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Berna, 2 giugno 2023

Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita)

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

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Compendio

Con l’avamprogetto di modifica del Codice penale (riforma della pena a vita) s’in- tende adeguare singoli punti formali della pena detentiva a vita, senza modifiche di fondo. Gli adeguamenti riguardano in particolare la durata della parte di pena senza condizionale e il disciplinamento delle questioni esecutive in caso di concorso con l’internamento.

Situazione iniziale Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha presentato il rapporto in adempimento dei postulati 18.3530 Caroni Andrea e 18.3531 Rickli Natalie (Schwander Pirmin) negando l’urgenza della necessità di agire. Infatti l’attuale forma della pena detentiva a vita non comporta problemi nella prassi, né di sicurezza né d’esecuzione. Tuttavia il rapporto rileva la necessità di determinati adeguamenti sistematici. La mozione 20.4465 Caroni Andrea (Riforma della pena detentiva a vita) del 10 di- cembre 2020 incarica il Consiglio federale di attuare tali adeguamenti.

Contenuto del progetto Secondo il diritto vigente il primo esame della liberazione condizionale da una pena detentiva a vita avviene dopo 15 anni. Il Consiglio federale propone di posticipare questo termine a 17 anni, raddoppiando la differenza con il primo esame della libe- razione condizionale da una pena detentiva di 20 anni, che secondo la regola dei due terzi, avviene dopo 13,3 anni, al fine di distinguere maggiormente le due pene. Si propone inoltre l’abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straor- dinaria, irrilevante nella prassi. Eventualmente è necessario risolvere con altre di- sposizioni – ad esempio il disciplinamento relativo all’interruzione dell’esecuzione – i casi rari che possono comportare la liberazione condizionale straordinaria. Occorre inoltre disciplinare in modo chiaro il regime d’esecuzione in caso di con- corso della pena detentiva a vita con l’internamento. Poiché le pene sono eseguite sempre prima dell’internamento, in una pena detentiva a vita non può mai verificarsi il passaggio all’internamento; anche la liberazione condizionale da una pena deten- tiva a vita è possibile solo se vi è da attendersi che la persona supererà con successo il periodo di prova in libertà. In assenza di una previsione favorevole, la persona rimane nell’esecuzione della pena detentiva a vita, il che non è soddisfacente, in

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quanto questa esecuzione è strutturata in modo diverso rispetto all’internamento: l’esecuzione della pena verte sulla risocializzazione, l’esecuzione dell’internamento tiene conto soprattutto della sicurezza pubblica. Le persone internate hanno scontato la loro pena per intero e la privazione della libertà avviene solo per motivi inerenti alla sicurezza di terzi. Per ragioni costituzionali è quindi necessario concedere loro più libertà nell’organizzazione della quotidianità, osservando le misure di sicurezza necessarie. Per tenere meglio conto di questi aspetti, occorre innanzitutto eseguire la pena detentiva a vita secondo le disposizioni sull’esecuzione delle pene detentive. Dopo 26 anni, l’ulteriore privazione della libertà deve avvenire secondo le disposi- zioni sull’esecuzione dell’internamento.

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Indice

1 Situazione iniziale 6

1.1 Necessità di agire e obiettivi 6

1.2 Alternative esaminate 7

1.2.1 Proposte nei postulati 18.3530 e 18.3531 7

1.2.2 Semplificare il rapporto tra la pena detentiva a vita e

l’internamento 8

1.3 Opzione scelta 9

2 Diritto comparato 10

2.1 Germania 10

2.2 Austria 10

2.3 Francia 11

2.4 Italia 11

2.5 Paesi Bassi 11

2.6 Inghilterra e Galles 12

3 Punti essenziali del progetto 12

3.1 La normativa proposta 12

3.1.1 Posticipazione del primo esame della liberazione

condizionale dalla pena detentiva a vita 12

3.1.2 Abrogazione generalizzata della liberazione condizionale

straordinaria 16

3.1.3 Esecuzione di una pena detentiva a vita in caso di

concorso con un internamento 18

3.1.4 Rettifica terminologica concernente soltanto il testo

tedesco 21

4 Commento ai singoli articoli 22

4.1 Posticipazione del primo esame della liberazione condizionale

dalla pena detentiva a vita 22

4.2 Abrogazione generalizzata della liberazione condizionale

straordinaria 22

4.3 Esecuzione di una pena detentiva a vita in caso di concorso con

un internamento 22

4.4 Rettifica terminologica concernente soltanto il testo tedesco 23

5 Ripercussioni 23

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5.1 Ripercussioni per la Confederazione 23

5.2 Ripercussioni per i Cantoni 23

6 Aspetti giuridici 23

6.1 Costituzionalità 23

6.2 Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo

(CEDU) 24

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Il presente rapporto esplicativo si basa essenzialmente sul rapporto del Consiglio fe- derale del 25 novembre 2020 in adempimento dei postulati 18.3530 Caroni e 18.3531 Rickli Natalie (Schwander Pirmin) Riforma delle pene detentive "a vita" per i reati particolarmente gravi, reperibile al seguente indirizzo www.newsd.ad- min.ch/newsd/message/attachments/64024.pdf (disponibile in francese e tedesco).

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La mozione 20.4465 Caroni incarica il Consiglio federale di elaborare gli adegua- menti legali necessari per attuare le sue proposte di riforma della pena detentiva a vita (cfr. il rapporto del Consiglio federale del 25 novembre 2020 in adempimento dei po- stulati 18.3530 Caroni e 18.3531 Rickli Natalie [Schwander Pirmin], qui appresso rapporto «Pena detentiva a vita»1). In concreto si tratta dei seguenti punti:

1. posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena

detentiva a vita;

2. abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria;

3. chiarimento e semplificazione del rapporto tra la pena detentiva a vita e l’in- ternamento.

In merito alla mozione 20.4465, il Consiglio federale sottolinea nel suo parere del 17 febbraio 2021 che pur negando un’urgente necessità d’intervento, il rapporto «Pena detentiva a vita» mostra tuttavia che per quanto concerne gli aspetti sollevati dalla mozione occorre adeguare il sistema della pena detentiva a vita.

1.2 Alternative esaminate

1.2.1 Proposte nei postulati 18.3530 e 18.3531

Dopo un approfondito esame nel rapporto «Pena detentiva a vita2», il Consiglio fede- rale ha respinto le tre proposte presentate dagli autori dei postulati 18.3530 e 18.3531.

1 Reperibile all’indirizzo: www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64024.pdf (disp. solo in ted.)

2 Rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.1 - 6.3.

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 Proposta 1: «La legge permette al giudice, in caso di colpa particolar- mente grave, di escludere la liberazione condizionale per un periodo su- periore agli attuali 10 o 15 anni (p. es. per 25 o 30 anni)».

Il Consiglio federale ha respinto questa proposta in particolare perché la cosiddetta «constatazione della gravità particolare della colpa» non rientra nel Codice penale svizzero (CP). Si tratta di un concetto del diritto penale tedesco, dovuto a specifiche condizioni quadro del reato di omicidio in Germania, ma manca una definizione esatta della clausola di gravità della colpa. La situazione giuridica in Svizzera è fondamentalmente diversa, poiché la pena detentiva a vita in casi di assassinio non è una conseguenza giuridica obbligatoria (art. 112 CP3). Dal punto di vista pratico e tecnico- giuridico è quasi impossibile concretizzare in maniera sufficientemente precisa nella legge questa clausola per una pena detentiva a vita, senza ri- petere gli elementi costitutivi della fattispecie dell’assassinio. Ciò sarebbe insensato e irrealizzabile4.

 Proposta 2: «La legge consente al giudice, in caso di colpa particolar- mente grave, di escludere qualsiasi liberazione condizionale».

Il Consiglio federale ha respinto questa proposta per lo stesso motivo della proposta 1. La totale esclusione della liberazione condizionale è contraria alla CEDU e alla Costituzione5.

 Proposta 3: «La legge permette al giudice di pronunciare pene detentive decisamente più lunghe in alternativa alla pena detentiva a vita (la cui en- tità dipende di fatto dalla durata di vita dell'autore). In caso di rischio di recidiva resterebbero naturalmente necessarie le corrispondenti misure conservative».

Il Consiglio federale ha respinto anche la proposta 3 poiché in linea di principio è possibile punire i crimini gravi in maniera adeguata anche senza una pena detentiva a vita. Se quest’ultima fosse sostituita da una pena detentiva temporanea, si potrebbe ordinare una misura di sicurezza aggiuntiva senza sovrapposizioni con la pena retributiva, ridurre il rischio

3 RS 311.0

4 Maggiori dettagli nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.1.1.

5 Maggiori dettagli nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.2.

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di commistione e supposizioni erronee e non si parlerebbe ad ogni modo di «etichetta ingannevole». Dal punto di vista giuridico, questa proposta po- trebbe essere attuata e significherebbe abolire la pena detentiva a vita. Nel decidere se sostituire la pena detentiva a vita con una pena detentiva tem- poranea, la cui parte di pena senza condizionale supera 15 anni, è oppor- tuno tenere in conto anche il significato simbolico della pena detentiva a vita. Si tratta dunque di una questione di politica in materia di criminalità6.

1.2.2 Semplificare il rapporto tra la pena detentiva a vita e

l’internamento

Nel rapporto «Pena detentiva a vita» il Consiglio federale ha abbozzato la possibilità di semplificare il rapporto tra la pena detentiva a vita e l’internamento7.

In vista dell’avamprogetto e in deroga al principio di cui all’articolo 57 capoverso 1 CP è stato esaminato un tipo di «sanzione unica» in caso di concorso di pena deten- tiva a vita e internamento. In tal caso, il giudice pronuncerebbe solo una pena deten- tiva a vita e disporrebbe nella sentenza se la liberazione avviene secondo le disposi- zioni dell’internamento (art. 64a e 64b CP) o dell’internamento a vita (art. 64c CP).

In aggiunta alla pena detentiva a vita sarebbe quindi inutile ordinare un internamento che a causa del disciplinamento previsto dall’articolo 64 capoverso 2 periodo 1 CP non può essere eseguito. La pena detentiva a vita assumerebbe quindi anche la fun- zione dell’internamento.

Il Consiglio federale rinuncia tuttavia a proporre nell’avamprogetto una «sanzione unica» per i seguenti motivi:  rispetto al diritto vigente si tratterebbe di una modifica puramente estetica, senza modifiche materiali;  nonostante le condizioni siano adempiute, l’internamento non sarebbe più ordinato come sanzione indipendente, ma si celerebbe dietro la pena deten- tiva a vita. Ciò potrebbe essere un problema dal punto di vista psicologico;  una nuova «sanzione unica» comporta problemi tecnico-giuridici, in partico- lare con l’internamento a vita (soprattutto nel caso degli art. 64c cpv. 3 e 6 CP). Per trasformare l’internamento a vita in una misura terapeutica stazio-

6 Rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.3. Per il significato politico-criminale della pena detentiva a vita cfr. ivi n. 2.2.

7 Rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.4.2.

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naria (art. 59-62d CP) e per la liberazione condizionale da una precedente pena detentiva a vita, è necessario abolire prima l’internamento a vita. Tut- tavia se l’internamento non è stato ordinato, non può neppure essere abolito. Non è quindi possibile disciplinare il concorso di una pena detentiva a vita con un internamento con semplici rinvii, bensì occorre inserire nuove dispo- sizioni e modificare nonché integrare quelle esistenti. Una nuova «sanzione unica» si potrebbe pertanto inserire solo con molta fatica nel sistema sanzio- natorio del CP8: considerato l’elevato grado di complessità dell’attuale diritto in materia di misure, un nuovo disciplinamento simile comporterebbe ad ogni modo incertezza giuridica nella prassi e un ambito del diritto penale molto invasivo per gli interessati. I vantaggi di un tale disciplinamento non sono quindi proporzionali ai suoi svantaggi;  sarebbe possibile risolvere gli intrecci problematici della pena detentiva a vita con l’internamento sostituendo – come già mostrato nel rapporto «Pena detentiva a vita9» – la pena detentiva a vita con una pena detentiva tempora- nea; tuttavia ciò non è opportuno dal punto di vista politico.

Pertanto il Consiglio federale si limita a eliminare le attuali ambiguità che emergono nell’esecuzione di una pena detentiva a vita in concorso con un internamento (cfr. n. 3.1.3).

1.3 Opzione scelta

Come da mandato, il Consiglio federale ha esaminato nel rapporto – oltre alle propo- ste dei postulati – ulteriori possibilità10 che sono state riprese dalla mozione 20.4465 Caroni (Riforma della pena detentiva a vita). Si tratta:

1. della posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla

pena detentiva a vita;

2. abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria;

3. chiarimento e semplificazione del rapporto tra la pena detentiva a vita e l'in- ternamento.

I principi di attuazione di queste possibilità sono illustrati nel numero 3.

8 Maggiori dettagli sul sistema sanzionatorio a doppio binario nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.1.

9 Rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.3.2.

10 Rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.4.

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2 Diritto comparato

Nel 2019 l’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) ha realizzato una perizia sulla detenzione a vita e le misure preventive di privazione della libertà11 per il rap- porto «Pena detentiva a vita». Di seguito un breve riassunto dei risultati di questa perizia12.

2.1 Germania

Il diritto tedesco prevede una pena detentiva a vita in parte obbligatoria, in parte fa- coltativa, per i crimini particolarmente gravi. Dopo un’espiazione di 15 anni (l’equi- valente della durata massima ordinaria di una pena detentiva temporanea secondo il CP tedesco) il giudice sospende l’esecuzione del resto della pena detentiva a vita in presenza di determinate condizioni legali, in particolare se la colpa particolarmente grave dell’autore non impone l’ulteriore esecuzione o se questa decisione non è con- traria all’interesse della sicurezza della collettività.

Indipendentemente dalla colpa, in base alla previsione della pericolosità è possibile che, congiuntamente alla pena o al posto di essa, sia ordinato il collocamento dell’autore in un ospedale psichiatrico o in una clinica per la disintossicazione op- pure l’internamento di sicurezza.

2.2 Austria

Il diritto austriaco prevede una pena detentiva a vita per i crimini particolarmente gravi. Anche in tal caso, una liberazione condizionale è ammessa dopo un’espia- zione di 15 anni e non può essere esclusa a priori.

Oltre alle pene detentive, il diritto austriaco prevede anche tre tipi di misure priva- tive della libertà indipendenti dalla colpa al fine di proteggere preventivamente la collettività da autori potenzialmente pericolosi.

11 «Emprisonnement à perpétuité et mesures privatives de liberté préventives», perizia E-Avis ISDC 2020-01, reperibile all’indirizzo https://www.isdc.ch/media/1882/e-2020- 01-18-159-life-imprisonment-18092019.pdf (disponibile solo in fr.)

12 Cfr. rapporto «Pena detentiva a vita», n. 5.

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2.3 Francia

Anche il diritto francese prevede la pena detentiva a vita, in determinati casi pronun- ciata dai giudici insieme a un periodo di sicurezza durante il quale non è possibile la liberazione condizionale. In linea di principio i condannati a una pena detentiva a vita vengono rimessi in libertà al più presto dopo 18 anni. La grazia da parte del po- tere esecutivo non è possibile.

Al fine di proteggere la popolazione, il diritto francese prevede misure preventive che privano una persona pericolosa della libertà, congiuntamente a una pena deten- tiva o al posto di essa.

2.4 Italia

Anche il diritto italiano prevede la pena detentiva a vita; a scontarla sono solo i cri- minali molto pericolosi per la collettività che non mostrano alcun segno di progresso nella risocializzazione. Nel caso della pena detentiva a vita («ergastolo ostativo») la liberazione dipende dalla collaborazione dei criminali con le autorità; il rifiuto a col- laborare esclude la liberazione. La Corte EDU ritiene che tale forma di esecuzione della pena violi l’articolo 3 CEDU13.

Le misure di sicurezza intendono proteggere la collettività dal pericolo rappresentato da una persona che ha commesso un delitto o un cosiddetto «delitto tentato». Le mi- sure possono essere eseguite prima, dopo, durante o al posto di una pena detentiva.

2.5 Paesi Bassi

Nonostante la pena detentiva a vita sia da scontare a vita nei Paesi Bassi, nel 2016 sono state proposte modifiche di legge per tenere conto di una serie di sentenze della Corte EDU. La mancata possibilità di esaminare o prospettare una liberazione viola l'articolo 3 CEDU. Sebbene non prevedano alcuna liberazione condizionale per i condannati a vita, le nuove disposizioni di legge prevedono attività di risocializza- zione comprensive di semidetenzione e la possibile liberazione attraverso la grazia.

Il Codice penale prevede misure per incarcerare criminali al fine di proteggere la collettività.

13 Sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 13 giugno 2019, ricorso n. 77633/16 (Viola c. Italia).

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2.6 Inghilterra e Galles

Anche il diritto inglese contempla la pena detentiva a vita. Al momento della sen- tenza il giudice deve stabilire la durata minima che l’autore deve scontare in pri- gione prima di poter richiedere una liberazione condizionale anticipata. L’autore può essere liberato solo quando non è pronunciata alcuna pena detentiva a vita con esclu- sione della liberazione e se presumibilmente non rappresenta più un pericolo per la collettività. In tal caso è prevista una liberazione solo «on compassionate grounds»14.

Il Segretario di Stato per la giustizia può far ricoverare i criminali affetti da disturbi psichici in una clinica speciale per una terapia e per controlli speciali.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

3.1.1 Posticipazione del primo esame della liberazione

condizionale dalla pena detentiva a vita (a) Osservazioni generali sulla liberazione condizionale La liberazione condizionale costituisce l’ultimo gradino del sistema progressivo dell’esecuzione delle pene15, tende al reinserimento sociale e, in ultima analisi, serve alla sicurezza. Durante il periodo di prova imposto al liberato condizionalmente, pos- sono essere ordinate un’assistenza riabilitativa o norme di condotta. Se l’autore tra- sgredisce tali condizioni, è possibile anche il ripristino dell’esecuzione della pena16. L’esame della liberazione condizionale verte sulla previsione dei comportamenti fu- turi dell’autore. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale17, nel quadro della valutazione, oltre ai precedenti e alla personalità, occorre esaminare soprattutto il nuovo atteggiamento, il grado di maturità di un eventuale miglioramento e le condi- zioni di vita attese dopo la liberazione. Occorre considerare anche la natura dei possi- bili beni giuridici in pericolo. Se un detenuto in passato ha commesso, ad esempio, solo reati contro la proprietà, si può correre un rischio maggiore che nel caso di un

14 Cfr. la perizia dell’ISDC (nota 11), pag. 80. Maggiori informazioni in STAFFLER LUKAS Hoffnung auf Freiheit. Überlegungen zur lebenslangen Freiheitsstrafe und ihrer men- schenrechtlichen Grenze, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht (ZStrR) 2022, pag. 428 segg., 443 segg.

15 Maggiori dettagli nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.4.

16 Art. 87, 93, 94 e 95 CP.

17 DTF 133 IV 201 consid. 2.3, 124 IV 193 consid. 3.

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criminale che ha gravemente leso persone e quindi beni giuridici d’alto valore (inte- grità fisica, vita, ecc.) 18. I 15 anni previsti dal diritto vigente per la parte della pena detentiva a vita senza con- dizionale (art. 86 cpv. 5 CP) non sono di gran lunga superiori ai 13,3 previsti in caso di pena detentiva di 20 anni (art. 86 cpv. 1 CP): la differenza è solo di 1,7 anni. Il disciplinamento del primo esame della liberazione condizionale riduce pertanto am- piamente lo scarto tra le due pene. Ciò collide in una certa misura con il principio della parità di trattamento19. L’adeguamento della parte della pena detentiva a vita senza condizionale deve inse- rirsi con armonia nella struttura complessiva del CP (cfr. di seguito lett. c e d). e non ripercuotersi in maniera negativa sul raggiungimento degli scopi della pena20 (cfr. lett. b). (b) Ripercussioni sul raggiungimento degli scopi della pena e sulla prassi La pena detentiva a vita ha un carattere eccezionale nel sistema sanzionatorio sviz- zero e difficilmente si inquadra dal punto di vista matematico, sistematico o dogma- tico. L’avamprogetto Schulz21 del 1987 sulla revisione della parte generale del CP ne proponeva persino l’abrogazione. Anche se le ripercussioni del prolungamento della parte della pena detentiva a vita senza condizionale sulla prevenzione generale non sono chiare, non vi è comunque da aspettarsi un effetto deterrente22. È possibile che con il prolungamento l’opinione pubblica ritenga più attendibili la comminatoria e la pronuncia della pena detentiva a vita. In ogni caso il prolungamento non elimina la commistione inappropriata di pena detentiva a vita e internamento (a vita) e non cambia il fatto che una pena detentiva a vita possa durare solo potenzialmente a vita per ragioni costituzionali; il prolunga- mento non elimina pertanto la critica dell’«etichetta ingannevole»23. Sul piano della prevenzione speciale vi sono molti argomenti contrari a una pena detentiva di lunga durata. Diverse indagini ne dimostrano infatti le ripercussioni ne-

18 DTF 103 Ib 27 consid. 1; cfr. anche la sentenza del tribunale federale 6B_32/2019 del 28 febbraio 2019 consid. 2.2 - 2.5 sul rifiuto di una liberazione condizionale nei con- fronti di un assassino 19enne condannato a vita che negava una terapia e non mostrava né pentimento né razionalità.

19 Cfr. rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.4.1 e 6.4.1.

20 Per gli scopi della pena cfr. il rapporto «Pena detentiva vita», n. 2.2.

21 SCHULTZ HANS, rapporto e avamprogetto sulla revisione della Parte generale e del libro terzo «introduzione e applicazione della legge» del Codice penale svizzero, Berna 1987, pag. 77 segg.

22 Maggiori dettagli nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 2.2.2.

23 Maggiori dettagli nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 1.2 e 6.3.1.

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gative: una pena detentiva di lunga durata non agevola ad ogni modo il reinserimento sociale24. Pertanto, oltre che esaminarlo dal punto di vista matematico, occorre anche relativiz- zare dal punto di vista normativo il rapporto tra la parte da eseguire senza condizio- nale della pena massima temporanea e quella della pena detentiva a vita, considerando adeguatamente i seguenti aspetti:  l’esigenza punitiva della collettività e in particolare l’effetto della pena sull’autore del reato diminuiscono con l’aumentare della durata dell’esecu- zione;  poiché una pena detentiva di lunga durata si ripercuote sulla risocializza- zione, non si può compromettere o vanificare questo obiettivo previsto dalla legge (art. 75 cpv. 1 CP) prolungando troppo la parte di pena detentiva a vita senza condizionale; Va notato che tra le persone condannate esclusivamente a una pena deten- tiva a vita (quindi senza pronuncia di una misura terapeutica o di un inter- namento) non è stato registrato alcun caso di recidiva di un reato ana- logo25. Il diritto vigente permette di raggiungere l’obiettivo della risocializzazione degli autori e quindi della riduzione del rischio di recidiva. Il prolungamento della parte di pena senza condizionale non deve portare a una diminuzione della sicurezza della collettività;  La discussione verte soltanto sul prolungamento della parte di pena senza condizionale e non si tratta quindi di proteggere la collettività dalla recidiva di un autore particolarmente pericoloso. A tal fine il, il giudice esamina ed eventualmente ordina l’internamento. La durata della pena non può basarsi sul rischio di recidiva bensì deve essere adeguata alla colpa;  Più aumenta la parte di pena senza condizionale, meno i giudici ordineranno questa pena accentuandone il carattere eccezionale. Tuttavia, in caso di ese- cuzione sussisterebbe il rischio di ricorrere nuovamente alla grazia (art. 381-385 CP) 26. (c) Integrazione nel sistema del CP Quanto più aumenta la durata della parte di pena detentiva a vita senza condizionale, tanto più è probabile la necessità di adeguare altre disposizioni. Occorrerebbe even- tualmente esaminare e adeguare le pene dei reati che ledono i beni giuridici altamente personali (integrità fisica, vita, integrità sessuale) pensando in particolare ai delitti

24 Maggiori dettagli nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 2.2.3.

25 Per le statistiche cfr. il rapporto «Pena detentiva a vita», n. 4.

26 Cfr. rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.6.

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molto gravi, ossia quelli più simili all’omicidio27. Potrebbe inoltre emergere la neces- sità di un ulteriore adeguamento per evitare che lo scarto si sposti a un livello inferiore. Tuttavia, secondo il Consiglio federale occorre evitare questi adeguamenti dispendiosi delle pene, poiché di recente, dopo lunghi dibattiti, il Parlamento ha approvato l’ar- monizzazione delle pene28. Complessivamente, occorre fare attenzione che per le pene previste per le lesioni di beni giuridici di gravità simile non vi siano differenze urtanti. Un prolungamento massiccio della parte di pena detentiva a vita senza condizionale è inutile anche perché una necessità di adeguamento simile non è richiesta né dal punto di vista della sicurezza né da quello dell’esecuzione29. Il prolungamento non può pertanto costituire un’anomalia nel sistema del CP vigente. (d) Difficoltà di una definizione matematica Come esposto sopra (lett. a), la differenza tra il primo esame della liberazione condi- zionale da una pena detentiva di 20 anni e quella di una pena detentiva a vita è di 1,7 anni; l’obiettivo del prolungamento della parte di pena senza condizionale è di creare una proporzione adeguata. A tal fine non è tuttavia possibile basarsi sulle pene: mentre la pena detentiva di 20 anni è assolutamente determinata, la durata massima di una pena detentiva a vita è relativa, poiché manca un termine chiaro e determinabile e la durata approssimativa dipende dalla speranza di vita del condannato al momento della sentenza. Il notevole aumento della speranza di vita media in Svizzera30 negli ultimi decenni fa sì che una pena detentiva a vita duri potenzialmente più a lungo rispetto a prima. Tuttavia, è difficile giustificare il prolungamento della parte di pena detentiva senza condizionale con l’aumento della speranza di vita. Tale aumento influisce anche sulle altre pene detentive: a causa della maggiore aspettativa di vita, la perdita della vita in libertà è proporzionalmente minore, ad esempio, anche nel caso di una pena di cinque anni. Poiché le pene in genere non si adeguano alla speranza di vita, la pena detentiva a vita è diventata potenzialmente più severa rispetto alla pena detentiva temporanea.

27 Omicidio intenzionale (art. 111), rapina qualificata (art. 140 cpv. 2 3 e 4), estorsione qua- lificata (art. 156 cpv. 3 e 4), tratta di esseri umani (art. 182), presa d’ostaggio (art. 185), coazione sessuale qualificata (art. 189 cpv. 3) e violenza carnale qualificata (art. 190 cpv. 3). 28 Legge federale del 17 dicembre 2021 sull’armonizzazione delle pene, FF 2021 2997 e legge federale del 17 dicembre 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova di- sciplina delle sanzioni FF 2021 2996.

29 Cfr. rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.4.1 e 6.5.

30 Statistiche reperibili al seguente indirizzo: www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/be- voelkerung/geburten-todesfaelle/lebenserwartung.html.

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Se si volesse considerare l’aspetto della «speranza di vita», occorrerebbe in ogni caso adeguare tutte le pene detentive. Ipotizzando l’abrogazione della pena detentiva a vita e la sua sostituzione con una pena temporanea31, è possibile ricavare elementi per un rapporto adeguato. Tenendo conto del diritto vigente che vede la pena detentiva di 20 anni come quella più severa dopo la pena detentiva a vita (art. 40 cpv. 2 CP), emergono due modelli di un’ipotetica pena detentiva temporanea massima:  se le ipotetiche pene massime fossero di 30 anni, la parte di pena da scon- tare conformemente al regolamento dei due terzi (art. 86 cpv. 1 CP) sa- rebbe di 20 anni. Secondo il Consiglio federale, ciò sarebbe sproporzio- nato rispetto ai 13,3 anni relativi alla parte di pena di 20 anni da scontare obbligatoriamente. Anche dal punto di vista della prevenzione speciale una privazione della libertà così lunga appare piuttosto problematica. Inoltre non è da escludere che in tal modo si ricorrerebbe più spesso alla grazia, cosa che non sarebbe auspicabile dal punto di vista dello Stato di diritto e della politica in materia di criminalità. Infine, poiché ne risulterebbe accentuato il carattere eccezionale, è possibile che si pronuncerebbe più raramente la pena detentiva a vita;  se l’ipotetica pena massima durerebbe 25 anni, la parte di pena senza con- dizionale da eseguire ammonterebbe secondo il regolamento dei due terzi a 16,6 anni32, circa il doppio dello scarto attuale dalla pena detentiva di

20 anni, e avrebbero meno peso le riflessioni precedentemente esposte in

merito a risocializzazione, grazia e prassi giudiziaria. (e) Proposta del Consiglio federale Considerando i criteri precedentemente esposti, il Consiglio federale propone di po- sticipare di due anni, a 17 anni, nell’articolo 86 capoverso 5 AP-CP il termine del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita, cosicché l’at- tuale scarto dal primo esame dalla pena detentiva di 20 anni sia più che raddoppiato. Non è poco se si pensa che in caso di omicidio non è obbligatorio pronunciare una pena detentiva a vita, ma è possibile anche una pena da 10 a 20 anni33.

3.1.2 Abrogazione generalizzata della liberazione

condizionale straordinaria L’articolo 86 capoverso 5 in combinato disposto con il capoverso 4 CP consente già dopo 10 anni la liberazione condizionale di un detenuto nell’esecuzione di una pena

31 Cfr. rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.3.

32 La durata della parte della pena detentiva a vita senza condizionale da eseguire è indicata nella legge in anni e non in parti. 33 La pena dell’articolo 112 CP ammonta va da 10 anni fino alla detenzione a vita.

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detentiva a vita, qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino. Per quanto concerne il campo d’applicazione di questo disciplinamento, il messaggio sulla modifica del Codice penale svizzero del 199834 (di seguito «messaggio 1998») cita dei casi che rivestono un’importanza pratica, come ad esempio il detenuto che si mette spontaneamente a disposizione, nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofe, per un intervento molto pericoloso35. In tali casi estremamente rari si potrebbe ricorrere anche alla grazia secondo gli articoli 381-385 CP. Va notato che in caso di grazia non esiste alcuna tutela giurisdizionale e alcuna garanzia della via giudiziaria: nel CP la procedura per la grazia è disciplinata in maniera molto rudimentaria. In questi casi la liberazione condizionale straordinaria può considerarsi legittima in quanto limita il campo d’applicazione della grazia, problematica sul piano dello Stato di diritto36. I casi di malattia grave citati nel messaggio 1998 (decorso irreversibile di una malattia e speranza di vita limitata) legittimanti una liberazione condizionale sono oggi difficili da conciliare con lo scopo dell’alleggerimento dell’esecuzione (reinserimento so- ciale): la liberazione di un detenuto malato terminale è prima di tutto dovuta a motivi umanitari e non di reinserimento sociale. In tali casi occorrerebbe prendere piuttosto in considerazione l’applicazione dell’interruzione della pena (art. 92 CP) 37.

Il disciplinamento di cui all’articolo 86 capoverso 4 CP ha suscitato controversie nella dottrina: da un lato si chiede di collegare le «circostanze straordinarie» alla preven- zione speciale38 e si propone in alcuni casi anche di rivedere ed estendere la disposi- zione39; dall’altro si sottolinea che le «esigenze di ritorsione» della collettività potreb- bero opporsi a una rinuncia eccessiva alla pena40.

34 Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale mili- tare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 II 1669.

35 Messaggio 1998, 1802.

36 In tal senso cfr. le spiegazioni concernenti le «circostanze straordinarie» menzionate nel messaggio 1998, 1802. Cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 6B_240/2012 del 4 dicembre 2013 consid. 2.3 e TRECHSEL STEFAN / AEBERSOLD PETER, in: Trechsel/Pieth (a c. di.), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4a edizione, Zurigo 2021, Art. 86 n. 17. Maggiori dettagli sulla grazia nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.6. 37 Cfr. anche KOLLER CORNELIA, in: Niggli/Wiprächtiger (a c. di.), Basler Kommentar Stra- frecht I, 4a edizione, Basilea 2019, Art. 86 n. 18.

38 KOLLER, Basler Kommentar (nota 37), art. 86 n. 18 con ulteriori rimandi

39 URWYLER CHRISTOPH, Die Praxis der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug. Eine empirische Studie zur Anwendung des Art. 86 StGB in den Kantonen Bern, Freiburg, Lu- zern und Waadt (Diss. Uni Bern 2019), Berlino/Berna 2019, pag. 331 segg.

40 STRATENWERTH GÜNTER / BOMMER FELIX, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner

Teil II: Strafen und Massnahmen, 3a edizione, Berna 2020, § 3 n. 95.

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La giurisdizione è prudente nell’accettare circostanze particolari per la liberazione condizionale straordinaria. L’autorità d’esecuzione dovrebbe lasciarsi guidare dalle ragioni che giustificano una grazia41. Da un’indagine si evince che nelle domande di liberazione condizionale straordinaria le circostanze prevalenti finora indicate non erano inerenti alla persona del detenuto come presuppone invece l’articolo 86 capo- verso 4 CP42. Indagini statistiche mostrano in ogni caso che la liberazione condizio- nale per ragioni straordinarie non ha grande rilevanza pratica43. Il disciplinamento della liberazione condizionale di cui all’articolo 86 capoverso 4 CP non ha quindi importanza pratica ed è possibile risolvere adeguatamente mediante altre disposizioni le circostanze di fatto molto rare da esso contemplate. Il Consiglio federale propone pertanto l’abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria, non solo con effetto per la pena detentiva a vita.

3.1.3 Esecuzione di una pena detentiva a vita in caso di

concorso con un internamento (a) Informazioni generali Non tutti gli autori di un omicidio mostrano la pericolosità particolare necessaria per un internamento44. Solo se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 64 capo- verso 1 o 1bis è possibile ordinare un internamento (a vita). In casi di assassinio, come quello di Rupperswil45, l’autore mostra una pericolosità che, oltre alla pena detentiva a vita, impone l’esame ed eventualmente l’ordine dell’internamento. (b) Diritto vigente Con il disciplinamento di cui all’articolo 64 capoverso 3 CP, il legislatore presuppo- neva la possibilità di ordinare l’internamento insieme alla pena detentiva a vita. Que- sto disciplinamento particolare relativo alla liberazione condizionale da una prece- dente pena detentiva a vita non avrebbe senso se oltre a questa pena non fosse possibile ordinare un internamento. Quindi anche secondo la giurisprudenza del Tri- bunale federale46 un internamento può essere ordinato parallelamente a una pena de-

41 Sentenza del Tribunale federale 6B_240/2012 del 4 dicembre 2012, consid. 2.3

42 URWYLER (nota 39), pag. 77; cfr. anche KOLLER, Basler Kommentar (nota 37), art. 86 n. 18.

43 Maggiori dettagli in URWYLER (nota 39), pag. 209, 278 e 331 segg.

44 In tal senso cfr. anche STRATENWERTH GÜNTER, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, 4a ed., Berna 2011, § 2 n. 18. Cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 6B_257/2018 del 12 dicembre 2018 consid. 7.6. 45 Sommario sul caso reperibile all’indirizzo: https://de.wikipedia.org/wiki/Vierfach- mord_von_Rupperswil (stato: 16.03.2023). 46 DTF 142 IV 56 consid. 2.4 segg.; confermata nelle sentenze del Tribunale federale 6B_257/2018 e 6B_270/2018 del 12 dicembre 2018 consid. 7.4.1. Sulla critica alla giuri- sdizione del Tribunale federale o al diritto vigente, cfr. il rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.5.2.

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tentiva a vita. Conformemente all’articolo 64 capoverso 2 CP in questo caso non sono tuttavia applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva, bensì quelle della liberazione condizionale dall’internamento conforme- mente al capoverso 3. I requisiti per la liberazione condizionale dall’esecuzione della pena detentiva accom- pagnata dall’ordine di un internamento di cui all’articolo 64 capoverso 1 CP sono dal punto di vista formale e materiale superiori a quelli per la liberazione condizionale dall’esecuzione della pena detentiva senza internamento: in particolare l’esame rientra nella competenza del giudice e non dell’autorità d’esecuzione47, occorre necessaria- mente una perizia di un esperto indipendente e il parere della commissione specializ- zata incaricata per valutare la pericolosità dei criminali48 ed è previsto un periodo di prova minimo di due anni49. Inoltre, i requisiti per il ripristino dell’esecuzione nel caso dell’internamento sono meno severi che nel caso della sola pena detentiva: il ripristino dell’esecuzione è già possibile nel caso si tema un atto recidivo, e non al suo verificarsi50. Quindi nel caso dell’ordine di una pena detentiva a vita insieme all’in- ternamento è decisivo il conseguente inasprimento delle condizioni di liberazione. Secondo l’articolo 64 capoverso 2 primo periodo CP l’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva. Anche se nel caso di un autore in cui vi è concorso di pena detentiva a vita e internamento, la liberazione con- dizionale dalla pena detentiva (da eseguire prima dell’internamento) conformemente all’articolo 64 capoverso 2 secondo periodo e capoverso 3 (in combinato disposto con l’articolo 64a CP) è da esaminare secondo le prescrizioni dell’internamento, per tale autore l’internamento non è mai eseguito: o sarà liberato dall’esecuzione della pena detentiva a vita secondo i requisiti della liberazione condizionale dall’internamento o prosegue l’esecuzione della pena detentiva (a vita). Quindi almeno dal punto di vista giuridico-formale l’internamento ordinato non viene mai eseguito. Così la pena de- tentiva a vita e quindi la pena di espiazione della colpa tramutano de lege lata dopo 15 anni per così dire in una sorta d’internamento senza che la persona condannata sia mai trasferita in tale esecuzione51, il che risulta discutibile. (c) Proposta del Consiglio federale L’esecuzione della pena detentiva si distingue dall’esecuzione dell’internamento: mentre le pene vertono chiaramente sulla risocializzazione (art. 75 CP), nel caso

47 Art. 64 cpv. 3 secondo periodo CP.

48 Art. 64b cpv. 2 lett. b e c CP.

49 Art. 64a cpv. 1 secondo periodo CP.

50 Art. 64a cpv. 3 CP; sulla pena detentiva cfr. art. 89 cpv. 1 CP.

51 Cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 6B_240/2018 del 23 novembre 2018 (caso Unterseen BE) consid. 2.3 seg. (conferma del rifiuto di un regime aperto nel caso di un assassino in esecuzione di una pena detentiva a vita dopo 17 anni). Sul carattere monista della pena detentiva a vita cfr. il rapporto «Pena detentiva a vita», n. 3.1.3 e 3.5.1.

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dell’internamento riveste grande importanza la garanzia della sicurezza pubblica (art. 64 cpv. 4 secondo periodo in combinato disposto con l’art. 76 cpv. 2 CP). Per ragioni costituzionali è necessario concedere, se possibile, determinate libertà alla per- sona internata affinché organizzi la sua quotidianità (art. 74 CP); tanto più se l’esecu- zione dell’internamento riguarda persone più anziane52. Nell’esecuzione si considera sempre di più la particolare situazione della persona in- ternata53. L’istituto di esecuzione delle pene di Solothurn gestisce così una nuova se- zione «internamento di piccoli gruppi», in cui vengono collocate e separate dal resto dei detenuti le persone nei cui confronti è eseguito l’internamento dopo l’espiazione della pena detentiva. Esse dispongono anche di determinate libertà per organizzare la loro quotidianità. Secondo il diritto vigente questa forma d’esecuzione non è prevista per una persona con una pena detentiva a vita più l’ordine dell’internamento, poiché privata della sua libertà (potenzialmente) a vita in virtù della pena detentiva a vita. È necessario disciplinare in modo più chiaro rispetto al diritto vigente il regime d’ese- cuzione nel caso del concorso di una pena detentiva a vita con l’internamento. Dap- prima la pena detentiva è eseguita secondo le disposizioni sull’esecuzione delle pene detentive e sono applicabili le disposizioni particolari sull’esecuzione della pena che precede l’internamento. Trascorso un determinato periodo, l’ulteriore privazione della libertà deve avvenire secondo le disposizioni sull’internamento o sull’internamento a vita (cfr. art. 64 cpv. 3bis AP-CP e art. 64c cpv. 7 AP-CP). Occorre chiedersi a partire da quale momento è opportuno cambiare il regime d’ese- cuzione. Così come nel calcolo della parte di pena senza condizionale da eseguire, emerge il problema che la durata della pena «a vita» è relativa, per cui manca anche in questo caso il punto di riferimento per un calcolo matematico. Poiché una risocializzazione dopo una pena detentiva a vita risulta sempre più diffi- cile, si potrebbe stabilire in modo pragmatico la possibilità di eseguire la pena deten- tiva a vita, dopo 20 anni, secondo le disposizioni sull’internamento (o internamento a vita). Secondo il Consiglio federale un pragmatismo tale è inappropriato poiché un disciplinamento simile sarebbe infatti identico al caso di una persona condannata a una pena detentiva di 20 anni e all’internamento (a vita). A confronto, un autore con una pena detentiva a vita e un internamento (a vita) sarebbe trattato in modo equo. La risocializzazione sempre più difficile non è un motivo sufficiente per la disparità di

52 Cfr. Ufficio federale di statistica (UFS) Exécution des mesures: effectif moyen avec inter- nement (art. 64 CP) selon le sexe, la nationalité et l'âge - 1984-2021 | Tabella | Ufficio fe- derale di statistica (admin.ch). 53 Cfr. la scheda informativa della Conferenza del Concordato sull’esecuzione delle pene, dei Cantoni interni e nord-occidentali della Svizzera con raccomandazioni e spiegazioni sull’esecuzione dell’internamento secondo l’art. 64 CP del 22 ottobre 2021 (reperibile sul sito www.konkordate.ch). Informazioni generali in BSK StGB- HEER MARIANNE, in: Niggli/Wiprächtiger (a c. di.), Basler Kommentar Strafrecht I, 4a ed., Basilea 2019, art. 64 n. 127 segg.

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trattamento; inoltre sarebbe relativizzata in maniera implicita l’importanza politico- criminale della pena detentiva a vita, soprattutto rispetto a quella di 20 anni. Per calcolare la durata adeguata, è possibile avanzare un’ipotesi, come nel caso della determinazione della parte di pena senza condizionale54. La base è un’ipotetica regola dei due terzi: supponendo che 17 anni (termine del primo esame della liberazione con- dizionale secondo l’AP-CP) equivalgono a due terzi della durata complessiva della pena, tre terzi corrispondono a 25,75 anni, vale a dire a 26 per arrotondamento. Dopo 26 anni di esecuzione della pena detentiva a vita, l’ulteriore privazione della libertà va eseguita secondo le disposizioni sull’internamento (o internamento a vita). Questa soluzione permette anche di evidenziare meglio la differenza tra la pena detentiva a vita e la pena di 20 anni.

3.1.4 Rettifica terminologica concernente soltanto il testo

tedesco

Mentre l’articolo 86 capoverso 5 CP utilizza l’aggettivo «lebenslang», le altre dispo- sizioni relative a pena detentiva, internamento e interdizione di esercitare un’attività impiegano il termine «lebenslänglich». L’attuazione della mozione 20.4465 Caroni offre l’occasione di rettificare dal punto di vista terminologico i testi di legge in te- desco.

L’aggettivo «lebenslänglich» è un arcaismo svizzero-tedesco e non figura nei codici penali di altri paesi germanofoni (Germania, Austria, Principato del Liechtenstein)55. Pertanto il Consiglio federale propone di utilizzare il termine più moderno «leben- slang» in maniera uniforme in tutto il diritto federale.

Tale rettifica di ordine linguistico non comporta modifiche materiali, né sono neces- sari gli adeguamenti alle basi legali cantonali che utilizzano il termine «lebenslän- glich».

54 n. Error! Reference source not found. (d).

55 Cfr. HAFTER ERNST, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts, Allgemeiner Teil, Berna 1946, pag. 271.

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4 Commento ai singoli articoli

4.1 Posticipazione del primo esame della liberazione

condizionale dalla pena detentiva a vita

Art. 64 cpv. 3 primo periodo, art. 64c cpv. 6 secondo periodo e art. 86 cpv. 5 AP-CP

Conformemente alle considerazioni del Consiglio federale (cfr. n. 3.1.1), l’articolo 86 capoverso 5 AP-CP fissa a 17 anni la durata della parte della pena detentiva a vita senza condizionale. Occorre adeguare le disposizioni in materia di liberazione condizionale dall’interna- mento ordinario (art. 64 cpv. 3 primo periodo AP-CP) o dall’internamento a vita (art. 64c cpv. 6 secondo periodo AP-CP) alla nuova parte della pena detentiva a vita senza condizionale.

4.2 Abrogazione generalizzata della liberazione

condizionale straordinaria

Art. 86 cpv. 4 AP-CP La liberazione condizionale straordinaria secondo l’articolo 86 capoverso 4 CP è stata abrogata. È possibile risolvere adeguatamente mediante altre disposizioni le fattispe- cie molto rare da esso contemplate (maggiori dettagli n. 3.1.2).

4.3 Esecuzione di una pena detentiva a vita in caso di

concorso con un internamento Art. 64 cpv. 3bis e 64c cpv. 7 AP-CP (nuovo)

Questa nuova disposizione disciplina il regime d’esecuzione in caso di concorso della pena detentiva a vita con l’internamento a vita. In tal modo s’intende garantire l’ap- plicazione del regime d’esecuzione dell’internamento anche all’autore condannato a una pena detentiva a vita. Secondo la proposta del Consiglio federale il regime d’esecuzione cambia dopo

26 anni.

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4.4 Rettifica terminologica concernente soltanto il testo

tedesco

Nella versione tedesca del CP, del Codice penale militare (CPM56), della legge sul casellario giudiziale (LCaGi57) e della legge sui profili del DNA58 l’aggettivo «le- benslänglich» è sostituito con «lebenslang», termine già utilizzato nell’articolo 86 capoverso 5 CP.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non ha ripercussioni per la Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

Conformemente all’articolo 123 capoverso 2 Cost. l’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni. Il prolungamento di due anni dell’esecuzione senza condizionale della pena deten- tiva a vita prevista dall’articolo 86 capoverso 5 AC-CP comporta per i Cantoni costi aggiuntivi non quantificabili. Considerando la rarità della pena, tali costi saranno presumibilmente piuttosto bassi.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Secondo l’articolo 123 Cost. la legislazione nel campo del diritto penale e della pro- cedura penale compete alla Confederazione. L’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge (art. 123 cpv. 2 Cost.). La Confederazione può emanare prescrizioni con-

56 RS 321.0 57 RS 330

58 RS 363, nella versione secondo modifica del 17 dicembre 2021, FF 2021 2998.

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cernenti l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 123 cpv. 3 Cost.), ma agisce con ritegno.

6.2 Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti

dell’uomo (CEDU) Nel prolungare la parte di pena detentiva a vita senza condizionale occorre tenere pre- sente59 determinate disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) 60. Considerato il potere discrezionale degli Stati nell’ambito della giustizia penale e della commisurazione della pena, nella sentenza Vinter la Corte EDU non riteneva di dovere stabilire in quale forma e quando la liberazione condizionale sarebbe do- vuta essere esaminata; tuttavia ha osservato che il diritto comparato e il diritto inter- nazionale pubblico suggerivano l’istituzione di un meccanismo secondo cui il primo esame avrebbe luogo entro 25 anni dalla condanna a una pena detentiva a vita e sa- rebbe dovuto essere seguito da ulteriori esami periodici61. Nelle sentenze successive la Corte EDU si è basata sui principi fondamentali svilup- pati nella sentenza Vinter, specialmente per quanto riguarda la garanzia di un primo esame entro i 25 anni, ritenendo tale termine un criterio comunemente applicabile, sebbene gli Stati dispongano di una certa discrezionalità in merito62. Secondo la Corte EDU gli Stati usufruiscono di un grande potere discrezionale nell’elaborare il regime di detenzione e le condizioni di carcerazione. Tuttavia è ne- cessario organizzare la detenzione in modo da garantire, un giorno, – anche in un fu- turo lontano – la liberazione alla persona condannata. Per mettere in atto in modo tangibile tale possibilità, è necessario che le autorità offrano ai condannati la possibi- lità di un effettivo reinserimento sociale63. L’avamprogetto tiene conto di queste esigenze ed è compatibile con la Corte EDU.

59 La questione è stata già esaminata nel dettaglio nel rapporto «Pena detentiva a vita», n. 6.1.2. 60 RS 0.101 61 Sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 9 luglio 2013, ricorso n. 66069/09, 130/10, 3896/10 (Vinter e altri contro il Regno Unito), § 120; cfr. anche la sentenza della Corte EDU dell’11 luglio 2014, ricorso n. 49905/08 (Čačko contro la Slovacchia), §§ 77 seg. 62 In particolare sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 17 gennaio 2017, ri- corso n. 57592/08 (Hutchinson contro il Regno Unito), § 69. 63 Sentenza della Corte EDU dell’8 luglio 2014, ricorso n. 15018/11 e 61199/12 (Harak- chiev e Tolumov contro la Bulgara), §§ 264 seg.

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Allegati - Avamprogetto CP

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