Art. 2 lett. b, c e q‒s La pleuropolmonite contagiosa dei caprini (lett. b) e la morva (lett. c.), un’epizoozia equina, appartengono ora alla categoria delle epizoozie altamente contagiose (ora rispettivamente «da sorvegliare» o «da eradicare»). Nell’OFE sono state incluse tre epizoozie degli animali acqua- tici (lett. q–s) considerate altamente contagiose. La necrosi ematopoietica epizootica è impor- tante come malattia virale nelle trote iridee e nei pesci persici, la sindrome di Taura e la malattia della testa gialla colpiscono diverse specie di gamberetti.
Art. 3 lett. n La lettera n è modificata perché la morva è ora un’epizoozia altamente contagiosa (cfr. com- mento all’art. 2).
1 Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle
malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
Art. 4 lett. hbis e q La modifica della lettera hbis è necessaria perché le altre encefalomieliti equine sono ora «epi- zoozie da sorvegliare» (cfr. commento all’art. 5). Lʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi (lett. q), che colpisce i crostacei, è ora inclusa come «epizoozia da combattere».
Art. 5 lett. a, abis, f‒gbis, m, o‒q, w e y Nelle nuove epizoozie da sorvegliare sono inserite le seguenti epizoozie del pollame: la mico- plasmosi e l’infezione da S. Pullorum, S. Gallinarum e S. arizonae (lett. a e abis), l’infezione da virus Ebola delle scimmie (lett. f), la tubercolosi dei mammiferi, ad eccezione dei bovini, bufali e bisonti (lett. g), l’infezione da Batrachochytrium salamandrivorans degli urodeli (lett. gbis), la surra degli equidi e degli artiodattili (lett. o), la brucellosi dei perissodattili, dei predatori e dei leporidi (lett. q) e l’infezione da herpesvirus della carpa koi (lett. w). Vengono stralciate dall’OFE le seguenti epizoozie: yersinioni (attuale lett. f), carbonchio sinto- matico (attuale lett. o), malattia di Teschen (attuale lett. p), gastroenterite trasmissibile (attuale lett. q), viremia primaverile della carpa (attuale lett. w) e criptosporidiosi (lett. y), poiché sono diventate meno importanti o i detentori di animali possono proteggere il loro effettivo con la vaccinazione o una buona igiene aziendale. Le encefalomieliti equine, ad eccezione dell’encefalomielite venezuelana (lett. m) [cfr. com- mento all’art. 4], e la febbre del Nilo occidentale (lett. p) rientrano nuovamente nelle epizoozie da sorvegliare.
Art. 6 lett. r‒t, vbis e vter Le definizioni di «animale sospetto» e «animale infetto» (lett. r e s) sono adeguate al nuovo diritto UE. Un risultato positivo di un metodo diagnostico riconosciuto senza segni clinici o un nesso epidemiologico non è ancora un caso confermato, ma solo un animale sospetto. Un animale infetto è diagnosticato in due casi: da un lato, se viene messo in evidenza l’agente patogeno di un’epizoozia o un antigene o un acido nucleico specifico per esso (n. 1), dall’altro lato, se sulla base di diversi fattori deve essere ritenuto un caso di epizoozia (n. 2). La «messa in evidenza indiretta», come definita al numero 2, si ha quando nell’animale sono presenti anticorpi contro l’agente patogeno in questione o quando nell’animale si verifica un’altra rea- zione immunologica. La messa in evidenza indiretta deve essere fornita mediante un risultato di laboratorio positivo. Agli «animali a unghia fessa» (lett. t) vanno aggiunti «bisonti» e «came- lidi del vecchio mondo» e alle lettere vbis e vter devono essere definiti i termini di «api» e «bombi».
Art. 10, rubrica nonché art. 11, 11a e 12 Attualmente i camelidi del vecchio e nuovo mondo non devono essere contrassegnati. Tutta- via, poiché la nuova normativa UE in materia di salute animale prevede l’identificazione di questi animali, una disposizione corrispondente deve essere inclusa nell’OFE. In futuro, tutti i camelidi del vecchio e nuovo mondo appena nati dovranno quindi essere identificati entro 30 giorni dalla nascita (cfr. art. 10 cpv. 3 lett. c). Come per gli equidi, l’identificazione deve essere effettuata mediante un microchip impiantato da un veterinario o da una persona con un di- ploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali. Come per ogni identificazione che avviene tramite microchip, possono essere im- piegati solo microchip provenienti dalla Svizzera (art. 11 cpv. 2 e 3).
2/14
In futuro, in caso di trasferimento di camelidi del vecchio e nuovo mondo il numero d’identifi- cazione (numero di microchip) dovrà essere registrato sul certificato d’accompagnamento (art. 12 cpv. 1 lett. d). Al momento dell’identificazione degli animali, al detentore di animali viene fornito un foglio di adesivi dotati del numero di microchip, i quali possono essere incollati sul certificato di accompagnamento quando gli animali vengono trasferiti in un’altra azienda. In alternativa, il numero di microchip può essere letto con un lettore e inserito nel certificato di accompagnamento. Per motivi di chiarezza gli articoli 10 e 12 del diritto vigente sono divisi rispettivamente in due disposizioni (art. 10 e 11 e art. 11a e 12). La regolamentazione sull’identificazione e l’uso del certificato di accompagnamento durante il trasferimento si applica solo agli animali nati dopo l’entrata in vigore della presente revisione. Un’identificazione successiva per gli animali nati prima di questa data non è prevista.
Art. 21 cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 4 Come nell’UE, in futuro sarà raccolto un maggior numero di dati per la registrazione delle aziende di acquacoltura. L’impianto di cui al capoverso 1 lettera e comprende in particolare il tipo e il numero di vasche, i mezzi di trasporto, le macchine di selezione e le stazioni igieniz- zanti. Può influenzare la (potenziale) trasmissione di un’epizoozia degli animali acquatici (sia positivamente sia negativamente). Deve essere registrata anche una descrizione dell’approv- vigionamento idrico (acqua di sorgente, acque sotterranee, acqua di pozzo, acqua di ruscello, ecc.) e dello smaltimento delle acque reflue dell’azienda di acquacoltura (scarico nella cana- lizzazione o in acque specifiche, trattamento o filtraggio prima dello scarico, ecc.). Questi pa- rametri possono avere un’influenza significativa sulla diffusione delle epizoozie degli animali acquatici e sono presi in considerazione nella valutazione del rischio dell’azienda. Lo stesso vale per la capacità massima dell’azienda di acquacoltura (cpv. 1 lett. d). L’obbligo di notifica, entro 10 giorni, al servizio cantonale competente si applica anche alle modifiche dei dati di cui al capoverso 1 (cpv. 4).
Art. 22 cpv. 1 e 2 Al fine di mantenere l’equivalenza con il diritto UE saranno estese anche le prescrizioni per il controllo degli effettivi e l’obbligo di registrazione per le aziende di acquacoltura. Si tratta di strumenti importanti per garantire la tracciabilità degli animali acquatici e sorvegliare lo stato di salute dell’azienda. Il controllo degli effettivi deve ora includere il tipo e la quantità delle specie animali acquatiche detenute (cpv. 1 lett. a e b). Queste informazioni sono un prerequi- sito per il calcolo della mortalità, che deve anche essere registrata nel controllo degli effettivi (cpv. 1 lett. d). Deve essere registrata anche la data di entrata e di uscita degli animali acquatici o dei loro prodotti (ad es. materiale germinale, prodotti della pesca o sottoprodotti di origine animale, cpv. 1 lett. c). In futuro, oltre al controllo degli effettivi, i documenti relativi agli esami diagnostici (rapporti veterinari o di laboratorio), ai trattamenti dell’effettivo (terapie farmacologiche, vaccinazioni, disinfezioni) devono essere registrati, conservati per tre anni ed esibiti su richiesta agli organi preposti alla polizia sanitaria (cpv. 2).
Art. 23 cpv. 2 lett. c Viene apportata una modifica redazionale ai fini di una migliore comprensibilità. 3/14
Art. 49 cpv. 1 In futuro l’Istituto di virologia e di immunologia (IVI) non sarà più l’unico laboratorio nazionale di riferimento e di analisi per le epizoozie altamente contagiose (cfr. commento all’art. 80). L’articolo 49 capoverso 1 deve pertanto essere adeguato.
Titolo prima dell’art. 50 e dell’art. 56 La sezione sull’inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni regolamenta ora anche il trasferimento di ovuli. I titoli prima degli articoli 50 e 56 devono pertanto essere adeguati di conseguenza.
Art. 51 cpv. 3, art. 53, 54, art. 55 cpv. 1 e 1bis lett. b e art. 55a cpv. 1 L’obbligo di autorizzazione deve essere esteso ai laboratori di separazione e ad altri impianti di trasformazione del seme (art. 51 cpv. 3 e art. 55a cpv. 1). Queste strutture specializzate trasformano il seme o lo smistano in base al sesso e devono in futuro quindi anche soddisfare i requisiti per le stazioni di inseminazione e i centri di magazzinaggio del seme (art. 54). Inoltre, in futuro, un obbligo di registrazione si applicherà anche alla trasformazione del seme (art. 55 cpv. 1).
Art. 56 e art. 58a Le prescrizioni dell’articolo 56 sul trasferimento di embrioni si applicano ora anche al trasferi- mento di ovuli (art. 56 cpv. 1). Il termine «unità» in relazione al trasferimento di embrioni e ovuli corrisponde alla terminologia in uso a livello internazionale.
Art. 66 cpv. 3 e art. 71 cpv. 4 lett. a Sono effettuati adeguamenti redazionali alla formulazione del nuovo articolo 85 capoverso 2bis.
Art. 76a, rubrica e art. 76b Poiché lʼarticolo 76a non è più lʼunico articolo della sezione dedicato al programma nazionale di sorveglianza, in futuro necessita di una rubrica. L’articolo 76a capoverso 1 prevede che l’effettivo di animali svizzero sia sorvegliato mediante un programma nazionale di sorveglianza. I costi, che ammontano a ben 6,5 milioni all’anno, sono generalmente a carico dei Cantoni (cfr. art. 31 cpv. 1 LFE). Come indennità viene loro versato il ricavato della tassa di macellazione (art. 56a cpv. 3 e art. 57a cpv. 1 LFE), che ogni anno ammonta a circa 2,7 milioni. Secondo l’articolo 57a capoverso 2 LFE, il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali l’indennità è ripartita tra i singoli Cantoni e determina la procedura di pagamento. Sulla base di questa disposizione, il nuovo articolo 76b stabilisce che l’indennità dei singoli Cantoni si basa sulle dimensioni dell’effettivo di bestiame e sul numero di aziende interessate dal pro- gramma di sorveglianza che vengono controllate nellʼambito del programma specifico (cpv. 1). L’USAV non distribuisce direttamente l’indennità ai Cantoni, ma lo trasferisce all’Ufficio di ge- stione dei veterinari della Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri (SVS). Quest’ultimo paga le fatture per il prelievo e l’esame di campioni raccolti in un luogo centralizzato da effettivi di diversi Cantoni, ad esempio in un macello o in un centro di smaltimento (cpv. 2). Dato che l’indennità non è sufficiente per liquidare tutti i crediti, la SVS fattura ai Cantoni il credito residuo 4/14
secondo la chiave di ripartizione di cui al capoverso 1. Anche i costi per il prelievo e l’esame dei campioni nelle aziende detentrici di animali, che fanno anch’essi parte del programma di sorveglianza, sono sostenuti dai Cantoni. Se, contrariamente alle aspettative, si scopre che l’indennità copre completamente o addirittura supera i costi del programma di sorveglianza, si dovrebbe esaminare un ampliamento del programma.
Art. 80 In futuro, l’Istituto di virologia e di immunologia (IVI) rappresenterà solo il laboratorio nazionale di riferimento e di analisi per le epizoozie di natura virale altamente contagiose. LʼIstituto per la salute dei pesci e della fauna selvatica (FIWI) dell’Università di Berna sarà responsabile delle analisi delle epizoozie altamente contagiose dei pesci inserite di recente nell’OFE (art. 2 let. q–s, cfr. commento all’art. 277) e il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) per le epizoozie di natura batterica altamente contagiose (attualmente pleuropolmonite contagiosa dei bovini [art. 2 lett. f], pleuropolmonite contagiosa dei caprini [art. 2 lett. b] e morva [art. 2 lett. c]). Il capoverso 1 deve quindi essere modificato di conseguenza e deve essere apportato un adattamento redazionale al capoverso 2.
Art. 84 cpv. 2 lett. a e c, art. 85 cpv. 1, 2bis e 2ter nonché art. 86 cpv. 2bis In futuro, in caso di sospetto di un’epizoozia altamente contagiosa o della presenza di una tale epizoozia, sarà imposto un sequestro rinforzato per l’effettivo interessato (art. 84 cpv. 2 lett. a e art. 85 cpv. 1). Nel caso di un sequestro rinforzato, non solo il movimento di animali e persone è vietato, ma anche quello di merci (cfr. art. 71). Può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado dopo cinque giorni se non si manifestano sintomi clinici (art. 86 cpv. 2bis). Nel caso degli animali acquatici, una deroga all’uccisione immediata sul posto di tutti gli animali dell’effettivo è possibile se questi sono ricoverati in un impianto di detenzione non infetto e se l’azienda adotta misure adeguate per prevenire la diffusione della malattia. In alternativa, gli animali possono essere macellati (cpv. 2bis). Nel capoverso 2ter viene inserita una deroga all’uc- cisione immediata per gli animali tenuti per scopi scientifici o che hanno un valore genetico, culturale o educativo particolare, tra cui anche gli animali da zoo. Devono essere definite con- dizioni rigorose per evitare la diffusione dell’epizoozia nell’ambiente. La modifica all’articolo 84 capoverso 2 lettera c è di natura redazionale ed è apportata come conseguenza della modifica all’articolo 80.
Art. 88a Se necessario dal punto di vista epidemiologico, il veterinario cantonale deve poter ordinare zone cuscinetto intorno o nelle vicinanze della zona di sorveglianza in cui si applicano di norma le stesse misure della zona di sorveglianza. Tuttavia, a seconda del rischio, il veterinario can- tonale dovrebbe poter concedere deroghe al traffico di animali che vanno oltre quelle previste dall’articolo 92. Ad esempio, dovrebbe anche essere possibile, in condizioni di sicurezza, tra- sferire gli animali in un’altra azienda, se ciò è giustificabile da un punto di vista epidemiologico. L’estensione delle zone cuscinetto – come per le zone di protezione e sorveglianza – è deter- minato dall’USAV in funzione del rischio di diffusione dell’epizoozia.
5/14
Art. 90a Le regolamentazioni per il movimento di merci nella zona di protezione si applica alle aziende situate nella zona di protezione ma in cui non è stato rilevato alcun caso di epizoozia.
Art. 92 cpv. 2 lett. a Viene apportato un adeguamento a seguito della modifica dell’articolo 80.
Art. 93 cpv. 2 Sono effettuati adeguamenti redazionali alla formulazione del nuovo articolo 85 capoverso 2bis.
Art. 94 cpv. 5 Le misure nelle zone cuscinetto secondo l’articolo 88a possono – analogamente a quelle nella zona di sorveglianza – essere revocate al più presto quando possono essere revocate anche le misure nella zona di protezione interessata.
Art. 94a Questa disposizione stabilisce ora le prescrizioni generali per la reintroduzione di animali in un’azienda i cui animali hanno dovuto essere uccisi a causa di un’epizoozia altamente conta- giosa.
Art. 99 cpv. 1 Oltre agli artiodattili, anche i proboscidati sono ricettivi all’afta epizootica. L’articolo 99 capo- verso 1 deve quindi essere esteso di conseguenza.
Art. 100 Poiché il sequestro rinforzato è ora imposto per tutte le epizoozie altamente contagiose e dopo cinque giorni viene trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sin- tomi clinici (cfr. commento all’art. 84 cpv. 2 e art. 86 cpv. 2bis), ciò non deve essere più prescritto esplicitamente per l’afta epizootica. I capoversi 1 e 3 possono pertanto essere stralciati. Il ca- poverso 2 può anche essere stralciato, poiché l’elenco degli animali sospetti di contaminazione è incompleto.
Art. 101 cpv. 1, frase introduttiva Sono effettuati adeguamenti redazionali alla formulazione del nuovo articolo 85 capoverso 2bis.
Titolo prima dell’art. 104 e art. 104 Per la pleuropolmonite contagiosa dei caprini vengono definiti gli animali ricettivi e il periodo d’incubazione. Per gli altri casi sono applicabili le disposizioni generali sulle epizoozie alta- mente contagiose (art. 77 e segg.).
6/14
Titoli prima dell’art. 105 e art. 105–105b La morva è ora un’epizoozia altamente contagiosa (cfr. commento all’art. 2 lett. c). Gli articoli 105–105b stabiliscono le prescrizioni applicabili in deroga alle disposizioni generali per le epi- zoozie altamente contagiose (art. 77 e segg.).
Art. 106 cpv. 1 e 2 Oltre ai bovini anche i bufali e i bisonti sono ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini. L’articolo 106 capoverso 1 deve quindi essere esteso di conseguenza. Inoltre, il periodo di incubazione viene abbreviato in linea con le prescrizioni del diritto UE da 180 a 45 giorni.
Art. 107 In caso di focolaio di pleuropolmonite contagiosa dei bovini viene istituita una zona di sorve- glianza di 3 km intorno all’effettivo infetto (il diritto attuale non prevede una zona di sorve- glianza).
Art. 111a Oltre ai bovini, anche i bufali e i bisonti sono ricettivi alla dermatite nodulare contagiosa. L’ar- ticolo 111a deve quindi essere esteso di conseguenza.
Art. 111e cpv. 1bis Poiché questa epizoozia è trasmessa da vettori, la zona di protezione è estesa a 20 km e la zona di sorveglianza a 50 km intorno all’effettivo infetto.
Art. 112 cpv. 3 e art. 112d cpv. 1 e 2 Il periodo di incubazione viene abbreviato in linea con le prescrizioni del diritto UE da 40 a 14 giorni. In caso di epizoozia deve essere istituita una zona di protezione di 100 km e una zona di sorveglianza di 150 km.
Art. 116 cpv. 1 La disposizione relativa alle specie ricettive per la peste suina classica viene integrata con i taiassuidi.
Art. 121 cpv. 2 lett. a, c e d nonché cpv. 2bis e 2ter In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria negli uccelli selvatici, l’USAV istituisce zone di controllo e di osservazione, la cui delimitazione esatta viene stabilita dal veterinario cantonale (cfr. art. 122f cpv. 2). In futuro, ciò avverrà anche in caso di focolaio di peste suina africana o classica nei cinghiali in libertà (cpv. 2 lett. a e c). I cinghiali si trovano principalmente nei boschi e nelle zone con canneti. In futuro, quindi, nella zona di controllo e di sorveglianza il veterinario cantonale dovrebbe avere la possibilità di vietare temporaneamente l’accesso a determinate zone boschive o ad altri spazi vitali dei cinghiali, segnatamente le zone con can- neti, o di limitare l’accesso nella misura in cui è obbligatorio restare sui sentieri e tenere il cane al guinzaglio (cpv. 2bis lett. b). La possibilità di limitare o vietare la caccia alla selvaggina di tutte le specie (cpv. 2bis lett. a) è ripresa dal diritto vigente (cfr. art. 121 cpv. 2 lett. d). Questi provvedimenti aiutano a limitare i movimenti di cinghiali e a prevenire l’ulteriore diffusione 7/14
dell’epizoozia attraverso i loro spostamenti migratori. Quando si ordinano tali provvedimenti, è essenziale una stretta collaborazione con le altre autorità (in particolare le autorità venatorie e forestali) e una ponderazione accurata dei vari interessi. Inoltre, devono poter essere con- cesse eccezioni per lavori forestali indispensabili (cpv. 2ter).
Art. 122 cpv. 2 lett. b e 3 Nel capoverso 2 lettera b, la limitazione ai polli è stralciata. Ciò significa che la disposizione si applica ora a tutti i volatili. La modifica al capoverso 3 è di natura redazionale.
Art. 122a Poiché il sequestro rinforzato è ora imposto per tutte le epizoozie altamente contagiose e dopo cinque giorni viene trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sin- tomi clinici (cfr. commento all’art. 84 cpv. 2 e art. 86 cpv. 2bis), ciò non deve essere più prescritto esplicitamente per l’influenza aviaria. I capoversi 1 e 3 possono pertanto essere stralciati. An- che il capoverso 2 può essere stralciato, poiché l’elenco degli animali sospetti di contamina- zione è incompleto.
Art. 123 cpv. 1bis e 1ter Introduzione della definizione di questa malattia, che non corrisponde alla definizione dell’arti- colo 6 lettera s e include le diverse varianti che possono presentarsi. Poiché i piccioni mostrano spesso anticorpi senza che ci sia un caso di epizoozia, deve valere una deroga specifica per questi casi (cpv. 1ter).
Art. 126‒126c Per la peste bovina, la peste dei piccoli ruminanti, la febbre della Valle del Rift e il vaiolo ovino e caprino vengono definiti gli animali ricettivi alla rispettiva epizoozia e il periodo d’incubazione; per la febbre della Valle del Rift e il vaiolo ovino e caprino viene ulteriormente definito il raggio delle zone di protezione e sorveglianza. Per gli altri casi sono applicabili le disposizioni generali sulle epizoozie altamente contagiose (art. 77 e segg.).
Art. 129 cpv. 3 In relazione all’esame degli aborti, il campo d’applicazione viene esteso, da un lato, per quanto riguarda gli animali da analizzare (lett. a, aggiunta di bufali e bisonti) e, dall’altro, per quanto riguarda le specie di brucella da analizzare (lett. a–c).
Art. 136 Nel caso della malattia di Aujeszky, il capoverso sulla «diagnosi» può essere stralciato, poiché è coperto dalla nuova definizione di animale infetto nell’articolo 6 lettera s. La norma si limiterà quindi in futuro a regolamentare il periodo di incubazione.
Art. 145 lett. a Nel caso della rabbia, il periodo di isolamento degli animali domestici che hanno avuto contatti con un animale sospetto o affetto da rabbia è allineato al periodo di incubazione della malattia
8/14
(120 giorni, cfr. art. 142 cpv. 2). Questo periodo corrisponde anche alle condizioni di importa- zione di cani, gatti e furetti dai Paesi a rischio di rabbia.
Art. 150 cpv. 1, art. 151, art. 152, art. 153 cpv. 1 e art. 155 cpv. 3 Il campo di applicazione della brucellosi dei bovini viene esteso ai bufali e ai bisonti, nonché alle infezioni da Brucella melitensis e Brucella suis (art. 150 cpv. 1). La disposizione sulla «diagnosi» (attuale art. 151 cpv. 1) può essere stralciata, poiché è coperta dalla nuova defini- zione di animale infetto di cui all’articolo 6 lettera s. L’articolo 151 si limita quindi in futuro a disciplinare il periodo di incubazione. Nell’articolo 152 si precisa che che lo stato di riconosci- mento ufficiale di assenza di brucellosi è solo sospeso in caso di sospetto e tolto solo in caso di epizoozia. Infine, viene esteso l’intervallo tra le analisi da effettuare per revocare i provvedi- menti in caso di epizoozia (art. 155 cpv. 3). Questo permette di prevenire in modo più efficiente l’ulteriore diffusione dell’epizoozia.
Art. 158‒160, art. 162 cpv. 2, art. 163 cpv. 2 e art. 165 Le disposizioni sulla tubercolosi sono estese ai bufali e ai bisonti. Inoltre, gli intervalli tra le analisi da effettuare per revocare i provvedimenti in caso di epizoozia sono prolungati (art. 163 cpv. 2) al fine di prevenire in modo più efficiente l’ulteriore diffusione della malattia. Come risultato dell’estensione degli intervalli, l’obbligo di effettuare controlli successivi può essere revocato un anno dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro (art. 165). Anche la disposi- zione sulla «diagnosi» (attuale art. 159 cpv. 1) può essere abrogata, poiché è coperta dalla nuova definizione di animale infetto di cui all’articolo 6 lettera s. L’articolo 159 si limita quindi in futuro a disciplinare il periodo di incubazione. Inoltre, il veterinario cantonale è autorizzato a ordinare i provvedimenti necessari per prevenire la diffusione dell’epizoozia se la tubercolosi viene riscontrata in altri artiodattili (art. 158 cpv. 2).
Art. 166 cpv. 1bis e 2, art. 167, art. 168 cpv. 1, cpv. 3 lett. c e cpv. 5 nonché art. 169 cpv. 2 lett. b e 3 Le disposizioni sulla «leucosi enzootica» sono estese ai bufali e ai bisonti. Il periodo di incu- bazione viene prolungato da 90 a 120 giorni. Inoltre, ora anche il tempo che deve trascorrere tra due analisi con esito negativo che portano alla revoca dei provvedimenti in caso di sospetto o epizoozia è di 120 giorni (art. 168 cpv. 5 e art. 169 cpv. 2 lett. b e 3).
Art. 170, art. 171 cpv. 1 e art. 173 cpv. 3 L’articolo 170 capoverso 1 definisce ora gli animali ricettivi alla rinotracheite infettiva bovina / vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV). Oltre ai bovini, esso include ora anche bufali e bi- sonti. Anche l’articolo 171 capoverso 1 viene adattato di conseguenza. ll capoverso sulla «dia- gnosi» (attuale art. 170 cpv. 1) può essere stralciato, poiché è coperto dalla nuova definizione di animale infetto di cui all’articolo 6 lettera s. Inoltre, il veterinario cantonale è autorizzato a ordinare i provvedimenti necessari per prevenire la diffusione dell’epizoozia se l’IBR/IPV viene riscontrata nei camelidi o cervidi (art. 173 cpv. 3).
Art. 174a cpv. 1, art. 174b, art. 174c cpv. 2 e 4, art. 174d cpv. 1 lett. b, 2, frase introduttiva e 3, art. 174e cpv. 1, frase introduttiva e lett. d e cpv. 3 e art. 174f Le disposizioni sulla «diarrea virale bovina (BVD)» sono estese ai bufali e ai bisonti.
9/14
Art. 182 A seguito della nuova definizione di «animale infetto» (cfr. commento all’art. 6 lett. r), una definizione della diagnosi della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) non è necessaria. L’articolo 182 si limita quindi in futuro a disciplinare il periodo di incubazione.
Titolo prima dell’art. 186, art. 186 e art. 189 cpv. 1 Le disposizioni sulle infezioni veneree dei bovini sono estese ai bufali e ai bisonti.
Art. 189a cpv. 2 A seguito della nuova definizione di «animale infetto» (cfr. commento all’art. 6 lett. r), una definizione della diagnosi della besnoitiosi non è necessaria. La rubrica viene modificata in «campo d’applicazione».
Art. 190 e art. 194 cpv. 2 lett. b I sierotipi che causano un’infezione da brucellosi negli ovini e nei caprini vengono integrati con «Brucella abortus» e «Brucella suis». Inoltre, il periodo di incubazione è esteso da 120 a 180 giorni. Di conseguenza, viene esteso anche il periodo che intercorre tra due analisi con risul- tato negativo che portano alla revoca dei provvedimenti in caso di epizoozia.
Art. 196, rubrica e cpv. 2 A seguito della nuova definizione di «animale infetto o [sospetto]» (cfr. commento all’art. 6 lett. r), una definizione della diagnosi dell’agalassia contagiosa non è necessaria. Di conseguenza viene modificata la rubrica in «campo d’applicazione».
Titolo prima dell’art. 204, art. 204 cpv. 1, art. 205 e art. 206 cpv. 3 Poiché la morva è ora classificata come epizoozia altamente contagiosa (cfr. commento all’art. 2 lett. lbis e art. 113–115), essa deve essere eliminata dalle disposizioni sulle epizoozie equine da eradicare.
Art. 207 I sierotipi che causano un’infezione da brucellosi nei suini vengono integrati con «Brucella abortus» e «Brucella suis» (cpv. 1). A causa della nuova definizione di «animale infetto [so- spetto]» (cfr. commento all’art. 6 lett. r), una definizione della diagnosi per la brucellosi nei suini non è necessaria, per cui il capoverso 2 viene cancellato e il titolo della rubrica viene modificato in «Campo d’applicazione».
Art. 212 Integrazione della disposizione con lʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi.
Art. 219 cpv. 4, frase introduttiva Il capoverso 4 non riguarda il caso di sospetto effettivo, ma il «sospetto di contagio» ai sensi dell’articolo 6 lettera q. La frase introduttiva dovrebbe quindi essere modificata di conse- guenza. 10/14
Art. 234 cpv. 1bis L’infezione di un becco con Brucella ovis è stata finora dimostrata solo a livello sperimentale, ma non è mai stata rilevata in natura. Tuttavia, i becchi devono essere esaminati se sono tenuti insieme agli arieti che sono risultati positivi alla Brucella ovis.
Art. 236a Il campo d’applicazione della paraturbercolosi viene esteso ai bisonti e ai camelidi.
Art. 238 cpv. 3 lett. b e 238a cpv. 1 lett. abis I discendenti diretti di esemplari femmina affetti da paratubercolosi hanno un alto rischio di infettarsi con l’agente patogeno per via intrauterina o attraverso il latte o le feci che contengono l’agente patogeno. Questo è soprattutto il caso per gli ultimi discendenti prima della diagnosi, poiché in particolare il rischio di infezione intrauterina è maggiore quanto più la madre affetta da paratubercolosi è vicina alla fase clinica della malattia. I discendenti delle femmine conta- minate nati negli ultimi 12 mesi sono quindi particolarmente predestinati a contrarre più tardi la paratubercolosi e anche ad espellere l’agente patogeno in misura elevata. Per questi di- scendenti le misure di cui agli articoli 238 capoverso 3 lettera b e 238a capoverso 1 lettera abis si applicano attualmente solo se si trovano ancora nell’effettivo, poiché lo scopo principale dei provvedimenti di lotta è quello di ridurre la pressione infettiva nell’azienda infetta. Può acca- dere che i discendenti delle femmine infette siano già stati trasferiti in un’altra azienda prima che il caso della malattia sia stato determinato. Per proteggere queste aziende, ha senso porre anche questi giovani animali sotto un divieto di trasferimento, isolarli e macellarli al più tardi all’età di 12 mesi. In questo modo, l’ulteriore diffusione dell’agente patogeno può essere im- pedita con uno dispendio relativamente esiguo.
Art. 239a cpv. 1 e 2 Le specie ricettive alla febbre catarrale ovina e la malattia emorragica epizootica sono estese a tutti gli artiodattili ad eccezione dei suini (cpv.1). Cpv. 2: Esiste un gran numero di sierotipi di questo virus ed è necessario precisare quelli ai quali si applicano questi provvedimenti.
Titolo prima dell’art. 244a, art. 244a, art. 244b, art. 244c cpv. 1, frase introduttiva e art. 244d cpv. 1, 2 lett. abis e 3 Le encefalomieliti equine, ad eccezione dell’encefalomielite venezuelana, sono riclassificate tra le epizoozie da sorvegliare (cfr. commento all’art. 5). Il titolo che precede l’articolo e le disposizioni sulle encefalomieliti equine devono quindi essere adattati di conseguenza.
Art. 253 cpv. 1 lett. c, art. 271 cpv. 2 lett. b, art. 273 cpv. 2 lett. b e art. 274e cpv. 2 Sono effettuati adeguamenti redazionali alla formulazione del nuovo articolo 85 capoverso 2bis.
Art. 255 cpv. 1, frase introduttiva A seguito dell’inclusione della micoplasmosi, un’epizooza del pollame, e dell’infezione da S. pullorum, S. gallinarum o S. arizonae come «epizoozia da sorvegliare», è necessario un adat- tamento della disposizione.
11/14
Art. 274h Viene creata la regolamentazione legale per la gestione del sistema d’informazione «Apinella» e il relativo trattamento dei dati personali da parte dell’USAV. Apinella è usata per il riconosci- mento precoce dell’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida) di colonie di api. L’utilizzo di Apinella è volontario per gli apicoltori. Tuttavia, coloro che decidono di usarlo sono obbligati a controllare le loro colonie per individuare un’eventuale infestazione da piccolo coleottero dell’alveare ogni due settimane durante il semestre estivo e a registrare i risultati del controllo (dati non degni di particolare protezione) nel sistema d’informazione (cpv. 2). Se si trovano piccoli coleotteri dell’alveare in una o più colonie di api, l’apicoltore deve notificarlo immediatamente all’ispettore degli apiari competente in base all’articolo 11 capoverso 2 LFE e all’articolo 61 capoverso 3 OFE. I diritti di accesso degli apicoltori sono limitati ai loro dati; l’USAV ha accesso a tutti i dati registrati (cpv. 3).
Art. 277 Adeguamento redazionale: il «laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci» viene sostituito da «Istituto per la salute dei pesci e della fauna selvatica (FIWI)».
Titolo prima dell’art. 279a e art. 279a‒279e Tre epizoozie degli animali acquatici sono state inserite nell’OFE come epizoozie altamente contagiose (cfr. commento all’art. 2 lett. q–s). Gli articoli 279a-279e disciplinano le specie ani- mali ricettive a queste epizoozie, la diagnosi e le condizioni di reintroduzione di animali dell’azienda di acquacoltura interessata in caso di epizoozia. Per gli altri casi sono applicabili le disposizioni generali sulle epizoozie altamente contagiose (art. 77 e segg.).
Titolo prima dell’art. 288, art. 288, art. 289 cpv. 1 e art. 290 Lʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi, inclusa ora nell’OFE come «epizoozia da sorvegliare», deve essere soggetta alle stesse prescrizioni della peste dei gamberi.
Art. 291a cpv. 1 lett. g e h La lettera g viene integrata nel campo d’applicazione della tubercolosi con Mycobacterium caprae e Mycobacterium tuberculosis; la lettera h riprende l’attuale denominazione comune per i colibatteri.
Art. 301a cpv. 1 lett. i A causa della modifica degli articoli 51 capoverso 3, 54, 55 capoverso 1 e 55a capoverso 1 (aggiunta di laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme) nonché degli articoli 56 e 58a (aggiunta di unità di raccolta di embrioni e di unità di produzione di embrioni), l’elenco dei compiti del veterinario cantonale è completato di conseguenza.
III. Modifica di un altro atto normativo Nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione (RS 510.620), l’identificatore 155 deve es- sere cancellato, poiché le epizoozie soggette a notifica non sono in senso stretto dei geodati di base di diritto federale.
12/14
IV. Ripercussioni
1. Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni Per la Confederazione e in particolare per i Cantoni, in quanto organi esecutivi competenti, l’inclusione di nuove epizoozie e l’estensione del campo di applicazione di alcune epizoozie ai bufali e ai bisonti comporterà probabilmente un certo onere supplementare. L’estensione dell’espressione «animali a unghia fessa» significa che ora devono essere regi- strate anche le aziende che detengono camelidi del vecchio mondo (cfr. art. 7 OFE), il che comporterà anche un certo carico di lavoro supplementare per i Cantoni. Attualmente i bisonti sono già trattati come bovini (cfr. ad es. l’art. 14 cpv. 2 lett. c), quindi l’aggiunta di questa specie non ha alcuna ripercussione. Inoltre, il carico di lavoro dei Cantoni nel registrare le aziende di acquacoltura aumenterà leg- germente, poiché in futuro dovranno essere raccolti dati supplementari (cfr. commento all’art. 21. cpv. 1). Essi dovranno inoltre sostenere un esiguo onere supplementare a causa del nuovo obbligo di autorizzazione introdotto per il trasferimento di ovuli (cfr. commento all’art. 56). Tut- tavia, l’onere supplementare derivante dalla revisione è giustificato, poiché le modifiche pro- poste servono ad armonizzare le prescrizioni svizzere con quelle dell’UE (cfr. commenti alla cifra V) e sono necessarie per continuare a garantire un commercio senza ostacoli con l’UE. Inoltre, servono a combattere efficacemente le epizoozie, mantenendo o migliorando così il livello di salute degli animali in Svizzera e riducendo i danni economici causati dall’insorgenza di focolai di epizoozie. Eventuali spese supplementari dell’USAV possono essere compensate internamente nel quadro del bilancio esistente.
2. Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la società Il nuovo obbligo di identificazione dei camelidi del vecchio e nuovo mondo comporterà un certo onere supplementare per i detentori di animali. Tuttavia, questo è giustificato poiché l’identifi- cazione serve a garantire la tracciabilità e quindi a prevenire la diffusione di un’eventuale epi- zoozia e a garantire la sicurezza delle derrate alimentari di origine animale. Inoltre, nel caso di un eventuale focolaio di un’epizoozia altamente contagiosa, la disposizione del sequestro rin- forzato porterà a maggiori restrizioni per i detentori di animali, poiché oltre al movimento di animali, sarà limitato anche il movimento di merci e persone. Allo stesso modo, la limitazione dell’accesso ai boschi in caso di un focolaio di peste suina africana avrebbero in alcuni casi un impatto considerevole sui proprietari dei boschi e sulla popolazione circostante. Tuttavia, le restrizioni sono considerate necessarie e proporzionate per mantenere un buon livello di salute animale in Svizzera e l’equivalenza con il diritto UE. Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sull’ambiente.
V. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Le modifiche delle ordinanze proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’allegato veterinario dell’Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81, all. 11), e servono all’armonizzazione con la nuova normativa UE in materia di salute animale in vista di mantenere l’equivalenza della legislazione nello spazio veterinario comune Svizzera-UE. Un aggiornamento dell’allegato 11 dell’Accordo bilaterale agricolo è ancora in sospeso; a causa dell’attuale situazione politica (rottura dei negoziati
13/14
sull’accordo quadro), al momento non si può nemmeno determinare una data concreta. A me- dio termine, il mancato aggiornamento può portare a ostacoli tecnici al commercio (ad es., la reintroduzione di certificati e controlli alle frontiere) (cfr. il rapporto del Consiglio federale del 26 maggio 2021 riguardante i negoziati per un accordo quadro istituzionale tra la Svizzera e l’UE, pag. 30) .
14/14