Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Berna, 24 gennaio 2022
Consultazione Pacchetto di ordinanze agricole - 2022
1
Consultazione
0 Introduzione
Con il pacchetto di ordinanze 2022 vengono messi in consultazione gli avamprogetti per la modifica di 18 ordinanze del Consiglio federale, di 3 ordinanze del DEFR e di un’ordinanza dell’UFAG.
0.1 Entrata in vigore
Il Consiglio federale varerà verosimilmente il presente pacchetto di ordinanze a novembre 2022. La maggior parte delle nuove disposizioni entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
0.2 Informazioni sulla procedura di consultazione
Documentazione per la consultazione
Ogni modifica d’ordinanza è corredata di un commento e, insieme, formano un fascicolo. Nella se- guente tabella per ogni ordinanza sono riportate le principali modifiche. Per garantire una migliore vi- sione d’insieme, le pagine dell’intero pacchetto sono numerate in ordine progressivo.
La documentazione può essere scaricata dal sito Internet dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html o da quello della Cancelleria federale https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing.
Inoltro dei pareri
La consultazione si conclude il 2 maggio 2022. Si raccomanda di utilizzare il modello Word dell’UFAG che può essere scaricato dal sito Internet https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/agrarpoli- tik/agrarpakete-aktuell.html. In tal modo si agevola la valutazione dei pareri.
I pareri possono essere inoltrati all’UFAG per e-mail a gever@blw.admin.ch.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi alle seguenti persone:
Mélina Taillard, melina.taillard@blw.admin.ch, tel. 058 461 19 96 Fabian Riesen, fabian.riesen@blw.admin.ch, tel. 058 463 33 75
2
Introduzione Consultazione
Lista delle ordinanze e principali modifiche
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)
Ordinanze del Consiglio federale
Ordinanza sul diritto fon- L’obbligo di coordinamento tra le autorità cantonali incari- 9 diario rurale, ODFR cate della pianificazione del territorio e le autorità cantonali (211.412.110) preposte al diritto fondiario viene esteso ai fondi situati all’interno della zona edificabile se su tali fondi si trovano edifici che appartengono a un’azienda agricola conforme- mente all’articolo 2 capoverso 2 lettera a LDFR. In due casi importanti le decisioni cantonali di prima istanza sulla LDFR devono essere notificate in forma elet- tronica all’Ufficio federale di giustizia.
Ordinanza sui pagamenti Apporto di foraggio concentrato nella regione d’estivazione: 14 diretti, OPD (910.13) l’erba essiccata e il mais essiccato rientrano nel foraggio concentrato conformemente alla regolamentazione mate- riale vigente finora. Contributi per la biodiversità: l’attuale tipo di superficie per la promozione della biodiversità «prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua» prende il nome di «prati rivieraschi», in questo modo è possibile tener conto anche di quelli situati lungo le acque stagnanti. Notifica e presentazione della domanda di pagamenti diretti: se tutte le unità di produzione di un’azienda si trovano in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del gestore e il Can- tone d’ubicazione dell’azienda possono convenire che il Cantone d’ubicazione è responsabile dell’esecuzione. Que- sto vale, per analogia, anche per le aziende d’estivazione. Rinuncia alle riduzioni e al diniego dei contributi: se viene ordinata e adottata una misura di prevenzione o di lotta con- tro organismi da quarantena e altri organismi nocivi partico- larmente pericolosi, questa prevale sulle esigenze dei rela- tivi contributi nel settore della produzione vegetale. Adeguamento delle disposizioni concernenti l’estivazione: oltre a un aumento dei contributi d’estivazione per gli ovini detenuti in sistemi di pascolo protetti, si propone una solu- zione per il versamento dell’importo totale dei contributi d’estivazione e per la biodiversità in caso di scarico antici- pato dell’alpe a causa della presenza di grandi predatori. PER - Bilancio delle sostanze nutritive: con un bilancio delle sostanze nutritive semplificato (test rapido) le aziende con un quantitativo esiguo di azoto e fosforo sono dispensate dal calcolo dello Suisse-Bilanz. Rinuncia all’esclusione diretta dalla SAU in caso di superfici infestate dalle malerbe: prima che le superfici infestate dalle malerbe siano escluse dalla SAU, i Cantoni possono fissare un termine per il risanamento delle stesse.
Ordinanza sui contributi La promozione di leguminose a granelli per l’alimentazione 38 per singole colture, OCSC animale con contributi per singole colture viene estesa alle (910.17) leguminose a granelli per l’alimentazione umana. Il sostegno di 1000 franchi per ettaro all’anno viene esteso a fagioli, piselli (incl. ceci), lupini e lenticchie.
3
Consultazione Introduzione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)
Ordinanza sul coordina- Almeno il 5 per cento delle aziende dovrà essere sottoposto 42 mento dei controlli delle a un controllo annuale sulla base di un sospetto fondato o aziende agricole, OCoC degli ambiti a maggiore rischio di lacune stabiliti annual- (910.15) mente. I controlli a seguito della prima notifica a programmi nel quadro dei pagamenti diretti non vengono più computati sulla quota del 5 per cento. In futuro, i Cantoni non dovranno più controllare espressa- mente in loco le colture, bensì potranno farlo utilizzando im- magini satellitari o altri metodi. Le disposizioni dell’ordinanza contro l’inquinamento atmo- sferico relative al deposito e allo spandimento di concimi aziendali liquidi vengono inserite nel campo di applicazione e nel piano di controllo dell’OCoC.
Ordinanza sull’agricoltura Il campo di applicazione dell’ordinanza viene esteso agli ali- 47 biologica (910.18) menti per animali da compagnia. La vendita di prodotti biologici non confezionati o sfusi di im- prese commerciali di vendita al dettaglio che non esercitano altre attività assoggettate all’obbligo di certificazione, a de- terminate condizioni, non sottostà all’obbligo di certifica- zione. L’idrocoltura è descritta in maniera precisa e il principio della coltura nel suolo viene sancito nella presente ordi- nanza. Vengono precisate alcune eccezioni come ad esem- pio la coltivazione in vaso. L’uso di nanomateriali per la produzione di derrate alimen- tari biologiche trasformate è definito come non autorizzato L’autorizzazione di ingredienti non biologici di origine agri- cola è rilasciata mediante decisione generale con una vali- dità di al massimo un anno e mezzo. Viene definito quali informazioni devono necessariamente contenere i certificati bio.
Ordinanza sulla termino- Le superfici con maggese nero autorizzate dai Cantoni per 55 logia agricola, OTerm la lotta contro lo zigolo dolce non vengono più escluse dalla (910.91) SAU. In questo modo anche nella fase di risanamento senza colture è possibile beneficiare di pagamenti diretti. La definizione dei frutteti è adeguata in base alle esigenze riscontrate nella pratica e a livello di esecuzione.
Ordinanza sui migliora- L’OMSt è sottoposta a revisione totale. 59 menti strutturali, OMSt Si propongono le seguenti modifiche: (913.1) o le cooperative non sono più escluse dal sostegno nel caso di provvedimenti individuali; o nei casi di contributo, anche per le persone giuridiche è necessario stabilire un diritto di superficie di 20 anni in- vece di 30 come finora; o nel caso di provvedimenti ambientali non è più richie- sto un diritto di superficie; o anche gli affittuari all’interno della famiglia possono ri- cevere aiuti agli investimenti; o a partire dalla zona di montagna III, sono necessarie dimensioni dell’azienda di almeno 0,60 USM per ga- rantire la gestione di tali aree; o nel caso di provvedimenti collettivi, almeno due delle unità coinvolte devono comprovare dimensioni dell’azienda di almeno 0,60 USM ciascuna;
4
Introduzione Consultazione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) o le attuali esigenze relative ai fondi propri per provvedi- menti individuali sono sostituite da una limitazione de- gli aiuti agli investimenti per progetto. I contributi e i crediti di investimento non possono coprire più dell’85 per cento della somma d’investimento; o i mutui nel quadro dell’aiuto iniziale generalmente ven- gono rimborsati entro 10 anni. In caso di sospensione, i rimborsi possono essere rinviati. L’aiuto iniziale va rimborsato al più tardi dopo 14 anni; o per i crediti di investimento è soppresso l’importo mi- nimo del rimborso; o l’importo minimo per un credito di investimento è fis- sato in maniera uniforme per tutti i provvedimenti a
20 000 franchi;
o i ripristini periodici di impianti di irrigazione, impianti di approvvigionamento e teleferiche non sono più soste- nuti. In futuro i lavori potranno essere integrati in pro- getti di risanamento; o il calcolo dei costi computabili per ripristini periodici è più semplice; o il piano di gestione è un elemento della valutazione del rischio dei progetti da parte dei Cantoni; o i crediti di costruzione possono essere concessi per tutti i provvedimenti (costruzioni, genio civile nonché PSR); o l’esigenza relativa alla necessità per la Confederazione di fornire un parere nel caso di progetti che prevedono contributi federali superiori a 100 000 franchi è abolita; o l’elenco delle eccezioni al divieto di modifica della de- stinazione e di frazionamento è definito in modo esau- stivo. Per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi ambientali per l’agricoltura e alla riduzione dell’impatto dell’agricoltura sull’ambiente, si propone di sostenere due nuovi provvedi- menti: o l’impianto di varietà robuste di vite, frutta a granella e a nocciolo; o la bonifica di edifici di economia rurale contaminati da PCB (bifenile policlorato) e diossina (policlorodibenzo- para-diossine e policlorodibenzofurano); il sostegno è a tempo determinato. In vista dell’attuazione del postulato 20.4548 «Misure per potenziare l’agricoltura alpestre e di montagna» vengono introdotti anche provvedimenti pianificatori ed edilizi tesi a ridurre i rischi sui sentieri e sulle piste per mountain bike in regioni con grandi predatori sotto forma di provvedimenti di accompagnamento per i progetti di cui all’articolo 13 OMSt.
Ordinanza concernente le Le disposizioni dell’OMSC e quelle dell’OMSt vengono ar- 131 misure sociali collaterali monizzate. nell’agricoltura, OMSC I criteri per definire le aree in cui la gestione è a rischio (914.11) vengono adeguati. A partire dalla zona di montagna III le dimensioni dell’azienda necessarie sono ridotte a 0,60 USM per assicurare la gestione.
5
Consultazione Introduzione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) Le disposizioni concernenti la concessione di mutui per ov- viare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore o per la conversione dei debiti vengono armonizzate. Nella sostanza imponibile tassata i terreni edificabili sono già valutati in base alle prescrizioni cantonali. Il valore pa- trimoniale dei terreni edificabili non viene più corretto con il valore venale alle condizioni locali. Tre anni dopo una conversione dei debiti è possibile pre- sentare nuovamente una domanda in tal senso. Attual- mente il termine è di dieci anni. In caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda, il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale può essere trasferito al successore. Per non ostacolare il processo di alienazione o di affitto occorre esclusivamente garantire la sostenibilità dell’onere e offrire la garanzia richiesta. Viene disciplinata in maniera uniforme la possibilità di dif- ferire o sospendere, entro i termini massimi di rimborso, il rimborso dei mutui accordati conformemente all’articolo 1 capoverso 1 OMSC.
Ordinanza concernente L’attuale durata di quattro anni dei mandati per il controllo 139 l’importazione e l’esporta- di conformità (art. 20 OIEVFF) e per i servizi nel settore zione di verdura, frutta e della rilevazione dei dati e della gestione delle importazioni prodotti della floricoltura, di frutta e verdura (art. 22 OIEVFF) viene abolita. OIEVFF (916.121.10)
Ordinanza sul vino Si propone di fissare una resa massima di vinificazione di 143 (916.140) 80 litri di vino per 100 chilogrammi di uva per la produzione dei vini svizzeri. I Cantoni potranno fissare una resa mas- sima inferiore alla norma federale per i vini DOC. Si propone di sancire nella legislazione la banca dati isoto- pica dei vini svizzeri nonché di affidarne la gestione e l’ag- giornamento al Controllo svizzero del commercio dei vini. Agroscope, dal canto suo, è responsabile della raccolta e della vinificazione dell’uva che serve da riferimento per l’aggiornamento annuale della banca dati.
Ordinanza sulla salute dei L’obbligo del passaporto fitosanitario non vige più per le 148 vegetali, OSalV (916.20) merci ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza ma che vengono consegnate ai privati dall’azienda stessa o sono ritirate in azienda dai privati. È possibile integrare l’etichetta del passaporto fitosanitario per contrassegnare le merci che non devono lasciare un’area delimitata a causa della presenza di un organismo da quarantena. Le aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosa- nitario devono notificare annualmente, entro la data fissata dal Servizio fitosanitario federale (SFF), le proprie parti- celle e le merci ivi prodotte tramite l’applicazione CePa. Anche le aziende omologate che non hanno prodotto merci nell’anno in questione devono procedere alla notifica annuale al SFF entro la data fissata.
Ordinanza sugli alimenti Per armonizzare e chiarire il campo d’applicazione del ca- 154 per animali, OsAlA pitolo 5, viene precisata la terminologia che definisce le (916.307) aziende attive nella produzione primaria.
6
Introduzione Consultazione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)
Ordinanza sull’alleva- In adempimento della «Strategia sull’allevamento 2030», 158 mento di animali, OAlle della mozione 21.3229 «Conservazione delle razze di ani- (916.310) mali da reddito indigene» e del postulato 20.4548 «Misure per potenziare l’agricoltura alpestre e di montagna» viene introdotto un premio di conservazione per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» e «minacciate». La razza delle Franches Montagnes viene promossa in modo ana- logo alle altre razze svizzere attraverso questa misura. I contributi supplementari per la conservazione della razza delle Franches Montagnes di cui all’articolo 24 dell’OAlle in vigore sono pertanto aboliti. L’importo annuo massimo destinato al sostegno di progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere viene ridotto da 900 000 a 500 000 franchi a favore del premio di conservazione. In adempimento della «Strategia sull’allevamento 2030» l’importo annuo massimo destinato al sostegno di progetti di ricerca sulle risorse zootecniche è aumentato a 500 000 franchi.
Ordinanza sul bestiame Sulla base dell’esperienza maturata in fase di esecuzione, 172 da macello, OBM per tutte le specie animali le contestazioni devono essere (916.341) inoltrate all’organizzazione incaricata entro le ore 22.00 del giorno di macellazione. L’organizzazione incaricata riceve la competenza di riscuo- tere tasse per il proprio onere correlato a contestazioni in- giustificate. La determinazione concreta delle tasse a co- pertura dei costi compete all’organizzazione incaricata e deve essere approvata dal DEFR. L’attuale limitazione a quattro anni della durata del con- tratto per l’accordo di prestazioni con l’organizzazione in- caricata è stralciata. In caso di difficoltà logistiche dovute a causa di forza mag- giore, l’UFAG, su richiesta delle cerchie interessate, può prolungare il periodo d’importazione dopo il suo inizio.
Ordinanza sul sostegno Dal 2024, il supplemento per il latte trasformato in formag- 178 del prezzo del latte, OSL gio e quello per il foraggiamento senza insilati vengono (916.350.2) versati direttamente ai produttori di latte. La procedura concernente l’inoltro delle domande da parte dei produttori nonché il versamento dei supplementi da parte dell’UFAG è analoga a quella vigente per il supplemento per il latte commerciale.
Ordinanza concernente Siccome nel 2017 le riserve di utili di Identitas AG erano 184 Identitas AG e la banca troppo alte, nel 2018 e nel 2019 sono stati ridotti gli emolu- dati sul traffico di animali, menti BDTA. Dopo quattro anni, rispettivamente cinque, OIBDTA (916.404.1) l’obiettivo è stato raggiunto. Con la presente modifica di or- dinanza gli emolumenti vengono quindi aumentati a un li- vello di copertura dei costi a medio-lungo termine.
Ordinanza sulle strade A causa della revisione totale dell’OMSt è necessario adat- 194 nazionali, OSN (725.111) tare i rimandi nell’articolo 2.
Ordinanza sul servizio ci- A causa della revisione totale dell’OMSt è necessario adat- 196 vile, OSCi (824.01) tare i rimandi nell’articolo 5 capoverso 1 e nell’articolo 6 capoverso 1 lettera c OSCi agli articoli 14 e 18 OMSt.
7
Consultazione Introduzione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)
Ordinanze del DEFR
Ordinanza del DEFR Le esigenze in merito agli aromi utilizzati nei prodotti biolo- 199 sull’agricoltura biologica gici vengono inasprite. (910.181) Gli aromi possono essere designati come biologici. Nella produzione di derrate alimentari biologiche trasfor- mate l’impiego di tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente è ammesso soltanto per alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infan- zia. Per la produzione di lievito biologico l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito è ammessa solo fino al 31.12.2023. Nell’allegato 3b vengono aggiornate le versioni determi- nanti dei regolamenti (UE) rilevanti per l’articolo 3c.
Ordinanza del DEFR con- La modifica proposta scaturisce dal Regolamento (UE) 205 cernente l’igiene nella 2021/382 della Commissione1. produzione primaria, OIP- Sono stabilite le esigenze in materia di igiene per prevenire Prim (916.020.1) o limitare la presenza di sostanze che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili nelle attrezzature, nei vani di carico dei veicoli e nei contenitori utilizzati per la rac- colta, il trasporto o l’immagazzinamento delle derrate ali- mentari. Questa modifica riguarda sia la produzione prima- ria sia le altre fasi della catena alimentare e verrà ripresa anche nell’ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il tratta- mento delle derrate alimentari (ORI; RS 817.024.1) nel qua- dro del pacchetto di ordinanze «Stretto 4» sul diritto alimen- tare.
Ordinanza del DEFR sul A causa della revisione totale dell’OMSt, i rimandi nell’arti- 209 servizio civile, OSCi- colo 5 capoverso 1 e nell’articolo 7 capoverso 1 OSCi- DEFR (824.012.2) DEFR agli articoli 14, 18 e 51 capoverso 7 OMSt devono essere adattati. A causa della revisione dell’OPD, il rimando nell’articolo 1 capoverso 1 lettera g OSCi-DEFR all’articolo 55 capoverso
1 lettera g OPD dev’essere adattato.
Ordinanza dell’UFAG
Ordinanza dell’UFAG L’ordinanza è abrogata. Le disposizioni dell’OIMSC sono 213 concernente gli aiuti agli integrate come allegato nell’OMSt. investimenti e le misure sociali collaterali nell’agri- coltura, OIMSC (913.211)
1 Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica gli allegati del Regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3.
8
1 Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR), RS 211.412.110
1.1 Situazione iniziale
Con l'articolo 4a ODFR, il 1° settembre 2000 è stato introdotto il coordinamento della procedura tra le autorità cantonali incaricate della pianificazione del territorio e quelle preposte alle autorizzazioni in relazione alla divisione materiale e al frazionamento di fondi agricoli. L'obbligo di coordinamento ri- guarda tutti i fondi agricoli fuori della zona edificabile. Analogie con l'articolo 4a ODFR si trovano nell'articolo 49 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). L'obbligo di coordinamento è stato introdotto a seguito della decisione principale del Tribunale fede- rale (DTF 125 III 175), nella quale esso sostiene che il coordinamento tra la LDFR e la LPT è neces- sario e deve essere obbligatorio. In particolare per l'esclusione dal campo d'applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11) occorre una valutazione preventiva dal pro- filo della pianificazione del territorio, che consenta un utilizzo a scopo non agricolo (E. 2c). Di conse- guenza non è determinante se il fondo si trova fuori della zona edificabile, bensì se rientra nel campo d'applicazione della LDFR. Anche i fondi con edifici all'interno della zona edificabile sottostanno al di- vieto di divisione materiale (art. 2 cpv. 2 lett. a LDFR in combinato disposto con l'art. 58 LDFR), se ap- partengono a un'azienda agricola. L'obiettivo della disposizione è che gli edifici tradizionalmente ap- partenenti a un'azienda agricola non possano essere divisi anche se si trovano all'interno della zona edificabile.
Le decisioni cantonali di ultima istanza sulla LDFR devono essere notificate all'Ufficio federale di giu- stizia (UFG), mentre quelle di prima istanza no. Conformemente all'articolo 111 capoverso 2 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), le autorità federali che hanno diritto di ricorrere al Tri- bunale federale possono avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e partecipare ai pro- cedimenti dinanzi alle autorità cantonali. Se le decisioni rilevanti di prima istanza non vengono notifi- cate alle autorità federali, tra le autorità cantonali preposte all'esecuzione e tra i cittadini direttamente interessati regna incertezza sull’eventualità che le autorità federali possano impugnarle in un secondo tempo. Pertanto, il Consiglio federale si avvale della competenza accordatagli dall'articolo 112 capo- verso 4 LTF di precisare ed eliminare l'incertezza del diritto. La limitazione a due casi d'interesse pub- blico riduce l'onere amministrativo.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
L'obbligo di coordinamento tra le autorità cantonali incaricate della pianificazione del territorio e le au- torità cantonali preposte al diritto fondiario viene esteso anche ai fondi situati all'interno della zona edi- ficabile se su tali fondi si trovano edifici che appartengono a un'azienda agricola conformemente all'ar- ticolo 2 capoverso 2 lettera a LDFR. In questo modo si colma una lacuna, impedendo che a un'a- zienda agricola vengano sottratti gli edifici di economia rurale di cui necessita. La formulazione molto dettagliata è stata semplificata.
L'introduzione dell’obbligo di notifica delle decisioni di prima istanza aumenta la sicurezza del diritto e rafforza il principio della coltivazione diretta. Onde ridurre il carico amministrativo, la notifica viene in- trodotta soltanto per due casi, ovvero per le autorizzazioni per l'acquisto senza coltivazione diretta a condizione che l'autorizzazione non faccia riferimento a una delle eccezioni menzionate nella legge (art. 64 LDFR) e per la decisione di esclusione dal campo d'applicazione della LDFR qualora la rela- tiva superficie superi 15 are se si tratta di vigne o 25 are se si tratta di altri terreni.
1.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 4a capoverso 1 Ora la procedura è coordinata anche tra le autorità cantonali se all'interno della zona edificabile si trova un fondo assoggettato alla LDFR conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettera a LDFR. È il caso se il fondo in questione appartiene a un'azienda agricola (art. 7 LDFR).
9
Ordinanza sul diritto fondiario rurale
Articolo 5 capoverso 3 nuovo Il Consiglio federale si avvale della competenza accordatagli dall'articolo 112 capoverso 4 LDFR affin- ché in futuro in due casi importanti le decisioni cantonali di prima istanza debbano essere notificate in forma elettronica all'UFG. Gli altri casi non vanno quindi notificati esplicitamente e pertanto non sarà possibile impugnarli in un secondo tempo. La proposta accresce notevolmente la sicurezza del diritto sia per le autorità d’esecuzione sia per i proprietari di fondi interessati.
1) L'articolo 64 capoverso 1 LDFR include le eccezioni all'acquisto di fondi agricoli senza obbligo di coltivazione diretta. L'elenco non è esaustivo. Oltre ai motivi citati è quindi possibile menzionare ulteriori motivi importanti. Ora le decisioni basate su motivi importanti di deroga dal principio della coltivazione diretta di cui all'articolo 64 LDFR devono essere notificate all'UFG. È ovvio che coloro che non sono coltivatori diretti affittano le proprie aziende agricole, ragion per cui questa deroga (art. 64 cpv. 1 lett. a LDFR) può essere applicata soltanto alle aziende affittate da tempo. Le eccezioni di cui all'articolo 64 capoverso 1 lettere d ed e LDFR servono per poter acquistare superfici e oggetti protetti. Con il nuovo obbligo di notifica si mira a garantire il rafforza- mento del principio della coltivazione diretta e che le eccezioni vengano concesse in modo restrit- tivo nei limiti della legge.
2) I fondi adatti all'utilizzazione agricola rientrano nel campo d’applicazione della LDFR qualora la superficie superi 15 are se si tratta di vigne o 25 are se si tratta di prati, campi e pascoli (art. 2 cpv. 3 LDFR). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina, è irrilevante che se- condo i criteri agronomici vi sia un sufficiente potenziale di resa. Anche i pascoli sfruttati in modo estensivo o i terreni da strame rientrano nel campo d’applicazione della LDFR. L'esclusione dal campo d'applicazione della LDFR deve quindi limitarsi al terreno circostante gli edifici non più uti- lizzati a scopo agricolo. Non costituisce un motivo d’esclusione dal campo d’applicazione della LDFR l'attuale limite dell'aggravio (art. 73 e segg. LDFR) o la volontà soggettiva di non più utiliz- zare una superficie a scopo agricolo in futuro. Le superfici che superano 25 are o 15 are se si tratta di vigne devono rimanere assoggettate alla LDFR al fine di rafforzare la posizione dei coltivatori diretti (art. 1 cpv. 1 lett. b LDFR). Con l'ob- bligo di notifica di queste decisioni sull'esclusione dal campo d’applicazione della LDFR si raf- forza la coltivazione diretta e la proprietà fondiaria delle aziende agricole e si promuove un’equa interpretazione della legge federale a livello nazionale.
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
Le decisioni di prima istanza notificate in forma elettronica all'UFG sono valutate in funzione del rischio dall’UFAG (art. 7 dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della for- mazione e della ricerca; RS 172.216.1). Se necessario, l'UFAG contatta le autorità decisionali canto- nali per chiarire meglio le circostanze ed esprimere una propria valutazione in merito. Soltanto in casi gravi, che rivestono un particolare interesse pubblico, ci si avvale dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale.
1.4.2 Cantoni
L'obbligo di coordinamento tra le autorità cantonali incaricate della pianificazione del territorio e le au- torità preposte alla LDFR vige da tempo e si basa su strutture e procedure consolidate. La lacuna ri- masta viene colmata e il dispendio che ne deriva è irrilevante.
1.4.3 Economia
Gli adeguamenti non hanno alcun impatto sull'economia pubblica.
1.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le nuove disposizioni non tangono il diritto internazionale.
10
Ordinanza sul diritto fondiario rurale
1.6 Entrata in vigore
Le modifiche dell'ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
1.7 Basi legali
Legge sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11), legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
11
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 4 ottobre 19931 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale (LDFR); visto l’articolo 112 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale (LTF),
Art. 4a cpv. 1 1 Se sui fondi agricoli vi sono costruzioni e impianti e questi fondi rientrano nel campo d’applicazione della LDFR, le procedure di emanazione delle seguenti decisioni ven- gono coordinate con l'autorità cantonale competente in materia di decisioni su progetti edilizi fuori della zona edificabile (art. 25 cpv. 2 LPT4: a. decisioni sulle eccezioni al divieto di divisione materiale e di fraziona- mento; b. decisioni sulle esclusioni di fondi agricoli dal campo d’applicazione della LDFR; e c. decisioni di accertamento sulla non applicabilità della LDFR.
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 12
Ordinanza sul diritto fondiario rurale «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 5 cpv. 3 3 Le decisioni cantonali di prima istanza devono essere notificate in forma elettronica all'Ufficio federale di giustizia nei seguenti casi: a. decisioni sull'autorizzazione per l'acquisto di aziende agricole o fondi agricoli se non vi è coltivazione diretta, a condizione che vengano fatte valere ecce- zioni in virtù dell’articolo 64 capoverso 1 lettere a, d o e LDFR o un altro grave motivo; oppure b. decisioni sull'esclusione di superfici fuori della zona edificabile dal campo d’applicazione della LDFR, a condizione che le superfici escluse e non edifi- cate superino 15 are se si tratta di vigne o 25 are se si tratta di altri terreni.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2/2 13
2 Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti di- retti, OPD), RS 910.13
2.1 Situazione iniziale
In seguito alla delimitazione dello spazio riservato alle acque secondo l’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201), le superfici del comprensorio in questione possono essere gestite soltanto in modo estensivo. Attualmente il tipo di superficie per la promozione della biodiversità «prato rivierasco» può essere predisposto soltanto lungo i corsi d’acqua. Le aziende con superfici lungo ac- que stagnanti sono penalizzate.
A causa del forte aumento del numero di grandi predatori registrato in questi ultimi anni e della vieppiù frequente formazione di branchi di lupi è venuta a crearsi una situazione sempre più impegnativa per il settore agricolo. Di conseguenza, già nel 2021, con una revisione dell’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01), il Consiglio federale ha autorizzato i Cantoni a intervenire più rapidamente sull’effettivo di lupi e ha aumentato il sostegno finanziario per i provvedimenti di protezione degli animali da reddito. Parallelamente, con il postulato Bulliard 20.4548 (Misure per potenziare l’agricoltura alpestre e di montagna), il Consiglio federale è stato incaricato di valutare quali ulteriori misure collaterali possono essere adottate nell’ambito della politica agricola al fine di garantire la gestione sostenibile della re- gione di montagna e di quella d’estivazione a fronte della crescente presenza di grandi predatori. Nella fase di trattazione del postulato, in collaborazione con gli stakeholder (Cantoni, servizi di consu- lenza, SAB, ASA, USI, Associazione Sentieri Svizzeri) e con il coordinamento dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), nell’estate 2021 sono state individuate delle misure nell’ambito del diritto agri- colo volte a potenziare l’agricoltura alpestre e di montagna. Tuttavia anche in futuro, la protezione del gregge e i relativi provvedimenti sottostaranno in primo luogo alla legislazione sulla caccia. L’aiuto all’esecuzione concernente la protezione del bestiame pubblicato dall’UFAM mira a garantire un’ese- cuzione uniforme in relazione alla protezione del gregge, definendo gli attori e i rispettivi compiti e competenze nonché la collaborazione tra loro, come pure le misure efficaci e la promozione delle stesse. Oltre agli adeguamenti nell’OPD sono previste modifiche dell’ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle; attuazione della mozione Rieder per la conservazione delle razze svizzere minacciate) e dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; trasferimento di sentieri e vie ciclabili). Ulteriori mi- sure (p.es. promozione della ricerca, nonché dello scambio di esperienze e conoscenze o valorizza- zione e ulteriore sviluppo della formazione di pastore) saranno elaborate a tempo debito sulla base di progetti, in collaborazione con le cerchie interessate e i promotori dei rispettivi progetti.
Nell’ambito di un progetto pilota ai sensi dell’articolo 25a OPD «Progetti per l’evoluzione della PER», dal 2021 i Cantoni di Berna, Friburgo e Soletta hanno testato con successo il cosiddetto test rapido per il bilancio delle sostanze nutritive nel loro sistema informatico cantonale GELAN. Dal 1° gennaio 2024 questo test sarà disponibile a livello svizzero e consentirà di sgravare dal punto di vista ammini- strativo sia gli agricoltori sia i servizi preposti all’esecuzione.
Con il pacchetto di ordinanze per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 19.475 (Pacchetto Iv.Pa.), negli articoli 28 e 29 OTerm si definisce cosa s’intende per foraggio di base e foraggio concentrato. Secondo questa definizione, l’erba essiccata e il mais essiccato sono classificati nel foraggio di base. A livello di estivazione, invece, l’erba essiccata e il mais essiccato sono computati, come finora, nell’apporto di foraggi concentrati.
Dell’esecuzione dei pagamenti diretti è responsabile il Cantone sul cui territorio è domiciliato il gestore o ha sede la persona giuridica. Se il domicilio del gestore non si trova nello stesso Cantone in cui è ubicata l’azienda, diventa più complicato eseguire l’ordinanza sui pagamenti diretti. Si riscontrano diffi- coltà in particolare per la registrazione dei dati nel sistema d’informazione geografica e per il controllo da parte dell’organizzazione preposta del Cantone di domicilio. Pertanto già attualmente in questi rari casi i Cantoni interessati derogano, di comune accordo, al principio del domicilio. Per le aziende d’estivazione esiste già un’indicazione in tal senso nelle istruzioni concernenti l’ordinanza sui paga- menti diretti. Siccome sempre più spesso il domicilio e l’ubicazione non si trovano nello stesso Can- tone, il gruppo di lavoro Pagamenti diretti della KOLAS ha proposto di rivedere l’attuale regolamenta- zione.
14
Ordinanza sui pagamenti diretti
Analogamente all’approccio adottato a suo tempo in relazione all’influenza aviaria e al rispetto delle esigenze sui contributi per il benessere degli animali, occorre disciplinare anche i casi in cui sono ordi- nate misure di prevenzione o di lotta contro organismi da quarantena, potenziali organismi da quaran- tena, organismi da quarantena rilevanti per le zone protette nonché organismi regolamentati non da quarantena, così come la concessione di pagamenti diretti nel settore della produzione vegetale.
2.2 Sintesi delle principali modifiche
Apporto di foraggio concentrato nella regione d’estivazione: l’erba essiccata e il mais essic- cato rientrano nel foraggio concentrato conformemente alla regolamentazione materiale vi- gente finora. Contributi per la biodiversità: l’attuale tipo di superficie per la promozione della biodiversità «prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua» prende il nome di «prati rivieraschi», in questo modo è possibile tener conto anche di quelli situati lungo le acque stagnanti. Notifica e presentazione della domanda di pagamenti diretti: se tutte le unità di produzione di un’azienda si trovano in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del gestore e il Cantone d’ubicazione dell’azienda possono convenire che il Cantone d’ubicazione è responsabile dell’esecuzione. Questo vale, per analogia, anche per le aziende d’estivazione. Rinuncia alle riduzioni e al diniego dei contributi: se viene ordinata e adottata una misura di prevenzione o di lotta contro organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi, questa prevale sulle esigenze dei relativi contributi nel settore della produzione ve- getale. Adeguamento delle disposizioni concernenti l’estivazione: oltre a un aumento dei contributi d’estivazione per gli ovini detenuti in sistemi di pascolo protetti, si propone una soluzione per il versamento dell’importo totale dei contributi d’estivazione e per la biodiversità in caso di sca- rico anticipato dell’alpe a causa della presenza di grandi predatori. Tali modifiche entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2022. Inoltre, le esigenze relative alla protezione dei si- stemi di pascolo degli ovini sono precisate e aumentate. In generale, le modifiche favoriscono una gestione professionale del pascolo e del gregge, nonché una gestione sostenibile della regione d’estivazione. PER - Bilancio delle sostanze nutritive: con un bilancio delle sostanze nutritive semplificato e riferito alle singole aziende, il cosiddetto test rapido, le aziende con un quantitativo esiguo di sostanze nutritive (azoto e fosforo) sono dispensate dal calcolo dello Suisse-Bilanz. Rinuncia all’esclusione diretta dalla SAU in caso di superfici infestate dalle malerbe: prima che le superfici infestate dalle malerbe siano escluse dalla SAU, i Cantoni possono fissare un ter- mine per il risanamento delle stesse.
2.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 31 capoverso 2 L’apporto massimo di 100 kg di foraggi concentrati per carico normale e periodo d’estivazione include attualmente anche l’erba essiccata e i cubetti di mais (cfr. Istruzioni relative all’art. 31 cpv. 2 OPD). Con il varo del pacchetto di ordinanze per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 19.475, dal 1° gen- naio 2023 l’ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm) conterrà per la prima volta la definizione di foraggio concentrato. A partire dal 2023 l’erba essiccata e i cubetti di mais saranno considerati forag- gio di base. Onde evitare modifiche materiali delle vigenti disposizioni per l’estivazione, nel testo dell’ordinanza si indica esplicitamente che l’apporto massimo di foraggi concentrati, mais essiccato ed erba essiccata per carico normale e per periodo d’estivazione è limitato a 100 kg. In virtù dell’OTerm, a partire dal 2023 anche i sali minerali conteranno come foraggi concentrati, anche se la quantità am- messa continuerà ad essere illimitata.
Articolo 35 capoverso 2bis Articolo 55 capoverso 1 lettera g Allegato 4 numero 7 Allegato 7 numero 3.1.1 Allegato 8 numero 2.4.12
15
Ordinanza sui pagamenti diretti
Il tipo di superficie per la promozione della biodiversità (SPB) «prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua» era stato introdotto nel quadro della Politica agricola 2014-2017 in vista dell’applicazione dello spazio riservato alle acque ai sensi della legge sulla protezione delle acque. Finora a livello svizzero sono stati notificati soltanto circa 100 ettari di «prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua», il che corrisponde a meno dello 0,1 per cento del totale delle SPB. Specialmente in Cantoni nei quali le superfici nello spa- zio riservato alle acque possono essere notificate esclusivamente come SPB, in futuro questo tipo di SPB potrebbe acquisire maggiore importanza. Per offrire a tutte le aziende con superfici nello spazio riservato alle acque lo stesso ventaglio di tipi di SPB e garantire una certa flessibilità per quanto ri- guarda la gestione, anche le superfici lungo le acque stagnanti devono poter essere notificate e ge- stite come «prati rivieraschi». A causa dell’esiguo contributo per i prati rivieraschi si presuppone che nello spazio riservato alle acque si predispongano soprattutto tipi di SPB con un valore ecologico più elevato. Tuttavia, grazie alle misure di interconnessione, come ad esempio le piccole strutture, anche i prati rivieraschi possono essere valorizzati dal profilo ecologico.
Articolo 48 Esigenze relative ai diversi sistemi di pascolo degli ovini
Capoverso 1: per garantire e promuovere la gestione sostenibile dei sistemi di pascolo sorvegliati è fondamentale che i gestori versino ai pastori uno stipendio adeguato e corrispondente agli standard usuali del settore. Grazie al previsto aumento dei contributi d’estivazione per i sistemi di pascolo pro- tetti (art. 47 cpv. 2 lett a; risp. all. 7 n. 1.6.1 lett. a) sono disponibili più risorse finanziarie da destinare alla retribuzione dei pastori. Le linee guida sul salario per il personale dell’alpe negoziate dall’Associa- zione grigionese degli alpigiani e dall’Unione grigionese dei contadini sotto la direzione del servizio specializzato per l’economia alpestre Plantahof hanno assunto una valenza indicativa a livello sviz- zero. Rispettando questi salari indicativi (p. es. almeno la categoria «pastore per il bestiame giovane e il bestiame minuto» per i pastori responsabili e la categoria «ausiliare adulto» o «ausiliare giovane» per i pastori ausiliari) si adempiono le disposizioni dell’ordinanza.
Capoverso 2: la sorveglianza permanente non rientra tra le misure di protezione ragionevolmente esi- gibili di cui all’articolo 10quinqies capoverso 1 OCP. Tuttavia, in quanto essa costituisce un elemento fon- damentale per attuare i provvedimenti di protezione del gregge (soprattutto per l’impiego corretto dei cani da protezione del bestiame) e dato che anche il sistema di pascolo che prevede il pascolo da ro- tazione con provvedimenti di protezione del gregge può beneficiare dell’incremento dei contributi, il campo di applicazione dei pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge è limitato ai greggi di dimensioni fino ai 300 ovini (carico effettivo). La limitazione mira a migliorare la protezione generale del gregge ed è giustificata dall’aumento dei contributi da 400 a 600 franchi per carico nor- male.
Il massimo di 300 ovini per i pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge dev’es- sere rispettato in ogni fase dell’estivazione. Di conseguenza, dal momento in cui la domanda per l’au- mento dei contribuiti d’estivazione per i sistemi di pascolo protetti (art. 47 cpv. 2 lett. a; risp. all. 7 n. 1.6.1 lett. a) è inoltrata, i greggi di oltre 300 unità devono essere necessariamente gestiti per mezzo della sorveglianza permanente. Se ciò non avviene, i contributi versati corrispondono all’importo più basso previsto per i pascoli da rotazione.
Capoverso 3: corrisponde all’attuale articolo 48
Articolo 98 capoverso 2bis Con questa modifica, il Cantone di domicilio del gestore e il Cantone d’ubicazione dell’azienda pos- sono convenire che il Cantone d’ubicazione sia responsabile dell’esecuzione a condizione che tutte le unità di produzione dell’azienda in questione si trovino nello stesso Cantone e che il Cantone d’ubica- zione si faccia carico di tutti i compiti correlati all’esecuzione. Già attualmente il Cantone d’ubicazione è responsabile del riconoscimento delle aziende secondo l’ordinanza sulla terminologia agricola. La stessa regolamentazione è applicata, per analogia, alle aziende d’estivazione e con pascoli comuni- tari.
16
Ordinanza sui pagamenti diretti
Articolo 98 capoverso 3 lettera d numero 1 A partire dal 1° gennaio 2024 l’effettivo di animali determinante delle specie ovina e caprina, nonché dei bovini e degli equini è stabilito in base ai dati della banca dati sul traffico di animali. L’autodichiara- zione da parte dei gestori non è più richiesta. Di conseguenza, per ottenere i contributi d’estivazione è necessario dichiarare solo la categoria e il numero di lama e alpaca estivati.
Articolo 99 capoversi 1, 4 e 5
Con il varo del pacchetto di ordinanze per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 19.475, a partire dal 1° gennaio 2023 diversi contributi per l’efficienza delle risorse sono abrogati o in parte integrati nei contributi per i sistemi di produzione. L’articolo 99 deve quindi essere rivisto.
Articolo 107 capoverso 3
Nell’agricoltura e nell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale spetta all’UFAG definire le mi- sure contro gli organismi da quarantena secondo l’OSalV (RS 916.20). Le misure di prevenzione o di lotta che ne conseguono devono essere messe in atto dai servizi cantonali competenti o dal Servizio fitosanitario federale oppure essere ordinate alle aziende interessate.
L’attuazione delle misure può essere in contrasto con le esigenze relative alla PER definite nell’ordi- nanza sui pagamenti diretti e con i contributi per i quali l’uso dei prodotti fitosanitari è regolamentato. A titolo d’esempio si citano la lotta contro la flavescenza dorata nelle regioni viticole svizzere infestate da questa malattia e il rispetto delle esigenze per i pagamenti diretti relative alle superfici per la promo- zione della biodiversità. Per la messa in atto delle misure di lotta contro questa malattia è stato neces- sario emanare una decisione temporanea concernente lo sfalcio di vigneti SPB con biodiversità natu- rale al di fuori dei periodi di sfalcio consentiti.
Al capoverso 3 si precisa che le misure di prevenzione o di lotta ordinate contro gli organismi da qua- rantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi prevalgono sulle esigenze dei relativi paga- menti diretti per i quali l’azienda si è già annunciata. Di conseguenza i contributi non sono né ridotti né negati. Questa modifica consente di ridurre l’onere amministrativo e di garantire una sicurezza giuri- dica alle aziende.
Articolo 107a Rinuncia all’adeguamento dei contributi d’estivazione e per la biodiversità in caso di scarico anticipato dell’alpe dovuto ai grandi predatori
Se l’alpe deve essere scaricato anticipatamente a causa del pericolo rappresentato dai grandi preda- tori (lupi, linci, orsi bruni) per gli animali da reddito e di conseguenza il carico effettivo scende al di sotto del carico usuale di oltre il 25 per cento, il Cantone può rinunciare all’adeguamento dei contributi d’estivazione secondo l’articolo 49 capoverso 2 lettera c OPD. Inoltre, il Cantone può anche rinunciare ad adeguare i contributi per la biodiversità destinati a superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione di cui all’allegato 7 numero 3.1.1 numero 12 (massimo 300 franchi per CN). L’obiettivo è far sì che i gestori di un’azienda d’estivazione interessata ricevano gli stessi contributi d’estivazione o per la biodiversità a cui avrebbero avuto diritto se non avessero scaricato l’alpe anticipatamente. La rinuncia all’adeguamento può avere luogo a condizione che siano stati presi provvedimenti di protezione del gregge ragionevolmente esigibili.
Non sussiste alcun diritto alla rinuncia all’adeguamento. I Cantoni devono infatti esaminare caso per caso le rispettive domande dei gestori. Le domande per la rinuncia all’adeguamento a causa di uno scarico anticipato dell’alpe vanno valutate dalle autorità cantonali dell’agricoltura. Esse fanno capo ai servizi cantonali competenti in materia di protezione del gregge e di caccia affinché valutino se i prov- vedimenti di protezione del gregge sono ragionevolmente esigibili nonché la presenza di grandi preda- tori. Siccome queste disposizioni sono applicate retroattivamente per la stagione alpestre 2022, fino alla decisione del Consiglio federale (prevista a inizio novembre 2022) i Cantoni possono valutare solo provvisoriamente le domande pervenutegli. Una valutazione definitiva sarà possibile a novembre/di-
17
Ordinanza sui pagamenti diretti
cembre 2022. Nelle circostanze attuali, questo termine consente comunque di garantire il corretto ver- samento dei contributi d’estivazione e dei contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione a dicembre 2022.
Nel valutare le domande occorre distinguere tra alpi meritevoli di protezione e alpi non meritevoli di protezione.
Alpi meritevoli di protezione (cpv. 1 lett. a): i gestori dell’alpe in questione hanno adottato le misure di protezione ragionevolmente esigibili contro i grandi predatori conformemente all’arti- colo 10quinqies capoverso 1 OCP nell’attuale stagione alpestre. Nonostante queste misure, la crescente presenza di grandi predatori minaccia la sicurezza degli animali da reddito. Tutta- via, l’adozione di misure supplementari è considerata sproporzionata.
Alpi non meritevoli di protezione (cpv. 1 lett. b): i Cantoni hanno definito il perimetro degli al- peggi secondo l’articolo 10quinqies capoverso 2 OCP, al cui interno l’adozione di misure di prote- zione non è considerata ragionevolmente esigibile. In tali casi si raccomanda che nell’ambito di una pianificazione alpestre siano elaborati scenari per il futuro utilizzo dell’alpe, valutando, ad esempio, il potenziale di collaborazione e di raggruppamento con altri alpi. L’UFAM può partecipare al massimo nella misura dell’80 per cento ai costi per la pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini come base per la protezione del bestiame conformemente all’articolo 10ter capoverso 2 OCP. Il versamento dell’importo totale dei contributi d’estivazione in caso di scarico anticipato di alpi non meritevoli di protezione deve restare un’eccezione e non può diventare la regola. Per questo, sull’arco di cinque anni si può entrare nel merito di al massimo un adeguamento dei contributi d’estivazione. Ciò accresce la pressione a riflettere sul futuro utilizzo dell’alpe.
Modifica di altri atti normativi
Ordinanza sulla protezione delle acque: articolo 41c capoverso 4
Sulla base della modifica dell’articolo 55 capoverso 1 lettera g occorre adeguare anche l’articolo 41c capoverso 4 OPAc.
Allegato 1 numeri 2.1.9 e 2.2.2
L’attuale normativa che dispensa dal calcolo dello Suisse-Bilanz tiene conto della densità di animali per ettaro di superficie fertilizzabile; le aziende inoltre non possono apportare alcun concime azotato o fosforico. Il nuovo metodo di calcolo, ossia il test rapido, oltre agli animali da reddito detenuti nelle aziende (espressi in UBG), considera i concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio ceduti e ritirati, non- ché i concimi minerali. In questo modo praticamente tutti i tipi di azienda possono effettuare il calcolo del test rapido.
Se secondo il calcolo del test rapido i quantitativi di azoto e o di fosforo sono inferiori ai valori limite definiti nell’allegato 1 numero 2.1.9, l’agricoltore non deve più calcolare lo Suisse-Bilanz. In caso di superamento occorre procedere al calcolo. Il controllo del test rapido avviene nel quadro dell’usuale controllo della PER.
Per motivi di semplicità, come unità di misura delle sostanze nutritive prodotte dall’azienda si è optato per i valori in UBG convertiti anziché per la quantità totale in chili di azoto o fosforo. Dal profilo tecnico, anche questo dato avrebbe potuto essere utilizzato e sarebbe stato più immediato. Tuttavia, siccome i valori indicativi sulla produzione di sostanze nutritive vengono aggiornati a cadenza regolare, la se- conda opzione avrebbe comportato un onere maggiore e la necessità di calcolare le categorie di ani- mali secondo la BDTA in modo fortemente aggregato. Si è quindi deciso di propendere per i valori in UBG.
18
Ordinanza sui pagamenti diretti
Inoltre si chiarisce in che misura il test rapido con valori limite adattati per l’azoto può essere applicato al sistema di produzione «Contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l’impiego efficiente dell’azoto della campicoltura». Se necessario le relative disposizioni saranno adattate dopo la consultazione.
Per il calcolo del test rapido sono determinanti i dati dell’anno civile precedente quello di contribu- zione. Il calcolo avviene nei sistemi cantonali nel quadro della rilevazione dei dati a inizio anno. Nel calcolo del test rapido confluiscono automaticamente la somma di tutti gli effettivi medi di animali di- chiarati, espressi in UBG, le superfici fertilizzabili in ettari nonché il saldo di tutti i concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio ceduti e ritirati registrati in HODUFLU in chilogrammi di azoto e fosforo. I gestori devono registrare anche i concimi minerali impiegati, espressi in chilogrammi di azoto e fosforo.
Sono considerate superfici fertilizzabili tutti i codici di superficie agricola utile di cui alla «Guida d’appli- cazione del Promemoria n. 6.2» dell’UFAG valida dal 23.11.2021 (< Codice 900), tranne quelle defi- nite Coltura non fertilizzabile secondo le specifiche dell’OPD (nd).
I valori limite «UBG/ha di superficie fertilizzabile» sono calcolati in base alla normativa attualmente in vigore del numero 2.1.9. Per motivi di semplicità a ogni zona si applicano valori uguali per l’azoto e il fosforo. Si calcola inoltre un valore limite specifico per le singole aziende, ponderato in base alla su- perficie delle relative zone.
Il valore in UBG delle singole aziende per il test rapido dell’azoto e del fosforo si ottiene sommando gli effettivi medi di animali in UBG e le UBG calcolate in base ai concimi aziendali, ottenuti dal riciclaggio e minerali impiegati. I chilogrammi di azoto e fosforo impiegati, provenienti da concimi aziendali, otte- nuti dal riciclaggio e minerali, sono divisi per i seguenti fattori, così da poter determinare i valori in UBG per l’azoto e il fosforo.
azoto totale azoto disponibile fosforo
a. concimi aziendali e ottenuti 89.25 53.55 35.00 dal riciclaggio b. concimi minerali - 53.55 35.00
Fattore azoto totale: calcolato moltiplicando i 105 kg di azoto (senza perdite) di cui all’articolo 23 dell’ordinanza sulla protezione delle acque per il 15 per cento di riduzione delle perdite inevitabili conformemente ai Principi della conci- mazione PRIC – 105 x 0.85 = 89.25 Fattore azoto disponibile: calcolato moltiplicando i 89.25 kg di azoto totale per il 60 per cento dell’utilizzo di azoto con- formemente ai Principi della concimazione PRIC – 89.25 x 0.6 = 53.55 Fattore fosforo: 15 kg di fosforo (P) corrispondono a 34.4 kg P2O5 (anidride fosforica). Per motivi di semplicità, tale valore è stato arrotondato a 35.00 e denominato semplicemente «fosforo».
Il valore totale in UBG delle singole aziende per l’azoto e per il fosforo viene successivamente diviso per gli ettari di superficie fertilizzabile dell’azienda, ottenendo una determinata intensità (UBG/ha di superficie fertilizzabile).
Esempio di calcolo fittizio. L’azienda in questione dispone di una superficie fertilizzabile di 10 ha nella zona di pianura (31) e di 10 ha nella zona collinare (41). L’azienda adempie le esigenze per il test ra- pido e quindi non deve calcolare lo Suisse-Bilanz:
N (kg) P2O5 (kg) UBG (N) UBG (P2O5) Detenzione di animali - - 10.0 10.0 Saldo HODUFLU (Ntot) 500 300 5.6 8.6 Saldo HODUFLU (Ndisp) 200 - 3.7 - Saldo concimi minerali 600 500 11.2 14.3 Totale UBG 30.5 32.9
19
Ordinanza sui pagamenti diretti
N (kg) P2O5 (kg) UBG (N) UBG (P2O5) UBG/ha di superficie fertilizzabile 1.5 1.7 Valore limite ponderato in base alla 1.8 1.8 superficie per la zona collinare e di pianura (all. 1 n. 2.1.9 OPD) Esigenze rispettate Sì Sì
Nel numero 2.2.2 si rimanda al numero 2.1.9 e la formulazione linguistica del testo deve essere ade- guata. Anche nel numero 2.1.10 si rimanda al numero 2.1.9, tuttavia vista la formulazione neutrale non è necessario alcun adeguamento.
Allegato 2 numero 4.1.1
Una sorveglianza permanente degli ovini consente di gestire pascolo e gregge sugli alpi in modo pro- fessionale, promuovendo una gestione sostenibile della regione d’estivazione. È altresì uno elemento fondamentale per attuare i provvedimenti di protezione del gregge, soprattutto per quanto riguarda l’impiego corretto dei cani da protezione del bestiame. Tuttavia, il carico fisico e psichico per i pastori aumenta a causa della crescente presenza di grandi predatori. Parallelamente all’innalzamento dei contributi d’estivazione per sistemi di pascolo con sorveglianza permanente sono aumentate le esi- genze relative a questo tipo di sorveglianza. Se il gregge è composto da più di 500 ovini (carico effet- tivo) occorre assumere almeno due pastori (p.es. un responsabile e un ausiliario). Grazie a tale dispo- sizione, unitamente all’obbligo di retribuire i pastori almeno secondo gli standard usuali del settore (art. 48 cpv. 1), la conduzione del gregge e la sicurezza migliorano e il carico dei pastori diminuisce. Questa nuova esigenza è giustificata dall’aumento dei contributi da 400 a 600 franchi per carico nor- male.
Alla luce della nuova disposizione per una maggiore sorveglianza, in certi alpi per ovini ci si interroga anche sull’adeguatezza degli alloggi disponibili per i pastori. La guida concernente i progetti di alloggio sugli alpi per ovini1 illustra come procedere per passare dall’idea alla realizzazione quando si ha a che fare con progetti di questo tipo. Si è rivelata uno strumento valido per promotori, servizi cantonali pre- posti all’esecuzione, consulenti nonché finanziatori privati. I progetti di alloggi possono ricevere finan- ziamenti pubblici tramite gli aiuti agli investimenti previsti per i miglioramenti strutturali nell’agricoltura (cofinanziamento da parte della Confederazione e dei Cantoni).
Allegato 2 numero 4.2a
Per l’alpeggio degli ovini su pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge sono ver- sati contributi d’estivazione pari a quelli erogati per il sistema di pascolo con sorveglianza permanente (art. 47 cpv. 2 lett. a; risp. all. 7 n. 1.6.1 lett. a). I contributi sono maggiori rispetto a quelli previsti per i pascoli da rotazione senza provvedimenti di protezione del gregge (art. 47 cpv. 2 lett. b; risp. all. 7 n. 1.6.1 lett. b). Attualmente nel numero 4.2 è descritto il sistema del pascolo da rotazione, senza entrare nel merito delle esigenze supplementari relative ai provvedimenti di protezione del gregge. Occorre quindi inserire il sistema di pascolo che prevede il pascolo da rotazione con provvedimenti di prote- zione del gregge in un nuovo numero, il 4.2a. Tale sistema è consentito solo per greggi di dimensioni non superiori a 300 ovini (art. 48 cpv. 2).
Numero 4.2a.1: le esigenze generali concernenti il sistema di pascolo che prevede il pascolo da rota- zione in virtù del numero 4.2 si applicano anche ai pascoli da rotazione con provvedimenti di prote- zione del gregge. Ciò è garantito da un rimando diretto.
Numero 4.2a.2: le esigenze relative ai provvedimenti di protezione del gregge nel sistema di pascolo che prevede il pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge si basano sulle misure di protezione ragionevolmente esigibili secondo l’articolo 10quinqies capoverso 1 OCP. Questo rimando
1 In tedesco, consultabile alla pagina www.protectiondestroupeaux.ch/hirten/hirtenunterkuenfte/
20
Ordinanza sui pagamenti diretti
alla OCP consente di evitare la definizione parallela delle esigenze in due atti normativi. L’articolo 10quinquies capoverso 1 lettera e consente inoltre di adeguare le esigenze alle condizioni regionali.
Allegato 7 numero 1.6.1 lettera a
Per garantire la gestione sostenibile delle superfici d’estivazione, già oggi i contributi d’estivazione per l’alpeggio degli ovini sono differenziati in base al sistema di pascolo. Gli ovini permanentemente sor- vegliati o detenuti su pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge attualmente ri- cevono 400 franchi per carico normale, ovvero contributi più elevati rispetto a quelli ottenuti dagli ovini su pascoli da rotazione (320 fr. per carico normale) o su altri pascoli (120 fr. per carico normale).
Da uno studio2 cofinanziato dall’UFAM, svolto su mandato dei Cantoni Uri e Vallese, è emerso che, sulla base di 13 esempi di casi negli anni 2017-2018, l’adattamento dell’estivazione degli ovini alla si- tuazione dettata dalla presenza di grandi predatori comporta costi supplementari di circa 18 000 fran- chi per alpe e stagione alpestre e di circa 43 franchi per ovino estivato. Mettendo in relazione questi costi supplementari con i carichi normali stabiliti per gli ovini degli alpi analizzati, si ottengono costi d’adattamento pari a circa 320 franchi per carico normale stabilito (CN). Questi costi supplementari derivano da adeguamenti aziendali (segnatamente assunzione di personale supplementare dell’alpe, messa a disposizione di alloggi, variazione nella gestione dei pascoli) nonché da provvedimenti di pro- tezione del gregge in senso più stretto (p.es. protezione notturna, cani per la protezione del gregge). Attualmente, in media circa la metà di questi costi supplementari di 320 franchi per CN deve essere assunta dal gestore, mentre l’altra metà è coperta con contributi pubblici. Due terzi di questi contributi (ca. 100-110 fr.) sono costituiti dai contributi d’estivazione supplementari (come conseguenza del cambio al sistema di pascolo «sorveglianza permanente» o «pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge») e un terzo (ca. 50-60 fr.) dai contributi di protezione del gregge supplemen- tari dell’UFAM. Secondo lo studio, se rapportati alla Svizzera, i costi supplementari a carico dei gestori ammontano a 3,8 milioni di franchi.
Alla luce di ciò, l’attuale aliquota di 400 franchi per i contributi d’estivazione in caso di sorveglianza permanente e di pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge deve essere aumen- tata a 600 franchi per CN. Questo incremento significativo permette di coprire i costi supplementari, promuovendo al contempo la conversione al sistema di pascolo con sorveglianza permanente o al pa- scolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge. L’aumento dei contributi d’estivazione dà esplicitamente seguito anche a una proposta presentata dagli stakeholder nel quadro della tratta- zione del postulato Bulliard 20.4548 (Misure per potenziare l’agricoltura alpestre e di montagna). Si rinuncia a un aumento delle aliquote dei contributi differenziato a seconda che si tratti di pascolo con sorveglianza permanente o di pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge per ragioni legate al carico amministrativo che ne conseguirebbe per i Cantoni. Una differenziazione pre- supporrebbe che i Cantoni ricalcolino il carico usuale sugli alpi in questione (art. 40 cpv. 1 lett. a). Li- mitando il campo d’applicazione del sistema di pascolo che prevede il pascolo da rotazione con prov- vedimenti di protezione del gregge a greggi di dimensioni non superiori a 300 ovini (art. 48 cpv. 2) si evita che l’ingente aumento dei contributi d’estivazione generi una distorsione tra i sistemi di pascolo e si garantisce una migliore protezione del gregge, dato che la sorveglianza permanente diventa più dif- fusa.
Allegato 8 numero 2.1.7 lettera b
Su richiesta degli organi di controllo (KIP), la sanzione attuale viene differenziata. Le superfici partico- larmente infestate dalle malerbe non vengono direttamente escluse dalla SAU. È più opportuno col-
2 Moser et al. (2019), studio «Wirtschaftlichkeit der Schafsömmerung bei Anpassung an die Gross- raubiersituation auf Schafalpen in den Kantonen Uri und Wallis», Büro Alpe, 13.3.2019; sintesi su: Agrarforschung Schweiz 11: 102-109, 2020 21
Ordinanza sui pagamenti diretti
mare la lacuna e fissare un termine per il risanamento. Se però allo scadere del termine la lacuna per- mane, si procede all’esclusione della superficie dalla SAU. I Cantoni fissano dei termini adeguati ai singoli casi e provvedono ai controlli successivi.
Allegato 8 numero 2.2.3 lettera d
Se durante l’ispezione il controllore constata che il gestore ha fornito un’indicazione sbagliata o i giu- stificativi necessari sono incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili, al gestore è concesso un termine suppletivo per l’allestimento dello Suisse-Bilanz e i pagamenti diretti sono ridotti di 200 franchi. Dopo- diché occorre calcolare lo Suisse-Bilanz seguendo lo schema di riduzione imposto dall’allegato 8 nu- mero 2.2.3 lettera b OPD.
Allegato 8 numero 2.4.10 lettera a
Aggiunta di un rimando all’articolo 24 dell’ordinanza sulla terminologia agricola, nel quale si fissano le condizioni di sfalcio.
Allegato 8 numero 3.2.4
Le indicazioni non veritiere concernenti la durata del pascolo (differenza tra la durata del pascolo e il carico effettivo) sono sanzionate in tre modi diversi conformemente al numero 3.2.3 a seconda dei giorni di differenza. La classificazione parte dal presupposto che le indicazioni non veritiere riguardano l’intero effettivo di animali estivato. Tuttavia, le esperienze acquisite in fase di esecuzione hanno dimo- strato che a volte le indicazioni sulla durata del pascolo sono dichiarate scorrettamente anche solo per una parte dell’effettivo. Di conseguenza, in tali casi il Cantone deve poter diminuire la riduzione in modo adeguato conformemente al numero 3.2.3.
Allegato 8 numero 3.5
Se i documenti mancano o sono lacunosi è impossibile eseguire un controllo fondato in loco delle aziende d’estivazione. Attualmente è possibile chiedere che vengano presentati i documenti mancanti entro un termine fissato, ma ciò comporta un notevole dispendio amministrativo. I documenti e le regi- strazioni necessari per il controllo dell’estivazione sono noti da tempo e in genere gli organi di con- trollo informano i pastori sulla documentazione del caso nel momento in cui annunciano il controllo di base. Inoltre, è possibile usare il promemoria di Agridea («Alpjournal») come modello. Per questo mo- tivo, la nuova procedura prevede che, in assenza di un documento, al posto di fissare un termine per la presentazione dello stesso si imponga una riduzione di 200 franchi. Tale regola si applica anche ai documenti lacunosi. Questa nuova disposizione permette di aumentare la valenza delle registrazioni e dei documenti compilati correttamente.
Allegato 8 numeri 3.6.2 e 3.7.2
Secondo la normativa attuale, la riduzione dettata dall’adempimento solo parziale delle condizioni di gestione è presa in considerazione se complessivamente supera il 10 per cento. Questa tolleranza implica che molte aziende d’estivazione non siano toccate da una riduzione dei contributi anche se in realtà presentano lacune. Inoltre, tali aziende non sono nemmeno verificate in un secondo momento nell’ambito dei controlli in funzione del rischio (conformemente all’art. 4 cpv. 1 lett. a OCoC). Analoga- mente a quanto in vigore per la tolleranza sulla PER (all. 8 n. 2.2.1), la nuova disposizione prevede che il contributo d’estivazione subisca una riduzione con anche solo una lacuna. Se la riduzione det- tata dall’adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento, si applica una riduzione del 5 per cento (finora 0 %). Nel caso si constatasse una sola la- cuna sanzionata con il 10 per cento, i contributi d’estivazione sono comunque ridotti del 5 per cento. Inoltre, la prima lacuna per ogni punto di controllo implica una riduzione aggiuntiva di almeno 200 fran- chi e di al massimo 3000 franchi (all. 8 n. 3.6.3 e n. 3.7.3). Con questo, le aziende interessate sono anche sottoposte ai controlli in funzione del rischio di cui all’OCoC.
22
Ordinanza sui pagamenti diretti
Allegato 8 numero 3.7.4 lettere a e n
Le nuove esigenze relative al sistema di pascolo con sorveglianza permanente degli ovini sono ag- giunte esplicitamente ai punti di controllo soggetti a riduzioni dell’allegato 8 e alle relative descrizioni delle lacune:
lettera a: i greggi a partire da 500 ovini devono essere condotti da almeno due pastori (all. 2 n. 4.1.1) lettera n: le retribuzioni dei pastori nel quadro di un rapporto di lavoro devono corrispondere almeno agli standard usuali del settore (art. 48 cpv. 1)
Allegato 8 numero 3.7.6
A seguito delle nuove disposizioni nell’allegato 2 numero 4.2a (esigenze relative al sistema di pascolo che prevede il pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge), occorre adeguare e completare i punti di controllo e le descrizioni delle lacune.
lettera a: le esigenze relative ai pascoli da rotazione conformemente all’allegato 2 numero 4.2 devono essere adempiute (all. 2 n. 4.2a.1 lettera b: i provvedimenti di protezione del gregge devono adempiere le esigenze dell’OCP (all. 2 n. 4.2a.2 lettera c: la dimensione del gregge (carico effettivo) non può superare 300 ovini (art. 48 cpv. 2)
2.4 Ripercussioni
2.4.1 Confederazione
L’innalzamento dei contributi d’estivazione per sistemi di pascolo protetti per gli ovini comporta un au- mento dei pagamenti diretti di circa 3 milioni di franchi. Questo importo può essere coperto nel quadro dell’attuale preventivo per i pagamenti diretti a carico dei contributi di transizione. Questi ultimi origina- riamente erano previsti per otto anni (2014-2021). Tuttavia a causa della sospensione della PA22+ decisa dal Parlamento sono mantenuti al livello di 70 milioni di franchi circa.
2.4.2 Cantoni
L’adeguamento dell’importo dei contributi d’estivazione è di natura meramente tecnica. La valutazione delle domande per uno scarico anticipato dell’alpe a causa della crescente presenza di grandi preda- tori implica un certo carico amministrativo per alcuni Cantoni. I processi e le procedure sono analoghi a quelli relativi all’applicazione dell’articolo 106 OPD (forza maggiore) e pertanto sono già rodati. Il controllo delle nuove disposizioni relative alla gestione dei greggi di grandi dimensioni e alla retribu- zione dei pastori che praticano la sorveglianza permanente implicano oneri supplementari per alcuni Cantoni.
Il test rapido consente di ridurre l’onere amministrativo a livello di esecuzione, perché il controllo nelle aziende verte soltanto sui concimi minerali impiegati. L’attuazione nei sistemi cantonali d’informazione agricola comporta un onere finanziario iniziale.
2.4.3 Economia
Le modifiche nel settore dei contributi d’estivazione contribuiscono a sostenere maggiormente l’agri- coltura alpestre e di montagna in termini finanziari affinché possano affrontare meglio le sfide correlate alla crescente presenza di grandi predatori. Con questo si punta a garantire una gestione sostenibile delle regioni d’estivazione, in quanto i pastori assunti sono retribuiti almeno conformemente agli stan- dard usuali del settore così da uniformare e migliorare le condizioni di lavoro in tutta la Svizzera.
23
Ordinanza sui pagamenti diretti
Secondo calcoli comparativi effettuati con bilanci dello Suisse-Bilanz completi, anonimizzati e senza fascia di tolleranza del 10 per cento, potenzialmente circa il 20 per cento di tutte le aziende adempie i requisiti del test rapido. Ciò implica che per queste aziende il carico amministrativo si riduce. A titolo di confronto, secondo il rapporto AGS «Überprüfung der Methode Suisse-Bilanz» (Bosshard et al., 2012), le disposizioni attuali in media permettono di dispensare dallo Suisse-Bilanz il 9 per cento delle aziende. Dai riscontri di allora è tuttavia emerso un quadro molto eterogeneo e che non tutti i Cantoni eseguivano la normativa con la stessa coerenza.
Ad ogni modo i risultati ottenuti nel primo anno del progetto pilota condotto nei Cantoni che utilizzano il sistema GELAN mostrano che soltanto il 5 per cento circa delle aziende è stato dispensato. Ciò po- trebbe essere dovuto al fatto che si deve comunque continuare a calcolare il bilancio foraggero PLCSI, che non si vogliono divulgare i dati sui concimi minerali e che si tratta di una nuova misura. Tuttavia si può presumere che nei prossimi anni aumenteranno la partecipazione e la percentuale di aziende che adempiono i requisiti.
2.4.4 Ambiente
Le modifiche nell’ambito dei contributi d’estivazione in generale favoriscono una gestione professio- nale di pascoli e greggi nonché una gestione sostenibile della regione d’estivazione. In questo modo è possibile garantire la cura e l’apertura del paesaggio rurale alpino, con un effetto positivo sulla biodi- versità.
L’introduzione di un test rapido sul bilancio delle sostanze nutritive non ha alcun impatto ambientale negativo. Le valutazioni hanno permesso di stabilire che le aziende potenzialmente dispensate (20 % del totale) presentano un quantitativo esiguo di sostanze nutritive e che il 10 per cento di queste aziende ha chiuso lo Suisse-Bilanz con una copertura del fabbisogno di azoto e di fosforo superiore al 100 per cento (senza il 10% di margine d’errore). Si è quindi constatato che la maggior parte delle aziende che adempie le esigenze del test rapido adempie anche quelle dello Suisse-Bilanz senza il 10 per cento di margine d’errore.
La normativa concernente gli organismi da quarantena facilita l’interazione tra le misure ordinate volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e l’applicazione dei provvedimenti dell’ordinanza sui pagamenti diretti.
Rinominando «prati rivieraschi» il tipo di superficie per la promozione della biodiversità attualmente definito come «prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua» permette di includere in questa categoria anche i prati rivieraschi lungo le acque stagnanti e sostiene quindi anche l’implementazione dello spazio riser- vato alle acque.
2.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche non hanno alcuna incidenza sul diritto internazionale.
2.6 Entrata in vigore
Fatte salve le disposizioni menzionate di seguito, le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
Affinché le modifiche nel settore dei contributi d’estivazione (art. 107a e all. 7 n. 1.6.1 lett. a) possano essere applicate già nella stagione alpestre 2022, le relative disposizioni entrano in vigore retroattiva- mente il 1° gennaio 2022. Questa procedura è opportuna e giustificata alla luce della crescente pre- senza di grandi predatori nonché dell’importanza e dell’urgenza di attuare misure collaterali. Dal pro- filo tecnico l’attuazione retroattiva nel 2022 è fattibile (il versamento dei contributi d’estivazione av- viene a dicembre 2022).
24
Ordinanza sui pagamenti diretti
Dal 1° gennaio 2024 i dati necessari per calcolare l’effettivo di animali determinante delle specie ovina e caprina saranno acquisiti dalla banca dati sul traffico di animali. Per questo motivo, occorre modifi- care l’articolo 98 capoverso 3 lettera d numero 1 con effetto alla stessa data.
A causa dell’entità degli adeguamenti tecnici da apportare ai sistemi informatici cantonali, l’introdu- zione del test rapido è prevista per il 2024.
2.7 Basi legali
Articoli 70-76 e 107 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).
25
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 31 cpv. 2 2 Per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l’ap- porto di 100 kg di foraggi essiccati nonché 100 kg di foraggi concentrati (senza sali minerali), erba essiccata e mais essiccato per CN e periodo d’estivazione.
Art. 35 cpv. 2bis 2bis Lungo i corsi d’acqua danno diritto a contributi le piccole strutture improduttive su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), i terreni da strame (art. 55 cpv. 1 lett. e) e i prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie.
Art. 48 Esigenze relative ai diversi sistemi di pascolo degli ovini 1 Nel sistema di pascolo con sorveglianza permanente la retribuzione dei pastori nel quadro di un rapporto di lavoro deve corrispondere almeno agli standard usuali del settore. 2 Il sistema di pascolo che prevede il pascolo da rotazione con provvedimenti di pro-
tezione del gregge è possibile fino a una dimensione del gregge di 300 ovini. 3 Le esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini sono
fissate nell’allegato 2 numero 4.
RS… 1 RS 910.13
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 26
Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 55 cpv. 1 lett. g 1 I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la
promozione della biodiversità di proprietà o in affitto. g. prati rivieraschi;
Art. 77 Abrogato
Art. 98 cpv. 2bis e cpv. 3 lett. d n. 1 2bis Se l’azienda, l’azienda d’estivazione o l’azienda con pascoli comunitari non si trova nel Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, nel Cantone dove ha sede il gestore e se tutte le unità di produzione si trovano nello stesso Cantone, i Can- toni interessati possono convenire che la domanda sia presentata al Cantone d’ubica- zione dell’azienda, dell’azienda d’estivazione o dell’azienda con pascoli comunitari. Il Cantone d’ubicazione deve farsi carico dell’intera esecuzione. 3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati: d. per i contributi d’estivazione:
1. la categoria e il numero di lama e alpaca estivati,
Art. 99 cpv. 1, 4 e 5 1 La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d’esti-
vazione e i contributi di cui all’articolo 82, va presentata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio. 4 Esso fissa un termine per domande concernenti i contributi di cui all’articolo 82.
5 Abrogato
Art. 107 cpv. 3 3 Se a causa di misure ordinate per evitare l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell’ordi- nanza del 31 ottobre 20182 sulla salute dei vegetali non possono essere adempiute le esigenze della PER e dei tipi di pagamenti diretti di cui all’articolo 2 lettera a numero
6 e c-f, i contributi non sono né ridotti né negati.
Aggiungere prima del titolo del capitolo 5
2 RS 916.20
2 / 12 27
Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 107a Rinuncia all’adeguamento dei contributi d’estivazione e per la bio- diversità in caso di scarico anticipato dell’alpe dovuto ai grandi predatori 1 Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori per gli animali da reddito le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il Cantone può rinunciare a un adeguamento del contributo d’estivazione di cui all’ar- ticolo 49 capoverso 2 lettera c nonché del contributo per la biodiversità di cui all’al- legato 7 numero 3.1.1 numero 12 se: a. per gli alpi protetti con misure di protezione ragionevolmente esigibili se- condo l’articolo 10quinqies capoverso 1 dell’ordinanza del 29 febbraio 19883 sulla caccia (OCP), ulteriori provvedimenti di protezione contro i grandi pre- datori sono sproporzionati; b. per gli alpi sui quali l’adozione di misure di protezione secondo l’arti- colo 10quinqies capoverso 2 OCP non è considerata ragionevolmente esigibile, nei quattro anni precedenti non è avvenuto alcun adeguamento del contributo d’estivazione a causa di uno scarico anticipato dell’alpe dovuto ai grandi pre- datori. 2 Il gestore deve presentare la domanda di rinuncia all’adeguamento dei contributi d’estivazione e per la biodiversità all’autorità designata dal Cantone competente. Per la valutazione delle domande essa fa capo agli specialisti cantonali competenti in ma- teria di protezione del gregge e di caccia. I Cantoni disciplinano la procedura.
II Gli allegati 1, 2, 4, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III L’atto normativo sottostante è modificato come segue:
Ordinanza del 28 ottobre 19984 sulla protezione delle acque
Art. 41c cpv. 4 4 Lo spazio riservato alle acque può essere utilizzato a fini agricoli se, conformemente
alle esigenze definite nell’ordinanza del 23 ottobre 20135 sui pagamenti diretti, è uti- lizzato sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato rivierasco, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste esigenze si applicano anche alla corrispondente utilizza- zione di superfici al di fuori della superficie agricola utile.
3 RS 922.01 4 RS 814.201 5 RS 910.13
3 / 12 28
Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
IV 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 L’articolo 107a e l’allegato 7 numero 1.6.1 lettera a entrano in vigore retroattiva- mente il 1° gennaio 2022. 3 L’articolo 98 capoverso 3 lettera d numero 1, l’allegato 1 numeri 2.1.9, 2.1.9a,
2.1.9b e 2.2.2 nonché l’allegato 8 numero 2.2.3 lettera d entrano in vigore il 1° gennaio 2024.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 / 12 29
Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 1 (art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4 nonché 115e cpv. 1)
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
N. 2.1.9-2.1.9b 2.1.9 Le aziende sono dispensate dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive se il loro valore calcolato in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile di cui al numero 2.1.9a non supera i seguenti valori limite:
Valore limite in UBG/ha di superficie fertilizzabile; per:
azoto fosforo
a. zona di pianura 2,0 2,0 b. zona collinare 1,6 1,6 c. zona di montagna I 1,4 1,4 d. zona di montagna II 1,1 1,1 e. zona di montagna III 0,9 0,9 f. zona di montagna IV 0,8 0,8
2.1.9a Le UBG per ettaro di superficie fertilizzabile sono calcolate sommando: a. l’effettivo degli animali da reddito agricoli conformemente all’articolo 36 capoversi 3 e 4, in UBG; e b. i quantitativi totali di azoto e fosforo dei concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio secondo HODUFLU nonché dei concimi minerali impiegati, in UBG.
2.1.9b Per la conversione dei quantitativi di azoto e fosforo di cui al numero 2.1.9a in UBG, tali quantitativi sono divisi per i seguenti valori: azoto fosforo
azoto totale azoto disponibile fosforo
a. concimi aziendali e otte- 89.25 53.55 35.00 nuti dal riciclaggio b. concimi minerali - 53.55 35.00
N. 2.2.2.
5 / 12 30
Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
2.2.2 Dall’analisi del suolo sono dispensate le aziende che non apportano alcun
concime azotato o fosforico, se non superano i valori limite di cui al nu- mero 2.1.9. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nella classe di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca», conformemente ai «Principi di concimazione delle colture agricole in Svizzera», nella versione di giugno 20176 Modulo «2/ Caratteristiche e ana- lisi del suolo».
6 Il modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo» può essere consultato sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Basi legali
6 / 12 31
Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 2 (art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)
Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione
4 Sistemi di pascolo per gli ovini
4.1 Sorveglianza permanente
N. 4.1.1
4.1.1 La conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è
condotto quotidianamente a un luogo di pascolo scelto dal pastore. A partire da una dimensione del gregge di 500 ovini, la conduzione del gregge è effet- tuata da almeno due pastori.
N. 4.2a
4.2a Pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge 4.2a.1 Si applicano le disposizioni di cui al numero 4.2. 4.2a.2 I provvedimenti di protezione del gregge si basano sulle misure di protezione ragionevolmente esigibili secondo l’articolo 10quinqies capoverso 1 OCP7.
7 RS 922.01
7 / 12 32
Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)
Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità
A Superfici per la promozione della biodiversità
N. 7 Titolo
7 Prato rivierasco
8 / 12 33
Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)
Aliquote dei contributi
N. 1.6.1 lett. a 1.6.1 Il contributo d’estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e am- monta per anno: a. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge 600 fr. per CN permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge
N. 3.1.1 n. 11
3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:
Contributo per la qualità se- condo livelli qualitativi
I II
fr./ha e anno fr./ha e anno
11. Prato rivierasco 450
9 / 12 34
Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 8 (art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2 nonché 115c cpv. 2)
Riduzione dei pagamenti diretti
N. 2.1.7 lett. d
2.1.7 Gestione da parte dell’azienda
Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento
b. Superfici gestite in La superficie non è gestita Esclusione della superficie dalla modo inadeguato o è abbandonata SAU, nessun contributo su tale (art. 98, 100 e 105; art. 16 superficie OTerm)
400 fr./ha x superficie interes-
sata in ha La superficie è infestata Esclusione della superficie dalla da malerbe SAU se la lacuna permane dopo il termine fissato per il risana- mento.
N. 2.2.3 lett. d
2.2.3 Documenti
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
d. Test rapido Suisse-Bilanz, inclusi i giustificativi neces- 200 fr. sari, incompleto, mancante, errato o inutilizzabile Termine suppletivo per il bilancio delle sostanze nutritive
N. 2.4.10 lett. a
2.4.10 Terreni da strame
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, sfalcio prima 200 % x CQ I del 1° settembre o non effettuato almeno ogni tre anni (art. 57, 58, all. 4 N. 5.1; art. 21 OTerm)
N. 2.4.12 Titolo
2.4.12 Prati rivieraschi
N. 3.2.4
10 / 12 35
Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
3.2.4 Il Cantone può diminuire adeguatamente la riduzione di cui al numero
3.2.3 se le indicazioni non veritiere non concernono l’intero effettivo di
animali estivato.
N. 3.5
3.5 Documenti e registrazioni
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima reci- diva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l’esclu- sione dai contributi. Lacuna per il punto di controllo Riduzione
Registro dell’apporto di concimi mancante o lacunoso 200 fr. per documento mancante o (art. 30) lacunoso oppure per registrazione Registro dell’apporto di foraggio mancante o lacunoso mancante o lacunosa, max. 3000 (art. 31) fr. Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione Registrazione secondo il piano di gestione mancante o lacu- nosa (all. 2 n. 2) Registrazione secondo gli oneri cantonali mancante o lacu- nosa (art. 34) Documenti d’accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36) Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38) Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacu- noso (all. 2 n. 4)
N. 3.6.2 3.6.2 Se la riduzione dettata dall’adempimento solo parziale delle condizioni di ge- stione non supera complessivamente il 10 per cento si applica una riduzione del 5 per cento.
N. 3.7.2 3.7.2 Se la riduzione dettata dall’adempimento solo parziale delle condizioni di ge- stione non supera complessivamente il 10 per cento si applica una riduzione del 5 per cento.
N. 3.7.4 lett. a ed n 3.7.4 Inadempimento parziale delle esigenze relative alla sorveglianza permanente degli ovini
11 / 12 36
Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Fino a 499 ovini: gregge non condotto o non condotto a 15% sufficienza da un pastore con cani; da 500 ovini: gregge non condotto o non condotto a sufficienza da almeno due pastori con cani (all. 2, n. 4.1.1) n. La retribuzione dei pastori nel quadro di un rapporto di 15% lavoro non corrisponde almeno agli standard usuali del settore (art. 48 cpv. 1)
N. 3.7.6 3.7.6 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini con provvedimenti di protezione del gregge
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Le esigenze relative al pascolo da rotazione conforme- 15% mente alle disposizioni dell’allegato 2 numero 4.2 non sono adempiute (all. 2 n. 4.2a.1. b. I provvedimenti di protezione del gregge non sono ba- Riduzione del contributo d’estiva- sati sulle misure ragionevolmente esigibili dell’articolo zione all’aliquota del pascolo da 10quinqies capoverso 1 OCP (all. 2, n. 4.2a.2 rotazione secondo l’allegato 7 nu- mero 1.6.1 lett. b (riduzione di 280 fr./CN) c. Il carico effettivo supera una dimensione del gregge di Riduzione del contributo d’estiva-
300 ovini (art. 48 cpv. 2) zione all’aliquota del pascolo da
rotazione secondo l’allegato 7 nu- mero 1.6.1 lett. b (riduzione di 280 fr./CN)
12 / 12 37
3 Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC), RS 910.17
3.1 Situazione iniziale
La tendenza a un consumo orientato verso un'alimentazione più equilibrata e a base vegetale è in linea con gli obiettivi della politica sanitaria e climatica della Confederazione e offre opportunità imprenditoriali per la filiera agroalimentare. Nel suo parere del 19 maggio 2021 in risposta alla mozione 21.3401 Contributi per singole colture anche a quelle per l'alimentazione umana, il Consiglio federale aveva affermato, tra l'altro, che l'UFAG avrebbe esaminato l'attuale impostazione dei contributi per singole colture onde tener conto dell’evoluzione della domanda.
La domanda di alimenti a base vegetale come i sostituti della carne e del latte è in aumento. Le materie prime, i prodotti semilavorati e quelli finiti, a oggi, vengono per lo più importati, poiché le esigenze climatiche delle colture sono spesso elevate, i dazi doganali sono bassi e le filiere di trasformazione all’interno del Paese sono ancora incomplete.
Situazione del mercato dei legumi secchi (valori medi 2019-2020) CH Import Protezione doganale Superficie Produzione Semina Foraggio Altro Alimentazione Olio commestibile Usi alimentari
ha t t t t t t fr./100kg Voce di tariffa Soia 1'876 5'299 83 8'386 185 1'461 1'464 0 1201.9091 Piselli 3'561 11'505 - 7'213 - 1'240 - 0.85 0713.1019 Ceci - - - - - 1'743 - 0 0713.2019 Fagioli 980 2'547 377 100 8 3'260 - 0 0713.3319 Lupini 186 525 - - - - - 0 1214.9090 Lenticchie 132 - - 1 3'368 - 0 0713.4019 Fonti: USC, AFD
Nell'ambito di un lavoro di progetto, l'UFAG ha condotto una serie di interviste ad attori della ricerca e delle catene del valore. Sono stati identificati diversi legumi che si addicono alla coltivazione in Svizzera e che a detta dei trasformatori e/o dei distributori al dettaglio hanno un potenziale.
3.2 Sintesi delle principali modifiche
Se finora solo le leguminose a granelli per l’alimentazione animale sono state sostenute con contributi per singole colture, con la presente modifica lo scopo d’utilizzo delle leguminose a granelli viene esteso all’alimentazione umana. Inoltre, il sostegno di 1000 franchi per ettaro all’anno viene esteso a fagioli, piselli (incl. ceci), lupini e lenticchie. Per avere diritto ai contributi, i granelli devono essere raccolti quando sono maturi.
3.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 capoversi 1 e 3 Lo scopo d’utilizzo delle leguminose a granelli, finora limitato a quello foraggero, viene esteso e pertanto avranno diritto ai contributi tutti i fagioli, piselli (incl. ceci), lupini e lenticchie. Grazie a questa parificazione sul piano dei contributi, gli incentivi per l'offerta e l'uso di legumi secchi verranno maggiormente dai mercati.
Nel contesto dell’estensione del diritto ai contributi ad altre leguminose a granelli viene precisato che non vengono concessi contributi alle colture raccolte prima della loro maturazione o non destinate all’estrazione dei granelli.
38
Ordinanza sui contributi per singole colture
Articolo 2 Il contributo finora concesso per singole leguminose si applica anche per tutti i fagioli, piselli (incl. ceci), lupini e lenticchie, comprese le miscele ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2.
Articolo 6b capoverso 2 I contributi possono essere versati per tutte le miscele di fagioli, piselli (incl. ceci), lupini e lenticchie con cereali a condizione che sia raggiunta la proporzione in peso minima delle colture che danno diritto a contributi. Le esigenze alle componenti delle miscele come la maturazione simultanea pongono tuttavia dei limiti alle combinazioni.
3.4 Ripercussioni
3.4.1 Confederazione
Il versamento dei contributi a tutti i fagioli, piselli (incl. ceci), lupini e lenticchie raccolti a raggiunta maturazione rappresenta una certa semplificazione. Sono necessari adeguamenti ai sistemi informatici, che comunque possono essere gestiti con le risorse umane esistenti.
Partendo da un livello basso, le superfici coltive messe a colture di nicchia potrebbero subire un’evoluzione costante. Siccome queste superfici sono limitate, le colture di nicchia competono con altre colture, alcune delle quali sono promosse con contributi per singole colture. Complessivamente, a medio termine si potrebbe verificare un maggior fabbisogno finanziario di circa un milione di franchi all'anno, che può essere coperto con i fondi già stanziati.
3.4.2 Cantoni
Il versamento dei contributi a tutti i fagioli, piselli (incl. ceci), lupini e lenticchie raccolti a raggiunta maturazione rappresenta una certa semplificazione. Sono necessari adeguamenti ai sistemi informatici, che comunque possono essere gestiti con le risorse umane esistenti.
3.4.3 Economia
Con la produzione e la trasformazione di materie prime indigene la filiera agroalimentare può partecipare al mercato in crescita. Puntando sull’elogio della provenienza svizzera, oltre al sostegno statale, si può spuntare un maggior prezzo sul mercato rispetto alle merci importate. Sul piano dei contributi la coltivazione di leguminose a granelli per l’alimentazione umana è parificata a quella a scopo foraggero.
3.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale. Nel quadro dell’OMC i contributi per singole colture rientrano nel sostegno interno.
3.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
3.7 Basi legali
Articolo 54 capoverso 2 lettera a della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).
39
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 lett. c 1 I contributi per singole colture sono versati per superfici con le seguenti colture:
d. fagioli, piselli, lupini e lenticchie;
3 Non sono versati contributi per:
c. superfici con colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estra- zione di olio, papavero, cartamo, soia, fagioli, piselli, lupini e lenticchie, rac- colti prima della loro maturazione o non per l’estrazione dei granelli; Art. 2 lett. e Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a: franchi
e. fagioli, piselli, lupini e lenticchie, nonché miscele ai sensi dell’arti- colo 6b capoverso 2 1000 Art. 6b cpv. 2 2 Il contributo per miscele di fagioli, piselli, lupini e lenticchie con cereali è concesso soltanto se la proporzione in peso delle colture che danno diritto a contributi nel rac- colto è di almeno il 30 per cento.
II
1 RS 910.17
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 40
Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali «%ASFF_YYYY_ID»
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2/3 41
4 Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC), RS 910.15
4.1 Situazione iniziale
Nel 2020, grazie alla proficua collaborazione con i Cantoni e con gli organi di controllo, è stato possi- bile introdurre un nuovo sistema di controllo in funzione del rischio. Nel frattempo i Cantoni, in quanto organi preposti all’esecuzione, hanno acquisito esperienza applicando il nuovo sistema e ne ricono- scono i benefici. Su richiesta del gruppo d’accompagnamento permanente, incaricato di valutare e mi- gliorare il sistema di controllo in agricoltura, occorre tuttavia apportare lievi modifiche all'ordinanza allo scopo di rafforzare ulteriormente l'approccio in funzione del rischio. Oltre ai Cantoni e agli organi di controllo, anche l'Unione svizzera dei contadini è rappresentata nel gruppo di accompagnamento.
Nell’ordinanza sui pagamenti diretti, segnatamente in relazione alla PER, verranno riprese due dispo- sizioni dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt); la disposizione relativa al deposito di concimi aziendali liquidi si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022, quella relativa allo spandimento di concimi aziendali liquidi dal 1° gennaio 2024. È quindi necessario disciplinare anche le norme di con- trollo a cui devono attenersi i Cantoni per quanto concerne queste due nuove disposizioni. Tale con- trollo viene regolamentato nell’OCoC.
Le modifiche dell’OCoC, necessarie a causa dell'introduzione di nuovi tipi di pagamenti diretti a partire dal 1° gennaio 2023, sono attuate mediante la modifica dell’OPD nell'ambito del pacchetto di ordi- nanze per l’attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all’uso di pesti- cidi» (cfr. modifica di altri atti normativi). Sono già state oggetto di consultazione.
4.2 Sintesi delle principali modifiche
In futuro, almeno il 5 per cento delle aziende dovrà essere sottoposto a un controllo annuale sulla base di un sospetto fondato o degli ambiti a maggiore rischio di lacune stabiliti annualmente. I controlli a seguito della prima notifica a programmi nel quadro dei pagamenti diretti non vengono più computati sulla quota del 5 per cento.
Un’altra modifica è dettata dal progresso tecnico. In futuro, i Cantoni non dovranno più controllare espressamente in loco le colture presenti, bensì avranno la possibilità di farlo utilizzando immagini sa- tellitari o altri metodi.
L’inserimento della disposizione dell’OIAt relativa al deposito e allo spandimento di concimi aziendali liquidi nel campo di applicazione e nel piano di controllo dell’OCoC crea chiarezza in merito alle rispet- tive prescrizioni minime e al coordinamento di questi controlli.
4.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 capoverso 2 lettera d A seguito delle modifiche proposte nell'ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle) con effetto al 1° gennaio 2023 (cfr. il presente pacchetto di ordinanze 2022), non sono più previsti contributi supple- mentari per la conservazione della razza delle Franches Montagnes secondo l’articolo 24 dell’OAlle vigente. Pertanto decadono i controlli su questi contributi e il relativo coordinamento.
Articolo 1 capoverso 2 lettera e Con effetto al 1° gennaio 2024, la disposizione relativa al deposito e allo spandimento di concimi aziendali liquidi rientrerà nel campo di applicazione dell’OCoC. Il controllo in questo ambito sottostarà pertanto all’obbligo di coordinamento.
Articolo 3 capoverso 1 La disposizione relativa al deposito e allo spandimento di concimi aziendali liquidi viene integrata nel sistema di controllo in funzione del rischio dell’OCoC. Di conseguenza la frequenza minima di con- trollo per i controlli di base è fissata a otto anni. Inoltre, i Cantoni devono eseguire controlli in funzione
42
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
del rischio in caso di sospetto o nel quadro delle priorità stabilite. Ogni anno almeno il 5 per cento delle aziende dev’essere sottoposto a controlli in funzione del rischio e l’UFAG può per esempio stabi- lire che lo spandimento di concimi aziendali liquidi costituisce un ambito a maggior rischio, imponendo ai Cantoni di svolgere, oltre ai controlli di base, anche controlli in questo ambito.
Articolo 3 capoverso 5 e articolo 5 capoverso 6 L’OCoC è adeguata all'ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimen- tare e degli oggetti d’uso (OPCNP), la quale stabilisce esplicitamente in che percentuale i controlli an- nuali devono essere svolti senza preavviso (cfr. art. 13 cpv. 1 OPCNP). Il calcolo della quota minima del 40 per cento si basa su tutti i controlli sul benessere degli animali svolti in un anno civile.
Articolo 5 capoverso 3 Per i Cantoni, in quanto organi preposti all’esecuzione, il nuovo sistema di controlli in funzione del ri- schio ha dato prova di essere efficace. Tuttavia, l'obbligo di controllare annualmente il 5 per cento delle aziende agricole in funzione del rischio in ciascun Cantone alla fine si è rivelato un criterio troppo poco adeguato. Secondo quanto affermato dai Cantoni, la quota richiesta del 5 per cento è spesso già raggiunta solo con i controlli a seguito della prima notifica a programmi nel quadro dei pagamenti di- retti (controlli secondo l’art. 4 lett. c). Con la prevista introduzione di nuovi tipi di pagamenti diretti nel 2023, la regola del 5 per cento potrebbe subire un ulteriore indebolimento, perché molte aziende si iscriveranno ai nuovi programmi e tutte queste nuove notifiche generano sempre un controllo in fun- zione del rischio a causa di «cambiamenti significativi nell'azienda». Di conseguenza, nei prossimi 1-3 anni l'attuale regola del 5 per cento perderebbe completamente la sua efficacia. Viste le circostanze, la quota del 5 per cento per i controlli in funzione del rischio includerà soltanto i controlli sulla base di sospetti fondati (secondo l’art. 4 lett. b) e degli ambiti a maggiore rischio di lacune stabiliti annual- mente (secondo l’art. 4 lett. d). In questo modo si assicura che in tutti i Cantoni venga svolta una quota minima rilevante di controlli negli ambiti a rischio definiti.
Allegato 1 Titolo e numero 2 Il titolo dell’allegato 1 deve essere modificato perché non servono esigenze speciali per il controllo dei dati sulle superfici e del programma di produzione estensiva. Il numero 2 può essere abrogato perché non servono più norme specifiche.
4.4 Ripercussioni
4.4.1 Confederazione
Le modifiche proposte non comportano alcun fabbisogno supplementare in termini di risorse finanzia- rie o umane per la Confederazione.
4.4.2 Cantoni
Con la prevista estensione del campo d’applicazione dell’OCoC vengono introdotte prescrizioni con- cernenti il coordinamento e la frequenza dei controlli di base relativi al deposito e allo spandimento di concimi aziendali liquidi. Si applicano anche le disposizioni relative ai controlli in funzione del rischio. I Cantoni devono tener conto delle prescrizioni di cui all’articolo 7 OCoC relative all’accordo con l’or- gano di controllo, all’accreditamento e all’obbligo di notifica in caso di violazione. Nel complesso il di- spendio per i controlli aumenta, ma grazie all’integrazione nell’attuale sistema di controllo in funzione del rischio, i Cantoni possono sfruttare le sinergie.
Visto che in futuro non sarà più obbligatorio controllare in loco i dati sulle superfici, il dispendio dei Cantoni in questo ambito specifico dovrebbe diminuire.
4.4.3 Economia
Nessuna ripercussione.
43
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
4.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con il diritto internazionale e bilaterale. L’allegato 11 dell’ac- cordo bilaterale tra la Svizzera e l’UE contiene disposizioni sui controlli veterinari che però non rien- trano nel campo di applicazione dell’OCoC.
4.6 Entrata in vigore
Fatte salve le disposizioni relative al deposito e allo spandimento di concimi aziendali liquidi, che ver- ranno introdotte nel 2024, le modifiche della presente ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
4.7 Basi legali
Articoli 177 e 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).
44
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sul coordinamento dei controlli delle aziende agri- cole è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. d ed e
2 Si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:
d. abrogata e. ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico, alle- gato 2 cifra 552.
Art. 3 cpv. 1 e 5 1 I requisiti delle ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere b-c ed e devono essere controllati almeno ogni otto anni. 5 In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli di base annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.
Art. 5 cpv. 3 e 6 3 Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in almeno il 5 per cento delle aziende gestite tutto l’anno, delle aziende d’estivazione e delle aziende con pascoli comunitari secondo i criteri di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b e d. 6 In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli in funzione del rischio annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.
1 RS 910.15 2 RS 814.318.142.1
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 45
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole «%ASFF_YYYY_ID»
II L’allegato 1 è modificato come segue:
Titolo Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali e delle superfici per la promozione della biodiversità
N. 2 Abrogato
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023. 2 Gli articoli 1 capoverso 2 lettera e nonché 3 capoverso 1 entrano in vigore il 1°
gennaio 2024.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2/2 46
5 Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimen- tari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica), RS 910.18
5.1 Situazione iniziale
L'ordinanza sull'agricoltura biologica disciplina i requisiti per i prodotti che sono commercializzati come «prodotti biologici». Si applica ai prodotti agricoli, alle derrate alimentari e agli alimenti per animali nonché agli animali da reddito. L’ordinanza sull’agricoltura biologica, in vigore dal 1997, si basa sul principio di equivalenza alla corrispondente legislazione dell'UE. Questo principio è di grande impor- tanza per assicurare un commercio transfrontaliero senza ostacoli. L'allegato 9 dell'accordo tra la Con- federazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) con- tiene disposizioni che stabiliscono l'equivalenza delle legislazioni e le modalità per la loro continuità. Il 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore il nuovo regolamento UE relativo alla produzione biologica (UE) 2018/8481 e i relativi atti normativi di esecuzione. Nell’ottica dell’attuazione autonoma, l’ordi- nanza sull’agricoltura biologica viene adeguata alle nuove prescrizioni del regolamento europeo rela- tivo alla produzione biologica. L’obiettivo è eliminare prontamente le discrepanze critiche dalle norme europee ed evitare gli ostacoli tecnici al commercio nel settore biologico. Dalla consultazione sulle modifiche proposte scaturirà, in particolare, se, ed eventualmente per quanto tempo, sono necessari termini transitori per le singole armonizzazioni.
5.2 Sintesi delle principali modifiche
a) Nel campo di applicazione dell’ordinanza vengono aggiunti gli alimenti per animali da compa- gnia. b) La vendita di prodotti biologici non confezionati o sfusi di imprese commerciali di vendita al dettaglio che non esercitano altre attività assoggettate all’obbligo di certificazione, a determi- nate condizioni, non sottostà all’obbligo di certificazione. c) L’idrocoltura è descritta in maniera precisa e il principio della coltura nel suolo viene sancito nella presente ordinanza. Vengono precisate alcune eccezioni come ad esempio la coltiva- zione in vaso. d) L’uso di nanomateriali è definito come non autorizzato. e) L’autorizzazione di ingredienti non biologici di origine agricola è rilasciata mediante decisione generale con una validità di al massimo un anno e mezzo. f) Viene definito quali informazioni devono contenere i certificati bio.
5.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 capoverso 1 lettera c Nell'UE, gli alimenti per animali da compagnia rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Per allineare la normativa elvetica, anche il campo di applicazione dell'ordinanza sull'agricoltura biologica viene esteso agli alimenti per animali da compagnia, che vanno ad aggiun- gersi a quelli da reddito che già erano contemplati. Già oggi, gli alimenti per animali da compagnia sono disciplinati in linea generale nell'ordinanza del 26 ottobre 2022 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (RS 916.307). Quindi, da un lato la base giuridica per il disciplinamento degli alimenti per animali da com- pagnia è data nella legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr) e dall'altro, sono già definiti i requi- siti di base relativi agli alimenti per animali da compagnia. È previsto un successivo disciplinamento di ulteriori specifiche per gli alimenti biologici per animali da compagnia. Si deve però attendere il varo delle pertinenti disposizioni d’esecuzione nell'UE.
1 REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il rego- lamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
47
Ordinanza sull’agricoltura biologica
Articolo 2 capoverso 5bis lettera h La normativa vigente prevede già l’esenzione dall’obbligo di certificazione per l’immagazzinamento e la commercializzazione di prodotti imballati ed etichettati pronti per la vendita destinati esclusivamente alla Svizzera, qualora essi non subiscano una nuova preparazione prima di essere venduti al consu- matore (cfr. art. 2 cpv. 5bis lett. c dell’ordinanza sull'agricoltura biologica). Questa attività comporta un rischio relativamente basso di violazione delle norme per la produzione biologica. Allo stesso modo, le piccole imprese commerciali di vendita al dettaglio che vendono prodotti biologici non confezionati vengono esentate dall'obbligo di certificazione, a condizione che l'impresa non svolga o deleghi a terzi altre attività sottoposte all’obbligo di certificazione. Articolo 10 capoversi 2 - 5 Il principio della produzione vegetale legata al suolo e della fornitura di elementi nutritivi alle piante principalmente attraverso l’ecosistema del suolo viene incluso esplicitamente nel capoverso 2. La pro- duzione vegetale biologica deve avvenire su suolo vivo. Per suolo vivo si intende l’ecosistema attivo suolo con i suoi cicli di elementi nutritivi. Esso dipende in particolare dalla biodiversità del suolo con i suoi componenti organici come lombrichi, collemboli, microrganismi, radici, eccetera.
Come è stato il caso finora, la coltivazione di piante in idrocoltura non è autorizzata. L’idrocoltura viene definita esplicitamente come un metodo di coltivazione in cui le piante pongono le radici in un materiale come perlite, ghiaia o lana di roccia e sono alimentate tramite una soluzione di elementi nu- tritivi.
La coltivazione in vaso continua a essere autorizzata a condizione che le piante intere siano vendute in vaso al consumatore finale, ad esempio erbe aromatiche in vaso, piante ornamentali e prodotti da vivaio. Il substrato può contenere soltanto i componenti elencati nell’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica nonché terriccio di superfici biologiche. Onde agevolare la produzione biologica in una fase più precoce della coltivazione della produzione vegetale è consentita anche la coltivazione in contenitori di plantule o piantine per successivo trapianto.
Alcune pratiche di coltivazione che non sono legate al suolo, come la produzione di germogli da semi inumiditi nonché la produzione di cespi di cicoria per immersione in acqua, sono ancora possibili. Tut- tavia, si può usare solo acqua naturale e nessuna soluzione nutritiva.
Articolo 11 capoverso 1 lettera c
L’articolo 11 stabilisce quali procedimenti sono autorizzati nella produzione vegetale biologica. Per motivi di natura storica, finora tra i procedimenti tecnici erano autorizzati soltanto quelli termici e mec- canici.
Viene ora autorizzato l’impiego di metodi fisici per la difesa dei vegetali. In tal modo anche nell’agricol- tura biologica potranno essere applicati metodi più moderni per la difesa dei vegetali, come ad esem- pio la lotta contro le malerbe e la distruzione di steli e fogliame nella coltivazione delle patate mediante la corrente elettrica oppure la lotta contro le malattie mediante raggi UV. I metodi fisici possono altresì essere combinati ottimamente con la robotica e con il riconoscimento elettronico delle immagini che nei prossimi anni compiranno notevoli progressi.
L’impiego di metodi fisici per la difesa dei vegetali corrisponde ai principi fondamentali dell’agricoltura biologica e alle aspettative in essa riposte. Dal 2022 la difesa dei vegetali con metodi fisici sarà auto- rizzata anche nell’UE (cfr. Regolamento (UE) 2018/848, allegato II punto 1.10.1).
Articolo 16i lettera e
In futuro nella produzione di derrate alimentari biologiche trasformate non potranno più essere impie- gati ingredienti o sostanze che contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati.
48
Ordinanza sull’agricoltura biologica
Articolo 16j capoverso 2 lettera e e capoverso 4 Gli aromi vengono inseriti tra gli ingredienti di origine agricola.
Nel presente articolo è aggiunto un nuovo capoverso 4. Esso prevede una delega in base alla quale il DEFR può emanare prescrizioni per limitare o vietare procedimenti e trattamenti per la produzione di derrate alimentari biologiche.
Articolo 16k capoversi 3 - 5
In caso di penuria temporanea, l’UFAG può autorizzare l’utilizzo di ingredienti non biologici di origine agricola. L’autorizzazione è rilasciata, sotto forma di decisione generale, per un periodo di sei mesi al massimo e può essere prorogata due volte per un massimo di sei mesi ogni volta.
Articolo 18 capoverso 7
Il nuovo capoverso contiene una delega in base alla quale il DEFR può emanare prescrizioni per l’uti- lizzo della designazione «biologico» in relazione agli aromi.
Articolo 22 lettera b
Com’è stato il caso finora, i prodotti importati in Svizzera possono essere designati come prodotti bio- logici se sono sottoposti a una procedura di controllo e di certificazione equivalente a quella del capi- tolo 5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Nel presente articolo viene disciplinato anche il caso speciale della certificazione di gruppi di operatori. I prodotti importati devono poter essere controllati e certificati mediante un sistema di certificazione di gruppo come definito negli articoli 34-36 del regolamento (UE) 2018/848. Il sistema di certificazione di gruppo dell'UE è equivalente alla procedura di controllo e certificazione secondo il capitolo 5 dell’ordi- nanza sull’agricoltura biologica.
Articolo 30ater capoversi 1 - 4
Sono specificate le categorie di prodotti che vanno indicate nel certificato.
Articolo 39d
I prodotti svizzeri dell'allevamento caprino sono ancora unilateralmente esclusi dal regime di equiva- lenza per la Svizzera nell'accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea del 21 giugno 1999.
Il motivo è che in Svizzera i caprini possono essere ancora tenuti attaccati negli edifici costruiti prima del 1° gennaio 2001 se le prescrizioni sulle uscite regolari degli animali all’aria aperta sono rispettate. Si rinuncia a prorogare ulteriormente la validità dell’articolo 39d.
5.4 Ripercussioni
5.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione significativa.
5.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione significativa.
49
Ordinanza sull’agricoltura biologica
5.4.3 Economia
Le modifiche sono rilevanti dal profilo economico, poiché creano le condizioni affinché la legislazione svizzera in materia di prodotti biologici continui a essere riconosciuta equivalente alle pertinenti dispo- sizioni dell'UE. Questo, a sua volta, è un presupposto per la continuità di un commercio senza ostacoli tra la Svizzera e l'UE nel quadro dell'allegato 9 dell'accordo agricolo.
5.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni corrispondono ampiamente a quelle dell'Unione europea. Con le modifiche proposte si garantisce il mantenimento dell'equivalenza delle prescrizioni legali e amministrative elencate nell'alle- gato 9 appendice 1 dell'accordo agricolo.
Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848, che prevede diverse autorizzazioni ad emanare atti di esecuzione. Alcuni di questi atti si trovano tuttora nel rispettivo processo legislativo. La verifica esaustiva dell'equivalenza delle dispo- sizioni e una corrispondente implementazione nel diritto svizzero saranno quindi possibili soltanto in un secondo tempo.
5.6 Entrata in vigore
Le modifiche dell’ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
5.7 Basi legali
Articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 capoverso 2 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr) nonché articolo 13 capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimen- tari (LDerr).
2 RS 910.1 3 RS 817.0
50
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come se- gue:
Art. 1 cpv. 1 lett. c 1 La presente ordinanza è applicabile alla designazione dei prodotti seguenti come
prodotti biologici: c. materie prime degli alimenti per animali, alimenti composti per animali e alimenti per animali non compresi nella lettera a e utilizzati per l’alimenta- zione di animali da reddito e di compagnia.
Art. 2 cpv. 5bis lett. h 5bis Non sottostanno all’obbligo di certificazione:
h. la commercializzazione di prodotti sfusi, ad eccezione degli alimenti per ani- mali, se:
1. i prodotti sono ceduti direttamente ai consumatori,
2. l’impresa non esercita o appalta a terzi altre attività che sottostanno all’ob- bligo di certificazione di cui al capoverso 5, e
3. non si supera un volume di vendita annuo di 5000 chilogrammi o la cifra
d’affari annua è inferiore a 20 000 franchi svizzeri. Art. 10 cpv. 2-5
1 RS 910.18
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 51
Ordinanza sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»
2 La produzione vegetale biologica avviene su suolo vivo in associazione con il sotto-
suolo e il substrato roccioso. 3 Qualsiasi metodo di coltivazione nel quale i vegetali che non crescono naturalmente in acqua pongono le radici esclusivamente in una soluzione di elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi (idrocoltura) non è autorizzato.
4 L’idrocoltura è autorizzata nei seguenti casi:
a. coltivazione in vaso di vegetali per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche vendute in vaso ai consumatori; b. coltivazione in contenitori di plantule o piantine per successivo trapianto. 5 La produzione di germogli da semi inumiditi e l’ottenimento di cespi di cicoria esclu- sivamente mediante immersione in acqua tal qual senza soluzione di elementi nutritivi è autorizzata.
Art. 11 cpv. 1 lett. c 1 Onde regolare i parassiti, le malattie e le malerbe occorre prendere, in modo globale,
segnatamente i provvedimenti seguenti: c. procedimenti fisici;
Art. 16i lett. e Oltre che sui principi generali stabiliti nell’articolo 3, la produzione di derrate alimen- tari biologiche trasformate si basa sui seguenti principi: e. l’uso di ingredienti o sostanze che contengono nanomateriali ingegnerizzati o ne sono costituiti non è autorizzato.
Art. 16j cpv. 2 lett. a e cpv. 4 2 Le derrate alimentari biologiche trasformate devono soddisfare le esigenze seguenti:
a. il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l’acqua e il sale da cu- cina aggiunti; i lieviti e i prodotti a base di lieviti nonché gli aromi sono con- siderati ingredienti di origine agricola; 4 Il DEFR può limitare o vietare l’applicazione di determinati procedimenti e tratta- menti.
Art. 16k cpv. 3-5 3 Finché il DEFR non si è pronunciato sull’autorizzazione di prodotti e sostanze di cui
all’articolo 16j capoverso 2 lettera c, l’UFAG può, su domanda e mediante decisione generale, autorizzarne l’utilizzazione per un periodo di sei mesi al massimo se sono adempiute le prescrizioni della legislazione in materia di derrate alimentari e vi è una
2/4 52
Ordinanza sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»
situazione di penuria temporanea. Questa autorizzazione può essere prorogata due volte per un massimo di sei mesi ogni volta. 4 La decisione generale di cui al capoverso 3 è pubblicata nel Foglio federale. L'UFAG informa immediatamente gli enti di certificazione in merito alla sua notifica e al suo passaggio in giudicato. La reiezione di una domanda di cui al capoverso 3 avviene sotto forma di decisione individuale. 5 Il DEFR può definire altri criteri per l’autorizzazione o la revoca dell’autorizzazione
di prodotti e sostanze di cui al capoverso 3.
Art. 18 cpv. 7 7 Il DEFR può emanare prescrizioni supplementari per l’utilizzo delle designazioni di
cui al capoverso 1 in relazione ad aromi naturali e a estratti di aromi naturali.
Art. 22 lett. b I prodotti importati possono essere designati come prodotti biologici: b. se la produzione è sottoposta a una procedura di controllo e di certificazione equivalente a quella del capitolo 5 o corrispondente alla procedura di controllo e di certificazione per gruppi di operatori di cui agli articoli 34-36 del Rego- lamento (UE) 2018/8482.
Art. 30ater Certificato 1 L’ente di certificazione di cui agli articoli 23a, 28 o 29, o eventualmente l’autorità di controllo di cui all’articolo 23a, rilascia un certificato a ogni impresa soggetta al suo controllo e che soddisfa, nella sfera delle proprie attività, i requisiti stabiliti nella presente ordinanza. Il certificato deve rendere conto almeno dell’identità dell’impresa, della categoria di prodotti per cui è valido il certificato e del suo periodo di validità.
2 Per categorie di prodotti s’intendono:
a. vegetali e prodotti vegetali non trasformati, inclusi sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetale; b. animali vivi o prodotti animali non trasformati; c. prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimen- tari; d. alimenti per animali; e. vino; f. altri prodotti.
2 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio
2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, versione della GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1
3/4 53
Ordinanza sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»
2 Concerne soltanto il testo tedesco.
3 Concerne soltanto il testo tedesco.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4/4 54
6 Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordi- nanza sulla terminologia agricola, OTerm), RS 910.91
6.1 Situazione iniziale
Se coniugi e conviventi non separati oppure persone in unione domestica registrata non separate ge- stiscono più unità di produzione, queste sono considerate insieme come un’azienda. Dal 1° gennaio 2016 fanno eccezione le aziende portate nella convivenza e che continuano a essere gestite come aziende autonome e indipendenti. Di conseguenza, i coniugi e i conviventi oppure le persone in unione domestica registrata, con le loro aziende, non possono fondare comunità aziendali o comunità aziendali settoriali. Ciò è considerato uno svantaggio rispetto ad altre situazioni, come ad esempio nel caso di padre e figlio i quali possono invece fondare una forma comunitaria.
In molte regioni campicole della Svizzera, le superfici infestate dallo zigolo dolce stanno diventando sempre più un problema. Per questo motivo la lotta contro l’infestazione e il risanamento delle super- fici infestate rappresentano un’importante sfida. In caso di forte infestazione da zigolo dolce è possi- bile optare per la lotta meccanica, risanando la superficie in questione mediante il cosiddetto maggese nero. La ripetuta lavorazione del suolo fa sì che i germogli di zigolo dolce vengano staccati dai tuberi e secchino. Siccome durante il periodo di maggese nero non è possibile coltivare nulla sulla superficie, essa viene esclusa dalla superficie agricola utile (SAU) e di conseguenza non beneficia di pagamenti diretti.
Nell’ambito dei frutteti ci sono molte colture. La definizione contenuta nell’OTerm è relativamente ri- stretta e si limita a meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi e sambuchi nonché albicocchi, peschi, ciliegi e noci. Nella pratica, però, ci sono altre colture gestite come frutteti.
6.2 Sintesi delle principali modifiche
L’articolo 2 capoverso 3, che poneva norme restrittive, viene abrogato. I coniugi e i conviventi oppure le persone in unione domestica registrata possono gestire aziende autonome e fondare insieme una comunità aziendale o una comunità aziendale settoriale.
Le superfici con maggese nero autorizzate dai Cantoni per la lotta contro lo zigolo dolce non vengono più escluse dalla SAU. In questo modo anche nella fase di risanamento senza colture è possibile be- neficiare di pagamenti diretti.
La definizione dei frutteti è adeguata in base alle esigenze riscontrate nella pratica e a livello di esecu- zione.
6.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 2 capoverso 3 Per i coniugi e i conviventi oppure le persone in unione domestica registrata non vige più alcuna di- sposizione speciale. Possono gestire aziende autonome se le condizioni di cui all’articolo 6 sono ri- spettate. Possono anche accorpare le loro aziende per costituire una comunità aziendale o una comu- nità aziendale settoriale. Si applicano le stesse condizioni come per tutte le altre persone. Articolo 16 capoverso 4 Con il nuovo capoverso 4, le superfici e le parti di superfici caratterizzate da un’elevata presenza di zigolo dolce non vengono più escluse dalla SAU, se il servizio cantonale competente rilascia un’auto- rizzazione per il risanamento mediante maggese nero. Articolo 22 capoverso 2 La definizione di frutteti è estesa anche alle seguenti colture: fichi, noccioli, cachi e mandorli nonché castagni al di fuori delle selve, se è raggiunta la densità necessaria.
55
Ordinanza sulla terminologia agricola
6.4 Ripercussioni
6.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione sostanziale. L’adeguamento dei sistemi d’informazione avviene nel quadro della manutenzione annuale.
6.4.2 Cantoni
I Cantoni autorizzano il maggese nero per risanare le superfici con un’elevata presenza di zigolo dolce. Occorre altresì adeguare i sistemi d’informazione per la registrazione dei nuovi frutteti. Questa modifica avviene nel quadro della manutenzione annuale. Non ci si aspettano ripercussioni sostan- ziali.
6.4.3 Economia
Si tiene conto delle esigenze riscontrate nella pratica. Viene promossa la lotta contro lo zigolo dolce con un minore utilizzo di prodotti fitosanitari.
6.5 Rapporto con il diritto internazionale
La modifica proposta non ha alcuna incidenza sul diritto internazionale.
6.6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
6.7 Basi legali
La base legale è costituita dall’articolo 177 capoverso 1 LAgr.
56
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come se- gue:
Art. 2 cpv. 3 Abrogato
Art. 16 cpv. 4 4 In deroga al capoverso 1 lettera b, le superfici o parti di superfici caratterizzate da un’elevata presenza di zigolo dolce sono considerate superficie agricola utile, se il servizio cantonale competente rilascia un’autorizzazione per il risanamento della su- perficie mediante maggese nero. La superficie va gestita conformemente alla pubbli- cazione della Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali dell’11 agosto 20202 con- cernente il maggese nero quale strumento di lotta contro lo zigolo dolce.
Art. 22 cpv. 2
2 Per frutteti s’intendono le colture compatte con una densità di:
a. almeno 300 alberi per ettaro in caso di meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi, sambuchi, cachi, fichi, noccioli, mandorli e ulivi; b. almeno 200 alberi per ettaro in caso di albicocchi e peschi;
1 RS 910.91 2 https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/direktzahlungen/voraussetzungen-be- griffe.html
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 57
Ordinanza sulla terminologia agricola «%ASFF_YYYY_ID»
c. almeno 100 alberi per ettaro in caso di ciliegi, noci e castagni al di fuori delle selve.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2/2 58
7 Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt), RS 913.1
7.1 Situazione iniziale
Nel presente pacchetto di ordinanze si propone di effettuare una revisione totale dell'ordinanza sui mi- glioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) e di abrogare l'ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC; RS 913.211). Le disposizioni dell'OIMSC sono integrate nell’OMSt sotto forma di allegati tecnici. La proposta di revisione totale dell’ordinanza si rifà prevalentemente alle disposizioni attuali. La versione riveduta intende contribuire a una migliore leggibilità mediante una struttura logica. Per quanto possibile, si è quindi cercato anche di rinunciare a rimandi trasversali. La nuova ordinanza è strutturata nel modo seguente.
Capitolo 1: Disposizioni generali (art. 1 e 2) Sezione 1: Oggetto e forme degli aiuti finanziari Capitolo 2: Disposizioni comuni (art. 3–9) Sezione 1: Condizioni per gli aiuti finanziari Sezione 2: Costi computabili Sezione 3: Disposizioni comuni per crediti di investimento Capitolo 3: Provvedimenti del genio rurale (art. 13–26) Sezione 1: Provvedimenti Sezione 2: Condizioni Sezione 3: Importo dei contributi e dei crediti di investimento Capitolo 4: Provvedimenti per le costruzioni (art. 27–37) Sezione 1: Provvedimenti Sezione 2: Condizioni Sezione 3: Importo dei contributi e dei crediti di investimento Capitolo 5: Progetti di sviluppo regionale (art. 38–42) Sezione 1: Provvedimenti e condizioni Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento Capitolo 6: Provvedimenti per miglioramenti strutturali supplementari (art. 43–49) Sezione 1: Provvedimenti e condizioni Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento Capitolo 7: Procedura (art. 50–69) Sezione 1: Trattamento della domanda Sezione 2: Inizio dei lavori, acquisti, esecuzione Sezione 3: Garanzia dei provvedimenti Sezione 4: Vigilanza e restituzione degli aiuti finanziari Capitolo 8: Gestione dei crediti di investimento (art. 70 e 71)
Capitolo 9: Disposizioni finali (art. 72 e 73)
Seguono gli allegati che contengono anche le disposizioni e le aliquote degli aiuti finanziari di cui all’OIMSC vigente. Allegato 1: Rischio della densità d’insediamento (art. 6 cpv. 5 OMSt) Allegato 2: Valori indicativi per la sopportabilità di provvedimenti del genio rurale (art. 17 cpv. 1 OMSt) Allegato 3: Costi computabili per il ripristino periodico di strade agricole (art. 23 cpv. 2 OMSt) Allegato 4: Determinazione dei contributi supplementari per provvedimenti del genio rurale (art. 25 cpv. 6 OMSt)
59
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Allegato 5: Aliquote e disposizioni degli aiuti finanziari per provvedimenti per le costruzioni (art. 36 cpv. 2 e 37 cpv. 1 OMSt) Allegato 6: Costi computabili determinanti per progetti di sviluppo regionale (art. 41 cpv. 3 OMSt) Allegato 7: Aliquote e disposizioni degli aiuti finanziari per provvedimenti per miglioramenti strutturali supplementari (art. 48 cpv. 1 e 49 cpv. 1 OMSt) Allegato 8: Restituzione in caso di alienazione con utile (art. 69 cpv. 3 OMSt) Allegato 9: Costi computabili determinanti per progetti di sviluppo regionale (art. 41 cpv. 3 OMSt) In alcuni ambiti sono state apportate modifiche sul piano materiale che comprendono nuovi provvedi- menti ambientali nonché uniformazioni e semplificazioni. Di seguito sono riportate le principali modifi- che materiali.
7.2 Sintesi delle principali modifiche
Al fine di ridurre l'onere amministrativo per i Cantoni e di ottimizzare l'assegnazione di aiuti agli investi- menti, si propongono le seguenti modifiche:
- le cooperative non sono più escluse dal sostegno nel caso di provvedimenti individuali; - nei casi di contributo, anche per le persone giuridiche è necessario stabilire un diritto di superficie di 20 anni invece di 30 anni come finora; - nel caso di provvedimenti ambientali non è più richiesto un diritto di superficie; - anche gli affittuari all'interno della famiglia possono ricevere aiuti agli investimenti; - a partire dalla zona di montagna III, sono necessarie dimensioni dell'azienda di almeno 0,60 USM per assicurare la gestione di tali aree; - nel caso di provvedimenti collettivi, almeno due delle unità coinvolte devono comprovare dimen- sioni dell'azienda di almeno 0,60 USM ciascuna; - invece di richiedere fondi propri per i provvedimenti individuali vengono limitati gli aiuti agli investi- menti per progetto. I contributi e i crediti di investimento non possono coprire più dell’85 per cento della somma d'investimento; - i mutui nel quadro dell'aiuto iniziale generalmente vengono rimborsati entro 10 anni. In caso di difficoltà finanziarie è possibile sospendere o rinviare il rimborso; l'aiuto iniziale va rimborsato al più tardi dopo 14 anni; - per i crediti di investimento è soppresso l’importo minimo del rimborso; - l’importo minimo per un credito di investimento è fissato in maniera uniforme per tutti i provvedi- menti a 20 000 franchi; - i ripristini periodici di impianti di irrigazione, impianti di approvvigionamento idrico e teleferiche non sono più sostenuti. In futuro i lavori potranno essere integrati in progetti di risanamento; - è stato semplificato il calcolo dei costi computabili per ripristini periodici; - il piano di gestione è un elemento della valutazione del rischio dei progetti da parte dei Cantoni; - i crediti di costruzione possono essere concessi per tutti i provvedimenti (costruzioni, genio civile nonché PSR); - non è più necessario un parere nel caso di progetti che prevedono contributi federali superiori a
100 000 franchi;
- l'elenco delle eccezioni al divieto di modifica della destinazione e di frazionamento è stato definito in modo esaustivo.
Per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi ambientali per l'agricoltura (2016, UFAM/UFAG) e per ridurre gli effetti dell'agricoltura sull'ambiente, si propone di sostenere due nuovi provvedimenti:
- l'impianto di varietà robuste di vite, frutta a granella e a nocciolo; e - la bonifica di edifici di economia rurale contaminati da PCB (bifenile policlorato) e diossina (policlo- rodibenzo-para-diossine e policlorodibenzofurano); il sostegno è a tempo determinato.
In vista dell'attuazione del postulato 20.4548 vengono introdotti anche provvedimenti pianificatori ed edilizi tesi a ridurre i rischi sui sentieri e sulle piste per mountain bike in regioni con grandi predatori sotto forma di provvedimenti di accompagnamento per i progetti di cui all'articolo 13. 60
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
7.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1
La presente ordinanza stabilisce le condizioni e la procedura per la concessione di aiuti finanziari nell'ambito dei miglioramenti strutturali. È altresì definita la funzione di alta vigilanza della Confedera- zione. L'ordinanza è destinata alle autorità cantonali competenti per le domande di sostegno nell'am- bito dei miglioramenti strutturali.
L'aiuto finanziario comprende contributi a fondo perso e mutui esenti da interessi (crediti di investi- mento).
[Base legale: titolo quinto LAgr]
Articolo 2
Viene stabilito che ci sono aiuti finanziari per provvedimenti individuali e collettivi del genio rurale e per le costruzioni. I provvedimenti collettivi di ampia portata riguardano soltanto progetti del genio rurale. I progetti di sviluppo regionale (PSR) non sono considerati né provvedimenti del genio rurale né provve- dimenti per le costruzioni, ma possono tuttavia contenere sia provvedimenti del genio rurale sia prov- vedimenti per le costruzioni.
[Base legale: titolo quinto LAgr]
Articolo 3
Sia le persone fisiche che quelle giuridiche possono richiedere un aiuto finanziario. Il progetto deve dimostrare un interesse agricolo, fornire un contributo alla creazione di valore aggiunto nell'agricoltura, al potenziamento della collaborazione regionale o alla produzione di prodotti valorizzabili della produ- zione vegetale e della detenzione di animali da reddito.
La cerchia dei beneficiari di aiuti finanziari non è stata ampliata rispetto alle attuali disposizioni. È stato però stabilito che soltanto le persone fisiche al di sotto di 65 anni possono beneficiare di un aiuto fi- nanziario. Secondo la norma attualmente in vigore ha diritto ai contributi soltanto chi non ha ancora superato il limite di età stabilito nell'ordinanza sui pagamenti diretti. Per mantenere e migliorare le strutture nella regione d’estivazione, i proprietari non sono assoggettati a questa norma.
Come finora, non vengono concessi aiuti finanziari per progetti il cui committente è il Cantone o un istituto cantonale.
[Base legale: art. 3 cpv. 1, 2 e 3 LAgr]
Articolo 4
Viene precisato che per principio sono sostenuti soltanto progetti realizzati in Svizzera. Ciò corri- sponde alla prassi attuale. Nel caso di provvedimenti del genio rurale, in singoli casi può però essere necessario che parti di essi vengano realizzate in un Paese confinante; ad esempio se altrimenti sa- rebbe necessario posare le condotte su distanze più lunghe.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 106 cpv. 5 LAgr]
Articolo 5
Di norma, al più tardi dopo la concessione dell'aiuto finanziario, il beneficiario deve essere proprietario del provvedimento promosso. La proprietà può essere disciplinata attraverso un diritto di superficie. Se il beneficiario dell’aiuto finanziario è l’affittuario dell’azienda agricola, deve concludere un contratto
61
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
di affitto agricolo che abbia la stessa durata del diritto di superficie concesso. Il diritto di superficie deve essere stabilito per almeno 20 anni, affinché possano essere concessi aiuti finanziari. Per la con- cessione di crediti di investimento non è necessario stabilire un diritto di superficie. Inoltre nell’articolo è sancito che, dopo l'attuazione del provvedimento, il beneficiario dell'aiuto finanziario può cedere il progetto anche a terzi (p.es. cessione di una strada agricola al Comune). Continua a non essere pos- sibile modificare la destinazione del progetto.
L'articolo si applica sia per i provvedimenti individuali che per quelli collettivi. È consentito stabilire un diritto di superficie all'interno della famiglia. Pertanto il beneficiario non deve più riprendere completa- mente la proprietà dell'azienda dei genitori per ricevere aiuti finanziari. Con questa modifica s’intende fare in modo che anche gli affittuari possano adeguare tempestivamente le proprie strutture cosicché sia possibile trovare una buona soluzione per chiarimenti o differenze all’interno della famiglia.
Se l’attuazione di un provvedimento è stata delegata a un ente promotore superiore (p.es. nel caso di un PSR), questi non può diventare proprietario del provvedimento promosso. Per tale motivo si stabili- sce che le costruzioni e gli impianti devono essere di proprietà di un ente promotore del sottoprogetto.
[Base legale: art. 96 cpv. 3 e 106 cpv. 2 lett. c LAgr]
Articolo 6
L'azienda agricola o l'azienda ortoflorovivaistica di un richiedente deve avere un volume di lavoro di almeno 1 USM. Questa disposizione non si applica per le aziende che si trovano in un'area a rischio e per i provvedimenti di diversificazione; in questi casi le dimensioni sono di 0,60 USM.
Per motivi pratici vengono adeguati i criteri per la definizione delle aree nelle quali la gestione è a ri- schio. Criteri quali l'importo dei canoni d'affitto e l'aumento dei terreni incolti o l’aumento del sottobo- sco o del bosco non sono attuabili nella pratica (art. 2 cpv. 1 OIMSC). Perciò si propone che a partire dalla zona di montagna III le dimensioni dell'azienda necessarie siano ridotte a 0,60 USM allo scopo di evitare di compromettere la gestione. Soltanto il 15 per cento delle aziende agricole svizzere si trova nelle zone di montagna III e IV. In queste zone si rileva il 58 per cento della superficie agricola utile con una declività superiore al 18 per cento; nella zona di montagna IV la quota con una declività supe- riore al 18 per cento ammonta addirittura all'81 per cento della superficie agricola utile. In queste con- dizioni la gestione delle superfici è molto impegnativa e poco attrattiva. Le costruzioni e gli impianti si- tuati su pendii e nelle regioni periferiche comportano elevati costi di realizzazione, il che giustifica an- che il sostegno finanziario da parte della Confederazione.
Nel caso di provvedimenti collettivi, almeno due delle unità interessate devono comprovare dimensioni dell'azienda di 0,60 USM per poter ricevere un aiuto finanziario.
Le aziende dedite alla pesca e alla piscicoltura, le piccole aziende artigianali e le aziende nella re- gione d'estivazione non devono adempiere particolari esigenze riguardanti le dimensioni dell'azienda.
Per rispondere agli obiettivi del diritto fondiario rurale (p.es. promozione della proprietà di fondi agri- coli, mantenimento di un'agricoltura efficiente e miglioramento della sua struttura), oltre ai coefficienti definiti nell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91) sono necessari quelli relativi all'unità standard di manodopera. Invece di elencarli nuovamente nell’allegato (come nell’OIMSC vi- gente), si rimanda all’articolo 2a dell'ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR; RS 211.412.110).
Le prescrizioni legali restano invariate rispetto a quelle attualmente in vigore.
[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAgr]
62
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Articolo 7
Il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente possibile, fondi e crediti propri. Almeno il 15 per cento dei costi d'investimento non può essere finanziato con fondi pubblici, ovvero contributi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché crediti di investimento con obbligo di restituzione (Confederazione e Cantone). All'occorrenza i contributi federali e i crediti di investimento sono ridotti proporzionalmente. L’aiuto iniziale, i provvedimenti collettivi del genio rurale e i progetti dell’ente pub- blico sono esclusi da questa disposizione. L’aiuto iniziale consente ai giovani agricoltori di avviare un’attività agricola. Generalmente, dopo la fine della formazione i richiedenti non hanno potuto accu- mulare sufficienti risparmi per grandi investimenti. Nel caso di provvedimenti del genio rurale e dell’ente pubblico non si vuole ostacolare la partecipazione del Comune e dei rispettivi istituti, in modo da poter coprire anche più dell’85 per cento dei costi di investimento. L’ente pubblico comprende Con- federazione, Cantoni, città e Comuni, enti e istituzioni di diritto pubblico nonché imprese del servizio pubblico.
[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. e LAgr]
Articolo 8
La concessione di contributi federali dipende dal pagamento di un contributo adeguato del Cantone, inclusi tutti i contributi di enti di diritto pubblico.
È descritto nel dettaglio in quali casi i contributi di enti di diritto pubblico possono essere computati nel contributo del Cantone.
Per i progetti in seguito ad avvenimenti naturali straordinari o per finanziare gli studi di base e gli ac- certamenti preliminari effettuati in relazione ai provvedimenti strutturali, se necessario, la partecipa- zione del Cantone può essere ridotta.
Le prescrizioni legali restano invariate rispetto alla situazione attuale.
[Base legale: art. 93 cpv. 3 e 177 LAgr]
Articolo 9
Prima che l'autorità cantonale conceda aiuti finanziari, il Cantone deve chiarire se con il progetto si crea una situazione di concorrenza nei confronti delle aziende artigianali. Per evitare distorsioni della concorrenza, il Cantone pubblica il progetto nel Foglio ufficiale cantonale. Le aziende artigianali diret- tamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico, entro il termine di pubbli- cazione, possono presentare ricorso contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.
Le prescrizioni legali non si differenziano da quelle attualmente in vigore.
[Base legale: art. 89a LAgr]
Articolo 10
I costi computabili si applicano a tutti i provvedimenti. Ulteriori costi computabili specifici per determi- nati provvedimenti sono descritti distintamente nei rispettivi capitoli.
Le tasse cantonali sono computabili, se sono direttamente correlate alla realizzazione del progetto (p. es. tasse per autorizzazioni edilizie). Non sono computabili le tasse eventualmente dovute per il tratta- mento della domanda di sussidio.
63
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
L’importo dei costi computabili è stabilito caso per caso sulla base dell’interesse agricolo dimostrato. Se un provvedimento assolve anche interessi non agricoli, i costi computabili sono ridotti in modo ade- guato; ad esempio nel caso in cui una strada agricola collega anche un edificio sfruttato per scopi non agricoli si può detrarre una determinata percentuale dai costi computabili. Tra gli interessi pubblici, che possono essere presi come riferimento per il calcolo dell’importo dei costi computabili, rientrano ad esempio quelli della selvicoltura o della protezione della natura e del paesaggio.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 LAgr]
Articolo 11
Nel caso di concessione di crediti di investimento da parte dei Cantoni occorre soddisfare alcuni prin- cipi generali come ad esempio un importo minimo o un termine massimo di rimborso. I Cantoni pos- sono concedere un rinvio o sospendere il rimborso nel rispetto dei termini di rimborso massimi. La so- spensione è concessa nel caso di un peggioramento della situazione economica del beneficiario del credito o nel caso di eventi imprevisti (p.es. danni causati dal maltempo o lunga malattia). Ciò corri- sponde alla disposizione e alla prassi attuali.
Non possono essere concessi crediti di investimento per provvedimenti individuali e collettivi inferiori a
20 000 franchi.
[Base legale: art. 105 cpv. 3 LAgr]
Articolo 12
Di norma, i crediti di investimento sono concessi con garanzie reali. Tra le garanzie possibili rientrano le cartelle ipotecarie, la costituzione di un pegno immobiliare o le cartelle ipotecarie registrali. L'articolo corrisponde alla disposizione vigente.
[Base legale: art. 105 cpv. 4 LAgr]
Articolo 13
L'articolo precisa quali provvedimenti sono sostenuti sotto forma di provvedimenti per miglioramenti strutturali del genio rurale.
Le migliorie fondiarie sono sempre eseguite e sostenute come provvedimenti collettivi. Gli altri provve- dimenti del genio rurale possono essere sostenuti come provvedimenti individuali o collettivi.
Gli impianti di trasporto analoghi, menzionati tra le infrastrutture di trasporto agricole, includono anche i lattodotti.
La prassi attuale, in base alla quale nella situazione normale gli impianti situati nella zona edificabile non sono sostenuti, viene sancita nell’ordinanza. Se dal punto di vista agricolo è indispensabile o op- portuno che parti di un provvedimento siano realizzate all’interno della zona edificabile, queste pos- sono essere sostenute secondo l’interesse agricolo.
[Base legale: art. 93 cpv. 1 lett. a e 94 cpv. 1 LAgr]
Articolo 14
Gli investimenti a favore della natura e del paesaggio o di percorsi pedonali e sentieri sono sostenuti se fanno parte di un provvedimento del genio rurale che beneficia di un sostegno in virtù dell’articolo 13. È il caso, ad esempio, del ripristino dello scorrimento a cielo aperto di piccoli corsi d’acqua.
64
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Anche i provvedimenti edilizi e di pianificazione volti ad adeguare il tracciato di strade ciclabili e sen- tieri in aree nelle quali sono previsti provvedimenti di protezione del gregge a causa della presenza di grandi predatori possono essere sostenuti se fanno parte di un provvedimento del genio rurale che beneficia di un sostegno o se è esclusa una doppia sovvenzione con aiuti finanziari ai sensi dell'arti- colo 10ter capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01).
[Base legale: art. 87 cpv. 1 lett. d, e e 95 cpv. 1 LAgr]
Articolo 15
Nell'articolo sono elencati gli studi di base e gli accertamenti preliminari che possono essere sostenuti per la preparazione dei provvedimenti in virtù dell’articolo 13.
Uno studio di base può essere, ad esempio, la preparazione di una miglioria integrale fino alla costitu- zione dell’impresa oppure uno studio di fattibilità e delle varianti per un progetto complesso. In questa fase non è ancora necessario che sia stata emessa una decisione sull’esecuzione di un progetto.
Un «processo di sviluppo dello spazio rurale» (in passato «pianificazione agricola») è una procedura standard per l’elaborazione di strategie di sviluppo con obiettivi e provvedimenti per lo spazio rurale.
Inchieste e studi rilevanti nella pratica per i provvedimenti strutturali sono sostenuti soltanto se sulla base della loro domanda specifica o degli obiettivi non è possibile alcun sostegno nel quadro della ri- cerca pubblica o di un altro strumento di promozione dell’UFAG (p.es. programma sulle risorse).
[Base legale: art. 94 cpv. 1 LAgr]
Articolo 16
L'articolo descrive i lavori di natura edile che possono essere sostenuti nel corso del ciclo di vita di co- struzioni e impianti. Questa disposizione, che finora era descritta nelle istruzioni e spiegazioni relative all’ordinanza, viene integrata nell’ordinanza stessa.
Per ripristini periodici (RiP) s’intendono i lavori che servono per mantenere il patrimonio e il valore di costruzioni e impianti. Le suonen (condotte idriche tradizionali) sono menzionate esplicitamente tra i RiP. Al contrario, nel caso di impianti di irrigazione e di approvvigionamento idrico, i RiP non sono più sostenuti poiché la domanda è bassa. In futuro gli attuali lavori di ripristino periodico alle teleferiche saranno sostenuti come risanamenti.
[Base legale: art. 177 LAgr]
Articolo 17
Oltre alle condizioni menzionate nel capitolo 2, nel caso di provvedimenti del genio rurale devono es- sere adempiute le ulteriori condizioni del presente articolo.
[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. d e 177 LAgr]
Articolo 18
Il diritto ai pagamenti diretti è il presupposto per i provvedimenti individuali; in questo modo si garanti- sce che l’azienda fornisca la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. c LAgr]
65
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Articolo 19
L'articolo definisce le condizioni specifiche che devono essere adempiute affinché il provvedimento sia considerato collettivo. Per i provvedimenti collettivi di ampia portata si applicano condizioni supple- mentari.
Tra gli elementi di un provvedimento collettivo deve esserci un nesso funzionale o devono essere sfruttate le sinergie in fase di pianificazione e attuazione. Con questa disposizione si esclude che più provvedimenti realizzati in modo indipendente gli uni dagli altri possano essere accorpati in un provve- dimento collettivo e si approfitti quindi di un’aliquota di contributo più elevata.
Le migliorie integrali con misure per la promozione della biodiversità sono considerate provvedimenti collettivi di ampia portata, così come i rispettivi studi di base. È stabilito esplicitamente che anche gli altri tipi di provvedimenti collettivi di ampia portata devono comprendere misure per la promozione della biodiversità. È precisato inoltre che oltre alle migliorie integrali possono essere considerati di am- pia portata soltanto i provvedimenti di natura edile di cui all’articolo 13. Pertanto i provvedimenti di na- tura puramente pianificatoria come il raggruppamento di terreni in affitto o i processi di sviluppo dello spazio rurale (PSSR) non rientrano in questa categoria. In questo modo si elimina l'insicurezza della prassi attuale.
[Base legale: art. 88 e 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 20
L'articolo definisce le condizioni specifiche che devono adempiere i provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico. Gli elementi che finora si trovavano nelle istruzioni e nelle spiegazioni rela- tive all’ordinanza vengono integrati nell'ordinanza stessa. Si aggiunge una precisazione relativa alla valorizzazione del suolo.
Secondo la Strategia Suolo Svizzera, i suoli naturali inalterati devono essere preservati con le caratte- ristiche tipiche del sito. Le valorizzazioni devono avvenire innanzitutto su suoli che hanno subito un degrado antropico, ovvero la cui composizione (sequenza e spessore degli strati) è stata fortemente modificata a seguito di un’attività di costruzione, in particolare l’apporto di suolo o di materiale di scavo asportato altrove. Sono da considerare suoli che hanno subito un degrado antropico anche i suoli or- ganici in cui c’è stato un assestamento o quelli inquinati oltre i valori di guardia di cui all’O suolo.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 21
L'articolo definisce le condizioni specifiche che devono adempiere i provvedimenti nel quadro delle in- frastrutture di base nello spazio rurale.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 22
L'articolo stabilisce i costi che possono essere computati nel caso di progetti del genio rurale in ag- giunta a quelli menzionati nell'articolo 7. Definisce anche i costi che non possono essere computati.
La prassi attuale, in base alla quale nel caso di impianti per l’evacuazione delle acque e di valorizza- zione del suolo sono computabili costi fino a un massimo di otto volte il valore di reddito, viene sancita nell’ordinanza. Una valutazione approssimativa del valore di reddito è consentita.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
66
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Articolo 23
L'articolo definisce i costi computabili per provvedimenti nel quadro del ripristino periodico.
Si è proceduto a diverse semplificazioni e precisazioni. Per tutti i RiP (anche nel caso di muri a secco e suonen) vengono definiti costi computabili fissi. Per le strade agricole la graduazione dei costi com- putabili è stata adeguata in modo da includere i costi suppletivi per i manufatti e gli impianti per l’eva- cuazione delle acque.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 24
L'articolo definisce le aliquote di contributo concesse, graduate in funzione della categoria di provvedi- menti e della zona di contribuzione (conformemente all'ordinanza concernente il catasto della produ- zione agricola e la delimitazione di zone). Le aliquote di contributo sono riprese senza modifiche. La disposizione con la quale per i ripristini dopo danni causati da elementi naturali si applicano le aliquote di contributo per provvedimenti collettivi finora faceva parte delle istruzioni e spiegazioni relative all’or- dinanza.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 25
Per provvedimenti edilizi, esclusi i ripristini periodici, possono essere concessi contributi supplemen- tari. L'articolo definisce in quali casi ciò è possibile. I dettagli sono contenuti nell'allegato 4.
I contributi supplementari non richiedono un contributo cantonale di cui all’articolo 8. Le aliquote di contributo di cui all'articolo 24 e i contributi supplementari, in totale, non possono superare il valore massimo stabilito per la zona.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 26
Nel caso di provvedimenti collettivi del genio rurale possono essere concessi crediti di investimento sotto forma di credito di consolidamento per agevolare il finanziamento dei costi che l'ente promotore deve assumersi (costi residui). I crediti di investimento possono essere concessi anche sotto forma di crediti di costruzione per finanziare l’inizio dei lavori prima del versamento dei contributi pubblici.
Secondo l’articolo 106 LAgr, non è prevista la concessione di crediti di investimento per provvedimenti individuali del genio rurale.
[Base legale: art. 105 cpv. 1 lett. b e 2 LAgr]
Articolo 27
L'articolo elenca tutti i provvedimenti per le costruzioni che possono essere sostenuti o realizzati in un'azienda di produzione. Quest'ultima può essere un'azienda agricola, un’azienda dell’ortoflorovivai- smo esercitato a titolo professionale oppure un'azienda produttrice di funghi.
Nel capoverso 2 lettera a è stabilito che le costruzioni e le installazioni per le attività agricole di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera a LAgr possono beneficiare di un sostegno finanziario.
67
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Le aziende dedite alla pesca o alla piscicoltura possono ricevere aiuti finanziari soltanto per impianti che servono per la produzione, lo stoccaggio, la lavorazione o la commercializzazione di prodotti re- gionali.
[Base legale: art. 3 cpv. 1-3, art. 93 cpv. 1 lett. b, 94 cpv. 2 lett. a, 105 cpv. 1 lett. a, 106 cpv. 1 lett. b-d e cpv. 2 lett. c-e LAgr]
Articolo 28
L'articolo elenca tutti i provvedimenti al di fuori della produzione agricola o ortoflorovivaistica che pos- sono essere sostenuti (provvedimenti collettivi). Al progetto devono partecipare due aziende agricole o ortoflorovivaistiche.
Nel capoverso 1 lettera d è stabilito esplicitamente che per i provvedimenti collettivi per le costruzioni possono essere finanziati studi di base. Ciò corrisponde alla prassi attuale.
Le piccole aziende artigianali possono continuare a ricevere aiuti finanziari soltanto per impianti che servono per la produzione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti regionali.
Le aziende d'estivazione di persone fisiche e giuridiche che non hanno alcun legame con un'azienda agricola possono continuare a ricevere aiuti finanziari per il risanamento delle proprie costruzioni e in- stallazioni.
[Base legale: art. 93 cpv. 1 lett. b, 94 cpv. 2 lett. b e c, 105 cpv. 1 lett. b e c, 107 cpv. 1 lett. b LAgr]
Articolo 29
Di norma, le persone fisiche possono ricevere aiuti finanziari. Tuttavia, nel caso delle aziende d'estiva- zione e a condizione che l'articolo 3 sia adempiuto, il proprietario (persona fisica o giuridica) non deve gestirle personalmente per ricevere aiuti finanziari. Con questo articolo si regola la situazione nel caso in cui il gestore non è proprietario dell’alpe. Se il richiedente è una persona giuridica deve adempiere le condizioni concernenti il capitale e i diritti di voto. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi at- tuali.
Come è già il caso attualmente, i gestori di un'azienda agricola devono disporre di una formazione agricola o di una qualifica equivalente in una professione speciale dell’agricoltura.
Come finora, l’UFAG stabilisce in una circolare i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione effi- cace dell’azienda. L’attuale circolare dell’UFAG n. 4/2017 mantiene la sua validità fino a nuovo avviso.
[Base legale: art. 89 cpv. 1, 93 cpv. 4, 96 cpv. 2 e art. 177 LAgr]
Articolo 30
I Cantoni sono incaricati del finanziamento e della valutazione della sopportabilità. Il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento devono essere dimostrati con l'aiuto di uno strumento di pianifica- zione adeguato, per un periodo di cinque anni e tenendo conto delle relative condizioni quadro econo- miche. Nell'analisi economica rientra anche una valutazione del rischio dell'investimento in relazione all’orientamento strategico dell’azienda. Nel caso di investimenti inferiori a 100 000 franchi, il Cantone può rinunciare a una verifica approfondita della sopportabilità. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
Il piano di gestione, attualmente richiesto separatamente, va considerato in relazione alla valutazione del rischio, in particolare si tiene conto delle future condizioni quadro. Il Cantone potrebbe richiedere e valutare ad esempio l'integrazione di un'analisi SWOT, un'analisi dei vantaggi o delle sensibilità.
68
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
L’UFAG sviluppa e mette a disposizione strumenti di aiuto corrispondenti. La valutazione spetta all'or- gano d'esecuzione cantonale, mentre l'elaborazione dei documenti necessari è compito del richie- dente. Pertanto i mezzi ausiliari messi a disposizione devono essere semplici, adatti all'uso pratico e chiari. I richiedenti devono poterli elaborare con software comunemente disponibili sul mercato e senza un collegamento permanente a Internet
[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. d e 93 cpv. 4 LAgr]
Articolo 31
È stabilito che dopo l’investimento il beneficiario deve adempiere le condizioni in materia di protezione delle acque e degli animali. L'adempimento delle disposizioni concernenti la PER è valutato nel qua- dro dei controlli dei pagamenti diretti e soggetto a sanzioni in caso di errori. Continua a non essere ri- chiesta la restituzione degli aiuti finanziari per i miglioramenti strutturali se altre disposizioni, diverse da quelle menzionate in relazione alla PER, non sono pienamente adempiute.
[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. c e 177 LAgr]
Articolo 32
Oltre all’adempimento della protezione delle acque e degli animali e per promuovere le aziende che coltivano il suolo in modo adeguato al luogo, il calcolo degli aiuti finanziari per la costruzione di edifici di economia rurale per la detenzione di animali da reddito agricoli deve soddisfare le seguenti condi- zioni cumulative:
- si considerano solo le poste per animali che coprono il necessario fabbisogno delle piante in azoto e fosforo; - si considerano solo le superfici agricole utili ubicate a una distanza di percorso inferiore a 15 km dal centro aziendale.
Sulla scorta di un bilancio delle sostanze nutritive occorre dimostrare che non sono utilizzati azoto e fosforo in eccesso.
Se viene costruito un edificio di economia rurale per una comunità, questa deve essere riconosciuta dal servizio cantonale competente, deve presentare dimensioni di almeno 1 USM (art. 4 cpv. 1) e deve disporre di un contratto di collaborazione per un determinato periodo. Ciò corrisponde alla dispo- sizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]
Articolo 33
Com’è il caso nella vigente ordinanza sui miglioramenti strutturali, in questo articolo è definito cosa si intende per piccola azienda artigianale. Sono descritte anche le condizioni cumulative che devono es- sere adempiute oltre alle disposizioni generali di cui al capitolo 1 nonché degli articoli 29 e 30.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 34
L'articolo stabilisce i costi suppletivi computabili oltre a quelli di cui all’articolo 10 nell’ambito delle co- struzioni agricole, con lo scopo di armonizzarli con i costi computabili dei progetti di sviluppo regionale (cfr. art. 40).
69
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
L’importo dell’aliquota di contributo per i costi per il marketing deve essere proporzionale alla costru- zione o all’impianto realizzato. Pertanto non può superare il 5 per cento dei costi computabili del pro- getto. Questa disposizione è ripresa nelle istruzioni relative alla nuova OMSt.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 35
L'articolo definisce i principi per il calcolo dell’aiuto finanziario (contributo federale). Le aliquote e le ulteriori disposizioni relative ai provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5.
I contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili possono essere concessi nel caso di edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo e di edifici alpestri e non richiedono alcuna controprestazione cantonale. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi at- tuali.
Le aliquote e i provvedimenti di cui all'allegato 5 restano invariati, ad eccezione delle differenze men- zionate di seguito rispetto all’attuale norma della OIMSC. I crediti di investimento per suini e pollame possono essere concessi soltanto per edifici rurali particolarmente rispettosi degli animali. Le aliquote di contributo per la lavorazione lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti regionali sono uguali per i provvedimenti individuali e per quelli collettivi. Invece di definire un'aliquota di contributo per tutte le zone (attualmente 22 %) si applicano le stesse aliquote secondo le zone come per i provvedimenti del genio rurale e per i PSR (armonizzazione).
L'UFAG è competente per l’adeguamento delle aliquote. Ciò può rendersi necessario, ad esempio, se i costi di costruzione dovessero aumentare considerevolmente o se le esperienze maturate mostras- sero che le aliquote forfettarie sono troppo elevate o troppo basse. Già ora l’UFAG aveva la facoltà di modificare la OIMSC.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 36
Per i provvedimenti individuali nelle aziende di produzione i contributi sono ridotti se è superata la so- stanza imponibile tassata. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 LAgr]
Articolo 37
L'articolo definisce i principi per il calcolo dell’aiuto finanziario (credito di investimento). Le aliquote e le ulteriori disposizioni relative ai provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5.
Laddove vi è un sostegno forfettario, l'importo dei crediti di investimento equivale al 50 per cento dei costi computabili. Ciò corrisponde alla disposizione attuale.
Come già stabilito nell’OIMSC, l'UFAG può adeguare le aliquote alle nuove condizioni quadro. Ciò può rendersi necessario, ad esempio, se i costi di costruzione dovessero aumentare considerevolmente o se le esperienze maturare mostrassero che le aliquote sono troppo elevate o troppo basse rispetto ai costi di investimento e agli obiettivi agricoli.
[Base legale: art. 105 cpv. 3 e 106 cpv. 3 LAgr]
Articolo 38
Esistono due tipi di progetti di sviluppo regionale:
70
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
a. progetti comprendenti più catene del valore e altri settori, come ad esempio il turismo o l'arti- gianato; b. progetti comprendenti in particolare la creazione di valore aggiunto all'interno di un settore. Ciò corrisponde alla definizione attuale.
[Base legale: art. 93 cpv. 1 lett. c, cpv. 4, 105 cpv. 1 e art. 177 LAgr]
Articolo 39
L'articolo elenca le condizioni che devono essere adempiute per riconoscere il progetto come PSR. Con queste condizioni s’intende evitare un effetto trainante che potrebbe insorgere visto che il livello di sostegno per i progetti di sviluppo regionale è più alto rispetto a quello dei provvedimenti nell'ambito delle costruzioni rurali.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 40
L'articolo stabilisce i costi che possono essere computati nel caso di progetti di sviluppo regionale in aggiunta ai costi menzionati nell'articolo 7. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
L’importo dei costi computabili è stabilito d’intesa con i Cantoni in una convenzione secondo l’arti- colo 54, tenendo conto dell’interesse dell’agricoltura regionale e del valore aggiunto per l’economia.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 41
L'articolo definisce le aliquote di contributo per tutti i provvedimenti realizzati nel quadro di un progetto di sviluppo regionale. Se un sottoprogetto, che potrebbe essere realizzato anche al di fuori di un pro- getto di sviluppo regionale, venisse eseguito nel quadro di un progetto di sviluppo regionale, a se- conda del tipo di progetto l'aliquota di contributo è aumentata del 10 o del 20 per cento. L'aumento si riferisce alle aliquote di contributo applicate ai progetti al di fuori di un PSR. Ciò corrisponde alla dispo- sizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 42
L'importo dei crediti di investimento è determinato per ciascun sottoprogetto sulla base delle descri- zioni di cui ai capitoli 2 e 3. I crediti di investimento possono essere concessi sotto forma di crediti di costruzione. In questo modo già all'inizio dei lavori sono disponibili mezzi finanziari nell’attesa che nel corso dei lavori di costruzione vengano versati i contributi federali e cantonali. Ciò corrisponde alla di- sposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 105 cpv. 3 LAgr]
Articolo 43
Sono elencati i provvedimenti individuali che non sono principalmente progetti edilizi.
I beneficiari degli aiuti finanziari devono adempiere le condizioni di cui all’articolo 3.
I gestori attivi a titolo principale in un'azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura possono richiedere un unico aiuto iniziale. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
71
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Le aziende d'estivazione come provvedimento collettivo possono beneficiare anche di provvedimenti individuali tesi a promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali. Rispetto alla disposizione attualmente in vigore non è cambiato nulla.
Le costruzioni e gli impianti per la promozione di una produzione particolarmente rispettosa dell’am- biente e degli animali sono sostenuti esclusivamente con provvedimenti per miglioramenti strutturali. Rimane possibile il sostegno con pagamenti diretti al fine di ottimizzare e velocizzare il raggiungi- mento degli obiettivi ambientali. In questo caso sono versati annualmente pagamenti diretti soltanto per la gestione delle superfici (indennità per costi suppletivi o rese minori).
L’impianto di alberi e arbusti è sostenuto a condizione che per l’impianto sia necessaria un’autorizza- zione edilizia di cui all’articolo 34 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).
[Base legale: art. 3 cpv. 2 e 3, art. 87 cpv. 1 lett. d, 105 cpv. 1 lett. a, 106 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a e b LAgr]
Articolo 44
Sono elencati i provvedimenti collettivi che non sono di natura edile.
[Base legale: art. 93 cpv. 1 lett. e e 107 cpv. 1 lett. b e c LAgr]
Articolo 45
Sia per i provvedimenti individuali di cui all'articolo 41 che per i provvedimenti collettivi di cui all'arti- colo 42 devono essere soddisfatti i requisiti personali di cui all'articolo 27.
[Base legale: (art. 93 cpv. 4, 106 cpv. 5, 107 cpv. 3 e art. 177 LAgr)
Articolo 46
Sia per i provvedimenti individuali di cui all'articolo 41 che per i provvedimenti collettivi di cui all'arti- colo 42 deve essere adempiuta la disposizione concernente la verifica dell'onere sopportabile di cui all'articolo 25. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
Nel caso delle iniziative collettive dei produttori tese a ridurre i costi di produzione non occorre una ve- rifica dell'onere sopportabile. Si tratta soltanto di costi di consulenza.
[Base legale: (art. 93 cpv. 4, 106 cpv. 5, 107 cpv. 3 e art. 177 LAgr)
Articolo 47
L'articolo stabilisce i costi che danno diritto agli aiuti finanziari. Generalmente i costi salariali di cui alla lettera a sono presi in considerazione per i provvedimenti menzionati nell'articolo 44 lettera b (costitu- zione di organizzazioni di solidarietà attive nell’agricoltura e nell’ortoflorovivaismo). I costi citati in que- sto articolo sono computabili e sono armonizzati con i costi computabili dei PSR.
L’importo dell’aliquota di contributo dei costi per il marketing non può essere maggiore del 5 per cento dei costi computabili per il progetto. La disposizione è ripresa nelle istruzioni relative alla nuova OMSt.
[Base legale: (art. 93 cpv. 4, 106 cpv. 5, 107 cpv. 3 e art. 177 LAgr)
Articolo 48
L'articolo definisce i principi per il calcolo dell'aiuto finanziario (contributo federale). Le aliquote e ulte- riori disposizioni relative ai provvedimenti sono stabilite nell'allegato 7.
72
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Per mettere in atto rapidamente le nuove conoscenze tese a ridurre le emissioni di ammoniaca nell'a- gricoltura, l'UFAG può stabilire separatamente ulteriori provvedimenti a tempo determinato e definire le rispettive aliquote di contributo (cfr. all. 7). In questo modo s’intendono raggiungere più rapidamente o in modo più efficace gli Obiettivi ambientali per l'agricoltura in questo settore.
L'UFAG è competente per l’adeguamento delle aliquote. Già ora poteva farlo modificando l’OIMSC. In relazione all’introduzione di nuove tecnologie edili e di sistemi di stabulazione rispettosi dell’ambiente e degli animali, questa flessibilità è necessaria per reagire tempestivamente.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 49
L'articolo definisce i principi per il calcolo dell’aiuto finanziario (credito di investimento). Le aliquote e le ulteriori disposizioni relative ai provvedimenti sono stabilite nell'allegato 7.
Nell'allegato 7 sono ridefiniti gli importi forfettari per l'aiuto iniziale. A partire da dimensioni dell'azienda di 1 USM e 100 000 franchi l'importo aumenta di 25 000 franchi per ogni 0,5 USM supplementare:
Unità standard di manodopera (USM) Credito di investimento in fr.
0,60—0,99 75 000
1,00---1,49 100 000
1,50---1,99 125 000
2,00---2,49 150 000
... ...
Laddove possibile sono stabiliti sostegni forfettari (provvedimenti tesi a ridurre le emissioni di ammo- niaca e il carico di sostanze nocive). L'aiuto iniziale per pescatori e piscicoltori resta limitato a
110 000 franchi.
Laddove non è concesso alcun sostegno forfettario, l'importo dei crediti di investimento equivale al
50 per cento dei costi computabili.
Come previsto finora dall’OIMSC, l'UFAG è competente per l’adeguamento delle aliquote. Questo può rendersi necessario, ad esempio, se i costi di costruzione dovessero aumentare considerevolmente o le esperienze maturate mostrassero che le aliquote sono troppo elevate o troppo basse.
[Base legale: art. 106 cpv. 5 e art. 177 LAgr]
Articolo 50
Secondo l’articolo 97 LAgr, all’occorrenza, l’UFAG sente le altre autorità federali i cui settori d’attività sono interessati dal progetto. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a cui soggiace l’assegna- zione di un contributo. Il Consiglio federale designa i progetti che non devono essere sottoposti per parere all’UFAG. L’UFAG decide in merito alla concessione di un contributo federale soltanto quando il progetto è passato in giudicato.
Nel messaggio concernente l’evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 è stata stabilita la ne- cessità di definire nell’ordinanza i dettagli concernenti l’articolo 97, in particolare anche quali progetti non devono essere sottoposti al parere dell’UFAG. È il caso, ad esempio, di quelli che non tangono sostanzialmente gli interessi della protezione della natura e del paesaggio, della protezione delle ac-
73
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
que e della pianificazione del territorio (incl. sentieri) e che non richiedono un impegno finanziario si- gnificativo da parte della Confederazione. Tra questi rientra gran parte delle costruzioni (art. 50 cpv. 1 lett. b OMSt).
Secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), si garantisce che venga esaminata la conformità con la legislazione federale dei pro- getti cantonali sostenuti dalla Confederazione nella procedura cantonale di approvazione del progetto com’è il caso per gli altri compiti della Confederazione e che le autorità federali e le commissioni inca- ricate possano essere coinvolte nella procedura in funzione del rispettivo livello. Il parere conforme al diritto federale ed esaustivo con la relativa ponderazione degli interessi da parte dell’autorità canto- nale competente è un documento indispensabile per l’esame della domanda.
L’esigenza che prevede che per i progetti i cui contributi federali superano presumibilmente 100 000 franchi è necessario un parere, è stralciata. In questo modo i Cantoni hanno una responsabi- lità maggiore nell’esame del progetto.
I progetti cantonali devono essere coordinati con quelli federali. In questo caso è sempre necessario un parere dell’UFAG.
L’UFAG si esprime nel quadro di un corapporto, se un progetto sottostà a un esame dell’impatto sull’ambiente.
[Base legale: art. 97 e 177 LAgr]
Articolo 51
Le domande di aiuti finanziari della Confederazione possono essere inoltrate come finora alle autorità cantonali designate dal Cantone. Dopo l'approvazione le autorità cantonali competenti trasmettono le domande di aiuto finanziario per via elettronica alla Confederazione.
[Base legale: art. 97 e 177 LAgr]
Articolo 52
Nell'articolo sono elencati i documenti che devono essere allegati alla domanda di aiuto finanziario. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali. In particolare occorre caricare nel sistema l’auto- rizzazione edilizia e le decisioni cantonali sul contributo cantonale e i crediti di investimento.
È stato aggiunto un rimando alla Raccomandazione SIA 406 determinante per le procedure in rela- zione a progetti del genio rurale.
[Base legale: art. 97 e 177 LAgr]
Articolo 53
La Confederazione concede i contributi emettendo una decisione formale che trasmette alle autorità cantonali competenti. Se si tratta di un progetto per il quale è previsto anche un credito di investi- mento, nella sua decisione la Confederazione stabilisce contemporaneamente l'attribuzione dei contri- buti e la concessione del credito di investimento. Nel caso di progetti sostenuti soltanto con crediti di investimento, la Confederazione emette una decisione a partire da un importo di 500 000 franchi (im- porto massimo) in merito alla concessione del credito di investimento. I mutui scoperti devono essere inclusi nel calcolo dell'importo massimo. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 97 e 105 LAgr]
74
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Articolo 54
Per i PSR si conclude una convenzione. Le parti contrattuali sono la Confederazione, il Cantone e l'ente promotore del progetto. Affinché la Confederazione possa concedere aiuti finanziari, la conven- zione deve disciplinare i punti elencati al capoverso 3. Durante la fase d'attuazione la convenzione può essere modificata. Se si aggiungono nuovi provvedimenti, essi sono promossi con un'aliquota di contributo ridotta. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]
Articolo 55
La convenzione per i PSR comprende una serie di documenti che devono essere messi a disposi- zione dall'autorità cantonale competente e dall'ente promotore. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 97 e 177 LAgr]
Articolo 56
I beneficiari di aiuti finanziari possono iniziare la fase di attuazione del progetto soltanto dopo che l'aiuto finanziario è stato autorizzato dall'autorità cantonale competente e l'inizio dei lavori o gli acquisti sono stati approvati.
L’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. Nel caso di pro- getti con contributi tale autorizzazione può avvenire solo con il consenso della Confederazione. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 26 LSu]
Articolo 57
Il progetto deve essere eseguito in linea con il progetto fondato sulla decisione in merito agli aiuti fi- nanziari. Le modifiche al progetto devono essere approvate dalla Confederazione se hanno un im- patto sulla determinazione dell'aiuto finanziario, se un progetto riguarda un inventario federale o se i progetti sottostanno a un obbligo legale di coordinamento a livello federale.
Se viene inoltrata una domanda di contributo per la copertura di costi suppletivi. è necessaria l'appro- vazione della Confederazione se i costi suppletivi superano 100 000 franchi o ammontano almeno al 20 per cento del preventivo approvato. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 27 LSu]
Articolo 58
I Cantoni possono richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori. Tuttavia, i pa- gamenti parziali non possono superare l'80 per cento del contributo totale concesso. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 23 LSu]
75
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Articolo 59
Le superfici, le costruzioni, le installazioni, le macchine e i veicoli sostenuti mediante aiuti finanziari, devono essere mantenuti e gestiti in modo adeguato. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 103 e 177 LAgr]
Articolo 60
Per i progetti sostenuti con un contributo deve essere effettuata una menzione nel registro fondiario. Il capoverso 2 elenca le eccezioni a quest'obbligo e il capoverso 3 le situazioni nelle quali è necessaria una dichiarazione del proprietario dell'opera che conferma di rispettare l'obbligo di gestione e di manu- tenzione, il divieto di modificare la destinazione e altri oneri e condizioni. Ciò corrisponde alla disposi- zione e alla prassi attuali. In caso di alienazione del fondo, l’acquirente deve sottostare a questi obbli- ghi.
[Base legale: art. 104 LAgr]
Articolo 61
In conformità con l'articolo 179 LAgr, la Confederazione ha l'obbligo di controllare l'applicazione con- forme di questa disposizione. L'articolo precisa i compiti e i provvedimenti di vigilanza della Confede- razione. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 179 LAgr]
Articolo 62
I Cantoni sono tenuti a controllare l'obbligo di gestione e di manutenzione nonché il divieto di modifi- care la destinazione. L'UFAG può richiedere alle autorità cantonali informazioni sulle loro attività di vi- gilanza. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 102, 103 e 177 LAgr].
Articolo 63
L'autorità cantonale competente ha il compito di ordinare la restituzione dei contributi federali. Ciò cor- risponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 102, 103 e 177 LAgr].
Articolo 64
Ogni anno, entro il 30 aprile, i Cantoni effettuano il conteggio dei contributi restituiti nel corso dell’anno precedente. È richiesto l'inoltro di una copia della decisione di restituzione.
[Base legale: art. 102, 103 e 177 LAgr].
Articolo 65
In caso di modifica della destinazione i contributi devono essere restituiti.
L'articolo descrive i motivi principali per autorizzare la modifica della destinazione fornendo un elenco esaustivo. Il divieto di modificare la destinazione vale fino a 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione.
76
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 102 e 177 LAgr]
Articolo 66
L'articolo chiarisce come è stabilito l'importo dei contributi da restituire in caso di modifiche della desti- nazione. Questa disposizione corrisponde alla normativa attualmente in vigore, non sono state propo- ste modifiche materiali.
[Base legale: art. 102 e 177 LAgr]
Articolo 67
L'articolo elenca le eccezioni al divieto di frazionamento in modo esaustivo. Rispetto alle disposizioni attualmente in vigore non è cambiato nulla.
Per una semplificazione amministrativa l'UFAG definisce i casi d'importanza esigua (bagatelle) per i quali è sufficiente una notifica da parte dell'UFAG sotto forma di elenco ricapitolativo e non sono ne- cessarie singole decisioni.
[Base legale: art. 102 e 177 LAgr]
Articolo 68
L'articolo chiarisce come è stabilito l'importo dei contributi da restituire in caso di frazionamento. Ciò corrisponde alla disposizione attuale.
[Base legale: art. 102 e 177 LAgr]
Articolo 69
Come è stato il caso finora, gli aiuti finanziari vanno restituiti completamente nelle circostanze elen- cate nell'articolo.
Come finora, nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. Il tasso d'interesse del 3 per cento è definito nell'ordinanza. Finora, invece, si poteva applicare un tasso d'interesse del 5 per cento secondo la legge sui sussidi (art. 24 LSu).
[Base legale: art. 109 e 171 LAgr].
Articolo 70
Nel caso dei crediti di investimento si tratta del fondo di rotazione che la Confederazione mette a di- sposizione dei Cantoni a titolo di prestito. Gli averi della Confederazione sono quindi registrati tra i passivi dei consuntivi cantonali. Per l’armonizzazione con il conto finanziario della Confederazione, i Cantoni informano l'UFAG due volte all'anno in merito alla situazione finanziaria del fondo di rotazione. Se necessario, la Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni nuovi mezzi finanziari nel quadro del bilancio federale ordinario. Sono state riprese le disposizioni vigenti e ciò corrisponde alla prassi pluriennale relativa alla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni.
[Base legale: art. 105 LAgr]
77
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Articolo 71
Se necessario, l'UFAG può chiedere la restituzione dei fondi liquidi dal fondo di rotazione che supe- rano il doppio del fondo cassa minimo. I fondi che vengono restituiti possono essere messi a disposi- zione dei Cantoni che ne hanno bisogno. È anche possibile versare i fondi restituiti nel fondo di rota- zione previsto per l'aiuto per la conduzione di aziende contadine ai sensi dell'articolo 78 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). Anche in questo caso si mantengono le disposizioni vigenti senza modifiche.
[Base legale: art. 110 LAgr]
Articolo 72
Con l’abrogazione dell’attuale ordinanza sui miglioramenti strutturali, è abrogata anche l'ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC; RS 913.11) e i suoi allegati sono integrati nella presente ordinanza.
Articolo 73
Nell’allegato dell’ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620) viene disciplinata la registra- zione di geodati concernenti le infrastrutture agricole.
Articolo 74
La presente ordinanza entra presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2023.
7.4 Ripercussioni
7.4.1.1 Confederazione
L'attuazione della gamma di provvedimenti da parte dei Cantoni dipende dalla loro strategia concer- nente i miglioramenti strutturali nel quadro del preventivo stabilito dalla Confederazione.
La limitazione della promozione con fondi pubblici comporterà una lieve riduzione delle uscite della Confederazione (contributi federali).
Non è possibile stimare il fabbisogno di fondi per la bonifica di edifici di economia rurale contaminati da PCB poiché il numero di edifici interessati non è noto. In concomitanza con il sostegno è impor- tante che l'UFAG sfrutti i canali di comunicazione esistenti per sensibilizzare i Cantoni, le organizza- zioni di controllo e il settore affinché collaborino, nel quadro delle proprie possibilità, per individuare e bonificare gli edifici contaminati da PCB. La comunicazione va armonizzata con il gruppo d’accompa- gnamento nazionale PCB. Il provvedimento è limitato a 8 anni (2023-2030).
La promozione di varietà robuste di frutta a granella e a nocciolo nonché di vite riguarderà ogni anno 180 ettari (100 ha di vite, 60 ha di frutta a nocciolo e 20 ha di frutta a granella). A tal fine sono neces- sari contributi federali per un importo di 2 560 000 franchi.
Nel quadro del processo della pianificazione finanziaria per il 2022 si propone di aumentare di 2 mi- lioni di franchi i fondi per i miglioramenti strutturali. Per controbilanciare l'aumento del budget, si chiede la restituzione di fondi liquidi dal fondo di rotazione in misura equivalente (finanziamento senza incidenza sul bilancio).
Durante il dibattito sulla PA 22+ sul nuovo limite di spesa, il Parlamento ha deciso di aumentare di 3,75 milioni all'anno i fondi destinati al finanziamento di ulteriori provvedimenti ecologici. Il fabbisogno finanziario stimato per i nuovi provvedimenti ambientali proposti corrisponde a questo aumento di bud- get.
78
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
7.4.1.2 Cantoni
Le proposte comportano una semplificazione amministrativa nell'elaborazione del fascicolo. Probabil- mente i Cantoni dovranno trattare più domande e mettere a disposizione maggiori mezzi finanziari (cofinanziamento), a causa dei nuovi provvedimenti tesi a promuovere una produzione particolar- mente rispettosa dell'ambiente.
7.4.1.3 Economia
Viene creato ulteriore valore aggiunto ed è possibile mantenere e creare nuovi posti di lavoro nello spazio rurale.
I provvedimenti contribuiscono all'occupazione decentrata del Paese e alla tutela di un paesaggio aperto e di alta qualità. Si riducono gli effetti dell'agricoltura sull'ambiente (gas serra e prodotti fitosani- tari).
7.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le nuove disposizioni non tangono il diritto internazionale.
7.6 Entrata in vigore
L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
7.7 Basi legali
Negli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2 e 177 LAgr, il legislatore ha accordato al Consiglio federale la competenza di vincolare la concessione di aiuti agli investimenti a condizioni e oneri, di prevedere eccezioni alla gestione in proprio, nonché di delegare all'UFAG l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa e il calcolo dell'importo degli aiuti agli investimenti.
Visti il tempo limitato, la portata del progetto e la consultazione degli uffici relativamente breve, per la Commissione interna di redazione (CIR) dell’Ufficio federale di giustizia e della Cancelleria federale non è stato possibile esaminare l’intero avamprogetto dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali. È previsto che prima della seconda consultazione degli uffici la CIR porti a termine l’esame indipenden- temente dai risultati della consultazione e si proceda ai necessari adeguamenti d’intesa con l’ufficio competente.
79
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)
del ....
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2, 108 capoverso 1, 166 capoverso 4 e 177 della legge del 29 aprile
19981 sull’agricoltura (LAgr),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e forme degli aiuti finanziari
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di aiuti finanziari per: a. i seguenti provvedimenti per miglioramenti strutturali del genio rurale:
1. migliorie fondiarie,
2. infrastrutture di trasporto agricole,
3. impianti e provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico,
4. infrastrutture di base nello spazio rurale;
b. i seguenti provvedimenti per miglioramenti strutturali per le costruzioni:
1. costruzioni e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio o la commer-
cializzazione di prodotti agricoli regionali,
2. edifici di economia rurale, case d’abitazione agricole e impianti,
3. diversificazione dell’attività nei settori affini all’agricoltura;
c. progetti di sviluppo regionale; d. i seguenti provvedimenti per miglioramenti strutturali supplementari:
1 RS 910.1
2022–...... «%ASFF_YYYY_ID» 80
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
1. provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una pro-
duzione particolarmente rispettosa dell’ambiente e degli animali,
2. provvedimenti tesi a promuovere la cooperazione interaziendale,
3. provvedimenti tesi a promuovere l’acquisto di aziende e fondi agricoli.
2 Stabilisce i provvedimenti di vigilanza e i controlli.
Art. 2 Forme degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma di contributi non rimborsabili e di crediti di investimento.
2 Sono versati aiuti finanziari a favore di:
a. provvedimenti individuali; b. provvedimenti collettivi; c. provvedimenti collettivi di ampia portata.
Capitolo 2: Disposizioni comuni Sezione 1: Condizioni per gli aiuti finanziari
Art. 3 Beneficiari degli aiuti finanziari
1 Le persone fisiche e giuridiche possono ricevere aiuti finanziari se:
a. il progetto dimostra un interesse agricolo, fornisce un contributo alla crea- zione di valore aggiunto nell’agricoltura, al potenziamento della collabora- zione regionale o alla produzione di prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito, e; b. esse hanno domicilio civile o sede in Svizzera. 2 Prima del provvedimento previsto, le persone fisiche non possono aver già raggiunto i 65 anni. Il limite d’età non si applica per provvedimenti nella regione d’estivazione. 3 Non sono concessi aiuti finanziari a organizzazioni delle quali il Cantone o un istituto
cantonale detiene una partecipazione maggioritaria, a meno che si tratti di provvedi- menti di tali organizzazioni per studi di base, di sottoprogetti di progetti di sviluppo regionale o se l’organizzazione è proprietaria di un’azienda d’estivazione.
Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a, per i quali è opportuno che parti di essi siano realizzate in un Paese confinante.
Art. 5 Proprietà delle costruzioni e degli impianti sostenuti 1 I beneficiari di aiuti finanziari devono gestire in proprietà l’azienda nonché le co-
struzioni e gli impianti sostenuti.
2 81
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
2 Agli affittuari di aziende possono essere concessi aiuti finanziari a condizione che
sia stabilito un diritto di superficie. Per provvedimenti del genio rurale, provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente ri- spettosa dell’ambiente e degli animali e per provvedimenti per i quali vengono con- cessi esclusivamente crediti di investimento, non è necessario stabilire un diritto di superficie. La durata della sicurezza del pegno immobiliare nonché del contratto di affitto è fissata in base al termine di rimborso del credito di investimento. 3 Se si stabilisce un diritto di superficie, deve sussistere per almeno 20 anni. Lo stesso
vale per il contratto di affitto agricolo per l’azienda. Il contratto di affitto deve essere menzionato nel registro fondiario. 4 Nel caso di progetti di sviluppo regionale la condizione di cui al capoverso 1 è con-
siderata adempiuta se le costruzioni o gli impianti sostenuti sono di proprietà di un ente promotore del sottoprogetto.
Art. 6 Dimensioni dell’azienda 1 Gli aiuti finanziari sono versati alle seguenti aziende soltanto se nell’azienda vi è un volume di lavoro di almeno 1 unità standard di manodopera (USM): a. aziende agricole; b. aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale; c. aziende produttrici di funghi, germogli o prodotti simili; d. comunità di aziende di cui alle lettere a-c. 2 Nei seguenti casi sono sufficienti dimensioni dell’azienda di almeno 0,60 USM: a. per provvedimenti nei settori affini all’agricoltura; b. per provvedimenti nelle zone di montagna III e IV tesi a garantire la ge- stione; c. per provvedimenti in aree della regione di montagna e di quella collinare tesi a garantire una sufficiente densità d’insediamento.
3 Le aziende non agricole non devono comprovare dimensioni minime dell’azienda.
4 Nel caso di provvedimenti collettivi almeno due aziende agricole o due aziende
dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale devono comprovare dimen- sioni dell’azienda di 0,60 USM ciascuna. 5 I criteri per la valutazione del rischio dell’insediamento di cui al capoverso 2 lettera c sono stabiliti nell'allegato 1. 6 A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminolo- gia agricola per determinare le dimensioni dell’azienda possono essere utilizzati i coefficienti USM di cui all'articolo 2a dell’ordinanza del 4 ottobre 19933 sul diritto fondiario rurale.
2 RS 910.91 3 RS 211.412.110
3 82
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Art. 7 Finanziamento proprio 1 Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se il richiedente finanzia almeno il 15 per
cento delle spese di investimento senza fondi pubblici. 2 Nessun finanziamento proprio minimo è necessario per l’aiuto iniziale di cui all’ar-
ticolo 43 capoverso 2 lettera a, per provvedimenti collettivi del genio rurale di cui all’articolo 13 capoverso 1 e per progetti dell’ente pubblico.
Art. 8 Contributo del Cantone 1 Il contributo cantonale deve essere concesso sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile.
2 Il contributo cantonale minimo ammonta:
a. nel caso di provvedimenti individuali: al 100 per cento del contributo della Confederazione; b. nel caso di provvedimenti collettivi: al 90 per cento del contributo della Confederazione; c. nel caso di provvedimenti collettivi di ampia portata e di progetti di sviluppo regionale: all’80 per cento del contributo della Confederazione. 3 Esso si applica anche per provvedimenti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a e
b, realizzati nel quadro di un progetto di sviluppo regionale. 4 I contributi di Comuni e di enti di diritto pubblico nonché di istituti che svolgono compiti sovrani e non partecipano direttamente al progetto, possono essere computati nel contributo cantonale. 5 Per rimediare ad avvenimenti naturali straordinari nonché per studi di base e accer-
tamenti preliminari, nel singolo caso l'Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può ridurre il contributo minimo del Cantone o rinunciarvi.
Art. 9 Neutralità concorrenziale 1 Per i seguenti provvedimenti sono concessi aiuti finanziari soltanto se nella zona d’attività determinante sul piano economico nessuna azienda artigianale direttamente interessata al momento della pubblicazione della domanda è disposta o in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto: a. progetti di sviluppo regionale; b. costruzioni e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercia- lizzazione di prodotti agricoli regionali; c. diversificazione dell’attività nel settore affine all’agricoltura; d. costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato; e. acquisto congiunto di macchine e veicoli.
2 Prima dell’approvazione del progetto il Cantone pubblica le domande relative a
provvedimenti di cui al capoverso 1 nell’organo di pubblicazione del Cantone.
4 83
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
3 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico possono presentare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente. 4 La determinazione della neutralità concorrenziale si fonda sul diritto cantonale.
Sezione 2: Costi computabili
Art. 10 Costi computabili
1 Sono computabili i seguenti costi:
a. i costi di costruzione, di pianificazione, di progettazione e di direzione dei lavori nonché i costi delle misurazioni ufficiali causati dal progetto; b. le tasse fondate su leggi federali nonché le tasse cantonali causate dai progetti; c. le spese notarili; d. le tasse di allacciamento idrico.
2 L’importo dei costi computabili è stabilito secondo i seguenti criteri:
a. interesse agricolo; b. altri interessi pubblici.
Sezione 3: Disposizioni comuni per crediti di investimento
Art. 11 Termini di rimborso per crediti di investimento 1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro 20 anni e l'aiuto iniziale entro 14 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia al più tardi 2 anni dopo il primo pagamento parziale. Un rinvio e la sospensione del rimborso in caso di diffi- coltà finanziarie sono consentiti entro i termini massimi. 2 Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario. 3 I crediti di investimento possono essere concessi anche dopo la fase di costruzione per ridurre l'onere correlato ai costi residui. 4 Se i crediti di investimento per provvedimenti collettivi sono concessi sotto forma di crediti di costruzione per agevolare il finanziamento nella fase di costruzione, de- vono essere rimborsati entro 3 anni. Per progetto è consentito un solo credito di co- struzione. 5 Per provvedimenti del genio rurale non sono consentiti contemporaneamente crediti di costruzione e crediti di investimento per lo stesso progetto. 6 Non sono concessi crediti di investimento inferiori a 20 000 franchi. I crediti di in- vestimento concessi contemporaneamente per diversi provvedimenti possono essere sommati.
5 84
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Art. 12 Garanzia di crediti di investimento 1 I crediti di investimento devono essere concessi, se possibile, con garanzie reali.
2 Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di concessione del credito, la costi- tuzione di un pegno immobiliare. Tale decisione vale quale prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione del pegno immobiliare nel registro fondiario.
Capitolo 2: Provvedimenti del genio rurale Sezione 1: Provvedimenti
Art. 13 Provvedimenti sostenuti
1 Sono concessi aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:
a. migliorie fondiarie: migliorie integrali, ricomposizioni particellari, raggrup- pamento di terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare la strut- tura della gestione; b. infrastrutture di trasporto agricole: impianti di collegamento, come strade agricole, teleferiche e impianti di trasporto analoghi; c. impianti e provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico, come ir- rigazioni, evacuazione delle acque e miglioramenti della struttura e della com- posizione del suolo; d. infrastrutture di base nello spazio rurale, come approvvigionamento idrico ed elettrico, collegamenti del servizio universale in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione. 2 I provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere b-d possono essere individuali o col- lettivi. I provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a sono esclusivamente collettivi. 3 Sono considerati provvedimenti individuali quelli che vanno prevalentemente a be- neficio di un'azienda. Sono considerati provvedimenti collettivi quelli che vanno a beneficio di più aziende nonché i provvedimenti per le aziende d'estivazione. 4 Le costruzioni e gli impianti nella zona edificabile di norma non sono sostenuti;
fanno eccezione le infrastrutture utili per l'agricoltura, che devono essere necessaria- mente realizzate nelle zone edificabili o al loro limitare.
Art. 14 Aiuti finanziari per provvedimenti di accompagnamento Ad accompagnamento dei provvedimenti di cui all'articolo 13 sono concessi aiuti fi- nanziari per: a. provvedimenti di ripristino o di sostituzione in caso di pregiudizio a biotopi degni di protezione ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1ter della legge del 1°
6 85
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio nonché provvedi- menti di sostituzione di cui all'articolo 7 della legge del 4 ottobre 19855 sui percorsi pedonali e i sentieri; b. altri provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l’adempimento di altre esigenze della legislazione sulla protezione dell’am- biente e sulla caccia, in particolare la promozione della biodiversità, della qualità del paesaggio e della gestione dei grandi predatori.
Art. 15 Aiuti finanziari per studi di base e accertamenti preliminari In vista della preparazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13 sono concessi aiuti finanziari per: a. studi di base per chiarire la fattibilità e per elaborare progetti concreti; b. il «processo di sviluppo dello spazio rurale»; c. inchieste nonché studi di interesse nazionale e rilevanti nella pratica per i provvedimenti strutturali.
Art. 16 Lavori sostenuti per costruzioni e impianti 1 Per provvedimenti di cui all'articolo 13 durante il ciclo di vita di costruzioni e im-
pianti sono concessi aiuti finanziari per: a. la costruzione, il risanamento, la trasformazione di costruzioni e impianti per l'adeguamento a esigenze più elevate o la sostituzione di costruzioni e im- pianti una volta scaduta la durata di vita tecnica; b. il ripristino dopo danni causati da elementi naturali e la protezione di costru- zioni e impianti agricoli nonché di terreno coltivo; c. il ripristino periodico di strade, l’evacuazione delle acque in agricoltura, muri a secco e suonen.
2 Il ripristino periodico comprende:
a. per le strade: il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate nonché il ripristino dei drenaggi e di manu- fatti; b. per l'evacuazione delle acque in agricoltura: lo spurgo di condotte di evacua- zione e l’ispezione televisiva delle canalizzazioni; c. per i muri a secco utili per un'utilizzazione agricola: il ripristino e il consoli- damento delle fondamenta, del corpo murario, della corona e delle scale; d. per le suonen (condotte idriche): il ripristino e il consolidamento dei bordi e dei muri di sostegno, l'impermeabilizzazione, la protezione contro l'erosione nonché lo sfoltimento della vegetazione.
4 RS 451 5 RS 704
7 86
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Sezione 2: Condizioni
Art. 17 Condizioni generali 1 I provvedimenti sono sostenuti se vanno a beneficio di aziende agricole, aziende produttrici di funghi, germogli e simili, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, aziende dedite alla pesca e alla piscicoltura. 2 Il finanziamento e la sopportabilità degli investimenti previsti devono essere garan- titi. Come valore indicativo per la valutazione della sopportabilità si applica l’onere dei costi residui di cui all'allegato 2. 3 I costi computabili di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a sono determinati in base a una procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale. L’offerta economi- camente più vantaggiosa costituisce la base per stabilire i costi computabili.
Art. 18 Condizioni per provvedimenti individuali 1 Per i provvedimenti individuali sono concessi aiuti finanziari se l'azienda ha diritto di ricevere pagamenti diretti. 2 Se prima dell’investimento la sostanza imponibile tassata del richiedente supera
1 000 000 franchi, il contributo è ridotto di 5000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.
Art. 19 Condizioni per provvedimenti collettivi e per provvedimenti collettivi di ampia portata 1 Per i provvedimenti collettivi sono concessi aiuti finanziari se i provvedimenti rap- presentano un'unità dal profilo funzionale o organizzativo. 2 I provvedimenti collettivi di ampia portata devono inoltre estendersi su una regione delimitata naturalmente o economicamente e promuovere la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi. Questa condizione è considerata adempiuta nel caso di: a. migliorie integrali con misure per la promozione della biodiversità; b. provvedimenti di natura edile di cui all'articolo 13 nel cui comprensorio non è indicata una miglioria integrale, ma che richiedono un considerevole coor- dinamento, sono almeno d’importanza regionale per l’agricoltura e compren- dono misure per la promozione della biodiversità.
Art. 20 Impianti e provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico 1 Gli aiuti finanziari per impianti di irrigazione sono concessi se l'impianto è utile a
garantire le rese in caso di comprovate perdite di natura quantitativa o qualitativa o a proteggere le colture. Il presupposto è una pianificazione lungimirante delle risorse idriche.
8 87
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
2 Gli aiuti finanziari per impianti di evacuazione delle acque sono concessi per il ri-
pristino di impianti esistenti su superfici agricole ad alta resa importanti sul piano re- gionale; in regioni a rischio di erosione o in combinazione con una valorizzazione del suolo tesa a garantire la qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) può essere sostenuta anche la costruzione di nuovi impianti. 3 Gli aiuti finanziari per la valorizzazione di suoli che hanno subito un degrado an- tropico sono concessi in caso di difficile gestione e perdite comprovate, se il provve- dimento comporta un miglioramento sostenibile della struttura e della composizione del suolo nonché del bilancio idrico.
Art. 21 Infrastrutture di base nello spazio rurale Gli aiuti finanziari per impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico sono con- cessi nella regione di montagna, in quella collinare e nella regione d'estivazione. Le aziende con colture speciali e gli insediamenti rurali possono essere sostenuti anche nella zona di pianura.
Sezione 3: Importo dei contributi e dei crediti di investimento
Art. 22 Costi computabili e non computabili 1 Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili: a. i costi per l'acquisto di terreni in relazione a provvedimenti ecologici di cui all’articolo 14 fino a un massimo di otto volte il valore di reddito; b. un’indennità unica fino a un massimo di 1200 franchi all’ettaro versata ai lo- catori che trasmettono a un’organizzazione che gestisce i terreni in affitto il diritto di affittarli a terzi, a condizione che i terreni siano messi a disposizione per almeno 12 anni.
2 Non sono computabili in particolare:
a. i costi per lavori eseguiti in modo non conforme al progetto o non a regola d’arte; b. i costi causati da una progettazione palesemente trascurata, da lacune nella direzione dei lavori e da modifiche progettuali non autorizzate; c. i costi per l’acquisto di terreni che non rientrano tra quelli di cui al capoverso 1 lettera a; d. le indennità ai partecipanti per diritti di condotta e di sorgente, diritti di passo e simili, nonché le indennità di coltura e per inconvenienti; e. i costi per l’acquisto di pertinenze mobili e degli impianti interni nonché d'e- sercizio e di manutenzione; f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, i premi d’assicurazione e gli interessi; g. nel caso di impianti di approvvigionamento elettrico il contributo per i costi di rete per l'allacciamento alla rete di distribuzione a monte.
9 88
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
3 Nel caso di collegamenti del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni
in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione sono computabili soltanto i costi che si deve assumere il cliente ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 marzo 20076 sui servizi di telecomunicazione. 4 Nel caso di impianti per l’evacuazione delle acque e di valorizzazione del suolo è computabile al massimo otto volte il valore di reddito.
Art. 23 Costi computabili per il ripristino periodico 1 Per il ripristino periodico di cui all'articolo 16 capoverso 2 sono computabili al mas- simo i seguenti costi:
a. per le strade agricole, per km di strada: franchi strade in ghiaia:
1. situazione normale 25 000
2. con costi suppletivi moderati 40 000
3. con costi suppletivi elevati 50 000
strade pavimentate:
1. situazione normale 40 000
2. con costi suppletivi moderati 50 000
3. con costi suppletivi elevati 60 000
b. per l’evacuazione delle acque in agricoltura, per km: 5000 c. per i muri a secco con utilizzazione agricola, per m2 di muro
1. muro alto fino a 1,5 m 650
2. muro alto tra 1,5 e 3 m 1000
altri muri a secco 200 d. per le suonen (condotte idriche), per m di canale 100 2 Nel caso delle strade agricole sono considerati costi suppletivi il ripristino e le inte-
grazioni puntuali di manufatti e di impianti per l’evacuazione delle acque nonché con- dizioni difficili dovute al terreno, al sottosuolo e alle grandi distanze. L'allegato 3 stabilisce come devono essere determinati i costi suppletivi. 3 Se i costi computabili sono superiori ai costi effettivi di costruzione vengono ridotti
di conseguenza. 4 Se i provvedimenti per il ripristino periodico di impianti di evacuazione delle acque
sono realizzati nell'ambito di un approccio globale, sono computabili i costi effettivi di cui all'articolo 2.
6 RS 784.101.1
10 89
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
5 Nel caso dei muri a secco e delle suonen gli oggetti da ripristinare sono stabiliti sulla
base di un approccio globale. La loro realizzazione può essere sostenuta come studio di base. 6 Per gli interessi non agricoli non va applicata alcuna deduzione ai costi computabili.
Presupposto per il sostegno è che l'interesse agricolo ammonti almeno al 50 per cento.
Art. 24 Aliquote di contributo 1 Sono accordate le seguenti aliquote di contributo massime per i costi computabili:
per cento
a. per provvedimenti collettivi di ampia portata:
1. zona di pianura 34
2. zona collinare e zona di montagna I 37
3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 40
b. per provvedimenti collettivi:
1. zona di pianura 27
2. zona collinare e zona di montagna I 30
3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 33
c. per provvedimenti individuali:
1. zona di pianura 20
2. zona collinare e zona di montagna I 23
3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 26
2 Per i ripristini dopo danni causati da elementi naturali e per i ripristini periodici si applicano le aliquote di contributo per provvedimenti collettivi. 3 Onde ridurre il dispendio amministrativo il contributo può essere stabilito e versato come importo fisso. Esso non può superare il contributo all'aliquota di contributo mas- sima.
Art. 25 Contributi supplementari 1 Le aliquote di contributo possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti: a. valorizzazione dei piccoli corsi d’acqua nella zona agricola; b. provvedimenti di protezione del suolo o tesi a garantire la qualità delle su- perfici per l’avvicendamento delle colture; c. altri provvedimenti ecologici importanti; d. salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi rurali o degli edifici d’importanza storico-culturale; e. produzione di energie rinnovabili o impiego di tecnologie rispettose delle ri- sorse.
11 90
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
2 Le aliquote di contributo possono essere aumentate fino a 10 punti percentuali per i ripristini dopo danni causati da elementi naturali e il consolidamento. 3 Le aliquote di contributo possono essere aumentate fino a 4 punti percentuali nella regione di montagna, nella zona collinare e nella regione d’estivazione per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell’area edifi- cabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio. 4 Nel caso di ripristini periodici e di provvedimenti non edilizi non sono concessi con- tributi supplementari. 5 L'aumento delle aliquote di contributo di cui ai capoversi 1-4 può essere cumulativo e non è richiesto alcun contributo cantonale.
6 La determinazione dei contributi supplementari si fonda sull'allegato 4.
7 Le aliquote di contributo non possono superare complessivamente il 40 per cento dei costi computabili nella regione di pianura e il 50 per cento nella regione di mon- tagna e in quella regione d’estivazione.
Art. 26 Importo dei crediti di investimento 1 I crediti di investimento possono essere concessi per il finanziamento dei costi resi- dui (credito di consolidamento) o sotto forma di un credito di costruzione. 2 Solo i provvedimenti collettivi possono essere sostenuti con crediti di investimento. 3 L'importo dei crediti di investimento per il finanziamento dei costi residui ammonta:
a. a un massimo del 50 per cento dei costi computabili dopo la deduzione degli eventuali contributi pubblici; b. nel caso di progetti difficilmente sopportabili ma assolutamente necessari, l'aliquota può essere aumentata fino al 65 per cento. Le condizioni per ali- quote più elevate sono stabilite nell'allegato 2. 4 I crediti di investimento sotto forma di crediti di costruzione sono concessi fino a
concorrenza del 75 per cento dei contributi pubblici stabiliti. Nel caso di assegnazioni parziali il credito di costruzione può essere calcolato sulla base del contributo pub- blico totale del progetto autorizzato. 5 Nel caso di opere realizzate a tappe il credito di costruzione non può superare il 75 per cento della somma dei contributi pubblici non ancora versati per tutte le tappe già autorizzate.
12 91
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Capitolo 4: Provvedimenti per le costruzioni Sezione 1: Provvedimenti
Art. 27 Provvedimenti individuali 1 Sono considerati provvedimenti individuali quelli realizzati da almeno un’azienda e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito. 2 Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende
agricole, aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e di aziende produttrici di funghi, germogli o prodotti simili per: a. la costruzione o l'acquisto da terzi di costruzioni, impianti o installazioni nell'azienda di produzione per la trasformazione, lo stoccaggio o la commer- cializzazione di prodotti agricoli regionali di produzione propria; b. la costruzione o l'acquisto da terzi di edifici di economia rurale e case d’abi- tazione; c. la realizzazione di impianti per migliorare la produzione di colture speciali nonché il rinnovo di colture perenni; d. provvedimenti edilizi o installazioni per l’attività nel settore affine all’agri- coltura. 3 Ai gestori attivi a titolo principale in un'azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura sono concessi aiuti finanziari a favore di provvedimenti individuali per provvedi- menti edilizi o installazioni per la produzione conforme alla protezione degli ani- mali, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca indigena.
Art. 28 Provvedimenti collettivi 1 Sono considerati provvedimenti collettivi quelli realizzati da più aziende e che non servono per la produzione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito. I progetti nella regione d’estivazione sono considerati provvedi- menti collettivi. 2 Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti collettivi per le costruzioni ai ge-
stori di almeno due aziende agricole, due aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o due aziende produttrici di funghi, germogli o prodotti simili per: a. la costruzione o l'acquisto da terzi di costruzioni e installazioni per la trasfor- mazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regio- nali; b. la costruzione o l'acquisto da terzi di costruzioni e installazioni per le aziende d'estivazione; c. la costruzione o l'acquisto da terzi di impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa; d. studi di base per chiarire la fattibilità ed elaborare provvedimenti concreti.
13 92
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
3 Alle piccole aziende artigianali sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a. 4 Alle aziende d'estivazione sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b.
Sezione 2: Condizioni
Art. 29 Requisiti personali 1 Gli aiuti finanziari sono concessi a persone fisiche che gestiscono personalmente l'azienda. Per progetti nella regione d'estivazione le persone fisiche non devono gestire personalmente l'azienda d'estivazione. 2 Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata gli aiuti finanziari sono concessi anche ai proprietari che affidano la gestione dell’azienda al partner. 3 Alle persone giuridiche sono concessi aiuti finanziari se per due terzi sono di pro- prietà di persone fisiche che possono ricevere aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza e se queste persone fisiche detengono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di società di capitali anche due terzi del capitale. 4 I progetti nella regione d'estivazione possono essere sostenuti indipendentemente dalla forma di organizzazione. 5 I gestori di un'azienda agricola devono possedere una delle seguenti qualifiche:
a. una formazione professionale di base quale agricoltore sancita da un attestato federale di capacità conformemente all’articolo 38 della legge del 13 dicem- bre 20027 sulla formazione professionale (LFPr); b. una formazione professionale quale responsabile d'economia domestica rurale sancita da un attestato professionale conformemente all’articolo 42 LFPr; o una qualifica equivalente in una professione speciale dell’agricoltura. 6 Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due per- sone deve adempiere le condizioni di cui al capoverso 5. 7 È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 5 la gestione efficace dell’azienda durante un periodo di almeno 3 anni, debitamente documentata. 8 L’UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell’azienda.
Art. 30 Onere sopportabile 1 Il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto devono essere dimo-
strati prima della concessione dell’aiuto finanziario.
7 RS 412.10
14 93
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
2 Nel caso di investimenti superiori a 100 000 franchi, sulla base di un calcolo del
flusso monetario il richiedente deve comprovare, con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno 5 anni dopo la concessione degli aiuti finanziari, che la sopportabilità è data anche con future condizioni quadro economiche. Va contem- plata anche una valutazione del rischio dell’investimento previsto.
Art. 31 Esigenze in materia di protezione delle acque e degli animali Sono concessi aiuti finanziari se dopo l'investimento sono adempiute le esigenze in materia di protezione delle acque e degli animali della prova che le esigenze ecologi- che sono rispettate.
Art. 32 Condizioni supplementari per edifici di economia rurale 1 Gli aiuti finanziari per edifici di economia rurale per la detenzione di animali da
reddito agricoli sono concessi per l’effettivo di animali necessario per coprire il fab- bisogno aziendale di azoto e fosforo delle piante. È determinante la prima sostanza nutritiva limitante. L’assenza di animali da reddito estivati deve essere presa in con- siderazione in base alle possibilità aziendali nel calcolo della produzione di sostanze nutritive. La produzione di sostanze nutritive degli animali da reddito che consumano foraggio grezzo deve essere utilizzata prima di quella degli altri animali da reddito per coprire il fabbisogno delle piante. 2 Per il calcolo del fabbisogno delle piante e della produzione di sostanze nutritive deve essere utilizzato un bilancio delle sostanze nutritive senza margine d’errore ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 OPD8. 3 Nel calcolo del fabbisogno delle piante sono prese in considerazione le superfici
agricole utili garantite a lungo termine, ubicate a una distanza di percorso inferiore a 15 km dal centro aziendale. Non si applica alcun limite alla distanza di percorso nel caso di aziende a più livelli ammesse dall'uso locale.
4 Due o più aziende che realizzano congiuntamente un edificio di economia rurale
sono sostenute se: a. la comunità è riconosciuta dal servizio cantonale competente; b. viene concluso un contratto di collaborazione la cui durata minima in caso di sostegno mediante contributi di 15 anni e in caso di sostegno esclusivamente con crediti di investimento corrisponde alla durata del credito di investi- mento.
Art. 33 Condizioni supplementari per le piccole aziende artigianali Le piccole aziende artigianali devono adempiere in via suppletiva le seguenti condi- zioni:
8 RS 910.13
15 94
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
a. sono imprese autonome. Sono consentite anche relazioni a un livello tra aziende madri e filiali laddove la proprietaria degli immobili è beneficiaria dell’aiuto finanziario e l'intero gruppo adempie le esigenze del presente arti- colo; b. la loro attività comprende almeno il primo livello di trasformazione di mate- rie prime agricole; c. prima dell’investimento, i collaboratori non superano un tasso di occupa- zione complessivo del 2000 per cento o la cifra d’affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi; d. la cifra d'affari deve provenire principalmente dalla trasformazione di mate- rie prime agricole prodotte a livello regionale o dalla loro commercializza- zione.
Sezione 3: Importo dei contributi e dei crediti di investimento
Art. 34 Costi computabili Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili: a. i costi per il marketing fino a 2 anni dopo la concessione dell'aiuto finanziario; b. i costi per le analisi e per la consulenza.
Art. 35 Importo dei contributi, aliquote di contributo e disposizioni specifiche sui provvedimenti 1 Le aliquote di contributo e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite
nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per raggiungere gli obiet- tivi ambientali, l'UFAG può modificare l'allegato 5. 2 Per il calcolo del contributo dai costi computabili vengono dedotti gli altri contributi
pubblici. 3 Nel caso di sostegno di costruzioni esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'al- legato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di costruzioni già sostenute in precedenza, dai contributi massimi possibili deve essere dedotto al- meno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 66 capoverso 6 let- tera b. 4 I contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili pos-
sono essere concessi nel caso di edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo e di edifici alpestri e non richiedono alcuna controprestazione canto- nale. Sono considerati condizioni particolarmente difficili i costi di trasporto straordi- nari, i problemi dell'area edificabile, la configurazione del terreno, i pericoli naturali e le particolarità climatiche.
16 95
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Art. 36 Riduzione dei contributi individuali in base alla sostanza 1 Se prima dell’investimento la sostanza imponibile tassata del richiedente supera
1 000 000 franchi, il contributo è ridotto di 5000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare. 2 Nel caso di persone giuridiche, di una società di persone, di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, è determinante la media aritmetica della sostanza im- ponibile tassata delle persone fisiche partecipanti. 3 Il presente articolo non è applicabile alle domande delle piccole aziende artigianali.
Art. 37 Importo dei crediti di investimento, aliquote e disposizioni specifiche sui provvedimenti 1 Le aliquote dei costi di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per rag- giungere gli obiettivi ambientali, l'UFAG può modificare l'allegato 5. 2 Per il calcolo del credito di investimento dai costi computabili vengono dedotti i
contributi pubblici. 3 Nel caso di sostegno di costruzioni esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'al-
legato 5, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di costruzioni già sostenute in precedenza, dai crediti di investimento massimi possibili deve essere dedotta almeno la somma degli attuali crediti di investimento. 4 I crediti di costruzione possono essere concessi fino a concorrenza del 75 per cento
dei costi computabili.
Capitolo 5: Progetti di sviluppo regionale Sezione 1: Provvedimenti e condizioni
Art. 38 Provvedimenti
1 Sono considerati progetti di sviluppo regionale:
a. i progetti comprendenti più catene del valore e riguardanti anche settori non agricoli; b. i progetti comprendenti più attori all’interno di una catena del valore. 2 Nell'ambito di progetti di sviluppo regionale possono essere sostenuti i seguenti
provvedimenti: a. i provvedimenti secondo i capitoli 2, 3 e 5; b. la creazione e lo sviluppo di un'attività affine all'agricoltura; c. costruzioni e impianti nella regione di pianura per la trasformazione, lo stoc- caggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali; d. gli investimenti collettivi nell'interesse del progetto globale; e e. altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale.
17 96
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Art. 39 Condizioni
1 I progetti di sviluppo regionale devono adempiere le seguenti condizioni:
a. devono contribuire alla creazione di valore aggiunto nell'agricoltura e al po- tenziamento della collaborazione regionale; b. il progetto è composto da almeno tre sottoprogetti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e il proprio ente promotore nonché un diverso orienta- mento; c. i sottoprogetti si fondano su un approccio globale dal punto di vista del con- tenuto e sono coordinati con lo sviluppo regionale, i parchi d’importanza na- zionale e la pianificazione del territorio; d. i membri dell’ente promotore del progetto sono principalmente gestori aventi diritto ai pagamenti diretti; questi detengono la maggioranza dei voti. 2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera d non sono adempiute, devono essere
adempiute le condizioni seguenti: a. l’ente promotore può occupare collaboratori nella misura del 2000 per cento al massimo o avere una cifra d’affari complessiva di 10 milioni di franchi al massimo; b. la cifra d’affari deve provenire principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole regionali o dalla loro commercializzazione; c. devono essere imprese autonome. Sono consentite anche relazioni a un livello tra aziende madri e filiali laddove la proprietaria degli immobili è beneficiaria dell’aiuto finanziario e l'intero gruppo adempie le esigenze del presente arti- colo. 3 Il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto devono essere dimo- strati prima della concessione dell’aiuto finanziario. La sopportabilità deve essere comprovata con strumenti di pianificazione adeguati per un periodo di almeno 7 anni dopo la concessione degli aiuti finanziari. Per i provvedimenti del genio rurale attuati nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale, la sopportabilità deve essere compro- vata secondo l'articolo 17 capoverso 1.
Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento
Art. 40 Costi computabili Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili: a. l'elaborazione dei documenti in vista di una convenzione; b. le installazioni; c. le macchine e i veicoli nell'interesse del progetto globale; d. i costi per il marketing nel quadro di un approccio globale; e. i costi dell’attività economico-imprenditoriale del progetto globale; f. i costi di consulenza; e
18 97
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
g. i costi computabili in virtù dei capitoli 2 e 3.
Art. 41 Aliquote di contributo 1 Se nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale vengono attuati provvedimenti ai sensi dei capitoli 2, 3 e 5, le aliquote di contributo per i singoli provvedimenti sono aumentate come segue: a. per progetti di cui all’articolo 38 capoverso 1 lettera a: del 20 per cento; b. per progetti di cui all’articolo 38 capoverso 1 lettera b: del 10 per cento. 2 Per i costi computabili soltanto nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale, non- ché per l'elaborazione dei documenti in vista di una convenzione si applicano le se- guenti aliquote di contributo: per cento
a. zona di pianura 34 b. zona collinare e zona di montagna I 37 c. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 40 3 I costi computabili possono essere ridotti per provvedimenti di cui al capoverso 2, che sono computabili soltanto nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale, nonché per i provvedimenti integrati durante la fase di attuazione. La riduzione in termini percentuali dei costi computabili per categoria di provvedimento è stabilita nell'alle- gato 9.
Art. 42 Importo dei crediti di investimento e aliquote 1 L'importo dei crediti di investimento per un progetto di sviluppo regionale è calco- lato in base ai singoli provvedimenti del progetto. 2 Dopo la deduzione dei contributi pubblici il credito di investimento ammonta al
50 per cento dei costi computabili.
3 Per singoli provvedimenti menzionati nei capitoli 2, 3 e 5, l'importo dei crediti di investimento è stabilito secondo queste disposizioni. 4 I crediti di costruzione per provvedimenti collettivi possono essere concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei costi computabili.
Capitolo 6: Provvedimenti per miglioramenti strutturali supplementari Sezione 1: Provvedimenti e condizioni
Art. 43 Provvedimenti individuali 1 Sono considerati provvedimenti individuali quelli realizzati da almeno un’azienda e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produ- zione vegetale e della detenzione di animali da reddito.
19 98
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
2 I gestori di un'azienda agricola o ortoflorovivaistica oppure di un’azienda produttrice di funghi, germogli o prodotti simili possono ricevere aiuti finanziari per: a. un aiuto iniziale unico fino al compimento di 35 anni; b. l'acquisto di un’azienda agricola da terzi da parte degli affittuari; c. la costruzione o l'acquisto da terzi di costruzioni e installazioni nonché la piantagione di alberi e arbusti per promuovere una produzione particolar- mente rispettosa dell'ambiente e degli animali. 3 I gestori attivi a titolo principale in un'azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura possono ricevere aiuti finanziari per il provvedimento di cui al capoverso 1 lettera a. 4 Le aziende d'estivazione possono ricevere aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera c.
Art. 44 Provvedimenti collettivi 1 Sono considerati provvedimenti collettivi quelli del presente articolo realizzati da
più aziende e che non sono costruzioni e impianti. 2 I gestori di almeno due aziende agricole o ortoflorovivaistiche oppure di un’azienda
produttrice di funghi, germogli o prodotti simili possono ricevere aiuti finanziari per: a. iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione; b. la costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo nell'ambito della produzione e della gestione delle aziende agricole e ortoflorovivaistiche conformi al mercato o l'estensione della loro attività economico-imprenditoriale; c. l'acquisto di macchine e veicoli per razionalizzare le aziende.
Art. 45 Requisiti personali
1 Le condizioni di cui all'articolo 29 devono essere adempiute.
Art. 46 Onere sopportabile 1 Le condizioni di cui all'articolo 31 devono essere adempiute. 2 Per le iniziative collettive di cui all'articolo 44 capoverso 2 lettera a non occorre
calcolare la sopportabilità.
Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento
Art. 47 Costi computabili
1 Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:
a. i costi salariali durante il primo anno della nuova attività; b. i costi per il marketing fino a 2 anni dopo la concessione dell'aiuto finanziario;
20 99
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
c. i costi per le analisi e per la consulenza. 2 Per i costi computabili di cui al capoverso 1 lettera a possono essere concessi solo crediti di investimento.
Art. 48 Importo dei contributi, aliquote di contributo e disposizioni specifiche sui provvedimenti 1 Le aliquote di contributo e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 7. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per raggiungere gli obiet- tivi ambientali, l'UFAG può modificare l'allegato 7. 2 Per il calcolo del contributo dai costi computabili vengono dedotti gli altri contributi
pubblici. 3 Nel caso di sostegno di costruzioni esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'al- legato 7, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di costruzioni già sostenute in precedenza, dai contributi massimi possibili deve essere dedotto al- meno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 66 capoverso 6 let- tera c. 4 Per i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali può essere concesso un sup- plemento a tempo determinato. Ciò non richiede alcuna controprestazione cantonale. I provvedimenti nonché la durata e l'importo del supplemento sono stabiliti nell'alle- gato 7. 5 L'UFAG può stabilire provvedimenti supplementari a tempo determinato per ridurre le emissioni di ammoniaca e le rispettive aliquote di contributo.
Art. 49 Importo dei crediti di investimento, aliquote e disposizioni specifiche sui provvedimenti 1 Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 7. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per rag- giungere gli obiettivi ambientali, l'UFAG può modificare l'allegato 7. 2 Per il calcolo dei crediti di investimento dai costi computabili vengono dedotti i con- tributi pubblici. 3 Nel caso di sostegno di costruzioni esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'al- legato 7, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di costruzioni già sostenute in precedenza, dai crediti di investimento massimi possibili deve essere dedotta almeno il saldo degli attuali crediti di investimento.
21 100
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Capitolo 7: Procedura Sezione 1: Trattamento della domanda
Art. 50 Esame del progetto da parte dell’UFAG prima dell’inoltro della domanda 1 Un parere dell'UFAG ai sensi dell’articolo 97 capoverso 2 LAgr prima dell'inoltro
della domanda di contributo non è necessario se: a. il progetto del genio rurale non tange alcun oggetto di un inventario federale d’importanza nazionale; b. il progetto di costruzione non tange sostanzialmente alcun oggetto di un in- ventario federale d’importanza nazionale; c. il progetto non sottostà ad alcun obbligo di coordinamento o di compartecipa- zione a livello federale.
2 L’UFAG si esprime mediante:
a. un’informazione, se esiste unicamente uno studio preliminare con una valuta- zione approssimativa dei costi o se non si può stabilire quando verrà realizzato il progetto; b. un preavviso con l’indicazione degli oneri e delle condizioni previsti, se esiste un progetto di massima con una stima dei costi; c. un corapporto vincolante, se viene effettuata una procedura di esame di im- patto sull’ambiente ai sensi dell’articolo 22 dell’ordinanza del 19 ottobre
19889 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente.
Art. 51 Domande
1 Le domande di aiuti finanziari vanno inoltrate al Cantone.
2 Il Cantone esamina la domanda, esamina tra le altre cose la sopportabilità e l’oppor-
tunità dei provvedimenti previsti, decide in merito alla controprestazione cantonale e al credito di investimento e stabilisce nel singolo caso oneri e condizioni.
3 Tramite il sistema d'informazione dell'UFAG il Cantone trasmette:
a. le domande di contributo e le proposte per parere corredate dei documenti necessari e dei dati pertinenti; b. per i crediti di investimento che non superano l'importo limite, i dati finan- ziari nonché i dati pertinenti relativi all'azienda e al progetto contemporanea- mente alla notifica della decisione al richiedente. La decisione cantonale non deve essere notificata all’UFAG; c. per i crediti di investimento che superano l'importo limite, la sua decisione e i dati pertinenti;
9 RS 814.011
22 101
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
d. per sostegni combinati (contributo e credito di investimento), contempora- neamente i documenti della domanda per contributi e crediti di investimento. 4 Il saldo di crediti di investimento e di mutui a titolo di aiuto per la conduzione azien-
dale deve essere preso in considerazione per l'importo limite di cui al capoverso 3 lettera b.
Art. 52 Documenti della domanda 1 Le domande per contributi e crediti di investimento superiori all'importo limite de-
vono contenere i seguenti documenti: a. la decisione cantonale passata in giudicato sull’approvazione del progetto e la decisione dei servizi cantonali competenti in merito all’aiuto finanziario totale del Cantone; b. le decisioni relative agli aiuti finanziari degli enti territoriali di diritto pub- blico, nella misura in cui il Cantone ne esige il computo nel contributo can- tonale; c. la documentazione tecnica come piani corografici, piani dettagliati e delle opere, rapporti tecnici, preventivi dei costi; d. i documenti economico-aziendali, come i piani finanziari e il calcolo della sopportabilità. 2 Nel caso di domande per contributi e crediti di investimento la domanda deve con-
tenere anche la prova della pubblicazione nell’organo di pubblicazione del Cantone ai sensi degli articoli 89a e 97 LAgr. 3 Per i provvedimenti del genio rurale va applicata la Raccomandazione SIA 406 del 1° dicembre 199110 «Contenuto e presentazione dei progetti di migliorie fondiarie».
Art. 53 Approvazione della domanda 1 L'UFAG verifica la proposta del Cantone e il rispetto degli oneri e delle condizioni stabiliti nel parere. 2 L’UFAG assegna il contributo al Cantone sotto forma di una decisione o di una con- venzione. In caso di sostegno combinato, esso approva contemporaneamente il credito di investimento. 3 Per i crediti di investimento che superano l'importo limite, il termine di approvazione
di 30 giorni inizia il giorno della trasmissione elettronica del fascicolo completo all'UFAG. La notifica al richiedente avviene dopo l'approvazione da parte dell'UFAG.
10 La raccomandazione menzionata può essere acquistata presso la Società svizzera degli inge- gneri e degli architetti, www.sia.ch > Servizi > sia-norm o essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna.
23 102
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
4 Unitamente alla decisione di contribuzione o alla convenzione l'UFAG stabilisce gli
oneri e le condizioni. Fissa i termini per la realizzazione del progetto e per la presen- tazione del conteggio. 5 In caso di progetti eseguiti a tappe o su proposta del Cantone, l'UFAG emette una
decisione di principio preliminare nella quale stabilisce se il progetto adempie le esi- genze per gli aiuti finanziari. La decisione di contribuzione avviene per le singole tappe. La decisione di principio non è considerata una decisione di contribuzione. 6 Se il contributo federale supera presumibilmente 5 milioni di franchi, la decisione di principio, la decisione di contribuzione o la convenzione è emessa d’intesa con l’Am- ministrazione federale delle finanze.
Art. 54 Convenzione per progetti di sviluppo regionale 1 La convenzione tra la Confederazione, il Cantone ed eventualmente i fornitori di prestazioni è conclusa sotto forma di un contratto di diritto pubblico. Essa ha per og- getto la realizzazione di uno o più progetti.
2 Stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti finanziari.
3 Disciplina segnatamente:
a. gli obiettivi del progetto; b. i provvedimenti che consentono di realizzare l’approccio globale; c. i costi computabili, l'aliquota di contributo e il contributo della Confedera- zione per provvedimento; d. il controlling; e. il versamento dei contributi; f. la garanzia delle opere che beneficiano di un sostegno finanziario; g. gli oneri e le condizioni della Confederazione; h. la pubblicazione nell’organo di pubblicazione del Cantone ai sensi degli arti- coli 89a e 97 LAgr; h. le disposizioni da prendere se gli obiettivi non sono raggiunti; e i. la durata e la risoluzione della convenzione. 4 A progetto concluso occorre verificare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi e se occorre prendere disposizioni perché non sono stati raggiunti. 5 Durante la fase di realizzazione è possibile adeguare la convenzione e integrarla con nuovi provvedimenti. Se il contributo federale supera presumibilmente 5 milioni di franchi, la convenzione può essere adeguata d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
Art. 55 Documenti in vista di una convenzione per progetti di sviluppo regionale Il Cantone è tenuto ad approntare i seguenti documenti in vista di una convenzione:
24 103
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
a. l’approvazione del progetto da parte dell’autorità cantonale competente; b. la prova della pubblicazione nell’organo di pubblicazione del Cantone ai sensi degli articoli 89a e 97 LAgr; se questa prova non può ancora essere prodotta al momento della firma della convenzione, la pubblicazione deve essere di- sciplinata nella convenzione stessa; c. la documentazione tecnica, in particolare le descrizioni del progetto globale e del sottoprogetto. d. il potenziale di creazione di valore aggiunto e l’economicità dei provvedi- menti.
Sezione 2: Inizio dei lavori, acquisti, esecuzione
Art. 56 Inizio dei lavori e acquisti 1 È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto quando l'aiuto finanziario
è stato stabilito da una decisione passata in giudicato (decisione di contribuzione) o da una convenzione. I progetti eseguiti a tappe possono iniziare soltanto quando la decisione di contribuzione delle singole tappe è passata in giudicato. 2 L’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato, se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione o della con- venzione potrebbe creare gravi pregiudizi. Tali autorizzazioni non danno tuttavia di- ritto ad aiuti finanziari. 3 I costi per provvedimenti non edilizi che sorgono già durante l'elaborazione dei do-
cumenti nonché per prestazioni pianificatorie possono essere computati in un secondo tempo a condizione che il progetto venga realizzato. È fatto salvo l'articolo 26 della legge del 5 ottobre 199011 sui sussidi. 4 Per provvedimenti con contributi, l'autorità cantonale competente può concedere
l'autorizzazione di cui al capoverso 2 e per provvedimenti non edilizi di cui al capo- verso 3 soltanto con il consenso dell'UFAG. 5 In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun aiuto finanziario.
Art. 57 Esecuzione del progetto 1 L'esecuzione deve corrispondere al progetto determinante per l'aiuto finanziario. 2 Le modifiche progettuali sostanziali necessitano dell'approvazione preliminare dell'UFAG. Sono sostanziali le modifiche progettuali che: a. determinano modifiche delle basi e dei criteri determinanti per decidere in merito all’aiuto finanziario; o b. concernono progetti che rientrano in inventari della Confederazione; o
11 RS 616.1
25 104
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
c. sono sottoposti a un obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a livello federale. 3 I costi suppletivi che superano 100 000 franchi e ammontano a oltre il 20 per cento
del preventivo approvato necessitano dell’approvazione dell’UFAG se per essi è ri- chiesto un contributo. 4 Il progetto deve essere eseguito entro i termini fissati dalla Confederazione. I ritardi
devono essere annunciati fornendo una motivazione.
Art. 58 Versamento dei contributi 1 Il Cantone può richiedere pagamenti parziali per ogni progetto in funzione dell’avan-
zamento dei lavori tramite il sistema d'informazione dell'UFAG. 2 Un massimo dell’80 per cento del contributo totale approvato è versato sotto forma
di pagamenti parziali.
3 Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su singola richiesta.
Sezione 3: Garanzia dei provvedimenti
Art. 59 Obbligo di manutenzione e di gestione Le superfici, le costruzioni, le installazioni, le macchine e i veicoli devono essere mantenuti, curati e gestiti in modo adeguato.
Art. 60 Menzione dei contributi nel registro fondiario 1 L'obbligo di manutenzione e di gestione nonché il divieto di modifica della destina- zione e di frazionamento devono essere menzionati in relazione ai fondi corrispon- denti.
2 Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario, se:
a. manca un registro fondiario; b. la menzione comportasse un onere sproporzionato; c. i provvedimenti del genio rurale non sono vincolati alle superfici, segnata- mente approvvigionamento idrico ed elettrico; d. i provvedimenti sono tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali; e. avvengono ripristini periodici; f. vi sono iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione. 3 Nei casi menzionati nel capoverso 2 lettere a-d, invece della menzione nel registro
fondiario subentra una dichiarazione del proprietario dell’opera, con la quale questi si impegna a rispettare il divieto di modificare la destinazione, l’obbligo di gestione e di manutenzione, l’obbligo di restituzione e altri eventuali condizioni e oneri.
26 105
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
4 La prova della menzione nel registro fondiario o la dichiarazione devono essere inol-
trate all'UFAG al più tardi con la richiesta del pagamento finale o, per le imprese sussidiate a tappe, con la prima richiesta di pagamento finale di una tappa. 5 Il Cantone notifica all’ufficio del registro fondiario competente la data alla quale
spirano il divieto della modifica di destinazione e l’obbligo di restituzione. L’ufficio del registro fondiario iscrive tale data nella menzione. 6 L’ufficio del registro fondiario radia d’ufficio al loro spirare la menzione del divieto
di modificare la destinazione e quella dell’obbligo di restituzione. 7 Su proposta delle persone gravate e con il consenso del Cantone la menzione nel
registro fondiario può essere radiata per le superfici la cui modifica della destinazione o il cui frazionamento è stato autorizzato o per le quali i contributi sono stati restituiti.
Sezione 4: Vigilanza e restituzione degli aiuti finanziari
Art. 61 Alta vigilanza della Confederazione 1 L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Effettua controlli a campione sulla realizzazione
del provvedimento e sull’utilizzazione dei fondi federali versati. Può effettuare con- trolli in loco. 2 Se nell'ambito della sua alta vigilanza l'UFAG constata modifiche della destinazione
non autorizzate, incurie di manutenzione o di gestione, violazioni di prescrizioni giu- ridiche, aiuti finanziari indebitamente concessi oppure altri motivi di restituzione o di revoca, può ordinare che il Cantone gli restituisca l'importo indebitamente concesso.
Art. 62 Vigilanza dei Cantoni 1 I Cantoni informano l’UFAG, su richiesta di quest’ultimo, in merito alle loro pre-
scrizioni e al modo in cui hanno organizzato il controllo sul divieto di modificare la destinazione e di frazionamento nonché la sorveglianza in materia di manutenzione e di gestione. 2 Su richiesta dell'UFAG, gli presentano ogni 2 anni un rapporto riguardante il numero
di controlli effettuati, i risultati nonché eventuali disposizioni e provvedimenti.
Art. 63 Ordine di restituzione dei contributi 1 Le restituzioni di contributi sono ordinate dal Cantone nei confronti dei beneficiari
degli aiuti finanziari. Nel caso di provvedimenti collettivi i beneficiari sono responsa- bili fino a concorrenza della loro partecipazione. 2 Se gli originari beneficiari degli aiuti finanziari non esistono più o non sono più
proprietari, il Cantone ordina la restituzione nei confronti dei proprietari dell'opera o del fondo che hanno preso il loro posto. 3 Il Cantone può rinunciare alla restituzione di importi inferiori a 1000 franchi.
27 106
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Art. 64 Conteggio dei contributi restituiti Ogni anno, entro il 30 aprile, i Cantoni effettuano con la Confederazione il conteggio dei contributi restituiti nel corso dell’anno precedente. Il conteggio contempla: a. il numero del caso di sostegno attribuito dalla Confederazione; b. l'importo del contributo reclamato; c. una copia delle decisioni di restituzione.
Art. 65 Eccezioni al divieto di modifica della destinazione 1 Il divieto di modificare la destinazione inizia con l’assegnazione del contributo fe- derale. 2 Costituiscono importanti motivi di autorizzazione di modifica della destinazione: a. l'azzonamento passato in giudicato di fondi in zone edificabili, zone di prote- zione delle acque S1, zone di protezione contro le piene o in altre zone di utilizzazione non agricole; b. le autorizzazioni eccezionali passate in giudicato ai sensi dell'articolo 24 della legge del 22 luglio 197912 sulla pianificazione del territorio (LPT); c. le riconversioni della produzione, purché il pagamento finale risalga a oltre
10 anni;
d. l'assenza del fabbisogno agricolo o i costi sproporzionati come motivo della rinuncia al ripristino di costruzioni, impianti o di superfici agricole utili di- strutti da incendio o dalla furia degli elementi; e. il fabbisogno in costruzioni e impianti nell'interesse pubblico della Confede- razione, del Cantone o del Comune, nonché per le Ferrovie federali o per le strade nazionali.
Art. 66 Importo della restituzione di contributi nel caso di una modifica della destinazione
1 Se autorizza una modifica della destinazione, il Cantone decide contemporanea-
mente in merito alla restituzione dei contributi pagati. 2 L'obbligo di restituzione cessa dopo la scadenza della durata di utilizzazione con-
forme di cui al capoverso 6, tuttavia al più tardi 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione. 3 In caso di modifiche della destinazione senza autorizzazione del Cantone i contributi
devono essere interamente restituiti. 4 I contributi non devono essere restituiti se il Cantone rilascia un’autorizzazione fon-
data sull’articolo 65 capoverso 2 lettere c, d ed e.
5 Sono determinanti per l'importo della restituzione:
12 RS 700
28 107
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
a. la superficie di cui è stata modificata la destinazione; b. la superficie frazionata; c. l’entità dell’utilizzazione non agricola; e d. il rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme. 6 La durata di utilizzazione conforme è di: a. per i provvedimenti del genio rurale 40 anni b. per gli edifici e le teleferiche 20 anni c. per le installazioni, le macchine e i veicoli nonché per i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali 10 anni
Art. 67 Eccezioni al divieto di frazionamento Costituiscono importanti motivi di autorizzazione di frazionamento: a. gli azzonamenti passati in giudicato in zone di protezione delle acque S1, zone di protezione contro le piene e in zone di protezione della natura nonché la delimitazione dello spazio riservato alle acque; b. gli azzonamenti passati in giudicato in zone edificabili o in altre zone nelle quali un'utilizzazione agricola non è più consentita; c. le autorizzazioni eccezionali passate in giudicato ai sensi degli articoli 24, 24c e 24d LPT, anche con il necessario terreno circostante gli edifici; d. la delimitazione lungo i margini del bosco; e. la permuta di porzioni di fondi di un'azienda agricola con terreni, costruzioni o impianti ubicati in una posizione più favorevole o più idonea per la ge- stione delle aziende; f. il trasferimento di un edificio agricolo non più necessario, con il relativo ter- reno circostante, al proprietario di un’azienda agricola o di un fondo agricolo adiacente per un uso conforme alla zona, se in tal modo è possibile evitare la realizzazione di una costruzione; g. la costituzione di un diritto di superficie a sé stante e permanente a favore dell'affittuario dell'azienda agricola; h. la costituzione di un diritto di superficie a sé stante e permanente a favore di una costruzione o di un impianto agricolo gestito congiuntamente; i. una correzione o rettifica dei confini all’atto della realizzazione di un'opera; j. un accorpamento di tutte le porzioni della particella frazionata con particelle adiacenti o un miglioramento del raggruppamento tramite la frammenta- zione; o k. il fabbisogno in costruzioni e impianti nell'interesse pubblico della Confede- razione, del Cantone o del Comune.
29 108
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
2 Le autorità cantonali notificano immediatamente e gratuitamente all'UFAG le pro-
prie decisioni di frazionamento. I casi d'importanza esigua possono essere notificati periodicamente all'UFAG sotto forma di elenco.
Art. 68 Importo della restituzione di contributi nel caso di un frazionamento
1 Se autorizza un frazionamento, il Cantone decide contemporaneamente in merito
alla restituzione dei contributi pagati. 2 L'obbligo di restituzione cessa 20 anni dopo il pagamento finale della Confedera-
zione. 3 In caso di frazionamenti senza autorizzazione del Cantone i contributi devono essere
interamente restituiti. 4 Sono determinanti per l'importo della restituzione la superficie frazionata e il rap-
porto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di 40 anni. 5 I contributi non devono essere restituiti se il Cantone rilascia un’autorizzazione fon-
data sull’articolo 67 lettere d-k. 6 L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione giusta la legge del 4
ottobre 199113 sul diritto fondiario rurale (LDFR) può permettere eccezioni al divieto di frazionamento ai sensi dell'articolo 60 LDFR soltanto se esiste una decisione pas- sata in giudicato ai sensi della presente ordinanza.
Art. 69 Altri motivi di restituzione dei contributi e dei crediti di investimento 1 Costituiscono importanti motivi di restituzione dei contributi o di revoca dei crediti di investimento: a. la riduzione della base foraggera di oltre il 20 per cento, se comporta che le condizioni per un sostegno ai sensi dell'articolo 33 non sono più adempiute; b. una stalla non più occupata nella misura di oltre il 20 per cento o trasformata in una stalla per la detenzione di animali non aventi diritto ai contributi; c. nel caso di approvvigionamento idrico ed elettrico: la cessazione dell’utiliz- zazione agricola di edifici allacciati, terreni coltivi o l'allacciamento di edi- fici non agricoli, se tale allacciamento non era previsto nel progetto determi- nante ai fini della decisione di contribuzione; d. l'utilizzazione di terreno coltivo per lo sfruttamento di risorse del suolo o come discarica, se la fase di smantellamento, inclusa la ricoltivazione, dura più di 5 anni; e. l’alienazione con utile; f. l’inadempimento di condizioni e oneri; g. la mancata tempestiva rimozione dell'incuria nell'obbligo di gestione e di manutenzione constatata dal Cantone;
13 RS 211.412.11
30 109
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
h. il mancato pagamento nonostante diffida di una quota d’ammortamento di un credito di investimento entro sei mesi dopo la scadenza; i. la concessione di un aiuto finanziario sulla base di indicazioni fallaci; j. la cessazione della gestione in proprio dopo la concessione del credito di in- vestimento, tranne in caso di affitto a un discendente; k. la rinuncia all'utilizzazione di costruzioni, installazioni, macchine e veicoli conforme alla domanda inoltrata; o l. se nel caso di progetti di sviluppo regionale si termina anticipatamente la collaborazione stabilita nella convenzione. 2 Invece di una revoca di cui al capoverso 1 lettera j il Cantone può trasferire il credito
di investimento, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda o dell’impresa, alle stesse condizioni al successore, purché questi adempia le condizioni di cui all’articolo 31, offra la garanzia richiesta e non vi sia alcun motivo di esclusione secondo l’articolo 2 capoversi 2 e 3. È fatto salvo il capoverso 1 lettera e. 3 L'utile di cui al capoverso 1 lettera e equivale alla differenza tra il prezzo d’aliena-
zione e il valore d’imputazione. È consentito dedurre compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. I valori d'imputazione sono stabiliti nell'allegato 8. L'UFAG può modificare i valori d'imputazione nell'allegato 8. 4 La restituzione dei contributi di cui al capoverso 1 lettere a-d può essere calcolata
secondo il rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di cui all'articolo 66 capoverso 6. 5 Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento di interessi
pari al 3 per cento sul credito di investimento.
Capitolo 8: Gestione dei crediti di investimento
Art. 70 Gestione dei fondi federali 1 Il Cantone deve inoltrare la domanda di fondi federali all’UFAG in funzione del
fabbisogno.
2 L’UFAG esamina la domanda e versa al Cantone i fondi federali rimborsabili
nell'ambito dei crediti autorizzati. 3 Il Cantone notifica all’UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre
dell’esercizio contabile precedente: a. il saldo totale dei fondi federali; b. gli interessi maturati; c. la liquidità; e d. la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati. 4 Il Cantone gestisce mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla
Confederazione e presenta entro fine aprile il consuntivo annuale all’UFAG.
31 110
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
5 Notifica all’UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:
a. la liquidità; e b. la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.
Art. 71 Ripetizione e nuova ripartizione dei fondi federali 1 Dopo aver sentito il Cantone, l’UFAG può chiedere la restituzione dei fondi non
utilizzati che superano il doppio del fondo cassa minimo durante un anno e: a. assegnarli a un altro Cantone; oppure b. in caso di bisogno attestato, trasferirli all'aiuto per la conduzione aziendale, purché venga fornita una corrispondente prestazione cantonale. 2 Il fondo di cassa minimo ammonta ad almeno 2 milioni di franchi o al 2 per cento del fondo di rotazione. 3 Se i fondi federali sono assegnati a un altro Cantone, il termine di preavviso è di tre mesi.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 72 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 7 dicembre 199814 sui miglioramenti strutturali è abrogata.
Art. 73 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 21 maggio 200815 sulla geoinformazione è modificata come segue: Allegato 1
Denomi- Base giu- Servizio compe-
Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di di- nazione ridica tente
Servizio di telecaricamento (RS 510.62 art. 8
Livello di autorizzazione cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]
ritto pubblico della proprietà all'accesso Identificatore
Infra- RS 913.1 strutture Art. 52 Cantoni A X Sarà agricole [UFAG] attri- buito
14 RU 1998 3092, RU 2000 382, RU 2003 5369, RU 2006 4839, RU 2007 6187, RU 2008 3651, RU 2011 2385, RU 2013 4545, RU 2013 3909, RU 2015 1755, RU 2015 4529, RU 2017 6097, RU 2018 4185, RU 2020 5495. 15 RS 510.620
32 111
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Art. 74 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
33 112
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Allegato 1 (art. 6 cpv. 5)
Rischio della densità d'insediamento
La sufficiente densità d’insediamento in un’area della regione di montagna e di quella collinare è a rischio, se a lungo termine non è più assicurato il numero di abitanti necessario per mantenere un tessuto sociale o una comunità paesana. La valutazione del rischio avviene secondo la matrice seguente. Matrice per la valutazione del rischio d’insediamento Criterio Unità Difficoltà Difficoltà Difficoltà Peso Punti contenuta moderata elevata
Capacità finan- Quota pro ca- > 540 60–70 < 60 ziaria del Co- pite dell’im- mune posta federale 1 2 3 1 diretta in % della CH Calo demogra- Percentuale <2 2–5 >5 fico nel Comune degli ultimi 10 2 anni 1 2 3 Dimensioni della Numero di > 1000 500– < 500 località in cui abitanti 1000 l’azienda viene 1 classificata 1 2 3 Accessibilità con Frequenza dei >12 6–12 <6 mezzi di tra- collegamenti 1 sporto pubblici giornalieri 1 2 3 Accessibilità con Qualità delle nessun possibile limitato mezzi di tra- strade (su problema sporto privati tutto l’arco 1 2 3 dell’anno): ac- 2 cesso ad auto e mezzi pe- santi Distanza di per- km <3 3–6 >6 corso per la scuola elemen- 1 2 3 1 tare Distanza di per- km <5 5–10 > 10 corso per i ne- 2 gozi di prima ne- 1 2 3 cessità Distanza di per- km < 15 15–20 > 20 corso per il cen- 1 tro più vicino 1 2 3 Peculiarità della regione: 1 2 3 2 …..............
34 113
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Punteggio totale (punteggio massimo = 39)
Punteggio minimo necessario per il sostegno finanziario di un’azienda in virtù de- 26 gli articoli 80 capoverso 2 e 89 capoverso 2 LAgr
35 114
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Allegato 2 (art. 17 cpv. 1)
Valori indicativi per la sopportabilità di provvedimenti del genio rurale
I provvedimenti del genio rurale sono difficilmente sopportabili se i costi residui dell’agricoltura superano i seguenti valori indicativi. Onere relativo ai costi residui dell’agricoltura Costi residui in Unità Campo d’applicazione, unità di misura franchi per unità
6600 ha provvedimenti collettivi di ampia portata: comprensorio;
provvedimenti collettivi e individuali per aziende campi- cole: SAU degli agricoltori interessati.
4500 UBG provvedimenti collettivi e individuali per aziende deten-
trici di animali: effettivo medio di bestiame (bovini, suini, pollame, ecc.) degli agricoltori interessati.
2400 carico nor- bonifiche fondiarie nella regione d’estivazione: carico
male (CN) medio delle aziende interessate.
33 000 allaccia- approvvigionamento idrico ed elettrico nella regione di
mento montagna: numero di allacciamenti determinante per il dimensionamento.
36 115
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Allegato 3 (art. 23 cpv. 2)
Costi computabili per il ripristino periodico di strade agricole
Onere del provvedimento Criteri Punti 0 1 2 a. declività del terreno (pendenza media) < 20 % 20-40 % > 40 % b. sottosuolo buono umido bagnato/ instabile c. rimozione del materiale da costruzione < 10 km ≥ 10 km -- d. ripristino / integrazione dell’evacuazione no sì delle acque e. ripristino di manufatti (ponti, muri, scar- no sì -- pate)
La somma dei punti ottenuti con i criteri a-e equivale all'onere del provvedimento.
Graduazione dei costi computabili secondo l'onere Onere Punti totali Costi computabili in franchi Costi computabili in franchi per km per km Strada in ghiaia Strada pavimentata Normale 0–1 25 000 40 000 onere supplementare mo- 2 – 4 40 000 50 000 derato onere supplementare ele- 5 – 7 50 000 60 000 vato
37 116
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Allegato 4 (art. 25 cpv. 6)
Determinazione dei contributi supplementari per provvedimenti del genio rurale
1. Graduazione dei contributi supplementari per prestazioni
supplementari Lett. + 1% + 2% + 3% Esempi a. valorizza- rivitalizza- rivitalizzazioni rivitalizzazioni rivitalizzazioni: valoriz- zione dei zioni isolate locali o ripri- estese o ripri- zazione ecologica di ru- piccoli corsi stini isolati stini locali scelli rettificati d'acqua dello scorri- dello scorri- mento a cielo mento a cielo aperto aperto b. prote- superficie in- superficie inte- superficie inte- Adeguamento di provve- zione del teressata: ressata: ressata: dimenti di gestione, suolo o ga- 10-33% del 34-66% del 67-100% del siepi, strisce inerbite, ranzia della realizzazione del pro- qualità delle comprensorio comprensorio comprensorio getto generale di evacua- superfici per zione delle acque PGEA, l'avvicenda- ecc. mento delle oppure: colture provvedimenti per la ga- ranzia della qualità delle superfici per l’avvicen- damento delle colture SAC (p.es. rinnovo di drenaggi su SAC, ripri- stino di SAC, migliora- mento della fertilità del suolo) c. altri prov- elementi eco- elementi ecolo- elementi ecolo- impianto e/o protezione vedimenti logici gici estesi gici estesi di biotopi, habitat, alberi ecologici locali fissi* fissi* fissi* con in- da frutto ad alto fusto, al- terconnessione beri nei campi, muri a secco, margini boschivi stratificati al di fuori della SAU, ecc. d. paesaggi salvaguardia e piccoli ripri- grandi ripri- edifici caratteristici per il rurali o edi- valorizzazione stini di edifici stini di edifici paesaggio e meritevoli di fici d'impor- isolata di ele- tradizionali o tradizionali o essere salvaguardati, vie tanza sto- menti paesag- valorizzazione valorizzazione storiche, paesaggi terraz- rico-cultu- gistici caratte- locale di ele- estesa di ele- zati, paesaggi con siepi, rale ristici menti paesag- menti paesag- selve castanili, foresta- gistici caratte- gistici caratte- pascolo, siti IFP, ecc. ristici ristici e. produ- copertura > copertura > copertura > elettricità prodotta da im- zione di 50% del fabbi- 75% del fabbi- 100% del fab- pianti quali collettori so- energie rin- sogno in elet- sogno in elet- bisogno in lari, centrali idroelettri- novabili tricità o calore tricità o calore
38 117
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Lett. + 1% + 2% + 3% Esempi del settore del settore elettricità o ca- che, pale eoliche, im- agricolo nel agricolo nel lore del settore pianti di biogas, impianti comprensorio comprensorio agricolo nel termici alimentati a le- comprensorio gna, ecc. Sostegno dei costi dell'impianto giusta gli art. 106 cpv. 1 lett. c,
106 cpv. 2 lett. d e 107
cpv. 1 lett. b LAgr. e. impiego superficie superficie superficie Tecnologie rispettose di tecnolo- interessata: interessata: interessata: delle risorse con tecnica gie rispet- a basso consumo di ener- tose delle ri- 10-33% del 34-66% del 67-100% del gia o acqua, p.es. irriga- comprensorio comprensorio comprensorio sorse zione a goccia, pompa solare, impianti regolati in funzione del fabbiso- gno *fisso = garantito a lungo termine, p.es. mediante menzione nel registro fon- diario o delimitazione nel piano d’utilizzazione isolato: provvedimento individuale locale: provvedimenti in una parte del comprensorio esteso: provvedimenti distribuiti sull'intero comprensorio
2. Graduazione dei contributi supplementari per i ripristini
Le aliquote del contributo di base possono essere aumentate fino a 6 punti percen- tuali per i ripristini dopo danni causati da elementi naturali e i consolidamenti. Criterio per l'aumento è l'implicazione (portata/ripartizione) in riferimento al territo- rio comunale: Volume Contributo supplementare Ripristini isolati +2% Ripristini locali +4% Ripristini estesi +6%
3. Graduazione dei contributi supplementari per condizioni
particolarmente difficili Numero di criteri adempiuti Contributo supplementare
1 criterio +1%
2 criteri +2%
3 criteri +3%
Almeno 4 criteri +4%
Criteri:
39 118
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
a. costruzione di strade: mancanza di materiale da costruzione idoneo (ghiaia) in prossimità dell'opera (distanza > 5 km dal limite del comprensorio); b. condizioni di trasporto difficili (limitazioni di peso, elitrasporti, ecc.); c. portanza del sottosuolo moderata (indice CBR medio < 10%) o sottosuolo umido (necessità di condotte di drenaggio) oppure evacuazione delle acque oltre il profilo possibile soltanto in misura limitata; d. gran parte del sottosuolo è soggetta a scoscendimenti o assestamenti («Fly- sch»); e. terreno declive (pendenza media > 20%) o molto terrazzato; f. costi suppletivi dovuti allo scavo di roccia.
40 119
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Allegato 5 (art. 36 cpv. 1 e 37 cpv. 1)
Aliquote e disposizioni degli aiuti finanziari per provvedimenti per le costruzioni
1. Aiuti finanziari per edifici di economia rurale per animali che
consumano foraggio grezzo Provvedimento Indica- Contributo Credito di investi- zione in mento
Zona collinare e Zone di montagna Tutte le zone zona di montagna I II-IV
contributi massimi per azienda fr. 155 000 215 000 - stalla per UBG fr. 1 700 2 700 6 000 magazzini per foraggio e paglia fr. 15 20 90 per m3 impianto per il deposito di con- fr. 22,50 30 110 cimi aziendali per m3 rimessa per m2 fr. 25 35 190 costi suppletivi a causa di condi- % 40 50 - zioni particolarmente difficili
a. Se la superficie agricola utile computabile è situata in diverse zone, per il calcolo degli aiuti finanziari si applica: - l'aliquota della zona nella quale sono situati più di due terzi della superficie agricola utile; - se la superficie agricola utile non è situata per più di due terzi in una zona, il valore medio delle aliquote delle zone maggiormente interessate. b. i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili non vanno consi- derati per i contributi massimi per azienda; c. le rimesse e i magazzini per foraggio e paglia sono sostenuti anche nelle aziende senza animali che consumano foraggio grezzo; d. le conigliere sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di eco- nomia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.
2. Aiuti finanziari per edifici alpestri
Provvedimento Indica- Contributo Credito di inve- zione in stimento
parte abitativa fr. 30 360 79 000
41 120
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Provvedimento Indica- Contributo Credito di inve- zione in stimento
parte abitativa; a partire da 50 UBG (animali fr. 45 600 115 000 munti) locali e installazioni per la fabbricazione e lo stoc- fr. 920 2 500 caggio di formaggio per UBG (animali munti) stalla, incl. impianto per il deposito di concimi fr. 920 2 900 aziendali per UBG porcile, incl. impianto per il deposito di concimi fr. 280 650 aziendali per posta di suini da ingrasso stand di mungitura per UBG (animali munti) fr. 240 860 area di mungitura per UBG (animali munti) fr. 110 290 costi suppletivi a causa di condizioni particolar- % 50 - mente difficili
a. Per sostenere finanziariamente locali e installazioni per la fabbricazione e lo stoccaggio di formaggio devono essere trasformati almeno 800 kg di latte per UBG (animali munti). b. Per UBG (animali munti) viene sostenuta finanziariamente al massimo una po- sta di suini da ingrasso.
3. Crediti di investimento per edifici di economia rurale
particolarmente rispettosi degli animali per suini e pollame Provvedimento Credito di investimento in fr.
Suini riproduttori, incl. discendenti e verri per UBG 6 600 Suini da ingrasso e suinetti svezzati per UBG 3 200 Galline ovaiole per UBG 4 080 Pollame da allevamento e da ingrasso, nonché tacchini per 5 700 UBG
4. Crediti di investimento per edifici d'abitazione
Provvedimento Credito di investimento in fr.
Nuova abitazione del capoazienda con alloggio per anziani 200 000 Nuova abitazione del capoazienda 160 000 Nuovo alloggio per anziani 120 000
42 121
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
a. Il credito di investimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi compu- tabili, tuttavia al massimo all'importo forfettario per la realizzazione di una nuova costruzione. b. Il sostegno finanziario è limitato a due abitazioni per azienda (abitazione del capoazienda e alloggio per anziani).
5. Aiuti finanziari per la trasformazione, lo stoccaggio o la
commercializzazione Provvedimento Indica- Contributo Credito di investi- zione in mento
Zona di montagna I Zone di montagna Tutte le zone II–IV e regione d'estiva- zione
Trasformazione, stoccaggio o % 28 31 50 commercializzazione di prodotti agricoli regionali di produzione propria (provvedimento indivi- duale) Trasformazione, stoccaggio o % 30 33 50 commercializzazione di prodotti agricoli regionali (provvedi- mento collettivo)
6. Credito di investimento per altri provvedimenti per le costruzioni
Il credito di investimento per i seguenti provvedimenti ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili: a. produzione di colture speciali, aziende ortoflorovivaistiche o produttrici di fun- ghi, germogli o prodotti simili; b. aziende dedite alla pesca e alla piscicoltura; c. attività nel settore affine all'agricoltura; d. produzione collettiva di energie rinnovabili a partire dalla biomassa.
7. Aiuti finanziari per studi di base
43 122
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Provvedimento Indica- Contributo Credito di investi- zione in mento
Zona di pianura Zona collinare e Zone di monta- Tutte le zone zona di monta- gna II–IV gna I e regione d'esti- vazione
Studio di base per provve- % 27 30 33 50 dimenti collettivi
44 123
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Allegato 6 (art. 41 cpv. 3)
Costi computabili determinanti per progetti di sviluppo regionale
Riduzione in termini percentuali dei costi computabili per provvedimento Provvedimento Riduzione dei costi computabili in per cento
Investimenti collettivi nell'interesse del 0 progetto globale Creazione e sviluppo di un'attività af- 20 fine all'agricoltura Trasformazione, stoccaggio e commer- 33 cializzazione di prodotti agricoli regio- nali nella regione di pianura Altri provvedimenti nell'interesse del min. 50 progetto globale (riduzione min. 50%) Provvedimenti integrati durante la fase min. 5 di realizzazione
45 124
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Allegato 7 (art. 48 cpv. 1 e 49 cpv. 1)
Aliquote e disposizioni degli aiuti finanziari per provvedimenti per miglioramenti strutturali supplementari
1. Crediti di investimento per l'aiuto iniziale
a. L'importo dell'aiuto iniziale è graduato in base alle dimensioni dell'azienda. Per le aziende con 1 USM, l'importo forfettario ammonta a 100 000 franchi e au- menta di 25 000 franchi per ogni 0,5 USM supplementare. b. Nelle aree di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere b e c, anche le aziende con meno di 1 USM ricevono un aiuto iniziale di 75 000 franchi. c. I gestori a titolo professionale di un’azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura ricevono un aiuto iniziale di 110 000 franchi.
2. Aiuti finanziari per provvedimenti tesi a promuovere la salute degli
animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali (art. 1 cpv. 1 lett. d n. 1)
2.1. Riduzione delle emissioni di ammoniaca
Provvedimento Contributo Credito di in- Supplemento a tempo de- in fr. vestimento terminato in fr. Contributo in fr.Scadenza entro fine
Superfici di camminamento con pendenza 120 120 120 2024 trasversale e canaletta di raccolta dell’urina per UBG Mangiatoie rialzate per UBG 70 70 70 2024 Impianti di depurazione dell’aria di scarico 500 500 500 2024 per UBG Impianti di acidificazione del liquame per 500 500 500 2028 UBG Copertura di depositi per liquame esistenti 30 - - - per m2
Gli impianti di depurazione dell’aria di scarico e per l’acidificazione del liquame sono sostenuti soltanto se è adempiuta una delle condizioni seguenti: a. la stalla in questione è stata realizzata prima del 31 dicembre 2020; b. anche dopo la costruzione della stalla, le quantità di fosforo e azoto prodotte nell'azienda non superano il comprovato fabbisogno delle piante;
46 125
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
c. dopo la realizzazione della stalla le emissioni di ammoniaca per ettaro di super- ficie agricola utile possono essere ridotte almeno del 10 per cento rispetto a prima della realizzazione secondo il modello di calcolo Agrammon.
2.2. Riduzione del carico di sostanze nocive
Provvedimento IndicazioneContributo Credito di in- Supplemento a tempo deter- in vestimento minato
Contributo Scadenza en- tro fine
Area di riempimento e piazzale fr. 100 100 - - di lavaggio di irroratrici e nebu- lizzatori per m2 Impianto per lo stoccaggio o il fr. 5 000 5 000 - - trattamento dell'acqua di lavag- gio in aree di riempimento e piazzali di lavaggio Impianto di varietà robuste di fr. 7 000 7 000 7 000 2030 frutta a nocciolo e a granella per ha Impianto di varietà robuste di fr. 10 000 10 000 10 000 2030 vite per ha Bonifica di edifici di economia % 25 50 25 2026 rurale contaminati da bifenili po- liclorurati (PCB)
a. La superficie computabile per un'area di riempimento e un piazzale di lavaggio ammonta al massimo a 80 m2. b. Le esigenze per la realizzazione tecnico-edilizia e per la gestione dell'area di riempimento e del piazzale di lavaggio vanno applicate secondo le indicazioni del servizio fitosanitario cantonale o del servizio cantonale della protezione delle acque. c. L'UFAG determina le varietà che danno diritto agli aiuti finanziari. d. L'impianto di varietà di frutta a nocciolo e a granella è sostenuto soltanto se si tratta di frutteti ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicem- bre 199816 sulla terminologia agricola. e. La superficie minima per l'impianto è di 50 are.
16 RS 910.91
47 126
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
f. Per la bonifica in caso di contaminazione da PCB sono computabili i costi del campionamento delle sostanze nocive, dei lavori per gli interventi edilizi di bo- nifica e dello smaltimento. g. Il sostegno per la bonifica in caso di contaminazione da PCB è limitato fino al 2030.
2.3. Protezione del patrimonio culturale e del paesaggio
Provvedimento Indicazione in Contributo Credito di inve- stimento
Costi suppletivi per l’integrazione ideale de- % 25 50 gli edifici agricoli nel paesaggio e per esi- genze nel campo della conservazione dei mo- numenti Demolizione di edifici di economia rurale fr. 5 5 giuridicamente conformi al di fuori della zona edificabile per m3 di spazio trasformato
I costi suppletivi per l’integrazione ideale degli edifici nel paesaggio devono essere comprovati in base a un confronto dei costi. Gli interessi della protezione del paesag- gio al di fuori di un inventario federale possono essere presi in considerazione a con- dizione che esista una strategia cantonale corrispondente.
2.4. Protezione del clima
Provvedimento Contributo fe- Credito di investi- derale in % mento in %
Costruzioni, impianti e installazioni per la produzione o lo 25 50 stoccaggio di energia sostenibile prevalentemente per l’au- toapprovvigionamento
Solo per costruzioni, impianti e installazioni che non sono sostenuti mediante altri programmi di promozione della Confederazione, come la rimunerazione per l’immis- sione di elettricità orientata ai costi.
48 127
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
3. Aiuti finanziari per provvedimenti di promozione della
collaborazione interaziendale (art. 1 cpv. 1 lett. d n. 2) Provvedimento Indica- Contributo Credito di investi- zione in mento
Zona di pianura Zona collinare e Zone di monta- Tutte le zone zona di monta- gna II–IV gna I e regione d'esti- vazione
Iniziative collettive tese a % 27 30 33 50 ridurre i costi di produzione
Costituzione di organizza- - - - 50 zioni di solidarietà attive nell’agricoltura e nell’orto- florovivaismo nell’ambito della produzione e della ge- stione delle aziende agri- cole o ortoflorovivaistiche conformi al mercato o l’estensione della loro atti- vità economico-imprendito- riale Acquisto congiunto di mac- % - - - 50 chine e veicoli
4. Aiuti finanziari per provvedimenti di promozione dell’acquisto di
aziende e fondi agricoli (art. 1 cpv. 1 lett. d n. 3) Provvedimento Credito di investi- mento
Acquisto di aziende agricole da terzi da parte degli affittuari 50
49 128
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Allegato 8 (art. 69 cpv. 3)
Restituzione in caso di alienazione con utile
Calcolo del valore d’imputazione determinante Oggetto Calcolo
Superficie agricola utile, bosco e diritti 8 x valore di reddito d’alpeggio Edifici agricoli, costruzioni e impianti costi di realizzazione, più gli investi- non sostenuti mediante aiuti finanziari menti che ne aumentano il valore Edifici agricoli, costruzioni e impianti costi di realizzazione, più gli investi- sostenuti mediante contributi in caso di menti che ne aumentano il valore, nuova costruzione meno i contributi della Confederazione e del Cantone Edifici agricoli, costruzioni e impianti valore contabile prima dell’investi- sostenuti mediante contributi in caso di mento, più i costi di realizzazione e gli trasformazione investimenti che ne aumentano il va- lore, meno i contributi della Confedera- zione e del Cantone Edifici agricoli, costruzioni e impianti costi di realizzazione, più gli investi- sostenuti mediante crediti di investi- menti che ne aumentano il valore mento
I valori d’imputazione si applicano per l’alienazione di un’azienda o di una parte di essa. In caso di alienazione di un’azienda si sommano i valori d’imputazione.
50 129
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura RU 2022
Allegato 9 (art. 41 cpv. 3)
Costi computabili determinanti per progetti di sviluppo regionale
Riduzione in termini percentuali dei costi computabili per provvedimento Provvedimento Riduzione dei costi computabili in per cento
Investimenti collettivi nell'interesse del 0 progetto globale Creazione e sviluppo di un'attività af- 20 fine all'agricoltura Trasformazione, stoccaggio e commer- 33 cializzazione di prodotti agricoli regio- nali nella regione di pianura Altri provvedimenti nell'interesse del min. 50 progetto globale Provvedimenti integrati durante la fase min. 5 di realizzazione
51 130
8 Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC), RS 914.11
8.1 Situazione iniziale
Nel presente pacchetto di ordinanze si propone di sottoporre a revisione totale l’ordinanza sui miglio- ramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) nonché di abrogare l’ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC; RS 913.211) integrando le ri- spettive disposizioni nell’OMSC sotto forma di allegato.
Le disposizioni dell’OMSC e quelle dell’OMSt vengono armonizzate.
8.2 Sintesi delle principali modifiche
Per motivi pratici vengono adeguati i criteri per definire le aree in cui la gestione è a rischio. Secondo la proposta di modifica, a partire dalla zona di montagna III le dimensioni dell’azienda necessarie sono ridotte a 0,60 USM per non compromettere la gestione.
Con l’abrogazione dell’OIMSC la matrice per la valutazione del rischio dell’insediamento è integrata nell’OMSC sotto forma di allegato.
Le disposizioni concernenti la concessione di mutui per ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore o per la conversione dei debiti vengono armonizzate. Per queste due misure è richiesta una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità o una formazione professionale come contadina/responsabile d’economia domestica rurale con attestato professionale federale oppure la gestione efficiente dell’azienda durante almeno tre anni e documentata.
Nella sostanza imponibile tassata i terreni edificabili sono già valutati in base alle prescrizioni canto- nali. Nell’ottica di una semplificazione amministrativa, il valore patrimoniale dei terreni edificabili non viene più corretto con il valore venale alle condizioni locali. È anche specificato come deve essere considerata la sostanza delle persone giuridiche, di una società di persone o di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata.
Alle aziende efficienti non devono essere poste limitazioni per la conversione dei debiti. Tre anni dopo una riconversione dei debiti (anziché dieci come finora) è possibile presentare nuovamente una do- manda in tal senso.
In caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda, il mutuo a titolo di aiuto per la condu- zione aziendale può essere trasferito al successore. Per non ostacolare il processo di alienazione o di affitto occorre esclusivamente garantire la sostenibilità dell’onere e offrire la garanzia richiesta. Non vengono imposte altre condizioni.
Viene disciplinata in maniera uniforme la possibilità di differire o sospendere, entro i termini massimi, il rimborso dei mutui accordati conformemente all’articolo 1 capoverso 1.
8.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 2 Dimensioni dell’azienda Le dimensioni dell’azienda agricola del richiedente devono essere di 1,0 USM. Ciò non riguarda le aziende situate in un’area a rischio. In questo caso le dimensioni necessarie sono ridotte a 0,60 USM.
Per motivi pratici vengono adeguati i criteri per definire le aree in cui la gestione è a rischio. Criteri quali l’importo dei canoni d’affitto, l’aumento dei terreni incolti o l’aumento del sottobosco e del bosco non sono praticamente applicabili (art. 2 cpv. 1 OIMSC). Pertanto si propone di ridurre a 0,60 USM, a partire dalla zona di montagna III, le dimensioni dell’azienda necessarie per non compromettere la ge- stione. Soltanto il 15 per cento delle aziende agricole in Svizzera è ubicato nelle zone di montagna III e IV. In queste zone si trova il 58 per cento della superficie agricola utile con una declività superiore al 18 per cento. Nella zona di montagna IV addirittura l’81 per cento della superficie agricola utile ha una
131
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura
declività superiore al 18 per cento. In queste condizioni la gestione delle superfici è molto difficoltosa e poco attrattiva.
La matrice per la valutazione del rischio dell’insediamento contenuta nell’OIMSC è integrata nell’OMSC sotto forma di allegato.
Queste disposizioni sono armonizzate con l’OMSt.
Articolo 3 Queste disposizioni sono integrate nell’articolo 2.
Articolo 4 Esigenze relative alla formazione
Di norma, le persone fisiche possono ricevere aiuti per la conduzione aziendale. Se il richiedente è una persona giuridica deve adempiere le condizioni concernenti il capitale e i diritti di voto. Ciò corri- sponde alla disposizione e alla prassi attuali. Come è già il caso attualmente, i gestori di un'azienda agricola devono disporre di una formazione agricola o di una qualifica equivalente in una professione speciale dell’agricoltura. Come finora, l’UFAG stabilisce in una circolare i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione effi- cace dell’azienda. L’attuale circolare dell’UFAG n. 4/2017 mantiene la sua validità fino a nuovo avviso. Articolo 5 capoversi 2 e 3 Se la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 600 000 franchi, non viene concesso alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all’articolo 1 lettere a (difficoltà fi- nanziarie non imputabili al gestore) e b (conversione dei debiti).
Nella sostanza imponibile tassata i terreni edificabili sono già valutati in base alle prescrizioni canto- nali. Nell’ottica di una semplificazione amministrativa, il valore patrimoniale dei terreni edificabili non viene più corretto con il valore venale alle condizioni locali.
È specificato come deve essere considerata la sostanza delle persone giuridiche, di una società di persone o di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata. È determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche coinvolte.
Queste disposizioni sono armonizzate con l’OMSt.
Articolo 6 capoverso 4
Alle aziende efficienti non devono essere poste limitazioni per la conversione dei debiti. Tre anni dopo una riconversione dei debiti (anziché dieci come finora) è possibile presentare nuovamente una do- manda in tal senso. Il termine di attesa è armonizzato con il capoverso 1.
Articolo 11 capoversi 1 e 2
Su richiesta del Cantone, nel corso della durata del mutuo va presentata la contabilità. I Cantoni hanno facoltà di richiedere la contabilità aziendale o quella fiscale. Questa condizione può essere im- posta liberamente per mutui al di sopra o al di sotto dell’importo limite di cui all’articolo 10 capoverso 2.
Articolo 13 capoverso 3
In caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda, il mutuo a titolo di aiuto per la condu- zione aziendale può essere trasferito al successore. Non ha però alcun senso che il mutuatario debba adempiere le condizioni di cui agli articoli 2–7, perché ciò non farebbe altro che rendere più difficile il
132
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura
processo di alienazione o di affitto. Analogamente a quanto prescritto nell’OMSt, occorre esclusiva- mente garantire la sostenibilità dell’onere e offrire la garanzia richiesta.
Articolo 14 capoversi 1, 3 e 4
Viene disciplinata in maniera uniforme la possibilità di differire o sospendere, entro i termini massimi, il rimborso dei mutui accordati conformemente all’articolo 1 capoverso 1.
8.4 Ripercussioni
8.4.1 Confederazione
Gli importi messi a disposizione a titolo di aiuto per la conduzione aziendale aumenteranno probabil- mente in misura assai limitata, perché il limite della sostanza è applicato solo a poche aziende. La so- stanza imponibile tassata delle aziende agricole non è nota. I terreni edificabili sono valutati differente- mente dai Cantoni. L’aiuto per la conduzione aziendale è finanziato attraverso un fondo di rotazione a carico della Confederazione e dei Cantoni. Il rimborso dei mutui in corso da parte delle famiglie conta- dine permette di finanziare i nuovi aiuti per la conduzione aziendale.
8.4.2 Cantoni
Le proposte comportano una semplificazione amministrativa nel trattamento delle pratiche, in partico- lare grazie all’armonizzazione delle disposizioni delle diverse ordinanze.
8.4.3 Economia
Le misure contribuiscono a ridurre l’indebitamento delle aziende.
8.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche delle disposizioni sono compatibili con il diritto internazionale.
8.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
8.7 Basi legali
All’articolo 79 capoverso 2 LAgr il legislatore attribuisce al Consiglio federale la competenza di discipli- nare i dettagli per la concessione di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.
133
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agri- coltura è modificata come segue:
Art. 2 Dimensioni dell’azienda 1 I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono versati soltanto se il volume di lavoro nell’azienda è di almeno un’unità standard di manodopera (USM).
2 Nei seguenti casi sono sufficienti dimensioni dell’azienda di almeno 0,60 USM:
a. per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nelle zone di montagna III e IV a garanzia della gestione; b. per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nelle aree della regione di montagna e di quella collinare a garanzia di una sufficiente densità d’inse- diamento. 3 I criteri per la valutazione del rischio dell’insediamento secondo il capoverso 2 let- tera b per la delimitazione delle aree a rischio sono stabiliti nell’allegato. 4 A complemento dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminolo- gia agricola, possono essere applicati i coefficienti USM dell’ordinanza del 4 ottobre
1993 sul diritto fondiario rurale.
Art. 3 Abrogato
1 RS 914.11
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 134
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 4 Esigenze relative alla formazione 1 I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati alle persone fisi- che che gestiscono in proprio l’azienda. 2 In caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati anche ai proprietari che affidano la gestione dell’azienda al partner. 3 Alle persone giuridiche sono accordati mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale se sono per due terzi di proprietà di persone fisiche che ai sensi della pre- sente ordinanza possono ottenere mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale e se tali persone fisiche possiedono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di società di capitali due terzi del capitale. 4 Per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b il gestore di un’azienda agricola deve possedere una delle seguenti qualifiche: a. una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all’articolo 38 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); b. una formazione professionale come contadina/responsabile d’economia do- mestica rurale con attestato professionale federale conformemente all’articolo
42 LFPR; o
c. una qualifica equivalente in una professione agricola speciale. 5 In caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due per- sone deve adempiere i requisiti di cui al capoverso 1. 6 Una gestione efficiente di un’azienda durante almeno tre anni e documentata è equi- parata alle qualifiche di cui al capoverso 1. 7 L’UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione in merito alla gestione effi- ciente dell’azienda.
Art. 5 cpv. 2 e 3
2 Abrogato
3 Nel caso di persone giuridiche, una società di persone, richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, è determinante la media aritmetica della sostanza impo- nibile tassata delle persone fisiche partecipanti.
Art. 6 cpv. 4
4 L’ultima conversione dei debiti deve risalire ad almeno tre anni prima.
2 RS 412.10
2/5 135
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 11 Obbligo di tenere la contabilità Su richiesta del Cantone, nel corso della durata del mutuo deve essere presentata la contabilità.
Art. 13 cpv. 3 3 Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasferire il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le esigenze relative all’onere sopportabile di cui all’articolo 7 capoverso 2 e offre la garanzia richiesta. È fatto salvo l’articolo 15.
Art. 14 cpv. 1, 3 e 4 1 L’autorità che decide fissa il termine per il rimborso del mutuo. Detto termine non può superare i venti anni; per i mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell’azienda il termine massimo è di dieci anni. Entro i termini massimi è consentito differire e sospendere il rimborso.
3 Abrogato
4 Abrogato
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3/5 136
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato (art. 2)
Titolo
Criteri per la valutazione del rischio dell’insediamento Criterio Unità Difficoltà Difficoltà Difficoltà Peso Punti contenuta moderata elevata
Capacità finan- Quota pro ca- > 70 60–70 < 60 ziaria del Co- pite dell’impo- mune sta federale di- 1 2 3 1 retta in % della CH Calo demogra- Percentuale de- <2 2–5 >5 fico nel Co- gli ultimi 2 mune 10 anni 1 2 3 Dimensione Numero di abi- > 1 000 500–1 000 < 500 della località in tanti cui l’azienda 1 2 3 1 viene classifi- cata Collegamenti Frequenza dei >12 6–12 <6 trasporto pub- collegamenti 1 blico giornalieri 1 2 3 Accesso tra- Qualità delle nessun possibile limitato sporto privato strade (su tutto problema l’arco 1 2 3 dell’anno): ac- 2 cesso ad auto e mezzi pesanti Distanza di per- km <3 3–6 >6 corso per la 1 scuola primaria 1 2 3 Distanza di per- km <5 5–10 > 10 corso per i ne- 2 gozi di prima 1 2 3 necessità Distanza di per- km < 15 15–20 > 20 corso per il cen- 1 tro più vicino 1 2 3 Peculiarità della regione: 1 2 3 2 ........................
Punteggio totale (punteggio massimo = 39)
4/5 137
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura «%ASFF_YYYY_ID»
Punteggio minimo necessario per il sostegno finanziario dell’azienda in virtù degli 26 articoli 80 capoverso 2 e 89 capoverso 2 LAgr3
3 RS 910.1
5/5 138
9 Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF), RS 916.121.10
9.1 Situazione iniziale
In base all’OIEVFF, la Confederazione assegna due mandati a fornitori di servizi esterni.
1. Controllo della conformità per l’esportazione
L’esportazione di determinate merci deve avvenire in conformità delle norme prescritte dalla Comunità europea. Essa sottostà al controllo della conformità, la cui esecuzione è affidata dall’UFAG ad un’organizzazione privata in virtù dell’articolo 20 OIEVFF.
2. Prestazioni di servizio nell’ambito della rilevazione dei dati e della gestione delle importazioni di frutta e verdura I Cantoni sono responsabili della rilevazione e della notifica di diversi dati (art. 21 OIEVFF) di cui necessita l’UFAG per eseguire il disciplinamento delle importazioni o che sono necessari per rispettare gli impegni internazionali. L’UFAG può incaricare altri enti di coordinare l’attività dei Cantoni conformemente all’articolo 21 OIEVFF e assegnare loro ulteriori compiti. Può incaricare i servizi di coordinamento della rilevazione dei dati conformemente all’articolo 49 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente le importazioni di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr; RS 916.01).
Secondo le vigenti disposizioni dell’OIEVFF, entrambi i mandati di prestazione sono attribuiti mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Per la procedura di aggiudicazione sono determinanti le disposizioni del diritto sugli appalti.
Il mandato di prestazione per l’esecuzione dei controlli di conformità è attualmente svolto da un fornitore che, in quanto centro nazionale di servizi specializzato nei controlli di qualità di diritto privato, in particolare per la frutta e la verdura, può avvalersi delle forti sinergie tra le sue prestazioni di diritto privato e il mandato della Confederazione.
Nell'ambito della procedura di aggiudicazione del mandato per la rilevazione dei dati e la gestione delle importazioni di frutta e verdura per il periodo 2022-2025, l'UFAG ha pubblicato nel 2021 una cosiddetta «Request for Information (RFI)» sulla piattaforma elettronica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nel settore delle commesse pubbliche simap.ch nella categoria «Preavviso». Lo scopo della RFI era di condurre un'indagine di mercato e di conoscere gli offerenti interessati e le loro soluzioni. A parte l'attuale appaltatore, non ci sono stati altri interessati.
9.2 Sintesi delle principali modifiche
L'attuale durata di quattro anni dei mandati per il controllo di conformità (art. 20 OIEVFF) e per i servizi nel settore della rilevazione dei dati e della gestione delle importazioni di frutta e verdura (art. 22 OIEVFF) viene abolito.
9.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 7a capoverso 2 La nuova formulazione proposta «tramite l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG», che sostituisce l'attuale formulazione «via Internet mediante un’applicazione sicura», è più precisa e corrisponde a quella utilizzata nell'OIAgr. Questo adattamento linguistico non cambia nulla sul piano dell’esecuzione.
Articolo 20 capoverso 2 e articolo 22 capoverso 3 L'aggiudicazione dei mandati di prestazione comporta un grande onere amministrativo e in termini di risorse umane, sia per l'Amministrazione federale sia per gli appaltatori. Gli interessati ai mandati sono pochi. Per la nuova aggiudicazione del mandato di prestazione nel settore della rilevazione dei dati e della gestione delle importazioni di frutta e verdura per il periodo 2022-2025 c’era soltanto un
139
VEAGOG
interessato, l’attuale appaltatore. Alla luce di ciò, si propone di stralciare il limite di quattro anni per entrambi i mandati di prestazione. Data l’assenza nell’OIEVFF di un’indicazione relativa alla durata contrattuale massima, si applicherebbero le disposizioni della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). Queste ultime (stato 1° gennaio 2021) prevedono che di norma la durata dei contratti non può superare i cinque anni, anche se in casi motivati può essere prevista una durata superiore. I mandati per il periodo 2022-2025 non sono interessati dalle modifiche proposte, in quanto i relativi contratti entrano in vigore il 1° gennaio 2022.
9.4 Ripercussioni
9.4.1 Confederazione
L'abolizione del limite di quattro anni per i mandati di prestazione aumenterebbe la flessibilità della Confederazione e dell'UFAG. I contratti potrebbero ad esempio essere conclusi per un periodo massimo di cinque anni o, nei casi motivati, anche per un periodo più lungo, come previsto dalla LAPub. Estendendo la durata dell’aggiudicazione di entrambi i mandati ai sensi dell’OIEVFF da quattro a cinque anni, il fabbisogno di personale verrebbe ridotto di circa 60 ore all’anno. In caso di una durata più lunga l’onere potrebbe ridursi ulteriormente. Una validità contrattuale di cinque anni al posto di quattro ridurrebbe i costi esterni di almeno 1000 franchi all’anno.
La proposta di modifica della formulazione relativa all'applicazione Internet messa a disposizione (art. 7a cpv. 2) non ha ripercussioni per la Confederazione, poiché non cambia nulla a livello esecutivo.
9.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
9.4.3 Economia
L'abolizione del limite di quattro anni per i mandati di prestazione, ad eccezione di una riduzione del dispendio per gli appaltatori, non ha alcuna ripercussione sull’economia. L’aggiudicazione dei mandati avviene secondo le basi legali nel settore degli appalti pubblici. La LAPub persegue, tra l’altro, un impiego dei fondi pubblici economico e sostenibile sotto il profilo dell’economia pubblica nonché il promovimento di una concorrenza efficace ed equa tra gli offerenti.
La proposta di modifica della formulazione relativa all'applicazione Internet messa a disposizione (art. 7a cpv. 2) non ha ripercussioni per l’economia.
9.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare quelli nel quadro dell’OMC e dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).
9.6 Entrata in vigore
La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
9.7 Basi legali
Articoli 177 capoverso 1 e 185 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).
140
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di ver- dura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:
Art. 7a cpv. 2 2 Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare tramite l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all’articolo 59 dell’ordinanza sulle do- gane.
Art. 20 cpv. 2 2 Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione per l’esecuzione dei controlli di confor- mità.
Art. 22 cpv. 3 3 Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
1 RS 916.121.10
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 141
OIEVFF «%ASFF_YYYY_ID»
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2/2 142
10 Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino), RS 916.140
10.1 Situazione iniziale
L’esecuzione del controllo del commercio del vino è affidata alla fondazione «Controllo svizzero del commercio dei vini» (CSCV) secondo l’ordinanza sul vino (art. 36 cpv. 1). Il CSCV svolge il controllo delle cantine, verifica la contabilità di cantina e, dal 2019, effettua il prelievo di campioni ufficiali e adotta le misure necessarie se constata infrazioni agli articoli 19, 21-24, 27a-27f e 34-34e dell’ordinanza sul vino.
Banca dati isotopica Nell'ambito della repressione delle frodi, sono stati sviluppati metodi per determinare la composizione isotopica stabile naturale di diversi prodotti, poiché esiste una chiara relazione tra la distribuzione isotopica di una specifica molecola e la sua origine botanica o geografica. L'analisi isotopica dei vini è oggi un metodo utilizzato per il controllo ufficiale e la lotta alle frodi nel settore vitivinicolo. Permette di confrontare i risultati di un campione di vino con una banca dati, per confermarne o meno l'origine. Il metodo è stato testato in Svizzera dal 2017 nel quadro di un progetto finanziato congiuntamente dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e dall'Ufficio federale dell'agricoltura al quale hanno partecipato Agroscope, il CSCV e il Servizio di protezione dei consumatori e di veterinaria del Canton Vallese. I risultati del progetto hanno evidenziato che i riferimenti della banca dati devono essere annualizzati per contribuire efficacemente a una migliore repressione delle frodi e a proteggere i consumatori dagli inganni. Nel 2020 il CSCV ha prelevato ufficialmente 31 campioni, che sono stati analizzati in collaborazione con i laboratori cantonali del Ticino, del Vallese e di Zurigo. Da notare la realizzazione delle prime analisi isotopiche ufficiali basate su un caso sospetto.
Resa massima di vino Una resa della trasformazione dell’uva in vino superiore all'80 per cento è difficile da raggiungere sul piano tecnico, non corrisponde a una buona pratica di vinificazione e pregiudica la qualità del vino. Tuttavia, le disposizioni legali non fissano né una resa massima per l'estrazione del succo d'uva né una resa massima per la trasformazione dell'uva in vino. Il CSCV ha constatato che alcune aziende presentano, per alcuni dei loro vini o più in generale, rese di trasformazione dell'uva in vino che superano, a volte ampiamente, l'80 per cento. Il CSCV persegue questa infrazione dovendo indagare ulteriormente sulle ragioni dell'eccesso, il che comporta costi sproporzionati.
10.2 Sintesi delle principali modifiche
Si propone di fissare una resa massima di vinificazione di 80 litri di vino per 100 chilogrammi di uva per la produzione dei vini svizzeri. I Cantoni potranno fissare una resa massima inferiore alla norma federale per i vini a denominazione d’origine controllata (DOC). Si propone di sancire nella legislazione la banca dati isotopica dei vini svizzeri nonché di affidarne la gestione e l’aggiornamento al Controllo svizzero del commercio dei vini. Agroscope, dal canto suo, è responsabile della raccolta e della vinificazione dell’uva che serve da riferimento per l'aggiornamento annuale della banca dati.
10.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 27abis L’articolo 27abis stabilisce la resa massima di vinificazione per i vini svizzeri. Essa è fissata all’80 per cento perché nella pratica è tecnicamente difficile ottenere una resa del genere se si segue la buona pratica di vinificazione. La proposta di fissare una resa massima di vinificazione nasce dalla richiesta dell’organo di controllo, affinché non sia necessario risalire ai motivi ogniqualvolta che per un vino si riscontra il superamento di tale valore. L’applicazione di tale limite permette di semplificare il controllo e di renderlo più efficace. 143
Ordinanza sul vino
I Cantoni possono fissare una resa massima inferiore all’80 per cento per i vini DOC. Una resa massima di vinificazione inferiore all’80 per cento può essere un criterio supplementare da rispettare nel quadro dei metodi di vinificazione autorizzati che i Cantoni stabiliscono in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 lettera f, onde migliorare la qualità e la tipicità dei vini DOC.
Articoli 35a lettera g e 35b
La banca dati contiene le caratteristiche dei vini svizzeri di riferimento e i risultati delle loro analisi isotopiche, in particolare il rapporto isotopico 18O/16O. Poiché quest’ultimo varia secondo le condizioni annuali del ciclo dell'acqua, si deve analizzare un certo numero di vini di riferimento autentici della vitivinicoltura svizzera per ogni annata. La rappresentatività dei vini di riferimento è assicurata da una distribuzione territoriale delle partite di uve vinificate stabilita durante la realizzazione del progetto di test del metodo. Il gruppo di ricerca Enologia di Agroscope è stato incaricato di prelevare i campioni di uva, di vinificarli e di caratterizzarli secondo un protocollo di routine. Il Servizio di protezione dei consumatori e di veterinaria del Canton Vallese (SCAV) è stato incaricato di caratterizzare le proprietà isotopiche di tutti i campioni mediante spettrometria di massa isotopica (IRMS) gas bench. Negli anni 2016, 2017 e 2018, sono stati prelevati tra 37 e 45 campioni in 9 zone viticole svizzere.
Ad Agroscope è affidato il compito legale di supportare la raccolta dell’uva destinata alla vinificazione dei vini di riferimento e la sua trasformazione in vino. Vi sono i presupposti necessari a tal fine, come l’ufficialità, la continuità e la sinergia con il progetto di test che terminerà nel 2022. La possibilità di combinare questo compito con altre attività del gruppo di ricerca Enologia permette anche un'esecuzione efficiente.
La gestione e l'aggiornamento della banca dati sono affidati al CSCV, analogamente al progetto di test del metodo. Il vigente accordo di prestazione tra l'UFAG e il CSCV (art. 36 cpv. 2) sarà adattato di conseguenza, assicurando così l'uso attivo ed efficiente di questa banca dati da parte dell'organo di controllo.
10.4 Ripercussioni
10.4.1 Confederazione
Il CSCV potrà avvalersi delle nuove disposizioni per aumentare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia del controllo del commercio del vino.
Ad Agroscope viene affidato un nuovo compito legale di supporto. Durante la realizzazione del progetto sono stati spesi circa 30.000 franchi l’anno. Questi costi d’ora in poi saranno finanziati attraverso il preventivo globale di Agroscope. Non è previsto alcun trasferimento di crediti dall'UFAG. Il CSCV dovrà farsi carico dei costi delle analisi dei vini di riferimento della banca dati isotopica.
10.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione. I Cantoni avranno comunque la possibilità di fissare una resa massima inferiore all’80 per cento per i loro vini DOC.
10.4.3 Economia
Le due modifiche dell’ordinanza permettono di perseguire le infrazioni più efficacemente. Contribuiscono a una concorrenza leale tra gli operatori del mercato e a proteggere i consumatori dagli inganni.
10.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale, in particolare quelli derivanti dall’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità 144
Ordinanza sul vino
europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Da notare, inoltre, che l’Unione europea dispone di una banca dati isotopica simile, il cui uso è disciplinato nel regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 menzionato nell’appendice 3 dell’allegato 7 dell’accordo menzionato in precedenza.
10.6 Entrata in vigore
Le modifiche dell’ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
10.7 Basi legali
Articoli 63 capoversi 2 e 3 e 177 della legge sull’agricoltura.
145
[QR Code] [Signature]
Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:
Art. 27abis Resa massima di vinificazione dei vini svizzeri 1 La resa massima di vinificazione dei vini svizzeri non può superare 80 litri di vino
per 100 kg di uva. 2 I Cantoni possono fissare una resa massima inferiore a 80 litri di vino per 100 kg di
uva per i vini DOC.
Art. 35a, lett. g L’organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi: g. gestisce e aggiorna la banca dati isotopica dei vini svizzeri di cui all’articolo 35b.
Art. 35b Banca dati isotopica dei vini svizzeri 1 La banca dati isotopica dei vini svizzeri è costituita dai risultati delle analisi di vini di riferimento rappresentativi e autentici della vitivinicoltura svizzera. 2 La raccolta dell’uva destinata alla vinificazione dei vini di riferimento e la sua
vinificazione sono affidate ad Agroscope.
1 RS 916.140
1 146
Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino RU 2022
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 147
11 Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV), RS 916.20
11.1 Situazione iniziale
L'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) è stata varata dal Consiglio federale il 31 ottobre 2018 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. L'esperienza acquisita da allora nell'esecuzione delle nuove di- sposizioni relative al sistema del passaporto fitosanitario ha evidenziato la necessità di precisare o in- tegrare alcuni articoli.
11.2 Sintesi delle principali modifiche
La proposta di modifica dell’OSalV riguarda principalmente le disposizioni relative al sistema del pas- saporto fitosanitario e prevede le seguenti precisazioni. L'obbligo del passaporto fitosanitario non vige più per le merci ordinate tramite mezzi di comuni- cazione a distanza ma che vengono consegnate ai privati dall'azienda stessa o sono ritirate in azienda dai privati. È possibile integrare l’etichetta del passaporto fitosanitario per contrassegnare le merci che non devono lasciare un’area delimitata a causa della presenza di un organismo da quarantena. Le aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario devono notificare annualmente, entro la data fissata dal Servizio fitosanitario federale (SFF), le proprie particelle e le merci ivi pro- dotte tramite l’applicazione CePa. Anche le aziende omologate che non hanno prodotto merci nell’anno in questione devono procedere alla notifica annuale al SFF entro la data fissata.
11.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 7a In linea di principio l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi è vietato. In virtù della presente ordinanza, su richiesta, l’ufficio federale competente può però autorizzare deroghe al divieto di utilizzo per determinati scopi (p.es. ricerca e formazione). Per quanto concerne gli organismi da quarantena potenziali, come ad esempio il virus ToBRFV, in virtù dell’articolo 23 l’ufficio federale competente può emanare un’ordinanza nella quale stabilisce un divieto di utilizzo di siffatti organismi. Attraverso la modifica proposta l’ufficio federale competente po- trà autorizzare deroghe al divieto di utilizzo di organismi da quarantena potenziali al di fuori di sistemi chiusi per determinati scopi (analogamente agli organismi da quarantena).
Articolo 60 Per il commercio all’interno della Svizzera e con l’UE i vegetali e le parti di vegetali destinati alla pian- tagione devono essere scortati da un passaporto fitosanitario. È prevista una deroga all’obbligo del passaporto fitosanitario per la messa in commercio di merci destinate direttamente ai consumatori fi- nali che utilizzano le merci per scopi non professionali o commerciali (privati). Tale deroga non si ap- plica alle merci ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza (p.es. su Internet o per telefono) (vendita a distanza). Questo perché la vendita a distanza (commercio su lunghe distanze) pone gene- ralmente un rischio fitosanitario maggiore rispetto alla cessione di merci in loco. Se le merci sono ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza ma sono ritirate dai privati diret- tamente in azienda o sono consegnate dall’azienda stessa ai privati nella regione, l'obbligo del passa- porto fitosanitario può essere considerato sproporzionato. La modifica proposta ha lo scopo di preci- sare che la deroga all'obbligo del passaporto fitosanitario si applica anche alle merci ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza ma che vengono consegnate ai privati dall'azienda stessa o sono ritirate dai privati direttamente in azienda.
Articolo 75 Se in un’area un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato, l’uffi- cio federale competente può delimitare tale zona (zona infestata e relativa zona cuscinetto) e stabilire
148
Ordinanza sulla salute dei vegetali
misure di contenimento (art. 16). È quello che l'UFAG ha fatto, ad esempio, nel caso del coleottero giapponese (Popillia japonica) nel Canton Ticino. Affinché determinate piante con radici possano es- sere spostate al di fuori della zona delimitata, devono adempiere determinate condizioni. In caso con- trario, le merci possono essere messe in commercio solo all'interno della zona delimitata, scortate dal passaporto fitosanitario rilasciato dall’azienda. Tuttavia, sul passaporto fitosanitario non figura che le merci in questione non devono lasciare la zona delimitata. Dal passaporto fitosanitario un intermedia- rio non è quindi in grado di accertarsi se è autorizzato a vendere la merce al di fuori della zona delimi- tata o no.
Nell'UE, ad esempio, per determinate merci che possono essere spostate solo all'interno delle zone delimitate per la Xylella fastidiosa, deve essere inserita una nota corrispondente accanto al codice di tracciabilità sull'etichetta del passaporto fitosanitario (art. 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione1. Attualmente in Svizzera non esiste una base legale che autorizzi l'uf- ficio federale competente a definire elementi supplementari da integrare sull’etichetta del passaporto fitosanitario. Nella decisione generale dell’UFAG del 28 giugno 2021 per impedire la diffusione di Po- pillia japonica Newman nel Canton Ticino il problema è stato risolto imponendo che le piante devono essere contrassegnate con un'etichetta supplementare. Tuttavia, questa può essere solo una solu- zione temporanea, perché vi è il rischio che l'etichetta supplementare venga rimossa intenzionalmente o involontariamente e la merce lasci comunque la zona delimitata, contribuendo così all'ulteriore diffu- sione dell'organismo da quarantena.
Con la proposta di modifica dell’articolo 75 l’ufficio federale competente ha la facoltà di definire altri elementi da integrare sul passaporto fitosanitario in questi casi. In particolare esso può stabilire che per la messa in commercio esclusivamente all’interno del focolaio d’infestazione e della zona cusci- netto (nel caso di misure di eradicazione secondo l’art. 15) o all’interno della zona infestata e della zona cuscinetto (nel caso di misure di contenimento secondo l’art. 16) il passaporto fitosanitario deve essere integrato con una nota corrispondente. Questa modifica è anche importante per l’aggiorna- mento dell’allegato 4 dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) al fine di mantenere il riconoscimento reciproco dell’equivalenza delle disposizioni fitosanitarie tra la Svizzera e l’UE.
Articolo 80 Le aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario devono notificare annualmente al SFF le loro particelle e unità di produzione nonché le merci ivi prodotte utilizzando l’applicazione CePa. Molte di queste aziende non notificano affatto la loro produzione al SFF o non lo fanno entro i termini previsti. Se la notifica non avviene entro i termini (e dopo un’eventuale proroga), come spesso suc- cede, non è chiaro se l’azienda non lo ha fatto perché non ha prodotto merci con obbligo del passa- porto fitosanitario o semplicemente perché non notifica la sua produzione. Attualmente il SFF deve effettuare controlli supplementari per verificare se l’azienda in questione effettivamente non produce merci soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario ed è quindi esentata dall'obbligo di notifica an- nuale. Questo causa costi aggiuntivi sia per l'azienda interessata che per il SFF e complica inutilmente l'esecuzione. La proposta di modifica dell'articolo 80 è volta a precisare e ad aggiungere che la notifica annuale della produzione deve essere effettuata entro la data indicata dal SFF e che anche le aziende omologate che non producono merci devono procedere alla notifica annuale al SFF tramite l'applica- zione CePa per confermarlo. Questa conferma su CePa comporta un dispendio esiguo per le aziende omologate che non producono merci. Grazie a questo nuovo obbligo, il SFF può migliorare l'esecu- zione sostituendo gli attuali controlli supplementari con una procedura scritta (solleciti e, se necessa- rio, revoca dell'omologazione).
1 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle
misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), ver- sione della GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2-39. 149
Ordinanza sulla salute dei vegetali
Articolo 107 In virtù dell’articolo 23 lettere e o g possono essere stabilite mediante decisione misure di prevenzione e di eradicazione contro organismi da quarantena potenziali. Anche contro queste decisioni deve po- ter essere fatta opposizione.
Modifica di un altro atto legislativo L’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (RS 510.620) contiene il cata- logo dei geodati di base del diritto federale. All’identificatore 154 è designato un modello di geodati Sorveglianza del territorio (organismi nocivi particolarmente pericolosi) che si riferisce all’articolo 18 dell’OSalV. La possibilità di allestire un modello di geodati per la sorveglianza del territorio non è mai stata sfruttata. I dati per la sorveglianza del territorio vengono rilevati, raccolti e assicurati in altro modo. La sorveglianza di tutto il territorio più essere attuata senza utilizzare un modello di geodati. Pertanto l’identificatore 154 nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione è abrogato.
11.4 Ripercussioni
11.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione dal profilo delle risorse finanziarie e umane.
11.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione dal profilo delle risorse finanziarie e umane. Le modifiche proposte non tan- gono i Cantoni.
11.4.3 Economia
Le modifiche proposte hanno un impatto minimo sull'economia. La modifica dell'articolo 60 esenterà un numero ridotto di aziende dall'obbligo di omologazione e le aziende che continueranno a essere omologate dovranno rilasciare meno passaporti fitosanitari. La modifica dell'articolo 80 obbligherà an- che le aziende omologate che non producono merci ad annunciarsi annualmente presso il SFF. Il di- spendio correlato alla notifica è molto limitato (pochi minuti all'anno).
11.5 Rapporto con il diritto internazionale
La prevista modifica dell’OSalV tiene conto delle norme dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fito- sanitarie. Queste ultime rispecchiano le misure adottate nell'UE e contribuiscono quindi alla protezione del continente europeo contro gli organismi nocivi in questione. Questa modifica è anche importante per l’aggiornamento dell’allegato 4 dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) al fine di mantenere il ricono- scimento reciproco dell’equivalenza delle disposizioni fitosanitarie tra la Svizzera e l’UE.
11.6 Entrata in vigore
Le modifiche dell’ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
11.7 Basi legali
Articoli 149 capoverso 2,152 e 177 della legge sull’agricoltura (RS 910.1) nonché articolo 26 della legge forestale (RS 921.0).
150
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 6 Capitolo 3: Divieto di utilizzo di organismi da quarantena e di organismi da quarantena potenziali
Inserire prima del titolo del capitolo 4 Art. 7a Autorizzazioni per l’utilizzo di organismi da quarantena potenziali al di fuori di sistemi chiusi 1 Se l’ufficio federale competente ha stabilito un divieto di utilizzo di organismi da quarantena potenziali in virtù dell’articolo 23 lettera a, se è possibile escluderne la diffusione, su richiesta, può autorizzare l’utilizzo di organismi da quarantena poten- ziali al di fuori di sistemi chiusi per gli scopi di cui all’articolo 7 capoverso 1.
2 L’autorizzazione disciplina in particolare:
a. il quantitativo di organismi che è permesso utilizzare; b. la durata dell’autorizzazione; c. il luogo e le condizioni in cui gli organismi vanno tenuti; d. le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale ad- detto;
1 RS 916.20
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 151
Ordinanza sulla salute dei vegetali «%ASFF_YYYY_ID»
e. l’obbligo di allegare l’autorizzazione all’invio in caso di importazione e spostamento; f. le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione dell’organismo.
Titolo prima dell’art. 8 Capitolo 4: Misure contro l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e di organismi da quarantena potenziali
Art. 60 cpv. 3 lett. b
3 Il passaporto fitosanitario non è necessario:
b. per la messa in commercio di merci destinate direttamente a consumatori fi- nali che utilizzano le merci per scopi non professionali o commerciali; un pas- saporto fitosanitario è invece necessario se le merci sono state ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza e non vengono né consegnate dall’azienda stessa né ritirate dal consumatore finale.
Art. 75 cpv. 3bis 3bis L’ufficio federale competente può stabilire che il passaporto fitosanitario deve contenere altri elementi per le merci che non devono lasciare un focolaio d’infesta- zione o una zona cuscinetto secondo l’articolo 15 oppure una zona infestata o una zona cuscinetto secondo l’articolo 16.
Art. 80 cpv. 4 4 Notificano annualmente al SFF le particelle e le unità di produzione nonché le merci ivi prodotte secondo l’articolo 60 entro il termine stabilito dal SFF. Una notifica è necessaria anche se nell’anno in questione l’azienda non ha prodotto o messo in com- mercio siffatte merci o per nessun tipo di merci ha rilasciato un passaporto fitosanita- rio.
Art 107 Contro le decisioni emanate in base agli articoli 10 capoverso 4, 14 capoverso 4, 51, 55 capoversi 4 e 5 o 56 capoverso 2 può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni presso l’ufficio federale competente. Ciò vale anche per le decisioni ema- nate in base alle disposizioni stabilite dall’ufficio federale competente secondo l’arti- colo 23 lettere e o g.
2/3 152
Ordinanza sulla salute dei vegetali «%ASFF_YYYY_ID»
II L’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geoinformazione è modificato come segue:
La voce dell’identificatore 154 è stralciata dalla tabella.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 510.620
3/3 153
12 Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per ani- mali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA), RS 916.307
12.1 Situazione iniziale
L’articolo 1 capoverso 2 OsAlA stabilisce che la produzione primaria di alimenti per animali è discipli- nata dall’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la produzione primaria (OPPrim) fatte salve altre disposizioni previste da questa ordinanza. In questo contesto, diversi articoli del capitolo 5, rela- tivo alle esigenze in materia di igiene degli alimenti per animali, registrazione e omologazione degli stabilimenti, si applicano alla produzione primaria. La terminologia utilizzata attualmente non è chiara né uniforme e questo pone problemi di applicazione. È necessario un intervento per armonizzarla.
12.2 Sintesi delle principali modifiche
Per armonizzare e chiarire il campo d’applicazione del capitolo 5, viene precisata la terminologia che definisce le aziende attive nella produzione primaria.
12.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 42 capoversi 1 e 6
Il termine «agricoltori» è sostituito da «aziende attive nella produzione primaria». Questa modifica per- mette di precisare che la norma non riguarda solo gli agricoltori, cioè i gestori ai sensi dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola (OTerm), ma anche le aziende «non agricole», come quelle ittiche e quelle che allevano insetti.
Al capoverso 6, il termine «azienda agricola» è sostituito da «azienda attiva nella produzione prima- ria» per lo stesso motivo precedentemente menzionato.
Articolo 44 capoverso 1
Il termine «stabilimenti nella produzione primaria registrati o omologati» è sostituito da «aziende attive nella produzione primaria registrate o omologate» per uniformare la terminologia.
Articolo 46 capoverso 2
Il termine «persone attive nella produzione primaria» è sostituito da «aziende attive nella produzione primaria».
Articolo 47 capoverso 2
Il termine «agricoltori» è sostituito da «aziende attive nella produzione primaria».
Al fine di evitare oneri amministrativi supplementari e alla luce delle nuove restrizioni fissate in alcune omologazioni di additivi per l’insilamento, la deroga dall'obbligo di notifica per le aziende attive nella produzione primaria è adeguata per gli additivi per l’insilamento. Quest'ultimo adeguamento è in linea
1 RS 916.020 2 RS 910.91
154
Ordinanza sugli alimenti per animali
con i requisiti dell'Unione europea in materia secondo l’articolo 5 capoverso 2 e l’allegato II del Rego- lamento (CE) n. 183/20053 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.
12.4 Ripercussioni
12.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
12.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
12.4.3 Economia
Nessuna ripercussione.
12.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili gli impegni assunti dalla Svizzera secondo l’allegato 5 dell’ac- cordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, nel quale l’indicazione dell’OsAlA in vigore sarà aggiornata prossimamente.
12.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
12.7 Basi legali
Articoli 10, 159a, e 181 capoverso 1bis della legge sull’agricoltura (LAgr).
3 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che
stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, GU n. L 35 dell’8.2.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243, GU L 198 del 25.07.2019, pag. 141. 4 RS 0.916.026.81
155
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza de 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali è modificata come segue:
Art. 42 cpv. 1 e 6 1 Le imprese del settore dell’alimentazione animale e le aziende attive nella produ- zione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell’articolo 47 oppure omologati ai sensi dell’articolo 48. 6 Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un’azienda at- tiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.
Art. 44 cpv. 1 1 Le imprese del settore dell’alimentazione animale che producono, importano, tra- sportano, stoccano o immettono sul mercato alimenti per animali applicano e manten- gono una procedura scritta permanente secondo i principi HACCP. Questo principio si applica anche alle aziende attive nella produzione primaria registrate o omologate conformemente all’articolo 47 capoverso 2.
Art. 46 cpv. 2 2 Per le aziende attive nella produzione primaria di alimenti per animali l’obbligo di registrazione e la procedura di notifica sono disciplinati dalle disposizioni dell’arti- colo 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la produzione primaria.
RS .......... 1 RS 916.307 2 RS 916.020
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 156
Ordinanza sugli alimenti per animali «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 47 cpv. 2 2 Le aziende attive nella produzione primaria che producono alimenti per animali uti- lizzando additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l’insila- mento, o premiscele che li contengono devono notificare tale attività all’UFAG ai fini della registrazione o dell’omologazione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2/2 157
13 Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle), RS 916.310
13.1 Situazione iniziale
La Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica (CBD) nel 1994. Si è così impegnata nella conservazione della biodiversità, incluse le razze svizzere. Nel quadro della Politica agricola PA 2002, nella legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) sono stati creati i presupposti per promuovere le razze indigene meritevoli di conservazione. Secondo l'articolo 23 del testo vigente dell’OAlle del 31 ottobre 2012, la Confederazione può, su domanda, versare contributi a organizzazioni di allevamento riconosciute e a organizzazioni riconosciute per progetti di conservazione di razze svizzere limitati nel tempo. Inoltre, la Confederazione può versare contributi a organizzazioni di allevamento riconosciute, organizzazioni riconosciute e imprese di allevamento private per il deposito a lungo termine di cam- pioni congelati di origine animale (materiale criogenico). Per le due misure è disponibile complessiva- mente un importo annuo massimo di 900 000 franchi. Inoltre, secondo l'articolo 24 del testo vigente dell’OAlle, la razza delle Franches Montagnes è sostenuta specificamente con un contributo supple- mentare per un importo annuo massimo di 1 160 000 franchi.
Un campo d'intervento della «Strategia sull’allevamento 2030» del Dipartimento federale dell'econo- mia, della formazione e della ricerca DEFR riguarda l’allevamento orientato alla conservazione delle risorse zoogenetiche. La diversità delle razze svizzere è un bene culturale storicamente radicato. La sua conservazione e la gestione della diversità genetica sono un investimento indispensabile per il fu- turo di tutte le razze. Per conservare le razze svizzere locali è essenziale promuoverne la detenzione, poiché soltanto in condizioni di detenzione reali (in situ) si può sviluppare ulteriormente una razza, preservando al contempo le conoscenze pratiche necessarie all’interno della comunità degli allevatori.
Per creare un ulteriore incentivo all'allevamento e alla detenzione di razze svizzere, nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) si punta a introdurre a livello di ordinanza il versamento di contributi per tutte le razze svizzere meritevoli di conservazione, in analogia a quelli attualmente stan- ziati per la conservazione della razza delle Franches Montagnes. Secondo il messaggio sulla PA22+, questo premio per la conservazione viene versato per ogni animale di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». L'importo totale dei contributi per le misure di conservazione viene mantenuto o leggermente aumentato attingendo da altri contributi per l'allevamento. Per definire lo stato di minaccia delle razze indigene meritevoli di conservazione, in futuro sarà effettuato un monito- raggio della diversità genetica delle varie razze.
Nella sessione primaverile 2021 il Consiglio nazionale, come già il Consiglio degli Stati, ha deciso di sospendere il dibattito sulla PA22+. Parallelamente, il Consiglio federale è stato incaricato di presen- tare al Parlamento, entro il 2022, un rapporto in adempimento del postulato 20.3931 «Futuro orienta- mento della politica agricola». Pertanto, il Parlamento riprenderà il dibattito sulla PA22+ al più presto nella primavera 2023.
Dagli accertamenti svolti sul piano legale è emerso che i contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» e «minacciate», considerate singolarmente, possono essere concessi in base al vigente articolo 147a LAgr. Sulla scorta del sistema di monitoraggio delle risorse zoogenetiche GENMON, questi contributi vengono introdotti indipendentemente dalla PA22+. Per acquistare il servi- zio di fornitura dei dati di GENMON è stata applicata la procedura mediante invito ai sensi dell’articolo 20 della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). Qualitas AG si è aggiudicata l’ap- palto. Nel quadro di un accordo di prestazione, l'UFAG acquisisce da Qualitas AG i dati GENMON per il monitoraggio dello stato di minaccia delle razze svizzere.
Anche nella mozione Rieder 21.3229 «Conservazione delle razze di animali da reddito indigene», de- positata il 17 marzo 2021, il Consiglio federale è incaricato di introdurre in tempi brevi, a livello di ordi- nanza, gli adeguamenti necessari per promuovere razze di animali da reddito indigene meritevoli di conservazione. Nonostante la sospensione del suddetto pacchetto agricolo, il premio di conservazione previsto nel quadro della PA22+ viene messo in atto rapidamente.
L’introduzione di un premio di conservazione per le razze svizzere rientra anche in un pacchetto di mi- sure per potenziare l’agricoltura alpestre e di montagna a fronte della crescente presenza di grandi 158
Ordinanza sull’allevamento di animali
predatori nel quadro dell’attuazione del postulato Buillard 20.4548 «Misure per potenziare l’agricoltura alpestre e di montagna». Altri elementi del pacchetto di misure riguardano l’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13: aumento dei contributi d’estivazione e compensazione delle perdite dovute allo scarico anticipato dell’alpe) e quella sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1: ricollocamento di sentieri e percorsi ciclabili).
Un altro campo d'intervento della «Strategia sull’allevamento 2030» riguarda la promozione della ri- cerca e delle conoscenze in campo zootecnico in Svizzera. La ricerca è essenziale in tutti gli ambiti dell’allevamento, ad esempio, per mantenere la competitività internazionale della Svizzera, per trasfe- rire nuove tecnologie e innovazioni nella pratica, per formare personale giovane e per fornire strumenti per la produzione di animali da allevamento.
Secondo l'articolo 25 del testo vigente dell’OAlle del 31 ottobre 2012, l’importo annuo massimo che la Confederazione può destinare a organizzazioni di allevamento riconosciute e a istituti di scuole univer- sitarie federali e cantonali per sostenere progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche ammonta a 100 000 franchi. Al fine di rafforzare la ricerca in campo zootecnico, questo contributo massimo annuale viene aumentato.
13.2 Sintesi delle principali modifiche
In adempimento della «Strategia sull’allevamento 2030», della mozione 21.3229 «Conservazione delle razze di animali da reddito indigene» e del postulato 20.4548 «Misure per potenziare l’agricoltura alpestre e di montagna» viene introdotto un premio di conservazione per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» e «minacciate». La razza delle Franches Montagnes viene promossa in modo analogo alle altre razze svizzere attraverso questa misura. I contributi supplementari per la conserva- zione della razza delle Franches Montagnes di cui all’articolo 24 dell’OAlle in vigore sono pertanto aboliti.
L’importo annuo massimo destinato al sostegno di progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere viene ridotto da 900 000 a 500 000 franchi a favore del premio di conservazione.
In adempimento della «Strategia sull’allevamento 2030» l’importo annuo massimo destinato al soste- gno di progetti di ricerca sulle risorse zootecniche è aumentato a 500 000 franchi.
13.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 4 capoverso 1 Viene precisato che nell’allegato 1 sono disciplinati anche i termini per l’inoltro dei conteggi relativi ai contributi. Si tratta di una modifica puramente formale visto che ciò è già stato il caso finora.
Articolo 23 Principio
L’introduzione dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» rende necessario rivedere la struttura della sezione 5 OAlle. Per garantire che questa sezione rimanga chiara e comprensibile, nell'articolo 23 sono inserite le disposizioni di base sulle varie misure di conservazione. Il titolo dell’articolo diventa «Principio».
Ai capoversi 1 e 3 sono stabilite le misure di conservazione sostenute finanziariamente dalla Confede- razione e vengono precisati gli aventi diritto ai contributi per le misure di conservazione. La Confede- razione continua a sostenere progetti di conservazione di razze svizzere limitati nel tempo e il depo- sito di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico). Al capoverso 1 lettera b viene però precisato che i contributi sono versati per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di animali di razze svizzere. Viene quindi stabilito in modo univoco che tutte le misure di conservazione di cui alla sezione 5 OAlle sono attuate per animali di razze indigene. Si tratta comunque di una modifica pu- ramente formale visto che ciò è già stato il caso finora. Al capoverso 1 vengono aggiunti i contributi
159
Ordinanza sull’allevamento di animali
per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». Questi nuovi contributi sono versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute. Il capoverso 3 viene integrato di conseguenza.
La definizione di razza svizzera è spostata nel nuovo articolo 23a senza apportarvi modifiche di con- cetto. L’articolo 23 capoverso 2 può essere pertanto abrogato. Inoltre, la disposizione del capoverso 4 viene trasferita nel nuovo articolo 23b e pertanto anche questo capoverso può essere abrogato.
Articolo 23a Razza svizzera, razza il cui stato è «in pericolo critico» e razza il cui stato è «minac- ciata»
La Confederazione potrà versare contributi specifici per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo cri- tico» e «minacciate» come misura supplementare ai progetti di conservazione e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico. Promuovendo l'allevamento e la detenzione delle razze svizzere interessate, si vuole prevenire l’ulteriore aggravarsi della minaccia e garantire la loro conservazione. I contributi hanno lo scopo di contribuire alla conservazione e alla promozione della biodiversità nell’ot- tica di risorse zoogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. Il sistema di monitoraggio delle risorse zoogenetiche in Svizzera, GENMON è utilizzato come base scientifica per determinare lo stato di mi- naccia. GENMON - progettato come applicazione web - è attualmente gestito da Qualitas AG la quale mette a disposizione dell'UFAG i dati registrati in questo sistema.
A livello globale, esistono diversi modi di calcolare lo stato di minaccia delle razze di animali da red- dito. Questi sono generalmente basati su dati sulla popolazione e non considerano i fattori geografici, demografici e sociodemografici, che possono tuttavia incidere significativamente sulla conservazione di una razza. Per questo motivo, l'UFAG ha sostenuto dal 2014 al 2018 il progetto di ricerca dell'EPFL «GENMON - Development of an Animal Genetic Resources Monitoring System for Switzerland». Nell’ambito del progetto GENMON, è stato sviluppato e testato il prototipo di un sistema di allerta pre- coce sulla minaccia per le razze di animali da reddito. GENMON calcola la sostenibilità delle attività di allevamento prendendo in considerazione i dati sulla popolazione, gli aspetti socioeconomici e socio- demografici e i fattori ambientali. I dati sulla popolazione utilizzati sono la dimensione della popola- zione, la completezza del pedigree, il coefficiente medio di cosanguineità, l'evoluzione del coefficiente di cosanguineità, la dimensione effettiva della popolazione, il grado di introgressione e la distribuzione geografica di una razza. Il calcolo include anche la crioconservazione, il numero di aziende che deten- gono una razza, l'importanza culturale di una razza, l’evoluzione demografica e i posti di lavoro in agri- coltura, la superficie disponibile per detenere la razza e l'uso attuale e futuro del terreno.
GENMON calcola un indice globale per ogni razza in base a questi diversi sottoindici e alla rispettiva ponderazione. Più alto è l'indice, più sostenibile è l'attività di allevamento concernente la razza in que- stione.
I calcoli e i risultati di GENMON sono stati analizzati con un gruppo d’accompagnamento scientifico composto da esperti del settore allevamento e genetica. Secondo quanto emerso dai lavori, alle razze svizzere con un indice globale in GENMON compreso tra 0.000 e 0.500 va attribuito lo stato di minac- cia massimo ovvero «in pericolo critico». Se l’indice globale è compreso tra 0.501 e 0.700 la razza va considerata minacciata. A partire da un indice globale compreso tra 0.701 e 0.900 la razza non è rite- nuta minacciata.
Inoltre, il sottoindice «crioconservazione» non è considerato nel calcolo per il diritto ai contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». Le razze per le quali esiste già un piano di gestione per il deposito a lungo termine di materiale criogenico hanno un indice globale più alto in GENMON rispetto alle razze per le quali il materiale criogenico non viene ancora depositato e sono quindi considerate meno minacciate. Le misure già adottate dalle organizzazioni interessate per la conservazione ex situ non devono essere sminuite.
160
Ordinanza sull’allevamento di animali
Le disposizioni relative ai contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono fissate nei nuovi articoli 23a-23e. All’articolo 23a è indicato quando una razza va considerata in pericolo critico o minacciata in base a GENMON (cpv. 2 e 3).
Articolo 23b Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo ter- mine di materiale criogenico
I contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo termine di mate- riale criogenico vengono disciplinati nel nuovo articolo 23b. Le disposizioni sulil versamento di questi contributi sono spostate dall’articolo 23 capoverso 4 all’articolo 23b e sancite in tre capoversi distinti.
L’importo annuo massimo destinato dall’UFAG al sostegno di progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di animali di razze svizzere viene ri- dotto da 900 000 a 500 000 franchi. I mezzi così liberati vengono impiegati per i nuovi contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» che ammontano al massimo a 3.9 milioni di franchi l’anno. Com’è stato il caso finora alle organizzazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 lettera b sono versati al massimo 150 000 franchi l’anno per progetti di conservazione.
Articolo 23c Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»
La Confederazione può sostenere finanziariamente le razze svizzere cui è attribuito lo stato «in peri- colo critico» o «minacciate» secondo il rispettivo indice globale di GENMON con un importo annuo massimo di 3.9 milioni di franchi (cpv. 1). Questi contributi sono graduati e versati in base allo stato di minaccia. Per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» vengono versati contributi più alti. L’obiettivo è creare un incentivo maggiore alla detenzione e all’allevamento delle razze più minacciate. Per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» l’obiettivo è portarle almeno a uno stato di mi- naccia più basso e salvarle dall’estinzione.
In GENMON non è possibile effettuare calcoli per tutte le razze svizzere di bovini, suini, caprini, equini, ovini, pollame, conigli e api mellifere e pertanto non può essere indicato uno stato di minaccia. Il pedi- gree della razza ape nera svizzera (apis mellifera mellifera), ad esempio, non può essere incluso in GENMON. Per le razze svizzere di conigli e pollame, non sono disponibili dati del libro genealogico, essendo questo in allestimento o in sospeso. Per queste razze, al momento non è possibile versare contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sulla base di GENMON. Per questo motivo, il versamento di contributi per le razze svizzere «in pericolo critico» o «minacciate» si limita a quelle per le quali oggi può essere indicato uno stato di minaccia sulla base di GENMON (cpv. 1).
Come base per calcolare il contributo per animale si utilizzano le unità di bestiame grosso (UBG) se- condo l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e il riconoscimento delle forme di azienda (OTerm; RS 910.91). Per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» vengono versati 700 franchi per UBG di animali maschi e 350 franchi per UBG di animali femmine. Per le razze sviz- zere il cui stato è «minacciate» vengono versati 500 franchi per UBG di animali maschi e 250 franchi per UBG di animali femmine.
Per il calcolo dei contributi per animale per specie e sesso di cui ai capoversi 2 e 3, si utilizzano i coef- ficienti di conversione in UBG degli animali da reddito agricoli delle varie categorie secondo l'allegato dell’OTerm.
Categoria ani- Coefficiente Categoria ani- Coefficiente UBG male maschio UBG animale male femmina animale femmina maschio
161
Ordinanza sull’allevamento di animali
Specie bovina Altri animali 0.60 Vacche da latte 1.00 della specie bo- e altre vacche vina – oltre 730 giorni di età
Specie equina Altezza al gar- 0.70 Altezza al gar- 0.70 rese 148 cm e rese 148 cm e oltre - oltre 900 oltre - oltre 900 giorni di età giorni di età
Specie suina Verri riproduttori 0.25 Scrofe riprodut- 0.55 trici in lattazione (durata di latta- zione 4–8 setti- mane, 5,7–10,4 cicli per posta)
Specie ovina Altri ovini di oltre 0.17 Pecore munte 0.25
1 anno
Specie caprina Altri caprini di ol- 0.17 Capre munte 0.20 tre 1 anno
Allo stato attuale, in GENMON non è possibile calcolare l’indice globale per i conigli, il pollame e le api mellifere, pertanto non può essere determinato lo stato di minaccia. Di conseguenza le razze svizzere di queste specie non possono attualmente essere sostenute tramite i contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» e dunque non sono prese in considerazione per i con- tributi secondo i capoversi 2 e 3.
Se l'importo massimo annuo di 3.9 milioni di franchi non è sufficiente per versare i contributi a tutti gli animali aventi diritto, le aliquote dei contributi di cui ai capoversi 2 e 3 sono ridotte per tutte le razze della stessa percentuale (cpv. 4). Tutti gli animali di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» che soddisfano le esigenze per il versamento dei contributi vanno sostenuti, tuttavia senza superare l’importo massimo.
Articolo 23d Esigenze per il versamento di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»
Il presente articolo fissa le esigenze per il versamento di contributi per la conservazione di razze sviz- zere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». Le esigenze ivi menzionate (cpv. 1-4) si appli- cano cumulativamente.
I contributi sono vincolati all’attività zootecnica al fine di promuovere in modo efficace e positivo la conservazione delle risorse genetiche. Per ricevere i contributi il singolo animale deve adempiere i di- versi requisiti zootecnici di cui al capoverso 1.
L’animale in questione deve essere iscritto nel libro genealogico di un’organizzazione di allevamento riconosciuta nel quale figurano anche i suoi genitori e nonni (cpv. 1 lett. a). L’animale deve inoltre avere una percentuale di sangue della relativa razza di almeno l’87.5 per cento e quindi essere consi- derato di razza pura conformemente alle norme del Comitato internazionale per la registrazione degli animali (International Committee for Animal Recording [ICAR]) (cpv. 1 lett. b).
162
Ordinanza sull’allevamento di animali
Per la continuità di una razza, gli animali devono essere utilizzati attivamente nell’allevamento. Per- tanto, indipendentemente dalla specie e dal sesso, l'animale in questione deve avere almeno un di- scendente in vita nel periodo di riferimento che sia iscritto nel libro genealogico della rispettiva orga- nizzazione di allevamento riconosciuta (cpv. 1 lett. c n. 1 e 2). Inoltre, per mantenere lo status di puro- sangue, anche il discendente in vita deve essere di razza pura conformemente alle pertinenti norme ICAR (cpv. 1 lett. c n. 3).
Per la conservazione in situ di una razza minacciata, è essenziale mantenere al minimo il grado di consanguineità. Come ulteriore esigenza per il versamento dei contributi, il grado di consanguineità dei discendenti in vita di animali delle specie bovina, ovina e caprina non deve superare il 6.25 per cento. Nel caso delle specie suina ed equina, il grado di consanguineità dei discendenti in vita non deve superare il 10 per cento. Questi valori massimi specifici sono basati sui parametri attualmente applicati dalle organizzazioni di allevamento. Inoltre, ai fini del calcolo della consanguineità vanno prese in considerazione almeno tre generazioni (cpv. 2).
Inoltre, per ricevere i contributi si applica una soglia d’ingresso fissata ad hoc per ciascuna specie, a seconda della riproduzione. Le razze svizzere della specie bovina il cui stato è «in pericolo critico» che hanno più di 30 000 femmine iscritte nel libro genealogico non ricevono alcun contributo. Per le razze svizzere delle specie suina, caprina, ovina ed equina il cui stato è «in pericolo critico», la soglia d’ingresso è fissata a 10 000 femmine iscritte nel libro genealogico (cpv. 3 lett. a). Inoltre, per le razze bovine svizzere il cui stato è «minacciate» con più di 15 000 femmine iscritte nel libro genealogico e per le razze svizzere delle specie suina, caprina, ovina ed equina il cui stato è «minacciate» con più di 7 500 femmine iscritte nel libro genealogico non vengono versati contributi (cpv. 3 lett. b). Queste so- glie d’ingresso specifiche hanno lo scopo di garantire che i contributi siano stanziati in primo luogo alle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» che hanno popolazioni ridotte. La so- glia d’ingresso per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» è più alta di quella per le razze svizzere il cui stato è «minacciate», poiché per le prime vi è una maggiore necessità d’intervento al fine di garantirne la conservazione.
Per calcolare l'indice globale per le razze svizzere e determinare lo stato di minaccia, il gestore di GENMON ha bisogno dei rispettivi dati grezzi. Quelli forniti dalle organizzazioni di allevamento ricono- sciute sono il numero di animali iscritti nel libro genealogico alla data di riferimento del 1° giugno e al- tre informazioni come i dati aziendali e il valore culturale della razza. Ad eccezione di alcune organiz- zazioni di allevamento, i dati dei libri genealogici di tutte le razze svizzere interessate sono già regi- strati a livello centrale nella banca dati di Qualitas AG. Pertanto questi dati sono già disponibili. Le or- ganizzazioni di allevamento i cui dati del libro genealogico non sono registrati nel sistema di Qualitas AG devono fornirglieli su domanda (cpv. 4).
Articolo 23e Versamento dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in peri- colo critico» o «minacciate»
Il sistema di inoltro della domanda e di versamento dei contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes, che vengono abrogati, è adeguato ai contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». Le disposizioni del nuovo articolo 23d e le rispettive formulazioni si basano sui capoversi 4, 5 e 6 dell'articolo 24 di cui è proposta l’abroga- zione.
Contrariamente ai contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes, quelli per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati solo di- rettamente agli allevatori tramite l'organizzazione di allevamento riconosciuta. Il versamento dei contri- buti tramite una cooperativa di allevamento non è ripreso per i contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» onde semplificare l’esecuzione.
Anche se un animale femmina o maschio ha più discendenti in vita in un periodo di riferimento, il con- tributo può essere versato una sola volta per periodo di riferimento per l'animale in questione (cpv. 2). Il primo discendente in vita nel periodo di riferimento fa scattare il contributo. Se un animale maschio
163
Ordinanza sull’allevamento di animali
viene utilizzato più di una volta in un periodo di riferimento, l'allevatore che era il detentore dell'animale maschio al momento del primo parto vivo riceve il contributo.
Come per le altre misure dell’OAlle, l’UFAG pubblica i contributi versati alle organizzazioni di alleva- mento riconosciute per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minac- ciate» (cpv. 4).
Articolo 24 Contributi supplementari per la conservazione della razza delle Franches Montagnes
La razza delle Franches Montagnes, in quanto razza originaria della Svizzera, viene ora sostenuta analogamente alle altre razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» in base a GENMON mediante i contributi di cui all'articolo 23b e seguenti. L'articolo 24 viene quindi abrogato. Le esigenze per il versamento e le aliquote dei contributi secondo gli articoli 23c e 23d si applicano anche alla razza delle Franches Montagnes. L’importo annuo massimo di 1.16 milioni di franchi messo a di- sposizione per la conservazione della razza delle Franches Montagnes è soppresso. Queste risorse finanziarie vengono trasferite integralmente a favore dei contributi per la conservazione di razze sviz- zere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».
Articolo 25 capoverso 1
Per rafforzare la ricerca in campo zootecnico, il contributo annuo massimo che l'UFAG può versare alle organizzazioni di allevamento riconosciute e agli istituti delle scuole universitarie federali e canto- nali per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche è aumentato da 100 000 a 500 000 franchi. Per aumentare il contributo si attinge dai contributi per l'allevamento secondo la sezione 4 OAlle. Il capo- verso 1 è modificato di conseguenza.
Nell'ambito della PA22+, si vuole creare la base legale affinché la Confederazione sostenga le reti di competenza e di innovazione anche nel settore dell'allevamento. Questo progetto è però slittato a causa della sospensione della PA22+. Nell'ambito dell'attuazione della PA22+ e del sostegno alle reti di competenza e di innovazione da parte della Confederazione, è previsto un aumento del contributo massimo annuo per i progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche di altri 500 000 franchi.
Allegato 1 numero 8 Conservazione di razze svizzere
Con l'abrogazione dell'articolo 24, non devono più essere fissati termini e periodi di riferimento per la presentazione delle domande di contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes nonché dei conteggi all’UFAG. L'alle- gato 1 numero 8 viene adeguato di conseguenza. D'altra parte, con l'introduzione dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» vengono precisati il termine e il periodo di riferimento per la presentazione delle domande all’organizzazione di alleva- mento e dei conteggi all'UFAG.
Nell’allegato 1 numero 8 viene aggiunto il deposito a lungo termine di materiale criogenico. Si tratta di una modifica puramente formale visto che i periodi di riferimento e i termini d’inoltro delle domande sono già utilizzati.
Le formulazioni relative ai progetti di conservazione nella prima colonna della tabella sono precisate e la rubrica dell’allegato 1 numero 8 è resa più concisa.
13.4 Ripercussioni
13.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
L’introduzione dei contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» viene finanziata attraverso i fondi esistenti per la conservazione di razze svizzere e attingendo dagli
164
Ordinanza sull’allevamento di animali
altri contributi per l’allevamento secondo la sezione 4 OAlle. I contributi per progetti di conservazione e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico, nonché i contributi per la tenuta del libro ge- nealogico e gli esami funzionali sono pertanto ridotti a favore dei contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». Inoltre, i contributi che prima erano stati accantonati per la conservazione della razza delle Franches Montagnes sono ora disponibili per i contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».
Anche per aumentare i contributi per i progetti di ricerca sulle risorse zootecniche si attinge dai contri- buti per l'allevamento secondo la sezione 4 OAlle.
13.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
13.4.3 Economia
Nessuna ripercussione. Le modifiche proposte tangono soprattutto le organizzazioni di allevamento riconosciute e le imprese di allevamento.
13.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, in partico- lare con l’allegato 11 appendice 4 dell’accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81). Sono così garantite l’equivalenza con il diritto europeo in materia di allevamento e la continuità del commercio con l’UE di animali da allevamento e di materiale riproduttivo.
La Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica il 21 novembre 1994. Si è così impe- gnata nella conservazione delle razze svizzere di animali da reddito. Con l'introduzione di contributi per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate», la Svizzera rispetta questo im- pegno.
13.6 Entrata in vigore
Le modifiche dell’ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
13.7 Basi legali
Articoli 141 segg., 147a e 177 della legge sull’agricoltura (LAgr).
165
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 1 I termini per la presentazione delle richieste per i contributi e dei conteggi, nonché i giorni di riferimento e i periodi di riferimento sono stabiliti nell’allegato 1.
Art. 23 rubrica nonché cpv. 1 lett. b e c, 2, 3 lett. c e 4 Principio 1 Sono versati contributi per: b. il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (mate- riale criogenico) di animali di razze svizzere; c. la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».
2 Abrogato
3 I contributi vengono versati: c. per misure di cui al capoverso 1 lettera c: a organizzazioni di allevamento riconosciute.
4 Abrogato
1 RS 916.310
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 166
Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 23a Razza svizzera, razza il cui stato è «in pericolo critico» e razza il cui stato è «minacciata» 1 Per razza svizzera si intende una razza: a. che ha la sua origine in Svizzera prima del 1949; o b. per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949. 2 Lo stato di una razza svizzera è «in pericolo critico» se l’indice globale nel sistema
di monitoraggio per le risorse zoogenetiche in Svizzera (GENMON) per tale razza è compreso tra 0.000 e 0.500. 3 Lo stato di una razza svizzera è «minacciata» se l’indice globale in GENMON per
tale razza è compreso tra 0.501 e 0.700.
Art. 23b Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico 1 Per i progetti e le misure seguenti vengono versati complessivamente al massimo
500 000 franchi all’anno:
a. progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a); b. deposito a lungo termine di materiale criogenico di animali di razze svizzere (art. 23 cpv. 1 lett. b). 2 In via suppletiva ai fondi di cui al capoverso 1 possono essere impiegati i fondi non utilizzati di cui all’articolo 25. 3 A organizzazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 lettera b, dai fondi
di cui al capoverso 1 vengono versati al massimo 150 000 franchi all’anno per progetti di conservazione limitati nel tempo.
Art. 23c Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» 1 Per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina e
caprina il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» vengono versati complessi- vamente al massimo 3 900 000 franchi all’anno. 2 Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «in pericolo critico» ammonta a: a. specie bovina:
1. per animale maschio 420 franchi
2. per animale femmina 350 franchi
b. specie equina:
1. per animale maschio 490 franchi
2. per animale femmina 245 franchi
2/6 167
Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»
c. specie suina:
1. per animale maschio 175 franchi
2. per animale femmina 192.50 franchi
d. specie ovina:
1. per animale maschio 119 franchi
2. per animale femmina 87.50 franchi
e. specie caprina:
1. per animale maschio 119 franchi
2. per animale femmina 70 franchi
3 Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «minacciata»
ammonta a: a. specie bovina:
1. per animale maschio 300 franchi
2. per animale femmina 250 franchi
b. specie equina:
1. per animale maschio 350 franchi
2. per animale femmina 175 franchi
c. specie suina:
1. per animale maschio 125 franchi
2. per animale femmina 137.50 franchi
d. specie ovina:
1. per animale maschio 85 franchi
2. per animale femmina 62.50 franchi
e. specie caprina:
1. per animale maschio 85 franchi
2. per animale femmina 50 franchi
4 Se l’importo massimo di 3 900 000 franchi non è sufficiente i contributi di cui ai
capoversi 2 e 3 sono ridotti per tutte le specie nella stessa percentuale.
3/6 168
Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 23d Esigenze per il versamento di contributi per la conservazione di razze sviz- zere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» 1 I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» vengono versati per animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina: a. i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza; b. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento; c. che hanno almeno un discendente in vita:
1. nato nel periodo di riferimento;
2. iscritto nel libro genealogico; e
3. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5
per cento. 2 Il discendente in vita di cui al capoverso 1 lettera c deve inoltre avere un grado di
consanguineità che si basa su almeno tre generazioni non superiore alla percentuale seguente: a. per le specie bovina, ovina e caprina: 6,25 per cento; b. per le specie suina ed equina: 10 per cento; 3 I contributi vengono versati soltanto se gli animali femmina iscritti nel libro genea- logico, che adempiono le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2, non superano il numero seguente: a. per le razze il cui stato è «in pericolo critico»: 30 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico della specie bovina o 10 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico delle specie suina, ovina, caprina o equina; b. per le razze il cui stato è «minacciate»:15 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico della specie bovina o 7 500 animali femmina iscritti nel libro genealogico delle specie suina, ovina, caprina o equina. 4 I contributi sono concessi soltanto se, su domanda, le organizzazioni di allevamento
riconosciute mettono a disposizione del gestore di GENMON i dati del libro genealo- gico e le informazioni necessarie per calcolare l’indice globale almeno una volta all’anno.
Art. 23e Versamento dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» 1 Gli allevatori devono presentare una domanda presso la rispettiva organizzazione di allevamento riconosciuta. 2 L’organizzazione di allevamento riconosciuta verifica il diritto ai contributi. Deve
fatturare all’UFAG i contributi da versare sulla base di una lista degli animali maschi e femmine che danno diritto ai contributi. Il contributo può essere conteggiato solo una volta per animale e periodo di riferimento. Il primo discendente in vita fa scattare
4/6 169
Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»
il contributo. L’organizzazione di allevamento riconosciuta versa i contributi all’alle- vatore al più tardi 30 giorni feriali dopo averli ricevuti dall’UFAG. 3 Comunica all’UFAG, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello di contribu- zione, il numero stimato di animali maschi e femmine ai quali vanno versati contributi. 4 L’UFAG pubblica i contributi versati alle organizzazioni di allevamento ricono-
sciute.
Art. 24 Abrogato
Art. 25 cpv. 1 1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti me- diante contributi. I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all’anno.
Allegato 1 n. 8
8. Conservazione di razze svizzere
Art. 23-23e Periodo di riferimento Termine per la presentazione della domanda
Domande per progetti di conservazione li- Anno civile 30 giugno mitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a) Conteggio relativo a progetti di conserva- Anno civile 15 dicembre zione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a) Domande per il deposito a lungo termine di Anno civile 30 giugno materiale criogenico (art. 23 cpv. 1 lett. b) Conteggio relativo al deposito a lungo ter- Anno civile 15 dicembre mine di materiale criogenico (art. 23 cpv. 1 lett. b) Domande per la conservazione di razze 1 ottobre-30 settembre 10 ottobre svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23 cpv. 1 lett. c) Conteggio relativo ai contributi per la con- 1 ottobre-30 settembre 31 ottobre servazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23 cpv. 1 lett. c)
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
5/6 170
Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
6/6 171
14 Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM), RS 916.341
14.1 Situazione iniziale
Secondo l'articolo 3 capoverso 4 dell'ordinanza sul bestiame da macello (OBM), il fornitore e l'acqui- rente possono contestare gratuitamente l'esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati presso l'organizzazione incaricata (attualmente Cooperativa Proviande) e richiedere una se- conda classificazione neutrale della qualità. Negli ultimi anni è costantemente aumentato il numero di contestazioni relative alla classificazione neutrale della qualità degli animali macellati ai sensi dell'ordi- nanza dell'UFAG concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina.
Visto il costante aumento delle contestazioni e a fronte del calo della quota di esiti della classificazione che devono essere corretti, si suppone che alcuni attori «abusino» del fatto che attualmente i fornitori e gli acquirenti di animali da macello possono effettuare contestazioni gratuitamente per fini economici propri, ad esempio per ottimizzare i margini o compensare, mediante una seconda valutazione, le la- cune qualitative riscontrate durante la classificazione. Ciò è in contrasto con l'intenzione originaria di offrire la possibilità di effettuare contestazioni solo in caso di evidenti errori di classificazione e con l’in- teresse pubblico di cofinanziare con fondi pubblici un sistema di contestazione che da alcuni attori viene utilizzano per interessi propri e di conseguenza può comportare distorsioni del mercato.
Con l'aumento della quota di contestazioni oggettivamente ingiustificate vi è anche il pericolo che venga messo sempre più in discussione il lavoro di qualità svolto dai classificatori dell'organizzazione incaricata. Inoltre, ogni classificazione successiva genera un notevole onere sul piano amministrativo e in termini di risorse umane sia per l'organizzazione incaricata sia per i macelli. Per migliorare la si- tuazione nell'ambito delle contestazioni, la Cooperativa Proviande ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc e in base alle conclusioni a cui esso è giunto presenta al Consiglio federale due proposte da at- tuare a livello di ordinanza, ovvero l’obbligo del pagamento di una tassa e un adeguamento per quanto concerne il blocco delle carcasse contestate. In questo modo, in futuro, si cercheranno di evi- tare le contestazioni «abusive» e la classificazione successiva servirà nuovamente a conseguire lo scopo originario, ovvero quello di correggere errori effettivi di classificazione.
In virtù dell'articolo 51 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), dal 1° gennaio 1999 il Consiglio federale ha la competenza di incaricare organizzazioni private di svolgere compiti esecutivi nel settore del bestiame da macello e della carne. Il Consiglio federale ha disciplinato la de- lega dei compiti esecutivi negli articoli 26 e 27 OBM sulla base della LAPub. Egli ha inoltre limitato la durata massima del contratto a quattro anni. L'esperienza maturata negli ultimi vent’anni ha dimostrato che limitare la durata del contratto a quattro anni è una misura troppo restrittiva e genera un inutile, elevato onere amministrativo sia per il fornitore sia per il servizio di aggiudicazione della Confedera- zione.
Nel quadro dell'esecuzione del regime d'importazione della carne è emerso che è poco chiaro chi e a quali condizioni ha diritto di chiedere all’UFAG di prolungare un periodo d'importazione in corso e di aumentare i quantitativi d’importazione. Riformulando la norma vigente sotto il profilo linguistico e pre- cisando che, in caso di difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore, l'organizzazione incari- cata può chiedere all'UFAG di prolungare un periodo d'importazione in corso, si eliminano le incer- tezze emerse in fase di esecuzione.
14.2 Sintesi delle principali modifiche
Sulla base dell'esperienza maturata in fase di esecuzione, per tutte le specie animali le contesta- zioni devono essere inoltrate all'organizzazione incaricata entro le ore 22.00 del giorno di macella- zione. Finora le contestazioni dovevano avvenire entro 6 ore dalla macellazione per gli animali della specie suina ed entro 24 ore dalla macellazione per le altre specie animali. Un blocco della carcassa per 24 ore non corrisponde più alle attuali procedure nei macelli (p.es. numero maggiore di macellazioni su ordinazione e poco spazio nelle celle frigorifere).
172
Ordinanza sul bestiame da macello
All'organizzazione incaricata viene data la competenza di riscuotere tasse per il proprio onere cor- relato a contestazioni ingiustificate. Finora la seconda classificazione neutrale della qualità (classi- ficazione successiva) era sempre stata gratuita. La determinazione concreta delle tasse a coper- tura dei costi compete all'organizzazione incaricata e deve essere approvata dal DEFR.
L'attuale limitazione a quattro anni della durata del contratto per l’accordo di prestazioni con l'orga- nizzazione incaricata è stralciata.
In caso di difficoltà logistiche dovute a causa di forza maggiore, l’UFAG, su richiesta delle cerchie interessate, può prolungare il periodo d’importazione dopo il suo inizio.
14.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 3 capoverso 4 Il fornitore richiedente e/o l'acquirente deve inoltrare la contestazione per iscritto entro le ore 22.00 del giorno di macellazione all'organizzazione incaricata. La contestazione deve contenere informazioni sugli animali interessati (numerazione progressiva, identità, categoria, ecc.). Le classificazioni succes- sive vengono effettuate da un classificatore dell'organizzazione incaricata, il loro esito è stabilito per iscritto e deve essere notificato ai fornitori e agli acquirenti interessati. Se la contestazione è stata ef- fettuata entro il termine prescritto, le carcasse in questione devono essere bloccate nel macello, in- tere, finché non sarà stata effettuata la classificazione successiva, dopodiché vanno liberate per il se- zionamento.
Se il fornitore e/o l'acquirente non è d'accordo con l'esito della classificazione successiva, può richie- dere all'UFAG di emettere una decisione soggetta a spese (costi in base all'onere) concernente l'esito della classificazione della qualità ai sensi dell'articolo 25a della legge federale sulla procedura ammini- strativa (PA; RS 172.021). La domanda di decisione soggetta a spese va motivata (in particolare l'inte- resse degno di protezione) e vanno allegati i mezzi di prova. Sulla base degli atti a sua disposizione, l'UFAG emette una decisione che il ricorrente può impugnare entro 30 giorni presso il Tribunale ammi- nistrativo federale.
Articolo 3 capoverso 4bis Al fine di limitare gli abusi nell’ambito delle contestazioni, all'organizzazione incaricata viene data la competenza di riscuotere tasse presso l’autore della contestazione per i costi amministrativi supple- mentari della classificazione successiva. Per costi amministrativi supplementari s'intendono i costi per la fatturazione nonché i solleciti e gli incassi. I costi amministrativi supplementari possono essere fattu- rati soltanto se con la classificazione successiva l'esito della prima classificazione non viene corretto.
La determinazione concreta delle tasse, ovvero la loro applicazione e il relativo importo, rientra so- stanzialmente tra i compiti dell'organizzazione incaricata. Tuttavia, le tasse devono essere sottoposte all'approvazione del DEFR prima della loro entrata in vigore ai sensi dell'articolo 180 capoverso 3 LAgr. Le tasse approvate dal DEFR devono essere pubblicate sul sito Internet dell’organizzazione in- caricata. La fatturazione, i solleciti e gli incassi vanno regolamentati autonomamente dall'organizza- zione incaricata.
Articolo 16 capoversi 4-6 e articolo 16a Sulla base delle esperienze maturate in relazione all'esecuzione, questi articoli vengono semplificati sotto il profilo linguistico e nell’articolo 16a si precisa a quali condizioni è possibile richiedere all’UFAG una riduzione o un prolungamento dei periodi d’importazione nonché un aumento dei quantitativi d’im- portazione.
Rispetto all’attuale normativa cambia solo la condizione per la richiesta di prolungamento del periodo d’importazione in caso di difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore. Ora le cerchie interes- sate possono richiedere all’UFAG di prolungare un periodo d’importazione in corso se sul mercato de-
173
Ordinanza sul bestiame da macello
gli acquisti insorgono improvvisamente difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore (p.es. ca- tastrofe naturale). Una simile richiesta necessita dell’approvazione di almeno due terzi dei rappresen- tanti delle cerchie interessate a livello di produzione, lavorazione e di commercio. Generalmente le cerchie interessate sono rappresentate dalle organizzazioni incaricate di svolgere i compiti di cui all’ar- ticolo 26.
Articolo 16b Questo articolo riceve la numerazione 16b e il suo contenuto corrisponde esattamente all’attuale arti- colo 16a.
Articolo 27 capoverso 2 L'aggiudicazione dell’accordo di prestazioni per i compiti esecutivi secondo l’OBM comporta un ele- vato onere sul piano amministrativo e in termini di risorse umane sia per gli acquirenti sia per il servi- zio di aggiudicazione della Confederazione. Negli ultimi vent’anni solo pochi interessati hanno parteci- pato ai bandi; dal 2004 per la riaggiudicazione dell’accordo di prestazioni vi è sempre un solo richie- dente, ovvero l’attuale mandatario. Si propone pertanto di stralciare la limitazione a quattro anni della durata del contratto per l’accordo di prestazioni.
Senza un’indicazione sulla durata contrattuale massima nell’OBM si applicano le disposizioni della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), le quali prevedono che di norma la durata determinata non può superare i cinque anni e che in casi motivati può essere prevista una durata superiore. L’attuale accordo di prestazioni con l’organizzazione incaricata per il periodo 2022-2025 non sottostà alle modifiche proposte, in quanto il relativo contratto di prestazioni è stato concluso per quattro anni dal 1° gennaio 2022.
14.4 Ripercussioni
14.4.1 Confederazione
L'onere finanziario dell'organizzazione incaricata correlato alle contestazioni continua a essere com- pletamente a carico della Confederazione conformemente all’accordo di prestazioni pertinente. Nel caso di contestazioni ingiustificate, i fornitori e gli acquirenti sono tenuti a versare una tassa diretta- mente all'organizzazione incaricata. A breve termine l’onere finanziario per la Confederazione do- vrebbe pertanto restare invariato. Partendo dal presupposto che il numero di animali macellati conte- stati diminuirà, a medio termine, invece, l'onere finanziario per la Confederazione, ovvero l'indennizzo all'organizzazione incaricata, diminuirà. Si potrà appurare a quanto ammonterà l'importo risparmiato soltanto dopo un certo periodo dall'entrata in vigore.
14.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
14.4.3 Economia
Nessuna ripercussione.
14.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.
14.6 Entrata in vigore
Le modifiche dell’ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
174
Ordinanza sul bestiame da macello
14.7 Basi legali
La base legale è costituita dagli articoli 49 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998 sull'agri- coltura.
175
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 4 e 4bis 4 Il fornitore e l’acquirente possono contestare l’esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati presso l’organizzazione incaricata. La contesta- zione deve avvenire entro le ore 22.00 del giorno di macellazione. Le carcasse inte- ressate da una contestazione devono rimanere bloccate nel macello, intere, finché non sarà stata effettuata la seconda classificazione neutrale della qualità. 4bis Se una contestazione non comporta una correzione dell’esito della prima classifi- cazione neutrale della qualità, l’organizzazione incaricata può riscuotere tasse per i costi amministrativi supplementari presso il fornitore o l’acquirente che ha contestato l’esito.
Art. 16 cpv. 4-6
4 Abrogato
4bis I periodi d’importazione non devono sovrapporsi né superare l’anno civile.
5 e 6 Abrogati
Art. 16a Riduzione e prolungamento dei periodi d’importazione nonché aumento dei quantitativi d’importazione
1 Le cerchie interessate possono chiedere all’UFAG che esso:
a. prima dell’inizio dei periodi d’importazione di cui all’articolo 16 capoverso 3 riduca o prolunghi il periodo d’importazione;
1 RS 916.341
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 176
Ordinanza sul bestiame da macello «%ASFF_YYYY_ID»
b. dopo l’inizio dei periodi d’importazione di cui all’articolo 16 capoverso 3, tuttavia prima della loro scadenza, aumenti i quantitativi d’importazione per carne, conserve e frattaglie di animali di cui all’articolo 16 capoverso 3 lettera b. 2 Se cause di forza maggiore comportano difficoltà logistiche, le cerchie interessate
dopo l’inizio del periodo d’importazione, tuttavia prima della sua scadenza, possono chiedere all’UFAG di prolungare questi periodi d’importazione per le quote del con- tingente già assegnate e pagate.
3 L’UFAG accoglie una proposta, se questa è supportata da una maggioranza di due
terzi dei rappresentanti sia a livello di produzione sia a livello di lavorazione e com- mercio. 4 L’UFAG può prolungare un periodo d’importazione soltanto nella misura in cui esso
non si sovrapponga con il periodo d’importazione successivo, né superi l’anno civile.
Art. 16b Ex art. 16a
Art. 27 cpv. 2 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2/2 177
15 Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL), RS 916.350.2
15.1 Situazione iniziale
Dal 1° giugno 2007 il commercio di formaggio tra la Svizzera e l’UE è esente da dazi. Per gli altri latticini vige tuttora una protezione doganale in alcuni casi elevata. Con il supplemento per il latte trasformato in formaggio versato all’interno del Paese in virtù dell’articolo 38 della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura (LAgr), la Confederazione compensa l’assenza di protezione doganale sul formaggio importato dall’UE. Con il supplemento per il foraggiamento senza insilati di cui all’articolo 39 LAgr, sostiene invece la produzione di specialità casearie a base di latte crudo. In virtù della LAgr, entrambi i supplementi sono destinati ai produttori di latte. Tuttavia, per ragioni di natura amministrativa sono sempre stati versati alle aziende di trasformazione, le quali conformemente all’articolo 6 dell’ordinanza del 25 giugno 20082 sul sostegno del prezzo del latte (OSL) sono tenute a trasmetterli entro il termine di un mese ai produttori dai quali hanno acquistato il latte da trasformare in formaggio.
Una decina di anni fa, per diversi mesi un valorizzatore non aveva adempiuto il suo obbligo di trasmettere i supplementi ai produttori entro il termine di un mese. Alcuni di essi avevano intentato una causa portando il caso fino al Tribunale federale. Nella sentenza del 4 dicembre 20183, questi aveva stabilito che per il periodo in questione i produttori di latte direttamente interessati potevano far valere un diritto di adempimento nei confronti dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) affinché versasse il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati. In ossequio alla sentenza del Tribunale federale, l’UFAG aveva quindi dovuto versare ai rispettivi produttori di latte supplementi arretrati per un totale di 750 000 franchi. Anche il Controllo federale delle finanze, nel suo rapporto del settembre 2010, aveva fatto presente all’UFAG che vi era il rischio che i supplementi non venissero versati ai produttori in maniera conforme alla legge e che quindi la Confederazione non ne fosse sgravata in maniera giuridicamente vincolante. La sentenza del Tribunale federale in questione e le esperienze maturate nell’ambito della sua attuazione avevano pertanto evidenziato la necessità di intervenire onde creare i presupposti affinché i supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati venissero versati direttamente ai produttori di latte. Alla luce di questa situazione, già in occasione della consultazione sul pacchetto di ordinanze 2020 il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) aveva proposto di versare i supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati direttamente ai produttori di latte. La proposta era stata sostenuta dalla maggior parte dei Cantoni, che però avevano chiesto che la Confederazione prendesse misure adeguate affinché tale modalità di versamento non si traducesse in un’ulteriore pressione sui prezzi del latte di latteria. La maggioranza delle organizzazioni agricole (in particolare USC, PSL, USDCR e BioSuisse) e del settore lattiero (in particolare IP Latte, Fromarte e AILS) aveva invece respinto il versamento diretto, temendo un calo dei prezzi anche per il latte di latteria e un aumento degli oneri amministrativi con conseguenti spese aggiuntive per il settore e per la Confederazione. Secondo loro, la questione del rischio di adempimento per la Confederazione correlato al versamento dei supplementi ai valorizzatori doveva essere risolta nell’ambito dell’evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 (AP22+).
Nella sessione primaverile 2021, dopo il Consiglio degli Stati, anche il Consiglio nazionale ha deciso di sospendere il dibattito relativo alla PA22+. Di conseguenza, per la Confederazione sussiste tuttora il rischio di adempimento sopracitato. In questo contesto, già il 15 agosto 2018 la Commissione dell’economia e dei tributi (CET) del Consiglio nazionale aveva presentato la mozione 18.3711 «Aumentare il valore aggiunto del formaggio», con la quale incaricava il Consiglio federale di modificare le condizioni per la concessione del supplemento per il latte trasformato in formaggio in modo da favorire la creazione di valore aggiunto e la sua ripartizione equa lungo l'intera filiera del settore caseario. Secondo la mozione, il supplemento avrebbe dovuto dipendere dal tenore di grasso del formaggio prodotto e venir versato solo ai valorizzatori che rispettano determinati prezzi alla produzione minimi del latte trasformato in formaggio. Nel suo parere del 14 novembre 2018 il Consiglio federale aveva
1 RS 910.1 2 RS 916.350.2 3 2C_403/2017
178
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
proposto di respingere la mozione, ma il 21 marzo 2019 il Consiglio nazionale ha comunque deciso di accettarla. Il 15 dicembre 2021 anche il Consiglio degli Stati ha accettato la proposta, su richiesta della rispettiva CET, stralciando però la parte relativa alla classificazione secondo il tenore di grasso. Attualmente permane dunque una differenza tra le due Camere. Il Consiglio nazionale dovrà pertanto chinarsi nuovamente su questa mozione e decidere se accettarne la modifica, confermare la propria versione o respingerla definitivamente.
Per migliorare la trasparenza sui prezzi del latte versati ai produttori e quindi adempiere le richieste della mozione 18.3711, il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati devono essere versati direttamente ai produttori. Ciò permette anche di eliminare il rischio finanziario per la Confederazione, la quale dovrebbe versare l’importo una seconda volta se un valorizzatore si rivelasse insolvente e i supplementi non giungessero ai produttori. Il fatto che dal 2019 il supplemento per il latte commerciale viene corrisposto mensilmente ai circa 18 000 produttori di latte dimostra che è possibile applicare tale sistema.
15.2 Sintesi delle modifiche principali
Con la presente modifica dell’OSL si creano i presupposti affinché a partire dal 1° gennaio 2024 il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati siano versati direttamente ai produttori di latte. La procedura concernente l’inoltro delle domande da parte dei produttori nonché il versamento dei supplementi da parte dell’UFAG è analoga a quella vigente per il supplemento per il latte commerciale. In tal modo è possibile eliminare il rischio che, in caso di insolvenza di un valorizzatore, i produttori non ricevano i supplementi.
15.3 Commento ai singoli articoli
Art. 1c cpv. 1 e 2 frase introduttiva L’articolo 1c sul supplemento per il latte trasformato in formaggio è formulato in maniera più chiara rifacendosi alle disposizioni della base legale all’articolo 38 LAgr. Siccome l’obiettivo è soprattutto eliminare le ripetizioni, l’importo del supplemento non deve essere indicato. Il capoverso 1 può dunque essere stralciato e integrato nel capoverso 2.
Art. 2 cpv. 1 frase introduttiva In quanto anche nell’articolo 2 si mira a evitare la ripetizione di elementi già presenti nelle disposizioni dell’articolo 39 LAgr, nel capoverso 1 l’importo del supplemento non dev’essere indicato.
Art. 3 Domande Il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati vengono versati direttamente ai produttori. Questi ultimi inoltrano anche la domanda per il versamento dei supplementi al servizio d’amministrazione (cpv. 1). I valorizzatori, tra cui rientrano anche le aziende d’estivazione, non possono più inoltrare domande. Le aziende d’estivazione, essendo al contempo produttori, possono inoltrare direttamente la domanda per il versamento dei supplementi.
Per l’inoltro, da parte dei produttori, della domanda concernente il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati, nonché per il versamento, da parte dell’UFAG, di questi due supplementi si applica lo stesso principio del supplemento per il latte commerciale (cpv. 2 e 3).
Art. 6 Poiché il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati vengono versati direttamente ai produttori, può essere abrogato l’obbligo per i valorizzatori di pagare e di tenere la contabilità di cui all’articolo 6.
Art. 9 cpv. 3 e 3bis
179
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
La tracciabilità di ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio a livello di singolo produttore non è più possibile una volta che il latte è stato raccolto. Onde poter versare direttamente ai produttori il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati, la quota di latte trasformato in formaggio rispetto al quantitativo di latte fornito deve essere calcolata in maniera uniforme per tutta la Svizzera. Il sistema di notifica al servizio d’amministrazione di cui all’articolo 3 capoverso 3 è quindi adeguato in modo che queste informazioni siano rilevate in maniera attendibile e possano essere utilizzate per il calcolo dell’importo del supplemento per produttore. L’adeguamento del sistema di notifica è necessario anche per consentire al settore Revisioni e ispezioni di verificare la correttezza delle notifiche sulla base di campioni e in funzione del rischio. Per i valorizzatori questi ulteriori obblighi di notifica comportano un maggior onere amministrativo.
I valorizzatori devono notificare in maniera più dettagliata gli acquisti e le vendite di latte tra loro. Non possono più indicare, come finora, solo il quantitativo totale di latte acquistato o venduto mensilmente, bensì ogni mese devono fornire informazioni dettagliate sugli acquirenti a cui hanno venduto latte e sul rispettivo quantitativo utilizzando TSM-Ident. Gli acquirenti, da parte loro, sono tenuti a indicare il quantitativo di latte acquistato mensilmente e i rivenditori dai quali l’hanno acquistato. Devono altresì notificare quanti chilogrammi del quantitativo totale di latte acquistato hanno trasformato in formaggio. Se un acquirente fa trasformare a proprie spese il latte in formaggio da un’altra azienda, oltre al quantitativo di latte trasformato in formaggio deve indicare quale valorizzatore si è occupato della trasformazione del latte in formaggio. Le notifiche sull’acquisto e sulla vendita di latte devono essere differenziate a seconda che il latte sia stato ottenuto con o senza somministrazione di insilati affinché l’importo del supplemento per il foraggiamento senza insilati possa essere calcolato correttamente. Queste notifiche non sono una novità per i valorizzatori perché nell’ambito della segmentazione sono già tenuti a fornire all’Interprofessione Latte dati dettagliati sull’acquisto e la vendita di latte.
Il sistema informatico del servizio d’amministrazione è adeguato in modo che le notifiche dei valorizzatori sull’acquisto e la vendita di latte vengano confrontate automaticamente. In caso di incongruenze sono invitati a verificare le loro notifiche ed eventualmente a correggerle. Sulla base delle notifiche, il sistema calcola autonomamente la quota di latte trasformato in formaggio per ciascun valorizzatore e risale fino al livello del primo acquirente. Lì il quantitativo di latte trasformato in formaggio è ripartito proporzionalmente tra i quantitativi di latte forniti da ogni produttore. Il quantitativo di latte trasformato in formaggio per produttore funge da base per il versamento dei supplementi da parte dell’UFAG. Se il latte è commercializzato su due o più livelli, i contributi non vengono versati finché tutti i valorizzatori hanno inoltrato le loro notifiche al servizio d’amministrazione.
Art. 11 Conservazione dei dati Per poter controllare le nuove notifiche dei valorizzatori, l’articolo 11 è integrato con i giustificativi inerenti le quantità di materia prima acquistate e vendute.
15.4 Ripercussioni
15.4.1 Confederazione
Alla luce della situazione attuale, l’UFAG può garantire il versamento dei supplementi direttamente ai produttori con le risorse umane di cui dispone.
Nel 2021 le spese della Confederazione per l’amministrazione del sostegno del prezzo del latte sono ammontate a circa 2 637 000 franchi. Per mettere in atto il versamento diretto del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati (cfr. commento all’art. 9 cpv. 3 e 3bis) occorre modificare la struttura del sistema di notifica dei dati da parte dei valorizzatori e quindi anche adattare il sistema informatico del servizio d’amministrazione. Secondo una prima stima, i costi supplementari una tantum per l’aggiornamento del sistema informatico ammontano a circa 700 000 franchi, mentre le spese aggiuntive annuali (risorse umane, conservazione dei dati presso un centro di calcolo, eccetera) del servizio d’amministrazione dovrebbero essere pari a circa 350 000 franchi durante il primo anno d’esercizio e in seguito aggirarsi attorno a 210 000 franchi all’anno.
180
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
15.4.2 Cantoni
Le modifiche non tangono i Cantoni.
15.4.3 Economia
Il versamento diretto contribuisce a rendere più trasparente il prezzo del latte perché l’importo effettivamente pagato dagli acquirenti ai produttori e l’importo della sovvenzione versato dalla Confederazione saranno indicati separatamente.
Con il versamento diretto del supplemento, i prezzi pagati dagli acquirenti di latte ai produttori di latte per il latte trasformato in formaggio diminuiranno. Nel comparto delle esportazioni i commercianti di formaggio potrebbero fare pressione sui prezzi del formaggio e ciò potrebbe influenzare negativamente i prezzi del latte all’interno del Paese. Per contrastare tale pressione è importante che i produttori di formaggio svizzeri informino in anticipo i propri acquirenti all’estero in merito al nuovo sistema, spiegando che non si tratta di una riduzione dei prezzi, bensì di un cambiamento di natura amministrativa del sistema di versamento. L’importo totale del sostegno del prezzo del latte resta uguale.
Il versamento diretto ai produttori del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati in futuro potrebbe innescare discussioni politiche sulla portata del sostegno federale diretto per azienda agricola. Coloro che, per le condizioni svizzere, sono grandi produttori e già oggi ricevono pagamenti maggiori mediante il sistema dei pagamenti diretti, sarebbero oggetto delle critiche più aspre.
15.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in ambito internazionale. L’accordo agricolo OMC esige che il sostegno statale vada a beneficio dei produttori e non dei valorizzatori. Il versamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati direttamente ai produttori è pertanto accolto favorevolmente nell’ottica dell’accordo agricolo OMC.
15.6 Entrata in vigore
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2024. In tal modo i valorizzatori dispongono del tempo necessario per prepararsi al nuovo obbligo di notifica. Inoltre, il servizio d’amministrazione può adeguare il sistema informatico.
15.7 Basi legali
La base legale è costituita dagli articoli 38, 39 e 43 LAgr.
181
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue :
Art. 1c cpv. 1 e 2 frase introduttiva
1 Abrogato
2 Il supplemento per il latte trasformato in formaggio è versato per il latte vaccino, di
pecora e di capra se il latte è trasformato in:
Art. 2 cpv. 1 frase introduttiva 1 Il supplemento per il foraggiamento senza insilati è versato per il latte vaccino, di pecora e di capra qualora:
Art. 3 Domande 1 Le domande di versamento dei supplementi devono essere inoltrate dal produttore.
Esse devono essere presentate al servizio d’amministrazione secondo l’articolo 12. 2 I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda.
3 Devono comunicare al servizio d’amministrazione:
a. il rilascio di un’autorizzazione; b. il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte; c. la revoca di un’autorizzazione.
1 RS 916. 350.2
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 182
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 6 Abrogato
Art. 9 cpv. 3 e 3bis 3 Il valorizzatore deve notificare mensilmente al servizio d’amministrazione entro il
10° giorno del mese successivo: a. quali quantità di materie prime ha acquistato dai singoli valorizzatori, indi- cando separatamente il latte proveniente da animali nutriti con o senza insilati; b. quali quantità di materie prime ha venduto ai singoli valorizzatori, indicando separatamente il latte proveniente da animali nutriti con o senza insilati; c. in quale modo ha valorizzato le materie prime, in particolare quali quantità di materie prime sono state trasformate in formaggio. 3bis La notifica di cui al capoverso 3 deve essere conforme alla struttura prescritta dal
servizio d’amministrazione.
Art. 11 Conservazione dei datti I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte commer- ciale, alle materie prime acquistate e vendute nonché alle materie prime trasformate in formaggio che sono necessari all’ispezione.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2/2 183
16 Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
(OIBDTA), RS 916.404.1
16.1 Situazione iniziale
In seguito alla revisione del 12 giugno 2020 della legge sulle epizoozie (LFE; RU 2020 2743), il Consi- glio federale ha varato la nuova ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA; RU 2021 751). La maggior parte degli articoli di tale ordinanza è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Nell'integrazione dell'ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolu- menti per il traffico di animali (OEm-BDTA; RS 916.404.2) nell’OIBDTA, gli emolumenti erano stati ri- presi senza apportarvi alcuna modifica; ora vanno invece adeguati.
16.2 Sintesi delle principali modifiche
Le riduzioni temporanee degli emolumenti BDTA con effetto al 1° gennaio 2018 (-5 %) e al 1° gennaio 2019 (-25 %) avevano lo scopo di riportare le riserve di utili di Identitas AG a un livello adeguato. Dopo questi quattro, rispettivamente cinque, anni con emolumenti inferiori al livello minimo di copertura dei costi, l'obiettivo è stato raggiunto. Mantenere gli emolumenti al loro livello attuale comporterebbe un sostanziale assottigliamento delle risorse di Identitas AG. Con la presente modifica di ordinanza gli emolumenti vengono quindi aumentati a un livello di copertura dei costi a medio-lungo termine affin- ché Identitas AG possa svolgere i suoi compiti.
Gli altri adeguamenti sono dettati dai riscontri degli attori in seguito alla revisione totale del 2021 e hanno un carattere subordinato.
16.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 25
In media una o due volte alla settimana, i servizi cantonali, in qualità di organi incaricati dell'esecu- zione della legislazione sulle epizoozie, devono chiedere di apportare delle correzioni a dati contenuti nella BDTA. Tali richieste riguardano principalmente la rettifica o la registrazione a posteriori di notifi- che di uscita e di morte. I due esempi seguenti illustrano perché è necessario intevenire. 1) Il detentore di animali ha trasmesso un'uscita (all. 1 n. 1 lett. d o n. 2 lett. d) anziché una morte (all. 1 n. 1 lett. f o n. 2 lett. f). L'ufficio del veterinario cantonale chiede una correzione sulla base di un’informazione in tal senso ricevuta dal centro di raccolta delle carcasse. 2) La data di uscita registrata nella BDTA non corrisponde alla data della successiva notifica di en- trata e nemmeno ai dati del certificato d'accompagnamento (cfr. art. 12 dell’ordinanza del 27 giu- gno 1995 sulle epizoozie). Per questo motivo la storia dell'animale è incorretta (cfr. art. 12 cpv. 2) e il macello non riceverebbe il contributo d'eliminazione in occasione della macellazione (cfr. art. 2 dell'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale). Senza una richiesta di rettifica da parte della persona che ha notificato l'uscita (cfr. art. 25), è possibile correggere la storia dell'animale solo quando l'ufficio del veterinario cantonale avrà chiarito le tempistiche degli eventi, ad esempio in occasione di un controllo in loco.
Su richiesta degli organi cantonali d'esecuzione, il supporto di Identitas AG rettifica i dati errati o man- canti nella BDTA. Identitas AG garantisce che la correzione resti rintracciabile. Per simili correzioni, che da anni sono di modesta entità, finora mancava una base legale. Il completamento dell'articolo 25 con il nuovo capoverso 5 mira a colmare questa lacuna.
Articolo 39
La seconda frase del capoverso 1 è stralciata. Con il nuovo capoverso 2, il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati quando si rilasciano dati non anonimizzati è confermato dal destinatario dei dati con chiare direttive e prescrizioni in un contratto. Un obbligo da parte del destinatario di rispettare le disposizioni sulla protezione dei dati al di fuori di questo nuovo capoverso 2 e quindi nel caso di dati anonimizzati ha poco senso, poiché la legge sulla protezione dei dati è applicabile solo ai dati perso- nali e quindi non anonimizzati. Per questo motivo, la seconda frase del capoverso 1 diventa obsoleta con l'aggiunta del nuovo capoverso 2 all'articolo 39.
184
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
Le richieste di dati per scopi zootecnici e analisi scientifiche sono spesso indirizzate da terzi diretta- mente a Identitas AG. Per accorciare il più possibile l’iter amministrativo, nei casi chiari Identitas AG potrà applicare autonomamente le istruzioni dell'UFAG.
Articolo 54
Nel quadro della consultazione sull'introduzione dell’OIBDTA svoltasi nel primo semestre del 2021, diversi Cantoni hanno richiesto una consultazione illimitata dei dati di eTransit. Gli organi d'esecuzione auspicano un libero accesso alla banca dati eTransit analogo a quello che attualmente hanno per la BDTA. Per gli accertamenti nel quadro dei loro lavori esecutivi e in caso di epizoozia, le autorità d'ese- cuzione devono poter visualizzare tutti i certificati d’accompagnamento elettronici (eBD) (con i rispettivi criteri di ricerca) e non solo quando conoscono il numero d'identificazione del certificato d'accompa- gnamento elettronico. L’attuale capoverso 3 diventa il capoverso 5 onde evitare che i servizi cantonali debbano procurarsi i codici. In questo capoverso l’indicazione precedente «i certificati elettronici» è sostituita con «tutti i certificati elettronici».
Allegato 1
Nel quadro della consultazione sulla nuova OIBDTA svoltasi nel 2021, il settore ha proposto che nella trasmissione alla BDTA dei dati sulla nascita e l'importazione concernenti ovini e caprini debba essere indicato anche il colore dell'animale. Questa richiesta era stata accolta. In un secondo tempo però, a seguito di un riscontro della Federazione svizzera d'allevamento caprino è emerso un malinteso: il dato sul colore è auspicato solo per gli ovini, non per i caprini. Pertanto, l'allegato 1 numero 2 lettera a numero 4 e lettera b numero 5 deve riferirsi unicamente agli animali della specie ovina.
Allegato 2
Siccome le riserve di utili di Identitas AG erano troppo alte nel 2017, in due fasi si è proceduto alla ri- duzione degli emolumenti BDTA; nella prima, il 1° gennaio 2018, di circa il 5 per cento (RU 2017 6153), nella seconda, il 1° gennaio 2019, di circa il 25 per cento (RU 2018 4275). L'obiettivo prefissato è stato raggiunto. Le riserve di utili1 di Identitas AG per la colonna Mandato di base Confederazione a fine 2022 ammonteranno a circa 4 milioni di franchi secondo la pianificazione a medio termine senza superare il limite massimo fissato all’articolo 65 capoverso 3 OIBDTA pari a 9 milioni di franchi. In virtù dell’OIBDTA in vigore dal 1° gennaio 2022, Identitas AG è soggetta a nuove prescrizioni. È previsto, tra l’altro, che si faccia direttamente carico degli investimenti nella BDTA (ca. 1 mio. fr./anno) ed è sog- getta all’imposta sul valore aggiunto secondo le prime indicazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Inoltre, deve provvedere direttamente all’acquisto delle marche auricolari. Sulla base di queste prescrizioni, Identitas AG ha allestito una pianificazione a medio termine sull’arco di 10 anni. Per rispettare le nuove condizioni e coprire i costi negli anni, dal 2023 dovrà poter contare sugli introiti provenienti dagli emolumenti per un importo di 10.4 milioni di franchi. Sulla base del Consuntivo 2020 l’importo può essere calcolato come segue.
Voce di costo Importo (CHF) Situazione iniziale relativa agli emolumenti (incl. marche au- 7’600’000 ricolari) secondo il preventivo 2021 Perdita stimata nel 2021 + 1’000’000 Reinvestimenti nella BDTA all’anno (finora finanziati + 1’000’000 dall’UFAG, d’ora in poi spetterà a Identitas AG) Costituzione in vista del rifinanziamento per un’eventuale + 300’000 epizoozia (riserva di liquidità) IVA (come da indicazioni dell’Amministrazione federale + 800’000 delle contribuzioni) Meno il dispendio amministrativo per il versamento dei con- -300’000 tributi per l’eliminazione (sempre a carico dell’UFAG), i costi
1 L’ammontare delle riserve di utili secondo l’articolo 65 capoverso 2 OIBDTA si calcola in base al fabbisogno fi-
nanziario per lo sviluppo ulteriore e il rinnovamento della BDTA, del calcolatore di UBG e di eTransit; la compen- sazione delle fluttuazioni degli introiti provenienti dagli emolumenti; il finanziamento di crediti insoluti e la garanzia dell’adempimento dei compiti in caso di epizoozia.
185
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
d’esercizio di Fleko2 e RiBeS3 che sono pagati dall’USAV e il dispendio amministrativo per la riscossione della tassa di macellazione che è a carico dell’USAV TOTALE 10'400’000
Per generare gli introiti necessari si propone un aumento degli emolumenti del 50 per cento circa.
A livello delle singole voci degli emolumenti il preventivo è il seguente. Emolu- Emolu- menti pro- Emolu- Emolu- Esemplari menti fattu- posti dal Esemplari menti attesi menti 2020 2020 rati 2020 2023 dal 2023 dal 2023
1 Fornitura di marche auricolari
1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di
tre settimane, per esemplare:
1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti
(marca auricolare doppia) 3.60 694’129 2'498’864 5.40 680’000 3'672’000
1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina:
1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip 0.75 120’497 90’373 1.15 100’000 115’000 1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip 1.75 354’706 620’735 2,65 240’000 636’000
1.1.2.3 marca auricolare singola per marchiatura com-
plementare senza microchip 0.25 55’236 13’809 0.35 0 0
1.1.2.4 marca auricolare singola per marchiatura com-
plementare con microchip 1.25 158’360 197’950 1.85 0 0
1.1.2.5 marca auricolare doppia per razze di piccola ta-
glia senza microchip -- 3.15 0 0
1.1.2.6 marca auricolare doppia per razze di piccola ta-
glia con microchip -- 4.65 0 0 1.1.3 per animali della specie suina 0.25 2'886’252 721’563 0.35 2'800’000 980’000
1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili te-
nuta in parchi 0.25 1’860 465 0.35 2’000 700
1.2 Sostituzione di marche auricolari con un ter-
mine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare
1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali
delle specie bovina, ovina e caprina nonché bu- fali e bisonti 1.80 131’064 235’916 2.70 127’000 342’900
1.2.2 marche auricolari con microchip per animali
delle specie ovina e caprina 2.80 0 0 4,20 50’000 210’000
2 Registrazione di equidi
2.1 Registrazione di un equide 28.50 7’738 220’520 42.50 7’700 327’250
2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o
importato per la prima volta prima del 1° gen- naio 2011 43.00 468 20’124 65,00 0 0
3 Notifica di animali macellati
Notifica della macellazione di un animale: 3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti 3.60 603’704 2'173’336 5.40 590’000 3'186’000 3.2 animali delle specie ovina e caprina 0.40 276’003 110’401 0.60 275’000 165’000
3.3 animali della specie suina 0.07 2'486’614 174’063 0.12 2'400’000 288’000
3.4 equidi 3.60 1’778 6’400 5.40 1’500 8’100
2 Sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni di cui all’ordi-
nanza del 6 giugno 2014 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet)
3 Sistema d’informazione per la campionatura dei bovini nei macelli
186
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
Emolu- Emolu- menti pro- Emolu- Emolu- Esemplari menti fattu- posti dal Esemplari menti attesi menti 2020 2020 rati 2020 2023 dal 2023 dal 2023
4 Mancate notifiche o indicazioni lacunose
4.1 Animali della specie bovina, bufali e bisonti:
mancata notifica dei dati di cui all’articolo 16 5.00 34’946 174’730 7.50 34’400 258’000
4.2 Animali delle specie ovina e caprina:
mancata notifica dei dati di cui all’articolo 17 2.00 0 0 3.00 22’000 66’000
4.3 Animali della specie suina: mancata notifica dei
dati di cui all’articolo 18 5.00 0 0 7.50 0 0
4.4 Equidi 15.00 1’000 15’000
4.4.1 mancata notifica dei dati di cui all’articolo 19
capoversi 1, 2, 4 e 5 5.00 0 0
4.4.2 mancata notifica della nascita o della prima im-
portazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011 10.00 0 0
5 Consegna di dati
5.1 Elenco dei numeri d’identificazione degli ani-
mali di un effettivo 2.00 31’963 63’926 3.00 32’000 96’000
5.2 Registrazione di nuove organizzazioni di alleva-
mento, di produttori o label oppure di un nuovo servizio per la salute degli animali 250.00 4 1’000
6 Emolumenti per solleciti
Sollecito per ogni mancato pagamento 20.00 239 4’780 30.00 240 7’200
Non ancora considerati 86’656 25’850
Totale 7'414’610 10'400’000
Spiegazioni relative alla tabella di cui sopra: Gli emolumenti includono l’IVA che attualmente ammonta al 7.7 per cento. A causa degli arrotondamenti in alcuni casi gli emolumenti proposti sono divergenti da quelli at- tuali moltiplicati con il coefficiente 1.50. I piccoli importi non sono elencati nel dettaglio, bensì in alcuni casi sono indicati con 0 e accorpati nella posizione «Non ancora considerati». Nel 2020 è stata introdotta la marca auricolare doppia per gli ovini e i caprini. Quest’anno gli alle- vatori si sono procurati le marche auricolari non soltanto per coprire il fabbisogno corrente, bensì anche per farsi una scorta. Ora il fabbisogno si sta stabilizzando. C’è tempo ancora fino a fine 2022 per procedere alla marcatura a posteriori di ovini e caprini. Pertanto gli allevatori dal 2023 non ordineranno praticamente più marche destinate a questo scopo. I costi per la spedizione delle marche auricolari equivalgono ai costi effettivi e pertanto restano invariati (n. 1.3). Non sono menzionati nella tabella. La suddivisione degli emolumenti per mancata notifica relativa agli equidi (n. 4.4.1 e 4.4.2) è abrogata. Per tutte le mancate notifiche relative agli equidi è riscosso lo stesso emolumento (n. 4.4). In merito vedasi la spiegazione seguente.
La suddivisione del numero 4.4 (4.4.1 mancata notifica dei dati di cui all'articolo 19 capoversi 1, 2, 4 e 5 e 4.4.2 mancata notifica della nascita o della prima importazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011) è abrogata. Da più di 10 anni gli obblighi di notifica si sono ben consolidati nella pratica. Il dispendio amministrativo per la riscossione degli emolumenti è maggiore nel caso degli equidi rispetto a quello per le altre specie animali. Ciò è riconducibile principalmente
187
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
all'incasso. Le parti assoggettate all'obbligo di versare emolumenti - esclusi i macelli - non hanno di- ritto ai contributi di eliminazione. Pertanto solo in rari casi è possibile computare gli emolumenti con i contributi di eliminazione. L'incasso è quindi più oneroso e gli emolumenti non coprono il dispendio. Dunque si propone di estendere l'attuale emolumento di 10 franchi per mancata notifica dei dati sulla nascita o la prima importazione a tutte le mancate notifiche dei dati. Presupposto per la riscossione di un emolumento per mancata notifica dei dati è, ovviamente, che sulla base di altre notifiche di dati alla BDTA possa essere stabilita la lacuna.
Il numero 5.2 è nuovo. L'apertura di una nuova organizzazione di allevamento, di produttori o di produ- zione con label oppure di un servizio di sanità animale nella BDTA genera un onere per il gestore della BDTA in termini di adeguamento del software e di attività di comunicazione. Secondo il principio di causalità, per questo onere di 3-4 ore alla rispettiva organizzazione viene fatturato un importo forfet- tario di 250 franchi.
Con l'articolo 29b capoverso 1bis dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traf- fico di animali era stato richiesto che gli animali delle specie ovina e caprina venissero marchiati a po- steriori entro il 31 dicembre 2022 con una seconda marca auricolare. Siccome spesso questa mar- chiatura dei caprini provocava infiammazioni, con l'entrata in vigore dell’OIBDTA tale obbligo per gli animali della specie caprina è stato nuovamente revocato. Nell'articolo 68 capoverso 1 la disposizione corrispondente è stata ripresa solo per gli animali della specie ovina. Gli animali della specie caprina possono ricevere una marchiatura complementare anche dopo il 31 dicembre 2022, motivo per cui i numeri 1.1.2.3 e 1.1.2.4 non possono (ancora) essere stralciati dall'allegato 1.
16.4 Ripercussioni
15.5.1 Confederazione
Per la Confederazione, la presente modifica di ordinanza non ha ripercussioni dirette.
Tuttavia, per Identitas AG, che appartiene per il 51 per cento alla Confederazione, questa modifica di ordinanza ha notevoli ripercussioni. Solo con l'aumento degli emolumenti è possibile spezzare la spi- rale che ha portato al deficit degli ultimi anni e garantire i servizi con importi che permettono di coprire i costi.
15.5.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
15.5.3 Economia
Emolumenti supplementari a carico dei detentori di animali, dei macelli e dei proprietari di equidi.
16.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte corrispondono agli obblighi assunti dalla Svizzera a livello internazionale, in particolare a quelli di cui all'allegato 11 («allegato veterinario») dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
16.6 Entrata in vigore
Le modifiche dell’ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
16.7 Basi legali
L'ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) si basa sugli arti- coli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) nonché sugli articoli 165gbis, 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr).
188
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 3 novembre 20211 concernente Identitas AG e la banca dati sul traf- fico di animali è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 5 (nuovo) 5 I servizi cantonali competenti in materia di legislazione sulle epizoozie possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una rettifica dei dati di cui all'al- legato 1.
Art. 39 Terzi 1 Su richiesta, l’UFAG in collaborazione con Identitas AG può autorizzare terzi a con- sultare e utilizzare dati a fini zootecnici o di ricerca scientifica. 2 Se i dati non sono anonimizzati, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all’UFAG prima della firma.
Art. 54 Diritti di accesso 1 I detentori di animali possono rilasciare certificati d’accompagnamento elettronici.
2 I detentori di animali, i trasportatori e le imprese del commercio di animali possono consultare e utilizzare i certificati d’accompagnamento elettronici nonché completarli durante la loro durata di validità secondo l’articolo 12a OFE2. 3 Gli organi di polizia, come pure gli organi di controllo che controllano il trasporto di animali su incarico di terzi, possono chiedere all’UFAG l’accesso a eTransit. Dopo
1 RS 916.404.1 2 RS 916.401
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 189
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali «%ASFF_YYYY_ID»
l’approvazione della domanda, possono consultare e utilizzare i certificati d’accom- pagnamento elettronici. 4 Il numero d'identificazione di cui all'articolo 51 funge da codice per la consultazione del certificato d’accompagnamento elettronico. L'utente si procura autonomamente tale codice. 5 Per svolgere i loro compiti, l’UFAG, l’USAV e i servizi cantonali competenti se- condo la legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli ani- mali e di derrate alimentari possono consultare e utilizzare tutti i certificati d’accom- pagnamento elettronici.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa. L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2/5 190
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 1 (art. 11 cpv. 1 lett. e e f, 16–19, 21, 23 cpv. 1, 25 cpv. 1, 2 e 4, 27 cpv. 2 lett. b, 35 cpv. 1 lett. f e g, 45 lett. b, 46 e 68 cpv. 2)
Dati da trasmettere alla BDTA N. 2 lett. a n. 4 e lett. b n. 5
2. Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina
Per gli animali delle specie ovina e caprina devono essere trasmessi i seguenti dati: a. alla nascita di un animale:
4. razza e sesso dell’animale nonché colore per gli animali della specie
ovina, b. all’importazione di un animale:
5. razza e sesso dell’animale nonché colore per gli animali della specie
ovina,
3/5 191
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 2 (art. 62 cpv. 2 e 3)
Emolumenti
Franchi
1 Fornitura di marche auricolari
1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane,
per esemplare:
1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti marca auricolare
doppia 5.40
1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina:
1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip 1.15
1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip 2.65
1.1.2.3 marca auricolare singola per marchiatura complementare senza
microchip 0.35
1.1.2.4 marca auricolare singola per marchiatura complementare con mi-
crochip 1.85
1.1.2.5 marca auricolare doppia per razze di piccola taglia senza micro-
chip 3.15
1.1.2.6 marca auricolare doppia per razze di piccola taglia con micro-
chip 4.65
1.1.3 per animali della specie suina 0.35
1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi 0.35
1.2 Sostituzione di marche auricolari, con un termine di consegna di
cinque giorni feriali, per esemplare:
1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali delle specie bo-
vina, bufali, bisonti nonché delle specie ovina e caprina 2.70
1.2.2 marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina e
caprina 4.20
1.3 Spese di spedizione, per invio:
1.3.1 costi forfettari 1.50
1.3.2 spese di spedizione secondo la
tariffa po- stale
1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50
4/5 192
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali «%ASFF_YYYY_ID»
Franchi
2 Registrazione di equidi
2.1 Registrazione di un equide 42.50
2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la
prima volta prima del 1° gennaio 2011 65.00
3 Notifica di animali macellati
Notifica della macellazione di un animale:
3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti 5.40
3.2 animali delle specie ovina e caprina 0.60
3.3 animali della specie suina 0.12
3.4 equidi 5.40
4 Mancate notifiche
4.1 Animali della specie bovina, bufali e bisonti:
mancata notifica dei dati di cui all’articolo 16 7.50
4.2 Animali delle specie ovina e caprina:
mancata notifica dei dati di cui all’articolo 17 3.00
4.3 Animali della specie suina:
mancata notifica dei dati di cui all’articolo 18 7.50
4.4 Equidi:
mancata notifica dei dati di cui all’articolo 19 15.00
5 Consegna di dati
5.1 Elenco dei numeri d’identificazione degli animali di un effettivo;
costi forfettari per anno civile, azienda detentrice di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l’importo totale è inferiore a 20 franchi per anno civile 3.00
5.2 Registrazione di una nuova organizzazione di allevamento, di
produttori o di produzione con label oppure di un servizio di sa- nità animale 250.00
6 Emolumenti per solleciti
Sollecito per ogni mancato pagamento 30.00
5/5 193
17 Ordinanza sulle strade nazionali (OSN), RS 725.111
17.1 Situazione iniziale
Nel presente pacchetto d'ordinanze si propone di effettuare una revisione totale dell'ordinanza sui mi- glioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) e di abrogare l'ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC; RS 913.211).
17.2 Sintesi delle principali modifiche
L'OMSt è completamente rivista. I rimandi nell'articolo 24 OSN agli articoli 36 lettera d e 37 capoverso
3 devono essere adattati. Non vi sono modifiche nel contenuto.
17.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 24 A causa della revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali è necessario adattare i ri- mandi in questo articolo. Non vi sono modifiche nella sostanza.
17.4 Ripercussioni
17.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
17.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
17.4.3 Economia
Nessuna ripercussione.
17.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le nuove disposizioni non tangono il diritto internazionale.
17.6 Entrata in vigore
L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
17.7 Basi legali
Nell'articolo 60 della legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11) il legi- slatore ha conferito al Consiglio federale la competenza di emanare le disposizioni d'applicazione e di adottare, in particolare, le disposizioni per garantire una progettazione a regola d’arte, un’esecuzione economica dei lavori, un controllo sufficiente della costruzione, nonché una manutenzione e un eserci- zio adeguati.
194
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 novembre 20071 sulle strade nazionali è modificata come segue:
Art. 24 Per le eccezioni al divieto di modifica della destinazione e di frazionamento nonché all’obbligo di restituzione si applicano gli articoli 65 capoverso 2 lettera e, 66 capo- verso 4, 67 lettera k e 68 capoverso 5 dell'ordinanza del xx novembre 20222 sui mi- glioramenti strutturali.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 725.111 2 RS 913.1
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 195
18 Ordinanza sul servizio civile (OSCi), RS 824.01
18.1. Situazione iniziale
Nel presente pacchetto di ordinanze si propone di effettuare una revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) e di abrogare l'ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC; RS 913.211).
18.2. Sintesi delle principali modifiche
L'OMSt è completamente rivista. I rimandi nell'articolo 5 capoverso 1 e nell'articolo 6 capoverso 1 lettera c OSCi agli articoli 14 e 18 OMSt devono essere adattati. Non vi sono modifiche nel contenuto.
18.3. Commento ai singoli articoli
Articolo 5 capoverso 1
A causa della revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali è necessario adattare i relativi rimandi nel presente articolo. Non vi sono modifiche nella sostanza.
Articolo 6 capoverso 1 lettera c
A causa della revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali è necessario adattare i relativi rimandi nel presente articolo. Non vi sono modifiche nella sostanza.
18.4. Ripercussioni
18.4.1. Confederazione
Nessuna ripercussione.
18.4.2. Cantoni
Nessuna ripercussione.
18.4.3. Economia
Nessuna ripercussione.
18.5. Rapporto con il diritto internazionale
Le nuove disposizioni non tangono il diritto internazionale.
18.6. Entrata in vigore
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
18.7. Basi legali
Nell'articolo 79 della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0) il legislatore ha accordato la competenza al Consiglio federale di emanare le disposizioni d’applicazione. Quest'ultimo può quindi incaricare gli organi esecutivi di emanare direttive generali per l'esecuzione sotto forma di ordinanze o regolamenti.
196
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza sul servizio civile (OSCi)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 1 Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d’impiego se i gestori
ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD), aiuti agli investimenti secondo l’ordinanza del xx novembre 20223 sui miglioramenti strutturali (OMSt) o contributi del Cantone secondo gli articoli 63 e 64 OPD.
Art. 6 cpv. 1 lett. c 1 Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile: c. in aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OMSt.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
1 RS 824.01 2 RS 910.13 3 RS 913.1
2022–...... «%ASFF_YYYY_ID» 197
Ordinanza sul servizio civile «%ASFF_YYYY_ID»
Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2/2 198
1 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, RS 910.181
1.1 Situazione iniziale
L’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica disciplina gli aspetti tecnici di diversi ambiti dell’ordi- nanza sull’agricoltura biologica, come per esempio i concimi e i prodotti fitosanitari ammessi, gli addi- tivi e le sostanze ausiliarie che possono essere utilizzati nelle derrate alimentari e le misure per garan- tire l’adempimento dell’ordinanza sull’agricoltura biologica nelle importazioni.
Le disposizioni dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica sono riconosciute equivalenti a quelle corrispettive dell’UE conformemente all’allegato 9 dell’accordo agricolo con l’UE. Il 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore il nuovo regolamento europeo relativo alla produzione biologica (UE) 2018/8481 e i relativi atti normativi di esecuzione. Nell’ottica dell’attuazione autonoma, l'ordinanza sull'agricoltura biologica e l'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica vengono adeguate alle nuove disposizioni del regolamento europeo relativo alla produzione biologica. L’obiettivo è eliminare prontamente le discrepanze critiche dalle norme europee ed evitare gli ostacoli tecnici al commercio nel settore biologico. Dalla consultazione sulle modifiche proposte scaturirà, in particolare, se, ed eventualmente per quanto tempo, sono necessari termini transitori per le singole armonizzazioni.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
a) Le esigenze in merito agli aromi utilizzati nei prodotti biologici vengono inasprite.
b) Per la produzione di lievito biologico l'aggiunta di estratto o di autolisato di lievito è ammessa solo fino al 31.12.2023.
c) Nella produzione di derrate alimentari biologiche trasformate l’impiego di tecniche con resina scam- biatrice di ioni e adsorbente è ammesso soltanto per alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
d) Gli aromi possono essere designati come biologici.
e) Nell’allegato 3b vengono aggiornate le versioni determinanti dei regolamenti (UE) rilevanti per l’arti- colo 3c.
1.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 3 capoverso 1 lettera c
Nelle derrate alimentari biologiche potranno essere utilizzate soltanto le sostanze aromatizzanti natu- rali e le preparazioni aromatiche naturali che adempiono le esigenze seguenti: - il componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali (art. 10 cpv. 1 lettere a e b dell'ordinanza del 16 dicembre 20162 sugli aromi), e - il componente aromatizzante è ottenuto esclusivamente o almeno per il 95 per cento, in peso, dalla materia prima a cui fa riferimento (art. 10 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza sugli aromi).
Gli aromi utilizzati nei prodotti biologici non devono essere biologici.
Articolo 3a capoverso 2
Per la produzione di lievito biologico l'aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura del 5 per cento al massimo è ammessa fino al 31 dicembre 2023. Il capoverso 2 è pertanto abrogato.
1 Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla pro- duzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 2 RS 817.022.41
199
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Articolo 3d (nuovo)
Nel corso degli anni il gruppo di esperti EGTOP (Expert Group for Technical advice on Organic Pro- duction of the EU)3 ha valutato a più riprese e in relazione a diverse applicazioni il trattamento dei pro- dotti biologici con la tecnologia dello scambio di ioni, giungendo sempre alla conclusione che questo trattamento non soddisfa gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica. Ciò è dovuto all'alto grado di purificazione delle sostanze prodotte, che potrebbe indurre in errore il consumatore sulla vera natura del prodotto. L'utilizzo di tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente è quindi consentito solo nella produzione di alimenti per lattanti e di proseguimento, nonché di alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia secondo l'ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sulle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE), in modo che possano essere soddisfatti i requisiti di purezza delle sostanze utilizzate.
Articolo 3e (nuovo)
Le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali possono essere designate come biologiche se tutti i loro componenti (supporti e sostanze aromatizzanti) sono biologici (adempi- mento della regola del 95 %).
Allegato 3b
Nell’allegato sono elencate e aggiornate le versioni dei regolamenti UE applicabili che sono determi- nanti ai fini del rimando diretto al diritto comunitario nell’articolo 3c.
Disposizione transitoria
Per dare al settore tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni di cui all'articolo 3a, la pos- sibilità di aggiungere estratto o autolisato di lievito non biologico nella misura del 5 per cento al mas- simo per la produzione di lievito biologico è limitata fino al 31 dicembre 2023.
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione significativa.
1.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione significativa.
1.4.3 Economia
Le modifiche sono rilevanti dal profilo economico, poiché creano le condizioni affinché la legislazione svizzera in materia di prodotti biologici continui a essere riconosciuta equivalente alle pertinenti dispo- sizioni dell'UE. Questo, a sua volta, è un presupposto per la continuità di un commercio senza ostacoli tra la Svizzera e l'UE nel quadro dell'allegato 9 dell'accordo agricolo
1.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni corrispondono ampiamente a quelle dell’Unione europea. Con le modifiche proposte si garantisce il mantenimento dell’equivalenza delle prescrizioni legali e amministrative elencate nell’alle- gato 9 appendice 1 dell’accordo agricolo.
Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848, che prevede diverse autorizzazioni ad emanare atti di esecuzione. Alcuni di questi atti
3 EGTOP Food Report I (2012), EGTOP Food Report III (2014), EGTOP Wine Report (2015), EGTOP Food Report VI (2019). Consultabile su: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-far- ming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en 4 RS 817.022.104
200
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
si trovano tuttora nel rispettivo processo legislativo. La verifica esaustiva dell'equivalenza delle dispo- sizioni e una corrispondente implementazione nel diritto svizzero saranno quindi possibili soltanto in un secondo tempo.
1.6 Entrata in vigore
Le modifiche dell’ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
1.7 Basi legali
Articolo 16k dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica (RS 910.18)
201
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Modifica del …
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. c 1 Per la trasformazione di derrate alimentari, eccettuati lievito e vino, possono essere utilizzati: c. prodotti e sostanze di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c numero 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sugli aromi, che all’articolo 10 capo- verso 1 lettere a-c della stessa ordinanza vengono definiti sostanze aromatiz- zanti naturali oppure preparazioni aromatiche naturali;
Art. 3a cpv. 2
2 Abrogato
Art. 3d Pratiche e trattamenti per la produzione di derrate alimentari biologiche tra- sformate Le tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono ammesse soltanto nella preparazione di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali giusta l’articolo 2 lettere a-c ODPPE3 onde adempiere i requisiti relativi alla compo- sizione.
Art. 3e Prescrizioni particolari relative alla designazione
1 RS 910.181 2 RS 817.022.41 3 RS 817.022.104
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 202
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»
Nel caso degli aromi le denominazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica possono essere utilizzate soltanto per sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche naturali giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettere a–c dell’ordinanza del 16 dicembre 20164 sugli aromi se tutti i loro componenti e supporti aromatici sono biologici.
II L’allegato 3b è modificato secondo la versione qui annessa.
III Disposizione transitoria relativa alla modifica del ………. Fino al 31 dicembre 2021, per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di pro- duzione biologica non è disponibile.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:
Guy Parmelin
4 RS 817.022.41
2/3 203
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 3b (art. 3c)
Atti normativi dell’Unione europea concernenti l’agricoltura biologica
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione del 13 luglio 2021, GU L 336/7 del 13.7.2021, pag. 1. Per il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, indicato nel regolamento (UE) 2018/848, si applica la versione secondo la GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 437/1 del 23.12.2020, pag. 21. Anziché il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio
2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, indicato nel regolamento (UE) 2018/848, si applica il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/565, GU L 129 del 24.4.2020, pag. 1.
Anziché il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), indicato nel regolamento (UE) 2018/848, si applica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 437/1 del 23.12.2020, pag. 21.
3/3 204
2 Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim),
RS 916.020.1
2.1 Situazione iniziale
L'OIPPrim completa l'ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim; RS 916.020) e precisa le esigenze in materia di igiene e di tracciabilità che le aziende attive nella produzione primaria sono tenute a rispettare. Le due ordinanze riprendono le disposizioni concernenti la produzione primaria del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimen- tari1.
Il Regolamento (CE) n. 852/2004 e l’OIPPrim sono inseriti nell’accordo agricolo tra la Svizzera e l’Unione europea (UE)2, nell’appendice 6 (prodotti di origine animale) dell’allegato 11 (misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali).
2.2 Sintesi delle principali modifiche
La modifica proposta scaturisce dal Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione 3, che modifica gli allegati del Regolamento (CE) n. 852/2004, segnatamente per quanto riguarda la gestione degli aller- geni alimentari. Si tratta di precisare le esigenze in materia di igiene per prevenire o limitare la pre- senza di sostanze che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili nelle attrezzature, nei vani di carico dei veicoli e nei contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento delle derrate alimentari. Questa modifica riguarda sia la produzione primaria (all. 1) sia le altre fasi della catena alimentare (all. II) e verrà ripresa anche nell'ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (ORI; RS 817.024.1) nel quadro del pacchetto di ordinanze «Stretto 4» sul diritto alimentare. Fa seguito a: - l'aggiornamento, a ottobre 2014, da parte dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza ali- mentare) del suo parere scientifico sulla valutazione delle derrate alimentari e degli ingredienti alimentari allergenici a fini di etichettatura 4, nel quale è giunta alla conclusione che, nono- stante le allergie alimentari tocchino una fetta relativamente piccola della popolazione (tra il 3 e il 4 % in Europa), una reazione allergica può essere grave o potenzialmente mortale e che è sempre più evidente che le persone che soffrono di allergie o di intolleranze alimentari vedono la loro qualità di vita considerevolmente ridotta; - l'adozione, a settembre 2020, da parte della Commissione del Codex Alimentarius di un co- dice di condotta concernente la gestione degli allergeni alimentari destinato ai gestori del set- tore alimentare (CXC 80-2020).
1 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti
alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/382, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3. 2 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) 3 Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica gli allegati del Regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3. 4 Scientific Opinion on the evaluation of allergenic foods and food ingredients for labelling purposes (europa.eu)
205
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria
2.3 Commento ai singoli articoli
Art. 1 e 2, nuovo cpv. 1bis Il nuovo capoverso prevede che le attrezzature, i vani di carico dei veicoli e i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di un prodotto che provoca delle allergie non possono es- sere utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di derrate alimentari che non conten- gono il prodotto in questione senza essere stati puliti e controllati. Corrisponde al capoverso 5bis intro- dotto nell’allegato I parte A sezione II del Regolamento (CE) n. 852/2004 mediante il Regolamento (UE) 2021/382. Rimanda alla lista dei prodotti che provocano allergie di cui all'allegato 6 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16). A livello di produ- zione primaria, si tratta dei prodotti seguenti: - prodotti animali: latte, uova, pesce, crostacei, molluschi; - prodotti vegetali: cereali contenenti glutine (frumento, segale, orzo, avena), soia, frutta a guscio (nocciole, noci, ecc.), arachidi, sedano, senape, semi di sesamo, lupini. Articoli 5 e 6 Le rubriche degli articoli 5 e 6 e l'articolo 5 capoverso 1 sono adeguati per precisare il tipo di produ- zione (vegetale o animale) interessato.
2.4 Ripercussioni
2.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
2.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
2.4.3 Economia
Nessuna ripercussione.
2.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono in sintonia con la legislazione europea in materia di igiene delle derrate alimentari. Sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale, in particolare nell’ambito dell’accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE. Sono finalizzate a un adeguamento autonomo del diritto svizzero affinché questo possa essere considerato equivalente al diritto europeo in vista di un futuro aggiornamento dei contenuti dell’appendice 6 dell’allegato 11 dell’accordo agri- colo.
2.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2.7 Basi legali
Articoli 4 capoverso 4 e 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (RS 916.020) e articolo 42 capoverso 6 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali (RS 916.307).
206
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim)
Modifica del …
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L’ordinanza del DFER del 23 novembre 20051 concernente l’igiene nella produ- zione primaria è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1bis 1bis Le attrezzature, i vani di carico dei veicoli e i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di uno dei prodotti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili riportati nell'allegato 6 dell'ordinanza del DFI concer- nente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)2, non possono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di derrate alimentari che non con- tengono il prodotto in questione, a meno che non siano stati puliti e controllati per verificare almeno l'assenza di residui visibili di tale prodotto.
Art. 2 cpv. 1bis 1bis Le attrezzature, i vani di carico dei veicoli e i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di uno dei prodotti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili riportati nell'allegato 6 dell'ordinanza del DFI concer- nente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), non possono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di derrate alimentari che non conten- gono il prodotto in questione, a meno che non siano stati puliti e controllati per veri- ficare almeno l'assenza di residui visibili di tale prodotto.
1 RS 916.020.1 2 RS 817.022.16
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 207
Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 5 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva Tracciabilità e registro nella produzione vegetale 1 Le aziende dedite alla produzione vegetale devono tenere a disposizione della com- petente autorità un registro riguardante:
Art. 6 rubrica Tracciabilità e registro nella produzione animale
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
... Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
Guy Parmelin
2/2 208
3. Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR), RS 824.012.2
3.1 Situazione iniziale
Nel presente pacchetto di ordinanze si propone di effettuare una revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) e di abrogare l'ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC; RS 913.211). Anche l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) è sottoposta a revisione parziale.
3.2 Sintesi delle principali modifiche
L'OMSt è completamente rivista. I rimandi nell'articolo 5 capoverso 1 e nell'articolo 7 capoverso 1 OSCi-DEFR agli articoli 14, 18 e 51 capoverso 7 OMSt devono essere adattati. Non vi sono modifiche nel contenuto.
L'OPD è sottoposta a revisione parziale. Il rimando nell'articolo 1 capoverso 1 lettera g OSCi-DEFR all'articolo 55 capovero 1 lettera g OPD dev'essere adattato. Le superfici lungo le acque stagnanti possono ora essere notificate e gestite come «prati rivieraschi».
3.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 capoverso 1 lettera g
In seguito alla revisione parziale dell'ordinanza sui pagamenti diretti, i giorni di servizio possono ora essere impiegati per lavori di sistemazione e manutenzione dei prati rivieraschi (superfici per la promozione della biodiversità). Fino a questo momento solo i prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua avevano diritto ai contributi.
Articolo 5 capoverso 1
A causa della revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali è necessario adattare i relativi rimandi nel presente articolo. Non vi sono modifiche nella sostanza.
Articolo 7 capoverso 1
A causa della revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali è necessario adattare i relativi rimandi nel presente articolo. Non vi sono modifiche nella sostanza.
3.4 Ripercussioni
3.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
3.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
3.4.3 Economia
Nessuna ripercussione.
3.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le nuove disposizioni non tangono il diritto internazionale.
209
Ordinanza del DEFR sul servizio civile
3.6 Entrata in vigore
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
3.7 Basi legali
Nell'articolo 6 capoverso 2 OSCi il Consiglio federale ha accordato la competenza al DEFR di regolare quanti giorni di servizio all'anno una persona che presta servizio civile può essere impiegata nelle aziende agricole.
210
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR)
Modifica del …
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L'ordinanza del DEFR del 15 novembre 20171 sul servizio civile è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. g 1 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della bio-
diversità di cui all’articolo 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD), per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio: g. 14 giorni di servizio per ettaro di prati rivieraschi;
Art. 5 cpv. 1 1 Le aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali
nel quadro di progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del xx novembre3 2022 sui miglioramenti strutturali (OMSt) hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.
Art. 7 cpv. 1 1 Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OMSt hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.
1 RS 824.012.2 2 RS 910.13 3 RS 913.1
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 211
Ordinanza del DEFR sul servizio civile RU 2022
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
Guy Parmelin
2 212
1 Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC), RS 913.211
1.1 Situazione iniziale
L’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) è sottoposta a revisione totale. Le disposizioni dell’OIMSC sono integrate come allegato nell’OMSt.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
Le disposizioni dell’OIMSC sono integrate come allegato nell’OMSt.
1.3 Commento ai singoli articoli
L’ordinanza è abrogata.
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
1.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
1.4.3 Economia
Nessuna ripercussione.
1.5 Rapporto con il diritto internazionale
La proposta di modifica non tange il diritto internazionale.
1.6 Entrata in vigore
L’ordinanza è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023.
1.7 Basi legali
L’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) è sottoposta a revisione totale e quindi le basi legali non sono più date.
213
«$$QrCode» «$$e-seal»
Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC)
Abrogazione del …
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
Articolo unico L’ordinanza dell’UFAG del 26 novembre 20031 concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023.
… Ufficio federale dell’agricoltura:
Christian Hofer
1 RU 2003 5381; 2007 6201; 2011 2391; 2013 3919; 2015 4531; 2017 6411; 2018 4417; 2020 5507
2022-… «%ASFF_YYYY_ID» 214