Art. 361 titolo marginale In considerazione della proposta di normativa legale sul deposito in custodia dei mandati precauzionali nel nuovo articolo 361a AP-CC (cfr. in proposito n. 2.2.2 nonché i commenti a tale disposizione), nel titolo marginale dell’articolo 361 CC va inserito il termine «custodia».
Art. 361a Deposito In modo analogo agli articoli 504 e 505 CC per i testamenti, in futuro ogni Cantone dovrà provvedere affinché i mandati precauzionali possano essere depositati in custodia presso un ufficio pubblico. Già oggi in 14 Cantoni vi è un ufficio presso il quale è possibile depositare un mandato precauzionale (cfr. in proposito n. 2.2.2). Il diritto cantonale stabilisce quale sia l’ufficio pubblico idoneo e se può esservi più di un ufficio pubblico. A tal fine l’interessato dovrebbe prestare attenzione al fatto che, in caso di cambiamento di domicilio nello stesso Cantone ma nella regione di competenza di un’altra APMA, il mandato precauzionale deve essere depositato anche nel nuovo luogo. Solo così l’APMA che, nel momento dell’incapacità di discernimento, deve verificare presso l’ufficio di deposito se esiste un mandato precauzionale, può ottenere rapidamente tale informazione (cfr. art. 363 cpv. 1 AP- CC). Pertanto sarebbe più appropriato se i Cantoni designassero un solo ufficio di deposito per Cantone. Sarebbe così possibile garantire con la massima semplicità che nel Cantone di domicilio della persona divenuta incapace di discernimento possa essere rinvenuta la versione attuale del mandato precauzionale. Se vengono depositati più mandati precauzionali presso l’ufficio di deposito, vale il più recente (cfr. art. 362 cpv. 3 CC). A differenza dell’articolo 504 CC, i pubblici ufficiali incaricati di redigere gli atti pubblici non sono tenuti a conservare essi stessi il mandato precauzionale né a depositarlo presso un ufficio pubblico. Nemmeno è previsto un obbligo di consegnare il mandato all’autorità competente. Secondo il principio di autodeterminazione, la decisione sul deposito e sul luogo di deposito del mandato precauzionale spetta unicamente all’interessato che è pure responsabile della sua reperibilità (cfr. in proposito n. 2.2.2). Secondo la prassi attuale la maggior parte dei pubblici ufficiali o notai preparano un modulo per l’iscrizione in Infostar secondo l’articolo 361 capoverso 3 CC. Nell’ambito della loro funzione consultiva in futuro dovrebbero informare il mandante in merito alla possibilità di depositare il mandato precauzionale presso l’ufficio pubblico designato dal diritto cantonale. La decisione sul deposito presso un tale ufficio è tuttavia lasciata all’interessato.
Art. 362 titolo marginale In conseguenza dell’introduzione di un nuovo articolo 361a AP-CC con un titolo marginale proprio deve essere modificato anche questo titolo marginale.
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Art. 363 cpv. 1 La presente disposizione disciplina l’obbligo dell’APMA di verificare se sussiste un mandato precauzionale. Devono essere adeguati i seguenti punti della norma: – l’obbligo di verificare deve ora comprendere il servizio di deposito designato dal Cantone al domicilio dell’interessato secondo l’articolo 361a AP-CC. In futuro, quando una persona diviene incapace di discernimento, l’APMA deve verificare presso tale ufficio e presso l’ufficio dello stato civile (Infostar) se sussiste un mandato precauzionale e come oggi, dovrà farlo anche presso le persone vicine. In questo modo aumenta la probabilità di reperire un mandato precauzionale, eventualmente la sua versione più recente, e di tenere effettivamente conto dei desideri dell’interessato; – tale verifica deve ora essere effettuata in ogni caso e non più soltanto se si ignora l’esistenza di un mandato precauzionale: l’APMA deve sempre verificare, anche se sussiste già un mandato precauzionale formalmente valido (cfr. in proposito n. 2.2.3). La pertinente restrizione del diritto vigente deve quindi essere eliminata. La convalida imperativa dei mandati precauzionali prevista dal diritto vigente deve rimanere immutata (cfr. in proposito n. Error! Reference source not found.).
Art. 368 cpv. 1 La nuova formulazione si prefigge di eliminare la disparità di trattamento, in parte casuale, prevista dal diritto vigente per le persone vicine a seconda che abbiano presentato una richiesta di costituzione di una curatela o un avviso di pericolo. La nuova formulazione contempla entrambe le situazioni (cfr. in proposito n. 2.4.3.2).
Titolo della sezione prima prima dell’art. 374 CC Poiché secondo l’avamprogetto il diritto legale di rappresentanza spetta anche al convivente di fatto (cfr. in proposito art. 374 AP-CC), il titolo deve essere adeguato: l’elenco di tutti i rappresentanti legali è sostituito dalla dicitura «diritto legale di rappresentanza».
Art. 374 La disposizione è riprodotta integralmente poiché soltanto il capoverso 2 numero 1 rimane immutato e viene modificato tutto il resto dell’articolo. Il campo d’applicazione dell’articolo 374 è esteso da due punti di vista: dal punto di vista personale per quanto concerne le persone con diritto legale di rappresentanza (cpv. 1) e dal punto di vista materiale per quanto concerne la portata del diritto di rappresentanza (cpv. 2). Cpv. 1: in futuro il diritto legale di rappresentanza secondo l’articolo 374 CC sarà esteso al convivente di fatto (cfr. n. 2.3.2). Dal punto di vista attuale non vi è motivo di trattare il convivente di fatto in modo diverso dal coniuge e dal partner registrato, tanto più che il convivente di fatto ha già oggi diritto di rappresentanza in ambito medico (art. 378 CC).
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Si rinuncia a definire la convivenza di fatto e a stabilire una durata minima della comunione domestica (per tutte le forme di relazione) prima della sopravvenienza dell’incapacità di discernimento. L’articolo 374 CC è manifestamente concepito per i casi in cui una persona diviene incapace di discernimento durante la vita comune. Ma anche se un matrimonio, o una convivenza di fatto, sono iniziati dopo che una persona è divenuta incapace di discernimento per determinati atti (la capacità di discernimento può ancora sussistere per il matrimonio) non si dovrebbe escludere automaticamente il diritto legale di rappresentanza secondo l’articolo 374 CC159. Infatti, da una parte, se gli interessi della persona incapace di discernimento sono in pericolo (p. es. in caso di pericolo di abusi o di conflitto di interessi) può intervenire l’autorità di protezione degli adulti (art. 376 CC). E dall’altra il potere di rappresentanza è limitato soltanto a determinati atti di amministrazione (cfr. cpv. 2). Cpv. 2 n. 2: l’avamprogetto rinuncia alla difficile distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria ma conserva un certo controllo sull’amministrazione patrimoniale da parte del rappresentante legale (cfr. in proposito n. 2.2.4). Il numero 2 rimanda espressamente all’articolo 396 capoverso 3 CO facendo salvi dalla rappresentanza legale gli atti cui si applica tale articolo. Il rappresentante legale abbisogna di una speciale autorizzazione per fare transazioni, accettare arbitrati, contrarre obbligazioni cambiarie, alienare o vincolare fondi e fare donazioni. Questa soluzione intende semplificare sia la situazione della persona con diritto di rappresentanza sia quella dei partner contrattuali, definendo chiaramente gli affari esclusi dal diritto di rappresentanza. Ne dipende anche la possibilità di esimere l’APMA dall’obbligo di decidere in merito al potere di rappresentanza e se del caso di rilasciare una conferma di tale potere (cfr. in proposito i commenti all’art. 376 AP- CC). Cpv. 2 n. 3: l’avamprogetto intende sopprimere l’espressione «se necessario» contenuta nella disposizione vigente. In futuro il rappresentante legale avrà il potere di aprire e sbrigare tutta la corrispondenza (anche elettronica). Soltanto così il diritto di rappresentanza può essere efficacemente esercitato nella pratica. Cpv. 3: la normativa vigente è adeguata in conseguenza della modifica del numero 2 ed è nel contempo semplificata senza modificarne il contenuto materiale.
Art. 376 Per esigenze pratiche segnatamente nei rapporti con le banche e altri fornitori di servizi finanziari, rinunciare totalmente alla possibilità di chiedere all’APMA un documento che attesta i poteri di rappresentanza non entra in considerazione per motivi di certezza delle relazioni giuridiche. Tenuto conto dei proposti adeguamenti degli articoli 374 capoversi 2 e 3 CC, la soglia per l’intervento dell’autorità può però innalzata (cfr. in proposito n. 2.3.4). Secondo l’avamprogetto, in futuro l’APMA interverrà soltanto in caso di pericolo per gli interessi della persona incapace di discernimento e non già in caso di «dubbio» sul potere di rappresentanza o sulla portata di tale potere. Il capoverso 1 è adeguato di
159 MEIER, nota a piè di pagina 986.
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conseguenza. È tuttavia mantenuta la possibilità di chiedere un documento che attesta i poteri di rappresentanza (cfr. cpv. 2 n. 1). Tuttavia nella pratica un tale attestato dovrebbe essere chiesto soltanto se nel singolo caso vi sono indizi di pericolo. Per il resto il contenuto della disposizione rimane immutato.
Art. 378 cpv. 1 n. 3 e 8 N. 3: secondo il diritto vigente, i conviventi di fatto hanno un diritto di rappresentanza, in ambito medico, basato sull’articolo 378 capoverso 1 numero 4 CC, come ad esempio nel caso di due amiche che decidono di convivere senza essere una coppia. Le condizioni cumulative, ossia la comunione domestica e la regolare assistenza prestata di persona, mirano a distinguere le comunità basate sulla responsabilità reciproca (Verantwortungsgemeinschaft) dalle semplici co-locazioni (p. es. durante gli studi). Poiché l’avamprogetto menziona i conviventi di fatto nell’articolo 374 capoverso 1, il tenore dell’articolo 378 capoverso 1 numero 3 deve essere adeguato di conseguenza per far sì che le condizioni del potere di rappresentanza dei conviventi di fatto siano le stesse in tutti i settori, nella gestione patrimoniale, nell’assistenza personale e in ambito medico. N. 8: l’elenco delle persone che nell’ordine hanno diritto di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari deve essere completato. Spesso le persone anziane senza figli hanno nipoti disposti a rappresentarle, in particolare in ambito medico. Ciò soddisfa i principi della sussidiarietà e della proporzionalità e rafforza il coinvolgimento delle persone vicine (cfr. in proposito n. 2.4).
Art. 389a C. Persone vicine L’articolo 389a AP-CC contiene una nuova definizione legale delle persone vicine. La nozione di persona vicina è già presente negli articoli 368, 373 e 381 CC. La definizione legale va però inserita soltanto nel capitolo concernente le misure ufficiali perché il ruolo delle persone vicine è particolarmente importante quando è ordinata una misura di protezione degli adulti. I diritti e gli obblighi delle persone vicine sono concretizzati in altre disposizioni (cfr. art. 400 cpv. 1bis, 401 cpv. 2, 406 cpv. 3, 413 cpv. 3, 420, 446a AP-CC nonché art. 76 cpv. 1bis AP-LTF). Cpv. 1: conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in proposito n. 2.4.1.2), il capoverso 1 contiene una definizione legale della persona vicina che ha come elemento centrale la relazione concreta di vicinanza (tatsächlichen Näheverhältnisses). È determinante la relazione vissuta e non quella formale con la persona bisognosa di sostegno. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale occorrono due elementi per considerare vicina una persona: – l’espressione «strettamente legata» concretizza le due esigenze poste dalla giurisprudenza, ossia la conoscenza diretta della personalità dell’interessato e il riconoscimento della qualità di persona vicina da parte dell’interessato. La volontà dell’interessato è quindi presa in considerazione; – il fatto che una persona appaia «idonea a tutelarne gli interessi» concretizza la terza esigenza della giurisprudenza. Le persone vicine difendono sempre gli
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interessi dell’interessato e non i propri160. Le esigenze riguardo all’idoneità sono però meno severe che nel caso di un curatore161. Chi sostiene di essere una persona vicina all’interessato come indicato sopra deve quindi rendere verosimile all’APMA di avere uno stretto legame con tale persona e di essere idoneo a tutelarne gli interessi. Ciò non dovrebbe essere troppo difficile: normalmente tali persone si sono già manifestate nel corso del procedimento o si sono rivolte all’autorità oppure è emerso dai colloqui con l’interessato o da altre circostanze che vanno considerate persone vicine. Cpv. 2: la cerchia delle persone vicine secondo il capoverso 1 è più estesa di quella dei congiunti. Tuttavia si presume che i congiunti menzionati nel capoverso 2 e i conviventi di fatto siano persone vicine. In tal modo si codifica la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in proposito n. 2.4.1.2). L’elenco corrisponde sostanzialmente a quello dell’attuale articolo 420 CC con l’aggiunta di due ulteriori categorie di congiunti in linea diretta: i nonni e gli abiatici. I nonni possono rappresentare importanti persone di riferimento, in particolare per i minori, altrettanto può valere per gli abiatici di una persona anziana. La cerchia delle persone che beneficiano della presunzione deve nel contempo rimanere relativamente limitata per evitare che l’APMA debba pronunciarsi troppo frequentemente sulla confutazione della presunzione in un caso concreto. La presunzione può essere confutata non soltanto in mancanza di una effettiva relazione di vicinanza o in caso di rifiuto da parte dell’interessato ma anche in caso di un conflitto di interesse o litigi in famiglia162. Spesso si tratta di liti in materia di successioni163. A differenza dell’articolo 378 capoverso 1 numero 8 AP-CC i nipoti non sono compresi nella presente disposizione. Questa distinzione appare giustificata perché nell’articolo 378 CC vi è un sistema a cascata e il diritto di rappresentanza dipende soltanto dal fatto che sia prestata di persona regolare assistenza. I nipoti possono però essere qualificati come persone vicine ai sensi dell’articolo 389a capoverso 1 AP-CC se rendono verosimile all’APMA di essere strettamente legati all’interessato e idonei a tutelarne gli interessi.
Art. 390 cpv. 2 e 3 Cpv. 2: nella presente disposizione l’espressione «persone vicine» introdotta e definita nell’articolo 389a AP-CC sostituisce il termine «congiunti» («Angehörige» nel tedesco è sostituito da «nahestehenden Personen»), senza modificare il contenuto materiale; questa modifica non concerne il testo francese. Cpv. 3: la nuova regola proposta intende eliminare la disparità di trattamento delle persone vicine, in parte fortuita, a dipendenza del fatto che abbiano rivolto all’APMA una domanda di istituzione di una curatela o un avviso di pericolo. Nella nuova formulazione il termine «avviso» copre le due situazioni (cfr. in proposito n. 2.4.3.2).
160 Cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_322/2019 dell’8 lug. 2020, consid. 2.3.3 161 L‘idoneità di una persona vicina va esaminata sotto questo profilo soltanto se è presa in considerazione come curatore (cfr. in proposito art. 400 cpv. 1 CC). 162 Cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_322/2019 dell’8 lug., consid. 2.3.3 163 Cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_112/2015 del 7 dic. 2015, consid. 2.5.1.1
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Art. 400 Abs. 1bis Per meglio coinvolgere le persone vicine nel diritto della protezione dei minori e degli adulti (cfr. in proposito n. 2.4 segg.) si introduce un obbligo legale per l’APMA di esaminare la possibilità di fare ricorso a una persona vicina. In caso di incapacità di discernimento di una persona, l’autorità di protezione degli adulti deve pertanto esaminare in particolare se una persona vicina è in grado di occuparsi degli affari dell’interessato in qualità di curatore. Secondo il nuovo capoverso 1bis, l’APMA non deve tenere conto soltanto delle persone vicine ma anche di altre persone che si mettono volontariamente a disposizione per svolgere la funzione di curatore – i cosiddetti «curatori privati» in opposizione ai «curatori professionali» (cfr. in proposito n. 2.4.2.2). Nella pratica questo obbligo di esame è rilevante soprattutto nel settore della protezione degli adulti poiché le persone vicine e i curatori privati adempiono soltanto di rado i criteri di idoneità necessari per la curatela di un minore. L’obbligo dell’autorità di esaminare se una persona vicina o un’altra persona può essere considerata come curatore non implica che l’interessato debba accettare tale persona come curatore. Se l’interessato non vuole quale curatore una determinata persona, l’autorità di protezione degli adulti, per quanto possibile, gli dà soddisfazione (art. 401 cpv. 3 CC), su questo punto la legge non cambia. Anche se secondo lo studio di Ecoplan la maggioranza dei curatori privati è costituita da persone vicine (cfr. in proposito n. 1.5.2), la nuova disposizione permette di ampliare e promuovere il potenziale il ricorso ad altre persone che possono potenzialmente fungere da curatori privati. Secondo la nuova disposizione, l’autorità di protezione degli adulti deve anche esaminare se i compiti legati alla curatela possono essere suddivisi. I curatori privati possono infatti sgravare i curatori professionali anche se sono incaricati soltanto di una parte dei compiti (cfr. in proposito n. 2.4.2.2). Il conferimento della curatela a più persone è già possibile secondo l’articolo 402 CC. Del resto occorre rammentare che un curatore può coinvolgere una persona vicina nell’esecuzione del mandato anche se quest’ultima non è stata nominata curatore per una parte dei compiti (cfr. art. 406 cpv. 3 AP-CC).
Art. 401 cpv. 2 e 4 Cpv. 2: la nozione di «persone vicine» introdotta e definita nell’articolo 389a AP-CC permette di eliminare il termine «congiunti» («Angehörige» nel tedesco è sostituito da «nahestehenden Personen») nella presente disposizione. Cpv. 4: nella pratica già oggi molte APMA tengono conto dei desideri espressi in anticipo dalle persone vicine. La nuova regola intende sancire nella legge questa possibilità. Frequentemente si tratta dei desideri dei genitori per i figli riguardo alla persona che deve essere nominato come tutore in caso di loro decesso (art. 327a CC). Secondo l’articolo 327c capoverso 2 CC, le disposizioni della protezione degli adulti, segnatamente quelle sulla nomina del curatore e quindi anche l’articolo 401, sono applicabili per analogia. Ma anche una persona non ancora divenuta incapace di discernimento che non vuole redigere un mandato precauzionale può esprimere in
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anticipo il desiderio di avere una determinata persona come curatore. Non è tuttavia previsto di iscrivere un tale desiderio nel registro dello stato civile né l’APMA ha l’obbligo di informarsi al riguardo: spetta all’interessato informare l’APMA competente del suo desiderio.
Art. 406 titolo marginale e cpv. 3 Il compito principale dell’APMA è proteggere le persone bisognose di aiuto e adottare le misure necessarie. In seguito spetta al curatore nominato mobilitare, nell’ambito dell’esecuzione del mandato, le risorse della rete di assistenza nell’interesse dell’interessato, ad esempio coinvolgendo le persone vicine nell’esecuzione del mandato. In questo modo l’interessato e le persone a lui vicine accettano meglio la curatela e inoltre, le misure ufficiali possono essere in seguito ridotte o eliminate completamente164. La nuova disposizione del capoverso 3 riprende quindi espressamente nella legge la possibilità già prevista dal diritto vigente di coinvolgere le persone vicine nell’esecuzione del mandato, a condizione che ciò avvenga sempre nell’interesse dell’interessato. La persona vicina può fornire informazioni sul carattere e spesso anche sul vissuto della persona divenuta incapace di discernimento, informazioni che consentono di dedurre la sua probabile volontà per quanto riguarda un atto determinato (p. es. ricerca di una soluzione abitativa adeguata, vendita di un immobile). Il coinvolgimento permette anche di coordinare l’attività del curatore con quella di una persona vicina che assume determinati compiti. Ciò potrebbe però anche creare tensioni quanto all’obbligo di discrezione del curatore, ragion per cui le pertinenti disposizioni devono prevedere che il curatore ha la facoltà d’informare le persone vicine (cfr. art. 413 cpv. 3 AP-CC). Una persona vicina può quindi essere coinvolta nelle misure anche se non è stata nominata curatore; non ha però diritto di esserlo. Il curatore resta l’unico responsabile dell’esercizio della curatela ed è lui che stabilisce se il coinvolgimento è nell’interesse dell’interessato. A tale fine deve anche essere garantito che non sia coinvolta alcuna persona contro la volontà o il palese rifiuto dell’interessato (cfr. anche commenti all’art. 389a AP-CC). Non vi è obbligo di coinvolgere una persona vicina e la relativa decisione del curatore può essere contestata presso l’APMA (cfr. art. 419 CC).
Art. 413 cpv. 3 La disposizione deve essere riformulata affinché per il curatore sia chiaro che, oltre ai terzi (p. es. locatore o datore di lavoro) possono e devono essere informate anche le persone vicine ai sensi dell’articolo 389a AP-CC, nella misura in ciò sia necessario nell’interesse dell’interessato. La modalità e la portata dell’informazione dipendono dallo scopo dell’informazione. Ad esempio, se deve somministrare medicinali, la persona vicina ha un interesse a sapere esattamente di quale malattia si tratta ma non a ottenere altre informazioni mediche.
164 ZK-MEIER, art. 389 ZGB n. 37.
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Art. 420 Agevolazioni per persone vicine Per soddisfare una richiesta centrale e ripetutamente formulata dalla revisione del diritto della protezione dei minori e degli adulti, l’avamprogetto intende disciplinare la possibilità di concedere ai curatori agevolazioni secondo l’articolo 420 CC e in particolare di ampliarle: secondo la proposta del Consiglio federale, le agevolazioni saranno applicate a tutti i curatori, se in tale ruolo saranno nominate persone vicine ai sensi della nuova disposizione dell’articolo 389a AP-CC. Non sarà però un’«esenzione» generale (cfr. in proposito n. 2.4.2.3). Sono così attuate le richieste delle due iniziative parlamentari Vogler 16.428 e 16.429 (cfr. in proposito n. 2.4.2.3). Il titolo della sezione ottava deve essere modificato di conseguenza perché la disposizione si applica ora a ogni curatela conferita a una persona vicina (cfr. art. 389a e 400 AP-CC). Nella pratica dovrebbe trattarsi soprattutto di stretti parenti e in particolare dei genitori nominati curatori di figli maggiorenni dopo che la nuova normativa del 2013 ha eliminato l’autorità parentale prolungata del vecchio diritto (cfr. art. 385 cpv. 3 vCC) (cfr. in proposito n. 1.1.1 e 2.4.2.1). Se il curatore è una persona vicina ai sensi dell’articolo 389a AP-CC, l’APMA dovrà in futuro esaminare se può essere dispensato dall’obbligo di ottenere il consenso per determinati atti o negozi secondo l’articolo 416 CC o se possono essergli concesse determinate agevolazioni (p. es. obbligo di inventario ma in forma semplificata). Tale esame dovrebbe sempre essere effettuato quando le circostanze lo giustificano, ad esempio quando la situazione reddituale e patrimoniale dell’interessato è molto semplice. Anche il curatore può tuttavia formulare una corrispondente richiesta. Per l’applicazione della nuova disposizione, si può rimandare, per il resto, alle raccomandazioni della COPMA «Angehörige als Beistand – Kriterien zur Umsetzung von Artikel 420 ZGB» (raccomandazioni: congiunti come curatori – criteri per l’attuazione dell’art. 420 CC)165 che hanno dato buoni risultati nella pratica e costituiscono pertanto il punto di partenza e il filo conduttore della presente proposta di modifica e dell’interpretazione della nuova norma. Nei casi in cui l’autorità parentale prolungata dei genitori di persone disabili, dopo l’entrata in vigore della PMA nel 2013, è stata trasformata in una curatela generale con la concessione di una dispensa totale, si deve tener conto dell’articolo 14b AP-tit. fin. CC (cfr. i relativi commenti).
Art. 426 cpv. 2 Con l’introduzione e la definizione delle persone vicine nell’articolo 389a AP-CC, la nozione di «congiunti» nella versione italiana e l’equivalente tedesco «Angehörige» possono di conseguenza essere sostituite senza modifica del contenuto materiale.
Art. 431 cpv. 1 e 3 La revisione intende porre rimedio all’incertezza del diritto vigente riguardo alla competenza territoriale dell’autorità della protezione degli adulti in materia di verifica periodica del ricovero a scopo di assistenza (cfr. in proposito n. 2.5.3).
165 www.kokes.ch > Dokumentation > Empfehlungen.
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L’avamprogetto precisa così che la verifica periodica di un ricovero a scopo di assistenza deve di norma essere effettuata dall’autorità di protezione degli adulti che ha preso la decisione di ricovero (cpv. 1), a condizione che il procedimento non sia stato ripreso da un’altra autorità. Tale potrebbe ad esempio essere il caso in uno scenario intercantonale in cui l’autorità di protezione degli adulti del domicilio dell’interessato ha già istituito una curatela, ma il ricovero a scopo di assistenza è stato ordinato nel luogo di soggiorno per pericolo nel ritardo (cfr. in proposito n. 2.5.1).
Art. 439 cpv. 1bis La revisione intende anche porre rimedio all’incertezza del diritto vigente riguardo alla competenza territoriale per adire il giudice contro una misura (coatta) di assistenza. L’attuale situazione giuridica ha creato difficoltà in particolare nei contesti intercantonali (cfr. in proposito n. 2.5.1). La normativa proposta codifica la giurisprudenza del Tribunale federale166 e attua così la mozione Reimann 19.4586 (cfr. in proposito n. 1.4.2.4).
Art. 441a Bbis. Statistica La presente disposizione crea la base legale per il rilevamento statistico che in futuro sarà eseguito mediante una collaborazione tra Confederazione e Cantoni (cfr. in proposito n. 2.1.6). Potranno così essere associati al processo, oltre alla COPMA che attualmente coordina il rilevamento statistico, tutti gli attori cantonali coinvolti e potranno in particolare essere integrati nelle statistiche anche i dati dei tribunali (civili)167 e quelli dei diversi servizi federali (in particolare anche quelli dell’Ufficio federale di statistica). In via di principio i Cantoni continueranno come finora a preparare le basi statistiche e i dati sulle misure di protezione dei minori e degli adulti. In futuro i dati principali sulle misure di protezione (p. es. il numero di curatele per tipo di misura e a seconda degli interessati) saranno rilevati in tutti i Cantoni (cpv. 1). La COPMA continuerà a rivestire un ruolo chiave in questo ambito. Per migliorare, sviluppare e modernizzare ulteriormente la statistica, il Consiglio federale, con il coinvolgimento dei Cantoni, deve poter stabilire in futuro principi e modalità del rilevamento statistico e delegare tale competenza all’Ufficio federale di giustizia (cpv. 2).
Art. 443 A. Diritti d’avviso L’articolo 443 AP-CC si prefigge di disciplinare i diritti d’avviso nel diritto della protezione degli adulti. Come nel diritto della protezione dei minori, (art. 314d CC), all’obbligo d’avviso deve essere dedicata una specifica disposizione (art. 443 AP- CC). Cpv. 1: il principio del diritto di avvisare l’autorità quando una persona appare bisognosa di aiuto per la cura della sua persona o per la gestione del patrimonio o delle
166 Cfr. DTF 146 III 377 consid. 4.3 167 Cfr. Al riguardo la nota 35.
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relazioni giuridiche168 rimane immutato. Non è necessario che il bisogno di aiuto sussista effettivamente. Chiarire se sono adempiute le condizioni per un intervento ufficiale spetta all’autorità di protezione degli adulti. Come nel diritto vigente, l’autorità può essere avvertita in ogni momento, anche se l’interessato è già oggetto di una misura di protezione degli adulti. Cpv. 2: per analogia con la normativa del diritto della protezione dei minori (art. 314c CC), la posizione giuridica delle persone tenute al segreto professionale è disciplinato in un capoverso separato. Secondo il diritto vigente, le persone obbligate al segreto professionale secondo l’articolo 321 CP169 devono farsi dispensare da tale segreto prima di effettuare un avviso170. Nel diritto della protezione dei minori questa riserva è stata soppressa in considerazione degli interessi dei minori in pericolo. Ma anche tra gli adulti vi sono persone vulnerabili che hanno un bisogno accresciuto di protezione, ad esempio le persone affette da malattie psichiche o le persone anziane, in particolare se non vi sono persone vicine che possono tutelarne gli interessi. Poiché nel diritto della protezione degli adulti, il principio dell’autodeterminazione è di centrale importanza, l’esenzione dalla riserva può tuttavia valere soltanto per le persone bisognose di aiuto e incapaci di discernimento. Altrimenti vi sarebbe il rischio che gli interessati, per paura di un avviso all’APMA, non oserebbero chiedere aiuto o di compromettere un rapporto di fiducia (p. es. con il medico di famiglia). Quindi per le persone capaci di discernimento l’avviso è ammissibile soltanto con il loro consenso o dopo la dispensa della competente autorità (art. 321 CP). Tuttavia la questione della capacità o incapacità di discernimento è speso controversa nel diritto della protezione degli adulti. Al presupposto dell’incapacità di discernimento come criterio per il diritto di avvisare l’autorità di protezione non vanno quindi posti requisiti severi. L’avviso è sempre effettuato per tutelare gli interessi dell’interessato e non nell’interesse di chi avvisa. Dovrebbero quindi essere sufficienti indizi di incapacità di discernimento. I professionisti in questione sono regolarmente in contatto con gli interessati di modo che con il tempo possono formarsi un’opinione sia sulla capacità di discernimento sia sul bisogno di aiuto di questi ultimi. In particolare possono anche valutare se il sostegno necessario potrebbe essere fornito dai congiunti o se invece la situazione di pericolo da cui risulta il bisogno di aiuto è dovuta ai congiunti medesimi (a volte oberati dalla situazione)(cfr. in proposito n. Er- ror! Reference source not found.). Una violazione del segreto professionale dovrebbe però entrare in linea di conto soltanto come ultima ratio nel caso in cui nessuna altra soluzione appaia sufficiente per rimediare al bisogno di aiuto. Come nel diritto della protezione di minori, si rinuncia infine ad accordare un diritto di avviso agli ausiliari pure assoggettati al segreto professionale secondo il Codice penale (art. 321 n. 1 CP). La ponderazione di interessi per stabilire se preservare il rapporto di fiducia o avvisare l’autorità di protezione degli adulti spetta al professionista, soggetto al segreto professionale, per il quale l’ausiliario lavora. Se
168 Cfr. art. 391 cpv. 2 CC. 169 Si tratta di ecclesiastici, avvocati, difensori, notai, consulenti in brevetti, revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, medici, dentisti, chiropratici, farmacisti, levatrici, psicologi, infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, dietisti, optometristi, osteopati e dei relativi ausiliari. 170 Messaggio PMA, FF 2006 6463.
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viene a conoscenza di un possibile bisogno di aiuto, l’ausiliario deve informarne il professionista per cui lavora affinché quest’ultimo possa effettuare la necessaria ponderazione di interessi171.
Art. 443a Abis. Obblighi di avviso Cpv. 1: singoli aspetti dell’obbligo di avvisare l’autorità sono già stati adeguati nell’ambito della revisione del diritto della protezione dei minori, in particolare per stabilire che il segreto professionale prevale sull’obbligo di avviso172. Secondo l’avamprogetto, l’obbligo di avvisare le autorità è oggetto di una disposizione specifica analoga a quella adottata nel diritto della protezione dei minori. L’obbligo di avviso cui sono attualmente sottoposte le persone con un’attività ufficiale è esteso ai professionisti particolarmente idonei a individuare un bisogno di aiuto. Il Consiglio federale accoglie così una richiesta formulata nella consultazione sulla normativa concernente l’avviso nella protezione dei minori173. Come nel diritto della protezione dei minori, l’obbligo di avvisare l’autorità può, in determinate circostanze, agevolare e chiarire la situazione dei professionisti semplificando il loro compito perché permette loro di spiegare, alla persona bisognosa di aiuto, che sono obbligati per legge ad avvisare l’autorità. Il segreto professionale secondo il Codice penale rimane salvo, perché il legislatore ha ritenuto degna di particolare protezione la confidenzialità del rapporto con queste categorie di professionisti. Chi è vincolato al segreto professionale secondo l’articolo 321 numero 1 CP, come nel diritto della protezione dei minori, ha un diritto di avvisare l’autorità (cfr. art. 443 cpv. 2 AP-CC) ma non l’obbligo di farlo. N. 1: a differenza del diritto della protezione dei minori, nel presente caso non è opportuno enumerare determinati gruppi professionali. È tuttavia importante citare i compiti in questioni: la cura della persona e la cura degli interessi patrimoniali. Si tratta di specialisti professionalmente responsabili del benessere personale o finanziario dell’interessato. I collaboratori delle organizzazioni private di aiuto, come ad esempio curaviva, pro mente sana e pro senectute, fungono spesso da consulenti; in futuro saranno in via di principio sottoposti all’obbligo di avviso nella misura in cui non sono in grado di gestire la situazione nel quadro della loro attività. Nell’ambito della cura degli interessi patrimoniali occorre precisare che il mandatario legato alla persona bisognosa di aiuto ha l’obbligo di avvisare l’autorità ai sensi dell’articolo 397a CO174, fermo restando che in tal caso vi è una «durevole incapacità di discernimento». Quindi il CO già copre gran parte di casi, il che è in particolare rilevante nel settore finanziario che ha grande importanza proprio per le persone anziane (sulla nozione di elder abuse cfr. n. 2.6.1). N. 2: l’obbligo di avviso delle persone che svolgono un’attività ufficiale corrisponde a quello del vigente articolo 443 capoverso 2 CC.
171 Cfr. messaggio Protezione minorenni, FF 2015 2751, in particolare 2775. 172 Messaggio Protezione minorenni, FF 2015 2751 pagg. 2770 e 2781 seg. 173 Cfr. messaggio Protezione minorenni, FF 2015 2751 in particolare 2770. 174 Cfr. MEIER, marg. 189 con ulteriori rimandi.
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Cpv. 2: questa normativa, nuova in materia di protezione degli adulti, corrisponde alla normativa vigente per la protezione dei minori secondo l’articolo 314d capoverso 2 CC. Cpv. 3: anche in futuro il diritto cantonale potrà prevedere altri obblighi di avviso. La presente normativa è ripresa immutata dal diritto vigente.
Art. 446 Le persone vicine sono già coinvolte attualmente nell’accertamento dei fatti in base al capoverso 1 (principio inquisitorio). Per sottolineare l’importanza delle persone vicine nella procedura, il Consiglio federale ritiene opportuno sancire espressamente tale possibilità nella legge (cfr. in proposito n. 2.4.3.3). Secondo la nuova disposizione, l’APMA deve verificare se vi sono persone vicine che possono essere coinvolte nel procedimento e in particolare nell’accertamento dei fatti. Normalmente le persone vicine si manifestano da sé nel corso del procedimento o sono già note all’APMA oppure sono menzionate espressamente dall’interessato. L’autorità di protezione degli adulti può contattarle e chiedere ulteriori informazioni. Non è invece obbligata a compiere ulteriori accertamenti, ad esempio esaminando gli elenchi di indirizzi o di contatti dell’interessato o chiedendo informazioni presso terzi privati (banche, locatore) o presso altre autorità (ad esempio nel registro dello stato civile o presso gli uffici del controllo abitanti). Se non vi sono indizi riguardo ad altre persone vicine, l’APMA non deve in via di principio ricercarne altri. Se ritiene di aver completamente chiarito i fatti, l’autorità di protezione degli adulti non è obbligata a coinvolgere imperativamente nel procedimento tutti i conoscenti e le altre potenziali persone vicine. Se l’APMA rinuncia a coinvolgere nel procedimento determinate persone vicine che le sono note, è tuttavia opportuno che motivi brevemente tale scelta nella decisione sulla misura, decisione che può essere impugnata con un reclamo secondo l’articolo 450 CC.
Art. 446a X. Persone che partecipano al procedimento L’avamprogetto intende disciplinare esplicitamente la partecipazione al procedimento delle persone vicine per migliorarne e chiarirne la posizione giuridica (cfr. in proposito n. 2.4.3.2). A tale scopo viene introdotta una nuova disposizione su tutte le persone che partecipano al procedimento nel diritto della protezione dei minori e degli adulti. N. 1: l’interessato è senz’altro una persona che partecipa al procedimento. Nel diritto della protezione degli adulti si tratta della persona bisognosa di aiuto. Nel diritto della protezione dei minori si tratta del minore e dei suoi genitori. N. 2: al fine di meglio coinvolgere le persone vicine, la loro partecipazione nel procedimento deve essere espressamente disciplinata nella legge. Le persone vicine che vogliono impegnarsi per l’interessato, e quindi partecipare anche a un procedimento, di regola si annunciano spontaneamente all’autorità di protezione degli adulti prima dell’inizio del procedimento o in tale momento. Anche se può e deve essere riconosciuta nella maggior parte dei casi, nell’interesse della chiarezza e della
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certezza del diritto. la qualità di parte di queste persone non deve risultare direttamente dalla legge ma da una pertinente decisione dell’APMA (cfr. in proposito n. 2.4.3.2). Se in un procedimento si sono manifestate persone vicine, o se sono note, l’APMA prende una decisione (incidentale) sulla loro partecipazione al procedimento. Prende tale decisione d’ufficio se ritiene che la concessione della qualità di parte a una determinata persona vicina sia necessaria nell’interesse dell’interessato. Decide però sulla partecipazione di una persona vicina al procedimento anche su domanda. A tal fine l’APMA esamina se il richiedente può essere qualificato come vicino secondo l’articolo 389a AP-CC. Per i motivi del rifiuto di una tale domanda si rimanda alle osservazioni sulla definizione legale della persona vicina (cfr. n. 2.4.1.4). Anche se in futuro sarà sempre l’APMA a decidere sulla qualità di parte delle persone vicine, una decisione formale (incidentale) sarà necessaria a tal fine soltanto se è stata formulata una corrispondente richiesta, in particolare se deve essere rifiutata; la decisione deve essere in linea di massima motivata soltanto in questi casi. Ciò non esclude la possibilità che l’AMPA possa concedere la qualità di parte a persone vicine anche senza decisione incidentale formale e in particolare associarle direttamente al procedimento concedendo loro un diritto che spetta solo a una parte, ad esempio quello di consultare gli atti. N. 3: di regola i terzi (p. es. medico di famiglia, esperti, altre persone dell’ambiente dell’interessato) sono coinvolti nell’accertamento dei fatti. In determinate circostanze l’APMA può concedere loro anche la qualità di parte. Questa disposizione deve tuttavia essere interpretata in senso restrittivo. Costituisce una fattispecie residuale per determinate situazioni eccezionali, ad esempio per i parenti che non sono considerati persone vicine ai sensi dell’articolo 389a AP-CC perché prima dell’avvio del procedimento non avevano più contatti con l’interessato.
Art. 448 titolo marginale, cpv. 1bis–3 Gli adeguamenti degli obblighi di collaborazione sono collegati con la nuova normativa dei diritti e obblighi di avvisare le autorità (cfr. in proposito n. Error! Re- ference source not found. nonché art. 443 e 443a AP-CC). Per analogia con la normativa del diritto della protezione dei minori è eliminato il capoverso 3. La riserva è mantenuta soltanto per gli avvocati.
Art. 449c cpv. 1 n. 2 lett. a Unitamente alla decisione sull’entrata in vigore per il 1° gennaio 2024 di questa disposizione adottata dal Parlamento nel 2016, il Consiglio federale ha espresso l’intenzione di modificare il capoverso 1 numero 2 lettera a nell’ambito della presente revisione (cfr. in proposito n. 2.1.7). Il testo deve essere adeguato affinché in futuro al Comune di domicilio – come alle altre autorità menzionate nella disposizione – sia comunicato soltanto che l’APMA «ha sottoposto una persona maggiorenne a una curatela che revoca o limita l’esercizio dei diritti civili».
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Art. 451 cpv. 1bis e 2 Cpv. 1: in modo analogo all’articolo 413 AP-CC, l’avamprogetto vuole sancire espressamente nella legge la possibilità di informare le persone vicine in merito al procedimento. Cpv. 2: nell’ambito della già citata revisione del 2016 il Consiglio federale è stato incaricato di disciplinare in un’ordinanza la concessione di informazioni da parte dell’autorità di protezione degli adulti sull’esistenza e gli effetti delle pertinenti misure (cfr. in proposito n. 2.1.7). Dalla consultazione sul progetto di ordinanza negli anni 2019/2020 è risultato che la concessione di informazioni sulle misure di protezione degli adulti nel frattempo funziona senza problemi cosicché il Consiglio federale ritiene che attualmente non vi sia alcuna necessità di un’ordinanza (cfr. in proposito n. 1.4.4). In questa situazione, la presente revisione elimina nuovamente la norma di delega.
Art. 14a tit. fin. titolo marginale L’introduzione dell’articolo 14b nel Titolo finale rende necessario adeguare il titolo marginale dell’articolo 14a del Titolo marginale.
Art. 14b tit. fin. Per quanto concerne il diritto transitorio valgono le medesime regole di diritto transitorio definite per l’entrata in vigore della nuova normativa del 2013. Il nuovo diritto si applica ai procedimenti pendenti alla sua entrata in vigore.
3.2 Legge sul Tribunale federale (LTF)175
Art. 76 cpv. 1bis La legittimazione al reclamo sul piano cantonale (art. 450 cpv. 2 CC) e quella per il ricorso dinanzi al Tribunale federale (art. 75 LTF) sono disciplinate diversamente nel diritto vigente (cfr. in proposito n. 2.4.3.4). In particolare è assai ristretta la legittimazione ricorsuale delle persone vicine dinanzi al Tribunale federale. Può così succedere che una persona vicina legittimata, secondo l’articolo 450 capoverso 2 numero 2 CC, a ricorrere sul piano cantonale a tutela dell’interessato non abbia alcuna possibilità di impugnare la decisione del giudice cantonale dinanzi al Tribunale federale perché gli interessi di terzi non possono essere fatti valere mediante ricorso in materia civile. Poiché la presente revisione mira a rafforzare la posizione procedurale delle persone vicine, è coerente armonizzare la loro legittimazione nella procedura dinanzi alle autorità cantonali (cfr. art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) con quella per impugnare la decisione dinanzi al Tribunale federale. Non si tratta soltanto di consolidare la posizione delle persone vicine ma soprattutto di proteggere l’interessato e difendere i suoi interessi.
175 RS 173.110
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Anche se l’articolo 76 capoverso 1bis AP-LTF menziona soltanto l’autorità di protezione degli adulti, la normativa vale anche per le decisioni dell’autorità di protezione dei minori (in virtù del rimando dell’articolo 314 CC all’art. 450 CC).
Art. 132b La presente disposizione disciplina le conseguenze della nuova disposizione sui procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale federale al momento dell’entrata in vigore della revisione (diritto transitorio). Tali procedimenti continuano a essere retti dal diritto anteriore.
4 Ripercussioni 4.1 Ripercussioni per la Confederazione Il progetto non ha ripercussioni dirette né sulle finanze né sul personale della Confederazione. I nuovi compiti della Confederazione legati al futuro miglioramento delle statistiche sulla protezione dei minori e degli adulti (cfr. n. 2.1.6 nonché art. 441a AP-CC e i relativi commenti) comporteranno indirettamente spese supplementari che i servizi e le autorità competenti potranno però sostenere, sotto i profili finanziario e del personale, con i mezzi disponibili.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna Il progetto ha diverse ripercussioni per i Cantoni: – tutti i Cantoni dovranno creare la possibilità di depositare i mandati precauzionali presso un ufficio pubblico (cfr. in proposito n. 2.2.2). 14 Cantoni l’hanno già fatto e 12 di essi hanno designato l’APMA come servizio di deposito, il Cantone di San Gallo ha designato l’Ufficio del registro di commercio e del notariato e il Cantone di Basilea-Campagna l’Ufficio dei testamenti. Anche gli altri Cantoni possono impiegare le strutture e uffici pubblici attuali senza dover creare un nuovo servizio. Non si prevede quindi una spesa importante; – l’allestimento di statistiche sulla protezione dei minori e degli adulti dovrà essere disciplinata dalla legge. L’allestimento di statistiche moderne e uniformi sul piano svizzero potrebbe generare spese supplementari per i Cantoni, diverse da Cantone a Cantone, poiché già oggi essi rilevano dati per la statistica COPMA (cfr. in proposito n. 2.1.6); – la revisione di alcuni punti della protezione degli adulti, segnatamente riguardo al coinvolgimento delle persone vicine e al diritto di procedura, comporterà una modifica parziale della procedura cantonale. A seconda dell’organizzazione cantonale delle autorità, le ripercussioni del progetto sulle
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autorità di protezione dei minori e degli adulti sono diverse. La nuova normativa attribuisce a tali autorità compiti in parte modificati che richiedono anche risorse supplementari, segnatamente per quanto riguarda la nomina quali curatori di persone vicine o privati. Occorre però partire dal presupposto che tale onere supplementare sarà associato a risparmi e semplificazioni in altri ambiti e che dal consolidamento dell’autodeterminazione e dal maggior coinvolgimento delle persone vicine deriverà un valore aggiunto per la società (cfr. in proposito n. 4.4). Il progetto non ha ripercussioni specifiche sui Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Le relative questioni non sono pertanto state approfondite.
4.3 Ripercussioni sull’economia nazionale Il progetto non ha ripercussioni sull’economia nazionale.
4.4 Ripercussioni sociali Vista la probabile evoluzione demografica, il progetto soddisfa necessità sociali concrete, poiché da una parte consolida l’autodeterminazione e la solidarietà familiare e dall’altra migliora la protezione delle persone bisognose di aiuto (in particolare gli anziani), segnatamente impiegando come curatori un maggior numero di persone vicine o di privati. A medio e lungo termine si prevedono ripercussioni sociali positive.
4.5 Ripercussioni sull’ambiente Non sono previste ripercussioni sull’ambiente.
4.6 Altre ripercussioni Non sono previste altre ripercussioni.
5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità La revisione proposta si fonda sull’articolo 122 capoverso 1 Cost., secondo cui la legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione. Tale competenza comprende anche il diritto della protezione dei minori e degli adulti.
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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera L’avamprogetto non riguarda direttamente gli impegni internazionali della Svizzera.
5.3 Forma dell’atto L’avamprogetto contiene disposizioni legislative importanti che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. vanno emanate sotto forma di legge federale. La modifica del Codice civile deve essere emanata sotto forma di legge federale.
5.4 Freno alle spese Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. poiché non contiene disposizioni in materia di sussidi né richiede crediti d’impegno o dotazioni finanziarie.
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale L’avamprogetto non tange né la ripartizione né l’adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni.
5.6 Delega di competenze legislative L’avamprogetto non delega alcuna nuova competenza legislativa al Consiglio federale. Ciò vale anche per la competenza del Consiglio federale prevista nell’articolo 441a capoverso 2 AP-CC nell’ambito della rilevazione della statistica.
5.7 Protezione dei dati La questione della protezione dei dati si pone in particolare in relazione con la nuova normativa dei diritti e degli obblighi di avvisare l’autorità nonché della modifica della normativa in materia di obblighi di comunicazione. Il diritto della protezione dei minori e degli adulti è applicato dalle autorità cantonali; per questo motivo si applicano le leggi cantonali sulla protezione dei dati (art. 2 cpv. 1 a contrario LPD). Le disposizioni di diritto civile vanno considerate lex specialis rispetto alle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati. La normativa proposta in materia di avvisi prevale sulle disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati. In via di principio ciò vale anche per la nuova normativa sul rilevamento dati e sulle statistiche nell’ambito del diritto della protezione dei minori e degli adulti (cfr. n. 2.1.6).
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6 Bibliografia 6.1 Lavori preparatori
Messaggio del 28 giugno 2006, concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), FF 2006 6391 (cit. messaggio PMA) Messaggio del 15 aprile 2015 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni), FF 2015 2751 (cit. messaggio Protezione minorenni) Rapporto del Consiglio federale del 29 marzo 2017 «Erste Erfahrungen mit dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutz» / «Premières expériences avec le nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte» (documento disponibile soltanto in tedesco e francese, Prime esperienze con il nuovo diritto della protezione dei minori e degli adulti) (cit. Bericht BR Erste Erfahrungen KESR) Perizia «Die Stellung nahestehender Personen im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht» (la posizione delle persone vicine nel diritto della protezione dei minori e degli adulti), Roland Fankhauser, febbraio 2019 (cit. perizia Fankhauser) Rapporto finale Ecoplan del 28 agosto 2019 «Umfrage Kindes- und Erwachsenenschutzrecht - Erhebungen zum Einbezug nahestehender Personen allgemein und zum Umgang mit privaten Beiständen im Besonderen» (sondaggio sul diritto della protezione dei minori e degli adulti – Rilevamenti sul coinvolgimento delle persone vicine in generale e sui curatori privati in particolare) (cit. studio Ecoplan) Rapporto del Consiglio federale del 18 settembre 2020 «Impedire la violenza nei confronti delle persone anziane» in adempimento del postulato 15.3945 Glanzmann- Hunkeler del 24 settembre 2015 (cit. Rapporto CF Impedire la violenza sulle persone anziane) 6.2 Letteratura BIDERBOST YVO, Der Vorsorgeauftrag in der Beratung - ein Dutzend Fragen der Pra- xis, Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht, Wädenswil 2020, pagg. 337–365 (cit. BIDERBOST, ZBGR) BIDERBOST YVo, Subsidiarität über alles?! (mit Gedanken zu Vollmachten und Urteil- sunfähigkeit), in: Der Mensch als Mass, Festschrift für Peter Breitschmid (a c. di Ruth Arnet/Paul Eitel/Alexandra Jungo/Hans Rainer Künzle), Zurigo 2019, pagg. 91–11 (cit. BIDERBOST, Mélanges Breitschmid) BÜCHLER ANDREA / JAKOB DOMINIQUE (a c. di), Kurzkommentar Schweizerisches Zi- vilgesetzbuch, 2a ed., Basilea 2018 (cit. KUKO ZGB-AUTORE, Art ..., N ...) DELL'ORO FEDERICA / ESTELLE DE LUZE, La legittimazione al reclamo nel diritto di protezione: particolarità del ruolo delle persone vicine all'interessato e dei terzi, Rivista ticinese di diritto II-2021, pagg. 799–824 HÄFELI CHRISTOPH, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 3a ed., Berna 2021
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GEISER THOMAS / FOUNTOULAKIS CHRISTIANA (a c. di), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7a ed., Basilea 2022 (cit. BSK ZGB I-AUTORE, Art. … N …). GEISER THOMAS / WOLF STEPHAN (a c. di), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6a ed., Basilea 2019 (cit. BSK ZGB II-AUTORE, Art. … N …). Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti, Praxisanleitung Erwachsenenschutzrecht (Guida pratica del diritto della protezione degli adulti, documento disponibile soltanto in tedesco e francese), 2012 (cit. Guida pratica COPMA) MEIER PHILIPPE, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2a ed., Ginvra-Zurigo 2022 RENZ NICO, Der Vorsorgeauftrag – eine Tour d’Horizon, FramPra.ch 4/2021, pagg. 934-965 (cit. RENZ, FamPra.ch) RENZ NICO, Der Vorsorgeauftrag und seine Validierung, dissertazione Zurigo 2020 SCHMID JÖRG (a c. di), Zürcher Kommentar Zivilgesetzbuch, Art. 388-404 ZGB, Der Erwachsenenschutz, Die behördlichen Massnahmen, Allgemeine Grundsätze - Die Beistandschaften, primo volume, Zurigo 2021 (cit. ZK-MEIER, Art. ... ZGB N. ...)
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