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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Berna, 24 gennaio 2023

Consultazione Pacchetto di ordinanze agricole 2023

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Consultazione

0 Introduzione

Con il pacchetto di ordinanze 2023 vengono messi in consultazione gli avamprogetti per la modifica di

13 ordinanze del Consiglio federale e di 3 ordinanze del DEFR.

0.1 Entrata in vigore

Il Consiglio federale varerà verosimilmente il presente pacchetto di ordinanze a novembre 2023. La maggior parte delle nuove disposizioni entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

0.2 Informazioni sulla procedura di consultazione

Documentazione per la consultazione

Ogni modifica d’ordinanza è corredata di un commento e, insieme, formano un fascicolo. Nella se- guente tabella per ogni ordinanza sono riportate le principali modifiche. Per garantire una migliore vi- sione d’insieme, le pagine dell’intero pacchetto sono numerate in ordine progressivo.

La documentazione può essere scaricata dal sito Internet dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html o da quello della Cancelleria federale https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing.

Inoltro dei pareri

La consultazione si conclude il 2 maggio 2023. Si raccomanda di utilizzare il modello Word dell’UFAG che può essere scaricato dal sito Internet https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/agrarpoli- tik/agrarpakete-aktuell.html. In tal modo si agevola la valutazione dei pareri.

I pareri possono essere inoltrati all’UFAG per e-mail a gever@blw.admin.ch.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi alle seguenti persone:

▪ Mélina Taillard, melina.taillard@blw.admin.ch, 058 461 19 96 ▪ Simon Lanz, simon.lanz@blw.admin.ch, 058 462 26 02

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Introduzione Consultazione

Lista delle ordinanze e principali modifiche

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)

Ordinanze del Consiglio federale

Ordinanza DOP/IGP • Introduzione del principio secondo cui l’elenco degli obbli- 9 (910.12) ghi può contenere una descrizione del contributo della DOP o dell’IGP allo sviluppo sostenibile (art. 7); • Introduzione delle disposizioni che consentono di autoriz- zare, con un’ordinanza, una sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi (nuova se- zione 2a e nuovo art. 14a).

Ordinanza sui pagamenti • Per l’estivazione viene introdotto un contributo supplemen- 15 diretti, OPD (910.13) tare di 250 franchi per carico normale teso a indennizzare le spese che le singole aziende sostengono per la protezione del bestiame dai grandi predatori. Questo contributo supple- mentare viene versato per animali delle specie ovina, ca- prina e per i bovini di età inferiore a un anno se l’alpe in questione è ragionevolmente proteggibile, se il Cantone ha approvato un piano individuale di protezione del bestiame e se questo è attuato dai gestori interessati. • La pacciamatura per la cura dei pascoli è ammessa in tutta la regione d’estivazione. Anche la pacciamatura per il dece- spugliamento è ammessa previa autorizzazione del Can- tone. L’autorizzazione prevede oneri in modo da evitare danni ecologici. • Nei contributi per la biodiversità vengono proposte diverse semplificazioni per l’esecuzione e l’applicazione a livello aziendale. - La quota massima ammessa di piccole strutture sulle superfici per la promozione della biodiversità (SPB) è uniformata al 20 per cento. - Viene aumentata la flessibilità nell’applicazione delle di- sposizioni per il livello qualitativo I in materia di intercon- nessione. - I Cantoni hanno la possibilità di sincronizzare i periodi obbligatori per le SPB dei livelli qualitativi I e II nonché per l’interconnessione. - Sui prati rivieraschi è consentito l’utilizzo come pascolo da sfalcio. • Vengono precisate alcune disposizioni relative ai contributi per la biodiversità per poterle applicare meglio a livello ese- cutivo. - Le disposizioni sulle miscele di sementi ammesse per le SPB sulla superficie coltiva vengono sancite meglio a li- vello legislativo. Inoltre, è prevista la possibilità di con- cedere, in singoli casi, deroghe per quanto concerne la composizione delle miscele di sementi. - Vengono indicati chiaramente i concimi ammessi sui prati sfruttati in modo poco intensivo. - Per quanto riguarda gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi, vengono definite concretamente le distanze. Per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qua- litativo II impiantati ex novo sono prescritte distanze mi- nime. Inoltre, gli alberi devono distare almeno 10 metri dal bosco.

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Consultazione Introduzione

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) • In tutti i Cantoni può essere versato un contributo per l’inter- connessione per i cereali in file distanziate per un importo massimo di 500 franchi l’ettaro. • Viene chiarita la distinzione tra zone cuscinetto ai sensi della legge federale sulla protezione della natura e del pae- saggio (LPN) e fasce tampone ai sensi dell’OPD. Inoltre, le esigenze relative alle fasce tampone sono rese puntual- mente più flessibili. • A complemento delle disposizioni vigenti relative alla di- spensa da Suisse-Bilanz e dal bilancio semplificato delle so- stanze nutritive («test rapido Suisse-Bilanz») è ammessa una prova semplificata per il contributo per l’impiego effi- ciente dell’azoto in campicoltura. • Per quanto riguarda il contributo per i sistemi di produzione per le strisce per organismi utili, viene precisata la data della semina di quelle pluriennali. È possibile mantenere ol- tre il termine previsto le strisce per organismi utili pluriennali nello stesso luogo se la qualità è ancora data. Inoltre, nel primo anno è ammesso uno sfalcio di pulizia in caso di ele- vata presenza di malerbe e, in analogia alle disposizioni sulle miscele di sementi per le SPB, le miscele di sementi ammesse vengono sancite meglio a livello legislativo. • Per quanto riguarda il contributo per i sistemi di produzione per una copertura adeguata del suolo è consentito notificare separatamente gli ortaggi e le bacche annuali nonché le al- tre colture sulla superficie coltiva aperta. Inoltre, l’esigenza relativa all’applicazione sull’insieme dell’azienda è legger- mente allentata in quanto ora è previsto che le condizioni debbano essere soddisfatte soltanto su almeno l'80 per cento delle superfici. In compenso, si evitano deroghe spe- cifiche per le colture. L’obbligo di riportare e distribuire le vi- nacce nei vigneti è abrogato. Infine, si rinuncia definitiva- mente ad abbinare i programmi per una copertura adeguata del suolo e quelli per la lavorazione rispettosa del suolo. • Per poter finanziare la partecipazione in forte aumento ai nuovi contributi per i sistemi di produzione nel 2024 e oltre, è necessario riassegnare ulteriori fondi all'interno del credito per i pagamenti diretti. In primo luogo, il contributo di base e i contributi per le difficoltà di produzione nel quadro della si- curezza dell'approvvigionamento vengono fissati come già deciso dal Consiglio federale il 13 aprile 2022. Il contributo di base ammonta a 600 franchi l’ettaro e a 300 franchi l’et- taro per le superfici permanentemente inerbite gestite come SPB. I contributi per le difficoltà di produzione vengono au- mentati contemporaneamente in tutte le zone di 100 franchi l’ettaro ciascuno. Con questo trasferimento di fondi i contri- buti per la sicurezza dell'approvvigionamento nella zona di pianura subiscono un taglio di 37 milioni di franchi. Inoltre, si procede a un taglio di circa 31 milioni di franchi per i contri- buti per la biodiversità del livello qualitativo I che interessa quattro tipi di biodiversità. Infine, 15 milioni di franchi di con- tributi SPB e 18 milioni di franchi di contributi per una durata d’utilizzo prolungata delle vacche vengono riassegnati all'in- terno dei contributi per i sistemi di produzione.

Ordinanza sulla promo- • Semplificazione per quanto riguarda i tipi di progetti soste- 55 zione della qualità e della nuti che passano da sei a quattro.

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Introduzione Consultazione

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) sostenibilità nell’agricol- • Integrazione dei tipi di progetto scaturiti dal progetto pilota tura e nella filiera alimen- «AgrIQnet» nei quattro tipi di progetti sostenuti stabiliti tare, OQuSo (910.16) dall’ordinanza. • Rilevazione migliore e più metodica dei benefici supplemen- tari dal profilo della sostenibilità. • Criteri meno restrittivi, in quanto si punta più sulla «competi- zione di idee» anziché sul fatto che il progetto debba fun- gere da modello, come richiesto finora. • Migliore trasferimento delle conoscenze attraverso la possi- bilità di stabilire oneri in relazione alla comunicazione e allo scambio di esperienze.

Ordinanza sulla termino- • Le superfici con impianti solari autorizzati non sono escluse 71 logia agricola, OTerm dalla superficie agricola utile se l'impianto esercita un effetto (910.91) positivo sulle rese agricole naturali o arreca altri vantaggi alla produzione vegetale. • Oltre a quello delle superfici coltivate per tradizione fami- gliare (art. 17 cpv. 2), i Cantoni devo-no tenere un registro delle superfici nella zona di confine estera (art. 17 cpv. 1) non coltivate per tradizione famigliare da aziende agricole svizzere.

Ordinanza sulla salute dei • In caso di sospetta infestazione da parte di un organismo 75 vegetali, OSalV (916.20) da quarantena si propone che la distruzione preventiva delle merci sospettate di essere infestate rientri tra le pos- sibili misure di lotta. • A causa del ritardo accumulato nella revisione della legge sulla protezione dell'ambiente, le disposizioni transitorie concernenti le misure ufficiali contro Ambrosia artemisiifo- lia (ambrosia) sono prorogate di quattro anni (fino al 31 di- cembre 2027).

Ordinanza sui concimi, • Le modifiche concernono in particolare l'adeguamento delle 80 OCon (916.171) procedure di omologazione, le denominazioni dei concimi, la Ordinanza DEFR sul libro struttura dell'ordinanza e la formulazione delle disposizioni. dei concimi, OLCon L’ordinanza DEFR sul libro dei concimi è abrogata; laddove (916.171.1) opportuno, ne sono stati ripresi i contenuti. • L’avamprogetto d'ordinanza tiene conto del contenuto del re- golamento (UE) 2019/1009 nonché degli atti delegati che lo modificano. Il contenuto di tale regolamento è stato ripreso e adeguato al contesto elvetico, secondo il principio di «ripren- dere il più possibile per ridurre gli ostacoli al commercio, man- tenendo l'attuale livello di qualità e di sicurezza della Sviz- zera».

Ordinanza sull’alleva- • Per attuare la «Strategia sull’allevamento 2030» e la mo- 194 mento di animali, OAlle zione Rieder 21.3229 «Conservazione delle razze di ani- (916.310) mali da reddito indigene», la specie ape mellifera è inte- grata nei contributi per la conservazione di razze svizzere con lo stato «in pericolo critico» sulla base di GENMON. • L’OAlle viene precisata affinché il versamento di aiuti fi- nanziari fino a concorrenza dell’80 per cento al massimo dei costi totali sia disciplinato in maniera chiara anche in caso di progetti di conservazione delle razze svizzere e di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche. • Nell’OAlle è sancita la base legale per la gestione di ban- che genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale crioge- nico) da parte della Confederazione o di organizzazioni di

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Consultazione Introduzione

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) allevamento, organizzazioni o imprese di allevamento pri- vate nel settore dell’allevamento da essa incaricate. Anche l’uso di materiale criogenico proveniente dalle banche ge- netiche nazionali viene disciplinato. • È creata la base legale per la pubblicazione delle organiz- zazioni di allevamento riconosciute in Svizzera. • Il conteggio dei contributi per i campioni di latte avviene a cadenza annuale o trimestrale anziché alla fine della latta- zione. Viene adeguato il momento del conteggio. • È creata la base legale affinché per la presentazione di do- mande di contributi, per i conteggi dei contributi nonché per le notifiche del preventivo vengano utilizzati i moduli uf- ficiali dell’UFAG. • Anche gli esami funzionali eseguiti con i metodi ATM4/7d e AZ4 sono sostenuti mediante i contributi per i campioni di latte nell’ambito dei contributi per l’allevamento di bovini. L’esecuzione degli esami funzionali con il metodo ATM4/7d è sostenuta con i contributi per i campioni di latte nell’ambito dei contributi per l’allevamento di caprini e di pecore da latte.

Ordinanza sul bestiame • Le domande per il trasferimento di quote di contingente al 217 da macello, OBM successivo periodo d’importazione possono essere appro- (916.341) vate dall’UFAG solo in caso di comprovate difficoltà logisti- che non colpose a livello di importazione dovute a cause di forza maggiore. Nell’esecuzione l’UFAG ha sempre se- guito tale approccio sin dall’introduzione della disposizione nel 2011. La prassi usuale è ora sancita nell’ordinanza. • Anche una piattaforma di distribuzione online può essere riconosciuta dall’UFAG come punto di vendita per la carne kasher e halal. Al fine di incrementare la trasparenza, l’ob- bligo vigente di contrassegnare i prodotti nel negozio e nello stand di vendita è esteso a quelli preconfezionati e alle piattaforme di distribuzione online. • Le domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all’asta possono es- sere presentate soltanto utilizzando l’applicazione messa a disposizione dall’UFAG ekontingente.admin.ch.

Ordinanza sugli effettivi • Vista la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 224 massimi, OEMas 9 dicembre 20201, nell'articolo 5 occorre precisare come (916.344) viene calcolato l'effettivo massimo consentito per le comu- nità aziendali e le comunità aziendali settoriali. Inoltre, è necessario concretizzare le disposizioni dell'articolo 21 re- lative alla costruzione e alla trasformazione di edifici per la detenzione di animali da reddito. • Nel quadro del pacchetto di ordinanze concernente l’inizia- tiva parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi», il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha approvato diverse modifiche in relazione al bilancio delle sostanze nutritive all'allegato 1 OPD. Pertanto il ri- mando nell'articolo 5 all'allegato 1 OPD deve essere ag- giornato.

1 P-2863/2014

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Introduzione Consultazione

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)

Ordinanza sul sostegno • Con la presente modifica si creano i presupposti affinché a 229 del prezzo del latte, OSL partire dal 1° gennaio 2025 il supplemento per il latte tra- (916.350.2) sformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati siano versati direttamente ai produttori di latte.

Ordinanza concernente • In analogia alla prassi attuale, la persona che ha tra- 237 Identitas AG e la banca smesso i dati alla BDTA deve poter chiedere al supporto di dati sul traffico di animali, Identitas la rettifica di tali dati senza fornire un certificato OIBDTA (916.404.1) d’accompagnamento. L’inoltro di un certificato d’accompa- gnamento resta una condizione per rettificare dati tra- smessi da terzi. • L’ottenimento di dati dalla BDTA non deve essere una pre- rogativa solo delle organizzazioni di allevamento, di pro- duttori e di produzione con label, nonché dei servizi di sa- nità animale. Anche altre persone fisiche e giuridiche de- vono poter utilizzarli. In ogni caso, tuttavia, è essenziale che il soggetto a cui si riferiscono i dati dia esplicitamente il suo consenso.

Ordinanza concernente • Siccome è stata accolta la mozione Gapany 22.3795 «Ri- 247 l’analisi della sostenibilità chiesta di revisione al ribasso dell’obiettivo di riduzione in agricoltura (919.118) delle perdite di sostanze nutritive», l’obiettivo di riduzione delle perdite di azoto è fissato al 15 anziché al 20 per cento.

Ordinanza sulle tasse • Si introduce una tassa per il trattamento di un maggiore 250 UFAG (910.11) controllo di alimenti per animali. Inoltre si precisa che i co- sti per le analisi effettuate nell’ambito di tali controlli corri- spondono ai costi effettivi.

Ordinanze del DEFR

Ordinanza del DEFR • Nell’allegato 3 parte A «Additivi alimentari ammessi, com- 253 sull’agricoltura biologica presi i supporti» e parte B numero 1 «Sostanze ausiliarie e (910.181) altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente» vengono adeguate voci già esistenti. • Nell’allegato 3 parte C «Ingredienti non biologici di origine agricola» è autorizzato l’utilizzo di alghe certificate se- condo uno standard di sostenibilità riconosciuto. • L’allegato 7 «Materie prime e additivi per alimenti per ani- mali» è armonizzato con le rispettive disposizioni vigenti nell’UE. I tre additivi tecnologici E412 farina di semi di guar, E561 vermiculite e E599 perlite nonché l’oligoele- mento acetato di cobalto (II) tetraidrato non sono più pre- senti nell’elenco a causa della mancata omologazione con- formemente all’ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale.

Ordinanza del DEFR e • Il divieto concernente l'importazione, la produzione e la 272 del DATEC concernente messa in commercio di Cotoneaster Ehrh. nonché Photinia l’ordinanza sulla salute davidiana Cardot e Photinia nussia Cardot non è più propor- dei vegetali, OSalV- zionato e viene abrogato. DEFR-DATEC (916.201) • Ai servizi cantonali competenti è attribuita la competenza di definire, d'intesa con l'UFAG, delle aree nelle quali la fre- quenza d’insorgenza dell’agente patogeno della malattia del legno nero sulla vite va mantenuta per quanto possibile esi- gua con misure efficaci di sorveglianza e di lotta.

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Consultazione Introduzione

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)

Ordinanza sul libro dei • Per prevenire la presenza di sostanze indesiderate in al- 280 prodotti destinati all’ali- cuni alimenti per animali di origine non animale che pre- mentazione animale, sentano un rischio sanitario particolare, si adegua l’articolo OLAlA (916.307.1) relativo ai maggiori controlli. • Alcune disposizioni che definiscono la dichiarazione delle materie prime sono armonizzate con quelle dell’UE e con la prassi vigente.

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1 Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP), RS 910.12

1.1 Situazione iniziale

L’ordinanza DOP/IGP stabilisce le condizioni per la registrazione dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, nonché dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati come denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette e disciplina la portata della protezione dei diritti pertinenti.

L’adeguamento della presente ordinanza si rende necessario a causa della recrudescenza di eventi naturali eccezionali correlati in particolare ai cambiamenti climatici, nonché a seguito di misure dispo- ste dalle autorità in ambito sanitario o fitosanitario che comportano l'impossibilità di soddisfare alcuni aspetti degli elenchi degli obblighi delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) per un determinato periodo. Si propone pertanto di introdurre delle disposi- zioni che consentano al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di autorizzare, a determinate condizioni, con un’ordinanza, una sospensione temporanea di alcune di- sposizioni dell’elenco degli obblighi.

A questo proposito, occorre segnalare che anche il regolamento (UE) 2021/2117 1 stabilisce le regole per una «modifica temporanea» dell’elenco degli obblighi a seguito di misure sanitarie e fitosanitarie o a causa di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Inoltre, conformemente alla legge sull'agricoltura, che prevede che la Confederazione adotti misure per sostenere l’uso sostenibile delle risorse naturali e per promuovere una produzione rispettosa degli animali e del clima, è legittimo che il Consiglio federale introduca nell’ordinanza il principio secondo cui l’elenco degli obblighi può contenere una descrizione del contributo della DOP o dell’IGP allo svi- luppo sostenibile. Questo principio è contenuto anche nel regolamento (UE) 2021/2117.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

Sono state proposte le modifiche seguenti:

• introduzione del principio secondo cui l’elenco degli obblighi può contenere una descrizione del contributo della DOP o dell’IGP allo sviluppo sostenibile (art. 7); • modifica di natura redazionale (art. 8); • introduzione delle disposizioni che consentono di autorizzare, con un’ordinanza, una sospen- sione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi (nuova sezione 2a e nuovo art. 14a).

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 7 Elenco degli obblighi

L’articolo 7 definisce i punti sostanziali dell’elenco degli obblighi di una DOP o di un’IGP. Esso è l’ele- mento principale della domanda di registrazione ed è frutto del consenso raggiunto tra i professionisti della filiera sulla definizione del loro prodotto. Svolge un ruolo importante in quanto deve essere ri- spettato da chiunque voglia fregiarsi della denominazione una volta registrata. Il capoverso 1 definisce

1 Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

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Ordinanza DOP/IGP

le indicazioni obbligatorie dell’elenco degli obblighi, il capoverso 2 quelle facoltative, ovvero gli ele- menti specifici dell’etichettatura, la descrizione di un’eventuale forma distintiva del prodotto e gli ele- menti relativi al confezionamento.

Conformemente agli obiettivi fissati dalla legge sull'agricoltura, che prevede che la Confederazione adotti misure volte a sostenere l’uso sostenibile delle risorse naturali e a promuovere una produzione rispettosa degli animali e del clima, è legittimo che il Consiglio federale introduca nell’ordinanza il prin- cipio secondo cui l’elenco degli obblighi può contenere una descrizione del contributo della DOP o dell'IGP allo sviluppo sostenibile (art. 7 cpv. 2 lett. d).

Questa nuova disposizione consentirà alle filiere che lo desiderano di includere nei loro elenchi degli obblighi una descrizione del contributo allo sviluppo sostenibile in termini economici, sociali o ambien- tali. Inoltre, questa disposizione permetterà di sensibilizzare e incoraggiare le filiere a riflettere sul con- tributo che le DOP e le IGP possono dare in questo ambito. Infine, questo approccio collettivo consen- tirà alle filiere di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità fissati dal Consiglio federale nel Rapporto sul futuro orientamento della politica agricola e nella Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030. Questo principio è incluso anche nel regolamento (UE) 2021/2117.

Articolo 8 Consultazione

In seguito all’abrogazione, il 1° gennaio 2019, del capoverso 1 di questo articolo, che prevedeva che l’UFAG chiedesse il parere della Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geo- grafiche, il termine «parimenti», divenuto obsoleto, non era stato stralciato. Di conseguenza occorre ora procedere a questa modifica di natura formale.

Sezione 2a Sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi

Articolo 14a

L’ordinanza non prevede la possibilità di sospendere temporaneamente alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi in casi di forza maggiore, quali eventi naturali eccezionali oppure decisioni delle autorità in ambito sanitario o fitosanitario che comportano l'impossibilità di soddisfare alcuni aspetti degli elenchi degli obblighi per un determinato periodo. La modifica proposta si è resa neces- saria a causa della recrudescenza di tali eventi.

Mentre l’UFAG decide sulle domande relative agli elenchi degli obblighi (art. 9 ordinanza DOP/IGP), ai sensi del nuovo capoverso 1 il DEFR può, con un’ordinanza, autorizzare una sospensione tempora- nea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi. L’attribuzione di tale competenza al DEFR con- sente di adottare rapidamente la sospensione temporanea di alcune disposizioni degli elenchi degli obblighi che sono stati oggetto di una decisione dell'UFAG senza dover seguire la stessa procedura, che potrebbe essere ritardata dalla presentazione di un ricorso. Inoltre, la via dell’ordinanza ha il me- rito di garantire la trasparenza sulla sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi. Infine, va notato che l’attribuzione al DEFR di tale competenza conferisce maggiore legitti- mità alla procedura e ne sottolinea l’eccezionalità.

Queste deroghe riguardano eventi naturali eccezionali (cpv.1 lett. a) quali siccità, inondazioni, incendi, nubifragi o terremoti, nonché le decisioni delle autorità fondate sul diritto federale o cantonale, segna- tamente in ambito sanitario o fitosanitario (cpv. 1 lett. b). Le sospensioni temporanee di alcune dispo- sizioni degli elenchi degli obblighi potrebbero riguardare, ad esempio, esigenze relative alla prove- nienza del foraggio per la produzione delle materie prime di origine animale (latte, carne) o essere dettate da misure ordinate per lottare contro le epizoozie che non consentono di soddisfare l’elenco

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Ordinanza DOP/IGP

degli obblighi per un determinato periodo. Ciò vale anche per il trasferimento temporaneo di alcune fasi della produzione al di fuori dell’area geografica in relazione a eventi naturali eccezionali che limi- tano, per un determinato periodo, l’uso di infrastrutture o edifici situati in una determinata area geogra- fica. Gli ingredienti principali che conferiscono una caratteristica sostanziale al prodotto finito, che sono presenti in grandi quantità nel prodotto finito o dai quali deriva il nome del prodotto finito devono invece continuare a provenire dall’area geografica.

La domanda di sospensione temporanea deve essere presentata dal raggruppamento (cpv. 2) confor- memente all’articolo 5 dell’ordinanza. Deve essere oggetto di una decisione dell’assemblea dei rap- presentanti del raggruppamento ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza.

Il raggruppamento deve dimostrare che la sospensione temporanea non ha un effetto diretto sulle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto o sulla sua forma distintiva (cpv. 3). In caso di dubbio, il DEFR può decidere di non ordinare alcuna sospensione temporanea dell’elenco degli obblighi.

Il DEFR può fissare ulteriori condizioni e oneri per la sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi (cpv. 4). In particolare può limitare la sospensione a una parte dell’area geo- grafica se gli eventi naturali eccezionali o le decisioni delle autorità in ambito sanitario o fitosanitario non riguardano l’intera area geografica (lett. a). Il DEFR può altresì esigere che il raggruppamento prenda misure adeguate per informare il pubblico o il consumatore finale sulle disposizioni sospese temporaneamente (lett. b), onde garantire la trasparenza ed evitare inganni ai danni del consumatore.

La nuova ordinanza sulla sospensione temporanea di alcune disposizioni degli elenchi degli obblighi sarà adottata dal DEFR dopo aver accolto la prima domanda di sospensione temporanea. Poiché l’adozione di una sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi di una DOP o di un’IGP non rientra nell’articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061), non si terrà alcuna consultazione durante i lavori preparatori dell’ordinanza del DEFR.

Tuttavia, se nel corso del 2023 dovessero essere presentate domande di sospensione temporanea di alcune disposizioni degli elenchi degli obblighi, la nuova ordinanza dipartimentale potrebbe essere ag- giunta in un secondo tempo al pacchetto di ordinanze 2023 dell'UFAG affinché entri in vigore il 1° gen- naio 2024.

1.4 Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie della Confederazione. Il DEFR e l’UFAG dovranno occuparsi dell’esecuzione dell’ordinanza risultante dall’introduzione dell’articolo 14a e delle procedure di sospensione temporanea di alcune disposizioni degli elenchi degli obblighi. Tuttavia, i compiti supplementari potranno essere svolti con le risorse umane già disponibili.

1.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie e umane dei Cantoni al di là dell’onere di lavoro legato a un’eventuale consultazione nel quadro di procedure di sospensione tem- poranea.

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Ordinanza DOP/IGP

1.4.3 Economia

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sul piano finanziario. Inoltre, il diritto di ottenere una sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi permetterà di limitare l’im- patto finanziario sulle filiere causato da eventi naturali eccezionali e da misure ordinate dalle autorità in ambito sanitario o fitosanitario che rendono impossibile soddisfare alcune condizioni dell’elenco de- gli obblighi per un determinato periodo.

1.4.4 Ambiente

L’introduzione del principio secondo cui l’elenco degli obblighi può contenere una descrizione del con- tributo della DOP o dell'IGP allo sviluppo sostenibile consente di sensibilizzare e incoraggiare le filiere a riflettere sul contributo che tali denominazioni possono dare in questo ambito. Questo approccio col- lettivo consente inoltre alle filiere di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità fissati dal Consiglio fede- rale nel Rapporto sul futuro orientamento della politica agricola e nella Strategia per uno sviluppo so- stenibile 2030.

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con il diritto internazionale, segnatamente con l’allegato 12 dell’accordo agricolo tra Svizzera e Unione europea, in quanto la Svizzera agisce nel quadro di un re- cepimento autonomo. Gli adeguamenti in oggetto rafforzano la convergenza tra la nostra normativa e la procedura di protezione ai sensi del regolamento (UE) 2021/2117.

1.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 capo- verso 2 lettera b e 177 capoverso 2 LAgr.

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Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2 lett. d 2 Esso può pure comprendere le indicazioni seguenti:

d. la descrizione del contributo della denominazione di origine o dell’indica- zione geografica allo sviluppo sostenibile.

Art. 8 Consultazione L’UFAG invita le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro parere.

Titolo prima dell’articolo 14a

Sezione 2a Sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi

Art. 14a 1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può

autorizzare, con un’ordinanza, una sospensione temporanea di alcune disposizioni

1 RS 910.12

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 13

Ordinanza DOP/IGP RU ….

dell’elenco degli obblighi elencate all’articolo 7 capoverso 1 lettere c e d della pre- sente ordinanza nei casi seguenti: a. eventi naturali eccezionali che comportano l'impossibilità di soddisfare alcuni aspetti dell’elenco degli obblighi per un determinato periodo; b. decisioni delle autorità fondate sul diritto federale o cantonale, segnatamente in ambito sanitario o fitosanitario, che impediscono il rispetto delle disposizioni dell’elenco degli obblighi per un determinato periodo.

2 Il raggruppamento presenta all’UFAG la domanda di sospensione temporanea. Que-

sta deve essere corredata della prova che è stata accolta dall’assemblea dei rappresen- tanti del raggruppamento. 3 Il raggruppamento deve dimostrare che la sospensione temporanea non ha alcun ef- fetto diretto sulle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od or- ganolettiche del prodotto né sulla sua forma distintiva. 4 Il DEFR può fissare ulteriori condizioni e oneri per la sospensione temporanea delle disposizioni. In particolare può: a. limitare la sospensione a una parte dell’area geografica; b. esigere che il raggruppamento prenda misure adeguate per informare il pubblico o il consumatore finale sulle disposizioni sospese temporaneamente.

Titolo prima dell’articolo 15 Sezione 2b Procedura di cancellazione

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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2 Ordinanza concernente i pagamenti diretti nell’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti di- retti, OPD), RS 910.13

2.1 Situazione iniziale

Disposizioni relative all’estivazione Il forte aumento del numero di lupi negli ultimi anni e la crescente formazione di branchi rappresen- tano una situazione sempre più difficile per l’agricoltura e l’economia alpestre. Per questo motivo, nell’ambito del pacchetto di ordinanze agricole 2022 (PO22) il Consiglio federale ha già varato prime misure nell’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) che riguardano l'estivazione, con l’obiettivo di contri- buire a superare le sfide affiancando i compiti e le attività correnti che rientrano nel campo di applica- zione della legislazione sulla caccia. Le due misure introdotte nell’OPD: a) regolamentazione dello scarico anticipato degli alpi e b) aumento dei contributi d’estivazione per ovini nei sistemi di pascolo «sorveglianza permanente» e «pascolo da rotazione con misure per la protezione del gregge» sono state concepite per adempire il mandato del postulato Buillard 20.4548 «Misure per potenziare l'agri- coltura alpestre e di montagna» e sono entrate in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022. Nell'ambito della consultazione sul PO22, sono state espresse numerose richieste per il versamento di contributi d’estivazione più elevati anche per altre categorie di animali, oltre agli ovini, se vengono so- stenute spese aggiuntive a livello di singola azienda per attuare misure di protezione del bestiame, ne- cessarie, in definitiva, per un uso sostenibile dei pascoli d’estivazione. La proposta di un contributo supplementare vincolato a condizioni specifiche intende tenere conto di queste richieste1.

A causa di diversi fattori (calo della manodopera dovuto al mutamento strutturale, variazioni della composizione floristica dei pascoli in seguito al cambiamento climatico, minor carico degli alpi per l’elevata presenza di grandi predatori) sta diventando sempre più impegnativo preservare l’apertura e garantire la cura dei pascoli nella regione d’estivazione. L’uso della pacciamatrice per la cura del pa- scolo o per la lotta meccanica contro l’avanzamento del bosco può essere efficiente ed efficace. Fi- nora sul piano esecutivo non era chiaro se e a quali condizioni la pacciamatura fosse consentita nella regione d’estivazione. Le modifiche proposte mirano a fare chiarezza, soprattutto anche in relazione alle superfici inerbite e ai terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione sostenuti me- diante contributi per la biodiversità.

Contributi per la biodiversità Secondo la valutazione dei contributi per la biodiversità 2, il concetto su cui si basano è coerente e gli strumenti e le misure sono congrui e ben coordinati. Tuttavia, a causa della complessità dello stru- mento, sono state individuate anche sfide nell’esecuzione e nell’attuazione. Le modifiche proposte in questo pacchetto di ordinanze precisano le esigenze poco chiare e agevolano le autorità preposte all’esecuzione e le aziende nell’applicazione delle norme. Le modifiche rispondono in gran parte an- che alle questioni sollevate dai Cantoni a fronte delle loro esperienze in ambito esecutivo.

Contributi per i sistemi di produzione A causa delle critiche mosse ai contributi per i due nuovi sistemi di produzione per una copertura ade- guata del suolo e per la lavorazione rispettosa del suolo, l’UFAG ha istituito un gruppo di lavoro con COSAC, USC, KIP e PIOCH. Le critiche riguardano la scarsa idoneità alla pratica e la complessità a livello d’esecuzione. Le proposte del gruppo di lavoro sono state valutate e alcune di esse sono state prese in considerazione nel presente pacchetto di ordinanze.

Aliquote dei contributi Le prime valutazioni delle notifiche ai nuovi programmi nel quadro dei pagamenti diretti per il 2023 in- dicano che la partecipazione potrebbe essere significativamente più alta di quanto ipotizzato, soprat- tutto per quanto riguarda il contributo per il pascolo nell’ambito del programma per il benessere degli animali, i contributi per i sistemi di produzione tesi a migliorare la fertilità del suolo e il contributo per

1 La base legale delle disposizioni proposte in merito nell’OPD è costituita dall’articolo 71 capoverso 1 lettera e LAgr (contri- buti d’estivazione graduati in base alla categoria di animali per promuovere la gestione e la cura delle superfici d’estiva- zione) in combinato disposto con l’articolo 70 capoverso 3 LAgr (determinazione dell’importo del contributo tenendo conto della portata delle prestazioni d’interesse generale fornite, dell’onere correlato alla fornitura di tali prestazioni). 2 Econcept, Agridea, L’Azuré (2019) Evaluation der Biodiversitätsbeiträge. Rapporto finale. Berna.

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Ordinanza sui pagamenti diretti

l'impiego efficiente dell’azoto in campicoltura. Per il 2024 e gli anni successivi è quindi necessaria una riassegnazione dei fondi nel quadro del credito per i pagamenti diretti a favore dei contributi per i si- stemi di produzione, onde poter finanziare le adesioni più numerose e quindi anche gli sforzi per rag- giungere gli obiettivi inerenti ai prodotti fitosanitari e alle perdite di sostanze nutritive. Questa riasse- gnazione dei fondi è particolarmente necessaria poiché il 2 novembre 2022 il Consiglio federale ha parzialmente revocato il trasferimento di 160 milioni di franchi di contributi per la sicurezza dell'approv- vigionamento che aveva deciso il 13 aprile 2022. Ha aumentato il contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento da 600 a 700 franchi per ettaro nel 2023 onde poter effettuare il necessario trasferimento di fondi in due tappe. Nel 2024 sarà necessario un trasferimento per un importo totale di circa 100 milioni di franchi. Questa riassegnazione dei fondi è tesa in primo luogo a finanziare l’incre- mento delle domande di contributi per i sistemi di produzione e in secondo luogo a lasciare una pic- cola riserva nel contributo di transizione, in modo che non sia necessario riassegnare nuovamente i fondi fino al 2025.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

• Per l’estivazione viene introdotto un contributo supplementare di 250 franchi per carico nor- male teso a indennizzare le spese che le singole aziende sostengono per la protezione del bestiame dai grandi predatori nell’ottica di garantire un uso sostenibile dei pascoli d’estiva- zione. Questo contributo supplementare viene versato per animali delle specie ovina, caprina e per i bovini di età inferiore a un anno se l’alpe in questione è ragionevolmente proteggibile e se il Cantone ha approvato un piano individuale di protezione del bestiame e se questo è at- tuato dai gestori interessati. • La pacciamatura per la cura dei pascoli è ammessa in tutta la regione d’estivazione. Anche la pacciamatura per il decespugliamento è ammessa previa autorizzazione del Cantone. L’auto- rizzazione prevede oneri in modo da evitare danni ecologici. • Nei contributi per la biodiversità vengono proposte diverse semplificazioni per l’esecuzione e l’applicazione a livello aziendale: - La quota massima ammessa di piccole strutture sulle superfici per la promozione della bio- diversità (SPB) è uniformata al 20 per cento. - Viene aumentata la flessibilità nell’applicazione delle disposizioni per il livello qualitativo I in materia di interconnessione. - I Cantoni hanno la possibilità di sincronizzare i periodi obbligatori per le SPB dei livelli qua- litativi I e II nonché per l’interconnessione. - Sui prati rivieraschi è consentito l’utilizzo come pascolo da sfalcio. • Vengono inoltre precisate alcune disposizioni relative ai contributi per la biodiversità per po- terle applicare meglio a livello esecutivo: - Le miscele di sementi ammesse per le SPB sulla superficie coltiva vengono sancite meglio a livello legislativo. Inoltre, è prevista la possibilità di concedere, in singoli casi, deroghe per quanto concerne la composizione delle miscele di sementi.

- Vengono indicati chiaramente i concimi ammessi sui prati sfruttati in modo poco intensivo. - Per quanto riguarda gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi, vengono definite concreta- mente le distanze. Per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II im- piantati ex novo sono prescritte distanze minime. Inoltre, gli alberi devono distare almeno

10 metri dal bosco.

• In tutti i Cantoni può essere versato un contributo per l’interconnessione per i cereali in file di- stanziate per un importo massimo di 500 franchi l’ettaro. I cereali in file distanziate vengono inoltre inseriti nella lista delle SPB computabili. • Viene chiarita la distinzione tra zone cuscinetto ai sensi della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e fasce tampone ai sensi dell’OPD. Inoltre, le esigenze re- lative alle zone cuscinetto sono rese puntualmente più flessibili.

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Ordinanza sui pagamenti diretti

• A complemento delle disposizioni vigenti relative alla dispensa da Suisse-Bilanz e dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive («test rapido Suisse-Bilanz») è ammessa una prova sem- plificata per il contributo per l’impiego efficiente dell’azoto in campicoltura. • Per quanto riguarda il contributo per i sistemi di produzione per le strisce per organismi utili, viene precisata la data della semina di quelle pluriennali. È possibile mantenere oltre il termine previsto le strisce per organismi utili pluriennali nello stesso luogo se la qualità è ancora data. Inoltre, nel primo anno è ammesso uno sfalcio di pulizia in caso di elevata presenza di ma- lerbe e, in analogia alle disposizioni sulle miscele di sementi per le SPB vengono sancite le- galmente le miscele di sementi ammesse.

• Per quanto riguarda il contributo per i sistemi di produzione per una copertura adeguata del suolo è consentito notificare separatamente gli ortaggi e le bacche annuali nonché le altre col- ture sulla superficie coltiva aperta. Inoltre, l’esigenza relativa all’applicazione sull’insieme dell’azienda è leggermente allentata in quanto ora è previsto che le condizioni debbano es- sere soddisfatte soltanto su almeno l'80 per cento delle superfici. In compenso, si evitano de- roghe specifiche per le colture. Le vinacce non devono più essere riportate e distribuite nei vigneti. In questo modo si evitano lunghi tragitti di trasporto e si riduce la diffusione della dro- sofila del ciliegio. Infine, si rinuncia definitivamente ad abbinare i programmi per una copertura adeguata del suolo e quelli per la lavorazione rispettosa del suolo. • Per poter finanziare la partecipazione in forte aumento ai nuovi contributi per i sistemi di pro- duzione nel 2024 e oltre, è necessario riassegnare ulteriori fondi all'interno del credito per i pagamenti diretti. In primo luogo, il contributo di base e i contributi per le difficoltà di produ- zione nel quadro della sicurezza dell'approvvigionamento vengono fissati come già deciso dal Consiglio federale il 13 aprile 2022. Il contributo di base ammonta a 600 franchi l’ettaro e a 300 franchi l’ettaro per le superfici permanentemente inerbite gestite come SPB. I contributi per le difficoltà di produzione vengono aumentati contemporaneamente in tutte le zone di 100 franchi l’ettaro ciascuno. Con questo trasferimento di fondi i contributi per la sicurezza dell'ap- provvigionamento nella zona di pianura subiscono un taglio di 37 milioni di franchi. Inoltre, si procede a un taglio di circa 31 milioni di franchi per i contributi per la biodiversità del livello qualitativo I che interessa quattro tipi di biodiversità. Infine, 15 milioni di franchi di contributi SPB e 18 milioni di franchi di contributi per una durata d’utilizzo prolungata delle vacche ven- gono riassegnati all'interno dei contributi per i sistemi di produzione.

2.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 14 capoverso 2 frase introduttiva L’articolo 14a entra in vigore il 1° gennaio 2024. Su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva aperta devono essere impiantate SPB. Di questa quota al massimo la metà possono essere cereali in file distanziate. Soltanto la superficie con cereali in file distanziate è computabile secondo l’articolo 14 (art. 14a cpv. 3). All’articolo 14 i cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q) vengono inseriti nella lista delle SPB computabili.

Articolo 21 Allegato 1 numeri 9.6 e 9.7 In linea di principio, lungo le superfici di inventari ai sensi della LPN devono essere predisposte zone cuscinetto. Per determinate superfici di inventari queste zone cuscinetto non sono ancora delimitate. In questo caso è necessaria una fascia tampone di cui all’allegato 1 numero 9 OPD. Questa distin- zione tra zone cuscinetto e fasce tampone finora non era precisata. Le relative disposizioni d’esecu- zione vengono quindi adeguate all’articolo 21 e all’allegato 1 numero 9.6 senza apportare modifiche sul piano materiale. Inoltre, viene prevista la possibilità di arare le fasce tampone poco pregiate dal profilo ecologico al fine di valorizzarle. Ciò aumenta la flessibilità e l’efficacia dell’attuazione delle esi- genze relative alla gestione rette dalla legislazione sulla protezione delle acque nello spazio riservato alle acque.

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Ordinanza sui pagamenti diretti

Articolo 29 capoversi 4-8 Articolo 58 capoverso 7 Allegato 8 numeri 3.6.3 lettere r e s nonché 3.8.1 lettere c e d Su richiesta degli attori del settore e su suggerimento delle autorità cantonali di esecuzione, viene di- sciplinata in modo chiaro la pacciamatura nella regione d’estivazione nonché sulle superfici inerbite e sui terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione, precisando le condizioni pertinenti.

La pacciamatura è una misura efficace e razionale sia per la cura dei pascoli sia per la lotta alle piante erbacee problematiche, nonché per contrastare l’avanzamento del bosco. Attualmente la pacciama- tura non è consentita sulle superfici inerbite e sui terreni da strame ricchi di specie nella regione d’esti- vazione. La superficie del livello qualitativo II che dà diritto a contributi attualmente ammonta a circa 225 000 ettari, ovvero a quasi la metà della superficie d’estivazione totale di quasi 500 000 ettari. Poi- ché in molti casi, i metodi utilizzati non consentono una chiara classificazione a livello locale delle SPB e poiché la lotta alle piante problematiche e all’avanzamento del bosco è utile per la biodiversità, la pacciamatura per la cura dei pascoli è ammessa anche sulle superfici inerbite e i terreni da strame ric- chi di specie.

L’autorizzazione della pacciamatura per la cura dei pascoli e la lotta alle piante erbacee problematiche quali romice, stoppione, veratro comune, erba di S. Giacomo e senecione alpino è tuttavia vincolata a una serie di condizioni. Ciò garantisce che gli interventi abbiano il minor impatto possibile sulla biodi- versità, sull'ambiente e sul paesaggio.

La pacciamatura per il decespugliamento è ammessa su tutte le superfici d’estivazione interessate. Prima che una superficie ricoperta da arbusti s’imboschisca e diventi completamente incolta, l’uso della pacciamatrice permette di ripristinarne l’apertura in modo efficace e razionale così da poterla riu- tilizzare come pascolo. Le esperienze e gli esperimenti nei Cantoni Vallese 3, Berna4 e Grigioni5 lo di- mostrano. Anche dal punto di vista della conservazione della biodiversità, questo scopo dell’intervento come ultima misura prima del completo avanzamento del bosco va giudicato positivamente. Ai fini della conservazione della biodiversità, l’ideale è un mosaico di superfici aperte e una quota di piccole strutture di circa il 50 per cento6 dato che con una quota superiore la biodiversità diminuisce. Poiché la pacciamatura a scopo di decespugliamento comporta generalmente l'uso di attrezzature più pesanti o più potenti rispetto a quelle impiegate per la cura dei pascoli e poiché l'uso non professionale può an- che avere effetti indesiderati sul paesaggio e sull'ambiente naturale, viene introdotta una prassi gene- ralizzata secondo la quale è richiesta un’autorizzazione cantonale. I rispettivi oneri dal profilo dei con- tenuti e le norme procedurali sono specificati in dettaglio. Per una valutazione adeguata alla situa- zione i Cantoni possono derogare a singoli oneri in casi giustificati nell'ambito della procedura di auto- rizzazione, ad esempio se la deroga è giudicata opportuna nel quadro di una perizia o se sono esclusi impatti negativi sulla biodiversità e sull'ambiente. Nel caso di popolamenti puri di ontani verdi, ad esempio, è opportuna un’eliminazione totale. I Cantoni hanno inoltre facoltà di imporre ulteriori oneri in vista dell’autorizzazione di una domanda. La gestione delle autorizzazioni eccezionali da parte dei Cantoni (numero, finalità) viene esaminata dall'UFAG nel quadro della sua attività di alta vigilanza. Nel quadro della procedura di autorizzazione cantonale, vanno consultati i servizi cantonali di protezione della natura e delle foreste nonché i guardiacaccia. Il Cantone può anche richiedere al gestore di pre- sentare una perizia di un servizio di consulenza.

3 Progetto pilota «Entbuschungsmassnahmen/Mulchen von Zwergstrauchheiden» im Gebiet Hanschbiel im Landschaftspark Binntal: descrizione del progetto su landschaftspark-binntal.ch; accompagnamento del progetto di valeco.ch; presentazione all’IAT 2022 a Visp 4 Progetto pilota sull’alpe Habchegg (Habkern BE), autorizzato e seguito dall’Ufficio federale del paesaggio e della natura (LANAT) del Canton Berna 5 Esperienze dell’Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione (UAG) del Canton Grigioni nel quadro del progetto «Pulizia di prati e pascoli imboschiti» 6 Anche conoscenze dal Programma di ricerca AlpFutur (WSL et al., 2014): Zukunft der Schweizer Alpwirtschaft. Fakten, Analysen und Denkanstösse (v. grafico a pag. 132). Inoltre, sull'alpe Devero si è potuto dimostrare che la popolazione di fagiano di monte aumenta notevolmente quando si riduce la copertura compatta di arbusti nani con interventi di decespu- gliamento. Il successo riproduttivo del fagiano di monte è quadruplicato.

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Ordinanza sui pagamenti diretti

Articolo 35 capoversi 1-3 Con il nuovo articolo 16 capoverso 5 dell’ordinanza sulla terminologia agricola, le superfici con im- pianti fotovoltaici possono essere considerate SAU, se questi impianti esercitano un effetto positivo sulle rese agricole naturali o sono destinati a scopi sperimentali e di ricerca (art. 32c cpv. 1 lett. c dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, OPT; RS 700.1). Per le colture agricole su queste su- perfici che rientrano nella SAU possono essere versati pagamenti diretti.

La quota massima di piccole strutture attualmente è disciplinata in modo eterogeneo per i vari tipi di SPB. A fini di semplificazione, la quota ammessa su tutte le SPB viene uniformata a un massimo del 20 per cento della superficie. Per le SPB nella regione d’estivazione e per i pascoli boschivi si applica, a prescindere da ciò, un metodo di rilevazione specifico. Il capoverso 2bis viene pertanto abrogato. Le piccole strutture sulle SPB sono computabili e danno diritto a contributi soltanto se si trovano integral- mente all’interno della particella gestita. Le piccole strutture devono essere favorevoli alla biodiversità. Ne è menzionato un elenco. Anche le fasce che consentono agli animali di ritirarsi danno diritto ai con- tributi fino a concorrenza del 20 per cento al massimo della superficie e continuano a essere trattate separatamente.

Articolo 47 capoverso 2 lettera a e 3 A seguito dell’introduzione di un contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali di pro- tezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il sistema di pascolo «pascolo a rotazione con misure di protezione del gregge» viene stralciato dal capoverso 2 lettera a. Com’è stato il caso finora, il sistema di pascolo «sorveglianza permanente» non prevede l’uso di cani da protezione delle greggi, ma di co- muni cani da pastore (cfr. all. 2 n 4.1.1). Se gli ovini detenuti nei sistemi di pascolo di cui al capoverso 2 lettere a o b sono protetti anche con misure di protezione del bestiame può essere versato il nuovo contributo supplementare. Il contributo supplementare di cui al capoverso 3 è stabilito senza apportare modifiche sul piano materiale all’articolo 47a.

Articolo 47a Analogamente al nuovo contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali di protezione del bestiame, anche quello per le vacche lattifere, le pecore lattifere e le capre lattifere viene discipli- nato in un articolo separato. La misura rimane invariata.

Articolo 47b A determinate condizioni, in futuro un contributo supplementare promuoverà e compenserà l'attua- zione di misure a livello operativo per proteggere il bestiame dai grandi predatori da parte di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari. Mentre il DATEC (UFAM) sostiene finanziariamente le misure di protezione del bestiame in senso stretto, come il materiale per recinzioni supplementari o i cani per la protezione del bestiame, sugli alpi dove la protezione del bestiame è considerata esigibile, questo nuovo contributo supplementare è incentrato sull’indennizzo del dispendio individuale supple- mentare non coperto (posa di recinzioni supplementari, stabulazione) e del personale ausiliario. Me- diante il contributo supplementare si punta a sostenere l’economia alpestre per poter gestire meglio le sfide correlate alla crescente presenza dei grandi predatori. In definitiva, ciò garantisce che le regioni d’estivazione continuino a essere gestite in modo sostenibile.

Il contributo supplementare è versato per le aziende d’estivazione e le aziende con pascoli comunitari che il Cantone giudica ragionevolmente proteggibili. Ai sensi dell’articolo 10quinqies capoverso 2 dell'or- dinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01), i Cantoni defini- scono i perimetri degli alpeggi al cui interno l’adozione di misure di protezione del bestiame non è con- siderata esigibile (alpi non ragionevolmente proteggibili). Per designare gli alpi non ragionevolmente proteggibili, l’UFAM ha pubblicato un elenco dei criteri7 in allegato all’aiuto all’esecuzione rivolto ai

7 Consultabile su: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Salvaguardia e promo- zione delle specie > Gestione della fauna selvatica > Protezione delle greggi > Istruzioni dell’UFAM

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Ordinanza sui pagamenti diretti

Cantoni concernente la protezione del bestiame. Tuttavia, la valutazione del fatto che un alpe sia ra- gionevolmente proteggibile o meno non è statica ma piuttosto dinamica e dipende, tra l'altro, dall'ini- ziativa e dalla motivazione personale dei gestori nonché dalla situazione economica (influenzata, tra l'altro, dall'ammontare dell’indennizzo finanziario). L'elenco dei criteri dell'UFAM fa esplicitamente rife- rimento a queste circostanze8.

Il capoverso 2 stabilisce per quali categorie di animali può essere concesso un contributo supplemen- tare per la protezione del bestiame. Oltre agli ovini nei sistemi di pascolo da rotazione e con sorve- glianza permanente, il contributo supplementare può essere chiesto anche per i caprini e il bestiame bovino giovane. L’esperienza del Canton Vaud dimostra che è possibile proteggere il bestiame gio- vane d’età inferiore a 365 giorni (p.es. installazione di recinzioni speciali, stabulazione notturna, inizia- tiva e notevole motivazione personale del gestore). Il Cantone può valutare questi alpi come ragione- volmente proteggibili.

Le misure di protezione del bestiame attuate devono essere conformi alle norme di legge ai sensi dell'articolo 10quinqies OCP. La concessione di un contributo supplementare presuppone l’attuazione di un piano individuale di protezione del bestiame. All’atto della richiesta del contributo supplementare, il gestore di un’azienda d’estivazione o di un’azienda con pascoli comunitari deve presentare al Can- tone un piano scritto di protezione del bestiame. In esso sono indicate in generale le misure da adot- tare per proteggere il bestiame (possibili contenuti: misure a livello operativo e tecniche, infrastrutture, ulteriori misure di protezione del bestiame, costi delle misure, verifica della disponibilità a utilizzare cani da protezione del bestiame). Il Cantone approva i piani individuali di protezione del bestiame e ne stabilisce la durata di validità. Controlla altresì se e come sono state attuate le misure previste dal piano di protezione del bestiame.

Articolo 49 rubrica e capoverso 3 Il contributo supplementare per misure individuali di protezione del bestiame viene calcolato per il ca- rico effettivo in CN analogamente al contributo supplementare attualmente versato per le vacche latti- fere, le pecore lattifere e le capre lattifere. Ciò è opportuno perché i dati necessari per l'esecuzione possono essere ottenuti dalla banca dati sul traffico di animali (BDTA). A partire dal 1° gennaio 2024, i dati relativi ai caprini e agli ovini estivati saranno trasmessi dalla BDTA ai sistemi cantonali d’informa- zione. Non è possibile utilizzare i carichi usuali stabiliti dai Cantoni perché non sono impostati per le categorie di animali previste per il contributo supplementare (art. 47b cpv. 2). Dal profilo tecnico nei sistemi d’informazione sull’agricoltura della Confederazione e dei Cantoni va creata la possibilità di identificare opportunamente gli animali o le categorie di animali che sono oggetto di misure di prote- zione del bestiame e che beneficiano del contributo supplementare (p.es. con un attributo).

Articolo 57 capoverso 4 Con la possibilità di sincronizzare i periodi obbligatori di otto anni per i contributi per la qualità I, II e i contributi per l’interconnessione, i Cantoni possono fissare chiaramente il periodo obbligatorio di una superficie. Ciò rappresenta anche una semplificazione per i gestori. Infatti è prevista la possibilità di prolungare o ridurre il precedente periodo obbligatorio di un tipo di contributo, ad esempio per i contri- buti di qualità I.

8 Elenco dei criteri pag. 1: «Tuttavia, un’applicazione rigida dei criteri può, nel singolo caso, condurre a risultati sbagliati. Per- tanto, a complemento dell’elenco dei criteri si raccomanda ai Cantoni di prendere in considerazione sia la motivazione per- sonale dei gestori dell’alpeggio come pure un’analisi dell’economicità della singola azienda. In presenza di una forte motiva- zione da parte dei gestori dell’alpeggio, un Cantone può quindi anche designare come «ragionevolmente proteggibili» al- peggi molto piccoli o isolati. In casi motivati, può designare come «non ragionevolmente proteggibili» anche alpeggi grandi, quando scaturirebbero costi di adattamento elevati inesigibili»

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Ordinanza sui pagamenti diretti

Articolo 58 capoverso 10 Finora i Cantoni potevano concedere deroghe alle esigenze in materia di gestione per quanto riguarda la data e la frequenza dello sfalcio al fine di rimuovere meccanicamente le piante problematiche sulle SPB. Ora i Cantoni possono autorizzare anche altre misure di lotta meccanica o il pascolo.

Articolo 58 capoverso 8 Articolo 58a Articolo 71b capoverso 5-5quater Allegato 4a Per la semina di SPB e di strisce per organismi utili, già oggi vanno impiegate soltanto le miscele di sementi autorizzate dall’UFAG (art. 58 cpv. 8 e art. 71b cpv. 5). Le miscele di sementi ammesse sono indicate all’allegato 4a lettera B. I criteri per la valutazione delle miscele di sementi sono illustrati all’al- legato 4a lettera A e vengono ponderati in base ai diversi obiettivi perseguiti. Le nuove miscele di se- menti ammesse vengono inserite dall’UFAG nell’allegato 4a lettera B specificandone il campo di appli- cazione. Le composizioni dettagliate delle miscele di sementi vengono pubblicate sul sito Internet dell’UFAG al 1° gennaio. Inoltre, viene descritta una procedura di autorizzazione per l'adeguamento di miscele di sementi ammesse per singole aziende (art. 58a cpv. 4 e 71b cpv. 5quater). Ciò consente, ad esempio, di escludere una specie vegetale problematica nell’avvicendamento delle colture di un’azienda a di aggiungere una specie importante per la promozione di una specie faunistica bersa- glio presente nella regione.

Articolo 59 capoversi 1bis, 2, 3 e 4 Allegato 4 numeri 1.1.4, 1.2.1 prima frase, 2.2.1 prima frase, 3.2.1 prima frase, 4.2.1 prima frase, 5.2.1 prima frase, 14.2.1 prima frase e 15.1.4 All’articolo 59 e all’allegato 4 la definizione della qualità delle SPB è eterogenea. Siccome si fa sempre riferimento alla «qualità floristica», viene utilizzato solo questo termine.

Articolo 62 capoverso 5 Per le superfici interconnesse attualmente è possibile stabilire norme d’utilizzo concernenti la data di sfalcio e il tipo di utilizzo che derogano dalle esigenze poste al livello qualitativo I. È stato dimostrato che dovrebbero essere possibili altri adeguamenti, oltre a quelli della data di sfalcio e del tipo di uti- lizzo, per soddisfare le esigenze delle specie bersaglio e rendere l'esecuzione più flessibile.

Articolo 71b capoversi 7 lettera a numero 2 e lettera b, 7bis, 8 frase introduttiva e 13

Per le strisce per organismi utili pluriennali vige un periodo obbligatorio di quattro anni. Dopodiché, nella maggior parte dei casi, la loro qualità floristica diminuisce. Pertanto ogni cinque anni è necessa- rio seminarle ex novo.

Analogamente ai maggesi gestiti come SPB, le strisce per organismi utili pluriennali sulla superficie coltiva aperta e nelle colture perenni possono essere mantenute in una collocazione adeguata se la qualità floristica è ancora presente (cpv. 7bis). La procedura di autorizzazione è di competenza del Cantone.

Come per le ex strisce fiorite e i maggesi gestiti come SPB, anche per le strisce per organismi utili an- nuali e pluriennali sulla superficie coltiva aperta e nelle colture perenni, nel primo anno, è consentito uno sfalcio di pulizia in caso di elevata presenza di malerbe.

Articolo 71c capoversi 1, 2 lettera b e 3

Con la modifica al capoverso 1 si dà seguito a una richiesta degli attori del settore. Le colture di or- taggi, di piante aromatiche e medicinali nonché di bacche annuali possono essere notificate separata- mente dalle altre colture sulla superficie coltiva aperta. Innanzitutto le esigenze specifiche relative alla

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Ordinanza sui pagamenti diretti

copertura del suolo sono diverse e poi in questo modo il gestore ha un maggiore margine di manovra a livello di attuazione.

Dopo il raccolto di una coltura principale si deve procedere quanto prima all’impianto di un sovescio invernale o di una coltura intercalare da mantenere fino al 15 febbraio. Questa esigenza di base viene mantenuta. Tuttavia, in alcune situazioni, la lavorazione autunnale del suolo è vantaggiosa per le col- ture della primavera successiva, ad esempio per le patate. L’effetto del gelo in inverno è benefico so- prattutto nei terreni ricchi di argilla. Inoltre, nella pratica è difficile garantire preventivamente il rispetto della regola delle sette settimane. La siccità, le piogge e le condizioni del terreno in alcuni casi pos- sono rendere impossibile rispettare i piani. Per rendere l’attuazione più idonea alla pratica, quindi, non è più richiesto che la copertura adeguata del suolo debba essere mantenuta su tutte le particelle. Ai gestori viene lasciato un certo margine di manovra, infatti sono tenuti a rispettare le esigenze su al- meno l’80 per cento delle superfici sulle quali il raccolto della coltura principale è effettuato prima del 1° ottobre. In questo modo non vi è più la necessità di deroghe specifiche per determinate colture o per l’avvicendamento delle colture. Di conseguenza viene anche ridotta l’aliquota di contributo per la copertura adeguata del suolo.

Il gruppo di lavoro (COSAC, USC, KIP e PIOCH) ha esaminato anche la reintroduzione dell'indice di protezione del suolo (IPS) come soluzione. L’idea è stata però accantonata in particolare per tre mo- tivi. Primo, con la revisione dell’IPS non sarebbe stato possibile introdurre l’adeguamento delle esi- genze già nel 2024. Ciò avrebbe quindi causato ritardi nella necessaria flessibilizzazione della misura. Secondo, non sarebbe garantita neanche la coerenza con le vigenti esigenze della PER relative alla protezione del suolo. Di conseguenza sarebbe stato necessario adeguare anche le pertinenti disposi- zioni PER. Terzo, l’IPS nel 2004 è stato eliminato dalla PER nell’ottica di attuare una semplificazione amministrativa. Pertanto non sarebbe opportuno reintrodurlo anche a causa dell’onere amministrativo che comporterebbe per aziende e autorità preposte all’esecuzione.

Lo stralcio della disposizione relativa al riporto e alla distribuzione delle vinacce sul vigneto (cpv. 3 lett. a) è dettato da tre motivi. Primo, è stato dimostrato che per molte aziende non è praticamente più pos- sibile riportare le vinacce sul vigneto perché l’uva è consegnata a impianti di trasformazione molto lon- tani e sarebbe troppo dispendioso ritrasportare le vinacce in azienda. Secondo, in molti vigneti l’ap- provvigionamento del suolo in azoto è già soddisfacente e non sarebbe opportuno apportare altre so- stanze nutritive. Terzo, vi è il problema che la drosofila del ciliegio si diffonde ulteriormente quando le vinacce vengono riportate sul vigneto. Con l’abrogazione viene anche ridotta l’aliquota di contributo per la copertura adeguata del suolo per la vite.

Articolo 71d capoverso 2 lettera b

La partecipazione al programma per una copertura adeguata del suolo non è più una condizione ri- chiesta. In questo modo si dà maggior margine di manovra ai gestori. Lo scorporo dei programmi com- porta anche una semplificazione nell’esecuzione, in quanto le lacune constatate in relazione alla co- pertura del suolo non incidono più sul contributo per la lavorazione rispettosa del suolo.

Articolo 71e capoversi 2 e 3 Allegato 1 numeri 2.1.9 e 2.1.9d L’introduzione, con effetto al 1° gennaio 2024 (RU 2022 737), del bilancio semplificato delle sostanze nutritive («test rapido Suisse-Bilanz») comporterà un notevole sgravio amministrativo per una parte delle aziende. Questo, però, non tange le aziende che richiedono i contributi per i sistemi di produ- zione per l’impiego efficiente dell’azoto in campicoltura, visto che devono fornire la prova dell’impiego efficiente dell’azoto attraverso un calcolo completo del bilancio delle sostanze nutritive con il metodo «Suisse-Bilanz». Affinché anche questa prova possa essere fornita in modo più semplice, occorrono ulteriori valori limite del «test rapido Suisse-Bilanz» (all. 1 n. 2.1.9d). Questi valori limite sono stati cal- colati in modo tale che il calcolo del test rapido escluda qualsiasi pagamento illecito del contributo.

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Lo stesso vale per la norma vigente in materia di dispensa dallo Suisse-Bilanz di cui all’allegato 1 nu- mero 2.1.9; la prova dell’impiego efficiente dell'azoto è fornita se non vengono superati i valori limite secondo questo numero.

Articolo 73 lettere c e d Visto che in futuro i dati sugli ovini e sui caprini saranno acquisiti dalla BDTA è stata modificata la for- mulazione dell’età delle categorie di animali nell’OTerm. Questa modifica tecnica è ripresa anche nell’OPD.

Articolo 115g capoverso 2 Le disposizioni sulle riduzioni relative alle esigenze PER concernenti le misure volte a ridurre la deriva e il dilavamento nell’utilizzo di prodotti fitosanitari (all. 1 n. 6.1a.4) si applicheranno soltanto a partire dal 2025, ovvero un anno più tardi del previsto. L’UFAG sta elaborando, in collaborazione con i Can- toni e la filiera, un piano di attuazione e diversi aiuti all’esecuzione.

Articolo 115h La nuova disposizione sulla distanza degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II si applica soltanto per gli alberi impiantati ex novo a partire dall’anno di contribuzione 2024. A partire dal 2024, se si effettua la sostituzione di piante più vecchie, anche per gli alberi sostitutivi devono es- sere rispettate le distanze di cui all’allegato 4 numero 12.2.5a.

Allegato 2 numero 4.1.5

L’esigenza di una sorveglianza permanente è già fissata e definita in modo esaustivo al numero 4.1: «il gregge è condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore». Pertanto il numero

4.1.5 può essere stralciato.

Allegato 2 numeri 4.1.10 e 4.2.9

Nell'attuazione di un piano individuale di protezione del bestiame possono sorgere conflitti e problemi in singoli casi per quanto riguarda le esigenze poste ai sistemi di pascolo «sorveglianza permanente» (n. 4.1) e «pascolo da rotazione» (n. 4.2). In particolare, i limiti temporali di permanenza nel medesimo settore (n. 4.1.4) o parco (n. 4.2.4) e le prescrizioni per la scelta dei rifugi notturni (n. 4.1.6) possono essere un ostacolo a una protezione del bestiame adeguata dal profilo operativo. I nuovi numeri 4.1.10 e 4.2.9 autorizzano i Cantoni a concedere deroghe anche alle prescrizioni succitate nel quadro dell’approvazione dei piani individuali di protezione del bestiame di cui al numero 6.

Allegato 2 numero 4.2a

A seguito della modifica dell'articolo 47 capoverso 2 lettera a, la definizione delle esigenze relative alla gestione per il sistema di pascolo «pascolo da rotazione con misure di protezione del gregge» diventa obsoleta.

Allegato 4 numero 2.1.1 Nell'attuale formulazione delle esigenze, non è chiaro se sui prati sfruttati in modo poco intensivo siano consentiti altri concimi non azotati oltre al letame e al compost. L'adeguamento chiarisce questo aspetto. Il letame e il compost sono i tipi di concime tradizionalmente utilizzati su questo tipo di prato. Anche i concimi a base di calce sono vietati essendo molto dannosi per gli anfibi. Dato che alcune specie anfibie possono rimanere sui prati per tutta la stagione, non sarebbe opportuna nemmeno un’applicazione di concimi a base di calce limitata a determinati periodi.

Allegato 4 numeri 7.1.2 e 7.1.4 Secondo l’ordinanza sulla protezione delle acque, nello spazio riservato alle acque le superfici devono essere gestite in modo estensivo. In alcuni Cantoni nello spazio riservato alle acque possono essere

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notificate esclusivamente SPB, mentre in altri è ammessa anche la notifica di prati perenni che però devono essere sfruttati in modo estensivo. In quelli dove è prevista soltanto la notifica di SPB i gestori devono decidere tra utilizzo come prato e utilizzo come pascolo. L’adeguamento delle disposizioni re- lative ai prati rivieraschi permette alle aziende di tutti i Cantoni un utilizzo estensivo dei pascoli da sfal- cio nello spazio riservato alle acque e quindi una gestione più flessibile, in particolare delle superfici vicino alla stalla che rientrano nello spazio riservato alle acque. Sulla superficie, almeno una volta l’anno va effettuato uno sfalcio a scopo foraggero e non è più sufficiente uno sfalcio di pulizia. La su- perficie può essere utilizzata cautamente per il pascolo e non devono essere visibili lacune relative al punto di controllo sulla protezione delle acque.

Allegato 4 numero 10.1.1 lettera b Le strisce su superficie coltiva possono essere predisposte anche come fasce marginali di miglio. Questa coltura si addice alla produzione estensiva. Finora nell’OPD non veniva inclusa tra i cereali e pertanto è stata esplicitamente inserita come coltura.

Allegato 4 numeri 12.1.5, 12.1.8, 12.2.5a e art. 115h A livello di esecuzione, l’esigenza attualmente in vigore di «uno sviluppo e una capacità di resa nor- mali» degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo le indicazioni dei «mezzi didattici usuali» non consente la possibilità di ricorso. Onde concretizzarla, per il livello qualitativo I è definita una di- stanza minima dal bosco. Per gli alberi del livello qualitativo II sono inoltre fissate distanze minime tra i singoli alberi. L’introduzione di distanze minime crea maggior chiarezza per le autorità preposte all’esecuzione e per le aziende che progettano nuovi frutteti. Queste nuove esigenze si applicano sol- tanto per i nuovi impianti a partire dal 1° gennaio 2024. Una corretta registrazione degli alberi all’atto della prima rilevazione QII garantisce l’applicabilità della disposizione transitoria dell’articolo 115h.

Allegato 6 lettera C numero 2.2 terza frase Per alcune aziende non è più possibile rispettare la regola del 70 per cento di sostanza secca (SS) di cui all’articolo 75a in combinato disposto con l’allegato 6 lettera C numero 2.2 con condizioni locali che determinano un periodo di vegetazione più breve in autunno e un inizio anticipato della pausa inver- nale delle piante. Tuttavia, così com’è formulata attualmente, l’esigenza per il contributo per il pascolo prevede che il 70 per cento del fabbisogno giornaliero di SS da coprire con foraggio ottenuto dai pa- scoli deve essere raggiunto ogni giorno di pascolo per un periodo che dura fino al 31 ottobre. Le aziende interessate in autunno vengono dispensate dall'obbligo di ingrandire ulteriormente la superfi- cie del pascolo per poter coprire il 70 per cento del fabbisogno di SS con foraggio ottenuto dai pascoli fino al 31 ottobre se, a causa delle condizioni locali, la pausa vegetativa inizia già prima della fine di ottobre.

Allegato 7 numeri 1.6.1 lettera a, 1.6.2 e 1.6.3 Per garantire la gestione sostenibile delle superfici d’estivazione e far fronte alle sfide correlate alla presenza di grandi predatori, nel quadro del PO22 il Consiglio federale ha deciso, con effetto retroat- tivo al 1° gennaio 2022, di aumentare da 400 a 500 franchi per CN il contributo d’estivazione per gli ovini detenuti nei due sistemi di pascolo «sorveglianza permanente» e «pascolo da rotazione con mi- sure di protezione del bestiame». Parallelamente ha annunciato lo sviluppo di un modello con un con- tributo supplementare per tutte le categorie di animali interessate e un’ulteriore verifica delle varie ali- quote di contributo.

Uno studio9 cofinanziato dall’UFAM svolto nel 2019 su incarico dei Cantoni Uri e Vallese ha dimo- strato, sulla base di studi di casi nel 2017/18, che l'adeguamento dell'estivazione degli ovini alla situa- zione relativa ai grandi predatori comporta notevoli costi d’esercizio10. Nella maggior parte degli alpi

9 Moser et al. (2019), studio «Wirtschaftlichkeit der Schafsömmerung bei Anpassung an die Grossraubiersituation auf Schaf- alpen in den Kantonen Uri und Wallis», Büro Alpe, 13.3.2019; riassunto su: Agrarforschung Schweiz 11: 102–109, 2020 10 Per una stagione alpestre sono stati calcolati costi aggiuntivi (costi lordi per l’adeguamento alla presenza di grandi preda- tori) di quasi 18'000 franchi per alpe, ovvero di circa 320 franchi per carico normale (CN) stabilito.

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analizzati lo studio si è basato sulle misure di protezione del bestiame in caso di presenza di lupi sin- goli (bassa pressione). Su incarico della Conferenza dei Governi dei Cantoni alpini (CGCA), le misure sono state rivalutate e adeguate per tutti gli alpi esaminati 11 nell’ottica di soddisfare le esigenze per un’efficace protezione del bestiame in caso di forte pressione del lupo. Il totale dei costi d’esercizio au- menta di quasi due terzi rispetto al calcolo originale. In base al nuovo calcolo, questi costi d’esercizio ammontano in media a quasi 28’000 franchi per alpe, ovvero a circa 500 franchi per CN stabilito.

Questi costi sono dovuti ad adeguamenti a livello operativo (p.es. impiego di personale ausiliario sull’alpe, approntamento di rifugi, modifica della gestione dei pascoli) e a misure di protezione del be- stiame in senso stretto (p.es. recinti notturni, cani da protezione del bestiame). Il 30 per cento di questi costi d’esercizio è attualmente coperto da contributi pubblici (contributi d’estivazione supplementari a seguito del passaggio al sistema di pascolo «sorveglianza permanente» o «pascolo da rotazione con misure di protezione del bestiame» nonché da contributi dell'UFAM per la protezione del bestiame). Il 70 per cento è invece a carico dei gestori. Nelle aziende d’estivazione oggetto dello studio i costi a ca- rico dei gestori ammontano mediamente a circa 350 franchi per CN stando alle cifre aggiornate. Sulla scorta di questo studio il contributo supplementare per misure individuali di protezione degli ovini nel sistema «sorveglianza permanente» o «pascolo da rotazione» è fissato a 250 franchi per CN (n. 1.6.3 lett. a). Lo stesso importo è fissato per il contributo supplementare per pecore lattifere (n. 1.6.3 lett. b), capre (n. 1.6.3 lett. c) e bestiame bovino fino a un anno di età (n. 1.6.3 lett. d).

Al numero 1.6.2, in relazione al contributo supplementare per il bestiame lattifero, viene integrato il ri- mando all’articolo 47 capoverso 3.

Parallelamente, l’indennizzo per gli ovini nel sistema «sorveglianza permanente», che non copre le misure di protezione del bestiame, è ridotto nuovamente a 400 franchi.

Allegato 7 numeri 2.1.1., 2.1.2 e 2.2.1 I contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento sono fissati come previsto dalla modifica dell’OPD del 13 aprile 2022. Il contributo di base ammonta a 600 franchi l’ettaro (2023: 700 fr./ha). Parallela- mente, i contributi per le difficoltà di produzione in tutte le zone sono stati aumentati di 100 franchi l’et- taro.

Allegato 7 numero 3.1.1 numeri 1, 3, 4 e 11 Per quanto concerne il contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento viene effettuato un ulteriore taglio di 100 franchi l’ettaro. Originariamente fissato, nel 2022, a 900 franchi l’et- taro, l’importo era stato ridotto a 700 franchi l’ettaro per il 2023. Siccome per le superfici permanente- mente inerbite gestite come SPB viene versato soltanto il 50 per cento del contributo di base, in que- sto caso l’ulteriore taglio ammonta a 50 franchi l’ettaro. Dall’importo originariamente fissato nel 2022 a

450 franchi l’ettaro, per il 2023 si è passati a 350 franchi l’ettaro.

Rispetto alle superfici gestite in modo intensivo, le superfici permanentemente inerbite gestite in modo estensivo sono state relativamente privilegiate dal profilo dei contributi con la modifica dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. I contributi del livello qualitativo I per i prati sfruttati in modo poco intensivo, i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi, i prati sfruttati in modo esten- sivo nelle zone di montagna III e IV nonché per i prati rivieraschi vengono pertanto ridotti di 150 fran- chi l’ettaro a 300 franchi l’ettaro. I contributi per i prati sfruttati in modo estensivo nella regione di pia- nura e in quella collinare vengono ridotti di 300 franchi l’ettaro, mentre nelle zone di montagna I e II la riduzione è di 200 franchi l’ettaro. I contributi del livello qualitativo II restano invariati.

Con la differenziazione dei contributi per il tipo di SPB «prati sfruttati in modo poco intensivo» del li- vello qualitativo II e la maggiorazione dei contributi per questo tipo di SPB in tutte le zone, fatta ecce- zione per quelle di montagna III e IV si crea un incentivo affinché i prati non magri e quelli mediamente

11 CGCA (2022), progetto «Wolfsentwicklung und Konflikte mit Interessen der Alp- und Landwirtschaft», allegato al documento di base Herdenschutz, Büro Alpe

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Ordinanza sui pagamenti diretti

grassi (prati di avena altissima e gramigna bionda) di elevata qualità floristica vengano anche notificati come tali e non siano sfruttati in modo estensivo. Nelle zone di montagna III e IV i contributi del livello qualitativo II per i prati sfruttati in modo poco estensivo non vengono aumentati perché già oggi si av- vicinano molto a quelli per i prati sfruttati in modo estensivo e pertanto esiste già un incentivo suffi- ciente per la notifica di prati sfruttati in modo poco intensivo.

Allegato 7 numero 3.2.1 lettera a Con l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 19.475 è stato creato il nuovo tipo di SPB «cereali in file distanziate» che può essere computato secondo la nuova esigenza PER del 3,5 per cento di superfi- cie coltiva aperta gestito come SPB. Dal 2023 in tutta la Svizzera sarà possibile coltivare cereali in file distanziate. Le esigenze definite per il livello qualitativo I sono minori di quelle del tipo di SPB specifico per regione «cereali in file distanziate», che finora è stato implementato in otto Cantoni. Per ottenere il miglior effetto possibile dei cereali in file distanziate in tutto il territorio nazionale, a partire dal 2024 sarà quindi possibile attuare e indennizzare misure supplementari per l’interconnessione in tutti i Can- toni. Il corrispondente tipo di SPB specifico per regione degli otto Cantoni sarà quindi abolito alla fine del 2023.

Allegato 7 numero 5.8.1

Il contributo per una copertura adeguata del suolo viene ridotto a seguito degli adeguamenti relativi alle esigenze per ricevere il sostegno finanziario. Per le colture principali sulla superficie coltiva aperta le esigenze devono essere rispettate soltanto sull’80 per cento delle superfici. Visto che non è più ob- bligatorio riportare le vinacce sulla superficie del vigneto, una delle due esigenze non si applica più.

Allegato 7 numero 5.12.1 lettere c e d Visto che in futuro i dati sugli ovini e sui caprini saranno acquisiti dalla BDTA è stata modificata la for- mulazione dell’età delle categorie di animali nell’OTerm. Questa modifica tecnica è ripresa anche nell’OPD.

Allegato 7 numero 5.12.4 Contributo SSRA nel quadro dei contributi per il benessere degli animali

Il contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi delle esigenze degli animali subisce un taglio del 15-20 per cento per tutte le categorie di animali. Ciò equivale a una riduzione di circa 15 milioni di franco l’anno. La stabulazione particolarmente rispettosa delle esigenze degli animali è però sostenuta anche attraverso provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali.

Allegato 7 numero 5.13 Contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche

Il contributo massimo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche viene introdotto con un importo di 100 franchi per UBG e non di 200 franchi come originariamente previsto. Questa riduzione com- porta un taglio delle spese di circa 18 milioni di franchi l’anno. Questo nuovo contributo sarà introdotto con effetto al 1° gennaio 2024.

Allegato 8 numero 2.3a lettere b e c Con l'introduzione dell'obbligo di spandimento a basse emissioni di concimi aziendali, a partire dal

2024 le riduzioni dovute a infrazioni saranno ulteriormente differenziate.

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Ordinanza sui pagamenti diretti

Allegato 8 numero 2.7a.1

Visto che non è stato introdotto un periodo obbligatorio per i due contributi per migliorare la fertilità del suolo, la rispettiva frase può essere stralciata.

Allegato 8 numero 2.9.4 lettera e

Con la modifica del 13 aprile 2022 dell’ordinanza sui pagamenti diretti (RU 2022 264), al numero 2.9.4 lettera e dell’allegato 8 sono stati erroneamente eliminati gli animali delle specie equina, ovina e ca- prina che vengono pertanto reintrodotti. La presente modifica entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023. Gli organi esecutivi sono informati, le liste dei punti di controllo per il 2023 conten- gono i rispettivi punti di controllo. La corretta esecuzione delle prescrizioni URA è pertanto garantita.

Allegato 8 numero 3.4 Le riduzioni in caso di inoltro tardivo delle domande applicate per le aziende d’estivazione vengono armonizzate con quelle applicate alle aziende annuali.

Allegato 8 numero 3.5 Affinché nel quadro del controllo dell’estivazione sia possibile verificare il rispetto delle condizioni e degli oneri per la protezione individuale del bestiame, il piano individuale di protezione del bestiame approvato dal Cantone deve essere disponibile sull’alpe all'atto del controllo. Se il documento manca, si applicano le riduzioni di cui numero 3.5.

Allegato 8 numero 3.7.4 lettera i A seguito dello stralcio del numero 4.1.5 all’allegato 2 (esigenza «sorvegliato ininterrottamente»), è superfluo mantenere il relativo punto di controllo.

Allegato 8 numero 3.7.6 A seguito dell'adeguamento dell'articolo 47 capoverso 2 lettera a, la definizione delle riduzioni in caso di parziale inosservanza delle esigenze relative alla gestione per il sistema di pascolo abrogato «pa- scolo da rotazione con misure di protezione del bestiame» diventa obsoleta.

Allegato 8 numero 3.7a

Se le condizioni e gli oneri per la protezione individuale del bestiame secondo il piano individuale di protezione approvato dal Cantone sono adempiuti solo in parte, il contributo supplementare di cui all'articolo 47 capoverso 4 è ridotto del 60 per cento. In caso di totale inosservanza delle condizioni e degli oneri previsti dal piano individuale di protezione approvato, il contributo supplementare viene ri- dotto del 120 per cento. Pertanto, oltre alla perdita del contributo supplementare, ciò comporta anche una riduzione parziale degli altri contributi d’estivazione nell'anno di contribuzione. In caso di recidiva, le riduzioni sono raddoppiate.

Allegato 8 numero 3.8.2 La disposizione secondo cui i gestori possono rinunciare a partecipare ulteriormente alle misure per la biodiversità in caso di riduzione dei contributi è stata trasferita dall'articolo 57 capoverso 3 al nuovo articolo 100a. Il rimando è quindi adeguato di conseguenza.

2.4 Ripercussioni

2.4.1 Confederazione

L’introduzione del contributo supplementare per l’estivazione comporta pagamenti diretti aggiuntivi per un importo di circa 4 milioni di franchi, supponendo che la partecipazione riguardi l’80 per cento circa degli ovini in sistemi con sorveglianza permanente e il 50 per cento di quelli in sistemi con pascoli da rotazione nonché dei caprini e il 10 per cento degli animali della specie bovina (fino a 365 giorni di

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Ordinanza sui pagamenti diretti

età). Questi fondi supplementari sono attinti dai contributi di transizione nel quadro dal credito per i pa- gamenti diretti.

Le altre modifiche delle aliquote dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento, per la diver- sità e per i sistemi di produzione comportano una riassegnazione di circa 100 milioni di franchi nel quadro del credito per i pagamenti diretti.

2.4.2 Cantoni

L'esecuzione del contributo supplementare d’estivazione comporta spese amministrative aggiuntive, poiché i Cantoni devono verificare e approvare i piani individuali di protezione del bestiame nonché controllarne l'attuazione. Questo onere può essere in parte combinato con i compiti di supporto, già in aumento, del servizio cantonale di consulenza per la protezione del bestiame. Inoltre, l'introduzione di un contributo supplementare rispecchia le richieste di numerosi Cantoni nel quadro della consulta- zione sul PO22.

L'introduzione dell'obbligo di autorizzazione per l’impiego di pacciamatrici per il decespugliamento delle superfici d’estivazione comporta spese amministrative aggiuntive. I Cantoni devono esaminare le domande e controllare la corretta attuazione. Tuttavia, la creazione di un disciplinamento chiaro in tutta la Svizzera sulle possibilità di utilizzo della pacciamatura nella regione d’estivazione rispecchia un’esplicita richiesta dal profilo esecutivo di vari Cantoni con regioni d’estivazione.

L'uniformazione a un massimo del 20 per cento di piccole strutture sulle SPB semplifica l'esecuzione da un lato grazie alla nuova quota standardizzata, dall'altro grazie a un elenco delle principali piccole strutture consentite. Anche la sincronizzazione dei periodi obbligatori per le SPB dei vari livelli qualita- tivi è una semplificazione dell’esecuzione.

Gli adeguamenti relativi alle zone cuscinetto e alle fasce tampone, ai tipi di concimi ammessi sui prati sfruttati in modo poco intensivo e alla distanza degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi sono ne- cessari al fine di una maggior chiarezza nell’esecuzione.

I sistemi cantonali d’informazione devono essere adeguati a causa della modifica di varie aliquote di contributo.

2.4.3 Economia

Con le modifiche apportate alle prescrizioni in materia di estivazione, la gestione sostenibile delle re- gioni d’estivazione viene sostenuta meglio dal punto di vista finanziario.

Gli adeguamenti dei contributi per i sistemi di produzione per la copertura adeguata del suolo e la la- vorazione rispettosa del suolo offrono ai gestori un maggiore margine di manovra. I programmi pos- sono quindi essere attuati meglio nella pratica. L'effetto sul miglioramento della fertilità del suolo sarà altrettanto elevato.

Per i gestori, le modifiche delle disposizioni sulla biodiversità comportano maggiore precisione, chia- rezza, semplificazioni o flessibilità a livello di applicazione. È il caso, ad esempio, della pacciamatura nella regione d’estivazione, della standardizzazione della quota massima di strutture sulle SPB e della possibilità di far pascolare gli animali sui prati rivieraschi.

Gli adeguamenti proposti delle aliquote di contributo comportano riduzioni di 37 milioni di franchi per i contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento, di 31 milioni per i contributi per la biodiversità e di 33 milioni per i contributi SSRA e la durata d’utilizzo prolungata delle vacche. Inoltre, sono previsti 4 milioni in più per il contributo supplementare per l’estivazione (contributi per il paesaggio rurale). Le modifiche proposte dell’OPD hanno i seguenti effetti sulla ripartizione dei fondi per tipo di contributo.

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Ordinanza sui pagamenti diretti

In mio. CHF Uscite: con aliquote di contributo 2023 Uscite: con aliquote di contributo se- (stima: gennaio 2023) condo il pacchetto di ordinanze 2023 a partire dal 2024

2024 2025 2024 2025 Contributi sicurezza approvv. 956 956 919 919 Contributi paesaggio rurale 525 525 529 529 Contributi biodiversità 465 467 434 436 Contributi qualità del paesaggio 147 147 147 147 Contributi sistemi di produzione 769 773 736 740 Contributi efficienza delle risorse 32 32 32 32 Contributo di transizione -82 -88 15 9 Totale 2 812 2 812 2 812 2 812

La ripartizione dei fondi tra la regione di pianura e quella di montagna rimane costante con le modifi- che proposte. Dei circa 100 milioni di franchi tagliati dai contributi, circa 75 milioni riguardano le aziende di pianura e 25 milioni quelle di montagna. Di questi fondi, si stima che 75 milioni di franchi andranno ancora una volta a beneficio delle aziende di pianura e 25 milioni a beneficio di quelle di montagna.

2.4.4 Ambiente

Le modifiche delle disposizioni sull'estivazione promuovono una gestione professionale dei pascoli e del bestiame nonché una gestione sostenibile della regione d’estivazione. Criteri di autorizzazione chiari per l'uso della pacciamatrice evitano impatti negativi sull'ambiente e sulla biodiversità. In questo modo, il paesaggio rurale alpino può continuare a essere curato preservandone l’apertura in modo ef- ficiente, con effetti positivi anche sulla biodiversità.

Dal profilo ambientale vi sono diversi adeguamenti delle misure per la biodiversità che hanno un ef- fetto positivo su flora e fauna: l’uniformazione a un massimo del 20 per cento di piccole strutture su tutte le SPB, l’adeguamento di tutte le disposizioni del livello qualitativo I nei progetti per l’interconnes- sione, l’aratura delle fasce tampone per una valorizzazione ecologica di queste superfici, il divieto di spandere concimi a base di calce nei prati sfruttati in modo poco intensivo, le norme di distanza degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

I pagamenti diretti sottostanno alle disposizioni dell’Accordo dell’OMC sull’agricoltura e dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (OMC-GATT 1994). Le modifiche del diritto vengono notificate all’OMC.

2.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024. È fatta salva la disposizione concernente la riduzione in caso di violazioni nell’ambito del benessere degli animali, erroneamente stralciata con effetto al 1° gennaio 2023. È indispensabile che tale disposizione di riduzione si applichi già nel 2023, in modo che non vi sia alcuna lacuna.

2.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 70-76 e 177 della legge del 29 aprile

1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).

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Ordinanza concernente i pagamenti diretti nell’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva 2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n, p e q nonché 71b e di cui all’allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi:

Art. 21 Fasce tampone Lungo corsi d’acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campe- stri e rivieraschi nonché lungo superfici di inventari di cui agli articoli 18a e 18b LPN2, escluse le zone cuscinetto delimitate, devono essere predisposte fasce tampone secondo l’allegato 1 numero 9.

Art. 29 cpv. 4–8 4 Per la cura dei pascoli e la lotta a piante erbacee problematiche è ammessa la pac- ciamatura se: a. l’intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto; b. la cotica erbosa resta intatta; e c. non sono interessate superfici protette ai sensi della LPN3.

RS ..........

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 30

Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

5 Per il decespugliamento di superfici, con l’autorizzazione del Cantone è ammessa la pacciamatura. Prima di rilasciare l’autorizzazione il Cantone sente i competenti ser- vizi cantonali di protezione della natura e delle foreste nonché i guardiacaccia e può richiedere al gestore una perizia di un servizio di consulenza.

6 L’autorizzazione deve contenere i seguenti oneri:

a. l’intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto; b. dopo l’intervento risulta danneggiato al massimo il 10 per cento della super- ficie del suolo lavorata; c. dopo l’intervento la superficie presenta un mosaico di quote di pascolo aperto e arbusti fermo restando che questi ultimi devono essere lasciati su almeno 1 ara su 10;

7 In casi motivati il Cantone può derogare agli oneri.

8 La pacciamatura di cui al capoverso 5 è ammessa sulla stessa superficie al massimo

per due anni consecutivi. Successivamente va garantita una gestione sostenibile attra- verso un uso adeguato dei pascoli. La pacciamatura può essere effettuata nuovamente al più presto dopo otto anni.

Art. 35 cpv. 1–3 1 La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui

agli articoli 14, 16 capoversi 3 e 5 nonché 17 capoverso 2 OTerm4. 2 Le piccole strutture all’interno di superfici per la promozione della biodiversità di

cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–c, e–k, n, p e q danno diritto ai contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie. Le piccole strutture su pascoli boschivi (art. 55 cpv. 1 lett. d) nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) sono com- putate secondo il metodo di rilevazione in virtù dell’articolo 59 capoverso 2. Per pic- cole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di strame, rizomi, fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, af- fioramenti rocciosi, muri a secco, massi e spazi aperti. 2bis Abrogato

3 Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), su prati sfruttati in modo poco intensivo (art. 55 cpv. 1 lett. b) e su prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) danno diritto ai contributi fino a concor- renza del 20 per cento al massimo della superficie del prato.

Art. 47 cpv. 2 lett. a e 3

2 È stabilito per le seguenti categorie:

a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorve- gliato, per CN;

4 RS 910.91

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3 Abrogato

Art. 47a Contributo supplementare per la produzione di latte Per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere, oltre al contributo di cui all’arti- colo 47 capoverso 2 lettera d, è versato un contributo supplementare per la produzione di latte.

Art. 47b Contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame 1 Per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame, oltre al contri- buto di cui all’articolo 47, è versato un contributo supplementare per animali detenuti in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari ragionevolmente proteggibili. Per ragionevolmente proteggibili s’intendono le aziende d’estivazione e con pascoli co- munitari nelle quali il Cantone considera che l’adozione di misure di protezione sia esigibile ai sensi dell’articolo 10quinquies dell’ordinanza del 29 febbraio 19885 sulla cac- cia.

2 Il contributo supplementare è versato per le seguenti categorie:

a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorve- gliato o pascoli da rotazione; b. pecore lattifere; c. capre; d. animali della specie bovina e bufali, fino a 365 giorni di età.

3 Il contributo supplementare è versato se:

a. vengono attuate le misure di protezione di cui all’articolo 10quinquies dell’ordi- nanza sulla caccia; b. viene rispettato un piano individuale di protezione del bestiame; e c. tutti gli animali di una categoria di cui al capoverso 2 sono protetti secondo il piano di protezione del bestiame. 4 Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure e i provvedimenti azien- dali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d’estivazione. Deve essere approvato dal Cantone. Quest’ultimo verifica l’osservanza del piano.

Art. 49 rubrica e cpv. 3 Calcolo dei contributi 3 I contributi supplementari di cui agli articoli 47a e 47b sono calcolati per il carico effettivo in CN.

5 RS 922.01

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Art. 57 cpv. 4 4 Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 lettera b e per gli alberi di cui al capoverso 1bis lettera b, sulla stessa superficie i Cantoni possono uniformare i periodi obbligatori relativi ai contributi per i livelli qualitativi I e II non- ché ai contributi per l’interconnessione di cui all’articolo 61.

Art. 58 cpv. 7, 8 e 10 7 Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodi- versità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella re- gione d’estivazione secondo le prescrizioni di cui all’articolo 29 capoversi 4–8.

8 Abrogato

10 Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione o il pascolo.

Art. 58a Disposizioni particolari per le miscele di sementi 1 Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte di cui all’allegato 4a lettera B. 2 L’UFAG iscrive le miscele di sementi per superfici per la promozione della biodi- versità nell’allegato 4a lettera B. A tal file considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell'allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri è in funzione degli obiettivi e del campo di applicazione della miscela di sementi. L’UFAG sente previamente l’UFAM. 3 Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall’UFAG al 1° gennaio6. 4 L’UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l’utilizzo in singole aziende, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell’avvicendamento delle colture. 5 Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a-e, g e o, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite le sementi locali con fiorume o prative di superfici permanentemente inerbite esistenti da tempo.

6 Le composizioni delle miscele di sementi adatte possono essere consultate su

www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per la biodiversità

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Art. 59 cpv. 1bis–4 1bis Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN7, si può presumere che siano presenti qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità.

2 Dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’UFAG può emanare

istruzioni sulle modalità di verifica della qualità floristica e delle strutture favorevoli alla biodiversità. 3 I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità floristica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l’UFAG, dopo aver sentito l’UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità floristica nella regione d’estivazione. 4 Per le superfici falciate più di una volta l’anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità floristica.

Art. 62 cpv. 5 5 Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l’interconnessione è possibile stabilire prescrizioni che derogano alle esigenze del livello qualitativo I se è necessario per le specie bersaglio. Le prescrizioni vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone fermo restando che va coinvolto il servizio cantonale di prote- zione della natura.

Art. 71b cpv. 5, 5bis, 5ter, 5quater, 7, 7bis, 8 frase introduttiva e 13 5 Per la semina di strisce per organismi utili possono essere utilizzate soltanto le mi-

scele di sementi adatte al rispettivo campo di applicazione di cui all’allegato 4a lettera B. 5bis L’UFAG iscrive le miscele di sementi per strisce per organismi utili nell’allegato 4a lettera B. A tal file considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la meto- dologia secondo i criteri dell'allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri è in funzione degli obiettivi e del campo di applicazione della miscela di sementi. L’UFAG sente previamente l’UFAM. 5ter Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall’UFAG al 1° gennaio 8. 5quater L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l’utilizzo in singole aziende, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell’avvicendamento delle colture. 7 Le strisce per organismi utili devono essere seminate con la frequenza seguente:

a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta:

7 RS 451

8 Le composizioni delle miscele di sementi adatte possono essere consultate su

www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produ- zione > Contributo per strisce per organismi utili

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1. strisce per organismi utili annuali: ogni anno ex novo,

2. strisce per organismi utili pluriennali: ogni cinque anni ex novo;

b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: ogni cinque anni ex novo. 7bis In luoghi adatti, il Cantone può autorizzare una protrazione delle strisce per orga-

nismi utili pluriennali.

8 Le strisce per organismi utili devono coprire:

13 Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.

Art. 71c Contributo per una copertura adeguata del suolo

1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:

a. le seguenti colture principali sulla superficie coltiva aperta:

1. ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno

campo destinati alla conservazione, bacche annuali nonché piante aro- matiche e medicinali annuali,

2. altre colture principali sulla superficie coltiva aperta;

b. i vigneti. 2 Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:

a. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 1, se sull’in- sieme dell’azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare; b. per le altre colture principali sulla superficie coltiva aperta, se sull’80 per cento delle superfici sulle quali la coltura principale è raccolta prima del 1° ottobre:

1. entro sette settimane dal suo raccolto si impianta un’altra coltura, una col-

tura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, fermo re- stando che le sottosemine contano come colture, e

2. fino al 15 febbraio dell’anno successivo su queste superfici non viene ef-

fettuata alcuna lavorazione del suolo, fermo restando che fanno eccezione le superfici su cui è impiantata un’altra coltura autunnale. 3 Il contributo per i vigneti è versato se sull’insieme dell’azienda almeno il 70 per cento della superficie del vigneto è sempre inerbito:

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Art. 71d cpv. 2 lett. b Abrogata

Art. 71e cpv. 2 e 3 2 È versato se da un bilancio secondo il metodo «Suisse-Bilanz» di cui all’allegato 1 numero 2.1.1 risulta che sull’insieme dell’azienda l’apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture. 3 È versato altresì alle aziende che non superano i valori limite di cui all’allegato 1

numero 2.1.9 o all’allegato 1 numero 2.1.9d.

Art. 73 lett. c e d Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali: c. animali della specie caprina:

1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,

2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;

d. animali della specie ovina:

1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,

2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;

Art. 115g cpv. 2 2 Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.9a lettere b e c i pagamenti

diretti per il 2023 e il 2024 non vengono ridotti.

Art. 115h Disposizione transitoria relativa alla modifica del …. Per gli alberi notificati prima dell’anno di contribuzione 2024 non si applica l’allegato

4 numero 12.2.5a.

II 1 Gli allegati 1, 2, 4, 6, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa. 2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4a secondo la versione qui an- nessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2 L’allegato 8 numero 2.9.4 lettera e entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gen- naio 2023.

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……. In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 e 115f cpv. 1)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Rimando parentetico sotto il numero dell’allegato (art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 e 115f cpv. 1)

N. 2.1.9d 2.1.9d Il contributo di cui all’articolo 71e è versato se dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive di cui ai numeri 2.1.9a–2.1.9c risulta un valore in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile che non supera i seguenti valori limite: Valore limite in UBG/ha di superficie fertilizzabile; per:

Azoto

a. zona di pianura 1,8 b. zona collinare 1,45 c. zona di montagna I 1,3 d. zona di montagna II 1,0 e. zona di montagna III 0,8 f. zona di montagna IV 0,75

N. 9.6 e 9.7 9.6 Lungo corsi d’acqua superficiali e superfici di inventari di cui agli articoli 18a e 18b LPN9, escluse le zone cuscinetto delimitate, deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza. Questa può essere arata soltanto se la superficie è oggetto di una valorizzazione ecologica nel quadro dell’al- legato 4 numero 1.1.4. Nel caso di corsi d’acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d’acqua di cui all’articolo 41a OPAc10 oppure, in virtù dell’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d’acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d’acqua e le acque stagnanti la fascia

9 RS 451 10 RS 814.201

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viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 201711.

9.7 Abrogato

11 Il promemoria è consultabile su: www.agridea.ch > Indice > Pubblicazioni > Produzione vegetale > Aspetti legali e amministrativi.

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Allegato 2 (art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)

Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione

N. 4.1.5 Abrogato

N. 4.1.10 4.1.10 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all’arti- colo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga ai numeri 4.1.4 e 4.1.6.

N. 4.2.9 4.2.9 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all’arti- colo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga al numero 4.2.4.

N. 4.2a Abrogato

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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità N. 1.1.4 1.1.4 In caso di superfici con composizione floristica insoddisfacente e previa con- sultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l’autorità canto- nale può autorizzare un’adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

N. 1.2.1 1.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indica- trici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

N. 2.1.1

2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto

disponibile. Si può spargere solo letame o compost. Se sull’insieme dell’azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame com- pleto sono ammesse piccole dosi (max. 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfal- cio.

N. 2.2.1 2.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indica- trici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

N. 3.2.1 3.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indica- trici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla bio- diversità devono essere regolarmente presenti.

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N. 4.2.1 4.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indica- trici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla bio- diversità devono essere regolarmente presenti.

N. 5.2.1 5.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indica- trici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

N. 7.1.2 e 7.1.4 7.1.2 Durante il periodo di vegetazione fino al 30 novembre le superfici possono essere utilizzate cautamente per il pascolo. 7.1.4 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.

N. 10.1.1 lett. b 10.1.1 Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo: b. seminate con cereali, miglio, colza, girasoli, leguminose a granelli o lino.

N. 12.1.5 12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno svi- luppo e una capacità di resa normali degli alberi. La distanza dal bosco deve essere almeno di 10 m, misurata dal centro del tronco ai margini del bosco.

N. 12.1.8 12.1.8 Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi il cui tronco dista meno di 10 metri dalle siepi, dai boschetti campestri e rivieraschi nonché dai corsi d’acqua non devono essere trattati con prodotti fitosanitari.

N. 12.2.5a 12.2.5a La distanza tra i singoli alberi deve essere almeno di: a. alberi da frutto a nocciolo e a granelli, ciliegi esclusi: 8 m; b. ciliegi, noci e castagni: 10 m.

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N. 14.2.1 14.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indica- trici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla bio- diversità devono essere regolarmente presenti.

N. 15.1.4 15.1.4 Durante il periodo obbligatorio la qualità floristica e la dimensione della su- perficie devono rimanere almeno costanti.

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Allegato 4a (art. 58a cpv. 1 e 2 nonché 71b cpv. 5 e 5bis)

Miscele di sementi adatte alle superfici per la promozione della biodiversità e alle strisce per organismi utili

A Criteri per la valutazione di miscele di sementi per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili

1. Benefici ecologici e agronomici

1.1 Vengono promosse o salvaguardate specie autoctone e habitat pregiati per ani- mali o piante. 1.2 Viene conservata o promossa la varietà genetica della flora e della fauna sel- vatiche. 1.3 Vengono promossi o salvaguardati i servizi ecosistemici, in particolare l’im- pollinazione, la regolazione dei parassiti, la difesa contro l’erosione e la ferti- lità del suolo. 1.4 È garantita l’idoneità alla pratica in termini di impianto, cura, andamento della fioritura, invasione delle malerbe e costi.

1.5 Viene considerato il contesto biogeografico di cui alla pubblicazione del

202212 «Die biogeografischen Regionen der Schweiz».

2. Rischi

2.1 Potenziale di danno inesistente o basso da parte di parassiti e specie vegetali indesiderate nelle colture limitrofe o successive, soprattutto per quanto ri- guarda le specie di nuova introduzione, le specie potenzialmente invasive, le piante agronomiche problematiche e la trasmissione di parassiti e malattie. 2.2 Le specie esotiche vengono utilizzate soltanto in casi eccezionali. Il beneficio delle specie esotiche è chiaramente identificabile e la scelta è giustificata. Non è consentito l’utilizzo di specie di cui alla pubblicazione dell’UFAM del

202213 «Specie esotiche in Svizzera».

2.3 La provenienza delle sementi è nota e si tiene conto del contesto biogeogra-

fico, soprattutto nel caso di piante spontanee. 2.4 Il valore aggiunto rispetto all’habitat sostituito è chiaramente riconoscibile e i possibili effetti di competizione con gli habitat esistenti sono esclusi o evitati con misure di accompagnamento.

12 Consultabile su: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Paesaggio > Pubblicazioni e studi > Die biogeografischen Regionen der Schweiz. 13 Consultabile su: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Specie esotiche in Svizzera.

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3. Metodologia

3.1 Sono definiti obiettivi specifici quali habitat nonché varietà e funzione

dell’habitat. 3.2 La scelta delle specie vegetali è scientificamente fondata e in linea con l’obiet- tivo prefissato. Si tiene conto delle possibili alternative e delle conoscenze degli esperti.

3.3 Sono state considerate le esperienze fatte nella pratica.

3.4 L’effetto positivo in vista degli obiettivi è scientificamente provato.

3.5 I metodi utilizzati sono applicati in modo mirato.

3.6 Per ogni aspetto sono disponibili dati convalidati statisticamente sull’arco di- versi anni e per le regioni di coltivazione rappresentative. 3.7 Sono disponibili studi replicati sufficientemente dal profilo territoriale e tem- porale (esperimenti in serra, in semi-campo o in campo).

3.8 È possibile trarre conclusioni chiare sulla base degli aspetti da esaminare.

3.9 Esiste una proposta di monitoraggio a lungo termine ed è garantita l’efficacia dell’attuazione nella pratica.

B Miscele di sementi adatte alle superfici per la promozione della biodiversità e alle strisce per organismi utili Per i seguenti campi di applicazione sono adatte le miscele indicate di seguito:

1. Maggesi fioriti (art. 55 cpv. 1 lett. h):

a. maggese fiorito versione integrale; b. maggese fiorito versione di base.

2. Maggesi da rotazione (art. 55 cpv. 1 lett. i):

a. maggese da rotazione versione integrale; b. maggese da rotazione versione di base.

3. Striscia su superficie coltiva (art. 55 cpv. 1 lett. k):

a. striscia versione secca; b. striscia versione umida. 4. Strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta (art. 71b cpv. 1 lett. a): a. strisce per organismi utili versione integrale annuali; b. strisce per organismi utili versione di base annuali; c. strisce per organismi utili per brassicacee annuali; d. strisce per organismi utili per colture primaverili annuali;

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e. strisce per organismi utili per colture autunnali annuali; f. strisce per organismi utili per i Cantoni Grigioni, Ticino, Vallese annuali; g. strisce per organismi utili per colture sulla superficie coltiva aperta plu- riennali.

5. Strisce per organismi utili nelle colture perenni (art. 71bcpv. 1 lett. b):

a. strisce per organismi utili per la frutticoltura pluriennali (art. 71bcpv. 1 lett. b n. 2, 3 e 4); b. strisce per organismi utili per la viticoltura pluriennali (art. 71bcpv. 1 lett. b n. 1, 3 e 4).

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Allegato 6 (art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)

Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

C Esigenze dei contributi per il pascolo

N. 2.2 terza frase

2.2 …. Se in autunno la crescita delle piante termina prima di fine ottobre, la coper- tura di almeno il 70 per cento del fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli non deve più essere garantita ingrandendo la super- ficie del pascolo.

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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi N. 1.6.1 lett. a 1.6.1 Il contributo d’estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e am- monta per anno: a. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge 400 fr. per CN permanentemente sorvegliato

N. 1.6.2 1.6.2 Il contributo supplementare per la produzione lattiera è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno: per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere 40 fr. per CN

N. 1.6.3 1.6.3 Il contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali per la pro- tezione del bestiame è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno: a. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge 250 fr. per CN permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione b. per le pecore lattifere 250 fr. per CN c. per le capre lattifere 250 fr. per CN d. per gli animali della specie bovina e i bufali, di età in- 250 fr. per CN feriore a 365 giorni

N. 2.1.1 e 2.1.2

2.1.1 Il contributo di base ammonta a 600 per ettaro e anno.

2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la pro- mozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 300 franchi per ettaro e anno. N. 2.2.1 2.2.1 Il contributo per le difficoltà di produzione per ettaro e anno ammonta a: a. nella zona collinare 390 fr. b. nella zona di montagna I 510 fr. c. nella zona di montagna II 550 fr.

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d. nella zona di montagna III 570 fr. e. nella zona di montagna IV 590 fr.

N. 3.1.1 n. 1, 3, 4 e 11

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

Contributo per la qualità se- condo livelli qualitativi

I II

fr./ha e anno fr./ha e anno

1. Prati sfruttati in modo estensivo

a. Zona di pianura 780 1920 b. Zona collinare 560 1840 c. Zone di montagna I e II 300 1700 d. Zone di montagna III e IV 300 1100

3. Prati sfruttati in modo poco intensivo

a. Zona di pianura 300 1540 b. Zona collinare 300 1470 c. Zone di montagna I e II 300 1360 d. Zone di montagna III e IV 300 1000

4. Pascoli estensivi e pascoli boschivi 300 700

11. Prato rivierasco 300

N. 3.2.1 lett. a 3.2.1 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti con- tributi per anno: a. per ettaro delle superfici di cui al numero 3.1.1 numeri 4 e 14 500 fr.

N. 5.8.1 5.8.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a: a. per le colture principali:

1. per gli ortaggi in pieno campo annuali, fatta 1 000 fr.

eccezione per gli ortaggi in pieno campo desti- nati alla conservazione, le bacche annuali non- ché le piante aromatiche e medicinali annuali sulla superficie coltiva aperta

2. per le altre colture principali sulla superficie

coltiva aperta 200 fr.

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b. per i vigneti 600 fr.

N. 5.12.1 N. 5.12.1 I contributi per il benessere degli animali per categoria di animali e anno ammontano a: Categoria di animali Contributo (fr. per UBG)

SSRA URA Pascolo

a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:

1. vacche da latte 75 190 350

2. altre vacche 75 190 350

3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 75 190 350

giorni, fino al primo parto

4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 75 190 350

e 365 giorni

5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 – 370 530

giorni

6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 75 190 350

giorni

7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 75 190 350

730 giorni

8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 75 190 350

365 giorni

9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 – 370 530

giorni b. Categorie di animali della specie equina:

1. animali di sesso femminile e animali di sesso ma- 75 190 –

schile castrati, di età superiore a 900 giorni

2. stalloni, di età superiore a 900 giorni – 190 –

3. animali, di età inferiore a 900 giorni – 190 –

c. Categorie di animali della specie caprina:

1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 75 190 –

giorni

2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 – 190 –

giorni d. Categorie di animali della specie ovina:

1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 – 190 –

giorni

2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 – 190 –

giorni e. Categorie di animali della specie suina:

1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi – 165 –

2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età supe- 130 370 –

riore a 6 mesi

3. scrofe da allevamento in lattazione 130 165 –

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Categoria di animali Contributo (fr. per UBG)

SSRA URA Pascolo

4. suinetti svezzati 130 165 –

5. rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da ingrasso 130 165 –

f. Conigli:

1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate 235 – –

all’anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a

35 giorni circa

2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 235 – –

giorni g. Pollame da reddito:

1. galline produttrici di uova da cova e galli 235 290 –

2. galline produttrici di uova di consumo 235 290 –

3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di 235 290 –

uova

4. polli da ingrasso 235 290 –

5. tacchini 235 290 –

h. Animali selvatici:

1. cervi – 80 –

2. bisonti – 80 –

N. 5.13.1 5.13.1 Il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche per UBG ammonta a: a. per le vacche da latte: tra 10 franchi con una media di 3 parti e 100 franchi con una media di 7 parti e oltre; b. per le altre vacche: tra 10 franchi con una media di 4 parti e 100 franchi con una media di 8 parti e oltre.

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Allegato 8 (art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2)

Riduzione dei pagamenti diretti

N. 2.2.5 lett. b

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

b. Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, boschetti 15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 campestri e rivieraschi, corsi d’acqua e superfici di in- fr.; riduzione da 10 m per azienda ventari; larghezza insufficiente o lacuna nelle prescri- sull’intera larghezza zioni in materia di gestione (all. 1 n. 9).

N. 2.3a lett. b e c

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

b. Impiego mancato o non conforme di procedimenti di 300 fr./ha di superficie interessata spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione liquidi. c. Apparecchi per lo spandimento a basse emissioni di li- 300 fr. per apparecchio inadeguato quame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione non impiegato conformi ai requisiti tecnici La riduzione è applicata soltanto se la lacuna sussiste dopo il termine supplementare

N. 2.7a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percen- tuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie inte- ressata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata. Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le ri- duzioni non sono cumulabili.

N. 2.9.4 lett. e Lacuna per il punto di controllo Riduzione

e. Agli animali non è con- Animali della specie bovina e 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno cessa l’uscita nei giorni ri-bufali nonché animali delle mancante chiesti specie equina, caprina e ovina1.11.–30.4.: 6 punti per giorno (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e mancante 2.6)

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Animali della specie suina 4 punti per giorno mancante (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)

N. 3.4

3.4 Inoltro della domanda

Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento

a. Inoltro tardivo della do- Prima constatazione 200 fr. manda: il controllo può es- Prima e seconda recidiva 400 fr. sere effettuato regolarmente 100 % dei contributi interessati (art. 98–100) Dalla terza recidiva

b. Inoltro tardivo della do- 100 % dei contributi interessati manda: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 98–100) c. Domanda incompleta o lacu- Termine per completamento o nosa (art. 98–100) correzione

N. 3.5 3.5 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Registro dell’apporto di concimi mancante o lacunoso (art. 200 fr. per documento mancante o 30) lacunoso o per registrazione man- Registro dell’apporto di foraggio mancante o lacunoso (art. cante o lacunosa, max. 3000 fr. 31) Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione Registrazioni giusta il piano di gestione mancanti o lacu- nose (all. 2 n. 2) Registrazioni giusta gli oneri cantonali mancanti o lacunose (art. 34) Documenti d’accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36) Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38) Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacu- noso (all. 2 n. 4) Piano individuale di protezione del bestiame approvato dal Cantone mancante (art. 47b cpv. 4)

N. 3.6.3 lett. r e s

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Lacuna per il punto di controllo Riduzione

r. Inosservanza delle esigenze per la pacciamatura per la 10 % cura del pascolo e la lotta alle piante erbacee problema- tiche (art. 29 cpv. 4) s. Pacciamatura per il decespugliamento senza autorizza- 15 % zione; inosservanza degli oneri dell’autorizzazione per la pacciamatura per il decespugliamento (art. 29 cpv. 5- 8)

N. 3.7.4 lett. i e 3.7.6 Abrogati

N. 3.7a 3.7a Esigenze relative alla gestione per misure individuali per la protezione del bestiame 3.7a.1 In caso di recidiva le riduzioni sono raddoppiate. 3.7a.2 Inosservanza parziale del piano individuale di protezione del bestiame

Lacuna per punto di controllo Riduzione

a. Inosservanza parziale di condizioni e oneri secondo il 60 % del contributo supplementare piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b) b. Inosservanza di condizioni e oneri secondo il piano indi-120 % del contributo supplemen- viduale di protezione del bestiame approvato (art. 47b) tare

N. 3.8.1 lett. c e d

Lacuna per punto di controllo Riduzione

c. QII: inadempimento delle esigenze per la pacciamatura 200 % x CQ II per la cura del pascolo e la lotta alle piante erbacee pro- blematiche (art. 29 cpv. 4, art. 58 cpv. 7) d. QII: pacciamatura per il decespugliamento senza autoriz- 200 % x CQ II zazione; inadempimento degli oneri dell’autorizzazione per la pacciamatura per il decespugliamento (art. 29 cpv. 6, art. 58 cpv. 7)

N. 3.8.2

3.8.2 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui

all’articolo 100a.

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3 Ordinanza concernente la promozione della qualità e della sostenibilità nella filiera agroalimentare (OQuSo), RS 910.16

3.1 Situazione iniziale

Nell'ambito della Politica agricola 14-17, nella legge sull'agricoltura (LAgr), con un’aggiunta all’articolo 2 è stata sancita la strategia della qualità e con l’articolo 11 è stata creata la base legale per l’ordi- nanza del 23 ottobre 2013 sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo). L’OQuSo mira a rafforzare i prodotti dell’agricoltura svizzera a fronte della concorrenza estera e a creare benefici supplementari negli ambiti della sostenibilità e della qualità i quali contribuiscono anche ad accrescere i proventi di mercato e il valore aggiunto per l'agricoltura.

Per promuovere la partecipazione delle aziende agricole, nel 2017 l'UFAG ha lanciato l’iniziativa AgrI- Qnet sotto forma di progetto pilota. AgrIQnet funge da rete tra l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), l'Unione svizzera dei contadini (USC), l'Associazione Strategia della qualità, la rete Swiss Food Re- search e AGRIDEA con l’obiettivo di sostenere progetti agricoli innovativi. AgrIQnet punta a incenti- vare gli agricoltori innovativi a presentare domande di progetto, fornendo un supporto attraverso i part- ner della rete.

Nel 2019 è stata commissionata una valutazione intermedia dell’OQuSo al fine di ricavare nuovi spunti per svilupparla ulteriormente e ottimizzarla. Il rapporto sulla valutazione intermedia dell’OQuSo è stato pubblicato nell’agosto 20211.

Nella presente revisione totale dell’ordinanza sono confluiti i risultati più importanti della valutazione. Parallelamente viene snellito e semplificato il testo, precisando altresì i termini legali poco chiari.

3.2 Sintesi delle principali modifiche

1. Semplificazione per quanto riguarda i tipi di progetti sostenuti che passano da sei a quattro. 2. Integrazione dei tipi di progetto scaturiti dal progetto pilota «AgrIQnet» nei quattro tipi di pro- getti sostenuti stabiliti dall’ordinanza. 3. Rilevazione migliore e più metodica dei benefici supplementari dal profilo della sostenibilità. 4. Criteri meno restrittivi, in quanto si punta più sulla «competizione di idee» anziché sul fatto che il progetto debba fungere da modello, come richiesto finora. 5. Migliore trasferimento delle conoscenze attraverso la possibilità di stabilire oneri in relazione alla comunicazione e allo scambio di esperienze.

1 Rapporto finale: https://www.aramis.admin.ch/Default?DocumentID=68050&Load=true

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Confronto sommario delle tipologie dei progetti (art. 1 cpv. 1) Accertamenti L’obiettivo degli accertamenti preliminari è allestire le basi decisionali o il piano aziendale per l'attuazione dell’idea di progetto. A titolo di preliminari esempio si possono citare studi di fattibilità, ricerche di mercato, analisi di mercato, valutazioni della sostenibilità o modelli di finanziamento.

Art. 1 cpv. 1 lett. d

Sviluppo di standard di produzione e Sviluppo e introduzione di nuovi modelli Realizzazione di nuove idee di progetto, incluso rispettivo consolidamento nella cate- d’affari lo sviluppo di prototipi (ex AgrIQnet) goria interessata o tra i produttori in- teressati (art. 1 cpv. 1 lett. b) (art. 1 cpv. 1 lett. c)

(art. 1 cpv. 1 lett. a)

Descrizione Standard privati che in genere vengono Nuovo modello d’affari che implementa pro- Idee di progetto che realizzano prodotti o processi dell’ente attuati da organizzazioni di categoria o dotti o processi nuovi o migliorati e che incl. prototipi nuovi o migliorati e che vengono attuate promotore da organizzazioni di produttori a livello viene attuato collettivamente da produttori, da almeno due aziende agricole. nazionale. addetti alla trasformazione o commercianti.

Obiettivo Sviluppo e introduzione del progetto Attuazione del progetto sulla scorta della Attuazione del progetto sulla scorta della descrizione sulla scorta della descrizione del pro- descrizione del progetto e del piano azien- del progetto a livello della base agricola. getto e del piano aziendale. dale. Esempi • Sviluppo di uno standard • Ulteriore sviluppo di un progetto • Ulteriore sviluppo del progetto • Marketing • Marketing • Marketing • Comunicazione • Comunicazione • Comunicazione • Sistemi IT • Sistemi IT • Sistemi IT, idee di digitalizzazione • Lavori di coordinamento specifici del • Lavori di coordinamento specifici del pro- • Prototipi (dispositivi, robotica) progetto (no costi strutturali) getto (no costi strutturali) • Lavori di coordinamento specifici del progetto (no • Stesura del manuale di controllo, della costi strutturali) lista di controllo, ecc. • Impatto positivo a breve o medio termine in termini di valore aggiunto. • Prodotti o processi nuovi o migliorati in riferimento alla qualità e alla sostenibilità.

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Esigenze ge- • Gli effetti collaterali positivi auspicati dal profilo della sostenibilità in singoli ambiti non possono avere effetti collaterali negativi su altri ambiti nerali (art. 1 della qualità e della sostenibilità. cpv. 2) • I provvedimenti giovano in primo luogo all’agricoltura.

• Rafforzare la collaborazione tra i vari livelli della catena del valore. • Rafforzare la collaborazione interaziendale a livello di agricoltura.

Esigenze spe- • Influsso positivo a lungo termine su • Approccio innovativo attraverso l’imple- • Prodotti o processi nuovi o migliorati che fungono cifiche (art. 3, volume delle vendite, posizione di mentazione di un nuovo modello d’affari; da modello per altre aziende. 4 e 5) mercato o prezzo alla produzione. capacità di autofinanziarsi dopo l’aiuto fi- • Contributo alla creazione di valore aggiunto nelle • I progetti soddisfano una prestazione nanziario aziende agricole rilevanti attraverso un incremento richiesta dai consumatori. • Miglioramento in almeno due dimensioni del volume delle vendite, un aumento del prezzo • Esigenze comprovatamente e sostan- della sostenibilità e della qualità dimostra- alla produzione, una riduzione dei costi, una mag- zialmente superiori a quelle stabilite bile attraverso indicatori adeguati. giore efficienza o un accesso al mercato agevolato. per legge nell’ambito della qualità e • Piano aziendale necessario (art. 6 cpv. 2 • Benefici supplementari nell’ambito dell’ecologia, della sostenibilità. lett. b). degli aspetti sociali o della qualità. • Trasparenza sul rispetto delle esi- • Piano aziendale non necessario (art. 6 cpv. 2 lett. genze dello standard di produzione. b). • Miglioramento in almeno due dimen- sioni della sostenibilità e della qualità dimostrabile attraverso indicatori ade- guati. • Capacità di autofinanziarsi dopo l’aiuto finanziario. • Piano aziendale necessario (art. 6 cpv. 2 lett. b).

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3.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Progetti sostenuti

Il presente articolo riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora.

Al capoverso 1 vengono definiti i quattro progetti che possono essere promossi attraverso la presente ordinanza.

Lettera a: lo sviluppo di standard di produzione e il rispettivo consolidamento nella categoria interes- sata o tra i produttori interessati include standard di qualità o programmi label, privati e su base volontaria, che generano comprovatamente un beneficio supplementare nell’ambito della qualità e della sostenibilità.

Lettera b: l’introduzione di nuovi modelli d’affari include i progetti che, in riferimento alla qualità e alla sostenibilità, mirano a innovare o a migliorare prodotti o processi (processi di fabbricazione) nonché procedure organizzative o a sviluppare nuove forme di commercializzazione o di cooperazione e che sono realizzati collettivamente da diversi livelli della catena del valore.

Lettera c: la realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi (ex AgrIQnet), è tesa a sostenere finanziariamente i progetti provenienti dalla base dell’agricoltura svizzera, i quali si distinguono attraverso prodotti o processi nuovi o migliorati che apportano un benefi- cio supplementare in riferimento alla sostenibilità e alla qualità. L’accrescimento del valore aggiunto nelle aziende interessate è determinato in particolare da un incremento del volume delle vendite o da un aumento del prezzo alla produzione, dalla riduzione dei costi, da una maggiore efficienza o da un accesso al mercato agevolato.

Lettera d: per tutti i tipi di progetti menzionati è possibile anche sostenere gli accertamenti preliminari. Questi ultimi possono perseguire diversi obiettivi, come ad esempio lo sviluppo di un piano aziendale, l’analisi della situazione del mercato, l’approfondimento di questioni tecnico-orga- nizzative o l’esecuzione di test. Gli accertamenti preliminari non si limitano all’acquisto di prestazioni di consulenza poiché anche il lavoro svolto direttamente dell’ente promotore per effettuare gli accertamenti preliminari nel quadro di un progetto è computabile ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a. Il sostegno per gli accertamenti preliminari è possibile anche ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3bis LAgr; in questo caso è tuttavia limitato alle «attività di consulenza», che per definizione devono essere fornite da terzi.

L’aiuto finanziario per la partecipazione dei produttori, poco utilizzato in passato, non è più esplicita- mente menzionato, ma rimane possibile.

Il capoverso 2 riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora e descrive le esigenze comuni a tutti i tipi di progetti. L’OQuSo mira a rafforzare a lungo termine la competitività della filiera agroalimentare svizzera, della categoria interessata o dei produttori rappresentati nell’ente promotore nonché a ga- rantire un beneficio supplementare in più dimensioni della sostenibilità e della qualità.

I progetti sostenuti devono generare un valore aggiunto supplementare per l'agricoltura (lett. b). Non è previsto che ciò avvenga già nelle primissime fasi del progetto. Il valore aggiunto può essere generato in un secondo momento, ad esempio dopo che sono state create o consolidate le condizioni per l’in- gresso sul mercato, tuttavia a breve o medio termine.

I progetti sostenuti si distinguono attraverso prodotti o processi nuovi o migliorati dal profilo dell’innova- zione in riferimento alla sostenibilità e alla qualità (lett. d). L’innovazione è definita come «un prodotto o un processo nuovo o migliorato (o una combinazione di questi) che si distingue significativamente dai preesistenti prodotti o processi dell’unità e che è stato reso disponibile ai potenziali utenti (prodotto) o messo in uso dall’unità (processo)» (Oslo Manual 2018, Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, OCSE). In questa definizione viene utilizzato il termine generico «unità» per indicare

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l’attore responsabile dell’innovazione. Si riferisce a qualsiasi unità istituzionale in qualsiasi settore. La qualità è definita come «il grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche di un oggetto soddisfa i requisiti» (DIN EN ISO 9000:2015). Con questa definizione ampia, a seconda dei casi, si può tener conto della prospettiva del consumatore, del produttore o dell’addetto alla trasformazione. In questo modo le nuove caratteristiche di qualità possono essere ampiamente sostenute nell’ambito dell’OQuSo, a condizione che i provvedimenti non siano tesi ad adempiere esigenze stabilite per legge nell’ambito della qualità e soddisfino una prestazione richiesta dai consumatori per la quale vi è una disponibilità a pagare. L’accrescimento della sostenibilità dal profilo economico deve essere sempre tenuto in consi- derazione.

Le esigenze elencate nell’articolo 1 capoverso 2 sono cumulative.

Articolo 2 Provvedimenti non sostenuti

Il presente articolo definisce i provvedimenti non sostenuti. Riprende ampiamente le disposizioni vi- genti finora.

Vengono precisate le formulazioni nei seguenti ambiti.

• Sviluppo di prodotti (incl. colture sperimentali) in senso stretto (lett. b): comprende lo sviluppo (ricerca e sviluppo: pre-sviluppo) e la formulazione di nuovi prodotti e si estende fino all’intro- duzione sul mercato. Il ciclo di vita del prodotto inizia con l’introduzione sul mercato. Le colture sperimentali su piccola scala destinate a produrre materie prime per lo sviluppo di prototipi in quantità ridotte da sottoporre alla valutazione dei consumatori nell’ambito di uno studio di mer- cato o per la convalida di una strategia, invece, possono essere sostenute in una fase di ac- certamenti preliminari.

• Provvedimenti già sostenuti con prestazioni sulla base di altri atti normativi (lett. c): tra questi rientrano, ad esempio, strumenti in ambito agricolo quali miglioramenti strutturali in generale, progetti di sviluppo regionale (PSR), promozione dello smercio e strumenti in ambito extragri- colo come InnoSuisse e Nuova politica regionale (NPR). L’obiettivo è evitare un doppio finan- ziamento.

• Contributi vincolati al prodotto o alla superficie (lett. f): si intendono gli indennizzi il cui importo dipende dalla quantità di prodotto o dalla superficie utile. Non possono essere sostenuti in quanto non si riferiscono a costi effettivamente sostenuti, bensì sono tesi solo a ridurre i costi di produzione.

• Provvedimenti tesi principalmente ad adempiere esigenze stabilite per legge nell’ambito della qualità e della sostenibilità (lett. g): come prescritto dal diritto previgente, le esigenze relative a prodotti o processi nuovi o migliorati devono essere chiaramente superiori a quelle stabilite per legge nell’ambito della qualità e della sostenibilità. Pertanto, i provvedimenti tesi principal- mente ad adempiere esigenze stabilite per legge in questi settori non possono essere soste- nuti. Non è quindi sufficiente che il provvedimento riguardi solo o quasi esclusivamente i requi- siti di base stabiliti per legge (incl. le esigenze PER, SwissGap).

Articolo 3 (ex art. 4) Esigenze relative a progetti per lo sviluppo di standard di produzione

Il presente articolo riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora, ma è notevolmente semplificato a causa dell’abrogazione di alcune di esse (cpv. 1 lett. c, d ed e). La modifica materiale riguarda l’esplicita menzione dell’esigenza di presentare un miglioramento almeno in due dimensioni della so- stenibilità e di definire un indicatore adeguato per poter dimostrare l’impatto previsto (cpv. 3 lett. c e d). Oltre all’impatto sulla dimensione economica, i progetti devono influenzare positivamente anche la dimensione ecologica o sociale.

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Nel capoverso 3 la lettera a sostituisce le lettere c, d ed e delle disposizioni vigenti finora. Il progetto deve garantire la trasparenza attraverso le esigenze degli standard di produzione e il loro rispetto. Le esigenze vengono semplificate, ma offrono comunque la possibilità di far accreditare gli standard, se lo si auspica. In passato, l’opzione dell’accreditamento di uno standard di produzione non è mai stata utilizzata nell’ambito di un progetto OQuSo e anche l’esigenza secondo cui gli standard devono sem- pre prevedere un «processo di costante miglioramento e ottimizzazione» si è rivelata non idonea nella pratica.

All’atto della presentazione della domanda, l’ente promotore deve allegare un piano per la valutazione dell’impatto basato su indicatori adeguati (lett. c e d). Deve stabilire quali sono gli obiettivi relativi a qualità e sostenibilità che si vuole raggiungere con lo standard di produzione e in che modo il raggiun- gimento degli obiettivi viene verificato periodicamente sulla scorta di indicatori adeguati e definiti pre- ventivamente.

Articolo 4 (ex art. 5) Esigenze relative a progetti per l’introduzione di nuovi modelli d’affari

Le modifiche materiali riguardano l’esigenza vigente finora secondo cui il progetto deve fungere da mo- dello e la considerazione del miglioramento dal profilo della sostenibilità.

• I progetti collettivi per l’introduzione di nuovi modelli d’affari mirano a introdurre modelli che si di- stinguono chiaramente da quelli già esistenti. Finora, il fatto che i progetti dovessero fungere da modello implicava che un certo tipo di progetti potesse essere sostenuto, per principio, solo una volta, nell’ottica di un progetto modello o pionieristico. Alle condizioni vigenti finora i progetti inno- vativi potevano essere sostenuti solo se rappresentavano un modello per l’intero settore o a livello nazionale. Nella pratica ciò si è rivelato troppo restrittivo, per cui ora è possibile un’interpretazione più ampia del «carattere di modello». In futuro, progetti comparabili potranno essere sostenuti an- che a più riprese se il loro raggio d’azione è limitato al livello locale o regionale. Si punta più sulla «competizione di idee» anziché sul fatto che il progetto debba fungere da modello. Il carattere innovativo, nuovo o migliorato del progetto deve essere illustrato da un modello d’affari (business model). Quest’ultimo è una rappresentazione delle correlazioni logiche di come un’organizzazione o un’azienda può generare valore aggiunto per i clienti e garantire un ricavo per l'organizzazione.

• La lettera b vigente finora viene abrogata. L’idea di un «approccio lungimirante dal profilo del mar- keting, della forma di organizzazione o di partenariato» era troppo astratta e nel testo modificato è inclusa nella definizione del modello d’affari.

• I progetti tesi a creare un beneficio supplementare nell’ambito della sostenibilità devono avere un effetto positivo almeno in due delle tre dimensioni della sostenibilità. Oltre all’impatto sulla dimen- sione economica, il progetto deve influenzare positivamente anche la dimensione ecologica o so- ciale. Il progetto tuttavia non deve avere un impatto negativo su altri aspetti della sostenibilità. Anche se sarebbe auspicabile avere progetti che abbiano un impatto positivo sulle tre dimensioni della sostenibilità, attraverso l’OQuSo è possibile finanziare anche quelli che presentano un miglio- ramento in almeno due dimensioni della sostenibilità. Finanziare solo progetti basati su un miglioramento di tutte e tre le dimensioni ridurrebbe drastica- mente il numero di progetti ammissibili.

• All’atto della presentazione della domanda, l’ente promotore deve allegare un piano per la valuta- zione dell’impatto dal profilo della qualità e della sostenibilità basato su indicatori adeguati (cpv. 3 lett. b e c).

Articolo 5 (nuovo)

Nell’ordinanza vengono integrate le esigenze relative a progetti per la realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi (ex tipo di progetto AgrIQnet), riprendendo i criteri applicati fi- nora per AgrIQnet (cfr. tab. «Confronto sommario delle tipologie di progetti»). Si tratta di progetti di

60

OQuSo

piccole dimensioni con esigenze inferiori per quanto concerne l’ente promotore e l’impatto sulla soste- nibilità.

La caratteristica di modello è mantenuta e pertanto i progetti non sono duplicabili.

Articolo 6 Domande (ex art. 9)

I requisiti delle domande di cui al capoverso 2 non subiscono modifiche sul piano materiale ma ven- gono precisati. Il termine di inoltro generico è stralciato. Le domande ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b devono essere presentate almeno tre mesi prima del previsto inizio del progetto.

Le domande ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere c e d possono essere presentate più volte l’anno. Il processo di domanda relativo a progetti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera d è integrato nella Piattaforma di coordinamento per i progetti innovativi dell’UFAG. Ciò comporta una semplifica- zione amministrativa e una standardizzazione all'interno dell'UFAG.

I progetti devono essere finanziati con fondi propri. L’UFAG partecipa solo a titolo sussidiario. L’aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili. L’UFAG concede un aiuto finanziario soltanto se i richiedenti dimostrano di non disporre dei fondi propri neces- sari per la realizzazione del progetto. Come fondi propri sono ammessi tra l’altro:

• risorse finanziarie e averi bancari dell’organizzazione; • quote sociali e di sostenitore; • tasse per la produzione e la trasformazione; • sponsorizzazione in forma finanziaria; • prestiti; • donazioni.

Le prestazioni lavorative remunerate da terzi che non vengono fatturate né pagate dall’organizzazione richiedente non sono considerate fondi di terzi.

Articolo 7 Esame della domanda e decisione sull’aiuto finanziario (ex art. 10)

Il presente articolo riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora. È stato soltanto abrogato il ca- poverso 4 perché contiene una delega delle competenze che è superflua.

Ente promotore (ex. art. 6)

Le esigenze relative all’ente promotore non figurano più in un articolo separato, bensì sono indicate direttamente negli articoli riferiti alle singole tipologie di progetti (art. 3, 4 e 5). Il testo riprende ampia- mente le disposizioni vigenti finora. L’unica modifica materiale riguarda l’articolo 5, con l’inserimento nell’ordinanza dell’ente promotore per la realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi (ex AgrIQnet). Per istituire un ente promotore nel quadro dell’ex tipo di progetto AgrIQnet è necessario che almeno due produttori si associno.

Articolo 8 Importo e durata dell’aiuto finanziario

L’importo e la durata dell’aiuto finanziario dipendono dai progetti da sostenere. Il presente articolo ri- prende ampiamente le disposizioni vigenti finora. L’unica modifica materiale riguarda i progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c, ovvero quelli di piccola portata con esigenze minori in materia di ente promotore e impatto sulla sostenibilità. Il sostegno ai progetti è una tantum e la durata del pro- getto è due anni al massimo. L’aiuto finanziario ammonta a 80 000 franchi al massimo. Anche il soste- gno al progetto per gli accertamenti preliminari (art. 1 cpv. 1 lett. d) è una tantum e la durata è due anni al massimo

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OQuSo

Confronto sommario dell’importo e della durata dell’aiuto finanziario in base al progetto (art. 9)

Accertamenti preliminari (progetti di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. d) Durata Unico, max. 2 anni max. Importo max. Fr. 20‘000 e max. 50%

Sviluppo di standard di pro- Introduzione di Realizzazione di nuove duzione e rispettivo consoli- nuovi modelli d’af- idee di progetto damento (progetti ai sensi fari (progetti ai sensi (progetti ai sensi dell’art. 1 dell’art. 1 cpv. 1 lett. a) dell’art. 1 cpv. 1 lett. cpv. 1 lett. c) b) Durata 4 anni 4 anni Unico, max. 2 anni max. Importo max. Max. 50% Max. 50% Fr. 80'000 e max. 50%

Articolo 9 Costi computabili (ex. art. 7)

Il presente articolo definisce i costi computabili.

Riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora. L’unica modifica materiale riguarda il capoverso 2 lettera c. I costi annuali per il controllo e la certificazione (tranne quelli per il primo controllo) non sono più computabili perché si tratta di una mera riduzione dei costi che non ha alcun effetto duraturo sullo sviluppo dei progetti.

Già in passato era possibile ricorrere a un supporto professionale (coaching) durante l’attuazione del progetto, ma questo è ora esplicitamente elencato nell’ordinanza tra i costi computabili (cpv. 2 lett. d).

Su raccomandazione della Revisione interna dell’UFAG, al capoverso 2 lettera a è stata fatta una pre- cisazione sui costi del personale e del posto di lavoro computabili in analogia all’ordinanza concer- nente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli.

I costi delle singole imprese per l’attuazione individuale del provvedimento (cpv. 3 lett. d) sono tuttora esclusi dai costi computabili. I provvedimenti devono essere sostenuti e realizzati collettivamente. Le singole imprese o aziende partecipanti non possono presentare una domanda per i costi relativi all’at- tuazione della misura a livello aziendale.

Articolo 10 Rapporto, trasferimento delle conoscenze e valutazione (ex. art. 11)

Il presente articolo riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora. Viene sancita la possibilità di prescrivere provvedimenti per lo scambio di esperienze e il trasferimento delle conoscenze nelle deci- sioni.

I progetti devono definire indicatori specifici per valutare l’impatto del provvedimento e documentare il miglioramento della qualità e della sostenibilità. I criteri di valutazione dell’impatto sulle tre dimensioni della sostenibilità sono definiti dall’UFAG.

Possibili obiettivi di efficacia dei progetti nell’ambito della sostenibilità ecologica o sociale possono es- sere definiti nei seguenti campi.

Sostenibilità ecologica: • Biodiversità • Paesaggio • Clima • Aria • Acqua

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OQuSo

• Suolo • Energia Sostenibilità sociale: • Ripartizione più equa del beneficio supplementare • Condizioni di lavoro all’avanguardia • Servizi sociali

Per analogia, gli obiettivi nell’ambito della qualità devono stabilire esigenze qualitative chiare, che si distinguano nettamente dallo standard minimo di qualità previsto dalla legge. Gli indicatori di qualità vanno definiti nell’ottica del consumatore nonché devono essere misurabili e richiesti dal mercato.

Il vigente articolo 12 relativo al versamento dell’aiuto finanziario è abrogato.

Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano l’abrogazione del vecchio atto normativo, la disposizione transitoria e l’entrata in vigore.

3.4 Ripercussioni

3.4.1 Confederazione

Il quadro finanziario resta invariato. L’esecuzione, l’esame delle domande e l’accompagnamento dei progetti non comportano costi suppletivi. La riduzione del numero di tipi di progetti e l’armonizzazione con i processi interni rappresentano una semplificazione.

3.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

3.4.3 Economia

Il miglioramento dello strumento di promozione aiuta l’agricoltura e gli enti promotori coinvolti a perfe- zionare i loro profili di sostenibilità e quindi a posizionare meglio i loro prodotti sul mercato. In entrambi i casi si tratta di un effetto positivo dal punto di vista macroeconomico. Il sostegno all’innovazione nel settore agricolo contribuisce ad accrescere il valore aggiunto delle materie prime svizzere e ad au- mentare la competitività dell'industria alimentare.

3.4.4 Ambiente

I progetti sostenuti devono generare un beneficio economico nonché esercitare un effetto positivo sulla dimensione ecologica o sociale della sostenibilità. Rilevando in modo migliore e più metodico i benefici supplementari dal profilo della sostenibilità, si promuovono progetti con un impatto ambientale positivo.

3.5 Rapporto con il diritto internazionale

Gli aiuti finanziari previsti dall’OQuSo sono sovvenzioni ai sensi dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (AoA) e dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC (Accordo SCM). Devono essere notificati conformemente alle disposizioni di tali accordi. L'allegato 2 dell'AoA prevede l'esen- zione dagli obblighi di riduzione delle sovvenzioni per il sostegno alle misure di marketing e promo- zione (green box).

I provvedimenti nel quadro dell’OQuSo vengono già attualmente notificati.

3.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

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OQuSo

3.7 Basi legali

La base legale per la presente ordinanza è costituita dall’articolo 11 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr).

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Ordinanza concernente la promozione della qualità e della sostenibilità nella filiera agroalimentare (OQuSo)

del …

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Art. 1 Progetti sostenuti

1 Per i seguenti progetti possono essere concessi aiuti finanziari:

a. sviluppo di standard di produzione e rispettivo consolidamento nella catego- ria interessata o tra i produttori interessati; b. introduzione di nuovi modelli d’affari; c. realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi; d. accertamenti preliminari per progetti di cui alle lettere a-c.

2 Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se il progetto:

a. è orientato alle esigenze del mercato; b. genera a breve o medio termine un valore aggiunto supplementare per l’agri- coltura; c. rafforza a lungo termine la competitività di una categoria della filiera agroa- limentare svizzera o dei produttori coinvolti; d. migliora la qualità dei prodotti e accresce la sostenibilità dei prodotti o dei processi dal profilo economico nonché sociale o ecologico; e. non ha effetti collaterali negativi sulla qualità dei prodotti e sulla sostenibi- lità dei prodotti e dei processi. f. giova in primo luogo alla filiera agroalimentare;

RS .......... 1 RS 910.1

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 65

OQuSo «%ASFF_YYYY_ID»

g. è realizzato da un ente promotore nel quale l’agricoltura è rappresentata in modo determinante.

Art. 2 Provvedimenti non sostenuti Per i seguenti provvedimenti non sono concessi aiuti finanziari anche se sono attuati nell’ambito di un progetto sostenuto: a. verifica della qualità dei prodotti agricoli e dei rispettivi prodotti trasformati; b. sviluppo di prodotti; c. provvedimenti già sostenuti con prestazioni sulla base di altri atti normativi; d. provvedimenti specifici delle ditte o altri provvedimenti che potrebbero avere effetti distorsivi sulla concorrenza; e. provvedimenti volti innanzitutto a monopolizzare determinati vantaggi di mercato o a limitare in altro modo la concorrenza, in particolare varietà club e sistemi di franchising; f. versamento di indennizzi forfettari il cui importo è calcolato per unità di quan- tità o superficie; g. provvedimenti che garantiscono principalmente l’adempimento di esigenze stabilite per legge nell’ambito della qualità e della sostenibilità.

Art. 3 Esigenze relative a progetti per lo sviluppo di standard di produzione

1 Lo standard di produzione deve adempiere le seguenti esigenze:

a. contribuire a lungo termine a un incremento delle vendite di prodotti agricoli svizzeri, a un miglioramento della posizione di mercato o a un aumento del prezzo alla produzione; b. soddisfare una prestazione richiesta dai consumatori; c. porre la condizione che i prodotti o i processi siano decisamente più sostenibili dal profilo economico nonché ecologico o sociale rispetto a quanto previsto dalle esigenze minime stabilite per legge; d. garantire la continuità dello standard di produzione dopo la conclusione del sostegno; e. fissare esigenze relative alla qualità e alla sostenibilità decisamente su- periori a quelle dello standard precedente qualora si tratti dell’ulteriore sviluppo di uno standard di produzione esistente. 2 L’ente promotore può essere: a. un’organizzazione di categoria; o b. un’organizzazione di produttori che si associa ad addetti alla trasformazione o commercianti, nonché, eventualmente, a consumatori. 3 L’ente promotore deve:

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OQuSo «%ASFF_YYYY_ID»

a. garantire trasparenza sulle esigenze dello standard di produzione e sul loro rispetto; b. garantire la collaborazione tra i produttori e gli addetti alla trasformazione o i commercianti nonché, eventualmente, i consumatori coinvolti; c. stabilire gli obiettivi dal profilo della qualità e della sostenibilità da raggiun- gere con lo standard di produzione; e d. verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi mediante adeguati indicatori precedentemente stabiliti.

Art. 4 Esigenze relative a progetti per l’introduzione di nuovi modelli d’affari 1 Il modello d’affari deve adempiere le seguenti esigenze: a. distinguersi chiaramente da modelli esistenti; b. essere in grado di autofinanziarsi dopo la conclusione del sostegno. 2 L’ente promotore può essere un’associazione di produttori e addetti alla trasforma-

zione o commercianti, nonché, eventualmente, consumatori.

3 L’ente promotore deve:

a. garantire la collaborazione tra i produttori e gli addetti alla trasformazione o i commercianti nonché, eventualmente, i consumatori coinvolti; b. stabilire gli obiettivi dal profilo della qualità e della sostenibilità da raggiun- gere con il modello d’affari; c. verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi mediante adeguati indicatori precedentemente stabiliti.

Art. 5 Esigenze relative a progetti per la realizzazione di nuove idee di pro- getto, incluso lo sviluppo di prototipi

1 La nuova idea di progetto deve adempiere le seguenti esigenze:

a. fungere da modello anche per aziende agricole non rappresentate nell’ente promotore; b. contribuire alla generazione di valore aggiunto nelle aziende agricole interes- sate attraverso un incremento delle vendite o del prezzo alla produzione, una riduzione dei costi, una maggiore efficienza o una migliore posizione di mer- cato; c. migliorare la qualità o accrescere la sostenibilità dal profilo sociale o ecolo- gico.

2 L’ente promotore deve essere un’associazione di almeno due produttori. In via

suppletiva, nell’ente promotore possono essere rappresentati anche addetti alla tra- sformazione e commercianti.

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OQuSo «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 6 Domande

1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate dall’ente promotore.

2 Le domande devono contenere:

a. una descrizione del progetto, in particolare del suo obiettivo, nonché informa- zioni sull’ente promotore; b. un preventivo e un piano di finanziamento nonché la prova dei fondi propri; per i progetti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b la domanda deve contenere anche un piano aziendale; c. indicazioni sul modo in cui, con il progetto, si ottiene un miglioramento della qualità e della sostenibilità; d. la prova che le esigenze di cui all’articolo 3, 4 o 5 sono adempiute.

3 L’UFAG può esigere che la domanda contenga altri documenti.

4 Le domande vanno presentate entro i termini seguenti:

a. per le domande di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b: almeno tre mesi prima del previsto inizio del progetto; b. per le domande ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere c e d: prima del previsto inizio del progetto secondo i termini di inoltro pubblicati sul sito Internet dell’UFAG.

Art. 7 Esame della domanda e decisione sull’aiuto finanziario

1 L’UFAG decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.

2 Stabilisce le modalità di pagamento caso per caso. Può fissare condizioni e oneri nonché limitare l’importo fino a concorrenza del quale i costi sono computabili ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2. 3 L’importo definitivo dell’aiuto finanziario è stabilito sulla base dell’esame del con- teggio definitivo.

Art. 8 Importo degli aiuti finanziari e durata della concessione 1 L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili. Non può superare un eventuale disavanzo. 2 Per i seguenti progetti, l’importo massimo dell’aiuto finanziario per l’intera durata ammonta a: a. per la realizzazione di nuove idee di progetto di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c: 80 000 franchi; b. per gli accertamenti preliminari di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d:

20 000 franchi.

3 La durata massima della concessione dell’aiuto finanziario ammonta a:

a. per lo sviluppo e il consolidamento di standard di produzione nonché per l’introduzione di nuovi modelli d’affari: quattro anni;

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OQuSo «%ASFF_YYYY_ID»

b. per la realizzazione di nuove idee di progetto nonché per gli accertamenti preliminari: due anni.

Art. 9 Costi computabili 1 Per costi computabili s’intendono le spese necessarie per l’adeguata realizzazione del progetto e direttamente imputabili a quest’ultimo.

2 Sono computabili in particolare:

a. i costi del personale, inclusi i costi del posto di lavoro; b. i costi per l’introduzione dei prodotti sul mercato o dei processi presso gli utenti; c. i costi per la prima verifica o il primo controllo dei prodotti o dei processi; d. i costi per il supporto professionale al progetto da parte di terzi

3 Non sono computabili in particolare:

a. i costi strutturali, organizzativi e amministrativi degli enti promotori; b. le quote sociali a terzi; c. i costi infrastrutturali, ad eccezione dei costi per lo sviluppo di prototipi nel quadro di progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c; d. i costi delle singole imprese per l’attuazione individuale del provvedimento.

Art. 10 Rapporto, trasferimento delle conoscenze e valutazione 1 Al termine del periodo di sostegno, l’ente promotore deve presentare all’UFAG un rapporto finale e un conteggio finale. Per i progetti pluriennali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b, deve inoltre presentare periodicamente un rapporto interme- dio e un conteggio intermedio. Vanno rispettate le indicazioni dell’UFAG.

2 L'UFAG stabilisce nella decisione:

a. le disposizioni relative alla comunicazione e allo scambio di esperienze tra l’ente promotore e le altre cerchie interessate; b. i criteri in base ai quali viene valutato se, con il progetto sostenuto, è stato ottenuto un miglioramento della qualità e della sostenibilità; c. all’occorrenza, un obbligo per l’ente promotore di definire gli indicatori rile- vanti per valutare/misurare l’impatto del progetto sostenuto e di misurare il rispettivo impatto.

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 23 ottobre 20132 sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare è abrogata.

2 RU 2013 3879

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OQuSo «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 12 Disposizioni transitorie I provvedimenti per i quali è stato concesso un aiuto finanziario prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sottostanno al diritto previgente durante il periodo per il quale è stato concesso l’aiuto finanziario.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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4 Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordi- nanza sulla terminologia agricola, OTerm), RS 910.91

4.1 Situazione iniziale

Attualmente le superfici con impianti fotovoltaici sono sostanzialmente escluse dalla superficie agri- cola utile (SAU). Grazie allo sviluppo tecnologico degli ultimi anni, sulla superficie sottostante gli im- pianti di ultima generazione è addirittura possibile ottenere rese agricole più elevate. Ai sensi dell'arti- colo 32c dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), dal 1° luglio 2022 un im- pianto solare è considerato d'ubicazione vincolata e può essere autorizzato se, tra le altre cose, in ter- ritori poco sensibili arreca vantaggi alla coltivazione agricola o è destinato a scopi sperimentali e di ri- cerca in questo senso. In futuro, impianti di questo tipo non saranno più esclusi dalla superficie agri- cola utile.

Al momento i Cantoni devono tenere un registro soltanto delle superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione famigliare. Finora non era necessario registrare le altre superfici all'estero ge- stite da aziende agricole svizzere, poiché per esse non vengono versati pagamenti diretti.

4.2 Sintesi delle principali modifiche

Le superfici con impianti solari autorizzati non sono escluse dalla SAU se l'impianto esercita un effetto positivo sulle rese agricole naturali o arreca altri vantaggi alla produzione vegetale.

Oltre a quello delle superfici coltivate per tradizione famigliare (art. 17 cpv. 2 OTerm), i Cantoni de- vono tenere un registro delle superfici nella zona di confine estera (art. 17 cpv. 1 OTerm) non coltivate per tradizione famigliare da aziende agricole svizzere. Ciò permette ai Cantoni e ad altre autorità di avere una panoramica completa sulle superfici all'estero gestite da aziende agricole svizzere.

4.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 16 capoverso 1 lettera f Il termine «impianti fotovoltaici» è sostituito con «impianti solari» in modo che nell’OTerm e nell’OPT venga utilizzata la stessa terminologia.

Articolo 16 capoverso 5 1 Le superfici con impianti solari possono trovarsi all'interno della SAU se l'impianto ha un impatto posi- tivo sulle rese agricole naturali o è destinato a scopi sperimentali e di ricerca (art. 32c cpv. 1 lett. c OPT). Impianti di questo tipo possono adempiere l'esigenza dell'ubicazione vincolata ai sensi del di- ritto in materia di pianificazione del territorio ed essere autorizzati. Se le condizioni per l'autorizzazione non sono più adempiute, gli impianti solari devono essere smantellati.

Articolo 17 capoverso 4 Oltre a quello delle superfici coltivate per tradizione famigliare, i Cantoni devono tenere un registro delle altre superfici (art. 17 cpv. 1 OTerm) nella zona di confine estera che sono gestite da un'azienda agricola svizzera.

4.4 Ripercussioni

4.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione sostanziale. La registrazione di tutte le superfici nella zona di confine estera gestite da aziende agricole svizzere non ha un impatto positivo soltanto sull'esecuzione dell'ordinanza

1 Con la modifica d’ordinanza del 2 novembre 2022 è stato introdotto il capoverso 4 non ancora pubblicato (regolamentazione del maggese nero), ecco perché il nuovo capoverso 5 per gli impianti solari.

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Ordinanza sulla terminologia agricola

sui pagamenti diretti, bensì, ad esempio, anche sull’esecuzione in relazione ai requisiti Swissness o alle esigenze per le aziende biologiche.

4.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione sostanziale.

4.4.3 Economia

La modifica sostiene la Strategia energetica.

4.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione sostanziale. Si può presumere che il numero di impianti solari sulla superficie agricola utile resterà molto limitato e che questi impianti saranno installati solo dove migliorano le rese agricole o arrecano vantaggi alla produzione agricola. È il caso, in particolare, nel settore delle colture speciali quali vite, frutta o verdure.

4.5 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica proposta non tange il diritto internazionale.

4.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

4.7 Basi legali

La base legale è costituita dall’articolo 177 capoverso 1 LAgr.

72

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Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come se- gue:

Art. 16 cpv. 1 lett. f e 5

1 Non sono considerate superficie agricola utile:

f. le superfici con impianti solari. 5 Le superfici con impianti solari sono considerate superficie agricola utile se:

a. gli impianti solari adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 32c ca- poverso 1 lettera c dell’ordinanza del 28 giugno 20002 sulla pianificazione del territorio; e b. il gestore dimostra che:

1. si tratta di superfici di proprietà o per le quali è stato concluso un con-

tratto scritto di affitto conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera a, d o e; e

2. per gli impianti solari esistono autorizzazioni edilizie passate in giudi-

cato.

RS .......... 1 RS 910.91 2 RS 700.01

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 73

Ordinanza sulla terminologia agricola «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 17 cpv. 4 4 I Cantoni tengono un registro delle superfici coltivate per tradizione famigliare e delle altre superfici all’estero, che sono gestite da un’azienda agricola svizzera.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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5 Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV), RS 916.20

5.1 Situazione iniziale

L'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) è stata varata dal Consiglio federale il 31 ottobre 2018 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. L'esperienza acquisita da allora nell'esecuzione delle nuove di- sposizioni ha evidenziato la necessità di precisare o integrare alcuni articoli.

5.2 Sintesi delle principali modifiche

Attualmente l'OSalV prevede che in caso di sospetta infestazione da parte di un organismo da quaran- tena, le merci possono essere messe in quarantena, sequestrate o valorizzate. L’esperienza acquisita negli ultimi anni ha evidenziato che in determinati casi sarebbe necessaria, opportuna e adeguata an- che una distruzione preventiva delle merci per contrastare più efficacemente l'introduzione e la diffu- sione di organismi da quarantena. Pertanto si propone di modificare l'OSalV in modo che la distru- zione preventiva delle merci sospettate di essere infestate rientri tra le possibili misure di lotta.

A causa del ritardo accumulato nella revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01), le disposizioni transitorie concernenti le misure ufficiali contro Ambrosia artemisiifolia (ambrosia) sono prorogate di quattro anni (fino al 31 dicembre 2027).

5.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 10 Se vi è una sospetta infestazione da parte di un organismo da quarantena, il servizio cantonale com- petente o il Servizio fitosanitario federale (SFF) prende misure di prevenzione adeguate fino alla con- ferma o alla confutazione del sospetto tramite un'analisi di laboratorio. Tra le misure si annoverano la messa in quarantena, il sequestro o la valorizzazione delle merci sospettate di essere infestate. La di- struzione preventiva delle merci in caso di sospetta infestazione è prevista dall'articolo 153 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), ma non nella versione vigente dell’OSalV (fintanto che non è disponi- bile un'analisi di laboratorio con esito positivo).

Dalle esperienze acquisite negli ultimi anni è emerso che ci sono anche dei casi in cui sarebbe impor- tante e proporzionale distruggere preventivamente le merci per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena, ad esempio se la presenza di un organismo da quarantena in un lotto di vegetali importato in Svizzera è già stata rilevata in un altro Paese tramite analisi di laboratorio svolte dalle autorità competenti e se in Svizzera la rilevazione attraverso analisi di laboratorio è difficile, se non impossibile o molto difficoltosa, a causa sia della percentuale esigua di merci nel lotto con infesta- zione visibile a occhio nudo sia della biologia dell'organismo da quarantena. Con la modifica proposta, i servizi cantonali competenti e il SFF hanno la possibilità di ordinare la distruzione delle merci che si suppone siano infestate, come peraltro già previsto nell'articolo 153 lettera c LAgr.

Articolo 46 La formulazione del presente articolo viene adeguata a seguito dell’abrogazione della Direttiva 2004/103/CE della Commissione del 7 ottobre 2004.

Articolo 110 La specie vegetale alloctona invasiva Ambrosia artemisiifolia (ambrosia) costituisce un pericolo in par- ticolare per la salute umana. Il suo polline e le sue infiorescenze, se entrano in contatto con la pelle, possono provocare forti allergie. Già nell'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20) erano state introdotte disposizioni per la sorveglianza ufficiale e la lotta relative ad A. artemisiifolia. Secondo le disposizioni transitorie dell’OSalV, tali disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 2023. Per far sì che a livello nazionale sia possibile prendere misure efficaci contro le piante infestanti (come A. artemisiifolia) e altri organismi nocivi che non adempiono i criteri per essere

75

Ordinanza sulla salute dei vegetali

considerati «particolarmente pericolosi», è necessario creare nuove basi legali adeguate, segnata- mente nella legge sulla protezione dell'ambiente per gli organismi che mettono in pericolo l'ambiente o l'uomo e nella legge sull'agricoltura per gli organismi che provocano danni in primo luogo all'agricol- tura. A causa del ritardo accumulato nella revisione della legge sulla protezione dell'ambiente, finora non è stato possibile creare una nuova base legale per la sorveglianza ufficiale e la lotta relative ad A. artemisiifolia. Tuttavia deve comunque essere possibile anche in futuro prendere misure di lotta uffi- ciali contro questa pianta problematica per scongiurare, come finora, danni per l'uomo. Onde garantire la continuità nella lotta efficace contro questa pianta problematica, le disposizioni transitorie concer- nenti le misure ufficiali contro A. artemisiifolia sono prorogate fino al 31 dicembre 2027.

5.4 Ripercussioni

5.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione sulle risorse umane della Confederazione.

La proposta di modifica dell'articolo 10 potrebbe comportare costi più elevati per il finanziamento delle indennità di equità di cui all’articolo 156 LAgr da versare alle aziende che subiscono un danno a causa dell’ordine di distruzione preventiva di merci sospettate di essere infestate. Siccome non è possibile prevedere la comparsa di organismi da quarantena e la conseguente entità del danno, non si può nemmeno stimare a quanto ammontano i costi supplementari cui deve far fronte la Confederazione per erogare le rispettive indennità. Si può però presupporre che per la Confederazione le eventuali in- dennità supplementari per danni causati da misure di prevenzione siano meno onerose rispetto ai co- sti correlati ai danni che potrebbero verificarsi se non fosse possibile ordinare l'eliminazione preventiva delle merci sospettate di essere infestate. Nella media pluriennale, i costi per la Confederazione do- vrebbero quindi diminuire perché le misure hanno un effetto preventivo.

È improbabile che la proposta di proroga delle disposizioni concernenti la sorveglianza e la lotta in re- lazione ad Ambrosia artemisiifolia di cui all'articolo 110 generi costi più elevati per la Confederazione rispetto a quelli attuali. Negli scorsi anni la Confederazione ha partecipato ai costi dei Cantoni per la lotta contro questa pianta problematica con un importo medio di 20 000 franchi all'anno. Questi costi possono essere coperti con l'attuale preventivo dell'UFAG.

5.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione significativa sulle risorse finanziarie e umane dei Cantoni. Siccome i Cantoni non sono obbligati a versare indennità di equità in virtù dell'articolo 156 LAgr alle aziende danneg- giate, la proposta di modifica dell'articolo 10 non comporta necessariamente costi più elevati per loro.

5.4.3 Economia

La proposta di proroga delle disposizioni concernenti la lotta contro Ambrosia artemisiifolia influisce positivamente sulla salute dell'uomo. Nel complesso la proposta di modifica dell'articolo 10 ha riper- cussioni positive per l'economia poiché consente di migliorare la protezione della salute dei vegetali in generale e di ridurre i danni economici.

5.4.4 Ambiente

Le modifiche proposte hanno un effetto positivo sull'ambiente. Garantendo la lotta ufficiale contro Am- brosia artemisiifolia s'impedisce l'ulteriore diffusione di una specie vegetale alloctona invasiva in Sviz- zera. La proposta di modifica dell'articolo 10 consente di migliorare la protezione della salute dei vege- tali e di ridurre i danni ecologici (ad esempio nel bosco).

5.5 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica proposta non tange il commercio internazionale. Le norme dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary Agreement) e l'accordo del 21 giugno 1999 tra la

76

Ordinanza sulla salute dei vegetali

Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) continuano a essere adempiuti.

5.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

5.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 149 capoverso 2 e 153 della legge sull’agricoltura (RS 910.1) nonché dall'articolo 26 capoverso 1 della legge forestale (RS 921.0).

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

Modifica del…

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3 3 Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 lettere a–d ed i.

Art. 46 cpv. 2

2 Per prova dell’avvenuto controllo s’intende:

a. un documento fitosanitario di circolazione, debitamente compilato, dell’or- ganizzazione nazionale della protezione dei vegetali al punto di entrata nel territorio dell’UE; b. un DSCE-PP.

Art. 110 cpv. 4 4 Per Ambrosia artemisiifolia L. le disposizioni concernenti le piante infestanti parti- colarmente pericolose secondo il diritto anteriore si applicano fino al 31 dicembre 2027.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

RS 916.20 1 RS 916.20

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 78

Ordinanza sulla salute dei vegetali «%ASFF_YYYY_ID»

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2/2 79

6 Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon), RS 916.171

6.1 Situazione iniziale

L'omologazione dei concimi è un compito legale che spetta all'Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). Con l'entrata in vigore, nell’Unione europea (UE), del nuovo regolamento (UE) 2019/10091 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, è necessario pro- cedere a una revisione totale delle ordinanze sui concimi per evitare ostacoli tecnici al commercio tra la Svizzera e l’UE.

Attualmente, l’ordinanza del 10 gennaio 20012 sulla messa in commercio di concimi (ordinanza sui con- cimi [OCon]) e l’ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 3 sulla messa in commercio di concimi (or- dinanza DEFR sul libro dei concimi [OLCon]) disciplinano l'omologazione dei concimi. In questo conte- sto occorre distinguere tre tipi di procedure in funzione del crescente fattore di rischio che un concime presenta per l’ambiente, l’uomo e gli animali: • Non soggiacciono all'obbligo di notifica i concimi e gli ammendanti minerali che corrispondono a uno dei tipi di concime menzionati nell'allegato 1 OLCon. Questi concimi possono essere messi in commercio liberamente e non vengono valutati dall'UFAG; • soggiacciono all’obbligo di notifica i concimi che contengono sostanza organica e che corri- spondono a uno dei tipi di concime menzionati nell'allegato 1 OLCon. Essi devono essere no- tificati all'UFAG. Previa valutazione l'UFAG conferma la notifica; • sono soggetti ad autorizzazione i concimi che non corrispondono a un tipo di concime menzio- nato nell'allegato 1 OLCon. Questi concimi contengono microrganismi o sono costituiti da sot- toprodotti di origine animale. Prima di essere messi in commercio devono essere valutati e autorizzati dall'UFAG.

La legislazione sui concimi non è direttamente contemplata dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli4. Fino all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1009, il 16 luglio 2022, la normativa dell’UE sui concimi era armonizzata soltanto parzial- mente tramite il regolamento (CE) n. 2003/20035, il quale includeva unicamente i concimi e gli ammen- danti minerali. Riprendendo la maggior parte dei tipi di concimi menzionati nel regolamento (CE) n. 2003/2003, la Svizzera finora ha facilitato la messa in commercio dei concimi e degli ammendanti minerali. Il regolamento (UE) 2019/1009, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 2003/2003, comprende una gamma molto più ampia di prodotti, come ad esempio i concimi organici, i concimi organo-minerali, i biostimolanti delle piante e i substrati di coltivazione, e fa riferimento unicamente ai prodotti messi in commercio nell’UE con la marcatura «CE», mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto ferti- lizzante è conforme alle prescrizioni della legislazione dell’UE sui fertilizzanti e che permette la libera circolazione del concime nell’Unione europea. In altre parole, per mettere in commercio dei concimi nell’UE è opportuno sia adempiere la normativa europea e apporre la marcatura «CE» sia conformarsi alla normativa nazionale dello Stato membro nel quale sono distribuiti i concimi.

Onde evitare ostacoli tecnici al commercio e divergenze nelle denominazioni utilizzate nonché conte- nere il più possibile il dispendio amministrativo in relazione all'omologazione dei concimi, per la Svizzera è fondamentale recepire questo nuovo regolamento dell’UE e adeguare di conseguenza la sua legisla- zione in materia di concimi. Questo anche perché, dopo la loro ultima revisione totale nel 2001, le

1 Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, GU L 170 del 25.6.2019. 2 RS 916.171 3 RS 916.171.1 4 RS 0.916.026.81 5 Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi, GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

ordinanze sui concimi sono state più volte modificate e ciò ha reso la struttura più complessa e la com- prensione dei testi laboriosa.

6.2 Sintesi delle principali modifiche

Le modifiche concernono in particolare l'adeguamento delle procedure di omologazione, le denomina- zioni dei concimi, la struttura dell'ordinanza e la formulazione delle disposizioni. L’OLCon è abrogata e, laddove opportuno, ne sono stati ripresi i contenuti.

Il presente progetto d'ordinanza tiene conto del contenuto del regolamento (UE) 2019/1009 e di quello degli atti delegati6 che lo modificano. Il contenuto di tale regolamento è stato ripreso e adeguato al contesto elvetico, secondo il principio di «riprendere il più possibile per ridurre gli ostacoli al commercio, mantenendo l'attuale livello di qualità e di sicurezza della Svizzera».

Nuovo sistema

Viene ripreso il nuovo sistema dell'UE con i concetti di categoria funzionale del prodotto (PFC) e di categoria di materiali costituenti (CMC). Ad ogni concime è attribuita una PFC corrispondente alla fun- zione dichiarata (p.es. PFC(A)(I) Concime organico solido; PFC 4 Substrato di coltivazione). Ciascuna PFC deve rispettare specifici requisiti di sicurezza e di qualità (tenori minimi delle sostanze nutritive, valori limite di inquinanti e di agenti patogeni). Inoltre, ciascun concime è costituito da una o più materie prime che possono rientrare in una o più CMC (p.es. CMC 2 Piante, parti di piante o estratti di piante; CMC 3 Compost). Le esigenze relative al processo di produzione e i metodi di controllo sono differenti per ciascuna CMC. Le categorie e i tipi di concime dell'attuale sistema svizzero sono sostituiti dalle PFC.

Le PFC dell’UE sono riprese nell'allegato 1 e sono completate da PFC specifiche per la Svizzera. Le PFC dell'UE che attualmente non esistono come categoria di concime nella legislazione svizzera (sub- strati di coltivazione e biostimolanti delle piante) sono descritte nel dettaglio nei commenti ai singoli articoli. Questi ultimi comprendono anche i motivi che hanno portato all’introduzione di PFC svizzere. Con l’adozione del concetto di PFC, la categoria di concimi «concimi minerali ottenuti dal riciclaggio» (MinRec) viene meno ed è integrata sotto forma di CMC. Le materie prime che costituiscono i concimi fosforici provenienti dal trattamento delle acque di scarico, dei fanghi di depurazione, delle ceneri con- tenute nei fanghi oppure di quelle contenute nelle farine animali o di ossa sono regolamentate sotto forma di precipitati di sali di fosfato e i loro derivati (CMC 12) e di materiali di ossidazione termica e i loro derivati (CMC 13). Gli attuali requisiti di qualità per i concimi minerali ottenuti dal riciclaggio sono mantenuti e integrati a livello di CMC.

Le CMC dell'UE sono riprese nell'allegato 2 OCon e completate da una CMC specifica per la Svizzera (CMC 100 Concime aziendale), nei commenti ai singoli articoli sono menzionati nel dettaglio i motivi che hanno portato alla sua introduzione. Il carbone vegetale è disciplinato a livello di ordinanza sotto forma di materiali di pirolisi e gassificazione (CMC 14), con requisiti di qualità e delle restrizioni di span- dimento specifici per la Svizzera.

6 Regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione del 7 luglio 2021, regolamento delegato (UE) 2021/2086 della Commissione del 5 luglio 2021, regolamento delegato (UE) 2021/2087 della Commissione del 6 luglio 2021, regolamento dele- gato (UE) 2021/1768 della Commissione del 23 giugno 2021, regolamento delegato (UE) 2022/973 della Commissione del 14 marzo 2022, regolamento delegato (UE) 2022/1171 della Commissione del 22 marzo 2022, regolamento delegato (UE) 2022/1519 della Commissione del 5 maggio 2022. Un regolamento delegato supplementare concernente il tenore di ossido di calcio è in fase di consultazione e sarà pubblicato prossimamente.

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

Procedure di omologazione

I concimi sono omologati secondo due procedure e non più tre come prima, ovvero: concimi soggetti a registrazione e concimi soggetti ad autorizzazione (cfr. fig. 1).

Fig. 1: Schema delle procedure relative ai concimi in virtù dell’ordinanza sui concimi (OCon) e dell'ordinanza sui pro- dotti chimici (OPChim). Tutti i prodotti devono essere registrati nel registro dei prodotti chimici (RPC).

Un concime è soggetto a registrazione se corrisponde a una categoria funzionale del prodotto (PFC) ed è costituito da materie prime appartenenti a categorie di materiali costituenti (CMC) soggette a registra- zione (cfr. tab. 1). Se utilizzati conformemente alle istruzioni per l'uso e nel rispetto delle buone pratiche agricole, questi concimi non presentano un rischio inaccettabile per l'ambiente, l’uomo e gli animali e quindi non richiedono una valutazione da parte dell'UFAG. Tuttavia devono essere registrati nel registro dei prodotti chimici (RPC) ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge del 15 dicembre 2000 7 sui prodotti chimici (LPChim). La procedura di registrazione è digitalizzata come per tutte le sostanze e i preparati chimici. La società o la persona che registra il concime è responsabile della qualità e della completezza dei dati. Se attualmente per alcuni concimi non vige l'obbligo di registrazione nel RPC, in futuro tutti i concimi dovranno essere presenti nel sistema. Questo permetterà alle autorità di avere una panoramica dei concimi messi in commercio in Svizzera. Inoltre, viste le iniziative parlamentari che mirano a ridurre l'uso di prodotti fitosanitari e a migliorare l'efficienza delle sostanze nutritive come l'azoto e il fosforo, i dati registrati nel RPC consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio federale, tramite un'interfaccia con DigiFlux (sistema elettronico che registra i flussi di prodotti fitosanitari e sostanze nutritive).

Un concime è soggetto ad autorizzazione se:

1. corrisponde a una PFC a sua volta soggetta ad autorizzazione; o

2. è composto da una materia prima appartenente a una CMC soggetta ad autorizzazione; o

3. contiene una materia prima che non rientra in alcuna CMC (cfr. tab. 1).

Questi concimi potrebbero presentare un rischio per l'ambiente, l'uomo e gli animali e perciò sono valu- tati dall'UFAG. I dati vengono registrati nel RPC dalla società o dalla persona che presenta una do- manda di autorizzazione. L'UFAG valuta la sicurezza della composizione del concime, la sua classifi- cazione e la sua etichettatura secondo le prescrizioni dell'OCon. Al termine della procedura l'UFAG emette una decisione (autorizzazione per la messa in commercio o rifiuto).

La deroga all'obbligo di annuncio per i concimi soggetti a notifica e ad autorizzazione ai sensi dell'arti- colo 54 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici, OPChim 8) è revocata. Pertanto tutti i concimi soggetti all'obbligo di an- nuncio secondo l'OPChim devono essere registrati nel RPC. Onde ridurre il più possibile il dispendio

7 RS 813.1 8 RS 813.11

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

amministrativo delle aziende ed evitare una raccolta di dati ridondante, la possibilità di comunicare giu- sta l’OPChim è integrata nella procedura di registrazione o di autorizzazione.

Procedura di omologazione con il nuovo sistema

In base alla PFC per la quale è messo in commercio e alla o alle CMC da cui è costituito, un concime è soggetto a registrazione o ad autorizzazione. Le procedure sono state definite in funzione dei rischi potenziali che una CMC o una PFC può presentare. Nello schema sottostante è riportata la procedura da seguire in base alle PFC e alle CMC, tenendo presente che un concime composto da una materia prima che non corrisponde ad alcuna CMC è soggetto ad autorizzazione. Una materia prima che non adempie le prescrizioni relative alla CMC, ad esempio una pianta che ha subito un trattamento non definito nella CMC 2, non rientra in alcuna CMC.

Registrazione (cfr. art. 14) Autorizzazione (cfr. art. 20) PFC PFC Concime (organico, organo-minerale e

1 5 Inibitore

inorganico)

2 Ammendante minerale basico 6 Biostimolante delle piante

3 Ammendante 101 Concime ottenuto dal riciclaggio

4 Substrato di coltivazione 102 Additivi per concimi

100 Concime aziendale 103 Altri concimi

Miscela fisica di concimi, costituita da PFC 101.A Compost 7 o CMC soggette ad autorizzazione 101.B Digestato Miscela fisica di concimi, costituita uni-

7 camente da PFC e CMC soggette a re-

gistrazione CMC CMC Sostanze e miscele a base di materiale

1 7 Microrganismi

grezzo Sottoprodotti ai sensi della direttiva

2 Piante, parti di piante o estratti di piante 11

2008/98/CE

3 Compost 12 Precipitati di sali di fosfato e i loro derivati

4 Digestato di colture fresche 13 Materiali di ossidazione termica

Digestato diverso da quello di colture

5 14 Materiali di pirolisi e gassificazione

fresche 6 Sottoprodotti dell'industria alimentare 15 Materiali di elevata purezza recuperati Materie prime che non adempiono i criteri di una

8 Polimeri nutrienti

CMC Concimi costituiti o in parte costituiti da sottopro- 9 Polimeri diversi dai polimeri nutrienti dotti di origine animale che non hanno raggiunto il punto finale della catena di fabbricazione Concimi che contengono un inibitore della nitrifica- Prodotti derivati da sottoprodotti di ori-

10 zione, un inibitore della denitrificazione o un inibi-

gine animale tore dell'ureasi Concimi costituiti o in parte costituiti da fanghi pre- senti nelle acque di scarico dei macelli, delle

100 Concime aziendale

aziende di sezionamento o delle aziende addette alla lavorazione della carne Tabella 1: Procedure di omologazione secondo le PFC, le CMC o altri costituenti dei concimi

Le deroghe all'obbligo di registrazione per le PFC e le relative condizioni sono disciplinate all'articolo 17.

83

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

Qualità

I concimi sottostanno ai requisiti di qualità stabiliti nell'allegato 2.6 dell'ordinanza del 18 maggio 20059 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti parti- colarmente pericolosi (ORRPChim). Gli attuali valori limite sono stati completati sulla base del regola- mento (UE) 2019/1009. In questo modo gli attuali requisiti di qualità vigenti in svizzera, come ad esem- pio il valore limite per il cadmio nei concimi minerali, sono mantenuti e completati con valori limite sup- plementari. Un riesame dei nuovi valori limite dell’UE sarà effettuato sotto la direzione dell’UFAM nel corso dei prossimi tre anni.

Oltre ai valori limite per gli inquinanti (metalli pesanti, inquinanti organici, corpi estranei come la plastica), l'UE ha fissato dei valori limite di patogeni per le varie PFC che sono stati ripresi nell'allegato 1 OCon.

Etichettatura

Laddove possibile, le prescrizioni di etichettatura generali e specifiche dei prodotti per le PFC da 1 a 7 del regolamento (UE) 2019/1009 sono state riprese nell'OCon per evitare ostacoli tecnici al commercio. Nel limite del possibile, per le PFC da 100 a 103 specifiche per la Svizzera sono state riprese le prescri- zioni generali di etichettatura del regolamento (UE) 2019/1009. I requisiti specifici dei prodotti sono stati ripresi dall’OCon e dall’OLCon vigenti e sono stati in parte adeguati.

Campionatura, analisi e tolleranze

La nuova OCon definisce i metodi da applicare per la campionatura e l'analisi dei concimi. Si applicano i metodi ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009. Il Comitato europeo di normazione (CEN) è respon- sabile per lo sviluppo (ulteriore) dei metodi di campionatura e di analisi dei prodotti fertilizzanti dell'UE. Si applicano parimenti i metodi di riferimento di Agroscope, in particolare ai concimi aziendali e a quelli ottenuti dal riciclaggio per i quali a livello europeo non sono previste norme omogenee.

La nuova OCon stabilisce altresì tolleranze per ridurre le incertezze in merito alla fabbricazione, alla catena di distribuzione nonché alla campionatura e all'analisi.

Esecuzione e controllo

Le disposizioni concernenti l'esecuzione, le competenze delle autorità e i controlli corrispondono in gran parte agli articoli del capitolo 7 dell'ordinanza vigente. Sono adeguate e completate in base al nuovo quadro legale. Le modifiche principali riguardano segnatamente l'ordine delle disposizioni alla luce della sistematica legislativa e i controlli alla frontiera. L'attuale regolamentazione relativa al controllo delle esportazioni (cfr. art. 31 dell'ordinanza vigente) non corrisponde più alla prassi in vigore nel settore dei prodotti chimici (cfr. segnatamente l’art. 83 OPChim e l’art. 56 OBioc10) e viene quindi modificata.

Registro dei prodotti chimici (RPC)

Dal 2019 le aziende hanno la possibilità di utilizzare come base di dati il registro dei prodotti chimici (RPC) per notificare i loro concimi o presentare una domanda di autorizzazione. La presente revisione crea le basi legali del RPC nel settore dei concimi, adeguando le disposizioni al nuovo quadro legale per consentire all'UFAG di svolgere il suo compito di omologazione e alle aziende o persone interessate di registrare i propri concimi o presentare delle domande di autorizzazione in formato elettronico. Il RPC funge anche da fonte d'informazioni per i Cantoni e li sostiene nello svolgimento dei loro compiti di controllo. Grazie al RPC, i distributori e gli utilizzatori possono stabilire se un concime è omologato.

9 RS 814.81 10 Ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc; RS 813.12)

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

6.3 Commento ai singoli articoli

6.3.1 Ordinanza sui concimi (OCon)

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione L'oggetto e il campo d'applicazione restano invariati rispetto al diritto vigente (art. 1). Il controllo dei concimi viene unicamente precisato nel capoverso 1, il quale definisce gli ambiti regolamentati dalla presente ordinanza. Si tratta di una precisazione che non figura nella versione del 10 gennaio 2001. Il capoverso 4 corrisponde al capoverso 2 dall'attuale articolo 3. Esso è stato soltanto spostato.

Art. 2 Definizioni Il capoverso 1 comprende un catalogo di definizioni relative ai vari operatori economici della messa in commercio di concimi e alle caratteristiche dei concimi.

La terminologia utilizzata per il settore dei concimi nel diritto europeo non corrisponde sempre a quella utilizzata in Svizzera. Pertanto al capoverso 2 è presente una tabella con le equivalenze terminologiche tra le due legislazioni.

Capitolo 2 Obblighi degli operatori economici

Art. 3 Obblighi dei fabbricanti Al capoverso 1 sono definiti i compiti dei fabbricanti responsabili della qualità e della conformità dei concimi che mettono in commercio. In veste di operatori principali del sistema, essi sono i più idonei per stabilire le composizioni dei concimi e le loro proprietà. Hanno quindi l'importante compito di garantire la qualità dei dati forniti nel registro dei prodotti.

Il capoverso 2 fa riferimento alla qualità dei dati registrati nel registro dei prodotti. Tali dati devono essere completi, precisi e accessibili agli enti che ne hanno bisogno. I tenori delle sostanze nutritive, ad esem- pio, sono fondamentali per calcolare i piani di concimazione e saranno altresì utilizzati per determinare i flussi di sostanze nutritive in Svizzera. Questi dati saranno presi in considerazione in particolare nel quadro dell'applicazione delle iniziative parlamentari volte a registrare i flussi di prodotti fitosanitari e sostanze nutritive.

Art. 4 Obblighi degli importatori Gran parte dei concimi messi in commercio in Svizzera sono importati dall'UE o, più raramente, da Stati terzi. In base alle loro composizioni o all'origine delle materie prime, i concimi soggetti ad autorizzazione possono presentare un rischio per l'ambiente, la salute dell'uomo e degli animali. Prima di essere im- portati devono perciò essere autorizzati dall'UFAG onde evitare la distribuzione di concimi a rischio senza valutazione preliminare. Un concime può essere importato soltanto dal titolare dell'autorizzazione (cpv. 1). Gli importatori assumono un ruolo importante nel mercato dei concimi. È quindi necessario definire i loro obblighi. Essi sono responsabili della messa in commercio in Svizzera di concimi conformi alla nuova legislazione (cpv. 2) e della fornitura di dati precisi nel registro dei prodotti (cpv. 3). Per questo motivo, essi possono coinvolgere i fabbricanti per ottenere i dati necessari per il RPC.

Art. 5 Obblighi dei distributori I distributori di concimi non devono registrare un concime già presente nel registro dei prodotti. Questa procedura implicherebbe un onere amministrativo inutile. La Confederazione dispone già dei dati ne- cessari per definire i bilanci delle sostanze nutritive. Questo vale anche per i concimi soggetti ad

85

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

autorizzazione, acquistati in Svizzera e che non vengono modificati. I rischi potenziali di tali concimi sono già stati valutati dall'UFAG e i dati necessari per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono già disponibili (cpv. 1).

Se un distributore cambia l'imballaggio di un concime, il suo nome commerciale o la sua composizione, è considerato il fabbricante del concime e in questo caso è tenuto ad adempiere gli obblighi ad esso imposti, ovvero deve registrarlo o essere titolare dell'autorizzazione per la messa in commercio (cpv. 2).

Capitolo 3 Omologazione di concimi

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 6 Obbligo di omologazione In Svizzera possono essere messi in commercio soltanto concimi omologati. Per essere omologato, un concime deve essere autorizzato dall'UFAG o corrispondere a una PFC soggetta a registrazione ed essere costituito da materie prime appartenenti a una CMC soggetta a registrazione. Siccome i concimi soggetti a registrazione devono essere presenti nel RPC, tutti i concimi, ad eccezione di quelli menzio- nati all'articolo 17, sono presenti in tale sistema. Ciò consente alla Confederazione di avere una visione d’insieme sui concimi messi in commercio in Svizzera, di agire rapidamente in caso di problemi legati a una materia prima o di utilizzare i dati dei concimi per altre applicazioni (cpv. 1 e 2). In caso di importa- zione di un concime in Svizzera, occorre adempiere le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2. Il concime deve essere omologato prima dell’importazione (cpv. 3).

Art. 7 Condizioni per l'omologazione Le condizioni per l'omologazione restano invariate rispetto al diritto vigente. Questo articolo riprende il contenuto dell'attuale articolo 3. Al capoverso 1 lettera c viene precisato il concetto di alimenti per ani- mali. L'attuale capoverso 2 è spostato all'articolo 1 capoverso 4.

Art. 8 Domicilio, sede sociale o filiale in Svizzera Per garantire un'esecuzione efficace delle prescrizioni, in particolare di quelle relative al controllo del commercio dei concimi e all'efficacia di eventuali misure, e fatte salve le prescrizioni dei trattati interna- zionali, soltanto le persone fisiche o giuridiche e le istituzioni pubbliche e private con domicilio, sede sociale o una filiale in Svizzera possono registrare un concime o presentare una domanda di autorizza- zione. La disposizione resta invariata rispetto al diritto vigente.

Art. 9 Restrizioni relative alla composizione dei concimi Le restrizioni relative alla composizione dei concimi definite nei capoversi 1, 2, 3 e 5 restano invariate rispetto al diritto vigente. Il capoverso 4 viene riformulato e si applica al materiale di aziende non agricole aggiunto al concime aziendale, il quale deve rispettare i valori limite definiti per il concime aziendale (PFC 100). Questa restrizione garantisce che l'aggiunta di materiale non influisca negativamente sulla qualità del concime. Il capoverso 6, che vieta l'aggiunta intenzionale di fosfonati a un concime, è ripreso dal regolamento (UE) 2019/1009. I fosfonati sono un principio attivo fitosanitario con effetto fungicida.

Art. 10 Clausole derogatorie Le clausole derogatorie restano invariate rispetto al diritto vigente, sono però spostate e riprendono l'attuale articolo 30a capoversi 2 e 3. Esse consentono ad esempio ai detentori di impianti di compo- staggio e di fermentazione di mettere in atto nuove soluzioni innovative nel processo di fabbricazione di compost o di digestato (filtrazione, vapore, ecc.). Ciò richiede tempo ed eventuali adeguamenti per ri- spettare i valori limite in vigore. Onde evitare una perdita di concimi e quindi di sostanze nutritive, per un periodo limitato l’UFAG può autorizzare il superamento dei valori limite stabiliti nella ORRPChim. Per

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

non nuocere al suolo, le quantità di compost o digestato applicate devono essere ridotte in modo che il carico di inquinanti per ettaro non sia superiore a quello che si avrebbe rispettando i valori limite.

Art. 11 Revoca dell’omologazione e divieto d'utilizzazione In virtù dell'articolo 11, l'UFAG può vietare l'utilizzazione di un concime e revocare la sua omologazione se la relativa applicazione può provocare un effetto dannoso. Questa possibilità resta invariata rispetto al diritto vigente e riprende l'attuale articolo 4 capoverso 2.

Art. 12 Misure precauzionali Le misure precauzionali restano invariate rispetto al diritto vigente e riprendono l'attuale articolo 4a. Il testo viene unicamente adeguato alla nuova procedura di omologazione. Il concetto di tipo di concime è sostituito dalle esigenze definite agli allegati 1 e 2 che fanno riferimento alle prescrizioni delle PFC e delle CMC.

Art. 13 Prescrizioni dell’UFAG in caso di celere intervento Le prescrizioni dell'UFAG in caso di celere intervento restano invariate rispetto al diritto vigente e ripren- dono l'attuale articolo 4b.

Sezione 2 Concimi soggetti a registrazione

Art. 14 Obbligo di registrazione La registrazione è una delle due procedure previste dalla nuova ordinanza. Sono soggetti a registra- zione i concimi che corrispondono a una delle PFC elencate al capoverso 1 e che sono costituite da una o più materie prime appartenenti a una delle CMC menzionate nel capoverso 2. I prodotti in que- stione sono considerati omologati. Se utilizzati secondo le istruzioni per l’uso e nel rispetto delle buone pratiche agricole, non presentano un rischio inaccettabile per l'ambiente, l'uomo e gli animali. Perciò in questo caso una valutazione dell'UFAG rappresenterebbe un onere amministrativo inutile per le aziende, così come per il servizio di omologazione dei concimi.

Art. 15 Concimi soggetti a registrazione I concimi soggetti a registrazione devono essere registrati nel registro dei prodotti (cpv. 1). Al fine di evitare di registrare più volte lo stesso concime nel registro dei prodotti, il che comporterebbe un onere amministrativo inutile per le aziende, i prodotti messi in commercio senza modifiche non devono essere nuovamente registrati (cpv. 2).

Art. 16 Modifica e scadenza di una registrazione Per evitare di avere un'enorme quantità di concimi registrati nel registro dei prodotti che non sono più in commercio, la registrazione deve essere rinnovata ogni dieci anni (cpv. 1). Una registrazione è valida per un concime con un nome commerciale, determinate materie prime e caratteristiche. La modifica di uno di questi parametri deve essere notificata all'UFAG attraverso il registro dei prodotti, altrimenti la registrazione perde la sua validità (cpv. 2).

Art. 17 Deroghe all'obbligo di registrazione nel registro dei prodotti Non è opportuno esigere che le importazioni inferiori a 100 chilogrammi di concime, che se utilizzato correttamente non presenta un rischio inaccettabile per l'ambiente, l'uomo e gli animali, siano registrate nel registro dei prodotti. Questa deroga è rivolta in particolare a coloro che importano concimi per uso privato e ai distributori che vendono piccole quantità di concimi ad utilizzatori non professionali (lett. a).

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

L'articolo 165f della legge sull'agricoltura (LAgr) costituisce la base legale per il sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive nel quale le aziende che cedono sostanze nutritive regi- strano tutte le forniture. Le forniture di concimi aziendali, che non sono forniti in sacchi, così come quelle di compost e digestato devono essere registrate in questo sistema d'informazione. I dati da registrare sono elencati nell’ordinanza del 23 ottobre 2013 11 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr). Al fine di evitare alle aziende di dover registrare più volte lo stesso prodotto in sistemi infor- matici differenti, i concimi aziendali, i compost e i digestati già registrati secondo l’OSIAgr non devono essere nuovamente inseriti nel registro dei prodotti chimici (lett. b e c). Le aziende dedite al compostag- gio e alla fermentazione dispongono di un'autorizzazione cantonale d'esercizio che contiene informa- zioni relative ai processi di trasformazione, all’osservanza delle basi legali nonché un elenco delle ma- terie prime che possono essere trasformate. Su richiesta, l'UFAG può ottenere una copia di questa autorizzazione (lett. c).

Sezione 3 Procedura di registrazione

Art. 18 Procedura La registrazione deve essere effettuata nel registro dei prodotti prima della prima messa in commercio o al più tardi entro quattro settimane da essa. Ciò consente alle autorità di controllo di avere a disposi- zione i dati dei prodotti in un orizzonte temporale appropriato e agli altri sistemi informatici, che utilizzano il registro dei prodotti come fonte di dati, di funzionare correttamente (cpv. 1 e 2). La persona che registra i dati è responsabile della loro qualità (cpv. 3). Nel caso in cui i dati inseriti fossero incompleti o errati, l'UFAG o le autorità di controllo possono chiedere alla persona interessata di correggerli (cpv. 4). Se necessario, l'UFAG ha anche la possibilità di modificare direttamente le informazioni nel registro dei prodotti. In questo caso l’UFAG informa la persona o l’azienda in questione in merito alle modifiche effettuate (cpv. 5).

Art. 19 Dati necessari per la registrazione La persona o l'azienda che registra un concime deve inserire nel registro dei prodotti almeno i dati menzionati all'articolo 19. Questi consentono di identificare la persona o l'azienda responsabile della registrazione, il fabbricante del concime e il concime messo in commercio. Forniscono anche delle in- formazioni sulle proprietà del concime (tenore delle sostanze nutritive e dei costituenti), sulla classifica- zione, sull'utilizzazione prevista e sulla modalità di utilizzazione. Non devono essere fornite le propor- zioni delle materie prime nella composizione di un concime soggetto a registrazione. È sufficiente fornire un elenco completo delle materie prime, in modo che l'UFAG possa reagire nel caso in cui nuove cono- scenze indichino che una determinata materia prima presenta un rischio per l’ambiente, l’uomo o gli animali. Questa condizione offre alle aziende anche la possibilità di adeguare la composizione dei propri concimi in funzione della disponibilità delle materie prime. Ciò dipende dal tenore delle sostanze nutri- tive. Le materie prime devono restare le stesse poiché sono utilizzate per altre applicazioni. Se vengono modificate, è necessario adeguare anche la registrazione nel RPC (cpv. 1).

I concimi sono considerati preparazioni chimiche e devono essere annunciati conformemente alle pre- scrizioni dell'OPChim. La procedura è inclusa nella registrazione. Come già detto, ciò evita che l'azienda o la persona responsabile della registrazione debba registrare più volte lo stesso prodotto (cpv. 2).

Sezione 4 Concimi soggetti ad autorizzazione

Art. 20 Obbligo di autorizzazione Questo articolo stabilisce quali PFC, CMC o materie prime sono soggette ad autorizzazione in funzione dei rischi potenziali che possono presentare per l'ambiente, l'uomo e gli animali. Un concime

11 RS 919.117.71

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

appartenente a una delle PFC in questione, costituito o in parte costituito da una CMC o da una materia prima elencata in questo articolo deve essere valutato dall'UFAG prima di poter essere importato o distribuito in Svizzera. Una materia prima che non adempie le esigenze di una CMC non corrisponde ad alcuna CMC. Il concime costituito o in parte costituito da questa materia prima è soggetto ad auto- rizzazione. Nell’ambito della procedura di valutazione, l’UFAG verifica il rispetto dei requisiti di qualità giusta l’ORRPChim. I requisiti sono rigorosi tanto quanto quelli dell’UE (cpv. 1). Siccome il settore dei concimi è in costante evoluzione, l'UFAG ha la facoltà di assoggettare a una procedura di autorizzazione un concime composto da una materia prima la cui efficacia o sicurezza non è certa. In questo caso il concime è valutato dall'UFAG, il che permette di gestire gli eventuali rischi per l'ambiente, l'uomo e gli animali (cpv. 2). Gli additivi per i concimi costituiscono una categoria esistente che viene ripresa sotto forma di PFC specifica per la Svizzera (PFC 102), soggetta ad autorizzazione. Siccome l'additivo è valutato dall'UFAG per essere miscelato con un'altra PFC, occorre stabilire un'eccezione per lo stato della miscela. Secondo il principio che una miscela fisica di concimi contenente una PFC soggetta ad autorizzazione necessita di un'autorizzazione, la miscela fisica andrebbe autorizzata e valutata dall'UFAG a ciascun utilizzo dell’additivo per il concime. Ciò comporterebbe un carico di lavoro inutile per le aziende o il servizio di omologazione (cpv. 3).

Art. 21 Autorizzazione Questo articolo stabilisce gli elementi fondamentali di un'autorizzazione. Corrisponde ampiamente alla regolamentazione in vigore e riprende il contenuto dell'articolo 11 vigente. L'ordine dei capoversi è stato adeguato e i relativi contenuti sono stati in parte riformulati. Siccome il concetto di tipo di concime non esiste più, è stralciata la prescrizione secondo cui un'autorizzazione decade se il concime corrisponde a uno dei tipi di concime.

Art. 22 Autorizzazione provvisoria Le condizioni dell'autorizzazione provvisoria restano invariate rispetto al diritto vigente. Questo articolo riprende il contenuto dell'attuale articolo 12. Un motivo non imputabile al richiedente può, ad esempio, essere legato allo sviluppo della legislazione, il quale è spesso meno rapido rispetto allo sviluppo tec- nologico e all’evoluzione del mercato e pertanto l’UFAG può, in questi casi, autorizzare provvisoria- mente un concime se questo è conforme al futuro quadro legale.

Art. 23 Termine in caso di revoca dell'autorizzazione Nell'attuale OCon non sono regolamentate le scorte esistenti in caso di revoca dell'autorizzazione. Que- sto articolo disciplina la permanenza sul mercato e prevede che in caso di revoca dell'autorizzazione il termine per la vendita di scorte esistenti non può superare 12 mesi. Le sostanze possono presentare al contempo proprietà nutritive e protettive per le piante. Può essere che una sostanza contenuta in un concime venga nuovamente classificata come principio attivo fitosanitario. In tal caso, siccome un con- cime non può essere composto da prodotti fitosanitari, l’omologazione del concime viene revocata. Se il concime non ha un effetto pericoloso ritenuto inaccettabile, l’UFAG può concedere un termine per la messa in commercio delle scorte rimanenti (cpv. 1 e 2). Il capoverso 3 precisa che i termini di vendita sono concessi unicamente se non compromettono la salute e l'ambiente. Non è concesso alcun termine nel caso di conseguenze negative inaccettabili.

Sezione 5 Procedura di autorizzazione

Art. 24 Procedura Le domande di autorizzazione devono essere presentate all'UFAG in formato elettronico. Le aziende dispongono di una banca dati online. Il sistema attuale prevede l'utilizzo del registro dei prodotti chimici, RPC (cpv. 1). Al momento della valutazione di un concime, l'UFAG può consultare altri servizi federali se la domanda concerne il loro campo di attività; una domanda di autorizzazione può, ad esempio, essere trasmessa all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per questioni concernenti l'ecotossicologia e se il concime è costituito da organismi geneticamente modificati (OGM) o ne contiene (cpv. 2). Data 89

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

la diversità delle materie prime e dei processi di fabbricazione dei concimi, nella presente ordinanza non è possibile disciplinare nel dettaglio tutti i requisiti relativi alla procedura di autorizzazione. Pertanto l'UFAG può definire prescrizioni supplementari per ottenere dati utili alla valutazione del prodotto (cpv. 3). A questo proposito, sul sito Internet dell'UFAG è disponibile ad esempio un promemoria che descrive i dati da fornire sui concimi contenenti microrganismi.

Art. 25 Dati richiesti per la domanda di autorizzazione Questo articolo stabilisce le indicazioni minime che il richiedente è tenuto a fornire al momento della presentazione di una domanda di autorizzazione. Il capoverso 1 riprende i dati richiesti giusta l'arti- colo 16 capoverso 1 vigente. È stato adeguato ai nuovi concetti di PFC e CMC nonché completato da un'analisi dei tenori delle sostanze nutritive (lett. g) e da una bozza di etichetta (lett. j). Contrariamente alla procedura di registrazione, il richiedente deve fornire indicazioni sulla composizione dettagliata del concime (lett. f), ovvero su tutte le materie prime che lo compongono con le relative proporzioni. Questi dati sono necessari per valutare la sicurezza del concime.

A seconda delle materie prime che compongono il concime e dei tenori delle sostanze nutritive, è evi- dente che il concime ha un effetto positivo sulla nutrizione delle piante. In alcuni casi l'UFAG può rinun- ciare ai documenti che dimostrano l'efficacia. In altri casi, invece, l'efficacia del concime non è evidente. Se il richiedente non la dimostra, l'UFAG è autorizzato a informare l'opinione pubblica, chiedendo ad esempio che sull’etichetta sia riportata un'indicazione del tipo «l'efficacia di questo concime non è stata provata durante la procedura di omologazione» (cpv. 2).

Se un concime contiene un OGM o un agente patogeno, occorre adempiere le esigenze di cui agli articoli 28, 29 e 34 capoverso 2 dell'ordinanza del 10 settembre 2008 12 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) (cpv. 3).

I concimi soggetti ad autorizzazione possono presentare un rischio per l'ambiente, l'uomo e gli animali. Su richiesta, il richiedente deve provare che il suo prodotto non presenta rischi inaccettabili. È quindi tenuto a fornire all'UFAG mezzi di prova come rapporti su ricerche e pubblicazioni sulle proprietà e la sicurezza del concime. In questo caso è necessario provare la sicurezza del concime. Questi mezzi di prova possono provenire da un altro Paese, nel quale le pratiche agricole e le condizioni ambientali sono comparabili a quelle della Svizzera (cpv. 4-6).

Se un concime è fornito in quantità ridotte e localmente, l'UFAG può, in via eccezionale, semplificare la procedura di autorizzazione rinunciando ai dati di cui al capoverso 1 (cpv. 7). Nell'ambito della procedura di valutazione, l'UFAG assegna al richiedente un termine per completare le indicazioni mancanti. Se i dati richiesti non sono forniti entro tale termine l’UFAG si riserva il diritto di non entrare nel merito della domanda (cpv. 8).

Art. 26 Impiego dei dati per ulteriori domande Questo articolo definisce la procedura dell'impiego dei dati di un fascicolo concernente un concime già autorizzato, nel caso in cui il richiedente intenda mettere in commercio questo concime con un altro nome commerciale o sotto quello della sua azienda. In questo caso l'UFAG può semplificare la proce- dura di autorizzazione rinunciando in parte ai dati minimi e fondandosi su quelli forniti nella prima auto- rizzazione, a condizione che: • il titolare della prima autorizzazione dia il proprio consenso, o • si tratti senza dubbio del medesimo concime e siano trascorsi dieci anni dalla prima autorizza- zione o le differenze rispetto al primo concime in termini di valutazione del rischio siano irrile- vanti.

12 RS 814.911

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

Art. 27 Valutazione della domanda Questo articolo disciplina la valutazione delle domande di autorizzazione. L'UFAG esamina i mezzi di prova forniti dal richiedente e non è tenuto a completarli. Può comunque esigere o chiedere di effettuare prove supplementari (cpv. 1). La verifica della classificazione e dell'etichettatura ai sensi delle prescri- zioni dell'OPChim non avviene nell'ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro del con- trollo autonomo (cpv. 2). Ciò significa che il richiedente è responsabile della completezza e della qualità dei dati immessi nel registro dei prodotti.

Art. 28 Rinnovo dell'autorizzazione Se allo scadere della validità dell'autorizzazione il richiedente intende mettere ancora in commercio il concime in questione, deve presentare una domanda di rinnovo tramite il relativo sistema informatico. Il fascicolo va presentato al più tardi sei mesi prima della scadenza della validità, in modo che l’UFAG disponga del tempo necessario per valutare nuovamente i dati messi a disposizione (cpv. 1). Poiché la legislazione sui concimi è in continua evoluzione, per la nuova valutazione l'UFAG tiene conto delle norme vigenti. È possibile che un concime soggetto ad autorizzazione necessiti soltanto di una semplice registrazione. Per questa nuova valutazione è possibile riutilizzare i mezzi di prova delle valutazioni precedenti se sono ancora conformi e validi (cpv. 2).

Sezione 6 Registrazione della fornitura e dell'utilizzazione dei concimi

Art. 29 Obbligo di notifica delle forniture di concime Questo articolo è stato modificato con la revisione dell’OSIAgr nel quadro del pacchetto di ordinanze concernente l’iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi» e riprende le disposizioni dell'articolo 24b. Alcuni concetti sono stati modificati, senza incidere sul contenuto dell’ar- ticolo.

Art. 30 Altre condizioni per la fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclag- gio I capoversi 1 e 2 restano invariati rispetto al diritto vigente e riprendono il contenuto dell'articolo 24c.

Il capoverso 3 fa riferimento a una direttiva dell'UFAG concernente la frequenza delle analisi dei com- post e dei prodotti della fermentazione. Vista la variabilità dei tenori delle sostanze nutritive e della qualità delle materie prime trasformate, i compost e i prodotti della fermentazione devono essere rego- larmente analizzati per determinare i tenori delle loro sostanze nutritive e verificare se rispettano i re- quisiti di qualità di cui all'allegato 2.6 ORRPChim. Per questo motivo, l'UFAG emanerà una direttiva sulle frequenze minime di analisi dei compost e dei prodotti della fermentazione. A seconda della quan- tità del co-substrato trasformato, che può contenere metalli pesanti o corpi estranei come la plastica, il gestore deve effettuare un numero minimo di analisi all'anno dei tenori di metalli pesanti e di corpi estra- nei nei prodotti messi in commercio. Quindi se un gestore procede a una separazione solido/liquido di un digestato, sarà tenuto ad analizzare i due prodotti separatamente. La frequenza minima di analisi dei tenori delle sostanze nutritive è stabilita in base alla quantità di compost o di prodotti della fermentazione ottenuta. Ad esempio se i valori limite non sono rispettati o se i tenori delle sostanze nutritive presentano una variabilità inconsueta, gli organi di controllo possono richiedere analisi supplementari basate sui rischi.

Capitolo 4 Etichettatura e pubblicità

Art. 31 Prescrizioni di etichettatura I concimi devono essere etichettati secondo le prescrizioni generali e specifiche di etichettatura per le singole PFC conformemente all'allegato 3 (cpv. 1). Ulteriori prescrizioni generali di etichettatura con- sentono di identificare il concime. Il nome e l'indirizzo del responsabile della messa in commercio 91

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

devono figurare sull'etichetta o sul bollettino di consegna (cpv. 2). La marcatura «CE» può essere ap- posta sui prodotti che sono stati oggetto di una valutazione della conformità che ha dato esito positivo secondo il regolamento UE 2019/1009 (cpv. 3). Sulle etichette e sui bollettini di consegna tutte le indi- cazioni devono essere ben leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua ufficiale della regione di vendita (cpv. 4). Per facilitare l'importazione di prodotti imballati all'estero, questi possono essere carat- terizzati con i dati del responsabile della commercializzazione in un secondo tempo, ovvero soltanto al momento della messa in commercio (cpv. 5). Per i prodotti fertilizzanti dell'UE soggetti a registrazione, destinati a utilizzatori professionali, è possibile rinunciare completamente all'indicazione del responsa- bile svizzero per la messa in commercio, se i prodotti sono importati da uno Stato membro dello SEE e sono stati annunciati secondo gli articoli 48–54 OPChim (cpv. 6).

Art. 32 Dichiarazione di concimi geneticamente modificati Questo articolo corrisponde all'articolo 25 vigente.

Art. 33 Pubblicità Questo articolo corrisponde all'articolo 26 vigente e riprende in particolare i principi degli articoli 2 e 3 della legge del 19 dicembre 198613 contro la concorrenza sleale (LCSI).

Capitolo 5 Sistema d'informazione e statistiche di vendita

Art. 34 Registro dei prodotti Questo articolo costituisce la base legale necessaria per il sistema d'informazione che deve essere utilizzato per la registrazione dei concimi e la presentazione delle domande di autorizzazione. Il sistema informatico è il registro dei prodotti ai sensi dell'articolo 72 OPChim. L'utilizzo del registro dei prodotti da parte delle società non è una novità, infatti i concimi figurano in questa banca dati dal 2019.

Art. 35 Statistiche di vendita Questa disposizione corrisponde al diritto vigente e riprende il contenuto dell'attuale articolo 28.

Capitolo 6 Esecuzione e controllo

Sezione 1 Esecuzione, competenze dell’UFAG e collaborazione tra le autorità

Art. 36 Esecuzione La suddivisione tra l'UFAG e i Cantoni dei compiti relativi all'esecuzione dell’OCon è disciplinata all'ar- ticolo 36 (cpv. 1). Le procedure di valutazione sono di competenza dell'UFAG, mentre i Cantoni si oc- cupano della sorveglianza del mercato (cpv. 2).

Secondo i capoversi 3 e 4, l'UFAG e i Cantoni possono prelevare campioni e procedere alle analisi necessarie a spese degli attori del ramo (fabbricanti, importatori, ecc.). Questa disposizione è ripresa dall'ordinanza vigente (cfr. art. 29 cpv. 3 e 5).

Art. 37 Competenze dell'UFAG Le principali competenze dell'UFAG in relazione all'OCon sono definite all'articolo 37 e riprendono in parte l'articolo 30a vigente. Questo articolo introduce nuove competenze dettate dal nuovo quadro le- gale e impartisce all'UFAG la facoltà di determinare a quale PFC appartengono i concimi. Inoltre

13 RS 241

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

all'UFAG è delegata la competenza di pubblicare informazioni sui concimi registrati e autorizzati (cpv. 1 lett. f). L'UFAG ha altresì la possibilità di pubblicare elenchi di concimi contenenti una sostanza proble- matica o contaminata.

Art. 38 Collaborazione tra le autorità L'articolo 38 corrisponde al diritto vigente e riprende il contenuto dell'attuale articolo 30. È stato unica- mente cambiato l'ordine dei capoversi.

Art. 39 Sorveglianza delle importazioni Le modalità concernenti i controlli che devono essere effettuati dalle autorità doganali e in caso di non conformità non corrispondono più alla pratica attuale delle altre autorità federali competenti ai sensi della legislazione sui prodotti chimici. L'articolo 31 dell'ordinanza in vigore deve essere riformulato com- pletamente.

L'applicazione della nuova OCon alla frontiera spetta tuttora all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), l'ex Amministrazione federale delle dogane (cfr. art. 83 OPChim). Ai sensi di questa disposizione, l’UDSC comunica i dati necessari concernenti l’importazione dei concimi (cpv. 1). Questo capoverso corrisponde all’attuale articolo 31 capoverso 1 dell’ordinanza vigente. L’UDSC procede, su richiesta dell’UFAG, ai controlli di conformità dei concimi importati (cpv. 2). Gli organi doganali che, con i loro controlli, rilevano delle infrazioni hanno soltanto la possibilità di confiscare le merci. Nel caso di concimi non conformi, gli organi doganali informano le autorità di esecuzione re- sponsabili di ordinare misure quali la rispedizione al mittente, la neutralizzazione o la distruzione delle merci (cpv. 3). In altre parole, se dal controllo emerge un’infrazione, l’autorità competente del Cantone nel quale il titolare dell’autorizzazione, il fabbricante o il responsabile per la messa in commercio è domiciliato, ha la sua sede sociale o una filiale ordina le misure da applicare.

Art. 40 Tasse Attualmente è già possibile riscuotere tasse per atti amministrativi secondo la vigente ordinanza sui concimi sulla base dell'ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agri- coltura (ordinanza sulle tasse UFAG; RS 910.11). Tuttavia, l’attuale ordinanza sulle tasse non contiene una base legale esplicita a riguardo. Per ragioni di chiarezza, nella nuova ordinanza occorre disciplinare la questione della riscossione delle tasse nel settore dei concimi. Questa modifica non comporta modi- fiche all'importo delle tasse.

Capitolo 2 Campionatura e analisi

Art. 41 Campionatura e analisi L'articolo 41 definisce le prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi. Per i concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio (PFC 100 e 101) si applicano i metodi di riferimento di Agroscope (cpv. 1). Per tutti gli altri concimi la campionatura e le analisi vanno effettuate secondo i metodi di cui al regola- mento (UE) 2019/1009. Il Comitato europeo di normazione (CEN) è responsabile per lo sviluppo (ulte- riore) dei metodi per la campionatura e l'analisi dei prodotti fertilizzanti dell'UE. È possibile seguire anche i metodi di riferimento di Agroscope purché applicabili a un determinato concime (cpv. 2).

Per consentire l'utilizzo di metodi equivalenti nel quadro di test interlaboratoriali, necessari per l'accre- ditamento dei laboratori, possono essere applicate altre prescrizioni relative alla campionatura e all'a- nalisi che forniscono gli stessi risultati.

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

Capitolo 3 Tolleranze e restrizione

Art. 42 Tolleranze e restrizione Le tolleranze servono a compensare le variazioni in relazione ai tenori di sostanze nutritive nella fabbri- cazione, nella campionatura e nell'analisi. Sono definite all'allegato 4 (cpv. 1) e sono state riprese dal regolamento (UE) 2019/1009. Rispetto al diritto vigente in materia di concimi oltre alle deviazioni nega- tive relative al valore dichiarato vengono disciplinate anche quelle positive. Non è ammesso sfruttare sistematicamente le tolleranze (cpv. 2).

Capitolo 9 Disposizioni finali

Art. 43 Abrogazione e modifica di altri atti normativi Occorre abrogare le ordinanze vigenti in materia di omologazione dei concimi (l’ordinanza del 10 gen- naio 2001 sulla messa in commercio di concimi (OCon) e l’ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi (OLCon)) e modificare altri atti normativi, come l’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim), l’ordinanza del 4 dicembre 2015 sui rifiuti (OPSR), l’ordi- nanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) nonché l’ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG). L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 5.

Art. 44 Disposizioni transitorie Le aziende hanno un anno di tempo per registrare nel RPC i concimi che non erano soggetti all'obbligo di notifica. Le etichette prodotte prima del 1° gennaio 2024, secondo le prescrizioni legali vigenti finora, possono essere utilizzate fino alla fine del 2025. Questo termine supplementare per le etichette con- sente alle aziende di utilizzare le scorte disponibili e riduce l'impatto finanziario relativo alla modifica (cpv. 1).

I concimi la cui notifica è stata confermata prima del 1° gennaio 2024 o che sono stati autorizzati prima di tale data possono ancora essere messi in commercio fino allo scadere della validità della conferma di notifica e quindi dell'autorizzazione, per un periodo massimo di dieci anni. Qualsiasi modifica del concime o della sua etichetta implicano l'obbligo di conformarsi ai requisiti del nuovo diritto in vigore.

Il capoverso 4 corrisponde in gran parte all'articolo 35a vigente concernente l'introduzione dell'identifi- catore unico di formula (UFI) secondo l'articolo 15a OPChim. In particolare è necessario riprendere le disposizioni transitorie sulle categorie di concimi sottoposti al termine transitorio fino al 1° gennaio 2026. L'articolo 35a lettera a dell'ordinanza vigente è ormai obsoleto e non è stato ripreso.

Allegato 1 Categorie funzionali del prodotto (PFC) Le denominazioni delle categorie funzionali del prodotto (PFC) nelle quali rientrano i concimi sono elen- cate nell'allegato 1. Le PFC da 1 a 7 sono state riprese dal regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti, mentre le PFC da 100 a 103 sono specifiche per la Svizzera.

Le PFC contengono le prescrizioni relative alla composizione del concime, i tenori minimi di sostanze nutritive e i valori limite per i patogeni. I requisiti di qualità, come i valori limite per gli inquinanti sono stabiliti nell'allegato 2.6 ORRPChim.

Le due PFC seguenti sono categorie nuove, non presenti nell'ordinanza vigente e quindi vengono com- mentate.

PFC 4 Substrato di coltivazione Finora il substrato di coltivazione era regolamentato solo in parte. La nuova PFC consente di definire la funzione di un substrato di coltivazione e i requisiti di qualità. Un substrato di coltivazione è un concime

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

diverso dal suolo in situ, la cui funzione è farvi crescere piante o funghi. È soggetto all'obbligo di regi- strazione e deve rispettare i valori limite per i patogeni di cui all'allegato 1, nonché i valori limite per gli inquinanti ai sensi dell'allegato 2.6 numero 2.2.1.8 ORRPChim. Contrariamente alla normativa europea, nel presente allegato sono stabiliti anche valori indicativi, analoghi a quelli dei compost e dei digestati, per i tenori di idrocarburi aromatici policiclici (PAH), per le diossine (PCDD) e per i furani (PCDF). La deroga dell'UE che prevede che il valore limite per il nichelio in un substrato di coltivazione composto interamente da costituenti minerali e destinato all’uso professionale nell’orticoltura, nei tetti verdi o nelle pareti verdi si applica al contenuto biodisponibile del contaminante, è formulata in modo più dettagliato nell'allegato 2.6 numero 2.2.1.8 ORRPChim. La deroga vigente in Svizzera si applica a tutti i substrati costituiti unicamente da materie prime minerali.

PFC 6 Biostimolante delle piante I biostimolanti delle piante sono suddivisi in due categorie: i biostimolanti microbici delle piante (PFC 6(A)), a base di uno o più microrganismi, e i biostimolanti non microbici delle piante (PFC 6(B)). La PFC 6(A) esiste già nell'ordinanza vigente seppure con un'altra denominazione: colture di micror- ganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante. Un biostimolante delle piante ha la funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante indipenden- temente dalle sostanze nutritive che contiene, con l'unico obiettivo di migliorare una o più delle se- guenti caratteristiche:

1. efficienza dell'uso delle sostanze nutritive;

2. tolleranza allo stress abiotico;

3. caratteristiche qualitative;

4. disponibilità di sostanze nutritive contenute nel suolo o nella rizosfera.

Gli effetti dichiarati sull'etichetta per le piante ivi specificate devono essere confermati da studi o pub- blicazioni scientifiche. I biostimolanti delle piante non sono prodotti che accrescono la resistenza della pianta allo stress abiotico. L'etichetta non deve contenere una dichiarazione di questo tipo. Questo tipo di prodotti non può essere omologato come concime. I biostimolanti delle piante devono rispettare i valori limite per i patogeni di cui all’allegato 1, così come i valori limite per gli inquinanti in virtù dell'al- legato 2.6 numero 2.2.1.9 ORRPChim.

Le PFC da 100 a 103 sono specifiche per la Svizzera. Sono state stabilite per i motivi elencati di se- guito.

PFC 100 Concime aziendale Secondo il sistema svizzero, i flussi di concimi aziendali sono registrati ai sensi dell'OSIAgr in un si- stema informatico diverso dal registro dei prodotti. Visto che non sono disciplinati dal regola- mento (UE) 2019/1009, è necessario definire una PFC specifica per la Svizzera per i concimi azien- dali, la PFC 100. La definizione di concimi aziendali resta invariata rispetto al diritto vigente, così come la relativa procedura di omologazione. I concimi aziendali rappresentano un flusso di sostanze nutri- tive importante in ambito agricolo. Siccome le forniture sono registrate in un sistema informatico di- verso dal registro dei prodotti e al fine di evitare ai gestori di registrare più volte gli stessi dati, è stata definita una deroga all'obbligo di registrazione nel registro dei prodotti, tranne per i concimi aziendali forniti in sacchi (cfr. art. 17 lett. b).

PFC 101 Concime ottenuto dal riciclaggio Un concime ottenuto dal riciclaggio è un sottoprodotto di un processo industriale o deriva da un pro- cesso volto a trasformare uno o più scarti in un prodotto, allo scopo di valorizzare le sostanze nutritive presenti. Siccome l'origine dei prodotti e i rispettivi processi di produzione sono di vario tipo, i concimi ottenuti dal riciclaggio possono contenere degli inquinanti, motivo per cui sono soggetti all'obbligo di autorizzazione, il che consente all'UFAG di verificarne la sicurezza nell'ambito della procedura di valu- tazione. Al contrario, compost e digestati ottenuti da un processo di compostaggio o di fermentazione derivano da metodi di trasformazione noti, basati su conoscenze consolidate e controllate. Anche i compost (PFC 101(A)), i digestati solidi (PFC 101(B)(I)) e i digestati liquidi (PFC 101(B)(II)) rappresen- tano dei flussi di sostanze nutritive importanti e sono registrati in un sistema informatico diverso dal registro dei prodotti. Per evitare di dover registrare più volte gli stessi dati, è stata definita una deroga all'obbligo di registrazione nel registro dei prodotti (cfr. art. 17, lett. c), tranne per i prodotti che

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

contengono una materia prima soggetta ad autorizzazione, come un sottoprodotto di origine animale che non ha raggiunto il punto finale della catena di fabbricazione.

PFC 102 Additivi per concimi Questa PFC, che al momento esiste soltanto sotto forma di categoria di concimi, è stata definita per i prodotti volti a migliorare le caratteristiche o l'efficacia di un concime. È soggetta ad autorizzazione. Se in precedenza è stato omologato, un concime a cui è aggiunto l'additivo non è più soggetto ad autoriz- zazione. Ciò consente di evitare di dover valutare più volte dei concimi già omologati e di ridurre il di- spendio amministrativo.

PFC 103 Altri concimi Questa PFC soggetta ad autorizzazione consente ai distributori di mettere in commercio un concime con tenori di sostanze nutritive inferiori ai tenori minimi definiti per le PFC o un concime basato su pro- prietà diverse da quelle definite nelle PFC (potenziale di ossido-riduzione, ecc.). Un concime che corri- sponde a questa PFC non può rientrare in nessun'altra PFC di cui all'allegato 1. L'efficacia di un pro- dotto appartenente a questa PFC non deve per forza essere documentata. In questo caso sull'eti- chetta è apposta una dichiarazione che informa l'utilizzatore a riguardo, ovvero «L’efficacia non è stata valutata durante la procedura di omologazione» (cfr. all. 3 n. 2 PFC 103). La denominazione proposta «altri concimi» può essere completata con un’indicazione più precisa. Un concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi con un tenore di azoto inferiore al 5 per cento, ad esempio, non corrisponde alla PFC 1(C)(I)(b)(i)), il fabbricante ha quindi la possibilità di met- terlo in commercio sotto la PFC 103. La denominazione «altri concimi» può essere completata da «so- luzione di concime minerale azotato». Al momento della valutazione del prodotto, l'UFAG decide se l'aggiunta è appropriata o meno. Se non è il caso viene fatta una proposta.

Allegato 2 Categorie di materiali costituenti (CMC) Le denominazioni delle categorie di materiali costituenti (CMC) che compongono il concime sono elencate nell'allegato 2. Le CMC da 1 a 15 sono riprese dal regolamento dell'UE, mentre la CMC 100 è specifica per la Svizzera (n. 1).

Le CMC raggruppano le materie prime in categorie con requisiti riguardanti la composizione e i pro- cessi di fabbricazione. Le prescrizioni relative alle CMC in virtù del regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti sono in gran parte riprese e, se necessario, completate con requisiti specifici per la Svizzera. Le materie prime utilizzate non devono contenere sostanze che non adempiono i requisiti di qualità giusta l’allegato 2.6 ORRPChim (n. 2).

CMC 1 Sostanze e miscele a base di materiale grezzo Le deroghe vigenti nell'UE sono applicabili anche in Svizzera. Ad esempio una sostanza o una mi- scela che è un rifiuto o un sottoprodotto di origine animale non può essere considerata una materia prima appartenente a questa CMC. Le sostanze utilizzate devono essere registrate secondo il REACH14. L'OPChim è ampiamente armonizzata con il REACH, tranne per quanto riguarda la regi- strazione delle sostanze. Per questo è definito un requisito specifico per la Svizzera che consente di registrare una sostanza ai sensi dell'OPChim. Le prescrizioni che si applicano alle sostanze destinate a rafforzare la disponibilità a lungo termine dei microrganismi (agente chelante o complessante) o a migliorare le modalità di rilascio delle sostanze nutritive (inibitore della nitrificazione, della denitrifica- zione o dell'ureasi) si applicano anche in Svizzera. I concimi costituiti da materie prime appartenenti a questa CMC sono soggetti a registrazione, ad eccezione di quelli contenenti inibitori della nitrifica- zione, della denitrificazione e dell'ureasi. Un concime contenente una sostanza di questo tipo è sog- getto ad autorizzazione. L'UFAG ne valuta la sicurezza e l'efficacia.

14 Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le so- stanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regola- mento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

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CMC 2 Piante, parti di piante o estratti di piante Le piante, parti di piante o gli estratti di piante che hanno subito i procedimenti di lavorazione stabiliti per la CMC 2 dell'UE sono soggetti a registrazione. Le piante, le parti di piante o gli estratti di piante che sono stati sottoposti a un altro trattamento non rientrano nella CMC 2 e perciò il concime costi- tuente o in parte costituente di questo materiale è soggetto ad autorizzazione. Ai fini del presente numero, il termine «piante» include i funghi e le alghe, ma esclude le alghe azzurre (cianobatteri). I funghi secondo la CMC 2 non sono considerati principi attivi che migliorano la disponi- bilità delle sostanze nutritive. Si tratta di funghi che apportano le sostanze nutritive che contengono. I funghi biologicamente attivi, ad esempio quelli del genere Glomus, appartengono alla CMC 7. I con- cimi che li contengono sono soggetti ad autorizzazione e devono adempiere le prescrizioni di etichet- tatura specifiche.

CMC 3 Compost Oltre alle prescrizioni relative alla CMC 3 di cui all'allegato II parte II del regolamento (UE) 2019/1009, i compost devono adempiere i requisiti specifici per la Svizzera. Il compost deve innanzitutto essere pro- dotto a partire da materie prime che si prestano al processo di compostaggio e che non hanno un effetto negativo sulla qualità del prodotto finito. A questo proposito, l'aiuto all'esecuzione «lista dei rifiuti idonei a compostaggio e fermentazione» relativo all’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR15) e parte del modulo «rifiuti biogeni» offre sostegno ai gestori. Inoltre, per i sottoprodotti di origine animale che vengono trasformati vanno adempiute le prescrizioni dell'OSOAn. Ad esempio dei pretrattamenti termici possono rivelarsi necessari per garantire un livello di sicurezza sufficiente. In que- sto caso e se il prodotto non ha raggiunto il punto finale della catena di fabbricazione, il compost prodotto è soggetto ad autorizzazione. Occorre adempiere i requisiti di qualità specifici per la Svizzera (valori limite di inquinanti e di corpi estranei nonché valori indicativi di inquinanti organici) di cui all'allegato 2.6 ORRPChim. Inoltre, durante tutto il processo di compostaggio è necessario garantire la sicurezza (ae- razione, umidità, ecc.) e le materie prime che costituiscono il compost non devono più essere distingui- bili, ad eccezione del legno e dei gusci di noci. L'UE ha definito dei requisiti di stabilità, il tasso di con- sumo di ossigeno e il fattore di autoriscaldamento, che possono essere ripresi dalla Svizzera, ovvero possono essere utilizzati a titolo indicativo e non sono necessariamente sottoposti a controllo.

CMC 4 Digestato di colture fresche Oltre ad adempiere le prescrizioni relative alla CMC 4 in virtù dell'allegato II parte II del regolamento (UE) 2019/1009, il digestato di colture fresche non deve essere prodotto in Svizzera. L'utilizzo di colture fresche con l'unico obiettivo di produrre energia è in contrasto con la strategia sulla biomassa della Svizzera. I canali alimentari e foraggeri hanno la priorità. Il digestato deve rispettare i requisiti di qualità specifici per la Svizzera e occorre garantire la sicurezza durante l'intero processo di produzione.

CMC 5 Digestato diverso da quello di colture fresche Oltre ad adempiere le prescrizioni relative alla CMC 5 ai sensi dell'allegato II parte II del regolamento (UE) 2019/1009, il digestato diverso da quello di colture fresche deve adempiere i requisiti specifici per la Svizzera. Il digestato deve innanzitutto essere prodotto a partire da materie prime che si prestano al processo di fermentazione e che non hanno un effetto negativo sulla qualità del prodotto finito. A questo proposito, l'aiuto all'esecuzione «lista dei rifiuti idonei a compostaggio e fermentazione» relativo all’OPSR e parte del modulo «rifiuti biogeni» offre sostegno ai gestori. Inoltre, per i sottoprodotti di ori- gine animale che vengono trasformati vanno adempiute le prescrizioni dell'OSOAn. Ad esempio dei pretrattamenti termici possono rivelarsi necessari per garantire un livello di sicurezza sufficiente. In que- sto caso e se il prodotto non ha raggiunto il punto finale della catena di fabbricazione, il digestato pro- dotto è soggetto ad autorizzazione. Occorre adempiere i requisiti di qualità specifici per la Svizzera (valori limite di inquinanti e di corpi estranei nonché valori indicativi di inquinanti organici) di cui all'alle- gato 2.6 ORRPChim. Inoltre, durante tutto il processo di fermentazione è necessario garantire la sicu- rezza (miscelazione, scelta delle materie prime, eliminazione delle sostanze estranee, ecc.). L'UE ha definito dei requisiti di stabilità, il tasso di consumo di ossigeno e il potenziale di produzione di biogas

15 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600)

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residuo, che possono essere ripresi dalla Svizzera, ovvero possono essere utilizzati a titolo indicativo e non sono necessariamente sottoposti a controllo.

CMC 6 Sottoprodotti dell'industria alimentare L’UE ha stilato un elenco dei sottoprodotti dell’industria alimentare che possono essere utilizzati come materia prima nei concimi. Un sottoprodotto che non rientra nell'elenco o non soddisfa uno dei criteri è soggetto ad autorizzazione. La procedura di valutazione consente all'UFAG di verificare la sicurezza del materiale. Come per la CMC 1, se la sostanza non è registrata secondo il REACH, deve esserlo ai sensi dell'articolo 24 OPChim.

CMC 7 Microrganismi I concimi possono essere costituiti da microrganismi. Il concime in questione è un biostimolante micro- bico delle piante (PFC 6.A) e richiede un'autorizzazione per la messa in commercio. I dati minimi da trasmettere sul microrganismo sono definiti in un avviso pubblicato sul sito Internet dell'UFAG.

CMC 8 Polimeri nutrienti Un concime soggetto a registrazione può contenere un polimero nutriente, come la metilene diurea, se i monomeri che lo compongono adempiono le restrizioni relative alla composizione definite per la CMC 1, se sono registrati secondo il REACH o ai sensi dell'OPChim e se le prescrizioni relative alla CMC 8 ai sensi dell'allegato II parte II del regolamento (UE) 2019/1009 sono adempiute.

CMC 9 Polimeri diversi dai polimeri nutrienti I polimeri diversi dai polimeri nutrienti mirano al controllo del rilascio delle sostanze nutritive. Sono co- munemente denominati «agenti di rivestimento» e possono anche aumentare la capacità di ritenzione idrica o fungere da legante nel substrato. I concimi costituiti da polimeri diversi dai polimeri nutrienti che adempiono le prescrizioni relative alla CMC 9 ai sensi dell'allegato II parte II del regolamento (UE) 2019/1009 sono soggetti a registrazione. Se le esigenze non sono adempiute, il concime costituito o in parte costituito da polimeri è soggetto ad autorizzazione. Durante la procedura di valutazione l’UFAG verifica la sicurezza del polimero e si accerta che sia biodegradabile, tenendo conto almeno dei criteri definiti nel regolamento (UE) 2019/1009. Il prodotto che mira ad aumentare la capacità di ritenzione idrica nel suolo non rientra in questa CMC e non adempie i relativi requisiti.

CMC 10 Prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale I sottoprodotti di origine animale possono presentare un rischio per l'ambiente. Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti di origine animale è soggetto ad autorizzazione, salvo se ha rag- giunto il punto finale della catena di fabbricazione, ossia se ha subito un trattamento che garantisce la sicurezza del materiale. Nel caso in questione, il prodotto derivato non è più considerato un sottopro- dotto di origine animale. Se il concime non contiene nessun'altra CMC soggetta ad autorizzazione, non è necessaria una valutazione da parte dell'UFAG e il prodotto è soggetto all'obbligo di registra- zione. Nell'UE è in fase di elaborazione l'elenco dei prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale che hanno raggiunto il punto finale della catena di fabbricazione. Esso si basa su una valutazione dell'EFSA e prossimamente sarà integrato nell'OSOAn e nel regolamento (CE) n. 1069/2009.

CMC 11 Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE I criteri agronomici e di sicurezza relativi ai sottoprodotti derivati da rifiuti che appartengono a questa CMC sono basati sul rapporto del Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC). Per verificare l'adempimento di tali criteri, i concimi costituiti o in parte costituiti da sottoprodotti derivati da rifiuti sono soggetti ad autorizzazione.

CMC 12 Precipitati di sali di fosfato e i loro derivati I precipitati di sali di fosfato, come la struvite e i loro derivati, corrispondono ai materiali relativi alla CMC 12 elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009. I sali di fosfato forniscono sostanze nutritive alle piante o ne migliorano l'efficienza nutrizionale, garantendo l'efficienza agronomica. La de- finizione delle condizioni di produzione specifiche e dei requisiti di qualità ne assicura l'utilizzo sicuro. Per evitare un accumulo di sostanze nocive organiche e inorganiche specifico dei suoli svizzeri, oltre ai requisiti di qualità relativi alla CMC 12 ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

occorre rispettare i valori limite definiti per il prodotto finale in base alla PFC prevista in virtù dell'alle- gato 2.6 numero 2.2.2.1 ORRPChim, che erano fissati per l'ex categoria di concimi «concimi minerali ottenuti dal riciclaggio». Per prevenire danni ambientali a lungo termine, in base allo stato della tec- nica è necessario rimuovere gli inquinanti organici persistenti (tempo di dimezzamento nel suolo supe- riore a 120 giorni), per i quali nell’allegato 2.6 ORRPChim non sono stabiliti valori limite. I concimi costituiti o in parte costituiti da precipitati di sali di fosfato e i loro derivati sono soggetti ad autorizzazione.

CMC 13 Materiali di ossidazione termica e i loro derivati Le ceneri di ossidazione termica e i loro derivati devono rispettare le condizioni di produzione specifi- che e i requisiti di qualità relativi alla CMC 13 ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009. Tra i materiali in entrata per l'ossidazione termica rientrano esclusivamente fanghi di depurazione co- munali, farine animali e farine di ossa, in quanto questi prodotti soggiacciono all'obbligo di recupero del fosforo e rispettano i tenori massimi di sostanze nutritive previsti per evitarne l'accumulo nel suolo. Oltre ai sottoprodotti di origine animale autorizzati dall'UE è possibile utilizzare anche i materiali della categoria 1, a condizione che le disposizioni della OSOAn siano adempiute. È consentita l'aggiunta di sostanze che riducono gli inquinanti durante l'ossidazione e di combustibili per migliorare la combu- stione nel rispetto delle prescrizioni relative alla CMC 13 conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009. Oltre ai requisiti di qualità relativi alla CMC 13 ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, occorre rispettare i valori limite specifici per la Svizzera definiti per il prodotto finito in base alla PFC prevista in virtù dell'allegato 2.6 numero 2.2.2.1 ORRPChim, che erano fissati per l'ex categoria di concimi «concimi minerali ottenuti dal riciclaggio». I concimi costituiti o in parte costituiti da materiali di ossidazione e i loro derivati sono soggetti ad auto- rizzazione.

CMC 14 Materiali di pirolisi e gassificazione Le biomasse di pirolisi e gassificazione sono autorizzate come materie prime per i concimi se rispet- tano le prescrizioni relative alla CMC 14 secondo l'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009. Sic- come il tempo di permanenza nel suolo di questi materiali è molto lungo, vanno adempiute ulteriori condizioni al fine di ridurre al minimo il rischio di compromettere la fertilità del suolo. Gli additivi per la pirolisi o la gassificazione necessari a migliorare l’efficienza del procedimento o delle prestazioni am- bientali non devono superare il 10 per cento. Per la pirolisi o la gassificazione occorre raggiungere al- meno 500°C per 10 minuti, in modo da eliminare le impurità microscopiche nonché aumentare la per- sistenza e la superficie specifica. Oltre ai requisiti di qualità relativi alla CMC 14 in virtù dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 occorre rispettare i valori limite specifici per la Svizzera definiti per il prodotto finito in base alla PFC prevista ai sensi dell'allegato 2.6 numero 2.2.2.2 ORRPChim, scaturiti dalle prescrizioni di provata efficacia dell'«European Biochar Certificate» applicate in passato ai livelli qualitativi «Feed» e «Agro-Bio». I concimi costituiti o in parte costituiti da materiali di pirolisi e gassificazione sono soggetti ad autoriz- zazione. Per assicurare la qualità e l'adempimento di altre prescrizioni relative alla fabbricazione di questi mate- riali, l'UFAG può prescrivere regolari analisi dei prodotti e controlli delle condizioni di produzione. Que- sta esigenza sostituisce la certificazione finora richiesta tramite l’«European Biochar Certificate». CMC 15 Materiali di elevata purezza recuperati I criteri agronomici e di sicurezza relativi ai materiali di elevata purezza recuperati che appartengono a questa CMC sono basati sul rapporto del Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC). Per verificare l'adempimento dei criteri, i concimi costituiti o in parte costituiti da materiali di ele- vata purezza recuperati sono soggetti ad autorizzazione.

CMC 100 Concime aziendale I concimi aziendali hanno uno statuto diverso nell'UE, dove a differenza di quanto vige in Svizzera sono considerati sottoprodotti di origine animale della categoria 2. Pertanto la CMC concime aziendale è stata definita per consentire l'utilizzo di liquame e letame come materie prime per produrre vari con- cimi, come ad esempio quelli organici o quelli organo-minerali. La definizione e i requisiti di qualità dei concimi aziendali restano invariati rispetto al diritto vigente.

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

Allegato 3 L'allegato 3 comprende le prescrizioni generali di etichettatura e quelle specifiche per le PFC. Onde ridurre al minimo gli ostacoli tecnici al commercio, laddove possibile, è stato ripreso il contenuto delle prescrizioni generali di etichettatura ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.

Numero 1 Prescrizioni generali di etichettatura

Le prescrizioni generali di etichettatura per tutti i concimi sono elencate al numero 1.

Le seguenti indicazioni devono figurare su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate, o in caso di fornitura sfusa sui documenti di accompagnamento (cpv. 1):

- la denominazione della o delle PFC (lett. a e b); - il quantitativo espresso in massa o in volume (lett. c); - le istruzioni per l’uso previsto, compresi le dosi, il periodo e la frequenza di applicazione non- ché le colture bersaglio (lett. d). Si rinuncia alle istruzioni di cui alla lettera c nel caso di con- cimi destinati a utilizzatori professionali (agricoltura od orticoltura), se i PRIC includono racco- mandazioni di concimazione specifiche (lett. e); - per i prodotti contenenti un determinato polimero, ad eccezione dei polimeri nutrienti come ad esempio una sostanza di rivestimento, occorre indicare il periodo di funzionalità (lett. f), che non può essere più lungo del periodo che intercorre tra due applicazioni ai sensi della let- tera d; - le condizioni di stoccaggio (lett. g); - informazioni rilevanti sulle misure raccomandate per gestire i rischi per la salute dell'uomo, de- gli animali e dell'ambiente (lett. h); - un elenco di tutte le materie prime che rappresentano oltre il 5 per cento del peso o del vo- lume del prodotto o, nel caso di prodotti in forma liquida, in ordine decrescente di sostanza secca, comprese le denominazioni delle CMC (lett. i).

Tutte le indicazioni relative all'etichettatura non devono fuorviare l'utilizzatore e devono riferirsi a fattori verificabili (cpv. 2 lett. a e b). Indicazioni quali «sostenibile» o «rispettoso dell'ambiente» devono fare riferimento ai principi del diritto, a linee guida o standard (lett. c). Non devono essere riportate dichia- razioni che indicano che il concime impedisce o tratta le malattie delle piante o protegge le piante dai parassiti (lett. d).

Non sono consentite indicazioni di carattere generale come «concime enzimi» o «contiene microele- menti», occorre indicare il tenore delle materie costituenti rilevanti per il prodotto (cpv. 3).

I tenori delle sostanze nutritive possono essere espressi in forma elementare o nella forma ossidata. Nel secondo caso si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato 1 numero 2 capoverso 6 (cpv. 4).

Nel caso in cui il tenore di cloro (rilevato tramite cloruro) è inferiore a 30 g/kg di sostanza secca può essere utilizzata l'espressione «a basso tenore di cloruro» o un'espressione simile (cpv. 5).

Nell'attuale diritto sui concimi nel caso di concimi costituiti da materie prime organiche, la sostanza or- ganica (SO) è definita come solido volatile. Questo valore va espresso in riferimento al carbonio orga- nico oppure si indica la sostanza organica, applicando il seguente fattore di conversione: C org = so- stanza organica x 0,56 (cpv. 6).

Un substrato di coltivazione composto esclusivamente da elementi minerali o contenente un polimero (cfr. all. II parte II CMC 9 paragrafo 1 lett. c) deve recare l'istruzione di non utilizzare il prodotto a con- tatto con il suolo. Occorre inoltre provvedere a uno smaltimento corretto del prodotto dopo la fine d'uso (cpv. 7).

L'etichetta dei concimi contenenti cacao deve riportare l'indicazione «Tossico per cani e gatti» (cpv. 8).

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

L'etichetta dei concimi contenenti sottoprodotti di origine animale o i loro derivati riporta l'indicazione (cpv. 9): «È vietata l’alimentazione di animali da reddito con piante erbacee, somministrate diretta- mente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno

21 giorni».

La definizione della CMC 10 ai sensi della nuova OCon è diversa da quella in virtù del regolamento (UE) 2019/1009, in quanto in Svizzera i sottoprodotti di origine animale sono disciplinati dall'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) e non dal regolamento (CE) 1069/2009. Per i concimi che contengono prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale (CMC 10) e che corrispon- dono a un prodotto fertilizzante dell'UE, può essere utilizzata la denominazione della CMC ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009. Questo consente l'importazione dei concimi in questione senza ulteriori impedimenti (cpv. 10).

Per i concimi che contengono materiali di ossidazione termica e i loro derivati (CMC 13) o materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14) (in particolare carbone vegetale), se il tenore di manganese supera il 3,5 per cento in massa deve essere dichiarato (cpv. 11).

Per i concimi che contengono materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14), in particolare carbone ve- getale, il relativo tenore deve essere dichiarato. Essendo una novità che il carbone vegetale viene uti- lizzato su superfici estese e mancando valori empirici, questa misura garantisce una maggiore traspa- renza, ad esempio per stimare gli effetti a lungo termine del carbone vegetale sui suoli agricoli attra- verso analisi dei flussi di sostanze (cpv. 12). Per i concimi composti da materiali appartenenti alla CMC 14, vanno rispettate le istruzioni per l'uso, incluse le prescrizioni in materia di dosaggio e di fre- quenza d'uso nonché il quantitativo consentito ai sensi dell'ORRPChim. Per il concime ottenuto dal riciclaggio (PFC 101) è stata aggiunta una precisazione analoga a quella del compost e del digestato (cpv. 13).

Non sono state riprese le prescrizioni generali di etichettatura relative ai concimi che contengono ri- cina. Per questi concimi l'UE prescrive che sull'etichetta venga riportata la seguente indicazione «Peri- coloso per gli animali in caso di ingestione». In Svizzera i concimi contenenti Ricinus communis non sono ammessi, pertanto questa prescrizione viene meno (cfr. art. 9 cpv. 3).

Numero 2 Prescrizioni di etichettatura specifiche del prodotto

Il numero 2 disciplina le prescrizioni di etichettatura specifiche per le singole PFC. Salvo poche ecce- zioni e piccoli adeguamenti di natura redazionale, nel complesso sono state riprese le prescrizioni re- lative alle PFC da 1 a 7 ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009; rimangono tuttavia le seguenti diffe- renze:

- l'UE prevede la dichiarazione «a basso tenore di cadmio» o una rappresentazione grafica, qualora un concime inorganico a base di macroelementi (PFC 1(C)(I)) contenga meno di 20 milligrammi di cadmio il chilogrammo di anidride fosforica (P2O5). Siccome in Svizzera per questa PFC si applica un valore massimo di 50 milligrammi di cadmio il chilogrammo di fo- sforo (= 22 mg/kg P2O5) e il valore massimo è quindi praticamente equivalente a quello previ- sto per i concimi a basso tenore di cadmio, si rinuncia a riprendere questa disposizione. Al contrario, i prodotti importati debitamente etichettati sono consentiti per evitare ostacoli al commercio; - per il substrato di coltivazione (PFC 4) si rinuncia all'indicazione del tenore di sostanze nutri- tive tramite la solubilità in CAT. In questo modo si tiene conto del fatto che in Svizzera per i substrati privi di torba possono essere utilizzati altri metodi di analisi che non comprendono la solubilità in CAT, non idonea a questo tipo di prodotti; - per il biostimolante microbico delle piante (PFC 6(A)) vanno indicati il genere, la specie e i ceppi di tutti i microrganismi aggiunti intenzionalmente;

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

- nell'UE la conducibilità elettrica è espressa in mS/m, mentre attualmente in Svizzera si applica l'unità di misura mS/cm. Per consentire l'utilizzo di entrambe le unità di misura, queste non sono oggetto della prescrizione.

Di seguito sono elencate alcune novità tecniche introdotte nel diritto sui concimi svizzero, che si diffe- renziano dalle prescrizioni vigenti:

- per il concime (PFC 1) occorre indicare i tenori di azoto (N) e di anidride fosforica (P2O5), se questi superano lo 0,5 per cento in massa. Questa indicazione deve essere separata dalla di- chiarazione delle sostanze nutritive; - per il concime (PFC 1), nel caso di forme di azoto e di solubilità del fosforo, non è più neces- sario dichiarare alcuna abbreviazione come NS (azoto nitrico) o PS (fosfato idrosolubile). Fa eccezione soltanto l’indicazione di Norg in relazione all'azoto organico; - la sostanza organica (SO) definita come solido volatile è espressa in riferimento al carbonio organico Corg. Ciò riguarda il concime organico (PFC 1(A)), il concime organo-minerale (PFC 1(B)) e l’ammendante organico (PFC 3(A)); - concerne solo il tedesco. Ciò riguarda il concime organico (PFC 1(A)), il concime organo-mi- nerale (PFC 1(B)) e il substrato di coltivazione (PFC 4); - per il concime organico (PFC 1(A)) e il substrato di coltivazione (PFC 4) va indicata la data di produzione; - per il concime organico (PFC 1(A)) e l’ammendante organico (PFC 3(A)) va indicato il rapporto del carbonio organico rispetto all'azoto totale (Corg/N); - per il concime inorganico solido a base di macroelementi (PFC 1(C)(I)(a)) rivestiti da polimeri va dichiarato che «Il tasso di rilascio delle sostanze nutritive può variare in funzione della tem- peratura del substrato. Può essere necessario un adeguamento della concimazione». Per il concime inorganico solido a base di macroelementi (PFC 1(C)(I)(a)) rivestiti da zolfo o da una miscela di zolfo e polimeri occorre apporre l'indicazione seguente: «Il tasso di rilascio delle so- stanze nutritive può variare in funzione della temperatura del substrato e dell’attività biologica. Può essere necessario un adeguamento della concimazione»; - per i microelementi aggiunti intenzionalmente al concime (PFC 1) vanno dichiarati i rispettivi controioni; - per l’ammendante (PFC 3) vanno dichiarati i tenori di azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e os- sido di potassio (K2O), se questi superano lo 0,5 per cento in massa; - per l’ammendante organico (PFC 3(A)) vanno indicate la conducibilità elettrica e il pH; - per l’inibitore (PFC 5) sono definite disposizioni specifiche relative ai composti inibitori.

Per le PFC 100 e 101 concime aziendale e concime ottenuto dal riciclaggio specifiche della Svizzera si è provveduto alla modernizzazione delle disposizioni vigenti. Pertanto sull'etichetta o sul bollettino è riportato il tenore di Corg e non più quello di SO. Per gli additivi per concimi (PFC 102 specifica della Svizzera) non si applicano prescrizioni specifiche di etichettatura. Per altro concime (PFC 103 speci- fica della Svizzera), oltre a questa denominazione è possibile utilizzarne una supplementare specifica per il prodotto, come ad esempio «concime minerale in soluzione» (p.es. se non raggiunge il tenore di sostanze nutritive di alcuna sottocategoria della PFC 1) o «concime in soluzione a base di alghe» (cpv. 1). Se non si dispongono di prove sufficienti sugli effetti voluti, l'etichetta deve riportare la dici- tura: «Nel quadro della procedura di omologazione non è stata verificata l'efficacia».

Allegato 4 L'allegato 4 disciplina le tolleranze per le categorie funzionali del prodotto. Le tolleranze servono a compensare le deviazioni nella fabbricazione, nella distribuzione e durante la campionatura e l'analisi (lett. a). Rispetto al diritto vigente, oltre alle deviazioni negative relative al valore dichiarato vengono disciplinate anche quelle positive (lett. b). Se è specificato un tenore minimo di un costituente di un concime di cui agli allegati 1 o 2, questo non può essere inferiore o superiore (lett. c).

Per il substrato di coltivazione (PFC 4) si rinuncia all'analisi mediante solubilità in CAT, in quanto si tratta di un metodo non idoneo ai substrati di coltivazione svizzeri privi di torba e sono state sviluppate

102

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

delle alternative. I limiti di tolleranza definiti si applicano indipendentemente dal metodo utilizzato per l'analisi.

Allegato 5

Le ordinanze vigenti in materia di concimi, ossia l’ordinanza del 10 gennaio 2001 16 sui concimi (OCon) e l’ordinanza del 16 novembre 200717 sul libro dei concimi (OLCon) sono abrogate (cifra I).

Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, OP- Chim

La lettera d dell’articolo 54 capoverso 1 OPChim è abrogata. Perciò tutti i concimi sono soggetti all'ob- bligo di annuncio ai sensi dell'OPChim. È fondamentale che su tutte le etichette dei concimi figurino le indicazioni e i pittogrammi di pericolo nonché, se necessario, avvertenze e consigli di prudenza. Come menzionato in precedenza, la procedura di annuncio rientra in quella di registrazione o di autorizzazione. L'azienda o la persona interessata non deve registrare due volte lo stesso prodotto nel registro dei prodotti.

L’ordinanza del 1° gennaio 2024 sui concimi è aggiunta all’elenco di cui all’articolo 72 capoverso 1 let- tera e OPChim. Di conseguenza, tutti i concimi devono essere registrati nel registro dei prodotti. Tale adeguamento crea la base legale per questo compito.

Ordinanza del 4 dicembre 201518 sui rifiuti (OPSR)

Il riferimento all’ORRPChim nell’articolo 15 capoverso 3 è stato aggiornato.

Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim

L'allegato 2.6 concernente i concimi, in particolare i relativi requisiti di qualità, è completato. Gli attuali valori limite per gli inquinanti sono complementari a quelli ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009. I requisiti di qualità del concime svizzero restano quindi invariati e sono integrati con valori supplemen- tari.

Inoltre sono stabiliti valori limite per le PFC nonché per le CMC 12, 13 e 14. Le CMC 12 e 13 sostitui- scono l'attuale categoria di concimi «concimi minerali ottenuti dal riciclaggio». I valori limite per queste due CMC sono ripresi dagli attuali valori limite applicati a questa categoria. I valori limite per la CMC 14 corrispondono ai requisiti di qualità richiesti finora dall'UFAG per il carbone vegetale. Quest'ultimo deve corrispondere al livello qualitativo 1 o 2 delle direttive dell'EBC (European Biochar Certificate). I valori limite sono tratti dall'ultima versione delle direttive dell'EBC per la qualità denominate «EBC- Agro-Organic».

Il sistema utilizzato per i valori indicativi e limite per le diossine e i furani (OMS2005-TEQ) è ripreso dal regolamento (UE) 2019/1009. Si basa su una rivalutazione svolta nel 2005 dall’OMS19. Fornisce risultati confrontabili con il vecchio sistema I-TEQ. Pertanto questo cambiamento non comporta un adegua- mento dei valori in questione.

L’allegato 2.6 numero 3.2.4 disciplina il quantitativo massimo di prodotti di pirolisi che possono essere impiegati per ettaro e anno. Questo limite è stato fissato come misura di precauzione a causa della mancanza di dati sul comportamento a lungo termine del carbone vegetale nel suolo. Quest'ultimo, infatti, presenta una debole biodegradazione nel suolo. Questa caratteristica, sebbene consenta di

16 RS 916.171 17 RS 916.171.1 18 RS 814.600 19 van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re- evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sci- ences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

103

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

legare il carbonio nel suolo con conseguente effetto positivo sul clima, rende difficile la raccolta di dati scientifici sul suo comportamento nel suolo a lungo termine. Limitando la quantità che può essere di- stribuita, si riduce l'eventuale impatto negativo sull'ambiente. I risultati delle ricerche attualmente in corso consentiranno, se necessario, di adeguare questa disposizione.

Sono stati definiti valori indicativi per il substrato di coltivazione concernenti gli idrocarburi aromatici policiclici, le diossine e i furani, analoghi a quelli previsti per il compost e il digestato. Ragion per cui sono disciplinati all’allegato 2.6 numero 4 capoverso 1. L'UFAM effettua anche delle analisi sui substrati di coltivazione.

Ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura, Ordi- nanza sulle tasse UFAG

Il concetto di tipo di concime non esiste più nell'omologazione dei concimi, come anche la procedura di annuncio. Di conseguenza i punti 7.1 e 7.3 dell'allegato 1 dell’ordinanza sulle tasse UFAG che discipli- nano le tasse riscosse per il trattamento di una domanda di iscrizione di un tipo di concime e per il trattamento di un'autorizzazione sono abrogati, così come il punto 7.4, in quanto obsoleto.

6.4 Ripercussioni

6.4.1 Confederazione

Grazie alla revisione totale della legislazione sui concimi, la Confederazione definisce un quadro gene- rale analogo alla regolamentazione armonizzata dell'UE sui prodotti fertilizzanti. Questa modifica rende più semplice l'importazione e la messa in commercio di un concime proveniente dall'UE in Svizzera. Il carico di lavoro della Confederazione resta invariato.

Se la revisione totale non dovesse essere messa in atto, le differenze tra la legislazione Svizzera sui concimi e quella dell'UE avrebbero delle conseguenze. La nuova normativa europea si basa infatti su nuovi concetti, le PFC e le CMC, che non esistono nella legislazione svizzera vigente. Gli importatori e i distributori svizzeri di concimi dovrebbero dunque realizzare etichette specifiche per la Svizzera e l'UFAG dovrebbe omologare i concimi che possono essere messi liberamente in commercio.

6.4.2 Cantoni

Per l'attuazione delle nuove disposizioni il carico di lavoro dei servizi cantonali competenti resta lo stesso. Secondo la legislazione vigente vengono già effettuati controlli dei concimi. In futuro non si prevedono modifiche all'esecuzione. Occorre prevedere un tempo di adattamento alle nuove denomi- nazioni e ai nuovi concetti.

6.4.3 Economia

Il ruolo del fabbricante o dell'importatore viene rafforzato, in quanto esso è maggiormente responsabile della conformità nella produzione e nell'importazione di concimi.

6.5 Rapporto con il diritto internazionale

La legislazione sui concimi non è direttamente contemplata nell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Le modifiche proposte al fine di riprendere le nuove norme vigenti nell’UE in quest’ambito consentono di armonizzare maggiormente il diritto svizzero e quello dell’UE e quindi di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio. Pertanto l’onere amministrativo delle aziende per l’importazione di concimi provenienti dall’UE non aumenta.

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

6.6 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore 1° gennaio 2024. Gli importanti cambiamenti relativi alle procedure, alle denominazioni utilizzate nell'omologazione dei concimi e all'etichettatura, così come la validità delle autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore rendono necessario un periodo transitorio, nel quale le notifiche e le autorizzazioni per la messa in commercio restano valide.

6.7 Basi legali

Gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1-5, 161, 164, 164a capoverso 2 e 177 LAgr definiscono i compiti del Consiglio federale in materia di regolamentazione dell'importazione, dell'omologazione, della messa in commercio, dell'utilizzo e dell'etichettatura dei concimi. L'articolo 29 capoverso 1 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) autorizza il Consiglio federale a emanare prescrizioni su sostanze che possono costituire un pericolo per l'ambiente e quindi per l'uomo. L'articolo 17 della legge sull'ingegneria genetica (LIG) obbliga il Consiglio federale a disciplinare l'etichettatura dei prodotti che contengono organismi geneticamente modificati affinché siano identifica- bili. L'articolo 10 della legge sulle epizoozie consente al Consiglio federale di emanare prescrizioni ge- nerali di lotta contro le epizoozie.

Gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) autorizzano il Consiglio federale a emanare prescrizioni sulle sostanze che, per il modo in cui vengono impiegate, possono pervenire nelle acque e, in ragione delle loro proprietà o delle quantità usate, possono inquinarle. L’articolo 27 capoverso 2 LPAc autorizza il Consiglio federale a emanare le prescrizioni necessarie per prevenire l'inquinamento delle acque causato dal convogliamento e dal di- lavamento di concimi. Lo scopo della legge sui prodotti chimici (LPChim) è proteggere la vita e la salute dell’uomo dagli effetti nocivi dei preparati chimici come, in particolare, i concimi. La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), come si evince dal titolo, serve a evitare che ostacoli tecnici com- promettano il commercio.

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916.171 «$$e-seal»

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)

del 1° gennaio 2024

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1-5, 161, 164, 164a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), visto l'articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG), visto l'articolo 10 della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie (LFE), visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio

19915 sulla protezione delle acque (LPAc),

in esecuzione della legge del 15 dicembre 20006 sui prodotti chimici (LPChim), in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’omologazione, la messa in commercio, l’impor- tazione, l’utilizzazione e il controllo dei concimi.

2 L’ordinanza non si applica:

a. ai concimi aziendali destinati a essere utilizzati nell’azienda; b. ai concimi destinati esclusivamente all’esportazione;

RS…… 1 RS 910.1 2 RS 814.01 3 RS 814.91 4 RS 916.40 5 RS 814.20 6 RS 813.1 7 RS 946.51

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 106

Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

c. ai concimi destinati a piante acquatiche in acquari. 3 Le disposizioni dell’ordinanza del 5 giugno 20158 sui prodotti chimici (OPChim) e quelle dell'ordinanza del 18 maggio 20059 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) si applicano ai concimi e ai rispettivi materiali costituenti. 4 Per la messa in commercio di concimi il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201510.11

Art. 2 Definizioni

1 Si intende per:

a. concime: sostanza, preparato o microrganismo la cui funzione è apportare sostanze nutritive alle piante o ai funghi o migliorare l'efficacia nutrizionale; b. fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un concime oppure lo fa progettare o ne subappalta la fabbricazione a un'altra persona e lo mette in commercio sotto il proprio nome, il proprio marchio o la propria società; c. importatore: persona fisica o giuridica con domicilio, sede sociale o una filiale in Svizzera che mette in commercio un concime proveniente dall'e- stero; d. distributore: persona fisica o giuridica con domicilio, sede sociale o una filiale in Svizzera che acquista un concime in Svizzera e lo mette in com- mercio; e. richiedente: persona fisica o giuridica con domicilio, sede sociale o una fi- liale in Svizzera che presenta una domanda di autorizzazione; f. messa in commercio: cessione o trasferimento a titolo oneroso o gratuito di un concime all’interno della Svizzera; g. autorizzazione per la messa in commercio di un concime: atto amministra- tivo mediante il quale l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) autorizza la messa in commercio di un concime previa valutazione; h. registrazione: registrazione di un concime nel registro dei prodotti; i. imballaggio: involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per conservare, proteggere, maneggiare e mettere in commercio concimi; j. fornitura sfusa: fornitura di concimi senza imballaggio; k. concime fogliare: concime destinato a essere applicato sulle foglie in vista dell’assunzione delle sostanze nutritive attraverso le foglie.

8 RS 813.11 9 RS 814.81 10 RS 451.61 11 Introdotto dal n. 8 dell’all. all’O di Nagoya dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 277).

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

2 Per interpretare correttamente il regolamento (UE) 2019/100912, a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle seguenti espressioni equivalenti: UE Svizzera

a. Espressioni in francese: fertilisant engrais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a éléments nutritifs éléments fertilisants mise à disposition sur le marché mise en circulation au sens de l’art. 2, al. 1, let. f

b. Espressioni in tedesco: Düngeprodukt, Dümgemittel Dünger Bereitstellung auf dem Markt Inverkehrbringen nach Art. 2, Abs. 1, Bst. f. organisches Material organische Substanz Gärrückstände Gärgut c. Espressioni in italiano: prodotto fertilizzante concime ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a nutriente sostanza nutritiva messa a disposizione sul mercato messa in commercio ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. f materia secca sostanza secca

Capitolo 2 Obblighi degli operatori economici

Art. 3 Obblighi dei fabbricanti 1 Il fabbricante che mette in commercio concimi sotto il proprio nome, il proprio mar- chio o la propria società si assicura che le prescrizioni della presente ordinanza, rela- tive all'omologazione, alla produzione, all'etichettatura e ai dati da fornire nel registro dei prodotti, siano adempiute. 2 Il fabbricante garantisce la qualità, l'esattezza e la completezza dei dati forniti nel registro dei prodotti.

12 Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/1519 del 5 maggio 2022, GU L 236 del 13.9.2022, pag. 5.

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Art. 4 Obblighi degli importatori 1 Per poter importare un concime soggetto ad autorizzazione, l’importatore deve es- sere titolare dell’autorizzazione per la messa in commercio. 2 Si assicura che le prescrizioni relative all'omologazione, all'etichettatura e ai dati da

fornire nel registro dei prodotti siano adempiute. 3 Garantisce la qualità, l'esattezza e la completezza dei dati forniti nel registro dei pro- dotti.

Art. 5 Obblighi dei distributori 1 Il distributore che mette in commercio un concime già registrato o autorizzato, senza modificarlo, non deve registrare nuovamente il concime nel registro dei prodotti né essere titolare dell'autorizzazione. 2 Il distributore è considerato il fabbricante e soggiace ai suoi stessi obblighi quando modifica la composizione del concime, il suo nome o il suo imballaggio.

Capitolo 3 Omologazione di concimi Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 6 Obbligo di omologazione 1 Un concime può essere messo in commercio soltanto se è stato omologato in virtù della presente ordinanza.

2 Un concime è omologato se:

a. adempie le esigenze relative a una categoria funzionale del prodotto (PFC), non soggetta ad autorizzazione, e se è costituito da una o più materie prime che appartengono alle categorie di materiali costituenti (CMC), non soggette ad autorizzazione; b. è oggetto di un'autorizzazione per la messa in commercio. 3 In caso d'importazione di concimi, devono essere adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 7 Condizioni per l'omologazione Un concime può essere omologato soltanto se sono rispettate tutte le seguenti condi- zioni: a. si presta all’utilizzazione prevista; b. non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio per l’am- biente né, indirettamente, per l’uomo, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni;

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c. un’utilizzazione conforme alle prescrizioni garantisce che a partire dai pro- dotti di base trattati con tali materiali si ottengono derrate alimentari, alimenti per animali e oggetti d’uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari e di quella sugli alimenti per animali; d. contiene esclusivamente sostanze che se rientrano nel campo d’applicazione dell’OPChim13, sono state classificate, valutate e notificate conformemente alla presente ordinanza.

Art. 8 Domicilio, sede sociale o filiale in Svizzera 1 Possono registrare un concime o presentare una domanda di autorizzazione soltanto

le persone fisiche o giuridiche con domicilio, sede sociale o una filiale in Svizzera, nonché le istituzioni pubbliche e private. 2 Le persone fisiche o giuridiche con domicilio, sede sociale o una filiale all’estero

possono anche beneficiare di un’autorizzazione per la messa in commercio se tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.

Art. 9 Restrizioni relative alla composizione dei concimi 1 I fabbricanti di concimi sono tenuti a utilizzare soltanto materie prime idonee che non pregiudicano il prodotto finito. 2 Un concime può essere messo in commercio soltanto se adempie i requisiti di qualità in virtù dell’allegato 2.6 ORRPChim14 relativi agli inquinanti e ai corpi estranei inerti. 3 È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione, sostanze contenenti medicamenti o componenti di Ricinus communis. 4 Ai concimi aziendali può essere aggiunto materiale di aziende non agricole purché rispetti i valori limite per gli inquinanti di cui al capoverso 2. 5 La fabbricazione o l’utilizzazione di un concime non deve in alcun caso comportare un’emissione nell’ambiente di organismi indesiderati, quali organismi patogeni o semi di neofite. 6 È vietata l'aggiunta intenzionale di fosfonati a un concime. La presenza non inten- zionale di fosfonati non deve superare lo 0,5 per cento in massa.

Art. 10 Clausole derogatorie 1 Per un periodo limitato, l'UFAG può rilasciare a un impianto di compostaggio o di fermentazione un’autorizzazione per la fornitura di compost o digestato che non su- pera di oltre il 50 per cento i valori limite di cui all'allegato 2.6 numero 2.2.1.10 OR- RPChim se: a. i valori limite vengono superati in via del tutto eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure

13 RS 813.11 14 RS 814.81

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b. le autorità cantonali ne fanno richiesta e provvedono affinché vengano prese le necessarie misure di risanamento nel comprensorio dell’impianto in que- stione. 2 Se è rilasciata un’autorizzazione ai sensi del capoverso 1, la quantità di compost o di digestato che può essere fornita è limitata in modo che il carico di inquinanti per ettaro non sia superiore al carico che si avrebbe rispettando i valori limite di cui all’al- legato 2.6 numero 2.2.10 capoverso 1 ORRPChim.

Art. 11 Revoca dell’omologazione e divieto d'utilizzazione L'UFAG può revocare l'omologazione di un concime di cui all'articolo 6 se v’è da temere il potenziale effetto pericoloso di tale concime e vietarne immediatamente l’utilizzazione.

Art. 12 Misure precauzionali Se le condizioni di cui all’articolo 148a LAgr sono adempiute, l’UFAG può: a. rifiutare l’omologazione di un concime o vincolarla a oneri o a condizioni; b. annullare l'omologazione di un concime o stabilire esigenze supplementari; c. revocare l’autorizzazione di un concime rilasciata secondo l’articolo 21 o vin- colarla a oneri o a condizioni.

Art. 13 Prescrizioni dell’UFAG in caso di celere intervento 1 In situazioni che richiedono un celere intervento, l’UFAG, d'intesa con i servizi in- teressati, può vietare l’importazione, la messa in commercio e l’utilizzazione di con- cimi che mettono in un pericolo la salute dell'uomo e degli animali o che presentano un rischio per l'ambiente. 2 Può fissare, per tali concimi, valori massimi che non devono essere superati. Questi si fondano su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore, oppure hanno una base scientifica. 3 L’UFAG può stabilire quali concimi possono essere importati o messi in commercio soltanto se corredati di una dichiarazione delle competenti autorità del Paese esporta- tore o di un servizio accreditato. 4 Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se questa deve essere corredata di altri documenti. 5 Le partite per le quali all’atto dell’importazione non possono essere presentati i do- cumenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o distrutte se presentano un rischio.

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Sezione 2 Concimi soggetti a registrazione

Art. 14 Obbligo di registrazione 1 Sono soggetti all’obbligo di registrazione i concimi che adempiono le esigenze di

cui all'allegato 1 applicabili alle PFC seguenti:

1. PFC 1: concime;

2. PFC 2: ammendante minerale basico;

3. PFC 3: ammendante;

4. PFC 4: substrato di coltivazione;

5. PFC 7: miscela fisica di concimi, ad eccezione di quelle che con-

tengono una PFC o una CMC soggetta ad autorizzazione;

6. PFC 100: concime aziendale;

7. PFC 101(A): compost; oppure

8. PFC 101(B): digestato.

2 I concimi di cui al capoverso 1 devono inoltre essere costituiti unicamente da una o più materie prime appartenenti a una o più delle CMC seguenti e adempiere le esi- genze di cui all'allegato 2:

1. CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo;

2. CMC 2: piante, parti di piante o estratti di piante;

3. CMC 3: compost;

4. CMC 4: digestato di colture fresche;

5. CMC 5: digestato diverso da quello di colture fresche;

6. CMC 6: sottoprodotti dell’industria alimentare;

7. CMC 8: polimeri nutrienti;

8. CMC 9: polimeri diversi dai polimeri nutrienti;

9. CMC 10: prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale; op-

pure

10. CMC 100: concime aziendale.

Art. 15 Concimi soggetti a registrazione 1 Un concime soggetto a registrazione deve essere registrato nel registro dei prodotti al momento della sua prima messa in commercio in Svizzera conformemente agli ar- ticoli 18 e 19.

2 Un concime registrato al momento della sua prima messa in commercio non deve

essere nuovamente registrato nelle ulteriori fasi di commercializzazione, a meno che il distributore cambi il nome commerciale del concime, lo metta in commercio sotto il proprio nome oppure modifichi l'etichettatura o le proprietà del concime.

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Art. 16 Modifica e scadenza di una registrazione 1 La registrazione deve essere rinnovata ogni dieci anni, altrimenti perde la sua vali- dità. 2 È valida fintanto che il prodotto corrisponde alle indicazioni fornite. Ogni cambia- mento deve essere registrato nel registro dei prodotti.

Art. 17 Deroghe all'obbligo di registrazione nel registro dei prodotti Non soggiacciono all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 15: a. i concimi importati o messi in commercio in quantità inferiore a 100 chilo- grammi all'anno; b. i concimi aziendali forniti direttamente o mediante un intermediario all’uti- lizzatore finale da un'azienda detentrice di animali da reddito, se le forniture sono state registrate conformemente all'articolo 29 della presente ordinanza e se l'azienda non fornisce i concimi in sacchi; c. i compost e i digestati le cui forniture sono registrate conformemente all'or- dinanza del 23 ottobre 201315 sui sistemi d'informazione nel campo dell'a- gricoltura (OSIAgr) e che non sono costituiti da una delle materie prime soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 29.

Sezione 3 Procedura di registrazione

Art. 18 Procedura

1 La registrazione va effettuata nel formato elettronico prescritto dall'UFAG.

2 Va effettuata al più tardi nelle quattro settimane dopo la messa in commercio.

3 La persona incaricata della registrazione è responsabile della qualità, dell'esattezza e della completezza dei dati registrati nel registro dei prodotti. L’UFAG non controlla sistematicamente i dati. 4 L'UFAG o gli organi di controllo possono esigere che la persona incaricata della registrazione corregga i dati la cui qualità è insufficiente. 5 L'UFAG può rettificare i dati di un concime nel registro dei prodotti; se del caso, ne informa la persona incaricata della registrazione.

Art. 19 Dati necessari per la registrazione

1 La registrazione deve contenere almeno i seguenti dati e documenti:

a. il nome e l'indirizzo del domicilio, della sede sociale o della filiale della società o della persona responsabile della registrazione e dei dati di contatto;

15 RS 919.117.71

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

b. il nome e l'indirizzo del fabbricante; c. il nome commerciale; d. la PFC che corrisponde alla funzione attribuita al concime; e. la o le CMC che sono parte integrante della composizione, così come i nomi delle materie prime; f. i tenori delle sostanze nutritive e dei costituenti confermati da un'analisi; questa è facoltativa per i concimi inorganici (PFC 1(C)); g. la classificazione e l'etichettatura del concime in virtù degli articoli 6, 7 e 10-15a OPChim16; h. l'utilizzazione prevista; i. la modalità di utilizzazione; j. l'etichetta che adempie le prescrizioni del capitolo 4. 2 Se un concime è soggetto all’obbligo di annuncio ai sensi degli articoli 48 e 54 OP- Chim17, i relativi dati devono essere registrati nel registro dei prodotti.

Sezione 4 Concimi soggetti ad autorizzazione

Art. 20 Obbligo di autorizzazione 1 Per l'omologazione dei concimi seguenti è richiesta un'autorizzazione dell'UFAG:

a. concimi che adempiono le esigenze delle seguenti PFC di cui all'allegato 1:

1. PFC 5: inibitore,

2. PFC 6: biostimolanti delle piante,

3. PFC 101: concime ottenuto dal riciclaggio,

4. PFC 102: additivi per concimi,

5. PFC 103: altri concimi;

b. concimi costituiti da una materia prima che non adempie le esigenze di cui all'allegato 2 applicabili a una CMC; c. concimi costituiti o in parte costituiti da una o più materie prime apparte- nenti alle seguenti CMC di cui all'allegato 2:

1. CMC 7: microrganismi,

2. CMC 11: sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE18,

16 RS 813.11 17 RS 813.11 18 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 rela- tiva ai rifiuti e che abroga alcune direttive, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3; modificata

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3. CMC 12: precipitati di sali di fosfato e i loro derivati,

4. CMC 13: materiali di ossidazione termica e i loro derivati,

5. CMC 14: materiali di pirolisi e gassificazione, e

6. CMC 15: materiali di elevata purezza recuperati;

d. miscele fisiche di concimi costituite da una PFC o da una materia prima appartenente a una CMC soggetta ad autorizzazione; e. concimi costituiti o in parte costituiti da sottoprodotti di origine animale che non hanno raggiunto il punto finale; f. concimi che contengono un inibitore della nitrificazione, un inibitore della denitrificazione o un inibitore dell'ureasi; g. concimi costituiti o in parte costituiti da fanghi presenti nelle acque di sca- rico dei macelli, delle aziende di sezionamento o delle aziende addette alla lavorazione della carne.

2 L'UFAG può in ogni momento assoggettare un concime a una procedura di autoriz-

zazione se è composto da una materia prima la cui efficacia e la cui sicurezza di uti- lizzazione non sono sufficientemente note o se contiene una tale materia prima. 3 Un concime già omologato, al quale è stato aggiunto un additivo autorizzato secondo le prescrizioni di utilizzazione, non deve essere nuovamente autorizzato.

Art. 21 Autorizzazione

1 L’UFAG si pronuncia sulla domanda di autorizzazione mediante decisione.

2 L'autorizzazione ha una durata di validità di dieci anni e vale fintanto che il concime corrisponde alle caratteristiche riscontrate al momento del rilascio dell'autorizzazione. 3 L’UFAG può limitare la durata di validità di un'autorizzazione, vincolarla a oneri e

a condizioni nonché esigere indicazioni particolari per l’etichettatura. Se il concime non appartiene a una PFC di cui all'allegato 1, l'UFAG determina la denominazione della categoria funzionale. 4 I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che conten- gono questo tipo di organismi sono autorizzati soltanto se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44 dell’ordinanza del 10 settembre 200819 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).

5 Un concime autorizzato al momento della sua prima messa in commercio non deve

essere nuovamente autorizzato nelle ulteriori fasi di commercializzazione se è messo in commercio nel suo imballaggio originale.

6 L’UFAG può in ogni momento vincolare l’autorizzazione a condizioni e oneri re-

strittivi o revocarla se:

da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109. 19 RS 814.911

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a. l’autorizzazione è stata rilasciata sulla base di dati falsi o ingannevoli; b. il titolare dell’autorizzazione non designa il concime secondo le prescrizioni oppure, nonostante un avvertimento o una condanna giudiziale, diffonde indi- cazioni false o ingannevoli; c. un concime autorizzato non corrisponde più alle caratteristiche riscontrate al momento del rilascio dell’autorizzazione o se le indicazioni supplementari ri- chieste dall’UFAG sulla base di nuove scoperte non sono state fornite per tempo; d. nuove scoperte dimostrano che il concime non si presta all’utilizzazione pre- vista, che, nonostante un’utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce ef- fetti secondari inaccettabili o che presenta un rischio per l’ambiente e, indiret- tamente, per l’uomo.

7 L’autorizzazione è personale e non può essere ceduta.

8 Il titolare dell'autorizzazione comunica immediatamente all'UFAG tutte le nuove in- formazioni concernenti il concime.

Art. 22 Autorizzazione provvisoria 1 L’UFAG può rilasciare, prima della fine della procedura di autorizzazione e per cin- que anni al massimo a decorrere dalla presentazione della domanda, un’autorizzazione provvisoria per un concime che sembra prestarsi all’utilizzazione prevista e non pre- senta un rischio inaccettabile per l’uomo, gli animali o l’ambiente, se: a. vi è motivo di ritenere che la procedura di autorizzazione sarà lunga per motivi non imputabili al richiedente; b. per il rilascio di un’autorizzazione definitiva occorre attendere le prime esperienze pratiche; o c. il concime è incorporato o distribuito esclusivamente per scopi scientifici. 2 I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che conten- gono questo tipo di organismi sono autorizzati in via provvisoria soltanto se soddi- sfano le condizioni di cui all’articolo 44 OEDA20.

Art. 23 Termine in caso di revoca dell'autorizzazione 1 Se un'autorizzazione è revocata e le relative ragioni non sono connesse a un poten- ziale effetto pericoloso ritenuto inaccettabile, l'UFAG può concedere un termine per la messa in commercio delle scorte rimanenti. 2 Il termine per la messa in commercio delle scorte rimanenti di concime è di dodici mesi al massimo.

20 RS 814.911

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3 Se vi è motivo di ritenere che vi siano effetti inaccettabili sull'uomo, sugli animali o sull'ambiente, l'UFAG vieta immediatamente l'utilizzazione e la messa in commercio del concime.

Sezione 5 Procedura di autorizzazione

Art. 24 Procedura 1 La domanda, corredata di un fascicolo completo, deve essere presentata nel formato elettronico prescritto dall'UFAG. 2 L’UFAG può sottoporre, per parere, la domanda di autorizzazione ad altri servizi federali se questa concerne il loro campo di attività. 3 Può disciplinare altri dettagli della procedura di autorizzazione, in particolare le esi- genze concernenti il fascicolo della domanda.

Art. 25 Dati richiesti per la domanda di autorizzazione 1 Fatte salve esigenze speciali, la domanda di autorizzazione deve contenere almeno i seguenti dati e documenti: a. il nome e l'indirizzo del domicilio, della sede sociale o della filiale del ri- chiedente in Svizzera e i dati di contatto; b. il nome e l'indirizzo del domicilio o della sede sociale del primo distributore in Svizzera; c. il nome e l'indirizzo del fabbricante del concime; d. il nome commerciale del concime; e. la PFC che corrisponde alla funzione attribuita al concime; f. indicazioni precise e complete sulle materie prime che compongono il con- cime, sulla composizione, sulle proprietà del concime e sulla sua efficacia; se una materia prima appartiene a una CMC, la CMC in questione deve essere indicata; g. i tenori delle sostanze nutritive e dei costituenti confermati da un'analisi; h. la classificazione e l'etichettatura del concime secondo gli articoli 6, 7 e 10- 15a OPChim21; i. indicazioni complete sulle possibilità e le modalità di utilizzazione del con- cime; j. una bozza di etichetta conforme alle prescrizioni del capitolo 4 della pre- sente ordinanza.

21 RS 813.11

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2 In certi casi, l'UFAG può rinunciare ai documenti che provano l'efficacia del con- cime. È autorizzato a informare l'opinione pubblica del fatto che questo aspetto non è stato esaminato nell'ambito della procedura di omologazione. 3 Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni che contengono questo tipo di organismi, il fascicolo della domanda deve inoltre sod- disfare i requisiti di cui agli articoli 28, 29 e 34 capoverso 2 OEDA22. 4 Su richiesta, nella domanda il richiedente deve allegare o menzionare prove, in par- ticolare rapporti su ricerche scientifiche concernenti le proprietà e la sicurezza del concime, pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni ufficiali, verbali di esperimenti o perizie. 5 I mezzi di prova di cui al capoverso 4 devono dimostrare che il concime, se utilizzato conformemente all’utilizzazione prevista, non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio per l'ambiente, né, indirettamente per l'uomo. 6 I mezzi di prova provenienti da un altro paese sono riconosciuti nella misura in cui nelle regioni interessate le condizioni rilevanti per l’utilizzazione del concime, dal punto di vista dell’agricoltura, della concimazione e dell’ambiente – comprese le con- dizioni climatiche – sono comparabili a quelle in Svizzera. I documenti devono essere forniti in una lingua ufficiale o in inglese. 7 Se i concimi sono messi in commercio in quantità ridotte e localmente, l’UFAG può, in via eccezionale, rinunciare in parte o interamente alle indicazioni di cui al capo- verso 1. 8 Se le esigenze concernenti i dati non sono adempiute, l'UFAG assegna al richiedente un termine per completarli. Se le informazioni richieste non sono fornite entro tale termine, non si entra nel merito della domanda.

Art. 26 Impiego dei dati per ulteriori domande Se un richiedente intende mettere in commercio un concime già autorizzato sotto il suo nome o quello della sua azienda, non essendo egli stesso titolare dell'autorizza- zione esistente, l’UFAG può rinunciare ai dati minimi di cui all'articolo 25 e fondarsi su quelli forniti dal titolare se il richiedente dimostra che: a. è stato autorizzato dal titolare dell’autorizzazione a utilizzare i suoi dati; o b. sono trascorsi dieci anni dalla prima autorizzazione e si tratta del medesimo prodotto del primo richiedente o che le differenze in termini di valutazione del rischio sono irrilevanti.

Art. 27 Valutazione della domanda 1 L’UFAG non è tenuto a completare le indicazioni e i mezzi di prova del richiedente;

di regola si limita a controllare i documenti del fascicolo. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti e altre rilevazioni.

22 RS 814.911

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2 La verifica della classificazione e dell’etichettatura del concime giusta l’articolo 25 capoverso 1 lettera h non avviene nell’ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro della verifica del controllo autonomo conformemente all’articolo 81 OP- Chim23.

Art. 28 Rinnovo dell'autorizzazione 1 Su domanda, un'autorizzazione è rinnovata per dieci anni. La domanda dev'essere presentata all'UFAG e registrata nel registro dei prodotti al più tardi sei mesi prima dello scadere della validità.

2 L'UFAG procede a un nuovo esame del concime secondo le prescrizioni legali vi-

genti. I mezzi di prova e la documentazione forniti al momento della valutazione pre- cedente, che sono ancora validi e disponibili, possono essere riutilizzati.

Sezione 6 Registrazione della fornitura e dell'utilizzazione dei concimi

Art. 29 Obbligo di notifica delle forniture di concime 1 Chi cede o trasferisce concimi contenenti azoto e fosforo ad aziende, a gestori o ad altri acquirenti, deve notificare ogni cessione o trasferimento indicando la quantità di concime e i quantitativi di sostanze nutritive in esso contenute ai sensi dell’OSIAgr24. 2 Le quantità inferiori a 105 chilogrammi di azoto e a 15 chilogrammi di fosforo per anno civile non devono essere notificate se il gestore non è assoggettato all’obbligo di fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate giusta l'articolo 11 dell’ordinanza del 23 ottobre 201325 sui pagamenti diretti (OPD).

3 I detentori di impianti di compostaggio o di fermentazione che lavorano più di

100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile (biodegradabile) all’anno, che cedono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono notificare nel sistema d'informazione le materie prime destinate al com- postaggio o alla fermentazione.

Art. 30 Altre condizioni per la fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio

1 I detentori di impianti di compostaggio o di fermentazione che lavorano più di

100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile all’anno sono autorizzati a fornire concimi a un acquirente che non li utilizza su terreni in proprietà o in affitto soltanto se questi dimostra di possedere le conoscenze necessarie per il loro spandi- mento.

23 RS 813.11 24 RS 919.117.71 25 RS 910.13

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2 Lo stoccaggio e la fornitura di concimi aziendali e di concimi ottenuti dal riciclaggio soggiacciono alle disposizioni della legislazione sulla protezione delle acque. 3 I detentori di impianti devono far effettuare le necessarie analisi secondo la diret- tiva26 dell'UFAG, onde determinare i tenori delle sostanze nutritive e dei costituenti di cui all'allegato 1 numero 2 PFC 101 e garantire che le esigenze di cui all'articolo 9 siano adempiute. Mettono immediatamente a disposizione dell’UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi.

Capitolo 4 Etichettatura e pubblicità

Art. 31 Prescrizioni di etichettatura 1 I concimi vanno etichettati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato 3.

2 Il responsabile per la messa in commercio deve indicare sull'imballaggio del con- cime o, se il concime è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagna- mento al concime, il proprio nome, il proprio nome commerciale registrato o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale. 3 Un prodotto che è stato oggetto di una valutazione di conformità che ha dato esito positivo ai sensi del regolamento (UE) 2019/100927 è considerato un «prodotto ferti- lizzante dell'UE» e può essere etichettato in virtù del regolamento (CE) 765/200828. 4 Le indicazioni devono essere ben leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua ufficiale della regione di distribuzione.

5 Un concime imballato può essere importato anche se le esigenze di cui al capo-

verso 2 sono adempiute soltanto al momento della messa in commercio. 6 Il nome e l’indirizzo della ditta responsabile per la messa in commercio o l’impor- tazione possono essere sostituiti dal nome e dall’indirizzo della ditta responsabile dell'immissione sul mercato nello Spazio economico europeo (SEE) se si tratta di con- cimi soggetti a registrazione ed essi: a. sono stati oggetto di una procedura di conformità che ha dato esito positivo ai sensi del regolamento (UE) 2019/100929; b. sono importati da uno Stato membro dello SEE; c. sono destinati a utilizzatori professionali; e d. sono stati annunciati secondo gli articoli 48–54 OPChim.

26 La direttiva è disponibile sul sito Internet www.ufag.admin.ch > Produzione sostenibile > Concimi > Omologazione dei concimi.

27 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

28 Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, GU L

218 del 13.8.2008, pag. 30

29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

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Art. 32 Dichiarazione di concimi geneticamente modificati 1 I concimi costituiti da organismi geneticamente modificati o contenenti tali organi- smi devono essere etichettati con l’indicazione «ottenuto da X geneticamente modifi- cato». 2 Per i concimi che contengono, in quantità inferiore allo 0,1 per cento in massa, tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati, l’UFAG, d’intesa con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, può stabilire in casi partico- lari deroghe all’obbligo di dichiarazione.

Art. 33 Pubblicità 1 Soltanto un concime omologato può essere reclamizzato o distribuito a scopo pub- blicitario. La pubblicità non deve contenere indicazioni potenzialmente fuorvianti. 2 Tutte le affermazioni contenute nella pubblicità devono essere tecnicamente giusti- ficabili. Ogni pubblicità indica chiaramente: a. il nome commerciale o il nome della linea di prodotti; b. che si tratta di concimi.

Capitolo 5 Sistema d'informazione e statistiche di vendita

Art. 34 Registro dei prodotti 1 Salvo deroghe all'obbligo di registrazione giusta l'articolo 17, tutti i concimi messi in commercio in Svizzera devono figurare nel registro dei prodotti ai sensi dell’arti- colo 72 OPChim30. 2 I dati necessari per la registrazione e per l'autorizzazione sono registrati nel registro dei prodotti.

Art. 35 Statistiche di vendita 1 Le ditte e le persone che fabbricano o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all’UFAG, su richiesta, informazioni concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità. 2 Le statistiche di vendita sottostanno alle disposizioni dell’ordinanza del 30 giugno

199331 sulle rilevazioni statistiche.

30 RS 813.11 31 RS 431.012.1

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 6 Esecuzione e controllo Sezione 1 Esecuzione, competenze dell’UFAG e collaborazione tra le autorità

Art. 36 Esecuzione 1 Salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione della presente ordinanza e l’applicazione delle prescrizioni che ne derivano competono all’UFAG. 2 I Cantoni verificano che i concimi messi in commercio siano conformi alle prescri- zioni della presente ordinanza e che i divieti di utilizzazione fondati su quest’ultima siano rispettati. L’UFAG esegue tali compiti a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.

3 Le autorità di esecuzione possono prelevare, far prelevare o esigere campioni.

4 Sono autorizzate ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione o, se il comportamento della ditta o della persona lo giustifica, più campioni per prodotto a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in nuovo imballaggio, trasforma o mette in commercio i concimi.

Art. 37 Competenze dell'UFAG

1 L’UFAG può:

a. pronunciarsi in merito alle domande di autorizzazione dei concimi; b. determinare a quale PFC appartengono i concimi; c. elaborare e pubblicare metodi per il prelievo, la preparazione e l’analisi dei campioni nonché per il calcolo e la valutazione dei risultati; d. riconoscere i laboratori che analizzano i concimi e offrire loro una consulenza; e. mettere a disposizione dei consulenti tecnici giusta l’articolo 20 ORRPChim32 la documentazione necessaria sull’utilizzazione dei concimi; f. pubblicare informazioni sui concimi registrati e autorizzati. 2 L’UFAG e i laboratori riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera d possono in ogni momento prelevare campioni presso i fabbricanti di concimi, segnatamente negli im- pianti di compostaggio o di fermentazione, nonché sul luogo del loro spandimento.

Art. 38 Collaborazione tra le autorità 1 L’UFAG consulta le autorità federali i cui ambiti di competenza sono interessati. Tale collaborazione è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199733 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

32 RS 814.81 33 RS 172.010

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

2 L’UFAG nonché l’organo di notifica e i servizi di valutazione ai sensi dell’OP- Chim34 mettono a reciproca disposizione i dati rilevati nel quadro della presente ordi- nanza, dell’OPChim o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell’uomo o dell’ambiente da sostanze, preparati e oggetti, nella misura necessaria all’adempi- mento dei loro compiti. A tal fine possono istituire procedure di richiamo automatiz- zate. 3 Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l’UFAG dirige e coordina la procedura tenendo conto dell’OEDA35.

Art. 39 Sorveglianza delle importazioni

1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) informa

l’UFAG sull’importazione di concimi. 2 Su richiesta dell’UFAG, l’UDSC controlla se i concimi sono conformi alle disposi-

zioni della presente ordinanza. 3 Se vi è una sospetta infrazione, l’UDSC è autorizzato a trattenere i concimi alla fron- tiera e a consultare le altre autorità di esecuzione ai sensi della presente ordinanza. Queste si fanno carico degli ulteriori accertamenti e adottano le misure richieste.

Art. 40 Tasse Le tasse riscosse per atti amministrativi secondo la presente ordinanza e le modalità di calcolo sono retti dall’ordinanza del 16 giugno 200636 concernente le tasse dell’Uf- ficio federale dell’agricoltura.

Sezione 2 Campionatura e analisi

Art. 41 Campionatura e analisi 1 Le prescrizioni relative alla campionatura e alle analisi per la PFC 100 concimi aziendali e la PFC 101 concimi ottenuti dal riciclaggio si basano sui metodi di riferi- mento di Agroscope. Possono essere applicate anche altre prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi che diano risultati equivalenti. 2 Per tutti gli altri concimi, le prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi si

basano sul regolamento (UE) 2019/100937. È possibile applicare anche i metodi di riferimento di Agroscope. Possono essere applicate altre prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi che diano risultati equivalenti.

34 RS 813.11 35 RS 814.911 36 RS 910.11

37 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 3 Tolleranze e restrizione

Art. 42 Tolleranze e restrizione

1 Si applicano le tolleranze di cui all'allegato 4 della presente ordinanza.

2 Non è ammesso sfruttare sistematicamente le tolleranze.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 43 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate all’allegato 5.

Art. 44 Disposizioni transitorie 1 Un concime non soggetto all'obbligo di notifica prima del 1° gennaio 2024, deve essere registrato conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza en- tro il 31 dicembre 2024. Le etichette dei concimi in questione, prodotte prima del 1° gennaio 2024, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2025.

2 Un concime notificato prima del 1° gennaio 2024 può essere messo in commercio

fino allo scadere dell’attestato di notifica. Qualsiasi modifica del concime o della sua etichetta implica l'obbligo di registrare o autorizzare il concime conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza.

3 Un concime autorizzato prima del 1° gennaio 2024 può essere messo in commercio

fino allo scadere della validità dell'autorizzazione per la messa in commercio. Qual- siasi modifica del concime o della sua etichetta implica l'obbligo di presentare una nuova domanda di autorizzazione, allestita conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza. 4 L'identificatore unico di formula (UFI) secondo l'articolo 15a OPChim38 può essere comunicato all'UFAG al momento della registrazione di cui all'articolo 19 e nella do- manda di cui all'articolo 25: a. fino al 31 dicembre 2025 per i concimi destinati a utilizzatori professionali e che non disponevano di un UFI prima del 1° gennaio 2022; b. fino al 31 dicembre 2025 per i concimi destinati a utilizzatori privati e messi in commercio prima del 1° gennaio 2022, e che non disponevano di un UFI.

Art. 45 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

38 RS 813.11

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 14 e 20)

Categorie funzionali del prodotto (PFC) Le PFC da 1 a 7 corrispondono a quelle definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/100939. Le PFC a partire dal numero 100 sono specifiche della legislazione svizzera sui concimi.

1 Denominazione delle PFC

1. Concime

A. Concime organico I. Concime organico solido II. Concime organico liquido B. Concime organo-minerale I. Concime organo-minerale solido II. Concime organo-minerale liquido C. Concime inorganico I. Concime inorganico a base di macroelementi a) Concime inorganico solido a base di macroelementi i. Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi A) Concime inorganico solido semplice a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto ii. Concime inorganico solido composto a base di macroelementi A) Concime inorganico solido composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto b) Concime inorganico liquido a base di macroelementi i. Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi ii. Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi II. Concime inorganico a base di microelementi

1. Concime inorganico semplice a base di microelementi

2. Concime inorganico composto a base di microelementi

2. Ammendante minerale basico

3. Ammendante

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A. Ammendante organico B. Ammendante inorganico

4. Substrato di coltivazione

5. Inibitore

A. Inibitore della nitrificazione B. Inibitore della denitrificazione C. Inibitore dell’ureasi

6. Biostimolante delle piante

A. Biostimolante microbico delle piante B. Biostimolante non microbico delle piante

7. Miscela fisica di concimi

100. Concime aziendale

101. Concime ottenuto dal riciclaggio

A. Compost B. Digestati I. Digestati solidi II. Digestati liquidi

102. Additivi per concimi

103. Altri concimi

2 Esigenze generali relative alle PFC

1 Il presente capitolo definisce le esigenze relative alle PFC a cui i concimi apparten- gono in virtù della loro funzione dichiarata. 2 Le esigenze relative a una PFC menzionate nel presente allegato si applicano ai con- cimi di tutte le sottocategorie della PFC in questione. 3 La dichiarazione di conformità di un concime alla funzione di cui al presente allegato per la relativa PFC deve essere corroborata dalla modalità d’azione del prodotto, dal tenore relativo delle diverse sostanze nutritive e dei diversi costituenti di quest’ultimo o da eventuali altri parametri pertinenti. 4 Se il concime contiene una sostanza per la quale sono stati stabiliti valori limite massimi di residui per le derrate alimentari e gli alimenti per animali, l’utilizzazione del concime secondo le raccomandazioni per l'uso non deve comportare il supera- mento di tali valori limite.

39 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

5 Per sostanze nutritive o costituenti si intendono le sostanze seguenti:

Sostanze Simboli

Azoto N Fosforo P Anidride fosforica o fosfato P2O5 Potassio K Ossido di potassio K2O Magnesio Mg Ossido di magnesio MgO Carbonato di magnesio MgCO3 Calcio Ca Ossido di calcio CaO Carbonato di calcio CaCO3 Sodio Na Ossido di sodio Na2O Zolfo S Anidride solforica SO3 Cloro Cl Boro B Cobalto Co Rame Cu Ferro Fe Manganese Mn Molibdeno Mo Zinco Zn Silicio Si Carbonio organico Corg Sostanza organica SO Sostanza secca SS 6 Le esigenze di cui al presente allegato sono espresse nella forma ossidata per talune sostanze nutritive. Si possono applicare i seguenti fattori di conversione nelle forme elementari: fosforo (P) = anidride fosforica o fosfato (P2O5) × 0,436; potassio (K) = ossido di potassio o potassa (K2O) × 0,83; calcio (Ca) = ossido di calcio (CaO) × 0,715; calcio (Ca) = carbonato di calcio (CaCO3 × 0,4; magnesio (Mg) = ossido di magnesio (MgO) × 0,603; magnesio (Mg) = carbonato di magnesio (MgCO3 × 0,288; magnesio (Mg) = solfato di magnesio (MgSO4) × 0,202; sodio (Na) = ossido di sodio (Na2O) × 0,742;

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

zolfo (S) = anidride solforica (SO3 × 0,4.

3 Esigenze specifiche relative alle PFC

PFC 1: Concime Un concime ha la funzione di fornire sostanze nutritive alle piante o ai funghi. PFC 1(A): Concime organico 1 Un concime organico contiene carbonio organico (Corg) e sostanze nutritive di ori- gine esclusivamente biologica. 2 I tenori di agenti patogeni di un concime organico non devono superare i valori li- mite seguenti: Piani di campionatura Valore limite Microrganismi da sottoporre a prova n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Assente in 25 g o 25 ml

Escherichia coli o Enterococcaceae 5 5 0 1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC 3 Le esigenze di cui al presente allegato sono espresse in riferimento al carbonio or- ganico (Corg). Qualora la conformità sia valutata sulla base della sostanza organica, si applica il seguente fattore di conversione: carbonio organico (Corg) = materia organica × 0,56

PFC 1(A)(I): Concime organico solido

1 Un concime organico solido deve essere in forma solida.

2 Un concime organico solido deve contenere almeno una delle sostanze nutritive

principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O) Se il concime organico solido contiene soltanto una sostanza nutritiva, il te- nore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno: a) il 2,5 per cento di azoto (N) totale; b) il 2 per cento di anidride fosforica (P2O5); o c) il 2 per cento di ossido di potassio (K2O).

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Se il concime organico solido contiene più di una sostanza nutritiva princi- pale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere al- meno: a) l'1 per cento di azoto (N) totale; b) l'1 per cento di anidride fosforica (P2O5); o c) l'1 per cento di ossido di potassio (K2O). La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno il 4 per cento. 3 Il tenore in massa di carbonio organico (Corg) in un concime organico solido deve essere almeno il 15 per cento.

PFC 1(A)(II): Concime organico liquido

1 Un concime organico liquido deve essere in forma liquida.

2 Un concime organico liquido deve contenere almeno una delle sostanze nutritive

principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O). Se il concime organico liquido contiene soltanto una sostanza nutritiva, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno: a) il 2 per cento di azoto (N) totale; b) l'1 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; o c) il 2 per cento di ossido di potassio (K2O) totale. Se il concime organico solido contiene più di una sostanza nutritiva princi- pale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere al- meno: a) l'1 per cento di azoto (N) totale; b) l'1 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; o c) l'1 per cento di ossido di potassio (K2O) totale. La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno il 3 per cento. 3 Il tenore in massa di carbonio organico (Corg) in un concime organico liquido deve essere almeno il 5 per cento.

PFC 1(B): Concime organo-minerale

1 Un concime organo-minerale è composto di uno o più concimi inorganici, come

specificato nella PFC 1(C) e di uno o più materiali contenenti carbonio organico (Corg), e sostanze nutritive di origine esclusivamente biologica.

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2 Se uno o più concimi inorganici che compongono il concime organo-minerale sono

concimi inorganici solidi, semplici o composti a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto, come specificato nella PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) o nella PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A), un concime organo-minerale non deve avere un tenore pari o superiore al 16 per cento in massa di azoto (N) derivato dal nitrato di ammonio (NH4NO3. 3 I tenori di agenti patogeni di un concime organo-minerale non devono superare i valori limite seguenti:

Piani di campionatura Valore limite Microrganismi da sottoporre a prova n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Assente in 25 g o 25 ml

Escherichia coli o Enterococcaceae 5 5 0 1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 1(B)(I): Concime organo-minerale solido

1 Un concime organo-minerale solido deve essere in forma solida.

2 Un concime organo-minerale solido deve contenere almeno una delle sostanze nu-

tritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O). Se il concime organo-minerale solido contiene soltanto una sostanza nutri- tiva, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno: a) il 2,5 per cento di azoto (N) totale, di cui l'1 per cento deve essere azoto organico (Norg); b) il 2 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; o c) il 2 per cento di ossido di potassio (K2O) totale. Se il concime organo-minerale solido contiene più di una sostanza nutritiva principale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere almeno: a) il 2 per cento di azoto (N) totale, di cui lo 0,5 per cento deve essere azoto organico (Norg); b) il 2 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; o

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c) il 2 per cento di ossido di potassio (K2O) totale. La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno l'8 per cento. 3 Il tenore in massa di carbonio organico (Corg) in un concime organo-minerale solido deve essere almeno il 7,5 per cento. 4 Ciascuna unità fisica di concime organo-minerale solido deve contenere il tenore dichiarato di carbonio organico (Corg) e di tutte le sostanze nutritive. Un'unità fisica corrisponde a uno degli elementi costitutivi di un prodotto, come granuli o pellet.

PFC 1(B)(II): Concime organo-minerale liquido

1 Un concime organo-minerale liquido deve essere in forma liquida.

2 Un concime organo-minerale liquido deve contenere almeno una delle sostanze nu- tritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O). Se il concime organo-minerale liquido contiene soltanto una sostanza nutri- tiva, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno: a) il 2 per cento di azoto (N) totale, di cui lo 0,5 per cento deve essere azoto organico (Norg); b) il 2 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; o c) il 2 per cento di ossido di potassio (K2O) totale. Se il concime organo-minerale liquido contiene più di una sostanza nutritiva principale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere almeno: a) il 2 per cento di azoto (N) totale, di cui lo 0,5 per cento deve essere azoto organico (Norg); b) il 2 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; o c) il 2 per cento di ossido di potassio (K2O) totale. La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno il 6 per cento. 3 Il tenore in massa di carbonio organico (Corg) in un concime organo-minerale liquido deve essere almeno il 3 per cento.

PFC 1(C): Concime inorganico 1 Un concime inorganico è un concime diverso dai concimi organici od organo-mine- rali, che contiene o rilascia sostanze nutritive in forma minerale. 2 Un concime inorganico contenente più dell'1 per cento in massa di carbonio orga- nico (Corg) diverso dal carbonio organico (Corg) derivante da:

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- agenti chelanti o complessanti di cui al punto 3 della categoria di materiali costituenti (CMC) 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, - inibitori della nitrificazione, inibitori della denitrificazione o inibitori dell'u- reasi di cui al punto 4 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regola- mento (UE) 2019/1009, - agenti di rivestimento di cui al punto 1 lettera a della CMC 9 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, - urea (CH4N2O), o - calciocianammide (CaCN2 deve soddisfare i requisiti secondo cui il tenore di agenti patogeni in un concime inor- ganico non devono superare i valori limite seguenti: Piani di campionatura Valore limite Microrganismi da sottoporre a prova n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Assente in 25 g o 25 ml

Escherichia coli o Enterococcaceae 5 5 0 1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 1(C)(I): Concime inorganico a base di macroelementi Un concime inorganico a base di macroelementi è destinato a fornire alle piante o ai funghi uno o più dei seguenti macroelementi: a) macroelementi principali: azoto (N), fosforo (P) o potassio (K); b) macroelementi secondari: calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S).

PFC 1(C)(I)(a): Concime inorganico solido a base di macroelementi Un concime inorganico solido a base di macroelementi deve essere in forma solida.

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PFC 1(C)(I)(a)(i): Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi 1 Un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi deve avere un te- nore dichiarato di: a) un solo macroelemento [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]; o b) un solo macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)] e uno o più macroelementi secondari [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]. 2 Se il concime inorganico solido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento dichiarato [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)], il tenore in massa di tale macroelemento è almeno il seguente: a) il 10 per cento di azoto (N) totale; b) il 12 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; c) il 6 per cento di ossido di potassio (K2O) totale; d) il 5 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale; e) il 9 per cento di ossido di calcio (CaO) totale; f) il 10 per cento di anidride solforica (SO3 totale; o g) l'1 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale. Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na2O) non deve superare il 40 per cento. 3 Se il concime inorganico solido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento dichiarato [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)] e uno o più macroelementi secondari dichiarati [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]: a) il tenore in massa di quel macroelemento principale è almeno il seguente: i) il 3 per cento di azoto (N) totale, ii) il 3 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale, o iii) il 3 per cento di ossido di potassio (K2O) totale; b) il tenore di quel o quei macroelementi secondari in massa è almeno il se- guente: i) l'1,5 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale, ii) l'1,5 per cento di ossido di calcio (CaO) totale, iii) l'1,5 per cento di anidride solforica (SO3 totale, o iv) l'1 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale.

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na2O) non deve superare il

40 per cento in massa.

La somma dei tenori dei macroelementi principali e secondari dichiarati deve essere almeno il 18 per cento.

PFC 1(C)(I)(a)(ii): Concime inorganico solido composto a base di macroelementi 1 Un concime inorganico solido composto a base di macroelementi deve avere un te- nore dichiarato di: a) più di un macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P) o potassio (K)]; o b) più di un macroelemento secondario [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)] e nessun macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)].

2 Un concime inorganico solido composto a base di macroelementi deve contenere

più di una delle seguenti sostanze nutritive dichiarate almeno nei tenori seguenti: a) il 3 per cento di azoto (N) totale; b) il 3 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; c) il 3 per cento di ossido di potassio (K2O) totale; d) l'1,5 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale; e) l'1,5 per cento di ossido di calcio (CaO) totale; f) l'1,5 per cento di anidride solforica (SO3 totale; o g) l'1 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale. Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na2O) non deve superare il 40 per cento in massa. La somma dei tenori dei macroelementi dichiarati deve essere almeno il 18 per cento.

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): Concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto

1 Un concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio

ad elevato tenore di azoto è un concime a base di nitrato di ammonio (NH4NO3 con- tenente almeno il 28 per cento in massa di azoto (N) derivato dal nitrato di ammonio (NH4NO3. 2 Qualsiasi materia diversa dal nitrato di ammonio (NH4NO3 deve essere inerte nei confronti del nitrato di ammonio (NH4NO3.

3 Un concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio

ad elevato tenore di azoto deve essere messo a disposizione dell’utilizzatore finale

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solo se confezionato. L’imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all’atto dell’apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l’imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l’impiego di sacchi a val- vola. 4 La ritenzione d’olio di un concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto, dopo due cicli termici di cui al punto 4.1 del modulo A1 della parte II dell’allegato IV del regolamento (UE) 2009/100940, non deve superare il 4 per cento in massa. 5 La resistenza alla detonazione di un concime inorganico solido, semplice o compo- sto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto deve essere tale che: – dopo cinque cicli termici di cui al punto 4.3 del modulo A1 della parte II dell'allegato IV del regolamento (UE) 2009/100941, – in due prove di resistenza alla detonazione di cui al punto 4.4 del modulo A1 della parte II dell’allegato IV del regolamento (UE) 2009/1009, la compressione subita da uno o più cilindri di sostegno in piombo risulta inferiore al

5 per cento.

6 La percentuale sulla massa di materiale combustibile espressa in carbonio (C) non deve superare: – lo 0,2 per cento per un concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (N) pari ad almeno il 31,5 per cento in massa, e – lo 0,4 per cento per un concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (N) pari ad almeno il

28 per cento, ma inferiore al 31,5 per cento in massa.

7 Una soluzione di 10 g di un concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto in 100 ml d’acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5. 8 Non più del 5 per cento in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di

1 mm, e non più del 3 per cento in massa deve passare attraverso un setaccio con

maglie di 0,5 mm.

PFC 1(C)(I)(b): Concime inorganico liquido a base di macroelementi Un concime inorganico liquido a base di macroelementi deve essere in forma liquida.

40 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

41 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

PFC 1(C)(I)(b)(i): Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi 1 Un concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi deve avere un te- nore dichiarato di: a) un solo macroelemento [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]; o b) un solo macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)] e uno o più macroelementi secondari [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]. 2 Se il concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento dichiarato [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)], il tenore in massa di tale macroelemento è almeno il seguente: a) il 5 per cento di azoto (N) totale; b) il 5 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; c) il 3 per cento di ossido di potassio (K2O) totale; d) il 2 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale; e) il 6 per cento di ossido di calcio (CaO) totale; f) il 5 per cento di anidride solforica (SO3 totale; o g) l'1 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale. Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na2O) non deve superare il 40 per cento. 3 Se il concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento dichiarato [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)] e uno o più macroelementi secondari dichiarati [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]: a) il tenore in massa di quel macroelemento principale è almeno il seguente: i) l'1,5 per cento di azoto (N) totale; ii) l'1,5 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale, o iii) l'1,5 per cento di ossido di potassio (K2O) totale; b) il tenore in massa di quel o quei macroelementi secondari è almeno il se- guente: i) lo 0,75 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale, ii) lo 0,75 per cento di ossido di calcio (CaO) totale, iii) lo 0,75 per cento di anidride solforica (SO3 totale, o iv) lo 0,5 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale.

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na2O) non deve superare il

20 per cento.

La somma dei tenori dei macroelementi dichiarati deve essere almeno il 7 per cento.

PFC 1(C)(I)(b)(ii): Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi

1 Un concime inorganico liquido composto a base di macroelementi deve avere un

tenore dichiarato di: a) più di un macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P) o potassio (K)]; o b) più di un macroelemento secondario [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)] e nessun macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)].

2 Un concime inorganico liquido composto a base di macroelementi deve contenere

più di una delle seguenti sostanze nutritive dichiarate almeno nei tenori seguenti: a) l'1,5 per cento di azoto (N) totale; b) l'1,5 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale; c) l'1,5 per cento di ossido di potassio (K2O) totale; d) lo 0,75 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale; e) lo 0,75 per cento di ossido di calcio (CaO) totale; f) lo 0,75 per cento di anidride solforica (SO3 totale; o g) lo 0,5 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale. Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na2O) non deve superare il 20 per cento. La somma dei tenori dei macroelementi dichiarati deve essere almeno il 7 per cento.

PFC 1(C)(II): Concime inorganico a base di microelementi

1 Un concime inorganico a base di microelementi è un concime inorganico diverso

dai concimi inorganici a base di macroelementi destinato a fornire alle piante o ai funghi uno o più dei seguenti microelementi: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) o zinco (Zn). 2 I concimi inorganici a base di microelementi devono essere messi a disposizione dell’utilizzatore finale solo se confezionati.

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

PFC 1(C)(II)(a): Concime inorganico semplice a base di microelementi 1 Un concime inorganico semplice a base di microelementi deve avere un tenore di- chiarato di un solo microelemento.

2 Un concime inorganico semplice a base di microelementi deve appartenere a una

delle tipologie ed essere conforme alla descrizione e alle esigenze in materia di tenore minimo di microelementi corrispondenti di cui alla tabella seguente:

Tipologia Descrizione Tenore minimo di microe- lementi

Concime solido, ottenuto Concime a base di per via chimica e conte- Il microelemento rappre- microelementi in nente un sale minerale in senta il 10 % in massa forma di sali forma ionica come ingre- diente essenziale

Concime solido, ottenuto Concime a base di per via chimica e conte- microelementi con- Il microelemento rappre- nente ossido o idrossido tenente ossido o senta il 10 % in massa come ingrediente essen- idrossido ziale

Concime che combina un concime a base di microe- lementi in forma di sali con Concime a base di Il microelemento rappre- uno o più altri concimi a microelementi senta il 5 % in massa base di microelementi sotto forma di sali e/o un unico microelemento chelato

Soluzione acquosa di di- Concime in solu- Il microelemento idrosolu- verse forme di un concime zione a base di mi- bile rappresenta il 2 % in inorganico semplice a base croelementi massa di microelementi

Sospensione di diverse Concime in sospen- forme di concimi inorga- Il microelemento rappre- sione a base di mi- nici semplici a base di mi- senta il 2 % in massa croelementi croelementi

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Prodotto idrosolubile il cui – Il microelemento microelemento dichiarato è idrosolubile rappre- legato chimicamente a uno senta il 5 % in massa, o più agenti complessanti e che soddisfano le esigenze – almeno l’80 % del relative alla CMC 1 della microelemento idro- Concime comples- parte II dell'allegato II del solubile è comples- sato a base di mi- regolamento (UE) sato con un agente croelementi 2019/1009 complessante che soddisfa le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’al- legato II del regola- mento (UE) 2019/1009

Prodotto idrosolubile il cui – Il ferro idrosolubile microelemento dichiarato è rappresenta il 5 % in legato chimicamente a uno massa di chelati di o più agenti chelanti che ferro UVCB, e soddisfano le esigenze rela- – almeno l'80 % del mi- tive alla CMC 1 della parte croelemento idrosolu- II dell'allegato II del rego- bile è chelato e al- Chelati di ferro lamento (UE) 2019/1009 meno il 50 % del UVCB* microelemento idro- solubile è chelato con un agente chelante che soddisfa le esi- genze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del re- golamento (UE) 2019/1009

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Prodotto idrosolubile il cui – Il microelemento microelemento dichiarato è idrosolubile rappre- legato chimicamente a uno senta il 5 % in massa, o più agenti complessanti e che soddisfano le esigenze – almeno l’80 % del relative alla CMC 1 della microelemento idro- Concime complesso parte II dell'allegato II del solubile è comples- a base di microele- regolamento (UE) sato con un agente menti 2019/1009 complessante che soddisfa le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’al- legato II del regola- mento (UE) 2019/1009 * UVCB: sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici.

PFC 1(C)(II)(b): Concime inorganico composto a base di microelementi 1 Un concime inorganico composto a base di microelementi deve avere un tenore di- chiarato di più microelementi.

2 La somma dei tenori in massa dei microelementi dichiarati deve essere almeno:

a) il 2 per cento per i concimi in forma liquida; b) il 5 per cento per i concimi in forma solida.

PFC 2: Ammendante minerale basico 1 Un ammendante minerale basico ha la funzione di correggere l'acidità del suolo. Deve contenere ossidi, idrossidi, carbonati o silicati delle sostanze nutritive calcio (Ca) o magnesio (Mg). 2 Devono essere rispettati i seguenti parametri, determinati sulla base della massa:

a) valore neutralizzante minimo: 15 (equivalente CaO) o 9 (equivalente HO-); b) reattività minima: il 10 per cento (prova dell’acido cloridrico) o il 50 per cento dopo sei mesi (prova di incubazione); e c) dimensione minima dei granuli: almeno il 70 per cento < 1 mm, tranne per la calce viva, gli ammendanti minerali basici e il calcare in forma granulare (almeno il 70 per cento dell'ammendante deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm).

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PFC 3: Ammendante Un ammendante ha la funzione di mantenere, migliorare o proteggere le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l'attività biologica del suolo a cui è aggiunto.

PFC 3(A): Ammendante organico

1 Un ammendante organico è composto da materiali per il 95 per cento di origine

esclusivamente biologica. 2 Un ammendante organico deve contenere almeno il 20 per cento di sostanza secca.

3 Il tenore di carbonio organico (Corg) di un ammendante organico deve essere almeno il 7,5 per cento in massa. 4 I tenori di agenti patogeni di un ammendante organico non devono superare i valori limite seguenti:

Piani di campionatura Valore limite: Microrganismi da sottoporre a prova n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Assente in 25 g o 25 ml

Escherichia coli o Enterococcaceae 5 5 0 1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 3(B): Ammendante inorganico

1 Un ammendante inorganico è un ammendante diverso da un ammendante organico.

2 I tenori di agenti patogeni di un ammendante inorganico che contiene più dell'1 per cento di carbonio organico (Corg) non devono superare i valori limite seguenti: Piani di campionatura Valore limite Microrganismi da sottoporre a prova n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Assente in 25 g o 25 ml

Escherichia coli o Enterococcaceae 5 5 0 1000 in 1 g o 1 ml

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

n = numero di campioni c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 4: Substrato di coltivazione 1 Un substrato di coltivazione è un concime diverso dal suolo in situ che ha la funzione di far crescere le piante o i funghi. 2 I tenori di agenti patogeni di un substrato di coltivazione non devono superare i va- lori limite seguenti:

Piani di campionatura Valore limite Microrganismi da sottoporre a prova n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Assente in 25 g o 25 ml

Escherichia coli o Enterococcaceae 5 5 0 1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 5: Inibitore Un inibitore è un concime con la funzione di migliorare le modalità di rilascio delle sostanze nutritive di un prodotto che fornisce sostanze nutritive alle piante ritardando o bloccando l'attività di gruppi specifici di microrganismi o enzimi.

PFC 5(A): Inibitore della nitrificazione 1 Un inibitore della nitrificazione inibisce l'ossidazione biologica dell'ammonio ni- troso, rallentando in tal modo la formazione di azoto nitrico.

2 Il tasso di ossidazione dell'azoto ammoniacale è misurato in base:

a) alla scomparsa dell’azoto ammoniacale; o

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

b) alla produzione complessiva di azoto nitroso e di azoto nitrico. In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l'inibitore della nitrificazione, un campione di terreno contenente l'inibitore della nitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20 per cento del tasso di ossidazione dell'ammonio sulla base di un'analisi effettuata 14 giorni dopo l'applicazione con un livello di confidenza del 95 per cento.

PFC 5(B): Inibitore della denitrificazione 1 Un inibitore della denitrificazione inibisce la formazione del protossido di azoto ral- lentando o bloccando la conversione di nitrato in diazoto senza influenzare il processo di nitrificazione di cui alla PFC 5.A. 2 In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l'inibitore della denitrificazione, una prova in vitro contenente l’inibitore della denitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20 per cento del tasso di rilascio di protossido di azoto sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di con- fidenza del 95 per cento.

PFC 5(C): Inibitore dell’ureasi 1 Un inibitore dell’ureasi inibisce l’azione idrolitica sull’urea dell’enzima ureasi, de- stinato principalmente a ridurre la volatilizzazione dell’ammoniaca. 2 In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l’inibitore dell’ureasi, una prova in vitro contenente l’inibitore dell’ureasi deve evidenziare una riduzione del 20 per cento del tasso di idrolisi dell’urea sulla base di un’analisi effet- tuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95 per cento.

PFC 6: Biostimolante delle piante 1 Un biostimolante delle piante è un concime con la funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore di sostanze nutritive del pro- dotto, con l’unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante o della loro rizosfera: a) efficienza dell'uso delle sostanze nutritive; b) tolleranza allo stress abiotico; c) caratteristiche qualitative; o d) disponibilità di sostanze nutritive contenute nel suolo o nella rizosfera. 2 Il biostimolante delle piante deve produrre gli effetti dichiarati sull’etichetta per le piante ivi specificate.

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PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante 1 Un biostimolante microbico delle piante è costituito da uno o più microrganismi.

2 Un biostimolante microbico delle piante in forma liquida deve avere un pH ottimale per i microrganismi contenuti e per le piante. 3 I tenori di agenti patogeni di un biostimolante microbico delle piante non devono superare i valori limite seguenti:

Piani di campiona- Microrganismi da sottoporre a prova tura Valore limite

n c Salmonella spp. 5 0 Assente in 25 g o 25 ml

Escherichia coli 5 0 Assente in 1 g o 1 ml

Listeria monocytogènes 5 0 Assente in 25 g o 25 ml

Vibrio spp. 5 0 Assente in 25 g o 25 ml

Shigella spp. 5 0 Assente in 25 g o 25 ml

Staphylococus aureus 5 0 Assente in 25 g o 25 ml

Enterococcaceae 5 2 10 UFC/g

Conteggio anaerobico in piastra a meno che il biostimolante micro-

5 2 105 UFC/g o ml

bico delle piante sia un batterio ae- robico

Conteggio dei lieviti e delle muffe a meno che il biostimolante micro- 5 2 1000 UFC/g o ml bico delle piante sia un fungo

n = numero di campioni c = numero di campioni i cui valori sono superiori al limite definito

PFC 6(B): Biostimolante non microbico delle piante 1 Un biostimolante non microbico delle piante è un biostimolante delle piante diverso da un biostimolante microbico delle piante. 2 I tenori di agenti patogeni di un biostimolante non microbico delle piante non devono superare i valori limite seguenti: Microrganismi da sottoporre a prova Piani di campionatura Valore limite

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n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Assente in 25 g o 25 ml

Escherichia coli o Enterococcaceae 5 5 0 1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 7: Miscela fisica di concimi 1 Una miscela fisica di concimi è costituita da almeno due concimi appartenenti alle PFC da 1 a 6 e da 100 a 103, ciascuno conforme alle esigenze della presente ordinanza. 2 La miscelazione non deve modificare la natura di ciascun concime costituente e non deve avere effetti nocivi sulla salute dell'uomo, degli animali o delle piante, sulla si- curezza o sull'ambiente, in condizioni di stoccaggio o di utilizzazione ragionevol- mente prevedibili.

PFC 100: Concime aziendale 1 Per concime aziendale s'intende liquame, letame, prodotti della separazione del li- quame, percolato del letame, succo d’insilato e altri residui provenienti dall’alleva- mento di animali da reddito a scopo agricolo o commerciale oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole con il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola, trattati o non trattati. 2 La fornitura del concime aziendale è disciplinata all'articolo 29 della presente ordi- nanza. A meno che sia fornito in sacchi, non deve essere registrato nel registro dei prodotti, ma in conformità con l'OSIAgr42.

PFC 101: Concime ottenuto dal riciclaggio 1 Un concime ottenuto dal riciclaggio è un sottoprodotto di un processo industriale o deriva da un processo volto a trasformare uno o più scarti in prodotto, allo scopo di valorizzare le sostanze nutritive presenti. 2 Occorre definire il tenore delle sostanze nutritive e dei costituenti seguenti:

42 RS 919.117.71

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a. azoto (N) totale; b. anidride fosforica (P2O5) totale; c. ossido di potassio (K2O) totale; d. calcio (Ca); e. magnesio (Mg); f. carbonio organico (Corg); g. sostanza secca (SS) ; e h. conducibilità elettrica. 3 La fornitura del concime ottenuto dal riciclaggio è disciplinata all'articolo 29 della presente ordinanza. Esso deve essere registrato in virtù dell'OSIAgr.

PFC 101(A): Compost 1 Un compost è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica otte- nuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica. In un com- post sottoposto al processo di decomposizione biologica, nessuna materia prima è ri- conoscibile a occhio nudo o percettibile tramite l'odore, ad eccezione del legno e dei gusci di noci. 2 Le prescrizioni per il compost di cui all'allegato 2 numero 2 CMC 3 vanno adem- piute.

3 Su richiesta, l'autorizzazione cantonale d'esercizio va trasmessa all'UFAG.

PFC 101(B): Digestato 1 Un digestato è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica otte- nuto mediante uno specifico procedimento di fermentazione anaerobica. 2 Le prescrizioni per il digestato non derivante da colture vegetali di cui all'allegato 2 numero 2 CMC 5 vanno adempiute.

3 Su richiesta, l'autorizzazione cantonale d'esercizio va trasmessa all’UFAG.

PFC 101(B)(I): Digestato solido Un digestato solido è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica con un te- nore di sostanza secca uguale o superiore al 20 per cento.

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PFC 101(B)(II): Digestato liquido Un digestato liquido è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica con un te- nore di sostanza secca inferiore al 20 per cento.

PFC 102: Additivi per concimi Se aggiunto al concime, un additivo per concimi ne migliora le proprietà o l'efficacia o ne facilita l'utilizzazione.

PFC 103: Altri concimi 1 Prodotto che non corrisponde ad alcuna definizione del presente allegato e destinato ad agire biologicamente o chimicamente sulle piante per conseguire un vantaggio sulla produzione vegetale, la tecnica di produzione o l'applicazione. Non si tratta di un prodotto che rafforza le piante volto a migliorare i meccanismi di difesa. 2 L'efficacia dei prodotti appartenenti a questa PFC non deve necessariamente essere documentata. In questo caso l’UFAG può esigere un’indicazione sull’etichetta o sui documenti d'accompagnamento secondo la quale l’efficacia non è stata verificata.

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Allegato 2 (art. 14 e 20)

Categorie di materiali costituenti (CMC) 1 Le CMC da 1 a 15 corrispondono a quelle definite nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/100943. La CMC 100 è specifica della legislazione svizzera sui concimi. 2 I materiali costituenti e le materie prime utilizzate per fabbricarli non devono conte-

nere alcuna delle sostanze per le quali, nell’allegato 2.6 ORRPChim44, sono indicati valori limite massimi in quantità tali da compromettere la conformità del concime ai requisiti di qualità.

1 Denominazione delle CMC

CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante CMC 3: Compost CMC 4: Digestato di colture fresche CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare CMC 7: Microrganismi CMC 8: Polimeri nutrienti CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti CMC 10: Prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE45 CMC 12: Precipitati di sali di fosfato e i loro derivati CMC 13: Materiali di ossidazione termica e i loro derivati CMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazione CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati CMC 100: Concime aziendale

43 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

44 RS 814.81

45 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 20 cpv. 1 lett. c n. 2.

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2 Esigenze relative alle CMC

CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo 1 Le sostanze e miscele a base di materiale grezzo contenute in un concime devono adempiere le prescrizioni definite per la CMC 1 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/100946. 2 Le sostanze che non adempiono le esigenze relative alla CMC 1 di cui al punto 2 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificate conformemente all'articolo 24 OPChim47.

CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante 1 Un concime soggetto a registrazione può contenere piante, parti di piante o estratti di piante che hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009. 2 I concimi costituiti o in parte costituiti da piante, parti di piante o estratti di piante che non hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 sono soggetti ad auto- rizzazione.

CMC 3: Compost Un concime può contenere compost che adempie le prescrizioni definite per la CMC 3 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni: i. il compost è stato ottenuto da materiali che si prestano al processo di com- postaggio e non pregiudicano il prodotto finito; ii. per i sottoprodotti di origine animale che vengono trasformati vanno adem- piute le prescrizioni dell'ordinanza del 25 maggio 201148 concernente i sot- toprodotti di origine animale (OSOAn). Se il sottoprodotto di origine ani- male trasformato non ha raggiunto il punto finale della catena di fabbricazione, il concime è sottoposto all’obbligo di autorizzazione; iii. il compost soddisfa i requisiti di qualità stabiliti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim; iv. il processo di compostaggio è stato attuato in modo da garantire l'innocuità igienica di tutte le sue parti; v. nessuna materia prima è riconoscibile a occhio nudo o percettibile tramite l'odore, ad eccezione del legno e dei gusci di noci;

46 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

47 RS 813.11 48 RS 916.441.22

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vi. l’esigenza relativa alla CMC 3 di cui al punto 5 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/100949 concernente i criteri di stabilità è facol- tativa.

CMC 4: Digestato di colture fresche Un concime può contenere digestato di colture fresche se quest'ultimo adempie le esi- genze definite per la CMC 4 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni: i. il digestato non è prodotto in Svizzera; ii. il digestato soddisfa i requisiti di qualità definiti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim; iii. il processo di fermentazione è stato attuato in modo da garantire l'innocuità igienica di tutte le sue parti.

CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche Un concime può contenere un digestato diverso da quello di colture fresche se que- st'ultimo adempie le esigenze definite per la CMC 5 ai sensi della parte II dell'alle- gato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni: i. il digestato è stato ottenuto da materiali che si prestano al processo di fer- mentazione e non pregiudicano il prodotto finito; ii. per i sottoprodotti di origine animale che vengono trasformati vanno adem- piute le prescrizioni dell'OSOAn; iii. il digestato soddisfa i requisiti di qualità stabiliti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim; iv. il processo di fermentazione è stato attuato in modo da garantire l'innocuità igienica di tutte le sue parti; v. le esigenze relative alla CMC 5 di cui ai punti 3 lettera d e 6 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 concernente l’obbligo di pastorizzazione per la fermentazione mesofila e i criteri di stabilità sono fa- coltative.

CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare 1 Un concime soggetto a registrazione può contenere una o più sostanze tra quelle definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/100950.

49 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

50 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

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2 I sottoprodotti che non adempiono le esigenze relative alla CMC 6 di cui al punto 2 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/100951 devono essere notifi- cati conformemente all'articolo 24 OPChim. 3 Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti dell'industria alimentare che non adempiono le esigenze definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell’alle- gato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.

CMC 7: Microrganismi Un concime può contenere microrganismi se è messo in commercio come biostimo- lante microbico delle piante (PFC 6(A)) o come miscela fisica di concimi (PFC 7) ed è autorizzato dall'UFAG.

CMC 8: Polimeri nutrienti 1 Un concime soggetto a registrazione costituito o in parte costituito da polimeri nu- trienti deve adempiere le esigenze definite per la CMC 8 ai sensi della parte II dell’al- legato II del regolamento (UE) 2019/1009. 2 Un concime costituito o in parte costituito da polimeri nutrienti che non adempiono le esigenze definite per la CMC 8 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.

CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti 1 Un concime soggetto a registrazione costituito o in parte costituito da polimeri di- versi dai polimeri nutrienti deve adempiere le esigenze definite per la CMC 9 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009. 2 Un concime costituito o in parte costituito da polimeri diversi dai polimeri nutrienti che non adempiono le esigenze definite per la CMC 9 ai sensi della parte II dell’alle- gato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.

CMC 10: Prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale 1 Un concime costituito o in parte costituito da prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell'OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/200952 è soggetto a registrazione.

51 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

52 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti deri- vati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (re- golamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

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2 Un concime costituito o in parte costituito da un sottoprodotto di origine animale che non ha raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell'OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/2009 è soggetto ad autorizzazione. Si applicano le prescrizioni dell’OSOAn.

CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE53 è soggetto ad autorizzazione.

CMC 12: Precipitati di sali di fosfato e i loro derivati 1 Un concime può contenere precipitati di sali di fosfato e i loro derivati che adem- piono le condizioni seguenti: a. i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati adempiono le esigenze definite per la CMC 12 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009; b. si applicano i valori limite supplementari concernenti gli inquinanti ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim per i precipitati di sali di fosfato e i loro deri- vati; c. gli inquinanti organici persistenti per i quali non sono previsti valori limite ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim devono essere ridotti secondo lo stato della tecnica. 2 I precipitati di sali di fosfato e i loro derivati che non adempiono le esigenze relative alla CMC 12 di cui al punto 13 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all'articolo 24 OPChim. 3 Un concime costituito o in parte costituito da precipitati di sali di fosfato e i loro derivati è soggetto ad autorizzazione.

CMC 13: Materiali di ossidazione termica e i loro derivati 1 Un concime può contenere materiali di ossidazione termica e i loro derivati che adempiono le condizioni seguenti: a. i materiali di ossidazione termica e i loro derivati adempiono le esigenze definite per la CMC 13 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009; b. fatta salva la lettera a, i materiali di ossidazione termica e i loro derivati possono essere ottenuti anche da farine animali e farine di ossa della cate- goria 1;

53 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 20 cpv. 1 lett. c n. 2

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c. tra i materiali in entrata per l'ossidazione termica rientrano esclusivamente fanghi di depurazione comunali, farine animali e farine di ossa, additivi per la riduzione di inquinanti e combustibili ausiliari; d. sono rispettati i valori limite supplementari concernenti gli inquinanti ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim per i materiali di ossidazione termica e i loro derivati. 2 I materiali di ossidazione termica e i loro derivati che non adempiono le esigenze relative alla CMC 13 di cui al punto 8 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all'articolo 24 OPChim. 3 Un concime costituito o in parte costituito da materiali di ossidazione termica e i loro derivati è soggetto ad autorizzazione.

CMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazione 1 Un concime può contenere materiali di pirolisi e gassificazione che adempiono le condizioni seguenti: a. i materiali di pirolisi e gassificazione adempiono le esigenze definite per la CMC 14 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009; b. gli additivi in virtù delle esigenze relative alla CMC 14 di cui al punto 1 lettera e della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non devono superare il 10 per cento; c. il processo di conversione termochimica deve avvenire in condizioni in cui l'ossigeno è un fattore limitante, in modo che il reattore raggiunga una temperatura superiore a 500°C per almeno 10 minuti; d. sono rispettati i valori limite supplementari concernenti gli inquinanti ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim per i materiali di pirolisi e gassi- ficazione. 2 I materiali di pirolisi e gassificazione che non adempiono le esigenze relative alla

CMC 14 di cui al punto 7 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, devono essere notificati conformemente all'articolo 24 OPChim. 3 Un concime costituito o in parte costituito da materiali di pirolisi e gassificazione è

soggetto ad autorizzazione. 4 L'UFAG può prescrivere regolari analisi in relazione ai requisiti di qualità ai sensi

dell'allegato 2.6 ORRPChim. I gestori mettono immediatamente a disposizione dell’UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi.

CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati Un concime costituito o in parte costituito da materiali di elevata purezza recuperati è soggetto ad autorizzazione.

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CMC 100: Concime aziendale Un concime può contenere un concime aziendale se i requisiti di qualità ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim sono soddisfatti.

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Allegato 3 (art. 31)

Prescrizioni di etichettatura

1 Prescrizioni generali di etichettatura

1 Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate, o in caso di fornitura sfusa sui documenti di accompagnamento, devono figurare almeno le seguenti indicazioni: a. per i concimi nelle PFC da 1 a 6 e da 100 a 103, la denominazione della PFC giusta l’allegato 1 numero 1, corrispondente alla funzione dichiarata del prodotto; b. per i concimi nella PFC 7, la denominazione di tutte le PFC giusta l’alle- gato 1 numero 1, corrispondenti alle funzioni dichiarate dei concimi costi- tuenti; c. il quantitativo espresso in massa o in volume; d. le istruzioni per l’uso previsto, compresi le dosi, il periodo e la frequenza di applicazione nonché le piante o i funghi bersaglio; e. qualora vi siano raccomandazioni di concimazione a livello svizzero, per i rispettivi concimi forniti a utilizzatori professionali, non sono necessarie le istruzioni per l’uso ai sensi dell'allegato 3 numero 1 lettera d; f. per i prodotti contenenti un polimero che appartiene alla CMC 9 di cui all'al- legato 2 numero 2, il periodo di tempo che segue l'uso durante il quale il rilascio di sostanze nutritive è controllato o la capacità di ritenzione idrica è aumentata («periodo di funzionalità»), che non sarà più lungo del periodo che intercorre tra due applicazioni in conformità alle istruzioni per l'uso di cui alla lettera d; g. le condizioni di stoccaggio raccomandate; h. tutte le informazioni rilevanti sulle misure raccomandate per gestire i rischi per la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'am- biente; e i. un elenco di tutte le materie prime che rappresentano oltre il 5 per cento del peso o del volume del prodotto o, nel caso di prodotti in forma liquida, in ordine decrescente di sostanza secca, comprese le denominazioni delle cor- rispondenti CMC di cui all'allegato 2 numero 1 della presente ordinanza. Quando l'ingrediente è una sostanza o un preparato deve essere identificato

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) 1272/200854. Le so- stanze presenti in natura possono essere identificate con il loro nome mine- rale.

2 Le informazioni

a. non devono fuorviare l'utilizzatore, ad esempio attribuendo al prodotto pro- prietà che esso non possiede o suggerendo che il prodotto possiede caratte- ristiche uniche che prodotti simili possiedono ugualmente; b. devono riferirsi a fattori verificabili; c. devono proporre indicazioni quali «sostenibile» o «rispettoso dell'am- biente» soltanto se queste fanno riferimento a principi del diritto o a linee guida, standard o norme a cui il concime è conforme; e d. non devono proporre indicazioni mediante dichiarazioni o rappresentazioni visive secondo cui il concime impedisce o tratta le malattie delle piante o protegge le piante dai parassiti.

3 Non sono consentite indicazioni di carattere generale come «contiene enzimi» o

«contiene microelementi». 4 Qualora le prescrizioni relative alle informazioni in materia di tenore di sostanze nutritive di cui al presente allegato siano espresse nella forma ossidata, il tenore di sostanze nutritive può essere espresso nella forma elementare in luogo della o in ag- giunta alla forma ossidata, conformemente ai fattori di conversione giusta l'allegato 1 numero 2 capoverso 6. 5 L'espressione «a basso tenore di cloruro» o un'espressione simile può essere utiliz- zata soltanto se il tenore di cloruro (Cl-) è inferiore a 30 g/kg di sostanza secca. 6 Qualora le prescrizioni relative alle informazioni di cui al presente allegato facciano riferimento al carbonio organico (Corg), le informazioni possono riferirsi alla sostanza organica in luogo del o in aggiunta al carbonio organico (Corg), conformemente al seguente fattore di conversione: carbonio organico (Corg) = sostanza organica × 0,56. 7 Qualora il concime sia un substrato di coltivazione di cui al punto 2 lettera a della PFC 4 della parte II dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/100955 o contenga un polimero allo scopo di legare materiale nel prodotto, di cui al punto 1 lettera c della CMC 9 dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, all’utilizzatore è fornita l’istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e, in collaborazione con il fabbricante, di provvedere a uno smaltimento corretto del prodotto dopo la fine d’uso.

54 Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ul- timo dal regolamento delegato (UE) 2022/692 del 16 febbraio 2022, GU L 129 del 3.5.2022, pag. 1.

55 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

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8 Se il concime contiene gusci di cacao, sull'etichetta è riportata la seguente indica- zione: «Tossico per cani e gatti». 9 Se il concime contiene sottoprodotti di origine animale o i loro derivati, sull'etichetta è riportata la seguente indicazione: «È vietata l’alimentazione di animali da reddito con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, prove- nienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni». 10 Se il concime contiene prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale (CMC 10) e corrisponde a un prodotto fertilizzante dell'UE, la dichiarazione della CMC può essere effettuata anche ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009. 11 Se il concime contiene o è costituito da materiali di ossidazione termica e loro de- rivati di cui all’allegato 2 numero 2 CMC 13, o da materiali di pirolisi o gassificazione di cui all’allegato 2 numero 2 CMC 14 e abbia un tenore di manganese (Mn) superiore al 3,5 per cento in massa, il tenore di manganese (Mn) deve essere dichiarato. 12 Se il concime contiene materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14), i tenori in questione devono essere dichiarati. 13 Se il concime è fornito con materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14), le istru- zioni per l'uso previsto devono rispettare il dosaggio autorizzato conformemente alla ORRPChim.

2 Prescrizioni di etichettatura specifiche del prodotto

PFC 1: Concime 1 Il tenore di sostanze nutritive può essere dichiarato soltanto se esse sono presenti nel concime nel quantitativo minimo di cui all'allegato 1 per la corrispondente PFC. 2 Se l'azoto (N) o il fosforo (P) non sono sostanze nutritive dichiarate, il tenore di azoto (N) o di anidride fosforica (P2O5) deve comunque essere dichiarato se superiore allo 0,5 per cento in massa. Tale indicazione deve essere separata dalla dichiarazione sulla sostanza nutritiva. 3 Le seguenti prescrizioni si applicano ai concimi contenenti composti inibitori di cui all'allegato 2 numero 2 CMC 1: a. l’etichetta riporta la dicitura «inibitore della nitrificazione», «inibitore della denitrificazione» o «inibitore dell’ureasi»; b. il tenore di composto inibitore della nitrificazione è espresso in percentuale in massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH4+) e azoto ureico (CH4N2O); c. il tenore di composto inibitore della denitrificazione è espresso in percen- tuale in massa di nitrato (NO3-) presente; d. il tenore di composto inibitore dell’ureasi è espresso in percentuale in massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico (CH4N2O).

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4 Il termine «concime minerale» può essere utilizzato solo se il concime appartiene alla categoria PFC 1(C) e soddisfa le seguenti condizioni aggiuntive: a. il concime minerale non deve contenere più dell’1 per cento in massa di carbonio organico (Corg) che sia diverso dal carbonio organico derivante da: i. agenti chelanti o complessanti di cui al punto 3 della CMC 1 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, ii. composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi di cui al punto 4 della CMC 1 della parte II dell’alle- gato II del regolamento (UE) 2019/1009, iii. agenti di rivestimento di cui al punto 1 lettera a della CMC 10 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, iv. urea (CH4N2O), o v. calciocianammide (CaCN2; b. se il fosforo (P) è una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore di fosforo di- chiarato consiste solo in fosforo in forma fosfatica, e il concime minerale soddisfa almeno uno dei seguenti criteri di solubilità: i. idrosolubilità: livello minimo pari al 40 per cento del fosforo to- tale (P), ii. solubilità in citrato ammonico neutro: livello minimo pari al 75 per cento del fosforo totale (P), o iii. solubilità in acido formico (solo per il fosfato naturale tenero): livello minimo pari al 55 per cento del fosforo totale (P); c. se l’azoto (N) è una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore di azoto dichia- rato consiste soltanto nella somma dell’azoto nitrico, dell’azoto ammonia- cale, dell’azoto ureico e dell’azoto da metilenurea, da isobutilidendiurea e da crotonilidendiurea.

PFC 1(A): Concime organico Devono essere presenti le seguenti indicazioni: a. le sostanze nutritive principali dichiarate azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell’ordine N-P-K; b. le sostanze nutritive secondarie dichiarate calcio (Ca), magnesio (Mg), so- dio (Na) o zolfo (S) in base ai loro simboli chimici nell’ordine Ca-Mg-Na- S; c. le cifre indicanti il tenore delle sostanze nutritive dichiarate azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica (P2O5) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K2O) seguite da cifre tra parentesi quadre indi- canti il tenore totale di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) o anidride solforica (SO3;

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d. il tenore delle seguenti sostanze nutritive dichiarate e altri parametri, nell’ordine di seguito indicato e in percentuale in massa: i. azoto (N): - azoto (N) totale, - quantitativo minimo di azoto organico (Norg), seguito da una descrizione dell’origine della materia organica utilizzata, - azoto sotto forma ammoniacale; ii. anidride fosforica (P2O5) totale; iii. ossido di potassio (K2O) totale; iv. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di so- dio (Na2O) e anidride solforica (SO3, espressi: - unicamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili, - come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il te- nore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad al- meno un quarto del loro tenore totale, e - come tenore totale negli altri casi; v. carbonio organico (Corg); vi. sostanza secca; e. il rapporto del carbonio organico rispetto all’azoto totale (Corg/N); f. la data di fabbricazione; d. all’occorrenza, la forma dell’unità fisica del prodotto come polvere o pellet.

PFC 1(B): Concime organo-minerale

1 Devono essere presenti le seguenti indicazioni:

a. le sostanze nutritive principali dichiarate azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell’ordine N-P-K; b. le sostanze nutritive secondarie dichiarate calcio (Ca), magnesio (Mg), so- dio (Na) o zolfo (S) in base ai loro simboli chimici nell’ordine Ca-Mg-Na- S; c. le cifre indicanti il tenore delle sostanze nutritive dichiarate azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica (P2O5) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K2O) seguite da cifre tra parentesi quadre indi- canti il tenore totale di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) o anidride solforica (SO3; d. il tenore delle seguenti sostanze nutritive dichiarate e altri parametri, nell’ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa:

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i. azoto (N): - azoto (N) totale, - quantitativo minimo di azoto organico (Norg), seguito da una descrizione dell’origine della materia organica utilizzata, - azoto sotto forma nitrica, - azoto sotto forma ureica; ii. anidride fosforica (P2O5): - anidride fosforica (P2O5) totale, - anidride fosforica (P2O5) idrosolubile, - anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neu- tro, - se è presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico; iii. ossido di potassio (K2O): - ossido di potassio (K2O) totale, - ossido di potassio (K2O) idrosolubile; iv. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di so- dio (Na2O) e anidride solforica (SO3, espressi: - unicamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili, - come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il te- nore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad al- meno un quarto del loro tenore totale, - come tenore totale negli altri casi; v. carbonio organico (Corg); vi. sostanza secca. 2 Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella seguente, essi: - devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime organo-minerale, e - possono essere dichiarati negli altri casi:

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Tenore del microelemento (% sulla massa) Concime organo-minerale solido Concime or- Microelemento Per uso su colture o Per uso orticolo gano-minerale pascoli liquido Boro (B) 0,001 0,01 0,01 Cobalto (Co) 0,002 n.d. 0,002 Ferro (Fe) 0,5 0,002 0,02 Manganese (Mn) 0,1 0,01 0,01 Molibdeno (Mo) 0,001 0,001 0,001 3 Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza es- sere stati aggiunti intenzionalmente, nel tenore minimo indicato in percentuale sulla massa nella tabella seguente, essi possono essere dichiarati:

Tenore del microelemento (% sulla massa) Concime organo-minerale solido Concime or- Microelemento Per uso su colture o Per uso orticolo gano-minerale pascoli liquido Rame (Cu) 0,01 0,002 0,002 Zinco (Zn) 0,01 0,002 0,002

4 Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime organo-

minerale, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato. 5 I microelementi di cui ai capoversi 2, 3 e 4 devono essere dichiarati dopo le infor- mazioni sui macroelementi. Devono essere presenti le seguenti indicazioni: a. nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i mi- croelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente; b. tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa: - unicamente come tenore idrosolubile, quando tali microele- menti sono totalmente idrosolubili, - come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il te- nore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale, e - come tenore totale negli altri casi;

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c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, se del caso, dopo il nome e il simbolo chimico del microelemento: - «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]» / «complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]» / «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]», - la quantità di microelementi chelati o complessati in percen- tuale sulla massa; d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’in- tervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile; e. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente indicazione: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».

PFC 1(C): Concime inorganico

PFC 1(C)(I): Concime inorganico a base di macroelementi Devono essere presenti le seguenti indicazioni: a. le sostanze nutritive principali dichiarate azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell’ordine N-P-K; b. le sostanze nutritive secondarie dichiarate calcio (Ca), magnesio (Mg), so- dio (Na) o zolfo (S) in base ai loro simboli chimici nell’ordine Ca-Mg-Na- S; c. le cifre indicanti il tenore delle sostanze nutritive dichiarate azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica (P2O5) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K2O) seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) o anidride solforica (SO3; d. il tenore delle seguenti sostanze nutritive dichiarate, nell’ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa: i. azoto (N): - azoto (N) totale, - azoto sotto forma nitrica, - azoto sotto forma ammoniacale, - azoto sotto forma ureica,

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- azoto da urea-formaldeide, isobutilidendiurea, crotoniliden- diurea, - azoto da azoto cianamidico; ii. anidride fosforica (P2O5): - anidride fosforica (P2O5) totale, - anidride fosforica (P2O5) idrosolubile, - anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neu- tro, - se è presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico; iii. ossido di potassio (K2O) idrosolubile; iv. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di so- dio (Na2O) e anidride solforica (SO3, espressi: - unicamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili, - come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il te- nore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad al- meno un quarto del loro tenore totale, - come tenore totale negli altri casi.

PFC 1(C)(I)(a): Concime inorganico solido a base di macroelementi 1 Un concime inorganico solido a base di macroelementi può essere etichettato come «complesso» soltanto se ogni unità fisica contiene tutte le sostanze nutritive dichiarate nel rispettivo tenore dichiarato. 2 Occorre indicare la granulometria di un concime inorganico solido a base di macroe- lementi, espressa come percentuale sulla massa del prodotto che passa attraverso un determinato setaccio. 3 Occorre indicare la forma dell’unità fisica del prodotto mediante una delle seguenti diciture o una combinazione di due o più delle stesse: a. granuli; b. pellet; c. polvere, quando almeno il 90 per cento sulla massa del prodotto può passare attraverso un setaccio a maglie di 1 mm; o d. prill. 4 Per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti occorre indicare il nome degli agenti di rivestimento e la percentuale di concime ricoperto da ciascun agente di rivestimento, seguiti dalle seguenti indicazioni:

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a. per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti da poli- meri, «Il tasso di rilascio delle sostanze nutritive può variare in funzione della temperatura del substrato. Può essere necessario un adeguamento della concimazione»; e b. per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti con zolfo (S) e per quelli ricoperti con zolfo (S)/polimeri, la seguente dicitura: «Il tasso di rilascio delle sostanze nutritive può variare in funzione della tem- peratura del substrato e dell’attività biologica. Può essere necessario un ade- guamento della concimazione». 5 Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo indicato nella tabella seguente in percentuale sulla massa, essi: - devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime inorga- nico solido a base di macroelementi, e - possono essere dichiarati negli altri casi:

Tenore del microelemento (% sulla massa) Microelemento Per uso su colture o pa- Per uso orticolo scoli Boro (B) 0,01 0,01 Cobalto (Co) 0,002 n.d. Ferro (Fe) 0,5 0,02 Manganese (Mn) 0,1 0,01 Molibdeno (Mo) 0,001 0,001 6 Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza es- sere stati aggiunti intenzionalmente, nel tenore minimo indicato in percentuale sulla massa nella tabella seguente, essi possono essere dichiarati:

Tenore del microelemento (% sulla massa) Microelemento Per uso su colture o pa- Per uso orticolo scoli Rame (Cu) 0,01 0,002 Zinco (Zn) 0,01 0,002 7 Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime inorganico solido a base di macroelementi, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.

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8 I microelementi di cui ai capoversi 5, 6 e 7 devono essere dichiarati dopo le infor- mazioni sui macroelementi. Devono essere presenti le seguenti indicazioni: a. nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i mi- croelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente; b. tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa: - unicamente come tenore idrosolubile, quando tali microele- menti sono totalmente idrosolubili, - come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il te- nore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale, - come tenore totale negli altri casi; c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, se del caso, dopo il nome e il simbolo chimico del microelemento: - «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]» / «complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]» / «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]», - la quantità di microelementi chelati/complessati in percen- tuale sulla massa; d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’in- tervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile; e. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente indicazione: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».

PFC 1(C)(I)(b): Concime inorganico liquido a base di macroelementi 1 L’etichetta deve indicare se il concime inorganico liquido a base di macroelementi è in sospensione o in soluzione. 2 Il tenore di sostanze nutritive può essere indicato come percentuale sulla massa o sul volume. 3 Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella seguente, essi:

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- devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime inorga- nico liquido a base di macroelementi, e - possono essere dichiarati negli altri casi:

Microelemento Tenore del microelemento (% sulla massa) Boro (B) 0,01 Cobalto (Co) 0,002 Ferro (Fe) 0,02 Manganese (Mn) 0,01 Molibdeno (Mo) 0,001 4 Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza es- sere stati aggiunti intenzionalmente, in misura pari ad almeno lo 0,002 per cento sulla massa, essi possono essere dichiarati. 5 Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime inorganico liquido a base di macroelementi, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato. 6 I microelementi di cui ai capoversi 3, 4 e 5 devono essere dichiarati dopo le infor- mazioni sui macroelementi. Devono essere presenti le seguenti indicazioni: a. nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i mi- croelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente; b. tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa o sul volume: - unicamente come tenore idrosolubile, quando tali microele- menti sono totalmente idrosolubili, - come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il te- nore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale, - come tenore totale negli altri casi; c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, se del caso, dopo il nome e il simbolo chimico del microelemento: - «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]» / «complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]» / «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e

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complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]», - la quantità di microelementi chelati/complessati in percen- tuale sulla massa; d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’in- tervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile; e. se il concime inorganico liquido a base di macroelementi contiene uno o più microelementi complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, dopo il nome e il simbolo chimico del microelemento: - «complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o de- gli agenti complessanti]» e la quantità di microelementi complessati in percentuale sulla massa; f. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente indicazione: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».

PFC 1(C)(II): Concime inorganico a base di microelementi 1 I microelementi dichiarati nel concime inorganico a base di microelementi devono essere elencati in base ai rispettivi nomi e simboli chimici dei microelementi dichia- rati, nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microe- lementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente. 2 Se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti e ogni agente chelante può essere identificato e quantificato e chela almeno l’1 per cento del mi- croelemento idrosolubile, o se i microelementi dichiarati sono complessati con uno o più agenti complessanti, occorre aggiungere, se del caso, i seguenti qualificatori dopo il nome e il simbolo chimico del microelemento: - «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]» / «complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti com- plessanti]» / «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]», - la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa. 3 Se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile deve essere indicato. 4 Deve essere apposta la seguente indicazione: «Da utilizzare soltanto in caso di biso- gno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».

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PFC 1(C)(II)(a): Concime inorganico semplice a base di microelementi 1 L’etichetta deve indicare la tipologia pertinente, come indicato nell’allegato 1 nu- mero 3 PFC 1(C)(II)(a) capoverso 2.

2 Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla

massa: - unicamente come tenore idrosolubile, quando il microelemento è totalmente idrosolubile; - come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile del microelemento corrisponde ad almeno un quarto del tenore totale di tali mi- croelementi; - come tenore totale negli altri casi.

PFC 1(C)(II)(b): Concime inorganico composto a base di microelementi 1 I microelementi possono essere dichiarati soltanto se sono presenti nel concime nel tenore minimo indicato nella tabella seguente in percentuale sulla massa:

Tenore del microelemento (% sulla massa) Microelemento Non chelato, non comples- Chelato o complessato sato Boro (B) 0,2 n.d. Cobalto (Co) 0,02 0,02 Rame (Cu) 0,5 0,1 Ferro (Fe) 2 0,3 Manganese (Mn) 0,5 0,1 Molibdeno (Mo) 0,02 n.d. Zinco (Zn) 0,5 0,1 2 Se il concime inorganico composto a base di microelementi è in sospensione o in soluzione, l’etichetta deve riportare la dicitura: «in sospensione» o «in soluzione».

3 Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla

massa: - unicamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono total- mente idrosolubili; - come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale; - come tenore totale negli altri casi.

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PFC 2: Ammendante minerale basico I seguenti parametri vanno dichiarati in quest’ordine: - valore neutralizzante; - granulometria, espressa in percentuale sulla massa del prodotto che passa attraverso un setaccio di 1,0 mm; - ossido di calcio totale (CaO), espresso come percentuale sulla massa; - ossido di magnesio (MgO) totale, espresso come percentuale sulla massa; - reattività e metodo di determinazione della reattività, ad eccezione delle va- rietà di calce contenenti ossidi e idrossidi.

PFC 3: Ammendante

1 Il tenore di sostanza secca espresso in percentuale sulla massa va dichiarato.

2 Le sostanze nutritive seguenti espresse in percentuale sulla massa vanno dichiarate se superiori allo 0,5 per cento sulla massa: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e os- sido di potassio (K2O).

PFC 3(A): Ammendante organico I seguenti parametri vanno dichiarati: - conducibilità elettrica; - pH; - tenore di carbonio organico (Corg), espresso in percentuale sulla massa; - quantitativo minimo di azoto organico (Norg), espresso in percentuale sulla massa, seguito da una descrizione dell’origine della materia organica utiliz- zata; - il rapporto del carbonio organico rispetto all’azoto totale (Corg/N).

PFC 4: Substrato di coltivazione I parametri seguenti vanno dichiarati in quest’ordine: - conducibilità elettrica, ad eccezione della lana minerale; - pH; - quantità; - per la lana minerale: in numero di pezzi e con le tre dimensioni (lunghezza, altezza e larghezza),

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- per altri substrati di coltivazione preformati: in grandezza con al- meno due dimensioni, - per altri substrati di coltivazione: in volume totale, - ad eccezione dei substrati di coltivazione preformati: la quantità espressa in volume dei materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm, se presenti; - azoto (N), se superiore a 150 mg/l; - anidride fosforica (P2O5), se superiore a 20 mg/l; - ossido di potassio (K2O), se superiore a 150 mg/l; - la data di produzione.

PFC 5: Inibitore 1 Tutti gli ingredienti devono essere dichiarati per peso o volume del prodotto in or-

dine decrescente di grandezza. 2 Il tenore di inibitore (composti inibitori) deve essere dichiarato come percentuale sulla massa o sul volume. 3 Le istruzioni per l’uso di cui all’allegato 3 numero 1 capoverso 1 lettera d, devono

contenere informazioni su: a. i tipi di concimi con cui l’inibitore può essere miscelato, in particolare: i. per l’inibitore della nitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(A), un prodotto fertilizzante dell’UE in cui almeno il

50 per cento del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto

(N) sotto forma ammoniacale (NH4 +) e ureica (CH4N2O), ii. per l’inibitore dell’ureasi di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(C), un prodotto fertilizzante dell’UE in cui almeno il 50 per cento del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ureica (CH4N2O); b. la concentrazione minima e massima raccomandata di inibitore (composti inibitori) in caso di miscelazione con un concime prima del suo (loro) im- piego: i. per l’inibitore della nitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(A), espressa in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH4+) e azoto ureico (CH4N2O), ii. per l’inibitore della denitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(B), espressa in percentuale sulla massa di nitrato (NO3-) presente.

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PFC 6: Biostimolante delle piante Devono essere presenti le seguenti indicazioni: a. forma fisica; b. data di produzione e data di scadenza; c. metodi di applicazione; d. effetto dichiarato per ogni pianta bersaglio; e e. qualsiasi istruzione pertinente relativa all’efficacia del prodotto, comprese le pratiche di gestione del suolo, la concimazione chimica, l’incompatibilità con i prodotti fitosanitari, la dimensione raccomandata degli ugelli irroranti, la pressione raccomandata dell’irroratrice e altre misure antideriva.

PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante - Il genere, la specie e i ceppi di tutti i microrganismi aggiunti intenzional- mente devono essere indicati. La loro concentrazione deve essere espressa quale numero di unità attive per volume o peso o in qualsiasi altro modo pertinente per il microrganismo, ad esempio in unità formanti colonie per grammo (ufc/g). - L’etichetta deve riportare la dicitura: «I microrganismi possono provocare reazioni di sensibilizzazione».

PFC 7: Miscela fisica di concimi - Tutte le prescrizioni di etichettatura applicabili a ciascuno dei concimi co- stituenti si applicano alla miscela fisica di concimi e devono essere espresse in riferimento alla miscela fisica finale di concimi. - Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più biostimolanti delle piante che appartengono alla PFC 6, la concentrazione di ciascun biostimolante delle piante nella miscela fisica deve essere indicata in g/kg o g/l a 20°C. - Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più inibitori appartenenti alla PFC 5, le istruzioni per l’uso di cui all’allegato 3 numero 2 PFC 5 capo- verso 3, non devono essere aggiunte.

PFC 100: Concime aziendale 1 Se il concime aziendale non trattato con fermentazione viene fornito in sacchi, oc- corre adempiere le prescrizioni generali di etichettatura e apporre sul sacco un'eti- chetta sulla quale figurano: a. il tenore di N, P2O5 e K2O in percentuale sulla massa; b. il tenore di sostanza secca o di carbonio organico (Corg);

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c. la quantità; e d. la specie di animale da reddito da cui proviene il concime aziendale. 2 I detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile e forniscono concimi aziendali devono adempiere le prescrizioni generali di etichettatura e rilasciare, al mo- mento della fornitura, un bollettino contenente le indicazioni seguenti: a. tenore di N, P2O5, K2O, CaO, MgO in percentuale sulla massa; b. tenore di sostanza secca o di carbonio organico (Corg); c. conducibilità elettrica; d. quantità. 3 I concimi aziendali, forniti direttamente al consumatore finale professionale da un’azienda detentrice di animali da reddito e registrati secondo l'OSIAgr56, sono esclusi dalle prescrizioni di etichettatura di cui ai capoversi 1 e 2. Per istruzioni per l’uso si intendono i Principi di concimazione di Agroscope. 4 Le istruzioni per l’uso devono tener conto delle raccomandazioni in materia di con- cimazione applicabili per il rispettivo acquirente.

PFC 101: Concime ottenuto dal riciclaggio 1 I detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile e forniscono compost e digestato devono adempiere le prescrizioni generali di etichettatura e rilasciare, al momento della fornitura, un bollettino contenente le indicazioni seguenti: a. tenore di N, P2O5, K2O, CaO, MgO in percentuale sulla massa; b. tenore di sostanza secca o di carbonio organico (Corg); c. conducibilità elettrica; d. quantità. 2 Se il compost o il digestato viene fornito in sacchi, su questi devono figurare il peso e le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d. La dicitura sui sacchi funge da bol- lettino di consegna. 3 Nel caso di forniture di compost o digestato, le istruzioni concernenti l'utilizzazione prevista devono rispettare il dosaggio autorizzato conformemente all'ORRPChim57.

56 RS 919.117.71 57 RS 814.81

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PFC 103: Altri concimi

1 Oltre alla denominazione della PFC, l'UFAG può autorizzare una denominazione

supplementare del prodotto. 2 A meno che non si dispongano di prove sufficienti concernenti gli effetti voluti, l'e-

tichetta deve riportare la dicitura: «Nel quadro della procedura di omologazione non è stata verificata l'efficacia».

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Allegato 4 (art. 42)

Tolleranze

a. Il tenore o le caratteristiche fisico-chimiche delle sostanze nutritive di- chiarate di un concime possono discostarsi dal valore effettivo soltanto in conformità delle tolleranze stabilite nel presente allegato per la corrispon- dente PFC. Le tolleranze compensano le variazioni nella fabbricazione, nella catena di distribuzione e durante la campionatura e l’analisi. b. Le tolleranze autorizzate per i parametri dichiarati di cui al presente alle- gato sono valori negativi e positivi. c. In deroga alla lettera a, il tenore effettivo di un costituente in un concime per il quale è specificato un tenore minimo o massimo nell'allegato 1 o 2 non può in alcun caso essere inferiore al tenore minimo o superiore al tenore massimo.

PFC 1: Concime Le seguenti norme di tolleranza si applicano ai concimi contenenti composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi giusta l'allegato II numero II CMC 1 del regolamento (UE) 2019/100958:

Composti inibitori Tolleranza ammissibile per il tenore di- chiarato di composti inibitori Concentrazione pari o inferiore al 2 % ± 20 % del valore dichiarato Concentrazione superiore al 2 % ± 0,3 punti percentuali in termini assoluti

PFC 1(A): Concime organico

Forme della sostanza nutritiva dichia- Tolleranza ammissibile per il tenore di- rata e altri parametri dichiarati chiarato di sostanze nutritive e altri pa- rametri dichiarati Carbonio organico (Corg) ± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti Tenore di sostanza secca ± 5,0 punti percentuali in termini assoluti

58 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

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Azoto (N) totale ± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti Azoto organico (Norg) ± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti Anidride fosforica (P2O5) totale ± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti Ossido di potassio (K2O) totale ± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti Ossido di magnesio (MgO), ossido di cal- ± 25 % del tenore dichiarato di tali so- cio (CaO), anidride solforica (SO3 o os- stanze nutritive sino a un massimo di 1,5 sido di sodio (Na2O) totali e idrosolubili punti percentuali in termini assoluti. Carbonio organico (Corg)/azoto (N) totale ± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti Quantità ± 1,5 % di deviazione relativa del valore dichiarato

PFC 1(B): Concime organo-minerale

Forme della sostanza nutritiva dichia- Tolleranza ammissibile per il tenore di- rata e altri parametri dichiarati chiarato di macroelementi e altri para- metri dichiarati Carbonio organico (Corg) ± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti Tenore di sostanza secca ± 5,0 punti percentuali in termini assoluti Forme dichiarate di azoto (N) inorganico ± 25 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti Azoto organico (Norg) ± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti Forme dichiarate di anidride fosforica ± 25 % di deviazione relativa del valore (P2O5) dichiarato sino a un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti

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Forme dichiarate di ossido di potassio ± 25 % di deviazione relativa del valore (K2O) dichiarato sino a un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti Ossido di magnesio (MgO), ossido di cal- ± 25 % del tenore dichiarato di tali so- cio (CaO), anidride solforica (SO3 totali stanze nutritive sino a un massimo di e idrosolubili 1,0 punti percentuali in termini assoluti. Ossido di sodio (Na2O) totale e idrosolu- ± 25 % di deviazione relativa del valore bile dichiarato sino a un massimo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti Quantità ± 1,5 % di deviazione relativa del valore dichiarato

Microelemento Tolleranza ammissibile per il tenore di- chiarato di forme di microelemento Concentrazione pari o inferiore al 2 % ± 20 % del valore dichiarato Concentrazione superiore al 2 % e infe- ± 20 % del tenore dichiarato fino a un riore o pari al 10 % massimo di 1,0 punti percentuali in ter- mini assoluti Concentrazione superiore al 10 % ± 1,0 punti percentuali in termini assoluti

PFC 1(C): Concime inorganico

Forme della sostanza nutritiva dichia- Tolleranza ammissibile per il tenore di- rata e altri parametri dichiarati chiarato di macroelementi e altri para- metri dichiarati Forme dichiarate di azoto (N) ± 25 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti Forme dichiarate di anidride fosforica ± 25 % di deviazione relativa del valore (P2O5) dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti Forme dichiarate di ossido di potassio ± 25 % di deviazione relativa del valore (K2O) dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti Forme dichiarate di azoto (N), anidride ± 1,5 punti percentuali in termini assoluti fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O) nei concimi binari

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Forme dichiarate di azoto (N), anidride ± 1,9 punti percentuali in termini assoluti fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O) nei concimi ternari Ossido di magnesio (MgO), ossido di cal- -50% e +100% del tenore dichiarato di tali cio (CaO), anidride solforica (SO3 totali sostanze nutritive sino a un massimo di -2 e idrosolubili e +4 punti percentuali in termini assoluti Ossido di sodio (Na2O) totale e idrosolu- 25 % del tenore dichiarato sino a un mas- bile simo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti +50 % del tenore dichiarato sino a un massimo di 1,8 punti percentuali in ter- mini assoluti Granulometria ± 20 % di deviazione relativa della per- centuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio Quantità ± 1 % di deviazione relativa del valore di- chiarato

Microelemento Tolleranza ammissibile per il tenore di- chiarato di forme di microelemento Concentrazione pari o inferiore al 2 % ± 50 % del valore dichiarato Concentrazione superiore al 2 % e infe- ± 50 % del tenore dichiarato fino a un riore o pari al 10 % massimo di 1,0 punti percentuali in ter- mini assoluti Concentrazione superiore al 10 % ± 1,0 punti percentuali in termini assoluti Quantità ± 5 per cento di deviazione relativa del valore dichiarato

PFC 2: Ammendante minerale basico

Forme della sostanza nutritiva dichia- Tolleranza ammissibile per il parame- rata e altri parametri dichiarati tro dichiarato Valore neutralizzante ±3 Granulometria ± 10 % di deviazione relativa della per- centuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio Ossido di calcio (CaO) totale ± 3,0 punti percentuali in termini assoluti Ossido di magnesio (MgO) totale Concentrazione inferiore all’8 % ± 1,0 punti percentuali in termini assoluti

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Concentrazione compresa tra l’8 e il 16 % ± 2,0 punti percentuali in termini assoluti Concentrazione pari o superiore al 16 % ± 3,0 punti percentuali in termini assoluti Reattività (prova dell’acido cloridrico e ± 5,0 punti percentuali in termini assoluti prova d’incubazione) Quantità ± 1 % di deviazione relativa del valore di- chiarato

PFC 3: Ammendante

Forme della sostanza nutritiva dichia- Tolleranza ammissibile per il parame- rata e altri parametri dichiarati tro dichiarato pH ± 1,0 % del valore dichiarato Carbonio organico (Corg) ± 10 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 3,0 punti percentuali in termini assoluti Azoto organico (Norg) ± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti Azoto (N) totale ± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti Anidride fosforica (P2O5) totale ± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti Ossido di potassio (K2O) totale ± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti Tenore di sostanza secca ± 10 % di deviazione relativa del valore dichiarato Quantità ± 5 % di deviazione relativa del valore di- chiarato Conducibilità elettrica ± 75 % di deviazione relativa del valore dichiarato

PFC 4: Substrato di coltivazione

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Forme della sostanza nutritiva dichiarata Tolleranza ammissibile per il parametro e altri parametri dichiarati dichiarato Conducibilità elettrica ± 75 % di deviazione relativa del valore di- chiarato pH 1,0 % del valore dichiarato Quantità in volume (litri o m3 ± 5 % di deviazione relativa del valore di- chiarato Determinazione della quantità (volume) dei ± 5 % di deviazione relativa del valore di- materiali aventi particelle di dimensioni su- chiarato periori a 60 mm Determinazione della quantità (volume) dei ± 5 % di deviazione relativa del valore di- substrati di coltivazione preformati chiarato Azoto (N) ± 75 % di deviazione relativa del valore di- chiarato Anidride fosforica (P2O5): ± 75 % di deviazione relativa del valore di- chiarato Ossido di potassio (K2O) ± 75 % di deviazione relativa del valore di- chiarato

PFC 5: Inibitori

Composto inibente Tolleranza ammissibile per il tenore di- chiarato di composto inibente Concentrazione pari o inferiore al 2 % ± 20 % del valore dichiarato Concentrazione superiore al 2 % ± 0,3 punti percentuali in termini assoluti Quantità ± 5 per cento di deviazione relativa del valore dichiarato

PFC 6: Biostimolante delle piante La quantità di biostimolante delle piante può deviare del ± 5 per cento dal valore di- chiarato.

PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante Le concentrazioni effettive di microrganismi possono discostarsi di non oltre il 15 per cento dai valori dichiarati.

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PFC 7: Miscela fisica di concimi

Parametro dichiarato Tolleranza ammissibile per il parame- tro dichiarato Quantità la tolleranza è la somma della proporzione relativa di ogni concime costituente molti- plicata per la tolleranza ammissibile per la PFC di tale concime. Se non è possibile determinare la percentuale di ogni con- cime nella miscela fisica di concimi, la tolleranza è quella della PFC con il valore di tolleranza quantitativa più rigoroso. Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più biostimolanti delle piante apparte- nenti alla PFC 6, si applicano le seguenti tolleranze per la concentrazione dichiarata dei singoli biostimolanti delle piante:

Concentrazione dichiarata in g/kg o g/l Tolleranza ammissibile a 20°C Sino a 25 ± 15 % di deviazione relativa Compreso tra 25 e 100 ± 10 % di deviazione relativa Compreso tra 100 e 250 ± 6 % di deviazione relativa Compreso tra 250 e 500 ± 5 % di deviazione relativa Superiore a 500 ± 25 g/kg o ± 25 g/l

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Allegato 5 (art. 43)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I

Sono abrogate:

1. l’ordinanza del 10 gennaio 200159 sui concimi;

2. l’ordinanza del 16 novembre 200760 sul libro dei concimi.

II I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 5 giugno 201561 sui prodotti chimici

Articolo 54 capoverso 1 lettera d

Abrogata

Articolo 72 capoverso 1 lettera e 1 L’organo di notifica tiene un registro delle sostanze e dei preparati che rientrano nel

campo di applicazione di una delle seguenti ordinanze:

e. l’ordinanza del 1° gennaio 2024 sui concimi.

2. Ordinanza del 4 dicembre 201562 sui rifiuti

Articolo 15 capoverso 3 3 Nel processo di recupero del fosforo dai rifiuti di cui al capoverso 1 o 2 le sostanze

nocive contenute in detti rifiuti devono essere eliminate utilizzando le più recenti tec- nologie. Se il fosforo recuperato è impiegato per la produzione di un concime devono essere soddisfatti i requisiti di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.2.1 ORRPChim.

59 RU 60 RU 61 RS 813.11 62 RS 814.600

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3. Ordinanza del 18 maggio 200563 sulla riduzione dei rischi

inerenti ai prodotti chimici Allegato 2.6 numero 2.2

2.2 Requisiti di qualità

2.2.1 Requisiti concernenti le categorie funzionali del prodotto (PFC)

2.2.1.1 Concime organico PFC 1(A)

1 Il tenore di inquinanti nel concime organico non deve superare i seguenti valori li- mite: Inquinante Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca

Arsenico (As) inorganico 40 Cadmio (Cd) 1 Cromo (Cr) 2000 Cromo esavalente (Cr VI) 2 Rame (Cu) 100 Mercurio (Hg) 1 Nichelio (Ni) 30 Piombo (Pb) 120 Zinco (Zn) 400

 si applica unicamente ai prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale  a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla so- stanza secca 150 g/t SS  a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla so- stanza secca 600 g/t SS

2 Il concime organico non deve contenere biureto (C H N O ).

2 5 3 2

63 RS 814.81

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2.2.1.2 Concime organo-minerale PFC 1(B)

1 Il tenore di inquinanti nel concime organo-minerale non deve superare i seguenti valori limite: Valore limite in milligrammi per chilo-Valore limite in milligrammi per Inquinante grammo di sostanza secca chilogrammo di fosforo (P)

Arsenico (As) inorganico 40 Cadmio (Cd) nei concimi con un tenore di fosforo (P) pari o 1 inferiore al 5 % Cadmio (Cd) nei concimi con 50 un tenore di fosforo (P) supe- riore al 5 % Cromo (Cr) 2000 Cromo esavalente (Cr VI) 2 Rame (Cu) 100 Mercurio (Hg) 1 Nichelio (Ni) 30 Piombo (Pb) 120 Zinco (Zn) 400  si applica unicamente ai prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale  a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla so- stanza secca 150 g/t SS  a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla so- stanza secca 600 g/t SS I valori limite di rame e zinco non si applicano nel caso in cui tali elementi siano stati aggiunti intenzionalmente a un concime organo-minerale al fine di sopperire a una carenza di microelementi nel suolo e siano dichiarati conformemente alle pre- scrizioni di etichettatura

2 Il tenore di biureto (C2H5N3O2) nei concimi organo-minerali non deve superare

12 g/kg di sostanza secca.

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2.2.1.3 Concime inorganico a base di macroelementi PFC 1(C)(I)

1 Il tenore di inquinanti nel concime inorganico a base di macroelementi non deve superare i seguenti valori limite: Valore limite in milligrammi per chilo-Valore limite in milligrammi per Inquinante grammo di sostanza secca chilogrammo di fosforo (P)

Arsenico (As) 40 Cadmio (Cd) nei concimi con un tenore di fosforo (P) pari o 3 inferiore all’1 % Cadmio (Cd) nei concimi con un tenore di fosforo (P) supe- 50 riore all’1 % Cromo (Cr) 2000 Cromo esavalente (Cr VI) 2 Rame (Cu) 600 Mercurio (Hg) 1 Nichelio (Ni) 100 Piombo (Pb) 120 Vanadio (V) 4000 Zinco (Zn) 1500 Perclorato (ClO4-) 50

I valori limite di rame e zinco non si applicano nel caso in cui tali elementi siano stati aggiunti intenzionalmente a un concime organo-minerale al fine di sopperire a una carenza di microelementi nel suolo e siano dichiarati conformemente alle pre- scrizioni di etichettatura 2 Il tenore di biureto (C2H5N3O2 nei concimi inorganici a base di macroelementi non deve superare 12 g/kg di sostanza secca. 3 Nei concimi inorganici solidi, semplici o composti, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) e PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A)) il tenore di rame (Cu) non deve superare 10 mg/kg e il tenore di cloro (Cl) 200 mg/kg.

2.2.1.4 Concime inorganico a base di microelementi PFC 1(C)(II)

Il tenore di inquinanti nel concime inorganico a base di microelementi non deve su- perare i seguenti valori limite:

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Valore limite in milligrammi per chilogrammo di mi- croelementi. Inquinante [mg/kg di tenore totale di microelementi, ossia boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn)]

Arsenico (As) 1000 Cadmio (Cd) 200 Piombo (Pb) 600 Mercurio (Hg) 100 Nichelio (Ni) 2000

2.2.1.5 Ammendante minerale basico PFC 2

Il tenore di inquinanti nell'ammendante minerale basico non deve superare i seguenti valori limite: Inquinante Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca

Arsenico (As) 40 Cadmio (Cd) 2 Cromo esavalente (Cr VI) 2 Rame (Cu) 300 Mercurio (Hg) 1 Nichelio (Ni) 90 Piombo (Pb) 120 Zinco (Zn) 800

2.2.1.6 Ammendante organico PFC 3(A)

Il tenore di inquinanti nell'ammendante organico non deve superare i seguenti valori limite: Inquinante Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca

Arsenico (As) inorganico 40 Cadmio (Cd) 2 Cromo esavalente (Cr VI) 2 Rame (Cu) 300 Mercurio (Hg) 1 Nichelio (Ni) 50 Piombo (Pb) 120

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Zinco (Zn) 800

2.2.1.7 Ammendante inorganico PFC 3(B)

Il tenore di inquinanti nell'ammendante inorganico non deve superare i seguenti valori limite: Inquinante Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca

Arsenico (As) inorganico 40 Cadmio (Cd) 1,5 Cromo esavalente (Cr VI) 2 Rame (Cu) 300 Mercurio (Hg) 1 Nichelio (Ni) 100 Piombo (Pb) 120 Zinco (Zn) 800

2.2.1.8 Substrato di coltivazione PFC 4

1 Il tenore di inquinanti nel substrato di coltivazione non deve superare i seguenti va- lori limite: Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza Inquinante secca

Arsenico (As) inorganico 40 Cadmio (Cd) 1,5 Cromo esavalente (Cr VI) 2 Rame (Cu) 200 Mercurio (Hg) 1 Nichelio (Ni) 50* Piombo (Pb) 120 Zinco (Zn) 500

*Per il substrato di coltivazione composto interamente da costituenti minerali, il li- mite si applica al tenore biodisponibile dell'inquinante.

2 Per il substrato di coltivazione si applicano i seguenti valori indicativi:

Inquinante Valore indicativo

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH) 4 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca1

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Diossine (PCDD) e furani (PCDF) 20 nanogrammi OMS2005-TEQ2 per chilogrammo di sostanza secca 1 Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell’EPA (Priority pollutants list): nafta- lina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene. 2 van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equiva- lency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

2.2.1.9 Biostimolante delle piante PFC 6

Il tenore di inquinanti nel biostimolante delle piante non deve superare i seguenti va- lori limite: Inquinante Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca

Arsenico (As) inorganico 40 Cadmio (Cd) 1,5 Cromo esavalente (Cr VI) 2 Rame (Cu) 600 Mercurio (Hg) 1 Nichelio (Ni) 50 Piombo (Pb) 120 Zinco (Zn) 1500

2.2.1.10 Concime aziendale PFC 100 e concime ottenuto dal riciclaggio

PFC 101 1 Il tenore di inquinanti nel concime aziendale e nel concime ottenuto dal riciclaggio non deve superare i seguenti valori limite: Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza Inquinante secca

Cadmio (Cd) 1 Rame (Cu) 100* Mercurio (Hg) 1 Nichelio (Ni) 30 Piombo (Pb) 120 Zinco (Zn) 400**  a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla so- stanza secca 150 g/t SS

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 a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla so- stanza secca 600 g/t SS 2 Per il compost e il digestato si applicano in via suppletiva le seguenti esigenze rela- tive ai corpi estranei inerti: a. i corpi estranei (metallo, vetro, carta usata, cartone ecc.) possono rappresen- tare al massimo lo 0,4 per cento del peso della sostanza secca; b. il tenore di fogli di alluminio e materiali sintetici può rappresentare al mas- simo lo 0,1 per cento del peso della sostanza secca; c. il tenore di pietre con un diametro superiore a 5 mm deve essere il minore possibile in modo da non compromettere la qualità del concime.

3 Per il compost e il digestato si applicano i seguenti valori indicativi:

Inquinante Valore indicativo

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH) 4 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca1 Diossine (PCDD) e furani (PCDF) 20 nanogrammi OMS2005-TEQ2 per chilogrammo di sostanza secca 1 Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell’EPA (Priority pollutants list): nafta- lina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene. 2 van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equiva- lency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055. 4 Le disposizioni di cui al capoverso 1 non si applicano ai concimi aziendali destinati ad essere utilizzati nella propria azienda né a quelli forniti da un’azienda detentrice di animali da reddito direttamente al consumatore finale. Sono fatte salve parimenti le disposizioni di cui all’articolo 10 OCon.

2.2.2 Requisiti concernenti le categorie di materiali costituenti (CMC)

2.2.2.1 Compost (CMC 3), digestato di colture fresche (CMC 4) e dige-

stato diverso da quello di colture fresche (CMC 5) 1 I compost e digestati presenti in un concime devono rispettare i valori limite di cui

al numero 2.2.1.10 capoversi 1-3.

2.2.2.2 Precipitati di sali di fosfato e i loro derivati (CMC 12) e materiali

di ossidazione termica e i loro derivati (CMC 13) 1 Il tenore di inquinanti nei precipitati di sali di fosfato e i loro derivati e nei materiali di ossidazione termica e i loro derivati non deve superare i seguenti valori limite:

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Inquinante Valore limite in milligrammi per chilogrammo di fosforo (P)

Arsenico (As) 100 Cadmio (Cd) 25 Cromo (Cr) 1 000 Rame (Cu) 3 000 Mercurio (Hg) 2 Nichelio (Ni) 500 Piombo (Pb) 500 Zinco (Zn) 10 000

2 Il tenore di inquinanti organici nei precipitati di sali di fosfato e i loro derivati e nei

materiali di ossidazione termica e i loro derivati non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante Valore limite

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH) 25 milligrammi per chilogrammo di fo- sforo (P)1 Bifenili policlorurati (PCB) 0,5 milligrammi per chilogrammo di fo- sforo (P)2 Diossine (PCDD) e furani (PCDF) 120 nanogrammi OMC2005-TEQ per chilo- grammo di fosforo (P)3 1 Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell’EPA (Priority pollutants list): nafta- lina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene. 2 Somma dei 7 isomeri secondo l'IRMM (Institute for Reference Materials and Measure- ments), IUPAC n. 28, 52, 101, 118, 138, 153 e 180 3 van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equiva- lency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

2.2.2.3 Materiali di pirolisi e gassificazione (CMC 14)

1 Il tenore di inquinanti nei materiali di pirolisi e gassificazione non deve superare i seguenti valori limite: Inquinante Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca

Arsenico (As) 13 Cadmio (Cd) 0.7 Cromo (Cr) 70

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

Inquinante Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca

Rame (Cu) 70 Mercurio (Hg) 0.4 Nichelio (Ni) 25 Piombo (Pb) 45 Zinco (Zn) 200 2 Il tenore di inquinanti organici nei materiali di pirolisi e gassificazione non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante Valore limite

Idrocarburi aromatici policiclici (PAH) 4 milligrammi per chilogrammo di so- stanza secca1 Bifenili policlorurati (PCB) 0.2 milligrammi per chilogrammo di so- stanza secca2 Diossine (PCDD) e furani (PCDF) 20 nanogrammi OMS2005-TEQ2 per chilo- grammo di sostanza secca3 1 Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell’EPA (Priority pollutants list): nafta- lina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene. 2 Somma dei 7 isomeri secondo l'IRMM (Institute for Reference Materials and Measure- ments), IUPAC n. 28, 52, 101, 118, 138, 153 e 180 3 van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equiva- lency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

Allegato 2.6 numero 3.2.4

3.2.4 Materiali di pirolisi

1 È consentito spandere al massimo 1 tonnellata l'ettaro l'anno e 10 tonnellate l'ettaro nel corso di 20 anni di materiali di pirolisi e gassificazione. Allegato 2.6 numero 4

4 Analisi effettuate dalle autorità

1 L’UFAM effettua, a intervalli dettati dalle conoscenze scientifiche, analisi del com- post, del digestato e del substrato di coltivazione per controllare il loro tenore di PAH, di diossine e di furani. Pubblica un riassunto dei risultati delle analisi dopo averli co-

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municati all’autorità cantonale, all’UFAG e ai detentori degli impianti di compostag- gio e di fermentazione esaminati nonché al responsabile per la messa in commercio dei substrati di coltivazione analizzati. 2 Le autorità cantonali accertano le cause del superamento dei valori indicativi di cui al numero 2.2.1.10 capoverso 3 e provvedono affinché il compost e il digestato non vengano forniti se la loro utilizzazione può danneggiare la fertilità del suolo.

4. Ordinanza del 16 giugno 200664 concernente le tasse

dell’Ufficio federale dell’agricoltura

Allegato 1 numero 7 titolo e numeri 7.1-7.4

7 Ordinanza del 1° gennaio 2024 sui concimi

7.1 Abrogato

7.2 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un concime (art. 20) 200

7.3 Abrogato

7.4 Abrogato

64 RS 910.11

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Ordinanza del DEFR sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon)

Abrogazione del …

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

Articolo unico L’ordinanza DEFR del 16 novembre 20071 sul libro dei concimi è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2024.

… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

RS .......... 1 RS 916.171.1

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 193

7 Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle), RS 916.310

7.1 Situazione iniziale

a) Per attuare la «Strategia sull’allevamento 2030», la mozione 21.3229 «Conservazione delle razze di animali da reddito indigene» e il postulato 20.4548 «Misure per potenziare l'agricoltura alpestre e di montagna», con il pacchetto di ordinanze agricole 2022, dal 1° gennaio 2023 sono stati intro- dotti i contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minac- ciate» a integrazione degli strumenti già esistenti per la conservazione di razze svizzere in virtù della vigente versione dell’OAlle del 31 ottobre 2012. Mediante la promozione dell’allevamento e della detenzione delle razze svizzere interessate s’intende garantirne la conservazione. I contributi concorrono alla conservazione e alla promozione della biodiversità nel quadro delle risorse zooge- netiche per l’alimentazione e l’agricoltura. Come base scientifica per la definizione dello stato di pericolo si utilizza il sistema di monitoraggio delle risorse zoogenetiche in Svizzera, abbreviato GENMON, attualmente gestito da Qualitas AG. Nell’ambito di un mandato di prestazioni, l’UFAG acquisisce i dati GENMON da Qualitas AG onde sorvegliare lo stato di pericolo delle razze sviz- zere.

Al momento dell’elaborazione del pacchetto di ordinanze 2022, per la razza mellifera svizzera, ov- vero l’ape nera (apis mellifera mellifera), non era possibile calcolare lo stato di minaccia. Pertanto nel primo anno dei nuovi contributi per la conservazione (2023) sono stati applicati soltanto quelli per bovini, suini, ovini, caprini ed equini.

b) Gli aiuti finanziari normalmente non dovrebbero superare il 50 per cento dei costi computabili. Ali- quote maggiori vanno motivate (in virtù del cap. 2.1 delle Indicazioni di maggio 2017 del Controllo federale delle finanze [CDF] relative alla gestione delle sovvenzioni). Nell’OAlle vigente vi è solo una disposizione derogatoria per aliquote maggiori: l’articolo 3 capoverso 2 OAlle esige dai richie- denti di contributi per misure zootecniche una quota di fondi propri pari almeno al 20 per cento, ovvero sono possibili aiuti finanziari fino a concorrenza dell’80 per cento al massimo. Anche i pro- getti per la conservazione di razze svizzere e i progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche già oggi, in applicazione per analogia dell’articolo 3 capoverso 2 OAlle, sono sostenuti mediante un aiuto finanziario massimo dell’80 per cento.

c) Conformemente all’OAlle vigente, per la conservazione di razze svizzere la Confederazione versa anche contributi per il deposito a lungo termine di materiale criogenico.

d) L’UFAG intende pubblicare sulla sua pagina Internet le organizzazioni di allevamento riconosciute in Svizzera.

e) Conformemente agli articoli 15 capoverso 6 e 19 capoverso 5 OAlle, Il conteggio dei contributi per gli esami dell’attitudine lattifera avviene dopo la fine della lattazione. Ciò comporta che il principio dell’annualità non viene completamente adempiuto.

f) Per la presentazione di domande di contributi, per il conteggio dei contributi e per le notifiche del preventivo già oggi è possibile utilizzare appositi moduli messi a disposizione dall’UFAG. Finora mancava una disposizione specifica in tal senso nell’OAlle.

g) I metodi ATM4/7d e AZ4 descritti dal Comitato internazionale per gli esami funzionali nell’alleva- mento (International Committee for Animal Recording [ICAR]) per l’esecuzione di esami dell’attitu- dine lattifera nei bovini e il metodo ATM4/7d per l’esecuzione di esami dell’attitudine lattifera nei caprini e nelle pecore da latte devono poter essere conteggiati mediante i contributi per i campioni di latte da parte delle organizzazioni di allevamento riconosciute presso l’UFAG.

h) Incremento del credito Coltivazione di piante e allevamento di animali a favore della con- servazione di razze di animali da reddito indigene nel Preventivo 2023

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Ordinanza sull’allevamento di animali

Il Parlamento ha incrementato il credito Coltivazione di piante e allevamento di animali di 3.9 mi- lioni di franchi nel Preventivo del 2023. I fondi supplementari sono impiegati a favore della con- servazione di razze di animali da reddito indigene (in adempimento della mozione Rieder 21.3229 «Conservazione delle razze di animali da reddito indigene»). Con l’attuazione della decisione del Parlamento si può rinunciare al trasferimento di 3.15 milioni di franchi dai contributi per misure zootecniche ai contributi per la conservazione. I restanti 0.75 milioni di franchi ora sono a disposizione per i contributi per la conservazione.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di conseguenza nel primo semestre 2023 chiederà al Consiglio federale di adeguare l’ordinanza sull’allevamento di animali con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023.

7.2 Sintesi delle principali modifiche

a) Grazie ai progressi compiuti nel 2022, è possibile integrare l’albero genealogico dell’ape nera in GENMON. Secondo la valutazione GENMON del 2022, attualmente l’ape nera, ovvero l’unica razza mellifera svizzera, è classificata con stato «in pericolo critico». Per attuare la «Strategia sull’allevamento 2030» e la mozione 21.3229 «Conservazione delle razze di ani- mali da reddito indigene», questa specie di ape mellifera è pertanto integrata nei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sulla base di GENMON. Per questa specie di ape mellifera viene applicato lo stesso sistema di contributi per la conservazione come per le altre specie aventi diritto ai contributi. Le disposizioni con- cernenti il tipo e l’importo dei contributi nonché le condizioni per il loro versamento sono for- mulate in maniera adeguata alla biologia dell’accoppiamento della specie ape mellifera.

b) L’OAlle viene precisata affinché il versamento di aiuti finanziari fino a concorrenza dell’80 per cento al massimo dei costi totali sia disciplinato in maniera chiara anche in caso di progetti di conservazione delle razze svizzere e di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche.

c) In base agli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale per la conservazione dell’agrobiodiversità, comprese le razze autoctone, già oggi organizzazioni di allevamento in- caricate e imprese di allevamento private nel settore dell’allevamento gestiscono banche ge- netiche nazionali. Nell’OAlle è ora sancita la base legale per la gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico) da parte della Confederazione o di organizzazioni di allevamento, organizzazioni o imprese di allevamento private nel settore dell’allevamento da essa incaricate, in linea con le norme per le risorse fitogenetiche (cfr. art. 3 dell’ordinanza del 28 ottobre 2015 concernente la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (ORFGAA; RS 916.181). Le prestazioni sono remunerate mediante indennità. Anche l’uso di materiale criogenico proveniente dalle banche genetiche nazionali viene disciplinato nell’OAlle.

d) Nell’OAlle è creata la base legale per la pubblicazione delle organizzazioni di allevamento ri- conosciute in Svizzera.

e) Il conteggio dei contributi per i campioni di latte avviene a cadenza annuale o trimestrale anzi- ché alla fine della lattazione. Con l’adeguamento del momento del conteggio si tiene conto del principio dell’annualità nell’ambito dei contributi per i campioni di latte.

f) È creata la base legale affinché per la presentazione di domande di contributi, per i conteggi dei contributi nonché per le notifiche del preventivo vengano utilizzati i moduli ufficiali dell’UFAG. L’OAlle viene precisata in tal senso.

g) Anche gli esami funzionali eseguiti con i metodi ATM4/7d e AZ4 sono sostenuti mediante i contributi per i campioni di latte nell’ambito dei contributi per l’allevamento di bovini. L’esecu- zione degli esami funzionali con il metodo ATM4/7d è sostenuta con i contributi per i campioni

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Ordinanza sull’allevamento di animali

di latte nell’ambito dei contributi per l’allevamento di caprini e di pecore da latte. L’OAlle viene precisata in tal senso.

7.3 Commento ai singoli articoli

Titolo prima dell’articolo 1 Affinché l’ordinanza rimanga leggibile e chiara nonostante la presente modifica, le sezioni diventano capitoli e per alcuni di essi è adeguata la numerazione. La sezione 1 diventa quindi il capitolo 1.

Articolo 4 capoverso 2ter L’articolo 4 è precisato in modo che le domande e i conteggi siano presentati solo utilizzando appositi moduli (cfr. lett. f ai punti 8.1 e 8.2). Si tratta di una modifica formale e non materiale, poiché questi moduli sono già attualmente disponibili.

Titolo prima dell’articolo 5 La sezione 2 diventa il capitolo 2.

Articolo 11 capoverso 5 Ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 1 del regolamento UE 2016/10121, gli Stati membri e firmatari ren- dono pubblico l’elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute. L’articolo 11 è precisato con un’apposita disposizione (cfr. lett. d ai punti 8.1 e 8.2).

Titolo prima dell’articolo 14a La sezione 4 diventa il capitolo 3.

Articolo 15 capoversi 2 lettera b numero 2 e 6 Nel capoverso 2 lettera b numero 2 vengono aggiunti i metodi ATM4/7d e AZ4 conformemente alle direttive ICAR sull’esame dell’attitudine lattifera nei bovini (cfr. lett. g ai punti 8.1 e 8.2).

Conformemente al Manuale per i controllori del latte della Comunità di lavoro degli allevatori svizzeri di bovini (ASR), nel metodo ATM4/7d ogni mese il controllore del latte preleva un campione a fasi al- terne (mattina/sera). Il quantitativo di latte giornaliero (media giornaliera su 7 giorni) è riportato ma- nualmente sul modulo di rilevazione (documento di accompagnamento). I tenori sono determinati a partire dalla produzione di ogni singolo animale.

Nel metodo AZ4 la produzione di ogni singolo animale è registrata dal robot per la mungitura. I dati sui quantitativi del latte sono riportati automaticamente nei sistemi delle banche dati delle associazioni di allevatori nel quadro dello scambio automatizzato dei dati sugli animali. Il quantitativo di latte non deve essere riportato manualmente sul documento di accompagnamento. Nelle aziende dotate di robot per la mungitura il dispositivo di campionatura è installato un mese al mattino presto e il mese successivo alla fine del pomeriggio.

Per i metodi ATM4/7d e AZ4 non è stabilita una nuova aliquota di contribuzione. Si applica un’aliquota di 3.50 franchi per campione di latte analogamente ai metodi AT4 e ATM.

Il versamento dei contributi per i campioni di latte dopo la fine della lattazione comporta che nei con- teggi non può essere adempiuto il principio dell’annualità, ad esempio in caso di lattazioni che durano più di un anno. Per poter adempiere tale principio nel conteggio dei contributi per i campioni di latte, in

1 Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66-143).

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Ordinanza sull’allevamento di animali

futuro il versamento dei contributi nell’ambito dell’esame dell’attitudine lattifera per ogni vacca di un’azienda che tiene il libro genealogico non avverrà più alla fine del periodo di lattazione, ma a ca- denza trimestrale o annuale (cfr. lett. e ai punti 8.1 e 8.2). Come finora, le organizzazioni di alleva- mento riconosciute indicano nel modulo per il conteggio messo a disposizione dall’UFAG se auspi- cano conteggiare i contributi per i campioni di latte a cadenza trimestrale o annuale. Il capoverso 6 è adeguato di conseguenza. Il periodo di riferimento e il termine per la presentazione dei conteggi di cui al numero 1 dell’allegato 1 restano invariati. Con il conteggio del primo trimestre 2024 saranno conteg- giate tutte le pesature di latte in sospeso fino all’entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 19 capoverso 2 lettera b numero 1 e capoverso 5

Nel capoverso 2 lettera b numero 1 viene aggiunto il metodo ATM4/7d conformemente alle direttive ICAR sull’esame dell’attitudine lattifera nei caprini e nelle pecore da latte (cfr. lett. g ai punti 8.1 e 8.2).

Analogamente all’ambito dei bovini, per il metodo ATM4/7d non è stabilita una nuova aliquota di con- tribuzione. Si applica un’aliquota di 4.50 franchi per campione di latte come per i metodi AT4 e ATM.

Com’è il caso per i contributi per i campioni di latte nell’ambito dei contributi per l’allevamento di bo- vini, anche per l’allevamento di caprini e pecore da latte nei conteggi dei contributi per i campioni di latte in futuro si terrà maggiormente conto del principio dell’annualità. Il versamento del contributo nell’ambito dell’esame dell’attitudine lattifera per ogni capra e pecora da latte di un’azienda che tiene il libro genealogico non avverrà più alla fine del periodo di lattazione, ma a cadenza annuale (cfr. lett. e ai punti 8.1 e 8.2). Il capoverso 5 è adeguato di conseguenza. Il periodo di riferimento e il termine per l’inoltro dei conteggi di cui al numero 5 dell’allegato 1 restano invariati. Con il conteggio annuale del 2024 saranno conteggiate tutte le pesature di latte in sospeso fino all’entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 21 capoverso 4 In virtù dell’articolo 21 capoverso 4, nell’allevamento dell’ape mellifera il contributo per la determina- zione della purezza della razza è assegnato sulla base di un’analisi del DNA e dell’esame delle ali giu- sta l’articolo 21 capoverso 2 lettera a numeri 2 e 3 per regine per le quali è stato eseguito un esame funzionale e le colonie di maschi su una stazione di fecondazione A. All’articolo 21 capoverso 4 si pre- cisa che l’analisi del DNA per la determinazione della purezza della razza deve essere effettuata se- condo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide (tipizzazione SNP; Single Nucleotide Polymorphism).

Articolo 22 capoverso 3 Nel capoverso 3 viene precisato che per le notifiche del preventivo all’UFAG relativamente ai contri- buti per le misure zootecniche ai sensi degli articoli 15 - 21 OAlle le organizzazioni di allevamento rico- nosciute devono utilizzare i moduli ufficiali dell’UFAG (cfr. lett. f ai punti 8.1 e 8.2). Si tratta di una mo- difica formale e non materiale, poiché questi moduli sono già attualmente disponibili. Inoltre sono ap- portate ulteriori modifiche formali. Come avveniva finora, l’UFAG pubblica le cifre notificate.

Titolo prima dell’art. 23 La sezione 5 diventa il capitolo 4.

Sezione 1: Disposizioni comuni In seguito all’integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata», all’introduzione del principio secondo cui le banche genetiche nazionali sono gestite dalla Confederazione o da terzi e alla sostituzione di «depo- sito a lungo termine di materiale criogenico» con «gestione delle banche genetiche nazionali» (cfr. lett. a e c ai punti 8.1 e 8.2), per mantenere la chiarezza e la leggibilità dell’ordinanza è necessario proce- dere ad adeguamenti formali. Il capitolo 5 viene suddiviso in sezioni specifiche per i relativi temi. Nella

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Ordinanza sull’allevamento di animali

prima sezione si inseriscono gli articoli con disposizioni comuni concernenti i contributi per la conser- vazione di razze svizzere nonché la definizione di una razza svizzera e delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23 e 23a).

Articolo 23 Tipi di contributi e pubblicazione Poiché con le revisioni parziali dell’OAlle nel quadro dei pacchetti di ordinanze agricole 2021 e 2022 l’articolo 23 era già stato modificato in maniera sostanziale e anche ora vengono proposte ulteriori mo- difiche, si procede a una sua revisione totale.

All’articolo 23 sono disciplinate soltanto le misure sostenute dalla Confederazione per la conserva- zione di razze svizzere, il loro tipo di finanziamento nonché la pubblicazione dei contributi versati.

Nel capoverso 1 lettera a è definito, come finora, che la Confederazione può sostenere progetti limitati nel tempo per la conservazione di razze svizzere. A tal proposito si precisa che i contributi sono aiuti finanziari.

Al capoverso 1 lettera b, come finora, si disciplina il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere. Siccome a livello legislativo viene definita la gestione di banche genetiche nazionali, è necessario un adeguamento terminologico. Si assegnano indennità per la gestione di banche geneti- che per la conservazione di razze svizzere da parte di stazioni di fecondazione oppure organizzazioni di allevamento riconosciute (art. 23bbis cpv. 2).

I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata» sono indicati, come finora, al capoverso 1 lettera c. Si precisa che i contributi sono aiuti finanziari. Inol- tre si integra nelle specie aventi diritto ai contributi quella dell’ape mellifera.

In linea di principio lo stato di pericolo che dà diritto all’erogazione di contributi per la conservazione, deve essere rilevato ogni quattro anni nella stessa data per tutte le specie e razze. La prossima data utile per le razze con stato di pericolo già definito è il 1° giugno 2027 (art. 23a cpv. 4; PO 22). Per le razze il cui stato di pericolo non è ancora stato definito, ma che adempiono le condizioni dei contributi per la conservazione, lo stato di pericolo può essere valutato al di fuori dei termini ordinari mediante GENMON (art. 23a cpv. 2 e 3; PO 22). Questo vale fino alla prossima valutazione regolare del 1° giu- gno 2027. La specie ape mellifera, ovvero l’ape nera svizzera, è ora inserita nel sistema di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (cfr. lett. a ai punti 8.1 e 8.2; cpv. 1 lett. c). Poiché lo stato di minaccia dell’ape nera non era ancora stato definito, la razza è stata valutata al di fuori dei termini ordinari mediante GENMON e classificata come «in peri- colo critico». Per tale motivo, dal 1° giugno 2024 al 1° giugno 2027 l’ape nera con questo stato di peri- colo avrà diritto ai contributi per la conservazione (art. 23a cpv. 4; PO 22).

Le disposizioni di cui al capoverso 3 sono spostate in altri articoli. La lettera a viene spostata nell’arti- colo 23b capoverso 3, la lettera b all’articolo 23bbis capoverso 2.

Analogamente alle altre specie, anche per l’ape mellifera il contributo per la conservazione va versato agli aventi diritto mediante l’organizzazione di allevamento riconosciuta. La definizione dell’avente di- ritto ai contributi secondo il vigente capoverso 3 lettera c è spostata e aggiunta all’articolo 23f capo- verso 4; per una migliore leggibilità e una maggiore chiarezza ora sono indicate la specie ape melli- fera e le altre specie aventi diritto. Dal profilo del contenuto, viene inoltre stabilito che i contributi per la conservazione sono versati agli aventi diritto mediante le organizzazioni di allevamento riconosciute.

Il contenuto del vigente articolo 23 capoverso 5 è spostato al capoverso 2 e adeguato formalmente. L’UFAG continua a pubblicare il nome dei beneficiari dei contributi per i progetti di conservazione e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico (ora banche genetiche) nonché l’importo dei contributi versati. Nel caso dei contributi per la conservazione di razze indigene il cui stato è «in peri- colo critico» o «minacciate» si pubblica il nome dell’organizzazione di allevamento riconosciuta e l’im- porto totale versatole.

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Ordinanza sull’allevamento di animali

Sezione 2: Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche gene- tiche nazionali Gli articoli nei quali si disciplinano i contributi per i progetti di conservazione, la gestione di banche ge- netiche nazionali per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere nonché l’uso di materiale criogenico proveniente da banche genetiche sono accorpati in una nuova sezione 2 (art. 23b, 23bbis e 23bter).

Articolo 23b Rubrica nonché capoversi 1, 3 e 4 La rubrica dell’articolo 23b è adeguata. L’espressione «deposito a lungo termine di materiale crioge- nico» è sostituita con «gestione di banche genetiche nazionali» e si precisa la rubrica con i termini «aiuti finanziari» e «indennità».

Il contributo massimo annuo per i progetti di conservazione e le banche genetiche nazionali o per il deposito a lungo termine di materiale criogenico resta invariato (cpv. 1). Però va sottolineato che nel 2023 sono versati in totale al massimo 900 000 franchi e dal 2024 complessivamente al massimo 500 000 franchi l’anno. In caso di entrata in vigore della presente modifica di ordinanza al 1° gennaio 2024, dovrà essere menzionato soltanto il contributo massimo di 500 000 franchi.

In via suppletiva al contributo annuo massimo per i progetti di conservazione e le banche genetiche nazionali, possono essere impiegati i fondi non esauriti dei progetti di ricerca concernenti le risorse zoogenetiche (cpv. 2).

Il capoverso 3 è accorpato con la disposizione dell’articolo 23 capoverso 3 lettera a. Sono apportate modifiche linguistiche ma non materiali.

Nel capoverso 4 è creata la base legale per sostenere progetti limitati nel tempo per la conservazione di razze svizzere con un aiuto finanziario che ammonta al massimo all’80 per cento dei costi compro- vati e riconosciuti dall’UFAG (cfr. lett. b ai punti 8.1 e 8.2). Considerando le indicazioni del Controllo federale delle finanze (CDF) relative alla gestione delle sovvenzioni, il maggior aiuto finanziario dell’or- dine dell’80 per cento, per quanto riguarda i suddetti progetti, è motivato come segue.

a) In virtù dell’articolo 7 lettera b della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1), il vo- lume dell’aiuto finanziario è dettato dall’interesse della Confederazione nonché dall’interesse dei beneficiari all’adempimento del compito.

- La Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica (CBD) nel 1994, impe- gnandosi a livello internazionale per la conservazione della biodiversità, comprese le razze autoctone. A tal fine nell’ambito della Politica agricola PA 2002, nella legge sull’agri- coltura (LAgr; RS 910.1) e nell’OAlle è stata sancita la conservazione delle risorse zooge- netiche in Svizzera. A livello di OAlle sono stati introdotti contributi per la conservazione delle razze svizzere. Un campo di intervento della «Strategia sull’allevamento 2030» del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR è un Alleva- mento orientato verso la conservazione delle risorse zoogenetiche. La varietà delle razze in Svizzera è un bene culturale che affonda le sue radici nella storia. Per tutte le razze la conservazione e la gestione della varietà genetica è un investimento imprescindibile nel futuro. Una razza può essere conservata a lungo termine soltanto in condizioni di deten- zione reali (in situ), preservando al contempo le conoscenze pratiche necessarie all’in- terno della comunità degli allevatori.

- La Confederazione, su richiesta, può versare contributi a organizzazioni di allevamento riconosciute e a organizzazioni riconosciute a favore di progetti a breve termine per la conservazione di razze svizzere. Mediante i progetti sostenuti sono state e vengono tut- tora promosse importanti misure per la conservazione in situ di razze svizzere, tra cui la promozione di animali da allevamento di sesso maschile, misure di marketing, la crea- zione di libri genealogici e la genotipizzazione di animali da allevamento per la determina- zione della varietà genetica.

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Ordinanza sull’allevamento di animali

- La realizzazione di progetti di conservazione per le razze autoctone è di fondamentale im- portanza per l’adempimento degli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale. L’interesse della Confederazione verso la realizzazione dei relativi progetti, oltre a quello primario dei richiedenti, è quindi notevole e giustifica un maggiore aiuto finanziario. Le or- ganizzazioni e le imprese dispongono delle conoscenze necessarie per la realizzazione e la gestione di progetti e misure. Il fatto che queste organizzazioni e imprese nonché l’in- tera filiera zootecnica abbiano i loro propri interessi verso i risultati che scaturiscono da tali progetti, può essere il motivo per cui l’aiuto finanziario ammonta all’80 per cento (e non al 100 %).

b) Conformemente all’articolo 7 lettera c LSu, il beneficiario deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica.

La redditività delle organizzazioni di allevamento preposte alla conservazione è bassa. Di conse- guenza non può essere ragionevolmente pretesa una quota di autofinanziamento di almeno il 50 per cento per i progetti in questione. Ci sarebbe il pericolo che importanti progetti in futuro non vengano più realizzati, in quanto non più sopportabili dal profilo finanziario per le organizzazioni e questo potrebbe ripercuotersi sull’impegno assunto dalla Svizzera per la conservazione delle razze autoctone.

Art. 23bbis Gestione di banche genetiche nazionali La crioconservazione di materiale genetico, oltre ai progetti di conservazione sostenuti e ai contributi per la conservazione di razze svizzere (conservazione in situ), rappresenta l’ulteriore pilastro della conservazione delle razze svizzere ed è considerata una ferrea riserva di patrimonio genetico (conser- vazione ex situ). Conformemente all’OAlle vigente, la Confederazione può versare contributi a orga- nizzazioni di allevamento riconosciute, a organizzazioni riconosciute e a imprese private nel settore dell’allevamento per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico). Attualmente esistono pool genetici nazionali per le specie bovina, suina, caprina ed equina gestiti su base contrattuale dalle organizzazioni e dalle imprese interessate. Il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze indigene è necessario per adempiere gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale. L’interesse della Confederazione alla gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere è quindi elevato. Le organizzazioni di allevamento e le stazioni di inseminazione dispongono delle co- noscenze e delle infrastrutture necessarie per la gestione di banche genetiche. In analogia all’articolo 3 dell’ordinanza del 28 ottobre 2015 concernente la conservazione e l’uso so- stenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (ORFGAA; RS 916.181), nel nuovo articolo 23bbis si definisce la gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo ter- mine di materiale criogenico di razze svizzere (cfr. lett. c ai punti 8.1 e 8.2). Della gestione può occu- parsi l’UFAG o una stazione di inseminazione secondo l’articolo 2 lettera h OAlle nonché un’organiz- zazione di allevamento di razze svizzere riconosciuta (cpv. 1 e 2). Quest’ultima deve tuttavia affidare la gestione della banca genetica a una stazione di inseminazione. Le stazioni di inseminazione, ovvero le stazioni autorizzate dal veterinario cantonale a prelevare lo sperma per l’inseminazione artificiale (cfr. art. 2 lett. h OAlle), adempiono i requisiti per il deposito a lungo termine dello sperma e dispongono delle relative infrastrutture. Le organizzazioni di allevamento sono riconosciute per la gestione delle loro razze, compresa l’esecuzione dei rispettivi programmi zoo- tecnici, la tenuta del libro genealogico, lo svolgimento di esami funzionali nonché l’esecuzione di stime dei valori genetici o di valutazioni genetiche. Le organizzazioni di allevamento riconosciute dispon- gono quindi delle conoscenze e dei dati appropriati per determinare i donatori di materiale criogenico adatti per la razza in questione. Le organizzazioni riconosciute possono svolgere progetti per la con- servazione di razze svizzere, ma non sono riconosciute dall’UFAG per la gestione di razze. Per tale motivo, contrariamente all’articolo 23 capoverso 3 di cui è proposta l’abrogazione, le organiz- zazioni di allevamento riconosciute non possono (più) essere indicate come gestori di banche geneti- che nazionali.

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Ordinanza sull’allevamento di animali

L’UFAG può demandare la gestione delle banche genetiche a un’organizzazione di allevamento o a una stazione d’inseminazione se questa garantisce una vasta diversità genetica nel deposito di mate- riale criogenico di una razza svizzera (cpv. 3). Pertanto deve essere depositato materiale criogenico del maggior numero possibile di donatori di una razza non imparentati tra loro. La stazione di inseminazione che gestisce il deposito a lungo termine del materiale criogenico deve essere autorizzata come stazione che adempie le Direttive tecniche del 12 marzo 2012 dell’Ufficio fe- derale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) concernenti i requisiti sanitari nella produ- zione, nel deposito, nella fornitura e nella cessione di sperma di animali delle specie bovina, ovina, ca- prina e suina (disponibile solo in francese e in tedesco) e le Direttive tecniche dell’8 settembre 2008 concernenti le stazioni di inseminazione dei cavalli (disponibile solo in francese e in tedesco) 2.

Gli obblighi e le mansioni del mandatario, l’importo dell’indennizzo e i dettagli del deposito a lungo ter- mine, compresa in particolare la quantità del materiale criogenico depositato, sono disciplinati in un contratto stipulato tra l’UFAG e l’organizzazione di allevamento o la stazione di inseminazione in que- stione (cpv. 4). Il gestore della banca genetica deve concedere in qualsiasi momento all’UFAG l’accesso a tutte le in- formazioni sul pool genetico nazionale (cpv. 5 lett. a). Inoltre il pool genetico nazionale va documen- tato costantemente nel software per la documentazione della banca genetica (cpv. 5 lett. b). L’attuale software si chiama «CryoWEB». In esso vanno registrati i dati di contatto almeno dell’organizzazione o della persona che può fornire maggiori informazioni sul donatore o sul materiale criogenico deposi- tato. Inoltre, occorre indicare esattamente l’identificazione completa degli animali con la rispettiva ascendenza, il genere e la quantità di materiale criogenico, i verbali di produzione nonché i luoghi di deposito e di distribuzione.

Art. 23bter Uso di materiale criogenico depositato in banche genetiche nazionali A differenza delle risorse fitogenetiche, l’uso regolare delle risorse zoogenetiche non è previsto. Di norma il materiale criogenico depositato nel pool genetico nazionale non può essere usato (cpv. 1). Può essere prelevato con l’unico scopo di conservare una razza svizzera, se si garantisce che di norma sia presente nella banca genetica una rimanenza di almeno il 50 per cento del materiale crio- genico del donatore e nei seguenti casi: per lo svolgimento di esami scientifico-genetici nonché in caso di perdita della maggior parte della diversità genetica di una razza svizzera (cpv. 2). Solo un’organizzazione di allevamento riconosciuta di una razza svizzera può presentare una do- manda per un uso eccezionale di materiale criogenico della razza svizzera interessata. Come de- scritto all’articolo 23bbis, le organizzazioni di allevamento sono riconosciute per la gestione delle loro razze. Tali organizzazioni dispongono delle conoscenze e dei dati necessari per selezionare il mate- riale criogenico dei donatori adatti per la conservazione della razza in questione. La domanda va presentata all’UFAG corredata del rispettivo programma (cpv. 3). Questo viene esami- nato dall’UFAG. Dopo l’approvazione del programma, l’UFAG conclude un contratto con l’organizza- zione di allevamento riconosciuta che ha presentato la domanda di uso (cpv. 4). Nel contratto sono definiti i dettagli di tale programma, in particolare lo scopo, la portata e la durata dell’uso del materiale criogenico. Se si stipula un contratto in virtù del capoverso 4, la stazione di inseminazione che deposita il mate- riale criogenico deve cederlo per uso all’organizzazione di allevamento in questione (cpv. 5). Il mate- riale criogenico deve essere messo a disposizione dell’organizzazione di allevamento gratuitamente. Nei casi specificati, l’obbligo della stazione di inseminazione di mettere a disposizione delle organizza- zioni di allevamento il materiale criogenico è giustificato poiché rappresenta una misura proporzionata per garantire l’interesse pubblico alla conservazione delle razze indigene. La Confederazione me- diante la presente modifica dell’ordinanza sull’allevamento di animali in futuro finanzierà completa- mente il deposito a lungo termine di materiale criogenico con indennità. Pertanto un’ulteriore remune- razione per la messa a disposizione del materiale criogenico non è prevista perché il materiale crioge- nico va ceduto gratuitamente.

2 www.blv.admin.ch→Animali→ Basi legali ed esecutive→ Mezzi ausiliari e basi esecutive →Direttive tecniche

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Ordinanza sull’allevamento di animali

L’UFAG mira a garantire la parità di trattamento sostituendo, con effetto all’entrata in vigore della pre- sente modifica di ordinanza, i contratti vigenti concernenti il pool genetico nazionale con nuovi contratti conformi alla nuova OAlle. Sezione 3: Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «mi- nacciate» Gli articoli in cui sono disciplinati i contributi per la conservazione sono accorpati nella nuova sezione

3 (art. 23c, 23d, 23e e 23f).

Articolo 23c rubrica, capoversi 1, 2 lettera f, 5 e 6 Poiché i contributi per la conservazione di razze svizzere sono citati nella nuova sezione 3, la rubrica dell’articolo 23c è modificata in «Importo dei contributi».

La specie ape mellifera ora è indicata al capoverso 1 come specie avente diritto ai contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (cfr. lett. a ai punti 8.1 e 8.2). Il contributo massimo di 43 milioni di franchi all’anno per i contributi per la conservazione è tuttora valido per tutte le specie (art. 23c cpv. 1).

I contributi per la conservazione sono versati in maniera graduata a seconda dello stato di pericolo. Per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» è versato un contributo decisamente più elevato rispetto alle razze il cui stato è «minacciate». L’obiettivo è creare un incentivo maggiore alla deten- zione e all’allevamento delle razze più minacciate. Le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» vengono così trasferite almeno in un livello di pericolo inferiore in modo da preservarle dall’estinzione. Questo sistema di contribuzione graduato è applicato anche per la specie ape mellifera. Tuttavia, per tale specie non sono stabilite aliquote di contribuzione per lo stato «in pericolo critico» poiché l’ape nera è l’unica razza mellifera svizzera e attualmente presenta lo stato «in pericolo critico». Il capo- verso 3 resta pertanto invariato.

Per le altre specie aventi diritto ai contributi è versato un contributo per animale di sesso maschile e femminile. Vista la biologia dell’accoppiamento della specie apicola e considerato il sistema, per la specie ape mellifera è versato un contributo per regina e per regina fucaiola.

Per le specie aventi diritto ai contributi, eccetto l’ape mellifera, come base per la definizione del contri- buto per animale sono utilizzate le unità di bestiame grosso (UBG) conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm; RS 910.91). Per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico», per un animale maschio sono versati 1 428 franchi per UBG, per un animale femmina 714 franchi per UBG. Nel caso delle razze svizzere il cui stato è «minacciate», per un animale maschio sono versati 328 franchi per UBG, per un animale femmina 164 franchi per UBG. Per la specie ape mellifera, nell’OTerm non sono definiti coefficienti UBG, per cui le UBG non possono essere applicate come base per calcolare il contributo per regina o per regina fucaiola. Affinché il calcolo dell’importo dei contributi avvenga in modo analogo alle altre specie aventi diritto ai contributi, per regina o regina fucaiola si definisce un coefficiente di 0.2. Poiché lo stato dell’ape nera è «in pericolo critico», per una regina e una regina fucaiola sono versati circa 285 franchi. Il coefficiente di 0.2, rispetto alle specie aventi diritto ai contributi, è elevato. In tal modo, come indicato di seguito, si tiene conto dei maggiori costi per la prova della purezza della razza.

L’allevamento di colonie di fuchi comporta un maggior dispendio di lavoro e perdite di resa di miele. Le colonie di fuchi di razza pura destinati a fecondare in maniera certa le regine (accoppiamento) sono di fondamentale importanza per la preservazione dell’ape nera. Sebbene il contributo per le regine e le regine fucaiole sia equivalente, la differenziazione avviene sulla base della diversa durata di utilizza- zione: le «normali» colonie di api che producono miele generalmente mantengono la stessa regina per due anni, mentre la regina fucaiola è sostituita già dopo un anno.

3 Cfr. lett. h al punto 8.1 del presente commento.

202

Ordinanza sull’allevamento di animali

Il capoverso 2 è integrato di conseguenza. Il capoverso 4 resta invariato. Anche in futuro i contributi di cui all’articolo 23c capoversi 2 e 3 saranno ridotti per tutte le specie della stessa percentuale, se il contributo massimo di 4 milioni di franchi non dovesse essere sufficiente. In analogia all’articolo 23b capoverso 2, al capoverso 5 si stabilisce che per i contributi per la conser- vazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate», in aggiunta al contributo massimo annuo di 4 milioni di franchi, possono essere impiegati i fondi non esauriti e quindi rimanenti in relazione ai progetti di conservazione e alle banche genetiche nazionali. Il contributo per regina e per regina fucaiola comprende un sostegno finanziario a garanzia della pu- rezza della razza della relativa regina o regina fucaiola (nuovo cpv. 6). In quest’ambito rientrano mi- sure quali l’analisi del DNA, l’inseminazione strumentale (IS) e la fecondazione della linea. Il sostegno finanziario indennizza le condizioni di cui all’articolo 23e capoverso 1 lettera d o e numero 3, secondo le quali la regina e la discendente in vita devono avere una percentuale di sangue di almeno l’87,5 per cento, garantita mediante analisi del DNA o un certificato di ascendenza. Con la fecondazione certa mediante IS con sperma di fuchi riconducibile a una sola regina fucaiola, non è necessaria un’analisi del DNA della regina. In questo caso, come prova della purezza della razza deve essere presentato il rispettivo certificato di ascendenza. In caso di fecondazione del pool (fecondazione con regine fu- caiole che non hanno una madre in comune), la regina fecondata deve essere necessariamente tipiz- zata per indentificare almeno la nonna in comune e, ancor meglio, anche la regina fucaiola dalla quale proviene lo sperma dei fuchi. A tal fine vanno tipizzate anche le nonne o le regine fucaiole che entrano in considerazione. In questo caso un certificato di ascendenza non è sufficiente.

Questo sostegno finanziario supplementare per la specie ape mellifera rispetto alle altre specie aventi diritto ai contributi è motivato dal fatto che per l’ape nera la verifica dell’ascendenza è più difficile e di- spendiosa. Per determinare in modo certo la purezza della razza e per calcolare il grado di consangui- neità è indispensabile un albero genealogico completo. Mediante il sostegno finanziario di adeguate misure, in futuro si colmeranno queste lacune e si assicurerà la conservazione dell’ape nera.

Se la determinazione della purezza della razza della regina mediante analisi del DNA è già indenniz- zata nell’ambito dei contributi per l’allevamento di api mellifere secondo l’articolo 21 capoversi 2 lettera a numero 2 e 4, l’analisi del DNA non è indennizzata anche mediante il contributo per la conserva- zione. Il contributo per l’analisi del DNA non può quindi essere conteggiato nell’ambito sia dei contri- buti per l’allevamento di api mellifere sia di quelli per la conservazione. Qualora la tipizzazione sia so- stenuta mediante l’articolo 21, l’UFAG deduce l’importo di 90 franchi dal contributo per la conserva- zione per la regina interessata. In questo caso la regina riceve un contributo per la conservazione pari a 195.60 franchi invece di 285.60. In relazione alla richiesta di versamento dei contributi per la conser- vazione conformemente all’articolo 23e capoverso 3, l’organizzazione di allevamento riconosciuta deve specificare in maniera chiara all’UFAG per quali regine è versato il contributo per l’analisi del DNA già nell’ambito dei contributi per l’allevamento di api mellifere e quali regine ricevono il contributo per l’analisi del DNA mediante il contributo per la conservazione.

Nel caso del sostegno finanziario dell’analisi del DNA mediante il contributo per la conservazione, si applica lo stesso requisito di cui all’articolo 21 capoverso 4 secondo il quale al fine del versamento del contributo per la purezza della razza per la regina deve essere stato eseguito un esame funzionale e l’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

Articolo 23d rubrica nonché capoverso 1 lettera c Per una migliore leggibilità e una maggiore chiarezza, le condizioni per poter beneficiare dei contributi per la conservazione delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina nonché della specie ape mel- lifera sono disciplinate in un articolo a parte. Le condizioni per i contributi per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina sono accorpate nell’articolo 23d, quelle per la specie ape mellifera nel nuovo articolo 23e. La rubrica dell’articolo 23d è integrata di conseguenza. Al fine di precisare che per quanto concerne le condizioni di cui al capoverso 2 si tratta di disposizioni cumulative, la lettera c viene integrata con la congiunzione «e». Si tratta di una modifica formale e non materiale.

203

Ordinanza sull’allevamento di animali

Le soglie d’ingresso di cui al capoverso 4 per poter beneficiare dei contributi sono semplificate, defi- nendole in maniera trasversale alle specie. Per tutte le razze delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» si applica una soglia d’ingresso di 10 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico. Per razze delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «minacciate» la soglia è di 7 500 animali femmina iscritti nel libro genealogico. Per l’effettivo degli animali femmina iscritti nel libro genealogico nell’ambito delle soglie d’ingresso si applica l’articolo 22 capoversi 6 e 7 concernenti le esigenze di un animale iscritto nel libro genealogico nell’ambito dell’OAlle (art. 23d cpv. 4 lett. a – d). Questo si applica anche per la specie equina in ana- logia all’articolo 22 capoverso 6 nonché al capoverso 7 lettera a (art. 23d cpv. 4 lett. a – c).

Art. 23e Condizioni per il versamento di contributi per la specie ape mellifera Per la specie ape mellifera vigono le stesse condizioni per beneficiare dei contributi per razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» applicate per le altre specie aventi diritto ai contributi. Le condizioni concernenti la specie ape mellifera sono pertanto disciplinate in un nuovo articolo 23e analogamente alle altre specie aventi diritto ai contributi (art. 23d). La biologia dell’accoppiamento dell’ape mellifera è molto differente da quella delle altre specie di animali da reddito. I punti salienti della sua biologia dell’accoppiamento sono riportati di seguito. • Una colonia di api è composta da api operaie (femmine), fuchi (maschi) e da una regina (fem- mina). • Una colonia di api è composta per la maggior parte da api operaie nate da ovuli fecondati. • Le larve delle api fecondate diventano delle regine se vengono nutrite in modo specifico dalle api operaie di una colonia. • In una colonia si «tollera» o «alleva» soltanto una regina. • I fuchi nascono da uova non fecondate. Ciò vuol dire che sono aploidi e il loro ruolo è fonda- mentalmente quello di «spermatozoi volanti». • Durante il volo nuziale, una regina nella prima fase della sua maturità sessuale si accoppia con 10 fino a 20 fuchi. Tutte le uova che la regina deporrà nel corso della sua vita non sono fecondate oppure sono fecondate con lo sperma di questi fuchi. Dalle uova non fecondate na- scono fuchi, da quelle fecondate api operaie o una nuova regina. • Poiché durante il volo nuziale non è possibile monitorare quali fuchi («spermatozoi volanti») in fin dei conti si accoppiano con la regina, l’albero genealogico della linea paterna può essere definito, per lo meno in parte, soltanto con un dispendio supplementare se:

i. mediante la fecondazione artificiale con sperma di fuchi di una regina fucaiola il padre della regina è noto; ii. mediante fecondazione (cosiddetta fecondazione della linea) o fecondazione artificiale con sperma di fuchi di diverse regine fucaiole che, dal canto loro, nascono da una sola madre la madre delle regine fucaiole è nota (il padre della regina però no); iii. con la tipizzazione della regina e di tutte le regine fucaiole che entrano in considera- zione è possibile dedurre una o due generazioni dell’albero genealogico della linea paterna.

Generalmente, se sia gli individui maschili sia quelli femminili sono diploidi, un discendente ha un ge- nitore femmina e uno maschio, ovvero una madre e un padre. Nelle api le cellule germinali maschili («spermatozoi volanti») sono invece veri e propri individui. Nell’usuale rappresentazione di un albero genealogico non sono raffigurate le cellule germinali, ma gli individui che ne sono portatori. In altre pa- role, in un albero genealogico comune nell’allevamento di animali si rappresentano gli individui diploidi imparentati tra loro. Per poter conformarsi a tale convenzione anche nell’ordinanza sull’allevamento di animali, si rinuncia a una rappresentazione dei fuchi e, in alternativa, si raffigura la regina fucaiola dalla quale i fuchi («spermatozoi volanti») discendono. Questo comporta che un pedigree delle api comprende solo animali di sesso femminile imparentati tra loro: le regine fucaiole come padri e le re- gine come madri. Alla luce delle considerazioni suesposte, la formulazione di alcune disposizioni deve essere adeguata alle peculiarità della specie ape mellifera.

204

Ordinanza sull’allevamento di animali

Per avere diritto a ricevere i contributi per la conservazione, una regina, o una regina fucaiola, deve essere iscritta in un albero genealogico di un’organizzazione di allevamento riconosciuta nel quale è già iscritta sua madre (cpv. 1 lett. a e b). Il capoverso 1 lettera c disciplina le condizioni per la linea pa- terna dell’albero genealogico per quanto concerne il diritto ai contributi della regina o della regina fu- caiola. I suddetti punti (i) – (iii) rispecchiano questa formulazione. Se la regina fucaiola nella prima ge- nerazione di antenati è nota, il punto (i) è adempiuto. Inoltre è chiaro che solo una regina fucaiola è il padre. Se questo non è noto, allora si distingue tra i seguenti casi.

• Una regina fucaiola ignota è il padre. Se la fecondazione o l’accoppiamento sono stati effet- tuati secondo il punto (ii), allora la madre della regina fucaiola è nota. • Diverse regine fucaiole ignote sono il padre della regina. Se la fecondazione o l’accoppia- mento sono stati effettuati secondo il punto (ii), allora la madre comune delle regine fucaiole è nota.

Il punto (iii) è applicabile in via generale per stabilire l’ascendenza nel modo più preciso possibile. Dai punti (i) – (iii) emerge che, conformemente al capoverso 1 lettere a-c, le fecondazioni del pool senza tipizzazione non danno diritto all’ottenimento dei contributi per la conservazione.

In analogia alle altre specie, la regina deve avere una percentuale di sangue di almeno l’87,5 per cento affinché, secondo le direttive ICAR sulle organizzazioni di allevamento, possa essere conside- rata di razza pura (cpv. 1 lett. d). La purezza della razza deve essere garantita mediante un’analisi del DNA effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide o in base al certificato di ascendenza della regina.

Per questa specie, analogamente alle specie bovina, ovina e caprina, il grado di consanguineità del discendente in vita non deve ammontare a più del 6,25 per cento (cpv. 2). Per calcolare la consangui- neità, in analogia alle altre specie aventi diritto ai contributi, occorre considerare almeno tre genera- zioni, laddove per la specie ape mellifera l’albero genealogico della linea paterna deve comprendere la madre della relativa regina fucaiola (fecondazione IS) o delle regine fucaiole (fecondazione della linea). Come già menzionato, nell’ambito dei contributi per la conservazione questo esclude le fecon- dazioni del pool, senza le relative analisi del DNA per la verifica della purezza della razza.

In analogia alle altre specie, anche per la specie ape mellifera si applicano soglie d’ingresso specifi- che per beneficiare dei contributi (cpv. 3). Per la specie apicola è applicata una soglia di 1 000 fem- mine iscritte nel libro genealogico nel caso in cui lo stato sia «in pericolo critico». Per l’effettivo delle femmine iscritte nel libro genealogico nell’ambito delle soglie d’ingresso si applicano i requisiti di cui all’articolo 21 capoverso 3. Poiché per l’ape nera, in quanto unica razza mellifera svizzera, sono stabi- liti solo contributi per il suo stato attuale, ovvero «in pericolo critico», per la specie ape mellifera non vanno fissate soglie d’ingresso per quanto concerne lo stato «minacciate».

Analogamente alle altre specie aventi diritto, anche per la specie ape mellifera i contributi per la con- servazione sono versati solo se l’organizzazione di allevamento riconosciuta mette a disposizione al- meno una volta all’anno del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni neces- sarie al calcolo dell’indice globale (cpv. 4). Per poter calcolare l’indice globale delle razze svizzere e determinarne lo stato di pericolo, il gestore di GENMON necessita dei relativi dati grezzi. Se l’organiz- zazione di allevamento riconosciuta è la fonte, si tratta del numero di animali iscritti nel libro genealo- gico nel giorno di riferimento, ovvero il 1° giugno, nonché di altre informazioni come i dati aziendali e il valore culturale della razza. Il libro genealogico della razza apicola ape nera è gestito dall’organizza- zione di allevamento riconosciuta apisuisse. I dati del libro genealogico dell’ape nera quindi non sono presenti nel sistema di Qualitas AG. Vanno pertanto messi a disposizione del gestore.

Articolo 23f, vigente articolo 23e capoversi 1bis, 3, 4 e 5 Per garantire la necessaria chiarezza in seguito all’introduzione del nuovo articolo con le condizioni per il contributo concernente la specie ape mellifera, il vigente articolo 23e, nel quale si disciplina il versamento dei contributi per la conservazione, diventa l’articolo 23f. Il sistema della domanda nonché del versamento dei contributi mediante l’organizzazione di allevamento riconosciuta agli aventi diritto è

205

Ordinanza sull’allevamento di animali

applicato anche per la specie ape mellifera. Allo stato attuale, apisuisse è l’organizzazione di alleva- mento riconosciuta per la gestione della razza ape nera. A questo proposito si rimanda anche alla frase introduttiva dell’articolo 23c capoverso 7, che resta invariata dal punto di vista materiale. La let- tera a del nuovo capoverso 1bis corrisponde all’articolo 23 capoverso 3 lettera c di cui è proposta l’abrogazione. In essa si precisa che si tratta della definizione dell’avente diritto per quanto concerne le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina. La definizione dell’avente diritto per tali specie resta invariata. Alla lettera b si aggiunge la definizione relativa alla specie ape mellifera debitamente ade- guata, laddove «discendente in vita» è sostituito con «discendente fecondato» e «genitore» con «re- gina».

Al capoverso 4 si aggiunge il capoverso 3 lettera c dell’articolo 23, in base al quale l’UFAG versa i contributi per la conservazione all’organizzazione di allevamento riconosciuta che, a sua volta, li versa agli aventi diritto.

In seguito all’integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione, i capoversi 3 e 5 vanno completati. Si tratta di adeguamenti linguistici e non di modifiche materiali. Si aggiungono i concetti di «regina che produce api mellifere» e «regina». Inoltre vengono effettuate altre modifiche formali.

Titolo prima dell’articolo 25 La sezione 6 diventa il capitolo 5.

Articolo 25 capoversi 1 e 1bis All’articolo 25 non si menziona più che nel 2023 nel complesso sono versati al massimo 100 000 fran- chi l’anno e dal 2024 in totale al massimo 500 000 franchi l’anno. Con un’entrata in vigore della pre- sente modifica di ordinanza al 1° gennaio 2024, deve essere menzionato soltanto il contributo mas- simo di 500 000 franchi. Il contributo massimo annuo è spostato nel nuovo capoverso 1bis. In questo nuovo capoverso è altresì creata la base legale per sostenere progetti di ricerca sulle risorse zooge- netiche con un aiuto finanziario che ammonta al massimo all’80 per cento dei costi comprovati e rico- nosciuti dall’UFAG (cfr. lett. b ai punti 8.1 e 8.2).

Viste le indicazioni del Controllo federale delle finanze (CDF) relative alla gestione delle sovvenzioni, il maggior aiuto finanziario dell’ordine dell’80 per cento, per quanto riguarda i suddetti progetti, è moti- vato come segue.

a) In virtù dell’articolo 7 lettera b LSu, il volume dell’aiuto finanziario è dettato dall’interesse della Confederazione, nonché dall’interesse dei beneficiari all’adempimento del compito.

- Un campo di intervento della «Strategia sull’allevamento 2030» è la promozione della ricerca e delle conoscenze in campo zootecnico in Svizzera. La ricerca è importante in tutti gli ambiti dell’allevamento, ad esempio, per mantenere la competitività internazionale della Svizzera, per trasferire nuove tecnologie e innovazioni nella pratica, per formare nuove leve e per for- nire strumenti per la produzione di animali da allevamento.

- La Confederazione può versare contributi a organizzazioni di allevamento riconosciute e a isti- tuti di scuole universitarie federali e cantonali per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche. Conformemente alla Strategia sull’allevamento 2030, per le organizzazioni e gli istituti anche in futuro sarà possibile realizzare progetti di ricerca concernenti le risorse zoogenetiche. In questo comparto la Confederazione mette a disposizione della ricerca fondi nell’ambito del credito per l’allevamento di animali. In particolare possono essere sostenuti anche progetti per lo sviluppo di nuovi strumenti zootecnici. La selezione finalizzata alla conservazione di razze svizzere viene potenziata con progetti di ricerca mirati. Pertanto esiste anche un legame di- retto con l’impegno assunto dalla Svizzera sul piano internazionale per la conservazione delle razze autoctone.

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Ordinanza sull’allevamento di animali

- Oltre all’interesse dei richiedenti, l’interesse della Confederazione alla realizzazione di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche va considerato notevole e giustifica un aiuto finanziario maggiorato all’80 per cento. Le organizzazioni di allevamento e gli istituti dispongono delle re- lative conoscenze per la realizzazione e la gestione dei progetti.

b) Conformemente all’articolo 7 lettera c LSu, il beneficiario deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica.

La redditività delle organizzazioni di allevamento preposte alla conservazione è bassa. Di con- seguenza non può essere ragionevolmente pretesa una quota di autofinanziamento di almeno il 50 per cento per i progetti in questione. Ci sarebbe il pericolo che importanti progetti in futuro non vengano più realizzati, in quanto non più sopportabili dal profilo finanziario per le organiz- zazioni e questo potrebbe ripercuotersi sull’impegno assunto dalla Svizzera per la conserva- zione delle razze autoctone. Titolo prima dell’articolo 25a La sezione 6a diventa il capitolo 6.

Titolo prima dell’articolo 26 La sezione 7 diventa il capitolo 7.

Titolo prima dell’articolo 31 La sezione 8 diventa il capitolo 8.

Titolo prima dell’articolo 36 La sezione 9 diventa il capitolo 9. Allegato 1 numeri 1 e 5 Con l’adeguamento del versamento dei contributi per i campioni di latte agli articoli 15 capoverso 6 nonché 19 capoverso 5 OAlle, nell’allegato 1 nella prima colonna delle due rispettive tabelle l’espres- sione «fine della lattazione» è sostituita con «campioni di latte».

7.4 Ripercussioni

7.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie della Confederazione e sono attuate con il personale federale a disposizione.

Le modifiche sono attuate nell’ambito dell’attuale credito per l’allevamento di animali. L’integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in peri- colo critico» o «minacciate» nonché le innovazioni nel settore del deposito a lungo termine di mate- riale criogenico o delle banche genetiche nazionali sono finanziate mediante i fondi esistenti, confor- memente all’articolo 23f capoverso 5 nonché capoverso 1.

La Confederazione sostiene già oggi progetti per la conservazione di razze svizzere e progetti di ri- cerca sulle risorse zoogenetiche fino a concorrenza dell’80 per cento al massimo dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.

7.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie o umane dei Cantoni.

7.4.3 Economia

L’integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione di razze indigene il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» così come il sostegno di progetti per la conservazione di

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Ordinanza sull’allevamento di animali

razze svizzere e di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche nella misura dell’80 per cento al mas- simo dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG nonché della gestione di banche genetiche nazio- nali per il deposito a lungo termine di materiale criogenico hanno effetti positivi sull’economia. Con le modifiche proposte si conserva e si promuove la biodiversità conformemente al principio delle risorse zoogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. La funzione e la produttività dei sistemi alimentari e quindi anche la produzione di derrate alimentari di origine animale e vegetale sono fortemente influen- zate dalla biodiversità presente.

7.4.4 Ambiente

Le modifiche proposte hanno ripercussioni sulla conservazione degli animali e delle piante (interazioni tra animali da reddito e piante utili in un sistema alimentare) in quanto parte dell’ambiente. Se si rinun- cia all’integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate», al sostegno di progetti per la conservazione di razze sviz- zere e di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche fino a concorrenza dell’80 per cento al massimo dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG nonché alla gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di materiale criogenico, si deve prevedere una diminuzione della biodiversità dei sistemi alimentari. Senza il sostegno proposto molte razze tipiche regionali e indigene sono a ri- schio estinzione.

7.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare con l’allegato 11 appendice 4 dell’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81). Sono così garantite l’equivalenza con il diritto europeo in materia di allevamento e la continuità del commercio con l’UE di animali da allevamento e di materiale zootecnico.

Il 21 novembre 1994 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), impe- gnandosi a livello internazionale per la conservazione delle razze di animali da reddito autoctone. Con l’integrazione della specie ape mellifera nei contributi per razze svizzere il cui stato è «in pericolo cri- tico» o «minacciate» e con il sostegno di progetti per la conservazione di razze svizzere, del deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere e di progetti di ricerca sulle risorse zoogeneti- che fino a concorrenza dell’80 per cento al massimo dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG, la Svizzera rispetta questo impegno.

7.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

7.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 141 segg., 147a e 177 LAgr.

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Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 4 cpv. 2ter 2ter Le domande e i conteggi vanno presentati all’UFAG utilizzando gli appositi mo-

duli.

Titolo prima dell’art. 5 Capitolo 2: Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento

Art. 11 cpv. 5 5 L’UFAG pubblica l’elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.

Titolo prima dell’art. 14a Capitolo 3: Contributi per misure zootecniche

1 RS 916.310

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 209

Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 15 cpv. 2 lett. b n. 2 e cpv. 6

2 Il contributo per l’allevamento di bovini, bufali compresi, è il seguente:

b. esami funzionali:

2. campioni di latte:

– per ogni analisi di un campione di latte con il me- 5 franchi todo ICAR A4 3.50 franchi – per ogni analisi di un campione di latte con il me- todo ICAR AT4, ATM4, ATM4/7d o AZ4 2.20 franchi – per ogni analisi di un campione di latte con il me- todo ICAR B o C 6 Il contributo per campione di latte nel quadro dell’esame dell’attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un’azienda che tiene il libro genealogico. L’organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all’UFAG se il versamento avviene a cadenza trimestrale o annuale.

Art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1 e cpv. 5

2 Il contributo per l’allevamento di caprini e di pecore da latte è il seguente:

b. esami funzionali:

1. campioni di latte:

– per ogni analisi di un campione di latte con il 6 franchi metodo ICAR A4 4.50 franchi – per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4, ATM4 o ATM4/7d 3.20 franchi – per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C 5 Il contributo per campione di latte nel quadro dell’esame dell’attitudine lattifera è

assegnato per ogni capra e ogni pecora da latte appartenenti a un’azienda che tiene il libro genealogico. Il versamento avviene a cadenza annuale.

Art. 21 cpv. 4 4 Il contributo per la determinazione della purezza della razza è assegnato per le re-

gine per le quali è stato eseguito un esame funzionale e per le colonie di maschi su una stazione di fecondazione A. Se la determinazione della purezza della razza av- viene mediante analisi del DNA, questa deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

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Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 22 cpv. 3 3 Per i contributi di cui agli articoli 15-21, le organizzazioni di allevamento ricono-

sciute comunicano all’UFAG, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali iscritti nel libro genealogico e di esami funzionali nonché il numero di puledri identificati e iscritti nel libro genealogico. La notifica deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo. L’UFAG pubblica le cifre comunicate.

Titolo prima dell’art. 23 Capitolo 4: Contribuiti per la conservazione delle razze svizzere Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 23 Tipi di contributi e pubblicazione

1 Sono versati i seguenti contributi:

a. aiuti finanziari per progetti limitati nel tempo volti alla conservazione di:

1. razze svizzere,

2. razze che si erano estinte in Svizzera e che sono state nuovamente

introdotte, sempre che la loro origine svizzera sia dimostrata; b. indennità per la gestione di banche genetiche nazionali per la conservazione di razze svizzere da parte di persone di cui all’articolo 23bbis capoverso 2; c. aiuti finanziari per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina, ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». 2 Per contributo versato l’UFAG pubblica i nomi dei beneficiari e l’importo dei con-

tributi. Per gli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera c pubblica il nome dell’or- ganizzazione di allevamento e l’importo totale versatole.

Titolo prima dell’art 23b Sezione 2: Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali

Art. 23b rubrica nonché cpv. 1, 3 e 4 Aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo e indennità per la gestione di banche genetiche nazionali 1 Per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche geneti-

che nazionali sono versati complessivamente al massimo 500 000 franchi all’anno. 3 I contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo sono versati alle orga- nizzazioni di allevamento riconosciute e alle organizzazioni riconosciute secondo l’ar- ticolo 5 capoverso 3 lettera b. Alle organizzazioni riconosciute sono versati al mas- simo 150 000 franchi all’anno.

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Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»

4 I contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo ammontano al massimo

all’80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.

Art. 23bbis Gestione di banche genetiche nazionali 1 Per la conservazione delle razze svizzere l’UFAG gestisce banche genetiche nazio- nali per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (mate- riale criogenico).

2 Può demandare la gestione delle banche genetiche nazionali a:

a. stazioni di inseminazione, b. organizzazioni di allevamento riconosciute, se queste affidano la gestione delle banche genetiche a stazioni di inseminazione. 3 Chi intende gestire una banca genetica, deve garantire che durante la creazione della banca genetica si prenda in considerazione una grande diversità genetica. 4 L’UFAG stipula un contratto con le persone di cui al capoverso 2. Nel contratto si

concorda in particolare la quantità del materiale criogenico da depositare.

5 Il gestore di una banca genetica ha i seguenti obblighi:

a. deve concedere all’UFAG i necessari diritti di informazione e di consulta- zione; b. deve garantire che nel software per la documentazione messo a disposizione dall’UFAG siano registrati i seguenti dati e documenti:

1. dati di contatto di almeno tre interlocutori,

2. dati necessari per la completa identificazione degli animali, inclusi i

dati concernenti la loro ascendenza,

3. genere e quantità del materiale criogenico,

4. verbali di produzione,

5. luoghi di deposito e di distribuzione.

Art. 23bter Uso di materiale criogenico depositato in banche genetiche nazionali 1 Il materiale criogenico depositato in una banca genetica nazionale di norma non

può essere usato. 2 Se si garantisce che, dopo l’uso, nella banca genetica sia di norma disponibile una rimanenza di almeno il 50 per cento del materiale criogenico del donatore, su richie- sta dell’organizzazione di allevamento riconosciuta l’UFAG può autorizzarne l’uso nei seguenti casi e allo scopo della conservazione di una razza svizzera: a. se sono svolti esami scientifico-genetici; b. se va persa la maggior parte della diversità genetica di una razza svizzera; 3 La domanda deve comprendere il programma relativo all’uso del materiale crioge- nico.

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Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»

4 Se l’UFAG accoglie la domanda, stipula un contratto con la persona richiedente nel

quale si concorda in particolare lo scopo, la portata e la durata dell’uso del materiale criogenico. 5 La stazione di inseminazione che gestisce la relativa banca genetica deve mettere a

disposizione gratuitamente il materiale criogenico. Sezione 3: Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pe- ricolo critico» o «minacciate»

Art. 23c rubrica nonché cpv. 1, 2 lett. f, 5 e 6

Importo dei contributi 1 Per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina, ca- prina e ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati complessivamente al massimo 4 000 000 di franchi all’anno. 2 Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «in pericolo critico» ammonta a: f. specie ape mellifera:

1. per regina 285.60 franchi

2. per regina fucaiola 285.60 franchi

5 In via suppletiva ai fondi di cui al capoverso 1 possono essere impiegati i fondi non esauriti di cui all’articolo 23b capoverso 2. 6 Il contributo di cui al capoverso 2 lettera f è assegnato soltanto per misure per la

determinazione della purezza della razza alle quali non sono già assegnati contributi secondo l’articolo 21 capoverso 2 lettera a numero 2. Se la determinazione della pu- rezza della razza viene effettuata mediante un’analisi del DNA, il contributo è asse- gnato per le regine per le quali è stato eseguito un esame funzionale. L’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a li- vello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

Art. 23d rubrica nonché cpv. 1 lett. c e 4 Condizioni per il versamento dei contributi per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina

1 I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico»

o «minacciate» sono versati per animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina: c. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento; e

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Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»

4 I contributi sono versati soltanto se l’effettivo di animali femmina iscritti nel libro

genealogico per le razze il cui stato è «in pericolo critico» non supera 10 000 animali e per le razze il cui stato è «minacciate» 7 500 animali; sono presi in considerazione solo gli animali femmina che adempiono le seguenti condizioni: a. i loro genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza; b. la percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento; c. gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie bovina, equina e suina hanno almeno una nascita iscritta nel libro genealogico; d. gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie ovina e caprina hanno almeno 6 mesi.

Art. 23e Condizioni per il versamento dei contributi per la specie ape mellifera 1 I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico»

sono versati per una regina o una regina fucaiola della specie ape mellifera: a. iscritta o menzionata in un libro genealogico; b. la cui madre è iscritta o menzionata in un libro genealogico della medesima razza; c. il cui albero genealogico paterno comprende almeno la regina fucaiola della prima o della seconda generazione di antenati; le regine fucaiole in que- stione devono essere iscritte o menzionate in un libro genealogico della me- desima razza della regina o della regina fucaiola per la quale è richiesto un contributo, fermo restando che può essere iscritta o menzionata nel libro genealogico soltanto un’unica regina fucaiola della seconda generazione di antenati; d. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento ed è garantita mediante l’analisi del DNA o mediante un certificato di ascen- denza, fermo restando che l’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide; e e. che ha almeno una regina come discendente in vita:

1. fecondata nel periodo di riferimento;

2. iscritta nel libro genealogico; e

3. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5

per cento ed è garantita mediante l’analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza, fermo restando che l’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizza- zione del singolo nucleotide. 2 La discendente in vita di cui al capoverso 1 lettera e deve inoltre avere un grado di

consanguineità che si basi su almeno tre generazioni e non sia superiore al 6,25 per

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cento. Per la specie ape mellifera, in via suppletiva l’albero genealogico su tre gene- razioni della discendente in vita della linea paterna deve comprendere almeno la ma- dre della rispettiva regina fucaiola o delle rispettive regine fucaiole. 3 I contributi sono versati soltanto se l’effettivo di animali femmina iscritti nel libro

genealogico per le quali è stato eseguito un esame funzionale con campione reso ano- nimo o conosciuto non supera 1 000 unità. 4 I contributi sono versati soltanto se l’organizzazione di allevamento riconosciuta

mette a disposizione almeno una volta all’anno del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l’indice globale.

Art. 23f Art. 23e vigente

Art. 23f cpv. 1bis, 3, 4 e 5 1bis Ha diritto ai contributi: a. per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina: chi, al momento del concepimento del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore; b. per la specie ape mellifera: chi, al momento del concepimento del primo discendente di una regina fecondato nel periodo di riferimento, è proprieta- rio di tale regina. 3 Richiede all’UFAG di versare i contributi sulla base di un elenco di genitori, ma- schi e femmine, o delle regine che producono api mellifere e delle regine fucaiole, per i quali vanno versati contributi nel periodo di riferimento in questione. Nell’arco di un periodo di riferimento, per animale o regina può essere richiesto il versamento di un solo contributo. 4 L’UFAG versa i contributi all’organizzazione di allevamento riconosciuta. Questa li versa agli aventi diritto al più tardi 60 giorni dopo averli ricevuti dall’UFAG. 5 L’organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all’UFAG, entro il 31 otto-

bre dell’anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali ma- schi e femmine o delle regine che producono api mellifere e delle regine fucaiole, per i quali vanno versati contributi.

Titolo prima dell’art. 25 Capitolo 5: Contributi per progetti di ricerca

Art. 25 cpv. 1 e 1bis 1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento

riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.

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Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»

1bis I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi

all’anno, tuttavia al massimo all’80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.

Titolo prima dell’art. 25a Capitolo 6: Compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino

Titolo prima dell’art. 26 Capitolo 7: Certificato di ascendenza per l’immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni

Titolo prima dell’art. 31 Capitolo 8: Importazione di animali da allevamento e da reddito nonché di sperma di toro nell’ambito dei contingenti doganali

Titolo prima dell’art. 36 Capitolo 9: Disposizioni finali

II

L’allegato 1 è modificato come segue: L’espressione «fine della lattazione» è sostituita con «campioni di latte».

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

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8 Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM), RS 916.341

8.1 Situazione iniziale

Le disposizioni d’esecuzione per l’importazione di carne di animali macellati ritualmente all’interno dei contingenti doganali parziali specifici sono disciplinate agli articoli 18 (carne kasher) e 18a (carne ha- lal) dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341). Queste norme d’importazione, esistenti dal 2006, hanno dimostrato di essere per lo più efficaci. Tuttavia, a livello del disciplinamento dell’importazione della carne halal, nel corso degli anni sono emerse distorsioni della concorrenza rispetto al regime d’importazione della carne convenzionale che erano state affrontate nell’iniziativa parlamentare (Iv.Pa.) Buttet Yannick 15.499 «Importazione di carne halal proveniente da macellazione senza stordimento». Con le specifiche d’importazione introdotte il 1° aprile 2019 dall’UFAG per la vendita all’asta di quote di contingente per carne kasher e halal è stato possibile ri- muovere la maggior parte di tali distorsioni della concorrenza. L’Iv.Pa. 15.499 è stata tolta di ruolo dal Consiglio nazionale il 19 giugno 2020. Visto l’aumento degli acquisti via Internet, l’obbligo di vendita della carne esclusivamente mediante negozi o stand di vendita riconosciuti dall’UFAG non è più al passo con i tempi. Pertanto anche per la carne kasher e halal importata nell’ambito del contingente doganale deve essere consentita la vendita mediante piattaforme di distribuzione online.

Con l’attuale articolo 16b OBM, l’UFAG, su domanda scritta motivata, può trasferire al successivo pe- riodo d’importazione i quantitativi non utilizzati di quote del contingente (min. 500 kg, max. 5 %) acqui- state all’asta e pagate. Con l’introduzione, nel 2011, di tale disposizione, nel commento all’ordinanza era stato stabilito che questa possibilità dovesse rimanere un’eccezione in caso di difficoltà logistiche a livello di importazione dovute a cause di forza maggiore. Nell’esecuzione è emerso che il testo dell’articolo 16b causa dei fraintendimenti poiché la limitazione a problemi logistici a livello di importa- zione è presente solo nel commento, non nel testo di ordinanza. Tali insicurezze vengono quindi ri- solte con una chiara formulazione.

8.2 Sintesi delle principali modifiche

• Le domande per il trasferimento di quote di contingente al successivo periodo d’importazione pos- sono essere approvate dall’UFAG solo in caso di comprovate difficoltà logistiche non colpose a livello di importazione dovute a cause di forza maggiore. Nell’esecuzione l’UFAG ha sempre se- guito tale approccio sin dall’introduzione della disposizione nel 2011. La prassi usuale è ora san- cita nell’ordinanza.

• Anche una piattaforma di distribuzione online può essere riconosciuta dall’UFAG come punto di vendita per la carne kasher e halal. Al fine di incrementare la trasparenza, l’obbligo vigente di con- trassegnare i prodotti nel negozio e nello stand di vendita è esteso a quelli preconfezionati e alle piattaforme di distribuzione online. In analogia alle prescrizioni di cui all’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02), l’indicazione sulla carne ka- sher e halal deve essere redatta almeno in una lingua ufficiale della Confederazione.

• Le domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all’asta possono essere presentate soltanto utilizzando l’applicazione messa a disposizione dall’UFAG ekontingente.admin.ch, in analogia alle domande per l’ottenimento di quote del contin- gente in base al numero di animali macellati (art. 24b OBM), che sin dall’introduzione, possono essere presentate solo elettronicamente.

217

Ordinanza sul bestiame da macello

8.3 Commenti ai singoli articoli

Ingresso In virtù dell’articolo 4bis OBM, dal 1° gennaio 2023 l’organizzazione incaricata può riscuotere tasse in caso di contestazioni ingiustificate contro il risultato della prima classificazione neutrale della qualità. La base legale dell’OBM deve pertanto essere integrata con l’articolo 180 capoverso 3 LAgr. Articolo 16b In caso di eventi non colposi dovuti a cause di forza maggiore, possono insorgere difficoltà logistiche a livello di importazione. Pertanto in alcuni casi, verso la fine del periodo d’importazione, per l’importa- tore potrebbe non essere possibile utilizzare, ovvero importare, tutte le quote del contingente entro il termine prescritto. Per cause di forza maggiore si intendono le interruzioni dei sistemi e dei programmi informatici nello sdoganamento della merce o problemi logistici a causa di problemi nei collegamenti dovuti a eventi naturali (in particolare uragani, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti o incidenti nu- cleari) o a pandemie.

Com’è stato il caso finora, il trasferimento è possibile solo nell’ambito di chiari limiti: la quota da trasfe- rire ammonta al massimo al 5 per cento di tutte le quote di contingente doganale del richiedente, as- segnate e trasferite per l’utilizzo, per ciascuna categoria di carne (p.es. lombi/High Quality Beef, carne di vitello o carne di suino in mezzene), affinché la norma non influenzi in maniera troppo forte il mer- cato. Un quantitativo minimo di 500 kg per categoria di carne è giustificato poiché, da un lato, gli im- portatori si assumono un rischio residuo con conseguenze finanziarie proporzionalmente esigue e, dall’altro, si evita che questa possibilità diventi una consuetudine. Un trasferimento è possibile solo se la domanda scritta e motivata dell’avente diritto all’utilizzo perviene all’UFAG prima della scadenza del periodo d’importazione. Non si entra nel merito di domande pervenute tardivamente.

L’UFAG può procedere al trasferimento al successivo periodo d’importazione, soltanto se è noto il quantitativo non utilizzato della quota di contingente doganale del periodo d’importazione precedente. Di conseguenza un trasferimento può avvenire solo alcuni giorni dopo l’inizio del nuovo periodo d’im- portazione.

Un trasferimento a un periodo d’importazione dell’anno civile seguente è escluso poiché l’anno civile costituisce il periodo di contingentamento. Di conseguenza possono essere trasferite solo quote dei contingenti doganali parziali n. 5.3-5.7 e 6.4. (art. 14 e 15 OBM) in quanto per questi il periodo d’im- portazione è più breve di un anno civile. Non possono essere trasferiti neanche quote del contingente doganale che sono state assegnate in base a una prestazione all’interno del Paese ai sensi degli arti- coli 21 e 24 OBM in quanto in tal caso l’assegnazione all’importatore, diversamente dalle quote del contingente doganale acquistate all’asta, avviene gratuitamente. Articolo 18 capoversi 1 e 2bis Ora anche una piattaforma di distribuzione online di carne kasher è riconosciuta come punto di ven- dita. Pertanto il concetto di punto di vendita è definito come «negozi, stand di vendita e piattaforme di distribuzione online accessibili pubblicamente». Come finora, nel negozio o nel punto di vendita l’indicazione «kasher» o «carne kasher» deve essere segnalata in maniera ben visibile e riportata in maniera facilmente leggibile e indelebile sui prodotti preconfezionati. Anche nelle piattaforme di distribuzione online l’indicazione va segnalata in una se- zione ben visibile della pagina Internet o della piattaforma di distribuzione online nonché riportata in maniera facilmente leggibile e indelebile sui prodotti preconfezionati. In analogia alle prescrizioni dell’ODerr, l’indicazione deve essere redatta almeno in una lingua ufficiale della Confederazione.

Con la limitazione dello smercio ai punti di vendita riconosciuti dall’UFAG si garantisce che questa carne sia a disposizione dei membri della comunità ebraica. La carne kasher (come peraltro quella ha- lal, cfr. in basso) deve pertanto essere venduta possibilmente direttamente dal punto di vendita ricono- sciuto ai consumatori finali. 218

Ordinanua sul bestiame da macello

Per evitare che la carne kasher giunga nel mercato convenzionale della carne attraverso il commercio intermedio eludendo i requisiti dell’articolo 18, i punti di vendita riconosciuti devono provvedere auto- nomamente affinché non sia rivenduta attraverso il commercio intermedio. Un punto di vendita può mettere in pratica questo principio registrando ad esempio la carne venduta in grandi quantità, in parti- colare nella distribuzione online.

Articolo 18a capoverso 1 e 2 Ora anche una piattaforma di distribuzione online di carne halal è riconosciuta come punto di vendita. Pertanto il concetto di punto di vendita è definito come «negozi, stand di vendita e piattaforme di distri- buzione online accessibili pubblicamente». Come finora, nel negozio o nel punto di vendita l’indicazione «halal» o «carne halal» deve essere se- gnalata in maniera ben visibile riportata in maniera facilmente leggibile e indelebile sui prodotti precon- fezionati. Anche nelle piattaforme di distribuzione online l’indicazione va segnalata in una sezione ben visibile della pagina Internet o della piattaforma di distribuzione online nonché riportata in maniera fa- cilmente leggibile e indelebile sui prodotti preconfezionati. In analogia alle prescrizioni dell’ODerr, l’in- dicazione deve essere redatta almeno in una lingua ufficiale della Confederazione.

Con la limitazione dello smercio ai punti di vendita riconosciuti dall’UFAG si garantisce che questa carne sia a disposizione dei membri della comunità musulmana. La carne halal (come peraltro quella kasher, cfr. in alto) deve pertanto essere venduta possibilmente direttamente dal punto di vendita rico- nosciuto ai consumatori finali.

Per evitare che la carne halal giunga nel mercato convenzionale della carne attraverso il commercio intermedio eludendo i requisiti dell’articolo 18, i punti di vendita riconosciuti devono provvedere auto- nomamente affinché non sia rivenduta attraverso il commercio intermedio. Un punto di vendita può mettere in pratica questo principio registrando ad esempio la carne venduta in grandi quantità, in parti- colare nella distribuzione online.

Articolo 19 capoverso 1 Conformemente all’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agri- cole (OIAgr; RS 916.01), il periodo di contingentamento è sempre l’anno civile. Pertanto il concetto fi- nora indicato tra parentesi «anno civile» all’articolo 19 capoverso 1 OBM è stralciato.

Articolo 23 Per equiparare l’amministrazione dei contingenti doganali per la carne alle altre norme d’importazione (cfr. art. 3 cpv. 1 OIAgr), anche nell’OBM si stabilisce che tutte le domande di quote del contingente devono poter essere presentate solo elettronicamente. I richiedenti di quote del contingente possono presentare le domande mediante l’applicazione ekontin- gente.admin.ch. Il termine per la presentazione delle domande è il giorno feriale successivo al 15 ago- sto precedente l’inizio del periodo di contingentamento. Come finora, per gli animali della specie bo- vina la prestazione all’interno del Paese individuale fornita in base al numero di animali acquistati all’asta può essere scaricata dalla banca dati sul mercato nazionale di diritto privato markt-db.ch e caricata su ekontingente.admin.ch. La prestazione all’interno del Paese relativa agli animali della spe- cie ovina può essere registrata manualmente, come finora, e in seguito caricata su ekontingente.ad- min.ch.

Articolo 25a capoversi 1 e 2 lettera b Il Regolamento (CE) n. 810/2008 concernente i certificati per le carni bovine di alta qualità (High Qua- lity Beef) non è più in vigore. Pertanto il rimando al modulo dell’allegato I di tale regolamento UE non è più valido e andrebbe adeguato. Come finora, l’UFAG mette a disposizione sulla sua pagina Internet un modulo con il quale all’atto dell’importazione si può attestare che la carne bovina adempie le dispo- sizioni conformemente agli Obblighi assunti dalla Svizzera in materia d’importazione di carne bovina 219

Ordinanza sul bestiame da macello

del 12 aprile 1979 (RS 0.632.231.53). Pertanto non è più necessario un rimando al modulo europeo e si precisa che occorre utilizzare quello dell’UFAG. Quest’ultimo, su richiesta, può autorizzare il certifi- cato in altro formato, ad esempio per consentire la trasmissione elettronica dei dati necessari per il certificato.

8.4 Ripercussioni

8.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

8.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

8.4.3 Economia

Con la possibilità di smerciare carne anche attraverso una piattaforma di distribuzione online cresce la concorrenza a livello della carne di animali macellati ritualmente poiché i consumatori hanno un ac- cesso agevolato all’acquisto della merce. Con l’estensione ai prodotti preconfezionati dell’obbligo di contrassegnare la carne kasher e halal cresce leggermente il dispendio amministrativo per gli importa- tori e i punti di vendita riconosciuti, ma allo stesso tempo aumenta la trasparenza per i consumatori al momento dell’acquisto.

8.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

8.5 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica è compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare con quelli che scaturiscono dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).

8.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

8.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 22, 48 e 177 della legge del 29 aprile

1998 sull’agricoltura.

220

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Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 21 capoverso 2, 22 capoverso 4, 49, 51 capoverso 1, 177 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,

Art. 16b In caso di difficoltà logistiche non colpose a livello di importazione dovute a cause di forza maggiore, l’UFAG, su domanda scritta motivata, può trasferire al successivo periodo d’importazione del medesimo anno civile i quantitativi non utilizzati di quote del contingente acquistate all’asta e pagate, qualora: a. il quantitativo ammonti almeno a 500 kg nonché costituisca al massimo il 5 per cento delle quote del contingente del richiedente assegnate sulla base dell’asta e trasferite per essere utilizzate; e b. la domanda pervenga all’UFAG prima della scadenza del periodo d’importa- zione.

Art. 18 cpv.1 lett. a e 2 1 Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.3 e 5.4 sono assegnate

ai membri della comunità ebraica nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano:

RS .......... 1 RS 916.341 2 RS 910.1

2023-… «%ASFF_YYYY_ID» 221

Ordinanza sul bestiame da macello «%ASFF_YYYY_ID»

c. a fornire la carne da importare esclusivamente ai gestori dei punti di vendita di carne kasher riconosciuti; o 2 L’UFAG riconosce come punti di vendita negozi, stand di vendita e piattaforme di

distribuzione online se sono accessibili pubblicamente e i gestori provvedono affin- ché: a. la carne e i prodotti a base di carne venduti a titolo commerciale siano esclu- sivamente carne kasher e prodotti a base di tale carne; b. la carne kasher e i prodotti a base di tale carne non siano rivenduti mediante il commercio intermedio; e c. sia garantito che l’indicazione «kasher» o «carne kasher» sia segnalata almeno in una lingua ufficiale della Confederazione in maniera facilmente leggibile e indelebile:

1. nel negozio, nello stand di vendita o sulla piattaforma di distribuzione on-

line, in una collocazione ben visibile, e

2. nel caso di prodotti preconfezionati, su ogni imballaggio.

Art. 18a cpv.1 lett. a e 2 1 Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 sono assegnate

ai membri della comunità musulmana nonché alle rispettive persone giuridiche e co- munità di persone che si impegnano: a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai gestori dei punti di vendita di carne halal riconosciuti; o 2 L’UFAG riconosce come punti di vendita negozi, stand di vendita e piattaforme di

distribuzione online se sono accessibili pubblicamente e i gestori provvedono affin- ché: a. la carne e i prodotti a base di carne venduti a titolo commerciale siano esclu- sivamente carne halal e prodotti a base di tale carne; b. la carne halal e i prodotti a base di tale carne non siano rivenduti mediante il commercio intermedio; e c. sia garantito che l’indicazione «halal» o «carne halal» sia segnalata almeno in una lingua ufficiale della Confederazione in maniera facilmente leggibile e indelebile:

1. nel negozio, nello stand di vendita o sulla piattaforma di distribuzione on-

line, in una collocazione ben visibile, e

2. nel caso di prodotti preconfezionati, su ogni imballaggio.

2/3 222

Ordinanza sul bestiame da macello «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 19 cpv. 1 1 Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingenta-

mento e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l’allegato 3 dell’or- dinanza del 18 giugno 20083 sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l’ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione.

Art. 23 Domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all’asta 1 Le domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all’asta devono essere presentate utilizzando l’applicazione messa a dispo- sizione dall’UFAG. 2 Devono essere presentate entro il giorno feriale successivo al 15 agosto precedente

l’inizio del periodo di contingentamento.

Art. 25a cpv. 1 e 2 lett. b 1 La carne bovina di alta qualità (High Quality Beef) può essere importata nell’ambito dei contingenti doganali parziali n. 5.711 e 5.712 se, durante la procedura d’imposi- zione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane esibisce un certificato all’ufficio doga- nale. 2 Il certificato deve: b. essere rilasciato sul modulo messo a disposizione dall’UFAG sulla sua pa- gina Internet; 2bis L’UFAG può autorizzare certificati in altro formato, segnatamente per consentire la trasmissione elettronica dei dati necessari per il certificato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 632.421.0 4 RS 631.0

3/3 223

9 Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas), RS 916.344

9.1 Situazione iniziale

L’articolo 46 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) conferisce al Consiglio fe- derale la facoltà di fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito. Al capoverso 2 è stabilito che nel caso in cui un'azienda detiene diverse specie di animali da reddito, la somma delle singole quote percentuali rispetto agli effettivi massimi consentiti non può superare il 100 per cento. In virtù di ciò, il Consiglio federale ha fissato gli effettivi massimi per azienda per l'alleva- mento e l'ingrasso di suini, per la detenzione di galline ovaiole nonché per l'ingrasso di polli, tacchini e vitelli nell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sugli effettivi massimi (OEMas; RS 916.344). L'articolo 2 OE- Mas, ad esempio, limita il numero di suini da ingrasso (di oltre 35 kg) di un'azienda a 1500 unità e il numero di galline ovaiole (di oltre 18 settimane) nonché di polli da ingrasso (dal 43° giorno di in- grasso) a 18 000 capi. In caso di superamento di tali effettivi massimi, l'UFAG riscuote delle tasse presso i gestori per ciascun animale detenuto in eccesso. L’ammontare delle tasse è fissato in modo che la detenzione di animali in eccesso non sia redditizia. L'OEMas è in vigore dal 1979 e attualmente mira a promuovere una produzione sostenibile a livello di aziende contadine.

Nella sentenza del 9 dicembre 20201, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha statuito in merito a una tassa imposta nel 2013 a una comunità aziendale (CA) composta da due aziende a causa del su- peramento dell'effettivo massimo. Nel 2007, l'azienda 1 della CA aveva costruito un pollaio per 18 000 galline ovaiole sulla sua particella. Nel 2012, sempre sulla stessa particella, ne aveva costruito un se- condo per 25 000 pulcini da allevamento (non rilevanti per l'effettivo massimo) o 18 000 galline ovaiole (rilevanti per l'effettivo massimo). Entrambi i pollai erano quindi di proprietà del gestore dell'azienda 1. Il 2 maggio 2013 (giorno di riferimento), la CA vi deteneva 36 000 galline ovaiole (di oltre 18 setti- mane). Secondo l’interpretazione dell'UFAG, a prescindere dalla forma di azienda o di comunità aziendale, l'effettivo massimo consentito di 18 000 galline ovaiole valeva sempre singolarmente per ogni azienda associata. L’UFAG asseriva inoltre che per stabilire se l'effettivo massimo consentito era rispettato, occorreva basarsi sui rapporti di proprietà dei pollai. Di conseguenza aveva attribuito le 36 000 galline ovaiole al pollaio dell'azienda 1 in quanto proprietaria dell’edificio in questione. Il 22 aprile 2014 aveva pertanto emesso una decisione che imponeva alla CA una tassa per il supera- mento, nel 2013, dell'effettivo massimo consentito di 18 000 galline ovaiole (di oltre 18 settimane). Il TAF ha valutato la fattispecie basandosi in particolare sulla versione dell'OEMas in vigore fino alla fine del 2013 (di seguito vOEMas del 26 novembre 2003, stato 1° marzo 2013), il cui articolo 5 (che corrisponde all'attuale art. 4 OEMas) prevedeva che nel caso di comunità aziendali e comunità azien- dali settoriali gli effettivi massimi (di cui agli art. 2 e 3 vOEMas) si applicavano singolarmente per ogni azienda associata, scostandosi dall’interpretazione dell'UFAG secondo cui occorreva basarsi sui rap- porti di proprietà dei pollai per determinare se l'effettivo massimo era rispettato singolarmente per ogni azienda associata, in quanto dall'articolo 2 capoverso 1 lettera f, in combinato disposto con l'articolo 5 vOEMas, si poteva desumere che nel caso di una CA non era necessario rispettare l'effettivo mas- simo singolarmente per ogni azienda e che quindi una CA composta da due aziende era autorizzata a detenere 36 000 galline ovaiole. Questo in particolare perché l'articolo 5 vOEMas, in deroga all'articolo 10 capoverso 4 dell'ordinanza sulla terminologia agricola (vOTerm; RS 910.91, stato 1° luglio 2012), mirava a regolamentare in modo più benevolo l'effettivo massimo di una CA e perché i pollai erano stati apportati alla CA affinché venissero utilizzati in comune. Il TAF ha altresì stabilito che la CA utilizzava due pollai di proprietà dell'azienda 1 e che per ogni pol- laio era rispettato l'effettivo massimo consentito di galline ovaiole. Pertanto non sussisteva alcun peri- colo di allevamento intensivo. Inoltre, l’auspicata struttura di azienda contadina non veniva toccata poiché una CA composta da due aziende, come quella nel caso specifico in oggetto, poteva detenere un totale di 36 000 galline ovaiole (18 000 ciascuna). Ha quindi ritenuto che la situazione non fosse problematica, non da ultimo perché la CA utilizzava due pollai da 18 000 galline ovaiole ciascuno che avrebbero potuto essere gestiti anche separatamente in modo da rispettare gli effettivi massimi, pur- ché in caso di scioglimento della CA non fossero stati trasferiti entrambi a un'unica azienda. In sintesi,

1 P-2863/2014

224

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

il TAF ha stabilito che non ogni azienda associata è tenuta a rispettare l'effettivo massimo consentito, ma che si applicano gli effettivi massimi conformemente al totale di aziende associate.

La sentenza del TAF influisce quindi anche sull'attuale applicazione dell'articolo 4 OEMas per quanto concerne le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali.

9.2 Sintesi delle principali modifiche

Vista la sentenza del TAF del 9 dicembre 2020, nell'articolo 5 OEMas occorre precisare come viene calcolato l'effettivo massimo consentito per le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali. Inoltre, è necessario concretizzare le disposizioni dell'articolo 21 OEMas relative alla costruzione e alla trasformazione di edifici per la detenzione di animali da reddito.

Nel quadro del pacchetto di ordinanze concernente l’iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi», il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha approvato diverse modifiche in relazione al bilancio delle sostanze nutritive all'allegato 1 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui paga- menti diretti (OPD; RS 910.13). Pertanto il rimando nell'articolo 5 OEMas all'allegato 1 OPD deve es- sere aggiornato.

9.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 4 Nell'articolo 4 OEMas si precisa che per le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali l'effet- tivo massimo consentito è determinato in base al numero di aziende associate. Una comunità azien- dale composta da due aziende, ad esempio, può detenere il doppio degli effettivi di cui agli articoli 2 e 3 OEMas. A tal fine i rapporti di proprietà e le ubicazioni delle stalle sono irrilevanti. Tuttavia è impor- tante che, conformemente all'articolo 21 OEMas, per le comunità aziendali e le comunità aziendali set- toriali venga autorizzata soltanto la costruzione o la trasformazione di edifici in cui sono detenuti al massimo gli effettivi stabiliti in virtù degli articoli 2 e 3 OEMas. È possibile costruire un edificio per un effettivo più elevato soltanto se l'UFAG ha precedentemente autorizzato un effettivo più elevato con- formemente all’articolo 5, 10 o 12.

Articolo 5 capoverso 2 Nel quadro del pacchetto di ordinanze concernente l’iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi», in relazione al bilancio delle sostanze nutritive il Consiglio federale ha abolito con effetto al 2024 il margine di errore di +10 per cento vigente per l'azoto e il fosforo. A partire dal 2024, dunque, il bilancio delle sostanze nutritive deve essere chiuso al 100 per cento al massimo. Nell'allegato 1 OPD viene quindi abolito il numero 2.1.4 e adeguato il numero 2.1.5. Per questo mo- tivo, all'articolo 5 capoverso 2 OEMas figura ora soltanto il rimando al numero 2.1.5.

Articolo 21 L'articolo 21 OEMas prescrive che può essere autorizzata la costruzione o la trasformazione di edifici soltanto se gli effettivi in essi detenuti non superano quelli stabiliti in virtù degli articoli 2 e 3 OEMas, indipendentemente dal fatto che un edificio sia realizzato da un'unica azienda, da una comunità azien- dale o da una comunità aziendale settoriale. Nel testo dell'articolo 21 OEMas è necessario precisare che sono consentiti edifici per un effettivo più elevato soltanto se l'UFAG ha autorizzato un effettivo più elevato prima della domanda di costruzione conformemente all’articolo 5, 10 o 12 OEMas. Nella sua autorizzazione, la competente autorità preposta al rilascio di autorizzazioni edilizie deve pertanto ri- spettare l’effettivo autorizzato dall’UFAG.

9.4 Ripercussioni

9.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie o umane della Confedera- zione.

225

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

9.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie o umane dei Cantoni.

9.4.3 Economia

Gli effettivi massimi restano invariati. Non occorre quindi ridurre gli effettivi esistenti. Tramite la colla- borazione extraziendale a livello di comunità aziendali e di comunità aziendali settoriali è possibile ri- durre i costi di produzione.

9.4.4 Ambiente

Sulla base della sentenza del TAF del 9 dicembre 2020 relativa all’OEMas, non si può più impedire a una comunità aziendale o a una comunità aziendale settoriale costituita da tre aziende di costruire tre pollai nella stessa ubicazione con ciascuno 18 000 poste per galline ovaiole. In tale contesto occorre però anche tenere presente che edifici di questo tipo possono ormai essere costruiti soltanto in poche località della Svizzera visti i fattori limitanti della legge sulla protezione delle acque e della legge sulla pianificazione del territorio.

9.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni dell'OEMas si applicano solo alle aziende situate all'interno del Paese. Le modifiche proposte sono quindi compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare con l’accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81).

9.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

9.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 46 capoversi 1 e 3 nonché 177 capo- verso 1 LAgr.

226

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Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas)

Modifica del…

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sugli effettivi massimi è modificata come segue:

Art. 4 Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali, per il calcolo degli effettivi massimo e dell’effettivo complessivo autorizzato le cifre menzionate negli articoli 2 e 3 vengono moltiplicate per il numero di aziende associate.

Art. 5 cpv. 2 2 Esso autorizza al massimo gli effettivi che consentono, con il concime aziendale risultante, di rispettare un bilancio fosforico secondo l’allegato 1 numero 2.1.5 dell’or- dinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti.

Art. 21 Le competenti autorità cantonali possono autorizzare la costruzione o la trasforma- zione di edifici per gli effettivi che superano quelli di cui agli articoli 2 e 3 o, nel caso di comunità aziendali o comunità aziendali settoriali, quelli di cui all’articolo 4 sol- tanto se l’UFAG ha precedentemente autorizzato effettivi più elevati in conformità dell’articolo 5, 10 o 12.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1 RS 916.344 2 RS 910.13

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 227

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova «%ASFF_YYYY_ID»

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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10 Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL), RS 916.350.2

10.1 Situazione iniziale

Dal 1° giugno 2000 la Confederazione versa un supplemento per il latte trasformato in formaggio ai sensi dell’articolo 38 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr). Inoltre, tramite il supple- mento per il foraggiamento senza insilati ai sensi dell’articolo 39 LAgr sostiene la produzione di spe- cialità casearie a base di latte crudo. Secondo la LAgr, entrambi i supplementi spettano ai produttori di latte, ma da quando sono stati introdotti, per ragioni amministrative, vengono versati alle aziende di valorizzazione del latte. Queste ultime, in virtù dell'articolo 6 dell'ordinanza del 25 giugno 2008 1 sul so- stegno del prezzo del latte (OSL), sono tenute a trasferire i supplementi entro un mese ai produttori da cui hanno acquistato il latte trasformato in formaggio. Una decina di anni fa, per diversi mesi un valorizzatore non aveva rispettato l'obbligo di trasferire i supplementi ai produttori entro un mese. Alcuni di essi avevano quindi portato il caso fino al Tribunale federale, il quale, con sentenza del 4 dicembre 20182, aveva stabilito che gli attori (produttori lattieri) avevano il diritto di esigere dall'UFAG l’adempimento dell’obbligo del pagamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati per il periodo in que- stione, sebbene tali supplementi fossero già stati versati al valorizzatore. In ossequio alla sentenza del Tribunale federale, l'UFAG aveva dovuto versare retroattivamente ai produttori supplementi per un im- porto di 850 000 franchi. A questo proposito, già nel suo rapporto del settembre 2010, il Controllo fe- derale delle finanze aveva indicato che per l'UFAG vi era il rischio che la Confederazione non risul- tasse legalmente sgravata, qualora i supplementi non fossero pervenuti ai produttori come previsto dalla legge. La succitata sentenza del Tribunale federale e le esperienze acquisite in relazione ad essa avevano palesato la necessità di versare direttamente ai produttori i supplementi per il latte tra- sformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati, come anche stabilito per legge dall’articolo 38 capoverso 1 LAgr. Pertanto, già nella consultazione sul pacchetto di ordinanze 2020, il Diparti- mento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) aveva proposto di pagarli diret- tamente ai produttori. Questa proposta era stata appoggiata dalla maggioranza dei Cantoni. Gran parte delle organizzazioni agricole e il settore lattiero avevano invece respinto la proposta del versa- mento diretto, in quanto temevano un ribasso del prezzo del latte di latteria. Avevano inoltre indicato che il dispendio amministrativo sarebbe aumentato, con conseguenti maggiori costi per il settore e la Confederazione e che il rischio per la Confederazione correlato all’adempimento dell’obbligo in rela- zione al pagamento dei due supplementi tramite i valorizzatori sarebbe stato eliminato nel quadro dell’evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), poiché il versamento dei supplementi ai valorizzatori sarebbe stato vincolato a un effetto liberatorio per la Confederazione. Con la prevista modifica nella PA22+ il Consiglio federale può scegliere se continuare a versare i supplementi ai valo- rizzatori del latte oppure direttamente ai produttori. Onde migliorare la trasparenza nella formazione del prezzo del latte e ridurre il rischio correlato all’adempimento dell’obbligo del pagamento dei sup- plementi, il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di presentare, entro la fine del 2023, un nuovo progetto di modifica dell’ordinanza sul sostegno del prezzo del latte per il versamento diretto dei sup- plementi ai produttori e quindi per una netta separazione tra supplementi e prezzo del latte.

Con il previsto versamento diretto, si ribadisce chiaramente l’esistenza di tre tipi di supplementi, ov- vero quello per il latte commerciale, quello per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggia- mento senza insilati. Non è previsto alcun accorpamento dei supplementi. Inoltre vengono mantenuti i criteri vigenti per il versamento dei supplementi, in particolare le esigenze per ricevere il supplemento per il foraggiamento senza insilati allo scopo di promuovere la produzione di formaggio a base di latte crudo. Il rilevamento dei flussi di latte rimarrà di competenza dei valorizzatori del latte.

1 RS 916.350.2 2 2C_403/2017

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Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte

Il versamento diretto è essenziale per i motivi seguenti.

• Viene ridotto al minimo il rischio finanziario per la Confederazione. In caso di insolvenza di un valorizzatore, la Confederazione non è tenuta ad adempiere l’obbligo dal pagamento dei sup- plementi per il latte. Non vi saranno più doppi versamenti come successo in passato. • I supplementi per il latte sono costantemente oggetto di critiche a livello internazionale in quanto sono considerati sovvenzioni all'esportazione. Il fatto che vengano versati ai valorizza- tori fomenta ulteriormente il dissenso, nonostante questi li trasferiscano ai produttori. Il versa- mento diretto fuga tutte le critiche. I supplementi vengono versati direttamente ai produttori che trasformano il latte in formaggio, indipendentemente dai valorizzatori e a prescindere dal fatto che il formaggio prodotto sia esportato o meno. Si mettono così a tacere le voci secondo cui il supplemento serve a sovvenzionare l’esportazione di formaggio da parte dei valorizza- tori. • Viene accresciuta la trasparenza nella formazione del prezzo del latte. Attraverso il versa- mento diretto dei supplementi, per i produttori il prezzo del latte è chiaramente separato dai supplementi della Confederazione, come nel caso del supplemento per il latte commerciale.

I versamenti mensili dei supplementi per il latte commerciale effettuati dal 2019 a circa 18 000 produt- tori sono la dimostrazione che per l’UFAG è possibile procedere al pagamento direttamente ai produt- tori anche degli altri due supplementi in questione.

10.2 Sintesi delle principali modifiche

Il versamento diretto proposto si basa sul rilevamento del flusso di latte che viene attualmente effet- tuato dai valorizzatori del latte. Il latte valorizzato riportato nel conteggio del pagamento del latte ai produttori viene ripreso dalla Confederazione che usa questo dato come base per il versamento dei supplementi direttamente ai produttori. Ciò assicura lo stesso livello di precisione dell’attuale sistema di versamento dei supplementi. La notifica di questi dati per i valorizzatori comporta soltanto un pic- colo onere supplementare perché devono già riportarli nel conteggio del pagamento del latte. La modi- fica entra in vigore soltanto nel 2025, affinché dopo l’approvazione del PO23 da parte del Consiglio federale, probabilmente a novembre 2023, ci sia tempo sufficiente per procedere agli adeguamenti sul piano informatico necessari per il versamento diretto. La presentazione della domanda da parte dei produttori e il pagamento da parte dell'UFAG avverranno analogamente alla procedura già applicata per il supplemento per il latte commerciale.

10.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1c capoversi 1 e 2 frase introduttiva La formulazione dell'articolo 1c sul supplemento per il latte trasformato in formaggio viene allineata in modo più chiaro alle disposizioni della base legale contenuta nell'articolo 38 LAgr, eliminando in parti- colare le ripetizioni, ragion per cui non occorre indicare l’importo del supplemento. Il capoverso 1 può quindi essere abrogato e integrato nel capoverso 2. Articolo 2 capoverso 1 La formulazione dell’articolo 2 capoverso 1 sul supplemento per il foraggiamento senza insilati viene allineata in modo più chiaro alle disposizioni della base legale contenuta nell’articolo 39 LAgr, elimi- nando in particolare le ripetizioni, ragion per cui non occorre indicare l’importo del supplemento.

Articolo 2a capoverso 1

Il supplemento per il latte commerciale è versato soltanto per il latte vaccino che adempie le esigenze fissate dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) in virtù dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso. Pertanto non è pagato alcun supplemento per il latte che non soddisfa tali requisiti, in particolare per quello contenente inibitori. Non si tratta di una modifica sul piano materiale, bensì sol- tanto di una concretizzazione, poiché anche con l’attuale formulazione del capoverso 1 non è possi- bile versare supplementi per il latte commerciale che non soddisfa i requisiti di qualità a livello di pro- duzione primaria.

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Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte

Articolo 3 Domande Il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati sono versati direttamente ai produttori, analogamente a ciò che avviene per i supplementi per il latte com- merciale. Pertanto, anche le domande di versamento dei supplementi vanno presentate dai produttori al servizio d’amministrazione. La domanda non dev’essere presentata mensilmente (o annualmente nel caso di aziende d’estivazione), bensì è sufficiente inoltrarla un’unica volta. I capoversi 1 e 3 ven- gono accorpati e il capoverso 2 abrogato. I valorizzatori non possono più presentare domande.

La presentazione della domanda da parte dei produttori e il pagamento dei supplementi per il latte tra- sformato in formaggio e il foraggiamento senza insilati da parte dell'UFAG avverranno analogamente alla procedura già applicata per il supplemento per il latte commerciale (nuovi cpv. 2 e 3).

Articolo 6 Obbligo di registrare separatamente le quantità di latte Siccome il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati sono versati direttamente ai produttori, nel conteggio del pagamento del latte devono essere registrate separatamente soltanto le quantità di latte che danno diritto ai supplementi di cui agli articoli 1c e 2. L’obbligo di pagamento e di tenere la contabilità diventa pertanto obsoleto e viene abrogato.

Articolo 8 capoverso 2 Nel notificare i quantitativi di latte per produttore, l'acquirente deve conformarsi alla struttura prescritta dal servizio d’amministrazione. Ciò non implica alcuna modifica a livello materiale perché la notifica viene già effettuata in questo modo. Questa pratica è concretizzata al capoverso 2.

Articolo 9 capoversi 3 e 3bis Il sistema di notifica al servizio d’amministrazione di cui al capoverso 3 viene adeguato al fine di regi- strare in via suppletiva tutti i quantitativi di latte necessari per calcolare l’importo del supplemento per il latte trasformato in formaggio ed eventualmente di quello per il foraggiamento senza insilati per sin- golo produttore. Gli adeguamenti del sistema di notifica sono necessari anche per consentire al Set- tore Revisioni e ispezioni di procedere a controlli a campione in funzione del rischio tesi a verificare la correttezza delle notifiche. Il riferimento alla struttura prescritta dal servizio d’amministrazione è spo- stato al capoverso 3bis affinché sia applicato anche per i nuovi obblighi di notifica dei valorizzatori.

Quando notificano il volume di produzione, i valorizzatori che acquistano il latte direttamente dai pro- duttori devono indicare anche le quantità di latte che danno diritto ai supplementi di cui agli articoli 1c e 2 riepilogandole per produttore (modulo MPD1. Siccome queste quantità vengono già registrate se- paratamente nel conteggio del pagamento del latte, si tratta semplicemente di effettuare una notifica supplementare al servizio d’amministrazione di quantità già note. Nella compravendita di latte, attual- mente per la registrazione di queste quantità di latte nei conteggi dei pagamenti dei produttori si tollera un ritardo nella dichiarazione di un mese. Questa pratica è mantenuta anche in futuro e quindi viene precisata al capoverso 3bis.

Art. 11a Registrazione, notifica e conservazione dei dati sul latte di pecora e di capra Affinché i supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati pos- sano essere versati direttamente anche ai produttori di latte di pecora e di capra, la registrazione, la notifica e la conservazione dei dati sul latte di pecora e di capra devono avvenire analogamente alla procedura già applicata per il latte vaccino.

10.4 Ripercussioni

10.4.1 Confederazione

Il tipo di versamento diretto proposto combina in modo ottimale l'attuale sistema di notifica della valo- rizzazione ai produttori di latte con il versamento diretto dei supplementi. La Confederazione si limita a riprendere dal sistema attuale i dati necessari per il versamento diretto, mantenendo la stessa qualità

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Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte

con cui i valorizzatori versano attualmente i supplementi. L'onere supplementare per i valorizzatori è basso (i dati vengono comunque rilevati) e la Confederazione può creare trasparenza nella forma- zione del prezzo del latte con un dispendio esiguo e allo stesso tempo ridurre al minimo il rischio cor- relato all’adempimento dell’obbligo di pagamento dei supplementi.

Nel 2021 le uscite della Confederazione per l’amministrazione del sostegno del prezzo del latte nel quadro del mandato di prestazione con la TSM sono ammontate a circa 2 637 000 franchi. Per attuare il principio del versamento diretto dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggia- mento senza insilati occorre integrare la notifica dei dati da parte dei valorizzatori che acquistano il latte direttamente dai produttori (cfr. commento all’art. 9). Di conseguenza sono necessari adegua- menti al sistema informatico del servizio d’amministrazione. Stando alle prime stime della TSM Fidu- ciaria Sagl (TSM), i costi aggiuntivi una tantum per l'adeguamento del sistema informatico ammontano a circa 500 000 di franchi, quelli annuali ricorrenti (manodopera, archiviazione dati in un centro di cal- colo, ecc.) comportano un aumento del 15-20 per cento delle uscite annuali secondo il mandato di prestazione con la TSM. L’adeguamento del sistema informatico è realizzato come integrazione del mandato di prestazione esistente, rispettando il tetto dei costi.

10.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

10.4.3 Economia

Il versamento diretto contribuisce a migliorare la trasparenza sul prezzo del latte, in quanto viene fatta una chiara distinzione tra il prezzo del latte effettivamente pagato dagli acquirenti ai produttori e l’im- porto del supplemento versato dalla Confederazione. Non vengono introdotti nuovi pagamenti, ma vengono modificate soltanto le modalità di versamento di quelli esistenti. La portata del sostegno ai produttori non cambia rispetto a quella attuale.

10.4.5 Scambio con il settore lattiero

Prima dell’avvio della consultazione, la proposta del versamento diretto dei supplementi per il latte è stata discussa con il settore. Ciò ha permesso di apportarvi notevoli semplificazioni. In particolare, si è rinunciato al rilevamento nell’ambito del diritto pubblico del flusso del latte inizialmente previsto e alla semplificazione del supplemento per il foraggiamento senza insilati. La proposta di modifica prevede dunque solo il versamento effettivo dei supplementi da parte della Confederazione, esattamente sulla base degli stessi dati attualmente rilevati dai valorizzatori del latte. Ciononostante, il settore lattiero continua a essere contrario al versamento diretto perché teme che lo scorporo dei supplementi dal prezzo del latte abbia un impatto negativo sul mercato lattiero.

10.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le proposte di modifica dell'OMSt sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano in- ternazionale. L'accordo sull’agricoltura dell'OMC esige che il sostegno statale vada a beneficio dei produttori e non dei valorizzatori. Il versamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati direttamente ai produttori soddisfa questa esigenza ed è pertanto conforme all’accordo sull’agricoltura dell’OMC.

10.6 Entrata in vigore

Le modifiche relative al versamento diretto entrano in vigore il 1° gennaio 2025. In questo modo i valo- rizzatori hanno tempo sufficiente per prepararsi ai nuovi obblighi di notifica. Inoltre, il servizio d’ammi- nistrazione può procedere ai necessari adeguamenti del sistema informatico. È fatta salva la modifica dell’articolo 2a capoverso 1 sul latte commerciale che, non essendo connessa al versamento diretto del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati, può entrare in vigore già il 1° gennaio 2024.

232

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte

10.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 38, 39, 43 e 183 LAgr.

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Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

Art. 1c cpv. 1 e 2 frase introduttiva

1 Abrogato

2 Per il latte vaccino, di pecora e di capra ai produttori è versato un supplemento per

il latte trasformato in formaggio se il latte è trasformato in:

Art. 2 cpv. 1 Frase introduttiva 1 Il supplemento per il foraggiamento senza insilati è versato ai produttori per il latte

vaccino, di pecora e di capra qualora:

Art. 2a cpv. 1 1 Per il latte commerciale vaccino l’UFAG versa ai produttori un supplemento di 5

centesimi il chilogrammo purché soddisfi le esigenze che il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce in virtù dell’ODerr2 nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale.

Art. 3 Domande 1 Le domande di versamento dei supplementi vanno presentate dai produttori. Devono essere inoltrate al servizio d’amministrazione di cui all’articolo 12.

1 RS 916. 350.2 2 RS 817.02

2023-… «%ASFF_YYYY_ID» 234

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte «%ASFF_YYYY_ID»

2 I produttori possono autorizzare i valorizzatori a presentare la domanda. In questo

caso devono comunicare al servizio d’amministrazione: a. il rilascio di un’autorizzazione; b. il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte; c. la revoca di un’autorizzazione.

Art. 6 Obbligo di registrare separatamente le quantità di latte Il valorizzatore è tenuto a registrare separatamente, nel conteggio concernente l’ac- quisto di latte, la quantità di latte per cui sono versati supplementi di cui agli articoli 1c e 2.

Art. 8 cpv. 2 2 Deve notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese succes-

sivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione. La notifica deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d’amministrazione.

Art. 9 cpv. 3 e 3bis 3 Il valorizzatore deve notificare al servizio d’amministrazione: a. mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo: in quale modo ha valo- rizzato le materie prime, separatamente per ogni azienda e azienda d’estiva- zione; b. mensilmente e al più tardi un mese dopo la notifica di cui alla lettera a: la quantità di latte per cui vengono versati supplementi di cui agli articoli 1c e 2 riepilogate per mese e per singolo produttore. 3bis Le notifiche di cui al capoverso 3 devono essere conformi alla struttura prescritta

dal servizio d’amministrazione.

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 11a Registrazione, notifica e conservazione dei dati sul latte di pecora e di capra Gli articoli 8–11 si applicano per analogia anche al latte di pecora e di capra.

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2 L’articolo 2a capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2024.

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Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte «%ASFF_YYYY_ID»

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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11 Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA), RS 916.404.1

11.1 Situazione iniziale

In seguito alla revisione della LFE del 19 giugno 2020 (RU 2020 5749), il 3 novembre 2021 il Consiglio federale ha emanato la nuova OIBDTA (RU 2021 751, RS 916.404.1). La crescente digitalizzazione richiede ora un piccolo adeguamento dei diritti di accesso ai dati della BDTA.

11.2 Sintesi delle principali modifiche

In analogia alla prassi attuale, la persona che ha trasmesso i dati alla BDTA deve poter chiedere al supporto di Identitas la rettifica di tali dati senza fornire un certificato d’accompagnamento. L’inoltro di un certificato d’accompagnamento resta una condizione per rettificare dati trasmessi da terzi. L’ottenimento di dati dalla BDTA non deve essere una prerogativa solo delle organizzazioni di alleva- mento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi di sanità animale. Anche altre per- sone fisiche e giuridiche devono poter utilizzarli. In ogni caso, tuttavia, è essenziale che il soggetto a cui si riferiscono i dati dia esplicitamente il suo consenso.

11.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 25 Nel capoverso 3 è stralciata la parte «entro un anno dalla morte dell’animale». Nella pratica dopo que- sto termine solo raramente si chiede una rettifica dei dati. Non c’è alcun motivo oggettivo per esigere che una rettifica sia effettuata entro un determinato termine. Inoltre, per Identitas AG la verifica del ri- spetto di tale termine comporterebbe un certo dispendio. Per le richieste di rettifica dei dati per tele- fono, Identitas AG verifica l’identità di chi telefona mediante due attributi (p.es. n. Agate e n. di tele- fono). Il vigente capoverso 4 non fa distinzioni tra la rettifica di notifiche fatte in prima persona e la rettifica di notifiche di terzi. Poiché l’articolo 25 OIBDTA negli altri capoversi non contempla la rettifica di notifiche di terzi, nell’interpretazione del capoverso 4 si può partire dal presupposto che anch’esso sia applica- bile solo per le notifiche fatte in prima persona e non per quelle di terzi. Di conseguenza un detentore di animali non potrebbe chiedere la rettifica di notifiche di terzi (eccetto nel caso in cui si tratti di un «terzo incaricato» in virtù dell’art. 23 OIBDTA). Allo stesso tempo non è sempre consigliabile l’utilizzo di un certificato d’accompagnamento come «prova» dell’esattezza della notifica rettificata. Conformemente al capoverso 4 vigente, va inoltrato un certificato d’accompagnamento per la rettifica di notifiche di accesso (rimando all’allegato 1 n. 1 lett. c, n. 2 lett. c nonché n. 3 lett. b), di uscita (rimando all’allegato 1 n. 1 lett. d nonché n. 2 lett. d) e di ma- cellazione (rimando all’allegato 1 n. 1 lett. e, n. 2 lett. e nonché n. 3 lett. c). Tuttavia, con un certificato d’accompagnamento di fatto può essere comprovata solo l’uscita da un’azienda detentrice di animali di provenienza e non l’accesso all’azienda detentrice di animali successiva o la conseguente macella- zione, poiché è possibile che l’animale, a insaputa dell’estensore del certificato d’accompagnamento, sia stato spostato in un’azienda detentrice di animali intermedia. Inoltre vi è il pericolo che per rettifi- care le proprie notifiche alcuni detentori di animali riscrivano un certificato d’accompagnamento ade- guato, ma non necessariamente corrispondente alla realtà, affinché la storia dell’animale venga cor- retta dal supporto di Identitas. Una storia dell’animale con stato «OK» ai sensi dell’articolo 11 capo- verso 2 è il presupposto per il versamento del contributo per l’eliminazione in virtù dell’articolo 2 capo- verso 1 lettera b dell’ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407). Per tali motivi, le disposizioni del vigente capoverso 4 sono difficilmente attuabili nella pratica e per- tanto oggi non vengono applicate in fase di rettifica delle notifiche fatte in prima persona. Parallela- mente, il supporto BDTA accetta rettifiche di notifiche di uscita da parte di terzi, a condizione che que- ste possano essere comprovate mediante un certificato d’accompagnamento compilato dalla persona che effettua la notifica. A favore di un adeguamento della prassi all’ordinanza, ovvero per la rettifica di dati forniti in prima per- sona a partire da una notifica di accesso, di uscita o di macellazione la persona che effettua la notifica deve in ogni caso inoltrare un certificato d’accompagnamento e non sono possibili rettifiche di dati di terzi, vi sono i seguenti argomenti:

237

O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

a. diminuisce l’attrattiva per la fornitura di dati di dubbia natura allo scopo di rettificare la storia dell’animale in modo che possano venir versati contributi per l’eliminazione e pagamenti diretti riferiti all’animale, ciò che corrisponde agli obiettivi primari del controllo del traffico degli animali e della tracciabilità; e b. le rettifiche di notifiche fatte in prima persona restano possibili, devono però essere comprovate. D’altro canto, a favore di un adeguamento dell’ordinanza alla prassi, ovvero la persona che effettua la notifica può chiedere la rettifica dei dati trasmessi senza inoltrare un certificato d’accompagnamento, mentre la rettifica di notifiche di uscita da parte di terzi sono possibili solo inoltrando un certificato d’ac- compagnamento, vi sono i seguenti argomenti: a. l’intero sistema del controllo del traffico di animali si basa sul principio dell’autodichiarazione; pertanto la persona che effettua la notifica deve semplicemente poter rettificare i propri dati; b. per la rettifica dei propri dati non si fanno differenze a livello di applicazione tra le notifiche di nascita, di importazione e di esportazione (prova con certificato d’accompagnamento impossi- bile) e le notifiche di accesso, di uscita e di macellazione (prova con certificato d’accompagna- mento non necessaria); c. sgravio a livello di supporto; d. nessun inasprimento rispetto alla prassi attuale; un divieto generale di rettifiche a notifiche di terzi potrebbe innescare reazioni difficilmente prevedibili a livello di detentori di animali e delle rispettive organizzazioni. Si propone di modificare l’OIBDTA allineandola alla prassi attuale, ovvero senza certificato d’accom- pagnamento per la rettifica dei propri dati e con certificato d’accompagnamento per la rettifica di notifi- che di uscita da parte di terzi.

Articolo 33 Del vigente articolo 33 viene mantenuto il capoverso 1 lettera a; le altre disposizioni sono riprese nel nuovo articolo 38b.

Articolo 35 L’articolo 35 è abrogato e sostituito dal nuovo articolo 38a per i seguenti motivi. • Il capoverso 1 consente la cessione di dati BDTA senza consenso del detentore di animali. Nella pratica, tuttavia, Identitas AG esige comunque un consenso per trasmettere dati di cui al capo- verso 1. • L’articolo 35 lascia presupporre che Identitas AG metta a disposizione due diversi pacchetti di dati. Il primo ai sensi del capoverso 1 (dati in virtù delle lett. a-g) e il secondo conformemente al capoverso 2 (altri dati). Ma questo non è il caso nella pratica. Previo consenso del detentore di animali, le organizzazioni ricevono i dati di cui ai capoversi 1 e 2 per ogni specie animale. Dal profilo giuridico la questione è delicata, poiché nell’ambito della legislazione in materia di prote- zione dei dati possono essere ottenuti solo i dati effettivamente necessari (proporzionalità del trattamento dei dati). Non è chiaro se tutti i dati siano realmente necessari in ogni caso. • Nell’ambito del capoverso 1, le organizzazioni di allevamento riconosciute gestiscono autonoma- mente l’elenco dei loro affiliati. All’atto dell’adesione, con l’accettazione degli statuti o del regola- mento sul libro genealogico, gli affiliati acconsentono alla condivisione dei dati (p.es.: swis- sherdbook, Braunvieh Schweiz). Anche se tale condivisione dei dati può essere annullata me- diante un’indicazione in tal senso negli statuti sulla pagina Internet della BDTA, la questione è problematica dal profilo giuridico. Nel caso delle altre organizzazioni (cosiddette «organizzazioni di affiliati», come peraltro è designata Identitas AG), invece, il detentore di animali deve inserire personalmente in maniera attiva una spunta nella BDTA a conferma della sua affiliazione dopo aver effettuato l’accesso ad Agate. • L’articolo 35 si focalizza sulle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con la- bel nonché sui servizi di sanità animale. Non c’è tuttavia alcun motivo per limitare la cerchia dei destinatari dei dati, se conformemente alla LPD 1 il detentore di animali ha dato il suo consenso specifico alla trasmissione dei dati a un destinatario ben preciso, definendo quindi quali dati ven- gono trasmessi a quali scopi a quali destinatari. Inoltre in questo contesto vi è palesemente

1 LPD; legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1)

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O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

senz’altro l’interesse da parte dei soggetti coinvolti a poter trasmettere anche ad altri destinatari i dati citati all’articolo 35. • La disposizione di cui al capoverso 1 lettera d (numeri d’identificazione sulle marche auricolari che sono state fornite da Identitas AG agli affiliati dell’organizzazione interessata) non viene ri- presa nel nuovo articolo 38a. Inizialmente questa era stata introdotta affinché le organizzazioni di allevamento di ovini e caprini potessero stabilire se il numero d’identificazione era plausibile. Da quando le nascite di ovini e caprini devono venir notificate nella BDTA, questa procedura avviene automaticamente nella banca dati. Le organizzazioni di allevamento di ovini e caprini pertanto non necessitano più di queste informazioni. Articolo 36 In tutta l’ordinanza si utilizza l’espressione «numero d’identificazione» tranne nell’articolo 36, dove fi- gura, come sinonimo, il termine «numero d’identità». Sostituendo «numero d’identità» con «numero d’identificazione» si consolida una terminologia uniforme.

Articolo 38a Questo articolo sostituisce il vigente articolo 35. Di seguito vengono commentate le rispettive disposi- zioni. • La cerchia dei destinatari dei dati non è definita. Di primaria importanza non è il destinatario dei dati, bensì il consenso giuridicamente valido della persona interessata alla trasmissione di deter- minati dati a destinatari ben precisi per uno scopo specifico nonché il rispetto della proporziona- lità del trattamento dei dati. • La prassi oltremodo diffusa del consenso derivante dall’approvazione degli statuti di organizza- zioni di allevamento riconosciute2 non soddisfa più le esigenze attuali in quanto il vincolo tra con- senso e affiliazione è problematico dal profilo della protezione dei dati (volontarietà del consenso discutibile, nessuna revoca del consenso senza perdita dello stato di affiliato). Il consenso una tantum deve essere dato in ogni caso attivamente ed esplicitamente dalla persona interessata e deve poter anche essere revocato. • Il destinatario dei dati deve indicare e motivare in anticipo quali dati intende ricevere e a quale scopo. Queste informazioni devono essere chiaramente visibili nel consenso alla trasmissione dei dati. • Il destinatario dei dati definisce la combinazione di dati (pacchetto di dati) a cui è interessato in base alle sue reali esigenze. Il soggetto a cui si riferiscono i dati può accettare o rifiutare la tra- smissione di questa combinazione di dati predefinita. In tal modo si può evitare che i destinatari dei dati che fanno affidamento su dati omogenei, ricevano dai soggetti a cui si riferiscono i dati pacchetti di dati differenti. • Se in un secondo tempo un destinatario desidera ulteriori dati, deve ottenere un consenso (an- che) per questi. Ciò può implicare che il soggetto a cui si riferiscono i dati debba confermare nuo- vamente la condivisione dei dati se il destinatario integra il pacchetto originario con nuovi dati. • Il soggetto a cui si riferiscono i dati può informarsi in maniera trasparente su quali dati, da quali destinatari, a quali scopi e in quale periodo (da – a) possono essere ottenuti. • Il consenso del soggetto a cui si riferiscono i dati alla condivisione con i destinatari è valido fino alla revoca. Ciò vuol dire che un pacchetto di dati può essere ottenuto senza limitazioni e con le più recenti informazioni fino alla revoca del consenso da parte del soggetto a cui si riferiscono i dati. • Per la trasmissione dei dati concernenti il detentore di animali è necessario il consenso dell’at- tuale detentore di animali. Se in un’azienda detentrice di animali cambia il detentore di animali, decadono tutti i consensi del detentore di animali precedente. • I dati concernenti il detentore di animali sono:

1. nome (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. c),

2. indirizzo (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. c),

3. numero d’identificazione cantonale (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. c),

4. numero di telefono (OIBDTA art. 14 cpv. 1 lett. b),

5. indirizzo e-mail (OIBDTA art. 14 cpv. 1 lett. c),

2 cfr. Spiegazioni all’articolo 35 nell’introduzione dell’OIBDTA

239

O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

6. lingua di corrispondenza (OIBDTA art. 14 cpv. 1 lett. b).

• I dati concernenti l’azienda detentrice di animali sono:

1. numero BDTA (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. a),

2. ubicazione (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. a),

3. coordinate geografiche (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. a),

4. numero del Comune (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. a),

5. numero d’identificazione cantonale,

6. tipo di utilizzazione, se definito (OIBDTA art. 13 cpv. 2),

7. tipo di azienda detentrice di animali secondo l’articolo 6 lettera o OFE (OIBDTA art.

35 cpv. 1 lett. a),

8. numero d’identificazione degli animali che sono tenuti nell’azienda detentrice di ani- mali (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. b)3 – questa informazione non è disponibile per gli animali della specie suina. • Previo consenso dell’attuale detentore di animali, in virtù dell’articolo 38a capoverso 1 lettera c numero 1 può esser trasmesso il numero d’identificazione degli animali. • Il precedente detentore di animali, inoltre, può acconsentire a trasmettere i numeri d’identifica- zione degli animali che sono stati tenuti nell’azienda detentrice, a condizione che a. siano stati macellati o siano morti; b. siano tenuti in un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari oppure vengano presentati in occasione di un’esposizione di bestiame; c. siano trattati in una clinica veterinaria; d. siano parte di una mandria transumante. Questo è importante poiché se un animale è trasferito in un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari oppure è presentato in occasione di un’esposizione di bestiame o trattato in una cli- nica veterinaria oppure è parte di una mandria transumante occorre partire dal presupposto che il detentore di animali precedente in linea di principio resti il proprietario dell’animale. Il cambia- mento di ubicazione ha solo un carattere temporeo; l’animale successivamente farà ritorno nell’azienda detentrice di animali originaria. Pertanto il detentore precedente deve poter deci- dere in merito alla trasmissione del numero d’identificazione di questi animali. Nel trasferimento di un animale in un altro tipo di azienda detentrice ai sensi dell’articolo 6 let- tera o OFE (RS 916.401), ovvero aziende agricole detentrici di animali, aziende che commer- ciano bestiame, mercati di bestiame, aste di bestiame o animali tenuti a scopo non commer- ciale, in linea di principio si deve presumere un trasferimento di proprietà e quindi la decisione su un’eventuale trasmissione del numero d’identificazione di questo animale spetta solo al nuovo detentore. • Come finora, per ottenere il numero d’identificazione di un animale, oltre al consenso in virtù dell’articolo 38a capoverso 1 lettera c numero 1, vi sono altri modi (p.es. certificato d’accompa- gnamento, marca auricolare dell’animale, certificato di allevamento). Il numero d’identificazione è utilizzato come chiave per la condivisione dei dati conformemente all’articolo 38b. La revoca della condivisione dei dati secondo l’articolo 38a pertanto non comporta necessariamente che i dati di cui all’articolo 38b non possano più essere consultati da un precedente destinatario in particolare se il destinatario conserva il numero d’identificazione ottenuto. • Per i suini il numero d’identificazione non è associato ad altre informazioni, poiché, tra le altre cose, le nascite dei suinetti non devono essere notificate. Per queste specie di animali vanno notificati solo le importazioni, gli accessi e la macellazione a livello di gruppo. Il detentore può condividere proprio queste informazioni • Per gli equidi il consenso alla trasmissione di dati spetta al proprietario e non al detentore di ani- mali. Con il cambio di proprietario dell’equide decadono tutti i consensi del proprietario prece- dente. Il consenso è valido sempre per singoli animali e non per tutto l’effettivo. Poiché il nu- mero d’identificazione (UELN) è diverso dal numero di microchip, devono essere comunicati en- trambi. Previo consenso possono essere trasmessi tutti i dati notificati in virtù dell’allegato 1 nu- mero 4 OIBDTA (= dati dell’animale). • Il consenso alla trasmissione di dati a terzi può essere revocato in qualsiasi momento. La tra- smissione di dati già ottenuti però non può essere annullata. Pertanto il destinatario dei dati non è tenuto a eliminare i dati già ottenuti. Non si può evitare che i numeri d’identità ottenuti siano utilizzati anche dopo la revoca del consenso come chiave per la consultazione dei dati di cui all’articolo 38b.

3 Nel vigente articolo 35 capoverso 1 lettera b figura: «… numeri d’identificazione degli animali che sono tenuti o sono stati tenuti»

240

O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

• In base a una sentenza del Tribunale amministrativo federale4, i dati concernenti il peso alla macellazione sono trasmessi in maniera restrittiva e, come finora, solo a fini zootecnici o di ri- cerca scientifica. La modifica proposta in relazione al consenso alla trasmissione di dati a terzi richiede sostanziali adeguamenti tecnici alla BDTA. Per il momento non si sa entro quando Identitas AG potrà realizzare gli adeguamenti necessari mantenendo i costi supplementari al livello più basso possibile. Eventual- mente ci sono sinergie con la sostituzione in atto da anni dell’attuale BDTA. Pertanto, al più tardi dopo la procedura di consultazione, si deciderà in merito a un’entrata in vigore successiva al 1° gen- naio 2024 o a una ripresa nel quadro di una futura revisione dell’OIBDTA.

Articolo 38b Vengono riprese le principali disposizioni del vigente articolo 33. • Chi conosce il numero BDTA di un’azienda detentrice di animali oppure il numero d’identifica- zione o il numero di microchip di un animale, può ottenere dati generali concernenti tale azienda detentrice o l’animale. Tale chiave (n. BDTA dell’azienda detentrice di animali oppure numero d’identificazione o numero di microchip dell’animale) può essere ottenuta in base a quanto di- sciplinato all’articolo 38a o in altro modo. Questo generale diritto di consultazione dei dati sulle singole aziende detentrici di animali e sugli animali, presente dall’istituzione della BDTA, mira a garantire trasparenza nella catena alimentare e a creare fiducia nei dati della BDTA.

• Per la trasmissione dell’appartenenza territoriale e dello stato BVD di aziende detentrici di ani- mali della specie bovina, di bufali o di bisonti non è necessario alcun consenso dei detentori di animali. Queste informazioni sono disponibili per chiunque (come nel vigente art. 33 cpv. 1 lett. b OIBDTA).

• La maggioranza dei dati sugli animali delle specie bovina, ovina e caprina fa parte della storia dell’animale o delle informazioni dettagliate conformemente all’articolo 11 OIBDTA. Tali dati sono liberamente disponibili per chiunque conosca il numero d’identificazione dell’animale. Il destinatario dei dati può ottenere il numero d’identificazione degli animali 1. con il consenso di un detentore di animali (cfr. art. 38a cpv. 1 lett. c n. 1) oppure 2. in un altro modo (p.es. sulla base di una marca auricolare oppure consultando un certificato d’accompagnamento o un certificato di allevamento).

• I dati su animali delle specie bovina, ovina e caprina (dall’all. 1 n. 1 e 2 OIBDTA) che non rien- trano né nella storia dell’animale né nelle informazioni dettagliate sono i seguenti: 1. Paese di provenienza e numero d’identificazione nel Paese di provenienza all’impor- tazione

2. tipo di uscita

3. Paese di destinazione all’esportazione

4. data a partire dalla quale si applica la modifica del tipo di utilizzazione

5. data della notifica

6. risultato della classificazione neutrale della qualità

7. numero BDTA del richiedente.

Questi dati possono essere trasmessi solo se il soggetto a cui si riferiscono i dati ha dato il suo consenso alla trasmissione di tali dati sull’animale conformemente all’articolo 38a. Per il risul- tato della classificazione neutrale della qualità tale soggetto sarebbe l’azienda di macellazione, mentre per il numero BDTA del richiedente sarebbe l’azienda di macellazione e/o il richiedente.

• Nel caso dei suini, per la storia dell’animale e le informazioni dettagliate non sono presenti dati nella BDTA. La conoscenza del numero d’identificazione non consente pertanto di visualizzare alcun dato.

• Conoscendo il numero d’identificazione (UELN) o il numero di microchip di un equide, chiunque può consultare nella BDTA lo scopo di utilizzo (animale da reddito o da compagnia).

Articolo 39 In relazione ai nuovi articoli 38a e 38b, si adegua il titolo dell’articolo 39. Inoltre al capoverso 1 sono effettuati degli adeguamenti linguistici.

4 Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-715/2020 del 25 novembre 2020

241

O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Articolo 54 La correzione proposta concerne soltanto il testo francese. Allegato 2 numero 6 Il numero 6 è stato introdotto nell’ordinanza con la revisione del 2022 e motivato come segue: «L'inse- rimento di una nuova organizzazione di allevamento, di produttori o di produzione con label oppure di un servizio di sanità animale nella BDTA genera un onere per il gestore della BDTA in termini di ade- guamento del software e di attività di comunicazione. Secondo il principio di causalità, per questo onere di 3-4 ore, alla rispettiva organizzazione viene fatturato un importo forfettario di 250 franchi». Il numero 6 rimanda direttamente al vigente articolo 35 viene abrogato e di conseguenza va adeguato. Ora non solo le nuove organizzazioni di allevamento, di produttori o di produzione con label oppure un servizio di sanità animale generano un determinato onere per l’elaborazione dei dati, bensì anche una più ampia cerchia di destinatari dei dati.

11.4 Ripercussioni

11.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

11.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

11.4.3 Economia

Ripercussioni minime. Grazie alla flessibilità della condivisione dei dati, si amplia la cerchia dei poten- ziali destinatari dei dati, promuovendone il molteplice utilizzo. Con l’introduzione della tassa per la re- gistrazione come destinatario dei dati, i destinatari dei dati devono far fronte a costi supplementari. Inoltre occorre effettuare adeguamenti tecnici a livello di Identitas AG.

11.4.4 Ambiente

Ripercussioni esigue. Il consumo energetico dei server varia a seconda della prestazione che devono fornire. Se in virtù del nuovo articolo 38a più persone fisiche e giuridiche ottengono dati BDTA, au- menta anche il carico dei server e quindi il consumo energetico (in condizioni altrimenti invariate).

11.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte corrispondono agli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare a quelli in relazione all’allegato 11 («Allegato veterinario») nell’ambito dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

11.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

11.7 Basi legali

L’ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) si basa sugli arti- coli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) nonché sugli articoli 165gbis, 177 capoverso 1 nonché 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr).

242

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 novembre 20211 concernente Identitas AG e la banca dati sul traf- fico di animali è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 3 e 4

3 Le persone soggette all’obbligo di notifica e le persone incaricate possono chiedere

telefonicamente o per scritto a Identitas AG la rettifica dei dati che hanno trasmesso. 4 Terze persone possono chiedere una rettifica a Identitas AG solo per dati di cui all’al-

legato 1 numero 1 lettera d nonché numero 2 lettera d. A tal fine devono inoltrare i certificati d’accompagnamento ai sensi dell’articolo 12 OFE2.

Art. 33 Accesso a dati propri Chiunque può consultare e utilizzare i dati che lo concernono.

Art. 35 Abrogato

RS .......... 1 RS 916.404.1 2 RS 916.401

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 243

O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 36 cpv. 1 lett. b

1 I detentori di animali possono consultare e utilizzare i seguenti dati:

b. elenco del proprio effettivo di animali con il numero d’identificazione di ogni singolo animale nel momento attuale o in un momento anteriore.

Art. 38a Accesso con consenso della persona interessata 1 Chi dispone del consenso del detentore di animali, può consultare e utilizzare per lo scopo del trattamento indicato i seguenti dati della BDTA: a. dati concernenti il detentore di animali: nome, indirizzo, numero d’identifica- zione cantonale, numero di telefono, indirizzo e-mail e lingua di corrispon- denza; b. dati concernenti l’azienda detentrice di animali: numero BDTA, ubicazione, coordinate geografiche, numero del Comune, numero d’identificazione can- tonale, tipo di utilizzazione e tipo di azienda detentrice di animali; c. dati concernenti i seguenti animali:

1. per gli animali delle specie bovina, ovina e caprina: numero d’identifica-

zione degli animali che – sono tenuti nell’azienda detentrice di animali, – hanno lasciato temporaneamente l’azienda detentrice di animali, o – sono stati tenuti nell’azienda detentrice di animali e sono stati macellati o sono morti;

2. per gli animali della specie suina: dati conformemente all’allegato 1 numero

3 di gruppi di animali che sono tenuti o sono stati tenuti nell’azienda

detentrice di animali. 2 Chi dispone del consenso del proprietario, può consultare e utilizzare per lo scopo del trattamento indicato i seguenti dati della BDTA concernenti gli equidi: a. nome e indirizzo del proprietario; b. numero d’identificazione e numero di microchip dell’animale; c. dati sugli equidi.

3 Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

Art. 38b Accesso mediante il numero BDTA, il numero d’identificazione o il numero di microchip 1 Chi dispone del numero BDTA di un’azienda detentrice di animali, può consultare

e utilizzare i seguenti dati concernenti tale azienda detentrice di animali:

2/4 244

O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali «%ASFF_YYYY_ID»

a. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all’articolo 11 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola (OTerm): l’apparte- nenza territoriale; b. per le aziende detentrici di animali della specie bovina, di bufali o di bisonti: lo stato BVD; c. per le aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina. 2 Chi dispone del numero d’identificazione o del numero di microchip di un animale,

può consultare e utilizzare i seguenti dati concernenti tale animale: a. storia dell’animale; b. informazioni dettagliate relative all’animale; c. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: lo stato BVD, lo stato della storia dell’animale e la data di nascita; d. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell’animale e la data di nascita; e. per gli equidi: lo scopo d’utilizzo giusta l’articolo 15 OMVet. 3 Il destinatario dei dati acquisisce personalmente i numeri BDTA di aziende deten-

trici di animali nonché i numeri d’identificazione e il numero di microchip degli ani- mali; in particolare mediante il consenso della persona interessata di cui all’articolo 38a.

Art. 39 Accesso su richiesta a fini zootecnici o di ricerca scientifica 1 Su richiesta, Identitas AG, senza consenso degli interessati, può autorizzare terzi a consultare e utilizzare tutti i dati della BDTA a fini zootecnici o di ricerca scientifica. Decide d’intesa con l’UFAG. 2 Se la domanda comprende dati non anonimizzati o se attraverso tutti i dati disponibili è possibile risalire a persone interessate, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all’UFAG prima della firma.

Art. 54 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.

II

L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa:

N. 6

6 Registrazione di nuovi destinatari dei dati

3 RS 910.91

3/4 245

O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali «%ASFF_YYYY_ID»

Registrazione di un destinatario dei dati secondo gli articoli 38a e 39: 250.–

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il Presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4/4 246

12 Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura, RS 919.118

12.1 Situazione

In virtù dell’articolo 6a capoverso 2 della legge sull’agricoltura (perdite di sostanze nutritive), il Consi- glio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione per le perdite di azoto e di fosforo dell’agricoltura entro il 2030 rispetto al valore medio del periodo 2014-2016. Con l’adozione della mozione Gapany 22.3795 «Richiesta di revisione al ribasso dell'obiettivo di riduzione delle perdite di sostanze nutritive» a dicem- bre 2022, il Parlamento esige che il Consiglio federale ridimensioni del 20 per cento l’obiettivo di ridu- zione delle perdite di sostanze nutritive già definito alla luce delle possibili ripercussioni sulla produ- zione agricola in Svizzera, in particolare per l’azoto. L’obiettivo di riduzione concerne l’agricoltura elve- tica considerata nel suo insieme e non le singole aziende agricole.

12.2 Sintesi delle principali modifiche

L’obiettivo di riduzione delle perdite di azoto è fissato al 15 per cento, invece che al 20 per cento come finora.

12.3 Commento ai singoli articoli

Conformemente al capoverso 1 dell’articolo 6a LAgr, le perdite di azoto e di fosforo nell’agricoltura sono adeguatamente ridotte entro il 2030. Si propone che, rispetto alla media degli anni 2014–2016, le perdite di azoto nell’agricoltura siano ridotte entro il 2030 almeno del 15 per cento, invece del 20 per cento come definito finora. Per quanto concerne il fosforo, invece, viene mantenuto l’obiettivo di ridu- zione del 20 per cento. Nella seguente tabella sono elencati i vari provvedimenti della Confederazione e il loro contributo per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione per l’azoto e il fosforo. I provvedi- menti rimangono invariati. La riduzione totale stimata delle perdite applicando tali provvedimenti si at- testa al 10,7 per cento per l’azoto e al 18,4 per cento per il fosforo.

Provvedimenti Riduzione delle per- Riduzione perdite P dite di N t P/anno e in % t N/anno e in %

Valore di riferimento (2014-16) 97’344 6’087

Abolizione dell’intervallo di errore del 10% nel bilancio delle sostanze 5’125 1’000 nutritive 5,3%1 16,4% Min. 3,5% di superfici per la promozione della biodiversità sulla super- 559 124 ficie coltiva 0,6%2 2,0% Contributo per misure a favore del clima sotto forma di un contributo 62 0 per un impiego efficiente dell'azoto 0,1%

Contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche 1’270 Nessuna indicazione 1,3% Foraggiamento scaglionato dei suini 800 Nessuna indicazione 0,8% Stoccaggio e spandimento di liquami a basse emissioni (OIAt) dal 2024 1’500 0 1,5% Promozione di metodi di produzione particolarmente rispettosi dell’am- 67 0 biente nel quadro di provvedimenti nel settore dei miglioramenti struttu- 0,1% rali

Contributo per l’apporto ridotto di proteine nell’alimentazione di animali 1’016 Nessuna indicazione da reddito che consumano foraggio grezzo3 1,0% 10’399 1’124 Totale 10,7% 18,4%

Per conseguire in particolare l’obiettivo di riduzione del 15 per cento per l’azoto sono necessari prov- vedimenti supplementari. Le organizzazioni di categoria e di produttori nonché ulteriori organizzazioni

1 Ricalcolo dello schema di riduzione di N in base al rapporto «Teilevaluation «Nationale Suisse-Bilanz» – Fokus Selbstdekla- ration» (SSAFA, 2021) 2 Compresi «Cereali in file distanziate» 3 Il programma debitamente adeguato sarà inviato in consultazione in un secondo tempo.

247

O concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura

sono esortate a prendere tali provvedimenti di propria iniziativa. Considerato un obiettivo di riduzione del 15 per cento per l’azoto, per la categoria potrebbe essere realistico colmare la lacuna del 4,3 per cento circa tuttora esistente in relazione all’obiettivo prefissato. Per il fosforo tale lacuna che deve es- sere colmata con i provvedimenti della categoria ammonta all’1,6 per cento.

12.4 Ripercussioni

12.4.1 Confederazione

Il ridimensionamento dell’obiettivo di riduzione per le perdite di azoto nell’agricoltura svizzera non ha ripercussioni dirette per la Confederazione.

12.4.2 Cantoni

Il ridimensionamento dell’obiettivo di riduzione per le perdite di azoto nell’agricoltura svizzera non ha ripercussioni dirette per i Cantoni.

12.4.3 Economia

Il ridimensionamento dell’obiettivo di riduzione per le perdite di azoto nell’agricoltura svizzera non ha ripercussioni dirette per l’economia.

12.4.4 Ambiente

Il ridimensionamento dell’obiettivo di riduzione per le perdite di azoto non ha ripercussioni dirette sul conseguimento degli obiettivi ambientali per l’agricoltura. Sarà più rilevante l’attuazione degli attuali provvedimenti della Confederazione e l’adozione di provvedimenti propri da parte della categoria.

12.5 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica proposta è compatibile con il diritto internazionale.

12.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

12.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dall’articolo 6a capoverso 2 della legge sull’agricol- tura.

248

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Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’analisi della sostenibilità in agricol- tura è modificata come segue:

Art. 10a lett. a Rispetto al valore medio degli anni 2014–2016, entro il 2030 le perdite sono ridotte come segue: a. azoto: di almeno il 15 per cento;

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

1 RS 919.118

2023-… «%ASFF_YYYY_ID» 249

13 Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG), RS 910.11

13.1 Situazione iniziale

Attualmente non è prevista alcuna tassa in relazione ai maggiori controlli di alimenti per animali prove- nienti da determinati Paesi. Nel quadro della revisione degli articoli concernenti questo tipo di controlli nell’ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (RS 916.307.1) si propone di porre rimedio a tale situazione.

13.2 Sintesi delle principali modifiche

Si introduce una tassa per il trattamento di un maggiore controllo di alimenti per animali. Inoltre si pre- cisa che i costi per le analisi effettuate nell’ambito di tali controlli corrispondono ai costi effettivi. L’im- porto è identico a quello applicato in relazione al controllo dei vegetali provenienti da Paesi terzi per un carico di lavoro simile.

13.3 Commento ai singoli articoli

Allegato 1 Al numero 8.6 è aggiunta una tassa di 50 franchi per lotto correlata ai maggiori controlli di alimenti per animali provenienti da Paesi terzi, anche se non danno luogo a contestazioni.

Al numero 8.7 si aggiunge che i costi per le analisi nel quadro dei maggiori controlli corrispondono ai costi effettivi.

13.4 Ripercussioni

13.4.1 Confederazione

Le integrazioni proposte all’allegato 1 numeri 8.6 e 8.7 non hanno alcuna ripercussione sulla Confede- razione poiché sono tese a coprire i costi generati dai maggiori controlli degli alimenti per animali.

13.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sui Cantoni.

13.4.3 Economia

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sull’economia.

13.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sul diritto internazionale.

13.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

13.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 181 capoverso 4 LAgr e 46a della legge 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

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Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 1 è modificato come segue: N. 8.6 e 8.7

8 Ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali

Franchi

...

8.6 Maggiori controlli di alimenti per animali provenienti da Paesi

terzi, anche se non danno luogo a contestazioni (art. 58 in com- binato disposto con l’art. 3 dell’ordinanza del DEFR del 26 ot- tobre 20112 concernente la produzione e l’immissione sul mer- cato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali), tassa per lotto. 50

8.7 Analisi nel quadro dei maggiori controlli di alimenti per animali

provenienti da Paesi terzi (art. 58 in combinato disposto con l’art. 3 dell’ordinanza del DEFR concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi Costi effettivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali).

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1 RS 916.307 2 RS 916.307.1

«%KAVID» «%ASFF_YYYY_ID» 251

Ordinanza sulle tasse UFAG

In nome del Consiglio federale svizzero,

… Il presidente della Confederazione: Alain Berset Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

2 252

1 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, RS 910.181

1.1 Situazione iniziale

L’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica disciplina gli aspetti tecnici di diversi ambiti dell’ordi- nanza sull’agricoltura biologica, come per esempio i concimi e i prodotti fitosanitari ammessi, gli addi- tivi e le sostanze ausiliarie per la trasformazione che possono essere utilizzati nelle derrate alimentari nonché le misure per garantire l’adempimento dell’ordinanza sull’agricoltura biologica nelle importa- zioni.

Le disposizioni dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica sono riconosciute equivalenti a quelle corrispettive dell’UE conformemente all’allegato 9 dell’Accordo agricolo con l’UE. Nel quadro dell’adeguamento autonomo, l'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica viene adeguata alle nuove disposizioni del Regolamento UE relativo alla produzione biologica onde eliminare in tempi brevi le divergenze critiche rispetto alle disposizioni UE ed evitare ostacoli tecnici al commercio nel settore biologico.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

a) Nell’allegato 3 parte A «Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti» e parte B numero 1 «So- stanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di ori- gine agricola prodotti biologicamente» vengono adeguate voci già esistenti. b) Nell’allegato 3 parte C «Ingredienti non biologici di origine agricola» è autorizzato l’utilizzo di alghe certificate secondo uno standard di sostenibilità riconosciuto. c) L’allegato7 «Materie prime e additivi per alimenti per animali» è armonizzato con le rispettive di- sposizioni vigenti nell’UE. I tre additivi tecnologici E412 farina di semi di guar, E561 vermiculite e E599 perlite nonché l’oligoelemento acetato di cobalto (II) tetraidrato non sono più presenti nell’elenco a causa della mancata omologazione conformemente all’ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale. d) L’allegato 12 è in parte rielaborato al fine di semplificare e uniformare le notifiche degli enti di certi- ficazione in merito a irregolarità e infrazioni constatate.

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 4b capoverso 1

Nell’articolo 4 capoverso 1 sono elencati solo i principi per l’utilizzo di materie prime e additivi per ali- menti per animali. Le norme concernenti i singoli alimenti per animali e le sostanze sono elencate in maniera sistematica nell’allegato 7. Non vengono introdotti nuovi requisiti in riferimento all’utilizzo di materie prime e additivi per alimenti per animali. La struttura delle disposizioni esistenti è armonizzata a quella dell’UE (cfr. anche regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 allegato III).

Allegato 2

Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP (Gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla pro- duzione biologica dell'UE), consultato permanentemente dalle istituzioni dell’UE, in riferimento a con- cimi, ammendanti e sostanze nutritive sono omologate le seguenti sostanze: struvite recuperata e sali di fosfato precipitato nonché cloruro di potassio di origine naturale (cfr. Final Report on plant protec- tion [VII] and fertilisers [V]).

Allegato 3 parte A Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

L’additivo biossido di silicio (E551) è ammesso anche per l’impiego nel cacao in polvere per l’utilizzo in distributori automatici

Allegato 3 parte B numero 1 Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la tra- sformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

253

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

L’acido acetico, sostanza ausiliaria già inclusa, è ammesso anche per l’impiego in prodotti di origine vegetale. Per le derrate alimentari biologiche di origine animale è ammesso soltanto per i pesci. Per entrambi gli impieghi l’acido acetico deve essere di produzione biologica e ottenuto da fermentazione naturale.

L’estratto di luppolo e l’estratto di resina di pino, sostanze già incluse, sono ammessi soltanto per scopi antimicrobici per tutti i prodotti di origine vegetale.

Allegato 3 parte C Ingredienti non biologici di origine agricola Le alghe non rientrano nel campo di applicazione dell’ordinanza svizzera sull’agricoltura biologica e in Svizzera possono essere certificate come biologiche solo secondo direttive di diritto privato. Confor- memente alle disposizioni attuali, dal 1° gennaio 2024 in Svizzera sarebbero ammesse per la produ- zione di derrate alimentari biologiche soltanto le due alghe Arame e Hijiki. L’ordinanza è modificata in modo che possano continuare a essere utilizzate alghe certificate secondo uno standard di sostenibi- lità riconosciuto.

Allegato 3b In questo allegato sono elencate e aggiornate le versioni vigenti del regolamento UE determinanti per il rimando diretto al diritto europeo nell’articolo 3c.

Allegato 6 Poiché l’ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13) è stata modificata più volte nel quadro di vari pacchetti di ordinanze, vanno aggiornati i rimandi a essa.

Allegato 7

Gli adeguamenti previsti nell’allegato 7 non sono di natura materiale. La rappresentazione è armoniz- zata con le disposizioni dell’UE (cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 allegato III), in parti- colare è stata ripresa la nuova nomenclatura.

I tre additivi tecnologici E412 farina di semi di guar, E561 vermiculite e E599 perlite nonché l’oligoele- mento acetato di cobalto (II) tetraidrato non sono più presenti nell’elenco a causa della mancata omo- logazione conformemente all’ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all’alimenta- zione animale.

Allegato 12 Nell’allegato 12 è integrata la versione adattata del Modello per il rapporto annuale degli enti di certifi- cazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica. Sono previste due tabelle per la re- gistrazione del numero di irregolarità e infrazioni constatate: in una vanno inserite le irregolarità e in- frazioni degli agricoltori, nell’altra quelle di imprese nei settori trasformazione, importazione, esporta- zione nonché di altre imprese. Tale suddivisione semplifica e uniforma la registrazione dei dati da parte degli enti di certificazione rendendoli meglio comprensibili e confrontabili. Anche le infrazioni nel settore trasformazione e commercio possono essere differenziate meglio conformemente alle Istru- zioni dell'UFAG all'attenzione degli enti di certificazione per l'armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio.

1.4 Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

1.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

254

Verordnung del DEFR sull’agricoltura biologica

1.4.3 Economia

Le disposizioni sono utili all’armonizzazione con il diritto UE, il che rientra nell’interesse delle imprese svizzere. Non comportano ostacoli tecnici al commercio.

1.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni corrispondono ampiamente a quelle dell’Unione europea. Le modifiche previste garan- tiscono il mantenimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative e amministrative elencate nell’al- legato 9 appendice 1 dell’Accordo agricolo.

1.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 3 e 16a capoverso 2 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica (RS 910.18).

255

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 4b cpv. 1 1 Nella trasformazione di alimenti biologici per animali e nell’alimentazione di ani- mali tenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere utilizzati soltanto: a. materie prime biologiche per alimenti per animali; b. materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all’allegato 7; c. sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo.

II 1 L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 2, 3b, 6, 7 e 12 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

1 RS 910.181

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 256

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

Guy Parmelin

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 2 (art. 2)

Concimi, preparati e substrati autorizzati Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbri- cati secondo le direttive dell’agricoltura bio-dinamica. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 10 gennaio 2001/xx.YY 2023 sui concimi e dell’ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007/xx. YY 2023 sul libro dei concimi.

Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale

Inserire le seguenti voci: Struvite recuperata e sali di fosfato I rispettivi prodotti devono adempiere i requisiti dell’or- precipitato dinanza sui concimi. Cloruro di potassio Unicamente di origine naturale

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 3 (art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte A, parte B n. 1 e parte C

Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

Codice Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale di origine animale

La voce «E 551 Biossido di silicio», è sostituita dalla versione seguente:

E 551 Biossido di silicio Ammesso soltanto per Ammesso soltanto per erbe e spezie in polvere aromi essiccate, per aromi non- ché per il cacao in pol- vere per l’utilizzo in di- stributori automatici

Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la

trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale di origine animale

Le voci «Acido acetico», «Estratto di luppolo» e «Estratto di resina di pino» sono sostituite dalle versioni seguenti: Acido acetico/Aceto Ammesso soltanto se di Ammesso soltanto per pesci produzione biologica e Ammesso soltanto se di pro- se ottenuto da fermenta- duzione biologica e se otte- zione naturale nuto da fermentazione natu- rale

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale di origine animale

Le voci «Acido acetico», «Estratto di luppolo» e «Estratto di resina di pino» sono sostituite dalle versioni seguenti: Estratto di luppolo Ammesso soltanto per Non ammesso scopi antimicrobici Se disponibile di produ- zione biologica Estratto di resina di pino Ammesso soltanto per Non ammesso scopi antimicrobici Se disponibile di produ- zione biologica

Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola Ingrediente Condizioni particolari e limitazioni

La voce «Alghe» è aggiunta dopo la voce «Alghe Hijiki»: Alghe, compresa la zostera marina, Solo se certificati secondo uno standard di sostenibilità ri- che possono essere utilizzate per la conosciuto fabbricazione di alimenti tradizio- nali.

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 3b (art. 3c)

Atti normativi dell’Unione europea sull’agricoltura biologica

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2022/474, GU L 98 del 25.3.2022, pag. 1. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, nella versione come da GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262. Anziché il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni si applica il Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2022/68, GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1. Anziché il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), si applica il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013 p. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 6 (art. 4a cpv. 2)

Esigenze poste alla corte e all’area con clima esterno

1. Corte per animali delle specie bovina e bufalina, ovina nonché

caprina (produzione di latte e carne)

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all’allegato 6 lettera B OPD2.

2. Superficie totale per animali della specie suina

Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti la corte di cui allegato 6 lettera B numero 3 OPD.

Animali Superficie totale (stalla e corte) almeno … m2/animale

Scrofe da allevamento non in lattazione 2,8 Verri da allevamento 10 Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg 1,65 Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg 1,10 Suinetti svezzati 0,80

3. Area con clima esterno per il pollame da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all’allegato 6 lettera B numero 4 OPD.

2 RS 910.13

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Allegato 7 (art. 4b cpv. 1 lett. b e c)

Materie prime e additivi per alimenti per animali

Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali e dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all’alimen- tazione animale.

Parte A Materie prime per alimenti per animali

1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

Numero nel Denominazione Condizioni particolari e limita- catalogo zioni delle mate- rie prime3

11.1.1 Carbonato di calcio

11.1.2 Conchiglie marine calcaree

11.1.4 Maërl

11.1.5 Litotamnio

11.1.13 Gluconato di calcio

11.2.1 Ossido di magnesio

11.2.4 Solfato di magnesio anidro

11.2.6 Cloruro di magnesio

11.2.7 Carbonato di magnesio

11.3.1 Fosfato bicalcico

11.3.3 Fosfato monocalcico

11.3.5 Fosfato di calcio e di magnesio

11.3.8 Fosfato di magnesio

11.3.10 Fosfato monosodico

11.3.16 Fosfato di calcio e di sodio

3 Allegato 1.4 dell’OLAlA del 26 ottobre 2011, parte C.

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 263

O del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

11.4.1 Cloruro di sodio

11.4.2 Bicarbonato di sodio

11.4.4 Carbonato di sodio

11.4.6 Solfato di sodio

11.5.1 Cloruro di potassio

2. Altre materie prime per alimenti per animali

Numero nel ca- Denominazione Condizioni particolari e limitazioni talogo delle materie prime

10 Farina, olio e altre materie Prodotti ottenuti da attività di pesca so-

prime ottenuti da pesci o al- stenibile, purché: tri animali acquatici 1. siano prodotti o preparati senza sol- venti chimici,

2. il loro impiego sia limitato alle specie

non erbivore, e

3. l’impiego di idrolizzati proteici di pe-

sce sia limitato esclusivamente agli ani- mali giovani. ex 12.1.5 Lieviti Lieviti ottenuti da Saccharomyces cere- visiae, Saccharomyces carlsbergiensis, inattivati in modo che non siano pre- senti microorganismi vivi. Se non disponibile di produzione biolo- gica ex 12.1.12 Prodotti del lievito Prodotto della fermentazione ottenuto da Saccharomyces cerevisiae, inatti- vato in modo che non siano presenti mi- croorganismi vivi. Se non disponibile di produzione biolo- gica

Erbe purché Melasse

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O del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

Spezie 1. non siano disponibili di produzione biologica,

2. siano prodotte o preparate senza sol-

venti chimici, e

3. il loro impiego sia limitato all’1 per

cento della razione alimentare di una determinata specie, calcolato annual- mente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agri- cola;

Parte B Additivi per alimenti per animali

Categoria 1: Additivi tecnologici

Gruppo funzionale: a) conservanti

Numero Denominazione Condizioni particolari e limita- d’identifica- zioni zione o gruppo fun- zionale4 1a200 Acido sorbico 1k236 Acido formico 1k237i Formiato di sodio 1a260 Acido acetico 1a270 Acido lattico 1k280 Acido propionico 1a330 Acido citrico

4 Allegati 2 e 6.1 OLAlA.

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O del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

Gruppo funzionale: b) antiossidanti

Numero d’iden- Denominazione Condizioni particolari e limita- tificazione o zioni gruppo funzio- nale 1b306(i) Estratti da oli vegetali contenenti tocoferolo 1b306(ii) Estratti da oli vegetali ricchi di to- coferolo (con elevate quantità di tocoferolo delta)

Gruppo funzionale: g) leganti e i) antiagglomeranti

Numero d’identifi- Denominazione Condizioni particolari e limita- cazione o gruppo zioni funzionale E 535 Ferrocianuro di sodio Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro) E551b Biossido di silicio colloidale E551c Kieselgur (terra diatomacea puri- ficata) 1m558i Bentonite E559 Argille caolinitiche esenti da amianto E560 Miscele naturali di steatite e clo- rite E562 Sepiolite 1g568 Clinoptilolite di origine sedimen- taria

Gruppo funzionale k) additivi per l’insilamento:

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O del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

Numero Denominazione Condizioni particolari e limita- d’identifica- zioni zione o gruppo fun- zionale 1k Enzimi, microorganismi Ammessi solo per la garanzia di 1k236 Acido formico un’adeguata fermentazione

1k237 Formiato di sodio 1k280 Acido propionico 1k281 Propionato di sodio

Categoria 2: Additivi organolettici Gruppo funzionale: b) aromatizzanti

Numero Denominazione Condizioni particolari e limita- d’identifica- zioni zione o gruppo fun- zionale ex2b Sostanze aromatizzanti Solo estratti di prodotti agricoli, compreso l’estratto di castagno (Castanea sativa Mill.)

Categoria 3: Additivi nutrizionali Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimica- mente definite

Numero Denominazione Condizioni particolari e limita- d’identifica- zioni zione o gruppo fun- zionale

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O del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

3a Vitamine e provitamine Derivate da prodotti agricoli. Se non disponibili come derivate da prodotti agricoli: – ottenute con processi di sintesi, per gli animali monogastrici pos- sono essere utilizzate solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli – ottenute con processi di sintesi, per i ruminanti possono essere uti- lizzate solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli 3a920 Betaina anidra Soltanto per animali monogastrici Soltanto di origine naturale, se di- sponibile di origine biologica

Gruppo funzionale: b) oligoelementi

Numero Denominazione Condizioni particolari e limita- d’identifica- zioni zione o gruppo fun- zionale 3b101 Carbonato di ferro (II) (siderite) 3b103 Solfato di ferro (II) monoidrato 3b104 Solfato di ferro (II) eptaidrato 3b201 Ioduro di potassio 3b202 Iodato di calcio anidro 3b203 Iodato di calcio anidro in granuli ri- vestiti 3b302 Carbonato di cobalto (II) 3b303 Carbonato di idrossido (2:3) di co- balto (II) monoidrato 3b304 Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti 3b305 Solfato di cobalto (II) eptaidrato 3b402 Rame (II) diacetato monoidrato 3b404 Ossido di rame (II)

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O del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

3b405 Solfato di rame (II) pentaidrato 3b409 Dicloruro di rame triidrossido 3b502 Ossido di manganese (II) 3b503 Solfato di manganese, monoidrato 3b603 Ossido di zinco 3b604 Solfato di zinco eptaidrato 3b605 Solfato di zinco, monoidrato 3b609 Idrossicloruro di zinco monoidrato 3b701 Molibdato di sodio diidrato 3b801 Selenito di sodio 3b802 Selenito di sodio in granuli rivestiti 3b803 Selenato di sodio 3b810 Lievito al selenio Saccharomyces ce- revisiae CNCM I-3060, inattivato 3b811 Lievito al selenio Saccharomyces ce- revisiae NCYC R397, inattivato 3b812 Lievito al selenio Saccharomyces ce- revisiae CNCM I-3399, inattivato 3b817 Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R645

Categoria 4: Additivi zootecnici

Numero Denominazione Condizioni particolari e limita- d’identifica- zioni zione o gruppo fun- zionale 4a, 4b, 4c e Enzimi e microorganismi 4d

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Allegato 12 (art. 4e)

Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica

1. Informazioni sui controlli delle imprese

Ente di Numero di imprese Numero di imprese registrate Numero di controlli ordinari Numero di controlli supplementari Numero totale di controlli certificazione registrate per ente in base alla valutazione dei rischi di certificazione

Produttori agricoli* Trasformatori** Altre imprese *** Produttori agricoli* Trasformatori** Altre imprese*** Produttori agricoli* Trasformatori** Altre imprese*** Produttori agricoli* Altre imprese*** Trasformatori

Importatori Esportatori Importatori Esportatori Importatori Esportatori ** Importatori Esportatori

Ente di Numero di controlli effettuati senza preavviso Numero di campioni analizzati Numero di campioni che rivelano un’infra- certificazione zione dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e della presente or- dinanza

Produttori Trasfor- Importa- Esporta- Altre im- Produttori Trasfor- Importa- Esporta- Altre im- Produttori Trasfor- Importa- Esporta- Altre im- agricoli matori tori tori prese agricoli matori tori tori prese agricoli matori tori tori prese * ** *** * ** *** * ** ***

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O del DEFR sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

Ente di Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – Numero di condizioni per la vendita (concernenti lo Numero di revoche del riconoscimento o di mancati certificazione TOTALE(1) statuto di prodotto biologico)(2) riconoscimenti di aziende agricole(3) Produttori agricoli * Produttori agricoli * Produttori agricoli *

Ente di Numero di irregolarità e di in- Numero di irregolarità e di in- Numero di irregolarità e di in- Numero di irregolarità e di in- Numero di irregolarità e di in- certificazione frazioni constatate – TOTALE frazioni constatate A(4) frazioni constatate B(4) frazioni constatate C(4) frazioni constatate D(4)

Trasformatori** Importatori Esportatori Altre imprese*** Trasformatori** Importatori Esportatori Altre imprese *** Trasformatori** Importatori Esportatori Altre imprese*** Trasformatori** Importatori Esportatori Altre imprese*** Trasformatori** Importatori Esportatori Altre imprese***

(1)Tutte le irregolarità e infrazioni, anche quelle che non hanno determinato misure. (2) Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che hanno determinato una condizione per la vendita e una misura ad essa correlata. (3) Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che comportano la revoca del riconoscimento o il mancato riconoscimento dello statuto biologico. (4) Conformemente alle Istruzioni dell'UFAG all'attenzione degli enti di certificazione per l'armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio * «Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri pro- duttori vari non classificati altrove. ** «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove. *** «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.

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2 Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC), RS 916.201

2.1 Situazione iniziale

Dal 1° gennaio 2020 in Svizzera vige un nuovo diritto sulla salute dei vegetali. Le nuove disposizioni sono state varate dal Consiglio federale il 31 ottobre 2018 nel quadro della nuova ordinanza sulla sa- lute dei vegetali OSalV (RS 916.20). Questa è stata integrata dai dipartimenti DEFR e DATEC con un’ordinanza interdipartimentale, approvata il 14 novembre 2019 dai rispettivi direttori. L’ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC; RS 916.201) contiene disposizioni tecniche dettagliate nonché elenchi di organismi e merci.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

Il divieto concernente l'importazione, la produzione e la messa in commercio di Cotoneaster Ehrh. nonché Photinia davidiana Cardot e Photinia nussia Cardot non è più proporzionato e viene abrogato.

Ai servizi cantonali competenti è attribuita la competenza di definire, d'intesa con l'UFAG, delle aree nelle quali la frequenza d’insorgenza (prevalenza) dell’agente patogeno della malattia del legno nero sulla vite va mantenuta per quanto possibile esigua con misure efficaci di sorveglianza e di lotta. Ciò facilita la sorveglianza e la lotta contro il patogeno della flavescenza dorata della vite (Grapevine flave- scence dorée phytoplasma) da parte dei servizi cantonali competenti in quanto il patogeno provoca gli stessi sintomi della malattia del legno nero.

2.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 6 Il divieto di importare, produrre e mettere in commercio determinate piante ospiti del fuoco batterico (Erwinia amylovora) non è tecnicamente più giustificabile e proporzionato e viene quindi abolito per le ragioni seguenti. • Dal 2002, a causa del fuoco batterico, in tutta la Svizzera sono vietate l'importazione, la pro- duzione e la messa in commercio di piante ospiti delle specie dei generi Cotoneaster Ehrh. nonché Photinia davidiana Cardot e Photinia nussia Cardot. Vent'anni fa questo divieto era stato emanato in particolare con lo scopo di impedire l'introduzione, l'insediamento e la diffu- sione del fuoco batterico in Svizzera. Nonostante l'adozione di contromisure, nel corso degli anni il fuoco batterico si è comunque insediato e diffuso sul territorio elvetico e di conse- guenza, secondo il nuovo diritto sulla protezione dei vegetali (entrato in vigore il 1° gennaio 2020), in Svizzera è stato regolamentato come organismo da quarantena rilevante per le zone protette solo nel Canton Vallese. Dal 2020, vista la sua diffusione, nel resto del Paese il batte- rio è considerato un organismo regolamentato non da quarantena, per il quale vige un obbligo di sorveglianza, di notifica e di lotta solo nelle «zone a bassa prevalenza» delimitate da alcuni Cantoni. Il 15 aprile 2022 il DEFR e il DATEC hanno abolito l'ultima zona protetta per il fuoco batterico nel Canton Vallese, poiché anche lì l'eradicazione del batterio non è più ritenuta pro- babile. Da allora, in Svizzera E. amylovora non è più regolamentato come organismo da qua- rantena. • Un divieto è una misura relativamente incisiva che dovrebbe limitarsi a impedire in modo effi- cace l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena. • Come Parte contraente della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV; RS 0.916.20), la Svizzera può stabilire e adottare soltanto misure fitosanitarie tecnicamente giustificate e che non limitano inutilmente il commercio internazionale. Secondo questa Con- venzione, le misure fitosanitarie devono essere limitate allo stretto necessario per proteggere i vegetali. Un divieto d'importazione di vegetali teso a impedire l'introduzione e la diffusione di un organismo regolamentato non da quarantena già insediato e ampiamente diffuso all'interno del Paese non è più sostenibile dal profilo tecnico e secondo la CIPV si tratta di una limita- zione ingiustificata del commercio che va abolita.

272

Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali

• La limitazione geografica del divieto di produrre e mettere in commercio piante ospiti all'in- terno del Paese alla «zona a bassa prevalenza» delimitata da alcuni Cantoni è considerata impossibile da controllare e da attuare (e quindi è sproporzionata).

Vista la proposta di abolire il divieto d'importazione, è necessario definire nuovi requisiti per l'importa- zione di Cotoneaster Ehrh. da Paesi terzi. Gli allegati 5 e 7 sono adeguati di conseguenza. Le nuove disposizioni corrispondono al diritto vigente in materia di salute dei vegetali nell'UE (regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, modifica dell'11 aprile 20221.

Articolo 6a La flavescenza dorata della vite (sinonimo: Flavescence dorée; nome scientifico: Grapevine flave- scence dorée phytoplasma) è provocata da un agente patogeno particolarmente pericoloso, che è re- golamentato come organismo da quarantena e sottostà quindi all'obbligo di notifica e di lotta. La ma- lattia è già presente in alcune regioni della Svizzera (in particolare nei Cantoni Ticino, Vaud e Vallese) ed è oggetto di misure di lotta ufficiali. Sulla vite questo fitoplasma provoca sintomi che a occhio nudo non sono distinguibili da quelli causati dall’agente patogeno della malattia del legno nero (sinonimo: Bois noir; nome scientifico: Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.). Una distinzione è possi- bile soltanto sulla base del risultato dell’analisi di laboratorio alla quale vengono sottoposti i campioni vegetali sospetti. Contrariamente alla flavescenza dorata della vite, l’agente patogeno della malattia del legno nero non è considerato un organismo da quarantena, bensì un organismo regolamentato non da quarantena e quindi non sottostà all'obbligo di lotta. A causa della mancanza di un tale ob- bligo, per i servizi cantonali competenti è difficile sorvegliare e lottare contro la flavescenza dorata della vite.

Se vi è il rischio che un organismo regolamentato non da quarantena arrechi danni considerevoli all'a- gricoltura o all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, la Confederazione può autorizzare i Cantoni a prendere o ordinare misure adeguate. In analogia a quanto intrapreso in relazione al fuoco batterico (Erwinia amylovora, cfr. art. 6 e direttiva n. 3 dell'UFAG), a settembre 2021 diversi Cantoni hanno chiesto all'UFAG di elaborare una proposta per una base legale che consenta loro di prendere o ordinare misure ufficiali adeguate in determinate aree anche contro la malattia del legno nero, onde sorvegliare e contrastare meglio la flavescenza dorata della vite.

In analogia alle disposizioni concernenti il fuoco batterico, ai servizi cantonali competenti viene attri- buita la competenza di definire, d'intesa con l'UFAG e sulla base di una decisione generale, delle aree in cui la prevalenza dell’agente patogeno della malattia del legno nero viene mantenuta per quanto possibile esigua con misure efficaci di sorveglianza e di lotta (cpv.1. Se possibile, queste zone a bassa prevalenza vanno delimitate a livello regionale (ovvero interi Comuni, regioni o tutto il territorio cantonale). Dopo aver sentito i Cantoni, l'UFAG emanerà una direttiva nella quale preciserà quali cri- teri devono rispettare e quali procedure devono seguire per delimitare queste aree.

Per i proprietari di piante di vite in queste aree viene introdotto un obbligo generale di lotta contro la malattia del legno nero (cpv. 2). Una sospetta infestazione da malattia del legno nero deve essere no- tificata senza indugio al servizio cantonale competente (cfr. art. 8 OSalV). Se a quest’ultimo è notifi- cato un sospetto di questo tipo, esso è tenuto a prelevare dalla pianta un campione per effettuare un'analisi di laboratorio al fine di verificare se i sintomi sono causati dall'organismo da quarantena fla- vescenza dorata della vite (cfr. art. 10 OSalV). I campioni sono sottoposti ad analisi di routine tese a individuare anche la malattia del legno nero. Se un’analisi di laboratorio ne conferma la presenza in un’area delimitata, i proprietari di piante in tale area hanno l'obbligo di rimuoverle e distruggerle senza indugio e adeguatamente. L'obiettivo primario di queste misure di lotta all'interno dell'area non è eradi- care la malattia del legno nero (poiché l'organismo nocivo non è regolamentato come organismo da quarantena), bensì facilitare l'eradicazione della flavescenza dorata della vite.

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni per l'attua- zione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure di protezione con- tro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regola- mento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, versione della GU. L 319 del 10.12.19, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/959 della Commissione del 16.06.2022, GU. L 458 del 22.12.2021.

273

Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali

Il servizio cantonale competente è tenuto a controllare che la pianta infestata sia rimossa e distrutta senza indugio e adeguatamente dal relativo proprietario (cpv. 3). L'UFAG preciserà le modalità del controllo in una direttiva. Se necessario, nel caso specifico il servizio cantonale competente può emet- tere una decisione nella quale ordina al proprietario della pianta infestata di attuare questa misura.

Il Servizio fitosanitario federale (SFF) è competente per l'esecuzione del diritto in materia di protezione dei vegetali se si tratta di una particella registrata nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario presso il SFF. In questi casi, pertanto, il controllo dell'attuazione delle misure di lotta alla malattia del legno nero è di competenza del SFF e non del Cantone (cpv. 4).

Non è prevista una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione ai costi dei Cantoni (incl. eventuali indennità a proprietari danneggiati).

2.4 Ripercussioni

2.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie o umane della Confedera- zione.

2.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni significative sulle risorse finanziarie o umane dei Can- toni. Siccome in viticoltura i servizi cantonali competenti adottano già misure di sorveglianza e di lotta contro la flavescenza dorata della vite, per i Cantoni la delimitazione di «zone a bassa prevalenza» in relazione alla malattia del legno nero proposta nel nuovo articolo 6a non comporta un maggior dispen- dio significativo in termini di risorse umane e finanziarie. Le nuove misure ufficiali contro la malattia del legno nero facilitano la lotta contro la flavescenza dorata della vite e quindi consentono di risparmiare anche delle risorse. Inoltre, la delimitazione di aree a bassa prevalenza da parte dei Cantoni avviene su base volontaria.

2.4.3 Economia

Siccome il fuoco batterico è già molto diffuso in Svizzera e i Cantoni possono continuare a ordinare misure di lotta contro questo agente patogeno a livello regionale (le parti di piante infestate dal fuoco batterico devono essere rimosse nelle «aree a bassa prevalenza»), si presuppone che l'abolizione dei divieti di cui all'articolo 6 non comporterà maggiori danni nella coltivazione di frutta a granelli a causa dell'infestazione da fuoco batterico. Pertanto, la proposta di modifica dell'articolo 6 non avrà presumi- bilmente ripercussioni significative sull'economia.

Nel complesso il nuovo articolo 6a qui proposto ha un impatto positivo sulla produzione viticola in Svizzera, in quanto grazie alle misure di lotta supplementari è possibile ridurre i danni causati alla vite dalla flavescenza dorata della vite e dalla malattia del legno nero.

2.4.4 Ambiente

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni significative sull’ambiente.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica prevista dell’OSalV-DEFR-DATEC tiene conto delle norme dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary Agreement). Le disposizioni sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale e corrispondono a quelle della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali2 (CIPV).Questa modifica è anche importante per l’aggior- namento dell’allegato 4 dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità

2 RS 0.916.20

274

Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali

europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) al fine di mantenere il riconoscimento reciproco dell’equivalenza delle disposizioni fitosanitarie tra la Svizzera e l’UE.

2.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dalle seguenti norme di delega dell'OSalV: articoli

29 capoverso 5, 29b capoverso 2 nonché 33 capoversi 1 e 2.

275

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Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC)

Modifica del…

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordinano:

I L’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20191 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 1 Il servizio cantonale competente può, d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura

(UFAG), delimitare aree in cui la frequenza d’insorgenza di Erwinia amylo- vora (Burr.) Winsl. et al. sulle piante ospiti va mantenuta esigua.

Art. 6 cpv. 4 Abrogato

Inserire prima del titolo della sezione 4 Art. 6a Misure contro la comparsa di Candidatus Phytoplasma solani 1 Il servizio cantonale competente può, d’intesa con l’UFAG, delimitare aree in cui la frequenza d’insorgenza di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sulle piante di Vitis sp. va mantenuta esigua. 2 Chi possiede piante di Vitis sp. in un’area delimitata secondo il capoverso 1 com- provatamente infestate da Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., è tenuto a rimuoverle senza indugio e a distruggerle adeguatamente.

RS 916.201

1/4 276

Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali «%ASFF_YYYY_ID»

3 Il servizio cantonale competente controlla l’attuazione della rimozione e della di- struzione delle piante infestate. 4 Se la comparsa di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. riguarda una par- ticella registrata nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario presso il SFF, que- sti è competente per il controllo dell’attuazione delle misure di cui al capoverso 2.

II

1 L’allegato 5 è modificato come segue:

N. 21 Abrogato

2 L’allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2/4 277

Allegato 7 (art. 7 cpv. 3)

Condizioni specifiche che determinate merci devono adempiere in via suppletiva per l’importazione da determinati Stati terzi

Il n. 42 è modificato come segue: Merci Voce di tariffa doga- Origine Condizioni specifiche nale2

42. Vegetali destinati alla ex 0602.2071 Canada e Stati Uniti Dichiarazione ufficiale che i vegetali: piantagione, esclusi ex 0602.2072 d’America a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Saperda marze, talee, vegetali in candida Fabricius, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei coltura tissutale, polline e ex 0602.2079 vegetali del Paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali sementi, di Amelanchier ex 0602.2081 per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica Medik., Cotoneaster Me- «Dichiarazione supplementare»; dik., Aronia Medik., Cra- ex 0602.2082 taegus L., Cydonia Mill., ex 0602.2089 oppure Malus Mill., Prunus L., ex 0602.9019 b. sono stati coltivati, per un periodo di almeno 2 anni prima dell’esportazione o, Pyracantha M. Roem., nel caso di vegetali di età inferiore ai 2 anni, per il loro intero ciclo vitale in un Pyrus L. e Sorbus L. ex 0602.9091 luogo di produzione riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel ri- ex 0602.9099 spetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i. registrato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine, e ii. sottoposto annualmente a 2 controlli ufficiali per rilevare eventuali indizi di Saperda candida Fabricius, effettuati nei periodi più opportuni dell’anno per individuare la presenza dell’organismo nocivo in questione,

2 RS 632.10 Allegato

3/4 278

Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali «%ASFF_YYYY_ID»

Merci Voce di tariffa doga- Origine Condizioni specifiche nale2

e iii. in cui i vegetali sono stati coltivati: – in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l’introduzione di Saperda candida Fabricius, oppure – in un sito di produzione soggetto all’applicazione di trattamenti preventivi idonei e circondato da una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno

500 m, dove l’assenza di Saperda candida Fabricius è stata confermata da

controlli ufficiali effettuati ogni anno in periodi opportuni, e iv. immediatamente prima dell’esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un controllo minuzioso per rilevare l’eventuale presenza di Saperda candida Fa- bricius, in particolare nel fusto della pianta, controllo comprendente, ove op- portuno, una campionatura distruttiva.

4/4 279

3 Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA), RS 916.307.1

3.1 Situazione iniziale

L’OLAlA deve essere adeguata per essere conforme alla legislazione europea, come stabilito nell’alle- gato 5 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). All’articolo 58 dell’ordinanza sugli alimenti per animali (RS 916.307), è previsto che il DEFR può ema- nare un elenco degli alimenti per animali che sottostanno a controlli più intensi e frequenti nonché sta- bilire l’ufficio doganale di entrata. In relazione a questi elementi e all’attuazione nella pratica è neces- sario procedere a una revisione dell’OLAlA onde garantire la conformità con la prassi dell’UE.

3.2 Sintesi delle principali modifiche

La sicurezza degli alimenti per animali è un anello essenziale della catena alimentare. Per prevenire la presenza di sostanze indesiderate in alcuni alimenti per animali di origine non animale che presentano un rischio sanitario particolare, si adegua l’articolo relativo ai maggiori controlli. Alcune disposizioni che definiscono la dichiarazione delle materie prime sono armonizzate con quelle dell’UE e con la prassi vigente.

3.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1a Materie prime che non devono essere notificate

In questo articolo si introduce la nozione di catalogo delle materie prime per riprendere la terminologia dell’articolo 9 OsAlA e del diritto europeo nonché per semplificare la formulazione delle modifiche de- gli articoli 8 e 9. Tale correzione si applica anche al titolo dell’allegato 1.4.

Articolo 3 Maggiori controlli

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/17931, l’UE ha definito due categorie di alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi soggetti a un livello accresciuto di controlli. Quelli che vi sottostanno temporaneamente sono ripresi nel capoverso 1, quelli che presentano un rischio particolare di contaminazione al capoverso 2. Gli uffici doganali della via fluviale (Reno) sono definiti come punto di entrata di questi alimenti. Si tratta della sola via possibile per un’importazione diretta in Svizzera, senza che la merce sia stata pre- cedentemente controllata nell’UE, conformemente agli impegni definiti all’articolo 4 allegato 5 dell’Ac- cordo sul commercio di prodotti agricoli. Si precisano altresì le modalità sui documenti da fornire, sui controlli effettuati e sulle forme di libera- zione. Si definisce che una tassa (50 fr.) e i costi di analisi (effettivi) relativi a tali controlli sono stabiliti nell’or- dinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (RS 910.11). La modifica di questa ordinanza avviene separatamente.

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i re- golamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/913, GU L 158 del 13.6.2022, pag. 1.

280

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale

Articolo 8 Requisiti particolari relativi all’etichettatura di materie prime

È stata corretta una divergenza con il diritto europeo e la prassi vigente concernente la definizione della denominazione e dell’indicazione obbligatoria per le materie prime al fine di evitare problemi nell’applicazione della presente ordinanza.

Articolo 9 Requisiti obbligatori particolari relativi all’etichettatura di alimenti composti per animali

Il rimando all’articolo 8 concernente la denominazione delle materie prime negli alimenti composti è adeguato affinché corrisponda al nuovo tenore del presente articolo.

Articolo 23n Disposizioni transitorie della modifica del … 2023

Questo articolo definisce i periodi transitori accordati per l’immissione sul mercato degli alimenti com- posti interessati dalla presente modifica dell’ordinanza.

Allegato 1.4 Il titolo è adeguato conformemente alla terminologia utilizzata all’articolo 1a OLAlA. Allegato 4.2 Gli elenchi degli alimenti per animali interessati dai maggiori controlli di cui all’articolo 3 sono ripresi sotto forma di rimandi agli allegati del regolamento (UE) 2019/1793.

3.4 Ripercussioni

3.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie e umane della Confedera- zione. Le tasse riscosse coprono i costi generati dai maggiori controlli.

3.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non comportano alcun onere aggiuntivo per i Cantoni.

3.4.3 Economia

L’adeguamento all’evoluzione della legislazione dell’Unione europea assicura la compatibilità della produzione svizzera di alimenti per animali con quella dell’UE e favorisce il commercio europeo di ali- menti per animali.

3.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte si riferiscono esclusivamente al diritto dell’UE.

3.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

3.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 9, 15, e 58 dell’ordinanza sugli ali- menti per animali (RS 916.307).

281

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Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)

Modifica del

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione ani- male è modificata come segue:

Art. 1a Il catalogo delle materie prime che non devono essere notificate figura nell’allegato 1.4. Art. 3 1 L’allegato 4.2 parte 1 contiene l’elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi che sottostanno temporaneamente a controlli più intensi secondo l’articolo 58 OsAlA. Nello stesso sono indicati anche il rischio da considerare e la frequenza dei controlli per prodotto e Paese d’origine. 2 L’allegato 4.2 parte 2 contiene l’elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi che sottostanno a controlli più intensi secondo l’articolo 58 OsAlA a causa di un rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiolo- gica. Nello stesso sono indicati anche il rischio da considerare e la frequenza per pro- dotto e Paese d’origine. 3 Gli alimenti per animali elencati nell’allegato 4.2 parti 1 e 2 possono essere importati direttamente in Svizzera soltanto per via fluviale in seguito a una notifica inoltrata

1 RS 916.307.1

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Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale RU 2024

elettronicamente all’UFAG al più tardi dieci giorni lavorativi prima dell’importa- zione. 4 Per la notifica occorre compilare la parte I del modulo di cui agli articoli 56-58 del regolamento (UE) 2017/6252 (documento sanitario comune di entrata (DSCE) nel Trade Control and Expert System (TRACES)3 e, per gli alimenti per animali che sot- tostanno a controlli più intensi in virtù dell’allegato 4.2 parte 2, allegarvi il certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17934 rila- sciato dalle autorità competenti del Paese di origine. Il numero del DSCE debitamente compilato deve essere indicato nella dichiarazione doganale.

5 I controlli vertono sui punti seguenti:

a. per tutti i lotti: controllo dei documenti; b. alla frequenza indicata all’allegato 4.2 parti 1 e 2, e in modo che non sia possibile al responsabile del lotto prevederli: il controllo dell’identità e il controllo fisico della merce, compresi i pre- lievi di campioni e le analisi di laboratorio. 6 I lotti di alimenti per animali possono essere liberati definitivamente soltanto se sono stati svolti tutti i controlli richiesti, se i risultati dei controlli sono soddisfacenti e se sono stati compilati i rispettivi campi del DSCE. 7 Sono dovuti i costi delle analisi e una tassa conformemente all’ordinanza del 16 giu- gno 20065 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura. Art. 8 cpv. 1 1 Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti:

2 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, re- lativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regola- menti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli uf- ficiali), GU L 95 del 7.4.2017 pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2127, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111. 3 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»), GU L 261 del 14 ottobre 2019, pag. 37 4 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i rego- lamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89. 5 RS 910.11

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Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale RU 2024

a. la denominazione della materia prima per alimenti per animali conforme- mente a quella del catalogo delle materie prime per alimenti per animali se- condo l’allegato 1.4 o alla lista di cui all’articolo 9 capoverso 3 OsAlA; tale denominazione è utilizzata conformemente all’articolo 9 capoverso 4 OsAlA; e b. l’indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l’elenco riportato nell’allegato 1.2; può essere sostituita dalle indicazioni pre- viste dal catalogo delle materie prime per alimenti per animali di cui all’alle- gato 1.4 per la materia prima in questione. Art. 9 cpv. 1 lett. e e. l’elenco delle materie prime che compongono l’alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l’ar- ticolo 8 capoverso 1 lettera a, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d’acqua dell’alimento composto; può essere indi- cata anche la percentuale in peso; Art. 23n Disposizioni transitorie della modifica del … 1 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del ... 2 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del …. II

1 L’allegato 1.4 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 4.2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

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Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA RU 2024

Allegato 1.4 (art. 1a)

Elenco delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notificate (catalogo delle materie prime) Titolo Catalogo delle materie prime per alimenti per animali che non de- vono essere notificate

2023-… «%ASFF_YYYY_ID» 285

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA

Allegato 4.2 (art. 3) Parte 1 Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi che sottostanno temporaneamente a controlli più intensi secondo l’articolo

58 OsAlA

Tutti gli alimenti per animali che figurano nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17936.

Parte 2 Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi che sottostanno a controlli più intensi secondo l’articolo 58 OsAlA, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica.

Tutti gli alimenti per animali che figurano nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

6 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i re- golamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/913, GU L 158 del 13.6.2022, pag. 1

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