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Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor)

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell’economia SECO

Berna, 19 ottobre 2022

Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Sviluppi internazionali

In diversi forum internazionali, tra cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e il Consiglio d’Europa, stanno avendo luogo dibattiti sul controllo dei beni che possono essere utilizzati a scopo di tortura. L’Alleanza globale per un commercio libero da tortura (Alleanza globale) è stata istituita il 3 luglio 2017 su iniziativa dell’Argentina, dell’Unione Europea (UE) e della Mongolia. Il 18 settembre 2017, durante la cerimonia d’apertura nel corso della settimana ministeriale dell’Assemblea generale dell’ONU a New York, 57 membri, tra cui la Svizzera, hanno firmato un’omonima dichiarazione. L’Alleanza globale conta oggi più di 60 Stati membri compresa l’UE. L’obiettivo di tale iniziativa è di mettere fine al commercio di beni utilizzati per la pena di morte e per la tortura istituendo un sistema di controlli armonizzati a livello internazionale, di scambio di informazioni e assistenza tecnica tra i Paesi. A giugno 2019 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 73/304 formulata dall’Alleanza globale: Towards torture- free trade: examining the feasibility, scope and parameters for possible common international standards. In virtù di questa risoluzione, al Segretario generale dell’ONU viene conferito il potere di verificare la fattibilità di un’eventuale armonizzazione internazionale dei controlli nazionali dei beni in questione e di convocare un gruppo di esperti. Sulla scorta delle risposte a un questionario fornite da 46 Stati membri, tra cui la Svizzera, a settembre 2020 il direttore generale dell’ONU ha redatto un rapporto sull’argomento. Nel questionario la maggior parte degli Stati si è pronunciata a favore di standard internazionali comuni e di uno strumento giuridicamente vincolante per il controllo dei beni che possono essere impiegati per la pena di morte o per la tortura. A ottobre 2020 è stato costituito un gruppo di esperti governativi per proseguire il lavoro su questa tematica all’interno dell’ONU. Il rapporto è stato presentato all’Assemblea generale il 22 giugno 2022. In parallelo sta avendo luogo una discussione simile in seno al Consiglio d’Europa che procede più rapidamente rispetto a quella dell’ONU. A gennaio 2018 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato una raccomandazione per il rafforzamento

del regime internazionale contro il commercio dei beni utilizzati per la tortura e la pena di morte. In seguito, il Comitato dei ministri ha commissionato al Comitato direttivo per i diritti umani uno studio di fattibilità su uno strumento giuridico per il disciplinamento del commercio dei beni utilizzati per la tortura e la pena di morte. La Svizzera ha compilato un questionario nell’ambito del suddetto studio. Il Segretariato ha redatto lo studio di fattibilità a partire dai risultati del sondaggio di cui sopra insieme all’esperto Michael Crowley, Research Associate, Università di Bradford (Gran Bretagna), Omega Research Foundation. Lo studio è stato approvato a novembre 2019 dal Comitato direttivo e ha analizzato la situazione attuale relativa a questo tipo di commercio nonché le normative in vigore a livello nazionale e internazionale. In seguito è stata proposta la messa a punto di una raccomandazione che suggerisse di adottare misure per rafforzare i regolamenti internazionali. A febbraio 2020 il Comitato dei ministri ha approvato l’elaborazione di una raccomandazione non giuridicamente vincolante, che ha poi adottato il 31 marzo 2021 (CM/Rec(2021)2). È stato spinto dalla convinzione che rappresenti uno strumento fondamentale per la lotta contro la pena di morte e la tortura nonché un notevole aiuto per gli Stati membri e le ONG che in Europa si oppongono a tali metodi. In questo modo si è lanciato anche un segnale forte ad altri organismi internazionali. La raccomandazione si basa ampiamente sul regolamento emanato dall’UE nel 2005 e completamente riveduto nel 2019 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (regolamento anti-tortura dell’UE)1. Gli elenchi delle merci proibite o controllate contenuti nell’allegato della raccomandazione rispecchiano quelli del regolamento UE. Inoltre, la raccomandazione prevede la pubblicazione su base annuale di un rapporto nazionale d’attività e la creazione di un sistema di scambio d’informazioni sulle autorizzazioni e le esportazioni tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa. Gli Stati membri sono esortati a verificare l’attuazione della raccomandazione entro cinque anni dall’adozione. Teoricamente, gli Stati

membri dell’UE dovrebbero aver già attuato la raccomandazione tramite il regolamento anti-tortura. Poiché la raccomandazione è stata adottata solo nel 2021, non si può prevedere come reagiranno gli Stati che non fanno parte dell’UE e quali modifiche eventualmente apporteranno alle rispettive normative nazionali. Per quanto riguarda il quadro normativo internazionale, esistono già diversi accordi internazionali e regionali che vietano la tortura. L’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici2 (patto ONU II), l’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali3 (CEDU) e la Convenzione dell’ONU contro la tortura4 vietano globalmente la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Tuttavia, il diritto internazionale non vieta la pena di morte. L’articolo 6 capoverso 2 del patto ONU II limita l’applicazione della pena di morte agli Stati firmatari che non hanno abolito la pena di morte e ai delitti più gravi. Il Patto ONU II vieta inoltre la pena di morte per i minori di 18 anni e le donne incinte. Anche la Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo5 la proibisce per i reati commessi dai minori di 18 anni. Inoltre, il secondo protocollo facoltativo al patto ONU II6 vieta agli Stati parte la pena di morte in tempi di pace. A livello di Consiglio d’Europa, nel 1983 il protocollo n. 67 alla CEDU ha abolito la pena di morte in tempi di pace. Con il protocollo n. 13 alla CEDU del 2003, la pena di morte è stata infine vietata in qualsiasi circostanza.

1 Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1, modificata da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2021/139 della Commissione del 4 dicembre 2020 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti al fine di tenere conto del recesso del Regno Unito dall’Unione, GU L 43 dell’8.3.2021, pag. 5. Il regolamento (UE) 2019/125 è la nuova versione del regolamento (CE) N. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005. 2 RS 0.103.2 3 RS 0.101 4 RS 0.105 5 RS 0.107 6 RS 0.103.22 7 RS 0.101.06

1.2 Necessità di agire e obiettivi

L’impegno a favore dei diritti umani in Svizzera è un mandato costituzionale e legislativo. L’abolizione della pena di morte e la prevenzione della tortura sono inoltre obiettivi concreti della strategia di politica estera del Consiglio federale 2020-2023 (SPE 20-23, obiettivo 1.3.). A settembre 2017 la Svizzera è entrata a far parte dell’Alleanza Globale e a marzo 2021 ha appoggiato l’adozione della raccomandazione del Consiglio d’Europa per limitare, insieme agli Stati determinati a perseguire il medesimo obiettivo, il commercio degli strumenti di tortura a livello internazionale. Con il presente avamprogetto anche la legislazione nazionale verrà adeguata agli sviluppi internazionali e alle normative dell’UE. Sarebbe sconcertante se la Svizzera, a causa della mancanza di direttive in materia, venisse utilizzata come scappatoia per queste merci, soprattutto se si parla di un settore marginale dal punto di vista economico. Finora in Svizzera la suddetta raccomandazione del Consiglio d’Europa è stata applicata solo in parte. L’articolo 21 lettera c della legge del 15 dicembre 20008 sugli agenti terapeutici (LATer) vieta il commercio di medicamenti «se si può presumere che essi siano destinati all’esecuzione di esseri umani9». Nell’articolo 50 dell’ordinanza del 14 novembre 201810 sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (OAMed) vengono citate le procedure di autorizzazione per medicamenti utilizzabili per la pena di morte. Tali elenchi di beni sono pubblicati da Swissmedic11 e corrispondono a quelli contenuti nell’allegato 2 della raccomandazione del Consiglio d’Europa e nell’allegato IV del regolamento anti-tortura dell’UE. La raccomandazione del Consiglio d’Europa regolamenta però anche altri beni, in particolare quelli che possono essere utilizzati solo per la pena di morte o la tortura e quelli che trovano anche altri impieghi. L’obiettivo del presente progetto è creare una base giuridica per controllare il commercio di tali beni e vietarlo ove necessario. In questo modo è possibile impedire in Svizzera transazioni non autorizzate nell’UE e creare un effetto dissuasivo.

1.3 Alternative esaminate e opzione scelta

In Svizzera al momento non esiste una legge nazionale sul controllo dei beni che possono essere utilizzati per la tortura o per la pena di morte. Sono in vigore leggi settoriali relative a determinati beni, come la LATer, la legge del 20 giugno 199712 sulle armi (LArm), la legge del 13 dicembre 199613 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) e la legge federale del 13 dicembre 199614.sul materiale bellico (LMB). Alcuni dei beni citati nel regolamento UE (e quindi anche nella raccomandazione del Consiglio d’Europa), ad esempio le sostanze irritanti, sono menzionati anche nella legislazione di cui sopra (v. commenti all’articolo 12). Tali leggi non prevedono però il caso in cui tali beni siano utilizzati per la tortura o per la pena di morte e non stabiliscono criteri di esclusione per casi del genere. La LATer riguarda invece l’esportazione e il commercio all’estero di medicamenti che possono essere destinati all’esecuzione di esseri umani (art. 21 cpv. 1 lett. c e cpv. 1bis). Secondo l’OAMed, ogni singolo caso di esportazione o commercio di determinati medicamenti all’estero deve essere approvato da Swissmedic. La lista di medicamenti pubblicata da Swissmedic tiene conto del diritto UE (allegato IV del regolamento anti-tortura dell’UE).

Dopo l’adozione della raccomandazione del Consiglio d’Europa sono state analizzate tre opzioni d’intervento per la Svizzera:

  • mantenimento dello status quo: la Svizzera potrebbe semplicemente prendere atto della raccomandazione da essa appoggiata. Così facendo rischia però di scostarsi fortemente dalle direttive europee sia a livello di politica interna che esterna in un ambito che per l’economia svizzera riveste un’importanza marginale;

  • revisione della legislazione in vigore (p. es. della LBDI o della LArm): il campo d’applicazione della LBDI si limita ai beni menzionati nei trattati internazionali e nei regimi di controllo delle esportazioni sovranazionali. Nella LBDI non sono previsti elenchi nazionali15. Un recepimento della raccomandazione del Consiglio d’Europa nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego comporterebbe una modifica del campo d’applicazione e della natura della legge. Il campo d’applicazione della LArm comprendeva armi vietate e soggette all’obbligo di notifica o autorizzazione. Le attività disciplinate da questa legge non coincidono con quelle vietate e quelle soggette ad autorizzazione nel regolamento anti- tortura dell’UE. Nella legge sulle armi vengono recepite in primo luogo le disposizioni della legislazione sulle armi dell’UE (in virtù dell’art. 2 cpv. 3 e dell’art. 7 dell’Accordo di Schengen16);

  • emanazione di una nuova legge: con l’emanazione di una nuova legge la Svizzera può ispirarsi al regolamento anti- tortura dell’UE, ovvero riprenderne i contenuti, disciplinare a livello giuridico importanti disposizioni e mutuarne gli elenchi dei beni tramite ordinanza. Adeguare i contenuti a quelli del regolamento anti-tortura dell’UE creerebbe condizioni di parità tra le aziende svizzere e quelle europee. Affinché tutti i beni soggetti a obbligo di autorizzazione che possono essere utilizzati per la tortura o la pena di morte vengano disciplinati dalla stessa legge, questa soluzione potrebbe servire a cancellare dalla LATer i medicamenti utilizzabili per la pena di morte e a integrarli nella nuova legge. Il Consiglio federale è propenso all’elaborazione di una nuova legge.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202017 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202018 sul programma di legislatura 2015–2019. L’adozione della legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (legge sugli strumenti di tortura, LSTor) recepisce la raccomandazione del Consiglio d’Europa.

8 RS 812.21 9 La LATer parla di «giustiziare gli esseri umani», mentre la nuova LSTor cita esplicitamente la «pena di morte». La seconda si attiene alla terminologia del regolamento europeo. 10 RS 812.212.1 11 Medicamenti utilizzabili per giustiziare esseri umani, ai sensi dell’art 21 LATer (swissmedic.ch) 12 RS 514.54 13 RS 946.202 14 RS 514.51 15 L’allegato 5 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1) non trova la sua base giuridica nella LBDI ma nella LArm e nella legge federale sugli esplosivi (LEspl, RS 941.41). 16 RS 0.362.31 17 FF 2020 1565 18 FF 2020 7365

2 Rapporto con il diritto europeo

Dal 27 giugno 2005 l’UE disciplina il controllo sugli strumenti di tortura in un regolamento a sé stante, il regolamento anti-tortura. Uno degli obiettivi di politica estera dell’UE consiste nel promuovere i diritti fondamentali nei Paesi terzi e nell’assicurare la regolamentazione di tali merci; l’atto normativo viene pertanto considerato un mezzo al servizio della politica estera. L’UE ha introdotto il primo regolamento formale a livello regionale sul controllo del commercio delle merci in oggetto. Il divieto assoluto di tortura, sancito dalle convenzioni sui diritti umani dell’ONU, lo si ritrova, a livello europeo, nella Carta dei diritti fondamentali. L’articolo 2 capoverso 2 della Carta sancisce che nessuno può essere condannato alla pena di morte, né essere giustiziato. Secondo l’articolo 4 della Carta nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Per quanto riguarda la Svizzera, il divieto assoluto della tortura e dei maltrattamenti figura nelle principali convenzioni sui diritti umani e nella CEDU. Il regolamento anti-tortura dell’UE contempla divieti e obblighi di autorizzazione del commercio internazionale di merci utilizzabili per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Contiene tre elenchi di beni:

  • l’allegato II contiene beni vietati, utilizzabili a livello pratico solo per la pena di morte o per la tortura. Il divieto concerne l’importazione, l’esportazione, il transito, la mediazione, la fornitura di assistenza tecnica, l’esposizione in occasione di fiere e la promozione;

  • l’allegato III contiene la lista di controllo per i beni che potrebbero essere utilizzati per la tortura. Sono oggetto di autorizzazione l’esportazione, la mediazione e la fornitura di assistenza tecnica;

  • l’allegato IV contiene la lista di controllo per i beni che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte. Anche in questo caso l’esportazione, la mediazione e la fornitura di assistenza tecnica sono soggette ad autorizzazione. Il regolamento non disciplina né l’importazione nell’UE dei beni dell’allegato III o IV né il trasferimento degli stessi da uno Stato membro a un altro. Non vieta neppure il commercio interno all’UE dei beni dell’allegato II. Il regolamento è giuridicamente vincolante

e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Per contenere il più possibile l’onere amministrativo a cui le imprese vanno incontro nell’esportazione di medicamenti salvavita, è previsto un sistema di autorizzazioni globali all’esportazione per i beni dell’allegato IV. Per ottenere un’autorizzazione generale le aziende devono dimostrare di disporre di controlli adeguati, così da impedire la vendita dei prodotti per l’esecuzione della condanna a morte. L’autorità competente può respingere una domanda di autorizzazione se vi sono motivi sufficienti di ritenere che i beni elencati all’allegato III vengano impiegati per la tortura o i beni dell’allegato IV per la pena di morte. Inoltre, il transito dei beni dell’allegato III e IV è vietato, se il fornitore è a conoscenza che tali merci sono finalizzate alla tortura. Nel decidere se rilasciare o meno un’autorizzazione le autorità competenti degli Stati membri tengono conto di sentenze internazionali e dei risultati delle indagini dei comitati dell’ONU, del Consiglio d’Europa e dell’UE nonché dei rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura istituito dal Consiglio d’Europa e del relatore speciale dell’ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment o punishment). Possono essere prese in considerazione anche altre informazioni rilevanti, comprese sentenze nazionali, rapporti o informazioni di altro tipo fornite da organizzazioni della società civile e informazioni sui limiti all’esportazione del Paese destinatario per i beni elencati negli allegati II e III. Le autorità competenti negli Stati membri sono responsabili del monitoraggio dei divieti e degli obblighi di autorizzazione del regolamento. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire norme relative alle sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 33 capoverso 1 regolamento anti-tortura dell’UE). Il regolamento anti-tortura dell’UE obbliga gli Stati membri a pubblicare relazioni annuali di attività sulle autorizzazioni e le domande di licenza. Inoltre, ogni cinque anni ne viene riesaminata l’applicazione. Il prossimo riesame è previsto nel 2025.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

La nuova legge sugli strumenti di tortura intende disciplinare il commercio transfrontaliero di beni che possono essere utilizzati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Il compito di aggiornare gli elenchi dei beni resta di competenza del Consiglio federale e viene eseguito apportando modifiche agli allegati di un’apposita ordinanza. La legge opera una distinzione tra strumenti di tortura, il cui commercio è vietato, merci che possono essere utilizzate anche a scopo di tortura e medicamenti utilizzabili per eseguire la condanna a morte.

  • L’importazione, l’esportazione e il transito degli strumenti di tortura devono essere vietati. Devono essere oggetto di divieto anche l’assistenza tecnica connessa a tali strumenti, nonché la loro promozione ed esposizione in occasione di fiere.

  • Deve essere introdotto un obbligo di autorizzazione per l’esportazione dalla Svizzera di merci utilizzabili anche a scopo di tortura. Anche la fornitura di assistenza tecnica e la mediazione devono essere soggette ad autorizzazione, mentre il transito è vietato se vi è motivo di ritenere che le merci verranno impiegate per infliggere torture. Analogamente al regolamento europeo, la legge non deve applicarsi all’importazione in Svizzera delle merci che potrebbero essere usate anche per la tortura.

  • I medicamenti usati per eseguire le condanne a morte, disciplinati dalla LATer dal 1° gennaio 2019, devono ora rientrare nel campo di applicazione della presente legge. Per le esecuzioni capitali può essere somministrata per via endovenosa una dose letale di determinate sostanze farmaceutiche (allegato IV del regolamento UE). Queste sostanze a duplice impiego, usate illecitamente per le esecuzioni, trovano normalmente diversi impieghi legittimi in campo medico (sono spesso medicamenti salvavita), veterinario e in altri ambiti.

3.2 Attuazione

Spetterà al Consiglio federale regolamentare le autorità di autorizzazione, di controllo, l’elenco dei beni e la procedura di autorizzazione tramite ordinanza. Poiché l’oggetto della nuova legge si sovrappone in parte a quello di altre normative [LBDI, LMB, LArm, legge del

22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb)19] e a quello della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero20 (LPSP), si rende necessario un coordinamento formale e materiale (v. commenti all’articolo 12). Anche questo dev’essere disciplinato dal Consiglio federale mediante ordinanza.

4 Commento ai singoli articoli

Ingresso L’ingresso rinvia all’articolo 54 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale del 18 aprile 199921 (Cost.); in particolare, il capoverso 1 afferma che gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. Poiché la presente legge regolamenta il commercio transfrontaliero di beni che possono essere utilizzati per la tortura e la pena di morte, essa rientra nell’ambito degli affari esteri e contribuisce al rispetto dei diritti umani, come sancito al capoverso 2 Cost.

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto L’oggetto della presente legge è il commercio transfrontaliero di beni che possono essere utilizzati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. La legge concerne l’importazione, l’esportazione e il transito di tali beni come pure la mediazione, la promozione e l’assistenza tecnica connessa alle suddette merci. Il campo d’applicazione coincide con quello della raccomandazione del Consiglio d’Europa e del regolamento anti-tortura dell’UE. Il Consiglio federale decide quali beni sono disciplinati dalla presente legge; questi vengono poi elencati negli allegati dell’ordinanza di esecuzione. L’allegato 1 conterrà l’elenco degli strumenti di tortura, l’allegato 2 quello delle merci che possono essere utilizzate anche a scopo di tortura (per le definizioni si rimanda al commento dell’articolo 3) e l’allegato 3 quello dei medicamenti che possono essere utilizzati per le esecuzioni capitali. Questo approccio a elenchi serve a garantire sicurezza giuridica agli attori economici coinvolti, che devono sapere con certezza quali merci sono disciplinate dalla legge. Per le denominazioni dei beni elencati negli allegati il Consiglio federale darà importanza all’equivalenza con la legislazione degli Stati membri del Consiglio d’Europa che applicano la raccomandazione CM/Rec(2021)2 del 31 marzo 2021. In particolare, gli elenchi verranno redatti in conformità con gli allegati del regolamento anti-tortura dell’UE.

Articolo 2 Campo d’applicazione territoriale La legge si applica al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali nonché alle enclavi doganali. Il campo di applicazione territoriale della legge sugli strumenti di tortura coincide così con quello della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego22. Sono pertanto ammesse solo le domande presentate da soggetti che hanno il domicilio, la sede o la loro stabile organizzazione nel territorio statale svizzero, del Principato del Liechtenstein, a Büsingen am Hochrhein o nelle valli Samnaun o Sampuoir. Contrariamente alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego, non sono previste eccezioni per i turisti. La legge disciplina anche le merci che si trovano nei depositi doganali.

Articolo 3 Definizioni Con strumenti di tortura si intendono beni che non hanno altra utilità pratica oltre a quella di essere utilizzati per la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Si tratta dei beni elencati all’allegato II del regolamento anti-tortura dell’UE, tra cui forche, sedie elettriche, tavoli di contenzione, manette serrapollici ecc. Il commercio transfrontaliero di tali merci è vietato all’articolo 4. Secondo il Consiglio d’Europa gli strumenti di tortura sono una gamma piuttosto limitata di beni attualmente fabbricati o pubblicizzati da un esiguo numero di aziende a livello mondiale. Con l’espressione strumenti che possono essere utilizzati anche per la tortura s’intendono beni che oltre ad essere utilizzati per l’esecuzione della condanna a morte e a scopo di tortura hanno anche altri impieghi pratici. Tali beni corrispondono a quelli elencati all’allegato III del regolamento UE. Ne costituiscono un esempio merci destinate alla contenzione degli esseri umani o armi e dispositivi a fini antisommossa ad uso delle autorità di perseguimento penale o per la protezione personale. La definizione di mediazione corrisponde a quella riportata all’articolo 6 capoverso 3 LMB. Il concetto di assistenza tecnica proviene dal regolamento UE. La raccomandazione del Consiglio d’Europa non contiene definizioni, ma nel relativo rapporto esplicativo figura la stessa definizione di assistenza tecnica utilizzata dall’UE, cioè qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico, che può assumere tra l’altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza e comprende le forme verbali di assistenza e l’assistenza prestata con mezzi elettronici. Mettere a disposizione informazioni liberamente accessibili non costituisce assistenza tecnica.

Sezione 2: Divieti e obblighi di autorizzazione

Articolo 4 Strumenti di tortura Sono vietati l’importazione, il transito e l’esportazione degli strumenti di tortura (lett. a). Il capoverso 2 contiene un’eccezione a questo divieto. È fatto divieto a qualunque persona, entità o organismo in un Paese terzo di esercitare la mediazione di strumenti di tortura, indipendentemente dalla provenienza di questi ultimi (lett. b).

19 RS 946.231 20 RS 935.41 21 RS 101

22 Art. 1 OBDI

È fatto inoltre divieto a qualunque persona, organismo o istituzione di un Paese terzo di fornire od offrire formazioni sull’uso degli strumenti di tortura (lett. c). È infine proibito promuovere gli strumenti di tortura e fornire la relativa assistenza tecnica. Nel divieto sono incluse anche le attività di promozione praticate da fabbricanti, venditori e aziende di marketing attraverso canali di comunicazione di massa, quali Internet, la televisione, la radio o la stampa. Inoltre, è vietato esporre e mettere in vendita strumenti di tortura in occasione di una mostra o fiera (lett. d). A causa dell’uso indebito di questi beni il Consiglio d’Europa raccomanda agli Stati membri di impedirne la promozione. L’importazione, il transito e l’esportazione degli strumenti di tortura sono eccezionalmente autorizzati solo se questi sono destinati a un museo pubblico (cpv. 2). Con «museo pubblico» s’intendono edifici museali aperti al pubblico. La stessa eccezione è prevista dal diritto comunitario ma con margini più ampi, fino a includere anche la fornitura di assistenza tecnica. Il Consiglio federale è del parere che il regime eccezionale debba essere molto restrittivo, altrimenti il rischio che il divieto venga aggirato diventa piuttosto concreto.

Articolo 5 Strumenti che possono essere utilizzati anche per la tortura L’esportazione e la mediazione di beni che possono essere utilizzati anche per la tortura e la fornitura di assistenza tecnica connessa a tali beni necessitano di autorizzazione (cpv. 1). Nell’UE vige lo stesso obbligo. Stando al rapporto esplicativo concernente la raccomandazione del Consiglio d’Europa, l’ONU e alcune ONG impegnate nella difesa dei diritti umani23 hanno più volte segnalato a livello globale l’uso indebito in pratiche di tortura di attrezzature speciali e beni in dotazione alle autorità di perseguimento penale. Inoltre, i dispositivi delle forze di polizia, soprattutto quelli a fini antisommossa, come lacrimogeni, spray al peperoncino, proiettili di plastica o di gomma, sono impiegati in maniera impropria durante proteste e altri assembramenti pubblici. Come previsto dal regolamento europeo, è altresì vietato il transito di strumenti utilizzabili anche a scopo di tortura se vi è motivo di ritenere che tali strumenti siano destinati a questo utilizzo (cpv. 2).

Articolo 6 Medicamenti che possono essere utilizzati per le esecuzioni capitali Dal 2019 la LATer regolamenta l’esportazione e il commercio all’estero di medicamenti che possono servire a giustiziare esseri umani (art. 21 cpv. 1 lett. c e cpv. 1bis). Secondo l’OAMed ogni singolo caso di esportazione o commercio di determinati medicamenti all’estero deve essere approvato da Swissmedic. I medicamenti utilizzabili per le esecuzioni capitali vengono inclusi nel campo di applicazione della nuova legge sugli strumenti di tortura per far sì che tutti i beni soggetti ad autorizzazione utilizzabili per la tortura o per la pena di morte siano disciplinati dallo stesso atto normativo (come nel caso del regolamento UE). L’attuale obbligo di autorizzazione per l’esportazione viene tuttavia esteso così da includere anche la fornitura di assistenza tecnica e la mediazione, come già accade nell’UE (cpv. 1). Diversamente dall’UE, la legge non prevede un’autorizzazione generale per l’esportazione, in quanto non prevista neanche dalla LATer. Gli agenti chimico-farmaceutici che vengono utilizzati per le esecuzioni capitali fungono anche da medicamenti salvavita. Per tale motivo l’obbligo di autorizzazione assicura che i medicamenti elencati non vengano ceduti a terzi per eseguire condanne a morte, senza però impedirne il commercio legittimo a scopo medico o veterinario. L’elenco degli agenti farmaceutici soggetti ad autorizzazione per l’esportazione pubblicato da Swissmedic viene incorporato nell’ordinanza di esecuzione come allegato 3. L’elenco comprende solo medicamenti utilizzati nelle esecuzioni capitali per i quali non esistono sistemi di controllo adeguati; in questo modo si impedisce che vengano indebitamente impiegati per giustiziare esseri umani. Come per le merci che possono essere utilizzate anche a scopo di tortura, il transito di medicamenti utilizzabili per le esecuzioni capitali è anch’esso vietato se vi è motivo di ritenere che verranno impiegati per eseguire condanne a morte (cpv. 2).

Sezione 3: Condizioni per l’autorizzazione e relativa procedura

Articolo 7 Condizioni per l’autorizzazione L’autorizzazione viene rilasciata se non vi è motivo di ritenere24 che i beni in questione saranno impiegati per la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (cpv. 1). Non dev’esserci motivo di supporre che i beni esportati non restino presso il destinatario finale dichiarato (cpv. 2 lettera a) e, se il Paese d’origine pretende che è necessario il suo consenso per procedere alla riesportazione, occorre assicurarsi che il consenso venga ottenuto (cpv. 2 lett. b). Inoltre, analogamente all’articolo 6 capoverso 1 lettera c LBDI, non devono essere state ordinate misure coercitive conformemente alla LEmb che impediscono il rilascio dell’autorizzazione (capoverso 2 lettera c LSTor). L’autorizzazione non viene inoltre concessa se il Paese di destinazione vieta l’operazione oggetto della richiesta sul proprio territorio (cpv. 3). Un’autorizzazione può anche essere rilasciata a determinate condizioni, come ad esempio la pre-shipment verification e la post- shipment verification (cpv. 4).

Articolo 8 Revoca dell’autorizzazione L’autorizzazione deve essere revocata se in seguito al rilascio le circostanze sono cambiate a tal punto che i requisiti di cui all’articolo

7 capoversi 1-3 non sono più soddisfatti (cpv. 1).

Può inoltre essere revocata se le condizioni a cui è vincolata non sono rispettate (cpv. 2).

23 Amnesty International, Omega Research Foundation, Physicians for Human Rights, Stockholm International Peace Research Institute e Institute for Security Studies. 24 Una disposizione simile si trova all’articolo 6 OBDI. Il tribunale amministrativo federale ha spiegato nella sentenza B-4161/2020 dell’11 gennaio 2021 che «motivo di ritenere» implica qualcosa in meno del «sapere» e qualcosa in più del «non poter escludere»; «motivo di ritenere» sarebbe correlato a una probabilità che l’evento si verifichi che non necessariamente rasenta la certezza ma è comunque eccezionalmente alta (Consid. 4.5).

Sezione 4: Disposizioni penali

Articolo 9 Infrazioni È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, viola i divieti di cui all’articolo 4 capoverso 1, 5 capoverso 2 o 6 capoverso 2 (cpv. 1 lettera a) o esegue, senza disporre della necessaria autorizzazione, un’attività soggetta ad autorizzazione (cpv. 1 lettera b). La stessa pena è prevista per una persona che fornisce o fa fornire, esercita o fa esercitare la mediazione dei beni di cui agli articoli 4–6 a un destinatario o verso un luogo di destinazione diversi da quelli che figurano nell’autorizzazione (cpv. 1 lettera c) o spedisce i beni di cui agli articoli 4–6 a una persona sapendo o presumendo che li trasmetterà per via diretta o indiretta a un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti (cpv. 1 lettera d). È punito con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fornisce indicazioni errate su fatti determinanti per l’autorizzazione (cpv. 2 lett. a), non osserva una delle condizioni legate a un’autorizzazione (cpv. 2 lett. b), oppure omette di notificare o non notifica correttamente i beni di cui agli articoli 4–6 destinati all’importazione, all’esportazione o al transito (cpv. 2 lett. c). Se l’autore ha commesso i reati di cui ai capoversi 1 e 2 per negligenza, la pena è una multa (cpv. 3).

Articolo 10 Infrazioni commesse nell’ambito della conduzione aziendale In caso di infrazioni commesse nell’ambito della conduzione aziendale si applica l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197425 sul diritto penale amministrativo (DPA).

Articolo 11 Giurisdizione e obbligo di denuncia Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni sottostanno alla giurisdizione penale federale. Le autorità sono soggette all’obbligo di denunciare i reati.

Sezione 5: Collaborazione tra le autorità

Articolo 12 Coordinamento Poiché una fattispecie disciplinata dalla LSTor potrebbe rientrare anche nel campo di applicazione di leggi preesistenti, si rende necessario un coordinamento da parte delle autorità competenti. Una disposizione simile è già contenuta nella LPSP (art. 16). Le leggi prese in considerazione sono la LArm, la LPSP e la LBDI. Sia le sostanze irritanti che i dispositivi di lancio possono quindi essere disciplinati dall’allegato 2 dell’ordinanza d’esecuzione, dalla LBDI e dalla LArm. Oltre al coordinamento previsto al capoverso 1 dell’articolo qui commentato, viene proposto di adeguare la LBDI per fare in modo che sia applicabile solo se la LSTor non lo è (v. art. 17). Inoltre, ad esempio, un’attività soggetta ad autorizzazione considerata assistenza tecnica ai sensi della LSTor (art. 5 e 6) può rientrare anche nel campo d’applicazione della LPSP. Una formazione sui beni elencati all’allegato 2 dell’ordinanza di esecuzione può così essere in linea con la LSTor ma in contrasto con gli obiettivi della LPSP. Viene perciò anche proposto di inserire la LSTor nell’apposita disposizione della LPSP sul coordinamento (v. commento all’art. 17). La potenziale sovrapposizione con leggi preesistenti vale anche per la LMB. In questo caso sono interessate le esportazioni di gas lacrimogeni, disciplinate anche dall’allegato 2 dell’ordinanza di esecuzione. Può darsi che non vi siano le premesse per un rifiuto ai sensi della LSTor ma che il Paese di destinazione violi sistematicamente e gravemente i diritti umani o sia coinvolto in un conflitto armato. La LSTor è pertanto applicabile solo se non lo è la LMB (capoverso 2).

Articolo 13 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali si comunicano e comunicano alle apposite autorità di vigilanza i dati necessari all’applicazione della presente legge (cpv 1). Affinché le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni possano considerare tutti i dati pertinenti a una richiesta loro inoltrata è importante che le autorità penali le informino tempestivamente sulle sentenze emesse nel campo di applicazione della presente legge, della LMB, della LArm, della LEspl, della legge federale sulle misure economiche esterne26 e della LBDI (cpv. 2). Lo scambio automatico di dati è importante soprattutto nel caso in cui non sia l’autorità d’autorizzazione stessa ad aver sporto denuncia, così da impedire che la mancanza di informazioni porti al rilascio dell’autorizzazione.

Articolo 14 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere e straniere L’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni deve essere messa nella condizione di poter collaborare e scambiare dati con le autorità competenti di altri Stati membri del Consiglio d’Europa. L’idea di fondo di questa disposizione è fare in modo che la Svizzera possa ricevere dati dall’estero solo se anch’essa è a propria volta in grado di trasmetterne. In questo modo viene quindi attuato lo scambio di informazioni sulle autorizzazioni e le esportazioni tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa previsto dalla raccomandazione. Lo scambio d’informazioni va limitato all’esecuzione della legge in Svizzera e di equivalenti prescrizioni straniere. Le autorità straniere sono vincolate a un dovere di discrezione e al segreto d’ufficio e garantiscono un’adeguata tutela dallo spionaggio industriale (cpv. 1 lett. b). I dati che l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni può trasmettere all’estero riguardano la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d’utilizzazione, l’impiego nonché il destinatario finale dei beni, le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura, anche mediata, dei beni e le modalità finanziarie dell’operazione (cpv. 2).

25 RS 313.0 26 RS 946.201

Sezione 6: Disposizioni finali

Articolo 15 Esecuzione Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo nonché la procedura di autorizzazione e l’esecuzione alla frontiera vengono regolamentate dal Consiglio federale mediante ordinanza: degli strumenti di tortura e delle merci utilizzabili anche a scopo di tortura si occupa la Segreteria di Stato dell’economia, mentre per i medicamenti utilizzabili anche per le esecuzioni capitali l’autorità di riferimento è sempre Swissmedic. È comunque ipotizzabile il coinvolgimento di un’unità amministrativa come autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni. Anche il ruolo di altri uffici, come l’UDSC, deve essere regolamentato a livello di ordinanza. L’ordinanza stabilirebbe, tra le oltre cose, la durata di validità delle autorizzazioni.

Articolo 16 Rapporto Come per la LBDI e la LEmb, ogni anno, nell’ambito del rapporto sulla politica economica esterna, il Consiglio federale è tenuto a riferire sull’applicazione della legge sugli strumenti di tortura. L’obbligo di rendicontazione è nell’interesse della trasparenza sull’operato del Consiglio federale.

Articolo 17 Modifica di altri atti normativi Legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne Poiché l’articolo 16 della presente legge prevede la redazione di un rapporto annuale sulla sua applicazione, l’articolo 10 della legge federale sulle misure economiche esterne è stato modificato per permettere di inserire la nuova normativa nell’elenco dei rapporti annuali sulla politica economica esterna. Legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI), legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) e legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP) Per poter disporre di tutte le informazioni rilevanti in sede di esame delle domande o di altre dichiarazioni, le autorità penali sono tenute a informare tempestivamente le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni sulle sentenze emesse nel campo di applicazione della LBDI, della LMB, della LSTor, della LArm, della LEspl e della legge federale sulle misure economiche esterne. Ciò corrisponde all’articolo 12 capoverso 2 LSTor. Considerate le potenziali sovrapposizioni nella fornitura di assistenza tecnica (v. il commento all’art. 12) si propone di inserire nella LPSP anche questa disposizione sull’assistenza amministrativa tra autorità svizzere.

Articolo 16 LPSP I servizi che ai sensi della LSTor sono equiparati ad assistenza tecnica possono comunque essere considerati prestazioni di sicurezza private secondo la LPSP. Una fattispecie può pertanto rientrare sia nel campo d’applicazione della LSTor che in quello della LPSP. Poiché la valutazione materiale sulla base delle due leggi poggia su criteri diversi, potrebbero presentarsi problemi di coerenza nell’applicazione delle diverse basi legali. È quindi necessario modificare la LPSP così da permettere un coordinamento materiale delle fattispecie disciplinate sia dalla LPSP che dalla LSTor, come nel caso dell’articolo 16 LPSP in relazione alla LBDI, alla LMB e alla LEmb. Legge sul controllo dei beni a duplice impiego

Articolo 2 Come già menzionato nel commento all’articolo 12, vi sono sovrapposizioni per i beni disciplinati dalla LSTor e dalla LBDI. Può darsi che ai sensi della normativa sui beni a duplice impiego l’esportazione possa essere autorizzata per mancanza di motivi di diniego mentre sarebbe considerata vietata ai sensi della LSTor se vi è motivo di ritenere che i beni da esportare siano destinati alla tortura. Perciò la LBDI diventa applicabile solo se la LSTor non lo è.

Articolo 3, lettera e La modifica riguarda il testo francese ed è volta a precisare la definizione di mediazione.

Articoli 14, capoverso 1, lettera e La modifica riguarda solo il testo francese ed è volta a correggere la grammatica e a chiarire l’enunciazione. Legge federale del 15 dicembre 200027 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer) Come già menzionato nell’articolo 5, l’attuale obbligo di autorizzazione previsto dalla LATer per l’esportazione di medicamenti utilizzabili per le esecuzioni capitali viene incorporato nella presente legge. In questo modo tutti i beni rilevanti regolamentati nell’UE sono riportati in un’unica legge.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Per l’attuazione della legge non è necessario istituire una nuova autorità. La legge può essere attuata nel contesto istituzionale esistente. Non si prevede la creazione di nuovi posti di lavoro. Per farsi un’idea di quante domande di autorizzazione potrebbero arrivare, basta guardare all’UE. Nel 2017 l’UE ha rilasciato 292 autorizzazioni per medicamenti e beni utilizzabili per la tortura, nel 2018 231, nel 2019 281 e nel 2020 25728. Dall’entrata in vigore

27 RS 812.21 28 Relazione della Commissione al Parlamento sulle attività e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/125 del 14 ottobre 2021.

dell’articolo 21 LAter, secondo cui l’esportazione di determinati medicamenti è soggetta ad autorizzazione, Swissmedic ha emesso solo poche autorizzazioni l’anno: nel 2019 sono state otto, nel 2020 13, nel 2021 tre e nell’anno in corso, il 2022, cinque. Sulla base di queste informazioni ci si aspetta una quantità esigua di domande in virtù di questa nuova legge.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna Non si prevedono ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Si ritiene che le ripercussioni economiche della nuova legge saranno minime perché essa dovrebbe interessare un numero ridotto di aziende. Si stima che la portata economica, in particolare dell’esportazione degli strumenti di tortura all’estero, sarà moderata. Lo studio di fattibilità del Consiglio d’Europa condotto nel 2019 (CDDH(2019)R92Addendum3) ha rivelato che negli Stati membri del Consiglio d’Europa vi è un piccolo numero di aziende che fabbricano, promuovono o scambiano beni di cui è possibile fare un uso indebito. Lo studio ha individuato un’azienda svizzera che pubblicizzava dispositivi per l’elettroshock concepiti per essere indossati. Nel frattempo però il materiale pubblicitario è stato rimosso dal sito. Inoltre, nel periodo 2014-2018 le aziende di almeno 27 Stati membri del Consiglio d’Europa, tra cui la Svizzera, hanno fabbricato o pubblicizzato mezzi antisommossa destinati alle autorità di perseguimento penale.

5.4 Ripercussioni sulla società

Non si attendono ripercussioni sanitarie o sociali in Svizzera. All’estero l’avamprogetto potrebbe avere ripercussioni sociali positive sulla popolazione locale. Vietando il commercio dei beni destinati all’esecuzione delle condanne a morte o alla pratica della tortura e limitando il commercio dei beni utilizzabili a tali scopi si contribuisce al rispetto dei diritti umani.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L’avamprogetto si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è responsabile degli affari esteri, nonché sulla sua competenza in materia di legislazione penale. Inoltre, l’articolo 2 Cost. stabilisce che la Confederazione deve contribuire al rispetto dei diritti umani. La legge sugli strumenti di tortura soddisfa questo obiettivo poiché regolamenta il commercio transfrontaliero dei beni utilizzabili per scopi che violano i diritti umani, cioè per la tortura e la pena di morte.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La regolamentazione del commercio transfrontaliero degli strumenti di tortura è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Con la presente legge viene attuata la raccomandazione del Consiglio d’Europa e la Svizzera rinnova l’impegno a contrastare la pena di morte e la tortura. L’Accordo di libero scambio Svizzera-UE29 (articolo 2) si applica ai beni di cui ai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Tra questi figurano anche i beni che verrebbero elencati nell’ordinanza di esecuzione. Secondo l’accordo non possono essere introdotte nuove restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione o misure per il commercio tra l’UE e la Svizzera (articoli 13 e 13A). L’accordo di libero scambio consente, tuttavia, all’articolo 20, di ricorrere a divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito, se necessari a tutelare la salute e la vita delle persone. La stessa eccezione è prevista dalla Convenzione AELS30 (articolo 13). Poiché la legge sugli strumenti di tortura regolamenta il commercio dei beni utilizzabili per la tortura e la pena di morte, essa contribuisce alla tutela della salute e della vita delle persone. La legge non è pertanto in contrasto con l’accordo di libero scambio né con la Convenzione AELS.

6.3 Forma dell’atto

In virtù dell’articolo 164 capoverso1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale e, tra queste, in particolare quelle che riguardano diritti costituzionali. L’avamprogetto prevede restrizioni alla libertà economica e disposizioni penali. Occorre pertanto emanare una legge formale.

6.4 Subordinazione al freno delle spese

L’avamprogetto non genera costi che sottostanno al freno delle spese (articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.).

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale Il presente avamprogetto non ha ripercussioni sul principio di sussidiarietà e dell’equivalenza fiscale.

29 RS 0.632.401 30 RS 0.632.31

6.6 Conformità alla legge sui sussidi

L’avamprogetto non prevede aiuti finanziari né sovvenzioni.

6.7 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto autorizza il Consiglio federale a emanare ordinanze a complemento della legge sul commercio degli strumenti di tortura, che disciplinerebbero nel dettaglio la procedura di autorizzazione e il sistema dei controlli nonché la nomina delle autorità competenti.

6.8 Protezione dei dati

Visto l’articolo 57h capoverso 3 della legge del 21 marzo 199731 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), l’autorità competente può servirsi di un sistema automatico di elaborazione dei dati per gestire i dossier. Solo i collaboratori delle autorità competenti hanno accesso ai dati personali in quanto ne hanno bisogno per svolgere le proprie mansioni. Gli articoli 13 e 14 della presente legge costituiscono la base legale per la divulgazione dei dati personali secondo i requisiti di cui agli articoli 6 e 19 della legge federale sulla protezione dei dati32 (LPD). I dati che possono essere trasmessi alle autorità straniere sono indicati all’articolo 14 capoverso 2.

31 RS 172.010 32 RS 235.1

Allegato

Tabella riassuntiva dei dati quantitativi utilizzati nel messaggio

Pag. Citazione, fonte Origine, metodo di calcolo, ipotesi Ultimo aggiornamento Osservazioni 2 L’Alleanza globale conta oggi oltre 60 Stati Promemoria illustrativo concernente la 03/2021 - membri compresa l’UE. raccomandazione del Consiglio d’Europa (pag. 28, cpv. 20) 9 Dall’entrata in vigore dell’articolo 21 Swissmedic, divisione Stupefacenti 29/07/2022 In base ai dati LATer richiamato sopra, secondo cui omologati raccolti da l’esportazione di determinati medicamenti è Swissmedic soggetta ad autorizzazione, Swissmedic ha sull’esportazione di rilasciato solo poche autorizzazioni l’anno: medicamenti

8 nel 2019, 13 nel 2020, 3 nel 2021 e 5 nel utilizzabili per

2022. Sulla base di queste informazioni ci si l’esecuzione delle

attende un modesto numero di domande condanne a morte. secondo la nuova legge. 9 Lo studio di fattibilità del Consiglio Comitato direttivo per i diritti umani del 16/12/2019 - d’Europa condotto nel 2019 Consiglio d’Europa: Feasibility study of a (CDDH(2019)R92Addendum3) ha rivelato legal instrument concerning the trade in che negli Stati membri del Consiglio goods used for torture and other cruel, d’Europa vi è un esiguo numero di aziende inhuman or degrading treatment or che fabbricano, promuovono o scambiano punishment and the death penalty beni di cui si può fare un uso indebito. (CDDH(2019)R92Addendum3) 9 Lo studio (studio di fattibilità del Consiglio Comitato direttivo per i diritti umani del 16/12/2019 - d’Europa- CDDH(2019)R92Addendum3) ha Consiglio d’Europa: Feasibility study of a individuato un’azienda svizzera che legal instrument concerning the trade in pubblicizzava dispositivi per l’elettroshock goods used for torture and other cruel, concepiti per essere indossati. Nel frattempo inhuman or degrading treatment or però il materiale pubblicitario è stato punishment and the death penalty rimosso dal sito. (CDDH(2019)R92Addendum3) 9 Inoltre, nel periodo 2014-2018, le aziende di Comitato direttivo per i diritti umani del 16/12/2019 - almeno 27 Stati membri del Consiglio Consiglio d’Europa: Feasibility study of a d’Europa, tra cui la Svizzera, hanno legal instrument concerning the trade in fabbricato o pubblicizzato mezzi goods used for torture and other cruel, antisommossa destinati alle autorità di inhuman or degrading treatment or perseguimento penale. punishment and the death penalty

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