Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT)
Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in rela- zione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT)
del
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Rapporto
1 Situazione iniziale
1.1 Iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»
L'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»1 chie- deva alla Confederazione di adottare disposizioni legali per obbligare le imprese svizzere a rispet- tare, nell'ambito delle loro attività, i diritti umani e le norme di tutela ambientale anche all'estero. L'iniziativa popolare avanzava sostanzialmente tre richieste: (i) la verifica della diligenza (due dili- gence) per tutte le imprese svizzere di grandi dimensioni in materia di violazioni dei diritti umani e di danni ambientali nell'ambito della loro attività internazionale, (ii) l’introduzione di un obbligo di riferire e (iii) l’adozione di norme sulla responsabilità con forme attenuate per le imprese che dimo- strano la loro diligenza. L'iniziativa si ispirava ai Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani del 2011. Il 29 novembre 2020, l'iniziativa è stata accolta dalla popolazione con appena il 50,73 per cento dei voti; ma non ha ottenuto la necessaria maggioranza dei Cantoni, pari a 12, essendo stata appro- vata soltanto da 8,5 Cantoni; di conseguenza è stata respinta.
1.2 Controprogetto indiretto
Il 19 giugno 2020, nell'ambito della revisione del diritto della società anonima, il Parlamento ha adottato un controprogetto indiretto all'iniziativa «Per imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»2. Il controprogetto disciplina due ambiti: un obbligo di riferire in merito ad aspetti extrafinanziari, e obblighi di diligenza e di riferire in relazione a minerali originari di zone di conflitto e al lavoro minorile. Il presente rapporto analizza brevemente la sistematica legale e il contenuto dei due ambiti della normativa.
1.2.1 Sistematica legale
Sotto il profilo della sistematica, le disposizioni del controprogetto indiretto sono state integrate nel diritto contabile del Codice delle obbligazioni (CO)3: il nuovo titolo trentesimosecondo, Della conta- bilità commerciale, della presentazione dei conti nonché degli altri obblighi di trasparenza e di dili- genza, comprende ora il capo sesto, Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari, e il capo set- timo, Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile.
1.2.2 Relazione concernente gli aspetti extrafinanziari
La normativa concernente la relazione sugli aspetti extrafinanziari si ispira alla direttiva europea 2014/954 sulle informazioni concernenti la CSR (Corporate Social Responsibility - responsabilità sociale delle imprese) dell'Unione europea adattandola al diritto svizzero. L’obbligo di riferire com- prende segnatamente le questioni ambientali (in particolare gli obiettivi in materia di emissioni di CO2), la situazione sociale, le condizioni dei lavoratori, i diritti umani e la lotta alla corruzione.
1 FF 2017 5405. Numero dell'oggetto17.060 Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente. Iniziativa popolare.
2 Numero dell'oggetto 16.077 CO. Diritto della società anonima. Disegno 2.
3 RS 220 4 DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni
Un’impresa è assoggettata all’obbligo di riferire se soddisfa cumulativamente le condizioni se- guenti: deve essere una «società di interesse pubblico», ossia società con azioni quotate in borsa e persone che, ai sensi delle leggi sui mercati finanziari, necessitano di un'autorizzazione, un ri- conoscimento, un'abilitazione o una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari (p. es. banche, assicurazioni); unitamente alle imprese, svizzere o estere, che controlla, deve avere almeno 500 posti di la- voro a tempo pieno in media annua; sempre insieme alle imprese svizzere o estere che controlla, deve superare, per due esercizi consecutivi, almeno una somma di bilancio di 20 milioni di franchi o una cifra d'affari di 40 mi- lioni di franchi. La relazione deve essere pubblicata ed essere accessibile al pubblico almeno per dieci anni. Se un'impresa non segue una strategia in uno degli aspetti citati, nella relazione fornisce «una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta». L’approccio comply or explain (rispet- tare le regole o spiegare perché non le si rispetta), riconosciuto anche dal diritto unionale, permette agli investitori e ai consumatori di verificare la credibilità delle motivazioni e, nell’intento di questo modello normativo, di prendere eventualmente le distanze da un’impresa negligente. La violazione degli obblighi di riferire può essere punita con una multa di 100 000 franchi al mas- simo. Il controprogetto indiretto non prevede nuove disposizioni in materia di responsabilità; a tale ri- guardo si applica il diritto vigente.
1.2.3 Obblighi di diligenza e relazione sui minerali originari di zone di conflitto e sul lavoro minorile
Oltre alla relazione sugli aspetti extrafinanziari, il controprogetto introduce un obbligo di diligenza e di riferire in relazione ai minerali originari di zone di conflitto e al lavoro minorile. Le disposizioni si rifanno al regolamento (UE) 2017/8215 sui minerali originari di zone di conflitto e al Child Labor Due Diligence Act dei Paesi Bassi6. Gli obblighi di diligenza e di riferire riguardano la catena di ap- provvigionamento dell'impresa, prevedono un processo costante con diverse fasi sequenziali ba- sate le une sulle altre. Gli obblighi di diligenza sono obblighi di adoperarsi e non di risultato (cfr. n. 2.5). Le norme si applicano alle imprese che immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali (minerali e concentrati) o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro, originari di zone di conflitto o ad alto ri- schio oppure offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile. Gli obblighi di diligenza comprendono in particolare i seguenti punti:
5 REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in mate- ria di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio; Cfr. anche: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/429 DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro; Cfr. anche: RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149). 6 Wet zorgplicht kinderarbeid, Kamerstukken I, 2016/17, 34 506 del 7 febbraio 2017 (traduzione inglese).
richiedono innanzitutto che l'impresa istituisca un sistema di gestione. Un sistema di gestione è un insieme di processi, strumenti e metodi con cui l’impresa orienta le proprie attività al raggiun- gimento di obiettivi specifici. In tale sistema, l’impresa definisce la sua strategia relativa alla ca- tena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio e in relazione a prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile, inoltre essa stabilisce un sistema che consenta di tracciare la catena di ap- provvigionamento; va inoltre allestito un piano di gestione dei rischi in cui sono descritti i metodi che l’impresa im- piega per individuare, analizzare e ponderare i rischi di effetti dannosi della sua attività nella ca- tena di approvvigionamento. Il piano illustra inoltre l’approccio per minimizzare i rischi e le tappe principali riguardanti l’attuazione delle misure adottate. Il testo normativo non indica quanto debba essere dettagliato il piano di gestione dei rischi in quanto questo aspetto dipende dal tipo e dalle dimensioni dell’impresa e dalla natura dell’attività di quest’ultima; un perito esterno indipendente verifica l’osservanza degli obblighi di diligenza in relazione a mi- nerali e metalli. Il rispetto degli obblighi di diligenza in relazione al lavoro minorile non è sottopo- sto a una verifica esterna. In modo analogo alla relazione sugli aspetti extrafinanziari, le imprese devono riferire anche sulle modalità di attuazione degli obblighi di diligenza in relazione a minerali originari di zone di conflitto e al lavoro minorile. Se un’impresa è soggetta all’obbligo di riferire sugli aspetti extrafinanziari con- formemente all’articolo 964bis CO, nella stessa relazione può riferire anche sull’osservanza degli obblighi di diligenza.
1.2.4 Norme di delega
Il controprogetto indiretto contiene una serie di norme di delega che incaricano il Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive. Queste norme di delega riguardano i minerali originari di zone di conflitto e il lavoro minorile: campo d'applicazione (art. 964quinquies cpv. 2-4 CO): o deroghe per volumi di importazione e lavorazione di minerali originari di zone di conflitto infe- riori a determinati quantitativi (cpv. 2); o condizioni alle quali le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese che presentano un rischio modesto di ricorso al lavoro minorile sono dispensate dagli obblighi di diligenza in relazione al lavoro minorile (cpv. 3); o deroghe generali basate sul rispetto di standard internazionali (cpv. 4). disposizioni più dettagliate in merito agli obblighi di diligenza (art. 964sexies cpv. 4 CO). Per contro, il capo sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari, (relazione sulla CSR) non contiene alcuna esplicita norma di delega legislativa al Consiglio federale.
1.3 Sistematica dell'ordinanza
L’ordinanza comprende sette sezioni (più un allegato) che seguono l’ordine delle norme di delega indicate nel controprogetto (cfr. n. 1.2.4): «Definizioni», «Deroghe agli obblighi di diligenza e di rife- rire in relazione a minerali e metalli», «Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile», «Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire basate sul rispetto di standard in- ternazionali riconosciuti ed equivalenti», «Obblighi di diligenza», «Relazione consolidata» ed «En- trata in vigore».
2 Commenti ai singoli articoli
2.1 Definizioni
Art. 1 Lett. a. imprese La definizione d’impresa comprende anzitutto persone fisiche e poi anche persone giuridiche ossia in particolare la società anonima, la società a garanzia limitata, la società in accomandita per azioni, la società cooperativa e anche l'associazione e la fondazione se hanno un’attività imprendi- toriale. Anche gli istituti di diritto pubblico possono essere definiti imprese se sono dotati di perso- nalità giuridica ed esercitano un'attività imprenditoriale. Per società di persone si intende la società in nome collettivo e la società in accomandita. La so- cietà semplice (art. 530 segg. CO) non rientra nella definizione in quanto non esercita un’attività imprenditoriale (cfr. sotto). La sede è quella indicata nello statuto o nel contratto di società oppure quella iscritta nel registro di commercio, ossia il comune politico della Svizzera riportato in tali documenti. La definizione com- prende anche imprese con sede all'estero a condizione che la loro amministrazione principale o il loro stabilimento principale si trovi in Svizzera. L'«amministrazione principale» corrisponde al luogo dove vengono prese le decisioni o dove si trova la direzione aziendale. La sede può differire dall'amministrazione principale soprattutto nel caso delle società di domicilio. Lo stabilimento prin- cipale rappresenta invece il luogo in cui viene svolta prioritariamente l'attività commerciale (p. es. il luogo principale di produzione). I soggetti giuridici citati devono gestire imperativamente un’attività imprenditoriale (Gewerbe). Ana- logamente all'articolo 2 lettera a dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)7, per impresa (Gewerbe/attività imprenditoriale) si intende un'attività economica indipen- dente diretta a conseguire durevolmente un guadagno. Per «attività economica» si intende un'atti- vità organizzata e continuativa volta a ottenere un guadagno (attività lucrativa); è sufficiente anche l'intenzione di ottenere un guadagno. Un’attività è indipendente quando la persona che la esercita lavora nel proprio stabilimento e a proprio rischio. Un'attività non è «indipendente», se la persona la esercita sulla base di un contratto di lavoro, ossia la persona fisica in oggetto non è libera di di- sporre del proprio tempo e dell’organizzazione interna e non può decidere autonomamente della politica aziendale.
La persona fisica che gestisce un'impresa che ha realizzato, nell'ultimo esercizio, una cifra di affari di almeno 100 000 franchi, deve far iscrivere la propria impresa individuale nel registro di commer- cio. Sono dispensate da tale obbligo le persone che esercitano una professione liberale e gli agri- coltori, qualora non gestiscano un'impresa in forma commerciale (art. 931 cpv. 1 CO). Se una per- sona detiene due o più imprese individuali indipendenti, è la cifra d’affari annua cumulata che determina se vi è un obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Le imprese individuali che non sottostanno all'obbligo di iscrizione possono chiedere di farsi iscrivere nel registro di commercio (art. 931 cpv. 3 CO). Lett. b. minerali La definizione di minerali contenuta nella presente ordinanza riprende quella dell’articolo 2 lettera a del regolamento (UE) 2017/821. Il termine comprende i minerali e i concentrati contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro, come elencati nella parte A dell’allegato. La definizione comprende an- che i minerali sotto forma di sottoprodotti. Anche la definizione di «sottoprodotto» riprende quella dell'articolo 2 lettera t del regolamento (UE) 2017/821. Per sottoprodotto si intende un minerale o un metallo che rientra nel campo di applica- zione della presente ordinanza (ODiT), ottenuto dalla trasformazione di un minerale o metallo esu- lante dal campo di applicazione della ODiT o che non sarebbe stato ottenuto senza la trasforma- zione del minerale o metallo primario esulante dall'ambito di applicazione della presente 7 RS 221.411
ordinanza. L'oro ad esempio, come sottoprodotto ricavato dall'estrazione di metalli del gruppo del platino o del rame, rientra nel campo di applicazione se è importato in Svizzera in quantità supe- riori a 100 chili l'anno. Lett. c. metalli Per metalli si intendono nella presente ordinanza i metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno od oro, come elencati nella parte B dell’allegato. La definizione comprende anche i sot- toprodotti di questi minerali (per il significato del termine «sottoprodotto» si rimanda alla lett. b). La definizione riprende quella dell'articolo 2 lettera b del regolamento (UE) 2017/821. Lett. d. catena di approvvigionamento L'espressione catena di approvvigionamento comprende l'attività vera e propria dell'impresa e quella di tutti gli operatori economici e gli attori ai quali incombe la responsabilità dei minerali o dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio e che partecipano al trasporto e alla lavorazione dei minerali dal sito di estrazione fino alla loro integrazione nel prodotto finito (cfr. art. 2 lett. c regolamento UE 2017/82). La definizione si applica per analogia ai prodotti o ai servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro mino- rile. Lett. e. zone di conflitto o ad alto rischio La definizione delle zone di conflitto o ad alto rischio corrisponde letteralmente a quella dell’arti- colo 2 lettera f del regolamento (UE) 2017/821. Per una maggiore comprensione della nozione di zone di conflitto o ad alto rischio e dei singoli elementi chiave della definizione (zone teatro di con- flitti armati, zone fragili in quanto reduci da conflitti, Stati in dissesto) si rimanda alla raccomanda- zione (UE) 2018/1149 che contiene anche un elenco di fonti d’informazione accessibili pubblica- mente tra cui ad esempio le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con una descrizione della situazione politica e di sicurezza in Paesi oggetto di preoccupazione e informa- zioni specifiche per Paese dell’Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. A tale riguardo si rimanda anche all’elenco delle zone di conflitto e ad alto rischio stilato dal RAND Europe su mandato della Commissione europea8. L’elenco ha comunque esclusivamente carattere indicativo.
Lett. f indizi fondati di ricorso al lavoro minorile Un indizio è fondato quando si basa su un’indicazione concreta o su diversi indicatori o considera- zioni che fanno temere il ricorso al lavoro minorile nella fabbricazione del prodotto o nella fornitura del servizio. La definizione si rifà a quella contenuta nella legge sul riciclaggio di denaro. Un’impresa è sottoposta agli obblighi di diligenza e di riferire conformemente all’articolo 964quinquies segg. CO se dalle verifiche emerge che sussistono indizi fondati di ricorso al lavoro minorile. Tali indizi possono risultare dall’impiego degli strumenti indicati all’articolo 7 capoverso 2 in relazione con l’articolo 8 capoverso 2 (controlli sul posto, informazioni, ecc.). L’UNICEF Children’s Rights in the Workplace Index può fornire indicazioni che fanno sospettare il ricorso al lavoro minorile, ma tali indicazioni da sole non bastano per giustificare un indizio fondato. Se un’impresa acquista un prodotto da un Paese qualificato «Enhanced» o «Heightened» secondo l’indice UNICEF, non si- gnifica necessariamente che sussistano indizi fondati di ricorso al lavoro minorile ai sensi della legge e dell’ordinanza in relazione a questo prodotto. L’azione della comunità internazionale per abolire il lavoro minorile si basa in gran parte sui docu- menti di riferimento elaborati dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Va in particolare ricordata la definizione del lavoro minorile formulata dall’OIL nelle convenzioni n. 138 del 26 giugno 19739 concernente l’età minima di ammissione all’impiego (convenzione n. 138 dell’OIL) e n. 182 del 17 giugno 199910 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo
8 https://www.cahraslist.net/cahras.
9 RS 0.822.723.8 10 RS 0.822.728.2
sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione (convenzione. 182 dell’OIL), entrambe ra- tificate dalla Svizzera. Non tutte le attività svolte da una persona di età inferiore a 18 anni, vanno automaticamente classi- ficate come lavoro minorile; a tale riguardo si deve tener conto dell’età, del tipo di occupazione e delle condizioni di lavoro. Il lavoro minorile non va confuso con l’«impiego giovanile». A partire dall’età minima per l’ammissione al lavoro, i giovani possono svolgere lavori adeguati, ma vanno protetti da forme di lavoro minorile pericolose o da altre forme di lavoro minorile vietate. Il lavoro minorile può assumere varie forme, la priorità è tuttavia quella di abolire le forme più mani- feste dello sfruttamento del lavoro minorile ossia quelle di cui all’articolo 3 della convenzione dell’OIL n. 182 che comprendono in particolare tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, come la vendita e la tratta dei fanciulli, la servitù per debiti e il servaggio nonché il lavoro forzato od obbligatorio e i lavori che, a causa della loro natura o delle condizioni in cui vengono effettuati, possono mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o la morale dei minori («lavori pericolosi»). L’età minima per svolgere «lavori pericolosi» è di 18 anni in tutti i Paesi. I lavori pericolosi sono de- finiti dalle legislazioni nazionali dopo aver sentito i datori di lavoro e i sindacati coinvolti. Attual- mente tutti gli Stati membri dell’OIL hanno ratificato la convenzione n. 182 sulle forme più manife- ste del lavoro minorile. Pertanto è importante conoscere le legislazioni nazionali sui lavori pericolosi. La convenzione dell’OIL n. 138 concernente l’età minima di ammissione all’impiego prevede che ogni membro che ratifica tale convenzione debba specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, un’età minima di ammissione all’impiego o al lavoro sul proprio territorio. L’età minima non dev’essere inferiore all’età in cui cessa l’obbligo scolastico, e in ogni caso non deve essere infe- riore a 15 anni. A titolo transitorio, i Paesi in via di sviluppo possono fissare l’età minima a 14 anni; molti Paesi hanno comunque portato l’età minima a 15 o addirittura a 16 anni. È pertanto necessa- rio consultare la legislazione nazionale in materia per conoscere l’età minima vigente.
L’articolo 7 della convenzione dell’OIL n. 138 consente ai giovani in età scolare di svolgere «lavori leggeri» a partire da 13 anni (o da 12, se l’età minima è stata fissata a 14), a condizione che l’auto- rità competente lo permetta ed eserciti la sorveglianza. L’articolo 6 di tale convenzione permette inoltre lavori nel contesto della formazione professionale se eseguiti conformemente alle condizioni prescritte dall’autorità competente.
2.2 Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire in relazione a minerali e metalli
Art. 2 Deroghe per volumi di importazione e lavorazione Il capoverso 1 concretizza l’articolo 964quinquies capoverso 2 CO in base al quale il Consiglio fede- rale stabilisce i volumi annuali delle importazioni al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’obbligo di diligenza e di riferire. L’articolo 2 dell’ordinanza rimanda ai volumi di importazione e lavorazione indicati alle parti A e B dell’allegato e basati a loro volta sui valori del regolamento (UE) 2017/821. Ad esempio il quantitativo soglia per l’oro è di 100 chili all’anno. L’obbligo di diligenza e di riferire di cui all’articolo 964quinquies capoverso 1 numero 1 CO si applica sia ai volumi immessi in libera pratica in Svizzera che a quelli lavorati in Svizzera, pertanto la de- roga nella norma di delega di cui all’articolo 964quinquies capoverso 2 CO si applica anche ai volumi di lavorazione sebbene la disposizione del CO citi solamente i volumi di importazione. Per «impor- tazione» si intende anzitutto il trasferimento vero e proprio ossia il trasporto dei minerali e dei me- talli in Svizzera, ma anche la loro immissione in libera pratica in Svizzera (operazione doganale)11. Considerando anche i «volumi di lavorazione» si possono coprire i casi per i quali un importatore svizzero non raggiunge da solo i volumi di importazione fissati, ma l’impresa che lavora questi mi- nerali e metalli invece sì. Inoltre in questo modo si tiene conto anche dei casi in cui l’importatore è un’impresa straniera. Capoverso 2: secondo questa disposizione, i volumi di importazione e lavorazione vanno conside- rati rispetto al gruppo di imprese nel suo insieme (per le definizioni di controllo di un’impresa da
11 Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD), RS 631.0.
parte di un’altra e di gruppo si rimanda alle spiegazioni dell’art. 4). In questo modo sono sommati i volumi di importazione e lavorazione delle singole filiali svizzere ed estere; se il totale supera i quantitativi soglia, la società madre deve osservare gli obblighi di diligenza e di riferire.
Art. 3 Deroghe per metalli riciclati Secondo il capoverso 1, le disposizioni della ODiT non valgono per i metalli riciclati che di regola hanno subito diverse trasformazioni il che rende difficile risalire all’origine dei minerali da cui sono stati ricavati. Anche l’articolo 1 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2017/821 prevede una simile de- roga. Il capoverso 2 precisa la nozione di «metalli riciclati». Per riciclo si intende in generale il recupero dei rifiuti al fine di riutilizzarli per il loro scopo originale o per altri scopo. Nell’ambito dell’ordinanza, la definizione si riferisce esclusivamente ai metalli e non ai minerali (non trasformati) né ai sotto- prodotti di minerali diversi da quelli menzionati nella definizione. Per quanto riguarda i metalli riciclati, il capoverso 3 impone all’impresa di documentare e compro- vare la constatazione secondo cui i metalli che impiega provengono esclusivamente da materiali riciclati o di scarto.
2.3 Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile In generale Gli articoli 4 e 5 dell’ordinanza concretizzano l’articolo 964quinquies capoverso 3 CO e quindi anche il campo d’applicazione degli obblighi di diligenza e di riferire di cui all’articolo 964sexies e 964septies CO. Definiscono le imprese che, conformemente all’articolo 964quinquies capoverso 3 CO, non sono tenute a verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile dispensandole conse- guentemente anche dagli obblighi di diligenza e di riferire di cui all’articolo 964sexies e 964septies CO. La procedura prevede tre fasi per verificare se l’impresa è soggetta agli obblighi di diligenza e di riferire di cui all’articolo 964sexies e 964septies CO:
1a fase (verifica dei valori soglia): l’impresa verifica se raggiunge i valori soglia di cui all’arti- colo 4: o se non raggiunge i valori soglia di cui all’articolo 4, l’impresa non rientra nel campo di applicazione degli obblighi di cui sopra e quindi non è tenuta a verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile ai sensi dell’articolo 1 lettera f; o se raggiunge o supera i valori soglia di cui all’articolo 4, si passa alla 2a fase di verifica;
2a fase (classificazione del rischio): l’impresa che raggiunge o supera i valori soglia è tenuta a verificare ai sensi dell’articolo 5 se i Paesi da cui riceve prodotti o servizi (secondo l’indicazione di origine [«made in»]) presentano un rischio modesto, medio o elevato di ricorso al lavoro mi- norile. Per questa verifica si può ricorrere all’UNICEF Children's Rights in the Workplace Index (UNICEF Index; cfr. la definizione nel commento all’art. 5): o se il Paese di origine presenta un rischio modesto (classificazione del rischio «Basic» secondo l’indice dell’UNICEF), l’impresa non deve verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile (art. 964quinquies cpv. 3 CO); o se il Paese presenta un rischio medio o elevato (classificazione del rischio «Enhanced» o «Heightened» secondo l’indice dell’UNICEF), ossia esiste un rischio superiore a un rischio modesto, si passa alla 3a fase di verifica;
3a fase (verifica degli indizi): l’impresa verifica ai sensi dell’articolo 964quinquies capoverso 1 nu- mero 2 CO, se in relazione a un determinato prodotto o servizio sussistono indizi fondati di un
ricorso al lavoro minorile ai sensi dell’articolo 1 lettera f: o se dalla verifica non emergono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile, l’impresa è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile di cui all’articolo 964sexies e 964septies CO; o se invece sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile, l’impresa è tenuta ad adempiere gli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile di cui all’ar- ticolo 964sexies e 964septies CO. Gli articoli 4 e 5 attuano questo processo di verifica in tre fasi.
Art. 4 Deroghe per piccole e medie imprese
L’articolo 4 stabilisce ai sensi dell’articolo 964quinquies capoverso 3 CO una deroga per piccole e me- die imprese (PMI) in base alla quale un’impresa non è tenuta a verifica se sussistano indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile e quindi non sottostà agli obblighi di diligenza e di riferire se, in- sieme alle imprese svizzere o estere che controlla, non oltrepassa per due esercizi consecutivi due dei valori seguenti: somma di bilancio di 20 milioni di franchi, cifra d’affari di 40 milioni di franchi e 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua. La norma riprende l’articolo 727 capoverso 2 numero 2 CO concernente le deroghe all’obbligo di revisione ordinaria. Ovviamente le deroghe citate per le PMI valgono solamente se l’impresa non fa parte di un gruppo che adempie questi criteri. La somma di bilancio è determinata dall’importo totale degli attivi di bilancio in base al diritto com- merciale. In mancanza di una definizione giuridica, secondo la dottrina dominante, la cifra di affari corrisponde all’importo netto, ossia alla cifra d’affari fatturata, dei ricavi da forniture e prestazioni dell’impresa che, conformemente all’articolo 959b capoversi 2 e 3 numero 1 CO, deve figurare se- paratamente nel conto economico12. Secondo la dottrina dominante, il numero dei posti a tempo pieno è determinato dai tassi di occupazione di tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con la società, indipendentemente dal luogo di lavoro e dalla posizione che occupano, compresi i prati- canti e gli apprendisti, ma senza i membri del consiglio di amministrazione13. Vi è «controllo» o «gruppo», se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 963 capoverso 2 CO secondo cui un’impresa ne controlla un’altra, se dispone (i) direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell’organo supremo, (ii) ha direttamente o indirettamente il diritto di nomi- nare o di revocare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministra- zione, o (iii) può esercitare un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi. Le imprese controllate possono avere sede in Svizzera o all’estero. Il numero delle imprese che superano i valori soglia di cui all’articolo 4 e sono quindi soggette agli obblighi di diligenza in relazione al lavoro minorile, può essere calcolato in modo approssimativo
sulla base dei dati statistici seguenti: (i) secondo l’Ufficio federale di statistica (UST) in Svizzera le imprese con più di 250 posti a tempo pieno sono 167914, (ii) secondo la statistica sull’imposta sul valore aggiunto del 2017, 4597 imprese hanno realizzato nel 2017 una cifra di affari di almeno 40 milioni di franchi15. Come accennato, un’impresa non è soggetta agli obblighi di diligenza in rela- zione al lavoro minorile soltanto per aver superato i valori soglia, ma ci deve essere anche un so- spetto, concreto e fondato, di ricorso al lavoro minorile.
Art. 5 Deroghe per imprese con un rischio modesto Secondo il capoverso 1 e in base all’articolo 964quinquies capoverso 3 CO, le imprese in grado di do- cumentare che i Paesi da cui ricevono prodotti o servizi presentano un rischio modesto di ricorso al lavoro minorile non sono tenute a verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro mi- norile, e quindi sono anche dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile di cui all’articolo 964sexies e 964septies CO. Con il termine «Paesi» si intendono, secondo la legge, tutti i Paesi che figurano nella catena di approvvigionamento dell’impresa. Una simile veri- fica comporta uno sforzo sproporzionato, soprattutto per i prodotti che presentano componenti pro- venienti da diversi Paesi. L’analisi del rischio si limita quindi ai soli Paesi di produzione secondo l’indicazione di origine («made in») e va eseguita ogni anno. L’impresa può individuare i rischi ai sensi del capoverso 2 consultando ad esempio l’indice dell’UNICEF ossia uno strumento online che consente di valutare i rischi di violazione dei diritti dei minori sul posto di lavoro16. L’indice dell’UNICEF permette alle imprese di verificare se vi sono ri- schi di lavoro minorile e se tale rischio è elevato («Heightened») oppure medio («Enhanced»). Se l’indice dell’UNICEF classifica un Paese come «Basic», significa che il rischio di ricorso al lavoro
12 BSK OR II-MAIZAR/WATTER, art. 727 CO, n. marg. 18, con ulteriori rimandi.
13 BSK OR II-MAIZAR/WATTER, art. 727 CO, n. marg. 21 seg., con ulteriori rimandi. 14 www.kmu.admin.ch > Fatti e tendenze > Fatti e cifre > Le PMI in cifre > Numero di aziende e di posti di lavoro (stato: marzo 2021); cfr. anche la statistica strutturale delle imprese (STATENT) dell’Ufficio federale di statistica (UST). 15 La taxe sur la valeur ajoutée en Suisse en 2017 Résultats et commentaires, pag. 47 > www.estv.admin.ch > DFF > Administration fédérale des contributions AFC > Politique fiscale Statistiques fiscales Publications > Statistiques fiscales > Informations spécialisées > Statistiques fiscales > Taxe sur la valeur ajoutée Taxe sur la valeur ajoutée 2017 (non disponibile in italiano). 16 Consultabile al sito: https://www.childrensrightsatlas.org > DATA AND INDICES > Workplace Index.
minorile in tale Paese è modesto e questo indicazione o indicatore dispensa l’impresa dalla verifica degli indizi di ricorso al lavoro minorile e quindi anche dagli obblighi di diligenza di riferire. L’indice dell’UNICEF fa parte dell’UNICEF Children’s Rights and Business Atlas. L’atlante è stato sviluppato dall’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, ossia un organismo politica- mente neutrale che mette a disposizione know-how e informazioni per la salvaguardia e la promo- zione dei diritti dell’infanzia in tutto il mondo. L’UNICEF Children’s Rights and Business Atlas si prefigge di sostenere imprese e industrie nell’accertare gli effetti, potenziali ed effettivi, delle pro- prie attività sui diritti dell’infanzia e nell’integrare tali informazioni nelle procedure in materia di dili- genza. L’indice UNICEF si basa su dati nazionali disponibili pubblicamente nonché su dati indu- striali e indici riconosciuti a livello internazionale in diverse aree tematiche; attualmente comprende
195 Paesi.
2.4 Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire basate sul rispetto di standard internazionali riconosciuti ed equivalenti Art. 6 La disposizione elenca gli standard internazionali riconosciuti (cpv. 1) e le modalità (cpv. 2) in base alle quali un’impresa è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire previsti dal CO. Nel caso di minerali e metalli originari di zone di conflitto l’impresa deve attenersi a uno di questi standard (cpv. 1 lett. a n. 1 e 2): le Linee guida dell’OCSE dell’aprile 201617 sul dovere di diligenza per una catena di approvvi- gionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza; terza edizione, 2019) inclusi i relativi allegati e supple- menti; il regolamento (UE) 2017/821.
Per quanto riguarda il lavoro minorile, l’osservanza di entrambe le convenzioni dell’OIL e di uno degli standard citati al numero 2 dispensa dagli obblighi di diligenza e di riferire previsti dal CO (cpv. 2 lett. b n. 1 e 2): la convenzione dell’OIL n. 138 del 26 giugno 197318 concernente l’età minima di ammissione all’impiego e la convenzione dell’OIL n. 182 del 17 giugno 199919 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione nonché uno degli standard seguenti: o o l’ILO-IOE Child Labour Guidance Tool for Business del 15 dicembre 2015 (ILO-IOE Child Labour Guidance Tool)20 o oppure la Guida dell’OCSE del 30 maggio 201821 sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile.
Tutti i rinvii agli standard internazionali sono rimandi cosiddetti «statici», ossia si riferiscono esclu- sivamente alla versione riportata con una data specifica nell’ordinanza; non sono dunque rinvii «di- namici», ossia non rimandano sempre alla versione vigente degli standard internazionali con le modifiche successive. Secondo il capoverso 2, nella relazione l’impresa menziona lo standard corrispondente o la combi- nazione degli standard corrispondenti che essa applica integralmente agli obblighi di diligenza e di riferire e su cui si fonda per la stesura della relazione stessa.
17 www.oecd.org > Topics > Corporate governance > Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (in italiano è disponibile l’edizione del 2013) 18 RS 0.822.723.8 19 RS 0.822.728.2
20 www.ilo.org > ipec > Publication and resources.
21 http://mneguidelines.oecd.org/ > Due Diligence.
Se l’impresa si richiama a uno standard equivalente, ma omette di presentare la relazione richie- sta, viola l’obbligo di riferire ai sensi del CO e della presente ordinanza e può essere punita con una multa in applicazione dell’articolo 325ter CP per inosservanza dell’obbligo di riferire.
2.5 Obblighi di diligenza
In generale Gli obblighi di diligenza (incl. l’obbligo di riferire) sono processi ricorrenti e costituiti, secondo l’arti- colo 964sexies e 964septies CO, da fasi sequenziali basate le une sulle altre. Per quanto riguarda la tracciabilità della catena dell’approvvigionamento e l’individuazione dei rischi si tratta in particolare di obblighi di adoperarsi e non di risultato. Le imprese devono rispettare gli obblighi di diligenza e renderne conto. Tali obblighi non implicano il divieto assoluto di importare minerali e metalli origi- nari di zone di conflitto e ad alto rischio, oppure prodotti o servizi per i quali sussistono indizi fon- dati di un ricorso al lavoro minorile. L’obiettivo perseguito dal legislatore è piuttosto quello di eserci- tare sulle forze del mercato un’influenza costante attraverso gli obblighi di diligenza e la trasparenza nel loro adempimento. In un simile sistema le sanzioni sono inflitte dai consumatori, dagli investitori del capitale proprio e dai finanziatori nonché dagli attori e dalle organizzazioni della società civile. Conformemente all’articolo 964sexies capoverso 1 CO, le imprese istituiscono un sistema di gestione per l’intera catena di approvvigionamento. Un sistema di gestione è un insieme di processi, stru- menti e metodi utilizzati da un’impresa per dirigere le sue attività verso obiettivi concreti. Tale sis- tema deve definire i due elementi seguenti: la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente ori- ginari di zone di conflitto o ad alto rischio e di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fon- dati di un ricorso al lavoro minorile; il sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento.
Art. 7 Strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli Il capoverso 1 elenca i requisiti formali e materiali che deve soddisfare la strategia relativa alla ca- tena di approvvigionamento. Il capoverso 2 fornisce un elenco non esaustivo degli strumenti con cui l'impresa individua, valuta, elimina e previene possibili effetti dannosi nella sua catena di ap- provvigionamento. Questi figurano nel piano di gestione concernente la strategia relativa alla ca- tena di approvvigionamento. Secondo il capoverso 1, la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio deve essere stilata per iscritto, inoltre secondo tale capoverso, l’impresa (lett. a-e): Lett. a si attiene agli obblighi di diligenza nella sua catena di approvvigionamento se si rifornisce di mine- rali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio; L’impresa documenta l’osservanza di tali obblighi e conserva internamente la relativa documenta- zione. La strategia relativa alla catena di approvvigionamento definisce la strategia dell’impresa in materia. Lett. b comunica chiaramente ai suoi fornitori e al pubblico informazioni attuali sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento e integra detta strategia nei contratti con i fornitori;
La lettera b esige in primo luogo che l’impresa trasmetta chiaramente ai suoi fornitori e al pubblico informazioni aggiornate sulla sua strategia relativa alla catena di approvvigionamento. Può utiliz- zare la sua homepage per le informazioni destinate al pubblico e inserire nei contratti quelle desti- nate ai fornitori. In secondo luogo la strategia relativa alla catena di approvvigionamento va inte- grata nei contratti con i fornitori. Lett. c
rispetta le legislazioni nazionali applicabili alle catene di approvvigionamento, ma almeno le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
Le Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza sono uno standard internazionale minimo per la condotta responsabile delle imprese nel settore dei minerali e metalli provenienti da zone di con- flitto e ad alto rischio, ecco perché la presente ordinanza impone l’osservanza almeno di tale stan- dard. Anche la legislazione nazionale va osservata in particolare se va oltre gli standard internazio- nali. Lett. d individua e valuta i rischi di effetti dannosi di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio nella catena di approvvigionamento, adotta misure adeguate per evitare e ridurre gli effetti negativi, comunica e tiene traccia dei risultati delle misure
Vi sono «rischi di effetti dannosi» ai sensi della lettera d in particolare se l’approvvigionamento di minerali e metalli contribuisce al finanziamento di conflitti o istiga alla violazione dei diritti umani. Conformemente all’allegato II delle Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza, gli effetti dan- nosi sono costituiti da gravi abusi associati all’estrazione, al trasporto o al commercio di minerali (p. es. violazioni dei diritti umani compreso il lavoro forzato e il lavoro minorile, crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini contro l’umanità o genocidio), al sostegno a gruppi armati non statali, a contributi illegali a forze di sicurezza pubbliche e private, alla corruzione e alla dichiarazioni false in merito all’origine dei minerali, al riciclaggio di denaro e all’assenza di trasparenza in merito al pagamento di imposte, oneri e diritti dovuti ai governi. Una volta identificati gli effetti dannosi, le imprese prendono misure adeguate ossia misure ragio- nevoli e commisurate ai rischi, le monitorano e ne verificano costantemente i risultati. Lett. e si adopera affinché possano essere segnalate preoccupazioni in merito alle circostanze dell'estra- zione, del commercio e del trattamento di questi minerali in zone di conflitto e ad alto rischio e alla loro esportazione da tali zone
L’ordinanza obbliga le imprese a istituire un meccanismo per il trattamento dei reclami ossia un si- stema di allarme precoce per individuare i rischi, che consenta alle parti interessate di segnalare all’impresa le proprie preoccupazioni in merito alle circostanze dell’estrazione, del commercio e del trattamento di questi metalli in zone di conflitto e ad alto rischio e in merito alla loro esportazione da tali zone. Le imprese possono gestire questo meccanismo mediante accordi con altri operatori economici (p. es. associazioni economiche) o organizzazioni (p. es. ONG). Si può anche pensare di coinvolgere esperti o enti privati esterni o di creare un servizio di mediazione. Per individuare, valutare, eliminare e prevenire gli effetti dannosi nella propria catena di approvvi- gionamento, l’impresa ricorre a diversi strumenti alcuni dei quali sono ad esempio elencati al capo- verso 2 lettere a-e. Gli strumenti utilizzati vanno espressamente indicati nel documento sulla stra- tegia relativa alla catena di approvvigionamento.
Gli strumenti indicati nell’ordinanza sono: Lett. a controlli sul posto L’impresa può effettuare controlli sul posto presso i fornitori situati a monte nella catena di approv- vigionamento. Può procedere a controlli nelle zone di conflitto e ad alto rischio da cui provengono i minerali o attraverso le quali transitano, al fine di ottenere informazioni sui loro fornitori e sulle con- dizioni di estrazione, commercio, movimentazione ed esportazione dei minerali. I controlli, com- presi quelli di fonderia o raffinerie, possono essere effettuati anche mediante un programma soste- nuto dal settore o con l’aiuto di un’istituzione.
Lett. b
informazioni, ad esempio da autorità, da organizzazioni internazionali e dalla società civile Le informazioni non devono basarsi su semplici «voci», ma devono essere plausibili, verificabili e comprovate da documenti scritti. Le imprese possono raccogliere informazioni da diverse fonti al fine di ottenere un quadro obiettivo della situazione. Il termine società civile comprende anche as- sociazioni di volontariato, fondazioni, iniziative, ONG, organizzazioni no profit, sindacati e attori dell’economia privata. Tra le organizzazioni internazionali figurano ad esempio l’ONU, l’OIL, l’UNICEF o l’OCSE. Lett. c la consultazione di esperti e della letteratura specialistica Gli studi consultati devono essere pubblici. Gli esperti consultati devono conoscere gli aspetti ana- lizzati nelle Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza, in particolare i rischi legati ai conflitti (p. es. diritti umani, diritto internazionale umanitario, corruzione, criminalità finanziaria, parti in con- flitto e loro finanziamento, trasparenza), natura e forma della catena di approvvigionamento dei mi- nerali nonché gli standard e i processi contenuti nelle presenti Linee guida. L’impresa può consul- tare anche rapporti generali ossia documenti non di natura scientifica che tuttavia contengono informazioni importanti (redatti p. es. nell’ambito del Responsible Mining Index o dell’Extractive In- dustries Transparency Initiative). Lett. d garanzie da parte di operatori economici e attori della catena di approvvigionamento e di altri part- ner commerciali Nei contratti che conclude con gli operatori economici e gli attori della catena di approvvigiona- mento, anzitutto i loro fornitori e altri partner commerciali (in particolare i loro clienti), l’impresa può espressamente chiedere la garanzia che non commercino o trasformino minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Lett. e l'impiego di standard e sistemi di certificazione riconosciuti Gli «standard e i sistemi di certificazione riconosciuti» designano anzitutto le iniziative che promuo- vono una gestione responsabile della catena di approvvigionamento, in sintonia con le Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza. Si tratta ad esempio del Conflict-Free Smelter Program e del Conflict Free Gold Standard del World Gold Council, Responsible Gold Guidance della London
Bullion Market Association, Chain-of-Custody e del Code of Practices del Responsible Jewellery Council, o Fairmined Standard for Gold from Artisanal and Small-Scale Mining dell’Alliance of Re- sponsible Mining. Conformemente al capoverso 3, l’impresa si basa sugli standard illustrati negli allegati I e II delle Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per definire la strategia relativa alla catena di ap- provvigionamento di minerali e metalli.
Art. 8 Strategia relativa alla catena di approvvigionamento in riferimento al lavoro minorile Secondo il capoverso 1, l'impresa deve definire per iscritto, nel suo sistema di gestione, la strate- gia relativa alla catena di approvvigionamento in riferimento al lavoro minorile. Tale strategia deve fondarsi sull’ILO-IOE Child Labour Guidance Tool (cfr. commenti del cpv- 3): Lett. a si attiene agli obblighi di diligenza nella sua catena di approvvigionamento se vi sono indizi fondati che i prodotti o servizi da lei offerti sono stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile: tale riscontro nella strategia relativa alla catena di approvvigionamento deve essere documentato anche internamente. Detta strategia comprende la strategia aziendale riguardo alle catene di ap- provvigionamento. Lett. b comunica chiaramente ai suoi fornitori e al pubblico informazioni attuali sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento e integra tale strategia nei contratti con i fornitori: cfr. i commenti all’articolo 7 capoverso 1 lettera b.
Lett. c rispetta le legislazioni nazionali applicabili alle catene di approvvigionamento, ma almeno le con- venzioni OIL n. 138 e 182: le convenzioni OIL n. 138 e 182 sono gli standard minimi riconosciuti su scala internazionale quanto al lavoro minorile. Per tale motivo la disposizione contiene il termine «almeno». La legisla- zione nazionale va pure osservata in particolare se offre una tutela maggiore delle citate conven- zioni. Lett. d approfondisce eventuali segnalazioni di lavoro minorile, adotta misure adeguate e comunica i risul- tati delle misure: le segnalazioni di lavoro minorile risultano in particolare dalla verifica, eseguita a monte, degli indizi di lavoro minorile ai sensi dell’articolo 964quinquies capoverso 3 CO in combinato disposto con l’arti- colo 1 lettera f della presente ordinanza ma anche dall’individuazione e dalla valutazione dei rischi di effetti dannosi in relazione al lavoro minorile. Se questi ultimi sono accertati ed è allestito un piano di gestione dei rischi, le imprese adottano «misure adeguate», ossia misure ragionevolmente esigibili. Tali misure e i loro risultati devono essere costantemente sorvegliati e verificati. Questo modo di procedere in caso di segnalazioni di lavoro minorile è descritto in dettaglio nell’ILO-IOE Child Labour Guidance Tool. Lett. e fa in modo che, nella sua catena di approvvigionamento, possano essere segnalate eventuali preoccupazioni in merito al lavoro minorile: l’impresa fa in modo che le possano essere segnalate eventuali «preoccupazioni» in merito al la- voro minorile nella sua catena di approvvigionamento. Si tratta di un meccanismo di segnalazione, ossia di un sistema di allerta precoce per l’individuazione dei rischi. Tale meccanismo mira a con- sentire a tutte le parti interessate di segnalare all’impresa preoccupazioni in merito al lavoro mino- rile nella sua catena di approvvigionamento e può essere gestito mediante convenzioni con altri operatori economici (p. es. associazioni dell’economia) o organizzazioni (p. es. ONG). È anche possibile rivolgersi a esperti o enti privati esterni o creare un servizio di mediazione. Per accertare, valutare, eliminare e impedire o ridurre al minimo gli effetti dannosi nella sua catena di approvvigio- namento, l’impresa deve applicare determinati strumenti ad esempio quelli elencati nel capo-
verso 2 in combinato disposto con l’articolo 7 capoverso 2 lettere a–e (cfr. commento dell’art. 7 cpv. 2). Gli strumenti applicati devono essere esplicitamente indicati nel documento sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento. Secondo il capoverso 3 si applica in particolare l’ILO-IOE Child Labour Guidance Tool che funge da filo conduttore per la definizione della strategia relativa alla catena di approvvigionamento. Que- sto strumento è stato allestito congiuntamente dall’OIL e dall’Organizzazione internazionale dei da- tori di lavoro (IOE) per aiutare le imprese a rispettare gli obblighi di diligenza in materia di lavoro minorile stabiliti nei Principi guida dell’ONU su imprese e i diritti umani.
Art. 9 Sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento di minerali e metalli Conformemente al capoverso 1, il sistema per la tracciabilità nella catena di approvvigionamento di minerali e metalli esige che i siti produttivi di minerali e metalli siano elencati per scritto con l’indi- cazione di determinati dati come ditta, sede ecc. (cfr. cpv. 2 lett. b, c e d) a monte della catena di approvvigionamento. Per «a monte della catena di approvvigionamento» si intende la catena di ap- provvigionamento minerario dai siti di estrazione (imprese estrattive artigianali e di piccole o grandi dimensioni), trader o impresa di esportazione sul posto nei Paesi di origine dei minerali, dealer in- ternazionali di concentrati, imprese di trattamento dei minerali comprese le fonderie e le raffinerie. Di conseguenza, la catena di approvvigionamento «a valle» inizia con lo stadio successivo alle fonderie e raffinerie e termina con il prodotto finito. Come già rilevato nei commenti generali al nu- mero 2.5, il sistema per la tracciabilità nella catena di approvvigionamento deve permettere di ga- rantire la tracciabilità nel miglior modo possibile (obbligo di adoperarsi). Il sistema deve contenere e documentare per scritto le seguenti informazioni:
Lett. a descrizione del minerale o del metallo compreso il suo nome commerciale: cfr. allegato parte A e B. Per la descrizione del minerale o del metallo, l’impresa può utilizzare la descrizione e la voce di tariffa secondo l’allegato. Lett. b nome e indirizzo del fornitore: per «nome(i)» ai sensi dell’ordinanza si intende la ditta (delle persone giuridiche e delle società commerciali) o il nome delle persone fisiche o delle associazioni o fondazioni. Per «indirizzo» si intende l’indirizzo (di domicilio) e il Paese del fornitore. Lett. c Paese di origine del minerale: per Paese di origine del minerale si intende il Paese in cui il minerale è stato estratto. Lett. d per quanto riguarda i metalli: nome e indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nella catena di ap- provvigionamento: devono essere indicati il nome e l’indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nelle catene di approvvi- gionamento. Per «nome(i)» ai sensi dell’ordinanza si intende la ditta (delle persone giuridiche e delle società commerciali) o il nome delle persone fisiche o delle associazioni o fondazioni. Per «indirizzo» si intende l’indirizzo (di domicilio) e il Paese delle fonderie o raffinerie. Lett. e per quanto riguarda i minerali, se disponibili: quantità estratte, espresse in volume o in peso, e data dell'estrazione: questa disposizione riguarda soltanto i minerali. L’obbligo di diligenza, per quanto concerne i mine- rali, riguarda la catena di approvvigionamento dai luoghi di estrazione fino alla fonderia o raffineria. Se disponibili vanno menzionate le quantità estratte, espresse in volume (metri cubi) o in peso (chili), e la data dell'estrazione (anno e giorno o giorni). Lett. f per quanto riguarda i minerali originari di zone di conflitto e ad alto rischio o per i quali l'impresa ha constatato altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza: informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate agli operatori economici a monte enunciate in tali Linee guida, come ad esem- pio la miniera di origine del minerale, i luoghi in cui il minerale è aggregato ad altri metalli, commer- cializzato e trasformato, nonché le imposte, le tasse e gli emolumenti pagati: per «altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento» si intendono i rischi menzionati nell’al-
legato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, segnatamente la corruzione, il rici- claggio di denaro, il pagamento di imposte, oneri e diritti ai governi. Le informazioni supplementari da fornire risultano dal «Supplemento concernente lo stagno, il tantalio e il tungsteno» secondo le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.
Lett. g per quanto riguarda i metalli, se disponibili: rapporti in merito agli audit effettuati da terzi nelle fon- derie e nelle raffinerie: questa disposizione riguarda soltanto i metalli. Per quanto concerne i metalli, l’obbligo di diligenza riguarda la catena di approvvigionamento e inizia con lo stadio successivo alla fonderia o alla raffi- neria. Se disponibile va menzionato o indicato come riferimento il rapporto di terzi, vale a dire di esperti esterni, che hanno verificato se la fonderia o la raffineria ha rispettato i suoi obblighi di dili- genza.
Lett. h per i metalli per i quali i rapporti di cui alla lettera g non sono disponibili: Numero 1: secondo il numero 1, in assenza di audit ai sensi della lettera g, il sistema deve indicare i Paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie. Per «Paese di origine» si intende il Paese in cui si estrae il minerale. Numero 2: per «informazioni aggiuntive» ai sensi del numero 2 si intendono le informazioni riportare nel «Sup- plemento concernente lo stagno, il tantalio e il tungsteno» delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, ne fanno parte in particolare le indicazioni verificate su tutti i Paesi di origine, trasporto e transito nelle catene di approvvigionamento per i minerali delle singole fonderie e raffinerie. Il capoverso 3 disciplina il sistema di tracciabilità dei sottoprodotti: vanno fornite informazioni, ade- guatamente documentate, a partire dal luogo di origine del sottoprodotto, ossia il luogo in cui il sot- toprodotto è stato separato per la prima volta dal minerale o metallo primario al quale non si ap- plica la presente ordinanza. Se si considera come sottoprodotto l’oro ad esempio, va indicato come origine il luogo in cui dal minerale originale sono state ottenute per la prima volta tracce di oro (p. es. la fonderia).
Art. 10 Sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento in riferimento al lavoro mino- rile Secondo il capoverso 1 il sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento in riferi- mento al lavoro minorile consiste in un elenco dei siti produttivi e dei fornitori di servizi della catena di approvvigionamento a monte. Per catena di approvvigionamento a monte si intendono tutti gli attori che precedono le imprese interessate nella catena di produzione fornendo servizi a valore aggiunto per il prodotto e il servizio. I siti produttivi e i fornitori di servizi precedenti nella catena di creazione del valore aggiunto devono essere identificati in modo univoco; vanno segnatamente ci- tati la ditta, la sede (comune politico), l’indirizzo del domicilio e lo Stato estero in cui si trova la sede. Se sussiste un indizio fondato di ricorso al lavoro minorile ai sensi dell’articolo 1 lettera f, le im- prese interessate devono fornire una documentazione che descriva in modo univoco il prodotto o il servizio, compreso il relativo nome commerciale (cpv. 2 lett. a). Inoltre devono indicare il fornitore, l fornitore di servizi e i siti produttivi (cpv. 2 lett. b); il termine «nome» è utilizzato come iperonimo e designa quindi la ditta (di persone giuridiche e società com- merciali) o il nome di persone fisiche o di associazioni o fondazioni. Per «indirizzo» si intende l’indi- rizzo (del domicilio) e il Paese. La tracciabilità della catena di approvvigionamento in riferimento al lavoro minorile può essere più difficile che per gli obblighi di diligenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto, in particolare per i prodotti con numerose componenti, provenienti in alcuni casi da diversi Paesi d’origine. Il sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento mira a garantire la trac- ciabilità della catena di approvvigionamento nel miglior modo possibile (obbligo di adoperarsi). In particolare per le catene di approvvigionamento complesse, occorre adottare un approccio basato sul rischio, ossia il sistema e l’intensità della tracciabilità delle singole catene di approvvigiona- mento andrebbero stabiliti in base a priorità e in funzione dei rischi. Maggiore il pericolo di lavoro minorile e più intensa e approfondita sarà la verifica della catena di approvvigionamento.
Art. 11 Individuazione e valutazione dei rischi Il capoverso 1 prevede che, conformemente all’articolo 964sexies capoverso 2 CO, le imprese indivi- duino e valutino i rischi nella catena di approvvigionamento. I rischi sono individuati segnatamente in base alle strategie relative alle catene di approvvigionamento stabilite negli articoli 7 e 8, nonché in base alle informazioni fornite in applicazione degli articoli 9 capoverso 2 e 10 capoverso 2. I ri- schi vanno menzionati e valutati tenendo conto in particolare della probabilità che si verifichino e dell’entità dei loro effetti dannosi. Anche in questo ambito, come per la tracciabilità della catena di
approvvigionamento, l’impresa deve rispettare l’obbligo di adoperarsi e garantire al meglio l’indivi- duazione e la valutazione dei rischi. Minerali e metalli Capoverso 2: nell'individuare e nel valutare i rischi in relazione ai minerali provenienti da zone di conflitto, l'impresa si basa in particolare sull'allegato I delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza. Per la valutazione del rischio delle catene di approvvigionamento di minerali e metalli ai sensi della presente ordinanza si può rinviare anche alla RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149 secondo cui occorre una verifica critica e anche una classificazione dei rischi associati all’origine e al trasporto dei minerali. Vanno classificati anche i fornitori e le circostanze insolite che danno adito al ragionevole sospetto che i minerali potrebbero forse contribuire a conflitti o ad abusi gravi legati alla loro estrazione, al loro trasporto o al loro commercio. Poiché l’applicazione dell’obbligo di dili- genza è un processo graduale basato sul rischio, la verifica della diligenza dell’impresa è tanto più approfondita quanto più elevato è l’indicatore di rischio e quindi la valutazione del potenziale di ri- schio. La RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149, in sintonia con le Linee guida dell'OCSE sul do- vere di diligenza, mette a disposizioni indicazioni e fonti di informazioni per individuare gli indicatori di rischio (cosiddetti red flag). Ad esempio, se il luogo di origine e di trasporto di minerali è conside- rato critico, le imprese dovrebbero esaminare la governance e altri aspetti specifici del Paese al fine di stabilire in quale misura i Paesi o le zone controllano le loro frontiere e dispongono di adeguati meccanismi interni di applicazione della legge per garantire una tracciabilità attendibile e documen- tata del commercio di minerali al fine di contrastare i rischi legati al trasporto se la governance è debole. Lavoro minorile Capoverso 2: per individuare e valutare i rischi in riferimento al lavoro minorile l’impresa si basa in particolare sullo standard ILO-IOE Child Labour Guidance Tool. Anche in questo ambito, come per i minerali originari di zone di conflitto, i rischi vanno individuati e valutati con un approccio basato sul rischio.
Art. 12 Piano di gestione dei rischi e misure Piano di gestione dei rischi Secondo il capoverso 1, le imprese devono reagire ai rischi individuati e valutati conformemente all’articolo 964sexies capoverso 2 CO. In seguito all’individuazione e valutazione dei rischi di effetti dannosi nella loro catena di approvvigionamento di minerali e metalli nonché in riferimento al la- voro minorile, le imprese interessate sviluppano e attuano, conformemente all’articolo 11, una stra- tegia nel piano di gestione dei rischi da redigere per scritto. Tale strategia serve a evitare o a ri- durre i rischi individuati. Il piano di gestione dei rischi deve descrivere i rischi individuati e anche i metodi impiegati dall’impresa per individuare, analizzare e ponderare i rischi di effetti dannosi della sua attività nella catena di approvvigionamento. Menziona gli effetti dannosi effettivamente verifica- tisi, l’approccio per ridurre al minimo il rischio nonché le tappe principali dell’attuazione delle mi- sure adottate. Il piano deve riportare anche la valutazione dei rischi individuati, tenendo conto della probabilità che tali rischi si verifichino e della portata degli effetti dannosi. La legge non indica quanto debba essere dettagliato il piano di gestione del rischio; tale aspetto dipende dal tipo e dalle dimensioni dell’impresa nonché dalla natura dell’attività di quest’ultima.
Secondo il capoverso 2, nel redigere il piano di gestione dei rischi, l'impresa si basa in particolare sull'allegato I delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e sullo standard ILO-IOE Child Labour Guidance Tool. Misure Capoverso 3: In base al piano di gestione dei rischi, l’impresa adotta misure per eliminare, preve- nire o ridurre al minimo i rischi rilevati nella catena di approvvigionamento di minerali originari di zone di conflitto e in riferimento al lavoro minorile. Per quanto concerne minerali e metalli, vanno segnatamente adottate le misure elencate nelle Li- nee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e nel loro allegato III. Un’impresa svizzera potrebbe ad esempio chiedere al fornitore estero di migliorare le condizioni di lavoro conservando in questa
fase gli affari in corso. L’impresa sorveglia e monitora i risultati degli sforzi di riduzione del rischio. Se tali sforzi non producono i miglioramenti auspicati, gli affari possono essere temporaneamente sospesi. In casi estremi la relazione con il fornitore o il fornitore di servizi va interrotta in particolare quando quest’ultimo commette gravi violazioni dei diritti dell’uomo (p. es. le peggiori forme di la- voro minorile, lavoro coatto o tortura) o sostiene direttamente o indirettamente gruppi armati non statali. Riguardo al lavoro minorile nella catena di approvvigionamento, si applica anche qui lo standard ILO-IOE Child Labour Guidance Tool.
Art. 13 Verifica in relazione a minerali e metalli Conformemente all’articolo 964sexies capoverso 2 CO, l’osservanza degli obblighi di diligenza rela- tivi a minerali e metalli deve essere verificata da un perito indipendente. Secondo l’articolo 13 ca- poverso 1, tale verifica è effettuata annualmente, sotto forma di relazione destinata all'organo su- periore di direzione o di amministrazione, da un'impresa di revisione abilitata come perito revisore dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori. Le regole in materia di indipendenza si applicano per analogia (cfr. art. 728 CO). Il ricorso a un’impresa di revisione contribuisce inoltre all’applica- zione di procedure uniformi in materia di verifica, il che rende comparabili i rapporti di revisione. Il perito revisore abilitato deve essere in grado di effettuare la verifica. Capoverso 2: l’impresa di revisione deve fornire una cosiddetta «negative assurance». Occorre quindi verificare se vi sono fatti da cui si possa dedurre che gli obblighi di diligenza secondo gli arti- coli 964sexies capoversi 1 e 2 CO non sono stati rispettati.
2.6 Relazione consolidata
Art. 14 La persona giuridica soggetta all’obbligo di presentare i conti che controlla una o più imprese sog- gette al medesimo obbligo deve includere nella relazione sulla gestione un conto annuale consoli- dato concernente l’insieme delle imprese controllate (conto di gruppo) (art. 963 cpv. 1 CO). Se tale è il caso e l’impresa è assoggettata agli obblighi di diligenza in relazione a minerali e metalli e al lavoro minorile (art. 964quinquies CO), il capoverso 1 le impone anche di allestire una relazione con- solidata di cui all'articolo 964septies CO (cfr. in proposito i commenti all’art. 2 cpv. 2). Il capoverso 2 si prefigge di evitare doppioni: non deve allestire una relazione separata un'impresa con sede in Svizzera già inserita nella relazione redatta, secondo disposizioni equivalenti, da un’al- tra impresa con sede all’estero (lett. a e b). In questo caso, essa deve indicare nell'allegato al conto annuale la persona giuridica nella cui relazione è stata integrata e pubblicare detta relazione (cpv. 3).
2.7 Allegato
L’allegato è composto da due tabelle, la parte A e la parte B. La parte A contiene i valori soglia per l’importazione e la lavorazione per i minerali, mentre la parte B quelli per i metalli. Ciascuna tabella è divisa in tre colonne in cui sono indicati (i) la denominazione esatta del minerale o del metallo, (ii) la voce di tariffa e (iii) i volumi di importazione e lavorazione. Tali volumi si basano sul regolamento (UE) 2017/821 che contiene una colonna rubricata «Suddivisione TARIC» non ripresa perché non rilevante per la Svizzera. Il «Codice NC» è stato sostituito con l’espressione «voce di tariffa» usuale in Svizzera. Le quantità sono indicate in chilogrammi per anno (cfr. art. 964quinquies cpv. 2 CO).
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
La normativa non ha alcuna ripercussione sul personale della Confederazione. In particolare, l’or- dinanza non istituisce alcuna nuova autorità di vigilanza o di controllo. Gli obblighi valgono esclusi- vamente per le imprese interessate, alle autorità non sono attribuiti nuove competenze o obblighi.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni
La normativa non ha alcuna ripercussione sul personale della Confederazione. In particolare, l’or- dinanza non istituisce alcuna nuova autorità di vigilanza o di controllo nei Cantoni. Gli obblighi val- gono esclusivamente per le imprese interessate, alle autorità non sono attribuiti nuove competenze o obblighi.
3.3 Ripercussioni per l’economia
Sotto alcuni aspetti l’onere amministrativo delle imprese interessate dalla normativa aumenterà. Tuttavia le regole sono internazionali e in particolare sono in sintonia con la normativa dell’UE. Ciò dovrebbe evitare nella misura del possibile eventuali svantaggi concorrenziali per tali imprese (le- vel playing field). L’onere è anche accompagnato da un beneficio che è tuttavia difficile da stimare dal punto di vista quantitativo. Il rispetto delle nuove disposizioni da parte delle imprese può ridurre nella catena di approvvigionamento sia il commercio e la lavorazione di minerali provenienti da zone di conflitto sia il rischio di lavoro minorile. Inoltre permette di minimizzare il rischio di danni alla reputazione o di responsabilità legale dell’impresa. Infatti, le imprese di grandi dimensioni con sede o succursale all’estero devono già rispettare regole analoghe in virtù del diritto estero. Se è integrata in una relazione equivalente (all’estero), nell’allegato al conto annuale l’impresa deve in- dicare soltanto la persona giuridica nella cui relazione è stata integrata e pubblicare detta relazione (art. 14 cpv. 3). I costi supplementari per l’economia risultano innanzitutto dai nuovi obblighi legali nel CO e dal numero delle imprese interessate. Non è tuttavia possibile calcolare in modo affida- bile il numero delle imprese che superano i valori di cui all’articolo 4 e sottostanno quindi agli obbli- ghi di diligenza in materia di lavoro minorile. A tale riguardo vanno tuttavia considerati i seguenti due dati statistici: secondo l’UST, in Svizzera vi sono 1679 imprese con più di 250 posti a tempo pieno22. Inoltre, secondo la statistica dell’imposta sul valore aggiunto 2017, 4597 imprese hanno realizzato nel 2017 una cifra d’affari di almeno 40 milioni di franchi23.
22 www.kmu.admin.ch > Fatti e tendenze > Fatti e cifre > Le PMI in cifre > Numero di aziende e di posti di lavoro (stato: marzo 2021); cfr. anche la statistica strutturale delle imprese (STATENT) dell’Ufficio federale di statistica (UST)). 23 La taxe sur la valeur ajoutée en Suisse en 2017 Résultats et commentaires, pag. 47 > www.estv.admin.ch > DFF > Administration fé-dérale des contributions AFC > Politique fiscale Statistiques fiscales Publications > Statistiques fiscales > Informations spécialisées > Statistiques fiscales > Taxe sur la valeur ajoutée Taxe sur la valeur ajoutée 2017 (non disponibile in italiano).