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Modifica dell’ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
del 3 marzo 2023
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Spiegazioni
1 Situazione iniziale
1.1 Modifica del Codice di procedura penale
Il 17 giugno 2022 le Camere federali hanno adottato la modifica del Codice di procedura penale (CPP)1 2. Nell’ambito di tale modifica sono state rivedute anche singole disposizioni del diritto penale minorile del 30 giugno 20033 (DPMin) e della procedura penale minorile del 20 marzo 20094 (PPMin).
Sono state ad esempio modificate, per quanto concerne il diritto procedurale e sanzionatorio applicabile, le disposizioni riguardanti le persone che hanno commesso reati prima e dopo il compimento del 18° anno di età (cfr. art. 3 cpv. 2 nDPMin, art. 1 nPPMin e contrario).
Sono ipotizzabili le due costellazioni seguenti.
Se un imputato nei cui confronti è ancora pendente un procedimento penale minorile commette nuovamente un reato dopo aver compiuto 18 anni, il procedimento penale minorile è portato a termine e vengono pronunciate sanzioni secondo il DPMin. Il reato commesso dopo il 18° anno di età è perseguito e giudicato separatamente dall’autorità penale degli adulti secondo il CP; sono pronunciate sanzioni secondo il Codice penale5 (CP).
Se durante un procedimento pendente nei confronti di un adulto risulta che l’imputato aveva già commesso un reato prima di aver compiuto 18 anni, tale reato è invece perseguito e giudicato nell’ambito del procedimento penale pendente contro l’adulto secondo le regole del CP. Alla pronuncia delle sanzioni si applica esclusivamente il CP.
A causa della separazione formale dei procedimenti penali (prima costellazione), può esservi concorso nell’esecuzione di sanzioni secondo il DPMin e il CP in seguito a più sentenze6 dello stesso Cantone o di Cantoni diversi. In tal caso sorgono in particolare questioni relative al coordinamento dell’esecuzione delle sanzioni e all’autorità cui compete l’esecuzione.
Anche se tali questioni possono sorgere anche con il diritto vigente nel caso di persone che hanno commesso un reato prima e dopo il compimento del 18° anno di età, manca un corrispondente disciplinamento. In occasione dell’elaborazione dell’ordinanza del
6 Pubblico ministero, autorità inquirente (pubblico ministero minorile, procura dei minorenni), tribunale dei minorenni, tribunale penale.
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19 settembre 20067 sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) si è espressamente rinunciato a un tale disciplinamento8. Nella prassi, al coordinamento dell’esecuzione in caso di persone che hanno commesso un reato prima e dopo il compimento del 18° anno di età si applicano per analogia le regole dell’OCP-CPM9.
Per ragioni inerenti allo Stato di diritto è tuttavia opportuno disciplinare espressamente tali questioni in un’ordinanza.
1.2 Ordinanza specifica sul DPMin
o adeguamento dell’OCP-CPM Occorre innanzitutto decidere se disciplinare il coordinamento e la competenza dell’esecuzione in un’ordinanza specifica sul DPMin o se integrare tali regole nell’OCP-CPM vigente.
Un elemento a favore di un’ordinanza specifica è che già nel 2007 le sanzioni riguardanti gli autori minorenni sono state eliminate dal CP e da allora sono disciplinate in un atto normativo a sé stante, ossia il DPMin. Anche le disposizioni procedurali riguardanti imputati minorenni si trovano dal 2011 in una legge federale specifica, la PPMin. A prima vista appare quindi coerente disciplinare in un’ordinanza specifica sul DPMin anche il coordinamento dell’esecuzione delle sanzioni e la competenza esecutiva.
Ma da un’analisi più approfondita si evincono i seguenti motivi a favore dell’integrazione delle disposizioni sul coordinamento e sulle competenze nell’OCP-CPM vigente.
Dal punto di vista materiale il concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di sanzioni secondo il DPMin e il CP equivale al concorso di più sanzioni secondo il CP.
Anche il concorso di sanzioni secondo il Codice penale militare del 13 giugno
192710 (CPM) e il CP non è disciplinato in un’ordinanza specifica sul CPM,
bensì nell’OCP-CPM. Questo nonostante il fatto che anche nell’ambito del diritto penale militare le norme materiali e quelle procedurali siano disciplinate in due atti normativi specifici. Diversamente dal DPMin, il CPM non contiene soltanto norme sulle sanzioni, bensì anche norme penali materiali (nell’ambito del diritto penale minorile si applicano invece le norme penali del CP). L’autonomia del diritto penale militare è quindi più ampia rispetto al diritto penale minorile e
7 RS 311.01 8 Cfr. il rapporto esplicativo concernente la modifica (abrogazione) delle ordinanze 1-3 sul CP e l’avamprogetto di ordinanza sul CP del 13 dicembre 2002 (AP OCP), n. 4.4; reperibile sul sito www.ufg.admin.ch > Sicurezza > Progetti di legislazione conclusi > Revisione della parte generale del Codice penale. 9 BSK DPMin, Hug/Schläfli/Valär, Art. 32 N 8; Urteil des Obergerichts des Kt. TG vom 8. Apr. 2021, SW.2021.22.; Urteil des Appellationsgerichts des Kt. BS vom 13. März 2018, BES.2017.170 (AG.2018.166), consid. 2.3. 10 RS 321.0
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ciononostante il concorso di sanzioni secondo il CPM con sanzioni secondo il CP non è disciplinato in un’ordinanza specifica sul CPM.
Parte delle disposizioni dell’OCP-CPM può essere ripresa per analogia o senza modifiche per il DPMin. Nel caso di una nuova ordinanza specifica sul DPMin sarebbe invece necessario introdurre rinvii espliciti, il che ne ostacolerebbe la leggibilità e l’applicazione.
Pur essendo disciplinati in atti normativi a sé stanti, il diritto penale minorile e la procedura penale minorile non sono del tutto indipendenti dal CP e dal CPP, bensì sono connessi ai due codici con numerosi rinvii (cfr. art. 1 cpv. 2 DPMin, art. 1 cpv. 1 PPMin). Inoltre, il DPMin disciplina soltanto le sanzioni applicabili a minorenni, mentre per quanto riguarda le fattispecie penali si applica anche a loro il CP (o altre leggi federali).
Infine, come già detto, già oggi l’OCP-CPM è applicata per analogia alle persone che hanno commesso reati prima e dopo il compimento del 18° anno di età.
1.3 Presumibile entrata in vigore
In un sondaggio svolto presso i Cantoni, la grande maggioranza ritiene che la modifica del CPP, nel cui ambito sono state modificate anche le disposizioni riguardanti le persone che hanno commesso un reato prima e dopo il compimento del 18° anno di età (cfr. sopra n. 1.1), dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2024. Tale data è prevista anche per l’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza.
2 Punti essenziali del progetto
Le nuove disposizioni e quelle modificate dell’avamprogetto disciplinano il modo di procedere se devono essere eseguite simultaneamente più sanzioni secondo il DPMin e il CP (art. 12c–12h). Tali sanzioni possono essere pronunciate in più sentenze nello stesso Cantone o da sentenze in Cantoni diversi.
Il progetto disciplina inoltre i casi in cui le competenti autorità dello stesso Cantone o di Cantoni diversi devono accordarsi sull’esecuzione delle sanzioni concorrenti (art. 13 cpv. 2) o le competenze in mancanza di un accordo tra le autorità (art. 14 cpv. 2).
Le competenze decisionali (art. 15) e l’assunzione dei costi (art. 16) sono disciplinate come nel caso del concorso di sanzioni del CP. Ciò risulta, da una parte, dal proposto adeguamento dell’articolo 16 e, dall’altra, dalla sistematica della corrispondente disposizione nell’ordinanza.
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3 Commento ai singoli articoli
3.1 Titolo
Come detto (cfr. n. 1.2), il disciplinamento del concorso, nell’esecuzione, di sanzioni del DPMin e del CP è integrato nell’OCP-CPM. Di conseguenza al titolo e all’abbreviazione dell’ordinanza sono aggiunti il titolo breve e l’abbreviazione del DPMin.
3.2 Ingresso
L’ingresso dell’ordinanza è completato con la norma di delega dell’articolo 38 nDPMin.
3.3 Articolo 1: Oggetto
Gli articoli 12c–12g dell’avamprogetto disciplinano il concorso di diverse sanzioni secondo il DPMin e il CP pronunciate da sentenze diverse. Le sentenze possono essere emesse nello stesso Cantone o in Cantoni diversi. Gli articoli 13–14a sono completati in riferimento all’accordo e alla competenza delle autorità d’esecuzione. Il disciplinamento di tale nuovo oggetto è menzionato nell’articolo 1 lettera bbis.
3.4 Articolo 4: Pene detentive eseguibili simultaneamente
Poiché l’articolo 79 CP è stato abrogato il 1° gennaio 2018 con l’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 201511 del diritto sanzionatorio, il corrispondente rinvio può essere stralciato.
3.5 Sezione 3a: Concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di
sanzioni secondo il diritto penale minorile e il Codice penale Per ragioni di chiarezza il modo di procedere in caso di concorso, nell’esecuzione, di sanzioni secondo il DPMin e il CP pronunciate in più sentenze è disciplinato in una sezione a sé stante.
11 RU 2016 1249, FF 2012 4181
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3.6 Articolo 12c: Pene a tenore del DPMin e pene
detentive a tenore del CP eseguibili simultaneamente Le pene secondo il DPMin sono l’ammonizione (art. 22 DPMin), la prestazione personale (art. 23 DPMin), la multa (art. 24 DPMin) e la privazione della libertà (art. 25 DPMin). A causa della separazione formale può esservi concorso nell’esecuzione con pene secondo il CP, ossia la multa (art. 106 CP), la pena pecuniaria (art. 34 CP) o la pena detentiva (art. 40 CP).
Sussiste necessità di coordinamento soltanto in riferimento a sanzioni che limitano la libertà (privazione della libertà o pena detentiva; senza condizionale o con condizionale parziale) o possono limitarla (prestazione personale senza condizionale; cfr. art. 23 cpv. 3 DPMin12).
Poiché la giurisprudenza e la dottrina vigenti ritengono che la privazione delle libertà secondo l’articolo 25 DPMin e la pena detentiva secondo l’articolo 40 CP siano pene analoghe13, la loro esecuzione deve svolgersi, come nel caso del concorso di più pene detentive, secondo il CP (cfr. art. 4 OCP-CPM). Se nell’esecuzione vi è concorso di pene privative della libertà con pene detentive, in virtù del capoverso 1 le pene sono eseguite congiuntamente, secondo la loro durata totale.
Il capoverso 2 disciplina il calcolo del termine minimo per la liberazione condizionale. Analogamente a quanto previsto per il concorso di pene detentive, il calcolo è effettuato in base al totale delle durate delle pene (cfr. anche art. 5 cpv. 1 OCP-CPM). Poiché nell’esecuzione vi è concorso di una privazione della libertà secondo il DPMin con una pena detentiva secondo il CP, per calcolare il termine per la liberazione condizionale non è possibile basarsi esclusivamente sul disciplinamento o del DPMin o del CP. Infatti, secondo l’articolo 1 capoverso 2 DPMin le regole del CP per il calcolo del termine minimo per la liberazione condizionale non sono applicabili alla privazione della libertà secondo il DPMin. Inoltre, i requisiti per il calcolo secondo il DPMin si distinguono da quelli del CP. Un minore può essere liberato condizionalmente quando ha scontato la metà della privazione della libertà, ma in ogni caso due settimane (art. 28 cpv. 1 DPMin). Un adulto condannato a una pena detentiva a tempo determinato può invece essere liberato condizionalmente quando ha scontato due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi (art. 86 cpv. 1 CP). Per questo motivo l’ordinanza prevede che la parte della pena che ricade sulla privazione della libertà sia calcolata in base alle regole del DPMin, mentre la parte che ricade sulla pena detentiva è calcolata secondo le regole del CP. Le durate così ottenute vanno addizionate.
Esempio: una persona è condannata a una privazione della libertà di tre mesi e a una pena detentiva di sei mesi. La durata totale è di nove mesi. Il termine minimo per la liberazione condizionale scade dopo cinque mesi e mezzo.14
12 BSK JStG, Hug/Schläfli/Valär, art. 23 N 11.
13 Koch, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz, pag. 280.
14 La metà di 3 mesi = 1,5 mesi / due terzi di 6 mesi = 4 mesi; 1,5 mesi + 4 mesi = 5,5 mesi.
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Il capoverso 3 coordina il concorso nell’esecuzione di prestazioni personali secondo il DPMin con pene detentive secondo il CP. Poiché, nonostante la denominazione diversa, la prestazione personale è una pena comparabile al «lavoro di pubblica utilità» secondo il vecchio diritto (cfr. art. 37 vCP15)16, appare oggettivamente opportuno coordinarla come il concorso nell’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità con una pena detentiva: l’autorità competente esegue prima la pena più urgente o appropriata (cfr. art. 12 cpv. 1 OCP-CPM). In tal modo si può tenere conto delle esigenze personali dell’autore del reato.
Sulle questioni delle modalità dell’esecuzione simultanea (cpv. 1) nonché della sanzione più urgente o appropriata (cpv. 3) e dell’autorità competente per l’esecuzione, si vedano i numeri 3.12-3.14.
3.7 Articolo 12d: Misure protettive a tenore del DPMin e
misure terapeutiche a tenore del CP eseguibili simultaneamente L’articolo 12d disciplina il concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di misure protettive secondo il DPMin17 con misure terapeutiche secondo il CP18.
Per le misure protettive secondo il DPMin, il concorso riguarda soprattutto il trattamento ambulatorio (art. 14 DPMin) e il collocamento (art. 15 DPMin), poiché la sorveglianza (art. 12 DPMin) e il sostegno esterno (art. 13 DPMin) sono misure che, dopo il compimento della maggiore età, possono essere ordinate soltanto con il consenso della persona interessata (cfr. art. 12 cpv. 3 e art. 13 cpv. 4 DPMin).
Per poter tenere conto nella misura del possibile delle esigenze personali dell’autore del reato, il capoverso 1 stabilisce che, come nel caso del concorso di misure terapeutiche diverse secondo gli articoli 59-61 e 63 CP (cfr. art. 6 cpv. 2 OCP-MCP), l’autorità competente esegue prima la misura (protettiva) più urgente o appropriata e differisce l’esecuzione dell’altra misura (protettiva). Se più misure (protettive) in concorso tra loro si rivelano ugualmente urgenti o appropriate (p. es. un collocamento secondo l’art. 15 DPMin e una misura per i giovani adulti secondo l’art. 61 CP), l’autorità competente ordina l’esecuzione simultanea in quanto sia disponibile un’istituzione adeguata.
Poiché, se la situazione cambia, misure (protettive) possono essere sostituite in qualsiasi momento da altre misure (protettive)19, il capoverso 2 stabilisce – in
15 Non più in vigore dal 1° gen. 2018; RU 2016 1249, FF 2012 4181.
16 Koch, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz, pag. 280; BSK JStG,
Hug/Schläfli/Valär, art. 23 N 2.
17 Sorveglianza (art. 12 DPMin), sostegno esterno (art. 13 DPMin), trattamento
ambulatoriale (art. 14 DPMin), collocamento (Art. 15 DPMin). 18 Misure terapeutiche stazionarie (art. 59 CP), trattamento della tossicodipendenza (art. 60 CP), misure per i giovani adulti (art. 61 CP), trattamento ambulatoriale (art. 63 CP). 19 Aebersold, Jugendstrafrecht, N 477; BSK StGB, Heer, art. 62c N 5; BSK StBG, Heer, art. 63b, N 16 segg.
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analogia al concorso di misure terapeutiche secondo gli articoli 59–61 e 63 CP (cfr. art. 6 cpv. 3 OCP-CPM), che l’autorità competente può ordinare che le misure (protettive) differite siano eseguite congiuntamente a quelle in esecuzione o in loro vece.
Quanto alle questioni della sanzione più urgente o appropriata e dell’autorità competente per l’esecuzione, si vedano i numeri 3.12-3.14.
3.8 Articolo 12e: Collocamenti a tenore del DPMin e
pene detentive a tenore del CP eseguibili simultaneamente Sia nel diritto penale minorile che in quello per adulti si applica il principio secondo cui la misura precede la pena (cfr. art. 57 cpv. 2 CP, art. 32 cpv. 1 DPMin). In tal modo s’intende favorire l’effetto risocializzante della misura (protettiva)20.
Di conseguenza, secondo l’articolo 12e l’esecuzione di un collocamento secondo l’articolo 15 DPMin precede l’esecuzione di una pena detentiva secondo l’articolo 40 CP, così come previsto anche per il concorso di misure terapeutiche stazionarie secondo gli articoli 59–61 CP con pene detentive secondo l’articolo 40 CP (cfr. art. 9 cpv. 1 OCP-CPM)21.
3.9 Articolo 12f: Pene a tenore del DPMin e misure
terapeutiche stazionarie a tenore del CP eseguibili simultaneamente Come osservato nel n. 3.8, le misure (protettive) vanno eseguite prima delle pene detentive o delle privazioni della libertà. Poiché, nel caso in cui il minore è tenuto a restare in un determinato luogo, la prestazione personale può coincidere anche con una privazione della libertà (cfr. art. 23 cpv. 3 DPMin), vi è anche qui la necessità di coordinamento.
Di conseguenza, secondo l’articolo 12f l’esecuzione di misure terapeutiche stazionarie secondo gli articoli 59–61 CP precede l’esecuzione di prestazioni personali secondo l’articolo 23 DPMin o di privazioni della libertà secondo l’articolo 25 DPMin. L’esecuzione delle suddette sanzioni è differita a favore delle misure (cfr. anche art. 9 cpv. 1 e 12 cpv. 2 OCP-CPM).
20 StGB Praxiskommentar, Trechsel/Pauen Borer, art. 57 N 2.
21 BSK JStG, Hug/Schläfli/Valär, art. 32 N 8.
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3.10 Articolo 12g: Sanzioni a tenore del DPMin e
internamenti a tenore del CP eseguibili simultaneamente Un internamento costituisce l’«ultima ratio» ed è pronunciato soltanto se l’autore del reato soffre di turbe psichiche gravi e ha commesso un reato grave con il quale ha seriamente pregiudicato o voluto pregiudicare l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona. Deve altresì sussistere l’alta probabilità che commetta nuovi reati di questo genere. Inoltre, l’internamento può essere pronunciato soltanto se una misura terapeutica stazionaria per curare le malattie psichiche non ha prospettive di successo. L’internamento serve a garantire la sicurezza pubblica e intende tutelare la società dalla commissione di futuri reati da parte della persona in questione.
Visto il suo carattere preventivo, secondo il capoverso 1, in caso di concorso con sanzioni del DPMin l’internamento va eseguito prima.
L’unica eccezione sussiste nel caso di concorso di una privazione della libertà con un internamento. Secondo il capoverso 2 in tal caso la privazione della libertà è eseguita prima dell’internamento, analogamente a quanto previsto nel diritto penale per adulti (cfr. art. 64 cpv. 2 CP, art. 9 cpv. 2 OCP-CPM).
3.11 Art. 12h: Collocamenti o pene a tenore del DPMin ed
espulsioni a tenore del CP eseguibili simultaneamente Il diritto penale minorile non prevede l’espulsione. Tuttavia, a causa della separazione formale (cfr. n. 1.1) potrebbe esservi concorso nell’esecuzione di espulsioni secondo il CP con pene (p. es. multa, prestazione personale, privazione della libertà) o privazioni della libertà (collocamento) eseguibili secondo il DPMin22.
Se nel diritto penale per adulti vi è concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di espulsioni con pene o misure privative della libertà, ossia collocamenti secondo l’articolo 15 DPMin, prima dell’espulsione vanno eseguite le pene o parti della pena senza condizionale e i collocamenti (cfr. art. 12b OCP-CPM in combinato disposto con l’art. 66c cpv. 2 CP). L’espulsione è eseguita appena il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall’esecuzione della pena o della misura oppure appena il collocamento sia soppresso, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un’altra misura privativa della libertà (cfr. art. 12b OCP-CPM in combinato disposto con l’art. 66c cpv. 3 CP). Le pene condizionali o le parti condizionali della pena non si oppongono pertanto all’esecuzione dell’espulsione23.
22 Cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 3 marzo 2022, 6B_1037/2021 consid. 6.3 riguardo alla possibilità, secondo il diritto vigente, di ordinare l’espulsione nei confronti di una persona che ha commesso un reato prima e dopo i 18 anni.
23 Spiegazioni UFG Espulsione, n. 2.9.4.
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Soprattutto per motivi di prevenzione speciale e generale appare opportuno coordinare in modo analogo il concorso, nell’esecuzione, di collocamenti o pene secondo il DPMin con le espulsioni secondo il CP.
3.12 Titolo della sezione 4
Secondo il diritto vigente la sezione 4 disciplina in particolare l’accordo e la competenza soltanto se vi è concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di sanzioni del CP pronunciate in diversi Cantoni.
Poiché possono sorgere questioni di accordo e competenza pure in caso di concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di più sanzioni secondo il DPMin e il CP pronunciate in diverse sentenze nel medesimo Cantone (cfr. n. 3.13), gli articoli 13 e 14 prevedono nuove disposizioni in merito. Il titolo della sezione 4 è pertanto adeguato.
3.13 Articolo 13: Accordo tra i Cantoni o le autorità
interessati L’articolo 13 disciplina la procedura se nell’esecuzione vi è concorso di più sanzioni del CP ordinate in sentenze pronunciate in Cantoni diversi. Non vi è una modifica materiale rispetto al diritto vigente. I Cantoni si accordano in merito all’esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate oppure sull’esecuzione simultanea di sanzioni.
L’articolo 12c capoverso 1 (cfr. n. 3.6) prevede l’esecuzione congiunta se vi è concorso di una pena di privazione della libertà secondo il DPMin con una pena detentiva secondo il CP. Secondo l’articolo 12c capoverso 3 (cfr. n. 3.6), se nell’esecuzione vi è concorso di prestazioni personali secondo il DPMin con pene detentive secondo il CP, l’autorità competente fa eseguire dapprima la pena più urgente o più appropriata. Secondo l’articolo 12d lo stesso vale per il concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di misure protettive secondo il DPMin con misure terapeutiche secondo il CP (cfr. n. 3.7).
Se nell’esecuzione vi è concorso di queste sanzioni pronunciate in più sentenze dello stesso Cantone, contrariamente al diritto penale per adulti non è subito chiaro quale sia l’autorità competente. Infatti, l’esecuzione di pene e misure protettive secondo il DPMin compete all’autorità inquirente (art. 42 cpv. 1 PPMin), mentre l’esecuzione di pene e misure secondo il CP compete a un’autorità d’esecuzione specifica designata dai Cantoni24.
Per tale motivo il capoverso 2, rinviando per analogia al capoverso 1, prevede che le autorità d’esecuzione coinvolte dello stesso Cantone si accordino sull’esecuzione simultanea o sull’esecuzione della misura (protettiva) più urgente o appropriata. Ciò
24 Murer Mikolasek, Analyse JStPO, n. marg. 759.
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corrisponde alla procedura secondo il diritto vigente in caso di concorso di più sanzioni secondo il CP (cfr. art. 13 OCP-CPM).
Il titolo dell’articolo 13 è adeguato di conseguenza.
3.14 Articolo 14: Competenza
In caso di concorso di sanzioni secondo il CP pronunciate in diversi Cantoni, il disciplinamento della competenza previsto dall’articolo 14 si applica soltanto se i Cantoni non convengono altrimenti.
In caso di concorso di sanzioni del DPMin e del CP pronunciate in diversi Cantoni appare opportuno un disciplinamento analogo e pertanto il capoverso 1 è adeguato di conseguenza.
Pertanto la lettera a non si applica soltanto all’esecuzione congiunta di pene detentive secondo il CP, bensì anche all’esecuzione congiunta di privazioni della libertà secondo il DPMin e pene detentive secondo il CP (art. 12c cpv. 1). Poiché le privazioni della libertà secondo il DPMin possono essere inflitte dall’autorità inquirente (art. 32 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 34 cpv. 1 lett. c PPMin) o dal tribunale dei minorenni (art. 34 cpv. 1 lett. c PPMin), la lettera a è completata con l’espressione «autorità giudicante». L’esecuzione compete quindi al Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto la pena singola o unica più lunga.
La lettera b resta invariata rispetto al diritto vigente25.
Oltre al concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive, la lettera c disciplina ora anche il concorso di «prestazioni personali» secondo il DPMin con pene detentive secondo il CP (art. 12c cpv. 3). Poiché compete all’autorità inquirente ordinare una «prestazione personale» (art. 32 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 34 cpv. 1 PPMin), la lettera c è completata con l’espressione «autorità giudicante». L’esecuzione compete pertanto al Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto la sanzione che giunge ad esecuzione prima.
La lettera d resta invariata rispetto al diritto vigente26.
La lettera e disciplina i casi restanti27, ossia il concorso di misure protettive secondo il DFMin con misure terapeutiche secondo il CP (art. 12d cpv. 1), di collocamenti secondo il DPMin con pene detentive secondo il CP (art. 12e), di pene secondo il DPMin con misure terapeutiche stazionarie secondo il CP (art. 12f) e di sanzioni secondo il DPMin con internamenti secondo il CP (art. 12g). Poiché, come già detto, le sanzioni secondo il DPMin possono essere inflitte dall’autorità inquirente (art. 32 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 34 cpv. 1 lett. c PPMin) o dal tribunale dei
25 Poiché più della metà dell’art. 14 è stata modificata, questa disposizione deve essere inserita nel progetto seppure non abbia subito alcuna modifica.
26 Cfr. nota 25.
27 Per la competenza in merito a un’espulsione si veda tuttavia l’art. 14a cpv. 2.
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minorenni (art. 34 cpv. 1 lett. c PPMin), anche la lettera e è completata con l’espressione «autorità giudicante». L’esecuzione compete pertanto al Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto le sanzioni che giungono ad esecuzione.
Il capoverso 2 prevede invece un disciplinamento sussidiario della competenza esecutiva se le autorità coinvolte dello stesso Cantone non convengono altrimenti in merito. In tal caso la competenza per l’esecuzione è retta per analogia dal capoverso 1.
Se, ad esempio, l’autorità inquirente e l’autorità cantonale di perseguimento penale concordano sull’esecuzione congiunta di una privazione della libertà e di una pena detentiva, ma non in merito alla competenza, l’esecuzione compete all’autorità il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto la pena singola o unica più lunga. Se ad esempio il tribunale dei minorenni ha inflitto una privazione della libertà di 12 mesi e il pubblico ministero una pena detentiva di 6 mesi, l’esecuzione congiunta delle sanzioni competerebbe all’autorità inquirente.
Nella maggior parte dei casi la competenza intracantonale risulterà probabilmente dalla sanzione che giunge effettivamente a esecuzione e un accordo diverso tra le autorità non avrebbe senso. Se ad esempio vi è concorso nell’esecuzione di una prestazione personale con una pena detentiva, le autorità si accordano sulla pena più urgente o più appropriata (cfr. art. 12c cpv. 3). Se concordano che tale pena è la prestazione personale, l’esecuzione spetta, salvo accordi diversi, all’autorità inquirente (cfr. art. 14 cpv. 2 in combinazione con l’art. 13 cpv. 1 lett. c).
3.15 Articolo 14a: Espulsione
Il principio secondo cui la competenza va concordata e il disciplinamento sussidiario per la competenza non sono invece applicati se nell’esecuzione vi è concorso di un’espulsione con una pena o una misura privativa della libertà secondo il CP. In tal caso si applicano infatti le regole dell’articolo 14a OCP-CPM.28
L’esecuzione di un’espulsione che concorre con una pena o una misura privativa della libertà pronunciata in un altro Cantone compete al Cantone che l’ha ordinata (art. 14a cpv. 2 OCP-CPM). L’avamprogetto intende applicare questo principio anche nel caso di concorso di pene o misure protettive di privazione della libertà secondo il DPMin (art. 12h). Il capoverso 2 dell’articolo 14a è adeguato di conseguenza.
3.16 Articolo 16: Assunzione delle spese
Secondo l’articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale29 l’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. La modifica del DPMin non prevede eccezioni a tale principio. Secondo l’articolo 16 capoverso 1 OCP-CPM le spese d’esecuzione delle misure sono assunte dal Cantone
28 Cfr. per i dettagli: Commenti UFG espulsione giudiziaria, pag. 27 segg.
29 RS 101
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cui compete l’esecuzione in virtù dell’ordinanza o di una convenzione. In considerazione delle regole sulla competenza proposte, questo disciplinamento è opportuno anche per l’esecuzione delle misure protettive secondo il DPMin. Il capoverso 1 è adeguato di conseguenza.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le modifiche dell’ordinanza non hanno ripercussioni per la Confederazione (cfr. n. 3.16).
4.2 Ripercussioni per i Cantoni
Per quanto ci risulta le modifiche dell’ordinanza non hanno ripercussioni per i Cantoni.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Quanto alla costituzionalità delle modifiche del DPMin si rinvia alle spiegazioni al numero 6.1.1 del messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 201930 concernente la modifica del Codice di procedura penale. Le disposizioni proposte si fondano sull’articolo 38 nDPMin, secondo cui il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni in particolare sull’esecuzione di più pene e misure da eseguire contemporaneamente (lett. a) nonché sull’assunzione dell’esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone (lett. b)31.
5.2 Forma dell’atto
Dall’articolo 3 capoverso 2 nDPMin consegue un adeguamento dell’OCP-MCP (cfr. n. 1.2).
30 FF 2019 5523
31 Cfr. anche il messaggio CPP, n. 6.3.
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6 Bibliografia
Messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale) (cit. Messaggio CPP).
Commenti dell’Ufficio federale di giustizia del 20 dicembre 2016 dell’ordinanza sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria (cit. Commenti UFG espulsione giudizia- ria).
Aebersold Peter, Schweizerisches Jugendstrafrecht, Berna, 2017 (cit. Aebersold, Ju- gendstrafrecht).
Koch Sonja, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz, Zurigo, 2013 (cit. Koch, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz).
Murer Mikolasek Angelika, Analyse der Schweizerischen Jugendstrafprozesordnung (JStPO), Zurigo, 2011 (cit: Murer Mikolasek, Analyse JStPO).
Niggli Alexander/Wiprächtiger Hans (a c. di), Basler Kommentar Strafrecht, Basilea,
2019 (cit. BSK JStG, autore, art. n.).
Riedo Christoph, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, Basilea, 2013 (cit. Riedo, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht).
Trechsel Stefan/Pieth Mark (a c. di), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskom- mentar, Zurigo, 2021 (cit. StGB Praxiskommentar, autore, art. n.).
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