Berna, 29 ottobre 2021
Revisione totale dell’ordinanza dell’Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (Ordinanza sui sussidi di Innosuisse) Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
1
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità d’intervento e obiettivi
La legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI; RS 420.1) è stata sottoposta a revisione nell’ambito della promozione dell’innovazione. Tale riforma genera una necessità di revisione anche per l’ordinanza del 20 settembre 2017 dell’Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (Ordinanza sui sussidi di Innosuisse; RS 420.231). Al momento dell’avvio della procedura di consultazione sussiste ancora un’ultima divergenza tra le Camere, riguardante la fascia dell’aliquota di contribuzione dei partner attuatori ai costi dei progetti d’innovazione (Consiglio nazionale: 30-50 %; Consiglio degli Stati: 40-60 %). Per questa ragione l’avamprogetto presenta entrambi gli scenari e il testo definitivo sarà stabilito soltanto dopo l’eliminazione della divergenza
Oltre agli adeguamenti conseguenti alla revisione della LPRI, nei primi anni di attività operativa di Innosuisse si è evidenziata la necessità di adeguare la normativa anche in altri ambiti dell’ordinanza. La presente revisione affronta anche questa necessità d’intervento.
Conformemente al mandato assegnato a Innosuisse, l’obiettivo generale della revisione consiste nel promuovere l’innovazione a beneficio dell’economia e della società. Gli obiettivi specifici delle disposizioni rivedute derivano in larga misura dalla revisione della LPRI: flessibilità nella promozione di progetti d’innovazione, promozione di giovani imprese che realizzano questo tipo di progetti, rafforzamento dell’ecosistema delle start-up e dell’imprenditorialità fondata sulla scienza, promozione delle persone altamente qualificate nel campo dell’innovazione, promozione del trasferimento di sapere e tecnologie, cooperazione internazionale nel settore della promozione dell’innovazione.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La nuova normativa proposta
All’inizio dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse viene ora introdotta una parte generale contenente disposizioni rilevanti per tutte le attività di promozione (p. es. sulla sostenibilità o sull’integrità scientifica). Nel campo della promozione di progetti d’innovazione, le modifiche addotte alla LPRI impongono l’adeguamento delle norme applicabili ai contributi dei partner attuatori a questi progetti (ora una fascia compresa tra il 30-50% /40 e il 60 % di partecipazione è considerata adeguata e, secondo i criteri della LPRI, sono permesse deroghe verso l’alto e verso il basso),e devono essere introdotte norme sulle nuove possibilità di sovvenzionamento diretto per le giovani imprese e le PMI (in sostituzione del venir meno delle sovvenzioni dell’UE) che realizzano progetti d’innovazione. Inoltre, la possibilità ora prevista di accordare sussidi overhead più elevati per i centri di competenza tecnologici deve essere ripresa anche nell’ordinanza sui sussidi. Per il resto, le norme già previste vengono ampiamente riprese e adeguate alle esperienze maturate a livello di esecuzione. Nel campo della promozione dell’imprenditorialità fondata sulla scienza, le norme attuali sui provvedimenti di formazione e sensibilizzazione, sul coaching per le giovani imprese e sui provvedimenti a favore dell’internazionalizzazione vengono parzialmente adeguate in diversi punti, in parte in seguito alle modifiche della LPRI e in parte alla luce delle esperienze derivanti dall’esecuzione, strutturandole in modo più mirato ed efficace. Per una migliore focalizzazione sui compiti nel coaching centrale, per esempio, ora questo tipo di coaching è concesso soltanto a chi ha già seguito un coaching iniziale. Del tutto inedite sono le norme, introdotte in seguito alla revisione della LPRI, sulla promozione di attori che sostengono la costituzione e lo sviluppo di giovani imprese, e che in tal modo rafforzano l’ecosistema delle start-up in Svizzera. Vengono completamente riarticolate, sulla scorta della riveduta disposizione della LPRI, anche le norme sinora vigenti sulla promozione delle nuove leve nel settore dell’innovazione fondata sulla scienza. Tanto la legge quanto l’ordinanza disciplinano ora la promozione delle persone altamente qualificate, per non puntare esclusivamente sui giovani talenti. Sul piano del contenuto del nuovo disciplinamento spiccano soprattutto i periodi trascorsi in istituzioni ospitanti per l’acquisizione di competenze pratiche o scientifiche. Nel campo della promozione del trasferimento di sapere e tecnologie, la riveduta LPRI prevede ora nuove misure per l’accertamento di questioni riguardanti la proprietà intellettuale. Nell’ordinanza sui sussidi viene introdotta una nuova norma a questo riguardo che consente a Innosuisse di offrire le opportune prestazioni. Gli altri adeguamenti delle norme sulla promozione del trasferimento di sapere e tecnologie si basano sulla rielaborazione dei concetti relativi agli strumenti esistenti del mentorato per l’innovazione nonché degli incontri tematici e delle reti tematiche nazionali previsti dal diritto previgente, rivisti alla luce delle esperienze maturate con tali strumenti. Per quanto riguarda il mentorato per l’innovazione, i tipi di accrediti per prestazioni in particolare sono ora suddivisi in accrediti per piccoli accertamenti iniziali e prestazioni di consulenza più importanti, onde poter accordare alle imprese soprattutto queste ultime in modo più mirato. Incontri tematici e reti tematiche nazionali sono già stati reimpostati a livello di esecuzione già nel 2020 in forma di «Networking Event Series» e «Innovation Booster». Questa modifica è intesa soprattutto a tener conto di sviluppi più a lungo termine in determinati ambiti tematici dell’innovazione, e quindi, in definitiva, a rafforzare i progetti d’innovazione. Le condizioni quadro fondamentali sono le stesse per entrambi gli strumenti, sicché ora essi vengono raggruppati in un’unica sezione. In ambito internazionale occorre anzitutto concretizzare nell’ordinanza sui sussidi la nuova disposizione della LPRI sulla cooperazione internazionale nel campo dell’innovazione. Inoltre, occorrono regole sulla promozione di partner attuatori con sussidi diretti nei progetti d’innovazione internazionali, anch’essa introdotta nella LPRI nell’ambito della recente revisione.
2
2.2 Questioni di esecuzione
Secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale del 17 giugno 2016 sull’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (LASPI; RS 420.2), il Consiglio dell’innovazione di Innosuisse emana le disposizioni d’esecuzione per gli strumenti di promozione (in particolare sui costi computabili e sui requisiti per la presentazione di domande).
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto Nell’articolo sull’oggetto sono elencati i provvedimenti di promozione di Innosuisse previsti dagli articoli 19-22 LPRI.
Art. 2 Sostenibilità Conformemente ai mandati assegnati agli articoli 6 capoverso 3 lettera a e 19 capoverso 5 LPRI, l’articolo 2 dell’ordinanza consacra due principi sulla considerazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in ambito sociale, economico e ambientale. Il capoverso 1 precisa che Innosuisse non promuove attività che hanno un impatto negativo sulle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. Il capoverso 2 si rivolge direttamente ai beneficiari della promozione invitandoli a tener conto degli obiettivi di sostenibilità nell’ambito delle loro attività. Inoltre, per tutti i suoi strumenti di promozione, Innosuisse considera tra i suoi criteri di valutazione il contributo del progetto promosso a tali obiettivi.
Art. 3 Integrità scientifica e buona prassi scientifica Innosuisse si impegna ad attuare le raccomandazioni formulate dal Codice di condotta sull’integrità scientifica 1. Il codice definisce una concezione comune dell’integrità scientifica e formula le pertinenti «best practices». Negli anni a venire gli organi di ricerca ai sensi dell’articolo 4 LPRI potranno servirsene come base per verificare, precisare ulteriormente e completare le loro regole seguendo la falsariga da esso tracciata. Con la presente revisione le raccomandazioni del codice vengono considerate a livello di ordinanza. Nella vigente ordinanza sui sussidi, le violazioni dei principi dell’integrità e della buona prassi scientifiche sono trattate agli articoli 54 e 55. Ora la questione sarà disciplinata nella nuova «parte generale». Il capoverso 1 consentirà a Innosuisse di respingere nel merito le domande che violano questi principi, per esempio quando il modulo di domanda o i documenti inoltrati contengono plagi, presentano fatti falsificati (fabbricazione) o simili. Sono immaginabili anche casi in cui l’idea che si chiede di promuovere viola di per sé l’integrità scientifica (p. es. violazione dei principi etici specifici della disciplina). L’esistenza di un comportamento scientificamente scorretto o di una violazione dell’integrità scientifica dovrà ancora essere valutata nel singolo caso tenendo conto delle norme specifiche vigenti per la disciplina in questione. Il codice di condotta sull’integrità scientifica può fornire un orientamento, in particolare grazie al catalogo non esaustivo di possibili casi di comportamento scientificamente scorretto che esso contiene. Il capoverso 2 si rivolge ai richiedenti e ai beneficiari di provvedimenti di promozione. Se è una persona giuridica, il richiedente è responsabile del rispetto dei principi dell’integrità scientifica anche da parte delle persone fisiche che collaborano al progetto. Il capoverso 3 precisa che l’obbligo di informare riguarda anche la procedura e le sanzioni relative a tutte le persone che collaborano all’attività promossa o da promuovere (di seguito «collaboratori»). L’obbligo di fornire informazioni riguarda i richiedenti ma anche ha già beneficiato di un provvedimento di promozione. L’obbligo di informare ai sensi della lettera a si riferisce sia alle procedure pendenti per comportamento scientificamente scorretto al momento della presentazione della domanda, sia a quelle avviate durante la promozione da parte di Innosuisse, per esempio dall’istituzione datrice di lavoro. La lettera b riguarda le sanzioni passate inflitte negli ultimi tre anni per comportamento scorretto in ambito scientifico. Devono essere segnalate tutte le sanzioni inflitte per violazioni dell’integrità o della buona prassi scientifiche, a prescindere dalla forma o dal luogo in cui sono state inflitte. Il capoverso 4 consente a Innosuisse di sospendere procedure di domanda o promozioni in corso in caso di sospetto o accertato comportamento scorretto in ambito scientifico. La sospensione dura finché sarà stato stabilito se ed eventualmente quali misure devono essere adottate. Le misure che entrano in linea di conto in caso di sospensione della procedura sono anzitutto la non entrata nel merito della domanda, e, se si tratta di promozioni in corso, una sanzione secondo l’articolo 4 (cfr. commento ad art. 4). Nel decidere, Innosuisse si basa se possibile sulle inchieste e decisioni dell’organo di ricerca in seno al quale si è verificato il presunto comportamento scorretto. Questa regola equivale al corrispondente principio previsto dal codice di condotta sull’integrità scientifica. Innosuisse è abilitata a condurre inchieste autonome soltanto nei casi in cui il potenziale comportamento scorretto non è ancora oggetto di inchieste di terzi. Il capoverso 5 riprende il motivo di non entrata nel merito per violazione dell’integrità o della buona prassi scientifiche, previsto all’articolo 54 capoverso 1 della vigente ordinanza sui sussidi, ma precisa che deve trattarsi di sanzioni gravi pronunciate negli ultimi tre anni. Sono considerate «gravi» principalmente le forme di sanzione che hanno conseguenze durature, come per esempio un trasferimento o l’esclusione dagli studi (ma non, invece, p. es. sanzioni pronunciate in forma di avvertimento o di sospensione). L’elenco di cui alle lettere a-e fornisce un filo conduttore per l’esecuzione. Tuttavia, dato che gli organi di ricerca conoscono forme diverse di sanzione, esso non può essere considerato esaustivo.
1 Accademie svizzere delle scienze (2021): Codice di condotta sull’integrità scientifica, scaricabile da Internet all’indirizzo: https://zenodo.org/record/4710680#.YWkkkxpBxaS.
3
Art. 4 Sanzioni L’elenco di sanzioni amministrative previsto all’articolo 4 corrisponde a quelle previste dall’articolo 55 della vigente ordinanza sui sussidi per le violazioni dell’integrità e della buona prassi scientifiche. Ora queste sanzioni potranno essere inflitte sia per comportamento scorretto in ambito scientifico sia in generale per violazione delle disposizioni applicabili al rapporto di sovvenzionamento. In virtù dell’articolo 40 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1), in determinati casi Innosuisse può esigere la restituzione dei sussidi ed escludere le persone responsabili da ulteriori procedure di domanda. Le nuove sanzioni previste ora all’articolo 4 consentono di graduare le sanzioni in modo più preciso (p. es. avvertimento scritto o ammonimento). Il capoverso 3, inoltre, consacra il principio - importante soprattutto per quanto attiene all’integrità scientifica - secondo cui Innosuisse può informare l’istituzione datrice di lavoro in merito alle sanzioni.
Art. 5 Obbligo di informare e di valutazione Per adempiere i propri compiti e misurare l’efficacia delle sue attività di promozione, Innosuisse ha bisogno di informazioni da parte delle persone promosse o che richiedono una promozione. Perciò, all’articolo 5 viene introdotto un obbligo di informare. Tale obbligo riguarda da un lato tutte le informazioni di cui Innosuisse necessita in quanto erogatrice di sussidi per garantire lo svolgimento regolare del sovvenzionamento e il progresso delle attività e imprese promosse (p. es. rapporti intermedi e finali sul merito e sulle finanze). D’altro lato, l’obbligo di informare riguarda anche informazioni di cui Innosuisse necessita per poter misurare adeguatamente l’impatto dell’attività di promozione. Infine, esso consente a Innosuisse di valutare a scadenza regolare la qualità dei suoi provvedimenti, per esempio la qualità di provvedimenti di formazione o le prestazioni dei mentori. L’obbligo di informare (cpv. 1) interessa i beneficiari di sussidi diretti e di altre prestazioni di sostegno (p. es. prestazioni di coaching), ma anche persone promosse indirettamente da Innosuisse, e in particolare i partner attuatori di progetti d’innovazione (anch’essi richiedenti e partner nel rapporto di sovvenzionamento). Il capoverso 2 menziona inoltre le persone che partecipano a eventi, programmi, corsi di formazione o simili finanziati almeno in parte da Innosuisse (p. es. provvedimenti di formazione nel campo dell’imprenditorialità, eventi nell’ambito di una Networking Events Series). In compenso gli organizzatori - che si tratti di mandatari di Innosuisse o di organizzazioni promosse da Innosuisse nell'ambito di un sovvenzionamento - sono tenuti, su richiesta di Innosuisse, a condurre sondaggi sulla qualità e l’impatto dei provvedimenti. Gli obblighi di informare valgono fino a cinque anni dopo la conclusione del provvedimento di promozione o della partecipazione a cui si riferisce l’informazione. Questa regola consente a Innosuisse di realizzare misurazioni dell’impatto in tempi ragionevoli dopo la conclusione della promozione. Tuttavia, le informazioni sulla partecipazione a eventi e simili vengono sempre raccolte in tempi ravvicinati, durante o subito dopo la partecipazione.
Art. 6 Programmi pilota Nell’ambito della promozione dell’imprenditorialità fondata sulla scienza, delle persone altamente qualificate e del trasferimento di sapere e tecnologie, la LPRI accorda a Innosuisse alcuni margini di manovra per la scelta e l’assetto degli strumenti di promozione. Se l’efficacia di uno strumento in un determinato assetto è già nota, Innosuisse può adottare le regolamentazioni necessarie nell’ordinanza sui sussidi. Per i nuovi strumenti, invece, è talvolta difficile stimare se e in quale assetto possano servire al meglio gli obiettivi perseguiti dalla promozione. Per il nuovo strumento della promozione delle persone altamente qualificate, per esempio, è ancora difficile stimare se i sussidi per studi di fattibilità ora previsti all’articolo 20a capoverso 2 lettera LPRI corrispondano a un reale fabbisogno, e, se sì, come dovrebbe essere strutturato lo strumento per essere il più efficace possibile. Perciò, Innosuisse avrà ora la possibilità, laddove la legge le concede un margine di manovra, di realizzare programmi pilota della durata massima di quattro anni per testare strumenti di promozione nuovi o rimaneggiati. Al termine del progetto pilota il programma potrà essere analizzato e lo strumento disciplinato nell’ordinanza sui sussidi alla luce delle esperienze acquisite. Questi programmi pilota per la sperimentazione di iniziative e programmi di promozione sono già condotti con successo nel contesto europeo.
3.2 Capitolo 2: Sussidi per progetti d’innovazione
Sezione 1: Sussidi per progetti d’innovazione con partner attuatori
Art. 7 Presentazione della domanda Questo articolo riprende in larga misura il disciplinamento attualmente previsto all’articolo 3 della vigente ordinanza sui sussidi di Innosuisse. Il fatto che i partner attuatori possano essere sia istituzioni private o pubbliche sia imprese che provvedono alla valorizzazione dei risultati di un progetto emerge direttamente dall’articolo 19 capoverso 1 LPRI e quindi non deve essere evocato di nuovo nell’ordinanza (attuale art. 3 cpv. 3). Ora viene codificata esplicitamente la prassi attuale, secondo cui un partner attuatore deve avere di principio sede in Svizzera. A questo principio è possibile derogare soltanto se il valore aggiunto presumibile dell’attuazione dei risultati del progetto è generato in parte sostanziale in Svizzera (cpv. 3).
Art. 8 Criteri di valutazione I criteri di valutazione sinora previsti all’articolo 4 della vigente ordinanza sono ripresi nel nuovo disciplinamento ein parte riformulati o precisati. Alla lettera a, per esempio, la riformulazione tiene conto del fatto che in parte è impossibile confrontare il contenuto dell’innovazione con un mercato concorrenziale esistente (p. es. nel campo dell’innovazione sociale o quando si tratta di innovazioni completamente inedite).
4
Siccome i dettagli relativi agli strumenti di promozione di Innosuisse devono essere disciplinati nell’ordinanza sui sussidi, il vigente articolo 29 dell’ordinanza del 29 novembre2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI; RS 420.11) sul valore aggiunto dei progetti d’innovazione promossi è stralciato dall’O-LPRI e inserito tra i criteri enumerati nel presente articolo in una nuova lettera b. Gli obiettivi di quantità menzionati alla lettera c accanto agli obiettivi di qualità si riferiscono in particolare a indicazioni sul previsto sviluppo quantitativo della cifra d’affari, dei posti di lavoro, delle quote di mercato eccetera. Il rapporto costi-benefici veniva già valutato nell’ambito della promozione di progetti d’innovazione, per evitare di promuovere progetti con un rapporto sfavorevole. Ora tale criterio viene inserito esplicitamente nell’ordinanza (lett. f).
Art. 9 Calcolo dei sussidi e rimborso di costi supplementari Le spese per il personale e le spese per beni e servizi dei partner di ricerca sono computabili come sinora. Ora, tra i costi computabili, vengono ad aggiungersi anche le spese di coordinamento, in particolare quando l’approccio intersistemico e interdisciplinare del progetto comporta un onere più importante del solito per il coordinamento dei numerosi partner che vi partecipano (cpv. 1 lett. c). Attualmente, l’unico caso in cui sono riconosciuti questi costi aggiuntivi è quello dei progetti d’innovazione realizzati nell’ambito dell’iniziativa Flagship. Quanto alle spese per beni e servizi, sinora era già previsto che fossero computabili soltanto se non erano coperte dai contributi finanziari versati dai partner attuatori ai partner di ricerca. Può tuttavia accadere che in pratica non sorgano spese di questo tipo, e che quindi i contributi finanziari in questione non possano servire a coprirle. Perciò, ora il capoverso 2 prevede, per quanto riguarda le spese complessive, che sono computabili soltanto le spese dei partner di ricerca non coperte dalle prestazioni finanziarie concesse loro dai partner attuatori. Per il resto il disciplinamento dei costi computabili corrisponde all’attuale articolo 5 dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse. Ora sarà però disciplinato esplicitamente anche il computo delle spese supplementari (cpv. 3). A causa dell’incertezza inerente ai progetti d’innovazione quanto all’andamento del progetto e alle eventuali spese supplementari ivi connesse, conviene che le spese supplementari minime possano essere regolate nell’ambito della liquidazione finale, senza grande onere amministrativo per Innosuisse. Tali spese supplementari possono sorgere in seguito a modifiche minime del progetto che non implicano la necessità di una valutazione approfondita. Potrebbe trattarsi per esempio di aumenti di salario e di aumenti contenuti delle ore di lavoro necessarie o delle spese per beni e servizi, oppure di spese supplementari dovute al rincaro o ad altre cause non influenzabili (p. es. aumenti necessari dei contributi del datore di lavoro). Le disposizioni d’esecuzione definiranno i casi in cui le spese supplementari possono essere indennizzate secondo questa procedura semplificata (cpv. 4). Tutte le altre spese supplementari comportano la necessità di una domanda aggiuntiva e devono eventualmente essere approvate come modifica di progetto.
Art. 10 Spese per il personale Il disciplinamento previsto per le spese computabili per il personale corrisponde al disciplinamento attualmente previsto all’articolo 6 della vigente ordinanza sui sussidi di Innosuisse. Vengono coperte le spese effettivamente sostenute. Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere diverse modalità di esposizione per la preventivazione e il conteggio delle spese.
Art. 11 Partecipazione dei partner attuatori ai costi di progetto Il nuovo articolo 19 capoverso 2 lettera d LPRI prevede ora, per la partecipazione dei partner attuatori, una fascia compresa tra il 30 – 50 / 40 e il 602 per cento. Inoltre, l’articolo 19 capoversi 2bis e 2ter LPRI definiscono criteri per una partecipazione oltre tale fascia in casi specifici. Queste nuove norme sono riprese al capoverso 1. A livello di esecuzione, i richiedenti devono proporre una ripartizione dei costi e giustificarla in modo comprensibile. All’interno della fascia prevista, Innosuisse esamina soltanto la plausibilità della partecipazione ai costi invocata. Le partecipazioni superiori o inferiori a questa fascia sono esaminate in base ai criteri definiti all’articolo 19 LPRI. Come sinora, la partecipazione dei partner attuatori consiste in una prestazione propria e in prestazioni finanziarie fornite ai partner di ricerca. Tuttavia, per quanto riguarda le modalità di calcolo delle prestazioni proprie, i partner attuatori possono ora basarsi sempre sugli importi massimi validi per i partner di ricerca (cpv. 3 lett. a). L’attuale disciplinamento, secondo cui i partner attuatori dovevano riprendere le tariffe dei partner di ricerca principali, ha creato una competitività artificiale tra le istituzioni di ricerca. Inoltre, l’unitarietà dei costi computabili per i partner attuatori semplifica e armonizza l’esecuzione. I partner attuatori scelgono la funzione di progetto che più si avvicina al loro ruolo. Il capoverso 5 precisa ora che le prestazioni finanziarie incluse nelle prestazioni proprie possono servire soltanto a coprire i costi diretti di progetto dei partner di ricerca. I partner di progetto possono prevedere tra di loro altre prestazioni finanziarie concesse dai partner attuatori ai partner di ricerca, per esempio per coprire costi indiretti elevati, ma tali prestazioni non sono computate nella quota minima richiesta. La quota minima della partecipazione finanziaria sarà ora calcolata sulla base dei costi generali di progetto e ammonterà almeno al 5 per cento di questi costi (cpv. 4). Questa soluzione corrisponde nel principio alla quota minima sinora richiesta, che veniva calcolata in base al sussidio di Innosuisse ed equivaleva al 10 per cento di tale sussidio. È possibile derogare alla quota minima nel caso specifico su richiesta motivata (in particolare in caso di capacità economica modesta) o in generale nell’ambito di programmi speciali (p. es. dell’attuale programma d’impulso Forza innovativa Svizzera) e di misure analoghe (cpv. 6).
Art. 12 Sussidi overhead Il sussidio overhead, destinato a coprire costi di progetto indiretti, ora non sarà più calcolato soltanto sulle spese per il personale, ma sulle spese complessive del progetto (cpv. 1). Questa soluzione è giustificata non solo perché occorre sostenere costi indiretti anche per l’infrastruttura, per esempio (manutenzione ecc.), ma anche perché semplifica l’esecuzione.
2 Al momento dell’avvio della procedura di consultazione il Parlamento non ha ancora deciso definitivamente in merito alla fascia entro la quale deve situarsi tale partecipazione (Consiglio nazionale: 30-50 %; Consiglio degli Stati: 40-60 %).
5
Innosuisse stabilisce di volta in volta i sussidi overhead nei limiti dell’aliquota massima definita dal Parlamento nel pertinente decreto di finanziamento (art. 37 cpv. 1 lett. b O-LPRI). Il nuovo articolo 23 capoverso 1bis LPRI permette al Parlamento di definire per i centri di competenza tecnologici aliquote massime più elevate per il rimborso di costi overhead rispetto ad altri centri di ricerca. Il nuovo disciplinamento tiene conto di questo aspetto completando la regolamentazione anche a livello dell’ordinanza sui sussidi (cpv. 2). Il disciplinamento previsto non si limita a prevedere aliquote più elevate per i centri di competenza tecnologici, ma stabilisce anche che Innosuisse potrebbe tener conto di altre differenze sostanziali tra i vari tipi di centri di ricerca prevedendo opportune aliquote overhead (ma sempre entro i limiti delle aliquote massime definite dal Parlamento). Le aliquote, tuttavia, saranno ancora definite in modo forfettario per determinati tipi di centri di ricerca, e non saranno definite in modo specifico per ogni singolo centro.
Art. 13 Gestione dei sussidi Come sinora, nei progetti a cui partecipano diversi partner di ricerca, uno dei partner deve assumere il ruolo di servizio incaricato di gestire i sussidi e in particolare di ricevere e distribuire i sussidi di Innosuisse, di rendere conto a quest’ultima e di fungere da piattaforma d’informazione tra Innosuisse e i partner di progetto. Ora questo ruolo viene ulteriormente rafforzato affidando al servizio designato anche il ruolo di rappresentante legale degli altri partner di progetto (cpv. 2). Tutta la comunicazione tra Innosuisse e i partner di progetto può passare in modo giuridicamente valido attraverso questo servizio e vale anche per gli altri partner di progetti interessati.
Sezione 2: Sussidi per progetti d’innovazione senza partner attuatori
Art. 14 Presentazione della domanda Questo articolo riprende il disciplinamento attualmente previsto all’articolo 11 della vigente ordinanza sui sussidi di Innosuisse.
Art. 15 Criteri di valutazione Il nuovo articolo 19 capoverso 3 LPRI non circoscrive più i progetti senza partner attuatori agli studi di fattibilità, ai prototipi e agli impianti sperimentali. Perciò, contrariamente al vigente articolo 12 dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse, la nuova ordinanza non prevede più alcun disciplinamento sul tipo di progetti. I criteri di valutazione sinora previsti all’articolo 12 della vigente ordinanza sono ripresi nel nuovo disciplinamento e, come all’articolo 8, sono in parte leggermente riformulati, precisati o completati.
Art. 16 Calcolo e durata massima dei sussidi Il calcolo dei sussidi di progetto è retto come sinora dalle disposizioni sui progetti d’innovazione con partner attuatori. Ora, però, non è più prevista una durata massima. Tale limite sarà stabilito (se necessario) nelle disposizioni d’esecuzione.
Sezione 3: Sussidi per progetti d’innovazione di giovani imprese
Art. 17 Presentazione della domanda Come per il coaching, per giovani imprese si intendono le start-up costituite da non più di cinque anni. Ma la costituzione può risalire anche a un tempo più remoto, per esempio se i tempi di sviluppo sono stati lunghi, come succede specialmente nel settore farmaceutico e della medicina.
Art. 18 Tipi di progetto e criteri di valutazione Solitamente, i progetti d’innovazione realizzati da giovani imprese si basano su prestazioni preliminari fornite dagli stessi fondatori dell’impresa. Non si tratta però di un presupposto necessario, bensì è anche possibile immaginare che il fondatore scopra una prestazione di ricerca in un momento successivo o vi collabori semplicemente ma voglia comunque renderla commerciabile con un’impresa propria. Per il tipo di progetto conta dunque soltanto che si tratti di un progetto d’innovazione fondato sulla scienza, e che la giovane impresa lo realizzi e intenda valorizzare i risultati sul mercato o a beneficio della società. La prestazione di ricerca su cui si basa il progetto non deve necessariamente essere stata fornita in un centro di ricerca universitario o in un centro di ricerca extrauniversitario a scopo non lucrativo, ma può essere anche il frutto di un’impresa con un dipartimento di ricerca proprio qualitativamente efficiente.
Art. 19 Calcolo e durata massima dei sussidi Il capoverso 1 fa riferimento alla base di calcolo per la determinazione dei costi computabili per i progetti d’innovazione tra partner di ricerca e partner attuatori (art. 9). I costi per la preparazione dell’ingresso sul mercato della giovane impresa, non direttamente legati al progetto d’innovazione, non rientrano nei costi di progetto, e quindi non sono computabili. Per le spese per il personale valgono gli stessi principi previsti per quelle degli istituti di ricerca nell’ambito di progetti d’innovazione realizzati con partner di ricerca: sono computabili i salari lordi e i contributi alle assicurazioni sociali. Tuttavia, in questo contesto il conteggio delle spese deve sempre essere effettuato comprovando i salari lordi e i contributi del datore di lavoro effettivamente versati, poiché altrimenti non è possibile verificare che queste spese siano state davvero sostenute dalla giovane impresa. In quest’ambito occorre considerare che i salari per i lavori di progetto che i collaboratori ottengono altrove (p. es. da un impiego ancora in corso presso un istituto di ricerca) devono essere dedotti dalle spese per il personale (cpv. 2), altrimenti i salari sarebbero pagati due volte. Nell’ambito del progetto d’innovazione, le giovani imprese possono far capo a terzi, per esempio su mandato. Anche questi costi sono computabili, purché siano necessari per la realizzazione del progetto. Come nel caso delle prestazioni di terzi nell’ambito della promozione di progetti d’innovazione con partner attuatori, questi costi rientrano nelle spese per beni e servizi ai sensi del capoverso 1 lettera b.
6
I criteri per la determinazione dell’ammontare dei sussidi di Innosuisse (e la contropartita, ossia le prestazioni proprie delle giovani imprese) riprendono quelli definiti all’articolo 19 capoversi 2bis e 2ter LPRI (cpv. 3). La partecipazione di Innosuisse, per esempio, può aumentare parallelamente ai rischi di realizzazione, ma alla giovane impresa può essere chiesta una prestazione propria più consistente se la sua performance economica è già elevata o sarà elevata grazie alla prospettiva di fondi degli investitori. Con la domanda, i richiedenti presentano una proposta per la ripartizione dei costi tra loro e Innosuisse basata sui criteri menzionati al capoverso 3. Innosuisse esamina la plausibilità della proposta e in caso di bisogno può chiedere di adeguarla. Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere un’aliquota massima per la partecipazione di Innosuisse (cpv. 4). Possono anche fissare un importo massimo e una durata massima. Inoltre, il Consiglio dell’innovazione ha la possibilità di subordinare il versamento dei sussidi alla condizione che la start-up trovi investitori disposti a cofinanziare il suo progetto.
Sezione 4: Sussidi per progetti d’innovazione di piccole e medie imprese
Secondo il nuovo articolo 19 capoverso 3ter LPRI, qualora alle imprese svizzere sia precluso l’accesso alle offerte di promozione della Commissione europea destinate a progetti individuali, Innosuisse può promuovere i progetti d’innovazione di giovani imprese e di piccole e medie imprese che presentano un potenziale d’innovazione importante, allo scopo di assicurare una commercializzazione rapida ed efficace e una crescita corrispondente. Per questa promozione sostitutiva, l’avamprogetto di ordinanza prevede norme che si ispirano alla vigente normativa applicabile alla promozione europea da sostituire (e in particolare alla promozione di progetti del programma «Accelerator» del Consiglio europeo per l’innovazione) e che sono molto simili alle regole di promozione previste all’articolo 19 capoverso 3bis LPRI e agli articoli 17- 19 della vigente ordinanza sui sussidi per i progetti d’innovazione di giovani imprese.
Art. 20 Presentazione della domanda La promozione è diretta alle piccole e medie imprese, tra cui anche le giovani imprese. Tuttavia, se una giovane impresa può beneficiare di una promozione secondo l’articolo 19 capoverso 3bis LIPR, deve essere promossa secondo le regole previste in tale articolo (cfr. supra, commento ad art. 17-19). Un criterio di distinzione determinante per sapere se un progetto è promosso secondo l’articolo 19 capoverso 3bis LIPR o secondo il capoverso 3ter della stessa disposizione è quello dell’ingresso sul mercato: se è già avvenuto, lo strumento giusto è quello previsto all’articolo 16 capoverso 3ter LPRI. Perciò, l’articolo 20 della nuova ordinanza sui sussidi pone anche come condizione che l’impresa si sia già posizionata sul mercato (cpv. 1 lett. b). Un’impresa è già posizionata sul mercato ai sensi di questa disposizione se realizza una cifra d’affari significativa con un prodotto o un servizio. Dato che in questo caso le piccole e medie imprese in questione sono sostenute direttamente con fondi della Confederazione, occorre esaminare se dispongono della capacità finanziaria necessaria (cpv. 1 lett. c) per fornire effettivamente la prestazione propria prevista, al fine di minimizzare il rischio di un impiego sbagliato di fondi pubblici. Questa regola è già applicata con successo nella prassi nell’ambito della promozione internazionale di progetti d’innovazione. Come già previsto dall’articolo 19 capoverso 3ter LPRI, possono essere ammesse soltanto imprese decise a commercializzare in maniera rapida ed efficace i risultati del progetto e ambiscono alla scalabilità, ossia a una crescita più che lineare (cpv. 1 lett. d). Il capoverso 2 precisa che questa possibilità di promozione è offerta solo sussidiariamente, ossia se a causa dell’esclusione della Svizzera dai pertinenti programmi della Commissione europea (dovuta in particolare alla sua classificazione come Stato terzo non associato) un’impresa svizzera non può accedere a tali programmi per progetti individuali.
Art. 21 Tipi di progetto e criteri di valutazione Per la valutazione dei progetti delle piccole e medie imprese valgono di principio gli stessi criteri previsti per i progetti d’innovazione dei centri di ricerca e dei partner attuatori. Per i progetti individuali, tuttavia, vengono posti requisiti più severi quanto al contenuto innovativo del progetto (cpv. 1 lett. a). Rispetto ai progetti d’innovazione standard, è richiesto un maggior potenziale di attuare il progetto in modo efficiente, poiché il prodotto o servizio deve essere scalabile (cpv. 1 lett. b). Infine, il progetto deve essere già giunto in fase avanzata, e quindi essere più vicino al lancio sul mercato rispetto ai progetti standard (cpv. 1 lett. c). Ciò significa che di norma il funzionamento dell’oggetto progettato è già stato convalidato nel campo di applicazione.
Art. 22 Calcolo e durata massima dei sussidi I capoversi 1 e 2 fanno riferimento alla base di calcolo per la determinazione dei costi computabili per i progetti d’innovazione tra partner di ricerca e partner attuatori (art. 9). Per le spese per il personale valgono gli stessi principi previsti per quelle degli istituti di ricerca nell’ambito di progetti d’innovazione realizzati con partner di ricerca: sono computabili i salari lordi e i contributi alle assicurazioni sociali. Tuttavia, in questo contesto il conteggio delle spese deve sempre essere effettuato comprovando i salari lordi e i contributi del datore di lavoro effettivamente versati, poiché altrimenti non è possibile verificare che queste spese siano state davvero sostenute dall’impresa. I criteri per la determinazione dell’ammontare dei sussidi di Innosuisse (e la contropartita, ossia le prestazioni proprie delle imprese) riprendono - come quelli previsti per i sussidi alle giovani imprese, quelli definiti all’articolo 19 capoversi 2bis e 2ter LPRI (cpv. 3; cfr. anche il commento ad art. 19 cpv. 3). Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere un’aliquota massima per la partecipazione di Innosuisse (cpv. 4). Possono anche fissare un importo massimo e una durata massima.
7
Sezione 5: Assegno per l’innovazione
Art. 23 Presentazione della domanda Come sinora, gli assegni per l’innovazione sono diretti a piccole e medie imprese con sede in Svizzera. Il concetto di impresa deve essere inteso in senso lato e ingloba anche organizzazioni di pubblica utilità, federazioni, istituzioni pubbliche eccetera. Il criterio decisivo è anzitutto il numero di equivalenti tempo pieno.
Art. 24 Tipi di studio preliminare e criteri di valutazione Lo scopo e il tipo di studi preliminari per i quali può essere concesso un assegno per l’innovazione rimangono gli stessi, poiché questo strumento si è dimostrato valido (cpv. 1). I due criteri di valutazione sinora previsti (contenuto innovativo e utilità potenziale dello studio preliminare) sono mantenuti, e vengono ad aggiungersi i criteri del contributo allo sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente (cfr. al riguardo il commento ad art. 2) e del rapporto costi-benefici (cfr. al riguardo il commento ad art. 8).
Art. 25 Assegno per l’innovazione Come sinora, può essere concesso un accredito di 15 000 franchi al massimo. La prassi attualmente invalsa che assoggetta l’assegno a un limite di tempo è ora espressamente consacrata al capoverso 1. La durata effettiva del periodo di validità è indicata nell’accredito. Le altre condizioni applicabili all’accredito rimangono invariate.
3.3 Capitolo 3: Promozione dell’imprenditorialità fondata sulla scienza
Sezione 1: Provvedimenti di formazione e sensibilizzazione
Art. 26 Provvedimenti di formazione Il concetto di imprenditorialità ingloba tutti gli aspetti dell’attività imprenditoriale; spazia dall’individuazione di opportunità al successo dell’innovazione e allo sviluppo personale nell’ottica dei rapporti con le questioni imprenditoriali. Conformemente al mandato di Innosuisse, i suoi provvedimenti vertono su aspetti dell’imprenditorialità nell’ottica dello sviluppo e della realizzazione di innovazioni fondate sulla scienza. Questi provvedimenti di promozione possono avere come obiettivo tanto la costituzione e lo sviluppo di imprese fondate sulla scienza quanto il loro riorientamento, oppure lo sviluppo interno di un’impresa verso una maggiore attività innovativa (Intrapreneurship). I provvedimenti di formazione sono incentrati soprattutto su corsi e teleseminari, ma l’enumerazione di possibili forme di provvedimenti figurante al capoverso 1 non è esaustiva. Ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 LPRI, i provvedimenti sono destinati a gruppi di persone che sono già concretamente confrontate con questioni legate all’imprenditorialità. Le nuove persone menzionate all’articolo 20 capoverso 1 LPRI, ossia coloro che vogliono riorientare la propria impresa, sono evocate al capoverso 2 lettera c. Si tratta soprattutto di un riorientamento inteso a rendere più innovativa l’impresa, per esempio instaurando una cultura di interesse per l’innovazione o introducendo misure per la formazione continua. Innosuisse può offrire provvedimenti di formazione per tutti i gruppi di persone menzionati al capoverso 2 o anche solo per parte di essi (p. es. corsi specifici per persone che si trovano nella fase di costituzione di un’impresa). Come sinora, Innosuisse decide quale sia l’offerta adeguata e realizza i provvedimenti da sé o ne demanda la realizzazione a terzi (cpv. 3).
Art. 27 Provvedimenti di sensibilizzazione Rispetto al diritto vigente, con la modifica della LPRI i provvedimenti di sensibilizzazione sull’imprenditorialità non sono più strettamente limitati alla costituzione di imprese, ma possono riferirsi all’intero spettro dell’imprenditorialità fondata sulla scienza (cpv. 1; su questo concetto cfr. il commento ad art. 26). Possono essere offerti in varie forme, per esempio in forma di workshop o di eventi più importanti con presenza di pubblico, di teleseminari ma anche in forma di pubblicazioni, podcast o videofilmati. L’elenco del capoverso 1 non è esaustivo. In quanto provvedimenti di sensibilizzazione, queste misure sono rivolte a un vasto pubblico di persone allettate dall’idea di costituire un’impresa, di acquisirne una o di orientare la propria impresa in modo nuovo e soprattutto più innovativo (cpv. 2). Questi provvedimenti sono destinati a persone che non hanno ancora un progetto concreto per la costituzione di un’impresa. Non sono invece concepiti per persone che si interessano all’imprenditorialità fondata sulla scienza per motivi diversi dal proprio desiderio di diventare imprenditore (p. es. i giornalisti). Per il capoverso 3 vale, per analogia, quanto detto a proposito dell’articolo 26 capoverso 3.
Sezione 2: Offerte di informazione e di consulenza
Art. 28 Come sinora, Innosuisse offre anche servizi di informazione e di consulenza sull’imprenditorialità fondata sulla scienza, sul cui concetto rimandiamo al commento all’articolo 26. Ora il capoverso 1 prevede esplicitamente che l’offerta comprende anche informazioni sul contesto imprenditoriale svizzero per le giovani imprese, il cosiddetto «ecosistema delle start-up». La piattaforma di notizie «Startupticker» lanciata da Innosuisse, per esempio, migliora il livello generale di informazione per i potenziali imprenditori interessati a fondare la loro impresa sulla scienza e per le start-up già costituite, divulgando informazioni su possibilità di promozione, eventi, possibilità di formazione, concorsi, possibilità per la ricerca di investitori, storie di successo e possibilità di interazione. Un altro esempio è rappresentato dal libro «Gründerinnen», cofinanziato da Innosuisse, in cui sono presentati ritratti di donne imprenditrici e che forniscono modelli di ruolo per sensibilizzare soprattutto le donne a fare il passo verso l’indipendenza.
8
Per il capoverso 3 vale, per analogia, quanto detto a proposito dell’articolo 26 capoverso 3.
Sezione 3: Accompagnamento operativo
Articolo 29 Scopo Come sinora, l’avamprogetto di ordinanza prevede ancora tre tipi diversi di coaching (consulenza) con obiettivi diversi: il coaching iniziale per una prima valutazione (in inglese «Initial Coaching»), il coaching centrale approfondito (in inglese «Core Coaching») e il coaching di crescita, orientato alla scalabilità (in inglese «Scale-up Coaching»). I diversi tipi di coaching saranno ora nominati esplicitamente nella nuova ordinanza, per migliorare la chiarezza e semplificare la regolamentazione in altre parti dell’ordinanza che fanno riferimento ai tipi di coaching.
Art. 30 Presentazione della domanda Ora l’articolo 20 capoverso 2 lettera a LPRI ammette come possibili beneficiari di provvedimenti di coaching non più solo i fondatori di giovani imprese, ma anche le giovani imprese e i team di fondatori nel loro insieme. Questa modifica si rispecchia ora anche nel capoverso 1. Per il resto, è ancora richiesta una sede in Svizzera e, per essere considerata come giovane impresa, l’impresa deve esistere da cinque anni al massimo (lett. a). Come sinora, tuttavia, sono ancora ammesse deroghe motivate a questo limite di tempo, per esempio nel campo dell’industria farmaceutica o della medicina. Può darsi che una giovane impresa, pur avendo sede in Svizzera, realizzi all’estero una parte importante della sua attività e del suo valore aggiunto (cosiddette «società bucalettere»); perciò, la lettera b stabilisce che l’intenzione di generare valore aggiunto in Svizzera deve essere documentata già al momento della presentazione della domanda. Ora un coaching centrale sarà concesso soltanto a chi ha già concluso o sta già seguendo un coaching iniziale (cpv. 2). Questa regola consente di focalizzare meglio i compiti nel coaching centrale. Tuttavia, la domanda deve essere presentata già durante lo svolgimento del coaching iniziale. Sino ad oggi, i giovani imprenditori dovevano già comprovare una certa crescita per poter beneficiare di un coaching di crescita. Ora questa condizione è precisata al capoverso 3 prevedendo che la giovane impresa deve occupare collaboratori in misura sufficiente per raggiungere un totale di almeno cinque equivalenti tempo pieno.
Art. 31 Criteri di valutazione I criteri di valutazione sinora previsti (contenuto innovativo, potenziale di mercato, potenziale dei fondatori e dei team, referenze) vengono mantenuti al capoverso 1. Occorre considerare il contenuto innovativo della start-up nel suo insieme, e quindi può essere innovativo, per esempio, il modello operativo in quanto tale oppure il prodotto o il servizio di una giovane impresa (p. es. fabbricazione di componenti già diffuse ma con un processo innovativo, p. es. con la tecnologia di stampa in 3D). Lo stadio di sviluppo dell’impresa, del prodotto o del servizio e la competitività (quanto è solido il modello operativo, il prodotto o il servizio di fronte alla concorrenza? È già tutelato o è tutelabile?) erano già considerati nell’ambito dei criteri già esistenti, ma ora questi due aspetti sono consacrati esplicitamente come criteri a sé stanti. Infine, anche per questo come per gli altri strumenti di promozione, viene introdotto come criterio il contributo allo sviluppo disponibile (cfr. il commento ad art. 2). Il capoverso 2 puntualizza che la ponderazione e la valutazione dei criteri possono variare a seconda del tipo di coaching richiesto. Le referenze, per esempio, contano soprattutto per il coaching di crescita, ma non per il coaching iniziale.
Art. 32 Accredito Come sinora, se la domanda di coaching è accolta, viene emesso un accredito che la giovane impresa o i suoi fondatori possono utilizzare presso un coach (consulente) accreditato da Innosuisse (cpv. 1 e 3). Ora l’importo massimo dell’accredito per il coaching iniziale è aumentato a 10 000 franchi, mentre gli altri importi massimi rimangono uguali. L’aumento consente di far capo a un coach supplementare o a un coach specialista nei casi in cui per il raggiungimento degli obiettivi occorrono ulteriori conoscenze specialistiche (p. es. brevi accertamenti su questioni di proprietà intellettuale). I coach accreditati che forniscono prestazioni alle start-up sono rimunerati direttamente da Innosuisse. Questo principio è ora disciplinato al capoverso 3, poiché nella LPRI non è più esplicitamente previsto.
Art. 33 Attestazione nell’ambito del coaching centrale Attualmente Innosuisse può già rilasciare un’attestazione alle start-up che hanno seguito con successo un coaching centrale e raggiungono gli obiettivi principali. L’attestazione conferma che gli obiettivi principali del coaching sono stati raggiunti e che quindi, al momento della valutazione, l’impresa adempie i presupposti di una crescita duratura. Essa può essere utile per la ricerca di investitori, partner e clienti. I criteri applicati per valutare se i presupposti di una crescita duratura sono adempiuti sono ora enumerati nell’ordinanza sui sussidi (lett. a - d). Tuttavia, una start-up che è stata accettata per un coaching centrale non ha automaticamente diritto a farsi attestare l’adempimento dei presupposti nel corso o alla fine del coaching e di farsi rilasciare un’attestazione.
Sezione 4: Programmi di internazionalizzazione e fiere internazionali
Art. 34 Presentazione della domanda I provvedimenti di Innosuisse per favorire l’ingresso sui mercati internazionali sono ora espressamente menzionati all’articolo 20 capoverso 2 lettera b LPRI. Oggi Innosuisse offre programmi di internazionalizzazione soprattutto sotto forma di campi per l’ingresso e la convalida sul mercato, organizzati in dieci sedi in diversi Paesi del mondo. Gli articoli 34 - 36 codificano i principi e le condizioni dei programmi già attuati per la partecipazione a fiere internazionali e programmi di internazionalizzazione e le esperienze sinora acquisite.
9
L’articolo 34 specifica quali sono i fondatori aventi diritto a presentare domanda e quali sono gli obiettivi da raggiungere. La felice conclusione di un coaching centrale ai sensi della lettera a è riconosciuta se l’impresa ha ottenuto l’attestazione di cui all’articolo 33 dell’ordinanza sui sussidi relativo al raggiungimento dei traguardi definiti per il coaching.
Art. 35 Presentazione della domanda L’articolo 35 definisce i criteri di valutazione della domanda. Tali criteri si ispirano in special modo agli obiettivi della partecipazione. La valutazione verte in particolare sul potenziale dei richiedenti, sullo stadio di sviluppo della giovane impresa e sull’idoneità del programma o della fiera a favorire il raggiungimento degli obiettivi.
Art. 36 Prestazioni offerte Le prestazioni di Innosuisse, e quindi dei fornitori di prestazioni da essa incaricati, consistono da un lato nella parziale assunzione dei costi sostenuti per la partecipazione e dall’altro in prestazioni di sostegno quali consulenze e l’organizzazione di eventi per la creazione di reti (cpv. 1). Innosuisse non finanzia il tempo consacrato dai fondatori, ma copre soltanto le spese vive. I costi di partecipazione comprendono in particolare le spese di viaggio, i costi del posto di lavoro per la partecipazione a un campo, le tasse di partecipazione alle fiere eccetera. I costi computabili sono definiti dal Consiglio dell’innovazione (cpv. 3). Secondo il capoverso 2, Innosuisse può incaricare a terzi idonei il compito di fornire queste prestazioni, come già avviene sia per il programma di partecipazione alle fiere sia per l’organizzazione dei campi.
Sezione 5: Sussidi per il rafforzamento del contesto imprenditoriale
Art. 37 Presentazione della domanda L’articolo 37 definisce le organizzazioni, le istituzioni e le persone che possono presentare domanda di sostegno ai sensi del nuovo articolo 20 capoverso 2 lettera c LPRI (sussidi a organizzazioni, istituzioni o persone che sostengono la costituzione e lo sviluppo di giovani imprese). Si tratta di organizzazioni, istituzioni e persone che perseguono con provvedimenti adeguati gli obiettivi del provvedimento di promozione menzionati all’articolo 37. L’obiettivo ultimo consiste nel migliorare il contesto imprenditoriale per le giovani imprese in Svizzera. Tra i possibili provvedimenti si può pensare per esempio a piattaforme di networking, programmi incentrati su determinati temi quali la sostenibilità o la promozione delle donne nelle imprese o attività incentrate su determinati settori quali quello delle criptovalute.
Art. 38 Criteri di valutazione I criteri di valutazione per la concessione di sussidi sono in particolare l’idoneità dei provvedimenti, la qualità dei concetti di attuazione e la capacità potenziale di ottenere effettivamente un impatto positivo sull’ecosistema delle start-up.
Art. 39 Calcolo dei sussidi Innosuisse partecipa ai costi in ragione del 50-80 per cento delle spese necessarie. La quota minima del 50 per cento garantisce a Innosuisse un controllo sufficiente sui provvedimenti. All’interno della fascia prevista, la quota sussidiata è definita da un lato in base all’utilità stimata del provvedimento per l’ecosistema delle start-up, e dall’altro in base all’efficienza economica dell’istituzione, organizzazione o persona beneficiaria del sussidio. Quest’ultimo criterio consente in particolare anche alle giovani organizzazioni ancora in fase di sviluppo o alle persone che si impegnano di realizzare, con una quota iniziale elevata di sovvenzionamento da parte di Innosuisse, buone iniziative che altrimenti rimarrebbero intentate.
3.4 Capitolo 4: Promozione delle persone altamente qualificate
Art. 40 Presentazione della domanda Secondo l’articolo 20a capoverso 1 LPRI, la promozione delle persone altamente qualificate è rivolta alle persone che operano presso centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e alle piccole e medie imprese con sede in Svizzera (cpv. 1). Le domande di sovvenzionamento di un periodo in un’istituzione ospitante sono accolte soltanto se il loro scopo consiste nel permettere alla persona promossa di acquisire competenze nel settore dell’innovazione grazie allo scambio tra ricerca e applicazione (cpv. 2 lett. a). Le persone altamente qualificate delle piccole e medie imprese acquisiscono in tal modo competenze nel campo della ricerca (che sia in un centro di ricerca universitario, un centro di ricerca extrauniversitario a scopo non lucrativo o in un’impresa che possiede un’ottima infrastruttura e ottime competenze nel campo della ricerca), mentre le persone altamente qualificate che operano presso questi centri acquisiscono competenze orientate alla pratica in un’impresa. Occorre dunque fare in modo che la persona promossa che attua un progetto concreto o uno studio di fattibilità possa trascorrere un periodo in un’istituzione ospitante e in tal modo perfezionarsi ulteriormente. La durata del periodo trascorso nell’istituzione ospitante può avere una durata massima di 350 giorni, ma i giorni non devono necessariamente essere tutti consecutivi. Questa soluzione consente di applicare modelli flessibili, per esempio nel caso di chi lavora a tempo parziale o di chi continua in parte a lavorare per l’impresa a cui appartiene. La durata massima di godimento della promozione è comunque limitata a due anni (cpv. 2 lett. b). Inoltre, la domanda deve soddisfare un criterio di forma, consistente nel fatto che sia l’istituzione o impresa di appartenenza sia l’istituzione ospitante e ovviamente anche la persona promossa devono acconsentire al soggiorno (cpv. 2 lett. c). Esse devono anche accordarsi sul modo di ripartirsi eventuali spese materiali e costi indiretti di progetto.
10
Art. 41 Criteri di valutazione I criteri di valutazione legati alla persona sono disciplinati nelle lettere a - c; nel valutare le referenze del richiedente si considerano in particolare le conoscenze preliminari e l’esperienza nella realizzazione di progetti d’innovazione o altrimenti nello sviluppo di metodi, prodotti o servizi innovativi. Nel valutare l’adempimento del criterio relativo al potenziale di creare un valore aggiunto (lett. d) si può considerare per esempio che la crescita della persona promossa può generare per l’impresa o istituzione di appartenenza un valore aggiunto che potrà avere un’utilità economica o sociale in Svizzera. La lettera e specifica che il soggiorno deve avere obiettivi precisi: la persona promossa intende realizzare un progetto concreto, oppure acquisire competenze che non possiede ancora in determinati campi di attività. Di norma, gli obiettivi e compiti così definiti devono essere concordati tra i partecipanti. Infine, tra i criteri di valutazione si tiene conto anche del contributo allo sviluppo sostenibile (lett. g, cfr. commento ad art. 2) e la lettera h concretizza il principio di solidarietà consacrato dall’articolo 20a capoverso 4 LPRI.
Art. 42 Tipi di sussidio ed erogazione I sussidi di Innosuisse compensano in parte il salario sinora percepito dalla persona altamente qualificata, che durante il soggiorno viene a mancare, e in parte le spese supplementari di viaggio e alloggio inevitabilmente connesse al periodo trascorso in un’istituzione. Per la copertura dei costi salariali sono previsti due tipi di sussidio e procedura (cpv. 1): se il rapporto di lavoro con il vecchio datore di lavoro è mantenuto, Innosuisse indennizza il datore di lavoro per l’obbligo di pagamento continuato del salario. Se invece tale rapporto di lavoro viene sciolto, Innosuisse versa in luogo e vece una borsa di studio alla persona altamente qualificata. Innosuisse non copre eventuali spese materiali. Le istituzioni e imprese partecipanti si accordano in merito all’assunzione di questi costi (cfr. il commento ad art. 37 cpv. 2 lett. c).
Art. 43 Calcolo dei sussidi Ai fini del calcolo dei costi salariali coperti da Innosuisse sono determinanti i salari lordi precedentemente percepiti dalla persona altamente qualificata (cpv. 1). Innosuisse copre la quota corrispondente al tasso di occupazione presso l’istituto ospitante, vale a dire, per esempio, il 50 per cento del salario lordo a tempo pieno se il tasso di occupazione nell’istituto ospitante è pari al 50 per cento. Inoltre, se la persona promossa rimane impiegata presso l’impresa di appartenenza, Innosuisse copre anche i contributi del datore di lavoro. Ma se la persona promossa riceve invece una borsa di studio, non deve per questo doversi assumere una lacuna nei contributi alle assicurazioni sociali. Perciò Innosuisse versa anche in questo caso i contributi comprovati che la persona promossa versa a titolo indipendente alla cassa di compensazione competente (cpv. 2 e 3). Innosuisse copre i costi supplementari di viaggio e alloggio se non eccedono gli importi massimi eventualmente previsti dalle disposizioni d’esecuzione (cpv. 4). In totale, versa al massimo 300 000 franchi per persona promossa.
3.5 Capitolo 5: Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie
Sezione 1: Mentorato per l’innovazione
Art. 44 Scopo Nell’articolo sullo scopo del mentorato per l’innovazione sono descritti i quattro diversi tipi di prestazioni di mentorato. Per ogni tipo di prestazione è previsto un accredito distinto (cfr. al riguardo anche l’art. 46). Rispetto a oggi, i vari tipi di prestazione vengono raggruppati diversamente. Ora è previsto un mentorato per una (breve) valutazione iniziale di un progetto d’innovazione, seguito, se il progetto è promettente, da un mentorato completo per l’avvio del progetto per istradare quest’ultimo verso una promozione ottimale. Se una domanda di promozione è stata respinta, il progetto può ancora essere sottoposto a una breve valutazione nell’ambito del mentorato volto alla valutazione della bocciatura della domanda, e se si tratta di un progetto promettente è ancora possibile, infine, un mentorato completo per la sua rielaborazione. Tutte le prestazioni sono fornite nell’ottica di promuovere progetti d’innovazione, in particolare nell'ambito della promozione nazionale o internazionale. Grazie a questa soluzione si otterrà il maggior numero possibile di progetti meritevoli di essere promossi.
Art. 45 Presentazione della domanda Come ora, possono presentare domanda di accredito per il mentorato tutte le piccole e medie imprese presenti in Svizzera, a patto che dimostrino un fabbisogno di consulenza che può essere coperto con almeno una delle prestazioni previste all’articolo 44 (cpv. 1). A tal fine devono illustrare il loro progetto d’innovazione e specificare la prestazione di sostegno di cui necessitano e a quale scopo. Tale fabbisogno non può essere presunto se un’impresa ha già beneficiato di una prestazione analoga fornita da Innosuisse o da un’altra organizzazione (cpv. 2). Ora, per entrambi gli accrediti di consulenza (avvio e rielaborazione di un progetto), potranno presentare domanda soltanto le imprese che hanno già saputo convincere un mentore accreditato da Innosuisse per svolgere attività di consulenza (cpv. 3). Questo obiettivo può essere raggiunto richiedendo preliminarmente una piccola prestazione di consulenza (prima valutazione o valutazione della bocciatura di un progetto). Ma le imprese possono riuscire a reclutare un mentore anche altrimenti. Questa regola assicura che siano concessi accrediti soltanto a imprese con progetti d’innovazione che a giudizio di uno specialista presentano un certo potenziale di successo.
11
Il principio secondo cui può essere chiesto un mentorato per la valutazione della bocciatura di un progetto o per la sua rielaborazione soltanto se una domanda di promozione è stata respinta è chiaro, e quindi non deve essere disciplinato espressamente. Inoltre, deve trattarsi di domande di promozione presentate a Innosuisse.
Art. 46 Accredito Come sinora, per le prestazioni di mentorato approvate vengono emessi accrediti che le piccole e medie imprese possono utilizzare presso i mentori accreditati da Innosuisse (cpv. 1 e 3). Ora, per consulenze specifiche, le imprese possono anche far capo a consulenti specialisti (coach specialisti) già accreditati per prestazioni di coaching (cpv. 4; cfr. il commento ad art. 62). Innosuisse designerà però appositamente i coach a disposizione per queste consulenze, poiché non in tutti gli ambiti tematici in cui esistono consulenti specialisti serve una consulenza nell’ambito del mentorato. Ora è fissato soltanto l’importo massimo degli accrediti, pari a 10 000 franchi (cpv. 1). Nelle disposizioni d’esecuzione possono però essere fissati valori massimi per i singoli tipi di accredito (cpv. 2). Attualmente, per esempio, si prevede di fissare un massimo di 1000 franchi per le nuove valutazioni brevi. Il valore massimo di 10 000 franchi sarà verosimilmente applicato tutt’al più per il mentorato di avvio, che ora comprende prestazioni complete per le quali sinora erano necessari due accrediti (vigente art. 28 lett. b e c). I mentori accreditati che forniscono prestazioni alle piccole e medie imprese up sono rimunerati direttamente da Innosuisse. Questo principio è ora disciplinato al capoverso 5, poiché nella LPRI non è più esplicitamente previsto.
Sezione 2: Sussidi per misure di promozione dell’interazione su temi specifici d’innovazione
Ora le due misure di promozione dell’interazione «reti tematiche nazionali» (dal 2020 denominate anche «NTN Innovation Booster») e «incontri tematici» (dal 2020 denominati anche «Networking Event Series») saranno raggruppate sotto il denominatore comune di «provvedimenti di networking». L’ordinanza sui sussidi prevede per entrambe lo stesso disciplinamento. A livello di disposizioni d’esecuzione e nell’ambito dei bandi, invece, permette che si tenga conto delle differenze esistenti nelle procedure e nelle priorità dei provvedimenti.
Art. 47 Presentazione della domanda I presupposti per i richiedenti rimangono ampiamente i medesimi, ma ora potranno presentare domanda anche le organizzazioni a scopo di lucro. Questa modifica è giustificata dal fatto che anche queste organizzazioni possono offrire, accanto ad attività a scopo di lucro, misure che favoriscono la realizzazione degli obiettivi dei provvedimenti di networking promossi da Innosuisse. Per questa disposizione è determinante il provvedimento per cui si chiede sostegno, e non il background generale dell’organizzazione. Occorre tuttavia tener conto del fatto che con il sussidio di Innosuisse non deve essere conseguito alcun guadagno (cfr. il commento ad art. 49 cpv. 2).
Art. 48 Criteri di valutazione I criteri di valutazione ricalcano in larga misura quelli già previsti attualmente, ma in parte vengono precisati e completati alla luce delle esperienze acquisite negli anni passati dopo l’entrata in vigore dell’attuale ordinanza. Anche qui viene ora menzionato esplicitamente come nuovo criterio il contributo allo sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente (lett. f, cfr. il commento all’art. 2). La lettera h fa esplicito riferimento al principio di sussidiarietà, che governa comunque la legislazione in materia di sussidi ma che per questo strumento di promozione del trasferimento di sapere e tecnologie deve essere sottolineato in modo specifico: non tutti i settori e ambiti tematici hanno bisogno del sostegno della Confederazione per garantire il necessario trasferimento, e pertanto il principio di sussidiarietà deve essere considerato in modo particolare nella scelta delle misure da promuovere. Il capoverso 2 sottolinea che Innosuisse può strutturare in modo differenziato i bandi per la presentazione di domande relative alla promozione dell’interazione, a seconda del tema specifico dell’innovazione, purché sempre entro i limiti dei criteri fondamentali qui stabiliti. Per i bandi riguardanti le misure per l’attuale NTN Innovation Booster, per esempio, può attribuire un’importanza particolare alle opportunità che il tema offre di generare durante il periodo di validità dei progetti d’innovazione. Quanto ai bandi riguardanti le misure per l’attuale strumento delle Networking Event Series, invece, Innosuisse può dare maggiore risalto alla futura importanza e all’interazione attuale in vista del futuro.
Art. 49 Durata del sostegno, calcolo dei contributi e accordo sugli obiettivi I provvedimenti di networking vengono promossi per un periodo massimo di quattro anni, ma esiste comunque la possibilità di prolungare il sostegno una tantum per altri quattro anni al massimo (cpv. 1). Si può però prevedere anche un periodo più breve. Questo aspetto deve essere precisato nella documentazione del bando. Secondo il capoverso 2, Innosuisse partecipa ai costi in ragione del 50-90 per cento delle spese necessarie. La quota minima del 50 per cento garantisce a Innosuisse un controllo sufficiente sui provvedimenti. L’importo del sussidio di Innosuisse dipende dalla misura in cui le organizzazioni possono finanziare le proprie attività con fondi di terzi, o meglio dalla misura in cui si può pretendere da esse che si finanzino con tali risorse. In particolare per le misure di incentivazione di idee radicalmente innovative, può essere necessario un grado di finanziamento più elevato da parte di Innosuisse, per compensare una minor disponibilità di fondi di terzi. Secondo il capoverso 4, le disposizioni d’esecuzione definiscono i costi computabili. Questi costi comprendono sicuramente quelli per lo sviluppo e lo svolgimento delle attività. Se una parte delle attività del progetto riguarda il finanziamento dello sviluppo e della sperimentazione di idee innovative di tipo inedito da parte di terzi, anche questi costi sono computabili. Il capoverso 2 precisa ancora che i sussidi di Innosuisse non devono essere tali da permettere il conseguimento di un utile. Se l’organizzazione lavora in modo redditizio, i sussidi di Innosuisse vengono conseguentemente ridotti. Il capoverso 3 stabilisce che Innosuisse può far dipendere l’ammontare dei suoi sussidi dal raggiungimento di obiettivi concordati. Tuttavia, vanno sempre coperte soltanto le spese effettivamente sostenute, ed è invece escluso il versamento di importi forfettari legati al raggiungimento degli obiettivi.
12
Sezione 3: Offerte per l’accertamento di questioni riguardanti la proprietà intellettuale
Art. 50 In virtù del nuovo articolo 21 capoverso 1 lettera c LPRI, ora Innosuisse può prevedere offerte di sostegno per l’accertamento di questioni riguardanti la proprietà intellettuale. Può offrire questi provvedimenti sia direttamente, sia incaricando terzi idonei (cpv. 2). Si può per esempio immaginare che affidi all’Istituto della proprietà intellettuale l’incarico di offrire ai richiedenti e ai beneficiari di provvedimenti di promozione ricerche o analisi in materia di brevetti. Secondo il capoverso 1, le offerte possono essere destinate sia a chi sta elaborando una domanda di promozione da presentare a Innosuisse, sia a chi questo sostegno l’ha già ottenuto. Specialmente al momento dell’elaborazione della domanda, si pongono spesso questioni importanti riguardanti la proprietà intellettuale. Questioni di questo tipo possono porsi, in determinate circostanze, anche per i team e le persone che nell’ambito di una misura di promozione dell’interazione prevista nella sezione 2 di questo capitolo beneficiano di un sostegno per lo sviluppo o la sperimentazione di idee innovative. Perciò, se del caso, anche queste persone cofinanziate indirettamente con risorse di Innosuisse devono poter beneficiare delle pertinenti offerte. Nelle sue offerte, Innosuisse definisce i destinatari dei vari provvedimenti.
3.6 Capitolo 6: Cooperazione internazionale
Per Innosuisse esistono due tipi di cooperazione internazionale: le cooperazioni che può avviare da sé con organizzazioni e organismi di promozione esteri (art. 22 cpv. 2 LPRI) e i mandati del Consiglio federale, del DEFR o della SEFRI per la partecipazione alle attività di promozione di organizzazioni e organismi internazionali (art. 22 cpv. 3 LPRI; art. 3 cpv. 3 LASPI).
Sezione 1: Disposizioni generali sulla cooperazione con organizzazioni e organismi di promozione esteri
Art. 51 Secondo l’articolo 22 capoverso 2 LPRI, Innosuisse ha ora facoltà di avviare rapporti di cooperazione con organizzazioni e organismi di promozione esteri in tutti gli ambiti dei suoi strumenti di promozione. Sinora questa possibilità era limitata ai progetti d’innovazione transfrontalieri. Secondo l’articolo 51, i dettagli della cooperazione (p. es. oggetto, scopo, principi procedurali, condizioni di promozione) devono essere concordati di volta in volta tra Innosuisse e l’organizzazione partner. Tali dettagli possono essere disciplinati per esempio in un Memorandum of Unterstanding generale di lunga durata, ma possono essere concordati anche call di breve durata e inizialmente singoli per saggiare la collaborazione.
Sezione 2: Promozione di progetti d’innovazione nell’ambito della cooperazione con organizzazioni e organismi di promozione esteri
La cooperazione per la promozione di progetti d’innovazione transfrontalieri è retta dalle disposizioni speciali di questa sezione. I rapporti di cooperazione di Innosuisse con organizzazioni e organismi di promozione esteri dovrebbe rientrare in gran parte in questa categoria. Un esempio di cooperazione di questo tipo attualmente in corso è rappresentato dalla collaborazione con l’agenzia di promozione sudcoreana KIAT o con l’omonima brasiliana EMBRAPII.
Art. 52 Presentazione della domanda Come nel caso della promozione di progetti nazionali, anche per i progetti d’innovazione transfrontalieri è necessario almeno un partner di ricerca svizzero (conformemente alla definizione di cui all’art. 7 cpv. 2) e almeno un partner attuatore in Svizzera (cpv. 1). Naturalmente, per un progetto internazionale occorre anche la partecipazione di un partner del territorio d’appartenenza dell’organizzazione partner estera. In deroga a questo principio di base, tuttavia, anche per la promozione di progetti nell’ambito della cooperazione con organizzazioni e organismi esteri deve essere data la possibilità alle giovani imprese, come previsto dall’articolo 19 capoverso 3bis LPRI per la promozione nazionale, di preparare il proprio ingresso sul mercato realizzando progetti d’innovazione senza partner di ricerca svizzeri e sulla base di lavori scientifici preliminari sostenuti da Innosuisse. Questo aspetto è disciplinato al capoverso 2, che rimanda alle condizioni previste per la promozione di progetti nazionali di giovani imprese sia per il tipo di progetti sia per la presentazione della domanda (cfr. il commento ad art. 17 e 18). Le giovani imprese possono dunque collaborare direttamente con partner di ricerca e imprese esteri. I dettagli relativi ai requisiti per la presentazione della domanda, e in particolare a quelli sul contenuto (p. es. informazioni sul progetto generale internazionale) e le procedure da seguire per presentare la domanda, sono definiti dal Consiglio dell’innovazione nelle disposizioni d'esecuzione (art. 10 cpv. 1 lett. f LASPI).
Art. 53 Criteri di valutazione I criteri di valutazione si ispirano a quelli previsti per la promozione di progetti d’innovazione nazionali (cfr. il commento ad art. 8). Rispetto ai progetti puramente nazionali, per i progetti d’innovazione internazionali viene però ad aggiungersi, tra i criteri di valutazione, anche il valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera. Di principio, i progetti il cui carattere internazionale non crea alcun valore aggiunto non vengono promossi come progetti internazionali.
Art. 54 Calcolo dei sussidi In virtù dell’articolo 19 capoversi 1bis e 3bis LPRI, nell’ambito della promozione di progetti d’innovazione internazionali possono essere versati anche sussidi ai partner attuatori e a giovani imprese svizzere che realizzano progetti d’innovazione propri.
13
Il capoverso 1 definisce il contributo massimo di Innosuisse ai costi generali di progetto, il quale, come per la promozione di progetti d’innovazione internazionali, ammonta solitamente al 70 per cento. Il capoverso 2 precisa le aliquote massime per i sussidi versati ai vari tipi di beneficiari. I costi diretti di progetto dei partner attuatori, per esempio, possono essere assunti in ragione del 50 per cento al massimo per le piccole e medie imprese e del 25 per cento al massimo per le imprese che superano le dimensioni di una piccola e media impresa. Per le giovani imprese non fa stato l’aliquota massima stabilita per le piccole e medie imprese già affermate, bensì quella prevista dal Consiglio dell’innovazione per la promozione nazionale delle giovani imprese secondo l’articolo 19 capoverso 4. I costi diretti di progetto dei partner di ricerca svizzeri possono essere interamente coperti con sussidi di Innosuisse. Le aliquote massime menzionate sono quelle correnti sia nell’Unione europea sia negli altri Paesi europei. Nell’ambito dell’elaborazione della domanda, i partner di progetto possono decidere liberamente come suddividersi i compiti e l’assunzione dei costi. I capoversi 3 e 4 disciplinano i costi computabili per il calcolo dei sussidi versati ai partner di ricerca (cpv. 3) e ai partner attuatori (cpv. 4). Per quanto riguarda i partner di ricerca si rimanda al disciplinamento previsto per la promozione di progetti nazionali (cfr. il commento ad art. 9). Tuttavia, per questi progetti sono computabili anche i costi per le misure di coordinamento e i viaggi, poiché nell'ambito internazionale tali costi devono essere sostenuti con maggiore frequenza. Il calcolo dei sussidi versati ai partner attuatori si basa sulla loro partecipazione ai costi generali di progetto. Per questo aspetto si veda il commento all’articolo 55. Il capoverso 5 rimanda, per il calcolo dell’aliquota di sovvenzionamento per i progetti d’innovazione di giovani imprese (senza partner di ricerca svizzeri), al disciplinamento previsto dal diritto nazionale (cfr. commento ad art. 19). Anche in questo caso, sono computabili aggiuntivamente i costi di coordinamento e di viaggio. Secondo l’articolo 23 lettera d LASPI, l’eventuale concessione di sussidi a partner di ricerca esteri è disciplinata nell’ordinanza sui sussidi. Questo aspetto deve essere disciplinato soltanto eccezionalmente tra le organizzazioni di promozione cooperanti (cpv. 6).
Art. 55 Partecipazione dei partner attuatori ai costi di progetto I partner di progetto devono accordarsi in merito alla suddivisione dei compiti di progetto e alle relative prestazioni. Possono (ma non devono necessariamente) stabilire che i partner attuatori debbano coprire una parte delle prestazioni dei partner di ricerca con un contributo finanziario per compensare i loro costi di progetto. I partner di progetto sono liberi di decidere in quale forma vogliono suddividersi il contributo dei partner attuatori e in quale misura vi partecipano. Dal disciplinamento concordato dai partner di progetto dipende la relativa aliquota di sovvenzionamento di Innosuisse. L’articolo 55 enumera i possibili elementi del contributo dei partner attuatori. I partner di progetto possono concordare liberamente gli elementi che un partner attuatore è tenuto a fornire. Come nel caso dei partner di ricerca, anche per i partner attuatori possono dover sostenere spese per il personale, spese per beni e servizi e costi di coordinamento e di viaggio. La base di calcolo per i sussidi di Innosuisse comprende anche un’eventuale prestazione finanziaria concessa ai partner di ricerca. Tale prestazione deve servire in ogni caso a coprire i costi diretti di progetto di questi ultimi. Le spese per il personale sono calcolate secondo principi molto simili a quelli applicabili per i partner di ricerca, ossia in base ai salari lordi e ai contributi alle assicurazioni sociali.
Art. 56 Sussidi overhead Il disciplinamento dei sussidi overhead si ispira a quello previsto per la promozione di progetti nazionali (cfr. il commento ad art 12). Questo tipo di sussidi può essere versato soltanto a partner di ricerca, e non invece a partner attuatori.
Sezione 3: Partecipazione alle attività di promozione di organizzazioni e organismi internazionali
Art. 57 Su incarico del Consiglio federale, del DEFR o della SEFRI, Innosuisse può collaborare con organizzazioni e organismi internazionali e in tale ambito prendere provvedimenti e decisioni (art. 3 cpv. 3 LASPI). Attualmente, sulla base di questa disposizione, Innosuisse partecipa tra l’altro a EUREKA, iniziativa europea a favore di progetti di cooperazione transfrontaliera nel campo della ricerca e dello sviluppo industriali orientati al mercato (EUREKA), a programmi cofinanziati dalla Commissione europea nell’ambito del programma quadro per la ricerca Horizon 2020 e all’Enterprise Europe Network (EEN), che aiuta le piccole e medie imprese e le start-up a sviluppare rapporti di cooperazione in Europa e in altri Paesi, a trovare partner idonei per i loro progetti d’innovazione e di ricerca e ad accedere a nuovi mercati. La partecipazione di Innosuisse ad attività di promozione di organizzazioni e organismi internazionali deve essere sempre concertata con l’organizzazione o l’organismo responsabile in questione (cpv. 1). L’accordo deve essere siglato dal Consiglio federale (o per delega dal DEFR o dalla SEFRI) oppure da Innosuisse, a seconda che debba essere classificato o meno come trattato internazionale. Di principio, Innosuisse non può concludere accordi che vincolano la Svizzera in quanto tale. Il Consiglio federale disciplina nell’OPQRI la partecipazione ai programmi dell’Unione europea nel campo della ricerca e dell’innovazione. Per i programmi che rientrano nel suo campo d’applicazione, l’OPQRI è determinante anche per Innosuisse (cpv. 2). Se per la promozione devono essere disciplinati dettagli che non sono regolati né nell’OPQRI né negli accordi presi con le organizzazioni e gli organismi interessati, Innosuisse definisce tali dettagli nella documentazione del bando (cpv. 3).
14
3.7 Capitolo 7: Procedura di selezione di consulenti e mentori
Sezione 1: Disposizioni comuni applicabili a consulenti e mentori
Art. 58 Accreditamento di consulenti e mentori Come previsto agli articoli 20 capoverso 3 e 21 capoverso 2 LPRI, Innosuisse svolge procedure di selezione generalmente pubbliche (cpv. 1) per la selezione di consulenti e mentori (di seguito denominati congiuntamente «fornitori di prestazioni») e inserisce in un apposito elenco i fornitori di prestazioni così selezionati. Tuttavia, se occorre selezionare solo un esiguo numero di nuovi fornitori di prestazioni (al massimo il 10-20 % del pool, a seconda delle dimensioni dell’intero pool3), per esempio per sostituire alcuni ex fornitori di prestazioni o perché occorrono soltanto pochi nuovi consulenti, Innosuisse può rinunciare a una procedura pubblica e rivolgersi invece direttamente a singole persone, verificare la loro idoneità e quindi selezionarle (cpv. 2). In genere, in simili casi una procedura pubblica comporta un onere sproporzionato, oppure tempi inadeguati. Per il resto, il disciplinamento riprende ampiamente il testo dell’articolo 47 della vigente ordinanza sui sussidi. Ora il capoverso 4 introduce però espressamente il principio, sinora applicato tacitamente, secondo cui Innosuisse può inserire nell’elenco di persone accreditate soltanto il numero di fornitori di prestazioni necessario per le sue offerte di coaching e di mentorato. Nell’elenco non devono dunque essere inserite tutte le persone idonee per tale compito.
Art. 59 Assunzione di obblighi Gli obblighi di carattere generale che un coach o un mentore assume, quali il rispetto della confidenzialità e del principio di indipendenza, la dichiarazione delle relazioni d’interesse, l’obbligo di rendiconto eccetera, corrispondono a quanto sinora previsto dal vigente articolo 48 dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse (cpv. 1). Come unica novità, il capoverso 2 consacra ora il principio derivante dalla nomina ratione personae secondo cui la prestazione deve essere fornita personalmente. Un fornitore di prestazioni può però chiedere consiglio a un collega specializzato, purché rispetti in particolare gli obblighi di confidenzialità.
Art. 60 Verifica e durata della qualifica Secondo il capoverso 1, Innosuisse conduce almeno ogni quattro anni un assessment dei fornitori di prestazioni accreditati, volta a verificare la qualità delle prestazioni di coaching e mentorato offerte. A seconda del fabbisogno, può definire intervalli diversi per gli assessment dei consulenti (coach) e dei mentori. Una parte degli assessment consiste in riscontri delle imprese beneficiarie delle prestazioni di coaching e mentorato (art. 5 cpv. 1). Inoltre, in caso di bisogno, Innosuisse può informarsi in merito all’andamento del coaching o del mentorato. Come sinora, una persona può fornire prestazioni a Innosuisse come coach o mentore per un periodo di dodici anni al massimo (cpv. 3).
Art. 61 Esclusione dalla partecipazione finanziaria Questa disposizione corrisponde alla norma sinora vigente e assicura che i fornitori di prestazioni non perseguano interessi personali partecipando finanziariamente a un progetto.
Sezione 2: Qualificazione dei consulenti
Art. 62 Esistono sostanzialmente due tipi di consulenti (coach): i consulenti che forniscono prestazioni di coaching generale e i consulenti specialisti, che grazie alle loro conoscenze specialistiche forniscono una consulenza specifica, per esempio su questioni di diritti immateriali, struttura organizzativa, scelta di modelli di finanziamento, diritto fiscale o ricerca di investitori. Innosuisse può accreditare i coach che forniscono consulenza generale anche come consulenti specialisti per determinati tipi di coaching, per esempio soltanto per coaching di crescita, coaching iniziale o coaching centrale. Questi dettagli devono essere disciplinati da Innosuisse nell’ambito della procedura di selezione. I consulenti accreditati per prestazioni di coaching generale possono essere coinvolti in singoli casi affinché forniscano una consulenza come coach ospite anche per altri tipi di coach, anche se sono accreditati soltanto per un determinato tipo di coaching. L’impresa interessata decide insieme al proprio coach generale se è il caso di coinvolgere altri coach. Il capoverso 1 consacra esplicitamente la prassi attuale, secondo cui i coach devono fatturare le loro prestazioni tramite una persona giuridica. Questa regola garantisce in particolare l’indipendenza del coach da Innosuisse per quanto riguarda le assicurazioni sociali. I criteri applicabili alla selezione dei coach ricalcano in larga misura quelli previsti dalla vigente regolamentazione (cpv. 2 per i coach generali e cpv. 4 per i coach specialisti). Per esperienza nella gestione d’impresa e in situazioni di risanamento si intende esperienza nella gestione di situazioni di profondi cambiamenti o trasformazioni radicali di imprese. Il capoverso 3 specifica che per alcuni tipi di prestazioni di coaching possono essere previste modalità di valutazione e ponderazione diverse. Nel caso dei coach che si occupano di coaching centrale, per esempio, conta soprattutto l’esperienza in materia di costituzione di imprese se si tratta delle situazioni di sviluppo menzionate nella lettera a, mentre per i coach che si occupano di coaching di crescita conta l’esperienza in situazioni di crescita, anch’essa inclusa nel concetto di situazioni di sviluppo. È possibile che alcune persone si qualifichino sia come coach generale sia come coach specialista (cpv. 5).
3 Attualmente l’elenco dei fornitori di prestazioni qualificati comprende 20 mentori e 133 consulenti.
15
Sezione 3: Qualificazione dei mentori
Art. 63 Il capoverso 1 corrisponde al nuovo capoverso 1 dell’articolo 62. Per questo aspetto si rimanda al commento a quest’ultima disposizione. I criteri applicabili alla selezione dei mentori sono ripresi in larga misura dalla vigente regolamentazione (cpv. 2). Ora vengono aggiunte esplicitamente le buone capacità di analisi e comunicazione che sono importantissime per un mentore (lett. g)
4 Ripercussioni
Le ripercussioni della revisione dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse sono riconducibili in ampia misura alle modifiche della LPRI adottate dal Parlamento. Perciò, a complemento delle considerazioni che seguono, in questa parte del rapporto rimanderemo anche a quanto esposto in merito alle ripercussioni della revisione della LPRI nel messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2021 concernente la modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Innosuisse deve sviluppare sul piano amministrativo gli strumenti adeguati o introdotti con la modifica della LPRI, integrare tali strumenti nei propri sistemi e in seguito gestirli; questo compito comporta un lieve aumento delle spese di funzionamento. Gli adeguamenti riguardanti i progetti d’innovazione (modello a fasce, sussidi ai progetti di giovani imprese e alle imprese nell’ambito della cooperazione internazionale) e i nuovi strumenti di promozione (promozione di persone altamente qualificati, sussidi a organizzazioni dell’ecosistema delle start-up) genereranno un aumento della domanda di sussidi. Dopo una fase di sviluppo che sarà caratterizzata da una diminuzione dei versamenti, a partire dal 2024 è previsto un fabbisogno quantificabile complessivamente in un importo di 46 o 63 milioni di franchi all’anno4 a seconda della fascia adottata. Il limite di spesa autorizzato dal Parlamento per il periodo 2021-2024 è stato definito avendo già conoscenza del messaggio del Consiglio federale sulla modifica della LPRI. Ciò nonostante, a causa dell’aumentata domanda, deve essere messa in conto la necessità di procedere ad adeguamenti nell’allocazione delle risorse preventivate e di ridurre la quota destinata agli strumenti di promozione già esistenti.
Al momento di autorizzare il limite di spesa, il Parlamento non conosceva ancora le ripercussioni dell’introduzione di nuove forme di promozione di progetti d’innovazione delle piccole e medie imprese, aggiunte soltanto durante i lavori parlamentari per compensare le misure di promozione della Commissione europea (art. 19 cpv. 3 ter LPRI). Per questi strumenti si prevede un fabbisogno budgetario di 85 milioni di franchi all’anno, per sostituire la promozione sinora offerta dalla Commissione europea nell'ambito del programma Accelerator del Consiglio europeo per l’innovazione.
4.2 Ripercussioni per l’economia
Gli strumenti di promozione modificati in seguito alla revisione della LPRI prevedono ora in parte nuovi sussidi diretti per le imprese che realizzano progetti d’innovazione (giovani imprese e imprese che partecipano a progetti d’innovazione internazionali in veste di partner attuatore). Il sistema flessibile previsto per i contributi dei partner attuatori ai costi di progetti d’innovazione consente di realizzare una promozione meglio commisurata alle necessità effettive dei progetti d’innovazione.
Grazie ai nuovi provvedimenti per il rafforzamento del contesto imprenditoriale e per la soluzione di questioni di proprietà immateriale, le imprese, e in particolare le giovani imprese, potranno approfittare di un’infrastruttura e di offerte di consulenza migliori. Infine, grazie alla promozione dei collaboratori, i provvedimenti riguardanti la promozione delle persone altamente qualificate potenziano il bagaglio di competenze delle piccole e medie imprese nel settore dell’innovazione fondata sulla scienza o sfociano in nuove innovazioni realizzate dalle persone promosse. Globalmente, le modifiche favoriscono una promozione più mirata e rafforzata della forza e attività innovatrice del nostro Paese nel campo della scienza, e quindi anche della piazza economica svizzera.
4.3 Ripercussioni per la società
Conformemente al suo mandato, Innosuisse deve produrre risultati utili anche per la società. A tal fine, promuove in particolare progetti d’innovazione nel campo delle scienze sociali. Una migliore promozione dell’innovazione fondata sulla scienza avrà dunque, verosimilmente, ripercussioni positive anche per la società.
4.4 Ripercussioni per l’ambiente
La nuova ordinanza sui sussidi di Innosuisse considera maggiormente l’aspetto della sostenibilità (cfr. al riguardo il commento ad art. 2). Quindi, come elemento della sostenibilità, le attività di promozione condotte da Innosuisse dovranno
4 Se la partecipazione dei partner attuatori si situerà entro una fascia del 30-50 per cento, l’importo ammonterà a 63 milioni di franchi, mentre se la fascia sarà del 40-60 per cento l’importo ammonterà a 46 milioni. Al momento dell’avvio della procedura di consultazione il Parlamento non ha ancora deciso al riguardo.
16
tener conto maggiormente anche delle ripercussioni per l’ambiente, e tale attenzione s rifletterà positivamente anche sull’ambiente.
Allegato: avamprogetto di revisione dell’ordinanza del 29.10.2021 sui sussidi di Innosuisse
17