Lexipedia

Art. 13 cpv. 1 lett. abis I reclutati che alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute vanno prosciolti dall’esercito secondo l’articolo 49 capoverso 2. Anche con il proscioglimento dall’esercito essi continuano a rimanere soggetti all’obbligo di prestare servizio militare, all’obbligo di notificazione di cui agli articoli 25 e 27 nonché all’obbligo di pagare la tassa d’esenzione. Per queste persone l’obbligo di prestare servizio militare sussiste sino alla fine del dodicesimo anno dopo il proscioglimento dall’esercito. Con questo disciplinamento si intende proce- dere a un adeguamento riguardo ai limiti d’età per l’obbligo di notificazione e per l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione.

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Art. 13 cpv. 1 lett. b Già riveduto in occasione dell’ultima revisione della LM23, l’articolo 13 capover- so 1 lettera b stabilisce i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare e va corretto quanto alla parità di trattamento dei sottufficiali superiori e nel senso della parità di trattamento per quanto concerne l’obbligo di prestare servizio militare. Con le nuove disposizioni, la maggior parte dei sergenti maggiori, dei sergenti maggiori capi, dei furieri e degli aiutanti sottufficiali saranno soggetti all’obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell’anno in cui compiono 36 anni, mentre coloro che sono incorporati nello stato maggiore di una Grande Unità lo saranno sino alla fine del 50° anno d’età. Questa distinzione è necessaria affinché si garanti- sca che tutti i militari ottengano la possibilità di adempiere il totale obbligatorio dei propri giorni di servizio d’istruzione. Inoltre i sottufficiali superiori negli stati mag- giori di Grandi Unità prestano meno giorni di servizio all’anno degli altri sottufficia- li superiori, per cui necessitano di più tempo per adempiere l’obbligo di prestare servizio militare. Lo stesso vale anche per aiutanti di stato maggiore, aiutanti mag- giori e aiutanti capi. In particolare, anche gli aiutanti capi che non sono incorporati in stati maggiori di Grandi Unità avranno la possibilità di raggiungere il grado di aiutante capo, per cui il corrispondente limite d’età è portato a 50 anni.

Art. 13 cpv. 2 lett. c In futuro gli ufficiali subalterni e i capitani potranno continuare a prestare servizio d’istruzione su base volontaria se vi è una necessità dell’esercito o se la funzione non può essere occupata da un militare. Proprio gli ex comandanti di unità, che prima di assumere la loro funzione hanno dovuto assolvere una lunga formazione, potrebbero così mettere più a lungo a disposizione dell’esercito le conoscenze acqui- site. Tuttavia, in virtù dell’odierno disciplinamento (art. 13 cpv. 1 lett. d), a 42 anni essi sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 18 cpv. 1 lett. c Secondo l’attuale base giuridica, è possibile che i quadri militari che hanno ricevuto una formazione di sottufficiale superiore o di ufficiale siano esentati dall’obbligo di prestare servizio militare un giorno prima di un servizio di perfezionamento, o addirittura durante tale servizio, qualora svolgano un’attività professionale definita all’articolo 18. Un’esenzione immediata secondo l’articolo 18 complica notevolmen- te la pianificazione in materia di personale delle Grandi Unità, che ha un orizzonte temporale pluriennale. Inoltre, nel caso di un’istruzione di quadro superiore si deve considerare anche il fattore costi/benefici. L’esercito investe molto tempo e denaro nell’istruzione dei quadri superiori, la quale è connessa a una corrispondente pianifi- cazione delle nuove leve tra i quadri. I quadri superiori istruiti devono perciò adem- piere il proprio obbligo di prestare servizio militare. I giorni di servizio da prestare sono disciplinati nelle pertinenti disposizioni esecutive. Un’esenzione dal servizio è in certa misura in contraddizione con l’obbligo generale di prestare servizio militare. Perciò va gestita in modo restrittivo nell’interesse della

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parità di trattamento per quanto concerne l’obbligo di prestare servizio militare, il che, in fin dei conti, è influenzabile dalla professione esercitata a titolo principale quale presupposto uniforme. In particolare, con questa precisazione si intende impe- dire che impiegati a tempo parziale di determinati gruppi professionali possano essere esentati dall’obbligo di prestare servizio militare. La professione è esercitata a titolo principale se la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare è occupata in un rapporto di lavoro su base contrattuale della durata di almeno un anno oppure di durata indeterminata e l’attività indispen- sabile è esercitata in media durante almeno 35 ore per settimana (cfr. anche il mes- saggio a sostegno della legge federale sull’esercito e l’amministrazione militare e del decreto federale sull’organizzazione dell’esercito dell’8 settembre 199324). Nell’attuale versione dell’articolo 18 si presuppone che la professione sia esercitata a titolo principale soltanto nei servizi di salvataggio, nei servizi di polizia, nei corpi di pompieri e nei servizi di difesa. Non per tutti i gruppi professionali elencati val- gono così gli stessi presupposti. Con gli adeguamenti non sarà più concessa l’esenzione dal servizio a tutti i gruppi professionali elencati che non adempiono il presupposto della professione esercitata a titolo principale. Uniche eccezioni sono i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, il vicecancelliere e gli ecclesiastici che non fanno parte dell’assistenza spirituale dell’esercito. Nel senso della parità di trattamento per quanto concerne l’obbligo di prestare servizio militare si applicano così gli stessi presupposti per le esenzioni dal servizio per i gruppi professionali nella lettera c.

Art. 18 cpv. 1 lett. c n. 4 Un’esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 presuppone in ogni caso che la funzione che ne dà diritto sia un’attività indispensabile. Con la precisazione della nuova condizione obbligatoria «aventi lo statuto di agente di polizia» è garantito che gli assistenti alla sicurezza, in quanto membri professionisti a titolo principale di servizi di polizia organizzati, non siano più esentati dal servizio. Lo statuto di agente di polizia significa che questi militari possiedono un rispettivo attestato professionale federale e che, in quanto membri professionisti a titolo prin- cipale dei servizi di polizia della Confederazione, dei Cantoni, delle Città o dei Comuni sono impiegati per adempiere i compiti di polizia giudiziaria, di sicurezza e della circolazione. In quanto agenti di polizia, nell’adempiere il proprio compito possono imporre misure di polizia o esercitare coercizione di polizia. Gli assistenti alla sicurezza sono invece impiegati quali ausiliari di polizia per ap- poggiare le unità operative e le unità che disciplinano il traffico stradale, quali accompagnatori di detenuti, addetti alla protezione di opere, custodi di parcheggi nonché quali collaboratori in centrali operative e centri d’intervento, senza tuttavia avere lo statuto di agenti di polizia. Quella di assistente alla sicurezza non è una funzione indispensabile in situazioni straordinarie per la salvaguardia della sicurezza interna. Con questo disciplinamento si intende mettere in chiaro che possono essere

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esentati dal servizio soltanto i militari che hanno lo statuto di agente di polizia ed esercitano un’attività indispensabile.

Art. 18 cpv. 2 Nell’ambito della presente revisione va colta l’opportunità di correggere le traduzio- ni in lingua francese e italiana. Per quanto riguarda il testo francese relativo all’esenzione dal servizio, l’espressione «membres professionels à titre principal d'instructions» va sostituita con l’espressione «employés à plein temps», corrispon- dente al concetto di «Hauptberuflichkeit» utilizzato nel testo tedesco.

Art. 18 cpv. 5 Anche per gli impiegati dei servizi della sicurezza aerea civile, l’esenzione dal servizio deve essere subordinata alla condizione di avere assolto la scuola reclute. L’esenzione è dunque possibile soltanto se si adempie questo criterio minimo. Con il previsto adeguamento di questo capoverso, aggiunto in occasione dell’ultima revi- sione, gli impiegati dei servizi della sicurezza aerea saranno equiparati agli altri gruppi professionali di cui alla lettera c numeri 1 a 7 nel senso della parità di tratta- mento per quanto concerne l’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 18 cpv. 6 Durante il corso di formazione ciber i militari assolvono una formazione altamente specialistica con la possibilità, una volta concluso il corso di formazione, di dare l’esame professionale di «Cyber Security Specialist con attestato professionale federale». Vi è il rischio che, in virtù delle loro conoscenze tecniche, i militari siano poi assunti dalle FFS, dalla Swisscom, da La Posta, dal DFGP ecc. e con ciò, fon- dandosi sull’articolo 18, vengano esentati dall’obbligo di prestare servizio militare. L’esercito perde di conseguenza specialisti istruiti con oneri elevati, senza avere potuto beneficiare del suo investimento. L’introduzione del nuovo capoverso 6 risolverà questo problema.

Art. 20 cpv. 1ter terzo periodo La designazione «Stato maggiore di condotta dell’esercito» valida precedentemente all’introduzione dell’USEs viene sostituita con la formulazione attuale «Comando Operationi». Inoltre, nel testo in lingua tedesca la funzione di comandante di circon- dario è formulata in modo più conforme alla parità di genere.

Art. 26 Obblighi particolari In virtù di una sentenza del Tribunale militare di cassazione del 1° dicembre 2017, confermata in un’ulteriore sentenza del 23 novembre 2018, le convocazioni a una visita medica nel caso di un nuovo esame dell’idoneità al servizio secondo l’articolo 20, nonché le convocazioni all’audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone in conformità con l’articolo 113 non sono qualificate quali servizio d’istruzione o servizio di perfezionamento nel senso dell’articolo 41.

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Così, il fatto di non presentarsi non può neppure essere sanzionato in conformità con il Codice penale militare. Nell’articolo 26 si crea perciò una base legale affinché anche queste prestazioni di servizio particolari siano disciplinate correttamente quali convocazioni ufficiali. Altrimenti anche in futuro, secondo il principio «nulla poena sine lege stricta», la giustizia militare dovrebbe negare l’attuabilità di siffatte convo- cazioni. Un relativo adeguamento deve aver luogo anche nel Codice penale militare.

Art. 27 cpv. 1 frase introduttiva L’articolo 5 disciplina l’obbligo di notificazione delle persone con doppia cittadi- nanza esentate dall’obbligo di prestare servizio militare. L’obbligo di notificazione è definito nell’articolo 27, ma vengono menzionate esplicitamente soltanto le persone soggette all’obbligo di leva e quelle soggette all’obbligo di prestare servizio militare. Non sono elencate le persone con doppia cittadinanza non soggette all’obbligo di prestare servizio militare in conformità con l’articolo 5. Aggiungendo che sono interessate anche le persone con doppia cittadinanza non soggette all’obbligo di prestare servizio militare si rimuove questa mancanza di precisione.

Art. 29 Sostentamento L’attuale disposizione disciplina il sostentamento dei militari durante il servizio militare (soldo, sussistenza, alloggio e viaggi di servizio). Finora non era menziona- to l’approvvigionamento mediante il servizio della posta da campo, il che avverrà ora con l’introduzione del nuovo capoverso 3. I capoversi 1 e 2 dell’avamprogetto di revisione corrispondono al senso dell’attuale capoverso 1; il capoverso 4 dell’avamprogetto di revisione è testualmente uguale all’attuale capoverso 2. La posta da campo esiste da 130 anni e da circa un secolo dispone di basi legali a livello di ordinanza, senza che essa, e in particolare il principio della franchigia di porto per i militari, sia disciplinata a livello di legge. Partendo dal principio che l’intervento dello Stato deve avvenire in conformità con la legge, nella LM si inseri- sce ora una base legale per la posta da campo e il principio della franchigia di porto.

Art. 31 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco)

[Conformemente al senso che la scienza gli dà attualmente, il termine «seelsorgeri- sche» è mutato in «seelsorgliche».]

Art. 34a Sanità militare La sanità civile svizzera è organizzata secondo un approccio federalistico. Le com- petenze e i compiti sono disciplinati in misura preponderante con le leggi sulla sanità dei vari Cantoni. Secondo l’articolo 41 della Costituzione federale (Cost.), a com- plemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno benefici delle cure necessarie alla sua salute. Al mo- mento per la sanità militare non esiste una corrispondente base legale. Con la propo- sta modifica alla LM, essa sarà creata con l’articolo 34a. Il Consiglio federale disci- plina i dettagli dell’attuazione in un’ordinanza d’esecuzione. Si tratta in particolare

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di disciplinare in modo cogente anche per l’esercito le attività del personale medico specializzato nonché la fornitura delle prestazioni secondo le prescrizioni regola- mentari vigenti. La Confederazione garantisce in tal modo che sia assicurata l’assistenza medica alle persone soggette all’obbligo di leva, ai pazienti dell’esercito e a terzi designati (ad es. a favore dei collaboratori civili del DDPS in determinati ambiti quali la sicurezza sul lavoro o le vaccinazioni). Si sancisce in tal modo la posizione della sanità militare quale parte integrante del sistema sanitario svizzero.

Art. 35 cpv. 1 Il Consiglio federale disciplinerà in un’ordinanza d’esecuzione i dettagli dell’attuazione delle misure volte a evitare la propagazione di malattie trasmissibili all’interno dell’esercito e dall’esercito al resto della popolazione nonché le relative competenze. Finora il Consiglio federale aveva il compito di ordinare misure imme- diate in questo senso. Tale ordinamento delle competenze è però in conflitto con la LEp e la sua attuazione risulta inadeguata, soprattutto in casi urgenti. La LEp non stabilisce come la stessa debba essere attuata nell’esercito. Solo dal messaggio del 3 dicembre 201025 si desume che il medico in capo dell’esercito assolve i compiti di un medico cantonale e attua i provvedimenti di polizia sanitaria d’intesa con i medici cantonali interessati (pag. 371, commento all’art. 53). Alla luce di ciò risulta evidente che le competenze in questione vadano assegnate al medico in capo dell’esercito in un’ordinanza d’esecuzione. Secondo gli articoli 31 e 40 LEp i Cantoni sono competenti per la prescrizione di provvedimenti nei confronti di singole persone (quarantena, isolamento, sorveglian- za medica) e nei confronti della popolazione (vietare manifestazioni, l’accesso a determinati edifici ecc.). L’armonizzazione della sanità dell’esercito con la LEp garantirà in futuro che tutte le misure siano coordinate tra loro sia in ambito civile che in ambito militare.

Art. 38 (concerne solamente il testo francese)

[Nell’ambito della presente revisione si coglie l’occasione per correggere la tradu- zione francese di una vecchia locuzione. Nell’ambito del sistema del differimento del servizio, nel testo francese la locuzione «permutations de service» è sostituita da «déplacement de service», utilizzata in altre basi giuridiche, in particolare nelle disposizioni esecutive riguardanti il differimento del servizio.]

Art. 42 cpv. 2 Il limite massimo del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per i gradi di truppa (fatta eccezione per le reclute) dei militari in ferma continuata è corretto da 280 a 300 giorni di servizio. La correzione è stata apportata in virtù della decisione del Parlamento di ridurre soltanto a 245 giorni di servizio (e non, come previsto all’origine, a 225) il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione dei gradi di truppa dei militari che svolgono il corso di ripetizione, senza che fosse stato adegua-

25 FF 2011 283

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to anche il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per i militari in ferma continuata. L’adeguamento è conforme al disciplinamento attuale, collaudato e per ora limitato sotto il profilo temporale al periodo transitorio dell’USEs. Esso è inteso sancire durevolmente il rapporto del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione tra i modelli d’istruzione «corso di ripetizione» e «militare in ferma continuata», previsto nel messaggio sull’USEs, a favore della parità di trattamento per quanto concerne l’obbligo di prestare servizio militare. Il numero di giorni di servizio d’istruzione per i militari in ferma continuata si basa sulle necessità dell’esercito. Il maggior numero di giorni di servizio d’istruzione dei militari in ferma continuata rispetto ai militari che svolgono corsi di ripetizione deriva dal fatto che, per i primi, il servizio è prestato in un unico periodo.

Art. 48a cpv. 3 Sportivi di punta, allenatori, assistenti e funzionari possono, in quanto militari, utilizzare il servizio militare obbligatorio o volontario all’estero per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta. La relativa base legale è contenuta nell’articolo 16 capoverso 2 lettera c della legge federale del 17 giugno 201126 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo). L’ordinanza del 29 ottobre 200327 sullo sport militare precisa ulteriormente tale disposizione legale. Questa modalità di prestare servizio militare all’estero per la promozione dello sport di punta è tuttavia molto particolare e, fatta eccezione per alcune formalità, ha poco in comune con un normale servizio militare. Se è vero che le persone interessate sono assicurate presso l’assicurazione militare, hanno diritto a soldo e indennità di perdita di guadagno e da un punto di vista formale stanno assolvendo il servizio militare, nella pratica il loro status è più assimilabile a quello dei civili. Ad esempio gli sportivi di punta e i loro accompagnatori agiscono in modo del tutto autonomo all’estero. Definiscono le loro attività nel quadro dello sviluppo del livello competi- tivo e delle gare senza alcun tipo di istruzioni o condizioni da parte dell’esercito, non sono vincolati all’andamento del servizio e non portano l’uniforme. Inoltre non assolvono alcun compito dell’esercito secondo la Cost. e la LM. Alla luce di ciò, alcune disposizioni della LM non si addicono a questo tipo di servizio militare. Un esempio è l’articolo 29 LM, secondo il quale i militari in servi- zio ricevono dallo Stato il soldo e la sussistenza. Secondo tale disposizione lo Stato provvede inoltre al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio. Sarebbe tuttavia inconcepibile pretendere che la Confederazione Svizzera paghi sussistenza, alloggio e viaggi di servizio in tutto il mondo agli sportivi di punta e ai loro accom- pagnatori nell’ambito dello sviluppo del livello competitivo e delle gare. Da sempre le persone in questione e terzi (ad es. federazioni sportive) si sono fatti carico di tutti i costi relativi ai soggiorni all’estero. Nell’interesse della certezza del diritto è tutta- via necessario stabilire disposizioni in merito a livello di legge e ordinanza. Il Consiglio federale deve essere autorizzato a emanare, a livello di ordinanza, disposizioni derogatorie in tutti i casi in cui le disposizioni della LM non si addicono

26 RS 415.0 27 RS 512.38

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a questo tipo di servizio militare. Ciò si applica in particolare anche ai settori dell’equipaggiamento e del materiale (art. 105 segg. LM) e della responsabilità (art. 135 segg. LM).

Art. 48c Istruzione e formazione continua degli specialisti ciber Per aumentare la qualità dell’istruzione di militari provenienti dall’ambito speciali- stico e trasversale ciber, per sfruttare sinergie con terzi e attuare le richieste della SNPC 2.0, l’istruzione interna all’esercito è integrata da uno stage. Quest’ultimo si svolge in cooperazione con partner esterni e può essere inizializzato su richiesta dell’esercito. Grazie a questa cooperazione sarà possibile approfondire e ampliare le capacità acquisite, ciò che avrà a sua volta ripercussioni positive nell’esercito. Si tratta di ampliare l’istruzione di base dei partecipanti al corso di formazione ciber al di fuori dell’esercito nella loro rispettiva funzione, ma in un’altra organizzazione. In un contesto esterno i processi e gli strumenti possono essere differenti. Dev’essere possibile anche l’insegnamento di contenuti didattici che nell’esercito hanno un’altra valenza. La responsabilità logistica durante l’istruzione e la formazione continua esterne rimane all’esercito. Le convenzioni per garantire la qualità sono elaborate dalla BAC. Essa è responsabile anche della preparazione e della valutazione degli stage esterni. I partner per lo svolgimento di uno stage sono di preferenza autorità cantonali, gestori delle infrastrutture critiche e imprese svizzere attive nell’ambito IT/ciber.

Art. 48d e art. 52 Nell’adempiere i propri compiti, le autorità civili e le organizzazioni private possono giungere al limite delle proprie possibilità e necessitare del sostegno dell’esercito. Questo sostegno può essere concesso a determinate condizioni. Con la revisione della LM per il 1° gennaio 2018 sono state introdotte le relative disposizioni dell’articolo 52. Sono state emanate le disposizioni d’esecuzione necessarie. Le necessità nella pratica hanno tuttavia mostrato che i compiti in questione possono essere adempiuti non soltanto con formazioni in servizio d’istruzione, ma anche con militari nell’istruzione di base. Affinché ciò sia possibile, il contenuto dell’attuale articolo 52, che si trova nel capitolo «Servizi d’istruzione delle formazioni», sarà trasferito quasi integralmente nell’articolo 48d del capitolo «Disposizioni generali». L’attuale tenore dell’articolo sarà soltanto lievemente adeguato aggiungendo un nuovo capoverso 6. Il Consiglio federale potrà ora autorizzare in misura limitata, a favore di avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazio- nale, anche prestazioni d’appoggio che non presentano alcuna sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari. In assenza di una simile disposizione derogatoria, in futuro alcuni eventi di importanza nazionale o internazionale non potrebbero più essere appoggiati secondo le modalità usuali. Questo pregiudichereb- be l’organizzazione di tali eventi, ciò che non sarebbe nell’interesse della Svizzera.

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Titolo prima dell’art. 65 Il titolo quinto descrive attualmente l’impiego dell’esercito e i poteri di polizia ad esso conferiti. A livello di sistematicità della legge, le disposizioni sui poteri di polizia dell’esercito devono essere disciplinati in un titolo a sé stante (titolo 5a).

Art. 70 cpv. 1 lett. c In conformità con l’articolo 70 capoverso 1, spetta al Consiglio federale la compe- tenza di chiamare in servizio i militari per impieghi di aiuto in caso di catastrofe all’estero e di assegnarli alle autorità civili. A causa dell’urgenza degli impieghi, negli ultimi tempi ciò ha richiesto più volte decisioni del Consiglio federale median- te circolazione degli atti. Al DDPS sarà ora attribuita la competenza di autorizzare autonomamente, su richiesta del DFAE, gli impieghi di soccorso urgenti di piccoli distaccamenti dell’esercito non armati. Ciò significa che gli impieghi politicamente non problematici possono essere autorizzati tempestivamente e che il Consiglio federale è sgravato da questi affari. In compenso, il DDPS informerà il Consiglio federale sugli impieghi autorizzati.

Art. 72 Obblighi di Cantoni, Comuni e privati Le necessità in materia di politica di sicurezza impongono che ampie parti dell’esercito possano essere chiamate in servizio rapidamente. Nell’articolo 79 e nell’ordinanza d’esecuzione fondata su di esso sono disciplinati gli obblighi di Cantoni, Comuni e privati nel caso di un servizio attivo. Anche nel caso di un servi- zio d’appoggio a favore delle autorità civili, nell’ambito del nuovo sistema di pron- tezza devono essere prescritti determinati obblighi e compiti per i Cantoni e i Comu- ni. La lacuna legislativa esistente al riguardo sarà colmata con il nuovo articolo 72.

Titolo prima dell’art. 92 Il Titolo quinto descrive oggi l’impiego dell’esercito e i poteri di polizia di cui dispone l’esercito e che sono disciplinati in modo esaustivo nel Capitolo 5 del sud- detto titolo. Nella sistematica della legge, occorre disciplinare le disposizioni sull’impiego dell’esercito in un proprio titolo (Titolo quinto) e i poteri di polizia della truppa in servizio e degli impiegati armati dell’amministrazione militare in un nuovo titolo (Titolo quinto a). In tal modo si chiarisce che i poteri di polizia sussistono anche al di fuori di un impiego dell’esercito.

Art. 92 Principi I principi nella legge vigente definiscono in modo concreto quali poteri di polizia spettano alla truppa nel servizio d’istruzione e nell’impiego e quando è ammesso l’impiego delle armi. Questi poteri devono spettare anche ai collaboratori civili dell’amministrazione militare se nell’adempimento del proprio compito a favore o in luogo dell’esercito sono esposti a un pericolo elevato. Gli aspetti principali per loro sono l’autoprotezione (legittima difesa) o la protezione di terzi minacciati diretta-

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mente (aiuto alla legittima difesa). Il nuovo potere previsto include perciò anche l’uso delle armi, il che presuppone che i collaboratori civili possano essere armati. Nello svolgere il proprio lavoro possono essere esposti a minacce rivolte contro la loro persona, contro altri collaboratori, contro persone di supporto civili (ad es. il personale di servizio di sistemi di sicurezza e di sorveglianza) o impianti. La disposizione vigente, secondo cui il Consiglio federale disciplina i dettagli a livello di ordinanza è, per coerenza, estesa alla cerchia dei collaboratori civili e ai loro rispettivi compiti. È previsto l’adeguamento dell’ordinanza dell’esercito del 26 ottobre 199428 concernente i poteri di polizia dell’esercito (OPPE).

Art. 99, rubrica e cpv. 1 primo periodo (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1 secondo periodo e 3 lett. e [Nella rubrica e nel primo periodo del cpv. 1 del testo francese viene effettuata una correzione formale sostituendo «service de renseignements» con «service de ren- seignement».] Conformemente all’articolo 99, il SIEs ha il compito di raccogliere e valutare infor- mazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito, segnatamente sotto il profilo della difesa nazionale, del servizio di promovimento della pace e del servizio d’appoggio all’estero. Attualmente gli impieghi dell’esercito hanno luogo principalmente in Svizzera, nell’ambito di impieghi di sicurezza sussidiari nel servizio d’appoggio (ad es. World Economic Forum, WEF). Anche per questa forma di impieghi l’esercito deve conta- re su informazioni riguardanti una possibile controparte (quadro della situazione attuale). In particolare, se ne deve poter dedurre la minaccia per la truppa nell’adempimento dei propri compiti a favore delle autorità civili e nell’ambito dell’impiego. All’origine, in seguito all’affare delle schedature il legislatore voleva una rigorosa separazione tra gli impieghi del SIEs all’estero e quelli del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Negli ultimi anni sono diven- tati tuttavia sempre più importanti gli impieghi di sicurezza sussidiari dell’esercito in Svizzera. In senso stretto, il vigente articolo 99 non consente al SIEs di dare il suo appoggio in occasione di siffatti impieghi. Nell’ambito della rete informativa diretta dal SIC dev’essere però ammesso l’appoggio a quest’ultimo da parte del SIEs. L’O-SIEs già lo prevede e la Delega- zione della gestione (DelCG) ha confermato una raccomandazione dell’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn), che invita a fare in modo che, in occasione della prossima revisione, la LM sia adeguata conformemente all’odierno disciplinamento nell’O-SIEs.

Art. 104 cpv. 1 Fino al 31 dicembre 2017, per la loro futura funzione gli ufficiali specialisti assolve- vano un corso di formazione tecnica (Cfo tecn) che trasmetteva loro le conoscenze specialistiche militari per esercitare la propria funzione (ad es. Cfo tecn comca per

28 RS 510.32

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ufficiali stampa e informazione). La maggior parte dei Cfo tecn è stata integrata nei corsi di formazione alla condotta (Cfo cond). Non sono dunque più corsi di forma- zione separati. Per l’assunzione di una funzione gli ufficiali specialisti necessitano tuttavia di conoscenze specialistiche militari. Di conseguenza, per gli ufficiali spe- cialisti deve essere previsto il compimento di un servizio d’istruzione idoneo.

Art. 106a Gestione, manutenzione e protezione Conformemente all’articolo 106a la Confederazione provvede alla gestione e alla manutenzione del materiale dell’esercito. In questa formulazione generale rientrano anche le munizioni, gli esplosivi o i mezzi di condotta sensibili. Al fine di precisare il mandato e in conformità con la nuova competenza di armare determinati collaboratori civili prevista ora nell’articolo 92, al mandato della Confe- derazione nell’articolo 106a capoverso 1 sarà aggiunta la «protezione» del materiale dell’esercito e dei «mezzi di condotta e d’impiego».

Art. 113 cpv. 7 Nel capoverso 7 sono ora accolti quali persone autorizzate a comunicare i gruppi professionali dei cappellani, degli assistenti sociali nonché dei membri dei servizi d’assistenza dell’esercito. Liberate dal segreto d’ufficio o dal segreto professionale, queste persone sono ora autorizzate a comunicare ai servizi competenti del DDPS segni, indizi o sospetti di una minaccia con l’arma personale o di un abuso della stessa. Ai servizi d’assistenza dell’esercito appartengono l’Assistenza spirituale dell’esercito, il Servizio psicopedagogico dell’esercito e il Servizio sociale dell’esercito. I tre servizi sono a disposizione dei militari durante il servizio di truppa, tanto nell’istruzione quanto nell’impiego, quali interlocutori nell’ambito di tutti i compiti dell’esercito. Grazie al loro mandato, le persone menzionate sono in strettissimo contatto con i militari.

Art. 114 cpv. 4 La relativa ordinanza del DDPS sull’equipaggiamento personale dei militari è abro- gata dal 1° gennaio 2019. 29. Da allora le deroghe previste per l’uso dell’equipaggiamento personale per scopi privati sono disciplinate nell’ordinanza del 21 novembre 201830 sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM).

Art. 121 (Concerne soltanto il testo tedesco) [Nel testo tedesco, le funzioni di comandante di circondario e di capo sezione sono formulate in modo più conforme alla parità di genere.]

29 RU 2018 4639 30 RS 514.10

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Art. 128a cpv. 1 (Concerne soltanto il testo francese) [Nel testo francese, l’espressione «procédure d'approbation» e sostituita con l’espressione più precisa «approbation des plans».]

Art. 149 Ordinanze dell’Assemblea federale In seguito alla revisione dell’articolo 29 occorre adeguare anche il rimando al capo- verso 4 nell’articolo 149.

Modifica di altri atti normativi

5.1.1 Codice penale militare

Art. 81 cpv. 1 lett. abis, 82 cpv. 1 lett. abis e 83 cpv. 1 lett. abis Nel nuovo articolo 26 LM sono precisati gli obblighi particolari delle persone sog- gette all’obbligo di prestare servizio militare (cfr. commento all’art. 26 LM). Di conseguenza, queste convocazioni ufficiali devono essere inserite anche nel Codice penale militare. Si tratta di convocazioni per l’audizione personale nel caso di con- trolli di sicurezza relativi alle persone o per la visita medica nel caso di un nuovo esame dell’idoneità al servizio.

Art. 185 cpv. 2, 3 e 4 Visto il termine piuttosto breve rispetto alla durata di una procedura d’esecuzione per debiti, per la prescrizione dell’esecuzione di pene disciplinari, la prescrizione dell’esecuzione durante una procedura d’esecuzione per debiti deve essere interrotta secondo l’articolo 189 capoverso 5 CPM. Lo stesso vale nel caso delle ricerche sulla persona punita che ha violato l’obbligo di notificazione. Nonostante ciò, secondo il principio della proporzionalità la prescrizione dell’esecuzione deve scadere dopo un termine assoluto. Per analogia con le contravvenzioni (cfr. art. 60e CPM), questo termine deve essere fissato a tre anni al massimo.

Art. 189 cpv. 5 In base al principio della proporzionalità delle misure statali, le multe disciplinari dovrebbero essere commutate in arresti solo se non sono disponibili altre misure più lievi. Per analogia con gli articoli 29 e 30 CPM, una multa disciplinare sarà quindi commutata in arresti solo qualora questa non possa essere riscossa in via esecutiva. Secondo l’articolo 68 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 188931 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) le spese d’esecuzione sono a carico del debitore. Ciò non è in contraddizione con gli articoli 203 capoverso 5 e 208 capoverso 5 CPM

31 RS 281.1

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secondo i quali il procedimento disciplinare e la procedura di reclamo sono gratuiti. Le procedure in sé continuano a essere gratuite, occorrerà pagare solo la procedura d’esecuzione supplementare per debiti dovuta al ritardo o al mancato pagamento. Allo stesso tempo il pagamento della multa disciplinare deve essere possibile anche dopo la decisione di commutazione, in modo da avere ancora una possibilità di evitare la dispendiosa esecuzione degli arresti, il cui costo spesso non è ragionevol- mente proporzionato rispetto alla multa disciplinare.

Art. 192 cpv. 4 A causa della riduzione delle piazze d’armi prevista dall’USEs alcuni Cantoni non dispongono più di un numero sufficiente di locali adeguati per l’esecuzione degli arresti fuori del servizio, per la quale secondo l’articolo 192 capoverso 1 CPM è competente il Cantone di domicilio. Di conseguenza si rischia che sempre più pene degli arresti cadano in prescrizione, creando una disparità di trattamento dei militari oggetto di una misura disciplinare a seconda del loro luogo di domicilio. Così facen- do si minerebbe il sistema delle norme disciplinari fuori del servizio, andando contro l’interesse sia dei Cantoni che della Confederazione. Occorre quindi creare la possi- bilità giuridica per l’amministrazione militare e per l’esercito di fornire aiuto ai Cantoni che ne fanno richiesta in caso di questo tipo di difficoltà di esecuzione, in particolare mettendo a disposizione edifici della Confederazione quali locali per arresti e con la presa in carico delle persone oggetto di arresti da parte di militari già presenti sul posto (ad es. la guardia di una truppa che presta servizio sul posto). I dettagli concreti riguardanti le prestazioni e le modalità procedurali saranno stabilite in una convenzione sulle prestazioni.

5.1.2 Procedura penale militare

Art. 62 secondo periodo Il comando della polizia militare è costituito da elementi professionisti e di milizia. Tale struttura, oltre a garantire i servizi di polizia di base, permette alla polizia militare di disporre di una polizia giudiziaria e di una polizia della circolazione, al fine di fornire tutti i servizi di polizia di sicurezza, giudiziaria e della circolazione a livello nazionale e anche all’estero laddove sono impiegate persone soggette al diritto penale militare. La presente modifica dà la possibilità al giudice istruttore militare di assegnare compiti di polizia giudiziaria alla polizia militare e di conseguenza di sgravare i corpi di polizia civili da tali prestazioni a favore della giustizia militare. Con questo modus operandi, il magistrato dispone di agenti della polizia militare che hanno familiarità con l’ambito militare e le sue peculiarità, ciò che migliora considerevol- mente i tempi d’esecuzione. L’’adeguamento proposto non pregiudica in alcun modo la possibilità per la giustizia militare di fare ricorso direttamente ai corpi di polizia civile, in caso di necessità, per l’esecuzione di compiti di polizia giudiziaria.

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5.1.3 Legge federale sui sistemi d’informazione militari

Art. 15 cpv. 1bis e 16 cpv. 5 (PISA); art. 27 lett. f e 28 cpv. 2 lett. a e 5 (MEDISA); art. 33 lett. c e 34 cpv. 1bis(ISPE) La sanità militare e la sanità civile gestiscono sistemi di dati e sistemi d’informazione distinti. La reciproca comunicazione delle informazioni è indispen- sabile per potere garantire nell’intera catena di trattamento e in particolare all’interfaccia tra sanità civile e militare una valutazione e un’assistenza correnti, coordinate e qualitativamente elevate delle persone soggette all’obbligo di leva, dei pazienti dell’esercito e di ulteriori terzi designati. Se i pazienti sono sotto la respon- sabilità della sanità militare, le prestazioni mediche nella sanità civile possono essere fornite in modo affidabile nell’interesse dei pazienti soltanto grazie a un’informazione reciproca tempestiva. Questo scambio di informazioni deve avveni- re da parte della sanità militare, fatto salvo il consenso del paziente, tramite sistemi d’informazione già esistenti, nello specifico il Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA), il Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA) e i sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE) gestiti in maniera decentralizzata sulle piazze d’armi e negli ospedali militari. A causa del riferimento alla salute, le informazioni sui pazienti sono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 2 della legge federale del 19 giugno 199232 sulla protezione dei dati (LPD). Il loro trattamento, vale a dire in particolare la loro raccolta e la loro comunicazione (cfr. art. 3 lett. e LPD), in conformità con l’articolo 17 LPD necessita di una base legale in una legge in senso formale. Essa sarà creata nella legge federale del 3 ottobre 200833 sui sistemi d’informazione militari (LSIM) integrando le attuali disposizioni sul PISA, sul MEDISA e sugli ISPE. Verranno così sancite le autoriz- zazioni necessarie per poter procedere allo scambio di determinati dati sanitari del PISA nonché di dati del MEDISA e degli ISPE tra, da un lato, la sanità militare e, dall’altro, le istituzioni mediche (di diritto pubblico e privato) nonché i medici della sanità civile. Sulla base di tali autorizzazioni, per questo scambio di dati non sarà necessaria alcuna dichiarazione di consenso preventiva scritta da parte della persona interessata, motivo per cui potrà essere abrogato l’articolo 28 capoverso 2 lette- ra a LSIM.

5.1.4 Legge federale sulla navigazione aerea

Art. 3 cpv. 1 e 2 A tutt’oggi, la vigilanza della navigazione aerea non è ancora stata disciplinata espressamente. Ora questa competenza sarà delegata non più al Consiglio federale bensì direttamente al DDPS. L’Aggruppamento Difesa creerà un’opportuna unità amministrativa che eserciterà la vigilanza immediata. Nella concretizzazione il

32 RS 235.1 33 RS 510.91

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DDPS gode della massima libertà organizzativa. Nell’ottica della terminologia in uso a livello internazionale, la costituenda Autorità dell’aviazione militare sarà designata con l’acronimo MAA (Military Aviation Authority). Viste le numerose interfacce tra l’aviazione civile e militare non si può prescindere da accordi tra la MAA e l’UFAC. Vi sono poi già oggi vari organi che garantiscono un coordinamen- to nei diversi settori dell’aviazione. Ciononostante, nell’ambito dell’emanazione delle disposizioni esecutive occorrerà accertarsi di definire in modo chiaro le compe- tenze e le prescrizioni da applicare relativamente alle interfacce tra l’aviazione civile e militare.

Art. 23 cpv. 1 L’obbligo di annuncio riguarda ora solo gli infortuni e gli incidenti gravi nel settore dell’aviazione civile. Per l’aviazione militare gli annunci si effettuano presso il servizio competente della MAA.

Art. 25 titolo marginale e cpv. 1 La commissione d’inchiesta è competente per eseguire le inchieste che riguardano l’aviazione civile, il che rispecchia già la prassi attuale.

Art. 26b Commissione d’inchiesta per l’aviazione militare Secondo l’articolo 24 LNA, per ogni infortunio e incidente grave nel settore dell’aviazione è aperta un’inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause. L’inchiesta serve a prevenire il ripetersi di infortuni analoghi. Essa non verte invece sulla determinazione della colpa e della responsabilità. Per svolgere le inchieste sulla sicurezza nell’aviazione civile, il Consiglio federale fa capo al Servi- zio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), il quale indaga su infortuni e incidenti gravi in modo indipendente dalle autorità amministrative. Per quanto concerne l’aviazione militare, con la creazione della MAA l’attuale servizio specialistico delle Forze aeree preposto alle indagini è stato trasferito, senza variazione dei posti di lavoro, all’interno del Servizio d’inchiesta sulla sicurezza dell’aviazione militare (Defence Aviation Safety Investigation Board, DASIB). Per tenere conto dell’obbligo previsto all’articolo 24 LNA e delle norme internazionali (Allega- to 13 alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazio- nale [Convenzione dell’OACI] e buone pratiche degli Stati limitrofi), presso la MAA va istituito un servizio d’inchiesta indipendente analogo al SISI per le inchie- ste sulla sicurezza concernenti aeromobili militari. Il DASIB e i suoi membri sono aggregati alla MAA sul piano amministrativo, ma nella loro attività non sono vinco- lati a istruzioni. Nell’ambito delle inchieste e dal punto di vista tecnico, il DASIB agisce separatamente e in modo indipendente dalla giustizia militare. A complemen- to delle inchieste penali, il nuovo servizio investigherà sugli aspetti della sicurezza a scopo di prevenzione. In tale compito la giustizia militare e il DASIB coordineranno le loro attività, ma ciascuno effettuerà le proprie analisi e presenterà i propri rapporti in modo autonomo. Il DASIB è responsabile delle inchieste sulla sicurezza (Safety Investigation) per gli eventi imprevisti con aeromobili militari svizzeri ed esteri in Svizzera e aeromobili

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militari svizzeri all’estero. In aderenza all’Allegato 13 alla Convenzione dell’OACI e alle cosiddette buone pratiche delle autorità d’inchiesta militari a livello interna- zionale, le inchieste sulla sicurezza sono condotte in modo indipendente dalle autori- tà gerarchiche, amministrative e di vigilanza. Negli affari che riguardano incidenti aerei ed eventi imprevisti, l’investigatore incaricato (Investigator in Charge, IIC) fa rapporto direttamente al capo del DDPS. Le inchieste sulla sicurezza sono condotte esclusivamente per migliorare la sicurezza e prevenire incidenti ed eventi imprevisti; il DASIB può indirizzare alla MAA, all’UFAC o a organizzazioni assoggettate raccomandazioni sul modo di migliorare la sicurezza aeronautica in Svizzera. I risultati delle inchieste sulla sicurezza non sono utilizzabili per la valutazione penale della fattispecie. Per eventi imprevisti si intendono infortuni e incidenti nel servizio di volo militare e nel paracadutismo militare. Per infortunio nel servizio di volo si intende un episodio in rapporto con un aeromobile in funzione (compresi droni e paracaduti) che ha causato la morte di persone civili o militari o provocato loro lesioni gravi o gravi danni materiali (art. 102 cpv. 2 della procedura penale militare del 23 marzo 197934, PPM); per incidente si intende qualsiasi avvenimento in rapporto con un aeromobile in funzione (compresi droni e paracaduti) e che ha rischiato di provocare un inciden- te aeronautico.

Art. 40 cpv. 1 e 40abis cpv. 4 In virtù dell’articolo 40abis capoverso 1 LNA35, all’articolo 6 dell’ordinanza del 18 dicembre 199536 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA), il Consiglio federale ha delegato il compito di garantire la sicurezza aerea civile e militare alla società anonima Skyguide. Secondo l’articolo 40abis capoverso 4 LNA, l’UFAC esercita la vigilanza su Skyguide, ma soltanto per quanto riguarda la sicurezza aerea civile. Occorre quindi prevedere chiaramente nella legge che la sicurezza aerea civile sia sottoposta alla vigilanza dell’UFAC e quella militare alla vigilanza della MAA. Negli ambiti in cui il servizio di sicurezza aerea militare serve sia il traffico civile che quello militare, il Consiglio federale definirà chiaramente le interfacce e disci- plinerà le competenze. Può farlo in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LNA, secondo il quale il Consiglio federale disciplina il servizio della sicurezza aerea.

Art. 55a Matricola degli aeromobili militari Come i veicoli stradali, anche gli aeromobili militari devono essere ammessi alla circolazione e immatricolati. Gli aeromobili militari sottostanno alla sovranità dello Stato in cui sono immatricolati. L’ammissione alla circolazione serve a garantire che un aeromobile militare soddisfi i requisiti tecnici ma anche altre prescrizioni di legge. Gli aeromobili militari gestiti dalla Svizzera sono iscritti nella matricola

34 RS 322.1 35 RS 748.0 36 RS 748.132.1

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svizzera degli aeromobili militari. Prima di essere registrato nella matricola, l’aeromobile deve superare un esame tecnico.

Art. 60 cpv. 1 frase introduttiva, 1bis e 1ter Come nell’aviazione civile, le persone che svolgono attività direttamente legate alla sicurezza necessitano a tale scopo di un’autorizzazione specifica. La disposizione riguarda il personale del servizio di volo (ad es. i piloti), il personale addetto alla manutenzione e i controllori del traffico aereo. Oltre ad avere un impatto positivo sulla sicurezza, essa uguaglia l’attrattiva di queste professioni in ambito militare a quella delle stesse professioni esercitate nell’aviazione civile. Per garantire il rispetto degli standard di qualità nell’istruzione, le organizzazioni che partecipano alla formazione del personale titolare di una licenza e i relativi programmi di formazione sono sottoposti a vigilanza. Il termine generico «licenze» comprende licenze e permessi analogamente alla normativa dell’ordinanza del DATEC del 25 marzo 197537concernente le licenze del personale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello europeo. La disposizione vigente al capoverso 1 sarà integrata con l’aggiunta della MAA.

Art. 106 Titolo marginale e cpv. 3 L’articolo 107 LNA rimane immutato e diventa il capoverso 3 dell’articolo 106 LNA. In virtù dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del DATEC del 20 maggio 201538 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA), le norme di circolazione previste per il traffico aereo civile non si applica- no agli aeromobili dell’aviazione militare. In virtù del vigente articolo 107 LNA, d’intesa con l’UFAC il comando delle Forze aeree emana oggi altre norme (Opera- tion Manual, OM). Per le norme di circolazione applicabili agli aeromobili militari, questo processo sarà mantenuto. Tuttavia, conviene raggruppare il disciplinamento in questione in un solo articolo, insieme ai due primi capoversi.

Art. 107 Norme particolari per l’aviazione militare A complemento dell’articolo 106 capoverso 2 LNA, occorre prevedere una nuova disposizione che deleghi al Consiglio federale quelle competenze per il disciplina- mento dell’aviazione militare che non possono essere disciplinate con le disposizioni per l’aviazione civile. Lett. a: per sistemi aeronautici militari ai sensi della presente legge si intendono gli aeromobili con e senza equipaggio, gli equipaggiamenti per il servizio di volo e il servizio di lancio e l’insieme delle altre componenti che influiscono o possono influire sull’aeronavigabilità degli aeromobili. Per aeronavigabilità si intende la capacità di un aeromobile militare di operare nel modo previsto, in volo e a terra, senza mettere inammissibilmente in pericolo l’equipaggio, il personale di terra, i passeggeri o terzi. Per garantire queste condizioni, i requisiti per lo sviluppo di

37 RS 748.222.1 38 RS 748.121.11

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aeromobili militari vengono definiti nel caso specifico e il rispetto di tali condizioni viene controllato. Gli aeromobili militari, fabbricati sulla base del prototipo approva- to, ottengono un certificato di aeronavigabilità in seguito a un esame ufficiale (come nel caso della licenza di circolazione rilasciata per i veicoli stradali) dopo il quale vengono ammessi alla circolazione. In questi certificati, o nei loro allegati, possono essere fissati oneri, condizioni e restrizioni. Come nell’aviazione civile, per poter mantenere l’aeronavigabilità tutte le attività ivi connesse vengono svolte in un ambiente controllato: a questo scopo, le ditte che si occupano dello sviluppo, della fabbricazione e della manutenzione degli apparecchi e le organizzazioni preposte al mantenimento dell’aeronavigabilità che forniscono servizi a favore dell’aviazione militare svizzera sono sottoposte a vigilanza. Per quanto utile, queste attività vengo- no svolte in collaborazione con l’UFAC o con le autorità aeronautiche estere. L’infrastruttura dell’aviazione militare fornisce un contributo essenziale alla sicu- rezza. Di conseguenza, come per l’aviazione civile, vengono emanate disposizioni sulla costruzione e l’esercizio di aerodromi militari, piazze di atterraggio provvisorie (piazze di atterraggio utilizzate soltanto per un tempo limitato, quali ubicazioni provvisorie per elicotteri, ex aerodromi militari o tratti autostradali), piazze di tiro dell’aviazione e impianti della sicurezza aerea, il cui rispetto è sottoposto a vigilan- za. Per l’uso civile degli aerodromi militari si applica l’ordinanza del 23 novembre 199439 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA). Lett. b: le esigenze specifiche dell’aviazione militare (ad es. velocità massime, quote minime di volo ecc.) presuppongono che il Consiglio federale emani prescrizioni per il servizio di volo militare e per quello di armasuisse. Lett. c: la gestione della sicurezza (Safety Management) comprende l’insieme delle misure e dei processi di natura organizzativa – incluse la necessaria struttura orga- nizzativa, le responsabilità, le direttive e le procedure – che servono a identificare, valutare e ridurre i rischi per la sicurezza (Safety Risk). L’obiettivo della gestione della sicurezza consiste nell’evitare il ferimento di persone o la perdita di vite umane nonché nell’evitare danni materiali e all’ambiente.

5.1.5 Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale

Art. 59 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva e lett. e L’UFG gestisce il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, che contiene dati sulle sentenze penali e i procedimenti penali pendenti. Questa banca dati rimarrà in funzione nella sua forma attuale presumibilmente fino all’inizio del 2023 e in segui- to sarà sostituita da una nuova struttura globale. Per tale data entreranno in vigore anche le nuove basi legali nel settore del casellario giudiziale (cfr. LCaGi40). Una modifica dell’attuale banca dati del casellario giudiziale prima del 2023 comporte- rebbe costi elevati e ritarderebbe la messa in esercizio di NewVOSTRA. Per questo

39 RS 748.131.1 40 FF 2016 4315

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motivo si propone di seguito una modifica della LCaGi realizzabile in modo meno dispendioso nell’ambito della sostituzione di VOSTRA già programmato. Secondo l’articolo 59 LCaGi il servizio della Confederazione competente per il casellario comunica costantemente all’Aggruppamento Difesa i nuovi dati registrati in VOSTRA che concernono le sentenze penali relative a un crimine o un delitto, a misure privative della libertà nonché a decisioni concernenti l’insuccesso del perio- do di prova di persone soggette all’obbligo di leva, di militari e di persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Secondo l’articolo 46 lettera i LCaGi l’Aggruppamento Difesa può consultare onli- ne, e dunque anche utilizzare, i dati personali concernenti procedimenti penali pen- denti. Finora non c’era però un obbligo di comunicazione attivo per i procedimenti penali pendenti, così che nella maggior parte dei casi l’Aggruppamento Difesa non ne veniva a conoscenza. Per essere costantemente informati sui procedimenti penali in corso, le consultazioni online dovrebbero essere ripetute regolarmente. Ciò non è realizzabile con un onere ragionevole per tutto il personale dell’esercito. Occorre quindi elaborare una comunicazione proattiva in modo più mirato. Secondo l’articolo 59 capoverso 2 LCaGi il casellario menzionato serve all’Aggruppamento Difesa per l’esame di una decisione di non reclutamento o di un’ammissione al reclutamento, di un’esclusione dall’esercito o di una riammissione nell’esercito, di una degradazione o dell’idoneità a una promozione o a una nomina e per l’esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale. Questi compiti possono essere adempiuti correttamente soltanto se all’Aggruppamento Difesa sono notificati anche i procedimenti penali in sospeso. A tale scopo, ora nell’articolo 59 capoverso 1 lettera e LCaGi sarà creata una base legale. Estendendo l’obbligo di notificazione attivo ai procedimenti penali pendenti si garantisce che, dopo avere preso conoscenza e avere proceduto a una valutazione del rischio, l’Aggruppamento Difesa possa adottare più rapidamente di quanto avveniva finora provvedimenti cautelari. Dato che con l’USEs lo Stato maggiore di condotta dell’esercito non è più l’autorità competente, è ora annoverato l’Aggruppamento Difesa.

5.2 Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito

Art. 2 lett. b n. 5 La struttura delle Forze aeree deve tenere conto delle particolari necessità per la condotta di azioni nello spazio aereo. Contrariamente al disciplinamento nell’organizzazione dell’esercito (art. 2 OEs), il Comando Impiego è stato sciolto e la FOA DCA 33 non è stata fusa con la FOA aiuto cond 30, ma è rimasta – diretta- mente subordinata al comando delle Forze aeree – presso le Forze aeree. Le Forze aeree dovranno poter garantire la protezione dello spazio aereo in tutte le situazioni da parte delle Forze aeree. Tutti i corpi di truppa della DTA sottostanno alla condotta della FOA DCA, che sarà ridenominata «brigata DTA». Tutti i corpi di truppa del gruppo informazioni e del gruppo radar mobili delle Forze aeree sotto- stanno alla condotta della brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree

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(br IA FA), che per analogia sarà ridenominata «brigata d’aviazione 31». Il servizio d’istruzione di base e il servizio di perfezionamento delle formazioni DCA si svol- gono in seno alla brigata DTA, i servizi d’istruzione delle altre formazioni in seno alla brigata d’aviazione; il perfezionamento degli ufficiali si svolge presso una scuola ufficiali comune delle Forze aeree. La Centrale operativa delle Forze aeree e i comandi d’aerodromo rimangono direttamente subordinati al comandante delle Forze aeree.

Art. 2 lett. b n. 2 e 7 La subordinazione del comando forze speciali (CFS) alle Forze terrestri è stata oggetto di discussioni controverse al momento della pianificazione dell’USEs e durante l’esame preliminare delle commissioni della politica di sicurezza. La princi- pale ragione a favore della subordinazione diretta al Comando Operazioni, testata nell’ambito delle disposizioni transitorie e proposta ora, risiede nella concentrazione funzionale delle componenti «istruzione» e «condotta» nella struttura professionale e di milizia. In quanto mezzo di primo intervento, il CFS deve essere condotto in modo integrale e continuato da un comandante competente. Una duplice subordina- zione complica la condotta e contraddice il principio dell’economia delle forze. In questo modo si creerà uno strumento moderno e polivalente che potrà contribuire in modo essenziale alla salvaguardia degli interessi nazionali in tutte le situazioni.

Art. 2 lett. c e cbis Mediante la creazione di un Comando Supporto non sono ottenibili possibilità di ottimizzazione per la BLEs e la BAC. Le due unità organizzative interessate e i loro processi funzionano bene e vengono costantemente migliorati. Si rinuncerà pertanto alla creazione di un Commando Supporto, come richiesto anche dalla mozio- ne Hurter19.3427 del 7 maggio 2019 («Rinuncia all’inutile istituzione di un Coman- do Supporto nell’esercito») accolta dalle Camere federali nella sessione estiva 2020. In conseguenza dell’aggravarsi delle minacce nel ciberspazio, del rapido sviluppo tecnologico nel contesto delle TIC, della sempre maggiore e sempre più interconnes- sa digitalizzazione dell’esercito e delle esigenze risultanti dai due rapporti «Difesa aerea del futuro» (2017) e «Futuro delle truppe di terra» (2019) (entrambi disponibili soltanto in tedesco e francese), la BAC deve svilupparsi. Solo in questo modo sarà possibile soddisfare anche in futuro le esigenze dell’esercito in termini di condotta e di monitoraggio integrale e immediato della situazione in maniera adeguata, sicura e in tutte le situazioni. Per farlo sono necessarie un’architettura IT unica e sicura nonché applicazioni IT standardizzate che consentano di mettere a disposizione di tutto l’esercito, in modo sicuro e immediato, i dati rilevanti per l’impiego. Occorre quindi trasformare la BAC da ampia organizzazione d’appoggio in un Comando militare orientato all’impiego che consenta all’esercito di disporre del vantaggio conoscitivo e decisionale necessario in tutte le situazioni. Nel contesto globale del profilo prestazionale dell’esercito, il Comando Ciber deve garantire in modo perma- nente e immediato le capacità chiave negli ambiti monitoraggio della situazione, ciber e ciberdifesa, prestazioni TIC, aiuto alla condotta e guerra elettronica. Tale sviluppo consentirà di ampliare ulteriormente la capacità dell’esercito di fornire

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appoggio sussidiario e di collaborare con altri partner. L’ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito (OEs) sarà perciò adeguata di conseguenza nell’ambito della presente revisione.

Art. 6a Disposizione transitoria della modifica del… La BAC si troverà, fino alla fine del 2022, in un processo di adeguamento che si concluderà soltanto nei prossimi anni. Su tale base essa sarà trasformata direttamen- te in un Comando Ciber, ma tale trasformazione potrà aver luogo soltanto dal 2024, quando il processo di adeguamento attualmente in corso sarà terminato. Con una disposizione transitoria il Consiglio federale avrà la possibilità di tenere conto di questi fatti.

6 Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione La costituzione della MAA colma una lacuna nel settore della vigilanza sull’aviazione militare, creando un interlocutore competente tanto sul piano interno quanto su quello internazionale per le questioni riguardanti l’aviazione militare. Dal punto di vista della Confederazione, la creazione di un’autorità indipendente per l’aviazione militare garantisce una sicurezza migliore in questo settore e allo stesso tempo la massima capacità prestazionale nell’impiego.

6.1.1 Ripercussioni finanziarie Le ripercussioni finanziarie dell’USEs sono illustrate in dettaglio nel messaggio del 3 settembre 201441 concernente la modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito. Le modifiche proposte non hanno altre ripercussioni. Considerata in maniera isolata, la costituzione della MAA non avrà ripercussioni finanziarie. Eventuali costi da sostenere per l’acquisto, il servizio delle modifiche o la gestione di materiale dell’esercito rilevante per l’aviazione sono preventivati e assunti nell’ambito dei singoli progetti.

6.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale Le ripercussioni dell’USEs sull’effettivo del personale sono illustrate in dettaglio nel messaggio del 3 settembre 2014 concernente la modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito (cfr. cap. 6.1.1). Le modifiche proposte non hanno altre ripercussioni. In linea di massima, il personale della MAA sarà reclutato riunendo specialisti provenienti dalle unità amministrative già esistenti del DDPS che finora svolgevano

41 FF 2014 5939

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singole attività in sedi decentrate. Non si può escludere che in una seconda fase si debba procedere alla creazione di alcuni posti supplementari per coprire le lacune esistenti a livello di competenze. Non è perciò ancora possibile definire esattamente le risorse di personale necessarie. Lo sviluppo della MAA avviene nell’ambito degli adeguamenti strutturali ordinari ed entro i limiti del budget ordinario. L’istituzione della MAA non comporta una sottrazione di compiti all’UFAC tale da giustificare un trasferimento di personale da quest’ultimo alla MAA.

6.2 Altre ripercussioni Le misure e gli adeguamenti conseguenti alle modifiche proposte non hanno ulteriori ripercussioni su Cantoni, Comuni, agglomerati, regioni di montagna, economia, società e ambiente.

7 Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione (art. 60 cpv. 1 Cost.).

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi della Svizzera in materia di diritto internazionale pubblico e non creano nuovi obblighi per il nostro Paese nei confronti di altri Stati o organizzazioni internazionali.

7.3 Forma dell’atto Il presente avamprogetto riguarda importanti norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 Cost. che devono essere sancite in una legge formale (in questo caso LM, LSIM, CPM e LNA). Per l’emanazione dell’OEs, con l’articolo 93 capo- verso 2 in combinato disposto con l’articolo 149 LM esiste una corrispondente norma di delega in una legge formale.

7.4 Subordinazione al freno alle spese Le modifiche proposte non sottostanno all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contengono né disposizioni in materia di sussidi né la base per la crea- zione di un credito d’impegno o di dotazioni finanziarie.

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7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale Le modifiche proposte non toccano né il principio di sussidiarietà né il principio dell’equivalenza fiscale.

7.6 Conformità ai principi della legge sui sussidi Le modifiche proposte non prevedono aiuti finanziari o indennità ai sensi della legge del 5 ottobre 199042 sui sussidi (LSu).

7.7 Delega di competenze normative Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempre che la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Il presente avamprogetto prevede le deleghe di competenze illustrate di seguito.

7.7.1 Legge militare L’articolo 34a capoverso 3 abilita il Consiglio federale a disciplinare le prestazioni fornite a favore di terzi nell’ambito della sanità militare. L’articolo 48d capoverso 6 riprende la competenza già prevista dal vigente artico- lo 52 LM per i mezzi militari messi a disposizione per attività civili o attività fuori del servizio in Svizzera. L’articolo 72 abilita il Consiglio federale a disciplinare gli obblighi di Cantoni, Comuni e privati nel caso di chiamata in servizio per un servizio d’appoggio. L’articolo 92 capoverso 5 abilita il Consiglio federale a disciplinare nel dettaglio l’armamento degli organi della polizia militare e degli impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione, l’esercizio dei poteri di polizia e l’uso delle armi. L’articolo 99 capoverso 3 lettera e abilita il Consiglio federale a disciplinare i com- piti e le competenze del servizio informazioni in occasione di impieghi in servizio d’appoggio in Svizzera.

7.7.2 Legge sulla navigazione aerea Vari articoli modificati abilitano il Consiglio federale a disciplinare quanto segue: i compiti e le competenze della MAA, le norme per i sistemi aeronautici e le infra- strutture militari, l’immatricolazione di aeromobili militari, le autorizzazioni neces-

42 RS 616.1

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sarie per le attività del personale, le operazioni di volo e le norme sulla navigazione aerea, la fornitura di servizi della sicurezza aerea nonché la gestione della sicurezza e le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti concernenti l’aviazione militare in Svizzera e di eventi imprevisti concernenti aeromobili militari svizzeri all’estero.

7.8 Protezione dei dati Secondo l’articolo 17 capoverso 2 LPD gli organi federali possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Secondo l’articolo 19 capover- so 3 LPD essi possono permettere l’accesso a tali dati mediante procedura di richia- mo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale. Per garan- tire il trattamento e lo scambio dei dati necessari occorre adeguare le basi legali vigenti (cfr. cap. 4.1.2, Sanità militare).

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