Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI Cooperazione internazionale in materia di formazione e di qualifiche professionali
Intesa fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali
Accordi di reciproco riconoscimento (ARR) per le professioni di levatrice, tecnico di radiologia medica, assistente sociale, igienista dentale e odontotecnico
Rapporto esplicativo
5.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 10
1 Contesto
1.1 Contesto generale
In un contesto di crescente integrazione economica transfrontaliera e mobilità dei lavoratori, il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero diventa sempre più importante, sia per i privati che per le imprese, in quanto permette loro di accedere alla formazione e al mercato del lavoro di altri Paesi. Quanto detto vale in particolare per le professioni il cui esercizio, nel Paese ospitante, è regolamentato, ossia dipende dal possesso di qualifiche professionali ben precise. In questo caso, infatti, l’inserimento nel mercato del lavoro è legalmente impossibile senza riconoscimento delle qualifiche professionali. In Europa, la Svizzera è integrata nel dispositivo normativo multilaterale dell’Unione europea in virtù dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone 1 (Allegato III ALC). L’ALC stabilisce regole e procedure minime vincolanti nei confronti degli Stati membri per il reciproco riconoscimento delle qualifiche nell’ambito delle professioni regolamentate. Oltre all’ALC, assumono un ruolo sempre più importante gli accordi bilaterali sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. La strategia internazionale della Svizzera nel settore della formazione, della ricerca e dell’innovazione, varata nel 20182, prevede l’estensione di questi accordi bilaterali ai Paesi con un sistema formativo comparabile. Ad oggi la Svizzera ha al suo attivo solamente un accordo bilaterale recente con la Germania 3. Il presente progetto punta a stipulare un secondo accordo con il Québec. Poiché le province canadesi dispongono di una competenza esclusiva in materia 4, le trattative non si sono svolte con il Canada, bensì direttamente con il Québec. La facoltà delle province canadesi di concludere direttamente trattati nei loro ambiti di competenza non è sancita nella Costituzione canadese; sembra però esistere una prassi in tal senso5. Nella fattispecie, il governo canadese è stato informato dei negoziati fra la Svizzera e il Québec e ne ha approvato la conclusione. L’Intesa può dunque essere stipulata dalla Svizzera in buona fede. Il progetto posto in consultazione comprende un’Intesa, ossia un accordo quadro fra il Consiglio federale e il Governo del Québec, e un accordo di reciproco riconoscimento (ARR) fra il Dipartimento federale
dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e l’autorità quebecchese competente per ognuna delle seguenti professioni: levatrice, assistente sociale, igienista dentale, tecnico di radiologia medica e odontotecnico.
1 Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, compresi gli allegati, i protocolli e l’atto finale (RS 0.142.112.681) 2 www.sefri.admin.ch > Pubblicazioni e Servizi > Pubblicazioni > Banca dati pubblicazioni > Temi > <Relazioni internazionali > documento «Strategia internazionale della Svizzera nel settore della formazione, della ricerca e dell’innovazione» (2018) 3 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania sulla reciproca determinazione dell’equivalenza dei titoli professionali (RS 0.412.113.6) 4 In seguito al caso Lafferty v. Lincoln (sentenza della Corte suprema del Canada, 1907-1908), la giurisprudenza ha stabilito la competenza provinciale in materia di istituzione e regolamentazione degli organismi professionali in virtù dell’articolo 92, paragrafi 11, 13, 15 et 16, dell’Acte de l’Amérique du Nord britannique (Legge costituzionale del 1867, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-4.html#h-19). 5 Esempi: Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la Belgique du 28 mars 2006; Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles 17 octobre 2008; Intesa in materia di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Québec (RS 0.831.109.232.2); Accordo di reciprocità tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Québec in materia di conversione della licenza di condurre (RS 0.741.531.923.27).
1.2 Necessità di stipulare un’Intesa
La promozione del riconoscimento dei titoli svizzeri della formazione professionale è uno degli obiettivi della strategia internazionale del Consiglio federale nel settore della formazione, della ricerca e dell’innovazione. Nel capitolo 4.1, pagina 15 di detta strategia si legge che, se vogliono essere mobili a livello internazionale per esercitare o seguire una formazione continua all’estero, i professionisti e gli apprendisti svizzeri devono disporre di titoli comprensibili, equivalenti a quelli esteri e accettati. Per raggiungere questo obiettivo vanno estesi gli accordi quadro per il reciproco riconoscimento dei titoli con i Paesi dotati di un sistema formativo comparabile. Sono molti gli argomenti a favore di un’Intesa con il Québec: la lingua francese, la demografia e le strutture economiche simili alle nostre. Trattandosi di un territorio appartenente a un Paese occidentale con una cultura simile a quella elvetica, il Québec rappresenta il partner ideale per questo accordo extraeuropeo, il primo stipulato dalla Svizzera. Anche il mercato del lavoro è simile e non esiste il rischio che un accordo provochi una forte migrazione di manodopera. In Québec esistono 46 ordini professionali per altrettante professioni regolamentate, i quali stabiliscono le modalità di riconoscimento dei diplomi esteri. In un primo tempo, verrà disciplinato il riconoscimento di cinque professioni le cui condizioni quadro appaiono favorevoli (contenuto delle formazioni, posizionamento simile nel sistema formativo, ecc.). In futuro potranno essere stipulati nuovi accordi, a seconda degli interessi delle Parti, estendendo così il riconoscimento delle qualifiche professionali ad altre professioni.
2 Intesa e ARR: punti salienti
Per tenere conto dell’organizzazione istituzionale del Québec, il presente progetto comprende un’Intesa, ossia un accordo quadro, e cinque accordi di reciproco riconoscimento (ARR), uno per ogni professione interessata. L’Intesa è conclusa fra il Consiglio federale e il Governo del Québec e fissa i principi generali e le modalità degli accordi. Questi ultimi sono conclusi dal DEFR, rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), e dai rispettivi ordini professionali del Québec 6. Per ogni professione sono riportati gli eventuali provvedimenti di compensazione, gli effetti del riconoscimento e le norme procedurali. L’Intesa elenca gli obiettivi comuni perseguiti, ossia agevolare l’esercizio della professione nel territorio dell’altra Parte e promuovere la mobilità dei professionisti qualificati. L’Intesa si applica alle professioni regolamentate dalla Svizzera o dal Québec. Per parte svizzera, è possibile stipulare accordi di reciproco riconoscimento nelle professioni per le quali il Consiglio federale possiede una delega delle competenze in virtù dell’articolo 68 capoverso 2 della legge federale sulla formazione professionale7 e dell’articolo 66 capoverso 1 lettera a della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero8. L’Intesa definisce le modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali e l’accesso all’esercizio della professione regolamentata: nei casi in cui i campi di pratica, i titoli formativi e i programmi di formazione sono globalmente equivalenti, il riconoscimento dovrebbe essere diretto. In caso di differenze sostanziali per questi tre punti può essere richiesto lo svolgimento di provvedimenti di compensazione.
6 Gli ordini professionali del Québec sono persone giuridiche con una propria personalità giuridica, rette dal Code des professions québécois. L’articolo 86.0.1. del Code des professions sancisce che il Consiglio d’amministrazione può, in particolare, (…) 7° concludere un’intesa con qualsivoglia organismo al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle qualifiche richieste per il rilascio dei permessi, dei certificati di specializzazione o delle autorizzazioni speciali; (…). Ai sensi del paragrafo c.2 dell’articolo 93 del Code des professions il Consiglio di amministrazione di un ordine professionale è tenuto a dotarsi di un regolamento per determinare le condizioni e le modalità di rilascio di un permesso o di un certificato di specializzazione necessaire per rendere effettiva un’intesa stipulata dall’ordine in virtù di un accordo di reciproco riconoscimento delle competenze professionali stipulato da due governi. È in virtù di tale regolamento che l’ARR è posto in essere in Québec e diventa uno strumento giuridico vincolante per il diritto interno del Québec.
7 LFPr, RS 412.10.
8 LPSU, RS 414.20.
L’effetto del riconoscimento è definito come equivalenza giuridica che punta all’adozione di criteri uniformi per quanto riguarda l’accesso al mercato. Chi ottiene il riconoscimento delle qualifiche professionali adempie i requisiti previsti per conseguire l’autorizzazione all’esercizio della professione nel territorio ospitante. L’Intesa precisa infine le modalità di attuazione che gli ARR devono rispettare, definisce le autorità competenti, istituisce un comitato misto e contiene le consuete disposizioni relative alla durata di validità e all’emendamento dell’accordo, all’entrata in vigore, alla denuncia e ai diritti acquisiti. Il progetto contempla diversi tipi di formazioni elvetiche, inclusa la formazione professionale, e comprende cinque Accordi di reciproco riconoscimento (ARR) per le professioni di levatrice, assistente sociale, igienista dentale, tecnico di radiologia medica e odontotecnico. Gli ARR disciplinano i dettagli di ogni professione. Per i richiedenti, questa soluzione presenta il grande vantaggio di sapere quali saranno le modalità di riconoscimento della professione ancor prima di iniziare la formazione. Gli ARR prevedono, ove necessario, i provvedimenti di compensazione da svolgere, l’autorità competente per la presentazione delle domande, i documenti da produrre e l’effetto del riconoscimento. Sanciscono inoltre l’obbligo di cooperazione amministrativa e, in chiusura, riportano le disposizioni in materia di entrata in vigore, durata, modifica e denuncia. Le modalità di riconoscimento previste dagli ARR sono quasi tutte orientate al riconoscimento automatico. Talvolta, possono essere richiesti brevi provvedimenti di compensazione. Per esempio, gli assistenti sociali svizzeri dovranno seguire 17 ore di corso sul sistema giuridico quebecchese, mentre il provvedimento richiesto in Svizzera ha una durata leggermente più lunga (6 giornate). Per le levatrici è richiesto, da entrambe le Parti, un tirocinio che può durare da sei settimane a tre mesi, dato che in Québec i parti si svolgono perlopiù nelle case nascita, mentre in Svizzera la maggior parte delle nascite avviene in ospedale. Per i tecnici di radiologia medica la procedura è leggermente più complessa, dato che in Svizzera esiste una sola formazione per tre tecniche (radio-oncologia, radiologia e medicina
nucleare), mentre in Québec esiste una formazione specifica per ogni tecnica. I professionisti svizzeri dovranno dunque attestare 1000 ore di pratica professionale per poter scegliere la tecnica da esercitare in Québec, mentre i professionisti quebecchesi riceveranno, in Svizzera, un riconoscimento parziale per la disciplina specifica, senza possibilità di scelta. L’Intesa si limita al riconoscimento delle qualifiche professionali e non disciplina gli aspetti legati alla migrazione. Sono fatte salve le legislazioni nazionali sull’ammissione al mercato del lavoro (legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, preferenza indigena, contingentamenti).
3 Commento ai singoli articoli dell’Intesa
3.1 Testo dell’Intesa
Sono commentate solo le disposizioni che richiedono una spiegazione. Art. 2 – Definizioni Sono qui riportate le definizioni dei termini usati nell’Intesa: professione regolamentata, titolo formativo, autorizzazione legale all’esercizio della professione e autorità competente. Art. 3 – Procedura comune La disposizione precisa la struttura del dispositivo: l’Intesa fissa il quadro normativo, mentre gli ARR stabiliscono le modalità di riconoscimento per ogni professione. Art. 6 – Campo d’applicazione L’Intesa si applica alle professioni regolamentate dalla Svizzera o dal Québec. Le Parti si accordano sulle professioni per le quali viene stipulato un accordo di reciproco riconoscimento. È possibile concludere un ARR solamente per le professioni che rientrano nel campo di competenza del Consiglio federale in virtù degli articoli 68 capoverso 2 LFPr e 66 capoverso 1 lettera a LPSU. Art. 7 – Accordo di reciproco riconoscimento e accordi di cooperazione Possono essere conclusi ARR delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate nel territorio della Svizzera e del Québec. Il titolo formativo deve essere stato rilasciato da una delle Parti
(lett. a) e il richiedente deve essere qualificato per l’esercizio della professione in base ai criteri della Parte che ha rilasciato il titolo (lett. b). Se la professione è regolamentata solamente in uno dei due territori, le autorità competenti delle Parti possono stipulare un accordo di cooperazione (arrangement de coopération, secondo la terminologia usata in Québec). Art. 8 – Effetto del riconoscimento delle qualifiche professionali Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguito nel territorio di una delle Parti consente ai beneficiari di soddisfare tutte le condizioni relative alle qualifiche professionali allo scopo di conseguire l’autorizzazione all’esercizio nel territorio ospitante. Ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali la nazionalità del richiedente è irrilevante. Art. 9 – Competenza per la conclusione di un accordo di reciproco riconoscimento Questa disposizione stabilisce, per il Québec, la competenza degli ordini professionali e, per la Svizzera, la delega al DEFR della competenza di concludere gli ARR. La delega delle competenze deve avvenire secondo i termini e le modalità stabiliti nell’Intesa. Art. 12 – Raccolta di dati statistici Ogni anno le Parti raccolgono dati statistici presso le autorità competenti. I dati comprendono, fra l’altro, il numero di domande di autorizzazione legale all’esercizio della professione presentate, il numero di autorizzazioni rilasciate e il numero di candidati che svolge i provvedimenti di compensazione. Art. 13 – Soggiorno L’Intesa disciplina solamente il riconoscimento delle qualifiche professionali, senza considerare gli aspetti legati alla migrazione. Sono fatte salve le legislazioni nazionali in materia di entrata, soggiorno e ammissione degli stranieri nel mercato del lavoro (legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, preferenza indigena e contingentamenti). Art. 18 – Modalità di applicazione L’Allegato I è parte integrante dell’Intesa. Le modalità di applicazione dell’Intesa sono precisate tramite protocolli aggiuntivi o scambio di lettere.
3.2 Commento dell’Allegato I dell’Intesa
Le disposizioni sono chiare e non richiedono ulteriori spiegazioni. L’Allegato riporta alcuni dettagli materiali da riprendere negli ARR, in particolare: precisa alcune definizioni (art. 1), illustra in modo dettagliato la procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali da parte delle autorità competenti (art. 2), precisa le verifiche da parte delle autorità competenti, ossia il confronto fra i campi di pratica, i titoli formativi e i programmi di formazione (art. 3), definisce la nozione di «differenza sostanziale» (art. 4) e i casi che possono comportare lo svolgimento di provvedimenti di compensazione (art. 5), descrive le procedure standard per il riconoscimento (art. 6), ossia il riconoscimento diretto (art. 7), il riconoscimento con un provvedimento di compensazione (art. 8) o la constatazione dell’incompatibilità se le formazioni sono troppo diverse tra loro (art. 9), fissa il calendario per il trattamento delle domande (art. 10), definisce il fatto che negli ARR dovranno essere indicati i documenti da presentare (art. 11), riporta l’obbligo, per la SEFRI e per gli ordini professionali, di consultare il Comitato bilaterale prima della firma di un ARR (art. 12).
4 Commento agli ARR
4.1 Struttura
All’Intesa si aggiungono cinque ARR, uno per professione. Mentre l’Intesa è conclusa dal Consiglio federale e dal Governo del Québec, gli ARR sono conclusi, per la Svizzera, dal DEFR in virtù della delega di competenze di cui all'articolo 9 dell'Intesa e, per il Québec, dall'ordine professionale competente. Gli ARR hanno una struttura identica fra loro e possono essere presentati tutti insieme. Poiché da parte quebecchese i firmatari dell’Intesa e degli ARR non sono gli stessi, alcune disposizioni si ripetono. In sostanza, gli ARR illustrano i risultati del confronto delle formazioni e presentano i provvedimenti di compensazione da svolgere per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali.
4.2 Confronto delle formazioni
Il confronto delle formazioni svizzere e quebecchesi è stato svolto sotto la supervisione di un gruppo di esperti e ha portato alle seguenti conclusioni.
Professione Esperti Risultato del confronto
Igienisti dentali Croce Rossa Svizzera (su delega di L’insegnamento teorico è equivalente, mentre in OdASanté e dell’ASMTT)9 Québec la formazione pratica è più breve. École du domaine dentaire de Per quanto riguarda i campi di pratica, il Québec Genève (Daniel Piguet, Direttore) forma gli igienisti dentali nel trattamento ortodontico e in odontoiatria operativa (finitura, modellazione e lucidatura). In Svizzera, questi due settori sono di competenza esclusiva dell'odontoiatra.
Odontotecnici Swiss Dental Laboratories (Olivier Le formazioni sono equivalenti. Béguelin, rappresentante dell’oml per la Svizzera romanda)
Tecnici di Associazione svizzera dei tecnici di I cicli di formazione svizzeri SSS e SUP formano dei radiologia radiologia medica (Isabelle Gremion, generalisti, mentre in Québec esistono tre cicli di medica docente presso la HES-SO – formazione, uno per ogni tecnica (radio-oncologia, HESAV) radiologia e medicina nucleare). Conferenza di esperti della salute Le formazioni non trasmettono quindi esattamente gli delle Scuole universitarie stessi contenuti: i professionisti del Québec professionali svizzere (Laurence conoscono una sola tecnica, mentre i professionisti Robatto) svizzeri (SSS e SUP) non hanno esperienza pratica nel settore specifico per il quale chiedono il Haute école de la santé Genève – riconoscimento in Québec. tecnica di radiologia medica (Thierry Vermot-Gaud) Tuttavia, la parte teorica e le competenze di ogni tecnica sono equivalenti nei due territori. Centro di formazione sanitaria medi (Gisela Salm, responsabile del ciclo di formazione TRM e relazioni con ODASanté)
Levatrici Conferenza di esperti della salute Le formazioni sono equivalenti. In Québec, tuttavia, delle Scuole universitarie la pratica si svolge perlopiù nelle case nascita, professionali svizzere (Laurence mentre in Svizzera la pratica si svolge in ospedale. Robatto) Conférence professionnelle des sages-femmes (che raggruppa le 4 SUP che offrono questo ciclo di
9 Associazione svizzera delle professioni sanitarie, medico-tecniche e medico-terapeutiche.
formazione – Silvia Amman- Fiechter, FHZ) Association suisse des sages- femmes (Franziska Schläppy)
Assistenti sociali HES-SO e Conferenza svizzera Le formazioni sono equivalenti, fatta eccezione per delle scuole universitarie la conoscenza dei sistemi istituzionali e legislativi. professionali di lavoro sociale (Olivier Grand)
4.3 Riassunto delle modalità di riconoscimento per le cinque professioni
I cinque ARR prevedono le seguenti modalità di riconoscimento.
Professione Misure richieste ai professionisti Misure richieste ai professionisti svizzeri in Québec quebecchesi in Svizzera
Igienisti dentali Riconoscimento diretto (all'inizio Tirocinio di adattamento di un senza possibilità di effettuare anno come lavoratore dipendente trattamenti ortodontici e di a contatto con altri igienisti dentali odontoiatria operativa) qualificati.
35 ore di corso e stage clinico di
una settimana da effettuare nel primo anno di attività per recuperare le conoscenze mancanti in materia di trattamenti ortodontici e odontoiatria operativa.
Odontotecnici 10 ore di formazione su leggi e - regolamenti che disciplinano la pratica professionale.
Tecnici di radiologia medica Riconoscimento per la radio- Riconoscimento parziale per il oncologia, la radiologia o la diploma di tecnico di radiologia medicina nucleare dopo aver medica SSS nel settore di studio svolto 1000 ore di esperienza (non è consentito cambiare professionale nel settore per il specializzazione). quale è chiesto il riconoscimento.
7 ore di formazione in deontologia
Levatrici Tirocinio di adattamento di Tirocinio di adattamento di durata compresa tra le sei durata compresa tra le sei settimane e i tre mesi in una casa settimane e i tre mesi in sala parto nascita presso un ospedale cantonale o universitario in Svizzera dotato di un reparto di neonatologia e di un reparto prenatale.
Assistenti sociali 17 ore di formazione sulla - Formazione di sei giorni legislazione nell’arco di tre mesi concernente l’evoluzione e le (può essere rilasciato un permesso sfide dell’azione sociale; temporaneo fino alla conclusione - Esame sui diversi sistemi di della formazione) protezione sociale e sull’applicazione delle nozioni di diritto delle assicurazioni sociali nella gestione di situazioni concrete.
4.4 Contenuto degli ARR
Gli ARR descrivono l’oggetto (art. 1), il campo d’applicazione (art. 2) e i principi direttivi dell’accordo (art. 3). Questi elementi sono ripresi direttamente dall’Intesa e comprendono alcune definizioni necessarie alla loro applicazione (art. 4). Gli ARR riepilogano il risultato del confronto fra le formazioni e indicano le condizioni da soddisfare nel territorio d’origine per poter richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’altro territorio, soffermandosi in particolare sul titolo formativo conseguito e sulle modalità per attestare le competenze professionali richieste. In seguito descrivono, laddove necessario, i provvedimenti di compensazione che il richiedente deve svolgere per ottenere il pieno riconoscimento nel territorio ospitante (art. 5). Questa disposizione fornisce informazioni anche sulla modalità per dimostrare, se necessario, la conoscenza del francese. Il Québec esige infatti che chiunque non abbia studiato tre anni in francese sostenga un esame di lingua. In Svizzera questa condizione non viene posta dato che tutti i richiedenti sono affiliati a un ordine professionale in Québec e, quindi, parlano automaticamente francese. L’articolo 6 descrive gli effetti del riconoscimento, ossia da un lato il riconoscimento pronunciato dalla SEFRI (odontotecnici, assistenti sociali) o dalla Croce Rossa Svizzera (levatrici, tecnici di radiologia medica, igienisti dentali) e, dall’altro, il permesso di esercitare la professione rilasciato dall’ordine professionale competente. La procedura da applicare è illustrata all’articolo 7. In questo modo il richiedente sa a chi rivolgersi e quali documenti presentare. Spesso, per via dell’organizzazione delle professioni il Québec richiede più documenti rispetto alla Svizzera, ma si stratta di certificati standard di cui è facile entrare in possesso nel nostro Paese. Lo svolgimento della procedura è oggetto dell’articolo 8, mentre l’articolo 9 precisa le modalità di ricorso. La collaborazione tra le autorità è disciplinata all’articolo 10, mentre gli articoli 11 e 12 regolano, rispettivamente, l’accesso alle informazioni e la protezione dei dati personali. L’articolo 13 si sofferma sull’ingresso, sul soggiorno e sull’impiego dei cittadini stranieri nel territorio ospitante e l’articolo 14
sancisce l’obbligo di informazione in caso di modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica. Da ultimo, gli articoli 15 e 16 disciplinano l’entrata in vigore, la durata e la denuncia dell’ARR. Gli ARR sono molto simili fra loro, ad eccezione delle parti relative al confronto fra le formazioni e i provvedimenti di compensazione. L’ARR per i tecnici di radiologia medica è leggermente diverso dagli altri, da una parte a causa della differenza fra le formazioni e le modalità d’esercizio, dall’altra per via delle richieste espresse dall’ordine professionale quebecchese. Soffermandosi sulle differenze, va sottolineato il fatto che in Québec esistono tre formazioni specifiche (radiologia, radio-oncologia e medicina nucleare), mentre la Svizzera propone una sola formazione che comprende tutti e tre i settori. È logico, quindi, che la formazione quebecchese sia più approfondita di quella elvetica. Per evitare che i tecnici di radiologia medica quebecchesi debbano recuperare due terzi della formazione, l’ARR fa appello alla nozione di riconoscimento parziale, già applicata nel quadro dell’ALC. I tecnici di radiologia medica potranno scegliere il settore nel quale richiedere il riconoscimento (scelta invece non consentita ai quebecchesi in Svizzera) ed effettuare un periodo di pratica in Svizzera o in Québec. Si tratta, tutto sommato, di una soluzione equilibrata, tenuto conto della situazione della professione nei due territori. L’ordine professionale quebecchese ha preferito non citare i diritti acquisiti in caso di denuncia dell’Accordo. L’ARR vieta in ogni caso una denuncia nei primi due anni.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni sul riconoscimento delle qualifiche estere
Al momento non esiste alcun accordo di riconoscimento delle qualifiche professionali fra la Svizzera e il Québec. Chi desidera lavorare in uno dei due territori deve seguire la rispettiva procedura di riconoscimento. L’Intesa consente di accelerare le procedure di riconoscimento e facilita l’accesso al mercato del lavoro delle professioni regolamentate per coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali in uno dei due territori. Le modalità sono disciplinate nei singoli ARR. Il richiedente può
quindi già conoscere i provvedimenti di compensazione che lo attendono senza dover sottoporre il proprio dossier a un comitato di esperti. Gli ARR migliorano dunque notevolmente la prevedibilità della procedura.
5.2 Ripercussioni per la Confederazione e le altre autorità incaricate del
riconoscimento L’Intesa non comporta un aumento delle risorse né per la SEFRI, né per le altre autorità competenti svizzere. La prassi attuale prevede procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali più lunghe per i Paesi con i quali la Svizzera non ha concluso alcun accordo. In casi come questi, le autorità competenti devono avviare un confronto fra la formazione svizzera e quella estera, procedura che può durare diversi mesi. L’Intesa semplifica e accelera il riconoscimento delle qualifiche professionali di coloro che hanno conseguito un titolo in Svizzera o in Québec. Gli ARR, che costituiscono parte integrante dell’Intesa, consentono il riconoscimento diretto delle qualifiche o previo adempimento di provvedimenti di compensazione, qualora l’esperienza professionale del richiedente non sia sufficiente a colmare le lacune rilevate nella formazione. Gli ARR riportano le modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali e i provvedimenti necessari. Il riconoscimento dei titoli quebecchesi in Svizzera sarà dunque possibile con tempistiche decisamente più brevi.
5.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le
regioni di montagna L’attuazione dell’Intesa spetta alla Confederazione e alle autorità competenti da essa incaricate. Non vi sono quindi ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
5.4 Ripercussioni sull’economia e sulla società
Oltre a incentivare la mobilità dei professionisti tra Svizzera e Québec, l’Intesa consente a coloro che hanno conseguito un titolo professionale svizzero o quebecchese rientrante nel suo campo d’applicazione di beneficiare di un riconoscimento agevolato e, dunque, di accedere più facilmente all’esercizio della professione e alla formazione continua dell’altro territorio. L’Intesa agevola la mobilità dei professionisti qualificati fra la Svizzera e il Québec. Un più rapido accesso al mercato del lavoro grazie al riconoscimento delle qualifiche reso possibile dall’Intesa consentirà di rimediare alla penuria di professionisti nel settore sanitario in Svizzera e di avere un bacino di professionisti qualificati da reclutare.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
L’Intesa non ha alcuna ripercussione sull’ambiente.
6 Aspetti giuridici
6.1 Mandato negoziale
Per i trattati importanti, di norma il Consiglio federale deve conferire un apposito mandato negoziale. La competenza decisionale e il conferimento del mandato si basano sull’articolo 184 capoverso 1 Cost., che incarica il Consiglio federale di curare gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale. In tale contesto il Consiglio federale consulta inoltre le commissioni parlamentari competenti in materia, conformemente all’articolo 152 capoverso 3 LParl10. Un mandato negoziale appare quindi superfluo nei settori in cui il contenuto degli accordi è standardizzato e per i trattati di competenza di un dipartimento o di un ufficio. Per un trattato bilaterale, nella pratica, impartire tale mandato spesso non è considerato necessario, tranne nelle relazioni con l’UE. Nella fattispecie, l’adozione di un mandato negoziale non è risultata necessaria, dato che un accordo bilaterale di questo tipo non adempiva le condizioni dell’articolo 152 capoverso 3 LParl. La SEFRI ha comunque informato, con lettera dell’11 gennaio 2021, le commissioni competenti per la politica estera conformemente
10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale, RS 171.10
all’articolo 152 capoverso 2 LParl e la Conferenza dei Governi cantonali in applicazione dell’articolo 3
6.2 Costituzionalità e basi legali
6.2.1 Competenza di concludere un accordo
Secondo l’articolo 54 capoverso 1 Cost. gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; RS 171.010; art. 7a, cpv. 1 LOGA; RS 172.010). Nella fattispecie, le formazioni oggetto dell’Intesa sono contemplate dalla legge federale sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10), dalla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20) e, per quanto riguarda le levatrici, dalla legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan, RS 811.21). In quest’ultimo settore il Consiglio federale è autorizzato, con un’apposita delega, a concludere accordi internazionali (art. 68 cpv. 2 LFPr e art. 66 cpv. 1 let. a LPSU). Conformemente all’articolo 48a capoverso 2 LOGA, l’Intesa sarà menzionata nel rapporto annuale indirizzato all’Assemblea federale sui trattati conclusi dal Consiglio federale e dai Dipartimenti.
6.2.2 Delega di competenze al DEFR
Il Consiglio federale può delegare la competenza di concludere un trattato internazionale a un dipartimento (art. 48a cpv. 1 LOGA). Sempre in base a tale articolo, può anche delegare la competenza a un ufficio o a un gruppo se i trattati sono di portata limitata (art. 7a cpv. 2 – 4 LOGA). Nell’Intesa si propone al Consiglio federale di delegare al DEFR la competenza di concludere accordi specifici di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali con gli ordini professionali quebecchesi competenti. Questi accordi, che prevedono disposizioni normative importanti, non possono essere definiti di portata limitata; pertanto delegare tale competenza alla SEFRI non è ammissibile. Conformemente all’articolo 48a capoverso 2 LOGA, anche gli accordi dovranno essere riportati nel rapporto annuale indirizzato all’Assemblea federale sui trattati conclusi dal Consiglio federale, dai Dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici.
6.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’Intesa è compatibile con le altre disposizioni internazionali della Svizzera nel settore del riconoscimento delle qualifiche acquisite all’estero.
11 Legge federale del 22 dicembre 1999 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione RS 138.1