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Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Berna, 3 giugno 2022

Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Compendio L’Accordo bilaterale di protezione e promozione reciproca degli investimenti (APPI) tra la Svizzera e l’Indonesia è stato approvato dal Consiglio federale il 26 gennaio 2022 e firmato il 24 maggio 2022, con riserva di ratifica. L’Accordo colma il vuoto contrattuale che esisteva dal 2016, da quando cioè il precedente APPI è scaduto.

Situazione iniziale Con oltre 1 460 miliardi di franchi di investimenti diretti effettuati all’estero, le imprese svizzere figurano tra i dieci maggiori esportatori di capitali al mondo. A complemento delle legislazioni nazionali degli Stati ospitanti, gli APPI bilaterali offrono agli investitori ulteriori certezze giuridiche e una protezione contro i rischi politici. La Svizzera vanta una rete di 111 APPI bilaterali. Insieme a Giappone, Singapore e Cina, l’Indonesia rientra tra le principali destinazioni degli investimenti diretti svizzeri in Asia. Nel 2020 il volume totale degli investimenti diretti svizzeri in Indonesia è ammontato a circa 2,1 miliardi di franchi. Nello stesso anno le imprese svizzere hanno creato nel Paese asiatico 17 000 posti di lavoro.

Contenuto del progetto L’APPI tra i due Stati garantisce agli investimenti svizzeri in Indonesia – e, viceversa, a quelli indonesiani in Svizzera – una protezione contro eventuali rischi politici. La priorità è data ai seguenti meccanismi di protezione: protezione contro le discriminazioni statali (trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita), protezione contro le espropriazioni illegali o le espropriazioni non adeguatamente compensate, protezione contro le restrizioni al trasferimento di proventi e altri importi relativi agli investimenti e garanzia del cosiddetto trattamento giusto ed equo. I procedimenti di composizione delle controversie consentono inoltre, se necessario, di far rispettare le disposizioni dell’Accordo davanti a un tribunale arbitrale internazionale. Il presente Accordo con l’Indonesia è il primo APPI della Svizzera fondato su una nuova base negoziale. Contiene disposizioni aggiuntive e più dettagliate per limitare la discrezionalità dei tribunali arbitrali nell’interpretare e applicare l’Accordo. Alcune disposizioni specifiche, anche sul diritto di legiferare degli Stati, provvedono affinché gli obiettivi di protezione degli investimenti siano compatibili con quelli dello sviluppo sostenibile.

Compendio 3

1 Situazione iniziale 5

1.1 Necessità d’intervento e obiettivi 5

1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati 5

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del

Consiglio federale 6

2 Punti essenziali dell’Accordo 6

2.1 Contenuto 6

2.2 Valutazione 7

3 Commento ai singoli articoli dell’Accordo 8

3.1 Preambolo 8

3.2 Capitolo 1: Definizioni e campo d’applicazione 9

3.3 Capitolo 2: Protezione degli investimenti 9

3.4 Capitolo 3: Risoluzione delle controversie 11

3.4.1 Risoluzione delle controversie tra una Parte e un

investitore dell’altra parte 11

3.4.2 Risoluzione delle controversie tra le Parti 15

3.5 Capitolo 4: Disposizioni generali, eccezioni e disposizioni

finali 16

3.6 Allegati 17

3.6.1 Allegato A: Espropriazioni 17

3.6.2 Allegato B: Codice di condotta degli arbitri 17

4 Ripercussioni 18

4.1 Ripercussioni per la Confederazione 18

4.1.1 Ripercussioni sul personale 18

4.1.2 Ripercussioni finanziarie 18

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 18

4.3 Ripercussioni per l’economia 18

4.4 Ripercussioni per la società e l’ambiente 18

5 Aspetti giuridici 19

5.1 Costituzionalità 19

5.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera 20

5.3 Forma dell’atto 20

5.4 Consultazione 21

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità d’intervento e obiettivi

Con oltre 1460 miliardi di franchi di investimenti diretti effettuati all’estero (stato a fine 2020), le imprese elvetiche figurano tra i dieci maggiori esportatori di capitali al mondo. In Svizzera, oltre alle grandi multinazionali, centinaia di PMI effettuano importanti investimenti diretti all’estero. Il nostro Paese ha quindi tutto da guadagnare nel creare condizioni quadro favorevoli agli investimenti esteri e provvedere a una protezione giuridica efficace. Poiché non esiste una regolamentazione multilaterale nel settore della protezione degli investimenti internazionali come, ad esempio, per il commercio transfrontaliero nel quadro dell’OMC, gli accordi bilaterali di promozione e protezione degli investimenti (APPI) assumono un’importanza fondamentale. La Svizzera vanta una rete di 111 APPI bilaterali. A complemento delle legislazioni nazionali dei Paesi ospitanti, gli APPI bilaterali offrono agli investitori ulteriori certezze giuridiche e una protezione contro eventuali rischi politici. Queste garanzie sono necessarie perché in generale gli investimenti all’estero presuppongono un impegno di capitali a lungo termine nello spazio giuridico di un altro Stato. La Svizzera ha concluso un primo APPI con l’Indonesia nel 1974. Nel 2014 il Governo indonesiano ha deciso di denunciare gli APPI esistenti, tra cui quello con la Svizzera. L’APPI del 1974 è quindi scaduto l’8 aprile 2016 senza che fosse sostituito da un altro testo normativo. La conclusione di un nuovo APPI con l’Indonesia permette ora alla Svizzera di colmare la lacuna contrattuale esistente da allora.

1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

La Svizzera e l’Indonesia avevano avviato trattative per modernizzare l’APPI del

1974 già nel 2010, parallelamente ai negoziati per un accordo di partenariato

economico tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e l’Indonesia. Nel 2014 il Governo indonesiano ha tuttavia deciso di denunciare gli APPI esistenti e di non concludere in un primo momento nuovi accordi. Le trattative sono pertanto rimaste in sospeso. Sono state riprese solo nel 2017 e concluse nel settembre 2021, dopo sette cicli di negoziali. Il presente APPI con l’Indonesia è stato approvato dal Consiglio federale il 26 gennaio 2022 e firmato a Davos il 24 maggio successivo, con riserva di ratifica. Con l’esito dei negoziati, la Svizzera ha raggiunto il suo obiettivo di colmare la lacuna contrattuale che si era creata dopo la denuncia dell’APPI precedente. L’Accordo contiene standard di protezione moderni che tutelano gli investimenti internazionali e che allo stesso tempo sono in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del

Consiglio federale Il presente Accordo non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20201 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20202 sul programma di legislatura 2019–2023. È tuttavia conforme al tenore dell’indirizzo politico 1, e in particolare all’obiettivo 4 del programma di legislatura 2019–2023 («La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce all’economia elvetica l’accesso ai mercati internazionali e al mercato interno dell’UE»). Nella Strategia di politica economica esterna 20213, il Consiglio federale ha definito una serie di campi d’azione strategici per il posizionamento internazionale degli interessi economici svizzeri. Il presente Accordo contribuisce in particolare alla realizzazione dei campi d’azione 3 («Garantire apertura e regolamentazione del commercio esterno») e 6 («Contribuire alla sostenibilità ambientale e sociale»). Nel rapporto sulla politica economica esterna 20174 l’Esecutivo aveva inoltre presentato i principi generali per la conclusione di accordi di promozione e protezione degli investimenti nonché per il loro ulteriore sviluppo e la loro riforma. Il presente Accordo è in linea con questi principi. Infine, la misura 18 del Piano d’azione nazionale «Imprese e diritti umani» 2020–20235 prevede che nel quadro delle trattative per gli accordi di libero scambio e per gli APPI la Svizzera si adoperi per l’introduzione di disposizioni volte a garantire la coerenza sul fronte degli scambi commerciali e dello sviluppo sostenibile. L’APPI con l’Indonesia tiene conto di questa misura (cfr. n. 4.4). La conclusione dell’APPI con l’Indonesia è inoltre compatibile con la politica di sviluppo della Svizzera. Dal 2008 l’Indonesia è uno dei Paesi prioritari della cooperazione allo sviluppo economico della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Con il suo programma di sviluppo economico 2021–2024, la SECO sostiene gli sforzi di riforma indonesiani nei settori della pubblica amministrazione, dell’economia, dell’ambiente e della formazione professionale. Garantire maggiore sostenibilità, soprattutto nel settore dei prodotti agricoli, rimane un aspetto prioritario anche dopo la conclusione dell’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia.

2 Punti essenziali dell’Accordo

2.1 Contenuto

Lo scopo dell’APPI è garantire, mediante un accordo tra Stati, una protezione contro i rischi politici sia agli investimenti effettuati in Indonesia da imprese e cittadini svizzeri sia agli investimenti effettuati in Svizzera da investitori indonesiani. La

3 Strategia di politica economica esterna del Consiglio federale del 24 novembre 2021, pag. 41, campo d’azione 6. 4 Rapporto del Consiglio federale del 10 gennaio 2018 (n. 1) sulla politica economica esterna 2017, FF 2018 689, pag. 700 segg. 5 Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani: Piano d’azione nazionale della Svizzera 2020–2023, misura 18, pag. 19. Consultabile all’indirizzo: https://www.nap-

priorità è data ai seguenti meccanismi di protezione: protezione contro le discriminazioni statali nei confronti degli investitori stranieri rispetto a quelli nazionali (trattamento nazionale) e agli investitori di Paesi terzi (trattamento della nazione più favorita), protezione contro le espropriazioni illegali e non adeguatamente compensate, protezione contro le restrizioni al trasferimento di proventi e altri importi relativi agli investimenti e garanzia del cosiddetto trattamento giusto ed equo. I procedimenti di composizione delle controversie consentono inoltre, se necessario, di far rispettare le disposizioni dell’Accordo davanti a un tribunale arbitrale internazionale. L’APPI protegge unicamente gli investimenti effettuati a norma di legge, cioè conformi alle disposizioni legali dello Stato ospitante (cfr. n. 3.2). Gli investitori che le vìolano (p. es. commettendo reati di corruzione) non possono beneficiare della protezione degli investimenti. L’Accordo di compone di un preambolo, quattro capitoli con note a piè di pagina e due allegati. Il primo capitolo riguarda le definizioni e il campo d’applicazione dell’Accordo. Il secondo comprende le disposizioni sostanziali di protezione degli investimenti. Il terzo elenca le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie, mentre il quarto stabilisce disposizioni generali, derogatorie e transitorie. L’Allegato A integra l’articolo sull’espropriazione e l’Allegato B è costituto da un codice di condotta per gli arbitri. Secondo l’interpretazione comune di entrambe le Parti, le note a piè di pagina sono parte integrante dell’Accordo e hanno la stessa forza giuridicamente vincolante del testo dell’Accordo. L’Accordo è stato firmato in inglese, francese e indonesiano. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.

2.2 Valutazione

Insieme a Giappone, Singapore e Cina, l’Indonesia rientra tra le principali destinazioni degli investimenti diretti svizzeri in Asia. Nel 2020 il volume totale degli investimenti diretti svizzeri in Indonesia è ammontato a circa 2,1 miliardi di franchi. Nello stesso anno le imprese svizzere hanno creato nel Paese asiatico 17 000 posti di lavoro (fonte: BNS). Sempre nel 2020 gli investitori svizzeri si sono piazzati al quattordicesimo posto nella classifica degli investitori esteri in Indonesia (fonte: FMI6). Secondo i dati dell’Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM), nel 2021 la Svizzera figurava al decimo posto nella classifica dei maggiori investitori stranieri in Indonesia. La maggior parte degli investimenti diretti svizzeri verso il Paese asiatico è destinata all’industria chimico-farmaceutica. Vengono però effettuati investimenti significativi anche in vari altri settori dell’economia (macchinari, industria alimentare, logistica e trasporti, settore bancario e assicurativo). Viceversa, gli investimenti diretti indonesiani in Svizzera sono praticamente inesistenti. L’obiettivo della nostra politica economica esterna è assicurare alle imprese svizzere le stesse condizioni di accesso ai mercati esteri dei loro concorrenti all’estero. In quanto importante Paese di provenienza degli investimenti internazionali, la Svizzera ha tutto l’interesse a creare condizioni quadro favorevoli alle attività delle proprie imprese all’estero e a offrire loro una protezione giuridica efficace. Insieme agli accordi di libero scambio (ALS) e alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI), gli APPI costituiscono uno dei principali pilastri della politica di

6 I dati del FMI sono disponibili all’indirizzo:

economia esterna del Consiglio federale. Con l’entrata in vigoredell’accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia7, il 1° novembre 2021, le relazioni economiche bilaterali sono state poste su una nuova base. Tra la Svizzera e l’Indonesia esiste già una convenzione per evitare la doppia imposizione8. Il presente APPI va quindi a completare il quadro contrattuale preesistente. L’Accordo crea ulteriore certezza del diritto per gli investitori svizzeri che sono già attivi in loco o che prevedono di effettuarvi degli investimenti, e ha quindi un impatto positivo anche sui flussi d’investimento tra i due Paesi. Il nuovo APPI con l’Indonesia assicura quindi che gli investitori svizzeri non siano penalizzati rispetto agli investitori di altri Paesi. Nel 2021 è entrato in vigore il nuovo APPI bilaterale tra Indonesia e Singapore, mentre l’anno precedente era stata la volta dell’accordo di partenariato economico tra Indonesia e Australia, che contiene un ampio capitolo sulla protezione degli investimenti. L’accordo di libero scambio tra l’Indonesia e l’UE, attualmente in fase di negoziazione, conterrà anch’esso un capitolo sulla protezione degli investimenti che andrà a sostituire gli APPI bilaterali con i singoli Stati membri dell’UE, denunciati dall’Indonesia. In questo contesto, il presente Accordo garantisce agli investitori svizzeri condizioni di parità. Negli ultimi anni è stata identificata la necessità di una riforma degli APPI e delle procedure di arbitrato tra investitori e Stato ivi previste. Anche la Svizzera ha pertanto sviluppato continuamente la propria prassi contrattuale relativa agli APPI. Il presente Accordo con l’Indonesia è il primo APPI della Svizzera fondato su una nuova base negoziale. Si rifà alla prassi contrattuale seguita finora e mira a creare condizioni stabili e un clima favorevole agli investimenti stranieri. Rispetto agli accordi precedenti, contiene disposizioni aggiuntive e più dettagliate per limitare la discrezionalità dei tribunali arbitrali nell’interpretare e applicare l’Accordo (cfr. art. 4 e 7). Alcune disposizioni specifiche, anche sul diritto di legiferare degli Stati (cfr. art. 12), provvedono affinché gli obiettivi di protezione degli investimenti siano compatibili con quelli di sviluppo sostenibile e con gli interessi particolari dei Paesi in via di sviluppo.

3 Commento ai singoli articoli dell’Accordo

3.1 Preambolo

Il Preambolo enuncia gli obiettivi generali delle Parti, fornendo così una chiave di interpretazione del testo normativo. Sottolinea l’importanza degli investimenti internazionali per lo sviluppo economico e la prosperità di entrambi i Paesi. Pone un accento particolare sull’importanza della cooperazione tra le Parti e dello sviluppo sostenibile. Le Parti dichiarano ad esempio di non voler abbassare gli standard in materia di sanità, sicurezza, lavoro e ambiente al solo fine di promuovere gli investimenti. Riaffermano inoltre il loro impegno per i diritti e i principi fondamentali nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani e in particolare per lo Statuto delle Nazioni Unite e per la Dichiarazione universale dei diritti umani.

7 Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 2018 tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia, RS 0.632.314.271.

8 Convenzione del 29 agosto 1988 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica

d’Indonesia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, protocollo di modifica entrato in vigore il 20 marzo 2009, RS 0.672.942.71.

3.2 Capitolo 1: Definizioni e campo d’applicazione

Art. 1 Definizioni L’articolo 1 definisce i principali termini utilizzati nell’accordo, in particolare «investimento» e «investitore», specificando ad esempio che quest’ultimo può essere sia una persona fisica che giuridica. Definisce inoltre i concetti di «valuta liberamente convertibile», «impresa stabilita localmente» e «territorio».

Art. 2 Campo d’applicazione dell’Accordo Secondo l’articolo 2, l’APPI si applica agli investimenti effettuati nel territorio di una Parte da investitori dell’altra Parte prima o dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Non si applica però alle controversie relative a eventi precedenti la sua entrata in vigore. L’Accordo protegge unicamente gli investimenti effettuati a norma di legge, cioè conformi alle disposizioni legali dello Stato ospitante. Gli investitori che le vìolano (p. es. commettendo reati di corruzione) non possono beneficiare della protezione degli investimenti. Gli appalti pubblici sono esclusi dal campo d’applicazione dell’Accordo. L’articolo 5 (Trattamento nazionale), infine, non si applica alle sovvenzioni o ai sussidi forniti da una Parte.

Art. 3 Misure fiscali L’articolo 3 disciplina il campo d’applicazione dell’Accordo per quanto riguarda le misure fiscali. Queste vi rientrano soltanto se riguardano le disposizioni sui trasferimenti o le espropriazioni. Per le misure fiscali relative a questo campo di protezione, inoltre, il procedimento di arbitrato investitore–Stato può essere avviato soltanto se le autorità fiscali delle Parti non sono riuscite a convenire entro 360 giorni che non c’è stata una violazione dell’APPI.

3.3 Capitolo 2: Protezione degli investimenti

Art. 4 Trattamento degli investimenti A norma dell’articolo 4, le Parti si impegnano ad accordare agli investitori dell’altra Parte un trattamento giusto ed equo (fair and equitable treatment) nonché piena protezione e sicurezza (par. 1). A differenza degli accordi precedenti, la portata della protezione è precisata, tra l’altro, mediante l’inclusione nel testo di un elenco di violazioni esemplari, come la denegata giustizia nei procedimenti giudiziari e amministrativi, l’arbitrio evidente o il trattamento abusivo degli investitori stranieri (par. 2).

Art. 5 Trattamento nazionale All’articolo 5 le Parti si impegnano a trattare gli investimenti degli investitori dell’altra Parte allo stesso modo di quelli dei propri investitori (cosiddetto «trattamento nazionale»).

Art. 6 Trattamento della nazione più favorita L’articolo 6 provvede a garantire che gli investimenti degli investitori dell’altra Parte siano trattati allo stesso modo degli investimenti di qualsiasi parte terza (cosiddetto trattamento della nazione più favorita). Sono fatti salvi i vantaggi concessi a un Paese terzo ad esempio nell’ambito di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune o nel quadro di un accordo per evitare la doppia imposizione (par. 3). Inoltre, la clausola della nazione più favorita non comprende le disposizioni sui procedimenti di risoluzione delle controversie contenute in altri accordi internazionali (par. 4). Un investitore non può quindi rivendicare l’applicazione di norme procedurali derivanti da un altro accordo internazionale nel caso di un procedimento arbitrale tra un investitore e lo Stato ospitante (cfr. art 15 e segg.).

Art. 7 Espropriazione Secondo il divieto di espropriazione senza indennizzo di cui all’articolo 7, nessun investimento può essere espropriato agli investitori dell’altra Parte senza che vi sia un interesse pubblico, che sia stata svolta una procedura di espropriazione non discriminatoria e che sia stato pagato un indennizzo equivalente al valore di mercato. A differenza degli accordi precedenti, l’Allegato A specifica la fattispecie dell’espropriazione e, in particolare, quella dell’espropriazione indiretta.

Art. 8 Indennizzo delle perdite L’articolo 8 sancisce che in caso di perdite causate da conflitti armati o disordini interni, gli investimenti degli investitori dell’altra Parte hanno diritto, per quanto riguarda l’indennizzo, allo stesso trattamento dei propri investitori o, se più favorevole, a quello accordato agli investitori di uno Stato terzo (par. 1). In caso di requisizione o distruzione ingiustificata di un investimento ad opera delle forze armate della Parte ospitante, quest’ultima deve indennizzare le perdite subite (par. 2).

Art. 9 Trasferimenti L’articolo 9 stabilisce che i trasferimenti relativi a un investimento siano effettuati liberamente e senza indugio da e verso il territorio della Parte ospitante. Questo vale soprattutto per i redditi, i canoni, le prestazioni in capitale supplementari per il mantenimento o l’ampliamento dell’investimento, nonché i proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento. A norma del paragrafo 3, le Parti possono applicare in modo equo, non discriminatorio e in buona fede le proprie legislazioni in materia fiscale e di tutela dei creditori nonché attuare decisioni giudiziarie o amministrative.

Art. 10 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti L’articolo 10 conferisce alle Parti la possibilità di limitare provvisoriamente i movimenti di capitali in caso di gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti. Tali restrizioni devono essere compatibili con lo Statuto del Fondo monetario internazionale (FMI).

Art. 11 Surrogazione L’articolo 11 prevede che le Parti riconoscano il trasferimento dei diritti di un investitore all’altra Parte o a un’istituzione da essa designata (cosiddetta surrogazione) se l’investitore è già stato indennizzato da quest’ultima per i danni subiti in relazione ai rischi non commerciali in virtù di una garanzia o di un contratto di assicurazione.

Art. 12 Diritto di legiferare All’articolo 12 le Parti riconfermano il proprio diritto di emanare regolamenti adeguati per tutelare interessi pubblici come la salute pubblica, la sicurezza e la protezione dell’ambiente (cosiddetto diritto di legiferare). L’obiettivo di questa disposizione è evitare che gli APPI limitino il margine d’intervento politico di cui dispongono gli Stati per tutelare gli interessi pubblici. Poiché presentano talvolta dei deficit normativi (p. es. in ambito ambientale), certi Paesi in via di sviluppo non si limitano a promuovere gli investimenti diretti esteri, ma si sforzano anche di regolamentarli maggiormente, come nel caso dell’Indonesia. Questi sforzi non devono risultare compromessi dall’APPI. Le regolamentazioni devono però essere compatibili con il presente Accordo e rispettare i principi fondamentali quali la non discriminazione e la proporzionalità.

Art. 13 Responsabilità sociale d’impresa Il presente APPI contiene per la prima volta una disposizione specifica sulla responsabilità sociale d’impresa, finalizzata a conciliare la protezione degli investimenti con lo sviluppo sostenibile. Secondo l’articolo 13, le Parti si impegnano a sollecitare le imprese operanti nel proprio territorio a rispettare gli standard internazionali in materia di responsabilità sociale d’impresa sostenuti dalla Parte ospitante.

Art. 14 Misure anticorruzione Il presente APPI contiene per la prima volta una disposizione sulla lotta contro la corruzione. L’articolo 14 vieta esplicitamente agli investitori di compiere atti di corruzione prima o dopo aver effettuato un investimento. Sono quindi tenuti a rispettare i requisiti legali di entrambe le Parti.

3.4 Capitolo 3: Risoluzione delle controversie

L’accordo contiene due sezioni sulla risoluzione delle controversie, una su quelle tra una Parte e un investitore dell’altra Parte (cosiddetto arbitrato investitore–Stato) e l’altra sulle controversie tra le Parti.

3.4.1 Risoluzione delle controversie tra una Parte e un investitore

dell’altra parte Negli APPI conclusi a partire dagli anni Novanta la Svizzera prevede, come la maggior parte degli altri Stati, un meccanismo di arbitrato tra investitori e Stato. Questo meccanismo consente a un investitore di sottoporre una controversia con uno Stato ospitante a un tribunale arbitrale internazionale indipendente, direttamente e senza l’intervento del suo Stato d’origine. Il presente Accordo riflette per la prima

volta il nuovo approccio negoziale della Svizzera, che comprende disposizioni aggiuntive sull’arbitrato investitore–Stato. Pur continuando a rimandare al meccanismo di risoluzione scelto dalle parti della controversia, questo nuovo APPI stabilisce ora importanti principi procedurali. In caso di controversie, l’investitore può scegliere tra un’azione legale nazionale nel Paese ospitante e l’arbitrato investitore–Stato. La possibilità di appellarsi a un tribunale arbitrale internazionale gli offre una protezione giuridica supplementare, ad esempio nel caso in cui l’indipendenza e l’efficienza dei tribunali del Paese ospitante non fossero garantite. Per evitare azioni multiple, l’APPI vieta agli investitori di adire contemporaneamente le vie legali internazionali e nazionali per risolvere la medesima controversia (cfr. commento all’art. 19). Il ricorso all’arbitrato non è subordinato al previo esaurimento delle vie legali nazionali, perché ciò richiederebbe diversi anni e implicherebbe un importante ritardo della giustizia. L’investitore che inizialmente opta per la procedura nazionale non perde il diritto di accedere all’arbitrato internazionale. Altrimenti sarebbe incentivato a rinunciare alle vie legali nazionali e questo sarebbe contrario agli interessi degli Stati ospitanti. Il diritto di azione diretta dell’investitore contro il Paese ospitante evita che in caso di controversia il Paese di origine di quest’ultimo debba agire contro tale Stato sotto protezione diplomatica, rischiando di suscitare un conflitto interstatale.

Art. 15 Campo d’applicazione L’articolo 15 disciplina il campo d’applicazione dell’arbitrato investitore–Stato e stabilisce che va applicato solo alle controversie in materia di investimenti sorte dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Una persona fisica che ha la nazionalità di una Parte non può avviare un procedimento arbitrale contro questa Parte.

Art. 16 Trasparenza del procedimento d’arbitrato L’articolo 16 stabilisce che Parti devono rendere pubblicamente accessibili tutte le decisioni e sentenze del tribunale arbitrale. Sono escluse da questa regola le informazioni definite confidenziali, comprese quelle la cui la cui divulgazione pregiudicherebbe interessi di sicurezza statali o legittimi interessi commerciali. Inoltre, le udienze dei tribunali arbitrali sono generalmente aperte al pubblico, salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia.

Art. 17 Consultazioni L’articolo 17 stabilisce che prima dell’avvio di un procedimento d’arbitrato le Parti devono sforzarsi di risolvere la controversia amichevolmente mediante consultazioni.

Art. 18 Mediazione Se la controversia non può essere risolta mediante consultazioni, l’articolo 18 prevede altre possibilità, tra cui quella della mediazione in vista di un accordo extragiudiziale. Questo processo consensuale può essere avviato entro sei mesi dalla richiesta di consultazioni formulata da una delle parti della controversia.

Art. 19 Presentazione di un ricorso Le controversie che non sono state risolte entro 12 mesi dalla richiesta di consultazioni possono essere sottoposte ad arbitrato internazionale in conformità con l’articolo 19. In questo caso gli investitori possono optare tra le regole del Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti (CIRDI), le regole di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) o altre regole di arbitrato concordate congiuntamente. In caso di incompatibilità tra le disposizioni dell’APPI e le regole d’arbitrato applicabili, prevale l’APPI (par. 2). Al paragrafo 3 la Svizzera e l’Indonesia hanno convenuto di sottoporre le eventuali controversie relative all’applicazione dell’APPI all’arbitrato internazionale. 90 giorni prima di presentare ricorso, l’investitore ricorrente deve informare lo Stato convenuto. L’investitore che intende ricorrere all’arbitrato internazionale deve interrompere tutti i procedimenti nazionali e internazionali pendenti e non avviarne di nuovi in merito allo stesso oggetto del suo ricorso (par. 5). Inoltre, il ricorso deve essere presentato entro 24 mesi dalla richiesta di consultazioni (par 7). Come ulteriore condizione per la presentazione di un ricorso, la disposizione prevede un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’investitore è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente venire a conoscenza della violazione dell’APPI (par. 8).

Art. 20 Finanziamento ad opera di un terzo L’articolo 20 dispone che le parti della controversia devono notificare qualsiasi finanziamento del procedimento ad opera di terzi. Se contravvengono a questo dovere di notifica, il tribunale può tenerne conto al momento della ripartizione delle spese oppure disporre la sospensione o la chiusura del procedimento.

Art. 21 Costituzione di un tribunale arbitrale Secondo l’articolo 21 il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri, due dei quali sono nominati dalle parti della controversia. Gli arbitri così nominati nominano il terzo arbitro. Se le parti della controversia non riescono a costituire un tribunale arbitrale entro 90 giorni, questo compito è affidato al segretario generale del CIRDI. La disposizione prevede inoltre che gli arbitri siano esperti in diritto internazionale degli investimenti e non siano cittadini di una Parte o di uno Stato con cui la Parte non intrattiene relazioni diplomatiche. Infine, gli arbitri devono rispettare il codice di condotta riportato nell’Allegato B dell’APPI.

Art. 22 Diritto applicabile e interpretazione comune Come diritto applicabile l’articolo 22 definisce l’APPI stesso e le altre leggi pertinenti. In caso di problemi d’interpretazione dell’Accordo, le Parti possono adottare un’interpretazione comune. Possono stabilire una data a partire dalla quale l’interpretazione comune è vincolante per i tribunali arbitrali.

Art. 23 Sede dell’arbitrato Per garantire il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale, l’articolo 23 dispone che il tribunale arbitrale abbia sede in uno Stato che ha ratificato la

Convenzione di New York per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere9.

Art. 24 Procedimento d’arbitrato Alla luce delle esperienze maturate in passato, le Parti sono state sensibilizzate al problema dei ricorsi infondati e a quanto sia importante che un tribunale arbitrale possa respingerli nell’ambito di un procedimento accelerato. Dato che non tutti i regolamenti d’arbitrato prevedono questa possibilità, è importante che l’APPI contenga una disposizione in tal senso. L’articolo 24 definisce le circostanze in cui un tribunale arbitrale può respingere un ricorso per infondatezza. Una tale obiezione di ammissibilità deve essere sollevata entro 45 giorni. Il tribunale arbitrale separa il procedimento sull’ammissibilità del ricorso dal procedimento principale. La decisione sull’ammissibilità deve essere presa entro 150 giorni.

Art. 25 Protezione diplomatica L’articolo 25 dispone che durante il procedimento la Parte dell’investitore che ha presentato ricorso rinunci alla protezione diplomatica fino all’emissione della sentenza del tribunale arbitrale.

Art. 26 Sentenza arbitrale Secondo l’articolo 26, il tribunale arbitrale può riconoscere alla parte vittoriosa il risarcimento finanziario e gli interessi applicabili, ma non i risarcimenti di carattere punitivo. La sentenza arbitrale è vincolante per le parti. Diventa formalmente definitiva se dopo 120 giorni (CIRDI) o dopo 90 giorni (UNCITRAL, Meccanismo supplementare CIRDI o altri tribunali arbitrali ad hoc) non ne è stata chiesta la revisione o l’annullamento. Se è stata avviata una procedura di contestazione, la sentenza passa in giudicato al termine di questa procedura.

Art. 27 Spese L’articolo 27 conferisce al tribunale arbitrale la competenza di statuire sulla ripartizione delle spese. Anche se quest’ultimo può prendere in considerazione le circostanze complessive del procedimento, le spese vanno generalmente a carico della parte soccombente.

Art. 28 Garanzia per le spese di procedimento Se vi è motivo di ritenere che una parte della controversia non sarà in grado di coprire le spese del procedimento, il tribunale può, in base all’articolo 28 e su richiesta dell’altra parte, esigere una garanzia per le spese di procedimento.

Art. 29 Raggruppamento L’articolo 29 dispone che se due o più ricorsi hanno in comune una questione di fatto o di diritto e sono motivate dagli stessi eventi o circostanze, le parti della controversia possono convenire di raggrupparli.

9 RS 0.277.12

Art. 30 Rinuncia agli atti Secondo l’articolo 30, se entro 180 giorni dalla presentazione del suo ricorso l’investitore non compie gli atti procedurali necessari, il suo ricorso viene considerato ritirato. Il tribunale arbitrale può interrompere il procedimento dopo aver informato l’investitore al riguardo.

Art. 31 Trasmissione degli atti L’articolo 31 specifica i recapiti per la trasmissione degli avvisi e degli altri atti relativi a un procedimento di arbitrato investitore–Stato.

3.4.2 Risoluzione delle controversie tra le Parti

Oltre all’arbitrato investitore–Stato, l’accordo prevede anche una procedura per la risoluzione delle controversie tra le Parti dell’accordo (cosiddetto arbitrato tra Stati).

Art. 32 Campo d’applicazione L’articolo 32 disciplina il campo d’applicazione dell’arbitrato tra Stati. È applicabile alle controversie risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione delle disposizioni dell’APPI.

Art. 33 Consultazioni Secondo l’articolo 33, ogni Parte può chiedere consultazioni qualora l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo non fosse chiara. Se, nonostante le consultazioni, le Parti non raggiungono un accordo entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta ad arbitrato.

Art. 34 Costituzione di un tribunale arbitrale L’articolo 34 disciplina le modalità di costituzione di un tribunale arbitrale. Ogni Parte nomina un arbitro e gli arbitri così nominati nominano il presidente del tribunale arbitrale. Gli arbitri devono aver maturato esperienze e conoscenze approfondite del diritto internazionale pubblico, del diritto degli investimenti internazionali e della risoluzione delle controversie nel settore del diritto degli investimenti internazionali. Devono essere imparziali e non possono ricevere istruzioni dalle Parti. L’articolo prevede anche che le spese siano generalmente ripartite in ugual misura, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.

Art. 35 Sede dell’arbitrato L’articolo 35 prevede che il tribunale arbitrale stabilisca la propria sede.

Art. 36 Arbitrato L’articolo 36 dispone che il tribunale arbitrale stabilisca il proprio procedimento e che interpreti l’APPI secondo le regole applicabili del diritto internazionale. Le sue sentenze sono vincolanti per entrambe le Parti.

3.5 Capitolo 4: Disposizioni generali, eccezioni e disposizioni finali

Art. 37 Condizioni più favorevoli Secondo l’articolo 37, se altre disposizioni nazionali o obblighi internazionali tra le Parti conferiscono agli investitori dell’altra Parte un trattamento più favorevole, questi non sono limitati dalla conclusione dell’APPI.

Art. 38 Rifiuto di accordare benefici Secondo l’articolo 38, una Parte può negare i benefici dell’APPI a un investitore che è una persona giuridica controllata da un investitore di uno Stato terzo e che non ha attività commerciali sostanziali nel territorio dell’altra Parte (par. 1). Lo stesso dicasi se l’applicazione dell’APPI violerebbe o eluderebbe le misure adottate da una Parte per salvaguardare la pace e la sicurezza internazionale (par. 2).

Art. 39 Trasparenza All’articolo 39 le Parti si impegnano a rendere immediatamente accessibili al pubblico tutte le basi giuridiche che possono influire sugli investimenti degli investitori. Sono inoltre tenute a rispondere entro un termine ragionevole alle richieste dell’altra Parte concernenti tali basi giuridiche.

Art. 40 Pubblicazione di informazioni Secondo l’articolo 40 una Parte può chiedere a un investitore o al suo investimento di fornirle informazioni a scopi statistici. Le Parti si impegnano a non divulgare queste informazioni.

Art. 41 Eccezioni generali L’articolo 41 specifica che l’APPI non impedisce alle Parti di adottare misure non discriminatorie e proporzionate necessarie per tutelare interessi pubblici specifici, come l’ordine pubblico o la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale. Questa disposizione corrisponde in ampia misura alle eccezioni generali dell’articolo XIV dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) o dell’articolo XX dell’Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) 10.

Art. 42 Misure prudenziali L’articolo 42 precisa che la conclusione dell’APPI non impedisce alle Parti di adottare misure prudenziali non discriminatorie per garantire la stabilità del sistema finanziario.

Art. 43 Promozione e facilitazione degli investimenti L’articolo 43 prevede che entrambe le Parti si sforzino di facilitare e promuovere gli investimenti tra di loro. Questa disposizione non influisce tuttavia sulle disposizioni di protezione stabilite dall’APPI né estende i diritti e gli obblighi derivanti dall’Accordo.

10 RS 0.632.20, Allegato 1B, RS 0.632.21

Art. 44 Entrata in vigore, durata e denuncia Secondo l’articolo 44, l’APPI entra in vigore non appena entrambe le Parti hanno completato le loro procedure nazionali per l’entrata in vigore di accordi internazionali (par. 1). Resta in vigore dieci anni. Successivamente si rinnova automaticamente e può essere denunciato con un anno di preavviso (par. 4). Gli investimenti effettuati prima della denuncia dell’accordo sono protetti dall’APPI per altri dieci anni (par. 5). Secondo l’articolo 11 del precedente APPI con l’Indonesia, scaduto l’8 aprile 2016, le denunce possono ancora essere presentate per un certo periodo transitorio, cioè fino alla scadenza del periodo di autorizzazione dell’investimento in questione11. Secondo l’articolo 44, questa possibilità è limitata e i ricorsi in virtù dell’APPI precedente possono essere presentati a condizione che non sia trascorso più di un anno dall’entrata in vigore del nuovo APPI (par. 2). Scaduto questo termine, devono fondarsi sulle regole del nuovo APPI.

3.6 Allegati

3.6.1 Allegato A: Espropriazioni

Gli APPI precedenti non specificavano il concetto di espropriazione indiretta, lasciando questo compito ai tribunali arbitrali al momento di attuare e interpretare questi accordi. Il presente Accordo contiene invece informazioni supplementari e fornisce così ai tribunali arbitrali una guida su come distinguere tra espropriazione indiretta soggetta a compensazione e altre misure non soggette a compensazione. L’Allegato A definisce i concetti di espropriazione diretta ed espropriazione indiretta. Elenca inoltre una serie di criteri (p. es. impatto economico, durata, finalità e proporzionalità di una misura) per valutare nei casi specifici se una misura statale costituisce o meno un’espropriazione indiretta. Inserendo queste precisazioni negli accordi si possono evitare interpretazioni estensive nei futuri procedimenti arbitrali e rafforzare la certezza del diritto per gli Stati in cui sono effettuati gli investimenti nonché per gli investitori stessi. L’Allegato corrisponde in gran parte a uno degli allegati dell’Accordo economico e commerciale tra l’UE e il Canada (CETA), poi adottato da numerosi altri Stati nelle loro pratiche contrattuali.

3.6.2 Allegato B: Codice di condotta degli arbitri

L’Allegato B elenca una serie di regole di condotta per gli arbitri. Questi ultimi sono tenuti a dichiarare tutti gli interessi e le relazioni che potrebbero dare adito a un conflitto di interessi e suscitare un’apparenza di parzialità. Devono inoltre garantire che il procedimento arbitrale sia condotto in modo equo e tempestivo. Per garantire la propria indipendenza e imparzialità sono tenuti a rispettare diversi requisiti. Devono infine tutelare le informazioni riservate e provvedere affinché anche i loro assistenti e dipendenti conoscano e osservino le regole di condotta.

11 L’articolo 11 dell’APPI scaduto il 6 febbraio 1974 recita (dall’originale francese): «En cas de dénonciation de la présente Convention, les dispositions qui y sont prévues s’appliqueront encore pendant la durée autorisée des investissements admis par les Parties Contractantes avant la dénonciation de la présente Convention».

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni sul personale

L’Accordo non ha ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione.

4.1.2 Ripercussioni finanziarie

L’Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Non si può tuttavia escludere che la Svizzera sia citata a giudizio dall’altra Parte o da uno dei suoi investitori nell’ambito di un procedimento arbitrale internazionale o che, viceversa, sia indotta ad avviare un procedimento arbitrale contro l’altra Parte per far valere i propri diritti. Non si tratta tuttavia di un aspetto specifico dell’APPI con l’Indonesia, ma riguarda tutti gli accordi di questo tipo conclusi dalla Svizzera e attualmente in vigore. A seconda delle circostanze, questi procedimenti possono avere ripercussioni finanziarie. In una tale evenienza spetterebbe al Consiglio federale chiarire la questione dei costi e, se del caso, chiedere al Parlamento un credito aggiuntivo. Conformemente all’articolo 49 capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 200512 sulle finanze della Confederazione (LFC) e all’ordinanza corrispondente, vanno iscritti a bilancio gli impegni esistenti alla data di chiusura dei conti il cui adempimento comporterà verosimilmente un deflusso di fondi di almeno 500 000 franchi, ma per i quali vige incertezza circa il momento dell’adempimento. Una tale situazione non si presenta in questo caso.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L’APPI con l’Indonesia non ha ripercussioni finanziarie né personali per i Cantoni e i Comuni.

4.3 Ripercussioni per l’economia

L’importanza economica degli APPI è quella di collocare le relazioni d’investimento tra la Svizzera e i suoi Paesi partner su una base di diritto internazionale. Per gli investitori questi accordi contribuiscono pertanto ad aumentare la certezza del diritto e a ridurre il rischio che siano discriminati o trattati in maniera altrimenti svantaggiosa. Le ripercussioni degli APPI non possono essere quantificate come nel caso degli ADI o degli ALS, dove esistono dati su imposte o dazi doganali. Nel contesto di una crescente globalizzazione, la rilevanza economica di questi accordi è destinata ad aumentare. Questo vale tanto più per un Paese come la Svizzera con un mercato interno di piccole dimensioni. Sostenendo le nostre imprese – e in particolare le PMI – ad affermarsi nel contesto della concorrenza internazionale attraverso investimenti esteri, gli APPI contribuiscono a rafforzare la competitività della piazza economica elvetica.

4.4 Ripercussioni per la società e l’ambiente

In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la politica economica estera contribuisce a mantenere e ad aumentare il benessere della popolazione. Fornisce quindi un importante contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Mentre gli

12 RS 611.0

strumenti di politica economica esterna mirano soprattutto a rafforzare la dimensione economica, sono importanti anche le dimensioni ambientali e sociali, motivo per cui vanno rafforzate o comunque non pregiudicate dai suddetti tali strumenti13. Gli APPI tengono conto dei requisiti di sostenibilità in quanto considerano anche aspetti ecologici e sociali. Le attività economiche richiedono risorse e lavoro e hanno di conseguenza un impatto sull’ambiente e sulla società. Per quanto riguarda il concetto di sostenibilità, l’obiettivo è rafforzare le prestazioni economiche e aumentare la prosperità, mantenendo o portando allo stesso tempo l’inquinamento ambientale e il consumo di risorse a livelli sostenibili e garantendo la coesione sociale. Il grado d’impatto degli investimenti sugli standard ambientali delle Parti è determinato sia dalla regolamentazione nazionale sia dai settori in cui gli investimenti vengono effettuati (p. es. investimenti in metodi di produzione ecologici o in settori con un maggiore inquinamento ambientale). In generale gli investimenti favoriscono il trasferimento di capitali, tecnologie e conoscenze verso i Paesi emergenti e in via di sviluppo, il che crea posti di lavoro. Questo meccanismo ha un impatto positivo sull’economia locale ed è finalizzato a promuovere lo sviluppo sostenibile. Mediante apposite disposizioni l’APPI con l’Indonesia intende garantire che nei settori dell’ambiente e della società l’attuazione della dimensione economica si svolga in conformità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nel preambolo dell’Accordo le Parti riconoscono pertanto la necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile mediante investimenti e sottolineano che gli obiettivi dell’APPI possono essere raggiunti senza per questo indebolire le rispettive norme in materia di salute, sicurezza, ambiente e lavoro. Riaffermano anche il loro impegno per i diritti e i principi fondamentali nei settori della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani. L’articolo 2 precisa che l’APPI tutela unicamente gli investimenti effettuati nel rispetto della legislazione dello Stato ospitante, comprese le sue norme sociali e ambientali. All’articolo 12 le Parti riaffermano il loro diritto di legiferare per conseguire legittimi obiettivi politici, tra cui in particolare la tutela della salute

pubblica, della sicurezza e dell’ambiente. L’Accordo permette quindi alle Parti di adeguare o estendere le loro norme di protezione ambientale. Secondo l’articolo 13, le Parti si impegnano a incoraggiare le persone giuridiche operanti nel proprio territorio a rispettare gli standard in materia di responsabilità sociale d’impresa. L’articolo 14, infine, vieta agli investitori di compiere atti di corruzione prima o dopo aver effettuato un investimento.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Secondo l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)14, gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, salvo se rientrano nella competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di

13 Strategia di politica economica esterna del Consiglio federale del 24 novembre 2021, pag. 41, campo d’azione 6. 14 RS 101

un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200215 sul Parlamento [LParl] e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199716 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). In assenza di un’autorizzazione mediante legge speciale, il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata (art. 7a cpv. 2 LOGA), in particolare quando il nuovo trattato non istituisce nuovi obblighi, quando serve all’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale o a precisare quanto sancito in questi trattati e quando è diretto alle autorità e disciplina questioni tecnico-amministrative (art. 7a cpv. 3 lett. a–c LOGA). Infine l’articolo 7a capoverso

4 LOGA elenca alcuni esempi di trattati non considerati di portata limitata.

In questo caso non esiste né una legge né un trattato internazionale che deleghi al Consiglio federale la competenza di concludere trattati come il presente APPI. Non si tratta inoltre di un accordo internazionale di portata limitata. La sua approvazione compete quindi all’Assemblea federale.

5.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Il presente Accordo non contiene disposizioni che siano incompatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, compresi quelli assunti nel quadro dell’OMC.

5.3 Forma dell’atto

In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. Finora gli APPI non sottostavano a referendum facoltativo nella misura in cui non contenevano disposizioni che andavano oltre gli impegni già assunti dalla Svizzera in altri trattati internazionali analoghi. Il 22 giugno 2016 il Consiglio federale ha tuttavia deciso di abbandonare questa pratica dei cosiddetti accordi standard e di sottoporre in futuro gli accordi internazionali standard a referendum facoltativo se contengono importanti disposizioni legislative. Il presente accordo contiene importanti disposizioni legislative, perché disciplina i diritti fondamentali degli investitori e concede loro la possibilità di sottoporre eventuali controversie ad arbitrato internazionale. Di conseguenza, contiene disposizioni fondamentali in materia di diritti e doveri delle persone ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost. Il Decreto federale che approva l’Accordo sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

15 RS 171.10 16 RS 172.010

5.4 Consultazione

Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 marzo 200517 sulla procedura di consultazione, la procedura di consultazione deve essere indetta per i trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Per il presente APPI con l’Indonesia viene pertanto svolta una procedura di consultazione. Per i futuri APPI dal tenore identico o molto simile al presente Accordo, il DEFR esaminerà caso per caso se in virtù dell’articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può fare a meno di una procedura di consultazione.

17 RS 172.061

Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti | Lexipedia | Lexipedia