Modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM Stato maggiore Diritto
Modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo e dell’or- dinanza concernente l’esecuzione dell’allon- tanamento e dell’espulsione di stranieri
Valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Berna, 10 marzo 2023
Valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo – modifiche di ordinanze
1. Situazione iniziale
Modifica del 1° ottobre 2021 della legge sull’asilo per la verifica dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo e contenuto essenziale di questa modifica di legge Il consigliere nazionale Gregor Rutz ha depositato il 17 marzo 2017 l’iniziativa parlamentare 17.423 «Obbligo di collaborare dei richiedenti l’asilo e possibilità di controllare i loro cellulari». Il 20 gennaio 2021 il Consiglio federale si è pronunciato sul progetto di attuazione di quest’ini- ziativa parlamentare. Ha proposto di entrare in materia e di accogliere il progetto. Il 1° ottobre 2021 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato la modifica della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) 1. Conformemente a questa modifica di legge è possibile obbligare un richiedente l’asilo, nell’am- bito del suo obbligo di collaborare nella procedura d’asilo e nell’esecuzione dell’allontana- mento, a consentire alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di valutare i suoi dati per- sonali su supporti elettronici (p. es. cellulare, tablet, computer) qualora non sia possibile accer- tare la sua identità, cittadinanza o il suo itinerario di viaggio in altro modo (art. 8 cpv. 1 lett. g e art. 47 cpv. 2 e 3 nLAsi). Per ogni singolo caso la SEM analizza preventivamente la necessità e la proporzionalità della procedura di valutazione di un supporto di dati (art. 8a cpv. 4 nLAsi). Non si tratta dunque di una valutazione sistematica dei supporti di dati nel quadro della procedura d’asilo e in ambito esecutivo. Nel suo parere del 20 gennaio 2021 sull’iniziativa parlamentare il Consiglio federale ha ricordato a più riprese l’importanza di rispettare il principio di proporzionalità. Ha sostanzial- mente approvato il progetto della CPI-N, indicando che la nuova possibilità di valutare i supporti di dati nel settore dell’asilo può, in un caso individuale, contribuire all’accertamento dell’identità. Come la CIP-N stessa ha tuttavia respinto l’idea di una valutazione sistematica o addirittura di un ritiro forzato di supporti elettronici di dati. In particolare l’impiego proporzionato degli stru- menti di accertamento dell’identità nella pratica dovrebbe essere oggetto di un rapporto del Consiglio federale (cfr. disposizione transitoria sul monitoraggio) 2. In linea di principio i dati personali vanno trattati durante la fase preparatoria ma possono es-
serlo anche durante l’intera procedura di prima istanza e, successivamente, nel quadro dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 8a cpv. 1 e 7, art. 47 cpv. 2 e 3 nLAsi). I dati personali di terzi possono essere trattati unicamente se il trattamento dei dati personali del richiedente l’asilo non è sufficiente per accertare l’identità, la cittadinanza o l’itinerario di viaggio del richiedente l’asilo (art. 8a cpv. 2 nLAsi). Fino alla valutazione (art. 8a cpv. 5 nLAsi) i dati personali possono essere registrati tempora- neamente su un server sicuro del Centro di servizi informatici del Dipartimento federale di giu- stizia e polizia (CSI-DFGP), risp. della SEM. La valutazione è effettuata esclusivamente da collaboratori della SEM in presenza del richie- dente l’asilo, tranne se questi rinuncia a essere presente alla valutazione o si rifiuta di presen- ziarvi (art. 8a cpv. 7 nLAsi). Se nel quadro dell’esecuzione dell’allontanamento l’identità dell’interessato non è stabilita e se non è possibile, con un onere ragionevole, ottenere in altro modo documenti di viaggio validi, la SEM può obbligare l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati anche dopo il passaggio in giudicato. I dati personali necessari all’esecuzione dell’allontanamento possono essere inoltrati alle autorità del Cantone competente (art. 47 cpv. 3 nLAsi).
Valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo – modifiche di ordinanze
Modifiche necessarie a livello di ordinanze L’attuazione della modifica del 1° ottobre 2021 della LAsi richiede modifiche a livello esecutivo. Queste modifiche sono oggetto della presente procedura di consultazione.
2 Punti essenziali del progetto
Per attuare la modifica di legge precitata occorre stabilire nell’ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3; RS 142.314) quali dati personali ottenuti grazie ai supporti elettronici di dati che entrano in linea di conto appartenenti a richiedenti l’asilo e a persone con decisione d’allontanamento passata in giudicato possono essere valutati dalla SEM. Occorre inoltre definire le unità o i collaboratori della SEM competenti per la valutazione nonché la pro- cedura per la valutazione dei supporti di dati. Sono altresì necessari ulteriori adeguamenti per quanto riguarda il salvataggio temporaneo dei dati personali e l’impiego di soluzioni software per raccogliere i dati personali. Vanno poi integrate norme relative alle informazioni da fornire alle persone interessate e all’esame della proporzionalità. Infine, nell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281) occorre completare gli accertamenti dell’identità e della cittadinanza da parte della SEM per le persone nel settore dell’asilo oggetto di una decisione d’allontanamento passata in giudicato con l’ag- giunta della valutazione di supporti elettronici di dati.
3 Commenti ai singoli articoli
3.1 Ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali
Art. 10a Valutazione di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati
Occorre stabilire a livello esecutivo quali dati personali di richiedenti l’asilo e di persone oggetto di una decisione d’allontanamento passata in giudicato ottenuti grazie a supporti elettronici di dati possono essere valutati dalla SEM (art. 8a cpv. 10 nLAsi). La disposizione esecutiva pro- posta consente di valutare unicamente i dati riguardanti l’identità, la cittadinanza e l’itinerario di viaggio, che tuttavia non possono essere concretizzati in modo esauriente. A fronte delle in- genti quantità di dati, dei sistemi molto diversi tra loro e della tecnica in continuo sviluppo, una concretizzazione maggiore non sarebbe praticabile. Occorre pertanto elencare a titolo di esem- pio i dati che entrano in linea di conto per conseguire gli obiettivi della valutazione (ossia i dati personali riguardanti l’identità, la cittadinanza e l’itinerario di viaggio). Possono essere valutati unicamente i dati che servono ad accertare l’identità, la cittadinanza o l’itinerario di viaggio della persona interessata. La disposizione esecutiva elenca in modo non esaustivo, nella sua let- tera a, i principali dati che possono contenere indicazioni sull’identità e/o la cittadinanza dell’in- teressato, risp. consentire deduzioni in tal senso e che, pertanto, possono essere valutati. Tra questi dati figurano, nello specifico, indirizzi, numeri telefonici, registrazioni di suoni e immagini nonché documenti quali i documenti d’identità o di viaggio forniti. La lettera b elenca i dati dai quali potrebbe essere dedotto l’itinerario di viaggio. Si tratta, nello specifico, di dati di sistemi di navigazione che si trovano sul supporto di dati e registrazioni di suoni e immagini nonché do- cumenti, come documenti di viaggio recanti timbri che potrebbero fornire indicazioni sull’itine- rario di viaggio.
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Art. 10b Diritti di accesso ai dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati
Questa disposizione esecutiva indica i collaboratori della SEM autorizzati a valutare i dati per- sonali. L’autorizzazione a valutare i supporti di dati si fonda sugli obiettivi perseguiti e sui ri- spettivi compiti dei collaboratori competenti (accertamento dell’identità, della cittadinanza e dell’itinerario di viaggio nell’ambito della procedura d’asilo e dell’esecuzione). I collaboratori della SEM che svolgono compiti legati all’accertamento dell’identità e della cittadinanza dei richiedenti l’asilo sono attivi nell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione. I collaboratori della SEM competenti per l’espletamento delle procedure d’asilo operano nell’ambito direzio- nale Asilo. Infine, i collaboratori della SEM che svolgono compiti nel quadro del sostegno ai Cantoni nell’eseguire gli allontanamenti nel settore dell’asilo sono attivi in seno all’ambito dire- zionale Affari internazionali. I processi esatti, in particolare per quanto riguarda la collabora- zione con le unità interessate in seno alla SEM, sono attualmente in fase di elaborazione nel quadro di un progetto globale della SEM per l’attuazione della valutazione dei supporti di dati dei richiedenti l’asilo. In un secondo tempo saranno disciplinati a livello di istruzioni.
Art. 10c Esame della proporzionalità
In virtù del proprio obbligo di collaborare nel quadro della procedura d’asilo e d’allontanamento, il richiedente l’asilo deve consegnare temporaneamente alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso, qualora non sia possibile accertare la sua identità, cittadinanza o il suo itine- rario di viaggio in virtù di un documento d’identità oppure in altro modo (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g nLAsi). Pertanto la SEM può chiedere all’interessato di consegnarle supporti elettronici di dati unicamente se nel quadro dei necessari accertamenti giunge alla conclusione che non è pos- sibile accertare in altro modo la sua identità, la sua cittadinanza o il suo itinerario di viaggio. Il principio dell’esame della proporzionalità nel caso individuale è codificato espressamente nella legge sull’asilo. Secondo la disposizione afferente della legge sull’asilo, per ogni singolo caso la SEM analizza preventivamente la necessità e la proporzionalità dell’eventuale valutazione dei supporti di dati dei richiedenti l’asilo (cfr. art. 8a cpv. 4 nLAsi).
Nel rapporto esplicativo della CIP-N sulle modifiche di legge viene precisato, a questo riguardo, che «in virtù del principio di proporzionalità, occorre procedere “in altro modo” all’accertamento dell’identità ogni volta che un’altra misura permetta di desumere in modo chiaro l’identità, ma comporta un onere inferiore rispetto alla valutazione dei dati elettronici. Tale è il caso, nello specifico, in presenza di indicazioni esatte dell’interessato oppure di altri documenti, quali l’atto di nascita o la patente di guida, dai quali si desuma in modo chiaro l’identità dell’interessato» 3. Queste concretizzazioni devono ora essere definite a livello esecutivo (cfr. cpv. 1). Per le mi- sure possibili si rimanda all’articolo 26 capoversi 2 e 3 LAsi. Nel quadro di queste disposizioni la SEM può, per esempio, effettuare accertamenti specifici riguardanti l’identità, esaminare do- cumenti o svolgere interrogatori mirati sull’identità o l’itinerario di viaggio. In ogni caso indivi- duale occorre verificare se sia opportuno applicare misure e, se sì, quali. Non è pertanto pos- sibile stabilire una norma generale a livello di ordinanza. La SEM redigerà una pertinente istru- zione (cfr. cpv. 2). Solo una volta portata a termine l’analisi della proporzionalità, la competente sezione procedurale della SEM deciderà se sia utile, indicato e, quindi, proporzionale proce- dere alla valutazione di uno o più supporti di dati. Questa decisione può intervenire anche in un secondo tempo, per esempio nel quadro di un’audizione successiva sui motivi dell’asilo (cfr. art. 8a cpv. 1 nLAsi). L’istruzione precitata dovrà disciplinare anche l’entità della valutazione dei dati personali (cfr. anche cpv. 2). Questo vale nello specifico per i dati salvati su più di un supporto elettronico di dati. Inserendo una tale norma a livello di istruzioni ci si propone di
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garantire una totale conformità al principio di proporzionalità e di evitare valutazioni superflue di supporti di dati laddove la valutazione di altri supporti di dati abbia già fornito le informazioni necessarie. Anche per la valutazione di uno o più supporti di dati in presenza di una decisione d’allontanamento passata in giudicato occorre dapprima esaminare, nel quadro dell’analisi della proporzionalità, quali altre misure possano essere adottate, per esempio un nuovo collo- quio sulla partenza o la comparizione dinanzi alle autorità del presunto Stato di origine. In que- sta costellazione, tuttavia, vigono prerequisiti meno severi rispetto ai casi con procedura d’asilo in corso, giacché al passaggio in giudicato di ogni decisione d’asilo vengono già effettuati nu- merosi accertamenti per quanto riguarda la cittadinanza, l’identità e l’itinerario di viaggio. E infatti l’articolo 47 capoverso 2 nLAsi, a differenza dell’articolo 8 capoverso 1 lettera g nLAsi, precisa «… se non è possibile, con un onere ragionevole, ottenere in altro modo documenti di viaggio validi».
Art. 10d Impiego di software per raccogliere i dati personali
Quale supporto tecnico per il processo di valutazione, la SEM deve potersi avvalere di una soluzione software (cfr. anche rapporto della CIP-N e parere del Consiglio federale). È quanto fanno diversi Stati europei (p. es. Paesi Bassi e Germania), che impiegano soluzioni software grazie alle quali è possibile esaminare una collezione di dati in funzione di determinati criteri oggettivi allo scopo di operare un triage preliminare in vista della valutazione dei dati. Possono essere oggetto di questo triage preliminare, nello specifico, i dati della persona in questione aventi una rilevanza sotto il profilo del viaggio e dell’identità, come per esempio i prefissi na- zionali dei contatti nell’elenco degli indirizzi o dati rilevanti contenuti nei messaggi ricevuti e inviati. In questo contesto occorre provvedere al rispetto assoluto della legge sulla protezione dei dati e dei provvedimenti di sicurezza. Di norma i risultati di un siffatto triage preliminare vengono riportati in un breve rapporto contenente informazioni sul tipo e l’entità di diverse col- lezioni di dati riscontrate sul supporto di dati in virtù di criteri definiti preliminarmente. Il breve rapporto funge poi da base per la valutazione che di norma si svolge alla presenza della per- sona interessata. Anche qui è previsto che, per motivi di trasparenza, la persona possa pre- senziare alla valutazione e che il supporto dati le venga restituito subito dopo l’impiego del software.
Per la conformità giuridica della procedura e per il carattere probatorio nel quadro della proce- dura d’asilo e di ricorso, è imperativo che i dati contenuti nel supporto di dati non vengano modificati durante il trattamento. Tra i requisiti minimi per il software utilizzato vi è anche la condizione che corrisponda a uno standard forense. Questo significa che devono essere sod- disfatti i requisiti per l’impiego nel quadro di un procedimento giudiziario e, nello specifico, di un procedimento penale. Nell’ottica del carattere probatorio, questo significa anche, nello spe- cifico, che grazie al software dev’essere possibile stabilire chi ha trattato quali dati in quale momento. In questo modo il software garantisce trasparenza, soprattutto per quanto riguarda i dati di terzi che possono sottostare al segreto professionale. Se la persona ha dato il consenso alla consultazione dei suoi dati durante la valutazione, questi dati possono essere fatti valere in sede di procedura d’asilo.
Art. 10e Salvataggio temporaneo dei dati personali
È previsto che la SEM possa salvare temporaneamente i dati personali ottenuti grazie a sup- porti di dati dei richiedenti l’asilo su un server sicuro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fino alla loro valutazione. Si tratta di una disposizione potestativa. Questo signi- fica che un supporto di dati può anche essere valutato direttamente laddove, per esempio per motivi tecnici, non sia possibile procedere a un salvataggio temporaneo dei dati (v. commento seguente ad art. 10f AP-OAsi 3). Lo scopo del salvataggio temporaneo è quello di evitare
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che i dati personali vadano persi durante il lasso di tempo che intercorre fino alla valutazione. Inoltre, in questo modo il richiedente l’asilo interessato può continuare a usufruire del suo tele- fono cellulare o altro supporto dati anche nel periodo che intercorre fino alla valutazione dei dati. Anche il salvataggio temporaneo dei dati è ammesso unicamente qualora non sia possibile accertare l’identità, la cittadinanza o l’itinerario di viaggio in virtù di un documento d’identità oppure in altro modo (art. 8 cpv. 1 lett. g nLAsi). Il progetto di legge non prevede una cosiddetta «conservazione preventiva dei dati» com’è per esempio il caso in Germania (sul tema si veda la sentenza del Verwaltungsgericht Berlin, 9. Kammer del 01.06.2021; 9 K 135/20). Pertanto non è lecito registrare in via temporanea i dati personali di un richiedente l’asilo a titolo di con- servazione preventiva sin dalla prima registrazione senza essersi previamente sincerati della proporzionalità di tale misura in vista della valutazione dei dati personali. Occorre semmai chia- rire se i dati salvati in via temporanea saranno effettivamente sottoposti a valutazione. Se è previsto il salvataggio temporaneo dei dati personali ottenuti grazie a un supporto elettronico di dati, la persona interessata viene invitata a consegnare i propri supporti elettronici di dati alla SEM esclusivamente per la durata dell’esecuzione del salvataggio temporaneo. La persona può essere presente durante l’intero processo di salvataggio temporaneo dei suoi dati. Questo in prima linea al fine di garantire la trasparenza. In questo modo, infatti, la persona può acqui- sire la certezza che i suoi supporti elettronici di dati non vengono utilizzati per altri scopi se non il salvataggio temporaneo dei dati. Non appena ultimato il processo, il supporto di dati va resti- tuito senza indugio alla persona. Per tutta la durata del salvataggio temporaneo fino all’ulteriore valutazione (alla presenza della persona interessata) la SEM non è autorizzata a trattare i dati personali in questione.
Art. 10f Consultazione diretta e valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati
Se non è possibile o non è previsto un salvataggio temporaneo dei dati personali e/o l’impiego di una soluzione software per il rilevamento dei dati personali, il supporto di dati può essere valutato anche in occasione di un’interrogazione, direttamente con la persona interessata. Si pensi a un modello di cellulare un po’ datato oppure all’eventualità in cui difficoltà tecniche impediscano provvisoriamente il salvataggio temporaneo o l’impiego di un software. La proce- dura concreta si fonda sui processi testati nel quadro del progetto pilota svolto dalla SEM tra novembre 2017 e maggio 2018 in due centri federali d’asilo (Chiasso e Vallorbe) 4. Ai richiedenti l’asilo era stato chiesto di consegnare a titolo volontario i loro supporti di dati ai fini dell’identifi- cazione. Questa prassi ha consentito di reperire indicazioni riguardanti l’identità, l’origine e l’iti- nerario di viaggio. Si tratta di una procedura utilizzata ancor oggi in alcuni casi specifici laddove un richiedente l’asilo acconsenta volontariamente a una valutazione da parte della SEM dei dati personali presenti sul suo cellulare o su un altro supporto elettronico di dati.
La valutazione diretta di un supporto elettronico di dati presuppone imperativamente che la persona interessata sia presente. La LAsi non prevede il ritiro forzato di un supporto di dati. Sempre secondo la LAsi, i supporti di dati vengono presi in consegna soltanto per breve tempo (temporaneamente, cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g nLAsi) in vista del salvataggio temporaneo o dell’im- piego di un software per la raccolta di dati personali. In caso di valutazione diretta, la persona in questione è previamente invitata a portare con sé i supporti elettronici di dati in occasione dell’interrogazione o dell’audizione. La valutazione è svolta sul posto con la persona interessata e alla presenza di altri partecipanti (rappresentante legale, interprete, ecc.).
4 Cfr. rapporto della SEM del 27 luglio 2018: Projet-pilote: Saisie et évaluation des supports de données électroniques avec consentement des requérants d’asile
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Art. 10g Valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati in assenza dell’interessato
Se in via eccezionale la valutazione dei dati personali corrispondenti è effettuata in assenza dell’interessato previa registrazione temporanea e/o grazie all’impiego di un software per la raccolta dei dati personali, la SEM deve garantire che i motivi dell’assenza siano integralmente documentati e che sia comunque disponibile una conferma scritta dell’interessato secondo cui quest’ultimo rinuncia a partecipare. In ogni caso occorre concedere in un secondo tempo all’in- teressato il diritto di essere sentito in merito al risultato della valutazione. Il diritto di essere sentito può essere concesso, per esempio, nel quadro di un’ulteriore audizione sui motivi d’asilo.
Art. 10h Informazione
La disposizione esecutiva prevede un’informazione a due livelli da parte della SEM in merito alla valutazione di supporti elettronici di dati. La LAsi prevede che in futuro, nel momento in cui è sollecitato a consegnare alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso, il richiedente l’asilo è informato della procedura prevista, in particolare del suo scopo, del suo svolgimento, del tipo di dati valutati, del metodo di valutazione e di registrazione nonché della cancellazione dei dati (cfr. art. 8a cpv. 6 nLAsi). Questo vasto obbligo d’informazione è analogo nel caso di persone oggetto di una decisione d’allontanamento passata in giudicato (cfr. art. 47 cpv. 3 nLAsi).
Al capoverso 2 i contenuti dell’informazione elencati in modo non esaustivo vengono nuova- mente evocati, precisati e integrati con ulteriori contenuti essenziali. Il capoverso 1 disciplina peraltro l’obbligo generale d’informazione all’inizio della procedura d’asilo. L’informazione può essere impartita (come p. es. in Norvegia) tramite un breve filmato informativo oppure per scritto in una lingua che l’interessato comprende.
Art. 10i Tutela giurisdizionale nel quadro della valutazione dei supporti elettro- nici di dati
Le disposizioni sulla protezione giuridica nei centri della Confederazione (e negli alloggi presso gli aeroporti; art. 22 cpv. 3bis LAsi) secondo gli articoli 102f segg. LAsi si applicano anche alla procedura di valutazione dei supporti elettronici di dati 5. Occorre informare la rappresentanza legale (o il fornitore di prestazioni) sin dall’inizio della procedura in merito a tutte le fasi legate alla valutazione di supporti di dati dei richiedenti l’asilo. Ciò risulta in modo esplicito dall’arti- colo 102j capoverso 1 LAsi, secondo cui la SEM comunica al fornitore di prestazioni le date della prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria, dell’audizione sui motivi d’asilo e delle ulteriori fasi della procedura in cui è necessaria la partecipazione del rappresentante le- gale. Nel caso della valutazione di supporti di dati di richiedenti l’asilo è indubbiamente neces- saria la partecipazione del rappresentante legale.
Le persone oggetto di una decisione d’allontanamento passata in giudicato non hanno diritto alla consulenza e alla rappresentanza legale gratuita di cui agli articoli 102f segg. LAsi. Tutta- via, se l’interessato si fa rappresentare da un legale, vigono sia l’obbligo della SEM d’informare il rappresentante legale sia la possibilità di partecipare al rilevamento e alla valutazione dei dati personali.
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3.2. Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espul-
sione di stranieri
Art. 3 cpv. 3
Nel capoverso 3 occorre rimandare alla possibilità di valutare i supporti di dati elettronici se- condo l’articolo 47 capoverso 3 nLAsi nonché alle disposizioni corrispondenti dell’OAsi 3. Con- trariamente alle misure previste dal diritto vigente di cui al capoverso 2, la valutazione di sup- porti di dati elettronici è ammessa solo ed esclusivamente in presenza di una decisione d’al- lontanamento passata in giudicato nel quadro di una procedura d’asilo.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione
La procedura di valutazione dei supporti elettronici di dati genererà per la SEM un onere sup- plementare sia a livello finanziario sia sull’effettivo del personale. Sebbene non sia prevista la valutazione sistematica dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo e dei già richiedenti l’asilo con decisione d’allontanamento passata in giudicato, ogni caso individuale per il quale si procede a una valutazione dei dati corrispondenti è abbastanza oneroso.
I nuovi compiti supplementari nel quadro della valutazione dei supporti di dati di richiedenti l’asilo e di persone oggetto di una decisione d’allontanamento passata in giudicato, come la lettura del supporto dati, il salvataggio temporaneo e la valutazione, saranno svolti verosimil- mente da collaboratori dei CFA. Vista la celerità delle procedure d’asilo nei CFA e l’attuale elevato numero di domande si può presupporre che i nuovi compiti nel settore dell’identifica- zione necessiteranno di personale supplementare presso i CFA. La nuova procedura di valu- tazione richiede la presenza nei CFA dei collaboratori competenti, degli interessati e di altri partecipanti alla procedura. Occorrerà pertanto istituire per lo meno in ognuno dei sei CFA una possibilità di lettura/valutazione di supporti di dati di richiedenti l’asilo.
Sulla base della media di 20 000 domande d’asilo all’anno osservata da diversi anni a questa parte si può dare per acquisito che in futuro ogni CFA sarà chiamato a svolgere in media cinque procedure di valutazione per giorno lavorativo 6. Si stima che ogni procedura di valutazione richiede tre ore lavorative, per cui si deve calcolare un onere supplementare quotidiano di 15 ore lavorative per ogni CFA. Occorreranno pertanto sei posti di lavoro a tempo pieno e sei posti di lavoro a tempo parziale supplementari. Al momento non è possibile valutare in che misura queste risorse di personale supplementari possano essere ottenute almeno in parte grazie a compensazioni interne, come preconizzato dal rapporto della CIP-N. La questione è oggetto del progetto di attuazione interno in atto alla SEM (v. sotto).
La Confederazione dovrà sostenere costi supplementari per l’acquisizione, l’installazione, il funzionamento e la manutenzione di nuovi componenti informatici. Per il momento non è pos- sibile quantificare questi costi in modo dettagliato. In base a primi accertamenti della SEM presso diversi fornitori delle «soluzioni software» che entrano in linea di conto e in base a Questo valore medio si fonda su 20 000 domande d’asilo l’anno. Negli ultimi anni circa il 73 % dei richiedenti l’asilo in media non ha pre- sentato documenti d’identità (14 600 persone). Per il 45 % di queste 14 600 persone si presume che sia possibile stabilire l’identità in altro modo, che non siano disponibili supporti di dati o che questi non possano essere valutati, che venga svolta una procedura Dublino o che l’interessato si opponga alla valutazione (per cui resterebbero 8030 persone). Ne risulta per ogni CFA (6) e per giorno lavorativo (5) un totale di 5,1 valutazioni.
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richieste presentate all’Ufficio federale della migrazione e dei rifugiati in Germania (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Deutschland BAMF), le spese di acquisizione e installazione di una soluzione decentralizzata ammonterebbero secondo le stime ad almeno 1 milione di fran- chi. A ciò verrebbero ad aggiungersi, in particolare, le spese di esercizio annuali.
Tutti questi aspetti, nello specifico anche le questioni inerenti al fabbisogno di personale e di strumenti informatici, sono tuttora al vaglio nel quadro di un progetto globale di attuazione ri- guardante la valutazione di supporti elettronici di dati in atto alla SEM. I relativi processi e le basi sia tecniche sia organizzative sono in fase di elaborazione nell’ambito del progetto.
Sulla base delle esperienze maturate nell’ambito del progetto pilota della SEM e delle espe- rienze di altri Stati (come la Germania o i Paesi Bassi) che valutano i supporti elettronici di dati nel settore dell’asilo, si può dare per acquisito che grazie alle nuove possibilità di valutazione potranno essere conseguiti risparmi a medio e lungo termine in particolare nel settore dell’ese- cuzione degli allontanamenti. Il fatto di disporre rapidamente di ulteriori informazioni sull’iden- tità, la cittadinanza o l’itinerario di viaggio contribuisce in alcuni casi a velocizzare la procedura d’asilo. Inoltre i dati raccolti consentono di svolgere le ulteriori fasi della procedura d’asilo in modo più mirato. Questo o perché è possibile confutare le indicazioni fornite dai richiedenti l’asilo o, viceversa, perché i dati così acquisiti possono confermare quanto affermato dagli stessi richiedenti l’asilo. Le informazioni così acquisite possono essere utili anche in sede di esecuzione dell’allontanamento, giacché consentono di impostare in maniera più mirata la pro- cedura di acquisizione dei documenti di viaggio, velocizzandola. L’esecuzione più celere dall’al- lontanamento abbrevia il soggiorno degli interessati in Svizzera, riducendo in questo modo le spese legate all’aiuto sociale e all’assistenza e, quindi, anche la somma forfettaria globale ver- sata dalla Confederazione. Lo stesso vale per le spese amministrative e di soccorso d’emer- genza.
4.2 Ripercussioni finanziarie per i Cantoni e i Comuni
Le modifiche d’ordinanza proposte non hanno ripercussioni finanziarie né sui Cantoni né sui Comuni.
5 Aspetti giuridici
Le modifiche d’ordinanza proposte sono compatibili con la Costituzione federale e con gli im- pegni internazionali della Svizzera.
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