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Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Segreteria di Stato della migrazione SEM Stato maggiore Affari giuridici

Rapporto esplicativo relativo agli adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e

(sviluppo dell’acquis di Schengen)

e all’adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri

Dicembre 2020

N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Compendio Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

Il sistema d’informazione di Schengen (SIS) è un sistema di ricerca elettronico di persone e oggetti gestito in comune dagli Stati Schengen. Il 28 novembre 2018 l’UE ha adottato i regolamenti (UE) n. 2018/1862 «SIS polizia», (UE) n. 2018/1861 «SIS frontiere» e (UE) n. 2018/1860 «SIS rimpatrio», con cui intende ampliare e perfezionare il SIS. Il pacchetto di riforme è stato notificato in anticipo alla Svizzera il 20 novembre 2018, in quanto sviluppo dell’acquis di Schengen.

Oltre a quelle direttamente applicabili, i tre regolamenti UE contengono anche disposizioni che richiedono adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA, RS 142.51), del Codice penale (CP, RS 311.0) e della legge federale sui sistemi d’informazione della polizia della Confederazione (LSIP, RS 361). Inoltre la LSISA è stata adeguata per garantire la registrazione dell’espulsione giudiziaria nel SIMIC e una statistica esauriente sul rimpatrio degli stranieri. Il 6 marzo 2020, il Consiglio federale ha adottato il relativo messaggio.

In vista dell’attuazione dei suddetti progetti entro la fine del 2021, alcuni punti devono essere precisati nelle seguenti ordinanze: ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (ordinanza N-SIS, RS 362.0), ordinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (ordinanza RIPOL, RS 361.0), ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC, RS 142.513), ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA, RS 142.201) e ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RS 361.3).

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1 Situazione iniziale

Il 28 novembre 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea (UE) hanno adottato una serie di riforme di tre regolamenti con l’obiettivo di sviluppare il Sistema d’informazione di Schengen (SIS) sotto il profilo materiale e tecnico. Queste riforme modificheranno e completeranno progressivamente gli atti normativi in vigore durante un periodo transitorio. Questi ultimi saranno completamente sostituiti a partire dalla data in cui il sistema sarà operativo il nuovo sistema: tale data sarà stabilita dalla Commissione europea. Il SIS si fonda ora su tre regolamenti che disciplinano la gestione e l’uso del sistema in diversi settori:

 il regolamento (UE) 2018/18621 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (qui appresso regolamento SIS polizia);

 il regolamento (UE) 2018/18612 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera (qui appresso regolamento SIS frontiere); e

 il regolamento (UE) 2018/18603 , relativo all’uso del SIS per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (qui appresso regolamento SIS rimpatrio).

Il regolamento SIS frontiere relativo alla gestione delle frontiere e il regolamento SIS rimpatrio relativo al rimpatrio di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è illegale riguardano il settore della migrazione, il regolamento SIS polizia concerne quello della polizia.

Per attuare questi tre regolamenti, la cui entrata in vigore è prevista per la fine del 2021, nonché per concretizzare le modifiche legislative della LSISA è necessario adeguare le seguenti ordinanze della legislazione svizzera:

 l’ordinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (ordinanza RIPOL, RS 361.0);

 l’ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (ordinanza N-SIS, RS 362.0);

 l’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RS 361.3);

 l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA, RS 142.201);

 l’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC, RS 142.513).

1 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione secondo GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56. 2 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione secondo GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14. 3 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione secondo GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

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1.1 Il Sistema d’informazione di Schengen (SIS)

Il SIS è un sistema di ricerca elettronico di persone e oggetti gestito in comune dagli Stati Schengen. Contiene informazioni su persone ricercate dalla polizia o dalla giustizia, persone oggetto di un divieto d’entrata o persone scomparse – in particolare minori – nonché su oggetti rubati (p. es. automobili e armi). Il SIS è di fondamentale importanza per le autorità di polizia, di frontiera, della giustizia e della migrazione nello spazio Schengen ed è utilizzato con frequenza anche in Svizzera, dove si registrano da 300 000 a 350 000 consultazioni al giorno. Dall’introduzione del sistema nel 2008, grazie alle numerose consultazioni i riscontri positivi quotidiani delle ricerche di oggetti o persone in Svizzera o all’estero sono quasi triplicati. Inoltre, dal 2008 la corrispondenza relativa ai riscontri positivi è aumentata di un terzo. L’ufficio nazionale di contatto SIRENE Svizzera presso l’Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile di tutte le ricerche mediante il SIS, dello scambio nazionale e internazionale di informazioni relative ai dati del SIS e del trattamento celere dei riscontri positivi.

I tre regolamenti menzionati sopra sono stati elaborati in seguito agli attentati terroristici nello spazio Schengen e alle crescenti sfide nel settore della migrazione. Intendono migliorare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera e aumentare la sicurezza interna.

Le novità proposte intendono armonizzare le procedure nazionali per l’utilizzazione del SIS, in particolare in relazione ai reati connessi al terrorismo e al rapimento o alla sottrazione di minori da parte di un genitore. Inoltre s’intende ad esempio creare la possibilità di registrare nel SIS, oltre a nuove categorie per la ricerca di oggetti, anche ulteriori dati biometrici per l’identificazione (DNA in caso di persone scomparse, impronte delle mani e tracce di persone sospette ignote trovate sul luogo in cui è stato commesso un reato grave). Non appena sarà pronta la tecnologia per confrontare l’immagine del viso con la foto del documento, sarà possibile effettuare tale confronto alle frontiere esterne di Schengen mediante cancelli automatizzati in occasione dell’entrata o dell’uscita. I divieti d’entrata e le decisioni di rimpatrio devono essere registrati nel sistema, sempreché siano applicabili all’intero spazio Schengen.

Inoltre, è previsto che l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ottenga un’interfaccia per l’accesso al SIS, in modo da poter accedere ai dati registrati nel sistema e consultarli. Infine, a Europol saranno concessi, nell’ambito del suo mandato, ulteriori diritti di accesso e di consultazione dei dati registrati nel SIS.

1.2 I regolamenti SIS dell’UE

Nuovo regolamento SIS polizia

Il regolamento (UE) 2018/1862 SIS polizia disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. Mira ad armonizzare le procedure nazionali relative all’uso del SIS, in particolare per quanto riguarda i reati connessi al terrorismo, e crea nuove possibilità di segnalazione, ad esempio la segnalazione a titolo preventivo di persone bisognose di protezione. Intende inoltre creare la possibilità di registrare nel SIS, oltre a nuove categorie per la ricerca di oggetti, anche ulteriori dati biometrici per l’identificazione (DNA in caso di persone scomparse, impronte del palmo e del profilo della mano nonché tracce di persone sospette ignote trovate sul luogo in cui è stato commesso un reato grave).

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Nuovo regolamento SIS frontiere

Il regolamento (UE) 2018/1861 SIS frontiere disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera. Rende obbligatoria la segnalazione nel SIS dei divieti d’entrata pronunciati nei confronti di cittadini di Stati terzi per ragioni di sicurezza o per motivi inerenti al diritto in materia di stranieri. La novità principale del regolamento è che gli Stati sono tenuti a segnalare nel SIS i divieti nazionali pronunciati conformemente alla direttiva 2008/115/CE (direttiva sul rimpatrio)4, sempreché il caso sia di rilievo, adeguato e importante. Finora si trattava di una possibilità e non di un obbligo.

Nuovo regolamento SIS rimpatrio

Il regolamento (UE) 2018/1860 SIS rimpatrio disciplina l’uso del SIS ai fini del rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. A tal fine introduce una nuova categoria di segnalazioni: in futuro, quando nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo il cui soggiorno è irregolare è stata pronunciata una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva sul rimpatrio, questa deve essere segnalata nel SIS, a condizione che sia valida per l’intero spazio Schengen. In tale contesto, sono previste nuove procedure di consultazione tra gli Stati Schengen che hanno proceduto o procederanno alla segnalazione e quelli che hanno rilasciato un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata.

1.3 Decisioni di esecuzione della Commissione europea

I presenti adeguamenti di ordinanze attuano anche le seguenti decisioni di esecuzione della Commissione europea:

• «Decisione di esecuzione che stabilisce le disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli standard di qualità minimi dei dati e delle specifiche tecniche per l’inserimento di fotografie e dati dattiloscopici nel SIS nel settore dei controlli di frontiera e del rimpatrio» (qui appresso: Decisione di esecuzione standard di qualità minimi biometria SIS frontiere / rimpatrio)

• «Decisione di esecuzione che stabilisce le disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli standard di qualità minimi dei dati e delle specifiche tecniche per l’inserimento di fotografie, profili del DNA e dati dattiloscopici nel SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 della Commissione» (qui appresso: Decisione di esecuzione standard di qualità minimi biometria SIS polizia)

• «Decisione di esecuzione che stabilisce le prescrizioni tecniche per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel SIS e altre misure di attuazione nel settore dei controlli di frontiera e del rimpatrio» (qui appresso: Decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS frontiere / rimpatrio)

• «Decisione di esecuzione che stabilisce le prescrizioni tecniche per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel SIS e altre misure di attuazione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in 4 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

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materiadaptés Documents penale» (quila 2ème après appresso: decisione consultation desdioffices esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia)

• «Decisione di esecuzione recante modifica dell’allegato alla decisione di esecuzione 2013/115/EU della Commissione riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)»

Le prime due decisioni di esecuzione stabiliscono gli standard tecnici minimi per l’inserimento di dati segnaletici di natura biometrica e di profili del DNA nel SIS (cfr. art. 32 par. 4 del regolamento SIS frontiere, art. 42 par. 5 del regolamento SIS polizia).

Le due successive decisioni di esecuzione stabiliscono i requisiti per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel SIS (cfr. art. 9 par. 5, art. 20 par. 3 e art. 47 par. 4 del regolamento SIS frontiere nonché art. 9 par. 5, art. 20 par. 4, art. 26 par. 6, art. 32 par. 4, art. 34 par. 3, art. 36 par. 6, art. 38 par. 4, art. 54 par. 5, art. 62 par. 4 e art. 63 par. 6 del regolamento SIS polizia). L’ultima decisione di esecuzione disciplina in particolare lo scambio di dati tra gli uffici SIRENE ed Europol nonché l’obbligo di allestire statistiche, che riguarda anche Europol. Nelle spiegazioni che seguono saranno illustrati in dettaglio i contenuti di queste decisioni (cfr. n. 3.1 segg.). Queste decisioni di esecuzione non sono ancora state notificate alla Svizzera. La notificazione avverrà probabilmente a dicembre 2020 o a inizio 2021.

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2 Punti essenziali del progetto

2.1 Attuazione nelle leggi

Il messaggio del Consiglio federale relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo è stato adottato il 6 marzo 20205.

Al fine di trasporre nella legge le novità previste dallo sviluppo dell’acquis di Schengen, sono state adeguate e approvate dal Parlamento nella sessione invernale 2020 la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), la legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA, RS 142.51), il Codice penale (CP, RS 311.0) e la legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361).

Inoltre, a prescindere dal recepimento del pacchetto di riforme del SIS, è stata proposta una modifica della LSISA (art. 3 cpv. 4bis e 4ter) in modo da garantire la registrazione delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e assicurare una statistica completa sui rimpatri, sia per i cittadini di Stati membri dell’UE/AELS sia per quelli di Stati terzi. Le pertinenti lettere dell’articolo 3 capoverso 4bis LSISA entreranno in vigore contemporaneamente al pacchetto SIS e alle relative ordinanze.

Per garantire l’affidabilità dei dati sull’espulsione giudiziaria e delle relative statistiche è previsto di creare un’interfaccia tra VOSTRA e SIMIC affinché tutti i dati pertinenti siano registrati una sola volta dalle autorità competenti. L’interfaccia sarà probabilmente disponibile nel 2023 con newVOSTRA. Gli eventuali adeguamenti delle ordinanze connesse a newVOSTRA saranno elaborati e posti in consultazione contemporaneamente al progetto newVOSTRA.

In questa situazione, e al fine di garantire l’attuazione delle suddette nuove basi legali entro la fine del 2021, è opportuno precisare determinate disposizioni di alcune ordinanze. Si tratta delle seguenti ordinanze: l’ordinanza N-SIS, l’ordinanza RIPOL, l’ordinanza SIMIC, l’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica e l’OASA.

2.2 Necessità della consultazione

Il presente progetto riveste una notevole importanza politica in considerazione dei nuovi dati da registrare e da trasmettere al SIS come pure della portata della nuova cooperazione nell’ambito del rimpatrio e della polizia. Le ordinanze toccano anche la protezione dei dati e precisano i nuovi accessi delle autorità al sistema. Conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla consultazione (LCo, RS 172.061) è pertanto prevista una procedura di consultazione.

5 20-025. Messaggio del 6 marzo 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, FF 2020 3117)

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2.3 Entrata

Documents in après adaptés vigorela 2ème consultation des offices

Le modifiche delle ordinanze devono entrare in vigore contemporaneamente alle disposizioni di legge che attuano i nuovi regolamenti europei SIS. La data dipende dal termine, fissato dalla Commissione europea, a partire dal quale sarà operativo il nuovo SIS. Per il momento, l’entrata in vigore delle disposizioni di legge che attuano i regolamenti SIS è prevista il 1° dicembre 2021.

Non è escluso che determinate disposizioni di legge adottate dal Parlamento nel dicembre 2020 entreranno in vigore prima del 1° dicembre 2021 al fine di garantire in particolare le basi legali formali per la trasmissione di dati segnaletici di natura biometrica al N-SIS. Il Consiglio federale deciderà nel corso del 2021 in merito a tale entrata in vigore anticipata.

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3 Commento alle singole disposizioni

3.1 Ordinanza N-SIS

L’articolo 16 capoverso 9 LSIP contiene una delega al Consiglio federale per l’emanazione delle disposizioni d’esecuzione riguardanti la parte nazionale del SIS. Il Consiglio federale le ha emanate, insieme a quelle sull’organizzazione e i compiti dell’ufficio SIRENE, nell’ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen e sull’ufficio SIRENE (ordinanza N-SIS). In virtù delle disposizioni esecutive dell’articolo 19 LSIP può inoltre emanare disposizioni per ogni sistema d’informazione di polizia di cui all’articolo 2 LSIP. L’attuazione dello sviluppo del SIS implica disposizioni d’esecuzione nell’ordinanza N-SIS, nell’ordinanza RIPOL e nell’ordinanza SIMIC. Tali disposizioni sono illustrate nel presente rapporto.

Ulteriori adeguamenti di ordinanze sono necessari in seguito alle decisioni di esecuzione emanate dall’UE. Le disposizioni della decisione di esecuzione sulle prescrizioni tecniche per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati del SIS sono attuate con la presente modifica dell’ordinanza (cfr. n. 1.3).

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 cpv. 1 lett. i

L’articolo 1 disciplina l’oggetto dell’ordinanza. Poiché la procedura di consultazione è menzionata in vari articoli dell’ordinanza (art. 2, 9, 15), anch’essa è definita nella presente disposizione.

Art. 2 lett. a, c, i-k, n-p Lettera a

La definizione della «segnalazione» è adeguata poiché vi sono numerosi tipi differenti di segnalazione che non devono essere menzionate singolarmente. Il tratto fondamentale è che si tratta di segnalazioni relative a persone e oggetti. Di conseguenza il termine è definito come un insieme di dati relativi a persone o oggetti da memorizzare o già memorizzato nel sistema d’informazione di Schengen (SIS) per gli scopi previsti.

Lettera c

La lettera c è adeguata in quanto il termine «Stato Schengen» è ora definito separatamente nella lettera n.

Lettere i-k

L’avamprogetto aggiunge le nuove lettere i-k. Si tratta delle definizioni di «procedura di consultazione», «immagine del viso» e «fotografia». Nel quadro dei suoi compiti relativi a singole segnalazioni, l’ufficio SIRENE intrattiene contatti sia con altri uffici SIRENE che con autorità svizzere. Questi contatti sono definiti come «procedura di consultazione». Inoltre, conformemente alle definizioni dei regolamenti SIS polizia, SIS frontiere e SIS rimpatrio, la lettera j definisce l’«immagine del viso». Essa deve essere di qualità sufficiente da permettere un confronto automatizzato. Anche le fotografie (cfr. lett. k) sono riprese digitali la

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cui qualità deve Documents permetterne adaptés après la registrazione. consultation des officesregolamenti UE il termine non è definito.

Lettera n

La lettera n sancisce che sono considerati Stati Schengen gli Stati vincolati da uno degli accordi di associazione a Schengen.

Lettera o

In seno all’UE, il termine «reati di terrorismo» è definito nella direttiva (UE) 2017/5416 (cfr. la definizione nell’art. 3 n. 16 del regolamento SIS polizia). È quindi necessario determinare i reati di terrorismo previsti dal diritto svizzero che corrispondono a quelli del diritto europeo contemplati nell’ambito della cooperazione SIS. Attualmente la legislazione svizzera fa in parte riferimento a un articolo del Codice di procedura penale (art. 286 cpv. 2). Questo modo di procedere deve essere modificato e quindi l’elenco dei reati di terrorismo corrispondenti a quelli del diritto europeo figura in allegato alla presente ordinanza. Per quanto riguarda i reati di terrorismo, i regolamenti SIS dell’UE rinviano ai reati che nel diritto nazionale equivalgono ai reati di cui agli articoli 3-14 della direttiva (UE) 2017/541. L’elenco in questione figura nell’allegato 1a.

È previsto di riprendere tale elenco anche nella legge formale nell’ambito della cooperazione di Prüm ed Eurodac.

Lettera p

I regolamenti SIS menzionano anche «altri reati gravi». In seno all’UE tali reati figurano nell’elenco della decisione quadro 2002/584/GAI7 (cfr. p. es. art. 36 par. 3 del regolamento SIS polizia). È quindi necessario definire i reati corrispondenti della legislazione svizzera, il che è fatto nell’allegato 1b della presente ordinanza.

È previsto di disciplinare entrambi gli elenchi di reati nella legge del 12 giugno 20098 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS) e nel Codice penale9 (CP) nel contesto della connessione di determinati sistemi d’informazione svizzeri con quelli di altri Stati europei (cooperazione Prüm). Non appena entreranno in vigore le modifiche della LSIS e del CP, per la definizione dei termini si rinvierà a tali atti normativi. Fino ad allora gli elenchi dei reati sono inseriti nei suddetti allegati dell’ordinanza.

6 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI , del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6. 7 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18 luglio 2002, pag. 1. 8 RS 362.2 9 RS 311.0

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Art. 3 cpv. 1adaptés Documents bis e 2 après la 2ème consultation des offices

Secondo l’articolo 6 paragrafo 2 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere ciascuno Stato membro deve garantire la più costante disponibilità possibile dei dati SIS agli utenti finali. Il nuovo capoverso 1bis attribuisce tale obbligo a fedpol, poiché si tratta dell’ufficio responsabile del sistema. Secondo gli articoli 9 paragrafo 4 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere gli Stati membri devono inoltre effettuare prove regolari per verificare la conformità dei dati delle copie nazionali con i dati nel SIS.

La sicurezza dei dati è menzionata in diversi articoli dei regolamenti SIS polizia (cfr. art. 10 e 60) e SIS frontiere (cfr. art. 10 e 45). Il capoverso 2 del presente articolo precisa pertanto che il contenuto di tali articoli deve essere ripreso nel regolamento sul trattamento dei dati che deve approntare fedpol.

Art. 4 cpv. 6

Il capoverso 6 lettere a e b menziona ora anche il sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali poiché è prevista la trasmissione automatica da questo sistema al N-SIS (cfr. nuovo art. 16 cpv. 8 LSIP) o al sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE.

Art. 5 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 3

Cpv. 1

Il secondo periodo del capoverso 1 è completato con l’aggiunta che il sistema di gestione delle pratiche e degli atti documenta le attività dell’ufficio SIRENE.

Cpv. 3

Il capoverso 3 illustra i dati che possono essere cercati nel N-SIS. Si tratta ora anche delle fotografie, delle immagini del viso, dei dati dattiloscopici o dei profili del DNA. Gli articoli 43 del regolamento SIS polizia e 33 del regolamento SIS frontiere stabiliscono che tali dati possono essere usati per confermare l’identità di una persona reperita grazie all'interrogazione con dati alfanumerici.

Capitolo 3 Diritti delle autorità nel N-SIS

Art. 6 lett. b e c

La disposizione è adeguata sotto il profilo redazionale. Poiché dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto sulla protezione dei minori e degli adulti l’«autorità tutoria» è denominata «autorità di protezione dei minori e degli adulti», il termine è adeguato.

Inoltre, i rimandi sono stati adeguati in corrispondenza del nuovo elenco dell’articolo 16 LSIP. La lettera b rimanda ora all’articolo 16 capoverso 2 lettere d ed e (invece che alle lettere c e d).

L’accesso delle autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione e menzionate alla lettera c resta invariato. È tuttavia necessario rimandare alla nuova lettera c dell’articolo 16 capoverso 2 LSIP e non più alla lettera b.

Art. 7 cpv 1, lett. a n. 1, 5, 6, 8 e 9

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S’intende Documentsrinunciare, nei la adaptés après limiti 2èmedel possibile, consultationades menzionare offices le singole unità organizzative nell’ordinanza, al fine di evitare che la ristrutturazione di un’unità renda necessario un adeguamento dell’ordinanza. Gli accessi sono ora menzionati in riferimento ai compiti.

N. 1, 5 e 6

La lettera a numero 1 rinuncia alla menzione del «servizio giuridico». Anche il numero 5 rinuncia alla menzione di una determinata sezione, poiché quella designata nell’ordinanza in vigore non esiste più e i relativi compiti sono stati ripartiti su diverse servizi di fedpol. Pure il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (cfr. n. 6) è ora effettuato da diversi servizi. Per tale motivo i suddetti numeri sono riformulati e rimandano ora al compito per il quale è stato autorizzato l’accesso.

N. 8 e 9 (nuovi)

Il capoverso 1 lettera a è completato con il numero 8 che menziona l’Ufficio centrale armi (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. j LSIP). Tale ufficio ha accesso per verificare se la persona che richiede un’autorizzazione o l’arma che intende acquistare sono segnalate nel SIS. La lettera a è inoltre completata con il numero 9: anche il servizio di fedpol competente per lo scambio d’informazioni di polizia per impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive avrà accesso al SIS. In occasione di una ristrutturazione, l’ambito della tifoseria violenta è stato affidato a un’altra divisione principale, che non dispone di un accesso in linea al SIS. L’ambito responsabile della tifoseria violenta deve continuare ad avere accesso alle segnalazioni ai fini della sorveglianza discreta, del controllo d’indagine o della sorveglianza mirata poiché i tifosi violenti sono spesso segnalati in queste rubriche.

Art. 7 lett. f n. 3 e 4

La lettera f disciplina l’accesso dell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione in seno alla SEM. Gli scopi dell’accesso al SIS sono completati conformemente ai nuovi regolamenti SIS. Il numero 1 resta invariato e concerne il controllo delle domande di visto, il rilascio di titoli di soggiorno, l’ordine e la verifica delle non ammissioni e dei divieti di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi nonché il controllo e la diffusione nel SIS di tali segnalazioni. Resta invariato anche il numero 2.

N. 3

Il numero 3 menziona l’identificazione delle persone che hanno presentato una domanda d’asilo. È tuttavia opportuno che l’identificazione sia effettuata da un’istanza diversa dall’autorità che decide in merito alla domanda. Si propone pertanto che un’unità d’identificazione in seno all’ambito direzionale Immigrazione e integrazione proceda a tale compito.

N. 4

Il numero 4 stabilisce che l’ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM ha accesso al SIS anche per controllare le domande di naturalizzazione.

Art. 7 cpv. 1 lett. fbis

È necessario prevedere un nuovo accesso al N-SIS nell’ambito delle segnalazioni ai fini del rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio sono prese dalla SEM e dalle autorità cantonali. In seno alla SEM, sono autorizzati ad accedere al SIS e a diffondere, cancellare o annullare le

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pertinenti segnalazioni Documents adaptés glilaambiti après 2ème direzionali Immigrazione consultation des offices e integrazione nonché Asilo. L’ambito direzionale Asilo delega il compito di registrare le segnalazioni al servizio di gestione dei documenti, che tuttavia non dispone di un accesso proprio al SIS ed è autorizzato a procedere a una registrazione nel SIMIC soltanto su domanda dell’ambito direzionale Asilo.

Art. 7 cpv. 1 lett. h n. 1 e 2

Le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) incaricate dell’esecuzione della legge federale sulle attività informative hanno già oggi accesso ai dati del SIS nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. La consultazione è tuttavia autorizzata solo per procedere all’individuazione del luogo di dimora delle persone e alla localizzazione di veicoli nonché alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli. Questo compito è ora sancito nel numero 1. Il SIC ha il compito di riconoscere tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna ed esterna e deve quindi essere autorizzato ad accedere ai dati del SIS per prevenire o individuare reati terroristici o altri reati gravi. Il capoverso 1 lettera h è completato in tal senso (n. 2).

Art. 7 cpv. 1 lett. hbis

La nuova lettera hbis menziona la Segreteria di Stato dell’economia SECO (cfr. art. 16 cpv. 5 lett. j LSIP). Le sue unità cui compete il rilascio delle autorizzazioni d’esportazione di armi hanno accesso al SIS per controllare se la persona che intende esportare un’arma oppure l’arma stessa sono segnalate nel SIS.

Art. 7 cpv. 1 lett. hter

Secondo la lettera hter hanno accesso al SIS le unità che devono controllare se sono segnalati aeromobili o i relativi motori presentati per l’immatricolazione.

Art. 7 cpv. 1 lett. i

Le autorità cantonali della migrazione sono già autorizzate ad accedere al N-SIS. Oltre che per controllare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno nonché per verificare le segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi (n. 1), esse potranno in futuro controllare le segnalazioni ai fini del rimpatrio nonché diffonderle (n. 2).

Art. 7 cpv. 1 lett. ibis

Inoltre, sono autorizzate ad accedere al SIS anche le autorità cantonali e comunali cui compete il controllo delle domande di naturalizzazione.

Art. 7 cpv. 1 lett. j

Il capoverso 1 lettera j disciplina l’accesso degli uffici della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 5 lett. l BPI). In futuro, oltre ai veicoli che sono loro presentati e alle parti di questi, essi dovranno controllarne anche i documenti e le targhe.

Art. 7 cpv. 1 lett. k

Oltre agli uffici della circolazione stradale (cfr. lett. j), secondo la lettera k avranno accesso ai dati del N-SIS anche gli uffici della navigazione.

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Questi ufficiadaptés Documents possono accedere après la 2ème al N-SIS per des consultation verificare officesse il natante presentato o il suo motore è stato rubato o altrimenti sottratto oppure se è ricercato ai fini di prova in un procedimento penale. Inoltre gli uffici della circolazione stradale potranno cercare anche i documenti e le targhe dei veicoli.

Art. 7 cpv. 1 lett. l

Secondo la lettera l gli uffici cantonali delle armi possono accedere al N-SIS per verificare, nel loro ambito di competenza riguardante il rilascio di autorizzazioni nel diritto in materia di armi, se la persona che richiede un’autorizzazione o l’arma che intende acquistare è segnalata nel SIS.

Capitolo 4 Ufficio SIRENE

Art. 9 lett. abis, c, d, j, o e p

L’articolo 9 elenca i compiti che incombono all’ufficio SIRENE ed è necessario menzionarne alcuni nuovi. Un compito importante è l’avvio delle misure necessarie nel caso in cui le segnalazioni conducono a un riscontro positivo. Questo compito è ora menzionato alla lettera abis.

Le lettere c e d sono completate con la segnalazione ai fini del ritorno. I compiti dell’ufficio SIRENE sono limitati in quanto le segnalazioni ai fini del ritorno o della non ammissione e del divieto di soggiorno da parte della SEM e dei Cantoni ne sono escluse. Ciò non riguarda tuttavia le espulsioni giudiziarie anche se queste ultime costituiscono decisioni di rimpatrio e divieti di entrata per l’intero spazio Schengen. L’ufficio SIRENE di fedpol deve poi verificare le segnalazioni di queste decisioni (lett. d).

La lettera j è completata con i documenti motivanti la segnalazione, che devono essere aggiunti a quest’ultima. Poiché l’ordinanza vigente non menziona uno dei compiti più importanti dell’ufficio SIRENE, ossia la consultazione dei sistemi d’informazione, quest’ultimo è integrato nella lettera j.

Lettere o e p (nuove)

L’articolo 9 è inoltre completato con le lettere o e p. Secondo la lettera o l’ufficio SIRENE fa completare le segnalazioni dall’autorità segnalante se determinati dati menzionati nei regolamenti UE sono noti in un secondo momento o se si constata che i dati finora registrati non sono corretti e devono essere adeguati.

Secondo la lettera p, l’ufficio SIRENE controlla anche la qualità dei dati registrati. Si tratta soprattutto di verificare se è data la proporzionalità della segnalazione (cfr. commento all’art. 9b) e se sono disponibili tutti i dati necessari (cfr. il commento agli art. 11-11b).

Capitolo 5 N-SIS

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 9a Consultazione dei sistemi d’informazione da parte dell’ufficio SIRENE

L’articolo 9a disciplina la competenza dell’ufficio SIRENE di ottenere informazioni su segnalazioni di persone e oggetti con un’unica consultazione di vari sistemi. Attualmente, per accertare se le informazioni che gli sono state trasmesse sono già contenute in un sistema

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d’informazione, Documents l’ufficio adaptés SIRENE après la 2èmedeve consultare consultation separatamente ciascuno di tali sistemi. des offices Sotto il profilo tecnico la nuova procedura è concepita in modo tale che i sistemi d’informazione (elencati nelle lettere a-i) possano essere richiamati con una sola consultazione. La verbalizzazione dell’accesso ai singoli sistemi d’informazione è garantita. Tecnicamente la consultazione sarà effettuata mediante il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE e il risultato della ricerca sarà verbalizzato nel dossier.

È inoltre garantito che vengano consultati solo i sistemi informatici in cui è probabile un riscontro positivo. Nel caso di persone scomparse o bisognose di protezione, ad esempio, la consultazione standard non prevede l’interrogazione del sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (JANUS), poiché quest’ultimo contiene informazioni in merito a reati «gravi» che rientrano nella giurisdizione del Tribunale penale federale. La consultazione di JANUS non è pertanto giustificata.

Inoltre, le comunicazioni pervenute dalla Svizzera o dall’estero potranno essere assegnate sotto il profilo tecnico a una segnalazione SIS già esistente. In base alle informazioni contenute nelle comunicazioni si cerca nel N-SIS un dossier esistente. Se non vi è ancora un dossier (che contiene informazioni supplementari su una segnalazione) nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE, si allestisce un nuovo dossier in base a determinate informazioni predeterminate riprese dalla comunicazione.

I contenuti delle comunicazioni possono essere ripresi automaticamente in un modulo SIRENE, mentre finora le indicazioni devono essere copiate mediante copia/incolla. I contenuti ripresi possono essere controllati e trattati dai collaboratori dell’ufficio SIRENE prima che siano inviati a un altro Stato membro (p. es. ai fini della comunicazione di un riscontro positivo in Svizzera in riferimento a una segnalazione estera).

Art. 9b Proporzionalità

Cpv. 1

Questo nuovo articolo attua l’articolo 21 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere. Prima della registrazione o della proroga di una segnalazione, l’autorità segnalante deve verificarne la proporzionalità. Sono considerate autorità segnalanti tutte le autorità di cui al nuovo articolo 16 capoverso 4 LSIP.

Cpv. 2

Secondo il capoverso 2, la proporzionalità è fondamentalmente rispettata se la segnalazione avviene in relazione a un reato terroristico. Il diritto vigente non definisce i reati di terrorismo. I termini «reati di terrorismo» e «reati gravi», utilizzati più volte anche nel regolamento SIS polizia (reati di terrorismo cfr. art. 8 par. 3, art. 21 par. 2, art. 32 par. 1 lett. d, art. 40; reati di terrorismo e altri reati gravi cfr. art. 44 par. 1 lett. c) vengono utilizzati con lo stesso senso sia nel quadro della cosiddetta iniziativa svedese e della decisione di Prüm sia nelle basi legali di Eurodac, del sistema d’informazione visti (VIS), del sistema di ingressi/uscite (EES), del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), dell'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti nonché del SIS. Tali termini sono temporaneamente definiti nell’ordinanza N-SIS (cfr. il commento all’art. 2 lett. o e p).

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Cpv. 3 Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

Secondo il capoverso 3 si può eccezionalmente rinunciare a una segnalazione se è presumibile che questa possa ostacolare inchieste, indagini o un procedimento in corso.

Art. 9c Compatibilità delle segnalazioni

Il presente articolo attua l’articolo 23 paragrafi 1-3 e 61 del regolamento SIS polizia (nonché l’art. 46 del regolamento SIS frontiere). L’articolo 23 disciplina la compatibilità delle segnalazioni e stabilisce che può essere registrata solo una segnalazione per persona o oggetto e per Stato Schengen.

Cpv. 1

Secondo il capoverso 1, prima di inserire una segnalazione l’autorità segnalante deve verificare se la persona o l’oggetto in questione sia già stato segnalato. Per verificare se una persona sia già oggetto di una segnalazione, è effettuata anche una verifica con i dati dattiloscopici, se tali dati sono disponibili.

Cpv. 2

Per la procedura nel caso di una segnalazione già esistente, il capoverso 2 rimanda ai pertinenti articoli dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere. L’articolo 61 del regolamento SIS polizia (e l’art. 46 del regolamento SIS frontiere) disciplina la distinzione tra persone con caratteristiche simili. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che la procedura sia retta dall’articolo 23 del regolamento SIS polizia se risulta che si tratta della stessa persona.

Art. 11 Dati

Nel presente articolo sono attuate le modifiche dei dati da registrare nel N-SIS previste nell’articolo 20 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere nonché nell’articolo 4 del regolamento SIS rimpatrio. Per ragioni di chiarezza l’articolo vigente è suddiviso in più articoli. L’articolo 11 dell’avamprogetto contiene spiegazioni generali sui dati contenuti nel SIS, mente l’articolo 11a elenca dati specifici relativi a singole segnalazioni di persone e l’articolo 11b disciplina il trattamento dei dati dattiloscopici.

Cpv. 1

Per quanto riguarda i dati del N-SIS, il capoverso 1 rinvia all’allegato 3.

Cpv. 2

Viste le nuove prescrizioni, i dati da registrare obbligatoriamente sono modificati. Non devono più essere registrati in particolare il sesso, il nome e gli pseudonimi. Per tutte le segnalazioni devono essere obbligatoriamente registrati nel SIS i cognomi (lett. a), la data di nascita (lett. b), il motivo della segnalazione (lett. c) e la misura da adottare (lett. d). Senza questi dati la segnalazione non è possibile. Se disponibili, vanno inoltre registrati i dati dattiloscopici (lett. e) di cui all’articolo 2 lettera a dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (impronte digitali, palmari e del profilo della mano). Il termine «immagini del viso» sostituisce il termine attuale «fotografie della persona».

Cpv. 3

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Il nuovo Documents capoverso adaptés3après disciplina i dati che la 2ème possono consultation desessere officesutilizzati per la ricerca nel SIS. Si tratta in fondo di disciplinare in base a quali informazioni può essere consultato il SIS. Le possibilità di consultazione sono molteplici: è possibile la ricerca in base a segnalazioni (concretamente il numero ID Schengen, contenuto in ogni segnalazione), persone, oggetti, fotografie, immagini del viso, dati dattiloscopici o profili del DNA e tracce dattiloscopiche. Il vigente articolo 11 capoverso 3 è trasferito nell’articolo 11a lettera c dell’avamprogetto.

Cpv. 4

Se lo Stato segnalante viene a conoscenza di dati complementari o se constata successivamente che determinati dati sono errati, la segnalazione va completata senza indugio con i dati corretti. Può trattarsi di dati di cui si viene a conoscenza in Svizzera o anche di informazioni supplementari comunicati dall’estero all’Ufficio SIRENE. L’integrazione dei dati è prevista dai regolamenti SIS polizia (cfr. art. 59 par. 2) e SIS frontiere (art. 44 par. 2). Il pertinente obbligo è precisato nel capoverso 4. Soltanto lo Stato segnalante può completare i dati. Se un altro Stato viene a conoscenza di dati complementari o modificati, li deve comunicare allo Stato segnalante (cfr. art. 59 par. 4 del regolamento SIS polizia e art. 44 par. 2 del regolamento SIS frontiere).

Art. 11a Dati supplementari concernenti determinate segnalazioni di persone

L’articolo disciplina i dati supplementari che devono essere registrati per le segnalazioni di persone oltre a quelli di cui all’articolo 11. Tali dati sono stabiliti per le singole categorie di segnalazioni, sia di persone che di oggetti, nelle Decisioni di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia e SIS frontiere, disponibili per ora soltanto in inglese. L’allegato II delle suddette decisioni di esecuzione definisce i dati da registrare.

Lett. a

Nel caso di segnalazioni ai fini dell’estradizione o segnalazioni di persone ignote va registrato il tipo di reato (cfr. allegato II n. 1 lett. a (v) e n. 1 lett. d (iii) della Decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia).

Lett. b

Nel caso di una segnalazione di una persona scomparsa o bisognosa di protezione vanno registrati l’autorità segnalante (n. 1, cfr. allegato II n. 1 lett. c [iv] della Decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia), la pertinente decisione (n. 2, cfr. allegato II n. 1 lett. c [v] della decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia) e la categorizzazione del tipo di caso, ossia se si tratta ad esempio di un minore che rischia di essere rapito da un genitore e che quindi deve essere impossibilitato a viaggiare oppure di un’altra delle categorie di segnalazione menzionate nell’articolo 32 paragrafo 1 lettere a-e del regolamento SIS polizia (cfr. anche allegato II n. 1 lett. c [vii] della decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia).

Lett. c

La lettera c riguarda la segnalazione ai fini del ritorno. Si tratta delle decisioni seguenti: le decisioni di rinvio dei Cantoni, le decisioni di rinvio pronunciate dalla SEM nel settore degli stranieri o dell’asilo, le decisioni di espulsione pronunciate da fedpol e le decisioni di espulsione giudiziaria pronunciate da un giudice. Sono menzionati i dati che devono essere obbligatoriamente forniti, oltre a quelli menzionati all’articolo 11 capoverso 2 e conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento SIS rimpatrio. Queste informazioni

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figurano Documents anche nell’allegato adaptés après la II della 2ème Decisionedes consultation di offices esecuzione prescrizioni tecniche SIS frontiere / rimpatrio.

Lett. d

La lettera d disciplina la segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno e menziona i dati che devono obbligatoriamente essere registrati nel N-SIS in applicazione dell’articolo 22 del regolamento SIS frontiere e che si aggiungono a quelli menzionati all’articolo 11 capoverso 2 (cfr. anche l’allegato II della Decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS frontiere).

Inoltre l’allegato 3 numero 2.1.2 della presente ordinanza menziona le informazioni supplementari che l’ufficio SIRENE deve registrare in caso di usurpazione di identità. Tali informazioni sono rette dall’articolo 62 paragrafo 3 del regolamento SIS polizia.

Art. 11b Trattamento di profili del DNA, dati dattiloscopici, tracce dattiloscopiche, fotografie e immagini del viso

Cpv. 1

Nel SIS possono essere registrati anche profili del DNA di persone scomparse, dati dattiloscopici, tracce dattiloscopiche, fotografie e immagini del viso. I profili del DNA sono menzionati separatamente poiché non sono compresi nel termine «dati segnaletici di natura biometrica» (cfr. art. 2 dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica). Secondo i regolamenti SIS polizia (art. 42 par. 5) e SIS frontiere (art. 32 par. 4), tutte le categorie di dati menzionati devono soddisfare determinati standard di qualità e specifiche tecniche. La Commissione europea fisserà tali standard e specifiche in una decisione di esecuzione (cfr. i suddetti paragrafi dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere). Anche se tale decisione non è ancora stata approvata, il rimando alle pertinenti disposizioni dei regolamenti dell’UE è sufficiente poiché comprende anche la futura decisione di esecuzione.

Anche la decisione 2007/533/GAI (cfr. art. 77 n. 6 del regolamento SIS polizia) e il regolamento (UE) 1987/2006 (cfr. art. 63 n. 7 del regolamento SIS frontiere), che sono entrambe adeguate, menzionano le norme di qualità che devono essere soddisfatte. In Svizzera queste due decisioni costituiscono la base legale per il sistema SIS-AFIS che permette la trasmissione di dati segnaletici al SIS.

Cpv. 2

In attuazione dell’articolo 43 paragrafi 2 e 3 del regolamento SIS polizia (e dell’art. 33 par. 2 e 3 del regolamento SIS frontiere) il capoverso 2 disciplina i casi in cui è ammessa la consultazione per mezzo di dati dattiloscopici. Tale è il caso se la consultazione è effettuata per identificare una persona e i dati a disposizione per l’identificazione non sono sufficienti (lett. a) o se i dati dattiloscopici sono rinvenuti sul luogo di un reato terroristico o di un altro reato grave, sono molto probabilmente attribuibili all’autore del reato e la consultazione avviene anche nel sistema nazionale automatico d’identificazione delle impronte digitali AFIS (lett. b).

Art. 13 cpv. 1 frase introduttiva

La categoria di segnalazione ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato è completata dal controllo d’indagine (cfr. commento all’art. 33). Inoltre, oltre alle persone

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scomparse, adaptés Documents possono essere après segnalate la 2ème anche consultation despersone offices bisognose di protezione. Nel capoverso 1 le categorie di segnalazioni cui deve essere aggiunto un indicatore di validità sono adeguate di conseguenza.

Art. 14a Integrazione della segnalazione di una persona con un oggetto

Cpv. 1

In futuro, determinate segnalazioni di persone potranno essere integrate con oggetti connessi alla persona segnalata. In tal caso non si procede né a una segnalazione separata di un oggetto né alla connessione della segnalazione di una persona con la segnalazione di un oggetto. Gli oggetti sono pertanto connessi in modo indissociabile con la segnalazione della persona cui appartengono. I dati relativi a questi oggetti sono pertanto cancellati non appena è cancellata la segnalazione della persona cui sono connessi. Per contro, la cancellazione degli oggetti non ha conseguenze per la segnalazione della persona.

Lo scopo dell’integrazione è trovare la persona segnalata attraverso l’oggetto. La versione inglese della Decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia parla di «object estension», il che si potrebbe tradurre con «estensione mediante oggetto». Questo termine è tuttavia poco comprensibile per cui nella presente ordinanza è stata scelta l’espressione «integrazione della segnalazione di una persona con un oggetto». Gli oggetti cui può essere integrata la segnalazione di una persona sono: veicoli a motore (art. 38 par. 2 lett. a del regolamento SIS polizia), rimorchi (art. 38 par. 2 lett. b del regolamento SIS polizia), roulotte (art. 38 par. 2 lett. c del regolamento SIS polizia), natanti (art. 38 par. 2 lett. e del regolamento SIS polizia), container (art. 38 par. 2 lett. g del regolamento SIS polizia), aeromobili (art. 38 par. 2 lett. h del regolamento SIS polizia) e documenti ufficiali vergini (art. 38 par. 2 lett. k del regolamento SIS polizia).

Cpv. 2

Il capoverso 2 stabilisce le categorie di segnalazioni che possono essere integrate con un oggetto. Si tratta delle segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione (art. 26 par. 5 del regolamento SIS polizia), in vista della partecipazione a un procedimento penale (art. 34 par. 2 del regolamento SIS polizia) e in relazione a persone scomparse o bisognose di protezione (art. 32 par. 8 del regolamento SIS polizia). Nelle disposizioni della presente ordinanza che disciplinano le suddette categorie di segnalazioni un nuovo capoverso menziona la possibilità di integrazione secondo il presente articolo (cfr. art. 24 cpv. 5, art. 29 cpv. 5 e art. 31 cpv. 3 ordinanza N-SIS).

Cpv. 3

Contrariamente alle altre due categorie, una segnalazione per l’arresto ai fini dell’estradizione può essere integrata anche con la segnalazione di un’arma da fuoco (cfr. art. 38 par. 2 lett. j del regolamento SIS polizia).

Art. 14b Collegamento di segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato

Una procedura analoga a quella illustrata nel commento all’articolo 14a è possibile anche nel caso di segnalazioni di persone o oggetti ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato. Nel caso delle segnalazioni di cui all’articolo 36 del regolamento SIS Polizia, contrariamente a quanto previsto nell’articolo 14a, si procede effettivamente alla segnalazione separata di un oggetto collegato alla segnalazione di una

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persona. DocumentsInoltre, adaptésla après segnalazione 2ème di un oggettodes consultation può essere connessa anche con un’altra offices segnalazione di un oggetto e gli oggetti segnalati per trovare una persona o un oggetto possono essere di natura diversa.

I presupposti per queste segnalazioni di oggetti nel caso di una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato sono più severe che per le altre categorie di segnalazioni. L’articolo 36 paragrafo 5 del regolamento SIS polizia stabilisce infatti che gli oggetti o i mezzi di pagamento diversi dai contanti devono essere collegati a «reati gravi» o alla prevenzione di «una minaccia grave proveniente dalla persona interessata o altre minacce gravi per la sicurezza interna o esterna». Per non citare alla lettera questi presupposti nella presente ordinanza, si rinvia al suddetto articolo 36 paragrafo 5 del regolamento SIS polizia. Per questi motivi, nel caso di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato, la procedura per trovare una persona o un oggetto attraverso la segnalazione di un altro oggetto è disciplinata in un articolo a sé stante.

Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva, lett. e, i e j nonché cpv. 1bis, 2 e 3

Cpv. 1 frase introduttiva

L’articolo 8 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere illustrano dettagliatamente le modalità dello scambio d’informazioni. Per questo motivo la frase introduttiva rimanda a tali articoli.

Inoltre si precisa che lo scambio d’informazioni deve avvenire quanto prima ma al più tardi entro 12 ore (cfr. art. 8 par. 3 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere).

Lett. e

Nella versione tedesca della lettera e i termini «Kompatibilität» e «Priorität» vengono sostituiti da «Vereinbarkeit» (cfr. il commento all’art. 9b dell’ordinanza N-SIS) e «Rangfolge» usati nel regolamento SIS polizia.

Lett. i

Poiché le procedure di consultazione sono possibili anche per la segnalazione ai fini del rimpatrio, la lettera i è riformulata.

Lett. j

La nuova lettera j disciplina lo scambio di informazioni supplementari se in Svizzera si viene a conoscenza di informazioni riguardanti una segnalazione già esistente di un altro Stato Schengen (cfr. art. 59 cpv. 4 del regolamento SIS polizia).

Il presente capoverso elenca i casi in cui gli uffici SIRENE devono agire immediatamente (cfr. art. 8 par. 3 del regolamento SIS polizia). È il caso delle segnalazioni per reati di terrorismo (lett. a), per l’arresto ai fini dell’estradizione (lett. b) o di persone bisognose di protezione (cfr. lett. c).

Cpv. 2

Fatte salve le eccezioni menzionate qui di seguito, lo scambio di informazioni avviene esclusivamente in casi concreti. Nel caso di nuove segnalazioni di persone per l’arresto ai

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fini dell’estradizione Documents (cfr. lart. adaptés après 26 par. 4 consultation deloffices regolamento SIS polizia, disciplinate dall’art. 26 dell’ordinanza vigente) e di segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato sono informati tutti gli Stati Schengen se sussistono indizi che è pregiudicata la sicurezza interna o esterna (art. 36 par. 4 del regolamento SIS polizia, disciplinate all’articolo 33 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza).

Cpv. 3

Inoltre, l’ufficio SIRENE deve informare anche Europol in merito a riscontri positivi inerenti a segnalazioni connesse a reati di terrorismo. Per il momento dell’informazione a Europol, l’articolo 48 paragrafo 9 del regolamento SIS polizia rinvia al manuale SIRENE. Si deve tuttavia rinunciare alla trasmissione di informazioni che potrebbero compromettere le indagini in corso o la sicurezza di una persona o che sarebbero in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato segnalante.

Art. 15a Ruolo della SEM

Il presente articolo descrive il ruolo della SEM.

Cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce che la SEM funge da servizio di contatto dell’ufficio SIRENE per le questioni inerenti alla procedura di consultazione secondo gli articoli 8 e 9 del regolamento SIS rimpatrio per quanto riguarda le segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno.

Cpv. 2

Secondo il capoverso 2 la SEM può chiedere informazioni supplementari alle autorità segnalanti. Può pertanto chiedere informazioni ai Cantoni che procedono a una segnalazione ai fini del rimpatrio. Ciò vale anche in caso di pronuncia dell’espulsione giudiziaria.

Cpv. 3

Le misure menzionate della SEM devono essere adottate entro i termini previsti affinché l’ufficio SIRENE riceva tempestivamente le informazioni.

Cpv. 4

Il capoverso 4 disciplina la competenza della SEM di modificare o completare tutte le segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno, in particolare cambiamenti di nome, rilevamento di dati biometrici o di pseudonimi. Grazie a questa competenza, la SEM potrà procedere a molte precisazioni, il che ridurrà i compiti delle autorità migratorie cantonali, compresi quelli delle autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria.

Art. 18 cpv. 5

Secondo il diritto vigente, l’ufficio SIRENE deve informare senza indugio la competente autorità d’esecuzione quando viene fermata una persona segnalata ai fini dell’espulsione giudiziaria. Il capoverso è abrogato poiché nel caso di un riscontro positivo relativo a un’espulsione giudiziaria in Svizzera l’autorità riscontrante deve informarne direttamente

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l’autorità Documents competente adaptés aprèsdel la Cantone 2ème autore dellades offices consultation segnalazione; non è pertanto necessario l’intervento dell’ufficio SIRENE.

Art. 19 cpv. 3

In caso di riscontro positivo nel SIS all’estero inerente a una persona segnalata dalla Svizzera, l’ufficio SIRENE contatta di norma l’autorità segnalante. Secondo il diritto vigente, si può rinunciare a prendere contatto se la misura prevista nel SIS è stata attuata. Il presente avamprogetto propone di rinunciare a questa regola poiché la prassi dell’ufficio SIRENE ha evidenziato che un contatto con l’autorità segnalante ha sempre luogo, se non altro a fini d’informazione. Di conseguenza il capoverso 3 dell’articolo 19 è abrogato.

Capitolo 6: Categorie di segnalazione

Sezione 1:

Segnalazione di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio

L’avamprogetto prevede una nuova sezione per le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio. Propone di disciplinare le procedure relative a tali segnalazioni in modo simile a quanto previsto per le segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno.

È pertanto necessario disciplinare i punti elencati qui appresso.

Art. 19a Condizione

I cittadini di Stati terzi possono essere oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio soltanto in presenza della pertinente decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria. La segnalazione dell’espulsione giudiziaria nel SIS è ordinata dal giudice che ha pronunciato la misura. La decisione va applicata a tutto lo spazio Schengen.

Art. 19b Procedura di segnalazione

Cpv. 1

La SEM, le autorità cantonali della migrazione e le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria registrano nel SIMIC le decisioni di rimpatrio e, se necessario, le segnalano nel SIS. Per essere segnalato, un caso deve essere sufficientemente adeguato, pertinente e importante da giustificare la registrazione nel SIS. Le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria assicurano la segnalazione dell’interessato nel SIMIC e non più nel RIPOL. Fedpol registra le sue decisioni di rimpatrio nel RIPOL.

Cpv. 2

Va inoltre garantito che possano essere oggetto di una segnalazione anche i cittadini di Stati terzi titolari di permessi di soggiorno o visti per soggiorno di lunga durata validi. In tal caso lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto deve essere consultato prima della registrazione della segnalazione nel SIS o dopo se la consultazione è stata dimenticata per inavvertenza. Si applicano le procedure di consultazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento SIS rimpatrio.

Cpv. 3

N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Nel caso in cui Documents la après procedura adaptés la di consultazione 2ème consultationha luogo des prima della segnalazione nel N-SIS offices (art. 10), la SEM può contattare direttamente lo Stato Schengen interessato. Le autorità cantonali devono quindi sottoporre le domande di consultazione alla SEM. La SEM dispone di diversi punti di contatto a livello europeo. A seconda del canale di comunicazione scelto dagli altri Stati Schengen, si tratta dell’ufficio SIRENE o di un punto di contatto nel settore della migrazione.

Cpv. 4

Si tratta qui dell’espulsione pronunciata da fedpol (art. 68 cpv. 1 LStrI). Anch’essa è una decisione di rimpatrio ed è iscritta nel RIPOL.

Cpv. 5

Come finora, le autorità competenti, compreso fedpol, devono garantire che l’ufficio SIRENE riceva, ai fini dello scambio di informazioni supplementari, senza indugio e al più tardi entro 12 ore dalla richiesta le informazioni necessarie per le sue decisioni. L’ufficio SIRENE di fedpol ha accesso ai documenti registrati nell’applicazione eMAP del SIMIC. Le autorità competenti vi registreranno le informazioni relative al rimpatrio (termine di partenza, Paese di destinazione) e la fotocopia a colori del documento d’identità dell’interessato. L’Ufficio SIRENE contatta la SEM soltanto se le informazioni disponibili non sono sufficienti per rispondere alle domande degli altri Stati Schengen (cfr. art. 15a).

Cpv. 6

Il nuovo capoverso 6 riprende il secondo periodo dell’articolo 21 capoverso 1 vigente che permette alla SEM e a fedpol di fornire in maniera automatizzata al N-SIS i dati segnaletici di natura biometrica contenuti in AFIS. Questa trasmissione automatica permette di semplificare le procedure e rispettare le disposizioni dei regolamenti secondo cui, se disponibili, i dati biometrici vanno aggiunti alle segnalazioni. La trasmissione automatica ha luogo soltanto dalla banca dati AFIS. Se necessario, i dati disponibili nel SIMIC possono essere comunicati manualmente dall’ufficio SIRENE al N-SIS.

Nell’ambito del progetto di attuazione, i Cantoni registreranno nel SIMIC il numero connesso ai dati biometrici di AFIS (PCN). Quando il Cantone annuncia la segnalazione al N-SIS mediante SIMIC, i dati biometrici perverranno al N-SIS grazie a una funzione del SIMIC. La SEM resta tuttavia la sola responsabile della trasmissione dei dati biometrici e deve garantire il rispetto della sicurezza e delle disposizioni sulla protezione dei dati, in particolare l’informazione dell’interessato in merito all’utilizzazione dei suoi dati.

Art. 19c Misure

Cpv. 1

In caso di riscontro positivo alla frontiera al momento dell’uscita dal Paese la segnalazione ai fini del rimpatrio va cancellata. Le segnalazioni registrate dalle autorità svizzere sono cancellate dalle autorità di controllo alla frontiera. In caso di segnalazione da parte di un altro Stato Schengen, l’autorità di controllo alla frontiera ne informa l’ufficio SIRENE (art. 68d LStrI). In caso di entrata in Svizzera non dovrebbe risultare un riscontro positivo. In tal caso è infatti opportuno verificare quando ha avuto luogo l’uscita dalla Svizzera, cancellare la segnalazione ai fini del rimpatrio e verificare se è necessario attivare una segnalazione ai fini della non ammissione (cfr. art. 20 segg.). Questa procedura corrisponde agli articoli 6 e 8 del regolamento SIS rimpatrio, che sono direttamente applicabili.

N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

Cpv 2

In caso di riscontro positivo all’interno del territorio nazionale spetta alle autorità cui compete l’esecuzione della LStrI o dell’espulsione giudiziaria disporre nel caso concreto le misure secondo le basi legali applicabili, sempreché l’interessato non benefici della libera circolazione delle persone o non sia titolare di un visto per soggiorno di lunga durata. Le misure contemplate sono in particolare il chiarimento del modo di procedere in vista di un rimpatrio, ma anche la verifica della validità della decisione di rimpatrio per l’intero spazio Schengen e della sua eseguibilità. Possono essere prese in considerazione anche altre misure in applicazione della LStrI quali la carcerazione amministrativa.

Cpv. 3

Se sono segnalati cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto D Schengen, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato membro autore della segnalazione al fine di comunicare senza indugio alle autorità svizzere i motivi che hanno condotto alla segnalazione. Lo scopo della consultazione dello Stato Schengen segnalante è stabilire se la segnalazione debba essere mantenuta o cancellata. Questa procedura di consultazione è prevista dall’articolo 12 del regolamento SIS rimpatrio. Inoltre, se un cittadino di uno Stato terzo è membro della famiglia di un cittadino europeo e può far valere il diritto alla libera circolazione in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 199910 sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio11, deve essere consultato, come finora, anche lo Stato membro interessato.

Cpv. 4

Quando uno Stato Schengen prevede di rilasciare o prolungare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata a un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio registrata da un altro Stato Schengen e accompagnata da una decisione di non ammissione, gli Stati interessati si consultano mediante lo scambio di informazioni supplementari. Questa procedura di consultazione è prevista dall’articolo 10 del regolamento SIS rimpatrio.

Cpv. 5

La procedura di consultazione deve permettere di decidere se la segnalazione deve essere mantenuta o cancellata.

Art. 19d Compiti delle autorità competenti per la segnalazione

Cpv. 1

Le autorità competenti per la segnalazione ai fini del rimpatrio verificano se le condizioni per una segnalazione nel SIS sono adempite. Si tratta delle autorità menzionate all’articolo 19b capoverso 1.

10 RS 0.142.112.681 11 RS 0.632.31

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Cpv. 2 Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

Come finora, la segnalazione nel SIS può essere effettuata soltanto se sono adempite le pertinenti condizioni della legislazione UE. I cittadini di Stati terzi possono ad esempio essere segnalati soltanto se non beneficiano della libera circolazione. Se nel corso del tempo ci dovessero essere cambiamenti relativi a una determinata persona che incidono sulla segnalazione nel SIS, nel caso in cui all’estero risulta un riscontro positivo nel SIS in merito a tale persona è necessario decidere rapidamente in merito alle informazioni supplementari da trasmettere a uno Stato richiedente. Le pertinenti decisioni o sentenze devono essere trasmesse all’ufficio SIRENE per il tramite di SIMIC o di un altro mezzo di comunicazione. Questa regola si applica già oggi per le segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno. In futuro sarà applicabile anche in caso di segnalazioni ai fini del rimpatrio in seguito alle seguenti decisioni valide per tutto lo spazio Schengen: decisioni di allontanamento dei Cantoni, decisioni di allontanamento della SEM nel settore degli stranieri e dell’asilo, espulsioni giudiziarie in virtù degli articoli 66a o 66abis del Codice penale (CP, RS 311.0) oppure 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM, RS 321.0)

Cpv. 3 e 4

Le autorità competenti effettuano nel sistema le modifiche loro comunicate delle segnalazioni nonché delle decisioni e delle sentenze su cui si basano le segnalazioni e garantiscono la propria raggiungibilità, come previsto già attualmente nell’ambito delle segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno.

Titolo

Sezione 1a: Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno

Poiché è stata inserita una nuova sezione 1, la numerazione della presente sezione è modificata.

Art. 21

Cpv. 1

La SEM continuerà a registrare nel SIMIC le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno. È previsto che i dati segnaletici di natura biometrica possano essere trasmessi nel N-SIS per completare le segnalazioni. Si tratta di una possibilità che sarà in futuro prevista da una legge. L’obbligo di informare l’interessato è retto dall’articolo 14 della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

Le autorità cui compete l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria procedono alle iscrizioni necessarie nel SIMIC e non più nel RIPOL. Ciononostante i dati saranno accessibili tramite RIPOL.

Cpv. 2

Se il cittadino di uno Stato terzo è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato, quest’ultimo deve essere consultato prima della segnalazione ai fini della non ammissione oppure dopo se il fatto è

N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

stato constatato Documents successivamente. adaptés après la 2ème L’ufficio SIRENE consultation procede alle consultazioni necessarie des offices conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento SIS frontiere. Lo scopo è determinare se la segnalazione deve essere registrata o, se lo è già, mantenuta. La consultazione è altresì necessaria se il cittadino di uno Stato terzo fa valere il diritto alla libera circolazione nello spazio europeo in particolare in ragione dei suoi legami familiari con un cittadino europeo.

Cpv. 3

Se la segnalazione non è ancora avvenuta, la SEM può consultare direttamente l’autorità competente dello Stato Schengen. (cfr. art. 19b, cpv. 3).

Cpv. 4 e 5

In questi due capoversi il Servizio giuridico di fedpol è sostituito dalla designazione più generale «fedpol». Inoltre, il capoverso 4 precisa che va allegata anche la documentazione motivante la segnalazione, ad esempio le sentenze. Solo in questo modo l’ufficio SIRENE può adempire i suoi compiti entro i termini previsti. Il capoverso 4 è inoltre adeguato poiché precisa che i divieti d’entrata decisi da fedpol sono registrati nel RIPOL.

Cpv. 6

La possibilità di fedpol o della SEM di fornire in maniera automatizzata dati segnaletici di natura biometrica è menzionata anche in questo capoverso (cfr. art. 19b, cpv. 6).

Art. 22 cpv. 3-5

L’articolo 22 capoverso 3 è completato e contempla ora anche i titolari di un visto per soggiorno di lunga durata e non solo i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno nello spazio Schengen. In tal caso occorre procedere alle consultazioni conformemente all’articolo 30 del regolamento SIS frontiere.

Un nuovo capoverso 4 prevede la consultazione secondo l’articolo 27 del regolamento SIS frontiere quando l’autorità intende rilasciare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata a un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una segnalazione ai fini della non ammissione.

Secondo il capoverso 5 la procedura di consultazione deve permettere di decidere se cancellare o mantenere la segnalazione.

Sezione 2: Segnalazioni di persone per l’arresto ai fini dell’estradizione

Art. 24 cpv. 5

Come illustrato nel commento all’articolo 14°, determinate categorie di segnalazioni possono essere integrate con la segnalazione di oggetti al fine di localizzare la persona segnalata. Tale integrazione è possibile nel caso di segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione. Di conseguenza, il capoverso 5 menziona questa possibilità rinviando all’articolo 14a capoverso 2 lettera a (cfr. art. 26 par. 5 del regolamento SIS polizia).

Art. 25a Occultamento di segnalazioni

Cpv. 1

N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

L’avamprogetto Documents prevede adaptés aprèslalanuova 2èmepossibilità di des consultation occultare per breve tempo una segnalazione offices per l’arresto ai fini dell’estradizione. Tale possibilità è prevista dall’articolo 26 paragrafo 4 del regolamento SIS polizia in caso di operazione di polizia in corso, a prescindere dallo Stato in cui si svolge l’operazione. In questo caso la segnalazione non è più consultabile per gli agenti impegnati nell’operazione, bensì soltanto per gli uffici SIRENE. Le segnalazioni possono essere occultate per un massimo di 48 ore.

La segnalazione può essere occultata unicamente se non sono a disposizione altre misure (sussidiarietà, cfr. lett. a), previa autorizzazione dell’autorità di giustizia competente, ossia, per la Svizzera, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) (cfr. lett. b), e se tutti gli Stati coinvolti nell’operazione sono stati informati tramite gli uffici SIRENE che la segnalazione è stata occultata (cfr. lett. c).

Cpv. 2

È inoltre possibile prolungare l’occultamento della segnalazione per periodi di 48 ore.

L’articolo è completato con l’obbligo di informare, tramite lo scambio di informazioni supplementari, tutti gli Stati membri coinvolti nelle misure operative quando una segnalazione ai fini dell’estradizione è occultata (cfr. art. 26 par. 4 lett. c del regolamento SIS polizia).

Sezione 3: Segnalazione di persone scomparse e di persone bisognose di protezione

Art. 28

L’avamprogetto prevede che in futuro possano essere segnalate preventivamente anche le persone bisognose di protezione (attuazione dell’art. 32 del regolamento SIS polizia). Il titolo del capitolo e quello dell’articolo sono stati pertanto completati con «persone bisognose di protezione» ed esse sono integrate nell’articolo con la nuova lettera c. Per motivi redazionali, nella versione italiana deve essere adeguato l’intero articolo, mentre nelle versioni francese e tedesca soltanto la rubrica e la lettera c.

Le persone bisognose di protezione sono i bambini, i giovani e gli adulti cui, ai fini della loro protezione o per prevenire pericoli, deve essere impedito di recarsi all’estero. Si pensi a minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore, un familiare o un tutore (art. 32 par. 1 lett. c del regolamento SIS polizia) o a minori cui deve essere impedito di viaggiare a causa di un rischio concreto ed evidente che saranno fatti uscire dal territorio di uno Stato o lo lasceranno per diventare vittime della tratta di esseri umani, di matrimonio forzato, di mutilazione genitale femminile o di altre forme di violenza di genere oppure per essere reclutati o arruolati in gruppi armati o costretti a partecipare attivamente ad ostilità (art. 32 par. 1 lett. d del regolamento SIS polizia).

Anche gli adulti capaci di discernimento potranno in futuro chiedere alle autorità cantonali di polizia di essere segnalati ai fini della propria protezione. Una vittima potenziale di matrimonio forzato può ad esempio provvedere a titolo preventivo affinché le autorità di controllo alla frontiera le forniscano aiuto nel caso in cui sia costretta a uscire dal Paese. Se la vittima è identificata al momento dell’uscita, l’autorità di controllo alla frontiera chiarisce se per proteggerla essa debba essere portata in un luogo sicuro. In tal caso non è necessaria una decisione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). La segnalazione è effettuata dalle autorità cantonali di polizia previo consenso della vittima. In casi particolari,

N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

come ad esempio Documents adaptés in caso aprèsdilatratta 2èmedi esseri umani, consultation desin cui la vittimi si trova sotto l’influenza dei offices criminali, l’autorità di polizia può provvedere alla segnalazione anche senza il consenso della vittima (art. 32 par. 1 lett. e del regolamento SIS polizia).

La segnalazione di persone bisognose di protezione presuppone che vi sia una pertinente decisione dell’autorità competente secondo il diritto nazionale. L’APMA o un giudice possono disporre una segnalazione preventiva se ad esempio sussiste il pericolo che un genitore intenda portare il proprio figlio all’estero contro la volontà dell’altro genitore.

Art. 29 Condizioni

L’articolo è sottoposto a una revisione totale.

Cpv. 1

Il capoverso 1 resta invariato.

Cpv. 2

Se una segnalazione riguarda una persona bisognosa di protezione capace di discernimento, è necessario il consenso di quest’ultima oppure l’ordine di un’autorità di polizia conformemente all’articolo 32 paragrafo 4 del regolamento SIS polizia.

Cpv. 3

Al momento della registrazione della segnalazione all’ufficio SIRENE di persone scomparse o bisognose di protezione oppure arrestate o poste sotto protezione per prevenire un pericolo deve essere trasmessa la documentazione motivante la segnalazione.

Cpv. 4

Poiché l’articolo 32 del regolamento SIS polizia disciplina in modo esaustivo la procedura di segnalazione di persone scomparse o bisognose di protezione, il capoverso 4 rinvia a tale articolo e alla sua applicazione. Secondo l’articolo 32 paragrafo 7, ad esempio, nel caso di un minore oggetto di segnalazione che raggiunge la maggiore età tra quattro mesi, lo Stato Schengen segnalante è informato che la ragione della richiesta e l'azione da intraprendere devono essere aggiornate o che la segnalazione dev'essere cancellata.

Cpv. 5

Nel caso di persone scomparse può essere aggiunto il profilo del DNA, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni, in particolare se non sono disponibili fotografie, immagini del viso o dati dattiloscopici atti a identificare la persona in questione. L’articolo 42 paragrafo 3 del regolamento SIS polizia disciplina le altre condizioni. I profili del DNA di parenti, ad esempio, possono essere aggiunti alla segnalazione solo con il consenso esplicito degli interessati. La Commissione UE adotterà un atto di esecuzione al fine di stabilire norme minime per la registrazione di profili del DNA (cfr. art. 42 par. 5 del regolamento SIS polizia).

Cpv. 6

Al fine di trovare la persona segnalata, anche questa categoria di segnalazioni può essere completata con la segnalazione di oggetti conformemente all’articolo 14a.

N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Art. 30 cpv. 1, 5 Documents e 6 après la 2ème consultation des offices adaptés

Questo articolo disciplina le misure nel caso di un riscontro positivo relativo a segnalazioni di persone scomparse o bisognose di protezione.

Cpv. 1

Nel capoverso 1 devono essere ora menzionate anche le persone bisognose di protezione. Nel caso di persone scomparse o bisognose di protezione occorre consultare senza indugio le autorità competenti in Svizzera (l’APMA o un’autorità giudiziaria) e concordare con loro l’ulteriore modo di procedere. Sempre secondo il capoverso 1, in caso di ritrovamento della persona va subito informato lo Stato autore della segnalazione e si procede a uno scambio d’informazioni supplementari sulle misure da adottare.

Cpv. 5

Il capoverso 5 distingue tra le due categorie «scomparsa» e «bisognosa di protezione» e precisa che la persona in questione può essere posta sotto protezione anche su ordine di un’autorità competente.

Cpv. 6

Secondo il capoverso 6, nel caso di un minorenne le misure devono rispettare il suo interesse superiore e vanno adottate entro 12 ore, come previsto dall’articolo 33 paragrafo 3 del regolamento SIS polizia.

Sezione 4: Segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento penale

Art. 31 cpv. 3

Anche la segnalazione di persone ricercate nell’ambito di un procedimento penale può essere completata con la segnalazione di oggetti al fine di ritrovarle. Pertanto il nuovo capoverso 3 rinvia alla possibilità descritta in modo dettagliato nell’articolo 14a (cfr. art. 34 par. 2 del regolamento SIS polizia).

Sezione 5: Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato

Il titolo della sezione è completato con la nuova possibilità del «controllo d’indagine».

Art. 33 Condizioni

L’articolo è sottoposto a una revisione totale.

Cpv. 1

Oltre alla sorveglianza discreta e al controllo mirato, è aggiunta la possibilità della segnalazione ai fini del controllo d’indagine. Il controllo d’indagine consente l’interrogazione della persona ricercata per mezzo di domande specifiche che l’autorità segnalante ha inserito nel SIS (cfr. art. 36 del regolamento SIS polizia).

Inoltre, l’elenco degli oggetti che possono essere segnalati è completato con veicoli, roulotte, armi da fuoco, documenti ufficiali vergini, documenti d’identità e mezzi di pagamento diversi dai contanti.

N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Cpv. 2 Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

Nel capoverso 2 si aggiunge che anche la pianificazione o l’esecuzione di un reato «di terrorismo» può essere all’origine di una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato (cfr. il commento all’art. 9a) e che queste misure possono essere impiegate anche per l’esecuzione di una pena detentiva in seguito a reati di terrorismo o altri reati gravi (cfr. art. 36 par. 3 lett. b del regolamento SIS polizia).

Cpv. 3

Il capoverso resta invariato.

Cpv. 4

Invece di menzionare nuovamente gli oggetti che possono essere segnalati ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato, il capoverso 4 si limita a rinviare al capoverso 1. Si è rinunciato consapevolmente a usare il termine «oggetti», poiché risulterebbero esclusi i «mezzi di pagamento diversi dai contanti». Il capoverso è completato con l’espressione «reati di terrorismo».

Cpv. 5

Il capoverso 5 vigente è abrogato poiché i reati di terrorismo e altri reati gravi sono definiti all’articolo 2. La possibilità del collegamento secondo l’articolo 14b sussiste anche per la sorveglianza discreta, il controllo d’indagine e il controllo mirato. Sotto il profilo dell’attuazione tecnica si tratta di una nuova segnalazione e non dell’integrazione di una segnalazione esistente.

Art. 34 Misure

L’articolo è sottoposto a revisione totale. Vengono adeguate le misure da adottare in caso di segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato e le informazioni da trasmettere, tramite l’ufficio SIRENE, allo Stato membro autore della segnalazione (cfr. art. 37 del regolamento SIS polizia).

Cpv. 1

Sono aggiunte le lettere d (qualsiasi identità rivelata e qualsiasi descrizione della persona che usa il documento vergine o il documento di identità rilasciato oggetto della segnalazione) ed e (rinvenimento di oggetti di cui all’art. 33 cpv. 1). L’attuale lettera d diventa la lettera f. Nella lettera g si precisa che possono essere trasmesse informazioni su tutti gli oggetti trasportati, inclusi i documenti di viaggio. L’attuale lettera f diventa la lettera h e invece di elencare gli oggetti già enumerati nell’articolo 33 si rinvia al capoverso 1 di detto articolo. Infine, secondo la nuova lettera i, allo Stato autore della segnalazione vanno trasmesse le altre informazioni richieste, sempreché lo permetta l'articolo 7 capoverso 1 della legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen (RS 235.3; LPDS). Questa legge ha trasposto la direttiva (UE) 2016/68012 nel diritto svizzero.

Cpv. 2

12 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, versione secondo GU L 119 del 4 maggio 2016, pag. 89.

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Secondo Documentsil adaptés capoverso 2, aprèsin la caso di consultation 2ème connessione des con una officesegnalazione, l’ufficio SIRENE può trasmettere allo Stato autore della segnalazione le informazioni elencate al capoverso 1.

Cpv. 3

Per le competenze nell’ambito della sorveglianza discreta, del controllo d’indagine e del controllo mirato, il capoverso 3 rimanda all’articolo 37 paragrafi 3-5 del regolamento SIS polizia. Questi paragrafi disciplinano la materia in modo esaustivo (par. 3 in riferimento alla sorveglianza discreta, par. 4 in riferimento al controllo d’indagine e il par. 5 in riferimento al controllo mirato).

Cpv. 4

L’attuale capoverso 2 è spostato al capoverso 4 e menziona anche il controllo d’indagine. La graduazione descritta nel capoverso 3 vigente è ora illustrata nei capoversi 5 e 6.

Cpv. 5

Il capoverso 5 precisa che un’autorità che non dispone della facoltà di procedere a controlli mirati, deve trasmettere le informazioni nell’ambito di un controllo d’indagine, a condizione che possa procedere a quest’ultimo.

Cpv. 6

Un’autorità che non dispone della facoltà di procedere a controlli d’indagine, deve trasmettere le informazioni nell’ambito di una sorveglianza discreta, a condizione che possa procedere a quest’ultima.

Sezione 5a: Segnalazione di persone sospette la cui identità è sconosciuta

La nuova sezione 5a disciplina la segnalazione di persone sospette la cui identità è sconosciuta.

Art. 34a Condizioni

Le persone sospette la cui identità è sconosciuta possono ora essere cercate per mezzo del SIS (cfr. art. 40 del regolamento SIS polizia). A tale scopo possono essere segnalati dati dattiloscopici o tracce dattiloscopiche, al fine di trovare e identificare la persona sconosciuta. Devono essere tuttavia soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a-c: i dati dattiloscopici devono essere stati trovati sul luogo di un reato di terrorismo o di un altro reato grave (lett. a), è molto probabile che appartengono a un autore del reato e non hanno permesso l’identificazione in altri sistemi d’informazione nazionali o internazionali (lett. c).

In tal modo, in occasione di un controllo, la polizia o le autorità di controllo alla frontiera possono verificare mediante le impronte digitali, l’impronta palmare o del profilo della mano se la persona controllata è coinvolta in un reato non ancora chiarito.

Art. 34b Misure

In caso di riscontro positivo, l’ufficio SIRENE deve far verificare l’identità della persona dal servizio cui compete il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (cfr. art. 41 del regolamento SIS polizia). In caso di riscontro positivo, spetta allo Stato Schengen autore della segnalazione verificare l’identità della persona e i dati dattiloscopici o le tracce

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dattiloscopiche Documents (cpv. 1). adaptés aprèsSelala concordanza consultation confermata, offices l’ufficio SIRENE gli trasmette le indicazioni sull’identità della persona o l’informazione che non vi sono indicazioni in tal senso (cpv. 2). Infine, se una persona è stata identificata, lo Stato autore ne cancella la segnalazione (cpv. 3).

Sezione 6: Segnalazioni di oggetti ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale

Art. 35 Condizioni

Il presente articolo è stato riveduto e adeguato alle nuove categorie di ricerca di oggetti. Con la revisione della LSIP, negli articoli 15 e 16 LSIP sono stati cancellati i termini «smarriti» e «rubati». Questa modifica è ripresa nel presente articolo.

L’articolo è ora suddiviso in due capoversi.

Cpv. 1

La lettera a è completata con i motori di natanti e di aeromobili. La lettera b non menziona più i motori fuoribordo. Le lettere d, e ed f rinunciano alle espressioni «rubati», «altrimenti sottratti», «smarriti» e «invalidati». Il contenuto della vigente lettera h è cancellato e sostituito dall’espressione «oggetti della tecnologia dell’informazione». Le lettere i e j sono nuove e la lettera g menziona le banconote autentiche o falsificate.

Cpv. 2

Il capoverso 2 riprende il contenuto dell’allegato II della Decisione di esecuzione relativa alle prescrizioni tecniche per la registrazione, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel SIS. Prevede che gli oggetti della tecnologia dell’informazione (lett. h) e le parti identificabili dei veicoli a motore e delle apparecchiature industriali (lett. i) possono essere oggetto di una segnalazione soltanto se necessario per la lotta alla grave criminalità transfrontaliera o al terrorismo.

Capitolo 7: Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza

Sezione 1: Trattamento e conservazione dei dati

Art. 39 cpv. 1

Poiché è responsabile della qualità dei dati registrati nel N-SIS, l’ufficio SIRENE è menzionato nella presente disposizione (cfr. il commento all’art. 9 lett. p).

Art. 41 cpv. 2

Poiché la procedura in merito alla compatibilità delle segnalazioni è ora disciplinata nell’articolo 9b, il capoverso 2 rinvia a quest’ultimo.

Art. 42 cpv. 3 lett. b, c, e, f e h-j

Conformemente all’articolo 62 paragrafo 3 del regolamento SIS polizia (e all’art. 47 del regolamento SIS frontiere), il presente articolo è completato con nuove categorie di dati sulla persona la cui identità è stata usurpata. I segni fisici inalterabili devono essere «oggettivi» (lett. b). È aggiunto il Paese di nascita (lett. c) e la possibilità di registrare fotografie e

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immagini Documents deladaptés viso (lett. aprèse). laOltre 2ème alle impronte des consultation digitali, possono essere registrate anche le offices impronte palmari (lett. f) e infine, in futuro potranno essere registrati e trattati anche ulteriori informazioni sui documenti d’identificazione (lett. h), l’indirizzo (lett. i) e i cognomi dei genitori (lett. j).

Art. 43 Durata, cancellazione e proroga delle segnalazioni di persone

L’articolo è sottoposto a revisione totale.

Cpv. 1

La durata delle segnalazioni di persone fino alla loro cancellazione automatica è adeguata conformemente alle nuove norme dei tre regolamenti UE (attuazione degli articoli 53 paragrafi 1-7 e 55 paragrafi 1-4 e 6 del regolamento SIS polizia, articoli 39 e 40 del regolamento SIS frontiere e articolo 14 del regolamento SIS rimpatrio). L’articolo rinvia agli articoli dei suddetti regolamenti poiché essi descrivono ampiamente la procedura.

Cpv. 2

Le segnalazioni ai fini del rimpatrio devono essere cancellate al momento della partenza dell’interessato. Se la Svizzera riceve conferma della partenza da un altro Stato Schengen, le autorità che hanno proceduto alla registrazione devono provvedere alla cancellazione. Se agevola il lavoro dei Cantoni, la SEM può sbrigare questo compito e informarli della cancellazione, anche se la base legale formale prevede che il compito spetta all’autorità che ha provveduto alla segnalazione (art. 68d cpv. 1 lett. a LStrI). La SEM può inoltre procedere alla cancellazione se riceve ad esempio l’informazione che l’interessato è stato naturalizzato in un altro Stato Schengen. D’altronde, la SEM può procedere alla cancellazione previa consultazione e con il consenso dell’autorità interessata.

In caso di partenza dalla Svizzera di una persona oggetto di una segnalazione da parte delle autorità svizzere, la cancellazione e l’eventuale attivazione della segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno è effettuata nel SIMIC dalle autorità di controllo alla frontiera. La registrazione della data di partenza implica automaticamente la cancellazione e un’eventuale nuova segnalazione nel N-SIS.

Cpv. 3

A seconda della categoria, la durata della segnalazione di una persona varia da uno a cinque anni (cpv. 3). I termini di cancellazione sono elencati secondo le singole categorie di segnalazioni (lett. a-g). Le segnalazioni ai fini dell’estradizione (lett. b) e di persone scomparse (lett. c) sono cancellate dopo cinque anni, quelle in vista della partecipazione a un procedimento penale (lett. e) e di persone sospette sconosciute (lett. g) dopo tre anni e quelle di persone bisognose di protezione (lett. d) e ai fini di una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato (lett. f) dopo un anno.

Le disposizioni vigenti sulla cancellazione automatica delle segnalazioni ai fini della non ammissione restano invariate. La cancellazione è effettuata automaticamente dopo tre anni. Il termine per le segnalazioni ai fini del ritorno è identico (lett. a).

Cpv. 4 e 5

L’informazione dell’ufficio SIRENE è ora disciplinato nel capoverso 4. Il capoverso 5 stabilisce che il controllo della necessità di un’eventuale proroga è effettuato d’intesa con

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l’autorità Documents segnalante. Una la adaptés aprèsproroga 2èmesignifica in linea consultation desdioffices massima un raddoppio del termine, ma solo fino alla durata massima di conservazione.

Cpv. 6 e 7

L’informazione dell’autorità incaricata dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria è cancellata e nel capoverso 6 è ora disciplinata l’informazione della SEM. La SEM è informata automaticamente, con quattro mesi d’anticipo, sulla cancellazione delle segnalazioni trasmesse dal SIMIC al N-SIS. La SEM controlla se è necessaria una proroga della segnalazione ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno. All’occorrenza contatta le autorità cantonali della migrazione o le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria.

Cpv. 8 e 9

I vigenti capoversi 5 e 6 diventano i nuovi capoversi 8 e 9. Va inoltre adeguato il rinvio del capoverso 9 (ora ai cpv. 1-7).

Cpv. 10

Per la procedura nel caso in cui l’ufficio SIRENE constata che la segnalazione di una persona ha raggiunto il suo scopo, il capoverso 10 rinvia agli articoli dei regolamenti UE che disciplinano tale procedura (art. 53 par. 9 del regolamento SIS polizia e art. 39 par. 7 del regolamento SIS frontiere).

Art. 44 Durata, cancellazione e proroga delle segnalazioni di oggetti e delle integrazioni e dei collegamenti di segnalazioni

L’articolo è sottoposto a revisione totale. Attua gli articoli 54 e 55 paragrafi 5 e 7 del regolamento SIS polizia e l’articolo 14 della Decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia che si basa sull’articolo 54 del regolamento SIS polizia. Il titolo è adeguato poiché l’articolo disciplina anche la durata delle integrazioni di segnalazioni.

Cpv. 1

Il capoverso 1 resta invariato.

Cpv. 2

Il capoverso 2 disciplina i termini di cancellazione delle segnalazioni di oggetti. La lettera a disciplina i termini nel caso di segnalazioni di oggetti ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato. Queste segnalazioni vanno cancellate al più tardi entro un anno (cfr. l’art. 14 lett. a della Decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia).

Le segnalazioni ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale (lett. b) vanno cancellate automaticamente entro dieci anni. Alle segnalazioni di container ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale (lett. c) si applica un termine di conservazione più breve di cinque anni in virtù dell’articolo 14 lettera b della summenzionata decisione di esecuzione, mentre per gli oggetti della tecnologia dell’informazione vale un termine di un anno (lett. d).

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Cpv. 3 Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

Le segnalazioni di oggetti in quanto integrazioni di una segnalazione di persone o collegamenti a segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato sono cancellate quando non sono più necessarie e al più tardi al momento della cancellazione delle segnalazioni della persona.

Cpv. 4

Secondo il capoverso 4, la durata della segnalazione può essere prorogata se ciò è necessario per lo scopo della segnalazione (art. 54 par. 4 del regolamento SIS polizia).

Cpv. 5

In caso di proroga della segnalazione si applicano nuovamente i termini di cancellazione di cui al capoverso 2 nonché le altre disposizioni di cui ai capoversi 1-4.

Cpv. 6

Il capoverso 6 rinvia ai regolamenti SIS polizia (art. 55 par. 4, 5 e 7) e SIS frontiere (art. 40) che descrivono l’intera procedura in modo dettagliato.

Art. 46a Comunicazione di dati a Stati terzi ai fini del rimpatrio

Il nuovo articolo 46a disciplina la comunicazione particolare di dati nell’ambito del ritorno.

Art. 47 cpv. 1 e 2 primo periodo

Cpv. 1

Finora, nell’ambito dei suoi compiti, Europol ha avuto accesso per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati nel SIS relativi alle segnalazioni di persone ai fini dell’arresto in vista dell’estradizione, ai fini dell’accertamento del luogo di dimora e ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato. Secondo l’avamprogetto, l’accesso di Europol non è più limitato a determinate categorie di segnalazioni. L’autorità segnalante nel SIS deve acconsentire al trattamento dei dati da parte di Europol.

Il trattamento dei dati, che avviene in virtù delle basi legali dell’UE relative al SIS, non è più retto dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia e pertanto la disposizione non rinvia più a tale accordo.

Europol deve cancellare le informazioni supplementari relative alle segnalazioni nel SIS al più tardi un anno dopo la cancellazione della segnalazione nel SIS, purché non abbia bisogno più a lungo dei dati per espletare i propri compiti. La conservazione può essere prolungata, ma la proroga va comunicata allo Stato Schengen competente (cfr. art. 48 par. 5 lett. b del regolamento SIS polizia). Il trattamento dei dati sottostà alla vigilanza dell’Incaricato europeo della protezione dei dati e deve essere verbalizzato (cfr. art. 48 par. 5 lett. f del regolamento SIS polizia).

Cpv. 2

Nel capoverso 2 sono aggiornati i rimandi alle categorie di segnalazioni dell’ordinanza N-SIS.

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Art. 49 Documents Statisticaaprès la 2ème consultation des offices adaptés

L’articolo è sottoposto a revisione totale.

Cpv. 1

Secondo l’avamprogetto l’ufficio SIRENE deve allestire statistiche anche sulle segnalazioni cui sono stati aggiunti indicatori di validità (lett. e), sulle segnalazioni che sono state occultate (lett. f; attuazione dell’art. 26 par. 4 del regolamento SIS polizia) e sui rimpatri avvenuti (lett. g). Gli Stati Schengen devono comunicare all’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (qui appresso: eu-LISA) le statistiche trimestrali sul numero di rimpatri confermati e sul numero dei rimpatri confermati in cui il cittadino di un Paese terzo è stato oggetto di allontanamento (art. 6 par. 3 del regolamento SIS rimpatrio). Le statistiche annuali previste dall’articolo 49 capoversi 1-3 sono pertanto completate dalle statistiche trimestrali sulle decisioni di rimpatrio e le relative partenze, per le quali è competente la SEM.

Cpv. 2 lett. a

L’articolo 74 paragrafo 5 del regolamento SIS polizia prevede statistiche particolari sulle consultazioni delle autorità cui compete l’immatricolazione di veicoli a motore, natanti, aeromobili e armi da fuoco. In tale contesto devono essere documentati anche i riscontri positivi nel SIS per categoria di segnalazione. Secondo la decisione di esecuzione riguardante l’adeguamento del manuale SIRENE devono inoltre essere allestite statistiche anche sullo scambio d’informazioni con Europol.

Cpv. 2 lett. b

Devono altresì essere allestite statistiche sulla consultazione prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno (art. 27 del regolamento SIS frontiere), sulla consultazione prima dell'inserimento di una segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno (art. 28 del regolamento SIS frontiere), sulla consultazione a posteriori dopo l'inserimento di una segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno (art. 29 del regolamento SIS frontiere) e sulla consultazione in caso di riscontro positivo riguardante un cittadino di uno Stato terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi (art. 30 del regolamento SIS frontiere). È anche necessario informare sulla mancata osservanze dei termini prescritti.

Cpv. 3

Il capoverso 4 menziona correttamente le unità organizzative che devono fornire le statistiche all’ufficio SIRENE. L’ufficio N-SIS è l’unità cui è conferita la competenza centrale per il N-SIS secondo l’articolo 7 paragrafo 1 del regolamento SIS polizia.

Cpv. 4

Poiché gli obblighi di comunicazione risultano anche dai regolamenti SIS polizia, SIS frontiere e SIS rimpatrio, il capoverso 5 li menziona.

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Sezione 2: Diritti Documents adaptés degli interessati après la 2ème consultation des offices

Art. 51 rubrica e cpv. 1

La rubrica è modificato con l’aggiunta del rimpatrio.

Il diritto all’informazione dell’articolo 14 LPD va applicato anche in caso di segnalazioni ai fini del rimpatrio. La rubrica dell’articolo 51 e il suo capoverso 1 devono pertanto essere adeguati.

Art. 51a Relazione al Comitato europeo per la protezione dei dati

Il nuovo articolo definisce le informazioni che devono essere trasmesse annualmente al Comitato europeo per la protezione dei dati in relazione alla protezione dei dati e ai diritti delle persone in tale contesto. Fedpol assolverà i compiti di cui agli articoli 68 del regolamento SIS polizia, 54 del regolamento SIS frontiere e 19 del regolamento SIS rimpatrio ed allestirà le statistiche. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza trasmetterà la relazione all’UE.

Art. 53a Verbalizzazione

Il nuovo articolo 53a disciplina la verbalizzazione del trattamento dei dati nel SIS. Attualmente alla verbalizzazione si applica la disposizione generale dell’articolo 10 dell’ordinanza relativa alla legge sulla protezione dei dati (RS 235.11), che tuttavia impone di conservare i dati soltanto per un anno. L’articolo 12 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere prevede invece una durata di conservazione di tre anni per i verbali.

Cpv. 1

Il capoverso 1 elenca le informazioni da verbalizzare conformemente all’articolo 12 paragrafo 2 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere.

Cpv. 2

Il capoverso 2 sancisce che a livello nazionale i verbali devono essere conservati per tre anni nel N-SIS.

Art. 55

L’articolo 55 dell’ordinanza è stato ripreso a livello di legge negli articoli 111g LStrI, 102d LAsi e 8b LSIP. Il disciplinamento nell’ordinanza non è pertanto più necessario e quindi l’articolo 55 è abrogato.

Allegato 1

L’allegato 1 può essere abrogato poiché gli accordi di associazione a Schengen sono stati inseriti nell’allegato 3 della LSIP.

Allegato 1a

Il presente allegato definisce i reati di terrorismo secondo la legislazione svizzera che vanno considerati nell’ambito della cooperazione Schengen e in particolare in relazione al SIS.

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Allegato Documents1badaptés après la 2ème consultation des offices

Il presente allegato definisce gli altri reati gravi secondo la legislazione svizzera che vanno considerati nell’ambito della cooperazione Schengen.

Allegato 2

Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE è un sistema parziale del N-SIS. La LSIP fissa lo scopo dell’accesso al N-SIS e la portata del trattamento è definita nell’ordinanza. La panoramica dei diritti d’accesso si trova nell’allegato 2 ed è adeguata alle modifiche dell’ordinanza. Prevede una nuova categoria di segnalazioni: le segnalazioni ai fini del rimpatrio. Nell’ambito della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale sono previsti due nuovi tipi di segnalazioni. Gli adeguamenti terminologici sono dovuti a riorganizzazioni.

Allegato 3 capitolo 1

Questo allegato elenca tutte le categorie di segnalazioni possibili nel sistema e i singoli diritti d’accesso degli utenti conformemente all’articolo 7 capoverso 2. Si precisa inoltre se i dati possono o devono essere soltanto consultati (A) oppure anche trattati (B). La prova che i dati sono indispensabili per l’adempimento dei compiti delle autorità è la condizione per l’accesso a questi dati. La tabella è stata completata di conseguenza e quindi presso fedpol vi è un’estensione da fedpol I-VII a fedpol I-X. Secondo l’avamprogetto anche l’UFAC e la SECO hanno accesso a determinati dati. L’allegato 3 capitolo 1 va letto nel contesto dell’allegato 3 capitolo 2.

Allegato 3 capitolo 2

Dalla combinazione con l’allegato 3 capitolo 1 si evincono le autorità che possono visualizzare o trattare determinate segnalazioni e i dati che tali autorità possono di conseguenza richiamare. Il catalogo dei dati registrati nel SIS è adeguato alle modifiche dell’ordinanza.

L’allegato 3 disciplina i diversi diritti d’accesso al N-SIS. In questo allegato sono riprese le modifiche dell’articolo 7 dell’ordinanza N-SIS nell’ambito della presente revisione

Nel settore della migrazione, la SEM avrà cinque accessi diversi (SEM III-V nuovi). I nuovi accessi permettono il trattamento di dati del N-SIS per le decisioni di rimpatrio (SEM III), per l’identificazione di persone che hanno presentato una domanda d’asilo (SEM IV) e per la naturalizzazione (SEM V).

Gli accessi della polizia degli stranieri possono ormai essere raggruppati perché sono dovuti a decisioni in materia di migrazione nell’ambito dell’entrata, del soggiorno e del rimpatrio di cittadini di Stati terzi (PolStr 1). Occorre tuttavia distinguere le segnalazioni ai fini del rimpatrio, per le quali il diritto di trattare i dati va previsto solo per l’unità che si occupa di questi casi (PolStr 2).

Infine, una nuova colonna deve essere prevista per le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione (NAT).

Allegato 4

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Questo Documents allegato contiene adaptés aprèslela 2ème informazioni supplementari consultation relative alle segnalazioni per l’arresto des offices ai fini dell’estradizione e resta invariato.

Contiene ora anche le informazioni supplementari relative alle segnalazioni ai fini del rimpatrio e di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato.

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Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

3.2 Ordinanza RIPOL

La segnalazione su scala europea nel SIS presuppone che prima sia stata registrata una segnalazione nazionale nel RIPOL (o nel SIMIC). Per attuare le nuove categorie di segnalazioni del SIS, l’articolo 15 LSIP, che costituisce la base legale per RIPOL, è stato sottoposto a revisione. Nell’ordinanza occorre adeguare in particolare i diritti d’accesso delle autorità e i campi di dati nell’allegato.

Gli adeguamenti dell’ordinanza RIPOL sono di portata relativamente esigua, dato che, in seguito alla riformulazione dell’articolo 15 LSIP, devono essere essenzialmente adeguati i rinvii a tale articolo13. A partire dall’entrata in vigore dei regolamenti SIS le espulsioni giudiziarie non saranno d’altronde più iscritte sistematicamente nel RIPOL bensì nel SIMIC, in quanto decisioni di rimpatrio e di non ammissione.

Sezione 2: Notifica, iscrizione e cooperazione da parte delle autorità partecipanti

Art. 4 Autorità legittimate alla notifica e all’inserimento

Cpv. 1 lett. b–d, g–k

In seguito all’integrazione dell’articolo 15 LSIP, oltre alla concessione degli accessi per le nuove autorità, vanno adeguati anche i rinvii all’articolo 15 per i servizi già autorizzati all’accesso secondo il diritto vigente. Ciò riguarda l’ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia (lett. b), la SEM (lett. c), la Direzione generale delle dogane (lett. d), la Commissione federale delle case da gioco (lett. g), l’Autorità centrale in materia di rapimento di minori (lett. h), gli uffici della circolazione stradale (lett. i), le autorità preposte all’esecuzione delle pene e delle misure (lett. j) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (lett. k).

Cpv. 1, lett. m

Le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria non hanno più bisogno di notificare segnalazioni per il RIPOL e quindi la disposizione è abrogata.

Cpv. 2, lett d

La possibilità per le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziarie di procedere a iscrizioni nel RIPOL è soppressa. Le iscrizioni delle espulsioni giudiziarie si effettueranno infatti nel SIMIC. La loro iscrizione nel RIPOL era sin dall’inizio prevista come soluzione provvisoria. Il recepimento e l’attuazione del regolamento SIS rimpatrio consente questo adeguamento, poiché le decisioni di rimpatrio, comprese le espulsioni giudiziarie, saranno registrate nel SIMIC e da qui comunicate al N-SIS. La lettera d è pertanto abrogata. Fino alla migrazione dei dati nel SIMIC (al più tardi sei mesi dopo l’introduzione di eMAP), dovrebbe essere ancora possibile modificare i dati nel RIPOL.

13 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) (Disegno), FF 2020 3223.

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Sezione 3: adaptés Documents Accesso al RIPOL, après la struttura 2ème e contenuto consultation des offices

Art. 6 cpv. 1 lett. f, j, u–w

Nell’articolo 6 occorre menzionare le nuove autorità che avranno accesso ai dati. Gli uffici della navigazione ottengono l’accesso in relazione a segnalazioni di veicoli, oggetti e documenti d’identità (lett. f). Per l’accesso del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è aggiunto il controllo d’indagine (lett. j).

L’ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) avrà accesso alle segnalazioni di aeromobili e oggetti (anche qui sono compresi i motori; lett. u).

In futuro avranno inoltre accesso al RIPOL l’Ufficio centrale armi di fedpol, gli uffici cantonali delle armi e la SECO in relazione a segnalazioni di armi e persone (lett. v). Le armi non costituiscono una categoria separata nel RIPOL, poiché sono considerate oggetti.

Nell’ambito della procedura di naturalizzazione anche le autorità cantonali in materia di naturalizzazione e migrazione avranno in futuro accesso alle segnalazioni di persone (lett. w).

L’accesso della SEM al RIPOL nell’ambito delle segnalazioni di documenti o di persone rientranti nel settore degli stranieri secondo la lettera d vigente resta invariato.

Art. 8 cpv. 1 lett. a, f, l e cpv. 2 lett. h

Gli sviluppi del SIS comportano nuovi allarmi e indicazioni. La voce «rischio di suicidio» esiste già. T per «terrorista» secondo la lettera a è sostituito da «coinvolgimento in attività terroristiche». In futuro è previsto un allarme in caso di fuga di una persona. L’allarme «pericolo di fuga» della lettera f è pertanto integrato con «in fuga». È invece nuovo l’allarme «pericolo per la salute pubblica» (lett. l). L’indicazione di cui al capoverso 2 lettera h è integrata con «persone bisognose di protezione».

Art. 11 cpv. 2 lett. l

Uno scambio elettronico sussiste anche tra il RIPOL e AFIS. Pertanto quest’ultimo deve essere menzionato nel capoverso 2 lettera l.

Art. 16 cpv. 2 lett. e

All’articolo è aggiunta una nuova lettera e secondo cui, come nel caso delle persone scomparse, i dati delle persone capaci di discernimento bisognose di protezione sono conservati al massimo fino all’età di cento anni.

La durata di conservazione delle iscrizioni nel RIPOL relative alle misure coercitive e d’allontanamento di cui alla lettera b resta invariata.

Allegato 1

L’elenco delle autorità con diritto d’accesso nonché i campi di dati di questo allegato devono essere adeguati alle modifiche dell’ordinanza. In futuro avranno accesso ai dati del RIPOL anche gli uffici della navigazione, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e gli uffici cantonali delle armi. I diritti d’accesso della SEM e delle autorità cantonali della migrazione restano invariati.

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Nella banca dei Documents datiaprès adaptés personali di cui al la 2ème numero consultation 1 lo des schema dei dati personali (lett. a) è offices completato con i campi di dati «familiari UE», «numero di registrazione delle persone con Paese di rilascio» e «PCN». Alla voce «numero di registrazione delle persone» può essere registrato un numero di identificazione univoco di una persona in Svizzera, ma non il numero AVS. La registrazione del numero AVS nel RIPOL è infatti vietata per motivi inerenti alla protezione dei dati.

La categoria «ricerca» di cui alla lettera d è completata dai campi di dati «termine per la partenza volontaria», «decisione di rimpatrio con divieto d’entrata», «minaccia risultante da cittadini di Stati terzi», «decisione di rimpatrio sospesa o prorogata», «motivo del divieto d’entrata e di soggiorno» e «tipo di scomparsa».

Nella categoria «entità principale ricerca d’oggetti» (lett. a) dei reati non chiariti (n. 2) il campo di dati «genere e descrizione della traccia» è completato dal «PCN».

I diritti d’accesso delle autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione sono modificati e consentono solo la consultazione. Gli attuali accessi MIGRA restano invariati e comprendono anche l’accesso delle autorità incaricate di trattare le domande di naturalizzazione, che sono ora esplicitamente menzionate.

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3.3 Ordinanza

Documents SIMIC adaptés après la 2ème consultation des offices

L’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione deve essere leggermente modificata in seguito agli adeguamenti legislativi previsti nell’ambito del progetto SIS14 e della revisione della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)15 e legati all’iscrizione dell’espulsione giudiziaria nel SIMIC nonché all’allestimento delle statistiche sui rimpatri. Per quanto riguarda la trasmissione automatica dei dati di newVOSTRA al SIMIC, i pertinenti adeguamenti saranno effettuati nell’ambito del progetto di ordinanza newVOSTRA.

Art. 2 lett. a n. 6

La definizione di cui all’articolo 2 lettera a è completata. Il nuovo numero 6 precisa che gli articoli del CP e del CPM relativi all’espulsione giudiziaria sono disposizioni del diritto degli stranieri che autorizzano il trattamento dei dati nel SIMIC.

Art. 5 cpv. 1 lett. o

Secondo l’avamprogetto, le autorità cantonali sono tenute a notificare le decisioni di rimpatrio nonché le loro modifiche, le loro sospensioni o i loro annullamenti (lett. o). Le decisioni di rimpatrio riguardano sia i cittadini di Stati terzi che i cittadini dell’UE/AELS. Nel SIS saranno segnalate soltanto le decisioni di rimpatrio riguardanti i cittadini di Stati terzi, sempreché la decisione si applichi all’intero spazio Schengen.

Le decisioni di rimpatrio comprendono anche le espulsioni giudiziarie, che saranno iscritte nel SIS come decisioni di rimpatrio e di non ammissione. Il Parlamento svizzero sta attualmente discutendo il dossier SIS. Esso ha deciso che, nell’ambito delle segnalazioni ai fini del rimpatrio, la direttiva sul rimpatrio, conformemente al suo articolo 2 paragrafo 2 lettera b, non si applica all’espulsione giudiziaria pronunciata in virtù del CP o del CPM, ma che questa eccezione non impedisce l’iscrizione nel SIS delle espulsioni giudiziarie passate in giudicato.

Inoltre, attualmente i dati di cui all’articolo 3 capoverso 4bis lettera a-c LSISA (le fattispecie penali, il rimpatrio volontario o coatto, i Paesi d’origine o di provenienza interessati) dovrebbero già essere registrati nel SIMIC. Tuttavia ciò non è mai stato il caso, dato che determinati dati statistici sono stati forniti da VOSTRA. È quindi opportuno registrare nel sistema queste informazioni che saranno in parte utili nell’ambito del SIS.

Art. 9 Dati del settore degli stranieri

Lett. abis

Le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria possono accedere al SIMIC unicamente per registrare tali decisioni in quanto decisioni di rimpatrio e notificarle al N-SIS. I dati sono iscritti nel SIMIC unicamente nel settore degli stranieri.

14 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) (Disegno), FF 2020 3223. 15 Legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) (Disegno), FF 2020 3219.

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Lett. b n. 3 adaptés après la 2ème consultation des offices Documents

L’ufficio SIRENE è ora menzionato separatamente dalla Divisione Centrale operativa di fedpol, poiché si tratta di un’unità indipendente sotto il profilo operativo e deve essere menzionata in considerazione della sua importanza.

Lett. e

Anche la lettera e è adeguata poiché i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine procedono già ai controlli delle persone e, in via eccezionale, al rilascio di visti e devono inoltre segnalare le partenze delle persone tenute a lasciare la Svizzera. L’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC contiene già questo accesso nel contesto dei controlli delle partenze (misure d’allontanamento lettera l).

L’espressione attuale «Corpo delle guardie di confine» è mantenuta. Essa è legata alle unità dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e sarà riveduta integralmente in occasione della revisione totale della legge sulle dogane. Fino ad allora gli accessi previsti saranno utilizzati conformemente alle regole di competenza in vigore.

Art. 10 let. b n. 3

L’ufficio SIRENE è ora menzionato separatamente dalla Divisione Centrale operativa di fedpol, poiché si tratta di un’unità indipendente sotto il profilo operativo che deve essere menzionata in considerazione della sua importanza.

Allegato 1

La lettera l (misure di allontanamento) dell’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC è adeguata. Si tratta delle decisioni di rimpatrio e di altre informazioni connesse alle nuove registrazioni nell’ambito del SIS. Nella tabella occorre in particolare inserire i campi seguenti: autorità competente, data della decisione (rimpatrio, espulsione giudiziaria o divieto d’entrata), la data e il luogo di partenza, lo Stato di destinazione della persona, l’autorità giudiziaria che ha ordinato l’espulsione giudiziaria nonché il riferimento alla sentenza, l’indicazione se un membro della famiglia dell’interessato è cittadino dell’UE/AELS e se è effettuata un’iscrizione nel SIS.

L’accesso ai dossier elettronici (cifra II eDossier) è concesso all’ufficio SIRENE di fedpol. Fedpol III può quindi consultare le informazioni necessarie relative alle segnalazioni nell’ambito del rimpatrio e dei divieti d’entrata. Il dossier elettronico contiene in particolare le decisioni di rimpatrio, le sentenze di espulsione giudiziaria e le fotografie a colori dei documenti d’identità, sempreché disponibili.

Inoltre, alcuni dati relativi alla registrazione in AFIS, ossia il luogo, la data e l’ora della registrazione, devono figurare nel settore degli stranieri dopo il PCN (numero di riferimento delle impronte digitali). Il nuovo campo permetterà di visualizzare il momento in cui le autorità cantonali hanno proceduto alla registrazione (lett. a del settore degli stranieri).

L’ufficio SIRENE di fedpol III deve poter consultare il SIMIC per determinare se un cittadino di uno Stato terzo è oggetto di una misura di coercizione (lett. e del settore degli stranieri). Si tratta di un nuovo accesso che permette all’ufficio SIRENE di vedere rapidamente se una

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persona Documents si trova in après adaptés carcerazione amministrativa. la 2ème Puòoffices consultation des infatti darsi che una persona ricercata di cui all’articolo 32 del regolamento SIS polizia si trovi in carcerazione amministrativa.

Infine, nel settore dell’asilo è opportuno menzionare i campi relativi ai documenti d’identità in maniera analoga a quanto previsto nel settore degli stranieri. Tali informazioni sono importanti e sono a volte disponibili anche nel settore dell’asilo. Occorrerà in particolare fornire al N-SIS una fotocopia, possibilmente a colori, dei documenti che permettono di identificare una persona (documento di viaggio, carta d’identità, ecc.).

Ulteriore adeguamento non legato al progetto SIS

Sin dall’istituzione del SIMIC, gli organi federali e cantonali di controllo alla frontiera (OCF) e i comandi cantonali e comunali di polizia (CP) hanno beneficiato dell’accesso per consultazione ai codici di osservazione e ai relativi campi elencati nella rubrica «Osservazioni strutturate» dell’allegato 1 (lettera n del settore degli stranieri). È tuttavia stato constatato che questi accessi non figurano nell’ordinanza e quindi approfittiamo della presente revisione per correggere questa dimenticanza. I codici d’osservazione servono alla registrazione standardizzata e strutturata di informazioni riguardanti lo stato o il trattamento di un determinato caso e si riferiscono alla persona in questione. Si tratta in particolare di informazioni legate a procedure d’espulsione in corso e a divieti d’entrata. Questi dati sono necessari nell’ambito dell’espletamento dei compiti legali degli OCF e dei CP.

Anche l’ufficio SIRENE di fedpol deve poter consultare i dati al fine di disporre delle informazioni necessarie per rispondere alle richieste degli altri Stati Schengen. Grazie all’analisi dei codici d’osservazione l’ufficio SIRENE può valutare meglio e trattare più rapidamente i casi anche senza contattare la SEM.

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3.4 Ordinanza

Documents sul la adaptés après trattamento dei des 2ème consultation datioffices segnaletici di natura biometrica Il decreto federale SIS prevede un adeguamento dell’articolo 354 capoversi 2 e 4 CP16: la SEM può trattare dati segnaletici di natura biometrica e il Consiglio federale può disciplinare la comunicazione o trasmissione di tali dati. In questo contesto è modificata l’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

Art. 1 cpv. 1

L’avamprogetto precisa l’oggetto dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica e menziona la SEM quale autorità autorizzata a trattare determinati dati nell’ambito dei suoi compiti nel settore degli stranieri. La SEM è un’autorità secondaria che in certi casi può trattare determinati dati. Fedpol resta l’autorità principale che tratta i dati AFIS.

Art. 3 cpv. 1 lett. h

Il nuovo articolo 16 capoverso 8 LSIP stabilisce che i dati contenuti nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali AFIS possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata. Nel presente articolo questo compito dei servizi competenti di fedpol è aggiunto nella nuova lettera h.

L’articolo 3a vigente precisa già le competenze della SEM. Queste sono state previste nell’ambito del progetto BIO2SIS teso a permettere alla SEM di fornire al SIS i dati AFIS delle persone oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno. La trasmissione si svolge per via informatizzata e permette l’identificazione delle persone in questione alle frontiere Schengen. La comunicazione mediante procedura automatizzata è prevista anche nel nuovo articolo 354 capoverso 5 CP.

La trasmissione da parte della SEM è possibile anche in caso di segnalazioni ai fini del rimpatrio. Quindi la presente regolamentazione va applicata anche alle decisioni di rimpatrio. La SEM resta l’unica autorità competente per la trasmissione e deve collaborare con le autorità cantonali affinché queste registrino nel SIMIC il numero d’identificazione (PCN) dei dati AFIS, se disponibile. La SEM provvede alla trasmissione per via informatizzata dei dati non appena i Cantoni hanno registrato il PCN nel SIMIC.

La persona oggetto della segnalazione deve essere informata della trasmissione al N-SIS di determinati dati già forniti nonché dello scopo e del momento della cancellazione. Si applica l’articolo 14 LPD.

Art. 3b Rinuncia al rilevamento di dati biometrici per le segnalazioni nel SIS ai fini del rimpatrio o della non ammissione

La trasmissione di dati biometrici o dattiloscopici, comprese le immagini del viso, al SIS va effettuata se i dati sono disponibili (art. 20 par. 2 lett. w e x del regolamento SIS frontiere e art. 4 par. 1 lett. u e v del regolamento SIS rimpatrio). Questi dati non sono di per sé obbligatori per una segnalazione nel N-SIS; l’insieme minimo dei dati da fornire è precisato

16 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) (Disegno), FF 2020 3223.

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nell’articolo Documents 22 paragrafo adaptés après1ladel regolamento consultation desfrontiere offices e nell’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento SIS rimpatrio.

Il recepimento di questi regolamenti dell’UE offre alle autorità svizzere l’opportunità di stabilire i casi in cui, in assenza di dati biometrici, l’autorità competente deve o può procedere a una registrazione. Spetta al Consiglio federale stabilire le regole di registrazione e le eventuali deroghe per i casi in cui le persone in questione sono presenti.

I dati biometrici già contenuti nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali AFIS sono di norma trasmessi al N-SIS. I dati biometrici di persone oggetto di un’espulsione giudiziaria, di criminali o di persone oggetto di un procedimento penale dovrebbero già essere disponibili in AFIS. In tal caso la SEM trasmetterà automaticamente i dati dopo la registrazione del pertinente numero PCN da parte dei Cantoni. Lo stesso vale per le persone del settore dell’asilo i cui dati sono già in AFIS.

Se i dati non sono disponibili in AFIS, è possibile la registrazione in applicazione dell’articolo 87 OASA. Anche il SIMIC contiene dati biometrici, ossia quelli del permesso di soggiorno. Non è escluso che questi siano trasmessi dalla SEM all’ufficio SIRENE. Questi dati non possono tuttavia essere utilizzati nell’ambito del sistema SIS-AFIS poiché non possono essere registrati nel sistema. Un confronto dei dati o una trasmissione tra gli uffici SIRENE è ciononostante possibile ai fini dell’identificazione di una persona.

Cpv. 1

La registrazione dei dati di minori inferiori ai 12 anni non è richiesta (conformemente alla regolamentazione vigente sui visti).

Cpv. 2

Si può rinunciare alla registrazione nel caso di persone malate o per le quali la registrazione si rivela impossibile.

Cpv. 3

Il capoverso 3 permette di rinunciare in certi casi a una registrazione, in particolare quando, sulla base di indizi concreti (biglietto d’aereo, partenza imminente, ecc.), appare certo che la persona in questione rispetterà il suo obbligo di rimpatrio. Si tratta delle decisioni di rimpatrio per le quali le autorità non prevedono un divieto d’entrata. La presente disposizione intende permettere di rinunciare a una registrazione quando la partenza è sicura e l’autorità sa che i dati sarebbero cancellati poco dopo la registrazione.

Cpv. 4

Determinate circostanze possono giustificare una rinuncia a registrare i dati. In caso di situazioni eccezionali o particolari, ad esempio, deve essere possibile stabilire deroghe a livello dipartimentale. In tali situazioni, al DFGP è pertanto conferita la competenza di decidere deroghe per via di ordinanza.

Art. 5 cpv. 1

La legge sulla protezione dei dati è citata con l’abbreviazione poiché è già menzionata nell’articolo 3a.

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Interoperabilità Documents dei après adaptés sistemi europei la 2ème consultation des offices

Occorre tenere conto dello sviluppo dei vari sistemi europei contenenti dati biometrici, quali il sistema di ingressi e uscite EES (immagine del viso e impronte di quattro dita) o l’attuale sistema centrale d’informazione visti (C-VIS; fotografia e impronte delle dieci dita). Queste banche dati contengono dati biometrici ed è previsto che i diversi sistemi siano connessi e che le identità siano chiaramente accertate attraverso la connessione di tutti i sistemi in cui una persona è identificata. Il rilevamento dei dati biometrici fa parte a pieno titolo di questo progetto. Grazie all’interoperabilità dei sistemi, sarà pertanto garantita l’identificazione di tutte le persone che entrano nello spazio Schengen.

In quest’ottica è opportuno non moltiplicare le registrazioni di dati biometrici, in particolare se l’identificazione di una determinata persona può avvenire in maniera univoca grazie a un’altra banca dati. È necessario tenere conto di questa riflessione in occasione dei prossimi adeguamenti. Occorrerà ogni volta verificare i mezzi d’identificazione disponibili alla frontiera e sul territorio svizzero o nello spazio Schengen e la necessità di una registrazione. Questa verifica dovrà in particolare essere effettuata nell’ambito dell’interoperabilità dei sistemi che entrerà probabilmente in vigore nel 202317.

3.5 Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa

(OASA) In seguito agli adeguamenti dell’articolo 354 CP e dell’articolo 68a LStrI previsti dal decreto federale concernente il SIS, l’ordinanza OASA deve essere leggermente adeguata.

L’articolo 87 OASA definisce i casi in cui è possibile rilevare i dati biometrici (immagine del viso e impronte digitali) ai fini dell’identificazione, in particolare in AFIS. È già previsto che i dati possano essere rilevati e registrati in AFIS se la persona:

a. certifica la sua identità con un documento d’identità o di viaggio falso o falsificato;

b. è illecitamente in possesso del documento d’identità o di viaggio esibito;

c. rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità;

d. presenta documenti falsi o falsificati;

e. entra in Svizzera o lascia la Svizzera illegalmente o soggiorna illegalmente in Svizzera;

f. dichiara di avere cambiato cognome;

g. non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all’articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen sono soddisfatte.

La lettera e contempla già i casi in cui una persona soggiorna illegalmente in Svizzera nonostante debba lasciare il Paese. Ogni persona che pur essendo oggetto di una decisione

17 Messaggio del 2 settembre 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (sviluppi dell’acquis di Schengen) FF 2020 7005.

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di rimpatrio non Documents vi dà adaptés seguito après rientra quindi la 2ème neldes consultation suooffices campo d’applicazione. L’avamprogetto prevede una nuova categoria di persone, ossia quelle oggetto di una decisione di rimpatrio o di un divieto d’entrata valido per l’intero spazio Schengen (lett. h), unicamente in vista della trasmissione dei dati al N-SIS e se non sono già registrati in AFIS.

I dati devono essere rilevati soltanto nel caso in cui l’iscrizione nel SIS è giudicata necessaria e proporzionale e se il caso è importante. Il regolamento SIS frontiere menziona a titolo di esempio i casi di persone coinvolte in crimini terroristici. La trasmissione dei dati biometrici al N-SIS ha lo scopo di permettere di identificare alle frontiere Schengen una persona oggetto di un divieto d’entrata e di impedire il suo ritorno nello spazio Schengen fintanto che persiste il divieto. In tal modo è possibile un’identificazione affidabile alle frontiere esterne di Schengen.

Occorre tuttavia rammentare che dopo un rimpatrio ordinario nello Stato di provenienza e in assenza di un divieto d’entrata, la persona in questione è libera di tornare nello spazio Schengen per un breve soggiorno, eventualmente presentando una domanda di visto, se quest’ultimo è necessario.

Questo capoverso disciplina la cancellazione dei dati registrati unicamente allo scopo di essere trasmessi al N-SIS. I dati devono essere cancellati il più presto possibile dopo la trasmissione al SIS, ossia quando lo scopo del rilevamento è stato raggiunto. È fissato un termine di sei mesi al fine di garantire la trasmissione al N-SIS. Inoltre, questa categoria di dati non può essere oggetto di confronti.

Il presente capoverso rinvia all’articolo 3b dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica che si applica per quanto concerne le deroghe al rilevamento dei dati biometrici nell’ambito delle segnalazioni nel N-SIS ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno.

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4 Ripercussioni

Documents per consultation adaptés après la 2ème la Confederazione des offices e i Cantoni Le ripercussioni degli sviluppi del SIS per la Confederazione e i Cantoni sono illustrate nel messaggio del 6 marzo 2020 relativo a tali sviluppi. Le presenti modifiche di ordinanze non hanno ripercussioni né finanziarie né sull’effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni.

Ciononostante nell’ambito delle presenti modifiche è stato tenuto conto delle osservazioni dei Cantoni in occasione della consultazione sulle basi legali formali previste nel quadro del recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen SIS18. Il carico di lavoro delle autorità cantonali, in particolare in relazione ai nuovi rilevamenti dei dati connessi al rimpatrio dei cittadini di uno Stato terzo può essere limitato soltanto in una certa misura. Le autorità cantonali della migrazione devono fornire in ogni caso i dati minimi necessari affinché nel N-SIS si possa procedere a una segnalazione ai fini del rimpatrio o della non ammissione. Si tratta dei dati precisati nell’articolo 22 paragrafo 1 del regolamento SIS frontiere e nell’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento SIS rimpatrio (cfr. anche il commento agli art. 11 e 11a dell’ordinanza N-SIS). Inoltre, le autorità cantonali sono tenute a registrare il PCN dei dati segnaletici di natura biometrica di AFIS in occasione della registrazione della decisione di rimpatrio nel SIMIC. I diritti dei cittadini di uno Stato terzo interessati dalla segnalazione devono essere rispettati, in particolare per quanto concerne l’informazione sulla registrazione dei dati e la loro utilizzazione. Questi compiti incombono ora alle autorità incaricate di procedere alla segnalazione nel SIS. D’altronde determinati dati devono essere registrati anche per le decisioni di rimpatrio di cittadini europei (senza i dati biometrici). Per queste persone non sono trasmessi dati nel SIS.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

L’attuazione delle presenti ordinanze tocca i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Occorre soprattutto sottolineare il principio della proporzionalità (art. 5 Cost.), menzionato anche nei regolamenti SIS, che esige una certa gravità dei fatti per permettere l’iscrizione di segnalazioni nel sistema. Tale principio è ripreso nelle ordinanze e intende garantire che il SIS contenga soltanto casi appropriati.

Inoltre, occorre rispettare anche il diritto alla protezione della sfera privata e dei dati personali (art. 13 Cost.), poiché il SIS è un’ampia banca dati che contiene dati sensibili. Il rilevamento di dati personali e sensibili si limita ai casi previsti dalla legge e dai regolamenti SIS. È nell’interesse pubblico della sicurezza e della gestione della migrazione nello spazio Schengen, in particolare in occasione dei controlli al confine. In considerazione delle basi legali previste e delle disposizioni sulla protezione e la sicurezza dei dati, queste ingerenze appaiono proporzionate allo scopo (art. 36 cpv. 2 Cost., cfr. anche n. 5.3)

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche delle ordinanze sono conformi al diritto internazionale. Sono compatibili con le disposizioni dell’acquis di Schengen e permettono di continuare a garantire la cooperazione nell’ambito di Schengen.

18 https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2019.html#DFGP : Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d’informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell’acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio

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5.3 Protezione

Documents deiladati adaptés après 2ème consultation des offices

La Commissione europea ha elaborato i tre regolamenti UE coinvolgendo l’Incaricato europeo della protezione dei dati. Si può pertanto presupporre che i regolamenti siano compatibili con il diritto alla sfera privata e con il diritto in materia di protezione dei dati dell’UE. Inoltre, nei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere un intero capitolo è dedicato alla protezione dei dati e alla relativa sorveglianza. In riferimento alla protezione dei dati, anche l’articolo 19 del regolamento SIS rimpatrio rinvia alle disposizioni del regolamento SIS frontiere (art. 51-57). I regolamenti UE prevedono altresì un controllo da parte dell’Incaricato europeo della protezione dei dati. Anche in Svizzera l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza svolge un’analoga funzione di controllo. Alla stregua degli altri Stati Schengen pure la Svizzera deve quindi garantire che i dati registrati nel SIS siano trattati in modo lecito. Le sanzioni in caso di inosservanza sono disciplinate dall’articolo 5a LSIP. I diritti di accesso sono disciplinati in modo esaustivo nei regolamenti SIS dell’UE. Nel caso concreto, l’accesso ai dati deve essere proporzionale agli scopi perseguiti. Può essere concesso soltanto se i dati sono necessari per l’espletamento dei compiti dell’autorità competente. Le modifiche delle ordinanze N-SIS, SIMIC, RIPOL, OASA e dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica concretizzano i tre regolamenti dell’UE e sono pertanto conformi sia al diritto europeo in materia di protezione dei dati sia a quello svizzero. La revisione totale della LPD attua in generale i requisiti della direttiva (UE) sulla protezione dei dati 2016/68019 per tutti gli organi della Confederazione. Inoltre, con l’entrata in vigore della revisione totale della LPD, sarà abrogata la legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS), entrata in vigore il 1° marzo 2019 come soluzione transitoria.

19 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e della Commissione del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU. L 119 del 4 maggio 2016, pag. 89.

Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri | Lexipedia | Lexipedia