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Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della cultura UFC

Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione del ...

Situazione iniziale L’ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11) è entrata in vigore il 1° luglio 2010. Negli 11 anni della loro applicazione le disposizioni dell’ordinanza si sono in linea di massima dimostrate efficaci. Il progetto di revisione parziale in consultazione è direttamente motivato da alcuni cambiamenti nel si- stema di promozione degli scambi scolastici e dal nuovo orientamento nel sostegno alle organizzazioni promotrici della comprensione fra le comunità linguistiche che il Consiglio federale ha annunciato nel messaggio sulla cultura 2021–2024 (FF 2020 2813), ma anche dalla proposta dei Cantoni di aprire ad altri temi le disposizioni volte a sostenere la promozione delle lingue nazionali nell’insegnamento. Que- sta revisione parziale offre inoltre l’occasione di eliminare alcune ridondanze presenti nell’ordinanza attualmente in vigore e di semplificare il testo dal punto di vista redazionale. Non è invece contemplata l’introduzione di nuove disposizioni di promozione. La revisione parziale in consultazione riguarda esclusivamente le disposizioni relative agli aiuti finanziari di competenza dell’Ufficio federale della cultura (UFC), contenute nelle sezioni da 2 a 6. La prima se- zione, relativa alle lingue ufficiali della Confederazione (competenze del delegato federale al plurilingui- smo), è già stata rivista nel 2014 e non richiede pertanto ulteriori modifiche.

Commento ai singoli articoli Le modifiche previste rispetto all’ordinanza attualmente in vigore sono illustrate e motivate qui di seguito.

Art. 9 Scambi in ambito scolastico La disposizione vigente era stata concepita per la Fondazione ch per la collaborazione confederale, incaricata della promozione degli scambi fino al 2016. All’epoca questa fondazione, istituita dai Cantoni, era l’unica organizzazione che adempiva ai requisiti elencati. La sua sostituzione con l’agenzia «Move- tia», sostenuta congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, rende necessaria una modifica del testo. Le condizioni non sono più menzionate e i compiti da svolgere possono essere descritti in tre punti: - sviluppo e svolgimento di programmi per la promozione degli scambi scolastici: scambi indivi- duali, di classi, di docenti e nel quadro della formazione professionale di base; - consulenza, accompagnamento e sostegno di progetti di scambio: creazione e mantenimento di una rete con i gruppi di destinatari in tutte le regioni linguistiche, consulenza a organizzazioni, istituzioni, docenti e allievi in materia di scambi e mobilità; - documentazione, valutazione e informazione in merito ai programmi e alle attività di scambio: documentazione delle offerte di scambio dei Cantoni e degli altri attori rilevanti, informazione e comunicazione sugli scambi e la mobilità, sviluppo di proposte per la promozione degli scambi, rendicontazione sul numero di partecipanti ai programmi di scambio;

Per ogni periodo di finanziamento sarà definito un mandato di prestazioni che precisa i compiti di Mo- vetia e nel medio termine l’agenzia sarà convertita in un ente di diritto pubblico. È attualmente in fase di preparazione un atto normativo che ne descrive l’organizzazione e i compiti in modo più dettagliato. In questo senso la riformulazione dell’articolo 9 dell’ordinanza costituisce (implicitamente) un disciplina- mento transitorio fino all’entrata in vigore della nuova legge su Movetia. Con l’entrata in vigore di questa legge l’articolo sarà modificato o abrogato.

Art. 10 Lingue nazionali nell’insegnamento Le misure per la promozione delle lingue nazionali nell’insegnamento sono realizzate in stretta collabo- razione con il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica edu- cazione (SG CDPE), il quale sottopone le domande alla valutazione di un gruppo di esperti e fornisce una raccomandazione all’UFC. Nei primi mesi del 2020 il SG CDPE ha condotto un sondaggio tra i servizi competenti dei Cantoni riguardo all’ottimizzazione delle pratiche di promozione. Una richiesta di fondamentale importanza per i Cantoni riguarda i progetti per lo sviluppo di piani e sussidi didattici per l’insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale (lett. a). Finora la promozione si è fondata esclusivamente sul grado di innovatività dei progetti, ma dopo 11 anni di applicazione dell’ordinanza non risulta più opportuno foca- lizzarsi soltanto sull’innovazione. In futuro dovrà essere possibile promuovere progetti che hanno carat- tere innovativo oppure presentano un legame con aspetti importanti della politica della formazione. Come riferimento valgono gli obiettivi di politica della formazione definiti di volta in volta dal 2011 in una dichiarazione congiunta di Confederazione e Cantoni. Questa modifica riguarda il contenuto e non cam- bia nulla rispetto al ruolo della Confederazione, che può sostenere sussidiariamente i Cantoni nell’adem- pimento di compiti speciali (cfr. rapporto della CSEC-N sul progetto della legge sulle lingue, capitolo 2.1.2, FF 2006 8229, in particolare pag. 8248).

Art. 11 Conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti La formulazione della rubrica e dell’articolo vengono rielaborate sul piano redazionale e uniformate se- condo il modello dell’articolo 10 (modifica dell’articolo riguarda solo la versione tedesca dell’ordinanza).

Art. 12 Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo Questa disposizione viene rielaborata e semplificata a livello redazionale. La descrizione delle presta- zioni si focalizza sul lavoro effettivamente svolto dal Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo secondo la pratica finora applicata con buoni risultati e sancita negli accordi di pre- stazioni con l’UFC.

Art. 13 Sostegno ad agenzie di stampa Anche questa disposizione viene semplificata nella struttura e per quanto riguarda i requisiti di promo- zione. Un’agenzia di stampa che informa regolarmente in almeno tre lingue nazionali su temi da tutte e quattro le regioni linguistiche svolge una funzione di ponte tra le comunità linguistiche. Pertanto si può rinunciare al «mandato di politica della comprensione» come requisito.

Art. 14 Sostegno a organizzazioni e istituzioni In base a questa disposizione la Confederazione può promuovere organizzazioni e istituzioni che si impegnano a favore della comprensione tra le comunità linguistiche e del plurilinguismo. I criteri attual- mente vigenti sono tuttavia molto generali e non permettono alcuna focalizzazione strategica. Nel mes- saggio sulla cultura 2021–2024 il Consiglio federale ha fissato l’obiettivo di imprimere una maggiore

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coerenza alla promozione della comprensione tra le comunità linguistiche e renderla più complementare agli altri ambiti di promozione. In futuro, per ottenere un sostegno le attività delle organizzazioni do- vranno focalizzarsi su due aspetti principali: la sensibilizzazione della popolazione sul plurilinguismo e la creazione di reti di attori impegnati in questo ambito (messaggio sulla cultura 2021–2024, capitolo 3.6.2). La disposizione, interamente rivista, è strutturata come segue: al capoverso 1 sono indicate le attività meritevoli di sostegno, al capoverso 2 sono definiti i requisiti per accedere agli aiuti finanziari, al capo- verso 3 i criteri per determinare l’ammontare di tali aiuti e al capoverso 4 il limite massimo.

Art. 15 Sostegno a progetti di enti pubblici L’articolo 15 si riferisce all’articolo 14 dell’ordinanza sulle lingue e deve essere modificato in maniera corrispondente. In base all’ordine di priorità emanato dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) al mo- mento dell’entrata in vigore dell’ordinanza, l’articolo 15 non è applicato (cfr. art 28 OLing).

Art. 17 Sostegno ai Cantoni plurilingui Con la revisione parziale viene proposto lo stralcio della menzione relativa ai progetti di promozione dell’apprendimento in rete (e-learning) del capoverso 2 lettera e. Questa modifica non esclude il soste- gno di progetti di e-learning (cfr. cpv. 2 lett. c) ma, se menzionarli esplicitamente poteva essere giustifi- cato nel momento in cui è stata elaborata l’ordinanza, dalla prospettiva odierna non lo è più.

Articoli 18 Misure generali nel Cantone dei Grigioni Le modifiche di questa disposizione si limitano a delle semplificazioni strutturali e redazionali. Sul piano materiale la disposizione rimane invariata.

Art. 19 Sostegno a organizzazioni e istituzioni L’articolo 19 disciplina il sostegno con mezzi della Confederazione a organizzazioni e istituzioni che si impegnano per la salvaguardia e la promozione del romancio (cpv. 1) e dell’italiano (cpv. 2) nel Cantone dei Grigioni. La revisione parziale propone una riformulazione delle attività di promozione del romancio da sostenere: le attività al capoverso 1 sono elencate in ordine di priorità e conformemente alla struttura del capoverso 2. Si rinuncia a menzionare il sostegno a pubblicazioni per bambini e adolescenti per evitare sovrapposizioni con l’articolo 20 dell’ordinanza.

Art. 20 Promozione dell’attività editoriale romancia L’articolo 20 disciplina il sostegno alla Chasa Editura Rumantscha (CER), fondata nel 2009 dalla Con- federazione e dal Cantone dei Grigioni sotto l’egida della Lia Rumantscha. Oltre ad opere letterarie per un pubblico adulto, la CER pubblica già oggi libri rivolti ai bambini e ai giovani. Questo gruppo di desti- natari viene ora menzionato esplicitamente in questo articolo (invece che all’art. 19 cpv 1 lett. e).

Art. 22 Misure generali nel Cantone Ticino La disposizione viene rielaborata sul piano redazionale e la sua struttura allineata a quella dell’analoga disposizione sul Cantone dei Grigioni (art. 18): è aggiunta una disposizione sulla promozione di progetti di terzi (lett. d) conformemente all’attuale pratica del Cantone e all’analoga disposizione sul Cantone dei Grigioni (art 18 lett .f), e sono accorpate le lettere a (programmi e progetti scientifici) e b (programmi e progetti nell’ambito della politica linguistica e culturale) dell’attuale ordinanza.

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Art. 23 Sostegno a organizzazioni e istituzioni L’articolo 23 disciplina il sostegno con mezzi della Confederazione a organizzazioni e istituzioni che si impegnano per la salvaguardia e la promozione dell’italiano nel Cantone Ticino, analogamente all’arti- colo 19 relativo al Cantone dei Grigioni. La revisione parziale propone piccole modifiche degli obiettivi al capoverso 1 (la lett. b non si limita più alla sola creazione letteraria perché questa menzione è troppo restrittiva e non corrisponde alla pratica; alla lettera c è introdotta una modifica redazionale per evitare il concetto poco chiaro di «linguistiche e culturali»). Riguardo al capoverso 2 (nuovo) si rimanda al com- mento all’articolo 24.

Art. 24 Aiuti finanziari all’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana Sul piano organizzativo l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI) sottostà attualmente al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) del Cantone Ticino. Dal punto di vista sistemico la promozione dell’OLSI appartiene all’articolo 23 e vi viene quindi integrata, al nuovo capo- verso 2. Pertanto l’articolo 24 può essere abrogato.

Art. 25 Aiuti finanziari per traduzioni La disposizione riguarda la promozione, da parte del Cantone Ticino, dell’attività di traduzione dall’ita- liano verso le altre lingue nazionali e viceversa. L’oggetto della promozione appartiene dal punto di vista sistemico all’articolo 22, che lo include già al capoverso 2 lettera b. Pertanto l’articolo 25 può essere abrogato. Art. 26 Domande Dal 2019 le domande di aiuti finanziari secondo gli articoli 10 e 11 non vengono più indirizzate al SG CDPE ma inoltrate attraverso la Piattaforma per i contributi di sostegno (FPF) dell’UFC. Per questo motivo il capoverso 1 può essere semplificato e il capoverso 2 abrogato. I (nuovi) capoversi da 2 a 4, relativi alla procedura di domanda, corrispondono alle regole comunemente applicate nei regimi di promozione del DFI in base alla legge dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), le quali si sono dimostrate adeguate.

Art. 27 Procedura e rimedi giuridici Il capoverso 1 è completato secondo l’articolo 26 capoverso 2 dell’ordinanza vigente.

Art. 29 Versamento degli aiuti finanziari Secondo la pratica vigente, l’UFC trasferisce al SG CDPE i mezzi finanziari destinati alle domande secondo gli articoli 10 e 11 che hanno ottenuto la sua approvazione. Il SG CDPE provvede a versare gli aiuti finanziari ai richiedenti secondo le disposizioni contenute nella decisione dell’UFC. Questa pro- cedura complicata sarà abbandonata e i mezzi finanziari saranno versati direttamente dall’UFC. Se i versamenti sono effettuati esclusivamente dall’UFC, la disposizione può essere stralciata. Appare infatti opportuno che sia l’unità amministrativa competente ad assumere questo compito.

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