Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Rapporto esplicativo
Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Entrata in vigore prevista il 1° gennaio 2023
Berna, ottobre 2021
Indice
1. Situazione iniziale................................................................................................3
2. Richiesta congiunta degli assicuratori LAINF sulla base dei tassi attuali.....3
3. La modifica dell’ordinanza proposta .................................................................4
4. Commento all’articolo 117 capoverso 1 OAINF (nuovo)..................................4
5. Ripercussioni finanziarie ....................................................................................4
5.1 Ripercussioni per la Confederazione .....................................................................4 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna ...............................................................................................5 5.3 Ripercussioni per l’economia .................................................................................5 6. Entrata in vigore ..................................................................................................5
2/5
1. Situazione iniziale
Le prestazioni assicurative dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) sono finanziate con il pagamento di premi. Il datore di lavoro si assume i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali (art. 91 cpv. 1 LAINF). I premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore. Sono riservati patti contrari in favore del lavoratore (art. 91 cpv. 2 LAINF). Il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi (art. 91 cpv. 3 primo periodo LAINF).
I premi per ogni esercizio sono pagati in anticipo. Il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo possono pagarli in rate semestrali o trimestrali, debitamente maggiorate (art. 93 cpv. 3 LAINF). In conformità all’articolo 93 capoverso 5 primo periodo LAINF, il Consiglio federale emana disposizioni sui supplementi in caso di pagamento rateale e in caso di mora, sulle annotazioni salariali e sulla loro revisione e conservazione, nonché sul conteggio dei premi.
Sulla base della competenza attribuitagli, il Consiglio federale ha disciplinato i supplementi per il pagamento rateale dei premi nell’articolo 117 capoverso 1 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202): il supplemento per pagamento rateale dei premi ammonta all’1,250 per cento del premio annuo per il pagamento semestrale e all’1,875 per cento per quello trimestrale. L’assicuratore può riscuotere prorata un supplemento minimo di 10 franchi.
2. Richiesta congiunta degli assicuratori LAINF sulla base dei tassi attuali
Dall’entrata in vigore il 1° gennaio 1984 dell’OAINF, rispettivamente dall’ultima revisione del 15 dicembre 1997 dell’articolo 117 OAINF, i tassi d’interesse in Svizzera e nel mondo sono cambiati significativamente. Per questa ragione, la Suva e gli assicuratori privati contro gli infortuni di cui all’articolo 68 LAINF – rappresentati dalla Suva, dall’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), dalla comunità di interessi degli altri assicuratori LAINF e dalla Axa Assicurazioni SA – hanno presentato al Dipartimento federale dell’interno (DFI) una richiesta congiunta (ricezione della documentazione: 18 marzo 2021).
La richiesta è limitata all’adeguamento alle mutate condizioni di mercato del supplemento per pagamento rateale. In caso di ripetuta mora del datore di lavoro o dell'assicurato a titolo facoltativo, gli assicuratori devono inoltre avere la possibilità di revocare la modalità di pagamento rateale. Per gli assicuratori e gli assicurati è più semplice e meno oneroso a livello amministrativo se nel processo di esecuzione confluisce una sola fattura dei premi per anno assicurativo invece di quattro (in caso di pagamento trimestrale dei premi). Questa modifica rende necessario anche un adeguamento del contratto-tipo di cui all’articolo 59a LAINF (v. sotto).
La richiesta del settore LAINF fa presente che gli interessi sui titoli di Stato senza rischi, secondo la durata, hanno registrato sull’arco dell’attuale durata di validità della LAINF cali di quattro punti percentuali fino a valori negativi. Questa situazione contrassegnata da tassi bassi persiste da alcuni anni. Il supplemento per pagamento rateale fissato nell’OAINF, basato su un tasso d’interesse annuo del 5 per cento, è fuori luogo in questo contesto ed è sempre meno compreso dai contraenti (datori di lavoro) che subiscono le ripercussioni di questo stato di cose anche sui loro conti bancari e postali (interessi zero o negativi). 3/5
La richiesta è pure motivata dal fatto che il supplemento per pagamento rateale include, oltre all’indennizzo per il mancato reddito patrimoniale causato dal ritardo delle entrate, anche un indennizzo per il maggiore rischio di inadempimento e per il maggior onere amministrativo (stampa e spedizione di fatture e richiami), un costo quest’ultimo nettamente diminuito rispetto al momento dell’entrata in vigore della LAINF (processi automatizzati, processi di pagamento elettronici ecc.).
3. La modifica dell’ordinanza proposta
Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del diritto nella LAINF, nell’ordinanza (art. 117 cpv. 1 OAINF) devono rimanere definiti supplementi fissi per pagamento rateale. Considerato che questi devono basarsi innanzitutto sui tassi d’interesse di mercato per il mancato reddito patrimoniale degli assicuratori, il supplemento deve ammontare allo 0,250 per cento per i pagamenti semestrali e allo 0,375 per cento per i pagamenti trimestrali, l’equivalente di un tasso d’interesse annuo dell’1 per cento. Se in futuro gli interessi dovessero aumentare sensibilmente, si potrebbe procedere in tempi rapidi a un adeguamento tramite modifica d’ordinanza. L’articolo 117 capoverso 1 OAINF deve inoltre accordare agli assicuratori la possibilità di revocare la modalità di pagamento rateale se il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo dovesse essere in mora con più di un pagamento rateale. Con la revoca della modalità di pagamento rateale, l’importo residuo del premio diventa esigibile. L’articolo 117 capoverso 2 OAINF concernente l’interesse di mora resta invariato; il termine di pagamento dei premi rimane dunque di un mese a contare dalla scadenza. Scaduto questo termine, deve essere prelevato un interesse mensile di mora dello 0,5 per cento.
Queste modifiche dell’articolo 117 capoverso 1 OAINF hanno effetti diretti sul contratto-tipo di cui all’articolo 59a LAINF, nel quale i supplementi per il pagamento rateale dei premi sono esplicitamente menzionati. Il contratto-tipo deve pertanto essere adeguato in base alle modifiche apportate all’articolo 117 capoverso 1 OAINF. Al termine della procedura di consultazione sulla modifica dell’ordinanza, il contratto-tipo modificato dovrà essere sottoposto per approvazione al Consiglio federale con una richiesta parallela (art. 59a cpv. 3 LAINF).
4. Commento all’articolo 117 capoverso 1 OAINF (nuovo)
Sono modificati i supplementi per il pagamento rateale vigenti, il che comporta la modifica di due cifre: il supplemento per il pagamento semestrale è ridotto dall’1,250 allo 0,250 per cento, quello per il pagamento trimestrale dall’1,875 allo 0,375 per cento. È inoltre sancita la possibilità per l’assicuratore di revocare la modalità di pagamento rateale dei premi in caso di mora dell’assicurato.
5. Ripercussioni finanziarie
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
La modifica dell’articolo 117 capoverso 1 OAINF non causa maggiori costi alla Confederazione. Nella misura in cui la Confederazione nella sua veste di datore di lavoro paghi a rate i premi LAINF, la modifica dell’ordinanza porterebbe a un risparmio in virtù della riduzione dei supplementi. 4/5
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna
Non si attendono ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna. Le amministrazioni pubbliche che fungono da datore di lavoro e hanno concordato con i loro assicuratori LAINF un pagamento rateale dei premi verseranno supplementi minori in virtù della presente modifica d’ordinanza.
5.3 Ripercussioni per l’economia
Si attendono solo ripercussioni minime per l’economia nazionale. Secondo la LAINF, i datori di lavoro sono gli assicurati dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Coloro che hanno concordato con il loro assicuratore LAINF un pagamento rateale dei premi verseranno supplementi minori in virtù della presente modifica d’ordinanza.
6. Entrata in vigore
La modifica dell’ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
5/5