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Trasferimento a terzi di compiti pubblici del settore Energia dell’approvvigionamento economico del Paese

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese UFAE

Berna, 18 agosto 2021

Modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSE)

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

1. Situazione iniziale

Tramite l’ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSE; RS 531.35), il Consiglio federale ha incaricato l’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) di preparare le misure necessarie ad affrontare situazioni di grave penuria nell’approvvigionamento di energia elettrica. In situazioni simili l’AES e i suoi membri svolgerebbero un ruolo cruciale nell’attuazione delle relative misure dell’Approvvigionamento economico del Paese (AEP). In tempi di buon funzionamento dell’approvvigionamento, l’AES e i suoi membri prendono disposizioni di tipo organizzativo per preparare una gestione dell’elettricità. A tale scopo l’AES ha istituito l’Organizzazione per l’approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL).

Il settore specializzato Energia dell’AEP è tra l’altro incaricato di valutare periodicamente la situazione e di osservare e analizzare regolarmente l’evoluzione dell’approvvigionamento di elettricità (art. 7 dell’ordinanza sull’approvvigionamento economico del Paese [OAEP; RS 531.11]). Il monitoraggio permanente della situazione in materia di approvvigionamento serve a permettere un adeguamento del livello di preparazione in funzione delle contingenze: se si profilano dei problemi di approvvigionamento, le misure vanno intensificate tempestivamente.

Per poter adempiere i suoi compiti sia in situazioni normali che in caso gestione, il settore specializzato Energia richiede un sistema di monitoraggio che gli fornisca informazioni sulla situazione attuale e sugli sviluppi dell’approvvigionamento di energia elettrica previsti a breve e medio termine. Nel monitoraggio della situazione l’AEP deve ricorrere per quanto possibile ai sistemi di osservazione e di rilevazione statistica già istituiti dalla Confederazione o dal settore privato. In quest’ottica il settore specializzato Energia collabora già con la società nazionale di rete Swissgrid SA.

Nell’ambito dei compiti che le sono affidati in virtù della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) Swissgrid sorveglia costantemente la situazione dell’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. Le informazioni così ottenute coprono già gran parte delle esigenze di monitoraggio del settore specializzato Energia. Dal punto di vista dell’AEP, a questo settore mancano però alcuni dati fondamentali – in particolare analisi e calcoli riguardanti la capacità di autoapprovvigionamento della Svizzera – per poter procedere a una valutazione completa della situazione.

Con la proposta di modifica dell’OOSE viene pertanto affidato a Swissgrid il compito di sviluppare e gestire un tale sistema di monitoraggio per il settore specializzato Energia dell’AEP.

2. Punti essenziali del progetto

2.1. Gestione del sistema di monitoraggio da parte della società nazionale di rete

La società nazionale di rete Swissgrid gestisce la rete svizzera di trasporto di energia elettrica. I suoi compiti sono definiti all’articolo 20 LAEl. In particolare, è incaricata di sorvegliare la rete di trasporto e di raccogliere tutte le informazioni rilevanti. Oltre alle informazioni provenienti dalla gestione della rete di trasporto e dalla gestione dei bilanci di cui è responsabile, Swissgrid raccoglie anche informazioni dalle centrali elettriche allacciate alla rete di trasporto.

In base all’articolo 60 della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531), il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell’economia compiti pubblici come l’osservazione del mercato o attività di esecuzione nell’ambito delle misure preparatorie e d’intervento dell’AEP.

Come unico attore del settore dell’energia elettrica, Swissgrid dispone già della maggior parte delle informazioni necessarie al monitoraggio per conto dell’AEP e dei dati richiesti per una valutazione fondata della situazione. Possiede inoltre una vasta esperienza in materia di gestione di sistemi di elaborazione dei dati.

In questo contesto non vi sono altri candidati che si prestino, in alternativa a Swissgrid, alla gestione del sistema di monitoraggio. Secondo l’articolo 15b della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1) – che in quanto lex specialis prevale sulla legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) – la procedura di selezione per la delega di compiti federali, per la quale sono disponibili più beneficiari [...], è retta dalle disposizioni della LAPub [...]. Considerato che in questo caso c’è un solo potenziale beneficiario, la LAPub non è applicabile.

In tempi normali il monitoraggio permette una valutazione aggiornata e fondata della situazione almeno una volta al mese. In caso di crisi è possibile aumentare la frequenza del monitoraggio e il grado di precisione delle informazioni rilevate. Il monitoraggio fornisce informazioni sulla situazione dell’autoapprovvigionamento della Svizzera e presenta un quadro completo della situazione attuale dell’approvvigionamento e del mercato.

2.2. Compiti del settore specializzato Energia

Il settore specializzato Energia definisce i requisiti applicabili al sistema di monitoraggio e stabilisce in particolare quali informazioni devono essere raccolte e la frequenza con cui valutare la situazione, emanando a tal fine apposite istruzioni. Controlla inoltre che Swissgrid adempia i suoi compiti di monitoraggio conformemente all’OOSE e alle istruzioni impartite.

3. Commento ai singoli articoli

Qui di seguito vengono commentati i singoli articoli del progetto di modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese. Il titolo francese e l’ingresso dell’ordinanza vengono adeguati per motivi di carattere redazionale.

Art. 1a Sistema di monitoraggio: gestione e accesso Questo articolo disciplina la delega del compito di gestire un sistema di monitoraggio alla società nazionale di rete. Il trasferimento di informazioni al settore specializzato Energia può svolgersi in diverse forme; ciò permette di garantire che vengano presi in considerazione i progressi tecnologici o le nuove esigenze di questo settore.

Art. 1b Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati Il monitoraggio informa sulla situazione attuale in materia di approvvigionamento in Svizzera e nei Paesi limitrofi fornendo dati sul consumo, sulla produzione e sulle capacità di importazione e di esportazione. Offre inoltre una visione per i mesi a venire, comprese informazioni concernenti l’evoluzione dei prezzi dell’energia nel mercato europeo, la disponibilità di capacità produttive, il livello di riempimento dei bacini di accumulazione, i dati meteorologici, le previsioni di consumo e le analisi della capacità di autoapprovvigionamento. Ai fini della valutazione, dovendo considerare anche le esperienze passate, vanno messi a disposizione anche i dati storici. Le informazioni provenienti dal monitoraggio e destinate al settore specializzato Energia dell’AEP non possono essere ulteriormente trasmesse. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia ad autorità federali quali l’Ufficio federale dell’energia (UFE), la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) o un Cantone se tali dati sono necessari all’adempimento del loro mandato legale. La società nazionale di rete è responsabile del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati applicabili alla gestione del sistema di monitoraggio. Per poter garantire la sicurezza dei dati, la società nazionale di rete elabora un regolamento sul trattamento dei dati comprendente il disciplinamento dei diritti di accesso. Il regolamento stabilisce tra l’altro le competenze, l’amministrazione degli utenti, i diritti di accesso, i meccanismi di controllo nonché la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati. Il settore specializzato Energia e gli altri eventuali destinatari dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio sono tenuti ad adottare le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato al momento della trasmissione.

Nel sistema di monitoraggio non vengono trattati dati personali sensibili. I dati di base sono dati di monitoraggio raccolti da Swissgrid o dati di mercato che la società nazionale di rete ottiene in parte già oggi tramite un fornitore di servizi di dati. Il livello di aggregazione dei dati utilizzati per il sistema di monitoraggio a destinazione del settore specializzato Energia non permette di dedurre informazioni confidenziali sugli operatori del mercato.

Art. 2 Compiti del settore specializzato Energia Il settore specializzato Energia definisce, in funzione della situazione dell’approvvigionamento, i requisiti applicabili al sistema di monitoraggio per quanto riguarda le valutazioni e i dati, così come la loro interpretazione, il loro grado di precisione e la frequenza con cui vengono raccolti. I membri del settore specializzato Energia sono tenuti al segreto sulle misure preparatorie e sull’osservazione della situazione in materia di approvvigionamento di energia elettrica nonché sulle informazioni che vi sono connesse (art. 63 LAP). Questa disposizione mira in particolare a impedire che i membri, avendo accesso a determinate informazioni, abusino di un vantaggio da cui potrebbero derivare delle distorsioni della concorrenza (art. 5 cpv. 2 LAP). Nella definizione dei diritti di accesso al sistema di monitoraggio accordati ai membri occorre tenere conto di questo aspetto. Il settore specializzato decide pertanto i diritti di accesso d’intesa con la ElCom. Il settore specializzato Energia impartisce quindi le istruzioni corrispondenti alla società nazionale di rete.

Art. 4 Indennizzo, cpv. 1 I costi d’investimento e di gestione di Swissgrid per il sistema di monitoraggio menzionato all’articolo 1a sono sostenuti dalla Confederazione. L’indennizzo è fissato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), come già avviene per le indennità versate all’AES. La Confederazione indennizza la società nazionale di rete solo a titolo provvisorio. Con l’attuale revisione della LAEl verrà creata la base legale per addebitare le spese come costi di rete computabili, e quindi trasferirli ai consumatori. Questa possibilità di finanziamento si applica anche ai costi di gestione del monitoraggio. L’entrata in vigore della LAEl riveduta richiederà un adeguamento dell’articolo 4 OOSE. Una volta stabilito che i costi sono computabili ai sensi della LAEl, infatti, l’indennizzo della società nazionale di rete da parte della Confederazione (cpv. 1) non sarà più necessario. L’indennizzo dell’AES resterà invariato dal momento che i costi a suo carico non possono essere assunti solidalmente tramite i costi d’esercizio della rete di trasporto. Inoltre, dopo l’entrata in vigore della revisione della legge, spetterà all’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e non più alla ElCom vigilare sui costi (cpv. 3) sostenuti dalle singole aziende in seguito alle misure dell’AEP.

4. Ripercussioni

4.1. Ripercussioni per la Confederazione

L’onere amministrativo e le spese per il personale dell’UFAE rimangono al livello attuale.

Conformemente all’articolo 4 del progetto, l’onere finanziario di Swissgrid per lo sviluppo e la gestione del sistema di monitoraggio è a carico della Confederazione. Secondo le stime, i costi d’investimento dovrebbero ammontare a circa 280 000 franchi una tantum e i costi annuali di gestione e di licenza a circa 150 000 franchi.

I mezzi necessari non sono iscritti nel preventivo dell’UFAE; di conseguenza l’entrata in vigore dell’ordinanza (prevista per l’estate del 2022) comporterà spese supplementari per la Confederazione.

Il finanziamento federale è solo provvisorio. Con l’attuale revisione della LAEl verrà creata la base legale per addebitare queste spese come costi di rete computabili, che potranno essere trasferiti ai consumatori.

4.2. Ripercussioni per i Cantoni

Il presente progetto non ha ripercussioni per i Cantoni.

4.3. Ripercussioni sull’economia e sulla società

L’AEP necessita di questo sistema di monitoraggio per poter adempiere il suo mandato legale di valutazione sistematica della sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. Il sistema permette di seguire costantemente la situazione in materia di approvvigionamento e fornisce importanti informazioni al riguardo. Si possono così rilevare tempestivamente eventuali perturbazioni e adottare in tempi rapidi misure adeguate per mitigare le conseguenze di una penuria di elettricità per l’economia e la società.

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