebbe molto complessa. Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione il 27 settembre 2019 e il Consiglio degli Stati l’ha accolta il 16 giugno 2020. L’accettazione della mozione impone un adeguamento dell’OEs, ciò che avverrà nel quadro della presente revisione. L’attuale organizzazione dell’Aggruppamento Difesa non viene modificata, poiché BAC e BLEs avrebbero comunque dovuto essere trasferite nel Comando Supporto soltanto in una fase successiva, entro la fine del termine di transizione dell’USEs, vale a dire alla fine del 2022.

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Trasformazione della BAC in un Comando Ciber La digitalizzazione e la conseguente modernizzazione e interconnessione di tutti i sistemi TIC dell’amministrazione militare e dell’esercito avanzano a grandi passi. Le esigenze che derivano dal previsto rinnovo della flotta di aerei da combattimento, della difesa terra-aria e dei sistemi al suolo mostrano quanto sia centrale l’interconnessione dei sistemi. In futuro occorrerà poter impiegare in modo preciso i mezzi dell’esercito basandosi su informazioni più precise e interconnesse. Ciò presuppone un’interconnessione maggiormente digitalizzata, flessibile e quindi veloce di sensori, comandanti e mezzi d’efficacia. Tale sviluppo richiede un’architettura informatica uniforme di livello elevato e obbliga l’esercito e l’amministrazione militare a utilizzare applicazioni TIC standardizzate. L’interconnessione globale comporta inoltre sfide nettamente maggiori nell’ambito della ciberprotezione. Le ciberminacce diventano sempre più multiformi. Dal 2016 il numero di attacchi ciber di alto livello tecnico, puntati contro obiettivi strategicamente rilevanti, ha registrato un forte aumento. Si pensi ad esempio agli attacchi ciber ad ampio raggio sferrati contro fornitori internazionali di prestazioni informatiche, attraverso le cui reti gli aggressori sono riusciti ad accedere senza farsi scoprire a grandi quantità di dati sensibili5. Anche l’esercito e l’amministrazione militare devono fare quotidia- namente i conti con questo cambiamento. Rispetto a quanto avviene già oggi, le capacità in materia di protezione e di difesa devono essere riunite in modo ancora più coerente per far fronte a ciberminacce che si aggravano costantemente sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Solo così facendo è possibile trarre van- taggio dall’interconnessione e garantire a lungo termine l’adempimento degli incari- chi con mezzi TIC e ciber a favore di tutti i beneficiari di prestazioni all’interno dell’esercito. Lo scambio diretto di informazioni con terzi e partner, ad esempio con i gestori di infrastrutture critiche, è inoltre indispensabile per individuare tempesti- vamente le minacce e adottare i provvedimenti di protezione necessari. Per quanto riguarda il personale, l’amministrazione militare è direttamente interessa- ta dalla carenza di personale informatico specializzato in concorrenza con il mercato civile del lavoro. Spesso l’amministrazione militare deve prevedere una formazione completa per i nuovi collaboratori a causa delle peculiarità dell’attività da svolgere. Scegliendo un candidato proveniente da reparti ciber di milizia tale onere può essere ridotto soltanto in parte, ma non del tutto. La necessità di riunire le competenze e le prestazioni in un comando costituisce un vantaggio per il reclutamento e la forma- zione di collaboratori qualificati. Per soddisfare meglio in futuro le esigenze del contesto, occorrerà trasformare la BAC da ampia organizzazione d’appoggio in un comando militare orientato all’impiego che consenta all’esercito di disporre del vantaggio conoscitivo e deci- sionale necessario in tutte le situazioni. Nell’intera gamma di compiti dell’esercito, il Comando Ciber deve garantire in modo immediato e permanente le capacità chiave negli ambiti «quadro della situazione», «ciber» e «ciberdifesa», «prestazioni TIC», «aiuto alla condotta», «crittologia» e «guerra elettronica».

5 Cfr. Servizio delle attività informative della Confederazione, rapporto «La sicurezza della Svizzera 2019».

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La creazione del Comando Ciber amplierà ulteriormente la capacità dell’esercito di fornire appoggio sussidiario (ad es. con specialisti ciber) e di collaborare con altri partner (ad es. per armonizzare i quadri della situazione). Verranno inoltre creati i presupposti che consentiranno in futuro di collaborare con ulteriori o nuovi settori aventi parimenti elevati requisiti di sicurezza, ad esempio con partner all’interno della RSS e altre unità amministrative dell’Amministrazione federale.

4.1.2 Istruzione dell’esercito

Totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione dei militari in ferma continuata Le formazioni di militari in ferma continuata sono un importante anello di congiun- zione nel sistema della prontezza differenziata: poiché dopo l’istruzione di base prestano il loro servizio in un unico periodo, essi sono disponibili in permanenza e presentano un elevato livello d’istruzione. Possono essere impiegati su un lungo periodo, ad esempio per proteggere le infrastrutture critiche in modo da incremen- tarne la capacità di resistenza; nel caso di un evento possono essere impiegati entro poche ore e colmare la lacuna fino alla mobilitazione di ulteriori formazioni. Con l’USEs per i militari in ferma continuata sono state introdotte due modifiche che influiscono sulla prontezza dell’esercito: da un lato, dal 2018 si svolgono nell’intero esercito (incl. in scuole per militari in ferma continuata) soltanto ancora due (invece di tre) scuole reclute, sempre con inizio in inverno e in estate; dall’altro, il totale obbligatorio massimo di giorni di servizio d’istruzione è stato fissato a 280 per i militari di truppa. Queste due modifiche fanno sì che durante un certo periodo nel corso dell’anno (da 7 a 9 settimane in primavera e da 1 a 3 settimane in autunno) non siano disponibili militari in ferma continuata che abbiano concluso la propria istruzione di base e che, in quanto cosiddetti «militari istruiti», possano essere im- piegati per tutti i compiti. Questi lunghi periodi senza formazioni d’intervento rapido istruite significano una lacuna nel primo livello del sistema di prontezza dell’esercito. Ciò si ripercuoterebbe negativamente in particolare sulla rapida gestio- ne di eventi non prevedibili o quando si tratta di adempiere compiti in modo perma- nente. Specialmente per impieghi di sicurezza è consentito impiegare esclusivamen- te militari istruiti. In virtù del diritto transitorio, il Consiglio federale ha fissato a 300 giorni il numero di giorni di servizio d’istruzione per i militari in ferma continuata fino alla fine del 2022. Il totale obbligatorio massimo va ora corretto da 280 a 300 giorni di servizio anche nella LM e nella susseguente ordinanza del 22 novembre 20176 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM). Il numero di giorni di servizio d’istruzione per i militari in ferma continuata si fonda sulle necessità dell’esercito. Il numero più elevato di giorni di servizio d’istruzione per i militari in ferma continua- ta rispetto ai militari di truppa risulta dalla circostanza che il servizio è prestato in un unico periodo.

6 RS 512.21

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Il trattamento differente dei militari in ferma continuata e dei militari di truppa che prestano i propri giorni di servizio d’istruzione nella modalità «corso di ripetizione (CR)» finora non è mai stato messo in discussione. Nella perizia Schindler del 14 aprile 19997 (questa interpretazione giuridica è stata ripresa nel messaggio sull’esercito XXI8) e nella perizia Schweizer del 23 agosto 20109 questa disparità di trattamento è stata qualificata quale deroga ammessa al principio di milizia, a condi- zione che una gran parte dell’esercito funzioni secondo il modello ordinario di istruzione e di servizio (quota massima di militari in ferma continuata) e che per i militari in ferma continuata impiegati sussista nell’esercito una necessità dovuta alla funzione.

Istruzione e perfezionamento all’estero dei soldati sport in qualità di sportivi di punta I soldati sport sono sportivi di punta che, adempiendo certi criteri, sono incorporati nello stato maggiore speciale sport (Centro di competenza sport dell’esercito) e in tale ambito hanno la possibilità di svilupparsi ulteriormente sotto il profilo sportivo. Sotto l’egida delle federazioni sportive nazionali responsabili, possono svolgere i loro servizi militari in particolare in campi d’allenamento e gare. Si tratta perlopiù di militari di milizia. Oltre al loro servizio militare obbligatorio (fino a 30 giorni l’anno), possono prestare servizio volontario per 100 giorni l’anno al massimo (servizio militare con soldo non computato sul totale obbligatorio di giorni di servi- zio d’istruzione). A determinate condizioni restrittive possono farsi incorporare nello stato maggiore speciale sport anche allenatori, assistenti di soldati sport e funzionari sportivi. Nel quadro dello svolgimento di attività della federazione, i soldati sport sono sotto- posti (di fatto) alla responsabilità della rispettiva federazione sportiva nazionale. Sul posto non è presente alcun comandante militare. Tuttavia essi sottostanno alle pre- scrizioni militari. Nella prassi ciò può comportare la necessità di disciplinamenti speciali (ad es. guida in abiti civili di un autoveicolo, definizione di ciò che, nel quadro di un campo d’allenamento o di una gara svolti con atleti civili, deve essere considerato «tempo libero»). Si pongono questioni di responsabilità, ad esempio in relazione alla copertura da parte dell’assicurazione militare o all’assunzione del danno da parte della Confederazione (in particolare a un’eventuale rivalsa nei con- fronti dei militari interessati in quanto autori del danno). Con la presente revisione il Consiglio federale viene autorizzato a emanare disposi- zioni derogatorie a livello di ordinanza ogniqualvolta i disciplinamenti della LM non siano adeguati a questo particolare genere di servizio militare. Ciò si applica in particolare agli ambiti dell’equipaggiamento e del materiale (art. 105 segg. LM) nonché della responsabilità (art. 135 segg. LM).

7 GAAC 65 (2001), n. 38, p. 445 segg.

8 FF 2002 768, qui 807

9 Rainer Schweizer, Gutachten zu den verfassungs- und völkerrechtlichen Anforderungen an die Verteidigungskompetenz der Armee und das zukünftige Leistungsprofil sowie zu ausgewählten Fragen der Militärdienstpflicht, San Gallo, 23 agosto 2010

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Istruzione e formazione continua degli specialisti ciber Le sfide complesse nel settore ciber sono cresciute costantemente e rapidamente negli anni passati. Si è evidenziato che nel settore ciber le autorità cantonali, i gesto- ri delle infrastrutture critiche e l’economia privata, ma anche l’esercito, riscontrano problematiche uguali o simili. Per potervi fare fronte, sono indispensabili specialisti con l’esperienza necessaria. Il piano d’azione Cyber Defence del DDPS prevede di aumentare notevolmente negli anni a venire gli effettivi di personale nel settore ciber, sia per il personale professionista sia per quello di milizia. Per il 1° gennaio 2022 è prevista la costituzi- one di un battaglione e uno stato maggiore speciale ciber, con conseguente aumento dell’effettivo dagli attuali 206 a 575 militari. Gli effettivi esatti del personale di professione sono un’informazione classificata. Si può comunque dire che con il piano d’azione ciber i numeri aumenteranno circa della metà. Con l’aumento del personale di milizia si migliorerà innanzitutto la capacità di resistenza dei mezzi operativi dell’esercito in ambito ciber. L’ambito ciber comprende tutti gli specialisti dell’esercito (milizia) e l’amministrazione militare. Il personale dell’amministrazione militare è assegnato, nell’ambito delle sue funzioni professio- nali, a diverse divisioni all’interno della BAC. Gli specialisti ciber di milizia sono assegnati, nell’ambito delle loro funzioni militari, ai rispettivi reparti dell’esercito. Nel 2018 si è svolto per la prima volta un corso di formazione ciber per gli specialis- ti. Il corso dura complessivamente 40 settimane; dall’autunno del 2019 chi frequenta il corso di formazione ciber può diventare «Cyber Security Specialist con attestato professionale federale»; attualmente è all’esame un eventuale accredito di punti ECTS a uno studio. Per accrescere ulteriormente la qualità dell’istruzione e concretizzare le esigenze della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC 2.0), l’istruzione in seno all’esercito sarà integrata da uno stage in coopera- zione con partner esterni. In questo modo è possibile approfondire e ampliare le capacità apprese e successivamente farne beneficiare l’esercito. I partner per lo svolgimento dello stage sono di preferenza autorità cantonali, gestori delle infrastrutture critiche e imprese svizzere che operano nel settore IT/ciber. Il primo concetto è stato verificato in un progetto pilota nell’estate del 2019. I riscontri degli offerenti di stage esterni nell’ambito del test pilota confermano l’elevata qua- lità dell’istruzione di base e dell’istruzione specialistica nel corso di formazione ciber. In questo modo l’esercito contribuisce attivamente a uno scambio e all’aumento della qualità dell’istruzione nel settore ciber. Con un nuovo articolo 48c LM si intende esplicitare la responsabilità della Confe- derazione nel settore dell’istruzione ciber di militari. Con la nuova disposizione è possibile ricorrere a terzi per l’istruzione e la formazione continua comuni o delega- re a loro singole sequenze didattiche. Si tratta di specialisti provenienti da ricerca, formazione, economia, industria e autorità che operano nell’ambito della sicurezza.

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Messa a disposizione di mezzi militari per attività civili e fuori del servizio in Svizzera Le autorità civili e le organizzazioni private possono giungere ai limiti delle proprie possibilità nello svolgimento di attività civili o fuori del servizio, ad esempio nella messa in sicurezza di un pendio dopo un evento naturale o nei lavori del genio nell’ambito di manifestazioni. L’articolo 1 LM prevede per simili casi che l’esercito può fornire il proprio appoggio. Le prestazioni di appoggio e di aiuto possono essere fornite con personale (ossia militari) o mettendo a disposizione materiale e logistica. I dettagli dell’appoggio sono disciplinati nel capitolo «Servizi d’istruzione delle formazioni» all’articolo 52 LM. In senso stretto, un appoggio militare sarebbe possi- bile soltanto con militari delle formazioni CR o militari in ferma continuata, ma non con reclute. In singoli casi, tuttavia, gli impieghi per l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio in Svizzera possono comportare un notevole beneficio in termini d’istruzione anche per le reclute (ad es. per la posa di ponti, la gestione di un posto di soccorso sanitario durante un evento pubblico). Il contenuto dell’attuale articolo 52 LM va pertanto spostato integralmente nell’articolo 48d LM, che si trova nel capitolo «Disposizioni generali» sull’istruzione dell’esercito. Un’analisi delle prestazioni d’appoggio fornite ha evidenziato che alcuni eventi per parti delle truppe impiegate non presentavano alcuna sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari nell’ambito delle rispettive funzioni. La legge vigente prevede però questa condizione come premessa per fornire appoggio. Poiché gli eventi in questione sono perlopiù di importanza nazionale o internaziona- le e per motivi finanziari senza l’appoggio dell’esercito non potrebbero praticamente più essere organizzati, per questo tipo di prestazioni d’appoggio sarà prevista una deroga esplicita (cpv. 6). In futuro, prestazioni d’appoggio di questo tipo andranno tuttavia fornite con prudenza e in misura limitata.

4.1.3 Obbligo di prestare servizio militare

Limite d’età per l’obbligo di prestare servizio militare Con l’USEs è stato adeguato il modello di istruzione e il modello di servizio. Per i militari di truppa e per i sottufficiali l’obbligo di prestare servizio militare dura fino alla fine del dodicesimo anno dopo la conclusione della scuola reclute e, in linea di massima, i militari possono assolvere la scuola reclute in modo flessibile al più presto dall’inizio dell’anno in cui compiono 19 anni e al più tardi nell’anno in cui compiono 25 anni. Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che, pur essendo state reclutate e giudicate idonee al servizio non hanno ancora assolto la scuola reclute alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni, vengono prosciolte dall’esercito conformemente all’articolo 49 capoverso 2 LM. Siccome con l’USEs la durata dell’obbligo di prestare servizio per i militari di truppa e i sottufficiali dura ora, in virtù dell’articolo 13 LM, fino alla fine del dodicesimo anno dopo la conclu- sione della scuola reclute, si è creata involontariamente una lacuna giuridica, poiché con questa nuova definizione la durata dell’obbligo di prestare servizio militare per le reclute non poteva più essere calcolata conformemente all’articolo 49 capoverso 2 LM. Tale lacuna deve essere colmata modificando l’articolo 13 della stessa legge.

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Per gli interessati, l’obbligo di prestare servizio militare dura dodici anni dal pro- scioglimento dall’esercito. Vi è necessità di adeguamento anche per l’obbligo di prestare servizio militare dei sottufficiali superiori. Secondo il disciplinamento attualmente in vigore, l’età di proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare varia tra i 36 e i 50 anni. L’obbligo di prestare servizio militare è attualmente fissato a seconda dell’incorporazione a livello di unità, corpo di truppa, comando e Grande Unità. In virtù di questo disciplinamento, per i sottufficiali superiori emergono trattamenti in parte giuridicamente ineguali e in alcuni casi l’obbligo di prestare servizio d’istruzione non può essere adempiuto:  i sottufficiali superiori di pari grado hanno la stessa istruzione di base e lo stesso totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, tuttavia il tempo per adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione varia fi- no a 14 anni. In alcuni casi un sergente maggiore capo al livello di Gran- de Unità adempie il totale obbligatorio dei propri giorni di servizio d’istruzione nel 30° anno d’età e successivamente continua a rimanere in- corporato per 20 anni;  gli aiutanti di stato maggiore al livello di unità dovrebbero essere prosciolti a

36 anni dall’obbligo di prestare servizio militare, sebbene una proposta sia

possibile sino al 36° anno d’età e occorra anche chiedersi se questi militari possano adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione;  gli aiutanti maggiori incorporati al livello di «comando» non hanno assolu- tamente la possibilità di diventare aiutanti capi, poiché sono prosciolti già in precedenza dall’obbligo di prestare servizio militare;  gli aiutanti capi al livello di «comando» potrebbero nel migliore dei casi pre- stare 2 anni di servizio, poiché la promozione è possibile al più presto duran- te il 40° anno d’età e il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio mi- litare è previsto a 42 anni. Allo stato attuale delle cose, gli aiutanti capi non possono quindi adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. In futuro i limiti d’età dei sottufficiali superiori si baseranno sul grado e soltanto parzialmente sull’incorporazione. In tal modo la maggior parte dei sergen- ti maggiori, sergenti maggiori capi, furieri e aiutanti sottufficiali saranno soggetti all’obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell’anno in cui compiono

36 anni, gli aiutanti di stato maggiore sino alla fine dell’anno in cui compiono

42 anni. Se sono incorporati nello stato maggiore di una Grande Unità, dove presta- no meno giorni di servizio all’anno degli altri sottufficiali superiori nelle compagnie e nei battaglioni, rimarranno più a lungo soggetti all’obbligo di prestare servizio militare, ossia sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni. Aiutanti maggiori e aiutanti capi saranno sempre soggetti all’obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni. Per finire, sarà adeguata la norma per la proroga volontaria dell’obbligo di prestare servizio militare. Oltre ai sottufficiali superiori, agli ufficiali di stato maggiore (maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli) e agli specialisti, ora potranno prorogare la durata dell’obbligo di prestare servizio militare anche i tenenti, i primitenenti e i

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capitani. Così, ad esempio, un comandante d’unità con il grado di capitano non potrà più essere licenziato all’età di 42 anni dal servizio militare qualora intendesse volon- tariamente esercitare il proprio comando più a lungo, e un primotenente di oltre 36 anni potrà essere incorporato quale aiuto di comando nello stato maggiore di una Grande Unità. Considerati gli scarsi effettivi di personale a disposizione, questa misura consente di rimediare alle carenze nell’effettivo dell’esercito.

Esenzione dal servizio per attività indispensabili L’esenzione dal servizio per attività indispensabili è disciplinata in modo differente a seconda della funzione professionale. Per talune funzioni ci si basa su un’attività professionale esercitata a titolo principale, per altre no. Pertanto, il disciplinamento attuale è in una certa contraddizione con l’obbligo generale di prestare servizio militare. Gli adeguamenti previsti introdurranno un sistema più restrittivo e unifor- me. Gli impiegati a tempo parziale di un determinato gruppo professionale di princi- pio non saranno più esentati dall’obbligo di prestare servizio militare. Gli impiegati della polizia saranno esentati dal servizio soltanto a partire da un certo livello, vale a dire nel caso in cui dispongano di un attestato professionale federale di agente di polizia e adempiano un pertinente compito di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza o di polizia stradale. Gli assistenti alla sicurezza non hanno invece lo statuto di agenti di polizia, e nei servizi di polizia sono impiegati unicamente quali elementi d’appoggio. Un’esenzione dal servizio presuppone in ogni caso che la funzione che ne dà diritto sia un’attività indispensabile. Con la condizione obbliga- toria aggiuntiva «aventi lo statuto di agente di polizia» nell’articolo 18 capoverso 1 lettera c numero 4 LM è garantito che gli assistenti alla sicurezza non saranno più esentati dal servizio anche se operano quali membri professionisti a titolo principale in servizi di polizia organizzati. Secondo l’attuale disciplinamento, gli impiegati dei servizi della sicurezza aerea civile possono presentare domanda di esenzione dal servizio a causa di un’attività indispensabile già prima della scuola reclute o nel corso della stessa. Questa dispari- tà di trattamento rispetto ad altri gruppi professionali va eliminata, e gli impiegati dei servizi della sicurezza aerea vanno equiparati agli altri gruppi professionali.

Comunicazione attiva di procedimenti penali pendenti per un crimine o un delitto Le disposizioni del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193710 (art. 367 cpv. 2quater lett. abis CP) saranno integrate nel nuovo articolo 59 capoverso 1 lette- ra e LCaGi in modo tale che l’organo della Confederazione competente per il casel- lario VOSTRA possa informare attivamente l’Aggruppamento Difesa sui procedi- menti penali pendenti per un crimine o un delitto di persone soggette all’obbligo di leva, militari e persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile. In questo modo in occasione del reclutamento e della consegna dell’arma sarà possi- bile una valutazione senza lacune del potenziale di minaccia o di abuso in materia di armi dei militari.

10 RS 311.0

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Obblighi per prestazioni di servizio particolari Secondo una sentenza recente del Tribunale militare di cassazione11, le convocazioni a una visita medica per una nuova valutazione dell’idoneità al servizio e le convoca- zioni all’audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone non vanno considerati come servizio d’istruzione. Se qualcuno non dà seguito a una tale convocazione, non può essere sanzionato in conformità con il Codice penale militare del 13 giugno 192712. Ciò comporta una disparità di trattamento dei militari che adempiono i propri doveri civici in modo preciso e coscienzioso. Sarà perciò creata una base legale affinché la partecipazione a una visita medica per un nuovo esame dell’idoneità al servizio e all’audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone debba essere considerata come una convocazione ufficiale e possa essere trattata come tale sotto il profilo amministrativo. Si deve procedere ai relativi adeguamenti anche nel Codice penale militare.

Sostegno dei Cantoni per l’esecuzione degli arresti fuori del servizio Secondo l’articolo 192 del Codice penale militare la responsabilità dell’esecuzione degli arresti fuori del servizio è dei Cantoni. Il completamento apportato a tale disposizione consentirà, ai Cantoni che dispongono di un numero troppo esiguo di mezzi adeguati per eseguire gli arresti, di assumere i propri compiti prima della prescrizione dell’esecuzione. Per farlo gli organi cantonali competenti dovranno inoltrare al capo dell’esercito una domanda di appoggio con mezzi dell’amministrazione militare o dell’esercito. Queste ultime forniranno appoggio in particolare mettendo a disposizione i loro locali di arresto negli edifici della Confe- derazione e garantendo l’assistenza agli arrestati grazie ai militari già presenti sul posto. Le prestazioni concrete fornite dall’amministrazione militare o dall’esercito e le relative modalità saranno definite in un accordo scritto sulle prestazioni. Le do- mande di appoggio potranno essere approvate solo qualora l’assistenza fornita non intralci i compiti dell’amministrazione militare o dell’esercito e non richieda perso- nale o risorse materiali supplementari.

Esecuzione di provvedimenti istruttori da parte della polizia militare Secondo le disposizioni in vigore contenute nella LM gli organi competenti per la sicurezza militare adempiono nell’ambito dell’esercito compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza. Tali compiti sono assunti dalla polizia militare, i cui organi sono tenuti a prestare assistenza alla giustizia militare e ai comandanti di truppa. I diversi provvedimenti istruttori sono disciplinati in particolare nella procedura penale militare del 23 marzo 197913 (PPM), il cui articolo 62 stabilisce che i prov- vedimenti istruttori sono ordinati dal giudice istruttore e, dopo la chiusura dell’istruzione preparatoria, dal presidente del tribunale militare o del tribunale militare d’appello. La revisione di questa disposizione permetterà di sgravare la polizia civile nel suo ruolo di fornitrice di prestazioni a favore della giustizia milita- re. Consentirà inoltre al giudice istruttore competente di affidare compiti di polizia giudiziaria agli agenti della polizia militare.

11 Sentenza n. 884 del Tribunale militare di cassazione del 1° dicembre 2017

12 RS 321.0 13 RS 322.1

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4.1.4 Impiego dell’esercito, servizio d’appoggio

Obblighi di Cantoni, Comuni e privati in caso di chiamata in servizio d’appoggio Nel sistema della prontezza differenziata i militari possono essere chiamati in servi- zio in un arco di tempo che va da poche ore a vari giorni. Nell’ordinanza del 22 novembre 201714 sulla mobilitazione per determinati servizi d’appoggio e servi- zi attivi (OMob) sono state emanate le disposizioni d’esecuzione necessarie a tale scopo. Vi si stabiliscono la chiamata in servizio, vale a dire la convocazione con- creta/individuale (comunicazione) per assolvere il servizio militare e i relativi obb- lighi di Cantoni, Comuni e privati per questi impieghi. Questi obblighi si fondano sull’articolo 79 capoverso 1 LM, secondo cui il Consiglio federale disciplina gli obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in caso di picchetto e di mobilitazio- ne. Poiché questo articolo si trova nel capitolo sul servizio attivo, tali obblighi val- gono tuttavia soltanto per quest’ultimo. Questa lacuna sarà colmata con il nuovo articolo 72 LM. Secondo la decisione della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezi- one civile e i pompieri (CG MPP) del 4 maggio 2018 e una consultazione informale presso i Cantoni questi ultimi sono d’accordo che gli obblighi dei Cantoni e dei Comuni vigenti per il servizio attivo siano estesi anche al servizio d’appoggio.

Chiamata in servizio e assegnazione per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero Negli anni scorsi formazioni militari hanno più volte partecipato a impieghi di aiuto in caso di catastrofe all’estero. A causa della situazione di emergenza che si presen- tava nelle regioni colpite, ad esempio nel caso degli incendi di boschi (Grecia, Israele, Portogallo, Italia settentrionale), la procedura per la chiamata in servizio e l’assegnazione disciplinata all’articolo 70 capoverso 1 LM (competenza del Consi- glio federale sia in materia di chiamata in servizio sia per l’approvazione) ha reso necessarie decisioni del Consiglio federale mediante circolazione degli atti. Nel 2017, il Consiglio federale ha incaricato il cancelliere della Confederazione di esaminare se l’attuale procedura di autorizzazione non potesse essere semplificata. La Cancelleria federale, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il DDPS hanno esaminato diverse varianti e proposto, d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia (UFG), una procedura semplificata. Per gli impieghi politicamente non problematici, mediante una competenza circoscritta delegata al DDPS (fino a 100 militari non armati e con successiva informazione al Consiglio federale), la nuova procedura permetterà in futuro di approvare più rapidamente e con maggiore flessibilità, su domanda del DFAE, impieghi di soccorso urgenti con piccoli distac- camenti di militari non armati. La procedura proposta è stata già integrata nella pertinente ordinanza d’esecuzione e ha già dato buone prove nella pratica.

14 RS 519.2

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Servizio informazioni militare in quanto parte della rete informativa integrata Il compito del Servizio informazioni dell’esercito (SIEs) è di procurare ai decisori a tutti i livelli di condotta dell’esercito informazioni rilevanti per quest’ultimo. Secon- do l’articolo 99 LM questa attività è incentrata sull’estero. Il SIEs si occupa quindi innanzitutto della valutazione della situazione strategico-militare, dello sviluppo delle forze armate estere e della situazione nelle zone d’impiego dove l’Esercito svizzero fornisce contributi al promovimento militare della pace. Vengono seguiti anche conflitti ed esercitazioni militari rilevanti all’estero. In virtù delle attuali basi giuridiche al SIEs non è consentito adempiere questi com- piti nell’ambito di impieghi di sicurezza sussidiari dell’esercito in Svizzera. Tutta- via, nel caso di un servizio d’appoggio in Svizzera l’esercito ha determinate necessi- tà di acquisire informazioni e notizie, in particolare per la sua protezione. Le perti- nenti attività del SIEs in occasione di questi impieghi si fondano sull’articolo 5 capoverso 5 dell’ordinanza del 4 dicembre 200915 sul Servizio informazioni dell’esercito (O-SIEs): «In occasione di impieghi in servizio d’appoggio in Svizzera, il SIEs è parte della rete informativa integrata; questa è diretta dal SIC.» Con il richiesto adeguamento della legge, la prassi che finora ha dato buoni risultati si fonderà su una base legale. Si tratta di garantire che l’esercito disponga delle informazioni necessarie all’adempimento del compito senza doverle acquisire auto- nomamente. A tale scopo si cerca lo scambio di informazioni con le autorità civili competenti. Questa prassi è già applicata per tutti gli impieghi dell’esercito nel servizio d’appoggio (ad esempio durante il World Economic Forum, WEF). In questo modo si soddisfa anche una richiesta delle autorità di vigilanza del SIEs. Il nuovo disciplinamento consentirà inoltre al Consiglio federale di regolare in modo più ampio le attività del SIEs in occasione di impieghi di sicurezza sussidiari in Svizzera. Sarebbero ipotizzabili ad esempio disposizioni integrative concernenti l’acquisizione di informazioni con sensori dell’esercito che avvenga soltanto a favore e su mandato delle autorità civili competenti.

4.1.5 Armamento di collaboratori civili

Fino a qualche anno fa la protezione delle opere militari (sorveglianza e servizio di guardia) era assunta da collaboratori civili dell’amministrazione militare dell’Aggruppamento Difesa (tra cui impiegati dell’Intendenza del materiale da guerra o impiegati della Direzione degli aerodromi militari) sulla base della legge federale del 23 giugno 195016 concernente la protezione delle opere militari, dell’ordinanza del 2 maggio 199017 concernente la protezione delle opere militari (art. 6 cpv. 2 lett. a e art. 7) e dell’ordinanza del 26 ottobre 199418 concernente i poteri di polizia dell’esercito.

15 RS 510.291 16 RS 510.518 17 RS 510.518.1 18 RS 510.32

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Secondo gli articoli 106 e 106a LM, la Confederazione è incaricata di fornire il materiale dell’esercito e di provvedere alla sua gestione e manutenzione. Non è mai stato in discussione che faccia parte della gestione anche la protezione durante l’immagazzinamento e la movimentazione nonché in occasione dei trasporti. Suc- cessivamente si sono aggiunti mezzi di condotta sensibili e infrastrutture della cui gestione e manutenzione si occupano parimenti collaboratori civili dell’amministrazione militare. Considerata la minaccia generalmente accresciuta per le infrastrutture logistiche dell’esercito, le sole misure di protezione passive (locali chiusi a chiave, rafforza- mento delle opere) non bastano più. Le risorse a disposizione della truppa, in parti- colare della polizia militare, non sono ormai più sufficienti a garantire che l’amministrazione militare adempia il suo compito di gestione e manutenzione di munizioni, esplosivi o impianti dell’infrastruttura di condotta. La protezione di materiale e di mezzi di condotta e di impiego va quindi iscritta esplicitamente nella legge. Ai collaboratori civili ai quali sono affidati compiti specifici nella gestione e nella manutenzione di munizioni, esplosivi, mezzi di condotta e infrastrutture di condotta sensibili, devono essere offerti i mezzi e le competenze necessari, non soltanto per proteggere se stessi e terzi minacciati di- rettamente, ma anche per assicurare l’adempimento del compito, sempre che siano interessati beni giuridici di terzi altrimenti degni di protezione. L’amministrazione militare garantirà un reclutamento e un’istruzione orientati al compito e all’impiego dei collaboratori. Collaboratori scelti, reclutati e istruiti spe- cificamente assumeranno questi compiti di protezione – oltre ai loro compiti princi- pali. Si tratta quindi di principio di un aggiornamento del vigente disciplinamento legale in considerazione delle esigenze in materia di sicurezza nel settore della logistica e della condotta; ciò in particolare anche tenendo conto che fino a qualche anno fa la protezione del materiale dell’esercito e delle infrastrutture era garantita anche da collaboratori civili.

4.1.6 Autorità dell’aviazione militare in quanto parte

dell’amministrazione militare Nel recente passato l’aviazione civile europea è stata caratterizzata dal continuo incremento della densità normativa. In particolare le numerose prescrizioni dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA; European Aviation Safety Agency, EASA) fanno sì che l’onere amministrativo cresca costantemente e che debbano essere considerate in misura sempre maggiore esigenze formali. Le relative regolamentazioni si focalizzano esclusivamente sulla sicurezza e sulla redditività nell’aviazione civile. Prendono invece poco o non prendono affatto in considerazio- ne le esigenze specifiche dell’aviazione militare. Poiché gli aeromobili civili e quelli militari utilizzano il medesimo spazio aereo, i disciplinamenti nell’aviazione civile nazionale e internazionale hanno un effetto sempre più marcato anche sull’aviazione militare. Negli ultimi anni le Forze aeree sono state perciò più volte confrontate a sviluppi nell’aviazione civile, ad esempio l’istituzione del blocco funzionale di spazio aereo dell’Europa centrale (Functional Airspace Block Europe Central,

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FABEC), l’introduzione della rotta libera per l’aviazione civile (Free Route Airspa- ce), la definizione delle esigenze qualitative in materia di dati aeronautici e di infor- mazioni aeronautiche per lo spazio aereo europeo uniforme o le disposizioni esecu- tive per la navigazione basata sulle prestazioni (Performance Based Navigation, PBN). Poiché finora in Svizzera per l’aviazione militare non c’era alcuna organizzazione paragonabile all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), nel caso di occasio- nali problemi di interfaccia si riteneva che le autorità civili fossero responsabili anche del disciplinamento dell’aviazione militare. Si è però ignorato il fatto che l’aviazione militare è sostanzialmente esclusa dal campo d’applicazione delle pre- scrizioni civili sia nazionali, sia europee e internazionali. La convenzione del 7 dicembre 194419 relativa all’aviazione civile internazionale fa la distinzione tra aeromobili civili e aeromobili di Stato; di questi ultimi fanno parte, fra l’altro, gli aeromobili delle Forze armate. Con la convenzione, gli Stati contraenti s’impegnano a tenere debitamente conto della sicurezza della navigazione degli aeromobili civili quando emanano norme applicabili ai loro aeromobili di Stato. La LNA si esprime sull’aviazione militare unicamente in tre articoli. Le disposizioni della LNA si applicano agli aeromobili militari soltanto per quanto siano dichiarate applicabili dal Consiglio federale. Il legislatore voleva separare sin dall’inizio l’aviazione militare e l’aviazione civile. Dovrebbe tuttavia essere possibile applicare determinate prescri- zioni civili anche agli aeromobili militari. Il legislatore ha delegato la concretizza- zione di dette disposizioni al Consiglio federale, che però finora non ne ha fatto uso. Nel complesso, le basi legali e la struttura organizzativa dell’aviazione militare non soddisfano più le necessità odierne. Ad aggravare questa situazione si aggiunge il fatto che in seno al DDPS varie unità organizzative sono interessate dai disciplina- menti nel settore dell’aviazione: le Forze aeree, che adempiono compiti nello spazio aereo e garantiscono la prontezza dei mezzi necessaria a tale scopo, lo Stato maggio- re dell’esercito quale organo responsabile delle direttive per gli acquisti e i prolun- gamenti della durata di utilizzazione, la BLEs che, di norma, assieme a partner industriali, assicura la manutenzione degli aeromobili, e l’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse), che valuta e acquista gli aeromobili o apporta ade- guamenti tecnici agli aeromobili esistenti. La complessa ripartizione dei compiti in seno al DDPS rende difficile tutelare una posizione consolidata verso l’interno e l’esterno. Di conseguenza, a livello sia nazionale sia internazionale, esiste la necessità di un’autorità dell’aviazione militare (MAA) indipendente e intersettoriale. Il 1° gennaio 2018 in seno allo Stato maggiore dell’esercito è stata perciò istituita un’organizzazione di progetto per una siffatta autorità. Essa deve garantire che le Forze aeree abbiano un accesso strutturato allo spazio aereo svizzero. Serve inoltre da interlocutrice nel contesto internazionale quando, ad esempio, velivoli militari esteri utilizzano lo spazio aereo svizzero per scopi di allenamento o velivoli militari svizzeri utilizzano spazi aerei esteri. Essa esamina i certificati di ammissione alla circolazione dei velivoli militari affinché possano utilizzare lo spazio aereo e stabili-

19 RS 0.748.0

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sce le esigenze che devono essere considerate in occasione dell’acquisto di sistemi militari. Quale rappresentante nazionale dell’aviazione militare in tutti gli aspetti regolatori e organizzazione indipendente per il disciplinamento e la vigilanza dell’aviazione militare, in stretta collaborazione con l’UFAC l’Autorità dell’aviazione militare garantirà le condizioni generali per uno sviluppo sicuro e sostenibile dell’aviazione in Svizzera ‒ l’UFAC per l’aviazione civile, l’Autorità dell’aviazione militare per quella militare. Si tratta di fissare le condizioni generali affinché le Forze aeree possano garantire la loro capacità operativa con il miglior grado possibile di sicurez- za. Nel suo ambito di responsabilità l’Autorità dell’aviazione militare tutelerà inoltre gli interessi dell’aviazione militare svizzera nel contesto nazionale e internazionale. La prevista revisione parziale della LNA creerà le basi legali necessarie per definire i compiti di UFAC e MAA. L’organizzazione della MAA e i suoi compiti saranno stabiliti in maniera esaustiva nella legislazione militare a livello di ordinanza.

4.1.7 Diritti e obblighi dei militari

I previsti adeguamenti nei diritti e negli obblighi dei militari non sono direttamente connessi con l’attuazione dell’USEs. Si tratta piuttosto di completare e precisare le basi giuridiche.

Posta da campo e franchigia di porto in quanto parte del sostentamento Su mandato del DDPS, la Direzione della posta da campo è responsabile del servizio postale dell’esercito in tutte le situazioni. In quanto unità organizzativa de La Posta Svizzera SA, oggi la Direzione della posta da campo è parte integrante della posta civile e, contemporaneamente, è attribuita per collaborazione sotto il profilo civile/militare alla Base logistica dell’esercito. Con gli adeguamenti proposti dell’articolo 29 LM si intende creare una base legale sufficiente per la posta da campo dell’esercito. Sarà segnatamente disciplinata a livello di legge la franchigia di porto per i militari, che finora si trovava soltanto nelle ordinanze.

Sanità militare La sanità militare è una parte integrante del sistema sanitario svizzero. Essa com- prende prestazioni mediche, farmaceutiche e sanitarie. L’esercito le fornisce sotto la responsabilità della Confederazione a favore delle persone soggette all’obbligo di leva, dei militari e di terzi designati. A questi ultimi appartengono, ad esempio, i servizi dell’Amministrazione federale (prestazioni fornite dalla Farmacia dell’esercito), gli impiegati dell’amministrazione militare (contributi per la sicurezza sul lavoro, vaccinazioni) o i pazienti civili che nell’impiego vengono trattati nell’ambito del servizio sanitario coordinato (SSC). Sebbene sia del tutto incontestato che l’esercito fornisca queste prestazioni e che i militari abbiano diritto all’assistenza medica, finora mancava a tal fine una base giuridica a livello di legge. La sfida consiste innanzitutto nella struttura federale del

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sistema sanitario svizzero. Per il disciplinamento della fornitura di prestazioni medi- che e farmaceutiche civili e dell’ottenimento di prestazioni sono di principio compe- tenti i Cantoni; le relative competenze sono disciplinate nella legislazione sanitaria cantonale. A livello superiore, la Confederazione è competente soltanto per l’assicurazione malattie obbligatoria, per la lotta contro le malattie trasmissibili, per la medicina riproduttiva e dei trapianti nonché per la regolamentazione delle profes- sioni mediche e dei medicamenti. Il fatto che per la sanità militare manchi tuttora un disciplinamento legale analogo alle leggi cantonali sulla sanità porta a incertezze del diritto. Ciò in particolare nella collaborazione con le istituzioni sanitarie civili. È disciplinata a livello cantonale, ad esempio, la vigilanza sull’esercizio delle profes- sioni in ambito sanitario o la distribuzione di agenti terapeutici da parte di speciali- sti. Parimenti, vi sono regole differenti a seconda del Cantone nei diritti e negli obblighi dei pazienti, ad esempio riguardo alla consegna della documentazione sui trattamenti o al consenso a trattamenti. Questa lacuna nella legislazione sarà colmata inserendo la sanità militare nella legge militare (art. 34a LM). In questo modo si disciplina in modo uniforme a livello svizzero la sanità per l’esercito. Nella legge militare si stabilisce il principio che le prestazioni nella sanità militare sono fornite sotto la responsabilità della Confedera- zione. I dettagli sulla fornitura e sull’ottenimento di prestazioni saranno in seguito disciplinati sotto forma di disposizioni esecutive in un’ordinanza del Consiglio federale subordinata. In tale sede si tratterà anche di disciplinare la collaborazione con la sanità civile. Vi è necessità di adeguamento specialmente nel settore dell’esercizio della professione degli operatori sanitari (medici, personale curante) nell’esercito, nell’autorizzazione alla distribuzione di medicamenti e stupefacenti, nella fornitura di prestazioni in cooperazione con la sanità civile in tutte le situazioni e nello scambio di informazioni attraverso l’intera catena di trattamento. La legge del 28 settembre 201220 sulle epidemie (LEp) disciplina le responsabilità e le competenze nell’ambito della lotta alle malattie trasmissibili nella popolazione civile. Per quanto riguarda l’esercito, attualmente questa tematica è disciplinata nell’ordinanza del 25 ottobre 195521 concernente le misure da prendere da parte dell’esercito contro le epidemie e le epizoozie. Tale ordinanza si fonda sull’articolo 35 LM, il quale tuttavia, nella versione attuale, non è armonizzato con la LEp nella misura auspicata per quanto riguarda le competenze e le misure. In particolare, la LEp non disciplina come tale legge debba essere recepita nell’esercito. Con la modifica dell’articolo 35 capoverso 1 LM si crea una nuova base legale per disciplinare le competenze e le misure per la lotta, armonizzata con la LEp, alle malattie trasmissibili dell’uomo nell’esercito. L’ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell’esercito contro le epidemie e le epizoozie sarà di conseguenza sottoposta a revisione. Oltre al disciplinamento della sanità militare nella legge militare, saranno anche colmate lacune nella legislazione quanto alla protezione dei dati nella gestione di informazioni mediche. A tal fine occorrerà adeguare vari articoli della legge federale del 3 ottobre 200822 sui sistemi d’informazione militari (LSIM). Si tratta di discipli-

20 RS 818.101 21 RS 510.35 22 RS 510.91

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nare lo scambio di informazioni tra i servizi competenti della sanità militare e della sanità civile. Il nuovo disciplinamento consentirà di valutare e assistere corrente- mente con la stessa elevata qualità i pazienti nel settore militare e in quello civile attraverso l’intera catena di trattamento. Se i pazienti sono sotto la responsabilità della sanità militare, le prestazioni mediche possono essere fornite in sicurezza tanto nella sanità militare quanto nella sanità civile grazie a un’informazione reciproca adeguata ai tempi.

4.2 Coordinamento di compiti e finanze

Tra le modifiche proposte e gli oneri risultanti vi è un rapporto sostenibile ed equili- brato. Le nuove disposizioni possono essere attuate nelle strutture esistenti e nell’ambito dei crediti stanziati.

4.3 Attuazione

Le misure previste saranno poste in vigore il 1° gennaio 2023, fatta salva l’approvazione da parte delle Camere federali. I presenti avamprogetti devono essere concretizzati con l’adozione di disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza. Gli indirizzi di contenuto risultano dalle modifi- che proposte e dal rapporto esplicativo. Il Consiglio federale e il DDPS elaboreranno in anticipo e tempestivamente le necessarie disposizioni d’esecuzione in vista dell’entrata in vigore degli atti normativi, prevista per il 1° gennaio 2023, e le por- ranno in vigore alla stessa data.

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Legge militare

Art. 13 cpv. 1 lett. abis I reclutati che alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute vanno prosciolti dall’esercito secondo l’articolo 49 capoverso 2. Anche con il proscioglimento dall’esercito essi continuano a rimanere soggetti all’obbligo di prestare servizio militare, all’obbligo di notificazione di cui agli articoli 25 e 27 nonché all’obbligo di pagare la tassa d’esenzione. Per queste persone l’obbligo di prestare servizio militare sussiste sino alla fine del dodicesimo anno dopo il proscioglimento dall’esercito. Con questo disciplinamento si intende proce- dere a un adeguamento riguardo ai limiti d’età per l’obbligo di notificazione e per l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione.

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Art. 13 cpv. 1 lett. b Già riveduto in occasione dell’ultima revisione della LM23, l’articolo 13 capover- so 1 lettera b stabilisce i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare e va corretto quanto alla parità di trattamento dei sottufficiali superiori e nel senso della parità di trattamento per quanto concerne l’obbligo di prestare servizio militare. Con le nuove disposizioni, la maggior parte dei sergenti maggiori, dei sergenti maggiori capi, dei furieri e degli aiutanti sottufficiali saranno soggetti all’obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell’anno in cui compiono 36 anni, mentre coloro che sono incorporati nello stato maggiore di una Grande Unità lo saranno sino alla fine del 50° anno d’età. Questa distinzione è necessaria affinché si garanti- sca che tutti i militari ottengano la possibilità di adempiere il totale obbligatorio dei propri giorni di servizio d’istruzione. Inoltre i sottufficiali superiori negli stati mag- giori di Grandi Unità prestano meno giorni di servizio all’anno degli altri sottufficia- li superiori, per cui necessitano di più tempo per adempiere l’obbligo di prestare servizio militare. Lo stesso vale anche per aiutanti di stato maggiore, aiutanti mag- giori e aiutanti capi. In particolare, anche gli aiutanti capi che non sono incorporati in stati maggiori di Grandi Unità avranno la possibilità di raggiungere il grado di aiutante capo, per cui il corrispondente limite d’età è portato a 50 anni.

Art. 13 cpv. 2 lett. c In futuro gli ufficiali subalterni e i capitani potranno continuare a prestare servizio d’istruzione su base volontaria se vi è una necessità dell’esercito o se la funzione non può essere occupata da un militare. Proprio gli ex comandanti di unità, che prima di assumere la loro funzione hanno dovuto assolvere una lunga formazione, potrebbero così mettere più a lungo a disposizione dell’esercito le conoscenze acqui- site. Tuttavia, in virtù dell’odierno disciplinamento (art. 13 cpv. 1 lett. d), a 42 anni essi sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 18 cpv. 1 lett. c Secondo l’attuale base giuridica, è possibile che i quadri militari che hanno ricevuto una formazione di sottufficiale superiore o di ufficiale siano esentati dall’obbligo di prestare servizio militare un giorno prima di un servizio di perfezionamento, o addirittura durante tale servizio, qualora svolgano un’attività professionale definita all’articolo 18. Un’esenzione immediata secondo l’articolo 18 complica notevolmen- te la pianificazione in materia di personale delle Grandi Unità, che ha un orizzonte temporale pluriennale. Inoltre, nel caso di un’istruzione di quadro superiore si deve considerare anche il fattore costi/benefici. L’esercito investe molto tempo e denaro nell’istruzione dei quadri superiori, la quale è connessa a una corrispondente pianifi- cazione delle nuove leve tra i quadri. I quadri superiori istruiti devono perciò adem- piere il proprio obbligo di prestare servizio militare. I giorni di servizio da prestare sono disciplinati nelle pertinenti disposizioni esecutive. Un’esenzione dal servizio è in certa misura in contraddizione con l’obbligo generale di prestare servizio militare. Perciò va gestita in modo restrittivo nell’interesse della

23 FF 2014 5939

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parità di trattamento per quanto concerne l’obbligo di prestare servizio militare, il che, in fin dei conti, è influenzabile dalla professione esercitata a titolo principale quale presupposto uniforme. In particolare, con questa precisazione si intende impe- dire che impiegati a tempo parziale di determinati gruppi professionali possano essere esentati dall’obbligo di prestare servizio militare. La professione è esercitata a titolo principale se la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare è occupata in un rapporto di lavoro su base contrattuale della durata di almeno un anno oppure di durata indeterminata e l’attività indispen- sabile è esercitata in media durante almeno 35 ore per settimana (cfr. anche il mes- saggio a sostegno della legge federale sull’esercito e l’amministrazione militare e del decreto federale sull’organizzazione dell’esercito dell’8 settembre 199324). Nell’attuale versione dell’articolo 18 si presuppone che la professione sia esercitata a titolo principale soltanto nei servizi di salvataggio, nei servizi di polizia, nei corpi di pompieri e nei servizi di difesa. Non per tutti i gruppi professionali elencati val- gono così gli stessi presupposti. Con gli adeguamenti non sarà più concessa l’esenzione dal servizio a tutti i gruppi professionali elencati che non adempiono il presupposto della professione esercitata a titolo principale. Uniche eccezioni sono i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, il vicecancelliere e gli ecclesiastici che non fanno parte dell’assistenza spirituale dell’esercito. Nel senso della parità di trattamento per quanto concerne l’obbligo di prestare servizio militare si applicano così gli stessi presupposti per le esenzioni dal servizio per i gruppi professionali nella lettera c.

Art. 18 cpv. 1 lett. c n. 4 Un’esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 presuppone in ogni caso che la funzione che ne dà diritto sia un’attività indispensabile. Con la precisazione della nuova condizione obbligatoria «aventi lo statuto di agente di polizia» è garantito che gli assistenti alla sicurezza, in quanto membri professionisti a titolo principale di servizi di polizia organizzati, non siano più esentati dal servizio. Lo statuto di agente di polizia significa che questi militari possiedono un rispettivo attestato professionale federale e che, in quanto membri professionisti a titolo prin- cipale dei servizi di polizia della Confederazione, dei Cantoni, delle Città o dei Comuni sono impiegati per adempiere i compiti di polizia giudiziaria, di sicurezza e della circolazione. In quanto agenti di polizia, nell’adempiere il proprio compito possono imporre misure di polizia o esercitare coercizione di polizia. Gli assistenti alla sicurezza sono invece impiegati quali ausiliari di polizia per ap- poggiare le unità operative e le unità che disciplinano il traffico stradale, quali accompagnatori di detenuti, addetti alla protezione di opere, custodi di parcheggi nonché quali collaboratori in centrali operative e centri d’intervento, senza tuttavia avere lo statuto di agenti di polizia. Quella di assistente alla sicurezza non è una funzione indispensabile in situazioni straordinarie per la salvaguardia della sicurezza interna. Con questo disciplinamento si intende mettere in chiaro che possono essere

24 FF 1993 IV 1

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esentati dal servizio soltanto i militari che hanno lo statuto di agente di polizia ed esercitano un’attività indispensabile.

Art. 18 cpv. 2 Nell’ambito della presente revisione va colta l’opportunità di correggere le traduzio- ni in lingua francese e italiana. Per quanto riguarda il testo francese relativo all’esenzione dal servizio, l’espressione «membres professionels à titre principal d'instructions» va sostituita con l’espressione «employés à plein temps», corrispon- dente al concetto di «Hauptberuflichkeit» utilizzato nel testo tedesco.

Art. 18 cpv. 5 Anche per gli impiegati dei servizi della sicurezza aerea civile, l’esenzione dal servizio deve essere subordinata alla condizione di avere assolto la scuola reclute. L’esenzione è dunque possibile soltanto se si adempie questo criterio minimo. Con il previsto adeguamento di questo capoverso, aggiunto in occasione dell’ultima revi- sione, gli impiegati dei servizi della sicurezza aerea saranno equiparati agli altri gruppi professionali di cui alla lettera c numeri 1 a 7 nel senso della parità di tratta- mento per quanto concerne l’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 18 cpv. 6 Durante il corso di formazione ciber i militari assolvono una formazione altamente specialistica con la possibilità, una volta concluso il corso di formazione, di dare l’esame professionale di «Cyber Security Specialist con attestato professionale federale». Vi è il rischio che, in virtù delle loro conoscenze tecniche, i militari siano poi assunti dalle FFS, dalla Swisscom, da La Posta, dal DFGP ecc. e con ciò, fon- dandosi sull’articolo 18, vengano esentati dall’obbligo di prestare servizio militare. L’esercito perde di conseguenza specialisti istruiti con oneri elevati, senza avere potuto beneficiare del suo investimento. L’introduzione del nuovo capoverso 6 risolverà questo problema.

Art. 20 cpv. 1ter terzo periodo La designazione «Stato maggiore di condotta dell’esercito» valida precedentemente all’introduzione dell’USEs viene sostituita con la formulazione attuale «Comando Operationi». Inoltre, nel testo in lingua tedesca la funzione di comandante di circon- dario è formulata in modo più conforme alla parità di genere.

Art. 26 Obblighi particolari In virtù di una sentenza del Tribunale militare di cassazione del 1° dicembre 2017, confermata in un’ulteriore sentenza del 23 novembre 2018, le convocazioni a una visita medica nel caso di un nuovo esame dell’idoneità al servizio secondo l’articolo 20, nonché le convocazioni all’audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone in conformità con l’articolo 113 non sono qualificate quali servizio d’istruzione o servizio di perfezionamento nel senso dell’articolo 41.

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Così, il fatto di non presentarsi non può neppure essere sanzionato in conformità con il Codice penale militare. Nell’articolo 26 si crea perciò una base legale affinché anche queste prestazioni di servizio particolari siano disciplinate correttamente quali convocazioni ufficiali. Altrimenti anche in futuro, secondo il principio «nulla poena sine lege stricta», la giustizia militare dovrebbe negare l’attuabilità di siffatte convo- cazioni. Un relativo adeguamento deve aver luogo anche nel Codice penale militare.

Art. 27 cpv. 1 frase introduttiva L’articolo 5 disciplina l’obbligo di notificazione delle persone con doppia cittadi- nanza esentate dall’obbligo di prestare servizio militare. L’obbligo di notificazione è definito nell’articolo 27, ma vengono menzionate esplicitamente soltanto le persone soggette all’obbligo di leva e quelle soggette all’obbligo di prestare servizio militare. Non sono elencate le persone con doppia cittadinanza non soggette all’obbligo di prestare servizio militare in conformità con l’articolo 5. Aggiungendo che sono interessate anche le persone con doppia cittadinanza non soggette all’obbligo di prestare servizio militare si rimuove questa mancanza di precisione.

Art. 29 Sostentamento L’attuale disposizione disciplina il sostentamento dei militari durante il servizio militare (soldo, sussistenza, alloggio e viaggi di servizio). Finora non era menziona- to l’approvvigionamento mediante il servizio della posta da campo, il che avverrà ora con l’introduzione del nuovo capoverso 3. I capoversi 1 e 2 dell’avamprogetto di revisione corrispondono al senso dell’attuale capoverso 1; il capoverso 4 dell’avamprogetto di revisione è testualmente uguale all’attuale capoverso 2. La posta da campo esiste da 130 anni e da circa un secolo dispone di basi legali a livello di ordinanza, senza che essa, e in particolare il principio della franchigia di porto per i militari, sia disciplinata a livello di legge. Partendo dal principio che l’intervento dello Stato deve avvenire in conformità con la legge, nella LM si inseri- sce ora una base legale per la posta da campo e il principio della franchigia di porto.

Art. 31 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco)

[Conformemente al senso che la scienza gli dà attualmente, il termine «seelsorgeri- sche» è mutato in «seelsorgliche».]

Art. 34a Sanità militare La sanità civile svizzera è organizzata secondo un approccio federalistico. Le com- petenze e i compiti sono disciplinati in misura preponderante con le leggi sulla sanità dei vari Cantoni. Secondo l’articolo 41 della Costituzione federale (Cost.), a com- plemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno benefici delle cure necessarie alla sua salute. Al mo- mento per la sanità militare non esiste una corrispondente base legale. Con la propo- sta modifica alla LM, essa sarà creata con l’articolo 34a. Il Consiglio federale disci- plina i dettagli dell’attuazione in un’ordinanza d’esecuzione. Si tratta in particolare

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di disciplinare in modo cogente anche per l’esercito le attività del personale medico specializzato nonché la fornitura delle prestazioni secondo le prescrizioni regola- mentari vigenti. La Confederazione garantisce in tal modo che sia assicurata l’assistenza medica alle persone soggette all’obbligo di leva, ai pazienti dell’esercito e a terzi designati (ad es. a favore dei collaboratori civili del DDPS in determinati ambiti quali la sicurezza sul lavoro o le vaccinazioni). Si sancisce in tal modo la posizione della sanità militare quale parte integrante del sistema sanitario svizzero.

Art. 35 cpv. 1 Il Consiglio federale disciplinerà in un’ordinanza d’esecuzione i dettagli dell’attuazione delle misure volte a evitare la propagazione di malattie trasmissibili all’interno dell’esercito e dall’esercito al resto della popolazione nonché le relative competenze. Finora il Consiglio federale aveva il compito di ordinare misure imme- diate in questo senso. Tale ordinamento delle competenze è però in conflitto con la LEp e la sua attuazione risulta inadeguata, soprattutto in casi urgenti. La LEp non stabilisce come la stessa debba essere attuata nell’esercito. Solo dal messaggio del 3 dicembre 201025 si desume che il medico in capo dell’esercito assolve i compiti di un medico cantonale e attua i provvedimenti di polizia sanitaria d’intesa con i medici cantonali interessati (pag. 371, commento all’art. 53). Alla luce di ciò risulta evidente che le competenze in questione vadano assegnate al medico in capo dell’esercito in un’ordinanza d’esecuzione. Secondo gli articoli 31 e 40 LEp i Cantoni sono competenti per la prescrizione di provvedimenti nei confronti di singole persone (quarantena, isolamento, sorveglian- za medica) e nei confronti della popolazione (vietare manifestazioni, l’accesso a determinati edifici ecc.). L’armonizzazione della sanità dell’esercito con la LEp garantirà in futuro che tutte le misure siano coordinate tra loro sia in ambito civile che in ambito militare.

Art. 38 (concerne solamente il testo francese)

[Nell’ambito della presente revisione si coglie l’occasione per correggere la tradu- zione francese di una vecchia locuzione. Nell’ambito del sistema del differimento del servizio, nel testo francese la locuzione «permutations de service» è sostituita da «déplacement de service», utilizzata in altre basi giuridiche, in particolare nelle disposizioni esecutive riguardanti il differimento del servizio.]

Art. 42 cpv. 2 Il limite massimo del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per i gradi di truppa (fatta eccezione per le reclute) dei militari in ferma continuata è corretto da 280 a 300 giorni di servizio. La correzione è stata apportata in virtù della decisione del Parlamento di ridurre soltanto a 245 giorni di servizio (e non, come previsto all’origine, a 225) il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione dei gradi di truppa dei militari che svolgono il corso di ripetizione, senza che fosse stato adegua-

25 FF 2011 283

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to anche il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per i militari in ferma continuata. L’adeguamento è conforme al disciplinamento attuale, collaudato e per ora limitato sotto il profilo temporale al periodo transitorio dell’USEs. Esso è inteso sancire durevolmente il rapporto del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione tra i modelli d’istruzione «corso di ripetizione» e «militare in ferma continuata», previsto nel messaggio sull’USEs, a favore della parità di trattamento per quanto concerne l’obbligo di prestare servizio militare. Il numero di giorni di servizio d’istruzione per i militari in ferma continuata si basa sulle necessità dell’esercito. Il maggior numero di giorni di servizio d’istruzione dei militari in ferma continuata rispetto ai militari che svolgono corsi di ripetizione deriva dal fatto che, per i primi, il servizio è prestato in un unico periodo.

Art. 48a cpv. 3 Sportivi di punta, allenatori, assistenti e funzionari possono, in quanto militari, utilizzare il servizio militare obbligatorio o volontario all’estero per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta. La relativa base legale è contenuta nell’articolo 16 capoverso 2 lettera c della legge federale del 17 giugno 201126 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo). L’ordinanza del 29 ottobre 200327 sullo sport militare precisa ulteriormente tale disposizione legale. Questa modalità di prestare servizio militare all’estero per la promozione dello sport di punta è tuttavia molto particolare e, fatta eccezione per alcune formalità, ha poco in comune con un normale servizio militare. Se è vero che le persone interessate sono assicurate presso l’assicurazione militare, hanno diritto a soldo e indennità di perdita di guadagno e da un punto di vista formale stanno assolvendo il servizio militare, nella pratica il loro status è più assimilabile a quello dei civili. Ad esempio gli sportivi di punta e i loro accompagnatori agiscono in modo del tutto autonomo all’estero. Definiscono le loro attività nel quadro dello sviluppo del livello competi- tivo e delle gare senza alcun tipo di istruzioni o condizioni da parte dell’esercito, non sono vincolati all’andamento del servizio e non portano l’uniforme. Inoltre non assolvono alcun compito dell’esercito secondo la Cost. e la LM. Alla luce di ciò, alcune disposizioni della LM non si addicono a questo tipo di servizio militare. Un esempio è l’articolo 29 LM, secondo il quale i militari in servi- zio ricevono dallo Stato il soldo e la sussistenza. Secondo tale disposizione lo Stato provvede inoltre al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio. Sarebbe tuttavia inconcepibile pretendere che la Confederazione Svizzera paghi sussistenza, alloggio e viaggi di servizio in tutto il mondo agli sportivi di punta e ai loro accom- pagnatori nell’ambito dello sviluppo del livello competitivo e delle gare. Da sempre le persone in questione e terzi (ad es. federazioni sportive) si sono fatti carico di tutti i costi relativi ai soggiorni all’estero. Nell’interesse della certezza del diritto è tutta- via necessario stabilire disposizioni in merito a livello di legge e ordinanza. Il Consiglio federale deve essere autorizzato a emanare, a livello di ordinanza, disposizioni derogatorie in tutti i casi in cui le disposizioni della LM non si addicono

26 RS 415.0 27 RS 512.38

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a questo tipo di servizio militare. Ciò si applica in particolare anche ai settori dell’equipaggiamento e del materiale (art. 105 segg. LM) e della responsabilità (art. 135 segg. LM).

Art. 48c Istruzione e formazione continua degli specialisti ciber Per aumentare la qualità dell’istruzione di militari provenienti dall’ambito speciali- stico e trasversale ciber, per sfruttare sinergie con terzi e attuare le richieste della SNPC 2.0, l’istruzione interna all’esercito è integrata da uno stage. Quest’ultimo si svolge in cooperazione con partner esterni e può essere inizializzato su richiesta dell’esercito. Grazie a questa cooperazione sarà possibile approfondire e ampliare le capacità acquisite, ciò che avrà a sua volta ripercussioni positive nell’esercito. Si tratta di ampliare l’istruzione di base dei partecipanti al corso di formazione ciber al di fuori dell’esercito nella loro rispettiva funzione, ma in un’altra organizzazione. In un contesto esterno i processi e gli strumenti possono essere differenti. Dev’essere possibile anche l’insegnamento di contenuti didattici che nell’esercito hanno un’altra valenza. La responsabilità logistica durante l’istruzione e la formazione continua esterne rimane all’esercito. Le convenzioni per garantire la qualità sono elaborate dalla BAC. Essa è responsabile anche della preparazione e della valutazione degli stage esterni. I partner per lo svolgimento di uno stage sono di preferenza autorità cantonali, gestori delle infrastrutture critiche e imprese svizzere attive nell’ambito IT/ciber.

Art. 48d e art. 52 Nell’adempiere i propri compiti, le autorità civili e le organizzazioni private possono giungere al limite delle proprie possibilità e necessitare del sostegno dell’esercito. Questo sostegno può essere concesso a determinate condizioni. Con la revisione della LM per il 1° gennaio 2018 sono state introdotte le relative disposizioni dell’articolo 52. Sono state emanate le disposizioni d’esecuzione necessarie. Le necessità nella pratica hanno tuttavia mostrato che i compiti in questione possono essere adempiuti non soltanto con formazioni in servizio d’istruzione, ma anche con militari nell’istruzione di base. Affinché ciò sia possibile, il contenuto dell’attuale articolo 52, che si trova nel capitolo «Servizi d’istruzione delle formazioni», sarà trasferito quasi integralmente nell’articolo 48d del capitolo «Disposizioni generali». L’attuale tenore dell’articolo sarà soltanto lievemente adeguato aggiungendo un nuovo capoverso 6. Il Consiglio federale potrà ora autorizzare in misura limitata, a favore di avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazio- nale, anche prestazioni d’appoggio che non presentano alcuna sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari. In assenza di una simile disposizione derogatoria, in futuro alcuni eventi di importanza nazionale o internazionale non potrebbero più essere appoggiati secondo le modalità usuali. Questo pregiudichereb- be l’organizzazione di tali eventi, ciò che non sarebbe nell’interesse della Svizzera.

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Titolo prima dell’art. 65 Il titolo quinto descrive attualmente l’impiego dell’esercito e i poteri di polizia ad esso conferiti. A livello di sistematicità della legge, le disposizioni sui poteri di polizia dell’esercito devono essere disciplinati in un titolo a sé stante (titolo 5a).

Art. 70 cpv. 1 lett. c In conformità con l’articolo 70 capoverso 1, spetta al Consiglio federale la compe- tenza di chiamare in servizio i militari per impieghi di aiuto in caso di catastrofe all’estero e di assegnarli alle autorità civili. A causa dell’urgenza degli impieghi, negli ultimi tempi ciò ha richiesto più volte decisioni del Consiglio federale median- te circolazione degli atti. Al DDPS sarà ora attribuita la competenza di autorizzare autonomamente, su richiesta del DFAE, gli impieghi di soccorso urgenti di piccoli distaccamenti dell’esercito non armati. Ciò significa che gli impieghi politicamente non problematici possono essere autorizzati tempestivamente e che il Consiglio federale è sgravato da questi affari. In compenso, il DDPS informerà il Consiglio federale sugli impieghi autorizzati.

Art. 72 Obblighi di Cantoni, Comuni e privati Le necessità in materia di politica di sicurezza impongono che ampie parti dell’esercito possano essere chiamate in servizio rapidamente. Nell’articolo 79 e nell’ordinanza d’esecuzione fondata su di esso sono disciplinati gli obblighi di Cantoni, Comuni e privati nel caso di un servizio attivo. Anche nel caso di un servi- zio d’appoggio a favore delle autorità civili, nell’ambito del nuovo sistema di pron- tezza devono essere prescritti determinati obblighi e compiti per i Cantoni e i Comu- ni. La lacuna legislativa esistente al riguardo sarà colmata con il nuovo articolo 72.

Titolo prima dell’art. 92 Il Titolo quinto descrive oggi l’impiego dell’esercito e i poteri di polizia di cui dispone l’esercito e che sono disciplinati in modo esaustivo nel Capitolo 5 del sud- detto titolo. Nella sistematica della legge, occorre disciplinare le disposizioni sull’impiego dell’esercito in un proprio titolo (Titolo quinto) e i poteri di polizia della truppa in servizio e degli impiegati armati dell’amministrazione militare in un nuovo titolo (Titolo quinto a). In tal modo si chiarisce che i poteri di polizia sussistono anche al di fuori di un impiego dell’esercito.

Art. 92 Principi I principi nella legge vigente definiscono in modo concreto quali poteri di polizia spettano alla truppa nel servizio d’istruzione e nell’impiego e quando è ammesso l’impiego delle armi. Questi poteri devono spettare anche ai collaboratori civili dell’amministrazione militare se nell’adempimento del proprio compito a favore o in luogo dell’esercito sono esposti a un pericolo elevato. Gli aspetti principali per loro sono l’autoprotezione (legittima difesa) o la protezione di terzi minacciati diretta-

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mente (aiuto alla legittima difesa). Il nuovo potere previsto include perciò anche l’uso delle armi, il che presuppone che i collaboratori civili possano essere armati. Nello svolgere il proprio lavoro possono essere esposti a minacce rivolte contro la loro persona, contro altri collaboratori, contro persone di supporto civili (ad es. il personale di servizio di sistemi di sicurezza e di sorveglianza) o impianti. La disposizione vigente, secondo cui il Consiglio federale disciplina i dettagli a livello di ordinanza è, per coerenza, estesa alla cerchia dei collaboratori civili e ai loro rispettivi compiti. È previsto l’adeguamento dell’ordinanza dell’esercito del 26 ottobre 199428 concernente i poteri di polizia dell’esercito (OPPE).

Art. 99, rubrica e cpv. 1 primo periodo (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1 secondo periodo e 3 lett. e [Nella rubrica e nel primo periodo del cpv. 1 del testo francese viene effettuata una correzione formale sostituendo «service de renseignements» con «service de ren- seignement».] Conformemente all’articolo 99, il SIEs ha il compito di raccogliere e valutare infor- mazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito, segnatamente sotto il profilo della difesa nazionale, del servizio di promovimento della pace e del servizio d’appoggio all’estero. Attualmente gli impieghi dell’esercito hanno luogo principalmente in Svizzera, nell’ambito di impieghi di sicurezza sussidiari nel servizio d’appoggio (ad es. World Economic Forum, WEF). Anche per questa forma di impieghi l’esercito deve conta- re su informazioni riguardanti una possibile controparte (quadro della situazione attuale). In particolare, se ne deve poter dedurre la minaccia per la truppa nell’adempimento dei propri compiti a favore delle autorità civili e nell’ambito dell’impiego. All’origine, in seguito all’affare delle schedature il legislatore voleva una rigorosa separazione tra gli impieghi del SIEs all’estero e quelli del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Negli ultimi anni sono diven- tati tuttavia sempre più importanti gli impieghi di sicurezza sussidiari dell’esercito in Svizzera. In senso stretto, il vigente articolo 99 non consente al SIEs di dare il suo appoggio in occasione di siffatti impieghi. Nell’ambito della rete informativa diretta dal SIC dev’essere però ammesso l’appoggio a quest’ultimo da parte del SIEs. L’O-SIEs già lo prevede e la Delega- zione della gestione (DelCG) ha confermato una raccomandazione dell’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn), che invita a fare in modo che, in occasione della prossima revisione, la LM sia adeguata conformemente all’odierno disciplinamento nell’O-SIEs.

Art. 104 cpv. 1 Fino al 31 dicembre 2017, per la loro futura funzione gli ufficiali specialisti assolve- vano un corso di formazione tecnica (Cfo tecn) che trasmetteva loro le conoscenze specialistiche militari per esercitare la propria funzione (ad es. Cfo tecn comca per

28 RS 510.32

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ufficiali stampa e informazione). La maggior parte dei Cfo tecn è stata integrata nei corsi di formazione alla condotta (Cfo cond). Non sono dunque più corsi di forma- zione separati. Per l’assunzione di una funzione gli ufficiali specialisti necessitano tuttavia di conoscenze specialistiche militari. Di conseguenza, per gli ufficiali spe- cialisti deve essere previsto il compimento di un servizio d’istruzione idoneo.

Art. 106a Gestione, manutenzione e protezione Conformemente all’articolo 106a la Confederazione provvede alla gestione e alla manutenzione del materiale dell’esercito. In questa formulazione generale rientrano anche le munizioni, gli esplosivi o i mezzi di condotta sensibili. Al fine di precisare il mandato e in conformità con la nuova competenza di armare determinati collaboratori civili prevista ora nell’articolo 92, al mandato della Confe- derazione nell’articolo 106a capoverso 1 sarà aggiunta la «protezione» del materiale dell’esercito e dei «mezzi di condotta e d’impiego».

Art. 113 cpv. 7 Nel capoverso 7 sono ora accolti quali persone autorizzate a comunicare i gruppi professionali dei cappellani, degli assistenti sociali nonché dei membri dei servizi d’assistenza dell’esercito. Liberate dal segreto d’ufficio o dal segreto professionale, queste persone sono ora autorizzate a comunicare ai servizi competenti del DDPS segni, indizi o sospetti di una minaccia con l’arma personale o di un abuso della stessa. Ai servizi d’assistenza dell’esercito appartengono l’Assistenza spirituale dell’esercito, il Servizio psicopedagogico dell’esercito e il Servizio sociale dell’esercito. I tre servizi sono a disposizione dei militari durante il servizio di truppa, tanto nell’istruzione quanto nell’impiego, quali interlocutori nell’ambito di tutti i compiti dell’esercito. Grazie al loro mandato, le persone menzionate sono in strettissimo contatto con i militari.

Art. 114 cpv. 4 La relativa ordinanza del DDPS sull’equipaggiamento personale dei militari è abro- gata dal 1° gennaio 2019. 29. Da allora le deroghe previste per l’uso dell’equipaggiamento personale per scopi privati sono disciplinate nell’ordinanza del 21 novembre 201830 sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM).

Art. 121 (Concerne soltanto il testo tedesco) [Nel testo tedesco, le funzioni di comandante di circondario e di capo sezione sono formulate in modo più conforme alla parità di genere.]

29 RU 2018 4639 30 RS 514.10

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Art. 128a cpv. 1 (Concerne soltanto il testo francese) [Nel testo francese, l’espressione «procédure d'approbation» e sostituita con l’espressione più precisa «approbation des plans».]

Art. 149 Ordinanze dell’Assemblea federale In seguito alla revisione dell’articolo 29 occorre adeguare anche il rimando al capo- verso 4 nell’articolo 149.

Modifica di altri atti normativi

5.1.1 Codice penale militare

Art. 81 cpv. 1 lett. abis, 82 cpv. 1 lett. abis e 83 cpv. 1 lett. abis Nel nuovo articolo 26 LM sono precisati gli obblighi particolari delle persone sog- gette all’obbligo di prestare servizio militare (cfr. commento all’art. 26 LM). Di conseguenza, queste convocazioni ufficiali devono essere inserite anche nel Codice penale militare. Si tratta di convocazioni per l’audizione personale nel caso di con- trolli di sicurezza relativi alle persone o per la visita medica nel caso di un nuovo esame dell’idoneità al servizio.

Art. 185 cpv. 2, 3 e 4 Visto il termine piuttosto breve rispetto alla durata di una procedura d’esecuzione per debiti, per la prescrizione dell’esecuzione di pene disciplinari, la prescrizione dell’esecuzione durante una procedura d’esecuzione per debiti deve essere interrotta secondo l’articolo 189 capoverso 5 CPM. Lo stesso vale nel caso delle ricerche sulla persona punita che ha violato l’obbligo di notificazione. Nonostante ciò, secondo il principio della proporzionalità la prescrizione dell’esecuzione deve scadere dopo un termine assoluto. Per analogia con le contravvenzioni (cfr. art. 60e CPM), questo termine deve essere fissato a tre anni al massimo.

Art. 189 cpv. 5 In base al principio della proporzionalità delle misure statali, le multe disciplinari dovrebbero essere commutate in arresti solo se non sono disponibili altre misure più lievi. Per analogia con gli articoli 29 e 30 CPM, una multa disciplinare sarà quindi commutata in arresti solo qualora questa non possa essere riscossa in via esecutiva. Secondo l’articolo 68 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 188931 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) le spese d’esecuzione sono a carico del debitore. Ciò non è in contraddizione con gli articoli 203 capoverso 5 e 208 capoverso 5 CPM

31 RS 281.1

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secondo i quali il procedimento disciplinare e la procedura di reclamo sono gratuiti. Le procedure in sé continuano a essere gratuite, occorrerà pagare solo la procedura d’esecuzione supplementare per debiti dovuta al ritardo o al mancato pagamento. Allo stesso tempo il pagamento della multa disciplinare deve essere possibile anche dopo la decisione di commutazione, in modo da avere ancora una possibilità di evitare la dispendiosa esecuzione degli arresti, il cui costo spesso non è ragionevol- mente proporzionato rispetto alla multa disciplinare.

Art. 192 cpv. 4 A causa della riduzione delle piazze d’armi prevista dall’USEs alcuni Cantoni non dispongono più di un numero sufficiente di locali adeguati per l’esecuzione degli arresti fuori del servizio, per la quale secondo l’articolo 192 capoverso 1 CPM è competente il Cantone di domicilio. Di conseguenza si rischia che sempre più pene degli arresti cadano in prescrizione, creando una disparità di trattamento dei militari oggetto di una misura disciplinare a seconda del loro luogo di domicilio. Così facen- do si minerebbe il sistema delle norme disciplinari fuori del servizio, andando contro l’interesse sia dei Cantoni che della Confederazione. Occorre quindi creare la possi- bilità giuridica per l’amministrazione militare e per l’esercito di fornire aiuto ai Cantoni che ne fanno richiesta in caso di questo tipo di difficoltà di esecuzione, in particolare mettendo a disposizione edifici della Confederazione quali locali per arresti e con la presa in carico delle persone oggetto di arresti da parte di militari già presenti sul posto (ad es. la guardia di una truppa che presta servizio sul posto). I dettagli concreti riguardanti le prestazioni e le modalità procedurali saranno stabilite in una convenzione sulle prestazioni.

5.1.2 Procedura penale militare

Art. 62 secondo periodo Il comando della polizia militare è costituito da elementi professionisti e di milizia. Tale struttura, oltre a garantire i servizi di polizia di base, permette alla polizia militare di disporre di una polizia giudiziaria e di una polizia della circolazione, al fine di fornire tutti i servizi di polizia di sicurezza, giudiziaria e della circolazione a livello nazionale e anche all’estero laddove sono impiegate persone soggette al diritto penale militare. La presente modifica dà la possibilità al giudice istruttore militare di assegnare compiti di polizia giudiziaria alla polizia militare e di conseguenza di sgravare i corpi di polizia civili da tali prestazioni a favore della giustizia militare. Con questo modus operandi, il magistrato dispone di agenti della polizia militare che hanno familiarità con l’ambito militare e le sue peculiarità, ciò che migliora considerevol- mente i tempi d’esecuzione. L’’adeguamento proposto non pregiudica in alcun modo la possibilità per la giustizia militare di fare ricorso direttamente ai corpi di polizia civile, in caso di necessità, per l’esecuzione di compiti di polizia giudiziaria.

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5.1.3 Legge federale sui sistemi d’informazione militari

Art. 15 cpv. 1bis e 16 cpv. 5 (PISA); art. 27 lett. f e 28 cpv. 2 lett. a e 5 (MEDISA); art. 33 lett. c e 34 cpv. 1bis(ISPE) La sanità militare e la sanità civile gestiscono sistemi di dati e sistemi d’informazione distinti. La reciproca comunicazione delle informazioni è indispen- sabile per potere garantire nell’intera catena di trattamento e in particolare all’interfaccia tra sanità civile e militare una valutazione e un’assistenza correnti, coordinate e qualitativamente elevate delle persone soggette all’obbligo di leva, dei pazienti dell’esercito e di ulteriori terzi designati. Se i pazienti sono sotto la respon- sabilità della sanità militare, le prestazioni mediche nella sanità civile possono essere fornite in modo affidabile nell’interesse dei pazienti soltanto grazie a un’informazione reciproca tempestiva. Questo scambio di informazioni deve avveni- re da parte della sanità militare, fatto salvo il consenso del paziente, tramite sistemi d’informazione già esistenti, nello specifico il Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA), il Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA) e i sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE) gestiti in maniera decentralizzata sulle piazze d’armi e negli ospedali militari. A causa del riferimento alla salute, le informazioni sui pazienti sono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 2 della legge federale del 19 giugno 199232 sulla protezione dei dati (LPD). Il loro trattamento, vale a dire in particolare la loro raccolta e la loro comunicazione (cfr. art. 3 lett. e LPD), in conformità con l’articolo 17 LPD necessita di una base legale in una legge in senso formale. Essa sarà creata nella legge federale del 3 ottobre 200833 sui sistemi d’informazione militari (LSIM) integrando le attuali disposizioni sul PISA, sul MEDISA e sugli ISPE. Verranno così sancite le autoriz- zazioni necessarie per poter procedere allo scambio di determinati dati sanitari del PISA nonché di dati del MEDISA e degli ISPE tra, da un lato, la sanità militare e, dall’altro, le istituzioni mediche (di diritto pubblico e privato) nonché i medici della sanità civile. Sulla base di tali autorizzazioni, per questo scambio di dati non sarà necessaria alcuna dichiarazione di consenso preventiva scritta da parte della persona interessata, motivo per cui potrà essere abrogato l’articolo 28 capoverso 2 lette- ra a LSIM.

5.1.4 Legge federale sulla navigazione aerea

Art. 3 cpv. 1 e 2 A tutt’oggi, la vigilanza della navigazione aerea non è ancora stata disciplinata espressamente. Ora questa competenza sarà delegata non più al Consiglio federale bensì direttamente al DDPS. L’Aggruppamento Difesa creerà un’opportuna unità amministrativa che eserciterà la vigilanza immediata. Nella concretizzazione il

32 RS 235.1 33 RS 510.91

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DDPS gode della massima libertà organizzativa. Nell’ottica della terminologia in uso a livello internazionale, la costituenda Autorità dell’aviazione militare sarà designata con l’acronimo MAA (Military Aviation Authority). Viste le numerose interfacce tra l’aviazione civile e militare non si può prescindere da accordi tra la MAA e l’UFAC. Vi sono poi già oggi vari organi che garantiscono un coordinamen- to nei diversi settori dell’aviazione. Ciononostante, nell’ambito dell’emanazione delle disposizioni esecutive occorrerà accertarsi di definire in modo chiaro le compe- tenze e le prescrizioni da applicare relativamente alle interfacce tra l’aviazione civile e militare.

Art. 23 cpv. 1 L’obbligo di annuncio riguarda ora solo gli infortuni e gli incidenti gravi nel settore dell’aviazione civile. Per l’aviazione militare gli annunci si effettuano presso il servizio competente della MAA.

Art. 25 titolo marginale e cpv. 1 La commissione d’inchiesta è competente per eseguire le inchieste che riguardano l’aviazione civile, il che rispecchia già la prassi attuale.

Art. 26b Commissione d’inchiesta per l’aviazione militare Secondo l’articolo 24 LNA, per ogni infortunio e incidente grave nel settore dell’aviazione è aperta un’inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause. L’inchiesta serve a prevenire il ripetersi di infortuni analoghi. Essa non verte invece sulla determinazione della colpa e della responsabilità. Per svolgere le inchieste sulla sicurezza nell’aviazione civile, il Consiglio federale fa capo al Servi- zio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), il quale indaga su infortuni e incidenti gravi in modo indipendente dalle autorità amministrative. Per quanto concerne l’aviazione militare, con la creazione della MAA l’attuale servizio specialistico delle Forze aeree preposto alle indagini è stato trasferito, senza variazione dei posti di lavoro, all’interno del Servizio d’inchiesta sulla sicurezza dell’aviazione militare (Defence Aviation Safety Investigation Board, DASIB). Per tenere conto dell’obbligo previsto all’articolo 24 LNA e delle norme internazionali (Allega- to 13 alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazio- nale [Convenzione dell’OACI] e buone pratiche degli Stati limitrofi), presso la MAA va istituito un servizio d’inchiesta indipendente analogo al SISI per le inchie- ste sulla sicurezza concernenti aeromobili militari. Il DASIB e i suoi membri sono aggregati alla MAA sul piano amministrativo, ma nella loro attività non sono vinco- lati a istruzioni. Nell’ambito delle inchieste e dal punto di vista tecnico, il DASIB agisce separatamente e in modo indipendente dalla giustizia militare. A complemen- to delle inchieste penali, il nuovo servizio investigherà sugli aspetti della sicurezza a scopo di prevenzione. In tale compito la giustizia militare e il DASIB coordineranno le loro attività, ma ciascuno effettuerà le proprie analisi e presenterà i propri rapporti in modo autonomo. Il DASIB è responsabile delle inchieste sulla sicurezza (Safety Investigation) per gli eventi imprevisti con aeromobili militari svizzeri ed esteri in Svizzera e aeromobili

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militari svizzeri all’estero. In aderenza all’Allegato 13 alla Convenzione dell’OACI e alle cosiddette buone pratiche delle autorità d’inchiesta militari a livello interna- zionale, le inchieste sulla sicurezza sono condotte in modo indipendente dalle autori- tà gerarchiche, amministrative e di vigilanza. Negli affari che riguardano incidenti aerei ed eventi imprevisti, l’investigatore incaricato (Investigator in Charge, IIC) fa rapporto direttamente al capo del DDPS. Le inchieste sulla sicurezza sono condotte esclusivamente per migliorare la sicurezza e prevenire incidenti ed eventi imprevisti; il DASIB può indirizzare alla MAA, all’UFAC o a organizzazioni assoggettate raccomandazioni sul modo di migliorare la sicurezza aeronautica in Svizzera. I risultati delle inchieste sulla sicurezza non sono utilizzabili per la valutazione penale della fattispecie. Per eventi imprevisti si intendono infortuni e incidenti nel servizio di volo militare e nel paracadutismo militare. Per infortunio nel servizio di volo si intende un episodio in rapporto con un aeromobile in funzione (compresi droni e paracaduti) che ha causato la morte di persone civili o militari o provocato loro lesioni gravi o gravi danni materiali (art. 102 cpv. 2 della procedura penale militare del 23 marzo 197934, PPM); per incidente si intende qualsiasi avvenimento in rapporto con un aeromobile in funzione (compresi droni e paracaduti) e che ha rischiato di provocare un inciden- te aeronautico.

Art. 40 cpv. 1 e 40abis cpv. 4 In virtù dell’articolo 40abis capoverso 1 LNA35, all’articolo 6 dell’ordinanza del 18 dicembre 199536 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA), il Consiglio federale ha delegato il compito di garantire la sicurezza aerea civile e militare alla società anonima Skyguide. Secondo l’articolo 40abis capoverso 4 LNA, l’UFAC esercita la vigilanza su Skyguide, ma soltanto per quanto riguarda la sicurezza aerea civile. Occorre quindi prevedere chiaramente nella legge che la sicurezza aerea civile sia sottoposta alla vigilanza dell’UFAC e quella militare alla vigilanza della MAA. Negli ambiti in cui il servizio di sicurezza aerea militare serve sia il traffico civile che quello militare, il Consiglio federale definirà chiaramente le interfacce e disci- plinerà le competenze. Può farlo in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LNA, secondo il quale il Consiglio federale disciplina il servizio della sicurezza aerea.

Art. 55a Matricola degli aeromobili militari Come i veicoli stradali, anche gli aeromobili militari devono essere ammessi alla circolazione e immatricolati. Gli aeromobili militari sottostanno alla sovranità dello Stato in cui sono immatricolati. L’ammissione alla circolazione serve a garantire che un aeromobile militare soddisfi i requisiti tecnici ma anche altre prescrizioni di legge. Gli aeromobili militari gestiti dalla Svizzera sono iscritti nella matricola

34 RS 322.1 35 RS 748.0 36 RS 748.132.1

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svizzera degli aeromobili militari. Prima di essere registrato nella matricola, l’aeromobile deve superare un esame tecnico.

Art. 60 cpv. 1 frase introduttiva, 1bis e 1ter Come nell’aviazione civile, le persone che svolgono attività direttamente legate alla sicurezza necessitano a tale scopo di un’autorizzazione specifica. La disposizione riguarda il personale del servizio di volo (ad es. i piloti), il personale addetto alla manutenzione e i controllori del traffico aereo. Oltre ad avere un impatto positivo sulla sicurezza, essa uguaglia l’attrattiva di queste professioni in ambito militare a quella delle stesse professioni esercitate nell’aviazione civile. Per garantire il rispetto degli standard di qualità nell’istruzione, le organizzazioni che partecipano alla formazione del personale titolare di una licenza e i relativi programmi di formazione sono sottoposti a vigilanza. Il termine generico «licenze» comprende licenze e permessi analogamente alla normativa dell’ordinanza del DATEC del 25 marzo 197537concernente le licenze del personale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello europeo. La disposizione vigente al capoverso 1 sarà integrata con l’aggiunta della MAA.

Art. 106 Titolo marginale e cpv. 3 L’articolo 107 LNA rimane immutato e diventa il capoverso 3 dell’articolo 106 LNA. In virtù dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del DATEC del 20 maggio 201538 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA), le norme di circolazione previste per il traffico aereo civile non si applica- no agli aeromobili dell’aviazione militare. In virtù del vigente articolo 107 LNA, d’intesa con l’UFAC il comando delle Forze aeree emana oggi altre norme (Opera- tion Manual, OM). Per le norme di circolazione applicabili agli aeromobili militari, questo processo sarà mantenuto. Tuttavia, conviene raggruppare il disciplinamento in questione in un solo articolo, insieme ai due primi capoversi.

Art. 107 Norme particolari per l’aviazione militare A complemento dell’articolo 106 capoverso 2 LNA, occorre prevedere una nuova disposizione che deleghi al Consiglio federale quelle competenze per il disciplina- mento dell’aviazione militare che non possono essere disciplinate con le disposizioni per l’aviazione civile. Lett. a: per sistemi aeronautici militari ai sensi della presente legge si intendono gli aeromobili con e senza equipaggio, gli equipaggiamenti per il servizio di volo e il servizio di lancio e l’insieme delle altre componenti che influiscono o possono influire sull’aeronavigabilità degli aeromobili. Per aeronavigabilità si intende la capacità di un aeromobile militare di operare nel modo previsto, in volo e a terra, senza mettere inammissibilmente in pericolo l’equipaggio, il personale di terra, i passeggeri o terzi. Per garantire queste condizioni, i requisiti per lo sviluppo di

37 RS 748.222.1 38 RS 748.121.11

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aeromobili militari vengono definiti nel caso specifico e il rispetto di tali condizioni viene controllato. Gli aeromobili militari, fabbricati sulla base del prototipo approva- to, ottengono un certificato di aeronavigabilità in seguito a un esame ufficiale (come nel caso della licenza di circolazione rilasciata per i veicoli stradali) dopo il quale vengono ammessi alla circolazione. In questi certificati, o nei loro allegati, possono essere fissati oneri, condizioni e restrizioni. Come nell’aviazione civile, per poter mantenere l’aeronavigabilità tutte le attività ivi connesse vengono svolte in un ambiente controllato: a questo scopo, le ditte che si occupano dello sviluppo, della fabbricazione e della manutenzione degli apparecchi e le organizzazioni preposte al mantenimento dell’aeronavigabilità che forniscono servizi a favore dell’aviazione militare svizzera sono sottoposte a vigilanza. Per quanto utile, queste attività vengo- no svolte in collaborazione con l’UFAC o con le autorità aeronautiche estere. L’infrastruttura dell’aviazione militare fornisce un contributo essenziale alla sicu- rezza. Di conseguenza, come per l’aviazione civile, vengono emanate disposizioni sulla costruzione e l’esercizio di aerodromi militari, piazze di atterraggio provvisorie (piazze di atterraggio utilizzate soltanto per un tempo limitato, quali ubicazioni provvisorie per elicotteri, ex aerodromi militari o tratti autostradali), piazze di tiro dell’aviazione e impianti della sicurezza aerea, il cui rispetto è sottoposto a vigilan- za. Per l’uso civile degli aerodromi militari si applica l’ordinanza del 23 novembre 199439 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA). Lett. b: le esigenze specifiche dell’aviazione militare (ad es. velocità massime, quote minime di volo ecc.) presuppongono che il Consiglio federale emani prescrizioni per il servizio di volo militare e per quello di armasuisse. Lett. c: la gestione della sicurezza (Safety Management) comprende l’insieme delle misure e dei processi di natura organizzativa – incluse la necessaria struttura orga- nizzativa, le responsabilità, le direttive e le procedure – che servono a identificare, valutare e ridurre i rischi per la sicurezza (Safety Risk). L’obiettivo della gestione della sicurezza consiste nell’evitare il ferimento di persone o la perdita di vite umane nonché nell’evitare danni materiali e all’ambiente.

5.1.5 Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 sul

casellario giudiziale

Art. 59 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva e lett. e L’UFG gestisce il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, che contiene dati sulle sentenze penali e i procedimenti penali pendenti. Questa banca dati rimarrà in funzione nella sua forma attuale presumibilmente fino all’inizio del 2023 e in segui- to sarà sostituita da una nuova struttura globale. Per tale data entreranno in vigore anche le nuove basi legali nel settore del casellario giudiziale (cfr. LCaGi40). Una modifica dell’attuale banca dati del casellario giudiziale prima del 2023 comporte- rebbe costi elevati e ritarderebbe la messa in esercizio di NewVOSTRA. Per questo

39 RS 748.131.1 40 FF 2016 4315

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motivo si propone di seguito una modifica della LCaGi realizzabile in modo meno dispendioso nell’ambito della sostituzione di VOSTRA già programmato. Secondo l’articolo 59 LCaGi il servizio della Confederazione competente per il casellario comunica costantemente all’Aggruppamento Difesa i nuovi dati registrati in VOSTRA che concernono le sentenze penali relative a un crimine o un delitto, a misure privative della libertà nonché a decisioni concernenti l’insuccesso del perio- do di prova di persone soggette all’obbligo di leva, di militari e di persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Secondo l’articolo 46 lettera i LCaGi l’Aggruppamento Difesa può consultare onli- ne, e dunque anche utilizzare, i dati personali concernenti procedimenti penali pen- denti. Finora non c’era però un obbligo di comunicazione attivo per i procedimenti penali pendenti, così che nella maggior parte dei casi l’Aggruppamento Difesa non ne veniva a conoscenza. Per essere costantemente informati sui procedimenti penali in corso, le consultazioni online dovrebbero essere ripetute regolarmente. Ciò non è realizzabile con un onere ragionevole per tutto il personale dell’esercito. Occorre quindi elaborare una comunicazione proattiva in modo più mirato. Secondo l’articolo 59 capoverso 2 LCaGi il casellario menzionato serve all’Aggruppamento Difesa per l’esame di una decisione di non reclutamento o di un’ammissione al reclutamento, di un’esclusione dall’esercito o di una riammissione nell’esercito, di una degradazione o dell’idoneità a una promozione o a una nomina e per l’esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale. Questi compiti possono essere adempiuti correttamente soltanto se all’Aggruppamento Difesa sono notificati anche i procedimenti penali in sospeso. A tale scopo, ora nell’articolo 59 capoverso 1 lettera e LCaGi sarà creata una base legale. Estendendo l’obbligo di notificazione attivo ai procedimenti penali pendenti si garantisce che, dopo avere preso conoscenza e avere proceduto a una valutazione del rischio, l’Aggruppamento Difesa possa adottare più rapidamente di quanto avveniva finora provvedimenti cautelari. Dato che con l’USEs lo Stato maggiore di condotta dell’esercito non è più l’autorità competente, è ora annoverato l’Aggruppamento Difesa.

5.2 Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito

Art. 2 lett. b n. 5 La struttura delle Forze aeree deve tenere conto delle particolari necessità per la condotta di azioni nello spazio aereo. Contrariamente al disciplinamento nell’organizzazione dell’esercito (art. 2 OEs), il Comando Impiego è stato sciolto e la FOA DCA 33 non è stata fusa con la FOA aiuto cond 30, ma è rimasta – diretta- mente subordinata al comando delle Forze aeree – presso le Forze aeree. Le Forze aeree dovranno poter garantire la protezione dello spazio aereo in tutte le situazioni da parte delle Forze aeree. Tutti i corpi di truppa della DTA sottostanno alla condotta della FOA DCA, che sarà ridenominata «brigata DTA». Tutti i corpi di truppa del gruppo informazioni e del gruppo radar mobili delle Forze aeree sotto- stanno alla condotta della brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree

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(br IA FA), che per analogia sarà ridenominata «brigata d’aviazione 31». Il servizio d’istruzione di base e il servizio di perfezionamento delle formazioni DCA si svol- gono in seno alla brigata DTA, i servizi d’istruzione delle altre formazioni in seno alla brigata d’aviazione; il perfezionamento degli ufficiali si svolge presso una scuola ufficiali comune delle Forze aeree. La Centrale operativa delle Forze aeree e i comandi d’aerodromo rimangono direttamente subordinati al comandante delle Forze aeree.

Art. 2 lett. b n. 2 e 7 La subordinazione del comando forze speciali (CFS) alle Forze terrestri è stata oggetto di discussioni controverse al momento della pianificazione dell’USEs e durante l’esame preliminare delle commissioni della politica di sicurezza. La princi- pale ragione a favore della subordinazione diretta al Comando Operazioni, testata nell’ambito delle disposizioni transitorie e proposta ora, risiede nella concentrazione funzionale delle componenti «istruzione» e «condotta» nella struttura professionale e di milizia. In quanto mezzo di primo intervento, il CFS deve essere condotto in modo integrale e continuato da un comandante competente. Una duplice subordina- zione complica la condotta e contraddice il principio dell’economia delle forze. In questo modo si creerà uno strumento moderno e polivalente che potrà contribuire in modo essenziale alla salvaguardia degli interessi nazionali in tutte le situazioni.

Art. 2 lett. c e cbis Mediante la creazione di un Comando Supporto non sono ottenibili possibilità di ottimizzazione per la BLEs e la BAC. Le due unità organizzative interessate e i loro processi funzionano bene e vengono costantemente migliorati. Si rinuncerà pertanto alla creazione di un Commando Supporto, come richiesto anche dalla mozio- ne Hurter19.3427 del 7 maggio 2019 («Rinuncia all’inutile istituzione di un Coman- do Supporto nell’esercito») accolta dalle Camere federali nella sessione estiva 2020. In conseguenza dell’aggravarsi delle minacce nel ciberspazio, del rapido sviluppo tecnologico nel contesto delle TIC, della sempre maggiore e sempre più interconnes- sa digitalizzazione dell’esercito e delle esigenze risultanti dai due rapporti «Difesa aerea del futuro» (2017) e «Futuro delle truppe di terra» (2019) (entrambi disponibili soltanto in tedesco e francese), la BAC deve svilupparsi. Solo in questo modo sarà possibile soddisfare anche in futuro le esigenze dell’esercito in termini di condotta e di monitoraggio integrale e immediato della situazione in maniera adeguata, sicura e in tutte le situazioni. Per farlo sono necessarie un’architettura IT unica e sicura nonché applicazioni IT standardizzate che consentano di mettere a disposizione di tutto l’esercito, in modo sicuro e immediato, i dati rilevanti per l’impiego. Occorre quindi trasformare la BAC da ampia organizzazione d’appoggio in un Comando militare orientato all’impiego che consenta all’esercito di disporre del vantaggio conoscitivo e decisionale necessario in tutte le situazioni. Nel contesto globale del profilo prestazionale dell’esercito, il Comando Ciber deve garantire in modo perma- nente e immediato le capacità chiave negli ambiti monitoraggio della situazione, ciber e ciberdifesa, prestazioni TIC, aiuto alla condotta e guerra elettronica. Tale sviluppo consentirà di ampliare ulteriormente la capacità dell’esercito di fornire

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appoggio sussidiario e di collaborare con altri partner. L’ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito (OEs) sarà perciò adeguata di conseguenza nell’ambito della presente revisione.

Art. 6a Disposizione transitoria della modifica del… La BAC si troverà, fino alla fine del 2022, in un processo di adeguamento che si concluderà soltanto nei prossimi anni. Su tale base essa sarà trasformata direttamen- te in un Comando Ciber, ma tale trasformazione potrà aver luogo soltanto dal 2024, quando il processo di adeguamento attualmente in corso sarà terminato. Con una disposizione transitoria il Consiglio federale avrà la possibilità di tenere conto di questi fatti.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

La costituzione della MAA colma una lacuna nel settore della vigilanza sull’aviazione militare, creando un interlocutore competente tanto sul piano interno quanto su quello internazionale per le questioni riguardanti l’aviazione militare. Dal punto di vista della Confederazione, la creazione di un’autorità indipendente per l’aviazione militare garantisce una sicurezza migliore in questo settore e allo stesso tempo la massima capacità prestazionale nell’impiego.

6.1.1 Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie dell’USEs sono illustrate in dettaglio nel messaggio del 3 settembre 201441 concernente la modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito. Le modifiche proposte non hanno altre ripercussioni. Considerata in maniera isolata, la costituzione della MAA non avrà ripercussioni finanziarie. Eventuali costi da sostenere per l’acquisto, il servizio delle modifiche o la gestione di materiale dell’esercito rilevante per l’aviazione sono preventivati e assunti nell’ambito dei singoli progetti.

6.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Le ripercussioni dell’USEs sull’effettivo del personale sono illustrate in dettaglio nel messaggio del 3 settembre 2014 concernente la modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito (cfr. cap. 6.1.1). Le modifiche proposte non hanno altre ripercussioni. In linea di massima, il personale della MAA sarà reclutato riunendo specialisti provenienti dalle unità amministrative già esistenti del DDPS che finora svolgevano

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singole attività in sedi decentrate. Non si può escludere che in una seconda fase si debba procedere alla creazione di alcuni posti supplementari per coprire le lacune esistenti a livello di competenze. Non è perciò ancora possibile definire esattamente le risorse di personale necessarie. Lo sviluppo della MAA avviene nell’ambito degli adeguamenti strutturali ordinari ed entro i limiti del budget ordinario. L’istituzione della MAA non comporta una sottrazione di compiti all’UFAC tale da giustificare un trasferimento di personale da quest’ultimo alla MAA.

6.2 Altre ripercussioni

Le misure e gli adeguamenti conseguenti alle modifiche proposte non hanno ulteriori ripercussioni su Cantoni, Comuni, agglomerati, regioni di montagna, economia, società e ambiente.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione (art. 60 cpv. 1 Cost.).

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi della Svizzera in materia di diritto internazionale pubblico e non creano nuovi obblighi per il nostro Paese nei confronti di altri Stati o organizzazioni internazionali.

7.3 Forma dell’atto

Il presente avamprogetto riguarda importanti norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 Cost. che devono essere sancite in una legge formale (in questo caso LM, LSIM, CPM e LNA). Per l’emanazione dell’OEs, con l’articolo 93 capo- verso 2 in combinato disposto con l’articolo 149 LM esiste una corrispondente norma di delega in una legge formale.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Le modifiche proposte non sottostanno all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contengono né disposizioni in materia di sussidi né la base per la crea- zione di un credito d’impegno o di dotazioni finanziarie.

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7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio

dell’equivalenza fiscale Le modifiche proposte non toccano né il principio di sussidiarietà né il principio dell’equivalenza fiscale.

7.6 Conformità ai principi della legge sui sussidi

Le modifiche proposte non prevedono aiuti finanziari o indennità ai sensi della legge del 5 ottobre 199042 sui sussidi (LSu).

7.7 Delega di competenze normative

Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempre che la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Il presente avamprogetto prevede le deleghe di competenze illustrate di seguito.

7.7.1 Legge militare

L’articolo 34a capoverso 3 abilita il Consiglio federale a disciplinare le prestazioni fornite a favore di terzi nell’ambito della sanità militare. L’articolo 48d capoverso 6 riprende la competenza già prevista dal vigente artico- lo 52 LM per i mezzi militari messi a disposizione per attività civili o attività fuori del servizio in Svizzera. L’articolo 72 abilita il Consiglio federale a disciplinare gli obblighi di Cantoni, Comuni e privati nel caso di chiamata in servizio per un servizio d’appoggio. L’articolo 92 capoverso 5 abilita il Consiglio federale a disciplinare nel dettaglio l’armamento degli organi della polizia militare e degli impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione, l’esercizio dei poteri di polizia e l’uso delle armi. L’articolo 99 capoverso 3 lettera e abilita il Consiglio federale a disciplinare i com- piti e le competenze del servizio informazioni in occasione di impieghi in servizio d’appoggio in Svizzera.

7.7.2 Legge sulla navigazione aerea

Vari articoli modificati abilitano il Consiglio federale a disciplinare quanto segue: i compiti e le competenze della MAA, le norme per i sistemi aeronautici e le infra- strutture militari, l’immatricolazione di aeromobili militari, le autorizzazioni neces-

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sarie per le attività del personale, le operazioni di volo e le norme sulla navigazione aerea, la fornitura di servizi della sicurezza aerea nonché la gestione della sicurezza e le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti concernenti l’aviazione militare in Svizzera e di eventi imprevisti concernenti aeromobili militari svizzeri all’estero.

7.8 Protezione dei dati

Secondo l’articolo 17 capoverso 2 LPD gli organi federali possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Secondo l’articolo 19 capover- so 3 LPD essi possono permettere l’accesso a tali dati mediante procedura di richia- mo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale. Per garan- tire il trattamento e lo scambio dei dati necessari occorre adeguare le basi legali vigenti (cfr. cap. 4.1.2, Sanità militare).

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