Art. 86 n. 17. Maggiori dettagli sulla grazia nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.6. 37 Cfr. anche KOLLER CORNELIA, in: Niggli/Wiprächtiger (a c. di.), Basler Kommentar Stra- frecht I, 4a edizione, Basilea 2019, Art. 86 n. 18. 38 KOLLER, Basler Kommentar (nota 37), art. 86 n. 18 con ulteriori rimandi 39 URWYLER CHRISTOPH, Die Praxis der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug. Eine empirische Studie zur Anwendung des Art. 86 StGB in den Kantonen Bern, Freiburg, Lu- zern und Waadt (Diss. Uni Bern 2019), Berlino/Berna 2019, pag. 331 segg. 40 STRATENWERTH GÜNTER / BOMMER FELIX, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3a edizione, Berna 2020, § 3 n. 95.
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La giurisdizione è prudente nell’accettare circostanze particolari per la liberazione condizionale straordinaria. L’autorità d’esecuzione dovrebbe lasciarsi guidare dalle ragioni che giustificano una grazia41. Da un’indagine si evince che nelle domande di liberazione condizionale straordinaria le circostanze prevalenti finora indicate non erano inerenti alla persona del detenuto come presuppone invece l’articolo 86 capo- verso 4 CP42. Indagini statistiche mostrano in ogni caso che la liberazione condizio- nale per ragioni straordinarie non ha grande rilevanza pratica43. Il disciplinamento della liberazione condizionale di cui all’articolo 86 capoverso 4 CP non ha quindi importanza pratica ed è possibile risolvere adeguatamente mediante altre disposizioni le circostanze di fatto molto rare da esso contemplate. Il Consiglio federale propone pertanto l’abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria, non solo con effetto per la pena detentiva a vita. 3.1.3 Esecuzione di una pena detentiva a vita in caso di concorso con un internamento (a) Informazioni generali Non tutti gli autori di un omicidio mostrano la pericolosità particolare necessaria per un internamento44. Solo se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 64 capo- verso 1 o 1bis è possibile ordinare un internamento (a vita). In casi di assassinio, come quello di Rupperswil45, l’autore mostra una pericolosità che, oltre alla pena detentiva a vita, impone l’esame ed eventualmente l’ordine dell’internamento. (b) Diritto vigente Con il disciplinamento di cui all’articolo 64 capoverso 3 CP, il legislatore presuppo- neva la possibilità di ordinare l’internamento insieme alla pena detentiva a vita. Que- sto disciplinamento particolare relativo alla liberazione condizionale da una prece- dente pena detentiva a vita non avrebbe senso se oltre a questa pena non fosse possibile ordinare un internamento. Quindi anche secondo la giurisprudenza del Tri- bunale federale46 un internamento può essere ordinato parallelamente a una pena de-
41 Sentenza del Tribunale federale 6B_240/2012 del 4 dicembre 2012, consid. 2.3 42 URWYLER (nota 39), pag. 77; cfr. anche KOLLER, Basler Kommentar (nota 37), art. 86 n. 18. 43 Maggiori dettagli in URWYLER (nota 39), pag. 209, 278 e 331 segg. 44 In tal senso cfr. anche STRATENWERTH GÜNTER, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, 4a ed., Berna 2011, § 2 n. 18. Cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 6B_257/2018 del 12 dicembre 2018 consid. 7.6. 45 Sommario sul caso reperibile all’indirizzo: https://de.wikipedia.org/wiki/Vierfach- mord_von_Rupperswil (stato: 16.03.2023). 46 DTF 142 IV 56 consid. 2.4 segg.; confermata nelle sentenze del Tribunale federale 6B_257/2018 e 6B_270/2018 del 12 dicembre 2018 consid. 7.4.1. Sulla critica alla giuri- sdizione del Tribunale federale o al diritto vigente, cfr. il rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.5.2.
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tentiva a vita. Conformemente all’articolo 64 capoverso 2 CP in questo caso non sono tuttavia applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva, bensì quelle della liberazione condizionale dall’internamento conforme- mente al capoverso 3. I requisiti per la liberazione condizionale dall’esecuzione della pena detentiva accom- pagnata dall’ordine di un internamento di cui all’articolo 64 capoverso 1 CP sono dal punto di vista formale e materiale superiori a quelli per la liberazione condizionale dall’esecuzione della pena detentiva senza internamento: in particolare l’esame rientra nella competenza del giudice e non dell’autorità d’esecuzione47, occorre necessaria- mente una perizia di un esperto indipendente e il parere della commissione specializ- zata incaricata per valutare la pericolosità dei criminali48 ed è previsto un periodo di prova minimo di due anni49. Inoltre, i requisiti per il ripristino dell’esecuzione nel caso dell’internamento sono meno severi che nel caso della sola pena detentiva: il ripristino dell’esecuzione è già possibile nel caso si tema un atto recidivo, e non al suo verificarsi50. Quindi nel caso dell’ordine di una pena detentiva a vita insieme all’in- ternamento è decisivo il conseguente inasprimento delle condizioni di liberazione. Secondo l’articolo 64 capoverso 2 primo periodo CP l’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva. Anche se nel caso di un autore in cui vi è concorso di pena detentiva a vita e internamento, la liberazione con- dizionale dalla pena detentiva (da eseguire prima dell’internamento) conformemente all’articolo 64 capoverso 2 secondo periodo e capoverso 3 (in combinato disposto con l’articolo 64a CP) è da esaminare secondo le prescrizioni dell’internamento, per tale autore l’internamento non è mai eseguito: o sarà liberato dall’esecuzione della pena detentiva a vita secondo i requisiti della liberazione condizionale dall’internamento o prosegue l’esecuzione della pena detentiva (a vita). Quindi almeno dal punto di vista giuridico-formale l’internamento ordinato non viene mai eseguito. Così la pena de- tentiva a vita e quindi la pena di espiazione della colpa tramutano de lege lata dopo 15 anni per così dire in una sorta d’internamento senza che la persona condannata sia mai trasferita in tale esecuzione51, il che risulta discutibile. (c) Proposta del Consiglio federale L’esecuzione della pena detentiva si distingue dall’esecuzione dell’internamento: mentre le pene vertono chiaramente sulla risocializzazione (art. 75 CP), nel caso
47 Art. 64 cpv. 3 secondo periodo CP. 48 Art. 64b cpv. 2 lett. b e c CP. 49 Art. 64a cpv. 1 secondo periodo CP. 50 Art. 64a cpv. 3 CP; sulla pena detentiva cfr. art. 89 cpv. 1 CP. 51 Cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 6B_240/2018 del 23 novembre 2018 (caso Unterseen BE) consid. 2.3 seg. (conferma del rifiuto di un regime aperto nel caso di un assassino in esecuzione di una pena detentiva a vita dopo 17 anni). Sul carattere monista della pena detentiva a vita cfr. il rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.1.3 e 3.5.1.
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dell’internamento riveste grande importanza la garanzia della sicurezza pubblica (art. 64 cpv. 4 secondo periodo in combinato disposto con l’art. 76 cpv. 2 CP). Per ragioni costituzionali è necessario concedere, se possibile, determinate libertà alla per- sona internata affinché organizzi la sua quotidianità (art. 74 CP); tanto più se l’esecu- zione dell’internamento riguarda persone più anziane52. Nell’esecuzione si considera sempre di più la particolare situazione della persona in- ternata53. L’istituto di esecuzione delle pene di Solothurn gestisce così una nuova se- zione «internamento di piccoli gruppi», in cui vengono collocate e separate dal resto dei detenuti le persone nei cui confronti è eseguito l’internamento dopo l’espiazione della pena detentiva. Esse dispongono anche di determinate libertà per organizzare la loro quotidianità. Secondo il diritto vigente questa forma d’esecuzione non è prevista per una persona con una pena detentiva a vita più l’ordine dell’internamento, poiché privata della sua libertà (potenzialmente) a vita in virtù della pena detentiva a vita. È necessario disciplinare in modo più chiaro rispetto al diritto vigente il regime d’ese- cuzione nel caso del concorso di una pena detentiva a vita con l’internamento. Dap- prima la pena detentiva è eseguita secondo le disposizioni sull’esecuzione delle pene detentive e sono applicabili le disposizioni particolari sull’esecuzione della pena che precede l’internamento. Trascorso un determinato periodo, l’ulteriore privazione della libertà deve avvenire secondo le disposizioni sull’internamento o sull’internamento a vita (cfr. art. 64 cpv. 3bis AP-CP e art. 64c cpv. 7 AP-CP). Occorre chiedersi a partire da quale momento è opportuno cambiare il regime d’ese- cuzione. Così come nel calcolo della parte di pena senza condizionale da eseguire, emerge il problema che la durata della pena «a vita» è relativa, per cui manca anche in questo caso il punto di riferimento per un calcolo matematico. Poiché una risocializzazione dopo una pena detentiva a vita risulta sempre più diffi- cile, si potrebbe stabilire in modo pragmatico la possibilità di eseguire la pena deten- tiva a vita, dopo 20 anni, secondo le disposizioni sull’internamento (o internamento a vita). Secondo il Consiglio federale un pragmatismo tale è inappropriato poiché un disciplinamento simile sarebbe infatti identico al caso di una persona condannata a una pena detentiva di 20 anni e all’internamento (a vita). A confronto, un autore con una pena detentiva a vita e un internamento (a vita) sarebbe trattato in modo equo. La risocializzazione sempre più difficile non è un motivo sufficiente per la disparità di
52 Cfr. Ufficio federale di statistica (UFS) Exécution des mesures: effectif moyen avec inter- nement (art. 64 CP) selon le sexe, la nationalité et l'âge - 1984-2021 | Tabella | Ufficio fe- derale di statistica (admin.ch). 53 Cfr. la scheda informativa della Conferenza del Concordato sull’esecuzione delle pene, dei Cantoni interni e nord-occidentali della Svizzera con raccomandazioni e spiegazioni sull’esecuzione dell’internamento secondo l’art. 64 CP del 22 ottobre 2021 (reperibile sul sito www.konkordate.ch). Informazioni generali in BSK StGB- HEER MARIANNE, in: Niggli/Wiprächtiger (a c. di.), Basler Kommentar Strafrecht I, 4a ed., Basilea 2019, art. 64 n. 127 segg.
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trattamento; inoltre sarebbe relativizzata in maniera implicita l’importanza politico- criminale della pena detentiva a vita, soprattutto rispetto a quella di 20 anni. Per calcolare la durata adeguata, è possibile avanzare un’ipotesi, come nel caso della determinazione della parte di pena senza condizionale54. La base è un’ipotetica regola dei due terzi: supponendo che 17 anni (termine del primo esame della liberazione con- dizionale secondo l’AP-CP) equivalgono a due terzi della durata complessiva della pena, tre terzi corrispondono a 25,75 anni, vale a dire a 26 per arrotondamento. Dopo 26 anni di esecuzione della pena detentiva a vita, l’ulteriore privazione della libertà va eseguita secondo le disposizioni sull’internamento (o internamento a vita). Questa soluzione permette anche di evidenziare meglio la differenza tra la pena detentiva a vita e la pena di 20 anni.
3.1.4 Rettifica terminologica concernente soltanto il testo tedesco
Mentre l’articolo 86 capoverso 5 CP utilizza l’aggettivo «lebenslang», le altre dispo- sizioni relative a pena detentiva, internamento e interdizione di esercitare un’attività impiegano il termine «lebenslänglich». L’attuazione della mozione 20.4465 Caroni offre l’occasione di rettificare dal punto di vista terminologico i testi di legge in te- desco.
L’aggettivo «lebenslänglich» è un arcaismo svizzero-tedesco e non figura nei codici penali di altri paesi germanofoni (Germania, Austria, Principato del Liechtenstein)55. Pertanto il Consiglio federale propone di utilizzare il termine più moderno «leben- slang» in maniera uniforme in tutto il diritto federale.
Tale rettifica di ordine linguistico non comporta modifiche materiali, né sono neces- sari gli adeguamenti alle basi legali cantonali che utilizzano il termine «lebenslän- glich».
54 n. Error! Reference source not found. (d). 55 Cfr. HAFTER ERNST, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts, Allgemeiner Teil, Berna 1946, pag. 271.
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4 Commento ai singoli articoli 4.1 Posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita
Art. 64 cpv. 3 primo periodo, art. 64c cpv. 6 secondo periodo e art. 86 cpv. 5 AP-CP
Conformemente alle considerazioni del Consiglio federale (cfr. n. 3.1.1), l’articolo 86 capoverso 5 AP-CP fissa a 17 anni la durata della parte della pena detentiva a vita senza condizionale. Occorre adeguare le disposizioni in materia di liberazione condizionale dall’interna- mento ordinario (art. 64 cpv. 3 primo periodo AP-CP) o dall’internamento a vita (art. 64c cpv. 6 secondo periodo AP-CP) alla nuova parte della pena detentiva a vita senza condizionale. 4.2 Abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria
Art. 86 cpv. 4 AP-CP La liberazione condizionale straordinaria secondo l’articolo 86 capoverso 4 CP è stata abrogata. È possibile risolvere adeguatamente mediante altre disposizioni le fattispe- cie molto rare da esso contemplate (maggiori dettagli n. 3.1.2). 4.3 Esecuzione di una pena detentiva a vita in caso di concorso con un internamento
Art. 64 cpv. 3bis e 64c cpv. 7 AP-CP (nuovo)
Questa nuova disposizione disciplina il regime d’esecuzione in caso di concorso della pena detentiva a vita con l’internamento a vita. In tal modo s’intende garantire l’ap- plicazione del regime d’esecuzione dell’internamento anche all’autore condannato a una pena detentiva a vita. Secondo la proposta del Consiglio federale il regime d’esecuzione cambia dopo 26 anni.
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4.4 Rettifica terminologica concernente soltanto il testo tedesco
Nella versione tedesca del CP, del Codice penale militare (CPM56), della legge sul casellario giudiziale (LCaGi57) e della legge sui profili del DNA58 l’aggettivo «le- benslänglich» è sostituito con «lebenslang», termine già utilizzato nell’articolo 86 capoverso 5 CP.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto non ha ripercussioni per la Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni
Conformemente all’articolo 123 capoverso 2 Cost. l’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni. Il prolungamento di due anni dell’esecuzione senza condizionale della pena deten- tiva a vita prevista dall’articolo 86 capoverso 5 AC-CP comporta per i Cantoni costi aggiuntivi non quantificabili. Considerando la rarità della pena, tali costi saranno presumibilmente piuttosto bassi.
6 Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità Secondo l’articolo 123 Cost. la legislazione nel campo del diritto penale e della pro- cedura penale compete alla Confederazione. L’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge (art. 123 cpv. 2 Cost.). La Confederazione può emanare prescrizioni con-
56 RS 321.0 57 RS 330 58 RS 363, nella versione secondo modifica del 17 dicembre 2021, FF 2021 2998.
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cernenti l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 123 cpv. 3 Cost.), ma agisce con ritegno.
6.2 Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) Nel prolungare la parte di pena detentiva a vita senza condizionale occorre tenere pre- sente59 determinate disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) 60. Considerato il potere discrezionale degli Stati nell’ambito della giustizia penale e della commisurazione della pena, nella sentenza Vinter la Corte EDU non riteneva di dovere stabilire in quale forma e quando la liberazione condizionale sarebbe do- vuta essere esaminata; tuttavia ha osservato che il diritto comparato e il diritto inter- nazionale pubblico suggerivano l’istituzione di un meccanismo secondo cui il primo esame avrebbe luogo entro 25 anni dalla condanna a una pena detentiva a vita e sa- rebbe dovuto essere seguito da ulteriori esami periodici61. Nelle sentenze successive la Corte EDU si è basata sui principi fondamentali svilup- pati nella sentenza Vinter, specialmente per quanto riguarda la garanzia di un primo esame entro i 25 anni, ritenendo tale termine un criterio comunemente applicabile, sebbene gli Stati dispongano di una certa discrezionalità in merito62. Secondo la Corte EDU gli Stati usufruiscono di un grande potere discrezionale nell’elaborare il regime di detenzione e le condizioni di carcerazione. Tuttavia è ne- cessario organizzare la detenzione in modo da garantire, un giorno, – anche in un fu- turo lontano – la liberazione alla persona condannata. Per mettere in atto in modo tangibile tale possibilità, è necessario che le autorità offrano ai condannati la possibi- lità di un effettivo reinserimento sociale63. L’avamprogetto tiene conto di queste esigenze ed è compatibile con la Corte EDU.
59 La questione è stata già esaminata nel dettaglio nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.1.2. 60 RS 0.101 61 Sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 9 luglio 2013, ricorso n. 66069/09, 130/10, 3896/10 (Vinter e altri contro il Regno Unito), § 120; cfr. anche la sentenza della Corte EDU dell’11 luglio 2014, ricorso n. 49905/08 (Čačko contro la Slovacchia), §§ 77 seg. 62 In particolare sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 17 gennaio 2017, ri- corso n. 57592/08 (Hutchinson contro il Regno Unito), § 69. 63 Sentenza della Corte EDU dell’8 luglio 2014, ricorso n. 15018/11 e 61199/12 (Harak- chiev e Tolumov contro la Bulgara), §§ 264 seg.
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Allegati - Avamprogetto CP
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