15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti
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15.434
Iniziativa parlamentare Congedo maternità per padri superstiti Rapporto esplicativo della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale
del 3 febbraio 2022
Compendio
Dopo la nascita di un figlio le madri che esercitano un’attività lucrativa ricevono in Svizzera 14 settimane di congedo, i padri che esercitano un’attività lucrativa 2 setti- mane. Se muore un genitore durante il congedo, il suo diritto a tale congedo si estingue. Con la presente modifica legislativa s’intende garantire al genitore super- stite un congedo. Come il congedo di maternità e paternità, tale congedo sarà finanziato tramite l’indennità per perdita di guadagno (IPG). Il congedo in caso di decesso indennizzato tramite le IPG deve consentite al genito- re superstite di poter assolvere i suoi compiti familiari, senza dover rinunciare alla sua attività lavorativa. Analogamente al congedo di maternità e paternità, tale congedo deve garantire al genitore superstite di potersi dedicare al neonato e poter gestire la nuova difficile situazione. Alla luce della gravità di questa situazione, la Commissione ritiene che occorra intervenire anche se i casi sono pochi. In concreto la Commissione propone che il padre riceva un congedo di 14 settimane se la madre muore durante le 14 settimane dopo la nascita del figlio. Questo conge- do va preso subito dopo il decesso e in una volta sola; termina anticipatamente quando il padre riprende l’attività lavorativa. Per la madre è previsto un congedo di 2 settimane, se il padre viene a mancare durante i 6 mesi dopo la nascita del figlio. Questo congedo può essere preso in settimane o giorni nei 6 mesi dopo la morte. Inoltre il genitore superstite ha come sempre diritto al congedo di paternità o ma- ternità. Una minoranza propone che soltanto il padre superstite riceva un congedo di 14 settimane in cui sarebbe compreso il congedo di paternità. In questo pacchetto la Commissione propone anche adeguamenti redazionali e terminologici che si rifanno all’accettazione del progetto «Matrimonio per tutti» nella votazione popolare del 26 settembre 2021.
Iniziativa parlamentare: Congedo maternità per padri superstiti FF 2022
Rapporto
1 Genesi
La consigliera nazionale Margrit Kessler (PVL, SG) ha presentato l’8 giugno 2015 l’iniziativa parlamentare del seguente tenore: «Occorre adeguare la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) e il Codice delle obbligazioni affinché, in caso di decesso della madre entro 14 settimane dopo il parto, al padre venga conces- so interamente il congedo maternità di 14 settimane.» Nella motivazione l’autrice dell’iniziativa fa notare che il diritto al congedo di maternità di 14 settimane si estingue con la morte della madre. Ciò significa che il padre superstite deve prendere un congedo non pagato per gestire la difficile situa- zione e occuparsi del neonato ed eventualmente di altri figli. Di conseguenza, in questi casi il diritto al congedo di maternità va trasferito al padre. L’autrice dell’iniziativa definisce sconcertante il fatto che proprio in questi rari casi tragici si risparmino le risorse già messe a disposizione per l’assicurazione di maternità. Dopo l’uscita dell’autrice dal Consiglio, l’iniziativa parlamentare è stata ripresa dal consigliere nazionale Thomas Weibel (PVL, ZH). Il 22 giugno 2016 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consi- glio nazionale (CSSS-N) ha dato seguito all’iniziativa parlamentare con 13 voti contro 8 e 2 astensioni. Il 30 agosto 2016 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha aderito alla decisione della sua omologa con 6 voti contro 3 e 3 astensioni. Il 25 gennaio 2018 la Commissione ha discusso come procedere. Ha constatato che era stata presentata nel frattempo l’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»1. Con 10 voti contro 10 e il voto decisivo del presidente la Commissione ha deciso di sospendere i lavori al progetto legislati- vo riguardante l’iniziativa parlamentare per attendere l’esito dell’iniziativa popolare. Il 27 settembre 2020 l’elettorato svizzero ha accettato il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare2 con il 60,2 per cento dei voti. Il congedo di paternità di 2 settimane previsto nel controprogetto indiretto è entrato in vigore il 1° gennaio
2021 (cfr. n. 2.1).
Mentre i lavori erano stati sospesi, il Consiglio nazionale ha prorogato due volte il termine di due anni per l’elaborazione di un progetto legislativo conformemente all’articolo 113 capoverso 1 della legge sul Parlamento (LParl)3. La prima proposta di prolungamento del termine è stata presentata dalla Commissione il 30 agosto 2018 con 11 voti contro 7 per attendere la deliberazione dell’iniziativa popolare riguardante il congedo di paternità. Il Consiglio nazionale ha approvato questa proposta il 28 settembre 2018 con 137 voti contro 44 e 9 astensioni. La seconda proposta di proroga è stata decisa dalla Commissione il 14 gennaio 2021 con 14 voti
1 L’iniziativa popolare federale «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia» è stata presentata il 4 luglio 2017 (FF 2017 4735); oggetto 18.052.
2 Testo finale in votazione: FF 2019 5677; oggetto 18.441.
3 RS 171.10
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contro 8, dato che la richiesta dell’iniziativa parlamentare non era comunque adem- piuta con il disciplinamento sul congedo di paternità, nel frattempo entrato in vigore. Il Consiglio nazionale ha approvato questa seconda proroga del termine il 19 marzo
2021 con 146 voti contro 35 e 8 astensioni.
Successivamente, il 28 aprile 2021 la Commissione ha fissato i valori di riferimento del progetto su cui doveva basarsi l’attuazione dell’iniziativa parlamentare. In virtù dell’articolo 112 capoverso 1 LParl essa ha coinvolto specialisti dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dell’Ufficio federale di giustizia (UFG). Ha incaricato l’Amministrazione di elaborare un progetto preliminare con numerose varianti (cfr. anche n. 2.3). Al riguardo occorrerebbe considerare non soltanto la morte della madre durante il congedo di maternità, ma anche la morte del padre durante i sei mesi dopo la nascita del figlio, analogamente al termine quadro del congedo di paternità. Il 17 novembre 2021 la Commissione ha discusso il progetto preliminare e ha deciso la sua proposta. Ha inoltre dato mandato di operare nel testo adeguamenti redazionali e terminologici tenendo conto dell’indennità di paternità, adeguamenti che si rendono necessari in seguito all’accettazione del progetto «Ma- trimonio per tutti» nella votazione del 26 settembre 2021. Il 3 febbraio 2022 la Commissione ha adottato per la consultazione il progetto preliminare insieme al rapporto esplicativo.
2 Situazione iniziale
2.1 Basi legali e situazione attuale
Secondo l’articolo 116 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)4 la Confede- razione istituisce un’assicurazione per la maternità. Come constata il Consiglio federale nel suo rapporto del 30 ottobre 2013 sul congedo di paternità e sul congedo parentale, comprendente anche un quadro della situazione e la presentazione di diversi modelli in adempimento del postulato Fetz (11.3492)5, il concetto di assicu- razione per la maternità è inteso in senso ampio e non riguarda solo il «rischio di maternità» nel senso abituale del termine – gravidanza e nascita di un figlio –, ma anche rischi in relazione a situazioni simili alla maternità. L’articolo 116 capover- so 3 Cost. affida pertanto alla Confederazione la competenza di emanare anche disposizioni sulla concessione di indennità per perdita di guadagno in caso di ado- zioni nonché in relazione a congedi di paternità o parentali. In pari tempo dall’ar- ticolo 116 capoverso 3 Cost. non va dedotto un obbligo per la Confederazione di versare tali indennità6. Indennità e congedo in caso di maternità Dopo il parto le madri che esercitano un’attività lucrativa ricevono un congedo di maternità di 14 settimane che viene indennizzato dal regime delle indennità per
4 RS 101
5 Consultabile su www.parlamento.ch > 11.3492 > Rapporto in adempimento
dell’intervento parlamentare.
6 Rapporto «Vaterschaftsurlaub und Elternurlaub. Auslegeordnung und Präsentation
unterschiedlicher Modelle» in Erfüllung des Postulates Fetz (11.3492), pag. 35 (soltanto in ted. e franc.)
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perdita di guadagno (IPG). Il congedo di maternità e l’indennità di maternità sono sancite nel Codice delle obbligazioni (CO)7 e nella legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)8 e sono in vigore dal 1° luglio 20059. Una donna ha diritto a un’indennità di maternità, se: - era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 di- cembre 194610 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto, - durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi e - al momento del parto è una salariata, un’indipendente o collabora nell’azienda del marito percependo un salario in contanti (art. 16b LIPG). Anche le donne che sono disoccupate o inabili al lavoro hanno diritto per principio a un’indennità di maternità. Le relative condizioni come ulteriori disposizioni più dettagliate riguardanti l’indennità di maternità sono disciplinate nell’ordinanza del 24 novembre 200411 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG). L’indennità di maternità viene versata come indennità giornaliera e ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima dell’inizio del diritto, ma al massimo 196 franchi al giorno (art. 16e e 16f LIPG). La riscossione dell’in- dennità di maternità ha priorità rispetto ai diritti alle indennità giornaliere di altre assicurazioni sociali (art. 16g LIPG). I Cantoni possono prevedere prestazioni più estese; ad esempio possono concedere indennità più elevate o di durata maggiore e riscuotere contributi speciali per il loro finanziamento (art. 16h LIPG). Il congedo di maternità inizia il giorno del parto e dura 14 settimane senza interru- zioni (art. 329f cpv. 1 CO). Se, subito dopo la nascita, il neonato deve rimanere in ospedale per almeno due settimane, il congedo di maternità viene prolungato della durata del soggiorno in ospedale, ma al massimo di otto settimane (art. 329f cpv. 2 CO). Il congedo di maternità viene indennizzato con 98 indennità giornaliere, sem- pre che le condizioni siano adempiute (art. 16c cpv. 2 LIPG). Si aggiungono al massimo 56 indennità giornaliere in caso di un prolungamento del congedo di ma- ternità (art. 16c cpv. 3 LIPG). Il diritto all’indennità di maternità si estingue antici- patamente se la donna muore durante il congedo di maternità o l’attività lucrativa viene ripresa (art. 16d cpv. 3 LIPG). Nelle prime otto settimane dopo il parto, le lavoratrici sottoposte alla legge sul lavoro (LL)12 non possono inoltre essere occupate (art. 35a cpv. 3 LL). Durante la gravidanza e nelle prime 16 settimane dopo il parto o eventualmente durante il congedo di maternità prolungato, esse non possono essere licenziate, sempre che il periodo di prova sia terminato (art. 336c cpv. 1 lett. c e cbis CO). Inoltre le vacanze non possono essere ridotte a causa del congedo di maternità (art. 329b cpv. 3 lett. b CO).
7 RS 220 8 RS 834.1 9 RU 2005 1429 10 RS 831.10 11 RS 834.11 12 RS 822.11
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Indennità e congedo in caso di paternità Dal 1° gennaio 2021, i padri che esercitano un’attività lucrativa ricevono due setti- mane di congedo di paternità, che viene pure indennizzato dalle IPG13. Ha diritto a un’indennità di paternità l’uomo che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti. Le altre condizioni per avere diritto al congedo sono le stesse del congedo di maternità (art. 16i LIPG). L’ammontare dell’indennità e anche la sua preminenza rispetto ad altre indennità giornaliere sono pure disciplinate in modo analogo (art. 16l, art. 16m LIPG). Il congedo di paternità non inizia automaticamente il giorno della nascita, bensì le due settimane possono essere prese nei sei mesi dopo la nascita in giorni o a setti- mane (art. 329g CO). Il congedo di paternità è indennizzato con 14 indennità giorna- liere, sempre che le condizioni siano adempiute (art. 16k). Il diritto all’indennità di paternità si estingue quando il termine quadro scade o le indennità giornaliere sono esaurite; esso si estingue anticipatamente quando il padre o il figlio muore o la filiazione paterna si estingue per sentenza (art. 16j cpv. 3 LIPG). A differenza del congedo di maternità non è data protezione dal licenziamento, ma il termine di licenziamento è aumentato del numero di giorni del congedo di paternità che, al momento del licenziamento, il padre non ha ancora preso (art. 335c cpv. 3 CO). Le vacanze non possono nemmeno essere ridotte a causa del congedo di pater- nità (art. 329b cpv. 3 lett. c CO). Disciplinamenti in caso di decesso di un genitore Non vi è un disciplinamento specifico per il caso in cui un genitore muore durante il congedo di maternità o paternità, ma possono essere applicate disposizioni generali del diritto del lavoro. In generale il datore di lavoro è obbligato secondo l’articolo 36 capoverso 1 LL a considerare la situazione particolare dei suoi collaboratori con obblighi familiari quando fissa l’orario di lavoro e di riposo. Per obblighi familiari s’intendono l’educazione dei figli fino all’età di 15 anni e l’assistenza a familiari bisognosi o persone vicine. Essi comprendono tutti i compiti per i quali appare necessaria o auspicabile la presenza della persona tenuta all’assistenza14. Anche il decesso di un familiare fa parte, secondo la letteratura, degli eventi che sono in relazione con gli obblighi familiari15. Per stabilire se il datore di lavoro, in caso di impedimento del lavoratore, sia tenuto al versamento del salario secondo l’articolo 324a CO, occorre verificare se l’adem- pimento dell’obbligo lavorativo possa essere ragionevolmente preteso nella situa- zione data16. Il decesso di un parente stretto va inteso come evento che può dar luogo al versamento continuato dello stipendio17. A ciò si aggiunge l’accudimento
13 RU 2020 4689 14 Indicazioni della SECO relative all’art. 36 LL, marzo 2021. Consultabile al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Lavoro > Condizioni di lavoro > Indicazioni concernenti la legge sul lavoro 15 Hensch, A. (2016). Arbeitnehmer mit Familienpflichten, Aktuelle Juristische Praxis / Pratique Juridique Actuelle (AJP/PJA) 12/2016, pag. 1633 16 Portmann, W. / Rudolph, R. (2020). Art. 324a OR, Basler Kommentar Obligationenrecht I, N1. Perrenoud, S. (2021). Art. 324a CO, Commentaire romand Code des obligations I, N 17. Siehe auch Hensch, A. (2016), pag. 1641
17 Portmann, W. / Rudolph, R. (2020). Art. 324a OR, N47
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del neonato, giustificato dall’obbligo legale di mantenimento del genitore superstite. La durata per la quale si continua a versare lo stipendio non è però definita precisa- mente nella legge. Il diritto al versamento continuato dello stipendio presuppone che il genitore superstite non abbia ancora esaurito il diritto all’intero stipendio annuale, che gli spetta per ogni anno di servizio (art. 324a cpv. 2 CO)18. Se il diritto allo stipendio non è dato sulla base dell’articolo 324a CO, il genitore superstite può far valere, a causa del decesso dell’altro genitore, il diritto a giorni di libero secondo l’articolo 329 capoverso 3 CO. Al riguardo vanno concessi «le ore e i giorni di libero usuali». La durata del tempo libero per eventi familiari specifici, come il decesso del partner, è disciplinato nei contratti di lavoro, nei contratti collet- tivi o normali di lavoro. Dato che, nel caso del diritto alla concessione del tempo libero usuale, si tratta di diritto relativamente cogente, la durata usuale può solo essere prolungata19. Una durata da uno a tre giorni può attualmente essere considera- ta usuale. Occorre tuttavia tener presente che la durata e il momento in cui è preso il tempo libero devono essere adeguatamente determinate in ogni caso concreto alla luce di tutte le circostanze da parte del datore di lavoro e del genitore superstite (art. 329 cpv. 4 CO). Oltre a questi disciplinamenti del diritto del lavoro, con la morte dell’altro genitore nasce anche il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali. Pertanto i figli di età inferiore a 18 anni ricevono una rendita per orfani se la madre o il padre muore (art. 25 LAVS). Per coniugi o coppie in unione domestica registrata, il genitore superstite ha diritto, ad ulteriori condizioni, a una rendita vedovile (art. 23 LAVS). Il diritto inizia il primo giorno del mese che segue il giorno del decesso. A seconda del reddito conseguito dalla persona deceduta, si aggiungono prestazioni per superstiti della previdenza professionale (legge federale del 25 giugno 198220 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPP], art. 19–20a). In tale contesto, secondo l’articolo 20a LPP gli istituti di previdenza possono prevedere anche per genitori non coniugati prestazioni per i superstiti. Se la situazione finan- ziaria è modesta, a determinate condizioni è dato il diritto a prestazioni complemen- tari21. Inoltre anche l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare prevedono rendite per superstiti per i figli e per il coniuge della persona deceduta, sempre che le condizioni richieste siano adempiute (legge federale del 20 marzo 198122 sull’assicurazione contro gli infortuni [LAINF], art. 28; legge federale del 19 giugno 199223 sull’assicurazione militare [LAM], art. 51).
18 Portmann, W. / Rudolph, R. (2020). Art. 324a OR, N13, N17. Perrenoud, S. (2021). Art. 324a CO, N68 19 Hensch, Angela (2016), S. 1641. Cfr. anche Portmann, W./Rudolph, R. (2020). Art. 329 OR, Basler Kommentar Obligationenrecht I, N15-N16; P. Dietschy-Martenet (2021). Art. 329 CO, Commentaire romand Code des obligations I, N9. 20 RS 831.40 21 Cfr. anche il promemoria «Rendite per superstiti dell’AVS» del Centro d’informazione AVS/AI, stato 1° gennaio 2021. Consultabile all’indirizzo: www.ahv-iv.ch > Opuscoli & Moduli > Opuscoli informativi > Prestazioni dell’AVS 22 RS 832.20 23 RS 833.1
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Situazione attuale Non vi sono statistiche sul numero di donne che muoiono nel corso delle 14 settimane dopo il parto. Sulla base dei dati disponibili è possibile concludere che questa situazione tocca solo poche donne. Stando alla statistica delle cause di deces- so dell’Ufficio federale di statistica (UST), in Svizzera muoiono ogni anno da una a otto donne a causa di maternità, parto e puerperio. Riguardo al numero di uomini che muoiono nei sei mesi dopo la nascita del figlio, non sono disponibili stime, dato che i decessi durante il congedo di paternità non possono essere messi in relazione con una causa specifica. Numero e tassi di casi di decessi delle madri Casi di decessi di madri Anno di nascita Tutte le nascite Numero Tasso per 100’000 nascite 2007 74 791 1 1.3 2008 77 032 8 10.4 2009 78 631 3 3.8 2010 80 636 3 3.7 2011 81 157 3 3.7 2012 82 514 7 8.5 2013 83 133 2 2.4 2014 85 655 5 5.8 2015 86 916 6 6.9 2016 88 254 3 3.4 2017 87 743 4 4.6 2018 88 232 6 6.8 2019 86 516 6 6.9
2020 86 233 non disponibile -
Fonte: UST, nascite: statistica del movimento naturale della popolazione; casi di decessi di madri: statistica delle cause di decesso e degli aborti, ICD-10 Code: O00- 099.
2.2 Necessità di intervenire e obiettivi
La particolare situazione che viene a crearsi quando un genitore muore poco dopo la nascita del figlio non è attualmente disciplinata nella legge. Con il decesso di un genitore nascono sì diritti a prestazioni per superstiti, sanciti nelle pertinenti leggi in materia di assicurazioni sociali. Parimenti vi sono disposizioni del diritto del lavoro, che consentono di essere liberati dal lavoro per un breve periodo nonché eventual- mente di beneficiare del versamento continuato dello stipendio per un dato periodo.
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D’altro canto, con la morte di un genitore si estingue il suo diritto al congedo di maternità o paternità. Le conseguenze di questo disciplinamento si manifestano in modo particolarmente chiaro quando muore la madre. In questo caso il congedo di maternità di 14 settimane si estingue e al padre superstite rimane unicamente il congedo di paternità di due settimane, sempre che non lo abbia già preso al momen- to della morte. Per tener conto di questa particolare situazione, al genitore superstite va concesso il diritto a un congedo con una durata e un’indennità definiti. Tale congedo dovrà permettere al genitore di svolgere compiti familiari, senza dover abbandonare la sua attività lucrativa. Analogamente al congedo di maternità e paternità, esso deve assicurare, in caso di morte, che il genitore superstite abbia sufficiente tempo per accudire il neonato e gestire la difficile nuova situazione familiare. Proprio nel caso del decesso della madre, il cui congedo di 14 settimane viene a cadere, il padre deve avere la possibilità di essere costantemente presente in questi primi mesi. Infine, con un disciplinamento legale si fa in modo che gli interessati non debbano attendere una soluzione messa in campo sul posto di lavoro, che vi siano sufficienti mezzi finan- ziari come pure una rete sociale di relazioni. Sebbene si verifichino pochi casi di morte di un genitore subito dopo la nascita di un figlio, secondo la Commissione a causa della particolare gravità di una simile situa- zione è necessario intervenire. Visto che si tratta di una situazione particolare, un disciplinamento avrà conseguenze finanziarie esigue, che andranno compensate in parte con i mezzi che erano stati previsti per il congedo del genitore deceduto. Il testo dell’iniziativa parlamentare parlava di congedo di maternità, ma alla luce degli sviluppi politici e giuridici intervenuti dalla sua presentazione il campo d’applicazione va esteso. Per ragioni di parità di trattamento, alla madre superstite deve pure essere conferito il diritto al congedo, qualora il padre legale muoia. Inoltre con la modifica del Codice civile (CC)24 riguardante il «Matrimonio per tutti»25, a determinate condizioni alla coniuge della madre sarà attribuito lo statuto giuridico di genitore, statuto che è equiparato a quello di padre legale. Dopo l’entrata in vigore di questa modifica, prevista per luglio 202226, le disposizioni sul congedo di paternità vanno pertanto applicate per analogia 27. Con la presente modifica di legge si effettueranno i necessari adeguamenti redazionali e terminologici relativi a questa nuova fattispecie giuridica.
2.3 Alternative esaminate e soluzioni scelte
Nella seduta del 17 novembre 2021 la Commissione ha esaminato diverse possibilità per poter attribuire il congedo di maternità al padre superstite. Visti i pochi casi interessati si trattava di mettere in campo una soluzione agile e facilmente attuabile,
24 RS 210 25 FF 2020 8695 26 RU 2021 747 27 Risposta del Consiglio federale alla mozione Bertschy (21.4212) «Congedo parentale. Tutti i genitori devono avere diritto al "congedo di paternità" di due settimane» nonché al- la mozione Mazzone di tenore identico (21.4331).
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che considerasse gli interessi delle parti coinvolte e dei datori di lavoro nonché le procedure presso le autorità. Da un lato ci si è chiesti se a un padre debba essere concesso un congedo che com- prenda i giorni rimanenti fra il giorno del decesso della madre e la scadenza delle 14 settimane dopo il parto oppure se gli si debba accordare un congedo di 14 set- timane indipendentemente da quanti giorni la madre abbia trascorso con il neonato dalla nascita prima di morire. Nel primo caso il congedo è ridotto in funzione del momento della morte della madre. Nel secondo caso il padre riceve un congedo di 14 settimane, ovvero 98 indennità giornaliere, indipendentemente dal momento della morte nel corso delle 14 settimane dopo il parto. La Commissione si è espressa a favore di quest’ultimo modello, dato che una durata determinata è più facilmente attuabile. Qualora il padre avesse avuto diritto soltanto ai giorni rimanenti, si sareb- be dovuto coinvolgere anche il datore di lavoro e la cassa di compensazione della madre lavoratrice deceduta. Inoltre i due modelli non risulteranno molto diversi nella prassi poiché si prevede che la maggior parte dei decessi avviene subito dopo il parto. In secondo luogo occorreva chiarire la situazione relativa al diritto legale al congedo di paternità. Per vari motivi, la Commissione si è espressa a favore del mantenimen- to del congedo di paternità di due settimane senza riduzione. In linea di massima i due congedi assicurano situazioni diverse. Sarebbe inoltre laborioso operare una compensazione fra i due diritti. I costi aggiuntivi conseguenti a un versamento di al massimo 14 indennità giornaliere al padre superstite sono peraltro esigui. Parimenti in alcuni casi sarebbero versate indennità quando la madre non sarebbe deceduta.
3 Punti essenziali del progetto
La Commissione propone che il genitore superstite abbia diritto a un congedo finan- ziato dall’IPG, qualora un genitore muoia e le condizioni esposte di seguito siano adempiute. In caso di decesso della madre nel corso delle 14 settimane dopo la nascita del figlio, il padre superstite riceverà un congedo di 14 settimane come segue: - ha diritto a questo congedo l’uomo nei cui confronti il rapporto di filiazio- ne esiste o viene a crearsi nelle 14 settimane dopo la morte della madre. Durante il congedo egli riceverà indennità giornaliere supplementari in funzione del suo reddito, sempre che le condizioni che danno diritto all’indennità di paternità siano adempiute (art. 329gbis PP-CO; art. 16kbis PP-LIPG); - il congedo in caso di morte inizia il giorno dopo la morte della madre e va preso in una sola volta. È prolungato se, immediatamente dopo la nascita, il neonato deve rimanere in ospedale almeno due settimane (art. 16kbis PP- LIPG; art. 329gbis PP-CO). Il diritto all’indennità termina una volta esauri- te tutte le indennità giornaliere. Si estingue anticipatamente se il padre ri- prende la sua attività lucrativa, il figlio o il padre muore o la filiazione si è estinta per sentenza (art. 16kbis cpv. 3 PP-LIPG);
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- le vacanze non possono essere ridotte a causa del congedo, inoltre è data la protezione dal licenziamento (art. 329b cpv. 3 lett. c, art. 336c cpv. 1 lett. cquinquies PP-CO); - il padre superstite ha comunque diritto a due settimane di congedo di pa- ternità, mentre il termine quadro di sei mesi è sospeso durante il congedo di 14 settimane (art. 16kbis cpv. 4 PP-LIPG, art. 329g cpv. 2 PP-CO). In caso di decesso del padre durante i sei mesi dopo la nascita, la madre superstite riceverà due settimane di congedo come segue: - durante il congedo riceverà indennità giornaliere supplementari in funzio- ne del suo reddito, sempre che le condizioni che danno diritto a un’inden- nità di maternità siano adempiute (art. 16cbis PP-LIPG, art. 329f cpv. 3 PP- CO); - il congedo in caso di decesso del padre può essere preso entro sei mesi dal giorno della morte, in giorni o settimane. Per analogia al congedo di pater- nità il diritto alle indennità giornaliere non dipende dal fatto che la madre abbia ripreso l’attività lucrativa (art. 16cbis PP-LPIG, art. 329f cpv. 3 PP- CO); - come già previsto nel diritto vigente, le vacanze non possono essere ridotte a causa del congedo (art. 329b cpv. 3 lett. b CO); inoltre è data protezione dal licenziamento fino all’ultimo giorno di congedo, ma al massimo fino a tre mesi dopo il termine di protezione di 16 settimane dopo il parto (art. 336c cpv. 1 lett. cquater PP-CO); - il diritto al congedo di maternità o all’indennità di maternità rimane inva- riato; le indennità giornaliere possono essere riscosse solo in modo conse- cutivo. Inoltre la Commissione propone di approfittare della presente modifica di legge per adeguare la terminologia alle modifiche adottate nell’ambito del «Matrimonio per tutti». Con l’entrata in vigore del «Matrimonio per tutti» previsto per il 1° luglio 2022 la coniuge della madre gode, a determinate condizioni, dello statuto giuridico di genitore. In tal modo ha diritto al congedo di paternità28 e anche al prolungamento del congedo in caso di decesso proposto con la presente modifica di legge. Le relati- ve disposizioni vanno pertanto adeguate dal profilo redazionale e terminologico, affinché si basino su concetti applicabili ai due tipi di genitorialità. Il termine «pa- dre» viene sostituito da «altro genitore». Il «congedo di paternità» e l’«indennità di paternità» vanno denominati di conseguenza come «congedo per l’altro genitore» o «indennità per l’altro genitore». Questa nuova formulazione comprende quindi il padre e la coniuge della madre.
3.1 Proposta di minoranza
Una minoranza (Schläpfer, Amaudruz, de Courten, Glarner, Hess Erich, Rüegger) propone di scostarsi in due punti dalla proposta della Commissione:
28 Cfr. al riguardo la risposta del Consiglio federale alle mozioni 21.4212 e 21.4331
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- le indennità giornaliere dell’indennità di paternità devono essere comprese nelle indennità giornaliere del congedo di 14 settimane in caso di decesso della madre (art. 16kbis cpv. 1 e 4 PP-LIPG; art. 329g cpv. 2 secondo pe- riodo e cpv. 3, art. 329gbis cpv. 1 secondo periodo PP-CO); - la madre superstite non riceve nessun congedo in caso di morte del padre. Di conseguenza tutte le relative modifiche vanno stralciate (art. 16cbis, art. 20 cpv. 1 lett. e PP-LIPG; art. 329f cpv. 3, art. 336c cpv. 1 lett. cquater PP-CO). La minoranza sostiene che la richiesta dell’iniziativa parlamentare sarà soddisfatta anche con la sua proposta: al padre superstite è garantito il sostegno necessario con un congedo di 14 settimane. Il congedo in caso di decesso e il congedo di paternità non devono però essere cumulati, dato che rispetto alla normativa vigente ciò rap- presenterebbe un aumento delle prestazioni. Per tale ragione la minoranza si oppone al fatto che, oltre al congedo di maternità, la madre superstite abbia anche diritto a un prolungamento del congedo di due settimane.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)
Art. 16b cpv. 1 lett. c n. 3 Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC29 (Matrimonio per tutti), che rende possibile il matrimonio per le coppie dello stesso sesso. Una donna che collabora nell’azienda della moglie percependo un sala- rio in contanti deve dunque essere inclusa anch’essa nel campo di applicazione di questa disposizione. In francese, il termine «conjoint» è utilizzato per designare tanto il marito quanto la moglie della donna, analogamente al termine italiano «co- niuge».
Art. 16cbis Diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell’altro genitore Cpv. 1: il diritto a indennità giornaliere supplementari sussiste se l’altro genitore legale muore prima della fine del termine quadro di sei mesi di cui all’articolo 16j. Il numero delle indennità giornaliere supplementari ammonta a 14, indipendentemente dal numero di indennità giornaliere che l’altro genitore ha già riscosso nell’ambito dell’indennità per l’altro genitore. Il diritto a queste indennità giornaliere sussiste indipendentemente dal fatto che l’al- tro genitore abbia soddisfatto le condizioni per un’indennità per l’altro genitore di cui all’articolo 16i. Il diritto sussiste se la madre soddisfa le condizioni per l’inden- nità di maternità di cui all’articolo 16b.
29 RS 210
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Il giorno del decesso può coincidere con un giorno preso nell’ambito del congedo per l’altro genitore. Il diritto inizia il giorno successivo al decesso dell’altro genitore. L’importo e il calcolo delle indennità giornaliere sono stabiliti conformemente all’articolo 16e, e quindi sulla base del reddito conseguito dalla madre. Se la madre ha già percepito indennità di maternità, l’importo rimane lo stesso. La priorità dell’indennità giornaliera è disciplinata nell’articolo 16g LIPG. Se l’altro genitore muore durante il congedo di maternità, le indennità giornaliere di cui al capoverso 1 e all’articolo 16c possono essere richieste soltanto successiva- mente. Cpv. 2: così come il congedo per l’altro genitore, anche il congedo in caso di deces- so dell’altro genitore può essere preso in settimane o in giorni. Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana. Se il congedo è preso in giorni, alla madre sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati. Cpv. 3: i motivi di estinzione del diritto all’indennità per l’altro genitore stabiliti all’articolo 16j capoverso 3 lettere a–d sono applicabili. Il diritto alle indennità giornaliere supplementari si estingue pertanto non appena giunge a scadenza il termine quadro di cui al capoverso 1 o al percepimento di tutte le indennità giorna- liere supplementari, oppure al decesso della madre o del figlio. Considerato che il congedo può essere preso in blocco o in giorni, il fatto che la madre riprenda un’attività lucrativa non costituisce un motivo di estinzione del diritto alle indennità giornaliere supplementari.
Art. 16cbis: minoranza (Schläpfer, Amaudruz, de Courten, Glarner, Hess Erich, Rösti, Rüegger) La minoranza si oppone al congedo indennizzato per la madre in caso di decesso dell’altro genitore e propone dunque di stralciare l’articolo 16cbis.
Titolo prima dell’art. 16i e art. 16i cpv. 1, frase introduttiva lett. a, b e d n. 1 e 2, nonché cpv. 3 Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti), che rende possibile il matrimonio per le coppie dello stesso sesso e che in questo contesto introduce, a determinate condizioni (art. 255a CC), anche il rapporto di filiazione con la moglie della madre dalla nascita del figlio. Nell’ambito del congedo di paternità, il padre legale del figlio che esercita un’attività lucrativa ha diritto a 14 indennità giornaliere. Con l’entrata in vigore, il 1° luglio 2022, del matrimonio civile per tutti, la moglie della madre si vedrà ricono- scere, a determinate condizioni, uno statuto legale di genitore allo stesso titolo del marito della madre. Le disposizioni relative al congedo di paternità e all’indennità di paternità si applicheranno pertanto per analogia a questo altro genitore. La termino- logia viene adeguata in modo che inglobi anche la moglie della madre del figlio.
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Art. 16j cpv. 1 e 3 lett. c ed e Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).
Art. 16k Forma dell’indennità e numero di indennità giornaliere Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).
Art. 16kbis Diritto dell’altro genitore a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre Cpv. 1: il diritto alle indennità giornaliere supplementari sussiste se la madre muore durante il periodo che sarebbe coperto dall’indennità di maternità di cui all’articolo 16c capoverso 2 LIPG30. L’indennità di maternità è versata alla madre dal giorno del parto e per i 97 giorni successivi. Le indennità giornaliere supplemen- tari sono previste per i casi in cui la madre muore durante il parto o durante il perio- do del congedo di maternità di cui all’articolo 329f capoverso 1 CO31. Non sussiste alcun diritto se la madre muore durante la fase prolungata del versamento dell’indennità di maternità di cui all’articolo 16c capoverso 3 LIPG. Il diritto alle indennità giornaliere supplementari sussiste indipendentemente dal fatto che la madre abbia soddisfatto le condizioni che danno diritto all’indennità di maternità fissate all’articolo 16b LIPG. L’altro genitore deve invece soddisfare le condizioni per la concessione dell’indennità per l’altro genitore fissate all’articolo 16i LIPG. Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, il genitore supersti- te ha diritto a 98 indennità giornaliere supplementari, oltre alle 14 indennità giorna- liere nel quadro della sua indennità. L’importo e il calcolo delle indennità giornaliere sono stabiliti conformemente al- l’articolo 16l LIPG, e quindi sulla base del reddito conseguito dall’altro genitore. Se questi ha già percepito indennità giornaliere nell’ambito del proprio congedo, l’im- porto rimane lo stesso. La priorità dell’indennità giornaliera è disciplinata nell’articolo 16m LIPG. Cpv. 2: se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi e il neonato, subito dopo la sua nascita, deve rimanere ininterrottamente degente all’ospedale per almeno due settimane, il diritto a una durata prolungata del versamento dell’inden- nità di maternità è trasferito all’altro genitore. L’articolo 16c capoverso 3 LIPG fissa le condizioni per il prolungamento del versamento dell’indennità di maternità ed è applicabile anche all’altro genitore. Oltre alla condizione della degenza ospedaliera del neonato, è necessario che l’altro genitore, in analogia all’articolo 16c capoverso
3 LIPG, fornisca la prova che al momento del decesso della madre prevedeva di
riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo concessogli in quanto genitore superstite.
30 RS 834.1 31 RS 220
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Cpv. 3: lo scopo della modifica è di permettere all’altro genitore di garantire una presenza continua accanto al figlio durante i suoi primi mesi di vita, così come avrebbe fatto sua madre. Per questa ragione, le indennità giornaliere devono essere riscosse in una volta sola. Analogamente all’indennità di maternità, il diritto alle in- dennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre termina quando il genitore superstite riprende l’esercizio della sua attività lucrativa, sia pure parzial- mente. Il diritto si estingue anche dopo la riscossione di tutte le indennità giornalie- re, al decesso dell’altro genitore o del figlio oppure se termina il rapporto di filiazio- ne. Le stesse norme si applicano al prolungamento del versamento dell’indennità in caso di degenza ospedaliera del neonato di cui al capoverso 2. Cpv. 4: l’altro genitore dispone di un termine quadro di sei mesi per riscuotere la propria indennità, che comincia a decorre dal giorno della nascita del figlio. Nel caso in cui l’altro genitore riscuota 98 indennità giornaliere supplementari in ragione del decesso della madre, può capitare che il termine quadro applicabile all’indennità che gli spetta in quanto altro genitore giunga a scadenza prima che egli abbia potuto riscuoterla integralmente. È pertanto necessario interrompere il termine quadro durante l’intera riscossione delle indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre.
Art. 16kbis, rubrica e cpv. 1 e 4: minoranza (Schläpfer, …) Cpv. 1: il diritto all’indennità sussiste se la madre muore durante il periodo che sarebbe coperto dall’indennità di maternità di cui all’articolo 16c capoverso 2 LIPG32. L’indennità di maternità è versata alla madre dal giorno del parto e per i 97 giorni successivi. L’indennità è prevista per i casi in cui la madre muore durante il parto o durante il periodo del congedo di maternità di cui all’articolo 329f capoverso 1 CO33. Se la madre muore durante la fase prolungata del versamento dell’indennità di maternità di cui all’articolo 16c capoverso 3 LIPG, l’altro genitore non ha alcun diritto all’indennità. Il diritto all’indennità sussiste indipendentemente dal fatto che la madre abbia soddisfatto le condizioni che danno diritto all’indennità di maternità di cui all’articolo 16b LIPG. L’altro genitore deve invece soddisfare le condizioni per la concessione dell’indennità per l’altro genitore di cui all’articolo 16i LIPG. L’importo e il calcolo dell’indennità sono stabiliti conformemente all’articolo 16l LIPG, e quindi sulla base del reddito conseguito dall’altro genitore. Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l’altro genitore ha diritto a un totale di 98 indennità giornaliere, comprendenti anche l’indennità per l’altro genitore. Da questo totale sono escluse le indennità giornaliere versate in caso di degenza ospedaliera del neonato di cui al capoverso 3. Nel caso in cui l’altro genitore abbia già riscosso, integralmente o in parte, l’indennità per l’altro genitore di cui all’articolo 16i segg., il numero delle indennità giornaliere che possono essere riscosse a titolo di indennità in caso di decesso della madre viene ridotto di conse- guenza. In tal modo, l’indennità in caso di decesso della madre sostituisce
32 RS 834.1 33 RS 220
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l’indennità per l’altro genitore di cui all’articolo 16i segg. Se, per esempio, l’altro genitore ha già riscosso 14 indennità giornaliere prima del decesso della madre, questi ha ancora diritto a 84 indennità giornaliere, che dovrà riscuotere in blocco a partire dal giorno successivo al decesso. Se però l’altro genitore non ha riscosso alcuna indennità prima del decesso della madre, avrà diritto a 98 indennità giornalie- re, che dovrà riscuotere in blocco a partire dal giorno successivo al decesso. Cpv. 4: secondo il progetto proposto dalla minoranza, non è necessario interrompere il termine quadro durante la riscossione dell’indennità in caso di decesso della madre.
Art. 16m, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).
Art. 20 cpv. 1 lett. c, e ed f Lett. c: adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti). Lett. e ed f: le disposizioni riguardanti la prescrizione e la compensazione hanno una validità generale e figurano dunque sotto il capitolo VI delle «Disposizioni varie». il diritto alle indennità giornaliere supplementari non ricevute si estingue cinque anni dopo la scadenza del diritto. La minoranza (Schläpfer, …) è contraria al diritto della madre a indennità giornalie- re supplementari in caso di decesso dell’altro genitore. Occorre pertanto stralciare la lettera e.
Disposizione finale della modifica del ... Prima dell’entrata in vigore della presente modifica non sussiste alcun diritto dell’altro genitore a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre. Questa disposizione disciplina il diritto transitorio. Prima dell’entrata in vigore della presente modifica non sussiste alcun diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell’altro genitore. Questa disposizione disciplina il diritto transitorio. Una disposizione analoga per le modifiche del CO (qui di seguito) non è necessaria, dato che in questo caso si applica l’articolo 1 capoverso 1, tit. fin. CC. Le nuove regole si applicano pertanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell’entrata in vigore della modifica di legge. La minoranza (Schläpfer, …) è contraria al diritto della madre a indennità giornalie- re supplementari in caso di decesso dell’altro genitore. Occorre dunque stralciare il rimando all’articolo 16cbis.
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4.2 Modifica di altri atti normativi
4.2.1 Codice delle obbligazioni (CO)
Art. 329b cpv. 3 lett. c Questa disposizione disciplina la riduzione delle vacanze in caso di impedimento del lavoratore. La modifica del capoverso 3 lettera c mira ad escludere che le vacanze vengano ridotte nel caso in cui l’altro genitore fruisca di un congedo a seguito del decesso della madre. Questa norma si applica già oggi nel caso dei congedi di ma- ternità e di paternità. Dato che il congedo per la madre superstite qui proposto è disciplinato nell’articolo 329f concernente il congedo di maternità, esso è già coper- to dall’articolo 329b capoverso 3 lettera b CO. Una regola analoga a quella prevista per il congedo in caso di decesso della madre non è dunque necessaria.
Art. 329f cpv. 3 Con il capoverso 3 viene introdotto un congedo di due settimane per la madre in caso di decesso dell’altro genitore. Va da sé che, affinché il diritto sussista, al mo- mento del decesso dell’altro genitore il figlio deve essere in vita. Il congedo viene accordato alla madre indipendentemente dal fatto che l’altro geni- tore abbia avuto diritto al congedo per l’altro genitore. Nemmeno incide in alcun modo il fatto che l’altro genitore prima del decesso abbia preso una parte o l’inte- gralità del suo congedo. La necessità di un congedo per la madre superstite permane, indipendentemente dal fatto che l’altro genitore prima del decesso abbia già preso una parte del proprio congedo. In alcuni punti, il congedo per l’altro genitore serve comunque da riferimento: la durata del congedo della madre (due settimane), le modalità di riscossione del con- gedo (in giorni o in settimane, entro un termine quadro di sei mesi) e il periodo entro il quale deve intervenire il decesso dell’altro genitore affinché il diritto insorga (sei mesi dopo la nascita), si basano sulle norme previste per il congedo per l’altro geni- tore.
Art. 329f cpv. 3: minoranza (Schläpfer, …) La minoranza si oppone al congedo per la madre superstite e propone dunque di stralciare il capoverso 3.
Art. 329g 5. Congedo per l’altro genitore, a. In generale Titolo marginale e cpv. 1: la modifica adegua questa disposizione all’introduzione del rapporto di filiazione con la moglie della madre (art. 255a CC) nell’ambito della modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti). Oltre all’adozione, si tratta dell’unica forma di genitorialità congiunta per le coppie omosessuali: per esse, durante il termine quadro di sei mesi del congedo, il rapporto legale di filiazione non può sorgere in altro modo. Un rapporto di filiazione al di
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fuori del matrimonio, stabilito per riconoscimento (art. 260 CC) o per sentenza del giudice (art. 261 CC), è ammesso solo nei confronti del padre. Il titolo marginale dell’articolo 329g viene pure modificato, in modo da integrare le due ipotesi previste al capoverso 1. Il numero 5 comprende i congedi di cui agli articoli 329g e 329gbis PP-CO. Viene in tal modo fatta una distinzione fra la norma generale, contenuta nell’articolo 329g, e la norma in caso di decesso della madre, prevista nell’articolo 329gbis. Cpv. 2: il fatto che il congedo di 14 settimane previsto all’articolo 329gbis PP-CO debba essere preso in giorni consecutivi incide sulla flessibilità accordata all’altro genitore nei capoversi 2 e 3. Se, per esempio, l’altro genitore aveva previsto di prendere il proprio congedo una volta che la madre avesse terminato il congedo di maternità e la madre muore nel corso della tredicesima o della quattordicesima set- timana dopo il parto, l’altro genitore non potrebbe più fruire del proprio congedo una volta terminato il congedo di 14 settimane al quale egli ha diritto a seguito del decesso della madre, dato che allora il termine quadro di sei mesi sarà scaduto. Il se- condo periodo del capoverso 2 prevede dunque che durante il congedo di 14 setti- mane tale termine resti sospeso. Il termine quadro riprende a decorrere alla fine delle 14 settimane di congedo, in modo che l’altro genitore possa fruire del proprio con- gedo. Cpv. 3: si tratta di una semplice modifica redazionale determinata dall’introduzione del secondo periodo nel capoverso 2.
Art. 329g cpv. 2, secondo periodo e cpv. 3: minoranza (Schläpfer, …) Non è necessaria una disposizione per il coordinamento con l’articolo 329g CO, dato che il congedo per l’altro genitore non potrà più essere preso in modo flessibile come previsto dall’articolo 329g capoversi 2 e 3 CO. Gli adeguamenti terminologici determinati dall’introduzione del matrimonio civile per tutti vengono tutti ripresi.
Art. 329gbis b. In caso di decesso della madre Il capoverso 1 disciplina le condizioni che danno diritto al congedo. La prima condi- zione è riferita al decesso della madre, che deve intervenire il giorno del parto o nelle 14 settimane successive. Il diritto al congedo sussiste indipendentemente dal diritto della madre al congedo di maternità. Il congedo è fondato sulla necessità del neonato di essere assistito, dopo la perdita di sua madre, dall’altro genitore. Il deces- so deve tuttavia intervenire prima che sia trascorsa la durata prevista per il congedo di maternità. La durata del congedo è fissata in 14 settimane, indipendentemente dal momento del decesso della madre. Le due settimane di congedo per l’altro genitore si aggiungono a questo congedo e possono essere prese secondo le disposizioni di cui all’articolo 329g CO. Il capoverso 2 stabilisce il momento in cui deve essere stabilito il rapporto di filia- zione. Se esso è stabilito solo successivamente al decesso della madre, ma prima che siano trascorse le 14 settimane, esiste un diritto al congedo. Il congedo, tuttavia, inizia in tutti i casi il giorno successivo al decesso della madre. Di conseguenza, quando il rapporto di filiazione è stabilito soltanto dopo il decesso della madre, il
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padre avrà diritto al congedo rimanente a partire dal momento in cui è stato stabilito il rapporto di filiazione. Nella prassi è tuttavia possibile, nel caso in cui siano in corso le procedure per il riconoscimento del figlio, accordare il congedo al lavorato- re già a partire dal giorno successivo al decesso. Questo modo di procedere è giuri- dicamente valido, dato che la paternità viene riconosciuta retroattivamente al mo- mento della nascita. Il diritto al congedo sarà tuttavia acquisito soltanto al momento del riconoscimento. Se il rapporto di filiazione non è stabilito, i giorni di congedo presi dovranno essere compensati e le indennità giornaliere percepite dovranno essere restituite. Conformemente alla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Ma- trimonio per tutti), il rapporto di filiazione nei confronti di due donne sorge soltanto se al momento della nascita del figlio esse erano sposate l’una all’altra. In questi casi il rapporto di filiazione non può essere stabilito attraverso il riconoscimento. Il capoverso 3 disciplina la durata del congedo nei casi in cui il congedo di maternità viene prolungato a seguito della degenza ospedaliera del neonato. La durata è pro- lungata in misura equivalente. Questo capoverso non modifica la condizione riguar- dante il momento del decesso della madre. Se la madre muore dopo le 14 settimane successive al parto, ma durante il congedo di maternità prolungato, l’altro genitore non ha diritto al congedo in caso di decesso della madre.
Art. 329gbis cpv. 1, secondo periodo: minoranza (Schläpfer, …) Il secondo periodo del capoverso 1 prevede che il congedo per l’altro genitore non possa essere preso in aggiunta al congedo in caso di decesso della madre di 14 settimane. Il saldo del congedo per l’altro genitore rimanente al momento del deces- so della madre sarà incluso nelle 14 settimane. Non sarà più possibile prendere il congedo per l’altro genitore in modo flessibile come previsto dall’articolo 329g capoversi 2 e 3 CO.
Art. 335c cpv. 3 Questo adeguamento redazionale si è reso necessario in seguito alla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).
Art. 336c cpv. 1 lett. cquater e cquinquies Lett. cquater: come nel caso del periodo di protezione di 16 settimane successive al parto (lett. c), che copre il congedo di maternità – o rispettivamente di un periodo più lungo, se il congedo viene prolungato in caso di degenza ospedaliera del neonato –, la madre deve poter beneficiare anch’essa di una protezione contro il licenziamen- to durante il congedo cui ha diritto a seguito del decesso dell’altro genitore. Il perio- do di protezione inizia il giorno successivo al decesso. Viste le modalità flessibili con cui può essere preso il congedo, il periodo terminerà non alla scadenza di una durata fissa, ma una volta che la madre avrà preso l’ultimo giorno di congedo a sua disposizione. Per tener conto degli interessi del datore di lavoro, il periodo è tuttavia limitato a una durata massima di tre mesi. I tre mesi iniziano a decorrere dalla fine del periodo di protezione di 16 settimane di cui alla lettera c. In caso contrario, la madre non disporrebbe di alcuna protezione in relazione a questo congedo, per esempio qualora l’altro genitore morisse nella settimana successiva al parto, poiché
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in tal caso il periodo di tre mesi sarebbe compreso nelle 16 settimane di cui alla lettera c. Lett. cquinquies: il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro dell’altro genitore durante il congedo di cui all’articolo 329gbis CO. In considerazione della drammatica situazione familiare determinata dal decesso della madre, l’altro genito- re deve poter prendere il congedo e occuparsi del figlio senza rischiare di essere licenziato. In questo periodo, la ricerca di un altro impiego sarebbe inoltre pratica- mente impossibile. La minoranza (Schläpfer, ...) si oppone al congedo per la madre in caso di decesso dell’altro genitore e propone dunque di stralciare la lettera cquater.
Art. 362 cpv. 1, elemento dell’enumerazione Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).
4.2.2 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 8 cpv. 3, primo periodo Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).
4.2.3 Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione
contro gli infortuni
Art. 16 cpv. 3 Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).
4.2.4 Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni
familiari nell’agricoltura
Art. 10 cpv. 4 Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).
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5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni finanziarie sulle IPG
La Svizzera ha un tasso di mortalità materna molto basso. Secondo un rapporto pubblicato dall’UST nell’ambito della statistica degli ospedali34, i casi di complica- zioni durante la gravidanza o il parto che portano alla morte della madre sono molto rari. Tra il 2007 e il 2016 in Svizzera 41 madri sono decedute in concomitanza con il parto, ossia un tasso di mortalità pari a 5 decessi ogni 100 000 parti. Questa cifra considera i decessi materni avvenuti entro un anno dopo il parto. Le statistiche esistenti non contengono indicazioni sulle cause di questi decessi. Nella misura in cui la condizione per far valere il diritto all’indennità in oggetto è che la madre sia deceduta nelle 14 settimane successive al parto, si può partire dal presupposto che nella maggior parte di questi casi vi sarà un legame tra la morte della puerpera e il parto o le sue conseguenze. Sulla base della citata statistica del- l’UST, che indica una mortalità inferiore a cinque casi all’anno, i costi per l’indenni- tà in caso di decesso della madre a carico delle IPG si aggireranno, per il 2024, sugli
80 000 franchi.
Non esistono statistiche dei casi in cui il padre muore poco tempo dopo la nascita di un figlio. Basandosi sul tasso di mortalità della popolazione maschile nella fascia d’età solitamente interessata dall’insorgere di una paternità, i costi per l’anno 2024 per l’indennità spettante al secondo genitore si aggireranno sui 40 000 franchi. La proposta di minoranza comporterebbe costi quantificabili per il 2024 in circa 70 000 franchi. La differenza si spiega per due fatti: innanzitutto la minoranza pre- vede, per il caso in cui sia la madre a morire, un congedo più breve rispetto alla maggioranza, e in secondo luogo non prevede nessun congedo per la madre a segui- to del decesso dell’altro genitore. Le cifre indicano che l’introduzione di un congedo in caso di decesso di uno dei genitori avrà per il regime delle IPG ripercussioni finanziarie minime, che potranno essere assorbite con le risorse esistenti. Per questo motivo non è necessario alcun finanziamento supplementare e può essere mantenuto il tasso di contribuzione attuale, pari allo 0,5 per cento. A seguito della modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti) anche la coniuge della madre diventa, a determinate condizioni, genitore legale del figlio, alla stregua del marito della madre nel caso in cui questa sia sposata con un uomo. Pertanto a partire dal 1° luglio 2022 le disposizioni concernenti l’indennità di pater- nità saranno applicabili per analogia anche alla moglie della madre in quanto secon- do genitore. Gli adeguamenti proposti nel presente progetto che fanno seguito al progetto «Matrimonio per tutti» sono di natura puramente redazionale e non hanno ripercussioni finanziarie sulle IPG.
34 www.bfs.admin.ch > Ufficio federale di statistica > Trovare statistiche > 14 – Salute > Stato di salute > Salute riproduttiva > [nella pagina in tedesco] Rapporto «Entbindungen und Gesundheit der Mütter im Jahr 2017» (disponibile soltanto in tedesco e francese), pag. 4
Iniziativa parlamentare: Congedo maternità per padri superstiti FF 2022
5.2 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i
Comuni
5.2.1 Ripercussioni finanziarie
Le prestazioni delle IPG sono finanziate dai contributi paritetici degli assicurati e dei datori di lavoro. La Confederazione e i Cantoni partecipano quindi unicamente come datori di lavoro al finanziamento delle IPG. Alla luce dell’esiguo numero di casi interessati la concessione delle indennità giornaliere supplementari in caso di morte della madre o dell’altro genitore non avrà pressoché ripercussioni per la Confedera- zione, i Cantoni e i Comuni; in quanto datori di lavoro, essi dovranno tuttavia ade- guare i loro regolamenti.
Gli adeguamenti introdotti nell’ambito di questo progetto a seguito del «Matrimonio per tutti» sono di natura puramente redazionale e non hanno quindi ripercussioni finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.
5.2.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
A causa del limitato campo d’applicazione la modifica proposta non comporterà presumibilmente un notevole aumento dell’onere lavorativo e non richiederà pertan- to risorse di personale supplementari.
5.3 Ripercussioni economiche e sociali
Attualmente in caso di decesso di un genitore è possibile prendere un congedo nei limiti usuali stabiliti dall’articolo 329 capoverso 3 CO. Tale congedo dura di regola da uno a tre giorni. Nella legge non è previsto un congedo particolare pagato. Sul piano personale la presente modifica consente al genitore superstite di prolunga- re il congedo per poter gestire la recente perdita del genitore deceduto. Inoltre la presenza in tal modo garantita nei primi mesi di vita del figlio rafforza il legame compensando per quanto possibile la mancanza del genitore deceduto. Con l’indennità versata tramite le IPG il congedo non rappresenta quindi un aggravio finanziario diretto per il datore di lavoro. Le ripercussioni legate all’assenza della persona lavoratrice devono per contro essere assunte dal datore di lavoro. Nel complesso le conseguenze economiche e sociali della presente modifica sono molto limitate a causa dei pochi casi annui.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La modifica proposta della LIPG si basa sull’articolo 116 capoverso 3 Cost. Questa disposizione non definisce né il genere né l’entità della prestazione assicurativa in caso di maternità lasciando pertanto al legislatore un ampio margine di manovra. La
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modifica di legge proposta dalla Commissione è conforme alla Costituzione. La base per la modifica del CO è rappresentata dall’articolo 122 Cost.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera L’oggetto trattato in questa sede non figura in nessun impegno internazionale. Va menzionata la raccomandazione n. 191 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riguardante la protezione in caso di maternità35. Questo strumento giuridicamente non vincolante prevede che, in caso di decesso della madre prima della fine del congedo dopo la nascita, il padre del figlio che lavora come dipendente deve poter prendere come congedo i giorni rimanenti del congedo di maternità (art. 10 cpv. 1). Secondo il presente progetto, in caso di morte di un genitore, il congedo di maternità o il congedo per l’altro genitore deve passare al genitore super- stite, ciò che è in linea con la raccomandazione.
Anche in relazione alle disposizioni in materia di coordinamento con l’Accordo del 21 giugno 199936 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro- pea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone nonché la riveduta Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio 37 il presente progetto non pone problemi38.
6.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che con- tengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Le presenti modifiche hanno quindi luogo nell’ambito della normale procedura legislativa.
6.4 Freno alle spese
Il progetto non prevede né disposizioni in materia di sussidi né crediti d’impegno o limiti di spesa implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. Perciò non è subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
6.5 Delega di competenze legislative
Il progetto non prevede norme di delega al Consiglio federale.
35 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_r191_de.htm 36 RS 0.142.112.681 37 RS 0.632.31 38 Sulla base di questi accordi internazionali la Svizzera applica i regolamenti (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) e n. 987/2009 (RS 0.831.109.268.11).
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6.6 Protezione dei dati
Le misure previste non influiscono sulla protezione dei dati
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