Lexipedia

Art. 9a Concezione per le energie rinnovabili Per ragioni di costituzionalità, la concezione elaborata dalla Confederazione secondo il capoverso 1 riguarda esclusivamente gli impianti per l’impiego della forza idrica e dell’energia eolica determinanti per raggiungere gli obiettivi di sviluppo della legge sull’energia. Conformemente al capoverso 2 nella concezione per le ener- gie rinnovabili sono indicate le ubicazioni degli impianti più importanti. Le concezioni ai sensi dell’articolo 13 LPT sono uno strumento di pianificazione del territorio e fungono da fondamenti per adempiere i compiti d’incidenza territoriale della Confederazione e per il loro coordinamento con i Cantoni. Esse contengono obiettivi in una prospettiva nazionale e richiedono un coordinamento globale e trasversale15. La base costituzionale è data dall’articolo 75 della Costituzione federale 16 (Cost.). La pianifi- cazione del territorio è finalizzata anche all’attuazione della politica energetica della Confederazione sancita dall’articolo 89 Cost. La concezione per le energie rinnovabili serve a promuovere in maniera efficace l’attua- zione di questo compito della Confederazione. Essa contribuisce in modo determinante a garantire un ap- provvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico della Svizzera (cfr. art. 89 cpv. 1 Cost.). Fornisce inoltre una panoramica a livello nazionale sulle ubicazioni degli impianti idroelet- trici e eolici più importanti. La concezione per le energie rinnovabili non ha il carattere di un piano settoriale. I piani settoriali sono redatti per gli ambiti in cui la Confederazione dispone di una competenza generale: non è il caso degli impianti per l’impiego di energie rinnovabili, i quali, dal punto di vista del diritto procedurale, necessitano perlopiù di auto- rizzazioni cantonali. Nell’ambito della politica energetica (art. 89 Cost.) 17, della pianificazione del territorio (art. 75 Cost.)18 e dell’utilizzazione delle acque (art. 76 Cost.) la Confederazione dispone solo di una compe- tenza legislativa parziale (competenza di emanare una legislazione quadro). Per esempio nell’ambito dell’uti- lizzazione delle acque la decisione circa il rilascio di concessioni di diritti d’acqua spetta ai Cantoni (art. 76 cpv. 4 Cost.; DTF 103 Ia 329 consid. 8) che, tuttavia, devono rispettare le prescrizioni quadro della LUFI (art. 60–62k LUFI). In questi ambiti specifici si applicano le concezioni secondo l’articolo 13 LPT. Ne è un esem- pio la Concezione energia eolica del 2020 che, secondo il Consiglio federale, dovrà essere integrata come base nella concezione per le energie rinnovabili proposta.19 Come il piano settoriale, anche la concezione per le energie rinnovabili è costituita da due parti: la parte ge- nerale (parte programmatica) e la parte speciale (schede di coordinamento). La parte generale contiene gli obiettivi, i principi e le priorità della Confederazione per la realizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti e le basi necessarie a definire le ubicazioni idonee a tal fine. Queste basi servono a valutare, coinvolgendo le autorità preposte, se un impianto è presumibilmente conforme alle prescrizioni federali e cantonali. Nella parte relativa alle schede di coordinamento sono definite, coinvolgendo le autorità preposte, le ubicazioni degli impianti ai sensi dell’articolo 9a. Questa indicazione a livello di concezione è necessaria perché per questi impianti (e solo per questi), lo scopo principale della presente proposta di revisione in virtù del diritto federale consiste nell’introduzione di una speciale procedura di approvazione dei piani celere e

15 Jeannerat/Bühlmann, Praxiskommentar LPT: Richtplan- und Sachplanung, Interessenabwägung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2019, articolo 13 n. marg. 20. 16 RS 101 17 Cfr. Jäger Christoph/Schläppi Andrea, Raumplanungsrechtliche Pflichten aus Artikel 10 EnG, parere giuridico per l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Berna 2020, n. marg. 13 segg. 18 Cfr. FF 1997 I 212; Griffel Alain, Die Grundsatzgesetzgebungskompetenz gemäss Art. 75 Abs. 1 BV: Tragweite und Grenzen, pa- rere giuridico per l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Berna 2017; Häfelin/Haller/Keller Thurnherr, Schweizer isches Bundesstaatsrecht, 10a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 1087 segg. 19 Cfr. in merito Jeannerat/Bühlmann, Praxiskommentar RPG: Richtplan- und Sachplanung, Interessenabwägung, Zurigo/Basilea/Gi- nevra 2019, articolo 13 n. marg. 21 segg.

6

concentrata. Tale procedura concentrata, considerate le competenze sancite dalla Costituzione, è ammissi- bile soltanto per gli impianti energetici selezionati particolarmente importanti. In base alla valutazione di massima della fattibilità, un impianto deve essere conforme principalmente alle prescrizioni del diritto federale in materia ambientale in senso ampio. Precisamente si tratta delle prescrizioni della LPT e delle seguenti leggi: legge federale del 7 ottobre 1983 20 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), legge federale del 1° luglio 196621 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), legge federale del 24 gennaio 199122 sulla protezione delle acque, legge federale del 4 ottobre 1991 23 sulle foreste, legge del 20 giugno 198624 sulla caccia, legge federale del 21 giugno 1991 25 sulla pesca, ecc. e delle relative ordinanze. In questo contesto sono rilevanti anche i piani settoriali della Confederazione e le altre concezioni. Nell’am- bito del diritto cantonale, la base per l’elaborazione della concezione per le energie rinnovabili è costituita, in particolare, dai piani pertinenti (soprattutto i piani settorialie i piani di utilizzazione), se compatibili con la con- cezione, e dal diritto cantonale in materia di costruzioni, pianificazione, urbanizzazione nonché ambientale. Ulteriori basi della concezione per le energie rinnovabili sono una panoramica delle ubicazioni degli impianti idroelettrici ed eolici già definiti nei piani direttori cantonali e di altri impianti idroelettrici ed eolici idonei non- ché la dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull’energia idroelettrica del 13 dicembre 202026. Nell’elaborazione della concezione per le energie rinnovabili vanno rispettate le disposizioni degli articoli 14– 23 OPT. L’articolo 14 capoverso 2 OPT disciplina nel dettaglio lo scopo e il contenuto della concezione. Le esigenze formali e materiali per l’elaborazione e la struttura della concezione per le energie rinnovabili si ba- sano sull’articolo 15 OPT; secondo il capoverso 3 OPT di quest’ultimo articolo un progetto concreto è definito dato acquisito soltanto se: a. sono state esaminate ubicazioni alternative e il progetto esige l’ubicazione prevista (lett. b); b. le ripercussioni importanti del progetto su territorio e ambiente possono essere valutate confor memente al relativo grado di pianificazione (lett. c); c. è presumibilmente data la compatibilità del progetto con la legislazione determinante (lett. d). Nell’elaborazione della concezione, ossia in fase di definizione delle ubicazioni degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti, devono essere pertanto rispettati i principi pianificatori del diritto federale in materia di pianificazione del territorio e le attività d’incidenza territoriale dei Cantoni, della Confederazione e di altri uf- fici, federali e non (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT). Lo stesso vale per i principi di pianificazione e coordina- mento delle attività d’incidenza territoriale previsti dall’articolo 2 OPT. Ogniqualvolta nella concezione per le energie rinnovabili è definita un’ubicazione, deve essere effettuata una ponderazione degli interessi coinvol- gendo le autorità preposte. Tale ponderazione tiene conto di tutti gli interessi rilevanti ai fini della valutazione di un impianto, in particolare territoriali, ambientali ed economici, in questo caso soprattutto degli interessi connessi all’impiego dell’energia, al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e alla sicurezza dell’approvvi- gionamento. Per poter individuare questi interessi devono essere note e valutabili tutte le ripercussioni rile- vanti del progetto su territorio e ambiente. Come si può evincere dall’articolo 15 capoverso 3 lettera c OPT, questa ponderazione degli interessi deve avvenire conformemente al relativo grado di pianificazione; è sufficiente una valutazione giuridica di mas- sima circa la fattibilità dell’ubicazione dell’impianto o del progetto previsto. Nell’elaborazione della conce- zione non sono previsti nuovi requisiti in materia di protezione. La concezione per le energie rinnovabili è elaborata nel rispetto dei principi della collaborazione di cui all’arti- colo 18 OPT, al fine di riconoscere tempestivamente eventuali conflitti ed eliminarli di comune intesa. Parti- colarmente importante in questo contesto è la collaborazione della Confederazione con le autorità cantonali, come pure l’audizione e la partecipazione dei Comuni nonché l’informazione e la part ecipazione della popo- lazione (cfr. art. 4 LPT e art. 19 OPT). A differenza della Concezione energia eolica del 2020, nella concezione per le energie rinnovabili vengono definite le ubicazioni concrete degli impianti più importanti ai fini del piano direttore cantonale e della succes- siva procedura di approvazione dei piani. La realizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti è

20 RS 814.01 21 RS 451 22 RS 814.20 23 RS 921.0 24 RS 922.0 25 RS 923.0 26 Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull’energia idroelettrica del 13 dicembre 2021 (www.uvek.admin.ch > Documenta- zione > Comunicati stampa > Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull’energia idroelettrica).

7

centrale per attuare la Strategia energetica 2050 e garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera, in particolare nei mesi invernali. Al raggiungimento di questi due obiettivi contribuisce anche la realizzazione di altri impianti idroelettrici ed eolici – in particolare se soddisfano i criteri dell’interesse nazionale ai sensi de- gli articoli 8 e 9 dell’ordinanza del 1° novembre 201727 sull’energia (OEn). Tuttavia, per ragioni di costituzio- nalità la pianificazione di questi impianti non viene effettuata nel quadro della concezione per le energie rin- novabili. Qualora presentino ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente, secondo l’articolo 8 ca- poverso 2 LPT tali impianti sono assoggettati in ogni caso all’obbligo di definizione nel piano direttore. Per impianto ai sensi dell’articolo 9a non s’intende solamente una centrale idroelettrica singola e isolata o singoli impianti eolici, ma anche complessi di impianti, ad esempio un parco eolico costituito da diversi im- pianti ubicati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro (cfr. in merito la definizione di parco eolico nell’art. 9 OEn). Se un impianto è formato da diversi elementi a sé stanti, nella concezione per le energie rin- novabili la sua ubicazione è definita come intero impianto. Questa visione d’insieme è necessaria, in partico- lare, considerando il principio sancito dall’articolo 8 LPAmb in base al quale gli effetti sull’ambiente sono va- lutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta. La concezione per le energie rinnovabili deve essere elaborata il più rapidamente possibile, preferibilmente entro due anni. Così facendo si garantisce ai potenziali gestori e investitori la necessaria sicurezza di pianifi- cazione. In questa fase sono sufficienti le bozze del progetto da inserire nella concezione come impianto più importante. Devono essere svolti accertamenti e indagini sotto forma di studi di fattibilità, solo nella misura necessaria all’effettuazione di una ponderazione degli interessi coinvolgendo le autorità preposte e della cor- rispondente valutazione tecnica. Al fine di ridurre il rischio connesso alla realizzazione, il disegno di legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili trasmesso al Parlamento pre- vede contributi di progettazione fino al 40 per cento dei costi di progettazione. Un grande vantaggio della concezione per le energie rinnovabili consiste nel fatto che per la prima volta il Consiglio federale crea una base di pianificazione per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti in una prospettiva nazionale e in collaborazione con i Cantoni. Così facendo aumenta notevolmente la sicurezza giuridica per la pianificazione direttrice cantonale, a beneficio non soltanto delle autorità cantonali preposte ma anche dei richiedenti e degli investitori. Se le decisioni di pianificazione adottate in via discrezionale dal Consiglio federale nella concezione per le energie rinnovabili sono messe in discussione nel quadro della procedura di approvazione dei piani mediante richiesta di un controllo pregiudiziale accessorio da parte di un tribunale, si può presumere che quest’ultimo non annullerà tali decisioni se non per motivi validi e fondati. In futuro dovranno essere evitate decisioni di rigetto come quella adottata dal Tribunale federale concernente l’ampliamento della diga del Grimsel (DTF 147 II 164). Secondo il capoverso 3 il Consiglio federale stabilisce a livello di ordinanza a partire da quali dimensioni e da quale importanza tali impianti figurano nella concezione per le energie rinnovabili. A tal fine i criteri principali considerati dal Consiglio federale sono la produzione media annua attesa o stimata e il contributo alla produ- zione invernale di elettricità, con cui in particolare si rafforza la sicurezza dell’approvvigionamento. Sono considerati tra i più importanti per lo sviluppo dell’approvvigionamento energetico gli impianti idroelet- trici che presentano una produzione annua di 40 GWh. Nel periodo 2009–2020 in Svizzera sono state messe in esercizio 140 nuove centrali idroelettriche con una potenza superiore a 0,3 MW; cinque di queste hanno una produzione annua superiore a 40 GWh. Non è stata messa in esercizio nessuna centrale nella fascia di produzione da 30 a 40 GWh. Si prevede che nei prossimi anni questa ripartizione non subirà grandi cambiamenti, ad eccezione degli impianti con una produzione annua inferiore a 5 GWh. Questi ultimi solita- mente non raggiungono il limite minimo previsto per la promozione di 1 MW e pertanto nei prossimi anni po- tranno essere realizzati solamente se rientrano tra le deroghe di cui all’articolo 19 capoverso 5 LEne. Un li- mite di 40 GWh garantirebbe quindi la possibilità di inserire nella concezione un numero relativamente basso di grandi progetti. Non tutti i quindici progetti individuati dalla Tavola rotonda sull’energia idroelettrica28 por- tano a una nuova produzione di energia; alcuni prevedono esclusivamente un trasferimento della produzione di elettricità dal semestre estivo a quello invernale. Il trasferimento o la nuova produzione di tutti i progetti sono superiori a 40 GWh, pari a quattro volte il valore necessario al riconoscimento dell’interesse nazionale per gli impianti con accumulazione. Pertanto il valore di 40 GWh deve valere per i progetti caratterizzati non soltanto da una nuova produzione, ma anche da una nuova produzione invernale di 40 GWh, a prescindere che risulti da un trasferimento a da una nuova produzione. Se dovesse rivelarsi troppo basso, nel caso delle

27 RS 730.01 28 Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull’energia idroelettrica del 13 dicembre 2021 (www.uvek.admin.ch > Documenta- zione > Comunicati stampa > Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda sull’energia idroelettrica).

8

centrali idroelettriche con un notevole aumento della produzione nel semestre estivo, il limite di 40 GWh po- trebbe essere innalzato, per esempio a 60 GWh. Questa cifra corrisponde a tre volte il valore necessario al riconoscimento dell’interesse nazionale per gli impianti senza accumulazione. I progetti per i quali è già in corso la procedura di concessione non saranno assoggettati al nuovo diritto procedurale.

Sono considerati tra i più importanti per lo sviluppo dell’approvvigionamento energetico gli impianti eolici che presentano una produzione annua di 40 GWh. Circa due terzi della produzione annua degli impianti eolici in Svizzera avviene nei mesi invernali; per questa ragione in generale devono essere considerati importanti per l’approvvigionamento elettrico della Svizzera. Alla fine del 2021 si contavano in Svizzera un’ottantina di pro- getti eolici in diverse fasi di pianificazione. Per circa 70 progetti con una produzione annua stimata di ca. 2200 GWh la pianificazione dell’utilizzazione non è ancora stata approvata dalle autorità cantonali compe- tenti. Fissando il valore limite di produzione annua a 40 GWh, secondo le conoscenze attuali nella conce- zione per le energie rinnovabili verrebbero inseriti su 70 progetti i tredici più grandi, con una produzione com- plessiva di 800 GWh/a (circa il 35% del totale). Un ulteriore innalzamento del limite minimo di produzione ridurrebbe ancora il numero dei progetti, come si vede dal grafico seguente:

9

Art. 10a Definizione quale dato acquisito nei piani direttori secondo la concezione per le energie rinnovabili Secondo il capoverso 1 i Cantoni definiscono nei loro piani direttori, tenendo conto della concezione per le energie rinnovabili, le ubicazioni per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti, coinvolgendo le autorità preposte. Le informazioni preliminari e i risultati intermedi non rispettano questa prescrizione. Questo obbligo di definizione nel piano direttore vale inoltre per gli impianti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente (art. 8 cpv. 2 LPT) non inclusi nella concezione per le energie rinnovabili. Risultano necessari e importanti per garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera anche gli impianti assoggettati all’ob- bligo del piano direttore, ma non compresi nella categoria degli impianti più importanti secondo l’articolo 9a; anch’essi devono essere sviluppati, progettati e autorizzati con estrema urgenza (cfr. art. 14 cpv. 1 LEne). Per questi impianti, tuttavia, non è applicabile la procedura secondo l’articolo 10a. In riferimento agli impianti in essa elencati, assoggettati perlopiù al diritto procedurale cantonale ai sensi dell’articolo 9a, la concezione per le energie rinnovabili non ha il carattere di piano settoriale, né di piano di- rettore e nemmeno di piano di utilizzazione. I singoli progetti compresi nella concezione per le energie rinno- vabili devono essere piuttosto analizzati in modo accurato dai Cantoni nel quadro della procedura del piano direttore tenendo conto della concezione per le energie rinnovabili e sottoposti a una ponderazione degli in- teressi globale, approfondita e conforme al relativo grado di pianificazione secondo l’articolo 3 OPT. Se tale ponderazione risulta a favore del progetto, la relativa ubicazione viene definita nel piano direttore cantonale coinvolgendo le autorità preposte e nel piano di utilizzazione sono inserite le necessarie disposizioni. Se, al contrario, dalla ponderazione degli interessi emerge che la concezione per le energie rinnovabili non può es- sere attuata come previsto per uno degli impianti in essa elencati, i Cantoni lo indicano nei loro piani direttori conformemente al capoverso 2. Se si delinea un ritardo nelle definizioni quale dato acquisito nel piano direttore, ai sensi dell’articolo 9 capo- verso 2 LPT in combinato disposto con l’articolo 12 OPT gli uffici federali, in particolare l’Ufficio federale dell’energia e l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, possono richiedere attraverso il dipartimento l’adat- tamento del piano direttore cantonale. I titolari di progetti di impianti idroelettrici ed eolici assoggettati all’ob- bligo del piano direttore, le cui domande non vengono trattate in tempo utile nell’ambito della procedura del piano direttore o la cui definizione nel piano direttore è indebitamente respinta, possono contestare le corri- spondenti lacune ai citati uffici federali. Se il progetto riguarda uno degli impianti più importanti secondo l’articolo 9a, in base alla definizione dell’ubi- cazione risultante nel piano direttore cantonale deve essere assoggettato alla procedura di approvazione dei piani concentrata prevista dall’articolo 14a che svolge la funzione sia di pianificazione dell’utilizzazione sia di rilascio dell’autorizzazione. Le ubicazioni degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti indicate nella concezione per le energie rinno- vabili possono essere messe in discussione nell’ambito della procedura cantonale di approvazione dei piani chiedendo un controllo pregiudiziale accessorio da parte di un tribunale. Lo stesso vale per la definizione di

10

queste ubicazioni nei piani direttori cantonali. Secondo l’articolo 189 capoverso 4 Cost. (cfr. anche art. 86 cpv. 1 LTF) le indicazioni del Consiglio federale nella concezione per le energie rinnovabili non sono impu- gnabili direttamente. L’impugnazione diretta delle definizioni nei piani direttori è espressamente esclusa ai sensi del capoverso 2. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale 29, è necessario introdurre questa esclusione nella legge per garantire che vi sia una sola via ricorsuale aperta fino al Tribunale federale. Se non fosse prevista questa esclusione i Comuni che considerano violata la loro autonomia dal piano direttore cantonale potrebbero, a differenza dei privati e delle organizzazioni legittimate a ricorrere, impugnare diretta- mente la decisione del piano direttore riguardante la definizione dell’ubicazione di un impianto, il che dilate- rebbe di molto i tempi della procedura. Tuttavia i Comuni possono impugnare le decisioni di approvazione dei piani adottate dai Cantoni in virtù delle prescrizioni nel piano direttore e, tra le altre cose, richiedere un controllo pregiudiziale accessorio. Inoltre, nell’ambito di una procedura di ricorso, possono richiedere a un tribunale un controllo pregiudiziale accessorio delle indicazioni inserite dal Consiglio federale nella conce- zione per le energie rinnovabili. Infine nell’ambito della procedura del piano direttore vengono informati in maniera esauriente e consultati; possono così far valere efficacemente i loro interessi già in una fase iniziale, nel quadro della partecipazione prescritta dal diritto federale (cfr. art. 4 LPT, art. 10 cpv. 2 LPT e art. 7 lett. a e art. 18 seg. OPT). Attraverso la presente revisione della legge sull’energia i Comuni non dovranno più svolgere le procedure onerose e impegnative concernenti gli impianti per l’impiego di energie rinnovabili più importanti. Con l’intro- duzione della procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata essi non dispongono più di un’auto- nomia rilevante sul piano materiale. Conformemente al capoverso 4 il Consiglio federale disciplina i termini per l’adattamento dei piani direttori cantonali.

Art. 14a Procedura cantonale di approvazione dei piani In virtù del diritto federale, l’articolo 14a si applica solamente agli impianti idroelettrici ed eolici più importanti, le cui ubicazioni sono definite nella concezione per le energie rinnovabili secondo l’articolo 9a. In base al ca- poverso 1, per la pianificazione e l’autorizzazione di questi impianti, le cui ubicazioni sono definite nel piano direttore cantonale, i Cantoni prevedono una procedura di approvazione dei piani concentrata. Le nuove norme di legge devono rispettare i principi di cui all’articolo 14a. Pertanto, per gli impianti più importanti l’articolo 14a attua il principio di celerità delle procedure sancito dall’articolo 14 capoverso 1 LEne nel quadro di prescrizioni del diritto federale dettagliate e direttamente ap- plicabili nel diritto cantonale. Per questi impianti, a differenza della più ampia disposizione quadro nell’arti- colo 14 capoverso 1 LEne, l’articolo 14a rappresenta una prescrizione speciale. Nella legislazione in materia di strade, alcuni Cantoni prevedono già una simile procedura di approvazione dei piani concentrata e basata su un coordinamento globale. Tuttavia, data la sua limitata competenza legislativa, la Confederazione può richiedere ai Cantoni l’applicazione di questa procedura soltanto nel caso degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti. Al contrario, gli impianti per l’impiego di energie rinnovabili assoggettati all’obbligo di piano direttore che non rientrano nella categoria degli impianti più importanti secondo l’articolo 9a, ma altrettanto importanti per l’ap- provvigionamento energetico del Paese, sono assoggettati al diritto procedurale previsto autonomamente dai Cantoni a tal fine e, di regola, anche all’obbligo di piano di utilizzazione. Attualmente per questo scopo, fuori dalle zone edificabili vengono perlopiù definite zone di utilizzazione speciali a livello comunale o canto- nale, in base alle quali sono rilasciate le necessarie autorizzazioni. Anche i Cantoni potrebbero prevedere di propria iniziativa per questi impianti una procedura di approvazione dei piani concentrata, celere e coordinata a livello globale. Secondo il diritto vigente, segnatamente l’articolo 14 capoverso 1 LEne, i Cantoni prevedono procedure di autorizzazione rapide per la costruzione, l’amplia- mento e il rinnovamento di impianti per l’impiego di energie rinnovabili e secondo l’articolo 10 capoverso 2 LEne provvedono, se necessario, affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti. Il capoverso 2 sancisce il contenuto dell’approvazione dei piani da rilasciare nel quadro della relativa proce- dura e nell’ambito della quale è regolamentato l’uso ammissibile del suolo ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 LPT. Le pianificazioni di utilizzazione esistenti sono sostituite dall’approvazione dei piani. Inoltre, durante la

29 Cfr. la sentenza da pubblicare 1C_644/2019, 1C_648/2019 del 4 febbraio 2021 consid. 2.4 (Grüningen ZH, Beschwerden gegen den Beschluss des Zürcher Kantonsrats vom 28. Oktober 2019 betreffend den Deponiestandort Tägernauer Holz).

11

procedura sono rilasciate tutte le autorizzazioni e le concessioni di competenza del Cantone per un determi- nato progetto e concessi i diritti di espropriazione necessari alla realizzazione del progetto (procedura combi- nata). Le citate autorizzazioni comprendono anche le autorizzazioni speciali disciplinate dal diritto federale (ad es. le autorizzazioni per il dissodamento, in materia di diritto sulla protezione delle acque), il cui rilascio compete ai Cantoni; queste devono perlomeno essere menzionate esplicitamente nella motivazione dell’ap- provazione dei piani. La procedura di pianificazione e di autorizzazione per gli impianti idroelettrici o eolici non deve essere suddi- visa in fasi temporalmente separate, ossia articolata in piano di utilizzazione e procedure concernenti per- messo di costruzione, autorizzazione speciale, espropriazione, concessione e urbanizzazione. Suddividendo la procedura in più fasi, infatti, aumenta il rischio di violare l’obbligo di coordinamento di cui all’articolo 25a LPT e la necessaria ponderazione globale degli interessi (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 LPT e art. 3 OPT). In passato questa procedura suddivisa in più fasi, e la conseguente violazione delle citate disposizioni del diritto fede- rale, ha condotto a svariate decisioni di rigetto indesiderate con conseguenze negative per i richiedenti e gli investitori. Inoltre, in caso di progetti controversi, solitamente la suddivisione in fasi della procedura dilata i tempi dell’intera procedura di pianificazione dell’utilizzazione e di autorizzazione, poiché il risultato della deci- sione di ogni fase è assoggettato a una propria procedura di ricorso interna al Cantone. Per queste ragioni, la procedura suddivisa in più fasi non si è affermata. Al contrario, la procedura di approvazione dei piani con- centrata in un’unica fase di attuazione risolve la problematica descritta in modo mirato, efficace e conforme al diritto federale. L’inserimento nella concezione per le energie rinnovabili dell’ubicazione di un impianto e la conseguente de- finizione nel piano direttore cantonale offrono ai richiedenti e agli investitori una maggiore sicurezza della realizzazione rispetto alla situazione attuale. La definizione dell’ubicazione nel piano direttore, e le relative indicazioni nel piano direttore per la procedura di approvazione dei piani determinano in maniera decisiva l’ulteriore procedura di pianificazione e autorizzazione degli impianti. Tuttavia, analogamente alle indicazioni nella concezione per le energie rinnovabili, anch’esse devono poter essere messe in discussione mediante richiesta di controllo pregiudiziale accessorio nell’ambito della procedura di ricorso contro l’approvazione dei piani. In linea di principio, dal punto di vista materiale le autorità giudiziarie procedono con estrema cautela. In caso invece di manchevolezze formali, ossia concernenti il diritto procedurale (negazione del diritto di es- sere sentiti, negazione delle possibilità di partecipazione prescritte dalla legge) 30 il rischio che intervengano i tribunali è maggiore. Pertanto devono essere evitati errori di questo genere che nell’ambito dei procedimenti giudiziari possono essere eliminati in misura estremamente limitata. A tal fine può contribuire notevolmente la procedura cantonale di approvazione dei piani basata sul coordinamento globale. In questo contesto si rimanda inoltre al progetto di legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (revisione della legge sull’energia e della legge sull’approvvigionamento elettrico), dove il Consiglio federale propone un potenziamento delle misure di incentivazione, in particolare contributi di progettazione per gli impianti idroelettrici ed eolici. Tali contributi fino al 40 per cento dei costi di progetta- zione, concorrono a ridurre il rischio connesso alla realizzazione di tali impianti. La procedura cantonale di approvazione dei piani prevista dal diritto federale nell’articolo 14a è svolta in adempimento di un compito federale, poiché solitamente riguarda progetti ubicati al di fuori delle zone edifi- cabili. Questi, infatti, necessitano di autorizzazioni disciplinate dal diritto federale, in particolare in materia ambientale, e prevedono l’erogazione di sussidi federali. Pertanto, nel quadro della procedura cantonale di approvazione dei piani per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti elencati nella concezione per le energie rinnovabili e riguardanti un inventario federale ai sensi dell’articolo 5 LPN, è necessaria una «peri- zia» alla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP), se sono soddisfatti i requisiti della perizia obbligatoria secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPN. In caso di dubbio circa il coinvolgi- mento della CFNP, decide il servizio cantonale di cui all’articolo 25 capoverso 2 LPN (art. 7 cpv. 1 LPN). Ai sensi del capoverso 3 l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani è il governo cantonale. Tuttavia esso deve avere la possibilità di delegare tale competenza a livello di ordinanza a un servizio amministrativo can- tonale. Dopo lo svolgimento della procedura di opposizione necessaria a garantire il diritto di essere sentiti (cfr. art. 16f della legge del 24 giugno 190231 sugli impianti elettrici [LIE]) viene decisa l’approvazione dei piani. Ai sensi del capoverso 5, per ragioni di efficienza procedurale, conformemente all’articolo 86 capoverso 2 LTF

30 Cfr. p. es. DTF 147 II 319 Sainte-Croix VD, Windenergiepark. 31 RS 734.0

12

è ammesso il ricorso contro l’approvazione dei piani direttamente al tribunale cantonale superiore che di re- gola corrisponde al tribunale amministrativo cantonale. Per accelerare la procedura è prevista una sola istanza di ricorso cantonale. La decisione del tribunale cantonale superiore deve poter essere impugnata in- nanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. a LTF). Alla luce del motivo di esclusione di cui all’articolo 83 lettera w LTF deve essere chiarito che è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico contro sentenze dei tribunali cantonali superiori concernenti l’approva- zione dei piani ai sensi dell’articolo 14a. Tale chiarimento è necessario per garantire un’attuazione uniforme del diritto federale e la prevista celerità delle procedure. Al fine di evitare decisioni di rigetto indesiderate, il capoverso 5 prevede che, per quanto possibile, le istanze di ricorso adottino una decisione con effetto riformatorio. Per lo stesso motivo, le autorità giudiziarie cui com- pete l’elaborazione delle decisioni di approvazione dei piani dovrebbero integrare i fatti nella misura consen- tita dalla legge e per quanto tecnicamente fattibile, possibilmente d’ufficio. Di regola i termini da loro ordinati nel quadro dell’istruzione della procedura non dovrebbero essere prorogati. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali concernenti la procedura di approvazione dei piani concentrata ai sensi dell’articolo 75a capoverso 1 si applicano per analogia, come diritto cantonale sus- sidiario, gli articoli 16–17 LIE. Occorre mettere mano, il prima possibile, alla pianificazione e all’autorizza- zione degli impianti prioritari compresi nella concezione. Data l’urgenza di procedere alla costruzione e al potenziamento degli impianti idroelettrici ed eolici di grandi dimensioni non sono tollerabili ritardi. La parte elettrica degli impianti per l’impiego di energie rinnovabili sottostà alla procedura di approvazione dei piani ai sensi degli articoli 16–17 LIE ed è gestita dalle autorità federali competenti al di fuori della proce- dura di approvazione dei piani di cui all’articolo 14a. La parte elettrica necessita di un’approvazione dei piani separata secondo il diritto federale32 ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LIE, con cui sono rilasciate tutte le relative autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (art. 16 cpv. 3 LIE). Per questa parte degli im- pianti non sono necessarie autorizzazioni cantonali (art. 16 cpv. 4 LIE). La procedura cantonale di approva- zione dei piani concentrata, che tratta le questioni giuridiche in materia di costruzioni, pianificazione, espro- priazione e diritto delle acque, deve essere coordinata dal punto di vista formale, materiale e temporale con la procedura di approvazione dei piani secondo il diritto federale ai sensi degli articoli 16–17 LIE. 33 Articolo 75a Disposizioni transitorie della modifica del [data] Secondo il capoverso 1, in assenza di disposizioni di legge cantonali concernenti la procedura di approva- zione dei piani concentrata (art. 14a), si applicano per analogia, come diritto cantonale sussidiario, gli articoli 16–17 LIE. Tuttavia, in alternativa e fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali, gli Esecutivi cantonali possono disciplinare provvisoriamente la procedura di approvazione dei piani concentrata a livello di ordinanza. Questa competenza del governo cantonale è pertanto subordinata alla rapida presentazione di un disegno di legge al Parlamento. Questo tipo di prescrizioni introduttive temporanee, che considerano per quanto possibile le esigenze dei Cantoni, servono a rendere immediatamente operativo il diritto federale. La pianificazione e l’autorizzazione degli impianti elencati nella concezione per le energie rinnovabili devono essere avviate quanto prima. Secondo il capoverso 2 sono assoggettati alla procedura cantonale di approvazione dei piani ai sensi dell’ar- ticolo 14a tutti gli impianti indicati nella concezione per le energie rinnovabili per i quali le autorità cantonali competenti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPT non hanno ancora approvato il piano di utilizzazione rife- rito al progetto concreto necessario al progetto stesso o alla sua modifica (lett. a) oppure per i quali l’autorità di prima istanza non ha ancora rilasciato le necessarie autorizzazioni cantonali e comunali da coordinare con il piano di utilizzazione secondo l’articolo 25a capoverso 1 LPT (lett. b). La pianificazione e l’autorizzazione degli impianti di cui al capoverso 2, fatto salvo il capoverso 3, devono essere effettuate senza limitazioni dopo la procedura di approvazione dei piani secondo l’articolo 14a. Tutta- via, secondo il capoverso 3 le pianificazioni di utilizzazione e le concessioni esistenti sono integrate in questa procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata, se al momento dell’entrata in vigore della pre- sente modifica della legge sull’energia risultano passate in giudicato e non è necessaria alcuna modifica. Questa prescrizione garantisce, nell’interesse della sicurezza giuridica, della celerità delle procedure e della

32 Anche l’art. 6 della legge federale del 1° ottobre 2010 sugli impianti di accumulazione (LimA; RS 721.101) prevede una procedura di approvazione dei piani secondo il diritto federale per gli impianti di accumulazione. 33 Cfr. in merito alle possibilità della procedura in questo coordinamento, Giovannini Michelangelo, in: Alain Griffel/Hans. U. Lini- ger/Heribert Rausch/Daniela Thurnherr (a cura di), Fachhandbuch öffentliches Baurecht, Zurigo/Basilea/Ginevra, 2016, n. marg. 5227 segg.

13

riduzione dell’onere, che le pianificazioni di utilizzazione e le concessioni esistenti, passate in giudicato e non in relazione al singolo progetto, che costituiscono una base legittima per un impianto nuovo o un im- pianto da modificare, possano essere utilizzate nel quadro della procedura di approvazione dei piani se- condo l’articolo 14a e non debbano essere rielaborate ex novo.

Modifica di altri atti normativi Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD) e legge federale del 14 di- cembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei Comuni (LAID) Articolo 32 LIFD / articolo 9 LAID L’attuale prassi fiscale in tutti i Cantoni, eccetto Lucerna, prevede la possibilità per i privati di detrarre nella dichiarazione d'imposta, come costi di manutenzione dell’immobile, gli investimenti negli impianti solari rea- lizzati nelle costruzioni esistenti. I criteri che differenziano una costruzione nuova da una costruzione esi- stente variano da Cantone a Cantone. Di regola un impianto solare s’intende realizzato su una costruzione esistente se questa ha almeno cinque anni. Con la modifica della LIFD e della LAID questa possibilità di detrazione è estesa anche agli impianti solari realizzati sugli edifici nuovi, al fine di non creare svantaggi finanziari per i proprietari. In tal modo si può evi- tare una realizzazione tardiva degli impianti solari (nel quadro di un rinnovamento), come spesso accade per l’ottimizzazione fiscale. La nuova possibilità di detrazione rende irrilevante la questione degli anni trascorsi i quali una costruzione non è più considerata nuova. Si presume che ogni anno potrebbero essere dotati di impianti solari circa 6 000 nuovi edifici residenziali. Nel 2020 i costi medi di realizzazione degli impianti fotovoltaici nel settore abitativo si sono attestati a circa 27 000 franchi con una potenza media di 13 kW. Il volume degli investimenti è stato quindi di 162 milioni di fran- chi all’anno. Ipotizzando un’aliquota marginale media del 20–25 per cento si prevede una diminuzione com- plessiva delle entrate delle amministrazioni pubbliche da 32 a 40 milioni di franchi (senza considerare even- tuali modifiche nei comportamenti). Circa il 30 per cento di questa somma riguarderebbe l’imposta federale diretta e il 70 per cento le imposte cantonali e comunali. Questa modifica tiene conto in parte anche della mozione 19.4243 «Rafforzare il fotovoltaico» depositata il 26 settembre 2021 da Bourgeois Jacques e accolta il 23 settembre 2021 dal Consiglio nazionale in qualità di camera prioritaria. Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio Articolo 18a La norma contenuta nell’articolo 18a LPT, ormai affermata, secondo cui nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell’autorizzazione edilizia di cui all’articolo 22 capoverso 1 LPT, bensì devono essere unicamente annunciati all’autorità competente, va estesa anche agli impianti solari installati sulle facciate. Inoltre il Consiglio federale stabilirà le condizioni in presenza delle quali un impianto solare può essere considerato «sufficientemente adattato». Il diritto vigente sancisce inoltre come il diritto cantonale possa prevedere l’obbligo dell’autorizzazione in tipi chiaramente de- finiti di zone protette (art. 18a cpv. 2 lett. b LPT). Gli impianti solari, infine, nell’ambito di monumenti culturali o naturali d’importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all’obbligo di autorizzazione edilizia (art. 18a cpv. 3 LPT). Nel contempo questa modifica risponde alla mozione 21.3518 «Meno burocrazia per nuovi impianti solari. Estendere la procedura di annuncio» presentata dal consigliere nazionale Cattaneo Rocco il 4 maggio 2021. L’11 agosto 2021 il Consiglio federale si è espresso a favore della mozione e il 1° ottobre 2021 il Consiglio nazionale, in qualità di camera prioritaria, ha deciso di accoglierla.

Legge federale del 22 dicembre 191634 sull’utilizzazione delle forze idriche

Art. 60 Le concessioni di diritti d’acqua per gli impianti idroelettrici importanti di grandi dimensioni sono rilasciate se- condo l’articolo 14a dall’autorità cantonale preposta all’approvazione dei piani nel quadro della relativa pro- cedura. Il rilascio della concessione deve essere esplicitamente indicato nell’approvazione dei piani.

34 RS 721.80

14

4 Ripercussioni 4.1 Ripercussioni per la Confederazione L’elaborazione della concezione per le energie rinnovabili richiederà alla Confederazione corrispondenti ri- sorse finanziarie e di personale. Le nuove detrazioni fiscali proposte per la realizzazione di impianti solari nelle nuove costruzioni comporteranno inoltre una diminuzione complessiva delle entrate delle amministra- zioni pubbliche. Circa il 30 per cento di questa somma, pari a 55–70 milioni di franchi (senza considerare eventuali modifiche nei comportamenti), dovrebbe riguardare l’imposta federale diretta.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nonché per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna I Cantoni devono emanare disposizioni di legge concernenti la prevista procedura di approvazione dei piani concentrata per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti. Fino all’entrata in vigore di queste disposi- zioni di legge, gli Esecutivi cantonali hanno inoltre la possibilità di disciplinare la procedura di approvazione dei piani concentrata a livello di ordinanza. I Cantoni devono altresì adattare i propri piani direttori per gli im- pianti indicati nella concezione nonché effettuare la procedura cantonale di approvazione dei piani. Al mo- mento non è possibile affermare con certezza se a tal fine saranno necessarie nuove risorse. Si presume che il raggruppamento delle diverse procedure in un’unica procedura di approvazione dei piani concentrata porterà globalmente a un alleggerimento dell’onere.

L’introduzione di una procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti sostituisce la pianificazione dell’utilizzazione effettuata autonomamente dai Comuni, poiché l’uso ammissibile del suolo è regolamentato nel quadro dell’approvazione dei piani. Tuttavia, nell’ela- borazione della concezione per le energie rinnovabili e nel quadro della procedura del piano direttore su di essa basata i Comuni vengono informati, consultati e hanno la possibilità di partecipare. Essi possono altresì impugnare innanzi alle competenti autorità di ricorso le decisioni di approvazione dei piani adottate dai Can- toni in virtù delle prescrizioni nel piano direttore. Grazie alla procedura di approvazione dei piani concentrata per gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti, per questi progetti non è più richiesta la procedura comu- nale di autorizzazione edilizia, il che sgrava le autorità comunali preposte al suo rilascio.

Poiché il progetto posto in consultazione disciplina unicamente le procedure, essi non ha ripercussioni per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna. Le nuove detrazioni fiscali proposte per la realizzazione degli impianti solari negli edifici nuovi causeranno una diminuzione delle entrate derivanti dalle imposte anche dei Cantoni e dei Comuni; questi dovranno so- stenere circa il 70 per cento delle minori entrate totali, pari a 55–70 milioni di franchi (senza contare eventuali modifiche nei comportamenti).

4.3 Ripercussioni per l’economia nazionale Questi incentivi alla realizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici più importanti possono contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo stabiliti dalla legge e di conseguenza alla sicu- rezza dell’approvvigionamento elettrico del Paese, di cui beneficerà anche l’economia. Inoltre procedure più rapide dovrebbero ridurre i costi procedurali. Infine si presume che ogni anno circa 6 000 edifici residenziali nuovi potrebbero essere dotati di impianti so- lari. Nel 2020 i costi medi di realizzazione degli impianti fotovoltaici in ambito residenziale si sono attestati a circa 27 000 franchi con una potenza media di 13 kW. Pertanto il volume degli investimenti di cui può benefi- ciare l’industria locale ammonta a 162 milioni di franchi all’anno.

4.4 Ripercussioni per la società Accelerando determinate procedure di autorizzazione, si attua l’imperativo di celerità sancito dalla Costitu- zione; inoltre vengono rafforzati i diritti dei richiedenti.

15

4.5 Ripercussioni per l’ambiente Il progetto non prevede modifiche del diritto materiale in materia ambientale. La costruzione di nuovi impianti idroelettrici ed eolici contribuisce in modo determinante alla sostituzione delle fonti fossili con l’energia elet- trica nell’approvvigionamento energetico. Nel contempo restano garantiti i diritti di ricorso delle organizza- zioni di protezione dell’ambiente

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità Nell’ambito della politica energetica (art. 89 Cost.)35, della pianificazione del territorio (art. 75 Cost.)36 e dell’utilizzazione delle acque (art. 76 Cost.), la Confederazione dispone solo di una competenza legislativa parziale (competenza di emanare una legislazione quadro). Di conseguenza non può elaborare i piani setto- riali riguardanti gli impianti per l’impiego di energie rinnovabili ai sensi dell’articolo 13 LPT né svolgere la pro- cedura di approvazione dei piani concentrata prevista dal diritto federale. Per poter applicare questi stru- menti, è necessaria una modifica della Costituzione federale. Considerata questa competenza di emanare una legislazione quadro 37 le possibilità legislative della Confe- derazione nell’ambito del diritto in materia di energia e di pianificazione del territorio nonché del diritto delle acque sono pertanto limitate. Tuttavia, essa ha la possibilità di disciplinare in modo dettagliato questioni d’importanza fondamentale per l’attuazione della sua politica energetica. In questo caso, può elaborare le concezioni contenenti le ubicazioni degli impianti (art. 13 LPT) ed emanare norme dettagliate direttamente applicabili (quali le disposizioni concernenti la procedura cantonale di approvazione dei piani). 38 La Confede- razione «può disciplinare l’intero settore della pianificazione del territorio sulla base dell’articolo 75 capo- verso 1 Cost., ma è tenuta a lasciare ai Cantoni un sostanziale margine di manovra normativo che vada al di là della semplice normativa concernente l’esecuzione. La densità normativa (grado di dettaglio) – conside- rata nel suo insieme – dovrebbe quindi essere mantenuta tendenzialmente bassa.» 39 La Confederazione adotta un approccio analogo anche in materia di politica energetica. 40 Il presente progetto tiene conto di que- ste prescrizioni, poiché consente ai Cantoni di attuare la procedura cantonale di approvazione dei piani attra- verso proprie prescrizioni e di prevedere. Inoltre occorre considerare che spesso gli impianti idroelettrici ed eolici più importanti sono ubicati al di fuori delle zone edificabili, per le quali, secondo la prassi riconosciuta, nell’ambito del diritto federale si possono emanare disposizioni dettagliate.41 Quindi, per valutare la costituzionalità dei progetti di legge è determinante stabilire l’importanza di queste prescrizioni federali al fine di garantire l’attuazione della Strategia energetica e il futuro approvvigionamento elettrico del Paese. Alla luce degli obiettivi di sviluppo previsti dalla legge sull’energia, il Consiglio federale attribuisce grande importanza alle prescrizioni proposte, tuttavia solo in riferimento agli impianti di particolare rilevanza per l’attuazione della Strategia energetica 2050. Pertanto l’Esecutivo riferisce le disposizioni di di- ritto federale proposte per il diritto cantonale negli articoli 9a, 10a e 14a agli impianti idroelettrici ed eolici più importanti, che costituiscono un fattore decisivo per l’attuazione della Strategia energetica 2050. Inoltre que- ste prescrizioni devono essere emanate con urgenza, il che a sua volta rimanda alla loro grande rilevanza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale occorre «assicurarsi che la procedura nel suo complesso sia conforme al requisito costituzionale di garantire una protezione giuridica efficace nel quadro di un proce- dimento equo entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU).»42 Attualmente questo diritto sancito dalla Costituzione a un procedimento equo non è garantito ai richiedenti e agli opponenti nell’ambito dei progetti di impianti per l’impiego di energie rinnovabili. Le procedure per la pianificazione e l’autorizzazione degli impianti idroelettrici ed eolici di grandi dimensioni hanno una durata eccessiva rispetto

35 Cfr. Jäger Christoph/Schläppi Andrea, Raumplanungsrechtliche Pflichten aus Artikel 10 EnG, parere giuridico per l’Ufficio fed erale dello sviluppo territoriale ARE, Berna 2020, n. marg. 13 segg. 36 Cfr. FF 1997 I 212; Griffel Alain, Die Grundsatzgesetzgebungskompetenz gemäss Art. 75 Abs. 1 BV: Tragweite und Grenzen, pa- rere giuridico per l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Berna 2017; Häfelin/Haller/Keller Thurnherr, Schweizer isches Bundesstaatsrecht, 10a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 1087 segg. 37 Messaggio del 4 settembre 2013 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, FF 2013 6489, in parti- colare 6671; BSK, BV-Kern, art. 89 N 14; BSK, BV-Griffel, art. 75 N 25; CR, Cst.-Grisel, art. 89 N 49; CR, Cst-Haag, art. 75 N 30; Schaffhauser/Uhlmann, St. Galler Kommentar zu Art. 89 BV, n. marg. 11; Ruch, St. Galler Kommentar zu Art. 75 BV, n. marg. 27 segg. 38 Messaggio del 4 settembre 2013 concernente il primo pacchetto di misure della Strategi a energetica 2050, FF 2013 6489, in parti- colare 6671; Jagmetti Ricardo, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, volume VII, Energierecht, n. marg. 1321 seg. 39 Cfr. Griffel (nota 36), Grundsatzgesetzgebungskompetenz, pag. 16; messaggio del 4 settembre 2013 concernente il primo pac- chetto di misure della Strategia energetica 2050, FF 2013 6489, in particolare 6671. 40 Jäger/Schläppi (nota 35), n. marg. 13. segg. 41 Cfr. Griffel (nota 36), Grundsatzgesetzgebungskompetenz, pag. 14 con riferimenti. 42 DTF 142 II 20 consid. 3–7 pag. 25 segg. e consid. 1.4 pag. 24 seg. (Spreitenbach/AG); 136 II 165 consid. 1.2.2 pag. 171 (Flugha- fen Zürich, con riferimenti).

16

a quanto risulterebbe equo secondo questo diritto. Le proposte legislative contenute nel presente progetto sono pertanto necessarie anche alla luce della Costituzione federale e della CEDU. Per la realizzazione degli impianti solari viene introdotta una nuova detrazione fiscale. In linea di principio al legislatore non è vietato promuovere scopi non fiscali attraverso il diritto fiscale e in tal modo derogare dai principi di un’imposizione fiscale equa sanciti dall’articolo 127 Cost. Tuttavia, per poter adottare un simile provvedimento d’incentivazione il legislatore deve disporre di una competenza specifica e il provvedimento deve rispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionato. Nel caso specifico il provvedimento ri- guarda l’impiego delle energie indigene e rinnovabili e poggia sulle basi in questo ambito (art. 89 cpv. 2 Cost.). La promozione degli impianti solari inoltre sostiene un obiettivo centrale dell’articolo 89 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico, tra le altre cose, diversificato ed ecologico. Questo interesse pubblico espresso nella Costituzione consente di giu- stificare la relativizzazione del principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.) connessa al provvedimento. La modifica di legge prevista elimina una disparità di trattamento: sinora, infatti, a differenza degli impianti solari realizzati nell’ambito di risanamenti, quelli realizzati nelle costruzioni nuove non potevano essere detratti dal reddito. Le deduzioni fiscali previste sono adatte a promuovere gli impianti solari e sono da considerare proporzionate.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Il progetto non interessa gli impegni internazionali della Svizzera. 5.3 Forma dell’atto: Modifica di una legge federale Per evadere le richieste sin qui descritte, il Consiglio federale sottopone al Parlamento la modifica della legge sull’energia. Con il titolo di «Modifica di altri atti normativi» sono inoltre proposte modifiche della LIFD, della LAID, della LPT e della LUFI.

17